novità fiscali€¦ · dlgs n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi...

29
Novità fiscali Marzo 2017 Aprile 2017

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

Novità fiscali Marzo 2017

Apr i le 2017

Page 2: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

1

Le novità fiscali di Marzo 2017

“Dirigere solo in termini di profitto è come giocare a tennis guardando il tabellone e non la palla”

- K.Blanchard

IRES/IRPEF 1. Super-ammortamento e iper-ammortamento: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del

MISE (Circ. n. 4/E/2017) 2. Credito di imposta R&S: ammesso anche con contratto con riserva di nomina del

contraente (Ris. n. 32/E/2017) 3. Patent box: agevolabile lo sviluppo di software protetto da copyright (Ris. n. 28/E/2017) 4. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: revoca per successiva

vendita (Ris. n. 29/E/2017) 5. Continuazione del consolidato in caso di trasferimento della partecipazione alla casa

madre (Ris. n. 25/E/2017) 6. Riserve in sospensione di imposta in caso di trasformazione eterogenea (Ris. n.

27/E/2017) IVA 7. Comunicazioni relative ai modelli Intrastat 8. Modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA 9. Modificati i termini della comunicazione opzionale dei dati delle fatture (Provv. n.

58793/2017) 10. Comunicazione di irregolarità per incongruenze rilevate nel volume d’affari dichiarato

(Provv. n. 57490/2017) 11. Dichiarazione IVA 2017: chiarimenti sulle scadenze (Ris. n. 26/E/2017) 12. Cessione del credito IVA a scopo di garanzia (Ris. n. 39/E/2017) 13. Aggiornate istruzioni e specifiche tecniche al modello IVA TR (Provv. n. 59279/2017) 14. Ammissibilità del limite alla compensazione orizzontale di crediti IVA (CGUE, causa C-

211/16) 15. Aliquota ridotta non applicabile agli e-book (CGUE, causa C-390/15) VARIE 16. Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Circ. n. 2/E /2017) 17. Ravvedibile il modello F24 a saldo zero omesso o presentato in ritardo (Ris. n.

36/E/2017) INTERNAZIONALE 18. Country by Country Reporting – emanato il decreto attuativo 19. DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri

(DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera per lo scambio di informazioni mediante richieste di gruppo ATTIVITA’ DELL’AREA 22. Gruppi fiscali 23. Principi contabili 24. Seminari Legge di Bilancio 2017

Page 3: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

2

Le novità fiscali di Marzo 2017

Circolare

Agenzia delle

Entrate n. 4 del

30 marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 32 del

10 marzo 2017

IRES/IRPEF

1. Super-ammortamento e iper-ammortamento: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE (Circ. n. 4/E/2017)

Il 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato con il Ministero dello Sviluppo Economico la circolare n. 4/E recante prime istruzioni interpretative sulle maggiorazioni delle quote di ammortamento deducibili, riservate agli investimenti in beni strumentali nuovi in chiave industria 4.0, nonché chiarimenti sulla proroga del super-ammortamento; si tratta, in particolare, delle misure disciplinate dall’art. 1, commi da 8 a 13 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Il documento, la cui pubblicazione è stata fortemente sollecitata da Confindustria, consta di tre sezioni: una, introduttiva, di inquadramento delle discipline; una sezione recante chiarimenti in ambito fiscale (oltre ad una disamina delle condizioni e degli adempimenti per la fruizione delle agevolazioni) e una terza sezione, di natura tecnica, che detta le linee-guida operative per l’individuazione dei beni tipici di Industria 4.0 e delle loro caratteristiche. La circolare è stata oggetto di un approfondito commento da parte dell’Area Politiche Fiscali, nella nota di aggiornamento dell’11 aprile scorso,

disponibile accedendo alla sezione blog, oppure cliccando sulla voce circolari dalla sezione documenti, della Comunità Fisco del social network di Confindustria.

2. Credito di imposta R&S: ammesso anche con contratto con riserva di nomina del contraente (Ris. n. 32/E/2017)

Con risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un’istanza di interpello in materia di credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Il caso prospettato dall’istante attiene all’ammissibilità al credito di imposta in esame, di spese di ricerca “extra muros”, commissionate ad un ente di ricerca, in forza di una particolare fattispecie contrattuale. Nello specifico, il quesito rappresentato dall’istante verte sulla possibilità di beneficiare del credito di imposta in esame in presenza di un contratto di ricerca con riserva di nomina del contraente ai sensi dell’art.1401 del codice civile. In base a tale contratto, al momento della stipula, una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti in capo allo stesso.

Page 4: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

3

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 28 del

9 marzo 2017

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. c), del DL n. 145/2013 e dell’art. 4 comma 1, lett. c) del DM 27 maggio 2015, le spese relative a contratti di ricerca “extra muros”, ovvero a contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, ed altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, sono agevolabili nella misura del 50% delle spese incrementali rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nel triennio precedente. L’associazione istante “Beta” riferisce di aver concluso un contratto ex art. 1401 c.c. con un ente di ricerca “Gamma” avente per oggetto due progetti di ricerca, i cui benefici saranno riservati ad una sola delle cooperative associate: “Alfa”. In particolare, Alfa, scelta tra le diverse associate, subentrerà a Beta in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso, con efficacia retroattiva. In esecuzione di tale contratto, quindi, la cooperativa nominata acquisirà i risultati dei singoli progetti di ricerca a titolo originario, senza che tra quest’ultima e l’associazione si sia verificato alcun effetto traslativo. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario del contratto di ricerca, Beta precisa che il pagamento dell’intero prezzo relativo ai due progetti sarà eseguito integralmente da Alfa. Sulla base del parere previamente acquisito dal Ministero dello Sviluppo Economico appositamente consultato per la soluzione del caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che se il progetto di ricerca è conforme all’art. 3 del DL n. 145/2013 e al DM 27 maggio 2015, Alfa potrà usufruire del credito di imposta, indipendentemente dalle modalità contrattuali scelte dall’istante per commissionare l’attività di ricerca.

3. Patent box: agevolabile lo sviluppo di software protetto da copyright (Ris. n. 28/E/2017)

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E, emanata il 9 marzo 2017, ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune attività legate allo sfruttamento di un software protetto da copyright, suscettibili di beneficiare del regime del Patent Box, di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’istanza di interpello oggetto della risoluzione in esame è stata presentata da una società produttrice di un software applicativo dedicato alle aziende manifatturiere, protetto da copyright. In proposito, l’istante riferisce che intende avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del regime del Patent Box in relazione a determinate attività relative allo sfruttamento del software, per il quale svolge continuativamente attività di ricerca e sviluppo, necessarie al suo mantenimento e potenziamento. In particolare, l’istante chiede conferma dell’ammissibilità al regime agevolato delle attività di:

Page 5: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

4

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 29 del

10 marzo 2017

concessione in uso del prodotto, sotto forma di licenza iniziale;

concessione in uso del prodotto, sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione;

realizzazione e concessione in uso delle “modifiche” (sviluppi di funzionalità aggiuntive o migliorative).

A tale riguardo, l’istante ha precisato che la concessione della licenza d’uso iniziale costituisce il trasferimento del diritto d’uso del software in versione “base”; mentre i canoni di aggiornamento/manutenzione periodica rappresentano il corrispettivo per il trasferimento del diritto d’uso del software nella versione aggiornata delle modifiche migliorative e costantemente realizzate dall’istante. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa primaria e di attuazione del regime di favore in commento, nonché le prime indicazioni rese con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, ha dichiarato che le attività indicate dall’istante sono agevolabili a condizione che determinino lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del bene stesso, e rappresentino il risultato di un’attività di ricerca e sviluppo condotta dall’istante, in osservanza del principio OCSE del c.d. “nexus approach”. L’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi, per l’Agenzia delle Entrate in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Sono escluse da queste attività quelle funzioni di natura strumentale all’utilizzo del software, come ad esempio la formazione del personale, il basic help desk di c.d. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canale periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. Sulla base di tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto se consistenti in attività di implementazione, personalizzazione e customizzazione del software, risultanti da un’attività di ricerca e sviluppo.

4. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: revoca per successiva vendita (Ris. n. 29/E/2017)

La risoluzione n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017,ha risolto alcuni dubbi relativi alla fattispecie di revoca del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 18 del DL 24 giugno 2014, n. 91, determinata dalla vendita del bene agevolato, prima del decorso dei termini previsti dallo stesso decreto. L’art. 18 del DL n. 91/2014 riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, dotati dei requisiti di novità e strumentalità, di ammontare minimo superiore a 10.000 euro e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Page 6: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

5

Le novità fiscali di Marzo 2017

L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 15% sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato più alto. Il caso rappresentato nel quesito posto dalla società istante ha per oggetto un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica, di valore complessivo pari a 354.300 euro. L’acquisizione del carrello elevatore e della relativa attrezzatura magnetica, avvenuta nel 2014, con un contratto di locazione finanziaria, è stata agevolata dal credito di imposta in esame. Ciò premesso, l’istante riferisce di voler riscattare il bene (carrello e attrezzatura magnetica) per poi vendere il carrello ad un acquirente estero entro il 2017, e trasferire la relativa attrezzatura magnetica ad un altro carrello utilizzato in un altro cantiere dell’istante, situato nel territorio dello Stato. In proposito l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di verificare se il cambiamento di destinazione dei beni agevolati determina le condizioni per una revoca dell’agevolazione. Nello specifico, l’istante ritiene che la vendita all’estero del solo carrello elevatore non comporti la revoca del beneficio per la parte relativa all’attrezzatura magnetica, dotata di autonoma funzionalità rispetto al carrello e, pertanto, utilizzabile in relazione ad un altro carrello elevatore. Ai fini della soluzione al quesito rappresentato, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, secondo l’art. 18, comma 6, lett. b) citato, il trasferimento dei beni oggetto di investimento, entro il termine di cui all’art. 43, comma 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 in strutture produttive ubicate all’estero determina la revoca dell’agevolazione. Pertanto, nel caso prospettato, la revoca produrrebbe i suoi effetti solo nei confronti del carrello elevatore, in quanto la cessione del bene prevista entro il 2017, è destinata ad un acquirente situato all’estero ed avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui l’istante avesse già beneficiato dell’agevolazione in relazione all’acquisizione del carrello elevatore, il credito di imposta deve essere restituito maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi del periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca. Con riferimento all’attrezzatura magnetica, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la relativa quota di credito di imposta non deve essere restituita, a condizione che l’attrezzatura magnetica sia dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, e rispetti tutti i requisiti previsti dalla

Page 7: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

6

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 25 del

2 marzo 2017

norma.

5. Continuazione del consolidato in caso di trasferimento della partecipazione alla casa madre (Ris. n. 25/E/2017)

Il trasferimento di una partecipazione di controllo in una società consolidata dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia a quello della casa madre stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Europea, non pregiudica la continuazione del consolidato nazionale; è questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 2 marzo 2017. L’istanza di interpello oggetto della risoluzione in esame, è stata presentata da una società francese “Alfa”, capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei, che detiene una partecipazione totalitaria in una società “Gamma”, per il tramite della sua stabile organizzazione in Italia. Richiamando le modifiche apportate dall’art. 6 del DLGS 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”) alla disciplina del consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello presentata, in merito all’eventuale interruzione del regime del consolidato in caso di trasferimento alla casa madre francese della partecipazione di controllo in “Gamma” iscritta nel patrimonio della stabile organizzazione italiana consolidante. L’art. 6 comma 2 del DLGS n. 147/2015 ha, infatti, adeguato la disciplina del consolidato nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 giugno 2014, relativa alle cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13. Con tale sentenza, la Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le disposizioni di uno Stato membro che consentono l’accesso al consolidato ad una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma non a società sorelle residenti in tale Stato e controllate da una società stabilita in un altro Stato membro. Il decreto internazionalizzazione ha, infatti, innovato la disciplina del consolidato nazionale:

prevedendo il c.d. “consolidato tra sorelle”, ovvero la possibilità di includere nel consolidato nazionale, in qualità di consolidate, le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

eliminando l’obbligo di includere nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante le partecipazioni delle società da consolidare.

Con riferimento al caso rappresentato nell’istanza di interpello, il trasferimento della partecipazione di controllo in Gamma dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al patrimonio di Alfa, non costituisce

Page 8: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

7

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 27 del

7 marzo 2017

una causa di interruzione del regime della tassazione di gruppo tra Alfa e Gamma mediante la stessa stabile organizzazione italiana, non essendo più richiesto dalla norma che il patrimonio della consolidante comprenda tutte le partecipazioni incluse nel perimetro di consolidamento. A tale riguardo la risoluzione ha precisato che tale modifica opera anche nei confronti dei consolidati per i quali l’opzione era già esercitata alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione. Infine, con riferimento ad eventuali obblighi dichiarativi relativi al trasferimento della partecipazione, è stato chiarito che la fattispecie in esame, non richiede l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 13, comma 10, del DM 9 giugno 2004, in quanto non costituisce né una causa di interruzione del consolidato, né un mutamento nel perimetro di consolidamento.

6. Riserve in sospensione di imposta in caso di trasformazione eterogenea (Ris. n. 27/E/2017)

La risoluzione n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2017 ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione delle riserve in sospensione di imposta, a seguito di fusione per incorporazione di una società di capitali in una fondazione. Nel caso illustrato nell’istanza, una fondazione intende incorporare totalmente una società a responsabilità limitata, di cui detiene la totalità del capitale sociale. La fondazione può gestire e amministrare beni immobili di cui sia proprietaria, comodataria o locatrice, per l’esercizio di attività volte alla promozione di iniziative culturali e politiche, di natura non commerciale. Poiché anche la società incorporata esercita un’attività di gestione immobiliare, la fusione ha l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo di beni immobili, ridurre i costi di gestione e di amministrazione, snellire i processi decisionali e semplificare la gestione dei flussi finanziari. I beni immobili detenuti dalla società confluiranno nella sfera non commerciale della fondazione. L’operazione descritta, dà luogo al contempo ad un’operazione di trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a ente non commerciale: c.d. trasformazione eterogenea. Conseguentemente, i beni della società destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa saranno considerati realizzati al valore normale. Ciò posto, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale delle riserve in sospensione di imposta ad operazione avvenuta. L’istante ricorda che, secondo l’art. 171 del TUIR, le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47 del TUIR, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o degli associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per

Page 9: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

8

Le novità fiscali di Marzo 2017

Comunicato

stampa Agenzia

delle Entrate,

Agenzia delle

Dogane e dei

Monopoli, e

ISTAT del 16

marzo 2017

Decreto del

Ministero

dell’Economia e

delle Finanze del

23 febbraio 2017

scopi diversi dalla perdita d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato, poiché l’ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non esercita alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione di imposta dovrà essere assoggettata a tassazione in capo alla società, per effetto della destinazione dell’intera attività a finalità estranea all’esercizio di un’attività di impresa. In capo alla fondazione, invece, le riserve di utili, compresa quella in sospensione di imposta, saranno considerate distribuite nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, realizzando la fattispecie di cui alla lettera b) del secondo periodo del comma 1 dell’art. 171 del TUIR.

IVA

7. Comunicazioni relative ai modelli Intrastat

Con il comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’ISTAT del 16 marzo 2017 sono stati forniti importanti chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione degli elenchi Intrastat, ripristinato ad opera della legge di conversione del DL 30 dicembre 2016, n. 244, (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”). Il comunicato stampa, chiarisce, in particolare, che quanto indicato con il precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017 secondo il quale i contribuenti erano obbligati, per il mese di gennaio 2017, alla trasmissione, entro il 27 febbraio 2017, delle comunicazioni Intra-2, riguardava - sul piano oggettivo - i soli dati statistici e - per quanto attiene ai profili soggettivi - solo i soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla news pubblicata il 20 marzo 2017 sul blog della Comunità Fisco della piattaforma social di Confindustria.

8. Modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA

Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, che regola l’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del DL 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 4, comma 7 del DL 22 ottobre 2016, n. 193. L’art. 4, comma 7, del DL 22 ottobre 2016, n. 193 ha modificato la

Page 10: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

9

Le novità fiscali di Marzo 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate prot. n.

59227 del 28

marzo 2017

disciplina dei depositi IVA stabilendo, in generale, che a decorrere dal 1° aprile il versamento dell’imposta sia effettuato dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione, qualora i beni estratti siano immessi in commercio nel territorio dello Stato. Pertanto, a decorrere da tale data, l’imposta non potrà più essere assolta dal cessionario/committente mediante il meccanismo del reverse charge. Tuttavia, limitatamente alle operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA e estratti per essere immessi in consumo in Italia, l’imposta continua ad essere dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, previa prestazione di una idonea garanzia. Il decreto ministeriale in esame, definisce i contenuti, le modalità e i casi di prestazione della garanzia richiesta per tali operazioni da parte dei soggetti che procedono all’estrazione dei beni dai depositi IVA. In particolare, in primo luogo, l’art. 2 del citato decreto individua i requisiti che un soggetto deve possedere per poter essere considerato un soggetto affidabile e procedere, quindi, all’estrazione dei beni dal deposito IVA continuando ad assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge, anche senza prestazione di idonea garanzia. Si tratta dei seguenti requisiti:

a) la presentazione della dichiarazione ai fini IVA, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) l’esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) l’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) l’assenza di conoscenza formale dell’avvio di procedure penali per i delitti previsti dal DLGS 10 marzo 2000, n. 74.

In assenza di tali requisiti l’imposta è dovuta mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione della garanzia secondo le modalità previste dall’art. 38-bis, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia va prestata per la durata di sei mesi dalla data di estrazione, presentando i modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 59277 del 28 marzo 2017. Nello specifico, il Provvedimento sopra citato ha approvato due modelli: il primo modello deve essere presentato in caso di garanzia prestata mediante la creazione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario/banca; mentre il secondo modello deve essere utilizzato in caso di stipula di una polizza

Page 11: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

10

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 35 del

20 marzo 2017

fideiussoria o di ricorso ad una fideiussione bancaria. Tornando all’analisi del Decreto del 23 febbraio 2017, l’art. 3stabilisce che la sussistenza dei requisiti di affidabilità (di cui al precedente art. 2) deve essere attestata dal soggetto che estrae i beni, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 ed in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 57215 del 24 marzo 2017 ha approvato il modello da utilizzare e le relative istruzioni. Nello specifico, la dichiarazione dovrà essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito, all’atto della prima estrazione effettuata e resterà valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito dovrà poi trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, che procederà anche sulla base di un’analisi del rischio di evasione o di frode, agli opportuni controlli, nonché alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di affidabilità della garanzia. In caso di prestazione della garanzia, copia della stessa dovrà essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto dell’estrazione. Tuttavia, secondo l’art, 4 del Decreto del 23 febbraio 2017 i requisiti di cui all’art. 2 si considerano automaticamente sussistenti se:

il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;

il soggetto che procede all’estrazione dei beni ha lo status di operatore economico autorizzato (art. 38 e ss. del regolamento UE n. 952/2013) oppure è esonerato dal prestare garanzia in base alla legislazione doganale.

Anche per tali fattispecie l’imposta continua ad essere assolta dal soggetto estrattore mediante il meccanismo dell’inversione contabile, senza necessità di prestazione della garanzia. Si ricorda, infine, che la risoluzione n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo scorso ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di presentazione della dichiarazione d’intento da parte degli esportatori abituali, a fronte delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 7, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, al comma 6 dell’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331 che hanno previsto – tra le altre cose – che l’estrazione di beni dal deposito IVA possa essere effettuata senza pagamento dell’imposta qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono dell’utilizzo del plafond di cui all’art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1972. In tali casi la dichiarazione d’intento, compilata sulla base del modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, avendo particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Page 12: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

11

Le novità fiscali di Marzo 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate prot. n.

58793 del 27

marzo 2017

l’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito. Conseguentemente, nella sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello bisognerà indicare il codice fiscale, la partita IVA e la denominazione del gestore del deposito IVA.

La dichiarazione d’intento, che dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, sarà consegnata al gestore del deposito, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha ricordato agli operatori di ridurre l’importo del plafond disponibile a seguito di ogni singolo utilizzo.

9. Modificati i termini della comunicazione opzionale dei dati delle fatture (Provv. n. 58793/2017)

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 definisce le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78 e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis dello stesso decreto, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, del DL 22 ottobre 2016, n. 193. Il provvedimento modifica, altresì, i termini per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture, stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070. In particolare, il provvedimento in esame detta le regole per:

le informazioni da trasmettere, ai sensi dell’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, relative alle fatture emesse e ricevute (e registrate), alle note di variazione e alle bollette doganali. Tuttavia, le specifiche tecniche e le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle fatture, allegate al provvedimento potranno essere adottate solo a decorrere dal 10 luglio 2017; fino a tale data i dati possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell’allegato “Specifiche tecniche dati fattura” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070;

le informazioni da trasmettere ai sensi dell’art. 21-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, relative alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da trasmettere con apposito modello, approvato e allegato allo stesso provvedimento;

le modalità di trasmissione delle comunicazioni. La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere effettuata esclusivamente per via telematica;

l’allineamento dei termini per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture di cui al DLGS n. 127/2015 a quelli per la trasmissione telematica obbligatoria degli stessi dati, disposta dall’art. 21del DL n.

Page 13: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

12

Le novità fiscali di Marzo 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 57490

del 24 marzo

2017

78/2010. A tal proposito sono stati modificati i termini definiti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture. Pertanto, per il primo anno di applicazione del DLGS n. 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

i dati relativi al modello per la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche saranno resi disponibili al contribuente, nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In tali sezioni saranno disponibili anche le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare, indicato nelle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche.

10. Comunicazione di irregolarità per incongruenze rilevate nel volume d’affari dichiarato (Provv. n. 57490/2017)

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 57490 del 24 marzo 2017 definisce le modalità con le quali saranno comunicate al contribuente le incongruenze riscontrate nell’indicazione del volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, l’art. 1, commi 634 - 636 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha attribuito all’Agenzia delle Entrate la facoltà di inviare ai contribuenti delle comunicazioni per invitarli a sanare presunte anomalie riscontrate da una prima verifica effettuata sulla base delle informazioni a sua disposizione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettua un confronto tra il volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA e l’importo delle operazioni comunicate dai rispettivi clienti, soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con il c.d. “spesometro” e ne comunica l’esito al contribuente interessato dal processo di verifica. Nello specifico, al contribuente saranno comunicate informazioni relative a:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; c) codice atto; d) totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi

dell’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78; e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di

dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. La comunicazione sarà trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivato, oppure accedendo all’area dedicata al “Cassetto

Page 14: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

13

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 26 del

6 marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 39 del

28 marzo 2017

fiscale” sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni comunicate al contribuente saranno rese disponibili alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici. Il contribuente potrà, in ogni caso, comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti, e circostanze dalla stessa non conosciuti con le stesse modalità indicate. Per regolarizzare errori ed omissioni oggetto dei rilievi comunicati, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla violazione.

11. Dichiarazione IVA 2017: chiarimenti sulle scadenze (Ris. n. 26/E/2017)

Con la risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni in relazione ai termini relativi agli adempimenti dichiarativi legati alla scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA, in considerazione della “sanatoria” eccezionalmente concessa alle dichiarazioni IVA 2017 pervenute all’Agenzia delle Entrate entro il 3 marzo 2017, come chiarito nel comunicato stampa del 1° marzo 2017. Con il citato comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le dichiarazioni di quei soggetti che, per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione, non erano pervenute all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio, sarebbero state comunque considerate tempestive. La risoluzione in esame meglio chiarisce la portata del citato comunicato stampa, precisando che tale “sorta di proroga” non rileva ai fini degli adempimenti i cui termini siano connessi a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, che dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017. Nella risoluzione è precisato, in particolare, che la compensazione orizzontale del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, continuerà a poter essere effettuata dal 16 di marzo 2017, anche se la dichiarazione annuale è stata, di fatto, presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.

12. Cessione del credito IVA a scopo di garanzia (Ris. n. 39/E/2017)

Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica oggetto della risoluzione n.39/E del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti prodotti da un contratto di cessione del credito IVA a scopo di garanzia. Nel caso rappresentato nell’istanza, il titolare di un credito IVA lo cedeva ad un suo finanziatore a titolo di garanzia del prestito ottenuto. Il

Page 15: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

14

Le novità fiscali di Marzo 2017

cessionario, in seguito all’adempimento del cedente, ha comunicato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, di voler rinunciare alla cessione del credito. Ciò premesso, l’Ufficio territoriale coinvolto nella cessione del credito ha sollevato alla Direzione centrale normativa della stessa Agenzia delle Entrate dei dubbi in merito a:

l’opponibilità di tali atti di cessione del credito IVA nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;

la possibilità che le somme erogate a titolo di rimborso del credito siano versate sul conto della cedente, come concordato contrattualmente;

l’efficacia dei successivi “atti di rinuncia” nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate dopo aver riepilogato la disciplina della cessione del credito di cui all’art. 1260 e s.s. del codice civile, ha dichiarato che:

la cessione del credito IVA, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di quest’ultima ai sensi del combinato disposto dell’art. 43-bis, comma 3, del DPR n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 4, del DM n. 384 del 1997;

la clausola secondo la quale il rimborso del credito IVA debba essere effettuato con accredito del conto della cedente è da considerarsi efficace anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, poiché anche in relazione a tale clausola si è formato il consenso della cessionaria del credito IVA. A sostegno di tale tesi, occorre considerare che il contratto disciplina espressamente i casi in cui la cessionaria può richiedere all’Amministrazione finanziaria il pagamento del credito IVA con accredito su un conto a lei intestato (es. diffida ad adempiere, risoluzione automatica …);

la comunicazione trasmessa dalla cessionaria all’Ufficio, non costituirebbe una rinuncia del credito, ma piuttosto una risoluzione del contratto di cessione per adempimento del cedente del debito garantito. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che il ripristino della titolarità del credito IVA in capo al cedente, in conseguenza della restituzione del finanziamento ottenuto dal cessionario, non ha originato un’ulteriore cessione del credito, contraria all’art. 43-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto il cedente non costituisce un terzo rispetto alle parti contrattuali originarie.

Pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, a seguito della comunicazione della risoluzione del contratto di cessione del credito IVA, ovvero della sua rinuncia, il credito deve essere rimborsato al cedente e non al cessionario. Resta ferma la necessità di comunicare la risoluzione del contratto, ovvero la

Page 16: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

15

Le novità fiscali di Marzo 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate prot. n.

59279 del 28

marzo 2017

Sentenza

Corte di Giustizia

dell’Unione

Europea, causa

C-211/16, del 16

marzo 2017

rinuncia alla cessione del credito mediante notifica al cessionario e all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 43-bis DPR n. 602/1973.

13. Aggiornate istruzioni e specifiche tecniche al modello IVA TR (Provv. n. 59279/2017)

Con provvedimento n. 2017/59279 del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello IVA TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello da utilizzare rimane quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2016, aggiornato a suo tempo in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dal DM 26 gennaio 2016, in relazione alle aliquote d’imposta. Con il provvedimento in esame, sono state aggiornate solo le istruzioni per la compilazione del modello e le specifiche tecniche per tenere conto delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 127 e 128 del 2015, che hanno previsto ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia, e dal decreto legge n. 193 del 2016, che ha innalzato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

14. Ammissibilità del limite alla compensazione orizzontale di crediti IVA (CGUE, causa C-211/16)

Con la sentenza del 16 marzo 2017, sulla causa C-211/16, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla conformità al diritto comunitario dell’art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con l’art. 183, primo comma della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di rimborsare o far riportare l’eccedenza IVA dei rispettivi contribuenti al periodo d’imposta successivo, secondo modalità proprie. Si ricorda che l’art. 34 della L. n. 388/2000 (e sue successive modificazioni) ha fissato a 700.000 euro, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in ogni periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’art. 34 della L. n. 388/2000, non è contrario alle disposizioni dell’art. 183, primo comma della Direttiva IVA, in quanto appare misura adeguata a tutelare gli interessi finanziari dello Stato membro, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.

Page 17: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

16

Le novità fiscali di Marzo 2017

Sentenza Corte

di Giustizia

dell’Unione

Europea, causa

C-390/2015, del

7 marzo 2017

15. Aliquota ridotta non applicabile agli e-book (CGUE, causa C-390/15)

Le forniture di libri digitali per via elettronica, non possono essere assoggettate ad aliquota IVA ridotta: a chiarirlo è la sentenza delle Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 marzo 2017, relativa alla causa C-390/15. Con la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale polacca la Corte di Giustizia viene interpellata sull’interpretazione del combinato disposto dell’art. 98, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/112/CE e il punto 6 dell’allegato III alla stessa direttiva, nella versione modificata dalla direttiva 2009/47/CE, alla quale si è conformata la normativa polacca. Secondo il citato articolo 98, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III, ad esclusione dei servizi forniti per via elettronica. Con specifico riguardo ai libri, il punto 6 dell’allegato III, prevede che sia assoggettabile ad aliquota ridotta “la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico …”. Nell’incertezza che una differenza di trattamento ai fini IVA tra i libri digitali messi a disposizione su supporto fisico e quelli trasmessi per via elettronica possa essere contraria al principio di neutralità fiscale, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento principale in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Rispondendo alla specifica questione, i Giudici di Lussemburgo hanno evidenziato la ragione del trattamento differenziato tra la fornitura di libri su qualsiasi supporto fisico e la fornitura di libri digitali per via elettronica, nello scopo perseguito dal legislatore. In particolare, escludendo l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione ha inteso evitare ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE. Conseguentemente, per la Corte di Giustizia la validità della misura oggetto della questione è giustificata da obiettivi di certezza del diritto nella determinazione dell’aliquota IVA applicabile ai servizi forniti per via elettronica.

VARIE

16. Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Circ. n. 2/E /2017)

Page 18: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

17

Le novità fiscali di Marzo 2017

Circolare

Agenzia delle

Entrate n. 2

dell’8 marzo

2017

La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017, reca chiarimenti sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (es. Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, introdotta dall’art. 6 del DL 22 ottobre 2016, n. 193. Opportunamente il documento offre utili indicazioni in merito ai carichi ammessi alle definizione agevolata e al perfezionamento della procedura. La circolare affronta anche l’eventualità in cui la definizione agevolata sia relativa a pendenze oggetto di precedenti dilazioni di pagamento, e a carichi in corso di giudizio. Per accedere alla procedura di definizione agevolata, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione di adesione ad Equitalia entro il 21 aprile p.v. (il termine originario di scadenza al 31 marzo 2017 è stato infatti prorogato a tale data dal DL 27 marzo 2017 n. 36). La definizione agevolata, consente ai contribuenti di versare il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto ad Equitalia, escludendo il pagamento delle relative sanzioni ed interessi di mora. I carichi relativi a cartelle di pagamento non notificate al contribuente entro il 31 dicembre 2016, possono formare oggetto di definizione agevolata a condizione che l’Agenzia delle Entrate li abbia trasmessi all’Agente della riscossione entro la stessa data. Possono rientrare nella procedura di definizione agevolata anche i carichi contenenti solo sanzioni, se di carattere amministrativo-tributario. In osservanza a quanto previsto dal citato art. 6 del DL n. 193/2016, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il contribuente può decidere di definire singolarmente ciascuno dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per cui non è obbligato a definire integralmente tutti i carichi che lo riguardano. La procedura si perfeziona unicamente con il pagamento integrale di quanto dovuto. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente adempia in ritardo o anche solo parzialmente al pagamento dell’unica soluzione concordata, oppure al pagamento anche di una sola delle rate previste, la definizione agevolata perde di efficacia, e dunque decade. In tali ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto, e i termini di prescrizione e decadenza riprendono a decorrere; l’attività di riscossione proseguirà senza possibilità di rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore del DL 193/2016, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza entro il 31 dicembre 2016. In tale ipotesi, a seguito della presentazione dell’istanza di adesione, i

Page 19: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

18

Le novità fiscali di Marzo 2017

pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017. In tal caso, la circolare ha cura di precisare eventuali conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento dell’unica soluzione concordata o della prima rata del piano di rateazione concesso, rispetto alle ipotesi in cui l’inadempimento interessi rate successive alla prima. In particolare, se a fine luglio 2017:

il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, la dilazione precedentemente concessa sarà revocata;

il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento dell’unica soluzione concordata o della prima rata, la definizione agevolata diverrà inefficace e il debito non potrà più beneficiare di una nuova rateazione. Il debitore potrà, comunque, riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data di entrata in vigore del DL n.193/2016.

Anche il mancato, insufficiente, o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima determinerà l’inefficacia della definizione agevolata, con conseguente impossibilità per il debitore di accedere ad una nuova procedura di rateazione. In tal caso, però, il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente rateazione in quanto revocata con il pagamento della prima rata. Nel caso in cui la definizione agevolata abbia ad oggetto carichi iscritti a ruolo, oggetto di giudizio, il contribuente dovrà darne evidenza nella dichiarazione di adesione. L’opzione per la rottamazione dei carichi determina la rinuncia al giudizio. L’impegno alla rinuncia al giudizio non implica necessariamente la rinuncia al ricorso. Il perfezionamento della definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere, ciò avviene anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare nella dichiarazione di adesione i carichi in corso di giudizio. Tuttavia, se il carico affidato all’Agente della riscossione non riguarda l’intera pretesa tributaria, l’interesse all’esito del giudizio persiste: ciò può accadere, ad esempio, in pendenza del giudizio di secondo grado con il versamento dei due terzi della maggiore pretesa contestata, in aggiunta alla sanzione e agli interessi relativi. In proposito, la circolare evidenzia che, qualora l’esito definitivo sia favorevole al contribuente, gli eventuali versamenti già effettuati con la procedura di definizione agevolata, non saranno restituiti. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la definizione agevolata può riguardare anche carichi annullati da una sentenza non definitiva, emessa prima della presentazione della dichiarazione di adesione oppure nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

Page 20: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

19

Le novità fiscali di Marzo 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 36 del

20 marzo 2017

Decreto del

Ministro

dell’Economia e

delle Finanze del

23 febbraio 2017

17. Ravvedibile il modello F24 a saldo zero omesso o presentato in ritardo (Ris. n. 36/E/2017)

La risoluzione n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo scorso risponde ad un istanza di consulenza giuridica relativa alla regolarizzazione di un’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). In particolare, l’associazione istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, in caso di regolarizzazione con applicazione del novellato art. 13 del DLGS n. 472 del 1997. Giova ricordare che, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del DLGS 24 settembre 2015, n. 158, recante riforma del sistema sanzionatorio tributario, a decorrere dal 1°gennaio 2016 l’applicazione della sanzione base è pari a 100 euro, ridotta a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi. Conseguentemente, in caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi la sanzione dovuta ammonterà a 5,56 euro, pari a 1/9 di 50 euro, in applicazione dell’art. 13, lett. a-bis) del DLGS n. 472 del 1997. Diversamente, se la regolarizzazione avverrà oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla violazione, ma entro novanta giorni, la sanzione sarà pari a 11,11 euro, ovvero 1/9 di 100 euro. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, confermato la soluzione prospettata dall’istante, indicando le sanzioni dovute in tutti i restanti casi di ritardo nella presentazione del modello F24 a zero, regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.

INTERNAZIONALE

18. Country by Country Reporting – emanato il decreto attuativo

È stato pubblicato, nella G.U. n. 56 dell'8 marzo 2017, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, in attuazione dei commi 145 e 146 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), stabilisce modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle Entrate delle rendicontazioni Paese per Paese (Country by Country Reporting), cui i gruppi multinazionali sono tenuti in adempimento alle indicazioni rese dall'OCSE e recepite dagli Stati nell'ambito del progetto BEPS (cfr. in particolare azione n. 13), nonché, per i paesi UE, in virtù della successiva direttiva 2016/881/UE (c.d. DAC IV).

Page 21: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

20

Le novità fiscali di Marzo 2017

Il decreto attuativo dà forma, coerentemente con le indicazioni internazionali, ad un meccanismo plurimodale di adempimento. Si ricorda che la prima presentazione dei CbCR è relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva. In linea di principio (meccanismo primario), sono soggette all'obbligo di presentazione della rendicontazione le società fiscalmente residenti in Italia (ex 73 TUIR) che si configurano come controllanti capogruppo di gruppi multinazionali con ricavi complessivi, risultanti dal bilancio consolidato relativo al periodo di imposta precedente a quello di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro. Le entità fiscalmente residenti in Italia, che non si configurano come controllanti capogruppo, ma che appartengono a gruppi multinazionali, possono essere chiamate a presentare la rendicontazione Paese per Paese in luogo della relativa capogruppo in attuazione del meccanismo secondario, c.d. local filing L'obbligo di local filing scatta al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale, non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;

2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, pur vigendo un accordo internazionale con l'Italia, non è ancora in vigore un accordo qualificante tra Amministrazioni che consenta lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra gli Stati contraenti.

3) nella giurisdizione di residenza della controllante capogruppo si è verificata un'inadempienza sistemica - cioè è venuto meno ripetutamente lo scambio automatico delle informazioni delle rendicontazioni con l'Italia - e l'Agenzia delle Entrate ha dato notizia di tale inadempimento all'entità del gruppo residente in Italia.

Nel caso in cui l'entità residente sia chiamata al local filing per l'intero gruppo multinazionale, è tenuta a chiedere alla controllante capogruppo le informazioni necessarie; se quest'ultima non le fornisce, presenta una rendicontazione con le sole informazioni a sua disposizione e segnala all'Agenzia delle Entrate la mancata collaborazione della controllante non residente (cfr. art. 1, comma 3, del DM). Sempre nei casi di attivazione del local filing (punti 1-3 sopra), se il gruppo multinazionale opera sul territorio dell'UE con più di un'entità, può procedere alla designazione di una sola di queste che presenti la rendicontazione nella propria giurisdizione per l'intero gruppo. Se il gruppo opta per la designazione di un'entità residente in Italia, quest'ultima dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate che la rendicontazione da essa presentata soddisfa l'obbligo posto su tutte le entità del gruppo residenti

Page 22: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

21

Le novità fiscali di Marzo 2017

nell'UE. Il meccanismo di designazione appena illustrato non opera se l'entità designata non può ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento, in questo caso, se la designata è un'entità fiscalmente residente in Italia, dovrà comunicare all'Agenzia la mancata collaborazione della capogruppo (art. 1, comma 5 del DM). Un'eventuale entità del gruppo fiscalmente residente in Italia può essere esonerata dall'obbligo di effettuare la rendicontazione in base al local filing, se il gruppo decide di provvedere all'adempimento individuando un'entità "supplente" della controllante, che presenti la rendicontazione all'autorità fiscale della propria giurisdizione. Qualora la "supplente" risieda al di fuori dell'UE, l'eventuale entità del gruppo residente in Italia si considererà esonerata al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) la giurisdizione in cui risiede la supplente ha introdotto l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese;

b) la supplente risiede in una giurisdizione che ha in vigore con l'Italia un accordo qualificante per lo scambio automatico delle rendicontazioni;

c) la giurisdizione di residenza della supplente non ha comunicato all'Agenzia delle entrate un'inadempienza sistemica;

d) l'Agenzia delle entrate non ha comunicato all'entità italiana un'inadempienza sistemica nella giurisdizione della supplente;

e) l'entità "supplente" ha comunicato il proprio ruolo all'autorità fiscale di residenza;

f) l'entità italiana ha comunicato all'Agenzia delle entrate che non ha il compito di effettuare la rendicontazione e ha indicato l'entità incaricata di effettuarla.

Solo in occasione del periodo di prima applicazione della disciplina (periodo d'imposta che ha inizio al 1 gennaio 2016 o successivamente) gli obblighi di CbCR possono essere assolti anche mediante un terzo meccanismo: di voluntary filing. La controllante capogruppo residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese, può adempimere volontariamente, presentando il CbCR all'Autorità fiscale della giurisdizione di residenza, ed esonerando così le altre entità del gruppo. L'operatività dell'esonero per un'eventuale entità del gruppo residente in Italia richiede che:

a) la rendicontazione volontaria sia conforme agli standard e presentata entro i termini (12 mesi dal termine del periodo di imposta rendicontato)

b) la giurisdizione di residenza della capogruppo introduca l'obbligo di CbCR, entro la data di scadenza della prima rendicontazione (anche se tale obbligo non copre il primo periodo di rendicontazione)

c) alla data di scadenza della rendicontazione sia in vigore un accordo qualificante tra la giurisdizione di residenza della controllante e

Page 23: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

22

Le novità fiscali di Marzo 2017

l'Italia d) la giurisdizione della controllante capogruppo non comunichi

all'Agenzia delle entrate un'inadempienza sistemica e) l'entità residente in Italia comunichi all'Agenzia delle entrate l'identità

e la residenza dell'entità che effettua il voluntary filing, evidenziando di non avere obblighi come capogruppo, supplente o designata.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, si evidenzia che le entità fiscalmente residenti in Italia e appartenenti a gruppi multinazionali soggetti al CbCR, devono segnalare la loro posizione in relazione all'adempimento all'Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta oggetto di rendicontazione. Se dette entità rivestono il ruolo di controllante, supplente o entità designata al CbCR, dovranno precisare di essere soggette all'adempimento, viceversa sono tenute a comunicare l'identità e la residenza dell'entità che eseguirà la rendicontazione. Come noto il CbCR dovrà porre in evidenza per ogni giurisdizione in cui il gruppo opera:

a) i dati aggregati sui ricavi, utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito, imposte sul reddito pagate e maturate, capitale dichiarato, utili non distribuiti, numero di dipendenti e immobilizzazioni materiali diverse da disponibilità liquide o mezzi equivalenti;

b) l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo e ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o organizzazione se diversa da quella di residenza, la natura delle attività svolte. Le stabili organizzazioni sono elencate nella giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità cui fanno capo.

Ulteriori indicazioni operative saranno rese con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di emanazione. La rendicontazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate entro dodici mesi dal termine del periodo di imposta del gruppo multinazionale. L'Agenzia provvederà poi, entro ulteriori 3 mesi da tale termine (6 per il primo periodo di applicazione) a scambiare in via riservata, utilizzando il modello allegato al DM, le informazioni del CbCR con ogni altra giurisdizione in cui il gruppo opera e con cui vige un accordo qualificante tra autorità competenti. Per lo scambio tra Paesi UE si evidenzia che la direttiva 2016/881/UE equivale ad un accordo qualificante (cfr. definizione n.13 del DM). Nella cornice dei lavori OCSE per l'implementazione del piano anti-BEPS è stata sviluppata una Convenzione multilaterale per lo scambio internazionale dei CbCR, siglata dall'Italia il 27 gennaio; l'elenco delle giurisdizioni firmatarie aggiornato al 26 gennaio 2017 può essere reperito sul sito dell'OCSE. Le informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese possono essere utilizzate per la valutazione di rischi legati al transfer pricing e a fenomeni BEPS, nonché per analisi economiche e statistiche. Sebbene

Page 24: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

23

Le novità fiscali di Marzo 2017

DLGS 15 marzo

2017, n. 32

l'Agenzia delle entrate possa utilizzare le informazioni raccolte con i CbCRs come base di partenza per ulteriori controlli, non potrà servirsene direttamente per effettuare rettifiche dei prezzi di trasferimento (cfr. art. 7, comma 2, del DM).

19. DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3)

Il 23 marzo scorso è stato pubblicato in GU il Decreto legislativo n. 32 del 15 marzo 2017, che attua nel nostro ordinamento la direttiva 2015/2376/UE (DAC3). La citata direttiva, modificando la direttiva DAC (2011/16/UE), ha rafforzato la cooperazione amministrativa in campo fiscale tra Stati membri dell'UE, estendendo il meccanismo di scambio di informazioni automatico e obbligatorio ai rulings transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento stipulati tra imprese e Amministrazioni fiscali. Il decreto legislativo n. 32/2015 adegua dunque le norme nazionali al novato diritto europeo, aggiornando il contenuto del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 29, con cui è stata data attuazione alla DAC. L'Amministrazione finanziaria italiana scambierà direttamente ed in modo automatico con gli altri Stati membri dell'Unione le informazioni relative ai "rulings preventivi transfrontalieri" e agli "accordi preventivi sui prezzi di trasferimento" da essa rilasciati; potrà inoltre attivare lo scambio di informazioni su richiesta (art. 4 del d.lgs. n. 29/2014) per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei rulings e degli accordi, in relazione agli input forniti dagli altri Paesi. Le informazioni oggetto di scambio automatico da parte di tutte le Amministrazioni confluiranno in un neo costituito registro centrale della Commissione Europea. Resteranno esclusi dallo scambio gli accordi che riguardano esclusivamente la situazione fiscale di persone fisiche. Per un maggiore dettaglio circa l'ambito temporale di applicazione delle nuove regole si rinvia in questa sede all'articolo 8 bis, commi 1 e 2 della direttiva 2011/16/UE (come aggiornata dalla DAC 3). Con riferimento al'ambito oggettivo, il decreto legislativo n. 32/2017 precisa all'articolo 1, primo comma, che per "rulings preventivi transfrontalieri", nel nostro ordinamento vanno intesi:

a) gli accordi preventivi ex art. 31-ter, comma 1, del DPR n. 600/1973 (ad esclusione di quelli sui prezzi di trasferimento, ricompresi nella definizione successiva);

b) gli accordi preventivi relativi al patent box (art. 1, commi 37-45 l. n. 190/2014) quando hanno ad oggetto operazioni transfrontaliere;

c) i pareri resi a seguito di istanza di interpello ordinario o anti abuso (art. 11, comma 1, lett. a) e c) l. n. 212/2000), interpello abbreviato (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 128/2015) e interpello nuovi investimenti

Page 25: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

24

Le novità fiscali di Marzo 2017

Report on tax

certainty

(art. 2, d.lgs. n. 147/2015) quando riguardano il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere;

d) nonchè ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello simili a quelle elencate presentate ai sensi di normative successivamente emanate.

Per "accordo preventivo sui prezzi di trasferimento" vanno invece intesi gli accordi per la definizione preventiva in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale di cui all' art. 110, co. 7 del TUIR, nonché gli accordi che applicano norme, anche convenzionali, a casi concreti per l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione all'estero di un'impresa residente o viceversa ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter lett. a) e b) del DPR n. 600/1973. Il frequente richiamo ad operazioni "transfrontaliere" è supportato dalla definizione di tale concetto, riferito alternativamente ad operazioni in cui: 1)non tutte le parti coinvolte risiedono fiscalmente in Italia; 2) una o più parti coinvolte è residente simultaneamente in Italia e in altre giurisdizioni; 3) viene coinvolta una controparte con stabile organizzazione all'estero e quest'ultima è coinvolta nell'operazione; 4) si determina comunque un impatto transfrontaliero. Gli accordi preventivi, bilaterali o multilaterali, sui prezzi di trasferimento possono risultare esclusi dal nuovo meccanismo di scambio automatico se stipulati con Paesi terzi rispetto all'UE con vincoli di riservatezza. In tali circostanze, la condivisione delle informazioni con gli altri Stati membri può avvenire solo in forza del meccanismo di scambio spontaneo (disciplinato dall'articolo 9 della direttiva DAC) previo assenso dello Stato terzo (o degli Stati terzi) controparte dell'accordo. A talune condizioni potranno comunque essere scambiate informazioni generali che hanno portato all'emanazione dell'accordo preventivo riservato (cfr. il neo introdotto comma 1-quinquies, art. 5 del d.lgs. n. 29/2014) Gli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 32/2017 provvedono, rispettivamente, ad interventi di coordinamento normativo rispetto al contenuto degli articoli 31-bis, comma 3, e 31-ter, comma 4, del DPR n. 600/1973 e a stabilire l'invarianza finanziaria in relazione alle nuove disposizioni. Per quanto concerne infine la decorrenza, si precisa che le disposizioni hanno effetto dal 1 gennaio 2017.

20. Rapporto sulla certezza fiscale

Rispondendo alla richiesta avanzata dei leader del G20 al summit di Hangzhou di Settembre 2016, l'OCSE e Fondo Monetario Internazionale hanno predisposto e pubblicato il 16 marzo u.s. un rapporto sul tema della certezza fiscale e sui possibili interventi volti ad un miglioramento su

Page 26: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

25

Le novità fiscali di Marzo 2017

questo fronte per le imprese e per le amministrazioni pubbliche. Il rapporto esplora la natura e le molte cause dell'incertezza in ambito tributario, con particolare attenzione per i profili della fiscalità internazionale e suggerisce approcci pratici per supportare i legislatori e le Amministrazioni fiscali nel percorso verso una maggiore trasparenza e stabilità delle regole. Le conclusioni raggiunte nel documento sono state alimentate, oltre che dall'esperienza delle due organizzazioni internazionali, da una specifica indagine condotta nel mondo del business tra ottobre e dicembre 2016 e da una parallela rivolta alle Amministrazioni fiscali del Forum of Tax Administration a gennaio 2017. Per quanto concerne la business survey, Confindustria ha sollecitato la partecipazione delle imprese italiane che con 41 risposte hanno reso un importante contributo all'indagine; le opinioni espresse dai soggetti residenti nel nostro Paese, infatti, hanno costituito il 5.7% del totale dei questionari raccolti (724), collocando l'Italia al terzo posto per numero di risposte su 62 giurisdizioni complessive. Riguardo ai contenuti, il rapporto ribadisce come l'incertezza fiscale sia fortemente percepita come disincentivo all'investimento da parte delle imprese. Più del 60% dei partecipanti all'indagine ha segnalato che le difficoltà incontrate in materia di imposte sui redditi e IVA distorcono le scelte di investimento e di localizzazione. D'altro canto l'80% delle Amministrazioni fiscali ha coerentemente dichiarato che la tendenza alla certezza fiscale costituisce una priorità alta o altissima nella loro agenda operativa. Il mondo del business ha posto in luce come l'incertezza derivi in massima parte da questioni legate alle Amministrazioni, denunciando eccessi burocratici e trattamento inadeguato, in particolare in relazione all'applicazione di standard internazionali. Anche le questioni legate ai meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali e alla generale lentezza dei giudizi costituiscono una nota dolente. Le Amministrazioni, in posizione diametralmente opposta, hanno lamentato il comportamento del business e la pianificazione fiscale aggressiva come emanazioni dell'incertezza del sistema. Entrambe le parti hanno però convenuto nel ritenere il processo normativo e l'instabilità delle regole alla radice dell'inefficienza e della complessità del fisco. Tra le soluzioni proposte molte sono orientate e ridurre le difficoltà interpretative, mediante il miglioramento del processo legislativo e della normativa fiscale, attraverso cicli di drafting e consultazione delle norme in emanazione; con una ridefinizione dei contorni delle leggi fiscali basata su principi più solidi e su limiti più stringenti alla retroattività.

Page 27: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

26

Le novità fiscali di Marzo 2017

Sul piano della prevedibilità e della coerenza dell'operato delle Amministrazioni fiscali è stata suggerita l'emanazione più puntuale di ruligs e interpretazioni tecniche; un coinvolgimento più attivo dei contribuenti e una migliore comprensione delle normative e dei relativi requisiti. Molta enfasi è stata posta sull'adozione di meccanismi di risoluzione delle controversie più efficaci, indipendenti e accessibili; ma anche in favore di programmi di cooperative compliance, sull'utilità degli Advanced Price Agreements (APA) e anche delle verifiche multilaterali congiunte, non da ultimo sull'attuazione delle contromisure BEPS, in maniera condivisa e coordinata. Ulteriori progressi sono stati auspicati circa l'applicazione di ritenute sui flussi in uscita e sui riconoscimenti dei crediti di imposta per evitare doppie imposizioni. Il rapporto sulla tax certainty, sintetizzando le problematiche ed il sentiment dei protagonisti darà l'opportunità al G20 di tornare ad esprimersi sulla materia e ridare slancio ad iniziative di ampio respiro che possano sostenere investimenti e commercio internazionale, in contro-tendenza rispetto ad una congiuntura storica che sembra evidenziare i primi segnali di rischiose chiusure.

21. Accordo Italia-Svizzera per lo scambio di informazioni mediante richieste di gruppo

Il Dipartimento delle Finanze del MEF e l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera hanno concluso il 2 marzo u.s. un nuovo Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni fiscali attraverso richieste di gruppo, in base all'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati. Si ricorda che l'art. 27 in parola (corrispondente all'art. 26 del Modello OCSE) ha subito recenti modifiche per effetto del Protocollo 23 febbraio 2015, con cui si è provveduto al recepimento dei nuovi standard OCSE in materia di trasparenza fiscale. Il nuovo Accordo definisce le modalità operative per le richieste di gruppo relative ai c.d. "contribuenti recalcitranti". Si tratta dei contribuenti italiani in possesso di conti presso le istituzioni finanziarie svizzere, non individuati nominativamente, ma in funzione di determinati criteri comportamentali definiti dall'art. 2, comma 2 dell'Accordo stesso, tra cui spicca il mancato adeguamento alle richieste degli istituti svizzeri di fornire informazioni in merito ai fondi depositati. Rimangono ancora da definire, e non formano dunque oggetto dell'Accordo in commento, le modalità operative per le richieste di gruppo riguardanti i c.d. "conti chiusi" ed i "conti sostanzialmente chiusi" Le richieste di gruppo sui contribuenti recalcitranti potranno riferirsi a fatti e circostanze esistenti o realizzati nel periodo che va dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo di modifica dell'art. 27) al 31 dicembre 2016. In forza all'Accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione

Page 28: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

27

Le novità fiscali di Marzo 2017

elvetica sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, a partire dal 2018 l'Italia riceverà in via automatica e continuativa le informazioni sui conti svizzeri dei propri residenti in base al Common Reporting Standard, sia per i conti esistenti al 31 dicembre 2016, sia per quelli aperti dal 1 gennaio 2017. L'articolo 3 dell'Accordo prevede criteri di coordinamento delle richieste di gruppo con altri meccanismi di disclosure, escludendo reiterazioni su conti già oggetto di informative in base ad altre procedure (tra cui l'accordo sulla tassazione dei risparmi UE-Svizzera, la disciplina della Voluntary Disclosure e quella dello Scudo Fiscale). In risposta alle richieste di gruppo l'Amministrazione italiana otterrà liste nominative che potranno dar luogo a richieste più dettagliate. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo dell'Accordo, disponibile (in lingua inglese) sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

ATTIVITA’ DELL’AREA

22. Gruppi fiscali

Il 15 marzo 2017si sono riuniti i Gruppi Fiscali di Confindustria. Nella prima parte della riunione sono stati forniti aggiornamenti sui principali contenuti della Legge di Bilancio 2017, riservando particolare attenzione all’iper-ammortamento. Ampio spazio è stato dedicato all’esame della proposta di direttiva relativa all’adozione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). Infine, sono stati illustrati i risultati ottenuti dall’attività di Confindustria nell’iter di conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” e del “Decreto Sisma”. Nella sessione pomeridiana, dedicata come di consueto a temi di fiscalità internazionale, è stata presentata la struttura e la finalità della “Multilateral Convention” che intende implementare e coordinare l’adozione di misure che contrastino attività elusive, in chiave BEPS.

23. Principi contabili

Il 24 marzo 2017 si è riunito il Gruppo di lavoro sui Principi Contabili di Confindustria. La riunione è stata dedicata alla finalizzazione del documento elaborato, con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per offrire un supporto alle imprese nella prima applicazione delle nuove regole contabili nella redazione del bilancio di esercizio 2016. Il documento è stato pubblicato il 31 marzo nella sezione blog e nella voce circolari della sezione documenti della Comunità Fisco del social network di Confindustria.

24. Seminari Legge di Bilancio 2017

Page 29: Novità fiscali€¦ · DLGS n.32/2017- scambio automatico delle informazioni sugli accordi transfrontalieri (DAC3) 20. Rapporto sulla certezza fiscale 21. Accordo Italia-Svizzera

28

Le novità fiscali di Marzo 2017

Durante il mese di marzo, l’Area Politiche Fiscali ha proseguito l’attività di aggiornamento e formazione sul territorio con riferimento alle novità di maggior rilievo introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e in relazione agli incentivi agli investimenti per le imprese (super-ammortamento, iper-ammortamento e credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo), presso le associazioni territoriali di Treviso, Legnano, Livorno, Parma e l’associazione di categoria Assocomaplast.