parte a – area urbanistica g1a
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (ALLEGATE AL P.A.C.)
PARTE A – Area urbanistica G1a Art. 1- Ambito G1a – Strutture ricettive connesse con l’arenile e con le zone per gli sport
nautici da diporto.
L’ambito così come individuato dal P.A.C. occupa aree ricadenti nel Comune Censuario di
Monfalcone ricomprese nei mappali nn. .2261, 629/4, del F.M. 13 e n.627/18 del F.M. 14 meglio
identificate nell'elaborato Tav.1.
L’ambito ha una superficie rilevata di mq. 74.384,03.
Art. 2 - Prescrizioni generali.
Per le caratteristiche costruttive, edilizie, tecnologiche e di sicurezza si fa riferimento alle
norme regionali e nazionali di settore vigenti. Alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento
urbanistico generale ed al Regolamento Edilizio comunale, con i criteri di misurazione vigenti alla
data di approvazione del presente P.A.C., salvo eventuali modifiche che potranno essere previste da
fonti normative superiori.
Art. 3 - Disciplina dell'edificabilità all'interno dei lotti.
Per ciascun lotto previsto dal presente Piano Attuativo Comunale l'elaborato Tav. 3 -
Zonizzazione riporta l'estensione della superficie fondiaria rilevata e il volume massimo edificabile
riferito alle Unità Minime di Intervento. Tali parametri devono essere ritenuti valori massimi che
non è ammesso superare per le costruzioni.
Nei lotti nei quali sono presenti edifici, gli stessi potranno essere oggetto di ristrutturazione
edilizia con ampliamento del volume. Valgono in questo caso le disposizioni di cui al seguente
art.7, relativamente la distanza dai confini.
Art. 4 – Disciplina delle destinazioni d’uso.
All’interno dell’ambito, per ciascun lotto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso con
riferimento alle definizioni del P.R.G.C. vigente:
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
U.M.1 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.
U.M.2 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.
U.M.3 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002.. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.
U.M.4 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.
U.M.5 G.a.1 Sono ammesse tutte le tipologie di strutture fisse e mobili e tutte le tipologie di insediamento con finalità turistico e ricettiva autorizzabili nelle more delle norme del P.U.D. (Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreativa) vigente al momento della richiesta di autorizzazione. Su manufatti esistenti risultano autorizzabili tutte le
tipologie di intervento previste dal PUD vigente al momento della richiesta di autorizzazione. Nel rispetto di quanto sopra risultano inoltre e comunque ammesse dal P.A.C.: le opere di difesa a mare, le strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002.
Nel caso di accorpamento di lotti ammesso dal disposto del successivo art. 6, per il nuovo lotto
risultante le destinazioni d’uso ammesse saranno tutte quelle ammesse per i lotti originari.
Art. 5 - Tipologie edilizie ammesse.
Sono ammesse, all'interno dei lotti, esclusivamente le seguenti tipologie edilizie:
TIPOLOGIE EDILIZIE AMMESSE
U.M.1 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
U.M.2 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
U.M.3 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
U.M.4 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
U.M.5 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
La definizione esplicativa delle suddette tipologie risulterà dalla disciplina e dalla letteratura
urbanistica in essere al momento dell’entrata in vigore del presente PAC.
Art. 6 – Edificazione differita e accorpamento di lotti.
Per i lotti è ammessa l’edificazione in tempi successivi di edifici nel rispetto dei parametri
ed indici globali dei lotti stessi. Qualora si intenda sfruttare la citata possibilità, con il primo
progetto si dovrà individuare una proposta di sistemazione globale del lotto stesso con particolare
riferimento alla viabilità interna ed agli spazi di parcheggio. Tale proposta non sarà vincolante per
le successive edificazioni ma deve garantire una razionale possibile organizzazione dell’unità di
intervento. Sugli edifici esistenti sarà possibile intervenire con opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (intesa anche come demolizione e ricostruzione) e
ampliamento.
Due o più lotti adiacenti possono essere accorpati per formare un unico lotto. In tal caso
sul nuovo lotto derivante dall’accorpamento sarà possibile la costruzione di uno o più edifici a
blocco, in linea o a corte aperta, isolati, nel rispetto del disposto.
La volumetria massima edificabile sul lotto derivante dall'accorpamento è data dalla somma
delle volumetria già previste dal Piano per i singoli lotti che lo compongono.
Le costruzioni all'interno dei lotti dovranno costituire organismi edilizi unitari. All’interno
dei lotti con superficie superiore a mq. 1000,00 (mille) si potranno edificare più edifici con
permesso di costruire diversi, purché la somma dei singoli parametri urbanistici non superi il dato
previsto per l’unità su cui si va ad operare.
Art. 7 - Parametri edilizi.
Nell'attuazione del piano di particolareggiato dovranno essere rispettati i seguenti indici e
parametri:
- altezza massima: ml. 12;
- distanza tra edifici: ml. 20
- rapporto di copertura: 25% della superficie del lotto;
- distanza dai confini per nuove costruzioni: nel rispetto delle distanze minime previste dagli
strumenti urbanistici comunque nel rispetto del codice civile;
- distanza dai confini edifici esistenti: nei lotti nei quali sono presenti edifici gli stessi potranno
essere oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento del volume. Quando le previsioni
progettuali per opportunità tecnica o per adeguare l’imposta della quota zero, prevedono la
demolizione e ricostruzione gli stessi potranno occupare il medesimo sedime, con distanze dai
confini anche inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, ma nel
rispetto del codice civile; è data facoltà di ampliare la sagoma in altezza;
- parcheggi di relazione: 30% della superficie totale degli ambiti considerati per la formazione dei
piani attuativi;
- parcheggi di relazione per strutture ricettive ed esercizi pubblici di nuova realizzazione: 80% della
superficie utile e parcheggi privati nella quantità di 1 macchina ogni 2 utenti;
- parcheggi per esercizi commerciali di nuova realizzazione: secondo quanto previsto dalle N.T.A.
del P.R.G. C. e dal vigente Piano di Settore del Commercio.
- ciascuna struttura ricettiva di nuova costruzione dovrà essere dotata di spazi verdi ed alberati per
la sosta, il gioco ed il tempo libero, di superficie non inferiore al 30% della superficie del lotto.
L’individuazione e la progettazione di tale superficie minima dovrà avvenire contestualmente alla
prima richiesta autorizzativa avanzata per ogni lotto specifico.
PARAMETRI URBANISTICI AMBITO G1a
SUPERFICIE
FONDIARIA
VOLUME
MASSIMO
EDIFICABILE
SUPERFICIE
COPERTA
AMMISSIBILE (MAX
25% DELLA FONDIARIA)
SUPERFICIE MINIMA DA
DOTARE DI SPAZI VERDI E
ALBERATI PER LA SOSTA, IL
GIOCO E IL TEMPO LIBERO
(MINIMO 30% DELLA FONDIARIA)
U.M.1 G.a.1 mq. 2.798,00 mc. 5.546,00 mq. 699,50 mq. 839,40
U.M.2 G.a.1 mq. 4.232,00 mc. 6.500,00 mq. 1058,00 mq. 1269,60
U.M.3 G.a.1 mq. 7.159,00 mc. 9.000,00 mq. 1789,75 mq. 2147,70
U.M.4 G.a.1 mq. 25.359,17 mc. 11.265,33 mq. 6.339,79 mq. 7.607,75
U.M.5 G.a.1 mq. 9.762,36 mc. 4.880,69 mq. 2.440,59 mq. 2.928,71
Aree pubbliche pedonali
mq. 2.396,00
Parcheggi di relazione
mq. 22.369,78
Strada pubblica
mq. 260,40
Destinazione Enti gestori servizi a rete
mq. 48,30
TOTALI
mq. 74.384,03
mc. 37.192,02
mq. 12.327,63
mq. 14.793,16
Dovrà essere previsto a peso della U.M.3 G.a1 o della U.M.4 G.a.1, o a cavallo tra le stesse,
un percorso pedonale di utilizzo pubblico di correlazione tra il parcheggio pubblico indicato nella
Tav. 3.1 come n.3 e la U.M.5G.a.1 . Tale percorso dovrà avere larghezza minima pari a ml. 2,50. La
posizione individuata nell’elaborato Tav. 3.1 non risulta vincolante ai fini della progettazione.
Le posizioni degli accessi carrai indicati nella Tav.2 e seguenti hanno carattere indicativo, e quindi
non vincolante, e saranno definite in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.
Art. 8 - Piano di campagna e terreno naturale.
La localizzazione della quota zero per l’ambito sarà riferita al caposaldo individuato nel
PAC in prossimità della viabilità di accesso all’ambito (attuale accesso all’area), corrispondente alla
quota convenzionale di +10.00 ml. rispetto l.m.m., corrispondente ad una quota indicata nella Tav.
1.3 del PAC pari a +11,63 ml. s.l.m.m. Si prevede che la quota di riferimento per ogni intervento
edilizio venga individuata rispetto la quota della carreggiata stradale pubblica o privata di accesso al
lotto e adiacente allo stesso, comunque corrispondente ad una quota obbligatoriamente superiore a
+12,20 ml. s.l.m.m..
Art. 9 - Caratteristiche delle costruzioni da realizzarsi all'interno dell'ambito.
Le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco al civile e/o con
rivestimento in mattoni faccia a vista e/o pietra naturale e/o artificiale e/o con pannelli in metallo
e/o similari,o materiali idonei a garantire e coniugare elementi di compatibilità ambientale e di
contenimento energetico. E’ ammessa la realizzazione di pareti strutturali tipo curtain-wall, e l’uso
di sistemi a facciata continua.
La copertura degli edifici potrà essere realizzata nella tipologia a falde, piana, a botte e/o a
botte ribassata. Nel caso di copertura a falde o a botte la copertura potrà essere rifinita in coppi o in
lamiere metalliche di ogni tipo. Sono ammessi per le tipologie piane i tetti a giardino o comunque
di geometria o materiali idonei a garantire la qualità e i principi di sostenibilità ambientale.
Sono altresì ammessi porticati di ogni tipo anche ad uso autorimessa.
Tutti i fabbricati dovranno essere dotati di adeguati spazi per parcheggi da localizzare
direttamente nei fabbricati, nelle aree di pertinenza degli stessi (scoperte o coperte), nelle aree
esterne ai lotti destinate a parcheggio privato dal P.A.C. (vedi Tav.3 – Zonizzazione), ovvero in aree
esterne all’ambito di P.A.C. asservite a tale fine nel rispetto delle distanze massime previste dalla
legislazione vigente alla data di rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei fabbricati sul
lotto.
Art. 10 - Recinzioni.
Le recinzioni fronte strada dei lotti dovranno essere realizzate con basamento in muratura di
ogni tipo (faccia a vista o intonacata) e soprastante cancellata metallica. L'altezza massima
complessiva non potrà superare m. 1,80 con lo zoccolo in muratura e/o calcestruzzo che non potrà
superare l’altezza di m. 1,20 a meno che non svolga anche le veci di muro di sostegno del terreno.
Fronte strada è vietato l'uso di recinzioni in frangisole e/o rete metallica.
Le recinzioni prospicienti verso altri lotti privati potranno essere realizzate sia con la
tipologia e le dimensioni di cui al precedente comma, sia con zoccolino in calcestruzzo e
sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.
Le recinzioni interne ai lotti dovranno essere realizzate mediante zoccolo in calcestruzzo
alto non più di cm. 20 e sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.
Trattandosi di viabilità a traffico limitato per tutti i lotti di piano non è obbligatorio
l'arretramento dell'accesso carraio ne è obbligatorio l'utilizzo di sistemi per l'apertura comandata a
distanza del cancello carraio.
Art. 11 - Controllo degli scarichi e tutela ambientale.
La raccolta e lo smaltimento delle acque nere sarà affidato alla rete cittadina. La raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata all’interno del lotto con sistemi di
dispersione a terra. Sono consentiti sistemi di accumulo di acque piovane per fini irrigui.
Art. 12 - Sistemazione degli spazi inedificati esterni.
All'interno dei lotti è obbligatorio sistemare gli spazi inedificati eccedenti la quota già
prescritta dall’art. 7, a verde. Sono ammesse siepi sempreverdi, lungo il confine dei lotti, nel
rispetto delle distanze minime fissate dal Codice Civile.
Viabilità pedonali e carraie interne ai lotti dovranno essere pavimentate con idonei materiali.
Sono ammesse all’interno dei lotti spazi pavimentati eccedenti quelli utilizzati per la viabilità
pedonale e carraia. Essi non potranno superare il 20% della superficie lasciata a verde.
E’ ammessa nelle aree scoperte di pertinenza del lotto la realizzazione di piscine purché
scoperte.
Eventuali contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere posizionati nelle aree di
pertinenza privata all’interno dei lotti o in apposite aree destinate a tale funzione sempre ricavate
all’interno della superficie dei lotti.
Art. 13 - Verande
La realizzazione di verande è ammessa solo se autorizzata contestualmente all’istanza del
titolo autorizzativo dell’edificio principale. Nel caso di unità condominiali o assimilabili (edifici a
schiera, bifamiliari) la realizzazione di verande, qualora già non precedentemente autorizzata, sarà
consentita solo sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari dei singoli
enti immobiliari coinvolti, e quindi autorizzato con specifico permesso di costruire.
Art. 14 – Apparati ricetrasmittenti
E’ ammessa la posa in opera di antenne ricetrasmittenti nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento edilizio, solo sulla copertura del fabbricato. Non è ammessa la collocazione di
antenne trasmittenti telefoniche anche rispetto quanto previsto dal piano della telefonia mobile
vigente al momento dell’entrata in vigore del presente P.A.C..
Art. 15 – Apparecchi refrigeranti esterni, solari termici e fotovoltaici o similari
E’ ammessa la posa di unità refrigeranti esterne purché essa venga evidenziata nel progetto
utile all’istanza del titolo autorizzativo per l’edificio principale. Per le stesse si prevede che la posa
debba avvenire in modo tale che risultino occultate alla vista dalla strada pubblica o privata e
dunque integrate con il costruito. Lo stesso vale per i serbatoi degli impianti solari termici. Saranno
ammessi pannelli solari termici e fotovoltaici solo del tipo integrato nelle componenti
architettoniche. Nel caso di edifici condominiali o assimilabili (edifici a schiera, bifamiliari) la
realizzazione di tali componenti tecnologiche, qualora non precedentemente autorizzata, potrà
essere consentita soltanto sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari
dei singoli enti immobiliari facenti parte degli edifici stessi, e quindi autorizzato con specifico
permesso di costruire.
Art. 16 - Elaborati prescrittivi e vincolanti del P.A.C., ambito G1a.
Ai fini della realizzazione del P.A.C. risultano prescrittivi e vincolanti i seguenti elaborati:
All.2 - Norme tecniche di attuazione (il presente elaborato);
Tav. 3 - Zonizzazione;
Tav. 3.1 - Individuazione aree da cedere. Tracciamento. PARTE B – Area urbanistica L2b Art. 1.1 - L2b - Bacino di Panzano area Sud ed Ovest – Isola dei Bagni
L’ambito così come individuato dal P.A.C. occupa aree ricadenti nel Comune Censuario di
Monfalcone ricomprese nei mappali nn. .2261, 627/18, 627/3 del F.M. 13 meglio identificate
nell'elaborato Tav.1.3
L’ambito ha una superficie rilevata di mq. 76.820,40.
Art. 2.1 - Prescrizioni generali.
Per le caratteristiche costruttive, edilizie, tecnologiche e di sicurezza si fa riferimento alle
norme regionali e nazionali di settore vigenti. Alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento
urbanistico generale ed al Regolamento Edilizio comunale, con i criteri di misurazione vigenti alla
data di approvazione del presente P.A.C., salvo eventuali modifiche che potranno essere previste da
fonti normative superiori.
Art. 3.1 - Disciplina dell'edificabilità all'intern o dei lotti.
Per ciascun lotto previsto dal presente Piano Attuativo Comunale l'elaborato Tav. 3 –
Zonizzazione, riporta l'estensione della superficie fondiaria rilevata, il volume massimo edificabile.
Tali parametri devono essere ritenuti valori massimi che non è ammesso superare per le
costruzioni.
Art. 4.1 – Disciplina delle destinazioni d’uso.
All’interno dell’ambito, per ciascun lotto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso con
riferimento alle definizioni di cui al P.R.G.C.:
U.M. 1 L.2.b Attrezzature ed impianti per gli sport nautici, le attivitàper il tempo libero connessecon il mare e la pesca quali: il rimessaggio delle imbarcazioni, apparecchi per ilsollevamento delle stesse, attrezzature necessarie alle attività artigiane e per lanautica, attrezzature commerciali connesse, laboratori di veleria e riparazione scafi,uffici connessi con le attività artigianali e attività diportistiche in genere, sedi diclub nautici, esercizi pubblici, servizi igienici, pontili, impianti antincendio,erogatori di acqua ed energia elettrica e distributori di carburante e quant’altronecessario per l’esercizio degli sport nautici e la pesca, strutture ricettive, residenze.
U.M. 2 L.2.b vedi sopraU.M. 3 L.2.b Residenze e pertinenze alla residenzaU.M. 4 L.2.b vedi sopraU.M. 5 L.2.b vedi sopraU.M. 6 L.2.b vedi sopraU.M. 7 L.2.b vedi sopraU.M. 8 L.2.b vedi sopraU.M. 9 L.2.b vedi sopraU.M. 10 L.2.b vedi sopraU.M. 11 L.2.b vedi sopraU.M. 12 L.2.b vedi sopraU.M. 13 L.2.b vedi sopraU.M. 14 L.2.b vedi sopraU.M. 15 L.2.b vedi sopraU.M. 16 L.2.b vedi sopraU.M. 17 L.2.b vedi sopraU.M. 18 L.2.b vedi sopra
U.M. 19 L.2.b. vedi sopraU.M. 20 L.2.b. vedi sopraU.M. 21 L.2.b. vedi sopraU.M. 22 L.2.b. vedi sopraU.M. 23 L.2.b. vedi sopraU.M. 24 L.2.b. vedi sopraU.M. 25 L.2.b. vedi sopraU.M. 26 L.2.b. vedi sopraU.M. 27 L.2.b. vedi sopraU.M. 28 L.2.b. vedi sopraU.M. 29 L.2.b. vedi sopraU.M. 30 L.2.b. vedi sopraU.M. 31 L.2.b. vedi sopraU.M. 32 L.2.b. vedi sopraU.M. 33 L.2.b. vedi sopraU.M. 34 L.2.b. vedi sopraU.M. 35 L.2.b. vedi sopraU.M. 36 L.2.b. vedi sopraU.M. 37 L.2.b. vedi sopraU.M. 38 L.2.b. vedi sopraU.M. 39 L.2.b. vedi sopraU.M. 40 L.2.b. vedi sopraU.M. 41 L.2.b. vedi sopraU.M. 42 L.2.b. Attrezzature ed impianti per gli sport nautici, le attività per il tempo libero
connesse con il mare e la pesca quali: il rimessaggio delle imbarcazioni, apparecchi per il sollevamento delle stesse, attrezzature necessarie alle attività artigiane e per la nautica, attrezzature commerciali connesse, laboratori di veleria e riparazione scafi, uffici connessi con le attività artigianali e attività diportistiche in genere, sedi di club nautici, esercizi pubblici, servizi igienici, pontili, impianti antincendio, erogatori di acqua ed energia elettrica e distributori di carburante e quant’altro necessario per l’esercizio degli sport nautici e la pesca, strutture ricettive, residenze.
Nel caso di accorpamento di lotti, ammesso dal disposto del successivo art. 6.1, soltanto per
le U.M. aventi stessa disciplina delle destinazioni d’uso, per il nuovo lotto risultante le destinazioni
d’uso ammesse saranno tutte quelle ammesse per i lotti originari.
Art. 5.1 - Tipologie edilizie ammesse.
Sono ammesse, all'interno dei lotti, esclusivamente le seguenti tipologie edilizie:
U.M. 1 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 2 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 3 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 4 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 5 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 6 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 7 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 8 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 9 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 10 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 11 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 12 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 13 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 14 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 15 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 16 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 17 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 18 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 19 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 20 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 21 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 22 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 23 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 24 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 25 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 26 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 27 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 28 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 29 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 30 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 31 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 32 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 34 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 35 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 36 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 37 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 38 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 39 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 40 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 41 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 42 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati
La definizione esplicativa delle suddette tipologie risulterà dalla disciplina e dalla letteratura
urbanistica in essere al momento dell’entrata in vigore del presente PAC.
Art. 6.1 - Edificazione differita e accorpamento di lotti.
Per i lotti è ammessa l’edificazione in tempi successivi di edifici nel rispetto dei parametri
ed indici globali dei lotti stessi. Qualora si intenda sfruttare la citata possibilità, con il primo
progetto si dovrà individuare una proposta di sistemazione globale del lotto stesso con particolare
riferimento alla viabilità interna ed agli spazi di parcheggio. Tale proposta non sarà vincolante per
le successive edificazioni ma deve garantire una razionale possibile organizzazione dell’unità di
intervento. Sugli edifici esistenti sarà possibile intervenire con opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (intesa anche come demolizione e ricostruzione) e
ampliamento.
Due o più lotti adiacenti possono essere accorpati per formare un unico lotto. In tal caso
sul nuovo lotto derivante dall’accorpamento sarà possibile la costruzione di uno o più edifici a
blocco, in linea o a corte aperta, isolati, nel rispetto del disposto dall’ultimo comma dell’articolo
precedente.
La volumetria massima edificabile sul lotto derivante dall'accorpamento è data dalla somma
delle volumetrie già previste dal Piano per i singoli lotti che lo compongono.
Le costruzioni all'interno dei lotti dovranno costituire organismi edilizi unitari. All’interno
dei lotti con superficie superiore a mq. 1000,00 (mille) si potranno edificare più edifici con
permesso di costruire diversi, purché la somma dei singoli parametri urbanistici non superi il dato
previsto per l’unità su cui si va ad operare.
Art. 7.1 - Parametri edilizi.
Nell'attuazione del piano di particolareggiato dovranno essere rispettati i seguenti indici e
parametri:
- altezza massima: ml. 9 a partire della quota del piano di campagna esistente;
- distanze dagli edifici: ml 10;
- distanza dalle strade, tranne che per U.M.I. 42 L.2.b. per la quale sono ammesse distanze inferiori
o la costruzione a confine: ml 5;
- servizi igienici: 1 ogni 100 utenti e 1 ogni 100 posti barca (anche wc chimici), qualora previsti;
- parcheggi di relazione: minimo 1,5% della superficie complessiva dell'area d’ambito perimetrata
(L.2b);
- parcheggi privati per utenti darsena (qualora prevista): 1 posto macchina ogni due posti barca (per
utenti darsena, qualora prevista);
- parcheggi privati per altre destinazioni: quantità derivanti dalle normative vigenti;
- parcheggi per esercizi commerciali di nuova realizzazione: secondo quanto previsto dalle N.T.A.
del P.R.G.C. e dal vigente Piano di Settore del Commercio;
- la volumetria massima destinata ad usi turistico-ricettivi non dovrà superare il 50% della
volumetria complessiva derivante dell’applicazione dell’indice territoriale;
- la volumetria massima residenziale a supporto della nautica non potrà superare la quantità di mc.
100 per ogni posto barca, nel caso di previsione degli stessi;
- é consentita la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia limitatamente ad un solo
alloggio per lotto con un volume massimo di mc. 400 (vale limitatatamente ai lotti U.M. 1 L.2.b. e
U.M. 2 L.2.b. individuati dal PAC, rif. TAV.3);
- negli spazi liberi, salvo quelli destinati alla viabilità, ai parcheggi e alle aree di rimessaggio, dovrà
essere posta a dimora vegetazione autoctona con caratteristiche tali da avere funzione schermante
per ridurre l’impatto visivo degli edifici e delle attrezzature tecnologiche; in particolare nella
sistemazione a verde dovranno essere previsti arbusti ed alberi rispettivamente non meno di 3
arbusti ogni mq. 100 e di 2 arbusti ogni mq. 100;
- i parcheggi dovranno essere pavimentati con materiali permeabili, e dotati di alberature idonee ad
ombreggiare gli stalli di sosta, in ragione di una pianta autoctona ogni due stalli;
- negli spazi adibiti all’alaggio delle imbarcazioni dovranno essere predisposte obbligatoriamente
idonee vasche di decantazione, e tali manufatti dovranno essere inseriti in modo da minimizzare
l’impatto visivo. Sono in ogni caso vietati gli scarichi a mare;
- le sistemazioni a terra delle aree da pavimentare dovranno essere realizzate con materiali che
presentino finiture e colori superficiali idonei a favorire la riduzione dell’impatto visivo nel contesto
ambientale; per le rimanenti superfici dovrà essere prevista la sistemazione a verde con specie
autoctone;
- lungo le sponde degli specchi d’acqua, dovrà essere previsto un sedime per il transito pedonale
che consenta la pubblica fruizione del paesaggio tutelato;
- tipologie edilizie e materiali costruttivi delle opere previste dovranno armonizzarsi tra loro e con
l’intorno;
- le posizioni degli accessi carrai indicati nella Tav.2 e seguenti hanno carattere indicativo, e quindi
non vincolante, e saranno definite in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.
A seguire tabella riassuntiva dati dimensionali AMBITO L2b.
Art. 8.1 - Piano di campagna e terreno naturale.
La localizzazione della quota zero per l’ambito sarà riferita al caposaldo individuato nel
PAC in prossimità della viabilità di accesso all’ambito (attuale accesso all’area), corrispondente alla
quota convenzionale di +10.00 ml. rispetto l.m.m., corrispondente ad una quota indicata nella Tav.
1.3 del PAC pari a +11,63 ml. s.l.m.m.. Si prevede che la quota di riferimento per ogni intervento
edilizio venga individuata rispetto la quota della carreggiata stradale pubblica o privata di accesso al
lotto e adiacente allo stesso, comunque corrispondente ad una quota obbligatoriamente superiore a
+12,20 ml. s.l.m.m..
Art. 9.1 - Caratteristiche delle costruzioni da realizzarsi all'interno dell'ambito.
Le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco al civile e/o con
rivestimento in mattoni faccia a vista e/o pietra naturale e/o artificiale e/o con pannelli in metallo
e/o similari,o materiali idonei a garantire e coniugare elementi di compatibilità ambientale e di
contenimento energetico. E’ ammessa la realizzazione di pareti strutturali tipo curtain-wall, e l’uso
di sistemi a facciata continua.
La copertura degli edifici potrà essere realizzata nella tipologia a falde, piana, a botte e/o a
botte ribassata. Nel caso di copertura a falde o a botte la copertura potrà essere rifinita in coppi o in
lamiere metalliche di ogni tipo. Sono ammessi per le tipologie piane i tetti a giardino o comunque
di geometria o materiali idonei a garantire la qualità e i principi di sostenibilità ambientale.
Sono altresì ammessi porticati di ogni tipo anche ad uso autorimessa.
Tutti i fabbricati dovranno essere dotati di adeguati spazi per parcheggi da localizzare
direttamente nei fabbricati, nelle aree di pertinenza degli stessi (scoperte o coperte), nelle aree
esterne ai lotti destinate a parcheggio privato dal P.A.C. (vedi tav.3 – Zonizzazione), ovvero in aree
esterne all’ambito di P.A.C. asservite a tale fine nel rispetto delle distanze massime previste dalla
legislazione vigente alla data di rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei fabbricati sul
lotto.
Art. 10.1 - Recinzioni.
Le recinzioni fronte strada dei lotti dovranno essere realizzate con basamento in muratura di
ogni tipo (faccia a vista o intonacata) e soprastante cancellata metallica. L'altezza massima
complessiva non potrà superare m. 1,80 con lo zoccolo in muratura e/o calcestruzzo che non potrà
superare l’altezza di m. 1,20 a meno che non svolga anche le veci di muro di sostegno del terreno.
Fronte strada è vietato l'uso di recinzioni in frangisole e/o rete metallica.
Le recinzioni prospicienti verso altri lotti privati potranno essere realizzate sia con la
tipologia e le dimensioni di cui al precedente comma, sia con zoccolino in calcestruzzo e
sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.
Le recinzioni interne ai lotti dovranno essere realizzate mediante zoccolo in calcestruzzo alto
non più di cm. 20 e sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.
Trattandosi di viabilità a traffico limitato per tutti i lotti di piano non è obbligatorio
l'arretramento dell'accesso carraio ne è obbligatorio l'utilizzo di sistemi per l'apertura comandata a
distanza del cancello carraio.
Art. 11.1 - Controllo degli scarichi e tutela ambientale.
La raccolta e lo smaltimento delle acque nere sarà affidato alla rete cittadina. La raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata all’interno del lotto con sistemi di
dispersione a terra. Sono consentiti sistemi di accumulo di acque piovane per fini irrigui.
Art. 12.1 - Sistemazione degli spazi inedificati esterni.
All'interno dei lotti è obbligatorio sistemare gli spazi inedificati eccedenti la quota già
normata dall’art. 7, a verde. Sono ammesse siepi sempreverdi, lungo il confine dei lotti, nel rispetto
delle distanze minime fissate dal Codice Civile.
Viabilità pedonali e carraie interne ai lotti dovranno essere pavimentate con idonei materiali.
Sono ammesse all’interno dei lotti spazi pavimentati eccedenti quelli utilizzati per la viabilità
pedonale e carraia. Essi non potranno superare il 20% della superficie lasciata a verde.
E’ ammessa nelle aree scoperte di pertinenza del lotto la realizzazione di piscine purché
scoperte.
Eventuali contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere posizionati nelle aree di
pertinenza privata all’interno dei lotti o in apposite aree destinate a tale funzione sempre ricavate
all’interno della superficie dei lotti.
Art. 13.1 - Verande
La realizzazione di verande è ammessa solo se autorizzata contestualmente all’istanza del
titolo autorizzativo dell’edificio principale. Nel caso di unità condominiali o assimilabili (edifici a
schiera, bifamiliari) la realizzazione di verande, qualora già non precedentemente autorizzata, sarà
consentita solo sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari dei singoli
enti immobiliari coinvolti, e quindi autorizzato con specifico permesso di costruire.
Art. 14.1 – Apparati ricetrasmittenti
E’ ammessa la posa in opera di antenne ricetrasmittenti nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento edilizio, solo sulla copertura del fabbricato. Non è ammessa la collocazione di
antenne trasmittenti telefoniche anche rispetto quanto previsto dal piano della telefonia mobile
vigente al momento dell’entrata in vigore del presente P.A.C..
Art. 15.1 – Apparecchi refrigeranti esterni, solari termici e fotovoltaici o similari
E’ ammessa la posa di unità refrigeranti esterne purché essa venga evidenziata nel progetto
utile all’istanza del titolo autorizzativo per l’edificio principale. Per le stesse si prevede che la posa
debba avvenire in modo tale che risultino occultate alla vista dalla strada pubblica o privata e
dunque integrate con il costruito. Lo stesso vale per i serbatoi degli impianti solari termici. Saranno
ammessi pannelli solari termici e fotovoltaici solo del tipo integrato nelle componenti
architettoniche. Nel caso di edifici condominiali o assimilabili (edifici a schiera, bifamiliari) la
realizzazione di tali componenti tecnologiche, qualora non precedentemente autorizzata, potrà
essere consentita soltanto sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari
dei singoli enti immobiliari facenti parte degli edifici stessi, e quindi autorizzato con specifico
permesso di costruire.
Art. 16.1- Elaborati prescrittivi e vincolanti del P.A.C., ambito L.2.b.
Ai fini della realizzazione del P.A.C. risultano prescrittivi e vincolanti i seguenti elaborati:
All.2 - Norme tecniche di attuazione (il presente elaborato);
Tav. 3 - Zonizzazione;
Tav. 3.1 - Individuazione aree da cedere. Tracciamento.
Monfalcone, 08 aprile 2013
Il progettista del PAC