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A cura di:ColdirettiArea sicurezza alimentare e produttiva
Capo AreaRolando Manfredini
Redazione a cura diCorrado Finardi Gianfranco Mazza
Progetto grafico e stampa Digitalia Lab s.r.l.
www.coldiretti.itwww.sicurezzaalimentare.it
SOMMARIO:
Scopo 3
Legenda 5
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 7
MIELE 17
MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE 21
SUCCHI DI FRUTTA 27
FRUTTA E VERDURA 33
PANE 39
RISO, FARRO, CEREALI 45
FARINE 49
PRODOTTI DA FORNO 53
ACETO 57
VINO 65
PASSATA 73
BIRRA 77
GRAPPA 81
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 85
UOVA 89
LATTE 97
YOGURT 103
BURRO 107
FORMAGGI 111
CARNE BOVINA 117
CARNE AVICOLA 129
CARNE SUINA/SALUMI 135
PESCE E CROSTACEI 141
Note legali 146
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A partire dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 -06-2011, “nuovo elenco delle attività agricole connesse”
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”.La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classifi-cazione delle attività economiche ATECO 2007. Ecco l’elenco aggiornato:• produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -
10.12.0);• produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e sa-
lami (ex 10.13.0);• lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di
purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatinefritte e succiatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
• produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);• produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);• produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 -
10.41.2);• produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex
10.62.0);• trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte
(01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);• lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
FILIERA AGRICOLA ITALIANA
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE:olio extravergine di olivamielemarmellate, confetture, gelatinesucchi di fruttafrutta e verdurapaneriso, farro, cerealifarineprodotti da fornoacetovinopassata birragrappa
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:uovalatteyogurtburroformaggicarne bovinacarne avicolacarne suina/salumipesce e crostacei
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• produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di ra-dici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
• produzione di pane (10.71.1);• produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);• produzione di grappa (ex 11.01.0);• produzione di aceto (ex 10.84.0);• produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);• produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);• disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
• lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);• produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, me-
diante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura,salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzionedi filetti di pesce (ex 10.20.0);
• manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle clas-si 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24,01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dal-le attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
SCOPO
• Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di eti-chettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni chepossono favorire una migliore commercializzazione del prodot-to agricolo italiano.
• Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispettoa quelle volontarie (in blu). È in ogni caso auspicabile che certe in-dicazioni volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, inragione degli elementi di distintività della rete vendita Campagna Ami-ca, e del differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici.
• Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari (le-gislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioniin etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nel-le vendite tramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.
• Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al pro-dotto reale pronto per la commercializzazione, ma costituisco-no una mera linea guida interpretativa
BLU Indicazioni volontarie - ROSSO Indicazioni obbligatorie
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• Denominazione di vendita: è il nome del prodotto che devecorrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancan-za a quello usato per consuetudine o alla descrizione del pro-dotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di cilie-gie, mele stark, etc).
• Lotto: identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodot-ti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteripossono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie,una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di pro-duzione da considerarsi omogenea. È in caratteri alfanumerici.È preceduto dalla lettera “L” per maggiore riconoscibilità rispettoad altre sigle
• Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da con-sumarsi preferibilmente entro”: indica il tempo minimo entro cuiil prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate con-dizioni di conservazione. La data può essere indicata:Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi(es: “da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio”).Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3
mesi ma non oltre 18 mesi (es: “da consumarsi preferibilmenteentro la fine di gennaio 2011”).Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabilioltre i 18 mesi (es, “da consumarsi preferibilmente entro la finedel 2014”).
• L’olio extravergine va confezionato con una data di consumo en-tro i 18 mesi al fine di garantire l’apprezzamento delle miglioricaratteristiche organolettiche. È sempre bene indicare mese eanno entro cui è preferibile consumare, meglio se insieme al-l’annata del raccolto (es, Raccolto 2011), che pure è una men-zione facoltativa.
• Data di scadenza: è la data entro cui il prodotto deve essere con-sumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibilida un punto di vista microbiologico e che possono costituire unpericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsientro …”. Tale modalità di designazione vale indicativamente pertutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La datadi scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto nonpuò per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita.
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In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che re-cepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza comprende,nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmentel'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conser-vazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura infunzione della quale è stato determinato il periodo di validità”.Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo diconservazione o della data di scadenza deve figurare in modo fa-cilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalitànon meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in uncampo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
• Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che
avvolge o contiene l’alimento o è unito a esso).
• Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene con-tenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie co-stanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). È con-siderata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92).
• Marchio “e”: rappresenta la dichiarazione del produttore di ave-re ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sul-le quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi.Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchiodeve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo del-la quantità, e indelebile.
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FORMAT ETICHETTA OLIO DOP
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf
L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e
Olio Extravergine di Oliva
TERRA DI BARI DOP
Denominazione di vendita
Categoria di olio
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione
Lotto
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
Modalità conservazione
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
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FORMAT ETICHETTA OLIO IGP
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf
L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e
Olio Extravergine di Oliva
OLIO TOSCANO IGP
Denominazione di vendita
Categoria di olio
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione
Lotto
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
Modalità conservazione
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
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FORMAT ETICHETTA OLIO 100% ITALIANO
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e
Olio Extravergine di Oliva
OLIO 100% ITALIANOOLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA OTTENUTO ESCLUSIVAMENTE
DA OLIVE COLTIVATE E FRANTE IN ITALIA
Denominazione di vendita
Categoria di olio
Origine ex Regolamento n. 182/2009: in base ai riferimenti del
“Salva Olio”(Legge 14 gennaio 2013, n.9), l’indicazione dell’origine
può assumere dimensioni del carattere della denominazione di
vendita) (art. 1 comma 2);
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione
Lotto
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
Modalità conservazione
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FORMAT ETICHETTA OLIO BIOLOGICO
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
Olio Extravergine di OlivaBIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
AGRICOLTURA UE
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Codice identificativo XXXXXXX - Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX
in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e
Denominazione di vendita
Categoria di olio
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it)
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione
Lotto
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
Codice indentificativo e organismo di controllo
Modalità conservazione
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
• Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92• «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle oli-
ve e unicamente mediante procedimenti meccanici», come re-cepita dall’ art. 3 reg. 1019
• Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, Fre-scoFranto, etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in ingannoil consumatore circa proprietà di salute o altrimenti atte a sug-gerire proprietà inesistenti o proprie di tutti i prodotti analoghi)
• Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 ago-sto 2011, “norme in materia di leggibilità delle informazioni ine-renti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origineva espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano(non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibi-le al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o im-ballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’al-tezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
*Come rafforzato da Legge 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualitàe la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, cd “Salva Olio”.
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• l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oli-va vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una pri-ma spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema diestrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche
• l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergi-ni o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di per-colazione o centrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplina-re UNAPROL per un corretto uso della produzione ed etichetta-tura (http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf)
• le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figu-rare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodod’analisi previsto all’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
• l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare uni-camente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stes-se dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi,del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabilitia norma del regolamento (CE) n. 2568/91.
ALTRI ASPETTI DI ETICHETTAIndicazioni volontarie
LE INFORMAZIONI NUTRIZIONALIIndicazioni volontarie
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Tali informazioni vanno adeguatamente supportate da puntuali esami analitici.Indicazioni più generali ed indicative sulla tabella nutrizionale possono essere rin-venute presso INRAN: http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_de-gli_alimenti.html?idalimento=009210&quant=100
Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai)assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata3762 kjoule027gr21,9
4,352,2500006,7 mg, pari al 33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata
5 mg di idrossitirosolo (consumabili entro una dietabilanciata)
Valore energeticoProteineGrassidi cui monoinsaturi
di cui saturidi cui polinsaturicarboidratidi cui zuccherifibresodioVitamina E
Polifenoli dell'olio di oliva
Per 100 grammi
900 kilocal090 gr72,95
14,57,52000022,4 mg
Indicazione di salute volontaria ammessa
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimoorgano competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturie polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva puù aiutare a mantenere i normalilivelli di colesterolo LDL nel sangue"
"In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimoorgano competente in materia, l'olio extravergine di oliva è un alimento ad altocontenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di vitamina E”), riconosciutaproteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo”“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimoorgano competente in materia, i polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stressossidativo”
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• Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le unichecaratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII)
• Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati diuna valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consi-glio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli dioliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91, e comerafforzato entro Decreto Sviluppo -DL 22 giugno 2012 n.83 convertitodalla legge 7 agosto 2012 n.134, (articolo 43)”
• Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”,“intenso”
• È inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equi-librato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da ap-posito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo perla partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilitàche le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'in-tera vita del prodotto.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHEIndicazioni volontarie
Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTO-RIZZATE indicazioni sulla salute riferite a: • protezione cardiovascolare• regolazione del glucosio del sangue• mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue• mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue• mantenimento di una pressione sanguigna normale• mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi
nel sangue• proprietà anti-infiammatorie• difesa del corpo dagli agenti esterni• aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale• aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore
ALTRE INDICAZIONI AGGIUNTIVE• cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Fran-
toio”, “Leccino”)• anno di produzione (“Raccolto 2011”)• dicitura riciclaggio imballi• il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni
affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sul-la base di elementi oggettivi.
L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giu-stificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:a) dati di fatto o dati scientificamente provati;b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle nor-
mative comunitarie e/o nazionali.“Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giu-stificate sulla scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abu-so o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mer-cato degli oli in questione” (considerando 11° reg. 1019/2002)
ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA VENDITA DIRETTAObbligo di fornire prodotti:• Ermeticamente sigillati• In contenitori max di 5 litri se destinati a consumatore finale e 10 se
destinati alla collettività• In gamme unitarie costanti pari ad uno dei seguenti formati: 100
ml- 250 ml-500 ml-750 ml- 1000 ml- 2000 ml-3000 ml- 5000 ml-10000 ml
GIUSTIFICAZIONE INFO VOLONTARIE ETICHETTA
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• D. lgs 109/92• Reg.CE 182/2009 (origine)• Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e
caratteristiche organolettiche volontarie), ora abrogatoe ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-.
• Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche • decreto 5464 del 3 agosto 2011• Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel)• Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche)• Reg. CE 834/2007 (biologico)• Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione,
sistema dei controlli e sanzioni)• Reg. (CE) 510/2006• Decreto Sviluppo -DL 22 giugno 2012 n.83 convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n.134, (articolo 43)• Legge 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e la
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, cd“Salva Olio”.
Riferimenti normativi
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FORMAT ETICHETTA MIELE ITALIANO
ITALIANOMIELE di ACACIAApicoltura XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Anno di produzione XXXX
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
L XXXXX (numero di lotto) 0,5 Kg e 500g e
Miele* Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita
Denominazione di vendita
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
Tipologia: floreale o vegetale
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione
Anno di produzione
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Quantità Netta (in: Kg o grammi))
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Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
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FORMAT ETICHETTA MIELE BIOLOGICO
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MIELE di ACACIA
Apicoltura XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Anno di produzione XXXX
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
L XXXXX (numero di lotto) 0,5 Kg e 500g e
Miele* Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita
AGRICOLTURA UE
Codice identificativo XXXXXXX - Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX
in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Denominazione di vendita
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
Tipologia: floreale o vegetale
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Termine minimo di conservazione Anno di produzione
Lotto Quantità Netta (in: Kg o grammi))
Codice indentificativo e organismo di controllo
Modalità conservazione
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
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• Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a re-gioni, luoghi o territori ben identificati.
• La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata daorigine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di melata”.
Indicazioni volontarie
Riferimenti normativi• La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio.• Il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione del-
la direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la com-mercializzazione del miele” (la nuova Direttiva dispone l’ob-bligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è statoraccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni “Mie-le Italiano”).
• Il D.lgs 109/92.
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in ma-teria di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei pro-dotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel ca-rattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la ini-ziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al con-sumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggila cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altez-za minima è pari o superiore a 0,9 mm.
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FORMAT ETICHETTA MARMELLATA, CONFETTURA,GELATINA
(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
L XXXXX (numero di lotto) 400 g e
Confettura Extra di Fragole e Lamponi
* Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita
Denominazione di vendita
Responsabile commerciale e sede di stabilimento
Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata
(Se il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 milligrammi
per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco
degli ingredienti)
Termine minimo di conservazione
Lotto
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
Modalità conservazione
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
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Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.50. Attuazione della di-rettiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le mar-mellate di frutta, nonchè la crema di marroni, destinate all'ali-mentazione umana.
I prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agru-mi), a seconda del tipo di lavorazione e della percentuale di frut-ta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguono in:
• confettura: un preparato a base di almeno il 35 per cento di frut-ta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheried, eventualmente, altri additivi.
• confettura extra: un preparato a base di almeno il 45 per centodi frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuc-cheri ed, eventualmente, altri additivi.
• gelatina: La gelatina è un prodotto preparato esclusivamente abase del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La ge-latina contiene almeno il 35 per cento di succo.
• gelatina extra: è un prodotto preparato esclusivamente a basedel succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelati-na extra contiene almeno il 45 per cento di succo. I prodotti chenon contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frut-ta inferiore al 35 per cento si chiamano anch'essi marmellata:per legge, devono contenere almeno 20 per cento di frutta.
PRODOTTO FRUTTA %FRUTTA %SUCCO DI FRUTTAMarmellata agrumi o altra frutta da 20 a 34Confettura tutta tranne agrumi almeno 35Confettura extra tutta tranne agrumi almeno 45Gelatina tutta almeno 35Gelatina extra tutta almeno 35
DIRETTIVA 2001/113/CE
DENOMINAZIONE DI VENDITA
CASI PARTICOLARI
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• Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta mag-giore del range 20%-35% previsto per la designazione “mar-mellata” si chiamano in ogni caso “marmellata”.
• ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di ven-dita è completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in or-dine decrescente rispetto al loro peso.
• Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indica-zione dei frutti può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti",da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frut-ti utilizzati.
• La menzione “senza zuccheri (aggiunti)” può essere utilizzataperò solo se nel prodotto finito vi sono meno di 0,5 grammi /100
grammi/millilitri di zuccheri.• È altresì possibile in casi particolari, utilizzare altre denomina-
zioni di vendita (“Preparato a base di frutta”, “composta”, o an-cora, indicare come denominazione commerciale semplicementeil frutto /i frutti (es, “mirtilli”, “ribes”, “frutti di bosco”) quandoil contenuto di sostanza secca solubile sia inferiore al 45% e nonautorizzi pertanto l’uso delle denominazioni di vendita consen-tite - marmellata, gelatina, confettura, confettura extra - (art. 2,comma 4, Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50). Ordi-nariamente si ritiene soddisfatto tale requisito con una percen-tuale di frutta pari o superiore al 65%, ed il prodotto finale è con-siderato “composta di frutta”.
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• Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazio-ne sono quelli all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbra-io 2004.
• Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodot-to finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione devefigurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campodella denominazione di vendita.
• Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata inetichettatura la tabella nutrizionale.
• Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppodi fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva con-centrato e rettificato) e zucchero bruno.
• A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgsn. 51/2004, (= “zucchero”) gli altri tipi di zucchero posso-no essere designati con nome specifico, es “zucchero di mela”,“zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc.
INGREDIENTIRiferimenti normativi• Direttiva 2001/113• D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004• D. lgs 109/92• D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004
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FORMAT ETICHETTA SUCCO DI FRUTTA
(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
CON AGGIUNTA DI ZUCCHEROseguita dall'indicazione del tenore massimo
degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro.
Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi…..
SUCCO DI/NETTARE DI
“DA CONCENTRATO” (solo se il succo viene da concentrato)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (1 anno di conservabilità)
L XXXXX (numero di lotto) 400 g e
Nome Frutta
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Denominazione di vendita
Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e
poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed acqua
Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri
La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono -
ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o
anche aromi o addtivi, e la lista degli ingredienti risulta obbligatoria
Termine minimo di conservazione
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Lotto
Quantità Netta (in: litri, decilitri, millilitri)
Modalità conservazione
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
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• Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fer-mentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservataal freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore,l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati du-rante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.
• Nettare di frutta: nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura in-dica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta odel miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % mi-nimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della de-nominazione di vendita.
• La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25%al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa (D. Lgs151/2004).
• L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità nonsuperiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodottofinito.
“SUCCO” O “NETTARE”?
Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicarenella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere emele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella de-nominazione di vendita (che può essere “Succo di più speciedi frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine pon-derale decrescente).
MISCELE
Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli agrumi, si può usa-re la dicitura “spremuta”, che permette di sottolineare le qua-lità di freschezza del prodotto ottenuto.
“SPREMUTA”
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• Secondo la nuova regolamentazione http://eur-lex.europa.eu/Le-xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, cheriforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno piùcontenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichet-ta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito,ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare unadicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i suc-chi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti.
• Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la pro-pria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione).
• Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le perso-ne affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali nonpotranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri ag-giunti”. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizza-bili nella produzione di succhi.
• INFO:www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalParlamentoEuropeonuoveregoleperl’etichettaturadisucchienetta-ridifrutta.aspx
Nettare, contenuto minimo frutta o pureaUlteriori dati rinvenibili all’Allegato IV della Direttiva 2001/112/CE
Tipo di frutta Quantità minima (per 100ml) Ribes (nero, bianco, rosso) 25 mlUva spina 30 mlPrugne 30 mlMarasche 35 mlAltre ciliegie 40 mlMirtilli 40 mlSambuco 50 mlLamponi 40 mlAlbicocche 40 mlFragole 40 mlMore 40 mlMele, pere, pesche, agrumi 50 mlLimoni e limette 25 ml
SUCCHI, DIVIETO DI AGGIUNGERE ZUCCHERI (NUOVA NORMA)
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Riferimenti normativi• D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frut-
ta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione uma-na (attuazione direttiva europea 2001/112/CE)
• D.lgs 109/92• RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal
Consiglio e da recepire in Italia http://eur-lex.europa.eu/Le-xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF
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FORMAT PRODOTTO SFUSO (cartello espositivo presso la merce)
PREZZO________________
Prodotto________________
Origine_________________
Varietà_________________
Categoria_______________
Prezzo/kg
Denominazione di vendita (es, Mele, Pere…..)
Italia (paese + facoltativo regione/luogo)
Gala, Golden, Stark…
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria…
(obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides
successive) Calibro: facoltativo nello sfuso
Additivi se presenti
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezza
Alimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza
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FORMAT FRUTTA IN CONFEZIONI Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Ragione Sociale dell’operatore(e del confezionatore se diverso dall’operatore)
“NAVELINAS”
Additivi se presenti
Categoria
Calibro
ORIGINE
L XXXXX (numero di lotto) 1 kg e
Arance
Indirizzo azienda
Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso
dall’operatore)
Denominazione di vendita (“arance”)
Varietà prodotto (es “navelinas”)
Origine (paese + facoltativo regione/luogo)
Lotto
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
Additivi se presenti
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO
per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive)
Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
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FORMAT PRODOTTI IN CONFEZIONI - IV GAMMA*
Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso dall’operatore)
Ingredienti: …
Istruzioni uso e modalità conservazione
Data di scadenza
Origine
Varietà
Additivi se presenti
L XXXXX (numero di lotto)data di confezionamento
1 kg e
VerduraDenominazione di vendita
Indirizzo azienda
Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso
dall’operatore)
Ingredienti (in ordine ponderale decrescente)
Istruzioni uso e modalità conservazione
Data di scadenza
Lotto di produzione/data di confezionamento
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
Origine
Varietà
Additivi se presenti
(*crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente
già pronti all’uso)
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• A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per di-stinguere la categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria.
• Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modi-ficato dal successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce di-sposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO pera) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole;e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uveda tavola; j) pomodori.
• Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissi-me alterazioni superficiali
• Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma,di colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati
• Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, dicolorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epi-dermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenzialidi qualità, conservazione e presentazione.
In base al regolamento (CE), n. 1234/2007 e al DM 5462/2011,
sono esentati dall’obbligo di conformità alle norme di commer-cializzazione i prodotti venduti dal produttore in azienda diretta-mente al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimoe presso i mercati riservati esclusivamente ai produttori, confor-mi al DM 20 novembre 2007, sebbene l’applicazione delle nor-me di qualità nei Mercati di Campagna Amica sia sempre auspi-cabile.”
EXTRA, 1° CATEGORIA, 2° CATEGORIA
Riferimenti normativi• Direttiva materia (Ce 2200/96).• Decreto legislativo n. 306 del 2002• Reg. (CE) n. 1580/2007• Reg. (CE) 1221/2008
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FORMAT ETICHETTA PANE
Pane tipo “0”
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”,
acqua, lievito, sale
Peso 000 g.
Prodotto il 00/00/0000 Scadenza 00/00/0000
Euro 00,00
Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
BolognaPane
Denominazione commerciale
Denominazione commerciale volontaria tipo Rosetta, Filone…
Denominazione di vendita (vedi tabella a pagina 41)
Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina,
acqua, lievito e sale - Ingredienti volontari: latte, olio…
E nel caso, % dell’ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in
denominazione di vendita*
Peso Netto (in: Kg o grammi)
Prezzo
Data di confezionamento
Termine minimo di conservazione
Prodotto/confezionato da XXX - con farina macinata presso Mulino XXX
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DENOMINAZIONE DI VENDITA
Farina impiegata DenominazioneGrano tenero tipo “00” Pane di tipo “00”Grano tenero tipo “0” Pane di tipo “0”Grano tenero tipo “1” Pane di tipo “1”Grano tenero tipo “2” Pane di tipo “2”Grano integrale Pane di tipo integrale
Farina impiegata DenominazioneSemola di grano duro Pane di semolaSemolato di grano duro Pane di semolatoRimacine di semola Pane di semola rimacinataRimacine di semolato Pane di semolato rimacinato
TIPI DI FARINA (EX DPR 9 FEBBRAIO 2001, N. 187)
Denominazione del prodotto (in Italia) Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine minFarina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00%Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00%Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00%Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00%Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,75% 12,00%
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• In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a farina,acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita in-tegrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, paneall’olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quan-titativo % dell’ingrediente caratterizzante, come buona prassi com-merciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine de-crescente
• In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DI BASE(farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di ven-dita integrata che sottolinei l’aspetto (es, Pane di tipo “0” “sen-za sale”, “senza lievito”….)
*in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazioneper il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una cor-retta informazione dei consumatori è comunque sempre deside-rabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente ca-ratterizzante.
INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA
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• Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il paneè denominato “Pane al XXX (farro, avena …)”.
Integrazione volontaria della denominazione di vendita:PANE INTEGRALE
• La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fattavalere sia nel caso di uso di: - Farina integrale tal quale- Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello
• Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nelladenominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utiliz-zo di farina di frumento integrale sia nel caso in cui si ottengatale prodotto, con le medesime caratteristiche, ove viene utiliz-zata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano te-nero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di cru-sca e/o di cruschello in quantita' tale da assicurare un signifi-cativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.
• La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenzianola farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero.
Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare,è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei con-sumatori mediante le rispettive diciture in etichetta:
“FONTE DI FIBRE”• L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indi-
cazione che può avere lo stesso significato per il consumatoresono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibreper 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”• L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con-sumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
INTEGRAZIONE VOLONTARIA DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA
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• In base al Reg. (UE) 1047/2012, è possibile indicare “senza saleaggiunto” a patto che il contenuto finale di sodio non ecceda gli0,12 gr/100 gr nel prodotto finito. http://eur-lex.europa.eu/Le-xUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:IT:PDF
ALTRE INDICAZIONI VOLONTARIERiferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico de-
gli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticce-ria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produtti-ve “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodot-ti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “in-tegrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti at-traverso la miscelazione di farina di grano tenero con cru-sca e/o cruschello invece che con farina integrale, comedefinita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimen-
tare)
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, C
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, FA
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, CER
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FORMAT ETICHETTA RISO
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto) Data di confezionamento
FONTE DI FIBRE oppure AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
COTTURA 15 MINUTI 1 Kg e
RisoVARIETÀ Ragione Sociale
Valori Nutrizionali
Denominazione di vendita “riso”
Varietà (“arborio, “roma”, “carnaroli”…)
Ragione sociale e stabilimento di produzione
Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati,
grassi, proteine, valore energetico)
Termine minimo di conservazione
Lotto/data confezionamento
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
Indicazioni di cottura
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B
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, FA
RRO
, CER
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Riferimenti normativi• D. Lgs 109/92• Reg. CE 1169/2011
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FORMAT ETICHETTA FARINA
Regione socialeSede stabilimento produzione
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto)Data confezionamento
1 kg e
Farina tipo “0”di grano tenero
SOLO GRANO ITALIANODA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Valori Nutrizionali
FONTE DI FIBRE oppure AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
AGRICOLTURA UE
Denominazione di vendita
Lotto/data confezionamento
Ragione sociale e stabilimento di produzione
Termine minimo di conservazione
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione) a quello della denominazione di vendita
A
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Riferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico de-
gli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticce-ria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produtti-ve “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodot-ti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “in-tegrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenutiattraverso la miscelazione di farina di grano tenero con cru-sca e/o cruschello invece che con farina integrale, comedefinita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimen-
tare)
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VALORI NUTRIZIONALI CORRETTI DA RIPORTARE IN ETICHETTA
Denominazione del prodotto (in Italia) Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine minFarina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00%Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00%Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00%Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00%Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,75% 12,00%
Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
FARINA DI FRUMENTO TIPO OO Per 100 grCalorie 340 kcalGrassi 0,7Grassi saturi (0,3)Carboidrati 77,3Zuccheri 1,7Proteine 11Sodio 3
Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN
PRO
DO
TTI
DA
FO
RNO
PRO
DO
TTI D
A F
ORN
O
54
FORMAT ETICHETTA PRODOTTI DA FORNO
Regione socialeSede stabilimento produzione
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto,lontano da fonti di calore
L XXXXX (numero di lotto) Data confezionamento
Ingredienti:mandorle, zucchero, farina 00, uova
aroma di mandorla
500 g e
Valori Nutrizionali
FONTE DI FIBRE oppure AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
Biscotti alle Mandorle Denominazione di vendita (es “biscotti alle mandorle”: in tal caso,
indicare nello stesso campo la % del prodotto caratterizzante)
Ingredienti
Ragione sociale e stabilimento di produzione
Termine minimo di conservazione
Lotto/data confezionamento
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
Modalità di conservazione
Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati,
zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico)
A
B
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D
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Nei prodotti da forno (es biscotti) come in genere negli alimenticomposti da più di un ingrediente, questi vanno indicati:
• in ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in mag-giori quantità a quello contenuto in minori quantità);
• per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denomi-nazione di vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evi-denza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indi-cata la percentuale di farro presente sul prodotto finito. La per-centuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista de-gli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denomi-nazione di vendita;
• “farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “gra-no tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6).
INGREDIENTI COMPOSTI
Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nel-le torte, etc
Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti nor-malmente in ordine ponderale decrescente.
Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre paren-tesi () e si indicano, sempre in ordine ponderale decrescente,i sotto-ingredienti.
ES. Torta alla pesca.Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pe-sca 15%, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio).
INDICAZIONE INGREDIENTI
PRO
DO
TTI D
A F
ORN
O
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GLI AROMI vanno indicati: • in forma generale (aromi naturali/ aromi)
(Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze nonpresenti in natura che mimano un sentore invece presente innatura);
• In forma specifica (es, “vanillina”);• come estratto “estratto di menta”.
AROMI E ADDITIVIRiferimenti normativi• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti
dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e dellagastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichetta-tura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chia-rimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodottida forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenerocon crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come de-finita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)• Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che sta-
bilisce che il quid caratterizzante la denominazione di vendita ven-ga indicato chiaramente (in %)
• Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari• D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione ad-
ditivi)• Decreto del Ministero delle attività produttive del 22 luglio 2005 con-
cernente la produzione e la vendita di taluni prodotti dolciari da forno.
AC
ETO
AC
ETO
58
FORMAT ETICHETTA ACETO COMUNE
Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppevia Fanti 4 43010 Medesano- Parma
0,25 cl e
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto,lontano da fonti di calore
L XXXXX (numero di lotto) Data confezionamento
Ingredienti:6,5° (contenuto acetico)
Aceto di VinoDenominazione di vendita
Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l’acqua se si indica il
contenuto acetico (°)
Quantità netta (le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono:
250-500-750-1000-2000-5000 ml se destinate al mercato nazionale)
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
Lotto/data di confezionamento
Data di scadenza o TMC non richiesti
Modalità di conservazione
A
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ETO
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FORMAT ETICHETTA ACETO BALSAMICO tradizionale di Modena DOP
Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppevia Fanti 4 43010 Medesano- Parma
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf
0,25 cl e
EXTRAVECCHIO (25 ANNI)
Aceto BalsamicoTradizionale di Modena
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
L XXXXX (numero di lotto) Data confezionamento
Ingredienti: 6,5° (contenuto acetico)
DOP - Denominazione di Origina Protetta
Denominazione di vendita
Invecchiamento (possibile vantare “extravecchio” come menzione
speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l’Aceto che è stato
invecchiato almeno 12 anni nel rispetto del Disciplinare Produttivo
Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008
Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l’acqua se si indica il
contenuto acetico (°)
Riconoscimento ministeriale
Quantità netta (le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono:
250-500-750-1000-2000-5000 ml se destinate al mercato nazionale)
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
Data di scadenza o TMC non richiesti
Lotto/data di confezionamento
Modalità di conservazione
(Etichetta preposta dal Consorzio di Tutela)
A
B
C
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A
B
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L
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ETO
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La designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indi-cazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, peresteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua delPaese di destinazione.
Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’ag-giunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma nu-merica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare,ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “ri-serva”, “superiore”, “classico” od altro similare.
È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna ag-giunta supplementare, qualora l’invecchiamento si sia prolunga-to per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri reci-pienti in legno.
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
AC
ETO
61
Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta)
La designazione in etichetta della denominazione “Aceto balsamicotradizionale di Modena”/di Reggio Emilia deve essere fatta in carat-teri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e suf-ficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione checompare in etichetta.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere im-mediatamente seguita dalla dizione “denominazione di origine pro-tetta” scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.
In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella linguadel Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di ori-gine protetta" o "D.O.P.".
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasiqualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presen-
te disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "se-lezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari.
La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel me-desimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratte-ri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denomina-zione.
È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emi-lia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentitala citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invec-chiamento non inferiore ai 25 anni.
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elabo-razione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figu-rare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente se-parata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurreil consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodolo-gia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP/REGGIO EMILIA DOP
AC
ETO
62
• L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere confe-zionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produt-tori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro,e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP.
• I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradiziona-le di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in gradodi assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del pro-dotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tec-niche qui di seguito elencate:Tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, del-la forma simile ad un tulipano rovesciato. Tipo B: bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto dellaforma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate neldisciplinare produttivo.
• L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica(vedi pag. 61) e solo quella.
LE BOTTIGLIE
AC
ETO
63
• Le informazioni obbligatorie - e diverse nel caso dell’aceto co-mune o dell’aceto DOP/IGP - vanno indicate sul corpo della bot-tiglia, con etichetta ordinaria.
• Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglianon possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quan-to tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; nonforniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali.
FASCETTE, PENDAGLI ED ETICHETTA
AC
ETO
64
• L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette. • Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azio-
ne, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%.
• È consentito l'uso di caramello, fino al 2%.• Nel caso dell’aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli pro-
duttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli pos-sibili per legge
• Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adegua-tamente il prodotto
• La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredientiusati e sui metodi di lavorazione.
• È ammessa la dicitura "invecchiato" per il prodotto di al-meno 3 anni.
• Si può volontariamente indicare in etichetta “senza ag-giunta di caramello”
• Si può volontariamente specificare la % di mosto
ACCORGIMENTI VOLONTARI PERVALORIZZARE IL PRODOTTO (IGP) Riferimenti normativi
• Legge 82/2006 • Legge n° 1151 del 14/12/1950• D. lgs 109/92 • Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP)• Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena DOP)
Aceto aromatizzato• All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […]
o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107).• È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.• L'aceto preparato come sopra deve essere posto in com-
mercio con la denominazione di"aceto di (...)
Aceto balsamico• Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato• D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M.
9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazio-ne della materia prima
VIN
O
VIN
O
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FORMAT ETICHETTA VINO DOC-DOCG-DOP-IGP
Prod
otto
in
Con
tiene
alle
rgen
ti
500 ml e 14% vol
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
PASSITO
Nome Vino
ANNATA
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
Imbottigliato da Xxxxxxx - Indirizzo Xxxxxxx
L XXXXX (numero di lotto)
Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata”
(DOC) o “Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ (DOCG),
oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione
Geografica Protetta (IGP)
Denominazione commerciale
Annata Obbligatoria per DOC e DOCG, Facoltativa per IGT
Nome o marchio con inidirizzo dell’imbottigliatore
Origine e provenienza
Indicazione su allergenti (solfiti)
Lotto
Quantità netta
Tenore di alcol in volume %
Solo per spumanti: tenore zuccherino
A
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C
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A
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G
C
F
A
A
I
H
I
67
• Dal 1° luglio 2012 così come disposto dal Reg. 579 del 29 giu-gno 2012 e’ scattato l’obbligo di indicare in etichetta l’impiegodei derivati dell’uovo (albumina) e del latte (caseina)
• Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente oparzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e suc-cessivi, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Così come già pre-visto per i solfiti, anche l’indicazione delle due nuove sostanzeallergeniche dovrà essere riportata dopo la scritta “contiene”.Le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle an-nate precedenti al 2012, a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nel-la campagna 2012 e già imbottigliati, a tutti i vini sfusi dei Pae-si terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nel mer-cato europeo prima del 1 luglio 2012;Si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna ven-demmiale 2012, ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla cam-pagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno 2012.
• Il regolamento riporta anche i nuovi loghi che i produttori po-tranno utilizzare in aggiunta alle diciture.
L’etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elabo-razione dei vini è obbligatoria solo quando gli allergeni sono an-cora presenti nel prodotto finale e rilevabili con l’impiego dei me-todi di analisi approvati dall’Oiv.
I LOGHI
OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI IN ETICHETTA
VIN
O
VIN
O
68
I VINI CON DENOMINAZIONE
• Dal 2009 i vini con legame territoriale (a denominazione di ori-gine) possono essere alternativamente menzionati sia come DOP-IGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT
• Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria pertutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta uti-lizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 aseconda che si tratti di vino con o senza denominazione di ori-gine/indicazione geografica.
I VINI SENZA DENOMINAZIONE
I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle se-guenti modalità:• “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino
ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso PaeseMembro/Stato terzo
• “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Pae-si della Comunità Europea” in caso di vini originari di diversi Sta-ti Membri;
• “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comuni-tà Europea” o “Miscela di vini di …” in caso di vini originari dauno o più Paesi Terzi;
• “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dalnome dello Stato Membro /Paese Terzo in caso di luogo di pro-venienza delle uve diverso da quello della vendemmia.
I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o“Prodotto di …” indicando il nome dello Stato Membro/Paese Ter-zo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.• I vini spumanti senza denominazione di origine devono riporta-
re l’indicazione “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …”o “Sekt di
• … seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sonostate vendemmiate e vinificate le uve e aggiungendo anche il nomedello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.
ORIGINE
VIN
O
69
OBBLIGATORIE
• Nome del prodotto seguito + denominazione di vendita.• Titolo alcolometrico volumico.• Origine e provenienza.• Riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).• Riferimenti all’importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se pre-
sente.• Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).• Indicazione relativa alla presenza di allergeni.• Lotto.• Indicazione della quantità.
FACOLTATIVE
• Riferimenti (nome e/o marchio commerciale + indirizzo) ad al-tri operatori commercialicoinvolti nella filiera (es. produttore, di-stributore, ecc.).
• Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (Fig. 1).• Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dal-
la stessa annata.• Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse
dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (cabernet franc, mer-lot, chardonnay, ecc.).
• Tenore zuccherino (solo per i vini non spumanti).
INFORMAZIONI VINI COMUNI (senza denominazione di origine)
Fig. 1
VIN
O
70
• Categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.).• Riferimenti (nome e/o marchio commerciale + indirizzo) ad al-
tri operatori commercialicoinvolti nella filiera (es. produttore, di-stributore, ecc.).
• Utilizzo dei termini quali abbazia, castello, rocca, ecc. riferiti al-l’azienda agricola solo se tutte le operazioni di trasformazione av-vengono nell’area menzionata.
• Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1)• Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dal-
la stessa annata.
• Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietàutilizzate.
• Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).• Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elabo-
razione (es. superiore, novello, ecc.).• Simboli comunitari della DOP/IGP (fig. 2).• Riferimento al metodo di produzione (fermentato in botte, ecc.).• Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della
DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella pro-duzione del vino proviene da tali zone.
ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (vini DOC-DOCG-DOP-IGT/IGP)
Fig. 1 Fig. 2
VIN
O
71
Riferimenti normativi• Reg. CE 607/2009• Reg. CE 606/2009• Reg. 436/2009• Reg. CE 479/2008 (OCM vino)• Reg. Ce 555/2008• Reg. (CE) N. 628/2008• Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine)• DM 6 agosto 2009• DM 31 luglio 2009• Circolare Mipaaf 30 luglio 2009
• Il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che, rac-coglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le diciture sul-le etichette.
• Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmenteprodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a quei vi-gnaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uve AUTO-PRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino.
“Integralmente prodotto da …”
PASS
ATA
D
I PO
MO
DO
RO
PASS
ATA
DI P
OM
OD
ORO
74
FORMAT ETICHETTA PASSATA DI POMODORO
Prodotto e confezionato da: Azienda agricola Carpi - via Polesine 3- Noceto-PR
Ingredienti: pomodoro, sale
Prodotto con pomodoro fresco
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto) data di confezionamento
600 g e
Passata di pomodoro“I LEONI”
Denominazione di vendita: “PASSATA DI POMODORO” può essere
usata solo per pomodoro fresco spremuto
Nome commerciale -marchio di fantasia
Lavorazione
Ingredienti (solitamente, pomodori, sale)
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia
Data di scadenza
Lotto/data di confezionamento
Peso Netto
DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco"(G.U. n. 57 del 9/3/2006)Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno conRegione/Stato). Quando non coincida con la zona di confezionamento e con ilconfezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nomeazienda, Comune, Provincia). Non vanno indicati riferimenti REA come codici
A
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A
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OM
OD
ORO
75
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materiadi leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti ali-mentari”, art. 6.
L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stam-pata con caratteri tipografici la cui parte mediana - pari all’altez-za della minuscola “x”, è pari o superiore a 1,2 mm ed è appo-sta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della de-nominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore mi-sura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari o superio-re a 0,9 mm.
ORIGINE IN ETICHETTARiferimenti normativi• Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sul-
l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari tra i qua-li la passata di pomodoro.Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro”al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta delpomodoro fresco, sano e maturo.
• Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 set-tembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005,n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agrico-le e forestali e del Ministero della salute e del Ministerodelle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la de-finizione di “passata”.
• Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modifica-to dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, con-cernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicitàdei prodotti alimentari.
• Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilitàdelle etichette.
BIR
RA
BIR
RA
78
FORMAT ETICHETTA BIRRABirrificio a XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
L XXXXX (numero di lotto) data di confezionamento
33 cl e 6° alc
Birra
Ragione sociale e sede del produttore
Lotto/ data di confezionamento
Denominazione di vendita (nel campo visivo principale)
Elenco ingredienti
Quantità (cl) (nel campo visivo principale)
Volume alcolometrico (nel campo visivo principale)
Termine minimo di conservazione (TMC) (nel campo visivo principale)
Modalità di conservazione
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
A
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A
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RA
79
Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR272/98), che definisce le categorie di birra commercializzabili: nel-lo specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono:1 - BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%)2 - BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e 3,5%)3 - BIRRA4 - BIRRA SPECIALE5 - BIRRA DOPPIO MALTO
(Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100grammi di mosto da cui la birra è derivata)
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VI-SIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazionedi vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”, “birra doppio mal-to”, etc …), PENA SANZIONI
BIRRA ARTIGIANALE
BIR
RA
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• La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl,33 cl, 50 cl, 66 cl
• Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie• Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite
QUANTITÀ DI VENDITA AMMESSERiferimenti normativi
• Legge 16.8.1962 n° 1354; • Legge 16.7.1974 n° 329; • Legge 3.7.1976 n° 454; • Legge 17.4.1989 n° 141; • D.M. 1.7.1994 n° 519; • D.M. 19.11.1996 n° 682; • D.P.R. 30.06.1998 n. 272;• D.M. 26.02.1996;• D.M. 30.06.1998 n.250
GRA
PPA
GRA
PPA
82
FORMAT ETICHETTA GRAPPA
Ingredienti: xxxxxxxxxxxxxxx
Ragione sociale e sede del produttore
STRAVECCHIADa uve nebbiolo
L XXXXX (numero di lotto)
Lt. 0,500 e 38% vol
GrappaLotto
Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come
stravecchia, invecchiata, vecchia, riserva)
Può essere specificato il nome del vitigno o del vino a
denominazione di origine (es, Chianti)
Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in
mesi e in anni, o soltanto in mesi
Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta)
Ragione sociale e sede del produttore
Quantità (l, cl)
Volume alcolometrico (minimo 37,5°)
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
E
F G
D
B
GRA
PPA
83
• Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportatal'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loroparti, se utilizzate.
• Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei ter-mini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad in-vecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, perun periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fi-scale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.
• È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» perla grappa invecchiata almeno diciotto mesi.
• Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa inmesi e in anni, o soltanto in mesi.
• Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grap-pa» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in vo-lume.
Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di: • zuccheri (nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zuc-
chero invertito); • caramello (solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti).
Il termine «Grappa» può essere completato dal riferimento:a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da
materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazionedi uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni finoad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalladistillazione di materie prime interamente provenienti dalla vini-ficazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni de-vono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente.Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferioreal 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avveni-re con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime pro-vengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal casoe' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) o (DOP,IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alam-bicco;
Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferi-menti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque essereutilizzata una sola denominazione di vendita.
PRESENTAZIONE IN ETICHETTA
GRA
PPA
84
Riferimenti normativi
• DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 delRegolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la prote-zione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
• Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commer-cializzazione
• Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234)• Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante
modalità di applicazione del reg. 479/2008)• Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'or-
ganizzazione comune del mercato vitivinicolo• Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297,
recante norme in materia di produzione e commercializza-zione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori
• Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunità europee
• Regolamento (CEE) n. 1576/89• Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 ema-
nate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato • Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166• Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti(CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Com-missione per quanto riguarda l'applicazione della misura del-la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
• Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre2010, con il quale è stata definita la procedura per la pre-sentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle in-dicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della suc-cessiva registrazione comunitaria
PRO
DO
TTI D
I O
RIG
INE
AN
IMA
LE
Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercatosolo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sani-tario1 apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale re-golamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da unmarchio di identificazione2 apposto ai sensi dell’allegato II, sezio-ne I, del regolamento 853/2004.
1 Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche.2 Il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base
di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele.
Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggiodestinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia ap-posto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.PR
OD
OTT
I DI O
RIG
INE
AN
IMA
LE
86
BOLLINO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
sulla carcassa animale, e necessarioper la commercializzazione delle
carni fresche, ma non va in etichettaBOLLINO SANITARIO
sulla etichettatura o sul prodotto,sull’involucro o sull’imballaggio,
può eventualmente essererappresentato da una targhetta fissa
di materiale resistente
MARCHIO IDENTIFICATIVO
MARCHIO IDENTIFICATIVO: Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C
Etichetta o imballaggio si equivalgono
Esempio di Marchio di identificazione
Codice ISO del Paese in cui è situato lo stabilimento
Codice di riconoscimentodello stabilimento
Abbreviazione di Comunità europea
IT1765L
CE
PRO
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TTI D
I ORI
GIN
E A
NIM
ALE
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Il bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezzaper 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili:• il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scrit-
to per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a duelettere in conformità della pertinente norma ISO);
• il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un ma-cello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG,EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE.
L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente dialmeno 0,8 cm e 1 cm. (Nel caso di agnelli, capretti e porcellinile dimensioni ed i caratteri del bollo sanitario possono essere ri-dotti in proporzione alla taglia delle carcasse).
La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dalveterinario ufficiale. Egli, in particolare, assicura che il bollo sia ap-posto soltanto se le carni dell’animale, ispezionato ante e post mor-tem, sono risultate idonee al consumo umano.Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla super-ficie esterna della carcassa in modo tale che, una volta seziona-ta, il bollo sanitario sia presente in ogni singola parte ottenuta.
BOLLO SANITARIO
Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve es-sere leggibile ed indelebile e i suoi caratteri facilmente deci-frabili. Esso deve riportare: • il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per
esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla nor-ma ISO pertinente);
• il numero di riconoscimento dello stabilimento; • l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE
se applicato in uno stabilimento situato in uno dei Paesi mem-bri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi appostisu prodotti importati nella Comunità da imprese situate al-l’esterno della stessa.
NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confeziona-mento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimen-to, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconosci-mento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Glioperatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporredi sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitoriche hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavoratie dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
PRO
DO
TTI D
I ORI
GIN
E A
NIM
ALE
88
• Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine ani-male, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione,localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CEn. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III).
• Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosserichiesto, riconosciute dall’autorità competente come previsto dal-l’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04.In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azien-
da Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo sta-bilimento di produzione.
• A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pra-tica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'auto-rizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità.
Attualmente è presente elenco dei marchi:http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp
QUAL È LA PROCEDURA PER POTER OPERARE CON IL BOLLO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTICAZIONE?
UO
VA
UO
VA
90
FORMAT ETICHETTA CONFEZIONE ESTERNA UOVA
cat”A”
Allevamento a terra
XL
IT00000013
(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Scadenza gg/mm/aa
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
6 Uova Fresche
EXTRA /EXTRA FRESCHE
IT060M
CE
Denominazione di vendita
Qualità (a= uova fresche da consumo) e modalità allevameto
Categoria (peso): XL = Grandissime (73 G e più) - L= 63-73 g
M= 53 -63 g - S= < 53 g
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
Numero centro imballaggio (o numero mipaaf) rilasciato da asl
competente sul territorio (modulo entro il D.M. 11-12-2009)
Produttore
Data di scadenza (max 28 gg da deposizione)
Sugli imballaggi può essere apposta la dicitura «extra» o «extra
fresche», a condizione che sull’imballaggio stesso venga anche
indicata in maniera visibile la data di deposizione e il termine di
nove giorni dalla predetta data di deposizione (vedi pag. 94)
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
A
B
C
D
E
F
G
H
I
AB C
E
F
G
H
D
I
UO
VA
91
FORMAT TIMBRO UOVA
3 IT 001 PR 036
Giorno/mese
Modalità di allevamento: 0= biologico, 1= all’aperto, 2= a terra,
3= gabbia o batteria
Nazione di produzione
Codice istat comune di produzione: http://www.istat.it/it/archivio/6789
Provincia di produzione
Codice di allevamento (assegnato dall’Asl)
Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione) o in
alternativa anche solo Data di deposizione. Le uova devono essere
ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC
A
B
C
D
E
F
A B C D E
F
UO
VA
92
È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttoreal consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamentoo nelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossiain un territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dalluogo di produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendi-ta porta a porta.
Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, adeccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 gal-line ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produtto-re siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirentenel caso di vendita porta a porta.
Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presenteparte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, incaso in cui le uova siano vendute direttamente dal produttore alconsumatore finale:a) nel luogo di produzione,b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nel-
la regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttorepuò decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, nonpossono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto na-zionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «ven-dita porta a porta» e «regione di produzione»
REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, “A”
ASPETTI DI VENDITA DIRETTA
UO
VA
93
CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delleuova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, diapplicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004)
Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domandaper il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza (servi-zio veterinario), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29luglio 2003, n. 267. Per consentire all'amministrazione di adem-piere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comu-nitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dalMinistero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf) a seguito dicomunicazione per via telematica, da parte del Ministero della sa-
lute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Mini-stero della salute comunichera' tempestivamente al Mipaaf ognivariazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.
CODICE IDENTIFICATIVO• Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf
(sulla confezione) il codice distintivo del produttore, va sul sin-golo uovo (cd “stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL com-petente per territorio, anche se si tratta di prodotti vendutidirettamente dal produttore al consumatore finale;
• l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di al-levamenti con meno di 50 galline: in tal caso il produttore puòomettere l’apposizione di un proprio codice identificativo.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UO
VA
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• Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate al consumatorefinale)
• Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro apposita domandaalle autorità sanitarie regionali competenti. Ogni regione ha unapropria modulistica che l’azienda deve richiedere e compilare
• ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dal servizioveterinario dell’ASL competente per territorio che ha funzione diautorità sanitaria di controllo
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
• “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni.
Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” apartire dal 10 ° giorno? Se le uova non sono vendute, in tutto o inparte, al consumatore finale o all’utilizzatore, vengono declassa-te, cioè tornano ad essere uova di categoria “A”.
INDICAZIONI VOLONTARIE
UO
VA
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Normativa vigente• D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF.
Modalità applicazione Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in ma-teria di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regola-menti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, del-la Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.• Reg. CE 598/2008• Reg CE 589/2008• Legge comunitaria 34/2008• Reg. CE 1243/2007• Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio
delle uova http://agricoltura.regione.campania.it/uova/uova-index.html (modulo scaricabile)
LATT
E
LATT
E
98
FORMAT ETICHETTA LATTE
Prodotto o confezionato da Clarabella srl, Via XXXX Topolinia
( “da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte fresco)
Confezionato il XX/XX/XXXX
Latte proveniente da allevamenti italiani
1 L e
Latte intero PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ
IT060M
CE
Denominazione di vendita (va indicato: la materia grassa, ovvero
intero, scremato, parzialmente scremato; il trattamento termico
subito (PASTORIZZATO); se risponde ai criteri per “ALTA QUALITÀ” )
Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città)
Data di scadenza/ (sostitutiva del lotto) o termine minimo di
conservazione: deve essere indicata la data di scadenza (“da
consumarsi entro…”) per il latte fresco, mentre per il latte a media
e lunga conservazione è previsto il termine minimo di conservazione
(“da consumarsi preferibilmente entro…”)
Data di confezionamento
Origine- zona di mungitura
Quantità netta
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
E
FG
D
A
LATT
E
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(Ex articolo 5 decreto ministeriale numero 5464 del 3 agosto 2011)
L’indicazione geografica relativa alla zona di mungitura e alla pro-venienza del latte sono stampate con caratteri tipografici la cuiparte mediana/altezza della minuscola “x” è pari o superiore a1,2 mm e sono apposte in etichetta nello stesso campo visivo edin prossimità della denominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore ri-sulta meno di 80 cm2, l’altezza minima della “x” è pari o supe-riore a 0,9 mm.
LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀIl latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «lattefresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai se-guenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinatoalla produzione di latte alimentare trattato termicamente:a) requisiti di composizione:
tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;
b) requisiti igienico-sanitari:tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2];contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.
(D.M. 9 maggio 1991 n. 185)
LATTE FRESCO PASTORIZZATOArt. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento edella commercializzazione del latte alimentare vaccino
Latte fresco pastorizzatoViene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che pervienecrudo allo stabilimento diconfezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento ter-mico entro 48 ore dallamungitura, presenti al consumo:a) prova della fosfatasi alcalina negativa;b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non in-
feriore al 14 per cento delle proteine totali;c) prova della perossidasi positiva.
LATTE FRESCO
LATT
E
100
ZONA DI MUNGITURA:Comune: RhoProvincia: MilanoRegione: LombardiaStato: ItaliaStato UE: FranciaStati UE: UEStato extra UE: Svizzera
ZONA DI PROVENIENZA:Provincia: MilanoRegione: LombardiaStato: ItaliaStato UE: FranciaStati UE: UEStato extra UE: SvizzeraStati extra UE: Extra UE
INFO SU ZONA MUNGITURA-PROVENIENZA
ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE:
LATTE CRUDO
INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE• Denominazione vendita (Latte crudo) • Ragione sociale e sede (anche nell’insegna)• Data di mungitura• Data di fornitura all’erogatore• Data di scadenza del latte posto in vendita (gg/mm/ aa)• Istruzioni conservazione domestica: tra 0 °e 4°C• Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e re-
lativi adempimenti, che non sono trattati in questa sede• Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture:
“LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. PRODOTTO DA CON-SUMARSI SOLO DOPO BOLLITURA” (tale dicitura deve esse-re ben visibile, con caratteri di colore rosso e di almeno 4 cen-timetri). Nel caso l’erogatore disponga di sistema di imbotti-gliamento o il latte sia confezionato dal distributore, le bottigliedovranno riportare in etichetta anche le seguenti diciture:
SULLA BOTTIGLIA• Quantità netta in Litri• Data di confezionamento (gg/mm/aa)• Data di scadenza (da consumarsi entro gg/mm/aa)
LATT
E
101
Riferimenti normativi• Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg
Ce 2597 del 1997• D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti
l’origine dei prodotti alimentari• Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializ-zazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana)
• Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del pro-dotto “latte”)
• d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce rela-tiva ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione deiRegolamenti comunitari nel medesimo settore);
• d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendaleper la rintracciabilità del latte)
• d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco)• d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pa-
storizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità)• d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al
fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore)• DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive).
Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichet-tatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimentodelle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate ri-chieste dei produttori
• Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichet-tatura e presentazione dei prodotti alimentari
• d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco)• d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di pro-
duzione del latte alimentare)• d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive
92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercatodi latte e di prodotti a base di latte) • D. lgs 109/92
• d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni diproduzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanita-ri del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “lat-te fresco pastorizzato di alta qualità”)
• l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione dellatte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare inriferimento alla legge 169
LATT
ICIN
IYO
GU
RT
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UR
T
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FORMAT ETICHETTA YOGURT
Azienda agricola XXX, Via dei lattai 11- Parma (PR)
Da consumarsi entro 00/00/0000
Ingredienti: Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus termophilus,
Lactobacillus bulgaricus, fragole 10%, zucchero)
Conservare in frigorifero a +0-+4 C°
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Lotto XXXXXXXXXX
125 g e
Yogurt alla fragola“IL LATTICELLO”
IT060M
CE
Denominazione di vendita
Nome di fantasia
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
Data di scadenza
Ingredienti
Lotto (numero)
Condizioni di conservazione
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
Quantità nominale (L/cl/ml)
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
A
B
C
D
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F
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I
A
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C
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• Per legge si definisce yogurt quell'alimento che contiene i fer-menti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus.
• Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale,che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmentequesto influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali.
• Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla pre-senza, fino all’atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivie vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per gram-mo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presentein quantità non inferiore a 1 milione per grammo.
• La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deveessere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modifi-care le caratteristiche della parte yogurt
• Il base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in:Magri (< 1%)Parzialmente scremati (1,5% / 2%)Interi (> 3%)
• Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportarele seguenti indicazioni: “yogurt con...” o “yogurt al...” (quan-do gli ingredienti evidenziati sono effettivamente presenti nel pro-dotto finito, per esempio “yogurt alla banana” deve contenereil frutto banana, in pezzi o purea).
CARATTERISTICHE
YOG
UR
T
106
Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai mi-crorganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, an-che in associazione con questi, il prodotto assume la generica de-nominazione di "latte fermentato".
ALTRI MICRO-ORGANISMIRiferimenti normativi• Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commer-
cio dello yogurt• Circolare n. 40 del 12 marzo 1974• Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di rico-
stituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana(resta proibito produrre yogurt da latte in polvere)
• Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Mi-nistero della sanità 3 febbraio 1986, n. 9
LATT
ICIN
IBU
RRO
YOG
UR
T
BU
RRO
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FORMAT ETICHETTA BURRO
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
Da consumarsi entro 00/00/0000
Denominazione di vendita
Conservare in frigo a temperatura da +1° a +6°Sale (se aggiunto)
Lotto XXXXXXXXXX
250 g e
BurroXXXXXXXXX
IT060M
CE
Denominazione di vendita “burro tradizionale” può essere usata in
certi casi
Eventuale nome di fantasia
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
N° Lotto
Quantità netta
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
Modalità di conservazione
Il sale (se aggiunto)
data di scadenza (giorno/mese/anno) oppure termine minimo di
conservazione (mese-anno), a seconda della conservabilità del
prodotto. Per il burro è prassi commerciale riferirsi al TMC
A
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H
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A
B
C
EF
A
G
H
I
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109
• È denominato burro il prodotto che ha un tenore minimo di gras-si lattieri tra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16%e di estratto secco non grasso lattiero del 2% (reg. CE2991/1994)
• La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a“tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal lat-te o dalla crema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e con-trollati dalle autorità competenti per territorio
• Le denominazioni del burro sono:- “burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62%
- “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di gras-si lattieri è tra il 62% e il 41%
- “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il te-nore di grassi lattieri è inferiore al 40%
- “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39%e il 41%
- “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale;il quantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Que-sti burri possono contenere anche grassi diversi dal latte mail contenuto dei grassi lattieri non deve essere inferiore al 75%
DENOMINAZIONE
Riferimenti normativi• Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genui-
nità del burro • Legge 202/83• Reg. CE 2991/1994
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RMA
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FORMAT ETICHETTA FORMAGGIO
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Via Campestre 1, Medesano - Parma
Formaggio stagionato di latte vaccino
Da consumarsi (preferibilmente) entro (00)/00/0000
Confezionato il 00/00/0000
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Conservare tra +0° e 4 C°
500 g e
Parmigiano Reggiano“LA BIADA”
IT060M
CE
Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …)
Eventuale nome fantasia
Denominazione di vendita
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
Ingredienti
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di
conservazione per stagionati e semistagionati
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Modalità di conservazione
Quantità
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
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FORMAT ETICHETTA BIOLOGICO
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”Via Campestre 1,Medesano - Parma
Formaggio stagionato di latte vaccino
Da consumarsi entro 00/00/0000 Confezionato il 00/00/0000
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Conservare tra +0° e 4 C°
Codice identificativo XXXXXX - Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
500 g e
Parmigiano Reggiano“LA BIADA”
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA/BIOLOGICO
IT060M
CE
AGRICOLTURA UE
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N
C
Nome commerciale (caciotta, mozzarella…) e menziona BIOLOGICO
Eventuale nome fantasia Denominazione di vendita
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia
Ingredienti Codice indentificativo e organismo di controllo
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di
conservazione per stagionati e semistagionati
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Modalità di conservazione Quantità
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
FORM
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I formaggi si possono classificare: • in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …)• “Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nel-
la pasta, ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muf-fe selezionate)
• “Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e demi-neralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella)
• “Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emul-sionanti
• In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta): a pasta molle (dal 45% al 60%)Semidura (40%-45%)Dura (< 40%)
• In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cru-da” (nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura infe-riore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C)
• Per il tenore di grassi:Magri (< 20%)Leggeri (tra il 20% e il 35%)Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici chesuperino il 35% di grassi (la normativa prevede che un formaggiogenerico debba avere una percentuale di materia grassa superioreal 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP.
• In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; sta-gionati: oltre i 6 mesi)
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
FORM
AG
GI
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PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (ES mozzarella) sedestinati al consumatore finale devono secondo l’articolo 23 delD. lgs del 109/1992 essere posti in vendita preconfezionati.Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRE-CONFEZIONATI. Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è con-sentita la vendita di prodotto sfuso.
INGREDIENTISe è presente solo latte, non è necessaria una indicazione anali-tica degli ingredienti.
FORMAGGI A PASTA FILATANormativa di riferimento• R. d. n. 2033 del 1925• D. Lgs 109/92• L n° 142 del 19.02.92• DPR n° 54 del 14.01.97• CIRC MIN n° 167 del 02.08.01• CIRC MIN n° 168 del 10.11.03• D. Lgs n° 181 del 23.06.03• (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in
genere alla normativa specifica per determinati tipi diformaggi)
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FORMAT ETICHETTA CARNE BOVINA
MACELLATO INITALIA M000
SEZIONATO INITALIA S000
NATO INITALIA
ALLEVATO INITALIA
Prezzo al Kg Peso Netto
Importo
Da consumarsi entro il 00/00/0000
Confezionato il 00/00/0000
Codice di riferimento:ANIMALE/LOTTO
Conservare in frigotra +0° e +02 C°
000 g e
00,00 €
ControfilettoS/OSSO DI BOVINO ADULTO
ITALIAM000CEE
Denominazione di vendita: Taglio commerciale e animale (bovino
adulto, vitellone, vitello, etc)
Prezzo unitario per kg, quantità netta, data confezionamento, data
scadenza
Stato di macellazione e numero di approvazione del macello
Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio
Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Modalità di conservazione
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13)
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FORMAT ETICHETTA CARNE BOVINA DOP/IGP
MACELLATO INITALIA 378M
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf
SEZIONATO INITALIA 1184S
NATO INITALIA
ALLEVATO INITALIA
Codice di rintracciabilità:0000000000000
Codice di riferimento:ANIMALE/LOTTO
Fettine SottiliRAZZA ROMAGNOLA IGP (B.AD)
Vitellone bianco dell’appennino centrale (BOV.AD)
ITALIAM000CEE
Prezzo al Kg Peso Netto
Importo
Da consumarsi entro il 00/00/0000
Confezionato il 00/00/0000
000 g e
00,00 €
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Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO)
Razza, menzioni Dop/IGP
Prezzo unitario per kg, quantità netta, data confezionamento, data
scadenza
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
Stato di macellazione e numero di approvazione del macello
Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio
Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)
Codice riferimento/rintracciabilità
Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o
gli animali (animale/lotto).
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
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• bovine: vitello o bovino adulto• bufaline• suine• ovine: agnello o ovino adulto• caprine: capretto o caprino adulto• avicunicole: pollo, coniglio ed altri.
Il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha discipli-nato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferio-re a 12 mesi.
L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, conge-late e surgelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o im-ballate. Oltre alle indicazioni sopra riportate, le carni ottenuteda bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere classifica-te al momento della macellazione come:• “Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenien-
ti da bovini di età non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vi-tello)
• “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenien-ti da animali di età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, car-ne di vitellone).
LE SPECIE CATEGORIA
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16
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19
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TAGLI ANATOMICI
1 Lombata2 Scamone3 Filetto4 Girello5 Fesa esterna6 Noce7 Fesa interna8 Pesce9 Geretto posteriore
10 Pancia11 Fesone di spalla12 Copertina13 Girello di spalla14 Taglio reale15 Sottospalla16 Geretto anteriore17 Braciole18 Petto19 Collo
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Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni che commercializ-zano carni bovine e che intendono etichettare le proprie carni for-nendo al cliente informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligato-rie (lotto, paese di nascita, di allevamento, di macellazione - bol-lo CE dello stabilimento di macellazione e di sezionamento) de-vono presentare un disciplinare di etichettatura al Mi.P.A.A.F. e sot-toporsi ai controlli di un Organismo terzo.
• In base ad una proposta di regolamento al vaglio della com-missione europea, potrebbe essere abolita dal 1° gennaio2014, per tagliare costi dei controlli da Brussels sulla stessahttp://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&Do-sId=200765#419050
• OGGI E NEL FRATTEMPO: va fatta con diciture validate entro undisciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000
• Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN45011 per i controlli (su disciplinare etichettatura carni)
• Con possibilità di usare loghi
RUOLO ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI
ETICHETTATURA VOLONTARIA
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Art. 14• Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichetta-
re le carni deve assicurare su base informatica:l’elenco delle aziende agrarie interessate • L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di iden-
tificazione• L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione• Identificazione dei lotti commerciali• L’elenco degli esercizi di vendita• Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
DECRETO 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00
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Informazioni in etichetta: • Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali iscritti
al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figlio di genitori en-trambi iscritti
• Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando l’informa-zione si desume dal passaporto bovino
• Dicitura alimentazione vegetale: vietata. È consentita la dicitura “Ali-mentazione priva di grassi animali aggiunti”
• Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate• Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte limitazioni• Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se indicata
nel disciplinare• Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denomi-
nazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichet-tatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli,laboratori di sezionamento, organismo indipendente designatoai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare con-fusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione direttaresponsabile nell’etichettatura delle carni.
• Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati,dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto(vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.A tutela del consumatore, non è conforme all'attuale normativa lapresenza sulle confezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (ade-sivi o altri simboli o diciture) riportanti informazioni facoltative ditipo generico sull'origine ed alimentazione degli animali, sulle pro-prietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. car-ni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).Per gli stessi motivi non è ugualmente ammissibile l'uso di im-magini che richiamino l'origine nazionale (forma geografica del-l'Italia, bandiera tricolore ecc.) o suggeriscano particolari am-bienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pa-scolo, ecc.).
Consigli dei NASL'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato, in-grassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione "Car-ni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la di-zione "origine Italia".
ORIGINE Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
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Dicitura “alimentazione non OGM”• OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere de-
finito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia in-feriore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA
• NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CON-SENTITA
• Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istru-zioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'ori-gine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita'certificata) e "ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorsodi tutti i componenti materiali della filiera.
Ruolo organizzazioni per “non OGM”Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'as-senza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, edallegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabi-lita' secondo le linee innanzi richiamate, precisando tra l'altro:a) i metodi di analisi ufficiali;b) i metodi ufficiali di campionamento;c) la significatività statistica del numero dei siti e del numero di ana-
lisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza diOGM nella razione alimentare;
d) eventuali percentuali di tolleranza.
Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo sta-to brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabu-lazione libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto,in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stal-lina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pa-vimento fessurato, in stabulazione fissa
MEDICINALI, ADDITIVI, ANTIBIOTICI …?
circolare 09-04-2003Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinalicircolare 15-10-2001La dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che im-plica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere an-che se consentito.
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Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie• Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 5 del
15 ottobre 2001, è ammesso l'utilizzo sulle confezioni di in-formazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001(tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismocertificatore) allorchè l'operatore voglia organizzare un siste-ma qualità e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capaci-tà organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esi-genze.
• Può essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendalio consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' nonmiranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indica-zioni che devono comparire in etichetta, traendo cosi' in ingan-no il consumatore.
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo• Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte del-
l’organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisitiigienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previ-sti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportarechiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente,tipo di certificazione, numero di certificato)
• Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni vo-lontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, ali-mentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenzadi un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensidel Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000.
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi• L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni del-
le carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non sia-no tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece pre-viste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato aisensi del Reg. CE 1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il mar-chio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Orga-nizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire inetichetta tra le informazioni obbligatorie
4.3 Carni macinateLa carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di ri-ferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra lecarni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg.(CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:• "Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)";
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
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• "Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di alle-vamento siano diversi da quello in cui e' avvenuta la prepara-zione del macinato;
• Paese di macellazione.
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e alle-vati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produ-zione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare: • numero di riferimento;• preparato in: Italia;• origine: Francia/Germania/lrlanda;• macellato in Italia.
L'etichetta, inoltre, può riportare una o piu' indicazioni tra quelleobbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000e la data di preparazione delle carni in questione
• Data di nascita• Sesso• Tipo genetico• Denominazione e sede dell’allevamento• Periodo di ingrasso in Italia• Razza• Sistema di allevamento• Composizione razione alimentare• Alimentazione priva di grassi animali aggiunti• Alimentazione NO OGM• Alimentazione senza additivi antibiotici• Esclusione fattori di crescita• Sospensione trattamenti terapeutici• Denominazione macello• Data di macellazione• Categoria• Denominazione laboratorio di sezionamento• Periodo di frollatura
INFORMAZIONI FACOLTATIVEAPPROVATE:
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Riferimenti normativi• Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute• Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le re-
gole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio del-le carni bovine).
• Reg. CE 1760/00• Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00• Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applica-
zione del Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Eu-ropeo che istituisce un sistema di identificazione e registra-zione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovinee dei prodotti a base di carni bovine);
• D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per
le violazioni dei Reg. CE 1760 e 1825 del 2000);• DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti
non preimballati)• Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in eti-
chetta)• Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle car-
ni bovine);• Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008• Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003• Decreto 25 febbraio 2005• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per
i controlli sulla etichettatura delle carni bovine
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Lotto
Prezzo al Kg Peso Netto Importo
0,00 € 0,000 Kg 0,00 €
ITALIA - FC
Da consumarsi entro
L XX XXX 00/00/0000
Codice di riconoscimento Macello:0000000000000
Codice di riconoscimento Sezionamento:0000000000000
Carne di pollo nato, allevato, e macellato in Italia.Alimentazione no OGM vegetale con integrazione di vitamine e minerali.
Aut. Min. n° IT001EA-XXXXXX
Fresco classe AConservare da +0° a +4 C°
Pollo fusi x3
ITALIAM000CEE
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Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartate espo-ste per la vendita al consumatore, le informazioni previste devo-no essere fornite mediante cartello esposto in maniera visibile neiluoghi di presentazione e vendita.
PREMESSA
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Se la carne è confezionata dallo stesso responsabiledelle operazioni di MACELLAZIONE
FORMAT ETICHETTA CARNE AVICOLASe la carne è confezionata dallo stesso responsabiledelle operazioni di SEZIONAMENTO
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie,
della categoria e del taglio.
Sigla Paese/ Provincia
Data confezionamento/n°lotto
Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è
sostituito dalla data di scadenza, in conformità dell’articolo 10 della
Direttiva 2000/13/CE.
Per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di
peso a livello di vendita al dettaglio
Numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di
sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si
effettuano sul luogo di vendita
Numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento
A
B
C
D
E
F
Categoria (classe A o B), in funzione della loro conformazione e
dell’aspetto della carcassa o dei tagli, e considerato lo sviluppo
muscolare, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e
contusioni. Lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate
(fresche, congelate, surgelate), nonché la temperatura di
magazzinaggio raccomandata
Il marchio sanitario può essere apposto anche fuori dall’etichetta,
ma sulla confezione e chiaramente leggibile
H
I
OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE CARNI AVICOLE
Il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione ANCHE
sulla carcassa o sul materiale di confezionamentoo di imballaggio:
• Sigla Paese
• Codice identificativo allevamento (numero)
• La data o il numero di lotto di macellazioneG
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Gli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichettadelle carni di pollame fresche preconfezionate, oltre alle dicitureobbligatorie, le informazioni riportate nel seguito.
Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, me-diante apposizione su un’etichetta, sulla carcassa o sul materia-le di confezionamento o di imballaggio:1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal
numero identificativo di registrazione dell’allevamento di pro-venienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di macellazione3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovrannoindicare su apposita etichetta, apposta su ogni singolo pezzo, o
sul materiale di confezionamento od imballaggio:1. L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla si-gla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito illotto di sezionamento delle carni nel caso di allevamenti nazionali. 2. la data o il numero di lotto di sezionamento3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
MENZIONE “ALLEVAMENTO BIOLOGICO”Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione del-l’allevamento organico biologico, l’etichettatura non può recare ter-mini diversi da quelli previsti dal Regolamento 543/2008, relati-vo alle norme di commercializzazione per le carni di pollame. I ma-celli autorizzati ad indicare “allevamento organico/ biologico” sonosoggetti a speciali riconoscimenti, sottoposti a regolari controlli eobbligati a tenere una registrazione dettagliata.
RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ORIGINE
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Riferimenti legislativi• Il Regolamento 543/2008, relativo alle norme di com-
mercializzazione per le carni di pollame• Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine
carne avicola)• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità perl’applicazione di un sistema volontario di etichettatura del-le carni di pollame”.
• Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE
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FORMAT ETICHETTA CARNE SUINA 1
Lotto
Prezzo al Kg Peso Netto Importo
0,00 € 0,000 Kg 0,00 €
Da consumarsi entro
L XX XXX
00/00/0000Confezionata il
00/00/0000
La Delizia srl- Via Gramsci 41- Parma
Conservare tra +0° e +4 C°
Salsiccia Suino
IT060M
CE
Ragione sociale e sede dello stabilimento
Denominazione commerciale: specie, categoria e taglio
Prezzo unitario
Peso netto
Data di scadenza/data di confezionamento (i prodotti pre-incartati
recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza)
Lotto di produzione
Modalità di conservazione
Marchio sanitario dello stabilimento che ha effettuato il
sezionamento ed il confezionamento
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
E
F
GH
D
E
CA
RNE
SUIN
A
137
FORMAT ETICHETTA CARNE SUINA 2
LottoL XX XXX
Data produzione00/00/0000
000 g e
Prosciuttificio XXXXXX - Parma, Via Xxxxxx, Italia
Ingredienti:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
È preferibile conservare il luogo fresco ed umido
Strolghino di culatello
IT1019L
CE
Ragione sociale e sede dello stabilimento
Denominazione di vendita (con specie es“di suino”), categoria, taglio
Ingredienti in ordine decrescente di peso
Modalità di conservazione
Data produzione
Lotto
Peso netto e prezzo al kg
Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e
confezionamento
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E F
HG
CA
RNE
SUIN
A
138
FORMAT ETICHETTA CARNE SUINA 3
LottoL XX XXX
Consumare entro il00/00/0000
000 g e
Prosciuttificio XXXXXX - Parma, Via Xxxxxx, Italia
Ingredienti:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
È preferibile conservare il luogo fresco ed umido
Salsiccia piccantedi suino
IT9-460L
CE
Denominazione di vendita (“salsiccia”) con specie (“di suino”),
categoria, taglio
Ingredienti in ordine decrescente di peso
Ragione sociale e sede dello stabilimento
Data di scadenza o TMC (prodotto preconfezionato);
Lotto di produzione
Modalità di conservazione.
Peso netto (in alternativa, se pesata sul momento, “da vendersi a
peso”), oppure, per prodotti soggetti a calo di peso, “quantità
minima”, o “peso predeterminato meccanicamente”
Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e
confezionamento
Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico devono
recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato
fisico (fresche, congelate, scongelate)
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
E
F
G H
D
CA
RNE
SUIN
A
139
FORMAT ETICHETTA CARNE SUINA BIOLOGICA
MACELLATO IN ITALIA
Allevato e confezionato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAIALE DI RAZZA CINTA SENESE
DA AGRICOLTURA ITALIANA
Conservare in frigo
Carne fresca di Maiale
ITALIAM000CEE
Lotto
Prezzo al Kg Peso Netto Importo
0,00 € 0,000 Kg 0,00 €
Da consumarsi entroL XX XXX 00/00/0000
AGRICOLTURA UE
COME PER I PRODOTTI BIOLOGICI:
EUROFOGLIA, + indicazione “AGRICOLTURA UE”
[Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale indicazione
va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione) a
quello della denominazione di vendita]
+ Indicazione “BIOLOGICO” o “DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”
+ Codice identificativo organismo di controllo accreditato MIPAAF
CA
RNE
SUIN
A
140
2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, re-lativa a talune misure di protezione della salute animale contro la pe-ste suina africana in Sardegna, Italia.
Articolo 4• Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne sui-
na e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.• L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne sui-
na e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da sui-ni macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sani-tario o un marchio di identificazione speciale che non possa essereconfuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di for-ma ovale.
PESTE SUINA
Riferimenti normativi• Non vi sono particolari aspetti normativi oltre al D. lgs
109/92
Per carni avicole:il problema non si pone (data scadenza)
Per carni bovine:volendo entrare nello specifico, prodotti pre-incartati recano datadi confezionamento, i preconfezionati di scadenza
Per entrambe:la data di scadenza è sempre raccomandabile e garantisce mag-giore sicurezza, meglio se insieme alla data di confezionamento.Buona prassi
CARNE: DATA DI SCADENZA ODATA DI CONFEZIONAMENTO?
PESC
EE
CRO
STA
CEI
CA
RNE
SUIN
A
PESC
E E
CRO
STA
CEI
142
FORMAT ETICHETTA PESCE
Consumare entro il00/00/0000
0 kg e
Metodo di produzione
Regione Sociale e Produttore (importatore)
Paese di allevamento - Zona FAO
FRESCHEZZA A
Conservare il frigorifero tra 0°C e +2°C
Lotto L XX XXX
Orata
IT000SCE
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie
Categoria di freschezza (Extra, A, B)”
Metodo di produzione: Allevamento (precisazione se biologico, quindi
allevamento estensivo; altrimenti si tratta di allevamento intensivo
o semiestensivo)
Ragione sociale e nome produttore o dell’importatore che
commercializza il prodotto
Paese di allevamento per i pesci di acqua dolce: esempio Italia
(Orbetello - precisazione facoltativa) + ZONA FAO/Mare di
riferimento come codificato per pescato di mare
Data di scadenza: da consumarsi entro il: giorno-mese
Metodo di conservazione: in frigorifero a 0/ +2
Lotto di produzione
Quantità
Marchio sanitario
Altre diciture facoltative per il pesce di filiera controllata: esempio descrizionedei mangimi, contenuto in grassi e se allevato con rintracciabilità di filiera,nome dell’ente certificatore e numero del certificato.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
E
F
G
H
I
D
L
L
PESC
E E
CRO
STA
CEI
143
• La denominazione di vendita della specie ovvero il nome del pesce;• La denominazione scientifica della specie (facoltativa);• Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può
comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”);• La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in
zone FAO.• (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato
di origine su cui insistono le acque interne di riferimento terri-toriale)
• Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato)• Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”)• Lotto (numero)• Quantità netta• Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di sca-
denza
ZONE FAO (*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o lazona FAO sintetica)
Atlantico nord-occidentale Zona FAO n.21Atlantico nord-orientale Zona FAO n.27Mar Baltico Zona FAO n.27 IIIdAtlantico centro-occidentale Zona FAO n.31Atlantico centro-orientale Zona FAO n.34Atlantico sud-occidentale Zona FAO n.41Atlantico sud-orientale Zona FAO n.47Mar Mediterraneo Zona FAO n.37.1, 37.2, 37.3Mar Nero Zona FAO n.37.4Oceano Indiano Zona Zona FAO n.51, 57Oceano Pacifico Zona FAO n.61, 67, 71, 77, 81, 87Antartico Zona FAO n.48, 58, 88
ETICHETTA
PESC
E E
CRO
STA
CEI
144
• Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce,salata o salmastra, e sono alimentati esclusivamente con man-gimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ognisingola specie. La maricoltura rientra in tale fattispecie
• Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, chevede una base di alimentazione naturale integrata con mangi-mi artificiali
• Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato”allo stato giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in ma-niera esclusivamente naturale, sfruttando le risorse dell’ambiente.
IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUÒESSERE SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTA-GLIO DI CUI SOPRA
METODO DI PRODUZIONENormativa di riferimento• D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e siste-
ma di controllo• Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf • Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre
2001, recante modalità di applicazione del • Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai con-
sumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’ac-quacoltura;
• Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del14/01/2001 e DM del 25/07/2001, che ne disciplina l’eti-chettatura e fissa i criteri attuativi del regolamento (Ce)2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalità ap-plicative del reg. 104)
• Reg. 2406/96 (categoria di freschezza)
NOTE LEGALI:
Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle ri-spettive società. La Fondazione Campagna Amica declina ogni re-sponsabilità individuale o collettiva per eventuali errori od omis-sioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, in-diretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle in-formazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presen-te o l’uso del materiale contenuto in siti citati e/o collegati. La Fon-dazione Campagna Amica si riserva il diritto di modificare i con-tenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza al-cun preavviso, in base agli aggiornamenti normativi e ad altre con-siderazioni. 2012 Copyright Confederazione Nazionale Coldiretti.
2012 Confederazione Nazionale Coldiretti
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Promuove la Rete Nazionale di vendita diretta di Campagna Amica
Ovvero il più grande circuito in Europa, per dimensioni economiche ed estensioneterritoriale, di produttori in vendita diretta maanche il più grande canale di consumoconsapevole e sostenibile del nostro Paese.
Il nostro obiettivo è quello di realizzare una “filera agricola tutta italiana”, capace di creare più concorrenza e più trasparenza, più poterecontrattuale per gli agricoltori e più vantaggiper i cittadini.
La Rete a marchio Campagna Amica, ad oggi, è già partecipata da migliaia di aziendeagricole, agriturismi, cooperative, consorziagrari e da centinaia di farmer’s market diffusicapillarmente su tutto il territorio italiano.
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