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8 ottobre 2012
Prof. Giampaolo Azzoni
Lezione 4.: Eutanasia e rifiuto/rinuncia delle cure
Corso di Biodiritto, a.a. 2012-2013 (10a edizione)
2 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Conservazione di sé e inclinazioni naturali
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 94 a. 2 co.
(…) Ma poiché il bene ha carattere di fine e il male invece carattere contrario, ne segue che tutte le cose verso le quali l‘uomo ha un‘inclinazione naturale la ragione le apprende come buone, e quindi da farsi, mentre le contrarie le apprende come cattive e da evitarsi. Perciò l‘ordine dei precetti della legge naturale corrisponde all‘ordine delle inclinazioni naturali.
3 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Conservazione di sé e inclinazioni naturali
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 94 a. 2 co.
Infatti prima di tutto troviamo nell‘uomo l‘inclinazione a quel bene di natura che egli ha in comune con tutte le sostanze: cioè in quanto ogni sostanza tende per natura alla conservazione del proprio essere. E in forza di questa inclinazione appartiene alla legge naturale tutto ciò che giova a conservare la vita umana e ne impedisce la distruzione.
4 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Inclinazioni naturali e illiceità del suicidio
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 64 a. 5 co.
Il suicidio è assolutamente illecito per tre motivi. Primo, poiché per natura ogni essere ama se stesso; e ciò implica la tendenza innata a conservare se stessi e a resistere per quanto è possibile a quanto ci potrebbe distruggere. Per cui l‘uccisione di se stessi è contro l‘inclinazione naturale, e contro la carità con la quale uno deve amare se stesso. Per questo il suicidio è sempre un peccato mortale, essendo incompatibile con la legge naturale e con la carità. (…)
5 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
La posizione di Immanuel Kant
Suicidio come atto contradittorio
Immanuel Kant, Fondazione della metafisica dei costumi,
6 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
… ma anche L. A. Seneca (4 a.C. – 65 d.C.)
7 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
… e Mishima (25 novembre 1970)
8 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
‘Eutanasia’:
quando si ha eutanasia?
9 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
è eutanasia solo nel senso etimologico di ‘eutanasia’
Eutanasia pura:
aiutare nel morire
Morte naturale resa indolore, dolce
(es. per sostanze antidolorifiche, cure palliative).
Il suo contrario è detto ‘distanasia’.
10 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Eutanasia collettivistica
•Eugenica •Economica •Criminale
•Sperimentale •Profilattica •Solidaristica
K. Binding / A. Hoche, La liberazione dell’estinzione di una vita priva di valore, 1922. Ma anche oggi: eutanasia neo-natale e geriatrica.
11 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Attiva/ commissiva
Passiva/ omissiva
Consensuale Non consensuale
Tipologia dell’eutanasia
12 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Eutanasia individualistica / pietosa
1) Passiva: lasciar morire / comportamenti omissivi 2) Attiva: aiutare a morire
13 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
1. Eutanasia attiva non consensuale:
è la forma più grave di eutanasia
575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con
la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
14 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
2. Eutanasia passiva non consensuale
40. c.p Rapporto di causalità.
(…). Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo.
15 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
3. Eutanasia attiva consensuale
la “vera” eutanasia,
quella che più rileva nel dibattito contemporaneo
Quando un soggetto (medico, infermiere, familiare,…) pone termine alla vita di un malato, con un comportamento attivo
e dietro sua richiesta (contestuale o anticipata), al fine di alleviarne le sofferenze.
16 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Si distingue tra eutanasia stricto sensu (praticata da un medico o altro operatore sanitario)
e suicidio assistito
(praticato dal soggetto stesso con l’aiuto di un collaboratore). .
17 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Eutanasia attiva consensuale
Art. 17 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
- Eutanasia - Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.
18 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Il divieto di eutanasia attiva consensuale
GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460 a.C. / 370 a.C.)
“Mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e ingiustizia. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio”.
19 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Art 579. Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. (…).
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1. contro una persona minore degli anni diciotto; 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
20 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. (…). Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente (2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità …). Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio
21 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Art. 50. Consenso dell'avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
580 cp & 579 cp 50 cp
Indisponibilità della vita umana
22 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
15 maggio 2011: referendum a Zurigo Il cantone di Zurigo, il più popoloso della Svizzera, ha respinto in due referendum il tentativo di due partiti cristiani di vietare o limitare il suicidio assistito. La pratica è legale nel Paese dal 1941. Negli ultimi anni ha generato il "turismo della morte", da parte di cittadini di altri Paesi europei. Gli abitanti di Zurigo hanno rigettato con una percentuale dell'80% entrambi i quesiti referendari, che avevano l'intento di fissare dei paletti per impedire a cittadini non residenti di essere "aiutati" a morire in Svizzera. Il quesito presentato dall'Unione democratica federale (Udf, di ispirazione cristiana) chiedeva al Parlamento svizzero di rendere punibile qualsiasi forma di istigazione e di aiuto al suicidio, mentre quello avanzato dal Partito Evangelico proponeva di porre fine al "turismo della morte", limitando l'assistenza al suicidio a chi risiede nel cantone da almeno dieci anni. Ogni anno circa 200 persone ricorrono alla morte assistita in Svizzera, dove il suicidio assistito è consentito dal 1941 a condizione che non sia legato ad alcun motivo egoistico ed è ammesso solo in modo passivo, cioè procurando ad una persona i mezzi per suicidarsi, ma non aiutandola a farlo. Tuttavia, negli ultimi anni sono aumentati gli stranieri che arrivano in Svizzera per morire, e uno studio ha dimostrato che molte di queste persone che cercano il suicidio assistito non soffrono di malattie terminali. Questo ha suscitato un acceso dibattito nel Paese e i due partiti cristiani hanno finito per proporre l'abolizione o la limitazione del diritto attraverso il referendum.
23 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Tribunale di Roma – Ufficio Indagini preliminari. Sentenza 17.10.2007 n. 15381 “Caso Welby”
“l'unica soluzione perché la condotta del medico, attuativa della volontà del paziente e causativa della morte di quest'ultimo, possa essere ritenuta di per sé lecita, sarebbe quella di ridisegnare, mediante l'intervento del legislatore, i limiti della fattispecie di cui all'art. 579 c.p., escludendo esplicitamente l'ipotesi del medico che, ottemperando la volontà del paziente, cagioni la morte di quest'ultimo, mentre una previsione incriminatrice così ampia ingloba necessariamente anche questo caso.”
24 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. (…)
25 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Tribunale di Roma - Ufficio Indagini preliminari. Sentenza 17.10.2007 n. 15381 “Caso Welby”
“è evidente che il rifiuto di una terapia, anche se già iniziata, ove venga esercitato nell'ambito
sopra descritto ed alle condizioni precedentemente illustrate, costituisce un diritto
costituzionalmente garantito e già perfetto, rispetto al quale sul medico incombe, in ragione della
professione esercitata e dei diritti e doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il
paziente, il dovere giuridico di consentirne l'esercizio, con la conseguenza che, se il medico in
ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l'interruzione di una
terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in
quanto avrebbe operato alla presenza di una causa di esclusione del reato e segnatamente quella
prevista dall'art. 51, c.p.. La fonte del dovere per il medico, quindi, risiederebbe in prima istanza nella
stessa norma costituzionale, che è fonte di rango superiore rispetto alla legge penale, e l'operatività
della scriminante nell'ipotesi sopra delineata è giustificata dalla necessità di superare la
contraddizione dell'ordinamento giuridico che, da una parte, non può attribuire un diritto e,
dall'altra, incriminarne il suo esercizio.”
26 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
4. Eutanasia passiva consensuale
= non è vera eutanasia,
ma rifiuto delle terapie da parte del paziente
27 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
32. (…) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 32, 2° comma, e Art. 13, 1° comma
13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (…)
28 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla
legge,
(...)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (L. 57/2005 e L. 130/2008)
La Cassazione civile (Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748) ha interpretato l’art. 3 della
Carta nel senso che “il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada
considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto
come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più
generale diritto all’integrità della persona”
29 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Corte costituzionale, 22 ottobre 1990, n. 471
(…)
3. - Questa valutazione è altresì adeguata al valore
costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel
precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione,
come <libertà>, nella quale è postulata la sfera di
esplicazione del potere della persona di disporre del
proprio corpo.
30 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Corte costituzionale, 9 luglio 1996, n. 238
La Corte costituzionale ha escluso categoricamente che una persona
possa essere costretta a subire un intervento sanitario non voluto, in
assenza di una norma che esplicitamente lo imponga, affermando che
esso costituisce "un diritto inviolabile rientrante tra i valori supremi,
quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente
dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il
quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto
costituzionalmente protetto della persona".
31 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
La sentenza fondamentale:
Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 438
La Corte costituzionale è intervenuta in modo specifico ed argomentato sul consenso
informato.
Ha affermato solennemente che esso, “inteso quale espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, “si configura quale vero e
proprio diritto della persona”. Proprio la sua duplice legittimazione nell’art. 13 e
nell’art. 32 della Costituzione, fa sì che il consenso informato sia “sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla
salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha,
altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili
sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali
terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio
al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la
sua stessa libertà personale”.
In questo senso, secondo la Corte costituzionale, il consenso informato è “un
principio fondamentale in materia di tutela della salute”.
32 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Cassazione penale sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446
La Corte afferma l'assoluta "rilevanza della volontà del paziente
quando si manifesti in forma inequivocabilmente negativa e si
concreti in un rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli“.
In questo caso, il medico "in presenza di una determinazione
autentica e genuina non può che fermarsi, ancorché l'omissione
dell'intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un
aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua
morte (...) giacche per il medico, di fronte ad un comportamento
nel quale si manifesta l'esercizio di un vero e proprio diritto, la sua
astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene
doverosa, potendo diversamente configurarsi a suo carico persino
gli estremi di reato" .
33 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Cassazione civile sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748
La questione del rifiuto degli interventi salvavita.
Secondo un’ormai consolidata giurisprudenza, la necessità del
consenso informato riguarda anche gli interventi salvavita, così che al
paziente è attribuito, su un piano di “indubbia rilevanza costituzionale”,
“un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo
esponga al rischio stesso della vita”. E, in questa prospettiva, il “rifiuto
delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte,
non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un
comportamento che intende abbreviare la vita, causando
positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un
atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il
suo corso naturale”.
34 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
L’eutanasia passiva consensuale anche se oggi non è un problema giuridico,
può essere un problema etico:
abbiamo il diritto etico di rifiutare cure che sappiamo adeguate alla nostra salute?
“Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.”
CASSAZIONE – Sezione prima civile, 4 ottobre – 16 ottobre 2007, n. 21748
35 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
La questione del rifiuto degli interventi salvavita: perplessità di alcuni componenti del CNB
Secondo alcuni componenti del Comitato Nazionale per la Bioetica “la rinuncia
consapevole al trattamento sanitario in condizione di autonomia, pur se ammissibile
sul piano giuridico, non è condivisibile sotto il profilo etico”; in particolare, andrebbe
distinta “l’ipotesi di rinuncia a cure proporzionate rispetto all’ipotesi di rinuncia a cure
sproporzionate”: mentre sarebbe lecita la rinuncia a cure sproporzionate, “la rinuncia
a cure proporzionate” comporterebbe il “venire meno non solo alle responsabilità
verso gli altri (la famiglia, la società), ma anche al dovere verso se stessi di difendere
e preservare la propria vita, condizione necessaria per l’esercizio della libertà e della
moralità”.
Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento
sanitario nella relazione paziente-medico, 2008, § 2.2.
36 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Problematicità della casistica
“Un uomo capace di avere l’idrofobia a seguito del morso di un cane
rabbioso e, dopo essersi reso conto che non c’è possibilità di
guarigione, si uccide per evitare, come lascia scritto, di fare del male
anche ad altri con la rabbia (di cui già sentiva i sintomi). Ci si chiede
se egli abbia agito giustamente.”
Immanuel Kant, Metafisica dei costumi, tr. it.p. 463 (Bompiani)
37 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
11 novembre 2008
Ragazza inglese di 13 anni, gravemente ammalata,
rifiuta il trapianto di cuore: l’Ospedale rispetta la sua decisione dopo avere
verificato la sua maturità di giudizio
Un caso problematico
38 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Così come non è un problema giuridico, MA NEMMENO ETICO
il rifiuto dell’accanimento terapeutico
39 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
‘accanimento terapeutico’
L’attività terapeutica (ma anche diagnostica) del medico si deve arrestare quando essa non procuri un beneficio al malato né sul piano clinico, né in termini di miglioramento della qualità della vita (es. riduzione della sofferenza). L’espressione ‘accanimento terapeutico’ è pertanto contraddittoria: l’accanimento esclude la valenza terapeutica. Sarebbe meglio parlare di ‘accanimento clinico’ e di ‘trattamenti inappropriati’ o, anche se si tratta di una definizione più estensiva, di ‘cure futili’.
40 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Straordinarietà e sproporzione
La tradizione etica utilizza le categorie di procedure mediche “straordinarie” e “sproporzionate” che non hanno una fondata speranza di esito positivo. Così è in linea di principio da escludersi che possano costituire accanimento terapeutico l’alimentazione o l’idratazione artificiale proprio perché si tratta normalmente di mezzi “ordinari” e “proporzionati” (anche se il paziente le può giuridicamente rifiutare).
41 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Determinazione dell’accanimento
Per valutare quando si sia in presenza di un eventuale accanimento terapeutico occorre fare riferimento alle “best-practices” cliniche applicate però alla concreta situazione del paziente di cui è parte essenziale la sua ragionevole volontà; si devono dunque integrare elementi oggettivi e soggettivi. Ma l’eventuale consenso del paziente non è da solo sufficiente a legittimare un accanimento terapeutico trasformandolo in una pratica lecita. Per evitare l’accanimento terapeutico, il medico è tenuto alla desistenza: altrimenti, sul piano giuridico, i suoi atti non sarebbero più legittimati e di essi ne risponderebbe sia civilmente che penalmente.
42 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Rifiuto dell’accanimento diagnostico-terapeutico:
la deontologia medica
Art. 16 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA -Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
43 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Rifiuto dell’accanimento diagnostico-terapeutico:
la Chiesa cattolica
cosiddetto «accanimento terapeutico», ossia: “certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In queste situazioni, quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza «rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi». (…) La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte. “Evangelium vitae”, 1995, § 65
Documento di riferimento: Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia – Iura et bona, 5 maggio 1980
44 Giampaolo Azzoni 4. Eutanasia e rifiuto delle cure
Abbandono terapeutico
Opposto dell’accanimento terapeutico è l’abbandono terapeutico (detto anche ‘negligenza terapeutica’): quando al paziente, specie se malato terminale, non vengono praticati trattamenti ordinari che gli potrebbero portare un beneficio anche solo sul piano psicologico o su quello della qualità della vita. È l’abbandono terapeutico, non l’accanimento, il rischio oggi maggiore, soprattutto se si guarda alle persone e ai paesi più poveri.