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Renato Civitillo Researchfellow Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) Università degli Studi del Sannio – Benevento (BN) [email protected] Avellino, 23 luglio 2015

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  • Renato  Civitillo

    Research fellowDipartimento  di  Economia,  Management  e  Metodi  Quantitativi  (DEMM)Università  degli  Studi   del  Sannio   – Benevento  (BN)[email protected]

    Avellino,  23  luglio  2015

  • IL  PROCESSO  DI  RIFORMA  DELLE  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE

    Evoluzione  della  normativa  italiana

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø Legge  n.  142  del  1990:  “Ordinamento  delle  autonomie  locali”

    ØLegge  n.  241  del  1990:            “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo”

    ØDecreto  Lgs.  n.  502  del  1992:  “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Legge  sulla  trasparenza  e  sulla  riorganizzazione  delle  autonomie  locali  e  della  PA  in  generale

    Riforma  del  procedimento  amministrativo  e  dell’accesso  agli  atti  e  ai  documenti  pubblici

    Definisce  i  livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria  e  tutela  il  diritto  alla  salute  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø Decreto  Lgs.  n.  29  del  1993:  “Razionalizzare  la  gestione  della  PA”

    ØDecreto  Lgs.  n.  77  del  1995:  “Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  Enti  locali”

    ØLegge  n.  59  del  1997:                              “Legge  Bassanini”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Si  affermano  per  la  prima  volta  i  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità

    Si  introducono  nuovi  strumenti  tecnico-‐contabili  per  implementare  una  gestione  di  tipo  economico-‐manageriale

    Conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali  per  la  semplificazione  amministrativa

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø Legge  n.  127  del  1997:                            “Legge  Bassanini  bis”

    Ø Decreto  Lgs.  n.  286  del  1999:  “Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  di  monitoraggio”

    ØDecreto  Lgs.  n.  267  del  2000:  “Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attività  amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  

    Attuazione  della  Bassanini  per  la  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attività  svolta

    Sistematizzazione  dell’ordinamento  istituzionale  e  contabile  degli  enti  locali

    Dott.  Renato  Civitillo

  • ØLegge  n.  3  del  2001:                                      “Legge  di  riforma  Costituzionale”

    ØLegge  n.  131  del  2003: “Legge  di  adeguamento  costituzionale”

    ØLegge  n.  248  del  2006:  “Legge  Bersani  – Visco”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione

    Disposizioni  per  l’adeguamento  dell’ordinamento  della  Repubblica  alla  Legge  Costituzionale

    Conversione  in  Legge  del  D.L.  223/2006  sulle  liberalizzazioni

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø Disegno  di  Legge  Delega:“ddl  Lanzillotta”

    ØLegge  n.  133  del  2008:“Manovra  d’estate”

    ØDecreto  Legislativo  n.  150  del  2009:  “Riforma  Brunetta:  valutazione  delle  performance”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Disposizione  del  Codice  delle  Autonomie

    Conversione  in  Legge  del  D.L.  112/2008  recante  disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la  competitività  e  la  semplificazione  

    Ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø Legge  n.  42  del  2009:“Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione”

    ØLegge  n.  196  del  2009:“Legge  di  contabilità  e  finanza  pubblica”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Definizione  tratti  essenziali  del  federalismo  fiscale;  autonomia  finanziaria  enti  territoriali  (art.  119  Cost.)

    Armonizzazione  contabile  delle  Amministrazioni  Pubbliche;  Miglioramento  contenuto  informativo  documenti  di  finanza  pubblica

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Ø D.Lgs. N.  118  del  2011:“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42”

    PRINCIPALI  INTERVENTI  NORMATIVI

    Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  Regioni  ed  Enti  locali

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  PROCESSO  DI  RIFORMA  DELLE  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE

    L’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  pubblici

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Armonizzazione contabile  delle  Amministrazioni  Pubbliche

    Il  D.Lgs. n.  118/2011  e  ss.  

    mm.

    La  Legge  n.  196/2009  “Legge  di  

    contabilità  e  finanza  pubblica”

    Il  processo  di  federalismo  fiscale  e  la  Legge  n.  42/2009

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  PROCESSO  DI  FEDERALISMO  FISCALE  E  LA  LEGGE  N.  42/2009

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  42/2009

    Riforma  Titolo  V  Costituzione

    Art.  119  Cost.Autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa  per  gli  enti  territoriali

    Legge  5  maggio  2009  n.  42  “Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell’articolo  119  della  Costituzione”

    Definizione  dei  tratti  essenziali  del  federalismo  fiscale

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  42/2009

    Le  principali  innovazioni

    Costi  e  fabbisogni  Standard In  sostituzione  della  “spesa  storica”

    Meccanismi  premiali  e  sanzion. Responsabilizzazione  amministratori

    Armonizzazione  ContabileD.Lgs. n.  118/2011  Armonizzazione  sistemi  contabili  pubblici

    Federalismo  fiscale  municipale Autonomia  di  entrata  per  i  Comuni

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  42/2009

    Legge  n.  42/2009

    Decreti  attuativi1. D.Lgs. n.  85/2010,  Federalismo  

    demaniale;;2. D.Lgs. n.  156/2010,  Ordinamento  di  

    Roma  Capitale;;3. D.Lgs. n.  216/2010,  Costi  e  

    fabbisogni  standard  di  Comuni,  Città  metropolitane  e  Province;;

    4. D.Lgs. n.  23/2011,  Federalismo  fiscale  municipale;;

    5. D.Lgs. n.  68/2011,  Autonomia  tributaria  di  regioni  a  statuto  ordinario  e  province;;

    6. D.Lgs. n.  88/2011,  Risorse  aggiuntive  e  di  interventi  speciali  per  la  rimozione  degli  squilibri  economici  

    e  sociali;;7. D.Lgs. n.  118/2011,  Armonizzazione  

    dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi;;

    8. D.Lgs. n.  149/2011,  Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a  Regioni,  province  e  Comuni;;

    9. D.Lgs. n.  61/2012,  Ulteriori  disposizioni  per  l’ordinamento  di  Roma  Capitale;;

    10. D.Lgs. n.  51/2013,  Modifiche  e  integrazioni  all’ordinamento  di  Roma  Capitale.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • LA  LEGGE  N.  196/2009  “LEGGE  DI  CONTABILITÀ  E  FINANZA  PUBBLICA”

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  196/2009

    Obiettivo  e  finalitàAdeguare  il  contesto  normativo  e  le  regole  che  presiedono  al  governo  della  finanza  pubblica  e  alla  gestione  del  bilancio  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  196/2009

    I  principali  aspetti  di  riforma

    Armonizzazione  contabile  delle  amministrazioni  pubbliche

    e  istituzione  di  una  banca  dati  unitaria  delle  informazioni  di  bilancio  e  gestionali

    Nuovo  ciclo  della  programmazione  e  revisione  documenti  finanziari

    ü Documento  di  Economia  e  Finanza  (DEF,  in  precedenza  DFP-L.  n.  39/2011);;ü Nota  di  aggiornamento  al  DEF;;ü Disegno  di  Legge  di  Stabilitàü Disegno  di  Legge  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  dello  Stato;;ü Disegno  di  Legge  di  Assestamento;;ü Disegni  di  Legge  collegati  alla  manovra  di  finanza.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  Legge  n.  196/2009

    I  principali  aspetti  di  riforma

    Controllo  qualitativo  e  quantitativo  della  spesa

    Programma  di  analisi  e  valutazione  della  spesa  (cd.  Processo  di  “SpendingReview”)

    Miglioramento  contenuto  informativo  documenti  di  finanza  pubblica

    Redazione  di  note  esplicative  metodologiche,  allegati  informativi  e  monitoraggio  periodico  di  entrate  e  spese

    Bilancio  dello  Stato  classificato  per  missioni  e  per  programmi

    Il  programma  diventa  la  nuova  unità  di  voto  parlamentareDott.  Renato  Civitillo

  • IL  D.LGS. N.  118/2011

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  D.Lgs. n.  118/2011

    L.  n.  42/2009

    Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42

    L.  n.  196/2009

    D.Lgs. n.  118/2011

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  D.Lgs. n.  118/2011

    Gli  strumenti  del  D.Lgs. n.  118/2011

    Principi  contabili  per  il  consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici

    a) Nuovo  principio  della  contabilità  economico-patrimoniale;;b) Nuovo  principio  della  competenza  finanziaria  “potenziato”.

    Piano  integrato  dei  conti

    Articolazione  del  bilancio  per  missioni  e  programmi

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  D.Lgs. n.  118/2011

    Gli  strumenti  del  D.Lgs. n.  118/2011

    Bilancio  Consolidato  pubblico

    Piano  degli  Indicatori

    Sperimentazione

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  DECRETO  LEGISLATIVO  CORRETTIVO  E  INTEGRATIVO  DEL  D.LGS. N.  118/2011

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  Decreto  legislativo  correttivo  e  integrativo  del  D.Lgs. n.  118/2011

    Approvato  in  via  preliminare  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  31  gennaio  2014,  coordinato  con  l’Intesa  del  3  aprile  2014,  è  stato  approvato  in  via  definitiva  l’8  agosto  2014

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  “NUOVO”  D.LGS.  N.  118/2011

    Titolo  IPrincipi  contabili  generali  e  applicati  per  le  regioni,  le  province  autonome  e  gli  enti  locali

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Oggetto  e  ambito  di  applicazione  (art.  1)

    Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  di:

    • Regioni (ad  eccezione  dei  casi  previsti  dal  Titolo  II);;• Enti  Locali;;• Enti  e  organismi  strum.  di  EE.LL.  (art.  11-ter).

    A  decorrere  dal  1  gennaio  2015  cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni  legislative  regionali  incompatibili  con  il  decreto.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Adozione  di  sistemi  contab.  omogenei  (art.  2)

    Contabilità  Finanziaria

    Rilevazione  unitaria  dei  fatti  di  gestione

    Contabilità  Economico-Patrimoniale

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)

    Principi  Contabili  Generali

    La  gestione  delle  AA.  PP.  è  conformata  a:

    (Allegato  1)

    Principi  Contabili  Applicati

    Principio  cont.  applic.  della  programmazione (Allegato  4/1)

    Principio  cont.  app.  della  contabilità  finanziaria (Allegato  4/2)

    Principio  cont.  app.  della  contab.  econ.-patrim. (Allegato  4/3)

    Principio  contab.  applic.  del  bilancio  consolidato (Allegato  4/4)

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)

    Principi  Contabili  Generali (Allegato  1)

    1. Principio  dell'annualità  2. Principio  dell'unità  3. Principio  dell'universalità  4. Principio  dell'integrità  5. Principio  della  veridicità,  attendibilità,  

    correttezza  e  comprensibilità  6. Principio  della  significatività  e  

    rilevanza  7. Principio  della  flessibilità  8. Principio  della  congruità  9. Principio  della  prudenza  10. Principio  della  coerenza11. Principio  della  continuità  e  della  

    costanza  12. Principio  della  comparabilità  e  della  

    verificabilità  13. Principio  della  neutralità  14. Principio  della  pubblicità  15. Principio  dell'equilibrio  di  bilancio  16. Principio  della  competenza  

    finanziaria  17. Principio  della  competenza  

    economica  18. Principio  della  prevalenza  della  

    sostanza  sulla  forma

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)

    Principio  Contabile  Generale  della  Competenza  Finanziaria

    ü Riaccertamento dei  residui  attivi  e  passivi,  con  verifica,  ai  fini  del  rendiconto,  delle  ragioni  del  loro  mantenimento;;

    ü Possono  essere  conservati  tra  i  residui  attivi  le  entrate  accertate  esigibili  nell’esercizio  di  riferimento,  ma  non  incassate;;

    ü Possono  essere  conservate  tra  i  residui  passivi    le  spese  impegnate,  liquidate  o  liquidabili  nel  corso  dell’esercizio,  ma  non  pagate;;

    ü Le  entrate  e  le  spese  accertate  e  impegnate  non  esigibili  nell’esercizio  considerato,  sono  immediatamente  reimputate  all’esercizio   in  cui  sono  esigibili;;

    ü La  reimputazione  degli  impegni  è  effettuata   incrementando,  di  pari  importo,  il  fondo  pluriennale  di  spesa,  al  fine  di  consentire,  nell’entrata  degli  esercizi  successivi,  l’iscrizione  del  fondo  pluriennale  vincolato  a  copertura  delle  spese  reimputate.  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)Fondo  Pluriennale  Vincolato  (c.  5)

    ENTRATA

    • parte  corrente• conto  capitale

    per  un  importo  corrispondente  alla  sommatoria  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  ed  imputati  sia  all’esercizio  considerato  sia  agli  esercizi  successivi,    finanziati  da  risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti,

    SPESA

    Importo  pari  alle  spese  che  si  prevede  di  impegnare  nel  corso  del  primo  anno  considerato  nel  bilancio,  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  e  alle  spese  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  a  quello  considerato.  

    A  decorrere  dal  2015

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)Fondo  Pluriennale  Vincolato  (c.  5)

    Al  fine  di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi  risultanti  al  1° gennaio  2015  al  principio  generale  della  competenza,  le  AA.PP.  provvedono,  contestualmente  all’approvazione  del  rendiconto  2014,  al  riaccertamentostraordinario  dei  residui,  consistente:a) nella  cancellazione dei  propri  residui  attivi  e  passivi,  cui  non  

    corrispondono  obbligazioni  perfezionate  e  scadute  alla  data  del  1°gennaio  2015  ;;

    b) nella  conseguente  determinazione del  fondo  pluriennale  vincolato  da  iscrivere  in  entrata  del  bilancio  dell’esercizio  2015,  distintamente  per  la  parte  corrente  e  per  il  conto  capitale  e  nella  rideterminazione del  risultato  di  amministrazione  al  1° gennaio  2015  a  seguito  del  riaccertamento dei  residui  di  cui  alla  lettera  a)  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)Fondo  Pluriennale  Vincolato  (c.  5)

    c) nella  variazione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015  autorizzatorio,  del  bilancio  pluriennale  2015-2017    autorizzatorio  e  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2015-2017    predisposto  con  funzione  conoscitiva,  in  considerazione  della  cancellazione  dei  residui  di  cui  alla  lettera  a);;

    d) nella  reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese  cancellate  in  attuazione  della  lettera  a),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  è  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4/2;;

    e) nell’accantonamento  di  una  quota  del  risultato  di  amministrazione  al  1°gennaio  2015,  rideterminato  in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla  lettera  b),  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità.  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Principi  contabili  generali  e  applicati  (art.  3)

    Rinvio  adozione  dei  principi  applicati  contabilità  economico-patrimoniale  (c.  12)

    v Adozione  dei  principi  applicati  della  contabilità  economico-patrimoniale

    v Affiancamento  della  contabilità  economico  patrimoniale  alla  contabilità  finanziaria  (art.  2,  c.  1-2);;

    v Adozione  piano  dei  conti  integrato  (art.  4)

    Facoltà  di  rinvio  all’anno  2016(tranne  gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  2014)

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Commissione  per  l’armonizzazione  degli  enti  territoriali  (art.  3-‐bis)

    ü Istituita  presso  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze;;

    ü Funzioni:• promuovere  l’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  degli  enti  territoriali  e  dei  loro  organismi  e  enti  strumentali  (esclusi  gli  enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria  finanziata  con  le  risorse  destinate  al  SSN;;

    • aggiornare  gli  allegati  al  titolo  I  del  D.Lgs. 118/2011  in  relazione  al  processo  evolutivo  delle  fonti  normative  e  alle  esigenze  del  monitoraggio  e  del  consolidamento  dei  conti  pubblici,  nonché  del  miglioramento  della  raccordabilità dei  conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali;;

    ü La  Commissione  agisce  in    reciproco  raccordo  con  l’Osservatorio  sulla  finanza  e  la  contabilità  degli  enti  locali  (art.  154  TUEL).

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Piano  dei  Conti  integrato  (art.  4)

    ü Obiettivo:• consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici,nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delleamministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei continazionali;;

    ü Le AA.PP. trasmettono:• le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto

    livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazionipubbliche (art. 13, c. 3, L. n. 196/2009) al fine di facilitare ilmonitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispettoal consuntivo;;

    • le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del pianodei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13,c. 3, L. n. 196/2009) al fine di fornire supporto all' analisi degliscostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  transazione  elementare  (art.  5)

    ü Ogni atto gestionale genera una transazione elementare;;

    ü Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deveconsentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano deiconti integrato;;

    ü Le AA.PP. organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modotale da non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento dientrate e l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese,in assenza di una codifica completa che ne permetta l’identificazione

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Adeguamento  SIOPE  (art.  8)

    Dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali edei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituitecon quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato.Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sonoaggiornate in considerazione della struttura del piano dei contiintegrato degli enti in contabilità finanziaria

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  sistema  di  bilancio  (art.  9)

    u Strumento essenziale per il processo di programmazione,previsione, gestione e rendicontazione;;

    u Finalità:• fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelliin corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, afavore dei soggetti interessati al processo di decisionepolitica, sociale ed economico-finanziaria.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione  finanziario  (art.  10)  (1)

    Ø almeno triennale;;Ø ha carattere autorizzatorio;;Ø è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;;Ø le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente perciascun esercizio;;

    Ø a seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione delbilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e alsolo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la naturaautorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione (per i quali nonpossono essere assunte obbligazioni giuridiche);;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione  finanziario  (art.  10)  (2)

    Ø Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti dicompetenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi incui le obbligazioni passive sono esigibili;;

    Ø Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo adimpegni di spesa corrente:

    v sugli esercizi successivi a quello in corso a meno che non sianoconnesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie pergarantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;;

    v sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spesederivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative aprestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 cc.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio  (art.  11)

    Le AA.PP. adottano

    u comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;;u comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismistrumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismicontrollati:

    ² allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsionefinanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, dicompetenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entratee delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativiriepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gliequilibri;;

    ² allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto dellagestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, iprospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degliequilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;;

    ² allegato n. 11, concernente lo schema del bilancio consolidatodisciplinato dall’articolo11-ter.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  rendiconto  semplificato  (Art.  11,  c.  2)

    Le AA.PP. redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, dadivulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica deidati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane estrumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalitàistituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura edalla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  allegati  al  bilancio  di  previsione  finanziario  

    (Art.  11,  c.  3)a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;;b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

    pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio diprevisione;;

    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;;

    d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;;e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e

    trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno deglianni considerati nel bilancio di previsione [facoltativo per i Comuni con pop.

  • Schemi  di  bilancio:  allegati  al  rendiconto  della  gestione  (Art.  11,  c.  4)  (1)

    a) il  prospetto  dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione;;b) il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  

    pluriennale  vincolato;;c) il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità;;d) il  prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie  e  categorie  [facoltativo  per  i  

    Comuni  con  pop.  <  5.000  ab.];;e) il  prospetto  degli  impegni  per  missioni,  programmi  e  macroaggregati [facoltativo  

    per  i  Comuni  con  pop.  <  5.000  ab.];;f) la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell’esercizio  in  corso  e  negli  

    esercizi  precedenti    imputati  agli  esercizi  successivi;;g) la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell’esercizio  in  corso  e  negli  esercizi  

    precedenti    imputati  agli  esercizi  successivi;;h) il  prospetto  rappresentativo  dei  costi  sostenuti  per  missione  [facoltativo  per  i  

    Comuni  con  pop.  <  5.000  ab.];;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  allegati  al  rendiconto  della  gestione  (Art.  11,  c.  4) (2)

    i) per  le  sole  regioni,  il  prospetto  dimostrativo  della  ripartizione  per  missioni  e  programmi  della  politica  regionale  unitaria  e  cooperazione  territoriale,  a  partire  dal  periodo  di  programmazione  2014  – 2020;;

    j) per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l’utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi  comunitari  e  internazionali  [facoltativo  per  i  Comuni  con  pop.  <  5.000  ab.];;

    k) per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dalle  regioni  [facoltativo  per  i  Comuni  con  pop.  <  5.000  ab.];;

    l) il  prospetto  dei  dati  SIOPE;;m) l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  

    competenza,  distintamente  per  esercizio  di  provenienza  e  per  capitolo;;n) l’elenco  dei  crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al  compimento  

    dei  termini  di  prescrizione;;o) la  relazione  sulla  gestione  dell’organo  esecutivo  redatta  secondo  le  modalità  

    previste  dal  comma  6;;p) la  relazione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  nota  integrativa  (Art.  11,  c.  5)  (1)

    La  nota  integrativa  indica:

    a) i  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  formulazione  delle  previsioni,  con  particolare  riferimento  agli  stanziamenti  riguardanti  gli  accantonamenti  per  le  spese  potenziali  e  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  dando  illustrazione  dei  crediti  per  i  quali  non  è  previsto  l’accantonamento  a  tale  fondo;;

    b) l’elenco  analitico  delle  quote    vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  presunto  al  31  dicembre  dell’esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente  attribuiti  dall’ente;;

    c) l’elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  presunto,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente  attribuiti  dall’ente;;

    d) l’elenco  degli  interventi  programmati  per  spese  di  investimento  finanziati  col  ricorso  al  debito  e  con  le  risorse  disponibili;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  nota  integrativa  (Art.  11,  c.  5)  (2)

    e) nel  caso  in  cui  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  comprendono  anche  investimenti  ancora  in  corso  di  definizione,  le  cause  che  non  hanno  reso  possibile  porre  in  essere  la  programmazione  necessaria  alla  definizione  dei  relativi  cronoprogrammi;;

    f) l’elenco  delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate  dall’ente    a  favore  di  enti  e  di  altri  soggetti  ai  sensi  delle  leggi  vigenti;;

    g) gli  oneri  e  gli  impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in  bilancio,  derivanti  da  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o  da  contratti  di  finanziamento  che  includono  una  componente  derivata;;

    h) l'elenco  dei  propri  enti  ed  organismi  strumentali,  precisando  che  i  relativi  bilanci  consuntivi  sono  consultabili  nel  proprio  sito  internet  fermo  restando  quanto  previsto  per  gli  enti  locali  dall'articolo  172,  comma  1,  lettera  a)  del  TUEL;;

    i) l’elenco  delle  partecipazioni  possedute  con  l’indicazione  della  relativa  quota  percentuale;;

    j) altre  informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per  l’interpretazione  del  bilancio.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  relazione  sulla  gestione  (Art.  11,  c.  6)  (1)

    FinalitàDocumento  illustrativo  della  gestione  dell’ente,  nonché  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura  dell'esercizio  e  di  ogni  eventuale  informazione  utile  ad  una  migliore  comprensione  dei  dati  contabili.

    Contenutoa) i  criteri  di  valutazione  utilizzati;;b) le  principali  voci  del  conto  del  bilancio;;c) le  principali  variazioni  alle  previsioni  finanziarie  intervenute  in  corso  

    d'anno,  comprendendo  l'utilizzazione  dei  fondi  di  riserva  e  gli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  al  1°gennaio  dell’esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente  attribuiti  dall’ente;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  relazione  sulla  gestione  (Art.  11,  c.  6)  (2)

    d) l’elenco  analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre  dell’esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente  attribuiti  dall’ente;;

    e) le  ragioni  della  persistenza  dei  residui  con  anzianità  superiore  ai  cinque  anni  e  di  maggiore  consistenza,  nonché  sulla  fondatezza  degli  stessi,  compresi  i  crediti  di  cui  al  comma  4,  lettera  n);;

    f) l’elenco  delle  movimentazioni  effettuate  nel  corso  dell’esercizio  sui  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  riguardanti  l’anticipazione,  evidenziando  l’utilizzo  medio  e  l’utilizzo  massimo  dell’anticipazione  nel  corso  dell’anno,  nel  caso  in  cui  il  conto  del  bilancio,  in  deroga  al  principio  generale  dell’integrità,  espone    il  saldo  al  31  dicembre  dell’anticipazione  attivata  al  netto  dei  relativi  rimborsi;;

    g) l'elencazione  dei  diritti  reali  di  godimento  e  la  loro  illustrazione;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  relazione  sulla  gestione  (Art.  11,  c.  6)  (3)

    h) l’elenco  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali,  con  la  precisazione  che  i  relativi  rendiconti  o  bilanci  di  esercizio  sono  consultabili  nel  proprio  sito  internet;;

    i) l’elenco  delle  partecipazioni  dirette  possedute  con  l’indicazione  della  relativa  quota  percentuale;;

    j) gli  esiti  della  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  con  i  propri  enti  strumentali  e  le  società  controllate  e  partecipate.  La  predetta  informativa,  asseverata  dai  rispettivi  organi  di  revisione,  evidenzia  analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la  motivazione;;  in  tal  caso  l’ente  assume  senza  indugio,  e  comunque  non  oltre  il  termine  dell'esercizio  finanziario  in  corso,  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della  riconciliazione  delle  partite  debitorie  e  creditorie;;  

    k) gli  oneri  e  gli  impegni  sostenuti,  derivanti  da  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o  da  contratti  di  finanziamento  che  includono  una  componente  derivata;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  la  relazione  sulla  gestione  (Art.  11,  c.  6)  (4)

    l) l’elenco  delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate  dall’ente    a  favore  di  enti  e  di  altri  soggetti  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  richieste  di  escussione  nei  confronti  dell’ente  e  del  rischio  di  applicazione  dell’articolo  3,  comma  17  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350;;

    m) l’elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio  immobiliare  dell’ente  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  cui  il  conto  si  riferisce,  con  l'indicazione  delle  rispettive  destinazioni  e    degli  eventuali  proventi  da  essi  prodotti;;

    n) gli  elementi  richiesti  dall'articolo  2427  e  dagli  altri  articoli  del  codice  civile,  nonché  da  altre  norme  di  legge  e  dai  documenti  sui  principi  contabili  applicabili;;

    o) altre  informazioni  riguardanti  i  risultati  della  gestione,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per  l’interpretazione  del  rendiconto.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  il  rendiconto  consolidato  (Art.  11,  c.  8-‐9)

    Ambito  di  applicazioneLe  AA.PP.  articolate  in  organismi  strumentali;;

    Contenuto§ conto  del  bilancio,  (con  relativi  riepiloghi);;§ prospetti  riguardanti  il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli  equilibri;;

    § stato  patrimoniale;;§ conto  economico.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  anno  2015  (Art.  11,  c.  12)

    Adozione degli    schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto  vigenti  nel  2014• con  pieno  valore  giuridico

    Affiancamento dei  nuovischemi  di  bilancio  e  rendiconto  (art.  11,  c.  1)• con  funzione  conoscitiva

    Bilancio  Pluriennale  2015-2017Adottato  secondo  lo  schema  vigente  al  2014  à Funzione  Autorizzatoria

    Fondo  Pluriennale  Vincolato  (Bil.  Annuale/pluriennale)Per  il  2015,  è  inserito:

    o Sezione  Entrata  à prima  voce  dell’Entratao Sezione  Spese  à per  singoli  stanziamenti

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  anno  2015  (Art.  11,  c.  13)

    Nuovo  Schema  del  Bilancio  di  previsione  2015Schema  à Allegato  9

    Nuovo  Schema  del  Rendiconto  della  Gestione  2015• Schema  à Allegato  10• Per  le  AA.PP.  che  hanno  optato  per  il  rinvio  di  applicaz.  ex  art.  13,  c.  3,  il  rendiconto  2015  non  comprende  CE  e  SP:  alla  prima  applicazione  del  “nuovo”  rendiconto  deve  essere  allegato  SP  iniziale.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  anno  2016  (Art.  11,  c.  14)

    Adozione  a  regime  dei  nuovi  schemi  di  bilancio  con  piena  efficacia

    Giuridica Autorizzatoria

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Schemi  di  bilancio:  Bilancio  Consolidato  (Art.  11-‐bis)

    ü Modalità  e  criteriPrincipio  applicato  del  bilancio  consolidato  (Allegato  4/4);;

    ü Contenuto1. Conto  Economico  Consolidato;;2. Stato  Patrimoniale  Consolidato;;3. Allegati:

    • relazione  sulla  gestione  consolidata  (comprende  la  nota  integrativa);;• relazione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti.

    ü Rinvio• Facoltà  di  rinvio  al  2016  (tranne  gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  

    sperimentazione  2014)• Gli  enti  locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  predisporre  il  bilancio  consolidato  fino  all'esercizio  2017  (Art.  233-bis,  c.  3,  Tuel) Dott.  Renato  Civitillo

  • Enti  Strumentali  Controllati(Art.  11-‐ter,  c.  1)  (1)

    ü DefinizioneAzienda  o  Ente,  pubblico  o  privato,  nei  cui  confronti  la  regione  o  l’ente  locale  ha  una  delle  seguenti  condizioni:

    a) possesso,  diretto  o  indiretto,  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell’ente  o  nell’azienda;;

    b) potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione  di  nominare  o  rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi  decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le  politiche  di  settore,  nonché  a  decidere  in  ordine  all’indirizzo,  alla  pianificazione  ed  alla  programmazione  dell’attività  di  un  ente  o  di  un’azienda;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Enti  Strumentali  Controllati(Art.  11-‐ter,  c.  1) (2)

    c) maggioranza,  diretta  o  indiretta,  dei  diritti  di  voto  nelle  sedute  degli  organi  decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le  politiche  di  settore,  nonché  a  decidere  in  ordine  all’indirizzo,  alla  pianificazione  ed  alla  programmazione  dell’attività  dell’ente  o  dell’azienda;;

    d) obbligo  di  ripianare  i  disavanzi,  nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  percentuali  superiori  alla  propria  quota  di  partecipazione;;

    e) influenza  dominante  in  virtù  di  contratti  o  clausole  statutarie,  nei  casi  in  cui  la  legge  consente  tali  contratti  o  clausole.    I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione,  stipulati  con  enti  o  aziende  che  svolgono  prevalentemente  l’attività  oggetto  di  tali  contratti,  comportano  l’esercizio  di  influenza  dominante.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Enti  Strumentali  Partecipati(Art.  11-‐ter,  c.  2)  (2)

    ü DefinizioneAzienda  o  Ente,  pubblico  o  privato,  nei  cui  confronti  la  regione  o  l’ente  locale  ha  una  partecipazione,  in  assenza delle  condizioni  che  qualificano  il  controllo  (di  cui  all’art.  11-ter,  c.  1)

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Enti  Strumentali:  tipologie  (Art.  11-‐ter,  c.  3)  (1)

    ü Tipologie

    a. servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione;;b. istruzione  e  diritto  allo  studio;;c. ordine  pubblico  e  sicurezza;;d. tutela  e  valorizzazione  dei  beni  ed  attività  culturali;;e. politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero;;f. turismo;;g. assetto  del  territorio  ed  edilizia  abitativa;;h. sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell’ambiente;;i. trasporti  e  diritto  alla  mobilità;;  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Enti  Strumentali:  tipologie  (Art.  11-‐ter,  c.  3)  (2)

    ü Tipologie

    j. soccorso  civile;;k. diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia;;l. tutela  della  salute;;m. Sviluppo  economico  e  competitività;;n. politiche  per  il  lavoro  e  la  formazione  professionale;;o. agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca;;p. energia  e  diversificazione  delle  fonti  energetiche;;q. relazione  con  le  altre  autonomie  territoriali  e  locali;;r. relazioni  internazionali.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Società  Controllate  (Art.  11-‐quater)

    ü Definizione

    Società nella  quale  la  regione  o  l’ente  locale  ha  una  delle  seguenti  condizioni:

    a. possesso,  diretto  o  indiretto,  anche  sulla  scorta  di  patti  parasociali,  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell’assemblea  ordinaria  o  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  una  influenza  dominante  sull’assemblea  ordinaria;;

    b. diritto,  in  virtù  di  un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  di  esercitare  un’influenza  dominante,  quando  la  legge  consente  tali  contratti  o  clausole.

    N.B.In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con  riferimento  agli  esercizi  2015  – 2017,  non  sono  considerate  le  società  quotate  e  quelle  da  esse  controllate  ai  sensi  dell'art.  2359  cc.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Società  Partecipate  (Art.  11-‐quinquies)

    ü Definizione

    Società nella  quale  la  regione  o  l’ente  locale,  direttamente  o  indirettamente,  dispone  di  una  quota  di  voti,  esercitabili  in  assemblea,  pari  o  superiore  al  20%,  o  al  10%  se  trattasi  di  società  quotata.  

    ü Tipologie

    Medesime  degli  enti  strumentali

    N.B.In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con  riferimento  agli  esercizi  2015  – 2017,  per  società  partecipata  da  una  regione  o  da  un  ente  locale,  si  intende  la  società  a  totale  partecipazione  pubblica  affidataria  di  sevizi  pubblici  locali  della  regione  o  dell’ente  locale,  indipendentemente  dalla  quota  di  partecipazione.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Missioni  e  Programmi  (Art.  13)

    ü Definizione

    Missioni  à funzioni  principali  e  obiettivi  strategici perseguiti  dalle  AA.  PP.,  utilizzando  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  ad  esse  destinate;;

    Programmi  à aggregati  omogenei  di  attività  volte  a  perseguire  gli  obiettividefiniti  nell'ambito  delle  missioni.  Costituiscono  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Classificazione  delle  Spese  (Art.  14)

    Tutti  i  documenti  di  bilancio  (consuntivi  e  previsivi)  delle  AA.PP.  ripartiscono  le  Spese  in:

    Ø Missioni,  definite  in  relazione  al  riparto  di  competenza  di  cui  agli  articoli  117  e  118  della  Costituzione;;

    Ø Programmi,  articolati  in  titoli  e,  ai  fini  della  gestione,  ripartiti  in  macroaggregati,  capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Classificazione  delle  Entrate(Art.  15)

    Le  Entrate  sono  ripartite  in:

    Ø Titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle  entrate;;

    Ø Tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate,  nell’ambito  di  ciascuna  fonte  di  provenienza,  ai  fini  dell’approvazione  in  termini  di  unità  di  voto.  Ai  fini  della  gestione  e  della  rendicontazione  le  tipologie  sono  ripartite  in  categorie,  capitoli  ed  eventualmente  in  articoli  secondo  il  rispettivo  oggetto.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Contabilità  generale  economica

    Soggetti:ü Aziende  private  (tipicamente)  

    Finalità  principali:ü Misurazione  del  reddito  

    d’esercizioü Misurazione  del  capitale  di  

    funzionamento

    Contabilità  finanziaria

    Soggetti:ü istituzioni  pubbliche

    Finalità  principali:ü Funzione   autorizzatoria (ex-‐ante),  

    ovvero  conoscere  preventivamente  le  quantità  di  risorse  finanziarie  erogate  e  autorizzate

    Contabilità  economica  Vs.

    Contabilità  finanziaria

    Dott.  Renato  Civitillo

  • v Rileva  il  solo  aspetto  finanziario  della  gestione

    v Determinazione  dei  risultati  di  amministrazione  e  di  cassa

    v La  natura  è  sia  preventiva che  consuntiva

    v Il  preventivo  svolge  funzione  autorizzativa

    La  Contabilità  finanziaria

    Dott.  Renato  Civitillo

  • PREVISIONE

    GESTIONE

    RENDICONTAZIONE

    L’osservazione  dei  fenomeni  nell’azienda  pubblica

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  processo  manageriale

    Programmazione Azione Controllo

    Processo  decisorio

    Obiettivi  

    Processo  esecutivo

    Funzioni  esecutive

    Processo  di  guida

    Verifica  

    FEED-‐BACK

    Dott.  Renato  Civitillo

  • LA  CLASSIFICAZIONE  DELLE  VOCI  DI  BILANCIO

    Il  Bilancio  di  Previsione

    Dott.  Renato  Civitillo

  • VINCOLI a:

    Ø Spese:ü Entità  complessiva  della  spesaü Articolazione  della  spesa  per  naturaü Articolazione  della  spesa  per  destinazione

    Ø Entrate:ü Natura  delle  entrateü Provenienza  delle  entrate

    La  contabilità  finanziaria

    EsigenzaClassificatoria

    Dott.  Renato  Civitillo

  • La  classificazione  delle  voci:le  entrate

    CRITERIO DELLA RICORRENZA

    “La ripartizione tra entrate correnti edentrate in conto capitale [pone] in evidenzail carattere di continuità ovvero distraordinarietà o di occasionalità checonnota i cespiti di entrata”

    [Ragioneria Generale dello Stato]

    CRITERIO  PATRIMONIALE

    Entrate  c/capitale:  fatti  permutatividel  patrimonioche  incidono   sulla  composizione  ma  non   sull’entità  del  patrimonio(es.  vendita  cespite  à entrata  monetaria  =  diminuzione  attività  patrimoniale;es.  prestito  à entrata  monetaria  =  accensione  passività)

    Entrate  correnti:  fatti  modificativi del  patrimonio,  che  incidono   sulla  composizione   e  sulla  entità  del  patrimonio

    N.B.:  Eccezione  à Trasferimenti  c/capitale

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  entrate  

    Le  previsioni  di  Entrata sono  classificate  in:

    • TITOLI (fonte  di  provenienza)• TIPOLOGIE (natura  delle  entrate)

    • CATEGORIE  (tipologia  della  fonte;  All.  13/2)• CAPITOLI• ARTICOLI  (Eventualmente)

    nel  PEG

    Unità  di  voto

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  entrate  

    Titoli  dell’entrata:

    1. Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e  perequativa

    2. Trasferimenti  correnti3. Entrate  extra-‐tributarie4. Entrate  in  c/capitale5. Entrate  da  riduzione  di  attività  finanziarie6. Accensione  prestiti7. Anticipazioni  da  istituto  tesoriere/cassiere9. Entrate  per  conto  terzi  e  partite  di  giro

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  entrate  Classificazione  delle  entrate  degli  schemi  di  bilancio  finanziarioENTI  LOCALI
ELENCO  DELLE  ENTRATE  DI  BILANCIO  PER  TITOLI,  TIPOLOGIE  E  CATEGORIE

    TITOLO
Tipologia
Categoria Denominazione

    TITOLO  1 ENTRATE  CORRENTI  DI  NATURA  TRIBUTARIA,  CONTRIBUTIVA  E  PEREQUATIVA

    1010100 Tipologia  101:  Imposte  tasse  e  proventi  assimilati

    1010103 Imposta  sostitutiva   dell'IRPEF  e  dell'imposta  di  registro  e  di  bollo   sulle  locazioni  di  immobili   per  finalità  abitative  (cedolare  secca)1010106 Imposta  municipale   propria1010108 Imposta  comunale  sugli   immobili  (ICI)1010116 Addizionale  comunale  IRPEF1010123 Imposta  sulle  assicurazioni1010129 Accisa  sul  gasolio1010139 Imposta  sulle  assicurazioni   RC  auto1010140 Imposta  di  iscrizione  al  pubblico   registro  automobilistico  (PRA)

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese  

    Le  previsioni  di  Spesa sono  classificate  in:

    •MISSIONI   (funzioni  princip.  e  obiettivi  strateg.)• PROGRAMMI(aggregati  omogenei  di  attività  volte  a  perseguire  gli  obiettivi  delle  missioni  )

    • TITOLI• MACROAGGREGATI  (All.  14/1)•CAPITOLI• ARTICOLI  (Eventualmente)

    nel  PEG

    Unità  di  voto

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese

    Titoli  della  spesa:

    1. Spese  Correnti2. Spese  in  conto  capitale;3. Spese  per  incremento  di  attività  finanziarie4. Rimborso  di  prestiti5. Chiusura  anticipazioni  da  istituto  tesoriere/cassiere7. Spese  per  conto  terzi  e  partite  di  giro

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese  Classificazione  della  spesa  per  Missioni:

    — 634 —

    Supplemento ordinario n. 73/L alla G

    AZ

    ZE

    TTA

    UFFIC

    IAL

    ESerie generale - n. 199

    28-8-2014

    MISSIONE 01

    SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

    Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

    Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in

    generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

    Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

    CODICE MISSIONE

    CODICE PROGRAMMA

    DENOMINAZIONE PROGRAMMA

    DESCRIZIONE PROGRAMMA GRUPPO COFOG

    Descrizione GRUPPO COFOG

    01 01 Organi istituzionali

    Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

    01.1

    Organi esecutivi e legislativi,

    attività finanziarie e

    fiscali e affari esteri

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese  

    1. Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione2. Giustizia3. Ordine  pubblico  e  sicurezza4. Istruzione  e  diritto  allo  studio5. Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  attività  

    culturali6. Politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero7. Turismo8. Assetto  del  territorio  ed  edilizia  abitativa9. Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  

    dell'ambiente10. Trasporti  e  diritto  alla  mobilità11. Soccorso  civile12. Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia13. Tutela  della  salute14. Sviluppo  economico  e  competitività

    15. Politiche  per  il  lavoro  e  la  formazione  professionale

    16. Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca17. Energia  e  diversificazione  delle  fonti  

    energetiche18. Relazioni  con  le  altre  autonomie  territoriali  e  

    locali19. Relazioni  internazionali20. Fondi  e  accantonamenti50. Debito  pubblico99. Servizi  per  conto  terzi

    Classificazione  della  spesa  per  Missioni:

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese  Classificazione  della  spesa  per  Missioni  e  Programmi:

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Bilancio  di  previsione:  le  spese  Classificazione  della  spesa  per  Missioni  e  Programmi:

    TITOLI   MACROAGGREGATI

    TITOLO  1   Spese  correnti1.1 Redditi  da  lavoro  dipendente1.2 Imposte  e  tasse  a  carico  dell'ente1.3 Acquisto  di  beni  e  servizi1.4 Trasferimenti  correnti1.5 Trasferimenti  di  tributi1.6 Fondi  perequativi1.7 Interessi  passivi1.8 Altre  spese  per  redditi  da  capitale1.9   Rimborsi  e  poste  correttive  delle  entrate1.10 Altre  spese  correnti

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Termini  di  approvazione  dei  bilanci  (Art.  18)

    ü Bilancio  di  Previsione  (o  budget  economico)31  dicembre (dell’anno  precedente).

    ü Rendiconto  (o  bilancio  d’esercizio)30  aprile (dell’anno  successivo);;31  luglio (dell’anno  successivo)  per  le  Regioni,  con  approvazione  della  Giunta  entro  il  30  aprile.

    ü Bilancio  Consolidato30  settembre (dell’anno  successivo).

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  processo  di  riaccertamento  dei  residui

    I  residui  passivi

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    Riaccertamento  “Ordinario”  dei  Residui

    Vs.

    Riaccertamento  “Straordinario”  dei  Residui

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    Le  fonti  normative:-‐ Principio  generale  della  prudenza  (n.  9)-‐ Tuel:  art.  228,  c.  3

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    Principio  generale  della  prudenza  (n.  9)

    Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e delbilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

    Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari siaeconomici, devono essere iscritte solo le componenti positive cheragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegnisostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

    Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che lecomponenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte lecomponenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se nonsono definitivamente realizzate.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    Principio  generale  della  prudenza  (n.  9)

    Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali delprocesso formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema dibilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli alrispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche edegli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancioinattendibile.Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzionedelle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimerequalità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazionedei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattuttonella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi deglienti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuitàdell’amministrazione.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    Tuel:  art.  228,  c.  3

    Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente localeprovvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisionedelle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della correttaimputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passiviPrincipio  generale  della  prudenza  (n.  9)

    Tuel:  art.  228,  c.  3

    Ricognizione  dei  residui  passiviü Affidabilità della  scadenza  dell'obbligazione  prevista  in  occasione  dell'impegno;

    ü Permanenzadelle  posizioni   debitorie   effettive  degli  impegni  assunti;ü Corretta classificazione   e  imputazione  dei  debiti  in  bilancio.

    Debiti  insussistenti  o  

    prescritti

    Debiti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio (riclassificazione)

    Debiti  imputati  all'esercizio  di  riferimento  che  non  risultano  di  competenza  finanziaria  di  tale  esercizio  (reimputazionecontabile  quando  esigibile)

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    1.  Debiti  insussistenti  o  prescritti

    I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenutalegale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneoimpegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamenteeliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso ilprovvedimento di riaccertamento dei residui.

    Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debitideve essere adeguatamentemotivato.

    Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivoriguardasse una spesa avente vincolo di destinazione,l'economia conseguente manterrà, per il medesimoammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo diamministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo èimmediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio suc-‐cessivo.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    2.  Debiti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio,  per  i  quali  è  necessario  procedere  ad  una  loro  riclassificazione

    Se dalla ricognizione risulta che, a seguito dierrori materiali o della revisione dellaclassificazione del bilancio, una spesa è stataerroneamente classificata in bilancio, ènecessario procedere ad una lororiclassificazione.

    Situazioni prospettabili:a) La reimputazione avviene nell'ambito del

    medesimo titolo di bilancio o tra le missionied programmi di bilancio;

    b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    2.  Debiti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio,  per  i  quali  è  necessario  procedere  ad  una  loro  riclassificazione

    a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio o tra le missionied programmi di bilancio:

    È possibile attribuire al residuo la correttaclassificazione di bilancio, attraverso una rettifica inaumento e una in diminuzione dei residui, acondizione che il totale dei residui per titolo di bilancionon risulti variato.

    Con particolare riferimento ai residui passivi, leprocedure informatiche consentono la rettifica inaumento dei residui passivi solo se di importocorrispondente ad una riduzione di residui passivieffettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    2.  Debiti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio,  per  i  quali  è  necessario  procedere  ad  una  loro  riclassificazione

    b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito

    Occorre rideterminare le relative coperture, che possono nonessere quelle inizialmente previste. In tali casi, lareimputazione di un residuo passivo è equiparata alriconoscimento formale di un maggiore debitodell'amministrazione cui corrisponde un minore debitorelativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraversola registrazione di un nuovo impegno imputato allacompetenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previaindividuazione della relativa copertura e la definitivaeliminazione dell'impegno erroneamente classificato dallescritture e dai documenti di bilancio. La proceduraamministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimentodella legittimità di un debito fuori bilancio.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    3.  Debiti  imputati  all'esercizio  di  riferimento  che  risultano  non  di  competenza  finanziaria  di  tale  esercizio  in  quanto  non  esigibili  nel  corso  di  tale  esercizio(reimputazione)

    Attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue (D.Lgs. n.118/2011, Art. 3, c. 4):A. nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno

    cancellato si provvede a costituire (o a incrementare) il fondopluriennale vincolato (spese) per un importo pari a quello delresiduo cancellato;

    B. nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa ilfondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pariall'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilanciodell'esercizio precedente, tra le spese;

    C. nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata siincrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessariper la reimputazione degli impegni.

    Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera diGiunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari allare-‐imputazione degli impegni cancellati può disporre anchel'impegno delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi

    4.  Debiti  con  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  ed  esigibili  nell'anno

    Tali debiti presentano tutti i requisiti per essere mantenutia residuo.

    Si rammenta che il punto 6.1 dell'allegato 4/2 del d.Igs.118/2011, (corretto e integrato dal d.Igs. 126/2014),evidenzia che la natura esigibile della spesa è determinatasulla base dei principi contabili applicati riguardanti lesingole tipologie di spesa. In ogni caso possono essereconsiderate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3,c. 4 del D.Lgs. 118/2011, le spese impegnate nell'esercizioprecedente le cui fatture pervengono nei due mesisuccessivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali ilresponsabile della spesa dichiara, sotto la propriaresponsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesaè liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o lafornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  passivi5.  Debiti  di  importo  maggiore  rispetto  al  valore  del  residuo

    • Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere alriconoscimento formale del maggior importo dei debitidell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui passivicontabilizzati, è necessario procedere all'immediato impegno dinuovi debiti, imputati contabilmente alla competenzadell'esercizio in cui le relative obbligazioni sonoesigibili.

    • L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quandol'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare laprocedura amministrativa di riconoscimento del debito fuoribilancio, prima di impegnare le spese con imputazioneall'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel casoin cui il riconoscimento intervenga successivamente allascadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio incui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

    • In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuatauna rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneopresupposto che l'entità della spesa non era prevedibile concertezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ognicomportamento difforme comporterebbe il riconoscimento didebito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  processo  di  riaccertamento  dei  residui

    I  residui  attivi

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi

    Le  fonti  normative:-‐ Principio  generale  della  prudenza  (n.  9)-‐ Tuel:  art.  228,  c.  3

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attiviPrincipio  generale  della  prudenza  (n.  9)

    Tuel:  art.  228,  c.  3

    Ricognizione  dei  residui  attiviü Fondatezza giuridica  dei  crediti  accertati  e  delle  esigibilità  del  credito;ü Affidabilità della  scadenza  dell'obbligazione  prevista  in  occasione  dell'accertamento;ü Corretta classificazione   e  imputazione  dei  crediti  in  bilancio.

    Crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione  

    Crediti  riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o  insussistenti

    Crediti  e  debiti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  (riclassificazione)

    Crediti  e  debiti  imputati  all'esercizio  di  riferimento  che  non  risultano  di  competenza  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi1.  Crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione

    • Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertatinell'esercizio si procede all'accantonamento al fondo creditidi dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine unaquota dell'avanzo di amministrazione secondo la proceduraanalizzata nel paragrafo dedicato al fondo crediti di dubbia edifficile esigibilità.

    • Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia edifficile esazione non riscosso, il responsabile del serviziocompetente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità dioperare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio,riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilitàaccantonato nel risultato di amministrazione.

    • Considerato che a seguito dell'adozione a regime del principiodella competenza finanziaria ed. potenziata, i residui sonointeramente costituiti da obbligazioni scadute, conriferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni direcuperomediante procedure coattive.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi2.  Crediti  riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o  insussistenti

    • I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili oinsussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) oper indebito o erroneo accertamento del credito sonodefinitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti dibilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento deiresidui.

    • Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità oinsussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivatoattraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite perla realizzazione dei crediti prima dello loro eliminazione totaleo parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto allamaturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo diattivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le so-‐luzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi dellesuddette fattispecie.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi3.  Crediti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio

    Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori,un'entrata è stata erroneamente classificata inbilancio, è necessario procedere ad una suariclassifìcazione.

    Situazioni prospettabili:

    a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio;

    b) La reimputazione avviene su un titolo di bilanciodifferente da quello inizialmente attribuito

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi3.  Crediti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio

    a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio:

    È possibile attribuire al residuo la correttaclassificazione di bilancio, attraverso una rettifica inaumento e una in diminuzione dei residui, acondizione che il totale dei residui per titolo dibilancio non risulti variato;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi3.  Crediti  non  imputati  correttamente  in  bilancio  a  seguito  di  errori  materiali  o  di  revisione  della  classificazione  del  bilancio

    b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito

    Si effettua una rettifica in aumento ed unacorrispondete riduzione dei residui attivi, e nonmediante accertamento di nuovi crediti dicompetenza dell'esercizio.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi4.  Crediti  e  debiti  imputati  all'esercizio  di  riferimento  che  non  risultano  di  competenza  

    Le entrate accertate nell'ultimo esercizio nonesigibili in tale esercizio sono immediatamente re-‐imputate all'esercizio in cui sono esigibili (D.Lgs. n.118/2011, Art. 3, c. 4).

    A tal fine si provvede alla cancellazionedell'accertamento dalle scritture e all'immediatoaccertamento di nuovi crediti imputati alla compe-‐tenza dell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

    Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento,la delibera di Giunta che dispone la variazione deglistanziamenti necessari alla reimputazione degliaccertamenti cancellati può disporre anche l'accer-‐tamento delle entrate agli esercizi in cui sonoesigibili.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi

    5.  Crediti  con  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  ed  esigibili  nell'anno

    Tali crediti presentano tutti i requisiti per esseremantenuti a residuo.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Riaccertamento  dei  residui  attivi6.  Crediti  di  importo  maggiore  rispetto  al  valore  del  residuo

    Se dalla ricognizione risulta la necessità diprocedere al riconoscimento formale del maggiorimporto dei crediti rispetto all'ammontare deiresidui attivi contabilizzati è necessario procedereall'immediato accertamento di nuovi creditiimputati contabilmente alla competenzadell'esercizio in cui le relative obbligazioni sonoesigibili.

    Si rammenta che per i residui passivi, invece, non puòessere effettuata una rettifica in aumento del loro valorein quanto costituirebbe un debito fuori bilancio: pertanto,per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia adun incremento che ad una riduzione dell'ammontarecomplessivo dei residui, per i residui passivi ilriaccertamento può dare luogo solo ad una riduzionedegli stessi.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  RIACCERTAMENTO  STRAORDINARIO  DEI  RESIDUI

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  riaccertamento  straordinario  dei  residui

    Riaccertamento  Ordinario  Residui

    Individuazione   delle  condizioni   di  mantenimento   (o  di  stralcio)  dei  residui  esistenti

    Riaccertamento  Straordinario  Residui

    Adeguare   lo  stock  dei  residui  attivi  e  passivi  al  31  dicembre  2014  alla  nuova  configurazione   del  principio  contabile  generale  della  competenza  finanziaria  potenziata

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  riaccertamento  straordinario  dei  residui:  modalità  operative

    Determinazione dell’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio.(Precedente ordinamento contabile)

    Determinazione  dell’importo   dei  residui  attivi  e  passivi  al  1° gennaio  2015  risultanti  dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui  deliberato  dalla  Giunta.(Principio   contabile  della  competenza  potenziata,  in  vigore  dal  1° gennaio  2015)

    Approvazione  rendiconto

    Considerato che trattasi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamentodegli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui  è adottato condelibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-‐finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non   è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraversosuccessive deliberazioni.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  riaccertamento  straordinario  dei  residui:  il  processo

    1. Eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondonoobbligazioni perfezionate.La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivodefinitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entratavincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specificadestinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall’ente, da entrate libere).

    2. Eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relativescadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo nonscaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile.

    3. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entratadell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-‐2017, distintamente per la parte corrente e per ilconto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cuial punto 2, se positivo.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  riaccertamento  straordinario  dei  residui:  il  processo

    4. Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importoriaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data.

    5. Individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2015, con particolare riferimento:a) ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in

    attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellaticonfluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazionidell’ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate alfinanziamento dell’investimento che aveva determinato l’impegno tecnico;

    b) all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nelprincipio applicato n. 3.3.

    Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non  è capiente o  è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli eserciziconsiderati nel bilancio di previsione;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  riaccertamento  straordinario  dei  residui:  il  processo

    6. Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-‐2017, se approvato, al fine diconsentire:a. l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015;b. l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa

    dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;c. l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;d. l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da

    reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio   ègarantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazionedelle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

    e. l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato diamministrazione negativo;

    7.  Ri-‐accertamento  e  re-‐impegno  delle  entrate  e  delle  spese  eliminate  in  quanto  non  esigibili  al  31  dicembre  2014.  

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Focus:

    IL  FONDO  PLURIENNALE  VINCOLATO

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (Art.  3,  c.  4)

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenzafinanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini delrendiconto, le ragioni del loro mantenimento. […]

    Ø Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibilinell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

    Ø Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate oliquidabili nel corso dell'esercizio,ma non pagate.

    Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato,sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazionedegli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale dispesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondopluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (Art.  3,  c.  4)

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    (segue)Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenticorrelati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie allareimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimentoamministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendicontodell'esercizio precedente.

    Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizioprovvisorio o della gestione provvisoria.

    Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui noncorrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (Art.  3,  c.  5)

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenzafinanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, adecorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazionisorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,costituito:

    a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo,per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli eserciziprecedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi,finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo lemodalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;;

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (Art.  3,  c.  5)

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    (segue)b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna

    unita' di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascuntitolo di spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle spese che si prevededi impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agliesercizi successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi precedenti conimputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quotadel fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli eserciziprecedenti e' costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la coperturadella quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede diimpegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e'costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio diriferimento.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • IL  FONDO  CREDITI  DUBBIA  ESIGIBILITÀ

    D.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  fondo  crediti  dubbia  esigibilitàD.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    In  sede  di  rendiconto,   fin  dal  primo  esercizio  di  applicazione  del  presente  principio,   l’ente  accantona  nell’avanzo  di  amministrazione   l’intero  importo  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità

    Dopo   la  sua  determinazione,   il  fondo   crediti  di  dubbia  esigibilità  viene  verificato  nella  sua  congruità:a) Nel  bilancio,  in  sede  di  assestamento;b) Nell’avanzo,  in  sede  di  rendiconto  e  di  controllo  della  salvaguardia  degli  

    equilibri

    Fino  a  quando   il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  non   risulta  adeguato  non  è  possibile  utilizzare  l’avanzo  di  amministrazione.

    Dott.  Renato  Civitillo

  • Il  fondo  crediti  dubbia  esigibilitàD.Lgs. n.  118/2011   – Armonizzazione  sistemi  contabili  Regioni,  EE.LL.

    Il  fondo  crediti  di  dubbia  es