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2017-3054 2097 Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) Modifica del 25 aprile 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 25 maggio 2011 1 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue: Titolo Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) Sostituzione di espressioni 1 Concerne soltanto il testo tedesco 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 2 cpv. 1 e 2 bis lett. c 1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione. 2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che: c. sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da econo- mie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali. 1 RS 916.441.22

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2017-3054 2097

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

(OESA) Modifica del 25 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

(OSOAn)

Sostituzione di espressioni

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 1 e 2bis lett. c

1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione.

2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

c. sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da econo-mie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.

1 RS 916.441.22

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2098

Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati

1 I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiun-to il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescri-zioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie.

2 I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’alle-gato 1a.

3 I punti finali non si applicano ai prodotti derivati che vengono utilizzati come concime o alimenti per animali o che vengono successivamente trasformati in tali, ad eccezione degli alimenti per animali da compagnia.

Art. 3 lett. b, hbis ed i

Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

b. sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, em-brioni e sperma;

hbis. proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene;

i. farina di pesce: proteine di animali acquatici trasformate;

Art. 5 lett. b n. 2, c, e ed f

I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:

b. carcasse o parti di esse:

2. da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capo-versi 1 e 1bis e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;

c. materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c OFE;

e. animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;

f. materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bis oppure 180c OFE;

2 RS 916.401

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2099

Art. 6 lett. b e d

I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:

b. corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell’ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato;

d. abrogata

Art. 7 lett. a, frase introduttiva e n. 1 nonché lett. b

Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

a. carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:

1. sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure

b. sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;

Titolo prima dell’art. 9

Capitolo 3: Commercio ed eliminazione

Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

Art. 9, rubrica, frase introduttiva e lett. e

Principi

Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affin-ché:

e. i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.

Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione

1 Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale.

2 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eli-minano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;

b. il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;

c. le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati.

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2100

3 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

a. l’eliminazione di prodotti del metabolismo se non sono importati o esportati per questo motivo;

b. il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);

c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;

d. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine ani-male prodotti dalla propria azienda alimentare;

e. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;

f. la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 34;

g. l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origi-ne animale non sono importati o esportati per questo motivo.

4 Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.

5 Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 11 cpv. 1

1 Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b necessitano di un’autorizza-zione rilasciata dal veterinario cantonale.

Art. 12 cpv. 1, 2 e 4

1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.

2 Essa definisce le attività compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origi-ne animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti.

4 L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento.

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2101

Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV

1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione di cui all’ordinanza del 6 giugno 20143 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico:

a. per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabili-menti da lei notificata;

b. per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.

2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.

Art. 14, rubrica e parte introduttiva

Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione

Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veteri-nario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporanea-mente o definitivamente alle persone fisiche e giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:

Art. 15 cpv. 1 e 3

1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposi-zioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui all’alle-gato 1b numeri 1, 4 e 5 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.

3 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sotto-prodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto o l’azienda in questione non hanno l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizza-zione, è necessario informare il veterinario ufficiale.

Art. 16 cpv. 2

2 In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.

3 RS 916.408

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2102

Art. 17 Notifica della quantità eliminata

Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, specifi-cando le categorie merceologiche.

Art. 20 cpv. 1 e 2

1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da eviden-ziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3).

2 Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conforme-mente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3) nonché i trasporti di resti alimentari.

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 22 cpv. 1 lett. b n. 2 e 2 lett. a e d

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:

b. mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:

2. produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.

2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presen-tino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di essi di:

a. ruminanti di età superiore a 12 mesi;

d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 20044 sui medicamenti veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dellʼinterno in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 20165 sulle derrate ali-mentari e gli oggetti d’uso;

4 RS 812.212.27 5 RS 817.02

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2103

Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 3

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:

b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e succes-sivo riciclaggio:

3. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 24 cpv. 1 lett. c

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:

c. mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o per la fabbri-cazione di concime o prodotti tecnici ai sensi dell’articolo 35.

Titolo prima dell’art. 27

Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di prodotti tecnici

Sezione 1: Divieti e deroghe

Art. 27 cpv. 4

4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura l’USAV può stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.

Art. 28 lett. b e d

In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

b. collagene e gelatina di non ruminanti;

d. grassi fusi da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 31.

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli

In deroga all’articolo 27 capoverso 3, la farina di pesce può entrare nella composi-zione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:

a. è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;

b. quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, im-magazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utiliz-zati per produrre alimenti per ruminanti;

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2104

c. quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministra-zione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;

d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;

e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo della farina di pesce; e

f. con deroga per i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimen-ti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici

In deroga all’articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:

a. non provengono da ruminanti;

b. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macel-lazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;

c. provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;

d. sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;

e. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della sommini-strazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installa-zioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;

f. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;

g. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo dei prodotti san-guigni; e

h. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale

In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non rumi-nanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

a. provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettera a, e o f;

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2105

b. sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;

c. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della sommini-strazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in instal-lazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;

d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;

e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;

f. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE6; e

g. gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.

Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti

1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

a. provengono da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera d;

b. i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti:

1. mosca soldato nera (Hermetia illucens),

2. tarma della farina (Tenebrio molitor),

3. alfitobio (Alphitobius diaperinus),

4. grillo domestico (Acheta domesticus),

5. grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),

6. grillo silente (Gryllus assimilis);

c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;

d. sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;

e. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della sommini-strazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in instal-lazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;

f. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;

6 RS 916.401

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2106

g. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;

h. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE7; e

i. gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.

2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sotto-prodotti di origine animale seguenti:

a. prodotti di cui all’articolo 28;

b. prodotti sanguigni di non ruminanti;

c. fosfato bicalcico e tricalcico;

d. farina di pesce.

Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti

In deroga all’articolo 27 capoverso 3, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico pos-sono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

a. provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3;

b. sono stati fabbricati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;

c. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della sommini-strazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installa-zioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;

d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;

e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo del fosfato bical-cico e del fosfato tricalcico;

f. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e

g. gli alimenti per animali sono immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

7 RS 916.401

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

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Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali

1 Per i requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 lettere b, c ed f, 30 lettere b, e ed h, 31 lettere c, f e g, 31a lettere e, h ed i nonché 32 lettere c e g si applicano le disposizioni dell’allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/20018.

2 Nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 l’USAV può stabilire in un’ordi-nanza misure tecniche per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali.

Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia

1 Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

2 Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masti-care, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’arti-colo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono:

a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;

b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e

c. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

3 I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per anima-li da compagnia, se:

a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e

b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottopro-dotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.

4 Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.

5 I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per anima-li da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.

8 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune ence-falopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

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Art. 34 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi

1 Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necro-fagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:

a. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;

b. corpi di animali o parti di essi di cui all’articolo 22 capoverso 2.

2 Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve conse-gnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

3 I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 20169 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accom-pagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».

Titolo prima dell’art. 34a

Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici

Art. 34a Fabbricazione di concime

Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 nume-ro 39.

Titolo prima dell’art. 35

Abrogato

Art. 35, rubrica nonché lett. a e c

Fabbricazione di prodotti tecnici

I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:

a. i sottoprodotti vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero 5;

c. i sottoprodotti di origine animale risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 39 cpv. 2 e 5

2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere elimi-nati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla

9 RS 817.190

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2109

differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata.

5 Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201510 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201511 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 42 Principio

I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.

Art. 43 cpv. 2

2 Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti e nelle aziende a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se tale impianto riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12.

Art. 46 cpv. 2

2 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali.

II

1 L’allegato 6 diventa allegato 1a.

2 L’allegato 1 diventa allegato 1b.

3 L’allegato 1b è sostituito dalla versione qui annessa.

4 Gli allegati 1a, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

10 RS 916.443.11 11 RS 916.443.10 12 RS 916.307

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2110

III

L’ordinanza del 18 novembre 201513 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 52a Condizioni particolari per l’esportazione di proteine animali trasformate

Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all’allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/200114.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

13 RS 916.443.10 14 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio

2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune ence-falopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2018

2111

Allegato 1a

Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

Rimando fra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 2a cpv. 2)

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2112

Allegato 1b (art. 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1)

Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione

1 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.

2 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.

3 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.

4 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.

5 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.

6 Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti.

7 Crematori e cimiteri per animali;

8 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per imma-gazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione solo se sono:

a. da eliminare mediante incenerimento;

b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è regi-strato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 dell’ordinanza del 26 ottobre 201115 sugli alimenti per animali;

c. destinati alla fabbricazione di concime organico e fertilizzanti.

9 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.

10 Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/200116 in cui:

a. sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali;

b. sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell’esportazione sottoprodotti di origine animale per l’esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.

15 RS 916.307 16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 32a.

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Allegato 2 (art. 15 cpv. 1)

Principi del controllo autonomo

N. 1 lett. a e 2

1 L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:

a. l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specifi-catamente valutati i pericoli della contaminazione incrociata con com-ponenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali;

2 L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commi-surata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione.

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Allegato 5

Rimando fra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a,

30 lett. d, 31 lett. b, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e d nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

N. 3, 30, 301–303 e 30a

3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3

30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali

301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/201117. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.

b. le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei me-todi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se: 1. sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per

animali da compagnia, 2. sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto

di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e

3. sono trasportate direttamente da uno stabilimento di trasforma-zione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono trasportate in uno stabilimento di imma-gazzinamento autorizzato e da qui trasportate direttamente allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.

17 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo-sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontie-ra, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/893, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

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302 Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

303 La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che ga-rantisca che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali

I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i pro-dotti sanguigni possono essere trattati come segue:

a. con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regola-mento (UE) n. 142/2011; oppure

b. con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

N. 31

31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali

Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti:

311 Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per 20 minuti.

312 I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.

313 Il grasso di animali diversi dai mammiferi, tranne l’olio di pesce, deve essere trattato con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del rego-lamento (UE) n. 142/2011.

314 L’olio di pesce deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che ga-rantisca che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.

N. 37 Titolo

37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

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N. 38

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

381 Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:

a. Salmonella spp.: assenza in 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzina-mento presso lo stabilimento di trasformazione;

b. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g; campioni di mate-riale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione. n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M;

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

382 Per gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soddisfatti solo i requisiti di cui al numero 381 lettera a.

N. 39 e 391–394

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio

391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime.

392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30.

393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

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N. 42 e 43

4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio

42 Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque di scarico e i cui residui sono incene-riti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.

43 È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per alme-no un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

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