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Sistema Itinerario Sistema Itinerario LA VALENZA GIURIDICA DELLA SOTTOSCRIZIONE Assenza di nozione legale Principali funzioni della sottoscrizione: 1 Principali funzioni della sottoscrizione: attestazione di provenienza (paternità) del documento accettazione - adesione parziale - identificazione presa consegna - presa visione - autenticazione attestazione di conformità - controfirma Sigla – pag. 1 EuClIdea 2 - 1

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Page 1: LA VALENZA GIURIDICA DELLA Sistema Itinerario … 2 - la valenza giuridica... · • L’allegazionedidocumentiadocumenti(art.57-bisL.p.n.;art.12D.M.44/2011) EuClIdea 2 -6. Lalegislazionenazionaleequellacomunitariahannoassuntoundiversoapproccio:

Sistema ItinerarioSistema ItinerarioLA VALENZA GIURIDICA DELLA

SOTTOSCRIZIONE

Assenza di nozione legalePrincipali funzioni della sottoscrizione:

11111

Principali funzioni della sottoscrizione:attestazione di provenienza (paternità) del documento

accettazione - adesione parziale - identificazione presa consegna - presa visione - autenticazione

attestazione di conformità - controfirmaSigla – pag. 1

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• Attestazione di provenienza (paternità) del documento (funzione indicativa)

• Accettazione integrale del contenuto di un documento (funzione dichiarativa), in vistadegli effetti (negoziali o semplicemente dichiarativi) che ne conseguono.

Le principali funzioni a cui assolve la sottoscrizione

degli effetti (negoziali o semplicemente dichiarativi) che ne conseguono.

• Accettazione supplementare specifica (“raddoppio” di accettazione – es. clausolevessatorie)

• Adesione parziale ai contenuti di un documento (accollo, assenso preventivo allacessione, liberatoria, rinunzia solidarietà professionale ex art. 13, co. 8 Lpf)

• Identificazione di un documento (allegati contrattuali con planimetrie, fac simile, ecc.)

• Presa consegna / presa visione di un documento (in originale o in copia)

• Autenticazione dell’altrui sottoscrizione di un documento• Autenticazione dell’altrui sottoscrizione di un documento

art. 2703 cod.civ.

art, 72 L.p.n. (L. 16 febbraio 1913 n° 89)

art. 21 T.U.D.A. (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 448) / art. 25 C.A.D.

art. 83, co. 1, c.p.c.

art. 185, co. 1, c.p.c.

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• Attestazione di conformità di un documento

Notai (artt. 67 e ss. L.p.n.)

Pubblici funzionari

Le principali funzioni a cui assolve la sottoscrizione(ed i loro presupposti)

Pubblici funzionari

Cancellieri / Ufficiali Giudiziari

Avvocati

L. 7 giugno 1993 n° 183 (atti teletrasmessi)

art. 83, co. 3, ult.parte c.p.c. (procura ad litem)

artt. 18, co. 4, D.M. 44/2011 e 3-bis, co. 2, L. 21 gennaio 1994 n° 53(adempimenti connessi alle notifiche per via telematica)(adempimenti connessi alle notifiche per via telematica)

(e ausiliari del giudice) art. 51 D.L. 90/2014 (intervenendo sull’art. 16-bis delD.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, onde aggiungervi il comma 9-bis)

art. 9, co. 1-bis, L. 21 gennaio 1994 n° 53 (notifiche per via telematica,quando tuttavia occorre una conversione su carta degli atti notificati perimpossibilità di procedere al deposito con modalità telematiche)

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art. 16 bis, co. 9-bis, D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) (comma aggiuntodall’art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114),che estende in via generale la facoltà degli avvocati di estrarre duplicati e copieanalogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del

Le principali funzioni a cui assolve la sottoscrizione(ed i loro presupposti)

analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari delgiudice, nonché dei provvedimenti del giudice (esclusi quelli recanti ordini alpagamento di somme), attestandone la conformità

Consulenti tecnici, professionisti delegati, curatori e commissari giudiziali

art. 16 bis, co. 9-bis, D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) (comma aggiuntodall’art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114),che estende anche a questi soggetti la stessa facoltà degli avvocati di cui sopra

• Controfirma di un documento (es. art. 89 Cost.) / di una busta (es. offerte gare d’appalto)

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Sistema ItinerarioSistema ItinerarioSOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA

E FIRMA ELETTRONICA

Le sfide poste dalla traslazione di mezzo e supportoL’approccio legislativo italiano e quello europeo

55555

L’approccio legislativo italiano e quello europeoNozioni normative e contenuti essenziali

Firma elettronica semplice (debole) - firma avanzatafirma qualificata - firma digitale - firma automatica - firma remota

L’autenticazione della firma digitaleSigla – pag. 5

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• Analfabeti ed impossibilitati fisicamente. Disabilità rilevanti (art. 51 L.p.n.);firmatario muto / sordomuto – art. 57 L.p.n.

• Soppressioni, variazioni, aggiunte (postille – art. 53 L.p.n.) al testo (prima e

Le sfide poste dalla traslazione di mezzo e supporto

• Soppressioni, variazioni, aggiunte (postille – art. 53 L.p.n.) al testo (prima edopo la sottoscrizione)

• La collocazione della sottoscrizione all’interno del documento (in calce / a margine/ a tergo) richiesta da specifiche previsioni normative (es. annotazioni sugli atti dellostato civile - art. 453 cod. civ.)

• La pluralità di sottoscrizioni apposte (da parte di soggetti diversi o del medesimosoggetto)

- art. 51, co. 1, n° 12 L.p.n. (sottoscrizione c.d. marginale)

- art. 1341 cpv. cod.civ. (clausole vessatorie)

- art. 12, co. 2, provv. 16 aprile 2014 (firme multiple su atti del processo)

• La congiunzione materiale fra più atti, onde formare un unicum (es. procura alleliti; relata di notifica; ricevute di accettazione / avvenuta consegna di messaggiop.e.c.)

• L’allegazione di documenti a documenti (art. 57-bis L.p.n.; art. 12 D.M. 44/2011)

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La legislazione nazionale e quella comunitaria hanno assunto un diverso approccio:

- la prima (sin dalla riforma Bassanini del 1997) si è occupata in via esclusiva delsistema “forte” della c.d. firma digitale, trascurando le ipotesi di firma “debole”

- a livello comunitario (ed internazionale) si è invece registrata una tendenziale apertura

Firma elettronica: l’approccio legislativo italiano e quello europeo

- a livello comunitario (ed internazionale) si è invece registrata una tendenziale aperturaverso le varie soluzioni di firma “elettronica”, ossia verso diverse modalitàinformatiche di identificazione di un firmatario tramite associazione di un datoelettronico ad un’identità soggettiva

La classificazione dei metodi di identificazione/sistemi di firma in base al datocaratteristico tipizzante risale al paradigma (o ad una composizione variabile dei suoielementi costitutivi):

• What you know – Ciò che sai (es. una password)

• What you have – Ciò che detieni (es. un dispositivo di firma: chiavetta, smartcard, ecc.)

• What you are – Ciò che sei (impronta digitale, timbro vocale, retina, ecc.)

In seguito all’emanazione delle direttive comunitarie esprimenti tale apertura, la normativanazionale ha dovuto adeguarsi, recependo altre tipologie di firma elettronica, partendo daquella semplice (o debole o leggera) per passare a quella “avanzata” ed a quella“qualificata” (di cui la firma digitale è una sottospecie), disciplinando altresì le ipotesi di c.d.firma “automatica” e quella di firma “remota”, dotando di apposita disciplinal’autenticazione delle firme elettroniche (art, 25 C.A.D.)

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• D.P.R. 10 novembre 1997 n° 513 (attuazione L. 15 marzo 1997, n° 59) – Prima nozionelegale di firma digitale: “il risultato della procedura informatica (validazione) basata su unsistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente alsottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

Il susseguirsi delle fonti nazionali: le tappe

sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di undocumento informatico o di un insieme di documenti informatici” (art. 1)

• D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (e seguenti) : attuativo dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 513/97quanto all’emanazione periodica delle regole tecniche (seguito da: D.P.C.M. 13 gennaio2004, D.P.C.M. 13 gennaio 2009, D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (T.U.D.A.) : colloca la firma digitale come species nelgenus della firma elettronica qualificata, dovutamente al recepimento dei principi dellaDirettiva 1999/93/CE (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of theCouncil on a common framework for electronic signatures)Council on a common framework for electronic signatures)

• D.Lgs. 23 gennaio 2002, n° 10 (direttamente attuativo della direttiva 1999/93/CE)

• D.P.R. 7 aprile 2003, n° 137 (reg.esec. D. Lgs. 23 gennaio 2002, n° 10)

• D.lgs. 7 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) – Completa il genus “firma elettronica” in modocompatibile con la normativa europea, tracciando un quadruplice livello gerarchico:firma elettronica semplice (o debole); firma avanzata; firma qualificata; firma digitale.Regimi particolari di funzionamento connotano la firma remota e quella automatica

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Le varie tipologie di firma elettronica in rapporto fra loro

Ciascuna delle tipologie presenta gli elementi tecnico/normativi del genere di appartenenza, da cui differisce per un quid pluris

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• Firma elettronica: “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessitramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo diidentificazione informatica” (art. 1, comma 1, lett. q, del C.A.D.);

Le singole specie di firma elettronica: definizioni a confronto

• Firma avanzata: “insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a undocumento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento egarantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali ilfirmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma siriferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamentemodificati” (art. 1, comma 1 lett. q-bis, del C.A.D.);

• Firma qualificata; “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su uncertificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazionedella firma” (art. 1, comma 1 lett. r, del C.A.D.);della firma” (art. 1, comma 1 lett. r, del C.A.D.);

• Firma digitale: “un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistemadi chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolaretramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, direndere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico odi un insieme di documenti informatici” (art. 1, comma 1, lett. s, del C.A.D.)

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Introdotti sin dal D.P.R. 513/97 (art.10), e tuttora vigenti (mediante successiva “ripresa”):

L’apposizione (o l’associazione con separata evidenza informatica) di una firmadigitale a documenti informatici (singoli/in gruppo) equivale alla sottoscrizione prevista

Principali precetti sulla firma elettronica digitale

digitale a documenti informatici (singoli/in gruppo) equivale alla sottoscrizione previstaper gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo

Tale sottoscrizione integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa vigente,l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere

La firma digitale (riferita in maniera univoca ad un solo soggetto e al documento oall'insieme di documenti cui è apposta o associata) reca gli elementi identificativi deltitolare della firma, del certificatore e del registro su cui essa è pubblicata per laconsultazione

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cuicorrispondente chiave pubblica non deve risultare – al momento in cui la firma èapposta – né scaduta di validità, né revocata oppure sospesa da parte del soggettopubblico o privato che l'ha certificata

L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta osospesa equivale a mancata sottoscrizione

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• sistema di validazione: il sistema informatico e crittografico in grado di generare eapporre la firma digitale o di verificarne la validità

• chiavi asimmetriche: la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica,correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di

Nozioni normative (ed operative) essenziali sulla firma digitale

correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura didocumenti informatici

• chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essereconosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale suldocumento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifratomediante la corrispondente chiave pubblica

• chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere resopubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico daltitolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere altitolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere altitolare delle predette chiavi

• certificazione: il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica erilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenzabiunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identificaquest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenzadel relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni

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• "titolare" di una coppia di chiavi asimmetriche: il soggetto a cui è attribuita la firmadigitale generata con la chiave privata della coppia (ovvero il responsabile del servizio odella funzione che utilizza la firma mediante dispositivi automatici)

• "impronta" di una sequenza di simboli binari: la sequenza di simboli binari di lunghezza

Nozioni normative essenziali sulla firma digitale (segue)

• "impronta" di una sequenza di simboli binari: la sequenza di simboli binari di lunghezzapredefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash

• "funzione di hash": una funzione matematica che genera, a partire da una genericasequenza di simboli binari (file), un’impronta (costituita anch’essa da una sequenza dinumeri di lunghezza prefissata, di molto inferiore ed indipendente dalla lunghezza del filecui si riferisce) in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare(a ritroso) la sequenza di simboli binari che l’ha generata, e risulti altresì impossibiledeterminare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generiun’impronta uguale, a scanso di alterazioni. Costituisce sul piano normativo sufficienteassicurazione del fatto che due documenti, restituenti identiche impronte,assicurazione del fatto che due documenti, restituenti identiche impronte,rappresentino uno la copia conforme dell’altro (o viceversa)

• "dispositivo di firma": un apparato elettronico programmabile solo all'origine (undispositivo non violabile di sola lettura), facente parte del sistema di validazione, in grado:

a) di conservare in modo protetto (grazie alle tecniche di crittografia e di tamperingusate) le chiavi private

b) di generare al suo interno firme digitali

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Il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 aggiorna il quadro delle nozioni: ex art. 1, co. 1, lettere:

e) dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale: l’insieme dei codicipersonali e delle altre quantità di sicurezza, quali le chiavi crittografiche private, utilizzatedal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale; la norma

Ulteriori nozioni in tema di firma elettronica

dal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale; la normaaffianca le due forme di firma elettronica che si trovano in posizione di pari dignitàgiuridica, rappresentando la seconda una species della prima

n) dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata (anche remotao automatica): mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, la cuiconformità è accertata ai sensi dell’art. 12; la norma in questione individua degli standardqualitativi tecnici che deve possedere la certificazione di sicurezza dei dispositivi in esame,con richiamo alla normativa ISO/IEC 15408

o) dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale: mezzi sui quali il firmatariopuò conservare un controllo esclusivo, la cui conformità è accertata ai sensi dell’art. 13; lapuò conservare un controllo esclusivo, la cui conformità è accertata ai sensi dell’art. 13; lanorma in questione individua anch’essa degli standard qualitativi tecnici

p) HSM (Hardware Security Module): insieme di hardware e software che realizzadispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o piùcoppie di chiavi crittografiche: la specifica di questa nozione è strumentale all’introduzionedella nozione e della disciplina sulla firma remota

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1) Le chiavi private debbono essere conservate e custodite all'interno di un“dispositivo sicuro” di firma, inteso nel senso legalmente stabilito dalladefinizione recata dalle norme tecniche, essendo consentito utilizzare lo stessodispositivo per conservare più chiavi

(segue) obblighi relativi alla conservazione delle chiavi

dispositivo per conservare più chiavi

2) È vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che lacontengono

3) Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione della chiave privatasu più dispositivi di firma

4) Il titolare delle chiavi (ossia il tenutario del dispositivo che le contiene e leutilizza nel contesto della firma digitale di documenti) deve:

• conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che• conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo chela contiene, al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;

• conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata(password / PIN) in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;

• richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavicontenute in dispositivi di firma di cui a) abbia perduto il possesso,ovvero b) che risultino difettosi

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• Gli atti del processo (di parte e del giudice, inclusi gli ausiliari) in forma di documentoinformatico e che sono pertanto destinati al deposito telematico sono sottoscritti confirma digitale o firma elettronica qualificata esterna (ossia di tipo “detached”, opzionescelta per i provvedimenti del giudice, i cui dati di firma sono conservati dal sistema ma

Quale firma elettronica nel P.C.T. ?

scelta per i provvedimenti del giudice, i cui dati di firma sono conservati dal sistema manon accompagnano il file dell’atto)

• La struttura di firma è ammessa sia nel formato CAdES che (in base alle specifichetecniche – art. 12 - di cui al nuovo provvedimento dirigenziale 16 aprile 2014, vigentedal 15 maggio 2014) nel formato PAdES (che non prevede alcuna estensioneaggiuntiva a quella originaria del file .pdf non firmato)

• In caso di più firme, si provvede con la modalità a firme multiple indipendenti (o“parallele”), evitando le firme a cascata (tipo “matrioska”), in modo che – se si opta per ilformato CAdES – il file firmato da più soggetti presenti un’unica estensione .p7m

• L’ordine di apposizione delle firme non è significativo e non pregiudica la validità della busta crittografica usata per il deposito telematico

• L’atto viene trasmesso corredato da un file in formato .XML (DatiAtto.XML), che deve essere anch’esso sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata

• Le applicazioni di firma digitale (o qualificata) devono fare uso della funzione di hashindividuata dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (art. 4 comma 2 – si tratta dello SHA256)

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• La firma del cliente sulla procura alle liti, quando non viene effettuata in modalitàdigitale, accede ad una procura cartacea, e viene così autenticata dal difensore contradizionale pedissequa sottoscrizione sul medesimo foglio; questi ne cura poi laconversione di formato analogico-digitale - in vista del deposito telematico - mediante

(segue) Quale firma elettronica nel P.C.T. ?Firma digitale e processo amministrativo

conversione di formato analogico-digitale - in vista del deposito telematico - mediantescansione (copia per immagine), autenticandone la conformità mediante apposizionedella propria firma digitale (art. 83 u.c. c.p.c.)

• Di fronte alla difficoltà di procurare la firma digitale (dei soggetti non operatori delprocesso) sui verbali di udienza, si è proceduto a modificare il secondo comma dell’ art.126 c.p.c. (limitandolo alla prescrizione della lettura del verbale ai presenti esopprimendo la necessità di sottoscrizione da parte dei medesimi), ed analogamente siè proceduto sul testo dell’art. 207 c.p.c. per quanto riguarda la sottoscrizione delledichiarazioni da parte del testimone – v. art. 45 D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014)

• Si sono ritenute “equivalenti” all’originale le copie informatiche, anche per immagine, di• Si sono ritenute “equivalenti” all’originale le copie informatiche, anche per immagine, diatti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti diquest’ultimo, tratte dai fascicoli informatici, anche se prive della firma digitale delcancelliere (con tacita deroga al disposto dell’art. 22, comma 1 del C.A.D.)

• Con l’art. 38, comma 2 bis, del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) si dispone che tuttigli atti e i provvedimenti del giudice amministrativo, dei suoi ausiliari, del personale degliuffici giudiziari e delle parti siano sottoscritti con firma digitale

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Sistema ItinerarioSistema ItinerarioDATAZIONE CERTA

E VALIDAZIONE TEMPORALE

Funzione giuridica della data certa

1818181818

Funzione giuridica della data certaModalità di attribuzione della data certa al documento analogicoAttribuzione di data certa al documento informatico (normativa)

Metodi di validazione temporale e marcatura temporale

Sigla – pag. 18

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Page 19: LA VALENZA GIURIDICA DELLA Sistema Itinerario … 2 - la valenza giuridica... · • L’allegazionedidocumentiadocumenti(art.57-bisL.p.n.;art.12D.M.44/2011) EuClIdea 2 -6. Lalegislazionenazionaleequellacomunitariahannoassuntoundiversoapproccio:

• L’atto dotato di data certa possiede un attributo giuridico aggiuntivo,consistente nell’opponibilità degli effetti tipici dell’atto ad eventualiterzi controinteressati, rispetto ad un evento giuridico (atto/rapporto)

Funzione giuridica della data certa

terzi controinteressati, rispetto ad un evento giuridico (atto/rapporto)incompatibile o comunque confliggente con quello in questione

• “Prior in tempore, potior in iure”: la data certa rileva nei casi di conflittofra più “contendenti” rispetto al conseguimento di un dato effetto: ad es. incaso di successive cessioni di un medesimo credito (art. 1265 cod. civ.)

• Casi in cui per l’accoglimento di una domanda e/o l’esercizio di undiritto è necessario poter dimostrare l’anteriorità genetica di undocumento (da cui sorge il credito) rispetto ad un determinatofatto/evento: ad es. la domanda di ammissione al passivo fallimentarefatto/evento: ad es. la domanda di ammissione al passivo fallimentarefondata su titolo avente (o meno) data certa

• Casi in cui la legge richiede espressamente l’attribuzione di datazionecerta ad un documento: ad es. il documento di valutazione dei rischiper la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28 D.Lgs. 81/08 e ss.modd. e intt.)

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L’art. 2704 cod. civ. elenca sia la modalità primaria di acquisizione delladata certa, consistente nell’autenticazione della sottoscrizione(procedimento ex art. 2703 cod.civ. nel cui contesto esecutivo il notaio – oaltro pubblico ufficiale a ciò autorizzato – appone l’indicazione della data in cui

Attribuzione di data certa:le modalità relative al documento analogico

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato – appone l’indicazione della data in cuiprocede), sia le seguenti modalità alternative:

•la registrazione fiscale dell’atto

•la morte, o la sopravvenuta incapacità fisica, di taluno dei sottoscrittori

•la verificazione di un altro fatto che stabilisca in modo egualmentecerto l’anteriorità di formazione del documento

Grazie alla “formula di chiusura” trovano spazio modalità concrete che sipresentino idonee, tra cui spicca l’autoprestazione postale (art. 8 del d.lgs.22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernenteregole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitarie per il miglioramento della qualità del servizio" pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 182 del 5 agosto 1999), che dispone: “E' consentita, senzaautorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica ogiuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) [...]”

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Norma cardine: art. 20, co. 3, ult. parte, del C.A.D.: “La data e l'ora di formazione deldocumento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecnichesulla validazione temporale”

Nozione legale di validazione temporale (art. 1, co. 1, lett. bb), C.A.D.): è tale il “risultato

Attribuzione di data certa al documento informatico(aspetto normativo)

Nozione legale di validazione temporale (art. 1, co. 1, lett. bb), C.A.D.): è tale il “risultatodella procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, unadata ed un orario opponibili ai terzi”

Le regole tecniche per la validazione temporale risultano definite, in ultimo, dal D.P.C.M.22 febbraio 2013, che specifica (fra le nozioni di cui all’art. 1) i concetti di:

evidenza informatica: “una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata dauna procedura informatica”

riferimento temporale: “evidenza informatica, contenente la data e l’ora, che vieneassociata ad uno o più documenti informatici”

marca temporale: “il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che marca temporale: “il riferimento temporale che consente la validazione temporale e chedimostra l’esistenza di un’evidenza informatica in un tempo certo”

Il riferimento temporale è allora una particolare evidenza informatica (concepibile come unfile) con funzione attestativa della data e dell’ora, ma non ha ex se valore legale

L’art. 41 del D.P.C.M. in questione (rubricato “Riferimenti temporali opponibili ai terzi”) recal’elenco tassativo dei riferimenti temporali aventi per effetto legale la validazionetemporale di uno (o più) documenti informatici

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La marcatura temporale (come l’autenticazione lo è per il documento analogico)è la via di acquisizione per eccellenza della validazione temporale (attributiva didata certa) del documento digitale (artt. 47 e ss. D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

Metodi di validazione temporale e di marcatura temporale

Così come la legge elenca espressamente le vie secondarie di acquisizione delladatazione certa per il documento analogico (art. 2704 cod. civ.), analogamenteavviene per il documento digitale (art. 41 D.P.C.M. 22 febbraio 2013) conl’indicazione dei seguenti riferimenti temporali, legalmente ritenuti valida fonte divalidazione temporale:

a) la tenuta del giornale di controllo di un certificatore accreditato

b) la segnatura di protocollo degli atti amministrativi

c) il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti digitali

d) l’invio mediante posta elettronica certificata

e) la marcatura postale elettronica

Nella marcatura temporale è l’impronta dell’evidenza informatica (cioè l’improntadel file generata dalla funzione di hash) a ricevere validazione temporale,mediante generazione ed applicazione di una marca temporale (art. 47 D.P.C.M.22 febbraio 2013)

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All’applicazione della marcatura temporale ad un’evidenza informatica provvedeun’apposita entità, certificata governativamente a tale scopo (chiamata ininglese “TSA”, Time Stamping Authority), a cui si inviano telematicamente leimpronte delle evidenze informatiche a cui si chiede venga apposta la marca

La T.S.A. ed il sistema elettronico approntato

impronte delle evidenze informatiche a cui si chiede venga apposta la marcatemporale

Il sistema elettronico di validazione temporale predisposto da una T.S.A.deve essere essenzialmente in grado di:

- garantire l’esattezza del riferimento temporale secondo gli standardnormativi, ossia con una differenza non superiore ad un minuto secondorispetto al c.d. Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia l’orainternazionale ufficiale del fuso di Greenwich

- generare la struttura dei dati temporali in base alle specifiche tecnico-normativenormative

- sottoscrivere digitalmente la struttura dei dati temporali medesimi

Per esigenze di economia, si accetta che l’evidenza informatica da sottoporre avalidazione temporale possa essere costituita anche da una pluralità didocumenti: a più files può accedere un’unica marca temporale, qualora siastata la loro impronta collettiva a ricevere la marcatura

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L’art. 48 D.P.C.M. 22 febbraio 2013 dispone in ordine alle informazioniessenziali che devono essere recate dalla marca temporale:

a) l’identificativo dell’ente certificatore emittenteb) Il numero di serie della marca temporale

Le informazioni recate dalla marcatura temporale

b) Il numero di serie della marca temporalec) la sottoscrizione digitale della marca temporale da parte dell’emittented) il certificato relativo alla chiave pubblica utilizzata per la verifica della

marca temporalee) il riferimento temporale della generazione della marca temporalef) l’identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l’impronta

dell’evidenza informatica sottoposta a validazione temporaleg) il valore dell’impronta dell’evidenza informatica (hash)

Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione temporale,istituito e tenuto da ciascun ente certificatore a ciò legittimato, sono conservateistituito e tenuto da ciascun ente certificatore a ciò legittimato, sono conservatein un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo noninferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodomaggiore, alle condizioni previste dal certificatore (art. 53 D.P.C.M. 22/02/13)

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“La rivoluzione analogico/digitale nella pratica forense: le fasi vitali del documento fra informatica e diritto”

Per eventuali contatti, scrivere a:

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[email protected]; [email protected]

EuClIdea (C) 2014 - Eugenio Remus & Clizio Merli