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IL LAVORO NELLO SPETTACOLO La gestione del rapporto e la compilazione dei cedolini paga Roma 07.06.2011 Dott. Angela Fusco

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IL LAVORO NELLO SPETTACOLO

La gestione del rapporto e la compilazione dei cedolini paga

Roma 07.06.2011 Dott. Angela Fusco

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IMMATRICOLAZIONE LAVORATORI

Sia che si tratti di lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi, se il lavoratore non risulta iscritto all’ENPALS, prima di iniziare l’attività lavorativa, il datore di lavoro deve provvedere all’iscrizione del lavoratore all’ENPALS tramite la procedura di immatricolazione on line. Il datore di lavoro deve essere iscritto all’ENPALS ed essere in possesso del codice PIN per l’accesso alle procedure on line dell’Ente.

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LIBRETTO ENPALS

Al termine della procedura di immatricolazione, la procedura telematica stampa un documento da consegnare al lavoratore tramite il quale può richiedere il libretto personale ENPALS presso una qualsiasi sede ENPALS o SIAE. Sul libretto, il datore di lavoro deve registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Tali registrazioni devono essere eseguite ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa la sua occupazione o ne faccia richiesta (Art. 11 D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, Circ. Enpals n. 44/1997, Circ. Enpals n. 14/2001).

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COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Per tutte le categorie di lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro deve essere inoltrata telematicamente la Comunicazione Obbligatoria unificata di assunzione (Ministero Lavoro Circ. 22/2009, Ministero Lavoro nota 5460/2008, Enpals Circ. 15/2008).Qualora il lavoratore svolga più prestazioni per lo stesso datore di lavoro in un certo periodo, èpossibile effettuare un’unica comunicazione con inizio alla prima prestazione e fine al termine dell’ultima prestazione.

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CERTIFICATO DI AGIBILITA ’

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 “Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.”

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CERTIFICATO DI AGIBILITA ’ (segue)

Dal 1° gennaio 2008 il certificato di agibilità deve essere richiesto in modalità telematica tramite il portale dell'ente www.enpals.it, previo rilascio del codice PIN. La richiesta deve essere effettuata per ogni attività svolta, indicando i lavoratori occupati e La categoria professionale, il compenso previsto e le date di impegno. All’atto della richiesta, la procedura effettua un controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente e rilascia, solo in caso di assenza di debiti nei confronti dell’Enpals, il certificato di agibilità. Enpals circ. 16 e 17/2008

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CERTIFICATO DI AGIBILITA ’ (segue)

Non potrà essere effettuata in via telematica, la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito. La richiesta dovrà essere inoltrata recandosi presso gli Uffici Enpals o SIAE con la relativa documentazione (dichiarazioni dell'organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestanti la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione e la mancanza di qualsiasi forma di compenso).

L’agibilità non deve essere richiesta per gli spettacoli dal vivo in esonero contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 188, L. 296/2007 e successive modificazioni. Enpals Circ. n. 6/2007 e n. 2/2008.

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CERTIFICATO DI AGIBILITA ’ (segue)

L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato di agibilità dovrà versare un deposito cauzionale corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi o presentare fideiussione per lo stesso importo.

Anche i lavoratori autonomi esercenti attivitàmusicali, sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità.

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IMPONIBILE PREVIDENZIALE

Il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro (art. 12 della Legge n. 153/69, come sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, che ha armonizzato le basi imponibili ai fini fiscali e contributivi).Si applica il principio di competenza, fatta eccezione che per le “gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzionespettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione” che, per espressa previsione legislativa (art. 6 , comma 9, del d.lgs. n. 314/1997), sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa).

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RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA

L’art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971 stabilisce che “La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, nel testo modificato dalla Legge n. 2388/1952, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute.” (Enpals Circ. 14/2007).

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LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo dello spettacolo è, per previsione legislativa (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, del D.P.R. n. 1420/1971 e 12 della L. n. 153/1969) e prassi costante, considerato alla stregua del lavoratore subordinato e, come tale, soggetto alla stessa disciplina dettata dal D. Lgs. n. 314/1997 per il lavoratore subordinato.

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le aliquote relative ai contributi da versare all'Enpals negli ultimi anni sono state armonizzate con quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS (D.Lgs n. 182/1997, D.Lgs 166/1997, Legge n. 289/2002, Legge n. 296/2006).Attualmente, l'aliquota contributiva è del 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore) e del 35,70%(di cui il 9,89% a carico del lavoratore) per la categoria dei ballerini e tersicorei iscritti dopo il 31/12/1995 (per i ballerini e tersicorei iscritti prima del 31/12/1995, l’aliquota è del 33%).

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LAVORATORI ISCRITTI DOPO IL 31.12.1995

La contribuzione IVS è dovuta nei limiti di un massimale annuo di retribuzione imponibile, che per l'anno 2011 è pari a €93.622,00. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore (ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2011, l’importo di euro 43.042,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 93.622,00.Sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile, si applica Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore).(Enpals Circ. 4/2011)

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LAVORATORI GIA ’ ISCRITTI AL 31.12.1995

La contribuzione IVS è dovuta nei limiti di un massimale giornaliero, che per l'anno 2011 è pari a € 682,50 (per le fasce di retribuzione giornaliera vedi Enpals Circ. 4/2011). L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore (ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2011, l’importo di euro 137,95 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione.

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LIBRO UNICO DEL LAVORO

I lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo in possesso di partita IVA soggetti a contribuzione Enpals, sono esclusi dalla iscrizione nel Libro Unico del Lavoro in quanto titolari di posizione autonoma di tipo imprenditoriale o professionale (Risposta n. 23 del vademecum del Ministero del Lavoro).I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro (Risposta n. 25 del vademecum del Ministero del Lavoro).

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CONTRIBUZIONE ALL ’INPS SUBORDINATI

Per i lavoratori subordinati, le imprese dello spettacolo, sono tenute al versamento delle seguenti contribuzioni minori all’INPS:

- Disoccupazione involontaria (DS) 1,61%

- Fondo di garanzia del TFR 0,20%

- Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) 0,68%

- Indennità economica di maternità 0,46%

- Indennità economica di malattia 2,22% (solo se previsto negli accordi collettivi)

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CONTRIBUZIONE ALL ’INPS AUTONOMI

Per i lavoratori autonomi, le imprese dello spettacolo sono tenute al versamento all’INPS della sola contribuzione per l’indennità economica di maternità. Dal 1° gennaio 2006, tale contribuzione risulta azzerata, per il combinato disposto delle leggi 388/2000 e 266/2005. Anche se di fatto non vengono versati i contributi, i datori di lavoro dovranno comunque adempiere alle denunce contributive per tali lavoratori. La contribuzione INPS riferita ai titolari di un rapporto di lavoro artistico non dipendente, deve essere assolta su un’apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.a .“1M” (INPS Circ. 73/2006).

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COLLABORATORI A PROGETTOCon la nota prot. n. 25/SEGR/0004256 del 16 maggio 2006, il Ministero del Lavoro riconosce possibili i rapporti di lavoro parasubordinati nel campo dello spettacolo. Per tali lavoratori, è dovuta la contribuzione pensionistica all’Enpals nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti, mentre per i contributi minori dovuti all’INPS, sono considerati lavoratori autonomi. Nella risposta all’interpello n. 13/2011, il Ministero del lavoro ha affermato che la corresponsione degli ANF per i collaboratori a progetto nel settore dello spettacolo, rimane di competenza dell’Enpals.

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INDENNITA ’ MALATTIA INPS

L'indennità economica, per le giornate indennizzabili, è dovuta nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera:- primi 3 giorni non dovuta- dal 4° al 20° giorno 60%- dal 21° al 180° giorno 80%

Per i lavoratori dello spettacolo, non occupati in tutte le giornate, durante i giorni non lavorativi spetta l'indennità del 40%. Qualora i giorni lavorativi previsti nel contratto cadono nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell'80%.A far data dall'1.1.1996 per i lavoratori a tempo determinato leprestazioni per l'indennità di malattia sono calcolate su un importo della retribuzione giornaliera massimale pari a euro 67,14 (art. 6, comma 5, L. 48 del 1998 - INPS circolari n. 134363 del 21.05.1980 , n. 10314 del 16.06.1983, n. 21 del 4.03.2005 e n. 11 del 1.2.2008)

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INFORTUNIO

Indennità temporanea a carico dell’INAIL, calcolata sulla retribuzione media giornaliera (indicata dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio):

- dal 4° al 90° giorno 60%

- dal 91° giorno alla guarigione 75%

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INFORTUNIO

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 1124/65, è tenuto a corrispondere durante l'assenza al lavoratore infortunato, la seguente retribuzione:

- giorno dell’infortunio, 100%

- 3 giorni successivi all’infortunio, 60%

- festività cadenti nel periodo dell’infortunio, 60%

- altri periodi, in base alle disposizioni del CCNL

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INDENNITA ’ DI DISOCCUPAZIONE

Con il messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014 l’Inps ha reso noto che l’indennità ordinaria di disoccupazione non può essere concessa ai lavoratori dello spettacolo, con requisiti normali e con requisiti ridotti, nel caso in cui questi svolganola loro attività in maniera autonoma. Sono, altresì, esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione, anche i dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica, in quanto operanti nella piùampia autonomia dei compiti assunti che costituiscono espressione talmente personalistica del soggetto che, in essa, non concorre l’apporto e l’opera dell’imprenditore (INPS - Circolare del 20 agosto 1998, n. 191).

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INDENNITA ’ DI DISOCCUPAZIONE

Per tutti i lavoratori dello spettacolo occorre, preliminarmente, accertare se, nei confronti dei richiedenti la prestazione, sussista un effettivo rapporto di lavoro subordinato, ovvero se gli stessi abbiano svolto attività lavorativa autonoma; in quanto soltanto nel primo caso l’indennità in oggetto è ammessa (Messaggio n. 12956 del 25 marzo 1998). Esempi di lavoratori subordinati sono gli artisti dipendenti da Aziende alberghiere o similari, nonché per il personale adibito a mansioni tecniche quali operatori cine TV, parrucchieri, truccatori, macchinisti di scena ecc.