parte a – area urbanistica g1a

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (ALLEGATE AL P.A.C.) PARTE A – Area urbanistica G1a Art. 1- Ambito G1a – Strutture ricettive connesse con l’arenile e con le zone per gli sport nautici da diporto. L’ambito così come individuato dal P.A.C. occupa aree ricadenti nel Comune Censuario di Monfalcone ricomprese nei mappali nn. .2261, 629/4, del F.M. 13 e n.627/18 del F.M. 14 meglio identificate nell'elaborato Tav.1. L’ambito ha una superficie rilevata di mq. 74.384,03. Art. 2 - Prescrizioni generali. Per le caratteristiche costruttive, edilizie, tecnologiche e di sicurezza si fa riferimento alle norme regionali e nazionali di settore vigenti. Alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale ed al Regolamento Edilizio comunale, con i criteri di misurazione vigenti alla data di approvazione del presente P.A.C., salvo eventuali modifiche che potranno essere previste da fonti normative superiori. Art. 3 - Disciplina dell'edificabilità all'interno dei lotti. Per ciascun lotto previsto dal presente Piano Attuativo Comunale l'elaborato Tav. 3 - Zonizzazione riporta l'estensione della superficie fondiaria rilevata e il volume massimo edificabile riferito alle Unità Minime di Intervento. Tali parametri devono essere ritenuti valori massimi che non è ammesso superare per le costruzioni. Nei lotti nei quali sono presenti edifici, gli stessi potranno essere oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento del volume. Valgono in questo caso le disposizioni di cui al seguente art.7, relativamente la distanza dai confini. Art. 4 – Disciplina delle destinazioni d’uso. All’interno dell’ambito, per ciascun lotto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso con riferimento alle definizioni del P.R.G.C. vigente:

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (ALLEGATE AL P.A.C.)

PARTE A – Area urbanistica G1a Art. 1- Ambito G1a – Strutture ricettive connesse con l’arenile e con le zone per gli sport

nautici da diporto.

L’ambito così come individuato dal P.A.C. occupa aree ricadenti nel Comune Censuario di

Monfalcone ricomprese nei mappali nn. .2261, 629/4, del F.M. 13 e n.627/18 del F.M. 14 meglio

identificate nell'elaborato Tav.1.

L’ambito ha una superficie rilevata di mq. 74.384,03.

Art. 2 - Prescrizioni generali.

Per le caratteristiche costruttive, edilizie, tecnologiche e di sicurezza si fa riferimento alle

norme regionali e nazionali di settore vigenti. Alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento

urbanistico generale ed al Regolamento Edilizio comunale, con i criteri di misurazione vigenti alla

data di approvazione del presente P.A.C., salvo eventuali modifiche che potranno essere previste da

fonti normative superiori.

Art. 3 - Disciplina dell'edificabilità all'interno dei lotti.

Per ciascun lotto previsto dal presente Piano Attuativo Comunale l'elaborato Tav. 3 -

Zonizzazione riporta l'estensione della superficie fondiaria rilevata e il volume massimo edificabile

riferito alle Unità Minime di Intervento. Tali parametri devono essere ritenuti valori massimi che

non è ammesso superare per le costruzioni.

Nei lotti nei quali sono presenti edifici, gli stessi potranno essere oggetto di ristrutturazione

edilizia con ampliamento del volume. Valgono in questo caso le disposizioni di cui al seguente

art.7, relativamente la distanza dai confini.

Art. 4 – Disciplina delle destinazioni d’uso.

All’interno dell’ambito, per ciascun lotto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso con

riferimento alle definizioni del P.R.G.C. vigente:

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

U.M.1 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.

U.M.2 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.

U.M.3 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002.. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.

U.M.4 G.a.1 Strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere deducibili da titolo abilitativo rilasciato o da classificazione catastale attribuita in caso di assenza o indeterminatezza del primo; saranno comunque ammesse tutte le destinazioni sopra individuate ove compatibili.

U.M.5 G.a.1 Sono ammesse tutte le tipologie di strutture fisse e mobili e tutte le tipologie di insediamento con finalità turistico e ricettiva autorizzabili nelle more delle norme del P.U.D. (Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreativa) vigente al momento della richiesta di autorizzazione. Su manufatti esistenti risultano autorizzabili tutte le

tipologie di intervento previste dal PUD vigente al momento della richiesta di autorizzazione. Nel rispetto di quanto sopra risultano inoltre e comunque ammesse dal P.A.C.: le opere di difesa a mare, le strutture ricettive nelle varie articolazioni, attività di ristorazione, esercizi commerciali, secondo quanto previsto dal Piano di settore del Commercio, attività di agriturismo per lo sport ed il tempo libero, strutture alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli esercizi di affittacamere, le unità abitative ad uso turistico, aree di campeggio e destinazioni di servizio e supporto ad esse correlate e strutture ricettive all’aria aperta in genere come indicate a all’art. 67 della L.R. 2 di data 16 gennaio 2002.

Nel caso di accorpamento di lotti ammesso dal disposto del successivo art. 6, per il nuovo lotto

risultante le destinazioni d’uso ammesse saranno tutte quelle ammesse per i lotti originari.

Art. 5 - Tipologie edilizie ammesse.

Sono ammesse, all'interno dei lotti, esclusivamente le seguenti tipologie edilizie:

TIPOLOGIE EDILIZIE AMMESSE

U.M.1 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

U.M.2 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

U.M.3 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

U.M.4 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

U.M.5 G.a.1 - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

La definizione esplicativa delle suddette tipologie risulterà dalla disciplina e dalla letteratura

urbanistica in essere al momento dell’entrata in vigore del presente PAC.

Art. 6 – Edificazione differita e accorpamento di lotti.

Per i lotti è ammessa l’edificazione in tempi successivi di edifici nel rispetto dei parametri

ed indici globali dei lotti stessi. Qualora si intenda sfruttare la citata possibilità, con il primo

progetto si dovrà individuare una proposta di sistemazione globale del lotto stesso con particolare

riferimento alla viabilità interna ed agli spazi di parcheggio. Tale proposta non sarà vincolante per

le successive edificazioni ma deve garantire una razionale possibile organizzazione dell’unità di

intervento. Sugli edifici esistenti sarà possibile intervenire con opere di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (intesa anche come demolizione e ricostruzione) e

ampliamento.

Due o più lotti adiacenti possono essere accorpati per formare un unico lotto. In tal caso

sul nuovo lotto derivante dall’accorpamento sarà possibile la costruzione di uno o più edifici a

blocco, in linea o a corte aperta, isolati, nel rispetto del disposto.

La volumetria massima edificabile sul lotto derivante dall'accorpamento è data dalla somma

delle volumetria già previste dal Piano per i singoli lotti che lo compongono.

Le costruzioni all'interno dei lotti dovranno costituire organismi edilizi unitari. All’interno

dei lotti con superficie superiore a mq. 1000,00 (mille) si potranno edificare più edifici con

permesso di costruire diversi, purché la somma dei singoli parametri urbanistici non superi il dato

previsto per l’unità su cui si va ad operare.

Art. 7 - Parametri edilizi.

Nell'attuazione del piano di particolareggiato dovranno essere rispettati i seguenti indici e

parametri:

- altezza massima: ml. 12;

- distanza tra edifici: ml. 20

- rapporto di copertura: 25% della superficie del lotto;

- distanza dai confini per nuove costruzioni: nel rispetto delle distanze minime previste dagli

strumenti urbanistici comunque nel rispetto del codice civile;

- distanza dai confini edifici esistenti: nei lotti nei quali sono presenti edifici gli stessi potranno

essere oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento del volume. Quando le previsioni

progettuali per opportunità tecnica o per adeguare l’imposta della quota zero, prevedono la

demolizione e ricostruzione gli stessi potranno occupare il medesimo sedime, con distanze dai

confini anche inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, ma nel

rispetto del codice civile; è data facoltà di ampliare la sagoma in altezza;

- parcheggi di relazione: 30% della superficie totale degli ambiti considerati per la formazione dei

piani attuativi;

- parcheggi di relazione per strutture ricettive ed esercizi pubblici di nuova realizzazione: 80% della

superficie utile e parcheggi privati nella quantità di 1 macchina ogni 2 utenti;

- parcheggi per esercizi commerciali di nuova realizzazione: secondo quanto previsto dalle N.T.A.

del P.R.G. C. e dal vigente Piano di Settore del Commercio.

- ciascuna struttura ricettiva di nuova costruzione dovrà essere dotata di spazi verdi ed alberati per

la sosta, il gioco ed il tempo libero, di superficie non inferiore al 30% della superficie del lotto.

L’individuazione e la progettazione di tale superficie minima dovrà avvenire contestualmente alla

prima richiesta autorizzativa avanzata per ogni lotto specifico.

PARAMETRI URBANISTICI AMBITO G1a

SUPERFICIE

FONDIARIA

VOLUME

MASSIMO

EDIFICABILE

SUPERFICIE

COPERTA

AMMISSIBILE (MAX

25% DELLA FONDIARIA)

SUPERFICIE MINIMA DA

DOTARE DI SPAZI VERDI E

ALBERATI PER LA SOSTA, IL

GIOCO E IL TEMPO LIBERO

(MINIMO 30% DELLA FONDIARIA)

U.M.1 G.a.1 mq. 2.798,00 mc. 5.546,00 mq. 699,50 mq. 839,40

U.M.2 G.a.1 mq. 4.232,00 mc. 6.500,00 mq. 1058,00 mq. 1269,60

U.M.3 G.a.1 mq. 7.159,00 mc. 9.000,00 mq. 1789,75 mq. 2147,70

U.M.4 G.a.1 mq. 25.359,17 mc. 11.265,33 mq. 6.339,79 mq. 7.607,75

U.M.5 G.a.1 mq. 9.762,36 mc. 4.880,69 mq. 2.440,59 mq. 2.928,71

Aree pubbliche pedonali

mq. 2.396,00

Parcheggi di relazione

mq. 22.369,78

Strada pubblica

mq. 260,40

Destinazione Enti gestori servizi a rete

mq. 48,30

TOTALI

mq. 74.384,03

mc. 37.192,02

mq. 12.327,63

mq. 14.793,16

Dovrà essere previsto a peso della U.M.3 G.a1 o della U.M.4 G.a.1, o a cavallo tra le stesse,

un percorso pedonale di utilizzo pubblico di correlazione tra il parcheggio pubblico indicato nella

Tav. 3.1 come n.3 e la U.M.5G.a.1 . Tale percorso dovrà avere larghezza minima pari a ml. 2,50. La

posizione individuata nell’elaborato Tav. 3.1 non risulta vincolante ai fini della progettazione.

Le posizioni degli accessi carrai indicati nella Tav.2 e seguenti hanno carattere indicativo, e quindi

non vincolante, e saranno definite in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.

Art. 8 - Piano di campagna e terreno naturale.

La localizzazione della quota zero per l’ambito sarà riferita al caposaldo individuato nel

PAC in prossimità della viabilità di accesso all’ambito (attuale accesso all’area), corrispondente alla

quota convenzionale di +10.00 ml. rispetto l.m.m., corrispondente ad una quota indicata nella Tav.

1.3 del PAC pari a +11,63 ml. s.l.m.m. Si prevede che la quota di riferimento per ogni intervento

edilizio venga individuata rispetto la quota della carreggiata stradale pubblica o privata di accesso al

lotto e adiacente allo stesso, comunque corrispondente ad una quota obbligatoriamente superiore a

+12,20 ml. s.l.m.m..

Art. 9 - Caratteristiche delle costruzioni da realizzarsi all'interno dell'ambito.

Le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco al civile e/o con

rivestimento in mattoni faccia a vista e/o pietra naturale e/o artificiale e/o con pannelli in metallo

e/o similari,o materiali idonei a garantire e coniugare elementi di compatibilità ambientale e di

contenimento energetico. E’ ammessa la realizzazione di pareti strutturali tipo curtain-wall, e l’uso

di sistemi a facciata continua.

La copertura degli edifici potrà essere realizzata nella tipologia a falde, piana, a botte e/o a

botte ribassata. Nel caso di copertura a falde o a botte la copertura potrà essere rifinita in coppi o in

lamiere metalliche di ogni tipo. Sono ammessi per le tipologie piane i tetti a giardino o comunque

di geometria o materiali idonei a garantire la qualità e i principi di sostenibilità ambientale.

Sono altresì ammessi porticati di ogni tipo anche ad uso autorimessa.

Tutti i fabbricati dovranno essere dotati di adeguati spazi per parcheggi da localizzare

direttamente nei fabbricati, nelle aree di pertinenza degli stessi (scoperte o coperte), nelle aree

esterne ai lotti destinate a parcheggio privato dal P.A.C. (vedi Tav.3 – Zonizzazione), ovvero in aree

esterne all’ambito di P.A.C. asservite a tale fine nel rispetto delle distanze massime previste dalla

legislazione vigente alla data di rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei fabbricati sul

lotto.

Art. 10 - Recinzioni.

Le recinzioni fronte strada dei lotti dovranno essere realizzate con basamento in muratura di

ogni tipo (faccia a vista o intonacata) e soprastante cancellata metallica. L'altezza massima

complessiva non potrà superare m. 1,80 con lo zoccolo in muratura e/o calcestruzzo che non potrà

superare l’altezza di m. 1,20 a meno che non svolga anche le veci di muro di sostegno del terreno.

Fronte strada è vietato l'uso di recinzioni in frangisole e/o rete metallica.

Le recinzioni prospicienti verso altri lotti privati potranno essere realizzate sia con la

tipologia e le dimensioni di cui al precedente comma, sia con zoccolino in calcestruzzo e

sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.

Le recinzioni interne ai lotti dovranno essere realizzate mediante zoccolo in calcestruzzo

alto non più di cm. 20 e sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.

Trattandosi di viabilità a traffico limitato per tutti i lotti di piano non è obbligatorio

l'arretramento dell'accesso carraio ne è obbligatorio l'utilizzo di sistemi per l'apertura comandata a

distanza del cancello carraio.

Art. 11 - Controllo degli scarichi e tutela ambientale.

La raccolta e lo smaltimento delle acque nere sarà affidato alla rete cittadina. La raccolta e lo

smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata all’interno del lotto con sistemi di

dispersione a terra. Sono consentiti sistemi di accumulo di acque piovane per fini irrigui.

Art. 12 - Sistemazione degli spazi inedificati esterni.

All'interno dei lotti è obbligatorio sistemare gli spazi inedificati eccedenti la quota già

prescritta dall’art. 7, a verde. Sono ammesse siepi sempreverdi, lungo il confine dei lotti, nel

rispetto delle distanze minime fissate dal Codice Civile.

Viabilità pedonali e carraie interne ai lotti dovranno essere pavimentate con idonei materiali.

Sono ammesse all’interno dei lotti spazi pavimentati eccedenti quelli utilizzati per la viabilità

pedonale e carraia. Essi non potranno superare il 20% della superficie lasciata a verde.

E’ ammessa nelle aree scoperte di pertinenza del lotto la realizzazione di piscine purché

scoperte.

Eventuali contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere posizionati nelle aree di

pertinenza privata all’interno dei lotti o in apposite aree destinate a tale funzione sempre ricavate

all’interno della superficie dei lotti.

Art. 13 - Verande

La realizzazione di verande è ammessa solo se autorizzata contestualmente all’istanza del

titolo autorizzativo dell’edificio principale. Nel caso di unità condominiali o assimilabili (edifici a

schiera, bifamiliari) la realizzazione di verande, qualora già non precedentemente autorizzata, sarà

consentita solo sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari dei singoli

enti immobiliari coinvolti, e quindi autorizzato con specifico permesso di costruire.

Art. 14 – Apparati ricetrasmittenti

E’ ammessa la posa in opera di antenne ricetrasmittenti nel rispetto di quanto previsto nel

Regolamento edilizio, solo sulla copertura del fabbricato. Non è ammessa la collocazione di

antenne trasmittenti telefoniche anche rispetto quanto previsto dal piano della telefonia mobile

vigente al momento dell’entrata in vigore del presente P.A.C..

Art. 15 – Apparecchi refrigeranti esterni, solari termici e fotovoltaici o similari

E’ ammessa la posa di unità refrigeranti esterne purché essa venga evidenziata nel progetto

utile all’istanza del titolo autorizzativo per l’edificio principale. Per le stesse si prevede che la posa

debba avvenire in modo tale che risultino occultate alla vista dalla strada pubblica o privata e

dunque integrate con il costruito. Lo stesso vale per i serbatoi degli impianti solari termici. Saranno

ammessi pannelli solari termici e fotovoltaici solo del tipo integrato nelle componenti

architettoniche. Nel caso di edifici condominiali o assimilabili (edifici a schiera, bifamiliari) la

realizzazione di tali componenti tecnologiche, qualora non precedentemente autorizzata, potrà

essere consentita soltanto sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari

dei singoli enti immobiliari facenti parte degli edifici stessi, e quindi autorizzato con specifico

permesso di costruire.

Art. 16 - Elaborati prescrittivi e vincolanti del P.A.C., ambito G1a.

Ai fini della realizzazione del P.A.C. risultano prescrittivi e vincolanti i seguenti elaborati:

All.2 - Norme tecniche di attuazione (il presente elaborato);

Tav. 3 - Zonizzazione;

Tav. 3.1 - Individuazione aree da cedere. Tracciamento. PARTE B – Area urbanistica L2b Art. 1.1 - L2b - Bacino di Panzano area Sud ed Ovest – Isola dei Bagni

L’ambito così come individuato dal P.A.C. occupa aree ricadenti nel Comune Censuario di

Monfalcone ricomprese nei mappali nn. .2261, 627/18, 627/3 del F.M. 13 meglio identificate

nell'elaborato Tav.1.3

L’ambito ha una superficie rilevata di mq. 76.820,40.

Art. 2.1 - Prescrizioni generali.

Per le caratteristiche costruttive, edilizie, tecnologiche e di sicurezza si fa riferimento alle

norme regionali e nazionali di settore vigenti. Alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento

urbanistico generale ed al Regolamento Edilizio comunale, con i criteri di misurazione vigenti alla

data di approvazione del presente P.A.C., salvo eventuali modifiche che potranno essere previste da

fonti normative superiori.

Art. 3.1 - Disciplina dell'edificabilità all'intern o dei lotti.

Per ciascun lotto previsto dal presente Piano Attuativo Comunale l'elaborato Tav. 3 –

Zonizzazione, riporta l'estensione della superficie fondiaria rilevata, il volume massimo edificabile.

Tali parametri devono essere ritenuti valori massimi che non è ammesso superare per le

costruzioni.

Art. 4.1 – Disciplina delle destinazioni d’uso.

All’interno dell’ambito, per ciascun lotto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso con

riferimento alle definizioni di cui al P.R.G.C.:

U.M. 1 L.2.b Attrezzature ed impianti per gli sport nautici, le attivitàper il tempo libero connessecon il mare e la pesca quali: il rimessaggio delle imbarcazioni, apparecchi per ilsollevamento delle stesse, attrezzature necessarie alle attività artigiane e per lanautica, attrezzature commerciali connesse, laboratori di veleria e riparazione scafi,uffici connessi con le attività artigianali e attività diportistiche in genere, sedi diclub nautici, esercizi pubblici, servizi igienici, pontili, impianti antincendio,erogatori di acqua ed energia elettrica e distributori di carburante e quant’altronecessario per l’esercizio degli sport nautici e la pesca, strutture ricettive, residenze.

U.M. 2 L.2.b vedi sopraU.M. 3 L.2.b Residenze e pertinenze alla residenzaU.M. 4 L.2.b vedi sopraU.M. 5 L.2.b vedi sopraU.M. 6 L.2.b vedi sopraU.M. 7 L.2.b vedi sopraU.M. 8 L.2.b vedi sopraU.M. 9 L.2.b vedi sopraU.M. 10 L.2.b vedi sopraU.M. 11 L.2.b vedi sopraU.M. 12 L.2.b vedi sopraU.M. 13 L.2.b vedi sopraU.M. 14 L.2.b vedi sopraU.M. 15 L.2.b vedi sopraU.M. 16 L.2.b vedi sopraU.M. 17 L.2.b vedi sopraU.M. 18 L.2.b vedi sopra

U.M. 19 L.2.b. vedi sopraU.M. 20 L.2.b. vedi sopraU.M. 21 L.2.b. vedi sopraU.M. 22 L.2.b. vedi sopraU.M. 23 L.2.b. vedi sopraU.M. 24 L.2.b. vedi sopraU.M. 25 L.2.b. vedi sopraU.M. 26 L.2.b. vedi sopraU.M. 27 L.2.b. vedi sopraU.M. 28 L.2.b. vedi sopraU.M. 29 L.2.b. vedi sopraU.M. 30 L.2.b. vedi sopraU.M. 31 L.2.b. vedi sopraU.M. 32 L.2.b. vedi sopraU.M. 33 L.2.b. vedi sopraU.M. 34 L.2.b. vedi sopraU.M. 35 L.2.b. vedi sopraU.M. 36 L.2.b. vedi sopraU.M. 37 L.2.b. vedi sopraU.M. 38 L.2.b. vedi sopraU.M. 39 L.2.b. vedi sopraU.M. 40 L.2.b. vedi sopraU.M. 41 L.2.b. vedi sopraU.M. 42 L.2.b. Attrezzature ed impianti per gli sport nautici, le attività per il tempo libero

connesse con il mare e la pesca quali: il rimessaggio delle imbarcazioni, apparecchi per il sollevamento delle stesse, attrezzature necessarie alle attività artigiane e per la nautica, attrezzature commerciali connesse, laboratori di veleria e riparazione scafi, uffici connessi con le attività artigianali e attività diportistiche in genere, sedi di club nautici, esercizi pubblici, servizi igienici, pontili, impianti antincendio, erogatori di acqua ed energia elettrica e distributori di carburante e quant’altro necessario per l’esercizio degli sport nautici e la pesca, strutture ricettive, residenze.

Nel caso di accorpamento di lotti, ammesso dal disposto del successivo art. 6.1, soltanto per

le U.M. aventi stessa disciplina delle destinazioni d’uso, per il nuovo lotto risultante le destinazioni

d’uso ammesse saranno tutte quelle ammesse per i lotti originari.

Art. 5.1 - Tipologie edilizie ammesse.

Sono ammesse, all'interno dei lotti, esclusivamente le seguenti tipologie edilizie:

U.M. 1 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 2 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 3 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 4 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 5 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 6 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 7 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 8 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 9 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 10 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 11 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 12 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 13 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 14 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 15 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 16 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 17 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 18 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 19 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 20 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 21 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 22 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 23 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 24 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 25 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 26 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 27 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 28 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 29 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 30 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 31 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 32 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 34 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 35 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 36 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 37 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 38 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 39 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 40 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 41 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolatiU.M. 42 L.2.b - Edificio/i a blocco o in linea, a corte aperta, isolati

La definizione esplicativa delle suddette tipologie risulterà dalla disciplina e dalla letteratura

urbanistica in essere al momento dell’entrata in vigore del presente PAC.

Art. 6.1 - Edificazione differita e accorpamento di lotti.

Per i lotti è ammessa l’edificazione in tempi successivi di edifici nel rispetto dei parametri

ed indici globali dei lotti stessi. Qualora si intenda sfruttare la citata possibilità, con il primo

progetto si dovrà individuare una proposta di sistemazione globale del lotto stesso con particolare

riferimento alla viabilità interna ed agli spazi di parcheggio. Tale proposta non sarà vincolante per

le successive edificazioni ma deve garantire una razionale possibile organizzazione dell’unità di

intervento. Sugli edifici esistenti sarà possibile intervenire con opere di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (intesa anche come demolizione e ricostruzione) e

ampliamento.

Due o più lotti adiacenti possono essere accorpati per formare un unico lotto. In tal caso

sul nuovo lotto derivante dall’accorpamento sarà possibile la costruzione di uno o più edifici a

blocco, in linea o a corte aperta, isolati, nel rispetto del disposto dall’ultimo comma dell’articolo

precedente.

La volumetria massima edificabile sul lotto derivante dall'accorpamento è data dalla somma

delle volumetrie già previste dal Piano per i singoli lotti che lo compongono.

Le costruzioni all'interno dei lotti dovranno costituire organismi edilizi unitari. All’interno

dei lotti con superficie superiore a mq. 1000,00 (mille) si potranno edificare più edifici con

permesso di costruire diversi, purché la somma dei singoli parametri urbanistici non superi il dato

previsto per l’unità su cui si va ad operare.

Art. 7.1 - Parametri edilizi.

Nell'attuazione del piano di particolareggiato dovranno essere rispettati i seguenti indici e

parametri:

- altezza massima: ml. 9 a partire della quota del piano di campagna esistente;

- distanze dagli edifici: ml 10;

- distanza dalle strade, tranne che per U.M.I. 42 L.2.b. per la quale sono ammesse distanze inferiori

o la costruzione a confine: ml 5;

- servizi igienici: 1 ogni 100 utenti e 1 ogni 100 posti barca (anche wc chimici), qualora previsti;

- parcheggi di relazione: minimo 1,5% della superficie complessiva dell'area d’ambito perimetrata

(L.2b);

- parcheggi privati per utenti darsena (qualora prevista): 1 posto macchina ogni due posti barca (per

utenti darsena, qualora prevista);

- parcheggi privati per altre destinazioni: quantità derivanti dalle normative vigenti;

- parcheggi per esercizi commerciali di nuova realizzazione: secondo quanto previsto dalle N.T.A.

del P.R.G.C. e dal vigente Piano di Settore del Commercio;

- la volumetria massima destinata ad usi turistico-ricettivi non dovrà superare il 50% della

volumetria complessiva derivante dell’applicazione dell’indice territoriale;

- la volumetria massima residenziale a supporto della nautica non potrà superare la quantità di mc.

100 per ogni posto barca, nel caso di previsione degli stessi;

- é consentita la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia limitatamente ad un solo

alloggio per lotto con un volume massimo di mc. 400 (vale limitatatamente ai lotti U.M. 1 L.2.b. e

U.M. 2 L.2.b. individuati dal PAC, rif. TAV.3);

- negli spazi liberi, salvo quelli destinati alla viabilità, ai parcheggi e alle aree di rimessaggio, dovrà

essere posta a dimora vegetazione autoctona con caratteristiche tali da avere funzione schermante

per ridurre l’impatto visivo degli edifici e delle attrezzature tecnologiche; in particolare nella

sistemazione a verde dovranno essere previsti arbusti ed alberi rispettivamente non meno di 3

arbusti ogni mq. 100 e di 2 arbusti ogni mq. 100;

- i parcheggi dovranno essere pavimentati con materiali permeabili, e dotati di alberature idonee ad

ombreggiare gli stalli di sosta, in ragione di una pianta autoctona ogni due stalli;

- negli spazi adibiti all’alaggio delle imbarcazioni dovranno essere predisposte obbligatoriamente

idonee vasche di decantazione, e tali manufatti dovranno essere inseriti in modo da minimizzare

l’impatto visivo. Sono in ogni caso vietati gli scarichi a mare;

- le sistemazioni a terra delle aree da pavimentare dovranno essere realizzate con materiali che

presentino finiture e colori superficiali idonei a favorire la riduzione dell’impatto visivo nel contesto

ambientale; per le rimanenti superfici dovrà essere prevista la sistemazione a verde con specie

autoctone;

- lungo le sponde degli specchi d’acqua, dovrà essere previsto un sedime per il transito pedonale

che consenta la pubblica fruizione del paesaggio tutelato;

- tipologie edilizie e materiali costruttivi delle opere previste dovranno armonizzarsi tra loro e con

l’intorno;

- le posizioni degli accessi carrai indicati nella Tav.2 e seguenti hanno carattere indicativo, e quindi

non vincolante, e saranno definite in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.

A seguire tabella riassuntiva dati dimensionali AMBITO L2b.

Art. 8.1 - Piano di campagna e terreno naturale.

La localizzazione della quota zero per l’ambito sarà riferita al caposaldo individuato nel

PAC in prossimità della viabilità di accesso all’ambito (attuale accesso all’area), corrispondente alla

quota convenzionale di +10.00 ml. rispetto l.m.m., corrispondente ad una quota indicata nella Tav.

1.3 del PAC pari a +11,63 ml. s.l.m.m.. Si prevede che la quota di riferimento per ogni intervento

edilizio venga individuata rispetto la quota della carreggiata stradale pubblica o privata di accesso al

lotto e adiacente allo stesso, comunque corrispondente ad una quota obbligatoriamente superiore a

+12,20 ml. s.l.m.m..

Art. 9.1 - Caratteristiche delle costruzioni da realizzarsi all'interno dell'ambito.

Le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco al civile e/o con

rivestimento in mattoni faccia a vista e/o pietra naturale e/o artificiale e/o con pannelli in metallo

e/o similari,o materiali idonei a garantire e coniugare elementi di compatibilità ambientale e di

contenimento energetico. E’ ammessa la realizzazione di pareti strutturali tipo curtain-wall, e l’uso

di sistemi a facciata continua.

La copertura degli edifici potrà essere realizzata nella tipologia a falde, piana, a botte e/o a

botte ribassata. Nel caso di copertura a falde o a botte la copertura potrà essere rifinita in coppi o in

lamiere metalliche di ogni tipo. Sono ammessi per le tipologie piane i tetti a giardino o comunque

di geometria o materiali idonei a garantire la qualità e i principi di sostenibilità ambientale.

Sono altresì ammessi porticati di ogni tipo anche ad uso autorimessa.

Tutti i fabbricati dovranno essere dotati di adeguati spazi per parcheggi da localizzare

direttamente nei fabbricati, nelle aree di pertinenza degli stessi (scoperte o coperte), nelle aree

esterne ai lotti destinate a parcheggio privato dal P.A.C. (vedi tav.3 – Zonizzazione), ovvero in aree

esterne all’ambito di P.A.C. asservite a tale fine nel rispetto delle distanze massime previste dalla

legislazione vigente alla data di rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei fabbricati sul

lotto.

Art. 10.1 - Recinzioni.

Le recinzioni fronte strada dei lotti dovranno essere realizzate con basamento in muratura di

ogni tipo (faccia a vista o intonacata) e soprastante cancellata metallica. L'altezza massima

complessiva non potrà superare m. 1,80 con lo zoccolo in muratura e/o calcestruzzo che non potrà

superare l’altezza di m. 1,20 a meno che non svolga anche le veci di muro di sostegno del terreno.

Fronte strada è vietato l'uso di recinzioni in frangisole e/o rete metallica.

Le recinzioni prospicienti verso altri lotti privati potranno essere realizzate sia con la

tipologia e le dimensioni di cui al precedente comma, sia con zoccolino in calcestruzzo e

sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.

Le recinzioni interne ai lotti dovranno essere realizzate mediante zoccolo in calcestruzzo alto

non più di cm. 20 e sovrastante rete metallica plastificata per complessivi m. 1,80 massimi.

Trattandosi di viabilità a traffico limitato per tutti i lotti di piano non è obbligatorio

l'arretramento dell'accesso carraio ne è obbligatorio l'utilizzo di sistemi per l'apertura comandata a

distanza del cancello carraio.

Art. 11.1 - Controllo degli scarichi e tutela ambientale.

La raccolta e lo smaltimento delle acque nere sarà affidato alla rete cittadina. La raccolta e lo

smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata all’interno del lotto con sistemi di

dispersione a terra. Sono consentiti sistemi di accumulo di acque piovane per fini irrigui.

Art. 12.1 - Sistemazione degli spazi inedificati esterni.

All'interno dei lotti è obbligatorio sistemare gli spazi inedificati eccedenti la quota già

normata dall’art. 7, a verde. Sono ammesse siepi sempreverdi, lungo il confine dei lotti, nel rispetto

delle distanze minime fissate dal Codice Civile.

Viabilità pedonali e carraie interne ai lotti dovranno essere pavimentate con idonei materiali.

Sono ammesse all’interno dei lotti spazi pavimentati eccedenti quelli utilizzati per la viabilità

pedonale e carraia. Essi non potranno superare il 20% della superficie lasciata a verde.

E’ ammessa nelle aree scoperte di pertinenza del lotto la realizzazione di piscine purché

scoperte.

Eventuali contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere posizionati nelle aree di

pertinenza privata all’interno dei lotti o in apposite aree destinate a tale funzione sempre ricavate

all’interno della superficie dei lotti.

Art. 13.1 - Verande

La realizzazione di verande è ammessa solo se autorizzata contestualmente all’istanza del

titolo autorizzativo dell’edificio principale. Nel caso di unità condominiali o assimilabili (edifici a

schiera, bifamiliari) la realizzazione di verande, qualora già non precedentemente autorizzata, sarà

consentita solo sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari dei singoli

enti immobiliari coinvolti, e quindi autorizzato con specifico permesso di costruire.

Art. 14.1 – Apparati ricetrasmittenti

E’ ammessa la posa in opera di antenne ricetrasmittenti nel rispetto di quanto previsto nel

Regolamento edilizio, solo sulla copertura del fabbricato. Non è ammessa la collocazione di

antenne trasmittenti telefoniche anche rispetto quanto previsto dal piano della telefonia mobile

vigente al momento dell’entrata in vigore del presente P.A.C..

Art. 15.1 – Apparecchi refrigeranti esterni, solari termici e fotovoltaici o similari

E’ ammessa la posa di unità refrigeranti esterne purché essa venga evidenziata nel progetto

utile all’istanza del titolo autorizzativo per l’edificio principale. Per le stesse si prevede che la posa

debba avvenire in modo tale che risultino occultate alla vista dalla strada pubblica o privata e

dunque integrate con il costruito. Lo stesso vale per i serbatoi degli impianti solari termici. Saranno

ammessi pannelli solari termici e fotovoltaici solo del tipo integrato nelle componenti

architettoniche. Nel caso di edifici condominiali o assimilabili (edifici a schiera, bifamiliari) la

realizzazione di tali componenti tecnologiche, qualora non precedentemente autorizzata, potrà

essere consentita soltanto sulla scorta di un progetto unitario firmato all’unanimità da tutti i titolari

dei singoli enti immobiliari facenti parte degli edifici stessi, e quindi autorizzato con specifico

permesso di costruire.

Art. 16.1- Elaborati prescrittivi e vincolanti del P.A.C., ambito L.2.b.

Ai fini della realizzazione del P.A.C. risultano prescrittivi e vincolanti i seguenti elaborati:

All.2 - Norme tecniche di attuazione (il presente elaborato);

Tav. 3 - Zonizzazione;

Tav. 3.1 - Individuazione aree da cedere. Tracciamento.

Monfalcone, 08 aprile 2013

Il progettista del PAC