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MICRORACCOLTA E STOCCAGGIO ABUSIVO DI RIFIUTI: Modus operandi, tecniche di indagine e sanzioni a cura di Tiziano Granata* INTRODUZIONE Un caso molto frequente che si verifica durante il controllo su strada di mezzi che trasportano rifiuti è quello della cosiddetta “microraccolta”. Una tipologia particolare di trasporto che dietro ad un apparente regolarità documentale, può nascondere a monte, una gestione illecita ravvisabile anche attraverso un semplice controllo del formulario d’identificazione dei rifiuti. L’obiettivo di questo articolo è di provare a fare chiarezza su un particolare aspetto del trasporto di rifiuti e permettere agli operatori di polizia di effettuare controlli più approfonditi ed essere in grado di riconoscere illeciti apparentemente meno gravi ma che possono avere pesanti conseguenze. Nell’articolo viene proposto un prontuario per le tipologie di violazioni amministrative e penali che è possibile accertare, aggiornato anche con le nuove sanzioni per il sistri (che entrano in vigore a giugno 2011) applicate al caso specifico e la proposta di un modello di intimazione ad esibire ai sensi dell’art. 650 c.p.p., adattata con tutte le informazioni relative al trasporto di rifiuti.. DEFINIZIONE DI MICRORACCOLTA Innanzitutto è necessario definire la micro raccolta. La microraccolta di rifiuti ai sensi dell’art. 193, comma 10 (riscritto dall’ art. 16 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 20) è “la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo (…)”. Questo genere di raccolta dei rifiuti è molto diffusa ad esempio nel settore del trasporto dei rifiuti sanitari, prodotti dai laboratori di analisi, dalle strutture sanitarie, ambulatori medici, dentisti, ecc. Ad esempio il caso di una società che tutte le mattine effettua il giro di raccolta dei rifiuti, spesso in piccoli quantitativi, presso più produttori in luoghi diversi. Un altro settore è anche quello dei rottami ferrosi. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DELLA MICRORACCOLTA Tale norma legittima quindi la prassi di raccogliere rifiuti con un solo automezzo presso più produttori purché venga utilizzato un formulario per ogni produttore e vengano indicate nello spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste. Infatti l’art. 193 comma 10 prosegue così: “ (…) Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (…), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate , nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. In mancanza di tali informazioni sulle tappe intermedie si configura la compilazione incompleta del formulario dei rifiuti Artt. 193/1° e 258/4° D. Lgs 152/06 o della scheda SISTRI Area movimentazione (sanzioni in vigore dal 1 giugno 2011). In sintesi la norma impone la tracciabilità del percorso sia per i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che per i soggetti che utilizzano il formulario d’identificazione dei rifiuti.

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MICRORACCOLTA E STOCCAGGIO ABUSIVO DI RIFIUTI: Modus operandi, tecniche di indagine e sanzioni 

a cura di Tiziano Granata*   INTRODUZIONE  

Un caso molto frequente che si verifica durante il controllo su strada di mezzi che trasportano rifiuti è quello della cosiddetta “microraccolta”. Una tipologia particolare di trasporto che dietro ad un apparente regolarità  documentale,  può  nascondere  a monte,  una  gestione  illecita  ravvisabile  anche  attraverso  un semplice controllo del formulario d’identificazione dei rifiuti. 

L’obiettivo di questo articolo è di provare a fare chiarezza su un particolare aspetto del trasporto di rifiuti e permettere agli operatori di polizia di effettuare  controlli più approfonditi ed essere  in grado di riconoscere  illeciti apparentemente meno gravi ma che possono avere pesanti conseguenze. Nell’articolo viene proposto un prontuario per le tipologie di violazioni amministrative e penali che è possibile accertare, aggiornato anche con le nuove sanzioni per il sistri (che entrano in vigore a giugno 2011) applicate al caso specifico e la proposta di un modello di intimazione ad esibire ai sensi dell’art. 650 c.p.p., adattata con tutte le informazioni relative al trasporto di rifiuti..   DEFINIZIONE DI MICRORACCOLTA 

Innanzitutto  è  necessario  definire  la  micro  raccolta.  La microraccolta di  rifiuti ai sensi dell’art. 193, comma 10  (riscritto dall’ art. 16 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 20) è “la raccolta di rifiuti da parte  di  un  unico  raccoglitore  o  trasportatore  presso  più  produttori  o detentori svolta con lo stesso automezzo (…)”.  

Questo genere di raccolta dei rifiuti è molto diffusa ad esempio nel settore del  trasporto dei  rifiuti sanitari, prodotti dai  laboratori di analisi, dalle  strutture  sanitarie,  ambulatori medici,  dentisti,  ecc.  Ad  esempio  il caso di una società  che tutte le mattine effettua il giro di raccolta dei rifiuti, spesso in piccoli quantitativi, presso più produttori in luoghi diversi. Un altro settore è anche quello dei rottami ferrosi.  ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DELLA MICRORACCOLTA    

Tale  norma  legittima  quindi  la  prassi  di  raccogliere  rifiuti  con  un  solo  automezzo  presso  più produttori  purché  venga  utilizzato  un  formulario  per  ogni  produttore  e  vengano  indicate nello  spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste. 

Infatti  l’art.  193  comma  10  prosegue  così:  “  (…)  Nelle  schede  del  sistema  di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (…), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei  rifiuti devono essere  indicate, nello spazio  relativo al percorso,  tutte  le  tappe  intermedie previste. Nel caso  in  cui  il  percorso  dovesse  subire  delle  variazioni,  nello  spazio  relativo  alle  annotazioni  deve  essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.  

In mancanza di tali informazioni sulle tappe intermedie si configura la compilazione incompleta del formulario  dei  rifiuti  Artt.  193/1°  e  258/4°  D.  Lgs  152/06  o  della  scheda  SISTRI  Area movimentazione (sanzioni in vigore dal 1 giugno 2011). 

In sintesi la norma impone la tracciabilità del percorso sia per i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che per i soggetti che utilizzano il formulario d’identificazione dei rifiuti. 

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STAZIONAMENTI E SOSTE NELLA MICRORACCOLTA 

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 Ma torniamo a quello che succede dopo che il trasportatore ha completato la micro raccolta e deve 

trasportare i rifiuti al destinatario finale. Il problema sorge quando a fine giornata il furgone non è pieno, e quindi  il raccoglitore per un  legittimo motivo di economicità e di massimizzazione del trasporto,  invece di intraprendere un viaggio  presso il luogo di smaltimento con un mezzo semivuoto o con più mezzi, decide di sostare presso la propria abitazione o presso la sede dell’azienda, al fine di completare il riempimento del veicolo l’indomani o effettuare un trasbordo dei rifiuti raccolti su un unico veicolo più grande.  

Può una Ditta  lasciare  il proprio mezzo carico di  rifiuti provenienti da una microraccolta  in  sosta presso  la propria  sede o nel piazzale di  casa del  conducente? Può una Ditta  scaricare  i  rifiuti  raccolti  in micro raccolta depositarli presso la sede per poi ricaricarli su un mezzo più grande?  

Per rispondere a questi quesiti è necessario evidenziare che  l’art. 193 comma 10 prescrive che    la microraccolta dei rifiuti “(…) deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”.  Si tratta di una    disposizione  di  principio  che  non  specificata  in  termini  temporali  la  durata. Detto  questo  bisogna andare al successivo comma 11 che afferma: “Gli stazionamenti dei veicoli  in configurazione di trasporto, nonché  le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi  compreso  quelle  effettuate  con  cassoni  e dispositivi  scarrabili  ,  non  rientrano  nelle  attività  di  stoccaggio  (…),  purché  le  stesse  siano  dettate  da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”. 

Dal comma 11 emerge che  le fattispecie disciplinate sono due:  la prima riguarda gli stazionamenti dei veicoli in configurazione del trasporto; la seconda invece riguarda le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.  L’espressione  “gli  stazionamenti  dei  veicoli  in  configurazione  di  trasporto”,  può  prestarsi  ad essere interpretata quale generica sosta ( stazionamento del veicolo) lungo il tragitto ( in configurazione di trasporto  )  ,  ma  non  si  ritiene  che  possa  spingersi  fino  a  comprendere  il  ritorno  dell’automezzo, parzialmente  carico  di  rifiuti,  al  sito  di  rimessaggio.  Purtroppo  la  giurisprudenza,  ad  oggi,  non  ha  avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo  l’entrata  in vigore del D.Lgs.152\06. Quindi  la sosta effettuata dal trasportatore, potrebbe rientrare  in via  interpretativa tra “gli stazionamenti  dei  veicoli  in  configurazione  di  trasporto”  fintanto  che  detta  sosta  sia  approvata  e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell’autista o da fatti imprevisti (come un incidente in  autostrada;  una manifestazione  con  blocco  stradale;  un malore  dell’autista  etc…)  che  cagionando  un ritardo  nel  viaggio  tale  per  cui  si  rende  impossibile  consegnare  i  rifiuti  entro  l’orario  di  chiusura dell’impianto finale e si rende necessaria la sosta. A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell’eccezionalità (BARBUZZI, 2009). 

 In sintesi la norma legittima tali operazioni (stazionamento e sosta) a determinate condizioni:  

esigenze di trasporto (tra queste non può rientrare l’attesa di riempire il mezzo);  tempi non superiori alle 48 ore.  

Superate  le 48 ore o venendo meno  le esigenze di  trasporto, stazionamenti e soste diventano attività di gestione illecita di rifiuti, nello specifico attività di stoccaggio abusivo.     LO STOCCAGGIO ABUSIVO NELLA MICRORACCOLTA  

A questo punto è necessario definire lo stoccaggio e individuare l’illecito da contestare. Lo  “stoccaggio” è definito dall’art. 183  comma 1,  lett. aa) del D.  Lgs 152/06  come  “le attività di 

smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte  IV del presente decreto, nonché  le attività di  recupero consistenti nelle operazioni di messa  in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV”. 

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Pertanto lo stoccaggio (da non confondere con il deposito temporaneo) è un’operazione che rientra tra le seguenti attività di smaltimento: 

  DEPOSITO  PRELIMINARE  D15  (se  il  rifiuto  è  destinato  allo  smaltimento),  che  necessita  della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti  MESSA  IN RISERVA R13  (se  il  rifiuto è destinato al  recupero), attività  soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti.  

 Per entrambe le due ipotesi la mancanza di autorizzazione configura il reato di “attività di gestione di 

rifiuti non autorizzata” punita dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006” (Cass. Sez. III n. 35139 del 10  settembre  2009). Mentre  nei  territorio  in  cui  vige  lo  stato  di  emergenza  rifiuti  si  applicano  le  pene previste dall’art. 6 comma 1 lett. d) Legge 210/2008.  

 ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO DALL’ANALISI DEL FORMULARIO DEI RIFIUTI  

Poniamo  il caso di fermare un furgone che trasporta rifiuti sanitari provenienti dalla micro raccolta. Si procede  al  controllo  dell’autorizzazione  al  trasporto  rifiuti,  il  rispetto  delle  prescrizioni  e  dei  formulari d’identificazione  dei  rifiuti.  Ad  ogni  contenitore  prelevato  da  un  produttore  presente  sul mezzo,  deve corrispondere un formulario.  

Controllando  data  di  emissione  dei  formulari  esibiti  è  possibile  verificare  se  è  stato  effettuato  uno stoccaggio abusivo:  se ad esempio  il  trasporto viene  controllato  su  strada giorno 10, mentre  i  formulari sono stati emessi giorno 4, (e non risulta un trasporto intermodale cioè con navi, treni, ecc.) è evidente che è stato effettuato un’interruzione del trasporto con una sosta di 6 giorni, quindi oltre le 48 ore.   

Tale elemento può essere  sufficiente  a  far  scattare  gli  accertamenti per  il  reato di  stoccaggio  senza 

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autorizzazione. I formulari costituiscono un elemento di prova da sequestrare oppure essere lo spunto per avviare attività investigative che vanno allargate al luogo di deposito (i rifiuti si possono trovare stoccati sui mezzi o depositati direttamente a terra in attesa del trasbordo) in quanto possono emergere altre tipologie di gestione illecita di rifiuti.  

Altri “modus operandi” che possono accendere il sospetto si ha quando un veicolo effettua un tragitto diverso da quello più breve (produttore – destinatario) indicato nell’apposito spazio del formulario o invece di andare al sito finale si dirige presso la sede della Ditta o in altre località non giustificate; In questi casi si può procedere intimando ai sensi dell’art. 650 c.p. l’esibizione dei formulari  controllati  dopo  aver  consegnato  il  rifiuto.  Dall’attestazione dell’avvenuto smaltimento o recupero finale è possibile confrontare date e orari rispetto  alla  data  di  inizio  trasporto  o  emissione  del  formulario  e  verificare  la presenza  di  uno  stoccaggio  intermedio  ed  avviare  le  verifiche  del  caso;  altra tecnica  è  quelle  di  controllare  tempi  e  orari  di  percorrenza  attraverso  i  dischi cronotachigrafi.  

 Questa particolare tipologia di gestione  illecita, con  l’introduzione del SISTRI 

sarà molto più complicata da attuare.  RIFERIMENTI OPERATIVI E ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  

1. Verbale  di  identificazione,  elezione  di  domicilio  e  nomina  del  difensore  del  conducente  e  del rappresentante legale o delegato della ditta. 

2. Verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350/7° c.p.p.)  

3. Verbale di accertamento urgente su veicoli, cose e  immobili  (art. 354 c.p.p) con relativo  fascicolo fotografico. 

4. Verbale  di  sequestro  penale  dei  formulari  e  relativi  rifiuti  emessi  in  date  pregresse  alle  48  ore, sequestro  del mezzo  di  trasporto,  sequestro  dei mezzi  di  trasporto  (art.  259  D  .Lgs  152/06)  e dell’eventuale locale adibito a stoccaggio abusivo.  

5. Comunicazione di notizia di reato  6. Eventuale richiesta di intervento del personale ARPA per verifiche sui rifiuto 

 Condotte di questo genere possono apparire di bassa gravità, come del  resto  la gran parte dei  reati 

ambientali, ma se pensiamo che un deposito o un mezzo adibito a stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi o sanitari, posto magari in un centro abitato, in caso di incidente (incendio, fenomeni di autocombustione del rifiuto, formazione di gas ed esalazioni tossiche) può trasformarsi in una vera e propria bomba ambientale con gravissimi danni per la salute e la pubblica incolumità.  

Il tutto per perseguire il vantaggio del risparmio economico e del massimo profitto.   

*Chimico ambientale Assistente della Polizia di Stato 

-------------------------- BIBLIOGRAFIA

BARBUZZI, R. Il caso di microraccolta di rifiuti. Rivista On Line PL com di EDK editore anno 2009; Cass. Sez. III n. 35139 del 10 settembre 2009

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96

Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219

INVITO PER MOTIVI DI P.G. AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.

I Sottoscritti Ag/Uff. di P.G.__________________________________________appartenenti all’ufficio in intestazione alle

ore _______del _____________in località__________________________del Comune di ___________________________

PERSONA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:

Nome e cognome___________________________________________nato a ______________________Il _____________residente in_____________________via________________________Identificato con______n°______________________ rilasciata da_____________Il___________________telefono_________________________________________________

Che risultava alla guida del sottoindicato veicolo:

TIPO ____________________TARGATO _____________________INTESTATO A ____________________________ __________________________________________________NATO A ___________________IL ___________________ RESIDENTE A ______________________________IN VIA _______________________________________________ ISCRIZIONE TRASP. RIFIUTI N° _______________________RILASCIATA IL ____________ALBO DI __________________

Durante il controllo, il veicolo effettuava un trasporto di RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

PRODUTTORE DEI RIFIUTI

Nome e cognome __________________________________ nato a ______________________Il ____________residentein_______________________via____________________________Identificato con________n°______________rilasciatada_______________________Il____________ P.Iva o autorizzazione__________________________________________

DESTINATARIO DEI RIFIUTI

DITTA__________________________________________ P.Iva o autorizzazione n°______________________________

Albo di ___________________LUOGO DI DESTINAZIONE_________________________________________________

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI:

FORMULARIO N° ______________________________________________EMESSO IL __________________________

CODICI CER: ____________________________ QUANTITA’ ___________________

La persona sottoposta a controllo al quale viene notificato il presente invito e/o la Ditta che effettua il trasporto è INVITATA AD ESIBIRE

Presso __________________________entro giorni_______dal _______________i seguenti documenti:

FORMULARIO D’IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI ATTESTANTE L’AVVENUTO SMALTIMENTO REGOLARE PROVVEDIMENTO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI ALTRO_______________________________________________________________

la mancata presentazione senza giustificato motivo comporterà la segnalazione all’AUTORITA’ GIUDIZIARIA di competenza ai sensi dell’Art. 650 del C.P. Per ricevuta (consegnare copia) Gli Agenti verbalizzanti --------------------------------------------- Art. 650 del Codice Penale. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.