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1 Percorso C I titoli di credito Lezione 2 La cambiale e l’assegno La circolazione della cambiale Il credito cambiario può anche essere trasferito senza girata, e quindi senza far diventare l’acquirente portatore legittimo del titolo, mediante uno dei modi di trasferimento previsti dal diritto comune (ad es., per successione mortis causa o mediante una cessione ordinaria): il cessionario o l’erede, però, non acquistano un credito cartolare (letterale ed autonomo), ma lo stesso credito del cedente o del defunto, e perciò al cessionario o all’erede si pos- sono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre al cedente o al defunto (art. 25 l. camb.). Codesta conseguenza si ha in tutte le ipotesi in cui il credito è stato trasferito mediante cessione (e non mediante girata), sia che fosse possibile trasferire il titolo me- diante girata, sia che ciò non fosse possibile perché l’autore del titolo vi aveva apposto la clausola «non all’ordine» o altra equivalente. Eccezionalmente, i medesimi effetti della cessione ordinaria dei crediti si hanno anche nell’ipo- tesi di trasferimento mediante girata, quando la girata è tardiva. Tardiva non è la girata succes- siva alla scadenza, ma quella fatta in un momento ulteriore, e cioè posteriormente al protesto per mancato pagamento ovvero dopo che è trascorso il termine previsto per levare utilmente detto protesto: in tale ipotesi, il giratario non acquista un credito letterale ed autonomo, e perciò gli si possono opporre le stesse eccezioni che si potevano opporre al girante (art. 24 l. camb.). Si parla, in questa ipotesi, di girata anomala, e la stessa qualificazione si usa, ma im- propriamente, per la girata per procura: anche nell’ipotesi di girata per procura, infatti, al gira- tario si possono opporre le stesse eccezioni che si potevano opporre al girante, ma ciò dipende dal fatto che titolare del credito cambiario è rimasto il girante, in quanto il giratario è solo il suo rappresentante, incaricato di incassare il credito cambiario per suo conto. In conclusione, enumerando tutte le ipotesi di girate cd. anomale, perché al giratario si possono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre al suo girante, si ha la se- guente elencazione: a) nell’ipotesi di girata «per procura»; b) nell’ipotesi di girata dopo il protesto per mancato pagamento o dopo trascorso il ter- mine utile per levare il protesto; c) nell’ipotesi in cui il giratario abbia acquistato il credito con l’intenzione di privare il debi- tore cambiario delle eccezioni personali che questi poteva opporre al girante (exceptio doli). Come si vede, nelle ipotesi sub b) e sub c) si ha una vera e propria deroga ai principi di letteralità ed autonomia che regolano i crediti cartolari. Deroga invece non si ha, anche se le conseguenze sono identiche, nell’ipotesi di girata per procura e nell’ipotesi in cui il credito cartolare è stato trasferito non mediante girata, ma mediante cessione, nella

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Percorso C Ititolidicredito

Lezione2 Lacambialeel’assegno

Lacircolazionedellacambiale

Il credito cambiario può anche essere trasferito senza girata, e quindi senza far diventare l’acquirente portatore legittimo del titolo, mediante uno dei modi di trasferimento previsti dal diritto comune (ad es., per successione mortis causa o mediante una cessione ordinaria): il cessionario o l’erede, però, non acquistano un credito cartolare (letterale ed autonomo), ma lo stesso credito del cedente o del defunto, e perciò al cessionario o all’erede si pos-sono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre al cedente o al defunto (art. 25 l. camb.). Codesta conseguenza si ha in tutte le ipotesi in cui il credito è stato trasferito mediante cessione (e non mediante girata), sia che fosse possibile trasferire il titolo me-diante girata, sia che ciò non fosse possibile perché l’autore del titolo vi aveva apposto la clausola «non all’ordine» o altra equivalente.Eccezionalmente, i medesimi effetti della cessione ordinaria dei crediti si hanno anche nell’ipo-tesi di trasferimento mediante girata, quando la girata è tardiva. Tardiva non è la girata succes-siva alla scadenza, ma quella fatta in un momento ulteriore, e cioè posteriormente al protesto per mancato pagamento ovvero dopo che è trascorso il termine previsto per levare utilmente detto protesto: in tale ipotesi, il giratario non acquista un credito letterale ed autonomo, e perciò gli si possono opporre le stesse eccezioni che si potevano opporre al girante (art. 24 l. camb.). Si parla, in questa ipotesi, di girata anomala, e la stessa qualificazione si usa, ma im-propriamente, per la girata per procura: anche nell’ipotesi di girata per procura, infatti, al gira-tario si possono opporre le stesse eccezioni che si potevano opporre al girante, ma ciò dipende dal fatto che titolare del credito cambiario è rimasto il girante, in quanto il giratario è solo il suo rappresentante, incaricato di incassare il credito cambiario per suo conto.

In conclusione, enumerando tutte le ipotesi di girate cd. anomale, perché al giratario si possono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre al suo girante, si ha la se-guente elencazione:

a) nell’ipotesi di girata «per procura»;b) nell’ipotesi di girata dopo il protesto per mancato pagamento o dopo trascorso il ter-

mine utile per levare il protesto;c) nell’ipotesi in cui il giratario abbia acquistato il credito con l’intenzione di privare il debi-

tore cambiario delle eccezioni personali che questi poteva opporre al girante (exceptio doli).

Come si vede, nelle ipotesi sub b) e sub c) si ha una vera e propria deroga ai principi di letteralità ed autonomia che regolano i crediti cartolari. Deroga invece non si ha, anche se le conseguenze sono identiche, nell’ipotesi di girata per procura e nell’ipotesi in cui il credito cartolare è stato trasferito non mediante girata, ma mediante cessione, nella

Page 2: Lezione 2 La cambiale e l’assegno - simonescuola.it · 1 Percorso C I titoli di credito Lezione 2 La cambiale e l’assegno La circolazione della cambiale Il credito cambiario può

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quale ipotesi ai titolari successivi del credito possono essere opposte le medesime ecce-zioni che potevano essere opposte ai titolari precedenti, appunto perché nella cessione ordinaria dei crediti i principi di letteralità ed autonomia non trovano mai applicazione. Già sappiamo che la girata della cambiale non adempie solo alla funzione di trasferimen-to del credito cambiario, ma anche ad una funzione di garanzia, in quanto fa nascere una obbligazione cambiaria di regresso del girante che diventa responsabile dell’accettazione e del pagamento verso il proprio giratario e verso tutti i successivi giratari della cambia-le (art. 19, 1° comma, l. camb.). Se il girante vuole evitare di diventare obbligato di regresso, può farlo e a questo fine deve apporre la clausola «senza garanzia» o altra equi-valente (ad es. «senza responsabilità»); se vuole diventare obbligato di regresso soltanto verso il proprio giratario, e non verso i giratari successivi, deve apporre la clausola «non all’ordine» (art. 19, 2° comma, l. camb.).

(G. AulettA - N. SAlANitro, Diritto commerciale, Milano)