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N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato
N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib;
fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE
CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ ~
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N. Reg. Sent.
Data del deposito ~ · A· 2o À '-:::/
TORINO, - 5 GEN. Z017 v~l Data irrevocabilità _____ _
CANCE~RE V0 delP.G. ________ _
Redatta scheda il _____ _
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
composto dai Giudici:
dr. Silvia Bersano Begey
dr. Alessandra Cecchelli
dr. Marco Picco
Presidente
Giudice
Giudice
alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73
elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto
difeso di fiducia dall'~vv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino
- presente -
2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53
elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli
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difeso di fiducia dall'avv. Giovanni LAGEARD e dall'avv.
Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino
3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69
elet. doro. Torino, c/o dif. fid. Avv.to Cassini
- presente -
difeso di fiducia avv. ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI
4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71
elet. doro. Torino c/o dif. fid. Avv.to Enrichens
- assente -
difeso di fiducia avv. ti Vincenzo ENRICHENS del foro di
Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83
elet. doro. c /o dif. fid. avv. to Gastini
difeso di fiducia dall'Avv. Luca GASTINI del foro di Alessandria
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83
elet. doro. Parma c/o dif. fid. Avv.to Loro
difeso di fiducia dall'Avv. Katia LORO del Foro di Parma
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
7) DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71
elet. doro. Torino, c/ o dif. Fid. Avv.to T. Servetto
difeso di fiducia dagli avv.ti Tommaso SERVETTO e Roberta
MACCIA del foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
8) BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23.08.48
elet. doro. Torino, c/ o i fid. avv.ti G. Lageard e M. Lageard
difeso di fiducia dagli avv. Giovanni e Marta LAGEARD del
foro di Torino
9) GOFFI Alberto, nato Mathi (TO) il 25.05.70
elet. doro. Torino, c/o dif. fid. avv.to P. F. Bertolino
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- presente -
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difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO e Erica
GILARDINO del Foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero (CN) il 26.02.49
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Bertolino
difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO del foro di
Torino ed Enrico COLLIDA' del foro di Cuneo
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
11) FORMAGNANA Michele, nato a Fossano (CN) il 07.06.62
elet. dom. Alessandria, c/ o dif. fid. avv. Abbinante
difeso di fiducia dagli avv. Alessio ABBINANTE del foro di
Alessandria e Raffaele BERGAGLIO del Foro di Milano
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
12) LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61
elet. dom. Torino, c/o il fid. avv.to Michela
difeso di fiducia dall'avv. Cristiano MICHELA del foro di Torino
- presente -
13) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01.11.63
elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. avv.to Mussato
difeso di fiducia dall'avv. Massimo MUSSATO del foro di
Vercelli
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
14) COSTA Rosa Anna, nata Langosco (PV) il 14.06.51
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Caviglione
difeso di fiducia dall'avv. Alfredo CA VIGLIONE del Foro di
Torino,
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
15) LA ROCCA Girolamo, nato Partanna (TP) il 02.05.56
Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. avv.to Inghilleri
difeso di fiducia dall'Avv. Renzo INGHILLERI del Foro di
Novara
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
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16) LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07 .06.65
elet. dom. Asti, c/o dif. fid. avv.to Mirate
difeso di fiducia dagli avv. Aldo MIRATE e Piermario MORRA
del Foro di Asti
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
17) MASTRULLO Angiolino, nato Bisaccia (AV) il 22.09.49
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to A. Galasso
difeso di fiducia dagli avv. Andrea GALASSO e Michele
GALASSO del Foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
18) MONTARULI Augusta, nata Torino il 14.09.83
elet. dom. Milano, c/o dif. fid. avv. Guido ALLEVA
difeso di fiducia dagli avv.ti Guido ALLEVA e Francesca
GHETTI del foro di Milano
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
19) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28.06.65
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Passero
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni PASSERO del foro di
Torino
- presente -
20) TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56
elet. dom. Torino, c/o avv.to S. Bersano
difeso di fiducia dall'avv. Stefano BONAUDO del foro di
Torino
21) VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv. G. Lageard
- presente -
difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni LAGEARD e Marta
LAGEARD del foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
22) LUPI Sara nata a Torino l' 11.10.1988
el. dom. c/ o dif. fid. avv. Cristiano MICHELA
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difesa di fiducia dall' avv. Cristiano MICHELA del Foro di
Torino
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
23) CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954
el. dom. c/o dif. fid. avv. Alfredo CAVIGLIONE
difeso di fiducia dall' avv. Alfredo CAVIGLIONE del foro di
Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
24) STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972
el. dom. c/ o dif. fid. avv. Antonio ROSSO MANDO
difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio ROSSOMANDO e
Giacomo TELMON del Foro di Torino
25) COTA Roberto, nato Novara il 13.7.1968
el. dom. in Milano, c/o avv. Domenico AIELLO
- presente -
difeso di fiducia dagli avv. Domenico AIELLO e Guido Carlo
ALLEVA del Foro di Milano
- presente -
IMPUTATI
GIOVINE Michele
1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "Pensionati con COTA" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi {art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto
corrente IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
- il pagamento di contravvenzioni al codice della strada
per complessivi€ 3.081,38;
5
- ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo
consiliare se non addirittura sconosciute e spese fax
utenza privata Franchino per complessivi€ 3.417 ,20;
acquisto di generi alimentari presso supermercati per
complessivi€ 5.355,28;
acquisto di capi di abbigliamento e beni per la cura
della persona per complessivi€ 8.135,49;
acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di
calcio per complessivi€ 2.565,25;
spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di
cibo per complessivi€ 19.294,35;
- trasferte a Roma per finalità personali con persone
estranee al gruppo consiliare, nonché soggiorno in
Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di
persone non identificate/estranee al gruppo consiliare
per complessivi€ 2776,59;
acquisto carburante per complessivi€ 65.503,98;
spese per manutenzione dell'autovettura per
complessivi€ 2.481,39;
spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli
per bambino ed articoli per la casa, prodotti
farmaceutici, centri estetici, spese all'estero ) per
complessivi €10.434,33;
- biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla
Regione per complessivi€ 2.067 ,32;
acquisto di buoni pasto per complessivi€ 16.149,57;
spese carta di credito collegata al c/ c intestato al
gruppo consiliare (periodo aprile - settembre 2012) non
rientranti nella documentazione esibita:€ 2.764,42;
e così complessivamente si appropriava di€ 144.026,55.
In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012
DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA
Mario giudicato separatamente)
10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
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disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, DE MAGISTRIS Roberto, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di DE MAGISTRIS Roberto e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per
complessivi 9.345,56;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.004,50;
rimborso spese per acquisto carburante per
complessivi€ 10.336,27;
rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music
Club S.r.l." per complessivi éE 1.614,46;
rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per
cellulari e custodie per smartphone e tablet) per
complessivi€ 1.469,24;
rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture
telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;
e così complessivamente si appropriavano di€ 27 .840,52.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere
7
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di GIORDANO Massimo e comunque estranee
alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e
similari per complessivi € 17.169,16;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.649,41;
rimborso spese per acquisto carburante per
complessivi€ 1.772,01;
rimborso spese per pagamento contravvenzioni al
Codice della Strada per complessivi€ 629,92;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate/ estranee al gruppo per complessivi €
720;
rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli
sportivi, cd musicali e complementi d'arredo) per
complessivi€ 3.408,68;
rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio
motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatture
telepass generiche per complessivi€ 841,09;
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.190,27;
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
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del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
GREGORIO Federico e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e
similari per complessivi € 18. 516, 91;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
846,60;
rimborso per spese varie (stampe, cornici, accessori
telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €
349,89;
rimborso spese per pagamento servizio catering di
gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a
Moriglione per complessivi€ 1.982,40;
e così complessivamente si appropriavano di€ 21.695,80
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MOLINARI Riccardo e comunque estranee
alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti m relazione a
consumazioni individuali, per più persone e spese per
9
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consumazioni al bar e similari per complessivi €
4.415,50;
spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per
complessivi€ 1.628,40;
rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,
apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per
complessivi euro 497 ,54;
oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500
senza alcun documento giustificativo
e così complessivamente si appropriavano di€ 9.041,44
In Torino dal giugno 201 O a gennaio 2012
TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
TIRAMANI Paolo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti m relazione a
consumazioni individuali e spese per consumazioni al
bar e similari per complessivi €25.607,60;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.552,50;
rimborso spese per spese varie ( abbigliamento,
profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica,
manutenzione autovettura privata, fiori,
contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche
10
persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per
complessivi euro 1.991,22;
rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso
mezzi di trasporto per complessivi€ 4.293,60;
e così complessivamente si appropriavano di€ 34.444,96
In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012
DELL'UTRI Michele
20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. {agendo in
concorso ex art. 110 c.p. con MORETI'I Gabriele in riferimento
ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.) perché con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale,
avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro
€ 9.488,18;
rimborso per acquisti di stampe e cornici per
complessivi € 2.183,50;
rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con
mv10 al domicilio privato avendo già il gruppo
personale un abbonamento in sede per€ 871,00;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate per complessivi€ 1.060,00
e così complessivamente si appropriava di€ 13.602,68
In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012
21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 197 4 n. 19 5 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
11 /
erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle
fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di
funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative
politiche del partito Moderati, mediante il pagamento di fatture
relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di servizi a
favore del partito medesimo.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO
SCIUTO ANTONINO" per l'importo di € 1.740, avente
ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back
formato l 40x200 - consegna", e relativa alla stampa di
manifesti elettorali di ringraziamento agli elettori per il
risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati"
in occasione delle elezioni comunali di Torino 2011;
fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi
e Spettacoli" per l'importo di€ 4.170, avente ad oggetto
"Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e
relativa all'organizzazione di una manifestazione del
partito "Moderati" tenuta presso il Teatro Colosseo di
Torino
e così complessivamente erogava€ 5.910.
In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011
DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele
giudicato separatamente)
22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p.. perché in
concorso tra loro, con p1u azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso - DELL 'UTRI quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei
fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi
(art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 -
s1 appropriavano, utilizzandoli per finalità personali e
comunque estranee alla previsione normativa, dell'importo di
€ 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente
pagate dal Gruppo consiliare Moderati a Voice Care s.r.l.
società facente capo a MORETTI Gabriele, per prestazioni
in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da
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una diversa società rispetto a quella che ha emesso le fatture,
quindi soggettivamente false e comunque non inerenti e non
congrue al funzionamento del gruppo;
In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012
BURZI Angelo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente)
23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati,
.BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione
Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro
pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di
cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti per complessivi €
10.161,08;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
432,13;
e così complessivamente si appropriavano di€ 10.593,21
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.
195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra
loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto
indicata, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della
13
Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura
sotto indicata con il contributo per il funzionamento dei
gruppi, destinavano fondi del contributo di funzionamento per
i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello
stesso BURZI attraverso la realizzazione di video di
propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali
2010.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
fattura n. 172 del 07/10/2010, dell'importo di€ 3.600,
emessa dalla società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di
Milano, viale Argonne, n. 24
In Torino 14 ottobre 2010
BURZI Angelo
25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale
consigliere regionale della Regione Piemonte, capogruppo del
gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto
corrente 1T64B020080 1046000102092447, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
2.623;
rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;
Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento
delle spese di seguito elencate,
imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:
spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;
e così complessivamente si appropriava di€ 4.283,50
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
GOFFI Alberto - NEGRO Giovanni
26) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
14 /
disegno cnmmoso, NEGRO quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad
avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di
cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOFFI Alberto e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso
supermercati per complessivi€ 17.490,18 ;
rimborso spese per acquisti carburante e presso aree
di servizio per complessivi€ 5.346,59;
rimborso spese per alberghi per complessivi €
3.504,50;
rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso
Juventus stare) per complessivi€ 115,96;
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.457,23
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
NEGRO Giovanni
27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto
corrente IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
50.790,37
15
rimborso per acquisto di buoni carburante per
complessivi€ 10.007,24;
rimborsi spese per alberghi
2.315,40;
per complessivi €
rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)
per complessivi€ 1.500;
e così complessivamente si appropriava di€ 64.613,01
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con.la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle
fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di
funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna
elettorale di soggetti politici dell 'UDC in occasione delle elezioni
regionali 2010 e comunali 2011, mediante il pagamento di
fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei
medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO
MONTALDO" Snc di MONTALDO Giancarlo per
l'importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza
organizzativa per attività di comunicazione e
promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei
testi e materiale promozionale relativo alla campagna
elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali
2010;
fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per
l'importo di € 1.074, avente ad oggetto "grafica per
manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di
stampa", e relativa alla stampa di materiale di
propaganda del candidato SCANDEREBECH alle
elezioni comunali di Torino 2011
e così complessivamente erogava€ 3.074
In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012
16
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FORMAGNANA Michele
29) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "GRUPPO MISTO" e perciò pubblico ufficiale,
avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT37C0200801046000101973210, se ne appropnava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di
due biglietti Gratta e - vinci acquistati presso lì
autogrill);
rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore,
bombole GPL) per complessivi€ 515,85;
nonché prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi
periodici l' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero
rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto
documenti apparentemente giustificativi
e così complessivamente si appropriava di€ 26.958,83
In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012
BURZI Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto
giudicato separatamente)
32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più az10n1 esecutive di un medesimo
disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
17
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del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
BONIPERTI Roberto e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari
per complessivi€ 5.712,99;
rimborso spese per acquisto materiale da giardino e
fiori per complessivi€ 325,50;
e così complessivamente si appropriavano di€ 6.038,49
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
38) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di CORTOPASSI Alberto e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi
da asporto, generi alimentari per complessivi €
49.445,97;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 3.075,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;
rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd
musicale) per complessivi€ 2.000,99;
18
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
e così complessivamente si appropriavano di€ 56.538,24
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
COSTA Rosa Anna (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COSTA
Rosa Anna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari,
cibi da asporto per complessivi € 19.017,77
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
per complessivi€ 2.968,70;
rimborso per acquisti articoli per la casa, presso
profumerie, presso gioiellerie, acquisto pneumatici ed
articoli di pelletteria per complessivi€ 9.565,79;
. rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 125,00
e così complessivamente si appropriavano di€ 33.024,38
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
19
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA
ROCCA Girolamo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborso spese per consumazioni al bar . ristoranti
per complessivi€ 6.809,80;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
14.849,12
e così complessivamente si appropriavano di€ 21.658,92
In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010
41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.
195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra
loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto
indicata, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura
sotto indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano
fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al
finanziamento della campagna elettorale e di iniziative
politiche a favore di soggetti politici del PDL in occasione delle
elezioni regionali 2010, mediante il pagamento di fatture per
lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
20
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fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad
€ 2.000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con
sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del
Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di
manifesti e volantini elettorali ("difendi il tuo voto
consigliere LA ROCCA"; "manifesti f.to. 70xl00
fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per Cota")
In Torino 16 luglio 2010
LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente )
42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo . di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
LEARDI Lorenzo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,
generi alimentari per complessivi€ 24.961,62;
rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in
gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per
complessivi€ 1.241,71;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 973,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.631,95;
e così complessivamente si appropriavano di€ 31.191,94
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
21
MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
43) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso , PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MASTRULLO Angiolino e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
per complessivi€ 3.796,82;
rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,
articoli per la casa, televisore e cuffie marca Bose per
complessivi€ 2.516,28;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 2.853, 10;
rimborso per acquisti spese vane (centro benessere,
fiori, articoli per animali, occhiali, biglietti partite di
calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi €
6.128,93;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
rimborso spese per trasferta congresso PDL- Roma 30
giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€
13.300;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 546
e così complessivamente si appropriavano di€ 69.507,47
22
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MONTARULI Augusta e . comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar , cibi da asporto per
complessivi€ 20.003,76
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento,
gioiellerie, articoli per la casa, spese vane
apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori)
per complessivi€ 1.007,40;
rimborso spese per alberghi per complessivi €
2.011,66;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
530,02;
spese per corso uso social network per complessivi €
4.800;
spese per creaz10ne database (società Media Buyer
s.r.l.) per complessivi€ 7.200;
spese per monitoraggio reputazione on - line per
complessivi€ 6.000
e così complessivamente si appropriavano di€ 41.552,84
In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012
23
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/
MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando I rimborsi
sotto elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MOTTA Massimiliano e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,
per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;
rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori,
profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e
acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.082;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
9.386.56
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.300,48
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
49) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
24
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , bar , generi alimentari
per complessivi€ 19.704,24;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.789,66;
rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso
negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la
casa) per complessivi€ 1.464,83;
rimborso spese per acquisto
videosorveglianza per€ 2.040;
telecamera di
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
932,13;
e così complessivamente si appropriavano di€ 25.930,86
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
TENTONI Roberto - BURZI Angelo
50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con piu' az10n1 esecutive di un medesimo
disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
25
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TENTONI Roberto e comunque estranee alla prev1s10ne
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari
per complessivi€ 3.764,59;
e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente)
52) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiaria della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE
Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per complessivi€ 21.787,32;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 321,36;
rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di
pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00
spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50
e così complessivamente si appropriavano di€ 24.181,11
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
VALLE Rosanna - BURZI Angelo
54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con pi' azioni esecutive di un medesimo
26
/
disegno cnmmoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETI'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT64B020080104600010209244 7, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE
Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
3.475,30;
e così complessivamente si appropriavano di€ 3.475,30
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
(proc. 687/14 R.G.N.R. riunito)
LUPI Sara - LUPI Maurizio
a) Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2 , 61
n.9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio quale
consigliere della. Regione Piemonte, componente umco
capogruppo del gruppo consigliare "VERDI VERDI l'
ambientalista per COTA", LUPI Sara quale concorrente
beneficiaria della retribuzione indebitamente percepita,
inducendo in errore il personale degli uffici della Regione
Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti
dei gruppi consigliari, con artifici e ragg1n, consistiti
nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze del gruppo
consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a
completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi e comunque
nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro
solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva
reso prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di
complessivi € 75.274,09 pan alla retribuzione lorda
27
complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione
Piemonte, con pari danno in capo a tale ente.
In Torino· dal 1 ° giugno 2010 al 12 giugno 2013
CANTORE Daniele (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
CANTORE Daniele e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto,
consumaz10m al bar e similari per complessivi €
12.353,57;
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
(tra cui "Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli),
fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio,
vino per complessivi€ 6.848;
rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig.
QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.030,92;
rimborso per ricariche telefoniche effettuate a
famigliari propri e dei collaboratori per l' importo di €
1.455
e così complessivamente si appropriavano di€ 28.863,49
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
28
CANTORE Daniele
e) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 , 61 n.9
c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno
cnm1noso, quale consigliere della Regione Piemonte,
inducendo in errore il personale degli uffici della Regione
Piemonte, addetto al computo del trattamento economico dei
consiglieri regionali, con artifici e raggiri, consistiti
nell'attestare di dimorare e di risiedere nel comune di Chiusa
San Michele, quando invece la sua dimora stabile, con moglie
e figli era in Torino in via San Remo 8, si procurava l'ingiusto
profitto di complessivi € 23.140,34 relativi al rimborso
chilometrico, moltiplicato per due, in relazione ad ognuna delle
riunioni del Consiglio o delle Commissioni cui presenziava, ed
al rimborso chilometrico forfettario per ulteriori attività
connesse all'espletamento del mandato, pari alla distanza
residenza -- consiglio, andata e ritorno, per ulteriori 8 impegni
al mese e per le manifestazioni per le quali compilava
l'autocertificazione.
In Torino dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2012
(proc. 996/14 riunito)
STARA Andrea
a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto
corrente IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
il pagamento di contravvenzioni al codice della strada
per complessivi€ 121,60;
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo
consiliare per complessivi€ 104,40;
29
materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega
circolare, vasi, tubi) per complessivi€ 3934,10
prodotti informatici (cd musicali, amplificatore, cornice
digitale, accessori per il cellulare) per complessivi €
1.543,63;
acquisto di generi alimentari presso supermercati ed
altri negozi per complessivi€ 5.243,52;
spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da
asporto per complessivi€ 14.827,76;
acquisto carburante per complessivi€ 15.368,69;
spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,
giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via
Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,
attrezzatura sportiva) per complessivi€ 4.119,74;
biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla
Regione per complessivi € 217 ,80;
spese albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per
complessivi€ 739,35;
ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo
consiliare per complessivi€ 749,90;
e così complessivamente si appropriava di€ 56.970,49.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 perché quale capogruppo del
gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione
Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) al finanziamento della
campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti
politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di
tipografia resi a favore dei medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO
BONA spa" per l'importo di € 4. 980, avente ad oggetto
"studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa
di volantini e manifesti elettorali relativi ai candidati
politici Stefano LO RUSSO (candidato consigliere
comunale per il Comune di Torino), Valentino
MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e
30
Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri
circoscrizionali del Comune di Torino) commissionati
dal comitato per Stefano LORUSSO;
fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT
MARIOGROS industrie grafiche srl" per l'importo di €
387 ,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro
colori", di fatto relativa alla stampa di n. 300 manifesti
pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito
Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " Il futuro
passa dalla zona nord -sviluppo urbanistico ed
infrastrutture sociali nella prospettiva della variante
200";
fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011
emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO
FRANCESCA" per un ammontare complessivo di €
10.045,20, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Stampa
e affissione di vs/manifesti misure 70xl00, 100xl40 e
140 x 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e
"Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70xl00 e
100xl40 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo), di
fatto relative, per circa metà dell'importo a
pubblicazioni realizzate per conto del gruppo consiliare
"INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte
riferite ad altri soggetti politici di area di centro
sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento
di soggetti politi locali viene quantificato in€ 5.022,60;
e così complessivamente erogava€ 10.389,80.
In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012
COTA Roberto:
(in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso
tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD
BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale e versati sul conto corrente
31 I'
1T33G0690601090000000000624, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, COTA Roberto, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COTA
Roberto-e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
€ 21.112.48;
spese per pernottamenti in alberghi e missioni per
complessivi€ 645,00;
rimborso per spese varie ( tra cm abbigliamento
articoli regalo, regalo di nozze per l'assessore
COPPOLA, Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette,
effetti personali, dvd Fair Game, regali di nozze,
cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo );
orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e
MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per
complessivi€ 3.653, 18;
e così complessivamente si appropriavano di€ 25.410,66.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
PARTI CIVILI:
- Regione Piemonte in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata presso il difensore avv. Alessandro
Mattioda.
- Codacons, domiciliato presso il difensore avv. Tiziana
Sorriento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del P.M.:
Giovine: attenuanti generiche non nella massima estensione
e, valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena
di anni quattro e mesi quattro di reclusione () /~
l- "
--,.,.,...-·
32
De Magistris: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Giordano: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di
reclusione
Gregorio: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Molinari: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Tiramani: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Cota: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Dell'Utri: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni tre e mesi nove di
reclusione
Burzi: attenuanti generiche nella massrma estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
Negro: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Goffi: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
33
Formagnana: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Cortopassi: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazìone, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Costa: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
La Rocca: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Leardi: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione
Mastrullo: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi sei di reclusione
Montaruli: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi dieci di
reclusione
Motta: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
Tentoni: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di
reclusione
Valle: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
34
a . '
Lupi Sara: attenuanti generiche non nella massima estensione
e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione
e 600 euro di multa
Lupi Maurizio: attenuanti generiche non nella massima
estensione, e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione e 600 euro di multa
Cantore: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione
Stara: attenuanti generiche non nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Il P.M. ha richiesto trasmettersi gli atti al proprio ufficio
per procedere per il reato di falsa testimonianza o quant'altro
ravvisabile nei confronti dei seguenti testi sentiti a
dibattimento:
- DA TIRINO Fortunata,
- MANFRE' Leonello,
- BLATIO Patrizia,
- RADESCHI Giacoma
tutti compiutamente generalizzati in atti.
Conclusioni della Parte Civile Regione Piemonte (avv.
Mattioda):
ha concluso
MASTRULLO,
nei confronti di GIOVINE, BURZI,
MOTIA e VALLE, richiedendo la
condanna alle pene di legge e - come da conclusioni
scritte che qui di seguito si riportano testualmente e
nella loro integralità - 'al risarcimento dei danni morali
derivati alla Regione Piemonte dai fatti di causa, danni
da liquidarsi, anche in via equitativa, che qui si indicano
nella somma, che meglio sarà vista dal Giudicante,
maggiore o minore di euro 40. 000, 00', oltre alle spese di
costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute
dalla parte civile in giudizio come da allegata nota
spese.
35
Parte Civile Codacons (avv. Sorriento):
come da conclusioni scritte depositate con allegata nota
spese.
Conclusioni delle Difese:
Giovine: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena e
attenuanti generiche, con rigetto della richiesta di risarcimento
avanzata da Codacons
Gregorio: assoluzione perché il fatto non sussiste o, 1n
subordine, perché il fatto non costituisce reato
Giordano: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato; in subordine, att. ex art. 62 bis e
62 n. 6 c.p. nella massima estensione, minimi di pena, doppi
benefici di legge, con rigetto della richiesta di risarcimento
della P.C. Codacons
Goffi: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Negro: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Dell'Utri: assoluzione con formula ritenuta di giustizia; m
subordine att. ex art. 62 bis e 62 n. 6 c.p. (nel senso che vi è
stata restituzione alle casse del Gruppo), minimi edittali, doppi
benefici di legge
Formagnana: assoluzione perché il fatto non sussiste o - se
ritenuto pubblico ufficiale - perché il fatto non costituisce
reato
Lupi Sara: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Lupi Maurizio: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Molinari: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto
Burzi: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Valle: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
De Magistris: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Mastrullo: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Motta: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia; m
subordine, attenuanti generiche nella massima estensione,
contenimento pena, doppi benefici di legge
36
Montaruli: assoluzione perché il fatto non sussiste o, m
subordine, perché il fatto non costituisce reato
Cota: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Stara: assoluzione perché il fatto non sussiste o, quantomeno
ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., perché il fatto non
costituisce reato
Tentoni: assoluzione perché il fatto non sussiste o con diversa
formula ritenuta di giustizia
Cortopassi: assoluzione perché il fatto non sussiste o con
diversa formula ritenuta di giustizia
Tiramani: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato o con diversa formula ritenuta di
giustizia
La Rocca: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
non costituisce reato
Leardi: assoluzione, in subordine ai sensi dell'art. 530 comma
2 c.p.p.
Costa: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Cantore: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le indagini e le fonti di prova
La nonnativa regionale
Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari
Le spese imputabili al fondo di funzionamento
Le condotte di appropriazione: soggetto
agente e disponibilità giuridica
Le singole posizioni
• Giovine Michele
• De Magistris Roberto
• Gregorio Federico
• Molinari Riccardo
• Tiramani Paolo
• Leardi Lorenzo
37
p. 41
p. 46
p. 54
p. 59
p. 73
p. 80
p. 99
p. 106
p. 113
p. 121
p. 124
(},
e Motta Massimiliano p. 130 e La Rocca Girolamo p. 135
• Cortopassi Alberto p. 142
• Mastrullo Angiolino p. 149
• Costa Rosa Anna p. 157
• Valle Rosanna p. 163
• Tentoni Alfredo Roberto p. 167 e Burzi Angelo Emilio Filippo p. 182 e Montaruli Augusta p. 192 e Goffi Alberto p.207 e Negro Giovanni p.212
• Formagnana Michele p.228 G Cantore Daniele p.245
• Cota Roberto p. 261
• Giordano Massimo p.267
• Dell'Utri Michele p. 271
• Lupi Sara - Lupi Maurizio p.287
• Stara Andrea p. 291
7. Le sanzioni p.316
8. I ca.pi civili p.324
9. Dispositivo p.325
- Svolgimento del processo -
In esito all'udienza preliminare è stato disposto il rinvio a
giudizio di tutti gli imputati sopraindicati (ad eccezione di
Roberto COTA, che aveva richiesto il rito immediato e la cui
posizione è stata riunita in via preliminare alla prima udienza
del presente dibattimento) per rispondere di plurime
imputazioni di peculato e, in alcuni casi, di violazione delle
norme sul finanziamento pubblico dei partiti e di truffa
aggravata. In sintesi, l'istruttoria dibattimentale - consistita
nell'audizione di numerosi testi e nella produzione di un
corposo quantitativo di documenti - si è articolata nei termini
che seguono.
All'udienza del 26.1.2015 vi è stata costituzione di parte civile
della Regione Piemonte, limitatamente ai danni morali, nei
38
confronti di alcuni imputati lcoloro i quali all'epoca non
avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono
state oggetto di transazione all'udienza preliminare o nelle
more del rinvio a giudizio); quindi sono state sviluppate le
questioni preliminari, in sintesi le seguenti:
la richiesta, sviluppata da più difese e alla quale tutte si
sono associate, di esclusione della parte civile, costituita
all'udienza preliminare, Codacons;
la richiesta, sviluppata dalla difesa FORMAGNANA e alla
quale si sono associate le difese BURZI, VALLE, LUPI e
MOITA, di esclusione della costituzione di parte civile
della regione Piemonte perché non riportante quanto
prescritto dall'art. 78 comma l lett. d) c.p.p.;
l'eccezione - alla quale si sono associate tutte le difese -
di nullità del decreto che dispone il giudizio per
indeterminatezza dei capi di imputazione, in quanto
descrittivi per 'macrocategorie' delle spese in ipotesi di
accusa costituenti peculato e non contenenti un elenco
di tutte le singole pezze giustificative e degli importi
spesa per spesa;
l'istanza di pronuncia ex art. 129 c.p.p., m sede
predibattimentale, di sentenza di proscioglimento con
riferimento al capo 22,2 avanzata dalla difesa di
DELL'UTRI (vds. memoria depositata).3
1 E cioè di coloro i quali all'epoca non avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono state oggetto di transazione con la Regione all'udienza preliminare o nelle more del rinvio a giudizio): in specie Giovine, Burzi, Negro, Formagnana, Cortopassi, Mastrullo, Motta, Tentoni,Valle, Sara Lupi, Maurizio Lupi. Nel corso del dibattimento la costituzione è stata revocata, a seguito di risarcimento, nei confronti di Negro, Formagnana, Cortopassi, Tentoni, Sara Lupi e Maurizio Lupi, rassegnandosi le conclusioni da parte della P.C. Regione Piemonte unicamente nei confronti di Giovine, Burzi, Mastrullo, Motta e Valle. 2 Per insussistenza del fatto, ovvero - in applicazione dell'art. 649 cpp alla luce dell'interpretazione fornita dalla CEDU - di sentenza che dichiari l'improcedibilità per bis in idem; in subordine, la richiesta di sollevare, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell' art. 649 cpp in rel. all'art. 117 della Costituzione nella parte in cui consente di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato Dell'Utri nonostante vi sia già stato un giudizio da parte di altra autorità in ordine al medesimo fatto. 3 A ciò si aggiunga l'eccezione sollevata dalla difesa di Roberto Cota di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso solo nei confronti di quest'ultimo, per mancata indicazione del legale rappresentante del gruppo consiliare della a·ì, Lega Piemonte. _·
l .. ·
39
All'udienza del 2.2.2015 il Tribunale ha letto in udienza, a
scioglimento della riserva, l'ordinanza - alla quale si fa
integrale rinvio in questa sede - con la quale ha respinto tutte
le eccezioni sopra indicate. Alla medesima udienza si è aperto
il dibattimento e le parti hanno effettuato la richiesta delle
prove. Le parti si sono riservate in ordine alle produzioni
documentali, che per la loro mole non si elencano in questa
sede ma che verranno evidenziati e analizzati in parte motiva e
nella misura in cui sono state effettivamente rilevanti per la
decisione.
Quanto alla richiesta di audizione dei testi indicati nelle liste
ex art. 468 c.p.p., sentite le parti e valutati gli argomenti
dell'ufficio della Procura, che richiedeva non ammettersi buona
parte dei testimoni - peraltro in numero complessivamente
prossimo al migliaio - indicati dalle difese, il Tribunale ha
emesso ordinanza con la quale ha inizialmente ammesso tutto
il testimoniale indicato nelle liste4 salvo, ovviamente, riverifica
in corso di istruttoria dibattimentale e in specie all'esito
dell'esame dei testi indicati dalla Procura: essendo
sostanzialmente impossibile per il Tribunale, a quella fase e
pnma dell'inizio dell'istruttoria, avere gli strumenti per
valutare con precisione rilevanza e superfluità.
Il numero dei testi ammessi 'salvo riverifica' si è
progressivamente - una volta terminato l'esame dei testi del
P.M. e la fase dell'esame degli imputati - ridotto in termini
molto consistenti per rinuncia ad opera delle stesse difese
proponenti, così consentendo una gestione non
irragionevolmente dilatata nel tempo del dibattimento pur a
fronte di una esplicazione piena del diritto di difesa sui temi
che via via risultavano più strettamente rilevanti.
L'istruttoria dibattimentale è iniziata all'udienza del 20.2.15
con l'esame dei testi indicati dal P.M., poi sentiti nell'arco delle
udienze 23.2.15, 4.3.15, 13.3.15, 20.3.15, 25.3.15, 1.4.15,
4 A parte pochissimi testi, da subito parsi eccentrici rispetto al tema di prova ovvero non determinati nominativamente né identificabili con chiarezza (vds. ord. ammissiva delle prove letta alla successiva ud. 20.2.2015).
40
a.
14.4.15; all'esame degli imputati che hanno inteso
sottoporvisi, nonché alla maggior parte delle dichiarazioni
spontanee, sono state dedicate le udienze del 24.4.15, 11.5.15,
19.5.15, 25.5.15, 10.6.15, 19.6.15 e 23.6.15. Dal 23.6.15 in
avanti si è proceduto all'esame dei testi indicati dalle difese
degli imputati, attività che si è snodata fino all'udienza del
15.3.2016, nella quale s1 è dichiarata la chiusura
dell'istruttoria dibattimentale.
Nelle due udienze del 23.3.16 e 5.4.16 ha concluso l'ufficio
della Procura; nelle successive udienze hanno rassegnato le
proprie conclusioni le difese di parte civile e le difese degli
imputati.
Nella fase della discussione - oltre che per tutto l'arco del
dibattimento - le difese degli imputati hanno depositato una
pluralità di memorie ex art. 121 c.p.p. riassuntive delle
motivazioni a sostegno delle conclusioni finali, sia in diritto
che in fatto. Ad esse, come a tutta la documentazione prodotta
dalle parti, si farà richiamo volta a volta nel trattare le singole
pOSlZlOnl.
1. - Le indagini e le fonti di prova -
L'indagines si è focalizzata sulla ge.stione dei fondi spettanti ai
Gruppi consiliari della Regione Piemonte e loro attribuiti
nell'arco della Legislatura iniziata con le elezioni del marzo
2010 ed insediatasi il successivo 3 maggio (governatore eletto
Roberto Cota). La delega alla GdF, conferita in data 25
settembre 2012,6 aveva quale oggetto primario l'acquisizione
presso gli uffici regionali della documentazione giustificativa
5 Lo sviluppo delle indagini è stato riferito nell'arco delle prime due udienze di istruttoria dibattimentale (20/23.2.15) dal capitano Francesco MANGANO, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Lo si richiama brevemente, al solo fine di inquadrare l'ambito e l'oggetto del presente dibattimento. 6 Avente ad oggetto l'arco di tempo dal 1 gennaio 2008 alla data della ricezione della prima esecuzione della delega (28 settembre 2012): a cavallo tra due legislature, la VIII e la IX, insediatasi il 3 maggio 2010. Il presente procedimento ha ad oggetto gli esiti della sola disamina, effettuata per prima, relativa alla porzione di IX legislatura, in pieno corso al momento /) J'
dell'intervento della GdF. ~
41
dell'utilizzo del contributo di funzionamento erogato ai gruppi
consiliari e note di rendiconto presentate, nonché la rilevazione
di dati relativi alle indennità di presenza, di missione e
rimborsi spese erogati m singoli consiglieri, al fine di
permettere alla Procura della Repubblica di effettuare un
vaglio di pertinenza tra spese rimborsate e attività istituzionale
svolta dai gruppi consiliari.
All'epoca i gruppi consiliari erano 15 e vi era la possibilità di
una composizione c.d. monoconsiliare, e cioè di formare un
gruppo (e di fruire anche in tal caso del contributo per il suo
funzionamento) costituito da un solo consigliere.
Il Fondo di funzionamento, regolato dalla L.R. n. 12 del 1972
(sulla disciplina normativa e sulle modalità di rendicontazione,
v. infra), prevedeva una corresponsione di quota fissa in base
alla composizione numerica del gruppo unitamente ad una
quota variabile destinata ad ogni singolo consigliere, per fare
fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stessa
legge istitutiva (contributo difunzionamento in senso stretto). A
ciò si affiancava un budget teorico per l'assunzione di
personale da destinare al gruppo consiliare, integrativo del
fondo di funzionamento nel caso il gruppo avesse optato per
non accedere a tale possibilità (contributo integrativo). Il
responsabile della gestione del fondo, secondo l'indicazione
normativa, era il capogruppo della formazione consiliare. Ogni
formazione, per poter accedere al fondo, aveva l'obbligo di
aprire un conto corrente intestato al gruppo medesimo, sul
quale transitavano i contributi pubblici. Delegati ad operarvi
erano primariamente il capogruppo ed eventualmente, in forza
di accordi interni al gruppo, altri soggetti (eventualmente
singoli consiglieri; generalmente chi nel gruppo aveva la
funzione di economo o contabile). A seconda delle scelte
organizzative interne ai gruppi, il capogruppo e l'economo e/ o
altri soggetti delegati venivano abilitati alle operazioni di home
banking, all'utilizzo di carta bancomat e/ o carta di credito, al
prelievo in contanti allo sportello. Entrambi i tipi di contributo
(c.d. di funzionamento e c.d. integrativo) venivano versati sui
conti correnti dei gruppi con cadenza all'incirca mensile, in
42
(}, '
quota fissa per il primo e in quota tendenzialmente variabile, a
secondo degli eventuali avvicendamenti di personale, il
secondo.
La Regione forniva un modulo per una prima nota; la
rendicontazione doveva avvenire entro il 31 gennaio di ogni
anno o a fine legislatura (qualora questa fosse intervenuta
prima della chiusura annuale), ed avveniva utilizzando una
modulistica fornita dall'ufficio di presidenza della Regione, in
specie una nota riepilogativa che indicava, secondo quanto
prescritto dalla delibera 192 / 2000, solo tre macrocategorie di
spesa ('spese di.funzionamento', 'attività istituzionali dei gruppi',
'oneri non ripartibili'). Eventuale maggiore dettaglio delle
tipologie di spesa sostenute poteva essere specificato negli
allegati, a compilazione facoltativa7; la parte a compilazione
obbligatoria, destinata al Consiglio Regionale, era unicamente
quella indicante le tre macrocategorie, nel cui ambito ciascun
capogruppo riepilogava le modalità di utilizzo del contributo di
funzionamento per l'esercizio precedente.
Soltanto dopo l'inizio delle indagini, con la delibera regionale n.
84 del 2012, veniva approvato un nuovo schema di rendiconto,
in vigore dal 1 ° febbraio 2012; e soltanto per il periodo a
partire dall'esercizio annuale del 2012 (con la delibera
24/2012) è stato istituito per 1 gruppi consiliari l'obbligo -
prima totalmente insussistente - di conservazione per la
durata di 1 O anni della documentazione giustificativa inerente
il concreto utilizzo del fondo di funzionamento.
In questo contesto fattuale e normativo la G.d.F. ha adempiuto
al primo dei compiti delegatile dalla Procura, quello di reperire
la documentazione giustificativa inerente il concreto utilizzo
dei fondi di funzionamento. Gli operanti procedevano ad una
pnma richiesta di esibizione ai capigruppo consiliari,
7 Allegato B al modulo, denominato 'categorie uscite di cassa', con elencazione più specifica (cancelleria, informazione, convegni, rappresentanza e altre), modulo però non trasfuso nella nota riepilogativa destinata al Consilgio Regionale. Con la modifica intervenuta a mezzo della D.R. 84/2012 nel nuovo schema di rendiconto - obbligatorio - si è trasfuso, in sostanza, il vecchio allegato B, e da tre macrovoci si è passati a 18 voci o categorie di spesa.
43
finalizzata ad una acqu1s1z10ne della documentazione
(scontrini, ricevute, fatture o altro) agli atti di indagine per
successiva verifica, si è detto, da parte dell'ufficio del P.M.
delegante della congruità delle uscite del danaro pubblico
rispetto alle finalità istituzionali perseguite dai gruppi.a
Ricorda il capitano MANGANQ9, nel ripercorrere 1 passaggi
salienti delle indagini, che tutti i gruppi, mono o
pluriconsiliari, avevano 111 sede e avevano esibito la
documentazione giustificativa in loro possesso e che, al di là
del fatto che non vi fosse all'epoca obbligo di conservaz10ne,
non poteva non essere presente e disponibile essendo (o
essendo stata, quantomeno per l'esercizio precedente)
necessaria per la redazione, questa sì obbligatoria, delle
macrovoci di cui alformat della D.R. 192/2000.
Solo in alcuni casi - e nella misura 1n cui c10 può essere
rilevante i motivi verranno descritti affrontando le singole
posizioni - il P.M. aveva optato per emettere nel prosieguo un
decreto di sequestro probatorio, poi eseguito dalla G.d.F.
delegata. 10
Una volta acquisita tutta la documentazione - relativa all'arco
di tempo che va dal maggio 2010 al 28 settembre 2012, data
nella quale si era notificato l'ordine di esibizione - in possesso
s Qui così definite per l'esigenza di sintesi che connota la presente premessa sullo svolgimento delle indagini: vds., infra, in ordine al problema della natura e funzione dei gruppi e delle spese imputabili al fondo di funzionamento. 9 Trascriz. ud. 20.2.15, pag. 31 ss .. 10 Vds. seq. operato dalla G.d.F. 11.12.2012 in esecuzione decreto di sequestro P.M. 7.12.2012 in proc. 29854/12 (documenti già acquisiti, dietro esibizione, il 28.9.12 nel fase. 'K' previamente aperto prima del passaggio a registro indagati) e/o il capogruppo Andrea STARA del gruppo monoconsiliare "Insieme per Bresso"; seq. G.d.F. delegata del 19.4.2013, in esecuzione del d. sequestro P.M. 18.4.2013 in proc. 29854/12 e/o FORMAGNANA Michele, doc. già oggetto di acquisizione in data 28.9.12, presso i locali del gruppo consiliare del P.d.L. ma in realtà riferiti a FORMAGNANA per la precedente epoca, nella quale - uscito dalla Lega Nord - era stato capogruppo del 'Gruppo Misto', in quella fase costituito solo da FORMAGNANA stesso; seq. operato dalla G.d.F. delegata in data 11.12.2012, in esecuzione del decreto P.M. 7.12.12, e/o GIOVINE Sabrina (sorella di Michele GIOVINE e sua collaboratrice nel gruppo monoconsiliare 'Pensionati per Cota') nonché il sequestro, operata dalla G.d.F. delegata nello stesso giorno, a carico di Michele GIOVINE presso la sede del gruppo 'Pensionati per COTA'.
44
dei gruppi consiliari, la G.d.F. aveva provveduto a
riclassificare, con una propria rendicontazione, i giustificativi
di spesa, consigliere per consigliere, inserendo in tabulati excel
tutti quelli in relazione ai quali, secondo le indicazioni della
Procura, potevano sussistere dubbi in ordine alla legittimità
della spesa in termini di inerenza alla funzione (in altri termini,
dubbi in ordine al fatto che si potesse trattare di una spesa
effettuata per fini non istituzionali ma privati, o quantomeno
non rimborsabili con denaro pubblico).
In parallelo la Procura procedeva all'acquisizione - per il
medesimo arco di tempo - dei tabulati telefonici dei dispositivi
cellulari intestati o comunque in uso ai consiglieri regionali cui
s1 riferivano le pezze giustificative acquisite, materiale
probatorio che è stato messo a confronto con quanto risultante
dai tabulati excel, onde poter verificare la presenza fisica o
meno del consigliere nel luogo in cui veniva effettuata la spesa
o erogata la prestazione portata a rimborso.
Il risultato della cernita - nel corso della quale gli estremi di
tutti gli scontrini, le fatture e le pezze giustificative acquisite
dai gruppi consiliari ritenute sospette o non rimborsabili1 1 sono
state scannerizzate dalla G.d.F. e scaricate su DVD - è oggi
contenuto nei tabulati excel prodotti dalla Procura e,
unitamente ai DVD, acquisiti agli atti del dibattimento12 dopo
che erano stati messi a disposizione delle difese in sede di
deposito degli atti di indagine ex art. 415 bis c.p.p ..
Gli elenchi di cui ai tabulati excel - oggi riassunti (e sommati
quanto ad importi) nei singoli capi di imputazione ex art. 314
c.p. in macro categorie descrittive e di genere merceologico o di
11 'L'importante è sottolineare che i tabulati in formato Excel redatti non compendiano tutta la documentazione esibita da ciascuna formazione consiliare, in quanto la documentazione, sulla base delle direttive condivise [con la Procura, n.d.e.), che si riteneva lecita - cito a memoria le spese di funzionamento più classiche, acquisto di cancelleria, pagamento di utenze, spese telefoniche, postali, telegrammi sono state escluse dalla rendicontazione ... perché in sede preliminare già vagliate come legittime' (t. ud. 20.2.15, dep. MANGANO, pag. 53). 12 V. fascicoli nominativi, per ciascun consigliere, prodotti dal P.M., al cui interno vi sono le stampe dei tabulati excel con l'elenco delle spese 'contestabili' ed estremi dei relativi giustificativi nonché il DVD nel quale questi ultimi sono stati riprodotti con scanner.
45
tipologia di spese considerate dalla Procura non rimborsabili -
hanno costituito e costituiscono il nucleo della contestazione
rivolta ai singoli imputati fin dalla chiusura delle indagini
preliminari e su di esse si è sviluppato, con riferimento a
coloro che sono stati rinviati a giudiziol3, il contraddittorio
dibattimentale.
Ciò premesso, appare necessario un inquadramento
preliminare delle problematiche comuni con riferimento alle
imputazioni di peculato, che costituiscono nella quasi totalità
dei casi il tema di prova nel presente dibattimento. Le isolate
contestazioni aventi ad oggetto reati diversi (truffa aggravata e
c.d. finanziamento illecito ai partiti) verranno direttamente
trattate nella parte relativa ai singoli consiglieri.
2. - La normativa regionale -
Prima di entrare nel merito delle vicende oggetto del presente
processo occorre, in principio, ricostruire la cornice normativa
relativa alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari,
anche tenendo conto delle modifiche legislative intervenute
medio tempore.
A tal fine occorre partire dall'art. 24 dello Statuto della Regione
Piemonte rubricato "Gruppi Consiliari", in cui si prevede che:
"l. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un
gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni
Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine
dell'espletamento dell'attività istituzionale m seno
all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per
lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo
Stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.
2. fl Consiglio Regionale assicura ai singoli Gruppi la
disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a
carico del proprio bilancio 1'.
13 All'udienza preliminare alcuni imputati hanno scelto il rito abbreviato e altri - in particolare i capigruppo dei gruppi di maggior rilievo numerico (PEDRALE, CAROSSA) - hanno richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena. COTA (v. retro) è giunto a dibattimento con il rito immediato, da egli stesso richiesto ai sensi dell'art. 419 comma 5 c.p.p ..
46 ' /.:-
Il funzionamento dei menzionati Gruppi Consiliari era, p01,
regolato dalla legge 12 del 1972 - in particolare dagli artt. 3 e 4
della citata legge - il cui testo, vigente nell'anno 2011, cioè al
momento dell'insediamento della IX legislatura, recitava:
"Art. 1.
[1 J Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, m
conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi
consiliari.
[2] Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si
provvede in base alle norme della presente legge.
Art. 2
A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli
uffici del Consiglio regionale, a carico del bilancio del Consiglio,
la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza
numerica.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi
dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari
all'esplicazione delle loro funzioni.
Art. 3
1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi
del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a
carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali,
erogati a quote mensili e costituiti da:
a) una quota fissa per ciascun gruppo m relazione alla
consistenza numerica così definita:
- lire 100. 000. 000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150. 000. 000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri
- lire 200. 000. 000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250. 000. 000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30. 000. 000 per consigliere
appartenente al gruppo.
2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni
componente il contributo di cui alla lettera a) del comma
precedente nella misura di lire 75. 000. 000 oltre al contributo di
cui alla lettera b). È pertanto abrogato l' articolo 3 della legge
47 /
regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al
funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni
alla l. r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l. r. 1 O novembre 1972, n.
12 e successive modifiche).
3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura
massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di
cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/ 1981 come
modificata dalle leggi regionali 33/ 1998 e 26/ 1999, e dalla
presente legge.
Art. 4
[1] Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito
regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle
spese inerenti il proprio funzionamento.
[2] A talfine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da
porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione
del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3
[3] In particolare sono a carico di detto fondo:
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente
collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni
professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dei Gruppi.
[4] Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi
consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del
Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi
loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per
voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla
rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973,
n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali
delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa
dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della
legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono
definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa
da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie
derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.
48
-'1 (j_
[5] La disposizione di cui al comma precedente si applica a far
tempo dal 1 ° gennaio 1981
[6] n mancato adempimento di tale prescnzwne comporta la
sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla
presente legge
Art. 5.
[1] All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge
dal 1 ° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1O18 del
bilancio di previsione per l'anno 1972. fl Presidente della Giunta
regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
[2] A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82. 000. 000 si
provvede con le entrate di cui all'art. 7 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e con i proventi di cui alla legge regionale 29
dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo di spesa iscritto nel
Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione."
Il sopra riportato testo normativo veniva, poi, modificato dalla
legge n. 12 del 3 ottobre 2012 e dalla legge n. 16 del 27
dicembre dello stesso anno: in particolare, l'art. 3 della prima
legge citata modificava l'art. 4 della legge 12 del 1972
prevedendo, tra l'altro, che la nota riepilogativa venisse
"corredata da una attestazione di regolarità attinente la
veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle
.finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un
revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di
nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un
sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 201 O,
n. 39"14 •
14 Art. 3 (Modifiche all'articolo 41.r. 12/1972) l.Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole "Entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 15 marzo di ogni anno". 2.Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/ 1972 è aggiunto il seguente periodo: "La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra
49
La redazione della nota riepilogativa di cui al citato art. 4 era
disciplinata dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 192 del
2000, poi sostituita dal modello allegato al Manuale delle
Procedure Contabili (febbraio 2012), di cui si parlerà in
seguito.
Successivamente, la legge 16 del 2012 riformulava
interamente l'art. 3 della legge 12 del 1972 prescrivendo che:
Art. 14
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 1 O novembre
1972, n. 12).
l .L' articolo 3 della legge regionale 1 O novembre 1972, n. 12
(Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
"Art. 3.
1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo
restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo
annuale pari a 5. 000, 00 euro per ciascun consigliere assegnato
al gruppo stesso, al netto delle risorse .finanziarie necessane
all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.
2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a
O, 05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla
base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo
censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del
numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo
restando quanto previsto dal comma 5.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del
gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 7 8 / 660 /CEE e 83 / 349 /CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 3.Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12/1972 le parole "entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura". 4.Al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12/ 1972 dopo le parole "sono definite" sono aggiunte le seguenti "le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché". 5.Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12 / 1972 è aggiunto il seguente: " 4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale."
50 .·!
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di
cui all'articolo 1 7.
4. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti
politici.
5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi
costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così
composti all'esito delle elezioni.
6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni
strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo
limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza.".
Con l'art. 21 della legge in discorso si provvedeva, inoltre, ad
abrogare l'art. 4 della legge 12 del 19721s, considerato che era
stata introdotta la "nota di rendicontazione'', prevista dall'art.
17 della legge 16 del 2012, che recitava:
"Art. 17
(Nota di rendicontazione)
1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o
associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base
ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi
direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui
all'articolo 3 della l.r. 12/ 1972 e delle risorse per il personale di
cui all' articolo 1 della l.r. 20/ 1981 come modificati
rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge.
2.Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi
consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del
gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale
una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la
1s Art. 21 (Abrogazioni relative al Capo III) 1.L' articolo 4 della l.r. 12/1972 è abrogato. 2.L'articolo 2, i commi 4 e 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati. 3.Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari", legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari", legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 "Sostituzione dell' articolo 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42", legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), è abrogato.
51
necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di
quanto previsto dall' articolo 1, comma 9 del d.l. 174/2012,
convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che
evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo
consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del
trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la
tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte
all'allegato A.
3.La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di
regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese
annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento
e delle risorse trasferite per il personale, redatta da un revisore
individuato dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio
effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 201 O, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/ 43/ CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/ 253/ CEE). Le modalità per l'attestazione di regolarità della
nota di rendicontazione sono definite con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza.
4.fl Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di
rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta
regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall'Ufficio di
Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio
regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n.
853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto ordinario).
5.n Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell'
articolo 1, comma 1 O del d.l. 174/2012, convertito dalla l.
213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di
rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione
regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con
deliberazione, sulla regolarità delle stesse. n Presidente della
Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del
Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.
6.Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato
al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito
istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso. /I
L . '
\ ... i ..--; --,
52 / ,/_,./
7.In caso di non confonnità di una delle note di rendicontazione
o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle
prescrizioni stabilite a nonna dell'articolo 1, comma 11 del d.l.
174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della
Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale
la comunicazione con cui la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. n Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai
gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi
provvedono nei tennini stabiliti dalla competente sezione
regionale della Corte dei Conti.
8.Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della
nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla
sua eventuale regolarizzazione entro tennini stabiliti
rispettivamente nei commi 2 e 7, l'Ufficio di Presidenza
stabilisce, con deliberazione, per l'anno in corso la decadenza
del gruppo dal diritto all'erogazione del contributo per il
funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La
decadenza comporta, inoltre, l'obbligo di restituire le somme
ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non
rendicontate.
9.La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 8
conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della
nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
1 O.La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo
consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni
nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della
Giunta regionale contestuàlmente alle note di cui al comma 2,
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di
mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota
di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo
consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3,
l'Ufficio di Presidenza disciplina, altres~ le modalità di
restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la
chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione
dei gruppi nella precedente legislatura".
53
La legge 12 del 1972, poi, veniva ulteriormente modificata dalle
leggi n. 18 del 28 dicembre 2012, n. 4 del 15 aprile 2014 e n. 1
del 21 gennaio 2016 che non si riportano in considerazione del
fatto che non hanno avuto alcuna incidenza ai fini del
presente processo.
Sempre m relazione alla disciplina delle spese di
funzionamento del Gruppo, la sopra riportata cornice
legislativa veniva integrata dal Manuale delle Procedure
Con tabili - in cui veniva disciplinato il Sistema della
Rendicontazione (Parte I - Titolo IV - artt. da 23 a 33) -
approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del
29.1.2007 e modificato con le successive delibere n. 152 del
27.10.2008, n. 137 del 20.12.2011 e, infme, per la parte di
interesse del presente processo, n. 24 del 29.2.2012.
In particolare, con l'ultima delibera citata, veniva modificato
l'art. 26 del predetto manuale con l'introduzione del comma 3
che recitava: "la documentazione giustificativa relativa alle
spese risultanti dal prospetto di rendicontazione di cui al comma
2 è conservata, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla
presentazione del rendiconto medesimo, a cura e sotto la
responsabilità del Presidente del Gruppo e del Gruppo Misto".
3. -Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari -
La normativa sopra riportata, pur certificando l'esistenza dei
Gruppi Consiliari, non fornisce alcuna indicazione in merito
alla loro natura, alle loro fmalità o alle loro specifiche funzioni,
limitandosi a dare un inquadramento estremamente generale
degli stessi.
Tale dato assume particolare rilievo alla luce del fatto che,
secondo la succitata normativa, i fondi sono assegnati ai
singoli Gruppi al fine di garantirne il funzionamento e, cioè,
per porre in essere le necessarie iniziative e attività utili a tale
scopo: in particolare, il menzionato art. 4 della legge 12 del
1972 stabilisce che ogni Gruppo provvede alle spese inerenti il
proprio funzionamento, individuando le iniziative da porre in
essere e i conseguenti costi da affrontare, fra cui sono
ricompresi, a titolo esemplificativo, quelli per l'acquisto di libri
54
e riviste, quelli per le attività svolte dai Gruppi funzionalmente
collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi
(con ciò evidenziando l'ammissibilità di ulteriori spese rispetto
a quelle funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio, su cui
si tornerà in seguito) e, infine, quelli per eventuali consulenze
qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
La normativa in esame, quindi, non fornisce un'indicazione
specifica delle spese che possono essere poste a carico del
Fondo in questione, ma si limita a stabilire che l'ammissibilità
o meno della spesa stessa dipende dalla sua finalità: sono,
infatti, ammissibili e, conseguentemente, possono essere poste
a carico del Fondo, solo e soltanto le spese destinate al
funzionamento dei Gruppi Consiliari.
Ciò posto occorre, però, evidenziare che, come già anticipato,
non vi è alcuna norma che individui precisamente quali
funzioni debbano svolgere i Gruppi Consiliari né quali siano le
loro specifiche funzioni, con la conseguente difficoltà nel
determinare quali siano le spese imputabili al Fondo in
questione: ed invero, da un lato i contributi ai Gruppi
Consiliari sono previsti con la finalità di garantirne il
funzionamento ma, dall'altro lato, non vi sono indicazioni
normative che specifichino cosa debba intendersi per
funzionamento dei Gruppi in questione.
Al fine, quindi, di poter determinare cosa debba intendersi per
'funzionamento' dei Gruppi Consiliari e, conseguentemente,
per stabilire quali spese possano ritenersi finalizzate a tale
scopo, occorre analizzare la natura dei Gruppi stessi.
Tale analisi, poi, non può che essere realizzata attraverso un
excursus giurisprudenziale che, muovendo dagli artt. 121 e
122 della Costituzione, ha evidenziato come i Gruppi Consiliari
abbiano una doppia natura: invero, da un lato sono organi o
articolazioni interne al Consiglio RegionaleI6 ed aventi, quindi,
una indubbia natura pubblicistica ma, dall'altro, devono
essere anche intesi come organismi di espressione dei partiti
politici di riferimento e, pertanto, promotori e portatori degli
interessi politici dei partiti medesimi in seno all'Assemblea,
16 Sentenze Corte Costituzionale nn. 81 del 1975 - 70 del 1985 - 337 del 2009.
55
costituendo il raccordo tra la società civile e la stessa
Assemblea Consiliare, in cui gli elettori sono rappresentati
attraverso i partiti politici e i Gruppi ai quali appartengono gli
eletti.
Sotto tale secondo profùo occorre rilevare che già nel 2009 la
Corte Costituzionale affermava che: "i gruppi consiliari sono
organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare
autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio
stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato
liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi
necessan alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto
contribuiscono in modo determinante al funzionamento e
all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di
proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e
programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che
costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica.
Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che
la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi
consiliari è, in gran parte, lasciata al discrezionale
apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al
quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi,
può sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali
unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o
arbitrarie (cfr. sentenza n. 1130 del 1988)" (Corte
Costituzionale, sentenza n. 187 del 1990).
Tale principio, poi, risulta confermato dalla sentenza n. 39 del
2014 in cui la stessa Corte Costituzionale ribadiva che: "I
gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di
questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti
politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n.
1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e
strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio
(sentenza n. 1130 del 1988)".
La natura ambivalente dei Gruppi Consiliari (organi del
Consiglio Regionale pr01ez10ne dei partiti politici) è
riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità che,
seguendo la scia tracciata dalla Corte Costituzionale, afferma
che i predetti Gruppi sono: "una sorta di essenziale interfaccia
o cerniera fra i consigli regionali e provinciali (e quindi
56 .. /
l'organizzazione dei pubblici poteri) e la società e i cittadini (che,
attraverso i partiti politici ed i gruppi, sono rappresentati nei
consigli)" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003, rie.
Tretter; Rv. 226531).
I principi giuridici suesposti sono stati, poi, riaffermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 49976 del 2012 (Cass. Pen.,
Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033) in cui, sebbene si
sia giunti a conclusioni opposte rispetto alla sentenza Tretter a
causa della diversa situazione fattuale sottostante, è stata
nuovamente evidenziata la natura ambivalente dei Gruppi
Consiliari.
Sulla stessa linea si pone anche la giurisprudenza civile che ha
ritenuto i Gruppi Consiliari sia organi del Consiglio regionale,
sia espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso
rappresentati (Cass. Civ. S.U., n. 609 del 1.9.1999; Rv.
529547).
L'anzidetta doppia natura dei Gruppi in discorso appare
riconosciuta anche dalla magistratura amministrativa che con
la sentenza del Consiglio di Stato n. 932 del 1992 aveva
ritenuto che gli stessi dovessero essere considerati formazioni
associative a carattere politico e temporaneo, proiezioni
nell'ambito del Consiglio Regionale dei partiti politici, il cui
apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto
distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di
supporto del Consiglio Regionale e della Regione nel suo
complesso.
Nel medesimo senso si è, altresì, espressa la magistratura
contabile che, con la sentenza 30 del 2014, dapprima ha
richiamato i sopra menzionati arresti giurisprudenzialil7 e,
17 In particolare si evidenzia come: "La problematica della natura giuridica dei Gruppi consiliari regionali è stata affrontata in sede giurisprudenziale in più occasioni, ma le soluzioni prospettate non sono state univoche. La Corte costituzionale, con sentenza n. 1130/ 1988, ha precisato che i Gruppi consiliari sono organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea regionale i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti (cfr. Corte cast., sent. n. 1130/ 1988}. Con sentenza n. 187/ l 990 la stessa Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al (,JJ funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di \
IL·
57
successivalllente, ha concluso che: ((i Gruppi consiliari
regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da
questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando
partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali,
svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché
assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura
pubblicistica" (Corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4
agosto 2014).
Peraltro, in precedenza, la stessa Corte aveva già affermato
che: ((Un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale,
contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha
un rapporto più stretto con il territorio e l'attività politica è
contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I
consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare
le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale,
o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle
in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito
dalla Costituzione. (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del
30.7.2014).
proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica (cfr. Corte cast., sent. n. 187/1990). Con la recente sentenza n. 39/2014 sopra ricordata lo stesso Giudice delle leggi ha ribadito che i Gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (cfr. Corte cast., sent. n. 39 del 6 marzo 2014). Anche le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 609/ 1999, hanno considerato i Gruppi consiliari regionali quali organi delle Regioni, affermando che "i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell'attività dell'assemblea" (cfr. Cassazione, sez. un. civ., n. 609/ 1999). Sul punto, invero, ha avuto modo di pronunciarsi anche la Cassazione penale, la quale, con sentenza n. 49976/2012, nel soffermarsi sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari, ha evidenziato, al riguardo, una realtà complessa e multiforme di aspetti coesistenti di natura pubblica e privata, rilevando che trattasi di "problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, senza essersi ancor oggi risolta in una definitiva reductio ad unum" (cfr. Cassazione penale, n. 49976 del 28 dicembre 2012). Tale ultima tesi appare, invero, la più convincente e la più aderente alla realtà, in quanto, a prescindere dai casi minoritari dei gruppi misti o addirittura di gruppi uninominali, di norma i Gruppi consiliari regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica" (corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4 agosto 2014).
58
4. -Le spese imputabili al Fondo di Funzionamento -
La sopra delineata c.d. 'doppia' natura dei Gruppi Consiliari
ha, poi, una evidente conseguenza in tema di spese imputabili
al Fondo di Funzionamento dei Gruppi Consiliari: da ciò ne
discende, infatti, che dovranno ritenersi ammissibili non solo
le spese strettamente collegate all'attività istituzionale del
Gruppo, ma anche tutte le spese riguardanti l'attività "lato
sensu" politica dei Gruppi stessi, in quanto rientranti tra
quelle necessarie per il loro funzionamento.
Tale assunto, invero, trova conferma sia nel dato normativo,
sia nei già citati arresti giurisprudenziali che, dopo avere
affrontato la questione della natura dei Gruppi Consiliari, s1
occupano delle spese imputabili al Fondo di Funzionamento.
Partendo dal dato normativo, occorre evidenziare che l'art. 4
della legge 12 del 1972, comma 3, pone a carico del Fondo in
questione, tra le altre: "le spese per l'attività svolta dai Gruppi
funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative
dei Gruppi stessi".
Alla luce di tale norma, quindi, potranno essere imputate al
fondo di funzionamento sia le spese legate all'attività
istituzionale svolta in seno al Consiglio Regionale, sia le
ulteriori spese riguardanti le attività politiche del Gruppo,
sempre che tali attività abbiano una valenza finalizzata al
funzionamento del Gruppo stesso.
Quanto sopra esposto risulta avvalorato anche dalla
giurisprudenza che, analizzando normative di analogo tenore
(tra le leggi regionali alla base delle numerose sentenze vi sono
differenze di carattere lessicale - ad esempio la legge regionale
dell'Emilia Romagna utilizza la parola 'compiti' il luogo della
parola 'iniziative' - che non modificano il nucleo della
problematica m questione), è giunta alle medesime
conclusioni.
In particolare la Corte di cassazione, nella sopra menzionata
sentenza "Tretter", dopo aver chiarito che i Gruppi Consiliari
costituiscono "l'interfaccia" tra le l'Assemblea e i cittadini,
afferma che da ciò "ne deriva che si impone una accezione
assai ampia dei 'compiti' e della attività propri dei gruppi
59
CL
consiliari, per l'esplicazione dei quali i contributi in esame sono
erogati. Più specificamente i compiti espletati dai gruppi non
sono soltanto quelli che trovano il loro svolgimento all'interno del
Consiglio, contribuendo alla organizzazione ed allo svolgimento
dei lavori consiliari, ma, in considerazione di quella che si è
vista essere la funzione tipica dei gruppi (e cioè di fare da
canale di collegamento fra il consiglio e la società), includono
sicuramente anche attività esterne rispetto al Consiglio e che
attengono più propriamente al mondo della politica, di cui pure i
gruppi fanno parte. Dalle argomentazioni sopra svolte discende
che non può condividersi la conclusione cui perviene la sentenza
impugnata, e cioè che i contributi in esame siano destinati
esclusivamente a sostenere 'le spese inerenti al funzionamento
del gruppo consiliare inteso come articolazione interna del
Consiglio e, quindi, come organo di supporto in vista
dell'esercizio dei poteri istituzionali di legislazione e
amministrazione'. Infatti, come si è visto, argomenti ermeneutici
di carattere testuale e sistematico depongono chiaramente per
una interpretazione assai ampia delle attività inerenti ai compiti
dei gruppi, che vengono sovvenzionate con i contributi in esame
[ ... ] Anche l'assenza nella disciplina di prescrizioni che
realmente impongano una pubblicità analitica del modo di
impiego del contributo conferma la necessità di una
interpretazione assai lata dei 'compiti' esplicati dal gruppo
consiliare, sì da ricomprendervi anche attività esterne al
Consiglio, che si riallacciano alla natura essenzialmente politica
del gruppo stesso [ ... ]In definitiva, non soltanto le attività
istituzionali dei gruppi all'interno del Consiglio provinciale
rientrano tra i compiti per la cui esplicazione sono previsti i
contributi in esame. [. .. ] è sufficiente che si tratti di attività che
attengano ai compiti "propri" del gruppo, vale a dire di attività
(anche politiche) che siano legate da nesso funzionale con la vita
e le esigenze del gruppo. Tra esse sicuramente rientrano non
soltanto i costi per materiale propagandistico fornito al partito
politico di riferimento o per pranzi o rinfreschi consumati in
occasione di incontri in campagna elettorale o per oggetti-regalo
per gli elettori di riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per
altro di esiguo valore [ ... ], che possono essere inquadrati tra le
spese di rappresentanza. Si tratta, infatti, di attività che, in
60 ',, ' / ,.,;
, I,
considerazione della natura del gruppo consiliare e della sua
stretta connessione con il partito di riferimento, non
interrompono il nesso funzionale con r compiti del gruppo
stesso." (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.
226531).
Anche la successiva sentenza "Fiorito", richiaIIlando l'arresto
giurisprudenziale appena citato, accoglie il principio secondo
cui possono essere rimborsate anche le spese non
strettaIIlente legate all'attività istituzionale dei Gruppi
Consiliari e, in specie, quelle legate all'attività politica dei
Gruppi stessi.
SegnataIIlente, nella predetta sentenza si afferma che: "La
sentenza [Tretterj si pone, invece, il problema di definire limiti e
portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati
dall'ente Provincia al gruppo consiliare. Limiti in relazione ai
quali divenga possibile tracciare con criteri di massima
approssimazione, compatibili con il principio di determinatezza
delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità
dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso
del suo presidente) dei contributi provinciali agli scopi e obiettivi
che di essi contributi costituiscono causa.
Avuto riguardo all'ampiezza della nozione dei "compiti" del
gruppo consiliare utilizzata dal regolamento del Consiglio
provinciale per vincolare l'erogazione contributiva allo
svolgimento di detti compiti, la sentenza Tretter ha rimarcato
come siffatta nozione impedisse di considerare le spese
effettuate dal presidente del gruppo consiliare per attività di
propaganda e per altre iniziative politiche di partito (tutte
opportunamente documentate dall'imputato) avulse, e per ciò
stesso elusive del vincolo di destinazione dei supporti finanziari
della Provincia, dalla attuazione dei compiti e delle funzioni del
proprio gruppo consiliare (Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del
3.12.2012; Rv. 254033).
La medesima deliberazione, poi, prosegue rilevando che, nel
caso specifico, le spese sostenute da Fiorito non avevano alcun
nesso funzionale con l'attività del Gruppo Consiliare e, in
particolare: "Problematica affatto diversa, dunque, da quella
prefigurata dalla vicenda del Fiorito, nella quale non viene m
alcun modo in discussione, come si è più volte chiarito, la
61
eventuale finalizzazione di segno latamente "politico" delle
accertate indebite spese e auto-assegnazioni del denaro del
gruppo consiliare regionale presieduto dal ricorrente indagato e
da costui realizzate. La sentenza Tretter ha il pregio di
consentire una speculare lettura in controluce della vicenda
processuale di Fiorito Franco che, facendo emergere le patenti e
risolutive differenze esistenti con il caso del presidente di un
gruppo consiliare della Provincia di Trento, avvalora senza
incertezze la fondatezza della contestazione di peculato mossa
al Fiorito.
Quand'anche si supponga che le finalità "sociali" (di raccordo
con la società civile) che pure permeano le contribuzioni regionali
ai gruppi politici consiliari a norma della L.R. n. 6 del 1973, art.
3 bis, siano perseguibili anche mediante iniziative di segno
strettamente politico-partitico non direttamente collegate alle
attività pubblicistiche del Consiglio regionale cui partecipano i
gruppi consiliari, è evidente che nel caso del Fiorito di siffatte
ipotizzabili iniziative non vi è traccia alcuna, tutte le spendite del
denaro formato dai contributi regionali e i trasferimenti di esso
sui conti correnti privati dell'indagato essendo privi di qualsiasi
giustificazione anche solo larvatamente politica o partitica".
(Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033).
Un'altra indicazione delle spese imputabili al Fondo di
Funzionamento arriva, poi, dalla magistratura contabile che,
richiamandosi alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte,
evidenzia come i Gruppi Consiliari possano disporre
liberamente dei fondi a loro assegnati, purché tali fondi
vengano utilizzati per attività connesse all'esplicazione del
mandato rappresentativolB.
Ancor più chiara la sentenza dalla Corte dei Conti n. 29 del
2014 in cui, dopo aver dato atto del particolare ruolo svolto dai
Consiglieri Regionali, così come riportato al punto precedente
si specifica che: "I consiglieri regionali hanno il compito
istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative
della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche
della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo
il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.
18 Corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4 agosto 2014
62
L'attività di studio e ricerca, nonché quella convegnistica e, per
così dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di
intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a
situazioni di criticità socio - economiche, per poi porre allo studio
le azioni idonee a ripararle, nonché la funzione di individuare le
priorità da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse
per il conseguimento degli obiettivi definiti.
Ciò spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per
dare ospitalità a personalità o autorità chiamate a discutere
temi d'interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio,
lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle
zone colpite dal terremoto.
Per le considerazioni che precedono è indiscutibile che tutto il
coacervo delle attività di approfondimento delle problematiche
locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita
operativa di un gruppo consiliare.
Perciò, a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle linee
guida, risultano del tutto compatibili con l'attività di un gruppo le
spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri,
nonché per attività di consulenza e di ricerca.
Allo stesso modo, non può non riconoscersi che tutte le spese
funzionali all'attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione,
di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di
problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto
stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo
assembleare". (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del
30.7.2014).
La Corte, poi, conclude per l'insindacabilità del merito circa le
spese sostenute dai Consiglieri, salvo che si tratti di spese
palesemente irrazionali, illogiche o incongrue rispetto al
funzionamento del Gruppo Consigliare.
Alla luce di quanto sopra esposto si può, quindi, trarre una
prima conclusione e cioè che anche le spese inerenti l'attività
politica del Gruppo Consiliare possono essere poste a carico
del Fondo di Funzionamento del Gruppo stesso: mvero,
intendendo i Gruppi così come esposto in precedenza (organi
dell'Assemblea e pr01ez10ne dei partiti politici di riferimento)
non è possibile, sul piano empirico, tracciare una linea di ,
demarcazione precrna tra l'attività politica e l'attività ~
,---~ ......
l
63
strettamente istituzionale, trattandosi di attività
intrinsecamente collegate nel concreto atteggiarsi delle
modalità di svolgimento di ciascuna in funzione dell'altra.
Alla stregua dei precedenti rilievi deve, poi, trarsi un ulteriore
corollario per cui la discrezionalità delle spese imputabili al
Fondo trova comunque un limite: le spese sostenute devono,
infatti, essere sempre finalizzate al Funzionamento dei Gruppi
stessi, intesi nella loro accezione sia politica che istituzionale.
Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza per cui la mancata
giustificazione della spesa, di per sé, non significa che la spesa
stessa sia illecita, dovendosi aver riguardo alla finalità della
stessa.
Occorrerà, quindi, verificare in concreto se la singola spesa
effettuata dal Consigliere sia funzionale alla vita del Gruppo - e
quindi rimborsabile - o meno in base alle caratteristiche della
spesa stessa e, a tal fine, considerato l'excursus
giurisprudenziale effettuato, appare possibile individuare due
macrocategorie di spesa:
1. spese ontologicamente incompatibili con finalità di
interesse pubblico;
2. spese ambivalenti.
Alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra indicati
dovranno, quindi, essere inserite nella categoria sub 1) tutte le
spese tese a soddisfare gli interessi privati "in modo palese e
peifi.no irridente19" e per le quali non si possa individuare alcun
collegamento funzionale tra l'attività politica/istituzionale del
Consigliere o del Gruppo Consiliare.
Il parametro di giudizio, quindi, si sostanzia nell'immediata
evidenza di elementi di incongruità e illogicità tra la spesa
effettuata e l'interesse pubblico, tali da dimostrare l'assoluta
assenza di collegamento funzionale tra la spesa stessa e
l'attività del Consigliere.
Riprendendo le affermazioni del G.U.P. di Bologna (sentenza
emessa in data 13.11.2015) in tale tipologia di spese sono,
pertanto, ricomprese tutte quelle di per se indicative di una
19 (Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033).
64
')
L /- j
i
totale estraneità alla finalità pubblica e che, quindi, non
rivelano una mera irregolarità della spesa, ma si pongono al di
fuori di un rapporto funzionale tra impiego del denaro e sua
finalità pubblica.
In caso di spesa abnorme - nell'accezione appena evidenziata -
è, quindi, sufficiente dare prova della spesa stessa al fine di
accertare la commissione del reato.
Occorre, peraltro, precisare che tale abnormità potrebbe
sempre trovare, in ipotesi eccezionali, smentita in base ad
elementi concreti: in questo caso, tuttavia, dovrà essere
l'imputato a fornire puntuale prova circa il fatto che la spesa,
icto oculi incompatibile con il pubblico interesse, sia funzionale
alla vita del Gruppo Consiliare.
Tale ultima affermazione merita, p01, una ulteriore
puntualizzazione: infatti, tanto più il bene oggetto di spesa
apparirà slegato da una qualche funzionalità per il Gruppo
tanto più la giustificazione dell'imputato dovrà essere specifica
e puntuale sul punto.
All'interno di tale categoria, infine, devono essere ricomprese le
spese 'false', cioè tutti quegli esborsi di denaro giustificati o
con documentazione falsificata o con documentazione vera, ma
non rispondente alla spesa effettivamente sostenuta.
Nella categoria indicata sub 2) devono essere inserite tutte
quelle spese potenzialmente utili a soddisfare esigenze del
Gruppo o esigenze private del singolo Consigliere: m
particolare nei più volte citati arresti giurisprudenziali, le Corti
hanno evidenziato alcune tipologie di spesa che possono essere
funzionali al Gruppo soltanto qualora incardinate nell'ambito
di eventi di natura politico o istituzionale.
Ad esempio la sentenza Tretter evidenzia che: "è sufficiente che
si tratti di attività che attengano ai compiti "propri" del gruppo,
vale a dire di attività (anche politiche) che siano legate da nesso
funzionale con la vita e le esigenze del gruppo. Tra esse
sicuramente rientrano non soltanto i costi per materiale
propagandistico fornito al partito politico di riferimento o per
pranzi o rinfreschi consumati in occasione di incontri m
campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di
riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo
valore [ ... ], che possono essere inquadrati tra le spese di
65
rappresentanza. Si tratta, infatti, di attività che, m
considerazione della natura del gruppo consiliare e della sua
stretta connessione con il partito di riferimento, non
interrompono il nesso funzionale con i compiti del gruppo
stesso." (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.
226531).
Sulla stessa linea, la Corte dei Conti asserisce che: "Allo stesso
modo, non può non riconoscersi che tutte le spese funzionali
all'attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di
saggiamo e i contratti di collaborazione con esperti di
problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto
stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo
assembleare" (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del
30.7.2014).
Le stesse tipologia di spesa, evidentemente, non hanno alcuna
funzionalità per il Gruppo Consiliare qualora avulse da eventi
di natura politico istituzionale e quindi, prive di finalità di
rappresentanza per il Gruppo stesso: è di tutta evidenza che,
ad esempio, il pranzo al ristorante non ha alcuna funzionalità
per il Gruppo qualora il Consigliere, invece di consumare tale
pasto nell'ambito di incontri politico/istituzionali, lo consumi
in occasione di eventi privati (compleanno, cresrme o
comunioni di parenti, etcc ... ) scollegati da ogni attività inerente
il Gruppo.
Ulteriore esempio è fornito dall'acquisto di capi di
abbigliamento o oggetti (gioielli, penne, etcc ... ) : tali tipologie di
spese possono avere rilevanza rappresentativa nel caso in cui i
predetti beni vengano donati a esponenti di istituzioni o enti
(sempre tenuto conto delle caratteristiche delle spese di
rappresentanza di cui si dirà a breve), mentre sono privi di
valenza funzionale per il Gruppo al di fuori di tale ipotesi
(come nel caso in cui il Consigliere utilizzi per sé tali beni).
In relazione a queste spese, attesa la loro ambivalenza, al fine
di dare prova del commesso reato, non sarà sufficiente
dimostrarne soltanto l'effettuazione ma si dovrà, altresì, fornire
prova positiva circa la finalità privata della spesa stessa, senza
che rilevi la mancata giustificazione dell'interessato.
Vi sono, poi, ulteriori esempi di spese ambivalenti - che s1
incontreranno più volte nel corso della presente trattazione -
66 . /
come le spese sostenute per le ricariche telefoniche, i
pernottamenti presso strutture alberghiere, la manutenzione
della vettura, le contravvenzioni al Codice della Strada e le
dotazioni per l'ufficio di modico valore (peraltro, le ultime tre
tipologie di spese erano specificamente ammesse dalla legge):
invero tali spese devono ritenersi ammissibili se sostenute
nell'ambito e a causa di attività effettuate per il funzionamento
del Gruppo, mentre ne è inammissibile il rimborso se compiute
per scopi privati.
Considerato, poi, che la grande maggioranza delle spese c.d.
"ambivalenti" corrisponde alle spese di rappresentanza del
Gruppo Consiliare, appare opportuno definire tale tipologie di
spese in relazione ai parametri normativi (ovviamente non
specificamente dedicati ai Gruppi Consiliari) nonché alle
elaborazioni giurisprudenziali sul punto.
Al fine di determinare tale tipologia di spesa occorre partire dal
dato normativo e, in particolare, dall'art. 21 del Regolamento
per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale
piemontese, che recita:
"Art. 21
Spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nell'unità
previsionale di base "Ufficio di Presidenza", tra le previsioni di
competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita
suddivisione denominata "Oneri comuni" e riguardano gli oneri
per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di
delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, a mostre,
rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e
culturale, promozione di convegni, simposi, tavole rotonde,
seminari di studio, nonché acquisto di pubblicazioni e altro
materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a
documentazione della realtà regionale".
Nel Manuale delle Procedure Contabili viene fornita ulteriore
specificazione con riguardo a tali spese e, segnatamente, l'art.
60 del predetto manuale prevedeva che:
67
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''Art. 60
Spese di rappresentanza
1. Se si manifestano in modo urgente e indifferibile, le spese di
rappresentanza di cui all'art. 21 del Regolamento per
l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale sono
liquidate dalla cassa economale se riguardano:
a) acquisti di omaggi per fame dono in occasione di incontri,
visite, quali medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni
fotografiche, oggetti simbolici, ecc .. . ;
b) spese per offerta di consumazioni, pranzi, ed in generale per
forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e valore
prevalentemente simbolico;
c) addobbi, impianti, servizi fotografici, conferenze stampa m
occasioni di visite oi cerimonie;
d) omaggi floreali, necrologi, telegrammi e messaggi di cordoglio;
e) scambio di omaggi in restituzione di ospitalità ricevuta"
Ulteriore dato normativo, sempre in ambito regionale , utile a
definire le spese di rappresentanza, è rappresentato dal
"Regolamento regionale di cassa economale" n. 19 del 2009
che, all'art. 11 prevede che:
Art. 11.
(Spese di rappresentanza)
1. Per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b) devono intendersi
unicamente quelle fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza
della Regione Piemonte di
manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con
soggetti estranei ad essa.
2. Tali tipologie di spese hanno lo scopo di suscitare sull'attività
dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati
dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti
da una più approfondita conoscenza dell'attività istituzionale.
3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della
Giunta regionale, le attività di rappresentanza possono essere
esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta
regionale.
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;
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4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal
Presidente al Capo di Gabinetto della Presi_denza della Giunta
regionale, designato a rappresentarlo m pubbliche
manifestazioni, ove non siano disponibili componenti della
Giunta regionale.
5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare
spese di rappresentanza:
a) quelle riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a
riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni
di valore simbolico, effettuati per consuetudine o per motivi di
reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra
soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e
soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o
rappresentativi della società civile;
b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere
istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione
Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle
relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di
oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni
artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per manifestazioni di
saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie,
ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri eventi analoghi.
6. Sono escluse le spese:
a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;
b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;
c) erogate m occasione e nell'ambito di normali rapporti
istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli
organismi di appartenenza;
d) prive di funzioni rappresentative verso l'esterno.
7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste al
Settore Relazioni esterne e
Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono
d'ordine.
8. Ai fini della liquidazione, le spese devono essere
rigorosamente giustificate mediante:
a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione
della spesa;
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69
c) la presentazione di idonea fattura ovvero atto equivalente
attestante l'ammontare della spesa.
9. Per le spese di cui al presente articolo, il limite di utilizzo del
servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.fe., con
riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza".
Alla luce dei sopra riportati testi normativi possono trarsi due
elementi fondamentali che caratterizzano le spese di
rappresentanza in relazione ai Gruppi Consiliari:
1. devono fondarsi sull'esigenza del Gruppo di manifestarsi
all'esterno ed intrattenere rapporti con soggetti estranei.
al Gruppo quali esponenti di altre istituzioni o della
società civile;
2. devono avere valore simbolico e, quindi, contenuto.
Tali caratteristiche delle spese di rappresentanza, poi, s1
ritrovano nei numerosi arresti giurisprudenziali sul punto e, in
particolare, la giurisprudenza penale è consolidata nel ritenere
che: "ai fini della configurabilità del reato di peculato, può
considerarsi "spesa di rappresentanza", ovvero spesa con
finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la
funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di
accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro
nel contesto sociale in cui si colloca" (Cass. Pen., Sez. VI, n.
10908 del 1.2.2006; Rv. 234105)
Nell'analogo caso relativo alla vicenda "Tretter" la Corte ha,
poi, ammesso tra le spese di rappresentanza: "i costi per
materiale propagandistico fornito al partito politico di riferimento
o per pranzi o rinfreschi consumati in occasione di incontri in
campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di
riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo
valore" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.
226531).
Di analogo tenore l'indirizzo della magistratura contabile che
individua, in via interpretativa, una serie di requisiti riferibili
alle spese di rappresentanza consistenti nell'inerenza ai fini
istituzionali, nella congruità e nella sobrietà, nella destinazione
a esponenti istituzionali o della società civile, ecc ... ),
affermando, sul punto, che: "le spese di rappresentanza sono
70
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quelle destinate ad attività rivolte a proiettare l'amministrazione
all'esterno in rapporto ai propri fini istituzionali e che si fondano
sull'effettiva esigenza per l'ente di manifestarsi all'esterno e di
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di
mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e
richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che
dell'opinione pubblica in generale; e, pertanto, possono gravare
sul capitolo di bilancio concernente le spese di rappresentanza
soltanto erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici,
cerimonie e similari disposte in occasione di incontri e
manifestazioni significative" (Corte dei Conti, sentenza n. 752
del 2009) e specificando, altresì, che: "le spese di
rappresentanza sono finalizzate, per loro natura, a relazioni con
soggetti esterni all'ente che le dispone; di conseguenza, sono
illegittime e fonte di danno erariale le spese disposte dal
presidente del consiglio regionale per donativi natalizi ai membri
del consiglio e al personale" (Corte dei Conti, sentenza 417 del
2011).
Peraltro, quanto sopra enucleato 1n tema di spese di
rappresentanza risulta far parte del patrimonio conoscitivo del
personale amministrativo della Regione Piemonte considerato
che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la teste Melis -
all'epoca dirigente del Settore Bilancio Ragioneria e Controllo
di Gestione del Consiglio Regionale del Piemonte - affermava
che: "la spesa di rappresentanza deve essere sostenuta zn
occasione di un evento che abbia carattere rappresentativo, zn
questo caso del Gruppo o di un singolo Consigliere e che sia
ospite una personalità o una serie di personalità di un certo
rilievo [ ... ] penso sia una giurisprudenza pluriennale della Corte
dei Conti sul concetto di spese di rappresentanza cui tutti gli
uffici pubblici fanno riferimento" ( cfr. p. 4 7 trascrizioni udienza
4.3.2015).
Infine, con specifico riferimento ai Gruppi Consiliari, nel 2012
venivano predisposte "le linee guida per l'approvazione del
rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari ai sensi del
comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 1 O ottobre 2012, n.
174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" che non
71
facevano altro che confermare le caratteristiche delle spese di
rappresentanza così come già in precedenza delineate.
In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g dell'allegato A
(articolo 17) recita che: «il contributo per le spese di
funzionamento può essere utilizzato per [. .. } le spese di
rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di
carattere rappresentativo del Gruppo Consiliare e dei singoli
Consiglieri che prevedono la partecipazione di personalità o
autorità estranee all'assemblea stessa, quali ospitalità e
accoglienza, con obbligo di motivazione".
Vi sono, p01, ulteriori spese di cui occorre occuparsi in
relazione alla loro imputabilità al fondo di funzionamento,
prima di addentrarsi nella valutazione delle single posizioni e,
in primo luogo, occorre valutare l'ammissibilità o meno delle
spese per il patrocinio legale dei singoli consiglieri.
Sul punto, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che i
capigruppo, recependo indicazioni in tal senso degli uffici
regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico dell'anzidetto
Fondo, seguendo un'accezione lata di 'funzionamento', sia le
spese legali riguardanti ricorsi del o contro il gruppo sia
concernenti ncors1 per incompatibilità o ineleggibilità
individuali.
Ciò detto emerge ancor più chiaramente con riferimento fil
consiglieri appartenenti al gruppo "Popolo della Libertà", tutti i
quali ponevano a rimborso tale tipologia di spesa: infatti, dalle
emergenze processuali è risultato chiaro che il rimborso della
spesa in questione veniva effettuato su precisa indicazione del
capogruppo - considerato che in alcuni casi le spese venivano
imputate 'pro quota' ai singoli consiglieri per l'attività che il
legale svolgeva in favore del gruppo - come confermato
dichiarato dalla teste Monica Ferrando, economa del gruppo
P.d.L., la quale affermava che per le spese legali: «si poteva
fare in due modi, o venivano anticipate direttamente dal
consiglieri e poi chiesto rimborso, oppure magari in uno step
successivo ad esempio era capitato che si anticipasse e poi si
andasse a scaricare dopo, però sì, le spese legali era una cosa
72
~-
contemplata [le spese legali sì, che w ricordi sì, erano
ammissibili in quel momento, sì, sì20".
Ciò premesso, nel presente processo il rimborso delle spese
legali relative ai singoli consiglieri (considerato che il
capogruppo Pedrale è stato giudicato separatamente) dovrà
ritenersi ammissibile, perlomeno sotto il profilo dell'elemento
soggettivo.
in secondo luogo, la normativa regionale prevedeva che per
alcune tipologie di beni e, in particolare, beni durevoli ed
elettronici (p.c., tablet, stampanti, macchine fotografiche,
apparecchiature elettroniche in genere), i consiglieri regionali,
all'esito della legislatura, potessero decidere se restituire tale
bene lasciandolo in dotazione alla regione Piemonte oppure
riscattarlo versando una somma di denaro alla regione.
Premesso tutto ciò occorre, poi, svolgere ulteriori
considerazioni generali in relazione alla fattispecie di peculato
contestata agli imputati.
5. - Le condotte di appropriazione: soggetto agente e
disponibilità giuridica -
Le contestazioni elevate nel presente procedimento hanno
duplice natura, a seconda dei soggetti.
Alcuni dei consiglieri regionali imputati di peculato hanno
disponibilità diretta dei fondi destinati al funzionamento dei
Gruppi m quanto 'capigruppo di se stessi' (gruppi
monoconsiliari, del quale fa parte un unico consigliere). E' il
caso di Michele GIOVINE ('Pensionati per CotaJ, Andrea
STARA ('Insieme per Bresso}, Michele FORMAGNANA (per il
periodo in cui, espulso dalla Lega Nord e prima di andare a
confluire nel PdL, medio tempore ha fatto parte, come unico
componente, del 'Gruppo Misto').
Si tratta di imputati che hanno avuto la possibilità di accedere
direttamente ai fondi regionali, anche disponendo e utilizzando
20 Cfr. p. 80 trascrizioni udienzal3.3.2015
73
strumenti per il prelievo e il pagamento (carta di credito e
bancomat sul conto corrente intestato al gruppo: è il caso di
STARA e GIOVINE, mentre FORMAGNANA non ha richiesto il
rilascio di carte e ha accantonato contante con continui
prelievi dal conto corrente).
L'accesso diretto ai rimborsi caratterizza anche la posizione di
Giovanni NEGRO, tratto a giudizio come capogruppo di un
gruppo costituito da due consiglieri (Unione di Centro - U.D.C.
- comprendente solo NEGRO e GOFFI). In questi casi la
disponibilità diretta dei fondi non pone alcun tipo di problema
giuridico per quanto attiene al profùo della condotta
appropriati va.
Altri - la maggior parte in questo procedimento - sono stati
tratti a giudizio con imputazione concorsuale in reato proprio,
e cioè in concorso con il capogruppo al quale hanno presentato
le pezze giustificative per ottenere i rimborsi e dal quale, m
forza della documentazione presentata e in esito al vaglio di
pertinenza della spesa rispetto all'attività politica e di
funzionamento del gruppo, hanno ottenuto l'autorizzazione al
rimborso. Si tratta di approccio già seguito anche da altre
Procure in procedimenti analoghi a carico di consiglieri di altre
Regioni, impostazione che non ha impedito, già in altre
sentenze, una valutazione da parte del giudicante2 1 in termini
che paiono maggiormente aderenti ai principi interpretativi
elaborati dalla giurisprudenza in materia di disponibilità del
denaro o cosa mobile oggetto di appropriazione22 . Principi che
anche questo Collegio ha ritenuto di applicare.
21 Tra le altre, la già citata GUP Tribunale Bologna 13.11.2015, n. 2192/15. 22 In materia di peculato e con riferimento al possesso di somme di denaro il principio è consolidato nel senso che 'la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione di esso può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo di sua competenza o connesso a prassi invalse nell'ufficio' da parte del soggetto agente, in grado, così, 'di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione' (tutte conformi, dalla fine degli anni '90 fino a - tra le altre e per tutte -Cass. sez. 6° n. 7492 del 18.10.2012 e sez. 6°, n. 45908 del 16.10.2013).
74
Se è ben vero, infatti, che il solo capogruppo ha la disponibilità
materiale del fondo per il funzionamento, nel senso
dell'accesso diretto al fondo suddetto, entrambi i soggetti -
capogruppo e consigliere - ne hanno la disponibilità giuridica.
Il fondo, infatti, è a disposizione del gruppo, non - invece - 'del
solo capogruppo' perché ne disponga in favore di chi
(extraneus) glielo richiede: quindi, è a disposizione anche del
consigliere, che non è un qualsiasi terzo ma è pubblico
ufficiale e concorre con la medesima veste del capogruppo.23
Il fondo, cioè, è previamente a disposizione del gruppo, a
prescindere dalle modalità della richiesta di rimborso e dal
dato cronologico, e cioè a prescindere dal momento in cui il
rimborso materialmente avviene in capo al consigliere che lo
ha richiesto. Per tale motivo, e correttamente, la Procura ha
individuato - sia per il capogruppo che per il singolo
consigliere - quale termine per la consumazione delle condotte
di peculato quello in cui è avvenuta la spesa portata a
rimborso producendo la relativa documentazione fiscale
(scontrino consegnato alla segreteria del gruppo consiliare
perché venisse sottoposto al vaglio del capogruppo o fattura
direttamente emessa dall'emittente fornitore di merci o servizi
nei confronti del gruppo consiliare).
Nè si tratta, va ancora rilevato, di un fondo 'privato', come
alcune tra le difese hanno sostenuto, partendo da un concetto
di gruppo consiliare non in linea con la costante e consolidata
giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile, gia
sopra evidenziata. La disponibilità del denaro è, infatti,
conferita al pubblico ufficiale per fini istituzionali, comunque e
a prescindere dal fatto che poi il suo utilizzo abbia una finalità
23 Il ruolo di P.U. del singolo consigliere è stato chiaramente affermato da GUP Milano, 28.4.2015. GUP Bologna ult. cit. la richiama, salvo poi limitarsi ad evidenziare la natura di pubblico ufficiale del solo capogruppo (con osservazioni che valgono in realtà anche per i singoli consiglieri - in quanto anch'essi rivestenti 'comunque la qualifica di pubblico ufficiale in quanto esercente unapubblicafunzione legislativa'-) ma perché in quel procedimento avevano richiesto il rito abbreviato in udienza preliminare solo consiglieri capigruppo, per cui - come chiaramente afferma il GUP in sentenza - il problema del tipo di responsabilità del singolo consigliere, se di soggetto avente la disponibilità del fondo ovvero se concorrente extraneus con il capogruppo, non era da affrontare in concreto perché irrilevante.
75
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più marcatamente politica, data la natura pacificamente
ambivalente del gruppo consiliare regionale. In altri termini,
non vi è alcuna differenza di ruolo tra semplice consigliere e
capogruppo, ai quali - tutti - è direttamente destinato un
fondo utilizzabile per quelle finalità istituzionali 'lato sensu' che
sono caratteristiche dell'attività di tutti gli appartenenti al
gruppo consiliare, e non certo del solo capogruppo.
Da ciò discende che, qualora ci si trovi in presenza di una
spesa, portata a rimborso da un singolo consigliere, non
eccentrica o abnorme o ripetitiva o tale da indurre di per sé il
sospetto di una finalizzazione alla soddisfazione di un
interesse privato (poiché in tal caso è riconoscibile in quanto
tale dal capogruppo che ne autorizza il rimborso) ma
'ambivalente', nel senso evidenziato nel paragrafo che precede,
appare comunque perfezionata in capo al singolo consigliere la
condotta di peculato - consumata avvalendosi del capogruppo
come autore mediato - e non invece quella di truffa ai danni
del capogruppo per ottenere, suo tramite, un rimborso non
dovuto: e ciò anche se il meccanismo fa sì che l'autonoma
disponibilità delle somme avvenga in un secondo momento, e
1n specie dopo la presentazione della documentazione
fraudolenta.24
Si verserebbe in ipotesi di truffa se la condotta fraudolenta
venisse, invece, posta in essere per ottenere la disponibilità
delle somme, disponibilità che - invece - nel caso che qui ci
occupa, in quanto disponibilità giuridica del fondo, preesiste
alla condotta.
24 Si veda, per una ipotesi di previa disponibilità giuridica di fondo di denaro pubblico 'in ragione di un pronto adempimento dei compiti istituzionali', nella quale il meccanismo del rimborso ex post (qui si tratta di rimborso UNEP, mensile, da parte dell'ufficiale giudiziario) implica che le 'modalità di frode non sono quindi, per la descritta cronologia delle condotte, destinate a produrre con carattere di immediatezza e definitività una autonoma disponibilità del denaro a vantaggio dell'operatore. L'indicato meccanismo, piuttosto, per una sorta di operatività a posteriori, fa sì che il possesso, preventivamente ed altrimenti conseguito dall'operatore per le ragioni di servizio svolto, venga stabilmente deviato per soddisfare i fini personali (,'
1
ì dell'agente' (Cass. 6°, 3.3.2016, n. 18177). \;.
f '
76 ,' /
La giurisprudenza penale in tema di rimborsi regionali, in
vicende assolutamente analoghe, ha dato indicazioni costanti
nel senso dell'integrazione del reato di peculato in capo al
singolo consigliere e mai di semplice truffa. Negli arresti della
magistratura contabile si dà per pacifica la disponibilità
giuridica ex ante (e non, materiale, ex post, al momento
dell'ottenimento del rimborso) del fondo per i gruppi consiliari
anche da parte del singolo consigliere non capogruppo.25
Anche, peraltro, nei casi in cui vi siano state - nel presente
procedimento - richieste dirette da parte dei collaboratori (di
consiglieri o di capogruppo) presentando pezze giustificative, si
è trattato di rimborsi spese comunque riferibili ad un
consigliere, imputate alla quota di fondo del quale ha la
disponibilità il consigliere (o a un capogruppo, o a un
'capogruppo di se stesso1 che ha dato loro, a monte,
indicazione circa quali spese potevano essere rimborsate dalla
Regione portando direttamente gli scontrini alla segretaria del
gruppo: ed infatti correttamente, anche ove ciò sia avvenuto, è
sempre imputato il consigliere (di peculato per avere attivato il
rimborso per spese dei collaboratori estranee a quelle
ammesse) e mai il collaboratore, che non ha - sotto alcuna
forma - la previa disponibilità del fondo.
Ciò posto, i principi sopra evidenziati vanno correttamente
calati all'interno delle situazioni concrete. Se, da un lato,
l'impostazione che riconosce la disponibilità giuridica del fondo
da parte di tutti i consiglieri in quanto tali non comporta la
necessità di provare volta a volta la sussistenza di un previo
accordo concorsuale con il capogruppo, dall'altro - in una
cornice normativa in cui il passaggio attraverso il capogruppo
è necessario per azionare il meccanismo che si conclude con
l'ottenimento del rimborso - quest'ultimo comunque concorre
materialmente con colui che il rimborso richiede.
2s Si veda, tra le varie altre e strettamente attinente l'oggetto del presente dibattimento, la sentenza definitiva pronunciata della Corte dei Conti a carico di Cortopassi, la cui difesa tecnica ha peraltro risollevato la medesima questione nel corso della sua arringa.
77
Sarà quindi onere del capogruppo fornire degli elementi, a
fronte di autorizzazione di spese 'ambivalenti' dei consiglieri
poi rivelatesi estranee alla funzione, di averlo fatto non avendo
elementi per ritenere che la spesa non avesse carattere o
finalità istituzionali né per sospettare che la spesa stessa
potesse essere in realtà finalizzata alla soddisfazione di un
interesse meramente privato.
Il problema, quindi, se si versi in ipotesi non di concorso del
consigliere con il capogruppo ma di ottenimento indebito del
rimborso tramite la condotta materiale di autore mediato,
afferisce quei limitati casi in cui l'accusa abbia portato la prova
specifica che una spesa, seppure in astratto 'ambivalente' (per
il caso di spese eccentriche o abnormi il problema non si pone,
data l'immediata riconoscibilità dell'estraneità della spesa alla
funzione), in concreto è stata sostenuta per un bene/attività a
beneficio privato del consigliere (o che si tratta di rimborso per
spesa apparente ma in realtà mai sostenuta o alla quale non è
corrisposta alcuna prestazione o alcun anticipo di spesa da
parte del consigliere).
In questo caso possono esservi indicatori concreti m
contraddizione logica o fattuale con la sussistenza, quanto al
capogruppo comunque materialmente concorrente, di una
consapevolezza e volontà di concorrere nel peculato commesso
da chi ha richiesto il rimborso: ovviamente qualora il
capogruppo abbia ricoperto tale funzione non per lungo
periodo di tempo, o quantomeno non per tempo così
prolungato da indurre a ritenere che egli per primo, 'passando'
qualunque tipo di spesa, abbia ingenerato in chi si è trovato a
ricoprire il ruolo di capogruppo e quindi di soggetto che - tra
gli altri compiti istituzionali - ha quello di autorizzare il
rimborso delle spese anche degli altri consiglieri senza
l'esperienza pregressa specifica tipica, invece, di chi aveva alle
spalle una tradizione di capogruppo consiliare regionale di un
partito o comunque di una formazione politica di dimensioni e
struttura consolidate. In questi ulti:o;li casi il formarsi di una
prassi 'lassa' nella verifica della rimborsabilità effettiva delle
spese, se non anche di una prassi illegittima per quanto
78
attiene all'autorizzazione di spese ictu oculi abnormi o
comunque fortemente dubbie senza richiederne conto a chi
produce la pezza giustificativa, può essere frutto di un
atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del fondo di
funzionamento che specularmente comporta, per il singolo
consigliere, la certezza in ordine al fatto di poter previamente
contare su di una disponibilità allargata a 'passare' qualsiasi
spesa.
Non è irragionevole - è, anzi più che corretto - ritenere quindi
che in questi ultimi casi possa essersi manifestata una
costante, palese (all'interno del gruppo) e, soprattutto,
consapevole e voluta caduta nella soglia critica del controllore
che in concreto agevola il controllato a commettere le condotte
di peculato. In tal caso, infatti, il controllore crea a priori le
condizioni 'di sicurezza' per il controllato, che sa a priori di
poter produrre qualsiasi tipo di pezza giustificativa per
ottenere materialmente le somme del fondo senza incorrere in
conseguenze, se non, al più, una qualche richiesta di
chiarimenti da parte della segreteria o dell'economato del
gruppo. E' il caso in cui il controllato sa che può 'forzare' sulla
natura della spesa perché più o meno tutto gli verrà
rimborsato, anche spese non sue.
Nel presente procedimento è questione che coinvolge
unicamente la posizione di Burzi, per la parte di spese
effettuate da altri e da lui vistate nella breve fase in cui è stato
egli stesso capogruppo essendo passato da PdL a
Progett'Azione: si rinvia sul punto alla motivazione sulla sua
posizione specifica.
6. - Le singole posizioni -
Alla luce delle considerazioni sopra svolte è ora possibile
procedere all'esame degli specifici addebiti mossi ai singoli
imputati e alla valutazione delle emergenze processuali emerse
nel corso del dibattimento.
79
GIOVINE Michele
All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare
"Pensionati Per Cota", sono state contestate condotte
appropriative per la somma complessiva di euro 144.026,55
euro in relazione alle seguenti tipologie di spesa:
contravvenzioni del codice della strada per euro
3.081,38
ricariche telefoniche per euro 3.417,20;
acquisto di generi alimentari per euro 5.355,28;
capi di abbigliamento e beni per la cura della persona
per euro 8.135,49;
biglietti relativi a spettacoli e partite di calcio per euro
2.565,25;
acquisti presso bar, ristoranti, night club e cibo per
euro 19.294,35
trasferte a Roma per euro 2. 776,59
carburante per euro 65.503,98;
biglietti ferroviari per euro 2.067 ,32
buoni pasto per euro 16.149,57
acquisti o prelievi con carta di credito collegata al c / c
intestato al Gruppo Consiliare non rientranti nella
documentazione esibita per euro 2.764,00
Prima di passare all'analisi dettagliata delle singole spese
imputate al GIOVINE occorre compiere una premessa circa le
modalità di acquisizione della documentazione inerente alle
spese 111 questione, in parte differente rispetto alle modalità
utilizzate per tutti i restanti imputati, considerato che la stessa
veniva consegnata in tempi diversi.
Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, infatti,
la Guardia di Finanza effettuava un primo accesso presso la
sede del Gruppo "Pensionati per Cota" in data 28.9.2012,
giorno in cui, stante l'assenza di Sabrina Giovine - economa
del Gruppo - la quale si trovava in viaggio di nozze, GIOVINE
Michele non era in grado di esibire tutta la documentazione
richiesta a giustificazione delle spese sostenute, limitandosi a
fornire quella relativa all'anno 201126.
26 Sul punto il teste Mangano riferiva che: "In quel giorno ricordo che il consigliere Giovine evidenziò che la funzione di economa del Gruppo veniva svolta dalla signorina Sabrina Margherita Giovine. Al momento ricordo rappresentò che la stessa si trovava in viaggio di nozze e che per questo
80
Il g10rno successivo, m data 29.9.2012, Michele GIOVINE s1
presentava presso gli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria per
consegnare la documentazione relativa all'anno 2010 dopo di
che, in data 16.10.2012, consegnava quella attinente ai primi
tre mesi dell'anno 201221.
A questo punto, siccome risultavano ancora mancanti i
documenti relativi alla seconda parte dell'anno 2012, in data
11.12.2012 la Guardia di Finanza perquisiva la sede del
Gruppo Consiliare "Pensionati per Cota" dove, su indicazione
di Sabrina Giovine, procedeva al ritrovamento e al sequestro
della seguente documentazione:
n. 1 agenda con copertina di colore marrone riportante
sulla copertina la dicitura "Consiglio Regionale del
Piemonte" ed un biglietto di colore bianco con la scritta
"2012 impegni - appuntamenti", contenente scontrini
fiscali e fatture varie inerenti alle spese del Gruppo
Consiliare dell'anno 2012;
n. 6 buste di carta di colore marrone chiaro, intestate
'aprile', 'maggio', 'giugno', 'luglio', 'agosto' e 'settembre',
ciascuna contenente buste di colore bianco all'interno
delle quali vi erano scontrini, fatture e note varie
relative alle spese del Gruppo Consiliare in questione
Veniva, inoltre, rinvenuta ulteriore documentazione e, 1n
particolare:
2 agende con copertina marrone contenenti scontrini
fiscali, fatture e note varie relative alle spese del Gruppo
effettuate nel 2012;
nota n. 13/2012 024 indirizzata alla Guardia di Finanza
Nucleo Polizia Tributaria Torino concernente la
consegna di rendicontazione per il periodo aprile
settembre 2012 relativa al Gruppo "Pensionati per
Cota";
4 buste di carta di colore bianco contenenti scontrini
relativi all'anno 2012.
Gli operanti, poi, perquisivano l'abitazione di Adriano Ricco,
coniuge di Giovine Sabrina, presso la quale rinvenivano 11
motivo era in grado di fornire solo la documentazione relativa all'annualità 2011, poiché sicuramente trovantesi in loco" (cfr. p. 8 trascrizioni udienza 23.2.2015) 27 Cfr. p. 57 trascrizioni udienza 20.2.2015
81 /
scontrini fiscali afferenti alle spese sostenute dal Gruppo
nell'anno 2012 (posti sotto sequestro) nonché, all'interno della
borsa di Sabrina Giovine, la somma di euro 11.950,00, oltre a
buoni pasto e ticket restaurant (anch'essi posti sotto
sequestro).
Sempre in ordine alle modalità di acquisizione della predetta
documentazione l'imputato riferiva che, in occasione del primo
accesso effettuato dalla Guardia di Finanza il 28.9.2011, aveva
fornito parte di quanto richiesto, senza essere in grado di
distinguere l'esatta documentazione consegnata e dichiarando,
in particolare, che: "io non ho dato il 2011. Io ho dato quello che
ho trovato, dottoressa ... [Però è risultato essere il 2011] secondo
quello che ha deciso la Guardia di Finanza, non secondo quello
che abbiamo detto noi ... ''28, sostenendo, poi, di aver preso
scontrini casualmente rinvenuti all'interno dell'ufficio e di
averli inseriti all'interno della scatola - che stando alle
dichiarazioni dell'imputato sarebbe stata una scatola
"dimensione fogli A4" - consegnata alla Guardia di Finanza,
senza inserirli nelle apposite buste suddivise per annualità, di
cui il GIOVINE non ricordava la presenza29.
Il giorno successivo l'imputato consegnava l'ulteriore
documentazione di cui si è già detto, sempre sostenendo di
averla reperita in parte presso il Gruppo e in parte presso la
propria abitazione senza avere la certezza in ordine a cosa s1
riferisse e se fosse stata oggetto di rimborso o meno,
dichiarando, sul punto: "quello che riuscivamo a tirare fuori e
l'ho agglomerato, perché la volontà era di essere assolutamente
collaborativo. L'ho portata poi in via Giordano Bruna3°".
La restante documentazione, come già detto, veniva in parte
spontaneamente consegnata il 16 ottobre 2012, in parte
sequestrata nel dicembre dello stesso anno, sebbene già
28 Cfr. p. 156 e ss. trascrizioni udienza del 24.4.2015. 29 Cfr. p. 156 esse, in particolare, p. 160 trascrizioni udienza del 24.4.2015 in cui GIOVINE Michele riferiva che; "Ma non c'era la busta del 12011. Io non mi ricordo una busta del 2011. Io mi ricordo varie buste. La ricostruzione che ho fatto era che siccome quando l'ho aperta venivo a scoprire che era del 2011, che era del 2011 ... io non me la ricordo una busta del 2011 così come ... Probabilmente c'era, io questo non lo metto in dubbio che c'era un riferimento annuale, ma siccome noi non eravamo tenuti a conservarla questa roba qui, il riferimento annuale era assolutamente probabilmente". 30 Cfr. pp. 163 e ss. e, in particolare, p. 166 trascrizioni udienza 24.4.2015.
82 . /
preparata dal GIOVINE, con l'aiuto della sorella, nel frattempo
tornata dal viaggio di nozze31.
In ordine alla conservazione delle pezze giustificative relative
alle spese effettuate veniva sentita anche Sabrina Giovine, la
quale riferiva che le predette pezze giustificative venivano
conservate in delle buste - suddivise in relazione al mese di
riferimento - che, a loro volta, erano conservate in alcune
scatole evidenziando, poi, una tenuta alquanto confusionaria
della documentazione in discorso32.
Di particolare interesse, poi, risultano essere le dichiarazioni
della predetta teste in relazione a quanto avvenuto in
occasione del primo accesso da parte della Guardia di Finanza
presso il Gruppo "Pensionati per Cota", con particolare
riferimento all'apprensione di alcune pezze giustificative
relative a spese personali della teste stessa, asseritamente non
rendicontate (dichiarazioni che, come si vedrà risulteranno
palesemente smentite dalle risultanze processuali).
La Giovine, infatti, in relazione alla prima richiesta di
documentazione da parte degli operanti, riferiva che: "in
quell'occasione lì non c'ero, quindi non so cos'è stato
consegnato. Sicuramente è stata consegnata della
documentazione in più che non è stata rimborsata; così com'è
stata consegnata della documentazione in più anche della
documentazione in mena33 " e proseguiva, poi, affermando che
all'interno dell'ufficio erano conservati anche degli scontrini
relativi a sue spese personali, all'interno di appositi raccoglitori
separati dalle pezze giustificative che avrebbero costituito
oggetto di rimborso.
In particolare, sul punto, la teste dichiarava che: "Quelli
[scontrini riferiti a spese presso centri estetici] sono miei, ma
erano in un mio cassetto personale che io avevo [ ... ] No, erano
nel mio cassetto personale. Secondo me sono stati presi dal
cassetto, non erano ... Non credo che fossero nelle buste gialle,
penso che fossero in una bustina a parte ed è stata presa la
busta ed inserita nello scatolone [. .. ] Io conservo davvero anche
depliant. Quindi in realtà è una mia abitudine normale. Li ho a
31 Cfr. p. 167 trascrizioni udienza 24.4.2016. 32 Cfr. p. 62 trascrizioni udienza 14.4.2015. 33 Cfr. p. 65 trascrizioni udienza 14.4.2015.
83
casa, li avevo in ufficio, li ho tuttora nell'ufficio dove lavoro
quindi non è... E' proprio una mia consuetudine [ ... } Quelli
[scontrini] miei personali erano nel cassetto [..] c'erano degli
acquisiti di abbigliamento [ .. .} erano separati, ma non sono stati
comunque... Cioè non ... Erano separati e non so [. .. } No, erano
nel mio cassetto non stati rimborsati34".
La Giovine, poi, oltre a ribadire la presenza di tale busta
ricolma dei suoi scontrini, rivelava anche la presenza di una
ulteriore busta ove erano presenti gli scontrini scartati,
riferendosi, in particolare, ad alcune pezze giustificative
relative ad un soggiorno a Malta di GIOVINE Michele.
La teste, sul punto, asseriva: "[gli scontrini personali} erano
prevalentemente nel mio cassetto. C'erano delle ... Una specie di
cassettiera, quelle di plastica, che si tengono sulla scrivania,
dove io tenevo anche altre cose personali, quindi potevano
anche essere all'interno di queste cassettiere, quindi su quello ...
Poi c'erano sicuramente altri scontrini, ad esempio erano ... Che
io scartavo dal rimborso, tipo ... C'era, ad esempio .. una cosa ...
Adesso non so dov'è, comunque c'era un... me lo ricordo a
memoria, c'era uno scontrino di Malta, che però era relativo
all'acquisto di alcuni prodotti di una vetreria di Malta, che è una
delle più importanti ... Come la vetreria di Murano per noi [ ... ]
Poiché i prodotti li avevano ... No, non era tra i miei scontrini, era
in un'altra busta, che non aveva nessuna indicazione ed
erano ... Quelli che consideravo i documenti che non ... Perché a
fine anno cosa si faceva? Si prendeva quelli che erano tutti i
giustificativi di spesa, poi si.. In alcuni casi alcune cose
venwano propno scartate e basta, senza nessuna
responsabilità di reintroduzione, su altre cose [ ... ] Sì, li scartavo
io[. .. } Sono stati messi in una busta[ ... ] Erano in una busta lì ..
Adesso fisicamente il luogo dove fossero non lo so, però li
mettevo tutti in questa busta che erano una busta di scarti,
dover mettevo le pezze che non venivano... Che si sceglieva di
non rimborsare35" .
Infine, in relazione ad alcune pezze giustificative inerenti spese
effettuate in Liguria, la Giovine ribadiva la presenza della
busta in cui conservava gli scontrini relativi alle proprie spese
34 Cfr. pp. 67 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2915. 35 Cfr. pp. 71 e ss., nonché pp. 122 e 127 trascrizioni udienza 14.4.2015.
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personali, asserendo: "No, erano probabilmente nel mw
cassetto, dentro una busta per spese personali [. . .] Nel primo
cassetto della mia scrivania, erano lì e poi c'era un'altra ... Altre
tre cassettine che erano di ... Nere, erano cassettine di plastica,
quelle classiche che si tengono sulla scrivania, anche lì c'erano
degli scontrini, delle cose mie personali [ ... ] Purtroppo è una
abitudine personale, che conservo tutt'ora, non c'è un motivo
particolare. A volte li tolgo dalla borsa e poi li metto dove mi
trovo. Per me il cassetto... era il mio cassetto, avevo anche dei
volantini, dei biglietti, delle foto, non c"ra un motivo. C'era un
cassetto personale, ma così come nell'ufficio ogni collaboratore
aveva un cassetto personale in cui poteva ... [. . .] Sì, c'era della
documentazione nel mio cassetto che era la mia documentazione
personale, ma era proprio solo la mia documentazione
personale36".
Veniva, infine, depositato un elenco di spese che la Giovine
non riconosceva come rimborsate trattandosi in parte di spese
personali (di cui alle predetta busta) in parte perché non
inerenti alla presente legislatura, ma comunque conservati in
ufficio (cfr. doc. prodotto dalla difesa GIOVINE nel corso
dell'udienza 14.4.2015 "documenti contabili non presenti in
contabilità, di spese non sostenute con fondi del Gruppo e non
rimborsate").
In conclusione, secondo il racconto fornito dall'imputato e
dalla Giovine, la Guardia di Finanza avrebbe appreso,
ritenendole oggetto di rimborso, anche pezze giustificative
contenute all'interno di una busta riposta nel cassetto della
scrivania della Giovine stessa, in cui quest'ultima avrebbe
conservato scontrini inerenti a sue spese personali, scontrini
contenuti in un'altra busta relativa ai c.d. "scarti" (documenti
non rendicontati, ma conservati) e, infine, una ulteriore
quantità di documentazione (scontrini, fatture) conservata
all'interno dei locali del Gruppo con varie modalità (es:
all'interno di agende).
Le sopra riportate dichiarazioni, con particolare riferimento
alla presenza di una busta in cui sarebbero state conservate
36 Cfr. pp. 91 e ss., nonché pp. 130 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.
85
.··, .. --·, .....--.,/') /. /
/;
pezze giustificative di "scarto", nonché un'altra busta,
conservata nel cassetto della Giovine, contenente scontrini
inerenti spese personali di quest'ultima risultano, però,
palesemente false attesa, da un lato, la loro scarsa credibilità
intrinseca (la complessiva testimonianza di Sabrina Giovine
risulta confusionaria oltre che inverosimile sotto molti aspetti
come, ad esempio, la conservazione di scontrini relativi a sue
spese personali, di cui non vi è traccia) e, dall'altro, la loro
contraddizione con le ulteriori risultanze processuali.
In particolare, dall'esame della documentazione m parte
consegnata e, 1n parte sequestrata presso il Gruppo
"Pensionati per Cota", nonché dalla testimonianza del teste,
Mar. Pengue37 è possibile apprendere che:
non vi è traccia in atti, per l'annualità 2011, della busta
menzionata da Sabrina Giovine, né della busta
contenente i c.d. "scarti";
le pezze giustificative relative all'anno 20 11 (quindi
quelle apprese nel momento in cui la Giovine non era
presente - quelle relative all'annualità successiva) erano
suddivise m singole buste riportanti, ognuna, la
mensilità di riferimento e, inoltre, vi erano due ulteriori
buste di cui una con scritto "Ultimi", riportante
l'indicazione di categorie di spesa ed una anonima;
le pezze giustificative contenute all'interno della busta
anonima in ultimo citata non venivano prese m
considerazione ai fini del presente processo3s;
gli scontrini presenti nelle agende venivano tenuti
distinti da quelli contenuti nelle buste di riferimento39;
gli scontrini relativi alle suddette spese personali
effettuate da Sabrina Giovine (es. spese per la cura del
corpo) venivano rinvenuti nelle succitate buste riportanti
la mensilità di riferimento, ciascuna nella busta
corrispondente al periodo di effettuazione della spesa
stessa (e non tutte in un'unica busta come dichiarato
dalla Giovine);
37 Cfr. pp. 151 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015. nonché pp. 38 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015. 38 Cfr. pp. 45 e 46 trascrizioni udienza 24.4.2015. 39 Cfr. p. 157 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.
86
~ I
; /
le somme delle spese inerenti gli scontrini rinvenuti
all'interno delle succitate buste prese in esame dalla
Guardia di Finanza e relative all'anno 2011 risultano
inferiori alle somme indicate nella prima nota dell'anno
2011;
in relazione all'anno 2011 non vi è traccia della scatola
di dimensioni pari a fogli "A4" citata da GIOVINE
Michele m cui sarebbero stati inserite pezze
giustificative rinvenute casualmente e frettolosamente
all'interno dell'Ufficio del Gruppo "Pensionati per Cota".
Alla strega dei precedenti rilievi deve concludersi che:
1) tutte le pezze giustificative relative all'annualità 2011
corrispondono a spese oggetto di rimborso, così come
quelle successive relative all'anno 2012 sulle quali non
v1 sono dubbi considerato che la relativa
documentazione veniva consegnata agli operanti, dopo
essere stata preparata con l'aiuto di Sabrina Giovine,
economa del Gruppo;
2) come già anticipato, le dichiarazioni di Sabrina Giovine
in relazione alla presenza di una busta, asseritamente
conservata in apposito cassetto, nonché di ulteriori
contenitori in cui sarebbero stati conservati gli scontrini
inerenti alle sue spese personali risultano palesemente
false.
Chiarito ciò è ora possibile passare all'esame delle singole
spese oggetto di rimborso ed alla loro pertinenza o meno con il
funzionamento del gruppo.
In primo luogo occorre evidenziare che, alla luce delle
riflessioni svolte al punto 4, vi sono una serie di spese definite
"ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le
stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e
non, invece, destinate al funzionamento del gruppo. In
particolare, si tratta delle seguenti spese:
contravvenzioni del codice della strada (salvo due
specifiche eccezioni)
ricariche telefoniche per euro;
87
{( ! \_
acquisto di generi alimentari;
acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;
trasferte a Roma;
carburante;
biglietti ferroviari;
buoni pasto.
Vi sono, invece, una sene di spese palesemente inconferenti
sia con l'attività politica che con quella istituzionale del
Gruppo consiliare in questione tra cui rientrano, in primo
luogo, quelle inerenti la cura della persona (parrucchieri,
centri estetici, etc) e altri costi connessi (es.: palestra) di cui
alla documentazione di seguito elencata:
• doc. 487 del 18.01.2010 parrucchiere 10,00
• doc. 196dell'l1.05.2010 assorbenti 3,09
• doc. 71 dell'l 1.05.2010 accessori profumeria 22,40
• doc. 3 del 21.05.2010 estetica 30,00
• doc. 532 del 3.06.2010 depilazione 30,00
• doc. 2494 del 4.06.2010 parrucchiere via alfieri 26,00
• doc. 631del2.07.2010 depilazione 30,00
• doc. 154dell'l.09.2010 depilazione 25,25
• doc. 40 del 12.10.2010 profumeria 39,90
• doc. 724 del 19.11.2010 parrucchiere 25,00
• doc. 21del22.12.2010 beauty case 13,50
• doc sn del 22.12.2010 estetica 24,90
• doc. sn del 23.12.2010 cosmetici 5,50
• doc. 41del23.12.2010 varie profumeria 110,46
• doc. 101del24.12.2010 profumi 122,50
• doc. 175 del 3.1.2011 assorbente e caffè 4,71
• doc. 18 del 12.1.2011profumeria1,98
• doc. senza numero del 3.3.2011 assorbenti 3,29
• doc. 132 dell'll.3.2011 profumeria carta fedeltà
Sabrina Giovine 71, 92
• doc. 13 del 14. 3. 2011 accessori profumeria su reso
53,46
• doc. 1812 del 12.5.2011 igiene intima femminile 10,40
• doc. 4 del 21.5.2011 accessori profumeria 53,94
• •
doc. 15 del 14.6.2011 accessori profumeria 65,16
doc. 4 70 del 18 .6.2011 estetica 30 ,00
88
• doc. 562 del 22.7.2011 centro estetico 30,00
e doc. 622 del 29.8.2011 depilazione 30,00
• doc. 34 del 16.9.2011 trucchi 49,00
• doc. 696 del 17.9.2011 centro estetico doccia solare
28,00
• doc. s.n. 21.9.2011 set make up cura della persona
67,49
• doc. 83 del 7.10.2011 accessori profumeria 26,80
• doc. 750 del 13.10.2011 centro estetico 32,00
• doc. 11 del 13.10.2011 accessori profumeria 44,53
• doc. sn del 24.10.2011 varie palestra 700,00
• doc. 187 del 27.10.2011assorbenti2,89
• doc. 182 del 3.11.2011 burro+ spazzolino 6, 10
• doc. 51del5.12.2011 accessori profumeria 7,59
• doc. 54 e 56 del 13.12.2011profumeria20,89 + 2,99
• doc. 831del15.12.2011 centro estetico 80,00
• doc. 49 del 12.12.2011 accessori profumeria 76,59
• doc. 2 del 12.4.2012 centro estetico 43,00
• doc. sn e senza data accessori make up 48,22
Quale ulteriore tipologia di spesa palesemente eccentrica con
l'attività del Gruppo vi è quella relativa all'acquisto di farmaci,
in ordine ai quali Michele GIOVINE rivendicava la legittimità
del loro rimborso sostenendo che i farmaci, da un lato, erano
necessari per la cassetta del Pronto Soccorso presente al
Gruppo dall'altro, che parte di quei farmaci erano destinati agli
anziani che si recavano presso la sede del Gruppo - trattandosi
del Gruppo "Pensionati per Cota" - e, conseguentemente, utili
al funzionamento dello stesso4o.
Sul punto occorre rilevare che la quantità di spese effettuate
per i farmaci risulta incompatibile con il solo rifornimento delle
cassette del Pronto Soccorso di cui sopra mentre, per quanto
riguarda la fornitura di medicinali agli anziani, frequentatori
della sede del Gruppo, s1 deve evidenziare che tale
giustificazione, oltre che evidentemente assurda (e, peraltro,
qualora fosse ritenuta veritiera, costituirebbe illecito penale
per quanto riguarda i farmaci acquistabili solo previa ricetta
40 Cfr. pp. 127 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015.
89
medica), risulta irrilevante, considerato che, in ogni caso, tale
fornitura non ha alcuna correlazione con il funzionamento del
Gruppo Consiliare in questione, non rientrando né in attività
istituzionale, né in attività politica, anche latamente intesa.
Pertanto, si deve ritenere illegittimo il rimborso delle seguenti
spese:
• doc. 37 del 3.07 .2009 farmacia del corso 5,00
• doc. 129 del 22.07.2009 farmaci 7,62
• doc. 98 del 24.07.2009 farmaci 16,80
• doc. 47-48 del 2.07.2010 farmaci 10,14 + 2,27
• doc. 148 del 17.07.2010 farmaci 7,00
• doc. 26 del 25.08.2010 farmaci 48,70
• doc. 168 del 15.10.2010 farmaci 18,95
• doc. 50 del 19.11.201 O farmaci 7 ,20
e doc. 87 del 19.11.2010 farmaci 10,90
• doc. 67 del 13.12.2010 farmaci 21,26
• doc. 122 del 17.1.2011 farmaco 5,29
• doc. 22 del 24.1.2011farmaci23,10
• doc. 123 del 2.2.2011 farmaci 11,75
• doc. 102 del 6.2.2011farmaci6,96
• doc. 89 del 7.2.2011 farmaci 20,90
• doc. 198 del 8.2.2011 farmaci 9,80
• doc. 62 del 10.2.2011farmaci8,00
• doc. 74 del 12.2.2011 farmaci 46, 11
• doc. 89 del 13.2.2011 farmaci 14,89
• doc. 117 del 17.2.2011farmaci4,00
• doc. 78 del 17.2.2011farmaci24,65
• doc. 38 del 19.2.2011farmaci17,40
• doc. 94 del 19.2.2011farmaci6,50
• doc. 125 del 29.3.2011 farmaci 8,00
• doc. 156 del 4.4.2011 farmaci 12,61
• doc. 111 del 19.5.2011 farmaci 16, 10
• doc. 66 del 21.5.2011 parafarmaci 29,30
• doc. 54 del 8.6.2011 parafarmaco 17 ,50
• doc. 66 del 10.6.2011farmaci14.20
• doc. 95 del 21.7.2011 farmaci 18,44
• doc. 144 del 11.8.2011farmaci19,80
• •
doc. 145 del 16.8.2011farmaci33,70
doc. 27 del 11.9.2011 parafarmaco 9,99
90
-·, ) __ ,·-~
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,/
• doc. 81 del 16.9.2011 parafarmaco 10,90
• doc. 5 del 5.10.2011farmaci10,87
• doc. 78 del 13.10.2011 farmaci 6,20
• doc. 38 del 19.2.2011farmaci17,40
• doc. 94 del 19.2.2011 farmaci 6,50
• doc. 35 del 25.10.2011farmaci22,15
• doc. 65 del 15.11.2011 farmaci 7,40
• doc. 50 del 29.11.2011farmaci12,61
• doc. 80 del 7.12.2011farmaci37,60
• doc. 94 del 14.12.2011 parafarmaco 29,98
• doc. 99 del 15.12.2011farmaco3,80
• doc. 128 del 5.1.2012 farmaci 27,30
• doc. 243 del 10.1.2012 farmaci 7,59
• doc. 159 del 12.1.2012 farmaci 13,91
• doc. 34 del 31.1.2012 farmaci 16,10
• doc. sn 4.2.2012 farmaci 26,94
• doc. 107 del 4.2.2012 farmaci 31,65
• doc. 217 del 18.2.2012 farmaci 6,42
• doc. 75 del 24.2.2012 farmaci 19,00
• doc. 240 del 24.2.2012 farmaci 16,97
• doc. 44 del 21.3.2012 farmaci 17,40
• doc. 137 del 4.4.2012 farmaci 17 ,40
• doc. 46 del 13.4.2012 farmaci 8,00
• doc. 40 del 20.5.2012 farmaco 7,25
• doc. 12 del 24.5.2012 farmaci 7 ,50
• doc. 45 del 12.6.2012 farmaci 3,20
• doc. 68 del 7.9.2012 farmaco 9,80
Ulteriore spesa abnorme rispetto alla funzionalità del Gruppo
è, poi, quella relativa all'acquisto di capi di abbigliamento e
oggettistica varia.
In ordine a tali spese il GIOVINE, oltre a sostenere che parte di
esse erano da imputarsi a Sabrina Giovine e che non erano
state oggetto di rimborso (in ordine a tale affermazione si
rimanda a quanto sopra esposto in relazione alle modalità di
acquisizione delle pezze giustificative) asseriva, da un lato, che
parte di tali beni erano finalizzati a omaggi e, altra parte, era
finalizzata al funzionamento del Gruppo: in particolare, con
91
riferimento all'acquisto di giacche e cannc1e, l'imputato
dichiarava che s1 trattava di abbigliamento messo a
disposizione dei collaboratori del Gruppo i quali, per recarsi
all'interno dell'aula in cui si svolgevano le Assemblee del
Consiglio Regionale, dovevano indossare la giacca e la
cravatta41.
Anche in tale caso le giustificazioni fornite dal GIOVINE
risultano chiaramente non credibili, alla luce della quantità,
nonché della qualità delle spese sostenute per l'acquisto di
capi di abbigliamento e oggettistica varia e, pertanto, non
possono che considerarsi illegittimi i rimborsi di cui alle
seguenti pezze giustificative:
• doc. 3 del 20.07.2009 la coste 98,00
• doc. senza numero 20.12.2009 abbigliamento 34,00
• doc. 41 del 9.01.2010 varie filati 29,30
• doc. 25 del 18.04.2010 abbigliamento intimo 13,00
• doc. 104 del 19.04.2010 golden lady 53,50
• doc. 39 del 22.04.2010 intimo 29,80
• doc. 24 del 26.04.2010 la coste 77,00
• doc. 309 del 17.06.2010 abbigliamento 6,49
• doc. 446 del 19.06.2010 abbigliamento sportivo 89,60
• doc. 2418 del 3.07.2010 bikini 14,90
• doc. 12 del 4.07.2010 abbigliamento su reso 40,50
• doc. 23 del 4.07.2010 scarpe 19,50
• doc. senza numero dell'8.07.2010 abbigliamento+ borsa
a carrello 27,35
• doc. 1dell'l1.07.2010 abbigliamento 185,00
• doc. senza numero 12.07.2010 abbigliamento sportivo
68,00
• doc.197 del 26.07.2010 pelletteria 15,40
• doc. 1236 del 27.7.2010 slip 6,90
• doc. senza numero del 31.07.2010 abbigliamento 37,35
• doc. 36 del 31.07.2010 abbigliamento 39,90
• doc. senza numero del 4.08.2010 abbigliamento
bellissima 65,00
• doc. 16 del 26.08.2010 calzature 39,90
41 Cfr. pp. 126 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015, nonché pp. 75 e ss. /J,.·/ . trascrizioni udienza 14.4.2015. ~
... 'ì i
92
• doc. 3 dell'8.08.2010 abbigliamento 47,00
• doc. 76 del 10.09.2010 abbigliamento 84,85
• doc. 28 del 14.09.2010 abbigliamento 18,60
• doc. 4 del 14.09.2010 varie ottica 61,00
• doc. 127 del 18.09.2010 abbigliamento (stivaletti
minnie) 12,95
• doc. 7230 del 18.09.2010 abbigliamento sportivo 71,35
• doc. 177 del 21.09.2010 abbigliamento 33,97
• doc. 41 del 23.09.2010 abbigliamento 19,95
• doc. 14 del 28.09.2010 calzature (rossotto) 69,00
• doc. 4dell'l1.10.2010 abbigliamento 140,50
• doc. 6617 del 16.10.2010 abbigliamento sportivo 25,40
• doc. 2 del 19. 1O.201 O accessorio valigeria 20, 00
• doc. 24 del 3.11.2010 abbigliamento femminile
(calzedonia) 12,95
• doc. 121del22.11.2010 abbigliamento 9,90
• doc. 36 del 4.12.2010 abbigliamento 16,50
• doc. sn del 16.12.2010 lavanderia abbigliamento capi
13,93
• doc. 80 del 18.12.2010 abbigliamento 119,80
• doc. 15 del 18.12.2010 abbigliamento 89,00
• doc. 66 del 21.12.2010 accessori sacca tracolla 237,00
• doc. 60 del 21.12.2010 abbigliamento 43,00
• doc. 169 del 22.12.2010 abbigliamento 16,95
• doc. 3 del 23.12.2010 abbigliamento 102,00
• doc. 54 del 23.12.2010 abbigliamento (yamamay) 49,90
• doc. 326 del 23.12.2010 calze 4,95
• doc. 161del23.12.2010 abbigliamento 118,00
• doc. 113 del 12.1.2011 abbigliamento 13,93
• doc. 95 del 12.1.2011abbigliamento43,97
• doc. 60 del 16.1.2011abbigliamento17,00
• doc. 60 del 16.1.2011abbigliamento17,00
• doc. 10 del 18.2.2011 abbigliamento (camicia) 39,50
• doc. 32 del 18.2.2011 abbigliamento 72,00
• doc. 1 del 19.2.2011 abbigliamento sportivo (Verona)
23,00
• doc. 16 dell'S.3.2011 abbigliamento camicia 35,98
• •
doc. 51 del 10.3.2011 abbigliamento camicia 60,98
doc. 214 del 10.3.2011 abbigliamento 30,98
93
• doc. senza numero dell' 11.3.2011lacoste122,00
• doc. 13 dell'l l.3.2011 abbigliamento sportivo 9,90
• doc. 6 del 19.3.2011 abbigliamento camicia 85,00
• doc. 16 del 18.4.2011 calzature 29,90
• doc. senza numero del 30.4.2011 abbigliamento
sportivo 5,00
• doc. 231del17.5.2011abbigliamento25,48
• doc. 19 del 18.5.2011 abbigliamento 44,90
• doc. 112 del 19.5.2011 abbigliamento 24,99
• doc. senza numero del 19.5.2011 abbigliamento 48,50
• doc. senza numero del 21.5.2011 abbigliamento 49,80
• doc. 1 del 21.5.2011 accessori calzature 29,90
• doc. senza numero del l. 6.2011 lavanderia 11, 1 O
• doc. 1 del 3.6.2011 abbigliamento 12,00
• doc. 43 del 4.6.2011 camicie 39,30
• doc. 1 del 5.5.2011 camicia tommy hilfigher 132,00
• doc. 2 del 5.6.2011 camicia tommy hilfigher 128,50
• doc. 13 del 5.6.2011 abbigliamento h&m 56,00
• doc. 20 del 7.6.2011calzature35,00
• doc. 22 del 7.6.2011 abbigliamento calzature 70,00
• doc. 32 del 13.6.2011 abbigliamento 87.50
• doc. 1 del 5.7.2011 abbigliamento 75,00
• doc. 4 del 5.7.2011 abbigliamento pantalone + canotta
180,30
• doc. 2 del 8.6.2011 abbigliamento 135,00
• doc. 19 del 9.7.2011 abbigliamento 50,00
• doc. 53 del 15.7.2011 abbigliamento 5,90
• doc. 6 del 31.8.2011 abbigliamento 92,00
• doc. 18 del 9.9.2011 abbigliamento 59,95
• doc. s.n. del 15.9.2011 lavanderiajeans 5,50
• doc. s.n. del 17.9.2011 scarpiera e varie 31,90
• doc. 145 del 21.9.2011 abbigliamento 14,77
• doc. 2 del 22.9.2011 abbigliamento 59,00
• doc. 18 del 23.9.2011 intimo femminile 40,00
• doc. 3 del 29.9.2011 abbigliamento su reso 6,00
• doc. 13 del 4.10.2011 camicie 73,00
• doc. 74 del 13.10.2011 2 portafogli in pelle 52,45
e doc. 64 del 15.10.2011calzature29,90
94
• doc. sn del 22.10.2011 abbigliamento (bellissima)
284,00
• doc. 21 del 26.10.2011 gonna 29,99
• doc. 61 del 20.12.2011 abbigliamento carta regalo
100,00
• doc. 22 del 21.12.2011 accessori orologi 146,00
• doc. 45 del 21.12.2011 abbigliamento 135,00
• doc. 6 del 21.12.2011 abbigliamento cravatte 81,00
• doc. 94 del 21.12.2011 abbigliamento jack city 99,99
• doc. 7 del 22.12.2011 intimo 180,00
• doc. 17 del 22.12.2011 accessori calzature pelletteria
56,80
• doc. 7 del 22.12.2011 abbigliamento 16,90
• doc. 26 del 23.12.2011 accessori pelletteria 39,00
• doc. 53 del 24.12.2011 accessori orologi 67,00
• doc. sn 21.1.2012 abbigliamento sportivo 79,05
• doc. 269 del 2.3.2012 abbigliamento 13,70
• doc. 31 del 14.4.2012 varie calzolaio 1,00
• doc. 340 del 11.5.2012 varie sartoria 20,00
" doc. 20 del 21.5.2012 varie abbigliamento 25,00
• doc. 143 del 29.7 .2012 abbigliamento 99,00
• doc. 27 del 30.7.2012 abbigliamento 90,00
• doc. 9 del 1.8.2012 calzature 15,00
• doc. sn 2.8.2012 varie pelletteria (Genova) 19,00
• doc. 19 del 7.9.2012 varie intimo femminile 9,40
• doc. sn e senza data accessori calzature 29,90
Sempre tra le spese indebitamente rimborsate, vi sono quelle
relative ad acquisti di articoli per bambini, che secondo
Sabrina Giovine sarebbero stati rinvenuti tra i suoi scontrini
personali (di cui si è già diffusamente parlato in precedenza),
nonché quelle relative ad oggetti di varia natura o sostenute in
nightclub, palesemente inconferenti con le finalità del Gruppo,
e per i quali non si può ritenere che si tratti di errore,
considerata la complessiva scarsa credibilità delle
dichiarazioni del GIOVINE e l'elevato quantitativo delle spese
di cui veniva illegittimamente richiesto il rimborso.
Si tratta delle spese qui dettagliate:
95 ,I
/
• doc. 13 del 10.5.2009 nightclub chatam 15,00
• doc. senza numero del 10.5.2009 chatam 60,00
• doc. 3 del 12.5.2009 chatam 20,00
• doc. senza numero del 12.5.2009 chatam 80,00
• doc. senza numero del 12.5.2009 trocadero 290,00 +
50,00 + 20,00
• doc. 43 del 21.05.2010 bimbo 52,50
• doc. 13 del 29.05.2010 varie asilo 26,40
• doc. senza numero del 3.07.2010 rete ombreggiante
8,40
• doc. 98 del 6.11.2010 varie lotteria (gratta e vinci) 5,00
• doc. 23 del 28.11.2010 varie bimbo 20,90
• doc. 767 del 1.12.2010 varie lotteria 5,00
• doc. 123 del 18.12.2010 oggetti casa (de carlo) 104,00
• doc. 40 del 18.12.2010 varie bimbi 97 ,00
• doc. 47 del 23.12.2010 varie bimbo 16,00
• doc. sn del 24.1.2011 2 lezioni dante c. giovani 90,00
• doc. 8 del 26.1.2011 varie bimbo 17,90
• doc. 14 del 12.3.2011 varie bimbo 58,50
• doc. 24 del 6.5.2011 giocattoli 75,00
• doc. 243 del 6.5.2011 varie giocattolo 55,00
• doc. 39 del 9.5.2011 varie sigarette+ reparto lg 13,10
• doc. 1061 del 12.5.2011 camera albergo in favore di
carlo giovine 158,00
• doc. senza numero del 17.5.2011 varie (lampadario)
265,00
• doc. senza numero del 17.5.2011 macinapepe e oliera
23,80
• doc. 15 del 21.5.2011 ottica 20,00
• doc. 199 del 17.7.2011 sigarette e caffé 2,90
• doc. 63 del 23.7.2011 varie animali 58,80
• doc. 3 del 5.8.2011argenteria128,80
• doc. 16 3.11.2011 varie asilo 27, 90
• doc. sn del 5.11.2011 serra azalea caldotelo artic 35,50
• doc. 83 del 6.12.2011 varie animali 43,90
• doc. 278 del 21.12.2011 varie bimbo 33,50
• doc. 80 del 24.12.2011 varie bimbo 19,50
• doc. 12 del 10.5.2012 varie bar+ sigarette 5,30
• doc. 9 del 16.8.2012 varie porcellane argenteria 55,00
96
• doc. 169 del 28.8.2012 bigiotteria 6,60
Analogo discorso rispetto a quello pocanzi esposto deve essere
seguito in relazione alle spese sostenute all'estero, cioè:
• doc. senza numero del 24.6.2009 biglietto pullman
sterline 9,60
• doc. senza numero del 29.08.2010 "marine park" parco
acquatico 204,00
• doc. senza numero del 30.08.2010 estero (malta) 42,00
+ 150,00
• doc. s.n. del 8.9.2011 spese gran canaria 17,50 + 3,30 +
4,55 + 17,05 + 2,40
Per quanto riguarda i biglietti per spettacoli a teatro occorre
evidenziare che Il GIOVINE riferiva di aver effettuato tale
acquisto al fine di verificare la qualità degli spettacoli offerti, in
particolare dal Teatro Regio di Torino, nonché il complessivo
funzionamento del teatro come, peraltro, confermato anche da
Sara Franchino e Sabrina Giovine42.
La predetta dichiarazione, oltre che intrinsecamente poco
credibile, appare inverosimile, da un lato, alla luce della
complessiva gestione del fondo di Funzionamento da parte del
GIOVINE (rimborso di numerose spese palesemente ultronee
rispetto all'attività del Gruppo) nonché in considerazione del
fatto che il GIOVINE poneva rimborso anche biglietti di mostre
di vario tipo (in un caso si trattava di ben 6 ticket), alcune
tenute al di fuori della Regione Piemonte, evidentemente prive
di alcun collegamento con l'attività del Gruppo Consiliare
"Pensionati per Cota".
Si devono, conseguentemente ritenere illegittimi i rimborsi
ottenuti grazie alla presentazione delle pezze giustificative di
seguito elencate:
• doc. senza numero del 13.12.2009 biglietto palazzo della
gran guardia Verona 10,00
• doc. senza numero del 4.05.2010 due biglietti regio
162,40
"'!
42 Cfr. pp. 119 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015; cfr. pp. 79 e ss. ~.1L1 trascrizioni udienza; cfr. pp. 151 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016. 1
97
• doc. senza numero del 7.3.2011 mgresso mostra
Colosseum Roma 20,00
• doc. senza numero del 3.6.2011 sei biglietti Torino
sottorranea 150,00
• doc. sn e senza data teatro stabile (madama butterfly) 2
biglietti 126,40
In relazione alle spese di cui ai docc. s.n. del 29.9.2011 n. 2
biglietti Juventus-Milan 732,40 e 839 del 30.9.2011 toga e
accessori 608,00 l'imputato ne rivendicava. la legittimità
sostenendo che la Regione Piemonte effettuava acquisti di
analogo tenore per i propri dipendenti e che, nel caso specifico,
si trattava di omaggi effettuati a persone che a vario titolo
avevano collaborato con il Gruppo (quasi una sorta di
compenso, come dichiarato dallo stesso Michele Giovine): m
particolare i biglietti della partita di calcio venivano regalati a
Strazzeri, mentre la toga munita di accessori all'avv. Strambi43.
Evidente l'illegittimità di tali rimborsi, atteso che le predette
spese non possono essere qualificate come spese di
rappresentanza (sulla cui definizione si rimanda al punto 4)
essendo state effettuate in favore di persone intranee al
Gruppo e non rispettando, peraltro, gli ulteriori requisiti
richiesti (in particolare: modicità della spesa a scopo
meramente simbolico).
Peraltro, s1 giungerebbe alla medesima conclusione di
illegittimità del rimborso qualificando le spese di cui sopra
come compensi per l'attività svolta dai menzionati soggetti, in
qualità di volontari considerata l'evidente illegittimità di
compensi "mascherati" da omaggi a terzi.
In ultimo, vi sono i docc. sn 14. 1. 2011 ingiunzione di
pagamento a s. giovine 102,79 e s.n. del 7.7.2011 ritardato
pagamento multa 253,29, il cui rimborso deve ritenersi
penalmente rilevante, considerato che non si tratta di
contravvenzioni al codice della strada, ma di sanzioni ulteriori
dovute all'inattività del trasgressore.
43 Cfr. pp. 115 e ss., nonché p. 134 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015 - cfr. pp. 83 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.
98 ,. )
Oltre a quanto sopra riferito devono aggiungersi i 2.764,42
euro in relazione ai quali non vi sono documenti giustificativi:
anche per tali spese vi sono elementi sufficienti da cm
desumerne l'illegittimità alla luce dell'assenza di
documentazione e dal complessivo contesto emerso a carico
del giovine, il quale utilizzava disinvoltamente denaro pubblico
per finanziare le proprie spese private.
GIOVINE deve, in conclusione, essere ritenuto colpevole degli
addebiti a lui ascritti in relazione alle spese sopra dettagliate,
la cui somma complessiva ammonta a 14.053,05 (NEL
CALCOLO NON SOSO STATI INSERITI, PER ERRORE, I
2.764,42 DI CUI SOPRA), mentre deve essere mandato assolto
dai restanti addebiti perché il fatto non sussiste.
DE MAGISTRIS Roberto
De Magistris, del Gruppo consiliare Lega Nord, è chiamato a
rispondere, in concorso con il capogruppo Mario Carossa, delle
spese così descritte al capo 10 del d.r.g:
rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per
complessivi 9.345,56;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.004,50;
rimborso spese per acquisto carburante per
complessivi€ 10.336,27;
rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music
Club S.r.1." per complessivi~ 1.614,46;
rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per
cellulari e custodie per smartphone e tablet) per
complessivi € 1.4 6 9 ,24;
rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture
telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;
per una somma complessiva di€ 27.840,52.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
99
La richiesta di condanna da parte del P.M. m esito al
dibattimento è motivata, in sintesi, sulla presenza tra le spese
di ristorazione di vari scontrini che sarebbero sintomatici di
spesa ad uso personale e non legata alla funzione né
qualificabili come spese di rappresentanza; inoltre,
menzionando la finalità di profitto proprio con riferimento alle
altre spese, desunta dalla loro tipologia.
De Magistris ha rilasciato spontanee dichiarazioni all'udienza
del 24.4.2015, con acquisizione - essendo stato richiesto
l'esame - dell'interrogatorio effettuato in indagini (produz. P.M.
ud. 19/23.2.2016), dove si era già avvalso della facoltà di non
rispondere ma aveva depositato una dettagliata memoria con
allegati, oggi entrata a far parte del fascicolo del dibattimento.
Nelle sue dichiarazioni spontanee (ud. 24.4.15 trascriz. p. 246
ss.) ha in sintesi riferito di essere stato eletto per la prima volta
nel 2010 e di non avere mai avuto esperienze precedenti di
consiliatura regionale (era stato inserito m lista come
candidatura 'a perdere') e di avere effettuato spostamenti
quotidiani dal paese ove abita, nella provmcia del Verbano
Cusio Ossola, a Torino in Regione, così facendo ogni giorno
circa quattro ore di auto, e per tale motivo di avere messo a
rimborso spese elevate di carburante e telepass. Consegnava
gli scontrini all'economa del gruppo consiliare della Lega in
Regione, Manfreda, che scremava e restituiva quelli
eventualmente ricevuti per errore. Confidava nel fatto che gli
sarebbero stati restituiti in caso di non congruità e in caso di
mancata autorizzazione del capogruppo.
Nella memona già prodotta in indagini aveva da subito,
riverificando ciò che gli veniva contestato e cercando di
ricostruire, individuato tre voci inserite per errore e spiegando
perché (v. memoria cit.); aveva prodotto al P.M. il regolamento
Lega Nord Gruppo Consiliare e il modulo standard di richiesta
rimborso spese che gli era stato consegnato quando eletto in
Consiglio Regionale dalla economa Manfreda, oltre alla prova
della immediata messa a disposizione al p:r;oprio Gruppo della
somma che gli veniva contestata. Nella medesima memoria
100
aveva spiegato a grandi linee la natura istituzionale o
comunque di collegamento con l'attività del gruppo delle spese
portate a rimborso, categoria per categoria, citando ulteriore
documentazione che verrà poi prodotta a dibattimento a
sostegno delle proprie affermazioni (v. prod. dif. ud. 2.2.2015
della fattura di acquisto di trentasei magliette con il logo
'Regione Piemonte' per omaggi, nonché i documenti inerenti la
missione in Cina nel corso della quale aveva portato a
rimborso un pasto in un ristorante -v. oltre-). Aveva infine
prodotto, a fronte della contestazione relativa a spese per
soggiorni in albergo, la convenzione stipulata dalla Lega con gli
alberghi Petit Hotel e Diplomatic, da lui utilizzati quando
sporadicamente era costretto a fermarsi a Torino invece di
rientrare a Verbania.
Il profilo in contestazione circa la fruizione di spese di
rimborso per hotel non è stato ripreso in specifico dal P.M. in
requisitoria, e in ordine alle stesse non vi sono motivi per
disattendere le spiegazioni fornite dall'imputato, trattandosi di
spese sostenute negli hotel convenzionati con la Lega.
Va rilevato, per quanto attiene alle spese di ristorazione, che si
tratta di spese di natura 'ambivalente' e sul punto -
richiamandosi quanto evidenziato in linea generale in ordine
alle spese ammissibili - non sono stati offerti elementi che
specificamente ne provino la destinazione personale. In
specifico, il P.M. ha sottolineato come per la maggior parte si
sia trattato di spese che evidentemente sono collegate, come
orari e luoghi, alla tratta che quotidianamente De Magistris
effettuava per recarsi dal Verbano Cusio Ossola, provincia in
cui abita, fino a Torino (spese di autogrill): quindi di spese
proprie (non vi sono nel suo caso ipotesi di c.d. scontrini a
catena reperiti nello stesso luogo) che il consigliere, dalle
istruzioni ricevute -e non ricevendo obiezioni all'atto della
presentazione degli scontrini- riteneva rimborsabili.
Vi sono, sempre in quest'ambito, alcune piccole spese
risultanti da scontrini emessi a Verbania mentre il cellulare del
consigliere agganciava una cella di Torino. Sul punto egli ha
101
(
riferito essere plausibilmente spese sostenute da collaboratori
in loco, pur non essendo in grado di ricordare in specifico gli
eventi: ma anche in tal caso ci si trova di fronte a spese -
peraltro molto modeste - c.d. ambivalenti (retro), in ordine alle
quali, data la natura, non pare sufficiente per un'affermazione
di responsabilità il mero confronto con le celle alla luce della
possibile, e non smentibile, imputazione delle spese a
collaboratori per il gruppo.
Alcune tra le altre spese contestate risultano legittimamente
riconducibili alla categoria degli omaggi, e nell'accezione
corretta del termine (v. retro, nella premessa generale). Sul
punto si richiamano le spiegazioni fornite nell'allegato 53 alla
memoria difensiva depositata al Tribunale all'udienza del
24.4.2015. Le spiegazioni sono congruenti: gli scontrini sono
per prodotti alimentari tipici locali, formaggi e vini, anche per
cesti natalizi, a 'collaboratori sul territorio, soggetti istituzionali
vari', per complessive poche centinaia di euro, tanto che già
nell'elenco stilato dalla Guardia di Finanza di spese 'dubbie',
poi riportato per intero nel riassunto di cui alle macrovoci del
capo di imputazione, vengono qualificate quali spese aventi
causale 'cesti natalizi'. Sulla stessa linea possono essere
qualificati come omaggi le spese per fiori o piante, per 512
euro con fattura datata 4. 1.2012, quindi in data significativa
di ordinativo e consegna in prossimità del Natale. La spesa, in
questo caso non più così contenuta, pare però - proprio per
questo - difficilmente qualificabile come a profitto proprio o
sostenuta per regali di natura privata, mentre la spiegazione in
termini di omaggio istituzionale di fiori o piante per le feste
natalizie appare plausibile e comunque non smentita.
Nella medesima memoria difensiva, De Magistris spiega la
richiesta di rimborso per un'unica altra spesa che potrebbe
apparire estranea alla funzione ma che ad essa, invece, pare
ricollegabile, quella relativa ad un isolato rimborso pasto per
più persone nel corso di una missione nella Cina Popolare, con
fattura di un ristorante in Cina dell'l.12.2011. La missione,
spiega De Magistris, era istituzionale, e solo quel pasto, quale
pranzo offerto nella sua funzione di consigliere regionale, è
102
r; v__"
stato da lui portato a rimborso senza che nulla gli fosse stato
obiettato in Regione, in ciò confermandosi la sua idea di avere
diritto ad un rimborso per una causale descritta in piena
trasparenza e, quindi, non presentata in Regione come
istituzionale tacendo il fatto che in realtà non lo fosse.
Per il resto, si tratta di spese 'ambivalenti' per le quali non è
stata fornita prova di uno specifico utilizzo di beni o servizi, poi
messi a rimborso, a fini personali o comunque privati.
Un'unica questione è stata affrontata in specifico dalla
Procura, e riguarda proprio la spesa per i telepass, che
effettivamente afferiscono a passaggi autostradali che si
trovano tutti sulla tratta Torino-Verbania .e viceversa, quindi
sulla tratta per recarsi in consiglio regionale. De Magistris non
risulta avere fruito di rimborsi spese forfait chilometrici,
mentre da subito ha richiesto e ottenuto senza obiezione
alcuna rimborsi presentando le fatture telepass e gli scontrini
del carburante (documenti rinvenuti tra le pezze giustificative
prodotte dal Gruppo della Lega e il cui tabulato riassuntivo
specifico, quanto ai passaggi telepass, è stato prodotto dal P.M.
a seguito di acquisizione presso la Società Autostrade).
Ha sostenuto il P.M. che i pieni di benzina ravvicinati (vds.
relativi scontrini e tabulati riassuntivi delle spese 'dubbie' della
GdF) inducono a ritenere che egli rifornisse due vetture
diverse, e quindi oltre alla propria anche quella di altra
persona. Ciò anche alla luce del fatto che vi sono spese di
telepass sia con card intestata a sé personalmente sia con
altra card intestata alla propria azienda "Music Club di De
Magistris".
fronte a
Secondo questa prospettazione, ci si troverebbe di
spese portate a rimborso da De Magistris
inequivocabilmente a vantaggio privato e, ciò con particolare
riferimento alle fatture del telepass intestato a 'Music Club'.
Il punto è stato convincentemente spiegato da De Magistris, e
la sua versione è riscontrata dai documenti che ha prodotto.
103
q \
/
Già nella memoria prodotta in indagini aveva evidenziato che il
telepass intestato a 'Music Club' era associato a una Jeep
3000 a gasolio che - riferiva - era da lui usata in proprio
quando era stato eletto, ancorché intestata alla ragione sociale
del suo negozio di strumenti musicali. Gli stessi Vigili Urbani
del comune di Torino, obiettando che si trattava di mezzo non
a lui intestato, gli avevano inizialmente respinto la richiesta di
permesso ZTL cui avrebbe avuto diritto come consigliere
regionale, salvo poi, quando egli aveva spiegato trattarsi
dell'unico mezzo a lui personalmente in uso, accogliere la
richiesta rilasciandogli il permesso (doc. prod. dif. ud. 2.2.15,
tra i quali il successivo rilascio del permesso ZTL pur
trattandosi di mezzo intestato alla società a seguito di
autocertificazione che la vettura è quella a lui in uso per
raggiungere i locali della Regione). Successivamente, ha
spiegato, dato il costo elevato della manutenzione e del
carburante aveva sostituito la jeep aziendale con una 2000
diesel intestata direttamente a sé, comunicando il cambio
targa alla polizia municipale. Tutte le spese messe a rimborso
si riferiscono ora all'una ora all'altra, ma sempre ad un unico
mezzo che egli usava per recarsi a Torino in Consiglio, mai due
(come ipotizza il P.M.), uno guidato da lui e l'altro da altra
persona.
La verifica della sua difesa sulla base dei documenti conforta
quanto da lui riferito.
Sulle spese di telepass (di per sé considerato rimborsabile, e
rimborsato senza problemi dalla Regione anche nel caso
concreto - v. esame teste Manfreda, ud. 4.3.15, pag. 142/ 146 -
) è riscontrato dalle fatture, risultando che egli ha portato
mensilmente a rimborso la fattura telepass intestata a 'Music
Club' (con paralleli rifornimenti a rimborso di gasolio) dal
maggio 2010 fino al 31.3.2011; in seguito, tutte le fatture per
telepass sono sempre intestate a De Magistris personalmente e
i rifornimenti a rimborso sono in diesel. E' quindi evidente -
come riscontrato dalla vicenda del permesso ZTL - che si è
trattato sempre di un unico mezzo di trasporto, quello usato
per spostarsi da Verbania a Torino.
104
// ~
ì
Potrebbe residuare un unico dubbio su di una duplicazione di
rimborsi per due mezzi, quanto ai rifornimenti di carburante
con riferimento alla richiesta di rimborso per tre rifornimenti
vicini tra loro alla fine del 2010, quando ancora De Magistris
portava a rimborso lo scontrino carburante della Jeep a
gasolio. Si tratta, nell'ambito di rifornimenti e telepass per
migliaia di euro nell'arco di quasi tre anni, di tre rifornimenti
da 20 euro l'uno, nell'arco di due mesi, di benzina a pochi
minuti di distanza da un rifornimento diesel (sempre per poche
decine di euro). Proprio citando l'esempio di questi tre
specifici rifornimenti il P.M. ha definito 'abitudinaria' la
richiesta di rimborso da parte del consigliere per due mezzi in
contemporanea Al controllo specifico dei tabulati relative ai
rimborsi di De Magistris la concomitanza, obiettivamente,
risulta invece del tutto isolata e quindi riconducibile, stante
l'assoluta esiguità delle cifre, ad un verosimile errore nella
presentazione delle ricevute, in un quadro in cui il mezzo
utilizzato è unico, unico il telepass messo a rimborso, unico è
il permesso ZTL salvo il cambio di mezzo utilizzato nel corso
della consiliatura. Le tratte documentate sono quelle per
Torino e ritorno (con rifornimenti a Verbania ovvero all'area di
servizio di Villarboit - VC -, che si trova sulla A4 tra Novara e
Torino, quindi sulla strada). In allegato alla memoria
depositata in indagini e acquisita in dibattimento all'udienza
del 24.4.2015 De Magistris ha prodotto la stampata di
Autostrade per l'Italia di tutte le tratte telepass portate a
rimborso, prima con Jeep e poi con utilitaria, e - da controllo a
campione - sono sempre sulla tratta da Verbania a Torino.
In conclusione, De Magistris deve essere assolto da ogm
addebito per insussistenza del fatto appropriativo (pur
eventualmente in presenza di specifiche spese assolutamente
contenute, quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali la
formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza
dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore).
105
(_
GREGORIO Federico
Gregorio è chiamato a rispondere, in concorso con il
capogruppo consiliare della Lega Nord Carossa, in relazione
alle seguenti spese per le quali ha ottenuto rimborso:
rimborsi spese per ristoranti, consumazioni al bar e
similari per complessivi € 18. 516, 91;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
846,60;
rimborso per spese varie (stampe, corn1c1, accessori
telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €
349,89;
rimborso spese per pagamento servizio catering di
gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a
Moriglione per complessivi€ 1.982,40;
per una somma complessiva di€ 21.695,80
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Si tratta di spese - tutte - che in linea generale e astratta non
possono aprioristicamente definirsi eccentriche rispetto
all'attività del gruppo, rientrando nella categoria delle spese
c.d. ambivalenti (retro). Discorso a parte, e di ciò da ultimo, per
quanto attiene alla festa della Lega a Moriglione.
Il P.M. ha richiesto la condanna di GREGORIO per tutte le
spese di cui sopra portando, in sintesi, i seguenti argomenti.
Il primo, per cui Gregorio si sarebbe fatto rimborsare
sistematicamente colazioni e consumazioni proprie. Si tratta di
scontrini relativi a consumazioni al bar sulla tratta casa (a
Cuneo)-lavoro (in Regione a Torino).
Valgono però in questo caso le considerazioni già svolte in
ordine alla posizione di De Magistris. Il rimborso non è
comunque sistematico, e in concreto risulta dai tabulati della
GdF una serie più o meno continua di spese per pochissimi
euro la volta o al massimo coperti in pizzeria per due/tre
persone, compatibile una dichiarazione di spesa - sempre
rimborsata dalla Regione senza obiezioni - di bar o poco più
106
Q / \.
-/ /
mentre era al lavoro a Torino o mentre si muoveva sul
territorio del cuneese per lavoro. I pochi casi di rimborsi per
ristorazione da qualche centinaia di euro sono stati selezionati
e tutti spiegati nella memoria difensiva depositata a
dibattimento, documentando gli eventi corrispondenti.
Il secondo, per cui sarebbero stati portati a rimborso scontrini
di terze persone estranee al gruppo ed alla sua attività, ciò
desumendosi dal fatto che al controllo delle celle telefoniche
agganciate dal suo dispositivo cellulare risulta che egli fosse in
quel momento altrove.
In realtà, rileva il Tribunale, ciò non risulta riscontrato dai
documenti, se non in pochissimi casi per spese da pochi euro
(v. oltre). Data l'esiguità è risultato impossibile per Gregorio
risalire ai singoli dati; ciò che invece ricorda - e lo spiega nella
memoria difensiva depositata, correlandolo con evento
specifico - è la spesa per poche decine di euro presso la nota
pasticceria Ariane di Cuneo, caso in cui la spesa, lui altrove,
era stata fatta da un altri su sua indicazione, per un regalo di
prodotto tipico con finalità di omaggio istituzionale.
Da ultimo, il P.M. ha sostenuto doversi desumere una
inattendibilità totale delle sue dichiarazioni esplicative alla
luce della pluralità di scontrini portati a rimborso, tale da far
ritenere che egli li raccogliesse in modo indiscriminato per
riempire un plafond determinato, come metodo (riferito
peraltro ad un budget il cui limite non è mai stato raggiunto).
L'argomento non pare condivisibile, alla luce di quanto già
evidenziato in tema di spese c.d. ambivalenti, in relazione alle
quali pare necessario, a fronte di un'allegazione difensiva di
pertinenza con il lavoro anche politico del gruppo, provare in
specifico l'estraneità (finalità privata) della spesa. Nel caso di
Gregorio, peraltro, non è emersa una sistematicità tale dalla
quale si possa desumere una inattendibilità complessiva delle
sue spiegazioni sul punto, né è stata portata una prova
specifica di palese estraneità quanto a singole spese
'ambivalenti', ivi comprendendosi, oltre a quelle di ristorazione,
107
( I '
le poche centinaia di euro, in un arco di tempo di quasi tre
anni, per spese relative 'a spese varie (stampe, comici,
accessori telefono, ricariche telefoniche)'.
Va rilevato, proprio in quest'ambito, che proprio l'esempio
portato dal P.M. in requisitoria di caso di spesa non
ammissibile e ciononostante inserita tra quelle per cui è stato
richiesto rimborso (tra le spese telefoniche, ovviamente
ammissibili se per l'attività del gruppo e non invece per uso
privato), quella relativa ad asserito pagamento di spese
telefoniche di utenza personale fissa della collaboratrice Della
Ferrera, non risulta riscontrato dai documenti prodotti. Sui
tabulati riassuntivi della GdF compaiono complessivamente,
portati a rimborso da Gregorio, quattro ricariche TIM, su di un
arco di tempo di quasi tre anni, da 10/20 euro l'uno, ma nulla
che corrisponda ad un telefono fisso. Per contro, le ricariche
TIM, peraltro per somme assolutamente esigue, sono spiegate
da Gregorio medesimo e poi richiamate nelle note difensive
depositate (nota ex art. 121 c.p.p. in esito alla discussione,
pag. 33), quali ricariche TIM del cellulare della segretaria,
spesa consentita e rimborsata dalla Regione nell'ambito del
fondo di funzionamento del Gruppo, e per cifra che non supera
i 50 euro complessivi.
Già alla luce di quanto sopra evidenziato risulta non
condivisibile la richiesta della Procura - formulata
indistintamente in ordine a tutti gli addebiti di peculato a lui
contestati - di dichiarazione di responsabilità di Gregorio.
Va - comunque - rilevato che le spiegazioni da lui fornite alle
spese portate a rimborso sono state dettagliate, sia pure a
fronte di contestazioni tutte riferibili a spese non di per sé
eccentriche all'attività del Gruppo consiliare.
E' stato acquisito l'interrogatorio in data 13.5.13, a seguito
dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (fase. interrogatori prodotti alle
udienze 19/23.2.16), nel quale si era avvalso della facoltà di
non rispondere producendo memoria difensiva (con allegata
dichiarazione dell'economa del gruppo, Manfreda, di presa
~~- ~--
108
,--, ' ' I ,
Lr-1
d'atto del deposito di assegno circolare equivalente alla somma
contestata). Nella memoria dichiarava di essersi sempre
attenuto alla normativa vigente e alle disposizioni ricevute
(regolamento della Lega Nord, indicazioni dei funzionari
regionali e del capogruppo Carossa). Dichiarava di non avere
mai ricevuto contestazioni e di essersi attenuto al filtro della
segreteria, che a volte rimandava indietro pezze giustificative, e
che di conseguenza aveva sempre ritenuto che venisse
rimborsato ciò che era legittimamente spesabile dal fondo. In
quella sede si era riservato di meglio dettagliare in seguito,
avendo appena avuto contezza della contestazione - redatta
per macrocategorie riassuntive del dettaglio ricavabile dai
documenti depositato a seguito dell'avvenuta conclusione delle
indagini - e negando comunque, da subito, di avere mai
utilizzato il meccanismo dei rimborsi per spese proprie o
comunque estranee alla propria funzione.
Il dettaglio è stato proposto a dibattimento, affidato a memoria
(dep. ud. 10.6.15) a sua firma, in sostituzione di eventuali
dichiarazioni spontanee e non essendosi sottoposto ad esame.
Nella memoria - premettendo che nell'ottica dell'epoca in cui
ha svolto il mandato anche le iniziative a impronta
strettamente politica erano considerate spesabili con fondi
consiliari in quanto inscindibili dal funzionamento del gruppo
(questione già qui risolta in senso positivo ed affrontata in
linea generale, retro) - ha negato in linea generale di avere mai
incluso nelle richieste di rimborso spese che potessero essere
anche solo in parte personali o per persone a lui vicine. Ha
sottolineato, in particolare, che tranne rari casi (la pasticceria
Arione per omaggi, spesa contingentemente delegata ad altri, e
due scontrini da pochi euro, probabilmente non suoi e inseriti
per errore), non risultano - ed è effettivamente così -
divergenze tra luogo in cui viene effettuata la spese e luogo
dove si trova la cella agganciata dal suo telefono, proprio
perché il suo modus operandi non prevedeva la delega a
collaboratori ma si occupava personalmente di tutto.
Ciò posto, ha spiegato in dettaglio la pertinenza con la propria
attività di consigliere regionale di tutte le cene e i rinfreschi di
109
(
magg10r importo che è stato in grado di ricordare e
documentare, riferibili a manifestazioni (Grinzane, Fiera del
Tartufo), incontri con rappresentanti del territorio, a volte
anche con il governatore Roberto Cota (si rinvia alla visione
diretta di tutti i doc. allegati alla memoria depositata
all'udienza del 10.6.15), oltre a limitatissime spese per
soggiorni in hotel, in relazione ai quali ha ricollegato la propria
presenza a specifici motivi istituzionali (sul punto, si vedano
anche i testi indicati dalla difesa di Gregorio sulla sussistenza
e sulla natura degli eventi). Il dettaglio delle ragioni della spesa
non è stato possibile per i rimborsi più modesti, in riferimento
ai quali ha riferito, in linea generale, di avere consegnato
all'economa gli scontrini nella consapevolezza del fatto che
qualora non rimborsabili gli sarebbero stati riconsegnati.
I profili da lui evidenziati sono ripresi nelle due note depositate
in chiusura del dibattimento dai suoi difensori, a riassunto
delle conclusioni finali, nelle quali si contesta l'assunto per cui
egli avrebbe raccolto scontrini qualsiasi da portare a rimborso
(v. in part. memoria avv. Campanello, pag. 28 e seg., nonché
avv. Enrichens, pag. 12) sottolineando che - al confronto con
le celle telefoniche, e per quanto ciò possa valere - egli si è
trovato sempre personalmente sul luogo in cui è stata
effettuata la spesa, salvo per le tre spese per pochi euro delle
quali si è fatto cenno. Sotto questo profilo il confronto concreto
scontrini/ celle (effettuato dalla difesa, v. in memoria avv.
Campanello cit. in chiusura di dibattimento, e verificato dal
Tribunale) non porta nemmeno ad affrontare la questione,
rilevante invece per altre tra le posizioni di questo
procedimento, circa l'attribuibilità della spesa a eventuali
collaboratori dei quali egli avrebbe comunque potuto avvalersi:
e ciò costituisce smentita dell'assunto accusatorio per cui VI
sarebbero abituali se non sistematiche divergenze.
In effetti, risulta che le spese portate a rimborso siano sempre
effettuate da lui; non risultano scontrini 'a catena' né serialità
sospette, e comunque in un ambito - quello delle spese
'ambivalenti' di ristorazione/bar - nel quale non vi è una prova .
da parte dell'accusa di finalità o fruizione proprie e scollegate ~
-- ,-"',_,----,.
110
dalla sua funzione consiliare del denaro del fondo, e men che
meno una eccentricità della spesa rispetto alla funzione
pubblica.
Residua all'analisi fin qui compiuta una spesa specifica
addebitata a Gregorio, quella relativa al 'rimborso spese per
pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per
festa della LEGA nord a Moriglione per complessivi€ 1.982,40'.
Si tratta di spese per una festa organizzata non dal gruppo
consiliare ma dal partito Lega Nord nel cuneese e i volantini,
della Lega, recano la scritta 'Cota e Gregorio ringraziano gli
elettori'. E' quindi la Lega di Alba, Bra e Cuneo che ringrazia gli
elettori del cuneese per il doppio successo elettorale (fatture
del 30/7 /10, dopo l'elezione del governatore Cota e - con
bacino elettorale nel cuneese - del consigliere Gregorio): di
conseguenza si tratta, argomenta correttamente l'accusa, di
rimborso di una spesa della quale ha fruito il partito e non
legata alle finalità per cui è stanziato il fondo per il
funzionamento del gruppo consiliare.
Sul punto la difesa ha portato elementi che inducono a
ritenere non provata la sua personale responsabilità, e a
ritenere confermato il suo assunto, e cioè che i costi del
catering e dei volantini della festa di Moriglione sono stati
sostenuti direttamente dal gruppo consiliare regionale e poi
addebitati a lui contabilmente come riferimento per poter
ottenere il rimborso con i fondi di funzionamento del gruppo.
Sono stati sentiti sul punto testimoni, in specie il fornitore del
catering di gelato emittente la fattura (intestata al Gruppo
consiliare) e sul punto è stata sentita la teste Manfreda,
economa del gruppo consiliare della Lega (dep. Manfreda cit.,
pagg. 192-194). Quest'ultima ha spiegato essere più che
plausibile che le fatture della festa della Lega di Moriglione
siano state associate nella richiesta di rimborso a Gregorio
perché individuato come persona fisica di riferimento non
potendo la spesa portata a rimborso essere contabilmente
addebitata 'al gruppo' ma, di necessità, al budget di un singolo
consigliere. Ha confermato di non ricordare interlocuzioni di
111
(L ì i
Gregorio, il che confermerebbe che la richiesta sia stata
passata 'in automatico' all'autorizzazione del capogruppo per
fruire del fondo.
In conclusione: nessuno degli organizzatori (del partito) e dei
fornitori pare essersi relazionato con Gregorio; il gruppo
consiliare (non Gregorio personalmente, del quale non risulta
alcuna richiesta) avrebbe dato indicazione ai fornitori di
intestare a sé le fatture, poi pagate direttamente con fondi del
gruppo, spesa in relazione alla quale il capogruppo avrebbe poi
chiesto direttamente il rimborso in Regione, con
un'imputazione successiva della spesa al capitolo che
riguardava Gregorio visto che la festa era per l'elezione sua e di
Cota. Il fatto (v. memoria ex art. 121 c.p.p. avv. Campanello,
pag. 28-30) che il gruppo consiliare abbia usato
impropriamente i fondi di funzionamento pagando le fatture e
poi mettendole a rimborso invece di addebitarle al partito, in
specie alla Lega di Alba, Bra e Cuneo che aveva organizzato la
festa e trattato con i fornitori, è certamente ascrivibile al
capogruppo della Lega in Regione (Carossa), ma non anche a
Gregorio. Quest'ultimo avrebbe ben potuto non essere
consapevole e compartecipe della scelta compiuta dal
capogruppo. Risultando le prove documentali coerenti con
questo tipo di ricostruzione, anche sotto questo profilo deve
pronunciarsi l'assoluzione di Gregorio.
Gregorio deve, in conclusione, essere assolto da ogni addebito
per insussistenza del fatto appropriativo: pur, eventualmente,
concomitando eventuali errori nella presentazione di richieste
di rimborso, che comunque riguarderebbero somme
estremamente modeste e casi sporadici, quali quelli sopra
evidenziati e per i quali la formula più appropriata risulterebbe
in realtà quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in
quanto escluso dall'errore, e pur in presenza di ipotesi - le
fatture 30/7 /2010 da ultimo evidenziate - per le quali il
motivo del proscioglimento è per mancata prova della
commissione del fatto da parte dell'imputato.
/
112
( < ·.
Riccardo MOLINARI
Molinari è chiamato a rispondere, in concorso con il
capogruppo Carossa, per avere indebitam.ente ottenuto i
seguenti rimborsi dal fondo di funzionamento del gruppo:
rimborsi spese per ristoranti in relazione a
consumazioni individuali, per più persone e spese per
consumazioni al bar e similari per complessivi €
4.415,50;
spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per
complessivi€ 1.628,40;
rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,
apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per
complessivi euro 497 ,54;
perché oramai decaduto dalla carica riceveva euro
2.500 senza alcun documento giustificativo
quindi per la somma complessiva di€ 9.041,44
In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012
Il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutte le spese
sopraindicate, premettendo una difficoltà ricostruttiva generale
quanto alla sua posizione, non essendovi sue dichiarazioni (in
realtà Molinari, seppur solo a dibattimento, ha affidato la sua
ricostruzione difensiva ad una memoria scritta esaustiva
quanto a specifiche contestazioni). In sintesi, sarebbero emerse
dal controllo della GdF - secondo il P.M. in sede di requisitoria
in esito all'istruttoria dibattimentale - varie spese per pochi
euro ma la cui natura assolutamente privata pare significativa
di un utilizzo disinvolto del fondo di funzionamento, con
richieste di rimborso quindi genericamente inaffidabili quanto
a presunto collegamento con la pubblica funzione. Inoltre, vi
sono spese specifiche - il P.M. ne evidenzia una - in relazione
alle quali l'istruttoria dibattimentale non ha convinto quanto al
suddetto collegamento. Infine, vi è l'addebito relativo alla
percezione di 2500 euro di rimborso per spese pur essendo egli
ormai decaduto dalla carica di consigliere (a seguito di ricorso
nei suoi confronti per ineleggibilità).
ì ~.)
113
L'i
I '
'- '·
Va effettuata una doverosa premessa, prima di entrare nel
merito delle spese in concreto discutibili e per meglio
inquadrare il contesto in cui Molinari si è mosso e il suo
rapporto con il fondo di funzionamento.
La premessa è che in realtà le spese - di natura 'ambivalente' -
da lui portate a rimborso per ristoranti e bar risultano molto
contenute, a confronto con quelle messe a rimborso dagli altri
consiglieri regionali, e ancor più se si tiene conto della carica
ricoperta da Molinari nel corso del suo mandato (vice
presidente del consiglio regionale, e cioè vice del governatore
Cota). La teste Daghero (trascriz. ud. 1 O. 11. 15, pag. 19 e 23
ss.), sua stretta collaboratrice, dipendente della Regione
Piemonte in allora in aspettativa per lavorare con Molinari
nell'ufficio di presidenza, ha ricordato che il vicegovernatore,
nonostante abitasse ad Alessandria e viaggiasse
quotidianamente, non avesse mai richiesto rimborso spese per
ristorazione riferibile alla quotidianità delle sue trasferte ma
avesse portato a rimborso soltanto i pasti cui aveva fornito
motivazione strettamente istituzionale (tra cui un pasto a
Strasburgo, in missione in forza della sua carica). In altri
termini, a differenza di altri consiglieri - ad es., tra le posizioni
già trattate, De Magistris che viaggiava da Verbania e Gregorio
che viaggiava da Cuneo - non aveva mai ritenuto di portare a
rimborso ciò che consumava lungo la tratta casa-lavoro, pur se
questo tipo di rimborsi venivano autorizzati (posizioni, tra le
altre, di De Magistris e Gregorio, pure del gruppo consiliare
della Lega Nord). Ed in effetti, afferma plausibilmente la
Daghero, se avesse richiesto rimborsi con i criteri autorizzati in
quanto ritenuti legittimi e in concreto seguiti da altri
consiglieri, le cifre di ristorazione portate a rimborso sarebbero
state sensibilmente diverse ('Molinari mangiava fuori tutti i
giorni... era fuori sempre e se avessimo chiesto tutti i rimborsi,
di sarebbero mallopponi di rimborsi ... invece c'erano solo ed
esclusivamente quelli aditi [adibiti] all'attività inerente' il ruolo
istituzionale in senso stretto, Daghero, t. cit., pag. 24).
Ulteriore premessa è quella relativa alle spese legali da lui
sostenute in sede di procedura di dichiarazione di
114
0
~ .~1_,, ........ -)
/
ineleggibilità. Nonostante dalla Regione provemssero
indicazioni in senso contrario - tanto che vari consiglieri
hanno portato a rimborso, e i capigruppo hanno sempre
autorizzato per questa specifica voce l'utilizzo del fondo di
funzionamento, anche spese legali per resistere a ricorsi non
solo collettivi ma anche relativi ad ineleggibilità o
incompatibilità individuali - Molinari risulta comunque essersi
pagato con fondi propri le spese legali relative ai vari gradi di
giudizio (nel gennaio 2012 la cassazione dichiara
l'ineleggibilità, ribaltando il 1° e il 2° grado, e ciò in quanto, sia
pure dimettendosi subito dopo le elezioni, al momento in cui
queste ultime si sono svolte era ancora rappresentante per la
Lega Nord nell'EDISU, l'ente piemontese per il diritto allo
studio universitario: v. doc. prod. dif. 23.2.15).
E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che il rimborso
mensile dal fondo di funzionamento per il Gruppo richiesto da
Molinari, vicepresidente della Regione, era, mediamente, per
450 euro circa al mese, pur essendo il tetto fissato dalla Lega
Nord per i propri consiglieri, di 1500 euro mensili; che le
richieste non erano continue, ma saltuariamente e quindi con
ritardo rispetto alla spese già sostenute (in media 2/3 richieste
di rimborso l'anno). Ancora, che aveva rinunciato da subito
all'auto di servizio muovendosi con mezzi - pubblici o privati -
a spese proprie, con la conseguenza che i rimborsi richiesti per
spese di carburante (v. capo imputazione) risultano quasi
inesistenti se valutate sull'arco di tempo di venti mesi in cui ha
svolto il suo mandato. Ancora, che egli stesso avrebbe pagato
il telepass per le sue trasferte da pendolare (v. anche in
trascriz. 10.11.15 cit., dep. Gabriella Daghero, pag. 39, e
Emiliano Darone, pag. 88): anche qui, a differenza di altri
colleghi di partito (ancora, Gregorio e soprattutto De Magistris,
ult. cit.) che pure sono stati sistematicamente rimborsati di
carburante e telepass per notevoli importi, senza che peraltro
la Regione abbia mai obiettato nulla e a fronte di linee guida
che lo permettevano.
Fatta questa premessa, onde meglio inquadrare l'approccio di
Molinari rispetto all'utilizzo del fondo di funzionamento e
115
~
' !
comunque all'accesso a benefit legati alla carica, va rilevato
che la verifica nel merito di quanto specificamente evidenziato
nella requisitoria del P.M. (che ha richiesto la condanna di
Molinari per tutte le voci contestate, entrando nel dettaglio di
alcune) non evidenzia criticità a fronte delle spiegazioni fornite
dall'imputato.
Sulle spese di ristorazione non si ritiene di entrare nello
specifico, trattandosi di spese di natura ambivalente in ordine
alle quali non sussiste alcun elemento per ritenere che non
potessero essere ascritte a 'spese di rappresentanza' e che
fossero invece destinate ad una soddisfazione di esigenze
meramente private o in favore di soggetti privati. Ma non può
non rilevarsi che, in ogni caso, Molinari ne ha dato spiegazione
per quanto possibile nella sua memoria difensiva (dep. ud.
9.6.16), senza ricevere smentita da parte dell'accusa,
nemmeno in sede di requisitoria. Vi è un unico rimborso che
non è limitato in poche decine di euro ma è per 230 euro, e
Molinari ne dà spiegazione nella sua memoria descrivendo
l'evento, al quale aveva partecipato in qualità di vicepresidente
del Consiglio regionale e correttamente ascritto la spesa -
passandola alla Daghero - alla voce 'rappresentanza', come da
linee guida ricevute (fattura agriturismo di Paesana nel
settembre 2010, in occasione di manifestazione della Lega a
Pian del Re, elencando i collaboratori presenti; conf. testi
Darone e Rolando, suoi collaboratori). La spiegazione riguarda
non solo le spese di ristorazione, ma anche i limitati rimborsi
per pernottamenti in hotel e trasferte, sottolineando di non
avere nemmeno mai utilizzato il fondo, a differenza di altri
colleghi, pur essendo il vicepresidente della Regione e pur
potendolo fare, per 'omaggi' (con l'unica eccezione di 28 euro
per un mazzo di fiori ad un'associazione, A.D.A., di
Alessandria, doc. da fonte aperta prodotto all'udienza 9.6.16),
nonché di avere fatto risparmiare, di fatto, 0lla Regione
Piemonte 5500 euro di rimborso telepass mai richiesto.
Nella memoria, chiaro frutto di verifica in dettaglio della
propria agenda dell'epoca, dà conto di tutte le spese portate a
rimborso, segnalando, nella ricostruzione offerta a posteriori,
116
l .,
-~ ,/
1;
plausibili errori. Tra queste, alcune micro-spese, per circa 30
euro complessivi, che pure sono state citate dal P.M. nella
discussione finale quale spia di una incuria generale nel
portare le spese a rimborso utilizzando scontrini qualsiasi, ma
che in realtà ad una mera lettura dei tabulati della GdF non
risultano 'esemplificativi', perché altri similari o eccentrici non
se ne rinvengono.44 Il fatto che sull'arco di 20 mesi siano
rimasti - e ricostruiti oggi - episodi del tutto isolati di richieste
di rimborso non dovuto rende più che plausibile che sono stati
scambiati con altri o comunque consegnati per sbaglio alla
Daghero, che non si era accorta dell'estraneità della spesa e
non li aveva eliminati. A ciò si devono aggiungere - in quanto
dichiaratamente inserite per errore - altre tre ricevute, inserite
nell'elenco dei giustificativi per ottenere il rimborso, e ciò per
poco più di 200 euro complessivi.45
Noµ è smentito, di conseguenza, l'assunto finale di Molinari,
ripreso nella memoria tecnica ex art. 121 c.p.p. del suo
difensore dep. ud. 15.7.16-, per cui tutte le spese
contestategli trovano giustificazione istituzionale: salvo che per
una somma totale di 246 euro - su di un arco di tempo di 20
mesi di espletamento del mandato - più che plausibile frutto di
errore (spiegando anche come l'errore può essersi verificato). E
ciò in un contesto in cui egli per primo aveva rinunciato - tra
spese per trasporti e spostamenti, spese legali e benefit - a
rimborsi o comunque vantaggi legati alla sua carica per
svariate migliaia di euro complessive.
44 Si tratta di un cd musicale di Guccini e un pacchetto di sigarette per 23 euro, in realtà del collaboratore Guazzotti in autogrill che viaggiava con lui per motivi istituzionali descritti - conferenza a Trento dei Consigli Regionali d'Europa - nonché un pacchetto di chewing-gum e una scatola di sigari presso l'aeroporto di Genova. 45 Inoltre: 120 euro complessivi per tre notti in albergo ad Avila, dove egli effettivamente si sarebbe recato dopo avere svolto - come risulta, v. dep. Mangano sul punto, ma non vi è incompatibilità perché l'aereo da TorinoCaselle era nel pomeriggio e la spesa era sua - 'attività istituzionale' nella mattinata, ma per un corso, e non per turismo, e da ciò il verosimile errore nel rimborso della spesa; uno scontrino di minibar dell'hotel Hilton di Strasburgo, ove si trovava in trasferta; scontrini di due ristoranti in Puglia -verosimilmente inseriti a seguito di un terzo, del medesimo ristorante, che effettivamente sarebbe stato luogo di un incontro a valenza istituzionale, da egli già dichiarato come tale, e correttamente rimborsato-.
117
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Non vi è motivo, infatti, per non ritenere giustificate le poche
spese portate a rimborso per pernottamenti in hotel -
risultanti dai tabulati della GdF - da lui descritte e spiegate
ricollegandole ad eventi istituzionali o comunque legati ad
esigenze di lavoro. Si tratta degli allegati 157 e 160 della GdF,
e in specie di alcuni pernottamenti a Cuneo, 5 a Torino (in
giornate in cui, riferisce ed è plausibile, il lavoro si era
protratto rendendo non agevole il rientro ad Alessandria), uno
a Trento, con il collaboratore Guazzotti (conferenza dei
Presidenti Europèi dei Consigli Regionali) e uno a Firenze, con
il collaboratore Darone (conferenza dei Presidenti dei Consigli
Regionali); da ultimo, un pernottamento per un costo di 60
euro a Bardonecchia, considerato sospetto dalla Procura
perché si colloca nel mese di agosto (peraltro per una sola
notte) ma che egli ha comunque spiegato in dettaglio come
collegato ad esigenze lavorative urgenti.46 Va detto che - pur
condividendo la necessità di approfondimento in concreto con
riferimento alla specifica spesa dato il tempo e il luogo - il
quadro complessivo e l'approccio globale di Molinari rispetto
all'uso del denaro pubblico rende plausibile che questi ulteriori
60 euro, non indicati dall'imputato come frutto di errore nella
richiesta di rimborso ma dettagliatamente spiegati, non siano
stati oggetto di una condotta appropriativa indebita mirata al
rimborso di una spesa a profitto proprio: tenendo conto che in
tal caso sarebbe stato ben più agevole difendersi dichiarando
trattarsi di un errore, stante la assoluta esiguità della cifra, in
luogo di riferire circostanze passibili di una smentita (peraltro
non sopraggiunta perché il ragionamento della Procura non si
è discostato da un piano di prova logica).
46 Molinari ha spiegato di avere raggiunto a Bardonecchia lq collaboratrice Vergnano, che spostatasi da Torino, pur se in ferie, stava lavorando ad un faldone di documenti che egli stesso aveva urgenza di visionare con lei e poi recuperare perché doveva riferirne il giorno successivo incontrando un parlamentare torinese, l'onorevole Davide Cavallotto, per ragioni relative a richieste di accesso a contributi da parte di alcune aziende piemontesi; di essersi fermato a dormire a Bardonecchia stante l'ora tarda, ritornando a Torino il giorno dopo e mettendo poi a rimborso la suddetta somma, relativa alla notte 1O/11 agosto 201 O in B&B Bardonecchia, fattura 61, ricevuta allegata alla richiesta di rimborso inoltrata il 13.10.2010, comprensiva di un monopasto -cena-. La circostanza è stata confermata dalla teste Vergnano -dep. 10.11.15 pag. 13 ss. -; non risultano altre spese rimborsate a Bardonecchia né prima né dopo.
118
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Residua l'ultimo profùo di spesa in contestazione, quello
relativo alla percezione di 2500 euro a titolo di rimborso,
avvenuto in data 9 marzo 2012, quando egli era già cessato
dalla carica di consigliere regionale. La decadenza, si era
anticipato, era stata pronunciata dalla Cassazione rovesciando
l'esito liberatorio del Tribunale e della Corte d'Appello,
dichiarando Molinari ineleggibile perché al momento delle
elezioni era rappresentante dei giovani leghisti in EDISU,
ancorché con un gettone di presenza di poche decine di euro.
Egli, dimessosi immediatamente da EDISU, aveva svolto il suo
mandato consiliare come vice del governatore Cota in
pendenza di ricorso, che gli aveva poi dato torto nel gennaio
2012. Nel frattempo - ha riferito - aveva sostenuto spese per il
gruppo anche anticipando con denaro proprio, e così era stato
per la somma in questione, il cui rimborso non era più stato
richiesto da lui ma per lui dalla segretaria dopo la sua
cessazione di mandato: e ciò perché egli aveva comunque
allegato, tra una richiesta di rimborso (l'ultima era stata nel
novembre 2011) e l'altra, le pezze giustificative da presentare
all'economa del Gruppo, Manfreda. La spesa corrispondente -
fatture di Media Italia s.r.l. per redazionali televisivi per il
gruppo consiliare regionale piemontese della Lega Nord - era
stata da lui sostenuta a dicembre 2011, anticipandola e
portando, dopo il relativo pagamento, la fattura alla segretaria.
Appare riscontrata la sua spiegazione in relazione alle fatture
di cui sopra, nonché la sua affermazione per cui in realtà il
rimborso di 2500 euro riguardava solo una prima tranche di
somme anticipate, posto che la spesa era per una somma
supenore.
Molinari ha riferito (ed è riscontrato dai documenti) di avere,
nell'arco del 2011, inoltrato solo due richieste di rimborso, in
data 9 giugno e 16 novembre. Già una piccola spesa di
dicembre (per trasferta del suo segretario) non gli era più stata
rimborsata né lui in seguito ne aveva sollecitato il pagamento.
Dopo il gennaio 2012, essendo decaduto dal consiglio
regionale, non aveva più effettuato richieste di rimborso. I
2500 euro di rimborso oggetto di contestazione e che
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risultavano a lui materialmente rimborsati dal gruppo
consiliare, a mezzo bonifico, il 9.3.2012 (tab. GdF), erano
riferibili a spesa fatturatagli il dicembre 2011, fattura da lui
ricevuta personalmente e personalmente poi saldata il 22
febbraio 2012. Ricorda di avere portato alla segretaria
Daghero, del gruppo Lega, i giustificativi e i documenti relativi,
senza tenerne copia, essendo una spesa anticipata e sostenuta
quando era ancora in carica e per il gruppo consiliare della
Lega (e che difatti gli è stata rimborsata).
I documenti prodotti confermano la spiegazione di Molinari
(doc. prod. dif. ud. 23.2.15). Sono due le fatture emesse nei
suoi confronti da Media Italia s.r.l. - 'per spazi televisivi e voi
riservati sulle emittenti Telecity/ 7 Gold' elencate di seguito - e
per 5000 euro complessivi in due tranches da 2500 euro l'una:
su un unico ordine, n. 11021 del 2.8.11, per una rata da 2500
euro e una seconda da 2500 euro. La prima è del 28.12.11 e
riporta 'Pagato' con descrizione del CRO con assegno in data
22.2.12: e corrisponde al rimborso che oggi gli viene
contestato, per 2500 euro, perché accreditatogli dal Gruppo
dopo la decadenza da consigliere. La seconda tranche,
riferisce Molinari, l'aveva comunque poi pagata lui, non più
consigliere, senza avere rimborsi da alcuno (fattura del 23.7.12
pagata il 20. 1.13). La difesa riprende il tema nelle note
difensive (dep. ud. 15.7.16, pag. 28) per concludere sulla piena
legittimità del rimborso di cui all'ultima parte del capo di
imputazione elevato a Molinari.
Consegue a tutto quanto sopra evidenziato l'assoluzione di
Molinari da ogni addebito per insussistenza del fatto; pur,
eventualmente, concomitando alcuni errori nella presentazione
di richieste di rimborso per somme modestissime, evidenziate
dallo stesso imputato e per i quali la formula più appropriata
risulterebbe in realtà quella dell'insussistenza dell'elemento
soggettivo in quanto escluso dall'errore.
120
a~ ;./
TIRAMANI Paolo
TIRAMANI Paolo, del Gruppo consiliare Lega Nord, è chiamato
a rispondere, in concorso con il capogruppo Mario Carossa,
delle spese così descritte al capo 19 del Decreto di Rinvio a
Giudizio:
ristoranti in relazione a consumazioni individuali,
nonché consumazioni al bar e similari per complessivi
euro 25.607,60;
pernottamenti in alberghi per complessivi euro
1.552,50;
spese varie (abbigliamento, profumerie, generi
alimentari, prodotti di elettronica, manutenzione
autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS,
giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al
gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro
1.991,22;
acquisto carburante e rimborso mezzi di trasporto per
complessivi euro 4.293,60;
Anche per quanto riguarda TIRAMANI occorre, in primo luogo,
evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto 4, vi
sono una serie di spese definite "ambivalenti" - la grande
maggioranza - per le quali, in atti, non vi è prova certa che le
stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e
non, invece, destinate al funzionamento del gruppo e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;
acquisiti di carburante;
manutenzione autovettura;
ricariche telefoniche effettuate a collaboratori del
Gruppo
contravvenzioni al C.d.S.;
generi alimentari.
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1
deve evidenziare che, per una parte di esse, sussistono alcuni
elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di
collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si
tratta di spese sostenute durante il fine settimana che, per
tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire incompatibili con
attività politica o istituzionale.
121
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Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa
c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente
incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni
già indicate) si deve evidenziare che in atti non vi sono
elementi, in aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che
consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità
esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti
l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da
suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso,
peraltro confortato anche da alcuni testimoni47 .
Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche
telefoniche effettuate in favore di Francesca Ricca, moglie
dell'imputato: invero, al di là del rapporto di coniugio tra i due,
non vi sono elementi che consentano di smentire le
dichiarazioni del TIRAMANI, il quale sosteneva che le predette
ricariche venivano fatte in relazione ad occasionali
collaborazioni della Ricca con il Gruppo4S.
Anzi, tale affermazione può ritenersi credibile, considerato che
si tratta di spese estremamente sporadiche (6 in tutto il
periodo in imputazione) e di modico valore (una da 25 euro,
due da 15,00 euro, due da 10,00 euro ed una da 20,00 euro).
Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti"
(indicate tra le 'spese varie' nel capo d'imputazione), in sede di
dichiarazioni spontanee (cfr. pp. 157 e ss. trascrizioni udienza
23.9.2915) e di note scritte depositate nel corso dell'udienza
del 15.7.2016, l'imputato sosteneva che gli acquisiti di capi di
abbigliamento, fiori, profumi, etc ... , riguardavano spese di
rappresentanza.
Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: invero, in atti
non vi sono elementi che consentano di smentire tali
affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati (fiori,
profumo, t-shirt Juventus e altri capi di abbigliamento,
prodotti enogastronomici, fiori ... ), la sporadicità di tali
47 Cfr. pp. 157 e ss. trascrizioni udienza 25.5.2016 - imputato TIRAMANI; cfr. trascrizioni udienza 23.9.2015, pp. 7 e ss. - testi Vergnano, Solcato, Pietrasanta, Daga, Simione Veggi. 48 Cfr. p. 19 note scritte depositate corso dell'udienza 15.7.2016.
122
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acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente
riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza.
Anche per quanto riguarda il rimborso dei pernottamenti
presso l'albergo ((Le Petit Hotel" di Torino, non vi sono motivi
per disattendere le spiegazioni fornite dall'imputato, il quale
dichiarava di aver usufruito del predetto albergo quando
saltuariamente era costretto, per motivi di lavoro (ad esempio
le sedute assembleari duravano fino a tarda sera) a fermarsi a
Torino invece di rientrare a Novara: l'albergo in questione,
infatti, risulta essere convenzionato con il Gruppo "Lega Nord"
e, inoltre, attraverso l'analisi del "Tabulato Presenze", è
possibile constatare che le date di effettuazione di tali spese
corrispondono a quelle in cui il TIRAMANI era effettivamente
presente presso il Consiglio Regionale49.
Vi è, poi, l'acquisto di un navigatore satellitare, per l'importo di
240,00 euro (S.F. 8 del 14.9.2010) in ordine al quale
l'imputato dichiarava che: "A inizio legislatura necessitavo di
un apparecchio elettronico, nello specifico di un Tam Tam, che io
ritenevo comunque una spesa plausibile, perché comunque
dovendo girare per una città che non conoscevo, era un
apparecchio che mi serviva, che avrei comprato a prescindere,
questa spesa era rendicontabile o meno? Chiesto agli uffici
dissero assolutamente sì, potete acquistare questo apparecchio
a un patto, che tutti gli apparecchi elettronici che vengono
acquistati afine legislatura devono essere consegnati al Gruppo
regionale, o riscattatiso", circostanza in parte confermata dalla
teste Manfreda la quale, sul punto, non ricordava lo specifico
episodio relativo al TIRAMANI, ma non rammentava anomalie
4 9 pernottamento del 9.9.2010 (fattura 1287): Tiramani presente in III Commissione; pernottamento del 22.9.2010 (fattura 1346): Tiramani presente in II Commissione; pernottamento del 6.10.2010: Tiramani presente in IV Commissione; pernottamento dell'S.10.2010: Tiramani presente, tra le altre, in Commissione; pernottamento del 13.10.2010: Tiramani presente in IV Commissione; pernottamento del 20.10.2010: Tiramani presente in Consulta Giovani e IV Commissione pernottamento del 29.10.2010: Tiramani presente in I Commissione. so Cfr. p. 162 trascrizioni udienza 10.6.2015.
123
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in relazione alla mancata restituzione al Gruppo di apparecchi
elettronici si.
La spesa, quindi, deve ritenersi ammissibile, quantomeno sotto
il profilo dell'elemento soggettivo, anche alla luce di quanto già
esposto in termini generali in ordine agli acquisiti di
apparecchi elettronici (vedi supra).
Vi sono, infine, una serie di spese dichiaratamente inserite per
errore nella rendicontazione, per un importo di poco superiore
ad euro 100,00 (cfr. p. 20 nota scritta depositata all'udienza
dellS.7.2016): il fatto che la richiesta di rimborso di tali spese
sia stato frutto di errore appare plausibile a fronte dell'esiguità
della cifra richiesta (come detto, 100,00 euro nell'intero
periodo ricompreso nel capo d'imputazione), delle tipologie di
spesa e della complessiva istruttoria relativa all'imputato, da
cui non emerge una gestione dissennata del Fondo di
Funzionamento del Gruppo.
Le spese in questione, alla luce delle considerazioni svolte, non
appaiono, poi, sintomatiche di una volontà appropriativa, da
parte del TIRAMANI, del denaro pubblico nella sua
disponibilità.
In conclusione, TIRAMANI Paolo deve essere assolto da ogm
addebito per insussistenza del fatto appropriativo (pur
eventualmente in presenza di specifiche spese assolutamente
contenute, quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali la
formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza
dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore).
LEARDI Lorenzo
Lorenzo Leardi, del Gruppo consiliare del Popolo della Libertà,
è chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo
Pedrale che ne autorizzava il rimborso dal fondo di
funzionamento del Gruppo, delle spese così descritte al capo
42 del d.r.g:
s1 Cfr. pp. 160 e 161 trascrizioni udienza 4.3.2015.
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rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,
generi alimentari per complessivi € 24. 961, 62;
rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori,acquisti in
gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per
complessivi € 1.241, 71;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 973,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.631,95;
per una somma complessiva di € 31.191, 94
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Il P.M. ha richiesto la condanna di Leardi per tutte le spese
sopraindicate, ritenute estranee alle finalità per cui è previsto
il fondo di funzionamento (da ciò discendendo la sussistenza
dell'elemento oggettivo del reato), ricavando altresì l'elemento
del dolo:
1) dalla sistematica presenza di scontrini a catena, nello
stesso luogo per ore consecutive, prima e dopo il suo
sopraggiungere sul posto (percorso ricostruibile
verificando le celle agganciate dal suo telefono cellulare);
2) dalla sussistenza, di una pluralità di pezze giustificative
che non possono non riguardare spese proprie e per
soddisfazione esigenze personali (citando, in particolare,
i generi alimentari, cibi da asporto, gli articoli in pelle e
acquisti di oggetti sopra indicati).
Va preliminarmente rilevato che i rimborsi contestati
riguardano non, nella globalità, spese 'non ammissibili', cioè
non rimborsabili ricorrendo al fondo di funzionamento del
Gruppo, bensì - secondo l'impostazione che qui si è ritenuto di
seguire in linea generale e per i motivi evidenziati al paragrafo
4 - per la quasi totalità spese c.d. ambivalenti (ristorazione),
nonché alcune spese definibili di per sé eccentriche ma
rispetto alle quali può esservi una spiegazione della messa a
rimborso e questa non può che essere fornita dal consigliere
(generi alimentari, articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria e
similari, nonché le spese per alberghi).
125
~
Da subito va esclusa la rilevanza penale dei rimborsi spese per
manutenzione autovettura e per patrocinio legale, tipologie, la
prima, che veniva indicata dalla Regione come rimborsabile52
e, la seconda, che i capigruppo, recependo indicazioni in tal
senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a
carico del fondo seguendo un'accezione lata di
'funzionamento', sia se le spese legali riguardavano ricorsi del
o contro il · gruppo sia se ricorso per incompatibilità o
ineleggibilità individuali (nel suo caso si trattava delle spese
per resistere collettivamente nell'ambito del ricorso intentato
da Mercedes Bresso, presidente regionale uscente). Di fatto la
Procura, pur non distinguendoli esplicitamente in sede di
requisitoria avendo richiesto una condanna globale, pare aver
ha abbandonato questi ulteriori profili di addebito.
Quanto alle spese c.d. ambivalenti- ristorazione e bar - il P.M.
ha, in sostanza, concluso sottolineando quanto sopra
evidenziato al punto 1, da ciò desumendo la conseguenza che
Leardi è inaffidabile in toto nel momento in cui porta a
rimborso tale tipologia di spese. E ciò, argomenta il P.M.,
essendovi la prova che quantomeno in parte egli ha
dolosamente prodotto al capogruppo per il rimborso spese non
pertinenti ma scontrini recuperati solo per aumentare,
utilizzando impropriamente il fondo di funzionamento, il
proprio plafond di rimborsi.
Il ragionamento, di natura logica, può certamente essere
condiviso, ma ciò qualora ci si trovi di fronte ad una
inaffidabilità complessiva delle pezze giustificative o della
gestione e della raccolta delle stesse per ottenere il rimborso,
che è situazione verificata in relazione ad altri imputati del
procedimento ma che non si attaglia al caso di Leardi. Nel suo
caso, gli scontrini c.d. a catena risultano in concreto di tale
marginalità da apparire un possibile frutto di errore: e
comunque assolutamente non tali da permettere di inferirne
s2 La difesa sul punto ha rilevato che in ogni caso il consigliere Leardi non si era mai fatto rimborsare le spese per la tratta da Biella Torino né fruito del c.d. rimborso chilometrico.
126
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una inaffidabilità totale nelle richieste di rimborso sul piano
dei giustificativi prodotti al gruppo consiliare.
In requisitoria, in sostanza, viene citato l'esempio di una
'catena' di scontrini, il 13 di agosto 2011, in bar in zona
dell'Ospedale Molinette, dove effettivamente risulta essere
stato ricoverato il padre di Leardi in quel periodo: è evidente,
pertanto, che si tratta di scontrini non riferibili a incontri
istituzionale, ma neanche a pranzi politici o di lavoro. In
realtà, al controllo del tabulato risulta non una 'catena' ma
unicamente due. E' pur vero che vi sono ulteriori scontrini
successivi di bar sempre in zona Molinette, ma si tratta di poche
decine di euro, anche in momenti in cui non corrisponderebbero
le celle da lui agganciate. n fatto però è talmente isolato, e le
cifre talmente risibili, che non pare potersi escludere l'errore
nella successiva presentazione degli scontrini per il rimborso. 53
Dovrebbe ipotizzarsi, per escludere l'errore, che egli si sia fatto
consegnare da parenti o dal gestore del Ristormatik
dell'ospedale altri scontrini, in altro momento, per poi produrli
al gruppo per il rimborso, che è operazione macchinosa in
raffronto all'utile modestissimo che ne può derivare. Identico
discorso può svolgersi per gli altri due esempi - perché in
realtà dall'analisi dei tabulati della GdF altri non se ne
rinvengono - portati dall'accusa, in specie una pluralità di
scontrini emessi nello stesso giorno, il 13.12.11, al Caffè San
Carlo, nonché a due caffè, all'aeroporto di Bruxelles e a
Mal pensa.
Sulle spese definibili come eccentriche, Leardi ha fornito
un 'analitica - ovviamente nei limiti del possibile a distanza di
tempo - spiegazione.
Le spese indicate dall'accusa come sostenute - salvo prova
contraria - per soddisfazione personale e non per motivi legati
53 Ve ne è, nei tabulati della GdF, uno del 29 agosto e un altro del 6 ottobre, con un problema di corrispondenza sulle celle agganciate (il 13 agosto lui sarebbe giunto da fuori in zona - da Ponderano - solo tre ore dopo circa rispetto al primo dei due scontrini; nella giornata del 6 ottobre il suo cellulare ne indicherebbe la presenza a Biella, e non al Ristormatik delle Molinette, e.so Bramante; il 29 agosto egli si trova in zona Molinette).
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all'attività del gruppo sono, sostanzialmente, quelle per generi
alimentari (il riferimento è a tre ricevute per spese per prodotti
tipici acquistati presso l'Azienda Agricola di via Cardè a
Carmagnola, due in prossimità del Natale - nel 2010 e poi nel
2011 - e la terza emessa nel marzo 2011} e per acquisto alla
Fnac di biglietti per una partita di basket (in data 3.2.2011,
per 102,50 euro}.
Nel corso del suo esame dibattimentale Leardi (ud. 10.6.15),
eletto nel biellese con un elevato numero di preferenze
individuali anche disgiunte, in termini di schieramento, dal
voto al presidente della Regione, ha premesso di avere da
subito, nel dubbio crrca ciò che potesse essergli addebitato
nonostante la propria buona fede e salvo propri errori, risarcito
la Regione Piemonte (prod. ud. 15.3.16), impregiudicato il
merito della presente vicenda; nonché, nel merito, di avere
sempre messo a rimborso gli scontrini sapendo che venivano
controllati dalla segreteria del suo gruppo consiliare,
dichiarando - comunque - di avere ogni anno del suo mandato
restituito, perché inutilizzato, circa il 50/60% del budget.
Ha fornito una spiegazione possibile della presenza di scontrini
plurimi nello stesso luogo (peraltro in numero limitatissimo).54
Ha fornito una spiegazione plausibile della presenza,
comunque erronea, della ricevuta per i biglietti del basketss e
quelli presso l'ospedale Molinette, quattro m tutto,
pacificamente finiti per errm:e tra quelli a rimborso. Quanto ai
prodotti alimentari tipici (salami, peperoni, vino, dolci) ha
riferito che erano tutti stati acquistati per cesti natalizi
omagg10, m ceste che con l'aiuto della moglie e dei
collaboratori consegnava poi a soggetti istituzionali e non ma
comunque come omaggio (in quanto tale, spesa ammissibile
sia come categoria rimborsabile, sia per il contenuto di
54 tra questi tre a lesolo del 4.12.10, per cifre del tutto risibili, dove egli nega di essere mai stato e che verosimilmente può essere di altro consigliere finito tra i suoi giustificativi per errore. 55 A pag. 86/87 trascriz. ud. 10.6.15 ha spiega trattarsi di errore ma ha ricordato l'evento, dove comunque egli aveva presenziato rappresentando la Regione, come sponsor, con altri consiglieri. E' un appassionato di basket e i biglietti di ogni altra partita alla quale si è recato sono stati ovviamente pagati con soldi propri.
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modesto valore - v. paragrafo 4). Ai cesti, ha ricordato e
documentato, aggiungeva personalmente le agende acquistate
con soldi propri dalla regione Piemonte (v. suo estratto di conto
corrente, doc. prod. dif., acquisti per 40 agende grandi e 58
piccole, non portate a rimborso perché non compare la
corrispondente voce sul tabulato della GdF). Altri acquisti li ha
imputati alla segretaria ma comunque per il gruppo (come la
macchina del caffè). Le spese per abbigliamento hanno
riguardato in realtà magliette con il logo regione Piemonte da
donare al sindaco di Biella perché a Biella passava il Giro
d 1talia. Alcune cene fuori regione sono state portate a
rimborso, ha spiegato, perché con amministratori locali e m
concomitanza con le olimpiadi per diversamente abili. Una
macchina fotografica, per 170 euro, era stata acquistata in
modo che la sua segretaria, collaboratrice del gruppo, potesse
spedire sul cellulare foto digitali per le manifestazioni e poi
inviarle ai giornalisti in tempo reale: attrezzatura restituita alla
Regione e lasciata nei locali a fine mandato, come la macchina
del caffè. Restituita alla regione a fine mandato, al pari della
macchina del caffè. Ha infine spiegato la messa rimborso di
tutte le spese per alberghi (pag. 126 trascriz. ud. 10.6.2015).56
In conclusione, deve pronunciarsi l'assoluzione di Leardi, che
ha assolto all'onere di allegazione per le spese c.d. eccentriche
e difettando, quanto ai c.d. scontrini a catena (o, più
coerentemente con le risultanze documentali, plurimi e dubbi
quanto a presenza sul posto del consigliere), la prova non si
sia trattato di un mero errore, spiegazione del tutto plausibile
data l'esiguità assoluta degli importi, di per sé e in raffronto al
budget del consigliere.57 L'assoluzione, anche nel suo caso, è
per insussistenza del fatto appropriativo, pur se in presenza di
specifiche spese - peraltro del tutto contenute - per le quali la
56 La ricevuta di un Hotel Biella riguardava - v. doc. prod. dif. 15.3.16) -l'affitto di una sala convegni per il gruppo consiliare del PdL. Vi sono alberghi a Roma e a Torino - Golden Palace, con il quale il PdL aveva la convenzione a Torino - ove ha alcuni pernottamenti nel caso sul lavoro si fosse fatto troppo tardi per rientrare a Biella. 57 Leardi ha anche prodotto l'estratto della propria carta di credito dell'epoca a sostegno del fatto che le spese proprie erano sistematicamente pagate da lui medesimo, ivi compreso l'abbonamento alle partite di basket.
129 i
' I
formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza
dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore.
MOTTA Massimiliano
Motta è chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo
del gruppo consiliare regionale del Popolo della Libertà Pedrale,
dei seguenti rimborsi spese elencati al capo 45:
rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,
per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;
rimborso per acquisti di articoli m pelle, fiori,
profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e
acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.082;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
9.386.56
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00
per complessivi€ 26.300,48
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Il P.M. ha richiesto la condanna di MOTTA in ordine a tutte le
categorie di spesa in contestazione senza distinzioni.
Per quanto attiene alle spese di manutenzione autovettura e
per il patrocinio legale si rinvia a quanto già evidenziato in
linea generale e con riferimento alle precedenti posizioni già
trattate. Si tratta di profili in ordine ai quali il P.M. non è
ritornato in requisitoria e di spese che la Regione ha indicato
come rimborsabili e che i gruppi consiliari ponevano a
rimborso senza obiezione alcuna, essendo previste - le prime -
nelle linee guidass e, quanto alle spese legali, venendo
considerate, impregiudicata ogni valutazione sul punto in
questa sede, quali spese strumentali al buon funzionamento
ss Motta ha spiegato, in ogni caso, che la maggior parte della voce di spesa manutenzione auto era dovuta a un cambio gomme in conseguenza del fatto che le aveva trovate tagliate nel parcheggio riservato del Consiglio regionale.
130 : /
del gruppo (ricorsi collettivi) o della corretta composizione dello
stesso (ricorsi individuali per ineleggibilità o incompatibilità).
Motta ha comunque egualmente fornito una sua versione m
ordine alle suddette spese, data l'entità degli importi,
spiegando che: 1) quanto alle spese di carburante, si era
inizialmente informato presso il gruppo consiliare da neoeletto
e gli era stato risposto che era spesa che gli sarebbe stata
rimborsata, mentre in seguito aveva avuto indicazioni meno
certe, decidendo - da quel punto - di non portarle più a
rimorso (i tabulati confermano); 2) quanto alle spese legali, era
doppiamente esposto, come gruppo (ricorso Bresso contro i
gruppi della coalizione avversa vittoriosi alle elezioni) e come
singolo (ricorso per ineleggibilità promosso da altri nei suoi
confronti) ed inizialmente aveva optato per pagare con fondi
propri le spese relati';'e al ricorso per sua ineleggibilità
individuale, mentre la segretaria del gruppo consiliare del PdL
Monica Ferrando gli aveva comunicato che le spese del gruppo
per resistere al ricorso collettivo Bresso sarebbero state poste a
rimborso d'ufficio, come per gli altri consiglieri del PdL, pro
quota sul suo budget di fondo di funzionamento. In un
secondo momento, a seguito di confronto tra la Ferrando e il
collaboratore Francesco Salute, gli era stata una diversa
indicazione, e cioè che anche il ricorso individuale era
spesabile sul fondo del gruppo, motivandogli la ragione.s9 Per
tale motivo aveva portato a rimborso tutte le proprie spese
legali, che costituiscono una voce corposa nel complesso
dell'imputazione a suo carico.
Ciò posto, le spese contestate residuali, di rilievo effettivo,
risultano per la quasi totalità quelle relative a ristorazione e
bar; oltre alle spese relative ad articoli vari per un migliaio di
euro circa, in ordine ai quali si pone il problema - in quanto
spese di natura in sé eccentrica - se siano riconducibili alla
categoria, prevista e rimborsabile dal fondo di funzionamento
qualora ovviamente si tratti di spesa se non simbolica
sg Il gruppo consiliare gli riferiva essere il rimborso nello specifico interesse proprio del suo gruppo, perché in caso di decadenza per numero di voti ottenuti non gli sarebbe subentrato altro consigliere del PdL ma - nella coalizione - una consigliera della Lega Nord.
131
comunque ragionevolmente contenuta (retro, paragrafo 4),
degli omaggi o spese di rappresentanza; oltre, infine, alle spese
per alberghi.
Quanto alla categoria 'ambivalente' della ristorazione, al primo
punto della contestazione, il P.M. ha dedotto dalla sussistenza
di scontrini c.d. a catena, e cioè plurimi e nel medesimo luogo,
l'inaffidabilità totale delle richieste di rimborso di Motta quanto
a pertinenza delle relative spese con la propria funzione.
Argomento di natura logica al quale il P.M. aggiunge quello
della località in cui gli scontrini e le ricevute per ristorazione e
bar vengono emessi, spesso di weekend e nella zona di Oulx e
Cesana: cioè in luoghi principalmente vissuti come luoghi di
villeggiatura.
Va da subito premesso, quanto alle spese definibili
eccentriche, che Motta ha assolto all'onere di allegazione circa
la natura di omaggi istituzionali e/o spese di rappresentanza.
Le spiegazioni sono state affidate all'esame dibattimentale al
quale l'imputato si è sottoposto (ud. 25.5.15), con ulteriore
produzione da parte della stessa difesa anche degli
interrogatori resi ancora nel corso delle indagini e poi a seguito
della ricezione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (in fascicolo int.
19 /23.2.16: si tratta degli interrogatori di Motta al P.M. in
data 17 maggio e 17 dicembre 2013), che contengono
dichiarazioni tra loro perfettamente sovrapponibili.
Sono poi state riprese e ulteriormente documentate nelle
articolate note ex art. 121 c.p.p. depositate dalla difesa tecnica
all'udienza del1'8.7.16), nelle quali, in sintesi, si sottolinea
quanto segue.
Innanzitutto che, nel caso di Motta, a seguito del riscontro
incrociato tra celle agganciate dal suo telefono e spese
documentate portate a rimborso risulta costante la
correlazione tra luogo dove si trova Motta e scontrini prodotti:
quindi, si tratta di spese tutte sostenute dal consigliere e non
da altri né da eventuali collaboratori. Risulta, effettivamente,
132
Q
/
/
che varie spese sono avvenute di weekend e a Oulx o Cesana o
dintorni: ma, opina l'imputato e riprende l'argomento la difesa,
quella era la zona che aveva costituito il suo bacino elettorale e
dove incontrava elettori e politici locali portatori di istanze e di
problematiche a riscontro regionale. Sul punto l'imputato -
premettendo di avere sempre portato a rimborso ciò che
sapeva poter essere rimborsato e confidando nel fatto che
eventuali errori per inserimento di spese eccentriche sarebbero
stati vagliati e corretti restituendoli o richiedendogli
spiegazioni60 ha spiegato che cosa gli era stato riferito dalla
segreteria del gruppo, in specie dall'economa Ferrando, e di
come egli avesse interpretato l'ambito della rimborsabilità con
riferimento alla spese di ristorazione, nel quale ricadevano
l'offerta della consumazione ad un elettore o a gruppi di
elettori o nel corso di incontri istituzionali o di lavoro, e di
essersi attenuto alle indicazioni di fondo ricevute. Ciò posto -a
fronte dell'argomento sopra indicato, peraltro di natura logica
non autonomamente determinante, proposto dall'accusa- ha
ricostruito per quanto possibile analiticamente, ricorrendo alla
propria agenda dell'epoca, le spese di ristorazione, anche nelle
località montane (v. anche note dif., pag. 40 ss.).61 Ha
ricostruito e documentato, anche con riferimento alla categoria
spese in hotel, le singole spese e il rapporto con la propria
veste istituzionale.62
L'imputato ha poi spiegato le ragioni per cui- pur non essendo
menzionato esplicitamente nelle c.d. macrocategorie di cui al
capo di imputazione - ha portato a rimborso una spesa di euro
60 Cfr. deposizione del suo collaboratore Francesco Salute sul vaglio e restituzione una tantum di scontrini finiti per errore tra quelli per la richiesta di rimborso. 61 V. pag. 27 e seg. note ud. cit., nelle quali per macrocategorie si offre una spiegazione anche degli scontrini per un pasto solo (non il proprio, ma solo quello offerto in veste istituzionale) nonché delle spese per consumazioni in autogrill per gli spostamenti di lavoro (non ha ritenuto di chiedere il rimborso chilometrico, che pure sarebbe stato possibile, ma ha portato a rimborso le consumazioni, sapendo che il gruppo avrebbe posto a rimborso senza problemi e che ciò già avveniva, prima di Pedrale, con la precedente capogruppo Claudia Porchietto). 62 In particolare, una trasferta istituzionale a Cagliari, ove non era solo ma con la famiglia ma ovviamente ha portato a rimborso solo le spese proprie, incontri all'ospedale Molinette (si occupava di sanità ed erano incontri in tale veste), senza concomitanti interessi privati (non aveva né parenti né conoscenti ricoverati); infine, il convegno del PdL al Golden Palace Hotel, convenzionato con il gruppo consiliare regionale del PdL.
133
mille per 'prestazione occasionale' in favore di Alessandro
Tremoloso (giustificativo di spesa che compare nell'elenco della
GdF con data 26.7.2011). La spiegazione era già stata fornita
nell'immediatezza (vds. il primo dei due interrogatori resi in
indagini preliminari da Motta; tema ripreso in note difensive
cit., pagg. 23/24). La Regione lo aveva rimborsato senza alcun
problema sapendo che era il suo addetto stampa, e gli
risultava comunque che si trattasse un rimborso ammissibile
(sul punto si vedano le direttive fornite dai dirigenti regionali
Crescimanno e Pan tè, sentiti come testi a dibattimento).
Tremoloso, citato come teste dalla difesa di Motta, ha
confermato la propria prestazione lavorativa dell'epoca,
ufficialmente riconosciuta in Regione, una volta terminato il
pregresso rapporto formale di collaborazione continuativa.
Quanto all'argomento della Procura circa la sussistenza tra le
pezze giustificative a rimborso di c.d. scontrini a catena, ha
osservato (vds. in part. note difensive cit., pag. 45 ss.) che
alcune spese indicate dal P .M. come doppie in realtà sono
state erroneamente prese,ntate nel tabulato GdF come duplici
mentre si tratta di uno scontrino solo; quanto ai residui, che si
tratta di casi talmente marginali da risultare ascrivibili ad
errore propno. Sul punto ricostruisce e segnala ciò che gli
risulta come errore proprio, per una somma finale, su di un
arco di una ventina di mesi di mandato, di un centinaio di
euro circa.
Da ultimo - per quanto riguarda la spese non 'ambivalenti' ma
di per sé eccentriche, salvo allegazione contraria - assolve
all'onere di allegazione con riferimento ai generi alime:ntari e
agli altri oggetti indicati nel capo di imputazione ascrivendoli
ad omaggi, di modesto valore, ricordando le singole occasioni63
63 V. pag. 64 ss. note ud. cit., con elenco in dettaglio degli omaggi e delle ricorrenze (oggetti artigianali, Freisa di Chieri, cioccolato; formaggi tipici per la festa degli alpini, con biglietto di accompagnamento regionale). Ancora: tra gli scontrini della GdF compara quale spesa a rimborso quella di una borsa, che Motta spiega essere una borsa porta PC portatile, acquistata perché quella data in dotazione dalla Regione si era rotta in breve tempo e poi lasciata in Regione a fine mandato. Tra le spese eccentriche è indicato nel capo di imputazione un gazebo portatile, che Motta ha spiegato avere acquistato per il gruppo perché veniva montato alle manifestazioni e ai mercati rionali.
134 l;
Anche per quanto attiene a Massimiliano Motta, m
conclusione, deve pronunciarsi assoluzione per insussistenza
del fatto, quanto ad appropriazione penalmente rilevante, e ciò
- come per le altre posizioni fin qui trattate per le quali si
pronuncia assoluzione 'perché il fatto non sussiste', pur in
presenza di specifiche spese - peraltro sostanzialmente esigue
- per le quali la formula più appropriata risulta quella
dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto escluso
dall'errore.
LA ROCCA Girolamo
La Rocca è imputato di peculato, m concorso con il
capogruppo Pedrale che ne ha autorizzato il rimborso, delle
spese elencate al capo 40, così descritte:
rimborso spese per consumazioni al bar e ristoranti
per complessivi€ 6.809,80;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
14.849,12;
per complessivi€ 21.658,92
In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010
La Rocca è poi chiamato a rispondere, sempre in concorso con
il capogruppo, del reato di fmanziamento illecito ai partiti
descritto al capo 41 (artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.
195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659), per avere utilizzato il
fondo di funzionamento del Gruppo PdL per spesa di natura
elettorale, poi imputata al suo budget di consigliere; reato così
descritto:
- perché autorizzando (PEDRALE) il pagamento della fattura
sotto indicata, di cui LA ROCCA Girolamo richiedeva il
pagamento, destinavano fondi al fmanziamento della
campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti
politici del PDL in occasione delle elezioni regionali 2010.
In particolare veniva effettuato il pag~ento di:
135
;
/
- fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad €
2. 000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con sede in
Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del Gruppo
consiliare PDL relativa alla fornitura di manifesti e volantini
elettorali ("difendi il tuo voto consigliere LA ROCCA"; "manifesti
f.to. 70x100 fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per
Cota")
In Torino 16 luglio 2010
Il P.M. ha richiesto la condanna di La Rocca in ordine a tutti
gli addebiti. In sintesi, questi sono gli snodi delle due
contestazioni.
La Rocca ha posto a rimborso ben 14 mila euro di patrocinio
legale, riferibili ad una causa individuale relativa alla
collocazione in graduatoria tra gli eletti della coalizione di
centro-destra nella provincia di Novara, intentata nei suoi
confronti, che ha perso, con conseguente cessazione dal
mandato dopo breve tempo. Egli si trova in una situazione
particolare rispetto agli altri imputati del presente
procedimento, poiché ha svolto il proprio mandato soltanto nei
mesi da giugno ad ottobre 2010.
Da ciò la prima delle contestazioni di peculato. Sul punto, pur
prendendosi atto della rilevantissima entità della cifra da lui
spesa per resistere al ricorso, non può che adottarsi nei suoi
confronti il medesimo metro di giudizio seguito per i
coimputati, avendo - tutti - ricevuto dalla Regione l'indicazione
per cui le spese legali potevano essere poste a· rimborso
'comunque e a prescindere'; indicazione recepita, al pari degli
altri gruppi consiliari, anche da quello del PdL e per i motivi
già indicati. Si richiama, da ultimo - oltre al testimoniale già
più volte citato - la chiara spiegazione sul punto fornita dal
collega consigliere Motta, che pure ha posto a rimborso le
proprie spese legali, sostenute in procedimento con esito finale
diverso. E' dato acquisito nel procedimento, infatti, che solo
136
una scelta personale per motivi di opportunità64 poteva
indurre il singolo consigliere a sostenere in proprio le spese di
giudizio in caso di ricorsi individuali (in quelli collettivi il
rimborso veniva accreditato d'ufficio pro quota sul budget del
consigliere), perché venivano ritenute in linea di principio
rimborsabili perché considerate strettamente correlate con il
funzionamento del gruppo. Il caso di La Rocca non fa
eccezione ed è evidente - come da lui stesso dichiarato6s - che
non ha ricevuto contestazioni in ordine ad abnormità o fini
personali della spesa, del resto di natura incontrovertibile.
Oltre alle spese legali, vengono contestate a La Rocca ben 6800
euro per spese di ristorazione e bar (cifra spesa nell'arco di soli
cinque mesi, risultando, sia pure di non molto, inferiore al
tetto mensile di millecinquecento euro di budget rimborsabile
dal fondo di funzionamento previsto per ciascun consigliere).
Si tratta integralmente di spese c.d. ambivalenti, e l'imputato
le ha inquadrate tra le spese di rappresentanza, quali
'rinfreschi elettorali' o pasti offerti nell'ambito territoriale del
proprio bacino di utenza elettorale (la causale è 'rinfresco' o
'pasti': si tratta di otto sole voci complessive, ma ciascuna per
cifra che va da 500 a 950 euro per singolo evento). Si tratta -
retro, paragrafo 4 - di spese per le quali era previsto ed
ammesso il rimborso e che quindi non comportano oggi
dichiarazione di responsabilità per il reato contestato, salvo
emerga prova contraria, e cioè che i pasti fossero estranei alla
veste istituzionale e all'attività politica del consigliere e non
invece organizzati - come ha dichiarato La Rocca per
mantenere i contatti con chi lo aveva votato per spiegare e
pubblicizzare l'attività propria e del gruppo consiliare del PdL
64 Come nel caso del vicepresidente Molinari, che ha ritenuto, trattandosi di un ricorso individuale per ineleggibilità, di non porle a rimborso del fondo del gruppo della Lega (retro). 65 Ha riferito che la sua elezione è stata annullata a seguito del ricorso del secondo dei non eletti, Roberto Boniperti; di avere richiesto, in ordine alle spese legali, al capogruppo Pedrale e che è stato quest'ultimo a rispondergli 'presenta la nota e vediamo'. Aveva presentato la prima, per 4 mila euro {(J circa, ed era stata accettata e posta a rimborso; di talchè aveva presentato I anche la seconda, per 1 O mila euro circa, pure accettata e posta a rimborso dal capogruppo.
?)··;<( , ;/ //
137
in Regione. I pranzi o rinfreschi si sono svolti tutti con cadenza
temporale regolare dal giugno all'ottobre 2010, fino alla
cessazione del mandato.
La prova specifica di estraneità ai fini istituzionali non è
emersa, e ciò a fronte delle allegazioni comunque rese
dell'imputato, secondo il quale66 le voci 'rinfresco' e 'pranzi' per
molte persone si riferiscono tutte a 'pranzi con elettori', o
buffet, o aperitivi, con elettori della sua zona, nel novarese, ai
quali relazionava sul proprio impegno in consiglio regionale
mantenendo i contatti con la sua base sul territorio. Si è visto
che si tratta di spesa espressamente consentita sia sul piano
normativo dell'epoca, sia nell'accezione comunemente intesa
nella giurisprudenza anche contabile tra le 'spese di
rappresentanza'. Così l'ha intesa La Rocca, che ha riferito di
non avere avuto indicazioni specifiche in senso difforme e che
di conseguenza - potendone disporre - così ha scelto di
utilizzare il suo budget,67 secondo un'indicazione che gli
proveniva, essendo egli al primo mandato e quindi privo di
esperienza propria, dalle informazioni ricevute dai capigruppo,
che fino al 25 luglio è stata Claudia Porchietto e poi - quello
con il quale si è relazionato m concreto - Pedrale. E'
riscontrato dai tabulati il fatto che non abbia mai posto a
rimborso le piccole spese, ma solo i pasti collettivi spesabili
come rappresentanza ('rinfreschi nei quartieri agli anziani che
mi avevano votato, così spiegavo che cosa facevo nelle
commissioni regionali, in particolare sulla sanità e sui ticket,
materia alla quale erano molto interessati') salvo alcune micro
spese delle quali ha fornito comunque una spiegazione (offerta
pasti a due sindacalisti per una trasferta per Torino con il
consigliere Giordano, e simili). Ed in effetti La Rocca ha quasi
raggiunto i limiti del proprio budget con i pasti/rinfreschi sul
territorio di provenienza, escludendo qualsiasi altra richiesta
66 Dichiarazioni spontanee ud. 19.5.15, con acquisizione alla medesima udienza dell'inten-ogatorio reso in data 13.1.13 a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p .. 67 Nell'int. 13.1.13 ha riferito di non avere avuto indicazioni specifiche se non quelle previste dalla normativa generale e filtrate dalle istruzioni dei capigruppo, nel senso di un budget (al 50%, dedotto cioè il 50% per eventuali collaboratori a contratto) di 20 mila euro l'anno oltre 3 mila di telefono e viacard.
138
/
I
di rimborso pure possibile, quali rimborsi chilometrici,
telepass o altro, né - spiega - ha assunto o spesato
collaboratori sapendo di trovarsi, come 'datore di lavoro', in
una condizione precaria ('ero sotto TAR'). L'indicazione circa la
possibilità di fruire dei fondi di funzionamento 'per fare attività
istituzionale sul territorio' gli era stata data dai consiglieri Leo e
Vignale, suoi amici non al primo mandato, nonché da Mirizio e
Ferrando, componenti della segreteria del gruppo consiliare
PdL; indicazioni congruenti con le istruzioni provenienti dai
capigruppo Porchietto e Pedrale. 68
In conclusione, e alla luce del quadro normativo e di prassi
vigente all'epoca e a lui riferita dalla segreteria e dal
capogruppo Pedrale, è emerso che egli abbia optato per
effettuare spese - sia pure non certo di importo marginale se si
tiene conto del brevissimo periodo in cui ha espletato il
mandato - riconosciute come ammissibili in quanto 'attività
politica rimborsabile con il fondo per i gruppi', sub specie di
'captazione delle esigenze dell'elettorato', inclusa nella prima
parte dell'art. 4 legge del 1972. Per contro, manca nel suo caso
propno quella quotidianità delle piccole spese che può
risultare sintomatica di abuso.
Deve, di conseguenza, pronunciarsi per La Rocca assoluzione
per insussistenza del fatto, quanto ad appropriazione
penalmente rilevante, e ciò pur in presenza di eventuali spese
per le quali la formula più appropriata potrebbe risultare
quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Quanto al capo 41, l'accusa ha sostenuto che la sopra citata
fattura emessa da Italgrafica - per 2000 euro, n. 2292 del
30.6.2010 intestata al gruppo PDL - e pagata con il fondo di
funzionamento del gruppo su sua indicazione corrisponde in
realtà a spesa costituente illecito finanziamento al partito del
PdL, trattandosi di spesa che doveva essere sostenuta dal
partito e non invece essere pagata con fondi pubblici.
68 Riferisce La Rocca di non avere autocertificato nulla, di avere solo portato le varie fatture e giustificativi di spesa al gruppo perché venissero valutate e che queste erano state tutte ammesse come spese istituzionali sul territorio.
139
Sul punto è stato sentito come teste il responsabile di
Italgrafica che ebbe ad effettuare le commesse, ed è in effetti
plausibile, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, un
difetto di ricostruzione da parte dell'accusa che ha condotto ad
una erronea descrizione del fatto nel capo di imputazione.
Non esiste, infatti, alcun volantino con scritto 'difendi il tuo
voto, consigliere La Rocca' (il dato è agevolmente controllabile
proprio verificando le produzioni del P.M. all'interno del
fascicolo personale relativo alla posizione di La Rocca).
Esistono invece, da un lato, volantini elettorali dell'imputato
('vota La Rocca in Regione', con facsimile scheda69) che
quest'ultimo aveva fatto stampare sempre dallo stesso
tipografo di Novara ma con fattura intestata a lui
personalmente e pagata con denaro suo; mentre per il gruppo
consiliare aveva fatto stampare volantini in loco per la
'fiaccolata per Cota' a Torino, in piazza Solferino, che
riguardava tutta la sopravvivenza dell'intero centro destra
come vincitore delle elezioni (la manifestazione era per ricevere
la solidarietà dai cittadini a seguito del ricorso proposto da
Mercedes Bresso dopo le elezioni per far dichiarare l'invalidità
della consultazione elettorale). Soltanto questi ultimi sono
stati fatturati al gruppo e pagati direttamente da gruppo (poi
imputati come spesa a La Rocca in quanto egli stesso si era
occupato di farli stampare e andavano comunque associati al
budget di un consigliere specifico).
L'equivoco è sorto a causa del fatto che sulla fattura per i
volantini che invitavano alla 'fiaccolata per Cota', per la
manifestazione indetta dalla coalizione, si rinviene scritto
"'Difendi il tuo voto' - consigliere La Rocca", ma è in realtà
l'annotazione fatta dal tipografo sul docUmento fiscale (titolo
69 La difesa ha prodotto fattura per 14.040 euro per volantini per la propria campagna elettorale intestata a La Rocca e da lui pagata (doc. prod. ud. 19.5.15). Il teste Martelli (teste P.M., trascriz. ud. 8.4.15, pag. 220 e seg.), legale rappresentante di Italgrafica s.r.l., ricorda che La Rocca gli aveva commissionato dei volantini elettorali, che sono gli unici prodotti dal P.M. e che però non corrispondono alla fattura contestata: ed infatti sono da ricollegarsi con altra fattura, con IVA al 4% (agevolata, per legge, trattandosi di materia elettorale).
140 \ I t
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~ J .
del volantino, 'Difendi il tuo voto', con annotazione a fianco
dell'ordinante per conto del gruppo consiliare regionale del
PdL).
In conclusione, appare condivisibile la ricostruzione operata
dalla difesa.
Appare infatti evidente - con documentazione a sostegno - che
La Rocca si è pagato con fondi propri la propria campagna
elettorale, corrispondente all'unico volantino materialmente
prodotto dal P.M. (sul quale si legge 'vota La Rocca' e risultano
anche commissionati i c.d. santini, oltre ai volantini, nella
descrizione in fattura: v. doc. 5 e 6 prod. dif. all'ud. 20.2.15, e
che ha l'IVA al 4%, agevolata elettorale: si tratta della
fattura1204 del 31.3.2010 con IVA al 4% prod. dif. La Rocca) e
pagata dall'intestatario del conto Unicredit (al quale viene
intestata la fattura) 'D'Antoni Claudia Mandatario elettorale di
La Rocca Girolamo'.
Quella, invece, descritta nel capo 41 e a lui contestata in
quanto posta a carico del fondo di funzionamento non è di
natura elettorale (l'IVA è infatti al 20%) ed è per 2 mila euro,
che è in effetti cifra molto contenuta per riguardare la
campagna elettorale (che infatti gli era costata 14 mila euro).
E' intestata al gruppo consiliare (e da questi pagata) perché è
relativa ad una manifestazione ('fiaccolata per Cota 1 organizzata dal gruppo del PdL a Torino, con lo scopo di
richiamare da Novara persone che partecipassero alla
manifestazione di Torino in piazza Solferino. Il volantino e i
manifesti della fattura del 30.6.10 (post elezioni) n. 2292 -
contestata al capo 41 - recano la scritta 'difendi il tuo voto' e si
riferiscono alla fiaccolata del centro-destra a Torino,
organizzata per sensibilizzare gli elettori contro l'avversa
coalizione politica, ritenuta responsabile di volere
l'annullamento del risultato della volontà popolare. La dizione
'consigliere La Rocca' compare solo sulla fattura intestata al
gruppo regionale e La Rocca è l'ordinante, nonché colui che
per il PdL a Novara ha rapporti con l'Italgrafica.
141 .· I /
La Rocca deve, di conseguenza, essere assolto anche dal reato
di cui al capo 41 perché il fatto non sussiste.
Alberto CORTOPASSI
Alberto Cortopassi è chiamato a rispondere di peculato in
concorso con il capogruppo Pedrale, che ne ha autorizzato il
rimborso, per le seguenti spese, indicate al capo 38:
rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi
da asporto, genen alimentari per complessivi €
49.445,97;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 3.075,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;
rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd
musicale) per complessivi€ 2.000,99;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
per la somma complessiva di€ 56.538,24.
~n Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.
Il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutti i profili in
contestazione, argomentando nel senso di una sua totale
inaffidabilità quanto al collegamento istituzionale delle spese
portate a rimborso: e ciò partendo dal fatto che il suddetto
collegamento in un caso specifico ha trovato una palese
smentita. Oltre a ciò, secondo l'accusa, risulta comunque
spropositata la somma complessiva per la ristorazione messa a
rimborso (per decine di migliaia di euro) e non spiegata in
termini istituzionalmente accettabili quella, in specie, relativa
a spese per gioielleria e abbigliamento.
Va premesso all'analisi delle spese m contestazione che, in
ordine a quelle poste a rimborso riguardanti il patrocinio
legale, non può che rinviarsi a quanto già evidenziato per gli
altri imputati: si tratta di spese che - sulla scorta delle
indicazioni ricevute dalla Regione - i gruppi, PdL compreso,
mettevano a rimborso dietro mera consegna della relativa nota
142 v~ a,
,/ I
da parte del singolo (o - se ncorso collettivo - la ponevano
d'ufficio pro quota a rimborso sul budget del consigliere). Si
rinvia a quanto già rilevato nella parte introduttiva, inoltre, per
quanto attiene alla spesa di manutenzione autovettura,
ammessa e rimborsata dai capigruppo autorizzandone l'utilizzo
del fondo di funzionamento. In ordine alle spese per alberghi,
Cortopassi ha fornito un'allegazione quanto a raccordo con
l'attività politico-istituzionale.
Residuano, da valutare, le spese per ristoranti, bar e similari,
per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €
49.445,97, nonché per spese varie (abbigliamento, gioielleria e
cd musicale) per complessivi€ 2. 000, 99.
Quanto alla prima categoria, va rilevato che l'elevatissima
spesa - quasi 50 mila euro in poco più di due anni e mezzo di
mandato, se si escludono i periodi di ferie - è certamente
sintomatica di notevole discontrollo in ordine alla verifica, da
parte di Cortopassi, della pertinenza con il lavoro politico e
istituzionale delle spese 'ambivalenti' per le quali portava al
capogruppo il giustificativo di spesa e, qualificandole come
'spese di rappresentanza', otteneva il rimborso senza
evidentemente passare attraverso a particolari controlli.
Peraltro, la prova dell'assenza della pertinenza e conseguente
dolosa appropriazione delle somme a fini propri in questa sede,
notoriamente connotata da presupposti e temi di prova
differenti rispetto al procedimento avanti alla giurisdizione
contabile7o, grava integralmente sull'accusa. E quindi deve
porsi in termini di certezza oltre al mero sospetto, e al di là di
ogni ragionevole dubbio.
10 Vds. proprio la sentenza definitiva della Corte dei Conti a carico di Cortopassi (prod. P.C. ud. 5.4.2016) nella quale si richiama Corte Cast. n. 39/2014: 'costituisce un principio generale di contabilità pubblica, strettamente correlato al dovere di "dar conto" delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed "alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari", per concludere condividendo l'impianto della Procura contabile, 'fondato sulla non documentata corrispondenza della spendita di parte delle risorse pubbliche assegnate al gruppo PdL e, attraverso questo, al consigliere Cortopassi, agli scopi istituzionali e sull'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a ricondurre le stesse alle finalità individuate dalla legge' (C. Conti Regione Piemonte, n. 199/15, pagg. 62/63).
143 ~ . ì
Cortopassi ha reso l'esame all'udienza del 19.5.15 riferendo di
avere allegato tutti giustificativi di spesa di ristorazione e
similari indicandole nel modulo per il rimborso consegnato
dalla Regione e, che tutti utilizzavano, nella macrocategoria
'spese di rappresentanza e di attività istituzionali: bar,
ristoranti, omaggi vari, ecc.', secondo il regolamento interno che
si era dato (unico tra i gruppi consiliari) il PdL, che prevedeva,
sulla scorta del quadro normativo (retro, par. 3), la voce 'spese
di ristorazione per incontri sul territorio con elettori,
rappresentanti istituzionali, ecc. '.
Nel corso dell'esame - dopo avere affermato che i pranzi e le
cene istituzionali si svolgevano prevalentemente (e il tabulato
GdF lo riscontra) presso il ristorante di Vercelli 'Il Giardinetto'
- alla specifica ed esplicita domanda del P.M. se nel periodo
intorno al mese di maggio 2012 (posto che risultano messe a
rimborso una ricevuta a forfait per 570 euro, emessa nel primo
pomeriggio del 6 maggio quindi riferibile ad un pranzo o
rinfresco di metà giornata, nonché, pochi giorni dopo, una
ricevuta per una cena ove si indica invece il numero di
persone, dodici, per la somma complessiva di 571 euro) non vi
fossero eventi privati da festeggiare, quali prime comunioni o
cresime o comunque ncorrenze strettamente famigliari,
Cortopassi ha espressamente negato, affermando che con ogni
probabilità si era trattato, quanto al 6 maggio 2012, di un
'pranzo con amministratori politici del vercellese'.n Ricordo
ancora più labile ha avuto con riferimento alla cena di pochi
g10rm dopo ('se l'ho pagata w è perché c'era qualche
amministratore pubblico).
Il P.M. ha prodotto la prova documentale - l'attestazione del
parroco - che Stefano Cortopassi, figlio del consigliere, ha
avuto la prima Comunione il giorno 6 maggio 2012, e proprio a
Vercelli, circostanza che porta ad escludere che proprio subito
71 I testi da lui citati sulla circostanza dell'avere pranzato o cenato con lui al 'Giardinetto' per motivi istituzionali hanno confermato il fatto ma senza essere assolutamente in grado di collocare nel tempo il singolo evento, dato il numero elevato di pasti portati a rimborso da Cortopassi, la relativa frequenza dei loro rapporti e quindi il numero di volte in cui ciò può essere accaduto (si veda anche teste Camandona, prod. verbale indagini difensive ud. 19.2.2016).
144
dopo la cerimonia Cortopassi si sia recato al Giardinetto non
con la propria famiglia ma scegliendo proprio quel giorno e
quell'ora per organizzare egli stesso, a spese della Regione, una
riunione istituzionale presso il suddetto ristorante: avulsa, in
quanto tale, dall'evento strettamente privato. Il pagamento del
pranzo è avvenuto con la sua carta di credito personale72 ore
14.50, e 570 euro segnate su ricevuta fiscale (con annotazione
'15 - prezzo concordato', ove il '15' è stato annotato a mano
sullo scontrino a fianco di 'prezzo concordato', unica scrittura
a stampa che compare sul documento fiscale che giustifica la
spesa) emessa alle ore 14.47 (nei tre minuti susseguenti egli
effettua il pagamento con la carta di credito.73 Scontrino e
ricevuta fiscale verranno poi da lui allegati alla richiesta di
rimborso per il fondo di funzionamento del gruppo consiliare.
Va, da ultimo, rilevato che a fronte della prova documentale
prodotta dal P.M. Cortopassi non ha allegato più nulla, né ha
dichiarato di riservarsi in ordine ad un qualche controllo. Vi è
stato un silenzio assoluto da parte dell'imputato, in ordine ad
una circostanza non difficile da ricostruire, e ciò pur essendo il
procedimento in una fase che avrebbe ampiamente permesso
un'attività a controprova (il documento, acquisito dal P.M. in
data 2.7.15, è stato prodotto all'udienza del 14.10.15, quando
ancora erano tutti da sentire i testi indicati dalla difesa di
Cortopassi; nessun teste è stato indicato - o richiesto, o
nuovamente richiesto qualora già rinunciato o eventualmente
revocato quanto ad ordinanza ammissiva - in ordine alla
specifica circostanza delle ragioni e dei partecipanti al pranzo
al Giardinetto al 6 maggio 2012; nessuna istanza è stata
effettuata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sul punto). Per tale
motivo non si condivide quanto affermato dalla difesa di
Cortopassi in sede di conclusioni finali, nel senso di non avere
più potuto il consigliere difendersi dalla relativa accusa: in
ordine, peraltro, a ricevuta fiscale che fin dal deposito degli atti
12 Cfr. numero su estratto conto che egli stesso ha prodotto (ud. 15.3.16 -doc. 3 prod. dif.)-. 73 Doc. prod. dal P.M. all'udienza del 14.10.2015 quanto alla dichiarazione del parroco di San Paolo in Vercelli; nuovamente prodotto per comodità di consultazione ma presente nel materiale allegato ai tabulati riassuntivi della GdF la ricevuta del ristorante e lo scontrino attestante il pagamento con carta di credito.
I ...... --.
145
a seguito della chiusura delle indagini preliminari era
compresa tra quelle di cui al tabulato della GdF. Di più: si
tratta di spesa sulla quale lo stesso P.M. aveva attirato
l'attenzione e la memoria di Cortopassi nel corso del suo
esame, con l'esplicita domanda in ordine alla concomitanza o
meno dei pranzi al 'Giardinetto' portati a rimborso e avvenuti
nel mese di maggio 2012 con eventi privati. Sul punto,
Cortopassi si era limitato a negare la sussistenza di una
concomitanza di date ed anche di eventi privati festeggiabili
con un pranzo al ristorante; salvo poi non fornire alcun tipo di
allegazione o di spiegazione a fronte dell'evidenza documentale
che il 6 maggio era il giorno della prima comunione di suo
figlio.
La stessa difesa tecnica ha depositato note scritte - al pari di
varie altre difese nel procedimento - ex art. 121 c.p.p., nelle
quali lo specifico fatto non viene nemmeno menzionato; mentre
è stato affrontato nella discussione orale, per sostenere che
qualora la ricevuta fiscale in questione fosse stata
effettivamente relativa a spesa di natura privata, in tal .caso la
contestazione corretta avrebbe dovuto essere quella di truffa
aggravata ai danni del capogruppo Pedrale o comunque nei
confronti del gruppo consiliare al quale si è presentata la
richiesta di rimborso. La prospettazione non è accoglibile,
posto che Cortopassi, al pari di tutti i consiglieri regionali,
aveva la previa disponibilità giuridica del fondo, a sua
disposizione quanto a budget fisso per finalità politiche e
istituzionali; che, quindi, non s1 versa in ipotesi per cui
l'attività di raggiro è funzionale e necessaria all'ottenimento
della disponibilità di somma (pubblica) altrui. 74
Sul punto s1 rmvia integralmente a quanto esposto m linea
generale (retro, al paragrafo 5).
74 Il concetto di previa disponibilità delle somme del fondo e correlata responsabilità del consigliere, ancorché non capogruppo e quindi senza 'maneggio dei fondi' sul piano materiale, è ben evidenziata - ovviamente dalla propria ottica - dalla citata sentenza Corte Conti Piemonte 199/15, cap. III, pag. 52/56: in risposta alla tesi difensiva (opposta a quella sostenuta in esito al presente procedimento) per cui unico responsabile della mancata spiegazione della corrispondenza della spesa con gli scopi per cui è istituito il fondo, in quanto 'agente contabile', è il capogruppo.
146
... ;,-
Vi sono però altri profili problematici quanto a spese sostenute
da Cortopassi, sotto il profilo della mancata spiegazione in
termini di utilizzo legittimo (in questo caso - retro, par. 4 -
l'onere di allegazione quantomeno in termini di tipologia di
spesa è a suo carico) ovvero di spiegazione difforme.
I profili riguardano - v. tabulati GdF, già il P.M. nell'esame
dell'imputato si era soffermato sul punto - innanzitutto una
spesa per cui vi è ricevuta da 1700 euro di 'gioielleria', in data
prossima alle festività di Natale (14.12.2011, in una gioielleria
di Vercelli). La spiegazione fornita dal consigliere è la seguente.
Si è trattato di un acquisto di tre oggetti distinti, non per regali
di Natale privati ma per collaboratori, e in specie: l)un gioiello
come regalo di laurea per la sua collaboratrice, che si è
laureata il 19 dicembre; 2) e 3): regali di Natale (2 bracciali) per
la medesima collaboratrice e un collaboratore. Secondo quanto
evidenziato in linea generale (retro, par. 4), non possono
ricadere nella categoria 'omaggi', sia per i destinatari (che non
sono terzi esterni al gruppo, ipotesi in cui l'omaggio è
consentito in quanto erogazione che può 'accrescere il prestigio
dell'ente' che lo effettua), ma anche e comunque per il valore,
che non è né 'simbolico' né quantomeno 'modico'.75
Ancora, e per lo stesso motivo, appare diretta a soddisfare
finalità non pubbliche né istituzionali (anche in accezione
politica) la spesa di euro 582 per una cassa di vino Traminer
acquistata in Trentino Alto Adige (il consigliere il giorno
dell'emissione del documento giustificativo era a Vercelli, e ha
spiegato di avere ordinato la cassa che gli è stata inviata dal
Trentino tramite corriere). Il consigliere ha negato che fosse un
acquisto per uso e consumo proprio, dichiarando di avere
effettuato l'acquisto portandolo a rimborso sul fondo regionale
7s Solo due giorni dopo, sempre sotto Natale, Cortopassi ha acquistato con la propria carta di credito e portato a rimborso 280 euro di spesa di 'abbigliamento' (P.M. prod. udienza 19.5.15, fotocopia di scontrino 16.12.2011 e ricevuta con descrizione 'cravatte/sciarpe/foulards' a Torino, in via Roma - Wapa -). L'imputato non ha fornito spiegazioni sul punto quanto ai destinatari, allegando genericamente 'spese di rappresentanza'. In questo caso, stante l'entità meno rilevante della somma può ritenersi assolto l'onere di allegazione, pur residuando il dubbio circa la finalità privata della spesa, anch'essa (retro, par. 4) in sé e per sé 'eccentrica'.
147 } '/ !
per effettuarne 'omaggio az collaboratori del Movimento
Giovanile che mi aiutavano nell'attività politica' a titolo di
'ringraziamento'. L'indeterminatezza dell'allegazione non
permette di comprendere a quante persone fosse destinata la
distribuzione e quale fosse l'occasione; peraltro, ci si trova
nuovamente in una situazione in cui il valore della spesa
complessiva non è 'modico' e la spesa non può essere ascritta
né a 'rappresentanza' né a 'omaggi' (non si tratta di soggetti
istituzionali 'terzi' rispetto al gruppo regionale del PdL), né -
qualora li si consideri dei collaboratori - a titolo di rimborso
spese mascherato, ipotesi che nemmeno Cortopassi ha
sostenuto. Si tratta della fattura emessa da Tramin strada del
Vino' per 582 euro emessa il 6.10.2011 (oltretutto, in data non
prossima a festività né ad altri eventi specifici o circostanze
comunque evidenziate dall'imputato ricollegabili a specifica
attività svolta dai collaboratori del Movimento Giovanile).
Non ha pregio l'argomento difensivo per cui le suddette spese
non sono state contestate dalla segretaria/ economa Monica
Ferrando. Era evidentemente il consigliere, conoscendo i motivi
della spesa sostenuta, a garantire circa la sua congruenza con
le finalità del proprio ruolo e la propria attività istituzionale
(salvo evidenti eccentricità, in cui l'errore è tipologicamente
evidente, per spesa 'palesemente irridente' - retro, par. 4 - casi
nei quali a mero titolo di collaborazione l'economa poteva
richiedere ragione al consigliere di un eventuale, qualora
palese, errore: v. dep. Ferrando).
Cortopassi deve, in conclusione, essere ritenuto responsabile
del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese
sopra evidenziate (gioielleria per 1700 euro acquistata in data
14.12.11, ricevuta da 570 euro per il pranzo del 6 maggio 2012
al 'Giardinetto' di Vercelli, ordinativo di Traminer per 582 euro
con pezza giustificativa del 6 ottobre 2011) e così
complessivamente per la cifra di euro 2841,00 di cui al
dispositivo. 76
76 Ivi così indicata per mero errore di calcolo, perché la somma effettiva delle tre voci porta in realtà al maggior risultato di 2852,00 euro.
148 ) I
i
Non risulta provata la condotta di peculato a lui contestata
con riferimento a tutte le rimanenti spese indicate nel capo di
imputazione, con conseguente assoluzione nei suoi confronti
per insussistenza del fatto appropriativo, formula
complessivamente comprendente anche quelle limitate ipotesi
per le quali più corretta sarebbe la formula per cui il fatto non
costituisce reato per quelle spese che, per i limitati e marginali
importi che le connotano, possano eventualmente ritenersi
portate a rimborso per errore.
MASTRULLO Angiolino
Mastrullo è chiamato a rispondere del reato di peculato, in
concorso con il capogruppo Pedrale, in ordine alle seguenti
somme poste a rimborso (capo 43):
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
per complessivi€ 3.796,82;
rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,
articoli per la casa, televisore e cuffie marca Base per
complessivi€ 2.516,28;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 2.853, 10;
rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori,
articoli per animali, occhiali, biglietti partite di calcio,
valige ed articoli in pelle} per complessivi€ 6.128, 93;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
rimborso spese per trasferta congresso PDL - Roma 30
giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€
13.300;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 546;
per la somma complessiva di€ 69.507,47.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.
149
I / /
Il P.M. ha richiesto la condanna di Mastrullo per tutte le
condotte di peculato a lui contestate. In sintesi, l'accusa ha
sottolineato che non è mai stata fornita da Mastrullo, in
alcuna sede processuale, una propria versione chiaramente
esplicativa a fronte di un rilevante numero di spese molto
elevate quanto a importi complessivi, alcune delle quali
chiaramente eccentriche rispetto alla funzione.
Vi è, in realtà, una memoria 17 .5.13 resa in indagini che nulla
riferisce di concreto, e - a dibattimento - una memoria scritta
depositata dalla difesa (ud. 23.2.16) che fornisce alcune
indicazioni, parziali e per categorie di spesa, con allegati: in
relazione peraltro a spese estranee, o - qualora ambivalenti -
secondo il P.M. non rimborsabili in ogni caso, perché l'entità
della spesa (circa 40 mila euro solo per spese di ristoranti, su
di un arco di poco più di due anni di mandato; alcuni
notoriamente per budget spropositato e notoriamente ad
altissimo costo, come il 'Combal Zero1 pone la stessa al di
fuori dei limiti ammissibili per una c.d. spesa di
rappresentanza e da ogni significato anche di attività
latamente istituzionale e politica. Inoltre, sarebbero presenti
nel suo caso plurimi 'scontrini a catena', sintomatici di utilizzo
del tutto personale dei rimborsi dal fondo di funzionamento
(scontrini del 'Corner Bar', proprio sotto la sua abitazione; vari
al ristorante 'Galante' di via Cernaia; in alcuni casi quando,
alla verifica incrociata con le celle agganciate dal suo telefono
mobile, il consigliere non si trovava sul luogo ove veniva
effettuata la spesa) .
Episodio particolare tra le spese poste a carico del gruppo
consiliare (si tratta di un pagamento che su indicazione di
Mastrullo è stato effettuato direttamente dal gruppo del PdL),
evidenziato dall'accusa e in ordine al quale sono stati sentiti
testimoni, è quello relativo alla fattura n. 354, comprensiva di
noleggio pullman per Roma e albergo per varie persone, viaggio
organizzato a spese del gruppo consiliare del PdL per motivi
legati all'attività del gruppo e poi non effettuato - perché in
concreto all'ultimo non si erano presentati partecipanti o un
numero minimo di partecipanti, per cui il viaggio era stato
150
annullato - ma pagato per intero, sia pure per prestazione non
effettuata. Lo stesso teste De Marchi, titolare dell'agenzia che
ha organizzato il viaggio e noleggiato il pullman, esaminato a
dibattimento ha sottolineato di essersi stupito che Mastrullo,
suo referente, non avesse nemmeno intavolato alcuna
trattativa né richiesto quantomeno una riduzione del prezzo,
pagato integralmente e nella misura concordata di 13 mila 300
euro. Sul punto va rilevato che - pur in evidente presenza di
mala gestio del denaro pubblico con correlativa responsabilità
da valutarsi sul piano della giustizia contabile - Mastrullo (e
con lui il gruppo) si è trovato comunque a dover far fronte ad
un contratto da onorare, per cui sotto tale profilo non
sussistono gli estremi del peculato (non è dato conoscere se
fosse, per il caso che poi si è verificato, prevista com'è
verosimile una penale e se sì se l'annullamento fosse tardivo
per evitare un pagamento integrale del prezzo pattuito).
Le spese, pur molto corpose, di 'manutenzione autovettura'
sono state considerate ammissibili dalla Regione nelle linee
guida, e quindi anche per Mastrullo sotto tale profilo vi è
insussistenza del fatto di rilievo penale, come per le altre
posizioni già fin qui trattate.
Vi sono per contro - lo vedremo tra breve - una pluralità di
spese poste a rimborso da Mastrullo di natura senz'altro
privata, che non trovano, cioè, alcuna giustificazione
istituzionale né latamente politica, quali, ad esempio, spese da
Abercrombie su autogrill a Milano, due trolley, una quota
associativa del circolo ufficiali; una serie di scontrini emessi da
un negozio di animali in corso Inghilterra (che qui peraltro non
vengono presi in considerazione, potendosi in qualche modo
ritenere, trattandosi di piccoli importi, siano stati inseriti per
errore a rimborso); ristoranti ad Alassio, gelateria, bar (ove egli
è presente, all'incrocio con le celle telefoniche); biglietti per
partita Juve/Inter; infine e soprattutto, un rilevante e continuo
numero di ricevute per spese di abbigliamento.
Mastrullo non ha reso l'esame a dibattimento e il P.M. ha
prodotto il suo interrogatorio a seguito della ricezione
151 i '
'/
\
' \
dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel quale si era avvalso della
facoltà di non rispondere depositando memoria - acquisita -
datata 17.5.2013 (v. fase. prod. P.M. udienze19/23.2.16), in
attesa di poter meglio approfondire la propria difesa una volta
visionati gli scontrini relativi alle spese che gli venivano
contestate, che non aveva ancora 'avuto modo di vedere'. Ciò
posto, nel prosieguo non ha mai dichiarato né scritto
alcunché: ed è quindi vero che una sua versione è totalmente
mancante proprio sui punti che più rilevano.
Nella citata memoria del 17 .5.13 affermava la propria buona
fede, alla luce delle istruzioni ricevute; evidenziava, in linea
generale, di essersi avvalso di collaboratori volontari per la sua
attività politica e non di assunti a contratto; che, sempre in
linea generale, i collaboratori volontari venivano 'gratificati una
tantum con incontri al bar, al ristorante, non esclusa casa mia:
con qualche omaggio di natura diversa, che poteva andare da
un profumo ad un modesto capo di abbigliamento, sino ad un
biglietto di una partita di calcio'. Riferiva inoltre, quanto alle
ipotesi di mancata corrispondenza tra luogo ove si trovava il
suo cellulare e luogo in cui venivano effettuate le spese, che
'l'articolazione dei vari piccoli gruppi di collaboratori volontari
può spiegare la contemporaneità di molte spese'. Egli stesso
nceveva e inoltrava scontrini e pagava anticipando
direttamente, nella sua veste di vicepresidente del gruppo
consiliare del PdL. Sul viaggio a Roma, dichiarava di aver
dovuto pagare per evitare contestazioni e un contenzioso al
PdL. Si riservava ulteriori spiegazioni in ordine alle singole
spese dopo l'analisi delle pezze giustificative.
La difesa nella memoria depositata in data 23.2.16 ha riferito
che i prodotti informatici ed elettronici acquistati ( 1
blackberry, 2 cell., cuffie Bose, 1 televisore al plasma) 'sono
tutt'oggi nella disponibilità del consiglio regionale' (e risultano
infatti restituiti nel 2014 a seguito di mancato riscatto) ad
eccezione di un Ipad Apple 2 e relativa custodia che - riferisce
non Mastrullo bensì la sua difesa tecnica - si sarebbe trovato
su di una valigetta su auto rubata.
152 / /
Conviene partire da quest'ultimo profilo. Al di là della dizione
utilizzata nella memoria, dall'allegata denuncia risulterebbe il
furto non dell'auto ma della sola valigetta contenente 11pad
nell'auto, senza effrazione, denuncia sporta contro ignoti in
data 10.2.2014, un anno dopo la memoria depositata dopo il
415 bis c.p.p .. Sul punto soccorre, oltre alle linee guida,
l'esame del collega Leardi (pag. 127 del 10.6.15), dal quale si
ha riscontro del fatto (v. retro, paragrafo in ordine alle spese
ammissibili) che la Regione rimborsava blackberry e ipad la
Regione, strumenti che però non venivano scelti dai consiglieri.
Risulta dai documenti riguardanti la posizione di Mastrullo
che egli abbia poi restituito tutto alla Regione, il 17 giugno
2014, dopo che gli è stato richiesta da Pedrale di farlo; lo ha
poi fatto con consegna al capogruppo Cantore quando, nel
frattempo, Pedrale si era già dimesso a causa delle indagini nel
presente procedimento: e ciò ad eccezione dell'Ipad nella
valigetta. La richiesta è del 14.5.14 e coincide con la data della
fine della legislatura (ed inizio della X 0).
I cellulari e l 'Ipad menzionati nelle note difensive non sono in
realtà oggetto di contestazione, e nemmeno inseriti nella lista
dei beni rimborsati, verosimilmente perché direttamente
fatturati al gruppo (salvo 2 cellulari - vds. tab. GdF - acquistati
a breve distanza di tempo per 499 e 779 euro nei mesi di luglio
e agosto 2010, che qui non vengono presi in considerazione,
nonostante l'acquisto sia a nemmeno un mese di distanza
l'uno dall'altro, in quanto materiale informatico in senso
stretto rimborsato senza problemi alla luce delle linee guida
della Regione).
Tra i prodotti informatici poi restituiti sono correttamente
contestate - in quanto eccentriche rispetto ai prodotti 'passati'
dalla Regione - le cuffie Base e un televisqre al plasma,
quest'ultimo per 466 euro, oggetto non a caso comprato alla
Metro unitamente a bottiglie di champagne. Il tutto acquistato
contestualmente, ricevendo un medesimo scontrino con le due
tipologie di acquisto - del 12.2.2011 -, poi consegnato al
gruppo come pezza giustificativa unica ottenendo il rimborso
153 a
I ' \
con i fondi pubblici di entrambi, televisore e champagne, per
una spesa complessiva 538 euro. Non costituisce
evidentemente 'spiegazione' a posteriori in termini di acquisto
per finalità istituzionali (non considerando per un attimo lo
champagne) il fatto che la Regione abbia poi ricevuto indietro
da Mastrullo il televisore al plasma nel 2014, dopo che, finita
la legislatura e allo scadere del termine, gli era stato richiesto,
a lui e agli altri consiglieri che terminavano il mandato, di
restituire, ormai ad inchiesta in corso, il materiale informatico
del quale avessero avuto rimborso. Per contro, sia il contesto -
acquisto insieme a bene tipicamente da consumo privato e
scollegato da finalità istituzionale - sia l'assenza totale di
spiegazioni da parte di Mastrullo (anche soltanto sul luogo ove
il televisore era stato collocato, se in Regione o altrove, dati che
solo l'imputato può fornire e che a fronte della relativa
eccentricità della spesa gli competono) su quale fosse l'utilizzo
e il motivo per cui avesse posto a carico dei fondi regionali 466
euro di TV al plasma, inducono a ritenere assolto da parte
dell'accusa l'onere della prova della responsabilità di Mastrullo
per peculato con riferimento alla suddetta spesa, abnorme e
riferita ad una soddisfazione di interesse non di natura
istituzionale né politica.
Altre spese risultano senz'altro eccentriche ma non spiegate,
nemmeno a mezzo di allegazioni con una vaga specificità: tra le
quali vario abbigliamento, anche costoso (tra gli altri da
Olympic, da Hermes) oltre ad abbigliamento di costo più
contenuto ma - ad esempio - acquistato a Milano sempre nella
stessa giornata, lontana da ricorrenze che possano far ritenere
vi sia stato un impulso all'acquisto legato alla finalità di
aumentare il prestigio delle istituzioni rappresentate
effettuando omaggi. Né possono essere considerati tali gli
acquisti, in data 13.2.11, di tre biglietti per Juventus/Inter per
complessivi 330 euro, ovvero, in data 5.3.11, di sette biglietti
Juventus/Milan, per complessivi 715 euro, plausibilmente
fruiti dal consigliere od oggetto di regalo o condivisione con
soggetti privati (e quand'anche si trattasse di collaboratori,
come da lui ventilato in linea generale nella sintetica memoria
scritta depositata al P.M. in indagini, non si tratterebbe
154 /
comunque di soggetti che possono fruire di 'omaggi', essendo
anch'essi, in quanto tali o in ragione della loro collaborazione,
all'interno dell'istituzione rappresentata). E ciò a tacere del
costo pro capite, che di per sé già escluderebbe l'ascrivibilità
alla categoria degli omaggi.
In conclusione, non possono che ritenersi eccentriche e - 1n
assenza di spiegazioni o allegazioni che non siano solo
'genericamente istituzionali' per categorie astratte ma che
possano offrire al giudicante un quid minimo di collegamento
della funzione ricoperta con la spesa rimborsata - prive di
giustificazione anche lato sensu ricollegabile ad un'attività
politica del consigliere le spese che seguono, delle quali risulta
evidente la natura di soddisfazione personale o comunque
privata.
Si tratta - indicando in sequenza le spese tra quelle indicate in
ordine cronologico nel tabulato della GdF contenente l'elenco
delle pezze giustificative presentate da Mastrullo al capogruppo
per il rimborso, ed escludendo tutte quelle per pasti anche
plurimi e bar a Torino o nell'ambito della regione Piemonte, in
quanto categoria 'ambivalente' - delle spese per:
600 euro per 2 trolley in data 15.6.2010
482 euro per 5 pasti di weekend, 23.6.2010, sul
lungomare a Imperia, ristorante Agrodolce
482 euro per 5 pasti, ristorante Agrodolce sul
lungomare a Imperia, il 17. 7.201 O, weekend
194,75 di abbigliamento il 15.9.2010
220 per scarpe il 4.10.2010
97 di abbigliamento il 5.11.2010
185 di abbigliamento lo stesso giorno
71,80 di profumo il 10.11.2010
244 di abbigliamento il 12.11.2010
29,98 di abbigliamento lo stesso giorno
270 di abbigliamento il 19.11.2010
149 per le cuffie Bose
115 di pelletteria il 19 .11. 201 O
715 di pelletteria lo stesso giorno e presso lo stesso
eserc1z10
155
98 di gioielleria il 27.11.2010
77 di abbigliamento 8.12.2010
60 di gioielleria in pari data
62 di abbigliamento il 17.12.2010
48 di abbigliamento in pari data
20 di abbigliamento il 5.1.2011
123 di profumi 1'11.1.2011
460 di abbigliamento il 15.1.2011
710 di abbigliamento in pari data
292 di abbigliamento il 31.1.2011
55 di profumi il 9.2.2011
538, 78 scontrino della Metro contenente TV e
champagne il 12.2.2011
149,50 di ristorazione a Finale Ligure il 24.2.2011
98 di abbigliamento il 26.2.2011
275 di abbigliamento il 14.6.2011
89 di profumi 1'8.7.2011
139,60 di articoli per la casa il 10.7.2011
23 di ristorazione ad Alassio il 31. 7.2011
85 di alimentari ad Albenga il 5.8.2011
89,60 di profumi il 12.10.2011
283 di occhiali 1'11.11.2011 (negozio di ottica
Salmoiraghi Viganò)
148 di gioielleria in pari data
330 per 3 biglietti partita Juve/Inter in data 13.2.11
715 per 7 biglietti partita Juve/Milan in data 5.3.2011
250 di abbigliamento 1'1.12.2011
190 per Centro Benessere il 24.12.2011
121,10 per abbigliamento il 30.12.2011
e così complessivamente per la cifra di euro 9398, 10, come da
dispositivo.
Si è omesso di inserire tutte le spese, anche non marginali, per
pasti e ristorazione in genere a Torino anche qualora la valenza
istituzionale, ancorché spesa 'ambivalente', avrebbe forse
potuto essere dettagliata.77
77 Ad es. spese varie di venerdì sera e sabato sera per cene collettive; vds. tra gli altri 440 per conto per più persone al ristorante messicano Revolucion, di
156
Per tutte le rimanenti spese, sulla scorta dei principi generali
indicati retro, al paragrafo 4 e tenuto conto di tutti i casi in cui
può essersi trattato di scontrini eventualmente inseriti per
errore, si ritiene non raggiunta la prova del fatto appropriativo
e quindi s1 assolve perché il fatto non sussiste (ivi
comprendendosi anche quelle spese per le quali sarebbe più
corretta l'assoluzione per mancanza di dolo in caso di scontrini
eventualmente inseriti a rimborso per errore, seppure non
indicati dall'imputata).
COSTA Rosa Anna
COSTA Rosa Anna, del Gruppo consiliare "Popolo della
Libertà", è chiamata a rispondere, in concorso con il
capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo 39 del
Decreto di Rinvio a Giudizio:
ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per
complessivi € 19. O 17,77
acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi
€ 2.968,70;
acquisti articoli per la casa, presso profumerie, presso
gioiellerie, acquisto pneumatici ed articoli di pelletteria
per complessivi€ 9.565,79;
patrocinio legale per complessivi€ 1.347,12;
alberghi per complessivi€ 125,00
In primo luogo occorre evidenziare che, alla luce delle
riflessioni svolte al punto 4, vi sono una serie di spese definite
"ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le
stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e
non, invece, destinate al funzionamento del gruppo e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti;
acquisiti di articoli di pelletteria, articoli per la casa e
presso profumerie, etcc ...
manutenzione autovettura;
sabato sera, pagamento alle ora 01.45 della domenica mattina 5 febbraio 2012.
157
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1
deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una
tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non
ontologicamente incompatibili con il funzionamento del
Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono
elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per
finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità
inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/ o da
sum collaboratori, come sostenuto dall'imputata stessa,
peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare
riferimento alle spese effettuate fuori Torino7s.
Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con
specifico riferimento a quelle inerenti articoli per la casa,
profumi, articoli di pelletteria, in sede di esame79 l'imputata
sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza (in
particolare lo scontrino n. 5 del 16.10.2010 presso "Bellagio"
per l'importo di euro 30,00) o di spese relative a prodotti per
l'Ufficio (come, ad esempio, deodoranti per ufficio - cfr. p. 49
trascrizioni udienza 10.6.2015)
Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: mvero, m atti
non vi sono elementi che consentano di smentire tali
affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la
sporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li
rende assolutamente riconducibili a categorie di spesa
finalizzate al funzionamento del Gruppo.
Vi sono, poi, numerosi acquisti presso gioiellerie per importi di
non modico valoreso che, apparentemente, risultano rientrare
78 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015 - imputata COSTA; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015, pp. 55 e ss. - testi Silvestri, Astegiano, Broglio, Bressan, Mancin, Macario; cfr. pp. 125 e ss. trascrizioni udienza 19.2.2016. 79 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015). so doc. n. 1del3.9.2010 presso Maccario per 240,00 euro; doc. n. 12 del 26.11.2010 presso Maccario per 1.286,00 euro; doc. n. 5 del 7.12.2010 presso Valobra per 560,00 euro; doc. n. 27 del 22.12.2010 presso Maccario per 210,00 euro; doc. n. 7 del 23.12.2010 presso Valobra per 350,00 euro; doc. n. 10 del 30.12.2010 presso Valobra per 630,00 euro; doc. n. 15 del 30.12.2010 presso Valobra per 880,00 euro;
158 /
nella categoria delle e.cl. "spese abnormi" (nell'accezione in
precedenza indicata) ma per le quali la COSTA ha fornito
puntuale giustificazione, sostenendo che tali acquisti
rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza,
attenendo a piccoli oggetti (acquistati in grande quantità) da
distribuire come omaggi a persone estranee al Gruppo in
occasione di manifestazioni - con particolare riferimento alle
celebrazioni inerenti l'anniversario dei 150 anni dell'unità
d'Italia - e di ricorrenze.
In particolare, sul punto, la COSTA dichiarava che: "sono tutti
oggetti, per esempio questi erano oggetti per i 15 O' anni
dell'unità d'Italia che io ho fatto fare per i rappresentanti del
circolo Ufficiali degli enti locali, che erano portachiavi e
braccialetti. Siccome io mi muovevo molto, l'ho fatto in questo
caso e poi anche per un convegno nazionale per cui Cattaneo mi
aveva delegato. Ho acquistato sempre in gioielleria, quindi
quantitativi ingenti, quando c'è stato il convegno della sanità
militare sempre nell'ambito dei 150 anni dell'unità d'Italia. Per
cui l'Ufficio di presidenza della Regione aveva comunque degli
omaggi, però erano omaggi molto particolari e costosi, allora
facevamo ... Almeno io ho ritenuto di comprare degli omaggi
meno costosi che poi ho ovviamente dato ai rappresentanti di
questo convegno sulla... Questo per quanto riguarda gli
acquisiti ... Molti acquisti del 2011 sono stati per oggettistica,
anche spille, per l'unità d'Italia [ ... Altri] sono acquisiti per
omaggi natalizi. Devo dire Maccario è anche citato come teste,
per cui io compravo moltissimi oggettini che potevano costare dai
5 ai 15 euro perché anche le persone che facendo io molti
appuntamenti anche in ufficio, non solo muovendomi il sabato e
la domenica fuori... che venivano in ufficio durante il periodo
doc. n. 12 del 31.12.2010 presso Valobra per 695,00 euro; doc. n. 1 del 24.9.2011 presso Valobra per 689,00 euro; doc. n. 13 del 16.12.2011 presso Valobra per 121,00 euro; doc. n. 14 del 20.12.2011 presso Valobra per 645,00 euro; doc. n. 3 del 21.12.2011 presso Maccario per 430,00 euro; doc. n. 13 del 22.12.2011 presso Valobra per 690,00 euro;
159
~ ) \
natalizio[. .. ] anche qualcuno ti portava qualcosa, o i cioccolatini,
o ... [. .. ] rendevo sicuramente l'omaggioBJ )).
Le suddette dichiarazioni risultano confermate dai testi citati
e, segnatamente, dalla teste Rasello, la quale riferiva che:
«c,erano spese di oggettistica varia, piccoli omaggi, presenti, che
la consigliera in alcune occasioni era solita donare alle
istituzioni. Posso fare un esempio per farmi capire, la festa dei
troiani, che viene fatta tutti gli anni, la consigliera era sempre
andata in via Livorno, nei pressi di marzo, e lì vengono molti
rappresentanti, assessori di Troia, piuttosto che dei consiglieri o
sindaci dei comuni limitrofi, e lì la consigliera era sempre pronta
a dare un omaggio, un presente [. .. ] Sono stata presente però
molte volte quando la consigliera li acquistava. Quindi posso
dire che erano spille, porta blocchi per la scrivania, tagliacarte,
oggettistica varia, non di valore, non erano oggetti che
costavano cariB2)) e, ancor più nel dettaglio, dal teste Maccario,
il quale esponeva che: «la dottoressa /COSTA] la conosco,
acquistava doni una volta o due all'anno, non di più, sempre gli
stessi articoli. Noi li chiamiamo gli argentini. Praticamente erano
dei piccoli cadeau che si facevano, diciamo pure ·orrendi, che
erano destinati ai suoi lavori istituzionaliB3)).
Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali appare
plausibile che le spese effettuate presso le gioiellerie Maccario
e Valobra abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad
omaggi per persone estranee al Gruppo e, pertanto, debbano
legittimamente considerarsi spese di rappresentanza.
Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute
dall'imputata si richiama quanto già affermato al punto (4)
della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale
tipologia di spesa.
A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese
dichiaratamente inserite per errore nella rendicontazione, per
un importo di circa 1.300,00 euroB4 : la menzionata
giustificazione appare plausibile a fronte del fatto che, con
81 Cfr. pp. 48 e 49 trascrizioni udienza 10.6.2015. 82 Cfr. p. 130 trascrizioni udienza 19.2.2016. 83 Cfr. p. 75 e 76 trascrizioni udienza 25.1.2015. 84 Cfr. pp. 6 e 7 nota scritta depositata in cancelleria il 3.10.016.
160 /)
iL ! ---.,\ )
riferimento all'intero periodo m imputazione, la somma
richiesta non è icto oculi spropositata nel suo complesso, le
tipologie di spesa riguardano per lo più pasti e le pezze
giustificative in questione sono poche (circa 46), ciascuna
dall'importo non particolarmente elevato.
COSTA Rosa Anna, quindi, deve essere assolta dagli addebiti
relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del
secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto
appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche
spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo
evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta
quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto
escluso dall'errore).
In rapporto alla citata imputata residuano, però una serie di
spese che non hanno alcuna attinenza all'attività del Gruppo
Consiliare.
In primo luogo si fa riferimento all'acquisto di un piumone per
la somma di euro 215,ooss, donato dalla Costa ad una
collaboratrice, m occasione della nascita del nipote di
quest'ultirna, come dichiarato dalla Costa stessa e confermato
dalla teste Astegianos6, alla compera di capi di abbigliamento
per 723,50 euro87 utilizzati come regalo per collaboratrici
volontarie e, infine, alla spesa per articoli di abbigliamento, per
la somma di 270,00 euross donati ad una collaboratrice
volontaria per il battesimo del nipote.
A ciò deve aggiungersi l'acquisto di un bene presso una
gioielleria, per la somma di euro 38,0089, nonché di un capo di
abbigliamento, per la somma di euro 34,5090, entrambi poi
regalati alle assistenti di colleghe in occasione dei loro
rispettivi compleanni.
Invero, tali spese non possono in alcun modo rientrare tra le
spese di rappresentanza considerato che non hanno
85 Cfr. doc. n. 2 del 27.7.2011 presso "Flexitalia". 86 Cfr. p. 50 trascrizioni udienza 10.6.2015 e pp. 58 e ss. trascrizioni udienza 25.11.2015. 87 Cfr. doc. 2 del 6.11.2010 presso outletAnna Mauro. 88 Cfr. doc. 16 del 5.10.2010 presso "Bimbo Il Grifone". 89 Cfr. doc. 8 del 28.10.2010. 90 Cfr. doc. n. 3 del 13.10.2011.
161
riguardato l'acquisito di beni aventi valore prevalentemente
simbolico e finalizzati ad essere donati in occasione di
manifestazioni o incontri con persone esterne al Gruppo, ma si
tratta di oggetti, peraltro nemmeno di modesto valore, elargiti
per la grande maggioranza in favore di persone interne al
Gruppo, trattandosi di collaboratrici o, nel caso delle spese
presso la gioielleria e il negozio di abbigliamento in ultimo
citate, in favore di assistenti di colleghe e, quindi, anche in tali
ultimi casi, in assenza di una qualche rilevanza esterna per il
Gruppo.
In secondo è necessario porre l'attenzione su una sene di
spese che la COSTA ha dichiarato essere state effettuate per
beneficenza e, in particolare, si tratta delle seguenti spese91 :
• doc. 2 del 2.9.2010 abbigliamento bambino 115,00
• doc. 9 del 10.9.2010 biancheria 97,00
• doc. 21 del 24.9.2010 articoli bambino 75,60
• doc. 13374/10 del 18.12.2010 alimentari 1.215,77
• doc. 1E+07 del 3.4.2011 alimentari 349,59 euro
• doc. 11del4.6.2011 abbigliamento bambino 290,00
• doc. 5 del 7.6.2011 abbigliamento bambino 127,00
• doc. 8 del 19.6.2011 asporto, 39,40
• doc. 3 del 23.9.2011 abbigliamento bambino 260,00
• doc. 3 del 13.10.2011 abbigliamento bambino 34,50
• doc. 31 del 25.11.2011 asporto 24,30
• doc. 4 del 21.12.2011 abbigliamento bambino, 230,00
• doc. 49 del 5.2.2012 asporto 13,00
• doc. 61del12.2.2012 asporto 16,45
• doc. 5 del 14.3.2012 abbigliamento bambino 249,00
• doc. s.n. del 23.3.2012 alimentari 488,61
• doc. 22 del 22.4.2012 asporto 13,40
In relazione alle succitate spese è necessario precisare che,
sebbene la c.d. "mission" della COSTA fosse quella di "dare
voce a chi non ce l'ha" le elargizioni dei beni di cui alle sopra
elencate pezze giustificative non vemvano effettuate m
occasione di attività promozionali o, in qualche modo, di
propaganda politica per incoraggiare la suddetta finalità
assistenziale.
91 Cfr. pp. 50 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015.
162
Q \
Invero, i citati atti di liberalità venivano effettuati in momenti e
con modalità prive di un qualunque rilievo lato sensu politico o
istituzionale e, pertanto, per quanto lodevoli (magari
maggiormente apprezzabili se fatti con denaro proprio e non
pubblico), non possono ritenersi in alcun modo funzionali
all'attività ed alla sopravvivenza del Gruppo (sarebbe un po'
come ritenere legittimo che un consigliere, la cui "mission" sia
quella di promuovere il turismo, invece di utilizzare il denaro
per promuovere le zone turistiche di interesse, lo utilizzi per
andare in vacanza), né le suddette erogazioni possono, m
qualche misura, rientrare nella noz10ne di spese di
rappresentanza, alla luce della sopra delineata nozione di tale
categoria e dal dato normativo (in part. Art. 11, comma 6,
lettera a del "Regolamento regionale di cassa economale" n. 19
del 2009).
COSTA Rosa Anna, in conclusione, deve essere ritenuta
colpevole degli addebiti a lei ascritti in relazione alle spese m
ultimo descritte, per la somma complessiva di 4.917,42.
VALLE Rosanna
Rosanna V alle è chiamata a rispondere di peculato in concorso
con i due capigruppo, Pedrale per il PdL e poi Angelo Burzi,
quando con altri consiglieri usciti dal gruppo in Regione del
PdL si è formato il gruppo Progett'Azione, con riferimento alle
spese sostenute e da lei poste a rimborso nelle due fasi.
In particolare le spese sono le seguenti:
al capo 52, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da
Pedrale (fase Popolo della Libertà):
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
complessivi€ 21.787,32;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 321,36;
rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di
pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00
spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50
163
{l ì.
per una somma complessiva di € 24. 181, 11
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
Al capo 54, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da
Burzi (fase Progett'Azione)
- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
3.475,30;
per la suddetta somma complessiva.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
Il P.M. ha richiesto la condanna di VALLE per tutte le condotte
di peculato sopra descritte, argomentando, in sostanza, che
alla consigliera sono stati rimborsati tutti i pasti di cui ha
fruito - praticamente tutti nello stesso ristorante/pizzeria, 'Il
Pozzo' di San Paolo Solbrito, contestando quindi il
collegamento di tali spese con una funzione istituzionale;
inoltre, sottolineando la presenza di spese eccentriche rispetto
alla funzione suddetta (quali spese di gioielleria e pelletteria).
Non v1 è questione per quanto attiene le spese legali,
comunque rimborsate dalla Regione (quelle, come nel caso di
specie, per la resistenza collettiva del gruppo al ricorso di
Mercedes Bresso venivano poste a rimborso d'ufficio pro quota
sul budget dei singoli consiglieri dallo stesso gruppo consiliare
del PdL). Così, anche, per quanto attiene alla manutenzione
dell'autovettura, presente come spesa nel vademecum che i
consiglieri avevano ricevuto (retro, par. 4).
Quanto alle residue spese, si tratta di ristorazione (per la quasi
totalità - e per la totalità per la fase con capogruppo Burzi in
Progett'Azione -), una contenuta spesa in albergo, nonché
gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria per un migliaio di
euro cITca.
Quanto alle pnme, non può che richiamarsi quanto già
evidenziato in premessa generale quanto alle spese ammissibili
perché - salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'accusa,
che nel caso di specie non è stata fornita (tale non potendo
164
essere il mero dato logico della 'quantità' dei pasti spesati) -
astrattamente correlate con l'attività politica e di
rappresentanza del consigliere regionale. Quanto alle ultime,
la consigliera Valle ha convincentemente spiegato essersi
trattato di spese ascrivibili alla categoria degli omaggi
istituzionali, pacificamente rimborsabili purché destinati
all'esterno e di modico valore (retro, par. 4).
La sua versione è stata resa nel corso dell'esame
dibattimentale, (trascriz. ud. 10.6.15) e contestuale deposito di
memoria con allegati esplicativi quanto a natura e motivi delle
spese.
In sintesi, la consigliera ha riferito di viaggiare
quotidianamente tra Villanova d'Asti, dove abita da sola (non
ha figli né parenti con lei conviventi), a Torino, e che ad Asti
non aveva ufficio ma solo una assistente - la Armosino (pure
sentita come teste) - legittimamente pagata con i fondi del
gruppo, prima PdL poi Progett'Azione. A parte il rimborso
forfetario per la tratta stradale da percorrere, aveva optato per
non richiedere alcun rimborso chilometrico o per spese
telefoniche o rimborso Telepass perché, ha lealmente
affermato, le era difficile distinguere tra spostamenti privati e
spostamenti istituzionali. Il ristorante 'Il Pozzo' era divenuto
l'equivalente del mio ufficio per gli incontri in zona: sia con i
dirigenti ASL per la commissione sanità, sia per altre attività
nelle altre commissioni regionali. Da ciò la presenza, tra i
rimborsi, di frequenti pasti a due o a tre sempre con persone
diverse e per motivi istituzionali, soprattutto nel weekend
perché erano i giorni nei quali si trovava a Torino (dove i pranzi
v1cmo alla regione venivano posti a carico del gruppo
direttamente dal capogruppo}. In quella sede le capitava anche
di effettuare omaggi istituzionali a persone terze, giornalisti o
persone di rilievo politico pubblico esterno, ivi organizzava
cene, ad es. anche con i giornalisti, nelle quali effettuava
conferenze stampa e diramava anche più volte a settimana
comunicati stampa sulla mia attività in regione (con il
collaboratore del gruppo PdL che le faceva da ufficio stampa,
Zuccaro, sentito come teste). Ricordava un'unica cena di
165
importo rilevante (ed in effetti così è alla verifica del tabulato
GdF che la riguarda), da lei pagata con assegno, oltre ad altra
da lei pagata in valle Bormida dove si era recata per motivi
istituzionali.
Per quanto riguarda gli oggetti, ha spiegato - quanto alla
macrovoce 'gioielleria' come luogo di acquisto - non trattarsi di
beni a consumo proprio o estraneo alla funzione, trattandosi in
realtà di un rilevante numero di orologini in plastica e di
cornici destinato, sotto Natale, a figure istituzionali (ad es., il
presidente della Provincia e suoi collaboratori); altri, sporadici
(ad es. per il battesimo della figlia del Prefetto, ovvero al
rappresentante del comune francese nel corso di un
gemellaggio), mentre le voci per 'generi alimentari', oltre a
cioccolatini omaggio consistono, sempre in prossimità di
festività, in panettoni omaggio e colombe per le case di riposo.
La voce, in scontrino unico, di euro 480 per 'gioielli'
corrisponde a spesa per plurimi portachiavi e due portafogli,
tutti omaggi a collaboratori esterni occasionali che l'avevano
coadiuvata dall'esterno come. tecnici, con o senza specifici
contratti di collaborazione, con riferimento a singole attività, in
specie - v. pag. 157 del suo esame - dipendenti della provincia,
imprenditori, geometri, capireparto, essendo egli m
commissione opere pubbliche.
A riscontro del propno modo di procedere, una volta avuta
assicurazione da Pedrale (suo primo capogruppo, ancora nel
PdL) su quali fossero le spese rimborsabili dal fondo - e in
specie l'opzione per lo sfruttamento del proprio budget per
pasti di rappresentanza (istituzionale e per il lavoro politico)
non richiedendo invece mai rimborsi di benzina o telepass o
telefono, spese che pure ha sostenuto - ha prodotto anche gli
estratti della sua carta di credito (prod. doc. ud. 10.6.15).
Quindi: in mancanza di smentita da parte del P.M. sulla
presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari
con l'attività politica ce istituzionale, sia pure ad ampia
interpretazione soggettiva, e stante l'allegazione, plausibile e
riscontrata dal testimoniale, circa la natura di omaggi
166
istituzionali della c.d. spese eccentriche, anche la Valle deve
essere assolta dagli addebiti di peculati - per entrambe le fasi,
sia per il capo 52 che per il capo 54 - non sussistendo fatti di
rilievo penale.
TENTONI Alfredo
Alfredo Tentoni risponde di spese portate a rimborso prima in
concorso con il capogruppo del PdL, Pedrale (capo 49) e poi,
uscito dal PdL con altri consiglieri per confluire m
Progett'Azione, in concorso con il capogruppo Angelo Burzi
(capo 50).
Le spese in contestazione in concorso con Pedrale - fase fino al
maggio 2012 - sono le seguenti:
rimborsi spese per ristoranti bar , generi alimentari
per complessivi€ 19.704,24;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.789,66;
rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso
negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la
casa) per complessivi€ 1.464,83;
rimborso spese per acquisto telecamera di
videosorveglianza per€ 2.040;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
932,13;
per una somma complessiva di€ 25.930,86
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
Le spese contestate in concorso con Burzi (Progett'Azione, dal
maggio al settembre 2012) sono le seguenti:
rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari per
complessivi€ 3.764,59;
e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
Quanto alla prima fase (capo 49), c1 si richiama alle
considerazioni generali per quanto attiene alla possibilità -
167
prevista dalle linee guida degli uffici regionali e recepite dai
gruppi consiliari - di porre a rimborso sia le spese legali per
ricorsi sia individuali che collettivi, nonché le spese per
manutenzione dell'autovettura.
Quanto alle spese rimanenti, sono emersi nel dibattimento
elementi di prova decisivi nel senso che, quantomeno per
alcune di esse, Tentoni ha portato a rimborso spese con
natura e finalità personali ovvero mai sostenute (perché
sostenute da altri). Non può, come sostenuto dal P.M., da ciò
desumersi l'inaffidabilità totale delle allegazioni di Tentoni in
ordine a tutte le spese portate a rimborso e sopra evidenziate -
il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutte le contestazioni -
ma certamente l'onere della prova da parte dell'accusa è stato
pienamente assolto con riferimento a:
1) due telecamere portatili per cui Tentoni ha dato indicazione
di fatturare a Tentoni - c/ o gruppo consiliare del PdL' come
spesa per attrezzature informatiche ed elettroniche
(rimborsabile), mentre pacificamente le ha poi utilizzate
all'interno della propria abitazione, salvo poi 'restituirle' alla
Regione a fine mandato;
2) tre cene - organizzate dall'associazione culturale ABC
Canavese, della quale era presidente - in realtà pagate dai
partecipanti e non da lui personalmente (facendo egli, invece,
figurare al gruppo di avere anticipato il pagamento della cena
ponendola poi a rimborso in quanto spesa di rappresentanza).
In ordine ad altre contestazioni del P.M. in ordine a presunte
spese personali, la difesa di Tentoni ha sviluppato, sulla scorta
delle dichiarazioni spontanee da lui rese nel dibattimento,
allegazioni per le quali non vi è prova non siano plausibili.
Sintomatico, ma nulla più, data l'ambivalenza della spese e le
giustificazioni allegate, di una mancanza di precisa e puntuale
selezione delle spese da portare a rimborso è la presenza di
scontrini c.d. a catena, peraltro non in numero elevato. Mentre
molto elevato è il numero di cene al ristorante per due sole
persone, ma data la natura della spesa - richiamandosi alle
considerazioni generali svolte al paragrafo 4 - non vi è prova di
finalità diversa da quella istituzionale, nell'ampia accezione
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168
{i_, \ \ ! i
che si fonda sulla natura del gruppo consiliare. In ordine ad
alcune spese eccentriche è stata fornita una spiegaz10ne o
quantomeno un'allegazione in dettaglio.92
Tentoni ha esplicitato la propria linea difensiva a mezzo di
dichiarazioni spontanee (ud. 25.5.2015), con conseguente
acquisizione al fascicolo del dibattimento - essendosi avvalso
della facoltà di non rispondere all'esame - dell'interrogatorio
reso in indagini, e allegata memoria scritta, del 25.5.2013.
In ordine alla spesa, accollata al gruppo consiliare PdL (capo
49) della Regione, delle due telecamere portatili, la sua
asserz10ne di averle acquistate per motivi di sicurezza
personale e dei propri documenti nei locali del gruppo
consiliare in Regione, temendo furti, è stata clamorosamente
smentita. La Procura ha disposto il sequestro delle telecamere,
tuttora in Regione (il sequestro è stato poi disposto dal
Tribunale, con ordinanza allegata al relativo verbale di
udienza), ed è stata acquisita la prova documentale costituita
dalla copia forense della memory card. Le riprese interne,
ancora registrate in memoria ed evidentemente nori cancellate
nel momento in cui a fine mandato le attrezzature sono state
lasciate in Regione, riguardano tutte l'abitazione privata di
Tentoni, in specie la cucina e la sua camera da letto. Le
successive dichiarazioni spontanee poi rese dall'imputato
hanno offerto poi, sul punto, spunti di scarsa plausibilità,
anche a prescindere dal repentino e obbligato cambio di
prospettiva nella sua difesa.
1 - Le telecamere -
L'addebito al gruppo consiliare del PdL risulta dall'intestazione
della fattura al Gruppo Consiliare PdL e risulta pagata dal
Gruppo, poi posta sul budget di Tentoni. L'emittente è F.L.M.
Sicurezza s.a.s. di Franceschetto Marinella. La fattura è stata
pagata dal Gruppo, destinatario del documento fiscale (1700
92 Ad es. il generatore di corrente acquistato in data 20.4.12, per una manifestazione che avrebbe dovuto tenersi in montagna in locali al freddo, poi non usato e dato al Comune di Sparane e infine restituito alla regione a fine mandato come 'attrezzature'.
/,,· .-__ )-/ 169 :· .. ~
euro di 20% IVA, totale 2.040 euro); il P.M. ha prodotto copia
dell'assegno a firma Tentoni che poi ha richiesto il rimborso al
gruppo. La circostanza è pacifica. Sembrava, dalla fattura,
trattarsi di una sola telecamera (fattura n. 57/10, per
'fornitura materiale elettronico e SW), ma è stato lo stesso
Tentoni a riferire sin dalla memoria 27.5.13 e interrogatorio in
indagini in pari data che si trattava di 'due 'telecamerine'
semplici che si mettono con una presa', da lui installate in
ufficio in Regione perché gli 'sembrava che gli venissero a
mancare dei documenti'. La Franceschetto - titolare della
ditta - aveva dato indicazioni (è emerso dalle contestazioni a
dibattimento) nel senso che l'installatore, suo marito Manfrè,
le avrebbe in realtà montate non in Regione bensì a casa del
consigliere Tentoni, suo cliente. Nell'interrogatorio in indagini,
dopo che gli era stato contestato quanto già riferito dalla
Franceschetto, ha specificato di averle anzi, con il tecnico
Manfrè, provate a casa sua; di averle poi collegate in Regione,
dove le aveva tenute tre mesi in funzione e poi non più.
Riferiva che queste erano poi sempre rimaste nei locali della
Regione 'a disposizione' (la consiliatura, mentre rendeva
l'interrogatorio, era ancora in corso). Produceva la foto delle
due telecamere, foto scattata due pochi giorni prima, nei locali
del gruppo consiliare.
La prima versione resa era quindi nel senso che le telecamere
erano state montate in Regione e ivi rimaste, da ultimo - non
avvalendosi del riscatto93 - restituite al Gruppo in quanto
pagate con il relativo fondo di funzionamento. La seconda, dato
il tenore delle s.i.t. della Franceschetto, che erano state
montate a casa sua e subito da lui portate in Regione, da dove,
pur essendovi stato uno scarso utilizzo, non erano mai uscite.
Al contrario, la visione della memory card in atti in copia
forense consente di dedurre che le due telecamere non sono
mai uscite dalla sua abitazione, ove sono state riprese tutte le
immagini. Risultano poi portate in Consiglio regionale nella
93 Prod. dif. udienza 2.2.2015: regolamento dotazione economica del gruppo del PdL in Regione, ultima voce: 'attrezzature [altrimenti chiamate 'beni durevoli' nei verbali di restituzione], computer e telefoni (da riscattare)' (v. retro, parte generale.
, /
170
seconda metà di marzo 2013; l'interrogatorio al P.M. in cm
afferma che le telecamere sono sempre state in Regione è del
27 maggio 2013; le foto da lui prodotte, nelle quali si vedono i
due oggetti con sullo sfondo angoli del suo ufficio presso il
Gruppo consiliare, sono databili 20 maggio 2013, di pochi
giorni prima.
A dibattimento sono stati sentiti, indicati dal P.M., i testi
Franceschetto e Manfrè, di F.L.M. Sicurezza s.a.s., in ordine
alla citata fattura n. 57/10 per materiale consegnato a Tentoni
(ud. 25.3.2015). Franceschetto ha riferito di avere saputo dal
marito che la telecamera andava consegnata a casa di Tentoni;
di conoscere Tentoni come ex assicuratore della zona, di un
paese limitrofo del canavese; erano anche stati suoi clienti
come azienda. Manfrè ha riferito di avergli mostrato a casa
l'utilizzo - semplice, perché non andavano installate ma solo
collegate a una fonte di energia con una presa - e che era stato
Tentoni a dirgli che gli servivano in Regione contro i ladri di
documenti (pag. 31 trascriz. ud. 25.3.2015), dicendogli - per
tale motivo - che la fattura non andava intestata a sè come
persona fisica ma c /o Gruppo consiliare PdL in Regione, via S.
Francesco d'Assisi, Torino. Manfrè ricorda di avergli
configurato il 'motion detection' (il software, che riprende a 360
gradi, che si attiva quando qualcuno passa davanti alla
telecamera); di averla provata a casa sua perché si trova a tre
chilometri dal loro negozio e che Tentoni gli aveva riferito che
l'avrebbe portata in Regione dopo avere capito come si usava.
Non può dirsi che Manfrè nel suo esame dibattimentale abbia
dichiarato circostanze difformi dal vero, essendosi limitato a
riferire solo quanto Tentoni gli aveva dichiarato, e il colloquio è
plausibile perché evidentemente Tentoni si è sentito in dovere
di spiegargli perché la fattura andava intestata al suo Gruppo
consiliare di appartenenza, cui corrispondeva un pagamento
con denaro pubblico. Manfrè non risulta avere mai dichiarato
di aver portato le telecamere in Regione, ma di averle invece
assemblate a casa del consigliere. Non emergono, quindi,
motivi per trasmettere gli atti al P.M. per falsa testimonianza -
come da questi richiesto in requisitoria - non ravvisandosi
171 /
/
elementi di falsità ed essendo comunque dichiarazioni
ininfluenti rispetto alla dichiarazione di responsabilità, che
discende dalla prova documentale (la copia forense della
memory card) della menzogna di Tentoni.
Dopo l'esame dei due testi a dibattimento, il P.M. ha disposto
la ricerca e il sequestro in Regione (ente ormai proprietario dei
beni) delle due telecamere, la cui copia forense della memoria è
stata acquisita al fascicolo del dibattimento come prova
documentale dal Tribunale, che ha poi proceduto al sequestro
delle due attrezzature (delle quali oggi va disposto il
dissequestro con restituzione alla Regione Piemonte, terzo
proprietario dei beni, essendone comunque cessata la finalità
probatoria).
Dalla visione delle immagini ancora impresse in memoria, mai
cancellate, emerge indubitabilmente che la presunta (e
dichiarata) destinazione agli uffici regionali era totalmente
falsa, e - per contro - il palese utilizzo privato dei due beni
acquistati con il fondo destinato al funzionamento del Gruppo
consiliare.
Tentoni - nel prosieguo del dibattimento - ha poi reso
dichiarazioni spontanee nelle quali, sul punto, ha affermato di
avere in realtà portato prima in Regione (ma non risultano
riprese negli uffici regionali) e poi a casa le telecamere, perché
non servivano più, e di averle per un po' dimenticate; in
seguito, di averle utilizzate - ma a casa propria - sempre per
finalità pubbliche o comunque legate al ruolo, a tutela della
propria sicurezza e sempre per evitare furti di documenti (che
teneva nel comodino vicino al letto) perché in quel periodo nel
territorio del canavese, dove abita, rischiava la propria
incolumità per avere denunciato il fenomeno delle c.d. mandrie
selvagge vaganti che infestavano i terreni del circondario. Le
telecamere risultano comunque rivolte all'interno e non
all'esterno dell'abitazione, e precisamente verso il letto e verso
il tavolo della cucina e zona limitrofa (piano lavello): zone alle
quali si riferisce l'integralità delle riprese rimaste in memoria.
Nelle note difensive depositate dalla difesa ex art. 121 c.p.p. in
172
sede di discussione finale l'unico accenno alla vicenda è per
ricordare che Manfrè 'aveva saputo da Tentoni' che le
telecamere gli servivano per il suo ufficio in Regione.
2 - Le cene letterarie dell'associazione ABC Canavese -
Tra le cene portate a rimborso da Tentoni, non tenendosi conto
della lunga serie di cene a due o comunque di costo contenuto
in quanto spese ambivalenti rispetto alla quali non è emersa la
prova di una finalità di mero soddisfacimento privato, ve ne
sono alcune - visibili nell'elenco di spese di cui al tabulato GdF
sulla sua posizione - per alcune centinaia di euro, sulle quali
s1 è appuntata l'istruttoria dibattimentale. La difesa
dell'imputato ha prodotto, già m indagini preliminari, vari
manifesti di cene letterarie, con ospite volta a volta uno
scrittore o un giornalista autore di libri, organizzate
dall'associazione 'ABC Canavese' (Associazione Buongiorno
Canavese, culturale senza scopo di lucro, della quale Tentoni
era presidente) nell'ambito dell'iniziativa 'ABC Canavese - Un
libro al mese'. L'istruttoria dibattimentale si è poi appuntata su
una sola di queste cene (v. oltre) ma in realtà ne risultano, alla
lettura dei tabulati della GdF a confronto con la
documentazione prodotta dallo stesso Tentoni - che permette
di verificare la concomitanza di date tra pezza giustificativa
della richiesta di rimborso e data dell'evento-, tre differenti
tutte portate a rimborso dal consigliere.
Si tratta:
- delle due cene letterarie: la pnma per 640 euro per 32
persone, del 16.2.12 e la seconda per 580 euro, a Chiaverano,
per 29 persone, in data 22 marzo 2012: entrambe nel periodo
in cui le spese di Tentoni venivano autorizzate dal capogruppo
del Popolo della Libertà Pedrale;
- della cena letteraria del 19 luglio 2012, per 500 euro, a
Settimo Vittone, per 32 persone: periodo in cui da pochissimo
era suo capogruppo Angelo Burzi, che aveva fondato uscendo
dal PdL il gruppo Progett'Azione; si tratta della cena sulla
quale s1 è specificamente appuntata l'istruttoria
173
dibattimentale: la locandina dell'evento reca la scritta: 'I Savoia
in Piemonte: "I prigionieri dei Savoia" - A cena con Giuseppe
Novero'; il P.M. ha prodotto all'udienza dell'8.4.2015 la ricevuta
fiscale94).
Le tre cene hanno un filo rosso comune, poiché anche per
quanto attiene alle prime due risulta documentalmente quanto
in aula è emerso anche a mezzo di prova dichiarativa con
riferimento alla terza: e cioè che sono state portate a rimborso
(giustificazione già fornita al P.M. in indagini, e da ciò la
produzione difensiva delle locandine) in quanto spese
sostenute per rappresentare le istituzioni sul territorio per
promuovere l'immagine della Regione Piemonte sponsorizzando
un'attività culturale (lato sensu, quindi, ascrivibili al rapporto
con istituzioni e con esterni). Questa era l'allegazione al Gruppo
consiliare per avere il rimborso a fronte dello scontrino per
pasti collettivi dei ristoranti, e questa è stata la spiegazione da
lui fornita nel procedimento penale. E' però emerso che le
spese non venivano pagate dal consigliere ma con i fondi che
ABC raccoglieva dai partecipanti alla cena: e che quindi a
Tentoni nulla dovesse essere rimborsato, avendo consegnato al
Gruppo scontrini in cui la spesa non era stata sostenuta da
lui.
Già sul piano logico poteva desumersi che non fosse stato
Tentoni ad offrire la cena con fondi propri (né rifondendo poi
con denaro pubblico quanto eventualmente anticipato dalle
casse di ABC, associazione privata), trattandosi di cene in
locali in cui si coniugava l'evento culturale con la promozione
delle specialità culinarie del territorio preparate dai ristoranti
con materiali in sé ad alto costo (ad es. tartufi), proposta che
evidentemente presuppone un contributo finanziario da parte
del privato che alla cena partecipa.
La pubblica accusa correttamente ha rilevato che per
l'iniziativa m questione non vi era il patrocinio della regione
94 Per mera comodità di consultazione, trattandosi di pezza giustificativa presente agli atti e visibile in copia - come tutte le altre indicate e contestate nel procedimento - sul DVD in cui la GdF ha riprodotto tutto il materiale relativo ai rimborsi, imputato per imputato.
174
Piemonte (e in effetti sui volantini che qui interessano le
Regione non viene nemmeno menzionata). E si comprende il
motivo: perché per il patrocinio, non essendo una
manifestazione politica ma assolutamente letteraria e
culturale, per un'associazione specifica privata (ABC
Canavese), bisognava seguire tutt'altra procedura, con previa
comunicazione al Gruppo consiliare. Tentoni, essendosi
appuntata l'istruttoria dibattimentale sulla cena con il libro di
Novero, ha sostenuto esservi un profilo di rilievo politico o
comunque territoriale legato al Gruppo (PdL), trattandosi di un
libro di ricostruzione storica dell'importanza nella storia del
Piemonte dei Savoia. Si vedrà, però, che i testi presentati nelle
altre due cene portate a rimborso il tema non ha nulla a che
vedere con tematiche politiche e/ o regionali.
In ogru caso, non è stata una spesa sostenuta da chi il
rimborso ha richiesto, bensì dai partecipanti alla cena.
La pagina on line del giornale a diffusione locale ('Localport
notizie, La Gazzetta del canavese: "Un libro al mese}} festeggia il
suo primo anno di vita', pagina web del 15.9.2010), prodotta
dalla stessa difesa già in indagini preliminari, in ordine
all'evento costituito dalle cene organizzate da ABC "Canavese
un libro al mese" indica l'approfondimento per chi è
interessato 'Dettagli, info e prezzi,. Non vi è accenno alla
Regione Piemonte nemmeno come eventuale sponsor. 95
Il teste Franceschina (ud. 8.4.15), gestore del ristorante La
Baracca - cena con invitato Novero, libro sui Savoia m
Piemonte - ha ricordato che la cena era organizzata
dall'associazione 'che fa 'Canavese, un libro al mese}) e che
aveva pagato 'la signora dell'associazione'. Ricorda un
pagamento contanti, ed in effetti non risultano pagamenti con
bancomat o carta di credito (né di Tentoni né di altri). Aveva
preso accordi per il menu con il consigliere Tentoni. Si
95 Documenti nuovamente prodotti dalla difesa all'udienza del 23.2.2016: Statuto di ABC Canavese, nonché immagini e locandine relative agli eventi (con info e prenotazioni), dove però né Tentoni né la Regione Piemonte compaiono mai.
175
ricordava che probabilmente qualcuno avesse pagato delle
quote: a lui, comunque, la somma di 500 euro è stata pagata
in contanti. Ricordava solo che lo scrittore vendeva il libro (e di
averne acquistate egli stesso due copie).
Il teste Novero (ud. 30.10.15), autore del libro, ricordava di
essere stato contattato da Tentoni, che conosceva, per la
presentazione della sua opera, e non ricorda altro.
La teste Blatto (trascriz. ud. 30.10.15, pag. 66 ss., segretaria
ed economa di Associazione Buongiorno Canavese, di cui
Tentoni era presidente) ha reso un esame testimoniale
estremamente difficoltoso, a fronte della domande che
riguardavano il pagamento della cena con ospite Novero. Ha
ammesso di avere provveduto materialmente lei a pagare la
cena, in contanti, per 500 euro al gestore del ristorante 'La
Baracca' e - in una prima versione - di avere usato i fondi
della cassa di ABC (nessuna traccia di contabilità vi è
evidentemente sul punto); che poi - trattandosi di evento
'istituzionale e per il territorio' - Tentoni aveva, dopo 10/12
giorni circa, 'rifuso la cifra all'associazione' (anche di ciò non vi
è traccia).
La testimonianza è risultata disastrosa - in termini di
contraddizioni continue, in ordine al medesimo punto
quando chiamata a descrivere le modalità di pagamento della
cena e se questa fosse o meno stata pagata dai partecipanti;
ancora peggio, in ordine a che cosa avessero percepito i
partecipanti con riferimento al pagamento della cena
(circostanza non certo indifferente dato il prezzo e la
raffinatezza del menu tipico), se fosse offerta o a pagamento.
La Blatto ha riferito in prima battuta che 'chi viene alla cena e
non fa parte dell'associazione paga in proprio'. Il ristoratore,
nella sua testimonianza, ha però afferrtlato di avere ricevuto
un pagamento unico e in contanti. Non solo, ma sulla ricevuta
fiscale prodotta per il rimborso, da 500 euro, vi è scritto 32
pasti, cioè tutti. La Blatto non ha saputo spiegare perché
avesse con sé da prima 500 euro in contanti per effettuare il
176
-, /
pagamento, che evidentemente è il frutto di una raccolta, non
importa se prima, durante o dopo la cena, o in quale momento,
tra i partecipanti che si sono presentati al ristorante. Da
questo passaggio in avanti, la deposizione della Blatta perde
completamente di linearità e distingue tra soci (per cm
anticipava o pagava ABC) e non (paganti), tra persone che
avevano prenotato e persone che si erano aggiunte all'ultimo
(anche qui con due regimi diversi); fino ad affermare che
nessuno aveva pagato nulla perché erano tutti (quelli aggiunti
da ultimo, parrebbe, ma non è chiaro) 'ospiti del consigliere'.
Si rinvia alla lettura diretta della testimonianza, in particolare
alle pagine 77 /79 della trascrizione di udienza. Su domanda
della stessa difesa, la Blatta ha infine risposto che lei stessa
avrebbe poi anticipato il denaro per il pagamento della cena
solo per la quota degli ospiti - non soci - del consigliere, giunti
all'ultimo; salvo poi affermare che i presenti oltre il numero di
25 avevano pagato in proprio. Ha poco dopo negato che i
partecipanti (soci o non soci) avessero pagato una quota per la
cena. Alla domanda circa quali fossero le indicazioni sul punto
a chi voleva partecipare non ha potuto rispondere
espressamente 'offriva il consigliere' ma ha cercato di farlo
intendere affermando che gli interessati, nell'ambito locale (il
canavese) identificavano Tentoni, di cui conoscevano l'aspetto
pubblico/istituzionale, con l'associazione privata (testuale, a
pag. 86) e che quindi 'pensavano', quando si iscrivevano alla
cena o quando chiedevano di parteciparvi, che offrisse 'Tentoni
e ABC, 'come associazione e come politico'.
La vers10ne diventa definitivamente incomprensibile m
trascriz. ud., pag. 89 / 91. In poche pagine la Blatta giunge a
fornire, in ordine al pagamento, tre versioni diverse e
incompatibili, compresa quella per cui - infine - gli 'aggiunti
finali' (sopra i 25 prenotati, non si capisce se soci o no)
avrebbero pagato la cena con fondi propri (peraltro poi oggetto
di rimborso da parte di Tentoni con i fondi regionali, a fronte
della presentazione dello scontrino de 'La Baracca' con cena
per 32 persone).
177
In realtà, si è detto, le cene portate a rimborso da Tentoni
risultano, dal tabulato della GdF confrontato con i volantini
prodotti, essere tre. La teste Blatta, su domanda della difesa,
ha risposto che Tentoni aveva rifuso ex post la somma del
pagamento della cena (rectius: portato a rimborso lo scontrino
materialmente pagato dalla medesima Blatta, che ha affermato
essere prassi da lei instaurata in quei casi 'per non disturbare
il consigliere durante la cena e l'evento') solo qualche volta,
'quando c'erano collegamenti con il territorio piemontese' (ad es.,
il tema dei Savoia). Le altre due cene - da 580 e da 620 euro -
portate a rimborso da Tentoni si riferiscono a presentazioni di
libri che non hanno nulla a che vedere con il territorio (v.
volantini degli eventi prodotti dalla stessa difesa in fase. ud.
23.2.2016).
Ma il punto evidentemente non è questo. Anche a voler
ritenere, come ha sostenuto la difesa nelle sue conclusioni e
nelle note scritte finali con riferimento alla cena da 500 euro,
che l'evento fosse istituzionale e spesabile con i fondi per la
rappresentanza perché 'si presentava un libro di Novero,
vicedirettore di TG 4, e vi erano anche istituzioni e giornalisti'
(circostanza quest'ultima, che nemmeno la Blatta ha ricordato,
pur dietro espressa domanda se vi fosse qualcuno 'delle
istituzioni} e, continua la difesa, il tema si 'raccordava con il
Piemonte e lui rappresentava la regione su spesa autorizzata -
o, meglio, astrattamente autorizzabile - dal gruppo consiliare e
quindi poi posta a rimborso', è evidente che: Tentoni non ha
dichiarato, richiedendo il rimborso, di essere il presidente
dell'associazione culturale, di natura privatistica e con propri
fondi, che organizzava la cena, già pagata dai partecipanti; per
contro, la cena non era ufficialmente pagata dal gruppo
consiliare, bensì - non importa in che misura l'uno o l'altro -
dalle casse di ABC con i contributi dei soci e con i fondi dei
privati che comunque aderivano all'iniziativa leggendo sul
notiziario on line ovvero presso l'associazione 'info e prezzi' per
partecipare.
Gli scenari possibili - da ciò l'estremo imbarazzo della Blatta -
sono quindi due. Il primo, che Tentoni, facendosi rimborsare
178 ,i.-'
con i fondi del gruppo consiliare in Regione la spesa grn
sostenuta da altri, girasse poi la somma così ottenuta ad ABC
Canavese: a fronte di un evento pubblicizzato come privato, a
quanto ben si evince proprio dai volantini prodotti, che serviva
anche a promuovere sia il libro sia l'associazione. Nemmeno
Tentoni lo ha sostenuto, ma solo la Blatta. In questo caso si
tratterebbe di denaro pubblico dirottato - dichiarandosi al
gruppo una spesa da rimborsare al consigliere che però questi
non aveva mai sostenuto su un'associazione privata,
ancorché senza scopo di lucro, della quale egli è presidente. Il
'dirottamento' però presuppone, logicamente e
cronologicamente, l'appropriazione di rimborso non dovuto
perché fraudolentemente ottenuto.
La seconda, che la cena s1 sia svolta mediante
autofinanziamento - come tutte le altre organizzate da ABC,
anche quelle non portate a rimborso dal consigliere - e che poi
Tentoni, ritirando lo scontrino della cena, lo abbia portato al
gruppo come pezza giustificativa di una sua 'spesa di
rappresentanza' posto che le spese di ristorazione vi potevano
rientrare96, falsamente attestando di avere sostenuto egli
medesimo il relativo costo.
Sia nel primo che nel secondo caso, il problema non sta nella
natura 'rimborsabile' della tipologia di spesa, quanto il fatto
che questa non fosse mai stata sostenuta da lui.
Si tratta, evidentemente, di appropriazione indebita di denaro
pubblico del quale egli aveva la disponibilità giuridica in virtù
della carica ricoperta nel consiglio regionale. Che, poi, la
somma indebitamente ottenuta fosse poi - come appare più
plausibile destinata a sé ovvero, m tutto m parte,
all'associazione culturale ABC da lui presieduta (e da lui
presentata come una sorta di finanziamento regionale
ottenibile suo tramite per le attività culturali) non ha alcun
rilievo in questa sede. Ciò che è pacifico e che i partecipanti
all'evento, vuoi in forma di quota associativa, vuoi - come pare
96 Come 'Spese di ristorazione per incontri sul territorio con elettori, rappresentanti istituzionali, ecc.' (retro, parte generale).
179
evidente dall' 'info - prezzi' e dalla logica dell'operazione - in
forma di prezzo in contanti alla segretaria/ economa Blatta,
hanno versato denaro per la cena: che non è stata offerta da
nessuno, ma al più proposta ad un prezzo accettabile da chi la
ha organizzata, cioè ABC. La stessa teste Blatta ha affermato,
in un passaggio del suo esame testimoniale, di avere spuntato
dei buoni prezzi pro capite, per eventi aperti a tutti coloro che
si iscrivevano per prenotare la serata, con l'unico limite della
capienza del ristorante. Coerentemente, il rimborso richiesto
alla Regione da Tentoni non distingue, ed equivale al costo
forfettario della cena di tutti i presenti, che però l'avevano già
pagata.
Tentoni, nelle sue dichiarazioni spontanee rese all'udienza del
15 marzo 2016, sulle cene di ABC afferma di avere richiesto il
rimborso di sei su ventotto che ABC aveva organizzato, perché
erano le più vicine alle tematiche regionali. Ha offerto (trascriz.
ud., pag. 38 ss.) una versione completamente scollegata dalla
realtà, e ciò al chiaro fine di rendere sovrapponibile la vicenda
specifica rispetto alle fattispecie astratta ascrivibile alla
categoria delle spese di rappresentanza, senza mai affrontare il
punto relativo alle modalità di pagamento e al fatto che egli
non abbia mai anticipato nulla ma solo ottenuto dalla Regione
l'equivalente monetario dello scontrino del ristorante.
Gli aderenti (e cioè i soggetti privati, qualsiasi e a prescindere
da qualsiasi requisito personale, che leggendo la locandina di
ABC decidevano di partecipare alla presentazione del libro in
ristoranti tipici con menu particolari) sono stati presentati da
Tentoni come 'volontari collaboratori' per attività di rilievo e
rappresentanza regionale che gratuitamente lo aiutavano nella
sua attività politica e istituzionale: con un'evidente confusione
tra i concetti di spesa per rappresentanza per promuovere il
territorio e omaggi m collaboratori esterni a titolo di
ringraziamento. La quadratura del cerchio è impossibile:
Tentoni afferma, che proprio per la natura istituzionale e
politica dell'attività che si svolgeva negli incontri, in alcuni casi
aveva deciso di porre la cena a carico del fondo di
funzionamento del gruppo in Regione, 'tant'è che le fatture
180
erano fatte a nome del gruppo e ciò per 'ospitare alcuni
partecipanti con ruolo istituzionale e giornalisti'. Non vi è, però,
alcuna fattura intestata al gruppo consiliare, ma solo
scontrini, che nulla dicono al gruppo se non che chi li presenta
ha sostenuto un costo per motivi istituzionali.
E' la versione, falsa, che ha cercato di sostenere la Blatta,
evidentemente per non mettere in difficoltà Tentoni (né ABC) a
fronte dell'evidenza, e cioè che gli scontrini relativi al
pagamento della cena erano stati utilizzati fraudolentemente,
ex post, da Tentoni. Da ciò la fortissima difficoltà della teste, e
il susseguirsi di sue versioni contrastanti, compresa quella per
cui 'oltre ai soci e a chi aveva già prenotato (pagando) si erano
aggiunti altri che casualmente avevano letto la locandina dopo'
(versione che richiama in qualche misura quella dei 'volontari
collaboratori' evocati da Tentoni nella sua costruzione, anche
qui ex post, di una versione difensiva nel processo), e che
proprio a questi ultimi aveva offerto la cena il consigliere,
peraltro anticipando lei in contanti per tutti per distrarlo dal
suo ruolo di 'padrone di casa' della serata.
Blatta mente in modo palese quando descrive le modalità di
pagamento della cena da 500 euro e sul fatto che fosse
gratuita ed offerta da Tentoni per alcuni o tutti i partecipanti.
Plausibilmente, inoltre, mente quando riferisce che il
consigliere aveva poi 'rifuso le casse di ABC' con il rimborso
regionale ottenuto presentando lo scontrino. Non vi era, infatti,
nulla da rifondere ad ABC, che aveva raccolto tra i partecipanti
le quote per la cena in contanti pagando direttamente il
ristoratore e ottenendo un unico scontrino globale di 500 euro
per i 32 partecipanti, dato che il conto era unico. Non è un
caso che nelle lunghissime spontanee dichiarazioni Tentoni
liquidi la questione ABC in poche battute.
La questione s1 pone m modo identico per le altre due cene
organizzate da ABC per le quali risulta che Tentoni ha
richiesto al gruppo consiliare il rimborso, rispettivamente per
580 e per 640 euro, trattandosi a tutta evidenza di cene -
come quella con ospite Novero e come tutte le cene organizzate
181
da ABC Canavese nella manifestazione 'Un libro al mese' - a
pagamento.
Tentoni, in conclusione, deve essere dichiarato responsabile
del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese
di cui al 16.2.12 (doc. n. 315), 22.3.12 (doc. n. 1), 19.7.12
(doc. n. 365), essendo queste state messe a rimborso ancorché
mai sostenute, nonché al pagamento in capo al Gruppo della
fattura 57 del 10.12.10 (le telecamere, utilizzate per scopi
privati): e quindi per la somma complessiva di 3760 euro.
Per i motivi da ultimo evidenziati, deve accogliersi la richiesta
del P.M. di trasmettere gli atti alla Procura in, sussistendo gli
estremi per procedere contro la Blatta per il reato di falsa
testimonianza.
Deve pronunciarsi assoluzione con riferimento alle rimanenti
spese portate a rimborso, mancando elementi di prova nel
senso dell'utilizzo privato dei fondi per quanto attiene alle c.d.
spese ambivalenti ed avendo egli fornito una allegazione non
smentibile per quanto attiene a quelle c.d. eccentriche.
BURZI Angelo
Angelo BURZI risponde di una pluralità di imputazioni di
peculato e per una imputazione di violazione della legge
195/74. In particolare:
per spese proprie come consigliere non capogruppo nel
Popolo della Libertà (e quindi in concorso con il
capogruppo Pedrale, capo 23 del decreto che dispone il
giudizio);
per spese proprie come capogruppo (di Progett'Azione,
gruppo autonomo formatosi a seguito dell'uscita di
alcuni consiglieri dal Gruppo ong111ar10, del PdL: capo
25);
in tale ultima veste per avere autorizzato spese di singoli
consiglieri:
o Boniperti, capo 32;
182
Q
o Tentoni, capo 50;
o Valle, capo 54.
per violazione (capo 24) ex art. 7 legge 195/74 (utilizzo
di somme del fondo di funzionamento del Gruppo
consiliare regionale per finanziamento illecito al partito)
in concorso con Pedrale quale capogruppo del PdL.
1. Le contestazioni relative ai rimborsi spese.
I rimborsi contestati sono i seguenti:
in concorso, per spese proprie, con il capogruppo Pedrale (capo
23):
- rimborsi spese per ristoranti per complessivi€ 10.161,08;
- rimborso spese patrocinio legale per complessivi€ 432,13;
per complessivi€ 10.593,21.
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per
spese proprie, capo 25):
- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi€ 2.623;
- rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;
- spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;
per complessivi€ 4.283,50.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per
spese del cons. Boniperti, capo 32):
- rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per
complessivi€ 5.712,99;
- rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per
complessivi€ 325,50;
per complessivi€ 6.038,49.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per
spese del cons. Tentoni, capo 50):
- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
complessivi€ 3.764,59;
per complessivi€ 3.764,59.
183
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per
spese della cons. Valle, capo 54):
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
3.475,30;
per complessivi€ 3.475,30;
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012.
Quanto già esposto con riferimento alle posizioni Valle e
Tentoni consente di affrontare da subito i capi 50 e 54, nei
quali Burzi è imputato in concorso nella sua qualità di
capogruppo che ha autorizzato i rimborsi dei due consiglieri.
In ordine alle spese autorizzate alla consigliera Valle non vi è
questione alcuna, alla luce dell'assoluzione di quest'ultima
perché il fatto non sussiste (ivi assorbite anche le ipotesi,
eventuali e marginali, in cui vi siano stati rimborsi per
scontrini prodotti per errore, tale da escludere il dolo e quindi
per le quali più correttamente l'assoluzione dovrebbe
pronunciarsi perché il fatto non costituisce reato). Dal capo 54
Burzi deve, di conseguenza, essere assolto con la medesima
formula.
Per quanto attiene alle spese autorizzate a Tentoni, va
premesso che - delle spese in ordine alle quali si pronuncia
condanna di quest'ultimo - l'unica a ricadere nel periodo in cui
gli sono state autorizzate non da Pedrale ma da Burzi (gruppo
Progett'Azione, nel quale pure Tentoni era confluito) è quella
dell'ultima tra le tre cene letterarie organizzate da 'ABC
Canavese - un libro al mese', e cioè la cena del 19 luglio 2012,
per 500 euro, a Settimo Vittone, per 32 persone (retro).
Il periodo - Angelo Burzi era suo capogruppo da breve tempo -
e soprattutto le modalità fraudolente adottate dal consigliere
Tentoni per appropriarsi indebitamente del rimborso
consentono di dubitare della consapevolezza di Burzi di
contribuire a porre in essere una specifica condotta di
peculato. Si tratta di spesa 'ambivalente', che - ad un controllo
184
non particolarmente approfondito, e cioè non verificando di
che tipo di evento si trattasse e a carico di chi effettivamente
fossero poste le spese - poteva essere autorizzata come
generica spesa di rappresentanza fidandosi dell'allegazione del
consigliere che chiedeva il rimborso. E' del resto assolutamente
poco plausibile che Tentoni avesse messo a parte il neo
capogruppo Burzi del fatto che gli stesse richiedendo
un'autorizzazione per il rimborso di una spesa in realtà
sostenuta dai partecipanti, privati, alla cena. Ciò equivaleva a
metterl~ al corrente del proprio intento criminoso di utilizzo
della pezza giustificativa, data la disponibilità giuridica della
quota pro capite del fondo in quanto consigliere regionale,
come mero sistema per 'fare cassa' svincolando suo tramite
una somma a titolo di rimborso in realtà non collegata ad
alcuna spesa.
Appare, pertanto, più che logico ritenere che nel caso di specie,
data la sua particolarità (la non rimborsabilità è legata ad una
condotta fraudolenta, non alla riconducibilità o meno m
astratto della spesa a quanto coperto dal fondo di
funzionamento), Burzi, autorizzando il rimborso, abbia
materialmente concorso nel peculato di Tentoni ma in qualità
di c.d. autore mediato, ovvero senza la consapevolezza di
concorrere in una condotta criminosa. Ne consegue, quanto al
capo 50, l'assoluzione di Burzi perché il fatto non sussiste, ad
eccezione che per la spesa di cui al 19 luglio 2012 (doc. fiscale
n. 365), in ordine alla quale deve essere assolto perché il fatto
non costituisce reato.
Con tale formula - fatto non costituisce reato - si ritiene debba
essere assolto dal capo 32, relativo alle spese da lui autorizzate
come capogruppo di Progett'Azione al consigliere Boniperti, che
in relazione a tali rimborsi è stato giudicato separatamente.
Anche in questo caso si ritiene, infatti, manchi la prova che
Burzi avesse elementi per dubitare della natura istituzionale e
di rappresentanza delle spese le cui pezze giustificative gli
venivano prodotte in allegato alla richiesta di rimborso dal
consigliere. Senza entrare nel merito della posizione di
Boniperti - condannato in primo grado con rito abbreviato - va
185
;--
/;
Lh / ,I
/
rilevato, quanto ai rimborsi a lui autorizzati da Burzi e
dall'ottica di quest'ultimo, che si tratta essenzialmente di spese
c.d. ambivalenti in ordine alle quali non vi sono elementi (come
già rilevato in ordine al doc. fiscale n. 365 ricompreso tra i
rimborsi di cui al capo 50) perché il capogruppo Burzi potesse
ritenere non fossero ascrivibili, come dichiarato dal consigliere,
a motivi politico-istituzionali e quindi 'di rappresentanza'.
Residua, quanto all'addebito in concorso con Boniperti, una
spesa per complessivi 325 euro per oggetti in sé non
direttamente riconducibili a categorie rimborsabili salvo
allegazione specifica in tal senso: sul punto, però, tenuto conto
della relativa modestia della cifra totale non vi è certezza che
l'autorizzazione non sia stata rilasciata incorrendo il
capogruppo m errore, e cioè non awedendosi dell'estraneità
dell'oggetto delle pezze giustificative dall'ambito di quanto
spesabile con il fondo.
Sul punto vanno premesse alcune considerazioni
individualizzanti la figura e il ruolo di Burzi, impregiudicati
ogni valutazione e raffronto possibili con la posizione di
Pedrale e degli altri capigruppo che già hanno definito la
propria posizione avanti al GUP con rito alternativo;
valutazione e raffronto che non competono a questa sede.
Le considerazioni individualizzanti - che invece qui competono
e rilevano - sono le seguenti.
Angelo Burzi è stato capogruppo, nonché fondatore, del gruppo
Progett'Azione, seguito da alcuni altri consiglieri che con lui
hanno lasciato il gruppo originario, il PdL. Il periodo in
contestazione come capogruppo di Progett'Azione è di breve
durata, dal maggio al settembre 2012, quindi pochi mesi,
tenuto conto che si tratta di periodo a cavallo dell'estate. Burzi
si è trovato a ricoprire il ruolo di capogruppo e quindi di
soggetto che - tra gli altri compiti istituzionali - ha quello di
autorizzare il rimborso delle spese anche degli altri consiglieri
senza l'esperienza pregressa specifica tipica, invece, di chi
aveva alle spalle una tradizione di capogruppo consiliare
regionale di un partito o comunque di una formazione politica
186
{)__ ,.
di dimensioni e struttura consolidate. In questi ultimi casi il
formarsi di una prassi 'lassa' nella verifica della rimborsabilità
effettiva delle spese, se non anche di una prassi illegittima per
quanto attiene all'autorizzazione di spese ictu oculi abnormi o
comunque fortemente dubbie senza richiederne conto a chi
produce la pezza giustificativa, può essere frutto di un
atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del fondo di
funzionamento che specularmente comporta, per il singolo
consigliere, la certezza in ordine al fatto di poter previamente
contare su di una disponibilità allargata a 'passare' qualsiasi
spesa.
Non è irragionevole - è, anzi più che corretto - ritenere quindi
che in questi ultimi casi possa essersi manifestata una
costante, palese (all'interno del gruppo) e, soprattutto,
consapevole caduta nella soglia critica del controllore che m
concreto agevola il controllato a commettere le condotte di
peculato. In tal caso, infatti, il controllore crea a priori le
condizioni 'di sicurezza' per il controllato, che sa a priori di
poter produrre qualsiasi tipo di pezza giustificativa per
ottenere materialmente le somme del fondo senza incorrere in
conseguenze, se non, al più, una qualche richiesta di
chiarimenti da parte della segreteria o dell'economato del
gruppo. E' il caso in cui il controllato sa che può 'forzare' sulla
natura della spesa perché più o meno tutto gli verrà
rimborsato, anche spese non sue.
Il caso di Burzi non pare rientrare nell'ipotesi sopra
evidenziata. Al di là dei possibili errori, eventualmente
riconoscibili e sanzionabili dalla giustizia contabile sulla scorta
di criteri valutativi e di onere della prova differenti rispetto a
quelli del processo penale, va premesso che dalla sua breve
esperienza di soggetto agente contabile non emergono elementi
indicatori per ritenere che egli abbia inteso questo profilo della
sua attività in termini poco più pregnanti che una sequela di
visti su spese ascrivibili alle macrocategorie previste dalla
normativa vigente e dai moduli regionali: in ciò aiutato dal
fatto che le spese che gli sono state presentate per il rimborso
dagli altri consiglieri rientrano - praticamente tutte, con poche
187 /
Q~ J ·.
eccezioni cli limitatissimo importo rispetto a quello globale - in
spese per ristorazione e simili e non essendosi trovato di fronte
a spese altrui visivamente abnormi.
A differenza di quanto sostenuto dal P.M. - che ha richiesto la
condanna di Burzi anche per i propri rimborsi spese
argomentandone l'inaffidabilità dal fatto che per gli altri
consiglieri avrebbe autorizzato 'di tutto' - va detto che: 1) in
ordine alle autorizzazione per spese cli altri egli non ha
autorizzato 'di tutto' indiscriminatamente, poiché si è trovato
di fronte a spese praticamente tutte rimborsabili, ancorché in
astratto, perché riconducibili a spese che da sempre venivano
ritenute cli rappresentanza; 2) proprio la verifica delle spese da
lui stesso sostenute (ed autorizzate prima da Pedrale e poi da
sé medesimo nella fase di Progett'Azione) induce a ritenere che
abbia, con riferimento a sé per primo, inteso le spese c.d. di
rappresentanza nel senso previsto dalla normativa (retro,
paragrafi 2 e 4).
Ne è la prova la sua analitica difesa, fondata sulla
ricostruzione ex post - per quanto possibile - dalla sua agenda
per quanto attiene agli impegni che riteneva, per il
commensale (o i commensali) e l'oggetto, aventi natura
istituzionale. Le proprie spese, infatti, ad eccezione delle spese
per patrocinio legale (ritenute rimborsabili, v. retro) e cli 260
euro di fiori (che egli ha spiegato riferirsi all'acquisto di una
corona mortuaria acquistata per un funerale a nome del
gruppo consiliare) sono solo per ristorazione.
Burzi si è sottoposto ad esame all'udienza dell'l l maggio 2015,
depositando una memoria 1n cui ha ricostruito
sostanzialmente tutte le cene e ha spiegato (con testimoniale a
conferma) per quale motivo le avesse poste a rimborso e quale
fosse l'oggetto dell'incontro o del pranzo o della cena di lavoro e
il raccordo con la propria attività in consiglio regionale.97 Ha
prodotto l'estratto bancario delle spese sostenute all'epoca con
97 Vds. doc. in allegati 'D' e 'E' alla memoria depositata all'udienza 11.5.2015, tabulato con riscontro di nominativi di coloro che erano con lui e motivo istituzionale con riferimento ai ruoli rispettivamente ricoperti.
188
la propria carta di credito, a dimostrazione (effettuata) del fatto
che solo un limitato numero di pasti, nell'ambito di una
rilevante quantità di pagamenti effettuati con la propria carta,
fossero stati posti a rimborso, e ciò per avere egli distinto tra
spese per ristorazione sostenute per rappresentanza rispetto a
quelle di natura privata. Il lungo elenco 'spese da bancomat
per ristorazione o affini... non messe a rimborso'9s, rende infatti
evidente, tenuto altresì conto del fatto che evidentemente Burzi
ha effettuato anche pagamenti in contanti e non solo a mezzo
bancomat per pasti propn m ristorante (quindi oggi
irricostruibili), che l'imputato ha svolto una precisa cernita nel
porne a rimborso solo alcuni, e quindi - in assoluto difetto di
una prova contraria emersa a dibattimento, trattandosi di
spese 'ambivalenti' (retro, par. 4) - quelli che riteneva
ascrivibili alle spese di rappresentanza perché spese sostenute
nell'ambito della sua attività istituzionale e per ragioni ad essa
connesse.
Si tratta di documenti che erano già stati in parte prodotti
dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e che sono stati ripresi
sinteticamente nell'efficace memoria ex art. 121 c.p.p. (dalla
quale si desume anche la conferma del fatto che tutte le spese
da lui portate a rimborso sono state da lui - e non da altri in
sua assenza - sostenute)99 depositata dalla sua difesa tecnica
in sede di conclusioni.
Di conseguenza, per quanto attiene a tutte le spese proprie
(capi 23 e 25) Burzi deve essere assolto dall'addebito di
peculato perché il fatto non sussiste.
2. La contestazione di illecito finanziamento al PdL.
98 All. 4 alla memoria depositata all'udienza del 2.2.2015. 99 Memoria depositata in data 1.7.2016; documenti prod. ud. 11.5.2015. Nella memoria, in esito all'istruttoria dibattimentale, si riportano esempi concreti di come l'argomento di una presunta non corrispondenza tra luogo ove avviene la spesa e cella agganciata dall'utenza mobile del consigliere sia da utilizzare con estrema cautela, quantomeno nel caso di Burzi, evidenziando le limitate ipotesi indicate, nel suo caso, dal P.M. in requisitoria e sviluppando una verifica concreta che porta documentalmente a conclusioni diverse, e cioè che la discrasia in realtà non sussiste (pag. 20-24 memoria dif. cit.).
189 ll
J
Si tratta della contestazione elevata al capo 24, per il reato di
cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge
18 novembre 1981 n. 659, per avere, in concorso con il
capogruppo del PdL Pedrale, utilizzato i fondi del contributo di
funzionamento per il gruppo consiliare per pagare la fattura n.
172 del 07.10.2010, dell' importo di € 3.600, emessa dalla
società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di Milano, pagamento
avvenuto con fondi del gruppo il 14.10.2010, ma in realtà -
sostiene l'accusa - per spesa sostenuta per finanziare la
campagna elettorale di Angelo Burzi attraverso la realizzazione
di video di propaganda elettorale in occasione delle elezioni
regionali 2010.
Sul capo 24 il P.M., preso atto delle dichiarazioni del teste
sentito sul punto - Sfratato della Maverick Multimedia - dalle
quali è emerso che non vi è un collegamento temporale tra
prestazione di cm alla fattura contestata e la campagna
elettorale di Burzi per l'elezione in consiglio regionale, ha
concluso, in sostanza, affermando che in mancanza del
suddetto collegamento (che comporterebbe la condanna per
l'ipotesi di reato meno grave sopra indicata) si verserebbe nella
più grave ipotesi di peculato poiché comunque s1
configurerebbe una spesa per utilità e profitto proprio, extra
istituzionale.100
E' plausibile s1 sia verificata una confusione nella
ricostruzione accusatoria operata sulla base degli abbinamenti
effettuati in indagini dalla GdF - negli abbinamenti tra fatture
ed oggetto della prestazione, perché vi è un DVD elettorale
prodotto per Burzi da Maverick, ma non è quello di cui alla
fattura 1 72 pagato con i fondi regionali, fattura emessa mesi
dopo le elezioni. Sul punto Burzi ha reso articolate
dichiarazioni in sede di esame e soccorre la produzione
documentale della sua difesa tecnica.101
100 Il P.M. non ha però poi distinto in sede di richieste di condanna, richiedendo la condanna per il capo 24 così come contestato. 101 Sul punto si richiamano: memoria con integrazione alla prove documentali, dep. ud. 8.4.2015; doc. dep. nelle precedenti note difensive; sintesi finale a pag. 25 e seg. della memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 1.7.2016.
190
/ I I
4' J \
In sintesi:
- La Maverick Multimedia su incarico di Burzi ha creato due
DVD diversi: uno, del 10.2.2010, è pensato per la campagna
elettorale ed è stato pagato con fattura in pari data dal
Comitato Elettorale Angelo Burzi (doc. prod. dif. Burzi ud. in
marzo 2015);
la campagna elettorale per le elezioni regionali è
sostanzialmente collocabile nei primi mesi del 2010;
- il teste Sfratato ha riferito che le fatture di Maverick
venivano, mediamente, emesse 'circa un mese dopo' rispetto
alla prestazione;
- da ciò può desumersi, coerentemente, che il DVD elettorale è
quello prodotto nel gennaio 201 O - in vista e in tempo per la
campagna elettorale di Burzi - con fattura, pagata con i
fondi privati del suo Comitato, emessa nel mese di febbraio;
- diverso è l'oggetto dei format "Società aperta" (fattura 172),
pensato per la promozione del gruppo consiliare PdL, cui si
riferisce la fattura di ottobre 201 O: riferibile al più a
prestazione svolta nel settembre 2010, quindi mesi dopo le
elezioni: questa, dato l'oggetto, pagata dal gruppo
consiliare .102
In conclusione: dai documenti prodotti e dalla testimonianza
Sfratato - oltre che da una logica valutazione delle date -
risulta che Burzi si è autofinanziato il DVD relativo alla propria
campagna elettorale, mentre la fattura contestata, l'unica
pagata dal gruppo, è del tutto scollegata dalle elezioni
regionali. Dalla visione - infine - del DVD relativo si comprende
che non è spot elettorale ma attività di promozione del gruppo
consiliare del PdL, contenendo, nel format, una intervista a
Stefania Craxi oltre ad altri filmati ad oggetto latamente
politico e che non riguardano in specifico il consigliere Burzi
ma la posizione del gruppo del PdL con riferimento a varie
tematiche. Si tratta, quindi, di una tipica spesa di promozione
e pubblicizzazione politica rimborsabile con i fondi di
102 Sul punto si è diffuso Burzi nel suo esame dibattimentale, descrivendone il contenuto e le finalità; si tratta di spesa è già stata ritenuta ammissibile dal giudice contabile (v. pron. cit. memoria dif. Burzi pag. 26).
.··:.------·,
191
funzionamento dei gruppi consiliari rn Regione (retro,
paragrafo 4).
Per tale motivo Burzi deve essere assolto dal reato a lui
contestato al capo 24 perché il fatto non sussiste.
MONTARULI Augusta
MONTARULI Augusta, del Gruppo consiliare "Popolo della
Libertà", è chianiata a rispondere, in concorso con il
capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo 44 del
Decreto di Rinvio a Giudizio:
ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi €
20.003,76;
acquisti presso negozi di abbiglianiento, gioiellerie,
articoli per la casa, spese varie (apparecchio micro
touch, spese per autovettura, fiori) per complessivi €
1.007,40;
alberghi per complessivi€ 2.011,66;
patrocinio legale per complessivi€ 530,02;
corso uso social network per comples~ivi € 4.800;
creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per
complessivi€ 7.200;
monitoraggio reputazione on line per complessivi €
6.000
Anche per quanto riguarda la MONTARULI occorre, in pnmo
luogo, evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto
4, vi sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali,
in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate
a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al
funzionamento del gruppo e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;
manutenzione autovettura;
articoli per la casa e fiori;
alberghi.
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1
deve evidenziare che, per una parte di esse, sussistono alcuni
/i ·'l
192
elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di
collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si
tratta di spese sostenute soprattutto durante il fine settimana
che, per tipologia, luogo e arano, potrebbero apparire
incompatibili con attività politica o istituzionale.
Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa
c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente
incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni
già indicate), si deve sottolineare che in atti non v1 sono
elementi, m aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che
consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
1 costi di cui sopra siano stati sostenuti per fmalità
esclusivamente personali e non, invece, per fmalità inerenti
l'attività del Gruppo come, per esemp10, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/o da
suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputata stessa,
peraltro confortata anche da alcuni testimoni 103.
Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con
specifico riferimento a quelle inerenti articoli per la casa,
acquisiti di cioccolatini, fiori, etcc .. , in sede di interrogatorio e
di spontanee dichiarazioni l'imputata sosteneva che s1
trattasse di spese di rappresentanza (acquisto di cioccolatini
nelle date 22 e 23 dicembre 2010, presso "Gabino", docc. 219 e
131 - acquisto di uno Swatch in favore di Diletta Gallone,
Presidente della Consulta Giovani in data 1.12.2011, doc. n.
65 - acquisto di una pianta in favore dell'avv. Roberta
Cucinotta, in occasione dell'inaugurazione dello studio di
quest'ultima, doc. n. 29 del 23.9.2010104 ) o di spese utili per
103 Cfr. pp. 3 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015 - imputata MONTARULI -interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016; cfr. trascrizioni udienza 30.10.2015, pp. 11 e ss. - testi Ritacco, Boffa Fasset, D'Agostino. 104 In particolare su tale spesa la MONTARULI riferiva che: "i fiori sono un omaggio che io ho fatto in occasione dell'inaugurazione di uno studio legale a Torino, che è sito in Piazza Vittorio. Sono stata invitata all'inaugurazione di questo studio legale. Tra l'altro mi risultava che quest'avvocato che inaugurava questo studio legale avesse partecipato a convegni della Regione Piemonte, quindi io ho ritenuto coerente fare un omaggio floreale e non una spesa eccessiva, ma un omaggio floreale per quest'occasione. Pensando anche al fatto che solitamente capita, soprattutto - è vero - in luoghi più ristretti che magai il sindaco viene invitato all'inaugurazione di un negozio, piuttosto che in una qualsiasi altra attività, io non ho visto nulla di male, nulla di strano nel regalare dei fiori per l'inaugurazione di una studio legale di un avvocato che
193 Q
l'attività politica, come la costruzione di striscioni (con
particolare riferimento alle spese presso ferramenta del
4.1.2011, doc. 7 e presso 'GS Scampoli' del 3.1.2011, doc. 72)
o la preparazione di mostre (in specifico per quanto riguarda
l'acquisto di cornici - doc. n. 2879 del 7.9.2010 presso
Carrefour).
Le giustificazioni fomite apparnno attendibili: mvero, m atti
non v1 sono elementi che consentano di smentire tali
affermazioni le quali, mvece, trovano conferma nelle
dichiarazioni dei testi Cucinotta e Boffa10s e, inoltre, la
tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di tali acquisti,
nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente
riconducibili a categorie di spesa finalizzate al funzionamento
del Gruppo.
Peraltro, le suddette cornici risultano essere state restituite
come indicato nella missiva del 25.6.2014, unitamente al
materiale ivi descrittol06.
Anche per quanto riguarda i pernottamenti presso strutture
alberghiere, l'imputata ha fornito giustificazioni in merito alla
loro riconducibilità all'attività del Gruppo di appartenenza101 e
tali dichiarazioni trovano, poi, conforto in ulteriori risultanze
processualiIOB e nelle produzioni documentali1D9.
Particolare interesse, anche per il costo sostenuto, hanno
destato le spese inerenti il corso sull'uso dei social network
(fattura 'Sobrio' n. 23 del 2011 per 4.800,00 euro - prodotta
nel fascicolo personale dell'imputata), la creazione di un data
base (fattura 'Media Buyer' n. 12 del 2011. per 7 .200,00 euro -
prodotta nel fascicolo personale dell'imputata) e il
monitoraggio della reputazione online della consigliera (fattura
tra l'altro aveva partecipato come relatore a convegni della Regione" (cfr. pp. 30 e 31 trascrizioni udienza 190.6.2015) 10s Cfr. p. 4 e ss. trascrizioni udienza 25.11.2015; cfr. p. 20 trascrizioni udienza 30.10.2015. 106 Cfr. allegato 4 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2015. 107 Cfr. p. 31 trascrizioni udienza 19.6.2015 nonché interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013. 10s Cfr. trascrizioni udienza 30.10.2015 testi Boffa - pp. 19 e ss. - e Donzelli -p.4less. 109 Cfr. in particolare allegati 12, , 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.
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194
LL-, I .
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'Media Buyer' n. 63 del 2011 per 6.000,00 euro - prodotta nel
fascicolo personale dell'imputata).
In primis, con riferimento alla fattura "Media Buyer" n. 12 del
2011, la MONTARULI dichiarava trattarsi di una spesa
finalizzata alla creazione di un data base in cui era ricompreso
un gran numero di nominativi relativi a persone alle quali
divulgare l'attività del Gruppo "Popolo della Libertà"110.
Sulla stessa linea le dichiarazioni della teste d'accusa Ghiotti,
la quale dichiarava che: "una delle due fatture è l'inserimento di
un data base, quindi ci hanno commissionato l'inserimento di
tutta una serie di nominativi su una chiavina USE, quindi un
inserimento digitale rispetto a tutta una serie di nominativi che
erano cartacei, un bel numero [. . .} Mi hanno portato un plico di
materiale cartaceo, scritto da varie persone, io ho inserito tutti i
dati appunto [ ... ] In realtà sono cose a foifait, visto che i
nominativi erano di una certa entità, ho proposto un prezzo, mi è
stato accordato[. .. ] Noi abbiamo fatto la nostra proposta, non è
un lavoro semplice da fare, quindi noi abbiamo fatto la nostra
proposta ed è stata accettata [ ... ] Aveva documenti cartacei,
aveva tutta una serie di documenti cartacei sui quali erano
scritti questi nominativi e noi abbiamo dovuto digitalizzarli [ ... ]
erano un insieme di fogli dove c'erano degli elenchi, non erano
documenti relativi a persone. C'erano già i nominativi, noi
dovevamo solo digitalizzarli [. .. ] C'era un po' di tutto
onestamente, Era un plico abbastanza importante, c'era un po'
di tutto1 11 ".
Le suddette affermazioni vemvano suffragate anche dalle
produzioni documentali difensive112.
In relazione alla fattura "Media Buyer" n. 63 del 2011 nel corso
dell'interrogatorio la MONTARULI rilasciava le seguenti
spiegazioni, poi diffusamente ribadite in sede di spontanee
dichiarazioni: "[si trattava di] uno studio effettuato dalla Media
Buyer sui social network per accertare che ricezione hanno le
iniziative che io ponevo in essere e che venivano divulgate o il
mio social network o comunicati stampa [ ... J Questo studio è
110 Cfr. p. 7 trascrizioni udienza 19.6.2015. 111 Cfr., p. 84 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 112 Cfr. allegati 31 - 32 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.
195
durato da dicembre 201 O fino ad aprile 2011 e alla fine di
questo studio mi erano stati indicati i macro argomenti sui quali
si riteneva dovessi inciderel 13".
Anche in ordine a tale spesa le asserzioni dell'imputata
risultano confermate dalla teste Ghiotti la quale esponeva che:
«questa [fattura 63 del 2011] è relativa a quello che noi
chiamiamo il 'sentiment' rispetto ai social network, quindi
abbiamo fatto un lavoro per riuscire a capire quale era la
percezione delle persone rispetto a degli articoli che magari
uscivano, o rispetto a commenti, a post che venivano posizionati
sui social network e sul web in generale [ ... ] è uno studio di
come rispondono le persone rispetto a determinati argomenti,
sempre relativi al web", chiarendo, poi, come veniva effettuato
il lavoro in questione, a seguito del quale veniva redatto un
elaborato scritto (prodotto in allegato alla suddetta fattura) e
precisando che lo studio riguardava questioni attinenti
all'attività politica della MONTARULl114.
In argomento vi è, infine, la fattura n. 'Sobrio' n. 23 del 2011
che l'imputata illustrava essere relativa ad una serie di lezioni
sull'utilizzo dei social network, finalizzate a migliorare la
comunicazione in relazione alle sue iniziative istituzionali ed
all'esito delle quali costituiva un 'profilo' istituzionale11s.
Tali dichiarazioni, ampiamente riprese nel corso delle
spontanee dichiarazioni rilasciate dall'imputatall6 vemvano
confermate dalla teste Ghiottill7 e, nel dettaglio, dal teste
Petragallo il quale, dopo aver illustrato l'attività e lo sviluppo
della società di cui è legale rappresentante, evidenziava che:
"abbiamo conosciuto MONTARULI tramite una agenzia per la
quale lavoravamo, una agenzia che si chiamava Media Buyer,
con la quale lavoravamo già da diversi anni [. .. ] Quindi ci
avevano contattato dicendoci che c'era una loro cliente che
aveva la necessità di imparare ad usare questi strumenti per la
promozione delle loro attività [. .. ] il primo incontro è stato fatto in
113 Cfr., p. 6 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015. ll4 Cfr. pp. 90 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 115 Cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputata in data 28.5.2013 e prodotto all'udienza del 19.2.2016. 116 Cfr. pp. 9 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015. 111 Cfr. pp. 92 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015.
196 I
agenzia, se non ricordo male, da Media Buyer e poi ci siamo
visti principalmente da noi , invece, proprio per le attività di
consulenze [. .. il corso] è durato un periodo... potrebbe essere
5/ 6 mesi credo, [ ... ] In realtà a costo giornaliero, quindi noi
avevamo previsto un costo per la giornata che era all'incirca ... In
quel periodo forse era un po' più basso, può essere 350, 00 o
400, 00 euro al giorno. Erano all'incirca 1 O giorni spalmati in più
mesi. Quindi era la somma di diversi incontriJJ8 ".
Anche il Petragallo, dopo aver spiegato a grandi linee il
contenuto della prestazione resa, confermava che l'imputata
aveva intrapreso tali lezioni per questioni inerenti l'attività del
Gruppo e, segnatamente, asseriva: "erano in realtà quasi
sempre contenuti legati all'attività del gruppo, del partito.
Onestamente non ricordo proprio il contenuto dei post, però
erano informazioni legate all'attività, magari alla promozione,
agli incontri, cose di questo tipo119".
Alla luce dei prece enti rilievi il rimborso delle spese in ultimo
analizzate deve ritenersi legittimo, considerato che:
non vi sono motivi per dubitare che le prestazioni
oggetto dei documenti fiscali in discorso siano state
effettivamente rese;
in atti non vi sono elementi probatori che consentano di
ritenere che il loro contenuto non fosse realmente
finalizzato ad attività funzionale al Gruppo, come
affermato dall'imputata e confermato dalle
testimonianze sopra esposte, anche considerato che è
attualmente usuale che le Istituzioni utilizzino 1 social
network per comunicare con la popolazione.
Vi sono, poi, acquisti di gioielli, targhe e articoli di pelletteria di
non modico valore che, apparentemente, risultano rientrare
nella categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione in
precedenza indicata) ma per le quali la MONTARULI ha fornito
puntuale giustificazione, sostenendo che tali acquisti
rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza o,
comunque, funzionali all'attività politica del Gruppo.
11s Cfr. pp. 20 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 119 Cfr. pp. 24 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015.
197
Sulla questione bisogna, in pnmo luogo, analizzare la spesa
relativa all'acquisto effettuato presso il negozio "Giorgio Coppe"
- doc. 1del2.10.2010.
Con riferimento a tale spesa la MONTARULI, sia m
interrogatorio che nel corso delle spontanee dichiarazioni, ha
affermato essere una targa con scritto "Auletta Paolo
Borsellino" donata in occasione di un incontro istituzionale con
le associazioni studentesche, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, cui la predetta imputata aveva partecipato in
qualità di rappresentante del Gruppo di appartenenza120.
Le predette affermazioni, poi, risultano confermate sia dalla
documentazione fotografica prodotta121 sia dalle dichiarazioni
testimoniali e, in particolare, dal teste Boffa122.
La spesa in questione, pertanto, deve ritenersi ammissibile
rientrando pienamente dalla nozione di spesa di
rappresentanza alla luce dell'indubbio valore simbolico, dei
soggetti destinatari e del modico valore dell'esborso.
In secondo luogo è opportuno soffermarsi su una serie di spese
effettuate dalla consigliera in un periodo prossimo alle feste
natalizie del 2011 e, segnatamente:
• doc. n. 2 del 25.11.2011 presso "L.E.U.C.A. Borbonese"
(borsa) per 195 euro;
• doc. n. 23 del 11.12.2011 presso Swarovsky per 168,00
euro;
• doc. n. 267 del 18.12.2011 presso Olimpie per 80,00
euro;
• doc. n. 127 del 20.12.2011 presso Swarovsky per 86,00
euro.
Anche in ordine a tali spese, sebbene v1 siano elementi che
farebbero propendere per l'assenza di collegamento tra i beni
oggetto degli scontrini sopra elencati e l'attività del Gruppo
(qualità e costo dei beni in discorso - periodo di acquisto, cioè
poco prima di Natale), l'imputata è riuscita a fornire una
120 Cfr. pp. 31 e 32 trascrizioni udienza 19.6.2015. 121 Cfr. allegato 1 O produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016, peraltro, già prodotto nel corso dell'udienza del 30.10.2015. 122 Cfr. p. 17 trascrizioni udienza 30.10.2015.
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198
giustificazione tollerabile m ordine al loro acquisto: la
MONTARULI, infatti, sia nel corso delle spontanee
dichiarazioni che dell'interrogatorio, affermava che tali acquisti
erano stati effettuati al fine di essere posti come premio nel
corso di due serate organizzate nell'ambito dell'attività politica
del Gruppo stessol23.
In particolare, la predetta imputata, nel corso del citato
interrogatorio, in riferimento alla borsa dichiarava che: "si
tratta di un omaggio ad una partecipante di cui non ricordo il
nome alla Notte Bianca che io organizzai nel mio ufficio
distaccato di Borgo Vittoria in cui ricevevo i cittadini il sabato
mattina, si tratta di una sacca in tessuto che io riempii di libri
che vennero distribuiti. La borsa fu un premio alla migliore
lettura della poesia contro la violenza sulle donne. Ho fatto
questa manifestazione perché l'anno precedente il Consiglio
Regionale ne aveva fatta una analoga", mentre in ordine agli
acquisiti presso Swarovsky e Olimpie affermava che: "nel
periodo di natale 2011 avevo un ufficio anche in Barriera di
Milano in via Montanaro ed organizzavo una distribuzione di
premi e una festa in cui davo il resoconto della mia attività in
Consiglio Regionale. Alle persone veniva consegnato un numero
e alla fine vi era l'estrazione di tre premi tra cui due oggetti di
Swarovsky e una cintura che ho acquistato da Olimpie".
Il suddetto racconto veniva, poi, confermato dai testimoni
escussi sul punto e, in particolare dal Boffa e dal D'Agostino.
Il primo, infatti, riferiva che: "Mi ricordo in particolare un evento
al quale io non avevo partecipato, all'evento in quanto tale, ma
avevo contribuito all'organizzazione prima dell'evento presso
l'ufficio della consigliera in Barriera di Milano. In questo senso
avevo appunto svolto un ruolo organizzativo sia predisponendo,
come dicevo prima, tutta una serie di documentazione da
illustrare, da consegnare ai cittadini, e anche acquistato alcuni
prodotti, alcuni oggetti che sono stati messi in palio in una sorta
di evento, di estrazione che poi si è tenuta in quella sede [. .. ]
Quelli di cui mi sono occupato dell'acquisto, erano due oggetti di
Swarovsky [ ... ] Era un evento ... una sorta di estrazione di
123 Cfr. interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016 e pp. 21 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015.
199
beneficenza, se non erro. [. .. ] Natalizio, il periodo
immediatamente precedente al Natale, cogliemmo l'occasione di
questo evento, si era voluto organizzare questa [. . .} L'idea era
quella di organizzare un incontro con la cittadinanza, e si era
scelto, si era deciso di fare anche questo tipo di attività
parallelamente all'attività divulgativa della consigliera[ ... ] Io mi
sono occupato dell'acquisto degli Swarovsky e della
predisposizione della documentazionel24".
Il D'Agostino, in ordine all'acquisto della borsa, dichiarava, poi,
che: "ricordo che era in borgo Vittoria, era stata un'occasione un
po' particolare perché dal punto di vista della partecipazione la
ricordo perché non c'era stato un grande afflusso di persone,
perché era una delle prime cose che si facevano in quella zona,
e quindi non aveva avuto la partecipazione che si sperava,
anche perché il tema relativo alla violenza sulle donne, quindi
contro la violenza sulle donne, e quindi c'era una sorta di
concorso letterario, la notte bianca, una sorta di veglia in cui si
facevano queste... si invitava la popolazione, i cittadini, in
particolar modo le donne, a partecipare attraverso la produzione
di testi relativi al tema, però essendo una notte bianca ,
notturna, una cosa fatta.. non ha avuto grande risposta, quindi
era un po' particolare per quello, era venuta poca gente, e c'era
una sorta di premio [. .. ] n concorso prevedeva questo premio che
doveva essere un incentivo a partecipare alla serata. n premio
era sostanzialmente una borsa con alcuni testi all'interno, che
era il premio per il testo migliore, che avrebbe dovuto essere
quello migliore [. .. ] Ricordo che era un borsa nera, di tessuto,
c'erano questi libri all'interno12s".
Alla stregua delle sopra elencate risultanze istruttorie non è,
quindi, possibile affermare - perlomeno non in termini di
certezza - che le spese in ultimo citate non siano state
effettuate per attività attinenti al Gruppo cui la MONTARULI
apparteneva.
Tra le spese abnormi figurerebbe, in ipotesi d'accusa, anche
l'acquisto di un microtouch (fattura n. 564 del 12.6.2011 per
17 ,40 presso l'Autogrill di Fiorenzuola d'Arda) in ordine al
124 Cfr. p. 16 e ss., nonché pp. 22 e ss., trascrizioni 30.10.2016. 12s Cfr. pp. 29 - 30 trascrizioni udienza 30.10.2016.
200 I ; :!
quale appare verosimile che si sia trattato di un errore e cioè
che, in effetti, la MONTARULI abbia acquistato un carica
batterie per telefono cellulare Blackberry e non un microtouch
(tipologia di rasoio elettrico), come dalla stessa dichiarato,
considerato che:
dall'analisi della pezza giustificativa (DVD intitolato:
P.D.L. scontrini - cartella Augusta Montaruli - doc. 231)
si evince che il costo dell'asserito microtouch era di
14,90 euro a cui si aggiungevano 2,50 euro di bibita
(per un costo complessivo di 17, 90 euro che, quindi,
non deve essere attribuito interamente all'apparecchio
elettronico in questione, come erroneamente indicato
nei tabulati excel prodotti dal P.M.);
dall'esame del teste Rusconi era possibile apprendere
che nel medesimo periodo (12.6.2016) era in vendita
presso l'Autogrill di Fiorenzuola D'Arda il carica
batteria per telefono cellulare Blackberry al medesimo
prezzo e, in particolare, il teste dichiarava: «Sì, confermo
che era m vendita. Ho controllato con i sistemi
informativi, le attività promozionali e il prodotto era in
vendita [. .. }Sì, noi abbiamo numerosi prodotti a 14, 90
attualmente anche in vendita. Può essere che per
problemi legati alla lettura della banda magnetica,
oppure di digitazione, l'operatore o cerchi manualmente
sulla cassa un prodotto, quindi a volte battono un
prodotto per un altro, oppure deve digitarlo a mano, e
quindi può esserci l'inserimento errato126";
l'imputata sin da subito dichiarava di aver acquistato
un carica batterie per telefono cellulare e non un rasoio
elettrico, peraltro m un momento (data
dell'interrogatorio 28.5.2013) m cm non poteva sapere
che il carica batterie era aveva il medesimo prezzo del
microtouch.
Alla luce di tali considerazioni è possibile ritenere che la
MONTARULI abbia effettivamente acquistato un carica batterie
per telefono cellulare con la conseguenza che l'effettuazione di
tale spesa deve ritenersi ammissibile alla luce di quanto
evidenziato in ordine all'acquisto di apparecchi elettronici e
125 Cfr. pp. 10 e 11 trascrizioni udienza 30.10.2015.
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201 //
accessori (vedi supra) che, nel caso della MONTARULI,
risultano riscattati o restituiti 127.
Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute
dall'imputata si richiama quanto già affermato al punto (4)
della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale
tipologia di spesa.
A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese
inserite per errore nella rendicontazione: si tratta, 1n
particolare di rarissimi acquisti di sigarette e della spesa
inerente il CD di Michael Bublè per la somma di euro 20,99
(doc. n. 351 del 20.12.2011) a cm deve aggiungersi
dell'acquisto di un paio di orecchini per la collaboratrice Elisa
Ritacco (doc. n. 12 del 22.12.2012), regalati a quest'ultima in
occasione del Natale sulla scorta del fatto che, stando al
racconto della MONTARULI, il capogruppo Pedrale avrebbe
invitato i singoli consiglieri a fare dei presenti per i loro
collaboratori in occasione della festa di cui sopra.
Le menzionate giustificazioni appaiono plausibili a fronte del
fatto che, con riferimento all'intero periodo in imputazione, le
pezze giustificative erroneamente inserite a rimborso sono
poche e di modico valore: in particolare appare verosimile
quanto raccontato in ordine all'acquisto degli orecchini per la
Ritacco, considerato che si tratta di una unica spesa di modico
valore effettuata in occasione del Natale.
MONTARULI Augusta, quindi, deve essere assolta dagli
addebiti relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi
del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del
fatto appropriativo (pur eventualmente m presenza di
specifiche spese assolutamente contenute, quali quelle da
ultimo evidenziate, per le quali la formula più appropriata
risulta quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).
127 Cfr. allegati da 2 a 8 delle produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.
202
Dovrà ora essere trattata la spesa effettuata presso il
ristorante "Gli Ottimisti" (doc. 16 del 28.4.2011 per la somma
di 200,00 euro) e posta a rimborso dall'odierna imputata.
In ordine all'esborso appena indicato, la MONTARULI, in sede
di interrogatorio affermava che: "si tratta di un aperitivo offerto
ad un'associazione 'Abissa' che esponeva a me come agli altri
consiglieri comunali la problematica dello smantellamento dei
Gianduiotti in Piazza Solferino. Io mi ero informata sul come il
Comune di Torino intendesse procedere, si trattava di una
piccola associazione culturale e venivano spesso da me per
chiedermi informazioni, in questa occasione parlammo di come
la cultura veniva gestita in regione12s".
Augusta MONTARULI ribadiva il tutto nel corso delle
spontanee dichiarazioni affermando: "In merito in particolare
all'incontro presso il ristorante Ottimisti, io vorrei spiegare bene
la genesi di quell'incontro, come nasce quell'incontro. L'incontro
nasce perché un giorno un'associazione, l'associazione Abissa,
bussa alla mia porta, alla pota del mio ufficio all'interno del
Gruppo, chiedendomi di parlare con un consigliere perché
avevano all'epoca appuntamento con il consigliere Porchietto [ .. .}
Da lì nacque nello stesso incontro la loro esigenza, la loro
denuncia al di la della vicenda dei gianduiotti... riguardava
anche il sistema Piemonte, in Torino in cui vivevano determinate
associazioni culturali. Cioè loro dicevano che i fondi provenienti
dalla regione Piemonte o da altri enti istituzionali finissero poi
soltanto verso le solite assoCLazwni, lasciando escluse le
associazioni più piccole. Mi chiesero se non fossi stata
disponibile ad organizzare, a supportare un ciclo di incontri per
spiegare la politica della Regione Piemonte in relazione alla
cultura [. .. } Io ovviamente davanti ad un'associazione che mi
aveva bussato alla porta del Gruppo, con cui avevo avuto un
incontro all'interno dei locali del Gruppo su un tema che era di
rilevanza assolutamente regionale mi sentii assolutamente
tranquilla nel poter loro garantire questo supporto che doveva
concretizzarsi nell'organizzazione di un ciclo di incontri sempre
presso la tessa sede. Furono loro ad indicarmi il ristorante 'Gli
Ottimisti', perché ritenevano che f asse in un quartiere disagiato
12s Cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016.
203
~~'.//',r f ! / f . I
come San Salvario e che fosse coerente con la politica
istituzionale [. .. ]addirittura con il proprietario del locale si
concordò, appunto, la possibilità di organizzare più incontri[. .. }
Peraltro, la cosa che mi conforta, quantomeno nella sua
testimonianza, è che lui si ricorda, cioè che lui conosce la
persona che è venuta da me a bussare alla porta, cioè il
responsabile dell'associazione Abissa. Mi stupisce che non lo
ricordi in quell'occasione, in quell'incontro ed abbia, invece, fatto
riferimento a tutt'altra situazione. Si organizzò effettivamente un
incontro che è quello che è stato rimborsato. In quell'incontro ci
furono pochissime persone e questo fu il motivo, visto che era
già di un certo... adesso io non ricordo la cifra esatta dello
scontrino che mi viene contestato. Però visto che era comunque
una cosa non da 1 O euro ma più alta sicuramente più alta
rispetto al numero dei partecipanti ricordo che dissi loro di
trovare una location più economica, o se no interrompere perché
la cifra secondo il mio modo di vedere era stata congrua per il
servzzw certamente reso, però in prospettiva avrebbe
rappresentato una spesa troppo alta per il Gruppol29".
Le predette dichiarazioni, tuttavia, risultano palesemente
smentite dalle ulteriori risultanze processuali e, in particolare,
dalle dichiarazioni del teste Caiazzo130, gestore del ristorante
"Gli Ottimisti" - sito in Torino, via Petrarca angolo via Giuria -
in cui veniva effettuata la spesa di euro 200,00 oggetto di
contestazione.
In ordine a tale spesa il predetto teste riferiva che:
si trattava di un evento (cena/rinfresco) organizzato e
pagato dalla segreteria di Maurizio Marronel31;
129 Cfr. pp. 13 e 14 trascrizioni udienza 19.6.2015. 130 Cfr. pp. 70 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 131 In particolare, sul punto, il teste riferiva che: "era praticamente una cena organizzata da un personaggio politico, che tra l'altro non so cime si finito .. Era di Marrone, non so se fa parte della stessa inchiesta [ ... ]E' venuto un ragazzo che lavorava nella sua [di Maurizio Marrone] segreteria e mi ha detto ... Siccome avevamo degli spazi... Il locale era di 400 metri quadri, ho detto 'Vi posso dedicare proprio tutta la parte in fondo del ristorante e potete fare quello che più avete... A seconda della vostra esigenza', mi avevano chiesto di invitare delle persone ed io l'ho fatto { ... ] era un collaboratore o faceva parte della segreteria. E' lui che mi ha contattato, è lui che mi ha pagato, per me la situazione era chiusa lì [. .. J Non conosco né nome né cognome, per fare questo intervento politico. Mi ha detto che lln' suo... Quando ho parlato con l'interessato, con Maurizio Marrone, mi ha detto che era un suo collaboratore, della sua segreteria { ... ] Mi ricordo bene che ho parlato con il collaboratore e
204
Q "··
l'evento in questione era finalizzato a sostenere la
candidatura di Maurizio Marrone alle lezioni comunali
che si sarebpero tenute a breve e, sul punto, il teste
ricordava specificamente di aver organizzato due eventi
elettorali di cui uno era quello in questione (l'altro legato
a esponenti del Partito Democratico)132;
durante la serata era in grado di notare gran parte dello
svolgimento dell'evento in questione, nel corso del quale
Maurizio Marane pronunciava un discorso
presenti 133;
Il Caiazzo, inoltre, escludeva con certezza che tale incontro
fosse riconducibile all'associazione Abissa, tanto più che il
predetto teste ignorava l'esistenza della citata associazione, me
ne conosceva personalmente il responsabile (Diego Cudia) -
ovviamente non in forza della detta carica - escludendo che
quest'ultimo avesse preso parte alla cena o che avesse, in
qualche modo, collaborato alla sua organizzazione.
Il teste in questione, poi, oltre a scartare l'ipotesi di aver
interagito con figure femminili per l'organizzazione della serata
di cui sopra, affermava con convinzione che il predetto evento
era 'unico', nel senso che non si era mai discusso di un ciclo di
appuntamenti - sempre legati all'associazione Abissa - da
effettuarsi nel già menzionato locale.
Su tali circostanze il Caiazzo, infatti, riferiva che: "Diego Cudia
lo conosco, è venuto al ristorante da me più volte, mi aveva
lasciato un bigliettino da visita, perché... Le spiego. Un mio
amico, che abita... Tra l'altro è anche mancato, abitava
con il signor Marrone quando è andato via, perché l'ho salutato, però io non ho parlato con figure .femminili { ... / Loro dovevano fare un intervento legato a queste elezioni ed alla fine di questo f ... / Marrone con questa persona che mi ha contattato, mi ha detto 'dobbiamo fare un intervento', Sì, è intervenuto, ha fatto quello che hafatto, dopo alla fine offrivamo questo rinfresco" (cfr. pp. 70 - 71 - 72 - 76 - 80 trascrizioni udienza 1.4.2016). 132 Il Caiazzo dichiarava che: "Siccome ne avevo organizzate due, una con il P.D. ed una con Forza Italia, alla fine del rinfresco hanno fatto un po' di propaganda penso, hanno parlato con le persone che hanno partecipato f ... / Era un evento unico { .. . / Sì, legato alle elezioni. Non era legato ad altri eventi. Avevo fatto solo due eventi, uno con il P.D., che era intervenuto l'Assessore al commercio di Torino, che è Altamura e poi un altro con Marrone e basta. Erano due cose nettamente separate. Non c'erano altre ... Logicamente è un ristorante, se venivano ben vengano altre cose, ma non avevamo parlato con ... " (cfr. pp. 71 e 74 trascrizioni udienza 1.4.2016). t33 Cfr. pp. 69 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2016
205 R
\
aWestero, lui voleva comprare un suo immobile ed è venuto più
volte, proprio con [difesa: Lei non ricorda che sia intervenuto in
quell'occasione?] No, in quell'occasione no, non ricordo [. .. ] Ne
sono sicuro, sì [ ... ] Era un evento unico [. .. ] Logicamente è un
ristorante, se venivano ben vengano altre cose, ma non
avevamo parlato con ... [Diego Cudia] E' venuto più volte al
ristorante per l'acquisto di un immobile di un mio amico134 ".
Le dichiarazioni del Caiazzo innanzi riportate risultano
particolarmente attendibili considerato che il predetto teste
riconduceva con certezza l'organizzazione della cena a Maurizio
Marrone per un evento politico ed escludeva, con altrettanta
certezza, che vi fosse un qualche legame tra l'incontro di cui
sopra e l'associazione Abissa - affermazione di peculiare
credibilità alla luce del fatto che il Caiazzo conosceva per altra
via Diego Cudia e ne escludeva ala presenza alla cena in
discorso - o che detto incontro facesse parte di un ipotetico
ciclo di appuntamenti.
Peraltro, vi è anche un ulteriore elemento a sostegno della
veridicità del racconto del testimone in questione: nei giorni
del 15 e del 16 maggio 2011, cioè poco tempo dopo l'incontro
descritto, avvenuto m data 28.4.2011, s1 tenevano le
consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco di Torino che
vedevano Maurizio Marrone, marito dell'odierna imputata,
candidato tra le fila del Popolo della Libertà (circostanza
verificabile attraverso fonti apertel3S).
Augusta MONTARULI, pertanto, in ordine alla spesa di cui al
doc. 16 del 28.4.2011 per la somma di 200,00 euro, deve
essere ritenuta responsabile del reato a lei ascritto, previa
riqualificazione dello stesso nel reato di cui di cui agli artt. 7
legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.
659, atteso che destinava la predetta somma al finanziamento
della campagna elettorale di Maurizio Marrone.
13•1 (cfr. pp.73 - 74 trascrizioni udienza 1.4.2016). 135
http:/ /www.repubblica.it/ static/ speciale/2011 /elezioni/ comunali/ torino.ht ml)
206
/\
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GOFFI Alberto
Goffi risponde, in concorso con Negro quale suo capogruppo
nel Gruppo UDC (Unione di centro), dell'appropriazione delle
somme relative ai seguenti rimborsi:
rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso
supermercati per complessivi€ 17.490, 18 ;
rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di
servizio per complessivi€ 5.346,59;
rimborso spese per alberghi
3.504,50;
per complessivi €
rimborso per spese vane (farmacia ed acquisti presso
Juventus stare) per complessivi€ 115,96;
per complessivi€ 26.457,23
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Il P.M. ha richiesto la condanna di Goffi per tutto quanto
contestatogli. Questi, in sintesi, i punti critici secondo
l'accusa.
Risulta a suo carico una somma relativamente elevata per
spese di carburante e presso aree di servizio. Sul punto si è
sviluppata un'istruttoria specifica, sorta dalle dichiarazioni di
Goffi, che ha premesso che la sua attività nel gruppo
(costituito in Regione unicamente da lui e dal suo capogruppo
Negro, che si muovevano in modo e con obiettivi autonomi) era
fondamentalmente impostata sul rapporto personale che egli
andava instaurando, sul territorio regionale, con coloro che si
trovavano in difficoltà perché 'vessati' da Equitalia. Goffi ne
aveva fatto una ragione centrale del suo agire politico come
consigliere regionale, portando avanti una battaglia personale
che aveva già iniziato prima di essere eletto in Regione,
fondando l'associazione 'Equilitalia'. Con denaro proprio aveva
acquistato un Defender, con il quale girava il Piemonte
recandosi direttamente da coloro che avevano questo tipo di
problema e che per tale motivo erano finiti sul lastrico. Aveva
istituito una sorta di numero verde e si era pubblicizzato come
servizio di 'consigliere a domicilio'. Il Defender, mai utilizzato
per spostamenti privati - per i quali utilizzava la propria auto -
207 I
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recava scritte riconducibili ad 'Equilitalia' ma anche alla sua
attività di 'consigliere a domicilio'. Goffi nel suo esame, al quale
si rinvia integralmente sul punto, ha spiegato a fondo la sua
attività, da lui iniziata e proseguita anche a mezzo di
pubblicazioni136 portate a conoscenza del pubblico anche oltre
Regione, essendo stato invitato a parlarne anche in dibattiti
televisivi.
Il P.M. ha richiesto la condanna con riferimento al carburante
rimborsato con i fondi regionali 137 rilevando che in tal caso si è
trattato di rifusione di spese sostenute per un'attività politica
del tutto personale e che non ha nulla a che vedere con
l'attività del gruppo UDC in Consiglio regionale; un'attività
legata alla sua persona ed alla visibilità politica propria,
divenuta infatti una battaglia nazionale, con incursioni fuori
regione e sui canali televisivi nazionali.
Sul punto, va rilevato che il rimborso afferisce a spese
sostenute dall'allora consigliere per la propria attività politica
sul territorio, che in questa sede - data la duplice natura dei
Gruppi consiliari (retro) - non pare sindacabile, né paiono
(ovviamente) sindacabili gli obiettivi, né la visibilità raggiunta
(che ovviamente tende ad espandersi al di là dell'ente locale).
Va unicamente rilevato che l'attività politica del consigliere, per
essere rimborsata - e lo è stata con stretto riferimento alle
136 Goffi ha rivendicato alla propria associazione il merito di avere vari suicidi di imprenditori vessati da Equitalia; la storia è narrata nel volume Stop Equitalia Tour, che ha radici nelle vicende della propria famiglia (in specie, del padre del consigliere). 137 Ed inoltre per la somma di 833 euro (24. l.11) di assicurazione del Defender, intestato all'associazione Equilitalia, e bollo auto, che però non risultano tra le spese descritte al capo 26 e sul punto non vi è stato contraddittorio, per cui non vengono prese in esame in questa sede (risultava già, infatti, a pag. 37 esame Goffi che le suddette spese non erano oggetto di contestazione). Per lo stesso motivo - non sono spese oggetto di contestazione - non vengono qui prese in considerazione le spese di erogazio_ne periodica mensile , per un certo periodo, a tale avv. Chiatellino e fatturate a titolo di consulenza, che egli ha definito (pag. 30 del suo esame) sua collaboratrice all'interno del gruppo consiliare per il periodo quantomeno corrispondente: spesa che evidentemente è stata ritenuta dall'ufficio della Procura già giustificata da Goffi e riconducibile alla facoltà di portare a rimborso le spese sostenute per avvalersi di collaboratori (non utilizzando in tal caso la possibilità, pure riconosciuta, di assumere spesandoli dal fondo regionale per il gruppo collaboratori a tempo determinato o a contratto di collaborazione continuativa).
208 /
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spese sostenute per spostarsi sul territoriol38 per l'attività di
'consigliere a domicilio', con distinzione rispetto alle spese
dell'associazione Equilitalia (sul punto non v1 sono
contestazioni) - non deve essere necessariamente condivisa dal
gruppo consiliare e che pertanto il fatto che solo Goffi portasse
avanti la battaglia contro la vessazione nell'esazione fiscale e
non anche l'unico altro componente del gruppo UDC, Negro,
non appare avere alcuna rilevanza, dato il principio (mai posto
in dubbio nemmeno dall'accusa con riferimento agli altri
gruppi consiliari coinvolti nel procedimento penale) di
autonomia del singolo consigliere, sotto il profilo politico,
all'interno del gruppo. In altri termini: sono spesabili le spese
sostenute per attività politica, e non solo quelle sostenute per
attività politica condivisa.
Quanto alle altre spese, diverse da quelle che - salvo prova
contraria - non vi è motivo di ritenere non fossero spese di
rappresentanza (pasti, ristorazione), Goffi, sia nel suo esamel39
sia a mezzo della deposizione della sua collaboratrice di allora,
Anastasia, ha offerto una ricostruzione per quanto possibile
puntuale del perché fossero state da lui poste a carico del
fondo di funzionamento del gruppo consiliare. In sintesi, le
spese dubbie a lui contestate e sulle quali ha reso spiegazioni
sono le seguenti.
Ha spiegato che erroneamente è stato annotata nei tabulati
GdF per due volte la medesima spesa di tremila euro sostenuta
per affitto sala, ristorazione e organizzazione di una serata in
occasione dell'on. Vietti, appena nominato vicepresidente del
CSM, serata offerta dal gruppo regionale UDC come occasione
138 In caso diverso - ad es. per un unico e specifico pasto per il quale aveva richiesto e ottenuto il rimborso mentre era in Sicilia tra il 7 e il 17 agosto 2011, occasione in cui egli, ha dichiarato nel suo esame dibattimentale, si sarebbe trovato per presentare il libro su 'Equilitalia' (pag. 55 del suo esame) - il rimborso era risultato limitato al singolo evento definito di presenza istituzionale e inquadrato nella spesa di rappresentanza. Così per i cioccolatini spesati come omaggio istituzionale - come consigliere regionale piemontese noto per avere declinato la propria vocazione politica per gli scopi descritti e impegnato nell'attività di 'soccorso' collettivo degli imprenditori e artigiani vittime dell'eccessiva pressione fiscale - in occasione dell'invito a partecipare alla trasmissione TV condotta da Antonio Lu brano (v. suo esame, in ordine alla specifica spesa, comparente nei tabulati della GdF). 139 V. trascriz. ud. 19.5.2015 e produz. allegati al suo interrogatorio reso a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p ..
209 ~.':·')
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per un incontro con una platea di 200 persone circa, per la
maggior parte costituita da amministratori locali piemontesi,
alcuni dei quali sono stati indicati come testi a riscontro. Non
sono stati offerti elementi, nel caso in esame, dall'accusa a
sostegno del fatto che si trattasse di manifestazione partitica e
non di espressione della politica locale del gruppo UDC
regionale, quindi istituzionale, quindi spesabile dal fondo. Si
tratta della serata - documentata dalla difesa - del 27. 9. l O,
che, comunque, riferisce Goffi, è stata posta sulla sua quota di
rimborsi dal fondo per spese di rappresentanza e non su quella
di Negro (l'imputazione per il rimborso dal fondo è sempre
riferita un consigliere specifico) per il semplice fatto che il
gruppo UDC aveva organizzato l'evento su sua indicazione. Il
gruppo ha poi ricevuto la fattura (v. suo esame in trascriz. cit.,
pagg. 14-16) pagandola direttamente con bonifico poi ponendo
la cifra sul suo budget.
Ha disconosciuto come spesa propria una cantinetta Candy
per il vino, che ha riferito essere stata con ogni probabilità
portata negli uffici del gruppo insieme ad un frigorifero e
spesati, entrambi, su indicazione di Negro (che è produttore di
vino, titolare di nota azienda vinicola); l'acquisto, che compare
nei tabulati, di una maglietta dallo Juventus Stare posta a
rimborso è stato giustificato in termini di omaggio ad un
Questore del Senato, pagata direttamente con i soldi del
gruppo (e non successivamente rimoborsatagli)140
Ha dichiarato che tutte le spese di bar e ristoranti non
corrispondenti, quanto a luogo di emissione del documento
fiscale, alla cella in quel momento agganciata dalla sua utenza
mobile (era spesso a Roma) si spiegano agevolmente in quanto
spese sostenute, per suo incarico, dalla segretaria personale
Anastasia e che i pagamenti avvenivano con la regola degli
scontrini separati (per lei pagava il consigliere, per gli ospiti
quest'ultimo indicava di mettere a rimborso). La spesa,
contestatagli, di 45 euro in farmacia ha ricostruito trattarsi (la
140 Si trattava di una maglia della Juventus serigrafata: ricevuta la mail da Roma, dava indicazione per l'acquisto alla propria collaboratrice Anastasia e la faceva inviare al senatore Antonio De Poli che gliel'aveva chiesta per donarla ad un'associazione. (esame, pag. 54).
210
teste Anastasia ha confermato di avere provveduto
personalmente all'acquisto) di un vaporizzatore per ambiente
collocato nell'ufficio in regione.
Sono risultate giustificate, in termini di allegazione nel corso
del suo analitico esame, e per quanto possibile supportate da
riscontro documentale le spese sostenute per pernottamenti in
alberghi, permessi ZTL, buoni carburante. Quanto a questi
ultimi ha spiegato di non averne mai fatto un utilizzo proprio o
comunque estraneo alla sua attività politica di consigliere
regionale, ma di averne distribuiti a suoi collaboratori perché
potessero autonomamente muoversi per il Piemonte per le
affissioni di locandine e manifesti (esame cit., pag. 34). Ha
distinto, richiamandosi alle linee guida, le spese per viaggi e
spostamenti messe a rimborso e al loro interno quali spese ha
messo a rimborso e quali no. Lo sforzo di distinzione offerto
nella ricostruzione ex post rende del tutto plausibile che in
caso vi sia stata una messa a rimborso di scontrini non
strettamente pertinenti alla sua attività di consigliere ciò sia
avvenuto, al più, sporadicamente e comunque per casi
marginali dovuti ad errore, senza quindi che emerga alcuna
prova di consapevolezza di appropriarsi di somme delle quali si
ha la disponibilità ma che non spettano in concreto a fronte
della tipologia di spesa. e comunque da escludere il fenomeno,
paventato dalla Procura, di una messa a rimborso di scontrini
'a catena' o comunque provenienti da spese di natura
personale propria o di altri per 'fare budget'.141
Ne consegue, per Goffi, l'assoluzione, anche nel suo caso per
insussistenza del fatto appropriativo, pur se in eventuale
presenza di specifiche spese - in tal caso del tutto contenute -
per le quali la formula più appropriata potrebbe risultare
quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto
escluso dall'errore.
14 1 Scorrendo i tabulati della GdF in relazione alle spese portate a rimborso a Goffi non emerge il fenomeno dei c.d. 'scontrini a catena', raccolti indiscriminatamente, paventato dalla Procura ma al più possibili inserimenti sopradici di importi del tutto modesti che possono ricondursi ad errore.
211
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NEGRO Giovanni
Giovanni Negro è chiamato a rispondere - nella sua qualità di
capogruppo UDC in Consiglio regionale (gruppo che nella IX
legislatura era costituito soltanto da egli stesso e da Alberto
Goffi) - delle spese di Goffi delle quali ha autorizzato il
rimborso, in concorso con questi, e contestate al capo 26. Da
tale capo, in forza di quanto sopra evidenziato per la posizione
del coimputato, deve essere assolto anche Negro e con la
medesima formula.
Negro risponde, inoltre - al capo 27 - dei rimborsi autorizzati a
sé medesimo, nella sua qualità di capogruppo e quindi con
materiale disponibilità e accesso diretto relativo al fondo di
funzionamento; nonché - nei termini di cui al capo 28 - del
reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18
novembre 1981 n. 659 per indebito finanziamento campagna
elettorale per soggetti politici dell'UDC.
1. L'addebito di peculato (capo 27) -
Riguarda l'utilizzo del contributo per il Gruppo per ì seguenti
rimborsi:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
50.790,37
rimborso per acquisto di buoni carburante per
complessivi€ 10.007 ,24;
rimborsi spese per alberghi per complessivi€ 2.315,40;
rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)
per complessivi€ 1.500;
per una somma complessiva di€ 64.613,01
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Il P.M. ha richiesto la condanna di Negro per tutti i fatti di
peculato a lui contestati, con riferimento a tutte le spese sopra
elencate. Non sono entrate a far parte del contraddittorio,
perché non comprese nella descrizione di cui al capo di
imputazione (pur se indicate nei tabulati della GdF e per loro
natura tali da necessitare di quantomeno di allegazione
212 ( ! .'
(} 7~
esplicativa), le 'consulenze' seriali a 'dott. Delfino', di Busca
(CN). L'accusa, nelle sue conclusioni, si è principalmente
incentrata sulla notevole rilevanza quantitativa delle spese di
ristorazione portate a rimborso: concludendo nel senso che
evidentemente quantomeno in parte non può che essersi
trattato di spese non ricollegabili ad attività istituzionale del
consigliere ma piuttosto legati ad una promozione di sé e della
propria azienda vinicola.
Si tratta di spese rimborsabili come spese di rappresentanza,
di natura c.d. ambivalente e di conseguenza è onere
dell'accusa provare che non sia trattato di occasioni
istituzionali/politiche nell'ampio senso in cui la categoria
veniva interpretata. In questo caso vi sono certamente elementi
di natura logica che possono indurre al sospetto che il legame
con l'attività istituzionale e politica possa essere stato
interpretato in termini forse più ampi del dovuto, sia alla luce
dell'attività imprenditoriale di Negro sia della indubbia
sporporzione delle spese per ristorazione portate a rimborso,
anche a confronto con altri consiglieri fortemente
rappresentativi sul territorio che sotto questo profilo hanno
accollato al fondo di funzionamento dei rispettivi gruppi
consiliari spese decisamente minori nello stesso arco di tempo.
La prova specifica di un'estraneità delle singole spese alle
ragioni che ne legittimavano il rimborso è però in concreto,
all'esito del dibattimento, assente. Eguale argomento vale per
le spese di carburante portate a rimborso.
In sintesi: non trattandosi di spesa 'abnorme' sotto il profilo
ontologico, e in assenza di prova circa una destinazione privata
dei fondi, il mero dato quantitativo non può costituire
elemento autonomamente probante di condotta appropriativa
dei fondi stessi per fini di soddisfazione privata (ovviamente
qualora nei limiti del budget e salvo sia di per sé talmente
elevata da rendere evidente una mancanza sistematica di
collegamento con le finalità istituzionali).
Negro a dibattimento non ha reso l'esame e all'udienza del
19.5.15 è stato acquisito 81 sensi dell'art. 513 c.p.p.
213
l'interrogatorio da lui reso in indagini (int. 17.5.2013), nel
quale egli, nell'ambito dei documenti prodotti in quella sede e
riprodotti oggi, ha depositato per l'allegazione al verbale il già
più volte citato manuale della Regione Piemonte per le
procedure contabili, del 2007, dichiarando di essersi allineato
a quanto ivi prevede l'art. 46 per le 'spese di rappresentanza'
(retro, par. 4).
Ha premesso di avere sostanzialmente diviso il budget del
fondo per il gruppo UDC ( 170 mila euro annui, comprese le
spese per collaboratori) in relazione al diverso tipo di attività
politica e di relazione con il territorio; in questo ambito, egli si
occupava di promuovere l'attività istituzionale nella propria
zona di bacino elettorale, cuneese/albese, rivendicando la
propria attenzione - rendendosi conto che questo è il punto
che più poteva aver allertato gli organi che conducevano le
indagini - a non sovrapporre con immagine aziendale e
promozione privata. Le spese portate a rimborso, ha spiegato
Negro, erano in larga misura relative a rinfreschi serali con
rappresentanti delle istituzioni locali, in specie comunali.142 Ha
indicato vari nominativi di ospiti la cui presenza qualificava
l'incontro in termini di evento di rappresentanza.143
Quanto ai rimborsi, premettendo di fruire già del rimborso
chilometrico per spostamenti tra la sua residenza nel cuneese
e Torino, ha dichiarato che quanto messo ulteriormente a
rimborso - carburante - riguardava gli ulteriori spostamenti
sul territorio (anche eventi in località diverse nella stessa
giornata), posto che gli era stato riferito in Regione, dove si era
informato una volta eletto parlando con il funzionario
Crescimanno (sentito anche su questo profilo quale teste nel
presente dibattimento), che erano spese comunque
rimborsabili dal fondo. A riscontro dei suddetti spostamenti ha
142 Riferisce Negro nel suo interrogatorio, di avere deciso di offrire egli stesso agli amministratori locali, sapendo di poter poi chiederne il rimborso sul fondo consiliare come rappresentanza, anche perché 'avendo fatto il sindaco per vent'anni, sapevo che non avevano diritto ad alcun rimborso'. 143 Parlamentari, amministratori locali, vertici dell'ASL (Monchiero); il parlamentare Vietti anche nella veste di neo-nominato vicepresidente del CSM. Il riferimento, quanto a quest'ultimo, è alla festa con apericena per 200 persone, v. retro, posizione Goffi; Negro conferma che la serata, alla quale egli aveva partecipato, era stata organizzata da Goffi.
214 I
I
esibito la propria agenda dell'epoca e ha prodotto (all. int. in
indagini, documenti riprodotti oggi) locandine relative a vari
eventi nel cuneese/ albese m cui era prevista la sua
partecipazione. Quanto alle spese per pernottamento in
alberghi o prenotazione di salel44 Negro (anche a mezzo della
documentazione prodotta dalla sua difesa tecnica) ha fornito
una allegazione tale per cui non vi sono elementi per ritenere
l'estraneità delle spese alla funzione istituzionale.
A ciò consegue l'assoluzione di Negro, per insussistenza del
fatto illecito appropriativo (ivi comprendendosi anche le
eventuali ipotesi di messa a rimborso per errore, peraltro -
qualora ve ne siano state - non distinguibili in questa sede, per
le quali l'assoluzione dovrebbe essere pronunciata perché il
fatto non costituisce reato) per tutte le spese descritte nel capo
di imputazione, con l'eccezione della contestazione di peculato
relativa a 'rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti
volley) per complessivi€ 1.500'.
Per quest'ultima, infatti, dall'istruttoria dibattimentale sono
emersi elementi di prova che inducono a ritenere impossibile -
a fronte di spesa certamente abnorme rispetto alle finalità
istituzionali e la cui eventuale pertinenza ad esse deve essere
spiegata dal consigliere - si sia trattato di spesa imputata al
fondo per mero errore.
La fattura è la n. 1612 del 22.10.2010 e riguarda abbonamenti
per la stagione di volley. Il relativo documento è prodotto dal
P.M. nel fascicolo personale di Negro, nel quale si trova anche
copia della email con proposta di acquisto abbonamenti da
[email protected] all'indirizzo personale di posta
elettronica di Giovanni Negro in Regione. L'email però non è
indirizzata al Consigliere Regionale Giovanni Negro ma apre
con un improprio (per la carica rivestita) e colloquiale: 'Egregio
sig. Giovanni'.
144 In particolare per una spesa più corposa di prenotazione sala al Jet Hotel, evento documentato al quale egli ha dichiarato di avere partecipato come promotore e organizzatore di serata di incontro con le PMI (piccole e medie imprese).
215
E' quindi già per tabulas evidente che la comunicazione gli è
stata inviata a titolo assolutamente personale, da parte di
persona che sta effettuando una offerta commerciale ad un
cliente qualsiasi e plausibilmente ignorando la carica rivestita;
l'account di per sé non è significativo e potrebbe appartenere a
un qualsiasi dipendente della regione che usa l'indirizzo di
posta dell'ufficio per affari personali. L'offerta è di acquisto di
un pacchetto di abbonamenti per le partite di 'Bre Banca
Lannutti', squadra di volley di Cuneo, quindi dell'area in cm
vive e abita Negrol45 per la stagione della sene Al
autunno/inverno 2010/2011.
Con l'email, del 16 luglio 2010, la pnma offerta è per 10
abbonamenti delle partite della stagione che inizia subito dopo
l'estate, per 2500 euro + IV A.
Si perviene alla conclusione del contratto a seguito,
evidentemente, di una trattativa che abbatte il prezzo a metà
di quello iniziale, posto che e la fattura (emessa da Polo Grafico
s.p.a., e cioè da chi gliela aveva offerta a luglio come 'sig.
Giovanni} riporta 10 abbonamenti dei quali cinque omagg10,
quindi 1250 euro+ 250 di IVA= 1500 euro totale.146
Nel suo interrogatorio reso in indagini (acquisito ex art. 513
c.p.p.) aveva dichiarato di non essere al corrente dell'acquisto,
peraltro con fattura intestata a Giovanni Negro presso il
Gruppo consiliare regionale UDC, e di non sapere chi ne
avesse usufruito; di conoscere la Polo Grafico s.p.a. perchè il
suo collaboratore Alessandro Cavallo gli aveva proposto di fare,
come gruppo UDC, un abbonamento al quotidiano Giornale del
Piemonte che avrebbe compreso una decina di spazi per
interviste da pubblicare anche su testate collegate. Nessuno,
peraltro, gli aveva poi fatto interviste e non aveva più saputo
nulla. Concludeva dichiarando: 'soltanto in occasione di questa
indagine ho scoperto che la stessa società editrice aveva fornito
145 Bre Banca è di Alba, Bre Banca Lannutti è una nota squadra di volley di Cuneo (info da fonte aperta). 146 Gli abbonamenti (teste Rubero) non parrebbero nominativi (comunque posti numerati, tribuna verde).
216
gli abbonamenti volley in oggetto. Non so chi li abbia in concreto
utilizzati'.
Sia il P.M. che la difesa hanno indicato come teste sulla
circostanza Alessandro Cavallo, all'epoca segretario personale
per il gruppo UDC del consigliere Negro, il quale ha spiegato
(trascriz. ud. pag. 44 e segg. dell'esame) che era arrivata loro
un offerta di Polo Grafico per spazi redazionali in provincia di
Cuneo: l'offerta a 'loro' (al Gruppo consiliare, quindi) non è
però stata prodotta da alcuno, né la presunta trattativa che ne
è seguita.
Sostiene Cavallo che l'offerta - andando a memoria - era nel
senso che se avessero aderito avrebbero avuto 10 abbonamenti
volley omaggio; avendo aderito, avevano avuto gli spazi
editoriali ma nessun abbonamento volley. Riferiva (trascriz.
cit., pag. 49) che non era intenzione di Negro acquistare
abbonamenti di volley ma spazi pubblicitari per il gruppo
consiliare UDC, versione già diversa da quella resa da Negro
nel citato (unico) interrogatorio acquisto agli atti (nel quale
riferisce di non avere <mai saputo niente di abbonamenti
volley', nemmeno omaggio, e che la fattura sarebbe stata
pagata da Cavallo senza che lui ne sapesse nulla). Cavallo, sul
punto, ha ovviamente affermato che tutte le fatture intestate al
gruppo consiliare erano vistate e siglate da Negro come
capogruppo, respingendo quindi in modo più che convincente
l'illazione circa una propria autonoma iniziativa personale
all'insaputa di Negro, qualunque ne fosse l'oggetto. In
definitiva, non aveva visto alcun abbonamento e poteva però
confermare che la fattura (del resto il dato già risultava) era
stata pagata a Polo Grafico con bonifico dal conto del gruppo
consiliare.
Secondo il teste Cavallo l'editore avrebbe poi emesso fattura al
gruppo consiliare UDC inspiegabilmente scrivendo
'abbonamenti volley invece di spazi editoriali - perché gli spazi
redazionali poi sarebbero in realtà stati offerti, sia pure
sporadicamente e su mero accordo verbale con Polo Grafico. Di
un contratto per spazi editoriali infatti non vi è traccia, né di
217
'editoriali' e su quali giornali, concetto evidentemente diverso
da quello di 'spazio sul quale si riporta una notizia relativa al
gruppo consiliare UDC' - come fisiologicamente accade su
iniziativa della redazione del giornale -. L'incomprensibile
procedura - vendita di spazi editoriali, con mero accordo
verbale, fatturando invece dei suddetti spazi la vendita di 10
abbonamenti di volley (trascriz. cit., pag. 74) - è stata smentita
radicalmente dal teste Rubero del Polo Grafico.
La contraddizione in cui è incorso il teste Cavallo è palese:
dieci abbonamenti 'omaggio, qualora avessero aderito
all'acquisto di spazi editoriali da Polo Grafico s.p.a. su edizioni
del cuneese (quali, quanti, non sappiamo) è versione che non
ha alcun senso, a fronte di una fattura dove gli abbonamenti
venduti sono dieci, dei quali cinque a prezzo intero e cinque
omaggio: ed è il prezzo degli abbonamenti di volley (si veda
l'offerta del luglio al 'Sig. Giovanni', dieci per 2500, quindi 250
euro l'uno, mentre i cinque pagati, oltre ai cinque omaggio,
sono per euro 1250, ove il restante 250 è l'IVA). Quindi
sarebbero spazi editoriali venduti - e pagati con bonifico del
gruppo - con valore complessivo esattamente pari a quello di
cinque abbonamenti di volley.
Il teste Rubero, indicato dal P.M. (Amministratore delegato, già
direttore generale, di Polo Grafico s.p.a., pag. 48 ss. trascriz.
ud. 1.4.15), ha spiegato che la Polo Grafico vende a terzi
abbonamenti di volley, perché tra gli sponsor della Polo Grafico
compare la squadra di volley BBL (Bre Banca Lannutti). Polo
Grafico vende spazi pubblicitari alla squadra e in cambio
riceve un tot di abbonamenti da rivendere a terzi e che
vengono proposti ai clienti. La trattativa, come sempre, era
stata fatta dalla sua segretaria, Rita Diamandis, che nel caso
di specie dopo avere offerto dieci abbonamenti per 2500 euro
ha trattato con il soggetto .interessato e ne ha infine venduti
cinque con ulteriori cinque in omaggio.
Chiunque ha trattato - perché è innegabile che una trattativa
ci sia stata, tra un'offerta a prezzo intero ed una vendita finale
metà a prezzo pieno e metà omaggio - lo ha fatto dicendo poi a
218
CL J \ .. , .. , i
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Polo Grafico di intestare la fattura direttamente al gruppo
consiliare: è quindi evidente che non può essere stato Cavallo
(l'eccentricità della spesa non poteva di certo indurlo ad un
acquisto ad insaputa del capogruppo prevedendo che avrebbe
vistato siglato la fattural47), tanto più che l'offerta che ha dato
l'avvio alla trattativa era stata fatta al 'sig. Giovanni'. Il teste
Rubero è stato ovviamente radicale nell'escludere di avere
scritto in fattura per 1500 euro 'abbonamenti volley' in luogo
di 'spazi editoriali'; e manca del resto un qualsiasi motivo
sensato perché ciò potesse avvenire. Egli stesso ha del tutto
smentito quanto affermato (nell'ultima tra le ondivaghe
versioni rese nel suo esame) dal segretario del gruppo
regionale UDC Cavallo, e cioè che gli abbonamenti fossero in
cambio di spazi editoriali, a tacer del fatto che vi è in fattura
una distinzione tra abbonamenti a prezzo pieno e abbonamenti
omaggio e che l'area commerciale di Polo Grafico non è legata
alla vendita di spazi editoriali, vendita che viene fatta
direttamente dalle testate giornalistiche.
Nel caso di specie, ha dichiarato Rubero - conformemente a
quanto appare sul documento fiscale e si desume dalla email
al 'sig. Giovanni' - si era svolta una banale trattativa con un
cliente privato, interessato all'acquisto, sul numero e sul
prezzo degli abbonamenti volley per l'autunno 2010 ricevuti
dallo sponsor BBL, che viene condotta da un ufficio specifico,
diverso da quelli che fanno parte dell'area operativa
commerciale del Polo Grafico (Rubero, trascriz. cit., pag. 52).
Rubero ha infine spiegato che la vendita di spazi pubblicitari (e
comunque non editoriali, che sono gestiti dalle testate) è
sottoposta a tutt'altra disciplina, legata a quella particolare
tipologia di contratti: con a monte, com'è ovvio, un'offerta con
indicazione di quali spazi e su quali testate. Un simile
contratto con 1 Ude gruppo consiliare regionale in quel periodo
con Polo Grafico non vi è mai stato e nessun documento a
smentita è stato prodotto da Negro, perché il gruppo UDC non
147 Il fatto che su quella prodotta in copia in atti non vi sia alcuna sigla, e nemmeno il 'pagato' (peraltro disposto pacificamente con bonifico), è perché -verificata la spesa portata a rimborso tra le altre del gruppo UDC - la copia della fattura è stata acquisita dall'emittente Polo Grafico.
219
lo ha mai stipulato; Cavallo ha parlato di 'accordi verbali per
editoriali sporadici' e la difesa Negro ha prodotto qualche
documento che al più prova che sporadicamente altri hanno
scritto, su qualche quotidiano locale, qualcosa sul gruppo
UDC in Regione: quindi notizia giornalistica redazionale, non
editoriale di terzi dietro pagamento di uno spazio sul giornale.
Non vi è stato, in conclusione, alcun errore nell'intestazione
della fattura di Polo Grafico al gruppo consiliare; l'eccentricità
della spesa è evidente, e la difesa sul punto, già sviluppatasi
su di un terreno fattuale inconciliabile con tutti i dati
documentali, risulta smentital48. Vi è, di conseguenza, prova
che si è trattato di un acquisto compiuto con la piena
consapevolezza di utilizzare i fondi di funzionamento del
gruppo regionale per finalità assolutamente private.
Limitatamente a questa specifica spesa portata a rimborso,
quindi, deve ritenersi la responsabilità di Negro per il reato
contestato.
2. L'addebito di illecito finanziamento ai partiti in campagna
elettorale -
L'addebito consiste nell'aver indebitamente finanziato con i
fondi di funzionamento del gruppo consiliare regionale -
disponendo direttamente il pagamento con denaro del
suddetto fondo - le spese di campagna elettorale di sé
medesimo per le elezioni regionali del 2010 e del collega di
partito Scanderebech per le elezioni del Comune di Torino del
148 A fronte delle evidenze documentali e in esito all'istruttoria dibattimentale, la difesa tecnica ha infine sostenuto che Rita Diamandis, segretaria dell'amministratore delegato di Polo Grafico s.p.a., essendo israeliana di origine o di nascita avrebbe equivocato nella descrizione dell'oggetto della fattura per la scarsa conoscenza della lingua italiana. E' difesa che - a tacer del fatto che il quadro contabile e amministrativo globale della Polo Grafico s.p.a. ne avrebbe risentito con gravi danni per l'azienda - è comunque irrilevante perché non spiega la trattativa né dà ragione delle prove documentali nel senso di una vendita di abbonamenti volley, in assenza di un contratto di acquisto di spazi editoriali (che comunque non effettua Polo Grafico ma le testate). La stessa difesa nelle conclusioni finali la ha allegata verbalmente senza averla mai coltivata sul piano probatorio (non è stata nemmeno prodotta una copia di passaporto né indicata la Diamandis come teste dalla difesa; né rivolte domande al teste Rubero sul grado di conoscenza della lingua italiana della sua collaboratrice).
220 /
2011, con riferimento alle seguenti fatture, fatte intestare al
Gruppo Consiliare Regionale UDC:
- fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO MONTALDO"
Snc di MONTALDO Giancarlo per l'importo di€ 2.000, avente
ad oggetto "consulenza organizzativa per attività di
comunicazione e promozione", e relativa all'ideazione e
correzione dei testi e materiale promozionale relativo alla
campagna elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni
regionali 2010;
- fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per l'importo
di€ 1.074, avente ad oggetto "grafica per manifesti, locandine
e flyer, depliant e prove di stampa", e relativa alla stampa di
materiale di propaganda del candidato SCANDEREBECH alle
elezioni comunali di Torino 2011;
quindi per l'erogazione complessiva di€ 3.074.
In Torino 6 ottobre 2010 e 11aprile2011.149
Quanto ai due addebiti di cui al capo 28, sono condivisibili le
osservazioni della difesa di Negro nel senso di una possibile
incoerenza di abbinamento tra fatture (individuate e indicate
dalla GdF a seguito di verifica delle spese rimborsate dal fondo
o pagate con il fondo regionale) rinvenute dalla GdF medesima
presso il tipografo per comprendere in loco a quale prodotto
tipografico si possano riferire. La procedura di abbinamento,
effettuata a posteriori presso il tipografo, nel caso in esame
non consente di raggiungere certezze in ordine a quale sia il
prodotto relativo, anche e principalmente a causa della relativa
genericità delle descrizioni contenute nel documento fiscale,
soprattutto quando la tipografia ha effettuato più forniture
avendo come riferimento la persona fisica richiedente e/o il
partito per conto del quale vengono commissionati manifesti,
locandine e simili.
149 L'indicazione 11 aprile del 2012 nel capo di imputazione è evidente frutto di errore, confrontando la data della fattura e tenuto conto che le elezioni a Torino si sono svolte nella primavera 2011.
221 I
Quanto alle fatture emesse da Montaldo ('Studio Montaldo
s.n.c.') Negro ha fornito spiegazioni relativamente plausibili ma
comunque non passibili di smentita nel suo interrogatorio
acquisito ex art. 513 c.p.p., sia pure non spiegando come egli
si sia pagata (e cioè con quali fatture e intestate a chi) la
campagna elettorale regionale della primavera del 2010, posto
che i c.d. 'santini' sono pure stati rinvenuti nell'archivio
informatico della tipografia: e ciò a differenza di altri
coimputati, che hanno positivamente provato la non
pertinenza del materiale fatturato al gruppo consiliare
producendo la fattura con la quale si erano pagati con fondi
propri la campagna elettorale.1so
Quanto alla fattura emessa da Edify il teste Lamberti, il
tipografo, ha plausibilmente spiegato come può essersi
verificato un errore di abbinamento che riguardava il proprio
utilizzo per prodotti diversi del facsimile elettorale del logo
dell'UDC, scaricato dalla versione informatica già memorizzata
nell'archivio della sua azienda. I punti rilevanti sono i
seguenti.
1 - La campagna elettorale di Negro. Sono state rinvenute due
fatture, ed entrambe prodotte dal P.M.: la fattura n. 48/ 11 del
31.8.2011 studio Montaldo (in prod. PM, fase. personale
Negro), non contestata; quella contestata (id. fascicolo), la
n.36/10, emessa il 31.8.2010 (pagamento 6.10.2010,
ordinante gruppo UDC il 5.10.10). Nelle produzioni
documentali del P.M. la fattura n. 36/10 è stata associata a
vari testi, rinvenuti nel computer di Montaldo, utili come
traccia o testo compiuto per la formazione di 'santini' elettorali
di Negro, con data e testo (il profilo e il curriculum politico,
nonché il programma dell'aspirante consigliere) chiaramente
collocabili nel gennaio/febbraio 2010 e in funzione delle
elezioni regionali). La fattura 36/1 O, per 2 mila euro IVA
compresa (euro 1.666,67 imponibile + 333,33 IVA, quindi non
con l'IVA agevolata prevista per il materiale elettorale ma IV A
per le transazioni commerciali ordinarie) riporta però la
tso V., retro, posizioni di Burzi e di La Rocca.
222
causale genenca 'consulenza organizzativa per attività di
comunicazione e promozione': identica come descrizione ed
importo alla fattura 48/ 11 dell'agosto successivo, non oggetto
di contestazione (e pacificamente lontana, quest'ultima, dalle
elezioni).
Nel suo interrogatorio in indagini Negro sul punto aveva
dichiarato che la fattura 36/2010 la 36 del 2010 non era per
materiale afferente la propria campagna elettorale, bensì per
materiale ad uso del gruppo consiliare commissionato ad
elezioni avvenute, e che - a riprova - la dicitura riportata nella
fattura quanto a descrizione dell'oggetto è uguale a quella
dell'anno successivo, sempre addebitata direttamente al
gruppo e sempre per redazione di materiale di comunicazione
relativamente alla sua attività di consigliere UDC sul territorio
(Cuneo/ Alba) e per la preparazione di incontri istituzionali e di
rappresentanza (però non spiega perché Montaldo avesse
materiale per formazione santini con tutti i testi per i suoi
profili).
La fattura 36 del 2010 copre, quanto a fabbisogno di materiale
tipografico, un lasso di tempo che è la metà di quello relativo
alla fattura 48 del 2011, pur essendo uguale come importo
(entrambe per 2000 euro IVA compresa). Ciò però, ha spiegato
Negro, non perché nella dicitura generica adottata sulla fattura
si fosse ricompreso, con fondi pubblici - come suggerito dal
P.M. - anche il pagamento al tipografo del pregresso materiale
elettorale personale della sua campagna, sempre stampato da
Montaldo, ma perché nella prima fase, di 'decollo' una volta
eletto in regione, il lavoro di promozione e documentazione era
maggiore. Ha anche riferito, sempre nel suo interrogatorio m
indagini, che 'se Montaldo ricorda diverso, si sbaglia'. Il
problema nasce dal fatto, già sopra accennato, che presso
Montaldo la GdF ha rinvenuto anche tutti i pdf informatici per
la formazione dei suoi 'santini' elettorali.
La stessa difesa ha rinunciato al teste Montaldo, indicato nella
propria lista, e il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva
nulla opponendo le altre parti. Non risolve, sul punto, la
223
testimonianza del capitano Mangano, che ha condotto le
indagini delegate e ha coordinato anche la fase degli
abbinamenti presso i tipografi materiale/fattura, perché non è
tale da escludere che l'abbinamento sia stato effettuato senza
un grado sufficiente di sicurezza, anche perché in parte basato
sulla memoria personale di tipografi che, come detto, avevano
una persona fisica (indipendentemente dal ruolo specifico nel
momento in cui venivano effettuati gli ordinativi) come
riferimento noto. Nel caso di specie certamente le fatture
'omnia' con descrizione generica non rassicurano quanto a
prestazioni ivi ricomprese, quanto a riconducibilità per intero
ad attività istituzionale e non a quella elettorale
cronologicamente antecedente. In ogni caso, quanto alla
contestata 36/2010, si tratta di fattura con 1VA ordinaria e
non agevolata e non risultano elementi a decisiva smentita di
quanto dichiarato da Negro sul punto.
2 - La campagna elettorale di Scanderebech. E' emersa dal
lavoro di ricostruzione della GdF delegata una fattura emessa
dalla ditta Edify intestata all'UDC gruppo consiliare del
Piemonte, la n. 157 /2011, avente ad oggetto "grafica per
manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di stampa'', per
895 euro, + IVA al 20%, quindi per la somma complessiva di
1.074 euro (fase. P.M. personale Negro). La fattura è datata
30.4.2011 ed è stata pagata con bonifico dal conto del gruppo.
L'abbinamento effettuato, valutando il materiale tipografico
rinvenuto, dalla GdF è con i volantini per la campagna
elettorale di Scanderebech, anch'egli appartenente all 'UDC e
che sotto tale simbolo si era presentato come candidato per le
elezioni comunali torinesi nel 2011. La data della fattura
coincide con la scadenza elettorale.
Nel suo interrogatorio in indagini Negro, in ordine alla fattura
15 7 / 20 11, ha dichiarato di non aver la mai vista, pur
prendendo atto che la stessa_è intestata al gruppo consiliare
UDC e che è stata pagata con bonifico; di non sapere quale
fosse il rapporto sottostante, data la genericità della
descrizione dell'oggetto. Pur prendendo atto del fatto che vi era
stato un pagamento unico da parte del gruppo di tre fatture,
224
(\
~ ) .
per complessivi euro 2756,40 (compresa la 157/11), ha
dichiarato di non sapere nulla a riguardo, pur essendo stata
da lui autorizzato il suddetto pagamento.
Anche in ordine a tale punto è stato sentito il teste Alessandro
Cavallo, suo segretario particolare all'epoca del mandato
consiliare (trascriz. cit., pag. 52 ss.). Quest'ultimo ha
dichiarato di avere visionato la fattura, mostratagli dalla GdF
delegata, m abbinamento con i volantini elettorali di
Scanderebech per il Comune di Torino, ma di escludere di
avere commissionato come gruppo consiliare regionale un
materiale del genere. Contestava l'abbinamento rilevando che
evidentemente la fattura in questione non poteva che riferirsi a
materiale di stampa predisposto per il gruppo. Ha riferito
nell'esame testimoniale un argomento logico non marginale, e
cioè che si tratta di fattura per importo troppo modesto per
avere ad oggetto materiale elettorale, quali locandine,
pieghevoli e manifesti, nonché facsimile di schede elettorali
con 'crociato' il nome del candidato Scanderebech (la fattura è
per 895 euro+ IVA, v. facsimile nuovamente prodotto in copia
dal P.M. in fase. prod. udienza 25.3.2015).
Il problema delle modalità di abbinamento tra prodotti e
fattura, si è già osservato in relazione alla fattura Montaldo,
può non comportare una ragionevole certezza ex post su chi ne
sia il soggetto fruitore finale e per quali ragioni, e ciò anche
alla luce delle diciture riportate sul documento fiscale, sempre
generiche e standard: di conseguenza, non individualizzanti,
tanto che uno dei criteri adottati è quello, non risolutivo, della
prossimità della data di emissione della fattura pagata dal
gruppo consiliare con la data delle scadenze elettorali.
Nel caso in esame, l'incertezza probatoria è aggravata dal fatto
- riferito dal teste Cavallo - che all'epoca la ditta Edify serviva
tutta l'UDC sul territorio piemontese, e in specie quella
provinciale.
Va detto - rileva il Tribunale - che in realtà, scorrendo i
tabulati riassuntivi delle pezze giustificative portate a rimborso
225
(nella specie, quelle autorizzate da Negro che ne era il
capogruppo), risulta che le fatture Edify pagate dal gruppo
consiliare regionale UDC sono diverse, anche per importi
rilevanti, peraltro non confluite in una imputazione specifica
perché evidentemente non ritenute ricollegabili ad eventi
elettorali e quindi in sé tipologicamente ammissibili tra le
spese rimborsabili dal fondo (retro, par. 4; v. anche esame
Cavallo, t. ud. cit., pag. 83). L'unica qui contestata è quella del
30.4.11 - verosimilmente anche alla luce della prossimità della
data a quella delle elezioni comunali torinesi - abbinata in sede
di indagini delegate con il materiale elettorale di Scanderebech
(o meglio: con il rinvenimento nella cartella relativa agli
ordinativi del gruppo consiliare regionale UDC di un facsimile
di pieghevole con esempio di scheda elettorale con casella
Scanderebech barrata).
Non ha apportato alcun elemento decisivo per l'accusa il teste
Lamberti, indicato dal P.M. (tipografo della ditta Edify, corrente
in Saluzzo - CN -, v. pag. 86 ss. trascriz. ud. 25.3.15), in
relazione all'abbinamento fattura/ ordinativi effettuata su
richiesta e in presenza della GdF delegata. Abbinamento che è
risultato in questo caso particolarmente difficile da effettuare,
basandosi fondamentalmente sulla memoria, trattandosi di
causali tutte generiche - sostanzialmente seriali - a fronte di
ordinativi di vari clienti 'politici UDC': e quindi applicando
quale unico parametro un confronto di prossimità della data
della fattura con la data in cui è stato creato il file dei prodotti.
E' significativo, in questo quadro, il fatto che il teste Lamberti
non distingua tra organi e ruoli, poiché nella sua ottica
memorizzati come 'clienti UDC' e da tempo risalente (ricorda
ad esempio il parlamentare UDC Delfino, il segretario del
partito UDC di Cuneo, e pochi altri), e definisce Cavallo non in
correlazione con il cliente 'gruppo consiliare regionale' ma
come ' quello che aveva seguito solo e sempre lavori per l'UDC
qua di Torino', mentre i Delfino, padre e figlio, erano 'quelli
della provincia'.
Ciò posto, ha ammesso il teste Lamberti che il lavoro con la
GdF di abbinamento dei file con le fatture è stato minuzioso ed
-~ (! ,1 )~
226 ' I \
è stato aiutato dal fatto che i file contenenti i prodotti erano
lavorati su file diversi a seconda del committente: di
conseguenza, gli ordinativi provenienti da Cavallo 'quello che
seguiva i lavori per l'UDC a Torino', ad es., era difficile
potessero confondersi con quelli provenienti da Delfino
(parlamentare e UDC locale, del cuneese). La certezza si
sarebbe potuta avere confrontando i dati delle fatture con i
relativi DDT (documenti di trasporto, bolle di
accompagnamento merce), poiché da questi ultimi avrebbe
potuto ricavarsi un maggiore dettaglio, ma è materiale che è
stato impossibile recuperare a posteriori.
E' decisivo, però, il ricordo del teste Lamberti quanto
all'ordinativo che si contesta essere stato pagato con fondi del
gruppo consiliare regionale con la fattura 157/11. Il teste ha
escluso che dalla propria tipografia sia uscito il volantino
abbinato con la GdF, perché è materiale nel quale manca il
logo e riferimento di Edify (il logo è obbligatorio per legge per
tutti gli stampati elettorali): ed in effetti di questa circostanza
non vi è alcuna prova.
Il teste ne desume che il suddetto volantino fosse in memoria
nei loro PC per un qualche motivo di carattere
grafico/ esemplificativo utile per il lavoro commissionato
dall'UDC, tenuto perciò insieme al materiale relativo agli
ordinativi di Cavallo per il gruppo consiliare regionale,
comparendo insieme agli altri file associati quando la GdF ha
richiesto gli abbinamenti come facsimile ('erano facsimili da cui
prendevamo cose utili, tipo il logo dell'UDC o simili, per
compattare i file creando il prodotto'): quindi, un 'santino' di
Scanderebech finito per meri motivi di raccolta di materiale
grafico, fatto da altri e inserito per questo solo motivo nella
cartella 'UDC regionale - Cavallo'.
La spiegazione è plausibile (in totale assenza di materiale
riferibile a Scanderebech con il logo Edify) e parrebbe in ogni
caso da escludere una testimonianza di favore da parte di
Lamberti, che non è più fornitore dei clienti UDC (trascriz. cit.,
'AdDif: ho continuato a fornire l 'UDC anche dopo, oggi non più
227
perché sono in causa con il partito UDC per mancati pagamenti'
di ammontare rilevante).
Negro deve quindi essere assolto - alla luce di quanto
evidenziato - da entrambi gli addebiti di finanziamento illecito
ai partiti di cui al capo 28 perché il fatto non sussiste.
FORMAGNANA Michele
Michele Formagnana è imputato di peculato nella sua qualità
di capogruppo del 'Gruppo Misto', gruppo monoconsiliare
composto da lui solo, avendo quindi egli la disponibilità diretta
di tutto il fondo di funzionamento del gruppo.
Vengono in rilievo, nell'ipotesi accusatoria, due modalità di
appropriazione del contributo di funzionamento: (1) per prelievi
diretti e 2) a mezzo autorizzazione rimborsi per spese
sostenute da lui), entrambe descritte all'interno del capo 29 e
riguardanti:
- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di due biglietti
Gratta e vinci acquistati presso autogrill) ;
- rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore, bombole
GPL) per complessivi€ 515,85;
nonche' prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi
periodici 1' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero
rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto
documenti apparentemente giustificativi
per una somma complessiva di€ 26.958,83
In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012
La posiZione di Formagnana presenta alcune particolarità,
strettamente collegate con la sua vicenda politica. Formagnana
aveva assunto la carica di consigliere regionale, in luogo di
altro leghista dichiarato decaduto nel gruppo Lega Nord; nel
febbraio 2012, espulso dalla Lega e trovatosi ad essere in
Consiglio regionale privo di un partito politico di riferimento, è
entrato a far parte del 'Gruppo Misto', peraltro essendone in
228
quella consiliatura l'unico componente. Per un anno è stato,
nella sostanza e nella forma, capogruppo di se stesso; nel
febbraio 2013, a indagini ormai iniziate da tempo, è poi entrato
a far parte del gruppo consiliare del PdL.
1 - La discovery delle indagini a suo carico è avvenuta
in un primo momento con l'accesso della Guardia di Finanza
delegata presso il suo ufficio in Regione, con acquisizione delle
pezze giustificative relative alle richieste di rimborso da lui
inoltrate ovvero relative ai prelievi effettuati: e ciò è avvenuto -
come per altri consiglieri - con un 'verbale di acquisizione' in
occas10ne dell'accesso alla sede del gruppo misto
monoconsiliare il 28 settembre 2012. In un secondo momento
i documenti fiscali già in possesso della GdF e nel frattempo
analizzati verranno sottoposti a sequestro probatorio eseguito
in data 19.4.2013.151
Formagnana non mai ha fatto ciò che per gli altri consiglieri
era la normalità, e cioè: anticipare le spese e poi, autorizzati
dal capogruppo (altri o se medesimo), richiederne il rimborso
producendo gli scontrini; oppure, operare direttamente dal
conto del Gruppo, avendone l'accesso, con strumenti
tracciabili: ha sempre solo prelevato contante.
Quanto acquisito (e poi sequestrato) evidenzia, pertanto, il
rapporto di Formagnana con il fondo di funzionamento - cui
aveva diritto ad accedere direttamente - per un brevissimo
arco di tempo, e sostanzialmente tra il febbraio e fine estate del
2012, posto che il 28 settembre a\7\'.eniva il primo accesso della
GdF delegata.
In quell'occasione forniva alla GdF pezze giustificative m suo
possesso per una somma di 19. 500 euro totali circa.
151 Questi gli atti confluiti ex art. 431 c.p.p. nel fascicolo del dibattimento riguardanti Formagnana: verbale di sequestro probatorio 253/3 su delega del P.M., in data 19.4.13, riferita alla documentazione relativa ai giustificativi di spesa del "Gruppo Misto" relativi alla 1° parte del 2012, già acquisita il 28 settembre 2012 (n. 1 plico come da p.v. acquisizione 28.9.12). 11 decreto di sequestro del P.M. è stato emesso in data 18.4.2013 in proc. 29854/12 per il gruppo consiliare Consiglio regionale Piemonte "P.d.L.", al quale Formagnana nel frattempo aveva aderito lasciando il Gruppo Misto.
229
A fronte delle pezze giustificative consegnate, gli orgam
investigativi sviluppavano un chiarissimo argomento di natura
strettamente contabile (trascriz. ud. teste Mangano in trascriz.
ud. 23.2.15, controes. dif., pag. 57 ss., in specie pag. 62).
Risultava dagli accertamenti sul conto corrente intestato al
Gruppo consiliare regionale misto, sul quale lui solo poteva
operare, che dall'inizio della sua attivazione nel febbraio 2012 -
con versamento delle somme del fondo regionale per il
funzionamento del gruppo - al momento dell'accesso della GdF
(settembre 2012) Formagnana aveva prelevato dal conto più di
27 mila euro in contanti, per tranches e a blocchi periodici di
varie migliaia di euro la volta.
Ne conseguiva, nell'ottica investigativa, che se gli scontrini
consegnati raggiungevano la somma di euro 19. 500 circa,
mancava una giustificazione per la rimanente somma contante
nell'ambito della maggior somma prelevata, ovviamente in
quanto tale priva di tracciabilità. Il Gruppo misto, cioè il
consigliere Formagnana, non aveva nemmeno richiesto un
bancomat correlato al conto e il consigliere aveva
sistematicamente prelevato somme in contanti direttamente
presso gli sportelli dell'agènzia Unicredit in Torino, via XX
Settembre, presso la quale vi era il conto corrente intestato al
Gruppo sul quale erano stati versati i fondi regionali destinati
al suo funzionamento.
Quindi (dep. Mangano, passim, m part. pag. 62 ss. trascriz.
cit.) la 'fotografia' alla data del 28 settembre 2012 (data
dell'accesso della GdF e della consegna degli scontrini da parte
di Formagnana) è quella di una somma in uscita che non trova
un giustificativo corrispondente. Ciò in quanto la somma dei
prelievi fino ad allora compiuti sul c/ c a disposizione del
gruppo misto è superiore di 8000 euro circa rispetto a quella
dei giustificativi di spesa rinvenuti e consegnati da
Formagnana alla Finanza delegata.
Q /
230
2 - Da questa banale osservaz10ne scaturiscono due
filoni nel ragionamento accusatorio, strettamente
consequenziali alla premessa.
Il primo, in ordine a quale sia la ragione di spesa relativamente
al contante che 'non torna' e non lascia traccia: e cioè come
siano stati spesi e per che finalità gli 8000 euro circa
mancanti.
Il secondo - preso atto della spiegazione parziale (per 19 .500
euro di scontrini) da parte di Formagnana dell'utilizzo del
contante prelevato e rilevato che a tale titolo egli ha
consegnato alla GdF scontrini e pezze giustificative
dichiarandole riferibili alle spese da lui sostenute utilizzando i
prelievi in contante dal conto del Gruppo - se gli scontrini
suddetti siano o meno congruenti con spese autorizzabili. Gli
scontrini sono stati quindi verificati quanto a entità e tipologia
di spesa e il risultato - come per gli altri consiglieri - è
riassunto nei tabulati excel della GdF (fascicolo posizione cons.
Formagnana).
Le imputazioni relative ai rimborsi spese in ipotesi di accusa
non dovuti, scaturite dalla verifica delle congruità degli
scontrini prodotti per giustificare la corposa uscita di denaro
contante, sono confluite nella contestazione di peculato di cui
alla prima parte del capo 29, e cioè i 'rimborsi spese per
ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 17.942,48
(comprensivi del costo di due biglietti Gratta e vinci acquistati
presso lì autogrill) e i rimborsi per acquisti vari (piante e fiori,
frullatore, bombole GPL) per complessivi€ 515,85'.152
1s2 E' interessante rilevare come la Corte dei Conti si sia occupata del profilo relativo alla congruità dei giustificativi di spesa prodotti, in ossequio al principio per cui deve essere motivata ogni spesa effettuata con rimborso ex post o direttamente utilizzando denaro pubblico, nonché al principio per cui in sede contabile l'allegazione è del soggetto agente, e quindi a suo carico -comunque - l'onere della prova: a differenza che in sede penale, nella quale in caso di contestazione di peculato se la spesa è astrattamente inerente alle categorie rimborsabili l'onere della prova dell'utilizzo deviato per finalità proprie grava sull'accusa. La Corte dei Conti nella sentenza di condanna definitiva a carico di Formagnana ben spiega, alla luce della rilevanza in concreto della somma dei giustificativi prodotti per ristorazione e bar (pag. 21) la valenza esterna della spesa di rappresentanza (v. pag. 21 della sentenza) perché le risorse attribuite ai Gruppi regionali sono finalizzate ad aumentare il prestigio e l'immagine del gruppo all'esterno.
231 /
La contestazione circa la spanz10ne senza giustificativo della
differenza di 8000 euro circa è riportata nella seconda parte
del capo 29, nel quale si contesta 'nonche' prelevava dal conto
c~rrente del gruppo con prelievi periodici l'ulteriore somma di€
8.Soo1s3 circa in esubero rispetto alle spese di cui sopra per le
quali non ha prodotto documenti apparentemente
giustificativi'. IS4
3 - In un secondo momento - dopo avere consegnato agli
operanti i giustificativi di spesa - Formagnana ha tentato di
accreditare la versione per cui in realtà la somma mancante,
pur non avendolo evidenziato alla GdF (alla quale si era
limitato a fornire gli scontrini a copertura e giustificazione
parziale dei contanti complessivamente prelevati a quella data)
in realtà fisicamente sussisteva ed era da lui detenuta al
momento (28 settembre 2012) nella cassaforte ad Alessandria
del proprio ufficio di assicuratore. In data successiva, nel
2013, restituirà poi la somma mancante al gruppo consiliare, e
ciò all'atto della rendicontazione. Il che evidentemente nulla
dice in ordine al fatto che medio tempore i fondi, convertiti in
prelievi di contante, fossero effettivamente stati solo
'delocalizzati' e da lui detenuti presso il suo ufficio, se in tutto
o in parte o per nulla, trattandosi di denaro contante: quindi
bene fungibile.
Per contro, a fronte di un non marginale numero di scontrini
in relazione ai quali pareva plausibile una eccentricità rispetto
al proprio ruolo istituzionaleiss, senza spiegare perché tutti
fossero stati consegnati alla GdF che chiedeva conto della
153 In realtà risulterebbe, al confronto tra i documenti, 8000 euro, v. oltre. 154 La citata sentenza della Corte dei Conti non prende in esame questo secondo profilo non - come affermato dalle difese di Formagnana - perché non sussista, ma perché è problema è di natura diversa. Non si versa, infatti, in ipotesi di spese contestabili avanti al giudice contabile, con verifica del danno da eventuale indebito rimborso per spese effettuate in realtà prive di giustificazione; bensì di verifica - per contro, penalmente rilevante sul piano della sussistenza del reato di peculato - dell'interversione del possesso su somme di denaro pubblico delle quali, avendone la diretta disponibilità, si è operato un prelievo e una successiva delocalizzazione per utilizzo personale o comunque privato. 155 Un esempio, poi ripreso dai tabulati dal P.M. a dibattimento, quello delle spese di ristorazione e bar a Laigueglia e a Pradleves, ovvero la cena a due la sera di San Valentino.
232
Q___ l -
destinazione dei 27 .500 euro di contante prelevato tra il
febbraio e il settembre 2012, ha tentato di accreditare la
versione per cui in realtà molti di essi (pur essendo tutti i
giustificativi detenuti nel medesimo luogo) avrebbero dovuto
essere poi 'scremati', poiché alcuni andavano a giustificare le
spese istituzionali e altri, giustificativi di spese private,
servivano per essere prodotti nella propria causa di divorzio
per giustificare alla futura ex moglie il fatto che le proprie
condizioni economiche non erano affatto migliorate una volta
divenuto consigliere regionale a causa dell'aumento
comunque - delle proprie spese personali in forza della nuova
attività e dei nuovi compiti.
La correzione di rotta avviene progressivamente attraverso i
due snodi della memoria scritta depositata al P.M. in indagini
e poi dell'esame dibattimentale.
4 - In sede di convocazione per l'interrogatorio in fase di
indagini, in data 20.5.2013, Formagnana si avvaleva della
facoltà di non rispondere e consegnava al P.M. una memoria
scritta a sua firma, 156 con la quale in sintesi dichiarava che
quando richiesto dalla GdF se avesse pezze giustificative, egli
aveva consegnato agli operanti tutti quelli che teneva in ufficio
(a Torino, sede dell'accesso del 28.9.12), ma che in relazione
ad essi in realtà 'doveva ancora fare una rilevante scrematura',
che non aveva ancora fatto perché mancavano più di cinque
mesi alla rendicontazione per la Regione dell'anno 2012,
dichiarando pacificamente che molti di questi non erano
conferenti né relative alle spese sostenute in qualità di
consigliere.
Non spiegava in quella sede perché tutti gli scontrini, per spese
'pubbliche' e 'private', fossero da lui conservati insieme (ancor
meno perché li avesse consegnati tutti alla GdF quando
richiesto e senza nulla rilevare al riguardo). Si tenga conto che
la massima parte degli scontrini riguardano spese di
156 La memoria è stata poi prodotta a dibattimento, in occasione del suo esame, all'udienza del 25.5.2015.
233
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ristorazione, per lo più per due o poche persone, e per
consumazioni da bar, a decorrere dal febbraio 2012: quindi
impossibili per lui da attribuire all'una o all'altra causale
(pubblica o privata) ad un anno di distanza, quando egli
avrebbe fatto 'la scrematura'. Perché li tenesse tutti insieme lo
spiegherà poi nell'esame dibattimentale.
Nel suo esame dibattimentale (trascriz. ud. 25.5.15) ha
dettagliato la vicenda dei prelievi in denaro e il senso
dell'operazione affermando quanto segue.
Nel periodo in contestazione - ha spiegato - aveva optato per
non utilizzare né bancomat né carta di credito né libretto
assegni sul conto del gruppo, ma di fare unicamente prelievi in
contanti 'al solo scopo di accumulare una somma come fondo
cassa'I57 per poter in futuro programmare una serie di
convegni, come monoconsigliere del Gruppo misto,
nell'alessandrino; in particolare, il rilevante quantitativo di
contante da lui prelevato avrebbe dovuto servire per una
quindicina di convegni, con spesa prevista di 1000 / 1500 euro
per ogni evento, per dimostrare il senso della propria attività,
lavoro complesso poiché non aveva alcun partito alle spalle. I
convegni - pur avendo iniziato i prelievi a febbraio - avrebbero
dovuto tenersi tutti nell'ultima parte dell'anno, perciò man
mano accumulava contanti nel suo ufficio di Alessandria,
complessivamente 20 mila euro circa (in realtà i prelievi per
contante sono stati per 27.500 euro, v. retro, dep. Mangano e
doc. bancari prod. P.M. in fascicolo personale Formagnana).
La ragione per cui avesse optato - nell'ottica della sua versione
per togliere dal conto del Gruppo consiliare
continuativamente migliaia e migliaia di euro in contanti per
riporre le banconote nella cassaforte del suo ufficio (trascriz.
cit., pag. 63/64), da febbraio 2012, per un possibile utilizzo
che in prospettiva avrebbe potuto avvenire, forse, solo a fine
anno, è rimasta oscura. Ha solo spiegato di avere sempre
detenuto le somme prelevate nella cassaforte della sua agenzia
157 A pag. 59/60 trascriz. cit. ud. 25.5.2015 spiega il suo concetto di 'fondo cassa'.
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234 / ' ,'
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assicurativa ad Alessandria. Ha poi spiegato di non avere più
organizzato i convegni perché 'si era spaventato per l'inchiesta'
(non tanto, però, da indicare alla GdF che le somme che gli
venivano contestate come mancanti, o comunque il denaro
pubblico via via prelevato dal conto del Gruppo, si trovava
nella sua cassaforte ad Alessandria). Ha comunque ammesso
di non averli, sia pur ormai alla fine del mese di settembre,
neanche ancora organizzati a grandi linee. Su perché, infine,
anche nell'ipotesi di una futura organizzazione di convegm
avesse optato per pagamenti in contanti e non in assegno,
carta di credito o bonifico (cioè con un qualunque sistema
tracciabile), ha testualmente risposto nel suo esame che 'i
rurali apprezzano i contanti'.1ss
Per quanto attiene agli scontrini da lui consegnati alla GdF
come giustificativi (parziali) di spesa, dopo avere anticipato
nella memoria scritta in indagini che molti erano estranei
all'attività di consigliere e che avrebbe dovuto in futuro ancora
'scremarli' (retro), nell'esame dibattimentale ha sviluppato una
spiegazione sul perché della conservazione insieme a scontrini
'privati', e del perché conservasse scontrini per spese private.
La spiegazione è stata la seguente. Essendo in causa di
divorzio (esame dibatt., trascriz. cit., pag. 69), deteneva
scontrini relativi a spese propne e per la figlia per
precostituirsi una prova (da eventualmente produrre se
necessario in giudizio per valutare l'assegno divorzile) in ordine
a quante fossero le spese da lui sostenute e quanto incidessero
sul suo budget ancorchè percependo lo stipendio di consigliere
regionale. Sul perché venissero detenuti gli scontrini insieme a
quelli che egli riteneva per spese rimborsabili con i fondi
pubblici di funzionamento del gruppo non è chiaro. Sul perché
le spese da lui ritenute riferibili a quanto da lui stanziato per
la figlia - non si sa quali, poiché la 'scrematura' manca ancora
1ss Sul punto ha indicato quale unico teste tale Pasquale Sacchi (dep. ud. 10.7.2015), gestore di un ristorante con sala annessa, che ha unicamente riferito di discorsi vaghi di Formagnana su di un possibile utilizzo del ristorante per convegni, ma che non gli era stato nemmeno richiesto un preventivo né indicato delle date; ciò del resto è conforme a quanto dichiarato - in punto assenza di concretezza del suo progetto - dallo stesso Formagnana nel suo esame.
'I
235 / /
oggi - non riguardassero mai spese scolastiche, o di vestiario, o
per lo sport, il tempo libero o le spese mediche ma sempre
spese di ristorazione, spesso anche fuori regione (in Liguria o
in località di montagna), è altro profilo non chiarito da
Formagnana. Sul punto si rinvia alla lettura delle trascrizioni
del suo esame dibattimentale.
5 - Il dato finale rimane identico a quello iniziale.
Sono stati prelevati, via via, tra il febbraio e il settembre 2012,
27.500 euro in contanti di danaro pubblico, operazione che ha
confuso il contante di cui aveva la diretta disponibilità come
capogruppo di se stesso con il proprio patrimonio personale,
impedendo ogni forma di tracciabilità. All'atto del prelievo e
della confusione di patrimoni si verifica e si consuma
l'interversione del possesso, avendo egli disposto delle somme
uti dominus senza una spesa corrispondente, salvo ritenere
che la giustificazione potesse rinvenirsi negli scontrini prodotti
dalla GdF (poiché egli non richiedeva il rimborso, ex post,
allegando i giustificativi di spesa ed autorizzando a sé il
rimborso come pure poteva fare, di talchè infine manca
qualsiasi collegamento tra denaro prelevato e spesa sostenuta,
se non producendo i giustificativi).
A fronte di ciò, al 28 di settembre egli ha consegnato una serie
di scontrini, che deteneva tutti insieme, in certa misura per
causali astn~ttamente ascrivibili a 'spesa di rappresentanza'
(ristorazione e bar, ma non solo), che egli ha fornito a
giustificazione di ciò che era stato prelevato dal conto ove
erano state versate le somme del fondo di funzionamento del
Gruppo.
Formagnana s1 è poi evidentemente reso conto che i
giustificativi forniti alla GdF non 'spiegavano', se non in parte,
la somma contante complessiva da lui sottratta dal conto del
Gruppo, ed allora in un secondo momento, dopo avere
restituito all'atto del rendiconto alla Regione nel prosieguo della
legislatura, la somma che egli asseriva di avere prelevato e di
non avere utilizzato perché non rientrante nelle 'macrovoci'
236
J. .-~.
/
spesabili, ha, subito dopoisg_ iniziato una 'retromarcia'
sull'effettivo valore ed idoneità giustificativa della 'massa'
indistinta di scontrini che aveva consegnato alla GdF e che
plausibilmente aveva raccolto - senza riferimenti specifici alla
propria attività di consigliere - per giustificare in un secondo
momento in Regione i prelievi di contante; per contro,
sostenendo che il contante era sempre rimasto presso di lui,
senza calcolare che trattandosi di bene fungibile l'interversione
del possesso avviene quando, separata la somma dal fondo a
mezzo dei prelievi di conto corrente, la stessa diventava, in
quanto bene fungibile, indistinguibile dal patrimonio
individuale. Si tratta, in definitiva, per sua medesima finale
dichiarazione, di contanti 'appropriati tout court', non
corrispondenti ad alcuna ragione o dichiarazione o allegazione
di spesa (vds. trascriz. ud. suo esame, cit, pagg. 67 /68), cui è
seguita, ex post, la restituzione di una cifra alla Regione per far
tornare in qualche modo i conti.
Correlativamente, ha introdotto sviluppandolo poi a
dibattimento - il tema degli scontrini 'misti', per spese
consiliari e private, fornendo una versione assolutamente priva
di plausibilità sul perché li detenesse, li detenesse tutti
insieme, perché li avesse tutti consegnati alla Finanza come
prima 'reazione' all'accesso presso il suo ufficio regionale e
perché, infine, non avesse spiegato che una buona parte erano
ancora da 'scremare' (e la ragione per cui la scrematura
sarebbe stata fatta all'atto del futuro rendiconto alla Regione,
se una parte gli servivano per essere prodotti nella causa di
divorzio, o esibiti alla futura ex moglie a titolo dimostrativo).
6 Più m dettaglio, la vicenda può essere così
ricostruita.
E' pacifico che alla GdF non aveva fatto alcun cenno alla
presenza, in quel momento, di una cospicua somma in
contanti, proveniente dai prelievi operati sul conto del Gruppo
1s9 L'avviso per l'interrogatorio nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere depositando memoria scritta è, infatti, di poco successivo, del maggio 2013; il rendiconto è stato da lui trasmesso telematicamente nello stesso mese, dopo che già era stata redatta e depositata l'annotazione conclusiva della GdF.
/ 237
presso lo sportello di Torino, all'interno della sua cassaforte
nell'ufficio privato di agente assicurativo ad Alessandria (v.
dep. capitano Mangano, trascriz. ud. 23.2.15, controes. dif.,
pag. 57 ss.).
Solo in un secondo momento lo affermerà, depositando al P.M.
il 20 maggio 2013 la memoria scritta in sede di interrogatorio
nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nella
memoria, però, egli riferisce di avere effettuato 'prelievi continui
per poter affrontare con più facilità ad Alessandria le spese
correnti'. A ciò - ancora a quel momento - corrisponde in linea
teorica un abbinamento con gli scontrini consegnati alla GdF,
che dovrebbero, appunto, rappresentare i giustificativi delle
'spese correnti' affrontate ad Alessandria come consigliere e
per spese di rappresentanza. Nell'ottica di Formagnana,
quindi, a quel momento i prelievi in contante potevano trovare
una giustificazione con scontrini che egli andava
accantonando e che teneva tutti insieme nell'ufficio regionale a
Torino.
Gli scontrini sono, però, per la somma globale di 19.500 euro
circa, e comunque largamente inferiore alla somma dei prelievi
per contante dal conto del Gruppo consiliare.
Si tratta160 di 27 prelievi per contante da sportello bancario.
Formagnana, espulso dalla Lega, entra a costituire il Gruppo
Misto nel febbraio 2012 e il conto intestato al gruppo
monoconsiliare viene aperto il 16 marzo. Dal 29 marzo al 28
settembre (data dell'accesso GdF) egli preleva per contanti
27.500 euro. Si noti che la contestazione a suo carico va 'da
febbraio a settembre 2012', ma che i prelievi sono poi
continuati, per altri seimila euro complessivi alla fine di
dicembre 2012.
Formagnana invierà poi telematicamente in data 9.5.2013
(dieci giorni prima di presentarsi al P.M. con la citata memoria
160 Vds. tabella riepilogativa dei prelievi per contante da sportello bancario acquisiti presso l'istituto di credito (fase. prod. P.M. posizione Formagnana; v. anche dep. Mangano e pag. 59 esame Formagnana da parte del P.M.).
238
() ~.
scritta) il rendiconto alla Regione per l'anno 2012. Il suo
prospetto di rendicontazione161 in realtà riporta mille euro
scarsi di spese correnti varie e per il resto 13.588,00 euro di
'spese di rappresentanza' nella sua voce generica, unica
'macrovoce' da lui riempita; mentre a fianco delle altre
macrovoci (es. convegni, consulenze, manifestazioni, missioni,
trasferte etc.) l'annotazione di spesa è 'zero;. Egli stesso,
quindi, dichiarerà alla Regione di avere utilizzato il denaro, a
parte un'inezia di 'spese correnti', tutto per spese di
rappresentanza, quindi ristorazione e simili. La somma non
corrisponde (è sensibilmente più bassa) a quella degli scontrini
e giustificativi di spesa che da lui conservati in Regione e
consegnati alla GdF.
Da ciò la dichiarazione (anch'essa non resa alla Finanza, ma
solo nella memoria al P.M. del 20 maggio 2013) circa il fatto
che gli scontrini consegnati erano da lui conservati, in gran
parte ('dovevo ancora fare una corposa scrematura', scrive nella
memoria citata), senza intenzione di porli poi a rimborso,
senza al momento ancora spiegare di che scontrini si trattasse
e quale fosse il criterio con il quale avrebbe operato la
scrematura.
All'atto della rendicontazione, nel maggio 2013, restituisce alla
Regione 19500 euro (vds. l'annotazione 'non spesi' di fianco
alle macrovoci compilate nel prospetto).
7 - A questo punto, però, anche a fronte della sua
dichiarazione di carattere generale ('dovevo ancora fare la
scrematura') la valenza istituzionale del tutto risulta
irresolubilmente problematica, in un ambito nel quale già la
reiterazione continua delle spese teoricamente 'di
rappresentanza' (pasti e bar) convince poco.
La sua versione infatti assume credibilità pari a zero quando a
dibattimento gli vengono specificamente contestate le c.d.
161 In copia in fascicolo prod. P.M. all'udienza del 13.3.15 (insieme ad analoga documentazione riguardante l'imputato Stara); v. anche in prod. dif. Formagnana all'udienza del 23.2.15.
239
spese 'ambivalenti', quindi teoricamente ammissibili, che però
potrebbero presentare profili di dubbio (ad es. perché fuori
Regione, o in luoghi di villeggiatura): poiché, date le premesse,
non può spiegarle (o non può spiegarle tutte) in termini di
spesa di rappresentanza per incontri di lavoro o per l'attività
politica, ma, dovendo fare i conti con una linea difensiva ormai
non più agevolmente modificabile, riferisce che 'un certo
numero di scontrini si riferiscono alla figlia e sarebbero stati
prodotti in causa di divorzio'.
Tutto il suo esame è segnato dal tentativo di dare una veste
credibile a ciò che di credibile non ha nulla. I convegni, per i
quali non vi era a fine settembre nemmeno un'ombra di
programmazione, per i quali era necessario (perché 'i rurali
apprezzano i contanti1 accantonare denaro contante, e che poi
non s1 sono tenuti avrebbero dovuto svolgersi a
novembre/ dicembre: però già da marzo erano iniziati i prelievi,
a migliaia di euro per volta, dal conto del Gruppo, e ciò perché
fossero già pronti per essere spesi, non si sa per che cosa e per
pagare chi. Ciononostante, in luogo di spiegare alla Finanza
che deteneva ad Alessandria una rilevante somma contante
proveniente da prelievi su conto del Gruppo, consegnava agli
operanti una serie di scontrini, che datavano già dal febbraio,
per migliaia di euro di spese che avrebbero poi dovuto (ma non
lo ha detto alla Finanza) essere 'scremati' mesi dopo. Gli
scontrini erano tutti custoditi a Torino, nel suo ufficio di
consigliere regionale, dalla sua collaboratrice Cravero, alla
quale li consegnava indistintamente, anche quelli che un
giorno avrebbe poi separato per esibirli alla moglie.
Il contante, invece, era tutto nella sua cassaforte ad
Alessandria. Alla contestazione del P.M. che nella memoria del
maggio 2013 egli riferiva che lo scopo era di poter fare fronte
alle spese correnti, non per futuri convegni, tenendo contanti
propri e contanti da prelievo sul conto del Gruppo in zone
separate all'interno del suo portafogli, mentre a dibattimento
ha riferito che erano in cassaforte nel suo ufficio di agente
assicurativo, ha risposto che avrebbe distinto poi in sede di
240
rendicontazione (più di otto mesi dopo),162 e che nel frattempo
comunque li affidava tutti alla segretaria del Gruppo misto
Cravero, pur avendo una segretaria anche nel suo ufficio
privato di Alessandria.
Poi ha affermato che, 'spuntando' le spese, aveva individuato
spese istituzionali per soli 7400 euro (e che quindi ciò che era
in cassaforte - e che nessuno, per prima la Finanza, ha mai
visto - era il resto di quanto prelevato dal conto del Gruppo).
Alia contestazione (pag. 143 del suo esame, trascriz. ud. cit.)
che le buste consegnate erano divise mese per mese, con
all'interno scontrini, mese per mese, 'ancora da scremare' sia
personali che istituzionali, dell'agenzia, della figlia e per la
moglie, oltre a suoi tout court, e quindi alla domanda su quale
fosse il senso della suddivisione mensile di scontrini da
dividere in futuro, quando bastava volta a volta utilizzare due
luoghi di conservazione diversi, ha riferito che la divisione
gliela faceva la Cravero come favore per agevolargli il futuro
compito di scrematura.163
E' risultato, quindi, assolutamente evidente che Formagnana
ha conservato tutti gli scontrini, comunque raccolti, e non solo
quelli che comunque egli stesso oggi afferma essere relativi a
spese non istituzionali ma private, mese per mese per far
tornare 1 conti, anche plausibilmente ritenendo che
'comunque' un qualsiasi scontrino di bar o ristorazione
avrebbe potuto essere ritenuto m Regione spesa di
'rappresentanza'. Per tale ovvio motivo venivano conservati
tutti nel suo ufficio in Regione dalla sua collaboratrice
personale.
E' egli stesso a dichiarare, nel suo esame, che una parte
rilevante degli scontrini così conservati e suddivisi mese per
162 V. in particolare pag. 75, 77 /80, 86 e seg., 96 e seg. del suo esame dibattimentale. 163 Pag. 143-144 del suo esame, trascriz. cit.: 'perché già che c'era [la Cravero in Regione] , che in questo bailamme mi faceva la cortesia di tenere gli scontrini, ho chiesto la cortesia per favore se poteva provvedere a dividerli mensilmente. Perlomeno erano di più facile consultazione. Già che li teneva perché mi servivano quelli istituzionali, che per praticità avrei trovato con molta più comodità, già che c'era ho chiesto ... li hafatti tutti come metodologia. Avrà impiegato un quarto d'ora al mese.'
241
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mese (e cioè, secondo la sua vers10ne, quelli in eccedenza
rispetto a quelli che effettivamente corrispondevano a spese
rimborsabili) non avevano alcuna relazione con l'attività
istituzionale ma destinati alla causa di divorzio in corso, per
dimostrare alla ex moglie il volume di le spese che doveva
sostenere e che gli decurtavano il reddito, pur percependo lo
stipendio di consigliere regionale. In particolare, si sarebbe
trattato di spese - private - che egli effettuava in occasione
degli incontri con la figlia minore. Ed è lo stesso P.M. a
correttamente contestargli, nel corso del suo esame, che tra gli
scontrini (dall'elenco del tabulato compilato dalla GdF) non ne
compaiono mai di relativi a scarpe, libri, palestra, scuola,
spese sanitarie o simili, ma sempre e solo a ristorazione e bar:
a ulteriore conferma del fatto, evidente anche perchè sul punto
non è riuscito a dare una versione lineare e coerente fin
dall'inizio, che ciò che ha consegnato alla GdF è in realtà un
quantitativo di scontrini raccolti senza un criterio o una
correlazione specifici con eventi istituzionali spesabili con il
fondo, o comunque indipendentemente dal loro eventuale
verificarsi.
In altri termini, scontrini che stava raccogliendo e conservando
in Regione per 'giustificare' le uscite: ma uscite già avvenute
con modalità tali da impedirne una qualsiasi tracciabilità,
perché con riferimento alle somme in contante che aveva già
da tempo prelevato, confondendole così con il proprio
patrimonio privato.
8 - Le conclusioni sono le seguenti.
Seguendo la vers10ne dell'imputato, è avvenuta una
delocalizzazione preventiva del fondo regionale e senza alcuna
correlazione con voci di spesa, del tutto ingiustificata. O
meglio: la cui 'giustificazione' in sede di esame dibattimentale
dimostra che altro motivo non vi era se non quello di ottenere
liquidità immediata in luogo ove egli esercitava la sua attività
privata, così consumandosi una separazione delle somme del
fondo a finalità appropriative, e ciò dal momento in cui al
distacco della somma dal fondo necessariamente consegue,
242
trattandosi di bene fungibile, la commistione con il denaro
privato o comunque l'indistinguibilità da quest'ultimo.
Peraltro, con la riserva mentale di integrare in futuro la
documentazione necessaria
istituzionale, e cioè per
interversione del possesso.
per darne una giustificazione
coprire una già perfezionata
Questo, peraltro, stando alla sua prospettazione, quella della
delocalizzazione nella cassaforte di Alessandria nella sua
agenzia di assicurazioni di una somma esistente all'atto
dell'accesso della GdF ma della quale lui nulla ha riferito agli
operanti, che. è poi diventata un 'fondo per le spese correnti',
infine una grossa somma (la maggior parte di quella prelevata)
per una futura operaz10ne di organizzazione convegni
nemmeno abbozzata; infine, così descritta, 'la' somma
mancante all'appello (al netto di una parte di scontrini) data
l'entità oggettiva dei prelievi in contanti ed ex post restituita
alla Regione (con restituzione del tantundem, e cioè di somma
equivalente a quella in ordine alla quale il consigliere ha
disposto da subito uti dominus).
In realtà le risultanze dibattimentali portano a ritenere che con
elevata probabilità i contanti non ci fossero affatto all'epoca
dell'accesso della GdF, perché già spesi in tutto o in parte a
fronte di una raccolta, m buste mensili, di scontrini
insufficiente, a quel momento (28 settembre 2012), a coprire il
prelevato (27 .500 euro). A quel momento, comunque,
certamente insufficienti per la cifra mancante non coperta
dagli scontrini (gli 8500 euro - in realtà 8000 - indicati nella
seconda parte del capo di imputazione a carico di
Formagnana).
Anche in questo caso - come nell'ipotesi della delocalizzazione,
che comunque comporta il perfezionarsi della fattispecie
contestata nel momento in cui si vengono a confluire nel
patrimonio privato ovvero a collocarsi in un contesto in cui è
impossibile scindere - il peculato ovviamente sussiste: non
ponendosi, anzi, in tal caso nessun problema di verifica si
243
(h. l .
viene a porre m ordine al momento dell'interversione del
possesso, che viene a coincidere tout court con quello in cui
vengono effettuati prelievi, in quanto disposti non a fronte di
una specifica spesa in vista ma solo di un'esigenza privata che
dopo verrà giustificata con uno scontrino qualsiasi. Infatti, i
prelievi di contante sono tutti per qualche migliaia di euro alla
volta e in cifre tonde, quindi mai correlati con specifiche e
contingenti esigenze di spesa: ed infatti Formagnana è
costretto a definirli 'accantonamenti di comodo' per spese da
fare nell'alessandrino come consigliere regionale, a propria
volta sempre erogando contanti, per non dover perdere tempo a
ritornare con frequenza allo sportello dell'Agenzia Unicredit di
via XX Settembre a Torino, dove accedeva direttamente come
capogruppo di se stesso e prelevava dal conto.
Del resto, dopo l'intervento della GdF e la consegna degli
scontrini diligentemente divisi mese per mese che deteneva
presso di sé in Regione come pezze giustificative, una volta
appurato che i prelievi in contanti erano per 8000 euro circa
supenon alla somma degli scontrini e quindi non
'giustificabili', per Formagnana vi erano due sole possibilità per
far 'quadrare' il conto: o rinvenire altri scontrini - ma allora
non si sarebbe compreso perché non c'erano prima e in ogni
caso avrebbero avuto una data successiva a quella dell'accesso
della GdF -; oppure, unica altra strada possibile e poi da lui
imboccata, sostenere tardivamente che da qualche parte (nella
cassaforte del suo ufficio di Alessandria) aveva conservato per
intero tutta la somma contante del Gruppo prelevata e non
spesa, per poi restituirla a fronte di un progetto non andato in
porto.
Quindi, fermo restando che nell'arco di tempo oggetto di
imputazione sono stati prelevati da Formagnana 27 .500 euro
in contanti, ne consegue che deve pronunciarsi condanna per
entrambi i profili evidenziati nel capo 29, e cioè:
- per gli 8000 euro, che è l'intero residuo contante
(cassaforte o no, già spesi anche quelli o meno, comunque
costituenti la parte per così dire 'delocalizzata'/mancante che
al momento dell'intervento della GdF non torna perché è in più
244
rispetto alla somma di scontrini che egli consegna): quindi la
parte di spesa (prelievi in contanti) che in ogni caso non trova
corrispondenza in alcuna pezza giustificativa al momento
dell'intervento della GdF;
inoltre, della parte 'giustificata con scontrini',
parzialmente per spese private secondo lo stesso Formagnana
e comunque rimasta in toto priva di una giustificazione
affidabile, posto che anche per quanto attiene a quelli non
relativi a spese proprie (posto che mai si possa sapere quali
siano, dato che la 'scrematura' non è avvenuta), anche qualora
astrattamente ascrivibili a spese 'ambivalenti' in realtà sono
l'evidente frutto di assemblaggio ex post per giustificare prelievi
già avvenuti ed entrati nel patrimonio di Formagnana non a
fronte di singole esigenze di spesa.
Ne consegue la condanna di Formagnana in ordine a tutti I
profili ricompresi nell'ambito del capo 29 di imputazione.
CANTORE Daniele
CANTORE Daniele, del Gruppo consiliare "Popolo della
Libertà", è chiamato a rispondere, in concorso con il
capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo b) del
Decreto di Rinvio a Giudizio:
ristoranti, cibi da asporto, consumaz10n1 al bar e
similari per complessivi€ 12.353,57;
acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui
"Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli), fiori,
gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino
per complessivi€ 6.848;
acquisto di materiale elettorale relativo al s1g.
QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;
spese patrocinio legale per complessivi€ 1.030,92;
ricariche telefoniche effettuate in favore di famigliari
propri e di collaboratori per l' importo di € 1.455
Anche per quanto riguarda il CANTORE occorre, in pnmo
luogo, evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto
4, vi sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali,
245
in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate
a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al
funzionarriento del gruppo e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;
ricariche telefoniche;
acquisto di fiori
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1
deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una
tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non
ontologicarriente incompatibile con il funzionamento del
Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono
elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per
finalità esclusivamente personali e non, invece, per fmalità
inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da
suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso,
peraltro confortato anche da alcuni testimoni 164.
Sempre in relazione a ulteriori
specifico riferimento a quelle
l'imputato sosteneva che s1
spese c.d. "ambivalenti", con
inerenti l'acquisto di fiori,
trattasse di spese di
rappresentanza e tale giustificazione deve ritenersi attendibile:
invero, in atti non vi sono elementi che la smentiscano e,
inoltre, la tipologia, la sporadicità e il costo modesto degli
acquisti floreali, nonché i destinatari degli stessi li rende
assolutarriente riconducibili a categorie di spesa fmalizzate al
funzionarriento del Gruppo e, in particolare, alle spese di
rappresentanza.
Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche
telefoniche effettuate in favore dei collaboratori del Gruppo e
dei propri figli: invero, anche con riferimento alle ricariche in
ultimo citate, non vi sono elementi che consentano di smentire
164 Cfr. produzioni documentali difesa Cantore nel corso dell'udienza del 15.3.2016 - pp. 184 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016 - imputato CANTORE; cfr. trascrizioni udienza 29.1.2016 - testi Boniver, Sale e Robusti; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015 in particolare testi Rigone Viberti; cfr. trascrizioni udienza 19.2.2016 in particolare teste Quaratino).
246
le dichiarazioni del CANTORE, il quale sosteneva che le
predette ricariche venivano effettuate per attività inerenti il
funzionamento del Gruppo, al cui svolgimento partecipavano
anche i figli dello stesso imputato, come confermato, tra gli
altri, dai testi Boniver e Sale16s.
Vi sono, poi, una serie di acquisti che, apparentemente,
risultano rientrare nella categoria delle c.d. "spese abnormi"
(nell'accezione in precedenza indicata) ma per i quali il
CANTORE ha fornito puntuale giustificazione, sostenendo che
tali spese rientrassero nell'ambito delle spese di
rappresentanza o, comunque, funzionali all'attività politica del
Gruppo.
Occorre, in primo luogo, analizzare le spese per l'acquisto di
articoli di gioielleria et similia di seguito elencate:
1. doc. s.n. del 10.11.2010 per 50,00 euro presso
gioielleria Baldi;
2. doc. s.n. del 16.11.2010 per 35,00 euro presso
gioielleria Baldi;
3. doc. 248 del 15.12.2010 per 360,00 euro presso
Musso Stilografiche;
4. doc. n. 18 del 24.12.2010 per 360,00 euro presso
Gorra Dario & C. s.a.s.;
5. doc. n. 54 del 24.12.2010 per 1.320,00 euro presso
Lazzari Gioielli s.n.c.;
6. doc. n. 9 del 30.4.2011 per 195,00 euro presso
gioielleria Maccario;
7. doc. n. 153 del 3.5.2011 per 1.400,00 euro presso
Compagna Italiana del lusso;
8. doc. n. 6 del 25.5.2011 per 380,00 euro presso
gioielleria Maccario;
9. doc. n. 26 del 18.6.2011 per 210,00 euro presso
Musso Stilografiche;
10. doc. n. 93 del 6.4.2011 per 125,00 euro presso New
Stage (acquisto di penne);
Con riferimento ai rimborsi delle predette spese, il CANTONE
ne rivendicava la legittimità trattandosi di spese di
165 Cfr. p. 184 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016; cfr. pp. 89 e ss. nonché pp. 95 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.
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247
rappresentanza e, in particolare, con riferimento al doc. sub 5)
dichiarava riferirsi all'acquisto di quattro orologi consegnati ad
altrettante personalità, affermando, sul punto, che: "omaggio 4
orologi a rappresentanti istituzionali[. .. ] un orologio a testa [. .. ]
già sindaco di Trofarello ed oggi vice sindaco, Maurizio Torneo, il
Preside della scuola Nigra. Poi un secondo l'ho dato al membro
della commissione igienico-edilizia di Chiusa San Michele, se
vuole le dico anche il nome e il cognome, si chiama Corrado
Boldin; poi ci sono due sacerdoti, uno non vorrei citarlo perché
purtroppo è mancato, che aveva un ruolo molto importante, con
il quale abbiamo fatto molte cose in Valle di Susa, della Diocesi
di Susa, per l'attività fatta166'', dichiarazioni .riscontrate dal
teste Tomeol67.
In relazione, poi, ai doc. sub 3) e 9) l'imputato esponeva
trattarsi dell'acquisto di penne celebrative del
centocinquantesimo anniversario dell'unità d 1talia, regalate a
vari esponenti delle istituzioni asserendo, in proposito, che:
"sono delle refill che hanno i 150 anni dell'unità d'Italia. Tutte
quelle venivano da noi confezionate intanto con il mio biglietto
da visita, avevamo fatto fare un adesivo che adesso non
troviamo più, perché abbiamo dovuto smantellare tutto ... 168".
Tali affermazioni risultano riscontrate da numerosi testimoni
quali Maurizio Torneo (ex sindaco e vicesindaco di
Trofarello)169, Rigon110, Gambetta (sindaco di Orbassano)171 e,
I66 Cfr. pp. 183 e 184 trascrizioni udienza 23.2.2016. 167 Cfr. p. 106 trascrizioni udienza 25.11.2015. 168 Cfr. p. 199 trascrizioni udienza 23.2.2016 e doc. 4 produzioni documentali effettuate nel corso dell'udienza 15.3.2016 dalla difesa CANTORE. 169 In particolare il Torneo dichiarava che: "Me lo ricordo serenamente. Anzi, mi ha regalato pesino per i 150 anni dell'unità d'Italia, io amo molto le penne, mi ha regalato una penna che evidentemente era una penna istituzionale[. .. ] Sì, non era d'oro, era un refili che mi serve per il mio mestiere, per firmare" (cfr. p. 106 trascrizioni udienza 25.11.2015). 170 Rigon asseriva che: "Sì, ho degli incarichi tecnici, ho avuto e ho tuttora, degli incarichi tecnici in enti locali [. .. ] Io ricevevo degli omaggi, qualcosa sì, soprattutto direi in occasione del Natale, delle festività. Avevo ricevuto una cravatta, una penna, una confezione di birra originaria della Val Sua, questo lo ricordo, un cappello, queste cose" (cfr. pp. da 77 a 79 trascrizioni udienza 25.11.2015). 171 Il teste dichiarava: "fl 12 maggio 2012 abbiamo fatto questo gemellaggio ufficiale, l'avevo firmato l'anno prima in Polonia, poi abbiamo fatto il ritorno da noi, quindi la firma ufficiale da noi, c'era un rappresentante della Regione, che era Daniele CANTORE, c'era un rappresentante della Provincia, avevo come testimonial un sindaco di una cittadina francese che era un consigliere regionale, e poi c'era il presidente della città con cui diventavamo gemellati [. .. ] Nell'occasione del gemellaggio, quando venne in rappresentanza della
248
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soprattutto, Antonio Quaratino, il quale narrava che: "Ricordo
degli omaggi di rappresentanza, specie nel periodo a cavallo
delle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia. Ricordo
l'acquisto di penne, di alcune cravatte. Ricordo anche poi delle
miniature, delle cartoline celebrative dei 150 anni dell'unità
d'Italia, raffiguranti adesso non ricordo quale opera, però di
Leonardo da Vinci. Non era sicuramente la Gioconda, era
un'altra opera [ ... ] Non mi occupavo io dell'acquisto di questi
omaggi, però mi occupavo della preparazione del pacchetto. O
meglio, era nostra cura sempre inserire su questi omaggi, questi
presenti che avevano un fondo istituzionale e, comunque,
venwano consegnati sempre durante questi momenti
celebrativi, questi eventi, queste ricorrenze, applicavamo sempre
un biglietto o un adesivo del Consiglio Regionale del Piemonte,
in modo tale che f asse chiaro a chi lo riceveva che era un
omaggio in nome e per conto dell'istituzione, non che fosse un
omaggio di natura privata. Era mia cura fare questo genere di
preparazione I 72 ".
Per quanto attiene alla spesa di cui al doc. sub 7) Daniele
CANTORE riferiva consistere nell'acquisto di 50 cartoline,
raffiguranti un'opera di Leonardo da Vinci, da distribuire quali
omaggi di rappresentanza 173, circostanza confermata da
testimone Quaratino come si evince dalle dichiarazioni poco
sopra riportate.
In riferimento all'acquisto di cm al doc. 4) l'imputato
dichiarava trattarsi di omaggi recapitati all'Onorevole Boniver
ed alla dott.ssa Sale, capo della segreteria di quest'ultima: tale
delucidazione appare ammissibile considerato il riscontro,
quantomeno parziale, consistente nelle dichiarazioni delle
predette testimoni, perlomeno sotto il profilo della stretta e
continuativa collaborazione tra la Boniver ed il CANTOREI74.
In relazione, poi, ai restanti documenti sopra elencati, il
CATORE riferiva trattarsi di omaggi destinati ad esponenti
Regione, portò due libri particolari ai due sindaci, di cui uno facevamo il gemellaggio, portò anche una penna del centenario mi pare, non mi ricordo più, a me portò una cravatta in omaggio" (cfr. pp. 92 e 95 trascrizioni udienza 25.11.2015). 172 Cfr. p. 105 e 106 trascrizioni udienza 19.2.2016. 173 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza del 15.32016 dalla difesa CANTORE. 174 Cfr. pp. 89 e ss. nonché pp. 95 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.
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delle istituzioni localiI7S: tale sp1egaz10ne deve ritenersi
credibile alla luce della modicità e della tipologia dei residui
acquisti e considerato che le dichiarazioni del CANTORE
venivano in gran parte confermate dai testimoni sentiti, come
sopra evidenziato.
Sempre nella categoria delle spese c.d. "abnormi", vi sono poi
una serie di acquisti relativi a capi di abbigliamento e,
segnatamente:
a) doc. n. 3294 del 28.12.2010 per 99,80 euro presso
Decathlon;
b) doc. n. 19 del 7.1.2011 per 90,00 euro presso
Cappelleria Regge;
e) doc. n. 2 del 14.1.2011 per 490,00 euro presso Punto
scarpa di Sada Aristide & C. s.a.s.;
d) doc. n. 13 del 15.7.2011 per 186.00 euro presso Jack
Plaza;
e) doc. n. 13 del 22.7.2011 per 125,00 euro presso
Olimpie;
f) doc. n. 47 del 12.11.2011 per 320,00 euro presso
Marinella s.r.l.
Anche in questo caso il CANTORE dichiarava che tali pezze
giustificative si riferivano a spese di rappresentanza e, in
particolare, la spesa sub f) era inerente all'acquisto di cravatte
donate a rappresentanti istituzionali176, come confermato
anche dalle ulteriori risultanze processuali e, nello specifico,
dalle dichiarazioni dei testi Rigon e Gambettal77, nonché dal
teste Giuglard, consigliere comunale di Sant'Antonino di
Susal7s.
Con riferimento, poi, alla spesa indicata sub d) il CANTORE
asseriva trattarsi di braccialetti celebrativi del
centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia donati
anch'essi a rappresentanti istituzionaliI79 come parzialmente
175 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dell5.32016 dalla difesa CANTORE. 176 Cfr. p. 198 e 199 e ss. trascrizioni udienza 23.12.2016. 177 (Cfr. pp. da 77 a 79 e da pp. 92 a 95 trascrizioni udienza 25.11.2015 -note 1 70 e 1 71. 178 Cfr. pp. 110 e 111 trascrizioni udienza 25.11.2015. 179 Cfr. p. 199 trascrizioni udienza 23.2.2016 nonché doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza del 15.32016 dalla difesa CANTORE.
250
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riscontrato dal teste Quaratino il quale ricordava una serie di
omaggi inerenti l'anniversario di cui sopra, anche se
rammentava specialmente le penne e le cartoline raffiguranti
un'opera del Da Vinci di cui si è già trattatoiso.
Per quanto riguarda la spesa sub a) il consigliere sosteneva
essere inerente all'acquisto di due sacchi a pelo donati
nell'ambito di un incontro con la stampa relativo al problema
dell'immigrazione, dichiarando, in particolare, che: "li c'era
stata una campagna di 'Torino Qui', quando c'era stato un
problema di profughi già allora eccetera. C'era stata una
campagna di adesione. Noi c'eravamo tassati in consiglio
regionale di 50 euro, io in più avevo portato ... Perché 'Torino
Cronaca', che poi si è chiamato 'Torino Qui', aveva fatto una
raccolta fondi, avevo versato anche 100,00 euro di tasca mia,
in più io ed il mio collaboratore Quaratino avevamo portato due
sacchi a pelo e quelli sono stati acquistati da Decathlon [. .. }
Guardi io ho pensato che personalmente avevo già contribuito,
in più chiedevano ... C'era l'esigenza più che economica era
quella simbolica di... Avevano bisogno di sacchi a pelo e ho
pensato di andare a comprarli, ho chiesto a Quaratino di andare
a comprarli e li ho messi a rimborso1s1".
Anche per quanto riguarda i restanti acquisti il CANTORE
riferiva trattarsi di doni di rappresentanza is2 come in parte
riscontrato anche da altri testimoni e, segnatamente dal già
citato teste Rigon.
Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali, tenuto
conto del fatto che la grande maggioranza delle dichiarazioni
dell'imputato risultano confermate dai testimoni escussi e
considerato che nella quasi totalità dei casi il CANTORE
indicava i nominativi delle persone a cui indirizzava i donativi
relativi alle predette pezze giustificative1s3 - anche se non tutti
sentiti come testimoni - appare plausibile che le spese sopra
elencate abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad
180 Cfr. p. 105 trascrizioni udienzal9.2.2016. 181 cfr. pp. 200 e 201 trascrizioni udienza 23.2.2016. 182 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dellS.32016 dalla difesa CANTORE. 183 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dellS.32016 dalla difesa CANTORE.
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251
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omaggi per persone estranee al Gruppo aventi ruoli
rappresentativi nelle istituzioni e, pertanto, debbano
legittimamente considerarsi spese di rappresentanza.
Con particolare riferimento alla spesa di cui al doc. n. 3294 del
28.12.2010 per 99,80 euro presso Decathlon indicata sub a),
occorre evidenziare come, a differenza di quanto avvenuto per
la COSTA, tale acquisto, oltre che singolo e di modico valore,
sia stato effettuato nell'ambito di una manifestazione pubblica
con evidente scopo politico, come peraltro dichiarato dallo
stesso CANTORE, il quale riferiva trattarsi di un gesto
prettamente simbolico nell'ambito di un incontro con la
stampa.
Per quanto riguarda, poi, le spese legali sostenute
dall'imputato si richiama quanto già affermato al punto (4)
della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale
tipologia di spesa.
Per quanto riguarda beni riscattabili (vedi) acquistati dal
cantore (valigeria), si deve rilevare come sia verosimile che il
predetto abbia proceduto al riscatto degli stessi, considerato
che non sono emerse anomalie sul punto.
Per quanto concerne le fatture aKtiva n. 84 del 11.3.2011, 86
del 16.3.2011 e 190 del 31.5.2011 (cfr. fascicolo personale
imputato Daniele CANTORE) in ipotesi d'accusa relative a
manifesti e materiale elettorale per la campagna elettorale di
Antonio Quaratino occorre effettuare due ordini di valutazioni.
In primo luogo occorre rilevare che l'abbinamento tra le fatture
oggetto di imputazione ed il materiale stampato a cui, in
ipotesi, la predetta documentazione si riferirebbe è stato
effettuato dopo molto tempo e con difficoltà su richiesta della
P.G. operantel84 e, in alcuni casi, non appare esserci
corrispondenza tra quanto descritto nelle fatture in discorso ed
il materiale successivamente allegato dal Parini, legale
rappresentante di al<tiva s.r.l. su richiesta della Guardia di
Finanza.
184 Cfr. p. 22 trascrizioni udienza 14.4.2015- teste Parini.
252
Inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale il CANTORE
riferiva che a nome del Gruppo P.D.L. aveva commissionato
delle attività alla predetta società così come il Quaratino che,
poi, procedeva al pagamento del materiale a lui riferibile e, sul
punto, il predetto imputato dichiarava: "Perché lì ho fatto
stampare come Daniele CANTORE, a nome del Gruppo PDL, del
materiale in questa tipografia, che è consistito negli auguri di
Natale 201O/11, auguri di Natale 2011/ 12 e gli auguri di
Pasqua del 2011. In più ho fatto stampare due manifesti, uno
rappresentazione del libro di Cicchitto e l'altro una
manifestazione del Partito Popolare Europeo con più
interlocutori. E' venuto fuori che è stata pagata la campagna
elettorale di Quaratino. Questo non è... Respingo questo
addebito per più motivi. fl primo che Quaratino se l'è pagata lui
la campagna elettorale; secondo ho còntribuito... Mi sono
autotassato io e ho fatto io una parte di raccolta fondi per la sua
campagna elettorale [. .. ]Risulta del materiale che è stato fatto
per noi. [. . . ] io il tipografo neanche lo conoscevo, non l'ho mai
visto, non ho mai trattato io con lui e le fatture amvavano
direttamente al Gruppo. [..] Lì secondo me c'è stata una
confusione185 ".
Tali dichiarazioni risultano confermate anche dal Quaratino1s6,
nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa,
riguardante ricevute intestate al Quaratino stesso1s7 , da cui
emerge l'ulteriore anomalia rappresentata dalla presenza di
due fatture n. 190 del 31.5.2011, con differente descrizione, di
cui una intestata al Gruppo P.D.L. ed una intestata a
Quaratino Antonio.
Si deve, pertanto, concludere che vi siano dei dubbi in ordine
al fatto che il materiale successivamente allegato ai documenti
fiscali citati - cioè il materiale elettorale relativo alla campagna
elettorale di Antonio Quaratino - corrisponda all'effettivo
oggetto degli stessi, pagati dal Gruppo consiliare P.D.L.
In secondo luogo si deve sottolineare che l'oggetto delle fatture
in questione, la cui descrizione è molto generica (ad es.
manifesti o inviti), risulta compatibile con attività svolta dal
185 Cfr. pp. 202 e 203 trascrizioni udienza 23.2.2016. 186 Cfr. pp. 96 e ss. trascrizioni udienza 19.2.2016. 187 Cfr. doc. 8 produzioni documentali difesa CANTORE effettuate nel corso dell'udienza 8.4.2015.
253
Gruppo, non essendoci elementi che possano ricondurle
univocamente alla campagna elettorale di Antonio Quaratino.
Ciò posto, considerato che al Gruppo pervenivano solo le
fatture con la menzionata generica descrizione del lavoro
svolto, come riferito dal teste Parinil88 e considerato che la
aKtiva s.r.l. svolgeva attività sia per il Gruppo stesso che per il
Quaratino, può ritenersi credibile che le fatture in questione,
anche qualora in parte riferibili al materiale elettorale
stampato per quest'ultimo (circostanza per la quale, si
ribadisce, non vi è prova certa), siano state pagate nella piena
convinzione che fossero riferite a lavori svolti nell'interesse del
Gruppo consigliare P.D.L.
Conseguentemente il rimborso di tali spese non può integrare
il reato contestato, quantomeno sotto il profilo dell'assenza
dell'elemento soggettivo.
A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese
dichiaratamente inserite per errore nella rendicontazione, per
un importo minimol89: la menzionata giustificazione appare
plausibile a fronte del fatto che, con riferimento all'intero
periodo in imputazione, la somma richiesta non è ictu oculi
spropositata nel suo complesso, le tipologie di spesa
riguardano per lo più pasti e le pezze giustificative in questione
sono poche, ciascuna dall'importo non particolarmente elevato.
CANTORE Daniele, quindi, deve essere assolto dagli addebiti
relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del
secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto
appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche
spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo
evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta
quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto
escluso dall'errore).
In rapporto al citato imputato residua, però, una spesa
evidentemente "aborme", priva di attinenza con l'attività del
188 Cfr. trascrizioni udienza 14.4.2015 - teste Parini. 189 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dell5.32016 dalla difesa CANTORE, ad esclusione dell'acquisto di cui al doc. n. 31 del 26.2.2011.
254
Gruppo Consiliare e, segnatamente, si tratta dell'acquisto di
una borsa presso il negozio "San Carlo dal 1973" di Torino, per
il valore di 550,00 euro (doc. n. 31del26.2.2011).
In particolare, tale acquisto veniva inserito nella richiesta di
rimborso di cui al doc. 116 del supporto informatico prodotto
dal P.M. 190 unitamente ad ulteriori 6 documenti relativi alle
spese di rappresentanza, 10 pezze giustificative relative a
spese di recapito, 36 documenti relativi a ricariche telefoniche
e 1 scontrino relativo all'acquisto di libri per un totale
complessivo di euro 1.980,84 euro.
Dall'esame dei documenti prodotti, poi, s1 evmce che le pezze
giustificative sopra elencate, oggetto di rimborso,
corrispondono alla documentazione rinvenuta (e scannerizzata
dalla G.D.F.) tra cui figura la fattura relativa alla menzionata
borsa191, di cui veniva chiesto e ottenuto il rimborso, come
spesa di rappresentanza: in particolare sul detto documento,
intestato al Gruppo Consiliare P.D.L., veniva scritto, in alto a
sinistra, "CONS. CANTORE RAPPRESENTANZAI92".
Alla luce dei predetti dati, l'acquisto in questione non può che
attribuirsi al consigliere CANTORE considerato che:
la fattura risulta intestata al Gruppo P.D.L. e, quindi,
l'acquisto non può che essere stato fatto da un
appartenete di tale Gruppo;
sulla fattura viene indicato "CONS. CANTORE
RAPPRESENTANZA", indicazione che può essere
pervenuta solo dal Consigliere stesso atteso che le
econome di tutti i Gruppi riferivano che in caso di spese
dubbie, chiedevano al consigliere di riferimento la
natura della spesa;
il costo della borsa m questione risulta effettivamente
rimborsato al CANTORE, come si evince dalla succitata
documentazione.
Diversamente opinando s1 dovrebbe grnngere a una
inverosimile conclusione e cioé: una persona avrebbe
acquistato la borsa in discorso chiedendo di intestare la
fattura al Gruppo Consiliare P.D.L., avrebbe indicato sulla
190 Cfr. fascicolo PDL- DVD intitolato P.D.L. scontrini. 191 Cfr. fascicolo PDL - DVD intitolato P.D.L. scontrini doc. da 117 a 124. 192 Cfr. fascicolo PDL - DVD intitolato P.D.L. scontrini doc. da 117. (/ j_~
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255 . '/-·)
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fattura che si trattava di una spesa di rappresentanza del
CANTORE - circostanze già di per se molto poco attendibili
attesa la particolarità della spesa - il tutto senza alcun
tornaconto, considerato che la somma di 550,00 euro veniva,
poi, rimborsata al consigliere.
Non può, poi, ritenersi accettabile la tesi dell'imputato che
disconosceva la spesa con ciò sostenendo, evidentemente, che
si sarebbe trattato di un errore: sul punto, infatti, si deve
sottolineare che la particolarità della spesa, il suo ingente
valore, nonché la specifica indicazione scritta sulla fattura
"CONS. CANTORE RAPPRESENTANZA" escludono che il
predetto fosse inconsapevole dell'acquisto in oggetto.
La spesa relativa alla menzionata borsa, poi, deve essere
considerata, come già evidenziato, una spesa "abnorme"
considerato che non ha alcuna attinenza .con l'attività del
Gruppo consiliare, né presenta le caratteristiche delle spese di
rappresentanza: acquisto non di modico valore (sul punto si
precisa che qui si tratta di un unico acquisto diversamente da
altri casi ritenuti ammissibili in cui, sebbene v1 fosse una
spesa ingente, tale spesa riguardava l'acquisto di moltissimi
prodotti acquistati "in serie", come gli oggetti in argento
riferibili alla COSTA o le cartoline raffiguranti un'opera di
Leonardo riferibili allo stesso CANTORE), privo di alcun valore
simbolico, di cui nulla è dato sapere in ordine all'occasione
della consegna, etcc ...
Il CANTORE, p01, a differenza di altri acquisti di
rappresentanza apparentemente "abnormi" non ha in alcun
modo provato o, quantomeno, allegato, il fine istituzionale
(rappresentanza) di tale acquisto, limitandosi a disconoscere la
spesa.
Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere che la borsa in
questione sia stata acquistata per fini personali da parte di
Daniele CANTORE il quale, per tale ragione, deve essere
ritenuto colpevole del reto di peculato in relazione all'acquisto
di cui al doc. 31del26.2.2011.
Daniele CANTORE, poi, risulta imputato anche del reato di cui
al capo c) del Decreto di Rinvio a Giudizio per aver falsamente
attestato di dimorare nel Comune di Chiusa San Michele,
256
mentre invece aveva stabile dimora in Torino, inducendo così
in errore la Regione Piemonte che gli corrispondeva un
indebito rimborso chilometrico.
In relazione alla presente contestazione occorre premettere che
la disciplina dei rimborsi chilometrici era disciplinata dall'art.
2 della legge 10 del 1972 il quale prevedeva che:
'' 1. Per le spese sostenute m relazione ad ogni giorno di
presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, m
Consiglieri Regionali sono corrisposti una sola indennità di
presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, di lire 200, 00,
incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2
dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 27
(disposizioni m materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri) ed un rimborso chilometrico relativo al percorso
compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni,
calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza
del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione
di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra
località del territorio regionale per il costo chilometrico medio
d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di
tipo "d" definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei
costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall 'A. C.L I
consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di
carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscano in via
permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso
chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano
fuori del territorio regionale e comportino il rimborso di spese di
viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi
dell'art. 19 legge regionale 1995 n. 15 (Disciplina del
·trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle
spese per i pasti.
2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse
alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì
corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una
quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso
chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati
moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il
capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a
257 /
quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune
piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla
percorrenza di 3. 000, 00 chilometri, calcolata moltiplicando tale
cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi
del comma precedente.
3. n Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le
attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il
rimborso, di cui al comma 1.
3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale
o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale
percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico
solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal
fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da
intendersi quale principale per ciascun consigliere.
3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo
rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei consiglieri
regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità
definite con delibazione dell'Ufficio di Presidenza.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si
applicano ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta
Regionale.
3 quinquies. L'Ufficio di presidenza, definisce, con propna
deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento
delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare
l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3
ter."
Secondo la predetta normativa, quindi, ai Consiglieri Reginali
spettava un rimborso chilometrico determinato in base al
luogo di residenza, nelle modalità esposte nell'articolo appena
citato.
Dall'istruttoria dibattimentale è, poi, emerso che il CANTORE
dichiarava agli Uffici della Regione Piemonte di risiedere a
Chiusa San Michele, in via Felice Maritano, 2193, circostanza,
peraltro confermata dallo stesso imputato, come si dirà in
seguito.
Il CANTORE, inoltre, compilava una serie di autocertificazioni
relative ai mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio 2010,
193 Cfr. p. 161 trascrizioni udienza 20.2.2015. ~ // ' ' ' ') ·'"' -----.,
I .
258 I
inerenti specifici spostamenti finalizzati alla partecipazione a
incontri di carattere istituzionale in cui, al fine di ottenere il
rimborso chilometrico in questione, dichiarava di avere
effettuato un percorso con partenza e ritorno da Chiusa San
Michele (cfr. fascicolo Personale Cantore)
Per quanto concerne, poi, le successive autocertificazioni
relative al gennaio 2011, sempre inerenti specifici spostamenti
fmalizzati alla partecipazione a incontri di carattere
istituzionale (per lo più a Torino), al CANTORE veniva
corrisposto rimborso chilometrico tenendo conto del fatto che
la residenza del predetto risultava essere in Chiusa San
Michele: infatti, dal 2011 il modello delle autocertificazioni in
questione veniva modificato e il rimborso chilometrico non
veniva più corrisposto in base al percorso auto-dichiarato dal
Consigliere il quale, nel nuovo modello, si limitava ad indicare
il luogo della riunione e il rimborso di cui sopra veniva
calcolato in base alla distanza tra quest'ultimo luogo indicato e
quello di residenza (già fornito dal consigliere alla Regione).
Dai tabulati telefonici acquisiti era, poi, possibile apprendere
che da fine dicembre 2010 (per il periodo precedente non sono
disponibili i tabulati telefonici) fino al termine del periodo
oggetto di imputazione, il CANTORE si trovava stabilmente a
Torino, in via San Remo 8, presso la sua abitazione,
considerato che solo nei mesi di Agosto (in parte), Settembre e
Ottobre (in parte) 2011 aveva una presenza stabile nel
Comune di Chiusa San Michele.
Con riferimento, poi, alle autocertificazioni relative al percorso
effettuato in data 17.12.2010 e 27.12.2010 (per il periodo
precedente non sono disponibili i tabulati telefonici), in cui il
CANTORE dichiarava di essere partito da Chiusa San Michele,
dai tabulati telefonici era possibile apprendere che il predetto
non si spostava da Torino.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale emergeva, poi, che la
moglie e i figli del CANTORE avevano la propria residenza in
via San Remo 8 e che questi ultimi frequentavano le scuole a
Torino.
In ordine a tali contestazioni il CANTORE, nel corso del proprio
interrogatorio, riferiva di abitare per metà anno a Torino e per
l'altra metà a Chiusa San Michele mantenendo però la
.. I
259
residenza in quest'ultimo luogo poiché "la mia è una famiglia
storica di Chiusa, ha - come dire - non solo una continuità
politico amministrativa, ma anche proprio alle origini della
fondazione del Comune, quindi c'è un legame particolare"194 •
A dimostrazione delle sue affermazioni il CANTORE produceva
documentazione attestante la sua residenza in Chiusa San
Michelel95 e, inoltre, venivano ascoltati alcuni testimoni che
riferivano di aver incontrato l'odierno imputato nel Comune di
Chiusa an Michele.
Alla luce di quanto sopra esposto appare pienamente provata,
al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità
dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto considerato che:
il CANTORE viveva stabilmente a Torino come si evince
dai tabulati telefonici da cui emerge che il predetto si
recava a Chiusa San Michele solo occasionalmente
tranne che nei mesi di Agosto (in parte), settembre e
Ottobre (in parte) 2011 aveva una presenza stabile nel
Comune i ultimo citato;
la famiglia (moglie e figli) del CANTORE risiedevano a
Torino, via San Remo 8 e i figli di quest'ultimo
frequentavano la scuole a Torino;
Alla luce di quanto sopra esposto il mantenimento delle
residenza formale presso il Comune di Chiusa San Michele è
irrilevante, considerato che tale condotta deve ritenersi
preordinata al solo scopo di ottenere degli indebiti rimborsi
chilometrici, con conseguente integrazione degli artifici e
raggiri richiesti dalla norma ai fini dell'integrazione del reato.
A seguito di tale comportamento, poi, il CANTORE otteneva un
ingiusto profitto, consistito nei predetti rimborsi chilometrici
non dovuti, con pari danno pela Regione.
Infine, discorso parzialmente diverso deve essere effettuato con
riferimento, alle autocertificazioni relative al percorso
effettuato in data 17.12.2010 e 27.12.2010: invero, in ordine a
tali autocertificazioni, il CANTORE dichiarava specificamente
di aver effettuato un percorso partendo da Chiusa San Michele
194 Cfr. p. 174 e ss. trascrizioni udienza 15.3.2016. 195 Cfr. docc. 12, 13 e 14 produzioni documentali difesa CANTORE effettuate nel corso dell'udienza 8.4.2015.
260
Q j ;
(e quindi, non rileva il dato formale della residenza) mentre,
dai tabulati acquisiti, risulta evidente che il predetto non si
muoveva dal Comune di Torino.
Evidentemente, anche in tale caso, il CANTORE otteneva un
ingiusto profitto, consistito nei citati rimborsi chilometrici non
dovuti, con pari danno pela Regione.
Le menzionate considerazioni, poi, rendono irrilevante l'esame
puntuale delle ulteriori emergenze processuali (con particolare
riferimento alle testimonianze) che non possono in alcun modo
modificare il quadro già delineato.
Alla luce dei predetti rilievi il CANTORE deve ritenersi
colpevole anche del reato a lui contestato sub c).
COTA Roberto
COTA Roberto, del Gruppo consiliare "Lega Nord", è chiamato
a rispondere, in concorso con il capogruppo "Mario Carossa",
delle spese così descritte nel capo d'imputazione di cui al
Decreto di Giudizio Immediato:
ristoranti, bar, generi alimentari per€ 21.112.48;;
pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi €
645,00;
spese varie (tra cui abbigliamento articoli regalo, regalo
di nozze per l'assessore COPPOLA, articoli di pelletteria
e valigeria, sigarette, effetti personali, dvd Fair Game,
regali di nozze, cravatte, libro antico di GEROLAMO
Boccardo, orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e
MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad) per
complessivi€ 3.653,18
Preliminarmente occorre rilevare come ai fini del presente
processo non rilevi il fatto che l'imputato, in quanto presidente
della Regione Piemonte, potesse utilizzare anche il Fondo di
Rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, considerato che
l'unica problematica in questione è stabilire se le spese oggi
contestate potessero essere rimborsate mediante il Fondo di
Funzionamento del Gruppo.
261
(\ I I
~
Anche per quanto riguarda il COTA occorre, in primo luogo,
evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto 4, vi
sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali, in
atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a
fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al
funzionamento del gruppo e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;
pernottamenti presso strutture alberghiere;
spese di trasporto, acquisti di libri e articoli per ufficio;
acquisti di fiori e oggettistica varia;
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1
deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una
tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non
ontologicamente incompatibile con il funzionamento del
Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono
elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per
finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità
inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da
suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso (cfr.
verbale di interrogatorio rilasciato dall'imputato in data
16.4.2016 nonché la tabella A allegata alla memoria datata
12.3.2013, depositata il 12.3.2013 inserita nel fascicolo
personale imputato COTA).
Anche per quanto riguarda i pernottamenti presso strutture
alberghiere, l'imputato ha fornito giustificazioni in merito alla
loro riconducibilità all'attività del Gruppo di appartenenza (cfr.
verbale di interrogatorio rilasciato dall'imputato in data
16.4.2016), anche tenuto conto che in alcuni casi usufruiva di
strutture convenzionate con il Gruppo come il già citato "Le
Petit Hotel".
Tra le spese "ambivalenti" rientrano, poi, le spese relative ai
trasporti, all'acquisto di libri (escluso quello di cui al doc. s.n.
del 17. 9.2011 presso Libreria Antiquaria Gianfranco Gatto per
200,00 euro di cui si dirà in seguito), nonché di oggetti o
-, ,/':
/,· /
262 //
Q I ,
serv1z1 per l'ufficio (portafoto - cormc1 - pagamento di
fotocopie): anche per tali spese non vi è alcuna prova che siano
state effettuate dall'imputato per fini personali e non, invece,
per finalità funzionali al Gruppo, come da quest'ultimo
dichiarato.
Il materiale acquistato per l'ufficio - tra cui figurano i beni
comprati presso Higt Tech srll96 e Airargentil97 - veniva, poi,
lasciato in giacenza presso la Presidenza della Regione
Piemonte (cfr. allegato 11 della documentazione prodotta dalla
difesa COTA nel corso dell'udienza 15.3.2016).
Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con
specifico riferimento a quelle inerenti l'acquisto di fiori,
l'imputato sosteneva che s1 trattasse di spese di
rappresentanza e tale giustificazione deve ritenersi attendibile:
invero, dall'istruttoria non sono emersi elementi che la
smentiscano e, inoltre, la tipologia, la sporadicità, nonché il
costo modesto degli acquisti floreali li rende assolutamente
riconducibili a categorie di spesa finalizzate al funzionamento
del Gruppo quali, in particolare, le spese di rappresentanza.
Analogo discorso deve, poi, essere effettuato in relazione alle
compere presso Paolo Bertolinil98, nonché presso, Murano
Arte e Vetro di Torinol99, DeWan sas200, Gilardoni Arte201,
Campo Marzio Design202, Brocante di Nardi Edoardo2o3, Buosi
Cbr sas2o4, Ghigo sas2os e Bialetti Stare srl206:anche in tale
caso la tipologia, la sporadicità e il costo non particolarmente
elevato degli acquisti - si tratta, infatti, di circa 15 articoli per
un costo complessivo di poco inferiore ai 1.000,00 euro
distribuiti in tutto il periodo in imputazione - li rende
assolutamente riconducibili a categorie di spesa finalizzate al
funzionamento del Gruppo e, in particolare, alle spese di
196 doc. n. 60 del 27.9.2010 per 63,00 euro - Fotofalls multi nicke. 197 doc. n. 1 del 19.9.2011 per 76,00 euro. 198 docc. n. 25 e 26 del 3.5.2011 rispettivamente per euro 69,00 e 59,00, nonché n. 34 dell'8.4.2011 per 47,50 euro. 199 doc. n. 3 del 22.10.2011 per 34,00 euro. 200 doc. n. 15 del 16.2.2011 per 123,00 euro. 201 doc. n. 9 del 10.9.2011per40,00 euro. 202 doc. n. 4 del 20.12.2011per60,00 euro. 203 doc. n. 1 del 20.12.2011per15,00 euro. 204 Doc. n. Il del 18.11.2011 per 83,00 euro. 2os doc. n. 5 del 30.6.2011 per 235,00 euro. 206 doc. n. 18 del 22.12.2012 per 27,00 euro.
263
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i
rappresentanza (in ordine a tutte le precedenti spese cfr.
tabella A allegata alla memoria datata 12.3.2013, depositata il
12.3.2013 inserita nel fascicolo personale imputato COTA).
Vi è, poi, l'acquisto dì apparecchi elettronici e accessori, quali
custodie per i-pad e carica batterie per telefoni cellulari: tali
spese devono ritenersi ammissibili, quantomeno sotto il profilo
dell'elemento soggettivo, anche alla luce di quanto già esposto
in termini generali in ordine agli acquisiti dì apparecchi
elettronici (vedi supra).
Devono essere, infine, presi in considerazione una sene di
acquisti che, apparentemente, risultano rientrare nella
categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione m
precedenza indicata) ma per i quali il COTA ha fornito
puntuale giustificazione, sostenendo che tali spese
rientrassero nell'ambito delle spese di rappresentanza o,
comunque, funzionali all'attività politica del Gruppo e,
segnatamente:
1. doc. n. 4 del 14.10.2010 presso Stilo Fetti srl per
160,00 euro e doc. n. 4 del 26.10.2010 presso Silo
Fetti per 90,00 euro;
2. doc. n. 2 del 9.12.2010 presso Vincenzo Cappello per
380,00 euro;
3. doc. s.n. del 17.9.2011 presso Libreria Antiquaria
Gianfranco Gatto per 200,00 euro;
4. doc. n. 21 del 22.5.2012 presso Ellena Snc per 92,00
euro.
In relazione alle spese indicate sub 1) il COTA, nel corso del già
menzionato interrogatorio, riferiva come s1 trattasse
dell'acquisto di quattro penne dichiarando, inoltre: "una di
queste fu regalata al prefetto di Novara. Le penne sono tipiche
spese di rappresentanza. [ ... ]Io avevo comprato quattro penne
e poi le avevo date alla segretaria perché fossero a disposizione
quando fossero venute in visita delle persone e si fosse inteso
procedere al dono".
Per quanto concerne gli
l'imputato esponeva che
acquisiti di cui ai docc. 2) e 5) /"}
si riferivano ai regali di nozze ( J
~ 264
effettuati il primo all'assessore Coppola e, il secondo al vice
presidente della Giunta Magliano in occasione delle nozze,
sostenendo, sul punto: "All'assessore Coppola ho pensato di
fare un regalo di rappresentanza come uomo politico. Anche il
regalo a Magliano (V. Presidente del Consiglio Comunale di
Torino) è stato fatto da me come presidente della Giunta a titolo
di rappresentanza [. . .] Per quanto riguarda il matrimonio di
Coppola la mia segretaria si è occupata di fare il regalo.
L'assessore Coppola è un esponente del PDL e, quindi,
l'abbiamo ritenuta una spesa di rappresentanza[ .. .] ho già detto
che Magliano è vice presidente del Consiglio Comunale [. .. ]La
ragione del regalo è 'rappresentanza'[. .. ] Magliano è del PDL".
In relazione e alla spesa sub 3) il COTA evidenziava che: "si
tratta di un regalo credo al Ministro Tremanti. Ho preso due libri.
Uno per il ministro Tremanti ed uno per il senatore Ghigo. Credo
che il libro in questione fosse per il ministro Tremanti. Si è
trattato di un regalo di rappresentanza. O forse, ed è probabile,
che sia stato fatto a Ghigo, che era coordinatore del PDL",
circostanze riscontrate, poi, dalla testimonianza del teste Gatto
in ordine all'acquisto del libro da parte dell'imput~to, poi
ritirato da un collaboratore di quest'ultimo201.
A ciò devono, poi, aggiungersi una serie di spese per capi di
abbigliamento2os per cui quali l'imputato, nel corso
dell'interrogatorio rilasciato in data 16.4.2016, ha fornito una
spiegazione attendibile in ordine al fatto che si trattasse di
beni finalizzati a doni di rappresentanza e, peraltro, la tipologia
- essenzialmente foulard - e il valore degli acquisti in questione
li rende compatibili con la finalità indicata.
Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali, tenuto
conto del fatto che le dichiarazioni dell'imputato risultavano
logiche, credibili nonché in parte confermate da ulteriori
evenienze processuali (testimonianza Gatto) e considerato che
il COTA indicava nella quasi totalità dei casi i nominativi delle
persone a cui indirizzava i donativi relativi alle predette pezze
201 Cfr. pp. 134 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 2oa doc. n. 222 del 22.12. 2010 per 285,00 (3 foulard) e doc. n. 36 del , 22.3.2011 per 112,00 euro (foulard) presso Davide Cenci & Figli; docc. n.Q\ 149 del 10.12.2010 per 240,00 euro e n. 218 del 23.12.2010 per 290,00 \ euro presso Olimpie. i
I
265
,. \'
j / ' /
L
giustificative, appare plausibile che le spese e.cl. 'abnormi'
sopra elencate abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati
ad omaggi per persone estranee al Gruppo aventi ruoli
rappresentativi nelle istituzioni e, pertanto, debbano
legittimamente considerarsi spese di rappresentanza,
quantomeno sotto il profilo soggettivo, anche considerata
l'esiguità della somma spesa (approssimativamente 2.000,00
euro per circa 10 articoli distribuiti nell'intero periodo in
imputazione).
A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese
inserite per errore nella rendicontazione di cui alle tabelle B) e
C) allegate alla memoria datata 12.3.2013, depositata il
12.3.2013 e inserita nel fascicolo personale imputato COTA: la
menzionata giustificazione appare plausibile a fronte del fatto
che, con riferimento all'intero periodo in imputazione, le pezze
giustificative erroneamente inserite a rimborso sono poche e
per un valore complessivo non elevato (meno di 2.000,00 euro
in relazione all'intero periodo oggetto di imputazione).
Occorre, in ultimo, rilevare che, come dichiarato dallo stesso
COTA, il foulard acquistato in data 22.3.2011209 era destinato
ad una sua collaboratrice e, in particolare, alla sua portavoce
(cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputato in data 16.4.2013):
sul punto si deve evidenziare - come già fatto in relazione a
Augusta MONTARULI - che, sebbene le spese per persone
interne al Gruppo non possano rientrare nella nozione di
"spese di rappresentanza", nel caso di specie l'unicità
dell'acquisto ed il suo costo contenuto (diversamente da
quanto emerso in relazione alla COSTA) consentono di ritenere
che la predetta spesa sia stata erroneamente inserita tra quelle
oggetto di rimborso dovendosi, quindi, escludere una volontà
appropriativa da parte dell'imputato.
Roberto COTA, quindi, deve essere assolto dagli addebiti
relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del
secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto
appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche
209 Cfr. doc. n. 36 del 22.3.2011 per 112,00 euro presso Davide Cenci & Figli.
266 .. /
spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo
evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta
quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).
GIORDANO Massimo
GIORDANO Massimo, del Gruppo consiliare "Lega Nord", è
chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo "Mario
Carossa", delle spese così descritte nel capo 11) del Decreto
che Dispone il Giudizio:
ristoranti , consumazioni bar e similari per complessivi
€ 17.169,16;
pernottamenti in alberghi per complessivi€ 1.649,41;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate/estranee al gruppo per complessivi €
720,00;
spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, cd musicali
e complementi d'arredo) per complessivi€ 3.408,68;
spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo,
noleggio traghetto, biglietti treno e fatture telepass
generiche per complessivi€ 841,09;
Preliminarmente occorre rilevare che al GIORDANO sono state
imputate una serie di spese, la cui richiesta di rimborso è a
firma Patrizia DATTRIN0210, disconosciute dal GIORDANO
stesso: si tratta, in particolare delle spese di cui al fascicolo
"GIORDANO MASSIMO RIMBORSI" riportanti la dicitura
"firmato da Patrizia Dattrino" nella colonna "Beneficiario
Prestazione" (cfr. fascicolo personale GIORDANO Massimo), di
cui si dirà più avanti.
Escludendosi tali spese, anche per quanto riguarda
GIORDANO occorre, in primo luogo, evidenziare che, alla luce
delle riflessioni svolte al punto 4, quasi tutte le spese per le
quali risulta imputato rientrano nella categoria di spese
210 Secondo quanto emerso dall'istruttoria il nome di battesimo della DATIRINO è «Fortunata", ma viene comunemente conosciuta come "Patrizia".
267
definite "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa
che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente
personali e non, invece, destinate al funzionamento del gruppo
e, cioè:
acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;
acquisiti di carburante;
contravvenzioni al C.d.S.;
alberghi;
spese di trasporto;
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione,
così come i pernottamenti presso alberghi, si deve evidenziare
che essendo, come già anticipato, tipologie di spese c.d.
"ambivalenti" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente
incompatibili con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni
già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di
ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui
sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente
personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del
Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica
posta in essere dall'imputato e/ o da suoi collaboratori, come
sostenuto dalla difesa dell'imputato, peraltro confortata anche
da alcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese
effettuate anche al di fuori del territorio Nazionale211.
Anche per quanto riguarda le spese di trasporto, gli acquisti di
carburante nonché il pagamento delle Contravvenzioni al
Codice della Strada, non vi sono elementi da cui desumere che
tali spese siano state effettuate al di fuori di attività inerenti il
funzionamento del Gruppo: in particolare, poi, per quanto
riguarda il noleggio di un motoscafo effettuato a Venezia (doc.
s.n. del 8.9.2011 per 70,00 euro), l'inerenza della spesa
. all'attività del Gruppo trova riscontro nelle affermazioni del
teste COPPOLA il quale riferiva che, nell'occasione, si recava a
Venezia unitamente al GIORDANO per un incontro avente
carattere istituzionale212.
211 Cfr. trascrizioni udienza 19.6.2015 testi Cirio, Lanzo e Galimberti. 212 Cfr. pp.4 e ss. trascrizioni udienza 23.9.2015.
268
Vi sono, poi, alcune spese riguardanti elementi d'arredo ed
apparecchi elettronici (per i quali si rimanda alla parte
generale) che venivano riscattati o restituiti alla fine della
legislatura, come previsto dalla normativa213.
Residua, infine, una pezza giustificativa (doc. n. 31 del
2.3.2015 per 42,89 euro presso Fnac Torino) per la quale,
anche in assenza di una specifica allegazione da parte
dell'imputato, appare ictu oculi l'errore da parte di
quest'ultimo, considerato che si tratta di un solo scontrino, per
poco più di complessivi 40,00 euro e tenuto conto del fatto che
il GIORDANO non effettuava alcun tipo di spesa
apparentemente inconferente con l'attività del Gruppo.
GIORDANO Massimo, quindi, deve essere assolto dagli
addebiti relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi
del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del
fatto appropriativo (pur eventualmente m presenza di
specifiche spese assolutamente contenute, quali quelle da
ultimo evidenziate, per le quali la formula più appropriata
risulta quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).
A questo punto risulta necessario occuparsi delle spese la cui
richiesta di rimborso era a firma di Patrizia DATTRINO: in
particolare, come anticipato, si tratta delle spese di cui al
fascicolo "GIORDANO MASSIMO RIMBORSI" riportanti la
dicitura "firmato da Patrizia Dattrino" nella colonna
"Beneficiario Prestazione" (cfr. fascicolo personale GIORDANO
Massimo).
In particolare tali spese vemvano imputate al GIORDANO a
seguito delle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini
preliminari da Patrizia DATTRINO la quale però, nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, rilasciava dichiarazioni confuse,
illogiche, incoerenti nonché quasi indecifrabili e, laddove
comprensibili, palesemente inverosimili e contrastanti con
tutte le risultanze processuali, oltre che con le affermazioni da
lei stessa rilasciate in sede di indagini preliminari: sul punto,
213 Cfr. doc. prodotto dalla difesa GIORDANO nel corso dell'udienza del 4.3.2015 nonché p. 150 trascrizioni udienza4.3.2015.
269
non appare opportuno ripercorrere l'intera testimonianza della
predetta teste considerato che la stessa risulta ictu oculi priva
delle benché minima credibilità sotto molti aspetti214.
La versione del GIORDANO, il quale disconosceva tali spese
(fra cui rientrano alcune spese sostenute mentre il consigliere
si trovava al di fuori del territorio nazionale) che sarebbero
imputabili esclusivamente alla Dattrino trova, invece, conforto
in alcune emergenze processuali e, m particolare dalle
dichiarazioni rilasciate da Claudio Strozzi, militante della Lega
Nord215 , Alessandro Carrelli, assessore provinciale alla cultura,
sport, politiche giovanili e università presso la Provincia di
Novara216, nonché Liuni Marzio, assessore presso la Provincia
di Novara dal 2009 al 2013217 i quali, oltre a riferire dei
rapporti tesi tra la Dattrino ed il GIORDANO e l'assenza di
collaborazione tra i due, dichiaravano come quest'ultimo, fin
214 Cfr. pp. 87 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 21s Il predetto dichiarava: "Sono a conoscenza del fatto che "Patrizia" e l'avvocato Massimo GIORDANO non si parlano da un paio di anni, forse tre, ma non conosco la ragione precisa di questa interruzione dei rapporti tra loro due{. .. ] Sono stato informato dall'avvocato GIORDANO che delle spese a lui attribuite erano in realtà firmate da Patrizia Dattrino . L'avvocato GIORDANO mi ha detto che i soldi dei rimborsi non sa neanche a cosa si riferiscano perché non sono spese sue ma sono spese della "Patrizia" Dattn.no { ... ]Sì, mi ha detto che il denaro lo ritirava personalmente lei ma sicuramente non per darlo a lui" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Claudio Strozzi in data 17.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015). 2l6 Il teste affermava: "i rapporti tra lui {GIORDANO] e la DA'ITRINO si sono fortemente deteriorati a partire dalla seconda metà del 201 O [. .. ] Sono stato informato dall'avv. GIORDANO che si era visto imputare a suo nome dei rimborsi derivanti da scontrini in realtà afferenti alla DA '!TRINO o ai suoi parenti, in particolare per la mamma. GIORDANO mi ha detto che c'è una serie di scontrini firmati dalla Dattrino, che peraltro sono sicuramente a lei riferibili perché si tratta di schede telefoniche intestate o alla mamma della Dattrino o a suo marito. Poi c'erano delle spese relative ad una villeggiatura in Val Vigezzo, dove mi hanno riferito che si recava abitualmente la Dattrino; tra l'altro Giordano mi ha detto che alcuni scontrini erano datati in periodi in cui lui si trovava all'estero" {. .. ] GIORDANO mi ha detto che Patrizia Dattrino portava gli scontrini e ritirava il denaro contante" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Canelli Alessandro in data 17.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015). 217 Liuni Marzio asseriva che: "Ho letto sui giomali che l'avv. GIORDANO si era visto imputare, a suo nome, dei rimborsi derivanti da scontrini in realtà afferenti alla Dattrino o ai suoi parenti, in particolare giocattoli, ricariche telefoniche, pranzi in località di villeggiatura. Di ciò ho parlato con GIORDANO e lui mi ha detto che era rimasto stupito da tale accusa nei suoi confronti, e anzi, risultava che alcune spese attribuitegli si riferivano a periodi in cui, lui si trovava all'estero. Sono certo che, stante i pesantissimi rapporti tra i due, GIORDANO non avrebbe pagato nulla alla Dattrino" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Liuni Marzio in data 18.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015).
' -! ..,
270 /
{~
da subito, avesse detto loro che vi erano dei rimborsi
imputabili alla predetta la quale ne aveva chiesto e ottenuto il
rimborso - in contanti - dalla Manfreda.
Tali evenienze processuali risultano corroborate anche dal
fatto che la grande maggioranza delle spese per le quali vi è
stata la richieste di rimborso a firma Dattrino risultano
concentrate nei moduli presentati il 29.7.2011 il 3.9.201led il
18.10.2011, circostanza compatibile con le dichiarazioni della
Manfreda - economa del Gruppo "Lega Nord" - la quale, oltre a
confermare che effettuava i rimborsi mediante contante
asseriva, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dattrino,
che la persona che si occupava di portare le distinte al Gruppo
per il Giordano era Lorenzina Pretto, mentre quasi non
ricordava la figura della Dattrino21s.
La versione difensiva del Giordano, p01, trova conferma in
ulteriori risultanze processuali: mvero molte ricariche
telefoniche venivano effettuate in favore di familiari della
Dattrino (la madre Gilardino Sassone Annamaria e il marito
Ruggeri Luciano) in esercizi commerciali ubicati nei pressi del
luogo di abitazione della madre della predetta, in Castelnuovo
Enrico di Santa Maria Maggiore, in provincia di Verbania ove,
inoltre, venivano effettuate altre spese, tra cui quella relativa
all'acquisto di giocattoli.
Peraltro, anche la Dattrino, nel corso della sua confusa
esposizione, ad un certo punto sembrava confessare che le
richieste di rimborso a sua firma riguardavano spese di cui il
GIORDANO era allo scuro ma a quest'ultimo imputate solo
perché dotato di provvista e, pertanto il GIORDANO, quindi,
deve essere mandato assolto anche in relazioni a tali spese.
DELL'UTRI Michele
All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare
"Moderati", sono state contestate condotte appropriative per la
somma complessiva di euro 13.602,68 euro in relazione alle
seguenti tipologie di spesa descritte al capo 20) del Decreto che
Dispone il Giudizio:
21s Cfr. p. 148 trascrizioni udienza 4.3.2015.
271
spese per ristoranti, bar per complessivi euro 9.488,18
euro;
acquisti di stampe e cornici per complessivi € 2.183,50
euro;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate per complessivi€ 1.060,00;
acquisto abbonamento a LA STAMPA con mv10 al
domicilio privato avendo già il gruppo personale un
abbonamento in sede per€ 871,00;
Alla luce di quanto evidenziato al punto 4), tutte le spese sopra
esposte rientrano nella categoria delle spese c.d. "ambivalenti"
(vedi supra): in particolare, per quanto riguarda le spese di
ristorazione, si deve evidenziare che in atti non vi sono
elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per
finalità esclusivamente personali e non, invece, per fmalità
inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/ o da
su01 collaboratori, anche fuori Regione come sostenuto
dall'imputato stesso confortato, peraltro, dalle" deposizioni di
alcuni testimoni219.
In ordine a tali spese, poi, il DELL'lJTRI non escludeva la
possibilità che una minima parte delle stesse potesse essere
stata erroneamente oggetto di rimborso: tale affermazione
appare plausibile considerato che la cifra richiesta a titolo di
rimborso per le spese appena analizzate non appare
esorbitante e tenuto conto che gli eventuali errori s1
riferirebbero solo ad una frazione esigua delle stesse.
Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche
telefoniche per cui non vi sono elementi che consentano di
smentire le dichiarazioni del DELL 1JTRI, il quale dichiarava
che le spese in discorso erano finalizzate al funzionamento del
Gruppo e, in particolare, asseriva: "Allora, io ho rimborsato
interamente la cifra di 1. 050 euro di ricariche telefoniche nei tre
219 Cfr. p. 5 e ss. trascrizioni udienza 11.5.2015, esame di DELL'UTRI Michele nonché pp. 185 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015, teste Filippetto -pp. 109 e ss. trascrizioni udienza 10.11.2015, teste Stasi.
272
anni, il 90% di queste sono state fatte alla mia segretaria
Veronica Filippetto, che quando è stata a casa o per malattia o
per maternità, oppure anche nel sabato e la domenica usava il
suo cellulare personale e dal momento che non era giusto che
usandolo per lavoro pagasse lei, gliel'ho pagato io. Ci saranno
state invece un paio di ricariche ad un mio numero che era una
chiavetta internet, io non avevo internet a casa fino all'IPad
famoso, usavo questa chiavetta per accedere al Consiglio
Regionale, perché ci sono tutte le leggi, i PDF, le commissioni, il
contenuto delle commissioni on line, quindi l'ho usato per
accedere al sito della Regione[ .. .} il numero è quello di Veronica
Filippetto con il suo cellulare e poi le mie due, anzi il mio numero
internet220'\ circostanze confermate anche dalla Filippetto221 .
Per quanto riguarda l'acquisto di stampe e cornici l'imputato
sosteneva come s1 trattasse 1n parte di spese di
rappresentanza e in parte di spese per l'acquisto di articoli
d'arredo per l'ufficio asserendo, segnatamente: "quando a
maggio 201 O ci sono stati dati gli uffici, gli uffici ci sono stati
dati con le scrivanie, le sedie, i mobili e non né bandiere, né
decori, né quadri, né nulla, c'erano delle belle fotografie della
Regione Piemonte, della Reggia di Venaria, Stupinigi, attaccate
con lo scotch. Secondo me era indecoroso, di conseguenza ho
fatto fare delle comici che sono tutt'ora ancora presso il Gruppo
Consiliare dei Moderati e se non sbaglio sono state anche
catalogate come possesso della Regione. Questa è una parte, di
quelle penso di aver speso 400, 00 euro, poi gli altri 1. 700, 00 ho
fatto fare 50 stampe come questa, questa l'ho presa
dall'archivio storico della città di Torino, è la Torino del '600, in
particolare Palazzo Madama quando era un osservatorio
astronomico, perché in un certo periodo era un osservatorio
astronomico[. .. ] Io avevo a mia disposizione queste stampe che
erano circa una quarantina, cinquantina, le ho fatte inquadrare
con queste comici e poi le regalavo come regalo di
rappresentanza agli ospiti [ ... ] Diventava un regalo di
rappresentanza, quando venivano degli ospiti che ritenevo di un
220 Cfr. pp. da 54 a 56 trascrizioni udienza 11.5.2015. 221 Cfr. p. 190 trascrizioni udienza 8.4.2015.
273
, /
certo valore, pregio, davo questa stampa {. .. ] al direttore del
Ministero dell'lndustria222", come confermato anche dalla teste
d'accusa Filippetto la quale dichiarava: "Sì, sono i quadri che
avevamo in ufficio e che sono rimasti di proprietà del Consiglio
regionale,. fl Consiglio Regionale li ha inventariati [. .. ] Lui
[DELL'UTRI] ha fatto mettere la cornice, perché le avevano
appese con lo scotch ed erano veramente brutte. Sono quelle che
avevamo in ufficio{. . .] So che c'erano dei quadretti all'interno di
uno scaffale dell'ufficio impacchettati, ma non ho mai gestito. So
che li omaggiava lui223".
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi animissibile il rimborso
delle spese effettuate per l'acquisto di elementi d'arredo, poi
rimaste in possesso della Regione Piemonte, come previsto
dalla normativa (vedi supra parte generale}.
Con riferimento alla giustificazione fornita dall'imputato in
ordine alla parte delle succitate spese asseritaniente destinate
alla rappresentanza, si deve rilevare che dall'istruttoria non
sono emersi elementi che smentiscano tale versione e, inoltre,
la tipologia, la sporadicità, nonché il costo modesto degli
acquisti in discorso li rende assolutaniente riconducibili a
categorie di spesa finalizzate al funzionaniento del Gruppo
quali, in particolare, le spese di rappresentanza.
Infine, in ordine all'acquisto dell'abbonaniento al quotidiano
"La Stanipa" oggetto di contestazione, è necessario indicare
come la spesa per l'acquisto di quotidiani risulti animessa
dalla normativa regionale (senza limiti numerici} e, inoltre, che
dall'istruttoria non sono emersi elementi da cui poter
escludere con certezza tale spesa da quelle inerenti l'attività
del Gruppo: invero l'acquisto dell'abbonaniento in discorso non
può ritenersi avulso dal funzionaniento del Gruppo stesso per
il solo fatto che il quotidiano in questione venisse recapitato
presso l'abitazione del DELL 'UTRI, tenuto conto dell'accettabile
versione difensiva fornita da quest'ultimo224 e confermata
anche dalla teste d'accusa Filippetto22s.
222 Cfr. pp. 124 e 125 tra~crizioni udienza 11.5.2015. 223 Cfr. pp. 188 e 189 trascrizioni udienza 8.4.2015. 224 Cfr. p. 51 trascrizioni udienza 11.5.2015. 22s Cfr. p. 178 trascrizioni udienza 8.4.2015.
274
Michele DELL UTRI, quindi, deve essere assolto dagli addebiti
relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del
secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto
appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche
spese assolutamente contenute per le quali la formula più
appropriata risulta quella dell'insussistenza dell'elemento
soggettivo).
In ultimo, si deve evidenziare che nel tabulato presente nel
fascicolo personale relativo al DELL UTRI vi sono anche alcune
spese non rientranti nelle macrocategorie indicate nel· capo
d'imputazione (quali ad esempio 'Onorario per consulenze
legali maggio 2010' di cui al doc. n. 2 del 1.6.2010) e di cui,
pertanto, non si è trattato nella suesposta motivazione
intendendosi tali spese come non contestate.
Al DELLUTRI veniva contestato il reato di cui all'art. 314 c.p.
anche in relazione alla c.d. "vicenda Voice Care" di cui al capo
22) del Decreto che Dispone il Giudizio: in particolare
all'imputato veniva contestato di aver corrisposto alla Voice
Care s.r.l., facente capo a Gabriele Moretti, compagno di
partito di Michele DELLUTRI, la somma di 191.190,00 euro
per prestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti o,
comunque, rese da una diversa società rispetto a quella che ha
emesso le fatture, quindi soggettivamente false e, in ogni caso,
non inerenti al funzionamento del Gruppo consiliare.
Preliminarmente occorre evidenziare come non vi siano dubbi
m relazione alla effettiva correspons10ne da parte del
DELL UTRI alla Voice Care s.r.l. della predetta somma, attinta
dal Fondo di funzionamento del Gruppo "Moderati",
considerato che tale circostanza emerge dalla documentazione
prodotta (cfr. le fatture presenti nel fascicolo personale relativo
all'imputato DELL UTRI) ed è stata pacificamente ammessa
dall'imputato stesso.
Si deve, altresì, premettere che l'attività in discorso era
indicata nell'oggetto del contratto stipulato in data 20.12.2010
tra il Gruppo Consiliare dei Moderati e la Voice Care s.r.l., in
cui era previsto che:
275
"a) Gestione, tramite attività di Contact Center, di interviste
svolte a privati cittadini residenti nella Regione Piemonte e con
età superiore ai 18 anni sul gradimento delle attività svolte
presso il Consiglio Regionale del Piemonte del Gruppo Consiliare
dei Moderati;
b) Le interviste dovranno essere svolte mensilmente (una
campagna per ciascun mese da Gennaio a Maggio del 2011) e
con un numero non inferiore alle 2.000 interiste complete
mensili. Inoltre gli intervistati dovranno rappresentare un
insieme statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione
della Regione Piemonte diviso per fascia d'età, genere e
provincia di residenza;
c) n teso delle interviste potrà cambiare ogni mese e sarà
concordato di volta in volta, se necessario, tra le Parti;
d) Ridefinizione (da svolgersi nei mesi di Giugno e Luglio 2011)
della metodologia dei panel di verifica attraverso la
realizzazione di almeno 35. 000 interviste sul territorio
piemontese;
e) Campagna mensile (a partire dal mese di settembre 2011 fino
al mese di Dicembre 2014) tramite attività di Contact Center, di
interviste ricolte a privati cittadini residenti nella Regione
Piemonte e con età superiore ai 18 anni sul gradimento delle
attività svolte presso il Consiglio Regionale del Piemonte del
Gruppo Consiliare dei Moderati utilizzando la nuova
metodologia ed il nuovo panel di verifica. Le interviste non
dovranno essere di numero inferiore alle 600 mensili".
Occorre, quindi, verificare se tale attività sia stata
effettivmnente svolta e, nel caso da quale società.
Sull'inesistenza della prestazione, la tesi accusatoria prendeva
le mosse dalle dichiarazioni rilasciate da Giglio Maura,
operatrice addetta al call center presso Voice Care s.r.l, la
quale dichiarava che tale attività non era mai stata svolta dalla
società in discorso226.
La successiva testimonianza di Marco Di Mattia, operatore
presso Voice Care e delegato sindacale della Fiom C.G.I.L.,
confermava che, in effetti la predetta azienda non aveva mai
reso l'attività in discorso, ma che tale attività poteva
226 Cfr. pp. 132 e ss. trascrizioni 1.4.2015.
276
essere!)
J-l
stata effettuata da un'altra società, cioè la Contacta s.p.a,
mediante operatore elettronico, dichiarando, sul punto, di un
primo incontro in cui: '1l'ingegner Verazzo, capo del personale
presso Voice Care s.r.l.] ci ha detto che l'aveva svolta Contacta,
ma per motivi fiscali, di opportunità, di convenienza, non so
quanto, era stata fatturata a Voice Care ed era per quello che
noi eravamo finiti sui giornali con il nome Voice Care. Questo è
quello che mi è stato detto227 ", nonché di un secondo incontro
con tutte le rappresentanze sindacali in cui: "l'ingegner Moretti
ci spiegò quello che stava succedendo secondo lui, ossia che loro
avevano svolto questo servizio, l'avevano fatto in automatico,
quindi non con degli operatori, con degli omini come noi, ma
tramite computer e che... Niente, era stato tutto fatto ed era
anche molto arrabbiato. L'ingegner Moretti, per il fatto che
avevano svolto questo servizio mesi prima, avevano ricevuto
solo una parte del compenso che ... Non voglio ricordarmi male,
ma erano delle cifre sui 150/ 200 mila euro, sinceramente non lo
ricordo e che era anche molto arrabbiato, perché dice che aveva
già dovuto fatturare, pagarci l'L V.A. sopra, ma non aveva
ancora ricevuto tutti i soldi [ ... ] in più era arrabbiato perché
aveva la Guardia di Finanza, a detta sua un giorno sì ed un
giorno pure lì a controllare. n suo problema era quello che non
riusciva a giustificare questo lavoro perché a detta sua, cosa che
ci ha lasciato un po' basiti, se posso permettermi, per la privacy
aveva dovuto cancellare i dati delle persone che erano state
contattate, quindi non rimaneva traccia di questo lavoro. Questo
è quello che ci hanno detto [ ... ] Si, mi ricordo che in
quell'occasione ci aveva spiegato , perché c'erano dei tecnici di
Contacta credo, o di qualche azienda che lavorava per Contacta,
sinceramente non lo sapevo, eravamo in una tavola rotonda
abbastanza grande, ci fece vedere... Ci fece sentire, se non
sbaglio, un messaggio registrato per come questo servizio
doveva funzionare. Tipo chiamano una persona e poi c'era una
possibilità di scelta multipla. C'è un nome tecnico, ma non mi
ricordo qual è. Tipo: 'le piace questa scelta che è stata fatta?
Schiaccia sul telefono 1 se sei d'accordo, 2 se non sei d'accordo,
3 se sei ... ' robe così, ma è durato due minuti22s".
221 Cfr. p. 160 trascrizioni udienza 1.4.2015. 22s Cfr. pp. 161 - 162 e 163 trascrizioni udienza 1.4.2015.
277
~ J
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza in ordine ai
rapporti tra le anzidette società emergeva, poi, che:
Voice Care s.r.l. risulta partecipata al 50% da
Mascarello Luciano e la restante parte da Contacta
s.p.a. a sua volta di proprietà di Gabriele Moretti per il
98 % con la conseguenza che quest'ultima società
controlla la prima;
Non vi erano flussi di denaro tra Voice Care s.r.l. e
Contacta s.p.a. 1n relazione all'operazione m
questione229;
Tra le due società figurava un contratto di licenza d'uso
con cui Contacta s.p.a. concedeva a Voice Care s.r.l. i
Software Q3RED e SPARTA (cfr. fascicolo personale
imputato DELLDTRI - cartellina 'contabilità Voice Care
Contacta').
Si procedeva, allora, all'esame del Consulente Tecnico della
Difesa, il quale dopo aver proceduto ad effettuare una copia
forense dei 4 server presenti in Contacta s.p.a., che lavorano
in sinergia l'uno con l'altro, li esaminava e concludeva per
l'effettivo svolgimento della prestazione in oggetto da parte di
Contacta s.p.a. sulla base dei seguenti elementi:
1) "venivano individuati gli archivi elettronici che
corrispondono ai file audio che vengono impiegati per
eseguire materialmente l'intervista all'utente. Sono stati
trovati 2 9 file audio che presentano delle caratteristiche
molto particolari (prodotti dalla difesa al doc. n. 9 delle
produzioni documentali effettuate nel corso dell'udienza
del 2.2.2015). Perché innanzi tutto erano posizionati su
tutti e 4 i server negli archivi corretti in cui devono essere
mantenuti, memorizzati questi file prima e dopo
l'esecuzione del sondaggio";
2) "questi file, poi, presentavano caratteristiche di datazione
che corrispondono sostanzialmente al periodo di
interesse in cui si dovrebbe essere svolto il sondaggio,
quindi dal gennaio 2011 al settembre 2012. Presentano
caratteristiche interne d'integrità, cioè tutti i dati che
servono per caratterizzare quel file audio sia in termini di
229 Cfr. seguito annotazione di P.G. del 4.4.2013 prodotta nel corso dell'udienza del 23.2.2015 su accordo delle parti.
278
\.
datazione sia in termini di utilizzo risultano coerenti con
quella che è la struttura che era predisposta per
impiegarli. Presentano persino una datazione, , quindi
una nomenclatura che fa riferimento ad un'epoca che è
coerente con la datazione";
3) ((questi file audio poi presentano altre caratteristiche, nel
senso che non risultano posizionati solo su un dispositivo
server, ma risultano posizionati su tutti e 4 i dispositivi,
su tutti e 4 i sistemi server. Questo perché per una
procedura interna utilizzata dalla Contacta quando
un'operazione viene svolta, sempre per motivi di
sicurezza e d'integrità, quell'operazione viene replicata
su tutti i sistemi che sono in uso. La caratteristica
peculiare è che su questi 4 sistemi tutti i file possiedono
sostanzialmente la stessa datazione, ma evidenziano un
orario che fa vedere esattamente qual è stato il processo
di passaggio da un server all'altro. Quindi evidenziano
orari coerenti che sono derivati dallo spostamento e dalla
copia di questi file in maniera automatizzata da un
server all'altro";
4) ((oltre questi file è stato trovato quello che è il sistema di
gestione dell'intervista e del sondaggio telefonico, allora
per fare questi sondaggi viene utilizzata un 'infrastruttura
tecnologica che si compone di un sistema che viene
chiamato CTI [ ... ] Cioè un sistema di progettazione
grafica e tecnica che consente di disegnare il flusso
dell'intervista o del sondaggio telefonico. Questo è quello
che è stato trovato. E' stato trovato il riferimento ed anche
il contenuto tecnico di questo diagramma che consente di
istruire l'operatore virtuale e consente di eseguire
materialmente l'operazione di intervista e di sondaggio
[ ... ] Questo sistema è stato identificato all'interno delle
banche dati dei server Contacta - di tutti e 4 i server
nuovamente - ed è stato trovato all'interno di una banca
dati che possiede di nuovo caratteristiche assolutamente
coerenti con il periodo di erogazione del servizio";
5) ((cioè, questo grafico, questa componente di sviluppo viene
memorizzata di fatto all'interno di una banca dati.
Questa banca dati che lo contiene presenta nuovamente
279
le datazioni, presenta nuovamente i riferimenti tecnici
riferiti sia aWoperazione di sondaggio, sia alle epoche in
cui questo si è svolto. Quest'operazione, quest'elemento
tecnico si trova - ovviamente non è avulso dal contesto,
non c'è solo questo - all'interno di una banca dati che
contiene altri 200 servizi d'interrogazione di interviste e
di sondaggio. Si trova allineato in una sequenza
temporale che appunto è coerente sia con tutti gli altri
servizi che l'hanno preceduto e l'hanno seguito, sia con il
periodo di riferimento dell'intervista che è stata svolta";
6) "come ultima cosa, è stata eseguita poi una ricerca di
quelli che sono gli elementi tra virgolette di operatività di
tutto questo sondaggio. Quindi sono stati identificati sia i
riferimenti alle banche dati per cui quest'operatore non è
qualcosa di astratto dal contesto, ma riporta al suo
interno tutti i riferimenti alle banche dati utilizzate, tutti i
riferimenti ai file audio impiegati ed alcuni riferimenti alla
sua avvenuta esecuzione" (cfr. pp. da 5 a 11
trascrizioni udienza 24.4.2015 nonché consulenze
tecniche a firma dell'ingegner Occhetti prodotte nel
corso dell'udienza del 24.4.2015230).
Il Consulente della difesa, poi, ribadiva la coerenza dei fùe
rinvenuti, riferibili al lavoro in questione, con tutta la restante
parte del sistema informatico in cui erano collocati sostenendo
l'impossibilità di una ricreazione ad arte dell'intero sistema231 e
affermando, ancora, che: "di quest'attività rimane tutta la
230 Sul punto si deve rilevare che il C.T.P. presentava due consulenza e, mentre nella prima del 14.6.2013 faceva riferimento a Voice Care s.r.l., nella seconda del 18.12.2013 compariva la Contacta s.p.a. quale esecutrice dell'attività in questione. In ordine a tale discrepanza l'Occhetti forniva una spiegazione convincente e, in particolare, riferiva: "Per me dal punto di vista tecnico la società si può chiamare come si vuole. Quello che rileva dal punto di vista tecnico è quello che esiste come dotazione ed infrastruttura tecnologica in una realtà. Poi se quella realtà ha in proprietà i sistemi, li concede in locazione, li concede in licenza e li concede a 1 - 2 - 3 società a me non interessa. Quello che interessa dal punto di vista tecnico è, io chiedo alla Contacta:'voglio avere la disponibilità dei vostri server che, come mi state dicendo voi in questo momento e non ho ragione di dubitarne, avete concesso in uso a Voice Care. Mi fate vedere questi server? Sì. Mi sono stati fatti vedere i server della Voice Care ed io quelli ho esaminato. Che poi quei server si trovino fisicamente presso la Contacta per me non ha nessun significato tecnico. Guadi, le dico, si sarebbero potuti trovare anche presso Vodafone, Telecom. Sono sistemi di Telecomunicazioni. Dove si trovano rileva poco" (cfr. p. 32 trascrizioni udienza 24.4.2015). 231 Cfr. pp. da 12 a 15 trascrizioni udienza 24.4.2015.
280
~ I . l.
progettazione tecnica, tutti gli elementi della progettazione, tutti
gli elementi coerenti nella datazione dell'esecuzione di
queseattività, tutti i riferimenti che quest'attività ha comportato
nei vari sistemi, l'interrogazione delle banche dati piuttosto che
l'operazione di esecuzione delle chiamate. Che cos'è che manca?
Manca quello che è stato eliminato, cioè manca l'insieme delle
numerazioni, manca l'insieme dei risultati ed ovviamente c'è
solo più la forma aggregata dei dati com'è corretto che sia. Dei
230 sondaggi telefonici svolti in maniera automatizzata, perché
erano presenti insieme a quello che io ho analizzato che sono
un,enormità, non c'è neanche un dato telefonico. Perché i dati
telefonici vengono distrutti ed azzerati all'esito
dell'operazione232".
La tesi secondo cui i dati personali dei singoli soggetti
contattati (numeri telefonici, etc .. ) non erano stati rinvenuti
perché eliminati, trattandosi si dati per legge non conservabili,
risulta suffragata dalla delibera del Garante per la Protezione
dei dati personali 13.9.2007, emessa in relazione alla
conservazione, da parte Contact Poin s.r.l., dei dati personali
dei soggetti coinvolti in un sondaggio233, in cui si legge, tra le
altre cose che: 'l .. J Per dare piena esecuzione a tale precetto
[art. 11, comma 1, lettera e) Codice della Privacy] la società,
una volta esaurita l'elaborazione delle informazioni personali
consentita nella forma indispensabile (nel caso in esame doveva
comunque ritenersi compiuta essendo stati consegnati gli
elaborati in forma anonima al committente}, avrebbe dovuto
procedere alla cancellazione o anonimizzazione dei dati
personali relativi ai soggetti coinvolti nel sondaggio, che non
risultano dagli atti effettuate".
Quindi, sempre a detta del C.T. Occhetti: "il risultato è il
prodotto statistico aggregato che viene reso disponibile nella
reportistica che viene data al cliente, quindi dossier di dati
aggregati. Questo è il risultato234".
Si evidenziava, poi, la connessione tra quanto rinvenuto nei
server di cui sopra e i documenti cartacei prodotti all'interno
del fascicolo personale DELL 'OTRI ('Ridefinizione della
232 Cfr. p. 21 trascrizioni udienza 24.4.2015. 233 Cfr. doc. 15 produzioni documentali della difesa DELL'UTRI nel corso
dell'udienza del 23.2.2015. //ì\1
'" Cfr. p. 37 ""'"'"doni udi=m 21.4.2015. ~--
~ ~l I-, 11 .) .· i . )
I; . 281
metodologia del panel di verifica per il gruppo regionale
Moderati per il Piemonte' e 'sondaggi Voice Carel appare,
quindi, verosimile che i predetti documenti cartacei - dossier di
dati aggregati - siano il prodotto del sondaggio in questione
considerata, in particolare, la coerenza tra le domande di cui ai
file audio rinvenuti ed i dati aggregati di cui ai documenti
stessi.
Peraltro, tali file audio risultano coerenti anche con le bozze di
domande (script) formulate da DELL 'UTRI e, poi, consegnate a
Moretti (produzioni documentali difesa DELL 'UTRI nell'udienza
del 14.4.2015, a titolo di esempio - gli altri scipt si trovano nel
'Dossier Produzioni vicenda Voice Care s.r.l. Imputazione 20,
DELL'UTRI nei docc. 2 - 4).
L'effettiva esecuzione dell'attività oggetto di contestazione
veniva confermata, oltre che, ovviamente, dal DELL 'UTRI235 e
dal Moretti236, anche dalla teste Filippetto237 e, soprattutto dal
teste Mastrobuono, responsabile dei sistemi Contacta s.p.a.
negli anni 2010, 2011 e 2012, il quale riferiva di ave progettato
e istruito il sistema di chiamata per il sondaggio relativo al
Gruppo Moderati, di aver configurato l'operatore artificiale e, in
generale, di aver curato l'intera lavorazione238, sostenendo
altresì, che: "Sicuramente per ottemperare ai regolamenti sulla
privacy sono dati che non possiamo assolutamente tenere. Poi
non possiamo tenere per questioni di spazio. Teniamo conto che
facciamo quasi un 100 mila chiamate in un giorno. Dovessimo
andare a raccogliere e tenere costantemente tutte queste
informazioni, avremmo bisogno di una capacità immensa. Poi
nello specifico se non ci viene richiesto altrimenti, quindi se ci
vengono richiesti dei dati aggregati, è veramente inutile in
235 Cfr. pp. 68 e ss. trascrizioni udienza 11.5.2015. 236 Cfr. verbali di s.i.t. rilasciate da Gabriele Moretti in data 13.3.2013 e 17.9.2013 , nonché verbale di interrogatorio rilasciato dal predetto in data 12.12.2013, acquisiti su accordo delle parti nel corso dell'udienza dell0.11.2015). 237 In particolare la teste dichiarava che: "so che era stato stipulato un contratto ma non so ... so che erano interviste, ma non mi son mai occupata di nulla { ... ] Diciamo che la scusa era la telefonata ricevuta, poi chiedevano di tutto{ ... ] Alcuni ne facevano cenno, soprattutto i vecchietti ... non so, l'intervista mi è capitato una volta che era sulla sanità e loro chiamavano" (cfr. pp. 175 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015). 238 Cfr. p. 140 trascrizioni udienza 10.11.2015.
282
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questo caso specifico andare a conservare il dato di
dettaglio239".
Per quanto riguarda, infine, i rapporti tra Contacta s.p.a. e
Voice Care s.r.l., oltre a quanto già sopra evidenziato (Contacta
s.p.a. possedeva il 50 % di Voice Care s.r.l. e tra le due vi era
un contratto di licenza d'uso) dall'istruttoria dibattimentale è
emerso che Voice Care s.r.l., per gran parte dei propri lavori,
usufruiva dei sistemi informatici collocati presso la Contacta
s.p.a. come evidenziato dal Moretti240 e confermato dal
Mastro buono24 I.
Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente
ritenere che la prestazione oggetto di contestazione sia stata
effettivamente svolta presso la Contacta s.p.a. in favore del
Gruppo Moderati; il fatto, poi, che il corrispettivo sia stato
versato in favore di Voice Care s.r.l., nel caso di specie, non
appare rilevante ai fini dell'integrazione del reato di peculato,
considerati i rapporti tra le due società e atteso che la
prestazione richiesta veniva realmente effettuata in favore
dell'imputato il quale, sul punto, affermava: "a me interessava
in primo luogo il lavoro, in secondo luogo, se non sbaglio c'è
stato spiegato dai tecnici che sono stati sentiti precedentemente,
che il Server di Voice Care è in Contacta, quindi queste
sinceramente sono cose talmente tecniche ... 242".
Chiarito quanto sopra, è opportuno evidenziare come non vi
siano dubbi in ordine all'inerenza del prestazione in discorso
con l'attività del Gruppo Consiliare: invero, l'utilizzo del
sondaggio telefonico è comunemente utilizzato dalla forze
politiche e, nel caso che ci occupa, il sondaggio effettuato
riguardava quesiti inerenti con l'attività politica e/ o
istituzionale del Gruppo stesso, attività peraltro già
commissionata in occasione della precedente legislatura con la
società S.D.M. s.r.l.
Appurato, quindi, che il lavoro descritto in precedenza rientra
in una categoria di spesa ammessa si deve, in ultimo, chiarire
239 Cfr. p. 135 trascrizioni udienza 10.11.2015. 240 Cfr. verbale di interrogatorio rilasciato da Gabriele Moretti in data 12.12.2013, acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza dell0.11.2015. 241 Cfr. pp. 128 e ss. trascrizioni udienza 10.11.2015. 242 Cfr. p. 124 trascrizioni udienza 11.5.2015.
283
Q V .
che la destinazione della grande maggioranza del budget
corrisposto al Gruppo dei Moderati alla sopra descritta attività
corrisponde ad una scelta di natura politico/ gestionale del
DELL 'OTRI, non sindacabile in questa sede243.
Alla stregua dei precedenti rilievi Michele DELL 'OTRI deve
essere mandato assolto dalle contestazioni di cui al capo 22)
del Decreto di Rinvio a Giudizio perché il fatto non sussiste.
Il DELL 'OTRI figura imputato anche del reato di cui agli artt. 7
della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre
1981 n. 659 indicato al capo 21) del Decreto che Dispone il
Giudizio: in particolare, all'imputato veniva contestato di aver
utilizzato parte del denaro finalizzato al funzionamento del
Gruppo per il pagamento di iniziative elettorali, con riferimento
al pagamento delle fatture n. 62 del 31.5.2011 emessa da
"T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO" e n. 3 del 16.3.2011 emessa
da "DAIMON Eventi e Spettacoli}}.
Per quanto concerne la predetta fattura n. 62 del 2011 è
necessario sottolineare che la stessa riguardava la stampa di
400 manifesti riportanti il simbolo dei "Moderati" e la scritta
"Torino 9% Grazie non vi dimenticheremo - la coerenza paga"
(cfr. verbale di acquisizione documentale acquisito su accordo
delle parti nel corso dell'udienza del 8.4.2015 e doc. n. 6 delle
produzioni difensive effettuate nel corso dell'udienza del
2.2.2015)
Tale costo, invero, pare rientrare nella categoria delle spese di
funzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica
indicata nella parte generale, considerato che non si trattava
di fondi erogati per il pagamento della campagna elettorale
propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione
con l'attività del Gruppo, ma di costi relativi alla stampa di un
manifesto avente finalità politica, connessa all'attività del
Gruppo stesso.
Per quanto riguarda la fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da
"DAIMON Eventi e Spettacoli" occorre evidenziare che, secondo
quanto dichiarato dalla d'accusa teste Astone, Presidente
dell'associazione "Daimon Eventi e Spettacoli", tale documento
243 Cfr. p. 115 trascrizioni udienza 11.5.2015.
284
si riferiva: "a due momenti diversi, ad un programma che
Michele DELL 'UTRI aveva fatto e si riferisce ad un programma
diviso in due parti. Una parte iniziava l'anno prima, a novembre
più o meno, fino a marzo e si riferiva a delle visite guidate
all'interno del Museo Egizio, al Comune e al palazzo della
Regione con .. io lo chiamo 'i vecchiarelli', però con le persone che
venivano chiamate da loro. Poi invece la seconda parte si
riferiva alla festa della mamma, ad un evento al tetro Colosseo",
precisando ulteriormente che la somma in questione era stata
utilizzata: "per quello [spettacolo] e, in più, una serie di incontri
che erano stati fatti, di cui mi ero occupata. Lì facevo
l'accoglienza, c'era anche una parte un po' diformazione che si
faceva. Abbiamo iniziato a novembre del 201 O e faceva tutto
parte dello stesso progetto[ . .] che iniziava a novembre 2010, mi
sembra. Si, novembre 201 O. Sono stati sette, otto incontri, nove,
non ricordo esattamente, dove si invitavano le persone a visitare
il museo Egizio [ .. .] e al palazzo Lascaris della Regione244",
circostanze riscontrate, oltre che dalle dichiarazioni
dell'imputato245 e della teste Stasi246, dalle produzioni
documentali difensive da cui emergono delle prenotazioni per
visite guidate presso Palazzo Lascaris e Palazzo Civico tra la
fine del 2010 e l'inizio del 2011247.
La Astone, poi, precisava che tale evento nasceva a seguito di
un incontro avvenuto nel 2010, in occasione della festa del
papà, presso il Palaruffini, dove il DELL 'UTRI prometteva che
l'anno successivo si sarebbe tenuto un incontro in occasione
della festa della mamma: in particolare la teste puntualizzava
che nel 2010 l'incontro era finalizzato alla campagna elettorale
di Michele DELL'UTRI, tanto che vi era la presenza di
numerosi volontari e cartelli elettorali, come da
documentazione fotografica esibita248, mentre nell'incontro del
2011 non vi era nulla di tutto questo249.
244 Cfr. pp. 192 e 198 trascrizioni udienza 8.4.2015. 245 Cfr. da p. 56 a p. 61 trascrizioni udienza 11.5.2015. 246 Cfr. p. 107 trascrizioni udienza 10.11.2015 - teste Stasi. 247 Cfr. doc. n. 7 delle produzioni documentali difesa 2.2.2015.
DELL'UTRI del
248 Cfr. produzioni documentali difesa DELL'UTRI del 8.4.2015. 249 Cfr. pp. 192 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015.
285
Tali evenienze risultano confermate, m aggiunta alle
dichiarazioni dell'imputato25o, anche da ulteriori testimoni
quali Stasi Anna Maria251, Giove Roberto252 e, infine, dalle
produzioni documentali: invero la fattura n. 6 del 2010253
emessa da Daimon Eventi in occasione dell'evento presso il
Palaruffini avvenuto nel 2010 presentava un'I.V.A. al 4%, cioè
un' I.V.A. agevolata applicabile a beni e servizi attinenti alle
campagne elettorali254, mentre la fattura n. 3 del 2011255
sempre emessa da Daimon Eventi presentava l'I.V.A al 20%.
Unico elemento discordante è rappresentato dalla fattura per
la locazione del Teatro Colosseo pagata dal Partito - e non dal
Gruppo - Moderati per il Piemonte in cui veniva applicata
l'I.V.A. al 4%256.
Invero, alla luce del complessivo quadro probatorio emerso,
non appare possibile ritenere che l'evento più volte citato,
occorso nel 2011, avesse natura elettorale, sulla sola base
250 Cfr. da p. 56 a p. 61 trascrizioni udienza 11.5.2015. 251 In particolare la Stasi dichiarava che: "I due eventi che ricordo molto bene sono l'evento che abbiamo fatto al Palaruffini, che è stato un evento prettamente elettorale, perché lui sì era candidato alle regionali ed è stato un evento che ha accolto quasi tremila persone. E' stato proprio un evento politico, a livello proprio politico. Poi un altro evento che ricordo ... In quell'occasione ricordo molto bene che l'evento al Palaruffini è stato fatto proprio il giorno della festa del papà. In quell'occasione là DELL'UTRI disse 'il prossimo anno, che ci sarà la festa della mamma, festeggeremo anche tutte le mamme per par condicio' {. .. ] l'anno successivo al Colosseo si è festeggiata la festa di tutte le mamme{. .. ] La festa al Colosseo è nel 2011, mentre la festa al Palaruffini è nel 201 O. Sono de date separate, una per le votazioni che sono state fatte poi per il Consiglio regionale, l'altra è stata una festa così, normale diciamo {. .. ] alla manifestazione del Colosseo ... è stata proprio una semplice manifestazione dedicata a tutte le mamme, né più, né meno. L'unica cosa bella che c'è stata è che alla fine della manifestazione ad ogni donna è stata regalata una rosa come simbolo della mamma. Invece della manifestazione del Palaruffini, lì era tappezzato di manifesti con scritto 'DELL'UTRI' e c'era distribuzione di volantini a tutto andare [ .. ] Mi ricordo benissimo che quando c'è stata la festa al Palaruffini i nonnini uscivano tutti con i santini, comunemente chiamati 'santini' con la fotografia di DELL'UTRI, invece quando c'è stata la festa al Colosseo nessuno è uscito fuori [ ... ] io non ho visto nessun candidato dei Moderati lì [Teatro Colosseo]" (cfr. da p. 101 a p. 104 e p. 155 trascrizioni udienza 10.11.2015). 252 Il Giove asseriva: "L'evento al Colosseo fu menzionato l'anno prima al Palaruffini in occasione di una manifestazione elettorale. Lo disse DELL'UTRI al microfono che per par condicio, visto che aveva fatto la festa del papà in quell'occasione, nel 2010, l'anno successivo avrebbe fatto la festa della mamma [ ... ] Al Colosseo non c'erano manifesti, non furono distribuiti santini" (cfr. pp. 123 e 124 trascrizioni udienza 10.11.2015). 253 Cfr. produzioni documentali difesa DELL?UTRI effettuate nel corso dell'udienza del 8.4.2015. 254 Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 20.05.2004. 255 Cfr. Fascicolo personale imputato DELL'UTRI. 256 Cfr. Produzioni documentali P.M. effettuate nel corso dell'udienza del 20.2.2015 e 8.4.2015.
286
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della fattura in ultimo menzionata - pagata dal partito ed in
cui veniva applicata l'I.V.A. agevolata - tano più che il
DELL 'UTRI forniva una spiegazione verosimile in ordine a tale
intestazione, dichiarando: ((Io mi sono trovato a pagare ad
aprile, se non sbaglio 16. 000, 00 euro di pregresso e non avevo
più soldi in cassa, quindi ho chiesto fisicamente al partito che mi
pagasse l'affitto della sala e l'hanno pagato loro, cosa abbiano
poi scritto, l'hanno stabilito loro cosa scrivere257".
Può pertanto ritenersi plausibile che il Partito dei Moderati
avesse concordato con il Teatro Colosseo l'applicazione
dell'I.V.A al 4%, magari erroneamente e non su indicazione
dell'imputato, anche se la manifestazione del 2011 non aveva
sfondo elettorale come è emerso da tutte le altre emergenze
probatorie tra loro concordanti.
Il fatto, poi, che sul già citato contratto di locazione fosse
indicato, quale titolo dello spettacolo "conferenza politica di
Michele DELL 'UTRI con interventi musicali e teatrali" non
implica alcun problema considerato quanto già più volte detto
m ordine all'ammissibilità di destinare spese per il
funzionamento del Gruppo ad attività politica.
Alla stregua della precedente esposizione Michele Dell'UTRI
deve essere assolto dal reato a lui ascritto al capo 21),
quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.,
perché il fatto non sussiste.
LUPI Sara - LUPI Maurizio
Sara LUPI e Maurizio LUPI risultano imputati del reato di cui
all'art. 640 c.p. poiché, in ipotesi d'accusa, la predetta avrebbe
indebitamente percepito una retribuzione da parte della
reg10ne Piemonte in forza di un contratto di lavoro, stipulato
con il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, su
indicazione del Gruppo Consiliare "Verdi-Verdi-L'Ambientalista
per Cota", di cui Maurizio LUPI era capogruppo, senza però
fornire alcuna prestazione effettiva, in quanto impegnata a
completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi.
257 Cfr. p. 58 trascrizioni udienza 11. 5.2015.
287
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che Sara LUPI
stipulava con il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, su
indicazione del Gruppo Consiliare "Verdi-Verdi-L'Ambientalista
per Cota", di cui Maurizio LUPI, padre di Sara, era
capogruppo, un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa datato 25.5.2010 (con decorrenza 1.6.2010), poi
annualmente rinnovato fino al giugno del 2013.
In particolare l'oggetto della prestazione era indicata all'art. 1
del predetto contratto in cui si legge: "In particolare la
collaborazione è riferita alle seguenti attività: addetta alla
segreteria - senza vincoli di subordinazione, di orario, di
modalità di esecuzione e di luogo" (cfr. fascicolo personale
imputata Sara Lupi).
E', poi, emerso che per gran parte del periodo oggetto di
imputazione la predetta si trovava fuori Torino, come ammesso
dalla stessa imputata e, in particolare: tra il novembre del
2010 ed il maggio 2011 svolgeva uno stage presso la sede di
Milano della L'Oreal s.p.a, mentre dall'ottobre del 2011 s1
impegnava in un corso scuola-lavoro a Parigi, presso Sanofi
s.p.a., dove veniva successivamente assunta nel settembre del
2012258.
In ordine alla tipologia di mans10ne effettivamente svolta
dall'imputata tutti i testi d'accusa sentiti259 (peraltro, quasi
tutti vincolati da un rapporto di parentela con gli imputati)
riferivano che la mansione cui la LUPI era addetta non
consisteva nella mansione classicamente intesa di "segretaria)),
quanto più in quella di "addetta alla segreteria politica)), cioè
un'attività di supporto politico al consigliere che non
presupponeva una presenza stabile e continuativa presso il
Gruppo, ma che consisteva, essenzialmente, in una attività di
ricerca e, come detto, supporto all'attività politica del Gruppo,
effettivamente svolta dalla LUPI, anche mentre si trovava fuori
Torino.
Tali affermazioni venivano, poi, suffragate dalla produzione di
materiale cartaceo - raccolto in numerosi dossier - relativo al
lavoro effettuato da SARA Lupi in favore del Gruppo Consiliare:
258 Cfr. p. 6 e ss. trascrizioni udienza 25.5.2015. 259 Cfr. pp. 13 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015 - testi Bressa Lorella, Lupi Alberto, Panzera Cristina Ilaria, nonché pp. 196 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015 - teste Lupi Alessandro
288 f / _,,..·
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s1 trattava, segnatamente, di circa 30 fascicoli contenenti
ricerche svolte dall'imputata in relazione a temi utili all'attività
del Gruppo (sport - ambiente - inquinamento - caccia - etc ... ),
esibiti già in sede di primo accesso alla Guardia di Finanza, nel
luglio 2013260 e, successivamente, in parte prodotti nel corso
dell'odierno dibattimento261.
Sempre in ordine alla classificazione delle mansioni attribuite
alla LUPI appare opportuno ricordare quanto dichiarato dal
teste Pantè Michele, all'epoca dei fatti responsabile del settore
tecnico del personale per la Regione Piemonte, il quale, in
relazione alle mansioni descritte nei contratti c.d. co.co.co.
riferiva: "di solito non erano mansioni puntuali ... anche perché,
salvo che la collaborazione non fosse corta, non durasse poco,
quindi venisse attivata per uno scopo ben preciso e puntuale ...
Perché la predisposizione di - faccia un esempio - una bozza di
legge su un determinato argomento è molto circostanziata come
tipologia di collaborazione. Di solito, invece, soprattutto perché le
collaborazioni avevano un orizzonte temporale abbastanza
lungo e superiore all'anno, per intenderci, venivano piu
individuate delle mansioni generiche, che non fossero quindi
260 In particolare, sul punto, veniva sentito il teste Mastrobuono, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, il quale dichiarava: "abbiamo avuto una delega d'indagine del magistrato contabile per svolgere un'attività di natura amministrativa nei riguardi di questa vicenda, in particolare e tra gli altri anche nei confronti dell'allora Consigliere Maurizio Lupi O è un atto [accesso presso il Gruppo] che è stato fatto il 4 luglio 2013 { ... ] Abbiamo rivolto delle domande a Maurizio Lupi riguardo in particolare ai rapporti tra lui ed un collaboratore del Gruppo Consiliare, che è la signora Sara LUPI [ ... ] In quell'occasione, poiché appunto la tipologia di rapporto che c'era tra il consigliere ed il collaboratore era un particolare rapporto che è chiamato rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, noi praticamente abbiamo richiesto di poter visionare eventuale materiale che questo collaboratore avrebbe dovuto... comunque aveva fatto nell'ambito di tale rapporto. Nell'occasione specifica ci fu esibito un raccoglitore che conteneva una serie di documenti che ci fu fornito, ci fu esibito a titolo di esempio in relazione ad una risposta che era stata data sull'attività svolta dal collaboratore [. .. ] Sì, il raccoglitore che ci è stato dato era presente in quel momento nell'ufficio [ .. .] Io ricordo che noi eravamo ... c'era una scrivania, noi eravamo in quest'ufficio, eravamo seduti ciascuno dalla sua parte e di lato era presente una piccola vetrinetta con una serie di raccoglitori. Noi non li abbiamo visionati tutti. Ce n'è stato mostrato uno, erano comunque tutti all'interno di questo ... ce n'erano altri similari" (cfr. pp. da 115 a 120 trascrizioni udienza 19.6.2015 e doc. prodotta dalla difesa LUPI nel corso dell'udienza 19.6.2015 - verbale audizione personale) 261 Cfr. produzioni documentali difesa LUPI effettuata all'udienza del 19.5.2015.
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289 .;) _,./
riconducibili ad un singolo aspetto ben particolare, ma supporto
nella predisposizione di proposte di legge262".
Veniva, poi, effettuata relazione tecnica in materia grafica in
ordine al citato materiale cartaceo e, in particolare, il perito
dott.ssa Silvia Benini, riferiva che: "Ho ricevuto un mcanco,
naturalmente relativo alla mia professione, quindi si trattava di
accertare l'autografia di determinate scritture. In Particolare il
quesito recitava così: 'Accertare se la manoscrittura di testo
apposta sulla documentazione relativa a numero 29 fascicoli
contenuti nel CD allegato', che è stato prodotto, 'sia attribuibile
alla mano di Sara Lupi'. n CD prodotto agli atti contiene già tutti
i fascicoli che ho esaminato [ .... } Li ho esaminati tutti. Prima
ovviamente verificandoli sul CD, poi ho visionato gli originali,
quindi sono andata a vedere anche il segno grafico[. .. } Per fare
la verifica naturalmente ho acquisito un saggio grafico della
dottoressa LUPI, il più possibile omologo, quindi utilizzando
carta e mezzi scrittori il più possibile corrispondenti a quelle che
sono le scritture che sono presenti sui fascicoli. Quindi
pennarelli verdi e rossi, penne a biro263".
Il predetto perito, poi, concludeva la sua relazione dichiarando
che: "la manoscrittura di testo corsivo apposta sulla
documentazione di varia natura contenuta nei n. 29 fascicoli, è
attribuibile alla mano di Sara LUPI", aggiungendo, nel corso
della deposizione, che: "naturalmente oltre a questa verifica ho
anche verificato che questi quaderni provenissero sotto il profilo
temporale effettivamente nel periodo 2012 - 2013, perché era
importante capire se effettivamente c'era una corrispondenza
anche in questo senso. In effetti questo è stato accertato, cioè
effettivamente questi quaderni provengono da quel biennio264 ".
Secondo quanto sopra esposto, le perplessità sollevate
dall'accusa26s, anche se in parte condivisibili, non consentono,
262 Cfr. p. 36 trascrizioni udienza 4.3.2015. 263 Cfr. p. 122 trascrizioni udienza 23.6.2015. 264 Cfr. p. 124 e ss. trascrizioni udienza 23.6.2015. 265 In particolare la tesi accusatoria si fondava, oltre che sulla diversa interpretazione della dizione "addetta alla segreteria" e sul fatto che il personale impiegato presso il Gruppo "Verdi-Verdi L'Ambientalista per Cota" era composto quasi esclusivamente da parenti o affini del capogruppo Maurizio LUPI, sui seguenti argomenti:
1. il lavoro effettuato dalla LUPI era essenzialmente cartaceo, circostanza difficilmente conciliabile con il fatto che la predetta, per larga parte del tempo, svolgesse le proprie mansioni all'estero e, in particolare, la Procura obiettava come sarebbe stato molto più logico uno scambio di
290 I ~ I ,
\
tuttavia, di escludere oltre ogni ragionevole dubbio (quindi in
sede penale e con le regole probatorie che le sono proprie)
l'effettività della collaborazione da parte di Sara LUPI con il
Gruppo "Verdi-Verdi-L'Ambientalista per Cota" considerato
che:
la LUPI, secondo quanto indicato nel menzionato
contratto non aveva vincoli "di subordinazione, di orario,
di modalità di esecuzione e di luogo";
non è del tutto implausibile che la predetta svolgesse le
mansioni di "addetta alla segreteria" nelle modalità
sopra indicate, cioè attività di ricerca e supporto
politico;
alla luce delle dichiarazioni testimoniali, della penzia
svolta e del fatto che il materiale oggetto di
contestazione veniva esibito alla G.d.F. già in sede di
pnmo accesso, non può ritenersi assolutamente
inveritiero che la prestazione sia stata effettivamente
svolta nel biennio in questione, anche mentre la LUPI si
trovava fuori Torino, considerato che non sono emerse
assolute incompatibilità tra le menzionate attività svolte
per il Gruppo e gli orari di lavoro.
Alla stregua dei precedenti rilievi Sara LUPI e Maurizio LUPI
devono essere assolti dal reato a loro ascritto al capo a) del
Decreto che Dispone il Giudizio, quantomeno ai sensi del
secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non
sussiste.
STARA Andrea
All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare "Insieme
per Bresso", sono state contestate condotte appropriative per
la somma complessiva di euro 56.970,49 euro in relazione alle
materiale via e-mail piuttosto che la LUPI portasse 'a mano' le proprie ricerche nelle occasioni in cui tomava a Torino;
2. la stessa tipologia di lavoro (ricerche in continua evoluzione) presupponeva l'uso di un archivio informatico piuttosto che cartaceo;
3. l'incompatibilità delle mansioni svolte per il Gruppo con le attività personale della LUPI (dapprima stage a Milano e poi impiego a Parigi);
4. la qualità scadente e puen"le del lavoro.
291 7
() \(
seguenti tipologie di spesa descritte al capo a) del Decreto che
Dispone il Giudizio:
contravvenzioni al codice della strada per complessivi
121,60 euro;
acquisto di materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba,
sega circolare, vasi, tubi) per complessivi 3.934,10 euro;
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo
consiliare per complessivi 104,40 euro;
acquisto di prodotti informatici (cd musicali,
amplificatore, cornice digitale, accessori per il cellulare)
per complessivi€ 1.543,63;
spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da
asporto per complessivi 14.827,76 euro;
acquisto di carburante per complessivi 15.368,69 euro;
acquisti vari (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,
giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via
Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,
attrezzatura sportiva) per complessivi 4.119,74 euro;
acquisto di biglietti ferroviari per tratte interne ed
esterne alla Regione per complessivi 217 ,80 euro;
spese per albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per
complessivi 739 ,35 euro;
spese per ricariche postepay e paypal a dipendenti del
gruppo consiliare per complessivi 749,90 euro;
In relazione a tale posizione occorre, preliminarmente,
rammentare che Andrea STARA figura quale capogruppo di un
gruppo mono consiliare (Insieme per Bresso), con tutte le
conseguenze che ne derivano in tema di diretta gestione del
denaro erogato per il fondo di funzionamento dei gruppi e,
conseguentemente, di consumazione del reato che, appunto, si
consuma al momento dell'effettuazione della spesa non
inerente al funzionamento del gruppo, come ampiamente
spiegato al punto (5) della presente sentenza.
Anche per quanto riguarda Andrea STARA, la maggior parte
delle spese contestategli rientrano nella categoria delle spese
c.d. "ambivalenti" (vedi supra), tuttavia in tale caso non
possono trovare applicazione i principi enucleati al punto 4)
] 'k) / .' ,
1J /
292 /> (
I -
della presente motivazione, attesa la peculiare situazione di
fatto emersa a suo canea nel corso dell'istruttoria
dibattimentale e, segnatamente, considerate in particolar
modo le dichiarazioni rilasciate dalla teste Sabrina Telli -
economa presso il Gruppo "Insieme per Bresso" dal gennaio
2012, dopo Simona Giovinazzo - che, come si vedrà, hanno
trovato conferma in numerose altre risultanze processuali.
In particolare, in ordine alle sue mansioni la Telli riferiva di
aver iniziato la sua collaborazione occasionale presso il
Gruppo "Insieme per Bresso" nel maggio 2011, dove già
lavoravano, tra gli altri, Nadia Conticelli, Giacoma 'Mina'
Radeschi e Simona Giovinazzo dopo di che, considerato che
quest'ultima decideva di dedicarsi ad altra attività lavorativa,
nel gennaio 2012 la Telli stessa stipulava con il citato Gruppo
un contratto c.d. co.co.co. e, da quel momento, iniziava a
occuparsi della rendicontazione dichiarando, sul punto:
"maggio - giugno 2012 ma per delle collaborazioni[ ... ] Sì, facevo
una collaborazione occasionale, praticamente venivo pagata con
dei voucher [ ... ] Radeschi si occupava dell'attività consigliare, sì,
lei praticamente gestiva l'ufficio [. .. ] Giovinazzo si occupava
della rendicontazione, della segreteria, poi degli acquisti e così
via [ ... ] La Conticelli era addetta stampa. Lei praticamente
scriveva i comunicati stampa, si occupava anche lei dell'attività
consiliare comunque [ ... ] dal gennaio 2012 mi è stato fatto un
contratto co. co. co. con il Consiglio Regionale, che poi doveva
scadere alla scadenza della legislatura, del mandato
praticamente [. . .] Io mi occupavo.. ho continuato a occuparmi
dell'attività consiliare, poi mi occupavo dei siti del consigliere,
gestivo le pagine Facebook, poi successivamente, quando la
Giovinazzo è andata via, che praticamente è andata via a fine
gennaio che ha chiuso il bilancio, la redicontazione è passata a
me266".
Occorre, poi, evidenziare che dapprima la Giovinazzo e, poi, la
Telli, erano le uniche persone del Gruppo "Insieme per Bresso"
abilitate - mediate apposite user name e password - ad
accedere al programma per l'inserimento delle spese da
rendicontare e alla conseguente redazione del bilancio del
266 Cfr. p. 5 trascrizioni udienza 20.3.2015.
293 }.- /,,-;
' '
Q I,
Gruppo, all'interno del programma informatico adibito a tale
funzione.
In relazione alla rendicontazione delle spese, la Telli assenva
che la maggior parte degli scontrini gli venivano consegnati da
STARA in persona e che, in ogni caso, i collaboratori, prima di
richiedere un eventuale rimborso, dovevano ncevere
l'autorizzazione del Consigliere deponendo, sulla circostanza:
((la maggior parte di quegli scontrini mi venivano consegnati dal
consigliere STARA, che a volte me li consegnava dentro delle
buste, a volte anche divisi per tipologia già, oppure mi dava un
pacchetto di scontrini o nella busta o nelle buste di plastica
trasparenti [. .] Che so, alimentari, distributori della benzina,
rifornimento benzina o altro. O quelli dei ristoranti, le fatture
praticamente... non lo so, pizzerie, quello che era. Praticamente
c,erano tutti gli scontrini a parte [ .. .] O me li portava sulla mia
scrivania, oppure mi chiamava e me li dava, me li consegnava
praticamente nel suo ufficio [ ... ] Tutti i rimborsi spese sono stati
autorizzati dal consigliere STARA [i collaboratori ... ] parlavano
sempre prima con i consigliere e poi il consigliere mi autorizzava
e mi dava anche [,importo da pagare. Mi di diceva 'per quel
collaboratore dai un rimborso spese tot', quindi autorizzava gli
scontrini267,'.
La procedura sopra descritta appare confermata anche dalle
dichiarazioni della precedente economa, ovvero la Giovinazzo,
la quale dichiarava che gli scontrini venivano consegnati in
buste e che tutte i rimborsi erano autorizzati dallo STARA268 il
267 Cfr. p.p. 12 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 268 Si riporta la parte di esame qui di interesse: "P.M.: Cioè, che istruzioni vi erano state date? Giovinazzo: Nessuna istruzione inizialmente. Nel senso che mi hanno dato gli scontrini e mi hanno detto questo è il programma dove vengono inserite tutte le spese del Groppo, così ovviamente sempre mi dicevano come ... P.M.: Lei parla al plurale, chi le diceva? Giovinazzo: n mio superiore in questo caso. P.M.: Chi era il suo superiore? Giovinazzo: fl consigliere. Mi diceva di inserirli appunto al bilancio, quindi di metterli, noi avevamo questa cartellina dove io effettivamente non mi occupavo solo di quello quindi il tempo che dedicavo era veramente poco, anche perché il telefono che squillava in continuazione, quindi prendevo gli appuntamenti. P.M.: veniamo a quando trovava il tempo di inserirle, c'era una suddivisione per categoria o si inserivano così, uno dopo l'altro come venivano? Giovinazzo: n mio compito era quello di cercare di collocarli nella categoria opportuna. P.M.: che categoria c'erano? Giovinazzo: Esempio, c'erano le spese di rappresentanza, le spese postali, e poi gli altri non me li ricordo.
294
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quale, inoltre, ogni mese procedeva al controllo dell'estratto
conto, come riferito dalla predetta teste che affermava: "[ ... ]
ogni fine mese gli portavamo tipo l'estratto del conto corrente, lo
richiedeva lui stessa269".
La teste sosteneva, altresì, che era stata la Radeschi a dirle di
non porre questioni in ordine alla tipologia e alla quantità delle
pezze giustificative da rimborsare, sostenendo: "io i primi giorni
che dovevo praticamente inserire questi scontrini ho chiesto alla
Radeschi di spiegarmi ... cioè praticamente mi è venuto il dubbio,
ho detto: 'Ma scusa, devo inserire tutti questi scontrini?' e lei
mi ha detto 'no, no, va bene così, se il consigliere STARA dà
l'autorizzazione te li da lui, sono autorizzati, quindi va bene
così' [. .. il problema] me lo sono posta i primi giorni e ho chiesto.
Quando poi la Radeschi mi ha detto 'no, è così, va bene così,
per procedura si fa così' il consigliere STARA fa 'hanno sempre
P.M.: Quindi era lei che decideva in quale casellina mettere il singolo scontrino. Giovinazzo: Sì P.M.: C'era qualcun altro che le portava questi scontrini oltre al consigliere STARA? Giovinazzo: No. P.M. Scontrini da inserire. Giovinazzo: No. P.M.: I collaboratori per esempio, le persone di cui ha parlato le portavano mai scontrini? Giovinazzo: Sì, ma chiedevo sempre comunque, cioè, se potevo registrarli, ovviamente, non è che ero io ... P.M.: A chi lo chiedeva? Giovinazzo: Sempre al Consigliere. Se lui diceva s" puoi metterli allora io li inserivo, altrimenti no. P.M.: Lei esaminava questi scontrini, cioè li valutava, aveva un qualche vaglio su questi scontrini? Giovinazzo: No, cioè io non mi soffermavo a guardarli neanche più di tanto sinceramente, sapevo che dovevano essere inseriti, quindi prendevo e li inserivo. P. M: Quindi li inseriva indipendentemente dalla spesa, da qualsiasi spesa. Giovinazzo: Sì. P.M.: O aveva ricevuto indicazione dal Consigliere di controllarli. Giovinazzo: No, nessuna indicazione. [ ... } P.M.: dice: 'io dico che può essere successo qualche volta che abbia effettuato dei rimborsi a Zucca ma sempre prima chiedendo a STARA se potessi farlo. Io non prendevo iniziative là dentro. Se Zucca mi diceva oggi mi fermo qua nell'intervallo pranzo e mi portava lo scontrino di 5,00 euro per un panino io chiedevo istruzioni a TARA e quindi rimborsavo a Zucca tale somma. Io non decidevo niente, era STARA a dirmi cosa dovevo pagare e quando'. Giovinazzo: Sì, io non avevo potere decisionale nel senso che non è che di mia iniziativa arrivava qualsiasi persona e diceva dammi i soldi, czoe assolutamente no, comunque c'era un superiore che mi diceva cosa fare. Io non avevo potere decisionale in nulla"(cfr. pp. 108 e ss., nonché pp. 127 e 128 trascrizioni udienza 13.3.2015). 269 Cfr. p. 128 trascrizioni udienza 13.3.2015.
295 /
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fatto così, perché anche Giovinazzo ha proceduto in questo
modo' io a quel punto ho proceduto allo stesso moda270".
La teste in questione, poi, prendendo le mosse dal preciso
ricordo inerente il pagamento di una contravvenzione relativa
alla compagna di STARA (Bragantini), affermava che, in realtà,
gli scontrini presentati a rimborso dal consigliere non
corrispondevano alle spese effettivamente effettuate,
dichiarando che la procedura s1 svolgeva nei seguenti
passaggi:
1. vi era una spesa per un determinato importo;
2. la pesa per il predetto importo veniva giustificata
mediante l'utilizzo di scontrini di vano genere - e,
quindi, non relativi a quella spesa di valore
equipollente.
Tale procedura era stata imposta alla Telli da STARA e da
Giacoma Radeschi, definita 'il braccio destro di STARA271' dalla
predetta teste272, circostanza corroborata anche dalle
270 Cfr. p.p. 13 e 214 trascrizioni udienza 20.3.2015. 271 Cfr. p. 21 trascrizioni udienza 20.3.2015. 272 In ordine alla procedura descritta appare opportuno riportare per intero lo stralcio della testimonianza della Telli: "P.M.: Chi è Bragantini Telli: La Bragantini era la convivente, compagna, quello che vuole, del consigliere Stara. P. M.: E' stata mai pagata una multa di Bragantini, lei se la ricorda? Telli: Forse sì. Forse un ... forse sì, ha ragione. Scusi, devo tornare indietro, perché è stata pagata in contanti P.M.: Le sono stati dati dei soldi da Stara? Perché quando è stata sentita da me dice: 'Ricordo di una multa presa dalla Bragantini e pagata non direttamente, ma con scontrini equipollenti' Telli: Sì, può essere, che poi sia stata giustificata la spesa con bollettini, sì, con pezze giustificative. P.M: Ci spiega il meccanismo? Non è stata pagata direttamente, ma con scontrini equipollenti, ci dice come funzionava ... Telli: Cioè che l'importo è stato coperto con scontrini del consigliere Stara. P.M.: Quindi l'uscita ... Telli: In uscita con P.M.: Annotata relativa a multa Bragantini è stata pagata come? Telli: E' stata pagata P.M.: Cioè è stata giustificata? Telli: Sì Presidente: Pagati in contanti ha detto. Giustificata come? Telli: aspetti che sto cercando di ricordare, perché ... Presidente: Immagino, è passato un po' di tempo. Telli: Ma penso sempre con scontrini del consigliere, quindi o alimentari di rappresentanza o con rifornimenti e così via P.M.: Mi scusi, lei come faceva ad arrivare alla somma precisa? Nel senso aveva un solo scontrino dell'importo di 120 Telli: No, avevo montagne di scontrini che il consigliere Stara mi consegnaùa P.M.: Quindi lei aveva montagne di scontrini? Telli: Sì, riuscivo praticamente ... dovevo far ...
296
dichiarazioni della Giovinazzo la quale, in ordine alle spese da
effettuare sosteneva che: "Sì, loro [STARA e Radeschi] mi
dicevano come dovevo effettuare i pagamenti ed io li facevo
[. . .]273".
La teste m ultimo citato, nell'affrontare l'argomento poc'anzi
indicato, evidenziava anche delle difficoltà nel far quadrare i
conti relativi al bilancio del 2011, anche se per una cifra molto
modesta274 •
Il metodo descritto, poi, veniva utilizzato dallo STARA anche in
precedenza, come confermato dalla Giovinazzo con riferimento
ai pagamenti effettuati mediante bancomat, utilizzato per la
maggior parte dei casi dallo STARA: la Giovinazzo, infatti,
avvalorava in toto le dichiarazioni della Telli, affermando che il
consigliere "molte volte" effettuava una spesa con il bancomat e
nell'immediatezza non consegnava alcun giustificativo, come
detto anche dalla Telli275, per poi ritornare nei giorni seguenti
Presidente: Riusciva a fare cosa? Telli: A giustificare l'importo esatto del... Presidente: Cioè faceva una somma di scontrini per arrivare a quella cifra? Telli: Sì P.M.: quindi faceva una somma di scontrini per arrivare a coprire ... Telli: Sì. P.M.: E' capitato altre volte, oltre a questa multa, di dover fare quest'operazione? Telli: Beh, sì, quando venivano presi i soldi in contanti delle cose che venivano, poi,... delle uscite in contanti del consigliere Stara, poi venivano giustificati così. Telli: Giustificati con scontrini ... Telli: Scusi, con scontrini e cose varie, sì, pezze giustificative. P.M.: Chi le ha detto di procedere in questo modo? Telli: Sempre il consigliere Stara e la Radeschi all'inizio P.M.: C'era una cassaforte del Gruppo? Telli: Sì. P.M.: Nella cassaforte veniva depositato qualcosa? Telli: Ogni tanto venivano messi soldi in contanti per i pagamenti così, al volo, tipo il bar, l'acqua, queste cose qua. P.M.: Le è capitato di trovare degli ammanchi in questa cassaforte? Telli: Sì P.M.: Che ammanchi ha trovato? Telli: Ho trovato ... una volta mancavano 400, 00 euro. P.M.: Si è accertata dove erano ... Telli: Io mi sono agitata tantissimo, perché non sapevo e poi ho chiesto alla Radeschi e Radeschi mi ha detto: 'Tranquilla, li avrà presi sicuramente Stara' tanto lui aveva l'altra chiave della cassetta P.M.: Come l'ha ... Telli: anche quello ho dovuto giustificarlo con pezze giustificative P.M.: Come si giustificavano poi queste uscite? Telli: con scontrini" (cfr. pp. 42 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 273 Cfr. p. 128 trascrizioni udienza 13.3.2015. 274 Cfr. p. 127 trascrizioni udienza 13.3.2015. 275 Sul punto specifico la teste, su richiesta del P.M. se ad ogni pagamento bancomat corrispondesse la relativa pezza giustificativa, dichiarava che:
297
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\
con un certo numero di scontrini di valore equipollente alla
spesa di cui sopra276.
La Giovinazzo, poi, era ancor più chiara nel riferire che, nel
caso di ammanchi che non consentivano di far quadrare il
bilancio: ((Lo comunicavo e magan mi venivano dati degli
scontrini da poter coprire il bucQ277,,_
Alla luce di tutto quello che è stato dichiarato - in particolare,
del fatto che ogni rimborso veniva preventivamente autorizzato
da STARA e del fatto che venivano utilizzati scontrini di vario
genere per coprire eventuali ammanchi - devono essere, poi,
lette le dichiarazioni della Ricotta la quale asseriva che in
alcuni casi la Giovinazzo le chiedeva delle pezze giustificative
al fine di far quadrare i conti278.
"Non sempre il consigliere STARA mi consegnava le fatture, che so, dei ristoranti, perché per la maggior parte erano quelle, allora praticamente io facevo un prospettino su un file Excel, dove andavo praticamente a scrivere quando erano stati prelevati, dove erano stati prelevati, quindi, che so, Trattoria Tal dei Tali, l'importo e così via. Non giustificavo, perché era già giustificata l'uscita da un bancomat. Per me era già giustificato. C'era il pagamento, io lo riportavo su un foglio Excel, se non c'era la fattura non è che potevo... Chiedevo più di una volta al consigliere di darmi la fattura, non ce l'aveva ... " (cfr. p. 15 trascrizioni udienza 20.3.2015). 276 Si riporta la testimonianza della Giovinazzo sul punto: "P.M: A proposito di quella contestazione le dovevo fare a proposito del bancomat che mi aveva detto sì quasi sempre poi il consigliere arrivava e mi dava lo scontrino relativo al bancomat. Siamo sempre allo stesso verbale del 18 febbraio 2014 dice "Vi erano spesso dei pagamenti fatti da STARA col bancomat per i quali non avevo poi lo scontrino, quindi ero costretta ad andare da STARA e dirgli che mi risultava un determinato pagamento ma che non avevo la pezza giustificativa, STARA magari non subito ma nel giro di qualche tempo mi portava le pezze giustificative richieste, in qualche caso non me le ha portate dandomi degli altri scontrini per coprire la stessa spesa' Giovinazzo: Sì. P.M.: Vuole chiarire questo concetto di quando le dava gli altri scontrini per coprire la stessa spesa? Giovinazzo: Molte volte arrivava con altri scontrini che non erano magari gli stessi giustificativi di quella spesa lì comunque ce li dava lo stesso da inserire in Prima Nota. P.M.: Come faceva lei a sapere che non erano gli stesi della spesa del bancomat? Giovinazzo: In che senso? non ho capito. P.M.: Lei ha detto non erano gli stessi della spesa, mi dava degli altri scontrini ... Giovinazzo: Perché sul conto corrente ovviamente magari usciva quella spesa lì, fatta lì di tot e magari noi non avevamo quel giustificativo lì. P.M.: Nel senso che era una spesa fatta con un bancomat e poi le dava tanti scontrini per coprire la stessa cifra? Giovinazzo: Sì" (cfr. p. 122 trascrizioni udienza 13.3.2015). 277 Cfr. p. 124 trascrizioni udienza 13.3.2015. 21s Cfr. verbale di sommarie informazioni rilasciate da Giuseppina Ricotta in data 14.1.2014 e acquisite su accordo delle parti nel corso dell'Oudienza del 29.1.2016 in cui la predetta riferisce: "Io ricordo al riguardo che tra lafine del 2011 e l'inizio del 2012 la Simona mi chiese se io avessi degli scontrini da darle. Io le dissi di no. Lei mi disse che sarebbero potuti servire anche degli
298
Il medesimo sistema veniva, poi, utilizzato per corrispondere
somme di denaro ai collaboratori per l'attività prestata, come
già adombrato nelle dichiarazioni sopra riportate in cui la Telli
affermava che: "[STARA] Mi di diceva 'per quel collaboratore dai
un rimborso spese tot', quindi autorizzava gli scontrini".
Nel corso dell'istruttoria, infatti, la Telli approfondiva
l'argomento sostenendo che i collaboratori di STARA
ottenevano dei compensi 'mascherati' come rimborsi spese,
mediante l'utilizzo di pezze giustificative che avrebbero dovuto
coprire un importo preventivamente deliberato dallo STARA
medesimo279, come peraltro riferito anche da una
scontrini del supermercato e che se li avessi avuti di darli a lei f ... } Mi viene chiesto se la Giovinazzo mi abbia fatto cenno ad una qualche sua difficoltà a chiudere il rendiconto ed io dico no. Non ho fatto neanche nessun collegamento scontrini-rendiconto. Anzi ora dico che la Giovinazzo mi ha detto 'non mi tornano i conti e mi ha chiesto se avessi degli scontrini". 279 Anche in tale caso appare rilevante riportare integralmente le dichiarazioni della Telli: "P.M.: Lei ha mai inserito scontrini suoi personali in queste contabilità? Telli: No. P.M. Le era mai stato chiesto di produrne, di portarne? Telli: No, veniva chiesto più che altro agli altri collaboratori. P.M.: Cosa veniva chiesto? Telli: Di potare scontrini a volte. P.M.: Per fare cosa? Telli: Per giustificare questi rimborsi spese che venivano fatti, perché c'erano anche altri collaboratori occasionali che venivano chiamati una volta tanto. P.M.: Scontrini di che genere? Telli: Sempre i soliti: alimentari, giornali, sempre la stessa tipologia. P.M.: Quindi non scontrini relativi, che so, alla consumazione al bar effettivamente usufruita? Telli: Sì P.M. Si o no? Non ho capito la risposta. Cioè questi scontrini erano corrispondenti a spese effettuate o no? Cioè i rimborsi ... di solito io spendo una certa cifra e mi viene rimborsato quello sulla base di una pezza giustificativa. Telli: A me veniva dato l'importo dal consigliere Stara. mi veniva detto: 'devi rimborsare a quella persona tot', che so '50,00 euro'. P.M. Lei come glieli rimborsava? Telli: Loro mi portavano gli scontrini. Di solito erano tutti... La maggior parte erano i suoi, però a volte ... Presidente: Suoi di Stara? Telli: Di Stara, scusi. Oppure venivano le persone praticamente con gli scontrini. P.M.: Ma con uno scontrino da 50,00 euro o con ... Telli: No, tanti scontrini. P.M.: era sempre lei che doveva fare il collage? Telli: sì, sì. P.M.: Per arrivare ... Telli: Sì, sì. P.M.: Quindi tanti scontrini e ei si faceva il suo collage per arrivare ai 50,00 euro ed a quello che le veniva detto di rimborsare f ... ]" Telli: STARA preventivamente... mi autorizzava o telefonicamente o già i collaboratori sapevano perché era già autorizzato da STARA il pagamento, sapevano già l'importo e venivano con gli scontrini contati.
299 /
u \
collaboratrice, Giuseppina Ricotta, che dichiarava: "io ho
ricevuto come rimborso spese dei buoni benzina. Per la
preczswne 4. Io avevo dedicato delle ore per la mia attività.
STARA mi chiese quante ore avevo fatto. Per raccogliere delle
firme, piuttosto che per imbustare delle lettere o fare delle
telefonate. Lui mi disse: 'se ti rimborso con buoni benzina ti va
bene?'. Io dissi di si. Non mi ricorso se me li diede lui o la
segretaria. Erano da euro 50,00 l'uno"2so.
Tale metodologia risulta ancor più evidente m relazione alle
somme corrisposte a Giacoma Radeschi per la quale era
prevista una somma mensile (dal 2012 in pm, atteso che in
precedenza era impiegata sotto contratto) di circa
900 / 1.000 ,00 euro al mese da far figurare come rimborso
spese2s1.
Presidente: Cioè c'era l'importo m precedenza indicato da STARA e poi arrivavano con gli scontrini? Telli: Sì, già pronti praticamente ... Presidente: Quindi che STARA ci fosse o non ci fosse faceva poca differenza, perché lei ... Telli: Sì, erano già autorizzati con l'importo preciso { ... } Telli: Venivano preventivamente autorizzati da consigliere STARA. La maggior parte delle volte il consigliere prima parlava con i diretti interessati, con le risorse alle quali doveva rimborsare, poi veniva da me o con le persone oppure mi diceva: 'guarda che a quella persona devi darle un tot, quindi deve essere rimborsata di quella cifra, quindi avevo già la sua autorizzazione" (cfr. pp. 49 e ss., nonché pp. 58 e ss. e p. 61 trascrizioni udienza 20.3.2015 - vedi anche pp. 63 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 280 Cfr. verbale di sommarie informazioni rese da Ricotta giuseppina in data 14.1.2014 e acquisite sull'accordo delle parti nel corso dell'udienza del 29.1.2016. 28 1 Si riporta, sempre, l'integrale esame della Telli sul punto: "P.M.: in che modo si pagava la Radeschi? Telli: Sempre con... lei presentava praticamente degli scontrini, dei rimborsi spese presentava degli scontrini. [. .. } P.M. Rifaccio la domanda: veniva retribuita l'attività che prestava in ufficio la Radeschi? Telli: le venivano dati dei rimborsi spese. P.M.: Con quali modalità? Telli: lei presentava degli scontrini di varie tipologie e ... P.M.: che tipologie di scontrini? Telli: Ma c'era di tutto, c'erano dagli alimentari all'abbonamento del pullman, ai tabacchi, giornali, libri, un po' di tutto, adesso non so, non mi ricordo sinceramente. P.M.: Arrivano ad una certa somma questi scontrini? Telli: Sì, arrivavano sui ... P.M.: Che erano? Telli: 900,00 - 1.000,00 euro al mese [. .. } P.M. {. .. } Ci sono delle ricariche di telefono a nome Gubemati, che lei ricordi? Telli: Forse una o due P.M. Ha lavorato lui per il Gruppo?
300
La Telli, poi, sosteneva che le spese rimborsate alla Radeschi
riguardavano in molti casi acquisti di alimentari e venivano
fatte rientrare nelle categoria delle spese di rappresentanza
evidenziando, sul punto, che: "rientravano tutti mi hanno detto
nelle spese di rappresentanza. Rappresentanza se si trattava di
scontrini alimentari e tutto quello che riguardava alimentari e
tutto quello che riguarda gli alimentari o giornali, tabaccherie,
tutto quello che rientrava nelle varie tipologie, abbonamenti ...
rientrava nei GIT e così via2s2", circostanze m buona parte
confermate anche dalla teste Giovmazzo283.
Al fine, poi, di ricordare quali fossero gli scontrini il cm
rimborso doveva essere corrisposto alla predetta Radeschi per
arrivare alla cifra prestabilita, la testimone in questione
annotava sulla c.d. 'Prima Nota' la dicitura "RIMBORSO
RADESCHI" fino a che, dopo l'mtervento della Guardia di
Finanze, Stara e la Radeschi stessa le dicevano di non inserire
più questa indicazione mtimandole, inoltre, di cancellarla nei
casi ove l'inserimento di tale dicitura fosse già stato effettuato,
cosa che in due casi la Telli faceva284.
Telli: No. Rientravano sempre nei rimborsi spesa della Radeschi" (cfr. pp. 23 -24 e 51 trascrizioni udienza 20.3.2015). 2a2 Cfr. p. 24 trascrizioni udienza 20.3.2015. 283 Cfr. p. 126 trascrizioni udienzal3.3.2015). 284 Cfr. Si riporta lo stralcio della trascrizione sul punto: P.M. : lei sulla prima nota che redigeva quando inseriva scontrini Radeschi cosa scriveva? Telli: Questo. P.M.: Cosa scriveva? Telli: O rappresentanza ... P.M Le ho prodotte, sono 2 prime note che ho prodotto all'udienza scorsa. Si possono prendere, grazie? Presidente: Facciamole vedere. P.M.: Annotava che cosa? Telli: la tipologia. P.M Sì, mafaceva un riferimento .. . Telli: Non mi sembra che scrivevo ... forse una volta o due ho scritto Radeschi, qualcosa del genere. P.M. Ha scritto? Telli: Sì, poi mi è stato detto di non scrivere assolutamente più .. P.M.: Aspetti, prendiamole un attimo. Ce ne sono 2 in due date 2 diverse, prendiamo quella più risalente. Sopra in prima pagina c'è l'acquisizione. Se prende quella più vecchia. Se vede c'è scritto 'Rimborso Radeschi', ci dice sì ed in quale data. Quella mi sa che è la seconda. [. .. } P.M.: Ci dice rimborso relativo al giorno e .. Telli: 19 aprile 2012, poi c'erano i contanti ... P.M.: La cifra è? Telli: Qui erano 8 euro, poi ce ne sono altri di 79, altri di 62, altri di sì, 62, poi non so se ce ne sono altri P.M.: Comunque accanto c'è scritto
301 Q I . ,_
Quanto poc'anzi riferito trova, poi, un evidentissimo riscontro
documentale nelle due Prime Note, tra loro differenti sebbene
entrambe riferite al 2012, acquisite dalla Guardia di
Telli: Scusi, ce ne sono del 1 9 aprile altri di 444 euro. P.M. Accanto c'è scritto? Telli: Sì, qui avevo scritto: 'Radeschi febbraio-marzo 2012' P.M.: Questo voleva dire, l'ha già detto ... cosa voleva dire quest'annotazione che lei apponeva lì vicino? Telli: Era per ricordarmi che avevo fatto un rimborso alla Radeschi P.M.: Ha detto che tra i rimborsi spese della Radeschi c'erano anche scontrini del supermercato. Telli: Sì P.M Di spese alimentario ha detto veramente. Telli: Sì, sì P.M.: Ha posto il problema, cioè ha fatto qualche domanda a Stara su questi scontrini? Telli: Ogni cosa veniva demandata a Radeschi. Qualsiasi cosa che chiedessi a Stara mi diceva. 'Chiedi a Radeschi'. [ ... ] P.M.: Perché a me ha detto: 'quando Stara consegnò per la prima volta gli scontrini nelle buste che riguardavano spese al supermercato, spese più varie' prima aveva parlato della Radeschi 'andai da Stara a chiedere conferma che tali scontrini dovessero essere rendicontati, anche perché non sapevo in quale voce inserirli. Lui fu molto netto nel dirmi che si era sempre fatto così ed anche la Radeschi quasi mi saltò agli occhi' Telli: Sì, infatti, confermo [ ... ] P.M.: Sì se lei con Giovinazzo quando era ancora presente, quando era ancora al Gruppo , prima che andasse via, parlaste delle modalità di rendicontare questi scontrini Radeschi. Telli: Sì, quando mi ha spiegato l'inserimento praticamente nella procedura ne abbiamo parlato, però anche lei continuava a dirmi: 'Si è sempre fatto così, mi hanno sempre detto di fare così, continua a fare così'. P.M.: Poi è successo qualcosa riguardo a questa Prima Nota e quest'inserimento voci 'rimborso Radeschi '? Lei ha detto che poi, ad un certo punto, prima lo stava dicendo e l'ho interrotta io, 'Mi hanno detto di non inserirli più'. Telli: No, praticamente da quando poi è arrivata la Guardia di Finanza a settembre che ha sequestrato tutti i documenti, tutta ala documentazione, allora a quel punto sono state fatte le stampe anche da parte del nostro ufficio, del consiglio, dove si sono visti che in qualche voce avevo scritto: 'Rimborso Radeschi' e mi è stato detto di non inserirlo più. P.M .. Le è stato chiesto di operare sulla Prima Nota in che modo? Presidente: Scusi, 'le è stato detto' da chi? P.M.: da qualcuno di operare ... Presidente: No, ma anche prima, quando P.M.: Chi le ha detto di non inserirli più? Telli: Radeschi e Stara [ ... ] P.M.: Le hanno chiesto qualcosa riguardo la Prima Nota che era già stata fatta e che era già in possesso della Guardia di Finanza? Telli: se era possibile apportare delle modifiche. P.M.: Lei cosa ha risposto? Telli: No P.M. L'hafatto? Telli: Forse su due punti dove c'era scritto Radeschi con le pressioni che mi hanno fatto forse ho tolto, in quelle due occasioni, la dicitura Radeschi, sinceramente, forse l'ho fatto. Poi non ho più fatto nulla, perché poi non ho più voluto mettere mano su quella procedura" (cfr. pp. 25 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015).
302 ~
(. \
Finanza2ss: infatti, mentre in una di queste, alle pagine 8 e 9
(affogliazione P.M. n. 733 e 734) le spese ai progressivi n. 180,
184, 185, 186 e 187 riportavano come beneficiario: <Radeschi'
e come <descrizione movimento': «pag. parte mese marzo" la 180
e le altre ((Radeschi Feb mar 2012" , nell'altra versione della
stessa Prima Nota (affogliazione P.M. n. 623 e ss.) - si ribadisce
riferita al medesimo periodo - tali diciture non comparivano
più286.
La Telli, poi, proseguiva nelle sue mansioni fino al dicembre
del 2012, quando la Guardia di Finanza effettuava un secondo
acceso presso la sede del Gruppo "Insieme per Bresso", dopo di
che STARA e la Radeschi riprendevano la documentazione già
in precedenza consegnata alla Telli per la rendicontazione
iniziando a vagliarla attentamente e chiedendo, altresì, a
quest'ultima, di apportare delle modifiche per quel che
concerne la documentazione i cui dati erano già stati inseriti
nel programma informatico per la richiesta di rimborso, cosa
che la Telti si rifiutava di fare.
285 Sul punto appare particolarmente rilevante sottolineare quanto riferito dal teste Mangano, capitano della G.D.F., il quale evidenziava che: "P.M.: Per quanto riguarda la contabilità del Gruppo, ritengo la Prima Nota, voi avete avuto accesso alla contabilità del Gruppo in più occasioni. Avete notato delle discrasie tra documentazione che avete acquisito in una fase, nell'altra e se sì ... Cap. Mangano: Sono state notate delle discrasie, in particolare in sede di prima acquiszzwne della documentazione, il 28 settembre 2012 è stata acquisita, presso il Gruppo Consiliare 'Insieme per Bresso' anche la prima nota. P.M.: Quindi stampata. Cap. Mangano: Stampata, ovviamente non avendo accesso al software informatico. Questa prima nota recava l'indicazione di... Beneficiari della prestazione rimborso spese di importo variabile a favo re di Radeschi, successivamente identificata in Giacoma Radeschi, dipendente del Gruppo Consiliare. Successivamente, nell'anno successivo, è stata nuovamente acquisita la prima nota del Gruppo Consiliare e questa volta i rimborsi a favore di Giacoma Radeschi erano stati cambiati, in particolare era cambiata l'imputazione temporale, l'importo e la categoria di ascrizione, in quanto il programma prima nota del Gruppo Consiliare imponeva all'implementatore di indicare la categoria di spesa in base a dei codici predefiniti [. .. } In base alla prima nota esibita in data 28 settembre 2012, la signora Radeschi risultava beneficiaria di determinati importi, molto spesso di importo, come dire, unitario, nel senso all'euro, quindi 371, 472 euro, con delle causali varie. Nella prima nota acquisita l'anno successivo, l'importo diveniva sempre cifra tonda P.M: Quindi la stessa prima nota che voi avete .. Cap. Mangano: La stessa prima nota era altre date, altri importi ed altre categorie, in quanto tutte le causali dei rimborsi Giacoma Radeschi nella nuova prima nota erano stati imputati a rimborso spese per trasferte, punto" (cfr. pp. 172 e 173 trascrizioni udienza 20.2.2016). 286 Cfr. produzioni documentali P.M. effettuate nel corso dell'udienza del 13.3.2015.
303
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Sul punto, infatti, la teste riferiva che: "Tutto è andato avanti
tranquillamente come se nulla fosse successo. Io ho continuato
ad msenre tutte le varie fatture, tutto quello che c'era
tranquillamente fino ai primi di dicembre. Adesso non ricordo se
c'è stata un'altra visita della Guardia di Finanza, sinceramente
questo non. . . [. . .} Qualcosa del genere, non me lo ricordo più. A
quel punto mi è stato detto di non... tutto quello che ancora
dovevo inserire, quindi che avevo... cioè già avevo inserito in
procedura ma avevo ancora cartaceamente, ce l'avevo
praticamente in mano, mi è stato preso dal Consigliere e dalla
Radeschi e hanno cominciato praticamente a vagliare tutto
quello che c'era nella documentazione e hanno cominciato a
dire: 'No, questo non si può inserire, non lo inseriarr10, non lo
facciarr10' e così via. A quel punto mi è stato chiesto di andare a
modificare quello che ho inserito io fino al 5 dicembre. A quel
punto ho detto: 'No, se volete apportare delle modifiche entrate
con il vostro utente e la vostra password per apportare delle
modifiche' [ ... ] Io ho detto di no, non l,ho fatto, infatti mi sono
sentita con l'Avvocato che mi ha detto assolutamente di non
toccare nulla di quello che avevo inserito, perché c'era
un ,indagine della Guardia di Finanza in corso, quindi mi sono
rifiutata assolutamente di toccare [. . .]287'', dichiarazioni, poi,
ribadite anche nel proseguo della testimonianza2ss
287 Cfr. pp. 31 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 288 Si trascrive per intero l'esame della Telli: "P.M.: Si ricorda se sono state sequestrate le buste di cui lei sta parlando? Lei ha detto che li metteva in buste, le metteva sulla scrivania, si ricorda se sono state sequestrate? Telli: No. P.M.: Ce n'erano? Telli: Sì, le avevo io nel cassetto, non mi sono state chieste. In quel momento mi sono soltanto· chieste tutte le documentazioni relative alla rendicontazione sia quella vecchia che quella nuova ed io ho consegnato quello che mi era stato chiesto. P.M. Quindi gli scontrini che doveva ancora utilizzare non glieli ha dati? Telli: Sono rimasti nel cassetto, sì. P.M.: Sono rimasti nel cassetto, poi di questi scontrini cosa se n'è fatto? Telli: Non lo so, perché non sono più rientrata. P.M.: No, perché lei è rimasta lì dopo settembre. Telli: Io ho continuato... abbiamo continuato normalmente senza... fino a praticamente i primi di dicembre, io ho continuato ad inserire come ho sempre fatto e come ... Presidente: Come faceva prima? Telli: Perfetto. P.M.: Perché invece quand'è stata sentita da me dice: mi viene chiesto se da settembre 2012 in poi fosse cambiato qualcosa nella rendicontazione. La sua risposta è stata: 'Effettivamente dopo il settembre STARA mi bloccò mentre
304 /~' (/
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La teste, inoltre, a seguito di tali pressioni, a cui non cedeva,
contattava il responsabile dell Dfficio informatico della Regione
Piemonte, Roberto Perucca, affinché non divulgasse ad alcuno
l'user name e la password personali da lei utilizzate utili ad
accedere al sistema informatico per la redazione del rendiconto
in discorso e, in particolare, riferiva: "St perché praticamente
ho ricevuto molte pressioni da STARA e Radeschi. Io non ho
voluto, allora ho chiamato l'ufficio informatico del Consiglio
Regionale e ho chiesto che ... ho negato ... cioè nessuno doveva
accedere alla rendicontazione con il mio utente e la mza
password. Non ho voluto, ho detto: 'Guai a chi'. Ho detto: 'Chi
vuole entrare si fa dare un proprio utente, con nome e
cognome ed il suo codice fiscale, allora fa quello che vuole289
[ ... ]', preoccupazione fondata da parte della teste in questione,
considerato che successivamente, in almeno una occasione,
STARA contattava il predetto Perucca al fine di ottenere le
menzionate informazioni, da quest'ultimo negategli 290.
A questo punto, dalla fine di dicembre 2012 in poi, la Telli non
si recava più presso la sede del Gruppo in questione, dapprima
per motivi di salute e, successivamente, dal giugno 2013, per
la scadenza del contratto di lavoro, periodo durante il quale la
teste riferiva di aver ricevuto molte pressioni da parte di
STARA e di alcuni suoi collaboratori, anche telefoniche, per
tornare in ufficio e modificare i rendiconti effettuati cosa che,
anche in tale caso, la Telli rifiutava di fare, interrompendo ogni
contatto con il Gruppo291, come confermato anche dalla
stavo per inserire un nuovo pacco di scontrini e di fatture varie e mi disse: 'questi non li metti più e mi tirò via dalle mani tali scontrini' Telli: Sì, non era settembre P.M.: Li esaminarono lui e la Radeschi e poi alla fine mi venne a dire: 'questi non li inserisci più, li recupereremo in altro modo' Telli: Non era settembre, forse ho sbagliato lì. Erano i primi di dicembre che è successo questo, sì. P.M.: Quindi i primi di dicembre ... Telli: Sì. P.M.: Cioè se li è ripresi in sostanza? Telli: Sì, assolutamente sì" (cfr. pp. 45 e 46 trascrizioni udienza 20.3.2015). 289 Cfr. pp. 31 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 290 Cfr. p. 32 e ss., nonché pp. 37 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 291 Si riportano alcune parti dell'esame della teste: Telli: Io mi ricordo una riunione in ufficio con presenti STARA, Radeschi, c'era anche forse Ventre e Bruno Zucca. P.M. Cosa ... Telli: Mi spingevano per approntare delle modifiche. P.M.: Lei ha detto? Telli: 'No'
305
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documentazione prodotta (peraltro, lo stesso Stara non negava
di aver contattato la Telli, dandone però una differente
lettura)292.
Appare, infine, opportuno ricordare che sia la Giovinazzo293
che la Telli294 , prima di essere sentite dalla P.G. operante,
venivano avvicinate da collaboratori di Stara.
Da quanto sopra riportato, considerato che le dichiarazioni
della Telli risultano assolutamente credibili, attesa la loro
logicità e coerenza intrinseca, nonché per il fatto che le stesse
trovano puntuale e costante conferma, come detto, nelle
dichiarazioni degli altri testi e, in particolare della Giovinazzo -
le cui dichiarazioni risultano anch'esse assolutamente credibili
P.M.: Ha riceuuto delle visite a casa? Telli: Sì, è venuto una volta il consigliere Stara. P.M.: Cosa le ha detto? Telli: Ha cercato di parlanni per vedere la situazione, per ... però... anche lui per convincenni ad apportare delle modifiche. Assolutamente no. P.M In che periodo siamo qui? Telli: Aiuto! Forse fine dicembre. (. .. } P.M.: Lei ha riceuuto anche degli sms? Telli: Sì" (cfr. pp. 32 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 292 Cfr. doc. prodotta dal P.M. e dalla difesa STARA nel corso dell'udienza del 20.3.2015. 2 93 Sul punto: "P.M.: Quand'è l'ultima volta che ha visto qualcuno del Gruppo, dei suoi colleghi del Gruppo? Giovinazzo: Allora, io non ricordo esattamente il periodo ma ricordo che ero già stata convocata per venire a parlare ... a testimoniare ... P.M.: in Procura. Giovinazzo: Sì. Erano venuti sotto casa mia la signora Radeschi ed il signor Ventre dicendomi se potevo parlare con il consigliere STARA visto che io ... tra l'altro io avevo appena sentito cos'era successo perché l'avevo letto dai giornali, quindi... non ricordo solo se è successo prima che di ricevere di presentanni da lì in poi non ho mai più visto nessuno. P.M: Lei quando è stata sentita da me dice: 'io venni sentita in procura il dicembre 2012, qualche giorno prima Piero Ventre venne .. ' Giovinazzo: Eh, non ricordo adesso esattamente se era prima o dopo, però comunque da lì a pochi giorni poi venuti. P.M.: Che cosa le hanno detto Ventre e la Radeschi? Giovinazzo: se mi potevo ... P.M.: Oltre a quello? Giovinazzo: Mi hanno detto solo quello, anche perché sinceramente li ho liquidati molto velocemente. P.M.: Perché lei ha detto 'mi chiesero se avessi sentito cos'era successo gli ho detto di sì'. Giovinazzo: sì, sì, sì. P.M.: 'Che non si sapeva se quello che scrivevano i giornali era vero o meno. Mi proposero di vederci per parlare con calma' Giovinazzo: Sì, Sì P.M.: Lei, quindi, non andò? Giovinazzo: no, no, assolutamente no, anzi, li bloccai anche sul cellularé' (cfr. pp.120 e 121 trascrizioni udienza 13.3.2015). 294 Cfr. p. 54 trascrizioni udienza 20.3.2015
/
306
a_~ I .
nonché nelle risultanze documentali, quali la
documentazione prodotta indicata nella trattazione, non
possono che trarsi le seguenti conclusioni:
1. Tutte le spese rendicontate da Andrea STARA (ad
eccezione di alcune di cui si dirà in seguito) e di cui
veniva richiesto il rimborso erano "false", nel senso che
le pezze giustificative portate a rimborso non
corrispondevano alla spesa effettivamente effettuata;
2. STARA, così come la Radeschi, erano perfettamente
consci di tale metodologia di rendicontazione.
Tali conclusioni, poi, non appaiono in alcun modo intaccate
dalla Consulenza Tecnica di Parte prodotta dalla difesa in cui,
nelle conclusioni, si legge: "Dall'esame della contabilità per gli
anni 20120, 2011 e 2012 (registrata fino a settembre 2012)
emerge la presenza di rilevanti anomalie. Sono stati individuati
un numero rilevante di errori di contabilizzazione, imprecisioni
ed un non corretto utilizzo dl software che delineano una
gestione amministrativa spesso confusa. Gli errori riscontrati
risultano in gran parte palesi ad un primo controllo. Un esempio
per tutti è il fatto che dalla quadratura tra il saldo contabile di
cassa e banca ad una qualsiasi data tra il 201 O ed il 2012 non
vi sia mai una corretta corrispondenza con il saldo dell'estratto
conto bancario.
La presenza di errate contabilizzazioni sono causa della non
rispondenza tra le risultanze della contabilità e la reale
situazione contabile del Gruppo. Inoltre l'errato utilizzo del
software ha provocato l'errata generazione delle note
riepilogative di fine anno le quali non sono rispondenti a quanto
risulta dalla contabilità-
Dall 'esame delle date di inserimento e/ o modifica delle
registrazioni comparate con le date dei giustificativi di spesa e le
date di valuta contabile e dall'evidenza della cancellazione di
diverse registrazioni emerge che l'operatore addetto alle
registrazioni contabili non ha registrato giornalmente la
contabilità ed ha ripreso e corretto in molte occasioni, precedenti
registrazioni, in particolar modo in occasione delle scadenze
previste per la consegna delle note riepilogative di fine anno".
(cfr. consulenza di parte prodotta in data 20.2.2016).
307
Invero tale consulenza (peraltro anche la Giovinazzo
confermava di aver avuto difficoltà a redigere il bilancio del
2011), in cui si evidenzia molta confusione nella contabilità del
Gruppo, non sposta le considerazioni sopra svolte, atteso che
una contabilità confusa è assolutamente compatibile ed anzi,
può ben esserne la causa, con l'utilizzo di scontrini non
corrispondenti alla spesa effettivamente sostenuta.
Vi è, inoltre, poi un passaggio di tale consulenza che sembra
corroborare le dichiarazioni di Telli e Giovinazzo, nel punto in
cui si afferma: "Dall'esame delle date di inserimento e/o
modifica delle registrazioni comparate con le date dei
giustificativi di spesa e le date di valuta contabile e
dall'evidenza della cancellazione di diverse registrazioni emerge
che l'operatore addetto alle registrazioni contabili non ha
registrato giornalmente la contabilità ed ha ripreso e corretto in
molte occasioni, precedenti registrazioni, in particolar modo in
occasione delle scadenze previste per la consegna delle note
riepilogative di fine anno".
Invero, le predette testimoni riferivano esattamente questo e
cioè che molto spesso vi erano delle uscite per le quali non
ricevevano immediatamente il giustificativo e che nei giorni
successivi, lo STARA portava loro pezze giustificative 'casuali'
utili a coprire la pesa; inoltre, la Telli riferiva di aver proceduto
alla correzione degli inserimenti in occasione alla questione dei
'Rimborsi Radeschi'.
Devono, quindi, essere ribadite le conclusioni di cui sopra, che
non possono in alcun modo essere sconfessate, nella loro
globalità, dalle dichiarazioni dell'imputato il quale, sul punto,
si limitava a dire, in sintesi, che non si occupava della gestione
della rendicontazione delle spese effettuate, avendo lasciato
ampie deleghe alle econome (Telli e Giovinazzo) e che la
confusione nella rendicontazione sarebbe attribuibile a
eventuali errori, comunque attribuibili alle econome stesse.
Quanto sopra esposto, poi, non può essere sconfessato
nemmeno dalle dichiarazioni di Giacoma Radeschi che, come
si vedrà risultano false in molti punti.
La Radeschi, infatti, riferiva che per l'anno 2012 nceveva
soltanto rimborsi spese effettivamente sostenute nell'interesse
del Gruppo, riferendo che tali rimborsi ammontavano a circa
~,
308
300,00 euro al mese - di cui 100,00 pagati mediante voucher
di benzina - anche se variabili di mese in mese e quando vi era
disponibilità, precisando che tra tali spese rientrava anche
l'utilizzo del telefono formalmente intestato al marito
Gubernati, ma in uso effettivo a lei29s.
La Radeschi, poi, riferiva che: "insomma si consumava il pasto
insieme agli altri collaboratori e com'era nella consuetudine,
com'è stato detto, insomma pagava [ .. .} i collaboratori che
lavoravano al Gruppo, ma anche coloro che nel momento del
pasto erano presenti al Gruppo, si ordinava tutti insieme un
qualche cosa, si mangiava insieme, era la segretaria che
raccoglieva le ordinazioni, ordinata in uno dei bar della zona
insomma che portavano le consumazioni al piano e poi pagava
lo scontino al cameriere quando l'aveva portato2 96 ", circostanza
negata sia da Telli che da Giovinazzo le quali riferivano di rari
pranzi collettivi e che, in ogni caso, il loro pasto o se lo
portavano da casa o se lo pagavano.
Tornando alla questione rimborsi anche la Radeschi, così come
STARA, riferiva di non essere a conoscenza di come
operassero la Telli e la
rendicontazione delle spese
disconoscere il significato
Radeschi"297.
Giovinazzo in relazione alla
effettuate e, in particolare, di
delle annotazione "Rimborsi
La testimone, poi, confermava che STARA, dopo essere venuto
a conoscenza di possibili irregolarità, a seguito degli accessi
della Guardia di Finanza, tentava di contattare prima la
Giovinazzo e poi la Telli per poter accedere al programma
informatico ed eliminare le spese inconferenti298.
Tuttavia, le precedenti dichiarazioni, come sopra sintetizzate,
risultano palesemente confliggenti con tutte le innanzi
esaminate dichiarazioni di Telli e Giovinazzo, sulla cui
credibilità si è già detto, nonché contrastanti con le produzioni
documentali già vagliate e, infine, incompatibili con quel
minimo di logica utile a rendere credibile il racconto fornito:
invero, secondo la tesi propinata da STARA e sostenuta dalle
29s Cfr, p. 138 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016. 296 Cfr. pp. 154 e 162 trascrizioni udienza 29.1.2016. 297 Cfr. pp. 155 e ss, 164 e ss., nonché 184 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016 - pp. 69 e ss. nonché pp. 89 e ss. udienza 19.2.2016. 298 Cfr. pp. 156 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.
I 309
dichiarazioni della Radeschi il Consigliere STARA capogruppo
e, quindi, unico responsabile del Gruppo mono-consiliare
"Insieme per Bresso" ed il suo c.d. 'braccio destro' (lo stesso
STARA sosteneva che la Radeschi era una sua collaboratrice
storica) Giacoma Radeschi nulla avrebbero saputo, nemmeno
a grandi linee, in ordine alla redazione del bilancio del Gruppo
e su come avrebbe dovuto essere rendicontato il denaro speso
dal Gruppo stesso - argomento evidentemente non di secondo
piano - attività, invece, demandate in toto alle collaboratrici
c.d. co.co.co., dapprima Giovinazzo e poi Telli che, a questo
punto, si sarebbero addossate il disagio di porsi alla ricerca e
rendicontare pezze giustificative non corrispondenti alla spesa
effettivamente effettuata, peraltro senza alcun motivo,
considerato che, secondo il racconto di STARA e della
Radeschi, il documento fiscale effettivamente collegato alla
spesa sostenuta sarebbe dovuto essere nella loro disponibilità,
poiché puntualmente consegnato dal consigliere stesso o da
un suo collaboratore.
Ciò posto è, poi, necessario evidenziare che in relazione ad
alcune specifiche pezze giustificative lo STARA riusciva a
fornire prova positiva del fatto le spese ad esse relative fossero
state effettivamente effettuate nell'interesse del Gruppo, anche
tenuto conto del fatto che Telli e Giovinazzo sostenevano che la
maggior parte degli scontrini utilizzati come 'tappa-buchi'
erano inerenti le spese alimentari o presso bar e ristoranti.
In particolare, attraverso le dichiarazioni dell'imputato e le
testimonianze dei testi Zucca, Ventre, Firera, Pazzi, nonché
dalle produzioni documentali della difesa299 era possibile
ricollegare l'effettuazione di alcune spese a eventi o specifiche
attività effettivamente poste in essere nell'intesse del Gruppo:
in particolare si tratta degli acquisiti relativi ad accessori per
l'ufficio, di cui i testi ricordavano la presenza presso l'ufficio di
STARA e sulla cui inerenza con le spese per il funzionamento
si è già detto nella parte generale3oo.
Vi sono, poi, le spese di ferramenta e materiale simile dalle cui
testimonianze ne è emerso un utilizzo finalizzato alla
299 Cfr. trascrizioni udienza 29.1.2016 e 23.2.2016. 300 Cfr. in particolare doc. n. 4 - 5 - 6 - 14 - 614 - 635 - 669 - 677 - 755 -876 - 888 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA.
310
a_ J --
costruzione di oggetti legati ad iniziative lato sensu politiche
del Gruppo, così come per alcune attrezzatture quali, ad
esempio, un megafono: peraltro, la tipologia di oggetti e la
spesa non eccessiva li rende compatibili con tali finalità301.
Sempre utili alla finalità appena descritta sono, poi, risultate
alcune presso le pasticcerie Lovreglio e De Filippi, ricollegate a
manifestazioni del Gruppo, nonché acquisiti di vino e fiori,
oggetto di precisi omaggi aventi natura rappresentativa del
Gruppo stesso302, mentre si richiama alla parte generale per
quel che riguarda accessori di elettronica - quali, ad esempio,
carica batterie per cellulari per il pagamento delle
contravvenzioni del Codice della Strada e per la manutenzione
della vettura, effettuate nell'interesse del sempre nell'ambito
delle spese per cui vi è prova positiva di un corretto utilizzo per
il funzionamento del Gruppo Consigliere "Insieme per Bresso"
vi sono poi le spese inerenti la locazione di una sala presso
DAR AL HIKMA - rivelatosi un centro culturale e non un centro
benessere - di via Fiochetto 15, l'acquisto dei biglietti aerei in
favore di Hrnandez Ibalada e Arco Fuster Domenec, nonché di
ulteriori sporadici documenti di trasporto 3o3, nonché i
pagamenti dei canoni relativi alla locazione dei locali del
Comitato officina dei diritti di via Monte Novegno 10/a, nonché
l'acquisto della grande maggioranza del carburante, nonché di
alcune ricariche telefoniche (escluse quelle al Gubernati) e
paypal e postepay.
Deve, infine, ritenersi plausibile la giustificazione fornita
dall'imputato in relazione all'acquisto di un tosaerba a spinta e
di una sega circolare considerata anche l'illogicità di usare
301 Cfr. in particolare doc. n. 43 - 46 - 62 - 90 - 187 - 190 - 196 - 199 - 200 -201 - 206 - 210 - 211 - 212 - 240 - 242 - 252 - 254 - 269 - 271 - 272 - 273 -304 - 305 - 306 - 309 - - 389 - 413 - 444 - 454 - 457 - 458 - 470 - 476 - 481 - 485 - 493 - 517 - 535 - 538 - 545 - 552 - 553 - 570 - 611 - 615 - 621 - 675 - 686 - 708 - 709 - 714 - 728 - 732 - 734 - 735 - 737 - 738 - 740 - 741 - 742 - 744 - 745 - 848 - 853 - 891 - 896 - 897 - 922 - 928 - 929 - 934 - 938 - 947 - 979 - 990 - 1005 - 1006 - 1007 - 1012 - 1013 - 1024 - 1030 - 1084 - 1103 - 1128 - 1187 - 1200 - 1218 - 1219 - 1230 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA. 302 Cfr. in particolare doc. n. 156 - 159 - 160 - 163 - 180 - 229 - 245 - 532 -533 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 556 - 601 - 842 - 888 - 952 - 966 -967 - 968 - 969 - 1206 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA. 303 Cfr. in particolare doc. n. 198 - 360 - 1239 - 1248 -1249 e 1250 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA
311
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(l L
come 'tappabuchi' pezze giustificative palesemente pnve di
attinenza con l'attività politica dello STARA.
STARA Andrea, quindi, deve essere assolto per le spese per cui
è stat fornita prova positiva della loro attinenza alla
funzionalità del Gruppo (pur eventualmente in presenza di
specifiche spese quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali
la formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza
dell'elemento soggettivo) perché il fatto non sussiste mentre,
alla luce dell'esposizione sopra svolta, deve essere ritenuto
colpevole del reato a lui ascritto per le restanti spese, che si
sostanziano, essenzialmente, in spese per generi alimentari e
ristorazione - per un ammontare di 19.652,43 - che devono
ritenersi false in quanto la pezza giustificativa portata a
rendiconto non corrisponde alla spesa effettivamente
effettuata.
Andrea STARA figura imputato anche del reato di cui agli artt.
7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre
1981 n. 659 indicato al capo b) del Decreto che Dispone il
Giudizio: in particolare, all'imputato veniva contestato di aver
utilizzato parte del denaro finalizzato al funzionamento del
Gruppo per il pagamento di iniziative elettorali o, comunque,
riferibili al partito, in relazione al pagamento delle fatture n.
506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa", n. 150
del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie
grafiche s.r.l.", nonché n. 42 del 21.2.2011 e n. 62 del
24.3.2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO
FRANCESCA".
In primo luogo occorre rilevare che la fattura emessa da "Agit
Mariogros Industrie Grafiche s.r.l. " riguardava la stampa di
manifesti relativi ad un convegno dal titolo "il futuro passa
dalla zona nord - sviluppo urbanistico ed infrastrutture sociali
nella prospettiva della variante 200" organizzato, tra gli altri
dal P.D. - con cui il Partito di STARA avrebbe dovuto fondersi
di lì a poco - nel quale intervenivano come relatori numerosi
collaboratori dell'odierno imputato.
Come già rilevato in relazione al DELL 'UTRI, tale costo pare
rientrare nella categoria delle spese di funzionamento del
Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte
'y;: ,/
312
generale, considerato che non si trattava di fondi erogati per il
pagamento della campagna elettorale propria o altrui, per cui è
evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma
di costi relativi ad un convegno avente finalità politica
connessa all'attività del Gruppo stesso.
Per quanto riguarda, invece, la fattura emessa da "Vincenzo
Bona s.p.a." l'integrazione del reato ascritto all'imputato è
palese.
In primo luogo occorre rilevare come non v1 siano dubbi in
relazione al fatto che il lavoro commissionato abbia riguardato
lo studio grafico e la stampa di manifesti e volantini elettorali
relativi alla campagna elettorale di Stefano LO RUSSO
(candidato consigliere comunale per il Comune di Torino),
Valentino MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e
Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri circoscrizionali del
Comune di Torino), alla luce delle produzioni documentali304 e
delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Vincenzo Bona, il
quale si diceva certo del fatto che il documento fiscale in
questione fosse da correlare con il materiale innanzi citato3os.
Il fatto, poi, che tale materiale sia stato pagato con denaro
pubblico risulta lapalissiano, contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa m una delle memone difensive
depositate306, considerato che:
304 Cfr. fascicolo personale relativo all'imputato Andrea STARA. 305 Cfr. pp. 111 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 306 In particolare, nella nota d'udienza depositata il 14.9.2016, veniva scritto: "L'ultima contestazione concerne la fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da Vincenzo Bona s.p.a. per l'importo di euro 4.980,00. Secondo l'impianto accusatorio l'esborso sarebbe relativo la stampa di manifesti e biglietti elettorali nell'interesse di candidati alle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. Il tema giuridico deve essere necessariamente inquadrato nel più generale argomento del momento consumativo del reato. Per poter affermare che si sia determinato un finanziamento illecito ai partiti attraverso il fondo di funzionamento del Gruppo consigliare occorrerà dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che la spesa in parola sia stata effettivamente sostenuta dal Gruppo. Per fare ciò la Pubblica accusa avrebbe dovuto offrire a questo Eccellentissimo Tribunale la prova inequivocabile che la fattura n. 506 del 31.5.2011 sia stata corrisposta con denari pubblici e non con denari riconducibili personalmente allo STARA. Alla luce della circostanza ampiamente provata e dimostrata che nel rendiconto del 2012 presentato alla Regione Piemonte non vi è traccia alcuna di tale operazione si può assumere dunque che tale spesa non sia stata sostenuta con denari pubblici."
313 Q
a) la fattura risulta intestata al Gruppo Consiliare "Insieme
per Bresso307" circostanza già di per sé sola sufficiente a
provare la circostanza;
b) la fattura veniva acquisita dalla Guardia di Finanza
presso il Gruppo stesso;
c) STARA medesimo, in disaccordo con quanto affermato
nella memoria difensiva di cui sopra, nell'ambito del
discorso relativo alle fatture emesse da "Mille e una
Festa di Digiorgio Francesca" ammetteva l'addebito
dicendo: "nel senso che se ammetto e ho sempre ritenuto
plausibile quel tipo di spesa com'è avvenuto o come ho
ammesso per i 4.980 euro di tipografia Bona potevo
ammetterlo anche per questo ... 30B";
d) anche in un memoria precedentemente depositata lo
STARA affermava che: "la fattura Bona è per la stampa
di materiale elettorale perché l'ho sempre ritenuta una
spesa legittima309".
e) dall'estratto conto bancario relativo al conto corrente
intestato al 'Gruppo Consiliare insieme per Bresso'
emerge che il pagamento inerente il documento in
questione risulta essere stato effettuato mediante due
bonifici Home Banking datati 31.1.2012: peraltro, il
fatto che tali bonifici siano ascrivibili alla fattura in
discorso risulta inequivocabilmente, oltre che
dall'ammontare della cifra, dalla descrizione
dell'operazione in cui s1 legge, relativamente al primo
bonifico: "Vincenzo Bona s.p.a. Acconto fattura n. 506
del 31.5.2011" ce, in relazione al secondo bonifico:
"Vincenzo Bona s.p.a. saldo fattura n. 506 del
31.5.2011 ''310.
Alla luce delle predette considerazioni appare, quindi,
inequivocabile che la fattura n. 506 del 31. 5. 2011 emessa da
"VINCENZO BONA spa" sia stata pagata con il Fondo di
Funzionamento del Gruppo, con conseguente integrazione del
reato.
307 Cfr. Fascicolo personale relativo all'imputato Stara. 308 Cfr. p. 76 trascrizioni udienza 19.6.2015. 309 Cfr. memoria presentata dall'imputato in data 19.6.2015. 310 Cfr. produzioni documentali effettuati dal P.M. nel corso dell'udienza del 23.6.2015 - estratto conto - "documento al 31.1.2012" - foglio 2.
314
Rimangono, quindi, da analizzare le fatture n. 42 del
21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011 emesse da "MILLE E
UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA":, in ipotesi d'accusa,
ciascuna delle due sarebbe per metà relativa a materiale
inerente l'attività del Gruppo e per l'altra metà afferente a
manifesti elettorali relativi a soggetti politici dell'area di centro
sinistra.
Sul punto veniva sentito il teste Giraudi, impiegato presso la
"Mille e Una Festa di Digiorgio Francesca)) e marito di
quest'ultima, il quale riferiva che, in realtà, la fattura n. 42 era
relativa a materiale inerente la sicurezza e la legge 194 mentre
la n. 62 si riferiva a manifesti elettorali per soggetti politici o
sociali di area centrosinistra311.
Dalla documentazione prodotta risultava, poi, che entrambi i
predetti documenti fiscali venivano pagati con bonifici emessi
dal Gruppo Consiliare 'Insieme per Bresso (bonifici allegati alle
fatture).
Al contrario lo STARA negava l'addebito sostenendo che quelle
fatture si riferivano esclusivamente a materiale relativo ai temi
della "Sicurezza Integrata" e della "difesa della legge 194"
sostenendo, p01, che a seguito degli ordini afferenti al
menzionato materiale il signor Vittorino Anselmo,
procacciatore d'affari per conto della "Mille e una Festa", lo
omaggiava di alcuni spazi per l'affissione di manifesti elettorali
che STARA, a sua volta donava, a dei piccoli partiti di
. centrosinistra impegnati nella campagna elettorale.
Lo STARA sosteneva, infine, che "in sostanza nel servizio reso
per i manifesti della 194 e sulla sicurezza e nelle fatture
relative, dentro è 'annegato' l'omaggio ricevuto"3 12.
Le dichiarazioni dello STARA venivano confermate solo in parte
ed in modo piuttosto vago dal Vittorino il quale, infatti,
dichiarava di aver 'omaggiato' lo STARA di spazi pubblicitari
ma che, in ogni caso questi c.d. omaggi venivano ''fatturati per
evitare ... Io non mi occupo di contabilità, perché davo ... essendo
un procacciatore davo alla ditta la chiusura della cosa e se gli
311 Cfr. pp. 11 e ss. e, in particolare p. 120 trascrizioni udienza 25.3.2015 nonché documenti inseriti nel fascicolo personale relativo a STARA Andrea. 312 Cfr. memoria difensiva presentata in data 19.6.2015.
315 },/) . /
davo 1 O pezzi, fatturiamone 12. E' logico che ni due saltano
fuori in omaggio[. .. ] Le faccio un esempio Avvocato, se addebito
a 200 euro l'uno 1 O poster, 2 mila euro, gliene omaggio due,
costerebbero meno ma io registro.. La ditta avrà registrato 2
mila euro 12 poster313".
In realtà, quindi, si tratterebbe di uno sconto sul singolo
pezzo, attesa la grande quantità di manifesti asseritamente
acquistati da STARA che, tuttavia, risultano tutti fatturati e
pagati col denaro del Gruppo e, peraltro, dalle dichiarazioni del
Vittorino non si evince in alcun modo che le fatture in
questione siano proprio quelle relative ai c.d. omaggi di cui
sopra.
Alla luce delle predette considerazioni appare, quindi,
inequivocabile che la fattura n. 62 del 24/03/2011 emesse da
"MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA" sia stata
pagata con il Fondo di Funzionamento del Gruppo, con
conseguente integrazione del reato.
Alla stregua dei precedenti rilievi Andrea STARA deve, quindi,
essere condannato per il reato a lui ascritto sub b) per la
somma complessiva di euro 10.282,00.
7. - Le sanzioni -
Per tutti i motivi sopra esposti, si pronuncia condanna - nei
limiti e per i fatti specificamente indicati trattando delle singole
posizioni - di Michele GIOVINE, Andrea STARA, Michele
FORMAGNANA, Angiolino MASTRULLO, Alfredo TENTONI,
Rosa Anna COSTA, Daniele CANTORE, Alberto CORTOPASSI,
Giovanni NEGRO e Augusta MONTARULI.
Le determinazioni alla luce dei parametri indicati dall'art. 133
c.p. sono le seguenti.
Quanto a Michele GIOVINE, dichiarato responsabile del reato
di cui all'art. 314 c.p. a lui contestato (limitatamente alla
somma complessiva di euro 14.053,05), si ritiene non possano
313 Cfr. p. 55 trascrizioni udienza 23.2.2016.
316
Q i.
essere riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p., e ciò per le
seguenti ragioni.
Si tratta di persona che ha commesso il reato di peculato
continuato mentre era pendente a suo canco altro
procedimento per reato diverso ma in realtà funzionale al
momento genetico dell'assunzione della carica pubblica, e cioè
per violazione degli artt. 81 c.p., 90 co. 2 dpr 570/ 1960
(condanna emessa in primo grado in data 30.6.2011, parz. rif.
Corte Appello Torino in data 21.7.2012, poi diventata definitiva
a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
cassazione in data 14.11.2013, alla pena di due anni e otto
mesi di reclusione).
Il concomitante svolgimento di procedimento penale a suo
carico nel corso del suo mandato (con condanna cui
conseguiva, ed è conseguita in via definitiva, l'interdizione
dagli uffici pubblici) non ha avuto alcuna efficacia deterrente
sulla sua condotta, e la carica ricoperta ha costituito
autonoma occasione per un diverso reato: che egli ha poi
commesso approfittando della diretta disponibilità di denaro
pubblico, una volta acquisito lo status di capogruppo di
gruppo monoconsiliare, per utilizzarlo 1n modo
sostanzialmente continuativo a profitto proprio e di persone a
lui prossime. La commissione del primo reato, cioè, ha fornito
le precondizioni per una palese recidiva: con riferimento alla
commissione di un reato diverso, senza alcun collegamento
con quello precedente, né, evidentemente, ascrivibilità ad un
medesimo disegno criminoso.
La varietà di tipologie di spesa abnormi, tale da coprire
merceologicamente un ampio spettro di spese ad uso
individuale (dalla stretta quotidianità all'abbigliamento, beni
più durevoli e tempo libero), la continuità dell'appropriazione
di somme nel tempo e - non da meno - le spiegazioni fornite (v.
retro), integrano un quadro complessivo non compatibile con il
riconoscimento delle suddette attenuanti, né la difesa, in sede
di conclusioni, ha offerto elementi fattuali di specifico rilievo
sul punto. Pur a fronte di sentenza definitiva a suo carico della
Corte dei Conti, l'imputato non ha nemmeno parzialmente
risarcito il danno, per cui nemmeno tale profilo è invocabile
per l'applicazione dell'art. 62 bis c.p .. Le spese indicate in
.~-I . _,--)
,f/ // ,'! ,> •
317
{/
parte motiva risultano non solo pnve di collegamento
funzionale con l'attività del consigliere o del gruppo, ma tese a
soddisfare interessi privati "in modo palese e perfino irridente",
secondo l'espressione utilizzata da Cass. Pen., Sez. VI, n.
49976 del 3.12.2012, Rv. 254033 già citata (v. retro, par. 3).
Ciò premesso, e rilevato che si tratta di un lungo e
continuativo elenco di spese abnormi quanto ad oggetto ma
per somme non singolarmente elevate, si ritiene che la pena
debba essere coincidere con i minimi edittali (all'epoca del
commesso reato, tre anni di reclusione), con un corposo
aumento complessivo per la continuazione. La pena viene
quindi così determinata:
pena base, anni tre di reclusione;
aumentata per effetto della continuazione interna al
capo 1 alla pena finale di anni tre e mesi dieci di
reclusione.
Andrea STARA viene dichiarato responsabile del reato
continuato a lui ascritto sub A, limitatamente alla somma di
euro 19.652,43, nonché del reato sub B, limitatamente alla
somma di euro 10.282,00 (per due soli dei tre episodi
contestati di c.d. finanziamento illecito ai partiti).
I suddetti reati sono ascrivibili ad un medesimo disegno
criminoso e devono essere unificati tra loro, oltre all'aumento
per la continuazione interna ai due capi. Possono essergli
riconosciute le attenuanti generiche alla luce dell'intervenuta
transazione sul risarcimento del danno (doc. prod. dif.) e
dell'incensuratezza. La pena base, visti i parametri di cui
all'art. 133 seconda parte c.p. - in specie, la condotta
susseguente al reato -, non può però coincidere con i minimi
edittali. E' ben vero che egli ha partecipato al procedimento e
ha approntato mezzi di difesa offrendo al giudice i propri
elementi di valutazione, ma sostanzialmente rovesciando
responsabilità interamente propne sm testimoni e m
particolare sulle due contabili, anche contattate
successivamente ai fatti, in fase di indagini preliminari e m
plausibile correlazione con il processo o comunque con la
propria futura difesa all'interno di quest'ultimo (v. retro). Sulla
pena base, poi, deve essere operato un aumento rilevante, alla
.. I
318
~ i .
luce del notevole numero di episodi di peculato di cui al capo
A, sia pure non per somme elevate singolarmente presi.
Di conseguenza, pena equa appare la seguente:
pena base, per il capo A, anni tre e mesi sei di
reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni due e mesi quattro;
aumentata per la continuazione interna al capo A ad
anni tre e mesi due;
aumentata per il capo B, per la spesa relativa alla
fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO
BONA spa" alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione;
ulteriormente aumentata, per la continuazione interna
al capo B in relazione alla fattura n. 62 del 24.3.2011
emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO
FRANCESCA", alla pena finale complessiva di anni tre e
mesi quattro di reclusione.
Michele FORMAGNANA viene dichiarato responsabile del reato
a lui contestato, per tutti i profili di cui al capo 29 a lui
·contestato. Possono essergli riconosciute le attenuanti
generiche, unicamente alla luce dell'incensuratezza e
dell'avvenuto risarcimento del danno, nonché per avere
immediatamente - all'atto della rendicontazione, ad indagini
iniziate (v. retro) - restituito alla Regione parte delle somme
contanti oggetto di appropriazione. La pena può essere
contenuta nei minimi edittali, ma con corposo aumento per la
continuazione, data l'entità non indifferente (anche in raffronto
con gli altri imputati del presente dibattimento) delle somme
sottratte tenuto conto del limitatissimo arco di tempo oggetto
dell'imputazione e in cui ha avuto interamente a disposizione il
fondo di funzionamento del gruppo misto (costituito da lui
solo). La pena congrua, ciò premesso, pare la seguente:
pena base anni tre di reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;
aumentata, complessivamente, per tutti gli episodi
costituenti continuazione interna al capo 29 alla pena
finale di anni due e mesi otto di reclusione.
319
Angiolino MASTRULLO è responsabile del reato continuato a
lui ascritto al capo 43, ritenuta raggiunta la prova del reato di
peculato per la somma di euro 9398,10. Mastrullo non ha mai
risarcito il danno e non è incensurato, avendo un precedente
per reati contro la pubblica amministrazione, con applicazione
della pena risalente al 9.11.1995, pena poi dichiarata estinta
ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p.. Si tratta di condanna
per fatti evidentemente ben più contenuti, a mesi otto di
reclusione, ed estremamente risalente nel tempo (a differenza
che nel caso - ben più grave - di Giovine, che ha commesso il
reato di peculato continuato di cui al presente procedimento
mentre diventava definitiva altra condanna a pena detentiva
elevata, con interdizione dai pubblici uffici). La risalenza nel
tempo - oltre vent'anni - del precedente a suo carico non
appare ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche,
sia pure non nella massima estensione. Pena in concreto
congrua, valutato un aumento per la continuazione che dia
comunque conto del numero di episodi di appropriazione di
denaro pubblico, appare quella seguente:
- pena base, anni tre di reclusione;
- diminuita, ex art. 62 bis c.p., ad anni due e mesi due di
reclusione;
- aumentata per la continuazione interna al capo 43 alla
pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione.
Alfredo TENTONI viene dichiarato responsabile dei reati di
peculato a lui contestati ai capi 49 e 50, limitatamente alla
somma complessiva di euro 3760,00. Possono essergli
riconosciute le attenuanti generiche, in ragione dell'avvenuto
risarcimento del danno alla Regione Piemonte e
dell'incensuratezza. Si tratta di quattro episodi, il più grave dei
quali, isolatamente preso, in termini quantitativi è quello
riferito alla spesa per l'acquisto di telecamere. Il suddetto
episodio viene, di conseguenza, ritenuto quale reato base sul
quale operare l'aumento per la continuazione.
La pena da irrogare deve peraltro tenere conto, da un lato,
della tipologia di difesa apprestata per l'episodio considerato
320
quale reato base e, dall'altro, le modalità fraudolente adottate
per ottenere il rimborso per gli altri episodi per i quali si è
raggiunta la prova a suo carico (v. retro), e deve quindi - al di
là del dato quantitativo delle somme sottratte - essere indicata
in termini superiori ai minimi edittali, e precisamente:
pena base, anni tre e mesi tre di reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni due e mesi due di
reclusione;
aumentata di un mesi per ciascuno dei restanti episodi,
e così alla pena complessiva di anni due e mesi cinque
di reclusione.
Rosa Anna COSTA è responsabile del reato continuato a lei
ascritto, limitatamente alla somma complessiva di euro
4917 ,42 euro. E' incensurata e ha risarcito il danno. Al di là
dell'entità complessiva, in sé non contenuta, della cifra per la
quale è stata provata la condotta appropriativa - cifra che in
parte è comunque costituita da una lunga teoria di spese di
entità ridotta - l'assenza di modalità fraudolente ed il
comportamento processuale, sostanzialmente ammissivo
rispetto alla commissione delle condotte (pur rivendicando la
legittimità di un utilizzo evidentemente anomalo e, per quanto
attiene agli atti di liberalità con denaro pubblico, vietato dalla
normativa vigente all'epoca) induce a riconoscere le attenuanti
ex art. 62 bis c.p. nella massima estensione e al massimo
contenimento della pena. Per tale motivo la stessa deve essere
così individuata;
pena base, anni tre di reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;
aumentata, per effetto della continuazione interna al
capo, alla pena complessiva finale di due anni e un
mese di reclusione.
Daniele CANTORE è responsabile del reato sub c) della parte
di decreto di rinvio a giudizio che lo riguarda (truffa) e del capo
b), limitatamente ad un'unica spesa (un articolo di pelletteria)
e per una somma di euro 550,00. I due reati possono essere
riuniti dal vincolo della continuazione e, quanto al capo b),
321 / /
trattandosi di un urnco ed isolato episodio di peculato e per
somma contenuta (se non in sé in relazione all'articolo
acquistato, comunque in assoluto nell'ambito delle spese da
lui sostenute con i fondi di funzionamento del gruppo e in
relazione all'entità globale dello stanziamento a tale fine), può
riconoscersi l'attenuante ex art. 323 bis c.p., qualificandosi il
fatto come di particolare tenuità. Possono essere riconosciute,
inoltre, le attenuanti ex art. 62 bis c.p., stante l'incensuratezza
e l'avvenuto risarcimento del danno. Nell'aumento per la
continuazione deve tenersi conto, per il reato di truffa
continuata, della complessiva durata nel tempo e della
reiterazione delle condotte.
La pena può essere, di conseguenza, così determinata:
pena base, per il reato sub b), anni tre di reclusione;
diminuita, ex art. 323 bis c.p., ad anni due;
diminuita, ex art. 62 bis c.p., ad un anno e quattro
mesi;
aumentata per la continuazione con il capo c) alla pena
finale di un anno e otto mesi di reclusione.
Alberto CORTOPASSI viene dichiarato responsabile del reato
continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma
complessiva di euro 2841,00. Possono essergli riconosciute le
attenuanti generiche (è incensurato e ha risarcito il danno) e,
alla luce dell'entità complessiva della somma, non rilevante
(pur a fronte della spregiudicatezza nella modalità di
commissione di una delle condotte, v. retro, riguardante la
messa a rimborso della spesa, del tutto privata e familiare,
sostenuta per il pranzo per la prima comunione del figlio),
contenere la pena nei minimi edittali. La pena può essere così
determinata:
pena base, anni tre di reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;
aumentata per la continuazione con i rimanenti episodi
di cui alla parte motiva alla pena di anni due e mesi uno
di reclusione.
322
Giovanni NEGRO è responsabile del reato di peculato di cui al
capo 27, limitatamente alla spesa di euro 1250,00. Trattandosi
di un unico episodio e per somma contenuta (anche
valutandolo in relazìone all'entità globale del fondo di
funzionamento), come per CANTORE possono essere
riconosciute non solo le attenuanti ex art. 62 bis c.p. (è
incensurato e ha risarcito il danno) ma anche quella di cui
all'art. 323 bis c.p.. La pena può, quindi, essere così
determinata:
pena base, anni tre di reclusione;
diminuita ex art. 323 bis c.p. ad anni due di reclusione;
diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi quattro
di reclusione.
Augusta MONTARULI è responsabile di un umco episodio,
contestato come peculato ma da riqualificarsi nel reato di cui
all'art. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81 (v. retro). Possono esserle
riconosciute le attenuanti generiche, alla luce
dell'incensuratezza e dell'intervenuto risarcimento del danno,
con irrogazione dei minimi assoluti di pena trattandosi di un
unico episodio e di spesa del tutto contenuta. La pena può,
quindi, essere così individuata:
pena base, mesi sei di reclusione e 300 euro di multa;
diminuita, ex art. 62 bis c.p., a mesi quattro di
reclusione e 200 euro di multa.
Consegue la condanna di tutti i predetti imputati al pagamento
delle spese processuali e alle pene accessorie di legge. In
particolare, ai sensi degli artt. 29 c.p·., 32 bis (in quanto reati
commessi con abuso dell'ufficio ai danni del Gruppo consiliare,
quindi di ente con personalità giuridica) e 317 bis c.p. deve
dichiararsi l'interdizione temporanea, di durata pari alla pena
inflitta, dai pubblici uffici di NEGRO, FORMAGNANA,
MASTRULLO, TENTONI, COSTA, CANTORE e CORTOPASSI;
mentre, in ragione della pena irrogata, la condanna di STARA e
GIOVINE dai pubblici uffici è in perpetuo. Tutti gli imputati
devono essere dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e imprese per durata pari alla pena inflitta.
323 I /
Quanto a CANTORE, MONTARULI e NEGRO, che possono
beneficiarne, deve essere ordinata la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna sul certificato del
casellario a privata richiesta, stante l'incensuratezza e la
presumibile efficacia deterrente esplicata dal presente
procedimento.
8. - I capi civili -
Va premesso che nel corso del dibattimento la Regione
Piemonte è stata risarcita da quasi tutti gli imputati, in ordine
ai quali pende (o pendeva, per le posizioni con pronuncia ad
oggi definitiva di condanna) giudizio per danno all'erario avanti
alla Corte dei Conti: con conseguente revoca, da parte della
Parte civile Regione Piemonte, della costituzione di parte civile
nei loro confronti (v. retro, in ordine allo svolgimento del
processo).
Di conseguenza, in esito al dibattimento l'opzione della Parte
civile Regione Piemonte è stata quella di richiedere la
condanna ai soli danni morali di coloro nei cui confronti ancora
pende giudizio contabile o che comunque non hanno risarcito
pur a fronte di sentenza ormai esecutiva della Corte dei Conti.
Tra questi ultimi, si è ritenuta raggiunta la responsabilità in
ordine al reato di peculato, e nei limiti indicati, nei confronti di
Michele GIOVINE e Angiolino MASTRULLO, i quali devono
essere condannati al risarcimento dei soli danni non
patrimoniali. La richiesta della Regione, già riportata in
apertura di motivazione, è stata, come da conclusioni scritte
che qui di seguito si riportano testualmente e nella loro
integralità - 'al risarcimento dei danni morali derivati alla
Regione Piemonte dai fatti di causa, danni da liquidarsi, anche
in via equitativa, che qui si indicano nella somma, che meglio
sarà vista dal Giudicante, maggiore o minore di euro 40. 000, 00',
oltre alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza
sostenute dalla parte civile in giudizio come da allegata nota
spese.
;~y-, .. , ,. ;
i : /
324 / / /
/
q
La richiesta si ricollega all'eventualità di condanna per l'intera
somma oggetto di imputazione. Per entrambi sotto questo
profilo la dichiarazione di responsabilità è solo parziale, e - in
proporzione, nonché con riferimento alle singole condotte -
appare equa la condanna a titolo di danno morale nella misura
di euro 15 mila per GIOVINE e di euro 5 mila per
MASTRULLO.
Deve invece essere rigettata la richiesta di liqu~dazione per
quanto attiene alla parte civile Codacons, ammessa
respingendo la richiesta di esclusione formulata dalle difese in
apertura di dibattimento e sul presupposto della astratta
titolarità di un diritto al risarcimento in quanto possibile
persona offesa (si rinvia sul punto integralmente alla relativa
ordinanza); astratta titolarità cui peraltro avrebbe dovuto
seguire una prova puntuale del fatto di avere effettivamente
subito un danno. La prova - come del resto già nel giudizio
abbreviato riguardante i coimputati nel medesimo processo, in
esito al quale pure la richiesta di Codacons è stata rigettata -
non è stata fornita in specifico. Né dalle conclusioni sviluppate
oralmente dalla relativa Difesa, né dalla memoria scritta
integrativa delle conclusioni depositate, si trae alcun cenno a
questo profilo, limitandosi la Difesa a portare elementi
significativi della responsabilità degli imputati. Di
conseguenza, la richiesta non può essere accolta non avendo
la parte fornito prova del danno subito come ente esponenziale
a tutela dei consumatori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara:
- GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui
ascritto, limitatamente alla somma complessiva di euro
14.053,05, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi dieci
di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti
addebiti perchè il fatto non sussiste;
325
e
- STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui
ascritto sub A), limitatamente alla somma di euro
19.652,43, nonchè del reato a lui ascritto sub B),
limitatamente alla somma di euro 10.282,00, e, unificati i
suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute
le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i
restanti addebiti perchè il fatto non sussiste.
- FORMAGNANA Michele responsabile del reato continuato
a lui ascritto, e - riconosciute le attenuanti generiche - lo
condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
- MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a
lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 9398, 10 e -
riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - lo condanna
alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo
l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non
sussiste;
- TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui
ascritti, limitatamente alla somma di euro 3760,00, e -
valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art.
62 bis c.p. - lo condanna alla pena di anni due e mesi
cinque di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i
restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei
ascritto, limitatamente alla somma di 4917,42 euro, e -
riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condanna alla
pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo
l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non
sussiste;
- CANTORE Daniele responsabile del reato sub c), nonchè
del reato sub b), limitatamente alla spesa di cui al 26.2.11
(doc. n. 31, fattura n. 60290/ 11) e - unificati i due reati dal
vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex
art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p. - lo condanna alla pena di un
anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da
tutti i restanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto
non sussiste e, con riferimento ai rimborsi spese per
acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non
costituisce reato;
326
) (
- CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a
lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 2841,00, e lo
condanna - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla
pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo
l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non
sussiste;
- NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al
capo 27, limitatamente alla spesa di cui al 22.10.10 per
euro 1250,00, e - riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e
323 bis c.p. - lo condanna alla pena di un anno e quattro
mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti
addebiti perchè il fatto non sussiste;
- MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto,
limitatamente alla spesa di cui al 28 aprile 2011 (doc. fisc.
n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio
1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e - riconosciute le
attenuanti ex art. 62 bis c.p. - la condanna alla pena di
mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa,
assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il
fatto non sussiste;
Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese
processuali.
Visto l'art. 29 c.p., 32 bis e 317 bis c.p.,
dichiara NEGRO, FORMAGNANA, MASTRULLO, TENTONI,
COSTA, CANTORE, CORTOPASSI interdetti dai pubblici
uffici per durata pari alla pena inflitta; dichiara STARA e
GIOVINE interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara
tutti i predetti imputati interdetti dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e imprese per durata pari alla pena
inflitta.
Visti gli artt. 163, 175 c.p.,
ordina la sospensione condizionale della pena e la non
menzione della condanna nei confronti di MONTARULI
Augusta, CANTORE Daniele, NEGRO Giovanni.
Visti gli artt. 538, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p.,
327
dichiara GIOVINE Michele e MASTRULLO Angiolino tenuti
al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla parte
civile costituita Regione Piemonte, da liquidarsi
integralmente in questa sede, nella misura - per Mastrullo -
di euro cinquemila e - per Giovine - di euro quindicimila. Li
condanna altresì alla rifusione delle spese di assistenza,
rappresentanza e giudizio in favore della parte civile regione
Piemonte, che si liquidano m complessivi euro 7.156,00
oltre IVA e CPA di legge.
Respinge le domande di risarcimento del danno e di
refusione delle spese processuali presentate dalla parte
civile CODACONS nei confronti di tutti gli imputati.
Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve:
-TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO
Federico, MOLINARI Riccardo, COTA Roberto, GIORDANO
Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo,
MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara,
LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro
rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste;
- BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto
non sussiste, salvo, per quanto attiene alla spesa di cui al
19 luglio 2012 (documento fiscale n. 365) di cui al capo 50
e alle spese indicate nel capo 32, perché il fatto non
costituisce reato.
Visto l'art. 263 c.p.p.,
ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto
Regione Piemonte delle telecamere oggetto del
provvedimento di sequestro del Tribunale, sez. III penale,
emesso e letto in udienza in data 14.4.2015, ordinando
l'allegazione agli atti della copia forense delle evidenze
informatiche contenute all'interno delle suddette telecamere
e della relativa documentazione prodotta dal P.M.;
ordina altresì l'allegazione agli atti di tutta la
documentazione acquisita con riferimento a tutti gli
imputati, nonché di quella successivamente sequestrata con
i verbali della GdF delegata del 19.4.2013 a carico di
328
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CAROSSA Mario, con
rispettivamente a carico
GIOVINE Sabrina e
FORMAGNANA.
Visto l'art. 331 c.p.p.,
I verbali GdF 11.12.2012
di STARA, GIOVINE Michele e
del 19.4.2013 a canea di
ordina la trasmissione degli atti al P.M. in sede per
eventualmente procedere nei confronti di GIOVINE Sabrina
e RADESCHI Giacoma, DATTRINO Fortunata e BLATTO
Patrizia per il reato di falsa testimonianza o altra fattispecie
ravvisabile.
Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della
motivazione.
' IL GIUDICE (est:') 1 ) '
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I IL PRESIDENTE (est.)
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