località spazzavento comune di pistoia · “norme per il governo del territorio” in materia di...
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S t u d i o T e c n i c o d i M a u r o C h e s s a
File: 130909ComunePistoia 25 settembre 2013
o g g e t t o
Variante al Regolamento UrbanisticoCorrezione grafica della previsione del raddoppio della ferrovia
Pistoia – Lucca con l'inserimento delle casse di compensazione
u b i c a z i o n e
Località Spazzavento
Comune di Pistoia
RELAZIONE GEOLOGICAex art. 62 L.R. 1/05 e Reg. 53/r
i l g e o l o g o
dott. Mauro Chessa
Terra – Studio Tecnico di Mauro Chessa – via Enrico Bindi, 14 – 51100 Pistoia – Piva 01759780479
Tel 0573 1941322 – fax 0573 1941337 – [email protected] – www.studioterra.eu
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SOMMARIO
1 - Premessa..............................................................................................................................4
2 – Oggetto della variante..........................................................................................................4
3 – Quadro normativo................................................................................................................6
3.1 – Riferimenti generali..................................................................................................................6
3.2 – Regolamento Urbanistico.........................................................................................................6
4 – Sintesi delle conoscenze.......................................................................................................7
4.1 – Pericolosità sismica...................................................................................................................7
4.1.1 – Classificazione nazionale e regionale...............................................................................7
4.1.2 – Piano Strutturale...............................................................................................................8
4.1.3 – Regolamento Urbanistico.................................................................................................9
4.1.3.1 – Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica.......................................................9
4.1.3.2 – Carta della pericolosità sismica ai sensi del DPGR n.26r ..........................................9
4.1.4 – Piano Territoriale di Coordinamento..............................................................................10
4.2 - Rischio idraulico.......................................................................................................................11
4.2.1 – Piano Strutturale.............................................................................................................11
4.2.1.1 – Carta delle Aree Allagate.........................................................................................11
4.2.1.1 – Carta del Rischio Idraulico........................................................................................12
4.2.2 – Regolamento Urbanistico...............................................................................................13
4.2.2.1 – Modellazione............................................................................................................13
4.2.2.2 – Carta della Pericolosità Idraulica.............................................................................14
4.2.2.3 – Carta allagamenti storici Aggiornamento al Piano Strutturale .............................15
4.2.2.4 – Inviluppo delle acque di esondazione per Tr 20 anni .............................................16
4.2.2.5 – Carta delle aree inedificabili con Tr, 20 anni - DPGR n.26R ....................................17
4.2.3 – DPCM 5/11/99................................................................................................................18
4.2.4 – Piano di Bacino................................................................................................................19
4.3 – Pericolosità geomorfologica...................................................................................................20
4.3.1 – Regolamento Urbanistico...............................................................................................20
4.3.2 – Piano di Bacino................................................................................................................20
4.4 – Vulnerabilità idraulica.............................................................................................................21
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4.4.1 – Piano Strutturale.............................................................................................................21
4.4.2 – Piano Territoriale di Coordinamento..............................................................................22
5 – Analisi ed approfondimenti................................................................................................22
5.1 – Aspetti sismici.........................................................................................................................22
5.2 – Aspetti idraulici.......................................................................................................................24
5.3 – Aspetti geologici.....................................................................................................................24
6 – Valutazione della pericolosità.............................................................................................24
6.1 – Pericolosità sismica.................................................................................................................24
6.2 – Pericolosità idraulica..............................................................................................................25
6.3 – Pericolosità geologica.............................................................................................................26
7 – Valutazione della fattibilità.................................................................................................27
7.1 – Criteri della valutazione..........................................................................................................27
7.2 – Fattibilità sismica....................................................................................................................28
7.3 – Fattibilità idraulica..................................................................................................................29
7.4 – Fattibilità geologica................................................................................................................30
8 – Conclusioni.........................................................................................................................31
8.1 – Considerazioni generali..........................................................................................................31
8.2 – Condizioni di fattibilità ex Relazione ottobre 2009 RFI..........................................................31
8.3 – Condizioni di fattibilità emendate..........................................................................................31
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1 - Premessa
Per incarico dell'Amministrazione Comunale di Pistoia viene affidata allo scrivente, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163,
l'incarico per la redazione delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche ai sensi dell'art. 62 della
LR 1/05 e del Regolamento di Attuazione 53/r, a supporto delle varianti al Regolamento
urbanistico.
Viene quindi redatta la presente Relazione geologica che ha il fine di stabilire la fattibilità delle
trasformazioni oggetto della variante, che propone la correzione grafica della previsione del
raddoppio della ferrovia Pistoia – Lucca con l'inserimento delle casse di compensazione..
La collocazione dell'area oggetto della variante è riportata nella figura 1.
2 – Oggetto della variante
Con delibera del CC. n°208 del 06/12/2010 é stata approvata specifica variante al P.R.G. per la
realizzazione delle opere infrastrutturali connesse al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-
Lucca. Il Genio Civile, a seguito del deposito delle indagini geologiche idrauliche della variante,
richiese con proprio parere del 18 dicembre 2009"...opere di compensazione/mitigazione per
garantire sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio... ".
Con una successiva integrazione (26 aprile 2010) veniva depositata presso il Genio Civile la
documentazione integrativa richiesta. Il Genio Civile rispondeva il 4 maggio 2010 comunicando
l'esito positivo del controllo della Variante al PRG per la realizzazione delle opere infrastrutturali
connesse al raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca.
Con ciò quindi si conclude positivamente il recepimento nel PRG del raddoppio ferroviario e delle
opere connesse.
Tuttavia nel Regolamento Urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del
10.03.2010 sono state correttamente riportate le perimetrazioni delle opere necessarie al
raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca ma, per errore materiale, non sono state riportate
le perimetrazioni delle casse di compensazione.
La presente Relazione quindi non ha lo scopo di aggiungere analisi di merito sulle trasformazioni,
già documentate negli elaborati precedenti, redatti dai tecnici di RFI, e licenziate dal Genio Civile,
ma di supportare il recepimento nel Regolamento Urbanistico di quanto già presente nel PRG, in
ragione del quadro normativo attualmente vigente.
Nella seguente figura sono riportati lo stato vigente e lo stato variato rispetto alla tavola P.a.10
del Regolamento Urbanistico.
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Figura 1
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3 – Quadro normativo
3.1 – Riferimenti generali
I principali riferimenti normativi e tecnici sono:
- L.R. 17.4.1984 n. 21 “Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini
della prevenzione dal rischio sismico”, in attuazione dell’art. 20 della L. 10.12.1981 n. 741,
- D.C.R.T. 12.02.1985 n. 94 “Direttiva sulle indagini geologico tecniche di supporto alla
pianificazione urbanistica” in attuazione della L.R. 21/84,
- Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1 “Norme per il Governo del Territorio” (art. 62 e art. 100),
- DGRT 19 giugno 2006, n. 431 “Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione del
DM 14.9.2005 e OPCM 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.5.2006”;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno – Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI),
approvato con DPCM 6.05.2006;
- D.P.G.R.T. 27.04.07 n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’art.62, L.R. n. 1 del 03.01.05,
“Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche)
- DPGR n. 53/R del 25 ottobre 2011 - Regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;
- Del. GRT n° 878 del 8.10.2012 “Aggiornamento della classificazione sismica regionale in
attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Revoca della DGRT
431/2006”.
3.2 – Regolamento Urbanistico
La presente Relazione ha lo scopo di individuare i fattori della pericolosità dell'area in esame e
quindi di stabilire la fattibilità della trasformazione proposta. In merito a questo scopo risulta
rilevante il Cap.4 (Condizioni di fattibilità) della Relazione geologico-tecnica, idraulica, sismica, che
reca:
Per tutte le trasformazioni previste nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione
delle schede norma ACT e ATP si rinvia alle norme tecniche di attuazione del presente
Regolamento Urbanistico, Titolo V artt. 107, 108, 108bis e 109.
Il richiamato Titolo V delle NTA riguarda, con le categorie delle trasformazioni in esso individuate,
gli interventi edilizi diretti, tuttavia costituisce un utile riferimento anche per l'oggetto in esame,
considerando in buona sostanza gli interventi edilizi diretti che saranno conseguenti
all'approvazione della variante.
Con questa ottica i passi delle NTA rilevanti per l'oggetto in esame sono i seguenti:
- Art. 106bis – Condizioni generali e tabelle
La classe di fattibilità geomorfologica idraulica e sismica, a cui è soggetto ciascun
intervento di trasformazione si deduce incrociando, nelle matrici di cui alla tabella 2, la
tipologia di intervento con la classe di pericolosità corrispondente:
La tabella 2 reca la seguente voce che può essere assimilata, in via cautelativa, all'intervento
previsto con la variante:
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4 – Sintesi delle conoscenze
4.1 – Pericolosità sismica
4.1.1 – Classificazione nazionale e regionale
Secondo la Del. Cons. Reg. 17/4/1985 n° 94 - Allegato 1 "Indagini geologico tecniche di supporto
alla pianificazione urbanistica" il comune di Pistoia è nella Classe 2, per la quale è prevista una
accelerazione convenzionale massima ( amax ) di 0,20 g relativa al caso di sisma con intensità
compresa tra 8,0 e 8,5.
Secondo l’attuale quadro normativo (nell’iterpretazione corroborata dalla nota del Servizio
Sismico Regionale del 24 ottobre 2005) dal giorno 23 Ottobre 2005 i lavori di nuove opere o
interventi sul patrimonio edilizio devono essere progettati ed eseguiti con criteri antisimici, nel
rispetto della normativa sismica del D.M. 14/9/05 o in alternativa, come è reso possibile dall’art.
14 undevicies della L. 168 del 17/8/05, della normativa sismica previgente, cioè L. 1086 del
5/11/71 e L. 64/74 (e D.M. 16/1/96, secondo la citata nota del Servizio Sismico Regionale).
Sempre secondo la citata nota del Servizio Sismico Regionale tuttavia con l’entrata in vigore del
D.M. 14/9/05 (23 Ottobre 2005) è cessata la deroga all’applicazione della classificazione sismica
prevista all’art. 2, comma 2 della O.P.C.M. 3274/03, che quindi è la sola applicabile.
Nel caso particolare non vi è modificazione di classe sismica in quanto Pistoia non ha vista
modificata l’attribuzione alla zona 2:
Secondo il punto 3.2.2.1. del D.M. 14/9/05 alla zona 2 deve essere attribuita una “accelerazione
orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A” (ag) pari a 0,25 g.
F I L E : 130909ComunePistoia TERRA
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Per la D.G.R.T. n. 431 del 19/06/2006. Riclassificazione sismica del territorio regionale:
"Attuazione del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell`11.5.2006", si ha che il comune di Pistoia viene confermato nella zona 2.
In fine la Del. GRT n° 878 del 8.10.2012, che revoca la DGRT 431/2006, aggiorna la classificazione
sismica della Toscana in attuazione all'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008:
il comune di Pistoia rimane classificato nella Zona sismica 2
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica non ha valenza
progettuale ma costituisce riferimento per la disciplina del deposito dei progetti presso gli Uffici
regionali preposti, discriminando i comuni assoggettati ad autorizzazione preventiva da quelli in
cui è vigente il controllo a campione e la percentuale del campione stesso.
4.1.2 – Piano Strutturale
Il PS non è corredato da una carta della pericolosità sismica ma della Carta della liquefazione delle
aree di pianura (Tav 12), che classifica l'area come non soggetta al fenomeno, come mostrato
nella seguente figura:
Figura 2
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Ubicazione dell’area
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4.1.3 – Regolamento Urbanistico
4.1.3.1 – Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica
Il RU è dotato della Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica, questa Carta non classifica
l'area come interessata da elementi d'attenzione, come mostrato nella seguente figura:
Figura 3
4.1.3.2 – Carta della pericolosità sismica ai sensi del DPGR n.26r
La Carta classifica il sito nella classe S3, pericolosità elevata, come mostrato nella seguente figura.
Figura 4
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4.1.4 – Piano Territoriale di Coordinamento
Il PTC reca la Carta della Fragilità Sismica che classifica il sito con pericolosità alta:
Figura 5
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4.2 - Rischio idraulico
4.2.1 – Piano Strutturale
4.2.1.1 – Carta delle Aree Allagate
La carta delle Aree Allagate classifica l'area come soggetta a fenomeni alluvionali, come mostrato
nella seguente figura.
Figura 6
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4.2.1.1 – Carta del Rischio Idraulico
La Carta del Rischio Idraulico individua l'area come caratterizzata da “rischio idraulico limitato al
verificarsi di calamità naturali; si tratta della classe che comprende tutte le aree di pianura dove
non sono segnalati eventi alluvionali.
Figura 7
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4.2.2 – Regolamento Urbanistico
4.2.2.1 – Modellazione
Il RU è stato dotato di uno studio idrologico-idraulico (Ing. Pagliara) sulla base del quale è stata
redatta la Carta della Pericolosità idraulica da modellazione, la quale comprende parte delle aree
interessate come soggette ad alluvionamento.
Figura 8
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4.2.2.2 – Carta della Pericolosità Idraulica
La Carta della Pericolosità idraulica non individua nell'area alcuna esposizione ai fenomeni
alluvionali.
Figura 9
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4.2.2.3 – Carta allagamenti storici Aggiornamento al Piano Strutturale
La Carta non indica fenomeni nell'area in esame.
Figura 10
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4.2.2.4 – Inviluppo delle acque di esondazione per Tr 20 anni
Figura 11
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4.2.2.5 – Carta delle aree inedificabili con Tr, 20 anni - DPGR n.26R
Figura 12
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4.2.3 – DPCM 5/11/99
La Carta Guida delle aree allagate del Piano Stralcio: "Riduzione del Rischio Idraulico" redatto dalla
Autorità di Bacino del Fiume Arno non comprende il sito tra le aree soggette ad inondazioni.
Figura 13
La norma 13 del DPCM 5/11/99 recita:
Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l’equilibrio ecologico-ambientale,
qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle
tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra,
rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è
sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall’autorità idraulica competente.
Altresì la norma 6 recita:
Fatto salvo quanto stabilito nelle norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni
edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella «Carta guida delle aree
allagate», potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal
proponente ed accertato dall’Autorità amministrativa competente al rilascio
dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che
siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da realizzarsi
contestualmente all’esecuzione delle opere richieste.
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4.2.4 – Piano di Bacino
La parte maggiore dell’area è classificata nella carta recante Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica – livello di dettaglio come soggetto a ‘pericolosità idraulica moderata’ (P.I.2).
Figura 14
Il recente Aggiornamento del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico bacino Ombrone Pistoiese non
modifica la cartografia sopra riportata.
Le Norme di Attuazione del PAI recitano:
Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di
ristagno.
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti
dagli strumenti di governo del territorio.
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4.3 – Pericolosità geomorfologica
4.3.1 – Regolamento Urbanistico
La Carta della Pericolosità geomorfologica che correda il RU attribuisce all'area la classe G1,
corrispondente a pericolosità bassa.
Figura 15
4.3.2 – Piano di Bacino
La Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante non classifica
le aree di pianura.
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4.4 – Vulnerabilità idraulica
4.4.1 – Piano Strutturale
Il PS è corredato dalla Carta della vulnerabilità della falda che classifica l'area con la classe
vulnerabilità alta, come mostrato nella seguente figura.
Figura 16
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4.4.2 – Piano Territoriale di Coordinamento
Il PTC è dotato della Carta della fragilità degli acquiferi che classifica l'area come mostrato nella
seguente figura.
Figura 17
5 – Analisi ed approfondimenti
5.1 – Aspetti sismici
Non si è ritenuta necessaria l'esecuzione di indagini sismiche ad hoc: il Comune di Pistoia ha
affidato a GTI Geologia Tecnica, Mannori & Burchietti Geologi Associati e DREAM Italia la
realizzazione della Microzonazione sismica di livello 1 (articolo 11 L. 24 giugno 2009 n. 77): Il livello
1 ha per obiettivo l’individuazione delle microzone a comportamento sismico omogeneo su una
carta a scala 1:5.000 – 1:10.000. Il livello 1 costituisce uno studio propedeutico e obbligatorio per
affrontare i successivi livelli di approfondimento. I risultati di questo livello possono orientare la
scelta del livello successivo di approfondimento (livello 2 e/o livello 3). solo in alcuni casi
particolari i risultati di questo approfondimento possono essere considerati esaustivi e definitivi.
Il lavoro, nel momento in cui viene scritta la presenta Relazione, non è stato consegnato in quanto
è tutt'ora all'esame del Servizio Sismico regionale.
I contatti con il Servizio Sismico e la disponibilità del Dott. Mannori consentono tuttavia allo
scrivente di avere a disposizione la cartografia e la Relazione illustrativa e di poter considerare
questo materiale verosimilmente esente dalla possibilità di sostanziali revisioni.
In particolare la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica classifica l'area come
appartenente alla zona 1, come mostrato nella seguente figura:
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Figura 18
La zona 9 rientra nelle “Zone stabili suscettibili di amplificazioni
locali”.
Secondo la Relazione illustrativa la zona 9 è così caratterizzata:
Zona 1 – aree di affioramento dei terreni
prevalentemente argilloso-limosi (ML) con substrato
entro m 30 costituito da ALS .
Dove le sigle hanno il seguente significato:
ML - Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose e argillose
limi argillosi di bassa plasticità – sono riferibili ad una
sedimentazione palustre lontano dagli sbocchi in pianura dei
principali immissari. Sono depositi mediamente consistenti. A varie
profondità sono segnalati livelli con spessori generalmente submetrici
di ghiaia con percentuale variabile di matrice. Questi livelli, di
modesta importanza anche in termini idrogeologici, sono discontinui
e non presentano cementazione.
ALS - alternanza di litotipi stratificato
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5.2 – Aspetti idraulici
La trasformazione oggetto della variante consiste nella realizzazione di casse di compensazione, si
tratta quindi di un intervento che migliora l'efficienza idraulica del comparto e non necessita
ulteriori approfondimenti.
5.3 – Aspetti geologici
Si rimanda alla Relazione geologica di fattibilità geologica - idrogeologica, redatta nell'ottobre
2009 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Firenze – Ingegneria –
Staff Geologia, per gli approfondimenti del caso. Questa si basa sui dati ottenuti mediante alcuni
sondaggi geognostici.
La citata Relazione di fattibilità geologica – idrogeologica è stata depositata, con la restante
documentazione progettuale, presso il Genio Civile di Pistoia, ottenendo esito positivo rispetto al
controllo del rispetto delle indagini geologico-tecniche ai sensi dell'art. 62 L.R. 1/2005 e del
D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26/r. (Prot. G.C. AOOGRT/121861/N60.60 del 4 Maggio 2010).
6 – Valutazione della pericolosità
6.1 – Pericolosità sismica
Si fa riferimento alla microzonazione, che rappresenta la migliore analisi specifica a disposizione.
Questa per l'area in esame individua (zona 1) la presenza del substrato sismico a profondità
ridotta (<30 m), quindi con la presenza di un contrasto di impedenza sismica al contatto tra il
materasso alluvionale ed il substrato. Si tratta della situazione meno favorevole individuata
nell'area di pianura del territorio pistoiese.
L'allegato A (Direttive per le indagini geologiche) del Regolamento di attuazione dell’articolo 62
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche individua 3 tipologie per la microzonazione sismica:
1) le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi
assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco
inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di
pericolosità di base;
2) le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene
modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del
territorio;
3) le zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di
deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di
versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali).
Per quanto emerso con lo studio della microzonazione il sito in esame appartiene alla classe 2).
Lo stesse allegato A prima citato individua le classi di pericolosità come segue:
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di
versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti
dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di
liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2;
Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante
quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici
quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione
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particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili
di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2);
zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente
diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie
capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone
stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di
impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di
metri;
Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante
inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici
quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità
sismica S.3);
Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di
litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o
poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità
indotta dalla sollecitazione sismica.
Considerata la presenza del possibile contrasto di impedenza sismica entro alcune decine di metri
dal p.c. il sito in esame può essere classificato con la classe di pericolosità sismica S.3 –
pericolosità sismica locale elevata.
6.2 – Pericolosità idraulica
Le valutazioni riportate nel Cap. 4 (Sintesi delle conoscenze) della presente Relazione indicano che
il è soggetto a fenomeni di alluvionamento, la classificazione più penalizzante è quella recata dalla
Carta della pericolosità idraulica del Regolamento Urbanistico che attribuisce prevalentemente la
classe P.I.2. - pericolosità idraulica media (aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30
<TR<=100 anni e con battente h<30cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno
100<TR<200 anni) e per estensione ridotta la classe P.I.3. - pericolosità idraulica elevata (aree
inondabili da eventi con tempo di ritorno TR <=30 anni con battenti h<30 cm e aree inondabili da
eventi con tempo di ritorno 100<TR<200 anni).
L'allegato A (Direttive per le indagini geologiche) del Regolamento di attuazione dell’articolo 62
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche individua 4 classi di pericolosità idraulica:
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi
con Tr≤30 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di
pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le
quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 30<TR< 200 anni.
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Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di
pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi
tra 200<TR< 500 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di
pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di
norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in
mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua
per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche
superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di
sponda.
Nel sito in esame vi è la possibilità di eventi con TR < 100 anni e non siamo in situazione di alto
morfologico, è quindi una condizione rispondente alla classe I.3.
Lo scrivente ritiene, anche in considerazione della presenza degli studi idraulici, di poter
assegnare al sito la classe I.3 – pericolosità idraulica elevata.
6.3 – Pericolosità geologica
Le valutazioni riportate nel Cap. 4 (Sintesi delle conoscenze) della presente Relazione non recano
per il sito alcuna ragione limitante.
I dati esposti nella Relazione geologica di fattibilità geologica - idrogeologica, redatta nell'ottobre
2009 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Firenze – Ingegneria –
Staff Geologia, confermano questa valutazione.
La citata Relazione di fattibilità geologica – idrogeologica è stata depositata, con la restante
documentazione progettuale, presso il Genio Civile di Pistoia, ottenendo esito positivo rispetto al
controllo del rispetto delle indagini geologico-tecniche ai sensi dell'art. 62 L.R. 1/2005 e del
D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26/r. (Prot. G.C. AOOGRT/121861/N60.60 del 4 Maggio 2010).
Sussiste tuttavia la possibilità che vi siano variabilità litologiche localizzate che potrebbero
risultare meritevoli di valutazioni specifiche.
L'allegato A (Direttive per le indagini geologiche) del Regolamento di attuazione dell’articolo 62
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche individua 4 classi di pericolosità geologica:
Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e
relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.
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Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti;
aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla
presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere
antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree
caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su
versanti con pendenze superiori al 25%.
Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi
e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al
verificarsi di processi morfoevolutivi.
Questa classificazione è fortemente orientata verso la valutazione della stabilità dei versanti,
mentre le problematiche inerenti le caratteristiche dei terreni di fondazione non sono
espressamente evidenziate.
In ogni caso, mutuando il livello di pericolosità, è possibile attribuire al sito in esame la classe G.2
– pericolosità geologica media, intendendo l'assenza di manifesti elementi limitanti ma la
necessità di eseguire approfondimenti sito-specifici, al fine di escludere ogni dubbio.
7 – Valutazione della fattibilità
7.1 – Criteri della valutazione
L'attribuzione della fattibilità deriva dalla valutazione delle problematiche che uno specifico
intervento di trasformazione può rilevare in relazione alle caratteristiche specifiche del sito,
espresse con le classi di pericolosità.
I riferimenti normativi sono dati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
con particolare riferimento all'art. 106 bis, i cui elementi essenziali sono riportati nel par. 3.2 della
presente Relazione, e il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.
Considerando le trasformazioni operate con la variante oggetto della presente Relazione
(assimilandole a Ristrutturazione urbanistica o nuova edificazione) è possibile utilizzare la tabella
del citato art. 106 bis: Tabella 2 – Classi di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica ai sensi
del DPGR 26/R per le diverse tipologie di intervento.
Il DPGR 26/R è stato abrogato e sotituito dal DPGR 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo
62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche), quindi di seguito si terranno a riferimento i criteri generali del R.U.,
considerando le eventuali variazioni introdotte dal DPGR 53/R.
In particolare l'Allegato A (Direttive per le indagini geologiche) del DPGR 53/R fornisce i criteri
generali per l'attribuzione delle categorie di fattibilità come segue (3.1 Condizioni di fattibilità):
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono
essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:
Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della
valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
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Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche
prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi
con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli
approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi
di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei
progetti edilizi.
Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui
attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che
vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico,
sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli
elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
In fine, per la fattibilità idraulica, è necessario tener conto di quanto prescritto anche dal Piano di
bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, per quanto, considerata la peculiarità della
trasformazione in esame (la realizzazione di opere idrauliche), questo aspetto risulti irrilevante.
7.2 – Fattibilità sismica
La Tabella 2 dell'art. 106 bis NTA R.U. (che attribuisce alla pericolosità 2 sia la fattibilità 2 che la 3)
non è compiutamente applicabile in quanto la categoria di pericolosità 3 ottenuta mediante la
microzonazione non trova motivazioni sovrapponibili a quelle che giustificano l'attribuzione della
classe 3 secondo i criteri della precedente Carta delle Zone a maggior pericolosità sismica e al
Regolamento 26/r.
In considerazione di quanto risulta dalla microzonazione, con particolare riferimento alla
possibilità che via siano le condizioni per un non trascurabile contrasto di impedenza sismica a
profondità ridotta, lo scrivente ritiene congrua l'applicazione della classe di fattibilità sismica 3.
Il Regolamento 53/R, che reca (3.5 Criteri generali in relazione agli aspetti sismici):
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza,
in sede di predisposizione dei progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti:
a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente ...
b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti ...
c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni tranne quelli
classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione
dei terreni;
d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla
presenza di faglie attive e capaci ...
e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di
metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a
riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio
sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche
dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni
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tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla
caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie
capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a
rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del
substrato geologico e/o sismico.
7.3 – Fattibilità idraulica
Secondo la Tabella 2 dell'art. 106 bis NTA R.U. alla pericolosità idraulica elevata I3, per le
trasformazioni previste, corrisponde fattibilità idraulica 4 (limitata).
Il Regolamento 53/R Allegato A reca (3.2.2.1 Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica
molto elevata):
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata è necessario
rispettare i seguenti criteri:
a) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni
...
b) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista
la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del
rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa
in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
c) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra
viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone
comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
d) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici,
non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
e) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all’interno
delle aree edificate ...
f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo
abilitativo all’attività edilizia;
g) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree
risultanti in sicurezza, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità;
h) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta
inferiori a 50 metri quadri per edificio ...
i) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e
di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche
graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
l) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d’acqua, fatta esclusione per
la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque
a seguito di parere favorevole dell’autorità idraulica competente;
m) sono da consentire i parcheggi a raso ...
n) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla
a) alla m) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è
tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità
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in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la
vulnerabilità.
Le Norme di attuazione del Piano di Bacino del fiume Arno – Stralcio assetto idrogeologico per le
aree ricadenti nella classe di pericolosità P.I. 2 (si veda par. 4.2.3 della presente Relazione)
recitano (Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno):
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti
di governo del territorio.
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate
dagli strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di
sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti
competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e
prevenzione.
Lo scrivente ritiene di confermare l'attribuzione alla classe di fattibilità idraulica 4, derivante dalla
caratterizzazione dalle N.T.A. Del Regolamento Urbanistico. Tuttavia per il peculiare oggetto della
trasformazione (opere idrauliche) questa attribuzione non limita la realizzabilità dell'intervento
generale. Le specifiche opere accessorie (viabilità, manufatti ect) che saranno previsti nella
progettazione definitiva dovranno soddisfare le condizioni di fattibilità espresse dal Regolamento
53/R Allegato A, riportate in questo paragrafo.
7.4 – Fattibilità geologica
Secondo la Tabella 2 dell'art. 106 bis NTA R.U. alla pericolosità geologica media I2, per le
trasformazioni previste, corrisponde fattibilità geologica 2.
Il Regolamento 53/R Allegato A reca (3.2.1 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti
geologici ):
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di
attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello
edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi
geomorfologici presenti nell'area.
Per il sito in esame non sono individuabili processi geomorfologici.
Lo scrivente ritiene di poter confermare la classe di fattibilità geologica 2, con la sola pleonastica
indicazione di soddisfare, nelle successive fasi progettuali, i criteri di indagine prescritti dal D.M.
14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche”.
8 – Conclusioni
8.1 – Considerazioni generali
Fatte salve le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, lo scrivente ritiene di poter
confermare, in via generale, le condizioni di fattibilità già espresse nella Relazione geologica di
fattibilità geologica - idrogeologica, redatta nell'ottobre 2009 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. -
Direzione Territoriale Produzione Firenze – Ingegneria – Staff Geologia. La citata Relazione di
fattibilità geologica – idrogeologica è stata depositata, con la restante documentazione
progettuale, presso il Genio Civile di Pistoia, ottenendo esito positivo rispetto al controllo del
rispetto delle indagini geologico-tecniche ai sensi dell'art. 62 L.R. 1/2005 e del D.P.G.R.
27/04/2007 n. 26/r. (Prot. G.C. AOOGRT/121861/N60.60 del 4 Maggio 2010).
Pertanto si ripetono nel paragrafo che segue le condizioni espresse in quella Relazione, che
devono intendersi emendate secondo le indicazioni espresse nel paragrafo successivo.
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8.2 – Condizioni di fattibilità ex Relazione ottobre 2009 RFI
1) eventuali ulteriori indagini geognostiche in sito per la caratterizzazione
geotecnica dei terreni (in fase di progettazione esecutiva) mirata alla soluzione di
eventuali problemi puntuali evidenziati negli studi a livello di P.R.G. E/o legati alla
risoluzione di problemi localizzati inerenti la realizzazione delle opere previste.
Tali indagini saranno indirizzate prevalentemente alla determinazione di eventuali
cedimenti differenziali del terreno ed alla accurata caratterizzazione geotecnica e
geomeccanica dei terreni di fondazione delle opere.
In base alle conoscenze acquisite e riferendosi alle raccomandazioni A.G.I. Sulla
programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche si prevede che la
profondità di indagine si aggiri intorno ai 20 – 25 m di profondità.
I sondaggi a carotaggio continuo saranno integrati da opportune prove geotecniche e
geomeccaniche in sito (SPT, prove penetrometriche) nonché dal prelievo di campioni
indisturbati, ove possibile, e prove di laboratorio per la determinazione dei cedimenti
primari e secondari.
2) Messa in opera di piezometri per l'individuazione e le variazioni stagionali del
livello statico della falda freatica.
3) Campagna di indagini geofisiche di superficie, tarate attraverso sondaggi
geotecnici ed indagini sismiche in foro.
8.3 – Condizioni di fattibilità emendate
Rispetto a quanto riportato nel precedente paragrafo si osserva, con riferimento ai punti
numerati:
1) le “ulteriori indagini geognostiche in sito per la caratterizzazione geotecnica dei terreni”
non dovranno essere eventuali bensì effettive. La loro tipologia, sviluppo e densità dovranno
essere stabilite secondo le disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008 per la definizione dell’azione
sismica di progetto e dal capitolo 6 (Progettazione geotecnica) dello stesso D.M., oltre che dal
D.P.G.R. 36/R/2009 (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di
svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico).
2) la modellazione delle acque sotterranee dovrà essere adeguata allo scopo di assicurare
che le trasformazioni previste non influiscano negativamente con queste, in particolar modo dove
sono previsti scavi per approfondire il p.c. in corrispondenza delle casse di compensazione.
3) vale quanto espresso per il punto 1).
Si ribadisce inoltre che le opere accessorie (viabilità, manufatti ect), che saranno individuate con
la progettazione esecutiva, dovranno rispettare le condizioni di fattibilità idraulica espresse dal
Regolamento 53/R Allegato A, riportate nel paragrafo 7.3 della presente Relazione.
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