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Proteo Fare Sapere Proteo Fare Sapere FLC CGIL FLC CGIL Convegno Nazionale Convegno Nazionale Autonomia/autonomie: le scuole nella Autonomia/autonomie: le scuole nella società della conoscenza società della conoscenza Napoli, 10 Napoli, 10 - - 11 novembre 2005 11 novembre 2005 La valutazione di scuola e di La valutazione di scuola e di ateneo: analogie, differenze, ateneo: analogie, differenze, proposte proposte Gaetano Domenici

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Page 1: La valutazione di scuola e di ateneo: analogie, differenze, proposte · dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita

Proteo Fare Sapere Proteo Fare Sapere –– FLC CGILFLC CGIL

Convegno NazionaleConvegno NazionaleAutonomia/autonomie: le scuole nella Autonomia/autonomie: le scuole nella società della conoscenzasocietà della conoscenzaNapoli, 10Napoli, 10--11 novembre 200511 novembre 2005

La valutazione di scuola e di La valutazione di scuola e di ateneo: analogie, differenze, ateneo: analogie, differenze, proposteproposte

Gaetano Domenici

Page 2: La valutazione di scuola e di ateneo: analogie, differenze, proposte · dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita

La valutazione del sistema universitarioLegge n. 370 del 19 ottobre 1999

Art. 2 Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (valutazione esterna)

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione di CRUI, CUN e CNSU, ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione

degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di

valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche,

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

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La valutazione del sistema universitario Legge n. 370 del 19 ottobre 1999

Art. 1 Nuclei di valutazione interna degli atenei

Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

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La Valutazione della Ricerca universitariaFondamenti normativi: D.L.vo n.204 del 5/6/98

Art. 4 – Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l’assemblea della scienza e della tecnologia (AST).…5. I consigli e l’assemblea formulano: a) osservazioni e proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento del PNR (…) b) svolgono attività di consulenza per conto (…) degli enti di ricerca

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La Valutazione della Ricerca universitariaFondamenti normativi: D.L.vo n.204 del 5/6/98

Art. 5 – Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca1. (…) il (CIVR) opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale (…) con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione (…) favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.

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Organizzazione e funzionamento del Comitato di esperti per la politica della ricerca(CEPR) e del Comitato di indirizzo per la

valutazione della ricerca (CIVR) DM. 643 - 24 NOV. 1999

II CIVR ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministerodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

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La Valutazione della Ricerca universitariaD.M 16.12.2003

Art. 1 (…) 3. Nell’ambito del processo si realizza, altresì, la valutazione, prospettica e retrospettiva, dei progetti di ricerca previsti dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e finanziati congli specifici strumenti di intervento.Art. 41. Per il processo di valutazione il CIVR si avvale di Comitati (Panel) di Area e di Progetto speciale, in rappresentanza della comunità scientifica, composti, di norma, da un minimo di cinque ad un massimo di nove esperti, con sede ufficiale presso il MIUR; i componenti, su indicazione del CIVR, sono nominati dal Ministro con incarico annuale ed eleggono alproprio interno il Presidente.

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GovernoStrutture di ricercaComunità scientifica

CIVR

Giudizi

Strutture di ricerca

Panel di Area

•Dat

i & in

form

azio

ni•R

elaz

ione

NU

V/C

IV

Prodotti

Fonte: www.civr.it

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Panel di Area (n=14)+aree speciali

Sono composti da 5-9 esperti appartenenti alla comunità scientifica, scelti dal CIVR e nominati dal Ministro; si avvalgono di esperti esterni, anche stranieri, con il compito di esprimere giudizio di merito sui Prodotti selezionati dalle Strutture;redigono il rapporto finale e la ranking list di area

Area 11: Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogicheFonte: www.civr.it

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Prodotti selezionabili• Libri• Capitoli di libri• Articoli su riviste • Brevetti e risultati di valorizzazione applicativa• Progetti, composizioni, disegni e design• Performance, mostre ed esposizioni• Manufatti e opere d'arte

Prodotti non selezionabili• Attività puramente editoriali• Testi o software di esclusivo interesse didattico• Abstract di conferenze• Prove e analisi di routine• Rapporti tecnici interni

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Giudizio di merito sui prodotti

Ogni prodotto è valutato da almeno due esperti esterni, per i seguenti criteri:

qualità rilevanza originalità/innovazione internazionalizzazione impatto economico-occupazionale, anche potenziale (per i risultati di valorizzazione applicativa)

Per ciascun criterio gli esperti formulano un giudizio di merito descrittivo.

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QualitàPosizionamento del prodotto rispetto all’eccellenza scientifica nella scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale. Il giudizio di merito è affidato ad esperti esterni indipendenti, che operano nel settore o in settori affini a quello di appartenenza del prodotto (peer review).

RilevanzaValore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di appropriatezza, efficacia, tempestività e durata delle ricadute. Integra il giudizio di qualità.

Originalità/innovazione Contributo a nuove acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento. Integra il giudizio di qualità.

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Internazionalizzazione Posizionamento nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.Integra il giudizio di qualità.

ImpattoEffetti sociali, economici e culturali, diretti e indiretti del prodotto.

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Livelli di merito dei prodotti 1/2

Ciascun esperto esprime su ogni prodotto un giudizio unico e complessivo, con attribuzione a quattro livelli di merito (in coerenza con il giudizio descrittivo):

eccellente buono accettabile limitato

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Livelli di merito dei prodotti 2/2

Eccellente: la qualità del prodotto si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale.Buono: il prodotto si colloca nel segmento 60-80%.Accettabile: il prodotto si colloca nel segmento 40-60%.Limitato: il prodotto si colloca nel 40% inferiore.

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Rapporto dei Panel di Area

Consensus Report: riconduce ad un momento di sintesi i giudizi singoli degli esperti (eccellente, buono, accettabile, limitato).Ranking list di Area: attribuisce le strutture alle fasce di merito predefinite dal CIVR.Relazione finale:

Individua i settori di punta e di debolezza dell’area nel Paese;prevede un’apposita sezione per i risultati di valorizzazione applicativa inclusi tra i prodotti selezionati.

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Fasce di merito

A - Almeno il 50% dei prodotti è eccellente e i rimanenti buoni.

B - Almeno il 30% è eccellente e i rimanenti buoni.C - Almeno il 50% è eccellente o buono e i rimanenti

accettabili.D - Almeno il 30% è eccellente o buono e meno

del 50% è di valore limitato.E - Almeno il 20% è eccellente o buono e meno

del 50% è di valore limitato.F - Meno del 20% è eccellente o buono e meno

del 50% è di valore limitato.NV- Oltre il 50% dei prodotti è di valore limitato.

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“Valutare con l’obiettività garantita dal meccanismo predisposto dal CIVR vorrà dire anche calibrare i finanziamenti evitando errori del passato, anche recente, che hanno permesso finanziamenti non sempre mirati, talvolta concessi sulla base di criteri, per così dire, “storici”, talora poco coerenti con gli effettivi meriti e con il posizionamento delle singole strutture di ricerca in ambito internazionale.Ecco perché abbiamo ritenuto che fosse venuto il momento di reingegnerizzare il sistema proponendo nuovi modelli di finanziamento delle strutture.In questa ottica, il modello, scelto per l’Univesità, approvato con decreto del 28 luglio 2004, prevede che, a regime, il 30% del fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) sia assegnato sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dagli Atenei nelle attività di ricerca scientifica.”

Conferenza stampa CIVR,Roma 12.1.2005, Intervento del Ministro Letizia Moratti

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La valutazione della scuola fondamenti normativi D. Lvo 20 luglio 1999, n. 258

• Art. 1.Trasformazione del CEDE in INVALSI• 3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione

nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

• 4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

• 5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

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Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258

• Art. 2.Trasformazione del BDP in INDIRE

• 5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazionea sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia'appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

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Area Servizio – Biblioteca – Servizi di rete – Informazione pubblicazioni

SERIS – Servizio Rilevazioni di Sistema

ADAS – Archivio Docimologico IaDis – Istruzione a distanza

ONES – Osservatorio Esami di statoCEDEINVALSI

Ricerche Internazionali – IEA – OCSE- UE

Valutazione di qualità e Autovalutazione Certificazione di qualità

Osservatorio Nazionale Dispersione scolastica e rischio educativo

Osservatorio sulla lettura

Osservatorio Nazionale sulla innovazione ordinamenti

Fonte: Annuario INVALSI 2000

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Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto

Art.3 L'Istituto:a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli

studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali; d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al

contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di

ricerca europea e internazionale in campo valutativo; f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica,

alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

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Monitoraggio, diagnosi e valutazione dei sistemi formativi (a livello macro, meso e micro)

Variabili di CONTESTO

RISORSE PROCESSI PRODOTTO

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sigenza omanda

fferta

Relazioni tra Esigenza, Domanda e Offerta di informazioni

Carenza non consapevole di informazioni

Carenza consapevole d’informazioni

Domanda informazioni inutili

Offerta informazioni inutili non richieste

Offerta informazioni utili non richieste

Offerta informazioni inutili ma richieste

Informazione utile richiesta e disponibile