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ASSOCAAF SPA - Caf Confindustria Via Palestrina 6 – 20124 Milano - tel. 02.97070511 - mail [email protected] www.assocaaf.it www.assocaaf.it N N o o v v i i t t à à 7 7 3 3 0 0 / / 2 2 0 0 2 2 0 0 Possibilità per gli eredi di presentare il modello 730 per i soggetti che sono deceduti nell’anno 2019 e comunque entro il 23 luglio 2020 (se il decesso avviene dopo il 23 luglio 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche. Nuovo limite reddituale di euro 4000 per i figli di età non superiore ai 24 anni: dal 01/01/2019 il nuovo limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è innalzato a Euro 4.000 per i figli di età non superiore ai 24 anni (rimane di Euro 2.840,51 il limite per essere considerati fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti) Estensione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente, limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2019. Al fine del riconoscimento del regime agevolato è necessario che siano rispettati alcuni requisiti: la superficie dell’unità immobiliare di categoria C/1 oggetto di locazione (escluse le pertinenze) non può superare i 600 metri quadri; il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019; non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a Euro 28.000, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Spese di istruzione : è aumentato da 786 a 800 euro per studente il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Si ricorda che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’utilizzo della mensa scolastica e spese pre-post scuola (in quanto essendo servizi scolastici integrativi, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Eliminazione della detrazione relativa all’ acquisto di alimenti a fini medici speciali i in quanto non prorogata per il 2019 non sarà possibile inserire tali spese nel rigo E1; Detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (anni di studio previsti per il conseguimento della laurea): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. Detrazione del 50% per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: per le spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a Euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. Spese per arredo di immobili ristrutturati: è stato esplicitato che in caso di acquisto di elettrodomestici, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Spese per il mantenimento dei cani guida: : è stata aumentata a decorrere dal 2019 da Euro 516,46 a Euro 1.000 la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

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Page 1: NNoovviittàà 773300//22002200 - Assocaaf · EElliimmiinna azziioonnee eddellllaa eddettrraazzi ioonn ee lrrelaattiivvaa ci sallll’’ aaaccqquuiissttoo ddii aallimmeennttii aa

ASSOCAAF SPA - Caf Confindustria Via Palestrina 6 – 20124 Milano - tel. 02.97070511 - mail [email protected] www.assocaaf.it

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NNoovviittàà 773300//22002200

PPoossssiibbiilliittàà ppeerr ggllii eerreeddii ddii pprreesseennttaarree iill mmooddeelllloo 773300 per i soggetti che sono deceduti nell’anno 2019 e comunque entro il 23 luglio 2020 (se il decesso avviene dopo il 23 luglio 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche.

NNuuoovvoo lliimmiittee rreeddddiittuuaallee ddii eeuurroo 44000000 ppeerr ii ffiiggllii ddii eettàà nnoonn ssuuppeerriioorree aaii 2244 aannnnii:: dal 01/01/2019 il nuovo limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è innalzato a Euro 4.000 per i figli di età non superiore ai 24 anni (rimane di Euro 2.840,51 il limite per essere considerati fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti)

EEsstteennssiioonnee ddeell rreeggiimmee ddeellllaa cceeddoollaarree sseeccccaa aallllee llooccaazziioonnii ddii iimmmmoobbiillii aadd uussoo ccoommmmeerrcciiaallee (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente, limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2019. Al fine del riconoscimento del regime agevolato è necessario che siano rispettati alcuni requisiti: la superficie dell’unità immobiliare di categoria C/1 oggetto di locazione (escluse le pertinenze) non

può superare i 600 metri quadri; il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019; non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, tra i medesimi soggetti e per lo stesso

immobile, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

DDeettrraazziioonnee ppeerr ii llaavvoorraattoorrii ddeell ccoommppaarrttoo ssiiccuurreezzzzaa ee ddiiffeessaa:: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a Euro 28.000, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

SSppeessee ddii iissttrruuzziioonnee : è aumentato da 786 a 800 euro per studente il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Si ricorda che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’utilizzo della mensa scolastica e spese pre-post scuola (in quanto essendo servizi scolastici integrativi, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

EElliimmiinnaazziioonnee ddeellllaa ddeettrraazziioonnee rreellaattiivvaa aallll’’ aaccqquuiissttoo ddii aalliimmeennttii aa ffiinnii mmeeddiiccii ssppeecciiaallii i in quanto non prorogata per il 2019 non sarà possibile inserire tali spese nel rigo E1;

DDeettrraazziioonnee ddeell 5500%% ppeerr iill rriissccaattttoo ddeeii ppeerriiooddii nnoonn ccooppeerrttii ddaa ccoonnttrriibbuuzziioonnee ((aannnnii ddii ssttuuddiioo

pprreevviissttii ppeerr iill ccoonnsseegguuiimmeennttoo ddeellllaa llaauurreeaa)):: l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.

DDeettrraazziioonnee ddeell 5500%% ppeerr ll’’aaccqquuiissttoo ee ppoossaa iinn ooppeerraa ddii ssttrruuttttuurree ddii rriiccaarriiccaa ddeeii vveeiiccoollii aalliimmeennttaattii

aadd eenneerrggiiaa eelleettttrriiccaa:: per le spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a Euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

SSppeessee ppeerr aarrrreeddoo ddii iimmmmoobbiillii rriissttrruuttttuurraattii:: è stato esplicitato che in caso di acquisto di elettrodomestici, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

SSppeessee ppeerr iill mmaanntteenniimmeennttoo ddeeii ccaannii gguuiiddaa: : è stata aumentata a decorrere dal 2019 da Euro 516,46 a Euro 1.000 la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

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SSppoorrtt BBoonnuuss: ai contribuenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

CCrreeddiittoo dd’’iimmppoossttaa ppeerr bboonniiffiiccaa aammbbiieennttaallee : per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

IImmppaattrriiaattii:: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30/04/2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

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CCoonnffeerrmmee ee ssppeessee ppiiùù ccoommuunnii 773300//22002200

SSppeessee ppeerr aassiillii nniiddoo: la detrazione del 19% (su un massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico) riguarda le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati.

SSppeessee uunniivveerrssiittaarriiee: il tetto massimo per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali è stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

SSppeessee ppeerr aattttiivviittàà ssppoorrttiivvee pprraattiiccaattee ddaaii rraaggaazzzzii:: la detrazione del 19% (su un massimo di spesa di 210 euro per ciascun ragazzo) riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2019 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

DDeettrraazziioonnee aabbbboonnaammeennttii ttrraassppoorrttoo ppuubbbblliiccoo llooccaallee:: il beneficio consiste nella possibilità di portare con l’aliquota di detrazione del 19% le spese per acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro sostenute per se stessi e per familiari fiscalmente a carico.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%%--6655%% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%% ppeerr ll’’aaccqquuiissttoo ddii mmoobbiillii ee ddii ggrraannddii eelleettttrrooddoommeessttiiccii di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo nel 2019 per lavori di ristrutturazione che vanno dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

OObbbblliiggoo ddii ccoommuunniiccaazziioonnee EENNEEAA:: per poter fruire della detrazione del 50% prevista per gli interventi effettuati nel 2019 di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, è previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’ENEA. Tale comunicazione dei dati va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collaudo.

PPrroorrooggaattaa llaa ddeettrraazziioonnee BBoonnuuss vveerrddee:: il beneficio consiste nella possibilità di portare con l’aliquota di detrazione del 36% le spese sostenute nel solo anno 2019 per un massimo di 5.000 euro per interventi relativi a: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari

esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali. realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell’edificio o dell’unità

immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

UUttiilliizzzzoo ccrreeddiittoo ddaa iinntteeggrraattiivvaa aa ffaavvoorree: possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore fino al 31/12 del quinto anno successivo rispetto a quella originaria. E’ quindi possibile indicare l’importo del maggior credito (se non già chiesto a rimborso) risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro i nuovi termini.

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NNoovviittàà ee iinnddiiccaazziioonnii ddeellll’’aannnnoo 22002200

ppeerr iill 773300//22002211

OObbbblliiggoo ttrraacccciiaabbiilliittàà OONNEERRII DDEETTRRAAIIBBIILLII PPAAGGAATTII NNEELL 22002200

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni (con alcune eccezioni). Il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. L’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile vale per gli oneri: per cui è prevista la detrazione del 19%; indicati all’art. 15, TUIR e in altre disposizioni.

L’obbligo non opera quindi per le spese deducibili previste dall’art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali). Anche con riguardo alle detrazioni, la disposizione non si applica alle spese per cui è possibile beneficiare: di una percentuale di recupero diversa dal 19%. Si tratta di quegli oneri per cui è previsto un

recupero del 26%, 30% o 35% per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (si pensi alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie);

una detrazione di tipo forfetario (ad esempio per i canoni di locazione).

Si tratta di un obbligo che, se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali: bonifici bancari o postali; carte di debito, di credito e prepagate; assegni bancari e circolari.

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

E’ possibile pagare con strumenti non tracciabili (contanti), senza il venir meno del beneficio i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Le spese mediche non comprese nell’elenco di cui sopra rimangono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità. Si pensi, ad esempio, ai seguenti casi: prestazioni rese da liberi professionisti sanitari che esercitano privatamente non in strutture

accreditate al SSN. In questa ipotesi ricadono varie tipologie di specialisti che praticano la libera professione, ad esempio, in ambulatori o studi privati (dentista, oculista, psicoterapeuta, podologo, fisioterapista, ecc...);

prestazioni sanitarie rese in strutture non accreditate al SSN (prestazioni mediche e riabilitative, ricoveri, interventi, cure termali, ecc...);

prestazioni di assistenza generica per il soggetto disabile (o anche specifica, se prestata al di fuori dell’ambito del SSN);

spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento e i sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza del soggetto disabile, a meno che non si tratti di dispositivi medici;

acquisto di autoveicoli per il soggetto disabile; acquisto dei cani guida.

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L’obbligo di utilizzare un metodo tracciabile per il pagamento degli oneri detraibili al 19% (salvo le eccezioni illustrate precedentemente) può avere ricadute sulla documentazione che il contribuente dovrà produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito alcun chiarimento in merito, ma analogamente a quanto già avviene per alcune detrazioni/deduzioni (ad esempio recupero edilizio, bonus arredo, erogazioni liberali) sarà probabilmente necessario allegare al documento di spesa anche una ricevuta di pagamento. Si ritiene pertanto opportuno che venga conservata la prova del pagamento, ossia: la ricevuta o l’estratto della carta di debito o di credito; la copia del bonifico bancario o postale, o comunque una qualche prova documentale che attesti l’avvenuto pagamento con uno specifico metodo

tracciabile.

RRiimmoodduullaazziioonnee DDEETTRRAAZZIIOONNII iinn bbaassee aall rreeddddiittoo

Per il 2020 rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente (al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze), ammesse per l’intero importo se il reddito complessivo è inferiore ad € 120.000, in proporzione, se li supera. Esclusi dalla rimodulazione gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto/ costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie (art. 15, commi 3. 3-bis e 3-ter, TUIR).

BBoonnuuss ffaacccciiaattee

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 ripartita su 10 quote annuali per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. La detrazione sembrerebbe quindi trovare i limiti propri della disciplina del recupero edilizio (riguardo, ad esempio, agli edifici oggetto di intervento ed ai soggetti che possono beneficiarne), anche se non è previsto un limite di spesa agevolabile. Rimangono ferme le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica anche se non è ancora chiara l’eventuale cumulabilità o alternatività con la nuova detrazione in esame. Il Bonus facciate è riconosciuto se gli interventi sono eseguiti su edifici: esistenti; ubicati in zona A e B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, senza specificare se gli stessi debbano essere ad esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici limiti il fatto che: si tratti di edifici esistenti e quindi che siano accatastati prima dell’avvio dei lavori (è quindi esclusa

la detrazione se gli interventi sono eseguiti su immobili in costruzione), si trovino in determinate zone territoriali omogenee del comune in cui sono ubicati, secondo le

disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione: sono finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna; possono anche essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna; devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti

e fregi. La norma non specifica quale debba essere la natura dell’intervento e prevede che siano incluse tra gli interventi agevolabili anche la sola tinteggiatura esterna e pulitura, che generalmente sono qualificabili come manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria risulta quindi agevolabile anche se eseguita su singole unità abitative. Alla luce del testo normativo sono invece esclusi dalla detrazione, ad esempio:

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gli interventi su strutture non opache, cioè interventi riguardanti finestre comprensive di infissi, porte, verande e generalmente tutte quelle strutture delimitanti che permettano il passaggio della luce;

gli interventi su grondaie o impianti esterni; l’installazione di schermature solari (tende da sole) sulla facciata dell’immobile. Tali opere potrebbero tuttavia avere accesso alle detrazioni per recupero edilizio o risparmio energetico, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dalle relative normative. Analogamente agli interventi di recupero edilizio, si ritiene possano rientrare tra le spese agevolabili anche le spese per prestazioni professionali e di progettazione necessarie alla realizzazione dell’opera, così come le opere accessorie come l’installazione di ponteggi o impalcature. La detrazione è riconosciuta se la spesa è sostenuta tramite bonifico bancario “parlante” La documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione è in linea di massima quella richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per recupero edilizio. Il comma 221, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, indica gli interventi ammessi al beneficio, ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Sembra quindi che la norma, riconoscendo il già ampio quadro di detrazioni per interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, voglia indicare un’alternatività dei benefici.

SSppeessee vveetteerriinnaarriiee:: l’importo massimo detraibile passa da Euro 387,34 a Euro 500 sempre con franchigia di Euro 129,11.

PPrroorrooggaa ddeell ccrreeddiittoo dd’’iimmppoossttaa SSppoorrtt BBoonnuuss (65% in 3 quote annuali, nel limite del 20% del reddito imponibile) ai soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture

NNoonn pprroorrooggaattaa ll’’eesstteennssiioonnee ddeell rreeggiimmee ddeellllaa cceeddoollaarree sseeccccaa aallllee llooccaazziioonnii ddii iimmmmoobbiillii aadd uussoo

ccoommmmeerrcciiaallee (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%%--6655%% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

PPrroorrooggaattaa ll’’aalliiqquuoottaa ddii ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%% ppeerr ll’’aaccqquuiissttoo ddii mmoobbiillii ee ddii ggrraannddii eelleettttrrooddoommeessttiiccii di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute.

PPrroorrooggaattaa llaa ddeettrraazziioonnee BBoonnuuss vveerrddee:: con la possibilità di portare con l’aliquota di detrazione del 36% le spese sostenute per un massimo di 5.000 euro per interventi relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali e a realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell’edificio o dell’unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).