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N. 1334 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 Presentato il 31 ottobre 2018 TOMO II STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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  • N. 1334—CAMERA DEI DEPUTATI

    DISEGNO DI LEGGE

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(TRIA)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

    Presentato il 31 ottobre 2018

    TOMO II

    STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

    Atti Parlamentari Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • N. 1334—CAMERA DEI DEPUTATI

    DISEGNO DI LEGGE

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(TRIA)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

    Presentato il 31 ottobre 2018

    TOMO II

    STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

    Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • I N D I C E

    TOMO I

    Relazione illustrativa .................................................................................. Pag. 1

    Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato 2019-2021 ..................................................................................... » 3

    Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge dibilancio a legislazione vigente ........................................ » 21

    Capitolo III. Le note integrative al bilancio ........................................ » 71

    Capitolo IV. Budget economico-analitico 2019-2021 ........................... » 79

    Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge dibilancio ............................................................................... » 105

    L’Ecobilancio dello Stato (*)

    Relazione tecnica ......................................................................................... Pag. 163

    Parte I (Sezione I del disegno di legge) ............................................... » 165

    Parte II (Sezione II del disegno di legge) ............................................ » 283

    Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il contodella pubblica amministrazione programmatico 2019-2021 ...... » 298

    Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge dibilancio 2019-2021 .......................................................................... » 299

    Allegato conoscitivo alla relazione tecnica ................................................ Pag. 315

    Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dota-zioni previste a legislazione vigente .............................................. » 317

    TOMO II

    Disegno di legge

    Articoli ...................................................................................................... Pag. 1

    Allegati ...................................................................................................... » 169

    Tabelle ....................................................................................................... » 173

    Elenco ....................................................................................................... » 269

    Tabelle A e B ........................................................................................... » 273

    Quadri generali riassuntivi ..................................................................... » 277

    (*) L’illustrazione dell’Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

    Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

  • TOMO III

    Stati di previsione

    Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata ................................... Pag. 3

    Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze ................................................................................................... » 21

    Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico ............................................................................................. » 171

    Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali .................................................................................... » 209

    Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ...... » 243

    Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale ..................................................... » 263

    Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca ............................................................. » 287

    Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno ........... » 321

    Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ......................................................... » 407

    Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti ...................................................................................... » 431

    Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa ........ » 475

    Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismo ...................................... » 509

    Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e leattività culturali ................................................................................... » 533

    Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute ........ » 569

    Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

  • DISEGNO DI LEGGE__

    PARTE I

    SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PERLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

    PROGRAMMATICI

    TITOLO I

    RISULTATI DIFFERENZIALIDEL BILANCIO DELLO STATO

    Art. 1.

    (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

    1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,2020 e 2021, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

    TITOLO II

    MISURE PER LA CRESCITA

    CAPO I

    RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

    Art. 2.

    (Sterilizzazione delle clausole di salvaguar-dia relative all’imposta sul valore aggiunto e

    alle accise)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2019,l’aliquota ridotta dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte

    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 1.

    ART. 2.

  • III, allegata al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ri-dotta di 1,5 punti percentuali. L’aliquotaordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 puntipercentuali per l’anno 2019, di 0,8 puntipercentuali per l’anno 2020 e di 0,5 puntipercentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « 350 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 140 milioni di euro per l’anno2020 e 300 milioni di euro per ciascunodegli anni successivi; ».

    Art. 3.

    (Sterilizzazione dell’aumento delle accise suicarburanti)

    1. Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gen-naio 2019.

    Art. 4.

    (Estensione del regime forfetario dei contri-buenti minimi)

    1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) i commi 54 e 55 sono sostituiti daiseguenti:

    « 54. I contribuenti persone fisiche eser-centi attività d’impresa, arti o professioniapplicano il regime forfetario di cui alpresente comma e ai commi da 55 a 89 delpresente articolo, se nell’anno precedentehanno conseguito ricavi ovvero hanno per-cepito compensi, ragguagliati ad anno, nonsuperiori a euro 65.000.

    55. Ai fini della verifica della sussistenzadel requisito per l’accesso al regime forfe-tario di cui al comma 54:

    a) non rilevano gli ulteriori compo-nenti positivi indicati nelle dichiarazionifiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 3.

    ART. 4.

    ART. 2.

  • convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96;

    b) nel caso di esercizio contempora-neo di attività contraddistinte da differenticodici ATECO, si assume la somma deiricavi e dei compensi relativi alle diverseattività esercitate »;

    b) al comma 56, le parole: « dei re-quisiti » sono sostituite dalle seguenti: « delrequisito »;

    c) al comma 57, le lettere d) e d-bis)sono sostituite dalle seguenti:

    « d) gli esercenti attività d’impresa,arti o professioni che partecipano, contem-poraneamente all’esercizio dell’attività, asocietà di persone, ad associazioni o aimprese familiari di cui all’articolo 5 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero a società a responsabilità limitata oad associazioni in partecipazione;

    d-bis) i soggetti che hanno percepitoredditi di lavoro dipendente o redditi assi-milati a quelli di lavoro dipendente, di cuirispettivamente agli articoli 49 e 50 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitanoattività d’impresa, arti o professioni preva-lentemente nei confronti anche di uno deidatori di lavoro dei due anni precedenti o,in ogni caso, nei confronti di soggetti aglistessi direttamente o indirettamente ricon-ducibili »;

    d) al comma 65, lettera c), le parole:« ai limiti » sono sostituite dalle seguenti:« al limite »;

    e) al comma 71, le parole: « talunadelle condizioni » sono sostituite dalle se-guenti: « il requisito »;

    f) al comma 73, il primo periodo èsoppresso;

    g) al comma 74, terzo periodo, leparole: « taluna delle condizioni » sono so-stituite dalle seguenti: « la condizione »;

    h) al comma 82:

    1) al primo periodo, le parole: « ta-luna delle condizioni » sono sostituite dalleseguenti: « la condizione »;

    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 4.

  • 2) al terzo periodo, le parole: « sus-sistano le condizioni » sono sostituite dalleseguenti: « sussista la condizione »;

    3) al quarto periodo, le parole: « dellecondizioni » sono sostituite dalle seguenti:« della condizione »;

    i) al comma 83, secondo periodo, leparole: « delle condizioni » sono sostituitedalle seguenti: « della condizione »;

    l) al comma 87, la parola: « triennio »è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

    2. L’allegato 4 annesso alla legge 23dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’al-legato 2 annesso alla presente legge.

    Art. 5.

    (Imposta sostitutiva sui compensi derivantidall’attività di lezioni private e ripetizioni)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, aicompensi derivanti dall’attività di lezioniprivate e ripetizioni, svolta dai docenti ti-tolari di cattedre nelle scuole di ogni ordinee grado, si applica un’imposta sostitutivadell’imposta sul reddito delle persone fisi-che e delle addizionali regionali e comunalicon l’aliquota del 15 per cento, salva op-zione per l’applicazione dell’imposta sulreddito nei modi ordinari.

    2. I dipendenti pubblici di cui al comma1, che svolgono l’attività di insegnamento atitolo privato, fermo restando quanto di-sposto dall’articolo 53 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, comunicanoall’amministrazione di appartenenza l’eser-cizio di attività extra-professionale didat-tica ai fini della verifica di eventuali situa-zioni di incompatibilità.

    3. L’imposta sostitutiva di cui al comma1 è versata entro il termine stabilito per ilversamento dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche. Per la liquidazione, l’ac-certamento, la riscossione, i rimborsi, lesanzioni, gli interessi e il contenzioso adessa relativi si applicano le disposizionipreviste per le imposte sui redditi.

    4. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata in

    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 5.

    ART. 4.

  • vigore della presente legge, sono stabilite lemodalità per l’esercizio dell’opzione non-ché del versamento dell’acconto e del saldodell’imposta sostitutiva di cui al comma 1.

    Art. 6.

    (Imposta sostitutiva per imprenditori indi-viduali ed esercenti arti e professioni)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, lepersone fisiche esercenti attività d’impresa,arti o professioni, che nell’anno precedenteconseguono ricavi ovvero percepiscono com-pensi compresi tra 65.001 euro e 100.000euro ragguagliati ad anno, possono appli-care al reddito d’impresa o di lavoro au-tonomo, determinato nei modi ordinari,un’imposta sostitutiva dell’imposta sul red-dito, delle addizionali regionali e comunalie dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive di cui al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20per cento.

    2. Ai fini dell’individuazione del limitedei ricavi e dei compensi di cui al comma1:

    a) non rilevano gli ulteriori compo-nenti positivi indicati nelle dichiarazionifiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96;

    b) nel caso di esercizio contempora-neo di differenti attività, si assume la sommadei ricavi e dei compensi relativi alle di-verse attività esercitate.

    3. Non possono applicare l’imposta so-stitutiva di cui al comma 1:

    a) le persone fisiche che si avvalgonodi regimi speciali ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto o di regimi forfetari dideterminazione del reddito;

    b) i soggetti non residenti, ad ecce-zione di quelli che sono residenti in unodegli Stati membri dell’Unione europea oin uno Stato aderente all’Accordo sulloSpazio economico europeo che assicuri unadeguato scambio di informazioni e che

    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 6.

    ART. 5.

  • producono nel territorio dello Stato ita-liano redditi che costituiscono almeno il 75per cento del reddito da essi complessiva-mente prodotto;

    c) i soggetti che, in via esclusiva oprevalente, effettuano cessioni di fabbricatio porzioni di fabbricato, di terreni edifica-bili di cui all’articolo 10, primo comma,numero 8), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dimezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    d) gli esercenti attività d’impresa, artio professioni che partecipano, contempo-raneamente all’esercizio dell’attività, a so-cietà di persone, ad associazioni o a im-prese familiari di cui all’articolo 5 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ov-vero a società a responsabilità limitata o adassociazioni in partecipazione;

    e) i soggetti che hanno percepito red-diti di lavoro dipendente o redditi assimi-lati a quelli di lavoro dipendente, di cuirispettivamente agli articoli 49 e 50 deltesto unico, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e che esercitano attività d’impresa, arti oprofessioni prevalentemente nei confrontianche di uno dei datori di lavoro dei dueanni precedenti o, in ogni caso, nei con-fronti di soggetti agli stessi direttamente oindirettamente riconducibili.

    4. I ricavi conseguiti e i compensi per-cepiti dai soggetti che applicano l’impostasostitutiva di cui al comma 1 non sonoassoggettati a ritenuta d’acconto da partedel sostituto d’imposta. A tale fine, i con-tribuenti rilasciano un’apposita dichiara-zione dalla quale risulti che il reddito cui lesomme afferiscono è soggetto all’impostasostitutiva.

    5. I contribuenti che applicano l’impostasostitutiva di cui al comma 1 non sonotenuti a operare le ritenute alla fonte di cuial titolo III del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600; tut-tavia, nella dichiarazione dei redditi, i me-

    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 6.

  • desimi contribuenti indicano il codice fi-scale del percettore dei redditi per i qualiall’atto del pagamento degli stessi non èstata operata la ritenuta e l’ammontare deiredditi stessi.

    6. I contribuenti persone fisiche cheapplicano l’imposta sostitutiva di cui alcomma 1 sono esonerati dall’applicazionedell’imposta sul valore aggiunto e dai rela-tivi adempimenti ai sensi delle disposizionirelative al regime forfetario di cui all’arti-colo 1, commi da 54 a 89, della legge 23dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’ob-bligo di fatturazione elettronica previstodal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Art. 7.

    (Disciplina del riporto delle perdite per isoggetti passivi dell’imposta sul reddito delle

    persone fisiche)

    1. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: « derivantidall’esercizio di imprese commerciali di cuiall’articolo 66 e quelle » sono soppresse;

    2) il primo e il secondo periodo delcomma 3 sono sostituiti dal seguente: « Leperdite derivanti dall’esercizio di impresecommerciali e quelle derivanti dalla parte-cipazione in società in nome collettivo e inaccomandita semplice sono computate indiminuzione dei relativi redditi conseguitinei periodi d’imposta e, per la differenza,nei successivi, in misura non superiore all’80per cento dei relativi redditi conseguiti indetti periodi d’imposta e per l’intero im-porto che trova capienza in essi »;

    b) all’articolo 56, comma 2, la parola:« complessivo » è soppressa;

    c) all’articolo 101, comma 6, le parole:« nei successivi cinque periodi d’imposta »sono soppresse;

    d) all’articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: « del primoe terzo periodo » sono soppresse;

    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 7.

    ART. 6.

  • 2) al comma 2-bis sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Si applicano ledisposizioni dell’articolo 84, comma 3. Peri soggetti che fruiscono di un regime diesenzione dell’utile, la perdita è riportabilenei limiti di cui all’articolo 84, comma 1,secondo periodo ».

    2. In deroga all’articolo 3, comma 1,della legge 27 luglio 2000, n. 212, le dispo-sizioni di cui al comma 1 del presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo d’imposta successivo a quello in corsoal 31 dicembre 2017.

    3. In deroga al primo periodo del comma3 dell’articolo 8 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come modificato dal comma1 del presente articolo, le perdite derivantidall’esercizio di imprese commerciali di cuiall’articolo 66 del medesimo testo unico:

    a) del periodo d’imposta 2018 sonocomputate in diminuzione dei relativi red-diti conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e2020 in misura non superiore, rispettiva-mente, al 40 per cento e al 60 per cento deimedesimi redditi e per l’intero importo chetrova capienza in essi;

    b) del periodo d’imposta 2019 sonocomputate in diminuzione dei relativi red-diti conseguiti nel periodo d’imposta 2020in misura non superiore al 60 per cento deimedesimi redditi e per l’intero importo chetrova capienza in essi.

    4. Le perdite del periodo d’imposta 2017,per la parte non compensata ai sensi del-l’articolo 8, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, nel testo vigente prima delladata di entrata in vigore della presentelegge, sono computate in diminuzione deirelativi redditi conseguiti:

    a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019,in misura non superiore al 40 per cento deimedesimi redditi e per l’intero importo chetrova capienza in essi;

    b) nel periodo d’imposta 2020, in mi-sura non superiore al 60 per cento dei

    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 7.

  • medesimi redditi e per l’intero importo chetrova capienza in essi.

    Art. 8.

    (Tassazione agevolata degli utili reinvestitiper l’acquisizione di beni materiali strumen-

    tali e per l’incremento dell’occupazione)

    1. A decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2018, il reddito complessivo netto dichia-rato dalle società e dagli enti indicati nel-l’articolo 73 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,può essere assoggettato all’aliquota di cuiall’articolo 77 del medesimo testo unico,ridotta di nove punti percentuali, per laparte corrispondente agli utili del periodod’imposta precedente, conseguiti nell’eser-cizio di attività commerciali, accantonati ariserve diverse da quelle di utili non dispo-nibili, nei limiti dell’importo corrispon-dente alla somma:

    a) degli investimenti effettuati in benistrumentali materiali nuovi di cui all’arti-colo 102 del citato testo unico;

    b) del costo del personale dipendenteassunto con contratto di lavoro a tempodeterminato o indeterminato.

    2. Ai fini del comma 1:

    a) si considerano riserve di utili nondisponibili le riserve formate con utili di-versi da quelli realmente conseguiti ai sensidell’articolo 2433 del codice civile in quantoderivanti da processi di valutazione. Rile-vano gli utili realizzati a decorrere dalperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre2018 e accantonati a riserva, ad esclusionedi quelli destinati a riserve non disponibili,al netto delle riduzioni del patrimonio nettocon attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci opartecipanti;

    b) per investimento si intendono larealizzazione di nuovi impianti nel territo-rio dello Stato, il completamento di operesospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’am-modernamento di impianti esistenti e l’ac-

    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 8.

    ART. 7.

  • quisto di beni strumentali materiali nuovi,anche mediante contratti di locazione fi-nanziaria, destinati a strutture situate nelterritorio dello Stato. Sono esclusi gli in-vestimenti in immobili e in veicoli di cuiall’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial citato decreto del Presidente della Re-pubblica n. 917 del 1986. Per ciascun pe-riodo d’imposta, l’ammontare degli investi-menti è determinato in base all’importodegli ammortamenti dei beni strumentalimateriali nuovi deducibili a norma dell’ar-ticolo 102 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al citato decreto del Presi-dente della Repubblica n. 917 del 1986, neilimiti dell’incremento del costo comples-sivo fiscalmente riconosciuto di tutti i benistrumentali materiali ad eccezione di quellidi cui al periodo precedente, assunto allordo delle quote di ammortamento deibeni strumentali materiali nuovi dedottenell’esercizio, rispetto al costo complessivofiscalmente riconosciuto di tutti i beni stru-mentali materiali ad eccezione di quelli dicui al periodo precedente, assunto al nettodelle relative quote di ammortamento de-dotte, del periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2018;

    c) il costo del personale dipendenterileva in ciascun periodo d’imposta, a con-dizione che tale personale sia destinato perla maggior parte del periodo d’imposta astrutture produttive localizzate nel territo-rio dello Stato e che si verifichi l’incre-mento del numero complessivo medio deilavoratori dipendenti impiegati nell’eserci-zio di attività commerciali rispetto al nu-mero dei lavoratori dipendenti assunti al30 settembre 2018, nel limite dell’incre-mento complessivo del costo del personaleclassificabile nelle voci di cui all’articolo2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e14), del codice civile rispetto a quello delperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre2018. L’incremento è considerato, limitata-mente al personale impiegato per la mag-gior parte del periodo d’imposta nelle strut-ture produttive localizzate nel territoriodello Stato, al netto delle diminuzioni oc-cupazionali verificatesi in società control-late o collegate ai sensi dell’articolo 2359

    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 8.

  • del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto; atal fine, per i soggetti di cui all’articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al citato decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, la base occupazionale è individuatacon riferimento al personale dipendenteimpiegato nell’attività commerciale e il be-neficio spetta solo con riferimento all’in-cremento dei lavoratori utilizzati nell’eser-cizio di tale attività. In caso di lavoratoriimpiegati anche nell’esercizio di attività isti-tuzionale si considera, sia ai fini dell’indi-viduazione della base occupazionale di ri-ferimento e del suo incremento, sia ai finidella rilevazione del costo, il solo personaledipendente riferibile all’attività commer-ciale, individuato in base al rapporto tral’ammontare dei ricavi e degli altri proventirelativi all’attività commerciale e l’ammon-tare complessivo di tutti i ricavi e proventi.Per i soggetti che assumono la qualifica didatore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre2018, ogni lavoratore dipendente assuntocostituisce incremento della base occupa-zionale. Nel caso di impresa subentrantead altra nella gestione di un servizio pub-blico, anche gestito da privati, comunqueassegnata, il beneficio spetta limitatamenteal numero dei lavoratori assunti in piùrispetto a quello dell’impresa sostituita. Idatori di lavoro possono usufruire dell’ali-quota ridotta solo se rispettano, anche conriferimento alle unità lavorative che nondanno diritto all’agevolazione, le prescri-zioni dei contratti collettivi nazionali dilavoro e delle norme in materia di salute esicurezza dei lavoratori previste dalle vi-genti disposizioni. I lavoratori dipendenticon contratto di lavoro a tempo parzialesono computati nella base occupazionale inmisura proporzionale alle ore di lavoroprestate rispetto a quelle previste dal con-tratto collettivo nazionale. I soci lavoratoridi società cooperative sono equiparati ailavoratori dipendenti.

    3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascunperiodo d’imposta, alternativamente:

    a) la parte degli utili accantonati ariserva e dell’importo corrispondente alla

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 8.

  • somma degli investimenti in beni strumen-tali e del costo del personale di cui alcomma 1 che eccede l’ammontare del red-dito complessivo netto dichiarato è com-putata in aumento, rispettivamente, degliutili accantonati a riserva e dell’importocorrispondente alla somma degli investi-menti in beni strumentali e del costo delpersonale di cui al comma 1 dell’eserciziosuccessivo;

    b) la parte degli utili accantonati ariserva di cui al comma 1 che eccede l’im-porto corrispondente alla somma degli in-vestimenti in beni strumentali e del costodel personale di cui allo stesso comma 1 ècomputata in aumento degli utili accanto-nati a riserva di cui al comma 1 dell’eser-cizio successivo;

    c) la parte dell’importo corrispon-dente alla somma degli investimenti in benistrumentali e del costo del personale di cuial comma 1 che eccede gli utili accantonatia riserva di cui allo stesso comma 1 ècomputata in aumento dell’importo corri-spondente alla somma degli investimenti inbeni strumentali e del costo del personaledi cui al comma 1 dell’esercizio successivo.

    4. Per le società e per gli enti indicatinell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986, che parteci-pano al consolidato nazionale di cui agliarticoli da 117 a 129 del medesimo testounico, l’importo su cui spetta l’applicazionedell’aliquota ridotta, determinato ai sensidei commi da 1 a 3 del presente articolo daciascun soggetto partecipante al consoli-dato, è utilizzato dalla società o ente con-trollante, ai fini della liquidazione dell’im-posta dovuta, fino a concorrenza del red-dito eccedente le perdite computate in di-minuzione. Le disposizioni del presentecomma si applicano anche all’importo de-terminato dalle società e dagli enti indicatinell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial citato decreto del Presidente della Re-pubblica n. 917 del 1986, che esercitanol’opzione per il consolidato mondiale di cui

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 8.

  • agli articoli da 130 a 142 del medesimotesto unico.

    5. In caso di opzione per la trasparenzafiscale, ai sensi dell’articolo 115 del testounico delle imposte sui redditi, di cui alcitato decreto del Presidente della Repub-blica n. 917 del 1986, l’importo su cuispetta l’applicazione dell’aliquota ridotta,determinato dalla società partecipata aisensi dei commi da 1 a 3 del presentearticolo, è attribuito a ciascun socio inmisura proporzionale alla sua quota dipartecipazione agli utili. La quota attri-buita non utilizzata dal socio è computatain aumento dell’importo su cui spetta l’a-liquota ridotta dell’esercizio successivo, de-terminato ai sensi del presente comma edei commi da 1 a 3.

    6. Le disposizioni del presente articolosono applicabili, anche ai fini dell’impostasul reddito delle persone fisiche, al redditod’impresa dichiarato dagli imprenditori in-dividuali e dalle società in nome collettivoe in accomandita semplice in regime dicontabilità ordinaria; se i predetti soggettioperano in regime di contabilità semplifi-cata, le disposizioni stesse si applicano acondizione che le scritture contabili previ-ste dall’articolo 2217, secondo comma, delcodice civile siano integrate con appositoprospetto da cui risultino la destinazione ariserva dell’utile di esercizio e le vicendedella riserva. L’imposta sul reddito dellepersone fisiche è determinata applicandoalla quota parte del reddito complessivoattribuibile al reddito d’impresa le aliquotedi cui all’articolo 11 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al citato decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, ridotte di nove punti percentuali apartire da quella più elevata.

    7. Le agevolazioni previste dal presentearticolo sono cumulabili con altri benefìcieventualmente concessi, ad eccezione diquelli che prevedono regimi forfetari dideterminazione del reddito.

    Art. 9.

    (Cedolare secca sul reddito da locazione diimmobili ad uso commerciale)

    1. Il canone di locazione relativo aicontratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 9.

    ART. 8.

  • oggetto unità immobiliari classificate nellacategoria catastale C/1, di superficie fino a600 metri quadrati, escluse le pertinenze, ele relative pertinenze locate congiunta-mente, può, in alternativa rispetto al re-gime ordinario vigente per la tassazione delreddito fondiario ai fini dell’imposta sulreddito delle persone fisiche, essere assog-gettato al regime della cedolare secca, dicui all’articolo 3 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 percento. Tale regime non è applicabile aicontratti stipulati nell’anno 2019, qualoraalla data del 15 ottobre 2018 risulti in corsoun contratto non scaduto, tra i medesimisoggetti e per lo stesso immobile, interrottoanticipatamente rispetto alla scadenza na-turale.

    Art. 10.

    (Proroga e rimodulazione della disciplina dimaggiorazione dell’ammortamento – iper-

    ammortamento)

    1. Al fine di favorire processi di trasfor-mazione tecnologica e digitale secondo ilmodello « Industria 4.0 », le disposizionidell’articolo 1, comma 9, della legge 11dicembre 2016, n. 232, si applicano, nellemisure previste al comma 2 del presentearticolo, anche agli investimenti in benimateriali strumentali nuovi, destinati a strut-ture produttive situate nel territorio delloStato, effettuati entro il 31 dicembre 2019,ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2019 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione.

    2. La maggiorazione del costo di acqui-sizione degli investimenti si applica nellamisura del 150 per cento per gli investi-menti fino a 2,5 milioni di euro; nellamisura del 100 per cento per gli investi-menti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10milioni di euro e nella misura del 50 percento per gli investimenti oltre 10 milionidi euro e fino a 20 milioni di euro. Lamaggiorazione del costo non si applica sullaparte di investimenti complessivi eccedente

    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 10.

    ART. 9.

  • il limite di 20 milioni di euro. La maggio-razione non si applica agli investimenti chebeneficiano delle disposizioni di cui all’ar-ticolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre2017, n. 205.

    3. Per i soggetti che beneficiano dellamaggiorazione di cui al comma 1 e che, nelperiodo indicato al medesimo comma 1,effettuano investimenti in beni immaterialistrumentali compresi nell’elenco di cui al-l’allegato B annesso alla legge 11 dicembre2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1,comma 32, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, il costo di acquisizione è maggio-rato del 40 per cento.

    4. Ai fini della fruizione dei benefìci dicui ai commi 1 e 3, l’impresa è tenuta aprodurre la documentazione di cui all’ar-ticolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre2016, n. 232.

    5. Resta ferma l’applicazione della di-sposizione di cui all’articolo 1, comma 93,della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restaferma, inoltre, l’applicazione delle disposi-zioni in materia di investimenti sostitutivipreviste dall’articolo 1, commi 35 e 36,della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    6. La determinazione degli acconti do-vuti per il periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2019 e per quello successivo èeffettuata considerando quale imposta delperiodo precedente quella che si sarebbedeterminata in assenza delle disposizioni dicui ai commi 1 e 3.

    Art. 11.

    (Proroga delle detrazioni fiscali per inter-venti di efficienza energetica, ristruttura-

    zione edilizia e per l’acquisto di mobili)

    1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:

    a) all’articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), leparole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

    2) al comma 2, lettera b-bis), alprimo periodo, le parole: « sostenute dal 1°

    Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

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    ART. 11.

    ART. 10.

  • gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, alterzo periodo, le parole: « sostenute dal 1°gennaio 2018 » sono sostituite dalle se-guenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

    3) al comma 2-bis, le parole: « so-stenute nell’anno 2018 » sono sostituite dalleseguenti: « sostenute nell’anno 2019 »;

    b) all’articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2018 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2019 »;

    2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2017 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 »,le parole: « anno 2017 », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2019 ».

    Art. 12.

    (Proroga delle detrazioni fiscali per inter-venti di sistemazione a verde)

    1. All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Perl’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2019 ».

    Art. 13.

    (Modifiche alla disciplina del credito d’im-posta per attività di ricerca e sviluppo)

    1. All’articolo 3 del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 9, riguardante il credito d’imposta perinvestimenti in attività di ricerca e svi-luppo, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

    a) al comma 1, le parole: « nella mi-sura del 50 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « nella misura del 25 per cento,elevata al 50 per cento nei casi indicati alcomma 6-bis, »;

    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 12.

    ART. 13.

    ART. 11.

  • b) al comma 3, le parole: « euro 20milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro10 milioni »;

    c) al comma 6:

    1) la lettera a) è sostituita dalleseguenti:

    « a) personale dipendente titolare diun rapporto di lavoro subordinato, anche atempo determinato, direttamente impie-gato nelle attività di ricerca e sviluppo;

    a-bis) personale titolare di un rap-porto di lavoro autonomo o comunque di-verso dal lavoro subordinato direttamenteimpiegato nelle attività di ricerca e svi-luppo »;

    2) la lettera c) è sostituita dalleseguenti:

    « c) contratti stipulati con università,enti di ricerca e organismi equiparati per ildiretto svolgimento delle attività di ricercae sviluppo ammissibili al credito d’imposta;contratti stipulati con imprese residentirientranti nella definizione di start-up in-novative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e con imprese rientranti nelladefinizione di PMI innovative, di cui all’ar-ticolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33, per il direttosvolgimento delle attività di ricerca e svi-luppo ammissibili al credito d’imposta, acondizione, in entrambi i casi, che non sitratti di imprese appartenenti al medesimogruppo dell’impresa committente. Si con-siderano appartenenti al medesimo gruppole imprese controllate, controllanti o con-trollate da un medesimo soggetto ai sensidell’articolo 2359 del codice civile compresii soggetti diversi dalle società di capitali;per le persone fisiche si tiene conto anchedi partecipazioni, titoli o diritti possedutidai familiari dell’imprenditore, individuatiai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917;

    c-bis) contratti stipulati con impresediverse da quelle indicate nella lettera c)

    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

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    ART. 13.

  • per il diretto svolgimento delle attività diricerca e sviluppo ammissibili al creditod’imposta a condizione che non si tratti diimprese appartenenti al medesimo gruppodell’impresa committente. Si consideranoappartenenti al medesimo gruppo le im-prese controllate, controllanti o controllateda un medesimo soggetto ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile compresi isoggetti diversi dalle società di capitali; perle persone fisiche si tiene conto anche dipartecipazioni, titoli o diritti posseduti daifamiliari dell’imprenditore, individuati aisensi dell’articolo 5, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917 »;

    3) dopo la lettera d) è aggiunta laseguente:

    « d-bis) materiali, forniture e altri pro-dotti analoghi direttamente impiegati nelleattività di ricerca e sviluppo anche per larealizzazione di prototipi o impianti pilotarelativi alle fasi della ricerca industriale edello sviluppo sperimentale di cui alle let-tere b) e c) del comma 4 »;

    d) dopo il comma 6 è inserito il se-guente:

    « 6-bis. Il credito d’imposta si applicanella misura del 50 per cento sulla partedell’eccedenza di cui al comma 1 propor-zionalmente riferibile alle spese indicatealle lettere a) e c) del comma 6 rispetto allespese ammissibili complessivamente soste-nute nello stesso periodo d’imposta agevo-labile e nella misura del 25 per cento sullaparte residua »;

    e) al comma 8 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , subordinatamenteall’avvenuto adempimento degli obblighi dicertificazione previsti dal comma 11 »;

    f) il comma 11 è sostituito dal se-guente:

    « 11. Ai fini del riconoscimento del cre-dito d’imposta, l’effettivo sostenimento dellespese ammissibili e la corrispondenza dellestesse alla documentazione contabile pre-disposta dall’impresa devono risultare da

    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 13.

  • apposita certificazione rilasciata dal sog-getto incaricato della revisione legale deiconti. Per le imprese non obbligate perlegge alla revisione legale dei conti, la cer-tificazione è rilasciata da un revisore legaledei conti o da una società di revisionelegale dei conti, iscritti nella sezione A delregistro di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’as-sunzione di tale incarico, il revisore legaledei conti o la società di revisione legale deiconti osservano i princìpi di indipendenzaelaborati ai sensi dell’articolo 10 del citatodecreto legislativo n. 39 del 2010 e, inattesa della loro adozione, quelli previstidal codice etico dell’International Federa-tion of Accountants (IFAC). Per le sole im-prese non obbligate per legge alla revisionelegale dei conti, le spese sostenute per adem-piere all’obbligo di certificazione della do-cumentazione contabile previsto dal pre-sente comma sono riconosciute in aumentodel credito d’imposta per un importo nonsuperiore a 5.000 euro, fermo restando,comunque, il limite massimo di 10 milionidi euro di cui al comma 3 »;

    g) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

    « 11-bis. Ai fini dei successivi controlli,le imprese beneficiarie del credito d’impo-sta sono tenute a redigere e conservare unarelazione tecnica che illustri le finalità, icontenuti e i risultati delle attività di ri-cerca e sviluppo svolte in ciascun periodod’imposta in relazione ai progetti o ai sot-toprogetti in corso di realizzazione. Talerelazione, nel caso di attività di ricerca esviluppo organizzate e svolte internamenteall’impresa, deve essere predisposta a curadel responsabile aziendale delle attività diricerca e sviluppo o del responsabile delsingolo progetto o sottoprogetto e deve es-sere controfirmata dal rappresentante le-gale dell’impresa ai sensi del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione ammi-nistrativa, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Nel caso in cui le attività di ricerca sianocommissionate a soggetti terzi, la relazionedeve essere redatta e rilasciata all’impresadal soggetto commissionario che esegue le

    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

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    ART. 13.

  • attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo,in materia di obblighi formali e documen-tali, quanto ulteriormente previsto dal de-creto del Ministero dell’economia e dellefinanze 27 maggio 2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

    h) al comma 12, le parole: « Nei con-fronti del revisore legale dei conti o delprofessionista responsabile della revisionelegale dei conti » sono sostituite dalle se-guenti: « Nei confronti del soggetto incari-cato ».

    2. Le disposizioni del comma 1 hannoeffetto a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2018, ad eccezione di quelle recate dallelettere e), f) e g), i cui effetti, in derogaall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,n. 212, decorrono dal periodo d’imposta incorso alla suddetta data del 31 dicembre2018.

    3. Il comma 1-bis dell’articolo 3 deldecreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2014, n. 9, concernente il ri-conoscimento del credito d’imposta per spesedi ricerca e sviluppo ai soggetti residenticommissionari che eseguono attività di ri-cerca e sviluppo per conto di imprese re-sidenti o localizzate in altri Stati membridell’Unione europea, negli Stati aderentiall’accordo sullo Spazio economico euro-peo ovvero in Stati compresi nell’elenco dicui al decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 220 del 19 settembre 1996, siinterpreta nel senso che ai fini del calcolodel credito d’imposta attribuibile assumonorilevanza esclusivamente le spese ammissi-bili relative alle attività di ricerca e svi-luppo svolte direttamente e in laboratori ostrutture situati nel territorio dello Statoitaliano.

    Art. 14.

    (Canone RAI)

    1. All’articolo 1, comma 40, della legge11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Pergli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle

    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

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    ART. 14.

    ART. 13.

  • seguenti: « A decorrere dall’anno 2017 » e leparole: « per ciascuno dei due anni » sonosostituite dalla seguente: « annui ».

    2. All’articolo 1, comma 160, della legge28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Pergli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituitedalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2016 »e le parole: « per ciascuno degli anni 2017e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « adecorrere dall’anno 2017 ».

    CAPO II

    MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVE-STIMENTI

    Art. 15.

    (Fondo per gli investimenti delle ammini-strazioni centrali)

    1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito unfondo da ripartire con una dotazione di2.900 milioni di euro per l’anno 2019, di3.100 milioni di euro per l’anno 2020 e di3.400 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2021 al 2033.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è finaliz-zato al rilancio degli investimenti delle am-ministrazioni centrali dello Stato e allosviluppo del Paese.

    3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartitocon uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di con-certo con i Ministri interessati, sulla base diprogrammi settoriali presentati dalle am-ministrazioni centrali dello Stato per lematerie di competenza. I decreti di cui alperiodo precedente individuano i criteri ele modalità per l’eventuale revoca deglistanziamenti, anche pluriennali, non utiliz-zati entro diciotto mesi dalla loro assegna-zione e la loro diversa destinazione nel-l’ambito delle finalità previste dal presentearticolo. In tal caso il Ministro dell’econo-mia e delle finanze provvede, con propridecreti, alle necessarie variazioni di bilan-cio, anche in conto residui. Nel caso in cuisiano individuati interventi rientranti nellematerie di competenza regionale o delle

    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

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    ART. 15.

    ART. 14.

  • province autonome, e limitatamente aglistessi, sono adottati appositi decreti previaintesa con gli enti territoriali interessatiovvero in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.Gli schemi dei decreti sono trasmessi alleCommissioni parlamentari competenti permateria, le quali esprimono il proprio pa-rere entro trenta giorni dalla data dell’as-segnazione; decorso tale termine, i decretipossono essere adottati anche in mancanzadel predetto parere. I medesimi decretiindicano, ove necessario, le modalità diutilizzo dei contributi, sulla base di criteridi economicità e di contenimento dellaspesa, anche attraverso operazioni finan-ziarie con oneri di ammortamento a caricodel bilancio dello Stato, con la Banca eu-ropea per gli investimenti, con la Banca disviluppo del Consiglio d’Europa, con laCassa depositi e prestiti Spa e con i soggettiautorizzati all’esercizio dell’attività banca-ria ai sensi del testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,compatibilmente con gli obiettivi program-mati di finanza pubblica. I decreti del Pre-sidente del Consiglio dei ministri di ripartodel fondo di cui al primo periodo sonoadottati entro il 31 gennaio 2019.

    4. Ai fini del monitoraggio degli inter-venti finanziati dal fondo di cui al comma1 del presente articolo, anche in relazioneall’effettivo utilizzo delle risorse assegnate,tenuto conto del monitoraggio di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,e delle risultanze del più recente rendi-conto generale dello Stato, ciascun Mini-stero, entro il 15 settembre di ogni anno,illustra, in una apposita sezione della re-lazione di cui all’articolo 1, comma 1075,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lostato dei rispettivi investimenti e dell’uti-lizzo dei finanziamenti con indicazione delleprincipali criticità riscontrate nell’attua-zione degli interventi.

    5. Per le finalità di cui all’articolo 17 èautorizzata la spesa di 100 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2019 a favoredell’Agenzia del demanio.

    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

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    ART. 15.

  • Art. 16.

    (Fondo per gli investimenti degli enti terri-toriali)

    1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito unfondo da ripartire con una dotazione di3.000 milioni di euro per l’anno 2019, di3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di2.000 milioni di euro per l’anno 2021, di2.600 milioni di euro per l’anno 2022, di3.000 milioni di euro per l’anno 2023, di3.400 milioni di euro per l’anno 2024, di3.500 milioni di euro per ciascuno deglianni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di europer l’anno 2027, di 3.250 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 edi 1.500 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2034.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è desti-nato, oltre che alle finalità previste dagliarticoli 42, comma 2, 60, comma 8, 61,comma 12, e 64, comma 2, al rilancio degliinvestimenti degli enti territoriali per losviluppo infrastrutturale del Paese, in par-ticolare, nei settori di spesa dell’ediliziapubblica, comprese la manutenzione e lasicurezza, della manutenzione della reteviaria, del dissesto idrogeologico, della pre-venzione del rischio sismico e della valo-rizzazione dei beni culturali e ambientali.

    3. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ i Ministri competenti, previa intesa insede di Conferenza unificata, di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sonoindividuati le risorse per ciascun settore, icomparti, i criteri di riparto e le modalitàdi utilizzo, di monitoraggio, anche in rela-zione all’effettivo utilizzo delle risorse as-segnate e comunque tramite il sistema dicui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,n. 229, di rendicontazione e di verifica,nonché le modalità di recupero e di even-tuale riassegnazione delle somme non uti-lizzate. Gli importi da destinare a ciascunbeneficiario sono individuati con decretodel Ministro competente, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza unificata,

    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 16.

  • entro novanta giorni dalla data di pubbli-cazione dei decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al periodo prece-dente.

    4. L’articolo 37, comma 5, del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dalseguente:

    « 5. In attesa della qualificazione dellestazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38,l’ambito territoriale di riferimento dellecentrali di committenza coincide con ilterritorio provinciale o metropolitano; i co-muni non capoluogo di provincia ricorronoalla stazione unica appaltante costituitapresso le province e le città metropolitaneper gli appalti di lavori pubblici ».

    Art. 17.

    (Centrale per la progettazione delle operepubbliche)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, èistituita la « Centrale per la progettazionedelle opere pubbliche », di seguito denomi-nata « Centrale ».

    2. La Centrale opera, in autonomia am-ministrativa, organizzativa e funzionale, sottola responsabilità di un coordinatore che nedirige l’attività e può stipulare convenzioniper il perseguimento delle finalità di cui alpresente articolo con i soggetti interessati.È assicurata l’indipendenza delle valuta-zioni della Centrale nell’esercizio delle fun-zioni ad essa demandate. Il personale tec-nico della Centrale, di cui al comma 4,svolge le attività di progettazione in pienaautonomia e con indipendenza di giudizionelle valutazioni tecniche, anche attivandoopportune collaborazioni con gli altri or-gani dello Stato aventi competenze per leopere di cui trattasi.

    3. La Centrale, su richiesta delle ammi-nistrazioni centrali e degli enti territorialiinteressati, che ad essa possono rivolgersiai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c),del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,previa convenzione e senza oneri diretti diprestazioni professionali rese per gli entiterritoriali richiedenti, si occupa della pro-

    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 17.

    ART. 16.

  • gettazione di opere pubbliche, ai sensi degliarticoli 23 e 24 del citato codice di cui aldecreto legislativo n. 50 del 2016. La Cen-trale svolge le seguenti attività:

    a) progettazione di opere pubbliche eogni altra prestazione relativa alla proget-tazione di fattibilità tecnica ed economica,definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo,nonché, ove richiesta, direzione dei lavori eincarichi di supporto tecnico-amministra-tivo alle attività del responsabile del pro-cedimento e del dirigente competente allaprogrammazione dei lavori pubblici;

    b) gestione delle procedure di appaltoin tema di progettazione per conto dellastazione appaltante interessata;

    c) predisposizione di modelli di pro-gettazione per opere simili o con elevatogrado di uniformità e ripetitività;

    d) valutazione economica e finanzia-ria del singolo intervento;

    e) assistenza tecnica alle amministra-zioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

    4. Al fine di consentire lo svolgimentodei compiti previsti dal presente articolo, èautorizzata l’assunzione a tempo indeter-minato, a partire dall’anno 2019, con de-stinazione alla Centrale, di un massimo di300 unità di personale, con prevalenza dipersonale di profilo tecnico per una per-centuale almeno pari al 70 per cento, alivello impiegatizio e di quadro, nonché conqualifica dirigenziale nel limite del 5 percento, oltre al coordinatore, che è nomi-nato per tre anni rinnovabili ed è equipa-rato a dirigente di prima fascia. Tale per-sonale è assunto, anche in momenti diversi,con procedura selettiva pubblica svolta dauna commissione permanente di valuta-zione, il cui presidente è designato dalPresidente del Consiglio dei ministri, com-posta da quattro membri designati rispet-tivamente dai Ministri dell’economia e dellefinanze, dello sviluppo economico, delleinfrastrutture e dei trasporti e per gli affariregionali e le autonomie. Le modalità disvolgimento e i criteri per la selezione,improntata a princìpi di trasparenza, pub-

    Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 17.

  • blicità, imparzialità e valorizzazione dellaprofessionalità, sono stabiliti con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con i predetti Ministri.

    5. Per garantire l’immediata operativitànegli ambiti di intervento della Centrale, lacommissione permanente di valutazione dicui al comma 4, in sede di prima applica-zione del presente articolo e limitatamentealle prime 50 unità di personale, può pro-cedere al reclutamento, prescindendo daogni formalità, attingendo dal personale diruolo, anche mediante assegnazione tem-poranea, con il consenso dell’interessato esulla base di appositi protocolli d’intesacon le amministrazioni pubbliche di cui alcomma 3 e per singoli progetti di interessespecifico per le predette amministrazioni.

    6. Con decreto del Presidente della Re-pubblica, da emanare entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sono stabilite misure per coordinare le at-tività della Centrale con le attività di pro-gettazione svolte dagli organi tecnici delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti e dalla società CONSIP Spa nonchél’organizzazione della Centrale.

    7. Tutti gli atti connessi con l’istituzionedella Centrale sono esenti da imposte etasse.

    8. Agli oneri connessi all’istituzione, alfunzionamento e all’attività della Centralesi provvede ai sensi dell’articolo 15, comma5.

    Art. 18.

    (InvestItalia)

    1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri è istituita e disciplinata,ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del de-creto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, unastruttura di missione per il supporto alleattività del Presidente del Consiglio deiministri relative al coordinamento delle po-litiche del Governo e dell’indirizzo politicoe amministrativo dei ministri in materia diinvestimenti pubblici e privati e nelle altrematerie di cui al comma 2, denominata

    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 18.

    ART. 17.

  • « InvestItalia », che opera alle dirette dipen-denze del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, anche in raccordo con la Cabina diregia Strategia Italia, di cui all’articolo 40del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

    2. A InvestItalia sono attribuiti i se-guenti compiti:

    a) analisi e valutazione di programmidi investimento riguardanti le infrastrut-ture materiali e immateriali;

    b) valutazione delle esigenze di am-modernamento delle infrastrutture dellepubbliche amministrazioni;

    c) verifica degli stati di avanzamentodei progetti infrastrutturali;

    d) elaborazione di studi di fattibilitàeconomico-giuridica di progetti di investi-mento in collaborazione con i competentiuffici del Ministero dell’economia e dellefinanze;

    e) individuazione di soluzioni opera-tive in materia di investimento, in collabo-razione con i competenti uffici dei Mini-steri;

    f) affiancamento delle pubbliche am-ministrazioni nella realizzazione dei pianie programmi di investimento;

    g) individuazione degli ostacoli e dellecriticità nella realizzazione degli investi-menti ed elaborazione di soluzioni utili alloro superamento;

    h) elaborazione di soluzioni, anchenormative, per tutte le aree di intervento dicui al presente comma;

    i) ogni altra attività o funzione che, inambiti economici o giuridici, le sia deman-data dal Presidente del Consiglio dei mini-stri.

    3. A InvestItalia può essere assegnato uncontingente di personale, anche estraneoalla pubblica amministrazione, dotato dielevata qualificazione scientifica e profes-sionale, individuato tramite procedure cheassicurino adeguata pubblicità delle sele-zioni e modalità di svolgimento che garan-tiscano l’imparzialità e la trasparenza.

    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 18.

  • 4. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonostabilite le misure occorrenti per realizzareun efficace coordinamento delle attività diInvestItalia con quelle della Centrale per laprogettazione delle opere pubbliche di cuiall’articolo 17, comma 1, nonché con quelledelle altre strutture competenti in materiadi investimenti e di sviluppo infrastruttu-rale.

    5. Per l’attuazione di quanto dispostodal presente articolo e per lo svolgimentodei compiti di InvestItalia è autorizzata laspesa di 25 milioni di euro a decorrere dal2019.

    Art. 19.

    (Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti disviluppo, microelettronica, aree di crisi, ven-ture capital, intelligenza artificiale, blockchain

    e internet of things, voucher manager)

    1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 40, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, è integrata di 48milioni di euro per l’anno 2019, di 96milioni di euro per ciascuno degli anni dal2020 al 2023 e di 48 milioni di euro perl’anno 2024. Si applicano la riserva di ri-sorse di cui al comma 41 nonché il terminedi cui al comma 42 del medesimo articolo.Le risorse che, al 30 settembre di ciascunanno a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, non risultanoutilizzate per la riserva citata rientranonelle disponibilità complessive della mi-sura.

    2. Per il potenziamento del Piano stra-ordinario per la promozione del Made inItaly e l’attrazione degli investimenti inItalia, di cui all’articolo 30, comma 1, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati,nello stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico, ulteriori 90 milioni dieuro per il 2019 e 20 milioni di euro per il2020 da destinare alle azioni di cui alcomma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e

    Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

    ART. 18.

  • l), del predetto articolo 30. All’attuazionedel Piano provvede l’ICE – Agenzia per lapromozione all’estero e l’internazionalizza-zione delle imprese italiane.

    3. Per la concessione delle agevolazionidi cui all’articolo 43 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,è autorizzata la spesa di 5 milioni di europer l’anno 2019 e di 75 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021.

    4. Nello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico è istituito un fondofinalizzato all’erogazione dei contributi alleimprese che partecipano alla realizzazionedell’importante progetto di interesse co-mune europeo (IPCEI) sulla microelettro-nica, con una dotazione di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100milioni di euro per ciascuno degli anni dal2022 al 2024. Con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sono definiti i criteri per l’utilizzazione eper la ripartizione del fondo, nel rispettodella decisione della Commissione europeadi autorizzazione dell’IPCEI di cui al pre-sente comma. I contributi sono erogati an-nualmente sulla base delle richieste ade-guatamente corredate della documenta-zione amministrativa e contabile relativaalle spese sostenute.

    5. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione produt-tiva delle aree di crisi industriale di cuiall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dota-zione del Fondo per la crescita sostenibile,di cui all’articolo 23, comma 2, del citatodecreto-legge n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012 è incrementata di 100 milioni di europer l’anno 2019 e di 50 milioni di euro perl’anno 2020.

    6. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le risorse di cui al comma5 del presente articolo sono ripartite tra gli

    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • interventi da attuare per le situazioni dicrisi industriale complessa di cui al comma1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giu-gno 2012, n. 83, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, equelli da attuare per le altre situazioni dicrisi industriale previste dal comma 8-bisdel medesimo articolo 27.

    7. Al fine di promuovere gli investimentiin capitale di rischio da parte di operatoriprofessionali, lo Stato, tramite il Ministerodello sviluppo economico, può sottoscriverespeciali classi di quote o azioni di uno o piùFondi per il Venture Capital, come definitidall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,come sostituito dalla lettera b) del comma11 del presente articolo.

    8. Lo Stato può sottoscrivere le quote oazioni di cui al comma 7, comprese quelledi classe speciale, anche unitamente adaltri investitori istituzionali, pubblici o pri-vati, privilegiati nella ripartizione dei pro-venti derivanti dalla gestione dei predettiorganismi di investimento.

    9. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia delle finanze, sono de-finite le modalità d’investimento dello Statodi cui ai commi 7 e 8 nel rispetto dellacomunicazione della Commissione europea2014/C 19/04, relativa agli « Orientamentisugli aiuti di Stato destinati a promuoveregli investimenti per il finanziamento delrischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    10. Per le finalità di cui al comma 7, èistituito, nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico, il Fondo disostegno al Venture Capital con una dota-zione di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2022 al2025.

    11. All’articolo 31 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: « dei fondicomuni di investimento » sono sostituitedalle seguenti: « dell’organismo di investi-

    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • mento collettivo del risparmio chiuso, dicui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter),del testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle so-cietà di investimento a capitale fisso, di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), delmedesimo testo unico »;

    b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

    « 2. Sono definiti “Fondi per il VentureCapital” (FVC) gli organismi di investi-mento collettivo del risparmio chiusi e lesocietà di investimento a capitale fisso,residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73,comma 3, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero in uno degli Stati membri dell’U-nione europea o in Stati aderenti all’ac-cordo sullo Spazio economico europeo chesono compresi nell’elenco di cui al decretodel Ministro delle finanze 4 settembre 1996,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220del 19 settembre 1996, che investono al-meno l’85 per cento del valore degli attiviin piccole e medie imprese (PMI) non quo-tate in mercati regolamentati, di cui all’ar-ticolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), delregolamento (UE) n. 2017/1129 del Parla-mento europeo, del 14 giugno 2017, nellafase di sperimentazione (seed financing), dicostituzione (start-up financing), di avviodell’attività (early-stage financing) o di svi-luppo del prodotto (expansion o scale upfinancing) e il residuo in PMI di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58 »;

    c) al comma 3, le lettere a), c), e) e f)sono abrogate.

    12. La somma di euro 2,5 milioni dellerisorse disponibili sul conto n. 22050 apertopresso la tesoreria dello Stato, intestatoalla Finest Spa, relativa al fondo di capitaledi rischio (venture capital) per l’area bal-canica, istituito ai sensi dell’articolo 5,comma 2, lettera g), della legge 21 marzo2001, n. 84, è versata all’entrata del bilan-cio dello Stato.

    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • 13. La Finest Spa continua a gestire ledisponibilità residue per le finalità del fondosul conto di cui al comma 12, limitata-mente agli interventi già deliberati, a cu-rare i rapporti con le società beneficiariedelle partecipazioni sulla base dei contrattigià stipulati, nonché ad assicurare il rientrodelle partecipazioni stesse alle relative sca-denze.

    14. Le modalità operative per la gestionea stralcio della misura, compreso il versa-mento all’entrata del bilancio dello Statodelle risorse residue non utilizzate per lefinalità del fondo di cui al comma 12 edelle disponibilità derivanti dai rientri re-lativi dal riacquisto da parte dei beneficiaridelle relative partecipazioni, sono discipli-nate con apposita convenzione stipulata trail Ministero dello sviluppo economico e laFinest Spa.

    15. Alla data di entrata in vigore dellapresente legge termina la ricezione delledomande per l’accesso ai benefìci del fondodi cui al comma 12.

    16. La somma di euro 2,5 milioni dellerisorse disponibili presso la contabilità spe-ciale n. 5650, intestata alla « Simest – FondoStart up », istituita ai sensi dell’articolo 14della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versataall’entrata del bilancio dello Stato.

    17. La Simest Spa continua a gestire ledisponibilità residue per le finalità del FondoStart up sulla contabilità speciale di cui alcomma 16, limitatamente agli interventi giàdeliberati nonché alle domande di inter-vento già pervenute alla Simest Spa alladata di entrata in vigore della presentelegge, a curare i rapporti con le societàbeneficiarie delle partecipazioni sulla basedei contratti già stipulati, nonché ad assi-curare il rientro delle partecipazioni stessealle relative scadenze.

    18. Le modalità operative per la gestionea stralcio della misura, compreso il versa-mento all’entrata del bilancio dello Statodelle risorse residue non utilizzate per lefinalità del Fondo Start up e delle dispo-nibilità derivanti dai rientri relativi dalriacquisto da parte dei beneficiari dellerelative partecipazioni, sono disciplinate conapposita convenzione stipulata tra il Mini-

    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • stero dello sviluppo economico e la SimestSpa.

    19. Alla data di entrata in vigore dellapresente legge termina la ricezione delledomande per l’accesso ai benefìci del FondoStart up.

    20. Per perseguire gli obiettivi di politicaeconomica e industriale, connessi anche alprogramma Industria 4.0, nonché per ac-crescere la competitività e la produttivitàdel sistema economico, è istituito, nellostato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico, un Fondo per interventivolti a favorire lo sviluppo delle tecnologiee delle applicazioni di intelligenza artifi-ciale, blockchain e internet of things, conuna dotazione di 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. IlFondo è destinato a finanziare: a) progettidi ricerca e innovazione da realizzare inItalia ad opera di soggetti pubblici e privati,anche esteri, nelle aree strategiche per losviluppo dell’intelligenza artificiale, dellablockchain e dell’internet of things, funzio-nali alla competitività del Paese; b) sfidecompetitive per il raggiungimento di speci-fici obiettivi tecnologici e applicativi; c) ilsupporto operativo e amministrativo allarealizzazione di quanto previsto alle letterea) e b), al fine di valorizzarne i risultati efavorire il loro trasferimento verso il si-stema economico produttivo, con partico-lare attenzione alle piccole e medie im-prese. Con regolamento adottato ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, è individuato l’organismo compe-tente alla gestione delle risorse ed è defi-nito un assetto organizzativo che consental’uso efficiente delle risorse del Fondo alfine di favorire il collegamento tra i diversisettori di ricerca interessati dagli obiettividi politica economica e industriale, la col-laborazione con gli organismi di ricercainternazionali, l’integrazione con i finan-ziamenti della ricerca europei e nazionali,le relazioni con il sistema del capitale dirischio (venture capital) italiano ed estero.La funzione di amministrazione vigilante èattribuita al Ministero dello sviluppo eco-

    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • nomico. Al Fondo possono affluire, previoversamento all’entrata del bilancio delloStato per la successiva riassegnazione allaspesa, contributi su base volontaria. Lemodalità di contribuzione da parte di enti,associazioni, imprese o singoli cittadini sonodefinite dal regolamento di cui al presentecomma. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

    21. Alle piccole e medie imprese, comedefinite dalla raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003, èattribuito un contributo a fondo perduto,tramite voucher di importo non superiore a40.000 euro, e comunque non superiore al50 per cento dei costi sostenuti a decorreredal periodo d’imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2018 e fino a quelloin corso al 31 dicembre 2020, per l’acqui-sizione di prestazioni consulenziali di na-tura specialistica finalizzate a sostenere iprocessi di trasformazione tecnologica edigitale attraverso le tecnologie abilitantipreviste dal Piano nazionale Impresa 4.0 edi ammodernamento degli assetti gestionalie organizzativi dell’impresa, compreso l’ac-cesso ai mercati finanziari e dei capitali. Icontributi di cui al presente comma sonoaltresì concessi alle imprese che sottoscri-vono o aderiscono a un contratto di rete aisensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti,del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9aprile 2009, n. 33, aventi nel programmacomune di rete lo sviluppo di processiinnovativi in materia di trasformazione tec-nologica e digitale attraverso le tecnologieabilitanti previste dal Piano nazionale Im-presa 4.0 e di organizzazione, pianifica-zione e gestione delle attività, compresol’accesso ai mercati finanziari e dei capitali,tramite voucher di importo non superiore a80.000 euro, per l’acquisizione di presta-zioni consulenziali. Per beneficiare del con-tributo, il programma di rete deve esserepreventivamente asseverato da organismiespressione delle organizzazioni di rappre-sentanza datoriale rappresentative a livellonazionale ovvero, in via sussidiaria, da or-ganismi pubblici individuati con il decreto

    Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 19.

  • di cui all’ultimo periodo del presente comma.I contributi di cui al presente comma sonoconcessi nei limiti delle somme di cui alcomma 23 a seguito della sottoscrizione diun apposito contratto di servizio di consu-lenza tra i soggetti beneficiari e le società oi manager in possesso di adeguati requisitidi qualificazione e iscritti in un appositoelenco. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti i requi-siti soggettivi, i criteri e le modalità per laconcessione dei contributi nonché l’istitu-zione dell’elenco di cui al presente comma.

    22. I contributi di cui al comma 21 sonoerogati, in conformità al regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis ».

    23. Per le finalità di cui al comma 21 èistituito nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico un fondocon una dotazione pari a 25 milioni di europer ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

    CAPO III

    DECONTRIBUZIONE PER IL SUD

    Art. 20.

    (Proroga dell’incentivo per l’occupazione nelMezzogiorno)

    1. I programmi operativi nazionali eregionali e i programmi operativi comple-mentari possono prevedere, nel limite com-plessivo di 500 milioni di euro per ciascunodegli anni 2019 e 2020, nell’ambito degliobiettivi specifici previsti dalla relativa pro-grammazione e nel rispetto della norma-tiva europea in materia di aiuti di Stato,misure per favorire nelle regioni Abruzzo,Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Pu-glia, Calabria e Sardegna l’assunzione concontratto a tempo indeterminato di soggettiche non abbiano compiuto trentacinqueanni di età, ovvero di soggetti di almenotrentacinque anni di età privi di un impiego

    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 20.

    ART. 19.

  • regolarmente retribuito da almeno sei mesi.Per i soggetti di cui al primo periodo,l’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis,comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,n. 87, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al100 per cento, nel limite massimo di im-porto su base annua pari a quanto stabilitodall’articolo 1, comma 118, della legge 23dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile conaltri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento previsti dalla normativa vi-gente, limitatamente al periodo di applica-zione degli stessi. In attuazione del pre-sente comma sono adottate, con le rispet-tive procedure previste dalla normativa vi-gente, le occorrenti azioni di rimodulazionedei programmi interessati.

    TITOLO III

    MISURE PER IL LAVORO, L’INCLUSIONESOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPAR-

    MIO

    CAPO I

    MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRA-STO ALLA POVERTÀ, L’ACCESSO ALLA

    PENSIONE

    Art. 21.

    (Fondi per l’introduzione del reddito e dellepensioni di cittadinanza e per la revisione

    del sistema pensionistico)

    1. Al fine di introdurre nell’ordina-mento le pensioni di cittadinanza e il red-dito di cittadinanza, quest’ultimo quale mi-sura contro la povertà, la disuguaglianza el’esclusione sociale, a garanzia del diritto allavoro, della libera scelta del lavoro, non-ché del diritto all’informazione, all’istru-zione, alla formazione e alla cultura, attra-verso politiche volte al sostegno economicoe all’inserimento sociale dei soggetti espostial rischio di emarginazione nella società enel mondo del lavoro, nello stato di previ-sione del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali è istituito un fondo denomi-nato « Fondo per il reddito di cittadi-

    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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    ART. 21.

    ART. 20.

  • nanza », con una dotazione pari a 9.000milioni di euro annui a decorrere dall’anno2019. Con appositi provvedimenti norma-tivi, nei limiti delle risorse di cui al primoperiodo del presente comma, che costitui-scono il relativo limite di spesa, si provvedea dare attuazione agli interventi ivi previsti.Fino alla data di entrata in vigore dellemisure adottate ai sensi del secondo pe-riodo del presente comma nonché sullabase di quanto disciplinato dalle stessecontinuano ad essere riconosciute le pre-stazioni relative al beneficio economico delReddito di inclusione (ReI), di cui al de-creto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,nel limite di spesa pari alle risorse desti-nate a tal fine dall’articolo 20, comma 1,del medesimo decreto legislativo n. 147 del2017 e sulla base delle procedure ivi indi-cate, le quali concorrono al raggiungimentodel limite di spesa complessivo di cui alprimo periodo del presente comma e sonoaccantonate in pari misura, per il mede-simo fine di cui al citato articolo 20, comma1, del decreto legislativo n. 147 del 2017,nell’ambito del Fondo per il reddito dicittadinanza di cui al primo periodo delpresente comma. Conseguentemente, a de-correre dall’anno 2019 il Fondo Povertà, dicui al decreto legislativo n. 147 del 2017, èridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno2020 e di 2.130 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021.

    2. Al fine di dare attuazione a interventiin materia pensionistica finalizzati all’in-troduzione di ulteriori modalità di pensio-namento anticipato e misure per incenti-vare l’assunzione di lavoratori giovani, nellostato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali è istituito un fondodenominato « Fondo per la revisione delsistema pensionistico attraverso l’introdu-zione di ulteriori forme di pensionamentoanticipato e misure per incentivare l’assun-zione di lavoratori giovani », con una do-tazione pari a 6.700 milioni di euro perl’anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annuia decorrere dal 2020. Con appositi provve-dimenti normativi, nei limiti delle risorse dicui al primo periodo del presente comma,che costituiscono il relativo limite di spesa,

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    ART. 21.

  • si provvede a dare attuazione agli inter-venti ivi previsti.

    3. Fermo restando l’ammontare com-plessivo annuo delle risorse autorizzate daicommi 1 e 2, gli eventuali risparmi deri-vanti dai provvedimenti attuativi delle mi-sure afferenti a uno dei due fondi, pun-tualmente quantificati nelle relazioni tec-niche di accompagnamento dei provvedi-menti stessi, possono essere utilizzati acompensazione degli eventuali maggiorioneri derivanti dai provvedimenti attuatividelle misure afferenti all’altro fondo, me-diante ridefinizione contestuale degli spe-cifici limiti di spesa. L’amministrazione acui è demandata la gestione delle misure dicui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggiotrimestrale sull’andamento della spesa e,entro il mese successivo alla fine di ciascuntrimestre, ne comunica i risultati al Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze.Qualora siano accertati, rispetto agli oneriprevisti, eventuali economie per alcune mi-sure e maggiori oneri per altre, entrambiaventi anche carattere pluriennale, pos-sono essere effettuate variazioni compen-sative tra gli stanziamenti interessati perallineare il bilancio dello Stato agli effettivilivelli di spesa. Le eventuali economie nonutilizzate per le compensazioni possonoessere destinate a riconfluire nei fondi dicui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato lerelative misure, assicurando comunque perciascun anno il rispetto del limite di spesacomplessivamente derivante dai commi 1 e2. L’accertamento avviene quadrimestral-mente tramite la procedura di cui all’arti-colo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare con propri de-creti, su proposta del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, le occorrenti varia-zioni di bilancio, anche in conto residui.

    4. Nell’ambito del Fondo per il redditodi cittadinanza di cui al comma 1, unimporto fino a 1 miliardo di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinatoai centri per l’impiego di cui all’articolo 18del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, al fine del loro potenziamento e unimporto fino a 10 milioni di euro per l’anno

    Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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    ART. 21.

  • 2019 è destinato al finanziamento del con-tributo per il funzionamento dell’ANPALServizi Spa.

    Art. 22.

    (Sistema duale)

    1. Limitatamente all’esercizio finanzia-rio 2019, le risorse di cui all’articolo 1,comma 110, lettera b), della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, sono incrementate dieuro 50 milioni a valere sul Fondo socialeper occupazione e formazione, di cui al-l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2.

    Art. 23.

    (Piani di recupero occupazionale)

    1. Al fine del completamento dei pianidi recupero occupazionale previsti, le re-stanti risorse finanziarie di cui all’articolo44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, come ripartite trale regioni con i decreti del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorsefinanziarie previste per le specifiche situa-zioni occupazionali esistenti nella regioneSardegna dall’articolo 1, comma 1, del de-creto-legge 9 maggio 2018, n. 44, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni dieuro a carico del Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, da ripartire proporzionalmente tra leregioni in base alle rispettive esigenze condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, possono es-sere destinati dalle predette regioni, nel-l’anno 2019, alle medesime finalità del ci-tato articolo 44, comma 11-bis, del decreto

    Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 1334

    ART. 22.

    ART. 23.

    ART. 21.

  • legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelledell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Art. 24.

    (ANPAL)

    1. Le somme non spese in attuazionedell’articolo 10 del decreto-legge 20 giugno2017, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restanoacquisite al bilancio dell’Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro (ANPAL) esono destinate ad interventi di politica at-tiva del lavoro. I risparmi di spesa relativialle disposizioni di cui all’articolo 2, comma6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondoper le politiche attive del lavoro, di cuiall’articolo 1, comma 215, della legge 27dicembre 2013, n. 147.

    Art. 25.

    (Fondo nazionale per le politiche migratorie)

    1. Il Fondo nazionale per le politichemigratorie di cui all’articolo 45 del testounico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell’immigrazione e n