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1 LEGGE SVILUPPO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE Incontro di aggiornamento e formazione Ravenna, 30 novembre 2009 Art. 10 della Legge n. 99/2009 (cd. Legge Sviluppo) 1) Iscrizione all’Albo delle società cooperative 2) Dimostrazione del possesso della prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 c.c. 3) Adempimenti in caso di perdita della prevalenza mutualistica Federica Buzzi Ravenna, 30 novembre 2009 4) Vigilanza cooperativa, di cui al D. Lgs. n. 220/2002

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LEGGE SVILUPPO:MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE

Incontro di aggiornamento e formazione Ravenna, 30 novembre 2009

Art. 10 della Legge n. 99/2009(cd. Legge Sviluppo)

1) Iscrizione all’Albo delle società cooperative) p

2) Dimostrazione del possesso della prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 c.c.

3) Adempimenti in caso di perdita della prevalenza mutualistica

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

4) Vigilanza cooperativa, di cui al D. Lgs. n. 220/2002

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Art. 2511 c.c.(art. 10,comma 1)

“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società

cooperative …”

L’iscrizione all’Albo diventa elemento costitutivo del modello cooperativo

senza di essa la società non può qualificarsi cooperativa

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

La Direzione Generale Enti Cooperativi conferma la naturaLa Direzione Generale Enti Cooperativi conferma la natura costitutiva dell’iscrizione all’Albo

“Con le modifiche dell’art. 2511 c.c. … si evidenzia il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale

ai fini della qualificazione mutualistica”ai fini della qualificazione mutualistica

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Comunicazione unica (di inizio attività)(art. 10, commi 2 e 3)

Presentazione al Registro delle imprese della comunicazione unica perla nascita dell’impresa automatica iscrizione all’Albo dellepsocietà cooperative

Automatismo anche in caso di scioglimento o trasformazione:

Comunicazione della cancellazione della cooperativa dal Registrodelle imprese automatica cancellazione dall’Albo

Comunicazione della trasformazione della cooperativa in altra Comunicazione della trasformazione della cooperativa in altraforma societaria automatica cancellazione dall’Albo

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

Le CCIAA stanno preparando un apposito spazio all’internoLe CCIAA stanno preparando un apposito spazio all interno della comunicazione unica

A decorrere dal 1 aprile 2010

In attesa della nuova procedura, le cooperative di nuova costituzione continueranno ad utilizzare il modello

“C17 iscrizione”

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

A decorrere dal 1 aprile 2010 ci sarà l’allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese ed all’Albo delle

società cooperative

A tali fini, le CCIAA:

forniranno alla Direzione Generale l’elenco delle cooperative attive che hanno presentato al Registro delle

imprese il bilancio di esercizio 2008;imprese il bilancio di esercizio 2008;

Sono invitate a fornire alla stessa Direzione l’elenco delle cooperative che non hanno presentato il bilancio

almeno per gli esercizi 2007 e 2008

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Art. 2515 c.c.(art. 10, comma 5)

Eliminato il 3° comma dell’art. 2515 c.c.

Le CMP non hanno più l’obbligo

di indicare negli atti e nella corrispondenza

il numero di iscrizione all’Albo

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Quali indicazioni negli atti e nella corrispondenza?

La cooperativa deve indicare (art 2250 comma 1 C C ):La cooperativa deve indicare (art. 2250, comma 1, C.C.): Sede legale Ufficio del Registro delle imprese presso cui è iscritta Numero di iscrizione al Registro delle imprese

N.B.: sia l’indicazione del capitale versato (comma 2)sia quella del socio unico (comma 4)

i l l i di i isia le altre indicazioni introdotte all’art. 2250 C.C. dalla legge comunitaria 2008 (L. n. 88/09), si riferiscono alle sole società di capitali e non anche alle cooperative

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Dimostrazione del possesso del requisitodella prevalenza mutualistica

(art. 10, commi 4 e 6)

Le cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della prevalenza mutualistica, devono

comunicare annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso cui è tenuto l’Albo delle

società cooperative (Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite delle CCIAA) con gli strumenti

informatici di cui all’art. 223-sexiesdecies d.a.t.

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Sanzione per omessa comunicazione(art. 223-sexiesdecies d.a.t.)

Elemento di novità

In caso di omessa comunicazione annuale

delle notizie di bilancio (a far data dal 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio)

Sospensione semestrale di ogni attività dell’enteSospensione semestrale di ogni attività dell ente,

intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Sanzione per omessa comunicazione(art. 223-sexiesdecies d.a.t.)

Sanzione amministrativa di tipo interdittivo per mancataSanzione amministrativa di tipo interdittivo per mancata comunicazione manca la gradualità tra entità della sanzione e gravità del fatto

N.B.: es. il D.Lgs. N. 231/2001(responsabilità amministrative delle persone giuridiche) prevede l’ li i di i i i t ditti i di ti il’applicazione di sanzioni interdittive in caso di reati gravi o comportamenti recidivi

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

Esclusa l’applicazione automatica della sanzione perEsclusa l applicazione automatica della sanzione per l’omessa o ritardata comunicazione

la Divisione VII della Direzione Generale competente in materia di tenuta dell’Albo provvederà a diffidare la

cooperativa ad adempiere entro 30 giorni

Nel testo della diffida saranno specificate le possibili sanzioni, ivi compresa la sanzione della sospensione

semestrale

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Clausole mutualistiche statutarie(art. 2514 C.C.)

Secondo la Direzione generale del MinisteroSecondo la Direzione generale del Ministero,

le novità introdotte in materia di iscrizione

all’Albo delle cooperative, rendono

necessaria una lettura più immediata

– in seno agli statuti delle cooperative –

delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 c.c. da parte degli Uffici ministeriali competenti

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Articolo statuto dedicato alle clausole mutualistiche

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE

ART.

E' fatto divieto di:

a) distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

ARTART.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Perdita della prevalenza mutualistica(art. 2545-octies, commi 3, 4, 5 e 6, C.C.)

La cooperativa che abbia perso per 2 esercizi consecutivi ilLa cooperativa che abbia perso per 2 esercizi consecutivi il requisito della prevalenza mutualistica, di cui all’art. 2513 c.c., deve redigere il bilancio straordinario solo se:

modifichi del clausole mutualistiche, di cui all’art. 2514 c.c., previste in statuto;

o

abbia emesso strumenti finanziari (es. azioni di sovvenzione, APC, altri)

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Perdita della prevalenza mutualistica(art. 2545-octies C.C.)

Obbligo di redigere il bilancio straordinario

se la CMNP, successivamente

al momento della perdita della prevalenza:

- modifichi le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.)

- emetta strumenti finanziari

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Perdita della prevalenza mutualistica:obbligo di comunicazione

In tutti i casi di perdita della prevalenza,

la cooperativa deve segnalare la sua nuova condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica di

cui all’art. 223-sexiesdecies d.a.t.

Il Mi i t d ll S il E i d llIl Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’Albo delle

cooperative senza ulteriori oneri istruttori

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Riacquisto della prevalenza:obbligo di comunicazione

Obbligo di segnalazione anche nel caso in cui laObbligo di segnalazione anche nel caso in cui la cooperativa rientri nei parametri della prevalenza l’anno

successivo a quello della perdita del requisito

Conferma, sul piano legislativo, del riacquisto della qualifica di CMP nello stesso esercizio sociale in cui la

cooperativa ritorni in possesso del requisito dellacooperativa ritorni in possesso del requisito della prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Sanzione per omessa o ritardata comunicazione

L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di CMP è segnalata all’amministrazione

finanziaria e comporta l’applicazione della

sanzione amministrativa

della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventualiintesa come divieto di assumere nuove eventuali

obbligazioni contrattuali

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

Esclusa l’applicazione automatica della sanzione per l’omessa o ritardata comunicazionel omessa o ritardata comunicazione

la Divisione VII della Direzione Generale competente in materia di tenuta dell’Albo provvederà a diffidare la

cooperativa ad adempiere entro 30 giorni

Nel testo della diffida saranno specificate le possibili sanzioni, ivi compresa la sanzione della sospensione

semestrale

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)

Specificato che gli uffici amministrativi preposti

alla vigilanza cooperativa

(anche gli uffici delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo cui sono affidate le funzioni di vigilanza)

assolvano i loro compiti

“esclusivamente nell’interesse pubblico”

Vigilanza sugli istituti che rendono peculiare il modello cooperativo rispetto alle altre forme societarie e sull’osservanza delle clausole

poste a base dei benefici fiscali

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)

Precisato che l’accertamento dei requisiti mutualistici è riservato, in via esclusiva,

al Ministero dello Sviluppo Economico

Eliminata la previsione di possibili interventi ispettivi ancheEliminata la previsione di possibili interventi ispettivi anche da parte di altre amministrazioni pubbliche

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Modifiche al D. Lgs. n. 220/2002 (vigilanza cooperativa)

In caso di cooperativa che ricevuta una diffida a sanareIn caso di cooperativa che, ricevuta una diffida a sanare un’irregolarità accertata, senza giustificato motivo non

ottemperi all’indicazione data

dal revisore o ispettore ministeriale

Introdotta la sanzione della sospensione semestrale di i tti ità d ll’ t i t di i t diogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere

nuove eventuali obbligazioni contrattuali

(salva l’applicazione di ulteriori sanzioni)

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

In attesa che sia modificata la relativa modulistica, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida

rappresentando l’applicazione della sanzione della sospensione semestrale in caso di mancata

ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanzap p g

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

Circolare Ministero Sviluppo Economicodel 16 ottobre 2009

Il verbale di revisione/ispettivo dovrà contenere l’eventualeIl verbale di revisione/ispettivo dovrà contenere l eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa

l’applicazione della sanzione della sospensione semestrale

la Direzione Generale valuterà la proposta del revisore/ispettore e la fondatezza di eventuali

controdeduzioni della cooperativa, ai fini dell’applicazione della sospensione semestrale

Federica BuzziRavenna, 30 novembre 2009

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TREMONTI TERTREMONTI-TERDETASSAZIONE DEGLI

INVESTIMENTI

Incontro di aggiornamento e formazione Ravenna, 30 novembre 2009

TREMONTI-TERDETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1)Ambito di applicazione) pp

2)Soggetti interessati

3)Investimenti agevolabili

4)Determinazione dell’agevolazione

5)R

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

5)Revoca

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TREMONTI-TERRIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

• Art. 5, D.L. 78 del 1° luglio 2009 convertito con gmodificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102

• Circolare AdE n. 44/E del 27 ottobre 2009

• se compatibili valgono le precisazioni sulle c.d. leggi “Tremonti” (1994) e “Tremonti-bis” (2001)

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

TREMONTI-TERAMBITO DI APPLICAZIONE

• Detassazione pari al 50% degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella pp pdivisione 28 della tabella ATECO’07, fatti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.

• Nessuna comunicazione preventiva alla AdE

• Nessun limite di importo

• Agevolazione solo per IRES/IRPEF e non per IRAP

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

• Agevolazione solo per IRES/IRPEF e non per IRAP

• Nessuna modifica al costo fiscalmente riconosciuto dei beni oggetto di agevolazione

• Non influenza il calcolo degli acconti

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TREMONTI-TERAMBITO DI APPLICAZIONE

ambito soggettivo titolari di reddito di impresa

TABELLA DI SINTESI:

ambito soggettivo titolari di reddito di impresa

ambito oggettivo beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco’07

ambito temporale di applicazione

investimenti fatti nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010

meccanismo di Detassazione da IRES/IRPEF del

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

meccanismo di applicazione dell’agevolazione

Detassazione da IRES/IRPEF del 50% del valore dell’investimento (variazione in diminuzione)

TREMONTI-TERSOGGETTI INTERESSATI

• Soggetti, residenti, titolari di reddito di impresa

• Anche se costituiti dopo il 1° luglio 2009

• Anche in contabilità semplificata

• Anche in regimi forfettari

• No società in liquidazione (?)

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

• Attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro –attenzione adempimenti D.Lgs. 238/2005

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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI

• Investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 tabella ATECO 2007compresi nella divisione 28 tabella ATECO 2007

• Irrilevante il codice attività del cedente/cessionario

• SI investimenti destinati a impianti complessi già esistenti fuori divisione 28

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

Esempio: rubinetti e valvole per sanitari (28.14.00) da

installare su sanitari esistenti (fuori divisione 28)

TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI

• SI beni fuori divisione 28 se indispensabili per il funzionamento del macchinario (in div.28)

Esempio: macchinario complesso a cui sia associato un computer, contente un apposito software personalizzato che detta al macchinario le istruzioni per poter operare

• SI investimenti in impianti complessi nuovi fuori divisione 28, solo per il costo riferibile a beni “in” oggettivamente

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

individuabili

Esempio: appalto per la realizzazione di un impianto di riscaldamento su cui vengono installate anche delle caldaie (28.21.29). Il costo delle caldaie è agevolato se

risulta da apposita documentazione

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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI

• Investimenti - acquisizione tramite:

• Acquisto

• Leasing con opzione per il riscatto

• Realizzazione in economia

• Appalto

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

• Non rilevano i disinvestimenti

TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI

• Requisito della novità:

• SI beni esposti in show room

• SI bene complesso che contiene anche beni usati purché il costo non sia prevalente

• Territorialità:

I il t l i

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

• Irrilevante la provenienza

• Necessaria la allocazione in strutture produttive S.E.E.

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TREMONTI-TERINVESTIMENTI AGEVOLABILI

• Beni “comunque impiegati all’interno del processo produttivo”

• No:

• beni merce

• beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

p

• Si: beni acquistati e poi locati

TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

• 50% del VALORE DEGLI INVESTIMENTI

I il t l di d li i i d ti• Irrilevante la media degli esercizi precedenti

• Nozione di COSTO SOSTENUTO (art. 110/TUIR):

al netto di eventuali contributi

compresi gli oneri accessori di diretta imputazione

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

compresa l’IVA indetraibile (no pro-rata ex art. 19. c.5)

beni autoprodotti: schede di lavorazione

Leasing: costo sostenuto dal concedente

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TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

• Momento di effettuazione degli investimenti: art.109 TUIR

b i bili di i beni mobili: consegna o spedizione

appalto: ultimazione della prestazione o SAL liquidati

beni autoprodotti: costi sostenuti

leasing: disponibilità per il locatario o SAL

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

patto di riservato dominio: consegna o stipulazione dell’atto

TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

• Fruizione dell’agevolazione:

i i i di i i UNICO 2010 2011 variazione in diminuzione UNICO 2010 o 2011

non rileva il risultato civilistico (utile o perdita)

se si genera una perdita fiscale: regole ordinarie per il riporto

Non si può tenerne conto per il calcolo degli

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

acconti 2009 (previsionale), 2010 (storico o previsionale), 2011 (storico)

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TREMONTI-TERDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

• Cumulo con altre agevolazioni:

SI dit d’i t t i t SI credito d’imposta aree svantaggiate (art.1, c. da 271 a 279, l. 296/2006)

SI credito d’imposta ricerca e sviluppo (art.1, c. da 280 a 284, l. 296/2006)

SI credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art 8 l 388/2000)

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

svantaggiate (art.8, l. 388/2000)

NO detrazione per spese di riqualificazione energetica (art.1, c. 344 e 345, l. 296/2006)

TREMONTI-TERREVOCA

Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

prima del

2° periodo di imposta successivo all’acquisto

2009 entro 31.12.2010

2010 entro 31.12.2011

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

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TREMONTI-TERREVOCA

• Cessione a terzi

• Donazione

SI

• Cessione per lease-back

• Furto con denuncia

NO

• Dismissione

• Assegnazione ai soci

• Destinazione al consumo personale

• Mancato esercizio del riscatto

• Cessione del contratto di

• Fusione

• Scissione

• Trasformazione

• Cessione d’azienda/ramo

• Conferimento d’azienda/ramo

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

• Cessione del contratto di leasing

• Risoluzione contratto con riserva di proprietà

• Donazione dell’azienda

• Successione

TREMONTI-TERREVOCA

Esempio:Periodo d’imposta 2009- Investimento lordo € 200- Reddito detassato (50% di € 200) € 100- variazione in diminuzione € 100Periodo d’imposta 2010- Cessione del bene per € 130- variazione in aumento: minore importo tra il corrispettivo

della cessione (€ 130) e la variazione in diminuzione

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

( )usufruita nel 2009 (€ 100)

- Variazione in aumento 2010 € 100

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10

TREMONTI-TERREVOCA

• Cessione a soggetti “aventi stabile organizzazione” in paesi non aderenti allo SEE

• Trasferimento presso proprie strutture situate fuori dallo SEE

• Operazioni straordinarie che comportino il trasferimento del bene fuori dallo SEE

entro il

4° i ll di t i d ll

Laura MacrìRavenna, 30 novembre 2009

4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato

effettuato l’investimento agevolato

2009 entro 31.12.2014

2010 entro 31.12.2015

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1

Novità in tema di compensazioni IVA

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art. 10 D.L. 78/2009

Riordino delle norme concernenti il sistema delle

• nuove regole per l’utilizzo in compensazione in F24 delcredito IVA da dichiarazione annuale e di quellotrimestrale

• nuove regole per la gestione delle richieste di rimborso

Riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali per renderlo più rigoroso

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

dei crediti IVA

• inasprimento delle sanzioni in caso di indebitacompensazione (per tutti i crediti)

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art. 10 D.L. 78/2009

COMPENSAZIONE

UTILIZZARE UNA IMPOSTA A CREDITO RISULTANTE DA

UNA DICHIARAZIONE PER NON VERSARE ALTRE

IMPOSTE, TRIBUTI E CONTRIBUTI MEDIANTE MOD. F24

Stefano ZoffoliRavenna, 30 novembre 2009

SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche

D L 241/97 A t 17

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,dei contributi dovuti all' INPS e delle altre somme a favoredello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, coneventuale compensazione dei crediti, dello stessoperiodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalledichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate

D.Lgs. 241/97 Art. 17

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

p psuccessivamente alla data di entrata in vigore del presentedecreto.Tale compensazione deve essere effettuata entro la data dipresentazione della dichiarazione successiva.

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SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche

L 388/00 A t 34

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti

di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo

17 del D.Lgs 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti

intestatari di conto fiscale, è fissato in € 516.456,90 per

ciascun anno solare.

L. 388/00 Art. 34

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

il credito risultante da dichiarazione si può compensare già

dal 1° giorno del periodo di imposta/anno successivo a

quello oggetto di dichiarazione

SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche

L. 296/06 Art. 1, c. 30-32

Imponeva ai titolari di P.IVA l’obbligo di un’appositacomunicazione preventiva in via telematica all’Agenzia delleEntrate delle compensazioni di importo superiore a € 10.000.Tale richiesta doveva precisare l’importo e la tipologia delcredito utilizzato in compensazione.La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia del dissenso

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

alla compensazione doveva essere interpretato trascorsi 3giorni dall’invio della richiesta come SILENZIO ASSENSO

(abrogata dal D.L. 185/2008)

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA art 10 D.L. 78/2009

NUOVE COMPENSAZIONI IVA

TRE LEVE PER CONTRASTARE GLI ABUSI

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

differimento termine iniziale

nuove procedure telematiche

certificazione della bontà del credito

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

D L 241/97 A t 17

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi

inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi

superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a

partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il

D.Lgs. 241/97 Art. 17

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

credito emerge.

Per le compensazioni dal 1 gennaio 2010

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CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE

FINO AL 31/12/2009 DAL 1/1/2010

Compensazione dal primo giorno

del periodo successivo a

quello di

31/12/2009

≤ 10.000 € annui

Compensazione dal 1 giorno del

> 10.000 € annuiCompensazione

dal giorno 16del mese successivo

a quello di presentazioneq

formazione

30 novembre 2009Steano Zoffoli

gperiodo successivo

a quello di formazione.

pdella dichiarazione o

mod. TR

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE

≤ € 10.000Compensazione con

vecchie regole

> € 10.000Compensazione con

nuove regole

previa presentazionedichiarazione/mod. TR

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

1 gennaio1 aprile1 luglio1 ottobre

16 marzo16 maggio16 agosto16 novembre

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

D.P.R. 322/98 Art. 3

I contribuenti …… obbligati alla presentazione della

dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA,

presentano la dichiarazione unificata Annuale.

In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i

contribuenti che intendono utilizzare in compensazione

ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla

dichiarazione annuale ai fini dell‘IVA possono non

comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

Contribuente che intende utilizzare il credito IVA superiore a

€ 10.000 in compensazione o a rimborso:

può non inserire la dichiarazione annuale IVA in Unico

e presentarla autonomamente

31/12/2009 01/02/2010 16/03/201031/12/2009credito IVA 2009

01/02/2010dichiarazione IVA

16/03/2010compensazione

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 € 30.000

Importo da riportare in detrazione € 15.000

Importo chiesto a rimborso € 10.000

Importo da compensare € 5.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

COMPENSAZIONE LIBERADAL 1 GENNAIO 2010

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 € 30.000

Importo da riportare in detrazione € 15.000

Importo da compensare € 15.000

COMPENSAZIONE 10.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

COMPENSAZIONE PREVIAPRESENTAZIONE DICHIARAZIONEDAL 16 MESE SUCCESSIVO 5.000

DAL 1 GENNAIO 2010

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 € 30.000

Importo da riportare in detrazione € 15.000

Importo da compensare € 15.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

COMPENSAZIONE PREVIAPRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

DAL 16 MESE SUCCESSIVO

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito 1° trimestre 2010 € 4.000

Credito 2° trimestre 2010 € 3.000

Credito 3° trimestre 2010 € 10.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

COMPENSAZIONE LIBERA PERI PRIMI DUE TRIMESTRI,

NUOVE REGOLE PER IL TERZO

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 in compensazione € 15.000

Credito 1° trimestre 2010 € 4.000

Credito 2° trimestre 2010 € 3.000

Credito 3° trimestre 2010 € 10.000

COMPENSAZIONE 10 000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

POI NUOVE REGOLE

COMPENSAZIONE 10.000DAL 1 GENNAIO 2010

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 in compensazione € 15.000

Credito 1° trimestre 2010 € 4.000

Credito 2° trimestre 2010 € 3.000

Credito 3° trimestre 2010 € 10.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

DA SUBITO NUOVE REGOLE

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA differimento termine iniziale

D.P.R. 322/98 Art. 8-bis

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale

entro il mese di FEBBRAIO

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche

I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista

dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97 del credito annuale o relativo a

periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per

importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad

utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a

disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

disposizione dall Agenzia delle Entrate

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche

compensazione convecchie regole

i

Mod. F 24

Nuove modalitàtecniche fissate con

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

compensazione connuove regole

tecniche fissate conprovvedimento daemanarsi da parte

di Ag. Entrate

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA nuove procedure telematiche

difi t 38 bi D P R 633/1972modifica art. 38-bis, D.P.R. 633/1972in materia di esecuzione dei rimborsi

possono essere stabilite nuove modalità e termini perl’esecuzione dei rimborsi attraverso un apposito provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

la presentazione del modello di rimborso VR rimane valido finoall’emanazione del nuovo provvedimento

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

chi intende compensare un credito IVAchi intende compensare un credito IVA(annuale/trimestrale) per un importo superiore a

€ 15.000 annui

VISTO DICONFORMITA’

SPECIFICASOTTOSCRIZIONE

DA PARTE DI ORGANO

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

CONFORMITA’ DA PARTE DI ORGANOCONTROLLO CONTABILE

Attestano l’esecuzione dei controlli previsti per l’apposizione del visto di conformità

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

VISTO DI CONFORMITA’

• professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei

dottori commercialisti e ragionieri

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

• consulenti del lavoro

• responsabili dei “CAF imprese”

• tributaristi

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

VISTO DICONFORMITA’

SPECIFICASOTTOSCRIZIONE

DA PARTE DI ORGANOCONTROLLO CONTABILE

ATTESTANO:

• la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili

• la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle

risultanze delle scritture contabili

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA scenari possibili

compensazionecompensazione credito iva fino

a 10.000

compensazione liberadal primo giorno successivo

al periodo di riferimento

compensazione credito iva oltre a

10.000 fino a 15.000

obbligo di preventivapresentazione dichiarazioneo mod TR e compensazione

dal 16 mese successivoNO VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

compensazione credito iva oltre

a 15.000

obbligo di preventivapresentazione dichiarazioneo mod TR e compensazione

dal 16 mese successivoVISTO O SOTTOSCRIZIONE

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

DUBBI

• utilizzo del credito senza aver apposto il VISTO

(violazione per compensazione di credito inesistente?)

• quale credito deve essere “VISTATO” (per cassa o per

competenza?)

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

p )

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2008 in compensazione ma non utilizzato € 9.000

Credito annuale 2009 in compensazione € 12.000

Il tutto utilizzato per € 21.000 nell’anno 2010

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

Dichiarazione da VISTARE?

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01/12/2009

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA certificazione della bontà del credito

La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:La Società Federcoop, presenta la seguente situazione:

Credito annuale 2009 in compensazione 1 GEN € 9.000

Credito 1° trimestre 2010 compensato 16 MAG € 4.000

Credito 2° trimestre 2010 compensato 16 AGO € 4.000

Credito annuale 2010 € 10.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

Si presume VISTO su Dichiarazione 2011 sul 2010

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA incremento del limite

Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il

limite di annuo compensabile può essere elevato a

decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a € 700.000

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi

D.L. 185/08 Art. 27, c. 16-20

A partire dal 29/11/2008 a chi utilizza in compensazione

crediti inesistenti si rende applicabile una sanzione dal

100% al 200% della misura degli stessi.

Tale sanzione è pari al 200% quando si utilizzano in

compensazione crediti inesistenti per un ammontare

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

superiore a € 50.000 per anno solare.

non si applica la riduzione ad un quarto delle sanzioni

irrogate

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi

fino 28/11/08 dal 29/11/08 dal 11/02/09

tili di ditfino a € 50.000

d l 100% l 200%

utilizzo di creditoNON SPETTANTE

30% 30% 30%

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

utilizzo di creditoINESISTENTE

30%dal 100%al 200%

dal 100% al 200%

sup a € 50.000200%

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi

utilizzo di creditoINESISTENTE

utilizzo di creditoNON SPETTANTE

SONO ENTRAMBE SANZIONI SANABILI CON

L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Stefano ZoffoliRavenna ,30 novembre 2009

dal 1/07/09

fino a € 50.000dal 100% al 200%

sup a € 50.000200%

non si applica lariduzione ad un quarto

delle sanzioni inipotesi di accertamento

NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONIil sistema sanzionatorio – tutti i tributi

D L 74/00 A t 10 t

La disposizione di cui all' articolo 10-bis (e’ punito con la

reclusione da sei mesi a due anni chiunque……, per un

ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun

periodo d'imposta) si applica, nei limiti ivi previsti, anche a

chiunque non versa le somme dovute utilizzando in

D.Lgs. 74/00 Art. 10-quaterdal 4 luglio 2006

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in

compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del D.Lgs.

241/1997, crediti non spettanti o inesistenti.

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SISTEMA DELLE COMPENSAZIONI IVA normativa di riferimento – ante modifiche

a partire dal 29/11/2008 la notifica dell’atto di recupero del

credito inesistente o indebitamente compensato con Mod.

F24 può avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno

successivo a quello in cui si è verificato l’utilizzo

D.L. 185/08 Art. 27, c. 16-20

Stefano ZoffoliRavenna,30 novembre 2009

successivo a quello in cui si è verificato l utilizzo.