le linee guida verifica via 2015

21
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA La Spezia 17 Maggio 2015

Upload: marco-grondacci

Post on 25-Jul-2015

120 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

1

LE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

La Spezia 17 Maggio 2015

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

2

Sommario 1. IL DECRETO CHE HA INTRODOTTO LE LINEE GUIDA.................................................... 3

2. LA FONTE EX LEGE DI QUESTO DECRETO ....................................................................... 3

2.1. Finalità articolo 15 legge 116/2014 : la Procedura di Infrazione della UE sui criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA................................................................................................. 3

2.2. La procedura di infrazione 2009/2086 .................................................................................. 3

2.3. Nuovi criteri e soglie per lo svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA............................................................................................................................................... 4

3. IL DECRETO 30 MARZO 2015 : OGGETTO ........................................................................... 5

4. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVA REGIONALE AL DECRETO MINISTERIALE . 6

4.1. I contenuti dell’allegato V: criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA ......................... 6

4.2. I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ................................................................................................................................. 6

4.3. I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza nazionale ... 12

5. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LINEE GUIDA ................................... 17

6. CUMULO CON ALTRI PROGETTI ........................................................................................ 17

6.1. Indirizzi operativi per l’applicazione del criterio del Cumulo con altri Progetti ................ 17

6.2. Cumulo con altri progetti e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ............................. 17

6.3. gestione informazioni impianti esistenti e impatto cumulativo .......................................... 18

7. RISCHIO INCIDENTI PER LE SOSTANZE E TECNOLOGIE UTILIZZATE ..................... 18

8. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI ..................................................................................... 19

9. RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE SOGLIE .............................................................. 19

10. PROGETTI IN AREE PROTETTE E INEFFICACIA DELLE SOGLIE .............................. 19

11. MARGINI DI DISCREZIONALITÀ DELLE REGIONI NELL’APPLICARE LE LINEE GUIDA ........................................................................................................................................... 19

12. RINVIO AD ULTERIORE DECRETO MINISTERIALE (articolo 2 del Decreto 30 Marzo 2015) .............................................................................................................................................. 20

13. LA NUOVA DIRETTIVA SULLA VIA INTEGRA I CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ................................................................................................................ 21

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

3

1. IL DECRETO CHE HA INTRODOTTO LE LINEE GUIDA Si tratta del Decreto Ministero Ambiente 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”. Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 11/4/2015. Per il testo del Decreto e delle Linee Guida allegate vedi a questo Link http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-11&atto.codiceRedazionale=15A02720&elenco30giorni=false

2. LA FONTE EX LEGE DI QUESTO DECRETO Il Decreto in esame da attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 116/2014 che rinviava ad apposito Decreto Ministeriale la definizione di criteri e soglie per svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) dei progetti di competenza regionale (ex allegato IV1 Parte II DLgs 152/2006) tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato V2 alla Parte II del DLgs 152/2006.

2.1. Finalità articolo 15 legge 116/2014 : la Procedura di Infrazione della UE sui criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA L’articolo modifica il DLgs 152/2006 (parte II) al fine di superare le procedure di infrazione (n. 2009/2086 e 2013/2170) della Commissione UE contro l’Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. La Direttiva 2011/92 ha sostituito la Direttiva 85/337/CEE. Recentemente la Direttiva 2011/92 è stata modificata in parti rilevanti dalla Direttiva 2014/52/UE3

2.2. La procedura di infrazione 2009/2086 La procedura di infrazione 2009/2086, è stata avviata, principalmente, per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE. Il paragrafo 2 dell’art. 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell’allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell’allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. L’articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall’allegato III della direttiva. Al riguardo la Commissione europea, nell’ambito della richiamata procedura d’infrazione, stigmatizza come la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la “dimensione

1 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-i-a-vii-dlgs-152-2006-disciplina-vas-via 2 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-i-a-vii-dlgs-152-2006-disciplina-vas-via 3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=IT

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

4

del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”, v. infra) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva. Con riferimento ai succitati criteri presi in considerazione dalla normativa italiana, l’esame delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 evidenzia che: i progetti sottoposti a screening, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono grosso modo gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l’allegato IV contempla sovente delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità; l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che per i progetti di cui all'allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991, la fase di screening sia saltata e si proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale; l’articolo 6, comma 9, prevede, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non l’obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste garanzie che le soglie fissate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell’Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome. Al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione, l’articolo 23 della legge n. 97 del 2013 aveva4 introdotto nuove disposizioni, invece che novellare le disposizioni del Codice del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali nuovi disposizioni hanno previsto una procedura in due fasi per addivenire, da parte delle regioni, alla definizione di soglie e criteri per l'assoggettamento alla procedura di screening. Le disposizioni della legge 116/2014 (descritte nel prossimo paragrafo del presento commento) sostituiscono la sopra citata procedura della legge del 2013 con una procedura che prevede un’unica fase, delegificando l’individuazione delle soglie e dei criteri, che viene direttamente demandata ad un decreto ministeriale (il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni). Le disposizioni dettate dalle citate lettere novellano direttamente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.3. Nuovi criteri e soglie per lo svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA La lettera c) comma1 articolo 15 della legge 116/2014 modifica la lettera c) comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006 aggiungendo questo periodo riferito alle categorie di progetti ex allegato IV (progetti oggetto di Verifica di VIA di competenza Regionale): “….; per tali progetti, con decreto

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza

strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei

progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti

nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province

autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso

decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e

4 L’articolo 23 della legge 97/2013 è stato abrogato dall’ultimo comma articolo 15 della legge 116/2014. Per il testo dell’articolo 23 abrogato si veda il seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13G00138&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

5

territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo

20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V”. Quindi la modifica apportata rinvia ad un prossimo decreto ministeriale che dovrà definire criteri e soglie per svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale (ex allegato IV5 Parte II DLgs 152/2006) tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato V6 alla Parte II del DLgs 152/2006. Il Decreto è stato recentemente approvato: vedi Decreto 30 Marzo 2015 nella GURI n. n.84 del 11-4-2015 che andrò a descrivere dal paragrafo 3 in poi del presente commento. La legge 116/2014, qui esaminata, sostituisce anche il comma 9 dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 che nella versione precedente prevedeva che: le Regioni potessero: 1. disporre un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie relative ai progetti, elencati nell’allegato IV al DLgs 152/2006, sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale; 2. determinare, relativamente ai progetti dell’allegato IV non rientranti in aree protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità. La nuova versione prevede che le integrazioni delle soglie per i progetti elencati nell’allegato IV siano fissate dal Decreto Ministeriale sopra previsto e che ora è stato approvato con Decreto 30 Marzo 2015. Si riduce in questo modo radicalmente il potere discrezionale delle Regioni spesso usato male come dimostrano anche le sentenze della magistratura amministrativa e della Corte di Giustizia in materia di soglie e di categorie escluse dalla VIA anche nella fase della Verifica. Infine il comma 3 articolo 15 legge 116/2014 prevede che dal momento della entrata in vigore del Decreto 30 Marzo 2015 (16 Aprile 2015) che fissa criteri e soglie per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, non si applica più quanto previsto dal comma 8 articolo 6 del DLgs 152/2006. Quindi per i progetti di cui all’allegato IV (categorie di progetti soggetti a verifica di VIA regionale), non si applica più la norma per cui se ricadono all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento

3. IL DECRETO 30 MARZO 2015 : OGGETTO Il Decreto approva nel suo allegato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Le linee guida sono entrate in vigore il 26 Aprile 2015 (ex articolo 4 del Decreto 30 Marzo 2015). In particolare le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

5 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-i-a-vii-dlgs-152-2006-disciplina-vas-via 6 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-i-a-vii-dlgs-152-2006-disciplina-vas-via

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

6

Le linee guida impegnano sia l’Autorità Competente alla decisione di verifica di assoggettabilità a VIA, a livello regionale, sia i proponenti dei progetti rientranti nelle categorie elencate nell’allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006.

4. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVA REGIONALE AL DECRETO MINISTERIALE Le Regioni nell’adeguarsi alle Linee Guida allegate al Decreto dovranno comunque rispettare l’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006.

4.1. I contenuti dell’allegato V: criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA L’allegato V al DLgs 152/2006 prende in considerazione :

- le caratteristiche7 del progetto compreso gli impatti cumulativi, - la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito interessato , tenendo conto in

particolare: dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente naturale

- degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri dei punti precedenti e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto, della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto

Secondo la relazione della Commissione UE (2003) sullo stato di applicazione della VIA visti i criteri indicati dall’allegato III ( nel presente DLgs nazionale vedi sopra allegato V) sono auspicabili da parte degli stati membri la definizione di liste di controllo e criteri di verifica più approfonditi (punto 5 pagina 5 versione italiana)

4.2. I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE vanno interpretati e integrati secondo gli indirizzi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE e che qui si riportano sinteticamente :

1. La procedura di verifica deve essere svolta effettivamente “ Gli art. 4 comma 2 e 2

comma 1 della direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità

legislative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine di

discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i singoli possono invocarle

dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro

disapplichino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del

genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell’ambito delle loro

competenze , tutti i provvedimenti , generali o particolari, necessari affinché venga

condotto un esame sull’idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto

ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno

studio dell’impatto ambientale dei progetti ”8. “Ai sensi della direttiva 85/337 i

progetti di cui all’allegato II devono essere sottoposti a una valutazione di impatto

ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo

richiedano. Tuttavia gli stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione

preventiva al fine di stabilire se i progetti dell’allegato II debbano formare oggetto

o meno di una procedura di VIA. Peraltro nella versione 97/11 della direttiva

7 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 punto 4.6.4.) Il criterio "rischio di

incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate" rientra nelle "caratteristiche dei progetti" 8 Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97) su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ).

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

7

85/337 c’è l’obbligo per gli stati membri di determinare un esame caso per caso o

su soglie e criteri da essi fissati se i progetti dell’allegato II debbano essere

sottoposti a VIA a norma degli articoli da 5 a 10. Questa procedura è anche detta

screening ” 9 . “Qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per

stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto

ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un

esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla

direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione

d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai

sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere

ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni

ambientali importanti…… In proposito è importante sottolineare che una

decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche di un

progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto

ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che

consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata,

effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337”10. 2. Tenere conto di tutti11 i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva: “Gli Stati

Membri sono obbligati a tenere conto di tutti i criteri di selezione pertinenti

elencati nell'allegato III quando fissano criteri o soglie per i progetti di cui

all'allegato II. Uno Stato Membro che dovesse fissare criteri e/o soglie limite che

tengano conto solo delle dimensioni dei progetti, e non anche di tutti i criteri

9 (Commissaria all’Ambiente della UE : 3/12/2001 – risposta a interrogazione di un parlamentare europeo). 10 Corte Giustizia 10/6/2004 causa C87-02

11 Corte di Giustizia 10/7/2008 C156/07 su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato: ““35. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i criteri di selezione menzionati all'allegato III della direttiva 85/337 siano vincolanti per gli Stati membri quando essi stabiliscono, in applicazione dell'articolo 4, n. 2, di questa direttiva, per i progetti rientranti nell'allegato II della medesima, sulla base di un esame caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri da essi fissati, se tali progetti debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 36. A questo proposito, la Corte ha già affermato che, se gli Stati membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione originaria, debbano essere oggetto di una tale valutazione, il loro margine discrezionale trova il proprio limite nell'obbligo, enunciato all'articolo 2, n. 1, di detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti idonei ad avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025, punto 53). 37. Ai sensi dell'articolo 4, n. 2, della direttiva 85/337, spetta agli Stati membri stessi determinare in quali casi i progetti elencati all'allegato II di questa direttiva devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, mentre quelli che figurano all'allegato I di quest'ultima sono sempre oggetto di tale procedura di valutazione. 38. La medesima disposizione lascia agli Stati membri due possibilità. La prima consiste nel decidere caso per caso se un progetto indicato all'allegato II debba essere sottoposto a tale valutazione. La seconda consiste nel determinare, in modo generale ed astratto, in funzione di soglie o criteri, i progetti figuranti in tale allegato che saranno obbligatoriamente oggetto di detta valutazione. 39. Risulta dal testo medesimo del suo articolo 4, n. 3, che la direttiva 85/337 impone agli Stati membri, in entrambi i casi, l'obbligo di tener conto dei criteri di selezione rilevanti definiti al suo allegato III, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto interessato, devono essere applicati. 40. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che i criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono - per i progetti rientranti nell'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano - se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. In particolare questa sentenza relativamente alla terza questione pregiudiziale ribadisce che nel caso in cui le opere rientranti nelle categorie di cui all’allegato II alla Direttiva 85/337 vengono assoggettate a VIA in modo generalizzato lo Stato membro: “ 47…….. “è tenuto a redigere l'elenco di tali progetti applicando, secondo i casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri rilevanti di detto allegato III. Il criterio del cumulo può così, ove sia rilevante, essere utilizzato per sottoporre un tipo di progetto a una tale valutazione, tenuto conto della realizzazione del medesimo con altri progetti, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato.”, di contro: “ 48 Quando invece uno Stato membro opta, in tutto o in parte, per la determinazione caso per caso dei progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale, ………. 50. esso non può, senza venir meno ai suoi obblighi comunitari, escludere esplicitamente o implicitamente uno o più criteri dell'allegato III della direttiva 85/337, perché ciascuno di essi può, a seconda del progetto interessato rientrante nell'allegato II di questa direttiva, essere rilevante per determinare se debba essere avviata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Una tale esclusione potrebbe, infatti, a seconda delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico nazionale di cui si tratta, dissuadere l'autorità nazionale competente dal prendere in considerazione il criterio o i criteri in questione o addirittura impedirle di farlo. …….. 51 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione proposta dichiarando che, quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.”

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

8

elencati nell'allegato III, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone

ai sensi della direttiva”12 13 14

12 Corte di Giustizia 20/11/2008 causa C-66/06

13 Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C215/06 relativamente al seguente progetto così descritto nelle motivazioni della sentenza:” 83. Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5 ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25 turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003, poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.”. Ora secondo il giudizio della Corte: “106. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il 5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il 20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999. 107. È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese. 108. Orbene, al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 109. Inoltre, tra i criteri di selezione pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali. 110. L’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e dirette ad aumentare la produzione di elettricità, in quanto progetti di cui all’allegato II della direttiva 85/337 modificata e per i quali, alla luce delle particolarità del sito rammentate al punto 102 della presente sentenza e dei criteri menzionati al punto precedente della presente sentenza, si prevedeva un notevole impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere autorizzati, formare oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle condizioni stabilite agli artt. 5-10 della direttiva 85/337 modificata. 111. Di conseguenza, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni di modifica e di quella relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da tale valutazione, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337 modificata. 112. Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.” 14 Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142/2007): ““38 Va, a tale riguardo, rammentato che se, come l'articolo 4, n. 2, della direttiva 85/337, la stessa disposizione della direttiva modificata conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se un progetto compreso nelle categorie elencate all'allegato II di quest'ultima direttiva deve essere sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale, detto margine trova i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'articolo 2, n. 1, della direttiva modificata, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (v., per quanto riguarda la direttiva 85/337, citate sentenze, Kraaijeveld e a., punto 50, nonché Abraham e a., punto 37). Nell'applicare il loro margine di discrezionalità, gli Stati membri devono tenere conto di ciascuno di questi criteri per stabilire se dei progetti possono avere un impatto ambientale (sentenza 16 marzo 2006, Commissione/Spagna, cit., punto 77).”

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

9

3. No all’esclusione di intere categorie di opere “ Uno Stato membro eccederebbe dal

margine di valutazione discrezionale di cui dispone per stabilire quali progetti non

possono avere notevoli incidenze sull’ambiente qualora escludesse in pratica

qualsiasi studio per qualsiasi categoria di progetti, salvo se una valutazione

globale consenta di stabilire che una determinata categoria di progetti non è

suscettibile di avere incidenze notevoli sull’ambiente” 15 . “ Il regio decreto n.

1997/1995, che, secondo il governo spagnolo, riprende la totalità delle classi di

progetti elencate nell'allegato II della direttiva, considera in realtà solo i progetti

che riguardano zone speciali di conservazione istituite ai sensi della direttiva

habitat. Ora, la scelta di un siffatto criterio, relativo all'ubicazione dei progetti in

zone limitate e, per giunta, a carattere essenzialmente rurale del territorio

nazionale, ha l'effetto di dispensare dall'obbligo di valutazione un numero

considerevole di progetti situati al di fuori di tali zone che sono atti ad avere

notevoli impatti sull'ambiente. Una siffatta scelta, che esclude in modo generale la

presa in considerazione di criteri e/o soglie relativi alla dimensione e alla natura

dei progetti eccede il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri

ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva “16 4. Il parametro delle soglie deve essere integrato con quello della ubicazione per

escludere l’applicazione della VIA . Articolo 2 comma 1“ Gli Stati membri

adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione,

per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare

per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista

un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti

nell'articolo 4” E’ in contrasto con la direttiva sulla VIA un recepimento: “…

mediante il ricorso a soglie limite tali che, per determinare se un progetto vada

sottoposto ad uno studio di impatto ambientale, non viene preso in considerazione

l’insieme delle sue caratteristiche, ma solo le sue dimensioni ….. infatti, anche in

progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull’ambiente se è

localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali contemplati dall’articolo 3 della

direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale)

sono sensibili al minimo cambiamento “ 17 . In particolare con questa ultima sentenza appena citata, la Corte di Giustizia ha in particolare precisato quanto segue:

- i criteri o soglie limite hanno il solo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto al fine di stabilirne o meno l’assoggettamento alla procedura di VIA, e non di sottrarre anticipatamente a detta procedura classi intere di progetti di cui all’allegato II18;

- uno stato membro che fissi i criteri o le soglie limite ad un livello tale che un’intera classe di progetti resti a priori sottratta all’obbligo di VIA, oltrepassa il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli art. 2.1 e 4,2 , della direttiva, a meno che la totalità dei progetti esclusi possa considerarsi come inidonea a produrre un impatto ambientale importante19;

15

Corte di Giustizia con sentenza 24/10/1996 (causa C-72/95) - Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ). 16

Corte di Giustizia 1376/2002 causa C-474/99 17

Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96)

18 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva VIA (Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo) punto 3.1. : “Le norme di attuazione e la giurisprudenza mostrano che spesso gli SM, nel fissare le soglie, superano il loro margine di discrezionalità, tenendo conto solo di alcuni dei criteri dell'allegato III o esonerando alcuni progetti a priori” 19 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva VIA (Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo) punto 3.1: “nonostante la tendenza in aumento, il numero di VIA svolte nei vari Stati Membri varia considerevolmente (da

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

10

- un impatto ambientale importante può verificarsi qualora uno stato membro si limiti a fissare un criterio dimensionale dei progetti; criterio che ex se non assicura che le finalità della direttiva non vengano aggirate tramite un frazionamento (artificiale) dei progetti20. 21 22

meno di 100 a 5 000), anche confrontando Stati Membri di dimensioni simili. La quantità di VIA svolte dipende direttamente dai livelli ai quali vengono fissate le soglie.” 20

L’obiettivo della direttiva modificata non può essere aggirato tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva ( Corte di Giustizia causa C-142/07 del 25/7/2008). Secondo la Relazione della Commissione 2009 sullo stato di applicazione della Direttiva sulla VIA: “ Una forma nuova di “frazionamento” si realizza nell’ ottenere l'autorizzazione per un progetto che si trova al di sotto della soglia fissata (e quindi non soggetto a VIA) e in un momento successivo ampliare il progetto o aumentarne la capacità al di sopra della soglia. Questi aspetti possono pregiudicare la legittimità della direttiva e minare gli sforzi di stabilire standard comuni per la verifica di assoggettabilità. Per questi motivi, il meccanismo di verifica dovrebbe essere semplificato e chiarito, ad esempio descrivendo nei dettagli i criteri di cui all'allegato III e fissando soglie, criteri e valori limite a livello comunitario (ad esempio tramite la procedura del comitato). Dovrebbe inoltre essere valutata la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sulla base di una procedura di valutazione semplificata”.

21 Secondo Consiglio di Stato 3116/2004 con riferimento alla mancata applicazione della VIA da parte della provincia di Trento su una variante con circonvallazione ad un strada esistente: “lo sviluppo totale della progettata variante e degli annessi svincoli risulta in realtà superiore al detto limite, dovendosi ai fini in controversia tenere conto anche del tratto stradale preesistente il quale, raccordando le sezioni di nuova costruzione, costituisce parte integrante del progetto. Induce infatti a concludere in tal senso, anche a prescindere da ulteriori considerazioni, l’inequivoco disposto dell’art. 3 comma 2 lettera b) del Regolamento, il quale prescrive come obbligatoria la verifica nel caso di ampliamenti o modifiche a impianti o opere esistenti, qualora da essi derivi complessivamente un impianto o opera rientrante nelle tipologie dimensionali appunto previste dalla colonna 2 dell’Allegato A. L’intento perseguito dal Legislatore provinciale con la disposizione ora richiamata ( e, a monte, con quella di analogo tenore contenuta nell’art. 2 comma 6 della citata L.P. n. 28 del 1988) è, intuibilmente, quello di rapportare le procedure di salvaguardia ambientale alle dimensioni sostanziali e complessive dell’intervento, evitando gli effetti sostanzialmente elusivi che potrebbero conseguire ad una realizzazione frazionata dello stesso, sovente e notoriamente anche imposta dall’embricarsi delle competenze amministrative, dalla differente tempistica dei vari procedimenti o dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili. In sostanza, le ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una valutazione parametrata ( come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l’operatività delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione di quello alle preesistenze. Alla luce di quanto sin qui osservato, non può dunque condividersi la tesi – sostenuta dalla Amministrazione appellata – secondo la quale la V.I.A. sarebbe prescritta solo per interventi che vengano ad incidere per la prima volta sul territorio, dovendosi invece, in base al diritto positivo applicabile, tenere conto anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, sembra indubbio che il segmento del tracciato della strada vicinale preesistente, inglobato e intercluso come è fra i raccordi di nuova costruzione e destinato a costituirne la necessaria connessione, rappresenti parte essenziale e determinante della nuova opera, e cioè di una variante a strada statale, la quale viene appunto a superare nel suo complesso, unitariamente considerato, la soglia dimensionale oltre la quale è imposta la verifica. tali interventi – indipendetemente dalla loro consistenza tecnica, che comunque non sembra del tutto neutra - sono specificamente volti ad omogeneizzare il tracciato esistente con quello di nuova progettazione, restando così confermato proprio sul piano progettuale il carattere unitario e non scindibile dell’opera da realizzare, nella dimensione strutturale oltre che, ovviamente, sotto il profilo funzionale. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato in primo grado è effettivamente viziato a causa della omessa previa sottoposizione del progetto definitivo alla verifica – prodromica ad eventuale V.I.A. – prescritta dall’art. 3 del D.P.G.P.22.11.1989.”

22 Corte di Giustizia 17/3/2011 (causa 275/09) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’applicabilità della VIA al rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto. Afferma la Corte: ““35…….i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento delle piste di decollo e di atterraggio rientrano tra le disposizioni del punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337, lette in combinato disposto con quelle previste al punto 7 dell’allegato I della stessa, in quanto possono essere considerati, segnatamente per la loro natura, la loro importanza e le loro caratteristiche, come una modifica dell’aeroporto stesso (sentenza Abraham e a., cit., punto 40). 36. Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della normativa dell’Unione non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (sentenza Abraham e a., cit., punto 27). 37. Nell’ipotesi in cui risultasse che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati progetto ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell’aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione e di garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento. 38. Occorre, di conseguenza, risolvere le questioni presentate dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337 e il punto 7 dell’allegato I di essa devono essere interpretati nel senso che: – il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto non può, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, essere qualificato rispettivamente come «progetto» o come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni; – spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.”

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

11

5. Il parametro dell’ubicazione deve considerare anche l’impatto cumulativo23 con

attività esistenti24 . Secondo la Commissione UE “ La legislazione francese non

garantisce in misura adeguata che piccoli progetti aventi un effetto significativo

cumulativo piuttosto che individuale siano esaminati per determinare l'eventuale

necessità di una valutazione di impatto. Questa decisione segue l'esame da parte

della Commissione di denunce riguardanti impianti di allevamento intensivo di

pollame nella zona della baia di Mont St. Michel, ma il dossier riguarda in

generale le carenze della legislazione francese”25 L’Allegato III DIR 85/337 punto 1 secondo interlinea individua tra i criteri di selezione per verificare la sottoponibilità a VIA anche quello delle caratteristiche dei progetti in relazione : “...- del cumulo con altri progetti, … “ 26

27 6. deve essere effettuta una valutazione degli impatti diretti e indiretti del progetto. La

Direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti o della loro modifica. Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione per la valutazione d’impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori previsti, senza tener conto dell’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori. Non a caso relativamente alla ubicazione del progetto l’allegato III alla Direttiva ( criteri per la procedura di verifica) fa riferimento anche all’eventuale coinvolgimento delle zone ad alta densità demografica così come le aree paesaggistiche di importanza storica, culturale o archeologica. Del resto, così come quella contenuta all’art.3 della direttiva 85/337, l’enumerazione fatta all’art.3 della direttiva modificata degli elementi da prendere in considerazione, quali gli effetti di un progetto, segnatamente, sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria o sul patrimonio culturale, dimostra che l’impatto ambientale, che la direttiva modificata mira a consentire di valutare, non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto quello del progetto da realizzare28 29

23 Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva VIA (Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo) punto 3.1: “ in molti casi gli effetti cumulativi non vengono tenuti in considerazione, mentre persistono problemi quando si tratta di eliminare le pratiche di frazionamento, in particolare per i grandi piani di investimento.” Per frazionamento la UE intende: “la pratica di suddividere i progetti in 2 o più entità separate, in modo che ciascun elemento non richieda una VIA e pertanto il progetto nel suo complesso non viene valutato, oppure di ottenere l'autorizzazione per un progetto che si trova al di sotto della soglia fissata (e quindi non soggetto a VIA) e in un momento successivo ampliare il progetto o aumentarne la capacità al di sopra della soglia.” 24 Circolare Ministero Ambiente 7/10/1996 n.15208: “risponde, poi, alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa.” 25

Ricorso della Commissione contro la Francia – luglio 2002 26

Sul punto si veda anche Relazione Commissione UE stato applicazione VIA secondo cui: “la Commissione si aspetta che vengano in particolare presi in considerazione i progetti previsti nelle zone sensibili o in prossimità di esse e il possibile cumulo con altri progetti”. 27 Il Parere del Comitato delle Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010): “rileva come in molti casi non si tenga adeguatamente conto degli effetti cumulativi e di adozione di pratiche di «frazionamento» dei progetti, specialmente quando si tratta di grandi piani d’investimento”. 28

Sentenze Corte Giustizia: causa C-142/07 del 25/7/2008, causa C-2/07 del 28 febbraio 2008. In particolare questa ultima sentenza interviene su una domanda pregiudiziale con la quale il giudice del rinvio chiede se le autorità competenti debbano prendere in considerazione il progettato aumento dell’attività di un aeroporto per determinare se possa essere sottoposto ad una valutazione del suo impatto ambientale. Secondo la Corte: “42. la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia. Inoltre, se è vero che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n.1, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. A tal riguardo, la direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti o della loro modifica. 43. Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione, per la valutazione d’impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori previsti, senza tener conto dell’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori. 44. Del resto, la stessa elencazione fatta all’art. 3 della

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

12

Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva VIA (Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo) punto 3.1: “il meccanismo di verifica dovrebbe essere semplificato e chiarito,

ad esempio descrivendo nei dettagli i criteri di cui all'allegato III e fissando soglie, criteri e valori

limite a livello comunitario (ad esempio tramite la procedura del comitato).” .

4.3. I criteri per la verifica di assoggettabilità e gli indirizzi della giurisprudenza nazionale

Relativamente alla necessità di tenere in considerazione tutti i criteri ex allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è intervenuta anche la Corte

Costituzionale con sentenza n. 93 del 23 Maggio 2013. Vediamo il passaggio più rilevante della sentenza: “ ….Dalla citata direttiva UE discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di

assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell’allegato I, ma anche i progetti descritti

nell’allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito

della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici

criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la

dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione

di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti,

la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e

alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della

dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a

verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione

preventiva (considerando n. 2) ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita

(considerando n. 4)…….

direttiva 85/337 degli elementi da prendere in considerazione, come gli effetti di un progetto, segnatamente, sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria o sul patrimonio culturale, dimostra che l’impatto ambientale che la direttiva 85/337 mira a consentire di valutare non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto quello del progetto da realizzare. 45. La Corte ha così considerato, per un progetto di raddoppio di una linea ferroviaria esistente, che un progetto di questo tipo può avere un notevole impatto ambientale ex direttiva 85/337, posto che può avere, in particolare, un impatto sonoro significativo (sentenza 16/9/2004, causa C-227/01, Commissione/Spagna, punto 49). Orbene, nella causa all’origine di tale sentenza, l’impatto sonoro significativo non era quello provocato dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria, bensì quello provocato dal prevedibile aumento della frequenza del traffico ferroviario, aumento consentito proprio da tali lavori di raddoppio della linea ferroviaria. Lo stesso deve valere per quanto riguarda un progetto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, avente per oggetto di consentire un aumento dell’attività di un aeroporto e, di conseguenza, dell’intensità del traffico aereo. 46. Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell’attività di un aeroporto in sede di esame dell’effetto sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.”

29 Corte di Giustizia 25/7/2008 (cauca C142/2007): “39 A tale riguardo, va constatato che, allo stesso modo della direttiva 85/337, la direttiva modificata fa riferimento ad una valutazione globale dell'impatto ambientale dei progetti o della loro modifica. Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione per la valutazione d'impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori previsti, senza tener conto dell'impatto ambientale che può essere provocato dall'uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (v., per quanto riguarda la direttiva 85/337, sentenza Abraham e a., cit., punti 42 e 43). 41 Per contro, la circostanza, fatta valere dall'Ayuntamiento de Madrid, in base alla quale i progetti in esame nella causa principale dovrebbero comportare effetti positivi sull'ambiente non è rilevante nell'ambito dell'apprezzamento della necessità di sottoporre detti progetti a una valutazione dell'impatto ambientale. 42 Del resto, così come quella contenuta all'articolo 3 della direttiva 85/337, l'enumerazione fatta all'articolo 3 della direttiva modificata degli elementi da prendere in considerazione, quali gli effetti di un progetto, segnatamente, sull'uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria o sul patrimonio culturale, dimostra che l'impatto ambientale, che la direttiva modificata mira a consentire di valutare, non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto quello del progetto da realizzare (v., in tal senso, sentenza Abraham e a., cit., punto 44). 43 Come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, i progetti relativi a strade possono avere numerosi effetti sull'ambiente sia nelle zone urbane che al loro esterno, considerato che tali zone sono particolarmente sensibili dal punto di vista della densità demografica, dell'inquinamento ma anche in considerazione della presenza di eventuali siti di importanza storica, culturale o archeologica (v., in tal senso, sentenza 16 marzo 2006, Commissione/Spagna, cit., punto 81).”

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

13

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla citata

legge regionale n. 3 del 2012, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti

da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o

provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati

nell’allegato III della stessa direttiva UE, come prescritto dall’art. 4, paragrafo 3, della medesima.

1.3.– Analoghe censure sono, inoltre, rivolte all’art. 3, comma 4, della citata legge regionale n. 3

del 2012, nella parte in cui stabilisce che «per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui

agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree

produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005,

n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive

ecologicamente attrezzate); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano

ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761,

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c)

progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI

EN ISO 14001». Tale norma, infatti, ai fini dell’individuazione dei progetti da sottoporre a verifica

di assoggettabilità a VIA, prenderebbe in considerazione solo alcuni dei criteri indicati

nell’allegato III della direttiva 2011/92/UE (e cioè la localizzazione dei progetti oppure le

caratteristiche inquinanti degli stessi) e non terrebbe, invece, conto degli altri, pure in detto

allegato prescritti (fra cui il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree

geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica), in violazione

della medesima direttiva……….

Nella direttiva 2011/92/UE è stabilito che, con riguardo ai progetti che possono avere

ripercussioni di rilievo sull’ambiente (considerando n. 9 e n. 10), spetta agli Stati membri fissare

soglie o criteri ed esaminare caso per caso i progetti «per stabilire quali di questi debbano essere

sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale». Ciò però deve avvenire

sulla base «dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva» (considerando n.

11), individuati nell’allegato III (art. 4, paragrafo 3), fra i quali vi sono, come si è già ricordato

(supra 1.2.3.), le caratteristiche dei progetti, comprensive oltre che delle dimensioni del progetto,

del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti,

dell’inquinamento e dei disturbi ambientali da essi prodotti, del rischio di incidenti, oltre che della

loro localizzazione e del loro impatto potenziale.

La norma regionale impugnata, in relazione ai progetti inerenti alle attività produttive, eleva le

soglie dimensionali già fissate negli allegati B1 e B2 con esclusivo riguardo a tre distinte categorie

dei medesimi progetti. Tali categorie sono oggetto di una disciplina specifica che è riferita, per un

caso (sub a), ai progetti inerenti alle cosiddette aree ecologicamente attrezzate ed è contenuta

nell’art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di

riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), per gli altri

due (sub b e c), ai progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la

registrazione EMAS o la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, come stabilito dal

Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e

audit – EMAS). Per tutte e tre le categorie di progetti la disciplina specifica alla quale si fa rinvio

contiene il riferimento ad una serie di requisiti urbanistico-territoriali ed edilizi dei progetti che

soddisfano tutti i criteri prescritti dalla direttiva 2011/92/UE (ad esempio, il citato art. 14 della

legge regionale n. 14 del 2005 definisce «aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree

destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali,

edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati

da forme di gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il

risparmio energetico»; la certificazione EMAS e la certificazione UNI EN ISO 14001 sono

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

14

rilasciate, ai sensi del richiamato Regolamento (CE) n. 761 del 2001, proprio in vista della

necessità di assicurare l’impiego di sistemi di gestione ambientale volti a controllare e contenere

costantemente l’impatto ambientale diretto ed indiretto delle attività).

Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore regionale, nell’individuare i progetti da sottoporre a

verifica di assoggettabilità a VIA all’interno delle tre specifiche categorie contemplate dall’art. 3,

comma 4, abbia tenuto conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri

criteri indicati dalla citata direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate, in

generale, dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione

delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.” Relativamente all’utilizzo delle soglie per escludere dalla verifica di VIA il progetto attraverso il suo frazionamento è intervenuto anche il Consiglio di Stato con sentenza 3849/2009: “ La Sezione

osserva che, con la citata decisione n. 5760/2006, la quarta Sezione di questo Consiglio ha

osservato, con persuasiva motivazione, che la disciplina relativa alla valutazione di impatto

ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali,

caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti”. Il Consiglio ha nell’occasione

rimarcato che “ex art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto definitivo dell'opera pubblica

deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica

dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante

al p.r.g.. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla

possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in

frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano

interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368).

Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il

potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essi di

porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di

apprezzamento, circa i “livelli di qualità finale” di una pronuncia di compatibilità ambientale

asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali

dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge. La

valutazione di impatto ambientale implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro

del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le

opere da valutare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio,

modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se

le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua

di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti

valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli

organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni per meglio

garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (Consiglio Stato, sez. IV, 03 maggio

2005, n. 2136). Pertanto, è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di

evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe

obbligatoria per l'opera nella sua interezza. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A.

avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida

comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo

a realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi

“riferiti all'intero tracciato”, “ovvero a tronchi funzionali” da sottoporre alle procedure di

riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato

nello studio di impatto ambientale. Tale principio risponde inoltre alla logica intrinseca della

valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

15

elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti

indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella

loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia

prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere)

per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa (Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7

ottobre 1996 n. 15208)”. L’applicazione di dette coordinate al caso di specie, relativo al tratto

veneto della stessa infrastruttura stradale, conduce alla conclusione dell’illegittimità dell’azione

amministrativa, in ragione dell’omesso espletamento della procedura di valutazione di impatto

ambientale, anche con riguardo all’ulteriore tratto di un’opera viaria da considerarsi in termini

sostanzialmente unitari sul piano progettuale, strutturale e funzionale (vedi anche sentenza Corte

Giustizia 28 febbraio 2008, in causa C-2/07, in ordine alla non aggirabilità della disciplina in

subiecta materia, attraverso un frazionamento dei progetti che impedisca la considerazione

dell’effetto cumulativo della relativa messa in atto). Non giova all’appellata, a questo punto, il

richiamo all’art. 11 della legge regionale n. 10/1990, laddove esclude dalla procedura di verifica le

strade che abbiano lunghezza inferiore a 5 km. Stante l’unitarietà dell’opera stradale - attestata

dall’identità della programmazione, dall’univoca funzionalità e dalle uniformi caratteristiche

strutturali- deve essere considerata, ai fini della disciplina applicabile, non già la lunghezza del

solo tratto veneto ma la lunghezza complessiva dell’opera viaria, pacificamente superiore ai 5 km.

Si deve aggiungere che la caratterizzazione interregionale dell’opera impedisce di accedere ad una

soluzione atomistica da adottare ad opera di ciascuna regione sulla scorta della relativa

legislazione regionale ed impone una valutazione unitaria da condurre, sulla scorta del quadro

normativo statale (cfr. l’allegato B, punto 7, lett.- F del D.P.R. 12.4.1996 che assoggetta a

screening tutti i progetti di strade extraurbane secondarie), attraverso un’intesa tra le due regioni

con riguardo all’opera nel suo complesso. Valutazione che nella specie risulta mancata, in modo

da produrre gli effetti invalidanti dedotti con il motivo di ricorso in esame.”

Ancora sul divieto di frazionamento dei progetti ai fini della verifica di VIA si veda Consiglio di

Stato sentenza n. 36 del 9/1/2014 in relazione ad un unico progetto turistico – edilizio artatamente suddiviso in cinque comparti e considerato in altrettanti procedimenti di verifica di assoggettabilità. Conclude il Consiglio di Stato: “nel caso di specie … l’amministrazione … avrebbe dovuto

procedere ad una considerazione unitaria dell’intervento, sia in quanto si trattava di definire la

pianificazione di un’area complessivamente indicata come turistica (ancorché suddivisa in una

pluralità di sub comparti), e dunque già caratterizzata da unitarietà della destinazione, sia in

quanto, per le proprie dimensioni – da valutarsi unitariamente, per le considerazioni esposte –

l’intervento si poneva (almeno in sede di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 10 DPR 12 aprile

1996), come potenzialmente aggressivo dell’ambiente, riguardato sotto i molteplici aspetti indicati

innanzi tutto dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale”. Relativamente al criterio dell’impatto cumulativo il Consiglio di Stato con sentenza del 22/1/2013 n. 361 ha accolto il ricorso degli appellanti contro il giudizio di positivo di VIA della Regione Liguria in relazione ad un porto turistico. In particolare secondo gli appellanti: “Con il

ventiseiesimo motivo gli appellanti avevano chiesto l’annullamento della VIA per violazione degli

artt. 1 e 2 e dei relativi allegati della L.R. Liguria n. 38/1998, la quale prevedeva l’obbligo della

VIA per la realizzazione o l’ampliamento: di porti turistici con specchio superiore a 10 ha.; di moli

di lunghezza superiore ai 500 m (lett. h. dell’allegato 2); di complessi alberghieri di volumetria

superiore ai 40.000 m³ o superficie trasformata superiore a 3 ha; di impianti portuali; di opere

costiere per combattere l’erosione; di lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la

costruzione di dighe e moli ( allegato 3).

Pertanto nell’intervento de quo la VIA avrebbe dovuto comprendere tutte le opere dell’intervento in

questione. Invece , come risulta dalle delibere dall’Amministrazione regionale nn. 1643/2004 e

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

16

1327/2006, la Regione non aveva valutato l’intervento trasformativo nel suo complesso ma si era

limitata di volta in volta ad esaminare solo alcune tematiche settoriali senza una visione di insieme,

(il che era dimostrato dall’assoluta mancanza di ogni considerazione circa l’impatto ambientale di

un’edificazione massiccia a terra prevista per più di 100.000 m³) .”

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

17

5. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LINEE GUIDA Le Linee Guida: 1.definiscono meglio le tre categorie generali30 di criteri di verifica di applicabilità della VIA riportati nell’allegato V alla Parte II del DLgs 152/206 2. specificano i criteri delle tre categorie generali. Il tutto tenuto conto dei principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale relativamente alle modalità di applicazione di detti criteri e che ho descritto in precedenza (paragrafo 4.2. presente commento). In particolare vediamo i singoli criteri dell’allegato V come vengono specificati dalle Linee Guida

6. CUMULO CON ALTRI PROGETTI

6.1. Indirizzi operativi per l’applicazione del criterio del Cumulo con altri Progetti Secondo le Linee Guida l'ambito territoriale, cioè l’area all’interno della quale si devono considerare le attività esistenti come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA, è definito dalle autorità regionali competenti alla VIA, in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi Ciò dovrà essere effettuato rispettando i principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (vedi paragrafo 4.2. presente commento) e cioè: 1. si dovrà evitare la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, 2. si dovrà evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Solo se le autorità regionale non definiranno automamente tale ambito territoriale, le Linee Guida prevedono che l’ambito venga così delimitato: 1. una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); 2. una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200.

6.2. Cumulo con altri progetti e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Secondo le Linee Guida Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»: 1. i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la

30 1. Caratteristiche dei progetti - 2.Localizzazione dei progetti - 3.Caratteristiche dell’impatto potenziale

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

18

localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi; 2. i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è integrata nella procedura di VAS. La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale piu' adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

6.3. gestione informazioni impianti esistenti e impatto cumulativo Molto significativa anche la affermazione delle Linee Guida secondo cui: “Le autorità competenti

provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati

secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri

a carico del proponente e delle amministrazioni interessate”. Affermazione che però andrebbe meglio specificata e sistematizzata sotto il profilo amministrativo in modo da evitare che il quadro dei progetti autorizzati esistenti nonché del loro impatto in atto e dei relativi possibili effetti cumulativi non sia oggetto di una trattativa ristretta tra Autorità Competente alla VIA e Proponente del progetto ma rientri pienamente nella istruttoria pubblica che sottende alla decisione sulla Verifica di assoggettabilità. Questo è possibile se il compito indicato sopra dalle Linee Guida si inserisce all’interno della attuazione degli obblighi della normativa generale nazionale ( ma di derivazione comunitaria) come quella sulle banche dati ambientali ex DLgs 195/200531 o dei registri delle emissioni (ex Regolamento UE 166 del 200632)

7. RISCHIO INCIDENTI PER LE SOSTANZE E TECNOLOGIE UTILIZZATE Secondo le Linee Guida per questo criterio considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti,per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, inerenti stabilimenti soggetti alla normativa sulle industrie e rischio di incidente rilevante, è prevista una riduzione del 50% delle soglie. Qui si fa riferimento in particolare agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelli indicati nell’allegato I, parti 1 e 2 colonna 3 al DLgs 334/199933. Quindi relativamente alle categorie di opere sottoponibili a procedura di verifica di VIA ex allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 si tratterà di verificare per ogni singolo progetto rientrante in queste categorie, se trattasi di impianti che contengono sostanze pericolose nelle quantità che li rendono sottoponibili anche alla disciplina delle industrie a rischio di incidente, nel qual caso si applicherà, se esiste, una soglia ridotta del 50%. Ad esempio i gasdotti e gli oleodotti rientrano nelle categorie di opere sottoponibili a Verifica di assoggettabilità a VIA ex allegato IV se superano la lunghezza dei 20 km, ma se sottoponibili anche alla normativa sulle industrie a rischio allora sono sottoponibili a VIA anche quelli che superano i 10 Km. Ancora impianti termici per la produzione di energia elettrica se superano i 50MW sono sottoponibili a verifica di VIA ex allegato IV ma se per le sostanze pericolose che usano sono

31 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 32 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio – attuato in Italia con DPR 157/2011. 33 Per il testo dell’allegato vedi a questo link http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-334-1999-versione-2015-disciplina-industrie-a-rischio-di-incidente

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

19

sottoponibili anche alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante allora, sono sottoponibili a VIA anche gli impianti che superano i 25 MW.

8. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Le Linee Guida in relazione al criterio della sensibilità delle aree interessate dal progetto per misurarne l’impatto e quindi valutarne la applicabilità della VIA attraverso la procedura di verifica, stabiliscono che per dette aree sensibili le soglie previste per le categorie di opere ex allegato IV siano ridotte del 50%. Le 8 categorie generali di aree sensibili indicate dalle Linee Guida sono quelle indicate dall’allegato V: Zone umide, Zone costiere, Zone montuose e forestali, Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, Zone a forte densità demografica, Zone di importanza storica, culturale o archeologica Non viene presa in considerazione l’ultima quella relativa ai territori con produzioni agricole di qualità e tipicità. Le Linee Guida ai punti dal 4.3.1. al 4.3.8 specificano meglio con relativi riferimenti normativi le aree da considerare comunque sensibili all’interno delle 8 categorie generali ai fini della applicazione del criterio di verifica della assoggettabilità a VIA e della preventiva riduzione di soglia. Inoltre i suddetti punti delle Linee Guida specificano anche le categorie di opere dell’allegato IV alle quali il criterio delle aree sensibili non è applicabile.

9. RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE SOGLIE La sussistenza di più criteri ex allegato V con le precisazione sopra riportate in particolari quella del punto 4 delle Linee Guida descritte nei precedenti paragrafi, comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (punto 5 delle Linee Guida).

10. PROGETTI IN AREE PROTETTE E INEFFICACIA DELLE SOGLIE Le Linee Guida confermano che i progetti, anche rientranti nelle categorie dell’allegato IV, sono sottoponibili a VIA senza Verifica e a prescindere dalle soglie, se rientrano, anche solo parzialmente, nelle aree protette come definite dalla legge quadro in materia: legge 394/1991.

11. MARGINI DI DISCREZIONALITÀ DELLE REGIONI NELL’APPLICARE LE LINEE GUIDA Motivando adeguatamente le scelte operate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario: 1. declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili; 2. definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto; 3. riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

20

procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

12. RINVIO AD ULTERIORE DECRETO MINISTERIALE (articolo 2 del Decreto 30 Marzo 2015) Fermo restando quanto previsto nell'allegatoV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate: a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida; b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali; c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

21

13. LA NUOVA DIRETTIVA SULLA VIA INTEGRA I CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ La nuova Direttiva sulla VIA 2014/52/UE ha modificato la Direttiva 2011/92/UE. In particolare ha integrato i criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA. Quindi il sopra citato allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006, come pure le Linee Guida sopra descritte, dovranno essere aggiornati alle novità introdotte dalla nuova Direttiva in sede di recepimento che dovrà avvenire entro il 16 marzo 2017.