l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul ... · il personale ispettivo dell’inail...
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Mario Gallo
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Corso di perfezionamento in gestione delle risorse umaneAnno Accademico 2015/2016
Cassino, 11 febbraio 2016
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Economia e di Giurisprudenza
Mario GALLOProfessore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale - Collaboratore Il Sole 24 Ore
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L’agenda
L’attività ispettiva
Il rapporto assicurativo e la casistica
La denuncia d’infortunio e delle malattie professionali
Le innovazioni del D.Lgs. n. 151/2015
Lineamenti del sistema degli incentivi alla prevenzione
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1. Considerazioni introduttive e evoluzione della disciplina in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro
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1. L’attività ispettiva
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Il modello di vigilanza dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08
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• Aziende sanitarie localiL’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 riconosce alle aziende sanitarie locali la competenza primaria generale in materia di vigilanza sulla sicurezza e igiene del lavoro.Il personale degli organi di vigilanza riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
• Vigili del fuoco Competenza specifica di vigilanza in materia di prevenzione incendiConsulenza, assistenza, informazione e formazione in materia di prevenzione incendi
I compiti e le competenze degli enti di vigilanza in materia di sicurezza
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• Direzioni territoriali del lavoro
Il personale ispettivo, che riveste la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha il compito di vigilare:a) sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale nonché assistenziale e previdenziale;b) sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;c) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, limitatamente ad alcune attività come l’edilizia (cfr. art. 13, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008)
Svolge l’attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro su questioni d’ordine generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004.
I compiti e le competenze degli enti di vigilanza in materia di sicurezza
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• Comando carabinieri per la tutela del lavoro
Al personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono attribuiti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro su tutto il territorio nazionale ed estero.
Aree specifiche di vigilanza riguardano l’attività di contrasto dei fenomeni che sfociano in illeciti di rilevanza penale quali, per esempio, la sicurezza sul lavoro, l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro minorile.
I compiti e le competenze degli enti di vigilanza in materia di sicurezza
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• Personale ispettivo del Ministero Sviluppo economico
Agli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico competono i compiti di polizia mineraria nelle attività estrattive (art. 4 DPR 128/59).
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato, secondo l’art.3 del DPR 886/79, spettano al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (U.N.M.I.)
I compiti e le competenze degli enti di vigilanza in materia di sicurezza
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• INAIL
Il personale ispettivo dell’INAIL provvede:– alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità delle registrazioni a libro paga e matricola;– alla verifica della regolarità assicurativa:a) classificazione e tassazione delle attività lavorative;b) cause e circostanze degli eventi infortunistici ed eventuali responsabilità.Il personale ispettivo dell’INAIL non ha funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza lavoro.All’INAIL sono riconosciute le funzioni di consulenza, assistenza, informazione e formazione in materia di sicurezza (art. 10, D.Lgs. n. 81/2008). Al personale non è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di P.G.
I compiti e le competenze degli enti di vigilanza in materia di sicurezza
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Il nuovo modello di vigilanza previsto dal D.Lgs. 149/2015
Ispettorato
Nazionale
del Lavoro
Art.2 • Prevista l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL) avente natura di Agenzia unica per le
ispezioni.
• L’ISL esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro
del lavoro e P.S., la vigilanza in materia di:
- Lavoro;
- Contribuzione e assicurazione obbligatoria;
- Legislazione sociale;
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti
delle competenze già attribuite al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e P.S. previste dal D.Lgs.
n.81/2008.
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Il nuovo modello di vigilanza previsto dal D.Lgs. 149/2015
Ispettorato
Nazionale
del Lavoro
Art.2 • L’INL si coordina con i servizi ispettivi delle
ASL e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale, fermo restando le
rispettive competenze, al fine di assicurare
l'uniformità di comportamento ed una
maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli
interventi.
• Emana circolari in materia ispettiva .
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1313Sono ispezionabili i luoghi adibiti all’esercizio dell’impresa, compresi i cantieri, e i locali adibiti
a servizi accessori (refettori, locali macchine, etc.)
La procedura ispettiva
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Contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto o ammenda, o solo ammenda (art. 301 TULS)
La sanzione amministrativa non è rateizzabile
L’istituto della prescrizione obbligatoria – D.Lgs. 758/1994
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Inosservanza degli obblighi previsti dal TULS puniti con sanzione pecuniaria amministrativa
Contestazione ASL/DPL/Vigili del fuoco
Regolarizzazione dell’illecito entro il termine del PVC
Pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge
La regolarizzazione amministrativa dell’art. 301-bis DLgs. 81/2008
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Art. 302- bis DLgs. 81/08Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme
tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da
questiespressamente richiamate in sede ispettiva, qualora
ne riscontrino la non corretta adozione, e salvoche il fatto non costituisca reato.
Ricorso1. Entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15 giorni.2. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Sono da ritenersi ancora efficaci le norme contenute nel D.P.R. 520/1955
Il potere di disposizione degli organi di vigilanza
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2. Il rapporto assicurativo
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Decreto12.12.2000
Nuove Tariffe
D.Lgs.
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Aprile
2008
n.81
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965
Legge9
Marzo1989n. 88
Ente pubblico
erogatore di servizi
D.Lgs.n. 38/2000
Normativae sentenze
varie
Sistema normativo
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Talora i soggetti sono soltanto due, l’assicuratore e l’assicurante-assicurato, quando l’assicurazione riguarda i lavor atori autonomi, infatti la figura dell’assicurante si identifica con quella de ll’assicurato.
I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale attuati secondo il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicuratore.
L’assicuratore
L’assicurante
L’assicuratoI soggetti
del rapporto giuridico di assicurazione sociale
sono tre:
Art. 12 - TU
Il rapporto assicurativo
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Oggetto dell’obbligazione assicurativa
•L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni(art. 2)
• La tutela è estesa anche agli infortuni in itinere
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Oggetto dell’obbligazione assicurativa
• L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1 (art. 3)
• Si distingue tra malattie tabellate (art. 3 e 211 del DPR n. 1124/1965 – D.M. Lavoro 11/12/2009)e malattie non tabellate (la distinzione è molto importante in relazione all’onere probatorio)
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Presupposti per l’obbligatorietà dell’assicurazione
1.Presupposto oggettivo (art.1) –Svolgimento di attività rischiose
2.Presupposto soggettivo (art.4) -Soggetti assicurati
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La casistica
Lavoratore subordinato qualunque sia la tipologia contrattualeCollaboratori coordinati e continuativiCollaboratori a progettoCollaboratori dell'impresa familiare (Corte Cost. Sent. n.476/87)Soci lavoratori Associato d'opera Insegnanti e alunni delle scuole che attendono a esperienze tecniche scientifiche o
esercitazioni di lavoroLavoratori a domicilio se addetti a lavorazioni protette ex art.1Artigiani senza dipendenti, anche se operanti all'esteroMedici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L.93/58)Addetti ai servizi domestici e familiari (DPR 1403/71)Portieri degli stabili anche se non direttamente adibiti alla conduzione degli impianti
di riscaldamento (Cfr. Circ. INAIL n.3385 Pa/029 del 08.08.1977)Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in
vigore accordi di sicurezza socialeAssistenti contrari (coloro che sono inviati dal committente presso l'appaltatore per
controllare l'esecuzione delle opere e dei servizi appaltati - Cfr. Circ. INAIL 13.02.1991 n.14) 23
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Lavoratori intellettuali (es. ingegnere o medico) che per l'esigenza delle loro mansioni frequentino ambienti dove si svolgono lavorazioni pericolose previste dell'art.1 (Cass., SU 14 aprile 1994, n.3476 - Cfr. anche Circ. INAIL 26 agosto 1994, n.24)Istruttori, assistenti e allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionaleLavoratori impiegati in corsi/addestramento antincendio ex DM 10.03.1998
(premio supplementare)Partecipanti a corsi di formazione che prevedano l'impiego di apparecchi elettriciStagistiIstruttori, assistenti e allievi dei cd cantieri scuolaSportivi professionisti e dilettantiSacristiSacerdoti, religiosi e religiose che prestino la propria opera retribuita -manuale o non manuale - alle dipendenze di soggetti diversi dagli enti ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all'art.29 del Concordato Santa Sede - Stato Italiano 24
La casistica
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Come ha osservato il Cinelli la tutela garantita dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (nonostante che il suo ombrello protettivo si sia esteso nel tempo) non ha carattere universale: il che significa che non tutti i lavoratori esposti a rischi da lavoro possano avvalersene (un magro suppletivo per le aree “scoperte” è quello fornito dalla tutela sociale privilegiata per l’invalidità da lavoro garantita dall’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità, gestita dall’INPS in una con la tutela assicurativa per la vecchiaia e la morte), e che comunque non per tutte le tipologie di danni da lavoro si può invocare la copertura di quell’assicurazione 25
Sistema a tutela limitata
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Rischio
Generico: Situazione di pericolo che grava in ugual e misura sul lavoratore come su ogni altro individuo (es: terremoti, inondazioni etc.)
Specifico: deriva la sua origine dalle condizionipeculiari del lavoro, grava esclusivamente o in misura maggiore su coloro che vengono a contatto con l'attività lavorativa.
Generico aggravato: Grava su ogni individuo ma in misura maggiore su coloro che, in ragione del proprio lavoro, svolgono specifiche attività lavorative (es: colpo di sole nell’agricoltore)
Rischio elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore.
Il rischio lavorativo
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Il premio di assicurazione obbligatorio
•Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sul la base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione (voci tariffarie) •Per gli artigiani, fermo restando che il calcolo ti ene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferi mento alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti c ontributivi; •Per i medici liberi professionisti possessori di ap parecchi RX il premio si calcola in relazione al tipo di apparecch io e alla quantità delle sostanze radioattive in uso. •Per i lavoratori parasubordinati (co.co.co; co.co.pr of.) il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a ca rico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
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Il principio dell’automaticità delle prestazioni
• I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che s ubiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia pr ofessionale sono tutelati dall'INAIL, che garantisce loro le pr estazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel cas o in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il pre mio assicurativo.
• Nei confronti del lavoratore autonomo che, al moment o dell'infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazio ni economiche vengono sospese fino all'assolvimento de ll'obbligo contributivo.
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Il regime di esenzione della responsabilità civile
Art. 10 T.U.
1. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
2. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
3. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoroquando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
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L’azione di regresso dell’INAIL
Art. 11 T.U.
• L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi di condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
• L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale.
L'azione di regresso dell' Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte cost. in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981 n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere
esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere
effettuato anche in sede civile (Cass. civ. sez. lav.17 maggio 2010, n. 11986)
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L’azione di regresso dell’INAIL
Art.61 D.lgs. 81/2008 Esercizio dei diritti della persona offesa
• In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso
• Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli art. 91 e 92 c.p.p. con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
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3. Denuncia e comunicazione d’infortunio: profili generali del
modello unificato
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Il nuovo modello unificato di denuncia
� - In caso d’infortunio sul lavoro il datore ha gli obblighi di denuncia e di comunicazione (ai fini statistici) all’istituto assicuratore
� - Il nuovo modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni sul lavoro (v. INAIL nota del 22 gennaio 2013, prot. n. 725) consente al datore di lavoro attraverso la presentazione di un unico modulo di assolvere sia all’obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art. 53 D.P.R. n.1124/1965) che di comunicazione ai fini statistici secondo quanto previsto dall’art. 18, c.1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008.
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Profili generali del nuovo regime
Struttura
generale
• Il modulo si compone delle sezioni
relative ai dati del lavoratore; dati del
datore di lavoro; descrizione
dell’infortunio; testimoni; veicoli a
motore e dati retributivi.
• Sono stati introdotti dei campi finalizzati
alla raccolta d’informazioni attinenti lo
specifico rapporto assicurativo in essere
(tipo polizza e voce di tariffa).
• Deve essere indicato anche il “numero
registro infortuni sul lavoro”.
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Profili generali del nuovo regime
Unità produttiva • Nel modulo devono essere inseriti anche i
dati relativi all’unità produttiva in cui
opera abitualmente il lavoratore
infortunato.
• Ai fini dell’individuazione dell’unità
produttiva occorre fare riferimento ai
criteri previsti dall’art. 2, c.1, lett. t), del
D.Lgs. n.81/2008.
Appalto e altri casi di
esternalizzazione
• Devono essere riportati anche i dati del
datore di lavoro presso il quale si è
verificato l’infortunio durante lo
svolgimento di attività per conto terzi in
regime di appalto, subappalto o altra
forma di esternalizzazione
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Profili generali del nuovo regime
Dati necessari ai
fini della
tracciabilità dei
pagamenti
• Nel modulo devono essere
specificati anche una serie di dati
per il pagamento dell’indennità
(legge 214/2011)
Obbligo della
comunicazione
degli infortuni
con assenza dal
lavoro non
superiore a tre
giorni
• Tale adempimento entrerà in
vigore dalla scadenza del termine
di sei mesi dall’adozione del
decreto interministeriale
costitutivo del SINP (art. 18, c.1-
bis, D.Lgs. n.81/2008)
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Profili generali del nuovo regime
Presentazione del
modulo
esclusivamente
per via
telematica
• Dal 1° luglio 2013 il modulo deve
essere presentato esclusivamente
per via telematica da parte di tutti i
soggetti obbligati, quindi anche
dalle Pubbliche Amministrazioni,
dagli imprenditori agricoli, etc.
Lavoro
occasionale
accessorio
• Devono essere denunciati anche gli
eventi lesivi occorsi ai lavoratori
con rapporto di tipo accessorio
(D.lgs. 81/2015)
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� - Confermato con il DL 69/2013 l’armonizzazione delladisciplina del D.Lgs. 81/2008 con quella del D.P.R.1124/1965, anche in vista dell’attuazione del SistemaInformativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
� • A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL dovevatrasmettere telematicamente attraverso l’istituendo SINPalle autorità di P.S., alle ASL locali, alle autorità portuali,marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro eai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano competenti perterritorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoromortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni(art. 56, c.1, del D.P.R. n.1124/1965).
Denunce degli infortuni sul lavoro e SINP(art. 32, c.6, DL 69/2013)
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� - Il DL 69/2013 prevede anche l’abrogazione dell’art.54 del D.P.R. 1124/1965 (obbligo di denuncia neltermine di due giorni all'autorità locale di P.S. di ogniinfortunio sul lavoro che abbia per conseguenza lamorte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni) adecorrere dal centottantesimo giorno successivo alladata di entrata in vigore del decreto attuativo delSINP.
Denunce degli infortuni sul lavoro e SINP(art. 32, c.6, DL 69/2013)
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4. Semplificazioni in materia di registro infortuni e di denunce
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Registro degli infortuni
Art. 53, c. 6
• A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015 (23.12.2015) è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21, c. 4).
• La soppressione di tale registro quindi non è più legata all’emanazione del decreto istitutivo del SINP
• L’INAIL con la circolare 23 dicembre 2015, n. 92, ha fornito ulteriori “chiarimenti” e reso noto l’istituzione del cruscotto degli infortuni
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Registro degli infortuni: indicazioni dell’INAIL (Circolare n.92/2015)
•Abolizione dell’obbligodi tenuta del registroinfortuni e sanzioni
•L’obbligo della tenuta del registro degli infortuni è abolito dal 23dicembre 2015•Da tale data non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie
•Denuncia degli infortunisul lavoro
•Nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciareall’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, comeprevisto dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal D.Lgs. n.151/2015, art. 21 c. 1, lett. b)
•Cruscotto infortuni •Archivio telematico consultabile on line dagli organi di vigilanza (art. 13D.Lgs. n. 81/2008) nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsia partire dal 23 dicembre 2015•Il cruscotto è uno strumento alternativo in grado di fornire dati einformazioni utili ad orientare l’azione ispettiva•Le informazioni sugli infortuni sono rese disponibili su base regionale•La ricerca è prevista per singolo soggetto infortunato e per tipologia disingolo settore con il rilascio di un report inerente gli infortuni occorsinelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionaledell’utente, sedi lavorative da riferire all’unità produttiva (in sigla UP) peril settore aziende, alla struttura per il settore delle Amministrazioni stataliin gestione conto stato, alla località (indirizzo) per il settore agricoltura
•Infortuni occorsiprima del 23 dicembre2015
•Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre2015 dovranno essere riportati nel registro degli infortuniconsultabile dagli organi di vigilanza
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Certificato d’infortunio e di malattia professionale
Art.21, c.1 e 2
• Esteso il principio della trasmissione per via esclusivamente telematica anche del certificato d’infortunio e di malattia professionale(modificato l’art. 53 D.P.R. n.1124/1965)• Viene abolito l’obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, stabilendosi che questi, nella compilazione della denuncia telematica di infortunio, sarà tenuto esclusivamente ad indicare i riferimenti al certificato già trasmesso all’INAIL dal medico o dalle strutture sanitarie competenti.• La norma ha efficacia decorsi 180 giorni (22.03.2016) dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015.
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Certificato d’infortunio e di malattia professionale
Art.21, c.1 e
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Nuove complicazioni per il medico
• L’art. 21, c.1, lett. b) del D.Lgs. 151/2015 modificando l’art. 53 del D.p.R. n. 1124/1965, ha però anche stabilito che
“Qualunque medico presti la prima assistenza al lavoratore infortunato o affetto
da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di
denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”
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Certificato d’infortunio e di malattia professionale
Art.21, c.1 e
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Nuove complicazioni per il MC
• L’art. 21, c.1, lett. b) del D.Lgs. 151/2015, così come ora ha congegnato l’art. 53 del D.p.R. n. 1124/1965, comporta quindi che anche il medico che presta la prima assistenza e violi gli obblighi di certificazione/trasmissione telematicacommette un reato di tipo contravvenzionale punito con l’ammenda da euro 258,00 a euro 1.549
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Denuncia all’Autorità di P.S.
Art.21, c.1 e 2
• La trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni è a carico esclusivamente dell’INAIL.• Rimane fermo l’obbligo dell’invio della denuncia all’Autorità alla P.S. per i datori di lavoro non soggetti alle norme del titolo I (es. datori di lavoro agricoli).• La norma ha efficacia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015.
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5. Lineamenti del sistema degli incentivi alla prevenzione
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Bando ISI INAIL
• Sono finanziabili:
• Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi (MOG) e di responsabilità sociale (RS);
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
che devono trovare corrispondenza nel DVR
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Bando ISI INAIL
• Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ad è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, con un tetto massimo pari a € 130.000 e uno minimo pari a €5.000;
• Sono ammesse a contributo le spese documentate direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
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Bando ISI INAIL
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
• Dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del
D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti
gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, Tabella 2,
Sezione 3, lettera b);
• Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo
di applicazione del D. Lgs 17/2010 (cd. Direttiva macchine);
• Impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi
all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi
altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia
dell’ambiente;
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Bando ISI INAIL
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
• Hardware, software e sistemi di protezione informatica
fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo
funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto
di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
• Mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie
e poltrone, ecc.);
• Ponteggi fissi.
• Trasporto del bene acquistato;
• Sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il
contributo non ha la piena proprietà;
• Ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un
nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura
preesistente;
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Bando ISI INAIL
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
• Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico
della domanda di contributo;
• Adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli
artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008;
• Interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli
nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della
presentazione della domanda;
• Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di
attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• Adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti
di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad
imprese senza dipendenti o che annoverano tra i
dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
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Bando ISI INAIL
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
• Compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza
nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
• Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
• Acquisto di beni usati;
• Acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività
dell’impresa;
• Costi del personale interno: personale dipendente, titolari
di impresa, legali rappresentanti e soci;
• Costi autofatturati.
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Tabella LE SCADENZE DEL BANDO ISI INAIL 2015 DA TENERE SOTTO
CONTROLLO
Fase Periodo Attività
1 Inserimento
online sul sito
INAIL del
progetto
Dal 1° marzo 2016,
fino alle ore 18.00 del
5 maggio 2016
• Simulazioni relative al progetto
da presentare;
• Verifica del raggiungimento
della soglia di ammissibilità;
• Salvataggio della domanda
inserita;
• Registrazione della propria
domanda attraverso l’apposita
funzione presente in
procedura.
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Bando ISI INAIL
Tabella LE SCADENZE DEL BANDO ISI INAIL 2015 DA TENERE SOTTO
CONTROLLO
Fase Periodo Attività
2 Inserimento del
codice
identificativo
Dal 12 maggio 2016 • Le imprese che hanno raggiunto o
superato la soglia minima di
ammissibilità prevista e salvato
definitivamente la propria
domanda, effettuandone la
registrazione attraverso l’apposita,
possono accedere all’interno della
procedura informatica ed
effettuare il download del proprio
codice identificativo che le
identifica in maniera univoca.
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Bando ISI INAIL
Tabella LE SCADENZE DEL BANDO ISI INAIL 2015 DA TENERE SOTTO
CONTROLLO
Fase Periodo Attività
3 Invio del codice
identificativo
(click-day)
Stabilito con comunicato
dell’INAIL pubblicato sul
sito dal 19 maggio 2016
• Le imprese possono inviare
attraverso lo sportello informatico
la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice
identificativo attribuito alla propria
domanda, ottenuto mediante la
procedura di download.
• La data e gli orari di apertura e
chiusura dello sportello
informatico per l’invio delle
domande sono pubblicati sul sito
Inail a partire dal 19 maggio 2016.
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Riduzione del Premio OT24
• Modello OT24 2015 per la richiesta annuale di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. Lavoro e P.S. 12 dicembre 2000) dopo il primo biennio di attività.
• Occorre osservare che le riduzioni sono molto significative proprio per i destinatari di tali procedure (fino a 10 lavoratori il 30% e da 11 a 50 il 23%) e riguardano gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda che ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
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Riduzione del Premio OT24
• Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
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Finanziamenti alla formazione
1. Obiettivi
Finanziamento della ampagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e P.S.
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Finanziamenti alla formazione
2. Destinatari
• datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
• piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.;• lavoratori compresi quelli stagionali, delle
piccole, medie e microimprese;• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
• soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (es. collaboratori familiari)
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Finanziamenti alla formazione
3. Soggetti attuatori
a) Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;b) Organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008;c) Università;d) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;e) Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;f) Enti di patronato;g) Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009, in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo. Ciascun Soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di aggregazione.Le imprese, cui sono dedicati i progetti, delegano alla presentazione della domanda di finanziamento, esclusivamente i suddetti Soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.
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Finanziamenti alla formazione
4. Progetti ammessi a finanziamento
• Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti:
A. Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;
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Finanziamenti alla formazione
4. Progetti ammessi a finanziamento
B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte;C. Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Finanziamenti alla formazione
4. Progetti ammessi a finanziamento
B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte;C. Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Finanziamenti alla formazione
Non è finanziabile più di un progettoper ciascun Soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale.
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Finanziamenti alla formazione
5. Risorse finanziarie
• L'entità delle risorse previste per il Bando è pari a complessivi Euro 14.589.896,00, destinati con decreto interministeriale 17 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
• Il suddetto importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a Euro 2.431.649,33. Il finanziamento erogabile è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell’eventuale IVA). Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.
• Può essere richiesta un’anticipazione del finanziamento fino al 30% dell’importo del finanziamento concesso.
• I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa agli aiuti “de minimis”.
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Finanziamenti alla formazione
6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel Bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del Soggetto attuatore all’indirizzo indicato nel Bando.
V. FAQ sul sito INAIL
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Banche dati consigliate per l’aggiornamento professionale
Unico Lavoro – Il Sole 24 Ore
http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com
http://tecnici24.ilsole24ore.com
Edilizia e territorio – Il Sole 24 Ore