le principali novita’ il codice doganale …...le principali novita’ riferimenti normativi...
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IL CODICE DOGANALE DELL’UNIONELE PRINCIPALI NOVITA’
Riferimenti normativi
� Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 09.10.2013 (pubblicato sulla GUE n. 269
del 10.10.2013) che istituisce il Codice Doganale
dell'Unione.
� L'UCC (Union Customs Code) o CDU (Code des Douanes
de l'Union) è l'atto legislativo di base che stabilisce le
norme e le procedure di carattere generale applicabili alle
merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o
ne escono.
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Riferimenti normativi� Regolamento delegato UE 2015/2446 della
Commissione del 28.07.2015 (pubblicato sulla GUE n. 343
del 29.12.2015) che integra il Reg. UE n.952/2013.UCC Delegated Act (DA).
� Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 della
Commissione del 24.11.2015 (pubblicato sulla GUE n. 343
del 29.12.2015) recante modalità di applicazione del Reg.
UE n.952/2013.
UCC Implementing Act (IA).
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Riferimenti normativi� Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione
del 17.12.2015 (pubblicato sulla GUE n.69 del
15.03.2016) che integra il Reg. UE n.952/2013 per quanto
riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni
dell'UCC nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non
sono ancora operativi e che modifica il Reg. 2015/2446
(DA).
UCC Transitional Delegated Act (TDA).
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Riferimenti normativi� Decisione di esecuzione n. 255/2014 della Commissione del
29.04.2014 (pubblicata sulla GUE n.134 del 07.05.2014) che
fornisce il programma di lavoro (Work Programme - WP)
relativo allo sviluppo e all'implementazione dei sistemi
elettronici a supporto della corretta applicazione dell'UCC.
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Riferimenti normativi� Sono inoltre in corso di preparazione le Linee Guida
(Guidelines).
� La Commissione ha precisato che Linee Guida vanno
considerate come una guida operativa condivisa tra
Commissione, Stati membri e Trade Contact Group per l’uniforme
applicazione del complesso delle disposizioni e non costituiscono
«interpretazione autentica».
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CDUReg.(UE) 952/2013 Raffronto tra Codice, Atti delegati, Atti esecutivi
UCC DA IA
TITOLO I disposizioni generali 1-55 1-30 1-48
TITOLO IIprincipi in base ai quali sono applicati i dazi alla importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci 56-76 31-71 49-146
TITOLO III obbligazione doganale e garanzie 77-126 72-103 147-181
TITOLO IVmerci introdotte nel territorio doganale dell’Unione
127-152 104-118 182-193
TITOLO Vnorme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci 153-200 119-154 194-250
TITOLO VIimmissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione
201-209 155-160 251-257
TITOLO VIIregimi speciali
210-262 161-243 258-325
TITOLO VIIIuscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione
263-277 244-249 326-344
TITOLO IXsistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali 278-288 250-256 345-350
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Obiettivi dell'UCC
� Eliminazione dei processi su carta e creazione di un ambiente
"full digital" (decisione n. 70/2008/CE);
� L'articolo 6, paragrafo 1, prevede che tutti gli scambi di
informazioni tra le autorità doganali nonché tra operatori
economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali
informazioni, devono essere effettuati mediante procedimenti
informatici.
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Fase transitoria
� Tuttavia, l'articolo 278 UCC stabilisce che mezzi di scambio e di
archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici
di cui al citato articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base
transitoria al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi
elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non
sono ancora operativi.
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Fase transitoria
� La piena e completa applicazione del Codice è pertanto
subordinata alla realizzazione dei sistemi informatici a supporto,
guidata dal predetto Work Programme (decisione (UE) n.
255/2014), ad oggi prevista per il 31.12.2020, salvo revisioni.
� Quindi le misure transitorie (TDA e Titolo IX delle DA) costituiscono
il quadro di riferimento per almeno 5 anni.
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Procedure per le autorizzazioni valide al 30 Aprile 2016
� Nel Titolo IX (Disposizioni finali - articoli 250-255) del
Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) sono stabilite le
disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio per il trattamento
delle autorizzazioni valide al 30 aprile 2016.
� Le autorizzazioni vigenti rimangono valide fino al riesame
(reassessment) da ultimare entro il 1° maggio 2019, ma l’utilizzo
dell’autorizzazione deve rispettare le nuove regole dell' UCC
(tabella di corrispondenza di cui all'allegato 90 del DA)
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Validità delle autorizzazioni già in vigore al30 aprile 2016
� Art.251 del Reg. UE 2446/2016 (DA): le autorizzazioni concesse in
forza del CDC o delle DAC che sono valide al 1° maggio 2016, rimangono
valide con le seguenti modalità.
a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla
fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest’ultima data è
anteriore;
b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione
conformemente all’articolo 250, paragrafo 1.
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Principali novità e nuove terminologie� Le merci comunitarie e le merci non comunitarie diventano merci
unionali e merci non unionali (art. 5 n.23 e 24 UCC);
� Le merci non unionali in custodia temporanea (dal momento della
presentazione in dogana) devono essere vincolate ad un regime doganale o
riesportate entro 90 giorni ( prima i termini erano di 45 giorni per le merci
inoltrate via mare e 20 giorni per le altre). (artt.144-149 UCC).
� Non esistono più i regimi doganali economici/sospensivi, ma viene
introdotta la nozione dei regimi speciali;
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Principali novità e nuove terminologie
• Sdoganamento centralizzato: -art.179 UCC - un operatore AEO
semplificazioni doganali potrà espletare le procedure doganali presso l’
ufficio competente sul luogo dove è stabilito per la merce presentata in
dogana presso un altro ufficio doganale
• Autovalutazione (self assessment)- art.185 UCC- consente al dichiarante
AEO semplificazioni doganali di espletare in autonomia alcune formalità
doganali e di autodeterminare l’importo dei dazi dovuti.
• La certificazione AEO diventa l'autorizzazione AEO;
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Principali novità e nuove terminologieContraddittorio (Cfr. art.22 par. 6 UCC)
Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.
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Principali novità e nuove terminologieInformazioni vincolanti(Cfr. art. 33 UCC decisioni relative alle informazioni vincolanti)
1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazionitariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolantiin materia di origine ("decisioni IVO").
2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:
a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione,soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalladata dalla quale le stesse hanno efficacia
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Principali novità e nuove terminologieSanzioni(Cfr. art. 42 UCC “applicazione di sanzioni”)
Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La sanzione resta confinata nella sfera della sovranità di ciascuno Stato membro
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Principali novità e nuove terminologieOrigine delle merci (Cfr. artt. 59-68 UCC)
● In tema di origine non preferenziale l’UCC conferma il principio generale dell’«ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata […]» già presente nel CDC.
● Le regole per la acquisizione della origine non preferenziale vengono listate nelle DA (cfr. all. 22-01 DA); la lista tuttavia non è esaustiva: rimangono alcune perplessità interpretative.
● Vengono previste operazioni minime che non possono mai conferire l’origine non preferenziale (cfr. art.34 DA).
● Viene abrogato il Reg.(CE) 1207/2001: le dichiarazioni del fornitore sono ora disciplinate dagli allegati all’IA (cfr. all. da 22-15 a 22-18).
● Vengono previste norme più dettagliate in tema di origine non preferenziale per i pezzi di ricambio, accessori e utensili.
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Principali novità e nuove terminologieValore in dogana delle merci (Cfr. artt. 69-74 UCC)
● La riformulazione delle norme sul valore seguono nell’UCC segue una migliore sequenza logica.
● L’articolato dell’UCC riflette con alcune semplificazioni quello del CDC.
● Gli atti esecutivi (IA) propongono invece un articolato molto più snello ed una diversa articolazione logica, rispetto alle DAC.
● Mancano all’appello gli allegati ed anche alcune definizioni di dettaglio prima presenti nelle DAC.
● Spicca una riformulazione meno articolata e più sintetica in tema di diritti e corrispettivi di licenza ma anche più restrittiva per gli operatori.
● Non è più possibile applicare il cosiddetto metodo del «first sale rule» nelle disposizioni presenti nell’IA.
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Principali novità e nuove terminologie
• Abolizione della c.d. "first sale rule" (valore di prima vendita previsto
dall'art 147. delle DAC che consentiva di indicare, ai fini del calcolo dei dazi, il prezzo di una vendita anteriore a quella sulla cui base le merci sono state introdotte nell'Unione)
• Ora l'art. 128 delle IA prevede invece che il valore di transazione delle
merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione
è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla
base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci
venissero introdotte in tale territorio doganale
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Principali novità e nuove terminologie
Corrispettivi e diritti di licenza
● Debbono essere pagati direttamente o indirettamente dal compratore.
● Non debbono essere inclusi nel prezzo pagato o da pagare.
● Il loro pagamento deve rappresentare una condizione di vendita delle merci a valutare.
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Principali novità e nuove terminologie
Corrispettivi e diritti di licenza nell’IA:
● Il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
● il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
● le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
Si ha unacondizione per la
vendita se èsoddisfatta unadelle condizioni
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Principali novità e nuove terminologie
• Nuova disciplina della rappresentanza in dogana.
• Nuova disciplina della garanzia per l'obbligazione doganale.
• Nuove modalità di sdoganamento.
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Le principali novità in materia di
sdoganamentoLe disposizioni dell'UCC che troveranno applicazione dal 1° maggio 2016 a
maggior impatto sull'operatività dell'utenza riguardano:
a) l’eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l’
85% delle dichiarazioni (nel 2015 n. 4.500.000 dichiarazioni di importazione e n. 11.000.000 di esportazione)
b) la presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.
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Le principali novità in materia di
sdoganamento� In merito a tali novità, durante il “tavolo tecnico e- customs”
che si è svolto a Roma l’8 marzo u.s., sono state illustrate tre possibili
soluzioni procedurali:
1) Autorizzazione per“iscrizione nelle scritture del dichiarante”
(EIDR);
2) Procedura Ordinaria (dichiarazione “normale”) presso “luogo
approvato”;
3) Procedura Ordinaria (dichiarazione “normale”) in dogana.
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EIDR - riferimenti� EIDR = Entry In Declarant’s Record
� Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante»
� "Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a
presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione
semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a
condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione
delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al
momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto
forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante".
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EIDR - sintesi
� Questa procedura prevede che il titolare dell’autorizzazione
che coincide con il dichiarante:
� 1) Notifichi l'avvenuto arrivo delle merci e
simultaneamente iscriva nei propri registri almeno i dati della
dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti
giustificativi;
� 2) Presenti la dichiarazione complementare entro "un termine
specifico"(10 giorni dalla data dello svincolo come previsto dall'art.
146 DA).
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EIDR - sintesi� L’istruttoria per concedere l’EIDR art. 182 UCC prevede la
verifica dei requisiti previsti all’art. 150, par.1 del Reg.
Delegato (UE) 2015/2446: assenza di violazioni gravi o
ripetute, idonei sistemi di gestione delle scritture
commerciali e di quelle relative ai trasporti, rispetto di
standard pratici di competenza o qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta.
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoRiferimenti
� Riferimenti: articolo 139 dell'UCC e art. 115 del DA.
� Articolo 139 dell'UCC:
"Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono
presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio
doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità
doganali o nella zona franca."
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvato
� Come evidenziato dalla DCTI questa nuova procedura
coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le
“domiciliate” (ex art. 76, paragrafo 1 ,lettera c) del Reg.
(CEE) n. 2913/1992) in quanto il “luogo approvato” è assimilabile all’
attuale “luogo autorizzato” presente nelle
vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoPiano di implementazione elaborato dalla DCTI
� Per offrire entro il 1° maggio 2016 procedure conformi all’UCC
contenendo l’impatto sugli operatori le “domiciliate” saranno
reinquadrate dall’ agenzia nella procedura ORDINARIA C/O LUOGO
approvato.
� Quindi, dal 1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni in procedura
di domiciliazione assumono la veste di “dichiarazioni normali in
dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dalle
autorità doganali”(art. 139/UCC).
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoVANTAGGI
� Possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall’
attuale contenuto delle autorizzazioni.
� Dalle autorizzazioni alla “domiciliata” si desumono i «luoghi
approvati».
� Possono essere gestite eventuali richieste di approvazione di nuovi
luoghi o di eliminazione di precedenti.
� Nulla muta nella dichiarazione doganale: “luogo approvato”
corrisponde al preesistente luogo autorizzato, va ancora indicato il
codice dell’ «autorizzazione alla domiciliata».
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoVANTAGGI
� Le modifiche alla dichiarazione riguardano il “Tipo dichiarazione” che nella seconda casella deve contenere la lettera “ ” (dichiarazione normale in dogana) al posto di “Z”.
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatomantenimento delle attuali facilitazioni
� La procedura “Ordinaria c/o luogo approvato” ricalca pertanto l’ex
procedura domiciliata conservandone facilitazioni e flusso procedurale. Ad esempio:
� sdoganamento presso il luogo approvato;
� medesima incidenza degli attuali controlli;
� ricezione di “svincolata/non svincolabile” nei tempi di intervento;
� consultazione sul portale dell’esito del circuito doganale
di controllo;
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatomantenimento delle attuali facilitazioni
� Presentazione, nei casi previsti, del “Fascicolo Light” e, in
caso di controllo, invio per posta elettronica;
� mantenimento delle facilitazioni nazionali (controllo di
ammissibilità, sportello unico doganale, fast corridors,
sdoganamento in mare, ecc.) e di quelle in via di estensione (controllo
automatico della liquidazione dei diritti).
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoNUOVE facilitazioni
� Il piano di implementazione della DCTI prevede per questa tipologia
di sdoganamento nuove facilitazioni attualmente non applicabili alle procedure domiciliate ex Reg. (CEE) 2913/1992.
� Queste facilitazioni, valide per tutti gli operatori, sono:
� invio H23 per le dichiarazioni:
-di import (con msg IM) - ad oggi ancora non possibile
-di export e di export abbinata a transito (msg ET) -oggi
disponibile solo x AEO
-di transito (msg ET) - oggi disponibile solo per T2.
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PROCEDURA ORDINARIA c/o luogo approvatoNUOVE facilitazioni
� ricezione IMMEDIATA di «svincolata/non svincolabile» - invece di
attendere il consueto tempo di intervento, e, di conseguenza
� messa a disposizione IMMEDIATA dell’esito del circuito doganale di
controllo
� “Upload” sul portale Aida Servizi dei documenti a sostegno in caso
di controllo (UPLOAD Fascicolo Elettronico -FE).
� Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla
normativa
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaRiferimenti
� Riferimenti: articoli 5 (33) e 139 dell'UCC.
� Articolo 139 dell'UCC:
"Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono
presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio
doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità
doganali o nella zona franca."
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaRiferimenti
� L’articolo 5 (33) dell’UCC definisce la “«presentazione delle merci in
dogana» come la “notifica alle autorità doganali dell avvenuto arrivo
delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o
autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai
fini dei controlli doganali”.
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaRiferimenti
� In merito la DCTI sottolinea che l’invio della dichiarazione
telematica per IMPORT, EXPORT e TRANSITO è possibile solo per le
merci presenti in dogana o presso il luogo designato e disponibili per
eventuale controllo e nei casi in cui si assumono come presentate
(ad esempio sdoganamento in mare).
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaRiferimenti
� E’ responsabilità del dichiarante assicurare la condizione di «merci
presenti» e non deve procedere all’invio della dichiarazione telematica se
tale condizione non è rispettata.
� E’ previsto l’inserimento progressivo di ulteriori controlli
automatizzati per verificare il rispetto della condizione
«merci presentate»(merci in TC, vincolata a regime precedente).
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaVantaggi
� Anche per le procedure in dogana non è più richiesto l’invio sistematico della documentazione a sostegno. Di conseguenza sono state individuate le seguenti ulteriori agevolazioni.
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaAgevolazioni per l'import
� Per le merci in IMPORTAZIONE per le quali l’operatore si impegna
all’UPLOAD del Fascicolo Elettronico (FE) in caso di controllo (indicazione FE nella casella 30 della dichiarazione) saranno consentite
le seguenti facilitazioni:
� Eliminazione della cosiddetta convalida in dogana
� Messa a disposizione IMMEDIATA on-line dell’esito del circuito
doganale di controllo e dello svincolo per il “C ”(canale verde).
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaAgevolazioni per l'import
� Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e,
in caso di CD con esito conforme, svincolo on-line.
� Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla normativa
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaAgevolazioni per l'export e il transito
� Per le merci all'export/transito per le quali l’operatore si impegna
all’UPLOAD del Fascicolo Elettronico (FE) in caso di controllo (indicazione FE nella casella 30 della dichiarazione) saranno consentite
le seguenti facilitazioni:
� Eliminazione della cosiddetta «Richiesta esito del circuito
doganale di controllo>> in dogana,
� Messa a disposizione IMMEDIATA sul portale dell’esito del
circuito doganale di controllo,
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaAgevolazioni per l'export e il transito
� In caso di CA svincolabile (con “Nulla Osta” allo svincolo di
altre amministrazioni) :
� Rilascio IMMEDIATO del movimento e download del
DAE/DAT dal portale oppure, in caso di contratto di trasporto unico
(IA, art.329, par.7), rilevabile da un nuovo codice documento in
casella 44
� Chiusura IMMEDIATA del movimento presso l’Ufficio di
esportazione con contestuale visto uscire.
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PROCEDURA ORDINARIA in doganaAgevolazioni per l'export e il transito
� Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e,
in caso di CD con esito conforme, svincolo on-line
� Gli operatori AEO conservano tutti i benefici previsti dalla
normativa.
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La rappresentanza doganaleRiferimenti
� Art. 18 UCC: chiunque può nominare un rappresentante
doganale. La rappresentanza può essere diretta o indiretta (la
modalità va precisata in occasione dei rapporti con l’autorità
doganale).
� Rappresentanza diretta: il rappresentante agisce in nome e per
conto del rappresentato;
� Rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce in nome
proprio ma per conto del rappresentato.
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La rappresentanza doganaleRiferimenti
� Art. 5, p.6 UCC.
� Rappresentante doganale: qualsiasi persona nominata da un’
altra persona (fisica, giuridica, qualsiasi associazione di persone che
pur non essendo persona giuridica abbia la capacità di agire) affinché
la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento degli atti
e formalità previste dalla normativa doganale
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La rappresentanza doganaleRiferimenti
� Diversamente da quanto stabilito dal Reg.(CEE) 2013/1992 art.
5 non è più possibile riservare a determinate categorie di soggetti
la presentazione della dichiarazione doganale con una delle modalità
di rappresentanza
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La rappresentanza doganaleRequisiti
� Il rappresentante doganale deve essere stabilito nel territorio
doganale dell’Unione;
� il rappresentante doganale deve essere registrato presso l’autorità
doganale(art.9 UCC) e deve rispettare gli impegni in materia di
fornitura di informazioni all’autorità doganale (art. 15 UCC);
� il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti per l’ EOC può
prestare servizi in Stati membri diversi da quello in cui è stabilito (art. 18
par 3 UCC).
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La rappresentanza doganaleCriteri
� Gli Stati membri possono fissare, in conformità al diritto dell'Unione, le
condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello
Stato membro in cui è stabilito (art. 18 par 3 UCC).
� La Commissione Europea si è riservata il diritto di disciplinare
mediante atti di esecuzione le norme procedurali per la concessione e
la prova dell’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza (art. 21 UCC)
ma ciò non è ancora avvenuto.
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La rappresentanza doganaleAbilitazione in Italia
• Abilitazione a prestare il servizio di rappresentanza in Italia:
• Rappresentanza indiretta:
restano immutati i criteri e le modalità di esercizio dellarappresentanza indiretta per l’espletamento delle formalitàdoganali (c.d. rappresentanza libera), così come resta ferma la
responsabilità solidale per l’obbligazione doganale.
• Rappresentanza diretta:
occorre possedere i requisiti previsti per l'AEOC dall’art. 39,
lettere da a) a d) dell'UCC.
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La rappresentanza doganaleAbilitazione in Italia
• Riconoscimento automatico:1) Doganalisti:
L’articolo 1 della legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo
spedizioniere doganale come professionista qualificato nelle
materie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferisca
al campo doganale. Inoltre, anche l’art 9 della legge n.213/2000
rafforza la figura del doganalista quale esperto nelle materie e
negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. La
qualificazione professionale del doganalista è attestata, previa
verifica dei requisiti, dal superamento dell’esame di Stato, con il
quale viene rilasciata apposita patente di validità illimitata.
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La rappresentanza doganaleAbilitazione in Italia
2) CAD: società di capitali, costituita ai sensi dell’articolo 7,commi 1-septies e 1-octies della legge n.66/1992 e del decreto 11 dicembre1992 n.549, in forma associata esclusivamente da spedizionieri doganali iscritti all’ lbo,nella quasi totalità dei casi in possesso della certificazioneAEO e di altre autorizzazioni di natura doganale (proc.domiciliata)
3) Case di spedizione: qualora certificate AEO
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La rappresentanza doganaleAbilitazione in Italia
• Riconoscimento previa valutazione di idoneità dell’ Agenzia.
• Altri soggetti economici interessati all’abilitazione al servizio di
rappresentanza diretta in Italia:
• soggetto stabilito nel territorio;
• possesso di una preventiva registrazione presso le autorità doganali;
• assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
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La rappresentanza doganaleAbilitazione in Italia
• esistenza di una struttura di controllo delle operazioni mediante un
sistema di gestione delle scritture commerciali
• solvibilità finanziaria sana che consenta di adempiere ai propri impegni
in relazione alla tipologia di rappresentanza espletata ed al numero di clienti gestiti
• possesso di standard pratici di competenza o qualifica professionale,
intesa come formazione completata con profitto nel settore doganale.
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AEO.Riferimenti
� L'AEO non è più una certificazione ma un'autorizzazione
� Riferimenti:
Art. 22, 38 e 39 dell'UCC;
Art. 11, 26-30 delle DA - Reg. UE 2446/2015;
Art. 24 - 35 dell'IA - Reg. UE 2447/2015.
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AEO. Riferimenti
� Ai sensi dell'art.38 UCC lo status di operatore economico
autorizzato consiste in 2 diversi tipi di autorizzazioni:
• settore della semplificazione doganale (AEOC), consente
di ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa
doganale
• settore della sicurezza (AEOS), consente di ottenere
agevolazioni in materia di sicurezza
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AEO. Riferimenti
Come in precedenza, le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e quando un richiedente ha i requisiti per ottenere sia un’autorizzazione AEOC che AEOS, vienerilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce ibenefici cumulati (art. 33 Reg. UE 2447/2015 - IA).
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AEO. La procedura. Novità.
• il questionario di autovalutazione va obbligatoriamente presentato
insieme all’istanza (art 26 par 1, DA - Reg. UE 2446/2015 )
• nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio
doganale della UE è sufficiente presentare un’unica domanda per
ottenere la qualifica di AEO (art. 26, par. 2, DA).
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AEO. La procedura. Novità.
• non costituisce più motivo ostativo per l’accettazione dell’istanza l’
esistenza di una condanna per un reato connesso con l’attivită economica
del richiedente e/o la condanna per grave violazione della
regolamentazione doganale connessa con l’attivită di rappresentante legale
del richiedente (ex art. 14 septies Reg. n.2454/93 DAC).
• Questi eventi assumono rilevanza ai fini del diniego dell’
autorizzazione e andranno verificati nel corso dell’audit.
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Criteri per la concessione dello status di AEO.
�L'Art. 39 UCC prevede cinque criteri per la concessione dello status di
AEO.
� I primi tre (lettere a,b, c) sono comuni sia all'AEOC che all'AEOS.
� La lettera d) è riferita solo all'AEOC.
� La lettera e) è riferita solo all'AEOS.
� Tali criteri sono descritti in modo più dettagliato negli articoli da 24 a 28
del Reg. UE 2447/2015 - IA.
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I tre criteri comuni per AEOC E AEOS.
a) comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale e
assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente
b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul
flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati
controlli doganali
c) comprovata solvibilità finanziaria.
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Art 39 lett. d) criterio solo per AEOC.
d) rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche
professionali direttamente connesse all’attività svolta.
Art. 27 Reg. UE 2447/2015 - IA):
� Standard pratici di competenza:
� almeno tre anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale;
� uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo
europeo di standardizzazione.
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Art 39 lett. d) per AEOC.
Qualifiche professionali:
� - completamento con profitto di una formazione riguardante lalegislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo
coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita
da uno degli organismi seguenti:
1. l'autorità doganale di uno Stato Membro;
2. istituti di insegnamento riconosciuti dalla dogana o da unorganismo di uno stato membro responsabile per laformazione professionale
3. associazione professionale o commerciale riconosciuta a talifini dalla dogana di uno stato membro o nell’Unione
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Art 39 lett. e) criterio solo per AEOS.
e) l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano
rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a
garantire la sicurezza della catena internazionale di
approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i
controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici
tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
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Riesame dei certificati AEO.
� Come evidenziato al Tavolo tecnico e-customs dell' 8 marzo u.s. i
certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame
(entro 1° maggio 2019).
� Tutti i certificati AEO devono essere riesaminati sostanzialmente,
poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente
come indicato dagli artt. 250 e 251 del Reg. UE 2446/2015 (DA).
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Casi in cui l’ AEO è richiesto per avere accesso
alle semplificazioni /autorizzazioni.Questi casi sono quattro:
1. Garanzia globale con ammontare ridotto per debiti già sorti art. 95 (3)
UCC,
2. Sdoganamento centralizzato (dove l’autorizzazione è prevista) art.
179 par. 2) UCC,
3. Autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante(EIDR) con l’
esonero dell’obbligo di presentazione merci, art. 182 par. 3) UCC,
4. Autovalutazione (Self-assessment) art. 185 UCC e art. 151 DA.
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La garanzia per l'obbligazione doganale.
L'UCC, articoli da 89 a 99, distingue tra:
� garanzie per obbligazioni sorte, cioè per le cc.dd. obbligazioni
doganali esistenti(ad es. accertamento, conto di debito)
� garanzie per obbligazioni che possono sorgere, cioè per le cc.dd.
obbligazioni doganali potenziali(ad es. per i regimi speciali)
� garanzia spendibile in più Stati membri o in un solo Stato membro
� garanzia globale e garanzia isolata (per merci specifiche o per una
dichiarazione specifica)
� garanzia a copertura del solo dazio e garanzia a copertura anche
degli altri oneri dovuti70
La garanzia per l'obbligazione doganale.
� Art. 89 UCC, par. 2 lett. a) e b)
� Quando la garanzia è utilizzata in più Stati membri o nel
transito unionale deve coprire il dazio e gli altri oneri
dovuti.
� In tali casi la garanzia è obbligatoria e, pertanto, ai sensi
dell'art. 90 UCC, viene meno l'esonero previsto dall'art.90 TULD anche per
la fiscalità nazionale e si applicano le disposizioni UCC + DA + IA per ciò che
concerne riduzioni ed esonero dalla prestazione della garanzia.
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La garanzia per l'obbligazione doganale.
� Art. 89 UCC, par. 2, comma 2
� Quando la garanzia è utilizzata in un solo Stato membro
deve coprire almeno l'importo del dazio.
� Può applicarsi l'esonero previsto dall’art. 90 TULD per la
fiscalità nazionale e le disposizioni UCC + DA + IA per
riduzioni ed esonero relativamente alla garanzia sul dazio
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La garanzia per l'obbligazione doganale.
�Durata: fino a quando l’obbligazione doganale o l’obbligo
di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
�NOVITA’: se non svincolata la garanzia può essere usata
anche per il recupero dei dazi e degli altri oneri dovuti a
seguito di controlli a posteriori delle merci per le quali è
stata resa la garanzia (considerando n. 36, art. 89, p.4. e
98 UCC)
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La garanzia per l'obbligazione doganale.
Gli effetti della compliance:
� autorizzazione alla garanzia globale per più operazioni,
dichiarazioni o regimi (art. 89, p.5, art. 95 UCC- art. 84 DA)
� condizioni: operatori senza precedenti (art. 39, lett. a) UCC) che
gestiscono regolarmente le operazioni di importazione,
esportazione, i depositi di TC o che dimostrano di rispettare gli
standard pratici di
competenza e i requisiti professionali richiesti all’ EOC
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La garanzia per l'obbligazione doganale.
� Riduzioni ed esonero dalla prestazione della garanzia (art. 95, p.2 e 3 ,
UCC - art. 158 IA)
� obbligazioni potenziali: agli operatori che dimostrano di avere un
sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai
trasporti e un’adeguata solvibilità finanziaria possono essere concesse
riduzioni (del 50% e del 30%) o esonero della garanzia;
� obbligazioni sorte: agli AEOC spetta, su richiesta, la riduzione al 30%
dell’importo della garanzia dovuta (art. 158, p.2, IA)
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Custodia temporanea� Art. 144 -149 UCC.
� Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal
momento in cui sono presentate in dogana.
� Tali merci devono essere vincolate ad un regime doganale
o riesportate entro 90 giorni ( prima i termini erano di 45
giorni per le merci inoltrate via mare e 20 giorni per le
altre)
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I regimi doganali
� Art. 5 par. 16 UCC.� “regime doganale”: uno dei regimi seguenti cui possono
essere vincolate le merci conformemente al codice:
● immissione in libera pratica;● regimi speciali;● esportazione.
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I regimi speciali
Reg.2913/1992 Reg.952/2013
TRANSITO TRANSITOComunitario/ Comune Unionaleo/ Comune
DEPOSITO DOGANALE DEPOSITO(5 tipi di deposito) doganale(pubblico/privato)
TPA(Perf. Attivo)Sistema sospensione
TSD(trasf.sotto cotr.dog)PERFEZIONAMENTO ATT./PASS
TPP(Perf.Pass)
AMMISSIONE USO PARTICOLARETEMPORANEA 1)Ammissione temporanea
2)Uso finale
Sistema rimborso
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I regimi specialiRiferimenti : Art. 210 - 262 UCC.
� TRANSITO (che comprende il transito esterno e interno)
� DEPOSITO (che comprende il deposito doganale e le zone franche)
� USO PARTICOLARE (che comprende
� ammissione temporanea e
� uso finale - (già destinazione particolare)
� PERFEZIONAMENTO (che comprende il perfezionamentoattivo e passivo)
� Scompare la trasformazione sotto controllo doganale che confluisce nel
PA
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Deposito� Art.237 merci non unionali possono essere immagazzinate nelterritorio doganale
� Art.240 deposto doganale - locali o altri luoghi autorizzati pertale regime dalle autorità doganali dove le merci sono soggette alla loro vigilanza
Deposito doganalepubblico
Di tipo IArt. 1 p.32 Reg. 2446 Responsabilità titolare Autorizzaz.e del regime
Di tipo IIArt. 1 p.33 Reg. 2446 Responsabilità
titolare del regime
Di tipo IIIArt.1 p.11 Reg.2447 Gestito dalle autorità doganali
Deposito doganaleprivato
Zona franca80
GRAZIE PER L’ATTENZIONEE BUON LAVORO!
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