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Parere del Comitato delle regioni — Piattaforma europea contro il lavoro sommerso (2014/C 415/08) I. OSSERVAZIONI GENERALI IL COMITATO DELLE REGIONI 1. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla creazione di una piattaforma europea contro il lavoro sommerso e riconosce la necessità di combattere tale fenomeno in maniera coordinata e congiunta, al fine di mantenere nell'UE norme elevate in materia di occupazione, di evitare pesanti conseguenze sociali ed economiche e di risolvere i problemi legati alla mobilità dei lavoratori, nonché per consentire un impiego più completo ed efficace del capitale umano; 2. appoggia la proposta di includere nel campo di applicazione della piattaforma il lavoro autonomo fittizio. Tale integrazione è essenziale, dal momento che il lavoro autonomo falsamente dichiarato, allo scopo di eludere gli obblighi giuridici o fiscali, produce effetti pregiudizievoli analoghi a quelli del lavoro sommerso, in particolare per le condizioni di lavoro, i regimi di previdenza sociale e il loro finanziamento a lungo termine; 3. riconosce che la piattaforma europea proposta per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso rappresenta un contributo concreto agli sforzi attualmente messi in atto per trovare soluzioni innovative, al fine non soltanto di innalzare il tasso di occupazione e di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma anche di migliorare la qualità dell'occupazione e la sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea; 4. osserva che nella relazione di Eurofound ( 1 ) si sottolinea che esiste una forte correlazione tra i programmi di austerità in generale e l'ampiezza e l'evoluzione dell'economia sommersa. Si rammarica pertanto dello scarto tra la scarsità dei risparmi realizzati con le misure di austerità e il potenziale dei risparmi realizzabili con la lotta contro il lavoro sommerso; 5. concorda con la Commissione nel ritenere che il lavoro sommerso incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali e, pertanto, è dannoso per l'occupazione, la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento permanente, e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea che il lavoro sommerso costituisce una seria minaccia alla coesione socioeconomica; 6. sottolinea che questi aspetti rivestono un'importanza particolare per gli enti locali e regionali, in quanto la riduzione del gettito fiscale esercita un impatto negativo sulle entrate dei bilanci degli enti territoriali, inducendo questi ultimi ad aumentare la spesa al fine garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei cittadini. Il lavoro sommerso provoca effetti a breve e lungo termine, tra i quali l'abbassamento dei salari su un dato mercato del lavoro e, in particolare per chi lavora nel sommerso, la mancanza di copertura sanitaria e di sicurezza sociale e pensioni notevolmente più basse di quelle percepite da chi ha lavorato legalmente. Di conseguenza, gli enti locali e regionali interessati dal problema del lavoro sommerso hanno minori possibilità di ampliare la gamma di servizi che forniscono ai cittadini e di migliorarne la qualità in maniera duratura; 7. si rammarica che nella proposta della Commissione non si faccia menzione dell'importanza degli enti locali e regionali e del Comitato delle regioni stesso, e ribadisce che spesso sono proprio i livelli locali e regionali a essere i più vicini alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro, e che il mercato del lavoro è prevalentemente un mercato locale ( 2 ); 20.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 415/37 ( 1 ) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/243/en/1/EF13243EN.pdf ( 2 ) Parere CdR 5278-2013 sul tema Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego.

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Parere del Comitato delle regioni — Piattaforma europea contro il lavoro sommerso

(2014/C 415/08)

I. OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla creazione di una piattaforma europea contro il lavoro sommerso e riconosce la necessità di combattere tale fenomeno in maniera coordinata e congiunta, al fine di mantenere nell'UE norme elevate in materia di occupazione, di evitare pesanti conseguenze sociali ed economiche e di risolvere i problemi legati alla mobilità dei lavoratori, nonché per consentire un impiego più completo ed efficace del capitale umano;

2. appoggia la proposta di includere nel campo di applicazione della piattaforma il lavoro autonomo fittizio. Tale integrazione è essenziale, dal momento che il lavoro autonomo falsamente dichiarato, allo scopo di eludere gli obblighi giuridici o fiscali, produce effetti pregiudizievoli analoghi a quelli del lavoro sommerso, in particolare per le condizioni di lavoro, i regimi di previdenza sociale e il loro finanziamento a lungo termine;

3. riconosce che la piattaforma europea proposta per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso rappresenta un contributo concreto agli sforzi attualmente messi in atto per trovare soluzioni innovative, al fine non soltanto di innalzare il tasso di occupazione e di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma anche di migliorare la qualità dell'occupazione e la sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea;

4. osserva che nella relazione di Eurofound (1) si sottolinea che esiste una forte correlazione tra i programmi di austerità in generale e l'ampiezza e l'evoluzione dell'economia sommersa. Si rammarica pertanto dello scarto tra la scarsità dei risparmi realizzati con le misure di austerità e il potenziale dei risparmi realizzabili con la lotta contro il lavoro sommerso;

5. concorda con la Commissione nel ritenere che il lavoro sommerso incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali e, pertanto, è dannoso per l'occupazione, la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento permanente, e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea che il lavoro sommerso costituisce una seria minaccia alla coesione socioeconomica;

6. sottolinea che questi aspetti rivestono un'importanza particolare per gli enti locali e regionali, in quanto la riduzione del gettito fiscale esercita un impatto negativo sulle entrate dei bilanci degli enti territoriali, inducendo questi ultimi ad aumentare la spesa al fine garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei cittadini. Il lavoro sommerso provoca effetti a breve e lungo termine, tra i quali l'abbassamento dei salari su un dato mercato del lavoro e, in particolare per chi lavora nel sommerso, la mancanza di copertura sanitaria e di sicurezza sociale e pensioni notevolmente più basse di quelle percepite da chi ha lavorato legalmente. Di conseguenza, gli enti locali e regionali interessati dal problema del lavoro sommerso hanno minori possibilità di ampliare la gamma di servizi che forniscono ai cittadini e di migliorarne la qualità in maniera duratura;

7. si rammarica che nella proposta della Commissione non si faccia menzione dell'importanza degli enti locali e regionali e del Comitato delle regioni stesso, e ribadisce che spesso sono proprio i livelli locali e regionali a essere i più vicini alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro, e che il mercato del lavoro è prevalentemente un mercato locale (2);

20.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 415/37

(1) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/243/en/1/EF13243EN.pdf(2) Parere CdR 5278-2013 sul tema Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego.

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8. in tale contesto, invita la Commissione a riconoscere che gli enti locali e regionali hanno un ruolo importante da svolgere nella lotta contro il lavoro sommerso, se si considera la cooperazione già in corso tra gli enti territoriali e le organizzazioni dei datori di lavoro, quelle dei lavoratori o ancora gli organismi per l'impiego, e le buone pratiche in materia sviluppate a livello locale e regionale. Di fatto, per assicurare il successo della piattaforma, è essenziale l'intervento degli attori locali, in quanto sono gli organismi più vicini ai cittadini e che meglio conoscono la loro vita quotidiana. Sull'esempio di quanto previsto per la rete EURES, i partner della società civile potrebbero essere invitati a partecipare alla piattaforma, con l'obiettivo di estenderne il campo d'azione;

9. ritiene che la piattaforma, il cui obiettivo consiste nello scambio di informazioni e di buone pratiche e nella definizione di principi comuni, potrebbe apportare un valore aggiunto significativo nell'ambito dell'attuale crisi economica e finanziaria e della necessità di utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse umane ed economiche disponibili. La piattaforma può favorire una pianificazione coerente delle misure da adottare per lottare contro il lavoro sommerso, tenendo conto, tuttavia, del carattere generalizzato del fenomeno e, allo stesso tempo, del fatto che la sua eliminazione richiede il ricorso a misure specifiche mirate.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

10. esprime le sue riserve in relazione al fatto che la Commissione non motivi in maniera più sostanziale la compatibilità tra la sua proposta di partecipazione obbligatoria degli Stati membri alla piattaforma e il fatto che la base giuridica di tale proposta, ossia l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, autorizzi soltanto l'adozione di misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri. Sottolinea inoltre che l'analisi effettuata dalla Commissione circa la compatibilità della proposta rispetto ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità si limita a giustificare la scelta dello strumento giuridico (una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio) e il valore aggiunto della proposta nella sua globalità piuttosto che il carattere obbligatorio della partecipazione alla piattaforma. Il CdR esprime pertanto riserve sulla conformità del carattere obbligatorio della proposta al principio di sussidiarietà;

11. insiste sulla necessità di evitare qualsiasi ritardo nell'attuare misure accessibili ed efficaci, che devono essere realizzate da tutti gli Stati membri al fine di prevenire il lavoro sommerso e il lavoro autonomo fittizio;

12. osserva che, per realizzare effettivamente gli obiettivi della piattaforma, occorrerebbe avvalersi delle conoscenze e delle esperienze degli enti locali e regionali, dato che essi collaborano con i servizi per l'impiego, gli enti previdenziali, i soggetti interessati e le reti formali e informali di cittadini e che possiedono un'esperienza diretta e conoscenze in merito alla questione dei motivi alla base dell'economia ombra a livello locale e regionale;

13. sottolinea che nell'adottare strategie su scala regionale o europea per sensibilizzare al problema del lavoro sommerso, la piattaforma deve concertarsi con i rappresentanti degli enti locali e regionali, affinché tali strategie non siano in contraddizione con quelle che gli enti territoriali hanno sviluppato e non comportino oneri finanziari e amministrativi supplementari. Bisognerebbe pertanto garantire agli enti territoriali maggiore libertà per quanto riguarda la natura della loro partecipazione ai lavori della piattaforma;

14. fa osservare che il lavoro sommerso è un fenomeno particolarmente negativo: esso priva il lavoratore della possibilità di beneficiare di cure sanitarie adeguate qualora sia vittima di un infortunio sul lavoro, si ammali o sia affetto da una malattia professionale, gli impedisce di beneficiare dell'assistenza sociale pubblica a cui hanno diritto i soggetti coperti dalla previdenza sociale, e lo espone anche al rischio di povertà quando raggiungerà l'età pensionabile, riducendo anche il finanziamento disponibile per estendere le prestazioni pubbliche e migliorarne la qualità. Inoltre, sono spesso le donne e gli adolescenti ad essere coinvolti nel lavoro sommerso: una situazione del tutto inaccettabile per gli Stati membri dell'Unione europea;

15. richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di promuovere campagne di informazione e di educazione per sensibilizzare agli aspetti negativi del lavoro sommerso e per informare efficacemente le diverse categorie di cittadini, in particolare i giovani, sulla portata di questo fenomeno e sulle sue ripercussioni negative per le economie nazionali, il livello di vita delle persone, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale lungo tutto l'arco della vita, nonché sulle possibilità di cui dispongono gli enti locali e regionali per ampliare la gamma dei servizi che essi forniscono e migliorarne la qualità; sottolinea che la responsabilità compete sia al singolo che al datore di lavoro potenziale;

C 415/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.11.2014

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16. fa osservare che, in virtù del legame diretto che hanno con i cittadini e della loro cooperazione con i datori di lavoro presenti nel loro territorio, gli enti locali e regionali possono, attraverso un sostegno nazionale, fornire un contributo significativo per individuare il lavoro sommerso e aiutare i lavoratori, in particolare i gruppi più vulnerabili, a inserirsi nel mercato del lavoro regolare;

17. rileva che è necessario non solo lottare contro il lavoro sommerso ma anche diminuire l'attrattiva di questa forma di attività e promuovere l'occupazione regolare, riducendo, se necessario, gli oneri fiscali e amministrativi;

18. ribadisce la necessità di combattere il lavoro sommerso nel più ampio contesto della migrazione, in quanto le possibilità di lavorare in questo modo rappresentano uno dei fattori che incoraggiano l'afflusso di migranti illegali e il loro sfruttamento sul mercato del lavoro (3).

Soggetti, obiettivi e attività della piattaforma

19. si compiace che siano coinvolti nella piattaforma, in veste di osservatori, le parti sociali, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU- OSHA), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli Stati membri del SEE, e invita a concedere lo stesso status di osservatore, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, della proposta, al Comitato delle regioni, in quanto rappresentante degli enti locali e regionali d'Europa;

20. ritiene che occorra evitare di ricorrere a un approccio dall'alto verso il basso e che sia opportuno agire sulle cause sociali del lavoro sommerso a livello locale, adeguando le azioni alle diverse circostanze sociali, economiche e geografiche;

21. accoglie con favore la proposta di utilizzare strumenti efficaci per i lavori della piattaforma: banca delle conoscenze, fiducia reciproca e accumulo delle esperienze, formazioni comuni e scambio di personale, o ancora orientamenti e principi operativi condivisi. Nel contesto economico attuale, tali forme di cooperazione rivestono un'importanza particolare, in quanto offrono la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse umane e finanziarie;

22. sottolinea l'importanza di promuovere, tra i vari Stati membri e al loro interno, progetti di controllo incrociato dei dati tra gli organismi pubblici attivi nel campo dell'occupazione e dell'assistenza sociale, al fine di garantire una maggiore conoscenza del problema e individuare più facilmente i casi di frode;

23. appoggia l'intenzione di organizzare campagne a livello europeo sul lavoro sommerso. Occorre intensificare gli sforzi per informare la popolazione dei danni che il lavoro sommerso e il lavoro autonomo fittizio recano alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai sistemi di sicurezza sociale, ai bilanci nazionali, regionali e locali e, quindi, a tutta la società. In considerazione delle dimensioni assunte attualmente dall'euroscetticismo in Europa, sarebbe particolarmente importante migliorare le conoscenze della società civile in senso lato sui vantaggi che si avrebbero se le politiche degli Stati membri in materia di occupazione fossero coordinate a livello europeo;

24. invita gli Stati membri a consultare gli enti locali e regionali o le organizzazioni che li rappresentano nel processo volto a nominare in ciascuno Stato un punto di contatto unico, quale membro della piattaforma, nonché un possibile supplente;

25. incoraggia gli Stati membri e i loro punti di contatto a definire chiaramente i pertinenti rappresentanti degli enti locali e regionali o delle loro associazioni rappresentative, con i quali essi avvieranno un dialogo strutturato e scambieranno regolarmente informazioni sul lavoro sommerso per garantire in questo modo che i rappresentanti del livello nazionale possano accedere alle conoscenze e alle esperienze maturate a livello locale e regionale. Questo modo di procedere garantirebbe anche che le informazioni sui progressi compiuti a livello nazionale e a livello UE giungano effettivamente fino ai livelli locali e regionali.

Altre azioni

26. ritiene che gli strumenti utilizzati dalla piattaforma debbano essere accessibili anche agli enti locali e regionali, affinché questi possano essere partner efficaci per le autorità nazionali nell'attività di prevenzione e dissuasione del lavoro sommerso;

20.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 415/39

(3) Parere CdR 9/2012 fin sul tema Migrazione e mobilità — Un approccio globale.

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27. incoraggia gli Stati membri, la Commissione europea ed Eurostat a raccogliere e analizzare dati più numerosi e di più elevata qualità sul lavoro sommerso, anche a livello locale e regionale, al fine di migliorare la comprensione del problema e di contribuire alla sua risoluzione;

28. sottolinea l'importanza di garantire che l'elaborazione di strumenti di valutazione, di indicatori e di analisi comparative non abbia l'obiettivo di valutare la situazione nei diversi Stati membri in modo competitivo, inserendo questi ultimi in una classifica, ma che tali iniziative rappresentino invece mezzi volti a consentire di individuare il lavoro sommerso, formulare raccomandazioni e migliorare la conoscenza di questo fenomeno nell'Unione europea;

29. condivide la richiesta che il Parlamento, nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014, ha rivolto alla Commissione, ossia di valutare l'opportunità di introdurre e distribuire una tessera europea di previdenza sociale su cui siano memorizzati tutti i dati necessari per la verifica del rapporto di lavoro del suo titolare, per esempio per quanto riguarda lo status previdenziale e l'orario di lavoro;

30. sottolinea l'importanza del fatto che gli Stati membri rafforzino le risorse per le ispezioni sul lavoro in modo da raggiungere l'obiettivo di un ispettore per ogni 10 000 lavoratori, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL, in particolare attraverso i piani di azione nazionali per il rafforzamento dei dispositivi di ispezione sul lavoro che, all'occorrenza, possono beneficiare di cofinanziamenti attraverso i fondi strutturali europei;

31. chiede alla Commissione di proporre una direttiva che stabilisca delle norme minime in materia di ispezioni sul lavoro da applicare negli Stati membri sulla base della convenzione n. 81 dell'OIL. Tale direttiva dovrebbe stabilire il funzionamento del sistema di ispezioni sul lavoro e i requisiti di formazione transfrontaliera degli ispettori del lavoro, definendo i poteri e gli obblighi di questi ultimi.

III. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del Comitato delle regioni

Possono partecipare alle riunioni della piattaforma come osservatori alle condizioni fissate nel suo regolamento interno:

Possono partecipare alle riunioni della piattaforma come osservatori alle condizioni fissate nel suo regolamento interno:

a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;

a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;

b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);

b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);

c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

d) rappresentanti degli Stati del SEE. d) un rappresentante designato dal Comitato delle regioni;

d) e) rappresentanti degli Stati del SEE.

Motivazione

Tenuto conto del carattere locale del mercato del lavoro e delle attività che, tra quelle previste nell'ambito delle funzioni della piattaforma, hanno una dimensione locale e regionale, come l'adozione di una strategia regionale, è essenziale che un rappresentante designato dal Comitato delle regioni partecipi in veste di osservatore alle riunioni della piattaforma, al fine di rappresentare in tale sede gli enti locali e regionali degli Stati membri.

C 415/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.11.2014

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Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del Comitato delle regioni

Per realizzare la sua missione, la piattaforma svolge in particolare i seguenti compiti:

Per realizzare la sua missione, la piattaforma svolge in particolare i seguenti compiti:

(a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi comparativa e dei relativi indicatori pertinenti;

(a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso elabo-rando una metodologia volta a misurare tale fenomeno, per mezzo di concetti comuni, e strumenti di misurazione, e incoraggiando promozione dell'analisi comparativa e il trattamento di dati più numerosi e di più elevata qualità dei relativi indicatori pertinenti;

(b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;

(b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;

(c) creare strumenti, ad esempio una banca delle cono-scenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;

(c) creare strumenti, ad esempio una banca delle cono-scenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;

(d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

(d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

(e) sviluppare forme di cooperazione aumentando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, adottando un quadro comune per le operazioni ispettive congiunte e lo scambio di personale;

(e) sviluppare forme di cooperazione aumentando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, adottando un quadro comune per le operazioni ispettive congiunte e lo scambio di personale;

(f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

(f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

(g) sviluppare capacità di formazione permanente per le autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di formazione in comune;

(g) sviluppare capacità di formazione permanente per le autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di formazione in comune;

(h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio;

(h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio;

(i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello di UE o regionale, compresi gli approcci settoriali.

(i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello di UE o regionale, compresi gli approcci settoriali.

20.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 415/41

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Motivazione

L'efficacia operativa della piattaforma può essere assicurata grazie a opportune decisioni fondate su elementi consolidati. A tal fine, è necessario disporre di un'ampia base di dati comparabili e di qualità, la cui costituzione deve rappresentare una delle prime azioni della piattaforma, affinché quest'ultima possa adempiere con successo la sua missione.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento del Comitato delle regioni

Nella nomina dei loro rappresentanti, gli Stati membri devono coinvolgere tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie, i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel seguito «autorità di contrasto». Anche le parti sociali possono essere coinvolte, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Nella nomina dei loro rappresentanti, gli Stati membri devono coinvolgere tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie, i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel seguito «autorità di contrasto». Anche gli enti locali e regionali e le parti sociali possono essere coinvoltei, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Motivazione

Tenuto conto dei legami diretti tra i poteri locali e regionali e i cittadini, così come dei rapporti di cooperazione che intercorrono tra questi enti, i datori di lavoro e le amministrazioni competenti in materia di impiego, di lavoro sommerso e di sicurezza sociale, è fondamentale mettere in risalto anche il contributo che gli enti territoriali apportano nel sensibilizzare ai problemi connessi al lavoro sommerso e nel cercare e attuare soluzioni in materia.

Bruxelles, 7 ottobre 2014.

Il presidente del Comitato delle regioni

Michel LEBRUN

C 415/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.11.2014