messa in servizio delle attrezzature dell’allegato vii del

49
4 ° SEMINARIO di Formaz. e Aggior. Messa in servizio delle attrezzature dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le comunicazioni e la richiesta di prima verifica da inviare all’INAIL. Attuazione delle circolari del MLPS n. 22 e n. 23 del 13.08.12 Appunti di: Ing. Michele CANDREVA (1) [1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali“, Presidente della “Commissione DM 11.04.11”, della “Commissione Accordo 22.02.12” e della “Commissione DM 04.02.11” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI" casa editrice EPC LIBRI IIa edizione dicembre 2004 – Il presente intervento, ai sensi della circ. del MLPS del 18/03/04, ha natura personale e non impegnativa per la P.A.. S. Giovanni Teatino (CH), 06 ottobre 2012 Parte 1/1

Upload: others

Post on 18-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

4° SEMINARIO di Formaz. e Aggior.

Messa in servizio delle attrezzature dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le

comunicazioni e la richiesta di prima verifica da inviare all’INAIL.

Attuazione delle circolari del MLPS n. 22 e n. 23 del 13.08.12

Appunti di:Ing. Michele CANDREVA (1)

[1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali“, Presidente della “Commissione DM 11.04.11”, della “Commissione Accordo 22.02.12” edella “Commissione DM 04.02.11” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI"casa editrice EPC LIBRI IIa edizione dicembre 2004 – Il presente intervento, ai sensi della circ. del MLPS del 18/03/04, ha natura personale e nonimpegnativa per la P.A..

S. Giovanni Teatino (CH), 06 ottobre 2012

Parte 1/1

LUOGHI DI LAVORO

“PERCHÈ APPROFONDIRNE LA CONOSCENZA ?”

- 270 milioni/anno di incidenti, di cui355.000 mortali

- 160 milioni/anno di malattie professionali⇒⇒

2 milioni di morti/anno

≈ 5.500 morti/giornoFonte dati: Stima OIL nel mondo - Convegno Internazionale "Salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI", Roma 1-3 ottobre 2003

Infortuni (1) (annui) sul lavoro e malattie

professionali in Europa(Quadro generale per l'azione della CEE nel settore della sicurezza 1994÷2000)

Europa ≈ 8.000 morti/anno⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Italia ≈ 1.000(2) morti/anno

10 milioni su

120 milioni di lavoratori (1)

(1) Fonte dati: Commissione UE - Pubblicazione "Europa Sociale 3/93", Lussemburgo 1994(2) Fonte INAIL: 980 nel 2010 (infortuni c.ca 800.000 nel 2010); 930 nel 2011 (infortuni c.ca 730.000 nel 2011)

Nel 2010 gli infortuni (c.ca 800.000) sul lavoro sono costati all’Italia (stima

INAIL) c.ca 24 miliardi di €

Fonte dati: On. Luigi Abate – Convegno ANCE tenutosi a Latina, 25 gennaio 2012

Il capitolo “semplificazioni” (concernente: PSC, POS, DUVRI, DURC, ecc.) di cui si è parlato fino ai primi giorni del mese di ottobre 2012, che è stato stralciato dal pacchetto “sviluppo” approvato dal Consiglio dei Ministri del 04.10.12

• È stato valutato almeno in 2 miliardi di €/anno di risparmio

• Considerato che uno stipendio lordo di un lavoratore medio è di 30.000 €

• 2 miliardi di €/30.000 € ≈ 70.000• Pertanto si potrebbe implementare l’occupazione

annuale con c.ca 70.000 posti di lavoro

DM 11.04.2011 “Verifiche periodiche”

Decreto ex art. 71, c. 13 “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII e criteri per l’abilitazionedei soggetti pubblici o privati”. DM 11.04.11 del MLPS di concerto con il MS e il MiSE sentita la CPSRePA

commissione

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le

indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazionesiano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramentisuscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità del comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro,

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono AVVALERSI del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE periodiche di cui all’allegato VII, nonché i CRITERI PER L’ABILITAZIONE DEI SOGGETTI pubblici o privati di cui al comma precedente SONO STABILITI CON DECRETO del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VIIrelativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Stralcio della relazione di accompagnamento al Parlamentodelle “disposizioni integrative e correttive” (pag.16)

La modifica del comma 11 dell’art. 71 è statarichiesta dalle parti sociali tramite l’”avviso comune”……… “Nel riconoscere l’esistenza di criticità legate aimeccanismi delle verifiche ……… ed in particolare, aitempi delle attività devolute alle ASL ed all’ISPESL edal fine di superarle, le parti propongono di modificareil secondo capoverso del citato comma 11 ………”. Dalpunto di vista tecnico la modifica è diretta aconsentire che operino in funzione di verifica delleattrezzature di lavoro individuate dalla norma non solol’ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti agarantire un servizio adeguato), ai quali la verificaspetta in linea generale “in prima battuta”, ma ancheagli organismi privati in possesso dei requisiti di legge

Alcuni dati ………………….:Le ASL della Regione Lombardia risultano avere in

carico sul territorio (dati presentati dalla Regione Lombardia in occasione del Convegno INAIL del 20.06.11 a Milano):

• circa 120.000 apparecchi di sollevamento, di cui mediamente circa 71.000/anno soggetti a verifica periodica. Nell’anno 2010 sono stati sottoposti a verifica periodica 22.800 apparecchi, con una copertura del 32%

• circa 100.000 attrezzature a pressione, di cui mediamente circa 42.000/anno soggette a verifica periodica. Nel 2010 sono state sottoposte a verifica periodica 18.500 attrezzature, con una copertura del 44%

Obiettivi del legislatore

• Azzerare l’arretrato, cioè quel 70%÷80% di verifiche periodiche inevase (con l’ausilio dei SA)

• Fornire certezza al datore di lavoro circa l’effettuazione delle verifiche periodiche entro i termini temporali di cui al comma 11 dell’art. 71 e cioè entro 60 gg. o 30 gg., rispettivamente a seconda che trattasi di prima delle verifiche periodiche (PVP) o verifiche periodiche successive alla prima (VPS)

Datore di lavoro

Richiede la matricola all’INAILattraverso il Punto Cliente

(anche a mezzo lettera)

Dati completiNO SI

Il D.d.L. riceve on-line la matricola

end

Messa in servizio attr. All. VII e quindi

richiesta matricolaa INAIL

Datore di lavoro

Richiede la P.V.P. all’INAILed indica un Soggetto Abilitato

Entro 60 gg.dalla richiesta

no si

Richiede le V.P.S. all’ASL edindica un Soggetto Abilitato

Entro 30 gg.dalla richiesta

no si

Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto

Abilitato qualsiasi

Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto

Abilitato qualsiasi

end end

Entro 60 gg. dalla richiesta

l’INAILinterviene

direttamente

l’INAIL procede conaccordi condizionati

ai principi dieconomicità della PA

con INAIL Dip. Perif. con ASL con DPL

verifica entro 60 gg.dalla richiesta

Il Datore di lavoro sirivolge ad un Soggetto

Abilitato qualsiasi

end

sino

L’INAIL si avvale del SoggettoAbilitato scelto dal D.d.L.

verifica entro 60 gg.dalla richiesta

end

si

Il D.d.L. sirivolge ad unSoggettoAbilitatoqualsiasi

L’INAIL comunicaalla Commissione

di Abilitazione

esamina sospende cancella

no

end

end

si

si

Entro 30 gg. dalla richiesta

l’ASLinterviene

direttamente

l’ASL procede conaccordi condizionati

ai principi dieconomicità della PA

con ASL con INAILDip. Perif. con DPL

verifica entro 30 gg.dalla richiesta

Il Datore di lavoro sirivolge ad un Soggetto

Abilitato qualsiasi

end

sino

L’ASL si avvale del SoggettoAbilitato scelto dal D.d.L.

verifica entro 30 gg.dalla richiesta

end

si

Il D.d.L. sirivolge ad unSoggettoAbilitatoqualsiasi

L’ASL comunicaalla Commissione

di Abilitazione

esamina sospende cancella

no

end

end

si

Tariffe:

Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL, ARPA, o tramite accordi (e quindi entro i termini di 60 o 30 gg) una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzione è destinata a coprire i costi legati all’attività di CONTROLLO dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della BANCA DATI informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del SA che ha effettuato la verifica.

Tariffe:Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di

cui all’elenco dell’allegato III (e quindi decorsi i termini di 60 o 30 gg) :

a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del SA, pubblico o privato, incaricato della verifica;

b) i compensi dovuti al SA, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate);

c) il SA, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAILuna quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

La circ. MLPS n. 21/2011 (rivolta ai soggetti abilitandi)

1. L’istanza di cui al punto 1.2, dell’Allegato III al D.M. 11.04.11 deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta [email protected]

2. Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare

3. Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l’elenco delle attrezzature di cui si chiede l’abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature

4. Occorre allegare all’istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredate di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.

OGGETTO: Verifiche periodiche delle attrezz. di lavoro – Primi chiarimenti in ordine

al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.11.

1/3

La circ. MLPS n. 21/2011 (rivolta ai soggetti abilitandi)

a) il soggetto richiedente l’abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, né sia il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

b) il soggetto richiedente l’abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

c) il personale del soggetto richiedente l’abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l’oggetto dell’istanza, dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione all’attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08ovvero di attrezzature similari in concorrenza;

d) il soggetto richiedente l’abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura, che le procedure nell’ambito delle quali l’istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.

5. Con riferimento alle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell’Allegato I al DM 11.04.11, è necessario che:

2/3

La circ. MLPS n. 21/2011(rivolta ai soggetti abilitandi)

7. All’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’Allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma.

6. Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.11., si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.

3/3

Problematiche più frequentemente riscontate(dai soggetti abilitandi)

1. Esperienza professionale dei verificatori (Indicare per ciascun verificatore se trattasi di dipendente o di collaboratore con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella di iscrizione nell'elenco (5 anni) ; per quest'ultimo caso, dovrà essere allegato almeno il fac-simile del contratto tipo utilizzato – Attività 2/3/5 anni di: progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche – N.B.: La persona competente che effettua i controlli dell’art. 71, c. 8 non è compatibile con l’attività di S.A. ).

1/3

2. Planimetria delle sedi regionali (Titolo di proprietà, locazione, comodato – Scala adeguata – Destinazione d’uso degli spazi – Dati catastali).

???

Problematiche più frequentemente riscontate

4. Responsabile Tecnico dipendente (punto 6.3 della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17020 ) del S.A. e suo sostituto (punto 6.5 della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17020 ) (Attività decennale di: progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni).

2/3

3. Revisore contabile indipendente o collegio dei sindaci (punto 3.6 della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17020 ).

???

Problematiche più frequentemente riscontate(dai soggetti abilitandi)

Problematiche più frequentemente riscontate 3/3

5. Assicurazione di responsabilità civile (Senza franchigia/scoperto – ≥ 5 milioni di € per anno – ≥ 3 milioni di € per sinistro – Per rischi derivanti dall’attività di verifiche di cui al DM 11.04.11).

6. Il legale rappresentante del S.A. deve produrre una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 (come tutte le dichiarazioni prodotte), da cui risulti che i contenuti dei curriculum (per ciò che attiene il titolo di studio ed i requisiti di esperienza professionale relativi all’attività oggetto dell’istanza) riportati in elenco, rispettino i requisiti di cui al D.M. 11.04.11, siano stati opportunamente verificati e ne venga dichiarata la veridicità.

???

Problematiche più frequentemente riscontate(dai soggetti abilitandi)

La circ. MLPS n. 11/2012

1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione

2. Scelta del SA

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

4. Attivazione del SA da parte del soggetto titolare della funzione

5. Modulistica

6. Tariffazione delle verifiche periodiche

OGGETTO: D.M. 11.04.11 concernente ………… - Chiarimenti.

1/1

La circ. MLPS n. 23/2012

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

2. Applicabilità dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 con riferimento alle attività di verifica delle attrezzature di lavoro

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso4. Generatori di calore ……… superiori a 116 KW e serbatoi di GPL5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici6. Ponti sollevatori per veicoli7. Carrelli commissionatori8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro10. Raccordo con la disciplina previgente al DM 11.04.11 in materia di

verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: Marcate CE e non CE

OGGETTO: D.M. 11.04.11 concernente ………… - Chiarimenti.

1/1

La circ. MLPS n. 22/2012OGGETTO: Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro

rientranti nel DM 04.02.1982 e nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

1/1

Problematiche più frequentemente riscontate 1/3

1. Un verificatore può operare per più SA?

2. È una facoltà o un obbligo per il ddl indicare il SA?

3. Il ddl può rivolgersi direttamente al SA?

4. Il soggetto titolare della funzione può avvalersi di un SA in assenza di specifica indicazione del ddl?

5. In caso di regolare verifica effettuata dal SA dopo i 60/30 gg. all’INAIL viene riconosciuto il 5% della tariffa. Trattasi della tariffa nominale o della tariffa cui viene applicato il ±15%?

???

Problematiche più frequentemente riscontate 2/3

6. Il SA con l’iscrizione nell’elenco territoriale si impegna all’effettuazione della verifica periodica nei termini temporali fissati.

7. Il SA può chiedere al Titolare della funzione, motivandolo, il prolungamento del tempo per effettuare la verifica?

8. Il SA può fare sconti solo dopo i 60/30gg? E di quanto?

???

Problematiche più frequentemente riscontate 3/3

10.Le periodicità previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, decorrono dall’anno di fabbricazione dell’attrezzature o dalla data di comunicazione di messa in servizio?

11.Si deve dar corso all’effettuazione della PVP dietro richiesta esplicita dell’utente che presenta anticipatamente la richiesta di PVP rispetto alla scadenza della periodicità di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08?

12.Per l’effettuazione della PVP, decorsi i 60 gg. dalla richiesta, si può indicare l’ASL in luogo del SA? Oppure è obbligatorio che l’INAIL si accordi con l’ASL di zona?

???

Aspettative ………….

1. Solleciterei i SA ad effettuare le verifiche nei tempi prefissati

2. Solleciterei i titolari della funzione a decidere il più rapidamente possibile se effettuare le verifiche direttamente o se avvalersi dei SA

3. Solleciterei le associazioni di categoria, affinché mettano in atto tutte quelle iniziative che spingano i datori di lavoro a richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche

1/1

!!!!!!!

Grazie per l’attenzione e buon lavoro

338 9409042

Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro sono pubblicati nella sezione:

“sicurezza nel lavoro” del sito

www.lavoro.gov.it

del MLPS