le guide pensioni 2018 - costerebbe, secondo i dati della ragioneria, intorno ai 20 miliardi...

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Regole, aumenti, età, requisiti, uscite anticipate dal lavoro PENSIONI 2018 I LIBRI DEL SOLE 24 ORE Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE € 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) NON VENDIBILE SEPARATAMENTE LE GUIDE 9 771973 564394 80001

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Regole, aumenti,

età, requisiti,

uscite anticipate

dal lavoro

PENSIONI2018

I LIBRI DEL SOLE 24 OREPubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE€ 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

LE GUIDE

9 771973 564394

80001

2 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

L avoro e previdenza sonodue argomenti trattati con

costanza dal Sole 24 Ore trami-te aggiornamenti giornalieri eapprofondimenti. Sul quoti-diano cartaceo e sulla corri-spondente versione digitaleogni giorno vengono riportatele notizie più importanti, men-tre sul Quotidiano del lavoro,disponibile solo in formato di-gitale per gli abbonati, oltreagli articoli del cartaceo si tro-vano diversi contenuti esclusi-vi, promemoria e guide per gliadempimenti, approfondi-menti con cadenza settimana-le. Guida al lavoro offre setti-manalmente un approfondi-mento sull’amministrazionedel personale, diritto e sicurez-za del lavoro, la contrattazionecollettiva, mentre il sistema diricerca di Plusplus24lavoroconsente di accedere a tutti gliarticoli del Sole 24 Ore e deiquotidiani digitali tematici.

Oltre agli strumenti che ac-compagnano quotidianamenti iprofessionisti del lavoro e i con-sulenti della previdenza, ci so-no Tuttolavoro e Tuttopensio-ni, gli eventi in cui, con l’inter-vento di politici, esperti e rap-presentanti del mondoimprenditoriale, vengono ana-lizzate le novità più importantiche vengono introdotte nell’or-dinamento.

Un sistema informativo a 360gradi e multimediale fruibile siain formato cartaceo che da pc,tablet e smartphone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensionie lavoronel Sole 24 Ore

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4517 Novembre 2017

guidaallavorodigital.ilsole24ore.comPeriodico settimanale / Anno XXI / n. 45Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

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3 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Le mille tentazionisulle pensionidi Maria Carla De Cesarie Matteo Prioschi

Le pensioni continuano a essere il campo di battaglia e anzi lacampagna elettorale non farà che alimentare slogan e propostedi revisione/smantellamento del sistema attuale senzapreoccuparsi troppo della praticabilità - a livello economicofinanziario - delle soluzioni e della loro sostenibilità in una

prospettiva intergenerazionale. Basti pensare che l’ipotesi più radicale - la tabula rasa della riforma

Fornero - costerebbe, secondo i dati della Ragioneria, intorno ai 20 miliardi l’anno.

È chiaro che oggi, e per tutta la campagna elettorale, è il tempo dei sogni e dei progetti in libertà. Domani, nella prospettiva di un Governo, non importa di quale parte politica, la situazione dovrà essere per forza considerata alla luce delle stime di spesa e dei mancati risparmi, cui difficilmente si può sfuggire, pena il rischio di trascinare il Paese in una situazione difficile, anche alla luce dell’altissimo livello di debito.

In ogni caso, il nuovo legislatore che affronterà il tema pensioni dovràtener conto - oltre che dell’impatto economico-finanziario - anche della necessità di evitare di creare complicazioni sproporzionate in un sistema molto articolato e per certi versi disordinato, dove non si è riusciti nell’impegno di armonizzare e si sono continuate a mantenere regole e regolette magari per poche decine di migliaia di lavoratori.

Questa «Guida» sulle pensioni fa il punto sulle novità in materia: sonostate analizzate le misure contenute nella legge di Bilancio; la disciplina dell’Ape, l’anticipo pensionistico attraverso un prestito bancario garantito con un’assicurazione e agevolato dallo Stato attraverso un credito d’imposta;la possibilità di andare prima in pensione spendendo parte della pensione complementare. La «Guida», in ogni caso, va oltre perché ricostruisce il quadro generale della normativa previdenziale, ricordando e spiegando i molti casi particolari, dettati dalla sequenza di leggi e dal cumulo di circolari e messaggi. Insomma, è un contributo per spiegare una materia fatta di regole stratificate e di moltissime eccezioni: un contributo per la trasparenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Introduzione

4 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

PENSIONI 2018Regole, aumenti, età, requisiti, uscite anticipate dal lavoro

A cura diMaria Carla De Cesari, Mauro Pizzin, Matteo Prioschi

Art directorFrancesco Narracci

Creative directorAdriano Attus

Impaginazione e realizzazioneArea pre-press Il Sole 24 Ore

I Libri del Sole 24 ORESettimanale – N. 1/2018 Gennaio 2018Registrazione Tribunale di Milano n. 33 del 22-01-2017Direttore responsabile: Guido GentiliProprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.Sede legale, redazione e direzione: Via Monte Rosa 91 – 20149 MilanoIl volume è stato chiuso in redazione il 9 Gennaio 2018Da vendersi in abbinata al quotidiano “Il Sole 24 ORE”.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dei contenuti presenti su questo prodotto.

5 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Sommario

1 | LA VECCHIAIA E GLI IMPORTI 9

La pensione «principale» 10-11

L’adeguamento dei requisiti 12-14

La perequazione 15-16

2 | TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE 17

La pensione a prescindere dall’età 18-19

Anticipata contributiva 20-21

Chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni 22-23

Il sistema della quota per gli usurati 24-25

L’anticipo autofinanziato 26-28

L’Ape aziendale 29-30

Il calcolo di convenienza 31-33

L’anticipo a carico dello Stato 34-36

L’opzione della previdenza integrativa 37-39

Personale in esubero 40-42

Orario ridotto verso la pensione 43

La clausola nella riforma del 2011 44

6 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Sommario

3 | CONTRIBUTI IN PIÙ GESTIONI 45

Il cumulo 46-47

I professionisti 48-49

I contributi accentrati 50-51

La somma gratuita dei contributi 52-53

L’automaticità delle prestazioni 54

4 | DAI CONTRIBUTI ALL’ASSEGNO 55

I metodi di calcolo 56-58

Importi e adeguatezza 59-61

Gestione separata Inps 62-63

5 | LA PREVIDENZA INTEGRATIVA 65

Come costruire la rendita aggiuntiva 66-70

Le prestazioni anticipate 71-72

Le prestazioni maturate 73-74

La tassazione 75-77

Welfare 78-79

7 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Tutela per glisvantaggiati espazio ai privati

Revisione di buona parte deirequisiti richiesti ai lavoratori precoci e per

l’Ape sociale, e ampliamento delle possibilità di utilizzo dell’isopensione e della rendita integrativa temporanea anticipata (Rita). Queste le novità principali delle regole previdenziali del 2018. Si tratta di modifiche contenute nell’ultima legge di bilancio (la numero 205/2017) che è intervenutasul sistema post-riforma del 2011 con poche modifiche, dovendo fare i conti con la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

Così si è puntato a migliorare le tutele per le categorie più svantaggiate di lavoratori, tenendo conto delle difficoltà che sono state riscontrate nel 2017, primo anno di implementazione sia dell’Ape sociale, sia delle nuove regole per i precoci. Dall’altra parte, invece, si è dato più spazio a interventi a costo zero per lo Stato. È il caso dell’isopensione, lo “scivolo” introdotto nel 2012 per accompagnare alla pensione i dipendenti del settore privato in esubero, il cui peso finanziario è interamente a carico del datore di lavoro che lo utilizza. Nonché della Rita, introdotta oltre un anno fa e di fatto rimasta sulla carta perché “agganciata” all’Ape volontario, che non è decollato. Ora questo strumento diventa autonomo rispetto all’anticipo pubblico.

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Le novità principali

Garantire un reddito ponte in attesa della pensione

Possibilità di utilizzare il montante accumulato nella previdenza comple-mentare per ricevere una rendita se si smette di lavorare, per un periodo massimo di 5 anni prima della pensione. In caso di disoccupazione da almeno 24 mesi, la durata della rendita può salire fino a 10 anni

Tutti gli iscritti alla previdenza complementa-re, che potranno quindi scegliere se utilizzare il capitale accumulato per integrare la pensione o anche o solamente per anticipare il momento in cui smettere di lavorare

Nessun costo aggiuntivo rispetto alle regole previste per la previdenza complementare

Senza scadenza

Obiettivo Armonizzare il requisito anagrafico indipendente-mente da sesso e settore di attività

Quest’anno la pensione di vecchiaia Inps si raggiunge con 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi

Lavoratori uomini e donne, sia del settore privato che del pubblico che accedono alla pensione di vecchiaia secondo le regole generali della previdenza

Il “costo” è in termini di requisiti più alti, rispetto al 2017, per le donne del settore privato e le autonome

Senza scadenza

PENSIONEDI VECCHIAIA RITA

Caratteristiche

Destinatari

Costo

Durata

Il requisito base e la Rita

8 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Fornire uno “scivolo” per accompagnare alla pensione lavoratori in esubero

I dipendenti del settore privato ricevono una sorta di pensione anticipata o “isopensione” dal momento in cui smettono di lavorare a quando maturano la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Raggiunto tale traguardo, ricevono la pensione vera e propria. L’isopensione può durare fino a 7 anni

Dipendenti di imprese che hanno in media più di quindici addetti, nell’ambito di un accordo azienda-sinda-cati per la gestione degli esuberi

Interamente a carico dell’azienda, sia per quanto riguarda l’isopensione che per la contribuzione figurativa durante lo “scivolo”

La versione introdotta nel 2012, con durata massima di 4 anni, non ha scadenza. Nel triennio 2018-2020 si può usare la versione con durata fino a 7 anni

ISOPENSIONE

Fornire un reddito fino alla pensione di vecchiaia a lavoratori in difficoltà a partire dai 63 anni di età

Da quando ottiene l’Ape sociale il lavoratore riceve un assegno pari alla pensione, ma con importo massimo comunque non superiore a 1.500 euro lordi mensili. Maturati i requisiti, riceve la pensione vera e propria

Quattro macro categorie di lavoratori in difficoltà: disoccupati, invalidi, addetti a una delle 15 mansioni individuate come gravose, chi si prende cura di un familiare con handicap grave. Quest’anno diversi requisiti di accesso sono diventati meno vincolanti

Interamente a carico dello Stato

Introdotta in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018

APE SOCIALE

Ridurre i requisiti per la pensione anticipata per chi ha versato almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età

Sia uomini che donne possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi (requisito da adeguare alla speranza di vita)

Quattro macro categorie di lavoratori in difficoltà: disoccupati, invalidi, addetti a una delle 15 mansioni individuate come gravose, chi si prende cura di un familiare con handicap grave. Quest’anno diversi requisiti di accesso sono diventati meno vincolanti

Lo Stato copre i costi per la pensione erogata prima del requisito standard

Senza scadenza

LAVORATORIPRECOCI

Estendere ai dipendenti del comparto pubblico le regole sul trattamento fiscale della previden-za complementare

Anche ai dipendenti pubblici dal 1° gennaio 2018 si applica il decreto legislativo 252/2005 per quanto riguarda in particolare la detraibilità dei contributi versati e la tassazione sulle prestazioni

Dipendenti pubblici contrattualizzati

Le nuove disposizioni risultano più vantaggiose per i dipendenti pubblici

Senza scadenza

PREVIDENZA COMPLEMENTARESETTORE PUBBLICO

Obiettivo

Caratteristiche

Destinatari

Costo

Durata

Gli anticipi

PENSIONI 2018

Capitolo 1

La vecchiaiae gli importi

CAPITOLO 1

10 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Per tutti l’assegno di vecchiaiasi raggiunge a 66 anni e 7 mesidi Matteo Prioschi

Niente più differenze. Da que-st’anno per ottenere la pensio-ne di vecchiaia Inps servono 20anni di contributi e 66 anni e 7mesi di età, indipendentemen-

te dal sesso e dall’attività svolta. Si completa così il percorso di parificazione del requisitoanagrafico tra uomini e donne che in pochi anni ha comportato per le seconde una corsaverso il rialzo con scalini anche consistentida un anno all’altro.

Il percorso è iniziato con l’articolo 12, com-ma 12 sexies, del decreto legge 78/2010, se-condo cui «in attuazione della sentenza dellaCorte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07» il re-quisito di 60 anni previsto per la pensione di vecchiaia contributiva, ma anche per il mec-canismo delle quote per la pensione di anzia-nità, era aumentato di un anno dal 2010 e di al-tri quattro dal 2012. Poi a fine 2011 ci sono statigli ulteriori interventi apportati dalla rifor-ma previdenziale Monti-Fornero e così in ot-to anni il requisito anagrafico per la pensionedi vecchiaia delle donne è passato da 60 a 66 anni e 7 mesi.

L’ultimo scalino del percorso di equipara-zione ha riguardato le dipendenti del settoreprivato, che fino all’anno scorso andavano inpensione con 65 anni e 7 mesi e le autonome, a

cui erano richiesti a 66 anni e 1 mese

Le previsioni e la realtàLa pensione di vecchiaia nel sistema previ-denziale post riforma del 2011 dovrebbe co-stituire la via d’uscita principale dal mondo del lavoro e si caratterizza per un requisito anagrafico piuttosto elevato se paragonato con quanto previsto in altri Paesi europei. Inoltre è soggetto all’adeguamento alla spe-ranza di vita e quindi destinato ad alzarsi nel corso del tempo, anche se l’applicazione di tale meccanismo, dal 2021, subirà delle modi-fiche introdotte dalla legge di bilancio di que-st’anno (la legge 205/2017, si veda alle pagine12-14). Tuttavia per il momento sono ancora relativamente poche le persone che accedo-no alla pensione con la vecchiaia, dato che ci sono a disposizione diverse soluzioni alter-native e si fanno ancora sentire gli effetti de-gli interventi di salvaguardia e di transizioneprevisti proprio con la riforma del 2011 per non penalizzare eccessivamente quei lavo-ratori che avrebbero risentito troppo del brusco innalzamento dei requisiti per il pen-sionamento.Secondo quanto rilevato dal-l’Ocse qualche mese fa, nel 2016 l’età media dipensionamento degli italiani è stata inferioreai 63 anni.

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Si parificail requisitoanagrafico tra uominie donneIl percorsoè iniziatonel 2010

La pensione «principale»

LA VECCHIAIA E GLI IMPORTI

11 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Requisiti minimi di età o annualità contributive per accedere alle principali prestazioni previdenziali oggi e nel 2019

Note: * anni di contributi indipendentemente dall'età; ** la quota è data dalla somma di età e anni di contributi (almeno 35), rapportati su base decimale;*** con almeno 64 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; **** con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi

Contributiva senzaimporto minimo

Totalizzazionevecchiaia

Anticipatacontributiva

Ape volontarioe aziendale

Anticipatauomini*

Anticipatadonne*

Precoci*

Totalizzazioneanticipata*

Vecchiaia eassegno sociale

70anni

7mesi

Quota** minimaUsurati****

Quota** massimaUsurati***

66anni

7mesi

Apesociale

63anni

7mesi

63anni

0mesi

63anni

0mesi

2018 2019

65anni

7mesi

+18 mesidi finestra

42anni

10mesi

41anni

10mesi

41anni

40anni

7mesi

+21 mesi difinestra primadella decorrenza

100,6

97,6

71anni

67anni

63anni

0mesi

64anni

63anni

5mesi

43anni

3mesi

42anni

3mesi

41anni

5mesi

41anni

+21 mesi difinestra primadella decorrenza

100,6

97,6

66anni

+18 mesidi finestra

La mappa dei requisiti nel 2018 e nel 2019

CAPITOLO 1

12 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Dal 2021 la speranza di vitaè calcolata sulla «media»di Claudio Pinna

La legge di bilancio 2018 ha fissatoun nuovo meccanismo di ade-guamento dei requisiti previ-denziali alla variazione dellasperanza di vita, concetto intro-

dotto per la prima volta dalla riforma Dini del 1995. La decisione fu presa per dare so-stenibilità alla previdenza, dato che in un si-stema a ripartizione, nell’ambito del quale le pensioni sono erogate con i contributi in-cassati, se i titolari di prestazione sopravvi-vono più del previsto l’impegno economi-co si aggrava, sino a un livello che può risul-tare anche insostenibile.

In realtà la riforma Dini aveva previstol’adeguamento alla sopravvivenza media non dei requisiti pensionistici bensì dei co-efficienti utilizzati per determinare la pen-sione finale secondo il metodo contributi-vo. La legge 335/1995 aveva infatti stabilito che tali coefficienti avrebbero dovuto esse-re rivisti ogni dieci anni, appunto tenendo conto dell’evoluzione della speranza di vi-ta media. L’applicazione era stata però de-mandata alla politica.

Risultato: per la prima volta i coefficien-ti sono stati rivisti dopo quindici anni (nel2010), e non dieci, prevedendo però che sa-rebbero stati poi modificati ogni tre anni apartire dal 2013. È il ministro Sacconi che

nella legge Finanziaria per il 2010 stabili-sce, al fine di evitare potenziali ulterioridannosi ritardi, l’adeguamento automati-co dei coefficienti tramite un sempliceprovvedimento amministrativo (e non più una disposizione di legge) e soprattut-to introduce il collegamento dei requisitipensionistici all’evoluzione della soprav-vivenza media, prevedendo però la primarevisione a partire dal 2015 (per un incre-mento massimo di tre mesi). Nell’estatedel 2011 sempre il ministro Sacconi è ritor-nato sul punto e ha anticipato la prima re-visione dei requisiti al 2013, come quelladei coefficienti da utilizzare per l’applica-zione del metodo contributivo.

La riforma ForneroQuesto sino alla riforma Fornero che intro-duce a partire dal 2019 l’adeguamento bien-nale, non più triennale, sia dei requisiti chedei coefficienti. La legge di bilancio 2018 ri-duce ora gli effetti di tutte le disposizioni alproposito emanate nel corso degli ultimianni prevedendo una metodologia di cal-colo dell’incremento della speranza di vitache per il 2021 sarà quasi certamente infe-riore a quello che si sarebbe determinato con la vecchia normativa, limitando gli in-crementi futuri dei requisiti a un massimo

Si terrà conto della variazione registrata nel biennio e non del valore dell’ultimo anno

L’adeguamento dei requisiti

LA VECCHIAIA E GLI IMPORTI

13 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

di tre mesi ed escludendo diverse categoriedi lavoratori dall’applicazione dell’incre-mento dei requisiti.

In passato l’adeguamento da apportareera determinato sulla base dell’aumento della sopravvivenza media verificatasi tra l’ultimo anno del triennio (o biennio) del periodo preso come riferimento e l’ultimo anno del periodo di riferimento preceden-te. Nel caso concreto del 2019, per il quale èstata ancora mantenuta la metodologia at-tuale, l’incremento è stato calcolato verifi-cando la variazione della speranza di vitatra il 2013 (periodo 2011-2013) e il 2016 (peri-odo 2014-2016). Se la metodologia fosse sta-ta applicata anche per il 2021 nella stessa maniera, l’incremento da apportare sareb-be stato calcolato valutando la variazionetra il 2016 (periodo biennale 2015-2016) e il 2018 (2017-2018).

Le nuove regoleIn futuro non si farà più riferimento allavariazione registrata negli ultimi annidei periodi presi come riferimento, ben-sì calcolando per entrambi i periodi lamedia dei valori riscontrati in ciascunanno e quindi verificando l’incrementodelle due medie relative a ciascun perio-do. In fase di prima applicazione, per il2021, in via straordinaria, si procederà averificare la sopravvivenza media nel2017 e nel 2018, si calcolerà la media deidue valori e quindi si determinerà l’in-cremento da apportare ai requisiti veri-ficando la differenza con il valore corri-spondete per il 2016 (ultimo anno del pe-riodo e non media delle variazioni deidue anni). In futuro, invece, per il 2023 adesempio, si dovrà far riferimento allamedia dei valori registrati nei singoli an-ni del biennio di riferimento (2019-2020)rispetto alla media dei valori registratinei singoli anni del biennio precedente(2017-2018). E così via. A parte per il 2021,l’impressione è che la nuova metodolo-gia non apporti grandi differenze.

È la seconda disposizione, invece, chepone l’incremento massimo a tre mesi che

con ogni probabilità produrrà i maggiorieffetti. Gli ultimi due adeguamenti, infatti,quello apportato nel 2016 e quello previstoper il 2019, sono risultati pari rispettiva-mente a quattro e cinque mesi. Entrambi,se la norma fosse stata già vigente sareb-bero stati limitati a tre mesi, con un relati-vo impatto negativo sui conti pubblici.Nella tabella nella pagina che segue, sullabase di diverse stime, è riportata l’evolu-zione dei requisiti di vecchiaia qualora lametodologia introdotta dalla legge di bi-lancio 2018 fosse stata già vigente in passa-to a partire dal 2013.

Tale evoluzione è inoltre messa a con-fronto con l’attuale proiezione stabilitadall’Inps. Niente di particolarmente sensi-bile. Solo la sensazione di una continua ri-cerca di minare la struttura della riformaFornero. Speriamo alla fine di non intacca-re troppo la stabilità del sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIMITE DI 3 MESI

A prescinderedalla variazione effettival’aumento applicato non può essere oltre i tre mesi

Speranza di vita, in anni

Fonte: Rgs su dati Istat 2017. Il Futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065

2010

2020

2030

2040

2050

2060

207090,6

89,8

88,9

88,0

86,9

85,7

84,3

86,5

85,7

84,8

83,8

82,6

81,2

79,3

UominiDonne

Vita sempre più lunga

CAPITOLO 1

14 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Vecchio e nuovo sistema

Periodo di riferimento

Vecchio approcciotenendo conto

del valoreaggiornato al 2019

Nuovo approcciocome se vigente

dal 2013

2012 66 66

2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi

2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi

2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi

2016 66 e 7 mesi 66 e 6 mesi

2017 66 e 7 mesi 66 e 6 mesi

2018 66 e 7 mesi 66 e 6 mesi

2019 67 66 e 9 mesi

2020 67 66 e 9 mesi

2021 67 e 3 mesi 67

2022 67 e 3 mesi 67

2023 67 e 6 mesi 67 e 3 mesi

2024 67 e 6 mesi 67 e 3 mesi

2025 67 e 9 mesi 67 e 6 mesi

2026 67 e 9 mesi 67 e 6 mesi

2027 68 67 e 9 mesi

2028 68 67 e 9 mesi

2029 68 e 2 mesi 67 e 11 mesi

2030 68 e 2 mesi 67 e 11 mesi

2031 68 e 4 mesi 68 e 1 mese

Periodo di riferimento

Vecchio approcciotenendo conto

del valoreaggiornato al 2019

Nuovo approcciocome se vigente

dal 2013

2032 68 e 4 mesi 68 e 1 mese

2033 68 e 6 mesi 68 e 3 mesi

2034 68 e 6 mesi 68 e 3 mesi

2035 68 e 8 mesi 68 e 5 mesi

2036 68 e 8 mesi 68 e 5 mesi

2037 68 e 10 mesi 68 e 7 mesi

2038 68 e 10 mesi 68 e 7 mesi

2039 69 68 e 9 mesi

2040 69 68 e 9 mesi

2041 69 e 2 mesi 68 e 11 mesi

2042 69 e 2 mesi 68 e 11 mesi

2043 69 e 4 mesi 69 e 1 mese

2044 69 e 4 mesi 69 e 1 mese

2045 69 e 6 mesi 69 e 3 mesi

2046 69 e 6 mesi 69 e 3 mesi

2047 69 e 8 mesi 69 e 5 mesi

2048 69 e 8 mesi 69 e 5 mesi

2049 69 e 10 mesi 69 e 7 mesi

2050 69 e 10 mesi 69 e 7 mesi

Fonte: Elaborazione Aon

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di un lavoratore maschio dipendente del settore privato

LA VECCHIAIA E GLI IMPORTI

15 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Il ritorno dell’inflazione facrescere l’importo degli assegnidi Fabio Venanzi

Dopo due anni di mancata perequa-zione, perché l’inflazione di riferi-mento è risultata negativa, le pen-sioni di gennaio hanno avutol’adeguamento all’inflazione pari

all’1,10%, previsto dal decreto ministeriale del 20novembre 2017. Di conseguenza sono stati ritoc-cati verso l’alto tutti gli importi di riferimento a iniziare dal trattamento minimo che è passato dai 501,89 euro dell’anno scorso a 507,42 euro .

In concreto, però, nei primi due mesi dell’an-no l’importo degli assegni incassati dai pensio-nati potrebbe essere inferiore a quello dell’annoscorso perché si deve recuperare la differenza tra il tasso previsionale (+0,30%) e quello defini-tivo (+0,20%) del 2015. Tale recupero, che si sa-rebbe dovuto effettuare a inizio gennaio 2016, è stato rimandato perché, a fronte di una perequa-zione nulla, i pensionati avrebbero incassato meno dell’anno precedente. La stessa situazio-ne si è presentata a inizio 2017 e di conseguenza ilmini rimborso viene effettuato quest’anno per-ché l’inflazione è tornata positiva.

Il recupero del differenziale di perequazioneè stato effettuato in un’unica soluzione sulla mensilità di gennaio per importi fino a 6 euro, al-trimenti in due rate di pari importo sulla rata di gennaio e febbraio. Quindi al più tardi da marzo le pensioni torneranno al valore “pieno”. Amar-zo però inizierà il prelievo per l’acconto dell’ad-

dizionale comunale, per i pensionati residenti nei comuni che l’hanno istituita.

Le regole della rivalutazioneL’adeguamento dell’1,10% è previsionale e, per-tanto, il conguaglio definitivo sarà effettuato in sede di perequazione l’anno prossimo. Secondoquanto previsto dalla legge 147/2013, la perequa-zione spetta in misura piena per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a tre vol-te il trattamento minimo Inps. L’adeguamento èparziale, al 95%, se la pensione è di importo supe-riore a tre volte e fino a quattro volte il minimo. Scende al 75% nei casi di trattamenti fino a cin-que volte, fino a ridursi al 50% per i trattamenti superiori a cinque volte ma non superiori a sei volte il minimo. Per importi superiori, l’adegua-mento si ferma al 45 per cento. Inoltre opera la fa-scia di garanzia che scatta se, calcolando la pere-quazione con la percentuale della fascia, il risul-tato ottenuto è inferiore al limite perequato del-la fascia precedente. Questo accade per quegli importi che si collocano a cavallo tra due fasce. La rivalutazione viene effettuata sulla base del cumulo perequativo, cioè considerando come unico trattamento pensionistico tutte le renditedi cui il soggetto è titolare presenti nel casellariocentrale delle pensioni tenuto dall’Inps.

Gli adeguamenti riguardano anche le pensio-ni e gli assegni sociali. Le prime passano da

L’indice provvisorio è dell’1,1%in attesa del valore definitivo che sarà applicato tra un anno

La perequazione

CAPITOLO 1

16 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

369,26 euro a 373,33 euro, mentre gli altri da 448,07 euro a 453 euro. Le prestazioni a favore dimutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aumentano da 279,47 a 282,55 euro mensili. Le pensioni di invalidità saranno trasformate in as-segno sociale nei confronti di quei soggetti che entro il 31 dicembre 2018 compiranno i 66 anni e sette mesi (cioè i nati entro il 31 maggio 1952). L’indennità di accompagnamento, dal 1° luglio 2017, è pari a 533,22 euro mensili.

Cumulo per i superstitiIl cumulo delle pensioni ai superstiti con i reddi-ti del beneficiario è possibile per redditi perso-nali fino a 19.789,38 euro. Per importi superiori efino a 26.385,84 euro i trattamenti pensionistici aisuperstiti subiscono una riduzione del 25% che sale al 40% per redditi compresi tra tale ultimo importo e 32.982,30 euro. Per valori superiori a quest’ultimo, il taglio è del 50 per cento. Il tratta-mento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comun-que essere inferiore a quello che spetterebbe al-lo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediata-mente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano se ilbeneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secon-do la disciplina dell’assicurazione generale ob-bligatoria. I limiti trovano, invece, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al soloconiuge, ovvero ai genitori o fratelli e sorelle, e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studen-ti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge. Per effetto delle novità entrate in vigore lo scor-so anno, le pensioni erogate ai superstiti orfani concorrono a formare il reddito solo per la parteeccedente i mille euro.

La rivalutazione delle pensioni riguarda an-che quei trattamenti attribuiti alle vittime del ter-rorismo. Alle pensioni dirette nonché ai loro su-perstiti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione Istat, ovvero un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente –

secondo quanto previsto dalla legge 388/2000 sulla base delle fasce – da riferire alla misura del-l’incremento medesimo. Tra le due perequazio-ni, viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole. Tali prestazioni non sono sog-gette alla disciplina del cumulo perequativo e vengono rivalutate sempre singolarmente.

MassimaliL’indice inflattivo impatta anche sui massimali di retribuzione. Per i soggetti contributivi puri, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicem-bre 1995, il massimale contributivo viene innal-zato a 101.427 euro (dai 100.324 del 2017). Pertan-to, al superamento di tale soglia, non è dovuta più alcuna contribuzione pensionistica né le eventuali eccedenze contribuiscono alla for-mazione del trattamento pensionistico. La fa-scia di retribuzione pensionabile viene fissata a 46.630 euro lordi annuali. Al superamento di questo valore, il lavoratore deve versare l’ali-quota aggiuntiva dell’1% qualora l’aliquota ordi-nariamente versata dovesse risultare inferiore al 10 per cento. Tale aliquota non determinerà al-cun incremento della pensione futura.

Dopo sei anni è cessato, nel 2018, il contributodi solidarietà, introdotto dalla riforma Monti-Fornero di fine 2011, sui trattamenti pensionisti-ci superiori a 2.509,45 euro lordi mensili, erogati dai fondi elettrici, volo, autoferrotranvieri, tele-fonici ed ex Inpdai.

Giorno di pagamentoLa legge di bilancio 2018 (la numero 205 del 27 di-cembre 2017) ha stabilizzato la data di pagamento delle pensioni (il primo giorno bancabile del me-se), già adottata da giugno 2015 fino all’anno scor-so. Quindi da quest’anno i trattamenti pensionisti-ci, gli assegni, le pensioni e le indennità di accom-pagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Inail sono posti in pagamentoil primo giorno di ciascun mese o il giorno succes-sivo se il primo è festivo o non bancabile, fatta ec-cezione per il mese di gennaio in cui il pagamento è avvenuto il secondo giorno bancabile. Il sabato èconsiderato bancabile per chi riscuote la pensio-ne presso gli uffici postali mentre non lo è per chi lariscuote presso gli istituti bancari.

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IL CALENDARIO

A gennaio prestazioni pagateil secondo giorno bancabile, negli altri mesi sempre il primo

PENSIONI 2018

Capitolo 2

Tutte le vieper anticipare

CAPITOLO 2

18 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Cancellate le penalizzazioniper l’assegno anticipato di Antonello Orlando

Il sistema pensionistico, dal 2012, haprevisto come alternativa principalealla pensione di vecchiaia quella anti-cipata, a cui si accede a fronte di uncerto numero di anni di contributi ac-

cantonati, indipendentemente dall’età ana-grafica. Rispetto ai 40 anni di contributi o allaprevigente quota 96 (risultante dalla sommadi almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione), il nuovo accesso ha istituito un requisito più severo, oggi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno perle donne, e destinato via via a innalzarsi ulte-riormente per l’adeguamento alla speranza di vita.

Contributi e decorrenzaA differenza della pensione di vecchiaia, percui da quest’anno si registra una parificazio-ne di requisiti fra i due sessi, il sistema della pensione anticipata manterrà anche in futu-ro lo scarto di un’annualità a favore delle la-voratrici. Va inoltre ricordato che, all’inter-no degli anni di contributi richiesti per acce-dere alla pensione anticipata, vi è un sub-re-quisito ancora vigente, confermato dalla circolare Inps 180/2014: l’articolo 22, comma1, lettera b, della legge 153/1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità isoggetti che «possano far valere almeno 35

anni di contribuzione effettiva in costanza dilavoro», con conseguente esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazio-ne ordinaria e malattia.

Tale previsione, mai formalmente abroga-ta, continua a essere vigente per la pensione anticipata, limitando i periodi valorizzabiliaccreditati in forza dell’indennità di disoc-cupazione (oggi Naspi) o per eventi di malat-tia. Sono invece considerabili senza alcun li-mite i contributi accreditati in seguito a peri-odi di leva, maternità, riscatto laurea o simili.

Una volta raggiunto il requisito contribu-tivo la materiale decorrenza della pensione avviene dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, non trovandopiù applicazione la disciplina delle finestre mobili, che rimane invece in vigore per gli ac-cessi anticipati residuali ancora vigenti, co-me la cosiddetta opzione donna. Per fruire della pensione rimane inoltre vigente l’ulte-riore condizione della cessazione del rap-porto di lavoro dipendente (articolo 22, com-ma 1, lettera c della legge 153/1969).

Penalizzazione temporaneaLa pensione anticipata, inoltre, per un deter-minato periodo è stata legata a un meccani-smo di penalizzazione definito dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011: nel

Alle donnerichiesti41 annie dieci mesidi contributiAgli uominiserve un anno in più

La pensione a prescindere dall’età

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

19 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

caso in cui l’assicurato avesse maturato l’ac-cesso a pensione prima del compimento dei 62 anni, la quota retributiva dell’assegno avrebbe registrato un taglio dell’1% per ognuno dei primi due anni di anticipo (60 o 61anni di età) rispetto ai 62, salendo al 2% per ogni ulteriore anno.

Contro tale penalizzazione è intervenutoper primo l’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 in base al quale i tagli non si sareb-bero applicati alle pensioni anticipate decor-renti dal 2015 al 2017. L’anno successivo l’arti-colo 1, comma 299, della legge 208/2015 ha poiesteso l’applicazione di tale norma anche ai trattamenti con decorrenza dal 2012 al 2014. La penalizzazione è stata tuttavia definitiva-mente abrogata dalla legge 232/2016 che, al-l’articolo 1, comma 194, ne ha disposto la per-manente soppressione per le pensioni anti-cipate decorrenti dal 2018 in poi.

Un aiuto dal cumuloVa inoltre notato come a fronte della cessa-zione del rapporto di lavoro dipendente, la possibilità di raggiungere il requisito contri-butivo della pensione anticipata abbia rice-vuto un notevole aiuto a opera del nuovo cu-mulo contributivo. Infatti, se l’interruzione dei versamenti contributivi conseguente, per esempio, a un licenziamento in passato aveva comportato nella maggior parte dei casi un onere a carico del contribuente attra-verso i versamenti volontari, una volta finitoil periodo di contribuzione figurativa garan-tito dalla Naspi, il cumulo contributivo con-sente oggi di proseguire nella propria posi-zione assicurativa anche sotto forma di con-tribuzione da lavoratore autonomo, impren-ditore o libero professionista iscritto ad Albo, senza dovere poi sostenere alcun one-re di ricongiunzione.

Tale possibilità, come chiarito da due cir-colari Inps (60 e 140 del 2017), non comportaalcuna penalizzazione sull’assegno finale dipensione anticipata in quanto ciascuna ge-stione o Cassa liquida il proprio segmento dipensione con metodo pro quota. Nel caso quindi di un dirigente con alto tenore retri-butivo, la quota di pensione maturata nel

Fondo pensione dei lavoratori dipendenticon metodo retributivo continuerà a consi-derare le sole medie retributive degli ultimicinque e dieci anni con esclusivo riguardo alle annualità di contribuzione al Fondo di-pendenti, anche se gli ultimi anni di contri-buzione saranno svolti, per esempio, nellaGestione separata sotto forma di libero pro-fessionista senza cassa. Grazie al cumulo, infatti, i requisiti per la pensione anticipatavigenti in Inps diventano il requisito univer-sale per la pensione anticipata in cumulo, con la possibilità di effettuare la prosecu-zione della carriera o il riscatto contributivodel periodo di laurea nella gestione dove il costo a carico dell’assicurato sia il minorepossibile senza alcun danno sulla pensione già maturata.

Ai fini della pensione anticipata va altresìconsiderato che gli assicurati con contribu-zione sparsa potranno avvalersi, oltre al cu-mulo, di altri metodi di dialogo gratuiti fra legestioni Inps utili a conseguire il diritto pen-sionistico: basti pensare al cumulo gratuito fra Gestione artigiani e commercianti e assi-curazione generale obbligatoria (articolo 16 della legge 233/1990) o, ancora, alla conven-zione siglata il 3 dicembre 1973 fra Inps ed exEnpals che consente ai lavoratori dello spet-tacolo di arrivare al requisito contributivo previsto per l’anticipata considerando an-che i contributi nel Fondo dei dipendenti pri-vati (articolo 16 del Dpr 1420/1971).

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IL VINCOLO

Almeno 35 anni devono essere raggiunti escludendoi contributi figurativi per malattia e disoccupazione

L’evoluzione

Anni Uomini Donne

2012 42 anni 1 mese 41 anni 1 mese

2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi

2014-2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

2016-2018 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi

2019-2020 43 anni 3 mesi 42 anni 3 mesi

Requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata

CAPITOLO 2

20 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Requisito anagrafico ridottodi 3 anni per chi versa dal 1996di Fabio Venanzi

La riforma di fine 2011 ha introdotto unatipologia di pensione riservata ai la-voratori che hanno iniziato a versare icontributi dal 1996 e quindi soggetti alsistema contributivo puro. Questa

pensione prende il nome di “anticipata contri-butiva” e nel 2018 vi si accede con 63 anni e sette mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzio-ne effettivamente versata (obbligatoria, volon-taria, da riscatto), con esclusione di quella accre-ditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il primoimporto di pensione non deve risultare inferio-re a 2,8 volte quello dell’assegno sociale. Per il 2018, il controvalore di riferimento minimo è pa-ri a 1.268,40 euro lordi mensili. Il requisito ana-grafico risente degli adeguamenti legati alla spe-ranza di vita e, quindi, dal 1° gennaio 2019 si innal-zerà di cinque mesi giungendo a 64 anni.

Questa tipologia di pensione è conseguibilesia dai lavoratori iscritti all’assicurazione gene-rale obbligatoria sia ai fondi sostitutivi ed esclu-sivi della medesima, nonché da chi versa nella gestione separata dell’Inps. Tuttavia quest’ulti-ma gestione è nata nel 1996 e quindi attualmen-te, con circa 22 anni di iscrizione e un’età anagra-fica di 63 anni e sette mesi, l’importo soglia si rag-giunge con un montante contributivo non infe-riore a 324mila euro. Tale montante, al netto del tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla varia-zione media quinquennale del prodotto interno

lordo calcolato dall’Istat, si consegue con un im-ponibile complessivo di 800mila euro circa, equamente distribuito sugli anni di riferimento.

Cosa succede se si “riscatta”Questa prestazione pensionistica viene inibita nell’ipotesi in cui il lavoratore accrediti anziani-tà contributiva precedente il 1° gennaio 1996. Po-trebbe essere il caso di chi riscatta il titolo di stu-dio universitario o che valorizza il servizio mili-tare svolto in epoca antecedente il 1996. Analo-go discorso vale per le donne che richiedono l’accredito figurativo per le maternità verifica-tesi al di fuori del rapporto di lavoro e collocate prima di tale anno. Infatti, l’accredito di anziani-tà contributive precedenti al 1° gennaio 1996 comporta l’applicazione del sistema misto. In questo caso, l’accesso alla pensione sarà possi-bile con elevate anzianità contributive (41 anni edieci mesi per lavoratrici, 42 anni e dieci mesi peri lavoratori) oppure con l’età di 66 anni e sette mesi con almeno venti anni di contributi (pen-sione di vecchiaia).

I soggetti contributivi puri devono rispettarealtresì il massimale contributivo, cioè quell’im-porto superato il quale non è più dovuta la con-tribuzione pensionistica né da parte del lavora-tore né del datore di lavoro. Per il 2018, il valore èstabilito in 101.427 euro annui.

Il cambio del sistema di calcolo comporta la

Servono 63 anni e sette mesi di età e un assegno previdenziale mensilepari almeno a 1.268,40 euro lordi

Anticipata contributiva

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

21 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

disapplicazione del massimale e il versamento contributivo, sia da parte dell’azienda sia da par-te del lavoratore, su tutto l’imponibile pensioni-stico erogato.

Già nel 2009 l’Inps aveva avuto modo di preci-sare che, nelle ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996, che acquisiscano anzianità assicurative relativea periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di ri-scatto, i medesimi soggetti non saranno più as-soggettati all’applicazione del massimale (arti-colo 2, comma 18, della legge 335/1995) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Tale precisazione ha formato oggetto anchedi interpretazione autentica atraverso la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 280, dellalegge 208/2015). Nell’ipotesi di riscatto, la tra-sformazione dello status del lavoratore da “nuovo” a “vecchio” iscritto rimane subordina-ta all’assolvimento del relativo onere economi-co, corrispondente al pagamento di almeno una rata, in mancanza del quale il lavoratore viene nuovamente considerato “nuovo” iscrit-to con conseguente applicazione del massima-le contributivo. In questi casi il dipendente è te-nuto a darne informazione al proprio datore di lavoro affinché possa provvedere all’applica-zione/disapplicazione del massimale contri-butivo, con conseguente adeguamento delledenunce pregresse.

I contributivi nel sistema pubblicoPer i pubblici dipendenti, ai fini dell’accerta-mento dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti degli iscritti che liquidano lapensione nella gestione esclusiva (ex Inpdap), occorre considerare l’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione.

In proposito l’Inps ha precisato che, nel casodi un iscritto alla Cassa trattamenti pensioni-stici dipendenti dello Stato che possa far valerecontribuzione presso altre Casse pensioni del-la medesima gestione previdenziale, ai fini del-l’accertamento dell’anzianità acquisita al 31 di-cembre 1995 vale l’anzianità complessivamen-te maturata entro tale data, indipendentemen-

te se parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo a un trattamento pensionistico. Ciòin quanto la disciplina delle casse pensionisti-che della gestione esclusiva prevede gli istitutidella riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso enti con iscrizione a una delle casse pen-sioni della gestione esclusiva.

In tale contesto occorre verificare la data dacui decorre l’iscrizione alla gestione esclusiva. Ad esempio, qualora l’assicurato abbia iniziato l’attività lavorativa con iscrizione alla Cpdel (Cassa pensione dei dipendenti degli enti locali)in data antecedente il 1° gennaio 1996 e successi-vamente abbia contribuzione versata/accredi-tata presso la Cassa Stato, ai fini dell’accerta-mento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre1995, rileva la contribuzione Cpdel anche se la stessa potrebbe aver dato luogo a un trattamen-to pensionistico.

Al contrario, i dipendenti pubblici iscritti dal1° gennaio 1996 presso una delle Casse ammini-strate dall’ex Inpdap, che hanno contribuzione antecedente il 1996 presso altre forme assicura-tive (obbligatoria o sostitutive del regime gene-rale), saranno considerati contributivi puri nel-la Gestione dipendenti pubblici.

E nello spettacolo e nello sportDiscorso a parte meritano gli iscritti alla Ge-stione spettacolo (Fpls) e sport professionisti-co (Fpsp). Per costoro, ai fini dell’accertamentodell’anzianità contributiva maturata al 31 di-cembre 1995, occorre valutare, qualora gli stes-si abbiano anche una contribuzione accredita-ta/versata nel Fondo pensioni lavoratori di-pendenti (Fpld), all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse ge-stioni assicurative (Fpld/Fpls/Fpsp), compu-tando ai fini del diritto a pensione i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmen-te. Ciò accade perché esistono norme specifi-che che prevedono la totalizzazione gratuita della contribuzione versata/accreditata in am-bedue le gestioni finalizzata alla liquidazione diun unico trattamento previdenziale a caricodella gestione ove risulti un prevalente mon-tante di contribuzione.

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PARTICOLARITÀ

Per gli addettipubblicioccorreconsideraretuttal’anzianitàmaturatanell’ambitodel comparto

CAPITOLO 2

22 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Requisiti meno vincolantiper essere considerati precocidi Fabio Venanzi

Reintrodotta l’anno scorso dallalegge di bilancio 2017, la figuradei lavoratori precoci beneficiadi alcune novità apportate dallalegge di bilancio 2018 (la

205/2017)volte a semplificare la possibilità diandare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dal requisito anagrafi-co, invece di dover attendere il raggiungi-mento del requisito per la pensione anticipa-ta, attualmente fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Sono considerati lavoratori precoci quellepersone che possono vantare almeno 12 mesidi contribuzione per periodi di lavoro effet-tivo svolto prima del 19esimo anno di età. A tal fine è utile la contribuzione obbligatoria, nonché i periodi di lavoro all’estero riscatta-ti e i periodi riscattati a seguito di omissioni contributive. Oltre a tale requisito e ai 41 annidi contributi complessivi i lavoratori devo-no rientrare in una delle seguenti condizioni:1 stato di disoccupazione a seguito di cessa-zione del rapporto di lavoro per licenzia-mento anche collettivo, dimissioni per giustacausa o risoluzione consensuale nell’ambito della legge 604/1966 e conclusione da alme-no tre mesi della prestazione di disoccupa-zione loro spettante;1 assistenza al momento della richiesta e

da almeno sei mesi nei confronti del coniu-ge, della persona in unione civile o di un pa-rente di primo grado convivente con handi-cap in situazione di gravità secondo quantostabilito dalla legge 104/1992. Da quest’an-no lo sconto è esteso a chi assiste parenti eaffini di secondo grado conviventi, nel casoin cui i genitori o il coniuge del familiare in-valido abbiano compiuto i 70 anni, oppuresiano affetti anch’essi da patologie invali-danti, deceduti o mancanti;1 una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, digrado pari a almeno il 74 per cento;1 dipendenti che svolgono, o abbiano svol-to, in Italia, da almeno sei anni negli ultimi sette anni oppure in sette degli ultimi dieci anni (novità del 2018) in via continuativa unao più attività lavorative per le quali è richiestoun impegno tale da rendere particolarmentedifficoltoso e rischioso il loro svolgimento inmodo continuativo (si veda l’elenco detta-gliato nella scheda della pagina seguente) oppure che svolgono uno dei lavori definiti “usuranti” (notturni, turni notturni, condu-centi di veicoli adibiti a trasporto pubblico dipersone di almeno nove posti compreso il conducente).

Per diverse mansioni gravose da quest’an-

Aumentanole situazioniche dannodirittoa smetteredi lavorare dopo aver versato41 anni di contributi

Chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

23 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

no non è più necessario che alle stesse sia ap-plicato un livello di tariffa Inail non inferioreal 17 per mille che era stato previsto dal Dpcm 87/2017.

La domandaChi matura la pensione quest’anno devepresentare domanda per il riconoscimento dei benefici entro il 1° marzo 2018. Entro il 30giugno l’Inps comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria e successivamente illavoratore potrà presentare la domanda di pensione, al ricorrere di tutti i requisiti e condizioni previsti, compresa la cessazionedell’attività lavorativa. Al momento dellapresentazione dell’istanza di riconoscimen-to del beneficio alcuni requisiti possono nonessere stati ancora raggiunti,ma dovrannoesserlo entro la fine dell’anno. Si tratta di: 41 anni di contributi; periodo di svolgimento dell’attività gravosa; trimestre di inoccupa-zione successivo alla conclusione del perio-do di percezione della prestazione di disoc-cupazione nonché il termine di fruizione dell’Asdi (assegno sociale di disoccupazio-ne); svolgimento di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa oppure al-meno metà dell’intera vita lavorativa com-plessiva, per i lavoratori di cui al Dlgs 67/2011(usuranti).

Le domande presentate dopo il 1° marzoma entro il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione solo se saranno rimaste ri-sorse tra quelle messe a bilancio per finanzia-re questo anticipo.

Adeguamento del requisitoIl requisito contributivo dei 41 anni subisce l’aumento legato alla speranza di vita che, dal1° gennaio 2019, sarà pari a +5 mesi, al pari di tutti gli altri requisiti pensionistici anche se illegislatore ha introdotto delle deroghe al-l’adeguamento che riguardano alcune cate-gorie di lavoratori che possono accedere allapensione come precoci.

In effetti per l’assicurazione generale ob-bligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima non trova applicazionel’adeguamento alla speranza di vita per la

pensione di vecchiaia e per la pensione anti-cipata, stabilito per l’anno 2019, ai lavoratori dipendenti che svolgono un’attività gravosa da almeno sette anni negli ultimi dieci prece-denti il pensionamento e che siano in posses-so di un’anzianità contributiva pari ad alme-no 30 anni. Non si applicherà altresì agli ad-detti a lavorazioni usuranti, a condizione chetali attività siano state svolte per una certadurata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un’anzia-nità contributiva pari a 30 anni.

Tuttavia gli adeguamenti legati alla spe-ranza di vita continueranno a trovare appli-cazione al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata previsto per i lavora-tori precoci nonché per i soggetti che stannousufruendo dell’Ape sociale.

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LE DATE

Quest’anno le domande di accessoal beneficio vanno presentate entro il 1° marzo o il 30 novembre

Le 15 attività gravose

Sono considerati lavori gravosi, che danno diritto alle agevolazioni riservate ai precoci, quelli svolti da: operai dell’industria estrattiva, dell'edilizia e della manuten-zione degli edifici; conduttori di gru o di macchi-nari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferro-viari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza perso-nale di individui in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli

asili nido; facchini, addetti allo sposta-mento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e delle pesca; pescatori della pesca costie-ra in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore side-rurgico di prima e seconda fusione e i lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte tempe-rature non già ricompresi nella normativa dei lavori usuranti; marittimi imbarcati a bordo e il personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

CAPITOLO 2

24 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Domanda quest’anno perla pensione da usurato nel 2019di Fabio Venanzi

Per determinate categorie di lavo-ratori è possibile accedere allapensione ancora con il sistemadella “quota”. Si tratta degli ad-detti alle lavorazioni particolar-

mente faticose e pesanti (usuranti) indivi-duate dal Dlgs 67/2011, ai quali è richiesto il perfezionamento della quota 97,6 con alme-no 61 anni e sette mesi di età e 35 anni di con-tributi, oltre ai resti utili a perfezionare laquota stessa. Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 di-cembre 2026 a questi lavoratori non viene applicato l’adeguamento alla speranza di vi-ta ed è stata abrogata la finestra mobile di 12/18 mesi.

Il periodo di riferimentoIl diritto al trattamento pensionistico in “quota” è esercitabile qualora sia stata svoltauna delle attività contemplate dalla norma per almeno sette anni negli ultimi dieci di la-voro, oppure per almeno metà della vita la-vorativa complessiva. Ai fini del computo ditali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte del-l’interessato, ossia dei periodi effettivi dipermanenza nelle attività, desumibile dal-l’accredito di contribuzione obbligatoria,con inclusione dei periodi in cui l’accredito èintegrato dalla contribuzione figurativa. De-

vono essere esclusi invece i periodi coperti totalmente da contribuzione figurativa.

Se gli interessati hanno smesso di lavorareprima della presentazione della domanda diriconoscimento dello svolgimento di attivi-tà usuranti, i periodi da considerare sono quelli immediatamente precedenti la data dicessazione dell’attività lavorativa. Se, inve-ce, al momento della presentazione della do-manda, dovessero risultare ancora in attivi-tà, i periodi da considerare saranno quelli precedenti la data di cessazione indicata nel-la domanda di riconoscimento del beneficio.I periodi possono anche essere non conti-nuativi, né è richiesto che l’interessato abbiasvolto la mansione nell’ultimo anno di lavo-ro (requisito necessario fino al 2016).

Attività e quote minimeTra le categorie che possono beneficiare di questa tipologia di pensionamento trovia-mo coloro che svolgono lavori in galleria, ca-va o miniera, lavori in cassoni ad aria com-pressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro ca-vo, lavori espletati in spazi ristretti nonché lavori di asportazione dell’amianto. Acce-dono alla pensione con gli stessi requisiti an-che gli addetti alla “linea catena” (cioè colo-ro che, nell’ambito di un processo produtti-

La richiesta deve essere presentata entroil 1° maggio se i requisiti verrannomaturatil’anno prossimo

Il sistema della quota

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

25 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

vo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto fi-nale), i conducenti di veicoli adibiti a servi-zio pubblico di trasporto collettivo compre-si gli autisti degli scuolabus, gli occupati per un numero di giorni lavorativi pari o supe-riore a 78 notti all’anno nonché i lavoratori notturni che prestano attività lavorativa perperiodi di durata pari all'intero anno lavora-tivo per almeno tre ore tra la mezzanotte e lecinque del mattino.

La quota sale di una unità e l’età anagraficadi un anno, nel caso in cui il lavoratore – oltrealla contribuzione come dipendente – utiliz-zi anche quella derivante da lavoro autono-mo (artigiano, commerciante).

Nel caso in cui il numero di giorni lavora-tivi, in turno notturno, sia compreso tra 72 e77 giorni all’anno, la quota sale a 98,6 con al-meno 62 anni e sette mesi di età, fermo re-stando i 35 anni di contributi. Nel caso di uti-lizzo della contribuzione di lavoro autono-mo, la quota sale a 99,6 con almeno 63 anni esette mesi. Per gli occupati per un numero digiorni lavorativi compreso tra 64 e 71 notti all'anno, la quota cresce ulteriormente a99,6 con almeno 63 anni e sette mesi di età. Nel caso di utilizzo della contribuzione da lavoratore autonomo la quota giunge a 100,6con almeno 64 anni e sette mesi. Per la deter-minazione dell’anzianità contributiva dei 35anni occorre tenere in considerazione tuttala contribuzione accreditata in favore del la-voratore, al netto dei periodi di disoccupa-zione e di malattia.

Domanda in anticipoColoro che maturano il requisito entro que-st’anno avrebbero dovuto presentare la re-lativa istanza telematica entro il 1° maggio2017. Nel caso in cui la domanda sia presen-tata oltre tale termine, e sempreché risultiaccertato il possesso dei requisiti prescrit-ti, la decorrenza della pensione sarà differi-ta di un mese se il ritardo della prestazione èinferiore o pari a un mese. Il differimento sarà di due mesi se il ritardo della presenta-zione dovesse risultare superiore a un mese

ma inferiore a tre mesi. Il differimento saràdi tre mesi nel caso di ritardi pari o superioria tre mesi. Il differimento non trova appli-cazione per il personale del comparto scuo-la e Afam atteso che, per tali settori, la de-correnza del trattamento pensionistico è fissata, rispettivamente, al 1° settembre e al1° novembre di ogni anno. Pertanto, coloroche matureranno il requisito entro il 2019,sono tenuti a presentare la relativa istanzaentro il 1° maggio 2018, al pari dei lavoratoridi tutti gli altri settori.

Ovviamente per accedere alla pensioneoccorre che siano soddisfatti gli ulteriori re-quisiti richiesti dalla gestione di riferimento,come ad esempio, la cessazione dell’attività lavorativa in qualità di dipendente.

Bonus per turni su 12 oreLa legge di bilancio 2018 ha introdotto un correttivo migliorativo per quanto riguarda la determinazione dei requisiti per il tratta-mento pensionistico da parte di chi svolgelavoro notturno per meno di 78 giorni all’an-no ed è impiegato - sulla base di accordi col-lettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su tur-ni di 12 ore. L’articolo 1, comma 170, della leg-ge 205/2017 dispone che i giorni lavorativi ef-fettivamente svolti siano moltiplicati per ilcoefficiente di 1,5. Ciò dovrebbe comportareil perfezionamento dei requisiti pensionisti-ci in via anticipata.

DecorrenzaPer gli iscritti ai fondi FS, Ipost e gestione di-pendenti pubblici le prestazioni pensioni-stiche possono avere decorrenza inframen-sile, mentre per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi diquest’ultima la decorrenza è fissata al primogiorno del mese successivo. Per i pubblici di-pendenti, i termini di pagamento dei tratta-menti di fine servizio e dei trattamenti di finerapporto decorreranno trascorsi ventiquat-tro mesi dalla cessazione del rapporto di la-voro, atteso che lo stesso è spirato per dimis-sioni volontarie da parte degli interessati.

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LA NOVITÀ

Debutta il coefficientedi 1,5per calcolarele nottilavorate(meno di 78)

CAPITOLO 2

26 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

La vita dell’Ape volontarioè stata prorogata di un annodi Antonello Orlando

Fra tutti i provvedimenti di flessibi-lità pensionistica introdotti dallalegge di bilancio del 2017, l’Ape vo-lontario (articolo 1, commi 166-178,della legge 232/2016) si è forse rive-

lato il più complesso, tanto da non essere an-cora operativo a un anno dalla sua ideazione.Di conseguenza la legge di bilancio del 2018(articolo 1, comma 162, lettera a della legge 205/2017) pur non cambiandone requisiti, im-porti o funzionamento ne estende il periodo di sperimentazione rispetto alla naturale sca-denza (prevista al 31 dicembre 2018) di altri 12mesi, includendo così l’intero 2019.

Il mancato avvio dell’Ape volontario da unlato è legato alla portata innovativa di questo strumento, di natura finanziaria più che pre-videnziale: l’anticipo pensionistico, infatti,pur essendo materialmente erogato dall’Inpsin 12 mensilità annue, è finanziato a carico di chi lo richiede attraverso un prestito fornito da un istituto finanziario e protetto da una po-lizza assicurativa obbligatoria a rischio pre-morienza, oltre che da un Fondo di garanzia gestito dall’istituto nazionale di previdenza.

Il lavoratore in possesso di tutti i requisitifissati dalla norma riceve un emolumentosenza alcuna imposizione fiscale che lo ac-compagna fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, per una durata di al-

meno sei mesi e per un massimo di tre anni esette mesi. Dal momento della decorrenza della pensione, un piano di ammortamento ventennale con trattenute sulla prestazione consente la restituzione del prestito all’isti-tuto creditizio.

Quello che ha tuttavia ostacolato l’attua-zione della norma è stato l’alto tasso di ritardiregistrati rispetto alla tabella di marcia origi-naria: l’Ape volontario richiedeva un Dpcm che avrebbe dovuto essere pubblicato entro iprimi di marzo del 2017, invece il Dpcm150/2017 è stato siglato all’inizio di settembre 2017 e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 17 ottobre, con oltre sei mesi di ritardo. Mancano ancora le convenzioni con le assi-curazioni e con le banche.

La platea dei beneficiariIl testo del provvedimento governativo hacontribuito a definire più chiaramente la pla-tea dei beneficiari che possono legittima-mente richiedere l’anticipo: sono gli iscritti auna o più gestioni Inps (inclusa la gestioneseparata) con almeno 63 anni di età e 20 di contributi. I contributi devono essere matu-rati nell’ultima gestione di appartenenza in quanto non sembre possibile ricorrere al cu-mulo fra gestioni Inps come nel caso dell’Apesociale, fatta eccezione per gli strumenti di

La legge di bilancio ha esteso alle finedel 2019il periodoin cui si potrà fare domanda di anticipo

L’anticipo autofinanziato

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27 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

dialogo esistenti come quello tra l’assicura-zione generale obbligatoria e la gestione arti-giani e commercianti. Inoltre non si deve es-sere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non si deve distare più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.

Nel caso in cui, una volta attivato l’Ape, gliadeguamenti a speranza di vita (a cadenzabiennale dal 2019) disposti dalla legge 122/2010, portino l’accesso a pensione più inavanti, l’assicurato potrà fruire di un ulte-riore periodo di anticipo pensionistico at-traverso un’opzione di finanziamento fa-coltativo supplementare, che comporterà anche una ridefinizione del piano di am-mortamento iniziale.

Condizioni redditualiIl Dpcm specifica ulteriori condizioni red-dituali necessarie per potere accedere alprestito:1 la pensione di vecchiaia, al netto delletrattenute di recupero dell’Ape, non può es-sere inferiore a 710,39 euro (1,4 volte il trat-tamento minimo); 1 la rata di prelievo dell’Ape unita ad altre eventuali rate di prestito sulla futura pensio-ne non può eccedere il 30% del valore dellapensione netta;1 l’importo dell’Ape mensile deve essere al-meno pari a 150 euro, e può essere modulatodall’assicurato entro delle soglie prefissate dal Dpcm: la durata dell’anticipo e il valore della somma erogata mensilmente sono fraloro inversamente proporzionali: da un massimo del 90% della pensione (calcolataal momento della domanda) per un Ape vo-lontario di massima durata di un anno, a unminimo del 75% della pensione nel caso di unApe di durata superiore a 36 mesi (si veda scheda nella pagina seguente).

I costiQuello che ancora “paralizza” l’anticipo pen-sionistico a garanzia finanziaria è la pubbli-cazione dei due accordi quadro, fissata dalDpcm 150/2017 (articolo 11) entro 30 giornidalla entrata in vigore dello stesso e non an-cora effettuata. Sono questi due accordi fra

ministeri competenti e le associazioni banca-rie e assicurative (Abi e Ania) a determinare in modo definitivo i tassi di interesse (Tan) applicati al prestito, nonché l’entità del pre-mio assicurativo obbligatorio, che costitui-scono due dei tre più importanti elementi di costo per comprendere l’onerosità comples-siva dell’anticipo pensionistico da parte dei suoi richiedenti.

Solo una volta che i due accordi sarannopubblicati, Inps rilascerà la circolare regola-toria dell’Ape volontario che ne determinerànel dettaglio l’iter burocratico, nonché le mo-dalità di accesso al simulatore informatico che dovrebbe consentire di comprendere il rapporto fra Ape fruito nell’attesa del pensio-namento ed entità delle rate mensile di resti-tuzione trattenute da Inps direttamente sullapensione per 20 anni dalla sua decorrenza. Il costo comprenderà anche il premio assicura-tivo, che dovrebbe oscillare fra il 30 e il 32%del capitale, oltre al premio dell’1,6% pagato

LO STRUMENTO

Inps metterà onlineun calcolatore per simularel’importo dell’assegnoe i costi

DA RICORDARE

L’anticipo è soggetto all’adeguamentoalla speranza di vita

8 La norma istitutiva dell’Ape volontario prevede che l’anticipo possa essere richiestoda chi ha almeno 63 anni di età e dista non piùdi 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia.Il requisito anagrafico per quest’ultima si adegua alla speranza di vita e se nel 2018 è di66 anni e 7 mesi, per il biennio 2019-2020 è già stato fissato a 67 anni. L’opzione che consente di prolungare la durata dell’Ape volontario, se aumenta il requisito per la pensione, scatta solo se l’Ape è già in corso, ma non se in partenza si sa che il traguardo è stato spostato più lontano. Ciò significa che chi andrà in pensione nel 2019 o nel 2020 machiede l’Ape già quest’anno deve avere almeno 63 anni e 5 mesi di età.

M.Pri.

CAPITOLO 2

28 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

al Fondo di garanzia che interverrà in casi tas-sativamente elencati dal Dpcm, come la revo-ca della pensione o l’inadempimento da partedell’assicurazione nel caso della scomparsadell’apista.

A mitigare l’impatto delle rate di recuperodel prestito sulla pensione netta per 20 anni subentra anche un ulteriore meccanismo, stavolta a carico dello Stato. Infatti, l’articolo 1, comma 177, della legge 232/2016 ha dispostoun credito di imposta, pari al 50% dei costi fi-nanziari e assicurativi all’interno del piano diammortamento, riconosciuto direttamenteda Inps nella corresponsione della pensione durante la fase di recupero dell’Ape. Tale cre-dito d’imposta fungerà da “cuscinetto” del peso delle trattenute, ad aumento del netto percepito dal pensionato.

La proceduraL’iter burocratico di accesso all’Ape è disci-plinato dagli articoli 4-7 del Dpcm dell’autun-no del 2017, il quale prescrive una prima do-manda di certificazione del diritto; entro 60 giorni, Inps rilascerà l’esito della domanda, indicando la data della maturazione globale di tutti i requisiti, nonché gli importi minimi emassimi di Ape fruibile, a seconda della pen-sione maturata al momento della domanda.L’assicurato che abbia ottenuto un esito posi-tivo, dovrà a quel punto presentare due do-mande: quella di Ape vera e propria e quella, irrevocabile, della successiva pensione di vecchiaia, necessaria per restituire l’antici-po. Va infatti notato che l’adesione all’Ape vo-lontario non richiede di per sé la cessazione del rapporto di lavoro e può essere perfezio-nata utilizzando l’anticipo solo quale soste-gno al proprio reddito, magari in un periodo di riduzione dell’orario di lavoro.

L’Ape presenta il vantaggio di avere tassie condizioni particolarmente favorevoli,senza contare il contributo statale costitui-to dal credito d’imposta; le criticità princi-pali si sono rivelate di natura applicativa egestionale, forse anche perché verrà richie-sto a Inps, nel suo ruolo di coordinamento,di fornire un nuovo tipo di consulenza (fi-nanziaria) ai suoi assicurati.

La platea di chi godrà dell’Ape volontarioè probabilmente costituita dai lavoratoricon un basso numero di contributi, esclusidall’Ape sociale anche per l’assenza dei re-quisiti di bisogno ivi previsti, che desidera-no accendere una fonte di reddito-ponteverso la pensione sfruttando future pensio-ni che siano di importo non troppo modesto.Rispetto a questo cluster, ce ne sarà un altro,in parte analogo, costituito da quei lavorato-ri che, pur se in condizioni simili, hanno giàaccantonato un cospicuo montante in pre-videnza complementare e decideranno di rivolgersi alla Rita al fine di non ipotecare unreddito futuro, ma impegnando invece dellerisorse già nel pieno della loro disponibilità.

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Gli importi massimi

90%Quota massimaL’importo dell’Ape volontario non può superare una determinata percen-tuale della futura pensione piena, che varia in relazione alla durata dell’anticipo. In questo modo l’importo che si incassa prima della pensio-ne e quello al pensionamento (al netto della rata di restituzione) non sono troppo distanti. Se l’Ape dura meno di 12 mesi, può arrivare al 90%

85%Tra uno e due anniSe la durata è compresa tra dodici e ventiquattro mesi, l’importo dell’Ape volontario non può superare l’85% della pensione

80%Tra due e tre anniSe la durata varia tra ventiquattro e trentasei mesi, l’importo dell’Ape non può andare oltre i quattro quinti della pensione

75%Oltre tre anniQuando si superano i tre anni di durata, l’Ape non può superare il 75% della pensione

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

29 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Il contributo dell’impresariduce il taglio della pensionedi Antonello Orlando

La legge di bilancio del 2017 ha previsto,oltre alla distinzione fra Ape volonta-rio e sociale, una variante del primo ti-po di anticipo pensionistico che hadestato l’interesse dei datori di lavoro

privati. Infatti, se l’Ape volontario è un istituto azionato direttamente dal dipendente, senza al-cun coinvolgimento del datore di lavoro, l’Ape aziendale si è presentato quale soluzione “par-tecipata” che coniuga l’interesse del lavoratore a percepire un reddito ponte (di accompagna-mento verso la pensione di vecchiaia) e quello dell’impresa di potere ridisegnare la propria or-ganizzazione avvalendosi di un esodo condivi-so. Tuttavia anch’esso, al pari dell’Ape volonta-rio, non è ancora operativo.

L’Ape aziendale è accessibile solo ai datori dilavoro del settore privato (includendo legitti-mamente anche gli enti pubblici economici); glienti bilaterali e i fondi di solidarietà bilaterali (in-clusi quelli dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) potranno preve-dere tale misura all’interno delle prestazioni giàmappate dal Dlgs 148/2015, che ha modificato l’originario volto dei fondi disegnati dalla rifor-ma Fornero.

I potenziali dipendenti beneficiari dell’antici-po devono avere gli stessi requisiti statuiti dalla manovra del 2017 per l’Ape volontario e codifi-cati dal Dpcm 150/2017: età anagrafica almeno

pari a 63 anni, non più di 43 mesi di distanza dallapensione di vecchiaia, 20 anni di contributi e unapensione maturata al momento della richiesta che, al netto delle ritenute di legge e delle tratte-nute dell’Ape volontario non scenda sotto la so-glia di 1,4 volte il trattamento minimo pensioni-stico dell’assicurazione generale obbligatoria (per un importo pari ad almeno 710,39 euro al mese). I contributi devono essere maturati nel-l’ultima gestione di appartenenza in quanto nonsembra possibile ricorrere al cumulo fra gestio-ni Inps come invece con l’Ape sociale, fatta ecce-zione per gli strumenti di dialogo esistenti comequello tra l’assicurazione generale obbligatoria e la gestione artigiani e commercianti.

L’accordo con l’aziendaIl Dpcm 150/2017 nulla ha indicato sull’Ape aziendale, salvo che un particolare: l’allegato 5, vale a dire la domanda irrevocabile di pensionedi vecchiaia che l’assicurato presenterà unita-mente alla vera e propria domanda di Ape una volta ottenuta la certificazione dei requisiti per l’anticipo, presenta diretta menzione dell’ac-cordo contrattuale alla base dell’Ape aziendale (che andrà appositamente barrato quale opzio-ne, se attivato). Infatti, l’Ape aziendale si confi-gura quale strumento di esodo snello e agile:non richiede un prerequisito dimensionale (co-me nel caso dell’isopensione Fornero), né

Il datore può incrementare il montante accumulato dal lavoratoree limitare l’effetto della restituzione del prestitosull’assegno

Ape aziendale

CAPITOLO 2

30 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

un’intesa sindacale, basterà un accordo fra le parti, da allegare al momento della richiesta di attivazione dell’anticipo pensionistico. La nor-ma non richiede esplicitamente la successiva cessazione dal rapporto di lavoro, anche se del tutto implicita, in quanto l’interesse del datore di lavoro difficilmente potrebbe altrimenti giu-stificare il contributo versato sotto forma di “iniezione contributiva”.

I contributi aggiuntiviL’Ape aziendale consiste in un versamento di contributi diretto da parte del datore di lavoro (odell’ente bilaterale o fondo di solidarietà) nella posizione assicurativa del lavoratore, il cui quantitativo sarà scelto in modo condiviso fra leparti, con una soglia minima che dovrà essere corrispondente almeno all’equivalente della contribuzione volontaria (nel 2017 stabilita al 33% della retribuzione imponibile dell’ultimo anno) calcolata dalla prima erogazione dell’Apefino alla decorrenza della pensione di vecchiaia,

dunque a copertura di massimo tre anni e sette mesi. Nulla è specificato in riferimento ai possi-bili slittamenti nell’accesso a pensione dovuti agli adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita. Se il Dpcm 150/2017, all’articolo 7 comma 16,ha previsto un modulo attivabile a richiesta del-l’apista per l’Ape volontario, solo la circolare Inps dedicata anche all’Ape aziendale chiarirà come sarà calcolato il periodo alla base dell’im-porto da versare da parte del datore di lavoro; non viene previsto inoltre un importo massimo conferibile sotto forma di dote aziendale.

Il versamento da parte del datore di lavoro do-vrà essere inviato all’Inps in unica soluzione, en-tro la scadenza contributiva del mese di decor-renza dell’Ape (dunque non oltre la fine del me-se successivo al primo anticipo pensionistico). Nel caso in cui il datore di lavoro vada oltre la scadenza fissata dalla norma, verrà applicata la sanzione prevista per omissione contributiva (nel 2017 il 5,5% su base d’anno).

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QUOTA MINIMA

L’azienda deve versare un importo pari almeno ai contributi volontari per la durata dell’anticipo

Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE

Articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale Sesso M F

Cognome

NomeNato/a il / /

in Estero

Provincia

Comune

CHIEDOla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti di legge.Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di pensione è irrevocabile, salvo il caso di reiezione della richiesta di APE ovvero di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 232 del 2016. Nei predetti casi, la presente domanda di pensione è priva di effetti.

Dichiaro(selezionare la voce di interesse):

di non aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016

di aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma172, della legge n. 232 del 2016 e che il datore di lavoro verserà un contributo pari a euro... . (allegare l'accordo alla presente domanda).

2) Il lavoratore dovrà precisare se è previsto o meno un versamento contributivo da parte del datore di lavoro, "trasformando" quindi l'Ape volontario in Ape aziendale

1) A fianco il fac simile della domanda di pensione che dovrà essere presentata insieme a quella di Ape

L’opzione nella domanda di pensione

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31 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Il costo del prestito è dell’1,6%per ogni anno di anticipodi Stefano Patriarca

La “flessibilità” di uscita dal lavoro siscontra con i sempre più ampi squi-libri demografici legati all’invec-chiamento nel nostro Paese e con lanecessità di non compromettere i

già delicati equilibri finanziari del sistemapubblico (che ha quasi il record di incidenza della spesa pensionistica sul Pil). Ciò è legato alla necessità di garantire le pensioni attuali, ma soprattutto all’esigenza di non far ricadereoneri crescenti e non sopportabili sulle gene-razioni più giovani. Il pensionamento antici-pato generalizzato con il suo rilevante carico di oneri immediati sulla finanza pubblica non è risposta praticabile.

Una possibilità nuova per gestire l’uscitaflessibile dal lavoro è nell’anticipo finanziarioa garanzia pensionistica (detto Ape volonta-rio) introdotto sperimentalmente dalla legge di bilancio 2017 per chi ha da 63 anni in poi: si consente la flessibilità , non con un “pre-pen-sionamento”, ma ripartendo la pensione che simaturerà su un numero di anni maggiore, (fi-no a tre anni e sette mesi prima del pensiona-mento). In tal modo il flusso di cassa (che in ca-so di pensionamento sarebbe stato un imme-diato aumento di spesa pubblica) è a carico delsistema bancario , mentre a carico della finan-za pubblica vi è il credito di imposta per di-mezzare gli oneri del prestito.

La convenienza per il lavoratore è in un co-sto contenuto e soprattutto ridotto da un cre-dito di imposta che restituisce il 50% dell’one-re (interessi e assicurazione). Inoltre la non incompatibilità con il reddito da lavoro rendepossibile l’utilizzo dell'Ape anche con forme di “accompagnamento alla pensione” (adesempio riducendo le ore di lavoro con il parttime).

La convenienza è anche in un periodo moltolungo (20 anni) per la restituzione, nella facili-tà di accesso al prestito e nelle modalità di ge-stione delle rate (il prestito viene attivato conuna domanda all’Inps, l’Ape è erogato diretta-mente dalla banca al lavoratore, e l’Inps prele-verà direttamente la rata sulla pensione). Inoltre il prestito è garantito da un’assicura-zione in caso di morte, che consente di non tra-sferire il debito sulla pensione di reversibilità e sugli eredi .

Altro elemento importante è che l’Ape nonè soggetto ad alcun prelievo fiscale e contri-butivo.

Per fare valutazioni economiche preciseoccorrerà ovviamente attendere la fissazionedel Tan effettivo che sarà fatta agli inizi di feb-braio, ma si può supporre che dovrebbe esse-re tra il 2,7 e il 3%; nell’esempio è riportata unasimulazione “tipo” con un Tan al 3 per cento.

Per valutare correttamente il costo del-

Il risultato tiene conto dell’ impatto degli interessi, del premio assicurativo, del fondo di garanzia dedottoil credito di imposta

Il calcolo di convenienza

CAPITOLO 2

32 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

l’Ape occorre tenere conto che il costo del pre-stito è rappresentato da interessi, assicurazio-ne, costi del fondo di garanzia (e non dal totaledelle rate corrisposte che hanno all’internoanche la restituzione del capitale) , e inoltre che il costo è ridotto da un credito di imposta .Quindi ogni valutazione di convenienza deveessere fatta sui costi effettivi del prestito e al netto di questo bonus (che dimezza i costi).

Come si vedrà nelle valutazioni riportate,ancorché l’Ape sia nei fatti un modo di perce-pire il totale della pensione alla quale si ha di-ritto su un tempo più lungo, tale strumento può consentire la flessibilità di uscita dal mercato del lavoro a costi contenuti o addi-rittura nulli.

La valutazione economicaNell’esempio sono riportati i risultati relativi a un caso “medio”: un lavoratore che a metà 2018 ha 65 anni, con più di 20 anni di contributie e quindi può pensionarsi alla metà del 2020, dopo due anni, e con una pensione netta (cer-tificata da Inps) di 1.500 euro mensili (19.500 annui considerando 13 mensilità). In questo caso l’Ape richiesta potrebbe essere pari fino all’80% di 1.500 euro,(in assenza di altri debiti di lungo termine), e cioè 1.200 euro al mese, nette da ogni prelievo fiscale e contributivo.

Ipotizzando un Tan del 3,0% la rata che sidovrebbe corrispondere al momento del pensionamento e per 20 anni, sarebbe pari a 220 euro, ai quali va però sottratto il credito diimposta mensile pari a 49 euro, e quindi la ra-ta, trattenuta da Inps su 12 mensilità di pensio-ne, sarebbe di 171 euro (il 10,5% circa dellapensione).

Considerando tutte le rate da pagare per i 20anni, il 70% è costituito dalla restituzione del-l’Ape, mentre il restante 30% sono i costi del prestito (interessi, assicurazione e fondo di garanzia al netto del credito di imposta). È co-me se ciascuna rata di 171 euro fosse compostada 120 euro di restituzione dell’Ape percepita,e da 51 euro di costi del prestito (al netto del credito di imposta). Quindi il costo effettivo medio mensile del prestito sarebbe pari al 3,1%della pensione, circa l’1,6% per ogni anno di anticipo richiesto. Il Tan effettivo sarebbe

dell’1,5% mentre il Taeg netto del prestito del 3,4 per cento.

Per avere una valutazione complessiva sen-za e con l’Ape possiamo valutare gli effetti to-tali sul reddito (pensione e Ape). Senza Ape avremmo una pensione (intera) percepita per20 anni di 390mila euro, nel secondo caso un Ape di 28.800 euro e una pensione ridotta dal-la rata di 348.960 euro, per un totale di 377.760euro: la differenza tra i due redditi è del 3,1 percento. In definitiva il 3,1% (1,6% per anno di an-ticipo) della pensione futura sarebbe il costo effettivo a carico del lavoratore per avere lapropria pensione “spalmata” su 22 anni inveceche 20 (e per far saldare dall’assicurazione il debito senza trasferirlo agli eredi in caso di morte).

Tale livello di costi e di Taeg è molto inferio-re alle condizioni medie di mercato per i credi-ti al consumo, considerato che stiamo parlan-do di un prestito di 20 anni e garantito al 100%in caso morte.

L’Ape aziendaleLa norma prevede anche una possibilità dipartecipazione del datore di lavoro (o di un fondo di solidarietà) ai costi dell’Ape, al fine diridurre l’incidenza sulla pensione della rata mediante il versamento nel conto previden-ziale Inps del soggetto di un ammontare pari aicontributi pensionistici (33%) per il periodo dianticipo. In tal modo, al momento della matu-razione della pensione il lavoratore avrà un aumento di pensione netta che compensereb-be del tutto i costi del prestito, azzerando nei fatti il costo effettivo del prestito.

Nell’esempio si suppone che il datore di la-voro versi all’Inps un Ape aziendale di circa 17mila euro (pari ai contributi pensionistici per due anni), la pensione netta aumenterà di circa 57 euro mensili, aumento che compense-rà abbondantemente i 51 euro medi mensili di costi del prestito.

In tal modo il lavoratore riceverà comples-sivamente tra Ape e (nuova) pensione al nettodella rata un ammontare superiore a quello corrispondente alla pensione che avrebbe maturato senza Ape.

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LA POSSIBILITÀ

I contributi aggiuntivi versati dall’aziendapossonoarrivaread azzerarei costidel prestito

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

33 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

L’IMPATTO DELL’APE VOLONTARIOSULLA PENSIONE MENSILE

Pensione mensile prevista netta 1.500

Ape richiesta 80%

Importo mensile netto Ape 1.200

171

Importo rata al lordo del creditod’imposta lorda 220

220

di cuiCapitale da restituire 120

Costi(interessi + premio assicurativo+ fondo di garanzia)

100

100

Credito d'imposta(su 50% interessi+ premio assicurativo)

49

49Rata netta mensile(rata lorda meno credito d'imposta)

Costo del finanziamentoeffettivamente sostenutoogni mese(costi meno credito d’imposta)

% Costo effettivamente sostenuto* 3,1%

Tan lordo 3,0%

Tan netto 1,5%

Taeg netto, con credito d'imposta 3,4%

Importi in euro dove non diversamente indicato

Ipotesi di costo dell’Ape volontario e degli effetti dell’Ape aziendale per un lavoratore che chiede un anticipo pari all’80% della pensione per 24 mesie che andrà in pensione a 67 anni. Tan 3%.Per l’Ape aziendale, retribuzione ipotizzata 2.000 euro mese = 26.000 anno; contribuzione correlata da pagare 26.000 x 33% x 2 (anni) = montante 17.160 ;coefficiente di trasformazione a 67 anni 5,58%.

(*) pari all'1,6% per ogni anno di anticipo. si ottiene calcolando l'incidenza delle rate sulla pensione erogata. (**) nell'ipotesi di trascorrere 24 mesi prima della pensione senza apee senza reddito. (***) perché le rate sono 12 all'anno, la pensione invece ha 13 mensilità

=

=

µ

51

49 =−

Con Ape

Ape totale netta

28.800

Pensione al netto delle rate***

Ape totale netta più pensioneal netto delle rate

Differenza reddito senza chiedereApe e con Ape: 390.000-377.760

-3,1%

µ

µ

=

=

348.960

1.200

390.000

171240

24

377.760

+=

28.800348.960

E QUELLO SULL’IMPORTO PERCEPITO NEI 24 MESIDI APE E IN 20 DI PENSIONEReddito complessivo fino a 87 anni

390.000senza chiedere l'Ape: 1.500 eurodi pensione per 260 mesi**

EFFETTO DELL’APE AZIENDALE

Contributi aggiuntivi versatidal datore di lavoro

17.160

Aumento di pensione netta mensileper effetto dei contributi aggiuntivi

57

Costi effettivi della rata mensili 51

Differenza mensile aumentopensione meno costi

6

Reddito complessivo fino a 87 anni

390.000

Con ApeApe totale netta: 1.200 x 24 28.800Pensione al netto delle rate((1.557x260) - (171x240))***

363.780

Ape totale netta più pensione al netto delle rate 392.580Differenza reddito senza chiedereApe e con Ape aziendale

+0,7%

=

=+

senza chiedere l'Ape: 1.500 eurodi pensione per 260 mesi**

L’esempio

CAPITOLO 2

34 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Ape sociale, requisito ridottoper le lavoratrici madridi Antonello Orlando

L’Ape sociale ha concluso, con il2017, la prima delle due annua-lità di sperimentazione previ-ste dalla legge di bilancio del2017 (articolo 1, commi 166-178,

della legge 232/2016).Oltre ai ritardi iniziali, accumulati in fase di

emanazione del decreto attuativo del presi-dente del Consiglio dei ministri, l’esperienza dell’anno appena trascorso ha rivelato che i criteri interpretativi dei requisiti (special-mente in materia di condizioni soggettive delle quattro categorie dei suoi beneficiari) hanno sofferto di eccessiva rigidità, con la conseguenza di un numero di prestazioni concesse inferiore alle previsioni e al budget stanziato per il 2017.

A questo riguardo, ministero del Lavoro eInps hanno mutato nell’ottobre del 2017 l’orientamento iniziale - nella direzione di una maggiore apertura - in materia di compu-tabilità della contribuzione estera (messag-gio Inps 4170/2017) e soprattutto della com-patibilità fra lavoro e status di disoccupazio-ne (messaggio 4195/2017) nel trimestre ri-chiesto dopo l’esaurimento della Naspi, attraverso il richiamo all’articolo 19, comma 3del decreto legislativo 150/2015.

La legge di bilancio del 2018, accogliendoparte degli input contenuti nel documento di

proposte firmato dalle tre sigle confederali dei sindacati dei lavoratori il 20 settembre 2017, ha rimodulato ulteriormente i requisiti prevedendo alcune, sostanziali modifiche.

Disoccupati dopo contratto a termineL’articolo 1, comma 162, lettera b, della legge 205/2017 amplia la platea dei disoccupati che potranno richiedere l’Ape sociale, includen-do ora anche coloro che versino in stato di di-soccupazione a seguito della scadenza di contratti a termine, a condizione che abbianoavuto almeno 18 mesi (anche non continuati-vi) di rapporti di lavoro subordinato nel corsodei 36 mesi anteriori alla fine dell’ultimo rap-porto. Gli stessi dovranno poi aver esaurito laNaspi loro spettante e aver trascorso almenoun successivo trimestre di disoccupazione alle condizioni specificate a ottobre 2017 dal-l’Inps.

Assistenza a parenti di secondo gradoLa lettera b-bis del comma 162 interviene in-vece all’interno della categoria dei care-gi-vers, ammettendo fra i potenziali beneficiari dell’indennità a carico dello Stato anche i pa-renti o affini di secondo grado conviventi conun disabile in condizione di gravità nel caso incui i genitori o il coniuge dello stesso abbianoalmeno 70 anni di età già compiuti oppure sia-

Ogni figlio determina uno sconto di un anno Il massimodel beneficioarrivaa due anni,di contributi

L’anticipo a carico dello Stato

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

35 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

no anch’essi invalidi, deceduti o mancanti; nella prima versione dell’Ape sociale, i bene-ficiari potevano essere esclusivamente pa-renti entro il primo grado, senza tenere inconsiderazione l’impossibilità da parte dei parenti più stretti di prendersi cura del disa-bile. Rimane in ogni caso immutato il requisi-to della convivenza da almeno sei mesi al mo-mento della richiesta di certificazione non-ché il limite esplicitato dalla circolare Inps 100/2017 di un solo Ape sociale per ogni disa-bile assistito.

Mansioni gravoseNumerose novità per la platea dei lavoratori addetti a mansioni gravose, con una comples-siva armonizzazione rispetto alla categoria equivalente prevista per la pensione antici-pata riservata ai lavoratori precoci:1 le mansioni gravose salgono a 15 lavorazio-ni (includendo ora anche gli operai dell’agri-coltura, della zootecnia e della pesca, i pesca-tori costieri, i lavoratori siderurgici e i marit-timi - per l’elenco completo si veda a pagina 23in quanto sono le stesse dei precoci );1 tali attività potranno essere state svolte dairichiedenti alternativamente per sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette, evitando di penalizzare quei lavoratori che, a causa di un recente cam-bio di mansione, non riuscirebbero a raggiun-gere il requisito più stringente della manovradel 2017;1 viene specificato che per gli operai agricolie zootecnici la computabilità dell’anno di la-voro usurante avverrà secondo il requisito caratteristico del settore agricolo (perfezio-nato con 156 giornate di lavoro annuo);1 il comma 165 snellisce la procedura di rico-noscimento dei requisiti delle attività gravo-se per l’ammissione all’Ape sociale, preve-dendo che non sia più vincolante l’applica-zione della tariffa Inail del 17 per mille per i pe-riodi svolti nelle lavorazioni gravose (originariamente necessario per nove delle 11mansioni elencate dal Dpcm 88/2017).

DonneIn materia di requisiti contributivi (pari a 30

anni per disoccupati, invalidi e care-givers, 36per i lavori gravosi, considerando tutte le ge-stioni di Inps e, per il 2017, anche la contribu-zione estera versata in Europa o negli stati ex-tra-Ue convenzionati) si introduce il cosid-detto Ape sociale donna, cioè uno sconto perle lavoratrici madri pari a 12 mesi per ogni fi-glio, con un massimo di due anni. I contributiipotranno scendere quindi fino a 28 o a 34 anniper le madri che richiederanno l’ammissioneall’Ape sociale. La legge di bilancio 2018, a dif-ferenza dell’ampliamento delle mansioni usuranti o dell’abolizione del requisito tarif-fario Inail, non introduce il nuovo meccani-smo di sconto per le madri solo per la secondaannualità di sperimentazione, senza tuttavia esplicitare l’automaticità dei relativi riesami per le istanze già presentate, lasciando così presagire ulteriori interventi di chiarimento da parte di Inps.

Redistribuzione delle risorseA differenza dell’Ape volontario, l’Ape so-ciale non subirà un ampliamento diretto delperiodo di sperimentazione, anche se la leg-ge di bilancio 2018 agisce in questa direzioneattraverso due modifiche complementari: da un lato ridistribuisce le risorse non fruite nel 2017, aumentando di più di 260 milioni dieuro l’accantonamento nella finanza pubbli-ca destinato fino ad alimentare fino al 2023 l’Ape sociale. Dall’altro, il comma 167 dell’ar-ticolo 1 istituisce il Fondo Ape sociale con una dotazione ridotta fino al 2024 e con l’af-flusso automatico delle risorse rimanentidopo i primi due anni di sperimentazione: inbase al monitoraggio svolto fino al prossimonovembre tale provvedimento costituisce lanaturale premessa per potere estendere an-che dopo il 2018 l’accesso all’Ape sociale sul-la base dell’andamento delle domande esa-minate da Inps secondo le due tranches pre-viste rispettivamente fino alla fine di marzo edi novembre.

ProceduraPer ottenere l’indennità nel 2018 nulla muta rispetto alle indicazioni contenute nel Dpcm88/2017 e nella circolare 100/2017 dell’Inps:

NUOVE REGOLE

Esteso l’elencodelle attività gravose che danno diritto all’aiuto Requisiti meno severi

CAPITOLO 2

36 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

tutti i soggetti che matureranno i requisiti en-tro il 31 dicembre 2018 devono presentare la ri-chiesta di certificazione dell’indennità in for-ma telematica (avvalendosi eventualmente del supporto di un patronato) entro il 31 mar-zo del 2018, rientrando in questo modo nella prima fase del monitoraggio annuo. Il feed-back di Inps (positivo, negativo o positivocon vincolo di budget) perverrà sempre in viatelematica entro il 30 giugno. Gli assicurati avranno comunque tempo per potere inviarele domande di certificazione al diritto entro il30 novembre con feedback da parte di Inps entro il 31 dicembre.

Una volta ricevuta la certificazione Inps,gli assicurati potranno inviare vera e propria domanda di Ape sociale, sempre attraverso ilsito web dell’istituto; nel caso in cui tutti i re-quisiti (anagrafici, contributivi e soggettivi, nonché assenza di un rapporto di lavoro) fos-sero già stati perfezionati al momento della domanda di certificazione, sarà comunquepossibile presentare contestualmente anche la domanda di Ape, che decorrerà dal mese

successivo alla richiesta, come avviene già per la pensione di vecchiaia o anticipata

Durata e importoL’Ape sociale durerà fino al momento delladecorrenza della pensione di vecchiaia, sen-za alcun bisogno (a differenza dell’Ape vo-lontario) di chiederne il prolungamento nel caso di slittamenti determinati dall’adegua-mento dei requisiti della pensione alla varia-zione della speranza di vita. L’importo dell’in-dennità è pari a quello della pensione lorda mensile calcolata sulla base della contribu-zione già versata al momento della domanda di accesso, considerando tutte le gestioni Inps con metodo pro quota; l’indennità lorda,riconosciuta per 12 mensilità, non può in ognicaso essere superiore a euro 1.500 euro, non èsoggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo, ma gode delle detrazio-ni da lavoro dipendente e del “bonus Renzi”, con un trattamento fiscale più favorevole ri-spetto ai tradizionali redditi da pensione.

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ESORDIO

Assegno anche a chiha conclusoun contrattoa terminee a chi assisteun parentedi secondo grado

Caratteristiche e requisiti

Disoccupati Care-givers Invalidi Lavoratori usuratiEtà Almeno 63 anni

Requisito Contributivo

30 anni 30 anni 30 anni 36 anniPer le lavoratrici madri riduzione di 12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)

Status necessario

Lavoratore a tempo indeterminato licenziato o dimesso per giusta causa o risoluzione in base all'articolo 7della legge 604/1966. Oppure lavoratore a tempo determinato che ha lavorato almeno 18 mesi entro gli ultimi 36 mesi. In entrambi i casi si deve aver esaurito la Naspi + trimestre di disoccupazione con limitata attività lavorativa

Coniuge o parente entro 1° grado convivente da almeno 6 mesi; in caso di coniuge/genitori over 70 o invalidi o mancanti, parenti o affini entro il 2° grado conviventi daalmeno 6 mesi

Invalido civile di grado pari o superioreal 74 per cento

Aver svolto una o più delle 15 lavorazioni gravose alternativamente per 6 anni negli ultimi 7 o per 7 anni negli ultimi 10 prima della decorrenza dell'indennità

Importo Pensione maturata tenendo conto di tutte le gestioni Inps, entro 1.500 euro lordi per 12 mensilitàDurata Fino alla decorrenza della pensione di vecchiaiaUlteriori condizioni

Assenza di qualsiasi trattamento pensionistico diretto; cessazione di attività lavorativa prima della decorrenza dell’Ape, con possibilità poi di riprendere a lavorare entro determinati redditi annuali

Beneficiari e prestazioni dell’Ape sociale

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

37 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Con la Rita rendita anticipatafino a un massimo di 10 annidi Fabio Cicchinellie Claudio Pinna

Mentre per l’Ape volonta-rio (l’anticipo finanzia-rio a garanzia pensioni-stica) il Legislatore hadeciso di mantenere an-

cora la forma sperimentale, prorogandodi un anno il periodo di riferimento (dal 31dicembre 2018 al 31 dicembre 2019), la Rita(la rendita integrativa temporanea anti-cipata erogata dai fondi pensione) entraquest’anno a far parte definitivamentedel nostro sistema pensionistico. E nelmedio/lungo periodo con ogni probabili-tà risulterà lo strumento principe perconsentire ai nostri lavoratori di antici-pare il momento del pensionamento, op-pure di accedere a quel periodo immedia-tamente precedente la cessazione defini-tiva dal servizio nel corso del quale si al-ternerà l’attività lavorativa part time conla percezione di un reddito parziale di na-tura previdenziale.

A regime dopo un anno di transizioneLa Rita è stata introdotta in via sperimen-tale con la legge di bilancio dello scorsoanno, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Nella sostanza i lavoratori potevanoricevere dal fondo pensione di apparte-nenza, escluso quelli del tipo a prestazio-

ne definita, l’erogazione di una rendita temporanea decorrente dal momento del-l’accettazione della richiesta fino al rag-giungimento dei requisiti per l’accesso al-le prestazioni dall’Inps. La Rita poteva es-sere erogata nei confronti dei lavoratoriche avessero maturato gli stessi requisitirichiesti per l’Ape volontario (e cioè alme-no 63 anni di età, almeno 20 anni di anzia-nità contributiva presso l’Inps e la matura-zione del diritto alla pensione di vecchiaiaentro tre anni e sette mesi).

Il possesso dei requisiti, sempre simil-mente rispetto a quanto stabilito perl’Ape, doveva risultare certificato diret-tamente dall’Inps. La prestazione risul-tava pari all’erogazione frazionata delmontante accumulato richiesto che po-teva essere riscosso dal lavoratore in tut-to o in parte a seconda delle decisioni in-traprese.

Le novità della nuova legge di bilancioCon la legge di bilancio 2018 (legge205/2017) molte cose risultano variate. Laprestazione entra a regime. Potrà essere richiesta da tutti gli iscritti a un fondo pen-sione, sempre non del tipo a prestazionedefinita, che raggiungano l’età anagraficaper il pensionamento di vecchiaia entro i

Opzione per inoccupatida oltre 24mesi. Per chiha cessatol’attivitàe ha 20 annidi contributi,anticipofino a 5 anni

L’opzione della previdenza integrativa

CAPITOLO 2

38 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

cinque anni successivi, con almeno 20 an-ni di anzianità contributiva maturata presso i regimi obbligatori alla data dellapresentazione della domanda.

La prestazione, come in precedenza,consiste nell’erogazione frazionata di uncapitale pari al montante accumulato.L’iscritto, a sua scelta, potrà frazionaretutto o solo una quota della prestazionematurata. Ai fini della richiesta in renditae in capitale del montante residuo non ri-leva la parte di prestazione percepita a ti-tolo di Rita.

«Copertura» più lungaLa Rita, e questa rappresenta una novità,può anche essere erogata a favore degliiscritti che si trovano in un periodo diinoccupazione di almeno 24 mesi e a me-no di 10 anni dalla maturazione dell’etàanagrafica stabilita per il pensionamentodi vecchiaia.

La tassazione della Rita segue le dispo-sizioni vigenti nei periodi di maturazionedella prestazione pensionistica quindi laprestazione è assoggettata a un’aliquotapari al 15%, ridotta di uno 0,3% per cia-scun anno di partecipazione alle forme diprevidenza complementare eccedente ilquindicesimo, sino a un livello minimodel 9 per cento. Qualora la data di iscri-zione alla forma di previdenza comple-mentare sia antecedente il 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione precedenti il2007 sono conteggiati sino a un massimodi quindici.

Ai fini della determinazione del relati-vo imponibile, le somme erogate a titolodi Rita sono imputate prioritariamentealle quote di prestazione maturate sinoal 31 dicembre 2000, poi, per la parte ec-cedente, a quelle dal 1° gennaio 2001 al 31dicembre 2006 e quindi, successiva-mente, a quelle maturate dal 1° gennaio2007 in poi.

Viene meno la certificazione InpsIl possesso dei requisiti non dovrà più es-sere certificato dall’Inps. I fondi pensio-

ne introdurranno le modalità che più ri-terranno opportune. Tutte le disposizioniappena descritte si applicano anche ai di-pendenti pubblici che aderiscono alle for-me pensionistiche complementari lorodestinate. In caso di perdita, poi, dei requi-siti di partecipazione a un fondo pensioneil riscatto della posizione maturata è con-sentito ora anche a favore degli iscritti chedopo 48 mesi di inoccupazione si trovanoa meno di cinque anni dal pensionamento,cosa che invece prima dava appunto luogoall’erogazione delle prestazioni per pen-sionamento.

Strategica la cessione del TfrSulla carta tutto perfetto. Ora però la Ritadeve essere finanziata e in maniera ade-guata. Altrimenti le prestazioni maturaterisulteranno così contenute che lo stru-mento rimarrà lettera morta e per consen-tire l’accesso al pensionamento anticipatosi cercherà di riproporre ancora con piùforza misure tipo l’Ape sociale, con tutti irischi che questo comporta per la già tra-ballante struttura dei nostri sistemi di welfare.

Finanziare, infatti, cinque o 10 anni di Ri-ta in maniera che producano comunque prestazioni adeguate non è un’impresa deltutto semplice. Né possiamo pensare che icontributi decimali destinati ai fondi pen-sione contrattuali possano svolgere unruolo del genere. Solo con l’integrale de-stinazione del Tfr sarà infatti possibile ac-cumulare un risparmio adeguato.

Vediamo al proposito qualche numero.Ipotizziamo il versamento di un contri-buto complessivo pari al 10% della retri-buzione annua percepita. Un contributoche può risultare ragionevole sia in ter-mini di ammontare, sia considerando checirca un 7% potrebbe provenire dall’ac-cantonamento annuo del trattamento difine rapporto e il restante dai contributiversati dall’azienda e dal dipendentestesso. Ipotizziamo un lavoratore chepossa pensionarsi all’età di 67 anni. Ipo-tizziamo anche che il lavoratore percepi-

SEMPLIFICAZIONE

Il possessodei requisitiper accederealla renditanon dovràessere piùcertificatodall’istitutodi previdenza

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

39 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

sca nell’ultimo anno di servizio una re-tribuzione annua lorda di euro 30mila,dopo un incremento retributivo annuopari all’1% in termini reali.

Nelle proiezioni effettuate (si veda latabella in questa pagina) è stato stimatol’anno in cui il lavoratore avrebbe dovutoiscriversi a un fondo pensione per poteranticipare il pensionamento da uno a cin-que anni, ricevendo dalla forma pensio-nistica complementare una Rita pari cir-ca alla retribuzione annua netta percepi-ta nell’ultimo anno di servizio.

In sintesi, bastano otto anni di iscri-zione al fondo pensione per finanziar-si un anno di anticipo pensionistico.In buona sostanza il lavoratore avreb-be dovuto iscriversi a 58 anni per po-ter maturare nell’ambito della formapensionistica complementare unmontante contributivo che, converti-to in rendita, determini una Rita pari

alla retribuzione annua netta percepi-ta nel corso dell’anno immediatamen-te precedente il pensionamento. Neservono, al contrario, ben 35 per poteranticipare il pensionamento di cinqueanni. L’iscrizione dovrebbe avvenireall’età di 27 anni.

Le stesse proiezioni ripetute per un la-voratore con caratteristiche simili, ma che nell’ultimo anno di servizio ha perce-pito una retribuzione annua lorda pari aeuro 75.000 evidenziano all’incirca risul-tati equivalenti.

E questo solo per poter anticipare ilpensionamento. Non anche per integra-re le prestazioni erogate dall’Inps. Dob-biamo sempre più comprendere che un lavoratore non possa proprio pensare diprestare una qualsiasi attività professio-nale senza essere iscritto contemporane-amente a un fondo pensione.

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LA PERCENTUALE

Per avereun annodi pensioneanticipataservonomediamenteotto annidi iscrizionea un fondo

Quando iscriversi a un fondo pensione per anticipare il pensionamento con la Rita

Esempio 1

Ultima retribuzione

Di quanti anni vuoi

anticipare lapensione?

Età di iscrizioneal fondo

Annidi contributi

Etàall’anticipo

Capitalematurato

Rita annuanetta

75.000 € lordi; 43.470 € netti

5 32 30 62 235.446 43.183

4 38 25 63 195.176 43.985

3 45 19 64 147.122 43.215

2 52 13 65 99.850 43.167

1 59 7 66 53.337 45.768

Esempio 2

30.000 € lordi; 20.541 € netti

5 27 35 62 111.567 20.787

4 34 29 63 91.670 20.947

3 42 22 64 68.761 20.434

2 49 16 65 49.602 21.588

1 58 8 66 24.456 21.012

Due esempi di quanti anni servono per accumulare un capitale sufficiente per avere una rendita integrativa temporanea anticipata pari all’ultima retribuzione. Pensionamento di vecchiaia ipotizzato a 67 anni.

CAPITOLO 2

40 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

L’esodo pagato dall’aziendapuò durare fino a sette annidi Claudio Pinna

In Italia le riforme pensionisticheche si sono succedute nel corso de-gli ultimi 25 anni, ed in particolarel'ultima emanata dall’ex ministroElsa Fornero alla fine del 2011, han-

no prodotto principalmente due effetti:una forte riduzione della copertura offer-ta al pensionamento; un deciso incremen-to dei requisiti richiesti per la maturazio-ne del diritto alla prestazione.

In questo contesto la forza lavoro dellesocietà è destinata quindi ad invecchiare,con tutta una serie di impatti negativi (in-cremento del costo del lavoro, riduzionedella produttività aziendale, del livello diengagement, eccetera).

Con il Jobs act sono anche state ridottele durate degli ammortizzatori sociali (seppur negli anni scorsi e ancora que-st’anno siano state poi previste deroghe)rendendo più complicato “accompagna-re” alla pensione lavoratori in esubero.Tuttavia, già nel 2012, l’articolo 4 della ri-forma Fornero del mercato del lavoro haintrodotto uno strumento a disposizionedelle aziende per provare a soddisfare taleesigenza.

Lo strumento è stato denominato iso-pensione e, secondo quanto previsto inorigine «nei casi di eccedenza di persona-

le, accordi tra datori di lavoro che impe-gnino immediatamente più di quindici di-pendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al finedi incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni acorrispondere ai lavoratori una prestazio-ne di importo pari al trattamento di pen-sione che spetterebbe in base alle regolevigenti, ed a corrispondere all’Inps la con-tribuzione fino al raggiungimento dei re-quisiti minimi per il pensionamento».

Uno strumento che sino ad ora non haprodotto i risultati previsti, principalmen-te utilizzato dalle grandi società ma che infuturo potrebbe riscuotere interesse.

Cresce il numero dei lavoratori coinvoltiI lavoratori potenzialmente coinvolti, se-condo la norma originaria, sono quelli chesi trovavano a meno di quattro anni dalpensionamento di vecchiaia o anticipato.

La legge di bilancio 2018 stabilisce peròora che limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni può essereelevato a sette. Molti più lavoratori po-tranno, così, essere coinvolti nelle ristrut-turazioni aziendali.

In tale ottica occorre rilevare come cia-

Per il periodo2018-2020 allungatoil periodo di scivolo verso la pensione rispettoai 4 annifissati finora

Personale in esubero

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

41 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

scuna delle opzioni attualmente disponi-bili (tra cui il part time agevolato, l’Ape aziendale e la Rita) comporti un diversoimpatto sia sulla società, sia sul lavorato-re. Impatto che, al fine di una decisione deltutto consapevole sull’individuazione dello strumento più in linea con le esigen-ze della società, dovrebbe essere verifica-to in dettaglio.

La verifica dovrebbe essere condotta,confrontando ciascuna soluzione, con ri-ferimento ad alcuni elementi fondamen-tali. Nei confronti della società:1 il confronto tra il costo del lavoro attualee quello che sarebbe sostenuto introdu-cendo la soluzione prevista;1 il costo complessivo da riconoscere in bilancio a conto economico secondo i principi contabili utilizzati che talvoltapossono provocare delle differenze (inparticolare quando siano utilizzati i prin-cipi Ifrs);1 il cashflow generato dalla soluzione incaso di adesione dei lavoratori alle presta-zioni garantite.

Nei confronti del lavoratore l’analisi do-vrebbe verificare invece:1 il reddito netto attualmente ricevuto incostanza del rapporto di lavoro;1 la prestazione netta ricevuta prima del pensionamento definitivo, ipotizzando l’accesso del lavoratore alle prestazionigarantite dalla soluzione analizzata;1 la copertura pensionistica finale garan-tita dall’Inps ipotizzando o meno la cessa-zione dal servizio anticipato.

Qualora si conduca un’analisi del gene-re con riferimento all’articolo 4 della leggeFornero i risultati risultano incoraggianti,anche considerando la ormai piena defini-zione del quadro normativo e fiscale di ri-ferimento (talvolta non così chiaro per al-tre soluzioni).

Lavoratore a quattro anni dalla pensioneNello schema contenuto nella pagina se-guente abbiamo riassunto i risultati per uncaso tipo. Inizialmente abbiamo ipotizza-to’accesso all’articolo 4 di un lavoratore

che si trovi a quattro anni dal pensiona-mento. Abbiamo calcolato il costo del la-voro che la società sosterrebbe qualora ildipendente decida non aderire all’offertae continui l’attività professionale sino al pensionamento e poi abbiamo verificato la situazione prevedendo l’adesione dellavoratore all’offerta.

Dallo schema risulta chiaro come, qua-lora la società non necessiti di una sosti-tuzione delle risorsa, l’articolo 4 sia ingrado di generare un significativo rispar-mio di costo del lavoro. L’azienda devevalutare attentamente le modalità di in-troduzione perché tutto il costo dell’ope-razione è in definitiva riconosciuto a con-to economico nell’anno in cui viene sti-pulato l’accordo con le organizzazionisindacali.

Anche per il lavoratore la soluzione puòrisultare interessante, perché percepiscealla cessazione dal servizio la pensione aun’età uguale o vicina a quella prevista pri-ma della riforma Fornero e l’importo dellaprestazione è calcolato sulla base dell’etàe dei contributi al momento di accesso al-l’isopensione. Inoltre riceve la prestazio-ne dall’Inps, avendo già anche psicologi-camente la sensazione di essere a tutti glieffetti un pensionato, magari anticipato, ma comunque non un esodato.

Al pensionamento finale percepisce insostanza la stessa pensione che avrebbericevuto se fosse rimasto in servizio sinoalla definitiva cessazione dell’attività la-vorativa. A tale data, infatti, l’istituto di previdenza sociale procederà nuovamen-te al calcolo della pensione sulla base dellecondizioni e della normativa in vigore, considerando i quattro anni di contribu-zione aggiuntiva nel frattempo versati dalla società.

Si tratta decisamente di una modalitàanche socialmente responsabile di ac-compagnare i lavoratori al pensionamen-to nel contesto attualmente vigente.

Lavoratore a sette anni dalla pensioneI risparmi della società risultano essere

L’OPPORTUNITÀ

L’accordova definitoa livellosindacaleL’aziendapuò avererisparmisignificativi

CAPITOLO 2

42 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

ancora più elevati, ovviamente ipotizzan-do che la risorsa non debba essere sostitui-ta, nel caso in cui l’accesso all’articolo 4della legge 92/2012 avvenga per un lavora-tore che si trovi a sette anni dal pensiona-mento, come riportato nell’esempio pub-blicato in questa pagina.

L’opzione delle prestazioni aggiuntiveLa società, per facilitare la cessazione an-ticipata dal servizio, può anche dimostrar-si disponibile a valutare l’erogazione diprestazioni aggiuntive rispetto a quellestabilite per legge.

In via generale, infatti, le prestazioni cheun piano di accompagnamento gradualeal pensionamento potrebbe prevedere so-no le seguenti:1un reddito “ponte” erogato a partire dauna specifica età target di cessazione dalservizio (60, 62, 64, eccetera, a seconda delle politiche aziendali o delle categoriedi lavoratori coinvolti) sino al raggiungi-mento dei requisiti richiesti dall’Inps peril pensionamento di vecchiaia e anzianità;1un importo pari ai contributi annui ne-cessari per la prosecuzione volontariadell’iscrizione presso l’Inps dall’età tar-get, sino al raggiungimento dei requisiti ri-

chiesti dal sistema pubblico per il pensio-namento (nel caso dell’isopensione que-sta opzione non è necessaria in quanto illavoratore già arriva a pensione);1un’integrazione sino ad un determinatoobiettivo pensionistico della prestazioneerogata dall’Inps e dagli ulteriori pro-grammi previdenziali nell’ambito deiquali i lavoratori risultano essere iscritti(fondo pensione, Tfr, ecc.).

Molte volte le società non si interessanodel reddito che i lavoratori possono rice-vere al momento del pensionamento: un atteggiamento miope, mentre invece laquestione deve essere affrontata per tem-po, pena la necessità di finanziare presta-zioni elevate con accantonamenti rilevan-ti in prossimità con la cessazione definiti-va dal servizio.

Senza tralasciare poi che la soluzione si-no ad ora maggiormente utilizzata, e cioèl’erogazione di somme sotto forma di ca-pitale per l’incentivazione all’esodo, sem-pre più mostrerà la sua non particolare po-polarità tra i lavoratori, se non determina-ta in un numero di mensilità ben superiorerispetto a quelle intercorrenti sino al mo-mento del pensionamento.

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LA SCELTA

Per facilitarela cessazionedel rapportol’impresapuò anchedecideredi erogareprestazioniaggiuntive

Redditi e costi a confronto

Durata Soluzione adottata

Costo per lasocietà

Reddito percepitodal lavoratorenei 4 o 7 anni

Reddito percepitodal lavoratore

al pensionamento finale

Lordo Netto Lordo Netto

4 anniIsopensione 148.891 23.648 18.137

28.468 21.308

Prosecuzioneattività 224.000 40.000 27.751

7 anniIsopensione 236.068 20.310 15.906

Prosecuzioneattivita 392.000 40.000 27.751

Fonte: elaborazione Aon Hewitt Retirement & Investment Consulting

Esempio di onere per la società, reddito per il lavoratore e futura pensione nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa o di attivazione di un accordo per l’isopensione. Lavoratore con 40mila euro di retribuzione

TUTTE LE VIE PER ANTICIPARE

43 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Ultimo anno per il part timecon i contributi del tempo pienodi Antonello Orlando

Il 2018 è l’ultimo anno per aderire allasperimentazione del “part time age-volato” introdotto dalla legge di stabi-lità del 2016 (articolo 1, comma 284della 208/2015). I lavoratori dipen-

denti del settore privato (inclusi quelli alle dipendenze di enti pubblici economici) pos-sono ridurre, consensualmente con l’azien-da, il proprio orario con una speciale modali-tà di patto di tempo parziale. La platea dei be-neficiari di tale misura è costituita dai dipen-denti privati a tempo indeterminato e con unoriginario contratto a tempo pieno che, inpossesso del requisito contributivo venten-nale al momento della richiesta, maturino entro la fine del 2018 i requisiti anagrafici vi-genti per l’accesso a pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

I vantaggiLe parti sigleranno una riduzione dell’orariodi lavoro obbligatoriamente compresa fra il 40 e il 60 per cento. I benefici conseguenti a questo speciale part time saranno due:1 uno, di natura economica, sarà rappre-sentato da uno speciale emolumento che sa-rà equivalente alla contribuzione Ivs rispar-miata dal datore di lavoro (pari nella gene-ralità dei casi al 23,81% della retribuzione imponibile) che lo stesso verserà in busta

paga al proprio dipendente e sulla quale nonsarà applicata alcuna imposizione contri-butiva né fiscale;1 il secondo beneficio è di natura previden-ziale perché, come specificato dalla circolareInps 90/2016, il dipendente godrà dell’accre-dito di contribuzione figurativa riferita allaretribuzione mensile onnicomprensiva non percepita per effetto della riduzione oraria.

La proceduraL’iter burocratico disegnato dal decreto mi-nisteriale del 7 aprile 2016 prevede una certi-ficazione dei requisiti soggettivi da richiede-re all’Inps da parte del lavoratore, la stipula del contratto part time e il suo deposito pres-so il competente Ispettorato territoriale del lavoro. Ricevuta quest’ultima autorizzazio-ne, il datore di lavoro richiede all’Inps l’am-missione al beneficio con specifica dei datiorari e retributivi e, una volta ottenuto il via libera, popolerà nei mesi seguenti gli appositicampi della denuncia contributiva unie-mens. Il risparmio aziendale sul costo del la-voro cresce evidentemente in modo diretta-mente proporzionale con la riduzione del-l’orario di lavoro, potendo arrivare quasi al 50per cento. Tuttavia il part-time agevolato si èrivelato poco gettonato.

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La riduzione di orario deve oscillare tra il 40 e il 60% ma l’importo dell’assegno non ne risentirà

Orario ridotto verso la pensione

CAPITOLO 2

44 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Per i nati nel 1952 si concludel’opzione dell’anticipo a 64 annidi Fabio Venanzi

Adistanza di sei anni dalla riformaprevidenziale di fine 2011, sonogiunti ulteriori chiarimenti inmerito alla portata applicativadelle disposizioni contenute nel-

l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 201/2011, relative ai dipendenti del settore pri-vato nati nel 1952.

Solo dipendenti privatiSecondo tale norma, i lavoratori che avrebbero maturato la quota 96 nel corso del 2012 con alme-no 60 anni di età e 35 anni di contributi (oltre ai resti utili al perfezionamento della quota stes-sa), potevano accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età, fatti salvi gli adeguamenti le-gati alla speranza di vita. Con la circolare 35/2012l’Inps aveva chiarito che tale clausola di miglior favore trovava applicazione solo nei confronti di coloro che svolgevano – alla data del 28 dicem-bre 2011 – attività di lavoro dipendente nel setto-re privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensioni-stico. A tal fine rilevava la natura giuridica priva-ta del rapporto di lavoro, fermo restando che ta-le norma non trovava applicazione per gli iscrit-ti all’ex Inpdap.

Anche autonomi, pubblici e disoccupatiCon la circolare 196/2016, l’Inps ha poi precisato

che la deroga poteva essere esercitata anche da coloro che, alla data di entrata in vigore della ri-forma, erano lavoratori autonomi, svolgevano attività presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché avessero re-quisito anagrafico e anzianità contributiva ma-turata in qualità di lavoratori dipendenti del set-tore privato, anche se svolto all’estero.

E con contributi figurativiDa ultimo, con la circolare 180/2017, l’Inps ha stabilito che, con riferimento ai lavoratori chealla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore priva-to, anche i periodi di contribuzione volonta-ria, di contribuzione figurativa per eventi fuo-ri dal rapporto di lavoro dipendente del setto-re privato e di riscatto non correlato ad attivitàlavorativa sono utili quando, congiuntamenteai soli periodi di contribuzione effettiva ac-creditata come dipendente lavoratore priva-to, consentano di raggiungere il requisito dianzianità contributiva.

I nati entro il 31 maggio 1952 raggiungerannocomunque il diritto alla pensione di vecchiaia“ordinaria” a 66 anni e 7 mesi di età entro que-st’anno mentre quelli nati dopo dovranno at-tendere il 2019 quando saranno richiesti 67 annidi età.

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Chi è nato entro il 31 maggioaccede comunque alla pensione di vecchiaia nel 2018Gli altrinel 2019

La clausola nella riforma del 2011

PENSIONI 2018

Capitolo 3

Contributiin più gestioni

CAPITOLO 3

46 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

I contributi sparsi si sommanoOgni gestione con le sue regoledi Antonello Orlando

La legge di stabilità del 2017 (legge232/2016, articolo 1, commi 195-198), recependo l’input dell’ac-cordo fra sigle confederali e Go-verno del 28 settembre 2016, ha

innovato in modo sostanziale l’accesso allapensione mediante il cumulo, introdotto alla fine del 2012 dall’esecutivo Monti.

L’obiettivo delle modifiche è stato quellodi sdoganare uno strumento di dialogo fra le gestioni pensionistiche, gratuito e nonpenalizzante per le prestazioni di quelle persone che, già da anni, sperimentano for-me diverse di lavoro e, conseguentemente,di accantonamenti contributivi relativi apiù gestioni.

Le limitazioni originarieLa norma originaria del cumulo (articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/2012) conteneva pesanti limitazioni: si trattava di un accesso residuale alla pensione di vec-chiaia, solo all’interno delle gestioni Inps,per quegli assicurati che non avessero rag-giunto il requisito contributivo in nessuna delle gestioni di appartenenza.

Tali condizioni avevano determinato unutilizzo estremamente contenuto del cu-mulo contributivo, costringendo la mag-gior parte degli assicurati a rivolgersi allo

strumento della ricongiunzione (molto spesso onerosa, specie dopo le modificheapportate dalla legge 122/2010) o della tota-lizzazione che - seppure gratuita - compor-ta, nella stragrande maggioranza dei casi, un abbattimento della prestazione pensio-nistica finale a causa del frequente passag-gio al metodo di calcolo contributivo.

Opportunità per tutte le gestioni Il nuovo cumulo contributivo, alla luce dellemodifiche apportate dalla legge 232/2016 e delle due circolari Inps (la 60 e la 140 del 2017) costituisce un accesso universale in quanto coinvolge non solo le gestioni Inps (ex Inpdap, Ipost, Enpals, Gestione separataeccetera), ma anche le Casse professionaliper iscritti ad Albo (Enpam, Inarcassa, Enpacl eccetera).

Le prestazioni conseguibili in cumulo di-vengono quattro: la pensione di vecchiaia, quella anticipata, la pensione di inabilità e quella ai superstiti. In tutti i casi, si adotta il metodo di calcolo della quota di pensione dicompetenza di ciascuna gestione Inps o Cassa professionale, osservando il cosid-detto pro quota.

Va specificato come la titolarità di un trat-tamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni Inps e/o di una delle Casse

Si possonoconseguirecon il pro quotae senza costile pensionidi vecchiaia,anticipata,di inabilitàe ai superstiti

Il cumulo

CONTRIBUTI IN PIÙ GESTIONI

47 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

professionali renda impossibile l’esercizio della facoltà di cumulo. Chi attiva l’opzione al momento del pensionamento deve (in ba-se all’articolo 1, comma 243, della legge228/2012) valorizzare tutti per intero i “seg-menti” contributivi accantonati nelle ge-stioni Inps e presso le Casse.

Pensione di vecchiaiaPer la pensione di vecchiaia, accessibile con ilcumulo da da febbraio 2017, devono essere di-stinte due ipotesi. Se l’assicurato vanta accan-tonamenti contributivi solo all’interno delle gestioni dell’Inps, l’età necessaria è la più ele-vata di quelle richieste nelle gestioni coinvol-te (tenendo anche conto del riallineamento invigore dal 2018); è necessaria la cessazione dalrapporto di lavoro dipendente, prevista gene-ralmente dal decreto legislativo 503/1992.

I contributi da possedere per accedere altrattamento di vecchiaia in cumulo, anchese il requisito contributivo necessario è quello fissato dalla riforma pensionistica del 2011, sono pari almeno a 20 anni, valoriz-zando per il conseguimento del diritto tutti icontributi temporalmente non sovrapposti maturati nelle gestioni Inps e nelle Casse previdenziali private.

Nel caso di un assicurato che vanti contri-buzione presso le Casse professionali, la cir-colare 140/2017, su input del ministero del La-voro, ha ufficializzato che la pensione di vec-chiaia assumerà la caratteristica di una «pen-sione a formazione progressiva» la cui quotaliquidata dalle gestioni Inps, sulla base dei contributi ivi accantonati, sarà corrisposta alraggiungimento dell’età pensionabile vigen-te pro tempore secondo gli adeguamenti allasperanza di vita in base alla legge 122/2010; nelcaso in cui le Casse professionali coinvolte prevedano un’età di pensionamento supe-riore, la quota a loro carico sarà riconosciutain un secondo momento, al perfezionamentodel requisito anagrafico “peggiorativo” ri-spetto al regime previsto dall’Inps.

Pensione anticipataNel caso della pensione anticipata in cu-mulo, il requisito contributivo per l’acces-

so è univoco e non variabile in base al-l’eventuale presenza di contribuzione nel-le Casse professionali. Accanto a quellocontributivo permangono i requisiti sog-gettivi fissati dai singoli ordinamento dellegestioni e delle Casse interessate al cumu-lo, come la cessazione dal lavoro dipenden-te e/o la cancellazione dall’Albo. Le annua-lità contributive necessarie sono quelle previste, con i relativi adeguamenti a spe-ranza di vita, dal decreto legge 201/2011 perle gestioni Inps, valorizzando tutta la con-tribuzione cronologicamente non sovrap-posta: nel 2018 occorrono 41 anni e diecimesi di contributi per le donne, un anno inpiù per gli uomini.

La circolare 99/2017 dell’istituto di pre-videnza ha anche specificato che, comeprevisto dall’articolo 2, comma 3 delDpcm 87/2017, l’opzione di cumulo potràessere richiesta - ai fini del raggiungimen-to del requisito contributivo pari, fino al2018, a 41 anni - dai cosiddetti lavoratoriprecoci, a condizione che possiedano glialtri requisiti previsti dalla legge 232/2016(12 mesi di contributi da lavoro effettivoprima dei 19 anni di età, uno dei 4 statussoggettivi di disoccupati, care-givers,portatori di handicap o lavoratori addettia mansioni usuranti).

I dipendenti pubbliciNel caso dei dipendenti del pubblico im-piego che eserciteranno l’opzione di cu-mulo, l’erogazione del trattamento di fi-ne servizio (Tfs) decorrerà in ogni casonon prima del raggiungimento dell’etàpensionabile del trattamento di vecchia-ia; per il personale scolastico (vale a direcon ultima iscrizione alla gestione esclu-siva del comparto scuola) in materia ditiming delle domande di accesso e de-correnza delle prestazioni, si appliche-ranno le disposizioni di cui all’articolo59, comma 9 della legge 449/1997, cheblindano l’accesso a pensione al calen-dario scolastico, evitando pensiona-menti in corso d’anno.

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IL VINCOLO

Nella Pa,se si scegliel’anticipata,il Tfs sarà comunque erogato all’età per iltrattamento di vecchiaia

CAPITOLO 3

48 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Per le Casse private assegnodi vecchiaia in più stepdi Antonello Orlando

Il cumulo contributivo, nella sua ver-sione ampliata dalle modifiche appor-tate dalla legge 232/2016, è stato imme-diatamente recepito come uno stru-mento di notevole interesse per i liberi

professionisti iscritti alle Casse professiona-li. Infatti, tale metodo di dialogo fra ordina-menti pensionistici si pone quale alternativa non onerosa alla ricongiunzione dei contri-buti operabile in entrambi i sensi (da Cassa a Inps o viceversa) grazie alla legge 45/1990.Rispetto all’altro metodo di dialogo, anch’es-so non oneroso, della totalizzazione, esercitapoi la notevole attrattiva di non modificare ilmetodo di calcolo dell’assegno pensionisti-co, a differenza dell’istituto introdotto dal de-creto legislativo 42/2006, che comporta qua-si sempre il passaggio integrale al metodo contributivo.

Dopo la riserva espressa da Inps sul mate-riale funzionamento del cumulo dei liberi professionisti nel marzo del 2017 (circolare 60/2017) sono occorsi più di sette mesi perchéil ministero del Lavoro concordasse con l’Inps e le Casse le linee applicative. È stata in-fatti la circolare Inps 140/2017 a chiarire il fun-zionamento delle prestazioni in cumulo, rive-dendo alcune posizioni già anticipate dai sin-goli ordinamenti, come nel caso della Cassaforense (circolare 1/2017).

I requisiti per il cumuloIn particolare, fermo restando che il cumulo non sposta i contributi, ma ne considera il va-lore complessivo ai fini del diritto a pensione,la pensione anticipata (o di anzianità contri-butiva) è raggiungibile a condizione che gli assicurati maturino il requisito contributivo previsto dalla riforma Monti-Fornero (arti-colo 24 della legge 214/2011), pari - fino al 2018 incluso - a 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e42 anni e 10 mesi per i lavoratori, a prescinderedal singolo requisito contributivo presentenell’ordinamento delle Casse professionali coinvolte nella pensione in cumulo.

Accanto al requisito contributivo, unifica-to secondo i criteri vigenti presso l’Inps, la cir-colare 140/2017 ha chiarito che dovranno es-sere perfezionati anche le ulteriori condizio-ni eventualmente previste dai singoli ordina-menti delle gestioni e/o Casse che partecipano al cumulo, come la cessazionedell’attività di lavoro dipendente e la cancel-lazione dagli Albi professionali.

In questo senso, la Cassa forense ha dimo-strato, con la delibera del 26 ottobre inviata alministero del Lavoro per l’approvazione, unanotevole apertura rispetto a quanto previsto per l’analoga prestazione della pensione dianzianità in totalizzazione, in cui (come chia-rito anche in sede giudiziale con sentenza del-

Il riscattodegli anni di laureaante 1996nelle gestioniInps comportail metododi calcoloretributivo

Professionisti

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49 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

la Corte d’appello di Brescia 393/2012) oltre alrequisito unificato di 40 anni di contribuzioneè richiesta anche la cancellazione dall’Alboprofessionale. Nel caso della pensione antici-pata in cumulo, invece, la circolare 2/2017 del-la Cassa forense ha esplicitamente specifica-to che non viene richiesta la cancellazione dall’Albo.

La vecchiaia in cumuloPiù complesso si rivela il funzionamento dellapensione di vecchiaia in cumulo: come chiari-to dal ministero del Lavoro con nota 13919 del2017, l’accesso avviene attraverso una forma-zione progressiva del trattamento pensioni-stico, in cui ciascun ordinamento riconosce lapropria quota di pensione al perfezionamen-to dei requisiti anagrafici e contributivi auto-nomi, considerando ai fini del diritto pensio-nistico tutti i contributi accantonati presso ogni gestione o Cassa.

Ponendo il caso di un lavoratore che abbiaintrapreso l’attività di dipendente presso unostudio notarile per dieci anni, contribuendo alFondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld),vincendo successivamente, all’età di 60 anni, il concorso per esercitare la professione nota-rile per i successivi dieci anni, lo stesso consi-dererà i venti anni complessivi di contribu-zione richiesti sia da Inps, sia dalla Cassa del notariato, accedendo a pensione secondo il requisito Inps (pari a 67 anni nel biennio 2019-2020) e ricevendo la parte di assegno di pen-sione corrispondente alla contribuzione nel Fpld; solo al perfezionamento dell’età previ-sta dalla Cassa (75 anni, per chi non arrivi ai 30anni di esercizio della professione) percepiràla quota a carico della Cassa del notariato.

La domanda di pensione di vecchiaia in cu-mulo è unica, presentabile all’ente pensioni-stico di ultima iscrizione (a scelta dell’assicu-rato, in caso di contemporanea iscrizione a più enti). Nell’esempio la domanda, presenta-ta alla gestione Inps, dove sarà per primo per-fezionato il requisito anagrafico, attiverà au-tomaticament l’erogazione, da parte della Cassa notariato, della quota maturata in un se-condo momento senza richiedere ulteriori comunicazioni da parte del pensionato. In

tutti i casi la liquidazione del trattamento pen-sionistico, come per la totalizzazione, sarà materialmente effettuata dall’Inps, mentreciascuna Cassa o gestione calcolerà la propriaquota secondo le regole interne (pro quota).

La circolare 140/2017 ha inoltre specificatocome l’applicazione del metodo di calcolo re-tributivo o misto, basata sull’anzianità contri-butiva al 31 dicembre 1995, sarà influenzata unicamente dai contributi accantonati prima del 1996 nel Fpld o presso le altre gestioni Inps, a condizione che tali periodi non siano cronologicamente sovrapposti.

Strategico il riscatto della laureaSarà quindi strategica la scelta di dove opera-re il riscatto del corso di laurea: gli anni riscat-tati solo nelle gestioni Inps ante 1996 potran-no infatti portare all’applicazione del metodoretributivo fino al 2011.

Nel caso di liberi professionisti che abbianogià intrapreso delle ricongiunzioni onerose secondo la legge 45/1990, la circolare Inps 60/2017 ha chiarito che le norme transitoriepreviste dalla legge 232/2016 per i recessi dallericongiunzioni all’interno delle gestioni Inps o dalla totalizzazione non trovano applicazio-ne per i liberi professionisti, con una sostan-ziale disparità fra i due ordinamenti.

Il cumulo attende ancora, per la sua pienaoperatività, la ratifica delle singole delibere adottate dalle Casse ordinistiche nonché la firma delle convenzioni fra ogni Cassa e Inps.

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TEMPISTICA

Cumulooperativouna voltaratificatele deliberedelle Cassee firmatigli accordicon l’Inps

Anticipata con i requisiti della Monti-Fornero

Le modalità di funzionamento del cumulo per i liberi profes-sionisti sono state chiarite dall’Inps con la circolare 140/17 La pensione anticipata con il cumulo sarà raggiungibile a condizione che gli assicurati maturino il requisito contributi-

vo previsto dalla riforma Monti-Fornero. Per il 2018 si tratta di 41 anni e 10 mesi per le lavora-trici e di 42 anni e 10 mesi per i lavoratori, a prescindere dal requisito contributivo presente nell’ordinamento della casse professionali coinvolte nella pensione in cumulo

CAPITOLO 3

50 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Nella ricongiunzione età, redditoe contributi determinano i costidi Antonello Orlando

Per ricongiunzione dei periodi assicu-rativi si intende la facoltà da parte degliassicurati (o dei loro superstiti) di riu-nire in una gestione “accentrante” icontributi maturati presso un’altra ge-

stione o Cassa professionale.In particolare, la legge 29/1979 consente il tran-

sito all’interno delle gestioni Inps in due direzio-ni: attraverso l’articolo 1, i contributi possono es-sere trasferiti dalle gestioni degli autonomi e da quelle alternative, esonerative o sostitutive del-l’assicurazione generale obbligatoria (come ex Inpdap, ex Enpals o Inpgi) verso la stessa Ago (va-le a dire il fondo generale dei lavoratori dipenden-ti). Tale facoltà, fino al giugno del 2010, è stata atti-vabile senza alcun onere per chi accentrava nel-l’Ago i contributi maturati in ordinamenti alter-nativi come la gestione dei dipendenti pubblici.

A seguito dell’entrata in vigore della legge122/2010, la ricongiunzione verso l’Ago (già one-rosa per autonomi, artigiani e commercianti) è diventata sempre onerosa, ad eccezione di alcunicasi residuali (articolo 1, comma 238 della legge 228/2012) in cui agli ex dipendenti pubblici affe-renti a un numero limitato di gestioni (Cassa Sta-to, Ctps) cessati prima dell’agosto 2010 è rimasta la facoltà di effettuare gratuitamente in Ago la co-stituzione della posizione assicurativa.

L’articolo 2 della legge 29/1979 prevede, inve-ce, la facoltà di accentrare nella gestione alterna-

tiva, esonerativa o esclusiva dell’Ago, o per auto-nomi i contributi maturati presso il Fondo dei la-voratori dipendenti.

Esclusa la gestione separataLa ricongiunzione non opera, in nessuno dei due sensi, per i contributi della Gestione separata, in-teressati invece dalla facoltà di cumulo gratuito prevista dall’articolo 3 del Dm 282/1996 e sintetiz-zata dalla circolare Inps 184/2015. Nel caso dei li-beri professionisti iscritti ad Albo, è la legge 45/1990 a consentire la ricongiunzione verso unagestione assicurativa obbligatoria o verso la Cas-sa ordinistica (applicando i commi 1 o 2 dell’arti-colo 1 della legge 45).

La domanda di ricongiunzione può essere pre-sentata generalmente solo una volta, salvo il casoin cui - dopo la prima richiesta - il lavoratore abbiaaccantonato un periodo di contribuzione pari ad almeno 10 anni, di cui cinque o più di contribuzio-ne riferita ad attività lavorativa effettiva. In assen-za di tali requisiti, la ricongiunzione potrà essere esercitata ancora solo al momento del pensiona-mento e presso la medesima gestione o Cassa do-ve era stata precedentemente esercitata.

La ricongiunzione si attua (differentemente dacumulo o totalizzazione) attraverso una effettivamigrazione dei contributi con interessi rivalutatial tasso annuo del 4,5 per cento. La ricongiunzio-ne deve riguardare tutti i contributi giacenti pres-

Il metododi calcoloretributivo(ante 1996)si basasulla riservamatematicache partedal beneficioprospettato

Contributi accentrati

CONTRIBUTI IN PIÙ GESTIONI

51 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

so altre gestioni o Casse. I requisiti di tipo contri-butivo sussistono solo per chi vanti contribuzio-ne presso la Gestione speciale degli autonomi (questi dovranno presentare almeno cinque annidi lavoro subordinato fra la data di richiesta della ricongiunzione e la fine del lavoro autonomo).

Le modalità di calcoloIl calcolo dell’onere di ricongiunzione è determi-nato differentemente in base alla collocazione cronologica dei contributi ricongiunti. Nel caso della contribuzione ante 1996 (metodo di calcoloretributivo), trova applicazione la cosiddetta ri-serva matematica che, una volta determinato il beneficio pensionistico annuo collegato alla ri-congiunzione, lo moltiplica per il corrispondentecoefficiente attuariale basato su sesso, età e con-dizione (per Inps stabilito dal Dm 31 agosto 2007, per le Casse secondo il singolo ordinamento in-terno). Nel caso di contributi maturati dopo il 1995 (metodo contributivo), l’onere di riscatto consisterà nel prodotto fra reddito imponibile dell’ultimo anno e aliquota Ivs vigente.

Rimane in ogni caso un differente regime dicalcolo definitivo fra i due tipi di ricongiunzioni: per la ricongiunzione fra Fpld e altre gestioni (leg-ge 29/1979) l’onere è ridotto non solo del valore della contribuzione accentrata, ma anche di un ulteriore 50 per cento.

Tale dimezzamento dell’onere residuo non èinvece riconosciuto nel caso della ricongiunzio-ne da o verso le Casse dei liberi professionisti (legge 45/1990).

A livello di convenienza di costi, chi prende inconsiderazione tale strumento deve tener conto che la spesa dell’onere è completamente deduci-bile secondo l’articolo 10 del Tuir e che l’onere calcolato con metodo retributivo decresce con l’aumentare dell’età anagrafica e, qualora la ri-congiunzione muova ingenti masse contributi-ve, si concretizzerà la possibilità di completo ab-battimento del costo senza alcun esborso da par-te del richiedente.

In riferimento all’iter amministrativo, l’assicu-rato invia la domanda alla gestione o Cassa accen-trante, la quale, ricevuto il modello Trc con la quantificazione della contribuzione da smobiliz-zare, comunica l’importo dell’onere all’assicura-to entro 180 giorni dalla data di presentazione del-

la domanda, consentendone il pagamento in uni-ca soluzione o in un numero di rate non ecceden-te la metà dell’estensione cronologica del periodo ricongiunto; gli interessi applicati riflet-teranno il tasso di variazione medio annuo del-l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (pari a zero nel 2017).

L’articolo 1, comma 197 della legge di bilancio2017, introducendo il cumulo gratuito ha previstoun regime transitorio per tutti coloro che aveva-no accettato il procedimento di ricongiunzione secondo la legge 29/1979 e che avevano perfezio-nato al primo gennaio 2017 i requisiti per un tratta-mento pensionistico; a questa platea di assicuratiè stato concesso di rinunciare entro il 1° gennaio 2018 alla domanda di ricongiunzione, con restitu-zione integrale delle rate già versate. Tale previ-sione non è applicabile a chi abbia perfezionato il pagamento integrale dell’onere o nel caso in cui i contributi ricongiunti abbiano dato luogo alla li-quidazione di una pensione.

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L’ITER

La domandadeve esserepresentataalla Gestioneo alla CassaaccentranteRichiesta effettuabileuna sola volta

Le due possibilità

Legge 29/1979 Legge 45/1990

Soggetti Richiedenti

Assicurati nelle gestioni Inps (dipendenti, Inpsdap, Enpals, autonomi) a eccezione della gestione separata + Inpgi

Assicurati nelle gestioni Inps (dipendenti, Inpdap,Enpals, autonomi tranne gestione separata) e Casse di previdenza dei professionisti

Direzioni della Ricongiunzione

Da gestioni Inps (Inpdap, Enpals, autonomi) e Inpgi a fondo lavoratori dipendenti Inps

Da Casse di previdenza a Inps

Da fondo lavoratori dipendenti ad altre gestioniInps e all’Inpgi

Da Inps a Casse di previdenza Tra Casse di previdenza

Costo

Onere (riserva matematica o metodo a percentuale) ridotto al 50% al netto dei contributi ricongiunti

Onere (riserva matematica o metodo percentuale) al netto dei contributi ricongiunti

Risparmio d’imposta (deducibilità dell’onere)

100% 100%

Piano di ammortamento

Numero di rate uguali al massimo alla metà del periodo ricongiunto

Numero di rate uguali al massimo alla metà del periodo ricongiunto

Regole e caratteristiche delle ricongiunzioni dei contributi previdenziali

CAPITOLO 3

52 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Con la totalizzazione posizioniricalcolate con il contributivodi Antonello Orlando

Il Dlgs 42/2006 (come innovato dalla leg-ge 247/2007 e dal Dl 201/2011) ha intro-dotto per tutti gli assicurati iscritti allegestioni Inps, inclusa la Gestione separa-ta, all’Inpgi, alle Casse professionali or-

dinistiche, nonché al Fondo clero, la possibilitàdi accedere a pensione gratuitamente valoriz-zando tutte le posizioni mediante l’istituto del-la totalizzazione.

Gli accessi consentiti sono quattro, come nelcaso del cumulo contributivo: pensione di vec-chiaia, anzianità contributiva, inabilità e tratta-mento per i superstiti. Fino al 2011, per accederealla pensione di vecchiaia o di anzianità in tota-lizzazione, l’assicurato doveva vantare un’an-zianità contributiva minima nelle singole ge-stioni coinvolte, pari o superiore a tre anni ma –a seguito della legge 214/2011- dal 2012 non è più prevista alcuna soglia minima.

I requisiti per l’accessoLa totalizzazione richiede requisiti autonomirispetto a quelli ordinari: per la pensione divecchiaia sono necessari, oltre a 20 anni di con-tributi maturati complessivamente negli ordi-namenti pensionistici coinvolti, 65 anni di età per entrambi i sessi; per la pensione di anziani-tà contributiva, il requisito contributivo (sle-gato da qualunque condizione anagrafica) è pari a 40 anni.

Per effetto della legge 122/2010, entrambi i re-quisiti sono sottoposti agli adeguamenti della speranza di vita (con maggiorazione di sette mesi fino al 2018, innalzata a 12 mesi dal 2019 al 2020) e al previgente meccanismo delle finestredi differimento mobile che consentono di per-cepire la prestazione pensionistica 18 mesi do-po la maturazione dei requisiti nel caso della pensione di vecchiaia, 21 mesi dopo nel caso del-la pensione di anzianità.

Considerando tali ulteriori requisiti, la mate-riale percezione della pensione di vecchiaia o anzianità in totalizzazione può decorrere anchesuccessivamente rispetto ai requisiti ordinari previsti dall’Inps. Per accedere alla pensione è inoltre necessario perfezionare eventuali re-quisiti fissati dalle gestioni e Casse coinvolte (lacessazione da lavoro dipendente per Inps, la cancellazione dall’Albo professionale per nu-merose Casse ordinistiche).

La totalizzazione comporta il completo rical-colo di tutte le posizioni coinvolte, con l’appli-cazione del metodo contributivo che trasformail montante rivalutato in prestazione pensioni-stica in base ai coefficienti attuariali legati all’etàdi accesso al pensionamento.

L’iscritto ha tuttavia la possibilità di non pas-sare al contributivo, conservando il metodo di calcolo naturale nella singola gestione o Cassa coinvolta, in base all’articolo 4, comma 5, del Dl-

Calcoloretributivosolo quandosi è maturatoun dirittoautonomoValorizzataanche la gestione separata

La somma gratuita dei contributi

CONTRIBUTI IN PIÙ GESTIONI

53 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

gs 42/2006, il quale ammette tale deroga nel ca-so in cui il soggetto vi abbia maturato un diritto autonomo a prestazione; tale diritto è tuttavia azionabile a discrezione del soggetto, che può mantenere a scelta il calcolo contributivo.

La totalizzazione è richiedibile anche nel ca-so di periodi contributivi in ordinamenti diver-si, anche se cronologicamente sovrapposti, e anche se l’assicurato ha maturato il diritto in unao in più delle gestioni coinvolte, posto in ogni ca-so che l’anzianità contributiva deve essere ac-certata sommando le settimane accreditate perperiodi non coincidenti possedute nelle varie forme pensionistiche obbligatorie di iscrizione.

L’accesso alla totalizzazione diviene non per-corribile nel caso in cui l’assicurato abbia già maturato la titolarità di un trattamento pensio-nistico diretto, incluso l’assegno ordinario di in-validità; nel solo caso in cui la condizione peg-giori con riconoscimento dello status di inabile,l’assicurato può però chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione in base all’articolo 2 del Dlgs 42/2006, dal momento che l’assegno originario subisce una revoca.

I destinatari della domandaLa materiale domanda di pensione in totalizza-zione va presentata dall’interessato alla gestio-ne o Cassa di ultima iscrizione (dove risulti ac-creditata la contribuzione più recente accanto-nata dal lavoratore). Nel caso in cui al momentodella domanda il richiedente sia contempora-neamente iscritto in più di una gestione o Cassapuò fra queste liberamente scegliere dove pre-sentare la richiesta. La gestione che riceve la domanda istruisce l’iter amministrativo, coin-volgendo tutte le forme assicurative obbligato-rie dove sia stato iscritto il lavoratore. Una vol-ta accolta la domanda, il pagamento della pre-stazione pensionistica viene erogato sempre da Inps, a prescindere dalle forme pensionisti-che coinvolte.

Come chiarito dall’istituto di previdenzacon la circolare 9/2008, ai trattamenti pensio-nistici liquidati in totalizzazione non viene applicata l’integrazione al trattamento mini-mo, a differenza della pensione in cumulo, cheprevede tale istituto a condizione che tra lequote di pensione cumulate ve ne sia almeno una afferente a un ordinamento per le quali è

contemplata l’integrazione.Vengono invece applicati al trattamento in

totalizzazione le rivalutazioni automatiche in riferimento all’intera prestazione complessiva-mente considerata (come per il cumulo contri-butivo in base alla legge 228/2012).

La totalizzazione, a seguito del potenziamen-to del cumulo contributivo operato dalla legge 232/2016, ha perso tuttavia gran parte del pro-prio appeal in quanto, prima dello sdoganamen-to del cumulo, questa costituiva l’unica alterna-tiva gratuita alla ricongiunzione onerosa per potere raccogliere le posizioni contributive sparse. Il nuovo cumulo, oltre a essere total-mente gratuito, mantiene sempre il metodo di calcolo proprio di ogni gestione o Cassa, preser-vando le quote calcolate con il metodo retributi-vo senza la conversione generalizzata al meto-do contributivo.

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LE REGOLE

Nessunaintegrazioneal minimoper le pensioni

I requisiti

PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE

Requisito Anagrafico

Speranzadi vita

Finestra di differimento mobile Decorrenza

2018 65 anni 7 mesi 18 mesi 67 anni e 1 mese

2019 65 anni 1 anno 18 mesi 67 anni e 6 mesi

2020 65 anni 1 anno 18 mesi 67 anni e 6 mesi

2021 65 anni 1 anno 3 mesi* 18 mesi 67 anni

e 9 mesi

2022 65 anni 1 anno 3 mesi* 18 mesi 67 anni

e 9 mesi

PENSIONE DI ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE

Requisito contributivo

Speranzadi vita

Finestra di differimento mobile Decorrenza

2018 40 anni 7 mesi 21 mesi 42 anni e 4 mesi

2019 40 anni 1 anno 21 mesi 42 anni e 9 mesi

2020 40 anni 1 anno 21 mesi 42 anni e 9 mesi

2021 40 anni 1 anno 3 mesi* 21 mesi 43

anni

2022 40 anni 1 anno 3 mesi* 21 mesi 43

anni

(*) Adeguamento a speranza di vita non ancora consolidato

Gli effetti della finestra mobile e dell’adeguamento alla speranza di vita

CAPITOLO 3

54 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Lavoratori dipendenti garantitise i contributi sono stati omessidi Antonello Orlando

Per il lavoro dipendente, così comenelle collaborazioni parasubordina-te, gli adempimenti contributivi so-no curati dal datore di lavoro che de-nuncia le retribuzioni, versa la relati-

va contribuzione (anche nella quota a carico delcollaboratore ex articolo 19 della legge 218/52) ene certifica, attraverso la certificazione unica che dal 1998 ha sostituito il mod. O1M, il correttoadempimento.

Attraverso la digitalizzazione degli archividegli enti previdenziali, gli assicurati richie-dono poi l’estratto conto contributivo che rie-piloga la quantità dei contributi versati, sia ai fini del diritto, sia della misura della futura prestazione.

A tutela dei lavoratori dipendenti, l’articolo2116 del Codice civile stabilisce che le prestazio-ni previdenziali e assistenziali sono dovute an-che quando il datore di lavoro non abbia adem-piuto ai versamenti contributivi «salvo diversedisposizioni delle leggi speciali».

Tutela con due limitazioniLa tutela a garanzia dei lavoratori ha due princi-pali limitazioni: la prima è di ordine temporale. Infatti, l’articolo 27 dell’Rdl 636/39 limita l’auto-maticità delle prestazioni pensionistiche ero-gate dall’assicurazione Ivs in riferimento alla omessa contribuzione non ancora prescritta. I

contributi previdenziali Ivs, in base all’articolo 3 della legge 335/95, si prescrivono in cinque an-ni, elevabili a dieci in caso di denuncia del lavo-ratore o dei suoi superstiti. L’unico rimedio esperibile, occorsa la prescrizione, rimane la costituzione di rendita vitalizia (articolo 13 del-la legge 1338/62) in presenza di documenti di da-ta certa del rapporto di lavoro e delle effettive retribuzioni percepite.

Autonomi senza paracaduteIl secondo limite riguarda invece la tipologia dilavoratori a favore dei quali il principio di auto-maticità è posto a tutela: la sentenza della Cortecostituzionale 374/97 ha sottolineato come talegaranzia normativa sia la regola generale per i subordinati.

Il lavoratore autonomo, responsabile del-l’adempimento contributivo, non rientra nell’al-veo dell’automaticità delle prestazioni. Allo stes-so tempo, negli ultimi anni si sono registrate più aperture a favore dei lavoratori parasubordinati sia nella giurisprudenza (come con la sentenza del tribunale di Bergamo 941/2013), sia sul ver-sante normativo (come l’introduzione dell’arti-colo 64ter nel Dlgs 151/01 che estende agli iscritti alla Gestione separata come i cococo l’indennità di maternità/paternità anche nei casi di omessa contribuzione da parte del committente).

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In caso di dirittoprescrittol’unicorimediopossibileè quellodi costituireuna renditavitalizia

L’automaticità delle prestazioni

PENSIONI 2018

Capitolo 4

Dai contributiall’assegno

CAPITOLO 4

56 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Pensione calcolata in quoteper gli iscritti Inps prima del ’95di Fabio Venanzi

Il calcolo della pensione si effettua se-condo tre modalità, in base all’anziani-tà contributiva del lavoratore: il siste-ma ex retributivo, quello misto, quellocontributivo.

Ex retributivoLa prima riguarda coloro che hanno almeno18 anni di contributi alla fine del 1995. Costo-ro fruiscino del sistema di calcolo retributi-vo per le anzianità maturate fino al 31 dicem-bre 2011 e si vedranno calcolare tre quote dipensione. Per i dipendenti, la quota A vienecalcolata con riferimento alla retribuzionemedia pensionabile percepita negli ultimi cinque anni moltiplicata per il coefficientematurato in corrispondenza del 31 dicem-bre 1992.

La quota B è calcolata con riferimento alleretribuzioni medie pensionabili degli ultimi dieci anni meno remoti rispetto alla data dicessazione e tale valore viene moltiplicato per la differenza dei coefficienti di rendi-mento maturato al 31 dicembre 2011 e quello maturato alla fine del 1992.

La quota C, contributiva, è calcolata in rife-rimento alle contribuzioni versate dal 2012 fi-no alla data di cessazione. Tale somma, che prende il nome di montante, è trasformata inpensione attraverso dei coefficienti legati al-

l’età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. L’importo dei contributiviene rivalutato altresì per un tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione mediaquinquennale del prodotto interno lordo. Maggiore è l’età e più elevata sarà la quota di pensione calcolata, poiché gli anni di godi-mento del trattamento previdenziale saran-no inferiori rispetto a coloro che accedono al-la pensione con età inferiori.

Per i pubblici dipendenti valgono le stesseregole, eccetto per la quota A che viene deter-minata con riferimento allo stipendio annua-le teorico fisso e continuativo (e quindi senzaconsiderare gli emolumenti accessori) del-l’ultimo giorno di servizio.

Per i lavoratori (ex) retributivi, ogni annovaleva il 2% di rendimento. Tale aliquota è ancora oggi applicata con riferimento alle an-zianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 per gli iscritti al fondo pensione lavorato-ri dipendenti dell’Inps. L’aliquota di rendi-mento varia in funzione della Cassa previ-denziale di iscrizione. Per esempio i dipen-denti pubblici hanno coefficienti di rendi-mento diversi al loro interno e agli statali e aidipendenti degli enti locali si applicano nor-mative diverse.

Tornando al settore privato, l’aliquota direndimento viene moltiplicata per la retribu-

Ai lavoratori che hannoanzianitàmaggiori il sistema di calcolocontributivodell’assegnosi applica solo dal 2012

I metodi di calcolo

DAI CONTRIBUTI ALL'ASSEGNO

57 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

zione percepita negli ultimi cinque anni ante-cedenti la cessazione. Le retribuzioni effetti-vamente percepite sono adeguate all’infla-zione al fine di rendere “più attuali” le retri-buzioni percepite nel passato. Pertanto coloro che vantano 18 anni di contributi al 1995 e quindi hanno 15 anni di contributi al1992, si vedranno applicare un’aliquota parial 30% per la quota A (2% per anno moltiplica-to per 15 anni di contributi). Se la retribuzionemedia pensionabile degli ultimi cinque anni èpari a 39.500 euro, la quota A sarà pari a 11.850euro annui lordi (il 30% di 39.500 euro).

Analogo discorso vale per la determina-zione della quota B di pensione. In questo ca-so, l’aliquota di rendimento è data dalla dif-ferenza tra quella maturata al 31 dicembre 2011 e quella già utilizzata per determinare laquota A di pensione. Se il lavoratore ha pre-stato servizio ininterrottamente, dal 1993 al 2011 sono trascorsi 19 anni che “rendono” il 38% per la quota B. Se la retribuzione media degli ultimi dieci anni è pari a 41.200 euro, laquota B di pensione sarà pari a 15.656 euro an-nui lordi.

Le retribuzioni medie pensionabili sonocalcolate con riferimento a quelle godute ne-gli ultimi dieci anni antecedenti la cessazionee, anche in questo caso, adeguate all’inflazio-ne. Quindi prendendo ad esempio un lavora-tore dipendente con almeno 18 anni di contri-buti al 31 dicembre 1995 e che ha cessato l’atti-vità lavorativa il 31 dicembre 2017, prestando servizio senza soluzione di continuità nella sua vita lavorativa, le retribuzioni prese a ri-ferimento per determinare la quota A di pen-sione saranno quelle percepite dal 2013 al 2017(260 settimane) mentre quelle per determi-nare la quota B andranno dal 2008 al 2017 (520settimane). Le retribuzioni percepite prima del 2008 saranno ininfluenti ai fini della de-terminazione del trattamento pensionistico.

Dal 2012 si applicherà la regola del montan-te contributivo. Pertanto se da tale data hapercepito mediamente 40.000 euro lordi an-nuali, il montante contributivo accumulato sarà poco più di 79.200 euro annui. Tale im-porto diventerà quota di pensione attraversoil coefficiente legato all’età posseduta dal la-

voratore al momento del pensionamento. Se avesse 66 anni e sette mesi, il coefficiente cor-rispondente è pari a 5,6192% e quindi la quotaC di pensione ammonterà a 4.450,41 euro.

L’importo della pensione messa in paga-mento sarà data dalla somma dei tre valori così calcolati, pari a poco meno di 32mila euroannui lordi, erogati in tredici mensilità.

Sistema mistoSe il lavoratore ha un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la pen-sione è sempre formata da tre quote di pen-sione ma con regole differenti. La quota A è determinata alla stregua dei lavoratori retri-butivi mentre la quota B viene determinata con riferimento alle retribuzioni medie pen-sionabili maturate dal 1993 fino alla cessazio-ne. Tale valore è moltiplicato per la differen-za dei coefficienti maturati tra il 1995 e il 1992.

La quota C di pensione, in analogia a quan-to sopra affermato, viene calcolata con riferi-mento alle contribuzioni versate dal 1° gen-naio 1996 fino alla cessazione dell'attività.

Per esempio, i lavoratori con un’anzianitàcontributiva inferiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (e comunque con anziani-tà alla fine del 1992), si vedranno calcolare la pensione in modo simile a quanto sopraesposto. La quota A seguirà le stesse regole dei lavoratori ex retributivi. La quota B sarà ilfrutto della retribuzione media degli ultimi cinque anni incrementati dei periodi lavoratitra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese prece-dente a quello di decorrenza della pensione. A differenza del sistema ex retributivo, l’arcotemporale è notevolmente superiore e così larivalutazione sarà più generosa. È sufficientepensare che le retribuzioni godute nel 1992vengono rivalutate oltre il 200% per coloroche hanno avuto accesso alla pensione nel 2017. Quindici milioni di lire del 1992, in sede di pensione, diventano 16.129 euro. Il che si-gnifica raddoppiare – ai fini pensionistici – l’importo nominale sul quale è stato pagato ilcontributo pensionistico.

La quota C, contributiva, di pensione saràcalcolata con riferimento alle anzianità ma-turate dal 1° gennaio 1996 in poi.

QUOTA A

Utilizzata nel sistema per i retributivi, non valeper chi ha iniziatoa lavoraredal 1993

CAPITOLO 4

58 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Sistema contributivoI lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientrano in un sistema dicalcolo interamente contributivo e la pensio-ne è frutto della sola quota C. Inoltre agli assi-curati contributivi puri si applica il massima-le contributivo, il quale prevede che, al supe-ramento di determinate soglie retributive, si sospenda la contribuzione pensionistica. Peril 2018 tale valore è pari a 101.427 euro annui, non rapportabili su base mensile e, pertanto, il superamento andrà verificato “a contato-re”. Si applica anche ai lavoratori che, rien-trando in un sistema di calcolo misto, optino per la liquidazione di un trattamento pensio-nistico interamente contributivo.

Naturalmente il lavoratore perde il siste-ma contributivo qualora riscatti periodi – ad esempio del diploma di laurea – antecedenti al 1996. Secondo quanto previsto dall’artico-lo 1, comma 280, della legge 208/2015, dal pri-mo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (e sempreché ri-sulti assolto l’onere economico di almeno una rata) il lavoratore acquisisce lo status di “vecchio iscritto”. In mancanza del paga-mento viene considerato “nuovo iscritto”.

In deroga a quanto detto, occorre precisa-re che i riscatti dei rapporti di collaborazio-ne coordinata e continuativa previsti dall’ar-ticolo 51, comma 2 della legge 488/1999, svol-ti in periodi antecedenti l’istituzione del-l’obbligo contributivo alla gestione separata(1996) da parte degli iscritti a tale gestione, così come anche i riscatti dei periodi dei cor-si di studi universitari richiesti da soggetti“inoccupati” (previsti dall’articolo 1, comma77, della legge 247/2007) collocati antece-dentemente al 1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dal-l’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema con-tributivo, non modificano lo status di “nuo-vo iscritto” del lavoratore. Quindi, non inci-dono sull’applicazione del massimale con-tributivo.

Con il messaggio 4987 del 12 dicembre 2017,l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla ri-

nuncia all’utilizzo di periodi figurativi rico-nosciuti a domanda quale, ad esempio, il ser-vizio militare. Pertanto gli interessati potran-no richiedere di rinunciare all’accredito ai fi-ni pensionistici del periodo relativo alservizio militare quando lo stesso periodonon risulti già utilizzato per la liquidazione diuna qualsiasi prestazione.

Naturalmente l’istituto di previdenza haprecisato che tale accredito, facendo acqui-sire lo status di “vecchio iscritto”, con conse-guente disapplicazione del massimale con-tributivo, non potrà formare oggetto di ri-nuncia successivamente a tale richiesta qua-lora sia stata la causa determinante della effettiva disapplicazione del massimale contributivo stesso. Detto in altri termini, seil lavoratore grazie al computo del servizio militare ha acquisito lo status di vecchio iscritto con conseguente disapplicazione del massimale contributivo, successiva-mente non potrà rinunciarvi. Se invece, dal-la rinuncia, non dovesse mutare il sistema dicalcolo perché – ad esempio – il lavoratoreaveva già periodi pregressi al 1996, in questocaso potrà esercitarla.

I lavoratori contributivi puri avranno lapensione composta esclusivamente da tale quota. Se uno di loro ha percepito dal 1996 una retribuzione annua di 30mila euro e ha poi avuto un aumento di 500 euro all’anno, giunge alla pensione con una retribuzione di40.500 euro e un montante di 313.360 euro. Con un’età pari a 66 anni e sette mesi avrà maturato una pensione annua lorda di 17.608euro (cioè il 5.6192% di 313.360 euro). Se aves-se 65 anni, la pensione sarebbe di 16.690 euro,a causa di un coefficiente di trasformazione più sfavorevole, mentre con 64 anni l’impor-to scenderebbe a 16.166 euro (1.243,54 euro mensili) ma – in quest’ultimo caso – l’accessorisulterebbe precluso perché la pensione an-ticipata contributiva richiede un primo im-porto di pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Poiché nel 2017 tale asse-gno era pari a 448,07 il controvalore minimomensile non poteva essere inferiore a1.254,60 euro.

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IL CALCOLO

I coefficientiapplicatiai montanti garantiscono pensioni più altea chi è più anziano

DAI CONTRIBUTI ALL'ASSEGNO

59 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Con il contributivo assegnoin base a versamenti ed età di Fabio Venanzi

Le riforme pensionistiche degli ul-timi anni sono state ispirate, nel-l’immediato, alla riduzione dellaspesa previdenziale, una voce che,una volta a regime, difficilmente

diminuirà poiché legata all’aspettativa di vi-ta del percettore e dei suoi superstiti.

La riforma Dini (legge 335/1995) – che haavuto il coraggio di rompere con le regole delsistema retributivo introducendo la quota contributiva – aveva come limite un lungoperiodo di tempo per andare a regime e per produrre gli effetti sulla spesa pubblica.

Più volte il legislatore è dovuto interveni-re per introdurre modifiche ai requisiti di ac-cesso, dalla riforma Prodi (legge 449/1997) alla riforma Maroni (legge 243/2004) per giungere a quella Monti-Fornero (decreto legge 201/2011) che ha esteso il sistema con-tributivo anche nei confronti di quei lavora-tori che hanno maturato 18 anni di contributial 31 dicembre 1995 e che, fino a quel momen-to, ne erano stati risparmiati. Tra l’altro, l’in-troduzione della quota contributiva per questi lavoratori può generare una pensionepiù generosa rispetto a quella che sarebbestata calcolata con le regole previgenti e a nulla (o poco) è valso l’intervento legislati-vo (legge 190/2014) di porre rimedio a que-sta anomalia.

In compenso, le pensioni ex retributive emiste, se l’importo dovesse risultare inferio-re a determinate soglie e al ricorrere di speci-fiche condizioni reddituali, subiscono l’inte-grazione al trattamento minimo (507,42 eurolordi mensili per il 2018). Invece le pensioni calcolate con le regole del sistema contribu-tivo, ivi comprese quelle erogate a carico del-la gestione separata dell’Inps, non sono inte-grabili al trattamento minimo. Il pensionato potrà eventualmente ricevere un’integra-zione fino all’importo dell’assegno sociale(453 euro mensili nel 2018), qualora la sua pensione dovesse risultare inferiore all’asse-gno sociale stesso e a fronte di un limite direddito di 11.778 euro nei casi di soggetti co-niugati e di 5.889 euro per i non coniugati.

Importi sogliaÈ per questa ragione che il legislatore, quan-do disciplina i trattamenti pensionistici cal-colati con il sistema contributivo, si preoc-cupa che l’importo risulti comunque supe-riore a determinate soglie. È il caso della pensione di vecchiaia conseguita con 66 an-ni e sette mesi di età e 20 anni di contributi, acui si può accedere a condizione che il primoimporto non risulti inferiore a 1,5 volte quel-lo dell’assegno sociale. In analogia, accade lo stesso per i trattamenti pensionistici anti-

A differenza delle pensionicalcolatecon il sistema ex retributivo o mistonon è prevista l’integrazione alla pensione minima

Importi e adeguatezza

CAPITOLO 4

60 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

cipati contributivi (che si conseguono con63 anni e sette mesi di età), il cui accesso èsubordinato alla condizione che il primo im-porto risulti non inferiore a 2,8 volte l’asse-gno sociale. Qualora questo requisito nondovesse risultare soddisfatto, l’accesso allapensione viene differito. Tuttavia, è comun-que possibile accedere alla pensione, a pre-scindere dall’importo della stessa, con 70anni e sette mesi di età a condizione di aver versato per almeno cinque anni contribu-zione effettiva.

Montante e assegnoIl montante contributivo, cioè l’accumulo di contributi versati dall’interessato e dal dato-re di lavoro, subisce rivalutazioni annuali ef-fettuate sulla base del tasso annuo di capita-lizzazione, che è dato dalla variazione mediaquinquennale del prodotto interno lordo (Pilnominale), appositamente calcolata dal-l’Istituto nazionale di statistica, con riferi-mento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In ogni caso il coefficiente di riva-lutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di ca-pitalizzazione sopra determinato, in fase di applicazione, per legge, non può essere infe-riore a uno, perché altrimenti il montante si svaluterebbe anziché rivalutarsi. In caso divalore inferiore all’unità si applica comun-que 1 (quindi rivalutazione pari a zero) e la differenza viene recuperata sulle rivaluta-zioni successive.

Oltre all’aumento legato alla rivalutazio-ne, il montante subisce incrementi dovuti al-la prosecuzione dell’attività lavorativa op-pure al versamento volontario dei contribu-ti. In entrambi i casi, il montante – oltre a subi-re le rivalutazioni – cresce per effetto delleulteriori contribuzioni versate e diventaquota di pensione attraverso l’applicazione di coefficienti legati all’età posseduta dal la-voratore al momento del pensionamento.

A fronte di età anagrafiche più elevate, ilcoefficiente di trasformazione aumenta. Ta-le aumento si giustifica con il fatto che il per-cettore avrà la pensione per un numero di an-ni inferiore rispetto ai colleghi che hanno

avuto accesso alla prestazione in epoca ante-cedente. Se un lavoratore con 63 anni, avessematurato un montante contributivo di500mila euro e potesse accedere al pensiona-mento, avrebbe una pensione annua lorda di25.010 euro. Con 66 anni e sette mesi di età, a parità di montante la pensione aumentereb-be a 28.096 euro. La differenza è data esclusi-vamente dal maggior coefficiente legato al-l’età al momento del pensionamento.

Erroneamente si identifica il sistema tec-nico finanziario di gestione con il criterio dicalcolo delle prestazioni associando allapensione retributiva il criterio della “ripar-tizione” e alla pensione contributiva il crite-rio della “capitalizzazione”. In realtà gliaspetti sono diversi. Il sistema tecnico finan-ziario di gestione riguarda la fase di accumu-lo delle risorse mentre il criterio di calcolo delle prestazioni riguarda solo la modalità dicalcolo delle pensioni. È nel sistema contri-butivo, rispetto agli altri sistemi, che diventaimportante il concetto di adeguatezza delle prestazioni.

Infatti la sostenibilità finanziaria del me-dio/lungo periodo dei sistemi pensionisticisi contrappone all’adeguatezza delle pen-sioni con il fine di prevenire l’esclusione so-ciale e consentire un tenore di vita adeguatonella fase di quiescenza, non più correlato all’ultimo (o agli ultimi) stipendio percepitoprima della cessazione. Il contributivo ha ilpregio che, attraverso il montante, “fotogra-fa” anno dopo anno l’importo dei contributiversati, pertanto una carriera a stipendi alti,seguita da stipendi bassi non comporterà una eccessiva penalizzazione nel calcolodell’assegno cosa che, invece, accadrebbe inun sistema su base retributiva. Inoltre un ac-cesso alla pensione a età superiori, perquanto già spiegato, comporta un assegnopiù generoso.

Una soluzione per garantirsi un importocomplessivo della pensione adeguato alla proprie necessità è quella di integrare la pre-stazione del sistema pubblico con altri stru-menti (si veda il capitolo dedicato alla previ-denza integrativa).

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ACCUMULO

Il capitaleche genera la pensione cresce per effetto di contributi versati erivalutazione annuale

DAI CONTRIBUTI ALL'ASSEGNO

61 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, nota di aggiornamento 2017

Per valutare se la futura pensione sarà adeguata al proprio stile di vita può essere utile considerare il tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra primo assegno previdenziale e ultima retribuzione. Qui sono riportate le previsioni del tasso di sostituzione lordo e netto al raggiungimento del requisito minimo di vecchiaia dal 2010 al 2070. L’anzianità contributiva è parametrata all’età di pensionamento, con inizio dell’attività lavorativa a 30 anni e assenze di interruzioni di carriera. Come si vede, il tasso di sostituzione varia poco nel corso del tempo, però a fronte di una carriera lavorativa che si allunga di oltre 5 anni

35 annie 4 mesi

37 anni

37 annie 10 mesi

38 annie 7 mesi

39 annie 5 mesi

70,179,4

67,777,2

66,576,0

66,676,1

68,978,3

70,980,2

71,680,9

Anno dipensionamento

Anni di contributi

2010

2020

2030

2040

2050

40 annie 2 mesi2060

65 annie 4 mesi

67 anni

67 annie 10 mesi

68 annie 7 mesi

69 annie 5 mesi

Età

70 annie 2 mesi

70 annie 8 mesi

40 annie 8 mesi2070

69,690,2

51,573,6

46,167,4

46,167,4

49,671,4

51,673,7

52,174,3

Lavoratore dipendentedel settore privato

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Lavoratore dipendentedel settore privato

Lavoratoreautonomo

Legenda: tasso di sostituzione Lordo Netto

Il tasso di sostituzione

CAPITOLO 4

62 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Per i collaboratori i contributisi spingono oltre il 34 per centodi Fabio Venanzi

La gestione separata dell’Inps è sta-ta istituita dalla riforma Dini (leg-ge 335/1995) e ha visto il suo avvio il30 giugno 1996 per coloro che ri-sultavano già pensionati o iscritti a

forme pensionistiche obbligatorie, e dal 1° aprile dello stesso anno per i non iscritti.

La gestione è stata creata per assicurareuna tutela previdenziale nei confronti di ta-lune categorie di lavoratori che risultavanoprive di copertura. In particolare interessa tutti i liberi professionisti privi di una Cassa professionale nonché i collaboratori coordi-nati e continuativi che fino al 1995 non aveva-no alcuna tutela.

Nel corso degli anni, la tutela della gestio-ne separata è stata estesa ad altre categorie, per esempio gli assegni di ricerca, i benefi-ciari di borse di studio per chi frequenta cor-si di dottorato di ricerca, i lavoratori autono-mi occasionali (per l’importo eccedente la franchigia di 5mila euro annui) nonché i pre-statori di lavoro occasionale accessorio. An-che i venditori porta a porta sono iscritti a questa gestione.

Le prestazioniLe pensioni erogate sono calcolate esclusi-vamente con le regole del sistema contribu-tivo. Quindi, le prestazioni erogate sono il

frutto della trasformazione del montantecontributivo – cioè i contributi versati e ri-valutati annualmente – in quote di pensioneattraverso i coefficienti legati all’età posse-duta dal lavoratore al momento dell’acces-so al pensionamento. La pensione di vec-chiaia si raggiunge con 66 anni e sette mesi ealmeno 20 anni di contributi, a condizioneche il primo importo di pensione non risultiinferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegnosociale (quindi, quest’anno deve essere al-meno 679,50 euro), altrimenti occorre at-tendere i 70 anni e sette mesi, nel qual casosono sufficienti sono cinque anni di contri-buzione effettiva.

È prevista inoltre la pensione anticipatacontributiva con 63 anni e sette mesi e alme-no 20 anni di contribuzione effettiva a condi-zione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l’importo dell’as-segno sociale. A regime la pensione antici-pata si potrà conseguire anticipatamentecon gli stessi requisiti previsti per la genera-lità dei lavoratori (attualmente 41/42 anni edieci mesi di contributi, indipendentemen-te dall’età). Questi ultimi requisiti, unita-mente a quelli anagrafici sopra citati, do-vranno essere adeguati agli incrementi lega-ti alla speranza di vita che dal 2019 avverran-no con cadenza biennale.

In pensionea partireda 63 anni e 7 mesia condizionedi un assegnopari ad almeno2,8 voltequello sociale

Gestione separata Inps

DAI CONTRIBUTI ALL'ASSEGNO

63 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Pensione supplementareQualora i contributi accreditati in gestione separata non siano sufficienti a dar luogo auna prestazione autonoma, il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbliga-toria che abbia conseguito il diritto alla pen-sione a carico di tale assicurazione oppure a carico di una forma di previdenza obbligato-ria sostitutiva, esclusiva o esonerativa, ha di-ritto alla pensione supplementare a condi-zione che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia.

La pensione supplementare non va con-fusa con il supplemento di pensione. Que-st’ultimo viene erogato a seguito del versa-mento di ulteriori contributi nella stessa gestione dove l’assicurato ha conseguito lapensione. Il supplemento può essere ri-chiesto, per la prima volta, quando sianotrascorsi almeno due anni dalla data di de-correnza della pensione e, successivamen-te, dopo cinque anni dalla decorrenza delprecedente supplemento. Non assume al-cuna rilevanza l’età posseduta dal lavorato-re per la richiesta di liquidazione di questisupplementi.

Gli iscritti alla gestione separata che pos-sono far valere periodi contributivi pressol’assicurazione generale obbligatoria dei la-voratori dipendenti, le forme esclusive e so-stitutive della medesima, le gestioni pensio-nistiche dei lavoratori autonomi (artigiani,commercianti eccetera) hanno facoltà dichiedere, nell’ambito della gestione separa-ta, il computo di tali contributi. I lavoratoridevono avere meno di 18 anni di contributial 31 dicembre 1995 e una anzianità contribu-tiva pari o superiore a 15 anni di cui almenocinque anni collocati dal 1° gennaio 1996. Lapensione sarà calcolata e accessibile con leregole del sistema contributivo. Il computoconsiste, in altri termini, nella valorizzazio-ne dei periodi contributivi esterni alla ge-stione separata. Resta ferma la condizionedi cessazione dell’attività di lavoro dipen-dente alla data di decorrenza del trattamen-to pensionistico. Non assume rilievo lo svolgimento di attività lavorativa autono-ma o parasubordinata.

Aliquote di contribuzioneLe aliquote contributive sono state via via in-nalzate nel corso degli anni. Da ultimo, la rifor-ma Fornero (legge 92/2012) ha disposto un gra-duale innalzamento fino a raggiungere il 33% per i lavoratori privi di qualsiasi copertura e del24% per le restanti categorie. In particolare oc-corre distinguere i liberi professionisti dai col-laboratori e figure assimilate. I primi versano il 25,72% se non sono assicurati presso altre for-me pensionistiche obbligatorie mentre l’ali-quota scende al 24% per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbliga-toria. I collaboratori versano, dal 1° gennaio 2018, il 33,72% se privi di altra tutela, il 24% nei re-stanti casi. Lo 0,72% è una aliquota aggiuntiva che serve a finanziare gli oneri derivanti dalla tutela della maternità, per l’erogazione degli as-segni per il nucleo familiare, alla degenza ospe-daliera, alla malattia e al congedo parentale.

La legge 81/2017 ha previsto, dal 1° luglio 2017, unulteriore innalzamento dello 0,51% al fine di garan-tire l’estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione co-ordinata e continuativa (Dis-coll). Pertanto l’ali-quota giunge al 34,23% per i collaboratori, gli asse-gnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla gestione sepa-rata, non pensionati e privi di partita Iva. Negli altricasi restano vigenti le aliquote inferiori citate.

La ripartizione dell’onere contributivo è po-sto per un terzo a carico del collaboratore e per i restanti due terzi a carico dell’azienda commit-tente. Per i liberi professionisti l’onere è a carico degli stessi, salvo la possibilità di addebitare in fattura la rivalsa del 4 per cento. Al pari di quantoaccade nel fondo pensione lavoratori dipenden-ti, anche a questi iscritti è applicabile il massima-le annuo contributivo (101.427 euro per il 2018), alsuperamento del quale non è dovuta alcuna con-tribuzione sull’eccedenza.

Il minimale annuo è stimato in 15.719 euro, per-tanto, nel caso in cui l’importo dei versamenti dovesse essere inferiore, saranno accreditati soltanto i mesi corrispondenti al contributo ver-sato. Ciò comporterà una contrazione del perio-do utile ai fine del diritto a pensione.

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LA PENALITÀ

Se si versano contributi inferiori al minimale non si matura un intero anno di anzianità

CAPITOLO 4

64 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Per commercianti e artigianil’aliquota sale al 24 per centodi Antonello Orlando

Il 2018 segna l’ultimo anno di incrementodell’aliquota di contribuzione della ge-stione Inps degli artigiani e commercian-ti, secondo la road map della riformaMonti-Fornero, con passaggio dal 23,55%

fissato per il 2017 al 24 per cento. L’articolo 24, comma 22 della legge 214/2011 aveva disegnato un progressivo incremento delle aliquote delle gestioni pensionistiche di artigiani e commer-cianti, nel 2012 dell’1,3% (passando dal 20 al 21,30%) e poi dello 0,45% (arrivando al 21,75%) dal 2013 fino al raggiungimento, nel 2018, del 24%,cui si aggiunge un ulteriore 1% per la quota ecce-dente i primi 46.123 euro di imponibile annuo.

Oltre a tale aliquota Ivs si deve tenere contodel contributo aggiuntivo dello 0,09% (in base alDlgs 207/1996) per gli iscritti alla sola gestione degli esercenti attività commerciali, volto a fi-nanziare il relativo indennizzo di fine attività. Tutti gli iscritti versano poi mensilmente il con-tributo fisso di 0,62 euro per le prestazioni di ma-ternità. Restano confermate le agevolazioni peri coadiuvanti e coadiutori entro i 21 anni di età.

Ogni anno, con circolare, l’Inps comunica uf-ficialmente i minimali vigenti che saranno ver-sati dagli iscritti, anche in modalità rateale, a prescindere dal reddito imponibile contributi-vo dell’anno.

Per i soli beneficiari del regime forfettarioprevisto dalla legge 190/2014 (a fronte della co-

municazione telematica inviata attraverso il cassetto previdenziale per artigiani e commer-cianti) sarà possibile ottenere una riduzione delcontributo complessivo pari al 35% (escluso il solo contributo per la maternità). La riduzione comporterà - come diretta conseguenza del me-todo di calcolo contributivo - un assottigliamen-to delle future prestazioni pensionistiche e, nei casi di importi versati sul solo minimale, un ac-credito di contributi al diritto inferiore ai 12 mesiannui, proporzionalmente alla cifra versata.

Gli iscritti alla Gestione artigiani e commer-cianti, al momento del raggiungimento al dirit-to pensionistico, potranno valutare se ricorrereal nuovo cumulo contributivo (istituito dall’ar-ticolo 1, comma 239 della legge 228/2012 e inno-vato dalla legge 232/2016) per considerare ai finidel diritto tutti gli “spezzoni contributivi” op-pure percorrere la via classica del cumulo pro-prio della gestione. Infatti, secondo l’articolo 16della legge 233/1990, tale cumulo consente di considerare anche i contributi maturati nel Fondo dei lavoratori dipendenti, con liquida-zione della pensione con metodo pro quota. A differenza del nuovo cumulo, tale facoltà pro-pria della gestione non è esclusa nel caso in cui fosse presente un trattamento pensionistico di-retto in una delle gestioni Inps o presso una cas-sa professionale.

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Per chibeneficiadel regimeforfettarioriduzionecontributivadel 35%Effetto-calosulle future pensioni

Gestione autonomi

PENSIONI 2018

Capitolo 5

La previdenzaintegrativa

CAPITOLO 5

66 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Irrevocabile la cessionedel Tfr al «secondo pilastro»di Chiara Brunamontie Claudio Pinna

Le riforme pensionistiche degli ul-timi 25 anni hanno generato unaforte riduzione delle prestazionigarantite dalle gestioni di primopilastro, in particolare dall’Inps, e

un notevole incremento dei requisiti per l’accesso al pensionamento. Tali riforme,anche negli intendimenti del legislatore, hanno aperto la strada alla previdenza com-plementare.

Attualmente, però, meno di un lavora-tore su tre ha deciso di iscriversi a un fon-do pensione, per integrare la pensionepubblica. La sola copertura dell’istitutodi previdenza, infatti, non è più sufficien-te a garantire nel tempo il medesimo te-nore di vita.

In Italia, sulla base dei dati Covip, sonopresenti all’incirca 450 fondi pensione,la maggior parte dei quali preesistenti ri-spetto al decreto di riforma 124/1993. Intotale sono iscritti ai fondi pensione cir-ca 8 milioni di lavoratori.

Ma vediamo come funzionano i fondipensione in Italia, come si sono sviluppatie quali prestazioni garantiscono.

Contribuzione o prestazione definitaI fondi pensione possono assumere in ge-nerale due forme. I fondi a prestazione de-

finita e quelli a contribuzione definita. Ifondi a prestazione definita sono quelli nell’ambito dei quali viene stabilita la mo-dalità di calcolo della prestazione finale e icontributi destinati al finanziamento ven-gono individuati in maniera tale da con-sentire al programma l’erogazione delleprestazioni promesse.

I fondi a contribuzione definita, vicever-sa, sono quelli nell’ambito dei quali viene stabilita la contribuzione da destinare al fi-nanziamento del programma, mentre la prestazione finale non è garantita in quanto direttamente commisurata ai contributi versati e ai rendimenti ottenuti dall’investi-mento del patrimonio accantonato.

In Italia la scelta del legislatore è risultatachiara. Per i lavoratori dipendenti possono essere costituiti esclusivamente fondi del ti-po a contribuzione definita, a capitalizza-zione individuale.

Nella sostanza, quindi, quando un lavo-ratore si iscrive a un fondo pensione, ilprogramma attiva la sua posizione pen-sionistica personale. Su tale posizionevengono accreditati tutti i contributi ver-sati a suo favore e tutti i rendimenti (alnetto delle spese) che l’investimento sulmercato finanziario dei contributi stessiha generato.

I lavoratoripossonoaderirea fondipensionenegoziali,apertie a pianiindividualipensionistici

Come costruire la rendita aggiuntiva

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

67 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Al pensionamento il fondo pensioneeroga una prestazione (sotto forma dicapitale, sotto forma di rendita o in for-ma mista, così come stabilito dalla nor-mativa) equivalente al totale dei con-tributi rivalutati accreditati nell’am-bito della posizione pensionistica in-dividuale.

Le possibilità di sceltaI fondi pensione presenti sul mercato posso-no assumere diverse tipologie (si veda, in proposito, lo schema nelle pagine seguenti):fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipoassicurativo (Pip). Infine i fondi pensionepreesistenti, tutti i programmi cioè che era-no stati istituiti prima dell’entrata in vigore della prima legge organica sulla previdenzaprivata, il decreto legislativo 124/1993.

Nell’ambito della categoria dei fondi ne-goziali ci sono i fondi territoriali, quelli co-stituiti, in genere, a livello regionale. A tali fondi, qualora presenti, sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018, vengo-no destinate, salva diversa volontà del lavo-ratore, eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento.

Un lavoratore dipendente inquadratonell’ambito di un contratto che prevedala presenza di un fondo pensione nego-ziale può ovviamente aderire a tale fon-do pensione.

Il lavoratore può anche iscriversi su basiindividuali a un altro fondo pensione aper-to o a un Pip. In tal caso, però, in assenza diun accordo specifico, viene meno l’obbligoper il datore di lavoro di destinare al finan-ziamento del programma il contributo a proprio carico. Pochi lavoratori dipenden-ti, ovviamente, hanno intrapreso una scel-ta del genere.

Un lavoratore autonomo o un libero pro-fessionista, invece, può aderire a un fondopensione aperto o a un Pip. Il fondo pensio-ne aperto garantisce la possibilità di unagestione finanziaria più flessibile. Il Pippossiede, invece, le principali caratteristi-che di un classico prodotto di risparmio as-

sicurativo con in genere un tasso annuo mi-nimo di rendimento garantito, il consoli-damento dei risultati, ma solitamente costidi gestione più elevati.

Contributi e TfrPer i lavoratori dipendenti sono previste trefonti attraverso le quali il fondo pensionepuò essere finanziato: il contributo a carico del lavoratore stesso, quello a carico del da-tore di lavoro e l’accantonamento annuo deltrattamento di fine rapporto (Tfr). La parte-cipazione a un fondo pensione è in ogni casosempre volontaria.

Il Tfr è quella indennità erogata dal dato-re di lavoro alla cessazione dal servizio perqualsiasi causa, che viene finanziata attra-verso un accantonamento annuo pari a cir-ca il 7% della retribuzione percepita. L’in-dennità finale, erogata interamente sottoforma di capitale, è pari agli accantona-menti riconosciuti nel corso di tutto il peri-odo di servizio prestato nei confronti deldatore di lavoro, rivalutati annualmente inmisura fissa pari all’1,5% più il 75% dell’in-cremento annuo del costo della vita verifi-catosi. Quando un lavoratore si iscrive a unfondo pensione, gli accantonamenti annuidi Tfr maturati da quel momento in poi so-no destinati, a meno di una decisione diver-sa, al finanziamento del fondo pensionestesso. Dall’anno scorso, per effetto dellalegge 124/2017, può essere conferita solo una parte del Tfr, se previsto da accordicollettivi.

Quando il lavoratore non esprime al-cuna scelta esplicita il Tfr confluisce au-tomaticamente nel fondo pensione (ne-goziale, aperto o preesistente) previstodal contratto di lavoro. Qualora il con-tratto individui più fondi, il trattamentodi fine rapporto viene destinato a quelloal quale è iscritto il maggior numero didipendenti dell’azienda. Se invece non èpresente alcun fondo di riferimento, ilTfr viene versato, sino allo scorso annoal Fondinps, la forma pensionistica com-plementare appositamente costituitapresso l’istituto di previdenza e ora in via

PER I DIPENDENTI

Montantefruttodei contributiversatida lavoratoree datoredi lavoroe del Tfr

CAPITOLO 5

68 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

di soppressione. Da quest’anno, invece,andrà ad un fondo negoziale in via di in-dividuazione di comune accordo con leparti sociali tra quelli di maggiori dimen-sioni presenti sul mercato.

Versamenti e rivalutazioneSulla posizione pensionistica individua-le vengono accreditati tutti i contributiprovenienti dalle varie fonti di finanzia-mento previste (contributo a carico dellavoratore, del datore di lavoro e tratta-mento di fine rapporto). La prestazionecorrispondente agli accantonamenti diTfr destinati alla forma pensionisticacomplementare è determinata con le re-gole previste dal fondo pensione. Gli ac-cantonamenti sono rivalutati secondo ilrisultato ottenuto dalla linea di investi-mento dove l’iscritto ha deciso di desti-narli (non più quindi la rivalutazione fis-sa stabilita per legge).

Le modalità di erogazione della pre-

stazione risulteranno quelle previsteper i fondi pensione (con diverse limita-zioni all’erogazione integrale della pre-stazione sotto forma di capitale, ma conun trattamento fiscale decisamente piùvantaggioso).

La scelta di aderire al fondo pensione e didestinare al programma il relativo Tfr è irre-vocabile. Una volta intrapresa, il lavoratore non ha più la possibilità di tornare alla situa-zione previgente.

Qualora l’iscritto, prima del pensiona-mento, perda il requisito per la parteci-pazione al fondo pensione (nella sostan-za interrompa l’attività lavorativa nonavendo più la possibilità di poter effet-tuare i relativi versamenti contributivi)sono previste in genere tre possibilità: iltrasferimento della posizione maturatapresso un’altra forma pensionistica com-plementare, il mantenimento presso ilfondo pensione della prestazione matu-rata senza alcun ulteriore versamento,

numero numero di iscritti patrimonio (mln di €)

Fondi pensione preesistenti 294 653.000 57.540Fondi pensione negoziali 36 2.732.624 48.495Fondi pensione aperti 43 1.336.086 18.450Pip «nuovi» 78 3.017.363 26.013Pip «vecchi» N.d. 411.000 6.930Totale 451 8.150.073 157.428

I numeri

L'universo della previdenza complementare

Fonte: Relazione Covip, 2016

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Fondi pensione negoziali 1,0% 0,6% 0,4% 0,3%

Fondi pensione aperti 2,3% 1,5% 1,3% 1,2%

Pip "nuovi" 3,9% 2,7% 2,2% 1,8%

I COSTIIndicatore sintetico di costo medio in base allo strumento di previdenza complementare e alla durata del periodo di accumulo

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

69 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

preferiscono destinare i risparmi accan-tonati verso forme soggette ad una limita-ta variabilità dei risultati.

I rendimenti medi ottenuti negli ultimianni sono risultati più elevati rispetto al-la rivalutazione annua prevista per leggesugli accantonamenti di Tfr lasciati inazienda (2,8%, sulla base dei dati Covipnel periodo 2008-2016, rispetto al 2,2%del Tfr).

Le linee azionarie sono state quelle chemediamente, sempre nel periodo 2008-2016, hanno generato i rendimenti più ele-vati (2,9%, rispetto al 2,8% medio).

I costi di gestione medi sono in gene-re più contenuti per i fondi negoziali epiù elevati per quelli aperti (sempresulla base dei dati Covip, consideran-do l’indicatore sintetico dei costi co-municato alla Commissione da tutti ifondi pensione, si passa dallo 0,4% al-l’1,3 per cento).

La prospettiva europeaIn futuro, però, sempre più si parlerà difondi pensione paneuropei. La direttivaeuropea approvata nel 2016 consentirà ailavoratori di iscriversi a un fondo pensio-ne istituito in uno qualsiasi dei Paesi del-l’Unione. Un’opportunità per i nostri fon-di pensione, che potranno attirare ancheiscritti da altri Paesi, ma anche per i nostrilavoratori, i quali potranno a loro voltaiscriversi in un fondo pensione costituitoin un altro Paese.

E in talune circostanze l’operazionepotrebbe risultare assolutamente van-taggiosa, specialmente quando il pro-gramma è presente in uno di quei Paesinell’ambito dei quali, a differenza del no-stro, non è prevista alcuna tassazione suirendimenti generati dagli investimentieffettuati.

I benefici fiscali concessi in Italia aicontributi destinati alla previdenzacomplementare sono, infatti, garantitianche nei confronti dei programmi pa-neuropei.

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bensì prevedendo esclusivamente il ri-conoscimento dei rendimenti ottenutidalla gestione del patrimonio accantona-to nonché, se consentito dal fondo pen-sione di appartenenza, il riscatto dellaprestazione (la liquidazione cioè diquanto maturato). Attenzione però al ri-scatto, visto che è prevista una serie dipenalizzazioni di natura fiscale.

Le linee di investimentoI fondi pensione offrono agli iscritti la pos-sibilità di destinare i propri risparmi versoquelle forme di investimento più in lineacon il proprio livello di propensione al ri-schio.

In tale ottica sono solitamente previ-ste diverse linee di investimento che gliiscritti possono utilizzare. Suddividen-do il tutto in macro categorie, i fondipensione offrono linee di investimentoazionarie, obbligazionarie, bilanciate egarantite.

A livello internazionale si stanno svi-luppando in particolare due linee di inve-stimento, che viceversa qui in Italia nonhanno ancora preso piede. Quelle cosid-dette “life cycle” e “target date”. Tali lineeadeguano automaticamente nel tempo,sulla base di determinate caratteristichedell’iscritto, la strategia degli investimen-ti utilizzata per consentire al partecipantedi ottimizzare la sua esposizione al ri-schio. In tale ottica, solitamente, più ci siavvicina al momento del pensionamento,più le forme di investimento rischiosevengono sostituite da quelle caratterizza-te da una redditività meno variabile e piùsicura.

I risultati delle gestioniComplessivamente le forme pensionisti-che complementari gestiscono in Italiacirca 160 miliardi di euro. Il patrimonio èimpiegato prevalentemente in titolo didebito governativi. La tipologia di inve-stimenti effettuati risente, infatti, princi-palmente della limitata predisposizioneal rischio dei lavoratori italiani,i quali

IL QUADRO

In Italiaoperano450 fondipensione,a cui sonoiscritticirca ottomilionidi lavoratori

CAPITOLO 5

70 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Fonte: elaborazione Aon

Tipologie di fondi pensione e linee di investimento

TIPOLOGIE FONDI PENSIONE

Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti Fondi pensione preesistenti

Piani Individuali Pensionistici (Pip)

Chi li istituisce

Rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, aziendale, territoriale o di settore

Banche, imprese di assicurazione, societàdi gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare

Solitamente aziende nel settore del credito, farmaceutico, assicurativo o fondi interaziendali

Compagnie di assicurazione

Chi può accedervi

Lavoratori appartenenti ad aziende, categorie o comparti per i quali è applicato il contratto o l'accordo stipulato

Chiunque

Lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali o interaziendali

Chiunque

Con quale modalità Adesione collettiva Adesione individuale o collettiva Adesione collettiva Adesione individuale

LE LINEE DI INVESTIMENTO IN GENERE PRESENTI IN UN FONDO PENSIONE

Strategia di investimento media Profilo di rischio A chi si rivolge

Garantita

Offre una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato

Basso A soggetti con bassa propensione al rischio

Bilanciata

Investe in azioni e obbligazioni tendenzialmente nella stessa percentuale

MedioA soggetti che ricercano creazione di valore approfittando della diversificazione del portafoglio

Obbligazionaria

Investe solo o principalmente in obbligazioni (investimento in azioni non superiore al 30%)

Medio-bassoA soggetti che ricercano una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo

Azionaria Investe solo o principalmente in azioni (almeno il 50%)

Medio-alto/alto

A soggetti che ricercano rendimenti più elevati nel lungo periodo accettando una maggiore esposizione al rischio e possibili ampie oscillazioni di valore nei singoli anni

Life cycle, target date

La strategia degli investimenti è adeguata automaticamente sulla base delle caratteristiche dell'iscritto, senza un suo intervento diretto

Variabile

A soggetti che vogliono trasferire automaticamente i loro risparmi, man mano che si avvicinano al pensionamento, verso investimenti meno rischiosi

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

71 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Possibile chiedere l’aiutodel Fondo in caso di necessitàdi Priscilla Mattiolie Claudio Pinna

Il fondo pensione non eroga prestazionisolo al momento del pensionamento.In particolari situazioni, infatti, posso-no essere anche corrisposte anticipa-zioni di quanto maturato. L’idea è quel-

la di fornire all’iscritto sufficiente flessibilitàper poter beneficiare di una fonte di rispar-mio significativa in caso di necessità serie eimprovvise.

Spese sanitarieLa prima tipologia di anticipazione prevista èquella che può essere richiesta per fare frontealle spese sanitarie sostenute a seguito di gra-vi situazioni relative all’aderente, al coniuge eai figli.

Le somme erogate a titolo di anticipazionepossono anche essere utilizzate per la coper-tura delle spese accessorie connesse alla tera-pia, all’intervento o a quelle sostenute dai fa-miliari per prestare assistenza all’aderente be-neficiario della prestazione.

Per tale tipologia di anticipazione, non èprevista alcun requisito di anzianità contribu-tiva maturato nell’ambito delle forme pensio-nistiche complementari. L’anticipazione può essere quindi ricevuta in qualsiasi momento. Ilpartecipante può richiedere una prestazionepari sino al 75% della posizione individualematurata.

Prima casaLa seconda tipologia di anticipazione riguardal’acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente alla forma pensionistica o per i suoifigli. La terza tipologia è anch’essa relativa allaprima casa di abitazione, ma riguarda la realiz-zazione degli interventi di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria.

Per queste due tipologie di anticipazione ènecessario essere in possesso di una anziani-tà contributiva almeno pari a otto anni. Anchein questo caso l’importo complessivo erogatonon può eccedere il 75% della prestazione maturata.

Senza finalità specificaLa quarta tipologia di anticipazione, invece,non è specificamente collegata ad alcun even-to: in sostanza, può essere richiesta indipen-dentemente da qualsiasi causa. L’unico vinco-lo previsto è quello degli otto anni di contribu-zione al fondo pensione, superati i quali l’anti-cipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, ma sino a un importo massimo del 30% della posizione maturata.

Ai fini della determinazione dell’anzianitàcontributiva necessaria per esercitare il dirit-to all’anticipazione sono considerati utili tuttii periodi di iscrizione alle forme pensionisti-che complementari maturati dall’aderente,

L’anzianitàdi iscrizionenon è considerataper anticipicollegatia motivi di salute,anche di familiari

Le prestazioni anticipate

CAPITOLO 5

72 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

ovviamente senza che per tali periodi la pre-stazione sia stata riscattata. Aspetto, questo,che risulta essere valido per tutte le tipologie di anticipazione prevista.

Il confronto con il TfrIl concetto di anticipazione previsto nell’am-bito dei fondi pensione viene ripreso dallapossibilità che, in forma simile, è concessa ai lavoratori nei confronti del Tfr, qualora non destinato ai fondi pensione (ma lasciato in azienda). Le modalità sono, però, leggermentediverse. Nei fondi pensione, infatti, l’importo massimo erogabile in via anticipata è più ele-vato. Il lavoratore che avesse deciso di lasciareil Tfr in azienda può ottenere un’anticipazioneche al massimo risulta essere pari al 70% (e non 75%) della prestazione maturata.

La richiesta viene effettuata dall’aderentetramite la compilazione di un modulo messo adisposizione dei partecipanti dal fondo pen-sione. A seconda della tipologia, devono esse-re forniti alcuni documenti giustificativi.

Prelevare e reintegrareL’anticipazione può essere richiesta dall’ade-rente più di una volta nel corso della partecipa-zione al fondo pensione, sempre nel rispetto dei limiti indicati in precedenza.

In ogni caso, le somme complessivamente

percepite a titolo di anticipazione dal parteci-pante non possono eccedere il 75% della posi-zione individuale maturata. A tal fine la posi-zione considerata è quella che include i contri-buti versati dal datore di lavoro, dal dipenden-te, il Tfr, nonché tutti i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo pensio-ne. Sempre ai fini della verifica del limite di erogazione della anticipazione, la posizione viene incrementata delle eventuali somme giàpercepite in passato e non ancora reintegrate.

Le anticipazioni ricevute possono esserereintegrate nel tempo e questo è un aspetto de-cisamente importante. Molti sono stati, infatti,i lavoratori che nel corso dell’ultimo periodo, complice anche il difficile contesto economi-co, sono ricorsi alle anticipazioni. In effetti la tipologia di prestazione ha proprio questo obiettivo.

Il punto che non si deve dimenticare è che,senza la prestazione garantita dal fondo pen-sione, al momento di accesso alla pensione, conogni probabilità, non si raggiungerà un adegua-to livello di reddito complessivo. Risulta esserefondamentale quindi, una volta richiesta e ot-tenuta l’anticipazione, pianificare anche le mo-dalità attraverso le quali la posizione potrà es-sere nuovamente ricostituita. Pena, un rispar-mio previdenziale finale insufficiente.

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IL MECCANISMO

Anticipirichiedibilipiù volteentro il 75%della «dote»Possibilereintegrarequanto ricevuto

Le modalità di erogazione delle anticipazioni da un fondo pensione

Motivazione della richiesta

Richiesta di anzianità contributiva

Entità massima dell'anticipazione

Ritenuta d'imposta applicata, al netto dei redditi già assoggettati a tassazione

Spese sanitarie Nessuna

75% della posizione individuale maturata

Dal 15 al 9% sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della richiesta

Acquisto prima casa Almeno 8 anni di anzianità contributiva maturata presso qualsiasi forma pensionistica complementare per la quale non si sia esercitato il riscatto totale della posizione individuale

23%Interventi di manutenzione prima casa

Esigenze diverse 30% della posizione individuale maturata

Fonte: elaborazioni Aon

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

73 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Rendita con 5 anni d’iscrizionee il diritto alla pensione Inpsdi Priscilla Mattiolie Claudio Pinna

Le prestazioni classiche erogate daun fondo pensione sono quelle sta-bilite al momento del pensiona-mento. Per la maturazione di taliprestazioni è necessario aver acqui-

sito il diritto alla pensione di vecchiaia o anti-cipata Inps, essere in possesso di almeno cin-que anni di iscrizione ad una forma di previ-denza complementare e aver interrotto l’atti-vità lavorativa.

La prestazione erogata è equivalente al mon-tante dei contributi rivalutati, accreditati sulla posizione pensionistica individuale. Tale pre-stazione può essere erogata interamente sotto forma di rendita vitalizia. Sino ad un massimo del 50% l’aderente può anche richiedere l’ero-gazione della prestazione sotto forma di capita-le. In taluni casi, per i cosiddetti “vecchi iscritti”(già iscritti, cioè, ai fondi pensione al 28 aprile 1993), la prestazione può essere erogata anche interamente sotto forma di capitale (ma con pe-nalità fiscali).

La posizione individuale può essere erogatainteramente sotto forma di capitale anche in presenza di prestazioni maturate sensibilmen-te contenute. In particolare quando la rendita vitalizia corrispondente al 70% della posizione accantonata risulti inferiore al 50% dell’asse-gno sociale annuo. Mediamente, con un mon-tante finale inferiore agli 80/100 mila euro si

può ricadere in questa fattispecie.Il fondo pensione, generalmente, stipula

una convenzione con una compagnia di assi-curazione. Nella sostanza, tramite la compa-gnia di assicurazione, il fondo pensione offre all’aderente diverse opzioni di rendita. Ciascu-na di queste prevede una prima rata erogatanell’anno immediatamente successivo al pen-sionamento (si veda al proposito, lo schema a fianco).

Alla cessazione dal servizio è l’iscritto che de-cide il tipo di rendita che preferisce. Sulla base della scelta operata la prestazione maturata sot-to forma di capitale viene convertita in rendita vitalizia tenendo conto del presumibile impe-gno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto. Le rendite, infatti, possono esseredirette, reversibili a favore di uno o più familiari,erogate per un determinato periodo (cinque o dieci anni) in maniera certa, controassicurate, con una maggiorazione in caso di mancata au-tosufficienza intervenuta eccetera.

A parte le rendite classiche, dirette e reversi-bili, previste anche dall’Inps, il fondo pensione prevede anche tipologie di rendite più articola-te. Per esempio, la forma controassicurata dovela prestazione, similmente alla rendita diretta, viene erogata sino al decesso dell’iscritto. Al momento del decesso, però, il capitale residuo, costituito dalla posizione individuale maturata

Per gli iscrittidopo il 28 aprile 1993possibilechiedereil pagamentosotto formadi capitale,fino al 50%del maturato

Le prestazioni maturate

CAPITOLO 5

74 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

al pensionamento ridotta delle rate di rendita erogate, viene corrisposto a favore dei familiari.

Possibile anche la rendita con maggiorazio-ne in caso di mancata autosufficienza, che pre-vede in sostanza la garanzia di una copertura ditipo Ltc (long term care). La prestazione viene cioè erogata similmente ad una rendita diretta. Al verificarsi della mancata autosufficienza (cioè alla mancata capacità di svolgere adegua-tamente in via autonoma una serie di attività ba-silari, come vestirsi, mangiare, curare la propriaigiene personale eccetera) la prestazione vieneincrementata (solitamente raddoppiata).

Le pensioni si rivalutano normalmente sul-la base del tasso annuo di rendimento che lacompagnia di assicurazione ha ottenuto nelcorso dell’anno precedente. Più in dettaglio, larivalutazione effettiva è pari a tale tasso annuodi rendimento al netto, però, del cosiddetto tasso tecnico.

Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo direndimento minimo che la compagnia di assi-curazione riconosce a favore del fondo pensio-ne. La rivalutazione riconosciuta, indipenden-temente dalla futura evoluzione dei mercati fi-nanziari, non può più essere soggetta a revisio-

ne. Le rate di pensione percepite, quindi, non potranno mai diminuire nel tempo.

Occorre inoltre rilevare come l’iscritto abbiaal pensionamento la possibilità di trasferire la propria posizione a un qualsiasi altro fondo pensione esclusivamente per l’erogazione del-la pensione (perché nel caso sono stabiliti para-metri giudicati migliori).

La scelta tra le varie opzioni offerte dal mer-cato non risulta agevole.

Il risultato complessivo, infatti, deve esserevalutato attentamente sulla base della specifi-ca situazione individuale e di alcuni elementi futuri che debbono esser stimati. Tra i più im-portanti il tasso tecnico applicato, il rendi-mento futuro ottenuto dalla compagnia e rico-nosciuto come rivalutazione della pensione incorso di erogazione, i costi applicati, la soprav-vivenza prevista dalla compagnia e quella ef-fettiva del pensionato. Una scelta complicata,quindi, che in futuro risulterà essere semprepiù importante, tanto più risulterà determi-nante per i lavoratori integrare in maniera op-portuna le prestazioni annue erogate dall'Inps.

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IL MECCANISMO

Possibilesceglieretra vari tipidi renditaAccordofondo/assicurazione per pagaregli assegni

Le soluzioni a disposizione

Modalità di erogazione Età al pensionamento(importi in euro) Caratteristiche della prestazione

65 anni 67 anni

Rendita

Non reversibile 6.593 7.083 La prestazione viene erogata fino al decesso dell'iscrittoReversibile a favore del coniuge più giovane di 3 anni 4.943 5.193 La prestazione viene erogata fino al decesso del familiare

indicato dall'iscritto come avente dirittoCerta per 5 anni 6.548 7.018 La prestazione viene erogata in maniera certa per 5 anniCerta per 10 anni 6.410 6.818 La prestazione viene erogata in maniera certa per 10 anni

Controassicurata 5.955 6.287 La prestazione viene erogata fino al decesso dell'iscritto.A tale epoca il capitale residuo viene corrisposto ai familiari

Con raddoppio del capitale in caso di long term care 6.029 6.412 La prestazione erogata è raddoppiata al verificarsi della

mancata autosufficienza dell'iscritto

Capitale (50%) Una tantum 50.000 50.000

È possibile ricevere il 100% del capitale solo nel caso di iscrizione avvenuta antecedentemente al 28 aprile 1993 o in presenza di prestazioni maturate contenute

Fonte: elaborazioni Aon

Esempio di prestazioni erogate al pensionamento a un iscritto di sesso maschile a un fondo pensione. Posizione individuale maturata 100.000 euro

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

75 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Il prelievo sulla rendita premial’anzianità di iscrizione di Alessandro Mastromatteoe Benedetto Santacroce

La tassazione dei fondi pensionesi caratterizza per un livello diimposizione delle prestazioni(erogate sotto forma di renditae/o di capitale) relativamente

basso rispetto alla tassazione ordinaria-mente prevista, ad esempio, per il tratta-mento di fine rapporto (Tfr) o per le rela-tive anticipazioni. Il meccanismo di tas-sazione dei fondi pensione, contenuto nelDlgs 252/2005, prevede l’esenzione deicontributi versati al fondo, la tassazionedei rendimenti finanziari delle risorseche sono raccolte e gestite dal fondo, latassazione delle prestazioni che il fondoeroga al momento del pensionamentodell’iscritto. Trova quindi piena applica-zione lo schema Ett che riconosce l’esen-zione dei contributi, la tassazione nellafase dell’accumulo dei rendimenti e, infi-ne, la tassazione nella fase di erogazionedelle prestazioni al netto dei rendimentigià tassati.

La tassazione di rendimenti e delle pre-stazioni avviene inoltre sulla base di duecriteri, il primo dei quali si fonda su una stretta correlazione tra contributi versati alfondo e non tassati e prestazioni erogate e tassate. Il secondo criterio prevede, invece,il divieto di duplicazione dell’imposizione

attraverso un meccanismo di detassazionedelle rendite finanziarie già sottoposte adautonoma fiscalizzazione nel fondo.

Esenzione dei contributiI contributi del lavoratore e dei datori di la-voro/committenti versati volontariamen-te o dovuti in base a contratti o accordi col-lettivi, anche aziendali, ai fondi pensione sono deducibili, in base all’articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo del lavora-tore per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

È inoltre riconosciuta la piena deducibi-lità dei contributi versati per scelta del la-voratore, anche oltre soglia, in sostituzio-ne, in tutto o in parte, dei premi di produtti-vità (si vedano le pagine 78 e 79).

Tassazione delle prestazioniSulle erogazioni effettuate dal fondo, al momento del raggiungimento dell’etàpensionabile, si applica una ritenuta defi-nitiva a titolo d’imposta del 15 per cento. Tale ritenuta può essere attenuata fino al9%, con una riduzione dello 0,30% perogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo. La base imponi-bile è pari ai versamenti effettuati al fondoche non sono stati in precedenza assog-

Ritenutadel 15%ridottadello 0,30 per ogni annodi adesionedopo i 15Esclusi i contributigià tassati

La tassazione

CAPITOLO 5

76 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

gettati a tassazione.Le prestazioni pensionistiche possono

essere erogate sotto forma di capitale o rendita. L’iscritto potrà, in via generale,beneficiare di queste prestazioni sottoforma di capitale, nella misura massimadel 50% del montante finale accumulato esotto forma di rendita anche nella misuradel 100% ovvero, se sceglie di fruire di unaparte sotto forma di capitale, nella misuracomplementare alla percentuale percepi-ta sotto forma di capitale. Per determinarela quota massima di prestazione fruibilesotto forma di capitale (50%) si tiene con-to delle somme percepite dall’aderentecome anticipazione e non reintegrate. Leprestazioni sotto forma di capitale e le rendite sono imponibili per il loro am-montare complessivo al netto dei redditigià assoggettati a imposta.

La base imponibile su cui si calcola l’im-posta è costituita dall’importo della pen-sione complementare ridotto dei contri-buti eventualmente non dedotti, dei rendi-menti finanziari maturati durante la fase diaccumulo, nonché, per le sole rendite, del-la rivalutazione annua della rendita (lette-ra g-quinquies, articolo 44 del Tuir). L’ali-quota ordinaria è del 15%, ma si riduce dello0,30% per ogni anno di partecipazione alleforme pensionistiche complementari do-po il quindicesimo. La riduzione massimaè, comunque, del 6 per cento. Pertanto, adecorrere dal 36esimo anno di partecipa-zione al fondo, l’aliquota sarà del 9 per cen-to. Stesso meccanismo che si applica alla Rita (si veda pagina 38).

Il fisco sulle anticipazioniLe anticipazioni possono essere richiestee ottenute dagli iscritti per il sostenimen-to di spese sanitarie, per l’acquisto dellaprima casa e per altre esigenze. In questicas gli anticipi non possono mai eccedereil 75% della posizione individuale matura-ta, si applicano le regole generali delleprestazioni (15% di ritenuta a titolo defini-tivo con riduzioni).

L’altra ipotesi di anticipazione è quella

per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa: sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati, a imposta si ap-plica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.

L’ultima ipotesi di anticipazione è quellamotivata da altre esigenze: rispettando,come nel caso precedente, la condizione dipartecipazione alla previdenza comple-mentare per un periodo di almenootto an-ni, l’aderente può richiedere un’anticipa-zione per ulteriori esigenze. L’importo erogato, che non può mai essere superioreal 30% della posizione individuale matura-ta, è assoggettato, al netto dei redditi giàtassati, a una ritenuta a titolo d’imposta del23 per cento.

Le regole per i dipendenti pubbliciLa legge di bilancio 2018 è intervenuta in te-ma di fiscalità della previdenza comple-mentare parificando le regole per i dipen-denti dei comparti privato e pubblico.

Con l’articolo 1, comma 156 della legge205/2017, dal 1° gennaio 2018, vengono este-se ai dipendenti delle amministrazionipubbliche le disposizioni in materia di de-ducibilità di premi e contributi versa-ti,nonché di tassazione delle prestazionidei fondi complementari già previste per i lavoratori dipendenti privati, facendo ve-nire meno il diverso e meno favorevole re-gime impositivo.

L’equiparazione opera anche nei con-fronti dei dipendenti pubblici già iscrittia forma pensionistiche complementarialla data del 1° gennaio 2018, ma rimango-no esclusi premi e contributi versati re-lativamente ad annualità precedenti al2018 e i montanti delle prestazioni accu-mulate sino al 31 dicembre 2017, per iquali restano applicabili le regole previ-genti contenute nel decreto legislativo124/1993.

Le misure dettate con la manovra di bi-lancio 2018 intervengono in assenza del-l’adozione dei decreti attuativi che avreb-bero dovuto disciplinare la previdenzacomplementare per il settore pubblico: se-

LA NOVITÀ

Dal 2018il settorepubblicoha le stesseregoledel privatoEccezioni:magistratie prefetti

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

77 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

condo quanto previsto dall’articolo 23,comma 6, del Dlgs 252/2005 per i fondi pen-sione relativi ai dipendenti pubblici, e in at-tesa dei decreti, hanno continuato a opera-re le regole precedenti.

Di conseguenza la deducibilità di con-tributi e premi versati dai dipendentiub-blici, sino al 31 dicembre 2017, è ricono-sciuta in misura non superiore al 12% delreddito complessivo, compreso quellodei fabbricati assoggettati a cedolaresecca, e comunque nel limite di 5.164,57euro. Con riferimento unicamente airedditi di lavoro dipendente, la deduzio-ne non può essere superiore al doppiodella quota di Tfr destinata al fondo pen-sione. Dal 1° gennaio 2018, invece, la de-ducibilità dei contributi seguirà le regolegenerali del Dlgs 252/2005 e quindi saràconsentita nella misura massima di5.164,57 euro annuali.

Quanto, invece, alle prestazioni, per imontanti accumulati sino al 31 dicembre2017 opera la tassazione progressiva.L’erogazione in rendita del montantedella prestazione al 31 dicembre 2017 con-corre, perciò, a formare il reddito com-plessivo Irpef con assoggettamento a tas-sazione ordinaria. L’erogazione in capi-tale è, invece, assoggettata a tassazioneseparata con l’aliquota media degli ultimicinque anni. Dal 1° gennaio 2018 i montan-ti accumulati delle prestazioni sarannoinvece assoggettati a tassazione a titolodi imposta del 15%, con riduzione dello0,30% per ogni anno eccedente il quindi-cesimo di partecipazione a forme pensio-nistiche complementari sino a una ridu-zione massima del 6 per cento.

Esclusi i «non contrattualizzati»I dipendenti pubblici interessati dalle nuo-ve disposizioni sono quelli contrattualiz-zati e cioè i dipendenti delle amministra-zioni pubbliche individuate dall’articolo 1,comma 2 del Dlgs 165/2001 e quindi tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado ele istituzioni educative, le aziende e ammi-

nistrazioni dello Stato a ordinamento au-tonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,le Comunità montane e loro consorzi e as-sociazioni, le istituzioni universitarie, gliIstituti autonomi case popolari, le Cameredi commercio, tutti gli enti pubblici noneconomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia perla rappresentanza negoziale delle pubbli-che amministrazioni (Aran) e le Agenzie dicui al Dlgs 300/1999.

Nei confronti dei dipendenti pubbliciche aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate trovano ap-plicazione anche le disposizioni sulla Rita.

Il perimetro di applicazione riguardaesclusivamente il personale pubblico con-trattualizzato.

Appare perciò ancora irrisolto il temadella previdenza complementare per ilpersonale pubblico “non contrattualizza-to” e cioè i dipendenti pubblici il cui rap-porto di lavoro, secondo quanto dispostodall’articolo 3, comma 1 del Dlgs 165/2001,continua a essere disciplinato da norme dilegge. Si tratta delle categorie di dipen-denti pubblici che non sono stati coinvoltidal processo di privatizzazione del pub-blico impiego e i cui rapporti di lavoro re-stano perciò disciplinati dai rispettivi or-dinamenti.

Si pensi ai magistrati, agli avvocati e pro-curatori dello Stato, al personale apparte-nente alle carriere prefettizie e diplomati-che, al personale delle Camere del Parla-mento e della segreteria della Presidenzadella Repubblica, nonché a tutto il perso-nale del comparto sicurezza e difesa com-prese le forze armate.

I dipendenti pubblici non contrattualiz-zati non possono ad oggi trasformare ilTfs – trattamento di fine servizio - in Tfrall’atto di adesione a una forma pensioni-stica complementare perché tale facoltànon risulta comunque ancora disciplinatadalle procedure conciliative e negozialirichieste.

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CAPITOLO 5

78 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

Beneficio doppio se si destinaai fondi il premio di produttivitàdi Marco Strafile

Nel corso degli ultimi anni il legi-slatore ha introdotto un insie-me di norme (leggi 208/2015 e232/2016, decreto legge50/2017), volte a facilitare e a

incentivare la diffusione del cosiddetto wel-fare aziendale che si sostanzia in «prestazio-ni, opere, servizi corrisposti al dipendente innatura o sotto forma di rimborso spese aven-ti finalità che è possibile definire, sintetica-mente, di rilevanza sociale, escluse dal reddi-to di lavoro dipendente» (agenzia delle En-trate, circolare 28/E/2016).

Sicuramente uno degli aspetti di maggiorrilievo in tale ambito normativo concerne la possibilità (prevista dall’articolo 1, comma 184 della legge 208/2015) per i dipendenti di scambiare le retribuzioni collegate alla pro-duttività, e soggette ad imposta sostitutiva del 10%, con i benefit detassati (cosiddetto “welfare sostitutivo”).

L’opzione di sostituzione rappresental’elemento di collegamento tra le due fatti-specie di erogazioni, giacché quella riguar-dante i benefit con imposizione agevolatapresume il perfezionamento - da parte dellavoratore - del diritto alla percezione del-le erogazioni premiali, situazione dallaquale emergerà l’attribuzione della facoltàdi scambio.

L’importanza di tale previsione risiedenel fatto che in passato, in assenza di specifi-che disposizioni normative, vi era incertez-za sulla possibilità di attuare un simile sosti-tuzione, anche alla luce di alcuni interpellinon pubblicati in cui l’Amministrazione fi-nanziaria aveva espresso un orientamento restrittivo.

Premi di risultato senza contribuzioneSi tratta di una facoltà che i lavoratori po-tranno esercitare qualora sia prevista negli accordi collettivi decentrati (territoriali o aziendali) che disciplinano le erogazioni premiali per le quali è applicabile, entro il li-mite annuale pari a 3mila euro, un regime fi-scale sostitutivo delle imposte sui redditi pa-ri al 10 per cento. Tali erogazioni riguardano,in particolare, i premi di risultato, la cui cor-responsione è legata a incrementi di produt-tività, redditività, qualità, efficienza e inno-vazione, misurabili e verificabili sulla base dicriteri definiti con decreto, nonché le som-me erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Possono accedere a tale regime agevola-to i lavoratori del settore privato titolari direddito di lavoro dipendente di importonon superiore, nell’anno precedente quellodi percezione delle somme premiali, a

Le sommeconferitededucibilidal redditocomplessivoanche oltre5.164,57 euroe mai soggettea tassazione

Welfare

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

79 Il Sole 24 OrePENSIONI 2018

80mila euro.Proprio con riferimento all’aspetto della

sostituibilità tra premi di risultato e beni e servizi detassati, da alcune parti è stata rile-vata la criticità riguardante il fatto che, atti-vando tale scelta, si genererebbe un danno pensionistico per il dipendente, dato che a differenza degli emolumenti collegati alla produttività, i benefit non sono soggetti a contribuzione.

Tuttavia, è stato osservato che la penaliz-zazione potrebbe essere compensata attra-verso l’inclusione nel paniere dei benefit se-lezionabili dal dipendente, anche dei versa-menti ai fondi pensione, consentendo quindial lavoratore di scegliere di destinare tutto o parte del premio di risultato alla contribuzio-ne integrativa, in modo da incrementare la prestazione previdenziale attesa.

Sotto tale profilo, proprio con la finalità direndere maggiormente attraente la destina-zione delle erogazioni di produttività alla contribuzione ai fondi pensione, è stata in-trodotta una specifica previsione dalla leggedi bilancio per il 2017.

Si ricorda che i contributi versati dal dato-re di lavoro o dal dipendente ai fondi pensio-ne, in base all’articolo 8 del Dlgs 252/2005, so-no deducibili dal reddito complessivo (sal-vo eccezioni), entro il limite annuo di5.164,57 euro.

Premi trasformabili in contributiEbbene la legge 232/2016 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche a fronte del supe-ramento di tale limite di deducibilità, nel ca-so di contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavo-ratore, in sostituzione in tutto o in parte dei premi di produttività soggetti a imposta so-stitutiva del 10 per cento.

Non solo: la stessa legge ha inoltre stabili-to che tali contributi non concorrono a for-mare la parte imponibile delle prestazionidei fondi pensione.

Per i dipendenti che destineranno le ero-gazioni premiali integralmente o parzial-mente alla previdenza complementare vie-

ne, quindi, a realizzarsi un beneficio dupli-ce: da un lato non opera la soglia oltre laquale i versamenti previdenziali integrati-vi sono soggetti a Irpef quale reddito di la-voro dipendente e, dall’altro, i contributi“scambiati” con i premi di risultato fruisco-no del beneficio di non essere tassati quan-do saranno trasformati in prestazione, e ciòin deroga al principio generale che informail regime fiscale dei fondi pensione, il qualefa slittare il momento impositivo dalla fasedi accumulo a quello di erogazione dellapensione.

Si tratta di un intervento che è da guarda-re con favore, dato che amplia le scelte a di-sposizione dei lavoratori destinatari di unpiano di welfare “sostitutivo”; questi, infat-ti, a seconda delle proprie esigenze o dellapersonale situazione potranno decidere dirinunciare a un’utilità economica imme-diata (il premio di risultato tassato al 10%)in vista del futuro beneficio consistente inun incremento della prestazione pensioni-stica e nell’agevolazione fiscale associata alla quota della medesima prestazione rife-ribile ai contributi scambiati.

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L’OPPORTUNITÀ

I lavoratoripossono scambiareun beneficiofuturocon un’utilitàeconomicaiimmediata

DA RICORDARE

8 La possibilità per i lavoratori di destinare alla previdenza complementare le somme dei premi di produttività che godono di un’imposta sostitutiva del 10% deve essereprevista negli accordi collettivi decentrati, territoriali o aziendali

8 Possono esercitare questa opzione solo i lavoratori del settore privato i quali abbianopercepito un reddito di lavoro dipendente diimporto non superiore a 80mila euro nell’anno precedente quello di percezione delle somme premiali

L’opzione è possibile soltanto se previstanell’ambito di accordi collettivi decentrati

TROVA QUELLOCHE CONTADAVVERO

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