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Marchio d’Impresa Dott. Filippo Indolfi 1/21/2015 [email protected] www.indolfi.com tel. 347.6748427 1

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Marchio d’Impresa

Dott. Filippo Indolfi

1/21/2015

[email protected] – www.indolfi.com

tel. 347.6748427

1

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Che cosa è un Marchio?

un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i prodotti o i servizi dell'impresa nel mercato,

il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato, soprattutto nella società attuale

e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine

lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,

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Che cosa è un Marchio?

riflette le qualità del prodotto o servizio offerto

e li distingue da quello dei concorrenti,

la forza contrattuale per il produttore,

il vantaggio concorrenziale per il rivenditore ed una garanzia per il consumatore.

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La NORMATIVA sui marchi d’impresa

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Evoluzione della Normativa

Internazionale • CU Paris 1883

• TRIPS 1994

• Madrid 1891

• Nizza 1957

Comunitaria

• Reg. Cee 40/94

2009

Nazionale

• Novella 1992

• Sezioni 2003

• D.Lgs. 30/2005

• Opposizione 2010 1/21/2015 5

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La normativa in Italia:

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ

INDUSTRIALE (D. lgs. 10/02/2005, n.30)

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Art.1 Diritti di proprietà

industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione Proprietà

Industriale comprende:

• i marchi ed altri segni distintivi,

• le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

• i disegni e i modelli industriali,

• le invenzioni e i modelli di utilità,

• le topografie dei prodotti a semiconduttori,

• le informazioni aziendali riservate

• e nuove varietà vegetali.

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Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante:

o brevettazione,

o mediante registrazione

o o negli altri modi previsti dal presente codice. Ex. Segno Google

La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà

industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le

topografie dei prodotti a semiconduttori.

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Costituzione ed acquisto dei diritti

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge:

• i segni distintivi diversi dal marchio registrato,

• le informazioni aziendali riservate,

• le indicazioni geografiche e le denominazioni di

origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di

registrazione ha natura di accertamento costitutivo

e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale

di nullità e decadenza sulla base delle norme

contenute nel presente codice.

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Art. 3. Trattamento dello straniero

CUP

1.Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione Mondiale del Commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani.

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Trattamento dello straniero

RECIPROCITA’ DI TRATTAMENTO

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della

Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della

proprietà industriale, ne‘ della Organizzazione mondiale

del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove

varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la

protezione delle novità vegetali, è accordato, per le

materie di cui al presente codice, il trattamento

accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il

cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani

reciprocità di trattamento.

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Trattamento dello straniero 3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU’ FAVORITA

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa. LEGITTIMITA’ – TEL QUEL

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

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Priorità CUP

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per

uno Stato facente parte di una convenzione

internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto

di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di

proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un

diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per

effettuare il deposito di una domanda di registrazione di

disegno o modello e di registrazione di marchio,

secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione

di Unione di Parigi.

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Priorità

2. Il termine di priorità è di sei mesi per i disegni o modelli

ed i marchi.

3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di

priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito

nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla

quale la prima domanda è stata depositata, a norma

della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato

effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali,

qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

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Priorità e Preesistenza

Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o

simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore.

I casi di priorità o preesistenza:

1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi

membri della Convenzione di Unione di Parigi

(quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di

priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri

Paesi (basta solo il deposito, non serve la registrazione)‏.

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Priorità e Preesistenza I casi di priorità o preesistenza:

2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che

figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex art. 18 comma 1, cpi)‏:

a) durata sei mesi

b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito,

ma da quello della consegna del prodotto inerente alla

prestazione del servizio per l'esposizione

c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi dall'apertura dell'esposizione

protezione temporanea del marchio

3. valida rivendicazione di preesistenza.

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Art. 5. Esaurimento

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al

titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono

una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà

industriale siano stati messi in commercio dal titolare o

con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel

territorio di uno Stato membro della Comunità europea

o dello Spazio economico europeo.

esaurimento esaurimento comunitario

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Casi Pratici

Levi’s

Arsenal FC

Colgate

Cristian Dior

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Esaurimento 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si

applica, con riferimento al marchio, quando sussistano

motivi legittimi perché' il titolare stesso si opponga

all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in

particolare quando lo stato di questi è modificato o

alterato dopo la loro immissione in commercio.

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Art. 6. Comunione

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più

soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo

convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice

civile relative alla comunione in quanto compatibili.

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Comunione

1.bis In caso di diritto appartenente a più soggetti,

la presentazione della domanda di registrazione, la

prosecuzione della domanda di registrazione, la

presentazione del rinnovo e gli altri procedimenti

difronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti

nell’interesse di tutti.

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Art. 7. Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere

rappresentati graficamente, in particolare le parole,

compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le

cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione

di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,

purché' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di

un'impresa da quelli di altre imprese.

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• Parole ( c.d. marchi denominativi)

• Lettere dell’alfabeto (sigle o acronimi)

• Disegni ( c.d. marchi figurativi)

• Numeri

• Suoni ( c.d. marchi sonori)

• Forma del prodotto o della confezione (c.d.

marchio tridimensionale)

• Colore ( o meglio delle tonalità di colore)

• Odore (c.d. marchi olfattivi)

• l’insieme delle forme precedenti

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Esempi di Marchio:

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PAROLE:

• Comuni: Panda, La Perla, Miele, Levissima,

Canguro, Diesel

• Nomi patronimici o pseudonimi : Armani , Valentino,

Cesare Paciotti, Giovanni Rana, Fiorucci, Sergio

Rossi

• Fantastiche: BIC, GILLETTE, KODAK, INDESIT, ROLEX,

DASH, FINDUS

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Esempi di Marchio Registrato:

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• Lettere singole:

MC Donald

Valentino

Breil

• Monogrammi:

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Esempi di Marchio Registrato:

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• Sigle:

F.I.A.T.

B.M.W.

B.N.L.

• Numeri

012 (BENETTON)

46 (VALENTINO ROSSI)

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Esempi di Marchio Registrato:

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Requisiti di validità CAPACITA’DISTINTIVA :

il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto.

MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto

ex. FLOU per divani; GOCCIOLE per biscotti.

MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica

ex. TECNO CASA per vendita di immobili;

PANEM per pane.

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Marchi Olfattivi

I MARCHI OLFATTIVI:

• Idoneità di un odore a svolgere una funzione

distintiva,

• Descrizione di un odore (descrizione verbale,

tecniche e cromatografiche)

Problema della rappresentazione grafica per il

deposito della domanda: • Formula chimica oggetto

• ? Formula chimica odore

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• Odore della fragola matura

per carburante

• Odore dell’erba di prato appena tagliata

per palline da tennis

Questi «marchi» non sono stati oggetto di registrazione!

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Esempi di Marchio olfattivo:

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Marchi di colore

Combinazione di colore e colore per sé: idoneità del

colore quale indicatore di origine di un prodotto o

servizio.

Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sé

di carattere di distintivo qualora rappresenti un colore

estremamente inconsueto in relazione ai prodotti e ai

servizi richiesti.

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Marchi di colore registrati

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Marchi di colore

Problema della rappresentazione grafica:

• Uso nel tempo

• Uso uniforme e standard

• Acquisto di capacita distintiva.

Rappresentazione valida per il deposito di un marchio di colore:

1. Rappresentazione grafica del colore,

2. Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta,

3. Riferimento ai corrispondenti codici standard dei MARCHI (PANTONE),

4. Esemplari dell’uso del marchio. 1/21/2015 34

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Marchi di colore registrati

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Page 36: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Marchi di Suono La rappresentazione grafica:

• Brani musicali rappresentati graficamente sul

pentagramma

• Soni e rumori non traducibili in note musicali

• Suoni musicali su pentagramma accompagnato da

una descrizione Spettrogramma verbale.

1/21/2015 36

Page 37: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Esempi di Marchio registrato

Microsoft

marchio sonoro

Metro Goldwyn Mayer

marchio audiovisivo

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Page 38: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 8.

Ritratti di persone,

nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati

come marchi senza il consenso delle medesime e,

dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge

e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte,

dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza

o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti

fino al quarto grado incluso.

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Page 39: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Ritratti di persone

Ci vuole il consenso perché improbabile che un ritratto di fantasia coincida con fattezza di una persona reale (vs. nome di fantasia)‏.

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Art.8.

Nomi di persona

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso

stabilito al comma 1.

In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

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Nomi di persona: L'art. 8 cpi consente, in linea di principio, di:

• registrare come marchio il nome altrui,

• purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il

credito ed il decoro di chi ha diritto di portare tali

nomi” comma 2 art. 8 cpi.

• Facoltà limitata all’uso del nome nella ditta nel

contesto di elementi idonei a differenziarla dal

marchio anteriore, per escludere il rischio di

confusione/associazione tra i due segni.

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Page 42: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Nomi di persona In realtà la lesione prevista dall'art.8 cpi è integrata se

l'uso è caratterizzato da elementi particolari, ad esempio:

• Nome altrui per designare un prodotto di natura vile,

volgare, indecente Ex. Mario Rossi per preservativi

• In caso di marchio complesso il nome, facente parte

del marchio, circondato da raffigurazioni “non

confacenti”

• Contraddizione nome/prodotto.

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Nomi di persona

Art. 7 del codice civile:

“La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso che

altri indebitamente ne faccia, può chiedere

giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il

risarcimento del danno”.

1/21/2015 43

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Art. 8.

Segni notori

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1:

i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le

denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche,

nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Ex. Valentino Rossi per occhiali da sole.

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Segni notori Crescente tendenza ad adottare come marchio:

a) L’altrui marchio celebre in altro settore (norme a tutela “marchio celebre”)‏

Ex. Rolex per capi di abbigliamento

a) Qualsiasi nome o segno comunque celebre (ma non registrato)‏

Necessità di impedire operazioni parassitarie

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Art. 9. Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione

come marchio d'impresa i segni costituiti

esclusivamente dalla:

o forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un

risultato tecnico,

o o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.

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Esempi di Marchi di Forma

• Banana per natura del prodotto

• Rasoio Philips per funzione tecnica (sentenza Philips-Remington)

• Jeans G-Star per valore che da al prodotto (Sentenza Gstar – Benetton)

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Marchi di Forma (o Tridimensionali)

•Bottiglia Coca-Cola

•Confezione Toblerone

•Bacio Perugina

•Bottiglia della PERRIER

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Marchio di Forma

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Art. 10. Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni

internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni

menzionati nelle convenzioni stesse, nonché' i segni

contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un

interesse pubblico non possono costituire oggetto di

registrazione come marchio d'impresa, a meno che

l'autorità competente non ne abbia autorizzato la

registrazione.

1/21/2015 50

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Stemmi

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o

segni con significazione politica o di alto valore

simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi, prima della

registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro

possa occorrere alle amministrazioni pubbliche

interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in

conformità a quanto è disposto nel comma 1.

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Stemmi

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di

provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui

sussista dubbio che il marchio possa essere contrario

all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui

ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla

registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e

marchi respinge la domanda.

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Art. 11. Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I Regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

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Marchio collettivo

o Ex. di prodotto di servizio

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Page 55: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Marchio collettivo 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

IG e DO

In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

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Page 56: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Marchio collettivo

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito

da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a

terzi l'uso nel commercio del nome stesso,

purché quest'uso sia conforme ai principi della

correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di

indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre

disposizioni del presente codice in quanto non contrastino

con la natura di essi.

1/21/2015 56

Page 57: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 12 Novità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d’impresa i segni che alla data del deposito

della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come

marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati,

messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi

identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i

segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa

determinarsi:

• un rischio di confusione per il pubblico,

• che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 1/21/2015 57

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Notorietà

Si considera altresì noto il marchio sia notoriamente

conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza

della notorietà acquisita nello Stato attraverso la

promozione del marchio.

1/21/2015 58

Page 59: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Rinomanza e Notorietà

1/21/2015 59

Page 60: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Preuso Il preuso non notorio o la notorietà locale comporta

posizione più debole per il marchio registrato

Art. 2751 cc: “(...) chi ha fatto uso di un marchio non

registrato ha facoltà di continuare ad usarne,

nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti

in cui anteriormente se ne è valso”

Preutente continua a usare il segno nei limiti del

preuso, sia quantitativamente che territorialmente.

1/21/2015 60

Page 61: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Preuso In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del

marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso,

anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale,

nonostante la successica registrazione di marchio simile od

uguale da parte di altro soggetto;

“tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto

tra preutente e successico registrante, tenuto conto del favor legis per il resgistrante desumibile sia dlla più estesa ed intnesa tutela (anche penale)

riservata dall’ordinamento al marchio registrato, è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime

di duopolio atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistnza del marchio preusato e di quello successivamnete registrato” (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo 1998, n.3236)‏

1/21/2015 61

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Uso precedente

L'uso precedente del segno, quando non importi

notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale,

non toglie la novità, ma il terzo pre-utente ha diritto di

continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della

pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante

la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente

del segno da parte del richiedente o del suo dante

causa non è di ostacolo alla registrazione;

1/21/2015 62

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AFFINITA’

L’affinità dei prodotti va valutata con riferimento alla

natura intrinseca dei prodotti, alla loro destinazione, alla

medesima clientela e all’identità di soddisfacimento dei

medesimi bisogni.

Nessun valore avranno le classi merceologiche per le

quali il marchio è stato registrato, avendo le stesse una

rilevanza meramente formale e fiscale; si dovrà invece

compiere una valutazione sostanziale, concreta di

affinità.

Sarà importante considerare anche il cosiddetto

mercato di sbocco e cioè le tendenze espansive

dell’impresa e del settore.

1/21/2015 63

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AFFINITA’

Ex.

• Orologi e gioielli sono stati in questa ottica considerati affini, così come anche profumi e scarpe

(Brand Extension nel campo della moda)

• Addirittura olio e vino sono stati ritenuti affini;

• non affini gli alimenti per animali e quelli umani, olio e bevande,

• mobili per ufficio e mobili per appartamento,

• abbigliamento per uomo e pellicce. 1/21/2015 64

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Classificazione di Nizza

Classificazione internazionale delle classi

merceologiche dei marchi.

45 Classi di prodotti e servizi:

• 34 di prodotto

• 11 di servizio

1/21/2015 65

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CRITERI DI ACCERTAMENTO DI

CONFONDIBILITA’

Confondibilità letterale – grafica – concettuale:

• marchi DEBOLI Coppa del Nonno (gelati)

Ghiaccio menta (caramelle)

Oransoda e Lemonsoda(bibite)

Brill (lucido da scarpe)

Fluimucil (farmaco fluidificante),

Dermax (farmaco per la pelle)

• marchi FORTI Elah (caramelle )

Apple(Computer)

Olà(detersivi)

Singer (macchine da cucire)

Bel Paese (formaggi)

KodaK(pellicole fotografiche)

1/21/2015 66

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Confondibilità

• Rischio di confusione:

• Rischio di associazione:

1/21/2015 67

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Confondibilità

1. Rischio di Confusione

2. Rischio di Associazione

3. Rischio di Associazione propriamente detto

1/21/2015 68

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Art. 12.

Novità

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri,

se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o

affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi

per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni.

L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o

importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante

causa non è di ostacolo alla registrazione;

UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI

1/21/2015 69

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Art. 12.

Novità

ragione sociale nome a dominio aziendale,

1/21/2015 70

Page 71: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 12.

Novità

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con

efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore

o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di

una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato

o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data

anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o

servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o

dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

1/21/2015 71

Page 72: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 12.

Novità

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o

con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data

anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di

priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o

servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di

quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente

vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore

o recherebbe pregiudizio agli stessi;

Esempi : NOKIA, FILA, NIKE, GUCCI, PLAYBOY, PEUGEUT, FERRARI,

MICHELIN, ADIDAS

1/21/2015 72

Page 73: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Ex.

1/21/2015 73

Page 74: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 12.

Novità

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi

dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà

industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni

di cui alla lettera g);

2. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che

sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o

possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento

della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono

assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente

registrazione.

1/21/2015 74

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Priorità e Preesistenza

Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o

simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore.

I casi di priorità o preesistenza:

1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi

membri della Convenzione di Unione di Parigi

(quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di

priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri

Paesi (basta solo il deposito, non serve la registrazione)‏.

1/21/2015 75

Page 76: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Priorità e Preesistenza I casi di priorità o preesistenza:

2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che

figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex art. 18 comma 1, cpi)‏:

a) durata sei mesi

b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito,

ma da quello della consegna del prodotto inerente alla

prestazione del servizio per l'esposizione

c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi dall'apertura dell'esposizione

protezione temporanea del marchio

3. valida rivendicazione di preesistenza.

1/21/2015 76

Page 77: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

NOVITA’ • siano identici o simili ad un segno già noto come

marchio per prodotti o servizi identici o affini

• siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale

• siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, con identità o affinità fra i prodotti e i servizi.

• siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato e dotato di rinomanza, quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Incluso: marchi di fatto notori e domande di marchio.

1/21/2015 77

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Requisiti

per la registrazione di un marchio

• OGGETTO di REGISTRAZIONE (art.7)

• NOVITA’ (art.12)

• CAPACITA’ DISTINTIVA (ART.13)

1/21/2015 78

Page 79: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 13.

Capacità distintiva 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso

comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio,

VOLGARIZZAZIONE

a) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare

la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto

o della prestazione del servizio

o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

1/21/2015 79

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Capacità distintiva

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1,

lettera a), possono costituire oggetto di registrazione

come marchio d'impresa i segni che prima della

domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia

stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

1/21/2015 80

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Capacita' distintiva

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha

acquistato carattere distintivo. SECONDARY MEANING

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel

• commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua

• capacità distintiva.

VOLGARIZZAZIONE

1/21/2015 81

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Ex. descrittivo Parole di uso comune:

o Alcantara

o Nutella

Parole generiche:

o Pane per pane

o Biscotto per biscotti

Parole descrittive del prodotto:

o Caldi caldi, Croccante, buonissimo, appena sfornati per prodotti di panetteria

o Greco per Yogurt greco

o Cremoso per yogurt.

1/21/2015 82

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Ex. Carattere distintivo e perdita

• Secondary Meaning

• Secondary Meaning

• Rischio di Volgarizzazione

• Volgarizzazione

1/21/2015 83

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Art.14.

Leicità e diritti di terzi 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d’impresa:

a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume

b) I segni idonei ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti e servizi

Ex. Aceto di Modena per pdt non di Modena

c) I segni il cui uso costituirebbe la violazione di un diritto d’Autore, di Proprietà Industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Ex. Gomorra per armi da fuco

1/21/2015 84

Page 85: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

2. il marchio d’impresa decade se :

a) Sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico circa

la natura la qualità o provenienza dei prodotti o

servizi Ex. cessioni aziendali/licenze di marchio

b) Se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine

pubblico o al buon costume

c) Per omissione dei controlli sul regolamento d’uso dei

marchi collettivi.

1/21/2015 85

Leicità e diritti di terzi

Page 86: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Il marchio:

a) Ingannevole

b) contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon

costume

1/21/2015 86

Leicità e diritti di terzi

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Art. 15. Effetti della registrazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono

conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla

data di deposito della domanda. Trattandosi di

rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di

scadenza della registrazione precedente.

1/21/2015 87

Page 88: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Effetti della registrazione

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera

c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai

prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed

ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data

di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia

del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione

nel registro dei marchi di impresa e di essa deve

essere data notizia nel Bollettino ufficiale. 1/21/2015 88

Page 89: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 16.

Rinnovazione

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso

marchio precedente, con riguardo allo stesso genere

di prodotti o di servizi secondo la classificazione

internazionale dei prodotti e dei servizi risultante

dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio

1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

No modifiche o restyling

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

1/21/2015 89

Page 90: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Rinnovazione

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che

è stato oggetto di trasferimento per una parte dei

prodotti o servizi è effettuata separatamente dai

rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli

effetti della registrazione per i marchi registrati presso

l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di

Ginevra.

1/21/2015 90

Page 91: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 17.

Registrazione internazionale

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi

presso l'Organizzazione mondiale della proprietà

intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti

ai sensi delle convenzioni internazionali.

1/21/2015 91

Page 92: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Registrazione internazionale

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

1/21/2015 92

Page 93: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 18. Protezione temporanea

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2,

può essere accordata, mediante decreto del

Ministro delle attività produttive, una protezione

temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o

sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che

figurano in esposizioni nazionali o internazionali,

ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel

territorio dello Stato o in uno Stato estero che

accordi reciprocità di trattamento.

PRIORITA’ DI ESPOSIZIONE

1/21/2015 93

Page 94: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Protezione temporanea

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della

registrazione, a favore del titolare o del suo avente

causa, al giorno della consegna del prodotto o del

materiale inerente alla prestazione del servizio per

l'esposizione,

ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione

sia depositata entro sei mesi dalla data della

consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla

data di apertura dell'esposizione.

1/21/2015 94

Page 95: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Protezione temporanea

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è

stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione

deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o

affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità

spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la

domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate

dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione,

previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi.

1/21/2015 95

Page 96: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 19 cpi Diritto alla registrazione

1.Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi

lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo

nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa

o di imprese di cui abbia il controllo

o che ne facciano uso con il suo consenso.

1/21/2015 96

Page 97: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio

anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio;

in quest’ultimo caso I proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati ai finanziamenti delle attività istituzionali.

1/21/2015 97

Diritto alla registrazione

Page 98: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato

consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del

marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo

proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi

identici a quelli per cui esso è stato registrato;

1/21/2015 98

Page 99: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Diritti conferiti dalla registrazione

b) un segno identico o simile al marchio registrato,

per prodotti o servizi identici o affini, se a causa

dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o

affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

1/21/2015 99

Page 100: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Diritti conferiti dalla registrazione

c) un segno identico o simile al marchio registrato per

prodotti o servizi anche non affini, se il marchio

registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del

segno senza giusto motivo consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o

dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli

stessi.

1/21/2015 100

Page 101: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Diritti conferiti dalla registrazione

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio

può in particolare vietare ai terzi di:

• apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;

• di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di

detenerli a tali fini,

• oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal

segno;

• di importare o esportare prodotti contraddistinti dal

segno stesso;

• di utilizzare il segno nella corrispondenza

commerciale e nella pubblicità.

1/21/2015 101

Page 102: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Diritti conferiti dalla registrazione

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle

merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il

marchio del produttore o del commerciante da cui

abbia ricevuto i prodotti o le merci.

1/21/2015 102

Page 103: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 21.

Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

1/21/2015 103

Page 104: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Esempio accessori

1/21/2015 104

Page 105: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Limitazioni del diritto di marchio

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,

ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui,

o da indurre comunque in inganno il pubblico,

in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato,

o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale,

o altro diritto esclusivo di terzi.

1/21/2015 105

Page 106: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Ex.

o Ingannevole

o contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume

o Diritto d’autore

Dalla Cina con furore 1/21/2015 106

Page 107: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Limitazioni del diritto di marchio

3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio

registrato dopo che la relativa registrazione è stata

dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta

la illiceità dell'uso del marchio.

1/21/2015 107

Page 108: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art.22

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

EQUIPARAZIONE DEI SEGNI A MARCHIO

1/21/2015 108

Page 109: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Unitarietà dei segni distintivi

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione

come ditta, denominazione o ragione sociale,

insegna e nome a dominio aziendale di un segno

uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti

o servizi anche non affini, che goda nello Stato di

rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo

consente di trarre indebitamente vantaggio dal

carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o

reca pregiudizio agli stessi.

1/21/2015 109

Page 110: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Esempio di Segni distintivi

Insegna

ragione sociale nome a dominio aziendale,

1/21/2015 110

Page 111: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art.23.

Trasferimento del marchio‏

1.Il marchio può essere trasferito, anche solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva:

• per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato

• o per la totalità o parte del territorio dello Stato,

a condizione che in caso di licenzia non esclusiva, il licenziatario si obbliga espressamente ad usare il marchio nei prodotti o servizi uguali a quelli messi in commercio nello Stato dal titolare o da altri licenziatari.

1/21/2015 111

Page 112: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Trasferimento del marchio

3. Il titolare può far valere il suo diritto contro il

licenziatario che violi le disposizioni del contratto di

licenza relativamente a:

durata, modo di utilizzazione, natura prodotti, territorio

di utilizzo del marchio, qualità dei prodotti.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del

marchio non deve derivare inganno in quei caratteri

dei prodotti o servizi che sono essenziali

nell’apprezzamento del pubblico.

Ex.

1/21/2015 112

Page 113: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 24.

Uso del marchio ‏

1. A pena di decadenza del marchio, il marchio deve

essere oggetto di uso effettivo e tale uso non deve

essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni,

salvo legittimi motivi.

2. Sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso

in forma modificata ma tale da non alterare il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato

del marchio sulle confezioni per le esportazioni.

1/21/2015 113

Page 114: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Uso del marchio ‏

3. Non si può far valere la decadenza se, tra la

scadenza del quinquennio, e la proposizione della

domanda, sia ricominciato l'uso del marchio;

salvo il caso in cui il titolare l'abbia fatto perché era a

conoscenza della domanda.

4. inoltre, la decadenza non avrà luogo se il titolare

faccia uso di altri marchi simili tuttavia in vigore.

1/21/2015 114

Page 115: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 25. Nullità

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti o previsti Oggetto della registrazione

o se sussista uno degli impedimenti sulla Novità;

b) se è in contrasto con il disposto sui marchi di forma, Stemmi, Capacità distintiva, liceità;

c) se è in contrasto con il disposto per nomi e segni notori;

d) nel caso delle trascrizioni.

1/21/2015 115

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Art. 26 Decadenza‏

1. Il marchio, oltre che per non uso, decade:

a) per volgarizzazione

se a causa dell'attività o dell'inattività del titolare, lo

stesso sia divenuto denominazione generica del

prodotto o comunque abbia perduto la sua

capacità distintiva

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 cpi

c) per non uso ai sensi dell’art.24. 1/21/2015 116

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Art. 27. Decadenza e nullità parziale

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio

d'impresa sussistono soltanto per una parte dei

prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la

decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei

prodotti o servizi.

1/21/2015 117

Page 118: Ldb valecoricerca_indolfi_brevetti_3

Art. 28. Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio Preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.

Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del Preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

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Convalidazione e Coesistenza

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Che cosa è un Marchio? un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i

prodotti o i servizi dell'impresa nel mercato,

il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato, soprattutto nella società attuale

e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine

lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,

riflette le qualità del prodotto o servizio offerto

e li distingue da quello dei concorrenti,

la forza contrattuale per il produttore,

il vantaggio concorrenziale per il rivenditore ed una garanzia per il consumatore.

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Grazie

Filippo Indolfi

Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale

www.indolfi.com

[email protected]

Tel. 347.6748427

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