lorenzo benatti [email protected] parma 4 maggio 2010

34
Lorenzo Benatti [email protected] Parma 4 maggio 2010

Upload: vanna-ruggeri

Post on 01-May-2015

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Lorenzo [email protected]

Parma 4 maggio 2010

Page 2: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

È una Convenzione di diritto materiale uniforme (che introduce un regime unitario nei vari Stati che l’hanno ratificata);

Introduce una disciplina applicabile ai soli rapporti internazionali (vendite) e non a quelli interni per cui non deve essere nazionalizzata;

Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. Quella che viene usati in italiano non è ufficiale.

Page 3: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

1. Ambito di applicazione e disposizioni generali (artt. 1-13)

2. Formazione del contratto (artt. 14-24)3. Disciplina del contratto (obblighi delle

parti e rimedi per l’inadempimento (artt. 25-88)

4. Disposizioni finali (artt. 89-101)

Page 4: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

La parte III che regola il contratto di vendita costituisce il corpo centrale della convenzione di Vienna e presenta la seguente struttura:

disposizioni generali (artt. 25-29), obbligazioni del venditore (artt. 30-52), obbligazioni del compratore (artt. 53-65), passaggio del rischio (artt. 66-70), disposizioni comuni alle obbligazioni del

venditore e del compratore (artt. 71-88).

Page 5: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Come si è visto la convenzione disciplina la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore, mentre non si occupa degli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. La convenzione si occupa tuttavia del principale effetto che consegue normalmente a tale passaggio di proprietà, vale a dire il passaggio del rischio di perimento della merce dal venditore al compratore

Page 6: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Salvo che le parti non dispongano diversamente nel contratto (eventualmente mediante il richiamo di Incoterms), il rischio passa al compratore beni per i quali non è previsto il trasporto: momento di

consegna o messa a disposizione dei beni (art. 69), beni per i quali è previsto il trasporto: consegna al primo

vettore (art. 67), beni in viaggio: momento di conclusione del contratto

(art. 68). Una volta che si sia verificato il trasferimento dei

rischi, la perdita o il deterioramento delle merci non libera l’acquirente dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore (art. 66).

Page 7: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Poche norme, fra le quali le più importanti sono quelle inerenti: l’individuazione della nozione di

inadempimento essenziale del contratto (principio del favor contractus)

la disciplina formale delle modifiche del contratto (principio di libertà di forma analogo a quello dell’art. 11)

Page 8: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L’art. 25 dispone che una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto.

Page 9: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Sulla base dell’art. 29, un contratto può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti (comma 1). Un contratto scritto può prevedere che ogni modifica o rescissione amichevole debba essere fatta per iscritto. Tuttavia, se una delle parti si comporta in modo diverso, non può opporre l’utilizzo di una forma diversa da quella scritta se l’altra parte ha fatto affidamento su tale comportamento (comma 2).

Page 10: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

La risoluzione del contratto è efficace solo se notificata all’altra parte (art. 26).

In generale la parte che trasmette una notifica, una domanda o un’altra comunicazione, in conformità alla convenzione con mezzi appropriati alle circostanze, non perde il diritto di avvalersene in caso si verifiche un ritardo o un errore nella trasmissione o che essa non pervenga al destinatario (art. 27).

Page 11: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Gli obblighi del venditore sono costituiti da (art. 30):consegna di merce conforme e dei

documenti che la rappresentanotrasferimento della proprietà dei beni

La convenzione di Vienna detta regole suppletive o di default (derogabili dalle parti) in relazione a: luogo di consegna (art. 31)termine di consegna (art. 32)consegna dei documenti (art. 33)

Page 12: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

In base all’art. 31, se non è previsto un luogo di consegna, il venditore deve:

a) consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci;

b) mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo, quando il contratto riguarda qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e le parti sapevano, quando hanno stipulato il contratto, che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare;

c) mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto, negli altri casi.

Page 13: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

In base all’art. 32, se il venditore consegna le merci ad un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di esse, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare all'acquirente un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica le merci (comma 1).

Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto (art. 32, c. 2).

Page 14: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L’art. 33 precisa che il venditore dovrà consegnare le merci:

a) nella data fissata da contratto se questa è fissata o è determinabile;

b) In una data rientrante nel periodo fissato dal contratto se questo è fissato o determinabile;

c) In un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto, in tutti gli altri casi.

Il venditore deve consegnare i documenti relativi alle merci nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. Qualora il venditore consegni i documenti in anticipo rispetto al momento previsto dal contratto, questi ha diritto di porre riparo entro quel momento ad un eventuale non-conformità dei documenti, purché ciò non procuri all’acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli (art. 34).

Page 15: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

É la parte della convenzione di Vienna che hanno dato luogo alla maggior parte delle controversie.

Essa regola due aspetti di fondo:regime suppletivo delle garanzie per vizi

(art. 35) e per evizione (artt. 41-42)oneri del compratore per poter far valere

il difetto di conformità: esame tempestivo della merce (art. 38), contestazione dettagliata e tempestiva del difetto di conformità (art. 39) o dell’evizione (art. 43)

Page 16: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

A norma dell’art. 36, il venditore è responsabile: di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del

trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente (comma 1);

di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento del trasferimento dei rischi e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate (comma 2).

Qualora il venditore consegni le merci in anticipo rispetto a quanto stabilito dal contratto, questi ha diritto si di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purché l’esercizio di tale diritto non causi all’acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli.

Page 17: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto (art. 35, 1° c.).

Il venditore non è responsabile di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto (art. 35, 3° c.).

Page 18: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno che l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni (art. 41).

Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale (art. 42, 1° c.).

Il venditore non è tenuto all'obbligo di cui sopra (art. 42, 2° c.):

a) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o

b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.

Page 19: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze (art. 38, c. 1).

Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione (art. 38, c. 2).

Qualora le merci siano dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e tale circostanza era nota al venditore, al momento della conclusione del contratto, o avrebbe dovuto essergli nota, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione (art. 38, c. 3).

Il venditore non può far valere a proprio favore tali termini se il difetto di conformità gli era noto o non poteva da lui essere ignorato e non lo ha denunciato all’acquirente (art. 40).

Page 20: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L'acquirente deve denunciare il difetto di conformità al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. In mancanza l’acquirente decade dal diritto (art. 39, c. 1).

In generale la decadenza si verifica comunque se il difetto non è fatto valere entro due anni dalla data della consegna (art. 39, 2 c.).

Il venditore non può far valere la decadenza dell’acquirente dal diritto a far valere il difetto di conformità, se questo gli era noto o non poteva da lui essere ignorato e non lo ha denunciato all’acquirente (art. 40).

Page 21: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Anche il difetto di evizione deve essere denunciato dall’acquirente precisando la natura del diritto o della pretesa di terzi gravante sulle merci, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza, pena la decadenza dal diritto (art. 43, 1° c.).

Anche in questo caso il venditore non può far valere l’eventuale decadenza se era a conoscenza del difetto di evizione (art. 43, 2 c.).

Page 22: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

La convenzione di Vienna prevede una serie di rimedi di cui può avvalersi il compratore in caso di inadempimento del venditore, che comprende (art. 45, c. 1): la richiesta di esatto adempimento, ovvero di riparazione o

sostituzione della merce difettosa (art. 46), la riduzione del prezzo (art. 50), la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento

essenziale (art. 49), il risarcimento del danno subito (artt. 45 e 74-79).

Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto (art. 45, c. 3).

Page 23: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, le disposizioni relative all’inadempimento, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme (art. 51, c. 1).

L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto (art. 51, c. 2).

Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna (art. 52, c. 1).

Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto (art. 52, c. 2).

Page 24: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L'acquirente può esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza (art. 46, c. 1).

Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia (art. 46, c. 2).

e le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia (art. 46, c. 3).

L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi (art. 47, c. 1).

A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto (art. 47, c. 2).

Salvo che l’acquirente rescinda il contratto, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente nè inconvenienti irragionevoli, nè incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni-interessi (art. 48, c. 1).

……

Page 25: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi o se l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento degli obblighi da parte del venditore, l'acquirente non può ridurre il prezzo (art. 50).

Page 26: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso (art. 49, c. 1):a) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi

costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o

b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato.

Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto (art. 49, c. 2):

a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata.

b) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole;

i. a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza;

ii. dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o

iii. dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi.

Page 27: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Si vedrà in seguito la disciplina del risarcimento del danno e del riconoscimento degli interessi.

Page 28: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Gli obblighi del compratore sono costituiti da (art. 53):pagamento del prezzo alla data stabilita (v.

anche art. 54 e 59),presa in consegna della merce.

Page 29: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

La convenzione di Vienna detta regole suppletive o di default (derogabili dalle parti) in relazione a:determinazione del prezzo di vendita (artt.

55 e 56) luogo di pagamento (art. 57)tempo di pagamento (art. 58)modalità di presa in consegna (art. 60)

Page 30: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Se dal contratto non risulta il prezzo e non siano previste modalità per determinarlo si presume che le parti si siano tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze analoghe (art. 55).

Se non è specificato a quale peso sia riferito il prezzo delle merci, si presume che esso sia riferito al peso netto (art. 56).

Page 31: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Se non è stabilito il luogo di pagamento, esso si presume (art. 57, c.1):

a) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna,

b) negli altri casi presso la sede di affari del venditore.

Page 32: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Se non è stabilito il tempo di pagamento, esso deve avvenire quando il venditore mette a disposizione dell’acquirente sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti (art. 58, c. 1).

Se il contratto prevede il trasporto delle merci, il venditore può effettuarne la spedizione, purché queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all'acquirente che dopo pagamento del prezzo (art. 58, c. 2).

L'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, salvo diverso accordo (art. 58, c. 3).

Page 33: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

L'obbligo dell'acquirente di ricevere la consegna consiste (art. 60):

a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore, di effettuare la consegna; e

b) nel ritirare le merci.

Page 34: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 4 maggio 2010

Lorenzo [email protected]