legge sviluppo: modifiche alla disciplina delle societa ... · ravenna, 30 novembre 2009 art. 2515...
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LEGGE SVILUPPO:MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE
Incontro di aggiornamento e formazione Ravenna, 30 novembre 2009
Art. 10 della Legge n. 99/2009(cd. Legge Sviluppo)
1) Iscrizione all’Albo delle società cooperative) p
2) Dimostrazione del possesso della prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 c.c.
3) Adempimenti in caso di perdita della prevalenza mutualistica
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
4) Vigilanza cooperativa, di cui al D. Lgs. n. 220/2002
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Art. 2511 c.c.(art. 10,comma 1)
“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società
cooperative …”
L’iscrizione all’Albo diventa elemento costitutivo del modello cooperativo
senza di essa la società non può qualificarsi cooperativa
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
La Direzione Generale Enti Cooperativi conferma la naturaLa Direzione Generale Enti Cooperativi conferma la natura costitutiva dell’iscrizione all’Albo
“Con le modifiche dell’art. 2511 c.c. … si evidenzia il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale
ai fini della qualificazione mutualistica”ai fini della qualificazione mutualistica
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Comunicazione unica (di inizio attività)(art. 10, commi 2 e 3)
Presentazione al Registro delle imprese della comunicazione unica perla nascita dell’impresa automatica iscrizione all’Albo dellepsocietà cooperative
Automatismo anche in caso di scioglimento o trasformazione:
Comunicazione della cancellazione della cooperativa dal Registrodelle imprese automatica cancellazione dall’Albo
Comunicazione della trasformazione della cooperativa in altra Comunicazione della trasformazione della cooperativa in altraforma societaria automatica cancellazione dall’Albo
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
Le CCIAA stanno preparando un apposito spazio all’internoLe CCIAA stanno preparando un apposito spazio all interno della comunicazione unica
A decorrere dal 1 aprile 2010
In attesa della nuova procedura, le cooperative di nuova costituzione continueranno ad utilizzare il modello
“C17 iscrizione”
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
A decorrere dal 1 aprile 2010 ci sarà l’allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese ed all’Albo delle
società cooperative
A tali fini, le CCIAA:
forniranno alla Direzione Generale l’elenco delle cooperative attive che hanno presentato al Registro delle
imprese il bilancio di esercizio 2008;imprese il bilancio di esercizio 2008;
Sono invitate a fornire alla stessa Direzione l’elenco delle cooperative che non hanno presentato il bilancio
almeno per gli esercizi 2007 e 2008
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Art. 2515 c.c.(art. 10, comma 5)
Eliminato il 3° comma dell’art. 2515 c.c.
Le CMP non hanno più l’obbligo
di indicare negli atti e nella corrispondenza
il numero di iscrizione all’Albo
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Quali indicazioni negli atti e nella corrispondenza?
La cooperativa deve indicare (art 2250 comma 1 C C ):La cooperativa deve indicare (art. 2250, comma 1, C.C.): Sede legale Ufficio del Registro delle imprese presso cui è iscritta Numero di iscrizione al Registro delle imprese
N.B.: sia l’indicazione del capitale versato (comma 2)sia quella del socio unico (comma 4)
i l l i di i isia le altre indicazioni introdotte all’art. 2250 C.C. dalla legge comunitaria 2008 (L. n. 88/09), si riferiscono alle sole società di capitali e non anche alle cooperative
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Dimostrazione del possesso del requisitodella prevalenza mutualistica
(art. 10, commi 4 e 6)
Le cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della prevalenza mutualistica, devono
comunicare annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso cui è tenuto l’Albo delle
società cooperative (Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite delle CCIAA) con gli strumenti
informatici di cui all’art. 223-sexiesdecies d.a.t.
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Sanzione per omessa comunicazione(art. 223-sexiesdecies d.a.t.)
Elemento di novità
In caso di omessa comunicazione annuale
delle notizie di bilancio (a far data dal 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio)
Sospensione semestrale di ogni attività dell’enteSospensione semestrale di ogni attività dell ente,
intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Sanzione per omessa comunicazione(art. 223-sexiesdecies d.a.t.)
Sanzione amministrativa di tipo interdittivo per mancataSanzione amministrativa di tipo interdittivo per mancata comunicazione manca la gradualità tra entità della sanzione e gravità del fatto
N.B.: es. il D.Lgs. N. 231/2001(responsabilità amministrative delle persone giuridiche) prevede l’ li i di i i i t ditti i di ti il’applicazione di sanzioni interdittive in caso di reati gravi o comportamenti recidivi
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
Esclusa l’applicazione automatica della sanzione perEsclusa l applicazione automatica della sanzione per l’omessa o ritardata comunicazione
la Divisione VII della Direzione Generale competente in materia di tenuta dell’Albo provvederà a diffidare la
cooperativa ad adempiere entro 30 giorni
Nel testo della diffida saranno specificate le possibili sanzioni, ivi compresa la sanzione della sospensione
semestrale
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Clausole mutualistiche statutarie(art. 2514 C.C.)
Secondo la Direzione generale del MinisteroSecondo la Direzione generale del Ministero,
le novità introdotte in materia di iscrizione
all’Albo delle cooperative, rendono
necessaria una lettura più immediata
– in seno agli statuti delle cooperative –
delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 c.c. da parte degli Uffici ministeriali competenti
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Articolo statuto dedicato alle clausole mutualistiche
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
ART.
E' fatto divieto di:
a) distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
ARTART.
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Perdita della prevalenza mutualistica(art. 2545-octies, commi 3, 4, 5 e 6, C.C.)
La cooperativa che abbia perso per 2 esercizi consecutivi ilLa cooperativa che abbia perso per 2 esercizi consecutivi il requisito della prevalenza mutualistica, di cui all’art. 2513 c.c., deve redigere il bilancio straordinario solo se:
modifichi del clausole mutualistiche, di cui all’art. 2514 c.c., previste in statuto;
o
abbia emesso strumenti finanziari (es. azioni di sovvenzione, APC, altri)
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Perdita della prevalenza mutualistica(art. 2545-octies C.C.)
Obbligo di redigere il bilancio straordinario
se la CMNP, successivamente
al momento della perdita della prevalenza:
- modifichi le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.)
- emetta strumenti finanziari
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Perdita della prevalenza mutualistica:obbligo di comunicazione
In tutti i casi di perdita della prevalenza,
la cooperativa deve segnalare la sua nuova condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica di
cui all’art. 223-sexiesdecies d.a.t.
Il Mi i t d ll S il E i d llIl Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’Albo delle
cooperative senza ulteriori oneri istruttori
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Riacquisto della prevalenza:obbligo di comunicazione
Obbligo di segnalazione anche nel caso in cui laObbligo di segnalazione anche nel caso in cui la cooperativa rientri nei parametri della prevalenza l’anno
successivo a quello della perdita del requisito
Conferma, sul piano legislativo, del riacquisto della qualifica di CMP nello stesso esercizio sociale in cui la
cooperativa ritorni in possesso del requisito dellacooperativa ritorni in possesso del requisito della prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Sanzione per omessa o ritardata comunicazione
L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di CMP è segnalata all’amministrazione
finanziaria e comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventualiintesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
Esclusa l’applicazione automatica della sanzione per l’omessa o ritardata comunicazionel omessa o ritardata comunicazione
la Divisione VII della Direzione Generale competente in materia di tenuta dell’Albo provvederà a diffidare la
cooperativa ad adempiere entro 30 giorni
Nel testo della diffida saranno specificate le possibili sanzioni, ivi compresa la sanzione della sospensione
semestrale
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)
Specificato che gli uffici amministrativi preposti
alla vigilanza cooperativa
(anche gli uffici delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo cui sono affidate le funzioni di vigilanza)
assolvano i loro compiti
“esclusivamente nell’interesse pubblico”
Vigilanza sugli istituti che rendono peculiare il modello cooperativo rispetto alle altre forme societarie e sull’osservanza delle clausole
poste a base dei benefici fiscali
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)
Precisato che l’accertamento dei requisiti mutualistici è riservato, in via esclusiva,
al Ministero dello Sviluppo Economico
Eliminata la previsione di possibili interventi ispettivi ancheEliminata la previsione di possibili interventi ispettivi anche da parte di altre amministrazioni pubbliche
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)
In caso di cooperativa che ricevuta una diffida a sanareIn caso di cooperativa che, ricevuta una diffida a sanare un’irregolarità accertata, senza giustificato motivo non
ottemperi all’indicazione data
dal revisore o ispettore ministeriale
Introdotta la sanzione della sospensione semestrale di i tti ità d ll’ t i t di i t diogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere
nuove eventuali obbligazioni contrattuali
(salva l’applicazione di ulteriori sanzioni)
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
In attesa che sia modificata la relativa modulistica, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida
rappresentando l’applicazione della sanzione della sospensione semestrale in caso di mancata
ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanzap p g
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009
Il verbale di revisione/ispettivo dovrà contenere l’eventualeIl verbale di revisione/ispettivo dovrà contenere l eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa
l’applicazione della sanzione della sospensione semestrale
la Direzione Generale valuterà la proposta del revisore/ispettore e la fondatezza di eventuali
controdeduzioni della cooperativa, ai fini dell’applicazione della sospensione semestrale
Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009
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TREMONTI TERTREMONTI-TERDETASSAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Incontro di aggiornamento e formazione Ravenna, 30 novembre 2009
TREMONTI-TERDETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1)Ambito di applicazione) pp
2)Soggetti interessati
3)Investimenti agevolabili
4)Determinazione dell’agevolazione
5)R
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
5)Revoca
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TREMONTI-TERRIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
• Art. 5, D.L. 78 del 1° luglio 2009 convertito con gmodificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102
• Circolare AdE n. 44/E del 27 ottobre 2009
• se compatibili valgono le precisazioni sulle c.d. leggi “Tremonti” (1994) e “Tremonti-bis” (2001)
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
TREMONTI-TERAMBITO DI APPLICAZIONE
• Detassazione pari al 50% degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella pp pdivisione 28 della tabella ATECO’07, fatti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
• Nessuna comunicazione preventiva alla AdE
• Nessun limite di importo
• Agevolazione solo per IRES/IRPEF e non per IRAP
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
• Agevolazione solo per IRES/IRPEF e non per IRAP
• Nessuna modifica al costo fiscalmente riconosciuto dei beni oggetto di agevolazione
• Non influenza il calcolo degli acconti
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TREMONTI-TERAMBITO DI APPLICAZIONE
ambito soggettivo titolari di reddito di impresa
TABELLA DI SINTESI:
ambito soggettivo titolari di reddito di impresa
ambito oggettivo beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco’07
ambito temporale di applicazione
investimenti fatti nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010
meccanismo di Detassazione da IRES/IRPEF del
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
meccanismo di applicazione dell’agevolazione
Detassazione da IRES/IRPEF del 50% del valore dell’investimento (variazione in diminuzione)
TREMONTI-TERSOGGETTI INTERESSATI
• Soggetti, residenti, titolari di reddito di impresa
• Anche se costituiti dopo il 1° luglio 2009
• Anche in contabilità semplificata
• Anche in regimi forfettari
• No società in liquidazione (?)
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
• Attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro –attenzione adempimenti D.Lgs. 238/2005
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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI
• Investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 tabella ATECO 2007compresi nella divisione 28 tabella ATECO 2007
• Irrilevante il codice attività del cedente/cessionario
• SI investimenti destinati a impianti complessi già esistenti fuori divisione 28
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
Esempio: rubinetti e valvole per sanitari (28.14.00) da
installare su sanitari esistenti (fuori divisione 28)
TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI
• SI beni fuori divisione 28 se indispensabili per il funzionamento del macchinario (in div.28)
Esempio: macchinario complesso a cui sia associato un computer, contente un apposito software personalizzato che detta al macchinario le istruzioni per poter operare
• SI investimenti in impianti complessi nuovi fuori divisione 28, solo per il costo riferibile a beni “in” oggettivamente
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
individuabili
Esempio: appalto per la realizzazione di un impianto di riscaldamento su cui vengono installate anche delle caldaie (28.21.29). Il costo delle caldaie è agevolato se
risulta da apposita documentazione
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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI
• Investimenti - acquisizione tramite:
• Acquisto
• Leasing con opzione per il riscatto
• Realizzazione in economia
• Appalto
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
• Non rilevano i disinvestimenti
TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI
• Requisito della novità:
• SI beni esposti in show room
• SI bene complesso che contiene anche beni usati purché il costo non sia prevalente
• Territorialità:
I il t l i
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
• Irrilevante la provenienza
• Necessaria la allocazione in strutture produttive S.E.E.
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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI
• Beni “comunque impiegati all’interno del processo produttivo”
• No:
• beni merce
• beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
p
• Si: beni acquistati e poi locati
TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
• 50% del VALORE DEGLI INVESTIMENTI
I il t l di d li i i d ti• Irrilevante la media degli esercizi precedenti
• Nozione di COSTO SOSTENUTO (art. 110/TUIR):
al netto di eventuali contributi
compresi gli oneri accessori di diretta imputazione
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
compresa l’IVA indetraibile (no pro-rata ex art. 19. c.5)
beni autoprodotti: schede di lavorazione
Leasing: costo sostenuto dal concedente
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TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
• Momento di effettuazione degli investimenti: art.109 TUIR
b i bili di i beni mobili: consegna o spedizione
appalto: ultimazione della prestazione o SAL liquidati
beni autoprodotti: costi sostenuti
leasing: disponibilità per il locatario o SAL
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
patto di riservato dominio: consegna o stipulazione dell’atto
TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
• Fruizione dell’agevolazione:
i i i di i i UNICO 2010 2011 variazione in diminuzione UNICO 2010 o 2011
non rileva il risultato civilistico (utile o perdita)
se si genera una perdita fiscale: regole ordinarie per il riporto
Non si può tenerne conto per il calcolo degli
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
acconti 2009 (previsionale), 2010 (storico o previsionale), 2011 (storico)
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TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
• Cumulo con altre agevolazioni:
SI dit d’i t t i t SI credito d’imposta aree svantaggiate (art.1, c. da 271 a 279, l. 296/2006)
SI credito d’imposta ricerca e sviluppo (art.1, c. da 280 a 284, l. 296/2006)
SI credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art 8 l 388/2000)
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
svantaggiate (art.8, l. 388/2000)
NO detrazione per spese di riqualificazione energetica (art.1, c. 344 e 345, l. 296/2006)
TREMONTI-TERREVOCA
Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee
prima del
2° periodo di imposta successivo all’acquisto
2009 entro 31.12.2010
2010 entro 31.12.2011
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
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TREMONTI-TERREVOCA
• Cessione a terzi
• Donazione
SI
• Cessione per lease-back
• Furto con denuncia
NO
• Dismissione
• Assegnazione ai soci
• Destinazione al consumo personale
• Mancato esercizio del riscatto
• Cessione del contratto di
• Fusione
• Scissione
• Trasformazione
• Cessione d’azienda/ramo
• Conferimento d’azienda/ramo
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
• Cessione del contratto di leasing
• Risoluzione contratto con riserva di proprietà
• Donazione dell’azienda
• Successione
TREMONTI-TERREVOCA
Esempio:Periodo d’imposta 2009- Investimento lordo € 200- Reddito detassato (50% di € 200) € 100- variazione in diminuzione € 100Periodo d’imposta 2010- Cessione del bene per € 130- variazione in aumento: minore importo tra il corrispettivo
della cessione (€ 130) e la variazione in diminuzione
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
( )usufruita nel 2009 (€ 100)
- Variazione in aumento 2010 € 100
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TREMONTI-TERREVOCA
• Cessione a soggetti “aventi stabile organizzazione” in paesi non aderenti allo SEE
• Trasferimento presso proprie strutture situate fuori dallo SEE
• Operazioni straordinarie che comportino il trasferimento del bene fuori dallo SEE
entro il
4° i ll di t i d ll
Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009
4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato
effettuato l’investimento agevolato
2009 entro 31.12.2014
2010 entro 31.12.2015
01/12/2009
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Novità in tema di compensazioni IVA
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art. 10 D.L. 78/2009
Riordino delle norme concernenti il sistema delle
• nuove regole per l’utilizzo in compensazione in F24 delcredito IVA da dichiarazione annuale e di quellotrimestrale
• nuove regole per la gestione delle richieste di rimborso
Riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali per renderlo più rigoroso
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
dei crediti IVA
• inasprimento delle sanzioni in caso di indebitacompensazione (per tutti i crediti)
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art. 10 D.L. 78/2009
COMPENSAZIONE
UTILIZZARE UNA IMPOSTA A CREDITO RISULTANTE DA
UNA DICHIARAZIONE PER NON VERSARE ALTRE
IMPOSTE, TRIBUTI E CONTRIBUTI MEDIANTE MOD. F24
Stefano ZoffoliRavenna, 30 novembre 2009
SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche
D L 241/97 A t 17
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,dei contributi dovuti all' INPS e delle altre somme a favoredello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, coneventuale compensazione dei crediti, dello stessoperiodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalledichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
D.Lgs. 241/97 Art. 17
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
p psuccessivamente alla data di entrata in vigore del presentedecreto.Tale compensazione deve essere effettuata entro la data dipresentazione della dichiarazione successiva.
01/12/2009
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SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche
L 388/00 A t 34
A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo
17 del D.Lgs 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, è fissato in € 516.456,90 per
ciascun anno solare.
L. 388/00 Art. 34
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
il credito risultante da dichiarazione si può compensare già
dal 1° giorno del periodo di imposta/anno successivo a
quello oggetto di dichiarazione
SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche
L. 296/06 Art. 1, c. 30-32
Imponeva ai titolari di P.IVA l’obbligo di un’appositacomunicazione preventiva in via telematica all’Agenzia delleEntrate delle compensazioni di importo superiore a € 10.000.Tale richiesta doveva precisare l’importo e la tipologia delcredito utilizzato in compensazione.La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia del dissenso
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
alla compensazione doveva essere interpretato trascorsi 3giorni dall’invio della richiesta come SILENZIO ASSENSO
(abrogata dal D.L. 185/2008)
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art 10 D.L. 78/2009
NUOVE COMPENSAZIONI IVA
TRE LEVE PER CONTRASTARE GLI ABUSI
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
differimento termine iniziale
nuove procedure telematiche
certificazione della bontà del credito
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
D L 241/97 A t 17
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a
partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il
D.Lgs. 241/97 Art. 17
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
credito emerge.
Per le compensazioni dal 1 gennaio 2010
01/12/2009
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CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE
FINO AL 31/12/2009 DAL 1/1/2010
Compensazione dal primo giorno
del periodo successivo a
quello di
31/12/2009
≤ 10.000 € annui
Compensazione dal 1 giorno del
> 10.000 € annuiCompensazione
dal giorno 16del mese successivo
a quello di presentazioneq
formazione
30 novembre 2009Steano Zoffoli
gperiodo successivo
a quello di formazione.
pdella dichiarazione o
mod. TR
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE
≤ € 10.000Compensazione con
vecchie regole
> € 10.000Compensazione con
nuove regole
previa presentazionedichiarazione/mod. TR
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
1 gennaio1 aprile1 luglio1 ottobre
16 marzo16 maggio16 agosto16 novembre
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
D.P.R. 322/98 Art. 3
I contribuenti …… obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA,
presentano la dichiarazione unificata Annuale.
In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell‘IVA possono non
comprendere tale dichiarazione in quella unificata.
Contribuente che intende utilizzare il credito IVA superiore a
€ 10.000 in compensazione o a rimborso:
può non inserire la dichiarazione annuale IVA in Unico
e presentarla autonomamente
31/12/2009 01/02/2010 16/03/201031/12/2009credito IVA 2009
01/02/2010dichiarazione IVA
16/03/2010compensazione
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 € 30.000
Importo da riportare in detrazione € 15.000
Importo chiesto a rimborso € 10.000
Importo da compensare € 5.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
COMPENSAZIONE LIBERADAL 1 GENNAIO 2010
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 € 30.000
Importo da riportare in detrazione € 15.000
Importo da compensare € 15.000
COMPENSAZIONE 10.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
COMPENSAZIONE PREVIAPRESENTAZIONE DICHIARAZIONEDAL 16 MESE SUCCESSIVO 5.000
DAL 1 GENNAIO 2010
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 € 30.000
Importo da riportare in detrazione € 15.000
Importo da compensare € 15.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
COMPENSAZIONE PREVIAPRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
DAL 16 MESE SUCCESSIVO
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito 1° trimestre 2010 € 4.000
Credito 2° trimestre 2010 € 3.000
Credito 3° trimestre 2010 € 10.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
COMPENSAZIONE LIBERA PERI PRIMI DUE TRIMESTRI,
NUOVE REGOLE PER IL TERZO
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 in compensazione € 15.000
Credito 1° trimestre 2010 € 4.000
Credito 2° trimestre 2010 € 3.000
Credito 3° trimestre 2010 € 10.000
COMPENSAZIONE 10 000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
POI NUOVE REGOLE
COMPENSAZIONE 10.000DAL 1 GENNAIO 2010
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 in compensazione € 15.000
Credito 1° trimestre 2010 € 4.000
Credito 2° trimestre 2010 € 3.000
Credito 3° trimestre 2010 € 10.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
DA SUBITO NUOVE REGOLE
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale
D.P.R. 322/98 Art. 8-bis
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
entro il mese di FEBBRAIO
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche
I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista
dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97 del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per
importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad
utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
disposizione dall Agenzia delle Entrate
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche
compensazione convecchie regole
i
Mod. F 24
Nuove modalitàtecniche fissate con
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
compensazione connuove regole
tecniche fissate conprovvedimento daemanarsi da parte
di Ag. Entrate
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche
difi t 38 bi D P R 633/1972modifica art. 38-bis, D.P.R. 633/1972in materia di esecuzione dei rimborsi
possono essere stabilite nuove modalità e termini perl’esecuzione dei rimborsi attraverso un apposito provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
la presentazione del modello di rimborso VR rimane valido finoall’emanazione del nuovo provvedimento
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
chi intende compensare un credito IVAchi intende compensare un credito IVA(annuale/trimestrale) per un importo superiore a
€ 15.000 annui
VISTO DICONFORMITA’
SPECIFICASOTTOSCRIZIONE
DA PARTE DI ORGANO
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
CONFORMITA’ DA PARTE DI ORGANOCONTROLLO CONTABILE
Attestano l’esecuzione dei controlli previsti per l’apposizione del visto di conformità
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
VISTO DI CONFORMITA’
• professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei
dottori commercialisti e ragionieri
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
• consulenti del lavoro
• responsabili dei “CAF imprese”
• tributaristi
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
VISTO DICONFORMITA’
SPECIFICASOTTOSCRIZIONE
DA PARTE DI ORGANOCONTROLLO CONTABILE
ATTESTANO:
• la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
• la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA scenari possibili
compensazionecompensazione credito iva fino
a 10.000
compensazione liberadal primo giorno successivo
al periodo di riferimento
compensazione credito iva oltre a
10.000 fino a 15.000
obbligo di preventivapresentazione dichiarazioneo mod TR e compensazione
dal 16 mese successivoNO VISTO/SOTTOSCRIZIONE
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
compensazione credito iva oltre
a 15.000
obbligo di preventivapresentazione dichiarazioneo mod TR e compensazione
dal 16 mese successivoVISTO O SOTTOSCRIZIONE
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
DUBBI
• utilizzo del credito senza aver apposto il VISTO
(violazione per compensazione di credito inesistente?)
• quale credito deve essere “VISTATO” (per cassa o per
competenza?)
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
p )
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2008 in compensazione ma non utilizzato € 9.000
Credito annuale 2009 in compensazione € 12.000
Il tutto utilizzato per € 21.000 nell’anno 2010
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
Dichiarazione da VISTARE?
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito
La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:
Credito annuale 2009 in compensazione 1 GEN € 9.000
Credito 1° trimestre 2010 compensato 16 MAG € 4.000
Credito 2° trimestre 2010 compensato 16 AGO € 4.000
Credito annuale 2010 € 10.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
Si presume VISTO su Dichiarazione 2011 sul 2010
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA incremento del limite
Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il
limite di annuo compensabile può essere elevato a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a € 700.000
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi
D.L. 185/08 Art. 27, c. 16-20
A partire dal 29/11/2008 a chi utilizza in compensazione
crediti inesistenti si rende applicabile una sanzione dal
100% al 200% della misura degli stessi.
Tale sanzione è pari al 200% quando si utilizzano in
compensazione crediti inesistenti per un ammontare
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
superiore a € 50.000 per anno solare.
non si applica la riduzione ad un quarto delle sanzioni
irrogate
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi
fino 28/11/08 dal 29/11/08 dal 11/02/09
tili di ditfino a € 50.000
d l 100% l 200%
utilizzo di creditoNON SPETTANTE
30% 30% 30%
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
utilizzo di creditoINESISTENTE
30%dal 100%al 200%
dal 100% al 200%
sup a € 50.000200%
01/12/2009
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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi
utilizzo di creditoINESISTENTE
utilizzo di creditoNON SPETTANTE
SONO ENTRAMBE SANZIONI SANABILI CON
L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Stefano ZoffoliRavenna ,30 novembre 2009
dal 1/07/09
fino a € 50.000dal 100% al 200%
sup a € 50.000200%
non si applica lariduzione ad un quarto
delle sanzioni inipotesi di accertamento
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi
D L 74/00 A t 10 t
La disposizione di cui all' articolo 10-bis (e’ punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque……, per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun
periodo d'imposta) si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa le somme dovute utilizzando in
D.Lgs. 74/00 Art. 10-quaterdal 4 luglio 2006
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del D.Lgs.
241/1997, crediti non spettanti o inesistenti.
01/12/2009
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SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche
a partire dal 29/11/2008 la notifica dell’atto di recupero del
credito inesistente o indebitamente compensato con Mod.
F24 può avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello in cui si è verificato l’utilizzo
D.L. 185/08 Art. 27, c. 16-20
Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009
successivo a quello in cui si è verificato l utilizzo.