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N. 2790-bis-A CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 Presentato il 18 novembre 2020 (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206) (Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA) NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 dicembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2790-bis. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2790-bis-A—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 20 novembre 2020, degliarticoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192,

202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 dicembre 2020, hadeliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2790-bis. In pari data, la Commissioneha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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N. 2790-bis-A—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 20 novembre 2020, degliarticoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192,

202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 dicembre 2020, hadeliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2790-bis. In pari data, la Commissioneha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTAREPER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

rilevato che:

appare opportuno che la Commissione di merito proceda adun’attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo pervenutedall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonome;

l’articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedescapossa costituire requisito sufficiente per l’esercizio della professionemedica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidentedell’ordine dei medici della provincia autonoma a costituire unasezione autonoma dell’albo dei medici alla quale possono essere iscrittii professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca; alriguardo si segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionaleun ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzanon. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizionenegli albi professionali di professionisti che conoscano la sola linguatedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia;potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento della di-sposizione, fermo restando che si deve ritenere che la norma nonriguardi gli enti del servizio sanitario nazionale, poiché non sonomodificate le disposizioni che prevedono l’obbligo della conoscenza siadella lingua italiana sia della lingua tedesca per l’accesso al pubblicoimpiego (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752del 1976); deve essere altresì considerata la condizione assolutamenteemergenziale, a causa della pandemia in corso, del settore sanitarioanche nella provincia di Bolzano;

l’articolo 147 dispone l’incremento del fondo di solidarietà co-munale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il poten-ziamento degli asili nido (articolo 147); tra le altre cose la disposizioneprevede, per la ripartizione delle risorse, un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri da adottare previa intesa in sede di ConferenzaStato-città, disponendo altresì che, se l’intesa non è raggiunta entroquindici giorni, il decreto può essere comunque adottato; il termine diquindici giorni potrebbe però risultare troppo ristretto per garantire ilrispetto del principio di leale collaborazione; potrebbe pertanto risul-tare opportuno elevare a tale termine a trenta giorni, in analogia aquanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 inmateria di intese in Conferenza Stato-regioni;

assume particolare rilievo l’articolo 150 che modifica la disci-plina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all’articolo 22

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della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009); tale normarisulta infatti funzionale, come ricordato dal ministro per gli affariregionali nella sua audizione del 18 novembre scorso di fronte allaCommissione parlamentare per le questioni regionali, al processo diregionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge colle-gato alla manovra che la Commissione auspica sia deliberato in tempirapidi dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento;

in particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazionecomplessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal fine, con ilcomma 1 dell’articolo si demanda ad uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri il compito di effettuare una ricognizione delledotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, appare opportuno pre-vedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai finidell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; inparticolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare preva-lente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione deilivelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, letteram), della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per pro-muovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concor-renti in materia di tutela della salute e di governo del territorio(articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione diun parere in sede di Conferenza unificata;

la procedura dell’articolo 150 prevede poi, con un ulterioredecreto del Presidente del Consiglio dei ministri , previa intesa in sededi Conferenza unificata, l’individuazione delle infrastrutture la cuirealizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturaletra le diverse aree geografiche, anche infraregionali e, infine, la ripar-tizione delle risorse del fondo perequativo sempre con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Confe-renza Stato-regioni; con riferimento a tale ultimo aspetto potrebberisultare opportuno coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l’in-tesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di ConferenzaStato-regioni;

appare infine opportuno prevedere modalità di coordinamento edi raccordo tra i diversi strumenti di pianificazione della dotazioneinfrastrutturale del Paese (quali, oltre alla disposizione in commento,il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza);

l’articolo 153 prevede l’istituzione di un fondo, con dotazione di50 milioni per l’anno 2021, per il concorso dello Stato agli onerisostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneg-giati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede condecreto del Ministro della salute, previo parere della ConferenzaStato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della compe-tenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l’opportu-nità di prevedere l’intesa anziché il parere;

l’articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica delsistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, pro-vince, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, alcomma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territorialiavvenga in sede di « autocoordinamento » tra le regioni e le province

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autonome da formalizzare con decreto del Presidente del Consiglio deiministri e, solo in assenza di « accordo in sede di autocoordinamento »attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri daadottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardosi ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempiol’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del2015; l’articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la leggen. 190 del 2014 e l’articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014,la legge n. 147 del 2013) anche l’accordo raggiunto in sede di autoco-ordinamento era comunque recepito con un’intesa in sede di Confe-renza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme allaConferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privile-giata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livellidi governo territoriali;

l’articolo 207 istituisce un fondo da ripartire per il sostegno delleattività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologicada COVID-19; il fondo sarà ripartito con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell’economia diconcerto con i ministri interessati; al riguardo, si segnala l’opportunitàdi modificare la disposizione in modo da prevedere, oltre che il pareredelle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche quellodella Conferenza unificata, alla luce delle competenze degli enti terri-toriali in materia di commercio e di attività produttive;

con riferimento sia alla ripartizione del fondo sia, più in gene-rale, alla definizione delle misure di ristoro per le attività produttiveche subiscono chiusure a causa dell’epidemia in corso, si segnala inoltrel’opportunità di tenere conto delle perdite effettive di fatturato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a un’attenta valutazione delleproposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dallaConferenza delle regioni e delle province autonome;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte inpremessa, l’opportunità di:

a) approfondire il contenuto dell’articolo 85;b) sostituire, all’articolo 147, comma 2, capoverso d-quinquies),

quarto periodo, la parola: « quindicesimo » con la seguente: « trente-simo »;

c) aggiungere, all’articolo 150, comma 1, capoverso comma 1,alinea, dopo le parole: « coesione territoriale » le parole: « sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997 n. 281 »;

d) sostituire, all’articolo 150, comma 1, capoverso comma1-quinquies, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » conle seguenti: « Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997 n. 281 »;

e) individuare, con riferimento all’articolo 150, forme di rac-cordo con gli altri strumenti di potenziamento della dotazione infra-strutturale del Paese, quali il piano Italia veloce e il piano nazionale diriforme e resilienza;

f) sostituire, all’articolo 153, comma 1, le parole: « sentita la »con le seguenti: « previa intesa in sede di »;

g) sostituire, all’articolo 157, comma 3, le parole: « formalizzatocon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro pergli affari regionali e le autonomie » con le seguenti: « da recepire conintesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

h) introdurre, all’articolo 207, comma 1, la previsione delparere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenzaunificata ai fini della ripartizione del fondo per il sostegno delle attivitàproduttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19;

i) tenere conto, sia ai fini della ripartizione del fondo di cuiall’articolo 207, sia più in generale per tutte le misure di ristoro daadottare, delle perdite effettive di fatturato registrate dalle attivitàproduttive interessate.

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TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

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TESTODELLA COMMISSIONE

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SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-

GRAMMATICI

SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-

GRAMMATICI

PARTE I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILAN-CIO DELLO STATO

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia dientrata e di spesa e altre disposizioni.

Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,2022 e 2023, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

1. Identico.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALEE CONTRIBUTIVA

Art. 2.

(Fondo per interventi di riforma del si-stema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscalee Fondo per l’assegno universale e i servizi

alla famiglia)

1. Al fine di dare attuazione a interventiin materia di riforma del sistema fiscale,

2. Identico.

ex Art. 1.

ex Art. 2.

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nello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze è istituito unFondo con una dotazione di 8.000 milionidi euro per l’anno 2022 e di 7.000 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2023,di cui una quota non inferiore a 5.000milioni di euro e non superiore a 6.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2022è destinata all’assegno universale e servizialla famiglia. I predetti interventi sono di-sposti con appositi provvedimenti norma-tivi, a valere sulle risorse del Fondo di cuial primo periodo.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sonodestinate altresì, a decorrere dall’anno 2022,fermo restando il rispetto degli obiettiviprogrammatici di finanza pubblica, risorsestimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell’adempi-mento spontaneo.

3. Al Fondo di cui al comma 2 sonodestinate altresì, a decorrere dall’anno 2022,fermo restando il rispetto degli obiettiviprogrammatici di finanza pubblica, risorsestimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell’adempi-mento spontaneo.

3. In ciascun anno, ai fini della deter-minazione delle risorse di cui al comma 2,si considerano le maggiori entrate derivantidal miglioramento dell’adempimento spon-taneo che sono indicate, con riferimento alterzo anno precedente alla predisposizionedella legge di bilancio, nell’aggiornamentodella Relazione sull’economia non osser-vata e sull’evasione fiscale e contributiva,redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,introdotto dall’articolo 2 del decreto legi-slativo 24 settembre 2015, n. 160. Le mag-giori entrate di cui al periodo precedentesono considerate permanenti se per i treanni successivi a quello oggetto di quanti-ficazione, la somma algebrica della stimadella variazione delle entrate derivanti inciascun anno dal miglioramento dell’adem-pimento spontaneo risulta non negativa.Qualora tale somma algebrica risulti nega-tiva, l’ammontare delle maggiori entratepermanenti è dato dalla differenza, se po-sitiva, tra l’ammontare delle maggiori en-trate di cui al primo periodo e il valorenegativo della somma algebrica della varia-zione delle entrate da miglioramento del-l’adempimento spontaneo stimata con rife-rimento ai tre anni successivi. Se la diffe-renza di cui al periodo precedente è nega-tiva o pari a zero, l’ammontare dellemaggiori entrate permanenti è pari a zero.

4. In ciascun anno, ai fini della deter-minazione delle risorse di cui al comma 3,si considerano le maggiori entrate derivantidal miglioramento dell’adempimento spon-taneo che sono indicate, con riferimento alterzo anno precedente alla predisposizionedella legge di bilancio, nell’aggiornamentodella Relazione sull’economia non osser-vata e sull’evasione fiscale e contributiva,redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,introdotto dall’articolo 2 del decreto legi-slativo 24 settembre 2015, n. 160. Le mag-giori entrate di cui al periodo precedentesono considerate permanenti se per i treanni successivi a quello oggetto di quanti-ficazione, la somma algebrica della stimadella variazione delle entrate derivanti inciascun anno dal miglioramento dell’adem-pimento spontaneo risulta non negativa.Qualora tale somma algebrica risulti nega-tiva, l’ammontare delle maggiori entratepermanenti è dato dalla differenza, se po-sitiva, tra l’ammontare delle maggiori en-trate di cui al primo periodo e il valorenegativo della somma algebrica della varia-zione delle entrate da miglioramento del-l’adempimento spontaneo stimata con rife-rimento ai tre anni successivi. Se la diffe-renza di cui al periodo precedente è nega-tiva o pari a zero, l’ammontare dellemaggiori entrate permanenti è pari a zero.

ex Art. 2.

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4. Nel rispetto degli obiettivi program-matici di finanza pubblica, la Nota di ag-giornamento al documento di economia efinanza indica la quota delle maggiori en-trate permanenti rispetto alle previsionitendenziali formulate per il Documento dieconomia e finanza derivanti dal migliora-mento dell’adempimento spontaneo e de-terminate ai sensi del comma 3, da desti-nare al Fondo di cui al comma 1.

5. Nel rispetto degli obiettivi program-matici di finanza pubblica, la Nota di ag-giornamento al documento di economia efinanza indica la quota delle maggiori en-trate permanenti rispetto alle previsionitendenziali formulate per il Documento dieconomia e finanza derivanti dal migliora-mento dell’adempimento spontaneo e de-terminate ai sensi del comma 4, da desti-nare al Fondo di cui al comma 2. Per leregioni a statuto speciale e per le provinceautonome di Trento e di Bolzano restafermo quanto previsto dai rispettivi statutispeciali e dalle relative norme di attua-zione, e le maggiori entrate permanentirimangono acquisite ai rispettivi bilanci,nelle quote previste dai predetti statutispeciali.

5. A decorrere dall’anno 2022, i commida 431 a 435 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

6. Identico.

6. Il Fondo assegno universale e servizialla famiglia e altre misure correlate, di cuial comma 339 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, è incrementato di3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.

7. Identico.

Art. 3.

(Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021,dell’ulteriore detrazione per redditi di la-

voro dipendente)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,n. 21, è sostituito dal seguente:

8. Identico.

« 2. Nelle more di una revisione strut-turale del sistema delle detrazioni fiscali,l’ulteriore detrazione di cui al comma 1spetta per le prestazioni rese a decorreredal 1° luglio 2020 ».

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èridotto di 1.150 milioni di euro nell’anno2021 e di 1.426 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.

9. Identico.

ex Art. 3.

ex Art. 2.

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Art. 4.

(Incentivo per l’occupazione giovanile)

1. Per le nuove assunzioni a tempoindeterminato e per le trasformazioni deicontratti a tempo determinato in contrattia tempo indeterminato effettuate nel bien-nio 2021-2022, al fine di promuovere l’oc-cupazione giovanile stabile, l’esonero con-tributivo di cui all’articolo 1, commi da 100a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, è riconosciuto nella misura del 100per cento, per un periodo massimo di tren-tasei mesi, nel limite massimo di importopari a 6.000 euro annui, con riferimento aisoggetti che alla data della prima assun-zione incentivata ai sensi del presente ar-ticolo non abbiano compiuto il trentaseie-simo anno di età. Resta ferma l’aliquota dicomputo delle prestazioni pensionistiche.

10. Identico.

2. L’esonero contributivo di cui al comma1, ferme restando le condizioni ivi previste,è riconosciuto per un periodo massimo diquarantotto mesi ai datori di lavoro privatiche effettuino assunzioni in una sede ounità produttiva ubicata nelle seguenti re-gioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basili-cata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

11. L’esonero contributivo di cui alcomma 10, ferme restando le condizioni ivipreviste, è riconosciuto per un periodo mas-simo di quarantotto mesi ai datori di la-voro privati che effettuino assunzioni inuna sede o unità produttiva ubicata nelleseguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campa-nia, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria eSardegna.

3. In deroga all’articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermirestando i princìpi generali di fruizionedegli incentivi di cui all’articolo 31 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,l’esonero contributivo di cui al comma 1del presente articolo spetta ai datori dilavoro che non abbiano proceduto, nei seimesi precedenti l’assunzione, né proce-dano, nei nove mesi successivi alla stessa, alicenziamenti individuali per giustificato mo-tivo oggettivo ovvero a licenziamenti collet-tivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991,n. 223, nei confronti di lavoratori inqua-drati con la medesima qualifica nella stessaunità produttiva.

12. In deroga all’articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermirestando i princìpi generali di fruizionedegli incentivi di cui all’articolo 31 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,l’esonero contributivo di cui al comma 10spetta ai datori di lavoro che non abbianoproceduto, nei sei mesi precedenti l’assun-zione, né procedano, nei nove mesi succes-sivi alla stessa, a licenziamenti individualiper giustificato motivo oggettivo ovvero alicenziamenti collettivi, ai sensi della legge23 luglio 1991, n. 223, nei confronti dilavoratori inquadrati con la medesima qua-lifica nella stessa unità produttiva.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano alle prosecuzionidi contratto e alle assunzioni di cui all’ar-ticolo 1, commi 106 e 108, della legge 27dicembre 2017, n. 205.

13. Le disposizioni di cui ai commi da10 a 15 non si applicano alle prosecuzionidi contratto e alle assunzioni di cui all’ar-ticolo 1, commi 106 e 108, della legge 27dicembre 2017, n. 205.

ex Art. 4.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 13: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

5. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 », e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

14. Il beneficio previsto dai commi da10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 », e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

15. Alla copertura degli oneri derivantidai commi da 10 a 14 concorrono, per200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e139,1 milioni di euro per l’anno 2022, lerisorse del Programma Next GenerationEU.

Art. 5.

(Esonero contributivo per le assunzioni didonne)

1. Per le assunzioni di lavoratrici donneeffettuate nel biennio 2021-2022, in viasperimentale, l’esonero contributivo di cuiall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nellamisura del 100 per cento nel limite mas-simo di importo pari a 6.000 euro annui.

16. Identico.

2. Le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupa-zionale netto calcolato sulla base della dif-ferenza tra il numero dei lavoratori occu-pati rilevato in ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei do-dici mesi precedenti. Per i dipendenti concontratto di lavoro a tempo parziale, ilcalcolo è ponderato in base al rapporto trail numero delle ore pattuite e il numerodelle ore che costituiscono l’orario normaledi lavoro dei lavoratori a tempo pieno.L’incremento della base occupazionale èconsiderato al netto delle diminuzioni delnumero degli occupati verificatesi in so-cietà controllate o collegate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile o facenti capo,anche per interposta persona, allo stessosoggetto.

17. Le assunzioni di cui al comma 16devono comportare un incremento occupa-zionale netto calcolato sulla base della dif-ferenza tra il numero dei lavoratori occu-pati rilevato in ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei do-dici mesi precedenti. Per i dipendenti concontratto di lavoro a tempo parziale, ilcalcolo è ponderato in base al rapporto trail numero delle ore pattuite e il numerodelle ore che costituiscono l’orario normaledi lavoro dei lavoratori a tempo pieno.L’incremento della base occupazionale èconsiderato al netto delle diminuzioni delnumero degli occupati verificatesi in so-cietà controllate o collegate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile o facenti capo,anche per interposta persona, allo stessosoggetto.

ex Art. 5.

ex Art. 4.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 14: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

3. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 » e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

18. Il beneficio previsto dai commi da16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 » e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivantidai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5milioni di euro per l’anno 2022, con lerisorse del Programma Next GenerationEU.

20. Al fine di ridurre gli effetti negativicausati dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19 sul reddito dei lavoratori auto-nomi e dei professionisti e di favorire laripresa della loro attività, è istituito, nellostato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, il Fondo per l’e-sonero dai contributi previdenziali dovutidai lavoratori autonomi e dai professioni-sti, con una dotazione finanziaria inizialedi 1.000 milioni di euro per l’anno 2021,che costituisce il relativo limite di spesa,destinata a finanziare l’esonero parzialedal pagamento dei contributi previdenzialidovuti dai lavoratori autonomi e dai pro-fessionisti iscritti alle gestioni previdenzialidell’Istituto nazionale della previdenza so-ciale (INPS) e dai professionisti iscritti aglienti gestori di forme obbligatorie di previ-denza e assistenza di cui al decreto legi-slativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decretolegislativo 10 febbraio 1996, n. 103, cheabbiano percepito nel periodo d’imposta2019 un reddito complessivo non superiorea 50.000 euro e abbiano subìto un calo delfatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020non inferiore al 33 per cento rispetto aquelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’e-sonero i premi dovuti all’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL).

ex Art. 5.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

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21. Con uno o più decreti del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti i criteri e lemodalità per la concessione dell’esonero dicui al comma 20 nonché la quota del limitedi spesa di cui al comma 20 da destinare,in via eccezionale, ai professionisti iscrittiagli enti gestori di forme obbligatorie diprevidenza e assistenza di cui al decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 509, e aldecreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,e i relativi criteri di ripartizione. A valeresulle risorse di cui al comma 20 sonoaltresì esonerati dal pagamento dei contri-buti previdenziali i medici, gli infermieri egli altri professionisti e operatori di cui allalegge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati inquiescenza e assunti per l’emergenza de-rivante dalla diffusione del COVID-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi20 e 21 provvedono al monitoraggio delrispetto dei limiti di spesa di cui ai mede-simi commi 20 e 21 e comunicano i risul-tati di tale attività al Ministero del lavoroe delle politiche sociali e al Ministero del-l’economia e delle finanze. Qualora dalpredetto monitoraggio emerga il verificarsidi scostamenti, anche in via prospettica,rispetto al predetto limite di spesa, nonsono adottati altri provvedimenti di con-cessione dell’esonero.

23. Al fine di sostenere il rientro allavoro delle lavoratrici madri e di favorirela conciliazione dei tempi di lavoro e deitempi di cura della famiglia, il Fondo di cuiall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,per l’anno 2021, è incrementato di 50milioni di euro, da destinare al sostegno ealla valorizzazione delle misure organizza-tive adottate dalle imprese per favorire ilrientro al lavoro delle lavoratrici madridopo il parto.

24. Con decreto del Ministro per le pariopportunità e la famiglia, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto

ex Art. 5.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonodefinite le modalità di attribuzione dellerisorse di cui al comma 23.

25. All’articolo 4, comma 24, lettera a),della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo leparole: « nascita del figlio » sono aggiuntele seguenti: « , anche in caso di morteperinatale ».

26. Al comma 1250 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo lalettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) interventi per il sostegno aigenitori nei casi di morte del figlio. Per lefinalità di cui alla presente lettera, il Fondodi cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di500.000 euro per l’anno 2021, da destinareal finanziamento delle associazioni che svol-gono attività di assistenza psicologica opsicosociologica a favore dei genitori chesubiscono gravi disagi sociali e psicologiciin conseguenza della morte del figlio ».

27. Al fine di garantire e implementarela presenza negli istituti penitenziari diprofessionalità psicologiche esperte per iltrattamento intensificato cognitivo-compor-tamentale nei confronti degli autori di reaticontro le donne e per la prevenzione dellarecidiva, è autorizzata la spesa di 2 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023.

28. Per le finalità di cui all’articolo105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cuiall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,è incrementato di 6 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022.

29. Per le assunzioni effettuate a decor-rere dal 1° gennaio 2021, al fine di garan-tire ai lavoratori assicurati a fini previden-ziali presso l’Istituto nazionale di previ-denza dei giornalisti italiani « GiovanniAmendola » (INPGI) piena ed effettiva pa-rità di trattamento rispetto agli altri lavo-ratori dipendenti, le disposizioni legislativestatali recanti incentivi alla salvaguardia o

ex Art. 5.

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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all’incremento dell’occupazione ricono-sciuti in favore dei datori di lavoro per lageneralità dei settori economici sotto formadi sgravi o esoneri contributivi si appli-cano, salvo diversa previsione di legge, aidipendenti iscritti alla gestione sostitutivadell’INPGI con riferimento alla contribu-zione per essi dovuta. Il relativo onere èposto a carico del bilancio dello Stato, atitolo di fiscalizzazione. L’INPGI invia alMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali, a cadenza semestrale, un appositorendiconto ai fini del rimborso dei relativioneri. Ai fini degli adempimenti previstidal Registro nazionale sugli aiuti di Stato,l’INPGI assume la funzione di amministra-zione concedente e come tale provvede almonitoraggio, per quanto di competenza,in coerenza con quanto previsto dalla co-municazione della Commissione europeaC(2020) 1863 final « Quadro temporaneoper le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Uf-ficiale dell’Unione europea C 091I del 20marzo 2020.

30. Al fine di fronteggiare i maggiorioneri di assistenza derivanti dalla crisieconomica e occupazionale conseguente alladiffusione dell’epidemia di COVID-19 e difavorire il riequilibrio della gestione pre-videnziale sostitutiva dell' INPGI, fino al 31dicembre 2021 è posto a carico del bilanciodello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l’o-nere, comprensivo delle quote di contribu-zione figurativa accreditate, sostenuto dal-l’INPGI per i trattamenti di cassa integra-zione, solidarietà e disoccupazione erogatiin favore degli iscritti nei limiti e con lemodalità previsti dalla legge ovvero dairegolamenti dell’Istituto vigenti alla data dientrata in vigore della presente legge.L’INPGI invia al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, con cadenza seme-strale, un rendiconto sulla base del quale èdisposto il rimborso dei relativi oneri, alnetto del gettito contributivo derivante dallecorrispondenti aliquote contributive ver-sato all’INPGI dai soggetti obbligati, cheresta acquisito dal predetto Istituto a titolodi compensazione. Qualora l’ammontaredel predetto gettito risulti superiore all’o-

ex Art. 5.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

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nere sostenuto dall’INPGI, la differenzaresta acquisita presso il medesimo Istitutoa titolo di acconto in compensazione avalere sul semestre successivo, fermo re-stando l’obbligo di conguaglio a saldo fi-nale, a credito o a debito, alla data del 31dicembre 2021.

31. Al fine di consentire la piena edeffettiva attuazione delle misure di riformavolte al riequilibrio della gestione previ-denziale sostitutiva dell' INPGI, il terminedi cui all’articolo 16-quinquies, comma 2,secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è pro-rogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessadata è sospesa, con riferimento alla solagestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficaciadelle disposizioni del comma 4 dell’articolo2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,n. 504.

32. L’INPGI, a sostegno dell’efficaciadegli interventi di cui al comma 29, nel-l’ambito dell’autonomia organizzativa, ge-stionale e contabile prevista dal decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta leulteriori misure necessarie per il riequili-brio della gestione sostitutiva dell’assicura-zione generale obbligatoria da sottoporrealla vigilanza statale ai sensi del medesimodecreto legislativo.

Art. 6.

(Esonero contributivo per i giovani colti-vatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All’articolo 1, comma 503, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e il 31 dicembre 2021 ».

33. Identico.

Art. 7.

(Esonero contributivo per il settore spor-tivo dilettantistico)

1. Al fine di garantire la sostenibilitàdella riforma del lavoro sportivo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze un apposito fondo,con dotazione di 50 milioni di euro per

34. Identico.

ex Art. 6.

ex Art. 7.

ex Art. 5.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

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l’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno 2022, per finanziare nei predettilimiti l’esonero, anche parziale, dal versa-mento dei contribuiti previdenziali a caricodelle federazioni sportive nazionali, disci-pline sportive associate, enti di promozionesportiva, associazioni e società sportive di-lettantistiche, con esclusione dei premi edei contributi dovuti all’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), relativamente ai rapporti dilavoro sportivo instaurati con atleti, alle-natori, istruttori, direttori tecnici, direttorisportivi, preparatori atletici e direttori digara.

2. L’esonero di cui al presente articolo ècumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dallanormativa vigente, nei limiti della contri-buzione previdenziale dovuta.

35. L’esonero di cui al comma 34 ècumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dallanormativa vigente, nei limiti della contri-buzione previdenziale dovuta.

36. Per le federazioni sportive nazionali,gli enti di promozione sportiva e le asso-ciazioni e società sportive professionistichee dilettantistiche che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativanel territorio dello Stato e operano nel-l’ambito di competizioni sportive in corsodi svolgimento ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 24ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamentidelle ritenute alla fonte, di cui agli articoli23 e 24 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, chei predetti soggetti operano in qualità disostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimentie ai versamenti dei contributi previdenzialie assistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativiall’imposta sul valore aggiunto in scadenzanei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamentidelle imposte sui redditi in scadenza dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

ex Art. 7.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

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37. I versamenti sospesi ai sensi delcomma 36 sono effettuati, senza applica-zione di sanzioni e interessi, in un’unicasoluzione entro il 30 maggio 2021 o me-diante rateizzazione fino a un massimo diventiquattro rate mensili di pari importo,con il versamento della prima rata entro il30 maggio 2021. I versamenti relativi aimesi di dicembre degli anni 2021 e 2022devono essere effettuati entro il giorno 16di detti mesi. Non si fa luogo al rimborsodi quanto già versato.

Art. 8.

(Esenzione dall’IRPEF dei redditi domini-cali e agrari dei coltivatori diretti e degli

imprenditori agricoli professionali)

1. All’articolo 1, comma 44, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni:

38. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « 2019e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021 »;

b) il secondo periodo è soppresso.

39. All’articolo 1, comma 506, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:« e 2020 », ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 ».

40. La nozione di preparazioni alimen-tari di cui al numero 80) della tabella A,parte III, allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,deve essere interpretata nel senso che inessa rientrano anche le cessioni di piattipronti e di pasti che siano stati cotti,arrostiti, fritti o altrimenti preparati invista del loro consumo immediato, dellaloro consegna a domicilio o dell’asporto.

41. Per l’anno 2021, al fine di facilitareil processo di ricomposizione fondiaria,anche nella prospettiva di una maggioreefficienza produttiva nazionale, agli atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni erelative pertinenze, di valore economicoinferiore o uguale a 5.000 euro, qualificatiagricoli in base a strumenti urbanisticivigenti, posti in essere a favore di coltiva-tori diretti e imprenditori agricoli profes-sionali, iscritti nella relativa gestione pre-

ex Art. 8.

ex Art. 7.

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videnziale e assistenziale, non si applical’imposta di registro fissa, di cui all’articolo2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 di-cembre 2009, n. 194, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,n. 25.

Art. 9.

(Modifiche alla disciplina fiscale della tas-sazione dei ristorni delle società coopera-

tive)

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per le somme attribuite ad au-mento del capitale sociale nei confronti disoci persone fisiche, la cooperativa ha fa-coltà di applicare, previa deliberazione del-l’assemblea, la ritenuta del 12,50 per centoa titolo d’imposta all’atto della loro attri-buzione a capitale sociale. Tra i soci per-sone fisiche non sono compresi gli impren-ditori di cui all’articolo 65, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori dipartecipazione qualificata ai sensi dell’ar-ticolo 67, comma 1, lettera c), del mede-simo testo unico. La facoltà di cui al quartoperiodo è esercitata con il versamento dellaritenuta di cui al medesimo periodo, daeffettuare entro il giorno 16 del mese suc-cessivo a quello di scadenza del trimestresolare in cui è stata adottata la delibera-zione dell’assemblea ».

42. Identico.

2. La ritenuta del 12,50 per cento pre-vista dal quarto periodo del comma 2 del-l’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dalcomma 1 del presente articolo, può essereapplicata con le medesime modalità e ter-mini alle somme attribuite ad aumento delcapitale sociale deliberate anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge, in luogo della tassazione previstadalla previgente normativa.

43. La ritenuta del 12,50 per cento pre-vista dal quarto periodo del comma 2 del-l’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dalcomma 42, può essere applicata con lemedesime modalità e termini alle sommeattribuite ad aumento del capitale socialedeliberate anteriormente alla data di en-trata in vigore della presente legge, in luogodella tassazione prevista dalla previgentenormativa.

ex Art. 9.

ex Art. 8.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

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Art. 10.

(Riduzione della tassazione dei dividendiper gli enti non commerciali)

1. Gli utili percepiti dagli enti non com-merciali di cui lettera c) del comma 1dell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o da una stabile organizzazione nelterritorio dello Stato di enti non commer-ciali, di cui alla lettera d) del comma 1 delmedesimo articolo 73, che esercitano, senzascopo di lucro, in via esclusiva o principale,una o più attività di interesse generale peril perseguimento di finalità civiche, solida-ristiche e di utilità sociale nei settori indi-cati al comma 2 del presente articolo, nonconcorrono alla formazione del reddito im-ponibile nella misura del 50 per cento adecorrere dall’esercizio in corso al 1° gen-naio 2021. Sono esclusi gli utili provenientida partecipazioni in imprese o enti resi-denti o localizzati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato di cui all’articolo47-bis, comma 1, del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986.

44. Gli utili percepiti dagli enti noncommerciali di cui lettera c) del comma 1dell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o da una stabile organizzazione nelterritorio dello Stato di enti non commer-ciali, di cui alla lettera d) del comma 1 delmedesimo articolo 73, che esercitano, senzascopo di lucro, in via esclusiva o principale,una o più attività di interesse generale peril perseguimento di finalità civiche, solida-ristiche e di utilità sociale nei settori indi-cati al comma 45, non concorrono allaformazione del reddito imponibile nellamisura del 50 per cento a decorrere dal-l’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sonoesclusi gli utili provenienti da partecipa-zioni in imprese o enti residenti o localiz-zati in Stati o territori a regime fiscaleprivilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma1, del citato testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 917 del 1986.

2. I settori nell’ambito dei quali devonoessere svolte le attività di interesse generaledi cui al comma 1 sono i seguenti:

45. I settori nell’ambito dei quali devonoessere svolte le attività di interesse generaledi cui al comma 44 sono i seguenti:

a) famiglia e valori connessi; crescita eformazione giovanile; educazione, istru-zione e formazione, compreso l’acquisto diprodotti editoriali per la scuola; volonta-riato, filantropia e beneficenza; religione esviluppo spirituale; assistenza agli anziani;diritti civili;

a) identica;

b) prevenzione della criminalità e si-curezza pubblica; sicurezza alimentare eagricoltura di qualità; sviluppo locale ededilizia popolare locale; protezione dei con-sumatori; protezione civile; salute pubblica,medicina preventiva e riabilitativa; attivitàsportiva; prevenzione e recupero delle tos-sicodipendenze; patologia e disturbi psi-chici e mentali;

b) identica;

c) ricerca scientifica e tecnologica; pro-tezione e qualità dell’ambiente;

c) identica;

ex Art. 10.

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d) arte, attività e beni culturali. d) identica.

3. I soggetti di cui al comma 1 destinanol’imposta sul reddito delle società non do-vuta in applicazione della disposizione dicui al medesimo comma 1 al finanziamentodelle attività di interesse generale ivi indi-cate, accantonando l’importo non ancoraerogato in una riserva indivisibile e nondistribuibile per tutta la durata dell’ente.

46. I soggetti di cui al comma 44 desti-nano l’imposta sul reddito delle società nondovuta in applicazione della disposizione dicui al medesimo comma 44 al finanzia-mento delle attività di interesse generale iviindicate, accantonando l’importo non an-cora erogato in una riserva indivisibile enon distribuibile per tutta la durata del-l’ente.

4. Le fondazioni di cui al decreto legi-slativo 17 maggio 1999, n. 153, destinanol’imposta sul reddito non dovuta in appli-cazione della disposizione di cui al comma1 al finanziamento delle attività di inte-resse generale ivi indicate, accantonandola,fino all’erogazione, in un apposito fondodestinato all’attività istituzionale.

47. Le fondazioni di cui al decreto le-gislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinanol’imposta sul reddito non dovuta in appli-cazione della disposizione di cui al comma44 al finanziamento delle attività di inte-resse generale ivi indicate, accantonandola,fino all’erogazione, in un apposito fondodestinato all’attività istituzionale.

48. A partire dall’anno 2021 per unasola unità immobiliare a uso abitativo, nonlocata o data in comodato d’uso, possedutain Italia a titolo di proprietà o usufrutto dasoggetti non residenti nel territorio delloStato che siano titolari di pensione matu-rata in regime di convenzione internazio-nale con l’Italia, residenti in uno Stato diassicurazione diverso dall’Italia, l’impostamunicipale propria di cui all’articolo 1,commi da 739 a 783, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, è applicata nella misuradella metà e la tassa sui rifiuti aventenatura di tributo o la tariffa sui rifiutiavente natura di corrispettivo, di cui, ri-spettivamente, al comma 639 e al comma668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta didue terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minorientrate derivanti dal comma 48 è istituito,nello stato di previsione del Ministero del-l’interno, un fondo con una dotazione subase annua di 12 milioni di euro. Allaripartizione del fondo si provvede con de-creto del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentita la Conferenza Stato-città edautonomie locali, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

50. All’articolo 5 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-

ex Art. 10.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

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cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I soggetti, diversi da quelli in-dicati nel comma 2, che siano stati iscrittiall’Anagrafe degli italiani residenti all’e-stero o che siano cittadini di Stati membridell’Unione europea, che hanno già trasfe-rito la residenza prima dell’anno 2020 eche alla data del 31 dicembre 2019 risul-tano beneficiari del regime previsto dal-l’articolo 16 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 147, possono optare perl’applicazione delle disposizioni di cui alcomma 1, lettera c), del presente articolo,previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento deiredditi di lavoro dipendente e di lavoroautonomo prodotti in Italia oggetto dell’a-gevolazione di cui all’articolo 16 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,relativi al periodo d’imposta precedente aquello di esercizio dell’opzione, se il sog-getto al momento dell’esercizio dell’op-zione ha almeno un figlio minorenne, an-che in affido preadottivo, o è diventatoproprietario di almeno un’unità immobi-liare di tipo residenziale in Italia, succes-sivamente al trasferimento in Italia o neidodici mesi precedenti al trasferimento,ovvero ne diviene proprietario entro di-ciotto mesi dalla data di esercizio dell’op-zione di cui al presente comma, pena larestituzione del beneficio addizionale fruitosenza l’applicazione di sanzioni. L’unitàimmobiliare può essere acquistata diretta-mente dal lavoratore oppure dal coniuge,dal convivente o dai figli, anche in com-proprietà;

b) un importo pari al 5 per cento deiredditi di lavoro dipendente e di lavoroautonomo prodotti in Italia oggetto dell’a-gevolazione di cui all’articolo 16 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,relativi al periodo d’imposta precedente aquello di esercizio dell’opzione, se il sog-getto al momento dell’esercizio dell’op-zione ha almeno tre figli minorenni, anchein affido preadottivo, e diventa o è diven-tato proprietario di almeno un’unità im-mobiliare di tipo residenziale in Italia,successivamente al trasferimento in Italia o

ex Art. 10.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

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nei dodici mesi precedenti al trasferi-mento, ovvero ne diviene proprietario en-tro diciotto mesi dalla data di eserciziodell’opzione di cui al presente comma,pena la restituzione del beneficio addizio-nale fruito senza l’applicazione di sanzioni.L’unità immobiliare può essere acquistatadirettamente dal lavoratore oppure dal co-niuge, dal convivente o dai figli, anche incomproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell’op-zione di cui al comma 2-bis sono definitecon provvedimento dell’Agenzia delle en-trate, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione. I proventi del versa-mento delle somme derivanti dall’eserciziodell’opzione sono destinati al finanzia-mento del Fondo per gli investimenti nellaricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bise 2-ter non si applicano ai rapporti di cuialla legge 23 marzo 1981, n. 91 ».

TITOLO III

CRESCITA E INVESTIMENTI

Art. 11.

(Cofinanziamento nazionale degli inter-venti finanziati con fondi dell’Unione eu-

ropea per il periodo 2021-2027)

1. Alla copertura degli oneri relativi allaquota di cofinanziamento nazionale pub-blica relativa agli interventi cofinanziatidall’Unione europea per il periodo di pro-grammazione 2021-2027, a valere sulle ri-sorse dei fondi strutturali, del Fondo peruna transizione giusta (JTF), del Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e del Fondo europeo per gli affarimarittimi e per la pesca (FEAMP), con-corre il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Aseguito dell’approvazione del Quadro finan-ziario pluriennale per il periodo di pro-grammazione 2021-2027 e dei relativi re-golamenti, il Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE), conapposita deliberazione, definisce i tassi di

51. Identico.

ex Art. 11.

ex Art. 10.

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cofinanziamento nazionale massimi appli-cabili e l’onere a carico del Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, per i programmi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027.

2. Per gli interventi di cui al comma 1,attribuiti alla titolarità delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorrenella misura massima del 70 per centodegli importi relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica previsti neipiani finanziari dei singoli programmi. Larestante quota del 30 per cento fa carico aibilanci delle regioni e delle predette pro-vince autonome, nonché degli eventuali al-tri organismi pubblici partecipanti a taliprogrammi.

52. Per gli interventi di cui al comma 51,attribuiti alla titolarità delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorrenella misura massima del 70 per centodegli importi relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica previsti neipiani finanziari dei singoli programmi. Larestante quota del 30 per cento fa carico aibilanci delle regioni e delle predette pro-vince autonome, nonché degli eventuali al-tri organismi pubblici partecipanti a taliprogrammi.

3. Per gli interventi di cui al comma 1attribuiti alla titolarità delle amministra-zioni centrali dello Stato, alla coperturadegli oneri relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica si provvedeintegralmente con le disponibilità del Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativialla quota di cofinanziamento nazionalepubblica dei programmi dell’obiettivo dicooperazione territoriale europea di cui laRepubblica italiana è partner ufficiale, deiprogrammi dello Strumento di vicinato,sviluppo e cooperazione internazionale edei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italianasono a carico del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 183 del1987.

53. Per gli interventi di cui al comma 51attribuiti alla titolarità delle amministra-zioni centrali dello Stato, alla coperturadegli oneri relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica si provvedeintegralmente con le disponibilità del Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativialla quota di cofinanziamento nazionalepubblica dei programmi dell’obiettivo dicooperazione territoriale europea di cui laRepubblica italiana è partner ufficiale, deiprogrammi dello Strumento di vicinato,sviluppo e cooperazione internazionale edei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italianasono a carico del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 183 del1987.

4. Il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,concorre, nei limiti delle proprie disponi-bilità, al finanziamento degli oneri relativiall’attuazione di eventuali interventi com-plementari rispetto ai programmi cofinan-ziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-pea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorsedestinabili agli interventi complementari dicui al presente comma, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono concorrere al finanziamento degli

54. Il Fondo di rotazione di cui all’ar-ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,concorre, nei limiti delle proprie disponi-bilità, al finanziamento degli oneri relativiall’attuazione di eventuali interventi com-plementari rispetto ai programmi cofinan-ziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-pea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorsedestinabili agli interventi complementari dicui al presente comma, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono concorrere al finanziamento degli

ex Art. 11.

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stessi con risorse a carico dei propri bi-lanci. L’erogazione delle risorse, a fronte dispese rendicontate, ha luogo previo inseri-mento, da parte dell’amministrazione tito-lare, dei dati di attuazione nel sistemainformatico di cui al comma 6.

stessi con risorse a carico dei propri bi-lanci. L’erogazione delle risorse, a fronte dispese rendicontate, ha luogo previo inseri-mento, da parte dell’amministrazione tito-lare, dei dati di attuazione nel sistemainformatico di cui al comma 56.

5. Il monitoraggio degli interventi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027, a valere suifondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sulFEAMP e sugli altri strumenti finanziariprevisti, ivi compresi quelli attinenti allacooperazione territoriale europea, del Fondoper lo sviluppo e la coesione nell’ambitodella programmazione 2021-2027, nonchédegli interventi complementari finanziatidal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assi-curato dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato. A tal fine, le ammi-nistrazioni centrali, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano assicu-rano, per gli interventi di rispettiva com-petenza, la rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e procedurale alivello di singolo progetto nonché delle pro-cedure di attivazione degli interventi, se-condo le specifiche tecniche definite d’in-tesa tra il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e le amministrazionicentrali dello Stato responsabili del coor-dinamento per i singoli fondi.

55. Identico.

6. Per le finalità di cui al presentearticolo e al fine di garantire l’efficace ecorretta attuazione delle politiche di coe-sione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione dellerelative procedure attuative previste daisistemi di gestione e controllo, il Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Statosviluppa e rende disponibile per le ammi-nistrazioni responsabili un apposito si-stema informatico per il supporto nelle fasidi gestione, monitoraggio, rendicontazionee controllo dei programmi e degli interventicofinanziati.

56. Per le finalità di cui ai commi da 51a 57 e al fine di garantire l’efficace ecorretta attuazione delle politiche di coe-sione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione dellerelative procedure attuative previste daisistemi di gestione e controllo, il Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Statosviluppa e rende disponibile per le ammi-nistrazioni responsabili un apposito si-stema informatico per il supporto nelle fasidi gestione, monitoraggio, rendicontazionee controllo dei programmi e degli interventicofinanziati.

7. All’articolo 242, comma 7, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

57. Identico.

ex Art. 11.

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n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Il Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato integra il Programmacomplementare di azione e coesione per lagovernance dei sistemi di gestione e con-trollo 2014-2020, di cui alla deliberazionedel CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del24 marzo 2016, con interventi di rafforza-mento della capacità amministrativa e tec-nica per assicurare la conclusione dellaprogrammazione 2014-2020 e l’efficace av-vio del nuovo ciclo di programmazionedell’Unione europea 2021-2027, mediantel’utilizzo delle risorse a tal fine stanziatedalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

Art. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazioneenergetica, impianti di micro-cogenera-zione, recupero del patrimonio edilizio,acquisto di mobili e grandi elettrodome-

stici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:

58. Identico:

a) all’articolo 14: a) identica;

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2-bis, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« nell’anno 2021 »;

b) all’articolo 16: b) identico:

1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 »;

1) identico;

2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 »,le parole: « anno 2019 », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2021 ».

2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 »,le parole: « 10.000 euro » sono sostituitedalle seguenti: « 16.000 euro », le parole:« anno 2019 », ovunque ricorrono, sono so-stituite dalle seguenti: « anno 2020 » e le

ex Art. 12.

ex Art. 11.

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parole: « nel 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « nel 2021 ».

2. All’articolo 1, comma 219, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« negli anni 2020 e 2021 ».

59. Identico.

60. All’articolo 16-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inse-rito il seguente:

« 3-bis. La detrazione di cui al comma 1spetta, nella misura del 50 per cento, ancheper interventi di sostituzione del gruppoelettrogeno di emergenza esistente con ge-neratori di emergenza a gas di ultimagenerazione ».

61. Al fine di perseguire il risparmio dirisorse idriche, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, unfondo denominato « Fondo per il risparmiodi risorse idriche », con una dotazione paria 20 milioni di euro per l’anno 2021 per lefinalità di cui al comma 62.

62. Alle persone fisiche residenti inItalia è riconosciuto, nel limite di spesa dicui al comma 61 e fino ad esaurimentodelle risorse, un bonus idrico pari ad euro1.000 per ciascun beneficiario da utiliz-zare, entro il 31 dicembre 2021, per inter-venti di sostituzione di vasi sanitari inceramica con nuovi apparecchi a scaricoridotto e di apparecchi di rubinetteria sa-nitaria, soffioni doccia e colonne docciaesistenti con nuovi apparecchi a limita-zione di flusso d’acqua, su edifici esistenti,parti di edifici esistenti o singole unitàimmobiliari.

63. Il bonus idrico di cui al comma 62è riconosciuto con riferimento alle spesesostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera divasi sanitari in ceramica con volume mas-simo di scarico uguale o inferiore a 6 litrie relativi sistemi di scarico, compresi leopere idrauliche e murarie collegate e losmontaggio e la dismissione dei sistemipreesistenti;

ex Art. 12.

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b) la fornitura e l’installazione dirubinetti e miscelatori per bagno e cucina,compresi i dispositivi per il controllo diflusso di acqua con portata uguale o infe-riore a 6 litri al minuto, e di soffioni docciae colonne doccia con valori di portata diacqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,compresi le eventuali opere idrauliche emurarie collegate e lo smontaggio e ladismissione dei sistemi preesistenti.

64. Il bonus idrico di cui al comma 62non costituisce reddito imponibile del be-neficiario e non rileva ai fini del computodel valore dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente.

65. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sono defi-niti le modalità e i termini per l’otteni-mento e l’erogazione del beneficio di cui aicommi da 61 a 64, anche ai fini del rispettodel limite di spesa.

66. All’articolo 119 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: « 31 dicem-bre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « dipari importo » sono inserite le seguenti: « ein quattro quote annuali di pari importoper la parte di spesa sostenuta nell’anno2022 »;

2) alla lettera a), dopo il primoperiodo è inserito il seguente: « Gli inter-venti per la coibentazione del tetto rien-trano nella disciplina agevolativa, senzalimitare il concetto di superficie disper-dente al solo locale sottotetto eventual-mente esistente »;

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Un’unità immobiliarepuò ritenersi “funzionalmente indipen-dente” qualora sia dotata di almeno tredelle seguenti installazioni o manufatti diproprietà esclusiva: impianti per l’approv-vigionamento idrico; impianti per il gas;

ex Art. 12.

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impianti per l’energia elettrica; impianto diclimatizzazione invernale »;

c) dopo il comma 1-ter è inserito ilseguente:

« 1-quater. Sono compresi fra gli edificiche accedono alle detrazioni di cui al pre-sente articolo anche gli edifici privi diattestato di prestazione energetica perchésprovvisti di copertura, di uno o più muriperimetrali, o di entrambi, purché al ter-mine degli interventi, che devono compren-dere anche quelli di cui alla lettera a) delcomma 1, anche in caso di demolizione ericostruzione o di ricostruzione su sedimeesistente, raggiungano una classe energe-tica in fascia A »;

d) al comma 2, primo periodo, dopole parole: « nei limiti di spesa previsti, perciascun intervento di efficienza energetica,dalla legislazione vigente, » sono inserite leseguenti: « nonché agli interventi previstidall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e),del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, anche ove effettuati in favore dipersone di età superiore a sessantacinqueanni »;

e) al comma 3-bis, le parole: « 30giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2022. Per le spese sostenutedal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartitain quattro quote annuali di pari importo »;

f) al comma 4, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « Per gli interventidi cui ai commi da 1-bis a 1-septies del-l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquotadelle detrazioni spettanti è elevata al 110per cento per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la partedi spesa sostenuta nell’anno 2022, la de-trazione è ripartita in quattro quote an-nuali di pari importo »;

g) al comma 4-ter, primo periodo, leparole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo leparole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sonoaggiunte le seguenti: « , nonché nei comuniinteressati da tutti gli eventi sismici veri-

ex Art. 12.

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ficatisi dopo l’anno 2008 dove sia statodichiarato lo stato di emergenza »;

h) dopo il comma 4-ter è inserito ilseguente:

« 4-quater. Nei comuni dei territori col-piti da eventi sismici verificatisi a far datadal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiaratolo stato di emergenza, gli incentivi di cui alcomma 4 spettano per l’importo eccedenteil contributo previsto per la ricostruzione »;

i) al comma 5, dopo le parole: « 26agosto 1993, n. 412, » sono inserite le se-guenti: « ovvero di impianti solari fotovol-taici su strutture pertinenziali agli edifici »e dopo le parole: « pari importo » sonoinserite le seguenti: « e in quattro quoteannuali di pari importo per la parte dispesa sostenuta nell’anno 2022 »;

l) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Per le spese documentate e rimastea carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gliinterventi di installazione di infrastruttureper la ricarica di veicoli elettrici negliedifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,n. 90, la detrazione è riconosciuta nellamisura del 110 per cento, da ripartire tragli aventi diritto in cinque quote annuali dipari importo e in quattro quote annuali dipari importo per la parte di spesa soste-nuta nell’anno 2022, sempreché l’installa-zione sia eseguita congiuntamente a unodegli interventi di cui al comma 1 delpresente articolo e comunque nel rispettodei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gliinterventi in corso di esecuzione: euro 2.000per gli edifici unifamiliari o per le unitàimmobiliari situate all’interno di edificiplurifamiliari che siano funzionalmente in-dipendenti e dispongano di uno o piùaccessi autonomi dall’esterno secondo ladefinizione di cui al comma 1-bis del pre-sente articolo; euro 1.500 per gli edificiplurifamiliari o i condomìni che installinoun numero massimo di otto colonnine;euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o icondomìni che installino un numero supe-

ex Art. 12.

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riore a otto colonnine. L’agevolazione siintende riferita a una sola colonnina diricarica per unità immobiliare »;

m) dopo il comma 8 è inserito ilseguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati daisoggetti di cui al comma 9, lettera a), peri quali alla data del 30 giugno 2022 sianostati effettuati lavori per almeno il 60 percento dell’intervento complessivo, la detra-zione del 110 per cento spetta anche per lespese sostenute entro il 31 dicembre 2022.Per gli interventi effettuati dai soggetti dicui al comma 9, lettera c), per i quali alladata del 31 dicembre 2022 siano statieffettuati lavori per almeno il 60 per centodell’intervento complessivo, la detrazionedel 110 per cento spetta anche per le spesesostenute entro il 30 giugno 2023 »;

n) al comma 9, lettera a), dopo laparola: « condomini » sono aggiunte le se-guenti: « e dalle persone fisiche, al di fuoridell’esercizio di attività di impresa, arte oprofessione, con riferimento agli interventisu edifici composti da due a quattro unitàimmobiliari distintamente accatastate, an-che se posseduti da un unico proprietarioo in comproprietà da più persone fisiche »;

o) al comma 10, le parole: « I soggettidi cui al comma 9, lettera b) » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Le persone fìsiche dicui al comma 9, lettere a) e b) »;

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le deliberazioni del-l’assemblea del condominio, aventi per og-getto l’imputazione a uno o più condominidell’intera spesa riferita all’intervento de-liberato, sono valide se approvate con lestesse modalità di cui al periodo prece-dente e a condizione che i condomini aiquali sono imputate le spese esprimanoparere favorevole »;

q) al comma 14, dopo il secondoperiodo è inserito il seguente: « L’obbligo disottoscrizione della polizza si considerarispettato qualora i soggetti che rilascianoattestazioni e asseverazioni abbiano giàsottoscritto una polizza assicurativa perdanni derivanti da attività professionale aisensi dell’articolo 5 del regolamento di cui

ex Art. 12.

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al decreto del Presidente della Repubblica7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a)non preveda esclusioni relative ad attivitàdi asseverazione; b) preveda un massimalenon inferiore a 500.000 euro, specifico peril rischio di asseverazione di cui al presentecomma, da integrare a cura del professio-nista ove si renda necessario; c) garantisca,se in operatività di claims made, un’ultrat-tività pari ad almeno cinque anni in caso dicessazione di attività e una retroattivitàpari anch’essa ad almeno cinque anni agaranzia di asseverazioni effettuate neglianni precedenti. In alternativa il professio-nista può optare per una polizza dedicataalle attività di cui al presente articolo conun massimale adeguato al numero delleattestazioni o asseverazioni rilasciate e agliimporti degli interventi oggetto delle pre-dette attestazioni o asseverazioni e, comun-que, non inferiore a 500.000 euro, senzainterferenze con la polizza di responsabi-lità civile di cui alla lettera a) »;

r) dopo il comma 14 è inserito ilseguente:

« 14-bis. Per gli interventi di cui alpresente articolo, nel cartello esposto pressoil cantiere, in un luogo ben visibile e ac-cessibile, deve essere indicata anche laseguente dicitura: “Accesso agli incentivistatali previsti dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, superbonus 110 per cento per in-terventi di efficienza energetica o inter-venti antisismici” ».

67. All’articolo 121 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo si applicano anche ai soggetti chesostengono, nell’anno 2022, spese per gliinterventi individuati dall’articolo 119 ».

68. All’articolo 16, comma 1-bis, deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, dopo le parole: « le cui pro-cedure autorizzatorie sono iniziate dopo ladata di entrata in vigore della presentedisposizione » sono inserite le seguenti: « ov-

ex Art. 12.

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vero per i quali sia stato rilasciato il titoloedilizio ».

69. Per l’anno 2021, al fine di consentireai comuni di fare fronte tempestivamenteai maggiori oneri di gestione in ordine aiprocedimenti connessi all’erogazione delbeneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, come da ultimo modificato dalcomma 66 del presente articolo, è autoriz-zata l’assunzione, a tempo determinato e atempo parziale e per la durata massima diun anno, non rinnovabile, di personale daimpiegare ai fini del potenziamento degliuffici preposti ai suddetti adempimenti,che i predetti comuni possono utilizzareanche in forma associata, in deroga ailimiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi557, 557-quater e 562, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzionidi cui al comma 69 i comuni provvedononei limiti delle risorse finanziarie disponi-bili a legislazione vigente, nonché di quelleassegnate a ciascun comune mediante ri-parto, da effettuare con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro dell’interno,sentita la Conferenza Stato-citta ed auto-nomie locali, in misura proporzionale sullabase delle motivate richieste dei comuni,da presentare al Ministero dello sviluppoeconomico entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, di unapposito fondo istituito nello stato di pre-visione del Ministero dello sviluppo econo-mico, con una dotazione di 10 milioni dieuro per l’anno 2021.

71. Per l’anno 2021, nello stato di pre-visione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti è istituito un fondo, con unadotazione di 1 milione di euro, finalizzatoa sostenere gli istituti autonomi case po-polari comunque denominati, nonché glienti aventi le stesse finalità sociali deipredetti istituti, in relazione ai costi per leesternalizzazioni relative ad attività tecnicae a prestazioni professionali previste dalladisciplina degli appalti pubblici e dalle

ex Art. 12.

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normative vigenti in materia edilizia se-condo criteri e modalità stabiliti con de-creto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti.

72. Gli oneri di cui all’articolo 119 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, come da ultimo modi-ficato dal comma 66 del presente articolo,sono rideterminati, anche per effetto deiminori oneri connessi alla parziale appli-cazione, nell’anno 2020, del medesimo ar-ticolo 119, in 893,7 milioni di euro perl’anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro perl’anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro perl’anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro perl’anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro perl’anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro perl’anno 2026 e in 37,78 milioni di euro perl’anno 2033.

73. Agli oneri derivanti dalle proroghedi cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9milioni di euro per l’anno 2021, in 206,9milioni di euro per l’anno 2022, in 2.016milioni di euro per l’anno 2023, in 1.836,7milioni di euro per l’anno 2024, in 1.743,8milioni di euro per l’anno 2025 e in 1.743,5milioni di euro per l’anno 2026, si prov-vede, quanto a 1,655,4 milioni di euro perl’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro perl’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro perl’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro perl’anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a1050, con le risorse previste per l’attua-zione del progetto nell’ambito del Pianonazionale per la ripresa e la resilienza,quanto a 729,7 milioni di euro per l’anno2026, mediante corrispondente riduzionedel Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027, e, per la re-stante parte, con i minori oneri di cui alcomma 72. L’efficacia di tali proroghe restasubordinata alla definitiva approvazioneda parte del Consiglio dell’Unione europea.Restano fermi gli obblighi di monitoraggioe di rendicontazione previsti nel Pianonazionale per la ripresa e la resilienza pertale progetto.

74. Il Fondo per lo sviluppo e la coe-sione – programmazione 2021-2027, è in-crementato di 729,7 milioni di euro perl’anno 2027 e al relativo onere si provvede

ex Art. 12.

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mediante quota parte delle maggiori en-trate derivanti dalle proroghe di cui aicommi da 66 a 73.

Art. 13.

(Proroga del bonus verde)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Perl’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2021 ».

75. Identico.

76. Ai soggetti appartenenti a nucleifamiliari con indicatore della situazioneeconomica equivalente (ISEE) inferiore aeuro 30.000 che acquistano in Italia, entroil 31 dicembre 2021, anche in locazionefinanziaria, veicoli nuovi di fabbrica ali-mentati esclusivamente ad energia elet-trica, di potenza inferiore o uguale a 150kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47,comma 2, lettera b), del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, che abbiano un prezzo risultantedal listino prezzi ufficiale della casa auto-mobilistica produttrice inferiore a euro30.000 al netto dell’imposta sul valore ag-giunto, è riconosciuto un contributo, nellimite di spesa di cui al comma 77 e finoad esaurimento delle risorse, alternativo enon cumulabile con altri contributi stataliprevisti dalla normativa vigente, nella mi-sura del 40 per cento delle spese sostenutee rimaste a carico dell’acquirente.

77. Per provvedere all’erogazione delcontributo di cui al comma 76, è istituito,nello stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico, un fondo con unadotazione di 20 milioni di euro per l’anno2021.

78. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sono definiti lemodalità e i termini per l’erogazione delcontributo anche ai fini del rispetto dellimite di spesa.

79. Qualora si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispettoalle previsioni di spesa di cui al comma 77,il Ministro dell’economia e delle finanze è

ex Art. 13.

ex Art. 12.

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autorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Rifinanziamento degli interventi di ricon-versione e riqualificazione produttiva di

aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione produt-tiva delle aree di crisi industriale com-plessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, la dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile, di cui all’articolo 23 delmedesimo decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012, è incrementata di 150 milioni dieuro per l’anno 2021, di 110 milioni di europer l’anno 2022 e di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

80. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione produt-tiva delle aree di crisi industriale com-plessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, la dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile, di cui all’articolo 23 delmedesimo decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012, è incrementata di 140 milioni dieuro per l’anno 2021, di 100 milioni di europer l’anno 2022 e di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le risorse di cui al comma1 sono ripartite tra gli interventi da attuarenei casi di situazioni di crisi industrialecomplessa ai sensi del comma 1 dell’arti-colo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli daattuare nei casi di situazioni di crisi indu-striale diverse dalle precedenti che presen-tano, comunque, impatto significativo sullosviluppo dei territori e sull’occupazione aisensi del comma 8-bis del medesimo arti-colo 27.

81. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le risorse di cui al comma80 sono ripartite tra gli interventi da at-tuare nei casi di situazioni di crisi indu-striale complessa ai sensi del comma 1dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quellida attuare nei casi di situazioni di crisiindustriale diverse dalle precedenti che pre-sentano, comunque, impatto significativosullo sviluppo dei territori e sull’occupa-zione ai sensi del comma 8-bis del mede-simo articolo 27.

82. Il primo periodo del comma 8 del-l’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno2020, n. 47, è sostituito dal seguente: « Laquota annua dei proventi derivanti dalleaste, eccedente il valore di 1.000 milioni dieuro, è destinata, nella misura massimacomplessiva di 100 milioni di euro perl’anno 2020 e di 150 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021, al Fondo per latransizione energetica nel settore indu-striale, con l’assegnazione di una quotafino a 10 milioni di euro al finanziamento

ex Art. 14.

ex Art. 13.

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di interventi di decarbonizzazione e diefficientamento energetico del settore in-dustriale e della restante quota alle finalitàdi cui al comma 2 dell’articolo 29, nonché,per una quota massima di 20 milioni dieuro annui per gli anni dal 2020 al 2024, alFondo per la riconversione occupazionalenei territori in cui sono ubicate centrali acarbone, istituito presso il Ministero dellosviluppo economico ».

83. Dopo il comma 8 dell’articolo 110del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il se-guente:

« 8-bis. Le disposizioni dell’articolo 14della legge 21 novembre 2000, n. 342, siapplicano anche all’avviamento e alle altreattività immateriali risultanti dal bilanciodell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ».

Art. 15.

(Sostegno al settore turistico tramite icontratti di sviluppo)

1. Al fine di sostenere il settore delturismo, promuovendo la realizzazione diprogrammi in grado di ridurre il divariosocio-economico tra le aree territoriali delPaese e di contribuire ad un utilizzo effi-ciente del patrimonio immobiliare nazio-nale, nonché di favorire la crescita dellacatena economica e l’integrazione setto-riale, la disciplina per l’accesso ai contrattidi sviluppo di cui all’articolo 3, comma4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, è così modifi-cata:

84. Identico.

a) la soglia di accesso ai contratti disviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridottaa 7,5 milioni di euro per i programmi diinvestimento che prevedono interventi darealizzare nelle aree interne del Paese ov-vero il recupero e la riqualificazione distrutture edilizie dismesse. Per i medesimiprogrammi, l’importo minimo dei progettid’investimento del proponente è conseguen-temente ridotto a 3 milioni di euro;

ex Art. 15.

ex Art. 14.

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b) i programmi di sviluppo riguar-danti esclusivamente l’attività di trasforma-zione e commercializzazione di prodottiagricoli possono essere accompagnati dainvestimenti finalizzati alla creazione, allaristrutturazione e all’ampliamento di strut-ture idonee alla ricettività e all’accoglienzadell’utente, finalizzati all’erogazione di ser-vizi di ospitalità connessi alle attività ditrasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli. Ai predetti investimenti siapplicano le rispettive discipline agevola-tive vigenti.

2. Il Ministero dello sviluppo economicoimpartisce al Soggetto gestore le direttiveeventualmente necessarie ai fini della cor-retta attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1.

85. Il Ministero dello sviluppo econo-mico impartisce al Soggetto gestore le di-rettive eventualmente necessarie ai fini dellacorretta attuazione delle disposizioni di cuial comma 84.

3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di 100 milioni di europer l’anno 2021 e di 30 milioni di euro perl’anno 2022.

86. Per le finalità di cui al comma 84 èautorizzata la spesa di 100 milioni di europer l’anno 2021 e di 30 milioni di euro perl’anno 2022.

87. All’articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: « o dicittà metropolitana » sono inserite le se-guenti: « e dei comuni ove sono situatisantuari religiosi »;

b) alla lettera a), dopo le parole:« comuni capoluogo di provincia » sono in-serite le seguenti: « e per i comuni ove sonosituati santuari religiosi ».

88. Per i comuni di cui al comma 87,diversi dai comuni capoluogo di provinciao di città metropolitana, le disposizioni delmedesimo comma 87 hanno efficacia perl’anno 2021. Ai relativi oneri si provvedenel limite massimo di 10 milioni di europer il medesimo anno, che costituisce li-mite di spesa.

89. Al fine di incentivare la ripresa deiflussi di turismo di ritorno, nello stato diprevisione del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo è istituitoun fondo con una dotazione di 1,5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022

ex Art. 15.

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e 2023, per consentire, nei limiti delledisponibilità del medesimo fondo, ai citta-dini italiani residenti all’estero, che atte-stino la loro iscrizione all’Anagrafe degliitaliani residenti all’estero, l’ingresso gra-tuito nella rete dei musei, delle aree e deiparchi archeologici di pertinenza pubblica,di cui all’articolo 101 del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

90. Con decreto del Ministro per i benie le attività culturali e per il turismo sonostabilite le modalità di attuazione del comma89 anche al fine del rispetto del limite dispesa annuo stabilito dal medesimo comma89.

91. Al fine di garantire la tutela e lavalorizzazione delle aree di particolare in-teresse geologico o speleologico, nonché disostenerne lo sviluppo e la gestione am-bientalmente sostenibile e di promuovernela fruizione pubblica, è istituito presso laPresidenza del Consiglio dei ministri unapposito fondo, con una dotazione di 4milioni di euro per l’anno 2021.

92. Il fondo di cui al comma 91 è voltoal finanziamento, in favore dei complessicarsici a vocazione turistica, degli inter-venti di riqualificazione e di adeguamentodegli impianti di illuminazione ordinaria,di sicurezza e multimediale, sia di super-ficie che degli ambienti sotterranei apertialla fruizione pubblica, anche mediante lasostituzione e il rinnovo degli stessi contecnologie che garantiscano la sicurezzadelle persone, l’efficienza energetica, la tu-tela dell’ambiente con l’eliminazione dellesorgenti inquinanti e la conservazione delpatrimonio ipogeo.

93. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro per gli affari regionalie le autonomie, le risorse del fondo di cuial comma 91 sono ripartite tra le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano nel cui territorio siano presenti grottenaturali turistiche aventi le seguenti carat-teristiche:

a) un percorso visitabile, esclusiva-mente mediante l’accompagnamento da

ex Art. 15.

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parte di personale autorizzato, della lun-ghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse co-munitario.

94. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano trasferiscono, nell’am-bito delle proprie competenze in materiadi valorizzazione dei beni culturali e am-bientali, le risorse spettanti agli enti gestoridei complessi carsici di cui al comma 93.

Art. 16.

(Erogazione in unica quota del contributodella cosiddetta « nuova Sabatini »)

1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole: « in più quote determinatecon il medesimo decreto. In caso di finan-ziamento di importo non superiore a 200.000euro, il contributo viene erogato in un’u-nica soluzione » sono sostituite dalle se-guenti: « in un’unica soluzione, secondo lemodalità determinate con il medesimo de-creto ».

95. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integratadi 370 milioni di euro per l’anno 2021.

96. Per le finalità di cui al comma 95,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integratadi 370 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 17.

(Fondo a sostegno dell’impresa femminile)

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo a sostegno dell’impresa femmi-nile », con una dotazione di 20 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,destinato al fine di promuovere e sostenerel’avvio e il rafforzamento dell’imprendito-ria femminile, la diffusione dei valori del-l’imprenditorialità e del lavoro tra la po-polazione femminile e massimizzare il con-

97. Identico.

ex Art. 16.

ex Art. 17.

ex Art. 15.

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tributo quantitativo e qualitativo delle donneallo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene: 98. Il Fondo di cui al comma 97 so-stiene:

a) interventi per sostenere l’avvio del-l’attività, gli investimenti e il rafforzamentodella struttura finanziaria e patrimonialedelle imprese femminili, con specifica at-tenzione ai settori dell’alta tecnologia;

a) identica;

b) programmi e iniziative per la dif-fusione della cultura imprenditoriale tra lapopolazione femminile;

b) identica;

c) programmi di formazione e orien-tamento verso materie e professioni in cuila presenza femminile deve essere adeguataalle indicazioni di livello dell’Unione euro-pea e nazionale.

c) identica.

3. Gli interventi di cui al comma 2,lettera a), possono consistere in:

99. Gli interventi di cui al comma 98,lettera a), possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per av-viare imprese femminili, con particolareattenzione alle imprese individuali e alleattività libero-professionali in generale econ specifica attenzione a quelle avviate dadonne disoccupate di qualsiasi età;

a) identica;

b) finanziamenti senza interesse, fi-nanziamenti agevolati e combinazione dicontributi a fondo perduto e finanziamentiper avviare e sostenere le attività di im-prese femminili;

b) identica;

c) incentivi per rafforzare le impresefemminili, costituite da almeno trentaseimesi, nella forma di contributo a fondoperduto per l’integrazione del fabbisognodi circolante nella misura massima dell’80per cento della media del circolante degliultimi tre esercizi;

c) identica;

d) percorsi di assistenza tecnico-ge-stionale per attività di marketing e di co-municazione durante tutto il periodo direalizzazione degli investimenti o di com-pimento del programma di spesa, ancheattraverso un sistema di voucher per acce-dervi;

d) identica;

e) investimenti nel capitale, anche tra-mite la sottoscrizione di strumenti finan-ziari partecipativi, a beneficio esclusivo delleimprese a guida femminile tra le start-up

e) identica;

ex Art. 17.

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e delle piccole e medie im-prese innovative di cui all’articolo 4 deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 33, nei settori individuati incoerenza con gli indirizzi strategici nazio-nali;

f) azioni di comunicazione per la pro-mozione del sistema imprenditoriale fem-minile italiano e degli interventi finanziatiattraverso le norme del presente articolo.

f) azioni di comunicazione per la pro-mozione del sistema imprenditoriale fem-minile italiano e degli interventi finanziatiattraverso le norme dei commi da 97 a 106.

4. Gli interventi di cui al comma 2,lettere b) e c), possono consistere nelleseguenti azioni:

100. Gli interventi di cui al comma 98,lettere b) e c), possono consistere nelleseguenti azioni:

a) iniziative per promuovere il valoredell’impresa femminile nelle scuole e nelleuniversità;

a) identica;

b) iniziative per la diffusione di cul-tura imprenditoriale tra le donne;

b) identica;

c) iniziative di orientamento e forma-zione verso percorsi di studio nelle disci-pline scientifiche, tecnologiche, ingegneri-stiche e matematiche;

c) identica;

d) iniziative di sensibilizzazione versoprofessioni tipiche dell’economia digitale;

d) identica;

e) azioni di comunicazione per diffon-dere la cultura femminile d’impresa e pro-muovere i programmi finanziati ai sensi delpresente articolo.

e) azioni di comunicazione per diffon-dere la cultura femminile d’impresa e pro-muovere i programmi finanziati ai sensi deicommi da 97 a 106.

5. Nell’ambito delle attività previste daicommi da 1 a 4 e al fine di massimizzarnel’efficacia e l’aderenza ai bisogni e allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni e gli entilocali, con le associazioni di categoria, conil sistema delle camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura e con icomitati per l’imprenditoria femminile, an-che prevedendo forme di cofinanziamentotra i rispettivi programmi in materia.

101. Nell’ambito delle attività previstedai commi da 97 a 100 e al fine di massi-mizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisognie alle caratteristiche dei territori, è pro-mossa la collaborazione con le regioni e glienti locali, con le associazioni di categoria,con il sistema delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura e con icomitati per l’imprenditoria femminile, an-che prevedendo forme di cofinanziamentotra i rispettivi programmi in materia.

6. Il Ministro dello sviluppo economicopresenta annualmente alle Camere una re-lazione sull’attività svolta e sulle possibilimisure da adottare per risolvere i problemirelativi alla partecipazione della popola-

102. Identico.

ex Art. 17.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

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zione femminile alla vita economica e im-prenditoriale del Paese.

7. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodeterminati la ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo di cui al comma 1 trai diversi interventi, le modalità di attua-zione, i criteri e i termini per la fruizionedelle agevolazioni previste dalla presentelegge, compreso il rapporto di co-investi-mento tra le risorse pubbliche e quelle diinvestitori regolamentati o qualificati pergli investimenti di cui al comma 3, letterae), nonché le attività di monitoraggio econtrollo. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico può utilizzare le proprie società inhouse per la gestione e l’attuazione degliinterventi previsti.

103. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodeterminati la ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo di cui al comma 97tra i diversi interventi, le modalità di at-tuazione, i criteri e i termini per la frui-zione delle agevolazioni previste dalla pre-sente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelledi investitori regolamentati o qualificatiper gli investimenti di cui al comma 99,lettera e), nonché le attività di monitoraggioe controllo. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico può utilizzare le proprie società inhouse per la gestione e l’attuazione degliinterventi previsti.

8. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, il Comitato impresadonna. Il Comitato:

104. Identico:

a) contribuisce ad attualizzare le lineedi indirizzo per l’utilizzo delle risorse delFondo di cui al comma 1;

a) contribuisce ad attualizzare le lineedi indirizzo per l’utilizzo delle risorse delFondo di cui al comma 97;

b) conduce analisi economiche, stati-stiche e giuridiche relative alla questionefemminile nell’impresa;

b) identica;

c) formula raccomandazioni relativa-mente allo stato della legislazione e dell’a-zione amministrativa, nazionale e regio-nale, in materia di imprenditorialità fem-minile e in generale sui temi della presenzafemminile nell’impresa e nell’economia;

c) identica;

d) contribuisce alla redazione dellarelazione annuale di cui al comma 6.

d) contribuisce alla redazione dellarelazione annuale di cui al comma 102.

9. La partecipazione al Comitato è svoltaa titolo gratuito, senza erogazione di com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesee altri emolumenti comunque denominatiai partecipanti.

105. Identico.

10. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per le pari opportunità e la famiglia,sono stabilite la composizione e le modalitàdi nomina del Comitato.

106. Identico.

ex Art. 17.

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

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107. Al Fondo di sostegno al venturecapital, istituito ai sensi dell’articolo 1,comma 209, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, sono assegnate risorse aggiuntivepari a 3 milioni di euro per l’anno 2021finalizzate a sostenere investimenti nel ca-pitale di rischio per progetti di imprendi-toria femminile a elevata innovazione ov-vero a contenuto di innovazione tecnolo-gica, che prevedono il rientro dell’investi-mento iniziale esclusivamente nel lungoperiodo, realizzati entro i confini del ter-ritorio nazionale da società il cui capitaleè detenuto in maggioranza da donne.

108. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonodefiniti i criteri di selezione e di individua-zione da parte del Ministero dell’economiae delle finanze dei fondi da integrare,nonché le modalità per l’assegnazione deifinanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Art. 18.

(Fondo per le piccole e medie impresecreative)

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo per le piccole e medie impresecreative », con una dotazione di 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021 e2022.

109. Identico.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono utilizzate per:

110. Le risorse del Fondo di cui alcomma 109 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditoria-lità e lo sviluppo di imprese del settorecreativo, attraverso contributi a fondo per-duto, finanziamenti agevolati e loro com-binazioni;

a) identica;

b) promuovere la collaborazione delleimprese del settore creativo con le impresedi altri settori produttivi, in particolarequelli tradizionali, nonché con le universitàe gli enti di ricerca, anche attraverso l’e-rogazione di contributi a fondo perduto informa di voucher da destinare all’acquistodi servizi prestati da imprese creative ov-vero per favorire processi di innovazione;

b) identica;

ex Art. 18.

ex Art. 17.

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

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c) sostenere la crescita delle impresedel settore anche tramite la sottoscrizionedi strumenti finanziari partecipativi, a be-neficio esclusivo delle start-up innovative dicui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,e delle piccole e medie imprese innovativedi cui all’articolo 4 del decreto-legge 24gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,nei settori individuati in coerenza con gliindirizzi strategici nazionali;

c) identica;

d) consolidare e favorire lo sviluppodel sistema imprenditoriale del settore cre-ativo attraverso attività di analisi, studio,promozione e valorizzazione.

d) identica.

3. Nell’ambito degli interventi previstidal comma 2, lettere a), c) e d), al fine dimassimizzarne l’efficacia e l’aderenza allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni, anche preve-dendo forme di cofinanziamento tra i ri-spettivi programmi in materia.

111. Nell’ambito degli interventi previstidal comma 110, lettere a), c) e d), al fine dimassimizzarne l’efficacia e l’aderenza allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni, anche preve-dendo forme di cofinanziamento tra i ri-spettivi programmi in materia.

4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per« settore creativo » si intende il settore checomprende le attività dirette allo sviluppo,alla creazione, alla produzione, alla diffu-sione e alla conservazione dei beni e serviziche costituiscono espressioni culturali, ar-tistiche o altre espressioni creative e, inparticolare, quelle relative all’architettura,agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al-l’artigianato artistico, all’audiovisivo, com-presi il cinema, la televisione e i contenutimultimediali, al software, ai videogiochi, alpatrimonio culturale materiale e immate-riale, al design, ai festival, alla musica, allaletteratura, alle arti dello spettacolo, all’e-ditoria, alla radio, alle arti visive, alla co-municazione e alla pubblicità.

112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per« settore creativo » si intende il settore checomprende le attività dirette allo sviluppo,alla creazione, alla produzione, alla diffu-sione e alla conservazione dei beni e serviziche costituiscono espressioni culturali, ar-tistiche o altre espressioni creative e, inparticolare, quelle relative all’architettura,agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al-l’artigianato artistico, all’audiovisivo, com-presi il cinema, la televisione e i contenutimultimediali, al software, ai videogiochi, alpatrimonio culturale materiale e immate-riale, al design, ai festival, alla musica, allaletteratura, alle arti dello spettacolo, all’e-ditoria, alla radio, alle arti visive, alla co-municazione e alla pubblicità.

5. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per ilturismo, sono adottate le disposizioni perl’attuazione dei commi da 1 a 4, compresequelle relative:

113. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per ilturismo, sono adottate le disposizioni perl’attuazione dei commi da 109 a 112, com-prese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse delFondo di cui al comma 1 tra gli interventidi cui al comma 2;

a) alla ripartizione delle risorse delFondo di cui al comma 109 tra gli inter-venti di cui al comma 110;

ex Art. 18.

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b) all’individuazione dei codici ATECOche classificano le attività dei settori indi-cati al comma 3;

b) all’individuazione dei codici ATECOche classificano le attività dei settori indi-cati al comma 111;

c) alle modalità e ai criteri per laconcessione delle agevolazioni;

c) identica;

d) alla definizione delle iniziative am-missibili alle forme di aiuto, nel rispettodella disciplina europea in materia di aiutidi Stato;

d) identica;

e) alle ulteriori condizioni per la frui-zione dei benefìci nonché alle altre formedi intervento del Fondo di cui al comma 1,anche volte a favorire l’accesso a canalialternativi di finanziamento.

e) alle ulteriori condizioni per la frui-zione dei benefìci nonché alle altre formedi intervento del Fondo di cui al comma109, anche volte a favorire l’accesso a ca-nali alternativi di finanziamento.

114. Al fine di sostenere il settore deifestival, dei cori, delle bande musicali edella musica jazz, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo, il « Fondoper il sostegno del settore dei festival, deicori e bande musicali e della musica jazz »,con una dotazione di 3 milioni di euro perl’anno 2021.

115. Con decreto del Ministro per i benie le attività culturali e per il turismo sonostabiliti i termini, le modalità e la proce-dura per l’individuazione dei soggetti be-neficiari e dei relativi progetti ammessi alfinanziamento e per il riparto delle risorsedel Fondo di cui al comma 114, nel rispettodel limite di spesa di cui al medesimocomma.

116. I contributi a carico del Fondo dicui al comma 114 sono concessi nel ri-spetto della normativa europea in materiadi aiuti di Stato.

117. Al fine di sostenere il settore dellaristorazione, anche in considerazione dellemisure restrittive adottate a causa del CO-VID-19, ai soggetti esercenti l’attività dicuoco professionista presso alberghi e ri-storanti, sia come lavoratore dipendentesia come lavoratore autonomo in possessodi partita IVA, anche nei casi in cui nonsiano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0,spetta un credito d’imposta fino al 40 percento del costo per le spese per l’acquistodi beni strumentali durevoli ovvero per lapartecipazione a corsi di aggiornamentoprofessionale, strettamente funzionali al-

ex Art. 18.

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l’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1°gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

118. Sono ammissibili al credito d’im-posta di cui al comma 117 le spese soste-nute per:

a) l’acquisto di macchinari di classeenergetica elevata per la conservazione, lalavorazione, la trasformazione e la cotturadei prodotti alimentari;

b) l’acquisto di strumenti e attrezza-ture professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggior-namento professionale.

119. Il credito d’imposta di cui al comma117 spetta fino a un massimo di 6.000euro, nel limite massimo di spesa comples-sivo di 1 milione di euro per ciascuno deglianni 2021, 2022 e 2023.

120. Il credito d’imposta di cui al comma117 è utilizzabile esclusivamente in com-pensazione, ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ilcredito d’imposta non concorre alla for-mazione del reddito ai fini delle impostesui redditi e del valore della produzione aifini dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive e non rileva ai fini del rapporto dicui agli articoli 61 e 109, comma 5, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

121. Il credito d’imposta di cui al comma117 può essere ceduto ad altri soggetti,compresi gli istituti di credito e gli altriintermediari finanziari.

122. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche socialie con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabiliti i criteri e lemodalità di attuazione delle disposizioni dicui ai commi da 117 a 121, con particolareriguardo alle procedure di concessione alfine del rispetto del limite di spesa di cuial comma 119, alla documentazione richie-sta, alle condizioni di revoca e all’effettua-zione dei controlli.

ex Art. 18.

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

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123. Le disposizioni dei commi da 117a 122 si applicano nel rispetto dei limiti edelle condizioni previsti dalla comunica-zione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante« Quadro temporaneo per le misure diaiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del COVID-19 ».

Art. 19.

(Fondo d’investimento per lo sviluppo dellepiccole e medie imprese del settore aero-

nautico e della green economy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, ac-crescere la competitività e rafforzare lafiliera del sistema delle piccole e medieimprese del settore aeronautico nazionale,della chimica verde nonché della fabbrica-zione di componenti per la mobilità elet-trica e per la produzione di energia da fontirinnovabili, è istituito, nello stato di previ-sione del Ministero dello sviluppo econo-mico, un Fondo d’investimento per gli in-terventi nel capitale di rischio delle piccolee medie imprese, con una dotazione di 100milioni di euro per l’anno 2021, di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 40 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ladotazione del Fondo per l’anno 2021 èdestinata, nella misura di 50 milioni dieuro, ad un’apposita sezione dedicata esclu-sivamente alle piccole e medie imprese delsettore aeronautico nazionale.

124. Identico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanziainterventi per lo sviluppo delle piccole emedie imprese, quali fusioni, aggregazioni,acquisizioni, riorganizzazioni, ristruttura-zioni, rafforzamento del capitale per gliinvestimenti volti alla transizione tecnolo-gica e alla sostenibilità ecologica e ambien-tale dei processi produttivi.

125. Il Fondo di cui al comma 124finanzia interventi per lo sviluppo dellepiccole e medie imprese, quali fusioni, ag-gregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ri-strutturazioni, rafforzamento del capitaleper gli investimenti volti alla transizionetecnologica e alla sostenibilità ecologica eambientale dei processi produttivi.

3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, le ri-sorse del Fondo di cui al comma 1 sonoripartite tra le varie sezioni, ciascuna de-dicata ad uno dei settori di cui al medesimocomma 1, e sono stabiliti i criteri e lemodalità di accesso alle prestazioni del

126. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, le ri-sorse del Fondo di cui al comma 124 sonoripartite tra le varie sezioni, ciascuna de-dicata ad uno dei settori di cui al medesimocomma 124, e sono stabiliti i criteri e lemodalità di accesso alle prestazioni del

ex Art. 19.

ex Art. 18.

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

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Fondo nonché le forme di partecipazioneal medesimo da parte di investitori privati.

Fondo nonché le forme di partecipazioneal medesimo da parte di investitori privati.

Art. 20.

(Rifinanziamento di agevolazioni nellaforma di finanziamenti a favore di im-prese sequestrate o confiscate alla crimi-

nalità organizzata)

1. Al fine di assicurare il sostegno alleimprese sequestrate o confiscate alla cri-minalità organizzata, l’autorizzazione dispesa di cui al comma 195 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èincrementata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. L’incre-mento di cui al primo periodo è destinatoa un’apposita sezione del Fondo per lacrescita sostenibile, di cui all’articolo 23 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese di cui al citato comma 195 dell’arti-colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

127. Identico.

Art. 21.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e ilsostegno delle filiere agricole, della pesca e

dell’acquacoltura)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e ilsostegno del settore agricolo, della pesca edell’acquacoltura, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali, il « Fondo per losviluppo e il sostegno delle filiere agricole,della pesca e dell’acquacoltura », con unadotazione di 150 milioni di euro per l’anno2021.

128. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conuno o più decreti del Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i criteri e le modalità di uti-lizzazione del Fondo di cui al comma 1.

129. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conuno o più decreti del Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i criteri e le modalità di uti-lizzazione del Fondo di cui al comma 128.

ex Art. 20.

ex Art. 21.

ex Art. 19.

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

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130. Al fine di assicurare un adeguatoristoro alle aziende agricole danneggiatedalle avversità atmosferiche e fitosanitarieverificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, ladotazione finanziaria del Fondo di solida-rietà nazionale – interventi indennizzatori,di cui all’articolo 15 del decreto legislativo29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di70 milioni di euro per l’anno 2021.

131. Il credito d’imposta di cui all’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,è concesso, per i periodi d’imposta dal2021 al 2023, alle reti di imprese agricolee agroalimentari costituite ai sensi dell’ar-ticolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituitein forma cooperativa o riunite in consorzio aderenti ai disciplinari delle « strade delvino » di cui all’articolo 2, comma 1, letteraa), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per larealizzazione o l’ampliamento di infrastrut-ture informatiche finalizzate al potenzia-mento del commercio elettronico, con par-ticolare riferimento al miglioramento dellepotenzialità di vendita a distanza a clientifinali residenti fuori del territorio nazio-nale, per la creazione, ove occorra, didepositi fiscali virtuali nei Paesi esteri,gestiti dagli organismi associativi di cui alpresente periodo, per favorire la stipula diaccordi con gli spedizionieri doganali, an-che ai fini dell’assolvimento degli onerifiscali, e per le attività e i progetti legatiall’incremento delle esportazioni. Agli oneriderivanti dall’attuazione del presente commasi provvede nel limite di 5 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

132. All’articolo 1, comma 673, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:« e a 22,5 milioni di euro a decorreredall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « , a 22,5 milioni di euro per l’anno2020 e a 27,5 milioni di euro a decorreredall’anno 2021 ».

133. All’articolo 78, comma 3-bis, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, le parole: « 0,5 milioni

ex Art. 21.

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

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di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2milioni di euro ».

134. Al fine di sostenere la ripresa delsettore vitivinicolo di qualità che ha subìtoperdite in seguito alla diffusione dell’epi-demia da COVID-19 è istituito, nello statodi previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, un fondodestinato allo stoccaggio privato dei vini adenominazione di origine controllata, adenominazione di origine controllata e ga-rantita e a indicazione geografica tipicacertificati o atti a divenire tali e detenuti inimpianti situati nel territorio nazionale,con una dotazione di 10 milioni di euro perl’anno 2021.

135. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, sono definitii criteri e le modalità di utilizzazione delfondo di cui al comma 134.

136. Ai fini del sostegno e del rilanciodella filiera suinicola nazionale, al comma1 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 27marzo 2019, n. 27, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di 1 milione di euro perl’anno 2019 e di 4 milioni di euro perl’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« di 1 milione di euro per l’anno 2019, di 4milioni di euro per l’anno 2020 e di 10milioni di euro per l’anno 2021 »;

b) dopo le parole: « nonché a pro-muovere l’innovazione » sono inserite leseguenti: « , a contribuire a fondo perdutoalla realizzazione di progetti o investimentifinalizzati a migliorare la misurabilità el’incremento delle condizioni di sostenibi-lità nelle aziende zootecniche, di produ-zione di carne e di trasformazione di carne ».

137. Gli aiuti previsti dalle disposizionidi cui al comma 136 sono concessi nelrispetto della normativa dell’Unione euro-pea in materia di aiuti di Stato.

ex Art. 21.

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138. Nello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali è istituito un fondo per la tutela eil rilancio delle filiere apistica, brassicola,della canapa e della frutta a guscio, conuna dotazione di 10 milioni di euro perl’anno 2021.

139. Con decreto del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definiti icriteri e le modalità di utilizzo delle risorsedel fondo di cui al comma 138.

140. Allo scopo di consentire un accu-rato monitoraggio delle produzioni cerea-licole presenti sul territorio nazionale, an-che in funzione del raggiungimento degliobiettivi di cui all’articolo 39 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea,chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cerealie farine di cereali, è tenuto a registrare, inun apposito registro telematico istituitonell’ambito dei servizi del Sistema infor-mativo agricolo nazionale (SIAN), tutte leoperazioni di carico e scarico, se la quan-tità del singolo prodotto supera le 5 ton-nellate annue.

141. Le operazioni di carico e scaricoper vendita o trasformazione di cereali e disfarinati a base di cereali, di provenienzanazionale e unionale ovvero importate daPaesi terzi, devono essere registrate nelsupporto telematico di cui al comma 140,entro sette giorni lavorativi dall’effettua-zione delle operazioni stesse.

142. Le modalità di applicazione deicommi da 140 a 143, per il quale sonoprevisti oneri pari a 1 milione di euro peril solo anno 2021, sono stabilite con de-creto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

143. Chiunque, essendo obbligato, nonistituisce il registro previsto dal comma140, è soggetto alla sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000;

ex Art. 21.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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si applica la sanzione amministrativa pe-cuniaria del pagamento di una somma da1000 euro a 5000 euro a chiunque nonrispetti le modalità di tenuta telematica delpredetto registro stabilite con il decreto dicui al comma 142. Nel caso in cui leviolazioni di cui al presente comma riguar-dino quantitativi di cereali o farine dicereali non registrati superiori a 50 ton-nellate, si applica la sanzione accessoriadella chiusura dello stabilimento da sette atrenta giorni. Il dipartimento dell’Ispetto-rato centrale della tutela della qualità erepressioni frodi dei prodotti agroalimen-tari del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali è designato qualeautorità competente alla irrogazione dellesanzioni amministrative pecuniarie previ-ste dal presente comma.

Art. 22.

(Lavoro autonomo nelle imprese start up)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 23.

(Promozione dei marchi collettivi e dicertificazione all’estero)

1. All’articolo 32 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:

144. Identico:

a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere a) eb) del comma 6 sono abrogati;

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 12, le parole: « per anno »sono sostituite dalle seguenti: « per cia-scuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »;

b) al comma 12, dopo le parole: « diassociazioni rappresentative di categoria »sono inserite le seguenti: « , di consorzi ditutela di cui all’articolo 14 della legge 21dicembre 1999, n. 526, e di altri organismidi tipo associativo o cooperativo, » e leparole: « per anno » sono sostituite dalleseguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e2020 e di euro 2,5 milioni annui a decor-rere dall’anno 2021 »;

c) al comma 15, le parole: « per cia-scun anno, a decorrere dal 2019 » sono

c) identica.

ex Art. 22.

ex Art. 23.

ex Art. 21.

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sostituite dalle seguenti: « per ciascuno de-gli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 ».

145. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,è incrementata di 145 milioni di euro perl’anno 2021, per le finalità di cui allalettera d) del medesimo comma 1.

Art. 24.

(Piani di sviluppo per gli investimentinelle aree dismesse)

1. Per favorire l’attrazione degli investi-menti e la realizzazione di progetti di svi-luppo, nelle aree dismesse o in disuso, delleinfrastrutture e dei beni immobili in disusoappartenenti alle amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,possono essere definiti piani di sviluppoper il finanziamento degli interventi neces-sari alla rigenerazione, alla riqualificazionee all’infrastrutturazione nonché per l’attra-zione di investimenti privati volti al rilancioeconomico.

146. Identico.

2. Alla struttura di missione InvestItalia,di cui all’articolo 1, comma 179, della legge30 dicembre 2018, n. 145, è affidato ilcompito di coordinare e coadiuvare le am-ministrazioni centrali e locali interessatealla predisposizione e alla definizione deipiani di sviluppo di cui al comma 1 delpresente articolo nonché di proporre l’e-lenco annuale delle proposte di piani inordine di graduatoria ai fini dell’accesso alfinanziamento da parte del Fondo di cui alcomma 5.

147. Alla struttura di missione InvestI-talia, di cui all’articolo 1, comma 179, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidatoil compito di coordinare e coadiuvare leamministrazioni centrali e locali interes-sate alla predisposizione e alla definizionedei piani di sviluppo di cui al comma 146nonché di proporre l’elenco annuale delleproposte di piani in ordine di graduatoriaai fini dell’accesso al finanziamento daparte del Fondo di cui al comma 150.

3. Al fine di favorire lo sviluppo diiniziative di partenariato pubblico-privato,possono essere acquisite, nell’ambito dellaprocedura di predisposizione dei piani, pro-poste di investimento privato raccolte aseguito della pubblicazione di avvisi pub-blici, predisposti su iniziativa dell’ammini-strazione titolare del bene o a seguito dispecifica manifestazione di interesse. Taliproposte, inserite nei piani da sottoporre

148. Identico.

ex Art. 24.

ex Art. 23.

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alla successiva valutazione, devono indi-care il collegamento funzionale tra la rige-nerazione, riqualificazione e infrastruttu-razione del bene, finanziata con risorsepubbliche, e l’iniziativa economica privataderivante dall’insediamento produttivo pro-posto sulla medesima area, nonché il pianoeconomico-finanziario volto a dimostrarela redditività dell’investimento e la sua so-stenibilità economico-finanziaria nonché afornire gli elementi per massimizzare glieffetti economico-sociali e occupazionali sulterritorio.

4. I piani di sviluppo di cui al comma 1definiscono:

149. I piani di sviluppo di cui al comma146 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati daattuare, identificati dal codice unico di pro-getto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16gennaio 2003, n. 3;

a) identica;

b) nell’ambito degli interventi di cuialla lettera a), gli interventi di riconver-sione e di sviluppo economico da realizzareanche attraverso studi e ricerche apposita-mente condotti da università ed enti diricerca specializzati;

b) identica;

c) il piano economico-finanziario del-l’investimento e il relativo cronoprogramma;

c) identica;

d) le risorse pubbliche e private de-stinate al piano;

d) identica;

e) le modalità per l’erogazione dellerisorse pubbliche;

e) identica;

f) le cause di revoca dei contributi e dirisoluzione dell’accordo;

f) identica;

g) i soggetti pubblici e privati attuatoridegli interventi nonché gli altri soggetticoinvolti nel procedimento;

g) identica;

h) i tempi di realizzazione delle di-verse fasi;

h) identica;

i) le modalità di verifica dell’adempi-mento degli impegni assunti e della realiz-zazione dei progetti.

i) identica.

5. Per il finanziamento degli interventiprevisti dal presente articolo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, per il successivotrasferimento al bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, il« Fondo per l’attrazione di investimenti in

150. Per il finanziamento degli inter-venti previsti dai commi da 146 a 152, èistituito nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, per ilsuccessivo trasferimento al bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri, il « Fondo per l’attrazione di in-

ex Art. 24.

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aree dismesse e per beni dismessi », conuna dotazione di 36 milioni di euro perl’anno 2021, di 72 milioni di euro perl’anno 2022 e di 147 milioni di euro perl’anno 2023.

vestimenti in aree dismesse e per benidismessi », con una dotazione di 36 milionidi euro per l’anno 2021, di 72 milioni dieuro per l’anno 2022 e di 147 milioni dieuro per l’anno 2023.

6. Su proposta del Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri con delega alla programmazione eco-nomica e agli investimenti pubblici, sullabase dell’elenco annuale predisposto ai sensidel comma 2, il CIPE approva le propostedi piani di sviluppo e ne dispone il finan-ziamento nei limiti delle risorse di cui alcomma 5. Con la medesima deliberazione ilCIPE definisce i tempi di attuazione e icriteri di valutazione dei risultati dei sin-goli piani.

151. Su proposta del Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri con delega alla programmazione eco-nomica e agli investimenti pubblici, sullabase dell’elenco annuale predisposto ai sensidel comma 147, il CIPE approva le propo-ste di piani di sviluppo e ne dispone ilfinanziamento nei limiti delle risorse di cuial comma 150. Con la medesima delibera-zione il CIPE definisce i tempi di attua-zione e i criteri di valutazione dei risultatidei singoli piani.

7. Il monitoraggio degli interventi com-presi nei piani di sviluppo è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, e costituisce la base informa-tiva per il riscontro degli elementi indicatialle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma4 nelle fasi di predisposizione, valutazionee approvazione dei piani nonché per leverifiche previste dalla lettera i) del mede-simo comma 4.

152. Il monitoraggio degli interventi com-presi nei piani di sviluppo è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, e costituisce la base informa-tiva per il riscontro degli elementi indicatialle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma149 nelle fasi di predisposizione, valuta-zione e approvazione dei piani nonché perle verifiche previste dalla lettera i) del me-desimo comma 149.

153. Al comma 17-bis dell’articolo 3 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti,in fine, i seguenti periodi: « Le regioni, icomuni e gli altri enti pubblici territorialipossono, per le finalità di cui al presentearticolo, procedere all’acquisto diretto delleunità immobiliari dando notizia, nel sitoistituzionale dell’ente, delle relative opera-zioni, con indicazione del soggetto pubblicoalienante e del prezzo pattuito. La con-gruità del prezzo è attestata dall’Agenziadelle entrate ».

Art. 25.

(Accordi per l’innovazione)

1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 24 maggio 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017,destinati allo strumento agevolativo degliaccordi per l’innovazione, la dotazione del

154. Identico.

ex Art. 25.

ex Art. 24.

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Fondo per la crescita sostenibile, di cuiall’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incre-mentata di 100 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2035.

Art. 26.

(Interventi straordinari per il potenzia-mento infrastrutturale degli istituti peni-

tenziari del Ministero della giustizia)

1. Al fine di realizzare interventi stra-ordinari per l’ampliamento e l’ammoder-namento degli spazi e delle attrezzaturedestinati al lavoro dei detenuti nonché peril cablaggio e la digitalizzazione degli isti-tuti penitenziari, è autorizzata la spesa di25 milioni di euro per l’anno 2021, di 15milioni di euro per l’anno 2022 e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2026.

155. Identico.

156. Al fine di garantire le attività diinclusione sociale delle persone con diffe-renti disabilità in base agli obiettivi e aiprincìpi della Convenzione delle NazioniUnite sui diritti delle persone con disabi-lità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo2009, n. 18, il contributo di cui al comma337 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000euro per l’anno 2021.

157. Per sostenere l’industria tessile,gravemente danneggiata dalla persistenteemergenza epidemiologica da COVID-19, atutela della filiera e per la programma-zione di attività di progettazione, di speri-mentazione, di ricerca e sviluppo nel set-tore tessile, è attribuito all’Unione indu-striale biellese un contributo di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023.

158. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le mo-dalità di erogazione del contributo di cui alcomma 157, i criteri per la selezione deiprogrammi e delle attività finanziabili, lespese ammissibili nonché le modalità diverifica, di controllo e di rendicontazione

ex Art. 26.

ex Art. 25.

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delle spese sostenute utilizzando il mede-simo contributo.

159. Al fine di promuovere lo sviluppoindustriale e occupazionale nelle regionidel Mezzogiorno attraverso il manteni-mento e l’aumento dell’occupazione, il mi-glioramento della qualità degli investimentie l’adeguamento delle attività ai cambia-menti economici e sociali, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Ministro dello sviluppoeconomico, assicurando il coinvolgimentodelle imprese, degli enti locali e delle re-gioni interessati, attiva la procedura per lastipulazione di un accordo con il settoredella raffinazione e della bioraffinazione,finalizzato alla promozione degli investi-menti da parte delle imprese operanti intale settore per la realizzazione di inizia-tive volte a perseguire gli obiettivi dellatransizione energetica e dello sviluppo so-stenibile mediante l’utilizzo di quota partedelle risorse derivanti dal gettito delle ac-cise e dell’imposta sul valore aggiunto.

160. La quota delle risorse rivenientidal maggior gettito delle accise e dell’im-posta sul valore aggiunto destinato al fi-nanziamento dell’accordo di cui al comma159 è definita nell’ambito della legge dibilancio di ciascun anno nel rispetto deisaldi programmati di finanza pubblica.

TITOLO IV

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITO-RIALE

Art. 27.

(Agevolazione contributiva per l’occupa-zione in aree svantaggiate – Decontribu-

zione per il Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare deglieffetti straordinari sull’occupazione, deter-minati dall’epidemia di COVID-19 in areecaratterizzate da grave situazione di disa-gio socio-economico, e di garantire la tuteladei livelli occupazionali, l’esonero contri-butivo di cui all’articolo 27, comma 1, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13

161. Identico.

ex Art. 27.

ex Art. 26.

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Page 61: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2028 e 2029.

162. L’agevolazione di cui al comma 161non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolaritrasformati in enti pubblici economici aisensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società dicapitali, ancorché a capitale interamentepubblico, per effetto di procedimenti diprivatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di as-sistenza e beneficenza trasformate in as-sociazioni o fondazioni di diritto privato,in quanto prive dei requisiti per la trasfor-mazione in aziende di servizi alla persona(ASP), e iscritte nel registro delle personegiuridiche;

e) alle aziende speciali costituite an-che in consorzio ai sensi degli articoli 31 e114 del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

163. Una quota delle minori spese de-rivanti dalle disposizioni di cui al comma162, pari a 33 milioni di euro per l’anno2021, a 28 milioni di euro per l’anno 2022e a 30 milioni di euro per l’anno 2023, èdestinata alle finalità di cui al comma 200.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni previste

164. L’agevolazione di cui al comma 161è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni previste

ex Art. 27.

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Page 62: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

dalla comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 ».

dalla comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 ».

3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre2029 l’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa previa adozione della decisione diautorizzazione della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea e nel rispetto delle condizioni previ-ste dalla normativa applicabile in materiadi aiuti di Stato.

165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre2029 l’agevolazione di cui al comma 161 èconcessa previa adozione della decisione diautorizzazione della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea e nel rispetto delle condizioni previ-ste dalla normativa applicabile in materiadi aiuti di Stato.

4. Ai fini degli adempimenti relativi alRegistro nazionale degli aiuti di Stato, l’am-ministrazione responsabile è il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e l’am-ministrazione concedente è l’Istituto nazio-nale della previdenza sociale, che provvedealtresì all’esecuzione degli obblighi di mo-nitoraggio previsti dalla pertinente norma-tiva in materia di aiuti di Stato.

166. Identico.

5. Gli oneri derivanti dall’agevolazionedi cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneriderivanti dall’agevolazione di cui al comma1 per 3.500 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022 si provvede con lerisorse del Fondo previsto dall’articolo 184.

167. Gli oneri derivanti dall’agevola-zione di cui al comma 161 sono valutati in4.836,5 milioni di euro per l’anno 2021, in5.633,1 milioni di euro per l’anno 2022, in5.719,8 milioni di euro per l’anno 2023, in5.805,5 milioni di euro per l’anno 2024, in5.892,6 milioni di euro per l’anno 2025, in4.239,2 milioni di euro per l’anno 2026, in4.047,1 milioni di euro per l’anno 2027, in2.313,3 milioni di euro per l’anno 2028, in2.084,8 milioni di euro per l’anno 2029 e in267,2 milioni di euro per l’anno 2030. Aglioneri derivanti dall’agevolazione di cui alcomma 161, per 1.491,6 milioni di euro perl’anno 2021 e per 2.508,4 milioni di europer l’anno 2022, si provvede con le risorsedel Fondo previsto dai commi da 1037 a1050.

6. Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, è abrogato.

168. Identico.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,periodo di programmazione 2021-2027, èridotto di 3.500 milioni di euro per l’anno2023.

169. Identico.

170. All’alinea del comma 2 dell’articolo1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

ex Art. 27.

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convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, le parole: « 45 anni »sono sostituite dalle seguenti: « 55 anni ».

Art. 28.

(Proroga del credito d’imposta per inve-stimenti nel Mezzogiorno per l’anno 2022)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

171. Identico.

a) al comma 98, primo periodo, leparole: « fino al 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2022 »;

b) al comma 108, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Gli oneri derivantidai commi da 98 a 107 sono valutati in 617milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022; i predetti importi sono corri-spondentemente iscritti in apposito capi-tolo di spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze ».

2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di1.053,9 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, fermo restando il com-plessivo criterio di ripartizione territoriale.

172. Identico.

173. Per le imprese che intraprendonouna nuova iniziativa economica nelle Zoneeconomiche speciali (ZES) istituite ai sensidel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, l’imposta sul redditoderivante dallo svolgimento dell’attività nellaZES è ridotta del 50 per cento a decorreredal periodo d’imposta nel corso del qualeè stata intrapresa la nuova attività e per isei periodi d’imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell’agevolazionedi cui al comma 173 è subordinato alrispetto delle seguenti condizioni, pena ladecadenza dal beneficio e l’obbligo di re-

ex Art. 28.

ex Art. 27.

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stituzione dell’agevolazione della qualehanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono man-tenere la loro attività nella ZES per almenodieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono con-servare i posti di lavoro creati nell’ambitodell’attività avviata nella ZES per almenodieci anni.

175. Le imprese beneficiarie non de-vono essere in stato di liquidazione o discioglimento.

176. L’agevolazione di cui ai commi da173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti edelle condizioni previsti dal regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis », dal regolamento (UE)n. 1408/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis » nel settore agricolo e dalregolamento (UE) n. 717/2014 della Com-missione, del 27 giugno 2014, relativo al-l’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti « de minimis » nel settoredella pesca e dell’acquacoltura.

Art. 29.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027)

1. In attuazione dell’articolo 119, quintocomma, della Costituzione e in coerenzacon le disposizioni di cui all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88, nonché con quanto previstonel Documento di economia e finanza perl’anno 2020 – Sezione III – Programmanazionale di riforma, è disposta una primaassegnazione di dotazione aggiuntiva a fa-vore del Fondo per lo sviluppo e la coe-sione, per il periodo di programmazione2021-2027, nella misura di 50.000 milionidi euro. Il complesso delle risorse di cui alprimo periodo è destinato a sostenere esclu-

177. Identico.

ex Art. 29.

ex Art. 28.

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

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sivamente interventi per lo sviluppo, ripar-titi nella proporzione dell’80 per cento nellearee del Mezzogiorno e del 20 per centonelle aree del Centro-Nord, secondo la se-guente articolazione annuale: 4.000 milionidi euro per l’anno 2021, 5.000 milioni dieuro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milionidi euro per l’anno 2030. Al completamentodelle risorse da destinare alla suddetta pro-grammazione si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196. Per l’utilizzo delle risorse delFondo per lo sviluppo e la coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027 enell’ambito della normativa vigente sugliaspetti generali delle politiche di coesione,si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione è impiegataper obiettivi strategici relativi ad aree te-matiche per la convergenza e la coesioneeconomica, sociale e territoriale, sulla basedelle missioni previste nel « Piano Sud 2030 »e dando priorità alle azioni e agli interventiprevisti nel Piano, compresi quelli relativial rafforzamento delle amministrazioni pub-bliche. La dotazione finanziaria è altresìimpiegata in coerenza con gli obiettivi e lestrategie definiti per il periodo di program-mazione 2021-2027 dei fondi strutturali edi investimento europei, nonché in coe-renza con le politiche settoriali e con lepolitiche di investimento e di riforma pre-viste nel Piano nazionale per la ripresa e laresilienza (PNRR), secondo princìpi di com-plementarità e addizionalità delle risorse;

b) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, in collaborazione con le am-ministrazioni interessate, in coerenza conil Piano Sud 2030 e con i contenuti del-l’Accordo di partenariato per i fondi strut-turali e di investimento europei del periododi programmazione 2021-2027 e del PNRR,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,individua le aree tematiche e gli obiettivistrategici per ciascuna area e li comunicaalle competenti Commissioni parlamentari.Il CIPE, con propria deliberazione, su pro-posta del Ministro per il Sud e la coesione

ex Art. 29.

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

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territoriale, ripartisce tra le diverse areetematiche la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione iscritta nelbilancio, nonché provvede ad eventuali va-riazioni della ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, su proposta della Cabina di regiadi cui alla lettera d);

c) gli interventi del Fondo per lo svi-luppo e la coesione – programmazione2021-2027 sono attuati nell’ambito di « Pianidi sviluppo e coesione » attribuiti alla tito-larità delle amministrazioni centrali, regio-nali, delle città metropolitane e di altreamministrazioni pubbliche che possono es-sere individuate con deliberazione del CIPEsu proposta del Ministro per il Sud e lacoesione territoriale. I Piani di sviluppo ecoesione sono definiti secondo i princìpiprevisti dall’articolo 44 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esono approvati con deliberazioni del CIPE,ferme restando le competenze della Cabinadi regia del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui alla lettera d);

d) la Cabina di regia del Fondo per losviluppo e la coesione, istituita con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensidella lettera c) del comma 703 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,opera anche sulle risorse del Fondo per losviluppo e la coesione – programmazione2021-2027, definendo, ai fini della succes-siva proposta di approvazione da parte delCIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cuialla lettera c), articolati per ciascuna areatematica, con l’indicazione dei risultati at-tesi, delle azioni e degli interventi necessariper il loro conseguimento, con la relativastima finanziaria, dei soggetti attuatori alivello nazionale, regionale e locale, deitempi di attuazione e delle modalità dimonitoraggio. Le informazioni di dettaglioin merito ai risultati conseguiti sono illu-strate nella relazione di sintesi sugli inter-venti realizzati nelle aree sottoutilizzate, dicui all’articolo 10, comma 7, della legge 31dicembre 2009, n. 196. I piani operativi

ex Art. 29.

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sono redatti tenendo conto che la dota-zione complessiva deve essere impiegataper un importo non inferiore all’80 percento per interventi da realizzare nei ter-ritori delle regioni del Mezzogiorno. LaCabina di regia opera anche con riferi-mento alle riprogrammazioni dei Piani disviluppo e coesione. Nei Piani è indicataaltresì l’articolazione annuale dei fabbiso-gni finanziari fino al terzo anno successivoal termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Pianidi sviluppo e coesione per il periodo diprogrammazione 2021-2027, il Ministro peril Sud e la coesione territoriale può sotto-porre all’approvazione del CIPE l’assegna-zione di risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione per la realizzazione di inter-venti di immediato avvio dei lavori, nellimite degli stanziamenti iscritti in bilancio.Tali interventi confluiscono nei Piani disviluppo e coesione, in coerenza con le areetematiche cui afferiscono;

e) i Piani di sviluppo e coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027, coni relativi fabbisogni finanziari, costitui-scono la base per la predisposizione delDocumento di economia e finanza e dellarelativa Nota di aggiornamento nonché perla definizione del disegno di legge del bi-lancio di previsione ai sensi dell’articolo 21della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale coordina l’attuazione dei Pianidi sviluppo e coesione di cui alle lettere c)e d) e individua i casi nei quali, per gliinterventi infrastrutturali di notevole com-plessità o per interventi di sviluppo inte-grati relativi a particolari ambiti territo-riali, si debba procedere alla sottoscrizionedel contratto istituzionale di sviluppo aisensi e per gli effetti di cui all’articolo 6,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, e all’articolo 9-bis deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98. All’alinea del comma 3dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le pa-role: « tenuto conto degli obiettivi definiti

ex Art. 29.

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dagli atti di indirizzo e programmazionedella Presidenza del Consiglio dei ministrirelativamente ai fondi strutturali europei eal Fondo per lo sviluppo e la coesione »sono sostituite dalle seguenti: « tenuto contodelle direttive, delle priorità e degli obiet-tivi, anche in tema di organizzazione in-terna e gestionale, così come definiti dallaautorità politica delegata per le politiche dicoesione »;

g) dopo l’approvazione dei Piani disviluppo e coesione da parte del CIPE, sullabase dell’effettiva realizzazione degli stessi,il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale può proporre al CIPE, ai fini dellasua successiva deliberazione in merito, larimodulazione delle quote annuali di spesae la revoca di assegnazioni già disposte, incaso di impossibilità sopravvenuta, di man-cato rispetto dei tempi o di inadempienze.Il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale presenta al CIPE, entro il 10 set-tembre di ogni anno, una relazione sullostato di avanzamento degli interventi rela-tivi alla programmazione 2021-2027, ai finidella definizione della Nota di aggiorna-mento del Documento di economia e fi-nanza e del disegno di legge del bilancio diprevisione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensidella lettera d) da parte del CIPE consen-tono a ciascuna amministrazione l’avviodelle attività necessarie all’attuazione degliinterventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi dellalettera d) sono trasferite dal Fondo per losviluppo e la coesione, nei limiti degli stan-ziamenti annuali di bilancio, in appositacontabilità del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, sulla base dei profili finanziari pre-visti dalle deliberazioni del CIPE di appro-vazione dei piani stessi. Il Ministero dell’e-conomia e delle finanze assegna le risorsetrasferite alla suddetta contabilità in favoredelle amministrazioni responsabili dell’at-tuazione degli interventi e dei Piani disviluppo e coesione approvati dal CIPE,secondo l’articolazione temporale indicatadalle relative deliberazioni, ed effettua ipagamenti a valere sulle medesime risorse

ex Art. 29.

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in favore delle suddette amministrazioni,secondo le procedure stabilite dalla citatalegge n. 183 del 1987 e dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché daapposita deliberazione del CIPE, sulla basedelle richieste presentate dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentoper le politiche di coesione. Ai fini dellaverifica dello stato di avanzamento dellaspesa riguardante gli interventi finanziaticon le risorse del Fondo per lo sviluppo ela coesione, le amministrazioni titolari de-gli interventi comunicano i relativi dati alsistema di monitoraggio unitario di cuiall’articolo 1, comma 245, della legge 27dicembre 2013, n. 147, sulla base di unapposito protocollo di colloquio telematico.Per far fronte ad eventuali carenze di li-quidità, le risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione di cui al decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, assegnate per un in-tervento e non ancora utilizzate, possonoessere riassegnate per un intervento di ti-tolarità di altra amministrazione, la cuirealizzazione presenti carattere di urgenza.In tal caso, la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politiche dicoesione, d’intesa con l’Ispettorato generaleper i rapporti finanziari con l’Unione eu-ropea del Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, dispone la riasse-gnazione delle risorse per il nuovo inter-vento, sentita l’amministrazione titolare del-l’intervento definanziato;

l) entro il 10 settembre di ciascunanno, la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento per le politiche dicoesione aggiorna le previsioni di spesa,sulla base delle comunicazioni trasmessedall’Agenzia per la coesione territoriale sullostato di attuazione degli interventi e te-nendo conto dei dati forniti dalle singoleamministrazioni titolari degli interventi stessie di eventuali decisioni assunte dal CIPE.Sulla base di tali comunicazioni, il Mini-stero dell’economia e delle finanze puòadottare, ove necessario, decreti di svincolodelle risorse riferite all’esercizio in corso ea quelli successivi. Le amministrazioni ti-

ex Art. 29.

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tolari degli interventi assicurano il tempe-stivo e proficuo utilizzo delle risorse asse-gnate ed eseguono i controlli sulla regola-rità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rota-zione di cui alla lettera i) anche le risorsedel Fondo per lo sviluppo e la coesione giàiscritte in bilancio per i precedenti periodidi programmazione, che sono gestite se-condo le modalità indicate nella medesimalettera i).

178. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,n. 123, dopo il primo periodo sono inseritii seguenti: « Le nuove imprese e quelle giàesistenti che avviano un programma diattività economiche imprenditoriali o diinvestimenti di natura incrementale nellaZES hanno facoltà di cedere il creditod’imposta ad altri soggetti, compresi gliistituti di credito e gli altri intermediarifinanziari. Tra i costi ammissibili al bene-ficio del credito d’imposta rientrano i costirelativi alla produzione di idrogeno rinno-vabile e alla produzione e distribuzione dienergia da idrogeno rinnovabile ».

Art. 30.

(Semplificazione del processo di attuazionedella Strategia nazionale per le aree interne)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 31.

(Rigenerazione amministrativa per il raf-forzamento delle politiche di coesione ter-

ritoriale nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alfine di garantire la definizione e l’attua-zione degli interventi previsti dalla politicadi coesione dell’Unione europea e nazio-nale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli as-sunzionali previsti dalla disciplina vigente econ oneri a carico delle disponibilità del

179. Identico.

ex Art. 30.

ex Art. 31.

ex Art. 29.

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Programma operativo complementare alProgramma operativo nazionale Gover-nance e capacità istituzionale 2014-2020, dicui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,integrato sul piano finanziario dalla deli-berazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 218 del 2 settembre 2020, in applica-zione dell’articolo 242, commi 2 e 5, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che, nell’ambito di tali interventi, rivestonoruoli di coordinamento nazionale e le au-torità di gestione, gli organismi intermedi oi soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-glia, Sardegna e Sicilia possono assumere,con contratto di lavoro a tempo determi-nato di durata corrispondente ai pro-grammi operativi complementari e comun-que non superiore a trentasei mesi, perso-nale non dirigenziale in possesso delle cor-relate professionalità, nel limite massimodi 2.800 unità ed entro la spesa massima di126 milioni di euro annui per il triennio2021-2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale di concertocon il Ministro per la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla basedella ricognizione del fabbisogno di perso-nale operato dall’Agenzia per la coesioneterritoriale, sono ripartiti tra le ammini-strazioni interessate le risorse finanziarie eil personale di cui al comma 1, individuan-done i profili professionali e le categorie.

180. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale di concertocon il Ministro per la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla basedella ricognizione del fabbisogno di perso-nale operato dall’Agenzia per la coesioneterritoriale, sono ripartiti tra le ammini-strazioni interessate le risorse finanziarie eil personale di cui al comma 179, indivi-duandone i profili professionali e le cate-gorie.

3. Il reclutamento è effettuato medianteconcorsi pubblici, per titoli ed esami, or-ganizzati dal Dipartimento della funzionepubblica ai sensi dell’articolo 4, comma

181. Identico.

ex Art. 31.

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

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3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del-l’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalitàdi cui all’articolo 3, comma 6, della legge 19giugno 2019, n. 56.

4. L’Agenzia per la coesione territorialesvolge il monitoraggio sulla corrispondenzadelle attività svolte dai soggetti di cui alcomma 1 agli scopi e agli obiettivi deirelativi programmi operativi complemen-tari.

182. L’Agenzia per la coesione territo-riale svolge il monitoraggio sulla corrispon-denza delle attività svolte dai soggetti di cuial comma 179 agli scopi e agli obiettivi deirelativi programmi operativi complemen-tari.

5. Le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispettodella programmazione triennale del fabbi-sogno nonché del limite massimo comples-sivo del 50 per cento delle risorse finan-ziarie disponibili ai sensi della normativavigente in materia di assunzioni a tempoindeterminato, previo espletamento dellaprocedura di cui all’articolo 35, comma 4,del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,possono avviare procedure di reclutamentomediante concorso pubblico per l’assun-zione di personale non dirigenziale concontratto di lavoro a tempo indeterminato,relativamente a figure professionali concompetenze coerenti con le finalità di cui aicommi 1 e 2:

183. Le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel ri-spetto della programmazione triennale delfabbisogno nonché del limite massimo com-plessivo del 50 per cento delle risorse fi-nanziarie disponibili ai sensi della norma-tiva vigente in materia di assunzioni atempo indeterminato, previo espletamentodella procedura di cui all’articolo 35, comma4, del citato decreto legislativo n. 165 del2001, possono avviare procedure di reclu-tamento mediante concorso pubblico perl’assunzione di personale non dirigenzialecon contratto di lavoro a tempo indetermi-nato, relativamente a figure professionalicon competenze coerenti con le finalità dicui ai commi 179 e 180:

a) con riserva dei posti, nel limitemassimo del 50 per cento di quelli messi aconcorso, in favore dei titolari di contrattodi lavoro a tempo determinato di cui alcomma 1 che, alla data di pubblicazionedei bandi, abbiano maturato ventiquattromesi di servizio alle dipendenze dell’ammi-nistrazione che emana il bando;

a) con riserva dei posti, nel limitemassimo del 50 per cento di quelli messi aconcorso, in favore dei titolari di contrattodi lavoro a tempo determinato di cui alcomma 179 che, alla data di pubblicazionedei bandi, abbiano maturato ventiquattromesi di servizio alle dipendenze dell’ammi-nistrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare,con apposito punteggio, l’esperienza pro-fessionale maturata dal personale di cuialla lettera a), ed esami.

b) identica.

6. L’Agenzia per la coesione territorialeprovvede all’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

184. L’Agenzia per la coesione territo-riale provvede all’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi da 179 a 183 nel-l’ambito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

ex Art. 31.

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

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Art. 32.

(Proroga del credito d’imposta potenziatoper le attività di ricerca e sviluppo nelle

aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di incentivare più efficace-mente l’avanzamento tecnologico dei pro-cessi produttivi e gli investimenti in ricercae sviluppo delle imprese operanti nelle re-gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ilcredito d’imposta per gli investimenti inattività di ricerca e sviluppo di cui all’ar-ticolo 1, comma 200, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, compresi i progetti diricerca e sviluppo in materia di COVID-19,direttamente afferenti a strutture produt-tive ubicate nelle suddette regioni, spetta,per gli anni 2021 e 2022, alle seguenticategorie di imprese, come definite dallaraccomandazione 2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003: nella misuradel 25 per cento per le grandi imprese, cheoccupano almeno duecentocinquanta per-sone e il cui fatturato annuo è almeno paria 50 milioni di euro oppure il cui totale dibilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;nella misura del 35 per cento per le medieimprese, che occupano almeno cinquantapersone e realizzano un fatturato annuo dialmeno 10 milioni di euro, e nella misuradel 45 per cento per le piccole imprese, cheoccupano meno di cinquanta persone erealizzano un fatturato annuo o un totaledi bilancio annuo non superiori a 10 mi-lioni di euro.

185. Identico.

2. La maggiorazione dell’aliquota delcredito d’imposta prevista dal comma 1 siapplica nel rispetto dei limiti e delle con-dizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,che dichiara alcune categorie di aiuti com-patibili con il mercato interno in applica-zione degli articoli 107 e 108 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, e,in particolare, dall’articolo 25 del mede-simo regolamento, in materia di aiuti aprogetti di ricerca e sviluppo.

186. La maggiorazione dell’aliquota delcredito d’imposta prevista dal comma 185si applica nel rispetto dei limiti e dellecondizioni previsti dal regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-gno 2014, che dichiara alcune categorie diaiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea, e, in particolare, dall’articolo 25 delmedesimo regolamento, in materia di aiutia progetti di ricerca e sviluppo.

3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di 52milioni di euro per l’anno 2022, di 104

187. Identico.

ex Art. 32.

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

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milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 52 milioni di euro perl’anno 2025.

Art. 33.

(Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzo-giorno)

1. Al fine di favorire, nell’ambito dell’e-conomia della conoscenza, il persegui-mento di obiettivi di sviluppo, coesione ecompetitività dei territori nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è pro-mossa la costituzione di Ecosistemi dell’in-novazione, attraverso la riqualificazione ola creazione di infrastrutture materiali eimmateriali per lo svolgimento di attività diformazione, ricerca multidisciplinare e cre-azione di impresa, con la collaborazione diuniversità, enti di ricerca, imprese, pubbli-che amministrazioni e organizzazioni delTerzo settore.

188. Identico.

2. Per la costituzione delle strutture dicui al comma 1, con deliberazione delCIPE, su proposta del Ministro per il Sud ela coesione territoriale, sono assegnate alMinistero dell’università e della ricerca, nel-l’ambito del Piano sviluppo e coesione dicompetenza, risorse nel limite massimo di50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo perlo sviluppo e la coesione per il ciclo diprogrammazione 2021-2027. Al finanzia-mento degli interventi di cui al presentecomma possono contribuire altresì le ri-sorse relative ai fondi strutturali europeiper il ciclo di programmazione 2021-2027nonché ulteriori risorse assegnate all’Italianel contesto delle decisioni assunte dal Con-siglio europeo del 17-21 luglio 2021.

189. Per la costituzione delle strutturedi cui al comma 188, con deliberazione delCIPE, su proposta del Ministro per il Sud ela coesione territoriale, sono assegnate alMinistero dell’università e della ricerca, nel-l’ambito del Piano sviluppo e coesione dicompetenza, risorse nel limite massimo di50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo perlo sviluppo e la coesione per il ciclo diprogrammazione 2021-2027. Al finanzia-mento degli interventi di cui al presentecomma possono contribuire altresì le ri-sorse relative ai fondi strutturali europeiper il ciclo di programmazione 2021-2027nonché ulteriori risorse assegnate all’Italianel contesto delle decisioni assunte dal Con-siglio europeo del 17-21 luglio 2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1,entro sessanta giorni dalla deliberazionedel CIPE di cui al comma 2, il Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, stabilisce, con proprio decreto,i criteri per la ripartizione delle risorse, lemodalità di accesso al finanziamento el’ammontare del contributo concedibile.

190. Per le finalità di cui al comma 188,entro sessanta giorni dalla deliberazionedel CIPE di cui al comma 189 il Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, stabilisce, con proprio decreto,i criteri per la ripartizione delle risorse, lemodalità di accesso al finanziamento el’ammontare del contributo concedibile.

ex Art. 33.

ex Art. 32.

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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191. Al fine di consentire il coordina-mento strategico e l’attuazione integrata diinterventi per lo sviluppo socio-economicodei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria interessati dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016, con apposita deliberazione del CIPE,sono destinati 100 milioni di euro al fi-nanziamento di uno specifico contrattoistituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6del decreto legislativo 31 maggio 2011,n. 88, e al comma 177, lettera f), delpresente articolo, a valere per l’anno 2021sul Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027, di cui al me-desimo comma 177.

192. Con provvedimento del Commissa-rio straordinario ai sensi dell’articolo 2,comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, agli inter-venti di investimento individuati nel con-tratto istituzionale di sviluppo di cui alcomma 191 possono essere destinate ri-sorse, nel limite di 30 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni 2021 e 2022, avalere sulle risorse disponibili nella conta-bilità speciale di cui all’articolo 4, comma3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 229 del 2016.

193. Nel contratto istituzionale di svi-luppo di cui al comma 191 sono riportati,ove previsto per l’intervento ai sensi del-l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, il relativo codice unico di progetto(CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, lerisorse, l’importo del finanziamento e icriteri e le modalità di realizzazione. Taliinterventi sono monitorati ai sensi del de-creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

194. Al fine di promuovere la ricerca, iltrasferimento tecnologico e la formazioneuniversitaria in ognuna delle regioni Lazio,Abruzzo, Umbria e Marche interessate da-gli eventi sismici del 2016, nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un fondo da tra-sferire al bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri - Diparti-mento per le politiche di coesione, per ilsostegno alla creazione o al potenziamento

ex Art. 33.

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

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di centri di ricerca, al trasferimento tec-nologico e all’ampliamento dell’offerta for-mativa universitaria, con una dotazione di5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023 per ognuna delle sud-dette regioni. Il fondo è ripartito, condecreto del Ministro per il Sud e la coe-sione territoriale, che ne stabilisce termini,criteri e modalità di accesso e rendiconta-zione, tra i centri di ricerca e le universitàesistenti nel territorio delle citate regionidell’Italia centrale colpite dagli eventi si-smici del 2016, selezionati a seguito diapposito bando da parte dell’Agenzia perla coesione territoriale. Agli oneri derivantidalla presente disposizione, pari a 20 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni dal2021 al 2023, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per lo svi-luppo e la coesione - periodo di program-mazione 2021-2027.

195. Al fine di migliorare le competenzelegate all’economia della conoscenza di cuial comma 188 è istituito, presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri, un fondosperimentale per la formazione turisticaesperienziale, con una dotazione di 1 mi-lione di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, volto a migliorare le capacità pro-fessionali degli operatori del settore e arinforzare l’attenzione degli stessi sulle te-matiche della sostenibilità ambientale. Ilfondo è ripartito tra le regioni di cui alcomma 188 ed è vincolato all’organizza-zione di corsi di formazione turistica espe-rienziale riferiti ad ambiti della filiera delturismo da parte dei soggetti individuatidal medesimo comma 188, in ragione dellavocazione turistica del proprio territorio.Con decreto del Ministro per il Sud e lacoesione territoriale, di concerto con ilMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo, sono individuati le modalitàdi accesso al fondo, i criteri per la ripar-tizione delle risorse e l’ammontare delcontributo concedibile.

ex Art. 33.

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Art. 34.

(Coesione sociale e sviluppo economiconei comuni marginali)

1. Al fine di favorire la coesione socialee lo sviluppo economico nei comuni parti-colarmente colpiti dal fenomeno dello spo-polamento e per i quali si riscontrano ri-levanti carenze di attrattività per la ridottaofferta di servizi materiali e immaterialialle persone e alle attività economiche, nelrispetto della complementarità con la stra-tegia nazionale per le aree interne, il Fondodi cui all’articolo 1, comma 65-ter, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, è denomi-nato « Fondo di sostegno ai comuni mar-ginali ». Il Fondo è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale, che stabiliscetermini e modalità per l’accesso alle ero-gazioni e per la rendicontazione del loroimpiego.

196. Al fine di favorire la coesione so-ciale e lo sviluppo economico nei comuniparticolarmente colpiti dal fenomeno dellospopolamento e per i quali si riscontranorilevanti carenze di attrattività per la ri-dotta offerta di servizi materiali e imma-teriali alle persone e alle attività economi-che, nel rispetto della complementarità conla strategia nazionale per le aree interne, ilFondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èdenominato « Fondo di sostegno ai comunimarginali ». Il Fondo è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale, che stabiliscetermini e modalità per l’accesso alle ero-gazioni e per la rendicontazione del loroimpiego.

2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 restafermo quanto disposto dai commi 65-ter,65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205.

197. Identico.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è incre-mentato di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse equelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sonoripartite con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro per il Sud e la coesione territoriale,che ne stabilisce i termini e le modalità diaccesso e rendicontazione.

198. Il Fondo di cui al comma 196 èincrementato di 30 milioni di euro perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Talirisorse e quelle di cui all’articolo 1, comma65-sexies , della legge 27 dicembre 2017,n. 205, sono ripartite con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, che ne stabilisce i termini e lemodalità di accesso e rendicontazione.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2014-2020, di cui all’arti-colo 1, comma 6, della legge 27 dicembre2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

199. Identico.

200. Il Fondo di cui al comma 196 èincrementato di 48 milioni di euro perl’anno 2021, di 43 milioni di euro perl’anno 2022 e di 45 milioni di euro perl’anno 2023, per la realizzazione di inter-venti di sostegno alle attività economichefinalizzati a contrastare fenomeni di dein-

ex Art. 34.

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dustrializzazione e impoverimento del tes-suto produttivo e industriale, da destinareai comuni dei territori di cui all’articolo 3della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonubicati nelle aree oggetto dell’agevolazionedi cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per il Sud e la coesione territo-riale, sono ripartite le risorse di cui alpresente comma e sono stabiliti i termini ele modalità di accesso e di rendicontazionedell’impiego delle risorse medesime. Aglioneri di cui al presente comma, pari 48milioni di euro per l’anno 2021, a 43milioni di euro per l’anno 2022 e a 45milioni di euro per l’anno 2023, si prov-vede, quanto a 33 milioni di euro perl’anno 2021, a 28 milioni di euro per l’anno2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023,ai sensi del comma 163, e, quanto a 15milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per lo sviluppoe la coesione – programmazione 2021-2027.

201. Al fine di sostenere il tessuto eco-nomico e produttivo delle imprese nonindustriali, con sede legale o unità produt-tiva nei comuni in cui si sono verificati, nelcorso dell’anno 2020, interruzioni dellaviabilità causati da crolli di infrastrutturestradali rilevanti per la mobilità territo-riale, è istituito un fondo con una dota-zione di 500.000 euro per l’anno 2021 perl’erogazione di contributi a fondo perduto.

202. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri, gli importi e le modalità dierogazione del fondo di cui al comma 201.

203. Per le finalità di cui ai commi 677e 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, e per contrastare il fe-nomeno dello spopolamento dei piccoli co-muni del Mezzogiorno d’Italia, l’INAIL, nel-l’ambito del piano triennale di investimenti

ex Art. 34.

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immobiliari 2021-2023, destina l’ulterioresomma complessiva di 40 milioni di euro,a valere sulle risorse a tal fine autorizzatedal Ministero dell’economia e delle finanze,alla costruzione delle scuole di cui al comma153 dell’articolo 1 della legge 13 luglio2015, n. 107, in comuni con popolazioneinferiore a cinquemila abitanti compresinei territori delle regioni Abruzzo, Cam-pania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria,Sicilia e Sardegna.

204. Le iniziative di cui al comma 203sono individuate attraverso un avviso pub-blico predisposto dal Ministero dell’istru-zione, di concerto con il Ministero per ilSud e la coesione territoriale.

205. È autorizzata la spesa di 0,3 mi-lioni di euro per l’anno 2022, di 0,6 milionidi euro per l’anno 2023 e di 1,2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2024 pergli oneri relativi ai canoni di locazione dacorrispondere all’INAIL.

TITOLO V

LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IM-PRESE

Art. 35.

(Misure per il sostegno alla liquidità delleimprese)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile2020, n. 23, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

206. Identico.

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, leparole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole:« cessioni di crediti con » sono inserite leseguenti: « o senza »;

c) al comma 2, lettera n), dopo leparole: « delocalizzare le produzioni » sonoaggiunte le seguenti: « , ovvero il finanzia-mento coperto dalla garanzia deve esseredestinato al rimborso di finanziamenti nel-l’ambito di operazioni di rinegoziazione deldebito accordato in essere dell’impresa be-neficiaria purché il finanziamento preveda

ex Art. 35.

ex Art. 34.

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l’erogazione di credito aggiuntivo in misurapari almeno al 25 per cento dell’importodel finanziamento oggetto di rinegozia-zione e a condizione che il rilascio dellagaranzia sia idoneo a determinare un mi-nor costo o una maggior durata del finan-ziamento rispetto a quello oggetto di rine-goziazione ».

207. I termini di scadenza relativi avaglia cambiari, cambiali e altri titoli dicredito e ogni altro atto avente efficaciaesecutiva, che ricadono o decorrono nelperiodo dal 1° settembre 2020 al 31 gen-naio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,n. 40. I protesti o le constatazioni equiva-lenti già levati nel predetto periodo sonocancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rim-borso di quanto già riscosso.

2. All’articolo 1-bis, comma 1, lettera d),del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « con-sapevole che » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’eventuale quota destinataal rimborso di finanziamenti erogati daimedesimi soggetti finanziatori ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, ».

208. Identico.

3. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,è inserito il seguente:

209. Identico:

« Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno dellaliquidità delle imprese di medie dimensioni)– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e finoal 30 giugno 2021, le garanzie di cui all’ar-ticolo 1, rilasciate a beneficio di impresecon un numero di dipendenti non inferiorea 250 e non superiore a 499, determinatosulla base delle unità di lavoro-anno rile-vate per l’anno 2019, per un importo mas-simo garantito fino a cinque milioni dieuro, o inferiore tenuto conto dell’ammon-tare in quota capitale non rimborsato dieventuali finanziamenti assistiti dalla ga-ranzia di cui all’articolo 2, comma 100,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonoconcesse a titolo gratuito e fino alla coper-tura del 90 per cento del finanziamento.

« Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno dellaliquidità delle imprese di medie dimensioni)– 1. A decorrere dal 1° marzo 2021, leimprese con un numero di dipendenti noninferiore a 250 e non superiore a 499,determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019, possono ri-chiedere di accedere alle garanzie di cuiall’articolo 1, che sono concesse a titologratuito fino alla copertura del 90 percento del finanziamento e per un importomassimo garantito fino a 5 milioni di euro,o inferiore, tenuto conto dell’ammontare inquota capitale non rimborsato di eventualifinanziamenti assistiti dalla garanzia di cuiall’articolo 2, comma 100, della legge 23dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie con-

ex Art. 35.

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Page 81: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Fermo restando quanto previsto dal comma3 dell’articolo 1, i benefìci accordati aisensi del paragrafo 3.1 della Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020 recante un “Quadro tempora-neo per le misure di aiuto di Stato asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19” non superano le so-glie ivi previste, tenuto conto di eventualialtre misure di aiuto, da qualunque sog-getto erogate, di cui la società ha benefi-ciato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

cesse in conformità al presente comma nonsi applicano le condizioni previste dall’ar-ticolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e n-bis).Fermo restando quanto previsto dal comma3 dell’articolo 1, i benefìci accordati aisensi del paragrafo 3.1 della Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020 recante un “Quadro tempora-neo per le misure di aiuto di Stato asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19” non superano le so-glie ivi previste, tenuto conto di eventualialtre misure di aiuto, da qualunque sog-getto erogate, di cui la società ha benefi-ciato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

2. A decorrere dal 1° luglio 2021, leimprese di cui al comma 1 possono acce-dere alle garanzie disciplinate dall’articolo6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, per una percentuale di coperturafino all’80 per cento dell’importo del finan-ziamento ».

2. Identico ».

4. All’articolo 6, comma 14-bis, del de-creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, sono apportate leseguenti modificazioni:

210. Identico.

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « in conformitàalla normativa dell’Unione Europea, » sonoinserite le seguenti: « per una percentualemassima di copertura, salvo specifiche de-roghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;

2) dopo le parole: « esercizio delcredito in Italia » sono inserite le seguenti:« nonché di imprese di assicurazione, na-zionali e internazionali, autorizzate all’e-sercizio del ramo credito e cauzioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Per le medesime finalità ed en-tro tale importo massimo complessivo, laSACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare,a condizioni di mercato e in conformitàalla normativa dell’Unione europea, garan-zie sotto qualsiasi forma in favore di sot-toscrittori di prestiti obbligazionari, cam-biali finanziarie, titoli di debito e altri

ex Art. 35.

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strumenti finanziari emessi da imprese consede in Italia. »;

c) al terzo periodo, le parole: « È ac-cordata di diritto per gli impegni assunti aisensi del presente comma » sono sostituitedalle seguenti: « Sulle obbligazioni dellaSACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disci-plinate dal presente comma, è accordata didiritto ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1,lettere b) e c), e 2 si applicano alle garanzieconcesse successivamente al 31 dicembre2020.

211. Le disposizioni di cui ai commi 206,lettere b) e c), e 208 si applicano allegaranzie concesse successivamente al 31dicembre 2020.

6. Sono a carico della SACE S.p.A. gliobblighi di registrazione nel Registro na-zionale degli aiuti di Stato previsti dall’ar-ticolo 52 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, e dal regolamento di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 31maggio 2017, n. 115, relativamente alle mi-sure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

212. Identico.

213. Le società di agenti in attivitàfinanziaria, le società di mediazione cre-ditizia e le società disciplinate dal testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, identificate dal co-dice ATECO K 66.21.00, accedono fino al30 giugno 2021 ai benefìci previsti dall’ar-ticolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo digaranzia di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662.

214. All’articolo 1, comma 1, della legge30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) èsostituita dalla seguente:

« b) le somme corrisposte dal debitoreo dai debitori ceduti o comunque ricevutea soddisfacimento dei crediti ceduti sianodestinate in via esclusiva, dalla società ces-sionaria, al soddisfacimento dei diritti in-

ex Art. 35.

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corporati nei titoli emessi, dalla stessa o daaltra società, o derivanti dai finanziamentialle medesime concessi da parte di soggettiautorizzati all’attività di concessione di fi-nanziamenti, per finanziare l’acquisto ditali crediti, nonché al pagamento dei costidell’operazione. Nel caso della concessionedi finanziamenti, i riferimenti, contenutinella presente legge, ai titoli di cui allapresente legge devono essere riferiti ai fi-nanziamenti e i riferimenti ai portatori deititoli devono essere riferiti ai soggetti cre-ditori dei pagamenti dovuti da parte delsoggetto finanziato ai sensi di tali finan-ziamenti ».

215. L’articolo 7.1, comma 4, primoperiodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130,si interpreta nel senso che l’acquisizione,da parte delle società veicolo di appoggio,dei beni immobili e mobili registrati non-ché degli altri beni e diritti concessi ocostituiti, in qualunque forma, a garanziadei crediti oggetto di cartolarizzazione, com-presi i beni oggetto di contratti di locazionefinanziaria, anche se risolti, eventualmenteinsieme con i rapporti derivanti da talicontratti, può avvenire anche per effetto discissione o altre operazioni di aggrega-zione.

216. I finanziamenti di cui all’articolo13, comma 1, lettera m), del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge possono avere durata fino aquindici anni.

217. Il soggetto beneficiario dei finan-ziamenti di cui all’articolo 13, comma 1,lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alladata di entrata in vigore della presentelegge, può chiedere il prolungamento dellaloro durata fino alla durata massima diquindici anni, con il mero adeguamentodella componente Rendistato del tasso d’in-teresse applicato, in relazione alla mag-giore durata del finanziamento.

218. All’articolo 13, comma 1, letteram), quarto periodo, del decreto-legge 8

ex Art. 35.

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aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, leparole: « non superiore al tasso del rendi-mento medio dei titoli pubblici (Rendi-stato) con durata analoga al finanzia-mento, maggiorato dello 0,20 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « tale tassonon deve essere superiore allo 0,20 percento aumentato del valore, se positivo, deltasso del rendimento medio dei titoli pub-blici (Rendistato) con durata analoga alfinanziamento ».

219. Con riferimento ai piani di rispar-mio a lungo termine costituiti ai sensi delcomma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019, n. 157, alle persone fisiche titolaridel piano spetta un credito d’imposta parialle minusvalenze, perdite e differenzialinegativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa-mente agli strumenti finanziari qualificatiai sensi del medesimo comma 2-bis, acondizione che tali strumenti finanziarisiano detenuti per almeno cinque anni e ilcredito d’imposta non ecceda il 20 percento delle somme investite negli strumentifinanziari medesimi.

220. Il credito d’imposta di cui al comma219 del presente articolo è utilizzabile, indieci quote annuali di pari importo, nelledichiarazioni dei redditi a partire da quellarelativa al periodo d’imposta in cui leminusvalenze, perdite e differenziali nega-tivi di cui al medesimo comma 219 siconsiderano realizzati ai fini delle impostesui redditi ovvero in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.

221. Il credito d’imposta di cui al comma219 non concorre alla formazione del red-dito ai fini delle imposte sui redditi.

222. Al credito d’imposta di cui al comma219 del presente articolo non si applicanoi limiti di cui all’articolo 1, comma 53,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dicui all’articolo 34 della legge 23 dicembre2000, n. 388.

ex Art. 35.

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

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223 Ai fini della determinazione deicrediti d’imposta previsti dal comma 219 edella loro spettanza, in caso di strumentifinanziari appartenenti alla medesima ca-tegoria omogenea, si considerano cedutiper primi i titoli acquistati per primi e siconsidera come costo quello medio ponde-rato.

224. Le minusvalenze, le perdite o idifferenziali negativi oggetto del creditod’imposta di cui al comma 219 del presentearticolo non possono essere utilizzati oriportati in deduzione ai sensi dell’articolo68 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degliarticoli 6 e 7 del decreto legislativo 21novembre 1997, n. 461.

225. Le disposizioni dei commi da 219a 224 e del comma 226 si applicano inrelazione ai piani costituiti dal 1° gennaio2021 per gli investimenti effettuati entro il31 dicembre 2021.

226. Al comma 1 dell’articolo 68 deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, le parole: « l’ultimoperiodo è sostituito » sono sostituite dalleseguenti: « l’ultimo e il penultimo periodosono sostituiti ».

227. All’articolo 4 del decreto legislativo5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. L’Agenzia delle entrate mette adisposizione dei contribuenti residenti ostabiliti una piattaforma telematica dedi-cata alla compensazione di crediti e debitiderivanti da transazioni commerciali tra isuddetti soggetti e risultanti da fattureelettroniche emesse ai sensi dell’articolo 1.La compensazione effettuata mediante piat-taforma telematica produce i medesimieffetti dell’estinzione dell’obbligazione aisensi della sezione III del capo IV del titoloI del libro quarto del codice civile, fino aconcorrenza dello stesso valore e a condi-zione che per nessuna delle parti aderentisiano in corso procedure concorsuali o diristrutturazione del debito omologate, ov-vero piani attestati di risanamento iscritti

ex Art. 35.

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

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presso il registro delle imprese. Nei con-fronti del debito originario insoluto si ap-plicano comunque le disposizioni di cui aldecreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,in materia di ritardi di pagamento nelletransazioni commerciali ».

228. All’individuazione delle modalità diattuazione e delle condizioni di servizio dicui al comma 3-bis dell’articolo 4 del de-creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in-trodotto dal comma 227 del presente arti-colo, si provvede con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con i Ministridell’economia e delle finanze, dello svi-luppo economico e per l’innovazione tec-nologica e la digitalizzazione, sentito ilGarante per la protezione dei dati perso-nali.

229. Per l’adeguamento della piatta-forma di cui al comma 3-bis dell’articolo 4del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,introdotto dal comma 227 del presentearticolo, è autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per l’anno 2021.

Art. 36.

(Proroga del credito d’imposta per le spesedi consulenza relative alla quotazione delle

PMI)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono apportate le seguentimodificazioni:

230. Identico.

a) al comma 89, le parole: « fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 90, le parole: « nel limitecomplessivo di 20 milioni di euro per l’anno2019 e 30 milioni di euro di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « nel limite com-plessivo di 20 milioni di euro per l’anno2019 e di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022 ».

Art. 37.

(Determinazione del limite di impegno as-sumibile in materia di garanzie sui finan-

ex Art. 36.

ex Art. 37.

ex Art. 35.

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

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ziamenti a favore di progetti del green newdeal)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 settembre 2020, n.120, perl’anno 2021, le risorse disponibili sul fondodi cui all’articolo 1, comma 85, della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono destinatealla copertura delle garanzie di cui al me-desimo articolo 64 nella misura di 470milioni di euro, per un impegno massimoassumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500milioni di euro.

231. Identico.

Art. 38.

(Proroga della misura in favore delle as-sicurazioni sui crediti commerciali)

1. All’articolo 35 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

232. Identico.

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « e fino al 30 giugno 2021 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

« 3-bis. Le previsioni contenute nei de-creti del Ministro dell’economia e dellefinanze di cui ai commi 2 e 3 che dispon-gano effetti o scadenze relativi alla data del31 dicembre 2020 si intendono riferite alladata del 30 giugno 2021 ».

Art. 39.

(Incentivi fiscali alle operazioni di aggre-gazione aziendale)

1. In caso di operazioni di aggregazioneaziendale realizzate attraverso fusione, scis-sione o conferimento di azienda e delibe-rate dall’assemblea dei soci, o dal diversoorgano competente per legge, tra il 1° gen-naio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consen-tita, rispettivamente, al soggetto risultantedalla fusione o incorporante, al beneficia-rio e al conferitario la trasformazione in

233. In caso di operazioni di aggrega-zione aziendale realizzate attraverso fu-sione, scissione o conferimento di aziendae deliberate dall’assemblea dei soci, o daldiverso organo competente per legge, tra il1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, èconsentita, rispettivamente, al soggetto ri-sultante dalla fusione o incorporante, albeneficiario e al conferitario la trasforma-

ex Art. 38.

ex Art. 39.

ex Art. 37.

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

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credito d’imposta, con le modalità di cui alcomma 2, delle attività per imposte antici-pate riferite ai seguenti componenti: per-dite fiscali maturate fino al periodo d’im-posta precedente a quello in corso alla datadi efficacia giuridica dell’operazione e nonancora computate in diminuzione del red-dito imponibile ai sensi dell’articolo 84 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, alla medesimadata; importo del rendimento nozionaleeccedente il reddito complessivo netto dicui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, maturato fino al periodo d’im-posta precedente a quello in corso alla datadi efficacia giuridica dell’operazione e nonancora dedotto né trasformato in creditod’imposta alla medesima data. Le attivitàper imposte anticipate riferibili ai compo-nenti sopra indicati possono essere trasfor-mate in credito d’imposta anche se noniscritte in bilancio.

zione in credito d’imposta, con le modalitàdi cui al comma 234, delle attività perimposte anticipate riferite ai seguenti com-ponenti: perdite fiscali maturate fino alperiodo d’imposta precedente a quello incorso alla data di efficacia giuridica dell’o-perazione e non ancora computate in di-minuzione del reddito imponibile ai sensidell’articolo 84 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, alla medesima data; importo delrendimento nozionale eccedente il redditocomplessivo netto di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ma-turato fino al periodo d’imposta precedentea quello in corso alla data di efficaciagiuridica dell’operazione e non ancora de-dotto né trasformato in credito d’impostaalla medesima data. Le attività per imposteanticipate riferibili ai componenti sopraindicati possono essere trasformate in cre-dito d’imposta anche se non iscritte inbilancio.

2. La trasformazione in credito d’impo-sta avviene, per un quarto, alla data diefficacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 1 e, per i restanti tre quarti, alprimo giorno dell’esercizio successivo aquello in corso alla data di efficacia giuri-dica delle operazioni di cui al comma 1 perun ammontare complessivo non superioreal 2 per cento della somma delle attività deisoggetti partecipanti alla fusione o alla scis-sione, come risultanti dalla situazione pa-trimoniale di cui all’articolo 2501-quaterdel codice civile, senza considerare il sog-getto che presenta le attività di importomaggiore, ovvero al 2 per cento della sommadelle attività oggetto di conferimento. Incaso di aggregazioni realizzate medianteconferimento d’azienda, i componenti dicui al comma 1 del conferitario rilevano aifini della trasformazione negli stessi limitie alle stesse condizioni previsti per le per-dite che possono essere portate in diminu-zione del reddito della società risultantedalla fusione o incorporante di cui al comma7 dell’articolo 172 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del

234. La trasformazione in credito d’im-posta avviene, per un quarto, alla data diefficacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 233 e, per i restanti tre quarti, alprimo giorno dell’esercizio successivo aquello in corso alla data di efficacia giuri-dica delle operazioni di cui al comma 233per un ammontare complessivo non supe-riore al 2 per cento della somma delleattività dei soggetti partecipanti alla fu-sione o alla scissione, come risultanti dallasituazione patrimoniale di cui all’articolo2501-quater del codice civile, senza consi-derare il soggetto che presenta le attività diimporto maggiore, ovvero al 2 per centodella somma delle attività oggetto di con-ferimento. In caso di aggregazioni realiz-zate mediante conferimento d’azienda, icomponenti di cui al comma 233 del con-feritario rilevano ai fini della trasforma-zione negli stessi limiti e alle stesse condi-zioni previsti per le perdite che possonoessere portate in diminuzione del redditodella società risultante dalla fusione o in-corporante di cui al comma 7 dell’articolo172 del testo unico delle imposte sui red-

ex Art. 39.

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

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Page 89: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria laredazione della situazione patrimoniale aisensi dell’articolo 2501-quater, commi primoe secondo, del codice civile. Dalla data diefficacia giuridica dell’operazione di aggre-gazione, per i soggetti di cui al comma 1:

diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a talfine, è obbligatoria la redazione della si-tuazione patrimoniale ai sensi dell’articolo2501-quater, commi primo e secondo, delcodice civile. Dalla data di efficacia giuri-dica dell’operazione di aggregazione, per isoggetti di cui al comma 233:

a) non sono computabili in diminu-zione dei redditi imponibili le perdite di cuiall’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,relative alle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi del presente articolo;

a) non sono computabili in diminu-zione dei redditi imponibili le perdite di cuiall’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,relative alle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243del presente articolo;

b) non sono deducibili né trasforma-bili in credito d’imposta le eccedenze delrendimento nozionale rispetto al redditocomplessivo di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, relative alle at-tività per imposte anticipate complessiva-mente trasformate in credito d’imposta aisensi del presente articolo.

b) non sono deducibili né trasforma-bili in credito d’imposta le eccedenze delrendimento nozionale rispetto al redditocomplessivo di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, relative alle at-tività per imposte anticipate complessiva-mente trasformate in credito d’imposta aisensi dei commi da 233 a 243 del presentearticolo.

3. In caso di opzione per la tassazione digruppo di cui all’articolo 117 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, da parte dei sog-getti di cui al comma 1 del presente arti-colo, ai fini della trasformazione rilevanoprioritariamente, se esistenti, le eccedenzedel rendimento nozionale del soggetto par-tecipante e le perdite fiscali dello stessorelative agli esercizi anteriori all’inizio dellatassazione di gruppo; a seguire, le perditetrasferite al soggetto controllante e nonancora computate in diminuzione del red-dito imponibile da parte dello stesso. Dalladata di efficacia giuridica delle operazionidi cui al comma 1, per il soggetto control-lante non sono computabili in diminuzionedei redditi imponibili le perdite di cui al-l’articolo 118 del medesimo testo unico,relative alle attività per imposte anticipate

235. In caso di opzione per la tassazionedi gruppo di cui all’articolo 117 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, da parte dei sog-getti di cui al comma 233 del presentearticolo, ai fini della trasformazione rile-vano prioritariamente, se esistenti, le ecce-denze del rendimento nozionale del sog-getto partecipante e le perdite fiscali dellostesso relative agli esercizi anteriori all’ini-zio della tassazione di gruppo; a seguire, leperdite trasferite al soggetto controllante enon ancora computate in diminuzione delreddito imponibile da parte dello stesso.Dalla data di efficacia giuridica delle ope-razioni di cui al comma 233, per il soggettocontrollante non sono computabili in dimi-nuzione dei redditi imponibili le perdite dicui all’articolo 118 del medesimo testo unico,relative alle attività per imposte anticipate

ex Art. 39.

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complessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi del presente articolo.

complessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243del presente articolo.

4. In caso di opzione per la trasparenzafiscale di cui all’articolo 115 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, da parte dei soggetti dicui al comma 1 del presente articolo, per lasocietà partecipata rilevano prioritaria-mente, se esistenti, le eccedenze di rendi-mento nozionale e le perdite fiscali relativeagli esercizi anteriori all’inizio della tra-sparenza congiuntamente a quelle non at-tribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115,comma 3, del medesimo testo unico e, aseguire, le perdite fiscali e le eccedenze direndimento nozionale attribuite ai soci par-tecipanti e non ancora computate in dimi-nuzione dei loro redditi o trasformate incredito d’imposta. Dalla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1, per i soci partecipanti non sono compu-tabili in diminuzione dei redditi imponibilile perdite di cui all’articolo 84 del citatotesto unico delle imposte sui redditi relativealle attività per imposte anticipate comples-sivamente trasformate in credito d’impostaai sensi del presente articolo e non sonodeducibili né trasformabili in credito d’im-posta le eccedenze del rendimento nozio-nale rispetto al reddito complessivo di cuiall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, relative alle attività per imposteanticipate complessivamente trasformate incredito d’imposta ai sensi del presente ar-ticolo.

236. In caso di opzione per la traspa-renza fiscale di cui all’articolo 115 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, da parte dei sog-getti di cui al comma 233 del presentearticolo, per la società partecipata rilevanoprioritariamente, se esistenti, le eccedenzedi rendimento nozionale e le perdite fiscalirelative agli esercizi anteriori all’inizio dellatrasparenza congiuntamente a quelle nonattribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115,comma 3, del medesimo testo unico e, aseguire, le perdite fiscali e le eccedenze direndimento nozionale attribuite ai soci par-tecipanti e non ancora computate in dimi-nuzione dei loro redditi o trasformate incredito d’imposta. Dalla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma233, per i soci partecipanti non sono com-putabili in diminuzione dei redditi impo-nibili le perdite di cui all’articolo 84 delcitato testo unico delle imposte sui redditirelative alle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243del presente articolo e non sono deducibiliné trasformabili in credito d’imposta leeccedenze del rendimento nozionale ri-spetto al reddito complessivo di cui all’ar-ticolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, relative alle attività per imposteanticipate complessivamente trasformate incredito d’imposta ai sensi dei commi da233 a 243 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, le societàche partecipano alle operazioni di cui alcomma 1 devono essere operative da al-meno due anni e, alla data di effettuazionedell’operazione e nei due anni precedentinon devono far parte dello stesso grupposocietario né in ogni caso essere legate traloro da un rapporto di partecipazione su-periore al 20 per cento o controllate ancheindirettamente dallo stesso soggetto ai sensidell’articolo 2359, primo comma, n. 1), delcodice civile. Inoltre, le disposizioni del

237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243del presente articolo, le società che parte-cipano alle operazioni di cui al comma 233devono essere operative da almeno dueanni e, alla data di effettuazione dell’ope-razione e nei due anni precedenti nondevono far parte dello stesso gruppo socie-tario né in ogni caso essere legate tra loroda un rapporto di partecipazione superioreal 20 per cento o controllate anche indi-rettamente dallo stesso soggetto ai sensidell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del

ex Art. 39.

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presente articolo non si applicano a societàper le quali sia stato accertato lo stato didissesto o il rischio di dissesto ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 16novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato diinsolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’arti-colo 2, comma 1, lettera b), del codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

codice civile. Inoltre, le disposizioni deicommi da 233 a 243 del presente articolonon si applicano a società per le quali siastato accertato lo stato di dissesto o ilrischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17del decreto legislativo 16 novembre 2015,n. 180, ovvero lo stato di insolvenza aisensi dell’articolo 5 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma1, lettera b), del codice della crisi d’impresae dell’insolvenza, di cui al decreto legisla-tivo 12 gennaio 2019, n. 14.

6. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche ai soggetti tra i qualisussiste il rapporto di controllo ai sensidell’articolo 2359, primo comma, n. 1), delcodice civile se il controllo è stato acquisitoattraverso operazioni diverse da quelle dicui al comma 1 tra il 1° gennaio 2021 e il31 dicembre 2021 ed entro un anno dalladata di acquisizione di tale controllo abbiaavuto efficacia giuridica una delle opera-zioni di cui al comma 1; in tal caso leperdite fiscali e l’importo del rendimentonozionale eccedente di cui al medesimocomma 1 si riferiscono a quelli maturatifino al periodo d’imposta precedente a quelloin corso alla data in cui è stato acquisito ilcontrollo e le condizioni previste dal comma5 devono intendersi riferite alla data in cuiè effettuata l’operazione di acquisizione delcontrollo.

238. Le disposizioni dei commi da 233 a243 del presente articolo si applicano an-che ai soggetti tra i quali sussiste il rap-porto di controllo ai sensi dell’articolo 2359,primo comma, n. 1), del codice civile se ilcontrollo è stato acquisito attraverso ope-razioni diverse da quelle di cui al comma233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre2021 ed entro un anno dalla data di ac-quisizione di tale controllo abbia avutoefficacia giuridica una delle operazioni dicui al comma 233; in tal caso le perditefiscali e l’importo del rendimento nozio-nale eccedente di cui al medesimo comma233 si riferiscono a quelli maturati fino alperiodo d’imposta precedente a quello incorso alla data in cui è stato acquisito ilcontrollo e le condizioni previste dal comma237 devono intendersi riferite alla data incui è effettuata l’operazione di acquisizionedel controllo.

7. Il credito d’imposta derivante dallatrasformazione di cui al presente articolonon è produttivo di interessi. Può essereutilizzato, senza limiti di importo, in com-pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ov-vero essere ceduto secondo quanto previstodall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, ovvero essere chie-sto a rimborso. Il credito d’imposta deveessere indicato nella dichiarazione dei red-diti, non concorre alla formazione del red-dito d’impresa né della base imponibiledell’imposta regionale sulle attività produt-tive e non rileva ai fini del rapporto di cuiall’articolo 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto

239. Il credito d’imposta derivante dallatrasformazione di cui ai commi da 233 a243 del presente articolo non è produttivodi interessi. Può essere utilizzato, senzalimiti di importo, in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, ovvero essere cedutosecondo quanto previsto dall’articolo 43-biso dall’articolo 43-ter del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Ilcredito d’imposta deve essere indicato nelladichiarazione dei redditi, non concorre allaformazione del reddito d’impresa né dellabase imponibile dell’imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui all’articolo 109, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi, di

ex Art. 39.

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

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Page 92: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.

cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Indipendentemente dal numero dioperazioni societarie straordinarie realiz-zate, le disposizioni del presente articolopossono essere applicate una sola volta perciascun soggetto di cui al comma 1.

240. Indipendentemente dal numero dioperazioni societarie straordinarie realiz-zate, le disposizioni dei commi da 233 a243 del presente articolo possono essereapplicate una sola volta per ciascun sog-getto di cui al comma 233.

9. La trasformazione delle attività perimposte anticipate in credito d’imposta dicui al comma 1 è condizionata al paga-mento di una commissione pari al 25 percento delle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate ai sensi delpresente articolo. Il versamento della com-missione è effettuato per il 40 per centoentro trenta giorni dalla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1 e per il restante 60 per cento entro iprimi trenta giorni dell’esercizio successivoa quello in corso alla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1. La commissione è deducibile ai fini delleimposte sui redditi e dell’IRAP nell’eserci-zio in cui avviene il pagamento. Ai finidell’accertamento, delle sanzioni e dellariscossione della commissione, nonché peril relativo contenzioso, si applicano le di-sposizioni in materia di imposte sui redditi.

241. La trasformazione delle attività perimposte anticipate in credito d’imposta dicui al comma 233 è condizionata al paga-mento di una commissione pari al 25 percento delle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate ai sensi deicommi da 233 a 243 del presente articolo.Il versamento della commissione è effet-tuato per il 40 per cento entro trenta giornidalla data di efficacia giuridica delle ope-razioni di cui al comma 233 e per il re-stante 60 per cento entro i primi trentagiorni dell’esercizio successivo a quello incorso alla data di efficacia giuridica delleoperazioni di cui al comma 233. La com-missione è deducibile ai fini delle impostesui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cuiavviene il pagamento. Ai fini dell’accerta-mento, delle sanzioni e della riscossionedella commissione, nonché per il relativocontenzioso, si applicano le disposizioni inmateria di imposte sui redditi.

10. Ai fini dei commi da 1 a 9 delpresente articolo per attività per imposteanticipate complessivamente trasformates’intende l’ammontare complessivo delle at-tività per imposte anticipate oggetto di tra-sformazione e non rileva che la trasforma-zione avvenga in parte nell’esercizio suc-cessivo a quello in corso alla data di effi-cacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 1.

242. Ai fini dei commi da 233 a 241 delpresente articolo per attività per imposteanticipate complessivamente trasformates’intende l’ammontare complessivo delle at-tività per imposte anticipate oggetto di tra-sformazione e non rileva che la trasforma-zione avvenga in parte nell’esercizio suc-cessivo a quello in corso alla data di effi-cacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 1233.

243. Il Ministro dell’economia e dellefinanze riferisce preventivamente alle Ca-mere in ordine a eventuali operazioni diaggregazione societaria o di variazione dellapartecipazione detenuta dal Ministero del-l’economia e delle finanze in Banca Montedei Paschi di Siena Spa.

ex Art. 39.

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

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Page 93: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Art. 40.

(Rifinanziamento del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese)

1. Le misure di cui all’articolo 13, comma1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30giugno 2021, salvo quanto previsto al comma2.

244. Le misure di cui all’articolo 13,comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano finoal 30 giugno 2021, salvo quanto previsto alcomma 245.

2. Le garanzie di cui all’articolo 13,comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse,alle condizioni ivi previste, in favore delleimprese con un numero di dipendenti noninferiore a 250 e non superiore a 499, finoal 28 febbraio 2021.

245. Identico.

3. La dotazione del fondo di garanzia dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, èincrementata di 500 milioni di euro perl’anno 2022, di 1.000 milioni di euro perl’anno 2023, di 1.500 milioni di euro perl’anno 2024, di 1.000 milioni di euro perl’anno 2025 e di 500 milioni di euro perl’anno 2026.

246. Identico.

247. Alla copertura degli oneri derivantidai commi da 244 a 246 concorrono, per500 milioni di euro per l’anno 2022, lerisorse del Programma Next GenerationEU.

Art. 41.

(Proroga delle misure di sostegno finan-ziario alle micro, piccole e medie imprese)

1. All’articolo 56, comma 2, lettere a), b)e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gen-naio 2021 », ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

248. Identico.

2. Per le imprese già ammesse, alla datadi entrata in vigore della presente legge,alle misure di sostegno finanziario previstedall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

249. Per le imprese già ammesse, alladata di entrata in vigore della presentelegge, alle misure di sostegno finanziariopreviste dall’articolo 56, comma 2, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

ex Art. 40.

ex Art. 41.

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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la proroga della moratoria, disposta ai sensidel comma 1, opera automaticamente senzaalcuna formalità, salva l’ipotesi di rinunciaespressa da parte dell’impresa beneficiaria,da far pervenire al soggetto finanziatoreentro il termine del 31 gennaio 2021 o, perle imprese di cui all’articolo 77, comma 2,del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo2021.

2020, n. 27, la proroga della moratoria,disposta ai sensi del comma 248, operaautomaticamente senza alcuna formalità,salva l’ipotesi di rinuncia espressa da partedell’impresa beneficiaria, da far pervenireal soggetto finanziatore entro il termine del31 gennaio 2021 o, per le imprese di cuiall’articolo 77, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126, entro il 31 marzo 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata invigore della presente legge, presentino leesposizioni debitorie di cui all’articolo 56,comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e che non sianostate ancora ammesse alle misure di soste-gno, possono essere ammesse, entro il 31gennaio 2021, alle predette misure di so-stegno finanziario secondo le medesimecondizioni e modalità previste dallo stessoarticolo 56, come modificato dal comma 1del presente articolo.

250. Le imprese che, alla data di entratain vigore della presente legge, presentino leesposizioni debitorie di cui all’articolo 56,comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e che non sianostate ancora ammesse alle misure di soste-gno, possono essere ammesse, entro il 31gennaio 2021, alle predette misure di so-stegno finanziario secondo le medesimecondizioni e modalità previste dallo stessoarticolo 56, come modificato dal comma248 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei con-fronti delle imprese che hanno avuto ac-cesso alle misure di sostegno finanziariopreviste dall’articolo 56, comma 2, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, il termine di diciotto mesi perl’avvio delle procedure esecutive di cui almedesimo articolo 56, comma 8, decorredal termine delle misure di sostegno di cuial citato comma 2, come modificato dalpresente articolo.

251. Ai sensi dei commi 249 e 250, neiconfronti delle imprese che hanno avutoaccesso alle misure di sostegno finanziariopreviste dall’articolo 56, comma 2, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, il termine di diciotto mesi perl’avvio delle procedure esecutive di cui almedesimo articolo 56, comma 8, decorredal termine delle misure di sostegno di cuial citato comma 2, come modificato dalcomma 248 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 4 si applicano in conformità all’autoriz-zazione della Commissione europea ai sensidell’articolo 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

252. Le disposizioni di cui ai commi da248 a 251 si applicano in conformità al-l’autorizzazione della Commissione euro-pea ai sensi dell’articolo 108 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge possonoessere integrate le disposizioni operativedel fondo di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662.

253. Identico.

7. Per le finalità di cui al presentearticolo la dotazione della sezione specialedel fondo di garanzia istituita ai sensi del-l’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

254. Per le finalità di cui ai commi da248 a 255 del presente articolo la dotazionedella sezione speciale del fondo di garanziaistituita ai sensi dell’articolo 56, comma 6,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

ex Art. 41.

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cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, èincrementata di 300 milioni di euro perl’anno 2021.

convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300milioni di euro per l’anno 2021.

255. A decorrere dall’anno 2021 è au-torizzata la spesa annua di 800.000 euro afavore dell’Ente nazionale per il microcre-dito per le attività istituzionali finalizzatealla concessione di finanziamenti per l’av-vio o l’esercizio di attività di lavoro auto-nomo o di microimpresa, come disciplinatidall’articolo 111 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,con particolare riferimento alla promo-zione e al rafforzamento della microim-prenditoria femminile di cui ai commi da97 a 106 del presente articolo.

256. La quota di contributo del Fondoper la prevenzione del fenomeno dell’usuradi cui all’articolo 15, comma 2, lettera a),della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessaai confidi e non impegnata alla data dientrata in vigore della presente legge, inquanto non ancora utilizzata o già utiliz-zata per le finalità previste dall’assegna-zione e svincolata, nonché i contributi con-cessi nell’anno 2020 e negli anni successivipossono essere utilizzati dai medesimi con-fidi:

a) per le stesse finalità di cui all’ar-ticolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7marzo 1996, n. 108;

b) per concedere nuove garanzie suoperazioni per liquidità a favore delle mi-cro, piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle microe piccole imprese per operazioni di rine-goziazione del debito o di allungamento delfinanziamento o di sospensione delle ratesu operazioni in essere alla data di entratain vigore della presente legge. Il nuovofinanziamento, se è concesso dalla stessabanca o da una banca appartenente allostesso gruppo bancario, prevede l’eroga-zione al medesimo soggetto beneficiario dicredito aggiuntivo in misura almeno pari al20 per cento dell’importo del debito resi-duo in essere del finanziamento oggetto dirinegoziazione;

ex Art. 41.

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d) per erogare credito fino a un im-porto massimo per singola operazione di40.000 euro a favore di micro, piccole emedie imprese.

257. Per le operazioni di cui al comma256, lettere b) e c), il Fondo per la pre-venzione del fenomeno dell’usura adotta lestesse modalità previste per l’operativitàsul fondo di cui all’articolo 1, comma 54,della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

258. Le operazioni di cui al comma 256,lettera d), possono essere effettuate daiconfidi iscritti all’albo previsto dall’articolo106 del testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, e daiconfidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo112 del medesimo testo unico. Con decretodi natura non regolamentare, il Ministrodell’economia e delle finanze può subordi-nare l’effettuazione di tali operazioni daparte dei confidi iscritti nell’elenco di cui alcitato articolo 112 a ulteriori requisiti pa-trimoniali, di governance, organizzativi edi trasparenza, demandandone la verificaall’Organismo di cui all’articolo 112-bis delcitato testo unico di cui al decreto legisla-tivo n. 385 del 1993.

259. All’articolo 6, comma 2, lettera d),del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 6 marzo 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017,le parole: « 35.000,00 » sono sostituite dalleseguenti: « 50.000,00 ».

260. Le società finanziarie costituite aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su inca-rico del Ministero dello sviluppo econo-mico, attività di assistenza e consulenza ainiziative volte alla costituzione di societàcooperative promosse da lavoratori prove-nienti da aziende in crisi o da aziende i cuititolari intendano trasferire le stesse ailavoratori medesimi. Con decreto del Mi-nistro dello sviluppo economico sono de-terminate le modalità di individuazione econferimento degli incarichi nonché la de-terminazione dei relativi compensi i cuioneri sono a carico delle risorse di cui

ex Art. 41.

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Page 97: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

all’articolo 11, comma 6, della legge 31gennaio 1992, n. 59.

261. Al fine di sostenere la nascita e losviluppo di imprese cooperative costituitedai lavoratori per il recupero di aziende incrisi e processi di ristrutturazione e ricon-versione industriale di cui al decreto delMinistro dello sviluppo economico 4 di-cembre 2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dota-zione del Fondo per la crescita sostenibiledi cui all’articolo 23 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,è incrementata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022.

262. All’articolo 17 della legge 27 feb-braio 1985, n. 49, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: « , non-ché svolgere attività di servizi e di promo-zione ed essere destinatarie di fondi pub-blici » sono soppresse;

b) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente:

« 5-ter. Le società finanziarie possonoinoltre essere destinatarie di fondi pubblicinazionali e regionali, nonché svolgere at-tività di promozione, di prestazione di ser-vizi e di assistenza nella gestione di fondi,affidati a enti o amministrazioni pubbli-che, aventi la finalità di sostenere l’occu-pazione attraverso la nascita e lo sviluppodi imprese cooperative di lavoro e sociali ».

Art. 42.

(Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamentopatrimoniale delle imprese di medie di-

mensioni)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

263. Identico.

a) al comma 1, lettera c), dopo leparole: « 31 dicembre 2020 » sono inseritele seguenti: « , ovvero, limitatamente all’ac-

ex Art. 42.

ex Art. 41.

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Page 98: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

cesso alle misure previste dai commi 8 e 12,entro il 30 giugno 2021, »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

« a) non è sottoposta o ammessa aprocedura concorsuale ovvero non è statapresentata o depositata, nei confronti diessa o da essa stessa, istanza volta a fardichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio diuna procedura fallimentare o altra proce-dura concorsuale e, comunque, alla datadel 31 dicembre 2019 non rientrava nellacategoria delle imprese in difficoltà ai sensidel regolamento (UE) n. 651/2014, del 17giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento(UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 »;

c) il comma 2-bis è sostituito dal se-guente:

« 2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12si applicano anche alle imprese, non indifficoltà alla data del 31 dicembre 2019,ammesse successivamente a tale data alconcordato preventivo con continuità azien-dale purché il decreto di omologa sia statogià adottato alla data di presentazione del-l’istanza di cui al comma 17 ovvero alladata di approvazione del bilancio di cui alcomma 8 e che si trovano in situazione diregolarità contributiva e fiscale all’internodei piani di rientro e rateizzazione »;

d) al comma 8:

1) dopo il primo periodo è aggiuntoil seguente: « La percentuale di cui al pe-riodo precedente è aumentata dal 30 al 50per cento per gli aumenti di capitale deli-berati ed eseguiti nel primo semestre del2021 »;

2) al secondo periodo, dopo le pa-role: « 1° gennaio 2024 » sono inserite leseguenti: « , ovvero del 1° gennaio 2025 nelcaso in cui l’aumento di capitale sia deli-berato ed eseguito nel primo semestre del-l’esercizio 2021, »;

e) al comma 9, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Il credito d’impo-sta di cui al comma 8 è utilizzabile esclu-sivamente in compensazione, ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

ex Art. 42.

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Page 99: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

1997, n. 241, a partire dal decimo giornosuccessivo a quello di effettuazione dell’in-vestimento, successivamente all’approva-zione del bilancio per l’esercizio 2020 edentro la data del 30 novembre 2021. »;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole: « 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2021 » e dopo le parole:« entro i limiti della dotazione del Fondo »sono inserite le seguenti: « e nel limitemassimo di 1 miliardo di euro per le sot-toscrizioni da effettuare nell’anno 2021 »;

2) al secondo periodo, le parole da:« lettera a); » fino alla fine del periodo sonosostituite dalle seguenti: « lettera a), e ildoppio dei costi del personale della societàrelativi al 2019, come risultanti dal bilancioovvero da dati certificati se l’impresa nonha approvato il bilancio »;

g) al comma 16, il secondo periodo èsoppresso;

h) al comma 18, le parole: « nell’anno2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entroil 30 giugno 2021, fermo restando il limitemassimo di cui al comma 12, primo pe-riodo »;

i) al comma 19, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Il Gestore è auto-rizzato a trattenere dalle disponibilità delFondo un importo massimo per operazionepari, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, allo0,4 per cento del valore nominale degliStrumenti Finanziari sottoscritti e, neglianni successivi e fino all’esaurimento delleprocedure di recupero dei crediti vantativerso le società emittenti, allo 0,2 per centodel valore nominale degli Strumenti Finan-ziari non rimborsati, con oneri valutati in9,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 4,8milioni di euro annui per ciascuno deglianni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2024 ».

2. Le modificazioni di cui al comma 1 siapplicano alle istanze di accesso alla mi-sura di cui al comma 12 dell’articolo 26 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17

264. Le modificazioni di cui al comma263 si applicano alle istanze di accesso allamisura di cui al comma 12 dell’articolo 26del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge

ex Art. 42.

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Page 100: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

luglio 2020, n. 77, presentate successiva-mente al 31 dicembre 2020.

17 luglio 2020, n. 77, presentate successi-vamente al 31 dicembre 2020.

265. Gli operatori di finanza mutuali-stica e solidale iscritti nell’elenco di cuiall’articolo 111, comma 1, del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditiziadi cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, costituiti in forma di societàcooperativa a mutualità prevalente ai sensidell’articolo 16 del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adegua-tamente patrimonializzati possono erogarecredito alle microimprese, come definitedalla raccomandazione 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, e daldecreto del Ministro delle attività produt-tive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,che presentino requisiti dimensionali nonsuperiori al doppio di quelli previsti dal-l’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b),del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, eun livello di indebitamento non superiore a200.000 euro. Il Ministro dell’economia edelle finanze, con proprio decreto, apportaal citato regolamento di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze n. 176del 2014, le modifiche necessarie ad ade-guarlo a quanto disposto dal presentecomma.

266. L’articolo 6 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, èsostituito dal seguente:

« Art. 6. – (Disposizioni temporanee inmateria di riduzione di capitale) – 1. Perle perdite emerse nell’esercizio in corsoalla data del 31 dicembre 2020 non siapplicano gli articoli 2446, secondo e terzocomma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto esesto comma, e 2482-ter del codice civile enon opera la causa di scioglimento dellasocietà per riduzione o perdita del capitalesociale di cui agli articoli 2484, primocomma, numero 4), e 2545-duodecies delcodice civile.

2. Il termine entro il quale la perditadeve risultare diminuita a meno di un

ex Art. 42.

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Page 101: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

terzo stabilito dagli articoli 2446, secondocomma, e 2482-bis, quarto comma, delcodice civile, è posticipato al quinto eser-cizio successivo; l’assemblea che approva ilbilancio di tale esercizio deve ridurre ilcapitale in proporzione delle perdite ac-certate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli2447 o 2482-ter del codice civile l’assem-blea convocata senza indugio dagli ammi-nistratori, in alternativa all’immediata ri-duzione del capitale e al contemporaneoaumento del medesimo a una cifra noninferiore al minimo legale, può deliberaredi rinviare tali decisioni alla chiusura del-l’esercizio di cui al comma 2. L’assembleache approva il bilancio di tale eserciziodeve procedere alle deliberazioni di cui agliarticoli 2447 o 2482-ter del codice civile.Fino alla data di tale assemblea non operala causa di scioglimento della società perriduzione o perdita del capitale sociale dicui agli articoli 2484, primo comma, nu-mero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3devono essere distintamente indicate nellanota integrativa con specificazione, in ap-positi prospetti, della loro origine nonchédelle movimentazioni intervenute nell’eser-cizio ».

Art. 43.

(Modifiche all’articolo 67 del decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al comma 7-bis dell’articolo 67 deltesto unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, leparole: « paragrafo 5, punti da 4 a 22 » sonosostituite dalle seguenti: « paragrafo 5, puntida 3 a 22 ».

267. Identico.

Art. 44.

(Procedura di determinazione dei tassi diinteresse massimi per i mutui dello Stato

e degli enti locali)

1. All’articolo 22 del decreto-legge 2marzo 1989, n. 66, convertito, con modifi-

268. Identico.

ex Art. 43.

ex Art. 44.

ex Art. 42.

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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cazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le condizioni massime applicabili aimutui da concedere agli enti locali territo-riali o altre modalità tendenti ad ottenereuniformità di trattamento sono stabilite dalCapo della Direzione competente in mate-ria di debito pubblico con determinazioneda pubblicare nel sito internet istituzionaledel Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento del tesoro ».

2. All’articolo 45 della legge 23 dicembre1998, n. 448, al comma 32, primo periodo,le parole: « dal Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione econo-mica con apposita comunicazione da pub-blicare nella Gazzetta Ufficiale » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dal Capo della Dire-zione competente in materia di debito pub-blico con determinazione da pubblicare nelsito internet istituzionale del Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodel tesoro ».

269. Identico.

270. All’articolo 23 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, laseguente lettera:

« c-ter) interventi diretti a salvaguar-dare l’occupazione e a dare continuità al-l’esercizio delle attività imprenditoriali »;

b) dopo il comma 3-ter è inserito ilseguente:

« 3-quater. Per le finalità di cui al comma2, lettera c-ter), possono essere concessifinanziamenti in favore di piccole impresein forma di società cooperativa costituiteda lavoratori provenienti da aziende i cuititolari intendano trasferire le stesse, incessione o in affitto, ai lavoratori mede-simi. Per la gestione degli interventi ilMinistero dello sviluppo economico si av-vale, sulla base di apposita convenzione,degli investitori istituzionali destinati allesocietà cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni per l’attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie.

ex Art. 44.

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

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Con uno o più decreti del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonostabiliti, nel rispetto della disciplina del-l’Unione europea in materia di aiuti diStato, modalità e criteri per la concessione,erogazione e rimborso dei predetti finan-ziamenti ».

271. Gli importi del trattamento di finerapporto richiesti dai lavoratori e destinatialla sottoscrizione di capitale sociale dellecooperative costituite ai sensi dell’articolo23, comma 3-quater, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introdotto dal comma 270 del presentearticolo, non concorrono alla formazionedel reddito imponibile dei lavoratori me-desimi.

272. Le misure di favore previste dal-l’articolo 3, comma 4-ter, del testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dal-l’articolo 58 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,si applicano nei casi di cessione di aziendadi cui all’articolo 23, comma 3-quater, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma270 del presente articolo. Il Ministro del-l’economia e delle finanze stabilisce conproprio decreto, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, i criteri e le modalitàper l’accesso ai relativi benefìci.

273. Le cooperative di cui all’articolo23, comma 3-quater, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,introdotto dal comma 270 del presentearticolo, rispettano la condizione di preva-lenza di cui all’articolo 2513 del codicecivile a decorrere dal quinto anno succes-sivo alla loro costituzione.

274. All’articolo 43 del decreto-legge 28settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,

ex Art. 44.

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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n. 130, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. I soggetti beneficiari dei mutuiagevolati di cui al decreto-legge 30 dicem-bre 1985, n. 786, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, aldecreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ot-tobre 1996, n. 510, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 novembre 1996,n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile2000, n. 185, possono beneficiare di unallungamento dei termini di restituzionefino a un massimo di 84 rate mensili. Isuddetti benefìci si applicano anche nelcaso in cui sia stata già adottata da Invi-talia Spa la risoluzione del contratto difinanziamento agevolato in ragione dellamorosità nella restituzione delle rate, pur-ché il relativo credito non risulti già iscrittoa ruolo ovvero non siano stati avviati con-tenziosi per il recupero dello stesso; Invi-talia Spa, su richiesta dei soggetti benefi-ciari, da presentare entro il 31 marzo 2021,procede, nel rispetto della normativa del-l’Unione europea in materia di aiuti diStato, alla ricognizione del debito, costi-tuito dalla quota del mutuo non restituitaaumentata delle spese legali nei limiti diquanto giudizialmente liquidato, tenendoconto delle somme a qualsiasi titolo versatea Invitalia Spa dai soggetti richiedenti »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Nell’ambito delle soluzioni negozialigiudizialmente assistite delle crisi d’im-presa ovvero nell’ambito delle attività giu-diziali pendenti per il recupero dei creditiin ragione della revoca o della risoluzionedel contratto di finanziamento agevolato,purché il soggetto beneficiario non abbiacessato l’attività alla data del 31 dicembre2020, Invitalia Spa, previa acquisizione delparere favorevole dell’Avvocatura dello Stato,è obbligata ad aderire tempestivamente, ecomunque non oltre trenta giorni dall’ac-quisizione del parere dell’Avvocatura, a

ex Art. 44.

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

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proposte transattive presentate dai soggettibeneficiari o da altro soggetto interessatoalla continuità aziendale, per importi parial 25 per cento del debito in un’unicasoluzione oppure pari al 100 per cento deldebito in 84 rate mensili costanti; al man-cato pagamento di tre rate mensili, anchenon consecutive, la predetta proposta tran-sattiva decade. Ai fini del presente articolo,per debito deve intendersi, in caso di ri-soluzione, la quota del mutuo non resti-tuita, aumentata degli interessi calcolati altasso legale vigente dal momento dell’ina-dempimento e dalle spese legali sostenuteda Invitalia Spa fino al momento del per-fezionamento dell’accordo, tenendo contodelle somme a qualsiasi titolo versate aInvitalia Spa che comunque sono imputateprima a conto interessi e poi a sorte ca-pitale; analogamente in caso di revoca delleagevolazioni, la quale ordinariamente com-porterebbe anche la restituzione dei con-tributi, per debito deve intendersi quantoprevisto nella fattispecie della risoluzione,ovvero la sola quota del mutuo non resti-tuita, aumentata degli interessi calcolati altasso legale vigente dal momento dell’ina-dempimento e dalle spese legali sostenuteda Invitalia Spa fino al momento del per-fezionamento dell’accordo, tenendo contodelle somme a qualsiasi titolo versate aInvitalia Spa che comunque sono imputateprima a conto interessi e poi a sorte ca-pitale »;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto ilseguente:

« 2-ter. Invitalia Spa sospende le proce-dure esecutive pendenti nei confronti deisoggetti che hanno presentato domanda aisensi del presente articolo per un periododi dodici mesi dalla data di ricezione delladomanda. Invitalia Spa deve rivolgere tem-pestivamente istanza all’autorità compe-tente, in base alle norme in vigore, per lasospensione delle procedure esecutive chesiano in atto a carico dei richiedenti l’a-desione transattiva ai sensi del presentearticolo, al fine di non arrecare pregiudizioirreversibile alla continuità aziendale ».

ex Art. 44.

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

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TITOLO VI

LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SO-CIALI

Art. 45.

(Fondo occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incre-mentato di 600 milioni di euro per l’anno2021 e di 200 milioni di euro per l’anno2022.

275. Identico.

276. Nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali èistituito il Fondo per il sostegno della pa-rità salariale di genere, con una dotazionedi 2 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2022, destinato alla coperturafinanziaria, nei limiti della predetta dota-zione, di interventi finalizzati al sostegno eal riconoscimento del valore sociale edeconomico della parità salariale di generee delle pari opportunità sui luoghi di la-voro.

277. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonostabilite le modalità di attuazione del comma276.

Art. 46.

(Trattamenti di cassa integrazione guada-gni straordinaria per cessata attività)

1. È prorogato per gli anni 2021 e 2022il trattamento di sostegno del reddito di cuiall’articolo 44 del decreto-legge 28 settem-bre 2018, n. 109, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,per un periodo massimo complessivo diautorizzazione del trattamento straordina-rio di integrazione salariale di dodici mesie nel limite di spesa di 200 milioni di europer l’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo

278. Identico.

ex Art. 45.

ex Art. 46.

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

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periodo del presente comma, pari a 200milioni di euro per l’anno 2021 e a 50milioni di euro per l’anno 2022, si provvedea valere sul Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede diaccordo governativo è verificata la sosteni-bilità finanziaria del trattamento straordi-nario di integrazione salariale e nell’ac-cordo è indicato il relativo onere finanzia-rio. Al fine del monitoraggio della spesa, gliaccordi governativi sono trasmessi al Mi-nistero dell’economia e delle finanze e al-l’INPS per il monitoraggio mensile dei flussidi spesa relativi all’erogazione delle presta-zioni. Qualora dal monitoraggio emergache è stato raggiunto o sarà raggiunto illimite di spesa, non possono essere stipulatialtri accordi.

Art. 47.

(Rinnovo dei contratti a tempo determi-nato)

1. All’articolo 93 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo2021 ».

279. Identico.

Art. 48.

(Settore dei call center)

1. Le misure di sostegno del reddito peri lavoratori dipendenti delle imprese delsettore dei call center, di cui all’articolo 44,comma 7, del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n.148, sono prorogate per l’anno2021 nel limite di spesa di 20 milioni dieuro. All’onere derivante dal primo periododel presente comma, pari a 20 milioni dieuro per l’anno 2021, si provvede a valeresul Fondo sociale per occupazione e for-mazione, di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n.185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

280. Identico.

ex Art. 47.

ex Art. 48.

ex Art. 46.

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

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281. All’articolo 199, comma 1, letterab), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « nellimite massimo di 4 milioni di euro perl’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « edi 2 milioni di euro per l’anno 2021 ».

Art. 49.

(Finanziamento indennità per fermo pescaobbligatorio e non obbligatorio)

1. A valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, si provvede, nella misura di 12 milionidi euro per l’anno 2021, al finanziamentodell’indennità onnicomprensiva, pari a trentaeuro giornalieri per l’anno 2021, per cia-scun lavoratore dipendente da impresa adi-bita alla pesca marittima, compresi i socilavoratori delle cooperative della piccolapesca, di cui alla legge 13 marzo 1958,n. 250, in caso di sospensione dal lavoroderivante da misure di arresto temporaneoobbligatorio.

282. Identico.

2. A valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, si provvede, nella misura di 7 milionidi euro per l’anno 2021, al finanziamentodell’indennità onnicomprensiva, pari a trentaeuro giornalieri per l’anno 2021, per cia-scun lavoratore dipendente da impresa adi-bita alla pesca marittima, compresi i socilavoratori delle cooperative della piccolapesca, di cui alla legge 13 marzo 1958,n. 250, in caso di sospensione dal lavoroderivante da misure di arresto temporaneonon obbligatorio.

283. Identico.

ex Art. 49.

ex Art. 48.

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

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Art. 50.

(Sostegno al reddito dei lavoratori delleimprese sequestrate o confiscate)

1. Il trattamento di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 18 maggio2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021,2022 e 2023, alle medesime condizioni sta-bilite dal medesimo articolo 1, comma 1,per una durata massima complessiva didodici mesi nel triennio e nel limite dispesa di 1 milione di euro per ciascuno deitre anni. All’onere derivante dal primo pe-riodo del presente comma, pari a 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023, si provvede a valere sul Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n.185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

284. Identico.

Art. 51.

(Trattamenti di CIGS per le imprese conrilevanza economica strategica)

1. L’efficacia delle disposizioni di cuiall’articolo 22-bis del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, è prorogata per glianni 2021 e 2022, nel limite di 130 milionidi euro per l’anno 2021 e di 100 milioni dieuro per l’anno 2022. Agli oneri derivantidal primo periodo del presente comma,pari a 130 milioni per l’anno 2021 e a 100milioni di euro per l’anno 2022, si provvedea valere sul Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n.185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

285. Identico.

286. Al fine dell’attuazione dei piani dinuova industrializzazione, di recupero o ditenuta occupazionale relativi a crisi azien-dali incardinate presso le unità di crisi delMinistero dello sviluppo economico o delleregioni, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano possono concedereulteriori periodi di trattamento di integra-zione salariale in deroga nel limite della

ex Art. 50.

ex Art. 51.

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

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durata massima di dodici mesi, anche noncontinuativi.

287. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 286 si fa fronte nel limitemassimo delle risorse già assegnate alleregioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma6-bis, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, ove non previamente utiliz-zate ai sensi del comma 3 dell’articolo26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensidell’articolo 22, commi 8-quater e 8-quin-quies, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoconcedono l’indennità di cui al comma 286del presente articolo, esclusivamente pre-via verifica della disponibilità finanziariada parte dell’Istituto nazionale della pre-videnza sociale.

288. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano assicurano ai lavo-ratori beneficiari dei trattamenti di inte-grazione salariale in deroga di cui al comma286 l’applicazione di misure di politicaattiva, individuate, a valere sulle risorseproprie e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, in accordocon le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative, in un apposito pianoregionale, da comunicare al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e all’Agenzianazionale per le politiche attive del lavoro.

Art. 52.

(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei pianidi recupero occupazionale di cui all’arti-colo 44, comma 11-bis, del decreto legisla-tivo 14 settembre 2015, n. 148, sono stan-ziate ulteriori risorse per un importo paria 180 milioni di euro, a valere sul Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le

289. Identico.

ex Art. 52.

ex Art. 51.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

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regioni con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Lepredette regioni possono destinare, nel-l’anno 2021, le risorse stanziate ai sensi delprimo periodo alle medesime finalità delcitato articolo 44, comma 11-bis, del de-creto legislativo n. 148 del 2015, nonché aquelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

290. Al fine di assicurare la prosecu-zione degli interventi di cassa integrazioneguadagni straordinaria e di mobilità inderoga nelle aree di crisi industriale com-plessa individuate dalle regioni per l’anno2020 e non autorizzate per mancanza dicopertura finanziaria, è istituito, nello statodi previsione del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, un Fondo per ilsostegno al reddito dei lavoratori delle areedi crisi industriale complessa con una do-tazione di 10 milioni di euro per l’anno2021. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità di riparto trale regioni delle risorse di cui al predettoFondo sulla base dei fabbisogni comunicatianche al fine del rispetto del limite di spesaprevisto dal presente comma.

291. All’articolo 1-ter del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « decreto » sonoinserite le seguenti: « , nelle more di unariforma organica degli ammortizzatori so-ciali, volta a fare fronte ai vuoti normativiche di fatto pregiudicano la tutela, il so-stegno al reddito e le politiche di reinse-rimento nel mercato del lavoro di unaconsiderevole platea di soggetti, »;

ex Art. 52.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

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Page 112: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

2) le parole: « delle aree di crisicomplessa » sono soppresse;

3) le parole: « 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2021 »;

4) le parole: « , nel limite massimodi 2,43 milioni di euro per l’anno 2020 »sono soppresse;

b) al comma 2:

1) all’alinea, dopo la parola: « pre-senza » sono inserite le seguenti: « alla datadi presentazione dell’istanza »;

2) dopo la lettera d) è aggiunta laseguente:

« d-bis) aver percepito o essere per-cettori dell’indennità di disoccupazione de-nominata Nuova prestazione di Assicura-zione Sociale per l’Impiego (NASpI) »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1,dal 1° gennaio 2021, sono applicate misuredi politica attiva, individuate in un appo-sito piano regionale, da comunicare al Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali eall’Agenzia nazionale per le politiche attivedel lavoro (ANPAL) »;

d) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Indennità per i lavoratori dellaregione Campania ».

292. Nell’anno 2021, in deroga a quantoprevisto dall’articolo 1, commi 446 e 447,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, leamministrazioni pubbliche utilizzatrici deilavoratori socialmente utili di cui all’arti-colo 2, comma 1, del decreto legislativo 28febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,n. 280, nonché dei lavoratori già rientrantinell’abrogato articolo 7 del decreto legisla-tivo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavo-ratori impegnati in attività di pubblicautilità, anche mediante contratti di lavoroa tempo determinato o contratti di colla-borazione coordinata e continuativa non-ché mediante altre tipologie contrattuali,possono assumere a tempo indeterminato i

ex Art. 52.

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

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Page 113: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

suddetti lavoratori da inquadrare nei pro-fili professionali delle aree o categorie peri quali non è richiesto il titolo di studiosuperiore a quello della scuola dell’obbligoche abbiano la professionalità richiesta, inrelazione all’esperienza effettivamente ma-turata, e i requisiti previsti per l’accesso alpubblico impiego, nel rispetto delle se-guenti condizioni e modalità:

a) possesso da parte dei lavoratori deirequisiti di anzianità previsti dall’articolo4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovverodall’articolo 20, commi 1 e 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgi-mento delle attività socialmente utili o dipubblica utilità per il medesimo periodo ditempo;

b) assunzione secondo le modalitàpreviste dall’articolo 20, comma 1, del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deilavoratori che siano stati previamente in-dividuati, in relazione alle medesime atti-vità svolte, con procedure selettive pubbli-che anche espletate presso amministra-zioni diverse da quella che procede all’as-sunzione, salvo quanto previsto dalle letterea), c) e d) del presente comma;

c) espletamento di selezioni riservate,mediante prova di idoneità, ai lavoratoriche non siano stati previamente indivi-duati, in relazione alle medesime attivitàsvolte, con procedure selettive pubblicheanche espletate presso amministrazioni di-verse da quella che procede all’assunzione,salvo quanto previsto dalle lettere a), b) ed) del presente comma;

d) assunzione secondo le modalitàpreviste dall’articolo 20, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,dei lavoratori utilizzati mediante contrattidi lavoro a tempo determinato o contrattidi collaborazione coordinata e continua-tiva nonché mediante altre tipologie con-trattuali, fermo restando quanto dispostodalle lettere a), b) e c) del presente comma.

293. Le assunzioni a tempo indetermi-nato di cui al comma 292 del presentearticolo, anche con contratti di lavoro a

ex Art. 52.

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

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tempo parziale, sono consentite nei limitidella dotazione organica e del piano difabbisogno del personale e sono conside-rate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nella quota di accesso dall’esterno. Restafermo quanto previsto dall’articolo 1, comma446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30dicembre 2018, n. 145.

294. Al comma 446, lettera h), dell’ar-ticolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 »,ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: « 31 marzo 2021 ».

295. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole : « 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 495, le parole: « per ilsolo anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 marzo 2021 ».

296. All’articolo 1, comma 495, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « I lavoratoriche alla data del 31 dicembre 2016 eranoimpiegati in progetti di lavori socialmenteutili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21,e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge1° ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,n. 608, possono essere assunti dalle pub-bliche amministrazioni che ne erano uti-lizzatrici alla predetta data, a tempo inde-terminato, anche con contratti di lavoro atempo parziale, anche in deroga, per il soloanno 2021 in qualità di lavoratori sovran-numerari, alla dotazione organica, al pianodi fabbisogno del personale e ai vincoliassunzionali previsti dalla vigente norma-tiva limitatamente alle risorse di cui alprimo periodo del comma 497 del presentearticolo ».

ex Art. 52.

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Art. 53.

(Sistema duale)

1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022,le risorse di cui all’articolo 1, comma 110,lettera b), della legge 27 dicembre 2017,n. 205, sono incrementate di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,a valere sulle risorse del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2.

297. Per gli esercizi finanziari 2021 e2022, le risorse di cui all’articolo 1, comma110, lettera b), della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono incrementate di 55 mi-lioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milionidi euro per l’anno 2022, di cui 50 milionidi euro per ciascuno dei medesimi anni avalere sulle risorse del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2.

298. Al fine di promuovere e valorizzareil sistema di istruzione e formazione tec-nica superiore, il Fondo per l’istruzione eformazione tecnica superiore, di cui all’ar-ticolo 1, comma 875, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, come incrementato dal-l’articolo 1, comma 67, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, è ulteriormente in-crementato di 20 milioni di euro per l’anno2021.

Art. 54.

(Nuovi trattamenti di cassa integrazioneordinaria, assegno ordinario e cassa inte-grazione in deroga. Esonero dal versa-mento dei contributi previdenziali. Dispo-

sizioni in materia di licenziamento)

1. Al fine di garantire, qualora necessa-rio per il prolungarsi degli effetti sul pianooccupazionale dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, la possibilità di una piùampia forma di tutela delle posizioni lavo-rative per l’anno 2021 mediante tratta-menti di cassa integrazione ordinaria, as-segno ordinario e cassa integrazione inderoga, è istituito, nell’ambito dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, un apposito fondo con unadotazione di 5.333,8 milioni di euro perl’anno 2021. L’importo di 1.503,8 milioni dieuro per l’anno 2021, relativo alle autoriz-zazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma

299. Identico.

ex Art. 53.

ex Art. 54.

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9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 1, comma11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, conservato in contoresidui ai sensi dell’ultimo periodo delcomma 9 dell’articolo 265 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,è versato all’entrata del bilancio dello Statonell’anno 2021 e resta acquisito all’erario.

2. I datori di lavoro che sospendono oriducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica daCOVID-19 possono presentare domanda diconcessione del trattamento ordinario diintegrazione salariale, dell’assegno ordina-rio e del trattamento di integrazione sala-riale in deroga, di cui agli articoli da 19 a22-quinquies del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per unadurata massima di dodici settimane. Ledodici settimane devono essere collocatenel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021e il 31 marzo 2021 per i trattamenti dicassa integrazione ordinaria, e nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30giugno 2021 per i trattamenti di assegnoordinario e di cassa integrazione salarialein deroga. Con riferimento a tali periodi, lepredette dodici settimane costituiscono ladurata massima che può essere richiestacon causale COVID-19. I periodi di inte-grazione salariale precedentemente richie-sti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, col-locati, anche parzialmente, in periodi suc-cessivi al 1° gennaio 2021 sono imputati,ove autorizzati, alle dodici settimane delpresente comma.

300. Identico.

3. Le domande di accesso ai trattamentidi cui al comma 2 devono essere inoltrateall’INPS, a pena di decadenza, entro la finedel mese successivo a quello in cui ha avutoinizio il periodo di sospensione o di ridu-zione dell’attività lavorativa. In fase di primaapplicazione, il termine di decadenza di cuial presente comma è fissato entro la fine

301. Le domande di accesso ai tratta-menti di cui al comma 300 devono essereinoltrate all’INPS, a pena di decadenza,entro la fine del mese successivo a quello incui ha avuto inizio il periodo di sospen-sione o di riduzione dell’attività lavorativa.In fase di prima applicazione, il termine didecadenza di cui al presente comma è

ex Art. 54.

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del mese successivo a quello di entrata invigore della presente legge.

fissato entro la fine del mese successivo aquello di entrata in vigore della presentelegge.

4. In caso di pagamento diretto delleprestazioni da parte dell’INPS, il datore dilavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti idati necessari per il pagamento o per ilsaldo dell’integrazione salariale entro lafine del mese successivo a quello in cui ècollocato il periodo di integrazione sala-riale, ovvero, se posteriore, entro il terminedi trenta giorni dall’adozione del provvedi-mento di concessione. In sede di primaapplicazione, i termini di cui al presentecomma sono rinviati al trentesimo giornosuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente legge, se tale ultima data èposteriore a quella di cui al primo periodo.Trascorsi inutilmente i predetti termini, ilpagamento della prestazione e gli oneri adessa connessi rimangono a carico del da-tore di lavoro inadempiente.

302. Identico.

5. I fondi di cui all’articolo 27 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,garantiscono l’erogazione dell’assegno or-dinario di cui al comma 2 con le medesimemodalità di cui al presente articolo, ovveroper una durata massima di dodici setti-mane collocate nel periodo compreso tra il1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Ilconcorso del bilancio dello Stato agli onerifinanziari relativi alla predetta prestazioneè stabilito nel limite massimo di 900 mi-lioni di euro per l’anno 2021; tale importoè assegnato ai rispettivi fondi con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze. Le risorse di cui alpresente comma sono trasferite ai rispettivifondi con uno o più decreti del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, previo monitoraggio da parte deifondi stessi dell’andamento del costo dellaprestazione, relativamente alle istanze de-gli aventi diritto, nel rispetto del limite dispesa e secondo le indicazioni fornite dalMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali.

303. I fondi di cui all’articolo 27 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,garantiscono l’erogazione dell’assegno or-dinario di cui al comma 300 con le mede-sime modalità di cui ai commi da 299 a 314del presente articolo, ovvero per una du-rata massima di dodici settimane collocatenel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilanciodello Stato agli oneri finanziari relativi allapredetta prestazione è stabilito nel limitemassimo di 900 milioni di euro per l’anno2021; tale importo è assegnato ai rispettivifondi con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Lerisorse di cui al presente comma sonotrasferite ai rispettivi fondi con uno o piùdecreti del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, previomonitoraggio da parte dei fondi stessi del-l’andamento del costo della prestazione,relativamente alle istanze degli aventi di-ritto, nel rispetto del limite di spesa esecondo le indicazioni fornite dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali.

6. Il trattamento di cassa integrazionesalariale operai agricoli (CISOA), di cuiall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-

304. Il trattamento di cassa integrazionesalariale operai agricoli (CISOA), di cuiall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-

ex Art. 54.

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legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, richiesto per eventi riconducibili al-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,è concesso, in deroga ai limiti di fruizioneriferiti al singolo lavoratore e al numero digiornate lavorative da svolgere presso lastessa azienda di cui all’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457, per una duratamassima di novanta giorni, nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30giugno 2021. La domanda di CISOA deveessere presentata, a pena di decadenza,entro la fine del mese successivo a quello incui ha avuto inizio il periodo di sospen-sione dell’attività lavorativa. I periodi diintegrazione precedentemente richiesti eautorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, collocati, ancheparzialmente, in periodi successivi al 31dicembre 2020 sono imputati ai novantagiorni stabiliti dal presente comma. In fasedi prima applicazione, il termine di deca-denza di cui al presente comma è fissatoentro la fine del mese successivo a quello dientrata in vigore della presente legge. Iperiodi di integrazione autorizzati ai sensidel citato decreto-legge n. 104 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 126 del 2020, e ai sensi del presentearticolo sono computati ai fini del raggiun-gimento del requisito delle 181 giornate dieffettivo lavoro previsto dall’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457.

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, richiesto per eventi riconducibili al-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,è concesso, in deroga ai limiti di fruizioneriferiti al singolo lavoratore e al numero digiornate lavorative da svolgere presso lastessa azienda di cui all’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457, per una duratamassima di novanta giorni, nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30giugno 2021. La domanda di CISOA deveessere presentata, a pena di decadenza,entro la fine del mese successivo a quello incui ha avuto inizio il periodo di sospen-sione dell’attività lavorativa. I periodi diintegrazione precedentemente richiesti eautorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, collocati, ancheparzialmente, in periodi successivi al 31dicembre 2020 sono imputati ai novantagiorni stabiliti dal presente comma. In fasedi prima applicazione, il termine di deca-denza di cui al presente comma è fissatoentro la fine del mese successivo a quello dientrata in vigore della presente legge. Iperiodi di integrazione autorizzati ai sensidel citato decreto-legge n. 104 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 126 del 2020, e ai sensi ai commi da 299a 314 del presente articolo sono computatiai fini del raggiungimento del requisitodelle 181 giornate di effettivo lavoro pre-visto dall’articolo 8 della legge 8 agosto1972, n. 457.

7. I benefìci di cui al presente articolosono riconosciuti anche in favore dei lavo-ratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e inogni caso in forza alla data di entrata invigore della presente legge.

305. I benefìci di cui ai commi da 299 a314 del presente articolo sono riconosciutianche in favore dei lavoratori assunti dopoil 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alladata di entrata in vigore della presentelegge.

8. Ai datori di lavoro privati, con esclu-sione di quelli del settore agricolo, che nonrichiedono i trattamenti di cui al comma 2,ferma restando l’aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche, è riconosciutol’esonero dal versamento dei contributi pre-videnziali a loro carico di cui all’articolo 3del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge

306. Ai datori di lavoro privati, conesclusione di quelli del settore agricolo, chenon richiedono i trattamenti di cui al comma300, ferma restando l’aliquota di computodelle prestazioni pensionistiche, è ricono-sciuto l’esonero dal versamento dei contri-buti previdenziali a loro carico di cui al-l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

ex Art. 54.

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13 ottobre 2020, n. 126, per un ulterioreperiodo massimo di otto settimane, fruibilientro il 31 marzo 2021, nei limiti delle oredi integrazione salariale già fruite nei mesidi maggio e giugno 2020, con esclusione deipremi e dei contributi dovuti all’INAIL,riparametrato e applicato su base mensile.

legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulte-riore periodo massimo di otto settimane,fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limitidelle ore di integrazione salariale già fruitenei mesi di maggio e giugno 2020, conesclusione dei premi e dei contributi dovutiall’INAIL, riparametrato e applicato su basemensile.

9. I datori di lavoro privati che abbianorichiesto l’esonero dal versamento dei con-tributi previdenziali ai sensi dell’articolo12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre2020, n. 137, possono rinunciare per lafrazione di esonero richiesto e non godutoe contestualmente presentare domanda peraccedere ai trattamenti di integrazione sa-lariale di cui al presente articolo.

307. I datori di lavoro privati che ab-biano richiesto l’esonero dal versamentodei contributi previdenziali ai sensi dell’ar-ticolo 12, comma 14, del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, possono rinunciareper la frazione di esonero richiesto e nongoduto e contestualmente presentare do-manda per accedere ai trattamenti di in-tegrazione salariale di cui ai commi da 299a 314 del presente articolo.

10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9è concesso ai sensi della sezione 3.1 dellaComunicazione della Commissione euro-pea recante un « Quadro temporaneo per lemisure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-conomia nell’attuale emergenza del CO-VID- 19 » e nei limiti e alle condizioni di cuialla medesima Comunicazione. L’efficaciadelle disposizioni del presente articolo èsubordinata all’autorizzazione della Com-missione europea, ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

308. Il beneficio previsto dai commi 306e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1della Comunicazione della Commissione eu-ropea recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID- 19 » e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima Comunicazione. L’effi-cacia delle disposizioni ai commi da 299 a314 del presente articolo è subordinataall’autorizzazione della Commissione euro-pea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

11. Fino al 31 marzo 2021 resta pre-cluso l’avvio delle procedure di cui agliarticoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e restano altresì sospese le proce-dure pendenti avviate successivamente alladata del 23 febbraio 2020, fatte salve leipotesi in cui il personale interessato dalrecesso, già impiegato nell’appalto, sia ri-assunto a seguito di subentro di nuovoappaltatore in forza di legge, di contrattocollettivo nazionale di lavoro o di clausoladel contratto di appalto.

309. Identico.

12. Fino alla medesima data di cui alcomma 11, resta, altresì, preclusa al datoredi lavoro, indipendentemente dal numerodei dipendenti, la facoltà di recedere dalcontratto per giustificato motivo oggettivoai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio1966, n. 604, e restano altresì sospese le

310. Fino alla medesima data di cui alcomma 309, resta, altresì, preclusa al da-tore di lavoro, indipendentemente dal nu-mero dei dipendenti, la facoltà di recederedal contratto per giustificato motivo ogget-tivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15luglio 1966, n. 604, e restano altresì so-

ex Art. 54.

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procedure in corso di cui all’articolo 7 dellamedesima legge.

spese le procedure in corso di cui all’arti-colo 7 della medesima legge.

13. Le sospensioni e le preclusioni di cuiai commi 11 e 12 non si applicano nelleipotesi di licenziamenti motivati dalla ces-sazione definitiva dell’attività dell’impresa,conseguenti alla messa in liquidazione dellasocietà senza continuazione, anche par-ziale, dell’attività, nei casi in cui nel corsodella liquidazione non si configuri la ces-sione di un complesso di beni o attività chepossano configurare un trasferimento d’a-zienda o di un ramo di essa ai sensi del-l’articolo 2112 del codice civile, o nelleipotesi di accordo collettivo aziendale, sti-pulato dalle organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale, di incentivo alla risoluzione delrapporto di lavoro, limitatamente ai lavo-ratori che aderiscono al predetto accordo;a detti lavoratori è comunque riconosciutoil trattamento di cui all’articolo 1 del de-creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sonoaltresì esclusi dal divieto i licenziamentiintimati in caso di fallimento, quando nonsia previsto l’esercizio provvisorio dell’im-presa, ovvero ne sia disposta la cessazione.Nel caso in cui l’esercizio provvisorio siadisposto per uno specifico ramo dell’a-zienda, sono esclusi dal divieto i licenzia-menti riguardanti i settori non compresinello stesso.

311. Le sospensioni e le preclusioni dicui ai commi 309 e 310 non si applicanonelle ipotesi di licenziamenti motivati dallacessazione definitiva dell’attività dell’im-presa, conseguenti alla messa in liquida-zione della società senza continuazione,anche parziale, dell’attività, nei casi in cuinel corso della liquidazione non si confi-guri la cessione di un complesso di beni oattività che possano configurare un trasfe-rimento d’azienda o di un ramo di essa aisensi dell’articolo 2112 del codice civile, onelle ipotesi di accordo collettivo aziendale,stipulato dalle organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale, di incentivo alla risoluzione delrapporto di lavoro, limitatamente ai lavo-ratori che aderiscono al predetto accordo;a detti lavoratori è comunque riconosciutoil trattamento di cui all’articolo 1 del de-creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sonoaltresì esclusi dal divieto i licenziamentiintimati in caso di fallimento, quando nonsia previsto l’esercizio provvisorio dell’im-presa, ovvero ne sia disposta la cessazione.Nel caso in cui l’esercizio provvisorio siadisposto per uno specifico ramo dell’a-zienda, sono esclusi dal divieto i licenzia-menti riguardanti i settori non compresinello stesso.

14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6è concesso nel limite massimo di spesa paria 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021,ripartito in 2.576,8 milioni di euro per itrattamenti di cassa integrazione ordinariae assegno ordinario, in 1.067,7 milioni dieuro per i trattamenti di cassa integrazionein deroga e in 282 milioni di euro per itrattamenti di CISOA. L’INPS provvede almonitoraggio del limite di spesa di cui alpresente comma. Qualora dal predetto mo-nitoraggio emerga che è stato raggiuntoanche in via prospettica il limite di spesa,l’INPS non prende in considerazione ulte-riori domande.

312. Il trattamento di cui ai commi 300e 304 è concesso nel limite massimo dispesa pari a 3.926,5 milioni di euro perl’anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni dieuro per i trattamenti di cassa integrazioneordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7milioni di euro per i trattamenti di cassaintegrazione in deroga e in 282 milioni dieuro per i trattamenti di CISOA. L’INPSprovvede al monitoraggio del limite di spesadi cui al presente comma. Qualora dalpredetto monitoraggio emerga che è statoraggiunto anche in via prospettica il limitedi spesa, l’INPS non prende in considera-zione ulteriori domande.

15. All’onere derivante dai commi 5 e14, pari a 4.826,5 milioni di euro per l’anno2021 in termini di saldo netto da finanziaree a 3.034,8 milioni di euro per l’anno 2021in termini di indebitamento netto e fabbi-

313. All’onere derivante dai commi 303e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro perl’anno 2021 in termini di saldo netto dafinanziare e a 3.034,8 milioni di euro perl’anno 2021 in termini di indebitamento

ex Art. 54.

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sogno delle amministrazioni pubbliche, siprovvede mediante utilizzo delle risorse delfondo di cui al comma 1.

netto e fabbisogno delle amministrazionipubbliche, si provvede mediante utilizzodelle risorse del fondo di cui al comma 299.

16. Alle minori entrate derivanti daicommi da 8 a 10, valutate in 155,6 milionidi euro per l’anno 2021, si provvede me-diante utilizzo delle risorse del fondo di cuial comma 1.

314. Alle minori entrate derivanti daicommi da 306 a 308, valutate in 155,6milioni di euro per l’anno 2021, si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui al comma 299.

315. Ai lavoratori marittimi di cui al-l’articolo 115 del codice della navigazioneimbarcati su navi adibite alla pesca marit-tima e alla pesca in acque interne e lagu-nari, compresi i soci lavoratori di coope-rative della piccola pesca di cui alla legge13 marzo 1958, n. 250, nonché agli arma-tori e ai proprietari armatori, imbarcatisulla nave dai medesimi gestita, e ai pe-scatori autonomi non titolari di pensione enon iscritti ad altre forme previdenzialiobbligatorie, ad esclusione della Gestioneseparata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, che so-spendono o riducono l’attività lavorativa oche hanno subìto una riduzione del redditoper eventi riconducibili all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, è concesso untrattamento di sostegno al reddito, per ladurata massima di novanta giorni, nel pe-riodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il30 giugno 2021. Il trattamento di cui alpresente comma è incompatibile con i trat-tamenti di cui ai commi da 299 a 314 delpresente articolo, con le prestazioni dicassa integrazione in deroga e con le pre-stazioni del Fondo di integrazione salarialedi cui al decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali n. 94343 del 3 feb-braio 2016 e di altri Fondi di solidarietàbilaterali di cui al decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148.

316. Per gli armatori e i proprietariarmatori, imbarcati sulla nave dai mede-simi gestita, per i soci lavoratori autonomidi cooperative della piccola pesca di cuialla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per ipescatori autonomi la riduzione del red-dito del primo semestre 2021 deve risultarealmeno pari al 33 per cento rispetto alreddito del primo semestre 2019. A tal fineil reddito è individuato secondo il principiodi cassa come differenza tra i ricavi e i

ex Art. 54.

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

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compensi percepiti e le spese sostenutenell’esercizio dell’attività.

317. La domanda deve essere presentataall’INPS, per i lavoratori subordinati, entroil termine di decadenza della fine del mesesuccessivo a quello in cui ha avuto inizio ilperiodo di sospensione o di riduzione del-l’attività lavorativa e, per i lavoratori di cuial comma 316, entro il 30 settembre 2021.

318. Il trattamento di cui al comma 315non concorre alla formazione del redditoed è riconosciuto, per i lavoratori subor-dinati, nella misura pari agli importi mas-simi mensili del trattamento di integra-zione salariale e, per i lavoratori di cui alcomma 316, nella misura di 40 euro nettial giorno. Il trattamento non dà luogoall’accredito della contribuzione figurativané al pagamento dell’assegno per il nucleofamiliare.

319. Il trattamento di cui al comma 315è concesso nel limite massimo di spesa di31,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPSprovvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa di cui al primo periodo equalora dal monitoraggio emerga che èstato raggiunto anche in via prospettica illimite di spesa, l’INPS non prende in con-siderazione ulteriori domande.

Art. 55.

(Contributo per il funzionamento dell’AN-PAL Servizi Spa)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni dieuro annui in favore dell’Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro, qualecontributo per il funzionamento della so-cietà ANPAL Servizi Spa.

320. Identico.

Art. 56.

(Fondo per il finanziamento degli istitutidi patronato e di assistenza sociale)

1. Per l’esercizio finanziario 2021, inlinea con quanto disposto dall’articolo 18del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stan-

321. Identico.

ex Art. 55.

ex Art. 56.

ex Art. 54.

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

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ziamenti iscritti nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali per il finanziamento degli Istituti dipatronato di cui al comma 1 dell’articolo13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sonocomplessivamente incrementati di ulteriori15 milioni di euro. Tale somma è erogatanel suo intero ammontare entro il primosemestre dell’anno 2021, con apposito de-creto del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

322. Al fine di contribuire all’acco-glienza di genitori detenuti con bambini alseguito in case-famiglia protette ai sensidell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011,n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienzaresidenziale dei nuclei mamma-bambino, èistituito, nello stato di previsione del Mi-nistero della giustizia, un fondo con unadotazione pari a 1,5 milioni di euro perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

323. Con decreto del Ministro della giu-stizia, da adottare entro due mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,le risorse del fondo di cui al comma 322del presente articolo sono ripartite tra leregioni, secondo criteri e modalità fissatidallo stesso decreto anche al fine di rispet-tare il limite di spesa massima di cui almedesimo comma 322.

Art. 57.

(Fondo per le politiche attive del lavoro)

1. Al fine di favorire la transizione oc-cupazionale mediante il potenziamento dellepolitiche attive del lavoro e di sostenere ilpercorso di riforma degli ammortizzatorisociali, nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali èistituito un fondo denominato « Fondo perl’attuazione di misure relative alle politicheattive rientranti tra quelle ammissibili dalla

324. Al fine di favorire la transizioneoccupazionale mediante il potenziamentodelle politiche attive del lavoro e di soste-nere il percorso di riforma degli ammor-tizzatori sociali, nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali, per il successivo trasferimento al-l’Agenzia nazionale delle politiche attivedel lavoro (ANPAL) per le attività di com-

ex Art. 57.

ex Art. 56.

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

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Commissione europea nell’ambito del pro-gramma React EU », con una dotazione di500 milioni di euro nell’anno 2021, il cuiutilizzo è disciplinato con successivo prov-vedimento legislativo in relazione alle mi-sure ritenute ammissibili al finanziamentodel predetto strumento.

petenza, è istituito un fondo denominato« Fondo per l’attuazione di misure relativealle politiche attive rientranti tra quelleammissibili dalla Commissione europea nel-l’ambito del programma React EU », conuna dotazione di 500 milioni di euro nel-l’anno 2021. Nei limiti delle risorse residuedi cui al primo periodo, al netto dellerisorse utilizzate ai sensi del comma 325,pari a 233 milioni di euro per l’anno 2021,è istituito un programma denominato « Ga-ranzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL),quale programma nazionale di presa incarico finalizzata all’inserimento occupa-zionale, mediante l’erogazione di servizispecifici di politica attiva del lavoro, nel-l’ambito del patto di servizio di cui all’ar-ticolo 20 del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 150. Le misure di assistenzaintensiva nella ricerca di lavoro, di cuiall’articolo 23 del citato decreto legislativon. 150 del 2015, sono rideterminate nel-l’ambito del programma nazionale di cui alpresente comma. Con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono individuatile prestazioni connesse al programma na-zionale GOL, compresa la definizione dellemedesime prestazioni per tipologia di be-neficiari, le procedure per assicurare ilrispetto del limite di spesa, le caratteristi-che dell’assistenza intensiva nella ricercadi lavoro e i tempi e le modalità di ero-gazione da parte della rete dei servizi perle politiche del lavoro, nonché la specifi-cazione dei livelli di qualità di riqualifica-zione delle competenze. Resta fermo che lemisure comprese nel programma nazio-nale GOL sono individuate nell’ambito dellemisure ritenute ammissibili al finanzia-mento del predetto programma React EU.

325. Nelle more dell’istituzione del pro-gramma nazionale GOL di cui al comma324, per l’anno 2021, l’assegno di ricollo-cazione di cui all’articolo 23 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 150, è

ex Art. 57.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

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riconosciuto, nel limite di 267 milioni dieuro per il medesimo anno, dal centro perl’impiego anche a coloro che si trovino inuna delle seguenti condizioni, ad esclu-sione delle persone che beneficiando degliammortizzatori sociali sono in grado diraggiungere i requisiti necessari per l’ac-cesso alla pensione al termine della frui-zione dei medesimi: collocazione in cassaintegrazione guadagni ai sensi dell’articolo1, comma 136, della legge 27 dicembre2017, n. 205; sospensione del rapporto dilavoro e collocazione in cassa integrazioneguadagni per cessazione dell’attività ai sensidell’articolo 44 del decreto-legge 28 settem-bre 2018, n. 109, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;percezione della Nuova Assicurazione So-ciale per l’Impiego e dell’indennità mensiledi disoccupazione da oltre quattro mesi.

326. Con deliberazione del consiglio diamministrazione dell’ANPAL, adottata pre-via approvazione del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, sentite le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i tempi, le modalità operativedi erogazione e l’ammontare dell’assegnodi ricollocazione di cui al comma 325 e leprocedure per assicurare il rispetto dellimite di spesa di cui al medesimo comma325, con la presa in carico del beneficiarioda parte dei centri per l’impiego e con ilservizio di accompagnamento all’inseri-mento lavorativo che può essere erogatodai centri per l’impiego o dai soggetti pri-vati accreditati ai sensi dell’articolo 12 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,nel rispetto dei regimi di accreditamentoregionale. In considerazione della fase ditransizione tecnologica ed ecologica delmercato del lavoro, l’assegno di ricolloca-zione deve prevedere, insieme con il bilan-cio delle competenze e con l’analisi dieventuali bisogni formativi di qualifica-zione delle competenze, il piano di riqua-lificazione necessario affinché la personapossa colmare il proprio fabbisogno for-mativo. Nel caso il cui il servizio di ac-compagnamento all’inserimento lavorativosia affidato ai soggetti privati accreditati aisensi del citato articolo 12 del decretolegislativo n. 150 del 2015, le informazioni

ex Art. 57.

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relative ai servizi resi sono comunicate alsistema informativo unitario delle politichedel lavoro di cui all’articolo 13 del predettodecreto legislativo n. 150 del 2015, alimen-tando il fascicolo elettronico del lavora-tore.

327. Per l’anno 2021, l’assegno di ricol-locazione è riconosciuto ai soggetti di cui alcomma 325 a valere sulle risorse del Fondodi cui al comma 324 e il relativo ricono-scimento è subordinato all’operatività delrispettivo finanziamento nell’ambito del pro-gramma React EU. Il comma 7 dell’articolo9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

328. L’efficacia delle disposizioni di cuiai commi da 325 a 327 è condizionataall’approvazione, da parte delle autoritàeuropee, dell’ammissibilità delle stesse di-sposizioni al finanziamento nell’ambito delprogramma React EU.

Art. 58.

(Fondo per l’assistenza dei bambini affettida malattia oncologica)

1. La dotazione del fondo per l’assi-stenza dei bambini affetti da malattia on-cologica di cui all’articolo 1, comma 338,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èstabilita in 5 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2021.

329. Identico.

330. Al fine di migliorare la protezionesociale delle persone affette da demenza edi garantire la diagnosi precoce e la presain carico tempestiva delle persone affetteda malattia di Alzheimer, è istituito, nellostato di previsione del Ministero della sa-lute, un fondo, denominato « Fondo perl’Alzheimer e le demenze », con una dota-zione di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023.

331. Il Fondo di cui al comma 330 èdestinato al finanziamento delle linee diazione previste dalle regioni e dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano inapplicazione del Piano nazionale demenze- strategie per la promozione ed il miglio-ramento della qualità e dell’appropriatezza

ex Art. 58.

ex Art. 57.

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degli interventi assistenziali nel settore delledemenze, approvato con accordo del 30ottobre 2019 dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del13 gennaio 2015, nonché al finanziamentodi investimenti effettuati dalle regioni edalle province autonome di Trento e diBolzano, anche mediante l’acquisto di ap-parecchiature sanitarie, volti al potenzia-mento della diagnosi precoce, del tratta-mento e del monitoraggio dei pazienti conmalattia di Alzheimer, al fine di migliorareil processo di presa in carico dei pazientistessi.

332. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sonoindividuati i criteri e le modalità di ripartodel Fondo di cui al comma 330, nonché ilsistema di monitoraggio dell’impiego dellesomme.

333. All’articolo 15, comma 1, letterac-bis), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,le parole: « di euro 500 » sono sostituitedalle seguenti: « di euro 550 ».

Art. 59.

(Fondo per i caregiver familiari)

1. È istituito nello stato di previsione delMinistero del lavoro e delle politiche socialiun fondo, con una dotazione di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023, destinato alla copertura finanziariadi interventi legislativi finalizzati al rico-noscimento del valore sociale ed economicodell’attività di cura non professionale svoltadal caregiver familiare, come definito dalcomma 255 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2017, n. 205.

334. È istituito nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali un fondo, con una dotazione di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, destinato alla coperturafinanziaria di interventi legislativi finaliz-zati al riconoscimento del valore sociale edeconomico dell’attività di cura non profes-sionale svolta dal caregiver familiare, comedefinito dal comma 255 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205.

ex Art. 59.

ex Art. 58.

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335. Al fine di prevenire condizioni dipovertà ed esclusione sociale di coloro che,al compimento della maggiore età, vivonofuori dalla famiglia di origine sulla base diun provvedimento dell’autorità giudiziaria,la quota del Fondo Povertà di cui all’arti-colo 7, comma 2, del decreto legislativo 15settembre 2017, n. 147, è integrata di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cuial primo periodo è riservato, in via speri-mentale, a interventi, da effettuare anchein un numero limitato di ambiti territo-riali, volti a permettere di completare ilpercorso di crescita verso l’autonomia ga-rantendo la continuità dell’assistenza neiconfronti degli interessati, fino al compi-mento del ventunesimo anno d’età.

Art. 60.

(Opzione donna)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alcomma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entroil 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».

336. Identico.

337. Al fine di semplificare le proceduree l’utilizzo del beneficio economico dellaPensione di cittadinanza da parte dei sog-getti anziani, il comma 6-bis dell’articolo 5del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal se-guente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021,ai beneficiari di Pensione di cittadinanzache risultino titolari di altra prestazionepensionistica erogata dall’INPS il beneficioè erogato insieme con detta prestazionepensionistica per la quota parte spettanteai sensi dell’articolo 3, comma 7. Nei con-fronti dei titolari della Pensione di citta-dinanza non valgono i limiti di utilizzo dicui al comma 6 ».

ex Art. 60.

ex Art. 59.

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338. All’articolo 8, comma 2, del rego-lamento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013,n. 159, la lettera a) è sostituita dalla se-guente:

« a) residenza fuori dell’unità abita-tiva della famiglia di origine da almeno dueanni rispetto alla data di presentazionedella dichiarazione sostitutiva unica di cuiall’articolo 10, in alloggio non di proprietàdi un membro della famiglia medesima ».

Art. 61.

(Proroga dell’Ape sociale)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, sono apportate le seguentimodificazioni:

339. Identico.

a) al comma 179, alinea, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 186, le parole: « 323,4milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2milioni di euro per l’anno 2022 e di 6,5milioni di euro per l’anno 2023 » sonosostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni dieuro per l’anno 2021, di 285,1 milioni dieuro per l’anno 2022, di 169,3 milioni dieuro per l’anno 2023, di 119,9 milioni dieuro per l’anno 2024, di 71,5 milioni dieuro per l’anno 2025 e di 8,9 milioni dieuro per l’anno 2026 ».

2. Le disposizioni di cui al secondo e alterzo periodo del comma 165 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siapplicano anche con riferimento ai soggettiche verranno a trovarsi nelle condizioniindicate nel corso dell’anno 2021.

340. Identico.

341. Al fine di contribuire a rimuoveregli ostacoli che impediscono la piena in-clusione sociale delle persone con disabi-lità e di garantire loro il diritto alla par-tecipazione democratica, nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze è istituito un apposito fondo, datrasferire alla Presidenza del Consiglio deiministri, destinato alla realizzazione di una

ex Art. 61.

ex Art. 60.

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piattaforma di raccolta delle firme digitalida utilizzare per gli adempimenti di cuiall’articolo 8 della legge 25 maggio 1970,n. 352.

342. La dotazione del fondo di cui alcomma 341 è determinata in 100.000 euroannui a decorrere dall’anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio deiministri assicura l’entrata in funzione dellapiattaforma di cui al comma 341 entro il31 dicembre 2021.

344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 lefirme e i dati di cui al secondo commadell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970,n. 352, possono essere raccolti, tramite lapiattaforma di cui al comma 341, in formadigitale ovvero tramite strumentazione elet-tronica con le modalità previste dall’arti-colo 20, comma 1-bis, del codice dell’am-ministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firmedigitali non sono soggette all’autenticazionedi cui al terzo comma dell’articolo 8 dellalegge 25 maggio 1970, n. 352.

345. All’articolo 1, comma 160, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:« 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 2018-2023 ».

346. Le disposizioni in materia di re-quisiti di accesso e di regime delle decor-renze vigenti prima della data di entrata invigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, ferme restando, nei limiti definiti aisensi del comma 3 del presente articolo, lesalvaguardie ivi indicate, continuano adapplicarsi, nel limite complessivo di 2.400unità, ai soggetti che maturano i requisitiper il pensionamento successivamente al31 dicembre 2011 appartenenti alla se-guenti categorie:

a) lavoratori di cui all’articolo 1,comma 194, lettera a), della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, i quali perfezionanoi requisiti utili a comportare la decorrenzadel trattamento pensionistico, secondo ladisciplina vigente prima della data di en-trata in vigore del decreto-legge 6 dicembre

ex Art. 61.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entroil centoventesimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all’articolo 1,comma 194, lettera f), della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, i quali perfezionanoi requisiti utili a comportare la decorrenzadel trattamento pensionistico, secondo ladisciplina vigente prima della data di en-trata in vigore del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entroil centoventesimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all’articolo 1,comma 194, lettere b), c) e d), della legge27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezio-nano i requisiti utili a comportare la de-correnza del trattamento pensionistico, se-condo la disciplina vigente prima delladata di entrata in vigore del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, entro il centoventesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all’articolo 24,comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, limitatamente ai lavoratori in con-gedo per assistere figli con disabilità graveai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testounico delle disposizioni legislative in ma-teria di tutela e sostegno della maternità edella paternità, di cui al decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezio-nano i requisiti utili a comportare la de-correnza del trattamento pensionistico, se-condo la disciplina vigente prima delladata di entrata in vigore del decreto-leggen. 201 del 2011, entro il centoventesimomese successivo alla data di entrata invigore del medesimo decreto-legge n. 201del 2011;

e) con esclusione del settore agricoloe dei lavoratori con qualifica di stagionali,

ex Art. 61.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

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ai lavoratori con contratto di lavoro atempo determinato e ai lavoratori in som-ministrazione con contratto a tempo de-terminato, cessati dal lavoro tra il 1° gen-naio 2007 e il 31 dicembre 2011, nonrioccupati a tempo indeterminato, i qualiperfezionano i requisiti utili a comportarela decorrenza del trattamento pensioni-stico, secondo la disciplina vigente primadella data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, entro il centoventesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

347. Ai fini della presentazione delleistanze da parte dei lavoratori, da effet-tuare entro il temine di decadenza di ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, si applicano per cia-scuna categoria di lavoratori salvaguardatile specifiche procedure previste nei prece-denti provvedimenti in materia di salva-guardia dei requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, da ultimo stabilite con de-creto del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile2014. L’Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS) provvede al monitoraggiodelle domande di pensionamento inoltratedai soggetti appartenenti alle categorie dicui al comma 346 del presente articolo, checostituiscono un contingente unico, sullabase della data di cessazione del rapportodi lavoro che, per i soggetti di cui allalettera d) del predetto comma 346 in atti-vità di lavoro, è da intendersi quella dientrata in vigore della presente legge. L’INPSprovvede a pubblicare nel proprio sitointernet istituzionale, in forma aggregata alfine di rispettare le vigenti disposizioni inmateria di tutela dei dati personali, i datiraccolti a seguito dell’attività di monitorag-gio, avendo cura di evidenziare le domandeaccolte, quelle respinte e le relative moti-vazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il

ex Art. 61.

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

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raggiungimento dei limiti di spesa, anche invia prospettica, determinati ai sensi deicommi 346 e 348 del presente articolo,l’INPS non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate a usu-fruire dei benefìci previsti dai medesimicommi da 346 a 348. Qualora dal monito-raggio non risulti il raggiungimento deilimiti di spesa, anche in via prospettica,determinati ai sensi dei commi 346 e 348del presente articolo, le eventuali economiesono finalizzate al finanziamento di even-tuali ulteriori misure di salvaguardia che sirivelassero ancora necessarie.

348. I benefìci di cui al comma 346 sonoriconosciuti nel limite di 2.400 soggetti enel limite massimo di spesa di 34,9 milionidi euro per l’anno 2021, di 33,5 milioni dieuro per l’anno 2022, di 26,8 milioni dieuro per l’anno 2023, di 16,1 milioni dieuro per l’anno 2024, di 3,2 milioni di europer l’anno 2025 e di 0,6 milioni di euro perl’anno 2026.

Art. 62.

(Contratto di espansione interprofessio-nale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, sono apportatele seguenti modificazioni:

349. Identico:

a) al comma 1, le parole: « 2019 e2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma1-bis »;

a) identica;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

b) identico:

« 1-bis. Esclusivamente per il 2021, lasoglia di cui al comma 1, è ridotta a 500unità lavorative »;

« 1-bis. Esclusivamente per il 2021, illimite minimo di unità lavorative in orga-nico di cui al comma 1 non può essereinferiore a 500 unità, e, limitatamente aglieffetti di cui al comma 5 a 250 unità,calcolate complessivamente nelle ipotesi di

ex Art. 62.

ex Art. 61.

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

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aggregazione di imprese stabile con un’u-nica finalità produttiva o di servizi »;

c) al comma 5: c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

1) le parole: « e di 6,8 milioni dieuro per l’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « , di 36,1 milioni di euro perl’anno 2021, di 33,10 milioni di euro perl’anno 2022 e di 7,5 milioni di euro perl’anno 2023 »;

« 5. Per i lavoratori che si trovino anon più di sessanta mesi dalla prima de-correnza utile della pensione di vecchiaia,che abbiano maturato il requisito minimocontributivo, o della pensione anticipata dicui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, nell’ambito di accordi di nonopposizione e previo esplicito consenso informa scritta dei lavoratori interessati, ildatore di lavoro riconosce per tutto ilperiodo e fino al raggiungimento della primadecorrenza utile del trattamento pensioni-stico, a fronte della risoluzione del rap-porto di lavoro, un’indennità mensile, com-misurata al trattamento pensionistico lordomaturato dal lavoratore al momento dellacessazione del rapporto di lavoro, comedeterminato dall’INPS. Qualora la primadecorrenza utile della pensione sia quellaprevista per la pensione anticipata, il da-tore di lavoro versa anche i contributiprevidenziali utili al conseguimento deldiritto. Per l’intero periodo di spettanzateorica della NASpI al lavoratore, il versa-mento a carico del datore di lavoro perl’indennità mensile è ridotto di un importoequivalente alla somma della prestazionedi cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22, e il versamento a caricodel datore di lavoro per i contributi pre-videnziali utili al conseguimento del dirittoalla pensione anticipata è ridotto di unimporto equivalente alla somma della con-tribuzione figurativa di cui all’articolo 12del medesimo decreto legislativo n. 22 del2015, fermi restando in ogni caso i criteridi computo della contribuzione figurativa.Per le imprese o gruppi di imprese con unorganico superiore a 1.000 unità lavorativeche attuino piani di riorganizzazione o diristrutturazione di particolare rilevanza stra-tegica, in linea con i programmi europei, eche, all’atto dell’indicazione del numerodei lavoratori da assumere ai sensi dellalettera a) del comma 2, si impegnino ad

ex Art. 62.

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

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effettuare almeno una assunzione per ognitre lavoratori che abbiano prestato il con-senso ai sensi del presente comma, lariduzione dei versamenti a carico del da-tore di lavoro, di cui al precedente capo-verso, opera per ulteriori dodici mesi, perun importo calcolato sulla base dell’ultimamensilità di spettanza teorica della presta-zione NASpI al lavoratore. Allo scopo didare attuazione al contratto di cui al comma1, il datore di lavoro interessato presentaapposita domanda all’INPS, accompagnatadalla presentazione di una fideiussione ban-caria a garanzia della solvibilità in rela-zione agli obblighi. Il datore di lavoro èobbligato a versare mensilmente all’INPSla provvista per la prestazione e per lacontribuzione figurativa. In ogni caso, inassenza del versamento mensile di cui alpresente comma, l’INPS è tenuto a nonerogare le prestazioni. I benefìci di cui alpresente comma sono riconosciuti entro illimite complessivo di spesa di 117,2 milionidi euro per l’anno 2021, 132,6 milioni dieuro per l’anno 2022, 40,7 milioni di europer l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno2024. Se nel corso della procedura di con-sultazione di cui al comma 1 emerge ilverificarsi di scostamenti, anche in viaprospettica, rispetto al predetto limite dispesa, il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali non può procedere alla sotto-scrizione dell’accordo governativo e conse-guentemente non può prendere in consi-derazione ulteriori domande di accesso aibenefìci di cui al presente comma. L’INPSprovvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, fornendo irisultati dell’attività di monitoraggio al Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali eal Ministero dell’economia e delle finanze »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Allo scopo di dare attuazione alcontratto di cui al comma 1, il datore dilavoro interessato presenta apposita do-manda all’INPS, accompagnata dalla pre-sentazione di una fideiussione bancaria agaranzia della solvibilità in relazione agli

ex Art. 62.

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obblighi. Il datore di lavoro è obbligato aversare mensilmente all’INPS la provvistaper la prestazione e per la contribuzionefigurativa. »;

d) al comma 7, le parole: « e di 31,8milioni di euro per l’anno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « , di 31,8 milionidi euro per l’anno 2020, di 101 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 102 milioni dieuro per l’anno 2022 ».

d) identica.

Art. 63.

(Calcolo dei requisiti di anzianità ai finipensionistici nel part time verticale ci-

clico)

1. Il periodo di durata del contratto dilavoro a tempo parziale che prevede che laprestazione lavorativa sia concentrata indeterminati periodi è riconosciuto per in-tero utile ai fini del raggiungimento deirequisiti di anzianità lavorativa per l’ac-cesso al diritto alla pensione. A tal fine, ilnumero delle settimane da assumere ai finipensionistici si determina rapportando iltotale della contribuzione annuale al mini-male contributivo settimanale determinatoai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre1983, n. 638. Con riferimento ai contrattidi lavoro a tempo parziale esauriti primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge, il riconoscimento dei periodinon interamente lavorati è subordinato allapresentazione di apposita domanda dell’in-teressato corredata da idonea documenta-zione. I trattamenti pensionistici liquidatiin applicazione della presente disposizionenon possono avere decorrenza anteriorealla data di entrata in vigore della stessa.

350. Identico.

351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblicasicurezza preordinato al contenimento delcontagio da COVID-19, nonché dello svol-gimento dei maggiori compiti comunqueconnessi all’emergenza epidemiologica incorso, è autorizzata, per l’anno 2021, laspesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392euro per il pagamento delle indennità di

ex Art. 63.

ex Art. 62.

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ordine pubblico del personale delle Forzedi polizia e degli altri oneri connessi al-l’impiego del personale delle polizie localie 11.478.200 euro per il pagamento delleprestazioni di lavoro straordinario del per-sonale delle Forze di polizia.

352. Al fine di garantire, per il periododi cui al comma 351, la funzionalità delCorpo nazionale dei vigili del fuoco inrelazione agli accresciuti impegni connessiall’emergenza epidemiologica in corso, èautorizzata, per l’anno 2021, la spesa di2.633.971 euro per il pagamento delle pre-stazioni di lavoro straordinario del perso-nale dei vigili del fuoco.

353. Al fine di dare piena attuazionealle misure urgenti volte a garantire, nelpiù gravoso contesto di gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, il re-golare e pieno svolgimento delle attivitàistituzionali di trattamento e di sicurezzanegli istituti penitenziari, è autorizzata, perl’anno 2021, la spesa complessiva di1.454.565 euro per il pagamento, anche inderoga ai limiti vigenti, delle prestazioni dilavoro straordinario del personale appar-tenente al Corpo di polizia penitenziariasvolte nel periodo dal 1° gennaio al 31gennaio 2021.

354. All’articolo 1, comma 149, primoperiodo, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, le parole: « 18 milioni di euro »sono sostituite dalle seguenti: « 28 milionidi euro ».

355. All’articolo 21-bis, comma 1, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 5 mi-lioni di euro annui » sono sostituite dalleseguenti: « 10.000.000 di euro annui ». Aifini di cui al presente comma è autorizzatala spesa di 5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021.

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021,l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittimedell’amianto, di cui all’articolo 1, comma241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,eroga ai soggetti già titolari di renditaerogata per una patologia asbesto-corre-lata riconosciuta dallo stesso INAIL o dalsoppresso Istituto di previdenza per il set-

ex Art. 63.

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tore marittimo, ovvero, in caso di soggettideceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124, una prestazione aggiuntiva nellamisura percentuale del 15 per cento dellarendita in godimento. La prestazione ag-giuntiva è erogata unitamente al rateo direndita corrisposto mensilmente ed è cu-mulabile con le altre prestazioni spettantia qualsiasi titolo sulla base delle normegenerali e speciali dell’ordinamento.

357. Per gli eventi accertati a decorreredal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite ilFondo per le vittime dell’amianto, eroga aimalati di mesotelioma, che abbiano con-tratto la patologia per esposizione fami-liare a lavoratori impegnati nella lavora-zione dell’amianto ovvero per esposizioneambientale, una prestazione di importofisso pari a euro 10.000 da corrisponderein un’unica soluzione su istanza dell’inte-ressato o degli eredi in caso di decesso.L’istanza è presentata a pena di decadenzaentro tre anni dalla data dell’accertamentodella malattia.

358. Sono utilizzate le disponibilità delFondo di cui all’articolo 1, comma 241,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alladata del 31 dicembre 2020, per il paga-mento della prestazione aggiuntiva previstadall’articolo 1, comma 243, della citatalegge con riferimento agli eventi denunciatifino alla predetta data e nella misura sta-bilita dalle disposizioni vigenti nel tempo elimitatamente ai ratei spettanti fino al 31dicembre 2020. Le predette disponibilitàsono altresì utilizzate per il pagamentodella prestazione di importo fisso in un’u-nica soluzione di 10.000 euro a favore deimalati di mesotelioma, che abbiano con-tratto la patologia per esposizione fami-liare a lavoratori impegnati nella lavora-zione dell’amianto ovvero per esposizioneambientale, o dei loro eredi ai sensi del-l’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8, con riferimento agli eventi accertatifino al 31 dicembre 2020 e per i quali nonsia decorso, a pena di decadenza, il ter-mine di tre anni dalla data di accertamento

ex Art. 63.

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della malattia. A decorrere dal 1° gennaio2021 non si applica l’addizionale a caricodelle imprese di cui all’articolo 1, comma244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e l’autorizzazione di spesa di cui al mede-simo comma 244, secondo periodo, è sop-pressa.

359. Agli oneri derivanti dai commi 356e 357 del presente articolo, valutati rispet-tivamente in 39 milioni di euro per l’anno2021, in 40,5 milioni di euro per l’anno2022, in 42,15 milioni di euro per l’anno2023, in 43,8 milioni di euro per l’anno2024, in 45,3 milioni di euro per l’anno2025, in 46,8 milioni di euro per l’anno2026, in 48,15 milioni di euro per l’anno2027, in 49,35 milioni di euro per l’anno2028, in 50,4 milioni di euro per l’anno2029 e in 51,45 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2030 relativamente alcomma 356 e in 4,8 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021 relativamenteal comma 357, si provvede, quanto a 22milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021, mediante le economie derivanti dallasoppressione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1, comma 244, della legge24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 64.

(Disposizioni in favore dei lavoratori espo-sti all’amianto)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, dopo il comma 277 sonoinseriti i seguenti:

360. Identico.

« 277-bis. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, l’INPS richiede al datore dilavoro la documentazione necessaria adintegrazione delle domande presentate aisensi del comma 277. Il datore di lavoroadempie entro il termine perentorio di no-vanta giorni dalla ricezione della richiesta.Entro i successivi quindici giorni l’INPStrasmette le istanze corredate della relativadocumentazione all’INAIL che, entro i suc-cessivi sessanta giorni, invia all’INPS lecertificazioni tecniche attestanti la sussi-stenza o meno dei requisiti previsti dallalegge.

ex Art. 64.

ex Art. 63.

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277-ter. All’esito della procedura indi-cata al comma 277-bis, e comunque nonoltre sessanta giorni dalla ricezione dellecertificazioni inviate dall’INAIL, l’INPS pro-cede al monitoraggio delle domande pre-sentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nel-l’anno di riferimento, dei requisiti pensio-nistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l’onere previsto per l’esercizio fi-nanziario dell’anno di riferimento, con-nesso all’anticipo pensionistico e all’even-tuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della do-manda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell’individuazione dieventuali scostamenti rispetto alle risorsefinanziarie annualmente disponibili perlegge, entro trenta giorni dalla conclusionedelle operazioni di monitoraggio, e comun-que con cadenza annuale, l’INPS provvedealla redazione di una graduatoria dei lavo-ratori aventi diritto al beneficio di cui alcomma 277, tenendo conto prioritaria-mente della data di maturazione dei requi-siti pensionistici agevolati e, a parità deglistessi, della data di presentazione delladomanda di accesso al beneficio. Qualoral’onere finanziario accertato sia superioreallo stanziamento previsto per l’anno diriferimento, la decorrenza dei trattamentipensionistici riconosciuti ai sensi del comma277 è differita in ragione dei criteri indicatial precedente periodo del presente commae nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espres-samente regolato dai commi da 277-bis a277-quater, si applicano, in quanto compa-tibili le disposizioni contenute nel decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze 12 maggio 2016,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158dell’8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma277 che, entro il 30 giugno 2020, hannoottenuto la certificazione tecnica da partedell’INAIL circa la sussistenza dei requisitiprevisti dalla legge e che hanno maturato,tenendo conto del riconoscimento del be-

ex Art. 64.

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neficio di cui all’articolo 13, comma 8, dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenzateorica del trattamento pensionistico entroil 31 dicembre 2020, possono accedere almedesimo trattamento entro il 31 dicembre2021 senza attendere l’esito della proce-dura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei tratta-menti pensionistici erogati in applicazionedel presente comma non può essere ante-cedente al 1° gennaio 2021 ».

2. In conseguenza di quanto dispostodal comma 1 del presente articolo, all’ar-ticolo 1, comma 277, della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3 milioni dieuro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2025 » sonosostituite dalle seguenti: « , 11,5 milioni dieuro per l’anno 2024, 12,6 milioni di europer l’anno 2025, 13,5 milioni di euro perl’anno 2026, 13,2 milioni di euro per l’anno2027, 12,3 milioni di euro per l’anno 2028,11,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 11milioni di euro annui a decorrere dall’anno2030 ».

361. In conseguenza di quanto dispostodal comma 360 del presente articolo, al-l’articolo 1, comma 277, della legge 28dicembre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11,5milioni di euro per l’anno 2024, 12,6 mi-lioni di euro per l’anno 2025, 13,5 milionidi euro per l’anno 2026, 13,2 milioni dieuro per l’anno 2027, 12,3 milioni di europer l’anno 2028, 11,8 milioni di euro perl’anno 2029 e 11 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2030 ».

Art. 65.

(Assegno di natalità)

1. L’assegno di cui all’articolo 1, comma125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,secondo la disciplina prevista dall’articolo1, comma 340, della legge 27 dicembre2019, n. 160, è riconosciuto anche per ognifiglio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al31 dicembre 2021. All’onere derivante dalprimo periodo del presente comma, valu-tato in 340 milioni di euro per l’anno 2021e in 400 milioni di euro per l’anno 2022, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 339, della legge 27dicembre 2019, n. 160. L’INPS provvede,con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, al monitoraggio dei maggiori oneriderivanti dall’attuazione del presente commae ne riferisce, con relazioni mensili, alMinistro per le pari opportunità e la fami-

362. Identico.

ex Art. 65.

ex Art. 64.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

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glia, al Ministro del lavoro e delle politichesociali e al Ministro dell’economia e dellefinanze. Nel caso in cui, in sede di attua-zione del presente comma, si verifichino osiano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni di spesa di 340 mi-lioni di euro per l’anno 2021 e di 400milioni di euro per l’anno 2022, con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri per lepari opportunità e la famiglia e del lavoroe delle politiche sociali, si provvede a ride-terminare l’importo annuo dell’assegno e ivalori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 66.

(Congedo di paternità)

1. Al comma 354 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

363. Identico:

a) al primo periodo, le parole: « ancheper gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « anche per glianni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

a) identica;

b) al secondo periodo, le parole: « e asette giorni per l’anno 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e a sette giorni perciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e asette giorni per l’anno 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « a sette giorni perl’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per glianni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019,2020 e 2021 ».

c) identica.

2. All’onere derivante dal comma 1, va-lutato in 106,1 milioni di euro per l’anno2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 339, della legge 27dicembre 2019, n. 160, come rifinanziatadalla presente legge.

364. All’onere derivante dal comma 363,valutato in 151,6 milioni di euro per l’anno2021, si provvede quanto a 106,1 milioni dieuro per l’anno 2021 mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1, comma 339, della legge27 dicembre 2019, n. 160, come rifinan-ziata dalla presente legge.

365. Alle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiarimonoparentali con figli a carico aventi unadisabilità riconosciuta in misura non infe-riore al 60 per cento, è concesso un con-

ex Art. 66.

ex Art. 65.

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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tributo mensile nella misura massima di500 euro netti, per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzatala spesa di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023 che costituiscelimite massimo di spesa.

366. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodisciplinati i criteri per l’individuazione deidestinatari e le modalità di presentazionedelle domande di contributo e di eroga-zione dello stesso anche al fine del rispettodel limite di spesa di cui al comma 365.

Art. 67.

(Supporto all’Osservatorio nazionale sullacondizione delle persone con disabilità)

1. Per continuare ad assicurare il sup-porto tecnico necessario allo svolgimentodei compiti istituzionali dell’Osservatorionazionale sulla condizione delle personecon disabilità, di cui all’articolo 3 dellalegge 3 marzo 2009, n. 18, e all’Ufficio perle politiche in favore delle persone condisabilità, di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019,la segreteria tecnica già costituita presso lasoppressa Struttura di missione per le po-litiche in favore delle persone con disabi-lità, di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 25 ottobre 2018,già prorogata ai sensi dell’articolo 1, comma10, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, è ulteriormente prorogata fino al31 dicembre 2023.

367. Identico.

2. Agli oneri per i compensi degli espertidella segreteria tecnica di cui la Presidenzadel Consiglio dei ministri si avvale ai sensidell’articolo 9, comma 2, del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 303, in numeronon superiore a dieci, per un importo om-nicomprensivo per ciascun anno di 700.000euro, si provvede a valere sulle risorsedisponibili del bilancio autonomo della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri.

368. Identico.

369. All’Unione italiana dei ciechi edegli ipovedenti ONLUS è concesso un

ex Art. 67.

ex Art. 66.

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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contributo di 1 milione di euro per l’anno2021.

370. Al fine di sostenere l’Ente nazio-nale per la protezione e l’assistenza deisordomuti (ENS), di cui alla legge 12 mag-gio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950,n. 698, e al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 marzo 1979, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio1979, è autorizzata la spesa di 1 milione dieuro per l’anno 2021.

Art. 68.

(Reddito di cittadinanza)

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, èincrementata di 196,3 milioni di euro perl’anno 2021, di 473,7 milioni di euro perl’anno 2022, di 474,1 milioni di euro perl’anno 2023, di 474,6 milioni di euro perl’anno 2024, di 475,5 milioni di euro perl’anno 2025, di 476,2 milioni di euro perl’anno 2026, di 476,7 milioni di euro perl’anno 2027, di 477,5 milioni di euro perl’anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2029. All’onere deri-vante dal primo periodo del presente commasi provvede mediante soppressione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 255, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

371. Identico.

Art. 69.

(Attuazione della sentenza della Corte co-stituzionale n. 234 del 2020 e modifichealla legge 10 marzo 1955, n. 96, recanteprovvidenze a favore dei perseguitati po-litici o razziali e dei loro familiari super-

stiti)

1. Per assicurare la necessaria coper-tura finanziaria alla sentenza della Cortecostituzionale n. 234 del 9 novembre 2020,che ha ridotto da cinque a tre anni ladurata del periodo di applicazione dellemisure previste dall’articolo 1, comma 261,

372. Identico.

ex Art. 68.

ex Art. 69.

ex Art. 67.

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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della legge 30 dicembre 2018, n. 145, èautorizzata la spesa di 157,7 milioni dieuro per l’anno 2022 e di 163,4 milioni dieuro per l’anno 2023.

2. All’articolo 1 della legge 10 marzo1955, n. 96, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

373. Identico.

a) al primo comma, le parole: « all’8settembre 1943 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 25 aprile 1945 »;

b) al secondo comma, lettera b), leparole: « quando per il loro reiterarsi ab-biano assunto carattere persecutorio con-tinuato » sono soppresse;

c) al secondo comma, lettera d), leparole: « e che abbiano comportato un pe-riodo di reclusione non inferiore ad anniuno » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nelleidentiche ipotesi » sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguentecomma: « Nel caso di persecuzioni per mo-tivi di ordine razziale, gli atti di violenza osevizie subiti in Italia o all’estero di cui alsecondo comma, lettera c), si presumono,salvo prova contraria. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 siapplicano a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge e non dannotitolo alla corresponsione di arretrati rife-riti ad annualità precedenti.

374. Le disposizioni di cui al comma 373si applicano a decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente legge e nondanno titolo alla corresponsione di arre-trati riferiti ad annualità precedenti.

Art. 70.

(Rifinanziamento del fondo per la distri-buzione di derrate alimentari alle persone

indigenti)

1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40milioni di euro per l’anno 2021.

375. Identico.

376. Le procedure esecutive aventi aoggetto immobili realizzati in regime diedilizia residenziale pubblica convenzio-nata e agevolata che sono stati finanziati intutto o in parte con risorse pubbliche sono

ex Art. 70.

ex Art. 69.

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

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nulle se il creditore procedente non ne hadato previa formale comunicazione, tra-mite posta elettronica certificata, agli ufficicompetenti del comune dove sono ubicatigli immobili e all’ente erogatore del finan-ziamento territorialmente competente. Lanullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativadelle parti, degli organi vigilanti avvisatiovvero dell’inquilino detentore, prenotata-rio o socio della società soggetta alla pro-cedura esecutiva.

377. Nel caso in cui l’esecuzione sia giàiniziata, il giudice dell’esecuzione procedealla sospensione del procedimento esecu-tivo nelle modalità di cui al comma 376 perconsentire ai soggetti di cui al citato comma376 di intervenire nella relativa proceduraal fine di tutelare la finalità sociale degliimmobili e sospendere la vendita deglistessi.

378. Se la procedura ha avuto inizio suistanza dell’istituto di credito presso il qualeè stato acceso il mutuo fondiario, il giudiceverifica d’ufficio la rispondenza del con-tratto di mutuo stipulato ai criteri di cuiall’articolo 44 della legge 5 agosto 1978,n. 457, e l’inserimento dell’ente creditorenell’elenco delle banche convenzionatepresso il Ministero delle infrastrutture edei trasporti. La mancanza di uno solo deidue requisiti citati determina l’immediataimprocedibilità della procedura esecutivaovvero della procedura concorsuale av-viata.

379. In relazione a immobili di cui aicommi da 376 a 378, qualora vi sianopendenti procedure concorsuali, il giudicecompetente sospende il relativo procedi-mento al fine di procedere alle verifichedefinite dai medesimi commi da 376 a 378.

Art. 71.

(Indennizzo per la cessazione di attivitàcommerciali)

1. Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota con-tributiva di cui all’articolo 5, comma 2, deldecreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, èdovuta nella misura dello 0,48 per cento.Resta salvo il meccanismo di adeguamentodisciplinato dall’articolo 1, comma 284, della

380. Identico.

ex Art. 71.

ex Art. 70.

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legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contri-buzione di cui al primo periodo del pre-sente comma per la quota pari allo 0,46 percento è destinata al finanziamento del Fondodi cui all’articolo 5, comma 1, del citatodecreto legislativo n. 207 del 1996, mentrela restante quota pari allo 0,02 per cento èdevoluta alla Gestione dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli esercenti at-tività commerciali. Per effetto della man-cata applicazione per l’anno 2021 delledisposizioni di cui all’articolo 1, comma284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è previsto un finanziamento a carico delbilancio dello Stato a favore del Fondo dicui all’articolo 5, comma 1, del citato de-creto legislativo n. 207 del 1996, pari a167,7 milioni di euro per l’anno 2021.

381. Per l’anno 2021, al locatore di unimmobile adibito a uso abitativo, situato inun comune ad alta tensione abitativa, checostituisca l’abitazione principale del loca-tario, in caso di riduzione dell’importo delcontratto di locazione è riconosciuto, nellimite massimo di spesa di cui al comma384, un contributo a fondo perduto fino al50 per cento della riduzione del canone,entro il limite massimo annuo di 1.200euro per ciascun locatore.

382. Ai fini del riconoscimento del con-tributo di cui al comma 381, il locatorecomunica, in via telematica, all’Agenziadelle entrate la rinegoziazione del canonedi locazione e ogni altra informazione utileai fini dell’erogazione del contributo.

383. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate, da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le modalità di attuazione dei commi381 e 382 e la percentuale di riduzione delcanone di locazione mediante riparto pro-porzionale in relazione alle domande pre-sentate, anche ai fini del rispetto del limitedi spesa di cui al comma 384, nonché lemodalità di monitoraggio delle comunica-zioni di cui al comma 382.

384. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di 50 milioni di europer l’anno 2021.

ex Art. 71.

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385. All’articolo 1, comma 333, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo leparole: « per l’anno 2020 » sono aggiunte leseguenti: « e a 500.000 euro annui a de-correre dall’anno 2021 ».

386. Nelle more della riforma degli am-mortizzatori sociali, è istituita in via spe-rimentale per il triennio 2021-2023 l’in-dennità straordinaria di continuità reddi-tuale e operativa (ISCRO), in favore deisoggetti di cui al comma 387. L’indennità èerogata dall’Istituto nazionale della previ-denza sociale (INPS).

387. L’indennità è riconosciuta, previadomanda, ai soggetti iscritti alla Gestioneseparata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, che eser-citano per professione abituale attività dilavoro autonomo di cui al comma 1 del-l’articolo 53 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

388. L’indennità è riconosciuta, ai sensidel comma 397, ai soggetti di cui al comma387 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamentopensionistico diretto e non essere assicu-rati presso altre forme previdenziali obbli-gatorie;

b) non essere beneficiari di reddito dicittadinanza di cui al decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoroautonomo, nell’anno precedente alla pre-sentazione della domanda, inferiore al 50per cento della media dei redditi da lavoroautonomo conseguiti nei tre anni prece-denti all’anno precedente alla presenta-zione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno prece-dente alla presentazione della domanda,un reddito non superiore a 8.145 euro,annualmente rivalutato sulla base dellavariazione dell’indice ISTAT dei prezzi alconsumo per le famiglie degli operai e degliimpiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribu-zione previdenziale obbligatoria;

ex Art. 71.

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

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f) essere titolari di partita IVA attivada almeno quattro anni, alla data di pre-sentazione della domanda, per l’attività cheha dato titolo all’iscrizione alla gestioneprevidenziale in corso.

389. La domanda è presentata dal la-voratore all’INPS in via telematica entro il31 ottobre di ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023. Nella domanda sono autocer-tificati i redditi prodotti per gli anni diinteresse. L’INPS comunica all’Agenzia delleentrate i dati identificativi dei soggetti chehanno presentato domanda per la verificadei requisiti. L’Agenzia delle entrate comu-nica all’INPS l’esito dei riscontri effettuatisulla verifica dei requisiti reddituali con lemodalità e nei termini definiti medianteaccordi di cooperazione tra le parti.

390. I requisiti di cui al comma 388,lettere a) e b), devono essere mantenutianche durante la percezione dell’indennità.

391. L’indennità, pari al 25 per cento, subase semestrale, dell’ultimo reddito certi-ficato dall’Agenzia delle entrate, spetta adecorrere dal primo giorno successivo alladata di presentazione della domanda ed èerogata per sei mensilità e non comportaaccredito di contribuzione figurativa.

392. L’importo di cui al comma 391 nonpuò in ogni caso superare il limite di 800euro mensili e non può essere inferiore a250 euro mensili.

393. I limiti di importo di cui al comma392 sono annualmente rivalutati sulla basedella variazione dell’indice ISTAT dei prezzial consumo per le famiglie degli operai edegli impiegati rispetto all’anno prece-dente.

394. La prestazione può essere richiestauna sola volta nel triennio.

395. La cessazione della partita IVA nelcorso dell’erogazione dell’indennità deter-mina l’immediata cessazione della stessa,con recupero delle mensilità eventual-mente erogate dopo la data in cui è cessatal’attività.

396. L’indennità di cui ai commi da 386a 395 non concorre alla formazione delreddito ai sensi del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del

ex Art. 71.

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

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Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

397. L’indennità di cui ai commi da 386a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di70,4 milioni per l’anno 2021, di 35,1 mi-lioni di euro per l’anno 2022, di 19,3milioni di euro per l’anno 2023 e di 3,9milioni di euro per l’anno 2024. L’INPSprovvede al monitoraggio del rispetto delpredetto limite di spesa comunicando irisultati di tale attività al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero dell’economia e delle finanze. Qua-lora dal predetto monitoraggio emerga ilverificarsi di scostamenti, anche in viaprospettica, rispetto al limite di spesa dicui al primo periodo, non sono adottatialtri provvedimenti di concessione dell’in-dennità.

398. Per far fronte agli oneri derivantidal comma 397 è disposto un aumentodell’aliquota di cui all’articolo 59, comma16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,per i soggetti di cui al comma 387 delpresente articolo pari a 0,26 punti percen-tuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percen-tuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.Il contributo è applicato sul reddito dalavoro autonomo di cui all’articolo 53,comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’im-posta sul reddito delle persone fisiche,quale risulta dalla relativa dichiarazioneannuale dei redditi e dagli accertamentidefinitivi.

399. Il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali effettua annualmente, senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica, il monitoraggio sullo statodi attuazione degli interventi di cui aicommi da 386 a 398 al fine di valutarne glieffetti sulla continuità e la ripresa delleattività dei lavoratori autonomi e proporreeventuali revisioni in base all’evoluzionedel mercato del lavoro e della dinamicasociale.

400. L’erogazione dell’indennità di cui aicommi da 386 a 395 è accompagnata dallapartecipazione a percorsi di aggiorna-mento professionale. Con decreto del Mi-

ex Art. 71.

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nistro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono individuatii criteri e le modalità di definizione deipercorsi di aggiornamento professionale edel loro finanziamento. L’Agenzia nazio-nale per le politiche attive del lavoro mo-nitora la partecipazione ai percorsi di ag-giornamento professionale dei beneficiaridell’indennità di cui ai commi da 386 a395. Le amministrazioni pubbliche prov-vedono alle attività previste dai commi da386 a 399 e dal presente comma con lerisorse umane, strumentali e finanziariepreviste a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

401. A decorrere dall’anno finanziario2021, è destinato al Fondo per la preven-zione del fenomeno dell’usura, di cui al-l’articolo 15 della legge 7 marzo 1996,n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo perinterventi a favore di soggetti a rischio diusura.

TITOLO VII

SANITÀ

Art. 72.

(Fabbisogno sanitario standard per l’anno2021)

1. Per l’anno 2021, il livello del finan-ziamento del fabbisogno sanitario nazio-nale standard cui concorre lo Stato è paria 121.370,1 milioni di euro, anche perl’attuazione di quanto previsto dagli arti-coli 73, 74, 75 e 76 e al netto dell’importodi cui all’articolo 82 trasferito al Ministerodella salute.

402. Per l’anno 2021, il livello del finan-ziamento del fabbisogno sanitario nazio-nale standard cui concorre lo Stato è paria 121.370,1 milioni di euro, anche perl’attuazione di quanto previsto dai commida 407 a 411, 416, 417 e 421 e al nettodell’importo di cui al comma 485 trasferitoal Ministero della salute.

2. Quale concorso per il finanziamentodi quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76e 82 il livello del finanziamento del fabbi-

403. Quale concorso per il finanzia-mento di quanto previsto dai commi da 407a 411, 421 e 485 il livello del finanziamento

ex Art. 72.

ex Art. 71.

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

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Page 152: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

sogno sanitario nazionale standard cui con-corre lo Stato è incrementato di 822,870milioni di euro per l’anno 2022, di 527,070milioni di euro per ciascuno degli anni2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2026,anche tenendo conto della razionalizza-zione della spesa a decorrere dall’anno2023.

del fabbisogno sanitario nazionale standardcui concorre lo Stato è incrementato di822,870 milioni di euro per l’anno 2022, di527,070 milioni di euro per ciascuno deglianni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2026,anche tenendo conto della razionalizza-zione della spesa a decorrere dall’anno2023.

404. All’articolo 1, comma 522, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« alla data di entrata in vigore della pre-sente legge » sono sostituite dalle seguenti:« alla data del 31 dicembre 2020 ».

405. Per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023, il livello del finanziamento delfabbisogno sanitario nazionale standardcui concorre lo Stato è incrementato di 5milioni di euro, da destinare agli accerta-menti diagnostici neonatali obbligatori perla prevenzione e la cura delle malattiemetaboliche ereditarie, delle malattie neu-romuscolari genetiche, delle immunodefi-cienze congenite severe e delle malattie daaccumulo lisosomiale, di cui alla legge 19agosto 2016, n. 167.

406. Al decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 8-ter, comma 2, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eper l’erogazione di cure domiciliari »;

b) all’articolo 8-quater, comma 1, dopole parole: « che ne facciano richiesta, »sono inserite le seguenti: « nonché alle or-ganizzazioni pubbliche e private autoriz-zate per l’erogazione di cure domiciliari, »;

c) all’articolo 8-quinquies, comma 2,alinea, dopo le parole: « e con i professio-nisti accreditati, » sono inserite le seguenti:« nonché con le organizzazioni pubbliche eprivate accreditate per l’erogazione di curedomiciliari, ».

ex Art. 72.

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

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Art. 73.

(Disposizioni in materia di indennità diesclusività della dirigenza medica, veteri-

naria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare il servizio delladirigenza medica, veterinaria e sanitariapresso le strutture del Servizio sanitarionazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021,gli importi annui lordi, comprensivi dellatredicesima mensilità, dell’indennità di cuiall’articolo 15-quater, comma 5, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pre-visti, in favore dei dirigenti medici, veteri-nari e sanitari con rapporto di lavoro esclu-sivo, dal contratto collettivo nazionale dilavoro dell’area sanità 2016-2018 stipulatoil 19 dicembre 2019, di cui al comunicatodell’Agenzia per la rappresentanza nego-ziale delle pubbliche amministrazioni pub-blicato nel supplemento ordinario n. 6 allaGazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020,sono incrementati del 27 per cento.

407. Identico.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni del comma 1, valutati in500 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021, si provvede a valere sul livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard cui concorre lo Stato.

408. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni del comma 407, valutatiin 500 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato.

Art. 74.

(Disposizioni in materia di retribuzionedegli infermieri del Servizio sanitario na-

zionale)

1. Ai fini del riconoscimento e dellavalorizzazione delle competenze e delle spe-cifiche attività svolte, agli infermieri dipen-denti dalle aziende e dagli enti del Serviziosanitario nazionale, nell’ambito della con-trattazione collettiva nazionale del triennio2019-2021 relativa al comparto sanità èriconosciuta, nei limiti dell’importo com-plessivo annuo lordo di 335 milioni di euro,un’indennità di specificità infermieristicada riconoscere al predetto personale condecorrenza dal 1° gennaio 2021 quale partedel trattamento economico fondamentale.

409. Identico.

ex Art. 73.

ex Art. 74.

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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2. Le misure e la disciplina dell’inden-nità di cui al comma 1 sono definite in sededi contrattazione collettiva nazionale.

410. Le misure e la disciplina dell’in-dennità di cui al comma 409 sono definitein sede di contrattazione collettiva nazio-nale.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a335 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021 da destinare alla contratta-zione collettiva nazionale, si provvede avalere sul livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato.

411. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni dei commi 409 e 410, paria 335 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021 da destinare alla contratta-zione collettiva nazionale, si provvede avalere sul livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato.

412. L’importo di 40 milioni di euro,quota parte della somma di 80 milioni dieuro versata dalla Camera dei deputati eaffluita al bilancio dello Stato in data 6novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo8, dello stato di previsione dell’entrata, èdestinato, nell’esercizio 2020, al fondo perla ricostruzione delle aree terremotate, dicui all’articolo 4 del decreto-legge 17 otto-bre 2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,per essere trasferito alla contabilità spe-ciale intestata al Commissario straordina-rio del Governo per la ricostruzione deiterritori interessati dagli eventi sismici ve-rificatisi a far data dal 24 agosto 2016,nominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Ilpresente comma entra in vigore il giornostesso della pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale.

413. Allo scopo di incrementare le ri-sorse destinate prioritariamente alla remu-nerazione delle prestazioni correlate alleparticolari condizioni di lavoro del perso-nale dipendente delle aziende e degli entidel Servizio sanitario nazionale diretta-mente impiegato nelle attività di contrastodell’emergenza epidemiologica determi-nata dal diffondersi del COVID-19, l’im-porto di 40 milioni di euro, quota partedella somma di 80 milioni di euro versatadalla Camera dei deputati e affluita albilancio dello Stato in data 6 novembre2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dellostato di previsione dell’entrata, è destinato,nell’esercizio 2020, ai fondi di cui all’arti-colo 1, comma 1, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

ex Art. 74.

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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secondo il criterio di cui alla tabella Aallegata al medesimo decreto-legge. Il pre-sente comma entra in vigore il giornostesso della pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale.

414. Al fine di valorizzare l’apportodelle competenze e dello specifico ruolonelle attività direttamente finalizzate allatutela del malato e alla promozione dellasalute, ai dipendenti delle aziende e deglienti del Servizio sanitario nazionale appar-tenenti alle professioni sanitarie della ria-bilitazione, della prevenzione, tecnico-sa-nitarie e di ostetrica, alla professione diassistente sociale nonché agli operatori so-cio-sanitari è riconosciuta, nell’ambito dellacontrattazione collettiva nazionale del trien-nio 2019-2021 relativa al comparto sanità,nei limiti dell’importo complessivo annuolordo di 100 milioni di euro, un’indennitàdi tutela del malato e per la promozionedella salute, da riconoscere con decorrenzadal 1° gennaio 2021 quale parte del trat-tamento economico fondamentale.

415. La misura e la disciplina dell’in-dennità di cui al comma 414 sono definitein sede di contrattazione collettiva nazio-nale. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 414, pari a 100 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021, da de-stinare alla contrattazione collettiva nazio-nale, si provvede a valere sul livello delfinanziamento del fabbisogno sanitario na-zionale standard cui concorre lo Stato, cheè corrispondentemente incrementato a de-correre dall’anno 2021.

Art. 75.

(Disposizioni per l’esecuzione di tamponiantigenici rapidi da parte dei medici dimedicina generale e dei pediatri di libera

scelta)

1. Per le medesime finalità di cui all’ar-ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l’ulte-riore spesa di 70 milioni di euro per l’anno2021, secondo le modalità definite dagliaccordi collettivi nazionali di settore. Inmateria di comunicazione dei dati si ap-

416. Identico.

ex Art. 75.

ex Art. 74.

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

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plicano le disposizioni dell’articolo 19 delmedesimo decreto-legge n. 137 del 2020.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizionidel comma 1, pari a 70 milioni di euro perl’anno 2021, si provvede a valere sul livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard cui concorre lo Stato.Al finanziamento di cui al presente articoloaccedono tutte le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in derogaalle disposizioni legislative che stabilisconoper le autonomie speciali il concorso re-gionale e provinciale al finanziamento sa-nitario corrente, sulla base delle quote diaccesso al fabbisogno sanitario. La riparti-zione complessiva dell’incremento di cui alpresente articolo è riportata nella tabella dicui all’allegato A annesso alla presente legge.

417. Agli oneri derivanti dalle disposi-zioni del comma 416, pari a 70 milioni dieuro per l’anno 2021, si provvede a valeresul livello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato. Al finanziamento di cui al comma416 e al presente comma accedono tutte leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, in deroga alle disposizioni le-gislative che stabiliscono per le autonomiespeciali il concorso regionale e provincialeal finanziamento sanitario corrente, sullabase delle quote di accesso al fabbisognosanitario. La ripartizione complessiva del-l’incremento di cui al comma 416 e alpresente comma è riportata nella tabella dicui all’allegato A annesso alla presente legge.

418. I test mirati a rilevare la presenzadi anticorpi IgG e IgM e i tamponi antige-nici rapidi per la rilevazione di antigeneSARS-CoV-2 possono essere eseguiti anchepresso le farmacie aperte al pubblico do-tate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela dellariservatezza.

419. Le modalità organizzative e le con-dizioni economiche relative all’esecuzionedei test e dei tamponi di cui al comma 418del presente articolo nelle farmacie aperteal pubblico sono disciplinate dalle conven-zioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,conformi agli accordi collettivi nazionalistipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9,della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e aicorrelati accordi regionali, che tengano contoanche delle specificità e dell’importanzadel ruolo svolto in tale ambito dalle far-macie rurali.

420. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo lalettera e-bis) è inserita la seguente:

« e-ter) l’effettuazione presso le far-macie da parte di un farmacista di testdiagnostici che prevedono il prelievo disangue capillare ».

ex Art. 75.

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

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Art. 76.

(Contratti di formazione specialistica deimedici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero deicontratti di formazione specialistica dei me-dici di cui all’articolo 37 del decreto legi-slativo 17 agosto 1999, n. 368, è autoriz-zata l’ulteriore spesa di 105 milioni di europer ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di109,2 milioni di euro per ciascuno deglianni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri siprovvede a valere sul livello del finanzia-mento del fabbisogno sanitario nazionalestandard cui concorre lo Stato per gli annidal 2021 al 2025.

421. Identico.

422. Per l’attuazione del comma 421concorrono le risorse del Programma NextGeneration EU per 105 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 77.

(Proroga di disposizioni sull’impiego dipersonale sanitario nel Servizio sanitario

nazionale)

1. Al fine di garantire l’erogazione delleprestazioni di assistenza sanitaria in ra-gione delle esigenze straordinarie ed ur-genti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale,verificata l’impossibilità di utilizzare per-sonale già in servizio nonché di ricorrereagli idonei collocati in graduatorie concor-suali in vigore, possono avvalersi, anchenell’anno 2021, in deroga ai vincoli previstidalla legislazione vigente in materia di spesadi personale, delle misure previste dagliarticoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, anche medianteproroga, non oltre il 31 dicembre 2021,degli incarichi conferiti ai sensi delle me-desime disposizioni, ferma restando la com-patibilità con il fabbisogno sanitario stan-dard dell’anno 2021, nei limiti di spesa persingola regione e provincia autonoma indi-cati nella tabella 1 allegata alla presentelegge.

423. Identico.

ex Art. 76.

ex Art. 77.

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424. All’articolo 2-quinquies, comma 2,terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:« a 650 » sono sostituite dalle seguenti: « a800 ».

2. Sono prorogate al 31 dicembre 2021le seguenti disposizioni:

425. Identico:

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, earticolo 1, comma 6, del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,nei limiti di spesa per singola regione eprovincia autonoma indicati nella tabella 2allegata alla presente legge;

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, earticolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,con la possibilità di effettuare le assunzionianche con contratto di lavoro a tempodeterminato nei limiti di spesa per singolaregione e provincia autonoma indicati nellatabella 2 allegata alla presente legge;

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27.

b) identica.

426. Il termine di cui all’articolo 12,comma 3, primo periodo, del decreto-legge30 aprile 2019, n. 35, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Alla copertura degli oneri delle di-sposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano provvedono a valere sul livello delfinanziamento del fabbisogno sanitario na-zionale standard per l’anno 2021, ancheutilizzando eventuali economie di risorsedestinate all’attuazione delle medesime di-sposizioni di cui ai commi 1 e 2 non im-piegate nell’anno 2020.

427. Alla copertura degli oneri delledisposizioni di cui ai commi 423 e 425, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano provvedono a valere sul livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard per l’anno 2021, ancheutilizzando eventuali economie di risorsedestinate all’attuazione delle medesime di-sposizioni di cui ai commi 423 e 425 nonimpiegate nell’anno 2020.

428. Fermo restando quanto previsto alcomma 427, per l’attuazione dei commi423 e 425 concorrono le risorse del Pro-gramma Next Generation EU per 1.100milioni di euro per l’anno 2021.

429. La dotazione organica dell’Agenziaitaliana del farmaco (AIFA) è incrementatadi 40 unità di personale, di cui 25 unità dainquadrare nell’Area III-F1 del compartofunzioni centrali, 5 unità da inquadrarenell’Area II-F2 del comparto funzioni cen-

ex Art. 77.

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trali e 10 unità di personale della dirigenzasanitaria.

430. L’AIFA è autorizzata, per l’anno2021, ad assumere con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato, me-diante appositi concorsi pubblici per titolied esami, anche in modalità telematica edecentrata ai sensi e nei termini di cuiall’articolo 249 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza ilprevio espletamento delle procedure di mo-bilità, un contingente di personale pari a40 unità, di cui 25 da inquadrare nell’AreaIII-F1 del comparto funzioni centrali, 5 dainquadrare nell’Area II-F2 del compartofunzioni centrali e 10 dirigenti sanitari,valorizzando, tra l’altro, le esperienze pro-fessionali maturate presso la stessa Agen-zia con contratto di collaborazione coor-dinata e continuativa o nello svolgimentodi prestazioni di lavoro flessibile di cuiall’articolo 30 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81.

431. L’AIFA può prorogare e rinnovare,fino al completamento delle procedure se-lettive di cui al comma 430 e, comunque,non oltre il 30 giugno 2021, i contratti dicollaborazione coordinata e continuativacon scadenza entro il 31 maggio 2021 nellimite di 30 unità nonché i contratti diprestazione di lavoro flessibile di cui al-l’articolo 30 del decreto legislativo 15 giu-gno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Fermarestando la durata dei contratti in esserealla data di entrata in vigore della presentelegge, è fatto divieto all’AIFA di instaurarerapporti di lavoro flessibile per le posizioniinteressate dalle procedure concorsuali dicui al comma 430 del presente articolo, peruna spesa corrispondente alle correlateassunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2021,all’AIFA è fatto divieto di stipulare con-tratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e si applica il divieto di cuiall’articolo 7, comma 5-bis, del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001.

433. Per l’attuazione del comma 430 èautorizzata la spesa di 1.213.142 euro per

ex Art. 77.

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l’anno 2021 e di 2.426.285 euro annui adecorrere dall’anno 2022.

434. All’onere derivante dalle proroghedei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa e dei restanti contratti di pre-stazione di lavoro flessibile di cui al comma431, pari a 1.313.892 euro per l’anno 2021,si provvede mediante utilizzo delle risorsedisponibili sul bilancio dell’AIFA. Alla com-pensazione degli effetti finanziari in ter-mini di fabbisogno e indebitamento netto,pari a 676.654 euro per l’anno 2021, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.

435. Al fine di potenziare l’attività diprevenzione e assistenza socio-sanitaria infavore di quanti versano in condizioni dielevata fragilità e marginalità anche a se-guito dell’epidemia di COVID-19, l’Istitutonazionale per la promozione della salutedelle popolazioni migranti e per il contra-sto delle malattie della povertà (INMP),ente del Servizio sanitario nazionale, èautorizzato, a decorrere dall’anno 2021, inaggiunta alle ordinarie facoltà assunzionalipreviste dalla normativa vigente, nel ri-spetto della programmazione triennale delfabbisogno di personale, a bandire, in de-roga alle procedure di mobilità di cuiall’articolo 30, comma 2-bis, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché aogni altra procedura per l’assorbimento delpersonale in esubero dalle amministrazionipubbliche, nel limite dei posti disponibilinella propria vigente dotazione organica,procedure concorsuali pubbliche, per titolied esami, al fine di assumere, con contrattodi lavoro subordinato a tempo indetermi-nato, un contingente complessivo di 9 unitàdi personale, di cui 2 dirigenti medici, 1dirigente sanitario non medico, 1 dirigenteamministrativo, 2 unità di categoria D po-sizione economica base e 3 unità di cate-goria C posizione economica base. Il bandopuò prevedere una riserva di posti non

ex Art. 77.

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superiore al 50 per cento in favore delpersonale non di ruolo di qualifica nondirigenziale che, alla data di entrata invigore della presente legge, sia in serviziopresso l’Istituto stesso con contratto dilavoro subordinato a tempo determinato econ contratto di lavoro flessibile da almenotre anni, anche non continuativi, negli ul-timi cinque, nonché un’adeguata valoriz-zazione delle esperienze lavorative matu-rate presso l’ente con contratti di sommi-nistrazione e lavoro.

436. Per l’attuazione del comma 435 èautorizzata la spesa di 142.550 euro perl’anno 2021 e di 570.197 euro annui adecorrere dall’anno 2022.

437. Al fine di garantire la tutela dellasalute della vista, anche in considerazionedelle difficoltà economiche conseguenti al-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,nello stato di previsione del Ministero dellasalute è istituito un fondo, denominato« Fondo per la tutela della vista », con unadotazione di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023.

438. A valere sulle risorse del Fondo dicui al comma 437 è riconosciuta, nei limitidello stanziamento autorizzato, che costi-tuisce limite massimo di spesa, in favoredei membri di nuclei familiari con unvalore dell’indicatore della situazione eco-nomica equivalente, stabilito ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre2013, n. 159, non superiore a 10.000 euroannui, l’erogazione di un contributo informa di voucher una tantum di importopari a 50 euro per l’acquisto di occhiali davista ovvero di lenti a contatto correttive.

439. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sono definiti i cri-teri, le modalità e i termini per l’eroga-zione del contributo di cui al comma 438,anche ai fini del rispetto del limite di spesaprevisto dal Fondo di cui al comma 437.

Art. 78.

(Disposizioni volte a eliminare il conten-zioso in materia di indennizzi dovuti alle

ex Art. 78.

ex Art. 77.

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persone danneggiate da vaccinazioni ob-bligatorie e da talidomide)

1. Al fine di adeguare gli indennizzi,quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensidelle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24dicembre 2007, n. 244, rispettivamente afavore dei soggetti danneggiati da vaccina-zioni obbligatorie e da talidomide, il Mini-stero della salute è autorizzato a corrispon-dere agli aventi diritto le maggiori sommederivanti dalla rivalutazione dell’indennitàintegrativa speciale relativa alla base dicalcolo degli indennizzi di cui alle citateleggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, perun ammontare annuo pari a euro 9.900.000,a decorrere dall’anno 2021, per l’adegua-mento dei ratei futuri.

440. Identico.

2. Il Ministero della salute è autorizzatoa corrispondere le somme dovute a titolo diarretrati maturati dagli aventi diritto aseguito della rivalutazione dell’indennità in-tegrativa speciale di cui al comma 1, non-ché gli arretrati dell’indennizzo di cui allalegge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalladata di entrata in vigore della stessa leggen. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958e nel 1966, fino a un ammontare annuopari a euro 71.000.000, per gli anni dal2021 al 2023. Gli arretrati sono corrispostinel termine di prescrizione ordinaria didieci anni a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge. Il pertinentecapitolo dello stato di previsione del Mini-stero della salute è incrementato di euro71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021al 2023.

441. Il Ministero della salute è autoriz-zato a corrispondere le somme dovute atitolo di arretrati maturati dagli aventi di-ritto a seguito della rivalutazione dell’in-dennità integrativa speciale di cui al comma440, nonché gli arretrati dell’indennizzo dicui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,dovuti dalla data di entrata in vigore dellastessa legge n. 244 del 2007 per i titolarinati nel 1958 e nel 1966, fino a un am-montare annuo pari a euro 71.000.000, pergli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sonocorrisposti nel termine di prescrizione or-dinaria di dieci anni a decorrere dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Ilpertinente capitolo dello stato di previsionedel Ministero della salute è incrementato dieuro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal2021 al 2023.

Art. 79.

(Integrazione del livello del finanziamentodel programma di investimenti per l’edili-zia sanitaria e l’ammodernamento tecno-

logico)

1. Ai fini del finanziamento del pro-gramma pluriennale di interventi in mate-ria di ristrutturazione edilizia e di ammo-dernamento tecnologico, l’importo fissatodall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019,

442. Ai fini del finanziamento del pro-gramma pluriennale di interventi in mate-ria di ristrutturazione edilizia e di ammo-dernamento tecnologico, l’importo fissatodall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019,

ex Art. 79.

ex Art. 78.

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n. 160, in 30 miliardi di euro, è incremen-tato di 2 miliardi di euro, fermo restando,per la sottoscrizione di accordi di pro-gramma con le regioni, il limite annual-mente definito in base alle effettive dispo-nibilità del bilancio statale. La ripartizionecomplessiva dell’incremento di cui al pre-sente comma, tenuto conto della composi-zione percentuale del fabbisogno sanitarioregionale corrente previsto per l’anno 2020,nonché delle disposizioni dell’articolo 2,comma 109, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, è stabilita nei termini riportati nellatabella di cui all’allegato B annesso allapresente legge.

n. 160, in 30 miliardi di euro, è incremen-tato di 2 miliardi di euro, fermo restando,per la sottoscrizione di accordi di pro-gramma con le regioni, il limite annual-mente definito in base alle effettive dispo-nibilità del bilancio statale. La ripartizionecomplessiva dell’incremento di cui al pre-sente comma, tenuto conto della composi-zione percentuale del fabbisogno sanitarioregionale corrente previsto per l’anno 2020,nonché delle disposizioni dell’articolo 2,comma 109, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, è stabilita nei termini riportati nellaprima colonna della tabella di cui all’alle-gato B annesso alla presente legge.

443. Le risorse di cui all’articolo 1,comma 81, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, sono ripartite secondo i terminiriportati nella seconda colonna della ta-bella di cui all’allegato B annesso allapresente legge.

444. Al fine di salvaguardare i livelli diassistenza anche mediante la telemedicina,le regioni destinano una quota pari allo 0,5per cento dello stanziamento di cui alcomma 442 all’incentivo all’acquisto, daparte delle strutture sanitarie pubbliche eprivate accreditate, di dispositivi e appli-cativi informatici che consentano di effet-tuare refertazione a distanza, consulto traspecialisti e assistenza domiciliare da re-moto.

445. Al fine di migliorare la capacità diproduzione e la reperibilità di ossigenomedicale in Italia e in considerazione dellacarenza di bombole di ossigeno durante lefasi acute dell’emergenza epidemiologicada COVID-19, il Fondo per il finanzia-mento degli investimenti e lo sviluppo in-frastrutturale del Paese, di cui all’articolo1, comma 140, della legge 11 dicembre2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni dieuro per l’anno 2021. Lo stanziamento dicui al primo periodo è destinato, nei limitidello stesso, al supporto di interventi diinstallazione di impianti per la produzionedi ossigeno medicale, di ammodernamentodelle linee di trasmissione dell’ossigeno aireparti e di rafforzamento delle misure disicurezza per il monitoraggio dell’atmo-sfera sovraossigenata e la gestione dell’e-ventuale rischio di incendio, secondo le

ex Art. 79.

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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norme sulla produzione di gas medicinaliprevisti dalla farmacopea ufficiale di cui aldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

446. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabilite le mo-dalità di attuazione del comma 445.

Art. 80.

(Fondo sanità e vaccini)

1. Per l’anno 2021, nello stato di previ-sione del Ministero della salute è istituitoun fondo con una dotazione di 400 milionidi euro da destinare all’acquisto dei vaccinianti SARS-COV-2 e dei farmaci per la curadei pazienti con COVID-19.

447. Identico.

2. Per l’acquisto e la distribuzione nelterritorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pa-zienti con COVID-19, il Ministero dellasalute si avvale del Commissario straordi-nario per l’attuazione e il coordinamentodelle misure di contenimento e contrastodell’emergenza epidemiologica COVID-19,di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

448. Identico.

449. Alla copertura degli oneri relativial fondo di cui al comma 447, per 400milioni di euro per l’anno 2021, si provvedecon le risorse del Programma Next Gene-ration EU.

450. Al fine di riconoscere un contri-buto, nella misura massima stabilita con ildecreto di cui al comma 451, alle coppiecon infertilità e sterilità per consentirel’accesso alle prestazioni di cura e diagnosidell’infertilità e della sterilità, in partico-lare alle coppie residenti in regioni dovetali prestazioni non sono state ancora in-serite nei livelli essenziali di assistenza orisultano insufficienti al fabbisogno, la do-tazione del Fondo per le tecniche di pro-creazione medicalmente assistita, di cuiall’articolo 18 della legge 19 febbraio 2004,n. 40, è incrementata di 5 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Il Ministero della salute effettua il moni-toraggio annuale per verificare l’impiego

ex Art. 80.

ex Art. 79.

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

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efficace delle risorse di cui al presentecomma da parte delle regioni e avvia, incollaborazione con le associazioni di pa-zienti e le organizzazioni civiche, campa-gne di sensibilizzazione sulla salute ripro-duttiva, sulla prevenzione dell’infertilità edella sterilità e sulla donazione di celluleriproduttive.

451. Con decreto del Ministro della sa-lute sono stabilite le modalità di attuazionedel comma 450 anche al fine del rispettodel limite di spesa previsto dal medesimocomma.

452. In deroga all’articolo 124, comma1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, le cessioni dellastrumentazione per diagnostica per CO-VID-19 che presentano i requisiti indicatinel regolamento (UE) 2017/745 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 5 aprile2017, o nel regolamento (UE) 2017/746 delParlamento europeo e del Consiglio, del 5aprile 2017, e da altra normativa dell’U-nione europea applicabile e le prestazionidi servizi strettamente connesse a tale stru-mentazione sono esenti dall’imposta sulvalore aggiunto, con diritto alla detrazionedell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma1, del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31dicembre 2022.

453. In deroga al numero 114) dellatabella A, parte III, allegata al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, le cessioni di vaccini contro il CO-VID-19, autorizzati dalla Commissione eu-ropea o dagli Stati membri, e le prestazionidi servizi strettamente connesse a tali vac-cini sono esenti dall’imposta sul valoreaggiunto, con diritto alla detrazione del-l’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma1, del decreto del Presidente della Repub-blica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre2020 al 31 dicembre 2022.

454. Al comma 401 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « La dotazionedel Fondo di cui al primo periodo è incre-mentata di 50 milioni di euro per l’anno2021 ».

ex Art. 80.

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455. Il comma 402 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituitodal seguente:

« 402. Con regolamento adottato condecreto del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonodefiniti i criteri e le modalità per l’utiliz-zazione del Fondo di cui al comma 401 delpresente articolo nonché le disposizioninecessarie per la sua attuazione, preve-dendo che le risorse del Fondo stesso sianodestinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento,allo sviluppo di progetti di ricerca riguar-danti le basi eziologiche, la conoscenza e iltrattamento dei disturbi dello spettro au-tistico nonché le buone pratiche terapeu-tiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento,all’incremento del numero delle strutturesemiresidenziali e residenziali, pubbliche eprivate, con competenze specifiche sui di-sturbi dello spettro autistico, in grado dieffettuare il trattamento di soggetti minori,adolescenti e adulti; il contributo per lestrutture private è erogato subordinata-mente al conseguimento dell’accredita-mento da parte del Servizio sanitario na-zionale;

c) per una quota pari al 60 per cento,all’incremento del personale del Serviziosanitario nazionale preposto all’erogazionedelle terapie previste dalle linee guida sultrattamento dei disturbi dello spettro au-tistico dell’Istituto superiore di sanità ».

456. Il regolamento di cui al comma 402dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208, come sostituito dal comma 455 delpresente articolo, è adottato entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

457. Per garantire il più efficace con-trasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta conproprio decreto avente natura non regola-mentare il piano strategico nazionale deivaccini per la prevenzione delle infezionida SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il

ex Art. 80.

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massimo livello di copertura vaccinale sulterritorio nazionale.

458. Il piano di cui al comma 457 èattuato dalle regioni e dalle province au-tonome di Trento e di Bolzano che viprovvedono nel rispetto dei princìpi e deicriteri ivi indicati e di quelli di cui aicommi da 457 a 467, adottando le misuree le azioni previste, nei tempi stabiliti dalmedesimo piano. In caso di mancata at-tuazione del piano o di ritardo, vi prov-vede, ai sensi dell’articolo 120 della Costi-tuzione e previa diffida, il Commissariostraordinario per l’attuazione e il coordi-namento delle misure occorrenti per ilcontenimento e il contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID-19, nell’esercizio deipoteri di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, previa delibera del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie.

459. Al fine di garantire un’efficaceattuazione del piano di cui al comma 457nel territorio nazionale, i medici specializ-zandi già a partire dal primo anno di corsodella scuola di specializzazione sono chia-mati a concorrere allo svolgimento dell’at-tività di profilassi vaccinale alla popola-zione. La partecipazione dei medici in for-mazione specialistica all’attività di sommi-nistrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attivitàformativa professionalizzante nell’ambitodel corso di specializzazione frequentato aisensi dell’articolo 38 del decreto legislativo17 agosto 1999, n. 368. I consigli dellascuola di specializzazione individuano glispecifici periodi di formazione, da artico-lare in relazione ai diversi anni di corsononché ai singoli settori scientifico-disci-plinari e, comunque, per un periodo com-plessivo di un mese, e da svolgersi anchepresso strutture esterne alla rete formativadella scuola, in conformità con le necessitàindividuate dall’autorità preposta alla ge-stione delle attività di profilassi vaccinalecontro il SARS-CoV-2. In caso di svolgi-mento delle attività di cui al presente commapresso strutture esterne alla rete formativa

ex Art. 80.

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della scuola, allo specializzando che nefaccia documentata richiesta è ricono-sciuto un rimborso spese forfetario deter-minato ai sensi del comma 466 e la coper-tura assicurativa dello stesso è in ogni casogarantita dalla struttura sanitaria presso laquale svolge il predetto periodo di forma-zione.

460. Al fine di assicurare un serviziorapido e capillare per la somministrazionedei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Com-missario straordinario per l’attuazione e ilcoordinamento delle misure occorrenti peril contenimento e il contrasto dell’emer-genza epidemiologica COVID-19, nell’eser-cizio dei poteri di cui all’articolo 122 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta dimanifestazione di interesse riservata ai lau-reati in medicina e chirurgia abilitati al-l’esercizio della professione medica e iscrittiagli ordini professionali nonché agli infer-mieri e agli assistenti sanitari iscritti airispettivi ordini professionali disponibili apartecipare al piano di somministrazionedei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essereassunti con le modalità di cui al comma462. La richiesta di manifestazione di in-teresse è finalizzata alla predisposizione diun mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interessenon sorgono obbligazioni giuridicamentevincolanti per il Commissario straordinarioe ogni rapporto di lavoro si instaura in viaesclusiva con l’agenzia di somministrazioneai sensi di quanto previsto dal comma 462.Il Commissario straordinario inoltre ponein essere una procedura pubblica destinataalle agenzie di somministrazione, iscritteall’albo delle agenzie per il lavoro istituitopresso il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma1, lettera a) del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, al fine di individuareuna o più agenzie preposte alla selezione eall’assunzione dei predetti medici, infer-mieri e assistenti sanitari.

461. Alla richiesta di manifestazione diinteresse di cui al comma 460 possonopartecipare anche medici, infermieri e as-sistenti sanitari collocati in quiescenza, in

ex Art. 80.

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possesso di idoneità psico-fisica specificaallo svolgimento delle attività richieste, non-ché i cittadini di Paesi dell’Unione europeae i cittadini di Paesi non appartenentiall’Unione europea purché in possesso dipermesso di soggiorno in corso di validitàche abbiano avuto il riconoscimento dellapropria qualifica professionale di medico,infermiere o assistente sanitario ovvero, inderoga agli articoli 49 e 50 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al de-creto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,che siano in possesso del certificato diiscrizione all’albo professionale del Paesedi provenienza, nel rispetto di quanto pre-visto dall’articolo 13 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

462. In deroga ai limiti previsti dallanormativa vigente, e in particolare dal de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, leagenzie di somministrazione, individuate aisensi del comma 460, previa verifica delpossesso dei requisiti indicati ai commi 460e 461 e dalla richiesta di manifestazione diinteresse di cui al citato comma 460, sele-zionano e assumono, con contratti di la-voro a tempo determinato a partire dal 1°gennaio 2021 per una durata di nove mesi,3.000 medici e 12.000 infermieri e assi-stenti sanitari, applicando la remunera-zione prevista dai rispettivi contratti col-lettivi nazionali di lavoro di settore per idipendenti del Servizio sanitario nazionale.I professionisti sanitari assunti ai sensi delpresente comma svolgono la loro attivitàsotto la direzione e il controllo dei soggettiutilizzatori indicati dal Commissario stra-ordinario per l’attuazione e il coordina-mento delle misure occorrenti per il con-tenimento e il contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID-19 che, in nome eper conto loro, procede, direttamente eautonomamente, alla stipulazione dei con-tratti di somministrazione di lavoro a tempodeterminato con le agenzie individuate aisensi del comma 460. Tenuto conto delnumero e della tipologia di manifestazionidi interesse pervenute ai sensi del mede-simo comma 460, il Commissario straordi-nario è autorizzato in ogni momento a

ex Art. 80.

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modificare il numero massimo di medicinonché quello di infermieri e di assistentisanitari previsti dal presente comma e chepossono essere assunti dalle agenzie disomministrazione di lavoro individuate aisensi dello stesso comma 460, nel limite dispesa complessiva previsto dal comma 467per la stipulazione di contratti di lavoro atempo determinato per i medici, gli infer-mieri e gli assistenti sanitari.

463. In ogni caso, i rapporti di lavoroinstaurati con i contratti di cui al comma462 non danno diritto all’accesso ai ruolidel servizio sanitario regionale, né all’in-staurazione di un rapporto di lavoro diqualsiasi natura con lo stesso servizio.

464. Qualora il numero dei professio-nisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 nonrisulti sufficiente a soddisfare le esigenzedi somministrazione dei vaccini contro ilSARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale,le aziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale, anche in deroga ai vincoli pre-visti dalla legislazione vigente in materia dispesa del personale e fino alla concorrenzadell’importo massimo complessivo di 100milioni di euro di cui al comma 467,possono ricorrere, per il personale medico,alle prestazioni aggiuntive di cui all’arti-colo 115, comma 2, del contratto collettivonazionale di lavoro dell’area sanità – trien-nio 2016-2018, di cui all’accordo 19 dicem-bre 2019, pubblicato nel supplemento or-dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28gennaio 2020, per le quali la tariffa orariafissata dall’articolo 24, comma 6, del me-desimo contratto, in deroga alla contratta-zione, è aumentata da 60 euro a 80 eurolordi onnicomprensivi, al netto degli oneririflessi a carico dell’amministrazione, non-ché, per il personale infermieristico e pergli assistenti sanitari, alle prestazioni ag-giuntive di cui all’articolo 6, comma 1,lettera d), del medesimo contratto, con unaumento della tariffa oraria a 50 euro lordionnicomprensivi, al netto degli oneri ri-flessi a carico dell’amministrazione. Re-stano ferme le disposizioni vigenti in ma-teria di prestazioni aggiuntive con partico-lare riferimento ai volumi di prestazionierogabili nonché all’orario massimo di la-voro e ai prescritti riposi. I predetti incre-

ex Art. 80.

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menti operano solo con riferimento alleprestazioni aggiuntive rese e rendicontateper le attività previste dai commi da 457 a467, restando fermi i valori tariffari vigentiper le restanti attività.

465. La prestazione di somministra-zione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 dicui ai commi da 457 a 467 è effettuatapresso le strutture individuate dal Com-missario straordinario per l’attuazione e ilcoordinamento delle misure occorrenti peril contenimento e il contrasto dell’emer-genza epidemiologica COVID-19, sentite leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano. Ai fini della formazione deglioperatori sanitari coinvolti nelle attività disomministrazione dei vaccini contro ilSARS-CoV-2 l’Istituto superiore di sanitàorganizza appositi corsi in modalità diformazione a distanza, riconosciuti anchecome crediti ai fini dell’educazione conti-nua in medicina, con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

466. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano provvedono alladeterminazione del rimborso spese forfe-tario di cui al comma 459, a consuntivofino alla concorrenza dell’importo mas-simo complessivo di 10 milioni di euro dicui al comma 467, tenuto conto del nu-mero dei soggetti interessati e in propor-zione alle spese documentate.

467. Per l’attuazione dei commi 464 e466 è autorizzata, per l’anno 2021, rispet-tivamente, la spesa di 100 milioni di euroe di 10 milioni di euro, per un totale di 110milioni di euro. Conseguentemente il livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard cui concorre lo Stato èincrementato di 110 milioni di euro perl’anno 2021. Al predetto finanziamento ac-cedono tutte le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono perle autonomie speciali il concorso regionalee provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote di accessoal fabbisogno sanitario indistinto correnterilevate per l’anno 2020, come riportatonelle tabelle di cui agli allegati C e D

ex Art. 80.

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annessi alla presente legge. L’erogazionedelle risorse di cui alla tabella di cuiall’allegato C è effettuata subordinata-mente all’accertamento della necessità diricorrere alle prestazioni aggiuntive di cuial comma 464, stabilito con decreto diret-toriale del Ministero della salute. Per l’at-tuazione del comma 462 è autorizzata, perl’anno 2021, la spesa di 508.842.000 europer la stipulazione dei contratti di lavoro atempo determinato con medici, infermierie assistenti sanitari e di 25.442.100 euro,pari al 5 per cento del costo complessivodei medesimi contratti di lavoro a tempodeterminato, per il servizio reso dalle agen-zie di somministrazione di lavoro per laselezione dei professionisti sanitari che par-tecipano alla manifestazione di interesse,per un totale di 534.284.100 euro, e irelativi importi sono trasferiti alla conta-bilità speciale intestata al Commissario stra-ordinario per l’attuazione e il coordina-mento delle misure occorrenti per il con-tenimento e il contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID-19.

468. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata,per l’anno 2021, l’ulteriore spesa di 25milioni di euro a valere sul finanziamentosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato.

469. Per le medesime finalità di cui alcomma 468, il fondo previsto dall’articolo45 dell’accordo collettivo nazionale per ipediatri di libera scelta, di cui al provve-dimento della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano15 dicembre 2005, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 136 del 14 giugno 2006, è complessiva-mente incrementato, per l’anno 2021, di unimporto pari a 10 milioni di euro per laretribuzione dell’indennità di personale in-fermieristico di cui all’articolo 58, comma1, lettera b), del medesimo accordo collet-tivo nazionale. A tale fine è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro.

470. Agli oneri di cui ai commi 468 e469, pari a 35 milioni di euro, si provvede,

ex Art. 80.

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per l’anno 2021, a valere sul finanziamentosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato. Al predetto finanziamento acce-dono tutte le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono perle autonomie speciali il concorso regionalee provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote di accessoal fabbisogno sanitario indistinto correnterilevate per l’anno 2020, come riportatonelle tabelle di cui agli allegati E e Fannessi alla presente legge.

471. In attuazione di quanto previstodall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c),della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dal-l’articolo 3, comma 3, lettera b), del de-creto del Ministro della salute 16 dicembre2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto contodelle recenti iniziative attuate nei Paesiappartenenti all’Unione europea finalizzatealla valorizzazione del ruolo dei farmacistinelle azioni di contrasto e di prevenzionedelle infezioni da SARS-CoV-2, è consen-tita, in via sperimentale, per l’anno 2021, lasomministrazione di vaccini nelle farmacieaperte al pubblico sotto la supervisione dimedici assistiti, se necessario, da infermierio da personale sanitario opportunamenteformato, eventualmente anche a seguitodella fornitura da parte delle aziende sa-nitarie locali, secondo specifici accordi sti-pulati con le organizzazioni sindacali rap-presentative delle farmacie, sentito il com-petente ordine professionale.

472. Il contributo ordinario statale afavore dell’Istituto superiore di sanità èincrementato di 11.233.600 euro per l’anno2021, di 15.233.600 euro per l’anno 2022 edi 19.233.600 euro annui a decorrere dal-l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede,quanto a 11.233.600 euro annui a decor-rere dall’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 12, comma 2, lettera a),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro perl’anno 2022 e a 8 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2023 mediante corri-spondente riduzione del fondo per inter-venti strutturali di politica economica, di

ex Art. 80.

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cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307.

473. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sono individuateulteriori risorse iscritte nello stato di pre-visione del Ministero della salute da uti-lizzare per integrare il contributo ordina-rio statale di cui al comma 472 all’Istitutosuperiore di sanità con corrispondente ri-duzione dei capitoli di bilancio.

474. Per l’anno 2021 è autorizzata laspesa di euro 3.600.000 per le attività delloStabilimento chimico farmaceutico mili-tare di Firenze di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 18-quater del decreto-legge 16 otto-bre 2017, n. 148, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,e di euro 700.000 per le finalità di cui alcomma 2 dello stesso articolo 18-quater.

Art. 81.

(Rimodulazione dei tetti di spesa farma-ceutica)

1. A decorrere dall’anno 2021, fermorestando il valore complessivo del 14,85 percento, il limite della spesa farmaceuticaconvenzionata di cui all’articolo 1, comma399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,è rideterminato nella misura del 7,30 percento. Conseguentemente, a partire dal me-desimo anno, il tetto di spesa della spesafarmaceutica per acquisti diretti di cui al-l’articolo 1, comma 398, della citata leggen. 232 del 2016 è rideterminato nella mi-sura del 7,55 per cento, fermo restando ilvalore percentuale del tetto per acquistidiretti di gas medicinali di cui all’articolo 1,comma 575, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

475. A decorrere dall’anno 2021, fermorestando il valore complessivo del 14,85 percento, il limite della spesa farmaceuticaconvenzionata di cui all’articolo 1, comma399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,è rideterminato nella misura del 7 percento. Conseguentemente, a partire dal me-desimo anno, il tetto di spesa della spesafarmaceutica per acquisti diretti di cui al-l’articolo 1, comma 398, della citata leggen. 232 del 2016 è rideterminato nella mi-sura del 7,85 per cento, fermo restando ilvalore percentuale del tetto per acquistidiretti di gas medicinali di cui all’articolo 1,comma 575, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

2. Le percentuali di cui al comma 1possono essere annualmente rideterminate,fermo restando il valore complessivo del14,85 per cento, in sede di predisposizionedel disegno di legge di bilancio, su propostadel Ministero della salute, sentita l’Agenziaitaliana del farmaco (AIFA), di concertocon il Ministero dell’economia e delle fi-

476. Le percentuali di cui al comma 475possono essere annualmente rideterminate,fermo restando il valore complessivo del14,85 per cento, in sede di predisposizionedel disegno di legge di bilancio, su propostadel Ministero della salute, sentita l’Agenziaitaliana del farmaco (AIFA), d’intesa con ilMinistero dell’economia e delle finanze,

ex Art. 81.

ex Art. 80.

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nanze, sulla base dell’andamento del mer-cato dei medicinali e del fabbisogno assi-stenziale.

sulla base dell’andamento del mercato deimedicinali e del fabbisogno assistenziale.

3. L’attuazione di quanto previsto dalcomma 1, con riferimento all’anno 2021, èsubordinata all’integrale pagamento da partedelle aziende farmaceutiche degli oneri diripiano relativi al superamento del tettodegli acquisti diretti della spesa farmaceu-tica del Servizio sanitario nazionale del-l’anno 2018 entro il 31 gennaio 2021, comecertificato dall’AIFA entro il 10 febbraio2021. In caso di certificazione negativa,restano in vigore i valori percentuali deitetti previsti dalla normativa vigente. Talipagamenti si intendono corrisposti a titolodefinitivo e ne consegue l’estinzione di di-ritto, per cessata materia del contendere, aspese compensate, delle liti pendenti di-nanzi al giudice amministrativo. L’attua-zione di quanto previsto dal comma 2 perl’anno 2022 è subordinata all’integrale pa-gamento da parte delle aziende farmaceu-tiche degli oneri di ripiano relativi al su-peramento del tetto degli acquisti direttidella spesa farmaceutica del Servizio sani-tario nazionale per l’anno 2019 entro il 30giugno 2021, come certificato dall’AIFA en-tro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti siintendono corrisposti a titolo definitivo ene consegue l’estinzione di diritto, per ces-sata materia del contendere, a spese com-pensate, delle liti pendenti dinanzi al giu-dice amministrativo.

477. L’attuazione di quanto previsto dalcomma 475, con riferimento all’anno 2021,è subordinata al pagamento da parte delleaziende farmaceutiche degli oneri di ri-piano relativi al superamento del tetto degliacquisti diretti della spesa farmaceutica delServizio sanitario nazionale dell’anno 2018entro il 28 febbraio 2021, per un importonon inferiore a quello indicato al secondoperiodo, come certificato dall’AIFA entro il10 marzo 2021. Qualora il pagamento siainferiore a 895 milioni di euro, restano invigore i valori percentuali dei tetti previstidalla normativa vigente. Gli eventuali mi-nori pagamenti sono recuperati dall’AIFAsu payback 2021 applicando una maggio-razione del 20 per cento. I pagamentieffettuati a titolo di payback 2018, com-presi quelli effettuati fino al 31 dicembre2020, si intendono corrisposti a titolo de-finitivo e ne consegue l’estinzione di diritto,per cessata materia del contendere, a spesecompensate, delle liti pendenti dinanzi algiudice amministrativo. L’attuazione diquanto previsto dal comma 476 per l’anno2022 è subordinata all’integrale pagamentoda parte delle aziende farmaceutiche deglioneri di ripiano relativi al superamento deltetto degli acquisti diretti della spesa far-maceutica del Servizio sanitario nazionaleper l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021,come certificato dall’AIFA entro il 10 luglio2021. Tali pagamenti si intendono corrispo-sti a titolo definitivo e ne consegue l’estin-zione di diritto, per cessata materia delcontendere, a spese compensate, delle litipendenti dinanzi al giudice amministrativo.

478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006,n. 193, dopo l’articolo 10 è inserito il se-guente:

« Art. 10-bis. – (Uso in deroga di me-dicinali per uso umano per animali nondestinati alla produzione di alimenti) – 1.Il Ministro della salute, sentita l’AIFA, conproprio decreto da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, fermo restando ilprincipio dell’uso prioritario dei medicinali

ex Art. 81.

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

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veterinari per il trattamento delle affezionidelle specie animali e nel rispetto delledisposizioni dell’ordinamento dell’Unioneeuropea in materia di medicinali veteri-nari, tenuto conto, altresì, della naturadelle affezioni e del costo delle relativecure, definisce i casi in cui il veterinariopuò prescrivere per la cura dell’animale,non destinato alla produzione di alimenti,un medicinale per uso umano, a condi-zione che lo stesso abbia il medesimoprincipio attivo rispetto al medicinale ve-terinario previsto per il trattamento del-l’affezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 disci-plina, altresì, le modalità con cui l’AIFApuò sospendere l’utilizzo del medicinaleper uso umano per il trattamento delleaffezioni animali, al fine di prevenire si-tuazioni di carenze del medicinale per usoumano.

3. Il costo dei medicinali prescritti aisensi del comma 1 resta in ogni caso acarico dell’acquirente a prescindere dalloro regime di classificazione.

4. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica ».

479. Al fine di garantire alle donne concarcinoma mammario ormonoresponsivoin stadio precoce un trattamento persona-lizzato sulla base di informazioni genomi-che, evitando il ricorso a trattamenti che-mioterapici e l’aggravamento del rischio dicontagio da COVID-19 per la riduzionedelle difese immunitarie, a decorrere dal-l’anno 2021, nello stato di previsione delMinistero della salute, è istituito un fondo,con una dotazione di 20 milioni di euroannui, destinato, nei limiti del medesimostanziamento, al rimborso diretto, ancheparziale, delle spese sostenute per l’acqui-sto da parte degli ospedali, sia pubblici siaprivati convenzionati, di test genomici peril carcinoma mammario ormonoresponsivoin stadio precoce.

480. Con decreto del Ministro della sa-lute sono stabilite le modalità di accesso ei requisiti per l’erogazione delle risorse delfondo di cui al comma 479, anche al fine

ex Art. 81.

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del rispetto del limite di spesa previsto dalmedesimo comma.

481. Le disposizioni dell’articolo 26,commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si appli-cano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28febbraio 2021.

482. In deroga alle disposizioni vigenti,gli oneri a carico del datore di lavoro, chepresenta domanda all’ente previdenziale, edell’Istituto nazionale della previdenza so-ciale (INPS) connessi con le tutele di cui alcomma 481 sono posti a carico dello Statonel limite massimo di spesa di 282,1 mi-lioni di euro per l’anno 2021. L’INPS prov-vede al monitoraggio del limite di spesa dicui al primo periodo del presente comma.Qualora dal predetto monitoraggio emergache è stato raggiunto, anche in via pro-spettica, il limite di spesa, l’INPS non prendein considerazione ulteriori domande.

483. Al fine di garantire la sostituzionedel personale docente, educativo, ammini-strativo, tecnico e ausiliario delle istitu-zioni scolastiche che usufruisce dei be-nefìci di cui al comma 481, è autorizzata laspesa di 53,9 milioni di euro per l’anno2021.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2021,all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,le parole: « con gli estremi del provvedi-mento che ha dato origine alla quarantenacon sorveglianza attiva o alla permanenzadomiciliare fiduciaria con sorveglianza at-tiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettereh) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, lettere d) ed e), deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sonosoppresse.

ex Art. 81.

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Art. 82.

(Finanziamento della Croce rossa ita-liana)

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito ilseguente:

485. Identico.

« Art. 8-bis. – (Disposizioni finali) – 1. Adecorrere dall’anno 2021, le competenze inmateria di assegnazione agli enti interessatidel finanziamento della CRI di cui al pre-sente decreto sono trasferite al Ministerodella salute, che vi provvede con decreti delMinistro. Conseguentemente, a decorreredall’anno 2021, nello stato di previsione delMinistero della salute è istituito un appo-sito fondo per il finanziamento annuo ditali enti, con uno stanziamento pari a euro117.130.194, e il livello del finanziamentocorrente standard del Servizio sanitario na-zionale a cui concorre lo Stato è ridotto di117.130.194 euro. A decorrere dal mede-simo anno 2021, le competenze in materiadi definizione e sottoscrizione delle con-venzioni fra lo Stato e l’Associazione dellaCroce Rossa italiana, previste dall’articolo8, sono riservate al Ministero della salute eal Ministero della difesa. Il decreto di as-segnazione delle risorse e la convenzionecon l’Associazione della Croce Rossa ita-liana di cui all’articolo 8, comma 2, pos-sono disporre per un periodo massimo ditre anni.

2. Al fine di consentire una correttagestione di cassa e di favorire la tempesti-vità dei pagamenti delle pubbliche ammi-nistrazioni, nelle more dell’adozione deldecreto di assegnazione delle risorse e dellasottoscrizione della convenzione con l’As-sociazione della Croce Rossa italiana di cuiall’articolo 8, il Ministero della salute èautorizzato a concedere anticipazioni dicassa alla Associazione della Croce Rossaitaliana, all’Ente strumentale alla Croce rossaitaliana in liquidazione coatta amministra-tiva e alle regioni a valere sul finanzia-mento stabilito dal presente decreto e nellamisura massima dell’80 per cento dellaquota assegnata a ciascuno dei citati entidall’ultimo decreto adottato. Sono in ogni

ex Art. 82.

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caso autorizzati in sede di conguaglio re-cuperi e compensazioni a carico delle sommea qualsiasi titolo spettanti ai citati enti,anche per gli esercizi successivi, che doves-sero rendersi eventualmente necessari.

3. A seguito della ricognizione, effet-tuata dal commissario liquidatore, delleamministrazioni di destinazione e dell’en-tità dei trattamenti economici relativi alpersonale di cui all’articolo 8, comma 2,con uno o più decreti il Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, determina il valoredel finanziamento destinato alla coperturadegli oneri relativi al personale funzionalealle attività propedeutiche alla gestione li-quidatoria di cui al citato articolo 8, comma2, trasferito ad amministrazioni diverse da-gli enti del Servizio sanitario nazionale,disponendo la corrispondente riduzione delfondo di cui al comma 1 del presentearticolo e l’attribuzione delle relative ri-sorse alle amministrazioni di destinazionedel personale medesimo.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio ».

486. Dopo l’articolo 4 del decreto legi-slativo 28 settembre 2012, n. 178, è inse-rito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per atti-vità istituzionali). – 1. I beni immobili e leunità immobiliari di proprietà dell’Entestrumentale alla CRI in liquidazione coattaamministrativa che, a decorrere dal 1°gennaio 2018, sono utilizzati quali sediistituzionali od operative dei comitati re-gionali, territoriali e delle province auto-nome di Trento e di Bolzano e che, ai sensidel comma 1-bis dell’articolo 4, avrebberodovuto essere trasferiti all’Associazione,transitano alla stessa per lo svolgimentodei propri compiti statutari.

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, il Presidente nazionale dell’Associa-zione fa istanza di trasferimento all’Entestrumentale alla CRI e il commissario li-quidatore, previo parere del comitato di

ex Art. 82.

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sorveglianza e previa autorizzazione del-l’autorità di vigilanza, adotta gli atti con-seguenti per attuare il trasferimento.

3. I provvedimenti di trasferimento adot-tati dal commissario liquidatore hanno ef-fetto traslativo della proprietà, produconogli effetti previsti dall’articolo 2644 delcodice civile e costituiscono titolo per latrascrizione. Il suddetto trasferimento èesente dal pagamento delle imposte o tassepreviste per la trascrizione, nonché di ognialtra imposta o tassa connessa con il tra-sferimento della proprietà dei beni all’As-sociazione.

4. Tutti i beni immobili di proprietàdell’Ente strumentale alla CRI in liquida-zione coatta amministrativa, utilizzati dal-l’Associazione per scopi istituzionali, a fardata dal 1° gennaio 2018, in via transitoria,sono concessi in uso gratuito alla stessa. Lespese di gestione e di manutenzione ordi-naria e straordinaria sono a carico dell’u-suario.

5. I lasciti disposti con atti testamentarientro il 31 dicembre 2017, per i qualil’apertura della successione sia intervenutasuccessivamente al 1° gennaio 2018, spet-tano all’Associazione ».

Art. 83.

(Personale della Croce rossa italiana)

1. Al fine di garantire il trasferimentoagli enti previdenziali competenti delle ri-sorse necessarie per il pagamento del trat-tamento di fine rapporto e di fine serviziodel personale destinatario delle proceduredi mobilità di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 28 settembre 2012, n. 178, sonotrasferiti agli enti indicati nella tabella dicui all’allegato C, annesso alla presentelegge, gli importi ivi indicati, a valere sulfinanziamento di cui al citato decreto legi-slativo n. 178 del 2012, per gli anni iviindicati. Conseguentemente, il commissarioliquidatore di cui all’articolo 8, comma 2,del medesimo decreto legislativo n. 178 del2012 è autorizzato a cancellare le corri-spondenti poste dallo stato passivo.

487. Al fine di garantire il trasferimentoagli enti previdenziali competenti delle ri-sorse necessarie per il pagamento del trat-tamento di fine rapporto e di fine serviziodel personale destinatario delle proceduredi mobilità di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 28 settembre 2012, n. 178, sonotrasferiti agli enti indicati nella tabella dicui all’allegato G, annesso alla presentelegge, gli importi ivi indicati, a valere sulfinanziamento di cui al citato decreto legi-slativo n. 178 del 2012, per gli anni iviindicati. Conseguentemente, il commissarioliquidatore di cui all’articolo 8, comma 2,del medesimo decreto legislativo n. 178 del2012 è autorizzato a cancellare le corri-spondenti poste dallo stato passivo.

488. Al fine di incrementare le capacitàoperativa territoriale della Sanità militare

ex Art. 83.

ex Art. 82.

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e la sua interoperabilità con i sistemi delServizio sanitario nazionale, nonché perfare fronte alle maggiori esigenze causatedall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministerodella difesa è istituito un fondo finalizzatoall’adeguamento tecnologico e digitale dellestrutture, dei presìdi territoriali, dei servizie delle prestazioni della Sanità militare,con una dotazione di 4 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021.

489. Le modalità di impiego e di ge-stione del fondo di cui al comma 488 sonodefinite con decreto del Ministro della di-fesa, di concerto con il Ministro della sa-lute e con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

490. Al fine di potenziare le dotazionistrumentali e infrastrutturali del Serviziosanitario del Corpo della guardia di fi-nanza è autorizzata la spesa di 1 milione dieuro annui a decorrere dall’anno 2021.

Art. 84.

(Mobilità sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare l’appropria-tezza delle cure, il diritto alla prossimitàdei servizi, il diritto di libera scelta delcittadino, esercitabile nell’ambito del qua-dro normativo vigente, nonché gli equilibrieconomico-finanziari, nel rispetto del prin-cipio di unitarietà del Servizio sanitarionazionale e tenuto conto del Piano nazio-nale per le liste d’attesa, nonché in coe-renza con quanto convenuto in sede diintesa tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano sancita indata 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto perla salute 2019-2021, con particolare ri-guardo alla scheda n. 4, anche in relazionea quanto previsto nella scheda n. 11, dal-l’anno 2021 i valori relativi alla matrice deiflussi finanziari relativi alla compensazionetra le singole regioni e province autonomedelle prestazioni sanitarie comprese neilivelli essenziali di assistenza (LEA), rese acittadini in ambiti regionali diversi da quellidi residenza, sono definiti, sulla base dei

491. Identico.

ex Art. 84.

ex Art. 83.

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dati di produzione disponibili con riferi-mento all’anno precedente oggetto di ri-parto e tenuto conto dei controlli di ap-propriatezza come comunicati dalle singoleregioni e province autonome, su propostadel Ministero della salute, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanze,d’intesa con le regioni e con le provinceautonome in sede di riparto del fabbisognosanitario standard.

2. La sottoscrizione degli accordi bila-terali tra le regioni per il governo dellamobilità sanitaria interregionale di cui al-l’articolo 1, comma 576, della legge 28dicembre 2015, n. 208, costituisce adempi-mento ai fini dell’accesso al finanziamentointegrativo del Servizio sanitario nazionaleai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,n. 191, prorogato, a decorrere dall’anno2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, la cui verifica è effettuata nell’am-bito del Comitato permanente per la veri-fica dell’erogazione dei LEA di cui all’arti-colo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanosancita in data 23 marzo 2005, pubblicatanel supplemento ordinario n. 83 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

492. Identico.

3. Il Comitato di cui al comma 2 adottalinee guida e set di indicatori oggettivi emisurabili, anche attraverso i dati del Si-stema tessera sanitaria, al fine di armoniz-zare i sistemi di controllo di appropria-tezza degli erogatori accreditati con l’obiet-tivo di migliorare l’efficienza e l’appropria-tezza nell’uso dei fattori produttivi el’ordinata programmazione del ricorso aglierogatori pubblici e privati accreditati, orien-tando al mantenimento di elevati standardnell’attività resa dagli erogatori pubblici eprivati accreditati, anche riconosciuti, qualiistituti di ricovero e cura a carattere scien-tifico.

493. Il Comitato di cui al comma 492adotta linee guida e set di indicatori ogget-tivi e misurabili, anche attraverso i dati delSistema tessera sanitaria, al fine di armo-nizzare i sistemi di controllo di appropria-tezza degli erogatori accreditati con l’obiet-tivo di migliorare l’efficienza e l’appropria-tezza nell’uso dei fattori produttivi e l’or-dinata programmazione del ricorso aglierogatori pubblici e privati accreditati, orien-tando al mantenimento di elevati standardnell’attività resa dagli erogatori pubblici eprivati accreditati, anche riconosciuti, qualiistituti di ricovero e cura a carattere scien-tifico.

4. Il Comitato di cui al comma 2 ela-bora, altresì, un programma nazionale divalutazione e di miglioramento dei processidi mobilità sanitaria al fine di salvaguar-dare i normali livelli di mobilità e di for-nire adeguate alternative per la tutela di un

494. Il Comitato di cui al comma 492elabora, altresì, un programma nazionaledi valutazione e di miglioramento dei pro-cessi di mobilità sanitaria al fine di salva-guardare i normali livelli di mobilità e difornire adeguate alternative per la tutela di

ex Art. 84.

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più equo e trasparente accesso alle cure,nei casi di mobilità non fisiologica. Il me-desimo Comitato elabora specifici pro-grammi destinati alle aree di confine non-ché ai flussi interregionali per migliorare esviluppare i servizi di prossimità al fine dievitare criticità di accesso e rilevanti costisociali e finanziari a carico dei cittadini.

un più equo e trasparente accesso alle cure,nei casi di mobilità non fisiologica. Il me-desimo Comitato elabora specifici pro-grammi destinati alle aree di confine non-ché ai flussi interregionali per migliorare esviluppare i servizi di prossimità al fine dievitare criticità di accesso e rilevanti costisociali e finanziari a carico dei cittadini.

495. Allo scopo di garantire la conti-nuità aziendale dei soggetti che erogano ilivelli essenziali di assistenza, nonché ilivelli occupazionali, e di incentivare lasostenibilità economica delle attività sani-tarie e socio-sanitarie in regime ordinariodelle comunità residenziali accreditate, delleresidenze sanitarie assistenziali e delle re-sidenze sanitarie per disabili, dei centridiurni per anziani e per persone con di-sabilità nonché dei centri diurni e semire-sidenziali per minori, per la salute men-tale, per le dipendenze e per persone senzafissa dimora, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano possonoprovvedere, a titolo di contributo specialeper gli anni 2021 e 2022, all’erogazione del100 per cento dell’importo assegnato con ilcontratto di convenzione o di concessionein essere con le strutture. L’importo èversato secondo le regole ordinarie regio-nali di finanziamento, anche in rate men-sili, in presenza di condizioni cumulativetra loro indicate dalla giunta regionale.

496. Fermo restando quanto previstodai commi da 491 a 494, al fine di con-sentire il mantenimento dei requisiti pre-visti dal decreto del Ministro della salute 5febbraio 2015, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livellodi particolare qualificazione di eccellenzanella cura e nella ricerca scientifica, puòessere garantito l’accesso alle prestazionirese dagli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico in favore di cittadiniresidenti in regioni diverse da quelle diappartenenza, rivalutando il fabbisogno sullabase della domanda storica come desumi-bile dai dati di produzione di cui all’ultimacompensazione tra le regioni.

ex Art. 84.

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Art. 85.

(Disposizioni in materia di conoscenzelinguistiche per il riconoscimento delle

qualifiche professionali sanitarie)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

497. Identico.

« 1-sexies. In attuazione dell’articolo 53della direttiva 2005/36/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 7 settembre2005, e ai sensi dell’articolo 99 del testounico delle leggi costituzionali concernentilo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,per quanto concerne il territorio della pro-vincia autonoma di Bolzano, la conoscenzadella lingua italiana o tedesca costituiscerequisito sufficiente di conoscenza lingui-stica necessaria per l’esercizio delle profes-sioni sanitarie. I controlli linguistici previstidalla legge sono svolti in conformità a quantostabilito dalle disposizioni richiamate dalpresente comma.

1-septies. In attuazione di quanto dispo-sto dal comma 1-sexies, il presidente del-l’ordine dei medici della provincia auto-noma di Bolzano è autorizzato a istituire,avvalendosi delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, una sezione speciale dell’albo deimedici alla quale possono essere iscritti, adomanda, fermi i restanti requisiti, i pro-fessionisti che sono a conoscenza della solalingua tedesca. L’iscrizione alla sezione spe-ciale autorizza all’esercizio della profes-sione medica esclusivamente nel territoriodella provincia autonoma di Bolzano.

1-octies. Nei servizi sanitari di pubblicointeresse l’attività deve essere organizzatain modo che sia garantito l’uso delle duelingue, italiana e tedesca, in conformità aquanto disposto dal decreto del Presidentedella Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».

498. È autorizzata la spesa di 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023 per il sostegno allo studio, allaricerca e alla valutazione dell’incidenzadell’endometriosi nel territorio nazionale.

ex Art. 85.

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Il Ministro della salute, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con proprio decreto, stabiliscei criteri e le modalità per la ripartizionedelle risorse di cui al primo periodo, pre-vedendo, in particolare, che le risorse de-stinate alla ricerca scientifica non possanoessere inferiori al 50 per cento dello stan-ziamento di cui al presente comma.

499. Per le finalità di cui alla legge 10febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesadi 4 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023.

500. Il Ministro della salute, con pro-prio decreto da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, individua i centri di riferi-mento e le modalità di svolgimento deltraining e della simulazione sui cadaveri.

501. Il Ministro della salute, con pro-prio decreto da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, stabilisce i criteri e le mo-dalità per la ripartizione delle risorse dicui al comma 499 anche al fine di indivi-duare le specifiche attività oggetto di fi-nanziamento.

502. All’articolo 42-bis del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l’esercizio dei compiti asse-gnati, il Commissario straordinario si av-vale di una struttura di supporto posta allesue dirette dipendenze, costituita con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri e composta da un contingente mas-simo di 5 unità di personale, di cui un’u-nità di livello dirigenziale non generale equattro unità di personale non dirigen-ziale, scelto tra il personale delle ammini-strazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, con esclusione del personaledocente, educativo e amministrativo, tec-nico e ausiliario delle istituzioni scolasti-che. Nell’ambito del menzionato contin-gente di personale non dirigenziale pos-sono essere nominati fino a due esperti oconsulenti, scelti anche tra soggetti estraneialla pubblica amministrazione in possesso

ex Art. 85.

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

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di comprovata esperienza, ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 6, del decreto legislativon. 165 del 2001, il cui compenso è definitocon provvedimento del Commissario e co-munque non è superiore ad euro 48.000annui. La struttura commissariale cessaalla scadenza, comprensiva dell’eventualeproroga, dell’incarico del Commissario. Ilpersonale pubblico della struttura commis-sariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17,comma 14, della legge 15 maggio 1997,n. 127, in posizione di comando, fuoriruolo o altro analogo istituto previsto dairispettivi ordinamenti e mantiene il trat-tamento economico fondamentale e acces-sorio dell’amministrazione di appartenenza.Il rimborso delle spese di missione soste-nute dal personale di cui al presente commaè corrisposto direttamente dal Commissa-rio straordinario, previa presentazione didocumentazione, e deve essere rendicon-tato. Le spese di missione sostenute dalCommissario straordinario per lo svolgi-mento del suo incarico sono rimborsate neilimiti previsti dalla normativa vigente, sonocorrisposte previa presentazione di docu-mentazione e devono essere rendicontate.Agli oneri derivanti dal presente commaprovvede il Commissario straordinario nellimite delle risorse disponibili che conflui-scono nella contabilità speciale secondoquanto previsto dal comma 4 ».

TITOLO VIII

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 86.

(Incremento del Fondo di cui all’articolo 1della legge 18 dicembre 1997, n. 440)

1. Anche al fine di ridurre le disegua-glianze e di favorire l’ottimale fruizione deldiritto all’istruzione, anche per i soggettiprivi di mezzi, il Fondo per l’arricchimentoe l’ampliamento dell’offerta formativa eper gli interventi perequativi, di cui all’ar-ticolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,è incrementato di 117,8 milioni di euro perl’anno 2021, di 106,9 milioni di euro perl’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per

503. Identico.

ex Art. 86.

ex Art. 85.

Atti Parlamentari — 184 — Camera dei Deputati

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ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4milioni di euro per l’anno 2026.

504. In relazione all’evolversi della si-tuazione epidemiologica e al fine di garan-tire il corretto svolgimento degli esami diStato conclusivi del primo e del secondociclo di istruzione per l’anno scolastico2020/2021, secondo gli standard di sicu-rezza sanitaria previsti dalla legislazionevigente, con decreto del Ministro dell’istru-zione sono assegnate alle istituzioni scola-stiche statali e paritarie sedi di esame diStato le risorse finanziarie allo scopo ne-cessarie, tenendo conto del numero di stu-denti e di unità di personale interessati, e,con una o più ordinanze del Ministrodell’istruzione, possono essere adottate spe-cifiche misure per la valutazione degli ap-prendimenti e per lo svolgimento degliesami di Stato conclusivi del primo e delsecondo ciclo di istruzione, anche tra quelledi cui all’articolo 1 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 22, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

505. Per le finalità di cui al comma 504sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno2021 sui pertinenti capitoli del Fondo peril funzionamento delle istituzioni scolasti-che, di cui all’articolo 1, comma 601, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e dellescuole paritarie.

506. Agli oneri di cui ai commi 504 e505 si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’incremento del Fondo perl’arricchimento e l’ampliamento dell’of-ferta formativa e per gli interventi pere-quativi, di cui all’articolo 1 della legge 18dicembre 1997, n. 440.

507. Al fine di ridurre le disuguaglianzee di contrastare la perdita di apprendi-mento nei territori più marginalizzati, ilMinistero dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministero dell’istruzione,nei limiti dello stanziamento di cui alcomma 509, promuove un programma na-zionale di ricerca e di interventi, delladurata di dodici mesi, sul contrasto dellapovertà educativa attraverso un piano or-ganico multidisciplinare e multilivello dimonitoraggio dei territori e dei gruppi dipopolazione più a rischio e di sperimen-tazione di interventi innovativi.

ex Art. 86.

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508. Nell’attuazione del programma na-zionale di ricerca e di interventi possonoessere coinvolte le università, anche attra-verso la partecipazione volontaria di stu-denti universitari nel sostegno educativo, leorganizzazioni del Terzo settore con espe-rienza nel contrasto della povertà educa-tiva e della dispersione scolastica, le isti-tuzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

509. Ai fini indicati nei commi 507 e508 è istituito, nello stato di previsione delMinistero dell’università e della ricerca, unfondo con una dotazione finanziaria di 2milioni di euro per l’anno 2021.

510. Al fine di ampliare l’offerta forma-tiva dei licei musicali e consentire l’attiva-zione dei corsi a indirizzo jazzistico e neinuovi linguaggi musicali, nello stato di pre-visione del Ministero dell’istruzione è isti-tuito un fondo, con una dotazione di 3milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.

511. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalità diutilizzazione delle risorse del fondo di cuial comma 510.

Art. 87.

(Misure per l’innovazione didattica e di-gitale nelle scuole)

1. Al fine di potenziare le azioni perl’innovazione didattica e digitale nelle scuoleattraverso le azioni di coinvolgimento deglianimatori digitali in ciascuna istituzionescolastica, il fondo di cui all’articolo 1,comma 62, secondo periodo, della legge 13luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro8.184.000 annui a decorrere dall’anno 2021.

512. Identico.

2. Per le finalità di cui all’articolo 234del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’ulte-riore spesa di euro 12 milioni per l’anno2021.

513. Identico.

514. Per l’anno 2021, il contributo di cuiall’articolo 1-quinquies, comma 1, del de-creto-legge 29 marzo 2016, n. 42, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 26 mag-

ex Art. 87.

ex Art. 86.

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gio 2016, n. 89, è incrementato di 70 mi-lioni di euro.

515. Al fine di promuovere l’equità e latrasparenza in favore degli utenti commer-ciali di servizi di intermediazione on line,anche mediante l’adozione di linee guida,la promozione di codici di condotta e laraccolta di informazioni pertinenti, all’ar-ticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) alla lettera a), numero 5), dopo leparole: « le imprese di produzione e distri-buzione dei programmi radiofonici e tele-visivi, » sono inserite le seguenti: « i forni-tori di servizi di intermediazione on line ei motori di ricerca on line, anche se nonstabiliti, che offrono servizi in Italia, »;

2) alla lettera c), dopo il numero14) è aggiunto il seguente:

« 14-bis) garantisce l’adeguata edefficace applicazione del regolamento (UE)2019/1150 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 giugno 2019, che pro-muove equità e trasparenza per gli utenticommerciali di servizi di intermediazioneon line, anche mediante l’adozione di lineeguida, la promozione di codici di condottae la raccolta di informazioni pertinenti »;

b) al comma 31, secondo periodo,dopo le parole: « norme sulle posizionidominanti » sono inserite le seguenti: « o inapplicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 20 giugno 2019 ».

516. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 27, comma 1-bis, del codice delconsumo, di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206.

517. Al fine di assicurare la coperturadei costi amministrativi complessivamentesostenuti per l’esercizio delle funzioni diregolazione, di vigilanza, di composizionedelle controversie e sanzionatorie attri-buite dalla legge all’Autorità per le garan-zie nelle comunicazioni nelle materie di cuial comma 1, dopo il comma 66 dell’articolo

ex Art. 87.

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1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, èinserito il seguente:

« 66-bis. In sede di prima applicazione,per l’anno 2021, l’entità della contribu-zione a carico dei fornitori di servizi diintermediazione on line e di motori diricerca on line di cui all’articolo 1, comma6, lettera a), numero 5), della legge 31luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pariall’1,5 per mille dei ricavi realizzati nelterritorio nazionale, anche se contabiliz-zati nei bilanci di società aventi sede al-l’estero, relativi al valore della produzione,risultante dal bilancio di esercizio del-l’anno precedente, ovvero, per i soggettinon obbligati alla redazione di tale bilan-cio, delle omologhe voci di altre scritturecontabili che attestino il valore complessivodella produzione. Per gli anni successivi,eventuali variazioni della misura e dellemodalità della contribuzione possono es-sere adottate dall’Autorità per le garanzienelle comunicazioni ai sensi del comma 65,nel limite massimo del 2 per mille deiricavi valutati ai sensi del periodo prece-dente ».

Art. 88.

(Misure per l’edilizia scolastica)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 89.

(Misure per il diritto allo studio e per lafunzionalità del sistema della formazione

superiore)

1. Al fine di riconoscere al maggiornumero di studenti l’esonero, totale o par-ziale, dal contributo onnicomprensivo an-nuale, il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, è incrementato, a decor-rere dall’anno 2021, di 165 milioni di euroannui. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in

518. Al fine di riconoscere al maggiornumero di studenti l’esonero, totale o par-ziale, dal contributo onnicomprensivo an-nuale, il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, è incrementato, a decor-rere dall’anno 2021, di 165 milioni di euroannui. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in

ex Art. 88.

ex Art. 89.

ex Art. 87.

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vigore della presente legge, sentita la Con-ferenza dei rettori delle università italiane,sono individuati le modalità di definizionedegli esoneri, totali o parziali, da partedelle università e i criteri di riparto dellerisorse tra le università. Per le medesimefinalità di cui al primo periodo, il fondo peril funzionamento amministrativo e per leattività didattiche delle istituzioni di altaformazione artistica, musicale e coreuticastatali è incrementato, a decorrere dal-l’anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati le modalità didefinizione degli esoneri, totali o parziali,da parte delle istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica e i criteri diriparto delle risorse.

vigore della presente legge, sentita la Con-ferenza dei rettori delle università italiane,sono individuati le modalità di definizionedegli esoneri, totali o parziali, da partedelle università e i criteri di riparto dellerisorse tra le università. Per le medesimefinalità di cui al primo periodo, il fondo peril funzionamento amministrativo e per leattività didattiche delle istituzioni di altaformazione artistica, musicale e coreuticastatali è incrementato, a decorrere dal-l’anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati le modalità didefinizione degli esoneri, totali o parziali,da parte delle istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica e i criteri diriparto delle risorse. Alla copertura deglioneri derivanti dall’incremento del fondodi cui al primo periodo concorrono, per165 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022, le risorse del Programma NextGeneration EU.

2. Al fine di promuovere il diritto allostudio universitario degli studenti capaci emeritevoli, ancorché privi di mezzi, chepresentino i requisiti di eleggibilità di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68, il fondo di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del medesimo decretolegislativo n. 68 del 2012 è incrementato, adecorrere dall’anno 2021, di 70 milioni dieuro annui.

519. Identico.

3. Per l’anno 2021, i contributi di cuiall’articolo 2 della legge 29 luglio 1991,n. 243, sono incrementati di 30 milioni dieuro.

520. Identico.

521. Al fine di assicurare un adeguatosostegno finanziario alle università nonstatali legalmente riconosciute del Mezzo-giorno e in particolare di mitigare gli effettidella crisi economica derivante dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19, è isti-tuito, nello stato di previsione del Mini-stero dell’università e della ricerca, il « Fondoperequativo a sostegno delle università nonstatali legalmente riconosciute del Mezzo-giorno », con una dotazione di 5 milioni dieuro per l’anno 2021. Per le medesimefinalità di cui al primo periodo il Fondo

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

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per il finanziamento ordinario delle uni-versità, di cui all’articolo 5, comma 1, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, è incre-mentato, per l’anno 2021, di 3 milioni dieuro a beneficio delle università statali delMezzogiorno aventi un numero di iscrittiinferiore a 20.000. I criteri di ripartizionedelle risorse di cui al presente comma sonodefiniti con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

4. Lo stanziamento, iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero del-l’università e della ricerca e destinato alleresidenze universitarie statali e ai collegi dimerito accreditati di cui al decreto legisla-tivo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato,per l’anno 2021, di 4 milioni di euro.

522. Identico.

523. Al fine di valorizzare la vocazionecollegiale delle università statali, è istituito,nello stato di previsione del Ministero del-l’università e della ricerca, un appositofondo, denominato « Fondo per la valoriz-zazione delle università a vocazione colle-giale », con una dotazione di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023, da ripartire tra le università stataliche gestiscono, anche attraverso appositienti strumentali, i collegi universitari di cuiall’articolo 13, comma 4, lettera a), deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.Le modalità di riparto e le condizioni diaccesso al fondo sono definite con decretodel Ministro dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, tenendo conto del rapportotra studenti iscritti all’ateneo e posti riser-vati nei collegi agli studenti iscritti all’ate-neo, dell’impegno economico sostenuto perla formazione degli studenti, delle caratte-ristiche organizzative degli stessi nonchédella polifunzionalità degli spazi disponi-bili e dei servizi offerti.

5. Alla lettera b) del comma 5-sexiesdell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicem-bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-

524. Identico.

ex Art. 89.

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zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: « 15 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « 30milioni di euro »;

b) al numero 1), le parole: « per al-meno il » sono sostituite dalle seguenti:« fino al »;

c) al numero 2), le parole: « per nonpiù del » sono sostituite dalle seguenti: « peralmeno il ».

6. Il Fondo per le esigenze emergenzialidel sistema dell’Università, delle istituzionidi alta formazione artistica musicale e co-reutica e degli enti di ricerca, di cui all’ar-ticolo 100, comma 1, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inconsiderazione del protrarsi dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei mi-nistri in data 31 gennaio 2020, è incremen-tato di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021.Con uno o più decreti del Ministro dell’u-niversità e della ricerca sono individuati icriteri di riparto e di utilizzazione dellerisorse di cui al primo periodo tra le uni-versità, le istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica, gli enti diricerca e i collegi universitari di meritoaccreditati.

525. Identico.

526. Al fine di sostenere gli studentifuori sede iscritti alle università statali,appartenenti a un nucleo familiare con unindice della situazione economica equiva-lente non superiore a 20.000 euro e chenon usufruiscono di altri contributi pub-blici per l’alloggio, nello stato di previsionedel Ministero dell’università e della ricercaè istituito un fondo con una dotazione di15 milioni di euro per l’anno 2021, fina-lizzato a corrispondere un contributo perle spese di locazione abitativa sostenute daimedesimi studenti fuori sede residenti inluogo diverso rispetto a quello dove è ubi-cato l’immobile locato.

527. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

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disciplinati le modalità e i criteri di ero-gazione delle risorse del fondo di cui alcomma 526, anche al fine di rispettare iltetto massimo di spesa, per il tramite delleuniversità, prevedendo l’incumulabilità conaltre forme di sostegno al diritto allo studioriguardanti l’alloggio.

528. Al fine di favorire la formazionedei giovani sul fenomeno delle mafie eformare figure altamente e professional-mente specializzate sugli strumenti di con-trasto delle stesse, presso tre universitàstatali, una del nord, una del centro e unadel sud d’Italia, sono istituite sei borse distudio, per una spesa massima di 240.000euro per l’anno 2021, per l’iscrizione amaster interdisciplinari di primo o di se-condo livello concernenti il tema della cri-minalità organizzata di stampo mafioso.

529. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, sentita la Confe-renza dei rettori delle università italiane,sono individuati gli importi erogabili e lemodalità di assegnazione delle borse distudio, nonché le università di cui al comma528.

530. Per l’attuazione del comma 528, ilFondo per il finanziamento ordinario delleuniversità di cui all’articolo 5, comma 1,lettera a), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, è incrementato di 240.000 euro perl’anno 2021.

531. Al fine di promuovere e orientarele scelte professionali dei giovani verso lepubbliche amministrazioni e il lavoro pub-blico, presso la Presidenza del Consiglio deiministri è istituto un fondo, con una do-tazione di 300.000 euro per l’anno 2021,gestito dal Dipartimento della funzione pub-blica e destinato a finanziare cento borsedi studio della durata di sei mesi perl’importo di 3.000 euro ciascuna, per losviluppo di progetti di studio e di ricerca eformazione lavoro di giovani meritevolistudenti universitari nelle aree giuridica,scientifico-tecnologica, economica e stati-stica, di età non superiore a venticinqueanni.

532. I progetti di studio e di ricerca dicui al comma 531, definiti anche in colla-borazione con le istituzioni universitarie,sono finalizzati a sviluppare, anche dal

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

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punto di vista applicativo, le conoscenzeteoriche acquisite durante il percorso distudi universitari e hanno per oggetto itemi inerenti all’organizzazione e al fun-zionamento delle amministrazioni pubbli-che e, in particolare, quelli connessi all’in-novazione organizzativa, amministrativa egestionale, alla digitalizzazione dei pro-cessi, al miglioramento delle modalità dierogazione dei servizi agli utenti, alla mi-surazione e valutazione della performance,al lavoro agile e alle relazioni istituzionalie internazionali.

533. I giovani sono selezionati sulla basedi un avviso pubblico predisposto dal Di-partimento della funzione pubblica, d’in-tesa con il Ministero dell’università e dellaricerca, che individua le modalità di pre-sentazione delle domande, i requisiti diaccesso e gli ambiti tematici di studio, diricerca e di formazione. I progetti di ri-cerca e di formazione sul lavoro sono svoltipresso le amministrazioni centrali che nefacciano richiesta, previa stipulazione diprotocolli con il Dipartimento della fun-zione pubblica, e si concludono con lapresentazione di un elaborato.

534. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 244, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000euro per l’anno 2021.

535. Al fine di provvedere alla coper-tura delle spese per interventi strutturali edi messa in sicurezza nonché di manuten-zione ordinaria e straordinaria di edifici diparticolare valore storico-artistico che nonsono di proprietà dello Stato e che ospi-tano conservatori musicali, nello stato diprevisione del Ministero dell’università edella ricerca è istituito un fondo con unadotazione di 7 milioni di euro per l’anno2021. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, sono stabiliti cri-teri e modalità di erogazione delle risorsedel fondo di cui al precedente periodo.

536. Per sostenere l’investimento in ca-pitale umano in settori strategici per losviluppo economico e sociale del Paese e alfine di promuovere l’inserimento di giovani

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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neo-laureati nel sistema produttivo, conparticolare attenzione alle piccole e medieimprese, ai soggetti pubblici e privati chesostengono finanziariamente, tramite do-nazioni effettuate nell’anno 2021 o nel-l’anno 2022, nella forma di borse di studio,iniziative formative finalizzate allo svi-luppo e all’acquisizione di competenze ma-nageriali, promosse da università pubbli-che e private, da istituti di formazioneavanzata o da scuole di formazione mana-geriale pubbliche e private come definite alcomma 537, è concesso un credito d’im-posta fino al 100 per cento per le piccolee micro imprese, fino al 90 per cento perle medie imprese e fino all’80 per cento perle grandi imprese dell’importo delle dona-zioni effettuate fino all’importo massimo di100.000 euro. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sentiti ilMinistro dell’università e della ricerca e ilMinistro dello sviluppo economico, sonostabilite le disposizioni per l’attuazione delpresente comma e dei commi da 537 a 539e determinate le aliquote di fruizione delcredito d’imposta di cui al primo periodo,al fine del rispetto del limite complessivo dispesa di cui al comma 539.

537. Le iniziative formative di cui alcomma 536 realizzate attraverso universitàpubbliche e private garantiscono almeno60 crediti formativi universitari o 60 Eu-ropean credit transfer system o un volumedi lavoro di apprendimento pari a 1.500ore. Nei casi in cui i percorsi formativisiano erogati da istituti di formazione avan-zata o da scuole di formazione manage-riale pubbliche o private diversi da quellidi cui al periodo precedente, devono esserein possesso degli accreditamenti ASFOR,EQUIS o AACSB e devono avere una du-rata complessiva non inferiore a 1.000 ore,di cui almeno 700 di formazione in aula, ecomunque almeno il 30 per cento di stagecon riferimento alla durata complessivaprevista per i percorsi formativi.

538. Al fine di identificare i soggetti dicui ai commi 536 e 537, all’interno dellasezione di attività economica 85 « Istru-zione » del codice ATECO, l’Istituto nazio-

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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nale di statistica istituisce la sottocategoria85.43 « Istruzione post universitaria; for-mazione manageriale, master post lau-ream, master executive ».

539. Il beneficio di cui al comma 536 èriconosciuto nel limite di una maggiorespesa annua pari a 0,5 milioni di euro pergli anni 2022 e 2023.

Art. 90.

(Misure a sostegno della ricerca)

1. Il fondo ordinario per gli enti e leistituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, èincrementato di 65 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021.

540. Identico.

541. Al fine di sostenere la competitivitàdel sistema della ricerca italiano a livellointernazionale, il Fondo ordinario per glienti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ar-ticolo 7 del decreto legislativo 5 giugno1998, n. 204, è incrementato di 25 milionidi euro per l’anno 2021. Le risorse di cuial presente comma sono ripartite tra glienti pubblici di ricerca secondo criteri emodalità stabiliti con decreto del Ministrodell’università e della ricerca e sono im-piegate esclusivamente per l’assunzione diricercatori negli enti pubblici di ricerca inmodo da assicurare l’integrale coperturadelle spese connesse alle attività dei ricer-catori stabilizzati.

542. Al fine di consentire anche alleistituzioni dell’alta formazione artistica, mu-sicale e coreutica (AFAM) di dare concretaattuazione ai servizi e alle iniziative infavore degli studenti disabili di cui all’ar-ticolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,e degli studenti con invalidità superiore al66 per cento nonché degli studenti concertificazione di disturbo specifico dell’ap-prendimento, a decorrere dall’anno acca-demico 2020/2021, i fondi per il funziona-mento amministrativo e per le attività di-dattiche delle istituzioni dell’AFAM sonoincrementati di 1 milione di euro annui adecorrere dall’anno 2021, ripartiti tra levarie istituzioni in rapporto al numerocomplessivo degli studenti disabili iscrittipresso le stesse istituzioni, prevedendo an-

ex Art. 90.

ex Art. 89.

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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che l’inserimento di una figura di tutoraccademico esperto in didattica musicaleinclusiva e appositamente formato.

543. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 273, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1milione di euro per l’anno 2021, di 2milioni di euro per l’anno 2022 e di 3milioni di euro annui a decorrere dall’anno2023.

544. Al fine di consentire la pubblica-zione e la distribuzione del Rapporto an-nuale sulla situazione sociale del Paese èautorizzato un contributo di 300.000 europer l’anno 2021 a favore della FondazioneCentro studi investimenti sociali – CEN-SIS.

545. All’articolo 1, comma 381, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo leparole: « 750.000 euro per l’anno 2020 »sono inserite le seguenti « e di 500.000 europer l’anno 2021 ».

546. Al fine di accelerare e di riquali-ficare la spesa per investimenti attraversoazioni di supporto tecnico alle amministra-zioni comunali, le risorse di cui all’articolo57, comma 2-novies, del decreto-legge 26ottobre 2019, n. 124, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n. 157, sono incrementate di 500.000 europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023in favore della Fondazione IFEL – Istitutoper la finanza e l’economia locale, di cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 504.

547. Al fine di favorire la crescita e losviluppo sostenibile delle aree interne emarginali italiane, con particolare riguardoalle aree montane, e di contribuire al con-seguimento degli obiettivi di coesione eco-nomica, sociale e territoriale e di equirapporti sociali tra tutti i residenti nelterritorio nazionale, l’Unione nazionale co-muni, comunità ed enti montani supportagli enti locali, compresi in tali aree, conattività di studi, ricerche e formazioneanche ai fini dell’accesso ai fondi europei.Per lo svolgimento delle attività di cui alpresente comma è autorizzata la spesa di500.000 euro per l’anno 2021 in favoredell’Unione nazionale comuni, comunità edenti montani.

ex Art. 90.

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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2. Al fine di rafforzare le misure disostegno per la ricerca scientifica indicatenel Programma nazionale per la ricerca edi garantire lo sviluppo delle linee strate-giche nel campo della ricerca scientificacoerenti con il programma quadro di ri-cerca e innovazione dell’Unione europea, èistituito, nello stato di previsione del Mini-stero dell’università e della ricerca, il Fondoper la promozione e lo sviluppo delle po-litiche del Programma nazionale per laricerca, con una dotazione di 200 milioni dieuro per gli anni 2021 e 2022 e di 50milioni di euro per l’anno 2023. Con uno opiù decreti del Ministro dell’università edella ricerca sono individuati i criteri diriparto e di utilizzazione delle risorse di cuial presente comma tra le università, gli entie le istituzioni pubbliche di ricerca.

548. Identico.

3. Al fine di promuovere gli interventi diammodernamento strutturale e tecnologicodelle università, delle istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica edegli enti di ricerca, nello stato di previ-sione del Ministero dell’università e dellaricerca è istituito il Fondo per l’edilizia e leinfrastrutture di ricerca, con una dotazionedi 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro perl’anno 2023, di 200 milioni di euro per glianni 2024 e 2025 e di 150 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.Con uno o più decreti del Ministro dell’u-niversità e della ricerca sono individuati icriteri di riparto e di utilizzazione dellerisorse di cui al primo periodo tra le uni-versità, le istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica e gli enti diricerca.

549. Identico.

4. Il Ministero dell’università e dellaricerca può avvalersi, con modalità definitemediante convenzione, dell’Agenzia nazio-nale per l’attrazione degli investimenti e losviluppo d’impresa Spa–Invitalia per i ser-vizi di supporto specialistico e le attività dianalisi, di valutazione economica e finan-ziaria nonché per la verifica, il monitorag-gio e il controllo connessi agli interventi nelsettore della ricerca, con particolare rife-rimento alla programmazione strategica delProgramma nazionale per la ricerca e deiprogetti finanziati con risorse nazionali,

550. Identico.

ex Art. 90.

Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dell’Unione europea e tramite il Fondo perlo sviluppo e la coesione. Per le finalità dicui al presente comma è istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’uni-versità e della ricerca, il Fondo per lavalutazione e la valorizzazione dei progettidi ricerca, con una dotazione di 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.

5. Al fine di semplificare lo svolgimentodelle attività di selezione e di valutazionedei programmi e dei progetti di ricercanonché di valutazione dell’attuazione e deirisultati dei medesimi, il Ministero dell’u-niversità e della ricerca si avvale di espertitecnico-scientifici e professionali, indivi-duati singolarmente od organizzati in co-mitati o in commissioni, per le attività dianalisi tecnico-scientifiche, finanziarie e am-ministrativo-contabili e per le conseguentiattività di verifica, monitoraggio e con-trollo. Gli oneri derivanti dall’attuazionedel presente comma, compresi quelli di cuiall’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre2002, n. 212, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sonoposti a carico, nel limite massimo del 7 percento, delle risorse destinate al finanzia-mento dei programmi e dei progetti diricerca. Le disposizioni del presente commasi applicano anche alle spese per il funzio-namento e per i compensi relativi alle pro-cedure di selezione e di valutazione deiprogetti di ricerca del Comitato nazionaledei garanti per la ricerca di cui all’articolo21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.Sono soppresse o abrogate le seguenti di-sposizioni:

551. Identico.

a) l’articolo 5, comma 2, secondo pe-riodo, del decreto-legge 25 settembre 2002,n. 212, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35;

c) l’articolo 21, comma 3, della legge30 dicembre 2010, n. 240.

6. Per consentire la prosecuzione delProgramma nazionale di ricerche in Antar-tide (PNRA) e al fine di assicurare la par-

552. Identico.

ex Art. 90.

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

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tecipazione dell’Italia al Trattato antartico,firmato a Washington il 1° dicembre 1959,ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX,paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministrodell’università e della ricerca con propriodecreto, a decorrere dall’anno 2021, asse-gna annualmente, agli enti pubblici di ri-cerca incaricati dell’attuazione del PNRA,un contributo di 23 milioni di euro. Conuno o più decreti del Ministro dell’univer-sità e della ricerca, adottati ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, di concerto con il Ministrodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro dell’economiae delle finanze, sono individuati le modalitàper l’approvazione e per l’aggiornamentodel PNRA, i soggetti incaricati dell’attua-zione del medesimo PNRA e i meccanismidi coordinamento tra le amministrazionipubbliche interessate. Il comma 3 dell’ar-ticolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, èabrogato. Al secondo periodo del comma 1dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giu-gno 1998, n. 204, le parole: « del Pro-gramma nazionale di ricerche in Antar-tide, » sono soppresse. Agli oneri derivantidall’attuazione del presente comma, pari a23 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle risorse del Fondodi cui al citato articolo 7 del decreto legi-slativo n. 204 del 1998.

553. Il Ministero dell’università e dellaricerca, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conproprio decreto, individua i criteri e lemodalità di iscrizione degli enti, istituzionie organismi privati che svolgono, per fina-lità statutarie e senza scopo di lucro, atti-vità di ricerca in una sezione, denominata« Enti, istituzioni e organismi privati diricerca » dell’Anagrafe nazionale delle ri-cerche, di cui all’articolo 63 del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980n. 382. Possono iscriversi alla sezione dicui al primo periodo le fondazioni, le as-sociazioni, gli organismi di ricerca e ognialtro soggetto di diritto privato senza scopodi lucro a eccezione delle università, deglienti universitari o comunque riconducibili

ex Art. 90.

Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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all’attività di ricerca svolta in ambito uni-versitario e degli enti del Terzo settoredisciplinati dal codice di cui al decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Mini-stero dell’università e della ricerca rendeconsultabili, con accesso libero all’Ana-grafe nazionale delle ricerche, le informa-zioni sui contributi a carico della finanzapubblica ricevuti dai soggetti iscritti nellasezione di cui al presente comma.

554. Al fine di ampliare la conoscenzadei fenomeni e delle dinamiche economi-che e sociali, con particolare riguardo allearee territoriali con minor grado di svi-luppo e alle conseguenze economiche esociali dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione delMinistero dell’università e della ricerca, unfondo denominato « Fondo per la ricercain campo economico e sociale » con unadotazione di 8,5 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2021. Con decreto del Mi-nistro dell’università e della ricerca, daemanare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di presentazione deiprogetti di ricerca e di attribuzione dellerisorse attraverso una procedura selettiva,con bando pubblico annuale, riservata aisoggetti iscritti alla sezione dell’Anagrafenazionale delle ricerche di cui al comma553.

555. Con decreto del Ministero dell’u-niversità e della ricerca le risorse di cui alcomma 556 sono ripartite tra le universitàche, sulla base di apposite convenzionistipulate con la Fondazione per la ricercascientifica termale – FoRST, attivano corsidi master di secondo livello in medicinaclinica termale.

556. Per l’attuazione del comma 555 èautorizzata la spesa di 100.000 euro perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 91.

(Recupero e sviluppo del complesso spor-tivo « Città dello sport »)

1. Per l’anno 2021, al Ministero dell’u-niversità e della ricerca è assegnata lasomma di 25 milioni di euro, che costitui-

557. Identico.

ex Art. 91.

ex Art. 90.

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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sce limite di spesa, al fine del trasferimentodella stessa somma all’università degli studidi Roma « Tor Vergata » per la definizionedei contenziosi in essere, con i soggettiaffidatari del progetto e dei lavori, connessialla mancata realizzazione del complessosportivo polifunzionale denominato « Cittàdello Sport ».

2. L’assegnazione della somma di cui alcomma 1 avviene contestualmente al tra-sferimento da parte dell’università deglistudi di Roma « Tor Vergata » in favoredell’Agenzia del demanio, del diritto diproprietà dell’area in cui insiste il com-plesso sportivo polifunzionale denominato« Città dello sport », nonché delle opere giàrealizzate unitamente ai progetti già svi-luppati per la sua realizzazione, al fine diconsentire il completamento delle opereovvero la revisione dei progetti stessi. L’attotraslativo deve essere stipulato e trascritto,in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

558. L’assegnazione della somma di cuial comma 557 avviene contestualmente altrasferimento da parte dell’università deglistudi di Roma « Tor Vergata » in favoredell’Agenzia del demanio, del diritto diproprietà dell’area in cui insiste il com-plesso sportivo polifunzionale denominato« Città dello sport », nonché delle opere giàrealizzate unitamente ai progetti già svi-luppati per la sua realizzazione, al fine diconsentire il completamento delle opereovvero la revisione dei progetti stessi. L’attotraslativo deve essere stipulato e trascritto,in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

3. All’Agenzia del demanio è assegnatala somma di 3 milioni di euro annui per glianni dal 2021 al 2023, ai fini della manu-tenzione, ordinaria e straordinaria, delleopere realizzate e della messa in sicurezzadell’area trasferita, in vista del recuperofunzionale delle opere realizzate.

559. Identico.

4. La convenzione tra l’università deglistudi di Roma « Tor Vergata » e la societàassegnataria dei lavori, stipulata il 23 ot-tobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti glieffetti, alla data di definizione dei conten-ziosi in essere.

560. Identico.

Art. 92.

(Promozione dell’attività sportiva di basenei territori)

1. Al fine di potenziare l’attività sportivadi base nei territori per tutte le fasce dellapopolazione e di ottimizzare gli interventidi prevenzione primaria, secondaria e ter-ziaria attraverso l’esercizio fisico, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito, per il successivotrasferimento delle risorse al bilancio au-tonomo della Presidenza del Consiglio deiministri, un fondo con una dotazione di 50milioni di euro per l’anno 2021.

561. Identico.

ex Art. 92.

ex Art. 91.

Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati

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2. Con decreto dell’autorità di governocompetente in materia di sport sono indi-viduati i criteri di gestione delle risorse delfondo di cui al comma 1.

562. Con decreto dell’autorità di go-verno competente in materia di sport sonoindividuati i criteri di gestione delle risorsedel fondo di cui al comma 561.

563. Al fine di supportare le attivitàorganizzative e di sviluppo nel territorionazionale, in particolare nella regione La-zio e nella città metropolitana di Romacapitale, relative ai Campionati europei dinuoto del 2022, aggiudicati a Roma, inconsiderazione del favorevole impatto tu-ristico e sociale determinato da tale avve-nimento internazionale anche in termini digettito per l’erario statale, è autorizzata laspesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021,da destinare alla Federazione italiana nuoto,che può avvalersi di un comitato organiz-zatore. Le risorse di cui al presente commasono utilizzate anche per l’eliminazionedelle barriere architettoniche e per favo-rire la partecipazione all’evento di atletiparalimpici.

564. Al fine di implementare le attivitàdi pianificazione e organizzazione dei Gio-chi del Mediterraneo di Taranto 2026, alComitato organizzatore dei XX Giochi delMediterraneo sono destinati 1,5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023.

Art. 93.

(Trattamento di previdenza dei docenti diuniversità private)

1. Ai fini dell’attuazione delle disposi-zioni del comma 1 dell’articolo 4 della legge29 luglio 1991, n. 243, per i professori e iricercatori delle università non statali le-galmente riconosciute, a decorrere dal 1°gennaio 2021, l’aliquota contributiva di fi-nanziamento del trattamento di quiescenzaè pari a quella in vigore, con i medesimicriteri di ripartizione, per le stesse catego-rie di personale in servizio presso le uni-versità statali. Restano acquisite alla ge-stione di riferimento e conservano la loroefficacia le contribuzioni versate per i pe-riodi anteriori alla data di entrata in vigoredella presente legge. Ai maggiori oneri de-rivanti dalla differenza tra l’aliquota con-tributiva e l’aliquota di computo relativa ai

565. Identico.

ex Art. 93.

ex Art. 92.

Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati

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trattamenti di quiescenza con riferimentoal periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054per l’anno 2021, si provvede mediante ap-posito trasferimento dal bilancio dello Statoall’ente previdenziale.

Art. 94.

(Fondazione per il futuro delle città)

1. È istituita la fondazione denominata« Fondazione per il futuro delle città », aventeil compito di promuovere il progresso dellaricerca e dell’alta formazione basata susoluzioni prevalentemente vegetali, al finedi garantire lo sviluppo del sistema pro-duttivo nazionale in relazione alla transi-zione verde dell’Italia. A tale fine, la Fon-dazione instaura rapporti con organismiomologhi in Italia e assicura l’apporto diricercatori italiani e stranieri operanti pressoistituti italiani ed esteri di eccellenza.

566. Identico.

2. Lo statuto della Fondazione, concer-nente anche l’individuazione degli organidella medesima Fondazione, della loro com-posizione e dei loro compiti, è approvatocon decreto del Presidente del Consiglio deiministri, sentiti i Ministri dell’università edella ricerca, dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e dell’economia edelle finanze.

567. Identico.

3. Il patrimonio della Fondazione è co-stituito e incrementato da apporti delloStato e di soggetti pubblici e privati; leattività della Fondazione, oltre che dai mezzipropri, possono essere finanziate da con-tributi di enti pubblici e di privati. AllaFondazione possono essere concessi in uso,anche a titolo gratuito e con oneri di or-dinaria e straordinaria manutenzione a ca-rico della stessa Fondazione, beni immobilifacenti parte del demanio e del patrimoniodisponibile dello Stato. La concessione inuso di beni di particolare valore artistico estorico è effettuata d’intesa con il Ministroper i beni e le attività culturali e per ilturismo.

568. Identico.

4. Per l’istituzione e l’avvio dell’opera-tività della Fondazione è istituito un appo-sito fondo nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze,per il successivo trasferimento al bilancio

569. Identico.

ex Art. 94.

ex Art. 93.

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

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autonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, con una dotazione di 5 milionidi euro per l’anno 2021 e di 3 milioni dieuro annui per gli anni 2022 e 2023.

570. Al fine di promuovere soluzionivegetali per il futuro delle città medianteinterventi di rimboschimento, l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 4 deldecreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3milioni di euro per l’anno 2021.

5. Tutti gli atti connessi alle operazionidi costituzione della Fondazione e di con-ferimento e devoluzione alla stessa sonoesclusi da ogni tributo e diritto e sonoeffettuati in regime di neutralità fiscale.

571. Identico.

572. Al fine di incoraggiare la parteci-pazione dei giovani allo sviluppo politico,sociale, economico e culturale del Paese,anche in attuazione di quanto previstodall’articolo 1, commi 473, 474 e 475 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo dicui all’articolo 1, comma 472, della mede-sima legge è incrementato di 400.000 europer l’anno 2021.

573. Al fine di promuovere la culturagiuridica in materia di diritto penale in-ternazionale e di tutela dei diritti umani,nello stato di previsione del Ministero dellagiustizia è istituito un fondo, con unadotazione di 2 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023, da destinarea progetti di formazione di eccellenza. Condecreto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabiliti i criteri per l’ac-cesso alle risorse del fondo di cui al primoperiodo, considerando come requisito prio-ritario lo svolgimento pluriennale di docu-mentate attività di collaborazione, consu-lenza e cooperazione con organismi e isti-tuzioni internazionali.

ex Art. 94.

Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 95.

(Completamento dei lavori del progetto « Man-tova Hub »)

...................................................................................................................................................................................................................

TITOLO IX

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE EINNOVAZIONE

Art. 96.

(Misure di sostegno per la cultura)

1. Al fine di consentire al Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismol’esercizio della facoltà di acquistare in viadi prelazione i beni culturali ai sensi del-l’articolo 60 del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021,di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di5 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2023.

574. Identico.

2. Al primo periodo del comma 3 del-l’articolo 183 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo leparole: « 165 milioni di euro per l’anno2020 » sono aggiunte le seguenti: « , di 25milioni di euro per l’anno 2021 e di 20milioni di euro per l’anno 2022 ».

575. Identico.

3. Al comma 357 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:« i quali compiono diciotto anni di età nel2020 » sono sostituite dalle seguenti: « iquali compiono diciotto anni di età nel2020 e nel 2021 » e dopo le parole: « di 190milioni di euro per l’anno 2020 » sonoinserite le seguenti: « e di 150 milioni dieuro per l’anno 2021 ».

576. Identico.

4. ...............................................................................................................................................................................................................

5. Al primo periodo del comma 317dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,n. 205, le parole: « e di 1 milione di euro

577. Identico.

ex Art. 95.

ex Art. 96.

Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati

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annui a decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « , di 11 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 edi 1 milione di euro annui a decorreredall’anno 2023 ».

578. Il Fondo per il funzionamento deipiccoli musei, di cui all’articolo 1, comma359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,è incrementato di 1 milione di euro perl’anno 2021, da destinare alla digitalizza-zione del patrimonio nonché alla proget-tazione di podcast e di percorsi espositivifunzionali alla fruizione delle opere e allapredisposizione di programmi di didatticatelematica (e-learning).

579. Al fine di garantire l’accesso e lafruizione dei prodotti editoriali a tutte lecategorie deboli, in particolare alle personecon disabilità visiva, anche attraverso eventidi sensibilizzazione, ricerca sull’accessibi-lità digitale, corsi di formazione e attivitàdi consulenza, è assegnato un contributoaggiuntivo di 100.000 euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022 in favore dellaFondazione Libri italiani accessibili (LIA).A decorrere dall’anno 2023 alla Fonda-zione di cui al primo periodo è ricono-sciuto un contributo pari a 300.000 euroannui.

580. Al fine di assicurare le risorsenecessarie a garantire agli aventi dirittoun’adeguata remunerazione del prestito ef-fettuato dalle biblioteche e discoteche delloStato e degli enti pubblici, l’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 2, comma 132,del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, è incrementatadi 2,5 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021.

581. Ai fini della celebrazione nazio-nale, nell’anno 2023, dell’ottavo centenariodella prima rappresentazione del presepe,nonché di garantire la progettazione e larealizzazione di iniziative di rilievo e dirisonanza internazionali in ambito arti-stico, culturale e sociale, sono stanziati1.300.000 euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023 in favore del Ministeroper i beni e le attività culturali e per ilturismo, che istituisce un Comitato nazio-

ex Art. 96.

Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati

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nale responsabile delle iniziative a cui lerisorse sono destinate.

582. In ragione dell’emergenza epide-miologica da COVID-19 e delle misure re-strittive adottate e allo scopo di raziona-lizzare gli interventi e le attività di tutela edi valorizzazione del patrimonio culturaleimmateriale, con decreto del Ministro peri beni e le attività culturali e per il turismo,di concerto con il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, èistituito, presso il Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo, l’Osser-vatorio nazionale per il patrimonio imma-teriale dell’UNESCO. A tale fine è autoriz-zata la spesa di 500.000 euro annui adecorrere dall’anno 2021, che costituiscelimite massimo di spesa.

Art. 97.

(Fondo per il cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220,sono apportate le seguenti modificazioni:

583. Identico.

a) all’articolo 13, comma 2, secondoperiodo, le parole: « 400 milioni » sono so-stituite dalle seguenti: « 640 milioni »;

b) all’articolo 15, le parole: « 30 percento », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « 40 per cento »;

c) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 30 percento, elevata al 40 per cento nei casiprevisti nel presente articolo, » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 40 per cento »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) all’articolo 19, comma 1, le parole:« 30 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 40 per cento »;

e) all’articolo 21:

1) al comma 1, le parole: « I creditid’imposta di cui alla presente sezione sonoriconosciuti » sono sostituite dalle seguenti:« I crediti d’imposta di cui alla presentesezione, ad esclusione di quelli di cui agliarticoli 15 e 19, sono riconosciuti »;

ex Art. 97.

ex Art. 96.

Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati

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2) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell’an-damento del mercato nel settore del ci-nema e dell’audiovisivo, può adottare, nellimite delle risorse individuate con il de-creto di cui all’articolo 13, comma 5, uno opiù decreti ai sensi del comma 5 del pre-sente articolo, anche in deroga alle percen-tuali previste per i crediti d’imposta di cuialla presente sezione e al limite massimostabilito dal comma 1 del presente arti-colo ».

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni di cui alpresente articolo. Nel caso di scostamentirispetto alle previsioni, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze provvede medianteriduzione, nella misura necessaria alla co-pertura finanziaria del maggior onere ri-sultante dall’attività di monitoraggio, delFondo per lo sviluppo degli investimentinel cinema e nell’audiovisivo di cui all’ar-ticolo 13 della legge 14 novembre 2016,n. 220.

584. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni di cui alcomma 583. Nel caso di scostamenti ri-spetto alle previsioni, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze provvede medianteriduzione, nella misura necessaria alla co-pertura finanziaria del maggior onere ri-sultante dall’attività di monitoraggio, delFondo per lo sviluppo degli investimentinel cinema e nell’audiovisivo di cui all’ar-ticolo 13 della legge 14 novembre 2016,n. 220.

Art. 98.

(Istituto Luce Cinecittà Spa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021,l’Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformatonella società per azioni Istituto Luce Cine-città Spa, che succede in tutti i rapportiattivi e passivi facenti capo all’Istituto LuceCinecittà Srl alla medesima data.

585. Identico.

2. Le azioni dell’Istituto Luce CinecittàSpa sono attribuite al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. I diritti dell’azionistasono esercitati dal Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo, d’intesacon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze.

586. Identico.

3. L’Istituto Luce Cinecittà Spa è ammi-nistrato da un consiglio di amministrazionecomposto da cinque membri, di cui duedesignati dal Ministro dell’economia e dellefinanze, uno dei quali con funzioni di pre-

587. Identico.

ex Art. 98.

ex Art. 97.

Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

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sidente, designato d’intesa con il Ministroper i beni e le attività culturali e per ilturismo, e tre, uno dei quali con funzioni diamministratore delegato, designati dal Mi-nistro per i beni e le attività culturali e peril turismo.

4. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui alcomma 1, il capitale dell’Istituto Luce Ci-necittà Spa è pari alla somma del nettopatrimoniale risultante dal bilancio di chiu-sura dell’Istituto Luce Cinecittà Srl alladata del 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021,il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato ad aumentare il capitale so-ciale dell’Istituto Luce Cinecittà Spa di unimporto pari a 10 milioni di euro.

588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cuial comma 585, il capitale dell’Istituto LuceCinecittà Spa è pari alla somma del nettopatrimoniale risultante dal bilancio di chiu-sura dell’Istituto Luce Cinecittà Srl alladata del 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021,il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato ad aumentare il capitale so-ciale dell’Istituto Luce Cinecittà Spa di unimporto pari a 10 milioni di euro.

Art. 99.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che,alla data di entrata in vigore della presentelegge, hanno presentato il piano di risana-mento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,n. 112, nonché dell’articolo 1, commi 355 e356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,continuano ad applicarsi, fino all’approva-zione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021,le disposizioni del comma 3 del citato ar-ticolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013concernenti i contenuti inderogabili dei pianidi risanamento, nonché gli obiettivi gene-rali già definiti nelle azioni e nelle misurepianificate nei piani di risanamento e nelleloro successive integrazioni. Le fondazionidi cui al presente comma per le quali nonsia stato raggiunto, entro l’esercizio 2021, ilpareggio economico e il tendenziale equi-librio patrimoniale e finanziario sono postein liquidazione coatta amministrativa.

589. Identico.

2. Alla procedura di cui all’articolo 11del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, possono accedere an-che le fondazioni lirico-sinfoniche che, alladata di entrata in vigore della presentelegge, non abbiano già presentato un pianodi risanamento ai sensi del medesimo ar-ticolo 11, nonché dell’articolo 1, commi 355

590. Identico.

ex Art. 99.

ex Art. 98.

Atti Parlamentari — 209 — Camera dei Deputati

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e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.A tale fine le fondazioni interessate pos-sono presentare, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, un piano di risanamento triennaleper il periodo 2021-2023, predisposto se-condo le disposizioni di cui al citato arti-colo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e lelinee guida adottate per la redazione deipiani di risanamento. Per l’attuazione delpresente comma, il fondo di rotazione dicui al medesimo articolo 11, comma 6, deldecreto-legge n. 91 del 2013 è incremen-tato, per l’anno 2021, di 40 milioni di euroe il finanziamento attribuibile a ciascunadelle fondazioni non può essere superiorealla quota di 20 milioni di euro. Per l’ero-gazione delle risorse si applicano le dispo-sizioni del comma 7 del citato articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i pianidi cui al presente comma, ai fini delladefinizione delle misure di cui alle letterea) e c) del comma 1 del citato articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa rife-rimento rispettivamente al debito esistentealla data del 31 dicembre 2019 e alla do-tazione organica in essere alla data del 31dicembre 2019. Le fondazioni di cui alpresente comma sono tenute a raggiungereil pareggio economico in ciascun esercizioe, entro l’esercizio finanziario 2023, il ten-denziale equilibrio patrimoniale e finanzia-rio. Le fondazioni per le quali non sia statopresentato o non sia stato approvato unpiano di risanamento nei termini stabilitiovvero non sia stato raggiunto il pareggioeconomico in ciascun esercizio e, entrol’esercizio 2023, il tendenziale equilibriopatrimoniale e finanziario sono poste inliquidazione coatta amministrativa.

3. Ai fini del perfezionamento con leAgenzie fiscali delle transazioni di cui al-l’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, ai piani di risanamento pre-sentati dalle fondazioni ai sensi dei commi1 e 2 del presente articolo si applica quantodisposto dall’articolo 5, comma 1-bis, deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106.

591. Ai fini del perfezionamento con leAgenzie fiscali delle transazioni di cui al-l’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, ai piani di risanamento pre-sentati dalle fondazioni ai sensi dei commi589 e 590 del presente articolo si applicaquanto disposto dall’articolo 5, comma 1-bis,del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n. 106.

4. Le funzioni del commissario straor-dinario di cui all’articolo 11, comma 3, del

592. Le funzioni del commissario stra-ordinario di cui all’articolo 11, comma 3,

ex Art. 99.

Atti Parlamentari — 210 — Camera dei Deputati

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decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 otto-bre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31dicembre 2022, al fine di proseguire l’atti-vità di monitoraggio dei piani di risana-mento delle fondazioni lirico-sinfoniche dicui al comma 1 del presente articolo, e finoal 31 dicembre 2023, al fine di consentire larealizzazione delle attività concernenti l’ap-provazione e il monitoraggio dei nuovi pianidi risanamento ove presentati in attuazionedi quanto stabilito dal comma 2 del pre-sente articolo. Il relativo incarico è confe-rito con le modalità di cui al citato articolo11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del2013. A supporto delle attività del commis-sario straordinario, la Direzione generalespettacolo del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo può con-ferire incarichi di collaborazione, ai sensidell’articolo 7, comma 6, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone dicomprovata qualificazione professionalenella gestione amministrativa e contabile dienti ovvero nella pianificazione strategicadella loro attività, entro il limite di spesacomplessivo di 100.000 euro annui e per ladurata massima di ventiquattro mesi e co-munque con scadenza finale al 31 dicem-bre 2022, prorogabili per ulteriori dodicimesi, nel caso in cui le funzioni del com-missario straordinario siano prorogate finoal 31 dicembre 2023.

del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al31 dicembre 2022, al fine di proseguirel’attività di monitoraggio dei piani di risa-namento delle fondazioni lirico-sinfonichedi cui al comma 589 del presente articolo,e fino al 31 dicembre 2023, al fine diconsentire la realizzazione delle attivitàconcernenti l’approvazione e il monitorag-gio dei nuovi piani di risanamento ovepresentati in attuazione di quanto stabilitodal comma 590 del presente articolo. Ilrelativo incarico è conferito con le moda-lità di cui al citato articolo 11, commi 3 e5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A sup-porto delle attività del commissario straor-dinario, la Direzione generale spettacolodel Ministero per i beni e le attività cultu-rali e per il turismo può conferire incarichidi collaborazione, ai sensi dell’articolo 7,comma 6, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, a persone di comprovata qua-lificazione professionale nella gestione am-ministrativa e contabile di enti ovvero nellapianificazione strategica della loro attività,entro il limite di spesa complessivo di100.000 euro annui e per la durata mas-sima di ventiquattro mesi e comunque conscadenza finale al 31 dicembre 2022, pro-rogabili per ulteriori dodici mesi, nel casoin cui le funzioni del commissario straor-dinario siano prorogate fino al 31 dicembre2023.

5. Ai fini dell’attuazione del presentearticolo è autorizzata una spesa pari a 40,1milioni di euro per l’anno 2021 e a 100.000euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

593. Ai fini dell’attuazione dei commida 589 a 592 è autorizzata una spesa paria 40,1 milioni di euro per l’anno 2021 e a100.000 euro per ciascuno degli anni 2022e 2023.

6. Il compenso del commissario straor-dinario di cui al comma 4 del presentearticolo, nel limite massimo stabilito dal-l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a valere sulle risorse di bilancio dellefondazioni ammesse alla procedura di cuiai commi 1 e 2 del presente articolo.

594. Il compenso del commissario stra-ordinario di cui al comma 592 del presentearticolo, nel limite massimo stabilito dal-l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a valere sulle risorse di bilancio dellefondazioni ammesse alla procedura di cuiai commi 589 e 590 del presente articolo.

ex Art. 99.

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Art. 100.

(Disposizioni in materia di strutture ri-cettive)

1. Il regime fiscale delle locazioni brevidi cui all’articolo 4, commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, con effetto dal periodod’imposta relativo all’anno 2021, è ricono-sciuto solo in caso di destinazione allalocazione breve di non più di quattro ap-partamenti per ciascun periodo d’imposta.Negli altri casi, ai fini della tutela deiconsumatori e della concorrenza, l’attivitàdi locazione di cui al presente comma, dachiunque esercitata, si presume svolta informa imprenditoriale ai sensi dell’articolo2082 del codice civile. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche per icontratti stipulati tramite soggetti che eser-citano attività di intermediazione immobi-liare, ovvero tramite soggetti che gestisconoportali telematici, mettendo in contatto per-sone in cerca di un immobile con personeche dispongono di appartamenti da con-durre in locazione.

595. Identico.

2. Il comma 3-bis dell’articolo 4 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, è abrogato.

596. Identico.

3. All’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

597. Identico.

a) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Ai fini della tutela dei consumatori,presso il Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo è istituita unabanca di dati delle strutture ricettive, non-ché degli immobili destinati alle locazionibrevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, identificati mediante un codice dautilizzare in ogni comunicazione inerenteall’offerta e alla promozione dei serviziall’utenza, fermo restando quanto stabilito

ex Art. 100.

Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati

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in materia dalle leggi regionali. La banca didati raccoglie e ordina le informazioni ine-renti alle strutture ricettive e agli immobilidi cui al presente comma. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanotrasmettono al Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo i datiinerenti alle strutture ricettive e agli im-mobili di cui al presente comma con irelativi codici identificativi regionali, oveadottati. Con decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, sono stabilite le modalità di realiz-zazione e di gestione della banca di dati edi acquisizione dei codici identificativi re-gionali nonché le modalità di accesso alleinformazioni che vi sono contenute »;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, dopo le parole: « strut-ture ricettive, » sono inserite le seguenti: « isoggetti che concedono in locazione breveimmobili ad uso abitativo, ai sensi dell’ar-ticolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole:« il codice identificativo » sono sostituitedalle seguenti: « i codici di cui al comma4 ».

598. All’articolo 32, comma 1, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, le parole: « , conesclusione dei servizi resi nell’ambito dicontratti annuali o pluriennali per lo sta-zionamento » sono soppresse.

599. In considerazione degli effetti con-nessi all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, per l’anno 2021 non è dovuta laprima rata dell’imposta municipale pro-pria di cui all’articolo 1, commi da 738 a783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti bal-neari marittimi, lacuali e fluviali, nonchéimmobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoriacatastale D/2 e relative pertinenze, immo-bili degli agriturismi, dei villaggi turistici,

ex Art. 100.

Atti Parlamentari — 213 — Camera dei Deputati

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degli ostelli della gioventù, dei rifugi dimontagna, delle colonie marine e montane,degli affittacamere per brevi soggiorni, dellecase e appartamenti per vacanze, dei bedand breakfast, dei residence e dei cam-peggi, a condizione che i relativi soggettipassivi, come individuati dall’articolo 1,comma 743, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, siano anche gestori delle attività iviesercitate;

c) immobili rientranti nella categoriacatastale D in uso da parte di impreseesercenti attività di allestimenti di strut-ture espositive nell’ambito di eventi fieri-stici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche,sale da ballo, night club e simili, a condi-zione che i relativi soggetti passivi, comeindividuati dall’articolo 1, comma 743, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, siano an-che gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 siapplicano nel rispetto dei limiti e dellecondizioni previsti dalla comunicazione dellaCommissione europea C(2020) 1863 final« Quadro temporaneo per le misure diaiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del COVID-19 », pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unioneeuropea C 091I del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle mi-nori entrate derivanti dal comma 599 delpresente articolo, il fondo di cui all’articolo177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incre-mentato di 79,1 milioni di euro per l’anno2021. Alla ripartizione dell’incremento dicui al primo periodo si provvede con unoo più decreti del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, te-nuto conto degli effettivi incassi dell’anno2019.

602. All’articolo 28, comma 5, ultimoperiodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

ex Art. 100.

Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole:« imprese turistico-ricettive » sono inseritele seguenti: « , le agenzie di viaggio e i touroperator » e le parole: « 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile2021 ».

603. All’articolo 182, comma 1, del de-creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, dopo la parola: « nonché »sono inserite le seguenti: « le imprese tu-ristico-ricettive, » e dopo le parole: « perl’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « edi 100 milioni di euro per l’anno 2021 ».

604. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 79, comma 3, del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126, è incrementata di 20 milioni dieuro per l’anno 2021.

605. Al fine di valorizzare e promuovereil territorio italiano, nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze è istituito un fondo con una dota-zione di 500.000 euro per ciascuno deglianni 2021, 2022 e 2023, da trasferire suc-cessivamente al bilancio della Presidenzadel Consiglio dei ministri, da destinareall’erogazione di contributi a favore delleregioni e della province autonome di Trentoe di Bolzano per l’organizzazione di garesportive atletiche, ciclistiche e automobili-stiche di rilievo internazionale che si svol-gano nel territorio di almeno due regioni.

606. Il Ministro per le politiche giovanilie lo sport, con proprio decreto, definisce lemodalità di riparto delle risorse del fondodi cui al comma 605.

607. Per le finalità di cui al comma 605del presente articolo, all’articolo 9, comma1, del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo ilterzo periodo è inserito il seguente: « Per legare atletiche, ciclistiche e quelle con ani-mali o con veicoli a trazione animale cheinteressano il territorio di più regioni, l’au-torizzazione è rilasciata dalla regione odalla provincia autonoma del luogo di par-tenza, d’intesa con le altre regioni interes-sate, che devono rilasciare il nulla ostaentro il termine di venti giorni antecedentialla data di effettuazione della gara ».

ex Art. 100.

Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

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Art. 101.

(Misure a sostegno dell’informazione e del-l’editoria)

1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

608. Identico.

« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, ilcredito d’imposta di cui al comma 1 èconcesso, ai medesimi soggetti ivi previsti,nella misura unica del 50 per cento delvalore degli investimenti pubblicitari effet-tuati sui giornali quotidiani e periodici,anche in formato digitale, entro il limitemassimo di 50 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Alla copertura delrelativo onere si provvede mediante corri-spondente riduzione delle risorse del Fondoper il pluralismo e l’innovazione dell’infor-mazione, di cui all’articolo 1 della legge 26ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quotaspettante alla Presidenza del Consiglio deiministri. Ai fini della concessione del cre-dito d’imposta si applicano le disposizionidel comma 1-ter del presente articolo e delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 16 maggio2018, n. 90. Per le finalità di cui al pre-sente comma, il Fondo per il pluralismo el’innovazione dell’informazione, di cui alcitato articolo 1 della legge n. 198 del 2016,è incrementato di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

2. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercentiattività commerciali che operano esclusi-vamente nel settore della vendita al detta-glio di giornali, riviste e periodici e alleimprese di distribuzione della stampa cheriforniscono giornali quotidiani o periodicia rivendite situate nei comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e nei co-muni con un solo punto vendita è ricono-sciuto il credito d’imposta di cui all’articolo1, commi da 806 a 809, della legge 30dicembre 2018, n. 145, alle condizioni econ le modalità ivi previste, nel limite mas-simo di spesa di 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla co-pertura dell’onere derivante dall’attuazione

609. Identico.

ex Art. 101.

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del presente comma si provvede mediantecorrispondente riduzione delle risorse delFondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione, di cui all’articolo 1 dellalegge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambitodella quota delle risorse del Fondo desti-nata agli interventi di competenza dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Per lepredette finalità il suddetto Fondo è incre-mentato di 15 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Le risorse destinateal riconoscimento del credito d’imposta dicui al presente comma sono iscritte nelpertinente capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzee sono trasferite nella contabilità specialen. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi dibilancio » per le necessarie regolazioni con-tabili.

3. Per gli anni 2021 e 2022, il creditod’imposta per i servizi digitali di cui all’ar-ticolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto,alle condizioni e con le modalità ivi previ-ste, entro il limite massimo di 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-sente comma, pari a 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-vede a valere sul Fondo per il pluralismo el’innovazione dell’informazione, di cui al-l’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,n. 198, nell’ambito della quota destinataagli interventi di competenza della Presi-denza del Consiglio dei ministri. Per lepredette finalità il suddetto Fondo è incre-mentato di 10 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Le risorse destinateal riconoscimento del credito d’imposta dicui al presente comma sono iscritte nelpertinente capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzee sono trasferite nella contabilità specialen. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi dibilancio » per le necessarie regolazioni con-tabili.

610. Identico.

4. Al comma 357 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo leparole: « quotidiani » sono inserite le se-guenti: « e periodici ».

611. Identico.

ex Art. 101.

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5. Al fine di sostenere l’accesso dellefamiglie a basso reddito ai servizi informa-tivi, in via sperimentale per gli anni 2021 e2022, ai nuclei familiari con un valoredell’indicatore della situazione economicaequivalente inferiore a 20.000 euro chebeneficiano del voucher per l’acquisizionedei servizi di connessione alla rete internetin banda ultra larga e dei relativi dispositivielettronici, ai sensi del decreto del Ministrodello sviluppo economico 7 agosto 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un con-tributo aggiuntivo, dell’importo massimo di100 euro, sotto forma di sconto sul prezzodi vendita di abbonamenti a quotidiani,riviste o periodici, anche in formato digi-tale, entro il limite massimo di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021 e2022. Il contributo è utilizzabile per acqui-sti effettuati on line ovvero presso gli eser-centi attività commerciali che operano esclu-sivamente nel settore della vendita al det-taglio di giornali, riviste e periodici, se-condo le modalità operative stabilite aisensi del comma 6.

612. Al fine di sostenere l’accesso dellefamiglie a basso reddito ai servizi informa-tivi, in via sperimentale per gli anni 2021 e2022, ai nuclei familiari con un valoredell’indicatore della situazione economicaequivalente inferiore a 20.000 euro chebeneficiano del voucher per l’acquisizionedei servizi di connessione alla rete internetin banda ultra larga e dei relativi dispositivielettronici, ai sensi del decreto del Ministrodello sviluppo economico 7 agosto 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un con-tributo aggiuntivo, dell’importo massimo di100 euro, sotto forma di sconto sul prezzodi vendita di abbonamenti a quotidiani,riviste o periodici, anche in formato digi-tale, entro il limite massimo di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021 e2022. Il contributo è utilizzabile per acqui-sti effettuati on line ovvero presso gli eser-centi attività commerciali che operano esclu-sivamente nel settore della vendita al det-taglio di giornali, riviste e periodici, se-condo le modalità operative stabilite aisensi del comma 613.

6. Ai fini dell’erogazione del contributodi cui al comma 5 del presente articolo siapplicano, per quanto compatibili, le di-sposizioni del decreto del Ministro dellosviluppo economico 7 agosto 2020, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1°ottobre 2020. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o del Sottosegre-tario di Stato con delega all’informazione eall’editoria, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo economico, sentito il Mini-stro per l’innovazione tecnologica e la di-gitalizzazione, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabilite le disposizioni diattuazione del comma 5.

613. Ai fini dell’erogazione del contri-buto di cui al comma 612 del presentearticolo si applicano, per quanto compati-bili, le disposizioni del decreto del Ministrodello sviluppo economico 7 agosto 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243del 1° ottobre 2020. Con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri o delSottosegretario di Stato con delega all’in-formazione e all’editoria, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro dello sviluppo economico,sentito il Ministro per l’innovazione tecno-logica e la digitalizzazione, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite ledisposizioni di attuazione del comma 612.

614. Allo scopo di favorire il rinnovo ola sostituzione del parco degli apparecchitelevisivi non idonei alla ricezione dei pro-grammi con le nuove tecnologie DVB-T2 edi favorire il corretto smaltimento degliapparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, aifini di tutela ambientale e di promozionedell’economia circolare, di apparecchiatureelettriche ed elettroniche ai sensi del de-

ex Art. 101.

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creto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adecorrere dall’anno 2021 il contributo dicui all’articolo 1, comma 1039, lettera c),della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èesteso all’acquisto e allo smaltimento diapparecchiature di ricezione televisiva. Perl’esercizio finanziario 2021 le risorse di cuiall’articolo 1, comma 1039, lettera c), dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in-crementate di 100 milioni di euro.

615. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro quarantacinque giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono individuate le modalità opera-tive e le procedure per l’attuazione delledisposizioni dell’articolo 1, comma 1039,lettera c), della legge 27 dicembre 2017,n. 205, come integrato dal comma 614 delpresente articolo. Su proposta del Ministrodello sviluppo economico, il Ministro del-l’economia e delle finanze, con propriodecreto, rimodula la ripartizione delle ri-sorse da attribuire alle finalità di cui allacitata lettera c) del comma 1039, comeintegrato dal comma 614 del presente ar-ticolo, apportando le occorrenti variazionidi bilancio.

Art. 102.

(Destinazione delle entrate a titolo di ca-none di abbonamento alle radioaudizioni

1. Al fine di semplificare le procedurecontabili di assegnazione delle risorse, te-nendo conto dello stabile incremento delleentrate versate a titolo di canone di abbo-namento alle radioaudizioni ai sensi degliarticoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le predette entrate sono de-stinate:

616. Identico.

a) quanto a 110 milioni di euro annui,al Fondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, quale quota di cui all’articolo 1,comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre2016, n. 198. Nel predetto Fondo conflui-

ex Art. 102.

ex Art. 101.

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scono, altresì, le risorse iscritte nello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico relative ai contributi in favoredelle emittenti radiofoniche e televisive inambito locale;

b) per la restante quota, alla societàRAI-Radiotelevisione italiana Spa, fermerestando le somme delle entrate del canonedi abbonamento già destinate dalla legisla-zione vigente a specifiche finalità, sullabase dei dati del rendiconto del pertinentecapitolo dell’entrata del bilancio dello Statodell’anno precedente a quello di accredito.

2. Le somme di cui al comma 1, letterea) e b), non impegnate in ciascun eserciziopossono essere impegnate nell’esercizio suc-cessivo.

617. Le somme di cui al comma 616,lettere a) e b), non impegnate in ciascunesercizio possono essere impegnate nell’e-sercizio successivo.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche nel conto dei residui.

618. Identico.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021: 619. Identico.

a) il comma 292 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacianel testo vigente prima della data di entratain vigore della citata legge n. 190 del 2014;

b) i commi 160, 161 e 162 dell’articolo1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,sono abrogati;

c) al comma 163 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« del Fondo di cui alla lettera b) del comma160 » sono sostituite dalle seguenti: « delFondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze ».

Art. 103.

(Digitalizzazione dei pagamenti degli inden-nizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ex Art. 103.

ex Art. 102.

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Art. 104.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenzadel Consiglio dei ministri)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 105.

(Fondo per l’innovazione tecnologica e ladigitalizzazione e continuità della gestione

del sistema di allerta COVID)

1. All’articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Con i predetti decreti, le risorse dicui al comma 1 possono essere trasferite, intutto o in parte, anche alle pubbliche am-ministrazioni e ai soggetti di cui all’articolo2, comma 2, lettera a), del codice dell’am-ministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la re-alizzazione di progetti di trasformazionedigitale coerenti con le finalità di cui alcomma 1 ».

620. Identico.

2. Per l’anno 2021, le attività dirette agarantire lo sviluppo, l’implementazione eil funzionamento della piattaforma di cuiall’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile2020, n. 28, convertito, con modificazioni,dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sonorealizzate dalla competente struttura perl’innovazione tecnologica e la digitalizza-zione della Presidenza del Consiglio deiministri.

621. Identico.

622. Ai fini dell’attuazione del comma 4dell’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con-siderate le iniziative e le attività di singolepubbliche amministrazioni che compor-tano un incremento significativo del nu-mero medio di accessi al secondo al si-stema pubblico per la gestione dell’identitàdigitale di cittadini e imprese (SPID), perassicurare la sostenibilità tecnica ed eco-nomica dello SPID, in deroga a quantoprevisto dal comma 2-decies dell’articolo

ex Art. 104.

ex Art. 105.

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64 del codice dell’amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, è corrisposta ai gestori dell’identitàdigitale un’indennità di architettura e digestione operativa del sistema nel limitemassimo di spesa di 1 milione di euro perl’anno 2021. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, o del Ministro dele-gato per l’innovazione tecnologica e la di-gitalizzazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita l’A-genzia per l’Italia digitale, da adottare en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono previstemisure di compensazione, nel limite dispesa indicato, al fine di assicurare aigestori gli importi dovuti a valere su even-tuali risparmi di spesa resi disponibili pergli anni successivi; sono, altresì, previsti icriteri di attribuzione dell’indennità ai ge-stori dell’identità digitale basati su princìpidi proporzionalità rispetto al numero diidentità digitali gestite da ciascuno dei ge-stori e i criteri di comunicazione, a scopostatistico, all’Agenzia per l’Italia digitale daparte delle singole pubbliche amministra-zioni del numero di accessi annui ai servizitramite il sistema di identità digitale.

623. Al fine di ridurre il fenomeno deldivario digitale e favorire la fruizione delladidattica a distanza ai soggetti apparte-nenti a nuclei familiari con un redditoISEE non superiore a 20.000 euro annui,con almeno uno dei componenti iscritti aun ciclo di istruzione scolastico o univer-sitario non titolari di un contratto di con-nessione internet o di un contratto ditelefonia mobile, che si dotino del sistemapubblico di identità digitale (SPID), è con-cesso in comodato gratuito un dispositivoelettronico dotato di connettività per unanno o un bonus di equivalente valore dautilizzare per le medesime finalità.

624. Il beneficio di cui al comma 623 èconcesso ad un solo soggetto per nucleofamiliare e nel limite complessivo massimodi spesa di 20 milioni di euro per l’anno2021. A tal fine nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito un apposito fondo con una dota-zione di 20 milioni di euro per l’anno 2021,

ex Art. 105.

Atti Parlamentari — 222 — Camera dei Deputati

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da trasferire successivamente al bilancioautonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, Dipartimento per la trasfor-mazione digitale.

625. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri o del Ministro dele-gato per l’innovazione tecnologica e la di-gitalizzazione, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono definite le modalità di accessoal beneficio di cui al comma 623.

TITOLO X

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DEL-L’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A OR-

GANISMI INTERNAZIONALI

Art. 106.

(Conferenza sul futuro dell’Europa)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni dieuro per l’anno 2021 per realizzare inizia-tive, coordinate dal Dipartimento per lepolitiche europee della Presidenza del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, volte a dare concreta attua-zione alla partecipazione dell’Italia alla Con-ferenza sul futuro dell’Europa.

626. Identico.

Art. 107.

(Regime temporaneo degli aiuti di Stato)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate leseguenti modificazioni:

627. Identico.

a) all’articolo 54, dopo il comma 7sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a re-gimi approvati ai sensi del presente articoloe rimborsati prima del 30 giugno 2021 nonsono presi in considerazione quando siverifica che il massimale applicabile non èsuperato.

7-ter. Se l’aiuto è concesso sotto formadi agevolazioni fiscali, la passività fiscale inrelazione alla quale è concessa l’agevola-zione deve essere sorta entro il 30 giugno

ex Art. 106.

ex Art. 107.

ex Art. 105.

Atti Parlamentari — 223 — Camera dei Deputati

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2021 o entro la successiva data fissata dallaCommissione europea in sede di eventualemodifica della comunicazione della Com-missione europea C (2020) 1863 final “Qua-dro temporaneo per le misure di aiuto diStato a sostegno dell’economia nell’attualeemergenza del COVID-19”, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale dell’Unione europea C091I del 20 marzo 2020 »;

b) dopo l’articolo 60 è inserito il se-guente:

« Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma disostegno a costi fissi non coperti) – 1. Leregioni, le province autonome, anche pro-muovendo eventuali azioni di coordina-mento in sede di Conferenza delle regioni edelle province autonome, gli altri enti ter-ritoriali e le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura possono adot-tare misure di aiuto, a valere sulle proprierisorse, ai sensi della sezione 3.12 dellacomunicazione della Commissione europeaC (2020) 1863 final “Quadro temporaneoper le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea C 091I del 20marzo 2020, e successive modifiche e inte-grazioni, nei limiti e alle condizioni di cuialla medesima comunicazione e al presentearticolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissinon coperti di cui al presente articolo sonoconcessi purché risultino soddisfatte le se-guenti condizioni:

a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno2021 e copre costi fissi non coperti soste-nuti nel periodo compreso tra il 1° marzo2020 e il 30 giugno 2021;

b) l’aiuto è concesso nel quadro di unregime a favore di imprese che subiscono,durante il periodo ammissibile di cui allalettera a), un calo del fatturato di almeno il30 per cento rispetto allo stesso periodo del2019. Il periodo di riferimento è un periododel 2019, indipendentemente dal fatto cheil periodo ammissibile ricada nell’anno 2020o nell’anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costifissi si intendono quelli sostenuti indipen-

ex Art. 107.

Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dentemente dal livello di produzione; percosti variabili si intendono quelli sostenutiin funzione del livello di produzione; percosti fissi non coperti si intendono i costifissi sostenuti dalle imprese durante il pe-riodo ammissibile di cui al comma 2, let-tera a), che non sono coperti dai ricavidello stesso periodo considerati al netto deicosti variabili e che non sono coperti daaltre fonti quali assicurazioni, eventualialtri aiuti di Stato e altre misure di soste-gno. Ai fini del presente comma, le perditerisultanti dal conto economico durante ilperiodo ammissibile sono considerate costifissi non coperti. Le svalutazioni sono esclusedal calcolo delle perdite ai sensi del pre-sente comma. L’intensità di aiuto non puòsuperare il 70 per cento dei costi fissi noncoperti. Per le microimprese e le piccoleimprese, ai sensi dell’allegato I del regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, l’intensità diaiuto non può superare il 90 per cento deicosti fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del pre-sente articolo possono essere concessi prov-visoriamente sulla base delle perdite pre-viste, mentre l’importo definitivo dell’aiutoè determinato dopo che le perdite sonostate realizzate, sulla base di conti certifi-cati o, con un’adeguata giustificazione for-nita dallo Stato membro alla Commissione,sulla base di conti fiscali. La parte di aiutoche risulta erogata in eccedenza rispettoall’importo definitivo dell’aiuto stesso deveessere restituita.

5. In ogni caso, l’importo complessivodell’aiuto non può superare i 3 milioni dieuro per impresa. L’aiuto può essere con-cesso sotto forma di sovvenzioni dirette,garanzie e prestiti, a condizione che ilvalore nominale totale di tali misure ri-manga al di sotto del massimale di 3 mi-lioni di euro per impresa; tutti i valoriutilizzati sono al lordo di qualsiasi impostao altro onere.

6. Gli aiuti concessi per contribuire aicosti fissi non coperti di cui al presentearticolo non sono cumulabili con altri aiutiper gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui alpresente articolo è subordinata all’ado-

ex Art. 107.

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

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zione della decisione di compatibilità daparte della Commissione europea, ai sensidell’articolo 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea »;

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis,alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64,comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti:« da 54 a 60-bis »;

d) all’articolo 61, comma 2, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 giugno 2021 o entro la suc-cessiva data fissata dalla Commissione eu-ropea in sede di eventuale modifica dellacomunicazione della Commissione europeaC (2020) 1863 final “Quadro temporaneoper le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea C 091I del 20marzo 2020 ».

Art. 108.

(Procedura d’infrazione n. 2008/2010 – Ade-guamento della normativa in materia di

IVA)

1. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: « ,ad esclusione di quelle » fino alla fine delcomma sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: « ,escluse le pubblicazioni delle associazionipolitiche, sindacali e di categoria, religiose,assistenziali, culturali, sportive dilettanti-stiche, di promozione sociale e di forma-zione extra-scolastica della persona ceduteprevalentemente ai propri associati » e leparole: « le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate in occasione di mani-festazioni propagandistiche dai partiti po-litici rappresentati nelle assemblee nazio-nali e regionali » sono soppresse;

ex Art. 108.

ex Art. 107.

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

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3) i commi sesto, settimo, ottavo enono sono abrogati;

b) all’articolo 10 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« L’esenzione dall’imposta si applica inol-tre alle seguenti operazioni, a condizionedi non provocare distorsioni della concor-renza a danno delle imprese commercialisoggette all’imposta stessa:

1) le prestazioni di servizi e le cessionidi beni a esse strettamente connesse effet-tuate in conformità alle finalità istituzio-nali da associazioni politiche, sindacali e dicategoria, religiose, assistenziali, culturali,di promozione sociale e di formazioneextra-scolastica della persona, verso paga-mento di corrispettivi specifici o di contri-buti supplementari fissati in conformitàdello statuto, in funzione delle maggiori odiverse prestazioni alle quali danno diritto,nei confronti di soci, associati o parteci-panti, di associazioni che svolgono la me-desima attività e che per legge, regola-mento o statuto fanno parte di un’unicaorganizzazione locale o nazionale, nonchédei rispettivi soci, associati o partecipanti edei tesserati dalle rispettive organizzazioninazionali;

2) le prestazioni di servizi stretta-mente connesse con la pratica dello sporto dell’educazione fisica rese da associa-zioni sportive dilettantistiche alle personeche esercitano lo sport o l’educazione fisicanonché da associazioni che svolgono lamedesima attività e che per legge, regola-mento o statuto fanno parte di un’unicaorganizzazione locale o nazionale, nonchédei rispettivi soci, associati o partecipanti edei tesserati dalle rispettive organizzazioninazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate in occasione di mani-festazioni propagandistiche dagli enti e da-gli organismi di cui al numero 1) delpresente comma, organizzate a loro esclu-sivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti ebevande effettuata presso le sedi in cuiviene svolta l’attività, da bar ed esercizisimilari, sempreché tale attività sia stret-

ex Art. 108.

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tamente complementare a quelle svolte indiretta attuazione degli scopi istituzionalidalle associazioni di promozione socialericomprese tra gli enti di cui all’articolo 3,comma 6, lettera e), della legge 25 agosto1991, n. 287, le cui finalità assistenzialisiano riconosciute dal Ministero dell’in-terno, anche se effettuata verso pagamentodi corrispettivi specifici, nei confronti diindigenti.

Le disposizioni di cui al terzo comma siapplicano a condizione che le associazioniinteressate abbiano il divieto di distribuire,anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione nonché fondi, riserve o capitaledurante la vita dell’associazione, salvo chela destinazione o la distribuzione non sianoimposte dalla legge, e si conformino alleseguenti clausole, da inserire nei relativiatti costitutivi o statuti redatti nella formadell’atto pubblico o della scrittura privataautenticata o registrata, ovvero alle corri-spondenti clausole previste dal codice delTerzo settore, di cui al decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimoniodell’ente, in caso di suo scioglimento perqualunque causa, a un’altra associazionecon finalità analoghe o a fini di pubblicautilità, sentito l’organismo di controllo esalvo diversa destinazione imposta dallalegge;

2) disciplina uniforme del rapportoassociativo e delle modalità associative voltea garantire l’effettività del rapporto mede-simo, escludendo espressamente ogni limi-tazione in funzione della temporaneità dellapartecipazione alla vita associativa e pre-vedendo per gli associati o partecipantimaggiori d’età il diritto di voto per l’ap-provazione e le modificazioni dello statutoe dei regolamenti e per la nomina degliorgani direttivi dell’associazione;

3) obbligo di redigere e di approvareannualmente un rendiconto economico efinanziario secondo le disposizioni statu-tarie;

4) eleggibilità libera degli organi am-ministrativi, principio del voto singolo dicui all’articolo 2538, secondo comma, del

ex Art. 108.

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codice civile, sovranità dell’assemblea deisoci, associati o partecipanti e determina-zione dei criteri di loro ammissione edesclusione, di criteri e idonee forme dipubblicità delle convocazioni dell’assem-blea, delle relative deliberazioni, dei bilancio rendiconti; è ammesso il voto per corri-spondenza per le associazioni il cui attocostitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,preveda tale modalità di voto ai sensi del-l’articolo 2538, sesto comma, del codicecivile e sempreché le stesse abbiano rile-vanza a livello nazionale e siano prive diorganizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o con-tributo associativo, a eccezione dei trasfe-rimenti a causa di morte, e non rivaluta-bilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4)del quarto comma non si applicano alleassociazioni religiose riconosciute dalle con-fessioni con le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese, nonché alle asso-ciazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni vigenti in materia diperdita della qualifica di ente non com-merciale previste ai fini delle imposte suiredditi si applicano anche ai fini dell’im-posta sul valore aggiunto ».

Art. 109.

(Soppressione dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione)

1. L’articolo 6, comma 1, lettera c), dellalegge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17del decreto legislativo 21 dicembre 1990,n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,recanti disposizioni in materia di impostaregionale sulla benzina per autotrazione,sono abrogati. Sono fatti salvi gli effettidelle obbligazioni tributarie già insorte.

628. Identico.

2. Le regioni a statuto ordinario prov-vedono ad adeguare la propria normativaalle disposizioni del comma 1.

629. Le regioni a statuto ordinario prov-vedono ad adeguare la propria normativaalle disposizioni del comma 628.

ex Art. 109.

ex Art. 108.

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3. Ai fini del ristoro delle minori entratedelle regioni interessate è istituito un fondopresso il Ministero dell’economia e dellefinanze, con una dotazione di 79,14 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021,da ripartire con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

630. Identico.

Art. 110.

(Fondi di investimento esteri)

1. All’articolo 27, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La ritenuta di cui alprimo periodo non si applica sugli utilicorrisposti a organismi di investimento col-lettivo del risparmio (OICR) di diritto esteroconformi alla direttiva 2009/65/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 13luglio 2009, e a OICR, non conformi allacitata direttiva 2009/65/CE, il cui gestoresia soggetto a forme di vigilanza nel Paeseestero nel quale è istituito ai sensi delladirettiva 2011/61/UE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-ropea e negli Stati aderenti all’Accordosullo spazio economico europeo che con-sentono un adeguato scambio di informa-zioni ».

631. Identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica agli utili percepiti a decorrere dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

632. La disposizione di cui al comma631 si applica agli utili percepiti a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. Non concorrono a formare il redditole plusvalenze e le minusvalenze di cui allalettera c) del comma 1 dell’articolo 67 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a de-correre dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, da organismi di investi-mento collettivo del risparmio (OICR) didiritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, nonconformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il

633. Identico.

ex Art. 110.

ex Art. 109.

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cui gestore sia soggetto a forme di vigilanzanel Paese estero nel quale è istituito ai sensidella direttiva 2011/61/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-ropea e negli Stati aderenti all’Accordosullo spazio economico europeo che con-sentono un adeguato scambio di informa-zioni.

Art. 111.

(Responsabilità per l’inadempimento degliobblighi previsti dall’articolo 52, comma 7,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 112.

(Risoluzione di controversie internazionali)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 113.

(Risarcimenti derivanti dalla violazionedella Convenzione europea per la salva-guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali)

1. Al fine di provvedere agli oneri per irimedi risarcitori di cui all’articolo 35-terdella legge 26 luglio 1975, n. 354, conse-guenti alla violazione dell’articolo 3 dellaConvenzione europea per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali, firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto1955, n. 848, nei confronti di soggetti de-tenuti o internati, l’onere di cui all’articolo9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di800.000 euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.

634. Identico.

635. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 426, della legge 27

ex Art. 111.

ex Art. 112.

ex Art. 113.

ex Art. 110.

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

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dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1milione di euro per l’anno 2021.

Art. 114.

(Partecipazione dell’Italia a programmi delFondo monetario internazionale e al Po-

verty Reduction and Growth Trust)

1. Nel quadro della strategia comples-siva volta a rafforzare la stabilità del si-stema monetario e finanziario internazio-nale, la Banca d’Italia è autorizzata a pro-rogare fino al 31 dicembre 2025 la duratadell’accordo di prestito multilaterale deno-minato New Arrangements to Borrow (NAB),di cui all’articolo 2, comma 13, lettera c),del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10, e all’articolo 13,comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicem-bre 2016, n. 244, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ea incrementare l’importo massimo del pre-stito erogabile fino a 13.797,04 milioni didiritti speciali di prelievo.

636. Identico.

2. Nel quadro della strategia comples-siva volta a rafforzare la stabilità del si-stema monetario e finanziario internazio-nale e al fine di rinnovare l’accordo di cuiall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, successivamente modificato dal de-creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n.19, la Banca d’Italia èautorizzata a stipulare con il Fondo mo-netario internazionale un nuovo accordo diprestito bilaterale, denominato Bilateral Bor-rowing Agreement, per un ammontare di 23miliardi e 480 milioni di euro, con sca-denza fissata al 31 dicembre 2023, esten-sibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.A decorrere dalla data di acquisto di effi-cacia del prestito di cui al comma 1 delpresente articolo, l’ammontare dell’accordodi prestito bilaterale di cui al presentecomma si riduce a 10 miliardi e 115 milionidi euro.

637. Nel quadro della strategia comples-siva volta a rafforzare la stabilità del si-stema monetario e finanziario internazio-nale e al fine di rinnovare l’accordo di cuiall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, successivamente modificato dal de-creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n.19, la Banca d’Italia èautorizzata a stipulare con il Fondo mo-netario internazionale un nuovo accordo diprestito bilaterale, denominato Bilateral Bor-rowing Agreement, per un ammontare di 23miliardi e 480 milioni di euro, con sca-denza fissata al 31 dicembre 2023, esten-sibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.A decorrere dalla data di acquisto di effi-cacia del prestito di cui al comma 636 delpresente articolo, l’ammontare dell’accordodi prestito bilaterale di cui al presentecomma si riduce a 10 miliardi e 115 milionidi euro.

3. Nel quadro della strategia di sostegnoai Paesi più poveri e di risposta interna-

638. Identico.

ex Art. 114.

ex Art. 113.

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zionale alla crisi pandemica ed economica,fermo restando l’accordo di prestito di cuiall’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 19, la Banca d’Italia è autorizzataa concedere un nuovo prestito nei limiti di1 miliardo di diritti speciali di prelievo daerogare a tassi di mercato tramite il PovertyReduction and Growth Trust, secondo lemodalità concordate tra il Fondo moneta-rio internazionale, il Ministero dell’econo-mia e delle finanze e la Banca d’Italia.

4. I rapporti derivanti dagli accordi diprestito di cui ai commi 1 e 2 sono regolatimediante convenzione tra il Ministero del-l’economia e delle finanze e la Banca d’I-talia.

639. I rapporti derivanti dagli accordi diprestito di cui ai commi 636 e 637 sonoregolati mediante convenzione tra il Mini-stero dell’economia e delle finanze e laBanca d’Italia.

5. Sui prestiti autorizzati dai commi 1,2 e 3 è accordata la garanzia dello Statoper il rimborso del capitale e per gli inte-ressi maturati e, con riferimento ai prestitidi cui ai commi 1 e 2, la predetta garanziasi estende anche a eventuali rischi di cam-bio su tutte le posizioni di credito derivantidall’esecuzione dei relativi accordi.

640. Sui prestiti autorizzati dai commi636, 637 e 638 è accordata la garanzia delloStato per il rimborso del capitale e per gliinteressi maturati e, con riferimento aiprestiti di cui ai commi 636 e 637, lapredetta garanzia si estende anche a even-tuali rischi di cambio su tutte le posizionidi credito derivanti dall’esecuzione dei re-lativi accordi.

6. Agli eventuali oneri derivanti dallegaranzie di cui al comma 5 del presentearticolo si fa fronte a valere sulle risorsepreviste ai sensi dell’articolo 13, comma6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sullerisorse di cui all’articolo 25, comma 6, deldecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito, con modificazioni, dalla legge24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sullacontabilità speciale di cui all’articolo 8,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, daversare per l’importo eventualmente neces-sario all’entrata del bilancio dello Stato perla successiva riassegnazione ai pertinenticapitoli dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

641. Agli eventuali oneri derivanti dallegaranzie di cui al comma 640 del presentearticolo si fa fronte a valere sulle risorsepreviste ai sensi dell’articolo 13, comma6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sullerisorse di cui all’articolo 25, comma 6, deldecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito, con modificazioni, dalla legge24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sullacontabilità speciale di cui all’articolo 8,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, daversare per l’importo eventualmente neces-sario all’entrata del bilancio dello Stato perla successiva riassegnazione ai pertinenticapitoli dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

642. Ai fini dell’attuazione del piano diazione in ottemperanza alla risoluzionen. 1325(2000) del Consiglio di sicurezzadelle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle

ex Art. 114.

Atti Parlamentari — 233 — Camera dei Deputati

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donne, la pace e la sicurezza, e alle riso-luzioni seguenti, comprese le azioni di pro-mozione, monitoraggio e valutazione dellostesso piano nonché la formazione nelsettore della mediazione e della preven-zione dei conflitti, e per le conseguentiazioni previste, è autorizzata la spesa di 1milione di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023.

643. Al fine di assicurare il riallinea-mento con gli obiettivi di finanziamentoconcordati a livello internazionale per l’a-iuto pubblico allo sviluppo, il finanzia-mento annuale in favore dell’Agenzia perla cooperazione allo sviluppo previsto dal-l’articolo 18, comma 2, lettera c), dellalegge 11 agosto 2014, n. 125, è incremen-tato di 9 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 115.

(Fondi per la partecipazione a organismiinternazionali)

1. Al fine di assicurare l’adempimentodelle obbligazioni internazionali, sono di-sposti i seguenti interventi:

644. Identico.

a) il contributo per la partecipazioneitaliana al bilancio dell’Organizzazione eu-ropea per le ricerche astronomiche nell’e-misfero australe di cui alla legge 10 marzo1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2021. L’articolo 1, comma 983, della legge28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

b) il contributo al Consiglio d’Europadi cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, èincrementato di 2,2 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021;

c) il contributo al Fondo europeo perla gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980,n. 140, è incrementato di 182.000 euroannui a decorrere dall’anno 2021;

d) il contributo per la partecipazioneitaliana alla European Peace Facility è de-terminato in 55.561.000 euro per l’anno2021, in 68.561.000 euro per l’anno 2022, in80.561.000 euro per l’anno 2023 e in92.000.000 di euro annui a decorrere dal-l’anno 2024.

ex Art. 115.

ex Art. 114.

Atti Parlamentari — 234 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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645. Al fine di coordinare, attraverso lacostituzione di un apposito tavolo istitu-zionale, le iniziative e la realizzazione degliinterventi e delle opere necessari allo svol-gimento del Giubileo della Chiesa cattolicaprevisto per l’anno 2025, è autorizzata laspesa di 1 milione di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzio-nale è presieduto dal Presidente del Con-siglio dei ministri e ne fanno parte ilMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale, il Ministro dell’in-terno, il Ministro dell’economia e dellefinanze, il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, il Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, il presi-dente della regione Lazio e il sindaco diRoma capitale, che possono delegare laloro partecipazione a propri rappresen-tanti, nonché due senatori e due deputatiindicati, rispettivamente, dal Presidente delSenato della Repubblica e dal Presidentedella Camera dei deputati, sentiti i gruppiparlamentari. Il predetto tavolo definisce,anche sulla base delle proposte pervenutedalle amministrazioni interessate e delleintese tra la Santa Sede e lo Stato italiano,gli indirizzi nonché il piano degli interventie delle opere necessari, da aggiornare erimodulare su base almeno semestrale, sen-tite le competenti Commissioni parlamen-tari.

646. Gli interventi e le opere di cui alcomma 645, se realizzati in aree ubicatealmeno parzialmente nel territorio dellaSanta Sede e almeno parzialmente di pro-prietà della stessa, sono subordinati alladefinizione consensuale, mediante scambiodi note tra la Santa Sede e lo Stato italiano,delle modalità per la loro attuazione.

647. All’articolo 1, comma 587, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2,5milioni di euro per l’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 8,7 milioni dieuro per l’anno 2021 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Alle attività all’estero del Com-

ex Art. 115.

Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati

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missariato di cui al presente comma siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 1° febbraio2010, n. 54. Il Commissariato è assistito daun Comitato di monitoraggio, composto daun membro, designato dal Presidente dellaCorte dei conti, in qualità di Presidente, eda un componente designato dal Ministrodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e da un componente desi-gnato dal Ministro dell’economia e dellefinanze. Ai componenti del Comitato dimonitoraggio non spettano compensi, get-toni di presenza, rimborsi spese o altriemolumenti comunque denominati ».

648. Per lo svolgimento delle votazioniper il rinnovo dei Comitati degli italianiall’estero di cui alla legge 23 ottobre 2003,n. 286, e del Consiglio generale degli ita-liani all’estero di cui alla legge 6 novembre1989, n. 368, nonché per introdurre in viasperimentale modalità di espressione delvoto in via digitale per lo svolgimento dellemedesime votazioni, è autorizzata la spesadi 9 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 116.

(Interventi e opere per il Giubileo del 2025)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 117.

(Rendiconti consuntivi dei comitati degli ita-liani all’estero)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 118.

(Studiare Sviluppo Srl)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ex Art. 116.

ex Art. 117.

ex Art. 118.

ex Art. 115.

Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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TITOLO XI

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI EAMBIENTE

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUT-TURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTE-

NIBILE

Art. 119.

(Disposizioni in materia di servizi di tra-sporto di persone su strada mediante au-

tobus)

1. All’articolo 85 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

649. Identico.

« 1. Al fine di sostenere il settore deiservizi di trasporto di linea di personeeffettuati su strada mediante autobus e nonsoggetti a obblighi di servizio pubblico,nonché di mitigare gli effetti negativi deri-vanti dall’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti un fondo, conuna dotazione di 20 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di europer l’anno 2020, a compensare i dannisubìti dalle imprese esercenti i servizi dicui all’alinea del presente comma ai sensi eper gli effetti del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 285, ovvero sulla basedi autorizzazioni rilasciate dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 21ottobre 2009, ovvero sulla base di autoriz-zazioni rilasciate dalle regioni e dagli entilocali ai sensi delle norme regionali diattuazione del decreto legislativo 19 novem-bre 1997, n. 422, in ragione dei minoriricavi registrati, in conseguenza delle mi-sure di contenimento e di contrasto all’e-mergenza da COVID-19, nel periodo dal 23febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati

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alla media dei ricavi registrati nel mede-simo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di europer l’anno 2021, al ristoro delle rate difinanziamento o dei canoni di leasing, conscadenza compresa anche per effetto didilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020 e concernenti gli acquistieffettuati, a partire dal 1° gennaio 2018,anche mediante contratti di locazione fi-nanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica dicategoria M2 e M3, da parte di impreseesercenti i servizi di cui all’alinea ai sensi eper gli effetti del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 285, ovvero sulla basedi autorizzazioni rilasciate dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 21ottobre 2009, ovvero sulla base di autoriz-zazioni rilasciate dalle regioni e dagli entilocali ai sensi delle norme regionali diattuazione del decreto legislativo 19 novem-bre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabiliti i criteri ele modalità per l’erogazione delle risorse dicui al comma 1. Relativamente agli inter-venti di cui alla lettera a) del comma 1, talicriteri, al fine di evitare sovracompensa-zioni, sono definiti anche tenendo conto deicosti cessanti, dei minori costi di esercizioderivanti dagli ammortizzatori sociali ap-plicati in conseguenza dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19 e dei costi ag-giuntivi sostenuti in conseguenza della me-desima emergenza. Sono in ogni caso esclusigli importi recuperabili da assicurazione,contenzioso, arbitrato o altra fonte per ilristoro del medesimo danno ».

2. All’articolo 1, comma 114, della legge27 dicembre 2019, n. 160, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Una quotapari a 50 milioni di euro delle risorseautorizzate ai sensi del comma 113 è de-stinata al ristoro delle rate di finanzia-

650. Identico.

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 238 — Camera dei Deputati

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mento o dei canoni di leasing, con scadenzacompresa anche per effetto di dilazione trail 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020,concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi difabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allosvolgimento del servizio di trasporto dipasseggeri su strada ai sensi della legge 11agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal1° gennaio 2018 anche mediante contrattidi locazione finanziaria. Il contributo di cuial secondo periodo del presente comma èriconosciuto anche per gli acquisti effet-tuati senza provvedere alla radiazione perrottamazione dei veicoli a motorizzazionetermica prevista dal primo periodo del pre-sente comma ».

651. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1034, le parole: « Entroquindici giorni dalla data di consegna delveicolo nuovo » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro trenta giorni dalla data diconsegna del veicolo nuovo »;

b) al comma 1042, le parole: « 31dicembre 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2020 »;

c) dopo il comma 1042 è inserito ilseguente:

« 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio2021 e fino al 31 dicembre 2021, il paga-mento dell’imposta di cui al comma 1042 èeffettuato secondo le classi e gli importi dicui alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta (euro)191-210 1.100211-240 1.600241-290 2.000Superiore a 290 2.500

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole:« al comma 1042 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « ai commi 1042 e1042-bis »;

e) dopo il comma 1046 è inserito ilseguente:

« 1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio2021 il numero dei grammi di biossido dicarbonio emessi per chilometro dal veicolo

»;

ex Art. 119.

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per la determinazione del contributo di cuial comma 1031 e dell’imposta di cui alcomma 1042-bis è quello relativo al ciclodi prova WLTP previsto dal regolamento(UE) 2017/1151 della Commissione, del 1°giugno 2017, come riportato nel secondoriquadro al punto V.7 della carta di circo-lazione del veicolo medesimo. Nelle moredel passaggio al nuovo ciclo di omologa-zione WLTP, ai fini dell’erogazione dei con-tributi di cui al comma 1031 del presentearticolo e al comma 1-bis dell’articolo 44del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circo-lazione dei veicoli acquistati fino al 31dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gen-naio 2021 fino al 30 giugno 2021, si con-sidera il valore di emissioni di anidridecarbonica relativo al ciclo NEDC, secondoquanto stabilito con circolare del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ».

652. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 1031, della legge 30dicembre 2018, n. 145, alle persone fisichee giuridiche che acquistano in Italia dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anchein locazione finanziaria, un veicolo nuovodi fabbrica sono riconosciuti i seguenticontributi:

a) per l’acquisto di un veicolo concontestuale rottamazione di un veicolo omo-logato in una classe inferiore ad Euro 6 eche sia stato immatricolato prima del 1°gennaio 2011, il contributo statale è para-metrato al numero di grammi (g) di ani-dride carbonica (CO2) emessi per chilome-tro (km) secondo gli importi di cui allaseguente tabella ed è riconosciuto a con-dizione che sia praticato dal venditore unosconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 (g/km) Contributo (euro)0-20 2.00021-60 2.000

b) per l’acquisto di un veicolo inassenza di rottamazione, il contributo sta-tale è parametrato al numero di g di CO2

emessi per km secondo gli importi di cuialla seguente tabella ed è riconosciuto a

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 240 — Camera dei Deputati

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condizione che sia praticato dal venditoreuno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 (g/km) Contributo (euro)0-20 1.00021-60 1.000

653. I contributi di cui al comma 652sono riconosciuti per i veicoli di categoriaM1 nuovi di fabbrica aventi un prezzoinferiore a quello previsto dal comma 1031dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

654. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 1031, della legge 30dicembre 2018, n. 145, alle persone fisichee giuridiche che acquistano in Italia dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche inlocazione finanziaria, un veicolo nuovo difabbrica, è riconosciuto un contributo dieuro 1.500 per l’acquisto di un solo veicolocon contestuale rottamazione di un veicoloomologato in una classe inferiore ad Euro6 e che sia stato immatricolato prima del1° gennaio 2011, qualora il numero digrammi (g) di anidride carbonica (CO2)emessi per chilometro (km) sia compresotra 61 e 135 e sia praticato dal venditoreuno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

655. Il contributo di cui al comma 654è riconosciuto per i veicoli di categoria M1nuovi di fabbrica che siano omologati inuna classe non inferiore ad Euro 6 diultima generazione e abbiano un prezzo,risultante dal listino prezzi ufficiale dellacasa automobilistica produttrice, inferiorea 40.000 euro al netto dell’imposta sulvalore aggiunto.

656. I contributi di cui al comma 652sono cumulabili con il contributo di cui alcomma 1031 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cuil’acquisto del veicolo di cui ai commi 652e 654 sia subordinato al totale o parzialefinanziamento dell’importo, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l’ac-quirente può in ogni caso estinguere osurrogare il finanziamento stesso in qual-siasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorreredal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

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2021, veicoli commerciali di categoria N1nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali dicategoria M1 nuovi di fabbrica, è ricono-sciuto un contributo differenziato in basealla massa totale a terra del veicolo, all’a-limentazione e all’eventuale rottamazionedi un veicolo della medesima categoriaomologato in una classe fino ad Euro 4/IV,secondo la seguente tabella:

Massa to-tale a terra(tonnellate)

Veicoliesclusiva-mente elet-trici

Ibridi o ali-mentazionealternativa

Altre tipolo-gie di ali-mentazione

0-1,999Con rotta-mazione

4.000 2.000 1.200

Senza rotta-mazione

3.200 1.200 800

2-3,299Con rotta-mazione

5.600 2.800 2.000

Senza rotta-mazione

4.800 2.000 1.200

3,3-3,5Con rotta-mazione

8.000 4.400 3.200

Senza rotta-mazione

6.400 2.800 2.000

658. Ai fini dell’attuazione dei commi652, 654 e 657 del presente articolo siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035,1036, 1037 e 1038 dell’articolo 1 della legge30 dicembre 2018, n. 145, nonché le di-sposizioni di cui al decreto del Ministrodello sviluppo economico 20 marzo 2019,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82del 6 aprile 2019.

659. Per l’erogazione dei contributi dicui ai commi 652, 654 e 657 del presentearticolo, il fondo di cui all’articolo 1, comma1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è rifinanziato nella misura di 420 milionidi euro per l’anno 2021 quale limite dispesa secondo la seguente ripartizione:

a) euro 120 milioni riservati ai con-tributi aggiuntivi per l’acquisto di autovei-coli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b)del comma 652;

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati

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Page 245: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

b) euro 250 milioni riservati ai con-tributi per l’acquisto di autoveicoli com-presi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui alcomma 654;

c) euro 50 milioni riservati ai contri-buti per l’acquisto di veicoli commerciali dicategoria N1 nuovi di fabbrica o autovei-coli speciali di categoria M1 nuovi di fab-brica previsti dal comma 657, di cui 10milioni riservati ai veicoli esclusivamenteelettrici.

660. Per consentire una gestione dellalinea M1 della metropolitana di Bresciaimprontata ai criteri di efficienza ed eco-nomicità, anche al fine di accrescere laqualità dei servizi erogati, è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2021.

661. All’articolo 1, comma 866, primoperiodo, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, dopo le parole: « nonché alla ri-qualificazione elettrica » sono inserite leseguenti: « e, nei limiti del 15 per centodella dotazione del Fondo, alla riconver-sione a gas naturale dei mezzi a gasolioeuro 4 ed euro 5 ».

Art. 120.

(Disposizioni in materia di porti e ditrasporti marittimi)

1. All’articolo 199 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

662. Identico.

a) al comma 10-bis, al primo periodo,dopo le parole: « un fondo con una dota-zione di 10 milioni di euro per l’anno2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68milioni per l’anno 2021 » e, al secondoperiodo, dopo le parole: « nel limite di 5milioni di euro » sono inserite le seguenti:« per l’anno 2020 e nel limite di 63 milionidi euro per l’anno 2021 »;

b) al comma 10-ter, dopo le parole:« nel limite di 5 milioni di euro per l’anno2020 » sono inserite le seguenti: « e nellimite di 5 milioni di euro per l’anno 2021 »

ex Art. 120.

ex Art. 119.

Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati

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Page 246: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

e le parole: « nel periodo compreso tra il 1°febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « nel periodo com-preso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicem-bre 2020 ».

2. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

663. Identico.

3. All’articolo 88 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,sono apportate le seguenti modificazioni:

664. Identico.

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;

b) al comma 2, le parole: « e 7 milionidi euro per l’anno 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « e 35 milioni di euro perl’anno 2021 ».

4. All’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milionidi euro per l’anno 2020 » sono inserite leseguenti: « e di 20 milioni di euro perl’anno 2021 ».

665. Identico.

5. In considerazione dei danni subìtidall’intero settore dei terminal portuali as-serviti allo sbarco e imbarco di persone acausa dell’insorgenza dell’epidemia di CO-VID-19 e al fine di salvaguardare i livellioccupazionali e la competitività e l’effi-cienza del settore del trasporto marittimo edel comparto crocieristico dei terminal por-tuali, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti un fondo conuna dotazione iniziale di 20 milioni di europer l’anno 2021, destinato a compensare lariduzione dei ricavi conseguente al decre-mento di passeggeri sbarcati e imbarcatinel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31dicembre 2020 rispetto alla media dei ri-cavi registrata nel medesimo periodo delprecedente biennio.

666. Identico.

6. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, da

667. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, da

ex Art. 120.

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 247: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

adottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità per il rico-noscimento della compensazione di cui alcomma 5 del presente articolo alle impresetitolari di concessioni demaniali di cui agliarticoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, nonché all’articolo 36 del codicedella navigazione. Tali criteri, al fine dievitare sovracompensazioni, sono definitianche tenendo conto dei costi cessanti, deiminori costi di esercizio derivanti dagliammortizzatori sociali applicati in conse-guenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti inconseguenza della medesima emergenza.Sono esclusi gli importi recuperabili daassicurazione, contenzioso, arbitrato o al-tra fonte per il ristoro del medesimo danno.

adottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità per il rico-noscimento della compensazione di cui alcomma 666 del presente articolo alle im-prese titolari di concessioni demaniali dicui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84, nonché all’articolo 36 delcodice della navigazione. Tali criteri, al finedi evitare sovracompensazioni, sono defi-niti anche tenendo conto dei costi cessanti,dei minori costi di esercizio derivanti dagliammortizzatori sociali applicati in conse-guenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti inconseguenza della medesima emergenza.Sono esclusi gli importi recuperabili daassicurazione, contenzioso, arbitrato o al-tra fonte per il ristoro del medesimo danno.

7. L’efficacia delle disposizioni di cui aicommi 5 e 6 del presente articolo è subor-dinata all’autorizzazione della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

668. L’efficacia delle disposizioni di cuiai commi 666 e 667 del presente articolo èsubordinata all’autorizzazione della Com-missione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

669. Al fine di garantire la continuitàterritoriale dell’area dello Stretto di Mes-sina, è autorizzata la spesa di 4 milioni dieuro per l’anno 2021, di 5 milioni di europer l’anno 2022 e di 6 milioni di euro perl’anno 2023 per interventi di riqualifica-zione del porto di Reggio Calabria volti adassicurare la mobilità dei passeggeri e adagevolare i collegamenti con il porto diMessina.

670. Al comma 18 dell’articolo 1 deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del presente de-creto » sono inserite le seguenti: « , nonchéesclusivamente quelle ad uso pesca ed ac-quacoltura, rilasciate successivamente a taledata a seguito di una procedura ammini-strativa attivata prima del 31 dicembre2009, »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2018 ».

ex Art. 120.

Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 121.

(Disposizioni in materia di trasporto fer-roviario di merci)

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro annui dal 2021 al 2034 al fine disostenere le imprese detentrici e noleggia-trici di carri ferroviari merci, nonché glispedizionieri e gli operatori del trasportomultimodale limitatamente all’attività rela-tiva ai trasporti ferroviari, per gli effettieconomici subìti direttamente imputabiliall’emergenza epidemiologica da COVID-19registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicem-bre 2020 in relazione alle attività effettuatenel territorio nazionale. A tale fine, le im-prese di cui al primo periodo provvedono arendicontare, entro il 15 marzo 2021, glieffetti economici subìti dal 23 febbraio 2020al 31 dicembre 2020, secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2021. Le ri-sorse di cui al primo periodo sono asse-gnate alle imprese beneficiarie con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

671. Identico.

Art. 122.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 110, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è autorizzata laspesa di ulteriori 25 milioni di euro perl’anno 2021, di 19,5 milioni di euro perl’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

672. Identico.

2. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 648, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 111, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è autorizzata laspesa di ulteriori 25 milioni di euro perl’anno 2021, di 19 milioni di euro perl’anno 2022 e di 22 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

673. Identico.

ex Art. 121.

ex Art. 122.

Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 249: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesadi cui ai commi 1 e 2 del presente articoloè subordinata alla dichiarazione di compa-tibilità da parte della Commissione euro-pea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

674. L’efficacia delle autorizzazioni dispesa di cui ai commi 672 e 673 del pre-sente articolo è subordinata alla dichiara-zione di compatibilità da parte della Com-missione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

Art. 123.

(Misure di sostegno al settore ferroviario)

1. Al fine di sostenere le imprese cheeffettuano servizi di trasporto ferroviariodi passeggeri e di merci non soggetti aobblighi di servizio pubblico per gli effettieconomici subìti direttamente imputabiliall’emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30milioni di euro per ciascuno degli anni dal2021 al 2034.

675. Identico.

2. Le imprese di cui al comma 1 delpresente articolo procedono a rendicontareentro il 31 luglio 2021 gli effetti economicidi cui al medesimo comma 1, secondo lemodalità definite con il decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti dicui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77.

676. Le imprese di cui al comma 675 delpresente articolo procedono a rendicontareentro il 31 luglio 2021 gli effetti economicidi cui al medesimo comma 675, secondo lemodalità definite con il decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti dicui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77.

3. Le risorse complessivamente stan-ziate di cui al comma 1 sono assegnate alleimprese beneficiarie con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 31 otto-bre 2021.

677. Le risorse complessivamente stan-ziate di cui al comma 675 sono assegnatealle imprese beneficiarie con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 31 otto-bre 2021.

4. L’erogazione delle risorse assegnate aisensi del comma 3 del presente articolo èsubordinata alla dichiarazione di compati-bilità da parte della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea.

678. L’erogazione delle risorse assegnateai sensi del comma 677 del presente arti-colo è subordinata alla dichiarazione dicompatibilità da parte della Commissioneeuropea ai sensi dell’articolo 108, para-grafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea.

5. Allo scopo di sostenere la ripresa deltraffico ferroviario è autorizzata la spesa di20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2022 al 2034 a favore di Rete ferroviariaitaliana Spa. Lo stanziamento di cui al

679. Identico.

ex Art. 123.

ex Art. 122.

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 250: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

primo periodo del presente comma è de-dotto da Rete ferroviaria italiana Spa daicosti netti totali afferenti ai servizi delpacchetto minimo di accesso al fine didisporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile2021, entro il limite massimo dello stan-ziamento di cui al medesimo primo pe-riodo, una riduzione del canone per l’uti-lizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al100 per cento della quota eccedente lacopertura del costo direttamente legato allaprestazione del servizio ferroviario di cuiall’articolo 17, comma 4, del decreto legi-slativo 15 luglio 2015, n. 112, per i serviziferroviari passeggeri non sottoposti a ob-bligo di servizio pubblico e per i serviziferroviari merci. Il canone per l’utilizzodell’infrastruttura su cui applicare la ridu-zione di cui al secondo periodo del pre-sente comma è determinato sulla base dellevigenti misure di regolazione definite dal-l’Autorità di regolazione dei trasporti di cuiall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Eventuali risorse residue, nell’ambitodi quelle di cui al comma 5, conseguentianche a riduzioni dei volumi di trafficorispetto a quelli previsti dal piano regola-torio 2016-2021 e riferiti al periodo com-preso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile2021, sono destinate a compensare il ge-store dell’infrastruttura ferroviaria nazio-nale delle minori entrate derivanti dal get-tito del canone per l’utilizzo dell’infrastrut-tura ferroviaria nel medesimo periodo. En-tro il 30 settembre 2021, Rete ferroviariaitaliana Spa trasmette al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e all’Autoritàdi regolazione dei trasporti una rendicon-tazione sull’attuazione del comma 5 e delpresente comma.

680. Eventuali risorse residue, nell’am-bito di quelle di cui al comma 679, conse-guenti anche a riduzioni dei volumi ditraffico rispetto a quelli previsti dal pianoregolatorio 2016-2021 e riferiti al periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30aprile 2021, sono destinate a compensare ilgestore dell’infrastruttura ferroviaria na-zionale delle minori entrate derivanti dalgettito del canone per l’utilizzo dell’infra-struttura ferroviaria nel medesimo pe-riodo. Entro il 30 settembre 2021, Reteferroviaria italiana Spa trasmette al Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti eall’Autorità di regolazione dei trasporti unarendicontazione sull’attuazione del comma679 e del presente comma.

681. All’articolo 1, comma 1, della legge14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: « icontratti di programma » sono inserite leseguenti: « e i contratti di servizio ».

682. Il comma 2-ter dell’articolo 9 deldecreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29novembre 2007, n. 222, è abrogato.

ex Art. 123.

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 124.

(Conferimento alle regioni delle funzionirelative ai servizi ferroviari interregionali

indivisi)

1. Previa sottoscrizione di apposito ac-cordo di programma tra lo Stato, le regionie le province autonome interessate, sonoattribuiti alla regione autonoma Friuli Ve-nezia Giulia, in attuazione di quanto pre-visto all’articolo 9, comma 7, del decretolegislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti iservizi di trasporto ferroviario passeggeriinterregionale indivisi attualmente svolti sulledirettrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni ei compiti di programmazione e di ammi-nistrazione dei servizi ferroviari interregio-nali indivisi attualmente svolti sulla diret-trice Bologna-Brennero.

683. Identico.

2. Entro il 31 dicembre 2021, la regioneVeneto e la regione Friuli Venezia Giuliaprocedono all’affidamento dei servizi di cuial comma 1 e alla sottoscrizione dei relativicontratti di servizio, che costituiscono atutti gli effetti servizi di interesse regionale.

684. Entro il 31 dicembre 2021, la re-gione Veneto e la regione Friuli VeneziaGiulia procedono all’affidamento dei ser-vizi di cui al comma 683 e alla sottoscri-zione dei relativi contratti di servizio, checostituiscono a tutti gli effetti servizi diinteresse regionale.

3. Per l’effettuazione dei servizi ferro-viari interregionali sono assegnati 11.212.210euro annui alla regione Veneto e 22.633.652euro annui alla regione Friuli Venezia Giu-lia a decorrere dalla data effettiva di ces-sazione dell’esercizio delle funzioni da partedel Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, ai sensi del comma 5. A tale fine, lerisorse disponibili nello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’economia edelle finanze sono integrate di 3.906.278euro annui a decorrere dall’anno 2021.

685. Per l’effettuazione dei servizi fer-roviari interregionali sono assegnati11.212.210 euro annui alla regione Venetoe 22.633.652 euro annui alla regione FriuliVenezia Giulia a decorrere dalla data ef-fettiva di cessazione dell’esercizio delle fun-zioni da parte del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, ai sensi del comma687. A tale fine, le risorse disponibili nellostato di previsione della spesa del Ministerodell’economia e delle finanze sono inte-grate di 3.906.278 euro annui a decorreredall’anno 2021.

4. Dalla data di decorrenza dell’affida-mento dei servizi di cui al comma 1 delpresente articolo, le risorse del fondo per ilfinanziamento degli investimenti e lo svi-luppo infrastrutturale del Paese di cui al-l’articolo 1, comma 140, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1,comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, già stanziate per interventi di rin-novo del materiale rotabile ferroviario, sonoassegnate alla regione Veneto per 11.042.500

686. Dalla data di decorrenza dell’affi-damento dei servizi di cui al comma 683del presente articolo, le risorse del fondoper il finanziamento degli investimenti e losviluppo infrastrutturale del Paese di cuiall’articolo 1, comma 140, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1,comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, già stanziate per interventi di rin-novo del materiale rotabile ferroviario, sonoassegnate alla regione Veneto per 11.042.500

ex Art. 124.

Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 252: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro perl’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla re-gione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro perl’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e5.625.000 euro per l’anno 2025.

euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro perl’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla re-gione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro perl’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e5.625.000 euro per l’anno 2025.

5. II Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, al fine di garantire la continuitàdel servizio, provvede ad assicurare la con-tinuità dei collegamenti interregionali dicui al comma 1, nel limite delle risorsedestinate allo scopo, fino all’affidamentodei servizi di cui al comma 2 e comunquenon oltre il 31 dicembre 2021.

687. II Ministero delle infrastrutture edei trasporti, al fine di garantire la conti-nuità del servizio, provvede ad assicurarela continuità dei collegamenti interregio-nali di cui al comma 683, nel limite dellerisorse destinate allo scopo, fino all’affida-mento dei servizi di cui al comma 684 ecomunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 125.

(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

1. Al fine di garantire un completo edefficace sistema di collegamenti aerei da eper la Sicilia, che consenta di ridurre idisagi derivanti dalla condizione di insula-rità, e di assicurare la continuità del dirittoalla mobilità, ai sensi dell’articolo 107, pa-ragrafo 2, lettera a), del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea, nonché dimitigare gli effetti economici derivanti dal-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,il contributo previsto dall’articolo 1, commi124 e 125, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, è riconosciuto per ogni bigliettoaereo acquistato da e per Palermo e Cata-nia fino al 31 dicembre 2022, nel limitedelle risorse disponibili. A tale fine è au-torizzata la spesa di 25 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidel decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti di cui al comma 126dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del2019.

688. Identico.

2. Per le medesime finalità di cui alcomma 1 del presente articolo, all’articolo1, comma 125, della legge 27 dicembre

689. Per le medesime finalità di cui alcomma 688 del presente articolo, all’arti-colo 1, comma 125, della legge 27 dicembre

ex Art. 125.

ex Art. 124.

Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 253: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « non su-periore a 20.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « non superiore a 25.000 euro »;

a) identica;

b) alla lettera d), le parole: « non su-periore a 20.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « non superiore a 25.000 euro ».

b) identica.

690. Entro il 30 giugno 2021, in attua-zione del principio di leale collaborazione,la Commissione paritetica per l’attuazionedello statuto della Regione siciliana deter-mina, avvalendosi degli studi e delle analisidi amministrazioni ed enti statali e diquelli elaborati dalla medesima regione, icosti derivanti dalla condizione di insula-rità.

Art. 126.

(Misure per la promozione della mobilitàsostenibile)

1. Il contributo di cui all’articolo 1,comma 1057, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milionidi euro per ciascuno degli anni 2024, 2025e 2026, alle medesime condizioni previstedal citato comma 1057, anche per gli ac-quisti di cui al medesimo comma effettuatinegli anni dal 2021 al 2026.

691. Identico.

2. Al fine di riconoscere l’erogazione delbuono mobilità per il rimborso degli ac-quisti dei beni e servizi di cui all’articolo 2,comma 1, terzo periodo, del decreto-legge14 ottobre 2019, n. 111, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2novembre 2020, il fondo denominato « Pro-gramma sperimentale buono mobilità », dicui all’articolo 2, comma 1, primo periodo,del citato decreto-legge n. 111 del 2019,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 141 del 2019, è incrementato di 100milioni di euro per l’anno 2021.

692. Identico.

3. Alle medesime finalità di cui al comma2 del presente articolo sono destinate lerisorse derivanti dal mancato o parzialeutilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei

693. Alle medesime finalità di cui alcomma 692 del presente articolo sono de-stinate le risorse derivanti dal mancato oparziale utilizzo, alla data del 5 dicembre

ex Art. 126.

ex Art. 125.

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Page 254: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

buoni mobilità erogati ai sensi dell’articolo2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 141.

2020, dei buoni mobilità erogati ai sensidell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, deldecreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12dicembre 2019, n. 141.

4. Alla conclusione delle procedure diassegnazione delle risorse di cui ai commi2 e 3 del presente articolo, le eventualidisponibilità sono destinate, per l’anno 2021,alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1,sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre2019, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

694. Alla conclusione delle procedure diassegnazione delle risorse di cui ai commi692 e 693 del presente articolo, le eventualidisponibilità sono destinate, per l’anno 2021,alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1,sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre2019, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. All’onere derivante dal comma 2 delpresente articolo, pari a 100 milioni di europer l’anno 2021, si provvede mediante uti-lizzo delle risorse già iscritte a legislazionevigente sui capitoli dello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare per l’eserciziofinanziario 2021, finanziati con quota partedei proventi delle aste delle quote di emis-sione di CO2 di cui all’articolo 19 del de-creto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

695. All’onere derivante dal comma 692del presente articolo, pari a 100 milioni dieuro per l’anno 2021, si provvede medianteutilizzo delle risorse già iscritte a legisla-zione vigente sui capitoli dello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare perl’esercizio finanziario 2021, finanziati conquota parte dei proventi delle aste dellequote di emissione di CO2 di cui all’articolo19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,n. 30

696. Al comma 4 dell’articolo 93 delcodice della strada, di cui al decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « L’imma-tricolazione dei veicoli di interesse storicoe collezionistico è effettuata su presenta-zione di un titolo di proprietà e di uncertificato attestante le caratteristiche tec-niche rilasciato dalla casa costruttrice o dauno degli enti o delle associazioni abilitatiindicati dall’articolo 60. In caso di nuovaimmatricolazione di veicoli che sono giàstati precedentemente iscritti al Pubblicoregistro automobilistico e cancellati d’uffi-cio o su richiesta di un precedente pro-prietario, ad esclusione dei veicoli che ri-sultano demoliti ai sensi della normativavigente in materia di contributi statali allarottamazione, il richiedente ha facoltà diottenere le targhe e il libretto di circola-zione della prima iscrizione al Pubblicoregistro automobilistico, ovvero di ottenereuna targa del periodo storico di costru-zione o di circolazione del veicolo, in en-trambi i casi conformi alla grafica origi-nale, purché la sigla alfa-numerica pre-scelta non sia già presente nel sistema

ex Art. 126.

Atti Parlamentari — 252 — Camera dei Deputati

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Page 255: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

meccanografico del Centro elaborazionedati della Motorizzazione civile e riferita aun altro veicolo ancora circolante, indipen-dentemente dalla difformità di grafica e diformato di tali documenti rispetto a quelliattuali rispondenti allo standard europeo.Tale facoltà è concessa anche retroattiva-mente per i veicoli che sono stati negli annireimmatricolati o ritargati, purché in re-gola con il pagamento degli oneri dovuti. Ilrilascio della targa e del libretto di circo-lazione della prima iscrizione al Pubblicoregistro automobilistico, nonché il rilasciodi una targa del periodo storico di costru-zione o di circolazione del veicolo sonosoggetti al pagamento di un contributo, ilcui importo e i cui criteri e modalità diversamento sono stabiliti con decreto diri-genziale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti. I proventi derivanti dal con-tributo di cui al periodo precedente con-corrono al raggiungimento degli obiettivi difinanza pubblica ».

697. Al fine di raggiungere gli obiettividi decarbonizzazione nell’ambito dei tra-sporti e facilitare la diffusione della mo-bilità elettrica non solo nell’ambito urbano,i concessionari autostradali provvedono adotare le tratte di propria competenza dipunti di ricarica di potenza elevata, ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,n. 257, garantendo che le infrastrutturemesse a disposizione consentano agli uti-lizzatori tempi di attesa per l’accesso alservizio non superiori a quelli offerti agliutilizzatori di veicoli a combustione in-terna. I concessionari autostradali, entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, provvedono apubblicare le caratteristiche tecniche mi-nime delle soluzioni per la ricarica diveicoli elettrici da installare sulle tratte dipropria competenza e, nel caso in cui entrocentottanta giorni non provvedano a do-tarsi di un numero adeguato di punti diricarica, consentono a chiunque ne facciarichiesta di candidarsi all’installazione dellesuddette infrastrutture all’interno delle trattedi propria competenza. In tali casi il con-cessionario è tenuto a pubblicare, entrotrenta giorni dalla ricezione della richiesta,

ex Art. 126.

Atti Parlamentari — 253 — Camera dei Deputati

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una manifestazione di interesse volta aselezionare l’operatore sulla base delle ca-ratteristiche tecniche della soluzione pro-posta, delle condizioni commerciali chevalorizzino l’efficienza, la qualità e la va-rietà dei servizi nonché dei modelli con-trattuali idonei ad assicurare la competi-tività dell’offerta in termini di qualità edisponibilità dei servizi.

698. Al fine di promuovere nuovi si-stemi di mobilità sostenibile, attraverso ladefinizione di processi di ottimizzazionedella logistica in ambito urbano, alle mi-croimprese e piccole imprese, di cui allaraccomandazione 2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003, che svolgonoattività di trasporto merci urbano di ultimomiglio, nel limite massimo complessivo di 2milioni di euro per l’anno 2021, è ricono-sciuto un credito d’imposta annuo nellamisura massima del 30 per cento dellespese sostenute e documentate per l’acqui-sto di cargo bike e cargo bike a pedalataassistita fino ad un importo massimo an-nuale di 2.000 euro per ciascuna impresabeneficiaria. Con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e del Ministrodell’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri e le modalità di applicazione efruizione del credito d’imposta di cui alpresente comma, anche con riguardo al-l’ammontare del credito d’imposta spet-tante. Al fine di incentivare l’uso di cargobike a pedalata assistita nel trasporto merciurbano, all’articolo 50, comma 1, del co-dice della strada, di cui al decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « I velocipedi apedalata assistita possono essere dotati diun pulsante che permetta di attivare ilmotore anche a pedali fermi, purché conquesta modalità il veicolo non superi i 6km/h. ».

699. L’efficacia delle disposizioni di cuial comma 698 è subordinata all’autorizza-zione della Commissione europea ai sensidell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea.

ex Art. 126.

Atti Parlamentari — 254 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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700. Al fine di fare fronte ai dannicausati dagli eventi alluvionali verificatisinegli anni 2019 e 2020, per i quali è statodichiarato lo stato di emergenza ai sensidell’articolo 24, comma 1, del codice dellaprotezione civile, di cui al decreto legisla-tivo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata laspesa di 100 milioni di euro per l’anno2021, da destinare alla realizzazione degliinterventi urgenti e alla ricognizione deifabbisogni previsti dall’articolo 25, comma2, lettere d) ed e), del citato codice, di cuial decreto legislativo n. 1 del 2018. A talefine, nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, è istituito,per l’anno 2021, un apposito fondo datrasferire alla Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento della protezionecivile. Alla ripartizione delle risorse delfondo di cui al secondo periodo si provvedecon ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze.

701. Per l’accelerazione e l’attuazionedegli investimenti concernenti il dissestoidrogeologico, compresi quelli finanziabilitra le linee di azione sulla tutela del ter-ritorio nell’ambito del Piano nazionale diripresa e resilienza, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, il Dipar-timento della protezione civile della Presi-denza del Consiglio dei ministri e i soggettiattuatori indicati nelle ordinanze del Capodel Dipartimento della protezione civilepossono, sulla base della ricognizione e delriparto di cui al comma 703, e nel limitedelle risorse assegnate, fare ricorso a con-tratti di lavoro a tempo determinato, com-prese altre forme di lavoro flessibile, condurata non superiore al 31 dicembre 2021,di personale di comprovata esperienza eprofessionalità connessa alla natura degliinterventi, in deroga alle disposizioni degliarticoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui alpresente comma sono destinati al supportotecnico per il rispetto delle tempistichepreviste per gli interventi, alla verifica daparte dei commissari delegati dell’anda-mento dei progetti nonché alla messa aterra degli investimenti concernenti il dis-sesto idrogeologico.

ex Art. 126.

Atti Parlamentari — 255 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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702. Per le finalità di cui al comma 701,i soggetti ivi indicati inviano i propri fab-bisogni di personale al Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Con-siglio dei ministri per il successivo riparto,tra i medesimi soggetti, delle risorse finan-ziarie disponibili, nel limite massimo del-l’importo di cui al comma 704. Al ripartosi provvede con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-vio parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,su proposta del Capo del Dipartimentodella protezione civile.

703. Per l’individuazione del personaledi cui al comma 701, le amministrazionipubbliche possono attingere alle graduato-rie vigenti anche di altre amministrazioni,formate anche per assunzioni a tempoindeterminato, per profili professionali com-patibili con le esigenze. Il personale as-sunto mediante attingimento da graduato-rie per assunzioni a tempo indeterminatovigenti, in caso di chiamata derivante dalloscorrimento della rispettiva graduatoria,non perde il diritto all’assunzione a tempoindeterminato, che è automaticamente po-sticipata alla data di scadenza del con-tratto a tempo determinato.

704. Per l’attuazione dei commi da 701a 703 è autorizzata la spesa di 35 milionidi euro per l’anno 2021, da iscrivere in unapposito fondo da ripartire istituito nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.

705. Al fine di adeguare la tariffa rela-tiva alla revisione dei veicoli a motore e deiloro rimorchi, di cui all’articolo 80 delcodice della strada, di cui al decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, ai sensidel comma 12 del citato articolo 80, conproprio decreto, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, modifica la tariffa previstadall’articolo 2, comma 1, del regolamentodi cui al decreto del Ministro dei trasporti

ex Art. 126.

Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di unimporto pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativadell’aumento di cui al comma 705, per i treanni successivi alla data di entrata in vi-gore del decreto di cui al medesimo comma,è riconosciuto un buono, denominato« buono veicoli sicuri », ai proprietari diveicoli a motore che nel medesimo periodotemporale sottopongono il proprio veicoloe l’eventuale rimorchio alle operazioni direvisione di cui all’articolo 80, comma 8,del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buonopuò essere riconosciuto per un solo veicoloa motore e per una sola volta. L’importodel buono è pari a 9,95 euro. Il buono dicui al presente comma è riconosciuto nellimite delle risorse di cui al comma 707 delpresente articolo. Il Ministro delle infra-strutture e trasporti, con proprio decreto,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,definisce le modalità di attuazione del pre-sente comma.

707. Ai fini di cui al comma 706, nellostato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasponi, è istituito unfondo con una dotazione di 4 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023.

Art. 127.

(Misure in materia di regime fiscale dellanautica da diporto e delle navi adibite alla

navigazione in alto mare)

1. All’articolo 8-bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

708. Identico.

« Ai fini dell’applicazione del primocomma, una nave si considera adibita allanavigazione in alto mare se ha effettuatonell’anno solare precedente o, in caso diprimo utilizzo, effettua nell’anno in corso,un numero di viaggi in alto mare superioreal 70 per cento. Per viaggio in alto mare siintende il tragitto compreso tra due puntidi approdo durante il quale è superato il

ex Art. 127.

ex Art. 126.

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limite delle acque territoriali, calcolato inbase alla linea di bassa marea, a prescin-dere dalla rotta seguita. I soggetti che in-tendono avvalersi della facoltà di effettuareacquisti o importazioni senza pagamentodell’imposta attestano la condizione dellanavigazione in alto mare mediante appositadichiarazione. La dichiarazione deve essereredatta in conformità al modello approvatocon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate e deve essere trasmessatelematicamente all’Agenzia delle entrate,che rilascia apposita ricevuta telematicacon indicazione del protocollo di ricezione.La dichiarazione può riguardare anche piùoperazioni tra le stesse parti. Gli estremidel protocollo di ricezione della dichiara-zione devono essere indicati nelle fattureemesse in base ad essa, ovvero devonoessere riportati dall’importatore nella di-chiarazione doganale. I soggetti che dichia-rano una percentuale determinata provvi-soriamente, sulla base dell’uso previsto dellanave, verificano, a conclusione dell’annosolare, la sussistenza della condizione del-l’effettiva navigazione in alto mare ».

2. All’articolo 7 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, sono apportate leseguenti modificazioni:

709. Identico.

a) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma3 del presente articolo si applicano anche achi effettua operazioni senza addebito d’im-posta in mancanza della dichiarazione dicui all’articolo 8-bis, terzo comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario,committente o importatore che rilascia lapredetta dichiarazione in assenza dei pre-supposti richiesti dalla legge.

3-ter. È punito con la sanzione previstaal comma 3 chi, in mancanza dei presup-posti richiesti dalla legge, dichiara all’altrocontraente o in dogana la sussistenza dellacondizione dell’effettiva navigazione in altomare relativa all’anno solare precedente, aisensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del

ex Art. 127.

Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati

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decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 4-bis è inserito ilseguente:

« 4-ter. È punito con la sanzione previstaal comma 3 il cedente o prestatore cheeffettua cessioni o prestazioni di cui all’ar-ticolo 8-bis, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, senza avere prima riscontrato pervia telematica l’avvenuta presentazione al-l’Agenzia delle entrate della dichiarazionedi cui all’articolo 8-bis, terzo comma, delmedesimo decreto del Presidente della Re-pubblica n. 633 del 1972 ».

3. La dichiarazione resa dall’utilizza-tore, in relazione all’effettivo utilizzo nelterritorio dell’Unione europea delle presta-zioni di servizi di locazione anche finan-ziaria, noleggio e simili non a breve ter-mine di imbarcazioni da diporto, ai finidell’imposta sul valore aggiunto dovuta sutali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-se-xies, comma 1, lettera e-bis), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è redatta in conformità al modelloapprovato con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate ed è trasmessatelematicamente all’Agenzia delle entrate,che rilascia apposita ricevuta telematicacon indicazione del protocollo di ricezione.La dichiarazione può riguardare anche piùoperazioni tra le stesse parti. Gli estremidel protocollo di ricezione della dichiara-zione devono essere indicati nelle fatturerelative alla prestazione del servizio. Gliutilizzatori che dichiarano una percentualedeterminata provvisoriamente, sulla basedell’uso previsto dell’imbarcazione, verifi-cano, a conclusione dell’anno solare, lasussistenza della condizione dell’effettivoutilizzo del servizio nel territorio dell’U-nione europea e integrano, entro il primomese dell’anno successivo, la dichiarazione.Il prestatore emette la nota di variazione inrelazione alla maggiore o alla minore im-posta dovuta ai sensi dell’articolo 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, senza applicazione disanzioni e interessi. In caso di dichiara-

710. Identico.

ex Art. 127.

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zione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delleentrate recupera nei confronti dell’utiliz-zatore la differenza tra l’imposta sul valoreaggiunto dovuta in base all’effettivo utilizzodel servizio di cui al primo periodo delpresente comma nel territorio dell’Unioneeuropea e l’imposta indicata in fattura inbase alla dichiarazione mendace, irrogaall’utilizzatore la sanzione amministrativapari al 30 per cento della differenza me-desima e intima il pagamento degli inte-ressi moratori calcolati al tasso legale conmaturazione giorno per giorno. Il presta-tore che effettua le prestazioni di cui alprimo periodo del presente comma senzaavere prima riscontrato per via telematical’avvenuta presentazione all’Agenzia delleentrate della dichiarazione prevista dal me-desimo primo periodo, è responsabile del-l’imposta sul valore aggiunto dovuta in re-lazione all’effettivo utilizzo dei servizi dilocazione anche finanziaria, noleggio e si-mili non a breve termine relativi alle im-barcazioni da diporto nel territorio dell’U-nione europea nonché delle eventuali san-zioni e interessi.

4. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono approvatiil modello per la presentazione delle di-chiarazioni di cui all’articolo 8-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e il modello per lapresentazione della dichiarazione di cui alcomma 3 del presente articolo, nonchéstabiliti i criteri e le modalità di applica-zione delle disposizioni di cui ai commi da1 a 3 del presente articolo. Entro cento-venti giorni dall’adozione del provvedi-mento di cui al primo periodo del presentecomma, l’Agenzia delle entrate mette adisposizione dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli la banca dati delle dichiarazionidi navigazione in alto mare per dispensarel’operatore dalla consegna in dogana dicopia cartacea delle medesime dichiara-zioni nonché delle ricevute di presenta-zione.

711. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate, da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono approvatiil modello per la presentazione delle di-chiarazioni di cui all’articolo 8-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e il modello per lapresentazione della dichiarazione di cui alcomma 710 del presente articolo, nonchéstabiliti i criteri e le modalità di applica-zione delle disposizioni di cui ai commi da708 a 710 del presente articolo. Entro cen-toventi giorni dall’adozione del provvedi-mento di cui al primo periodo del presentecomma, l’Agenzia delle entrate mette adisposizione dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli la banca dati delle dichiarazionidi navigazione in alto mare per dispensarel’operatore dalla consegna in dogana dicopia cartacea delle medesime dichiara-zioni nonché delle ricevute di presenta-zione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e3 si applicano alle operazioni effettuate apartire dal sessantesimo giorno successivo

712. Le disposizioni di cui ai commi 708,709 e 710 si applicano alle operazioni ef-fettuate a partire dal sessantesimo giorno

ex Art. 127.

Atti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati

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all’adozione del provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate di cui alcomma 4.

successivo all’adozione del provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate dicui al comma 711.

Art. 128.

(Compagnie aeree che effettuano prevalen-temente trasporti internazionali)

1. A causa delle restrizioni alla circola-zione di beni e persone imposte per limi-tare la diffusione del virus SARS-CoV-2,per l’anno 2020 si considerano compagnieaeree che effettuano prevalentemente tra-sporti internazionali quelle che, ai sensidell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c),del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano talerequisito con riferimento all’anno 2019.

713. Identico.

714. Al fine di mitigare gli effetti eco-nomici sull’intero settore aeroportuale de-rivanti dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19, le disposizioni di cui all’articolo5, comma 1, lettera a), del decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socialin. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio2016, si applicano anche in relazione aitrattamenti di integrazione salariale in de-roga di cui al comma 300 del presentearticolo, richiesti dalle imprese di cui al-l’articolo 20, comma 3, lettera a), del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

715. Per le medesime finalità di cui alcomma 714, nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti è istituito un fondo con una dota-zione di 500 milioni di euro per l’anno2021, destinato alla compensazione:

a) nel limite di 450 milioni di euro,dei danni subiti dai gestori aeroportuali inpossesso del prescritto certificato in corsodi validità rilasciato dall’Ente nazionaledell’aviazione civile;

b) nel limite di 50 milioni di euro, deidanni subiti dai prestatori di servizi aero-portuali di assistenza a terra in possessodel prescritto certificato in corso di validitàrilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazionecivile.

ex Art. 128.

ex Art. 127.

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716. Ai fini della determinazione delcontributo riconoscibile alle imprese bene-ficiarie di cui al comma 715, si tiene contodei minori ricavi e dei maggiori costi di-rettamente imputabili all’emergenza epide-miologica da COVID-19 registrati nel pe-riodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il31 gennaio 2021 rispetto a quelli registratinel periodo compreso tra il 23 febbraio2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente aiservizi offerti, nonché, al fine di evitaresovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registratenel periodo compreso tra il 23 febbraio2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al pe-riodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il31 gennaio 2020, dovuti all’accesso agliammortizzatori sociali, nonché delle altremisure di sostegno di natura pubblica fi-nalizzate a mitigare gli effetti economicicausati dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabilida assicurazione, contenzioso, arbitrato oaltra fonte per il ristoro del medesimodanno.

717. Alle imprese beneficiarie può es-sere riconosciuto un contributo fino al 100per cento del pregiudizio subìto e deter-minato ai sensi del comma 716. Nel caso incui il totale dei contributi riconoscibili allageneralità delle imprese beneficiarie siacomplessivamente superiore alle risorsestanziate ai sensi del comma 715, l’entitàdella quota di contributo assegnata a cia-scuna impresa beneficiaria è determinatain modo proporzionale al contributo rico-noscibile alla stessa impresa rispetto altotale dei contributi riconoscibili e, comun-que, nel limite massimo del 20 per centodelle risorse indicate al medesimo comma715.

718. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro il 31 gennaio2021, previo parere delle competenti Com-missioni parlamentari, sono definiti i con-tenuti, il termine e le modalità di presen-tazione delle domande di accesso al con-

ex Art. 128.

Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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tributo, nonché i criteri di determinazionee di erogazione del contributo. Il pareredelle Commissioni parlamentari è reso en-tro sette giorni dalla richiesta; decorsoinutilmente tale termine si prescinde dal-l’acquisizione del parere.

719. L’efficacia delle disposizioni di cuiai commi da 715 a 717 è subordinataall’autorizzazione della Commissione euro-pea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

720. Nelle more del perfezionamentodella procedura di autorizzazione di cui alcomma 719, il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è autorizzato a erogare,a titolo di anticipazione, un importo nonsuperiore a 315 milioni di euro alle im-prese aventi i requisiti di cui al comma715, lettera a), che ne facciano richiesta,nonché un importo non superiore a 35milioni di euro alle imprese aventi i requi-siti di cui al comma 715, lettera b), che nefacciano richiesta. L’anticipazione, com-prensiva di interessi al tasso Euribor a seimesi pubblicato il giorno lavorativo ante-cedente alla data di erogazione, maggioratodi 1.000 punti base, è restituita, entro il 15dicembre 2021, mediante versamento al-l’entrata del bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione al fondo di cui alcomma 715, in caso di mancato perfezio-namento della procedura di autorizzazioneentro il termine del 30 novembre 2021. Incaso di perfezionamento della proceduradi autorizzazione con esito positivo, non sidà luogo alla restituzione dell’anticipa-zione né al pagamento degli interessi el’importo resta acquisito definitivamentedai beneficiari.

Art. 129.

(Chiusura della liquidazione della societàStretto di Messina Spa in liquidazione)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ex Art. 129.

ex Art. 128.

Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati

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Art. 130.

(Disposizioni in materia di infrastrutturestradali)

1. All’articolo 13-bis, comma 2, del de-creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « A seguito dell’af-fidamento di cui al comma 4 del presentearticolo, la società Autobrennero Spa prov-vede al trasferimento all’entrata del bilan-cio dello Stato delle risorse accantonate inregime di esenzione fiscale fino alla datadel predetto affidamento nel fondo di cuiall’articolo 55, comma 13, della legge 27dicembre 1997, n. 449, mediante versa-menti rateizzati di pari importo, da effet-tuare entro l’anno 2028. La società Auto-brennero Spa provvede al versamento dellerate entro il 15 dicembre di ciascuno deglianni successivi a quello di effettuazionedell’affidamento di cui al comma 4 delpresente articolo. Le risorse versate dallasocietà Autobrennero Spa sono riassegnateallo stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze e trasferite allasocietà Rete ferroviaria italiana Spa ».

721. Identico.

722. Al comma 4 dell’articolo 13-bis deldecreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172, le parole: « entro il29 dicembre 2020 e il versamento degliimporti dovuti per l’anno 2020 e per glianni precedenti dal concessionario suben-trante della predetta infrastruttura ai sensidel comma 3 è effettuato entro il 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 30 aprile 2021 e il versa-mento degli importi dovuti per l’anno 2020e per gli anni precedenti dal concessionariosubentrante della predetta infrastruttura aisensi del comma 3 è effettuato per il 50 percento entro il 30 giugno 2021 e per ilrestante 50 per cento entro il 30 aprile2022 ».

2. ...............................................................................................................................................................................................................

ex Art. 130.

Atti Parlamentari — 264 — Camera dei Deputati

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723. Nelle more dell’adeguamento a quat-tro corsie della piattaforma stradale e dimessa in sicurezza della strada statale n. 4– via Salaria nel tratto compreso tra ilchilometro 56 e il chilometro 64, è auto-rizzata la spesa di 2 milioni di euro perl’anno 2021 per l’effettuazione da partedella società ANAS Spa degli interventiurgenti di messa in sicurezza del trattocompreso tra il chilometro 58 e il chilo-metro 62.

724. Alla realizzazione degli interventiurgenti di messa in sicurezza di cui alcomma 723 del presente articolo, si prov-vede a valere sulle risorse attribuite alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti a valere sul fondo di cui all’articolo1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, e già assegnate alla società ANASSpa per la realizzazione del piano di po-tenziamento e riqualificazione della stradastatale n. 4 – via Salaria nel tratto com-preso tra il chilometro 56 e il chilometro64.

Art. 131.

(Disposizioni in materia di strade. Strada ascorrimento veloce Lioni-Grottaminarda)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 132.

(Disciplina delle infrastrutture per la ri-carica dei veicoli alimentati a energia

elettrica)

1. All’articolo 17-septies, comma 9, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, le parole da: « parte-cipa al cofinanziamento » fino a: « dei pro-getti » sono sostituite dalle seguenti: « fi-nanzia le spese sostenute per l’acquisto eper l’installazione degli impianti nell’am-bito dei progetti ».

725. Identico.

ex Art. 131.

ex Art. 132.

ex Art. 130.

Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 268: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

2. All’articolo 8 del decreto legislativo 16dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 èinserito il seguente:

726. Identico.

« 5-bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, sonodefinite le modalità di alimentazione dellaPUN da parte dei gestori delle infrastrut-ture pubbliche e delle infrastrutture pri-vate ad accesso pubblico obbligati a con-ferire alla PUN il set minimo di dati einformazioni previsti dal PNire ».

3. All’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « in coerenza con i propristrumenti di pianificazione » sono sostituitedalle seguenti: « in coerenza con gli stru-menti di pianificazione regionali e comu-nali ».

727. Identico.

Art. 133.

(Costituzione di un fondo finalizzato allarimozione delle navi abbandonate nei porti)

1. Nello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti è isti-tuito un fondo con una dotazione di 2milioni di euro per l’anno 2021 e di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023.

728. Identico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finaliz-zato alla parziale copertura dei costi soste-nuti dalle Autorità di sistema portuale perla rimozione delle navi, delle navi abban-donate e dei relitti, fino a un massimo del50 per cento dei predetti costi, secondo lemodalità stabilite dal decreto di cui alcomma 5.

729. Il fondo di cui al comma 728 èfinalizzato alla parziale copertura dei costisostenuti dalle Autorità di sistema portualeper la rimozione delle navi, delle navi ab-bandonate e dei relitti, fino a un massimodel 50 per cento dei predetti costi, secondole modalità stabilite dal decreto di cui alcomma 732.

3. Una quota del fondo di cui al comma1, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021e a 3 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022 e 2023, è destinata alla rimo-zione, alla demolizione e alla vendita, an-che solo parziale, di navi e galleggianti,

730. Una quota del fondo di cui alcomma 728, pari a 1,5 milioni di euro perl’anno 2021 e a 3 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinataalla rimozione, alla demolizione e alla ven-dita, anche solo parziale, di navi e galleg-

ex Art. 133.

ex Art. 132.

Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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compresi i sommergibili, radiati dalla Ma-rina militare presenti nelle aree portualimilitari di Augusta, Taranto e La Spezia,per i quali la Marina militare resta autoritàcompetente.

gianti, compresi i sommergibili, radiati dallaMarina militare presenti nelle aree portualimilitari di Augusta, Taranto e La Spezia,per i quali la Marina militare resta autoritàcompetente.

4. Per le finalità di cui al comma 2, leAutorità di sistema portuale sono autoriz-zate a sostenere i costi necessari, ancheistruttori, per provvedere alla rimozionedelle navi, delle navi abbandonate e deirelitti, ferma restando ogni iniziativa utileal loro contenimento, in particolare quandovi siano le condizioni per la vendita dellanave ai fini del successivo reimpiego. Sianel caso di vendita sia nel caso di demoli-zione si provvede ai sensi dell’articolo 35del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, enel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 delregolamento (UE) n. 1257/2013 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 20 no-vembre 2013.

731. Per le finalità di cui al comma 729,le Autorità di sistema portuale sono auto-rizzate a sostenere i costi necessari, ancheistruttori, per provvedere alla rimozionedelle navi, delle navi abbandonate e deirelitti, ferma restando ogni iniziativa utileal loro contenimento, in particolare quandovi siano le condizioni per la vendita dellanave ai fini del successivo reimpiego. Sianel caso di vendita sia nel caso di demoli-zione si provvede ai sensi dell’articolo 35del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, enel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 delregolamento (UE) n. 1257/2013 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 20 no-vembre 2013.

5. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro della difesa limitatamente ai cri-teri e alle modalità di applicazione delcomma 3 del presente articolo, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitele modalità di attribuzione delle risorse dicui al comma 1 del presente articolo, dinotificazione all’eventuale proprietario, dipubblicità dell’avvio delle procedure, di ri-partizione dei ricavi realizzati dal vincitoredi gara con la vendita, anche dei soli rot-tami ricavati dalla demolizione, ferme re-stando le disposizioni dell’articolo 73 delcodice della navigazione.

732. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro della difesa limitatamente aicriteri e alle modalità di applicazione delcomma 730 del presente articolo, da ema-nare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefinite le modalità di attribuzione dellerisorse di cui al comma 728 del presentearticolo, di notificazione all’eventuale pro-prietario, di pubblicità dell’avvio delle pro-cedure, di ripartizione dei ricavi realizzatidal vincitore di gara con la vendita, anchedei soli rottami ricavati dalla demolizione,ferme restando le disposizioni dell’articolo73 del codice della navigazione.

733. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di50 milioni di euro per l’anno 2021.

734. Nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti èistituito un Fondo, con una dotazione di 5milioni di euro per l’anno 2021, da desti-nare, a titolo di ristoro, alle città portualiche hanno subìto perdite economiche aseguito del calo del turismo crocieristicoprodotto dalla pandemia di COVID-19.

ex Art. 133.

Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati

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735. Il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, con proprio decreto, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, in-dividua i criteri e le modalità di riparto delFondo in ragione della riduzione del nu-mero dei passeggeri.

CAPO II

MISURE PER LA TUTELA DELL’AM-BIENTE

Art. 134.

(Misure per potenziare il sistema nazio-nale delle aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e ilfunzionamento dei parchi nazionali già co-stituiti, nonché di garantire il funziona-mento dei nuovi parchi nazionali da costi-tuire, le risorse di cui all’articolo 1, comma43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,sono incrementate di 6 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021.

736. Identico.

2. Al fine di garantire il funzionamentodelle aree marine protette, l’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 8, comma 10,della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incre-mentata di 3 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2021.

737. Al fine di garantire il funziona-mento delle aree marine protette e deiparchi sommersi di cui al comma 10 del-l’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021.

3. Al fine di promuovere la tutela e lavalorizzazione delle aree nazionali protettee delle altre aree riconosciute in ambitointernazionale per il particolare pregio na-turalistico, è autorizzata la spesa di 2 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2023 per la prosecuzione del programma dicui all’articolo 5-ter del decreto-legge 14ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141.

738. Identico.

4. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120,è ridotta di 2 milioni di euro annui decor-rere dall’anno 2023.

739. Identico.

ex Art. 134.

ex Art. 133.

Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati

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740. Al fine di tutelare gli ecosistemimarini, all’articolo 36, comma 1, della legge6 dicembre 1991, n. 394, dopo la letteraee-septies) è aggiunta la seguente:

« ee-octies) Isole Cheradi e Mar Pic-colo, da istituire anche separatamente ».

741. Per l’istituzione delle aree di cui alcomma 740 è autorizzata la spesa di 500.000euro per l’anno 2021. Alle relative spese difunzionamento si provvede con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

Art. 135.

(Potenziamento delle misure di tutela am-bientale)

1. All’articolo 1, comma 103, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « perciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020, nonché di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

742. Identico.

2. Al fine di valutare la natura ecoso-stenibile dei progetti di investimento pub-blici o privati, in coerenza con il regola-mento (UE) 2020/852 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,relativo all’istituzione di un quadro chefavorisce gli investimenti sostenibili e re-cante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il « Sistema volontario di certifica-zione ambientale per la finanza sosteni-bile » cui ciascun soggetto, pubblico o pri-vato, può accedere su base volontaria.

743. Identico.

3. Con delibera del Comitato intermini-steriale per la programmazione economica,su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti, in via speri-mentale, indicatori volti a misurare il gradodi sostenibilità ambientale e la natura eco-sostenibile dei progetti pubblici e privati diinvestimenti nonché le modalità di calcolodegli stessi, in relazione agli obiettivi di cui

744. Identico.

ex Art. 135.

ex Art. 134.

Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 272: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

al citato regolamento (UE) 2020/852 e te-nuto conto dei criteri di vaglio tecnicoadottati dalla Commissione europea in ma-teria, in coerenza con gli indirizzi adottatidal Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica ai sensi dell’arti-colo 64, comma 1, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120. Con la medesima delibera, al fine digarantire omogeneità e qualità del dato e dievitare costi di conformità eccessivamenteonerosi per gli operatori economici, sonodefinite le modalità di accesso al sistema dicertificazione da parte dei soggetti pubblicie privati, con particolare riferimento agliistituti di credito e finanziari, nonché i datida fornire necessari al calcolo degli indi-catori e le modalità di inserimento deglistessi mediante specifica piattaforma infor-matica.

4. Al fine di esaminare le richieste erilasciare la relativa certificazione ambien-tale, è istituito, presso il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, il Comitato per la finanza ecososte-nibile composto da tre esperti designati dalMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di cui uno con fun-zioni di presidente, da due esperti nominatidal Ministro dell’economia e delle finanze,di cui uno con funzione di vicepresidente,e da due esperti nominati dal Sottosegre-tario di Stato alla Presidenza del Consigliodei ministri con funzioni di segretario delComitato interministeriale per la program-mazione economica. Con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le modalità di funzio-namento del Comitato, compresi i com-pensi per i componenti e gli oneri di fun-zionamento dello stesso.

745. Identico.

5. Al fine dell’attuazione dei commi 2, 3e 4 del presente articolo è autorizzata laspesa di 500.000 euro annui a decorreredall’anno 2021. L’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002,

746. Al fine dell’attuazione dei commi743, 744 e 745 del presente articolo èautorizzata la spesa di 500.000 euro annuia decorrere dall’anno 2021. L’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 3 della

ex Art. 135.

Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 273: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

n. 120, è ridotta di 500.000 euro annuidecorrere dall’anno 2021.

legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di500.000 euro annui decorrere dall’anno2021.

6. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 141, le parole: « non superiore allo0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti:« non superiore al 2% annuo ».

747. Identico.

7. Al fine di assicurare al Corpo dellecapitanerie di porto – Guardia costieral’esercizio delle funzioni di vigilanza e con-trollo in materia di tutela dell’ambientemarino e costiero di cui all’articolo 8 dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, all’articolo 3della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all’ar-ticolo 135 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3milioni di euro annui a decorrere dall’anno2022, da iscrivere nello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare.

748. Identico.

8. Al fine di sostenere e velocizzare leattività istruttorie poste in essere dalla Com-missione tecnica per la valutazione dell’im-patto ambientale e la valutazione d’impattostrategica e dalla Commissione tecnicaPNIEC di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchédalla Commissione istruttoria per l’autoriz-zazione integrata ambientale – IPPC di cuiall’articolo 8-bis del medesimo decreto le-gislativo n. 152 del 2006, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare si avvale, mediante specifica conven-zione, dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale, di cui all’ar-ticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.

749. Identico.

9. Per le finalità di cui al comma 8 èautorizzata la spesa di 3 milioni di perciascuno degli anni 2021 e 2022.

750. Per le finalità di cui al comma 749è autorizzata la spesa di 3 milioni di perciascuno degli anni 2021 e 2022.

751. Al fine di garantire l’implementa-zione delle funzioni di monitoraggio che ilSistema nazionale a rete per la protezionedell’ambiente, di cui alla legge 28 giugno2016, n. 132, nell’ottica dell’attuazione deilivelli essenziali delle prestazioni tecnicheambientali, deve garantire in maniera omo-genea in tutto il territorio nazionale, le

ex Art. 135.

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Page 274: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

risorse destinate all’attuazione dei pro-grammi previsti dall’articolo 11, comma 3,del decreto legislativo 13 ottobre 2010,n. 190, sono incrementate di 6 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021.

Art. 136.

(Istituzione del Fondo per la promozionedell’uso consapevole della risorsa idrica eper incentivare la contabilizzazione dei

consumi idrici)

1. Al fine di garantire l’attuazione delprincipio di risparmio dell’acqua attra-verso la promozione della misurazione in-dividuale dei consumi, nello stato di pre-visione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare è istituito unfondo denominato « Fondo per la promo-zione dell’uso consapevole della risorsaidrica » con una dotazione pari a 500.000euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,destinato all’effettuazione, in collabora-zione con l’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente, di campagne informa-tive per gli utenti del servizio idrico inte-grato. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, sentiti il Ministro dello sviluppo eco-nomico e l’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità di utilizzo del Fondo di cui alpresente comma.

752. Identico.

2. ...............................................................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................................................

753. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo conuna dotazione di 4,5 milioni di euro perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, perl’approvvigionamento idrico dei comuni delleisole minori con popolazione inferiore a15.000 abitanti. Il riparto delle risorse dicui al primo periodo in favore dei predetticomuni è effettuato con decreto del Mini-stro dell’interno, di concerto con il Mini-

ex Art. 136.

ex Art. 135.

Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati

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Page 275: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

stro dell’economia e delle finanze, previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, da adottare entro il 28febbraio 2021, in proporzione alle spesesostenute nell’anno 2020 per l’acquisto el’approvvigionamento dell’acqua, come cer-tificate dai comuni interessati entro il 31gennaio 2021.

754. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito, per il successivo trasferimento albilancio autonomo della Presidenza delConsiglio dei ministri e la conseguenteassegnazione al Dipartimento per gli affariregionali e le autonomie, un fondo con unadotazione di 1,5 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ilfondo di cui al presente comma è destinatoal finanziamento di iniziative di promo-zione e di attrazione degli investimentinelle isole minori.

Art. 137.

(Istituzione del centro nazionale di acco-glienza degli animali confiscati presso ilComando unità forestali, ambientali e agro-

alimentari)

1. È istituito, presso il Comando unitàforestali, ambientali e agroalimentari di cuiall’articolo 174-bis del codice dell’ordina-mento militare, di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale diaccoglienza degli animali confiscati ai sensidella legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sot-toposti a particolari forme di protezione inattuazione di convenzioni e accordi inter-nazionali. A tal fine è autorizzata la spesadi 3 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021, da iscrivere nello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, per lastipula di una convenzione con il Comandounità forestali, ambientali e agroalimentariper la gestione del centro nazionale diaccoglienza di cui al periodo precedente.

755. Identico.

2. Gli animali sottoposti a sequestro aopera dell’autorità giudiziaria restano nellacustodia giudiziaria dei proprietari con oneria carico dei medesimi proprietari fino al-l’eventuale confisca degli animali stessi.

756. Identico.

ex Art. 137.

ex Art. 136.

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757. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, il Fondo per ilrecupero della fauna selvatica, con unadotazione di 1 milione di euro per l’anno2021. Il Fondo è destinato al fine di soste-nere l’attività di tutela e cura della faunaselvatica svolta dalle associazioni ambien-taliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cuistatuto preveda finalità di tutela e curadella fauna selvatica e che gestiscano centriper la cura e il recupero della fauna sel-vatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992,n. 157, con particolare riferimento alle spe-cie faunistiche di interesse comunitario dicui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio,del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 30novembre 2009. Con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, da adottare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sentiti il Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali e il Ministrodella salute, sono definite le modalità diutilizzo del Fondo di cui al presente comma.

758. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano trasmettono al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare l’elenco dei centri per il recuperodella fauna selvatica operanti nel rispettivoterritorio e afferenti alle associazioni di cuial comma 757.

Art. 138.

(Progetti pilota di educazione ambientalenelle aree protette naturalistiche)

1. Al fine di realizzare progetti pilota dieducazione ambientale destinati a studentidegli istituti comprensivi delle scuole del-l’infanzia, primarie e secondarie di primogrado, site nei comuni che ricadono nellezone economiche ambientali di cui all’ar-ticolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre2019, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelleriserve MAB-UNESCO e nei siti naturali-

759. Identico.

ex Art. 138.

ex Art. 137.

Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati

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Page 277: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

stici dichiarati dall’UNESCO patrimonio del-l’umanità, è istituito, nello stato di previ-sione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, un fondocon una dotazione di 4 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Con de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definiti i criteri e le modalitàdi riparto del fondo di cui al periodo pre-cedente. Alle attività previste dal presentecomma, comprese quelle che coinvolgono idocenti scolastici, si provvede nel limitedelle risorse del fondo di cui al primoperiodo, oltre che nei limiti delle disponi-bilità del fondo per il miglioramento del-l’offerta formativa dell’istituzione scola-stica interessata.

2. ...............................................................................................................................................................................................................

Art. 139.

(Agevolazioni fiscali per promuovere ilvuoto a rendere nelle zone economiche

ambientali)

1. Al fine di prevenire la produzione dirifiuti di imballaggio e di favorire il riuti-lizzo degli imballaggi usati nelle zone eco-nomiche ambientali di cui all’articolo 4-terdel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019, n. 141, è promosso ilsistema del vuoto a rendere per gli imbal-laggi contenenti liquidi a fini alimentari,primari e riutilizzabili di cui, rispettiva-mente, alle lettere b) ed e) del comma 1dell’articolo 218 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

760. Identico.

2. Agli utilizzatori di cui alla lettera s)del comma 1 dell’articolo 218 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi lasede operativa all’interno di una zona eco-nomica ambientale e che introducono perla vendita il sistema del vuoto a rendereper gli imballaggi di cui al comma 1 delpresente articolo è riconosciuto, in via spe-rimentale, un contributo economico a fondoperduto pari alla spesa sostenuta e docu-

761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s)del comma 1 dell’articolo 218 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi lasede operativa all’interno di una zona eco-nomica ambientale e che introducono perla vendita il sistema del vuoto a rendereper gli imballaggi di cui al comma 760 delpresente articolo è riconosciuto, in via spe-rimentale, un contributo economico a fondoperduto pari alla spesa sostenuta e docu-

ex Art. 139.

ex Art. 138.

Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 278: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

mentata per un importo massimo di 10.000euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordinedi presentazione delle domande ammissi-bili, nel limite complessivo di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,fino a esaurimento delle predette risorse.

mentata per un importo massimo di 10.000euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordinedi presentazione delle domande ammissi-bili, nel limite complessivo di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,fino a esaurimento delle predette risorse.

3. Al fine di promuovere il sistema delvuoto a rendere di cui al comma 1, gliutilizzatori di cui al comma 2 riconosconoagli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, unabbuono, all’atto della resa dell’imballag-gio, pari al 25 per cento del prezzo del-l’imballaggio stesso, contenente la merce edesposto nella fattura o ricevuta fiscale oscontrino fiscale.

762. Al fine di promuovere il sistema delvuoto a rendere di cui al comma 760, gliutilizzatori di cui al comma 761 ricono-scono agli acquirenti, negli anni 2021 e2022, un abbuono, all’atto della resa del-l’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzodell’imballaggio stesso, contenente la merceed esposto nella fattura o ricevuta fiscale oscontrino fiscale.

4. Agli utilizzatori che hanno concessol’abbuono è riconosciuto un credito d’im-posta di importo pari al doppio dell’im-porto degli abbuoni riconosciuti agli acqui-renti.

763. Identico.

5. Il credito d’imposta di cui al comma4 è riconosciuto fino a un importo massimodi 10.000 euro annui per ciascun utilizza-tore, nel limite massimo complessivo di 5milioni di euro annui per gli anni 2021 e2022. Il credito d’imposta è utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e non è soggetto allimite di cui al comma 53 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

764. Il credito d’imposta di cui al comma763 è riconosciuto fino a un importo mas-simo di 10.000 euro annui per ciascunutilizzatore, nel limite massimo comples-sivo di 5 milioni di euro annui per gli anni2021 e 2022. Il credito d’imposta è utiliz-zabile esclusivamente in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto allimite di cui al comma 53 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le disposizioni del presente articolosono riconosciute nel rispetto delle condi-zioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiutide minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti de minimisnel settore agricolo e al regolamento (UE)n. 717/2014 della Commissione, del 27 giu-gno 2014, relativo all’applicazione degli ar-ticoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti deminimis nel settore della pesca e dell’ac-quacoltura.

765. Le disposizioni dei commi da 760 a764 sono riconosciute nel rispetto dellecondizioni e dei limiti di cui al regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agli aiutide minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti de minimisnel settore agricolo e al regolamento (UE)n. 717/2014 della Commissione, del 27 giu-gno 2014, relativo all’applicazione degli ar-ticoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti deminimis nel settore della pesca e dell’ac-quacoltura.

7. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del

766. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del

ex Art. 139.

Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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mare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite ledisposizioni per l’attuazione del presentearticolo.

mare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite ledisposizioni per l’attuazione dei commi da760 a 765.

Art. 140.

(Incentivi per la misurazione puntuale deirifiuti nelle zone economiche ambientali)

1. Nello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare è istituito, in via sperimentale, il« Fondo per la promozione della tariffa-zione puntuale » con una dotazione pari a5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022, al fine di incentivare l’ado-zione dei sistemi di misurazione puntualedei rifiuti conferiti dalle utenze domesticheal servizio pubblico nei comuni aventi lapropria superficie in tutto o in parte com-presa all’interno di una zona economicaambientale di cui all’articolo 4-ter del de-creto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12dicembre 2019, n. 141.

767. Identico.

2. Agli enti di governo d’ambito compo-sti dai comuni di cui al comma 1 o, laddovenon costituiti, ai comuni aventi la propriasuperficie in tutto o in parte compresaall’interno di una zona economica ambien-tale che adottano uno dei sistemi di misu-razione puntuale dei rifiuti conferiti dautenze domestiche al servizio pubblico, aisensi del decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 20aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valeresulle risorse del Fondo di cui al comma 1del presente articolo, è erogato un contri-buto fino al 50 per cento della coperturadei costi sostenuti per l’acquisto delle in-frastrutture tecniche e informatiche neces-sarie per l’adozione di uno dei sistemi dimisurazione puntuale.

768. Agli enti di governo d’ambito com-posti dai comuni di cui al comma 767 o,laddove non costituiti, ai comuni aventi lapropria superficie in tutto o in parte com-presa all’interno di una zona economicaambientale che adottano uno dei sistemi dimisurazione puntuale dei rifiuti conferitida utenze domestiche al servizio pubblico,ai sensi del decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, avalere sulle risorse del Fondo di cui alcomma 767 del presente articolo, è erogatoun contributo fino al 50 per cento dellacopertura dei costi sostenuti per l’acquistodelle infrastrutture tecniche e informatichenecessarie per l’adozione di uno dei sistemidi misurazione puntuale.

3. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della

769. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della

ex Art. 140.

ex Art. 139.

Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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presente legge, sono stabiliti criteri e mo-dalità per l’attuazione dei commi 1 e 2,anche ai fini del rispetto dei limiti di spesaivi previsti.

presente legge, sono stabiliti criteri e mo-dalità per l’attuazione dei commi 767 e 768,anche ai fini del rispetto dei limiti di spesaivi previsti.

Art. 141.

(Misure finalizzate all’acquisto del com-post nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione dicompostiere di comunità nelle zone econo-miche ambientali di cui all’articolo 4-terdel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019, n. 141, nello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare èistituito un fondo denominato « Contributiper la promozione di compostiere di co-munità nelle zone economiche ambientali »con una dotazione di 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022.

770. Identico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è asse-gnato, mediante bandi pubblici, ai comuniil cui territorio è compreso, in tutto o inparte, all’interno di una zona economicaambientale, per contribuire all’acquisto dicompostiere di comunità da realizzare se-condo quanto disposto dal regolamento dicui al decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare 29dicembre 2016, n. 266. Il contributo rico-nosciuto ai comuni ai sensi del presentecomma è cumulabile con altri contributi ofinanziamenti pubblici, anche europei, perla medesima finalità, fino alla concorrenzamassima del 100 per cento delle spesesostenute.

771. Il fondo di cui al comma 770 èassegnato, mediante bandi pubblici, ai co-muni il cui territorio è compreso, in tuttoo in parte, all’interno di una zona econo-mica ambientale, per contribuire all’acqui-sto di compostiere di comunità da realiz-zare secondo quanto disposto dal regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contri-buto riconosciuto ai comuni ai sensi delpresente comma è cumulabile con altricontributi o finanziamenti pubblici, ancheeuropei, per la medesima finalità, fino allaconcorrenza massima del 100 per centodelle spese sostenute.

Art. 142.

(Accelerazione delle procedure di VIA perla realizzazione delle opere destinate alle

Olimpiadi invernali del 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previstila realizzazione delle opere necessarie perlo svolgimento dei Giochi olimpici e para-limpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

772. Identico.

a) per la realizzazione del Pala ItaliaSanta Giulia e delle opere infrastrutturali

ex Art. 141.

ex Art. 142.

ex Art. 140.

Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati

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ad esso connesse, all’interno del programmaintegrato di intervento Montecity-Rogo-redo, le relative procedure di VIA regionalesi svolgono con le forme e le modalità di cuiall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152. I termini di cui alpredetto articolo sono dimezzati, ad ecce-zione di quello previsto dall’ultimo periododel comma 4 del medesimo articolo per lapresentazione delle osservazioni, che è ditrenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggioolimpico di Milano e delle infrastrutture diurbanizzazione ad esso accessorie, qualoraentro il 31 luglio 2021 non sia stato adot-tato il piano attuativo per la zona specialePorta Romana o l’alternativo strumentourbanistico unitario, come previsto dall’Ac-cordo di programma per la trasformazioneurbanistica delle aree ferroviarie dismessee in dismissione site nel comune di Milanocorrelata al potenziamento del sistema fer-roviario milanese, gli obiettivi di riqualifi-cazione e trasformazione urbanistica del-l’area indicata, limitatamente all’area iden-tificata dal masterplan previsto dall’Ac-cordo di programma quale sede del villaggioolimpico di Milano, possono essere realiz-zati mediante permesso di costruire con-venzionato ai sensi dell’articolo 28-bis deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, su richiesta dei sog-getti proprietari delle aree interessate, dapresentare entro il 31 ottobre 2021 e previoassenso del collegio di vigilanza istituito dalmedesimo Accordo di programma.

773. Al fine di accelerare e di garantiresotto il profilo ambientale, economico esociale la realizzazione delle opere con-nesse agli impianti sportivi delle Olimpiadiinvernali 2026 nei territori della regioneLombardia, della regione Veneto e delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoe di incrementare l’attrattività turistica deicitati territori, è autorizzata, con riferi-mento a tutte le aree olimpiche, la spesa di45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023.

ex Art. 142.

Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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774. Con uno o più decreti del Ministroper le politiche giovanili e lo sport, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare previa intesa congli enti territoriali interessati, sono indivi-duati gli interventi da finanziare, con l’in-dicazione per ciascuno di essi del soggettoattuatore e dell’entità del finanziamentoconcesso, e sono ripartite le risorse di cuial comma 773.

TITOLO XII

REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 143.

(Risorse in favore degli enti in difficoltàfinanziarie imputabili alle condizioni socio-

economiche dei territori)

1. Il fondo di cui all’articolo 53, comma1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50milioni di euro per l’anno 2022, da ripar-tire tra i comuni che hanno deliberato laprocedura di riequilibrio finanziario di cuiall’articolo 243-bis del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e che alla data di entrata in vigoredella presente legge risultano avere il pianodi riequilibrio approvato e in corso di at-tuazione, anche se in attesa di rimodula-zione a seguito di pronunce della Corte deiconti e della Corte costituzionale, nonchétra i comuni che alla medesima data risul-tano avere il piano di riequilibrio in attesadella deliberazione della sezione regionaledella Corte dei conti sull’approvazione osul diniego del piano stesso.

775. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti i criteri ele modalità di riparto del fondo di cui alcomma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra icomuni di cui al medesimo comma 1 con

776. Con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità di riparto delfondo di cui al comma 775 per gli esercizi2021 e 2022, tra i comuni di cui al mede-

ex Art. 143.

ex Art. 142.

Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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l’ultimo indice di vulnerabilità sociale emateriale (IVSM) calcolato dall’ISTAT conriferimento all’ultimo elenco dei comunidisponibile, superiore al valore medio na-zionale e con la relativa capacità fiscale procapite, adottata ai sensi dell’articolo 43,comma 5-quater, primo periodo, del decre-to- legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; icriteri tengono conto dell’importo pro ca-pite della quota da ripianare, calcolato te-nendo conto della popolazione residente al1° gennaio 2020 e del peso della quota daripianare sulle entrate correnti; ai fini delriparto gli enti con popolazione superiore a200.000 abitanti sono considerati come entidi 200.000 abitanti.

simo comma 775 con l’ultimo indice divulnerabilità sociale e materiale (IVSM) cal-colato dall’ISTAT con riferimento all’ultimoelenco dei comuni disponibile, superiore alvalore medio nazionale e con la relativacapacità fiscale pro capite, adottata ai sensidell’articolo 43, comma 5-quater, primoperiodo, del decreto- legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in-feriore a 495; i criteri tengono conto del-l’importo pro capite della quota da ripia-nare, calcolato tenendo conto della popo-lazione residente al 1° gennaio 2020 e delpeso della quota da ripianare sulle entratecorrenti; ai fini del riparto gli enti conpopolazione superiore a 200.000 abitantisono considerati come enti di 200.000 abi-tanti.

3. Sono esclusi dall’applicazione deicommi 1 e 2 del presente articolo gli entibeneficiari delle risorse di cui all’articolo53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, come determinatedal decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, concernente il riparto delfondo di cui allo stesso articolo 53.

777. Sono esclusi dall’applicazione deicommi 775 e 776 del presente articolo glienti beneficiari delle risorse di cui all’arti-colo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, come deter-minate dal decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, concernente il ri-parto del fondo di cui allo stesso articolo53.

778. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo, conuna dotazione di 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022, in favoredegli enti locali strutturalmente deficitari,in stato di predissesto o in stato di dissestofinanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull’or-dinamento degli enti locali, di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,proprietari di rifugi per cani randagi le cuistrutture non siano conformi alle norma-tive edilizie o sanitario-amministrative alladata di entrata in vigore della presentelegge.

779. Il fondo di cui al comma 778 èfinalizzato al finanziamento di interventiper la messa a norma dei rifugi di cui almedesimo comma 778 o alla progettazionee costruzione di nuovi rifugi, nel rispettodei requisiti previsti dalle normative regio-nali vigenti in materia.

ex Art. 143.

Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 284: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

780. Con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, previa intesa in sededi Conferenza unificata di cui al decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, da ema-nare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di assegnazione dellerisorse di cui al comma 778, da effettuareprevia istanza degli enti interessati.

781. Al fine di fare fronte ai dannisubiti dal patrimonio pubblico e privato edalle attività economiche e produttive aseguito degli eccezionali eventi meteorolo-gici del 28 novembre 2020 che hanno col-pito il territorio della regione Sardegna,sono concessi, nel limite di 5 milioni dieuro per l’anno 2021, contributi in favoredei soggetti pubblici e privati e delle attivitàeconomiche e produttive danneggiati.

782. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentito il presidentedella regione Sardegna, sono stabiliti i re-quisiti di accesso e i criteri di ripartizionedei contributi di cui al comma 781.

Art. 144.

(Riforma delle risorse in favore delle pro-vince e delle città metropolitane delle re-

gioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall’anno 2022, i contri-buti e i fondi di parte corrente attribuitialle province e alle città metropolitane delleregioni a statuto ordinario confluiscono indue specifici fondi da ripartire, sulla basedell’istruttoria condotta dalla Commissionetecnica per i fabbisogni standard di cuiall’articolo 1, comma 29, della legge 28dicembre 2015, n. 208, tenendo progressi-vamente conto della differenza tra i fabbi-sogni standard e le capacità fiscali. Il ri-parto è operato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’interno, previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, da emanare entro il 30

783. Identico.

ex Art. 144.

ex Art. 143.

Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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settembre di ciascun anno precedente aquello di riferimento.

2. A decorrere dall’anno 2022, il contri-buto spettante a ciascuna provincia e cittàmetropolitana a valere sui fondi di cui alcomma 1 del presente articolo è versato dalMinistero dell’interno all’entrata del bilan-cio dello Stato a titolo di parziale concorsoalla finanza pubblica da parte dei mede-simi enti, di cui all’articolo 1, comma 418,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermorestando quanto disposto dal periodo pre-cedente, ciascun ente beneficiario accertain entrata la somma relativa al contributoattribuito e impegna in spesa il concorsoalla finanza pubblica di cui al citato arti-colo 1, comma 418, della legge n. 190 del2014, al lordo dell’importo del contributostesso, provvedendo, per la quota riferita alcontributo attribuito, all’emissione di man-dati versati in quietanza di entrata.

784. A decorrere dall’anno 2022, il con-tributo spettante a ciascuna provincia ecittà metropolitana a valere sui fondi di cuial comma 783 del presente articolo è ver-sato dal Ministero dell’interno all’entratadel bilancio dello Stato a titolo di parzialeconcorso alla finanza pubblica da parte deimedesimi enti, di cui all’articolo 1, comma418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Fermo restando quanto disposto dal pe-riodo precedente, ciascun ente beneficiarioaccerta in entrata la somma relativa alcontributo attribuito e impegna in spesa ilconcorso alla finanza pubblica di cui alcitato articolo 1, comma 418, della leggen. 190 del 2014, al lordo dell’importo delcontributo stesso, provvedendo, per la quotariferita al contributo attribuito, all’emis-sione di mandati versati in quietanza dientrata.

3. Nel caso in cui il contributo di cui alcomma 2 del presente articolo ecceda ilconcorso alla finanza pubblica di cui al-l’articolo 1, comma 418, della legge 23dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’in-terno provvede al trasferimento della parteeccedente all’ente interessato.

785. Nel caso in cui il contributo di cuial comma 784 del presente articolo eccedail concorso alla finanza pubblica di cuiall’articolo 1, comma 418, della legge 23dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’in-terno provvede al trasferimento della parteeccedente all’ente interessato.

Art. 145.

(Norme contabili per gli enti territoriali)

1. All’articolo 109 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,sono apportate le seguenti modificazioni:

786. Identico.

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le disposizioni di cuiai precedenti periodi si applicano ancheall’esercizio 2021, con riferimento al ren-diconto 2020 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, leparole: « all’esercizio finanziario 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « agli esercizi fi-nanziari 2020 e 2021 »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Perl’esercizio finanziario 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari2020 e 2021 ».

ex Art. 145.

ex Art. 144.

Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

787. Identico.

a) all’articolo 50, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione delgiudizio di parificazione del rendiconto del-l’esercizio precedente da parte della Cortedei conti, i consigli regionali e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoapprovano la legge di assestamento delbilancio anche sulla base delle risultanzedel rendiconto approvato dalla giunta, fermorestando l’obbligo di apportare le eventualivariazioni di bilancio che si dovessero ren-dere necessarie a seguito dell’approvazionedefinitiva del rendiconto dopo la decisionedi parificazione. In ogni caso, l’eventualeavanzo di amministrazione libero e quellodestinato agli investimenti possono essereapplicati al bilancio di previsione solo aseguito dell’approvazione con legge del ren-diconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2,dopo le parole: « Qualora, dopo aver estintotutti i debiti coperti da strumenti finanziariderivati e dopo avere estinto tutti i collegaticontratti derivati, residui una quota posi-tiva di mark to market, quest’ultima è de-stinata alla riduzione dell’indebitamento ge-nerale dell’ente » sono aggiunte le seguenti:« e alla riduzione del disavanzo 2020 o2021 derivante dalle minori entrate regi-strate a seguito dell’epidemia da COVID-19 ».

3. Al fine di valutare l’utilizzo dellequote accantonate e vincolate del risultatodi amministrazione degli enti in disavanzoin considerazione del protrarsi dell’emer-genza da COVID-19 è istituito, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,un tavolo tecnico composto da rappresen-tanti del Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

788. Identico.

789. Al comma 17 dell’articolo 3 dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre,non costituiscono indebitamento, agli ef-

ex Art. 145.

Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 287: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

fetti del citato articolo 119, le operazioni direvisione, ristrutturazione o rinegoziazionedei contratti di approvvigionamento finan-ziario che determinano una riduzione delvalore finanziario delle passività totali. Incaso di estinzione anticipata di prestiticoncessi dal Ministero dell’economia e dellefinanze, gli importi pagati dalle regioni edagli enti locali sono versati all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnati,in relazione alla parte capitale, al Fondoper l’ammortamento dei titoli di Stato ».

Art. 146.

(Incremento delle risorse per il trasportoscolastico)

1. Al fine di consentire l’erogazione deiservizi di trasporto scolastico in conformitàalle misure di contenimento della diffu-sione del COVID-19 di cui al decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020,n. 33, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è istituito un fondo conuna dotazione di 150 milioni di euro perl’anno 2021. Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministero dell’istruzione e con ilMinistero dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri di riparto e le assegnazioni aisingoli comuni, tenendo anche conto diquanto previsto dal comma 1-bis dell’arti-colo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126.

790. Identico.

Art. 147.

(Incremento delle risorse del fondo di so-lidarietà comunale per il miglioramento

ex Art. 146.

ex Art. 147.

ex Art. 145.

Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dei servizi in campo sociale e per il po-tenziamento degli asili nido)

1. Al fine di incrementare le risorse dadestinare allo sviluppo e all’ampliamentodei servizi sociali comunali svolti in formasingola o associata dai comuni delle regionia statuto ordinario e il livello di servizio inrelazione all’aumento del numero di postidisponibili negli asilo nido comunali, ladotazione del fondo di solidarietà comu-nale è incrementata di 215.923.000 europer l’anno 2021, di 254.923.000 euro perl’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024,di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di442.923.000 euro per l’anno 2026, di501.923.000 euro per l’anno 2027, di559.923.000 euro per l’anno 2028, di618.923.000 euro per l’anno 2029 e di650.923.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2030, con riferimento allo sviluppodei servizi sociali, e di 100 milioni di europer l’anno 2022, di 150 milioni di euro perl’anno 2023, di 200 milioni di euro perl’anno 2024, di 250 milioni di euro perl’anno 2025 e di 300 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2026, per il poten-ziamento degli asili nido.

791. Identico.

2. Al comma 449 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo lalettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

792. Identico.

« d-quinquies) destinato, quanto a215.923.000 euro per l’anno 2021, a254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000euro per l’anno 2024, a 390.923.000 europer l’anno 2025, a 442.923.000 euro perl’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a618.923.000 euro per l’anno 2029 e a650.923.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2030, quale quota di risorse finaliz-zata al finanziamento e allo sviluppo deiservizi sociali comunali svolti in forma sin-gola o associata dai comuni delle regioni astatuto ordinario. I contributi di cui alperiodo precedente sono ripartiti in pro-porzione del rispettivo coefficiente di ri-parto del fabbisogno standard calcolato perla funzione “Servizi sociali” e approvatodalla Commissione tecnica per i fabbisogni

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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standard. Gli obiettivi di servizio e le mo-dalità di monitoraggio, per definire il livellodei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse dadestinare al finanziamento e allo sviluppodei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30giugno 2021 e successivamente entro il 31marzo dell’anno di riferimento con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,sulla base di un’istruttoria tecnica condottadalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard con il supporto di esperti delsettore, senza oneri per la finanza pub-blica, e previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali. In caso dimancata intesa oltre il quindicesimo giornodalla presentazione della proposta alla Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, ildecreto di cui al periodo precedente puòessere comunque emanato. Le somme che,a seguito del monitoraggio di cui al terzoperiodo, risultassero non destinate ad as-sicurare il livello dei servizi definiti sullabase degli obiettivi di servizio di cui alperiodo precedente, sono recuperate a va-lere sul fondo di solidarietà comunale at-tribuito ai medesimi comuni o, in caso diinsufficienza dello stesso, secondo le mo-dalità di cui ai commi 128 e 129 dell’arti-colo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle re-gioni a statuto ordinario e delle regioniSicilia e Sardegna quanto a 100 milioni dieuro per l’anno 2022, a 150 milioni di europer l’anno 2023, a 200 milioni di euro perl’anno 2024, a 250 milioni di euro perl’anno 2025 e a 300 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2026, quale quota dirisorse finalizzata a incrementare, nel li-mite delle risorse disponibili per ciascunanno, in percentuale e nel limite dei livelliessenziali di prestazione (LEP), l’ammon-tare dei posti disponili negli asili nido,equivalenti in termini di costo standard alservizio a tempo pieno, in proporzione allapopolazione di età compresa tra 0 e 2 anninei comuni nei quali il predetto rapporto èinferiore ai LEP. Fino alla definizione deiLEP, o in assenza degli stessi, il livello diriferimento del rapporto è dato dalla mediarelativa alla fascia demografica del comuneindividuata dalla Commissione tecnica peri fabbisogni standard contestualmente al-

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati

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l’approvazione dei fabbisogni standard perla funzione “Asili nido”. Il contributo di cuial periodo precedente è ripartito su pro-posta della Commissione tecnica per i fab-bisogni standard, tenendo conto, ove dispo-nibili, dei fabbisogni standard per la fun-zione “Asili nido” approvati dalla stessaCommissione. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta dellaCommissione tecnica per i fabbisogni stan-dard da adottare entro il 31 marzo 2022,sono altresì disciplinate le modalità di mo-nitoraggio sull’utilizzo delle risorse asse-gnate. Le somme che a seguito del moni-toraggio di cui al precedente periodo nonrisultano destinate al potenziamento deiposti di asilo nido sono recuperate a valeresul fondo di solidarietà comunale attribuitoai medesimi comuni o, in caso di insuffi-cienza dello stesso, secondo le modalità dicui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000euro a decorrere dall’anno 2021, alla com-pensazione del mancato recupero a caricodel comune di Sappada, distaccato dallaregione Veneto e aggregato alla regioneFriuli Venezia Giulia, nell’ambito della pro-vincia di Udine, ai sensi della legge 5 di-cembre 2017, n. 182, delle somme di cuiagli allegati 1 e 2 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 7 marzo 2018,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».

3. I commi 848 e 850 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abro-gati.

793. Identico.

4. In considerazione delle disposizionirecate dai commi da 1 a 3 del presentearticolo, al comma 448 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole:« e in euro 6.213.684.364,87 a decorreredall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « , in euro 6.213.684.365 per l’anno2020, in euro 6.616.513.365 per l’anno 2021,in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, ineuro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro

794. In considerazione delle disposizionirecate dai commi da 791 a 793 del presentearticolo, al comma 448 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole:« e in euro 6.213.684.364,87 a decorreredall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « , in euro 6.213.684.365 per l’anno2020, in euro 6.616.513.365 per l’anno 2021,in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, ineuro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati

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Page 291: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno2030 ».

7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno2030 ».

795. In considerazione dei flussi migra-tori e delle conseguenti misure di sicurezzasanitaria per la prevenzione del contagioda COVID-19, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero dell’interno, unfondo, con una dotazione di 5 milioni dieuro per l’anno 2021, finalizzato all’eroga-zione di contributi in favore dei comuni diconfine con altri Paesi europei e dei co-muni costieri interessati dalla gestione deiflussi migratori.

796. I criteri e le modalità di conces-sione dei contributi di cui al comma 795sono stabiliti, anche ai fini del rispetto dellimite di spesa di cui al medesimo comma795, con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città e autonomie locali, daemanare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

797. Al fine di potenziare il sistema deiservizi sociali comunali, gestiti in formasingola o associata e, contestualmente, iservizi di cui all’articolo 7, comma 1, deldecreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,nella prospettiva del raggiungimento, neilimiti delle risorse disponibili a legislazionevigente, di un livello essenziale delle pre-stazioni e dei servizi sociali definito da unrapporto tra assistenti sociali impiegati neiservizi sociali territoriali e popolazione re-sidente pari a 1 a 5.000 in ogni ambitoterritoriale di cui all’articolo 8, comma 3,lettera a), della legge 8 novembre 2000,n. 328, e dell’ulteriore obiettivo di serviziodi un rapporto tra assistenti sociali impie-gati nei servizi sociali territoriali e popo-lazione residente pari a 1 a 4.000, è attri-buito, a favore di detti ambiti, sulla basedel dato relativo alla popolazione comples-siva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euroannui per ogni assistente sociale assunto atempo indeterminato dall’ambito, ovverodai comuni che ne fanno parte, in terminidi equivalente a tempo pieno, in numero

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 292: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino alraggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euroannui per ogni assistente sociale assunto atempo indeterminato dall’ambito, ovverodai comuni che ne fanno parte, in terminidi equivalente a tempo pieno, in numeroeccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino alraggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno,ciascun ambito territoriale di cui all’arti-colo 8, comma 3, lettera a), della legge 8novembre 2000, n. 328, anche per contodei comuni appartenenti allo stesso, inviaal Ministero del lavoro e delle politichesociali, secondo le modalità da questo de-finite, un prospetto riassuntivo che indichi,per il complesso dell’ambito e per ciascuncomune, con riferimento all’anno prece-dente e alle previsioni per l’anno corrente:

a) il numero medio di assistenti so-ciali in servizio nell’anno precedente as-sunti dai comuni che fanno parte dell’am-bito o direttamente dall’ambito. Si fa rife-rimento al personale con rapporto di la-voro a tempo indeterminato, secondo ladefinizione di equivalente a tempo pieno,effettivamente impiegato nei servizi terri-toriali e nella loro organizzazione e piani-ficazione;

b) la suddivisione dell’impiego degliassistenti sociali di cui alla lettera a) perarea di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797è attribuito dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali a valere sul Fondo per lalotta alla povertà e all’esclusione sociale, dicui all’articolo 1, comma 386, della legge 28dicembre 2015, n. 208. In sede di decretoannuale di riparto del Fondo è riservata atale fine una quota massima di 180 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.Le somme necessarie all’attribuzione deicontributi previsti per l’anno corrente, diseguito denominate « somme prenotate », equelle destinate alla liquidazione dei con-tributi relativi all’anno precedente, di se-guito denominate « somme liquidabili », sonodeterminate, sulla base dei prospetti di cui

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 290 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 293: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

al comma 798, con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali entro il 30giugno di ciascun anno. Le somme preno-tate sono considerate indisponibili per l’annocorrente e per tutti i successivi in sede diriparto del Fondo. Eventuali somme pre-notate in un anno e non considerate liqui-dabili nell’anno successivo rientrano nelladisponibilità del Fondo per la lotta allapovertà e all’esclusione sociale e sono ri-partite in sede di riparto annuale del Fondo.Qualora, a seguito delle richieste da partedegli ambiti territoriali, le somme preno-tate risultino eccedenti rispetto alla quotamassima stabilita ai sensi del secondo pe-riodo, si procede comunque all’attribu-zione delle somme relative ai contributi giàriconosciuti negli anni precedenti e ancoradovuti e alla riduzione proporzionale deicontributi di nuova attribuzione in rela-zione alla capienza della quota disponibile.I contributi di cui al comma 797 nonspettano in caso di mancata o tardivatrasmissione delle informazioni previste dalcomma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali sono definite lemodalità in base alle quali il contributoattribuito all’ambito territoriale è da que-sto suddiviso assegnandolo ai comuni chene fanno parte ed eventualmente all’am-bito stesso, anche con riferimento ai co-muni che versino in stato di dissesto opredissesto o siano comunque impossibili-tati a realizzare le assunzioni, nonché aicomuni che esercitano in forma associatale funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797,a valere sulle risorse di cui al comma 799e nel limite delle stesse, i comuni possonoeffettuare assunzioni di assistenti sociali,con rapporto di lavoro a tempo indetermi-nato, fermo restando il rispetto degli obiet-tivi del pareggio di bilancio, in deroga aivincoli di contenimento della spesa di per-sonale di cui all’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57,comma 3-septies, del decreto-legge 14 ago-

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati

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sto 2020, n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre2023, le amministrazioni, ferma restandola garanzia dell’adeguato accesso dall’e-sterno, previa individuazione della relativacopertura finanziaria, possono indire pro-cedure concorsuali riservate, anche su baseregionale, in misura non superiore al 50per cento dei posti disponibili, al personalenon dirigenziale con qualifica di assistentesociale che possieda tutti i requisiti di cuiall’articolo 20, comma 2, del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lottaalla povertà e all’esclusione sociale, di cuiall’articolo 1, comma 386, della legge 28dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.

804. La dotazione del Fondo per lepolitiche sociali, di cui all’articolo 59, comma44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, èridotta di 2 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2021.

Art. 148.

(Attuazione dell’accordo tra il Governo e leautonomie speciali)

1. In attuazione dell’accordo sottoscrittoin data 5 novembre 2020 tra il Governo ele autonomie speciali, il ristoro della per-dita di gettito delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome di Trento edi Bolzano connesso agli effetti negatividerivanti dall’emergenza da COVID-19 perl’anno 2021 è pari a 100 milioni di euro edè attuato mediante riduzione del contri-buto alla finanza pubblica previsto per ilmedesimo anno, secondo gli importi indi-cati per ciascun ente nella seguente tabella:

805. Identico

REGIONI Riduzione del concorso allafinanza pubblica a titolo diristoro della perdita di get-tito per l’anno 2021

Valle d’Aosta 3.200.000Sardegna 18.200.000Trento 13.700.000Bolzano 14.200.000Friuli Venezia Giulia 20.700.000

ex Art. 148.

ex Art. 147.

Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati

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Page 295: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Sicilia 30.000.000TOTALE 100.000.000

2. Al fine di tenere conto dei punti 9 e10 dell’accordo quadro tra il Governo, leregioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano in mate-ria di finanza pubblica, sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, èpreordinato, a titolo di acconto, l’importodi 300 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021. Per l’anno 2021 il predettoimporto è comprensivo di 100 milioni dieuro destinati alla riduzione del contributoalla finanza pubblica a titolo di ristorodella perdita di gettito connesso agli effettinegativi derivanti dall’emergenza da CO-VID-19 di cui al comma 1.

806. Al fine di tenere conto dei punti 9e 10 dell’accordo quadro tra il Governo, leregioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano in mate-ria di finanza pubblica, sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, èpreordinato, a titolo di acconto, l’importodi 300 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021. Per l’anno 2021 il predettoimporto è comprensivo di 100 milioni dieuro destinati alla riduzione del contributoalla finanza pubblica a titolo di ristorodella perdita di gettito connesso agli effettinegativi derivanti dall’emergenza da CO-VID-19 di cui al comma 805.

3. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoconcordano con lo Stato le azioni necessa-rie affinché gli enti locali del proprio ter-ritorio partecipino alle rilevazioni in ma-teria di determinazione dei costi e dei fab-bisogni standard poste in essere dalla SOSE– Soluzioni per il sistema economico Spa,ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del de-creto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

807. Identico.

808. Il contributo di 80 milioni di euroriconosciuto a favore dei liberi consorzi edelle città metropolitane della Regione si-ciliana ai sensi dell’articolo 1, comma 875,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èaumentato a 90 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021. Il contributo spet-tante a ciascun ente è determinato in pro-porzione al concorso alla finanza pubblicadi cui all’articolo 1, comma 418, della legge23 dicembre 2014, n. 190, al netto dellariduzione della spesa di personale regi-strata da ciascun ente nel periodo dal 2014al 2019, dei contributi ricevuti dalla Re-gione siciliana a valere sulla somma com-plessiva di 70 milioni di euro di cui all’ar-ticolo 1, comma 885, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, nonché degli importi nonpiù dovuti di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata

ex Art. 148.

Atti Parlamentari — 293 — Camera dei Deputati

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al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui alsecondo periodo è versato dal Ministerodell’interno all’entrata del bilancio delloStato a titolo di parziale concorso allafinanza pubblica da parte dei medesimienti. In considerazione di quanto dispostodal terzo periodo, ciascun ente beneficiarionon iscrive nell’entrata le somme relativeai contributi attribuiti e iscrive nella spesail concorso alla finanza pubblica di cui alcitato articolo 1, comma 418, della leggen. 190 del 2014, al netto di un importocorrispondente alla somma dei contributistessi. A decorrere dall’anno 2022 ciascunente beneficiario accerta nell’entrata lesomme relative ai contributi attribuiti eimpegna nella spesa il concorso alla fi-nanza pubblica di cui al citato articolo 1,comma 418, della legge n. 190 del 2014, allordo del contributo stesso, provvedendo,per la quota riferita al contributo attri-buito, all’emissione di mandati versati inquietanza di entrata.

Art. 149.

(Incremento delle risorse per investimentidegli enti territoriali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

809. Identico:

a) il primo periodo del comma 134 èsostituito dai seguenti: « Al fine di favoriregli investimenti, per il periodo 2021-2034,sono assegnati alle regioni a statuto ordi-nario contributi per investimenti per larealizzazione di opere pubbliche per lamessa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, per interventi di viabilità e per lamessa in sicurezza e lo sviluppo di sistemidi trasporto pubblico anche con la finalitàdi ridurre l’inquinamento ambientale, perla rigenerazione urbana e la riconversioneenergetica verso fonti rinnovabili, per leinfrastrutture sociali e le bonifiche ambien-tali dei siti inquinati, nonché per investi-menti di cui all’articolo 3, comma 18, let-tera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,nel limite complessivo di 135 milioni di

a) il primo periodo del comma 134 èsostituito dai seguenti: « Al fine di favoriregli investimenti, per il periodo 2021-2034,sono assegnati alle regioni a statuto ordi-nario contributi per investimenti per laprogettazione e per la realizzazione di operepubbliche per la messa in sicurezza degliedifici e del territorio, per interventi diviabilità e per la messa in sicurezza e losviluppo di sistemi di trasporto pubblicoanche con la finalità di ridurre l’inquina-mento ambientale, per la rigenerazione ur-bana e la riconversione energetica versofonti rinnovabili, per le infrastrutture so-ciali e le bonifiche ambientali dei siti in-quinati, nonché per investimenti di cui al-l’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge24 dicembre 2003, n. 350, nel limite com-

ex Art. 149.

ex Art. 148.

Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

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euro per l’anno 2021, di 435 milioni di europer l’anno 2022, di 424,5 milioni di europer l’anno 2023, di 524,5 milioni di europer l’anno 2024, di 124,5 milioni di europer l’anno 2025, di 259,5 milioni di europer l’anno 2026, di 304,5 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e di200 milioni di euro per l’anno 2034. Gliimporti di cui al periodo precedente ten-gono conto della riduzione apportata aisensi dell’articolo 39, comma 14-octies, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo pe-riodo, le parole: « di cui al periodo prece-dente » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al primo periodo »;

plessivo di 135 milioni di euro per l’anno2021, di 435 milioni di euro per l’anno2022, di 424,5 milioni di euro per l’anno2023, di 524,5 milioni di euro per l’anno2024, di 124,5 milioni di euro per l’anno2025, di 259,5 milioni di euro per l’anno2026, di 304,5 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milionidi euro per l’anno 2033 e di 200 milioni dieuro per l’anno 2034. Gli importi di cui alperiodo precedente tengono conto della ri-duzione apportata ai sensi dell’articolo 39,comma 14-octies, del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8 » e al secondo periodo, le parole: « dicui al periodo precedente » sono sostituitedalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella1 di cui all’allegato D annesso alla presentelegge;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella1 di cui all’allegato H annesso alla presentelegge;

c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

c) identica;

« c-sexies) l’acquisto di impianti, mac-chinari, attrezzature tecnico-scientifiche,mezzi di trasporto e altri beni mobili autilizzo pluriennale »;

d) dopo il comma 135 è inserito ilseguente:

d) identica;

« 135-bis. Le regioni, nell’atto di asse-gnazione del contributo di cui al comma134 del presente articolo ai comuni delproprio territorio, individuano gli inter-venti oggetto di finanziamento attraverso ilcodice unico di progetto (CUP), ai sensidell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari,entro il 30 novembre dell’anno precedenteal periodo di riferimento, classifichino imedesimi interventi nel sistema di cui alcomma 138 del presente articolo sotto lavoce “Contributo investimenti indiretti ar-ticolo 1, comma 134, legge di bilancio2019” »;

e) dopo il comma 136 è inserito ilseguente:

e) identica;

« 136-bis. Nel caso di mancato rispettodel termine di affidamento dei lavori odelle forniture di cui al comma 136 o di

ex Art. 149.

Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati

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parziale utilizzo del contributo, verificatoattraverso il sistema di cui al comma 138,il medesimo contributo è revocato, in tuttoo in parte, entro il 30 settembre di ciascunanno di riferimento del contributo stesso;le somme revocate sono riassegnate con ilmedesimo provvedimento di revoca ai co-muni per piccole opere. I comuni benefi-ciari del contributo di cui al periodo pre-cedente sono tenuti ad affidare i lavorientro il 15 dicembre di ciascun anno e sonotenuti agli obblighi di monitoraggio di cuial comma 138. Nel caso di mancato rispettodel termine di cui al periodo precedente,verificato attraverso il sistema di cui alcomma 138, le somme sono revocate eversate dalle regioni ad apposito capitolodel bilancio dello Stato »;

f) al comma 137, dopo le parole: « operepubbliche » sono inserite le seguenti: « oforniture »;

f) identica;

g) il comma 138 è sostituito dal se-guente:

g) identica.

« 138. Il monitoraggio delle opere pub-bliche o forniture di cui ai commi da 134 a137 del presente articolo è effettuato daicomuni beneficiari, ovvero dalle regioni nelcaso di investimenti diretti, attraverso ilsistema previsto dal decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229 ».

2. All’articolo 1, comma 63, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « ma-nutenzione straordinaria e incremento del-l’efficienza energetica » sono sostituite dalleseguenti: « manutenzione straordinaria, dimessa in sicurezza, di nuova costruzione,incremento dell’efficienza energetica e dicablaggio interno ».

810. Identico.

811. Il fondo per le emergenze di cui alFondo unico per l’edilizia scolastica di cuiall’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, è incrementato di 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023.

812. Per le finalità di cui al comma 811e per garantire una maggiore celerità nel-l’attuazione degli interventi di edilizia sco-lastica, al comma 1 dell’articolo 7-ter del

ex Art. 149.

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decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2020, n. 41, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’alinea, le parole: « 31 dicembre2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 »;

b) alla lettera a), dopo la parola:« articoli » sono inserite le seguenti: « 21,27, ».

813. Al comma 3 dell’articolo 9 deldecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 set-tembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensidell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile2020, n. 22, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sonosoppresse.

3. All’articolo 1, comma 871, della legge27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:« studio universitario » sono inserite le se-guenti: « , per l’acquisto di impianti, mac-chinari, attrezzature tecnico-scientifiche,mezzi di trasporto e altri beni mobili autilizzo pluriennale ».

814. Identico.

Art. 150.

(Fondo per la perequazione infrastruttu-rale)

1. All’articolo 22 della legge 5 maggio2009, n. 42, il comma 1 è sostituito daiseguenti:

815. Identico.

« 1. Al fine di assicurare il recupero deldeficit infrastrutturale tra le diverse areegeografiche del territorio nazionale, ancheinfra-regionali, entro e non oltre il 30 giu-gno 2021, con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta dei Ministri competenti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, con il Ministro degli affari regio-nali e le autonomie e con il Ministro per ilSud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delledotazioni infrastrutturali esistenti riguar-danti le strutture sanitarie, assistenziali,scolastiche, nonché la rete stradale, auto-

ex Art. 150.

ex Art. 149.

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stradale, ferroviaria, portuale, aeropor-tuale, idrica, elettrica e digitale e di tra-sporto e distribuzione del gas. La ricogni-zione si avvale dei dati e delle informazioniforniti dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome;

b) sono definiti gli standard di riferi-mento per la perequazione infrastrutturalein termini di servizi minimi per le predettetipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1,lettera a), è effettuata tenendo conto, inparticolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territo-riali;

b) valutazione della rete viaria conparticolare riferimento a quella del Mez-zogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit disviluppo;

d) densità della popolazione e densitàdelle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone dimontagna;

f) carenze della dotazione infrastrut-turale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizionedi parametri oggettivi relativi alla misura-zione degli effetti conseguenti al divario disviluppo economico derivante dall’insula-rità, anche con riguardo all’entità dellerisorse per gli interventi speciali di cuiall’articolo 119, quinto comma, della Costi-tuzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri o il Ministro dallo stesso delegato,anche per il tramite della Struttura dimissione Investitalia e del Dipartimentoper la programmazione e il coordinamentodella politica economica della Presidenzadel Consiglio dei ministri, coordina le atti-vità propedeutiche all’emanazione dei de-creti di cui al comma 1 e, in collaborazionecon i Ministeri competenti, definisce glischemi-tipo per la ricognizione di cui alcomma 1, lettera a), e gli standard di rife-rimento di cui al comma 1, lettera b).

ex Art. 150.

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1-quater. Entro sei mesi dalla ricogni-zione di cui al comma 1, con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta dei Ministri competenti,di concerto con il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, con ilMinistro per il Sud e la coesione territo-riale e con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoindividuate le infrastrutture necessarie acolmare il deficit di servizi rispetto aglistandard di riferimento per la perequa-zione infrastrutturale, nonché stabiliti i cri-teri di priorità per l’assegnazione dei fi-nanziamenti. Per il finanziamento delle in-frastrutture necessarie di cui al periodoprecedente, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito il “Fondo perequativo infrastrut-turale” con una dotazione complessiva di4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022al 2033, di cui 100 milioni di euro perl’anno 2022, 300 milioni di euro annui perciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500milioni di euro annui per ciascuno deglianni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondonon si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondodi cui al comma 1-quater si provvede conuno o più decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta dei Ministricompetenti, di concerto con il Ministro pergli affari regionali e le autonomie e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, che individua gli interventi darealizzare, l’importo del relativo finanzia-mento, i soggetti attuatori e il cronopro-gramma della spesa, con indicazione dellerisorse annuali necessarie per la loro rea-lizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizza-zione degli interventi finanziati di cui alcomma 1-quater è effettuato attraverso il

ex Art. 150.

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sistema di cui al decreto legislativo 29 di-cembre 2011, n. 229, classificando gli in-terventi sotto la voce “Interventi per ilrecupero del deficit infrastrutturale legge dibilancio 2021” ».

Art. 151.

(Rinvio del federalismo fiscale)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 152.

(Incremento delle risorse per il trasportopubblico locale)

1. Al fine di consentire l’erogazione diservizi aggiuntivi di trasporto pubblico lo-cale e regionale, destinato anche a studenti,occorrenti per fronteggiare le esigenze tra-sportistiche conseguenti all’attuazione dellemisure di contenimento derivanti dall’ap-plicazione delle Linee guida per l’informa-zione agli utenti e le modalità organizzativeper il contenimento della diffusione delCOVID-19 in materia di trasporto pubblicoe delle Linee guida per il trasporto scola-stico dedicato, ove i predetti servizi nelperiodo precedente all’emergenza epide-miologica da COVID-19 abbiano avuto unriempimento superiore a quello previstodal decreto del Presidente del Consiglio deiministri in vigore all’atto dell’emanazionedel decreto di cui al secondo periodo, nellostato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti è istituito unfondo con una dotazione di 200 milioni dieuro per l’anno 2021. Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono assegnate alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano le risorsedi cui al primo periodo, ripartite sulla basedei criteri stabiliti ai sensi del decreto di

816. Al fine di consentire l’erogazione diservizi aggiuntivi di trasporto pubblico lo-cale e regionale, destinato anche a studenti,occorrenti per fronteggiare le esigenze tra-sportistiche conseguenti all’attuazione dellemisure di contenimento derivanti dall’ap-plicazione delle Linee guida per l’informa-zione agli utenti e le modalità organizzativeper il contenimento della diffusione delCOVID-19 in materia di trasporto pubblicoe delle Linee guida per il trasporto scola-stico dedicato, ove i predetti servizi nelperiodo precedente all’emergenza epide-miologica da COVID-19 abbiano avuto unriempimento superiore a quello previstodal decreto del Presidente del Consiglio deiministri in vigore all’atto dell’emanazionedel decreto di cui al secondo periodo, nellostato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti è istituito unfondo con una dotazione di 200 milioni dieuro per l’anno 2021. Per le finalità di cuial presente comma, le regioni e i comuni,nei limiti delle disponibilità del fondo dicui al primo periodo, possono anche ricor-rere, mediante apposita convenzione e im-ponendo obblighi di servizio, a operatorieconomici esercenti il servizio di trasportodi passeggeri su strada ai sensi della legge11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari dilicenza per l’esercizio del servizio di taxi odi autorizzazione per l’esercizio del servi-zio di noleggio con conducente. Con de-

ex Art. 151.

ex Art. 152.

ex Art. 150.

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cui al comma 1-bis dell’articolo 44 deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126.

creto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, previa intesa insede di Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono assegnate alle regioni ealle province autonome di Trento e di Bol-zano le risorse di cui al primo periodo,ripartite sulla base dei criteri stabiliti aisensi del decreto di cui al comma 1-bisdell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Even-tuali risorse residue possono essere utiliz-zate, nell’anno 2021, per le finalità previstedall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77.

817. All’articolo 44, comma 1, secondoperiodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , a talefine ricorrendo, mediante apposita conven-zione e imponendo obblighi di servizio, aoperatori economici esercenti il servizio ditrasporto di passeggeri su strada ai sensidella legge 11 agosto 2003, n. 218, nonchéai titolari di licenza per l’esercizio delservizio di taxi o di autorizzazione perl’esercizio del servizio di noleggio con con-ducente ».

818. Al fine di assicurare che l’utilizzodei mezzi di trasporto pubblico locale av-venga in conformità alle misure di conte-nimento della diffusione del COVID-19,dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge e fino alla cessazione dello statodi emergenza epidemiologica da COVID-19,al personale di cui ai commi da 1 a 3dell’articolo 12-bis del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, possono essere conferite le funzionidi controllo nonché di accertamento, aisensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,del rispetto da parte dei viaggiatori dellemodalità di utilizzazione del trasporto pub-

ex Art. 152.

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blico locale come disciplinate dalle misuredi contenimento e di contrasto dei rischisanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

819. Al fine di favorire la mobilità ur-bana ed extraurbana, anche con riferi-mento alla mobilità delle persone con di-sabilità, nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti èistituito un fondo con una dotazione di 3milioni di euro per l’anno 2021 e di 6milioni di euro per l’anno 2022, destinatoall’erogazione, nei limiti delle risorse di-sponibili per ciascuno degli anni 2021 e2022, di contributi in favore dei comuniche, con ordinanza adottata entro il 30giugno 2021 ai sensi dell’articolo 7 delcodice della strada, di cui al decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedonoa istituire spazi riservati destinati alla sostagratuita dei veicoli adibiti al servizio dipersone con limitata o impedita capacitàmotoria muniti di contrassegno specialeovvero delle donne in stato di gravidanza.

820. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti icriteri di determinazione dell’importo delcontributo riconoscibile a ciascun comunea valere sulle risorse di cui al comma 819,nonché le modalità di presentazione delledomande di accesso al contributo, nonchédi erogazione del contributo stesso.

Art. 153.

(Concorso statale all’esercizio della fun-zione regionale in materia di indennizzidovuti alle persone danneggiate da trasfu-sioni, somministrazioni di emoderivati o

vaccinazioni)

1. Al fine di concorrere agli oneri so-stenuti dalle regioni per l’esercizio dellafunzione di concessione degli indennizzi infavore dei soggetti danneggiati da compli-canze di tipo irreversibile a causa di vac-cinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommi-nistrazioni di emoderivati di cui alla legge25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle

821. Identico.

ex Art. 153.

ex Art. 152.

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stesse regioni in attuazione del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, è isti-tuito, nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, un fondo conuna dotazione di 50 milioni di euro perl’anno 2021. Il fondo di cui al periodoprecedente è ripartito tra le regioni inte-ressate con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare sentitala Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, entro il 28febbraio 2021, in proporzione al fabbiso-gno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Art. 154.

(Interventi per assicurare le funzioni deglienti territoriali)

1. Il fondo per l’esercizio delle funzionidegli enti locali di cui all’articolo 106 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dal-l’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulte-riormente incrementato di 500 milioni dieuro per l’anno 2021, di cui 450 milioni dieuro in favore dei comuni e 50 milioni dieuro in favore delle città metropolitane edelle province. L’incremento del fondo dicui al primo periodo è ripartito, per 200milioni di euro in favore dei comuni e per20 milioni di euro in favore delle cittàmetropolitane e delle province, con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2021, previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, sulla base di criteri emodalità che tengano conto dei lavori deltavolo di cui all’articolo 106, comma 2, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni dieuro in favore dei comuni e per 30 milionidi euro in favore delle città metropolitanee delle province, con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro

822. Identico.

ex Art. 154.

ex Art. 153.

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dell’economia e delle finanze, da adottareentro il 30 giugno 2021, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, sulla base di criteri e modalitàche tengano conto dei lavori del citatotavolo di cui al citato articolo 106, comma2, del decreto-legge n. 34 del 2020, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del2020, e delle risultanze della certificazioneper l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 126del 2020.

2. Le risorse del fondo di cui al comma1 del presente articolo e del fondo perl’esercizio delle funzioni delle regioni edelle province autonome di cui all’articolo111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vin-colate alla finalità di ristorare, nel biennio2020-2021, la perdita di gettito connessaall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine diciascun esercizio confluiscono nella quotavincolata del risultato di amministrazione enon possono essere svincolate ai sensi del-l’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, e non sono soggette ai limiti previstidall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge30 dicembre 2018, n. 145. Le eventualirisorse ricevute in eccesso sono versateall’entrata del bilancio dello Stato.

823. Le risorse del fondo di cui al comma822 del presente articolo e del fondo perl’esercizio delle funzioni delle regioni edelle province autonome di cui all’articolo111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vin-colate alla finalità di ristorare, nel biennio2020-2021, la perdita di gettito connessaall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine diciascun esercizio confluiscono nella quotavincolata del risultato di amministrazione enon possono essere svincolate ai sensi del-l’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, e non sono soggette ai limiti previstidall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge30 dicembre 2018, n. 145. Le eventualirisorse ricevute in eccesso sono versateall’entrata del bilancio dello Stato.

3. Nell’anno 2023 è determinato, perciascuna regione a statuto speciale e pro-vincia autonoma, l’importo delle effettiveminori entrate delle spettanze quantificateper l’esercizio 2021 rispetto alla media dellespettanze quantificate per gli esercizi 2017,2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti,tenendo conto delle maggiori e minori speseper l’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e delle modifiche degli ordinamentifinanziari nel periodo intervenute.

824. Identico.

4. Entro il 30 giugno 2022 è determinatol’importo degli effettivi minori gettiti delleregioni a statuto ordinario nel 2021, te-nendo conto delle maggiori e minori spesee dei ristori connessi all’emergenza epide-miologica da COVID-19.

825. Identico.

ex Art. 154.

Atti Parlamentari — 304 — Camera dei Deputati

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5. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate leseguenti modificazioni:

826. Identico.

a) i commi 2-octies e 2-novies dell’ar-ticolo 111 sono sostituiti dai seguenti:

« 2-octies. Le risorse spettanti alle re-gioni a statuto ordinario nel 2020 a ristorodelle minori entrate derivanti dalle attivitàdi lotta all’evasione, pari a 950.751.551euro, incluse negli importi di cui al comma2-quinquies, sono riacquisite al bilanciodello Stato per un importo complessivoannuo almeno pari a 50 milioni di euro,fino alla concorrenza del valore di950.751.551 euro.

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, adecorrere dall’anno 2022 e fino alla con-correnza della propria quota da riacquisireal bilancio dello Stato indicata nella tabella1, ciascuna regione versa all’entrata delbilancio dello Stato, entro il 30 giugno diciascun anno, il maggiore valore tra gliimporti di cui alla tabella 1 e l’ammontaredelle maggiori entrate derivanti dalla lottaall’evasione incassate nell’anno precedenterispetto alla media delle entrate riscosse daciascuna regione negli anni 2017-2019 re-lative all’attività di accertamento e recu-pero per la lotta all’evasione con riferi-mento all’IRAP, all’addizionale IRPEF ealla tassa automobilistica. La media di cuial periodo precedente è determinata dalDipartimento della Ragioneria generale delloStato del Ministero dell’economia e dellefinanze sulla base dei rendiconti di cia-scuna regione, sentita la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano. In caso di mancato versamentoalla scadenza del 30 giugno di ciascunanno, si procede al recupero a valere sullegiacenze depositate a qualsiasi titolo neiconti aperti presso la tesoreria statale »;

b) dopo l’allegato D è inserita la ta-bella 1 di cui all’allegato E annesso allapresente legge.

b) dopo l’allegato D è inserita la ta-bella 1 di cui all’allegato I annesso allapresente legge.

6. Gli enti locali destinatari delle risorsedi cui al comma 1 sono tenuti a inviare,utilizzando l’applicativo web http://pareg-

827. Gli enti locali destinatari delle ri-sorse di cui al comma 822 sono tenuti ainviare, utilizzando l’applicativo web http://

ex Art. 154.

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giobilancio.mef.gov.it, entro il termine pe-rentorio del 31 maggio 2022, al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Stato,una certificazione della perdita di gettitoconnessa all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, al netto delle minori spese edelle risorse assegnate a vario titolo dalloStato a ristoro delle minori entrate e dellemaggiori spese connesse alla predetta emer-genza, firmata digitalmente, ai sensi del-l’articolo 24 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, dal rappresentante le-gale, dal responsabile del servizio finanzia-rio e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con lemodalità definiti con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero dell’interno, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, daadottare entro il 30 ottobre 2021. La cer-tificazione di cui al periodo precedente noninclude le riduzioni di gettito derivanti dainterventi autonomamente assunti dalla re-gione o provincia autonoma per gli entilocali del proprio territorio, con eccezionedegli interventi di adeguamento alla nor-mativa nazionale. La trasmissione per viatelematica della certificazione ha valoregiuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1,del codice di cui al citato decreto legislativon. 82 del 2005. Gli obblighi di certifica-zione di cui al presente comma, per gli entilocali delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano che esercitano funzioniin materia di finanza locale in via esclusiva,sono assolti per il tramite delle medesimeregioni e province autonome.

pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termineperentorio del 31 maggio 2022, al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Stato,una certificazione della perdita di gettitoconnessa all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, al netto delle minori spese edelle risorse assegnate a vario titolo dalloStato a ristoro delle minori entrate e dellemaggiori spese connesse alla predetta emer-genza, firmata digitalmente, ai sensi del-l’articolo 24 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, dal rappresentante le-gale, dal responsabile del servizio finanzia-rio e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con lemodalità definiti con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero dell’interno, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, daadottare entro il 30 ottobre 2021. La cer-tificazione di cui al periodo precedente noninclude le riduzioni di gettito derivanti dainterventi autonomamente assunti dalla re-gione o provincia autonoma per gli entilocali del proprio territorio, con eccezionedegli interventi di adeguamento alla nor-mativa nazionale. La trasmissione per viatelematica della certificazione ha valoregiuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1,del codice di cui al citato decreto legislativon. 82 del 2005. Gli obblighi di certifica-zione di cui al presente comma, per gli entilocali delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano che esercitano funzioniin materia di finanza locale in via esclusiva,sono assolti per il tramite delle medesimeregioni e province autonome.

7. Gli enti locali che trasmettono lacertificazione di cui al comma 6 oltre iltermine perentorio del 31 maggio 2022, maentro il 30 giugno 2022, sono assoggettati auna riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio, dei trasferimenti compensativio del fondo di solidarietà comunale inmisura pari all’80 per cento dell’importodelle risorse attribuite, ai sensi del primoperiodo del comma 1, da applicare in treannualità a decorrere dall’anno 2023. Nelcaso in cui la certificazione di cui al comma

828. Gli enti locali che trasmettono lacertificazione di cui al comma 827 oltre iltermine perentorio del 31 maggio 2022, maentro il 30 giugno 2022, sono assoggettati auna riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio, dei trasferimenti compensativio del fondo di solidarietà comunale inmisura pari all’80 per cento dell’importodelle risorse attribuite, ai sensi del primoperiodo del comma 822, da applicare in treannualità a decorrere dall’anno 2023. Nelcaso in cui la certificazione di cui al comma

ex Art. 154.

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6 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022al 31 luglio 2022, la riduzione del fondosperimentale di riequilibrio, dei trasferi-menti compensativi o del fondo di solida-rietà comunale di cui al primo periodo ècomminata in misura pari al 90 per centodell’importo delle risorse attribuite, da ap-plicare in tre annualità a decorrere dal-l’anno 2023. La riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio, dei trasferimenticompensativi o del fondo di solidarietàcomunale di cui al primo periodo è appli-cata in misura pari al 100 per cento del-l’importo delle risorse attribuite, da appli-care in tre annualità a decorrere dall’anno2023, qualora gli enti locali non trasmet-tano la certificazione di cui al comma 6entro la data del 31 luglio 2022. A seguitodell’invio tardivo della certificazione, le ri-duzioni di risorse non sono soggette a re-stituzione. In caso di incapienza delle ri-sorse, si applicano le procedure di cui al-l’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24dicembre 2012, n. 228.

827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio2022 al 31 luglio 2022, la riduzione delfondo sperimentale di riequilibrio, dei tra-sferimenti compensativi o del fondo di so-lidarietà comunale di cui al primo periodoè comminata in misura pari al 90 per centodell’importo delle risorse attribuite, da ap-plicare in tre annualità a decorrere dal-l’anno 2023. La riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio, dei trasferimenticompensativi o del fondo di solidarietàcomunale di cui al primo periodo è appli-cata in misura pari al 100 per cento del-l’importo delle risorse attribuite, da appli-care in tre annualità a decorrere dall’anno2023, qualora gli enti locali non trasmet-tano la certificazione di cui al comma 827entro la data del 31 luglio 2022. A seguitodell’invio tardivo della certificazione, le ri-duzioni di risorse non sono soggette a re-stituzione. In caso di incapienza delle ri-sorse, si applicano le procedure di cui al-l’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24dicembre 2012, n. 228.

8. Entro il 30 giugno 2022 è verificata laperdita di gettito e l’andamento delle spesenell’anno 2021 dei comuni, delle province edelle città metropolitane tenendo conto dellecertificazioni di cui al comma 6.

829. Entro il 30 giugno 2022 è verificatala perdita di gettito e l’andamento dellespese nell’anno 2021 dei comuni, delle pro-vince e delle città metropolitane tenendoconto delle certificazioni di cui al comma827.

9. All’articolo 39 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,sono apportate le seguenti modificazioni:

830. Identico.

a) al comma 2, le parole: « 30 aprile2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31maggio 2021 »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Gli enti locali che trasmettono lacertificazione di cui al comma 2 oltre iltermine perentorio del 31 maggio 2021, maentro il 30 giugno 2021 sono assoggettati auna riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio, dei trasferimenti compensativio del fondo di solidarietà comunale inmisura pari all’80 per cento dell’importodelle risorse attribuite, ai sensi del primoperiodo del comma 2, da applicare in treannualità a decorrere dall’anno 2022. Nelcaso in cui la certificazione di cui al comma

ex Art. 154.

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2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021al 31 luglio 2021, la riduzione del fondosperimentale di riequilibrio, dei trasferi-menti compensativi o del fondo di solida-rietà comunale di cui al primo periodo ècomminata in misura pari al 90 per centodell’importo delle risorse attribuite, da ap-plicare in tre annualità a decorrere dal-l’anno 2022. La riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio, dei trasferimenticompensativi o del fondo di solidarietàcomunale di cui al primo periodo è appli-cata in misura pari al 100 per cento del-l’importo delle risorse attribuite, da appli-care in tre annualità a decorrere dall’anno2022, qualora gli enti locali non trasmet-tano la certificazione di cui al comma 2entro la data del 31 luglio 2021. A seguitodell’invio tardivo della certificazione, le ri-duzioni di risorse non sono soggette a re-stituzione. In caso di incapienza delle ri-sorse, si applicano le procedure di cui al-l’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24dicembre 2012, n. 228 ».

10. Al comma 1 dell’articolo 106 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30giugno 2022 ».

831. Identico.

832. Al fine di assicurare i necessaritrasferimenti ai piccoli comuni con menodi 500 abitanti, per lo svolgimento dellefunzioni fondamentali, anche in relazionealla perdita di entrate connessa all’emer-genza epidemiologica da COVID-19, nellostato di previsione del Ministero dell’in-terno è istituito un fondo con una dota-zione di 3 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo èdestinato a supplire ai minori trasferimentidel fondo di solidarietà comunale per icomuni che hanno percepito, nell’anno pre-cedente, una quota dei medesimi trasferi-menti inferiore di oltre il 15 per centorispetto alla media della fascia di appar-tenenza dei restanti comuni della provin-cia. Con decreto del Ministero dell’interno,di concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze, da adottare entro il 31gennaio 2021, previa intesa in sede di

ex Art. 154.

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Conferenza Stato-città ed autonomie locali,sono individuati i criteri e le modalità diriparto delle risorse del fondo tra gli entilocali beneficiari, da valutare in rapportoai fabbisogni di spesa e alle minori entrate,al netto delle minori spese.

833. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, i cui enti delServizio sanitario nazionale, a seguito dellasituazione straordinaria di emergenza sa-nitaria derivante dalla diffusione dell’epi-demia di COVID-19, non riescono a farefronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidied esigibili maturati alla data del 31 di-cembre 2019 relativi a somministrazioni,forniture, appalti e obbligazioni per pre-stazioni professionali, nonché a obblighifiscali, contributivi e assicurativi, possonochiedere, con deliberazione della giunta, adecorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31marzo 2021, alla Cassa depositi e prestitiSpa l’anticipazione di liquidità da desti-nare ai predetti pagamenti, secondo le mo-dalità stabilite nell’addendum alla Conven-zione di cui al comma 834, a valere sullerisorse disponibili a legislazione vigente.

834. Per l’attuazione del comma 833, ilMinistero dell’economia e delle finanze sti-pula con la Cassa depositi e prestiti Spa,entro il 31 gennaio 2021, un apposito ad-dendum alla Convenzione sottoscritta il 28maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115,comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77.

835. Le anticipazioni di liquidità di cuial comma 833 non comportano la dispo-nibilità di risorse aggiuntive per le regioniné per i relativi enti sanitari e consentonoesclusivamente di superare temporanee ca-renze di liquidità e di effettuare pagamentidi spese per le quali nel bilancio regionaleè già prevista un’idonea copertura per costigià iscritti nei bilanci degli enti sanitari,non costituiscono indebitamento ai sensidell’articolo 3, comma 17, della legge 24dicembre 2003, n. 350, e sono concesse inderoga alle disposizioni dell’articolo 62 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.Successivamente al perfezionamento delcontratto di anticipazione, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano

ex Art. 154.

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adeguano le relative iscrizioni nel bilanciodi previsione nel rispetto di quanto previ-sto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2annesso al citato decreto legislativo n. 118del 2011. La quota del risultato di ammi-nistrazione accantonata nel fondo antici-pazione di liquidità è applicata al bilanciodi previsione anche da parte degli entisanitari in disavanzo di amministrazione.

836. La richiesta di anticipazione diliquidità presentata ai sensi del comma833, sottoscritta dal rappresentante legaledella regione o della provincia autonoma, ècorredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dalrappresentante legale e dal responsabilefinanziario di ciascun ente sanitario, con-tenente l’elenco dei debiti sanitari commer-ciali dell’ente da pagare con l’anticipa-zione, individuati ai sensi del comma 833,redatto utilizzando il modello generato dallapiattaforma elettronica per la gestione te-lematica del rilascio delle certificazioni dicui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64;

b) una dichiarazione sottoscritta dalrappresentante legale e dal responsabilefinanziario di ciascun ente sanitario, con-tenente l’elenco dei debiti non commer-ciali, dovuti per obblighi fiscali, contribu-tivi e assicurativi dell’ente sanitario, dapagare con l’anticipazione.

837. L’anticipazione è concessa entro il15 maggio 2021, in misura proporzionalealle richieste di anticipazione pervenute e,comunque, nei limiti delle somme dispo-nibili e delle coperture per il rimborsodella spesa per interessi predisposte dalleregioni. Eventuali risorse non richieste pos-sono essere destinate alle eventuali richie-ste regionali non soddisfatte. All’eroga-zione si provvede previa verifica positiva,da parte del Tavolo tecnico per la verificadegli adempimenti regionali in materia sa-nitaria, di cui all’articolo 12 dell’intesa 23marzo 2005, pubblicata nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del7 maggio 2005, dell’idoneità e della con-

ex Art. 154.

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gruità delle misure legislative regionali dicopertura del rimborso degli interessi del-l’anticipazione di liquidità. Tali misure le-gislative sono approvate dalle regioni entroil 30 aprile 2021 e sono preliminarmentesottoposte, corredate di una puntuale re-lazione tecnica che ne dimostri la sosteni-bilità economico-finanziaria, al citato Ta-volo tecnico per la verifica degli adempi-menti entro il 5 aprile 2021.

838. L’anticipazione è restituita, con unpiano di ammortamento a rate costanti,comprensive della quota capitale e dellaquota interessi, di durata massima pari atrenta anni o anticipatamente in conse-guenza del ripristino della normale ge-stione della liquidità, alle condizioni pre-viste dal contratto tipo di cui all’articolo115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rataannuale è corrisposta a partire dall’eserci-zio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascunanno. Dalla data dell’erogazione e fino alladata di decorrenza dell’ammortamento sonocorrisposti, il giorno lavorativo bancarioantecedente tale data, gli interessi di pre-ammortamento. Il tasso di interesse daapplicare alle citate anticipazioni è pari alrendimento di mercato dei buoni polien-nali del tesoro a cinque anni in corso diemissione rilevato dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento deltesoro alla data di entrata in vigore dellapresente legge e pubblicato nel sito internetistituzionale del medesimo Ministero.

839. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano procedono, entrodieci giorni dall’acquisizione delle antici-pazioni, al trasferimento dell’anticipazionedi liquidità agli enti sanitari, che provve-dono all’estinzione dei debiti di cui alcomma 833 entro i sessanta giorni succes-sivi all’erogazione dell’anticipazione. In casodi gestione sanitaria accentrata presso laregione o la provincia autonoma, questaprovvede entro sessanta giorni dall’acqui-sizione dell’anticipazione all’estinzione deidebiti di sua competenza. Il mancato pa-gamento dei debiti entro i termini di cui alprimo e al secondo periodo è rilevante aifini della misurazione e della valutazione

ex Art. 154.

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della performance individuale dei dirigentiresponsabili e comporta responsabilità di-rigenziale e disciplinare ai sensi degli ar-ticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

840. La Cassa depositi e prestiti Spaverifica, attraverso la piattaforma elettro-nica di cui al comma 836, lettera a), l’av-venuto pagamento dei debiti commercialidi cui alla medesima lettera a) e, entrocinque giorni dalla scadenza del termineprevisto per i pagamenti, il rappresentantelegale della regione o della provincia au-tonoma e il responsabile finanziario forni-scono al Tavolo tecnico per la verifica degliadempimenti di cui al comma 837 un’ap-posita dichiarazione, sottoscritta dagli entisanitari che hanno beneficiato delle anti-cipazioni, attestante il pagamento entro ilmedesimo termine dei debiti di cui alcomma 836, lettera b).

841. In caso di mancata corresponsionedi qualsiasi somma dovuta ai sensi delcontratto di anticipazione, alle scadenze ivipreviste, compresa la restituzione delle ri-sorse in caso di mancato pagamento aisensi del comma 839, anche sulla base deidati comunicati dalla Cassa depositi e pre-stiti Spa, il Ministero dell’economia e dellefinanze provvede al relativo recupero avalere sulle somme a qualsiasi titolo spet-tanti.

842. La regione Calabria, in quantosottoposta a commissariamento ad acta,può accedere alle anticipazioni di cui alcomma 833. A tale fine il Commissario adacta provvede, sotto la sua diretta respon-sabilità, alla ricognizione dei debiti com-merciali, fiscali, contributivi e assicurativiaccumulati al 31 dicembre 2019 e presentaistanza di accesso all’anticipazione di li-quidità entro il 31 luglio 2021. I termini del5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25settembre 2021 e l’anticipazione è concessaentro i quindici giorni successivi all’appro-vazione della legge regionale di coperturadi cui al medesimo comma 837. Ai fini diquanto disposto dai commi 833 e 836, èriservata alla regione Calabria una quotadelle risorse disponibili nella misura mas-

ex Art. 154.

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sima comunicata dal Commissario ad actaentro il 31 marzo 2021.

843. Al fine di prevenire il rischio didissesto finanziario dei comuni, il Fondoper i comuni in stato di dissesto finanzia-rio, di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni dieuro per l’anno 2021. Le risorse di cui alpresente comma sono ripartite con decretodel Ministro dell’interno, da adottare diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, a favore dei comuni di cuiall’allegato B al decreto del Ministro del-l’interno 19 ottobre 2020, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensidell’articolo 143 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

844. Il fondo di cui all’articolo 106-bisdel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5milioni di euro per l’anno 2021.

845. Per l’anno 2021, le risorse delfondo di cui al comma 844 sono destinateesclusivamente alla realizzazione di inter-venti di manutenzione straordinaria di beniimmobili da assegnare alla Polizia di Statoe all’Arma dei carabinieri e sono attribuitesulla base dei progetti approvati entro il 31dicembre 2020 da parte degli stessi comuniin stato di dissesto finanziario.

846. Il fondo di cui al comma 844 èripartito con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

ex Art. 154.

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 155.

(Imposta locale sul consumo a Campioned’Italia)

1. All’articolo 1, comma 562, della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono apportatele seguenti modificazioni:

847. Identico.

a) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Le forniture di energia elettricain condotte, di gas mediante rete di distri-buzione di gas naturale e di teleriscalda-mento non si considerano effettuate nelcomune »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « ,le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa,arti o professioni » sono inserite le se-guenti: « da soggetti »;

c) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: « Non si considerano effettuate aCampione d’Italia le prestazioni di serviziin materia d’informatica o di telecomuni-cazioni ».

848. Il comma 831 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituitodal seguente:

« 831. Per le occupazioni permanentidel territorio comunale, con cavi e condut-ture, da chiunque effettuata per la forni-tura di servizi di pubblica utilità, quali ladistribuzione ed erogazione di energia elet-trica, gas, acqua, calore, di servizi di tele-comunicazione e radiotelevisivi e di altriservizi a rete, il canone è dovuto dal sog-getto titolare dell’atto di concessione del-l’occupazione del suolo pubblico e dai sog-getti che occupano il suolo pubblico, anchein via mediata, attraverso l’utilizzo mate-riale delle infrastrutture del soggetto tito-lare della concessione sulla base del nu-mero delle rispettive utenze moltiplicateper la seguente tariffa forfetaria:

Classificazionedei comuni

Tariffa

Comuni fino a 20.000 abi-tanti

euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abi-tanti

euro 1

ex Art. 155.

Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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In ogni caso l’ammontare del canonedovuto a ciascun ente non può essereinferiore a euro 800. Il canone è compren-sivo degli allacciamenti alle reti effettuatidagli utenti e di tutte le occupazioni disuolo pubblico con impianti direttamentefunzionali all’erogazione del servizio a rete.Il numero complessivo delle utenze è quellorisultante al 31 dicembre dell’anno prece-dente ed è comunicato al comune compe-tente per territorio con autodichiarazioneda inviare, mediante posta elettronica cer-tificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.Gli importi sono rivalutati annualmente inbase all’indice ISTAT dei prezzi al consumorilevati al 31 dicembre dell’anno prece-dente. Il versamento del canone è effet-tuato entro il 30 aprile di ciascun anno inunica soluzione attraverso la piattaformadi cui all’articolo 5 del codice di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Perle occupazioni del territorio provinciale edelle città metropolitane, il canone è de-terminato nella misura del 20 per centodell’importo risultante dall’applicazione dellamisura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50,per il numero complessivo delle utenzepresenti nei comuni compresi nel mede-simo ambito territoriale ».

Art. 156.

(Grandi derivazioni idroelettriche)

...................................................................................................................................................................................................................

TITOLO XIII

REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLASPESA PUBBLICA

Art. 157.

(Revisione della spesa per lo Stato, leregioni e gli enti locali)

1. In considerazione dei risparmi dispesa conseguenti ai processi di razionaliz-zazione organizzativa che le amministra-zioni centrali sono tenute a effettuare a

849. In considerazione dei risparmi dispesa conseguenti ai processi di razionaliz-zazione organizzativa che le amministra-zioni centrali sono tenute a effettuare a

ex Art. 156.

ex Art. 157.

ex Art. 155.

Atti Parlamentari — 315 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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decorrere dall’anno 2023, le dotazioni dicompetenza e di cassa relative alle missionie ai programmi di spesa degli stati di pre-visione dei Ministeri come indicate nell’al-legato F annesso alla presente legge sonoridotte degli importi ivi indicati. Su propo-sta dei Ministri competenti, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, lepredette riduzioni di spesa possono essererimodulate nell’ambito dei pertinenti statidi previsione della spesa, fermo restando ilconseguimento dei risparmi di spesa rea-lizzati in termini di indebitamento nettodella pubblica amministrazione. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

decorrere dall’anno 2023, le dotazioni dicompetenza e di cassa relative alle missionie ai programmi di spesa degli stati di pre-visione dei Ministeri come indicate nell’al-legato L annesso alla presente legge sonoridotte degli importi ivi indicati. Su propo-sta dei Ministri competenti, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, lepredette riduzioni di spesa possono essererimodulate nell’ambito dei pertinenti statidi previsione della spesa, fermo restando ilconseguimento dei risparmi di spesa rea-lizzati in termini di indebitamento nettodella pubblica amministrazione. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

2. In considerazione dei risparmi con-nessi alla riorganizzazione dei servizi an-che attraverso la digitalizzazione e il po-tenziamento del lavoro agile, le regioni, leprovince autonome di Trento e di Bolzano,i comuni, le province e le città metropoli-tane, per ciascuno degli anni dal 2023 al2025, assicurano un contributo alla finanzapubblica pari a 200 milioni di euro, per leregioni e le province autonome, a 100 mi-lioni di euro, per i comuni, e a 50 milionidi euro, per le province e le città metro-politane.

850. Identico.

3. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano dicui al comma 2 è effettuato, entro il 31maggio 2022, in sede di autocoordinamentotra le regioni e le province autonome, for-malizzato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro per gli affari regionalie le autonomie; in assenza di accordo insede di autocoordinamento il riparto è ef-fettuato, entro il 30 settembre 2022, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro per gli affari regionali e le auto-nomie, sulla base di un’istruttoria tecnicasugli obiettivi di efficientamento condottadalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard con il supporto del Centro inter-regionale di studi e documentazione (CIN-

851. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano dicui al comma 850 è effettuato, entro il 31maggio 2022, in sede di autocoordinamentotra le regioni e le province autonome, for-malizzato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro per gli affari regionalie le autonomie; in assenza di accordo insede di autocoordinamento il riparto è ef-fettuato, entro il 30 settembre 2022, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro per gli affari regionali e le auto-nomie, sulla base di un’istruttoria tecnicasugli obiettivi di efficientamento condottadalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard con il supporto del Centro inter-regionale di studi e documentazione (CIN-

ex Art. 157.

Atti Parlamentari — 316 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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SEDO) e previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

SEDO) e previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

4. Fermo restando l’importo comples-sivo di 200 milioni di euro annui del con-corso alla finanza pubblica delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano di cui al comma 2, la quota delconcorso delle regioni a statuto speciale edelle province autonome è determinata nelrispetto degli statuti speciali e delle relativenorme di attuazione. Per la regione Tren-tino Alto Adige/Südtirol e per le provinceautonome di Trento e di Bolzano, il con-corso alla finanza pubblica è determinatoai sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, deltesto unico delle leggi costituzionali con-cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

852. Fermo restando l’importo comples-sivo di 200 milioni di euro annui del con-corso alla finanza pubblica delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano di cui al comma 850, la quota delconcorso delle regioni a statuto speciale edelle province autonome è determinata nelrispetto degli statuti speciali e delle relativenorme di attuazione. Per la regione Tren-tino Alto Adige/Südtirol, per le provinceautonome di Trento e di Bolzano e per glienti locali dei rispettivi territori, il con-corso alla finanza pubblica è determinatoai sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, deltesto unico delle leggi costituzionali con-cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte dei comuni, delle pro-vince e delle città metropolitane di cui alcomma 2 è effettuato, entro il 31 maggio2022, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dell’interno e con il Mini-stro per gli affari regionali e le autonomie,sulla base di un’istruttoria tecnica sugliobiettivi di efficientamento condotta dallaCommissione tecnica per i fabbisogni stan-dard con il supporto dell’Istituto per lafinanza e l’economia locale (IFEL) e del-l’Unione delle province d’Italia (UPI), pre-via intesa in sede di Conferenza Stato-cittàed autonomie locali.

853. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte dei comuni, delle pro-vince e delle città metropolitane di cui alcomma 850 è effettuato, entro il 31 maggio2022, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dell’interno e con il Mini-stro per gli affari regionali e le autonomie,sulla base di un’istruttoria tecnica sugliobiettivi di efficientamento condotta dallaCommissione tecnica per i fabbisogni stan-dard con il supporto dell’Istituto per lafinanza e l’economia locale (IFEL) e del-l’Unione delle province d’Italia (UPI), pre-via intesa in sede di Conferenza Stato-cittàed autonomie locali.

TITOLO XIV

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA-VORO PUBBLICO

Art. 158.

(Fondo per le assunzioni di personale)

1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito unfondo da ripartire con una dotazione di

854. Identico.

ex Art. 158.

ex Art. 157.

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35.987.135 euro per l’anno 2021, di166.537.624 euro per l’anno 2022, di297.761.740 euro per l’anno 2023, di306.213.355 euro per l’anno 2024, di311.402.228 euro per l’anno 2025, di311.885.567 euro per l’anno 2026, di312.656.893 euro per l’anno 2027, di313.413.428 euro per l’anno 2028, di313.921.086 euro per l’anno 2029, di314.741.024 euro per l’anno 2030, di315.062.443 euro per l’anno 2031, di315.303.506 euro per l’anno 2032 e di315.442.410 euro annui a decorrere dal-l’anno 2033, destinato al finanziamento delleassunzioni di personale a tempo indeter-minato, in aggiunta alle facoltà assunzio-nali previste a legislazione vigente.

Art. 159.

(Assunzioni di personale nelle pubblicheamministrazioni)

1. Il Ministero della giustizia è autoriz-zato, per l’anno 2021, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali previste a legislazionevigente, ad assumere magistrati ordinarivincitori di concorso già bandito alla datadi entrata in vigore della presente legge, neilimiti della vigente dotazione organica. Atal fine è autorizzata la spesa nel limite dieuro 6.981.028 per l’anno 2021, di euro16.695.797 per l’anno 2022, di euro18.258.138 per l’anno 2023, di euro18.617.341 per l’anno 2024, di euro23.615.915 per l’anno 2025, di euro23.755.233 per l’anno 2026, di euro24.182.538 per l’anno 2027, di euro24.681.058 per l’anno 2028, di euro25.108.361 per l’anno 2029 e di euro25.606.881 annui a decorrere dall’anno 2030,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.

855. Il Ministero della giustizia è auto-rizzato, per l’anno 2021, in aggiunta allefacoltà assunzionali previste a legislazionevigente, ad assumere magistrati ordinarivincitori di concorso già bandito alla datadi entrata in vigore della presente legge, neilimiti della vigente dotazione organica. Atal fine è autorizzata la spesa nel limite dieuro 6.981.028 per l’anno 2021, di euro16.695.797 per l’anno 2022, di euro18.258.138 per l’anno 2023, di euro18.617.341 per l’anno 2024, di euro23.615.915 per l’anno 2025, di euro23.755.233 per l’anno 2026, di euro24.182.538 per l’anno 2027, di euro24.681.058 per l’anno 2028, di euro25.108.361 per l’anno 2029 e di euro25.606.881 annui a decorrere dall’anno 2030,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui al comma 854.

856. All’articolo 8 della legge 13 feb-braio 2001, n. 48, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Ai magistrati destinati alla piantaorganica flessibile distrettuale è attribuito,per il periodo di effettivo servizio e per la

ex Art. 159.

ex Art. 158.

Atti Parlamentari — 318 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 321: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

durata massima di ventiquattro mesi, unincentivo economico parametrato all’inden-nità mensile di cui all’articolo 2, comma 1,della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridottadel 50 per cento »;

b) nella rubrica, alla parola: « Valu-tazione » sono premesse le seguenti: « Di-sciplina economica e »;

857. Per le finalità di cui al comma1-bis dell’articolo 8 della legge 13 febbraio2001, n. 48, introdotto dal comma 856 delpresente articolo, è autorizzata la spesa dieuro 2.295.089 per l’anno 2021 e di euro4.590.179 annui a decorrere dall’anno 2022.

2. Al fine di garantire la piena funzio-nalità degli uffici giudiziari e di far frontealle gravi scoperture di organico, il Mini-stero della giustizia è autorizzato, per l’anno2021, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, a indire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratto di la-voro a tempo indeterminato, con decor-renza dal 1° gennaio 2023, nell’ambito del-l’attuale dotazione organica, un contingentedi 3.000 unità di personale amministrativonon dirigenziale, così ripartito: 1.500 unitàdi Area II, posizione economica F1, 1.200unità di Area II, posizione economica F2, e300 unità di Area III, posizione economicaF1, da inquadrare nei ruoli dell’ammini-strazione giudiziaria. L’amministrazione at-tribuisce un punteggio aggiuntivo, nell’am-bito delle procedure concorsuali di cui alprimo periodo, in favore dei soggetti chehanno maturato i titoli di preferenza di cuiall’articolo 50, commi 1-quater e 1-quin-quies, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114.

858. Identico.

3. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 2 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per ciascunodegli anni 2022 e 2023.

859. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 858 è auto-rizzata la spesa di euro 1.000.000 per cia-scuno degli anni 2022 e 2023.

4. Per far fronte agli oneri assunzionalidi cui al comma 2 è autorizzata la spesa dieuro 119.010.951 annui a decorrere dal-l’anno 2023, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.

860. Per far fronte agli oneri assunzio-nali di cui al comma 858 è autorizzata laspesa di euro 119.010.951 annui a decor-rere dall’anno 2023, cui si provvede me-diante utilizzo delle risorse del fondo di cuial comma 854.

ex Art. 159.

Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati

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Page 322: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

5. Al fine di far fronte alle rilevantiscoperture di organico, il Ministero dellagiustizia, per le esigenze del Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria, è auto-rizzato, per l’anno 2021, in aggiunta allevigenti facoltà assunzionali, a bandire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratti di la-voro a tempo indeterminato, nei limiti dellavigente dotazione organica, un contingentedi 200 unità di personale del compartofunzioni centrali, di cui 70 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1, 10 unità nell’Area II, posizione econo-mica F3, e 120 unità nell’Area II, posizioneeconomica F2.

861. Identico.

6. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 5 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021.

862. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 861 è auto-rizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno2021.

7. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 5, è autorizzata la spesa dieuro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro8.463.845 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.

863. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 861, è autorizzata la spesadi euro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro8.463.845 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui al comma 854.

864. Per il compiuto svolgimento dellespecifiche attribuzioni demandate all’am-ministrazione penitenziaria, la dotazioneorganica dell’amministrazione penitenzia-ria è aumentata di complessive 100 unitàdi personale amministrativo non dirigen-ziale appartenente all’Area III con la qua-lifica di funzionario giuridico pedagogico.All’individuazione delle figure professionalisi provvede ai sensi dell’articolo 6 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

865. Per la copertura della dotazioneorganica dell’amministrazione penitenzia-ria, come rideterminata ai sensi del comma864, il Ministero della giustizia è autoriz-zato, per il triennio 2021-2023, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e ad as-sumere a tempo indeterminato un corri-spondente contingente di personale nondirigenziale, in deroga ai limiti delle facoltàassunzionali dell’amministrazione peniten-ziaria previste dalla normativa vigente.

866. Per l’attuazione delle disposizionidei commi 864 e 865 è autorizzata la spesanel limite di 1.137.586 euro per l’anno2021 e di 4.550.342 euro annui a decorrere

ex Art. 159.

Atti Parlamentari — 320 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 323: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

dall’anno 2022. Per lo svolgimento delleprocedure concorsuali necessarie all’attua-zione dei medesimi commi 864 e 865 èautorizzata la spesa di 1 milione di europer l’anno 2021.

8. Al fine di rafforzare l’offerta tratta-mentale legata all’esecuzione penale esternae di comunità e alla luce delle rilevantiscoperture di organico, il Ministero dellagiustizia, per le esigenze del Dipartimentoper la giustizia minorile e di comunità, èautorizzato, per l’anno 2021, in aggiuntaalle vigenti facoltà assunzionali, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratti dilavoro a tempo indeterminato, nei limitidella vigente dotazione organica, un con-tingente di 80 unità di personale del com-parto funzioni centrali, di cui 35 unità dainquadrare nell’Area III, posizione econo-mica F1, e 45 unità nell’Area II, posizioneeconomica F2.

867. Identico.

868. Al fine di incentivare le attivitàamministrative del personale del settoredella giustizia, nonché di garantire mag-giore efficienza e funzionalità agli ufficigiudiziari, agli istituti penitenziari per adultie minori, ai servizi di giustizia minorile edi esecuzione penale esterna, in particolarenella fase connessa al superamento dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19, ilFondo risorse decentrate del personale con-trattualizzato non dirigente è incrementatodi 6 milioni di euro per l’anno 2021, di 8,4milioni di euro per l’anno 2022 e di 10milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

869. Quota parte delle risorse di cui alcomma 959, nella misura corrispondenteall’onere per la copertura a regime dell’e-lemento perequativo di cui all’articolo 1,comma 440, lettera b), della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, viene destinata, perla predetta finalità, alla contrattazione col-lettiva nazionale del personale contrattua-lizzato delle amministrazioni statali. Per ilpersonale contrattualizzato del settore nonstatale, per la medesima finalità, si prov-vede ai sensi dell’articolo 1, comma 438,della citata legge n. 145 del 2018.

870. In considerazione del periodo diemergenza epidemiologica da COVID-19, lerisorse destinate, nel rispetto dell’articolo

ex Art. 159.

Atti Parlamentari — 321 — Camera dei Deputati

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Page 324: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, a remunerare le pre-stazioni di lavoro straordinario del perso-nale civile delle amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, non utiliz-zate nel corso del 2020, nonché i risparmiderivanti dai buoni pasto non erogati nelmedesimo esercizio, previa certificazioneda parte dei competenti organi di con-trollo, possono finanziare nell’anno succes-sivo, nell’ambito della contrattazione inte-grativa, in deroga al citato articolo 23,comma 2, i trattamenti economici acces-sori correlati alla performance e alle con-dizioni di lavoro, ovvero agli istituti delwelfare integrativo.

9. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 8 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021.

871. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 867 è auto-rizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno2021.

10. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 8, è autorizzata la spesa dieuro 855.648 per l’anno 2021 e di euro3.422.590 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.

872. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 867, è autorizzata la spesadi euro 855.648 per l’anno 2021 e di euro3.422.590 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui al comma 854.

11. Al fine di assicurare i necessaristandard di funzionalità dell’amministra-zione e delle relative strutture interne, an-che in relazione ai peculiari compiti inmateria di politiche di tutela, coordina-mento e programmazione dei settori agro-alimentare, dell’ippica, della pesca e fore-stale, nonché per adeguare tempestiva-mente i livelli dei servizi alle nuove esi-genze anche a seguito degli effetti derivantidall’emergenza da COVID-19, e far fronte,conseguentemente, alla necessità di coprirele vacanze di organico, il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, peril biennio 2021-2022, è autorizzato a ban-dire procedure concorsuali pubbliche, se-condo i princìpi e i criteri direttivi di cuiagli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,e conseguentemente ad assumere, con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato, inaggiunta alle vigenti facoltà assunzionali enei limiti della vigente dotazione organica,un contingente di 140 unità di personale, di

873. Identico.

ex Art. 159.

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cui 58 unità da inquadrare nell’Area III,posizione economica F1, e 28 unità nell’A-rea II, posizione economica F2, da assu-mere nell’anno 2021 e 30 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1, 21 unità nell’Area II, posizione econo-mica F2, e 3 unità di personale dirigenzialedi seconda fascia da assumere nell’anno2022.

12. Nell’ambito dell’autorizzazione al-l’assunzione di cui al comma 11 possonoessere avviate anche nuove procedure con-corsuali per il reclutamento di professio-nalità con competenze in materia di:

874. Nell’ambito dell’autorizzazione al-l’assunzione di cui al comma 873 possonoessere avviate anche nuove procedure con-corsuali per il reclutamento di professio-nalità con competenze in materia di:

a) digitalizzazione; a) identica;

b) razionalizzazione e semplificazionedei processi e dei procedimenti ammini-strativi;

b) identica;

c) qualità dei servizi pubblici; c) identica;

d) gestione dei fondi strutturali e dellacapacità di investimento;

d) identica;

e) contrattualistica pubblica; e) identica;

f) controllo di gestione e attività ispet-tiva;

f) identica;

g) tecnica di redazione degli atti nor-mativi e analisi e verifica di impatto dellaregolamentazione;

g) identica;

h) monitoraggio degli andamenti difinanza pubblica e di bilancio.

h) identica.

13. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali pubbliche di cui al comma 11è autorizzata la spesa di euro 100.000 perl’anno 2021.

875. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali pubbliche di cui al comma 873è autorizzata la spesa di euro 100.000 perl’anno 2021.

14. Agli oneri derivanti dalle assunzionidi cui al comma 11, pari a 967.722 euro perl’anno 2021 e a 6.592.412 euro annui adecorrere dal 2022, si provvede medianteutilizzo delle risorse del fondo di cui al-l’articolo 158.

876. Agli oneri derivanti dalle assun-zioni di cui al comma 873, pari a 967.722euro per l’anno 2021 e a 6.592.412 euroannui a decorrere dal 2022, si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui al comma 854.

15. Al fine di incrementare i servizi disoccorso pubblico, di prevenzione degli in-cendi e di lotta attiva agli incendi boschivi,è autorizzata l’assunzione straordinaria diun contingente massimo di 750 unità delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, nellimite della dotazione organica, in aggiuntaalle facoltà assunzionali previste a legisla-zione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del

877. Identico.

ex Art. 159.

Atti Parlamentari — 323 — Camera dei Deputati

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fuoco, per un numero massimo di 250unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250unità non prima del 1° ottobre 2022 e di250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

16. Ai fini dell’attuazione del comma 15è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 perl’anno 2021, di euro 13.104.943 per l’anno2022, di euro 23.755.767 per l’anno 2023, dieuro 31.848.179 per l’anno 2024, di euro32.038.478 per l’anno 2025, di euro32.382.499 per l’anno 2026, di euro32.726.520 per l’anno 2027, di euro32.984.535 per l’anno 2028, di euro33.064.890 per l’anno 2029, di euro33.386.308 per l’anno 2030, di euro33.707.727 per l’anno 2031, di euro33.948.790 per l’anno 2032 e di euro34.087.694 annui a decorrere dall’anno 2033,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.

878. Ai fini dell’attuazione del comma877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412per l’anno 2021, di euro 13.104.943 perl’anno 2022, di euro 23.755.767 per l’anno2023, di euro 31.848.179 per l’anno 2024, dieuro 32.038.478 per l’anno 2025, di euro32.382.499 per l’anno 2026, di euro32.726.520 per l’anno 2027, di euro32.984.535 per l’anno 2028, di euro33.064.890 per l’anno 2029, di euro33.386.308 per l’anno 2030, di euro33.707.727 per l’anno 2031, di euro33.948.790 per l’anno 2032 e di euro34.087.694 annui a decorrere dall’anno 2033,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui al comma 854.

17. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie di cui alcomma 15, comprese le spese per mense ebuoni pasto, è autorizzata la spesa di euro75.000 per l’anno 2021, di euro 300.000 perl’anno 2022, di euro 525.000 per l’anno2023 e di euro 675.000 annui a decorreredall’anno 2024.

879. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie di cui alcomma 877, comprese le spese per mense ebuoni pasto, è autorizzata la spesa di euro75.000 per l’anno 2021, di euro 300.000 perl’anno 2022, di euro 525.000 per l’anno2023 e di euro 675.000 annui a decorreredall’anno 2024.

18. Al fine di favorire il ricambio gene-razionale e per far fronte alle accresciuteattività nei diversi settori di competenzaistituzionale, e in particolare a quelle re-lative al settore della depenalizzazione, ilMinistero dell’interno è autorizzato, perl’anno 2021, in aggiunta alle facoltà assun-zionali previste a legislazione vigente, an-che in deroga alle procedure di mobilitàpreviste dagli articoli 30 e 34-bis del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abandire procedure concorsuali pubbliche e,conseguentemente, ad assumere con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato,non prima del 1° dicembre 2021, un con-tingente di 250 unità di personale di livellonon dirigenziale dell’amministrazione ci-vile dell’interno da inquadrare nell’Area II,posizione economica F2, nei limiti dellavigente dotazione organica.

880. Identico.

19. Per far fronte agli oneri derivantidall’attuazione del comma 18 è autorizzatala spesa di euro 778.073 per l’anno 2021 edi euro 9.336.880 annui a decorrere dal-

881. Per far fronte agli oneri derivantidall’attuazione del comma 880 è autoriz-zata la spesa di euro 778.073 per l’anno2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere

ex Art. 159.

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l’anno 2022, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.

dall’anno 2022, cui si provvede medianteutilizzo delle risorse del fondo di cui alcomma 854.

20. Per far fronte agli accresciuti com-piti di profilassi internazionale, alle attivitàconnesse alla competitività del sistema Pa-ese in materia di controlli sanitari e pro-cedure autorizzatorie, il Ministero dellasalute, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, è autoriz-zato, per l’anno 2021, ad assumere concontratto di lavoro a tempo indeterminato,mediante utilizzo delle graduatorie concor-suali in vigore presso il Ministero stessoovvero mediante appositi concorsi pubbliciper esami, 45 dirigenti di livello non gene-rale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10psicologi, da imputare all’aliquota dei diri-genti sanitari, 2 dirigenti con profilo eco-nomico sanitario, 10 dirigenti con profilogiuridico sanitario, 1 dirigente ingegnerebiomedico, 1 dirigente informatico, 2 diri-genti ingegneri gestionali, 2 dirigenti inge-gneri industriali e 2 dirigenti ingegneri am-bientali, da imputare alla aliquota dei di-rigenti non sanitari, nonché complessive135 unità di personale non dirigenziale conprofessionalità anche tecniche, apparte-nenti all’Area III, posizione economica F1,del comparto funzioni centrali. La dota-zione organica del Ministero della salute èincrementata di 7 unità dirigenziali nongenerali e di 135 unità di personale nondirigenziale appartenenti all’Area III.

882. Identico.

21. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 20, pari a euro 3.329.688per l’anno 2021 e a euro 13.318.749 annuia decorrere dall’anno 2022, si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui all’articolo 158.

883. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 882, pari a euro 3.329.688per l’anno 2021 e a euro 13.318.749 annuia decorrere dall’anno 2022, si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui al comma 854.

22. Al fine di potenziare e accelerare leattività e i servizi svolti dalle ragionerieterritoriali dello Stato nel territorio nazio-nale nei confronti degli uffici perifericidelle amministrazioni statali, delle altreamministrazioni pubbliche interessate e deicittadini, nonché di incrementare il livellodi efficienza degli uffici e delle strutturedella giustizia tributaria, tenuto anche contodel contenzioso tributario instaurato av-verso i provvedimenti adottati dagli ufficiterritoriali dell’amministrazione finanzia-

884. Identico.

ex Art. 159.

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ria, nonché per potenziare le connesse fun-zioni di supporto e coordinamento delleattività svolte dalle articolazioni territo-riali, anche in materia di sicurezza, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze è au-torizzato, per l’anno 2021, a bandire pro-cedure concorsuali, anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, con-seguentemente, ad assumere con contrattodi lavoro a tempo indeterminato, nei limitidell’attuale dotazione organica, un contin-gente complessivo di personale non diri-genziale pari a 550 unità, di cui 350 unitàda inquadrare nell’Area III, posizione eco-nomica F1, e 100 unità nell’Area II, posi-zione economica F2, da destinare alle ra-gionerie territoriali dello Stato e 100 unitàdi Area III, posizione economica F1, di cui60 da destinare alle commissioni tributariee 40 da destinare al Dipartimento dell’am-ministrazione generale del personale e deiservizi, in deroga ai vigenti vincoli in ma-teria di reclutamento di personale nellepubbliche amministrazioni, ferma restandola possibilità di avvalersi della Commis-sione per l’attuazione del progetto di ri-qualificazione delle pubbliche amministra-zioni, di cui all’articolo 35, comma 5, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. Per gli oneri derivanti dalle assun-zioni di cui al comma 22 è autorizzata laspesa di euro 5.888.113 per l’anno 2021 e dieuro 23.552.453 annui a decorrere dal-l’anno 2022, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.

885. Per gli oneri derivanti dalle assun-zioni di cui al comma 884 è autorizzata laspesa di euro 5.888.113 per l’anno 2021 e dieuro 23.552.453 annui a decorrere dal-l’anno 2022, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui al comma854.

24. Per le finalità di cui all’articolo 184,il Ministero dell’economia e delle finanze,per il triennio 2021-2023, è autorizzato abandire procedure concorsuali pubbliche,senza il previo espletamento delle previsteprocedure di mobilità e anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermarestando la possibilità di avvalersi dellaCommissione per l’attuazione del progettodi riqualificazione delle pubbliche ammi-

886. Per le finalità di cui ai commi da1037 a 1050, il Ministero dell’economia edelle finanze, per il triennio 2021-2023, èautorizzato a bandire procedure concor-suali pubbliche, senza il previo espleta-mento delle previste procedure di mobilitàe anche in deroga a quanto previsto dal-l’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, ferma restando la possibilitàdi avvalersi della Commissione per l’attua-zione del progetto di riqualificazione delle

ex Art. 159.

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Page 329: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

nistrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e, conseguentemente, ad assumere con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato, inaggiunta alle vigenti facoltà assunzionali enei limiti dell’attuale dotazione organica,un contingente complessivo di personalenon dirigenziale pari a 20 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro220.446 per l’anno 2021 e di euro 881.783annui a decorrere dall’anno 2022, cui siprovvede mediante utilizzo delle risorse delfondo di cui all’articolo 158.

pubbliche amministrazioni, di cui all’arti-colo 35, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente,ad assumere con contratto di lavoro atempo indeterminato, in aggiunta alle vi-genti facoltà assunzionali e nei limiti del-l’attuale dotazione organica, un contin-gente complessivo di personale non diri-genziale pari a 20 unità da inquadrarenell’Area III, posizione economica F1. A talfine è autorizzata la spesa di euro 220.446per l’anno 2021 e di euro 881.783 annui adecorrere dall’anno 2022, cui si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui al comma 854.

25. All’articolo 22-bis, comma 2, deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, sono apportate le seguentimodificazioni:

887. Identico.

a) il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Nell’ambito dei processi di sta-tizzazione e razionalizzazione, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’università edella ricerca e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sono definiti criteri perla determinazione delle relative dotazioniorganiche nei limiti massimi del personalein servizio alla data del 24 giugno 2017presso le predette istituzioni anche concontratto di lavoro flessibile, nonché per ilgraduale inquadramento nei ruoli dello Statodel personale docente e non docente inservizio a tempo determinato e indetermi-nato alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto »;

b) dopo il quarto periodo, è aggiuntoil seguente: « Completato l’inquadramentodi cui al terzo periodo, nei limiti delledotazioni organiche e delle risorse ancoradisponibili, nel rispetto dei criteri di cui alpredetto decreto, ovvero di analogo decretoadottato ai sensi del terzo periodo, puòaltresì essere inquadrato il personale, an-che con contratto di lavoro flessibile, inservizio alla data del 1° dicembre 2020 ».

26. All’esito dell’adozione del decreto dicui all’articolo 22-bis, comma 2, del decre-to- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

888. All’esito dell’adozione del decretodi cui all’articolo 22-bis, comma 2, deldecreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, con-

ex Art. 159.

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con modificazioni, dalla legge 21 giugno2017, n. 96, come modificato dal comma25 del presente articolo, e al fine di corri-spondere alle esigenze formative, le dota-zioni organiche delle istituzioni statali dialta formazione artistica, musicale e coreu-tica, comprese quelle definite ai sensi delpredetto comma 2, sono incrementate adecorrere dal 1° novembre 2021.

vertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96, come modificato dalcomma 887 del presente articolo, e al finedi corrispondere alle esigenze formative, ledotazioni organiche delle istituzioni statalidi alta formazione artistica, musicale ecoreutica, comprese quelle definite ai sensidel predetto comma 2, sono incrementate adecorrere dal 1° novembre 2021.

27. Ai fini del comma 26 è autorizzatala spesa di 12 milioni di euro per l’anno2021 e di 70 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2022 da destinare all’am-pliamento della dotazione organica delleistituzioni ivi previste, cui si provvede avalere sulle risorse del fondo di cui all’ar-ticolo 158.

889. Ai fini del comma 888 è autorizzatala spesa di 12 milioni di euro per l’anno2021 e di 70 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2022 da destinare all’am-pliamento della dotazione organica delleistituzioni ivi previste, cui si provvede avalere sulle risorse del fondo di cui alcomma 854.

28. Nelle more della piena attuazionedel regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 7 agosto 2019,n. 143, le cui disposizioni si applicano adecorrere dall’anno accademico 2022/2023,l’attribuzione di incarichi a tempo indeter-minato per i profili di docente avvieneprioritariamente a valere sulle vigenti gra-duatorie nazionali per titoli e in subordinesulle graduatorie di cui all’articolo 3-quatercomma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto delMinistro dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono definiti i criteri e lequantità numeriche, suddivise tra perso-nale docente e non docente, da assegnare aciascuna istituzione.

890. Identico.

29. Dall’anno accademico 2021/2022,ferma restando la durata dei contratti inessere, gli incarichi di docenza non rien-tranti nelle dotazioni organiche delle isti-tuzioni statali di alta formazione artistica,musicale e coreutica, compresi quelli di cuiall’articolo 1, comma 284, della legge 27dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in pro-porzione al numero di nuovi docenti intro-dotti in organico ai sensi del comma 26 delpresente articolo. Per le finalità di cui alpresente comma, le istituzioni statali dialta formazione artistica, musicale e coreu-tica effettuano, entro il 1° aprile 2021, unaricognizione degli incarichi di cui al primoperiodo del presente comma. Il decreto di

891. Dall’anno accademico 2021/2022,ferma restando la durata dei contratti inessere, gli incarichi di docenza non rien-tranti nelle dotazioni organiche delle isti-tuzioni statali di alta formazione artistica,musicale e coreutica, compresi quelli di cuiall’articolo 1, comma 284, della legge 27dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in pro-porzione al numero di nuovi docenti intro-dotti in organico ai sensi del comma 888del presente articolo. Per le finalità di cuial presente comma, le istituzioni statali dialta formazione artistica, musicale e coreu-tica effettuano, entro il 1° aprile 2021, unaricognizione degli incarichi di cui al primoperiodo del presente comma. Il decreto di

ex Art. 159.

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riparto di cui al comma 28 del presentearticolo tiene conto degli esiti di tale rico-gnizione. Alle istituzioni che non abbianoeffettuato la ricognizione non possono es-sere attribuiti ampliamenti della dotazioneorganica ai sensi del comma 26.

riparto di cui al comma 890 del presentearticolo tiene conto degli esiti di tale rico-gnizione. Alle istituzioni che non abbianoeffettuato la ricognizione non possono es-sere attribuiti ampliamenti della dotazioneorganica ai sensi del comma 888.

30. Al fine di prevedere, nelle dotazioniorganiche delle istituzioni statali di altaformazione artistica, musicale e coreutica,le posizioni di accompagnatore al piano-forte, di accompagnatore al clavicembalo edi tecnico di laboratorio, nello stato diprevisione del Ministero dell’università edella ricerca è istituito uno specifico fondo,con una dotazione pari a 2,5 milioni dieuro per l’anno 2021 e a 15 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022. Il rap-porto di lavoro del personale di cui alprimo periodo è disciplinato nell’ambitodel contratto collettivo nazionale di lavorodel comparto istruzione e ricerca, in un’ap-posita sezione, con definizione dei tratta-menti economici dei relativi profili, pren-dendo a riferimento l’inquadramento eco-nomico di tali figure tecniche in misurapari all’attuale profilo EP1 del comparto.Con decreto del Ministro dell’università edella ricerca sono definiti, nel rispetto dellecondizioni e delle modalità di reclutamentostabilite dall’articolo 35 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 set-tembre 2013, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, i requisiti, i titoli e le procedureconcorsuali per le assunzioni di cui al pre-sente comma, nonché i criteri di riparto delfondo tra le istituzioni statali di alta for-mazione artistica, musicale e coreutica.

892. Identico.

31. All’articolo 1, comma 654, della legge27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzoperiodo sono aggiunti i seguenti: « Finoall’applicazione delle disposizioni del pre-detto regolamento le procedure per il pas-saggio alla prima fascia riservate ai docentidi seconda fascia in servizio a tempo inde-terminato sono attuate nell’ambito delleprocedure di reclutamento e sono discipli-nate con decreto del Ministro dell’univer-sità e della ricerca. Il predetto decreto, neilimiti delle risorse già accantonate a talfine negli anni accademici 2018/2019, 2019/

893. Identico.

ex Art. 159.

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2020 e 2020/2021, può prevedere la tra-sformazione di tutte le cattedre di secondafascia in cattedre di prima fascia. La quotaresidua delle predette risorse, in seguitoalla trasformazione di tutte le cattedre, puòessere destinata, con decreto del Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro per la pubblicaamministrazione, al reclutamento di diret-tori amministrativi per le istituzioni di cuial comma 653 nonché alla determinazionee all’ampliamento delle dotazioni organi-che dell’Istituto superiore di studi musicaliGaetano Braga di Teramo e degli istitutisuperiori per le industrie artistiche (ISIA) ».

32. All’articolo 1, comma 285, della legge27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:« al personale in servizio di ruolo » sonoinserite le seguenti: « nella medesima isti-tuzione ».

894. Identico.

33. Al fine di dare attuazione alle di-sposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7,l’Agenzia spaziale italiana può procedereannualmente all’assunzione di personalecon oneri a carico del proprio bilancio finoal conseguimento del valore soglia di cui alcomma 34 del presente articolo, con unincremento annuale della spesa di perso-nale non superiore al 25 per cento, fermarestando la capacità di sostenere la spesa aregime verificata dall’organo interno di con-trollo. In caso di indicatore superiore alvalore soglia, come definito al comma 34,l’Agenzia adotta un percorso di gradualeriduzione annuale del valore dell’indica-tore fino al conseguimento, entro l’anno2025, del predetto valore soglia. A decor-rere dall’anno 2025, in caso di indicatoresuperiore al limite di cui al comma 34,l’Agenzia non può procedere ad assunzionidi personale fino al conseguimento del pre-detto valore soglia. L’Agenzia, al fine diassicurare il rispetto dell’indicatore, la so-stenibilità a regime della spesa per il per-sonale e gli equilibri di bilancio, definisce leproprie esigenze assunzionali tenendo an-che conto della dinamica retributiva colle-gata al riconoscimento delle fasce stipen-diali previste dalla contrattazione collettivanazionale.

895. Al fine di dare attuazione alle di-sposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7,l’Agenzia spaziale italiana può procedereannualmente all’assunzione di personalecon oneri a carico del proprio bilancio finoal conseguimento del valore soglia di cui alcomma 896 del presente articolo, con unincremento annuale della spesa di perso-nale non superiore al 25 per cento, fermarestando la capacità di sostenere la spesa aregime verificata dall’organo interno di con-trollo. In caso di indicatore superiore alvalore soglia, come definito al comma 896,l’Agenzia adotta un percorso di gradualeriduzione annuale del valore dell’indica-tore fino al conseguimento, entro l’anno2025, del predetto valore soglia. A decor-rere dall’anno 2025, in caso di indicatoresuperiore al limite di cui al comma 896,l’Agenzia non può procedere ad assunzionidi personale fino al conseguimento del pre-detto valore soglia. L’Agenzia, al fine diassicurare il rispetto dell’indicatore, la so-stenibilità a regime della spesa per il per-sonale e gli equilibri di bilancio, definisce leproprie esigenze assunzionali tenendo an-che conto della dinamica retributiva colle-gata al riconoscimento delle fasce stipen-diali previste dalla contrattazione collettivanazionale.

ex Art. 159.

Atti Parlamentari — 330 — Camera dei Deputati

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34. L’indicatore del limite delle speseper il personale è calcolato annualmenterapportando le spese complessive per ilpersonale derivanti da rapporti di lavorosubordinato e da forme di lavoro flessibile,comprensive degli oneri a carico dell’am-ministrazione, registrate nell’ultimo bilan-cio approvato, alla media delle entrate cor-renti come risultanti dagli ultimi tre bilanciconsuntivi approvati. Tale rapporto nonpuò superare il valore soglia del 70 percento.

896. Identico.

35. Nell’ipotesi di cui al comma 33,primo periodo, del presente articolo, il li-mite al trattamento accessorio del perso-nale, di cui all’articolo 23, comma 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, èadeguato, in aumento o in diminuzione,per garantire l’invarianza del valore mediopro capite, riferito all’anno 2018, del fondoper la contrattazione integrativa, pren-dendo a riferimento come base di calcolo ilpersonale in servizio al 31 dicembre 2018.Gli oneri conseguenti all’incremento deifondi trovano copertura a valere sulle ri-sorse di bilancio dell’Agenzia spaziale ita-liana garantendo, in ogni caso, il rispettodella percentuale prevista dal comma 34 edell’equilibrio di bilancio.

897. Nell’ipotesi di cui al comma 895,primo periodo, del presente articolo, il li-mite al trattamento accessorio del perso-nale, di cui all’articolo 23, comma 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, èadeguato, in aumento o in diminuzione,per garantire l’invarianza del valore mediopro capite, riferito all’anno 2018, del fondoper la contrattazione integrativa, pren-dendo a riferimento come base di calcolo ilpersonale in servizio al 31 dicembre 2018.Gli oneri conseguenti all’incremento deifondi trovano copertura a valere sulle ri-sorse di bilancio dell’Agenzia spaziale ita-liana garantendo, in ogni caso, il rispettodella percentuale prevista dal comma 896 edell’equilibrio di bilancio.

36. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, all’Agenzia spa-ziale italiana non si applicano le disposi-zioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo9 del decreto legislativo 25 novembre 2016,n. 218.

898. Identico.

37. Al fine di potenziare l’efficacia del-l’azione amministrativa per la realizza-zione degli obiettivi strategici e garantirel’espletamento delle funzioni istituzionali,il Ministero del lavoro e delle politichesociali, nel biennio 2021-2022, è autoriz-zato, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, senza il pre-vio espletamento delle procedure di mobi-lità di cui all’articolo 30 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, con corri-spondente incremento della vigente dota-zione organica, 1 unità di livello dirigen-ziale non generale, 18 unità di personale

899. Al fine di potenziare l’efficacia del-l’azione amministrativa per la realizza-zione degli obiettivi strategici e garantirel’espletamento delle funzioni istituzionali,il Ministero del lavoro e delle politichesociali, nel biennio 2021-2022, è autoriz-zato, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, senza il pre-vio espletamento delle procedure di mobi-lità di cui all’articolo 30 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, con corri-spondente incremento della vigente dota-zione organica, 1 unità di livello dirigen-ziale non generale, 18 unità di personale

ex Art. 159.

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non dirigenziale da inquadrare nell’AreaIII, posizione economica F1, e 9 unità dipersonale non dirigenziale da inquadrarenell’Area II, posizione economica F2, delcomparto funzioni centrali. A tal fine èautorizzata la spesa di euro 292.043 perl’anno 2021 e di euro 1.168.172 annui adecorrere dall’anno 2022, cui si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui all’articolo 158.

non dirigenziale da inquadrare nell’AreaIII, posizione economica F1, e 9 unità dipersonale non dirigenziale da inquadrarenell’Area II, posizione economica F2, delcomparto funzioni centrali. A tal fine èautorizzata la spesa di euro 292.043 perl’anno 2021 e di euro 1.168.172 annui adecorrere dall’anno 2022, cui si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui al comma 854.

38. Le amministrazioni di cui ai commida 1 a 37 comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dalla data delle assunzioni previstedai medesimi commi da 1 a 37, i daticoncernenti le unità di personale effettiva-mente assunte e i corrispondenti oneri,anche al fine del conseguente trasferimentodelle risorse mediante il riparto del fondodi cui all’articolo 158.

900. Le amministrazioni di cui ai commida 855 a 899 comunicano alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentodella funzione pubblica e al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dalla data delle assunzionipreviste dai medesimi commi da 855 a 899,i dati concernenti le unità di personaleeffettivamente assunte e i corrispondentioneri, anche al fine del conseguente trasfe-rimento delle risorse mediante il ripartodel fondo di cui al comma 854.

901. Al fine di promuovere lo sviluppodei territori abruzzesi colpiti dal sisma del2009 mediante il rafforzamento delle ca-pacità del sistema didattico, scientifico eproduttivo, è istituito, nella città dell’A-quila, il Centro di formazione territorialedell’Aquila del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.

902. Il Centro di formazione territorialedell’Aquila concorre, insieme con le altrestrutture formative, all’attuazione delle po-litiche di formazione del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis deldecreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,anche per consentire, in via innovativa,l’acquisizione di capacità tecnico-manualipropedeutiche all’attività operativa me-diante appositi moduli didattici nell’ambitodel corso di formazione iniziale del perso-nale del medesimo Corpo.

903. Con apposita convenzione, da sti-pulare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, tra il comunedell’Aquila e il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, sono individuate e messe a di-sposizione del Centro di formazione terri-toriale le unità immobiliari di proprietà delcomune dell’Aquila, tenendo conto anche

ex Art. 159.

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del carattere residenziale della strutturaformativa medesima.

904. Ai fini dell’attuazione dei commi901 e 902, è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023.

905. All’articolo 249, comma 1, del de-creto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, leparole: « fino alla concorrenza dei postidisponibili in organico » sono sostituite dalleseguenti: « in fase di prima applicazione,anche in soprannumero riassorbibile conle vacanze ordinarie delle dotazioni orga-niche, ferma restando la consistenza com-plessiva del ruolo prevista nella tabella Aallegata al presente decreto. Fino all’assor-bimento del soprannumero è reso indispo-nibile un numero finanziariamente equi-valente di posti nei ruoli, rispettivamente,dei vigili del fuoco, dei capi squadra e deicapi reparto e degli ispettori antincendio,di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b)e c) ».

906. All’articolo 38 della legge 16 gen-naio 2003, n. 3, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dalpersonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco per cure relative a ferite e lesioniriportate nello svolgimento di servizi ope-rativi e di supporto all’attività operativasono anticipate dall’amministrazione, neilimiti delle risorse disponibili destinate atali finalità, su richiesta del dirigente dellasede di servizio, previo nulla osta del ser-vizio sanitario del Corpo medesimo »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « vigilidel fuoco », sono aggiunte le seguenti: « espese sanitarie sostenute dal medesimo per-sonale ».

907. Alla copertura degli eventuali mag-giori oneri derivanti dal comma 906, pariad euro 25.000 per l’anno 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 7,comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ex Art. 159.

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Art. 160.

(Ulteriori assunzioni a tempo indetermi-nato)

1. Al fine di garantire il mantenimentodei requisiti di riconoscimento previsti dalregolamento delegato (UE) n. 907/2014 dellaCommissione, dell’11 marzo 2014, e dalregolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014,nonché di adeguare la propria strutturaorganizzativa allo svolgimento delle fun-zioni ad essa attribuite dal decreto legisla-tivo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriorie innovativi compiti derivanti dall’attua-zione delle misure di sostegno economicodisposte nel contesto dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, l’Agenzia per leerogazioni in agricoltura è autorizzata, peril biennio 2021-2022, in aggiunta alle vi-genti facoltà assunzionali, a bandire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratto di la-voro a tempo indeterminato, anche in ap-plicazione dell’articolo 1, comma 147, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità dipersonale di livello dirigenziale non gene-rale, nonché 55 unità di personale nondirigenziale appartenenti all’Area C, posi-zione economica C1, nell’ambito della vi-gente dotazione organica dell’Agenzia rela-tiva al personale non dirigenziale. Ai finidell’applicazione del periodo precedente, ladotazione organica dell’Agenzia è incremen-tata di quattro posizioni di livello dirigen-ziale non generale.

908. Identico.

2. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 1 è au-torizzata la spesa di euro 1.910.000 perl’anno 2021 e di euro 3.819.000 annui adecorrere dall’anno 2022.

909. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 908 èautorizzata la spesa di euro 1.910.000 perl’anno 2021 e di euro 3.819.000 annui adecorrere dall’anno 2022.

3. Al fine di assicurare la piena opera-tività dell’Agenzia nazionale per i giovani,in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenziaè autorizzata, per l’anno 2021, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, in aggiuntaalle ordinarie facoltà assunzionali e con

910. Identico.

ex Art. 160.

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incremento della dotazione organica di 14unità, di cui 1 di livello dirigenziale nongenerale, 6 di area III e 7 di area II, uncontingente di 21 unità di personale, cosìripartito: 2 unità con qualifica dirigenzialedi livello non generale e 19 unità di perso-nale non dirigenziale, di cui 9 da inqua-drare nell’Area III, di cui 4 in posizioneeconomica F3 e 5 in posizione economicaF1, e 10 da inquadrare nell’Area II, posi-zione economica F2.

4. Il reclutamento del personale di cui alcomma 3 del presente articolo avviene me-diante uno o più concorsi pubblici da svol-gere anche in deroga agli articoli 30 e 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e all’articolo 4, commi 3-quin-quies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Restain ogni caso ferma la possibilità da partedell’Agenzia nazionale per i giovani di av-valersi delle modalità semplificate e dellemisure di riduzione dei tempi di recluta-mento previste dall’articolo 3 della legge 19giugno 2019, n. 56, nonché delle modalitàdi cui all’articolo 248 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Per il reclutamento del personale di qua-lifica non dirigenziale, entro l’anno 2021 enei limiti di cui al citato comma 3, l’Agen-zia nazionale per i giovani può procederealla stabilizzazione del personale in pos-sesso dei requisiti previsti dall’articolo 20,commi 1 e 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle mo-dalità e delle condizioni ivi previste.

911. Il reclutamento del personale di cuial comma 910 del presente articolo avvienemediante uno o più concorsi pubblici dasvolgere anche in deroga agli articoli 30 e35, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e all’articolo 4, commi3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.Resta in ogni caso ferma la possibilità daparte dell’Agenzia nazionale per i giovanidi avvalersi delle modalità semplificate edelle misure di riduzione dei tempi di re-clutamento previste dall’articolo 3 della legge19 giugno 2019, n. 56, nonché delle moda-lità di cui all’articolo 248 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Per il reclutamento del personale di qua-lifica non dirigenziale, entro l’anno 2021 enei limiti di cui al citato comma 910, l’A-genzia nazionale per i giovani può proce-dere alla stabilizzazione del personale inpossesso dei requisiti previsti dall’articolo20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle mo-dalità e delle98condizioni ivi previste.

5. Fino al completamento delle proce-dure di cui al comma 4 del presente arti-colo per il reclutamento del personale diqualifica dirigenziale, l’Agenzia nazionaleper i giovani è autorizzata a reclutare 1unità di personale di livello dirigenzialenon generale ai sensi dell’articolo 19, comma5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma hanno durata annuale,sono rinnovabili per un massimo di duevolte e, comunque, cessano alla data del-l’entrata in servizio dei vincitori del con-corso di cui al comma 4 del presente arti-

912. Fino al completamento delle pro-cedure di cui al comma 911 del presentearticolo per il reclutamento del personaledi qualifica dirigenziale, l’Agenzia nazio-nale per i giovani è autorizzata a reclutare1 unità di personale di livello dirigenzialenon generale ai sensi dell’articolo 19, comma5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma hanno durata annuale,sono rinnovabili per un massimo di duevolte e, comunque, cessano alla data del-l’entrata in servizio dei vincitori del con-corso di cui al comma 4 del presente arti-

ex Art. 160.

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colo. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma non costituiscono titolo nérequisito valutabile ai fini della proceduraconcorsuale di cui al citato comma 4.

colo. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma non costituiscono titolo nérequisito valutabile ai fini della proceduraconcorsuale di cui al citato comma 4.

6. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 3 è au-torizzata la spesa di euro 259.065 per l’anno2021 e di euro 1.036.258 annui a decorreredall’anno 2022.

913. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 910 èautorizzata la spesa di euro 259.065 perl’anno 2021 e di euro 1.036.258 annui adecorrere dall’anno 2022.

7. Al fine di perseguire gli obiettivi na-zionali ed europei in materia di tutelaambientale e forestale, di presidio del ter-ritorio e di salvaguardia delle riserve na-turali statali, compresa la conservazionedella biodiversità, l’Arma dei carabinieri èautorizzata all’assunzione di personale ope-raio a tempo indeterminato, ai sensi dellalegge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga alcontingente ivi previsto, nel numero di 19unità per l’anno 2021 e di 38 unità perl’anno 2022.

914. Identico.

8. Per l’attuazione del comma 7 è au-torizzata la spesa di euro 585.000 per l’anno2021 e di euro 1.770.000 annui a decorreredall’anno 2022.

915. Per l’attuazione del comma 914 èautorizzata la spesa di euro 585.000 perl’anno 2021 e di euro 1.770.000 annui adecorrere dall’anno 2022.

9. Le amministrazioni di cui ai commida 1 a 8 comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi dei medesimi commi da 1 a 8 e irelativi oneri da sostenere a regime.

916. Le amministrazioni di cui ai commida 908 a 915 comunicano alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentodella funzione pubblica e al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dall’assunzione, i dati concer-nenti le unità di personale effettivamenteassunte ai sensi dei medesimi commi da908 a 915 e i relativi oneri da sostenere aregime.

917. Il Ministero della difesa, al fine diassicurare le funzioni e l’efficienza dell’a-rea produttiva industriale, in particolaredegli arsenali e degli stabilimenti militari,nonché per potenziare le realtà produttivelocali in un sistema sinergico con le am-ministrazioni locali, nei limiti della dota-zione organica del personale civile previstadall’articolo 2259-ter del codice dell’ordi-namento militare, di cui al decreto legisla-tivo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato abandire procedure concorsuali pubblicheper il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato, di un contingente di

ex Art. 160.

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431 unità di personale non dirigenzialecosì ripartito:

a) 19 unità di Area III, fascia retri-butiva F1, e 125 unità di Area II, fasciaretributiva F2, per l’anno 2021;

b) 19 unità di Area III, fascia retri-butiva F1, e 125 unità di Area II, fasciaretributiva F2, per l’anno 2022;

c) 19 unità di Area III, fascia retri-butiva F1, e 124 unità di Area II, fasciaretributiva F2, per l’anno 2023.

918. Le assunzioni di cui al comma 917del presente articolo sono effettuate aisensi dell’articolo 35, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.

919. Al fine di garantire la correspon-sione dell’indennità di comando di cui al-l’articolo 52, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 18 giugno 2002,n. 164, a tutto il personale dell’Arma deicarabinieri impiegato in incarichi di co-mando di tenenze e stazioni dell’organiz-zazione territoriale, a decorrere dall’anno2021, le risorse a tale fine necessarie sonoincrementate di euro 7,6 milioni.

920. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 919, valutati in 7,6 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione delle risorse del fondo per il finan-ziamento di esigenze indifferibili del Mini-stero dell’economia e delle finanze, di cuiall’articolo 1, comma 199, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

Art. 161.

(Ulteriori disposizioni in materia di per-sonale)

1. Al fine di razionalizzare l’impiego dipersonale estraneo al Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale edi potenziare l’apporto di competenze spe-cialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti inter-venti:

921. Identico.

a) all’articolo 168 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

ex Art. 161.

ex Art. 160.

Atti Parlamentari — 337 — Camera dei Deputati

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n. 18, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) l’ottavo comma è sostituito dalseguente:

« Gli esperti che il Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionalepuò utilizzare a norma del presente arti-colo non possono complessivamente supe-rare il numero di centosettantadue conl’esclusione delle unità riservate, ai sensidell’articolo 11 del testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, edell’articolo 2, comma 6-duodecies, del de-creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento diparticolari compiti relativi alla tutela del-l’ordine pubblico e della sicurezza nazio-nale nonché al contrasto della criminalitàorganizzata e di tutte le condotte illecite,anche transnazionali, ad essa riconducibili,delle unità destinate, ai sensi dell’articolo36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, allaprevenzione dell’immigrazione clandestinae delle unità destinate, ai sensi dell’articolo4 del decreto legislativo 19 marzo 2001,n. 68, all’accertamento delle violazioni inmateria economica e finanziaria a tuteladel bilancio dello Stato e dell’Unione eu-ropea »;

b) le dotazioni destinate all’erogazionedelle indennità di cui all’articolo 170 deldecreto del Presidente della Repubblica 5gennaio 1967, n. 18, sono incrementate dieuro 5.257.345 per l’anno 2021 e di euro10.514.690 annui a decorrere dall’anno 2022;

c) l’articolo 1 della legge 31 marzo2005, n. 56, è abrogato;

d) al comma 3 dell’articolo 4 del de-creto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, laparola: « dodici » è sostituita dalla se-guente: « venticinque ». Conseguentementeè autorizzata la spesa di euro 1.366.910 perl’anno 2021 e di euro 2.733.819 annui adecorrere dall’anno 2022.

ex Art. 161.

Atti Parlamentari — 338 — Camera dei Deputati

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922. L’autorizzazione di cui all’articolo1, comma 301, della legge 27 dicembre2019, n. 160, è incrementata di 18 unitàper ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50unità per l’anno 2023. La dotazione orga-nica della carriera diplomatica è incremen-tata, nel grado iniziale di segretario dilegazione, di 18 unità a decorrere dall’anno2021, di ulteriori 18 unità a decorreredall’anno 2022 e di ulteriori 50 unità adecorrere dall’anno 2023. Per l’attuazionedel presente comma è autorizzata la spesadi euro 434.927 per l’anno 2021, di euro2.174.636 per l’anno 2022, di euro 4.687.548per l’anno 2023 e di euro 8.311.940 annuia decorrere dall’anno 2024.

923. In aggiunta alle facoltà assunzio-nali previste a legislazione vigente e nellimite delle proprie dotazioni organiche, ilMinistero degli affari esteri e della coope-razione internazionale è autorizzato adassumere a tempo indeterminato, per l’anno2021, 100 dipendenti della II Area funzio-nale, posizione economica F2, e 50 dipen-denti della III Area funzionale, posizioneeconomica F1, mediante l’indizione di nuoviconcorsi, l’ampliamento dei posti messi aconcorso ovvero lo scorrimento delle gra-duatorie vigenti di concorsi già banditi. È atal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600per l’anno 2021 e di euro 5.578.399 annuia decorrere dall’anno 2022.

924. All’articolo 152, primo comma,primo periodo, del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, leparole: « nel limite di un contingente com-plessivo pari a 2.920 unità » sono sostituitedalle seguenti: « nel limite di un contin-gente complessivo pari a 3.000 unità ». Aifini dell’incremento del contingente degliimpiegati assunti a contratto dalle rappre-sentanze diplomatiche, dagli uffici conso-lari e dagli istituti italiani di cultura, comerideterminato dal primo periodo, è auto-rizzata la spesa di euro 1.711.860 perl’anno 2021, di euro 3.526.432 per l’anno2022, di euro 3.632.225 per l’anno 2023, dieuro 3.741.191 per l’anno 2024, di euro3.853.427 per l’anno 2025, di euro 3.969.030per l’anno 2026, di euro 4.088.101 perl’anno 2027, di euro 4.210.744 per l’anno2028, di euro 4.337.066 per l’anno 2029 e

ex Art. 161.

Atti Parlamentari — 339 — Camera dei Deputati

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di euro 4.467.178 annui a decorrere dal-l’anno 2030.

2. Al fine di dare attuazione a un pro-gramma di interventi, temporaneo ed ec-cezionale, finalizzato a eliminare, anchemediante l’uso di strumenti telematici, l’ar-retrato relativo ai procedimenti di esecu-zione delle sentenze penali di condanna,nonché di assicurare la piena efficacia del-l’attività di prevenzione e di repressione deireati, il Ministero della giustizia è autoriz-zato ad assumere, con contratto di lavoro atempo determinato di durata non supe-riore a dodici mesi, un contingente com-plessivo di 1.080 unità di personale ammi-nistrativo non dirigenziale, di Area II, po-sizione economica F1, così ripartito: 290unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.L’assunzione di personale di cui al primoperiodo è autorizzata, ai sensi dell’articolo36, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti dispesa di cui all’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, mediante lo scorri-mento delle graduatorie vigenti alla data dientrata in vigore della presente legge.

925. Identico.

3. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 2 è autorizzata la spesa dieuro 7.844.587 per l’anno 2021 e di euro32.659.734 per l’anno 2022.

926. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 925 è autorizzata la spesadi euro 7.844.587 per l’anno 2021 e di euro32.659.734 per l’anno 2022.

4. L’articolo 8 del decreto-legge 14 giu-gno 2019, n. 53, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, èabrogato.

927. Identico.

5. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, sono apportate le seguentimodificazioni:

928. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « delleSoprintendenze archeologia, belle arti epaesaggio » sono sostituite dalle seguenti:« degli uffici periferici » e le parole: « 16milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24milioni »;

ex Art. 161.

Atti Parlamentari — 340 — Camera dei Deputati

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b) al terzo periodo, le parole: « Cia-scuna Soprintendenza » sono sostituite dalleseguenti: « Ciascun ufficio ».

6. All’articolo 22, comma 6, terzo pe-riodo, del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:« 750.000 euro per l’anno 2019, » sono in-serite le seguenti: « a 1.500.000 euro perl’anno 2021 e a 1.500.000 euro per l’anno2022 ».

929. Identico.

7. All’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 novembre2019, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

930. Identico.

a) al primo periodo, dopo le parole:« luoghi della cultura » sono inserite le se-guenti: « e delle attività di supporto tecnico,amministrativo e contabile » e dopo le pa-role: « 29 agosto 2019, » sono inserite leseguenti: « e comunque fino al 31 dicembre2025 »;

b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Non si applica il comma 2 del-l’articolo 192 del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50 »;

c) al secondo periodo, dopo le parole:« primo periodo, » sono inserite le seguenti:« oltre alle risorse finanziarie disponibili alegislazione vigente » e le parole: « e a 245.000euro nell’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « , a 5.845.000 euro nell’anno 2021e a 5,6 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

8. Per l’attuazione del comma 7, letterac), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2022 al2025.

931. Per l’attuazione del comma 930,lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6milioni di euro per ciascuno degli anni dal2022 al 2025.

9. In considerazione degli effetti conse-guenti all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 sul patrimonio culturale è consen-tita la proroga per un periodo massimo disei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000per l’anno 2021, dei contratti a tempo de-terminato stipulati dagli istituti e luoghidella cultura ai sensi dell’articolo 8 del

932. Identico.

ex Art. 161.

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decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106, fermo restando il limitedella durata massima complessiva di tren-tasei mesi, anche non consecutivi, dei me-desimi contratti. Al personale di cui alperiodo precedente si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 20, comma 1, del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

10. Per l’attuazione del comma 9 è au-torizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno2021.

933. Per l’attuazione del comma 932 èautorizzata la spesa di euro 500.000 perl’anno 2021.

11. Al fine di potenziare le attività de-rivanti dalle accresciute competenze e dainuovi compiti previsti dalla riforma dellaPolitica agricola comune per il periodo2021-2027, la dotazione finanziaria desti-nata alle esigenze di cui all’articolo 7, comma6, del regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5 di-cembre 2019, n. 180, è incrementata dieuro 363.000 annui a decorrere dall’anno2021.

934. Identico.

12. A seguito dell’istituzione del Mini-stero dell’università e della ricerca, al finedi garantirne la funzionalità, la dotazionefinanziaria inerente alle risorse disponibiliper gli uffici di diretta collaborazione delMinistero dell’università e della ricerca, dicui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 12, è incrementata complessivamente dieuro 500.000 annui a decorrere dall’anno2021.

935. Identico.

936. Al fine di assicurare l’eserciziodelle maggiori funzioni del Ministero del-l’università e della ricerca connesse all’as-solvimento di obblighi nei confronti dell’U-nione europea e internazionali nel campodella formazione superiore e della ricercae, in particolare, alla nuova programma-zione europea della ricerca, la dotazioneorganica del Ministero dell’università e dellaricerca è incrementata di tre posizionidirigenziali di livello non generale, di cuiuna destinata alla diretta collaborazione aisensi dell’articolo 14 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delletre posizioni dirigenziali di livello non ge-nerale di cui al periodo precedente si prov-vede anche mediante l’indizione di appositi

ex Art. 161.

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concorsi pubblici, per i quali il Ministerodell’università e della ricerca è autorizzatoad avviare le relative procedure. Ai finidell’attuazione del presente comma è au-torizzata la spesa di 459.750 euro annui adecorrere dall’anno 2021, cui si provvedeai sensi del comma 941.

937. Il Ministero dell’università e dellaricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale delfabbisogno del personale, di cui all’articolo6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché della vigente dotazione or-ganica, a bandire una o più procedureconcorsuali pubbliche, per titoli ed esami,per il reclutamento di un contingente mas-simo di personale pari a 56 unità da in-quadrare nell’Area III, posizione econo-mica F1, del comparto Funzioni centrali.Le assunzioni di cui al presente commasono effettuate ai sensi dell’articolo 35,comma 4, del citato decreto legislativo n. 165del 2001.

938. Le procedure concorsuali di cui alcomma 937 sono rivolte a soggetti in pos-sesso di qualificata professionalità nellediscipline scientifiche, economiche e giuri-diche. Per la partecipazione sono richiestila laurea magistrale o specialistica nonchéuno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca;master universitario di secondo livello; di-ploma di scuola di specializzazione postuniversitaria. Le procedure, da svolgere informa telematica e decentrata, anche inderoga al comma 3-quinquies dell’articolo4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anchecon l’avvalimento delle università e delconsorzio interuniversitario CINECA, senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica, si articolano nelle seguentifasi:

a) valutazione dei titoli;

b) prova orale;

c) attività di lavoro e formazione;

d) prova scritta.

ex Art. 161.

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939. Nella valutazione dei titoli di cuialla lettera a) del 938 sono valorizzati ilpossesso di abilitazioni professionali e losvolgimento di attività lavorativa nei settoriattinenti ai profili ricercati. Nella provaorale di cui alla lettera b) del citato comma938 è valorizzato il possesso di adeguateconoscenze informatiche e digitali nonchédi un’adeguata conoscenza di almeno unalingua straniera. All’esito della valutazionedelle fasi di cui alle lettere a) e b) delmedesimo comma 938, sulla base dei pun-teggi conseguiti è formata una graduatoriaprovvisoria, alla quale si applica il primoperiodo del comma 5-ter dell’articolo 35del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e i candidati che risultano utilmente col-locati sono assunti, nel limite massimo di56 unità, nell’Area III, posizione economicaF1, del comparto Funzioni centrali, concontratto di lavoro subordinato a tempodeterminato della durata di centoventigiorni, ai fini dello svolgimento dell’attivitàdi lavoro e formazione di cui alla lettera c)del comma 938. Entro la data di conclu-sione del contratto, si svolge la prova scrittadi cui alla lettera d) del comma 938, checonsiste nella soluzione di quesiti a rispo-sta multipla, con predeterminazione deirelativi punteggi. La graduatoria definitivaè formata sulla base dei punteggi conse-guiti in ciascuna delle fasi di cui al comma938, le cui rispettive proporzioni sono ade-guatamente bilanciate nel bando.

940. Le assunzioni di cui al comma 939sono autorizzate in deroga all’articolo 36,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cuiall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057euro per l’anno 2021, cui si provvede aisensi del comma 941.

941. Agli oneri derivanti dai commi 936e 940, pari a 1.183.807 euro per l’anno2021 e a 459.750 euro annui a decorreredall’anno 2022, si provvede, per l’anno2021, quanto a 500.000 euro, mediantecorrispondente riduzione dell’incrementodi cui all’articolo 238, comma 2, primoperiodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,

ex Art. 161.

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n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a683.807 euro, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 471, della legge 27dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dal-l’anno 2022, mediante corrispondente ri-duzione dell’incremento di cui al citatoarticolo 238, comma 2, primo periodo, deldecreto-legge n. 34 del 2020, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 77 del2020.

942. Al fine di assicurare l’eserciziodelle maggiori funzioni del Ministero del-l’istruzione connesse anche alle iniziativerelative agli impegni sovranazionali euro-pei, la vigente dotazione organica del pre-detto Ministero è incrementata di tre po-sizioni dirigenziali di livello non generale.Nelle more dell’entrata in vigore dei con-seguenti regolamenti di organizzazione delMinistero dell’istruzione, le tre posizionidirigenziali di cui al primo periodo sonodestinate alla struttura di cui all’articolo 4,comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 12. Alla coperturadelle tre posizioni dirigenziali non generalidi cui al presente comma si provvede an-che mediante concorsi pubblici, per i qualiil Ministero dell’istruzione è autorizzato aindire le relative procedure.

Art. 162.

(Disposizioni in materia di assunzioni neiterritori colpiti da eventi sismici)

943. All’articolo 57, comma 3, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 ot-tobre 2020, n. 126, dopo le parole: « ri-compresi nei crateri » sono inserite le se-guenti: « del sisma del 2002, ».

1. All’articolo 57, comma 3-bis, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-bre 2020, n. 126, sono apportate le se-guenti modificazioni:

944. Identico:

a) le parole: « e a 30 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « , a 30 milioni di

a) le parole: « e a 30 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « , a 31 milioni di

ex Art. 162.

ex Art. 161.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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euro per l’anno 2021 e a 82 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022 »;

euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022 »;

b) la lettera b) è abrogata. b) identica.

945. All’articolo 3 del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il terzo periodoè inserito il seguente: « Per l’anno 2021 èassegnato un contributo straordinario di10 milioni di euro »;

b) al comma 2, dopo il quarto periodoè inserito il seguente: « Per l’anno 2021 èdestinato un contributo pari a 1 milione dieuro » e, al sesto periodo, le parole: « Perciascuno degli anni 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « Per ciascuno de-gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

946. All’articolo 14, comma 6, primoperiodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016,n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 ».

947. All’articolo 2-bis, comma 22, terzoperiodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da:« 31 dicembre 2020 » fino a: « secondo pe-riodo del medesimo comma 6 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021,nelle ipotesi previste dal primo periodo edal secondo periodo del citato comma 6dell’articolo 14 del decreto-legge n. 244 del2016 ».

948. Lo Stato concorre, in tutto o inparte, agli oneri derivanti dai commi 946 e947, nel limite di spesa complessivo di1.500.000 euro per l’anno 2021.

949. Il termine di cui all’articolo 3,comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

950. Lo Stato concorre, in tutto o inparte, agli oneri derivanti dal comma 949,nel limite di spesa complessivo di 1.500.000euro per l’anno 2021.

ex Art. 162.

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951. All’articolo 57, comma 3, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 ot-tobre 2020, n. 126, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal 1°novembre 2020, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « con le procedure »sono inserite le seguenti: « , i termini »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per le assunzioni di cui al pre-sente comma, i requisiti di cui all’articolo20, comma 1, del decreto legislativo n. 75del 2017 possono essere maturati anchecomputando i periodi di servizio svolti atempo determinato presso amministrazionidiverse da quella che procede all’assun-zione, purché comprese tra gli Uffici spe-ciali per la ricostruzione, gli enti locali o glienti parco dei predetti crateri, ferma re-stando la sussistenza dei requisiti di cuiall’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), deldecreto legislativo n. 75 del 2017. Al per-sonale con contratti di lavoro a tempodeterminato che abbia svolto presso gli entidi cui al periodo precedente, alla data del31 dicembre 2021, un’attività lavorativa dialmeno tre anni, anche non continuativi,nei precedenti otto anni è riservata unaquota non superiore al 50 per cento deiposti disponibili nell’ambito dei concorsipubblici banditi dai predetti enti. Per taliconcorsi i relativi bandi prevedono altresìl’adeguata valorizzazione dell’esperienza la-vorativa maturata presso i predetti enti concontratti di somministrazione e lavoro ».

952. Il termine di trenta giorni indicatoal terzo periodo del comma 3-bis dell’ar-ticolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogatoal 31 marzo 2021.

953. Allo scopo di soddisfare le esigenzedei territori colpiti dai sismi degli anni2009, 2012 e 2016, fermo restando quantoprevisto dai commi 3 e seguenti dell’arti-colo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, al personalecon rapporto di lavoro a tempo determi-

ex Art. 162.

Atti Parlamentari — 347 — Camera dei Deputati

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nato alle dipendenze di una delle ammi-nistrazioni indicate nel citato comma 3,che risulti in possesso, al 31 dicembre2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b)del comma 1 dell’articolo 20 del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbiamaturato, anche presso amministrazionidiverse da quella che procede all’assun-zione, almeno due anni di servizio ai sensidella lettera c) del citato comma 1, e chesia stato titolare di precedenti rapporti dicollaborazione coordinata e continuativacon una o più delle predette amministra-zioni, si applica, in coerenza con il pianotriennale dei fabbisogni dell’amministra-zione stessa e senza nuovi o maggiori oneriper lo Stato, il comma 11-bis del citatoarticolo 20 del decreto legislativo n. 75 del2017.

954. Al fine di assicurare la definitiva ecompleta ultimazione dell’opera di rico-struzione nei comuni della Campania col-piti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981,sono attribuite ai singoli comuni della re-gione Campania le competenze di spesa,programmazione e controllo delle sommeresidue da liquidare e già assegnate, pari a:euro 43.787.690,62 dal decreto del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasportin. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro12.951.040,54 dal decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012.Inoltre tutte le risorse ancora disponibilisulle contabilità speciali dei comuni, apertee risultanti dal conto della Banca d’Italia al31 dicembre 2018, sono assegnate ai co-muni per il completamento degli interventidi ricostruzione.

Art. 163.

(Poli territoriali avanzati)

1. Al fine di garantire lo svolgimento inmodalità decentrata e digitale dei concorsiunici di cui all’articolo 4, comma 3-quin-quies, del decreto-legge 31 agosto 2013,

955. Identico.

ex Art. 163.

ex Art. 162.

Atti Parlamentari — 348 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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n. 101, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo35, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché per sostenerel’organizzazione flessibile del lavoro pub-blico e la formazione del personale pub-blico, il Dipartimento della funzione pub-blica della Presidenza del Consiglio deiministri provvede all’istituzione, presso ogniregione e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano, di poli territoriali avanzati,anche mediante il recupero e riuso e ilcambio di utilizzo degli immobili pubblici edei beni immobili confiscati alla crimina-lità organizzata.

2. A fini di cui al comma 1, il Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri può stipu-lare appositi accordi con l’Agenzia del de-manio, con l’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata e con le altre amministrazionititolari di idonei beni immobili.

956. A fini di cui al comma 955, ilDipartimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri puòstipulare appositi accordi con l’Agenzia deldemanio, con l’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata e con le altre amministrazionititolari di idonei beni immobili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2del presente articolo, le risorse disponibiliin conto residui di cui all’articolo 2, comma5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previaricognizione dei fabbisogni, con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonoattribuite, per l’anno 2021, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri.

957. Per le finalità di cui ai commi 955e 956 del presente articolo, le risorse di-sponibili in conto residui di cui all’articolo2, comma 5, della legge 19 giugno 2019,n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni,con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro per la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono attribuite, per l’anno2021, alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri.

4. I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 dellalegge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.

958. Identico.

Art. 164.

(Incremento del fondo per il rinnovo con-trattuale)

1. Le risorse finanziarie di cui all’arti-colo 1, comma 436, della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono incrementate di 400milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.

959. Identico.

ex Art. 164.

ex Art. 163.

Atti Parlamentari — 349 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 165.

(Disposizioni in materia di personale sco-lastico)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, dopo il comma 366 è inseritoil seguente:

960. Identico.

« 366-bis. Allo scopo di garantire la con-tinuità didattica per gli alunni con disabi-lità, il fondo di cui al comma 366 è rifi-nanziato in misura pari a 62,76 milioni dieuro nell’anno 2021, a 321,34 milioni dieuro nell’anno 2022, a 699,43 milioni dieuro nell’anno 2023, a 916,36 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a1.031,52 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2029. La dotazione dell’organicodell’autonomia, a valere sulle risorse di cuial primo periodo, è incrementata di 5.000posti di sostegno a decorrere dall’anno sco-lastico 2021/2022, di 11.000 posti di soste-gno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decor-rere dall’anno scolastico 2023/2024. Allaripartizione delle risorse di cui al presentecomma, disponibili a decorrere dall’annoscolastico 2021/2022, si provvede con de-creto del Ministro dell’istruzione, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze. All’incremento derivante dall’at-tuazione del presente comma non si appli-cano le disposizioni del comma 373 ».

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, èincrementato di 10 milioni di euro perl’anno 2021 destinati alla realizzazione diinterventi di formazione obbligatoria delpersonale docente impegnato nelle classicon alunni con disabilità. Tale formazioneè finalizzata all’inclusione scolastica dell’a-lunno con disabilità e a garantire il prin-cipio di contitolarità nella presa in caricodell’alunno stesso. Con decreto del Mini-stro dell’istruzione, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti le modalitàattuative, prevedendo il divieto di esonero

961. Identico.

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 350 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dall’insegnamento, i criteri di riparto, lecondizioni per riservare la formazione alsolo personale non in possesso del titolo dispecializzazione sul sostegno, la determi-nazione delle unità formative comunquenon inferiori a 25 ore di impegno comples-sivo, i criteri e le modalità di monitoraggiodelle attività formative di cui al presentecomma.

3. Al fine di realizzare l’inclusione sco-lastica degli alunni con disabilità, per cia-scuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milionidi euro per l’acquisto e la manutenzione diattrezzature tecniche e di sussidi didatticidi cui all’articolo 13, comma 1, lettera b),della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e perl’acquisizione di servizi necessari al loromiglior utilizzo, destinati alle istituzioniscolastiche che accolgono alunni con disa-bilità certificata ai sensi della citata leggen. 104 del 1992. Con decreto del Ministrodell’istruzione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono disciplinati i criteri e lemodalità di assegnazione delle risorse de-dicate e il relativo monitoraggio.

962. Identico.

4. Al fine di regolare l’assegnazione dellerisorse professionali di sostegno didattico edi assistenza specialistica, agli alunni condisturbi specifici di apprendimento diagno-sticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, spettano esclusivamente le misureeducative e didattiche di supporto di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 170 del2010, senza l’impiego delle risorse profes-sionali di cui alla legge 5 febbraio 1992,n. 104, erogate in attuazione dell’articolo 3del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

963. Identico.

5. Al fine di trasformare in contratto atempo pieno il contratto di lavoro a tempoparziale di 4.485 collaboratori scolatici, dicui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo2020, nonché di assumere, fino a un mas-simo di 45 unità, con contratto di lavoro atempo pieno, a decorrere dal 1° settembre2021, coloro che nella procedura selettivadi cui al citato articolo 58, comma 5-ter, deldecreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati

964. Identico.

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 351 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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in sovrannumero nella provincia in virtùdella propria posizione in graduatoria, ilMinistero dell’istruzione è autorizzato, inaggiunta alle ordinarie facoltà assunzio-nali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti edisponibili nell’organico di diritto del per-sonale amministrativo, tecnico e ausiliarioe non coperti a tempo indeterminato nel-l’anno scolastico 2020/2021. Le supplenzeeventualmente conferite per la coperturadei posti di cui al periodo precedente primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge restano confermate per la du-rata delle stesse. A tal fine è autorizzata laspesa di 56,17 milioni di euro per l’anno2021, di 56,91 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milionidi euro per l’anno 2029, di 61,56 milioni dieuro per l’anno 2030 e di 61,62 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2031.

965. All’articolo 58 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,dopo il comma 5-sexies è aggiunto il se-guente:

« 5-septies. Nel limite di spesa di cui alcomma 5-bis, primo periodo, i posti di cuial comma 5-ter che siano eventualmenterimasti vacanti e disponibili dopo la pro-cedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies,sono destinati, su istanza di parte, ai sog-getti di cui al comma 5-sexies che, pur inpossesso dei requisiti ivi previsti, non ab-biano trovato posto nella relativa provin-cia. A tal fine, è predisposta un’appositagraduatoria nazionale, formulata sulla basedel punteggio attribuito in attuazione delcomma 5-sexies. Alle conseguenti assun-zioni si applicano le disposizioni di cui alcomma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo enono periodo. Successivamente alle pre-dette procedure selettive e sempre nel li-mite di spesa di cui al comma 5-bis, primoperiodo, sono autorizzate assunzioni per lacopertura dei posti resi nuovamente dispo-nibili ai sensi del medesimo comma ».

6. Al fine di assicurare anche nelle scuoledell’infanzia, nelle scuole primarie e nellescuole secondarie di primo grado la fun-zionalità della strumentazione informatica,il termine dei contratti sottoscritti ai sensi

966. Identico.

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 352 — Camera dei Deputati

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dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A talfine è autorizzata la spesa di 13,80 milionidi euro per l’anno 2021.

7. Al fine di assicurare stabilmentequanto previsto dal comma 6 del presentearticolo, a decorrere dall’anno scolastico2021/2022 la dotazione organica del perso-nale amministrativo, tecnico e ausiliario dicui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, è incrementata di 530 posti di per-sonale assistente tecnico, da destinare allescuole di cui al citato comma 6. Le facoltàassunzionali del personale assistente tec-nico, comprese quelle corrispondenti a 470posti rimasti vacanti e disponibili nell’or-ganico di diritto e non coperti a tempoindeterminato nell’anno scolastico 2020/2021, sono corrispondentemente incremen-tate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzatala spesa di 9,26 milioni di euro per l’anno2021, di 31,43 milioni di euro per l’anno2022, di 30,51 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milionidi euro per l’anno 2027 e di 32,44 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2028.

967. Al fine di assicurare stabilmentequanto previsto dal comma 966 del pre-sente articolo, a decorrere dall’anno scola-stico 2021/2022 la dotazione organica delpersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario di cui all’articolo 19, comma 7, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, è incrementata di 1.000 postidi personale assistente tecnico, da desti-nare alle scuole di cui al citato comma 966.Le facoltà assunzionali del personale assi-stente tecnico sono corrispondentementeincrementate di 1.000 unità. A tal fine èautorizzata la spesa di 9,26 milioni di europer l’anno 2021, di 31,43 milioni di europer l’anno 2022, di 30,51 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di31,16 milioni di euro per l’anno 2027 e di32,44 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2028.

8. La dotazione organica complessiva dicui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di1.000 posti, con riferimento alla scuoladell’infanzia, da destinare al potenzia-mento dell’offerta formativa nel relativogrado di istruzione. Con il decreto del Mi-nistro dell’istruzione di cui al citato arti-colo 1, comma 64, della legge n. 107 del2015, il contingente di 1.000 posti è ripar-tito tra le regioni. A tal fine è autorizzatala spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno2021, di 38,43 milioni di euro per l’anno2022, di 37,32 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milionidi euro per l’anno 2027 e di 40,79 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2028.

968. Identico.

9. Il fondo di cui all’articolo 12 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, èincrementato, a decorrere dall’anno 2021,di 60 milioni di euro annui. Per l’anno2021, in deroga alle disposizioni del citato

969. Identico.

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 353 — Camera dei Deputati

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articolo 12, comma 4, del decreto legisla-tivo n. 65 del 2017, una quota parte del-l’incremento, pari a euro 1.500.000, è de-stinata al Ministero dell’istruzione per l’at-tivazione del sistema informativo nazionaledi cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), delmedesimo decreto legislativo n. 65 del 2017.A tal fine è autorizzata la spesa di 60milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.

10. Al fine di continuare a promuoveremisure e progetti di innovazione didattica edigitale nelle scuole, all’articolo 1, comma725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono apportate le seguenti modificazioni:

970. Identico.

a) dopo le parole: « 2020/2021 » sonoinserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;

b) le parole da: « può essere esoneratodall’esercizio delle attività didattiche » finoa: « équipe territoriali formative » sono so-stituite dalle seguenti: « sono individuatedal Ministero dell’istruzione le équipe for-mative territoriali costituite da un numerodi docenti pari a 20 da porre in posizionedi comando presso gli uffici scolastici re-gionali e presso l’amministrazione centrale,da destinare esclusivamente ad azioni disupporto al Piano nazionale per la scuoladigitale, e un numero massimo di ulteriori200 docenti da porre in semi esonero dal-l’esercizio delle attività didattiche per il 50per cento dell’orario di servizio ».

11. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 10 è autorizzata la spesa dieuro 1.446.158 per l’anno 2021, di euro3.615.396 per l’anno 2022 e di euro 2.169.238per l’anno 2023.

971. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 970 è autorizzata la spesadi euro 1.446.158 per l’anno 2021, di euro3.615.396 per l’anno 2022 e di euro 2.169.238per l’anno 2023.

972. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,con modificazioni, dalla legge 20 dicembre2019, n. 159, le parole: « , nelle quali lapercentuale di idonei è elevata al 30 percento dei posti messi a concorso per lasingola regione, con arrotondamento all’u-nità superiore » sono sostituite dalle se-guenti: « rispetto alle quali, in deroga aquanto previsto dal decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 354 — Camera dei Deputati

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sono previsti limiti all’inserimento in gra-duatoria degli idonei non vincitori ».

973. All’articolo 32-ter, comma 3, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, le parole: « elevata al50 per cento » sono soppresse.

12. All’articolo 1, comma 330, della legge23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».

974. Identico.

975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 64, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 13, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Per gestire, coordinare e vigilare ilsistema della formazione italiana nel mondo,la selezione e la destinazione all’estero delpersonale di cui all’articolo 18, nonché leulteriori attività di cui al presente decretolegislativo, il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale si avvaledi dirigenti scolastici, docenti e personaleamministrativo della scuola nel limite com-plessivo di 70 unità »;

b) all’articolo 15, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Le attività di formazione del per-sonale da destinare all’estero sono orga-nizzate dal Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale con ifondi di cui all’articolo 39, comma 1 »;

c) all’articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Il personale èselezionato dal Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale sullabase di un bando emanato sentito il Mini-stero dell’istruzione »;

2) al comma 4, le parole: « dell’i-struzione dell’università e della ricerca »sono sostituite dalle seguenti: « degli affariesteri e della cooperazione internazio-nale »;

d) all’articolo 20, comma 2, le parole:« dell’istruzione dell’università e della ri-

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 355 — Camera dei Deputati

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cerca » sono sostituite dalla seguente: « pre-detto »;

e) all’articolo 24:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale, sentitoil Ministero dell’istruzione, può inviare, peresigenze di servizio, personale docente eamministrativo e dirigenti scolastici in as-segnazione temporanea presso scuole sta-tali all’estero e per altre iniziative discipli-nate dal presente decreto legislativo, per ladurata massima di un anno scolastico, neilimiti delle risorse finanziarie disponibili.Il personale di cui al presente comma èindividuato sulla base delle graduatorie dicui all’articolo 19, comma 4. In mancanzadi graduatorie utili, il Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionalepuò individuare candidati idonei attin-gendo a graduatorie di altre aree linguisti-che o di materie affini o, in mancanzaanche di queste, pubblicando nel propriosito internet istituzionale un interpello sem-plificato, anche limitato al personale di cuiall’articolo 13, comma 1. Il personale ècollocato fuori ruolo e conserva, per l’in-tera durata della missione, la sede occu-pata nel territorio nazionale »;

2) al comma 2, le parole: « di con-certo con » sono sostituite dalla seguente:« sentito »;

f) all’articolo 30, comma 1, dopo leparole: « articolo 144 » sono inserite leseguenti: « , commi primo, secondo e terzo, »;

g) all’articolo 35, comma 2, le parole:« dell’istruzione dell’università e della ri-cerca, sentito il Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale » sonosostituite dalle seguenti: « degli affari esterie della cooperazione internazionale, sen-tito il Ministero dell’istruzione »;

h) le parole: « dell’università e dellaricerca », ovunque ricorrono, sono sop-presse.

ex Art. 165.

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976. Le disposizioni di cui alle lettereb), c), d) e g) del comma 975 si applicanoa decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

977. A decorrere dal primo giorno delsecondo mese successivo alla data di en-trata in vigore della presente legge, il per-sonale già collocato fuori ruolo presso ilMinistero dell’istruzione ai sensi dell’arti-colo 13, comma 1, del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 64, che non abbia optatoper la permanenza nello stesso Ministero,è ricollocato fuori ruolo presso il Ministerodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale. I dirigenti scolastici, i docentie il personale amministrativo della scuolacollocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo13, comma 1, del citato decreto legislativon. 64 del 2017 non possono comunqueeccedere il numero complessivo di 70 unità.Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge le scuole stataliall’estero, nei limiti delle risorse finanzia-rie disponibili a legislazione vigente, ade-guano alle disposizioni dell’articolo 33 deldecreto legislativo n. 64 del 2017 i con-tratti di lavoro già afferenti alle soppressecasse scolastiche.

978. Per l’anno scolastico 2021/2022,alle istituzioni scolastiche autonome costi-tuite con un numero di alunni inferiore a500 unità, ridotto fino a 300 unità per leistituzioni situate nelle piccole isole, neicomuni montani o nelle aree geografichecaratterizzate da specificità linguistiche, nonpossono essere assegnati dirigenti scolasticicon incarico a tempo indeterminato. Lepredette istituzioni scolastiche sono confe-rite in reggenza a dirigenti scolastici tito-lari di incarico presso altre istituzioni sco-lastiche autonome. Alle istituzioni scolasti-che autonome di cui al primo periodo nonpuò essere assegnato in via esclusiva unposto di direttore dei servizi generali eamministrativi; con decreto del direttoregenerale o del dirigente non generale tito-lare dell’ufficio scolastico regionale com-petente, il posto è assegnato in comune conaltre istituzioni scolastiche.

979. Per l’attuazione di quanto previstoal comma 978 è autorizzata la spesa di13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di

ex Art. 165.

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27,23 milioni di euro annui per l’anno2022.

980. All’articolo 1 del decreto-legge 29ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,n. 159, dopo il comma 18-octies sono in-seriti i seguenti:

« 18-novies. Esclusivamente in caso diesaurimento delle graduatorie utili, a legi-slazione vigente, al fine dell’immissione inruolo dei docenti di sostegno e solo all’esitodelle procedure di cui al comma 17-ter, lefacoltà assunzionali annualmente autoriz-zate per la predetta tipologia di posto sonoutilizzate per lo scorrimento delle gradua-torie costituite e aggiornate con cadenzabiennale ai sensi del comma 18-decies.

18-decies. Il Ministero dell’istruzione èautorizzato a bandire procedure selettive,su base regionale, finalizzate all’accesso inruolo su posto di sostegno dei soggetti inpossesso del relativo titolo di specializza-zione conseguito ai sensi della normativavigente, nei limiti assunzionali di cui alcomma 18-novies. La validità dei titoliconseguiti all’estero è subordinata alla pienavalidità del titolo nei Paesi ove è statoconseguito e al suo riconoscimento in Italiaai sensi della normativa vigente. Con de-creto del Ministro dell’istruzione sono di-sciplinati il contenuto del bando, i terminie le modalità di presentazione delle do-mande, la configurazione della prova ov-vero delle prove concorsuali e la relativagriglia di valutazione, i titoli valutabili, lacomposizione delle commissioni giudica-trici e modalità e titoli per l’aggiornamentodelle graduatorie. Il decreto fissa altresì ilcontributo di segreteria, in maniera tale dacoprire integralmente la spesa di organiz-zazione e svolgimento della procedura.

18-undecies. Le graduatorie di cui alcomma 18-decies sono integrate ogni dueanni a seguito di nuova procedura ai sensidel medesimo comma 18-decies, a cui pos-sono partecipare solo i soggetti aventi titoloai sensi del predetto comma 18-decies.Ogni due anni, inoltre, per i candidati giàcollocati nelle predette graduatorie è pre-visto l’aggiornamento del punteggio sullabase dei titoli conseguiti tra la data di

ex Art. 165.

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partecipazione alla procedura e la datadell’aggiornamento ».

981. Al fine di evitare la ripetizione disomme già erogate in favore dei dirigentiscolastici nell’anno scolastico 2019/2020,nello stato di previsione del Ministero del-l’istruzione è istituito un fondo con unadotazione di 25,856 milioni di euro perl’anno 2021, da destinare alla coperturadelle maggiori spese sostenute per il pre-detto anno scolastico in conseguenza del-l’ultrattività riconosciuta ai contratti col-lettivi regionali relativi all’anno scolastico2016/2017. In nessun caso possono esserericonosciuti emolumenti superiori a quelliderivanti dalla predetta ultrattività. Il fondodi cui al primo periodo è ripartito condecreto del Ministro dell’istruzione, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, informate le organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative dell’a-rea dirigenziale « Istruzione e ricerca ».

982. Per l’attuazione del comma 981 èautorizzata la spesa di 25,856 milioni dieuro per l’anno 2021, cui si provvede me-diante riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre1997, n. 440.

983. Il comma 7 dell’articolo 2259-terdel codice dell’ordinamento militare, di cuial decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dall’anno 2021, quotaparte dei risparmi derivanti dalla progres-siva riduzione del personale civile, pari a20 milioni di euro annui, è destinata adalimentare il fondo risorse decentrate delpersonale civile del Ministero della difesa eun’ulteriore quota parte, pari a 30 milionidi euro annui, è destinata ad aumentareper il medesimo personale l’indennità diamministrazione, le cui misure sono deter-minate in sede di contrattazione collettivaper il triennio 2019-2021. L’utilizzo dellepredette risorse è subordinato alla progres-siva riduzione, sino al raggiungimento delnumero di 20.000 unità, della dotazioneorganica complessiva del personale civiledel Ministero della difesa fissata dalla ta-bella 1 allegata al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 359 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87del 13 aprile 2013, da operare in sede diprogrammazione triennale del fabbisognodi personale, ai sensi degli articoli 6 eseguenti del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 ».

Art. 166.

(Piano quinquennale per le assunzioni dipersonale delle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi diprevenzione e di controllo del territorio,nonché di tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica ed economico-finanziaria,connessi anche all’emergenza sanitaria daCOVID-19, nonché l’efficienza degli istitutipenitenziari, fermo restando quanto previ-sto dagli articoli 703 e 2199 del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autoriz-zata, con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o con le modalitàdi cui all’articolo 66, comma 9-bis, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordi-naria di un contingente massimo di 4.535unità delle Forze di polizia, nel limite delladotazione organica, in aggiunta alle facoltàassunzionali previste a legislazione vigente,nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°ottobre di ciascun anno, entro il limite dispesa di cui al comma 2 del presente arti-colo e per un numero massimo di:

984. Al fine di incrementare i servizi diprevenzione e di controllo del territorio,nonché di tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica ed economico-finanziaria,connessi anche all’emergenza sanitaria daCOVID-19, nonché l’efficienza degli istitutipenitenziari, fermo restando quanto previ-sto dagli articoli 703 e 2199 del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autoriz-zata, con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o con le modalitàdi cui all’articolo 66, comma 9-bis, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordi-naria di un contingente massimo di 4.535unità delle Forze di polizia, nel limite delladotazione organica, in aggiunta alle facoltàassunzionali previste a legislazione vigente,nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°ottobre di ciascun anno, entro il limite dispesa di cui al comma 985 del presentearticolo e per un numero massimo di:

a) 800 unità per l’anno 2021, di cui600 unità nel Corpo della guardia di fi-nanza e 200 unità nel Corpo di poliziapenitenziaria;

a) identica;

b) 500 unità per l’anno 2022, di cui300 unità nel Corpo della guardia di fi-nanza e 200 unità nel Corpo di poliziapenitenziaria;

b) identica;

c) 1.160 unità per l’anno 2023, di cui300 unità nella Polizia di Stato, 200 unitànell’Arma dei carabinieri, 150 unità nelCorpo della guardia di finanza e 510 unitànel Corpo di polizia penitenziaria;

c) identica;

d) 1.160 unità per l’anno 2024, di cui200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità

d) identica;

ex Art. 166.

ex Art. 165.

Atti Parlamentari — 360 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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nell’Arma dei carabinieri, 200 unità nelCorpo della guardia di finanza e 510 unitànel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 915 unità per l’anno 2025, di cui100 unità nella Polizia di Stato, 250 unitànell’Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpodella guardia di finanza e 515 unità nelCorpo di polizia penitenziaria.

e) identica.

2. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 1, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo da ripartire, con il de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di cui al medesimo comma 1, con unadotazione di euro 3.855.298 per l’anno 2021,di euro 32.318.063 per l’anno 2022, di euro58.358.288 per l’anno 2023, di euro103.346.347 per l’anno 2024, di euro151.510.382 per l’anno 2025, di euro187.987.418 per l’anno 2026, di euro195.007.907 per l’anno 2027, di euro196.566.668 per l’anno 2028, di euro199.622.337 per l’anno 2029, di euro202.387.875 per l’anno 2030, di euro204.480.113 per l’anno 2031, di euro205.659.245 per l’anno 2032, di euro206.733.517 per l’anno 2033, di euro208.639.130 per l’anno 2034, di euro210.838.415 per l’anno 2035 e di euro213.454.024 annui a decorrere dall’anno2036.

985. Per l’attuazione delle disposizionidel comma 984, nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeè istituito un fondo da ripartire, con ildecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al medesimo comma 1, conuna dotazione di euro 3.855.298 per l’anno2021, di euro 32.318.063 per l’anno 2022, dieuro 58.358.288 per l’anno 2023, di euro103.346.347 per l’anno 2024, di euro151.510.382 per l’anno 2025, di euro187.987.418 per l’anno 2026, di euro195.007.907 per l’anno 2027, di euro196.566.668 per l’anno 2028, di euro199.622.337 per l’anno 2029, di euro202.387.875 per l’anno 2030, di euro204.480.113 per l’anno 2031, di euro205.659.245 per l’anno 2032, di euro206.733.517 per l’anno 2033, di euro208.639.130 per l’anno 2034, di euro210.838.415 per l’anno 2035 e di euro213.454.024 annui a decorrere dall’anno2036.

3. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie, com-prese le spese per mense e buoni pasto, èautorizzata la spesa di euro 4.116.000 perl’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, dieuro 7.422.830 per l’anno 2024 e di euro5.915.870 per l’anno 2025, da iscrivere inun apposito fondo da istituire nello stato diprevisione del Ministero dell’interno da ri-partire tra le amministrazioni interessatecon le modalità di cui al comma 1.

986. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie, com-prese le spese per mense e buoni pasto, èautorizzata la spesa di euro 4.116.000 perl’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, dieuro 7.422.830 per l’anno 2024 e di euro5.915.870 per l’anno 2025, da iscrivere inun apposito fondo da istituire nello stato diprevisione del Ministero dell’interno da ri-partire tra le amministrazioni interessatecon le modalità di cui al comma 984.

4. Entro il 30 giugno dell’anno succes-sivo a quello al quale si riferisce l’autoriz-zazione ad assumere, le amministrazionicomunicano al Dipartimento della fun-zione pubblica della Presidenza del Consi-glio dei ministri e al Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Mini-stero dell’economia e delle finanze i dati

987. Entro il 30 giugno dell’anno suc-cessivo a quello al quale si riferisce l’auto-rizzazione ad assumere, le amministrazionicomunicano al Dipartimento della fun-zione pubblica della Presidenza del Consi-glio dei ministri e al Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Mini-stero dell’economia e delle finanze i dati

ex Art. 166.

Atti Parlamentari — 361 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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concernenti le assunzioni effettuate e lasituazione organica complessiva e del ruoloiniziale, anche al fine del riparto dellerisorse dei fondi di cui ai commi 2 e 3.

concernenti le assunzioni effettuate e lasituazione organica complessiva e del ruoloiniziale, anche al fine del riparto dellerisorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

988. Identico.

989. Al fine di mantenere elevati i livellioperativi e di efficienza del Corpo dellecapitanerie di porto – Guardia costiera,nonché di fare fronte agli accresciuti com-piti di garanzia della sicurezza della navi-gazione, dei passeggeri e delle merci tra-sportate, al comma 1 dell’articolo 815 delcodice dell’ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lalettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) 3.500 fino all’anno 2020, 3.600per l’anno 2021, 3.730 per l’anno 2022,3.880 per l’anno 2023, 4.030 per l’anno2024, 4.180 per l’anno 2025, 4.230 perl’anno 2026 e 4.250 dall’anno 2027 in ser-vizio permanente ».

990. All’articolo 585, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti:

h-septies) per l’anno 2023:88.748.197,04;

h-octies) per l’anno 2024:94.904.738,87;

h-novies) per l’anno 2025:101.061.280,69;

h-decies) per l’anno 2026:103.337.793,52;

h-undecies) per l’anno 2027:104.418.929,64;

h-duodecies) per l’anno 2028:104.698.134,11;

h-terdecies) per l’anno 2029:104.975.165,92;

h-quaterdecies) per l’anno 2030:105.252.197,73;

h-quinquiesdecies) per l’anno 2031:106.044.951,54;

ex Art. 166.

Atti Parlamentari — 362 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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h-sexiesdecies) per l’anno 2032:106.808.612,95;

h-septiesdecies) per l’anno 2033:107.628.048,67;

h-duodevicies) per l’anno 2034:108.410.280,29;

h-undevicies) per l’anno 2035:109.192.511,91;

h-vicies) per l’anno 2036:109.459.022,53;

h-vicies semel) a decorrere dall’anno2037: 109.570.365,55.

991. Ai fini del comma 989 è autoriz-zata la spesa di euro 798.668,25 per l’anno2023, euro 1.636.713,28 per l’anno 2024,euro 2.474.758,30 per l’anno 2025, euro3.312.803,33 per l’anno 2026, euro4.150.848,35 per l’anno 2027, euro4.190.225,12 per l’anno 2028, euro4.227.429,23 per l’anno 2029, euro4.264.633,34 per l’anno 2030, euro4.301.837,45 per l’anno 2031, euro4.339.041,56 per l’anno 2032, euro4.487.588,68 per l’anno 2033, euro4.598.931,70 per l’anno 2034, euro4.710.274,72 per l’anno 2035, euro4.821.617,74 per l’anno 2036 ed euro4.932.960,76 annui a decorrere dall’anno2037.

992. Per le spese di funzionamento con-nesse alle previsioni di cui ai commi 989 e990, comprese le spese per mense e buonipasto, è autorizzata la spesa di 29.120 europer l’anno 2023, 58.240 euro per l’anno2024, 87.360 euro per l’anno 2025, 116.480euro per l’anno 2026 e 145.600 euro annuia decorrere dall’anno 2027.

993. Per l’anno 2021, in considerazionedelle eccezionali esigenze organizzative ne-cessarie ad assicurare l’attuazione dellemisure finalizzate alla prevenzione e alcontenimento dell’epidemia di COVID-19,la maggiore spesa di personale rispetto aquella sostenuta nell’anno 2019 per con-tratti di lavoro subordinato a tempo deter-minato del personale della polizia localedei comuni, delle unioni di comuni e dellecittà metropolitane, fermo restando il ri-spetto dell’equilibrio di bilancio, non si

ex Art. 166.

Atti Parlamentari — 363 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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computa ai fini delle limitazioni finanzia-rie stabilite dall’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.

994. All’articolo 115, comma 1, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, le parole: « Per l’anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni2020 e 2021 ».

995. Al fine di dare attuazione a inter-venti in materia di riforma della polizialocale, nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un Fondo conuna dotazione di 20 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2022. I predetti in-terventi sono disposti con appositi provve-dimenti normativi, a valere sulle risorse delFondo di cui al primo periodo.

Art. 167.

(Misure per l’incremento dei servizi dicontrollo del territorio e di prevenzione dei

reati)

1. Per i peculiari compiti connessi ancheall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall’anno 2021 è istituito unapposito fondo nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze conuna dotazione di 50 milioni di euro annui,da ripartire con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta dei Mi-nistri per la pubblica amministrazione edell’economia e delle finanze, sentiti i Mi-nistri dell’interno, della difesa e della giu-stizia, per la retribuzione dei servizi esterniovvero delle attività operative al di fuoridell’ordinaria sede di servizio svolte dalpersonale delle Forze armate, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.

996. Identico.

ex Art. 167.

ex Art. 166.

Atti Parlamentari — 364 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 168.

(Incremento della dotazione finanziariadell’Agenzia per le erogazioni in agricol-

tura)

1. Al fine di garantire l’efficace svolgi-mento delle attività derivanti dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19 nonchédalle ulteriori esigenze connesse all’attivitàdi sostegno al settore agricolo, la dotazionefinanziaria dell’Agenzia per le erogazioniin agricoltura è incrementata di 10 milionidi euro per l’anno 2021.

997. Identico.

Art. 169.

(Disposizioni in materia di personale a tempodeterminato dell’Ente per lo sviluppo del-l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Irpinia)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 170.

(Disposizioni in materia di razionalizzazionedel modello contrattuale del Ministero del-l’economia e delle finanze con la SOGEI

Spa)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 171.

(Disposizioni in materia di Corpo dellaguardia di finanza)

1. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168,sono apportate le seguenti modificazioni:

998. Identico.

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. Se gli accertatori sonomilitari del Corpo della guardia di finanza,le quote previste dall’articolo 1, primocomma, lettere c), e d), e terzo comma, equelle spettanti agli accertatori nei casiindicati dall’articolo 2 sono assegnate a unapposito fondo istituito nello stato di pre-

ex Art. 168.

ex Art. 169.

ex Art. 170.

ex Art. 171.

Atti Parlamentari — 365 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, per la distribuzione ai militari delmedesimo Corpo.

2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, le quote di cui al comma 1 delpresente articolo sono integralmente distri-buite in premi ai militari del Corpo dellaguardia di finanza secondo modalità e cri-teri stabiliti con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, su proposta delComandante generale del medesimo Corpo »;

b) l’articolo 4 è abrogato.

2. All’articolo 1, comma 7, del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopoil quarto periodo è inserito il seguente:« Con il medesimo decreto ministeriale puòessere altresì stabilita un’ulteriore quota,eccedente i vigenti limiti di spesa, di am-montare non superiore a 15 milioni di euroannui, da destinare al fondo di cui allalegge 20 ottobre 1960, n. 1265 ».

999. Identico.

3. All’articolo 2 della legge 23 dicembre2009, n. 191, dopo il comma 28 è inseritoil seguente:

1000. Identico.

« 28-bis. Le somme derivanti dalla con-cessione in uso temporaneo delle denomi-nazioni, degli stemmi, degli emblemi e deisegni distintivi del Corpo della guardia difinanza sono versate all’entrata del bilanciodello Stato per essere integralmente rias-segnate al programma 5 “Concorso dellaGuardia di Finanza alla sicurezza pub-blica” nell’ambito della missione 7 “Ordinepubblico e sicurezza” e al programma 3“Prevenzione e repressione delle frodi edelle violazioni agli obblighi fiscali” nel-l’ambito della missione 29 “Politiche eco-nomico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica” dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze ».

Art. 172.

(Collaborazione del Corpo della guardia difinanza con l’Istituto poligrafico e Zecca

dello Stato)

1. Il Corpo della guardia di finanzacollabora con l’Istituto poligrafico e Zecca

1001. Identico.

ex Art. 172.

ex Art. 171.

Atti Parlamentari — 366 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dello Stato ai fini dello svolgimento deiservizi di sorveglianza e tutela sulla realiz-zazione dei beni di cui all’articolo 2 dellalegge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata perconto dello Stato italiano, nonché dei ser-vizi di scorta relativi ai medesimi beni.

2. Per lo svolgimento dei servizi di cui alcomma 1:

1002. Per lo svolgimento dei servizi dicui al comma 1001:

a) il Corpo della guardia di finanzaimpiega un’aliquota di personale comples-sivamente non superiore a 200 unità;

a) identica;

b) sono posti a carico dell’Istituto Po-ligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5milioni di euro annui, il trattamento eco-nomico accessorio spettante al personaleeffettivamente impiegato nell’aliquota di cuialla lettera a), compresi i correlati onerisociali e quelli per il relativo trasferimento,nonché le spese di funzionamento, logisti-che e per le dotazioni strumentali neces-sarie per lo svolgimento dei medesimi ser-vizi.

b) identica.

3. L’Istituto poligrafico e Zecca delloStato stipula un’apposita convenzione conil Corpo della guardia di finanza per defi-nire il numero di unità di personale daimpiegare nel limite previsto dal comma 2nonché le modalità operative della colla-borazione di cui al comma 1 e di sosteni-mento degli oneri di cui al comma 2, ancheai sensi dell’articolo 2133 del codice del-l’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1003. L’Istituto poligrafico e Zecca delloStato stipula un’apposita convenzione conil Corpo della guardia di finanza per defi-nire il numero di unità di personale daimpiegare nel limite previsto dal comma1002 nonché le modalità operative dellacollaborazione di cui al comma 1001 e disostenimento degli oneri di cui al comma1002, anche ai sensi dell’articolo 2133 delcodice dell’ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 173.

(Disposizioni in materia di personale del-l’Ente nazionale per l’aviazione civile)

1. Al fine di garantire il rispetto, daparte di tutti gli operatori del sistema del-l’aviazione civile, degli standard di sicu-rezza stabiliti dalla normativa internazio-nale, nonché di rafforzare le attività ispet-tiva, di certificazione e di vigilanza e con-trollo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile(ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vi-genti facoltà assunzionali e in deroga aquanto previsto dall’articolo 30 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’ar-ticolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-

1004. Identico.

ex Art. 173.

ex Art. 172.

Atti Parlamentari — 367 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 370: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, abandire procedure concorsuali pubbliche ead assumere con contratto di lavoro atempo indeterminato, con conseguente in-cremento delle relative dotazioni organichevigenti, 10 unità di personale di livellodirigenziale non generale, 151 unità di per-sonale appartenente alla prima qualificaprofessionale, 145 unità di personale ap-partenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72ispettori di volo.

2. Il reclutamento del personale di cui alcomma 1 del presente articolo avviene se-condo le modalità di cui all’articolo 249 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77.

1005. Il reclutamento del personale dicui al comma 1004 del presente articoloavviene secondo le modalità di cui all’arti-colo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77.

3. L’ENAC provvede agli oneri derivantidall’attuazione dei commi 1 e 2, quantifi-cati in euro 6.053.109 per l’anno 2021 e ineuro 24.212.434 annui a decorrere dal-l’anno 2022, con le risorse del propriobilancio disponibili a legislazione vigente.

1006. L’ENAC provvede agli oneri deri-vanti dall’attuazione dei commi 1004 e 1005,quantificati in euro 6.053.109 per l’anno2021 e in euro 24.212.434 annui a decor-rere dall’anno 2022, con le risorse del pro-prio bilancio disponibili a legislazione vi-gente.

4. L’ENAC comunica alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi dei commi 1 e 2 e gli oneri dasostenere a regime.

1007. L’ENAC comunica alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentodella funzione pubblica e al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dall’assunzione, i dati concer-nenti le unità di personale effettivamenteassunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e glioneri da sostenere a regime.

Art. 174.

(Beni devoluti allo Stato a seguito di ere-dità vacanti)

1. All’Agenzia del demanio, relativa-mente ai beni devoluti allo Stato a seguitodi eredità vacanti di cui all’articolo 586 delcodice civile, situati nel territorio nazio-nale, sono affidate la gestione e la valoriz-zazione, in aggiunta alle funzioni già eser-citate in ordine agli immobili, dei benimobili, dei valori, delle obbligazioni, dellepartecipazioni societarie, delle quote di fondicomuni di investimento e degli altri valorimobiliari, dei crediti nonché dei diritti e

1008. Identico.

ex Art. 174.

ex Art. 173.

Atti Parlamentari — 368 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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dei beni immateriali. Ai fini del funziona-mento del sistema di gestione l’Agenzia deldemanio può stipulare convenzioni con al-tre amministrazioni e con enti specializzatipubblici e privati. Per assicurare lo svolgi-mento delle attività di cui al presente commale risorse stanziate sul capitolo 3901 infavore dell’Agenzia del demanio sono in-crementate, a decorrere dall’anno 2021,per un importo pari a euro 500.000, dautilizzare nelle forme e nei limiti dell’au-tonomia gestionale propria di un ente pub-blico economico.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro della giustizia, sono determinati icriteri per l’acquisizione, anche mediantela predisposizione di un apposito sistematelematico, dei dati e delle informazionirilevanti per individuare i beni ereditarivacanti nel territorio dello Stato.

1009. Identico.

Art. 175.

(Censimento dei beni immobili delle aziendeper l’edilizia residenziale pubblica)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 176.

(Rappresentanza sindacale delle pubblicheamministrazioni)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 177.

(Misure di finanziamento e di gestione delsistema di difesa nazionale)

1. All’articolo 615, comma 1, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1010. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « , conuna dotazione di euro 1.017 milioni perl’anno 2009, » sono soppresse;

ex Art. 175.

ex Art. 176.

ex Art. 177.

ex Art. 174.

Atti Parlamentari — 369 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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b) al secondo periodo, le parole: « Dal-l’anno 2010, per la dotazione del fondo siprovvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera e), » sono sostituite dalle seguenti:« Per la dotazione del fondo si provvede aisensi dell’articolo 21, comma 1-ter, letterab), ».

2. All’articolo 26, comma 1, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo lalettera a) è inserita la seguente:

1011. Identico.

« a-bis) provvede, per le esigenze deicomandi direttamente dipendenti e deglienti interforze di cui all’articolo 93 delregolamento, all’impiego operativo e alladiretta amministrazione dei correlati fondidel settore funzionamento volti ad assicu-rare l’efficienza dei mezzi, dei materiali edelle infrastrutture, anche avvalendosi dellecompetenti direzioni generali, nei limiti de-gli stanziamenti approvati dal Ministro ».

3. All’articolo 4, comma 1, della legge 31dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine,la seguente lettera:

1012. Identico.

« f-bis) i risparmi di cui alla lettera d)sono iscritti nello stato di previsione delMinistero della difesa sulla base delle pre-visioni effettuate per l’esercizio finanziariodi riferimento e sono resi disponibili nel-l’esercizio finanziario successivo a quellooggetto di accertamento ».

1013. Al fine di potenziare lo strumentomilitare della difesa contro le minaccechimiche, biologiche, radiologiche e nucle-ari, sono stanziati 2 milioni di euro perl’anno 2021 per l’incremento delle capacitàtecnico-operative della Scuola interforzeper la difesa NBC.

1014. Con decreto del Ministro delladifesa, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti gli interventi voltiall’incremento delle capacità tecnico-ope-rative della Scuola interforze per la difesaNBC, nel rispetto del limite di spesa di cuial comma 1013.

1015. Nel processo penale, all’imputatoassolto, con sentenza divenuta irrevocabile,perché il fatto non sussiste, perché non ha

ex Art. 177.

Atti Parlamentari — 370 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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commesso il fatto o perché il fatto noncostituisce reato o non è previsto dallalegge come reato, è riconosciuto il rim-borso delle spese legali nel limite massimodi euro 10.500.

1016. Il rimborso di cui al comma 1015è ripartito in tre quote annuali di pariimporto, a partire dall’anno successivo aquello in cui la sentenza è divenuta irre-vocabile, e non concorre alla formazionedel reddito ai sensi del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

1017. Il rimborso di cui al comma 1015è riconosciuto dietro presentazione di fat-tura del difensore, con espressa indica-zione della causale e dell’avvenuto paga-mento, corredata di parere di congruità delcompetente Consiglio dell’ordine degli av-vocati, nonché di copia della sentenza diassoluzione con attestazione di cancelleriadella sua irrevocabilità.

1018. Il rimborso di cui al comma 1015non è riconosciuto nei seguenti casi:

a) assoluzione da uno o più capi diimputazione e condanna per altri reati;

b) estinzione del reato per avvenutaamnistia o prescrizione;

c) sopravvenuta depenalizzazione deifatti oggetto di imputazione.

1019. Con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri e le modalità di erogazione deirimborsi di cui al comma 1015, nonché leulteriori disposizioni ai fini del conteni-mento della spesa nei limiti di cui al comma1020, attribuendo rilievo al numero di gradidi giudizio cui l’assolto è stato sottoposto ealla durata del giudizio.

1020. Per la finalità dei commi da 1015a 1019, nello stato di previsione del Mini-stero della giustizia è istituito il Fondo peril rimborso delle spese legali agli imputatiassolti, con la dotazione di euro 8 milioniannui a decorrere dall’anno 2021, che co-stituisce limite complessivo di spesa per

ex Art. 177.

Atti Parlamentari — 371 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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l’erogazione dei rimborsi di cui al comma1015.

1021. Il Ministero della giustizia prov-vede agli adempimenti di cui ai commi da1015 a 1020 con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

1022. Le disposizioni dei commi da1015 a 1021 si applicano nei casi di sen-tenze di assoluzione divenute irrevocabilisuccessivamente alla data di entrata invigore della presente legge.

Art. 178.

(Disciplina del regime convenzionale degliuffici giudiziari)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 179.

(Estensione del regime di impignorabilitàalle somme accreditate alle prefetture-ufficiterritoriali del Governo in regime di conta-

bilità ordinaria)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 180.

(Disposizioni concernenti il concorso delleForze armate nel controllo del territorio e

l’operazione « Strade sicure »)

1. Al fine di assicurare, anche in rela-zione alle straordinarie esigenze di preven-zione e di contrasto della criminalità e delterrorismo, la prosecuzione degli interventidi cui all’articolo 24, commi 74 e 75, deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, nonché di quelli previsti dal-l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10dicembre 2013, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizidi vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’im-

1023. Identico.

ex Art. 178.

ex Art. 179.

ex Art. 180.

ex Art. 177.

Atti Parlamentari — 372 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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piego fino al 30 giugno 2021 di un contin-gente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30giugno 2022 di un contingente di 6.000unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre2022 di un contingente di 5.000 unità dipersonale delle Forze armate. Si applicanole disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 1 del presente articolo è autoriz-zata la spesa di euro 166.678.933 per l’anno2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022,con specifica destinazione, per l’anno 2021,di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683,rispettivamente, per il personale di cui alcomma 74 e per il personale di cui alcomma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge1° luglio 2009, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547 e dieuro 2.470.683, rispettivamente, per il per-sonale di cui al medesimo comma 74 e peril personale di cui al medesimo comma 75dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del2009, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 102 del 2009.

1024. Per l’attuazione delle disposizionidel comma 1023 del presente articolo èautorizzata la spesa di euro 166.678.933per l’anno 2021 e di euro 141.521.230 perl’anno 2022, con specifica destinazione, perl’anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro2.470.683, rispettivamente, per il personaledi cui al comma 74 e per il personale di cuial comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, e, per l’anno 2022, di euro139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettiva-mente, per il personale di cui al medesimocomma 74 e per il personale di cui almedesimo comma 75 dell’articolo 24 deldecreto-legge n. 78 del 2009, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 102 del2009.

3. Al fine di garantire e sostenere laprosecuzione, da parte delle Forze armate,dello svolgimento dei maggiori compiti con-nessi al contenimento della diffusione delCOVID-19, l’incremento delle 753 unità dipersonale di cui all’articolo 22, comma 1,del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente pro-rogato fino al 31 gennaio 2021.

1025. Identico.

4. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 3 è autorizzata, per l’anno 2021, laspesa complessiva di euro 2.494.486, di cuieuro 549.650 per il pagamento delle pre-stazioni di lavoro straordinario ed euro1.944.836 per gli altri oneri connessi all’im-piego del personale.

1026. Per l’attuazione delle disposizionidel comma 1025 è autorizzata, per l’anno2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486,di cui euro 549.650 per il pagamento delleprestazioni di lavoro straordinario ed euro1.944.836 per gli altri oneri connessi all’im-piego del personale.

ex Art. 180.

Atti Parlamentari — 373 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 181.

(Integrazione del fondo a disposizione delMinistero dell’interno)

1. Al fine di assicurare il funzionamentodelle strutture centrali e periferiche delMinistero dell’interno e la continuità nel-l’erogazione dei servizi, il fondo di cuiall’articolo 23, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.

1027. Identico.

1028. Per il personale dirigenziale con-trattualizzato del Ministero dell’interno èautorizzata, a decorrere dall’anno 2021, inderoga al limite di cui all’articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da desti-nare al fondo per la retribuzione di posi-zione e la retribuzione di risultato delpersonale dirigente dell’area Funzioni cen-trali in servizio presso il Ministero dell’in-terno. Agli oneri derivanti dal primo pe-riodo, pari a 1.200.000 euro a decorreredall’anno 2021, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del fondo di cuiall’articolo 23, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289.

1029. In relazione all’esigenza di pro-cedere alla graduale perequazione del trat-tamento economico del personale della car-riera prefettizia a quello della dirigenzadelle altre amministrazioni statali, le ri-sorse disponibili a legislazione vigente peril rinnovo del contratto nazionale di lavoroper il triennio 2019-2021 sono incremen-tate, a decorrere dall’anno 2021, di 9 mi-lioni di euro.

1030. Per l’esercizio delle funzioni isti-tuzionali relative all’articolo 1, comma 350,lettera a), della legge 30 dicembre 2018,n. 145, nonché per le maggiori responsa-bilità ad esse connesse, ai direttori delleragionerie territoriali dello Stato situatenei capoluoghi di regione, comprese leprovince autonome di Trento e di Bolzano,è corrisposta una maggiorazione del 20 percento della retribuzione di posizione diparte variabile in godimento. Il relativofondo per la retribuzione di posizione e dirisultato dei dirigenti è incrementato di

ex Art. 181.

Atti Parlamentari — 374 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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1.100.000 euro a decorrere dall’anno 2021anche per le finalità di cui al primo pe-riodo. Ai maggiori oneri derivanti dal pre-sente comma, pari a 1.100.000 euro adecorrere dall’anno 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica econo-mica, di cui all’articolo 10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge27 dicembre 2004, n. 307.

1031. Al fine di garantire, per il periododal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalitàdel Corpo delle capitanerie di porto –Guardia costiera in relazione agli accre-sciuti impegni connessi all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, è autorizzata,per l’anno 2021, la spesa di 2.160.800 europer il pagamento delle prestazioni di la-voro straordinario del personale del Corpodelle capitanerie di porto – Guardia co-stiera.

1032. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’interno è istituito un fondo perla funzionalità del medesimo Ministero conuna dotazione di 1 milione di euro perl’anno 2021, finalizzato al potenziamentodelle dotazioni e dei mezzi da destinarealle attività svolte per la riscossione dellesanzioni di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689.

1033. A decorrere dall’anno 2022, ilfondo di cui al comma 1032 è alimentatocon una quota, pari al 5 per cento, delleentrate derivanti dai proventi delle san-zioni amministrative pecuniarie irrogatedai prefetti ai sensi della legge 24 novem-bre 1981, n. 689, che sono versate ad ap-posito capitolo dell’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate, con decretodel Ministero dell’economia e delle finanze,allo stato di previsione del Ministero del-l’interno.

1034. Il Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022.

ex Art. 181.

Atti Parlamentari — 375 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 182.

(Unità ulteriori che concorrono alla deter-minazione dei saldi di finanza pubblica delconto economico consolidato delle ammini-

strazioni pubbliche)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 183.

(Disposizioni in materia di personale me-dico dell’Istituto nazionale della previ-

denza sociale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimentodelle funzioni relative agli invalidi civili dicui all’articolo 130 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, e delle attività me-dico-legali in materia previdenziale e assi-stenziale affidate, l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS) è autorizzato,per il biennio 2021-2022, in aggiunta allevigenti facoltà assunzionali, ad assumere,con contratto di lavoro a tempo indetermi-nato, mediante procedure concorsuali pub-bliche, per titoli ed esami, 189 unità dipersonale nella qualifica di medico di primolivello per l’assolvimento delle funzioni me-dico-legali di propria competenza, nei li-miti della vigente dotazione organica. Aifini dell’attuazione del presente comma èautorizzata la spesa di euro 6.615.000 perl’anno 2021 e di euro 26.460.000 annui adecorrere dall’anno 2022.

1035. Al fine di assicurare lo svolgi-mento delle funzioni relative agli invalidicivili di cui all’articolo 130 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delleattività medico-legali in materia previden-ziale e assistenziale affidate, l’Istituto na-zionale della previdenza sociale (INPS) èautorizzato, per il biennio 2021-2022, inaggiunta alle vigenti facoltà assunzionali,ad assumere, con contratto di lavoro atempo indeterminato, mediante procedureconcorsuali pubbliche, per titoli ed esami,189 unità di personale nella qualifica dimedico di primo livello per l’assolvimentodelle funzioni medico-legali di propria com-petenza, con corrispondente incrementodella vigente dotazione organica. Ai finidell’attuazione del presente comma è au-torizzata la spesa di euro 6.615.000 perl’anno 2021 e di euro 26.460.000 annui adecorrere dall’anno 2022.

2. L’INPS comunica alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi del comma 1 e gli oneri da sostenerea regime.

1036. L’INPS comunica alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentodella funzione pubblica e al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dall’assunzione, i dati concer-nenti le unità di personale effettivamenteassunte ai sensi del comma 1035 e gli onerida sostenere a regime.

ex Art. 182.

ex Art. 183.

Atti Parlamentari — 376 — Camera dei Deputati

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TITOLO XV

NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 184.

(Misure di attuazione del programma NextGeneration EU e istituzione del relativo

Fondo)

1. Per l’attuazione del programma NextGeneration EU è istituito, nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, quale anticipazione rispettoai contributi provenienti dall’Unione euro-pea, il Fondo di rotazione per l’attuazionedel Next Generation EU-Italia, con unadotazione di 34.775 milioni di euro perl’anno 2021, di 41.305 milioni di euro perl’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro perl’anno 2023.

1037. Per l’attuazione del programmaNext Generation EU è istituito, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, quale anticipazione rispettoai contributi provenienti dall’Unione euro-pea, il Fondo di rotazione per l’attuazionedel Next Generation EU-Italia, con unadotazione di 32.766,6 milioni di euro perl’anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro perl’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro perl’anno 2023.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma4, le risorse del Fondo di cui al comma 1sono versate su due appositi conti correntiinfruttiferi aperti presso la Tesoreria cen-trale dello Stato, denominati, rispettiva-mente, « Ministero dell’economia e dellefinanze – Attuazione del Next GenerationEU-Italia – Contributi a fondo perduto » e« Ministero dell’economia e delle finanze –Attuazione del Next Generation EU-Italia –Contributi a titolo di prestito ». Nel primoconto corrente sono versate le risorse re-lative ai progetti finanziati mediante con-tributi a fondo perduto; nel secondo contocorrente sono versate le risorse relative aiprogetti finanziati mediante prestiti. I pre-detti conti correnti hanno amministrazioneautonoma e costituiscono gestioni fuori bi-lancio, ai sensi della legge 25 novembre1971, n. 1041.

1038. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 1040, le risorse del Fondo di cui alcomma 1037 sono versate su due appositiconti correnti infruttiferi aperti presso laTesoreria centrale dello Stato, denominati,rispettivamente, « Ministero dell’economiae delle finanze – Attuazione del Next Ge-neration EU-Italia – Contributi a fondoperduto » e « Ministero dell’economia e dellefinanze – Attuazione del Next GenerationEU-Italia – Contributi a titolo di prestito ».Nel primo conto corrente sono versate lerisorse relative ai progetti finanziati me-diante contributi a fondo perduto; nel se-condo conto corrente sono versate le ri-sorse relative ai progetti finanziati me-diante prestiti. I predetti conti correntihanno amministrazione autonoma e costi-tuiscono gestioni fuori bilancio, ai sensidella legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le risorse giacenti nei conti correntiinfruttiferi di cui al comma 2 sono trasfe-rite, in relazione al fabbisogno finanziario,a ciascuna amministrazione od organismotitolare dei progetti, mediante giroconto suun conto corrente della Tesoreria centraleappositamente istituito, sulla base delle pro-cedure definite con il decreto di cui alcomma 6, nel rispetto del sistema di ge-

1039. Le risorse giacenti nei conti cor-renti infruttiferi di cui al comma 1038 sonotrasferite, in relazione al fabbisogno finan-ziario, a ciascuna amministrazione od or-ganismo titolare dei progetti, mediante gi-roconto su un conto corrente della Tesore-ria centrale appositamente istituito, sullabase delle procedure definite con il decretodi cui al comma 1042, nel rispetto del

ex Art. 184.

Atti Parlamentari — 377 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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stione e controllo delle componenti delNext Generation EU.

sistema di gestione e controllo delle com-ponenti del Next Generation EU.

4. Qualora le risorse iscritte nel Fondodi cui al comma 1 siano utilizzate perprogetti finanziati dal dispositivo di ripresae resilienza dell’Unione europea che com-portino minori entrate per il bilancio delloStato, un importo corrispondente alle pre-dette minori entrate è versato sulla conta-bilità speciale n. 1778, intestata « Agenziadelle entrate – Fondi di bilancio », per laconseguente regolazione contabile medianteversamento nei pertinenti capitoli dello Statodi previsione dell’entrata. Il versamentonella predetta contabilità speciale è effet-tuato mediante utilizzo delle risorse delmedesimo Fondo oppure, ove gli effettidelle misure si realizzino in un periodotemporale più esteso rispetto a quello delladotazione del Fondo, utilizzando diretta-mente le disponibilità dei conti di tesoreriadi cui al comma 2 previamente incremen-tate dal Fondo.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondodi cui al comma 1037 siano utilizzate perprogetti finanziati dal dispositivo di ripresae resilienza dell’Unione europea che com-portino minori entrate per il bilancio delloStato, un importo corrispondente alle pre-dette minori entrate è versato sulla conta-bilità speciale n. 1778, intestata « Agenziadelle entrate – Fondi di bilancio », per laconseguente regolazione contabile medianteversamento nei pertinenti capitoli dello Statodi previsione dell’entrata. Il versamentonella predetta contabilità speciale è effet-tuato mediante utilizzo delle risorse delmedesimo Fondo oppure, ove gli effettidelle misure si realizzino in un periodotemporale più esteso rispetto a quello delladotazione del Fondo, utilizzando diretta-mente le disponibilità dei conti di tesoreriadi cui al comma 1038 previamente incre-mentate dal Fondo.

5. Le risorse erogate all’Italia dal bilan-cio dell’Unione europea per l’attuazione deldispositivo di ripresa e resilienza dell’U-nione europea affluiscono all’entrata delbilancio dello Stato in due distinti capitoli,rispettivamente relativi ai contributi a fondoperduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoliaffluiscono le risorse del programma NextGeneration EU oggetto di anticipazione na-zionale da parte del Fondo di cui al comma1.

1041. Le risorse erogate all’Italia dalbilancio dell’Unione europea per l’attua-zione del dispositivo di ripresa e resilienzadell’Unione europea affluiscono all’entratadel bilancio dello Stato in due distinti ca-pitoli, rispettivamente relativi ai contributia fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimicapitoli affluiscono le risorse del pro-gramma Next Generation EU oggetto dianticipazione nazionale da parte del Fondodi cui al comma 1037.

6. Con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, il primo daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le procedure amministrativo-con-tabili per la gestione delle risorse di cui aicommi da 1 a 14, nonché le modalità direndicontazione della gestione del Fondo dicui al comma 1.

1042. Con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, il primo daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le procedure amministrativo-con-tabili per la gestione delle risorse di cui aicommi da 1037 a 1050, nonché le modalitàdi rendicontazione della gestione del Fondodi cui al comma 1037.

7. Le amministrazioni e gli organismititolari dei progetti finanziati ai sensi deicommi da 1 a 14 sono responsabili dellarelativa attuazione conformemente al prin-cipio della sana gestione finanziaria e allanormativa nazionale ed europea, in parti-colare per quanto riguarda la prevenzione,l’individuazione e la correzione delle frodi,la corruzione e i conflitti di interessi, e

1043. Le amministrazioni e gli organi-smi titolari dei progetti finanziati ai sensidei commi da 1037 a 1050 sono responsa-bili della relativa attuazione conforme-mente al principio della sana gestione fi-nanziaria e alla normativa nazionale edeuropea, in particolare per quanto ri-guarda la prevenzione, l’individuazione e lacorrezione delle frodi, la corruzione e i

ex Art. 184.

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realizzano i progetti nel rispetto dei cro-noprogrammi per il conseguimento dei re-lativi target intermedi e finali. Al fine disupportare le attività di gestione, di moni-toraggio, di rendicontazione e di controllodelle componenti del Next Generation EU,il Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale delloStato sviluppa e rende disponibile un ap-posito sistema informatico.

conflitti di interessi, e realizzano i progettinel rispetto dei cronoprogrammi per il con-seguimento dei relativi target intermedi efinali. Al fine di supportare le attività digestione, di monitoraggio, di rendiconta-zione e di controllo delle componenti delNext Generation EU, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato sviluppa erende disponibile un apposito sistema in-formatico.

8. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitele modalità di rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e procedurale re-lativi a ciascun progetto, da rendere dispo-nibili in formato elaborabile, con partico-lare riferimento ai costi programmati, agliobiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,alle ricadute sui territori che ne benefi-ciano, ai soggetti attuatori, ai tempi direalizzazione previsti ed effettivi, agli indi-catori di realizzazione e di risultato, non-ché a ogni altro elemento utile per l’analisie la valutazione degli interventi.

1044. Identico.

9. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal2021 al 2027, anche sulla base dei dati dicui al comma 8, il Consiglio dei ministriapprova e trasmette alle Camere una rela-zione predisposta dalla Presidenza del Con-siglio dei ministri sulla base dei dati fornitidal Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, nella quale sono riportati iprospetti sull’utilizzo delle risorse del pro-gramma Next Generation EU e sui risultatiraggiunti. La relazione indica, altresì, leeventuali misure necessarie per accelerarel’avanzamento dei progetti e per una mi-gliore efficacia degli stessi rispetto agli obiet-tivi perseguiti.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun annodal 2021 al 2027, anche sulla base dei datidi cui al comma 1044, il Consiglio deiministri approva e trasmette alle Camereuna relazione predisposta dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri sulla base dei datiforniti dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, nella quale sono ri-portati i prospetti sull’utilizzo delle risorsedel programma Next Generation EU e suirisultati raggiunti. La relazione indica, al-tresì, le eventuali misure necessarie peraccelerare l’avanzamento dei progetti e peruna migliore efficacia degli stessi rispettoagli obiettivi perseguiti.

10. Al fine di garantire, nella gestionefinanziaria, il rispetto dei princìpi europeidi tracciabilità delle operazioni contabiliafferenti alla realizzazione del programmaNext Generation EU e dei progetti finan-ziati, anche per i successivi eventuali con-trolli di competenza delle istituzioni del-l’Unione europea, le risorse finanziarie

1046. Al fine di garantire, nella gestionefinanziaria, il rispetto dei princìpi europeidi tracciabilità delle operazioni contabiliafferenti alla realizzazione del programmaNext Generation EU e dei progetti finan-ziati, anche per i successivi eventuali con-trolli di competenza delle istituzioni del-l’Unione europea, le risorse finanziarie

ex Art. 184.

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iscritte nel Fondo di cui al comma 1 sonoutilizzate dopo l’approvazione del pro-gramma Next Generation EU per finanziarei progetti previsti dallo stesso programma emantengono, quale vincolo di destinazione,la realizzazione degli interventi del pro-gramma fino a tutta la durata del mede-simo programma. I progetti devono esserepredisposti secondo quanto stabilito dallanormativa europea in materia e comunquecorredati di indicazioni puntuali sugli obiet-tivi intermedi e finali da raggiungere, veri-ficabili tramite appositi indicatori quanti-tativi.

iscritte nel Fondo di cui al comma 1037sono utilizzate dopo l’approvazione del pro-gramma Next Generation EU per finanziarei progetti previsti dallo stesso programma emantengono, quale vincolo di destinazione,la realizzazione degli interventi del pro-gramma fino a tutta la durata del mede-simo programma. I progetti devono esserepredisposti secondo quanto stabilito dallanormativa europea in materia e comunquecorredati di indicazioni puntuali sugli obiet-tivi intermedi e finali da raggiungere, veri-ficabili tramite appositi indicatori quanti-tativi.

11. Le anticipazioni sono destinate aisingoli progetti tenendo conto, tra l’altro,dei cronoprogrammi della spesa e deglialtri elementi relativi allo stato delle atti-vità desumibili dal sistema di monitoraggiodi cui al comma 7.

1047. Le anticipazioni sono destinate aisingoli progetti tenendo conto, tra l’altro,dei cronoprogrammi della spesa e deglialtri elementi relativi allo stato delle atti-vità desumibili dal sistema di monitoraggiodi cui al comma 1043.

12. I trasferimenti successivi sono asse-gnati, fino alla concorrenza dell’importototale del progetto, sulla base di rendicon-tazioni bimestrali, secondo i dati finanziari,fisici e procedurali registrati e validati sulsistema informatico di cui al comma 7 e inbase al conseguimento dei relativi targetintermedi e finali previsti.

1048. I trasferimenti successivi sono as-segnati, fino alla concorrenza dell’importototale del progetto, sulla base di rendicon-tazioni bimestrali, secondo i dati finanziari,fisici e procedurali registrati e validati sulsistema informatico di cui al comma 1043e in base al conseguimento dei relativitarget intermedi e finali previsti.

13. Ogni difformità rilevata nell’attua-zione dei singoli progetti rispetto alle di-sposizioni del presente articolo nonché nelconseguimento dei relativi target intermedie finali con impatto diretto sugli importirichiesti a rimborso alla Commissione eu-ropea per il programma Next GenerationEU, prima o dopo l’erogazione del contri-buto pubblico in favore dell’amministra-zione titolare, deve essere immediatamentecorretta. Nel caso di revoca dei finanzia-menti, gli importi eventualmente corrispo-sti sono recuperati e riassegnati nelle di-sponibilità finanziarie del medesimo pro-gramma.

1049. Ogni difformità rilevata nell’attua-zione dei singoli progetti rispetto alle di-sposizioni dei commi da 1037 a 1050 non-ché nel conseguimento dei relativi targetintermedi e finali con impatto diretto sugliimporti richiesti a rimborso alla Commis-sione europea per il programma Next Ge-neration EU, prima o dopo l’erogazione delcontributo pubblico in favore dell’ammini-strazione titolare, deve essere immediata-mente corretta. Nel caso di revoca deifinanziamenti, gli importi eventualmentecorrisposti sono recuperati e riassegnatinelle disponibilità finanziarie del mede-simo programma.

14. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021,è istituita, presso il Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato del Ministerodell’economia e delle finanze, un’appositaunità di missione con compiti di coordina-mento, raccordo e sostegno delle strutturedel medesimo Dipartimento a vario titolocoinvolte nel processo di attuazione delprogramma Next Generation EU. Per tale

1050. Identico.

ex Art. 184.

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finalità, è istituito un posto di funzione dilivello dirigenziale generale di consulenza,studio e ricerca, di durata triennale rinno-vabile una sola volta. Al fine di assicurarel’invarianza finanziaria, è reso indisponi-bile nell’ambito della dotazione organicadel Ministero dell’economia e delle finanzeun numero di posti di funzione dirigenzialedi livello non generale equivalente sul pianofinanziario.

Art. 185.

(Proroga e potenziamento dei crediti d’im-posta per la Transizione 4.0)

1. A tutte le imprese residenti nel ter-ritorio dello Stato, comprese le stabili or-ganizzazioni di soggetti non residenti, in-dipendentemente dalla forma giuridica, dalsettore economico di appartenenza, dalladimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito dell’impresa, che ef-fettuano investimenti in beni strumentalinuovi destinati a strutture produttive ubi-cate nel territorio dello Stato, a decorreredal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, acondizione che entro la data del 31 dicem-bre 2022 il relativo ordine risulti accettatodal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, è ricono-sciuto un credito d’imposta alle condizionie nelle misure stabilite dai commi da 2 a 8,in relazione alle diverse tipologie di beniagevolabili.

1051. A tutte le imprese residenti nelterritorio dello Stato, comprese le stabiliorganizzazioni di soggetti non residenti,indipendentemente dalla forma giuridica,dal settore economico di appartenenza, dalladimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito dell’impresa, che ef-fettuano investimenti in beni strumentalinuovi destinati a strutture produttive ubi-cate nel territorio dello Stato, a decorreredal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, acondizione che entro la data del 31 dicem-bre 2022 il relativo ordine risulti accettatodal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, è ricono-sciuto un credito d’imposta alle condizionie nelle misure stabilite dai commi da 1052a 1058, in relazione alle diverse tipologie dibeni agevolabili.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 non spetta alle imprese in stato di liqui-dazione volontaria, fallimento, liquidazionecoatta amministrativa, concordato preven-tivo senza continuità aziendale o sottopostead altra procedura concorsuale prevista dalregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalcodice della crisi d’impresa e dell’insol-venza, di cui al decreto legislativo 12 gen-naio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali oche abbiano in corso un procedimento perla dichiarazione di una di tali situazioni.Sono, inoltre, escluse le imprese destinata-rie di sanzioni interdittive ai sensi dell’ar-ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8

1052. Il credito d’imposta di cui al comma1051 non spetta alle imprese in stato diliquidazione volontaria, fallimento, liquida-zione coatta amministrativa, concordato pre-ventivo senza continuità aziendale o sotto-poste ad altra procedura concorsuale pre-vista dal regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, dal codice della crisi d’impresa edell’insolvenza, di cui al decreto legislativo12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggispeciali o che abbiano in corso un proce-dimento per la dichiarazione di una di talisituazioni. Sono, inoltre, escluse le impresedestinatarie di sanzioni interdittive ai sensidell’articolo 9, comma 2, del decreto legi-

ex Art. 185.

ex Art. 184.

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giugno 2001, n. 231. Per le imprese am-messe al credito d’imposta, la fruizione delbeneficio spettante è comunque subordi-nata alla condizione del rispetto delle nor-mative sulla sicurezza nei luoghi di lavoroapplicabili in ciascun settore e al correttoadempimento degli obblighi di versamentodei contributi previdenziali e assistenziali afavore dei lavoratori.

slativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le im-prese ammesse al credito d’imposta, la frui-zione del beneficio spettante è comunquesubordinata alla condizione del rispettodelle normative sulla sicurezza nei luoghidi lavoro applicabili in ciascun settore e alcorretto adempimento degli obblighi di ver-samento dei contributi previdenziali e as-sistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti inbeni materiali e immateriali nuovi strumen-tali all’esercizio d’impresa, ad eccezione deibeni indicati all’articolo 164, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per iquali il decreto del Ministro delle finanze31 dicembre 1988, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27del 2 febbraio 1989, recante la tabella deicoefficienti di ammortamento ai fini fiscali,stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,dei fabbricati e delle costruzioni, dei benidi cui all’allegato 3 annesso alla legge 28dicembre 2015, n. 208, nonché dei benigratuitamente devolvibili delle imprese ope-ranti in concessione e a tariffa nei settoridell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delleinfrastrutture, delle poste, delle telecomu-nicazioni, della raccolta e depurazione delleacque di scarico e della raccolta e smalti-mento dei rifiuti.

1053. Identico.

4. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali materiali diversida quelli indicati nell’allegato A annessoalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nellimite massimo di costi ammissibili pari a2 milioni di euro, nonché investimenti inbeni strumentali immateriali diversi da quelliindicati nell’allegato B annesso alla mede-sima legge n. 232 del 2016, nel limite mas-simo di costi ammissibili pari a 1 milione dieuro, a decorrere dal 16 novembre 2020 efino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30giugno 2022, a condizione che entro la datadel 31 dicembre 2021 il relativo ordinerisulti accettato dal venditore e sia avve-nuto il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione, il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 10 per cento delcosto determinato ai sensi dell’articolo 110,

1054. Identico.

ex Art. 185.

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comma 1, lettera b), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investi-menti effettuati mediante contratti di loca-zione finanziaria, si assume il costo soste-nuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Lamisura del credito d’imposta è elevata al 15per cento per gli investimenti in strumentie dispositivi tecnologici destinati dall’im-presa alla realizzazione di modalità di la-voro agile ai sensi dell’articolo 18 dellalegge 22 maggio 2017, n. 81.

5. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali materiali diversida quelli indicati nell’allegato A annessoalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nellimite massimo di costi ammissibili pari a2 milioni di euro, nonché investimenti inbeni strumentali immateriali diversi da quelliindicati nell’allegato B annesso alla mede-sima legge n. 232 del 2016, nel limite mas-simo di costi ammissibili pari a 1 milione dieuro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e finoal 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30giugno 2023, a condizione che entro la datadel 31 dicembre 2022 il relativo ordinerisulti accettato dal venditore e sia avve-nuto il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione, il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 6 per cento.

1055. Identico.

6. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali nuovi indicatinell’allegato A annesso alla legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 no-vembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,ovvero entro il 30 giugno 2022, a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2021 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, il creditod’imposta è riconosciuto nella misura del50 per cento del costo, per la quota diinvestimenti fino a 2,5 milioni di euro, nellamisura del 30 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 2,5 mi-lioni e fino a 10 milioni di euro, e nellamisura del 10 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 10 milionidi euro e fino al limite massimo di costi

1056. Identico.

ex Art. 185.

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complessivamente ammissibili pari a 20milioni di euro.

7. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali nuovi indicatinell’allegato A annesso alla legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gen-naio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,ovvero entro il 30 giugno 2023, a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2022 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, il creditod’imposta è riconosciuto nella misura del40 per cento del costo, per la quota diinvestimenti fino a 2,5 milioni di euro, nellamisura del 20 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 2,5 mi-lioni di euro e fino a 10 milioni di euro, enella misura del 10 per cento del costo, perla quota di investimenti superiori a 10milioni di euro e fino al limite massimo dicosti complessivamente ammissibili pari a20 milioni di euro.

1057. Identico.

8. Alle imprese che effettuano investi-menti aventi ad oggetto beni compresi nel-l’allegato B annesso alla legge 11 dicembre2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovveroentro il 30 giugno 2023, a condizione cheentro la data del 31 dicembre 2022 il re-lativo ordine risulti accettato dal venditoree sia avvenuto il pagamento di acconti inmisura almeno pari al 20 per cento delcosto di acquisizione, il credito d’imposta èriconosciuto nella misura del 20 per centodel costo, nel limite massimo di costi am-missibili pari a 1 milione di euro. Si con-siderano agevolabili anche le spese per ser-vizi sostenute in relazione all’utilizzo deibeni di cui al predetto allegato B mediantesoluzioni di cloud computing, per la quotaimputabile per competenza.

1058. Identico.

9. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu-sivamente in compensazione, ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in tre quote annuali di pariimporto, a decorrere dall’anno di entratain funzione dei beni per gli investimenti dicui ai commi 4 e 5 del presente articolo,ovvero a decorrere dall’anno di avvenutainterconnessione dei beni ai sensi del comma

1059. Il credito d’imposta è utilizzabileesclusivamente in compensazione, ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali dipari importo, a decorrere dall’anno di en-trata in funzione dei beni per gli investi-menti di cui ai commi 1054 e 1055 delpresente articolo, ovvero a decorrere dal-l’anno di avvenuta interconnessione dei beni

ex Art. 185.

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12 del presente articolo per gli investimentidi cui ai commi 6, 7 e 8 del presentearticolo. Per gli investimenti in beni stru-mentali effettuati a decorrere dal 16 no-vembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ilcredito d’imposta spettante ai sensi delcomma 4 ai soggetti con un volume diricavi o compensi inferiori a 5 milioni dieuro è utilizzabile in compensazione inun’unica quota annuale. Nel caso in cuil’interconnessione dei beni di cui al comma12 avvenga in un periodo d’imposta suc-cessivo a quello della loro entrata in fun-zione è comunque possibile iniziare a fruiredel credito d’imposta per la parte spettanteai sensi dei commi 4 e 5. Non si applicanoi limiti di cui all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui al-l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122. Al solo fine di consentire al Mini-stero dello sviluppo economico di acquisirele informazioni necessarie per valutare l’an-damento, la diffusione e l’efficacia dellemisure agevolative introdotte dai commi 6,7 e 8, le imprese che si avvalgono di talimisure effettuano una comunicazione alMinistero dello sviluppo economico. Conapposito decreto direttoriale del Ministerodello sviluppo economico sono stabiliti ilmodello, il contenuto, le modalità e i ter-mini di invio della comunicazione in rela-zione a ciascun periodo d’imposta agevo-labile. Il credito d’imposta non concorrealla formazione del reddito nonché dellabase imponibile dell’imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumu-labile con altre agevolazioni che abbianoad oggetto i medesimi costi, a condizioneche tale cumulo, tenuto conto anche dellanon concorrenza alla formazione del red-dito e della base imponibile dell’impostaregionale sulle attività produttive di cui alperiodo precedente, non porti al supera-mento del costo sostenuto.

ai sensi del comma 1062 del presente ar-ticolo per gli investimenti di cui ai commi1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Pergli investimenti in beni strumentali effet-tuati a decorrere dal 16 novembre 2020 efino al 31 dicembre 2021, il credito d’im-posta spettante ai sensi del comma 1054 aisoggetti con un volume di ricavi o compensiinferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile incompensazione in un’unica quota annuale.Nel caso in cui l’interconnessione dei benidi cui al comma 1062 avvenga in un pe-riodo d’imposta successivo a quello dellaloro entrata in funzione è comunque pos-sibile iniziare a fruire del credito d’impostaper la parte spettante ai sensi dei commi1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cuiall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dicui all’articolo 31 del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Alsolo fine di consentire al Ministero dellosviluppo economico di acquisire le infor-mazioni necessarie per valutare l’anda-mento, la diffusione e l’efficacia delle mi-sure agevolative introdotte dai commi 1056,1057 e 1058, le imprese che si avvalgono ditali misure effettuano una comunicazioneal Ministero dello sviluppo economico. Conapposito decreto direttoriale del Ministerodello sviluppo economico sono stabiliti ilmodello, il contenuto, le modalità e i ter-mini di invio della comunicazione in rela-zione a ciascun periodo d’imposta agevo-labile. Il credito d’imposta non concorrealla formazione del reddito nonché dellabase imponibile dell’imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumu-labile con altre agevolazioni che abbianoad oggetto i medesimi costi, a condizioneche tale cumulo, tenuto conto anche dellanon concorrenza alla formazione del red-dito e della base imponibile dell’impostaregionale sulle attività produttive di cui alperiodo precedente, non porti al supera-mento del costo sostenuto.

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 385 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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10. Se, entro il 31 dicembre del secondoanno successivo a quello di entrata in fun-zione ovvero a quello di avvenuta intercon-nessione di cui al comma 12, i beni agevo-lati sono ceduti a titolo oneroso o sonodestinati a strutture produttive ubicate al-l’estero, anche se appartenenti allo stessosoggetto, il credito d’imposta è corrispon-dentemente ridotto escludendo dall’origi-naria base di calcolo il relativo costo. Ilmaggior credito d’imposta eventualmentegià utilizzato in compensazione deve esseredirettamente riversato dal soggetto entro iltermine per il versamento a saldo dell’im-posta sui redditi dovuta per il periodod’imposta in cui si verifichino le suddetteipotesi, senza applicazione di sanzioni einteressi. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni dell’articolo 1, commi35 e 36, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, in materia di investimenti sostitu-tivi.

1060. Se, entro il 31 dicembre del se-condo anno successivo a quello di entratain funzione ovvero a quello di avvenutainterconnessione di cui al comma 1062, ibeni agevolati sono ceduti a titolo onerosoo sono destinati a strutture produttive ubi-cate all’estero, anche se appartenenti allostesso soggetto, il credito d’imposta è cor-rispondentemente ridotto escludendo dal-l’originaria base di calcolo il relativo costo.Il maggior credito d’imposta eventualmentegià utilizzato in compensazione deve esseredirettamente riversato dal soggetto entro iltermine per il versamento a saldo dell’im-posta sui redditi dovuta per il periodod’imposta in cui si verifichino le suddetteipotesi, senza applicazione di sanzioni einteressi. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni dell’articolo 1, commi35 e 36, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, in materia di investimenti sostitu-tivi.

11. Il credito d’imposta di cui ai commi4 e 5 si applica alle stesse condizioni e neglistessi limiti anche agli investimenti effet-tuati dagli esercenti arti e professioni.

1061. Il credito d’imposta di cui ai commi1054 e 1055 si applica alle stesse condizionie negli stessi limiti anche agli investimentieffettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, isoggetti che si avvalgono del credito d’im-posta sono tenuti a conservare, pena larevoca del beneficio, la documentazioneidonea a dimostrare l’effettivo sosteni-mento e la corretta determinazione deicosti agevolabili. A tal fine, le fatture e glialtri documenti relativi all’acquisizione deibeni agevolati devono contenere l’espressoriferimento alle disposizioni dei commi da4 a 8. In relazione agli investimenti previstidai commi 6, 7 e 8, le imprese sono inoltretenute a produrre una perizia asseveratarilasciata da un ingegnere o da un peritoindustriale iscritti nei rispettivi albi profes-sionali o un attestato di conformità rila-sciato da un ente di certificazione accredi-tato, da cui risulti che i beni possiedonocaratteristiche tecniche tali da includerlinegli elenchi di cui agli allegati A e Bannessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,e sono interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete difornitura. Per i beni di costo unitario diacquisizione non superiore a 300.000 euro,l’onere documentale di cui al periodo pre-

1062. Ai fini dei successivi controlli, isoggetti che si avvalgono del credito d’im-posta sono tenuti a conservare, pena larevoca del beneficio, la documentazioneidonea a dimostrare l’effettivo sosteni-mento e la corretta determinazione deicosti agevolabili. A tal fine, le fatture e glialtri documenti relativi all’acquisizione deibeni agevolati devono contenere l’espressoriferimento alle disposizioni dei commi da1054 a 1058. In relazione agli investimentiprevisti dai commi 1056, 1057 e 1058, leimprese sono inoltre tenute a produrre unaperizia asseverata rilasciata da un inge-gnere o da un perito industriale iscritti neirispettivi albi professionali o un attestato diconformità rilasciato da un ente di certifi-cazione accreditato, da cui risulti che i benipossiedono caratteristiche tecniche tali daincluderli negli elenchi di cui agli allegati Ae B annessi alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, e sono interconnessi al sistema azien-dale di gestione della produzione o alla retedi fornitura. Per i beni di costo unitario diacquisizione non superiore a 300.000 euro,l’onere documentale di cui al periodo pre-

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 386 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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cedente può essere adempiuto attraversouna dichiarazione resa dal legale rappre-sentante ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualoranell’ambito delle verifiche e dei controlliriguardanti gli investimenti previsti daicommi da 6 a 8 si rendano necessarievalutazioni di ordine tecnico concernenti laqualificazione e la classificazione dei beni,l’Agenzia delle entrate può richiedere alMinistero dello sviluppo economico di espri-mere il proprio parere. I termini e le mo-dalità di svolgimento di tali attività colla-borative sono fissati con apposita conven-zione tra l’Agenzia delle entrate e il Mini-stero dello sviluppo economico, nella qualepuò essere prevista un’analoga forma dicollaborazione anche in relazione agli in-terpelli presentati all’Agenzia delle entrateai sensi dell’articolo 11, comma 1, letteraa), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventiad aggetto la corretta applicazione del cre-dito d’imposta per i suddetti investimenti.Per lo svolgimento delle attività di propriacompetenza, il Ministero dello sviluppo eco-nomico può anche avvalersi di soggettiesterni con competenze tecniche speciali-stiche.

cedente può essere adempiuto attraversouna dichiarazione resa dal legale rappre-sentante ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualoranell’ambito delle verifiche e dei controlliriguardanti gli investimenti previsti daicommi da 1056 a 1058 si rendano neces-sarie valutazioni di ordine tecnico concer-nenti la qualificazione e la classificazionedei beni, l’Agenzia delle entrate può richie-dere al Ministero dello sviluppo economicodi esprimere il proprio parere. I termini ele modalità di svolgimento di tali attivitàcollaborative sono fissati con apposita con-venzione tra l’Agenzia delle entrate e ilMinistero dello sviluppo economico, nellaquale può essere prevista un’analoga formadi collaborazione anche in relazione agliinterpelli presentati all’Agenzia delle en-trate ai sensi dell’articolo 11, comma 1,lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,aventi ad aggetto la corretta applicazionedel credito d’imposta per i suddetti inve-stimenti. Per lo svolgimento delle attività dipropria competenza, il Ministero dello svi-luppo economico può anche avvalersi disoggetti esterni con competenze tecnichespecialistiche.

13. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui ai commida 4 a 8 del presente articolo, ai fini diquanto previsto dall’articolo 17, comma 13,della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1063. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui ai commida 1054 a 1058 del presente articolo, ai finidi quanto previsto dall’articolo 17, comma13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

1064. Identico.

a) al comma 198, dopo le parole: « 31dicembre 2019 » sono inserite le seguenti:« e fino a quello in corso al 31 dicembre2022 »;

b) al comma 199, primo periodo, leparole: « reddito d’impresa » sono sostituitedalle seguenti: « reddito dell’impresa »;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dalla

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 387 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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presente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;

2) alla lettera d), secondo periodo,dopo le parole: « con soggetti terzi » sonoinserite le seguenti: « residenti nel territo-rio dello Stato o »;

3) alla lettera e), le parole: « dellemaggiorazioni ivi previste » sono sostituitedalle seguenti: « della maggiorazione ivi pre-vista »;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dallapresente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;

2) alla lettera d), dopo le parole:« delle spese di personale indicate alla let-tera a) » sono inserite le seguenti: « ovverodelle spese ammissibili indicate alla letterac) »;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le parole:« beni materiali mobili » sono inserite leseguenti: « e ai software »;

2) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dallapresente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;

3) alla lettera d), secondo periodo, leparole: « sono ammissibili a condizione chei soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ,nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, sono ammissibili a condizione chetali soggetti »;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 20 per cento » e le parole: « 3 milioni dieuro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 mi-lioni di euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « 6per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 388 — Camera dei Deputati

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euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 mi-lioni di euro »;

3) al terzo periodo, le parole: « 6 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 10per cento » e le parole: « 1,5 milioni dieuro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 mi-lioni di euro »;

4) al quarto periodo, le parole: « 10per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « 2milioni di euro »;

g) al comma 206, primo periodo, dopole parole: « redigere e conservare una re-lazione tecnica » è inserita la seguente: « as-severata »;

h) al comma 207 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I termini e lemodalità di svolgimento di tali attività col-laborative sono fissati con apposita conven-zione tra l’Agenzia delle entrate e il Mini-stero dello sviluppo economico, nella qualepuò essere prevista un’analoga forma dicollaborazione anche in relazione agli in-terpelli presentati all’Agenzia delle entrateai sensi dell’articolo 11, comma 1, letteraa), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventiad oggetto la corretta applicazione del cre-dito d’imposta per i suddetti investimenti.Per l’espletamento delle attività di propriacompetenza, il Ministero dello sviluppo eco-nomico può anche avvalersi di soggettiesterni con competenze tecniche speciali-stiche »;

i) al comma 210, primo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « e finoa quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

l) dopo il comma 210 è inserito ilseguente:

« 210-bis. Per il periodo in corso al 31dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31dicembre 2023, ai fini della disciplina pre-vista dall’articolo 1, commi da 46 a 56,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sonoammissibili i costi previsti dall’articolo 31,paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014 ».

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 389 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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15. Agli oneri derivanti dai commi da 1a 14 del presente articolo si provvede conle risorse del Fondo di cui all’articolo 184,secondo le modalità di cui al comma 4 delmedesimo articolo.

1065. Agli oneri derivanti dai commi da1051 a 1064 del presente articolo si prov-vede con le risorse del Fondo di cui alcomma 1037, secondo le modalità di cui alcomma 1040.

1066. Al fine di incentivare lo sviluppodelle capacità del sistema nazionale diricerca nell’ambito dei progetti di digita-lizzazione delle imprese secondo le lineeguida del programma Industria 4.0, il Fondoper il finanziamento ordinario delle uni-versità, di cui all’articolo 5, comma 1,lettera a), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, è incrementato di 5 milioni di euroin relazione alla quota destinata ai con-sorzi interuniversitari. Tale importo è as-segnato dal Ministero dell’università e dellaricerca al Consorzio universitario per laricerca socioeconomica e per l’ambiente(CURSA) per la realizzazione di progettiinerenti alle finalità di cui al primo pe-riodo. I progetti di cui al presente commasono avviati entro il 31 dicembre 2021 esono soggetti a rendicontazione.

16. È stanziata la somma di euro1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 dadestinare all’Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-mico sostenibile per assicurare, previa con-venzione da sottoscrivere entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il supporto tecnico al Mini-stero dello sviluppo economico per le atti-vità previste dai commi 195 e 207 dell’ar-ticolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1067. Identico.

Art. 186.

(Innovazione e coesione territoriale)

1. Al fine di sostenere gli investimentiproduttivi ad alto contenuto tecnologico,nel quadro del programma Next GenerationEU, e in particolare delle missioni strate-giche relative all’innovazione e alla coe-sione sociale e territoriale, sono attribuiti250 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2021 al 2023, a valere sulle risorse delFondo di cui all’articolo 184.

1068. Al fine di sostenere gli investi-menti produttivi ad alto contenuto tecno-logico, nel quadro del programma NextGeneration EU, e in particolare delle mis-sioni strategiche relative all’innovazione ealla coesione sociale e territoriale, sonoattribuiti 250 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2021 al 2023, a valere sullerisorse del Fondo di cui al comma 1037.

2. Le somme di cui al comma 1 sonoutilizzate, secondo quanto previsto daicommi da 3 a 6, per l’erogazione di con-

1069. Le somme di cui al comma 1068sono utilizzate, secondo quanto previstodai commi da 1070 a 1073, per l’erogazione

ex Art. 186.

ex Art. 185.

Atti Parlamentari — 390 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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tributi agli investimenti, che perseguano gliobiettivi di cui al medesimo comma 1, inmacchinari, impianti e attrezzature pro-duttive in misura pari al 40 per centodell’ammontare complessivo di ciascun in-vestimento. I contributi erogati ai sensi deicommi da 1 a 5 sono cumulabili con altriincentivi e sostegni previsti dalla normativavigente, nei limiti disposti dalla medesimanormativa e nel limite massimo del 50 percento di ciascun investimento.

di contributi agli investimenti, che perse-guano gli obiettivi di cui al medesimo comma1068, in macchinari, impianti e attrezza-ture produttive in misura pari al 40 percento dell’ammontare complessivo di cia-scun investimento. I contributi erogati aisensi dei commi da 1068 a 1072 sonocumulabili con altri incentivi e sostegniprevisti dalla normativa vigente, nei limitidisposti dalla medesima normativa e nellimite massimo del 50 per cento di ciascuninvestimento.

3. La gestione delle risorse di cui alcomma 1 è affidata alla società Invitalia –Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa o auna società da questa interamente control-lata. Il gestore è autorizzato, su base se-mestrale in riferimento a quanto previstodal comma 6, a trattenere dalle suddetterisorse le somme necessarie per le spese digestione effettivamente sostenute e comun-que nel limite massimo dello 0,5 per centodelle medesime risorse.

1070. La gestione delle risorse di cui alcomma 1068 è affidata alla società Invitalia– Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa oa una società da questa interamente con-trollata. Il gestore è autorizzato, su basesemestrale in riferimento a quanto previstodal comma 1073, a trattenere dalle sud-dette risorse le somme necessarie per lespese di gestione effettivamente sostenute ecomunque nel limite massimo dello 0,5 percento delle medesime risorse.

4. Il gestore provvede a: 1071. Identico:

a) predisporre e rendere disponibilenel proprio sito internet istituzionale unmodello uniforme per la presentazione delleistanze di ammissione al contributo daparte delle imprese;

a) identica;

b) verificare, sulla base della docu-mentazione prodotta dalle imprese istanti,che gli investimenti proposti per il contri-buto sono ad alto contenuto tecnologico ehanno effetti positivi sulla coesione sociale,con particolare riferimento all’occupazionee all’indotto, e territoriale, nonché, anchein raccordo con le amministrazioni e isoggetti competenti per materia, in rela-zione a quanto disposto al comma 2, che leimprese istanti possono beneficiare delleagevolazioni e dei sostegni ulteriori rispettoal contributo di cui ai commi da 1 a 5 e airelativi limiti;

b) verificare, sulla base della docu-mentazione prodotta dalle imprese istanti,che gli investimenti proposti per il contri-buto sono ad alto contenuto tecnologico ehanno effetti positivi sulla coesione sociale,con particolare riferimento all’occupazionee all’indotto, e territoriale, nonché, anchein raccordo con le amministrazioni e isoggetti competenti per materia, in rela-zione a quanto disposto al comma 1069,che le imprese istanti possono beneficiaredelle agevolazioni e dei sostegni ulterioririspetto al contributo di cui ai commi da1068 a 1072 e ai relativi limiti;

c) verificare che le imprese istanti: c) identica.

1) si trovino in situazione di rego-larità contributiva e fiscale;

2) si trovino in regola con le dispo-sizioni vigenti in materia di normativa an-timafia, edilizia e urbanistica, del lavoro,

ex Art. 186.

Atti Parlamentari — 391 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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della prevenzione degli infortuni e dellasalvaguardia dell’ambiente;

3) non rientrino tra le società chehanno ricevuto e, successivamente, non rim-borsato o depositato in un conto bloccatogli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dallaCommissione europea;

4) non si trovino nelle condizioniostative di cui all’articolo 67 del codicedelle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159;

5) non sia intervenuta nei confrontidegli amministratori, dei soci e dei titolarieffettivi condanna definitiva, negli ultimicinque anni, per reati commessi in viola-zione delle norme per la repressione del-l’evasione in materia di imposte sui redditie sul valore aggiunto nei casi in cui sia stataapplicata la pena accessoria di cui all’arti-colo 12, comma 2, del decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74.

5. In seguito alle verifiche di cui alcomma 4, il gestore comunica, secondol’ordine cronologico di presentazione e neilimiti delle risorse disponibili e dei criteridi cui al comma 2 del presente articolo,l’accoglimento delle domande e vincola lesomme pluriennali ad esse relative, ai sensidi quanto previsto dall’articolo 184. Il con-tributo è erogato, entro l’anno 2026, anchein più rate annuali, in relazione allo statodi avanzamento dell’investimento autocer-tificato dall’impresa ammessa al beneficioe rendicontato ai sensi del comma 6 delpresente articolo.

1072. In seguito alle verifiche di cui alcomma 1071, il gestore comunica, secondol’ordine cronologico di presentazione e neilimiti delle risorse disponibili e dei criteridi cui al comma 1069 del presente articolo,l’accoglimento delle domande e vincola lesomme pluriennali ad esse relative, ai sensidi quanto previsto dall’articolo 184. Il con-tributo è erogato, entro l’anno 2026, anchein più rate annuali, in relazione allo statodi avanzamento dell’investimento autocer-tificato dall’impresa ammessa al beneficioe rendicontato ai sensi del comma 1073 delpresente articolo.

6. Il gestore provvede ad acquisire ren-diconti periodici dalle imprese beneficiariedel contributo di cui ai commi da 1 a 5,definendone i contenuti, la cadenza e lemodalità, nonché la documentazione giu-stificativa. Sulla base delle informazionicosì acquisite, il gestore provvede:

1073. Il gestore provvede ad acquisirerendiconti periodici dalle imprese benefi-ciarie del contributo di cui ai commi da1068 a 1072, definendone i contenuti, lacadenza e le modalità, nonché la documen-tazione giustificativa. Sulla base delle in-formazioni così acquisite, il gestore prov-vede:

a) a revocare il contributo e a recu-perare quanto erogato nel caso in cui l’im-presa non rispetti più le condizioni di cui alcomma 4, lettera c), o non utilizzi il con-tributo per gli obiettivi di cui al comma 1,come documentati ai sensi del comma 4,

a) a revocare il contributo e a recu-perare quanto erogato nel caso in cui l’im-presa non rispetti più le condizioni di cui alcomma 1071, lettera c), o non utilizzi ilcontributo per gli obiettivi di cui al comma1, come documentati ai sensi del comma

ex Art. 186.

Atti Parlamentari — 392 — Camera dei Deputati

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lettera b), o non produca la documenta-zione giustificativa adeguata ai contributierogati;

1071, lettera b), o non produca la docu-mentazione giustificativa adeguata ai con-tributi erogati;

b) a rendicontare su base semestralein relazione all’attività svolta in esecuzionedei commi da 1 a 5, nonché alle spese digestione e alle commissioni trattenute aisensi del comma 3.

b) a rendicontare su base semestralein relazione all’attività svolta in esecuzionedei commi da 1068 a 1072, nonché allespese di gestione e alle commissioni trat-tenute ai sensi del comma 1070.

1074. Il Ministro dello sviluppo econo-mico trasmette annualmente alle Camereuna relazione recante le informazioni dicui al comma 1073, lettera b), relative allarendicontazione dell’attività svolta dal ge-store e delle spese di gestione e dellecommissioni da esso trattenute, corredatadell’indicazione dei progetti di investi-mento finanziati e dei criteri posti alla basedell’erogazione dei contributi per valutarel’alto contenuto tecnologico degli investi-menti e il loro impatto positivo sulla coe-sione sociale e territoriale nel quadro delprogramma Next Generation EU.

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

TITOLO I

MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONEFISCALE

Art. 187.

(Contrasto delle frodi nel settore dei car-buranti)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019, n. 157, dopo il primo periodo è in-serito il seguente: « Entro il 31 dicembre2021, gli esercenti depositi commerciali dicui all’articolo 25, comma 1, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, di capacità non inferiore a 3.000metri cubi si dotano del sistema informa-tizzato di cui al primo periodo ».

1075. Identico.

ex Art. 187.

ex Art. 186.

Atti Parlamentari — 393 — Camera dei Deputati

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2. All’articolo 1, comma 940, della legge27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La garanzia dicui al primo periodo è trasmessa, a curadel soggetto che presta la garanzia, per viatelematica all’Agenzia delle entrate, che ri-lascia apposita ricevuta telematica con in-dicazione del protocollo di ricezione. I ge-stori dei depositi hanno facoltà di accederealle informazioni indicate nella garanziamediante i servizi telematici resi disponibilidall’Agenzia delle entrate ».

1076. Identico.

3. Per i depositi costieri di oli mineralie i depositi di stoccaggio dei medesimiprodotti, autorizzati rispettivamente ai sensidell’articolo 57, comma 1, lettera b), deldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56,lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,eccettuati i depositi di stoccaggio di gas dipetrolio liquefatti, la validità e l’efficaciadella variazione della titolarità o del tra-sferimento della gestione sono subordinatealla preventiva comunicazione di inizio at-tività da trasmettere alle competenti auto-rità amministrative e all’Agenzia delle do-gane e dei monopoli, nonché al successivonulla-osta, rilasciato dalla medesima Agen-zia previa verifica, in capo al soggetto su-bentrante, della sussistenza del requisitodell’affidabilità economica nonché dei re-quisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23e 25 del testo unico di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il pre-detto nulla-osta è rilasciato entro sessantagiorni dalla ricezione della comunicazione.

1077. Identico.

4. Per i depositi di cui al comma 3,eccettuati i depositi di stoccaggio di gas dipetrolio liquefatti, i provvedimenti autoriz-zativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane edei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma4, del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestionedell’impianto in regime di deposito fiscalenonché la licenza fiscale di esercizio dideposito commerciale di prodotti energeticiassoggettati ad accisa di cui all’articolo 25,comma 1, del medesimo testo unico, sonorevocati in caso di inoperatività del depo-sito, prolungatasi per un periodo non in-feriore a sei mesi consecutivi e non deri-

1078. Per i depositi di cui al comma1077, eccettuati i depositi di stoccaggio digas di petrolio liquefatti, i provvedimentiautorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle do-gane e dei monopoli ai sensi dell’articolo23, comma 4, del testo unico di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,per la gestione dell’impianto in regime dideposito fiscale nonché la licenza fiscale diesercizio di deposito commerciale di pro-dotti energetici assoggettati ad accisa di cuiall’articolo 25, comma 1, del medesimotesto unico, sono revocati in caso di ino-peratività del deposito, prolungatasi per unperiodo non inferiore a sei mesi consecutivi

ex Art. 187.

Atti Parlamentari — 394 — Camera dei Deputati

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vante da documentate e riscontrabili causeoggettive di forza maggiore. Con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli sono determinati gliindici specifici da prendere in considera-zione ai fini della valutazione della pre-detta inoperatività in base all’entità dellemovimentazioni dei prodotti energetici rap-portata alla capacità di stoccaggio e allaconseguente gestione economica dell’atti-vità del deposito. Il provvedimento di re-voca è emanato previa valutazione delleparticolari condizioni, anche di natura eco-nomica, che hanno determinato l’inopera-tività del deposito. La revoca dei provvedi-menti autorizzativi o della licenza fiscale diesercizio comporta la decadenza delle au-torizzazioni adottate ai sensi dell’articolo57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, edell’articolo 1, comma 56, lettera a), dellalegge 23 agosto 2004, n. 239.

e non derivante da documentate e riscon-trabili cause oggettive di forza maggiore.Con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli sono de-terminati gli indici specifici da prendere inconsiderazione ai fini della valutazione dellapredetta inoperatività in base all’entità dellemovimentazioni dei prodotti energetici rap-portata alla capacità di stoccaggio e allaconseguente gestione economica dell’atti-vità del deposito. Il provvedimento di re-voca è emanato previa valutazione delleparticolari condizioni, anche di natura eco-nomica, che hanno determinato l’inopera-tività del deposito. La revoca dei provvedi-menti autorizzativi o della licenza fiscale diesercizio comporta la decadenza delle au-torizzazioni adottate ai sensi dell’articolo57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, edell’articolo 1, comma 56, lettera a), dellalegge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 188.

(Rafforzamento del dispositivo di contra-sto delle frodi realizzato con utilizzo del

falso plafond IVA)

1. Ai fini del rafforzamento del dispo-sitivo di contrasto delle frodi realizzate conutilizzo del falso plafond IVA, l’Ammini-strazione finanziaria effettua specifiche ana-lisi di rischio orientate a riscontrare lasussistenza delle condizioni previste dall’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1984, n. 17, e conseguenti attività di con-trollo sostanziale ai sensi degli articoli 51 eseguenti del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fina-lizzate all’inibizione del rilascio e all’inva-lidazione di lettere d’intento illegittime.

1079. Identico.

2. Nel caso in cui i riscontri di cui alcomma 1 diano esito irregolare, al contri-buente è inibita la facoltà di rilasciarenuove dichiarazioni d’intento tramite i ca-nali telematici dell’Agenzia delle entrate.

1080. Nel caso in cui i riscontri di cui alcomma 1079 diano esito irregolare, al con-tribuente è inibita la facoltà di rilasciarenuove dichiarazioni d’intento tramite i ca-nali telematici dell’Agenzia delle entrate.

3. Considerato il disposto di cui all’ar-ticolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile

1081. Identico.

ex Art. 188.

ex Art. 187.

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2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso diindicazione nella fattura elettronica del nu-mero di protocollo di una lettera di intentoinvalidata, il Sistema di interscambio di cuiall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l’emis-sione della fattura elettronica recante ilrelativo titolo di non imponibilità ai finidell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,lettera c), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Ai fini di cui al comma 1, in aggiuntaalle assunzioni già autorizzate o consentitedalla normativa vigente, anche in derogaalle disposizioni in materia di concorsounico contenute nell’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’Agen-zia delle entrate è autorizzata, per il bien-nio 2021-2022, nell’ambito della vigentedotazione organica, a espletare procedureconcorsuali pubbliche per l’assunzione, concontratto di lavoro a tempo indeterminato,di 50 unità di personale da inquadrarenell’area III, fascia retributiva F1, da de-stinare alle relative attività antifrode diselezione, analisi e controllo dei fenomeniilleciti. Ai fini dell’applicazione del primoperiodo, è autorizzata la spesa di euro1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneriderivanti dal presente comma, pari a euro1.240.000 per l’anno 2021 e a euro 2.600.000annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-vede a carico del bilancio dell’Agenzia delleentrate.

1082. Ai fini di cui al comma 1079, inaggiunta alle assunzioni già autorizzate oconsentite dalla normativa vigente, anchein deroga alle disposizioni in materia diconcorso unico contenute nell’articolo 4,comma 3-quinquies, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,l’Agenzia delle entrate è autorizzata, per ilbiennio 2021-2022, nell’ambito della vi-gente dotazione organica, a espletare pro-cedure concorsuali pubbliche per l’assun-zione, con contratto di lavoro a tempoindeterminato, di 50 unità di personale dainquadrare nell’area III, fascia retributivaF1, da destinare alle relative attività anti-frode di selezione, analisi e controllo deifenomeni illeciti. Ai fini dell’applicazionedel primo periodo, è autorizzata la spesa dieuro 1.240.000 per l’anno 2021 e di euro2.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022.Agli oneri derivanti dal presente comma,pari a euro 1.240.000 per l’anno 2021 e aeuro 2.600.000 annui a decorrere dall’anno2022, si provvede a carico del bilanciodell’Agenzia delle entrate.

5. Con provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle entrate sono stabilite le mo-dalità operative per l’attuazione del presi-dio antifrode di cui ai commi da 1 a 4 e inparticolare per l’invalidazione delle lettered’intento già emesse e per l’inibizione delrilascio di nuove lettere d’intento.

1083. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate sono stabilite lemodalità operative per l’attuazione del pre-sidio antifrode di cui ai commi da 1079 a1082 e in particolare per l’invalidazionedelle lettere d’intento già emesse e perl’inibizione del rilascio di nuove lettered’intento.

ex Art. 188.

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TITOLO II

RIMODULAZIONE DI MISURE FISCALI ATUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SA-

LUTE PUBBLICA

Art. 189.

(Imposta sul consumo dei manufatti consingolo impiego, rinvio e modifiche dellaplastic tax e disposizioni per favorire iprocessi di riciclaggio del polietilenteref-talato utilizzato negli imballaggi per ali-

menti)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

1084. Identico.

a) al comma 635, secondo periodo,dopo la parola: « semilavorati, » sono inse-rite le seguenti: « comprese le preforme, »;

b) al comma 637, lettera a), dopo leparole: « il fabbricante » sono aggiunte leseguenti: « , ovvero il soggetto, residente onon residente nel territorio nazionale, cheintende vendere MACSI, ottenuti per suoconto in un impianto di produzione, adaltri soggetti nazionali »;

c) al comma 638, le parole: « , comemateria prima o semilavorati, » sono sop-presse ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Il predetto soggetto che produceMACSI può essere censito ai fini del rim-borso di cui al comma 642 »;

d) al comma 643, le parole: « euro10 », sono sostituite dalle seguenti: « euro25 »;

e) al comma 645 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , obbligato insolido con i medesimi »;

f) il comma 647 è sostituito dal se-guente:

« 647. L’attività di accertamento, verificae controllo dell’imposta di cui ai commi da634 a 650 è effettuata con i poteri e delleprerogative di cui all’articolo 18 del testounico di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, anche tramite interventi pressoi fornitori della plastica riciclata, per soli

ex Art. 189.

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fini di riscontro sulle dichiarazioni presen-tate dai soggetti obbligati. Le attività di cuial presente comma sono svolte con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente »;

g) il comma 650 è sostituito dal se-guente:

« 650. In caso di mancato pagamentodell’imposta di cui al comma 634 si applicala sanzione amministrativa dal doppio alquintuplo dell’imposta evasa, non inferiorecomunque a euro 250. In caso di ritardatopagamento dell’imposta si applica la san-zione amministrativa pari al 25 per centodell’imposta dovuta, non inferiore comun-que a euro 150. Per la tardiva presenta-zione della dichiarazione di cui al comma641 e per ogni altra violazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 634 al presentecomma e delle relative modalità di appli-cazione si applica la sanzione amministra-tiva da euro 250 a euro 2.500. Per l’irro-gazione immediata delle sanzioni tributariecollegate all’imposta di cui al comma 634,si applica l’articolo 17 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

h) il comma 651 è sostituito dal se-guente:

« 651. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sonostabilite le modalità di attuazione dei commida 634 a 650, con particolare riguardoall’identificazione dei MACSI in ambito do-ganale mediante l’utilizzo dei codici dellanomenclatura combinata dell’Unione euro-pea, al contenuto della dichiarazione tri-mestrale di cui al comma 641, alle modalitàdi registrazione dei soggetti obbligati, allemodalità per l’effettuazione della liquida-zione e per il versamento dell’imposta, allemodalità per la tenuta della contabilitàrelativa all’imposta di cui al comma 634 acarico dei soggetti obbligati, alla determi-nazione, anche forfetaria, dei quantitatividi MACSI che contengono altre merci in-trodotti nel territorio dello Stato, alle mo-dalità per la trasmissione, per via telema-tica, dei dati di contabilità, all’individua-zione, ai fini del corretto assolvimento del-

ex Art. 189.

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l’imposta, degli strumenti idonei allacertificazione e al tracciamento del quan-titativo di plastica riciclata presente neiMACSI nonché della compostabilità deglistessi, alle modalità per il rimborso del-l’imposta previsto dal comma 642, allo svol-gimento delle attività di cui al comma 647e alle modalità per la notifica degli avvisi dipagamento di cui al comma 648. Con prov-vedimento interdirettoriale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli e dell’Agenzia delleentrate sono individuati i dati aggiuntivi daindicare nelle fatture di cessione e di ac-quisto dei MACSI ai fini dell’imposta esono stabilite le modalità per l’eventualescambio di informazioni tra le predetteAgenzie »;

i) al comma 652, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « dal 1° luglio 2021 ».

2. All’articolo 51, comma 3-sexies, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, le parole: « In viasperimentale, per il periodo dal 1° gennaio2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « A decorrere dall’anno2021 ».

1085. Identico.

Art. 190.

(Disposizioni in materia di imposta sulconsumo di bevande edulcorate – Rinvio e

modifiche della sugar tax)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

1086. Identico:

a) al comma 663, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:

a) identica;

« a) all’atto della cessione, anche atitolo gratuito, di bevande edulcorate aconsumatori nel territorio dello Stato ov-vero a ditte nazionali esercenti il commer-cio che ne effettuano la rivendita, da partedel fabbricante nazionale o, se diverso daquest’ultimo, del soggetto nazionale cheprovvede al condizionamento ovvero delsoggetto, residente o non residente nel ter-ritorio nazionale, per conto del quale le

ex Art. 190.

ex Art. 189.

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medesime bevande sono ottenute dal fab-bricante o dall’esercente l’impianto di con-dizionamento »;

b) al comma 664, lettera a), dopo leparole: « al condizionamento » sono inse-rite le seguenti: « ovvero il soggetto, resi-dente o non residente nel territorio nazio-nale, per conto del quale le bevande edul-corate sono ottenute dal fabbricante o dal-l’esercente l’impianto di condizionamento »;

b) identica;

c) al comma 666, le parole: « dal fab-bricante nazionale » sono sostituite dalleseguenti: « dai soggetti di cui al comma 664,lettera a), » e le parole: « dallo stesso sog-getto » sono sostituite dalle seguenti: « daglistessi soggetti »;

c) identica;

d) il comma 674 è sostituito dal se-guente:

d) identica;

« 674. In caso di mancato pagamentodell’imposta di cui al comma 661 si applicala sanzione amministrativa dal doppio alquintuplo dell’imposta evasa, non inferiorecomunque a euro 250. In caso di ritardatopagamento dell’imposta si applica la san-zione amministrativa pari al 25 per centodell’imposta dovuta, non inferiore comun-que a euro 150. Per la tardiva presenta-zione della dichiarazione di cui al comma669 e per ogni altra violazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 661 a 676 e dellerelative modalità di applicazione, si applicala sanzione amministrativa da euro 250 aeuro 2.500. Per l’irrogazione immediatadelle sanzioni tributarie collegate all’impo-sta di cui ai commi da 661 a 676, si applical’articolo 17 del decreto legislativo 18 di-cembre 1997, n. 472 »;

e) al comma 676, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « dal 1° luglio 2021 ».

e) al comma 676, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

1087. Al fine di razionalizzare l’usodell’acqua e di ridurre il consumo di con-tenitori di plastica per acque destinate aduso potabile, ai privati nonché ai soggettiesercenti attività di somministrazione dicibi e bevande nonché attività d’impresa,arti e professioni, e agli enti non commer-ciali, compresi gli enti del Terzo settore egli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta

ex Art. 190.

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un credito d’imposta nella misura del 50per cento delle spese sostenute, dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino adun ammontare complessivo non superiorea 1.000 euro per ciascuna unità immobi-liare o esercizio commerciale e a 5.000euro per gli esercizi pubblici, per l’acquistoe l’installazione di sistemi di filtraggio,mineralizzazione, raffreddamento e addi-zione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle ac-que destinate al consumo umano erogateda acquedotti.

1088. Il credito d’imposta di cui alcomma 1087 spetta nel limite complessivodi 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022. Con provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabiliti icriteri e le modalità di applicazione e difruizione del credito d’imposta, al fine delrispetto del limite di spesa di cui al pre-sente comma.

1089. Al fine di effettuare il monitorag-gio e la valutazione della riduzione delconsumo di contenitori di plastica per ac-que destinate ad uso potabile conseguita aseguito della realizzazione degli interventidi cui al comma 1087, in analogia a quantoprevisto in materia di detrazioni fiscali perla riqualificazione energetica degli edifici,le informazioni sugli interventi effettuatisono trasmesse per via telematica all’E-NEA. L’ENEA elabora le informazioni per-venute e trasmette una relazione sui risul-tati degli interventi al Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, al Ministro dell’economia e dellefinanze e al Ministro dello sviluppo eco-nomico.

ex Art. 190.

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TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOS-SIONE

Art. 191.

(Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscos-sione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)

1. Nell’ambito del riassetto della riscos-sione nel territorio siciliano, l’Agenzia delleentrate-Riscossione può subentrare alla so-cietà Riscossione Sicilia S.p.A. nell’eserci-zio delle relative funzioni anche con ri-guardo alle entrate spettanti alla Regionesiciliana. Per garantire il subentro senzasoluzione di continuità e favorire la soste-nibilità economica e finanziaria dell’opera-zione, è previsto un contributo in contocapitale in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, daerogare entro 30 giorni dalla data di de-correnza del subentro, utilizzabile anche acopertura di eventuali rettifiche di valoredei saldi patrimoniali della società. A talfine è autorizzata la spesa di 300 milioni dieuro nell’anno 2021.

1090. Identico.

Art. 192.

(Pagamento delle spese di giudizio da partedell’agente della riscossione)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 193.

(Integrazione del contributo a favore del-l’Agenzia delle entrate-Riscossione per il

triennio 2020-2022)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sonosostituiti dai seguenti:

1091. Identico.

« 326. Fermo restando quanto previstodall’articolo 17 del decreto legislativo 13aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’e-sigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio na-

ex Art. 191.

ex Art. 192.

ex Art. 193.

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zionale di riscossione, l’Agenzia delle en-trate, in qualità di titolare, ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,n. 225, della funzione della riscossione,svolta dall’ente pubblico economico Agen-zia delle entrate-Riscossione, eroga allostesso ente, a titolo di contributo e in baseall’andamento dei proventi risultanti dalrelativo bilancio annuale, una quota nonsuperiore complessivamente a 450 milionidi euro, di cui 300 milioni per l’anno 2020,112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioniper l’anno 2022, a valere sui fondi accan-tonati nel bilancio 2019 a favore del pre-detto ente, incrementati di 200 milioni dieuro derivanti dall’avanzo di gestione del-l’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1,comma 358, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, e sulle risorse assegnate per gliesercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenziadelle entrate. Tale erogazione è effettuatain acconto, per la quota maturata al 30giugno di ciascun esercizio, entro il se-condo mese successivo alla deliberazionedel bilancio semestrale dell’Agenzia delleentrate-Riscossione e a saldo entro il se-condo mese successivo all’approvazione delbilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare perl’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risultiinferiore all’importo di 300 milioni di euro,si determina, per un ammontare pari alladifferenza, l’incremento della quota di 112milioni di euro, erogabile allo stesso enteper l’anno 2021, in conformità al comma326.

328. La parte eventualmente non fruitadel contributo per l’anno 2021, anche ri-determinato ai sensi del comma 327, siaggiunge alla quota di 38 milioni di euroerogabili all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformitàal comma 326 ».

ex Art. 193.

Atti Parlamentari — 403 — Camera dei Deputati

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1092. Al comma 807 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita laseguente:

« b-bis) 150.000 euro per lo svolgi-mento delle funzioni e delle attività disupporto propedeutiche all’accertamento ealla riscossione delle entrate locali, neicomuni con popolazione fino a 100.000abitanti »;

b) alla lettera c), le parole: « fino a200.000 abitanti » sono sostituite dalle se-guenti: « superiore a 100.000 e fino a 200.000abitanti ».

1093. Al comma 808 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 giugno 2021 ».

1094. All’articolo 35 del decreto-legge28 settembre 2018, n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 eriprendono a decorrere dal 1° gennaio2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 e riprendono a decorreredal 1° gennaio 2022 ».

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIADI ENTRATE

Art. 194.

(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, sono apportate le seguentimodificazioni:

1095. Identico.

a) al comma 540:

1) al primo periodo, dopo le parole:« che effettuano » sono inserite le seguenti:« , esclusivamente attraverso strumenti checonsentano il pagamento elettronico, »;

2) al terzo periodo, le parole: « delsito internet dell’Agenzia delle entrate » sono

ex Art. 194.

ex Art. 193.

Atti Parlamentari — 404 — Camera dei Deputati

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sostituite dalle seguenti: « del sito internetdell’Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

b) al comma 541, dopo le parole: « oprofessione » sono inserite le seguenti:« esclusivamente attraverso strumenti checonsentano il pagamento elettronico »;

c) al comma 542, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Con il provvedi-mento di cui al comma 544 sono istituitipremi per un ammontare complessivo an-nuo non superiore a 45 milioni di euro ».

2. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, le parole: « l’attribuzione deipremi e » sono soppresse.

1096. Identico.

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

1097. Identico.

a) al comma 288 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I rimborsi attribuiti nonconcorrono a formare il reddito del perci-piente per l’intero ammontare corrispostonel periodo d’imposta e non sono assogget-tati ad alcun prelievo erariale »;

b) al comma 290, il secondo periodo èsoppresso.

Art. 195.

(Credito d’imposta per l’adeguamento del-l’ambiente di lavoro)

1. All’articolo 120, comma 2, primo pe-riodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel-l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ».

1098. Identico.

2. I soggetti beneficiari del credito d’im-posta per l’adeguamento degli ambienti dilavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, possono optare per la cessione dellostesso, ai sensi dell’articolo 122 del mede-simo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.

1099. Identico.

3. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 120, comma 6, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

1100. Identico.

ex Art. 195.

ex Art. 194.

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dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,è ridotta di 1 miliardo di euro per l’anno2021.

Art. 196.

(Modifiche alla disciplina degli accordipreventivi di cui all’articolo 31-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600)

1. All’articolo 31-ter del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1101. Identico.

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Gli accordi di cui al comma 1,qualora non conseguano ad altri accordiconclusi con le autorità competenti di Statiesteri a seguito delle procedure amichevolipreviste dagli accordi o dalle convenzioniinternazionali contro le doppie imposi-zioni, vincolano le parti per il periodod’imposta nel corso del quale sono stipulatie per i quattro periodi d’imposta successivi,salvi mutamenti delle circostanze di fatto odi diritto rilevanti ai fini degli accordi sot-toscritti e risultanti dagli stessi. Qualora lecircostanze di fatto e di diritto alla basedell’accordo ricorrano per uno o più deiperiodi di imposta precedenti alla stipula-zione e per i quali i termini previsti dal-l’articolo 43 del presente decreto non sonoancora scaduti e a condizione che nonsiano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oaltre attività amministrative di accerta-mento delle quali il contribuente abbiaavuto formale conoscenza, è concessa alcontribuente la facoltà di far valere retro-attivamente l’accordo stesso, provvedendo,ove si renda a tal fine necessario rettificareil comportamento adottato, all’effettua-zione del ravvedimento operoso ovvero allapresentazione della dichiarazione integra-tiva ai sensi dell’articolo 2, comma 8, delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 luglio 1998,

ex Art. 196.

ex Art. 195.

Atti Parlamentari — 406 — Camera dei Deputati

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n. 322, senza l’applicazione, in entrambi icasi, delle relative sanzioni »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Gli accordi di cui al comma 1,qualora conseguano ad altri accordi con-clusi con le autorità competenti di Statiesteri a seguito delle procedure amichevolipreviste dagli accordi o convenzioni inter-nazionali contro le doppie imposizioni, vin-colano le parti, secondo quanto convenutocon dette autorità, a decorrere da periodidi imposta precedenti alla data di sotto-scrizione dell’accordo purché non anteriorial periodo d’imposta in corso alla data dipresentazione della relativa istanza da partedel contribuente. È concessa al contri-buente la facoltà di far retroagire gli effettidi tali accordi anche a periodi di impostaprecedenti a quello in corso alla data dipresentazione della relativa istanza e per iquali i termini previsti dall’articolo 43 nonsono ancora scaduti, a condizione che: a)per tali periodi ricorrano le stesse circo-stanze di fatto e di diritto a base dell’ac-cordo stipulato con le autorità competentidi Stati esteri; b) il contribuente ne abbiafatto richiesta nell’istanza di accordo pre-ventivo; c) le autorità competenti di Statiesteri acconsentano a estendere l’accordoad annualità precedenti; d) per tali periodidi imposta non siano iniziati accessi, ispe-zioni, verifiche o altre attività amministra-tive di accertamento delle quali il contri-buente abbia avuto formale conoscenza.Qualora in applicazione del presente commasia necessario rettificare il comportamentoadottato, il contribuente provvede all’effet-tuazione del ravvedimento operoso ovveroalla presentazione della dichiarazione in-tegrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8,del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, senza l’applicazione delle eventualisanzioni »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. L’ammissibilità della richiesta diaccordo preventivo di cui al comma 3 è

ex Art. 196.

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subordinata al versamento di una commis-sione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia inferiore a100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia compresotra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia superiore a750 milioni di euro.

3-ter. In caso di richiesta di rinnovodell’accordo di cui al comma 3, le commis-sioni sono ridotte alla metà. Con provve-dimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate sono adottate le disposizioni di at-tuazione della disciplina contenuta nel pre-sente comma ».

Art. 197.

(Semplificazioni fiscali)

1. All’articolo 7 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

1102. Identico.

« 3-bis. I soggetti che esercitano l’op-zione di cui al comma 1, lettera a), possonoannotare le fatture nel registro di cui al-l’articolo 23 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entrola fine del mese successivo al trimestre dieffettuazione delle operazioni e con riferi-mento allo stesso mese di effettuazionedelle operazioni ».

2. All’articolo 1, comma 3-bis, del de-creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopoil secondo periodo sono aggiunti i seguenti:« Con riferimento alle operazioni effettuatea partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cuial primo periodo sono trasmessi telemati-camente utilizzando il Sistema di inter-scambio secondo il formato di cui al comma

1103. Identico.

ex Art. 197.

ex Art. 196.

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2. Con riferimento alle medesime opera-zioni:

a) la trasmissione telematica dei datirelativi alle operazioni svolte nei confrontidi soggetti non stabiliti nel territorio delloStato è effettuata entro i termini di emis-sione delle fatture o dei documenti che necertificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei datirelativi alle operazioni ricevute da soggettinon stabiliti nel territorio dello Stato èeffettuata entro il quindicesimo giorno delmese successivo a quello di ricevimento deldocumento comprovante l’operazione o dieffettuazione dell’operazione ».

3. All’articolo 11, comma 2-quater, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,dopo il secondo periodo sono inseriti iseguenti: « Per le operazioni effettuate apartire dal 1° gennaio 2022, si applica lasanzione amministrativa di euro 2 per cia-scuna fattura, entro il limite massimo dieuro 400 mensili. La sanzione è ridotta allametà, entro il limite massimo di euro 200per ciascun mese, se la trasmissione è ef-fettuata entro i quindici giorni successivialle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, èeffettuata la trasmissione corretta dei dati ».

1104. Identico.

4. All’articolo 10-bis del decreto-legge23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, le parole: « Per i periodi d’imposta2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 ».

1105. Identico.

5. All’articolo 4 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1106. Identico.

a) al comma 1, dopo le parole: « nel-l’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acqui-siti con le fatture elettroniche e con lecomunicazioni delle operazioni transfron-taliere nonché sui dati dei corrispettivi ac-quisiti telematicamente, » sono inserite leseguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali pre-senti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, »;

ex Art. 197.

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b) al comma 2, dopo le parole: « ancheper il tramite di intermediari di cui all’ar-ticolo 3, comma 3, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, » sono inserite le se-guenti: « in possesso della delega per l’uti-lizzo dei servizi di fatturazione elettro-nica, ».

6. All’articolo 16 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, infine, il seguente comma:

1107. Identico.

« 3-bis. Allo scopo di semplificare gliadempimenti tributari dei contribuenti e lefunzioni dei centri di assistenza fiscale non-ché degli altri intermediari, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,entro il 31 marzo dell’anno a cui l’impostasi riferisce, inviano al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellefinanze i dati rilevanti per la determina-zione del tributo mediante l’inserimentodegli stessi nell’apposita sezione del portaledel federalismo fiscale ai fini della pubbli-cazione nel sito informatico di cui all’arti-colo 1, comma 3, del decreto legislativo 28settembre 1998, n. 360. Con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,sono individuati i dati rilevanti per la de-terminazione dell’imposta regionale sulleattività produttive. Il mancato inserimentoda parte delle regioni e delle province au-tonome nel suddetto sito informatico deidati rilevanti ai fini della determinazionedell’imposta comporta l’inapplicabilità disanzioni e di interessi ».

Art. 198.

(Applicazione dell’imposta di bollo sullefatture elettroniche emesse da un soggetto

diverso dal cedente o prestatore)

1. Per le fatture elettroniche inviate at-traverso il Sistema di interscambio di cuiall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato insolido al pagamento dell’imposta di bollo ilcedente del bene o il prestatore del servi-

1108. Identico.

ex Art. 198.

ex Art. 197.

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zio, ai sensi dell’articolo 22 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, anche nel caso in cui il documentosia emesso da un soggetto terzo per suoconto.

Art. 199.

(Disposizioni in tema di memorizzazione etrasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1109. Identico.

a) al comma 5, dopo il terzo periodoè aggiunto il seguente: « La memorizza-zione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, arichiesta del cliente, la consegna dei docu-menti di cui ai periodi precedenti, è effet-tuata non oltre il momento dell’ultima-zione dell’operazione »;

b) al comma 5-bis, primo periodo, laparola: « gennaio » è sostituita dalla se-guente: « luglio »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 6-ter, terzo periodo, leparole: « dal comma 6 » sono sostituite dalleseguenti: « dagli articoli 6, comma 2-bis, 11,commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, ».

2. All’articolo 6 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, sono apportate leseguenti modificazioni:

1110. Identico.

a) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2,commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, se le violazioni consi-stono nella mancata o non tempestiva me-morizzazione o trasmissione, ovvero nellamemorizzazione o trasmissione con datiincompleti o non veritieri, la sanzione èpari, per ciascuna operazione, al novantaper cento dell’imposta corrispondente al-l’importo non memorizzato o trasmesso.Salve le procedure alternative adottate coni provvedimenti di attuazione dell’articolo2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto

ex Art. 199.

ex Art. 198.

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2015, n. 127, la sanzione di cui al primoperiodo del presente comma si applica an-che in caso di mancato o irregolare fun-zionamento degli strumenti di cui al me-desimo comma 4. Se non constano omesseannotazioni, in caso di mancata tempestivarichiesta di intervento per la manutenzioneo di omessa verificazione periodica deglistessi strumenti nei termini legislativa-mente previsti si applica la sanzione am-ministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;

b) al comma 3, primo periodo, leparole: « cento per cento » sono sostituitedalle seguenti: « novanta per cento »;

c) al comma 4, dopo le parole: « 2,primo periodo, » sono aggiunte le seguenti:« 2-bis, primo periodo, ».

3. All’articolo 11 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, sono apportatele seguenti modificazioni:

1111. Identico.

a) dopo il comma 2-quater è inserito ilseguente:

« 2-quinquies. Per l’omessa o tardivatrasmissione ovvero per la trasmissione condati incompleti o non veritieri dei corri-spettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 127, se la violazione non ha incisosulla corretta liquidazione del tributo, siapplica la sanzione amministrativa di euro100 per ciascuna trasmissione. Non si ap-plica l’articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472 »;

b) al comma 5, dopo il primo periodoè aggiunto il seguente: « La sanzione di cuial periodo precedente si applica anche al-l’omessa installazione degli strumenti dicui all’articolo 2, comma 4, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve leprocedure alternative adottate con i prov-vedimenti di attuazione di cui al medesimocomma »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca re-ato, a chiunque manomette o comunquealtera gli strumenti di cui all’articolo 2,comma 4, del decreto legislativo 5 agosto

ex Art. 199.

Atti Parlamentari — 412 — Camera dei Deputati

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2015, n. 127, o fa uso di essi allorché sianostati manomessi o alterati o consente chealtri ne faccia uso al fine di eludere ledisposizioni di cui al comma 1 del citatoarticolo si applica la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 3.000 a euro12.000. ».

4. All’articolo 12 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, sono apportatele seguenti modificazioni:

1112. Identico.

a) al comma 2, dopo il terzo periodoè aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cuiai periodi precedenti si applicano anchenelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1,1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 127, se le violazioni consistononella mancata o non tempestiva memoriz-zazione o trasmissione, ovvero nella me-morizzazione o trasmissione con dati in-completi o non veritieri »;

b) al comma 3, dopo il secondo pe-riodo è aggiunto il seguente: « Le sanzionidi cui ai periodi precedenti si applicanoanche all’omessa installazione ovvero allamanomissione o alterazione degli stru-menti di cui all’articolo 2, comma 4, deldecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,salve le procedure alternative adottate coni provvedimenti di attuazione di cui almedesimo comma ».

5. All’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, »sono inserite le seguenti: « comma 2-bis,limitatamente all’ipotesi di omessa memo-rizzazione ovvero di memorizzazione condati incompleti o non veritieri, ».

1113. Identico.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio2021.

1114. Le disposizioni di cui ai commi da1109 a 1113 si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2021.

1115. Per i comuni delle regioni Lom-bardia e Veneto individuati ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,e dell’articolo 67-septies del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,come eventualmente rideterminati dai com-

ex Art. 199.

Atti Parlamentari — 413 — Camera dei Deputati

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missari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis,comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, e per i comuni della regioneEmilia-Romagna interessati dalla prorogadello stato di emergenza di cui all’articolo15, comma 6, del decreto-legge 30 dicem-bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,l’esenzione dall’applicazione dell’impostamunicipale propria prevista dal secondoperiodo del comma 3 dell’articolo 8 delcitato decreto-legge n. 74 del 2012, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 122del 2012, è prorogata fino alla definitivaricostruzione e agibilità dei fabbricati in-teressati e comunque non oltre il 31 di-cembre 2021. Gli oneri di cui al presentecomma sono valutati in 11,6 milioni dieuro per l’anno 2021.

1116. Al secondo periodo del comma 16dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, leparole: « e comunque non oltre il 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « e comunque non oltre il 31 di-cembre 2021 ». Gli oneri di cui al presentecomma sono valutati in 21,1 milioni dieuro per l’anno 2021.

Art. 200.

(Abrogazione dell’imposta sul money tran-sfer)

1. L’articolo 25-novies del decreto-legge23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, è abrogato.

1117. Identico.

1118. Al fine di favorire la valorizza-zione degli immobili dismessi dalla pub-blica amministrazione, anche nella prospet-tiva di assicurarne l’adeguata redditività,l’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,nonché l’articolo 1, commi da 616 a 619,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonsi applicano ai contratti di locazione pas-siva sottoscritti con società direttamente o

ex Art. 200.

ex Art. 199.

Atti Parlamentari — 414 — Camera dei Deputati

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indirettamente controllate dallo Stato erelativi ad immobili dismessi a seguito delleprocedure di cui all’articolo 11-quinquiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248.

1119. Le disposizioni di cui al comma1118 si applicano per l’intera durata delcontratto di locazione passiva esclusiva-mente ai contratti in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, aisensi dell’articolo 1339 del codice civile,anche in deroga ad eventuali clausole dif-formi apposte dalle parti e anche in caso disuccessivo trasferimento degli immobili aterzi.

1120. Agli oneri derivanti dai commi1118 e 1119 del presente articolo, pari a3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di partecorrente di cui al comma 5 dell’articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,iscritto nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

Art. 201.

(Collaborazioni tecnico–sportive dilettan-tistiche)

1. All’articolo 67, comma 1, lettera m),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo leparole: « dal CONI, » sono aggiunte le se-guenti: « dalla società Sport e salute Spa, ».

1121. Identico.

1122. All’articolo 2, comma 2, del de-creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2003, n. 27, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2021 ».

ex Art. 201.

ex Art. 200.

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1123. Sui valori di acquisto delle par-tecipazioni non negoziate in mercati rego-lamentati e dei terreni edificabili e condestinazione agricola rideterminati con lemodalità e nei termini indicati dal comma2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 di-cembre 2002, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,n. 27, come da ultimo modificato dal comma1122 del presente articolo, le aliquote delleimposte sostitutive di cui all’articolo 5,comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, sono pari entrambe all’11 per centoe l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2,della medesima legge è aumentata all’11per cento.

1124. All’articolo 62-quater del testounico delle disposizioni legislative concer-nenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e am-ministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, leparole: « al dieci per cento e al cinque percento » sono sostituite dalle seguenti: « alquindici per cento e al dieci per cento dal1° gennaio 2021, al venti per cento e alquindici per cento dal 1° gennaio 2022, alventicinque per cento e al venti per centodal 1° gennaio 2023 »;

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Il produttore è tenutoanche a fornire, ai fini dell’autorizzazione,un campione per ogni singolo prodotto »;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La cauzione è di im-porto pari al 10 per cento dell’impostagravante su tutto il prodotto giacente e,comunque, non inferiore all’imposta do-vuta mediamente per il periodo di tempocui si riferisce la dichiarazione presentataai fini del pagamento dell’imposta »;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti:

« 3-bis. La circolazione dei prodotti dicui al presente articolo è legittimata dal-l’applicazione, sui singoli condizionamenti,di appositi contrassegni di legittimazione edi avvertenze esclusivamente in lingua ita-

ex Art. 201.

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liana. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano a decorrere dal 1°aprile 2021.

3-ter. Con determinazione del Direttoregenerale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, sono stabilite le tipologie di av-vertenza in lingua italiana e le modalitàper l’approvvigionamento dei contrassegnidi legittimazione di cui al comma 3-bis.Con il medesimo provvedimento sono de-finite le relative regole tecniche e le ulte-riori disposizioni attuative »;

e) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Con determinazione del Direttoregenerale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli sono stabiliti il contenuto e lemodalità di presentazione dell’istanza, aifini dell’autorizzazione di cui al comma 2,nonché le modalità di tenuta dei registri edocumenti contabili, di liquidazione e ver-samento dell’imposta di consumo, anche incaso di vendita a distanza, di comunica-zione degli esercizi che effettuano la ven-dita al pubblico, in conformità, per quantoapplicabili, a quelle vigenti per i tabacchilavorati. Con il medesimo provvedimentosono emanate le ulteriori disposizioni ne-cessarie per l’attuazione del comma 3 »;

f) il comma 5-bis è sostituito dalseguente:

« 5-bis. Con determinazione del Diret-tore generale dell’Agenzia delle dogane edei monopoli sono stabiliti, per gli esercizidi vicinato, le farmacie e le parafarmacie,le modalità e i requisiti per l’autorizza-zione alla vendita e per l’approvvigiona-mento dei prodotti da inalazione senzacombustione costituiti da sostanze liquidedi cui al comma 1-bis, secondo i seguenticriteri: a) prevalenza, per gli esercizi divicinato, escluse le farmacie e le parafar-macie, dell’attività di vendita dei prodottidi cui al comma 1-bis e dei dispositivimeccanici ed elettronici; b) effettiva capa-cità di garantire il rispetto del divieto divendita ai minori; c) non discriminazionetra i canali di approvvigionamento; d) pre-senza dei medesimi requisiti soggettivi pre-visti per le rivendite di generi di monopo-

ex Art. 201.

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lio. Nelle more dell’adozione della deter-minazione di cui al primo periodo, agliesercizi di cui al presente comma è con-sentita la prosecuzione dell’attività ».

1125. All’articolo 21 del decreto legisla-tivo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 11, secondo periodo,dopo le parole: « è consentita » sono ag-giunte le seguenti: « , secondo le modalitàdefinite con determinazione del Direttoregenerale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, »;

b) il comma 12 è sostituito dal se-guente:

« 12. In caso di rilevazione di offerta diprodotti liquidi da inalazione in violazionedel comma 11, fermi restando i poteri dipolizia giudiziaria ove il fatto costituiscareato, si applica, a cura dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, l’articolo 102 deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126 ».

1126. Al comma 3 dell’articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla pro-duzione e sui consumi e relative sanzionipenali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le pa-role: « ad accisa in misura pari al venti-cinque per cento » sono sostituite dalleseguenti: « ad accisa in misura pari altrenta per cento dal 1° gennaio 2021, altrentacinque per cento dal 1° gennaio 2022e al quaranta per cento dal 1° gennaio2023 ».

1127. L’articolo 2, comma 1, lettera b),della legge 30 dicembre 2010, n. 238, siinterpreta nel senso che le fisiologiche in-terruzioni dell’anno accademico non pre-cludono l’accesso agli incentivi fiscali pergli studenti che decidono di rientrare inItalia dopo avere svolto continuativamenteun’attività di studio all’estero.

ex Art. 201.

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TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIADELLE DOGANE

Art. 202.

(Impignorabilità delle somme accreditate inalcune contabilità speciali di tesoreria)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 203.

(Whistleblowing)

...................................................................................................................................................................................................................

Art. 204.

(Disposizioni per i depositi di prodottienergetici assoggettati ad accisa)

1. All’articolo 25 del testo unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1128. Identico.

a) il comma 6-bis è sostituito dal se-guente:

« 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1e 6, la licenza di cui al comma 4 è negatae l’istruttoria per il relativo rilascio è so-spesa allorché ricorrano nei confronti del-l’esercente, rispettivamente, le condizionidi cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; perla sospensione e la revoca della predettalicenza trovano applicazione, rispettiva-mente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo23. Nel caso di persone giuridiche e disocietà, la licenza è negata, revocata osospesa, ovvero il procedimento per il ri-lascio della stessa è sospeso, allorché lesituazioni di cui ai commi da 6 a 9 delmedesimo articolo 23 ricorrano, alle con-dizioni ivi previste, con riferimento a per-

ex Art. 202.

ex Art. 203.

ex Art. 204.

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sone che rivestono in esse funzioni di rap-presentanza, di amministrazione o di dire-zione ovvero a persone che ne esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllo »;

b) dopo il comma 6-bis è inserito ilseguente:

« 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 6-bis, limitatamente ai depositi com-merciali di cui ai commi 1 e 6 che movi-mentano benzina e gasolio usato come car-burante, la licenza di cui al comma 4 èaltresì negata ai soggetti che, a seguito diverifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimentodell’attività del deposito rapportati alla ca-pacità dei serbatoi, ai servizi strumentaliall’esercizio ovvero al conto economico pre-visionale, in base alle specifiche stabilitecon provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli. I soggettiper conto dei quali i titolari di depositicommerciali detengono o estraggono ben-zina o gasolio usato come carburante sonoobbligati a darne preventiva comunica-zione all’Agenzia delle dogane e dei mono-poli; in caso di riscontrata sussistenza dellesituazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11dell’articolo 23, la medesima Agenzia adottamotivati provvedimenti di divieto di prose-cuzione dell’attività nel termine di sessantagiorni dalla ricezione della comunicazioneo, qualora successiva al predetto termine,dalla data del verificarsi delle condizioniimpeditive previste dai medesimi commi »;

c) al comma 7, le parole: « La licenzadi esercizio » sono sostituite dalle seguenti:« Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis,la licenza di esercizio ».

2. Nella prima applicazione delle dispo-sizioni di cui al comma 1, lettera b), isoggetti per conto dei quali la benzina e ilgasolio usato come carburante sono dete-nuti presso i depositi commerciali di cuiall’articolo 25, commi 1 e 6, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, presentano la comunicazione di ini-

1129. Nella prima applicazione delle di-sposizioni di cui al comma 1128, lettera b),i soggetti per conto dei quali la benzina e ilgasolio usato come carburante sono dete-nuti presso i depositi commerciali di cuiall’articolo 25, commi 1 e 6, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, presentano la comunicazione di ini-

ex Art. 204.

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zio attività entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

zio attività entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

Art. 205.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. All’articolo 1, comma 636, alinea,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, leparole: « entro il 30 settembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo2023 ».

1130. Identico.

2. Il canone mensile di cui all’articolo 1,comma 636, lettera c), della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, relativo ai mesi dagennaio 2021 a giugno 2021 compreso, puòessere versato, entro il giorno 10 del mesesuccessivo, nella misura di euro 2.800 perogni mese o frazione di mese superiore aquindici giorni e di euro 1.400 per ognifrazione di mese pari o inferiore a quindicigiorni.

1131. Identico.

3. I titolari di concessione per l’eserciziodel gioco del Bingo che scelgano la moda-lità di versamento del canone di prorogadelle concessioni di cui al comma 2 sonotenuti a versare la restante parte fino allacopertura dell’intero ammontare del ca-none previsto dalla vigente normativa, conrate mensili di pari importo, con gli inte-ressi legali calcolati giorno per giorno. Laprima rata è versata entro il 10 luglio 2021e le successive entro il giorno 10 di ciascunmese; l’ultima rata è versata entro il 10dicembre 2022.

1132. I titolari di concessione per l’eser-cizio del gioco del Bingo che scelgano lamodalità di versamento del canone di pro-roga delle concessioni di cui al comma1131 sono tenuti a versare la restante partefino alla copertura dell’intero ammontaredel canone previsto dalla vigente norma-tiva, con rate mensili di pari importo, congli interessi legali calcolati giorno per giorno.La prima rata è versata entro il 10 luglio2021 e le successive entro il giorno 10 diciascun mese; l’ultima rata è versata entroil 10 dicembre 2022.

Art. 206.

(Disposizioni concernenti l’istituzione degliincarichi di vicedirettore dell’Agenzia delle

dogane e dei monopoli)

...................................................................................................................................................................................................................

ex Art. 205.

ex Art. 206.

ex Art. 204.

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PARTE III

FONDI

Art. 207.

(Fondo da ripartire per il sostegno delleattività produttive maggiormente colpitedall’emergenza epidemiologica da COVID-

19)

1. Al fine di consentire la tempestivaapplicazione delle misure di sostegno delleattività produttive per le esigenze derivantidalle misure di contenimento dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 adot-tate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2020, n. 35, è istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, un fondo da ripar-tire per il sostegno delle attività produttivemaggiormente colpite dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19, con una dota-zione di 3.800 milioni di euro per l’anno2021. Il Fondo è ripartito con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-nistri interessati, per il rifinanziamento,per l’anno 2021, di misure di sostegnoeconomico-finanziario già adottate nel corsodell’anno 2020 per fronteggiare le conse-guenze economiche derivanti dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19, com-prese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge9 novembre 2020, n. 149.

1133. Al fine di consentire la tempestivaapplicazione delle misure di sostegno delleattività produttive per le esigenze derivantidalle misure di contenimento dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 adot-tate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2020, n. 35, è istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, un fondo da ripar-tire per il sostegno delle attività produttivemaggiormente colpite dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19, con una dota-zione di 19.236.772 euro per l’anno 2021. IlFondo è ripartito con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri interes-sati, per il rifinanziamento, per l’anno 2021,di misure di sostegno economico-finanzia-rio già adottate nel corso dell’anno 2020per fronteggiare le conseguenze economi-che derivanti dall’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, comprese tra quelleindividuate dal decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novem-bre 2020, n. 149.

1134. Al fine di garantire le attività dipromozione della libertà femminile e di

ex Art. 207.

Atti Parlamentari — 422 — Camera dei Deputati

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genere e le attività di prevenzione e con-trasto delle forme di violenza e discrimi-nazione fondate sul genere, sull’orienta-mento sessuale, sull’identità di genere esulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3della Costituzione, nonché della Conven-zione del Consiglio d’Europa sulla preven-zione e la lotta contro la violenza neiconfronti delle donne e la violenza dome-stica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011,ratificata ai sensi della legge 27 giugno2013, n. 77, presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri è istituito un fondo de-nominato « Fondo contro le discrimina-zioni e la violenza di genere », con unadotazione di 2.000.000 di euro annui perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1135. Sono destinatarie delle risorse delFondo di cui al comma 1134 le associazionidel Terzo settore, come definite ai sensi delcodice di cui al decreto legislativo 3 luglio2017, n. 117, che:

a) rechino nello statuto finalità e obiet-tivi rivolti alla promozione della libertàfemminile e di genere e alla prevenzione eal contrasto delle discriminazioni di ge-nere;

b) svolgano la propria attività da al-meno tre anni e presentino un curriculumdal quale risulti lo svolgimento di attivitàdocumentate in attuazione delle finalità dicui alla lettera a).

1136. Il Fondo di cui al comma 1134 èdestinato al sostegno delle spese di funzio-namento e di gestione delle associazioni dicui al comma 1135, comprese le spese peril personale formato e qualificato, nonchéal recupero e alla rieducazione dei soggettimaltrattanti.

1137. Le amministrazioni competenticoncedono l’utilizzo collettivo di beni im-mobili appartenenti al patrimonio pub-blico in comodato d’uso gratuito alle asso-ciazioni di cui al comma 1135 che gesti-scono luoghi fisici di incontro, relazione elibera costruzione della cittadinanza, frui-bili per tutte le donne e in cui si svolganoattività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’auto-nomia in uscita dalla violenza e culturali

ex Art. 207.

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dedicate alle questioni di genere e di ero-gazione di servizi gratuiti alla comunità diriferimento.

1138. Il Dipartimento per le pari op-portunità della Presidenza del Consigliodei ministri, entro il 31 marzo di ognianno, disciplina modalità e criteri di ero-gazione delle risorse di cui al comma 1134.

1139. Il Ministro per le pari opportunitàe la famiglia ovvero, nel caso in cui non sianominato, il Presidente del Consiglio deiministri, entro il 31 marzo di ogni anno,con proprio decreto, individua le modalitàdi ripartizione delle risorse del Fondo dicui al comma 1134 tra le associazioniaventi diritto.

Art. 208.

(Fondo per il finanziamento di provvedi-menti legislativi – parte corrente e conto

capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2021-2023,sono determinati, per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, nelle misure indicatedalle tabelle A e B allegate alla presentelegge.

1140. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2021-2023,sono determinati, per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, nelle misure indicatedalle tabelle A e B allegate alla presentelegge.

Art. 209.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è incrementato di 800 milioni di euro perl’anno 2021 e di 500 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2022.

1141. Il Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è incrementato di 49.355.138 europer l’anno 2021, di 302.029.212 euro perl’anno 2022, di 46.690.507 euro per l’anno2023, di 41.707.149 euro per l’anno 2024,di 56.594.913 euro per l’anno 2025, di14.279.310 euro per l’anno 2026, di35.510.239 euro per l’anno 2027, di42.727.596 euro per l’anno 2028, di46.951.274 euro per l’anno 2029, di88.071.162 euro per l’anno 2030, di169.371.162 euro per l’anno 2031, di125.331.162 euro per l’anno 2032, di

ex Art. 208.

ex Art. 209.

ex Art. 207.

Atti Parlamentari — 424 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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59.151.162 euro per l’anno 2033, di96.531.162 euro per ciascuno degli anni2034 e 2035 e di 138.731.162 euro annui adecorrere dall’anno 2036.

Art. 210.

(Potenziamento dell’internazionalizzazionedelle imprese)

1. Per il potenziamento dell’internazio-nalizzazione delle imprese italiane, sonodisposti i seguenti interventi:

1142. Identico.

a) la dotazione del fondo rotativo dicui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,n. 394, è incrementata di 1.085 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 140 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del fondo di cui all’ar-ticolo 72, comma 1, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, èincrementata di 465 milioni di euro perl’anno 2021 e di 60 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023, per lefinalità di cui alla lettera d) del medesimocomma;

c) all’articolo 48, comma 2, lettera d),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2021 ».

1143. All’articolo 1 della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’ultimo periodo del comma 496,le parole: « un anticipo nel limite massimodel 40 per cento dell’importo dell’inden-nizzo deliberato dalla Commissione tecnicaa seguito del completamento dell’esameistruttorio » sono sostituite dalle seguenti:« fino al 100 per cento dell’importo dell’in-dennizzo deliberato dalla Commissione tec-nica a seguito del completamento dell’e-same istruttorio, ove ciò non pregiudichi laparità di trattamento dei soggetti istantilegittimati »;

ex Art. 210.

ex Art. 209.

Atti Parlamentari — 425 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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b) all’ultimo periodo del comma 497,le parole: « un anticipo nel limite massimodel 40 per cento dell’importo dell’inden-nizzo deliberato dalla Commissione tecnicaa seguito del completamento dell’esameistruttorio » sono sostituite dalle seguenti:« fino al 100 per cento dell’importo dell’in-dennizzo deliberato dalla Commissione tec-nica a seguito del completamento dell’e-same istruttorio, ove ciò non pregiudichi laparità di trattamento dei soggetti istantilegittimati ».

1144. Ai fini della valorizzazione delletradizioni enogastronomiche, delle produ-zioni agroalimentari e industriali italiane edella dieta mediterranea nonché del con-trasto dei fenomeni di contraffazione e diItalian sounding ai sensi dell’articolo 144,comma 1-bis, del codice della proprietàindustriale, di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, la Repubblica defini-sce e promuove la rete degli esercizi dellaristorazione italiana nel mondo.

1145. Per « ristorante italiano » si in-tende il pubblico esercizio dove si consu-mano pasti completi che vengono serviti dacamerieri su tavoli disposti in un localeapposito e in cui l’insieme dei cibi e dellebevande di cui l’esercizio stesso dispone ècostituito da ricette e da prodotti italiani,con particolare riferimento ai prodotti agro-alimentari tradizionali di cui all’elenco na-zionale del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali e ai prodottiriconosciuti dall’Unione europea come pro-dotti a denominazione di origine protetta,a indicazione geografica protetta, a deno-minazione di origine controllata, a deno-minazione di origine controllata e garan-tita e a indicazione geografica tipica, non-ché alle produzioni di specialità tradizio-nale garantita. Ai pubblici esercizi situatiall’estero che somministrano il prodotto« pizza italiana » o il prodotto « gelato ita-liano » si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni del presente comma.

1146. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale, con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministro

ex Art. 210.

Atti Parlamentari — 426 — Camera dei Deputati

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delle politiche agricole alimentari e fore-stali, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabilite le modalità diattuazione delle disposizioni di cui ai commida 1143 a 1148, al fine di:

a) predisporre e coordinare i pro-grammi per l’attuazione delle finalità di cuiai commi da 1143 a 1148, ferme restandole attribuzioni della cabina di regia di cuiall’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111;

b) attribuire l’attestazione distintivadi « ristorante italiano nel mondo », in basea specifiche norme tecniche, esclusiva-mente ai ristoranti in possesso dei requisitiprescritti, su proposta del segretariato tec-nico di cui alla lettera o) e previa verificada parte del personale incaricato dallalocale camera di commercio italiana all’e-stero o dalla camera di commercio mista oda un altro organismo individuato dal de-creto di cui al presente comma;

c) attribuire l’attestazione distintivadi « pizzeria italiana nel mondo » e di« gelateria italiana nel mondo » secondo lemedesime modalità di cui alla lettera b);

d) stabilire le modalità dei controlli epromuovere le azioni legali per il contrastodella contraffazione e dell’abuso del ter-mine « italiano » nelle insegne, con facoltàdi ritiro dell’attestazione di cui alla letterac);

e) curare il recupero e la salvaguardiadelle tradizioni enogastronomiche nazio-nali, predisponendo e raccogliendo le ri-cette della tradizione italiana, favorendonela diffusione e l’adozione negli esercizidella ristorazione italiana all’estero;

f) tutelare e diffondere all’estero, conl’ausilio delle scuole di gastronomia ita-liana più rinomate, le cucine regionali delPaese, anche coinvolgendo le associazionidella ristorazione italiana;

ex Art. 210.

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g) promuovere accordi tra le catego-rie economiche interessate, coinvolgendo leassociazioni della produzione e della tra-sformazione agroalimentare, per miglio-rare la fornitura agli esercizi di ristora-zione italiana nel mondo di prodotti ali-mentari di origine e di produzione nazio-nale;

h) favorire la creazione e lo sviluppo,anche d’intesa con i competenti organismidelle regioni, di istituti professionali dicucina italiana e di scuole di alta forma-zione;

i) promuovere e facilitare l’attività diapprendistato di studenti e di operatori delsettore, in particolare presso istituti pro-fessionali ed esercizi di ristorazione ita-liana di alto prestigio;

l) elaborare, proporre e diffondere,con l’ausilio di professionisti e di fornitoriitaliani, gli arredi interni degli esercizi diristorazione italiana nel mondo, idonei allapromozione e alla valorizzazione dell’of-ferta enogastronomica italiana;

m) promuovere programmi di aggior-namento dei titolari e del personale degliesercizi di ristorazione italiana nel mondo,anche al fine di garantirne un’adeguataconoscenza della lingua italiana, coinvol-gendo le scuole di formazione di cucinaitaliana più rinomate;

n) costituire, aggiornare e mantenereuna banca di dati degli esercizi di ristora-zione italiana situati all’estero, anche conl’ausilio delle associazioni di categoria mag-giormente rappresentative, nonché redi-gere una relazione triennale sulla rete degliesercizi di cui al comma 2, comprensiva deidati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l’organizzazione della Con-ferenza della ristorazione italiana nelmondo, di cui al comma 5, e istituire unsegretariato tecnico con responsabilità diselezione e di proposta delle candidature.

1147. L’attività di promozione all’esterodei prodotti enogastronomici tipici dellaristorazione italiana è effettuata dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese ita-

ex Art. 210.

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liane, dall’ENIT-Agenzia nazionale del tu-rismo, dalle camere di commercio italianeall’estero, nonché da altri soggetti pubblicio privati ed è volta a valorizzare la rete deipubblici esercizi titolari delle attestazionidistintive di cui ai commi da 1144 a 1146.Gli istituti italiani di cultura all’estero pro-muovono la conoscenza della cultura edelle tradizioni enogastronomiche italiane,anche mediante l’organizzazione di mani-festazioni presso la rete degli esercizi diristorazione italiana nel mondo. Gli ufficicompetenti delle regioni possono promuo-vere i prodotti tipici e di qualità dei loroterritori attraverso gli esercizi di ristora-zione italiana nel mondo.

1148. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nelmondo, per l’incontro, lo studio e la valo-rizzazione dell’offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la retedegli esercizi di ristorazione italiana nelmondo. Nell’ambito della Conferenza sonoconferite le attestazioni distintive di « ri-storante italiano nel mondo », di « pizzeriaitaliana nel mondo » e di « gelateria ita-liana nel mondo » agli esercizi in possessodei requisiti di particolare pregio indicatinel disciplinare del marchio « Ospitalitàitaliana ».

1149. Per l’attuazione dei commi da1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1milione di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023.

1150. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano compatibilmente con i rispet-tivi statuti e le relative norme di attua-zione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ex Art. 210.

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SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATIDI PREVISIONE

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATIDI PREVISIONE

Art. 211.

(Stato di previsione dell’entrata)

Art. 2.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2021, relative a im-poste, tasse, contributi di ogni specie e ognialtro provento, accertate, riscosse e versatenelle casse dello Stato, in virtù di leggi,decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,risulta dall’annesso stato di previsione del-l’entrata (Tabella n. 1).

Identico.

Art. 212.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni relative)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 2).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 2, v. pag. 525).

2. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, unitamente ai prestitidell’Unione europea, è stabilito, per l’anno2021, in 145.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, concernente gliimpegni assumibili dalla SACE Spa – Ser-vizi assicurativi del commercio estero, sonofissati per l’anno finanziario 2021, rispet-tivamente, in 3.000 milioni di euro per legaranzie di durata sino a ventiquattro mesie in 25.000 milioni di euro per le garanziedi durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata,per l’anno finanziario 2021, a rilasciaregaranzie e coperture assicurative relativa-mente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

ex Art. 211.

ex Art. 212.

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entro la quota massima del 30 per cento diciascuno dei limiti indicati al comma 3 delpresente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degliimpegni da parte della SACE Spa e delMinistero dell’economia e delle finanze,per conto dello Stato, di cui all’articolo 6,comma 9-bis del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,è fissato, per l’esercizio finanziario 2021, in120.000 milioni di euro.

6. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma « Fondi di riserva e speciali », nel-l’ambito della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, sono stabiliti,per l’anno finanziario 2021, rispettiva-mente, in 900 milioni di euro, 1.500 milionidi euro, 2.000 milioni di euro, 800 milionidi euro e 6.300 milioni di euro.

7. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie, per l’annofinanziario 2021, quelle descritte nell’e-lenco n. 1, allegato allo stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Le spese per le quali può esercitarsi lafacoltà prevista dall’articolo 28 della legge31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,per l’anno finanziario 2021, nell’elenco n. 2,allegato allo stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

9. Ai fini della compensazione sui fondierogati per la mobilità sanitaria in attua-zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Concorso dello Stato al finanziamentodella spesa sanitaria », nell’ambito dellamissione « Relazioni finanziarie con le au-tonomie territoriali » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato dalle regioni e dalle province auto-nome di Trento e di Bolzano.

ex Art. 212.

Atti Parlamentari — 431 — Camera dei Deputati

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10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento delle sommeoccorrenti per l’effettuazione delle elezionipolitiche, amministrative e dei membri delParlamento europeo spettanti all’Italia eper l’attuazione dei referendum dal pro-gramma « Fondi da assegnare », nell’ambitodella missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2021, ai competenti programmi deglistati di previsione del medesimo Ministerodell’economia e delle finanze e dei Mini-steri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell’in-terno e della difesa, per lo stesso annofinanziario, per l’effettuazione di spese re-lative a competenze spettanti ai compo-nenti i seggi elettorali, a nomine e notifichedei presidenti di seggio, a compensi perlavoro straordinario, a compensi agli estra-nei all’amministrazione, a missioni, a premi,a indennità e competenze varie spettantialle Forze di polizia, a trasferte e trasportodelle Forze di polizia, a rimborsi per faci-litazioni di viaggio agli elettori, a spese diufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, afornitura di carta e stampa di schede, amanutenzione e acquisto di materiale elet-torale, a servizio automobilistico e ad altreesigenze derivanti dall’effettuazione dellepredette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, con pro-pri decreti, per l’anno 2021, ai capitoli deltitolo III (Rimborso di passività finanziarie)degli stati di previsione delle amministra-zioni interessate le somme iscritte, per com-petenza e per cassa, nel programma « Rim-borsi del debito statale », nell’ambito dellamissione « Debito pubblico » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, in relazione agli oneri con-nessi alle operazioni di rimborso anticipatoo di rinegoziazione dei mutui con onere atotale o parziale carico dello Stato.

12. Nell’elenco n. 5, allegato allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, sono indicate le spese per lequali si possono effettuare, per l’anno fi-nanziario 2021, prelevamenti dal fondo a

ex Art. 212.

Atti Parlamentari — 432 — Camera dei Deputati

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disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4,della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscrittonel programma « Prevenzione e repres-sione delle frodi e delle violazioni agli ob-blighi fiscali », nell’ambito della missione« Politiche economico-finanziarie e di bi-lancio e tutela della finanza pubblica »,nonché nel programma « Concorso dellaGuardia di Finanza alla sicurezza pub-blica », nell’ambito della missione « Ordinepubblico e sicurezza » del medesimo statodi previsione.

13. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della guardia di finanzadi cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, da mantenere in servizio nel-l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 803 delmedesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio au-tonomo della Presidenza del Consiglio deiministri, assegnate dal CIPE con propriadelibera alle amministrazioni interessate aisensi dell’articolo 1, comma 7, della legge17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finan-ziario 2021, destinate alla costituzione diunità tecniche di supporto alla program-mazione, alla valutazione e al monitoraggiodegli investimenti pubblici, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnate, con decreti del Ragionieregenerale dello Stato, negli stati di previ-sione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, per l’anno finanziario 2021, alla ri-assegnazione ad apposito capitolo di spesadello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, nella misurastabilita con proprio decreto, delle sommeversate, nell’ambito della voce « Entrate de-rivanti dal controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti » dello stato diprevisione dell’entrata, dalla società Equi-talia Giustizia Spa a titolo di utili relativialla gestione finanziaria del fondo di cuiall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, con propri decreti, provvede, nel-

ex Art. 212.

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l’anno finanziario 2021, all’adeguamentodegli stanziamenti dei capitoli destinati alpagamento dei premi e delle vincite deigiochi pronostici, delle scommesse e dellelotterie, in corrispondenza con l’effettivoandamento delle relative riscossioni.

17. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Analisi, monitoraggio e controllo dellafinanza pubblica e politiche di bilancio »,nell’ambito della missione « Politiche eco-nomico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato relative alla gestione liquidatoria delFondo gestione istituti contrattuali lavora-tori portuali ed alla gestione liquidatoriadenominata « Particolari e straordinarie esi-genze, anche di ordine pubblico, della cittàdi Palermo ».

18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra glistanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2021, iscritti nel programma « Oneriper il servizio del debito statale » e tra glistanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 delmedesimo stato di previsione, iscritti nelprogramma « Rimborsi del debito statale »,al fine di provvedere alla copertura delfabbisogno di tesoreria derivante dalla con-trazione di mutui ovvero da analoghe ope-razioni finanziarie, qualora tale modalitàdi finanziamento risulti più convenienteper la finanza pubblica rispetto all’emis-sione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-grammi dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, perl’anno finanziario 2021, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato dalComitato olimpico nazionale italiano (CONI),dalla società Sport e salute Spa, dal Comi-tato italiano paralimpico, dalle singole Fe-

ex Art. 212.

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derazioni sportive nazionali, dalle regioni,dalle province, dai comuni e da altri entipubblici e privati, destinate alle attività deigruppi sportivi del Corpo della guardia difinanza.

20. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2021, possono essere apportate variazionicompensative in termini di residui e cassacon riferimento alle somme di parte capi-tale iscritte nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze nel-l’anno 2020, non utilizzate nel medesimoanno e che sono conservate nel conto deiresidui ai sensi dell’articolo 34-bis dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, relativealle missioni « Competitività e sviluppo delleimprese » e « Politiche economico-finanzia-rie e di bilancio e tutela della finanzapubblica », classificate nella categoria eco-nomica « Acquisizione di attività finanzia-rie – Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 213.

(Stato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico e disposizioni relative)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dello svi-luppo economico, per l’anno finanziario2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).

Identico.

2. Le somme impegnate in relazione alledisposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertitodalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-cante interventi urgenti a sostegno dell’oc-cupazione nelle aree di crisi siderurgica,resesi disponibili a seguito di provvedi-menti di revoca, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate,nell’anno finanziario 2021, con decreti delRagioniere generale dello Stato, allo statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico, ai fini di cui al medesimo ar-ticolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993,convertito dalla legge n. 513 del 1993.

ex Art. 213.

ex Art. 212.

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Art. 214.

(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali e disposizioni rela-

tive)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali e disposizioni rela-

tive)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, per l’anno finan-ziario 2021, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n. 4).

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, su pro-posta del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali, con propri decreti, per l’annofinanziario 2021, variazioni compensativein termini di residui, di competenza e dicassa tra i capitoli dello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche tra missioni e programmidiversi, connesse con l’attuazione dei de-creti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 en. 150.

Art. 215.

(Stato di previsione del Ministero della giu-stizia e disposizioni relative)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giu-stizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della giu-stizia, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 5).

Identico.

2. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione, in termini di com-petenza e di cassa, delle somme versate dalCONI, dalla società Sport e salute Spa,dalle regioni, dalle province, dai comuni eda altri enti pubblici e privati all’entratadel bilancio dello Stato, relativamente allespese per il mantenimento, per l’assistenzae per la rieducazione dei detenuti e inter-nati, per gli interventi e gli investimentifinalizzati al miglioramento delle condi-zioni detentive e delle attività trattamen-tali, nonché per le attività sportive delpersonale del Corpo di polizia penitenzia-ria e dei detenuti e internati, nel pro-gramma « Amministrazione penitenziaria »e nel programma « Giustizia minorile e di

ex Art. 214.

ex Art. 215.

Atti Parlamentari — 436 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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comunità », nell’ambito della missione « Giu-stizia » dello stato di previsione del Mini-stero della giustizia per l’anno finanziario2021.

3. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione allo stato di pre-visione del Ministero della giustizia dellesomme versate ad apposito capitolo del-l’entrata del bilancio dello Stato, a seguitodi convenzioni stipulate dal Ministero me-desimo con enti pubblici e privati, a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ovvero derivanti da contri-buti, rimborsi e finanziamenti provenientida organismi, anche internazionali, per ladestinazione alle spese per il funziona-mento degli uffici giudiziari e dei servizi,anche di natura informatica, forniti daimedesimi uffici nonché al potenziamentodelle attività connesse alla cooperazionegiudiziaria internazionale, nei programmi« Giustizia civile e penale » e « Servizi digestione amministrativa per l’attività giudi-ziaria » nell’ambito della missione « Giusti-zia » dello stato di previsione del Ministerodella giustizia per l’anno finanziario 2021.

Art. 216.

(Stato di previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale e

disposizioni relative)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale e

disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,per l’anno finanziario 2021, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 6, v. pag. 526).

2. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è autorizzatoad effettuare, previe intese con il Ministerodell’economia e delle finanze, operazioni invaluta estera non convertibile pari alle di-sponibilità esistenti nei conti correnti va-luta Tesoro costituiti presso le rappresen-tanze diplomatiche e gli uffici consolari, aisensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio1985, n. 15, e che risultino intrasferibiliper effetto di norme o disposizioni locali. Ilrelativo controvalore in euro è acquisitoall’entrata del bilancio dello Stato ed è

ex Art. 216.

ex Art. 215.

Atti Parlamentari — 437 — Camera dei Deputati

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contestualmente iscritto, con decreti delRagioniere generale dello Stato, sulla basedelle indicazioni del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,nei pertinenti programmi dello stato diprevisione del medesimo Ministero perl’anno finanziario 2021, per l’effettuazionedi spese connesse alle esigenze di funzio-namento, mantenimento ed acquisto dellesedi diplomatiche e consolari, degli istitutidi cultura e delle scuole italiane all’estero.Il Ministero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale è altresì autoriz-zato ad effettuare, con le medesime moda-lità, operazioni in valuta estera pari alledisponibilità esistenti nei conti correnti va-luta Tesoro in valute inconvertibili o intra-sferibili individuate, ai fini delle operazionidi cui al presente comma, dal Dipartimentodel tesoro del Ministero dell’economia edelle finanze su richiesta della competenteDirezione generale del Ministero degli af-fari esteri e della cooperazione internazio-nale.

Art. 217.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’istru-zione, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 7).

Identico.

Art. 218.

(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).

Identico.

2. Le somme versate dal CONI e dallasocietà Sport e salute Spa, nell’ambito dellavoce « Entrate derivanti da servizi resi dalleAmministrazioni statali » dello stato di pre-visione dell’entrata, sono riassegnate, condecreti del Ragioniere generale dello Stato,

ex Art. 217.

ex Art. 218.

ex Art. 216.

Atti Parlamentari — 438 — Camera dei Deputati

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al programma « Prevenzione dal rischio esoccorso pubblico », nell’ambito della mis-sione « Soccorso civile » dello stato di pre-visione del Ministero dell’interno per l’annofinanziario 2021, per essere destinate allespese relative all’educazione fisica, all’atti-vità sportiva e alla costruzione, al comple-tamento e all’adattamento di infrastrutturesportive concernenti il Corpo nazionale deivigili del fuoco.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali si possonoeffettuare, per l’anno finanziario 2021, pre-levamenti dal fondo a disposizione per laPubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 dellalegge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscrittonel programma « Contrasto al crimine, tu-tela dell’ordine e della sicurezza pubblica »,nell’ambito della missione « Ordine pub-blico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, con propridecreti, su proposta del Ministro dell’in-terno, agli stati di previsione dei Ministeriinteressati, per l’anno finanziario 2021, lerisorse iscritte nel capitolo 2313, istituitonel programma « Flussi migratori, inter-venti per lo sviluppo della coesione sociale,garanzia dei diritti, rapporti con le confes-sioni religiose », nell’ambito della missione« Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti » dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, e nel capitolo 2872, isti-tuito nel programma « Pianificazione e co-ordinamento Forze di polizia », nell’ambitodella missione « Ordine pubblico e sicu-rezza » del medesimo stato di previsione, inattuazione dell’articolo 1, comma 562, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’arti-colo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007,n. 159, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 2007, n. 222, e delledisposizioni di cui all’articolo 2, comma106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare, con propri de-creti, nello stato di previsione del Ministerodell’interno, per l’anno finanziario 2021, icontributi relativi al rilascio e al rinnovodei permessi di soggiorno, di cui all’articolo5, comma 2-ter, del testo unico di cui al

ex Art. 218.

Atti Parlamentari — 439 — Camera dei Deputati

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decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,versati all’entrata del bilancio dello Stato edestinati, ai sensi dell’articolo 14-bis delmedesimo testo unico, al Fondo rimpatri,finalizzato a finanziare le spese per il rim-patrio degli stranieri verso i Paesi di origineovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il finanziamento dei programmidi rimpatrio volontario ed assistito di cit-tadini di Paesi terzi verso il Paese di origineo di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dell’interno, per l’anno finan-ziario 2021, le occorrenti variazioni com-pensative di bilancio, nello stato di previ-sione del Ministero dell’interno, anche tramissioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative di bilancio tra iprogrammi di spesa dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno « Elabora-zione, quantificazione e assegnazione dellerisorse finanziarie da attribuire agli entilocali » e « Gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali », in relazione alleminori o maggiori occorrenze connesse allagestione dell’albo dei segretari provinciali ecomunali necessarie ai sensi dell’articolo 7,comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’ar-ticolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012,n. 174, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la correspon-sione, nell’ambito del sistema di erogazioneunificata, delle competenze accessorie do-vute al personale della Polizia di Stato, peri servizi resi nell’ambito delle convenzionistipulate con le società di trasporto ferro-viario, con la società Poste italiane Spa, conl’ANAS Spa e con l’Associazione italianasocietà concessionarie autostrade e trafori,il Ministro dell’interno è autorizzato adapportare, con propri decreti, previo as-senso del Ministero dell’economia e delle

ex Art. 218.

Atti Parlamentari — 440 — Camera dei Deputati

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finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, le occorrenti varia-zioni compensative di bilancio delle risorseiscritte sul capitolo 2502, istituito nel pro-gramma « Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica » dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »sui pertinenti capitoli dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno.

9. Al fine di consentire il pagamento deicompensi per lavoro straordinario, si ap-plicano al personale dell’Amministrazionecivile dell’interno, nelle more del perfezio-namento del decreto del Ministro dell’in-terno di cui all’articolo 43, comma 13, dellalegge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti mas-simi stabiliti dal decreto adottato, ai sensidel medesimo articolo, per l’anno 2020.

Art. 219.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 9).

Identico.

Art. 220.

(Stato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, per l’anno fi-nanziario 2021, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 10).

Identico.

2. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari del Corpo delle capitanerie di portoda mantenere in servizio come forza medianell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilito come segue: 251ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti

ex Art. 219.

ex Art. 220.

ex Art. 218.

Atti Parlamentari — 441 — Camera dei Deputati

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di complemento, di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi presso l’Ac-cademia navale e le Scuole sottufficiali dellaMarina militare, per l’anno 2021, è fissatoin 136 unità.

4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il Corpodelle capitanerie di porto, sono descritte lespese per le quali possono effettuarsi, perl’anno finanziario 2021, i prelevamenti dalfondo a disposizione iscritto nel programma« Sicurezza e controllo nei mari, nei porti esulle coste », nell’ambito della missione « Or-dine pubblico e sicurezza » del medesimostato di previsione.

5. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai funzio-nari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi, delle infrastrutturee dei mezzi di pertinenza delle Capitaneriedi porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare allo stato di pre-visione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti quota parte delle entrate ver-sate al bilancio dello Stato derivanti daicorrispettivi di concessione offerti in sededi gara per il riaffidamento delle conces-sioni autostradali nella misura necessariaalla definizione delle eventuali pendenzecon i concessionari uscenti.

Art. 221.

(Stato di previsione del Ministero dell’uni-versità e della ricerca)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell’uni-versità e della ricerca)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’uni-versità e della ricerca, per l’anno finanzia-

Identico.

ex Art. 221.

ex Art. 220.

Atti Parlamentari — 442 — Camera dei Deputati

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rio 2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 11).

Art. 222.

(Stato di previsione del Ministero della di-fesa e disposizioni relative)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della di-fesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della di-fesa, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 12).

Identico.

2. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66 del2010:

1) Esercito n. 51;

2) Marina n. 79;

3) Aeronautica n. 89;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 34;

3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di com-pletamento, di cui alla lettera d) del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 122;

2) Marina n. 50;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allieviufficiali delle accademie delle Forze ar-mate, compresa l’Arma dei carabinieri, dicui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo

ex Art. 222.

ex Art. 221.

Atti Parlamentari — 443 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno2021, come segue:

1) Esercito n. 290;

2) Marina n. 310;

3) Aeronautica n. 271;

4) Carabinieri n. 118.

4. La consistenza organica degli allievidelle scuole sottufficiali delle Forze armate,esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui allalettera b-bis) del comma l dell’articolo 803del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno2021, come segue:

1) Esercito n. 337;

2) Marina n. 355;

3) Aeronautica n. 365.

5. La consistenza organica degli allievidelle scuole militari, di cui alla letterab-ter) del comma l dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2021,come segue:

l) Esercito n. 540;

2) Marina n. 204;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO, sostenute a caricodei programmi « Servizi ed affari generaliper le amministrazioni di competenza »,nell’ambito della missione « Servizi istitu-zionali e generali delle amministrazioni pub-bliche », « Approntamento e impiego Cara-binieri per la difesa e la sicurezza » e« Pianificazione generale delle Forze Ar-mate e approvvigionamenti militari », nel-l’ambito della missione « Difesa e sicurezzadel territorio » dello stato di previsione delMinistero della difesa, per l’anno finanzia-rio 2021, si applicano le direttive che de-finiscono le procedure di negoziazione am-messe dalla NATO in materia di affida-mento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allostato di previsione del Ministero della di-fesa sono descritte le spese per le quali sipossono effettuare, per l’anno finanziario

ex Art. 222.

Atti Parlamentari — 444 — Camera dei Deputati

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2021, i prelevamenti dai fondi a disposi-zione relativi alle tre Forze armate e al-l’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo613 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-grammi dello stato di previsione del Mini-stero della difesa, per l’anno finanziario2021, delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato dal CONI, dalla societàSport e salute Spa, dal Comitato italianoparalimpico, dalle singole federazioni spor-tive nazionali, dalle regioni, dalle province,dai comuni e da altri enti pubblici e privati,destinate alle attività dei gruppi sportividelle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti ca-pitoli del programma « Approntamento eimpiego Carabinieri per la difesa e la sicu-rezza », nell’ambito della missione « Difesae sicurezza del territorio » dello stato diprevisione del Ministero della difesa, perl’anno finanziario 2021, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato dallaBanca d’Italia per i servizi di vigilanza ecustodia resi presso le sue sedi dal perso-nale dell’Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito ilMinistro dell’economia e delle finanze pergli aspetti finanziari, è autorizzato a ripar-tire, con propri decreti, le somme iscrittenell’anno 2021 sul pertinente capitolo dellostato di previsione del Ministero della di-fesa da destinare alle associazioni combat-tentistiche, di cui all’articolo 2195 del co-dice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66.

Art. 223.

(Stato di previsione del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali e di-

sposizioni relative)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali e di-

sposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, per

Identico.

ex Art. 223.

ex Art. 222.

Atti Parlamentari — 445 — Camera dei Deputati

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l’anno finanziario 2021, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legi-slativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, nell’am-bito della parte corrente e nell’ambito delconto capitale dello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, per l’anno finanziario 2021,le variazioni compensative di bilancio, intermini di competenza e di cassa, occor-renti per la modifica della ripartizione dellerisorse tra i vari settori d’intervento delProgramma nazionale della pesca e dell’ac-quacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previo assenso delMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale delloStato, è autorizzato, per l’anno finanziario2021, a provvedere con propri decreti alriparto del fondo per il funzionamento delComitato tecnico faunistico-venatorio na-zionale, per la partecipazione italiana alConsiglio internazionale della caccia e dellaconservazione della selvaggina e per la do-tazione delle associazioni venatorie nazio-nali riconosciute, di cui all’articolo 24,comma 1, della legge 11 febbraio 1992,n. 157, tra i competenti capitoli dello statodi previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, secondo lepercentuali indicate all’articolo 24, comma2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2021 il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, levariazioni compensative di bilancio, in ter-mini di competenza e di cassa, occorrentiper l’attuazione di quanto stabilito dagliarticoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,in ordine alla soppressione e riorganizza-zione di enti vigilati dal medesimo Mini-stero.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a ripartire, con propri

ex Art. 223.

Atti Parlamentari — 446 — Camera dei Deputati

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decreti, per l’anno finanziario 2021, tra ipertinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, le somme iscritte, intermini di residui, di competenza e di cassa,nel capitolo 7810 « Somme da ripartire perassicurare la continuità degli interventi pub-blici nel settore agricolo e forestale » isti-tuito nel programma « Politiche competi-tive, della qualità agroalimentare, della pe-sca, dell’ippica e mezzi tecnici di produ-zione », nell’ambito della missione« Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-sca » del medesimo stato di previsione, de-stinato alle finalità di cui alla legge 23dicembre 1999, n. 499, recante razionaliz-zazione degli interventi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-grammi dello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato da amministrazioni ed enti pubbliciin virtù di accordi di programma, conven-zioni ed intese per il raggiungimento difinalità comuni in materia di telelavoro ealtre forme di lavoro a distanza, ai sensidell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998,n. 191, dell’articolo 3 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di pro-getti di cooperazione internazionale ai sensidell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014,n. 125, e dell’articolo 15 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241.

Art. 224.

(Stato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo e

disposizioni relative)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo e

disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo, perl’anno finanziario 2021, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-

ex Art. 224.

ex Art. 223.

Atti Parlamentari — 447 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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pri decreti, su proposta del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,per l’anno finanziario 2021, le variazionicompensative di bilancio, in termini di re-sidui, di competenza e di cassa, tra i capi-toli iscritti nel programma « Sostegno, va-lorizzazione e tutela del settore dello spet-tacolo dal vivo », nell’ambito della missione« Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali e paesaggistici » dello stato di pre-visione del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, relativi al Fondounico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, per l’anno finan-ziario 2021, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, adottati su proposta delMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo, comunicati alle competentiCommissioni parlamentari e trasmessi allaCorte dei conti per la registrazione, le oc-correnti variazioni compensative di bilan-cio, in termini di competenza e di cassa, trai capitoli iscritti nei pertinenti programmidello stato di previsione del Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo,relativi agli acquisti ed alle espropriazioniper pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte delloStato su immobili di interesse archeologicoe monumentale e su cose di arte antica,medievale, moderna e contemporanea e diinteresse artistico e storico, nonché su ma-teriale archivistico pregevole e materialebibliografico, raccolte bibliografiche, libri,documenti, manoscritti e pubblicazioni pe-riodiche, ivi comprese le spese derivantidall’esercizio del diritto di prelazione, deldiritto di acquisto delle cose denunciateper l’esportazione e dell’espropriazione, anorma di legge, di materiale bibliograficoprezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delleoperazioni e dei servizi svolti in attuazionedel piano nazionale straordinario di valo-rizzazione degli istituti e dei luoghi dellacultura dal relativo personale si provvedemediante ordini collettivi di pagamento conil sistema denominato « cedolino unico », aisensi dell’articolo 2, comma 197, della legge23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il

ex Art. 224.

Atti Parlamentari — 448 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta del Ministro per i beni ele attività culturali e per il turismo, levariazioni compensative di bilancio in ter-mini di competenza e di cassa su appositipiani gestionali dei capitoli relativi alle com-petenze accessorie del personale.

Art. 225.

(Stato di previsione del Ministero della sa-lute e disposizioni relative)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sa-lute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della sa-lute, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 15).

Identico.

2. Per l’anno finanziario 2021, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, suproposta del Ministro della salute, varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti ali-mentati dal riparto della quota di cui al-l’articolo 12, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti inbilancio nell’ambito della missione « Ri-cerca e innovazione » dello stato di previ-sione del Ministero della salute, restandoprecluso l’utilizzo degli stanziamenti di contocapitale per finanziare spese correnti.

Art. 226.

(Totale generale della spesa)

Art. 17.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, ineuro 1.055.447.287.478, in euro1.033.493.786.963 e in euro1.105.897.614.108 in termini di compe-tenza, nonché in euro 1.095.316.850.124, ineuro 1.042.774.039.762, in euro1.121.254.931.773 in termini di cassa, itotali generali della spesa dello Stato per iltriennio 2021-2023.

Identico.

ex Art. 225.

ex Art. 226.

ex Art. 224.

Atti Parlamentari — 449 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Art. 227.

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 18.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il triennio 2021-2023,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.

Identico.

Art. 228.

(Disposizioni diverse)

Art. 19.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all’accertamento dei re-sidui di entrata e di spesa per i quali nonesistono nel bilancio di previsione i corri-spondenti capitoli nell’ambito dei pro-grammi interessati, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad isti-tuire gli occorrenti capitoli nei pertinentiprogrammi con propri decreti da comuni-care alla Corte dei conti.

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, in terminidi competenza e di cassa, con propri de-creti, su proposta dei Ministri interessati,per l’anno finanziario 2021, le disponibilitàesistenti su altri programmi degli stati diprevisione delle amministrazioni compe-tenti a favore di appositi programmi desti-nati all’attuazione di interventi cofinanziatidall’Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di ri-organizzazione delle amministrazioni pub-bliche, il Ministro dell’economia e dellefinanze, su proposta dei Ministri compe-tenti, per l’anno finanziario 2021, è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, dacomunicare alle Commissioni parlamentaricompetenti, le variazioni compensative dibilancio, anche tra diversi stati di previ-sione, in termini di residui, di competenzae di cassa, ivi comprese l’istituzione, lamodifica e la soppressione di missioni eprogrammi, che si rendano necessarie inrelazione all’accorpamento di funzioni o altrasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio connesse con l’attua-zione dei contratti collettivi nazionali di

ex Art. 227.

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 450 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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lavoro del personale dipendente dalle am-ministrazioni dello Stato, stipulati ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché degli accordisindacali e dei provvedimenti di concerta-zione, adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,per quanto concerne il trattamento econo-mico fondamentale e accessorio del perso-nale interessato. Per l’attuazione di quantoprevisto dal presente comma, le sommeiscritte nel conto dei residui sul capitolon. 3027 « Fondo da ripartire per l’attua-zione dei contratti del personale delle am-ministrazioni statali, ivi compreso il perso-nale militare e quello dei corpi di polizia »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze possono essereversate all’entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondidestinati all’incentivazione del personalecivile dello Stato, delle Forze armate, delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e deiCorpi di polizia, nonché quelle per la cor-responsione del trattamento economico ac-cessorio del personale dirigenziale, non uti-lizzate alla chiusura dell’esercizio, sono con-servate nel conto dei residui per essereutilizzate nell’esercizio successivo. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,per l’anno finanziario 2021, le variazioni dibilancio occorrenti per l’utilizzazione deipredetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione, negli stati di pre-visione delle amministrazioni statali inte-ressate, per l’anno finanziario 2021, dellesomme rimborsate dalla Commissione eu-ropea per spese sostenute dalle ammini-strazioni medesime a carico dei pertinentiprogrammi dei rispettivi stati di previsione,affluite al fondo di rotazione di cui all’ar-ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,e successivamente versate all’entrata delbilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio negli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate, oc-

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 451 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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correnti per l’attuazione dei decreti delPresidente del Consiglio dei ministri ema-nati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativiconcernenti il conferimento di funzioni ecompiti amministrativi dello Stato alle re-gioni e agli enti locali, in attuazione delcapo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, nei pertinenti programmi deglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio occorrenti per l’ap-plicazione del decreto legislativo 18 feb-braio 2000, n. 56, concernente disposizioniin materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata a titolo di contribuzionealle spese di gestione degli asili nido istituitipresso le amministrazioni statali ai sensidell’articolo 70, comma 5, della legge 28dicembre 2001, n. 448, nonché di quelleversate a titolo di contribuzione alle spesedi gestione di servizi ed iniziative finalizzatial benessere del personale.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nell’ambito degli stati diprevisione di ciascun Ministero, per l’annofinanziario 2021, le variazioni compensa-tive di bilancio tra i capitoli interessati alpagamento delle competenze fisse e acces-sorie mediante ordini collettivi di paga-mento con il sistema denominato « cedo-lino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti per l’attuazionedell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell’articolo 30, comma4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 452 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, per l’anno finanziario 2021, le varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti deicapitoli degli stati di previsione dei Mini-steri, delle spese per interessi passivi e perrimborso di passività finanziarie relative adoperazioni di mutui il cui onere di ammor-tamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti in relazione alleriduzioni dei trasferimenti agli enti terri-toriali, disposte ai sensi dell’articolo 16,comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare, per l’anno finan-ziario 2021, con propri decreti, negli statidi previsione delle amministrazioni com-petenti per materia, che subentrano, aisensi della normativa vigente, nella gestionedelle residue attività liquidatorie degli or-ganismi ed enti vigilati dallo Stato, sotto-posti a liquidazione coatta amministrativain base all’articolo 12, comma 40, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre2020, versate all’entrata del bilancio delloStato dai commissari liquidatori cessati dal-l’incarico.

15. Le somme stanziate sul capitolo 2295dello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, de-stinate agli interventi già di competenzadella soppressa Agenzia per lo sviluppo delsettore ippico, per il finanziamento delmonte premi delle corse, in caso di man-cata adozione del decreto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 281, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, o, comunque, nelle moredell’emanazione dello stesso, costituisconodeterminazione della quota parte delle en-trate erariali ed extraerariali derivanti dagiochi pubblici con vincita in denaro affi-dati in concessione allo Stato ai sensi del

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 453 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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comma 282 del medesimo articolo 1 dellacitata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte neifondi connessi alla sistemazione di partitecontabilizzate in conto sospeso nonché dadestinare alle regioni, alle province auto-nome e agli altri enti territoriali, istituitinegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati, in relazione all’eliminazione dei re-sidui passivi di bilancio e alla cancellazionedei residui passivi perenti, a seguito del-l’attività di ricognizione svolta in attua-zione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) ed), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite condecreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alle variazioni compensativeper il triennio 2021-2023 tra i programmidegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati ed il capitolo 3465, articolo 2, dellostato di previsione dell’entrata, in relazioneal contributo alla finanza pubblica previstodal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, da attribuire con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri a caricodelle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciooccorrenti per la riduzione degli stanzia-menti dei capitoli relativi alle spese cor-renti per l’acquisto di beni e servizi inapplicazione di quanto disposto dall’arti-colo 2, comma 222-quater, della legge 23dicembre 2009, n. 191.

19. Per corrispondere alle eccezionaliindifferibili esigenze di servizio, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa ripartire tra le amministrazioni interes-sate, per l’anno finanziario 2021, le risorseiscritte sul fondo istituito ai sensi dell’ar-ticolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385,nello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, nell’ambito dellamissione « Fondi da ripartire », programma

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 454 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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« Fondi da assegnare », capitolo 3026, sullabase delle assegnazioni disposte con l’ap-posito decreto del Presidente del Consigliodei ministri. Tali assegnazioni tengono contoanche delle risorse finanziarie già iscrittesui pertinenti capitoli degli stati di previ-sione dei Ministeri interessati al fine diassicurare la tempestiva corresponsione dellesomme dovute al personale e ammontantial 50 per cento delle risorse complessiva-mente autorizzate per le medesime finalitànell’anno 2020. È autorizzata l’erogazionedei predetti compensi nelle more del per-fezionamento del citato decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri e nei limitiivi stabiliti per l’anno 2020.

20. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta dei Ministricompetenti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative, anche tra pro-grammi diversi del medesimo stato di pre-visione, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, che si rendano necessarienel caso di sentenze definitive anche rela-tive ad esecuzione forzata nei confrontidelle amministrazioni dello Stato.

21. In relazione al pagamento delle com-petenze accessorie mediante ordini collet-tivi di pagamento con il sistema denomi-nato « cedolino unico », ai sensi dell’arti-colo 2, comma 197, della legge 23 dicembre2009, n. 191, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato a ripartire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, fra gli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, i fondi iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’interno, nel-l’ambito della missione « Ordine pubblico esicurezza », programma « Servizio perma-nente dell’Arma dei carabinieri per la tu-tela dell’ordine e la sicurezza pubblica » eprogramma « Pianificazione e coordina-mento Forze di polizia », concernenti iltrattamento accessorio del personale delleForze di polizia e del personale alle dipen-denze della Direzione investigativa antima-fia. Nelle more del perfezionamento deldecreto del Ministro dell’interno, di cuiall’articolo 43, comma 13, della legge 1°aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 455 — Camera dei Deputati

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tempestivo pagamento dei compensi perlavoro straordinario ai corpi di polizia, èautorizzata l’erogazione dei predetti com-pensi nei limiti stabiliti dal decreto adot-tato ai sensi del medesimo articolo 43,comma 13, per l’anno 2020.

22. In relazione al pagamento delle com-petenze fisse e accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistema de-nominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere gene-rale dello Stato è autorizzato a riassegnarenello stato di previsione del Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2021, le sommeversate in entrata concernenti le compe-tenze fisse ed accessorie del personale del-l’Arma dei carabinieri in forza extraorga-nica presso le altre amministrazioni.

23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,tra le spese per la manutenzione dei beniacquistati nell’ambito delle dotazioni tec-niche e logistiche per le esigenze delle se-zioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza », programma « Contrasto al cri-mine, tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica ».

24. Ai fini dell’attuazione del programmadi interventi previsto dall’articolo 5, comma2, del decreto legislativo 4 luglio 2014,n. 102, finanziato ai sensi del comma 12del medesimo articolo, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dello sviluppo economico, perl’anno finanziario 2021, variazioni compen-sative, in termini di residui, di competenzae di cassa, tra i capitoli dello stato diprevisione del Ministero dello sviluppo eco-nomico relativi all’attuazione del citato pro-gramma di interventi e i correlati capitolidegli stati di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze e del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.

25. In relazione alla razionalizzazionedelle funzioni di polizia e assorbimento del

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 456 — Camera dei Deputati

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Corpo forestale dello Stato nell’Arma deicarabinieri di cui al decreto legislativo 19agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, per l’anno fi-nanziario 2021, le opportune variazioni com-pensative di bilancio tra gli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate.

26. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata del bilancio dello Statodall’Unione europea, dalle pubbliche am-ministrazioni e da enti pubblici e privati, atitolo di contribuzione alle spese di promo-zione della conciliazione dei tempi di vita edi lavoro nelle amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 14 della legge 7 agosto2015, n. 124.

27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire tra gli statidi previsione dei Ministeri interessati lerisorse del capitolo « Fondo da assegnareper la sistemazione contabile delle partiteiscritte al conto sospeso », iscritto nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per l’anno finanzia-rio 2021. Le risorse del suddetto Fondo nonutilizzate nel corso dello stesso eserciziosono conservate in bilancio al termine del-l’anno 2021 per essere utilizzate nell’eser-cizio successivo.

28. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni com-pensative di bilancio, anche in termini diresidui, relativamente alle sole competenzefisse, tra i capitoli delle amministrazioniinteressate al riordino delle Forze armate edelle Forze di polizia previsto dai decretilegislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, edei relativi decreti correttivi.

29. Con decreti del Ragioniere generaledello Stato, le somme affluite all’entrata delbilancio dello Stato per effetto di donazionieffettuate da soggetti privati in favore diamministrazioni centrali e periferiche delloStato puntualmente individuate possono es-sere riassegnate ad appositi capitoli di spesa

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 457 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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degli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati.

30. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2021,variazioni compensative, in termini di com-petenza e di cassa, tra le spese per lapartecipazione italiana a banche, fondi edorganismi internazionali iscritte nell’am-bito della missione « L’Italia in Europa enel Mondo », programma « Politica econo-mica e finanziaria in ambito internazio-nale » e le spese connesse con l’interventodiretto di società partecipate dal Ministerodell’economia e delle finanze all’interno delsistema economico, anche attraverso la lorocapitalizzazione, iscritte nell’ambito dellamissione « Politiche economico-finanziariee di bilancio e tutela della finanza pub-blica », programma « Regolamentazione evigilanza sul settore finanziario ».

31. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata del bilancio dello Statodalle Istituzioni dell’Unione europea per ilrimborso delle spese di missione presso gliorganismi comunitari del personale in ser-vizio presso le amministrazioni dello Stato,sostenute dalle amministrazioni medesimea carico dei pertinenti programmi dei ri-spettivi stati di previsione.

Art. 229.

(Entrata in vigore)

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diver-samente previsto, entra in vigore il 1° gen-naio 2021.

Identico.

ex Art. 229.

ex Art. 228.

Atti Parlamentari — 458 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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ALLEGATI, TABELLE ED ELENCO

Atti Parlamentari — 459 — Camera dei Deputati

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Allegato 1(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –Descrizione risultato

differenziale2021 2022 2023

Livello massimo delsaldo netto da finan-ziare, tenuto contodegli effetti derivantidalla presente legge

Livello massimo delricorso al mercato fi-nanziario, tenutoconto degli effetti de-rivanti dalla presentelegge (*)

-196.000 -157.000 -138.500

483.235 431.297 493.550

– CASSA –Descrizione risultato

differenziale2021 2022 2023

Livello massimo delsaldo netto da finan-ziare, tenuto contodegli effetti derivantidalla presente legge

Livello massimo delricorso al mercato fi-nanziario, tenutoconto degli effetti de-rivanti dalla presentelegge (*)

-279.000 -208.500 -198.000

566.365 482.797 553.050

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o diristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Atti Parlamentari — 460 — Camera dei Deputati

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Allegato 1(articolo 1, comma 1)

Identico.

Atti Parlamentari — 461 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Allegato A(articolo 75, comma 2)

PIEMONTE 5.157.974

VALLE D’AOSTA 147.165LOMBARDIA 11.654.330BOLZANO 601.185TRENTO 623.834VENETO 5.702.059FRIULI VENEZIA GIULIA 1.445.510LIGURIA 1.877.472EMILIA-ROMAGNA 5.226.360TOSCANA 4.411.138UMBRIA 1.043.872MARCHE 1.794.191LAZIO 6.773.374ABRUZZO 1.532.592MOLISE 358.997CAMPANIA 6.505.752PUGLIA 4.631.280BASILICATA 654.230CALABRIA 2.231.025SICILIA 5.707.544SARDEGNA 1.920.116

70.000.000

Atti Parlamentari — 462 — Camera dei Deputati

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Allegato A(articolo 1, comma 417)

Identico.

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Tabella 1(articolo 77, comma 1)

Limiti di spesa per la proroga degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Anno 2021Regioni Quota di accesso

ANNO 2020Riparto risorse sulla base

della quota di accesso(1) (2)

PIEMONTE 7,36% 81.012.565VALLE D’AOSTA 0,21% 2.310.495LOMBARDIA 16,64% 183.086.492BOLZANO 0,86% 9.440.254TRENTO 0,89% 9.792.551VENETO 8,14% 89.559.983FRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 22.708.768LIGURIA 2,68% 29.488.469EMILIA-ROMAGNA 7,46% 82.037.177TOSCANA 6,30% 69.289.159UMBRIA 1,49% 16.390.298MARCHE 2,56% 28.196.806LAZIO 9,68% 106.462.034ABRUZZO 2,19% 24.087.831MOLISE 0,51% 5.645.143CAMPANIA 9,30% 102.319.989PUGLIA 6,62% 72.839.290BASILICATA 0,93% 10.278.128CALABRIA 3,19% 35.095.635SICILIA 8,16% 89.775.630SARDEGNA 2,74% 30.183.303TOTALE 100,00% 1.100.000.000

Atti Parlamentari — 464 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Tabella 1(articolo 1, comma 423)

Identica.

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Tabella 2(articolo 77, comma 2, lettera a))

Limiti di spesa per la proroga dell’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Anno 2021Regioni Quota d’accesso

ANNO 2020Riparto risorse sulla base

della quota di accesso(1) (2)

PIEMONTE 7,36% 15.466.035VALLE D’AOSTA 0,21% 441.095LOMBARDIA 16,64% 34.952.876BOLZANO 0,86% 1.802.230TRENTO 0,89% 1.869.487VENETO 8,14% 17.097.815FRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 4.335.310LIGURIA 2,68% 5.629.617EMILIA-ROMAGNA 7,46% 15.661.643TOSCANA 6,30% 13.227.930UMBRIA 1,49% 3.129.057MARCHE 2,56% 5.383.027LAZIO 9,68% 20.324.570ABRUZZO 2,19% 4.598.586MOLISE 0,51% 1.077.709CAMPANIA 9,30% 19.533.816PUGLIA 6,62% 13.905.683BASILICATA 0,93% 1.962.188CALABRIA 3,19% 6.700.076SICILIA 8,16% 17.138.984SARDEGNA 2,74% 5.762.267TOTALE 100,00% 210.000.000

Atti Parlamentari — 466 — Camera dei Deputati

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Tabella 2(articolo 1, comma 425, lettera a))

Identica.

Atti Parlamentari — 467 — Camera dei Deputati

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Allegato B(articolo 79, comma 1)

PIEMONTE 149.995.638VALLE D’AOSTA 4.279.607LOMBARDIA 338.911.921BOLZANO –TRENTO –VENETO 165.817.819FRIULI VENEZIA GIULIA 42.035.924LIGURIA 54.597.532EMILIA-ROMAGNA 151.984.333TOSCANA 128.277.406UMBRIA 30.356.161MARCHE 52.175.686LAZIO 196.972.051ABRUZZO 44.568.303MOLISE 10.439.754CAMPANIA 189.189.504PUGLIA 134.679.197BASILICATA 19.025.229CALABRIA 64.878.966SICILIA 165.977.327SARDEGNA 55.837.641

2.000.000.000

Atti Parlamentari — 468 — Camera dei Deputati

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Allegato B(articolo 1, commi 442 e 443)

Articolo 1,comma 442

Articolo 1,comma 443

PIEMONTE 149.995.638 149.995.638VALLE D’AOSTA 4.279.607 4.279.607LOMBARDIA 338.911.921 338.911.921BOLZANO – –TRENTO – –VENETO 165.817.819 165.817.819FRIULI VENEZIA GIULIA 42.035.924 42.035.924LIGURIA 54.597.532 54.597.532EMILIA-ROMAGNA 151.984.333 151.984.333TOSCANA 128.277.406 128.277.406UMBRIA 30.356.161 30.356.161MARCHE 52.175.686 52.175.686LAZIO 196.972.051 196.972.051ABRUZZO 44.568.303 44.568.303MOLISE 10.439.754 10.439.754CAMPANIA 189.189.504 189.189.504PUGLIA 134.679.197 134.679.197BASILICATA 19.025.229 19.025.229CALABRIA 64.878.966 64.878.966SICILIA 165.977.327 165.977.327SARDEGNA 55.837.641 55.837.641

2.000.000.000 2.000.000.000

Atti Parlamentari — 469 — Camera dei Deputati

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Allegato C(articolo 1, comma 467)

Regioni Quota d’accesso 2020 Risorse per prestazioni aggiuntivedi cui all’articolo 1, comma 464

PIEMONTE 7,36% 7.364.779 euroVALLE D’AOSTA 0,21% 210.045 euroLOMBARDIA 16,64% 16.644.227 euroBOLZANO 0,86% 858.205 euroTRENTO 0,89% 890.232 euroVENETO 8,14% 8.141.817 euroFRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 2.064.433 euroLIGURIA 2,68% 2.680.770 euroEMILIA-ROMAGNA 7,46% 7.457.925 euroTOSCANA 6,30% 6.299.015 euroUMBRIA 1,49% 1.490.027 euroMARCHE 2,56% 2.563.346 euroLAZIO 9,68% 9.678.367 euroABRUZZO 2,19% 2.189.803 euroMOLISE 0,51% 513.195 euroCAMPANIA 9,30% 9.301.817 euroPUGLIA 6,62% 6.621.754 euroBASILICATA 0,93% 934.375 euroCALABRIA 3,19% 3.190.512 euroSICILIA 8,16% 8.161.421 euroSARDEGNA 2,74% 2.743.937 euroTOTALE 100% 100.000.000 euro

Atti Parlamentari — 471 — Camera dei Deputati

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Allegato D(articolo 1, comma 467)

Regioni Quota accesso 2020 Risorse per rimborso delle spesesostenute dagli specializzandi dicui all’articolo 1, commi 459 e 466

PIEMONTE 7,36% 736.478 euroVALLE D’AOSTA 0,21% 21.005 euroLOMBARDIA 16,64% 1.664.423 euroBOLZANO 0,86% 85.821 euroTRENTO 0,89% 89.023 euroVENETO 8,14% 814.182 euroFRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 206.443 euroLIGURIA 2,68% 268.077 euroEMILIA-ROMAGNA 7,46% 745.793 euroTOSCANA 6,30% 629.902 euroUMBRIA 1,49% 149.003 euroMARCHE 2,56% 256.335 euroLAZIO 9,68% 967.837 euroABRUZZO 2,19% 218.980 euroMOLISE 0,51% 51.320 euroCAMPANIA 9,30% 930.182 euroPUGLIA 6,62% 662.175 euroBASILICATA 0,93% 93.438 euroCALABRIA 3,19% 319.051 euroSICILIA 8,16% 816.142 euroSARDEGNA 2,74% 274.394 euroTOTALE 100% 10.000.000 euro

Atti Parlamentari — 473 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 474 — Camera dei Deputati

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Allegato E(articolo 1, comma 470)

Regioni Quota d’accesso 2020 Risorse per incremento dei fondi de-stinati alla remunerazione dellaquota variabile dei medici di medi-cina generale di cui all’articolo 1,

comma 468PIEMONTE 7,36% 1.841.195 euroVALLE D’AOSTA 0,21% 52.511 euroLOMBARDIA 16,64% 4.161.057 euroBOLZANO 0,86% 214.551 euroTRENTO 0,89% 222.558 euroVENETO 8,14% 2.035.454 euroFRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 516.108 euroLIGURIA 2,68% 670.192 euroEMILIA-ROMAGNA 7,46% 1.864.481 euroTOSCANA 6,30% 1.574.754 euroUMBRIA 1,49% 372.507 euroMARCHE 2,56% 640.837 euroLAZIO 9,68% 2.419.592 euroABRUZZO 2,19% 547.451 euroMOLISE 0,51% 128.299 euroCAMPANIA 9,30% 2.325.454 euroPUGLIA 6,62% 1.655.438 euroBASILICATA 0,93% 233.594 euroCALABRIA 3,19% 797.628 euroSICILIA 8,16% 2.040.355 euroSARDEGNA 2,74% 685.984 euroTOTALE 100% 25.000.000 euro

Atti Parlamentari — 475 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 476 — Camera dei Deputati

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Allegato F(articolo 1, comma 470)

Regioni Quota d’accesso 2020 Risorse per incremento dei fondidestinati alla remunerazione dellaquota variabile dei pediatri di li-bera scelta di cui all’articolo 1,

comma 469PIEMONTE 7,36% 736.478 euroVALLE D’AOSTA 0,21% 21.005 euroLOMBARDIA 16,64% 1.664.423 euroBOLZANO 0,86% 85.821 euroTRENTO 0,89% 89.023 euroVENETO 8,14% 814.182 euroFRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 206.443 euroLIGURIA 2,68% 268.077 euroEMILIA-ROMAGNA 7,46% 745.793 euroTOSCANA 6,30% 629.902 euroUMBRIA 1,49% 149.003 euroMARCHE 2,56% 256.335 euroLAZIO 9,68% 967.837 euroABRUZZO 2,19% 218.980 euroMOLISE 0,51% 51.320 euroCAMPANIA 9,30% 930.182 euroPUGLIA 6,62% 662.175 euroBASILICATA 0,93% 93.438 euroCALABRIA 3,19% 319.051 euroSICILIA 8,16% 816.142 euroSARDEGNA 2,74% 274.394 euroTOTALE 100% 10.000.000 euro

Atti Parlamentari — 477 — Camera dei Deputati

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Allegato C(articolo 83, comma 1)

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BE

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92.0

25.3

77,7

81.

446.

771,

5798

1.84

1,95

541.

667,

1612

7.61

8,79

59.7

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133

.165

,58

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16.2

12,0

4

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*)

56.3

02.9

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5.16

4,16

600.

710,

8033

1.40

2,94

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79,7

636

.568

,01

20.2

91,3

758

.255

.207

,51

2021

11.9

07.4

62,4

418

7.20

2,47

127.

043,

7270

.088

,07

16.5

13,0

17.

733,

734.

291,

4012

.320

.334

,84

2022

11.9

07.4

62,4

418

7.20

2,47

127.

043,

7270

.088

,07

16.5

13,0

17.

733,

734.

291,

4012

.320

.334

,84

2023

11.9

07.4

62,4

418

7.20

2,47

127.

043,

7270

.088

,07

16.5

13,0

17.

733,

734.

291,

4012

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.334

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Atti Parlamentari — VIII — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis

BOZZA NON CORRETTA

NOMELAV: Atti Camera - GAAP PAG: 8 SESS: 2 USCITA: Fri Nov 20 20:02:12 2020/xpp_xml/LEG18/PDL/2700/2790-bis_TomoITABELLERICOMPOSTE

Atti Parlamentari — 478 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Allegato G(articolo 1, comma 487)

Identico.

Atti Parlamentari — 479 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Allegato D(articolo 149, comma 1, lettera b))

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Atti Parlamentari — 480 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 483: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Allegato H(articolo 1, comma 809, lettera b))

Identico.

Atti Parlamentari — 481 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 484: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Allegato E(articolo 154, comma 5, lettera b))

« Tabella 1(articolo 111, comma 2-novies)

RegioniPercentualedi riparto

Ripartizione regio-nale delle risorse de-rivanti dalla lotta al-l’evasione da riacqui-sire al bilancio delloStato, articolo 111,comma 2-novies, deldecreto-legge n. 34

del 2020

Ripartizione regio-nale della quota an-nuale minima da ri-acquisire al bilanciodello Stato, articolo111, comma 2-no-vies, del decreto-legge n. 34 del 2020

Abruzzo 3,16 30.068.268,39 1.581.289,47Basilicata 2,50 23.755.278,10 1.249.289,47Calabria 4,46 42.409.023,53 2.230.289,47Campania 10,54 100.207.712,29 5.269.921,05Emilia-Romagna 8,51 80.876.431,28 4.253.289,47Lazio 11,70 111.269.456,39 5.851.657,89Liguria 3,10 29.480.804,01 1.550.394,74Lombardia 17,48 166.215.390,10 8.741.263,16Marche 3,48 33.108.671,77 1.741.184,21Molise 0,96 9.100.693,93 478.605,26Piemonte 8,23 78.220.331,68 4.113.605,26Puglia 8,15 77.511.771,58 4.076.342,11Toscana 7,82 74.323.251,11 3.908.657,89Umbria 1,96 18.654.245,83 981.026,32Veneto 7,95 75.550.221,01 3.973.184,21Totale 100,00 950.751.551 50.000.000 ».

Atti Parlamentari — 482 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Allegato I(articolo 1, comma 826, lettera b))

« Tabella 1(articolo 111, comma 2-novies)

Identica ».

Atti Parlamentari — 483 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 486: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Allegato F(articolo 157, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Ministero 2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 159.000 69.000MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 13.000 511MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.000 0MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7.900 0MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

9.000 900

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 19.900 12.000MINISTERO DELL’INTERNO 40.000 0MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO-RIO E DEL MARE

3.300 2.800

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30.000 1.650MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10.000 0MINISTERO DELLA DIFESA 30.000 0MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-RESTALI

7.500 500

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER ILTURISMO

8.500 2.300

MINISTERO DELLA SALUTE 10.000 0Totale 350.100 89.661

Atti Parlamentari — 484 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Allegato L(articolo 1, comma 849)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 485 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 159.000 69.00015 Politiche previdenziali (25) 69.000 69.000

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale– trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)

69.000 69.000

23 Fondi da ripartire (33) 90.000 023.1 Fondi da assegnare (1) 90.000 0

Atti Parlamentari — 486 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 487 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 13.000 5111 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.716 348

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competi-tività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimentocooperativo (5)

265 265

1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistemacamerale (6)

1.213 0

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale(10)

238 83

4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 75 254.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico

e di georisorse (8)75 25

5 Comunicazioni (15) 470 1385.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione

dello spettro radio (5)138 138

5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanzasui mercati e sui prodotti (9)

332 0

6 Ricerca e innovazione (17) 64 06.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle

comunicazioni e della società dell’informazione (18)64 0

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 10.676 07.1 Indirizzo politico (2) 9.750 07.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)926 0

Atti Parlamentari — 488 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 489 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.000 01. Politiche per il lavoro (26) 400 0

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e laformazione (10)

200 0

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo dellepolitiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale(12)

200 0

2. Politiche previdenziali (25) 500 02.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni so-

ciali (3)500 0

3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.000 03.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e forma-

zioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organiz-zazioni (2)

1.000 0

5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)

100 0

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-tenza (3)

100 0

Atti Parlamentari — 490 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 491 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 494: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7.900 01 Giustizia (6) 7.900 0

1.2 Giustizia civile e penale (2) 7.200 01.3 Giustizia minorile e di comunità (3) 400 01.4 Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria (6) 300 0

Atti Parlamentari — 492 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 493 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

9.000 900

1 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 8.100 01.7 Promozione della cultura e delle lingua italiana all’estero (9) 7.100 01.8 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-

consolari (12)500 0

1.9 Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese(13)

500 0

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistemaproduttivo (16)

900 900

4.1 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promo-zione del made in Italy (5)

900 900

Atti Parlamentari — 494 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 495 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 19.900 12.0001 Istruzione scolastica (22) 19.400 12.000

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studioed edilizia scolastica (8)

200 0

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambitoterritoriale in materia di istruzione (16)

200 0

1.6 Istruzione del primo ciclo (17) 1.300 01.7 Istruzione del secondo ciclo (18) 5.500 01.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del

personale scolastico per l’istruzione (19)12.200 12.000

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 500 04.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)500 0

Atti Parlamentari — 496 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 497 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’INTERNO 40.000 01 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generaledi Governo e dello Stato sul territorio (2)

3.000 0

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell’interno sulterritorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territo-riali del Governo (2)

3.000 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 19.800 03.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica (8)9.700 0

3.2 Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tuteladell’ordine e la sicurezza pubblica (9)

5.100 0

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 5.000 04 Soccorso civile (8) 5.200 0

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 5.200 06 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 12.000 0

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-tenza (3)

12.000 0

Atti Parlamentari — 498 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 499 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO-RIO E DEL MARE

3.300 2.800

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18) 2.800 2.8001.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valuta-

zioni e autorizzazioni ambientali (5)2.000 2.000

1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenticlimatici ed energie rinnovabili (16)

800 800

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 500 03.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)500 0

Atti Parlamentari — 500 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 501 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30.000 1.6501 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 710 650

1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e auto-stradali (11)

710 650

2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 4.050 1.0002.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 4.050 1.000

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 840 04.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 840 0

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 24.400 05.1 Indirizzo politico (2) 23.400 05.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)1.000 0

Atti Parlamentari — 502 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 503 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10.000 02 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 10.000 0

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 10.000 0

Atti Parlamentari — 504 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 505 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 508: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA DIFESA 30.000 01 Difesa e sicurezza del territorio (5) 13.500 0

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e lasicurezza (1)

5.500 0

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigiona-menti militari (6)

8.000 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 16.500 03.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)16.500 0

Atti Parlamentari — 506 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 507 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-RESTALI

7.500 500

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 6.500 5001.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.000 5001.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della

pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (6)5.500 0

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 02.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)1.000 0

Atti Parlamentari — 508 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 511: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 509 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 512: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER ILTURISMO

8.500 2.300

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici(21)

3.500 2.300

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 2.100 1.7001.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e soste-

gno del libro e dell’editoria (10)900 600

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento delsistema museale (13)

500 0

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.000 04.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)5.000 0

Atti Parlamentari — 510 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 513: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 511 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 514: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2023 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA SALUTE 10.000 01 Tutela della salute (20) 1.100 0

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenzasanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)

400 0

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l’ero-gazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)

700 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 8.900 03.1 Indirizzo politico (2) 8.500 03.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza (3)400 0

Atti Parlamentari — 512 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 515: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri(migliaia di euro)

Identica.

Atti Parlamentari — 513 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 516: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

Elenco 1(articolo 182, comma 1)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 514 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Atti Parlamentari — 515 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

Page 518: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

PAGINA BIANCA

Page 519: PAGINA BIANCA 2020. 12. 22. · proposte di integrazione al testo giunte dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; e con le seguenti osservazioni:

TABELLE A E B

Atti Parlamentari — 517 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERENEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2021 2022 2023

ACCANTONAMENTI PER NUOVE OMAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DIENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA EDELLE FINANZE

127.645.243(134.095.243)

128.902.313(136.402.313)

137.402.313(146.402.313)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECO-NOMICO

16.554.570(116.554.570)

20.189.141 26.189.141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHE SOCIALI

20.000.000 35.000.000 35.000.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA27.240.537

(33.240.537)44.208.631

(52.608.631)47.608.631

(57.608.631)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNA-ZIONALE

71.963.225(76.963.225)

88.091.012(89.091.012)

93.091.012(94.091.012)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE19.569.063

(20.037.000)27.828.063

(28.296.000)32.828.063

(33.296.000)

MINISTERO DELL’INTERNO 13.835.53010.798.872

(20.798.872)15.798.872

(25.798.872)

MINISTERO DELL’AMBIENTE EDELLA TUTELA DEL TERRITORIO EDEL MARE

33.553.545 33.553.545 23.553.545

MINISTERO DELLE INFRASTRUT-TURE E DEI TRASPORTI

18.226.644(21.226.644)

27.741.363(33.741.363)

33.662.802(38.741.363)

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ EDELLA RICERCA

15.200.00021.348.000

(21.848.000)26.348.000

(26.848.000)

MINISTERO DELLA DIFESA 13.537.593 15.500.000 15.500.000

MINISTERO DELLE POLITICHEAGRICOLE ALIMENTARI E FORE-STALI

11.449.000(17.949.000)

26.349.000(31.349.000)

21.349.000(26.349.000)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTI-VITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

18.660.527(17.660.527)

29.905.527(28.905.527)

29.905.527(28.905.527)

MINISTERO DELLA SALUTE8.465.494

(14.121.186)14.504.704

(17.501.186)14.504.704

(17.501.186)

TOTALE ACCANTONAMENTI PERNUOVE O MAGGIORI SPESE O RI-DUZIONI DI ENTRATE

415.900.971(547.974.600)

523.920.171(564.784.590)

552.741.610(595.784.590)

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA – – –

DI CUI LIMITE IMPEGNO – – –

Atti Parlamentari — 518 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERENEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2021 2022 2023

ACCANTONAMENTI PER NUOVE OMAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DIENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA EDELLE FINANZE

122.148.000(115.648.000)

227.648.000 237.648.000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECO-NOMICO

40.000.000 40.000.000 40.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHE SOCIALI

20.753.000 25.753.000 25.753.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30.000.000 45.000.000 50.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNA-ZIONALE

5.000.000 5.000.000 5.000.000

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 23.500.000 25.000.000 30.000.000

MINISTERO DELL’INTERNO 25.000.000 35.000.000 40.000.000

MINISTERO DELL’AMBIENTE EDELLA TUTELA DEL TERRITORIO EDEL MARE

30.000.000 35.000.000 40.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUT-TURE E DEI TRASPORTI

40.000.000 60.000.000 60.000.000

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ EDELLA RICERCA

16.500.000 30.000.000 30.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA 20.000.000 30.000.000 30.000.000

MINISTERO DELLE POLITICHEAGRICOLE ALIMENTARI E FORE-STALI

15.000.000 20.000.000 30.000.000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTI-VITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

11.000.000 21.000.000 31.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE 35.000.000 35.000.000 35.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PERNUOVE O MAGGIORI SPESE O RI-DUZIONI DI ENTRATE

433.901.000(427.401.000)

634.401.000 684.401.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA – – –

DI CUI LIMITE IMPEGNO – – –

Atti Parlamentari — 519 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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PAGINA BIANCA

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conse-guenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Com-missione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato

A.C. 2790-bis.

Atti Parlamentari — 521 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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PAGINA BIANCA

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MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONEALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

____________________________________________________________________________________________________

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

Atti Parlamentari — 523 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONEDEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Previsioni risultanti per gli anni 2021, 2022 e 2023

Denominazione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Unitàdi voto

MissioneProgramma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanzapubblica (29)

1.1 Regolazione e coordina-mento del sistema dellafiscalità (29.1)

952.260.322(942.260.322)

952.260.322(942.260.322)

1.8 Accertamento e riscos-sione delle entrate e ge-stione dei beni immobi-liari dello Stato (29.10)

6.594.094.496(6.604.094.496)

6.682.744.002(6.692.744.002)

1.10 Giurisdizione e controllodei conti pubblici (29.11)

350.000.000(348.184.510)

350.000.000(348.184.510)

7. Competitività e svi-luppo delle imprese (11)

7.1 Incentivi alle imprese perinterventi di sostegno(11.8)

727.094.829(977.094.829)

25.227.094.829(25.477.094.829)

18. Giovani e sport (30)

18.1 Attività ricreative e sport(30.1)

659.004.189(657.004.189)

676.408.191(674.408.191)

567.613.887(565.613.887)

567.613.887(565.613.887)

566.013.887(564.013.887)

565.581.578(563.581.578)

23. Fondi da ripartire(33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1) 7.504.387.628(7.508.203.118)

7.504.387.628(7.508.203.118)

9.085.397.596(9.087.397.596)

9.084.017.601(9.086.017.601)

9.267.433.842(9.269.433.842)

9.266.053.847(9.268.053.847)

Atti Parlamentari — 525 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2790-bis-A

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TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONEDEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALEPrevisioni risultanti per gli anni 2021, 2022 e 2023

Denominazione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Unitàdi voto

MissioneProgramma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. L’Italia in Europa enel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo svi-luppo (4.2)

1.089.466.676(1.089.066.676)

1.089.466.676(1.089.066.676)

957.884.542(957.484.542)

957.884.542(957.484.542)

845.086.259(844.686.259)

845.086.259(844.686.259)

1.7 Promozione della cul-tura e della lingua ita-liana all’estero (4.9)

175.459.704(173.299.704)

175.459.704(173.299.704)

189.859.751(187.699.751)

189.859.751(187.699.751)

184.530.891(182.370.891)

184.530.891(182.370.891)

Atti Parlamentari — 526 — Camera dei Deputati

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*18PDL0124270**18PDL0124270*