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Opposizione di terzo
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Indice
1 LA CORTE DI CASSAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2 IL RICORSO PER CASSAZIONE ----------------------------------------------------------------------------------------- 5
3 L’ISTITUTO DEL FILTRO IN CASSAZIONE ------------------------------------------------------------------------ 13
4 IL RICORSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
5 CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE ------------------------------------------------------------------ 17
6 IL PROCEDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
7 LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO ----------------------------------------------------------------------- 21
8 LA DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA ------------------------------------------------------------------------- 23
9 LA DECISIONE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
10 IL GIUDIZIO DI RINVIO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
11 RINUNCIA AL RICORSO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
12 CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI ----------------------------------------------------------------------- 30
13 LA REVOCAZIONE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
15 IL PROCEDIMENTO DI REVOCAZIONE ---------------------------------------------------------------------------- 38
16 L’OPPOSIZIONE DI TERZO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 40
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1 La corte di cassazione
L’art. 65 del Regio decreto 12/1941 sull’ordinamento giudiziario testualmente prevede:
“Attribuzione della Corte Suprema di Cassazione. La corte suprema di cassazione, quale organo
supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità
del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di
competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.
La Corte di Cassazione, quale organo supremo della giustizia:
-assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge al fine del
perseguimento dell’obiettivo dell’unità del diritto oggettivo nazionale. Detta funzione, ovverosia la
nomofilachia, coincide con la regolamentazione –nel momento interpretativo attuato dai giudici- dei
provvedimenti ad essi riservati e da essi pronunciati-,
-regola i conflitti di competenza e di attribuzioni (adempiendo altresì agli altri compiti ad
essa conferiti dalla legge). Detto diversamente, il controllo della Suprema Corte inerirà alla verifica
del contenimento dei poteri di tutti gli organi, siano essi ordinari o speciali, nei limiti dei poteri
espressamente contemplati dall’ordinamento per ciascuno di essi. Laddove sussista contrasto a tal
specifico riguardo, si profilerà il conflitto di competenza che troverà la sede della relativa
risoluzione nel regolamento di competenza (rimesso, per l’appunto, al Supremo Collegio).
La Corte di Cassazione è il giudice supremo, ma non riesamina nel merito la causa, fa solo
una valutazione delle norme processuali e del giudizio di diritto che ha portato alla decisione per
verificarne l’esattezza.
Il suo è un giudizio di legittimità, cioè è giudice del solo diritto.
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La funzione in argomento ritrova, allo stato, una rinnovata importanza anche e soprattutto
alla luce della riformulazione dell’art. 111 della Costituzione in base al quale il ricorso in
cassazione è sempre ammesso per violazione di legge.
L’analisi del giudizio operato dai giudici del Supremo Collegio, dunque, sarà riferito
esclusivamente alla verifica dell’avvenuto rispetto delle regole sulla giurisdizione ovverosia sulla
competenza ovverosia sull’esatta osservanza della legge nelle fasi di merito.
Come comprensibile, dunque, il compito della Corte di Cassazione prescinde dalla necessità
di una valutazione dei fatti oggetto dei giudizi delle fasi di merito.
L’analisi del fatto, invero, si porrà solo come ipotesi eventuale ed essa, anche allorquando la
Corte affronterà tale percorso, sarà da intendersi solo quale passaggio necessario per verificare se la
norma applicata sia o meno rispondente al principio di diritto correttamente utilizzabile per la
risoluzione della relativa problematica.
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2 Il ricorso per cassazione
“In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di
merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di
giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate
dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato
all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla
competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale
riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., nelle forme e con i
contenuti prescritti dall'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 4. Ne consegue che è inammissibile il
ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non
specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad
acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da
quelle desumibili dalla sentenza impugnata. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha
considerato inammissibile il motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell'art. 1158 c.c.,
in riferimento all'art. 2967 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione,
formulato con la mera espressione della doglianza dell'essersi il tribunale limitato a recepire quanto
affermato dal pretore, senza tenere "conto dell'elemento psicologico del possesso utile per
l'usucapione ordinaria ed erroneamente valutando le deposizioni testimoniali dalle quali il detto
elemento sarebbe, invece, risultato provato"1.
1 Cass. Civ., Sez. II, 26.01.2004, n. 1317, in CED Cassazione, 2004.
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È un mezzo d’impugnazione ordinario, in quanto la possibilità della sua proposizione
impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, e senza effetto devolutivo, in quanto non
introduce un nuovo giudizio.
Si possono far valere solo errores in procedendo – vizi nello svolgimento, cioè
nell’applicazione di norme processuali – e errores in iudicando – vizi nell’applicazione di diritti
sostanziali e nel percorso logico che conduce a tale applicazione.
Il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Il ricorso non sospende l’esecuzione
della sentenza; solo quando su istanza di parte il giudice appuri che possa derivare grave e
irreparabile danno, l’esecuzione è sospesa con ordinanza.
Come per l’appello, anche per il ricorso in cassazione è prevista la riserva di ricorso (art.
361 c.p.c.) per quelle sentenze non definitive di condanna generica e per quelle che decidono una o
più domande senza definire il giudizio.
La riserva deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso e non oltre la prima
udienza successiva alla comunicazione della sentenza.
Il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il
giudizio.
La riserva non può essere fatta quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia
proposto immediatamente ricorso.
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato o il
provvedimento non è ricorribile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere
che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito
avrebbe dovuto attenersi (art. 363 c.p.c.).
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La richiesta contiene una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto ed è rivolta
al primo presidente, che può anche disporre che la Corte si pronunci a Sezioni Unite se ritiene la
questione di particolare importanza.
Il principio può essere pronunciato d’ufficio quando deriva da un ricorso proposto dalle parti
ma dichiarato inammissibile.
Nel codice di procedura civile, la formulazione delle norme afferenti procedimento in
discussione sono contenute nel Libro secondo, Titolo III, Capo III.
Il riferimento iniziale corre, dunque, all’art. 360 c.p.c. il quale testualmente recita:
Art. 360.
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate
con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il
regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi
collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del
tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione
può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
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Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di
questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione
avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la
sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai
provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per
violazione di legge.
Il comma primo, al n. 1), parla di “motivi attinenti alla giurisdizione”.
Ricorre tale evenienza allorquando venga censurata la decisione di un giudice che
abbia reputato sussistente la propria potestà di giudicare così come quando il giudice abbia
reputato non sussistente tale suo potere in ordine ad una determinata fattispecie2 3 4.
In tal caso una copia del ricorso è depositata, dopo la notifica alle parti, nella cancelleria del
giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza
manifestamente infondata (art. 367 c.p.c.).
Il comma primo, al n. 2) contempla l’ipotesi della “violazione delle norme sulla
competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza”.
2 MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, 1998, 442.
3 “La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della potestas iudicandi in materia di
opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico, adottato ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge n. 319 del 1980, attiene alla proponibilità della domanda e non a un problema di riparto di
giurisdizione sulle quali devono pronunciarsi le sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 374, comma 1, del c.p.c.. (Nella
specie, in applicazione del riferito principio le sezioni Unite, dichiarato inammissibile il motivo del ricorso riguardante
la giurisdizione, hanno rimesso gli al primo presidente per l'assegnazione del ricorso a una sezione semplice per la
decisione sulle restanti questioni)” (Cass. Civ., Sez. Un., 14.11.2003, n. 17206, in Guida al Diritto, 2004, 4, 59). 4 “Il contrasto della decisione di merito, impugnata con ricorso per cassazione, con altre pronunce rese dal medesimo
giudice "a quo" non integra, di per sé, alcun vizio di violazione di legge, atteso che i contrasti giurisprudenziali, entro
certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, semmai, testimoniano soltanto l'esistenza di un dibattito
interpretativo in ordine ad una determinata questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si
limiti a denunciare detta difformità, senza offrire alla riflessione del giudice di legittimità alcun argomento che attenga
alla corretta interpretazione della norma” (Cass. Civ., Sez. V, 01.04.2004, n. 6448, in Mass. Giur. It., 2004).
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La violazione ricorrerà allorquando il giudice ha dato per esistente una norma inesistente o
ha sbagliato la qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio.
La falsa applicazione, invece, sussisterà allorquando la norma esiste ma è applicata ad un
fatto da essa non contemplato.
Si tenga ben presente che la norma statuisce che l’esperibilità dell’azione è esclusa
allorquando, per la regolamentazione della fattispecie, sia prevista l’esperibilità del regolamento di
competenza5 6 7.
Il primo comma, al n. 3), disciplina l’ipotesi della “violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.
<<In materia di procedimento civile, nel ricorso per Cassazione il vizio della violazione e
falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, giusta il disposto di cui
all'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la
5 “La pronuncia del giudice che, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità dall'art. 38 c.p.c.,
dichiari l'incompetenza, d'ufficio o su eccezione di parte, oppure respinga una simile eccezione, non è impugnabile con
il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso
di declaratoria emessa in sede di appello, con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 4), in quanto l'"error in
procedendo" così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme attinenti al rilievo di tale
questione, onde, qualora la parte contesti la declaratoria sulla competenza e, contro la suddetta pronuncia, proponga la
relativa istanza di regolamento necessario, la Corte di Cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso davanti
ad essa proposto, ha il potere di rilevare l'intempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio dell'incompetenza e, senza
statuire sulla competenza, deve dichiarare inammissibile il regolamento stesso” (Cass. Civ., Sez. I, 22.05.2003, n. 8115,
in Mass. Giur. It., 2003). 6 “Il contrasto della decisione di merito, impugnata con ricorso per cassazione, con altre pronunce rese dal medesimo
giudice "a quo" non integra, di per sé, alcun vizio di violazione di legge, atteso che i contrasti giurisprudenziali, entro
certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, semmai, testimoniano soltanto l'esistenza di un dibattito
interpretativo in ordine ad una determinata questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si
limiti a denunciare detta difformità, senza offrire alla riflessione del giudice di legittimità alcun argomento che attenga
alla corretta interpretazione della norma” (Cass. Civ., Sez. V, 01.04.2004, n. 6448, in CED Cassazione, 2004”. 7 “La contestuale proposizione di un ricorso per regolamento di competenza e di un ricorso condizionato per cassazione,
anche se in rapporto di subordinazione o condizionamento, trova ostacolo nell'inerenza di tali impugnazioni a
procedimenti con finalità e sostanza profondamente diverse, con la conseguenza che, ove le censure siano attinenti
esclusivamente alla competenza in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve considerarsi "tamquam non esset",
mentre, ove le censure spiegate con il ricorso ordinario attengano (come nella specie) tanto al merito, quanto alla
competenza, deve dirsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, considerato, ancora, che la diversità di
rito dei relativi procedimenti (l'uno in camera di consiglio, l'altro con discussione all'udienza) non consente la riunione
dell'istanza per regolamento di competenza con il ricorso ordinario, ancorché le due diverse impugnazioni abbiano ad
oggetto lo stesso provvedimento” (Cass. Civ., Sez. III, 07.05.2002, n. 6552, in Mass. Giur. It., 2002).
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specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che
motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con
l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina,
non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (Nell'affermare il suindicato
principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la dedotta violazione dell'art.
1237 c.c. per non avere il giudice del merito riconosciuto nel possesso di assegni e cambiali per un
determinato ammontare la prova di un equivalente credito dei ricorrenti nei confronti della
controparte, ed ha, a tal fine, osservato che i medesimi "non hanno, tuttavia, sviluppato
nell'esposizione argomento alcuno in diritto ... per contestare con specifico riferimento alla norma
assuntivamente violata, un qualche convincimento espresso dal giudice del merito nel quale possa
ravvisarsi la dedotta erronea applicazione della norma "de qua"", limitandosi essi "ad argomentare
sui significati ulteriori, rispetto a quello previsto dalla citata norma a loro soggettivo avviso
attribuibili alla restituzione dei titoli", nonché ponendo in rilievo che "trattasi di questioni in fatto
del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle di diritto cui possono dar luogo la corretta
interpretazione e/o applicazione della norma")>>8 9 10
.
8 Cass. Civ., Sez. II, 12.02.2004, n. 2707, in CED Cassazione, 2004.
9 “Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di legge, con richiamo di
specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si
assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di
adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione” (Cass. Civ., Sez. III,
04.03.2004, n. 4410, in Guida al Diritto, 2004, 15, 75). 10
“E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte, pur denunciando «in relazione all'articolo
360, n. 3, del c.p.c.», «violazione e falsa applicazione» di norme di legge, puntualmente indicate, ometta sia di indicare
quale sia stata la interpretazione data dal giudice a quo alle dette disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa
essere accettata, sia quale è la «corretta» interpretazione di tali norme, limitandosi a dolersi che l'esito della lite sia stato
sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dalla sua,
soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze, atteso che una siffatta denuncia esula totalmente dalla previsione
di cui all'articolo 360, n. 3, del codice di procedura civile” (Cass. Civ., Sez. III, 25.02.2004, n. 3803, in Guida al Diritto,
2004, 13, 53).
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Il primo comma, al n. 4), disciplina l’ipotesi della impugnabilità “per nullità della
sentenza o del procedimento”.
La evenienza de qua ricorre, ad esempio, allorquando sussista una omessa pronuncia su una
domanda ovverosia una pronuncia che travalica la domanda ovverosia ancora laddove si profilino
vizi attinenti al potere del giudice11
12
13
.
Sempre il comma primo, al n. 5), disciplina la previsione della “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Tali evenienze ricorreranno allorquando la motivazione adottata nella resa decisione non
indica gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento.
Identico problema emergerà allorquando il dispositivo non costituisce il logico corollario di
quanto esposto dal giudice in motivazione14
15
16
17
.
11
<<L'erronea adozione del rito (nella specie, con riferimento a controversia volta all'accertamento della contestata
efficacia in Italia di una sentenza straniera trattata con il rito camerale anziché con quello ordinario di cognizione)
costituisce una mera irregolarità che può assumere rilievo solo in quanto abbia determinato uno specifico pregiudizio
allo svolgimento della attività difensiva delle parti. L'articolo 360, n. 4, del c.p.c., infatti, nel consentire la denunzia di
vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse alla astratta
regolarità della attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della
parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo">> (Cass. Civ., Sez. I, 22.07.2004, n. 13662, in Guida al
Diritto, 2004, 42, 77). 12
<<Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su
cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito,
censurabile in cassazione, solo per vizi della motivazione; ne consegue che va riservato solo al giudice di merito il
potere di conoscere anche d'ufficio della eventuale nullità dell'atto introduttivo, la quale non può essere dedotta per la
prima volta in cassazione da parte del soccombente o rilevata dalla Corte d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata, la quale, in materia di risoluzione di rapporto d'agenzia e indennità spettanti all'agente, aveva
evidenziato l'incertezza ed ambiguità della domanda del ricorrente, che aveva impedito alla controparte una adeguata
difesa)>> (Cass. Civ., Sez. lav., 06.02.2004, n. 2304, in Mass. Giur. Lav., 2004, 444). 13
“In tema di impugnazioni civili, la denuncia dei vizi che comportano la nullità della sentenza o del procedimento non
è consentita a tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma serve a garantire l'eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa come conseguenza del vizio denunciato. Ne consegue che non sussiste la nullità
della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. per non contenere l'atto stesso, nella generica esposizione dei fatti e
nella esposizione carente dei motivi di diritto, alcun riferimento alla parte convenuta, quando la convenuta medesima si
sia costituita e difesa nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo
coinvolgimento in giudizio” (Cass. Civ., Sez. II, 28.01.2004, n. 1543, in CED Cassazione, 2004). 14
“Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 360, n. 5, del c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero
un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-
giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento
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Si tenga presente che la norma parla di fatto controverso con ciò facendo ben intendere che
la questione dovrà necessariamente afferire ad un fatto già oggetto di discussione (controversia) fra
le parti; discussione avvenuta, quindi, nell’osservanza del principio del contraddittorio ed attuatasi
nelle precedenti fasi del merito.
In buona sostanza, il ricorso in cassazione risulterà esperibile esclusivamente per contestare
errori di diritto (errores in iudicando) quando il giudice ha male individuato ed interpretato le
norme da applicare al caso sottoposto al suo giudizio ovverosia per censurare gli errores in
procedendo ovverosia i vizi ritenuti, dal ricorrenti, rinvenibili nel rito.
dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice
individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova” (Cass. Civ., Sez. III, 25.02.2004, n. 3803, in Guida al Diritto, 2004, 13,
53). 15
“Il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5
sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non
consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non è
ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non già più proposizioni contenute nella sentenza
impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di
seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente
viziate per contraddittorietà della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in
modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice” (Cass. Civ., Sez. III, 09.02.2004, n. 2427, in CED
Cassazione, 2004). 16
“In tema di ricorso per cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia di
motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi
coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in
questione contemplate nell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, una motivazione mancante non può essere insufficiente o
contraddittoria, mentre l'insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci
si duole, risulti comunque formulata” (Cass. Civ., Sez. II, 26.01.2004, n. 1317, in CED Cassazione, 2004). 17
“Non sussiste il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, di appello per avere quel
giudice totalmente ignorato l'espletata consulenza tecnica, atteso che rientra nei poteri del giudice di merito, in sede di
valutazione delle risultanze istruttorie, dare la preferenza ad alcune di esse, rispetto ad altre e, pertanto, alle emergenze
della prova testimoniale, rispetto ai risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. II, 17.03.2004,
n. 5422, in Guida al Diritto, 2004, 21, 94).
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
13 di 42
3 L’istituto del filtro in cassazione
L’art. 47 della L. 69/2009, al comma 1, ha previsto un esame preventivo dell’ammissibilità
dei ricorsi per cassazione, svolto da un’apposita sezione che si pronuncia con ordinanza, resa in
camera di consiglio.
L’introduzione dell’istituto risponde all’esigenza di deflazionare la giustizia, riducendo il
carico di lavoro affidato alla suprema Corte mediante la predisposizione di un meccanismo di
selezione dei ricorsi proposti innanzi al giudice di legittimità che prevede una loro valutazione
preventiva sul piano dell’ammissibilità.
Per effetto della riforma è stato introdotto nel codice di rito il nuovo art. 360bis, ai sensi del
quale il ricorso è inammissibile:
1. quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa;
2. quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori
del giusto processo.
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14 di 42
4 Il ricorso
L’atto introduttivo è il ricorso che deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un avvocato
iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.)18
.
A pena di inammissibilità, il ricorso deve contenere:
l’indicazione delle parti,
l’indicazione della sentenza o decisione impugnata,
l’esposizione sommaria dei fatti della causa, a cominciare dal primo grado,
i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su
cui si fondano,
l’indicazione della procura1920
, se conferita con atto separato e, nel caso di
ammissione al gratuito patrocinio, a spese dello Stato, del relativo decreto,
la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda.
18
“La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla
Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura
speciale "ad litem" rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per Cassazione, costituisce mera
irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come
codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura "ad litem", sanabile per effetto della costituzione in
giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia
della firma di rilascio della procura” (Cass. Civ., Sez. III, 01.06.2004, n. 10495, in Mass. Giur. It., 2004). 19
“La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il
giudizio per cassazione e soddisfa perciò il requisito di specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. La mancanza di data non
produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava
dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, nonché dalla nomina di un
domiciliatario e/o di un difensore del foro di Roma con l'elezione di domicilio presso il medesimo” (Cass. Civ., Sez. III,
29.10.2001, n. 13414, in Mass. Giur. It., 2001). 20
“In tema di procura per ricorre in cassazione, tranne che in concreto risulti che il mandato sia stato rilasciato in bianco
prima della pubblicazione del provvedimento impugnato o non sia dimostrato che lo stesso sia stato conferito per il
compimento di un atto diverso da quello per cui è stato utilizzato, l'omessa apposizione della data può assumere rilievo
solamente per escludere la presunzione di contestualità del mandato rispetto al ricorso, mentre l'anteriorità riguardo alla
notificazione dell'atto può essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci, quali il riferimento fatto
nell'intestazione del ricorso all'avvenuto conferimento "a margine" della procura e all'elezione del domicilio in Roma”
(Cass. Civ., Sez. Un., 29.11.2000, n. 1234, in Mass. Giur. It., 2000).
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15 di 42
Il ricorrente deve eleggere domicilio21
a Roma (di solito presso l’avvocato cassazionista
che lo rappresenta), unica sede della Corte di cassazione, altrimenti le comunicazioni gli saranno
fatte presso la cancelleria della Corte e sarà sua cura andare periodicamente a controllare.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte a pena di improcedibilità, nel
termine di 20 giorni dall’ultima notifica alle parti contro le quali è proposto.
Insieme con il ricorso devono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
il decreto di concessione del patrocinio a spese dello Stato,
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di
notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di questione di
giurisdizione; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il
conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362 c.p.c.,
la procura speciale22
23
, se conferita con atto separato,
gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda.
21
“Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve, in primo luogo, essere
contenuta nel ricorso, mentre successive modifiche di questa devono rispettare i requisiti della elezione stessa, la quale
si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo
(controparti, giudice, cancelliere), con la conseguenza che il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza,
esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata, e che non è quindi rilevante, agli effetti della notifica dell'avviso
dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso
contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a
prendere conoscenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha considerato rituale la notifica dell'avviso di udienza eseguita presso
la cancelleria della Corte medesima, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ancorché in un ulteriore "ricorso
cautelare" ed in una istanza di sollecita fissazione dell'udienza il ricorrente si fosse, invece, domiciliato in Roma)”
(Cass. Civ., Sez. I, 02.04.2004, n. 6508, in Mass. Giur. It., 2004). 22
“Il requisito di specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c. per l'ammissibilità del ricorso per Cassazione deve
ritenersi soddisfatto quando il mandato a margine non contiene elementi incompatibili con il requisito di specialità, ma
elementi favorevoli quali - ad esempio - l'elezione di domicilio in Roma” (Cass. Civ., Sez. III, 05.05.2004, n. 8528, in
Mass. Giur. It., 2004). 23
“Il requisito di specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c. per l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve
ritenersi soddisfatto quando il mandato a margine non contiene elementi incompatibili con il requisito di specialità, ma elementi favorevoli quali l'elezione di domicilio in Roma” (Cass. Civ., Sez. II, 10.08.1998, n. 7823, in Mass. Giur.
It., 1998).
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16 di 42
Il ricorrente deve richiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza o del
quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte del fascicolo
d’ufficio: tale richiesta è restituita al ricorrente munita di visto e deve essere depositata insieme col
ricorso24
25
.
24
“Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, c.p.c.) determina
l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo)
risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15.03.2002, n. 3852, in
Mass. Giur. It., 2002). 25
“Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, comma ultimo, c.c.) determina
l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti
indispensabile ai fini della decisione di legittimità” (Cass. Civ., Sez. II, 11.02.1998, n. 1385, in Mass. Giur. It., 1998).
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17 di 42
5 Controricorso e ricorso incidentale
Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende
contraddire26
, deve farlo con il controricorso27
, da notificarsi al ricorrente al domicilio eletto entro
20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso: in mancanza, la parte potrà
solo partecipare alla discussione orale senza presentare memorie.
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile l’intervento volontario di terzi non costituiti
nelle pregresse fasi di merito28
.
Il controricorso29
è a sua volta depositato entro 20 giorni dalla notificazione al ricorrente,
insieme con gli atti, i documenti e la procura speciale se conferita con atto separato.
Se la parte30
intende a sua volta impugnare la sentenza per propri motivi, insieme al
controricorso deve proporre ricorso incidentale31
(art. 371 c.p.c.).
26
“Stante il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo
ricorso per cassazione, gli altri, ancorché - per ipotesi - proposti autonomamente, si convertono in ricorsi incidentali.
Nel caso in cui due ricorsi per cassazione siano stati notificati nella stessa data, peraltro, l'individuazione, tra essi, del
ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alla data di deposito dei ricorsi, considerandosi
principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente” (Cass. Civ.,
Sez. II, 17.02.2004, n. 3004, in Guida al Diritto, 2004, 16, 52). 27
“ In sede di legittimità la prospettazione, da parte del resistente risultato vittorioso nel merito, di eccezioni
coinvolgenti questioni pregiudiziali o preliminari o alternative rispetto alle situazioni dedotte dal ricorrente, che abbiano
formato oggetto di decisione da parte del giudice di appello, non può essere utilmente affidata al controricorso, ma
comporta l'onere di impugnazione, in via incidentale, valendo la regola della riproponibilità di tali questioni senza
bisogno di gravame ai fini del loro riesame solo se esse non siano state esaminate e decise, anche implicitamente, dal
giudice di appello” (Cass. Civ., Sez. I, 08.07.2004, n. 12552, in Guida al Diritto, 2004, 39, 68). 28
Cass. Civ., Sez. I, 09.10.1996, n. 8835, in Foro It., 1997, 604. 29
“L'esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 366
c.p.c., n. 3, costituisce requisito anche del controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l'art. 370 c.p.c. (per il
controricorso) e l'art. 371 c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l'art. 366 c.p.c..
Pertanto, quando, come nella specie, dal contenuto del controricorso e del ricorso incidentale non sia comunque
possibile desumere i fatti di causa, prescindendo da quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, va dichiarata
l'inammissibilità del ricorso incidentale” (Cass. Civ., Sez. III, 29.07.2004, n. 14474, in Mass. Giur. It., 2004). 30
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ricorrere in cassazione o resistere al ricorso proposto da
altri avverso la sentenza pronunciata nei riguardi del suo dante causa, anche se non sia intervenuto, né sia stato
chiamato, nel giudizio di merito, ed anche se l'intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la
successione si è verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere” (Cass. Civ., Sez. I, 09.06.2004, n. 10902, in
Mass. Giur. It., 2004). 31
“Qualora il ricorso principale in Cassazione sia dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale, ove sia stato
tempestivamente proposto (ovvero, se esso viene proposto entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale,
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18 di 42
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per l’integrazione del contraddittorio, di cui
agli artt. 331 e 332 c.p.c., deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di 40 giorni
dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale.
In questo caso, il ricorso notificato contenente nell’intestazione le parole atto di integrazione
del contraddittorio deve essere depositato in cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla scadenza
del termine assegnato.
Il ricorrente che ha ricevuto il ricorso incidentale può resistere notificando a sua volta
controricorso.
Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del
processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del
ricorso e del controricorso e deve essere notificato mediante elenco alle altre parti.
Poiché la proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza, il giudice può,
su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione.
L’istanza non va proposta alla Corte di cassazione, ma al giudice di pace, al tribunale o al
presidente del collegio che hanno pronunciato la sentenza impugnata32
.
come previsto dall'art. 371 c.p.c., ed anche entro il termine per impugnare), non perde efficacia, ma tiene luogo del
ricorso principale” (Cass. Civ., Sez. V, 04.05.2004, n. 8446, in Mass. Giur. It., 2004). 32
“Anche qualora l’esecuzione non sia ancora iniziata, può essere richiesta e concessa la sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza di secondo grado impugnata in cassazione” (App. -Ord.- Salerno, 21.07.2003, in Giur. It.,
2004, 310.
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6 Il procedimento
La Corte di cassazione è costituita in sezioni e giudica in ciascuna sezione col numero
invariabile di cinque votanti; giudica a Sezioni Unite col numero invariabile di nove votanti.
I ricorsi sono assegnati alle sezioni dal Primo Presidente.
Questi, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., tranne quando ricorrano le condizioni previste dall’art.
374 c.p.c., assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio.
Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede
all’assegnazione alle sezioni semplici.
Se la parte ritiene di competenza delle Sezioni Unite il ricorso assegnato alle sezioni
semplici, può farne istanza al primo presidente fino a 10 giorni prima dell’udienza di discussione33
.
La Corte pronuncia a Sezioni Unite34
le questioni di giurisdizione, i conflitti positivi e
negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e giudici ordinari ed i conflitti negativi di
attribuzione tra la P.A. ed il giudice ordinario.
33
“L'istanza di parte di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, formulata ai sensi dell'art.
376 c.p.c. e dell'art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali, che non solo
non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma non deve neppure manifestarsi necessariamente in uno specifico
esame e rigetto dell'istanza” (Cass. Civ., Sez. I, 17.04.2003, n. 6187, in Mass. Giur. It., 2003). In maniera identica:
Cass. Civ., Sez. I, 14.01.2003, n. 359, in Arch. Civ., 2003, 1216. 34
<<Perché una causa sia rimessa all'esame delle sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 374 del
c.p.c. non è sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione, che questa appare "ictu oculi"
pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti di fatto tipici di tale eccezione. (Nella specie in
tema di impugnazione, per nullità, di un lodo arbitrale, era stato dedotto il difetto di giurisdizione perché la clausola
concerneva materia indisponibile e intransigibile dalle parti, trattandosi di controversia tra soci e cooperativa fruente di
contributi pubblici che aveva edificato su suoli concessi dalla pubblica amministrazione e per le quali sussisteva la
giurisdizione del giudice amministrativo)>> (Cass. Civ., Sez. I, 08.07.2004, n. 12561, in Guida al Diritto, 2004, 34,
66).
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Inoltre il Primo Presidente può disporre che la Corte giudichi a Sezioni Unite sui ricorsi che
presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e su quelli
che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Inoltre, se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato
dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici e motivi di
competenza delle Sezioni Unite, queste, se ritengono di non decidere l’intero ricorso, decidono i
motivi di loro competenza e poi rimettono con ordinanza alla sezione semplice la decisione degli
ulteriori motivi.
In tutti gli altri casi la Corte decide a sezioni semplici.
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7 La decisione in camera di consiglio
La Corte pronuncia ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente
proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.,
ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione
dell’impugnazione, ovvero che sia rinnovata,
provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia,
pronunciare sulle istanze di regolamento di giurisdizione o di competenza,
accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta
fondatezza o infondatezza.
Il relatore della sezione filtro, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375
c.p.c., deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono
giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono
comunicati al P.M. e notificati agli avvocati delle parti, con facoltà per il P.M. di presentare
conclusioni scritte, e per gli avvocati memorie non oltre cinque giorni prima e di essere sentiti, se
compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore della sezione semplice
assegnataria, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., deposita in
cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso
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possa essere deciso in camera di consiglio; quando invece non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 375
c.p.c., la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza35
(art. 380bis c.p.c.).
Il presidente, se non ritiene di provvedere con il deposito di una relazione scritta e la
successiva provocazione del contraddittorio tra le parti, può richiedere direttamente al P.M. le sue
conclusioni scritte.
35
<<La possibilità di trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio è consentita anche con riguardo alle
pronunce rimesse alla competenza delle sezioni unite quando, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sussistono le condizioni ivi
previste dal 2° comma; nell'ambito di queste, nel caso in cui il ricorso sia manifestamente fondato perché propone una
questione di diritto identica ad altra già da essa corte reiteratamente esaminata e decisa, con costante orientamento in
senso conforme a quello auspicato dal ricorrente, tale possibilità ricorre quando: a) il resistente non solleciti una
revisione critica del precedente orientamento affidandola a ragioni nuove e diverse da quelle disattese nelle precedenti
occasioni, così che l'interpretazione fornita dalla corte di cassazione possa considerarsi, in modo indiscusso, come quel
"diritto vivente" che, secondo il costante riconoscimento della corte costituzionale, compete alla cassazione di
elaborare, sia quale giudice della giurisdizione sia quale suprema magistratura ordinaria, preposta al controllo di
legalità; b) difettino elementi di gravità tale da esonerare la corte stessa dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul
quale si fonda, per larga parte l'assolvimento della funzione di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione
della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, assegnatale dall'art. 65 ord. giud. e dall'art. 111 cost.>> (Cass. civ.
(Ord.), Sez. Un., 04.07.2003, n. 10615, in Mass. Giur. It., 2003).
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8 La discussione in pubblica udienza
Quando è prevista la pubblica udienza36
, il Presidente fissa l’udienza, nomina il relatore
(anche per l’ipotesi in camera di consiglio) e dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli
avvocati delle parti almeno 20 giorni prima.
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima
dell’udienza.
All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del
provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e
del controricorso. A questo punto, il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro
difese; quindi il P.M. espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono alla stessa udienza
presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M.37
.
Terminata la discussione, la Corte delibera la sentenza in camera di consiglio.
36
“L'avvenuta fissazione della trattazione di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica -
anziché, come prescritto dall'art. 375 c.p.c., in camera di consiglio - è pienamente legittima, in quanto non determina
alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel
procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di
questi di esporre compiutamente i propri assunti nell'osservanza più piena del principio del contraddittorio. Peraltro, per
effetto della trattazione dell'istanza di regolamento in udienza pubblica resta inciso il legame istituito dal citato art. 375
c.p.c. fra il rito camerale e la prescrizione dell'ordinanza come provvedimento conclusivo, con la conseguenza che alla
decisione dell'istanza di regolamento deve essere, in tal caso, attribuita la forma della sentenza” (Cass. Civ., Sez. Un.,
10.07.2003, n. 10841, in Giur. It., 2004, 741, nota di BESSO). 37
“Nel giudizio di Cassazione, l'operatività dell'art. 375, quarto comma, c.p.c., il quale impone la previa notifica delle
conclusioni del pubblico ministero agli avvocati delle parti, presuppone che la causa sia trattata in Camera di Consiglio;
detta norma è, pertanto, inapplicabile ove la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza. (Nella specie - disposta
la trasmissione degli atti dal primo presidente al procuratore generale per le sue richieste ravvisandosi nella specie
un'ipotesi di inammissibilità del ricorso - il procuratore generale, ritenuto che invece una siffatta ipotesi non esistesse,
aveva chiesto che la causa fosse discussa alla pubblica udienza, ed in tal senso venne poi disposto, senza che tali
conclusioni venissero portate a conoscenza del resistente almeno venti giorni prima dell'udienza)” (Cass. Civ., Sez. Un.,
21.05.2003, n. 7947, in Mass. Giur. It., 2003).
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Opposizione di terzo
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(L. 22.04.1941/n. 633)
24 di 42
9 La decisione
Il giudizio di cassazione è rescindente, ossia elimina la sentenza del giudice di merito, per
poter eventualmente affidare al giudice inferiore il nuovo esame della controversia (giudizio
rescissorio)38
.
Se la sentenza impugnata è solo motivata erroneamente in diritto ma il dispositivo è
conforme al diritto, la Corte si limita a correggere la motivazione.
Se la Corte rigetta il ricorso, la sentenza impugnata passa in giudicato.
Se, invece, accoglie il ricorso, può cassare con o senza rinvio ad altro giudice.
Ecco i casi in cui la Corte cassa senza rinvio:
1. quando, risolvendo una questione di giurisdizione o di competenza riconosce che il giudice
del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione,
2. ogni volta che ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito
davanti al giudice di merito39
,
3. quando decide la causa nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
(art. 384 c.p.c.)40
41
.
38
“In caso di cassazione con rinvio, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio vi è perfetta correlazione, quanto al
rapporto processuale che, pertanto, non può legittimamente costituirsi davanti al giudice di rinvio se non vengono
chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata,
configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non quale atto di impugnazione, ma come atto di
impulso processuale in forza del quale la controversia, per i caratteri e i limiti del giudizio di rinvio, da luogo a
litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono pari nel processo di cassazione. Deriva, da quanto
precede, pertanto, che qualora la citazione in riassunzione innanzi al giudice di rinvio sia stata notificata nel termine di
legge a una sola delle parti necessarie del giudizio ma tardivamente all'altra, o alle altre parti del giudizio stesso, non si
pone un problema di valida instaurazione del contrad-dittorio (con necessità di assegnazione di un nuovo termine per la
rinnovazione della citazione) né di eventuale estinzione del giudizio o di nullità della sentenza di rinvio” (Cass. Civ.,
Sez. III, 10.06.2004, n. 11003, in Guida al Diritto, 2004, 36, 46). 39
“L'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per errata
identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius") comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello,
ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma terzo, atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere
proseguito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 03.05.2004, n. 8344, in Mass. Giur. It., 2004).
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25 di 42
Per il principio di economia processuale, è prevista la possibilità per la Corte di entrare nel
merito della questione, evitando il giudizio di rinvio, qualora non sia necessario alcun tipo di attività
istruttoria, risultando gli accertamenti di fatto svolti nei giudizi precedenti sufficienti e pertinenti al
caso concreto.
Negli altri casi, la cassazione della sentenza determina il prosieguo del processo con rinvio
della causa ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se le parti abbiano in accordo adito la Cassazione, omettendo la fase di appello (ricorso per
saltum), la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare l’appello.
Se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice dell’appello
avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa direttamente a quest’ultimo.
Quando la Corte cassa con rinvio è onere della parte di riassumere il giudizio entro 3 mesi
dalla relativa pronuncia della Corte, altrimenti il processo si estingue.
La Corte provvede anche sulle spese: se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole o
rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
40
“Il potere di decidere direttamente il merito della causa - ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art.
66 della l. 26 novembre 1990 n. 353 - appartiene alla Corte di cassazione solo in relazione alla lite principale e non si
estende - in mancanza di una espressa previsione, resa necessaria dall'eccezione al principio generale secondo cui alla
Corte compete solo il giudizio rescindente - alle domande accessorie fondate su un titolo autonomo, quale è quello
rappresentato dall'avvenuto annullamento della sentenza. Pertanto, se il pagamento è stato eseguito (o l'attività
compiuta) in forza della sentenza di primo grado, la domanda di restituzione (o di riduzione in pristino) deve proporsi al
giudice competente per il giudizio di appello, e se ciò non sia avvenuto, la stessa domanda non può proporsi per la
prima volta in cassazione. Se invece il pagamento è stato effettuato in seguito alla decisione di secondo grado, la
medesima preclusione deriva dalla necessità di compiere accertamenti di fatto (ed assicurare su di essi il contraddittorio
tra le parti), ai quali il giudice di legittimità non può procedere, attesi i limiti posti alla competenza della Corte dallo
stesso art. 384 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27.07.1996, n. 6784, in Giust. Civ., 1997, I, 428). 41
“Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., in base ai principi generali che regolano
questo mezzo d'impugnazione, è esperibile avverso i provvedimenti abnormi allorché essi abbiano contenuto decisorio e
cioè siano idonei a incidere sui diritti e a determinare la formazione del giudicato. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha cassato senza rinvio il decreto del presidente del tribunale con il quale era stato revocato, ex art. 654 c.p.c., ma
al di fuori dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, già in corso avanti ad altro giudice, il decreto di
esecutività di un decreto ingiuntivo, per una parte della somma ivi indicata)” (Cass. Civ., Sez. I, 06.02.2004, n. 2235, in
CED Cassazione, 2004).
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Se rinvia ad altro giudice può scegliere se provvedere sulle spese o rimetterne la pronuncia
al giudice del rinvio.
Il ricorso, una volta dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,
anche se non è scaduto il termine per impugnare.
Copia della sentenza è trasmessa dalla cancelleria della Corte al giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale della sentenza stessa (art.
388 c.p.c.)42
.
Le domande di restituzione e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si
propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato
la sentenza cassata.
42 Art. 388.
(Trasmissione di copia
del dispositivo al giudice di merito)
Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via
telematica.
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27 di 42
10 Il giudizio di rinvio
Il giudizio di rinvio è il giudizio rescissorio di merito che segue la fase rescindente, cioè la
fase in cui la cassazione decide sulla sentenza impugnata enucleando il corrispondente principio di
diritto che deve essere osservato dal giudice del rinvio nello svolgimento della corrispondente
fase43
.
Il giudice competente per trattazione del procedimento per come rinviato è
discrezionalmente scelto dalla Cassazione tra quelli di pari grado a quello che ha pronunciato il
provvedimento cassato.
Come già innanzi anticipato, nell’ipotesi di cassazione con rinvio, la parte interessata ha
l’onere di riassumere il giudizio innanzi al giudice indicato dalla Suprema Corte nel termine
perentorio di tre mesi calcolandi dal giorno della pubblicazione della sentenza, mediante citazione
notificata alla parte personalmente.
Per i procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge 69/2009, si applica il
termine annuale di riassunzione originariamente previsto.
43
“I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto
il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti
decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto
ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma primo, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il
giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un
apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto,
peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio,
oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già
acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte
di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a giudizio di rinvio
successivo a cassazione per vizio di motivazione, con specifico vincolo per il giudice del rinvio di tenere conto della
questione di diritto concernente il collegamento societario con riferimento alla verifica del requisito numerico dei
lavoratori dipendenti per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in
sede di rinvio che aveva ritenuto sussistente una unica identità tra i due enti evocati in giudizio, ciascuno dotato di
personalità giuridica, sulla base dello statuto di uno dei due enti, della circostanza che questi applicassero il medesimo
contratto collettivo, il quale prevedeva la possibilità di trasferimento di un dipendente da un datore di lavoro all'altro, ed
avessero un'unica sede e un unico servizio di portineria)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 06.04.2004, n. 6707, in Mass. Giur. It.,
2004).
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28 di 42
Se la riassunzione non avviene, o si avvera successivamente una causa estinzione del
giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue, ma la sentenza della Corte conserva il suo effetto
vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte, strumento
tramite il quale il legislatore ha inteso garantire la funzione nomofilattica della Cassazione.
Tale principio va enunciato sempre dalla Corte quando decide il ricorso proposto per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero quello proposto per motivi differenti,
quando investa una questione di diritto di particolare importanza.
Nel procedimento di rinvio si osservano le norme che regolano il procedimento davanti al
giudice del rinvio: le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel processo
relativo alla sentenza impugnata.
Può deferirsi giuramento decisorio, ma non possono essere precisate conclusioni diverse da
quelle prese nel giudizio oggetto della impugnazione, salvo che tale necessità sorga dalla sentenza
di cassazione.
L’esame del giudice è limitato alle parti della sentenza che sono state cassate.
La sentenza del giudice di rinvio è impugnabile secondo le regole proprie del grado in cui
essa è pronunciata.
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29 di 42
11 Rinuncia al ricorso
La parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sia
notificata la richiesta al P.M.44
.
La rinuncia deve farsi con atto45
sottoscritto dalla parte o dal suo avvocato e notificato alle
parti costituite che vi appongono il visto.
La rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata46
.
Sulla rinuncia e sui casi di estinzione del processo, disposta per legge, pronuncia la Corte
con sentenza, quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede
il presidente con decreto.
Con tali provvedimenti, la parte può essere condannata alle spese47
.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti.
44
“La pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità del ricorso per Cassazione ha carattere pregiudiziale e
prevalente rispetto a quella sulla rinuncia stessa, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché non è dato di
rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio” (Cass. civ. (Ord.),
Sez. III, 09.07.2004, n. 12793, in Mass. Giur. It., 2004). 45
<< In tema di rinuncia al ricorso per Cassazione, è rituale e comporta l'estinzione del procedimento di Cassazione
quella inviata a mezzo fax e nella quale si evidenzia che la lite è stata transatta, quand'anche vi sia solo la sottoscrizione
del rinunciante e manchi la firma dell'avvocato, ma sia redatta su un foglio a lui intestato e con segni grafici ai margini
di esso, interpretabili come la sua sottoscrizione e sia indice della sua provenienza. Infatti, è consentito trasmettere via
fax atti relativi ad affari contenziosi e l'atto trasmesso si può considerare conforme all'originale ove non sorgano
contestazioni sull'autenticità e provenienza di esso (nell'affermare tale principio la Corte ha rilevato che esso ha valore,
a maggior ragione, quando - come nella specie - "vi è ragione di ritenere che seguirà il deposito dell'originale")>>
(Cass. Civ. (Ord.), Sez. III, 07.06.2004, n. 10809, in CED Cassazione, 2004). 46
“La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. - il
quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione -comporta l'effetto automatico
del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; né impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione
della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale
efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai «provvedimenti
pronunciati nel procedimento estinto».” (Cass. Civ., Sez. V, 20.02.2003, n. 2534, in Mass. Giur. It., 2003). 47
“La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata, importa l'estinzione del relativo procedimento, salvi i
provvedimenti sulle spese del giudizio” (Cass. Civ. (Ord.), Sez. V, 11.04.2003, n. 4823, in Guida al Diritto, 2003, 28,
70).
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30 di 42
12 Correzione degli errori materiali
Se la sentenza o l’ordinanza pronunciate dalla Corte sono affette da errore materiale o di
calcolo, ovvero da errore di fatto, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione
con ricorso da notificare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, ovvero entro un anno dalla sua
pubblicazione.
La Corte:
sul ricorso per la correzione dell’errore materiale, pronuncia ordinanza,
sul ricorso per revocazione pronuncia ordinanza se lo dichiara inammissibile,
altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
Anche il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito è impugnabile per
revocazione e per opposizione di terzo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione, la Corte decide nel merito
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, altrimenti rinvia la causa al giudice che
ha pronunciato la sentenza cassata.
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31 di 42
13 La revocazione
La revocazione è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge quale estrema garanzia di
tutela nei confronti di sentenze affette da vizi particolarmente gravi.
La revocazione costituisce un mezzo di impugnazione limitato, in quanto la legge ne
stabilisce a priori, ex art. 395 c.p.c., i motivi per cui essa può essere proposta.
Art. 395.
(Casi di revocazione)
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per
revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; (1)
2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la
sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima
della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva
potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (2)
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata,
purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
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32 di 42
(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51 ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la
revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del
dolo di una delle parti in danno dell'altra.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 ha dichiarato la illegittimità di
questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di
cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360, n. 4 del codice di procedura civile ed affette
dall'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c..
Con successiva sentenza 20 dicembre 1989, n. 558 la stessa Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 395, n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore
di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in
assenza o per mancata opposizione dell'intimato.
Infine con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dello
stesso n. 4 nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione
per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio” (Fonte: www.altalex.it).
Il rimedio in questione presenta una netta distinzione tra fase rescindente, che mira ad
eliminare la sentenza impugnata, e fase rescissoria, che mira a sostituire la decisione revocata con
un’altra decisione di merito.
Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluendo anche nella medesima
sentenza.
La revocazione costituisce un rimedio contro le ingiustizie della sentenza48
.
48
“Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione rileva una nozione
sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate
dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. (Nella
specie, la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha revocato la sentenza di cassazione impugnata, che aveva
affermato che la sentenza di appello aveva ritenuto assorbita la questione attinente alla riconducibilità del contratto
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33 di 42
Dall’esame dei motivi e dalla identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che
la causa che ne determina l’ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di
formazione della sentenza.
La revocazione può essere:
ordinaria, quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata,
straordinaria, quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.
14 I casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per
revocazione in presenza di uno dei vizi elencati all’art. 395 c.p.c.:
1. se la sentenza è l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra
(es. la parte operi un raggiro idoneo ad impedire la difesa dell’altra
parte); in ogni caso, non ogni comportamento –apparentemente sleale
potrà sostanziarsi quale concretizzazione della previsione de qua in
quanto detto comportamento va analizzato e valutato in relazione
all’intero contesto processuale e, soprattutto, in riferimento al
complessivo sviluppo dello stesso. Anche se sussumibile nella
negativa previsione della condotta per come prevista ex art. 88 c.p.c.,
una condotta processuale “non assurge a motivo di revocazione se
non si risolve in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la
difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità,
intercorso tra le parti ad affitto a coltivatore diretto, mentre essa era stata espressamente esclusa, in quanto l'errore di
fatto avrebbe consentito l'eventuale riesame della questione in sede di giudizio di rinvio, con possibile pregiudizio per la
parte riuscita vincitrice)” (Cass. Civ., Sez. III, 03.05.2004, n. 8326, in CED Cassazione, 2004).
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34 di 42
essendo estranei al concetto espedienti difensivi e il fatto di giovarsi
di una minorata difesa di cui controparte possa giovarsi”49
50
. Si
consideri altresì che <<L'art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. limita la
proponibilità dell'impugnazione per revocazione della statuizione che
sia stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra alle sole
sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello e non è
consentita alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di
applicazione analogica di detta disposizione, attesa la previsione
dell'art. 391-bis c.p.c., che imita la revocazione delle semenze di
cassazione alla ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fallo ai
sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.>>51
;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la sentenza o
che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute tali prima
della sentenza (con riconoscimento spontaneo o sentenza penale o
civile passata in giudicato)52
,
49
App. Roma, 21.03.2003, in Guida al Diritto, 2003, 36, 84. 50
“Un provvedimento passato in giudicato può essere revocato per dolo di una delle parti in danno all'altra solo nel caso
in cui una parte abbia posto in essere raggiri e artifici soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la
difesa avversaria nonché ad impedire al Giudice l'accertamento della verità. Non può pertanto considerarsi presupposto
per la revocazione ogni illecito comportamento posto in essere contro l'avversario, ma è richiesta un'attività dannosa
intenzionale, cagione di comportamento difensivo errato della controparte e, di conseguenza, di un errore del giudice
sfociato nella sentenza ingiusta” (Trib. Brescia, Sez. II, 11.10.2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 207). 51
Cass. Civ., Sez. Lav., 01.09.2003, n. 12742, in Mass. Giur. It., 2003. 52
“È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci che i giudici del merito avrebbero posto a
fondamento della propria decisione affermazioni mai rese dai testi, anzi in aperto contrasto con quanto da costoro
dichiarato. In una tale evenienza, infatti, si deduce l'esistenza, nella sentenza gravata, di un travisamento dei fatti che, in
quanto tale, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ma esclusivamente di giudizio di revocazione, ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile” (Cass. Civ., Sez. III, 04.03.2004, n. 4410, in Guida al Diritto, 2004, 15,
75).
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Opposizione di terzo
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che
la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza
maggiore o per fatto dell’avversario53
,
4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa. Sussiste tale errore quando la decisione è
fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, o quando
è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita e se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la
sentenza fu pronunciata54
.
Detto diversamente: “L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai
sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella
supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o
nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto
dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia
contestata abbia statuito.
Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme
giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del
solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di
argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo,
53
“Il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per
revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c. n. 3, ne postula la diretta attinenza a fatto risolutivo per la definizione della
controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili
solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocando in esito ad un riesame complessivo del
precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito” (Cass. Civ., Sez. I, 29.04.2004, n. 8202, in CED
Cassazione, 2004). 54
“Il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l'affermazione che non risultino inclusi tra gli atti del
processo non può che essere prospettato come errore di fatto nel quale il giudice sarebbe incorso per una mera svista
materiale, errore rispetto al quale l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4”
(Cass. Civ., Sez. V, 18.03.2004, n. 5475, in Mass. Giur. It., 2004).
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nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa
deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.
Con riguardo infine all'errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della
sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli
che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei
motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacché, ove esso fosse
configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato
potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito”55
;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti
autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa
eccezione. Presupposto indispensabile per ritenere ricorrente tale
evenienza è la identità soggettiva ed oggettiva intercorrente tra i due
giudizi. In altre parole, deve sussistere identità tra le parti
contraddittrici ed identità del fatto oggetto di causa. Al contempo,
dovrà emergere una totale incompatibilità tra il contenuto del secondo
pronunciamento laddove rapportato all’essenza della prima decisione
passata in giudicato56
;
55
“Cass. Civ., Sez. III, 05.07.2004, n. 12283, in Mass. Giur. It., 2004. 56
In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione confermava la decisione “del giudice della revocazione, che
aveva ritenuto sussistere diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra due procedimenti originati dalla requisizione per
acquisto di una nave, il primo dei quali, avente ad oggetto la relativa indennità, con riferimento alla valutazione della
nave stessa, e, in subordine, all'ingiustificato arricchimento ottenuto dal Governo italiano, che avrebbe ricevuto da
quello argentino - con il quale era stata convenuta la vendita - un prezzo superiore, si era concluso, con sentenza ormai
definitiva, a seguito del mancato accoglimento del ricorso per cassazione, con il rigetto della domanda della ditta
intestataria della nave, mentre nel secondo procedimento, nel quale, a fondamento della richiesta di pagamento delle
somme corrisposte dal Governo argentino a quello italiano per la vendita della nave, erano state dedotte la insussistenza,
la invalidità ed inefficacia del decreto di requisizione della nave stessa, la cui legittimità era stata, invece, ritenuta nel
primo giudizio quale presupposto della pronuncia della Cassazione, ma solo come antecedente logico della decisione, la
Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto tale illegittimità, condannando gli appellati
al pagamento delle somme richieste)” Cass. Civ., Sez. I, 11.12.1999, n. 13870, in Mass. Giur. It., 1999).
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6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza
passata in giudicato.
Sono impugnabili altresì le sentenze della Corte di cassazione, sempre per errore di fatto e,
quando decidono la causa nel merito, anche per i redditi di cui all’art. 395 c.p.c., il decreto
ingiuntivo definitivo, ma solo per i motivi della revocazione straordinaria, l’ordinanza di
convalida di sfratto, la sentenza dichiarativa di fallimento, solo per i motivi della revocazione
straordinaria.
Le sentenze per le quali è scaduto l’appello possono essere impugnate per revocazione
straordinaria solo se la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia
della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine.
Se tali fatti avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è
prorogato dal giorno dell’avvenimento per raggiungere i 30 giorni da esso e la parte potrà proporre
appello.
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15 Il procedimento di revocazione
Legittimato attivo nell’impugnazione per revocazione è la parte soccombente, legittimato
passivo è l’altra parte.
Anche il P.M. può proporre revocazione nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio:
quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito,
quando la sentenza è l’effetto di collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice (ufficio giudiziario) che
ha pronunciato la sentenza impugnata.
Dalla notificazione della sentenza decorre il termine breve di 30 giorni per proporre la
revocazione nei casi di cui all’art. 395 c.p.c..
La revocazione ordinaria non può proporsi decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Per i casi di revocazione straordinaria, l’impugnazione va sempre proposta nel termine di 30
giorni dalla scoperta del dolo, della falsità, del documento, o dal passaggio in giudicato della
sentenza che accerta il dolo del giudice.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove
relative alla dimostrazione dei fatti relativi alla revocazione straordinaria, del giorno della scoperta
o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un avvocato munito di procura speciale.
La revocazione può essere proposta anche se pende il termine per proporre ricorso per
cassazione o il relativo procedimento: il giudice davanti al quale pende la revocazione può decidere
di sospendere il termine per proporre ricorso in cassazione o il relativo procedimento fino alla
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comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga il motivo di
revocazione non manifestamente infondato.
La citazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice adito insieme alla copia
autentica della sentenza impugnata entro 20 giorni dalla notifica.
Si osserva lo stesso termine di 20 giorni anche per le altre parti che si costituiscono con
comparsa.
La costituzione nei termini è a pena di improcedibilità, non sanabile dalla costituzione del
convenuto.
Se la revocazione è proposta davanti al Giudice di pace, il deposito e la costituzione delle
parti devono farsi a norma dell’art. 319 c.p.c..
Per il resto, il procedimento segue le regole stabilite per il giudizio davanti al giudice adito.
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di
citazione, la sospensione dell’esecuzione della sentenza, con il procedimento di cui all’art. 373
c.p.c..
Il giudice può:
accogliere l’istanza di revocazione: in tal caso, revoca la sentenza impugnata,
quindi decide il merito della causa con una nuova sentenza con cui dispone
l’eventuale restituzione di quanto ingiustamente conseguito con la sentenza revocata,
ritenere necessaria una fase istruttoria: in tal caso, pronunciata con sentenza la
revocazione, rimette le parti con ordinanza davanti all’istruttore.
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è impugnabile per revocazione, ma
potrà essere impugnata con i mezzi originariamente ammessi in relazione alla sentenza impugnata
per revocazione (403 c.p.c.).
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16 L’opposizione di terzo
Il riferimento codistico è il seguente:
Art. 404.
(Casi di opposizione di terzo)
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva
pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. (1) (
2) (
3) (
4)
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza,
quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 7 giugno 1984, n. 167 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione
di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la
mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur
comparso.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 25 ottobre 1985, n. 237 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione
di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione
di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4
della legge 22 luglio 1966, n. 607.
(4) La Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 1995, n. 192 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non ammette l'opposizione
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di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione” (Fonte:
www.altalex.it).
Come evincibile dalla lettera della norma, lo strumento processuale di cui al comma primo
della stessa, sostanzia un rimedio avente carattere e natura eccezionali nel senso che, attraverso il
medesimo può giungersi a rimuovere gli effetti della cosa giudicata. Il rimedio in questione viene
riservato a quel soggetto rimasto estraneo al giudizio definitosi tra altre parti ma che, in relazione
proprio a tale giudizio, avrebbe potuto (ma non è stato messo in condizione di) vantare un diritto
autonomo nei confronti di uno o di più parti del procedimento57
58
.
Per l’esperibilità dell’azione in narrativa, non sarà sufficiente un mero riflesso negativo sulla
posizione del terzo –direttamente scaturente dalla sentenza passata in giudicato- dovendosi, di
contro, profilare un pregiudizio effettivo alle ragioni del terzo stesso59
.
Un pregiudizio di tal sorta sarà ricorrente solo allorquando la posizione di diritto del terzo si
collochi in posizione di assoluta incompatibilità con quella accertata o eventualmente costituita
dalla sentenza impugnata60
61
.
L’opposizione di terzo revocatoria è quella che può essere proposta dagli aventi causa o dai
creditori di una delle parti in causa, quando la sentenza è effetto di dolo o collusione a loro danno62
.
57
“L'opposizione ordinaria è inammissibile quando il terzo non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto
derivato da quello di una delle parti (nella specie, le parti si contendevano il diritto di proprietà su un immobile di cui il
terzo era mero conduttore)” (Cass. Civ., Sez. I, 13.06.2003, n. 9500, in Foro It., 2004, 1, 171). 58
“L'interventore estromesso dal processo con pronuncia divenuta definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla
sentenza pronunciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri
presupposti, a proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. I, 13.06.2003, n. 9500, in Mass. Giur. It.,
2003). 59
“Il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c.,
contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudica i suoi diritti” (Cass. Civ., Sez. I,
17.07.2003, n. 11185, in Mass. Giur. It., 2003). 60
“Cass. Civ., Sez. Un., 11.02.2003, n. 1997, in Mass. Giur. It., 2003. 61
“Sono legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria coloro che, terzi rispetto al giudizio nel quale è stata
emessa la sentenza e non soggetti all'effetto del giudicato, vantino in relazione al bene oggetto della controversia un
proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza o lo vedano dalla
medesima pregiudicato” (Cass. Civ., Sez. I, 28.05.2003, n. 8545, in Guida al Diritto, 2003, 45, 81). 62
“L'opposizione di terzo revocatoria è inammissibile quando il dolo e la collusione non sono compiuti in danno del
terzo, ma in danno della controparte” (Cass. Civ., Sez. I, 13.06.2003, n. 9500, in Foro It., 2004, 1, 172).
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Sono opponibili le sentenze passate in giudicato o esecutive, l’ordinanza di convalida di
sfratto e di finita locazione, le sentenze della Corte di cassazione che decidono nel merito.
A giustificare l’opposizione deve venire in rilievo un diritto autonomo del terzo63
che può
subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del provvedimento impugnato.
Per l’opposizione revocatoria, il pregiudizio è di fatto quando la sentenza sfavorevole al
proprio debitore o avente causa è stata pilotata ad arte per raggirare il terzo.
L’opposizione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ex
art. 405 c.p.c.. la citazione deve contenere anche l’indicazione della sentenza impugnata e la prova
del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione.
Su istanza di parte, il giudice può sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata.
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per
infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria.
In caso di accoglimento, la sentenza impugnata dovrà essere annullata nella misura
necessaria per la tutela del diritto del terzo, lasciandola per il resto inalterata tra le parti.
La sentenza che decide sull’opposizione di terzo è soggetta alle impugnazioni che erano
ammissibili contro la sentenza impugnata.
63
“L'opposizione di terzo revocatoria, a norma dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., presuppone che la sentenza sia
l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti;
detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno
dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite” (Cass. Civ., idem).