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Oggi siamo già nel futuro. Da leader. Novità Fiscali 2014 Dott. Maurizio Coser

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Page 1: Oggi siamo già nel futuro. Da leader. Novità Fiscali 2014 Dott. Maurizio Coser

Oggi siamo già nel futuro.Da leader.

Novità Fiscali 2014

Dott. Maurizio Coser

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

Art. 18 - Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO ... destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Ambito Oggettivo “Tremonti-ter”(art. 5 DL 78/2009)

Circolare A.D.E. n. 44/2009

Calcolo investimenti “Tremonti-ter”(art. 5 DL 78/2009)

Circolare A.D.E. n. 44/2009

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO SOGGETTIVO

Tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili.

Soggetti in contabilità semplificata

AMMESSI

Soggetti in regime forfetario o con imposta sostitutiva

AMMESSI

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

SOGGETTI AMMESSI (Circ. 44/2009)

• contribuenti “minimi” esercenti attività d’impresa (L. 244/2007 + DL 98/2011);• soggetti che si avvalgono del regime per le nuove attività produttive (L. 388/2000);• imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del

regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa (art. 5 L. 413/91);• soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli

artt. 56 co. 5 e 56-bis TUIR;• persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti

previsti dall’art. 32 del TUIR;• società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che

rivestono la qualifica di società agricola le quali, pur avendo optato per la tassazione in base al reddito agrario ex art. 32 del TUIR, rientrano naturalmente nel reddito d’impresa (art. 2 DLgs. 99/2004);

• soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui agli artt. 155 - 161 TUIR (c.d. “tonnage tax”)

Semplificazioneobblighi contabili

obbligo di documentare i costi sostenuti per gli investimenti

agevolabili

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO SOGGETTIVO – CASI PARTICOLARI

• Soggetti in attività al 25.6.2014 che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni

• Soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato (= nel periodo che va dal 25.6.2014 al 30.6.2015)

Attività a rischio incidenti (attività

industriali connessi con determinate

sostanze pericolose ex DLgs. 334/99

Possono fruire dell’agevolazione solo se è

documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste

AMMESSI

2.

1.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

SOGGETTI ESCLUSI (Circ. 44/2009)

• Titolari di reddito di lavoro autonomo (ancorché riuniti in associazioni senza personalità giuridica)

• Persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti pre visti dall’art. 32 TUIR

• enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa

• Soggetti in liquidazione (salvo in caso di revoca della stessa)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO OGGETTIVO

Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco di cui al provv. Direttore Agenzia delle Entrate 16.11.2007 effettuati mediante:

•acquisti in proprietà, anche con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.);

•contratti di leasing finanziario e di lease-back escluso leasing operativo

•contratti di appalto;

•costruzioni in economia anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo agevolato

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.”. Si tratta di macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

Macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

E’ irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione commerciante o impresa che produce altri beni.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa

Al fine di individuare i beni agevolabili, è possibile fare riferimento anche alle indicazioni fornite:

•nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” elaborato dall’ISTAT, documento che riporta specifici esempi di inclusione ed esclusione rispetto a ciascuna divisione;

•nell’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche” elaborato dall’ISTAT.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

BENI AGEVOLABILI – CASI PARTICOLARI

Investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti non compresi nella suddetta divisione;

Componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei benicomplessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (es. computer e software), che ne costituiscono dotazione beni “serventi esclusivamente al funzionamento” dei macchinari e apparecchiature e che siano INDISPENSABILI (es. gli stampi sono indispensabili per i forni, il nastro trasportatore no)

Sono AMMESSI:

Investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione l’investimento è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi, se oggettivamente individuabili

1.

2.

3.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

BENI AGEVOLABILI – REQUISITI

Requisito della NOVITA’ :acquisto del bene dal produttore / rivenditoreacquisto da un soggetto diverso dal produttore / rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da al- cun altro soggetto (Circ. 90/2001)macchinari, nuovi di fabbrica, esposti nello show room e utilizzati dal rivenditore ai soli fini dimostrativi e pertanto mai entrati in funzioneutilizzo di beni usati nella realizzazione di beni complessi:

o realizzati in economia = il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene purché il costo del bene usato non sia di entità rilevante rispetto al costo complessivamente sostenuto

o acquistati presso terzi = il cedente dovrà attestare che l’impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

BENI AGEVOLABILI – REQUISITI

Requisito della TERRITORIALITA’ (Circ. 90/2001):

•i beni oggetto di investimento devono essere destinati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

•i beni oggetto dell’investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all’estero

•l’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente

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BENI AGEVOLABILI – REQUISITI

Requisito della STRUMENTALITA’ (Circ. 90/2001):beni suscettibili di ammortamento beni utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

Requisito del LIMITE MINIMO:il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro: novità rispetto all’ambito applicativo della precedente Tremonti-ter

CHIARIMENTI UFFICIALI??

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO TEMPORALE

Investimenti fatti nel periododal 25.6.2014 al 30.6.2015

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Criteri stabili dall’art. 109 TUIR per la competenza fiscale

1.

BENI MOBILI•data di consegna o spedizione;•ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Es. acquisto di un bene consegnato dal fornitore il 26.6.2014, con pagamento di acconto o dell’intero prezzo entro il 24.6.2014

AGEVOLATO

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO TEMPORALE

2.

VENDITA CON POSA IN OPERA - rileva comunque il momento della consegna del bene, a prescindere da quando verranno completate le prestazioni aggiuntive (Assonime circ. 7/2010)

3.

APPALTO – solo con il collaudo dell’opera si considera perfezionato l’effetto traslativo che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione (Assonime circ. 7/2010) un macchinario già acquistato con contratto di “vendita appalto” può rientrare nell’agevolazione ove il collaudo venga effettuato dal 25.6.2014

4.CLAUSOLA DI PROVA – l’investimento si ritiene realizzato quando l’acquirente sciolga la riserva e manifesti la volontà di acquisto del bene

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO TEMPORALE

5.

PRESTAZIONI DI SERVIZI - Le spese di acquisizione di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investi- mento, non comprese nel costo di acquisto dei beni, si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate

6. APPALTO – data di ultimazione della prestazione

7.

APPALTO CON S.A.L. – data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente.N.B. Anche nel caso in cui la suddivisione dell’opera in stati di avanzamento non fosse prevista originariamente, ma sia frutto di un’integrazione del contratto originario mediante l’inserimento a posteriori di una specifica clausola (Ris. A.D.E. 75/2003)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO TEMPORALE

8.

INVESTIMENTI REALIZZATI IN ECONOMIA - spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazionenon rileva il momento di inizio dei lavori: l’agevolazione riguarda anche le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabilinon dovrebbe rilevare il fatto che la costruzione sia ultimata entro la fine del periodo agevolato, posto che il beneficio non è vincolato all’entrata in funzione del bene

9.

LEASING - L’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene è consegnato (se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

COSTO FISCALE AGEVOLATO - il valore agevolabile è pari al costo dei beni determinato secondo i principi stabili dall’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, indipendentemente dal regime contabile adottato il costo è comprensivo anche dell’IVA indetraibile.

Si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ad esempio:•spese di trasporto e di montaggio;•spese di progettazione;•dazi doganali;•onorari per perizie e collaudi.

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - INVESTIMENTO

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

LEASING FINANZIARIO - costo sostenuto dal concedente (no prezzo pattuito per il riscatto)

LEASING APPALTO - corrispettivi liquidati dalla società di leasing

PERMUTA - valore d’acquisto del bene ceduto, maggiorato dell’eventuale conguaglio in denaro

COSTRUZIONI IN ECONOMIA – Spese relative a:•progettazione•materiali•manodopera diretta•ammortamenti di beni strumentali impiegati•costi industriali imputabili all’opera

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - INVESTIMENTO

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali (di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore

1. per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013

2. per quelli effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), occorre invece considerare la media degli investimenti 2010-2014

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

IRRILEVANZA DEI DISINVESTIMENTI - La “nuova” versione dell’agevolazione, a differenza di quella prevista dal DL 357/94, non prevede che il valore degli investimenti sia assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d’imposta

Possibile interpretazione «sistematica» contraria dell’A.d.e. in via di prassi, con riferimento alle precedenti agevolazioni?

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disposizione “di- mezza” il periodo rilevante ai fini degli investimenti, mentre non sembra avvenire altrettanto in relazione alla media di raffronto; infatti, gli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 - 31.12.2014 vengono raffrontati con la media piena del quinquennio precedente.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2015 ai fini della media di riferimento devono essere computati tutti gli investimenti del periodo d’imposta 2014 e non solo quelli effettuati successivamente al 25.6.2014 (Circ. 4/2002)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

ESCLUSIONE DEL PERIODO CON MAGGIORI INVESTIMENTI

Prevista la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore in tal caso il divisore della sommatoria degli investimenti sarà pari a 4 e non a 5.Ad esempio, in caso di investimenti effettuati nella seconda metà del 2014, se l’investimento maggiore è del 2010, la media sarà calcolata con riferimento al 2009, 2011, 2012 e 2013, diviso quattro

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

SOGGETTI CON ATTIVITÀ INFERIORE AL QUINQUENNIO

La media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 25/6/2014 o a quello successivoanche per i soggetti che si sono costituiti nel quinquennio opera una media variabile.

Nello specifico, con riferimento ai soggetti “solari”:•per gli investimenti nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), occorre considerare la media: periodo di costituzione - 2013;•per gli investimenti nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), occorre considerare la media: periodo di costituzione - 2014

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

CASI PARTICOLARI

1.Imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013) dell’agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati (possibilità di non considerare il periodo d’imposta pregresso – in questo caso, l’unico – caratterizzato dal più elevato livello di investimenti)

2.Soggetti costituiti nel periodo 25.6.2014 - 30.6.2015 potranno fruire dell’agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto per espressa previsione normativa il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONI nel periodo di media l’incorporante calcola la media sommando gli investimenti propri e quelli dell’incorporata;

SCISSIONI la beneficiaria deve aggiungere gli acquisti di beni strumentali effettuati dalla scissa in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile trasferito;

TRASFORMAZIONE si deve tener conto anche degli investimenti effettuati dalla trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa;

CONFERIMENTI D’AZIENDA la conferitaria considera solo gli investimenti propri e non anche quelli del conferente, trattandosi di due diversi soggetti giuridici

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

1. Il beneficio fiscale non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva

2. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 in misura pari ad 1/3 per ciascun anno, a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento:

1. in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016;

2. in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2017.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

TRATTAMENTO FISCALE

1. Il credito d’imposta:• non concorre alla formazione del reddito e del valore della

produzione ai fini IRAP;• non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di

deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta;

• deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato

2. Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzo (250.000,00 euro) previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Revoca dell’agevolazione nel caso in cui «l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto» (l’espressione “prima del secondo periodo d’imposta” deve essere interpretata nel senso di “prima dell’inizio del secondo periodo d’imposta“) i beni acquistati nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2015; i beni acquistati nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2016

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Operazioni che fanno scattare la revoca:•cessione a terzi dei beni oggetto di investimento;•destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;•dismissioni;•donazione;•conferimento;•assegnazione ai soci;•destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore•mancato esercizio del diritto di riscatto;•cessione del contratto di leasing a terzi

Operazioni che NON fanno scattare la revoca:•furto del bene oggetto dell’agevolazione (comprovato dalla denuncia alle autorità competenti)•operazione di lease-back

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Operazioni STRAORDINARIE

1.Il periodo di sorveglianza viene “ridotto” in caso di alcune operazioni straordinarie che spezzano l’anno solare in due periodi d’imposta (es. TRASFORMAZIONE)

2.Fusione, scissione, trasformazione (operazioni straordinarie fiscalmente neutre) non assumono rilievo ai fini dell’applicazione della revoca

3.Cessione e conferimento d’azienda la cessione del bene rientra in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale non assumono rilievo ai fini dell’applicazione della revoca (N.B. obblighi da osservare negli atti relativi alle operazioni di cessione/conferimento, al fine di evitare possibili abusi)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

TRASFERIMENTO DEI BENI IN STRUTTURE PRODUTTIVE FUORI ITALIA

L’agevolazione è revocata se i beni oggetto di investimento sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato italiano, ancorché appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Tale ipotesi di revoca opera entro il termine di cui all’art. 43 co. 1 del DPR 600/73, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

EFFETTI DELLA REVOCA

una delle fattispecie per cui è prevista la revoca dell’agevolazione il credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata l’ipotesi di revoca.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La norma agevolativa non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta in esame con altre agevolazioni

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

CAPITALE SOCIALE MINIMO DELLE SPA

Modificato l’art. 2327 Codice Civile: ridotto da euro 120.000 ad euro 50.000 il capitale sociale minimo delle società per azioni

Diminuzione del costo fiscale della partecipazione

Deliberazione della riduzione del capitale sociale e conseguente rimborso ai soci

Diminuzione della base di calcolo dell’Ace sin dall’inizio

del periodo d’imposta della decisione degli azionisti

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

CONTROLLI SOCIETARI

Abrogato il co. 2 dell’art. 2477 Codice Civile: eliminata l’ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo sindacale della s.r.l. in presenza

di capitale sociale almeno pari a quello minimo delle s.p.a.

Viene esclusa, quindi, la permanenza in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo di controllo, al pari di quanto previsto

con riferimento al revisore legale dei conti

1.

La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce

giusta causa di revoca2.

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

CONTROLLI SOCIETARI

OBBLIGO DI NOMINA dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. quando:

l'atto costitutivo preveda, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore;

la società a responsabilità limitata:a)è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b)controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c)per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato)

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

CONTROLLI SOCIETARI

Nulla cambia in merito alla possibilità prevista nelle sole SRL di nominare un revisore legale dei conti in alternativa all’organo di

controllo unipersonale o collegiale

Possibilità di SCELTA

1. struttura di controllo solo interno nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale;

2. struttura di controllo solo esterno nomina di un revisore (rectius società di revisione), che svolga la sola revisione legale;

3. struttura di controllo interno ed esterno nomina sia dell’organo di controllo, sia del revisore.

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

CONTROLLI SOCIETARI - DECORRENZA

TESI 1 – Decadenza IMMEDIATA l’organo di controllo, al cessare del presupposto, sarebbe decaduto “ipso iure” la decisione dei soci di sopprimere i controlli ha una funzione meramente dichiarativa con esclusione di qualsiasi vaglio di legittimità dell’Autorità giudiziaria

TESI 2 – Decadenza AL TERMINE DEL MANDATO la cessazione dell’organo di controllo è subordinata all'inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali (artt. 2400 e 2401 c.c.)

LEGGE DI CONVERSIONE: la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (dell’organo di controllo o del revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca” in assenza di dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, occorrerà ricorrere alla procedura ex art. 2400 co. 2 c.c. (convocazione di apposita assemblea che – riscontrata la sussistenza di una giusta causa di revoca – sancirà la cessazione).

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE

ORGANO DI CONTROLLO PREVISTO PER STATUTO

Caso di una srl, con capitale sociale superiore a 120.000 euro e che preveda anche espressamente, nello statuto, la nomina obbligatoria dell'organo di controllo in presenza di capitale sociale pari o superiore al limite minimo stabilito per le spa

Per eliminare l'organo di controllo è necessario, in primo luogo, modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa

Delibera di revoca per giusta causa: nel caso di specie ci si trova, però, di fronte ad una volontà pattizia che si è andata ad aggiungere a quanto, in allora, imposto a livello legale

La modifica dello statuto che elimina anche l'obbligo convenzionale di nomina dell'organo di controllo non può esplicare effetti sulla convenzione in corso, l'organo di controllo "in carica" dovrebbe continuare ad operare fino alla scadenza del mandato

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Prevista la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate:•a decorrere dal 2015, in via sperimentale;•utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti (es. modelli CUD):•in via telematica;•entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimentoN.B. In caso di omissione, sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97

1.

Entro il 7 marzo, unitamente alle certificazioni, i sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli

2.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Acquisizione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione:•contenente i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare);•entro il 28 febbraio di ogni anno

Viene anticipato l’ordinario termine del 30 aprile (già previsto per legge)

3.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie

Obblighi di comunicazione:•da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie (pubbliche e private), dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;•mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Si partirà però dalle prestazioni erogate nel 2015, al fine di inserire nei modelli 730/2016

4.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - CONSEGNA AL CONTRIBUENTE -

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato, relativo al periodo d’imposta precedente:•ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati e pensionati, che possono avvalersi dell’assistenza fiscale;•entro il 15 aprile di ciascun anno.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica:•direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;•oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - ACCETTAZIONE / MODIFICA -

Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente, secondo modalità che saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Es. i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni precompilate

La dichiarazione precompilata è presentata, entro il 7 luglio (ovvero 31 maggio soggetti che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli):•all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;•oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;•oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - POTERI DI CONTROLLO -

1. Presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata direttamente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale non si effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati:

• forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni;• relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella

dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi2. Presentazione, con o senza modifiche, ad un CAF o professionista

il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista stesso, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata

N.B. Resta comunque fermo il controllo:•della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni;•degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - RESPONSABILITA’ DEI CAF -

Il (CAF) che rilascia un visto di conformità considerato infedele è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore:•al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta;•oltre alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/7321.

non dovuta la sanzione fissa da euro 258,00 ad euro 2.582,00

Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative al 730 al CAF e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti entro 30 giorni.

2015

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Dichiarazione di SUCCESSIONE

Esonero dalla presentazione della dichiarazioneLa dichiarazione di successione può essere omessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:•l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex figlio, genitori) del defunto;•l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;•l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro nuovo limite = 100.000,00 euro

1.

Documentazione da allegare alla dichiarazionePossibilità di allegare copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del DPR 445/2000

2.

Semplificazioni in presenza di crediti fiscaliIn presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione senza necessità di una dichiarazione integrativa (liquidando l’imposta di successione al netto di tali importi)

3.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

SEMPLIFICAZIONE ADDIZIONALI IRPEF

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale IRPEF al MEF (per la relativa pubblicazione nel sito Internet www.finanze.gov.it), entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce (armonizzazione con l’addizionale comunale) il mancato inserimento nel suddetto sito informatico comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi

1.

L’addizionale regionale IRPEF è versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa armonizzazione con l’addizionale comunale

2.

Ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale, si considera sempre l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione vigente nell’anno precedente abrogata la disposizione che prevedeva l’utilizzo dell’aliquota e dell’eventuale soglia di esenzione deliberata per lo stesso anno di riferimento dell’acconto (solo se delibera pubblicata sul sito entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento).

3.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

SPESE VITTO/ALLOGGIO SOSTENUTE DAL COMMITTENTE

Attualmente è previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande siano integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura al committente.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, viene invece previsto che le predette spese sostenute direttamente dal committente non sono compensi in natura per il professionista

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Eliminazione dell’obbligo di prestare specifica garanzia per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali e trimestrali di importo superiore a 5.164,57 euro. Potrà essere chiesta a rimborso l’eccedenza del credito IVA:•senza specifiche formalità, per crediti di importo non superiore a 15.000,00 euro;•mediante apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori contabili) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per crediti di importo superiore a 15.000,00 euro

Le due formalità (garanzia e visto di conformità) vengono ad assumere carattere alternativo.

1.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Alla dichiarazione annuale o all’istanza di rimborso, munite di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dei revisori contabili, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:•rispetto all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e la consistenza immobiliare non si è ridotta di oltre il 40%;•l’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di azienda o di rami di azienda;•non sono state cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);•sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

2.

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52

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Individuazione di contribuenti «A RISCHIO» Soggetti per i quali permane l’obbligo di prestare la garanzia per tutte le richieste aventi ad oggetto rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro:•esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start-up innovative (ex art. 25 DL 179/2012)•nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore a determinati limiti percentuali sugli importi dichiarati•richiedono il rimborso del credito IVA emergente all’atto della cessazione dell’attività;•non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. prima).

3.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Nuova procedura per la trasmissione delle lettere di intento:•l’esportatore abituale trasmette all’A.d.E. preventivamente i dati contenuti nella dichiarazione di intento che sarà consegnata al proprio fornitore;•l’A.d.E. rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale;•l’esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in Dogana, la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate;•il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, può effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;•il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

1.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Modifica regime sanzionatorio

E’ sanzionato, per un importo dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, il fornitore che effettua operazioni non imponibili prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e prima di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

2.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

MODELLI INTRASTAT SERVIZI

Nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater i dati richiesti vengono limitati a:•numero di identificazione IVA delle controparti;•valore totale delle transazioni;•codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;•Stato di pagamento.

1.

Modifica regime sanzionatorio abolizione delle sanzioni (art. 11 DLgs. n. 322/89) per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA

N.B. Restano soggette alle sanzioni le sole imprese incluse in uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall’Istat

2.

La compilazione dei modelli INTRA relativi ai servizi ricevuti da soggetti passivi UE è abolita a decorrere dall’1.1.2015 (art. 50-bis DL 69/2013)

MEMO

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ISCRIZIONE ARCHIVIO VIES

L’inclusione nel sistema VIES avverrà contestualmente all’attribuzione della partita IVA, senza necessità di attendere i 30 giorni previsti dall’attuale disposizione (dell’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72)

1.

Introduzione di regole più stringenti per la cancellazione dalla banca dati VIES:•l’Agenzia delle Entrate, in seguito alla dichiarazione di inizio attività, verifica che i dati forniti dal soggetto passivo siano completi ed esatti, e in caso negativo, può emanare un provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES;•un soggetto passivo che non presenti elenchi INTRA per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES, si presume che non intenda più effettuare operazioni INTRA-UE l’Agenzia delle Entrate provvede a escluderne la partita IVA dalla banca dati, previa comunicazione all’interessato

2.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI “BLACK LIST”

Le comunicazioni relative alle operazioni con controparti localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata:•saranno presentate con cadenza sempre annuale (e non più, quindi, con periodicità mensile o trimestrale);•saranno siano obbligatorie solo per operazioni di importo superiore a 10.000,00 euro (l’attuale limite è fissato in 500,00 euro).

DecorrenzaEntrambe le modifiche (nuova periodicità e soglia minima) si dovrebbero applicare alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento se, come presumibile, il decreto entrerà in vigore nel 2014, saranno quindi già le operazioni effettuate nel 2014 stesso ad essere comunicate secondo le nuove modalità

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

NOTE VARIAZIONE IVA EX ART. 26 D.P.R. 633/72

Integrazione dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 con il riferimento anche a:•omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.;•perfezionamento di un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.

Le due procedure vengono equiparate, anche ai fini dell’IVA, alle procedure concorsuali “vere e proprie” (fallimento, concordato preventivo ecc.); ciò evita le penalizzazioni attualmente gravanti sui creditori, tenuti ad emettere le note di variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione principale

Emissione di nota di credito SENZA LIMITI TEMPORALI

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

OMAGGI

Innalzamento a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell’IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro viene sostituito al precedente valore di 25,82 euro nell’ambito:•dell’art. 2 co. 2 n. 4 DPR 633/72, relativo alle cessioni gratuite di beni;•dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) DPR 633/72, riguardante le spese di rappresentanza.

L’IVA “a monte” relativa all’acquisto di beni non oggetto dell’attività d’impresa da omaggiare a clienti sarà:•detraibile, se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;•indetraibile, se il costo unitario del bene supera la suddetta soglia.

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Riallineamento della definizione di “prima casa” operante nell’ambito delle agevolazioni per il trasferimento di immobili abitativi, cancellando, anche in ambito IVA, il riferimento alla definizione di immobili “non di lusso” recata dal DM 2.8.69

Sia ai fini Registro sia ai fini IVA l’aliquota agevolata del 4% trova applicazione alle «case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»

• Accederanno al beneficio solo gli immobili accatastati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11, anche ove fossero qualificabili come “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69

• Non accederanno al beneficio gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, anche ove fossero qualificabili come “non di lusso”

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D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Situazione attuale: in caso di mancata allegazione dell’APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma trova applicazione una sanzione amministrativa

Modifiche:•la dichiarazione concernente l’APE o la copia dell’attestato di prestazione energetica medesimo, inizialmente omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo economico (entro 45 giorni);•previsto un sistema di cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Mi.S.E., che consenta la trasmissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate al Mi.S.E., delle informazioni acquisite nel corso della procedura di registrazione;•il Ministero dello Sviluppo economico, per l’accertamento e la contestazione della violazione, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza.

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D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

RENDITA CATASTALE E VALORE PATRIMONIALE

PRIMA

IMMOBILE RENDITA VALORE

DOPO

IMMOBILE

RENDITA

VALORE

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D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

NUOVA RENDITA CATASTALE

Valori locativi annui espressi al metro quadrato

Riduzione derivante dalle spese: manutenzione straordinaria, amministrazione, assicurazioni, adeguamenti tecnici di legge, ecc.

abbattimento circa 47-52 %

Valore annuo rettificato al metro quadro x superficie

RENDITA CATASTALE

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D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

NUOVO VALORE CATASTALE

Valore di mercato al metro quadrato

Determinazione coefficienti specifici (scale, anno di costruzione, piano, esposizione, ascensore, stato di manutenzione, ecc)

ALGORITMO

Valore/mq RETTIFICATO x superficie

VALORE PATRIMONIALE

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D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Impossibilità di applicazione dell’algoritmo

STIMA DIRETTA A VALORI DI MERCATO

Metodi standardizzati e parametri di consistenza

specifici per ciascuna destinazione catastale

speciale

STIMA DIRETTA NON A VALORI DI

MERCATO

Criterio del costo per gli immobili a

carattere prevalentemente

strumentale

Criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto

prevalente

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D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

DECORRENZA = 1 OTTOBRE 2014

F24 a SALDO ZEROServizi telematici dell’Ade

(ENTRATEL / FISCONLINE)

F24 CON COMPENSAZIONI

Servizi telematici dell’Ade + Home Banking

F24 SENZA COMPENSAZIONI

CARTACEO

Saldo < 1000 euro

Servizi telematici dell’Ade + Home Banking

Saldo > 1000 euro

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D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

Le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni / forniture / appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

N.B. La legge di conversione ha eliminato il requisito temporale concernente la maturazione del credito fino al 31.12.2012

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

Risoluzione A.D.E. 82/E - i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

L’elenco centralizzato dell’Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali diverse dall’IVA (ex L. 147/2013) è lo stesso nel quale sono stati iscritti in passato tutti coloro che hanno presentato la comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 164/1999

Non è stato creato un elenco nuovo e differente rispetto a quello relativo ai soggetti già inseriti

Il professionista già iscritto nell’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di conformità (leggero) può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali.

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

I riferimenti normativi relativi ai requisiti della polizza assicurativa rimangono invariati e sono rappresentati dall’art. 35 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 241/1997 e dall’art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione

I professionisti iscritti nell’elenco non devono procedere ad alcuna integrazione, modifica o emendamento della polizza assicurativa già presentata.

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

CHECK LIST C.N.D.C.E.C. MILANO

Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente reddito imponibile corrispondono alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO?

I controlli non comportano valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività d’impresa esercitata e rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell‘IVA (C.M. 17.6.99 n. 134/E )

CONTRADDIZIONE?

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IL PUNTO SULL A TASI

Approvazione delibere entro 23/5/2014 e pubblicazione sul sito entro il 31/5/2014

Acconto TASI 16/6/2014 (salvo proroghe «volontarie»)

Approvazione delibere entro 10/9/2014 e pubblicazione sul sito entro il 18/9/2014

Acconto TASI 16/10/2014

Approvazione delibere oltre 10/9/2014

Unica soluzione TASI 16/12/2014

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IL PUNTO SULL A TASI

Approvazione delibere oltre 10/9/2014

L’imposta dovrà essere determinata applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille a tutti gli immobili imponibili

VERIFICA DEL LIMITE: La somma delle aliquote Imu e Tasi gravanti sullo stesso immobile non può superare l’aliquota massima prevista per l’Imu al 31 dicembre 2013:10,6 ordinaria6 abitazione principale1 fabbricati rurali strumentali

IMMOBILI LOCATI: La Tasi è dovuta dall’occupante (detentore non possessore) nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo

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IL PUNTO SULL A TASI

MAGGIORAZIONE

Circolare 2/DF MEF - La maggiorazione Tasi valida per il 2014 non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille

Distribuzione dell’aumento fra i due limiti 3 possibilità:1.Il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite (somma Imu+Tasi = 11,4 per mille per gli altri immobili, 6,8 per mille l’abitazione principale) non potrà fissare un’aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille2.Il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite (aliquota Tasi = 3,3 per mille) la somma Imu+Tasi non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale3.Il Comune distribuisce la maggiorazione tra i due limiti Es. aumenta dello 0,4 per mille il primo limite, portando quindi la somma Imu+Tasi all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale; aumenta del restante 0,4 per mille il secondo limite, arrivando, quindi, ad aumentare l’aliquota Tasi al massimo al 2,9 per mille

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IL PUNTO SULL A TASI

FAQ IMU – TASI (risposte MEF 4/6/2014)

1. il calcolo della TASI va effettuato sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU;

2. l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille

3. la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU stesse disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili;

4. sono esclusi i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

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IL PUNTO SULL A TASI

FAQ IMU – TASI (risposte MEF 4/6/2014)

5. I comproprietari (o comunque più possessori) sono coobbligati in solido (a prescindere quindi dalla quota detenuta);

6. Il proprietario e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;

7. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari (nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale), a prescindere quindi dalla quota detenuta;

8. Per l’unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione il coniuge assegnatario è soggetto passivo TASI (titolare di un diritto di abitazione).

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Contratto preliminare - Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione. Per la registrazione sono dovute:•l'imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita•l’imposta di bollo, pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.Quando il contratto preliminare prevede un pagamento, è dovuta l’imposta proporzionale di registro:•0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria•3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.In questi casi, dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo sarà poi detratta quella pagata sul preliminare.

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

OBBLIGO di TERZI di registrazione del contratto preliminare1.Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro trenta giorni2.I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.

N.B. Non sono, invece, soggetti a registrazione:•gli incarichi di vendita conferiti al mediatore•la proposta di acquisto•l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca trascrizione del preliminare nei registri immobiliari

Eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

PERDITA DEI BENEFICI FISCALI :•le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false•l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista (non basta un preliminare) un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale•non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

SANZIONE 30%

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

RIMEDI alla PERDITA dei benefici fiscali

1.Mancato trasferimento residenza:

•Non decorso termine 18 mesi revoca dichiarazione fatta nell’atto di acquisto riliquidazione imposte SENZA SANZIONE

•Decorso termine 18 mesi ravvedimento operoso (previa istanza)

2.Mancato riacquisto dell’immobile:

•Non decorso termine 1 anno manifestazione volontà di non acquistare riliquidazione imposte SENZA SANZIONE

•Decorso termine 1 anno ravvedimento operoso (senza istanza)

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

La registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo:•è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la durata del contratto, non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica, non superi i 30 giorni complessivi nell’anno•può essere richiesta, indifferentemente, dal locatore (proprietario) o dal conduttore (inquilino) dell’immobile, anche tramite intermediario o delegato•va obbligatoriamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, quando si posseggono almeno 10 immobili•va fatta entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua decorrenza.

N.B. «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria 2005

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape)

Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva dell’attestato stesso.

Inoltre, una copia dell’attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7).

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

TIPO DI CONTRATTO IMPOSTA

SOSTITUTIVA IMPOSTE NON

DOVUTE

per i contratti di locazione a canone libero

21% del canone annuo stabilito dalle parti

I rpef

Addizionale regionale e

Addizionale com unale ( per la parte derivante dal reddito

dell’im m obile)

Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del

contratto di locazione)

Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle

proroghe)

per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano:

• nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)

• nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (* )

• nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi

10% del canone annuo per il quadriennio

2014- 2017

15% dal 2018

Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione

(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.

Cedolare secca

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).

La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione

Cedolare secca

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI

PROROGHE entro 30 giorni dall’evento annualmente o in una tranche unica, nella misura del

2% dei canoni annui

RISOLUZIONI di contratti di locazione o sublocazioni di im m obili urbani di durata pluriennale

CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di im m obili urbani di durata pluriennale

CESSIONI CON CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di im m obili urbani di durata pluriennale

entro 30 giorni dall’evento

in unica soluzione

nella misura fissa di 67 euro

nel caso in cui sia già stata versata l’im posta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso

entro 30 giorni dall’evento

in unica soluzione

nella misura fissa di 67 euro

entro 30 giorni dall’evento

in unica soluzione 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del

valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)

Termini di versamento dell’imposta di registro e relativo importo:

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

VIOLAZIONI E SANZIONI

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo:non è indicato, si applica la sanzione nella misura dal 240 al 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euroè indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applica la sanzione nella misura dal 200 al 400% dell’imposta dovuta.

Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, le sanzioni si applicano senza riduzioni.

ATTENZIONE AL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

RAVVEDIMENTO

In caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:•a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni•a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore•a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.N.B. Questa disposizione riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi, comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia” (circolare n. 192/E del 1998).

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

LOCAZIONI IMMOBILIARI

RAVVEDIMENTO – CASI PARTICOLARI

• E’ applicabile l’istituto del «ravvedimento sprint»

• In caso di tardiva registrazione di un contratto per il quale si sceglie la cedolare secca, non andrà versata l’imposta di registro, e la sanzione ridotta è commisurata alla stessa imposta, calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto

• Remissione in bonis e cedolare secca - La tardiva presentazione del modello RLI per la scelta della cedolare secca è ravvedibile con l’istituto della remissione in bonis solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come un “mero ripensamento” il pagamento dell’imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento del tributo NO remissione in bonis

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO ESEGUITO IN FORMA FRAZIONATA (RAVVEDIMENTO PARZIALE)

Il ravvedimento è ammesso anche nel caso in cui si regolarizzi la violazione commessa in modo “frazionato”, nei termini di legge previsti, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali.

VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

•Violazioni “formali”, che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta•Violazioni “meramente formali”, che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria non sanzionabili

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RAVVEDIMENTO OPEROSO

REMISSIONE IN BONIS (D.L. 16/2012)Il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Presupposti:•devono essere posseduti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme per usufruire del beneficio/regime (N.B. alla data originaria di scadenza del termine)•la comunicazione / adempimento vanno eseguiti entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile•va versata la sanzione ridotta di 258 euro.

N.B.NO compensazione della sanzione

NO ravvedimento operoso su importo sanzione

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RAVVEDIMENTO OPEROSO

REMISSIONE IN BONIS (D.L. 16/2012)La remissione in bonis non potrà essere richiesta in tutti quei casi in cui la tardiva esecuzione dell’adempimento richiesto assume la natura di semplice irregolarità e non comporta la decadenza dall’agevolazione, ma l’applicazione di una sanzione.

ESEMPI di applicabilità:•mancato esercizio dell’opzione per la tassazione per trasparenza •mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale•omesso invio del modello EAS (enti associativi)•mancato esercizio dell’opzione per la cedolare secca•mancato esercizio dell’opzione per la liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo•opzione dei soggetti in contabilità ordinaria per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali •Opzione per la tonnage tax

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RIMBORSI DI IMPOSTE – MODALITA’

Conto corrente bancario o postale1.In caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine monitorare IBAN già comunicati2.Per velocizzare l’iter, l’AdE chiede ai contribuenti, attraverso la Pec o la posta ordinaria, di comunicare il proprio Iban comunicazione presso gli uffici o attraverso i servizi online (NO PEC)3.Modalità OBBLIGATORIA per importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo)

Ufficio postalePer importi fino a 999,99 euro il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale rimborso in contanti

Vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’ItaliaPer importi oltre 999,99 euro

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RISCOSSIONE

CARTELLE ESATTORIALI1.Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro

2.Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (ad eccezione delle imposte indirette) avv. accertamento «esecutivi»

3.La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o – per le società e le persone fisiche titolari di partita Iva - per “Posta Elettronica Certificata” (PEC).

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RISCOSSIONE

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Dal 1° gennaio 2013, l’esattore DEVE sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione (entro 90 gg) con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:•prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)•provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore•sospensione amministrativa o giudiziale•sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte•pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo•qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RISCOSSIONE

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Alla richiesta di sospensione deve essere allegata la documentazione giustificativa il contribuente che produce documentazione falsa è punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Entro 10 gg. dalla presentazione della richiesta, l’esattore trasmette all’ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, per avere l’eventuale provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’esattore l’esito, positivo o negativo, della richiesta. In caso contrario, trascorsi 220 gg. dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto.

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RISCOSSIONE

TIPO CARTELLA TERMINE NOTIFICA

cartella di pagamento relativa a controlli automatici (artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972)

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata)

cartella di pagamento relativa a controllo formale(art. 36-ter del Dpr 600/1973

31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

cartella di pagamento relativa ad accertamenti31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, Dl 185/2008)

31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo

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LE GUIDE FISCALI ESTIVE DELL’ADE

RISCOSSIONE

COMPENSAZIONE CARTELLE / CREDITI D’IMPOSTA

Se la compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo con cui indica a quale parte del debito erariale imputare il pagamento parziale.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI RUOLI SCADUTI

1.Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale”

2.L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato (es. debito 25.000, compensazione 18.000 sanzione 12.500; debito 25.000, compensazione 20.000 sanzione 12.500)

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Novità Fiscali 2014

Dott. Maurizio Coser

Grazie per l'attenzione