le competenze penali nell'area minorile

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LE COMPETENZE PENALI NELLAREA MINORILEA cura di Di Ruocco Elvira matricola 0168349

PREMESSA Il diritto minorile, fino allemanazione della L. 382 del 1975 (Norme sullordinamento regionale e sullorganizzazione della pubblica amministrazione) e, soprattutto, del D.P.R. 616\77 (attuazione della delega di cui allart. 1 della succitata legge) costituiva un unico corpus in cui laspetto preventivo della devianza (la prevenzione ante delictum) conviveva con quello preventivo post delictum. Le norme introdotte hanno sottratto le competenze amministrative ai Centri di rieducazione (aboliti ex lege), relativamente alla preparazione ed allesecuzione dei provvedimenti dei Tribunali per i minorenni nella materia civile e della rieducazione, attribuendole agli enti locali, pur lasciando inalterata la sfera normativa attinente allesercizio della giurisdizione. Lordinamento giuridico italiano caratterizzato da un sistema di protezione dei minori, ossia da un sistema di norme e istituzioni il cui scopo quello di creare una sfera di difesa attorno ai soggetti minori di anni 18. La legge fondamentale istitutiva del sistema il R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) che, bench datata, dai pi considerata ancora una delle normative occidentali pi allavanguardia nel settore minorile. Limpostazione culturale della legge di riferimento che il minore abbia una propria personalit, autonoma ed individuale cui corrispondono specifici diritti da collocare allinterno di dinamiche psicologiche e relazionali evolutive che richiedono competenze ed attenzioni specializzate. Da qui lesigenza di un giudice minorile che accentri competenze specializzate non solo giuridiche ma anche competenze psicologiche specifiche, derivanti dalla sinergia di gruppo della composizione del collegio giudicante. Il complesso di specificit in cui opera il giudice minorile ampio ed articolato: riguardano sia lutenza (minori), sia lagito deviante (i fatti antigiuridici sono agiti da soggetti in et evolutiva, in rapporto sempre alla loro relazione con il mondo degli adulti), sia la finalit del giudicato (lo scopo dellattivit giurisdizionale comunque il processo di aiuto in favore del minore) che, infine, le modalit processuali (il rito prevalentemente camerale e la collegialit in cui si integrano competenze giudiziarie ed extragiudiziarie nel campo psicologico, pedagogico ed umanistico). Il presupposto delle specificit evidenziate nel nostro sistema penale minorile quindi let dei soggetti-utenti e lo stadio evolutivo della loro personalit e maturazione, cui va applicato, a differenza dei riti per gli adulti, il principio della "minima offensivit del processo", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo che il danno apportato alla personalit del minorenne ed alla sua opportunit di reinserimento sociale sia sempre inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia. La seguente ricerca tematica analizza gli Uffici giudiziari minorili, emanati dalle normative che si sono succedute, soffermandosi sulla struttura, le competenze e gli obiettivi principalmente del Tribunale per i Minori, per poi analizzare lorganizzazione centrale e periferica dellarea penale di settore e la progettualit dellultimo biennio. Lultimo capitolo affronta la legge considerata dai giuristi e dagli addetti ai lavori pi innovativa del diritto penale minorile: il DPR 488\88 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al cosiddetto nuovo processo penale minorile che ha spostato il baricentro del giudizio dalla pena alla rieducazione, dal fatto-reato al reo-minore.

CAPITOLO I GLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI

1.1IL TRIBUNALE PER I MINORENNI I Tribunali per i minorenni sono presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perci sono ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre citt per le quali l'ufficio giudiziario minorile apparso funzionale all'utenza (Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, Sassari). Il Tribunale per i minorenni un organo specializzato per la sua composizione (decide con un collegio formato da due giudici professionali e due giudici onorari esperti in scienze umane);esso competente per la materia civile, penale ed amministrativa. Il Tribunale per i Minorenni un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cio da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile. Sono presenti attualmente le seguenti professionalit: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori. Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente. Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello. La composizione del Tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare (GUP) leggermente diversa. Infatti le decisioni sono prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari (un uomo e una donna). I Tribunali per i minorenni non sono divisi in sezioni. Tuttavia nei tribunali pi grandi, come quello di Roma, ovvie esigenze organizzative impongono una razionale divisione del lavoro e la creazione di una pluralit di collegi giudicanti. Ciascuno di questi collegi presieduto da un giudice anziano e quando giudica il Tribunale per i minorenni, con piena indipendenza di giudizio. Il Tribunale non potrebbe funzionare senza il supporto delle cancellerie. Tutti i servizi fanno capo al primo dirigente, che distribuisce il personale secondo le esigenze dell'ufficio e risponde direttamente al presidente del tribunale. Il primo dirigente inoltre responsabile del Centro elettronico. Nello stesso edificio in cui ha sede il Tribunale si trova anche la Procura della Repubblica per i minorenni. E' questo l'Ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal tribunale (vedi infra). Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza civile competenza penale competenza amministrativa. Il settore civile riguarda interventi in materia di potest dei genitori sul figlio.

Il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, pu limitare la potest dei genitori e nei casi pi gravi toglierla; pu impartire prescrizioni, affidare il figlio all'uno o all'altro genitore oppure affidarlo a parenti o a un servizio sociale. Quando un bambino in famiglia trascurato o maltrattato il tribunale pu disporre misure di vigilanza e di sostegno da parte dei servizi sociali, oppure collocarlo in affidamento familiare anche contro la volont dei genitori, regolando i loro rapporti con lui. Quando risulta che un bambino abbandonato, il tribunale deve dichiararlo adottabile e provvedere alla sua adozione. Rientrano nel settore civile anche le adozioni internazionali, le dichiarazioni giudiziali di paternit e maternit naturali, l'affidamento del figlio nella famiglia di fatto, i procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori ed altro ancora. I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta di uno dei genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico ministero. In alcuni casi (es. richiesta di autorizzazione al matrimonio) iniziano su richiesta dello stesso minore. In caso di segnalazione di abbandono o in caso di grave urgenza il tribunale pu iniziare il procedimento anche d'ufficio e prendere provvedimenti provvisori. Di norma per vale la regola generale, secondo cui il giudice non deve procedere d'ufficio ma solo su istanza dei soggetti legittimati a farlo. Fra questi la legge non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che pervengono al Tribunale vengono trasmesse tutte (eccettuati i casi di grave urgenza) al Pubblico ministero perch valuti se promuovere o meno il relativo procedimento. La competenza penale riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato. Inizia allora, su richiesta del Pubblico Ministero, un processo penale alquanto diverso da quello per gli adulti. Infatti bisogna decidere non soltanto se il ragazzo ha commesso il fatto di cui accusato, ma anche se aveva sufficiente discernimento per capire che stava violando la legge penale. Occorre quindi conoscere la personalit del minore e il suo ambiente familiare, e per questo c' un apposito servizio sociale che dipende dal Ministero della Giustizia (lU.S.SM. Ufficio Servizio Sociale Minorile). Le competenze penali sono affidate, per quanto riguarda le indagini preliminari, a tre giudici togati. Nel processo minorile sono previste altre particolarit. Le pi importanti sono il proscioglimento per irrilevanza del fatto (si applica ai fatti lievissimi), il perdono giudiziale (si pu dare a chi non ha mai commesso reati), la sospensione del processo con messa alla prova (in caso di esito positivo il reato estinto).

1.2 GLI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI

Magistrato di Sorveglianza Presso ogni Tribunale per i Minorenni presente un Magistrato di Sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza un giudice specializzato che vigila sull'esecuzione delle misure penali e di sicurezza, al fine di garantire che l'esecuzione di ogni forma di custodia sia eseguita ed attuata in conformit alle leggi ed ai regolamenti; vigila inoltre sull'organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni relativamente alla custodia ed ai programmi di trattamento penitenziario (art. 13 ordinamento penitenziario), approvando con decreto i programmi rieducativi predisposti dalle quipes psico-pedagogiche, i provvedimenti di modifica dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e quelli per il lavoro all'esterno; impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei minori detenuti; provvede sui permessi e sulle licenze e sui provvedimenti relativi all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza (art. 679 codice procedura penale). E' inoltre competente per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive comminate ai minori (art. 30, comma 2, processo penale a carico di minorenni DPR 448/88). Il magistrato deve convocare, entro tre giorni dalla comunicazione, il ragazzo e l'esercente la potest genitoriale e deve provvedere tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. I suoi compiti richiedono una frequente presenza in Istituto ed uno scambio costante con le quipes che si occupano dei minori.

SEZIONE PER MINORENNI PRESSO LA CORTE DI APPELLO I provvedimenti del Tribunale per i minorenni (civili, penali e amministrativi) possono essere impugnati e sottoposti quindi all'esame del giudice di secondo grado. Questo giudice la Corte di appello che, come Sezione specializzata per i minorenni, giudica con un collegio formato da tre magistrati professionali (consiglieri) e due giudici onorari (esperti in discipline umane nominati dal Consiglio superiore della magistratura, come avviene per i giudici onorari del Tribunale per i minorenni). Nelle Corti d'appello maggiori esiste una Sezione specializzata stabile che ha competenza sugli appelli riguardanti tutta la materia minorile e di famiglia. Possono impugnare i provvedimenti del Tribunale per i minorenni e rivolgersi quindi alla Sezione per i minorenni della Corte di appello:

in materia penale: il Procuratore della Repubblica per i minorenni, il Procuratore generale, l'imputato; in materia civile e amministrativa: il Procuratore della Repubblica per i minorenni e i soggetti privati legittimati a proporre la domanda al Tribunale (genitori, parenti, tutore).

L'atto di impugnazione si chiama reclamo se diretto contro decreti del Tribunale per i

minorenni, e si chiama appello se diretto contro sentenze. Esso pu essere proposto sia con l'assistenza di un avvocato (i privati possono ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, il patrocinio a spese dello Stato), sia, nella maggior parte dei casi personalmente, mentre occorre l'avvocato per i procedimenti civili contenziosi, come quelli di adottabilit o di dichiarazione giudiziale di paternit.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio istituito presso ogni Tribunale per i minorenni. I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art. 70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti: penale: l'attivit sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altra Procura con la particolarit di dover valutare, di volta in volta e caso per caso, anche la personalit e la maturit dei giovani autori di reati. civile: ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e richiedere provvedimenti al Tribunale.

CAPITOLO II

LORGANIZZAZIONE CENTRALE E TERRITORIALE NELLAREA PENALE MINORILE

Lorganizzazione centrale nellarea penale minorile costituita dal Dipartimento della Giustizia Minorile (uno dei tre dipartimenti del Ministero della Giustizia) con i suoi uffici centrali (tre direzioni generali ed un ufficio di capo dipartimento). Lorganizzazione territoriale invece pi articolata e complessa: 1. 2. 3. 4. 5. centri di giustizia minorile centri di prima accoglienza istituti penali uffici di servizio sociale minorile comunit.

I Centri per la Giustizia Minorile (CGM) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul territorio di pi regioni e in questi casi fanno riferimento a pi Corti d'appello. In tutto sono 12. Esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunit. I CGM, tra l'altro stipulano convenzioni con le Universit per lo svolgimento di tirocini professionali, autorizzano lo svolgimento di tesi di laurea, curano le procedure di selezione del personale in convenzione. Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 28.6.1955 n. 1538 Articoli 7, 8 e 13 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 Linee guida - Modello organizzativo ed operativo del Servizio Tecnico I Centri di Prima Accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto fermo o accompagnamento, assicurando la custodia dei minorenni pur non essendo strutture di tipo carcerario. In tutto sono 27 L'quipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorit giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella pi idonea alla personalit del minorenne. Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Articolo 9 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 Lettera Circolare del 28 dicembre 2006 Lettera Circolare sul modello organizzativo, operativo funzionale e strutturale dei Centri di Prima Accoglienza. Nel 20091 sono transitati 2422 minori, con prevalenza di minori di sesso maschile nella fascia considerata pi a rischio marginalit (16-17 anni). Alcuni minori entrati nei CPA ( 3%) erano in et non imputabile; si tratta prevalentemente di minori di nazionalit straniera perlopi di sesso femminile (48% degli infraquattordicenni e 15% del totale femminile). Lanalisi dei dati sempre relativi al 2009 secondo la nazionalit evidenzia che il 62% degli ingressi in CPA rappresentato da minori italiani; a seguire lincidenza degli stranieri rappresentata da quelli di nazionalit rumena ed ex Jugoslavia; mentre tra i paesi extraeuropei i minori di nazionalit marocchina costituiscono la componente pi significativa. Viceversa nella compente femminile prevale lincidenza deviante dei minori stranieri (81%) provenienti soprattutto dalla ex Jugoslavia e Romania. Dal 2000 si assiste ad un decremento costante delle presenze assolute nei CPA con un consistente flessione dal 2005 delle presenze dei minori stranieri; nel 2009 il tasso di decremento si assestato attorno al 32% rispetto allanno precedente ed risultato inferiore rispetto al numero dei minori italiani. La distribuzione territoriale dei dati evidenzia come il CPA che ha registrato il maggior numero di transiti sia quello di Roma (391 ingressi pari al 16% del totale complessivo). Seguono i CPA di Napoli (386), Milano (324); Torino (253) e Bari (209). Lanalisi della recidiva evidenzia che il maggior numero di transiti riguarda i primi ingressi (95%), mentre il restante 5% recidivi concerne soprattutto i minori stranieri e con una prevalenza di quelli di sesso femminile stranieri. Lanalisi dei reati sempre relativi al 2009 evidenzia che la maggior parte dei reati agiti contro il patrimonio (63%), soprattutto furto e rapina; seguono i reati relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre quelli contro la persona rappresentano il 7% del totale. Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorit giudiziaria quali la custodia cautelare detentiva o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato. Gli I.P.M. ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, quando il reato cui riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore et). Attualmente sono attivi in Italia 19 Istituti Penali, con unorganizzazione funzionale ad unazione educativa sempre pi integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio. Il D.P.R. 448/88, introducendo il principio della residualit della detenzione per i minorenni opera, di fatto, rispetto al passato, una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile. La peculiarit del nostro sistema data infatti dalla capacit di convivenza tra larea educativa e larea della sicurezza, realizzata attraverso soluzioni specifiche come un corpo di polizia penitenziaria adeguatamente formato al rapporto con gli adolescenti e la presenza di difese passive. Negli I.P.M. vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, che vanno dalla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla continuit dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative. Ai sensi della normativa vigente vengono organizzate in I.P.M. attivit scolastiche, di formazione professionale, di animazione1

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile- Ufficio statistica

culturale, sportiva, ricreativa e teatrale con lobiettivo di fondo attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni condannati. Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 230/00. Normativa di riferimento: Legge 26 luglio 1975 n. 354 Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 Circolare n. 60080 del 19 gennaio 1995 "Organizzazione e gestione tecnica degli IPM" Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli IPM" Nel 20092 i flussi di presenza media giornaliera negli IPM stato pari a 503 unit , con una forte componente maschile (93%). Oltre ai minori gli IPM ospitano anche i cosiddetti giovani adulti (coloro che hanno commesso i reati ancora minorenni) che rappresentano, sempre per lanno di riferimento, il 43% del totale dei detenuti. LA presenza in IPM di detenuti stranieri storicamente significativa (41% dei presenti), la maggior parte dei quali proviene dalla Romania e dallex Jugoslavia. La componente femminile rappresenta il 14% del totale degli stranieri ed il 2% del totale italiani. Le detenute straniere provengono soprattutto dalla Serbia, Croazia e Romania. Dallanalisi si evince una maggior presenza di soggetti giudicabili rispetto a coloro con sentenza passata in giudicato (39%). Considerando la presenza media in ognuno dei 18 istituti nazionali, emerge che lIPM con il valore assoluto pi elevato rappresentato da quello di Milano, seguito da quelli di Roma e Nisida (Napoli). Nella distribuzione geografica emerge che mentre negli IPM del Nord e del Centro prevale la componente detenuta straniera, al Sud e nelle Isole continua a prevalere lincidenza di quella locale. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi concernenti tali minorenni per laccertamento della personalit, su richiesta del Pubblico Ministero, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dellAutorit Giudiziaria Minorile. Questi uffici si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale ed accompagnano il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dallinizio alla fine. Vi una sorta di automatismo, per cui in tempo reale si avvia lintervento professionale per il minore in stato di arresto e di fermo, seguendo e monitorando il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva; gestendo la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolgendo attivit di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure2

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile- Ufficio Statistica

cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. Gli USSM attuano inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale" (ai sensi dell'art. 11) e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994. Merita un breve cenno la normativa del 1996 per alcuni elementi innovati che ha introdotto nel diritto minorile. La Convenzione sui diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, stata ratificata con la legge n.176 del 27 maggio 1991. Ci ha favorito una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti in et evolutiva. La prima risposta significativa alla necessit di provvedimenti per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali a danno di minori stata la legge n.66 del 15 febbraio 1996. Prima dellemanazione di suddetta legge che ha dettato nuove norme contro la violenza sessuale, non vi erano in pratica esempi di formale regolamentazione degli abusi sessuali a danno di minori. Questa legge nasce con lo scopo di tutelare il minore nei casi di abuso sessuale proprio a cagione della sua inesperienza, della incapacit di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente nonch a causa degli effetti particolarmente dannosi a un equilibrato e armonico processo di sviluppo umano che precoci esperienze sessuali possono provocare. Innanzitutto, la legge n.66 ha trasformato il reato di abuso sessuale da reato contro la moralit pubblica e il buon costume in un reato contro la persona. In realt il vero bene leso non una generica moralit sessuale di cui dovrebbe essere titolare la collettivit ma la singola persona, la cui sfera di libert viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati. Inoltre, la legge prevede una serie di aggravanti a maggior tutela dei minori: lart. 609 quater (introdotto dalla suddetta legge) prevede che soggiace alla pena aggravata chi, pur senza violenza e minaccia, compia atti sessuali con persone che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici. da segnalare inoltre che per realizzare una adeguata tutela del minore vittima sono state inserite dalla legge con lart.11 alcune significative norme procedurali predisposte appositamente per garantire lefficacia protezione della vittima. Lart. 11 della legge, infatti, recita: Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne d notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorit giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altres l'autorit giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento". Su tutto il territorio sono stati istituiti 29 U.S.S.M presso i principali capoluoghi di provincia. Normativa di riferimento: Legge 16 luglio 1962 n. 1085 Legge 26 luglio 1975 n. 354 Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 Circolare n. 72676 del 16 maggio 1996 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM" Circolare n. 5351 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM" Sempre in riferimento ai dati dipartimentale per il 2009, emerge che sono stati 22.139 i minori segnalati agli USSM per aver commesso un reato ; si tratta prevalentemente di soggetti di sesso maschile (87% del totale) e di nazionalit italiana (74% del totale). I soggetti per i quali i servizi sociali hanno attivato azioni specifiche sono 18.885, costituito da 47% di minori presi in carico per la prima volta e 53% di minori presi in carico da periodi precedenti. Il 25% dei soggetti in carico nel 2009 era gi segnalato al servizio minorile per aver commesso altro reato, mentre l80% di essi a piede libero (82% degli italiani e 75% degli stranieri). Circa gli interventi di servizio sociale attuati dagli USSM emerge che sempre nel 2009 la maggior parte (il 72%) ha riguardato gli accertamenti sulla personalit del minorenne (art. 9 DPR 448/88); mentre il 14% ha riguardato interventi per lapplicazione delle misure cautelari. Lanalisi territoriale evidenzia che la maggior parte delle segnalazioni riguarda gli USSM del Sud (27%) del Nord Ovest (24%), mentre pi basso il numero di minori segnalati agli USSM del Centro (17%), del Nord Est (17%) e delle Isole (15%). Lanalisi della recidiva registra che il Nord Ovest larea territoriale in cui lincidenza dei minori segnalati gi conosciuti pi alta (41%), seguono quelli del Centro, del Sud, delle Isole e del Nord Est. Nelle Comunit si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorit giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunit offerte dal territorio. In questo modo si avvia il processo detto di responsabilizzazione. Alcune Comunit sono annesse ai Centri di Prima Accoglienza. I collocamenti in comunit vengono disposti non soltanto verso le comunit dell'Amministrazione della Giustizia Minorile (nel 1999 hanno operato tredici comunit ministeriali), ma anche verso comunit private, associazioni e cooperative, con cui l'U.C.G.M. stipula convenzioni, al fine di aumentare le possibilit di accesso dei minori a questo tipo di struttura. Esistono, infine, anche comunit terapeutiche per minori con problematiche tossicomaniche o psichiatriche o a doppia diagnosi.

Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 Art.10 del D.l.vo 28 luglio 1989 n. 272 Circolare n. 19259 del 16 giugno 2004 "Organizzazione e gestione tecnica delle Comunit dell'Amministrazione".

Sempre secondo i dati dipartimentali, i collocamenti disposti in comunit sono stati nel 2009 2.100; anche in queste strutture si osserva la prevalenza dei minori di sesso maschile (94%) e lincidenza della classe di et 16-17 anni (64%). Il 68% dei collocamenti disposti riguarda minori italiani (68%), seguiti dagli stranieri (94%) e dai nomadi (5%). Dallanalisi delle serie storiche si evince che nel periodo 1998-2005 si registrato un incremento dei collocamenti passando da 834 a 2100; i minori italiani hanno superato le mille unit negli ultimi quattro anni; mentre il numero degli stranieri diminuito fino al 16% nel 2009. Anche il numero dei collocamenti per i minori nomadi calato , passando da 150 a 109 nel 2009. Nellanno in esame gli italiani hanno rappresentato il 68, 6% dei minori presenti in media ogni giorno allanno; mentre gli stranieri il 28,7% ed i nomadi il 2,7%. Laumento della presenza del numero degli stranieri a fronte di una diminuzione dei collocamenti disposti riconducibile ad un allungamento dei tempi di permanenza di tali minori in comunit , legato allallungamento dei tempi della custodia cautelare o ad una diminuzione degli abbandoni arbitrari della comunit da parte dei soggetti. Dallanalisi si rileva che nel 2009 si sono registrati 24 allontanamenti arbitrari ogni 100 collocamenti. I tassi pi significativi di allontanamenti si registrano tra i minori nomadi (55), a fronte degli stranieri (28) e degli italiani (20). I rientri spontanei nel 2009 sono stati 34 ogni 100 allontanamenti ed hanno riguardato soprattutto la componente italiana (54 ogni 100), mentre sono stati meno frequenti per i nomadi (3) e gli stranieri (11 ogni 100). Lanalisi territoriale mostra che la maggior parte dei collocamenti sono disposti nel Sud e nelle Isole, con un significativo incremento a partire dal 2006, rispetto al Nord dove si avuto in incremento nel solo biennio 2007-8; meno numerosi sono i collocamenti al Centro e sostanzialmente stabili dal 2006.

Le principali comunit territoriali

Citt BOLOGNA

CAP

Indirizzo

Telefono 051.232342

Fax 051.232342

e-mail [email protected]

Sito

VIA DEL PRATELLO, 40122 34

VIA F. CALTANISSETTA 93100 TURATI, 46 CATANZARO GENOVA LECCE NAPOLI NISIDA (NA)

0934.595744 0934.595743 [email protected]

VIA F. 0961.744005 88100 PAGLIA, 47 VIA INNOCENZO 010.5956867 010.5956946 [email protected] 16121 FRUGONI, 1 73100 Monteroni, 43 0832.354540 0832.354540 [email protected] VIALE COLLI 081.7448253 081.7448253 [email protected] 80131 AMINEI, 44 VIA SALITA LA FARINA 081.7620148 80124 081.7620148 SNC

PALERMO

VIA PRINCIPE DI 091.6822777 091.6822777 [email protected] 90145 PALAGONIA, 135 VIA APPIA, 0971.53987 85100 175/BIS VIA MARSALA, 89133 13 0971.54477 [email protected]

POTENZA REGGIO CALABRIA

0965.813166 0965.813166

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S. MARIA C.V.PIAZZA (CE) 81055 ANGIULLI SALERNO Via fratelli 84125 linguiti,5

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CAPITOLO III LA PROGETTUALITA NELLAREA PENALE MINORILE

La progettualit di settore circoscritta a protocolli dintesa con le Regioni e gli Enti Locali, ai protocolli interministeriali (in primis con il Ministero dellIstruzione ed il Dipartimento per le politiche della famiglia) e con il partenariato sociale. Di seguito si riportano alcuni dei progetti territoriali pi significativi del triennio 2009\11. Progetto adolescenza In collaborazione con lUSSM Perugia, regione Umbria ed associazione CESVOL, il progetto, attuato nel 2009, si propone di condividere ed elaborare ulteriormente la cultura delladolescenza; identificare e definire buone prassi di lavoro con gli adolescenti e di collaborazione tra sistema della giustizia minorile e volontariato; costituire un coordinamento permanente sui problemi delladolescenza. Ha avuto inizio la prima fase con la realizzazione di focus group con volontari delle associazione della provincia ed terminato con un corso di formazione rivolto alle associazioni. Progetto Pilota Young in Progress finanziato dal Piano di Zona Parte Seconda del Comune di Bari, nellarea Responsabilit Familiare. Il Progetto, gestito dal Consorzio Meridia di Bari, finalizzato alla realizzazione di uno sportello di Orientamento e Accompagnamento allinserimento Occupazionale, ha attivato 30 tirocini formativi a favore di minori residenti su tutto il territorio cittadino a rischio di esclusione sociale e gi entrati nel circuito penale, che abbiano completato lobbligo scolastico. Progetto in viaggio con larca Il Progetto, attivo dal gennaio 2010, finanziato da Vodafone Italia, curato dallAssociazione culturale Controchiave, a seguito di Protocollo dIntesa con il Dipartimento Giustizia Minorile e successivo Accordo programmatico con il CGM del Lazio. Tale Progetto prevede linsegnamento della riparazione degli strumenti musicali ed indirizzato a giovani dell area penale esterna, di et compresa tra i 14 ed i 21 anni. I corsi sono attuati presso il Centro Diurno Don Bosco di Roma. Progetto in & out- Percorsi di Legalit; organizzato dal gennaio 2011 dal Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con EURO (Centro di Ricerca Promozione ed Iniziativa Comunitaria) e A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati). Il progetto intende attuare nelle regioni in cui lincidenza criminale pi significativa (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) una serie di azioni inerenti la sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori e giovani adulti presi in carico dai servizi minorili. Progetto RESTin gioco Reti Educative per lo Sviluppo Territoriale in gioco finanziato da Fondazione per il Sud, in partenariato con il Dipartimento Giustizia Minorile Direzione Generale per lAttuazione dei Provvedimenti Giudiziari. E un progetto di educativa territoriale, avviato nel 2010, su quattro quartieri a rischio di citt metropolitane del Sud Italia: Palermo, Reggio Calabria, Napoli e Bari. Lobiettivo quello di promuovere e valorizzare attraverso interventi educativi e formativi, quei territori dove sono alti i tassi di dispersione scolastica e formativa e con una significativa presenza della criminalit organizzata. Partnership del progetto sono: la Coop. Soc. Al Azis di Palermo, il CNCA Coordinamento Nazionale delle Comunit di Accoglienza, la Coop. Soc. Marzo 78 di Reggio Calabria, la Coop. Soc. CAPS Centro Aiuto Psico Sociale di Bari, la Coop. Soc. Il Millepiedi di Napoli e la Coop. Soc. Prospettiva di Catania.

Progetto Alberi di Vita Percorso formativo per i minori della Comunit pubblica di S. Maria Capua Vetere (Ce). Ultimo progetto, in ordine cronologico, prevede che dal 19 ottobre 2010, sette minori della Comunit di S. Maria Capua Vetere, inizino un percorso formativo che li veda impegnati fino alla fine dellanno. Lesperienza nasce da un protocollo sottoscritto tra lIstituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri , della ristorazione e Turistici e la Comunit pubblica per minori. Attraverso questo protocollo si voluto dare corpo ad una azione di prevenzione e contrasto al disagio sociale e alle tossicodipendenze che affliggono moltissimi giovani adolescenti e studenti. Gli obiettivi principali che il progetto si prefigge sono : Attivare un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e di educazione alla prevenzione delle tossicodipendenze , conoscendo le droghe , gli effetti , le conseguenze e i danni psicofisici dellalcool e del fumo sullindividuo. Ascoltare, comprendere e analizzare storie ed esperienze significative aiutando e stimolando i ragazzi ad esprimersi . Prendere coscienza del valore della vita e della salute. Stimolare la solidariet verso chi emarginato perch fa uso di droghe. Stimolare i ragazzi al fare attraverso una concreta opportunit formativa ( che prevede il rilascio anche di un attestato ) con il laboratorio di Intaglio e decorazione della tavola con i vegetali e la frutta . Collaborare con i coetanei tutors per orientare scelte , comportamenti ed opinioni in relazione al consumo di droghe e per coadiuvare un percorso formativo. Aumentare la stima di s e la capacit di instaurare relazioni significative con altre persone incanalando le esperienze con i coetanei verso scopi costruttivi e progettualit concrete. Il percorso formativo prevede : Incontro di presentazione del progetto con i ragazzi , docenti , genitori e operatori. Incontri e testimonianze di formazione \ informazione sulle tossicodipendenze e le nuove Droghe. Selezione dei ragazzi tutors ( due ragazzi dellAlberghiero per ogni ragazzo della comunit ). Incontri di formazione con i ragazzi tutors. Laboratorio di intaglio. Realizzazione di uno stand per la vendita dei prodotti. Evento finale con tutti i protagonisti del percorso formativo per piantare gli alberi simbolo nel cortile della scuola . Il progetto, oltre alla collaborazione con tutte le componenti della scuola , si avvale anche della consulenza, formazione e collaborazione specialistica dellA.S.L. CE1 e del Ser. T. Di Teano(Ce).

CAPITOLO IV

IL NUOVO PROCESSO PENALE MINORILE

In passato prevalsa lidea che il minore fosse pi oggetto di tutela e di protezione che non soggetto di diritti. Oggi, dopo la legge delega che ha portato allemanazione del D.P.R. 448/88 ed alla disciplina del processo penale minorile, si avuta uninversione di tendenza. Quello che interessa il minore, come vero e proprio beneficiario di diritti. La Costituzione chiarisce, infatti, in modo espresso che i diritti si realizzano attraverso lassunzione di doveri. A tal proposito, basti pensare a quanto affermato nellart. 2 Cost. (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, ma richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidariet politica, economica e sociale), nellart. 4 Cost. (diritto al lavoro: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit e la propria scelta, unattivit o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ) e nellart. 32 (la Repubblica tutela la salute come diritto dellindividuo, ma anche in quanto interesse della collettivit). In altri termini, - a parte i diritti fondamentali (che si realizzano da s) ed i diritti sinallagmatici (v. diritti patrimoniali) esistono diritti esercitabili solo e soprattutto attraverso lespletazione di un dovere. Ci vale anche nel settore di cui qui si tratta: per esempio, il diritto alla paternit pu essere rivendicato, ma va congiuntamente soddisfatto il dovere di educazione, cura, mantenimento. I principi fondamentali contemplati nel D.P.R. sono sintetizzabili in sei grandi aree:

(I tre principi di sussidiariet, adeguatezza applicativa e minima offensivit, art. 1 d.p.p.m.). Lart. 1 delle disposizioni sul processo penale minorile (cd. d.p.p.m., inserite nel d.P.R. 448/1988) si fa portatore dei tre principi di sussidiariet, adeguatezza applicativa e minima offensivit, stabilendo testualmente quanto segue:(1) Nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del c.p.p. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalit ed alle esigenze educative del minorenne. (2) Il giudice illustra allimputato il significato delle attivit processuali che si svolgono in sua presenza, nonch il contenuto e le ragioni anche eticosociali delle decisioni. Quello minorile per antonomasia un processo non aperto al pubblico, a tutela della personalit ancora in fieri del soggetto. Il criterio ispiratore del procedimento penale minorile percepisce ed attua il principio dellart. 31, 2 Cost. secondo il quale la Repubblica Proteggel'infanzia e la giovent favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Ci non significa per che il processo minorile debba essere solo rieducativo ma, piuttosto, che esso debba essere svolto in modo da non pregiudicare la possibilit di riscatto morale e sociale del minore. Di qui, il principio di minima offensivit. Il d.P.R. 448/88 si distingue dal codice di rito proprio per la tipologia degli sbocchi processuali a cui liter giudiziale pu condurre. Linserimento degli istituti dellirrilevanza del fatto, della messa alla prova (con contestuale dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo) e del perdono giudiziale forniscono, per lappunto, al minore deviante lopportunit di comprendere la gravit del reato commesso e le conseguenze ad esso connesse. Gli esiti favorevoli potranno quindi consistere nella rinuncia al processo per minima offensivit ed occasionalit del fatto (sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto) ovvero nella rinuncia alla punizione del minore (ma non al processo) con il perdono giudiziale.

(Laccertamento dellet del minore, art. 8 d.p.p.m.). Va notato come, in caso di dubbio sullet, debba sempre privilegiarsi la competenza del Tribunale per i Minorenni.

(Laccertamento della personalit del minore, art. 9 d.p.p.m.). Lattenzione rivolta dal legislatore del 1988 alla personalit e alle esigenze del minore trova la sua massima espressione nellart. 9 che costituisce la norma cardine del processo minorile. La norma stabilisce, in particolare, che PM e giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali, ambientali del minore, al fine di accertarne limputabilit, il grado di responsabilit, la rilevanza sociale del fatto, la necessit di disporre adeguate misure penali e di adottare eventuali provvedimenti civili a protezione del minore. Agli stessi fini, PM e giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalit. Difatti, laccertamento della personalit richiesto non funzionale solo allaccertamento della sussistenza della capacit di intendere e volere in capo allimputato minorenne, ma principalmente indirizzato ad individuare la risposta pi adeguata alle difficolt personali e sociali che il minore ha evidenziato attraverso la condotta deviante. Il giudice e il Pubblico Ministero dovranno, quindi, acquisire gli elementi necessari a comprendere i bisogni e le risorse del ragazzo, oltre alle sue condizioni sociali e ambientali, al fine di individuare la risposta pi adeguata al recupero e alle esigenze educative, senza interrompere il processo di maturazione gi in atto. Da ci derivano una serie di divieti imposti affinch limputato minorenne non venga etichettato a vita per mancanze commesse da minore: per esempio, il divieto di pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie idonee a consentire lidentificazione del minore, comunque coinvolto nel procedimento ovvero, ancora, il divieto di rilascio, oltre che al soggetto cui si riferiscono e alla autorit giudiziaria, delle certificazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale. Lindagine sulla personalit del minore obbligatoria e, ove omessa, determina una nullit a regime intermedio, ovverosia (come le nullit assolute) insanabile, ma (come le nullit relative) da eccepire o rilevare dufficio entro termini perentori.

(Assistenza al minore nel corso del procedimento, artt. 12 e 7 d.p.p.m.). Al minore viene garantita assistenza sia sotto il profilo processuale, attraverso la predisposizione di un elenco di difensori di ufficio specializzati in diritto minorile (in particolare, lelenco tenuto dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati rientranti nel distretto del Tribunale per i Minorenni e viene aggiornato trimestralmente), sia dal punto di vista psicologico ed affettivo, attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea in ogni stato e grado del procedimento. comunque sempre assicurata la presenza dei servizi minorili, le cui funzioni principali consistono nella assistenza al minorenne, nello svolgimento dellinchiesta sulla sua personalit, nel sostegno, trattamento e controllo di alcuni casi particolari. Due le norme che qui direttamente rilevano. Innanzitutto, lart. 12 (assistenza allimputato minorenne): (1) Lassistenza affettiva e psicologica allimputato minorenne assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dallA.G. che procede. (2) In ogni caso al minorenne assicurata lassistenza dei servizi minorili ministeriali e predisposti dagli enti locali. (3) Il PM e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nellinteresse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

(Divieto di pubblicazione e divulgazione, art. 13 d.p.p.m.).

Ai sensi dellart. 13, (1)Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire lidentificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. (Cancellazione dal casellario giudiziale). Merita poi accenno la recente riforma in materia di casellario giudiziale (T.U. D.P.R. 313/2002). Scopo del casellario quello di rendere possibile in qualsiasi momento la conoscenza dei precedenti penali di una determinata persona, la sua personalit, l'esistenza o meno della capacit di agire. Il casellario giudiziale centrale istituito presso il Ministero della Giustizia; il casellario giudiziale locale un ufficio istituito presso ciascuna Procura della Repubblica competente.

CAPITOLO V ANALISI DELLE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE NELLAMBITO PENALE MINORILE

Sospensione del processo e messa alla prova. Art. 28 D.P.R. 448\88 (novellato dal D.L. 272\89) L'art. 28 del d. p. r. 448/88 prevede che " Il giudice, sentite le parti, pu disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalit del minorenne all'esito della prova " . La sospensione del processo applicabile a tutti i soggetti, siano o no minori al momento del giudizio, che abbiano commesso un reato quando erano minorenni. Non esiste alcun limite all'applicazione dell'istituto in questione in relazione alla tipologia del reato commesso: esso infatti applicabile sia alla contravvenzione che al delitto astrattamente punibile con il massimo della pena. L'applicazione della misura in questione per inibita allorquando il minore non appare punibile per immaturit: tale misura, infatti, non pu essere strumento di accertamento della capacit, sia perch non possibile sottoporre a misure penali chi non ha responsabilit penale, sia perch sarebbe contraddittorio instaurare un patto che presuppone impegni significativi con chi incapace di scelte libere e responsabili, proprio perch immaturo. La sospensione, come prescritto dall'art. 28 del d.p.r. 448/88, applicata dal giudice con ordinanza emessa o in udienza preliminare o in quella dibattimentale, mai nella fase delle indagini preliminari. Il giudice deve sentire le parti, ovviamente, in ordine proprio all'opportunit di sottoporre a prova il minore e sulla connotazione del progetto recuperativo: non si tratta di un audizione generica ma di un coinvolgimento specifico sulle opportunit e sulle modalit del trattamento. A tal fine, primaria importanza assume il ruolo dei servizi minorili, che forniscono i dati sulla personalit del ragazzo, sulla sua situazione socio-familiare e sulle esigenze educative da tutelare, guidando, sollecitando ed indirizzando le decisioni del giudice. Il legislatore ha infatti voluto che la risposta al fatto-reato commesso dall'adolescente fosse propria del sociale. Di qui un costante rapportarsi tra giudice e servizi. Il coinvolgimento di questi ultimi inizia nella fase c.d. informativa, quando il giudice si avvale del loro aiuto per conoscere il minore, e continua durante tutto il corso della prova, nella fase c.d. operativa, sostanziandosi nello svolgimento di attivit, complementari, di controllo e sostegno del minore. Ed invero, ai sensi dell'art. 27 disp. att. d. p. r. 448/88 il giudice provvede a norma dell'art. 28 d. p. r. 22 settembre 1988 n. 488, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi . Tale progetto di intervento, caratterizzato da adeguatezza, praticabilit, flessibilit e realizzabilit, racchiude tutte le attivit di trattamento e di sostegno del minore, delineate sulla base dell'analisi della personalit del minore stesso, delle sue potenzialit da valorizzare e delle risorse familiari e ambientali di cui ci si pu avvalere. Il progetto dovr specificare le modalit di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; dovr, altres, specificare gli impegni che incomberanno sul minore nonch le prescrizioni positive o negative che lo stesso dovr rispettare. Il programma ivi contenuto dovr essere adottato non sulla base di un'accettazione formale del ragazzo, terrorizzato dal pericolo di una misura restrittiva della libert personale, bens sollecitato da una reale partecipazione del minore e della sua famiglia alla costruzione del progetto stesso che non pu essere totalmente calato dall'alto. Non esiste un progetto-standard, applicabile a tutti: per questo motivo che le prescrizioni devono essere stabilite in maniera da risultare adatte alle diverse personalit ed ai diversi momenti evolutivi dei singoli minori. Gli impegni previsti devono essere costruiti su misura del ragazzo imputato e devono essere strumentali alla verifica di una personalit in cambiamento. Il giudice cerca quindi di non discostarsi troppo dalla vita abituale dell'adolescente, disponendo integrazioni tendenti al suo recupero. Le prescrizioni contenute nel progetto sono essenzialmente di due tipi. Alcune prevedono l'assegnazione di compiti attivi che inducano il minore a mettersi alla prova con impegni concreti, nello svolgimento dei quali possa dimostrare a se, prima che agli altri, le proprie capacit ed acquistare stima in se stesso. Altre, invece, sono essenzialmente connesse al tipo di reato che il minore sospettato di aver commesso. Il giudice minorile, ai sensi dell' art. 28 comma 2 del d. p. r.

448/88, pu impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato. Spesso, per, il tentativo di riconciliazione con la vittima incontra vari ostacoli: oltre alle difficolt collegate al tipo di reato, talora la vittima stessa che non si dimostra disponibile a perdonare. In tali casi, allora, la riconciliazione avviene solo formalmente, legata alla natura risarcitoria economica del danno inferto. Naturalmente in questo caso essa non ha alcun significato educativo per il minore. La durata della prova, di norma commisurata alla gravit del reato commesso, alle esigenze del ragazzo e al modo in cui egli e la sua famiglia vivono il fatto penale, viene stabilita volta per volta dai giudici, tenendo conto anche della relazione dei servizi minorili. Durante tutto il corso della messa alla prova , altres, opportuno che colui che preposto alla vigilanza abbia periodiche riunioni con il minore al fine di valutare con lui i progressi o gli eventuali regressi che si stanno compiendo, nonch le difficolt di vita che il minore continua ad avere e a dover affrontare. Tanto anche al fine di predisporre le eventuali modifiche ad un programma risocializzante che per sua natura dinamico e quindi modificabile a seconda delle varie situazioni che si vengono proponendo. Ulteriore espressione della adeguatezza e della flessibilit del progetto la possibilit di un prolungamento del periodo di prova al di l di quello inizialmente previsto; oggetto della decisione del giudice la valutazione della personalit del minorenne all'esito della prova e pu accadere che tale valutazione richieda un periodo di ulteriore di osservazione rispetto a quello inizialmente stabilito. La misura in questione pu essere anche oggetto di revoca nel caso di ripetute e gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte . E' pertanto necessario, per la revoca, un evidente rifiuto del ragazzo, protratto nel tempo, ad impegnarsi nel progetto recuperativo. E' significativo che il legislatore non abbia previsto la revoca nel caso di commissione di un nuovo reato. Si infatti preso atto che, in un soggetto in et evolutiva, il momento di crisi non si supera immediatamente ma esige momenti maturativi diluiti nel tempo e grande tolleranza nell'accettare ricadute o regressi inevitabili. La valutazione della prova fatta dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sospensivo e si fonda su una relazione conclusiva che i servizi ministeriali devono presentare sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalit. Se il risultato raggiunto positivo, il giudice dichiarer estinto il reato, se, al contrario, la valutazione sar negativa (e ci sar, cio, il fondato sospetto o la certezza che non si neppure avviato alcun processo di reale cambiamento) il giudice, all'udienza preliminare effettuer il rinvio a giudizio o applicher la sanzione sostitutiva o conceder il perdono, mentre il giudice del dibattimento applicher i provvedimenti che gli sono propri.

Provvedimenti di sospensione e messa alla prova (dpr 448/88 art. 28) - Anni 2004 - 20073

ANNI 2004 2005 2006 20073

Minorenni denunciati (a) 41.529 40.364 39.626 n.d.

Per i quali iniziata lazione penale (b) 20.591 19.289 n.d. n.d.

Provvedimenti di messa alla prova (c) 2.177 2.145 1.996 2.339

Rapporti c/b 10,69% 11,10% -

Fonte: Istat, su elaborazione dati Dipartimento Giustizia Minorile

Il perdono giudiziale Il perdono giudiziale fu introdotto dal codice penale del 1930, attualmente in vigore, all'articolo 169 e contemplato dall'articolo 19 del R.d.l. 1404 del 1934 , istitutivo del Tribunale per i minorenni. L'istituto emanato in piena epoca fascista doveva assolvere ad una funzione di ammonimento pienamente corrispondente con il paternalismo autoritario proprio di tale regime. Dopo l'introduzione della Costituzione repubblicana l'istituto, mantenuto in vigore, venne interpretato alla luce del principio rieducativo contenuto nell'articolo 27 del testo costituzionale. A partire dagli anni '70 il perdono giudiziale, interpretato sulla base del principio della minima offensivit, venne visto come un istituto che permetteva l'evoluzione armonica della personalit del minore e il suo reinserimento nella societ, evitando l'afflizione della condanna. Questo istituto configura una causa estintiva del reato, in quanto estingue la potest statale di applicare la pena minacciata. Le cause estintive del reato (fra cui la prescrizione, la sospensione condizionale della pena, la remissione di querela), fanno venire meno la c.d. 'punibilit in astratto', che consiste nella possibilit giuridica di applicare le conseguenze penali del reato: lo Stato, cos, rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma . In particolare con il perdono giudiziale lo Stato rinuncia alla condanna o al rinvio a giudizio, nonostante che il giudice abbia accertato la responsabilit dell'imputato minorenne. Infatti pu essere concesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale, mentre preclusa la sua concessione durante le indagini preliminari, in quanto non incluso fra i motivi che comportano l'archiviazione. La prima condizione necessaria per concedere il perdono che il colpevole, al tempo della commissione del reato, non avesse compiuto i diciotto anni: si configura, cos, una causa estintiva del reato applicabile esclusivamente ai minori. Inoltre, secondo la previsione dell'articolo 169 del codice penale, applicabile solo ai minori che abbiano commesso reati che importino una pena restrittiva della libert non superiore a due anni o una pena pecuniaria non superiore a tre milioni di lire, da convertire in euro dal gennaio del 2002. Pertanto il perdono comporta la cognizione piena del merito dell'accusa, occorrendo prove sufficienti per condannare e si basa su un effettivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. Per poter concedere il perdono, il giudice deve presumere che il colpevole si asterr dal commettere ulteriori reati (art. 169). Questa presunzione, che si deve fondare sulle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, volte a stabilire la gravit del reato e la capacit a delinquere del colpevole, implica oltre l'esame del fatto, anche quello della personalit del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e successivo al fatto. Il giudice chiamato a compiere, come recita la normativa, un "giudizio prognostico sul comportamento futuro del minore e quindi sulla possibilit che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero dello stesso in termini di ragionevole prevedibilit". L'ultimo comma dell'articolo 169 del codice penale prevede che il perdono giudiziale non possa essere concesso pi di una volta. Per completare l'analisi dell'istituto in esame occorre fare cenno alla disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale. Tali iscrizioni relative alla concessione del perdono sono conservate fino al compimento del ventunesimo anno di et della persona alla quale si riferiscono; dopodich vengono eliminate. Questa previsione si inserisce nell'ambito delle disposizioni che si definiscono destigmatizzanti . Il fatto che sia stata prevista un'et pi avanzata per l'eliminazione delle iscrizioni relative al perdono, rispetto a quella prevista per l'eliminazione delle iscrizioni relative ad altre 'formule indulgenziali', quali l'irrilevanza del fatto, la non imputabilit, l'estinzione del reato per

esito positivo della prova, per l'eliminazione delle quali sufficiente il raggiungimento dei diciotto anni di et, dimostra che il legislatore ha tenuto conto del fatto che sia stata accertata la responsabilit del minore e, per di pi, per un reato che non necessariamente sia di lieve entit o che dimostri l'occasionalit della sua condotta e che l'estinzione del reato sia intervenuta contestualmente alla concessione del beneficio, senza che sia stata subordinata all'esito positivo di un periodo di prova. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto L'istituto dell'irrilevanza del fatto stato introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 27 del D.P.R. 448 del 1988, secondo il quale il giudice delle indagini preliminari pu pronunciare sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuit del fatto e l'occasionalit del comportamento, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Le condizioni richieste dalla legge per potersi configurare l'irrilevanza del fatto sono rappresentate da: 1. la tenuit del fatto 2. l'occasionalit del comportamento 3. il pregiudizio alle esigenze educative del minore La procedura camerale senza la partecipazione del collegio costituisce un'anomalia nel processo penale minorile e tale particolarit "dipende esclusivamente da ragioni di opportunit e snellezza deflattiva e di adeguamento del rito alla esiguit del fatto". Il terzo comma dell'articolo 27 stabilisce che "contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello". Le motivazioni sulla base delle quali questi due diversi soggetti proporranno appello sono espressione di interessi confliggenti: mentre il minore pu proporre appello perch sostiene la sua completa estraneit ai fatti, il procuratore generale, invece, pu sostenere che la valutazione degli elementi sia stata eccessivamente indulgente nei confronti del minore.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nel diritto penale minorile centrale e strategica la sinergia collaborativa, informativa e progettuale che si deve instaurare fra i giudici, i servizi sociali dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli Enti Locali . Il richiamo all'utilizzo dei due diversi servizi, quelli della giustizia e quelli degli Enti Locali, specificato all'art. 6 del DPR 448/1988. Tale normativa, dunque, ha ampliato notevolmente le funzioni della giustizia e, nel medesimo tempo, ha inserito in ambito penale la collaborazione dei servizi sociali istituiti dagli Enti Locali, segnando inequivocabilmente il percorso della giustizia verso la de-istituzionalizzazione e la de-carcerizzazione del minore autore di reati. L'inserimento dei servizi locali nel penale, aveva trovato legittimazione anche in precedenza, con la Sentenza n. 287/1987 della Corte Costituzionale, che affermava che:" l'ambiente dove il minore cresciuto e vissuto il luogo migliore in cui svolgere l'impegno rieducativo che mira a non estraniare ma a mantenere il minore nel suo habitat". La Corte infatti, aveva ritenuto opportuno decidere che i servizi relativi alla giustizia potessero essere affidati agli Enti Locali, sottolineando che gi la Costituzione, nel valorizzare il decentramento e l'autonomia locale, intendeva rimarcare l'opportunit che la cura di determinati interessi fosse affidata agli Enti Locali, per assicurare

interventi pi incisivi e tempestivi . I compiti che ambedue i servizi devono svolgere nei confronti dei minori, sono delineati dal DPR 448/1988 e dal D.Lgs. 272/1989. Il primo essenziale impegno dei servizi, quello previsto dall'art. 9 c.p.p.m, riguardante gli accertamenti sulla personalit del minore. In tale ambito, entrambi i servizi dovrebbero operare congiuntamente; per, la dizione stessa dell'art. 6 sembra indicare come canali privilegiati i servizi dell'amministrazione della giustizia, soprattutto per ragioni di continuit e contiguit col sistema processuale penale minorile. Infatti, la normativa fa riferimento primariamente a questi servizi, e poi, a quelli degli Enti Locali ("Si avvale altres ... ") ed inoltre, all'art. 18 comma 1 e all'art. 18-bis comma 2 , i servizi dell'amministrazione della giustizia sono indicati come gli unici destinatari delle informazioni della polizia al momento dell'arresto o del fermo del minore. Il fatto che i servizi dell'amministrazione della giustizia siano indicati come primi referenti, non significa per che il rapporto fra i due servizi si svolga secondo criteri di subalternit. La normativa, infatti, chiara nel ribadire che tali rapporti devono essere caratterizzati da forte spirito di collaborazione. Il secondo essenziale compito dei servizi, quello relativo all'assistenza psicologica ed affettiva previsto dall'art. 12 c.p.p.m. Si tratta di un vero e proprio obbligo, il cui fine la tutela dei diritti del minore e della sua personalit in evoluzione, mediante la presa in carico di tutti i problemi, le difficolt affettive, relazionali, comunicative, psicologiche, che il minore pu incontrare in ogni fase del processo . Un'altra delle mansioni dei servizi, riguarda poi lo svolgimento di attivit di sostegno e di controllo del minore imputato, sottoposto ad una misura cautelare: anche tale compito affidato ai servizi dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali (art. 19). Un compito importante, e per certi versi nuovo, introdotto dal DPR 448 all'art. 28, l'affidamento del minore ai servizi, in caso di sospensione del processo e di messa alla prova . L'affidamento, come evidenziato nel capitolo precedente, prevede che i servizi della giustizia, svolgano attivit di osservazione, trattamento e sostegno, anche qui in collaborazione con i servizi degli Enti Locali. Il punto chiave di tale collaborazione costituito dall'elaborazione di un progetto, ex art. 27 comma 1 e 2 del D.Lgs. 272/1989, da cui dipende la decisione del giudice e la sua eventuale riformulazione o la revisione delle prescrizioni. Tale progetto di intervento, deve prevedere: le modalit di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; gli impegni specifici che il minorenne si assume; le modalit di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; le modalit di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. indispensabile quindi, che i due servizi riescano a collaborare, sia per quanto riguarda la stesura del progetto, sia nella sua attuazione, sia infine, nella fase di verifica. Un altro dei compiti dei servizi previsti dalla normativa riguarda l'esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative. Entrambi i servizi devono infatti, contribuire alla definizione e alla supervisione delle modalit specifiche, sia tecniche che operative, di esecuzione delle suddette misure. Essi valutano l'idoneit e l'opportunit della sanzione sostitutiva o della misura alternativa e la disponibilit del minore ad eseguirle. Lo stesso tipo di intervento previsto anche con riferimento all'esecuzione delle misure cautelari. Infine, entrambi i servizi sociali hanno un altra importantissima mansione, cio quella di contrastare le incoerenze del processo penale minorile, evitando che esso si riveli un processo discriminatorio nei confronti di soggetti gi deboli e deprivati . C' infatti il pericolo che il processo si irrigidisca e perda flessibilit, proprio in relazione a questi soggetti pi disagiati. Le disfunzioni organizzative, i burocratismi, l'insufficienza delle strutture e delle risorse, la mancanza di personale o la sua inadeguatezza professionale, colpiscono infatti pi spesso proprio i soggetti pi deboli, privi di risorse personali e materiali. I servizi quindi, in questo ambito, devono

rimanere accanto al minore, evitando che resti irrimediabilmente intrappolato nelle maglie della giustizia. Si pu dunque concludere che, secondo la prospettiva del nuovo processo penale minorile, il nodo centrale, del problema relativo alle funzioni ed al ruolo dei servizi, proprio quello della collaborazione. Per un efficace lavoro, infatti necessario definire e stabilire le forme, i modi, ed i confini di tali rapporti.

Differenze culturali e metodologiche fra il Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia ed i Servizi Sociali degli Enti Locali La normativa sottolinea molto l'importanza della collaborazione e del coordinamento fra tutte le figure che operano all'interno del procedimento penale. Ma il raggiungimento di tale obiettivo stato assai difficile e dilazionato nel tempo, ed alcune difficolt continuano comunque a persistere ancora oggi a pi di venti anni dall'entrata in vigore del D.P.R 448. Con riferimento al problema delle modalit della collaborazione fra i servizi, emersa, infatti, una serie di problematiche derivante proprio dalle diversit intrinseche che caratterizzano il servizio sociale dell'amministrazione della giustizia ed il servizi sociali locali. Il primo essenziale nodo da sciogliere di tipo culturale: i due servizi sono infatti connotati da due impronte culturali differenti. Gli U.S.SM, pur avendo nel tempo modificato i criteri guida della propria operativit, hanno prevalentemente orientato la loro azione sul controllo ed, in parte, sul sostegno nei confronti del minore autore di reati. Il loro intervento, sia per quanto riguarda le indagini, sia per quanto riguarda il trattamento, specificamente finalizzato ad obiettivi processuali e giudiziari. Inoltre, per quanto riguarda l'utenza a cui si rivolgono, si tratta prevalentemente di soggetti appartenenti all'area della devianza. I servizi sociali degli Enti Locali invece, sono caratterizzati dalla cultura dell'assistenza e dell'aiuto, ed il loro intervento contrassegnato dalla risposta ai bisogni, dalla promozione e difesa dei diritti dei pi deboli. L'area di utenza in cui operano molto vasta e quella relativa ai minori solo una parte di essa. Da questo quadro emerge, dunque, che i servizi della giustizia, sono pi specializzati, sia per l'et dell'utenza, sia per i problemi di quest'ultima. Ma le differenze che affiorano in questo caso non devono essere il presupposto per una separazione dei due servizi, anzi, si deve affermare una 'cultura dell'integrazione', per evitare, che le singole pur lecite autonomie, divengano spreco di energie, sovrapposizione di interventi, conflittualit di indirizzo, impossibilit di elaborare quel progetto educativo, che la legge postula, per un reale recupero del minore . L'altro problema da risolvere riguarda i differenti linguaggi e le differenti metodologie di lavoro dei due servizi. Gli Enti Locali infatti, si attivano principalmente sulla base delle richieste dell'utenza, o quanto meno con il loro appoggio o consenso; viceversa, i servizi della giustizia, intervengono comunque, indipendentemente dal consenso, "imponendo" la loro presenza a seguito di una richiesta giudiziaria, vero committente o con gergo aziendalista cliente interno. Con riferimento anche a questa diversit di approccio dei due servizi verso le situazioni problematiche che coinvolgono minori, il D.Lgs. 272/1989 all'art. 13, allo scopo di superare queste difficolt di collaborazione, ha previsto l'introduzione di una Commissione per il coordinamento delle attivit dei servizi dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli Enti Locali.

Larticolo 13 relativo al coordinamento dei servizi e recita: dintesa con le regioni e gli enti interessati, costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attivit dei servizi minorili dellamministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali. Presso il ministero della giustizia costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attivit dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del Ministro della giustizia dintesa con le regioni. Dunque, all'interno di tale commissione, si lavora per creare il collegamento, il coordinamento e l'integrazione dei servizi, all'interno dello stesso ente e di enti operanti nello stesso territorio, per superare la separatezza nell'offerta delle prestazioni, per una lettura globale dei bisogni, per l'analisi dei problemi presenti o emergenti e per l'elaborazione di comuni strategie generali di intervento. Le esperienze pi diffuse sono quelle che collegano, coordinano ed integrano fra loro servizi socioassistenziali, servizi sanitari, servizi scolastici (Ministero dell Istruzione) e servizi del Ministero della Giustizia; ma non mancano esperienze positive di collegamento con i servizi ricreativi e sportivi e con il volontariato organizzato . Ci ha posto le basi per un reale confronto sia sul piano operativo, sia sul piano professionale e culturale. Nellattivit della Commissione rientrano anche quegli accordi fra le istituzioni interessate per definire i rispettivi compiti, proposte programmatiche finalizzate all emanazione di circolari ministeriali per meglio precisare i criteri attuativi delle norme vigenti in tema di criminalit minorile, formazione di gruppi misti di lavoro con il personale del ministero e degli enti locali, ed infine l organizzazione di corsi di formazione professionale aperti a tutti i soggetti operanti nel settore. Partendo dalla concezione della pari dignit dei due servizi, e del rispetto delle loro specifiche competenze, soprattutto mediante la stesura di protocolli d'intesa, si pu, infatti, precisare responsabilit, competenze ed ambiti di azione dei vari servizi, in modo da permettere la sperimentazione di metodologie di intervento comuni, sulla base di progetti condivisi ed integrati. Da tali protocolli devono inoltre emergere anche i tempi ed i modi della verifica di queste sperimentazioni, e dell'attuazione del DPR 448/1988 e del D.Lgs. 272/1989.

Novit apportate nell'ambito della collaborazione tra servizi dalla L. 328/2000 e dalla L.3/2001 Le modalit operative dei servizi, improntate sul lavoro di rete e sulla progettualit, volte ad una effettiva presa in carico da parte del territorio delle problematiche della devianza minorile, hanno trovato conferma ed ampliamento con la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali" e con la modifica del Titolo V della Costituzione, che conferisce alle regioni la potest legislativa nell'ambito di interesse. A seguito di tali modifiche, l'impegno degli USSM, in collaborazione con gli altri Servizi minorili, si notevolmente esteso ad attivit di progettazione di risorse, sia per far fronte alle complesse problematiche dell'utenza penale minorile, sia per prevenire l'insorgere di essa. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata infatti, la legge quadro stabilisce che venga adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, ad opera degli Enti Locali, delle Regioni e dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze . In particolare, al Governo spetta il compito di predisporre, ogni tre anni, il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali. In relazione poi alle indicazioni del Piano Nazionale, le Regioni provvedono ad adottare i piani regionali e ad esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali,

nonch di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale. Le Province ed i Comuni, infine, concorrono alla programmazione secondo le modalit definite dalle Regioni, mediante anche la consultazione dei soggetti pubblici e privati, per valutare la qualit e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi. Un importante strumento, introdotto dalla L. 328 all'art. 19, per tale progettazione, il Piano di Zona. Attraverso di esso, i Comuni esplicitano e mettono in comunicazione tutte le attivit che il territorio offre ai bambini e agli adolescenti, per favorire lo sviluppo del loro benessere e la loro crescita sana. Il Piano di Zona consiste nella messa a punto di strategie per migliorare, da un lato, l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunit locale, dall'altro per organizzare i bisogni dei cittadini a partire dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie. In esso infatti, vengono enunciati: gli obiettivi strategici e le priorit di intervento nonch gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; le modalit organizzative dei servizi; le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualit in relazione alle disposizioni regionali; le modalit per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; le modalit per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia; le modalit per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidariet sociale a livello locale e con le altre risorse della comunit.