pasa - manuale di diritto commericiale

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PASA MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE AGGIORNATO AL: D.L. 24/06/2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI) 1/2/3 Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

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Economy & Finance


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Page 1: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PASAMANUALE DI

DIRITTO

COMMERCIALE

AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE

AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)

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Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

Page 2: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PASA DIRITTO

DELL’IMPRESA

AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE

AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)

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Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

Page 3: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

A Fabio,

amico di tante

avventure universitarie

nonché fonte di molti consigli.

Il tuo ricordo è impresso nella mente.

Page 4: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Indice

Premessa ............................................................................................................................................................. I Condizioni d’uso ................................................................................................................................................. II I 7 passi per l’apprendimento ............................................................................................................................ III Abbreviazioni .................................................................................................................................................... IV 

Capitolo 1  Nozione di Imprenditore ................................................................................................................ 1 

1. Imprenditore in generale ........................................................................................................................... 12. Classificazione degli imprenditori .............................................................................................................. 32.1 Criterio quantitativo ............................................................................................................................ 4 2.2 Criterio qualitativo ............................................................................................................................... 7 2.3 Criterio personale ................................................................................................................................ 8 

Capitolo 2  Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale ................................................................................. 10 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 102. Registro delle Imprese (R.I.) .................................................................................................................... 103. Scritture contabili .................................................................................................................................... 114. Rappresentanza commerciale ................................................................................................................. 12

Capitolo 3  L’Azienda ....................................................................................................................................... 14 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 14

Capitolo 4  Segni Distintivi: Ditta, Insegna, Marchio ..................................................................................... 16 

1. Ditta ......................................................................................................................................................... 162. Insegna ..................................................................................................................................................... 173. Marchio .................................................................................................................................................... 17

Capitolo 5  Opere d’Ingegno ........................................................................................................................... 21 

1. Disposizioni generali ................................................................................................................................ 212. Diritto d’autore ........................................................................................................................................ 213. Tutela del Diritto di Autore ...................................................................................................................... 244. Diritto di Brevetto .................................................................................................................................... 245. Tutela del brevetto .................................................................................................................................. 276. Tutela internazionale del brevetto .......................................................................................................... 277. Modelli E Disegni Industriali .................................................................................................................... 28

Capitolo 6  Concorrenza Sleale ....................................................................................................................... 30 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 302. Legge antitrust ......................................................................................................................................... 303. Intese restrittive della concorrenza ......................................................................................................... 314. Abuso di posizione dominante ................................................................................................................ 325. Concentrazioni ......................................................................................................................................... 336. Limiti della concorrenza .......................................................................................................................... 337. Concorrenza sleale .................................................................................................................................. 35

Page 5: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Capitolo 7 Consorzio ....................................................................................................................................... 38 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 38

Capitolo 8  Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E) ...................................................................... 41 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 412. Soggetti partecipanti ............................................................................................................................... 413. Contratto costitutivo ............................................................................................................................... 414. Cause di nullità ........................................................................................................................................ 425. Funzionamento del GEIE .......................................................................................................................... 426. Recesso ed esclusione dei membri .......................................................................................................... 437. Scioglimento e liquidazione ..................................................................................................................... 43

Capitolo 9  Associazione Temporanee d’impresa (ATI) ................................................................................. 44 

1. Definizione e caratteristiche .................................................................................................................... 442. Aspetti civilistici ....................................................................................................................................... 45

Capitolo 10  Reti d’impresa ............................................................................................................................. 47 

1. Introduzione ............................................................................................................................................ 472. Fondo patrimoniale ed soggetto esecutore ............................................................................................ 483. Contenuto del contratto di Rete ............................................................................................................. 484. Differenze con altri forme di collaborazione ........................................................................................... 49

Domande ......................................................................................................................................................... 51 

Schemi per il ripasso ....................................................................................................................................... 53 

Page 6: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PASA – MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Page 7: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

L o studio del diritto in generale deve essere

fatto dal codice civile e dalle leggi.

Questo studio risulta ostico,

in quanto bisogna conoscere molti termini

tecnici, alcuni dei quali riassumono concetti

alquanto complessi e inoltre alcuni articoli

rimandano ad altri articoli.

Col PASA molti di questi termini tecnici

vengono spiegati in modo esaustivo ed il

“rimbalzo” degli articoli viene risistemato in

maniera logica e riassuntiva, in maniera tale

che la lettura/studio risulterà lineare, fluida,

comportando riduzioni nel tempo di studio e

un maggior apprendimento per lo studente.

Leonardo Palumbo

Page 8: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Premessa 

Ti manca  l’esame  di Diritto Commerciale? Anche  tu  (come  noi)  lo  hai  lasciato  alla  fine  del  tuo 

percorso  di  studio,  convinto  che,  tolti  tutti  gli  esami,  potrai  dedicarti  con maggiore  impegno  a 

quest’ultimo scoglio? Già ti spaventa solo sentirlo nominare? Il tuo professore è spietato? È inutile 

che  continui a  leggere/decifrare  la  stessa pagina da ore e ore e a passare  le nottate  sui  libri.  Il 

tempo  scorre  e  l’esame  si  avvicina.  Finché  non  farai  qualcosa,  ti  persuaderai  dall’idea  che  non 

riuscirai mai  ad  imparare,  ricordare e  ripetere, ma  soprattutto  a  capire  tutti  gli  argomenti e  in 

tempo. Il DIRITTO COMMERCIALE ‐ PASA è la soluzione al tuo problema!!! 

Siamo  Leonardo  e  Domenico,  laureati  in  Economia  Aziendale,  con  svariate  esperienze 

nell’affrontare  esami  e  una maniacale  voglia  di  ottimizzare  l’apprendimento:  studiare  in  poco 

tempo e  riscontrare brillanti  risultati. Abbiamo deciso di pubblicare  il DIRITTO COMMERCIALE  ‐ 

PASA, per rendere più scorrevole e chiaro lo studio del Diritto Commerciale e liberare lo studente 

dalla mole di studio. Infatti, molti studenti già ne hanno fatto uso. 

I libri sono stati realizzati seguendo l’indice dell’ultimissima versione del Campobasso (8 ver) e gli 

argomenti  sono  stati chiariti ed esplicati prendendo  spunto dal Codice Civile Commentato 2013 

integrandolo  con  codici  superiori,  sentenze  della  cassazione,  legge  sull'artigianato  e  legge 

fallimentare  esplicata.  Inoltre  l’intero  testo  è  stato  aggiornato  al Decreto CRESCITA RENZI, D.L. 

24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116. 

Il DIRITTO COMMERCIALE ‐ PASA è tutto ciò che bisogna sapere per superare l’esame e come tale:  

agevola la lettura, data dal suo lessico chiaro e scorrevole;

accelera  lo  studio  degli  argomenti,  che  sono  stati  riordinati  racchiudendo  le  parti

essenziali;

semplifica la memorizzazione e il ripasso poiché contiene paragrafi, sotto paragrafi, diversi

punti di elenco, parole in risalto e uno spazio per ogni pagina dove poter annotare le parole

chiavi indispensabili per la creazione di una mappa mentale per il ripasso.

Se hai pensato di affidarti ad un colpo di fortuna, al tuo santino ad una bambola vudù o a qualsiasi 

altro  rito  scaramantico,  sei  sulla  strada  sbagliata!  Il  fatto  che  i  concetti  sono  astrusi,  confusi  e 

ambigui non giustifica l’utilizzo di suddetti mezzi. 

Non  tentennare  più,  passa  subito  all’azione!  Per  superare  brillantemente  il  tuo  esame, metti 

ordine e fai chiarezza sul diritto commerciale: studia sul PASA. 

Ci scusiamo per gli eventuali errori di refuso, qualora ve ne fossero prego inviare una mail a:

[email protected]

Page 9: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale
Page 10: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

CAPITOLO 1  NOZIONE DI IMPRENDITORE 

1. Imprenditore in generale

La  nozione  d’imprenditore  è  sancita  dall’art.  2082  c.c.  che  enuncia  che:  «È  imprenditore  chi 

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e scambio 

di beni e servizi». (Vedi schema di ripasso a fine libro). 

Quindi dall’art. 2082  c.c.  si  ricavano  i  requisiti di qualifica dell’imprenditore  e dell’impresa,  e 

sono: 

a) La professionalità, significa  l’esercizio abituale e non occasionale, cioè svolte una tantum,

di  un’attività  produttiva.  Il  concetto  di  continuità  dell’attività  non  implica  quello  di  non

interruzione:  è  imprenditore  anche  chi  gestisce  un’impresa  a  carattere  stagionale,  ad

esempio  uno  stabilimento  balneare.  Non  è  necessario  che  tale  attività  sia  esclusiva,

essendo giuridicamente possibile che un soggetto svolga contemporaneamente più attività

e né si richiede che l’attività sia prevalente rispetto alle altre.

b) L’organizzazione, cioè, anche in base all’art. 2555 c.c., vi deve essere un coordinamento di

una  serie  di  fattori  della  produzione,  quali  impianti, macchinari,  risorse  finanziarie  e  di

lavoro altrui, quindi vale  il principio dell’eterorganizzazione, cioè almeno uno dei  fattori

della produzione sia esterno, per avere  la qualifica d’imprenditore. Non vale  il principio di

autorganizzazione,  cioè  tutti  i  fattori  della  produzione  sono  apportati  da  uno  stesso

soggetto,  sono  esclusi  quindi  anche  i  liberi  professionisti.  È  prevista  però  possibilità  di

costituire una società (impresa) fra professionisti. L’assenza di organizzazione è  il punto di

differenza tra l’imprenditore e il lavoratore autonomo.

c) L’attività economica,  cioè  l’attività  che  si  svolge deve essere o a  scopo di  lucro o  senza

scopo di lucro, cioè dove i ricavi coprono i costi. Sono escluse dall’area delle imprese tutte

quelle attività svolte  in perdita, c.d. «aziende di erogazione». Le  imprese a scopo di  lucro

vengono  realizzate  per  realizzare  un  utile  (lucro  oggettivo)  e  ripartirlo  fra  i  coloro  che

partecipano  a  quell’attività  (lucro  soggettivo).  Le  imprese  senza  scopo  di  lucro  possono

acquisire  la  qualifica  di  impresa  sociale  e  le  varie  attività  che  può  svolgere:  attività  di

assistenza sanitaria, assistenza sociale, tutela dell’ambiente, educazione, valorizzazione del

patrimonio culturale.

d) Lo svolgimento di un’attività al fine della produzione e scambio di beni e servizi, volti alla

creazione di nuova ricchezza o dando maggior valore ai beni o servizi prodotti o scambiati.

Da questo requisito emerge che vengono escluse dalla nozione d’impresa tutte le attività di

mero godimento c.d. «imprese per conto proprio», cioè attività per cui un soggetto si limita

a consumare od ad utilizzare senza arrecare alcuna utilità o ricchezza al sistema economico.

Rientra tra  il campo delle  imprese  la c.d. «impresa  illecita», cioè quell’impresa che svolge

un’attività  in  sé  illecita,  in  quanto  contrastante  con  norme  imperative,  ordine  pubblico,

Page 11: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

buon  costume,  ad  esempio  il  commercio  all’ingrosso  o  al  minuto  senza  licenza 

amministrativa. Casi classici di impresa illecita: il contrabbando di sigarette; fabbricazione e 

smercio di droga; gestione della prostituzione (c.d. «impresa immorale»); l’attività bancaria 

esercitata  senza  l’autorizzazione  della  Banca  d’Italia,  c.d.  «impresa  illegale».  L’impresa 

illecita è assoggettabile al fallimento. 

Per  l’acquisto  della  qualità  d’imprenditore  è  necessario  che  l’impresa  sia  giuridicamente 

imputabile al soggetto che la esercita. Questo soggetto può essere: 

a. Un Ente, distinti tra soggetti collettivi privati e Enti pubblici. Tra i soggetti collettivi

privati rientrano sia le società, sia gli Enti non societari (associazioni e fondazioni).

b. Una  persona  fisica,  deve  avere  la  piena  capacità  di  agire  o,  se  incapace  o

limitatamente  capace,  deve  avere  ottenuto  autorizzazione  dal  Tribunale.

L’impresa deve essere esercitata dallo stesso soggetto o da altri, nel suo nome, in

virtù  del  principio  generale  della  spendita  del  nome.  Su  questo  concetto  di

spendita  del  nome  nasce  la  questione  dell’imprenditore  occulto,  dove  vi  è  un

soggetto,  l’imprenditore  palese,  che  è  un  prestanome  ed  esercita  l’impresa

nell’interesse dell’imprenditore occulto, quest’ultimo è un  imprenditore che non

agisce direttamente nella propria attività, ma tramite il prestanome e non appare

come  imprenditore  di  fronte  ai  terzi.  Tra  imprenditore  occulto  e  imprenditore

apparente  giuridicamente  c'è  un  contratto  di mandato  senza  rappresentanza1

(art.  1705  c.c.)  e  l'imprenditore  occulto  è  il mandante mentre  l'imprenditore

apparente  è  il  mandatario.  Sorge  il  problema  se  l’imprenditore  palese  è

nullatenente  e  fallisce,  i  creditori  subiranno  un  danno.  La  teoria  sostenuta  da

Walter Bigiavi dice che il dominus (l’imprenditore occulto), non solo sarà tenuto a

rispondere  in  modo  solidale  con  l’imprenditore  palese,  ma  fallirà  sempre  e

comunque nel caso fallisce lo stesso prestanome. Bigiavi muove la propria teoria

sulla base dell’art. 147 co. 4 L.F. secondo cui se dopo la dichiarazione di fallimento

si  viene  a  conoscenza  dell’esistenza  di  un  socio  occulto,  del  quale  i  creditori

ignoravano l’esistenza, il fallimento si estende anche a quest’ultimo, quindi Bigiavi

per analogia voleva estendere il fallimento anche all’imprenditore occulto. Però il

socio  occulto  appare  soltanto  quando  si  è  in  presenza  di  un  imprenditore

individuale che fallisce e se dopo la dichiarazione di fallimento vengono  alla luce

una società di fatto, quindi esistono altri soci c.d. occulti, in tal caso il fallimento si

estende  anche  a  costoro.  La  teoria  di  Bigiavi  venne  però  respinta  sia  dalla

Giurisprudenza che dalla dottrina  in quanto non si può superare  il principio della

spendita del nome con vincoli che non siano altrettanto formali e oggettivi, infatti

secondo  l’art. 1707 c.c.  i creditori del mandatario non  si possono  soddisfare  sui

beni del mandante neppure  se erano  a  conoscenza della  sua  esistenza. Questa

norma  per  analogia  si  applica  nel  caso  di  imprenditore  occulto  e  la  Corte  di

1 Vedi Pasa 3 Contratto di Mandato 

Page 12: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

Cassazione  ha  accolto  quest’ultima  posizione  stabilendo  che  l’imprenditore 

occulto non risponde dei debiti fatti dall’imprenditore apparente. 

Al  criterio  generale  d’imputazione  dell’attività  d’impresa  si  collega  la  capacità  di  esercitare 

l’impresa.  Può  esercitare  l’impresa  chi  è  capace  di  agire.  Per  coloro  che  sono  legalmente 

incapaci  di  agire  (minori  o  interdetti)  o  una  capacità  limitata  di  agire  (inabilitati  e  minori 

emancipati),  la  regola  fondamentale  è:  «chi  non  è  capace  di  agire,  non  può  iniziare  alcuna 

attività  d’impresa, ma  solo  proseguire  un’attività  già  preesistente».  Per  attività  preesistente 

s’intende, nel  caso dell’interdetto, un’impresa  iniziata dallo  stesso, prima di essere dichiarato 

interdetto e nel caso del minore, può essere un’impresa iniziata da parenti e poi ereditata.  

Se  non  c’è  l’autorizzazione  del  Tribunale,  l’impresa  non  può  essere  imputata  al  soggetto 

incapace di agire,  in quanto si vuol  far prevalere  la  tutela dell’incapace  rispetto alla  tutela dei 

terzi creditori. Il Tribunale può imputare l’impresa, nel caso dell’interdetto, al tutore o, nel caso 

del minore, al genitore. 

Se il Tribunale dà l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa, essa vale per tutti gli atti sia di 

ordinaria che straordinaria amministrazione2. Il minore emancipato, che ottiene l’autorizzazione 

dal  Tribunale,  diventa  pienamente  capace  di  agire,  acquisendo  la  qualità  d’imprenditore  e 

subendo  sia  i  vantaggi  che  gli  svantaggi  sino  al  fallimento.  Il minore  emancipato  in  caso  di 

fallimento,  non  subisce  gli  effetti  personali  del  fallimento,  in  quanto  ne  risponde  il  legale 

rappresentante dello stesso. 

Per  l’inizio  o  la  cessazione  dell’attività  d’impresa  e  quindi  si  acquista  o  si  perda  la  qualità 

d’imprenditore, è  in base a dati  formali, quali  l’iscrizione o  la  cancellazione dal Registro delle 

Imprese (R.I.). (Vedi schemi di ripasso a fine libro). 

2. Classificazione degli imprenditori

Il codice ha adottato tre criteri di classificazione dell’impresa: 

Quantitativo, distinzione tra imprenditore piccolo e non piccolo.

Qualitativo, distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.

Personale,  dove  si  distingue  tra  imprese  private,  distinte  in  imprese  individuali  e

collettive,  che  possono  essere  dotate  o  meno  di  personalità  giuridica  e  imprese

pubbliche, dove il titolare è lo Stato o altro ente pubblico.

2La  legge non definisce  gli  atti di ordinaria o  straordinaria  amministrazione.  In  generale  sono  atti di ordinaria amministrazione quelli diretti  alla 

gestione del patrimonio e  che non determinano un  rischio di alterazione dello  stesso  (es.  riscossione della pensione, dei canoni di  locazione, delle rendite da capitale, nonché  l’utilizzo delle relative somme per  il compimento di atti di natura conservativa). Tali atti  in genere non sono soggetti ad autorizzazione. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l’alienazione, l’accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Quindi sono atti di straordinaria amministrazione tutti quegl’atti che hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice.

Page 13: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

2.1 Criterio quantitativo 

Col criterio quantitativo  l’imprenditore viene distinto  in base alla sua dimensione e  l’art. 2083 

c.c. definisce l’imprenditore piccolo: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli 

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata (A) 

prevalentemente col lavoro proprio o dei componenti della famiglia (A)». 

La  struttura  della  norma  si  compone  di  una  clausola  di  carattere  generale  (A)  e  3  figure 

nominate. Le 3 figure nominate si distinguono in: 

Il coltivatore diretto del fondo, ossia colui che coltiva il fondo col proprio lavoro e della

sua famiglia;

Il  piccolo  commerciante,  ossia  il  negoziante  che  ha  un  limitato  volume  d’affari  o  il

venditore ambulante;

L’impresa  artigiana,  si  fa  riferimento  alla  legge  quadro  dell’artigianato  che  definisce

come artigiana l’impresa che abbia 2 requisiti:

1) Abbia  per  scopo  prevalente  la  produzione  di  beni,  anche  semilavorati,  o  la

prestazione di servizi, escluse:  le attività agricole;  le attività di  intermediazione

nella  circolazione  di  beni  o  ausiliarie  a  quest’ultime;  di  somministrazione  al

pubblico di alimenti e bevande.

2) Sia  esercitata  professionalmente  dal  titolare,  il  quale  deve  svolgere  il  proprio

lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana può essere

esercitata anche ricorrendo a lavoratori dipendenti purché siano personalmente

diretti dall’imprenditore artigiano e non superino determinati limiti:

a) per  l’impresa che non  lavora  in serie massimo 18 dipendenti, compresi

gli  apprendisti  in  numero  non  superiore  a  9;  il  numero massimo  dei

dipendenti  può  essere  elevato  fino  a  22  a  condizione  che  le  unità

aggiuntive siano apprendisti;

b) per  l'impresa che  lavora  in serie, purché con  lavorazione non del tutto

automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti  in

numero  non  superiore  a  5;  il  numero  massimo  dei  dipendenti  può

essere  elevato  fino  a  12  a  condizione  che  le  unità  aggiuntive  siano

apprendisti;

c) per  l’impresa  che  opera  in  lavorazioni  artistiche  e  dell’abbigliamento

massimo a 32 compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il

numero  massimo  dei  dipendenti  può  essere  elevato  fino  a  40  a

condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) l’impresa di costruzioni edili massimo 10;

e) l’impresa di trasporto massimo 8.

Page 14: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale
Page 15: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

51 

Domande PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

DOMANDE 

1. Chi è imprenditore?

2. A chi è imputabile l’impresa?

3. Differenza tra imprenditore occulto e socio occulto

4. Chi può esercitare l’impresa?

5. Chi è l’imprenditore piccolo?

6. Chi è imprenditore agricolo?

7. Vi è una norma definitoria per l’imprenditore commerciale?

8. Discutere le varie tesi sull’imprenditore commerciale

9. Differenza tra enti pubblici economici e non economici

10. Quali sono le funzioni del Registro Imprese?

11. Chi ha l’obbligo ad iscriversi nel Registro Imprese?

12. Quali sono le scritture contabili?

13. Che efficacia hanno le scritture contabili?

14. Chi ha la rappresentanza commerciale?

15. Cos’è l’azienda?

16. Caratteristiche del contratto di cessione d’azienda e del suo trasferimento

17. Caratteristiche dell’avviamento

18. Cos’è la ditta?

19. Cos’è l’insegna?

20. Cos’è il marchio, vari tipi di marchio e modalità d’acquisto e perdita del marchio?

21. Cos’è il diritto d’autore e le sue relative tutele?

22. Cos’è il brevetto, le sue relative tutele e il brevetto internazionale

23. Cos’è il consorzio e i vari modelli di consorzio?

24. Cos’è la concorrenza?

25. Cosa sono le intese restrittive?

26. Cos’è l’abuso di posizione dominante?

27. Cosa sono le concentrazioni?

28. Quali sono i limiti della concorrenza?

Page 16: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

53 

Schemi per il ripasso PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa 

SCHEMI PER IL RIPASSO 

*Dal punto di vista giuridico non esite una vera e propria definizione di impresa, per dare una

definizione precisa di impresa occorre definire l’imprenditore che in base all’art 2082 c.c. afferma 

che “è imprenditore chi esercita un attivià economica organizzata ai fini della produzione e dello 

scambio di beni e di servizi.” 

Rientrano in questo schema sull’ impresa anche altre forme giuridiche particolari: come il GEIE, Gruppi 

aziendali, SPA europea, Società di fatto, impresa sociale….. 

L'attività di impresa è*:

Economica OrganizzataEsercitata 

professionalmenteFinalizzata alla 

produzione o allo scambio di beni o servizi

IMPRESA

Impresa indiviuale

in senso strettoImpresa familiare

Impresa collettiva

Società non commerciali (es società semplici 

ss)

Società commerciali

Società di Persone (società in nome collettivo e in 

accomadita per azioni)

Società di capitali (società per azioni, in accomandati per 

azioni, a responsabilità 

limitala)

Società cooperative (a mutualità prevalente 

e diverse)

Page 18: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PASA DIRITTO DELLA

SOCIETÀ

AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE

AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)

2

Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

Page 19: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

A Fabio,

amico di tante

avventure universitarie

nonché fonte di molti consigli.

Il tuo ricordo è impresso nella mente.

Page 20: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Indice

Premessa ....................................................................................................................................................... I Condizioni d’uso ............................................................................................................................................II I 7 passi per l’apprendimento .......................................................................................................................III Abbreviazioni ............................................................................................................................................... IV

Capitolo 1 Le Società ....................................................................................................................................1

1. Requisiti essenziali del contratto di società ..........................................................................................1 2. Tipi di società .........................................................................................................................................2

Capitolo 2 Società Semplice ..........................................................................................................................4

1. Disposizioni generali ..............................................................................................................................4 2. Rapporti tra i soci ...................................................................................................................................4

2.1 Conferimenti ....................................................................................................................................4 2.2 Amministrazione ..............................................................................................................................5 2.3 Diritto dei soci ..................................................................................................................................6

3. Rapporto coi terzi ..................................................................................................................................7 3.1 Rappresentanza della società ..........................................................................................................7 3.2 I creditori sociali e personali ............................................................................................................7

4. Scioglimento della società .....................................................................................................................8 4.1 Cause di scioglimento ......................................................................................................................8 4.2 Liquidazione .....................................................................................................................................9

5. Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ........................................................... 10 5.1 Morte del socio ............................................................................................................................. 10 5.2 Recesso del socio .......................................................................................................................... 10 5.3 Esclusione del socio ...................................................................................................................... 11 5.4 Caso particolare ............................................................................................................................ 12 5.5 Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente ....................................................... 12

Capitolo 3 Società in Nome Collettivo (Snc) .............................................................................................. 13

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 13 1.1 SNC regolare ed irregolare ........................................................................................................... 13 1.2 Divieto di concorrenza .................................................................................................................. 14 1.3 Riduzione del capitale sociale ....................................................................................................... 15 1.4 Proroga e cancellazione della società ........................................................................................... 15

Capitolo 4 Società in Accomandita Semplice (Sas)................................................................................... 17

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 17 2. Scioglimento della S.a.s. ..................................................................................................................... 18

Capitolo 5 Società per Azioni (S.P.A.) ....................................................................................................... 19

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 19 2. Atto costitutivo ................................................................................................................................... 20 3. Costituzione per pubblica sottoscrizione ........................................................................................... 21

Page 21: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

5. Condizione per la costituzione ........................................................................................................... 24 6. Iscrizione della società ........................................................................................................................ 25 7. Nullità della società ............................................................................................................................ 26

Capitolo 6 Le Azioni ................................................................................................................................... 27

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 27 2. Azioni ordinarie .................................................................................................................................. 28 3. Categorie di azioni .............................................................................................................................. 29 4. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni .......................................................................................... 30 5. Circolazione delle azioni ..................................................................................................................... 31 NOZIONE DI GIRATA ............................................................................................................................... 32

5.1 Limiti della circolazione delle azioni ............................................................................................. 32

Capitolo 7 Gruppi di Società ..................................................................................................................... 33

NOZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA E COLLEGATA .............................................................................. 33 1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 33 2. Responsabilità..................................................................................................................................... 35 3. Pubblicità ............................................................................................................................................ 35

Capitolo 8 Disciplina delle Azioni Proprie ................................................................................................. 36

1. Introduzione ....................................................................................................................................... 36 2. Azioni proprie ..................................................................................................................................... 36 3. Altre operazioni sulle proprie azioni................................................................................................... 38

Capitolo 9 Assemblea ................................................................................................................................ 39

1. Assemblea ordinaria ........................................................................................................................... 39 2. Assemblea straordinaria ed assemblea speciale ................................................................................ 40 3. Iter assembleare ................................................................................................................................. 40

Capitolo 10 Amministrazione .................................................................................................................... 49

1. Amministrazione ................................................................................................................................. 49 2. Nomina, sostituzione e cessazione degli amministratori ................................................................... 50 3. Validità delle delibere degli amministratori e compenso .................................................................. 51 4. Divieto di concorrenza ed azione di responsabilità ............................................................................ 52 4.1 Divieto di concorrenza ...................................................................................................................... 52 4.2 Azione di responsabilità ................................................................................................................... 54 5. Direttori generali ................................................................................................................................ 56

Capitolo 11 Collegio Sindacale ................................................................................................................... 57

1. Sintesi ................................................................................................................................................. 57

Capitolo 12 Sistema Dualistico e Monistico ............................................................................................. 60

1. Sintesi ................................................................................................................................................. 60

Page 22: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Capitolo 13 Revisione Legale dei Conti ...................................................................................................... 61

1. Revisione legale .................................................................................................................................. 61

Capitolo 14 I Libri Sociali ........................................................................................................................... 62

1. Libri sociali obbligatori ........................................................................................................................ 62 2. Bilancio ............................................................................................................................................... 63 3. Bilancio in forma abbreviata e il bilancio consolidato di gruppo ....................................................... 65

Capitolo 15 Le Obbligazioni....................................................................................................................... 67

2. Emissione e limiti all’emissione di obbligazioni .................................................................................. 68 3. Contenuto delle obbligazioni .............................................................................................................. 68 4. Assemblea degli obbligazionisti .......................................................................................................... 69

Capitolo 16 Le Modificazioni dello Statuto ............................................................................................... 70

1. Disposizione generali .......................................................................................................................... 70 2. Diritto di recesso ................................................................................................................................. 70 3. Aumenti di capitale sociale ................................................................................................................. 72 4. Riduzione del capitale sociale ............................................................................................................. 73 4.1 Riduzione volontaria ......................................................................................................................... 73

4.2 Riduzione per perdite ................................................................................................................... 74

Capitolo 17 Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare ........................................................................ 75

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 75 2. Finanziamento destinato ad uno specifico affare .............................................................................. 75 3. Patrimonio destinato .......................................................................................................................... 76

Capitolo 18 Società a responsabilità limitata (SRL) .................................................................................. 77

1. Caratteri distintivi ............................................................................................................................... 77 2. Costituzione ........................................................................................................................................ 78

2.1 Costituzione di una Srl semplificata.............................................................................................. 78 3. Conferimenti delle quote ................................................................................................................... 79

3.1 Disposizioni generali ..................................................................................................................... 79 3.2 Recesso del socio .......................................................................................................................... 80

4. Amministrazione e controllo della società ......................................................................................... 81 5. Lе decisioni dei soci ............................................................................................................................ 84 6. Le modificazioni dell’atto costitutivo ................................................................................................. 86

Capitolo 19 Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.) ....................................................................... 88

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 88

Capitolo 20 Società Cooperative ................................................................................................................ 89

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 89 2. Costituzione ........................................................................................................................................ 92

Page 23: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

3. Gli organi sociali .................................................................................................................................. 94 4. Riserve, ristorni, diritto agli utili ......................................................................................................... 95 5. Gruppo cooperativo paritetico ........................................................................................................... 96 6. Trasformazione e scioglimento della cooperativa.............................................................................. 96 7. Controlli .............................................................................................................................................. 97

Capitolo 21 Scioglimento delle Società di Capitali ................................................................................... 98

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 98

Capitolo 22 Trasformazione, Fusione e Scissione .................................................................................. 100

1. TRASFORMAZIONE ........................................................................................................................... 100 1.1 Nozioni e limiti ............................................................................................................................ 100

2. Fusione ............................................................................................................................................. 102 2.1 Nozioni e distinzioni.................................................................................................................... 102

3. SCISSIONE ......................................................................................................................................... 106 3.1 Nozione e forme ......................................................................................................................... 106

Capitolo 23 Controlli Esterni ................................................................................................................... 108

1. Il sistema di controlli esterni sulle S.p.A. .......................................................................................... 108 2. Il controllo giudiziario sulla gestione delle S.p.A. ............................................................................. 108 3. Ruolo della CONSOB ......................................................................................................................... 108

Capitolo 24 Società Europea ................................................................................................................... 109

1. Disposizioni generali ......................................................................................................................... 109 2. La società Cooperativa Europea ....................................................................................................... 111

Domande .................................................................................................................................................. 113

Schemi per il ripasso ................................................................................................................................ 117

Page 24: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PER SCARICARE

PASA – MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

CLICCA QUI

http://www.manualipasa.it

Page 25: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

Premessa

Ti manca l’esame di Diritto Commerciale? Anche tu (come noi) lo hai lasciato alla fine del tuo percorso di studio, convinto che, tolti tutti gli esami, potrai dedicarti con maggiore impegno a quest’ultimo scoglio? Già ti spaventa solo sentirlo nominare? Il tuo professore è spietato? È inutile che continui a leggere/decifrare la stessa pagina da ore e ore e a passare le nottate sui libri. Il tempo scorre e l’esame si avvicina. Finché non farai qualcosa, ti persuaderai dall’idea che non riuscirai mai ad imparare, ricordare e ripetere, ma soprattutto a capire tutti gli argomenti e in tempo. Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è la soluzione al tuo problema!!!

Siamo Leonardo e Domenico, laureati in Economia Aziendale, con svariate esperienze nell’affrontare esami e una maniacale voglia di ottimizzare l’apprendimento: studiare in poco tempo e riscontrare brillanti risultati. Abbiamo deciso di pubblicare il DIRITTO COMMERCIALE - PASA, per rendere più scorrevole e chiaro lo studio del Diritto Commerciale e liberare lo studente dalla mole di studio. Infatti, molti studenti già ne hanno fatto uso.

I libri sono stati realizzati seguendo l’indice dell’ultimissima versione del Campobasso (8 ver) e gli argomenti sono stati chiariti ed esplicati prendendo spunto dal Codice Civile Commentato 2013 integrandolo con codici superiori, sentenze della cassazione, legge sull'artigianato e legge fallimentare esplicata. Inoltre l’intero testo è stato aggiornato al Decreto CRESCITA RENZI, D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116.

Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è tutto ciò che bisogna sapere per superare l’esame e come tale:

• agevola la lettura, data dal suo lessico chiaro e scorrevole; • accelera lo studio degli argomenti, che sono stati riordinati racchiudendo le parti

essenziali; • semplifica la memorizzazione e il ripasso poiché contiene paragrafi, sotto paragrafi, diversi

punti di elenco, parole in risalto e uno spazio per ogni pagina dove poter annotare le parole chiavi indispensabili per la creazione di una mappa mentale per il ripasso.

Se hai pensato di affidarti ad un colpo di fortuna, al tuo santino ad una bambola vudù o a qualsiasi altro rito scaramantico, sei sulla strada sbagliata! Il fatto che i concetti sono astrusi, confusi e ambigui non giustifica l’utilizzo di suddetti mezzi.

Non tentennare più, passa subito all’azione! Per superare brillantemente il tuo esame, metti ordine e fai chiarezza sul diritto commerciale: studia sul PASA.

Page 26: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

L

o studio del diritto in generale deve essere

fatto dal codice civile e dalle leggi.

Questo studio risulta ostico,

in quanto bisogna conoscere molti termini

tecnici, alcuni dei quali riassumono concetti

alquanto complessi e inoltre alcuni articoli

rimandano ad altri articoli.

Col PASA molti di questi termini tecnici

vengono spiegati in modo esaustivo ed il

“rimbalzo” degli articoli viene risistemato in

maniera logica e riassuntiva, in maniera tale

che la lettura/studio risulterà lineare, fluida,

comportando riduzioni nel tempo di studio e

un maggior apprendimento per lo studente.

Leonardo Palumbo

Page 27: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale
Page 28: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

19

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

CAPITOLO 5 SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.)

1. Disposizioni generali

La S.p.A. è una società di capitali, cioè si caratterizza per un’autonomia patrimoniale perfetta,

vale a dire che il patrimonio della società è separato da quello dei soci: ciò le consente di avere

personalità giuridica. Quindi i soci non sono costretti a fronteggiare personalmente, col proprio

patrimonio, i debiti societari, ma perderanno esclusivamente quanto conferito.

In caso d’insolvenza della S.p.A., per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono

appartenute ad una sola persona (c.d. one man company o azionista unico), questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto

dall’art. 2342 *nomenclato conferimenti+ o fin quando non sia stata attuata la pubblicità presso il

R.I. per le società unipersonali, costituite o sopravvenute. Qualora la S.p.A. sia costituita con atto

unilaterale il socio unico dovrà versare l’intero capitale; mentre se diventa tale nel corso della

propria esistenza, il socio unico è obbligato, qualora i conferimenti non siano stati versati per

intero, ad effettuarli nel termine massimo di 90 giorni.

Sono società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio le società con azioni quotate in

mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Le stesse norme che

disciplinano le S.p.A. non quotate vengono applicate in quanto compatibili alle S.p.A. che fanno

ricorso al mercato di capitale di rischio. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per

individuare le società per azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 2326 c.c.: «La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere

l’indicazione di S.p.A.». La denominazione sociale assolve contemporaneamente ad una duplice

funzione, quella di contraddistinguere il soggetto di diritto (c.d. Nomen) sia l’attività

imprenditoriale esercitata attraverso la società stessa (Ditta).

Art. 2327 c.c.: «La S.p.A. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 € 1».

Il limite del capitale sociale è posto a garanzia dei terzi che intrecciano rapporti con la S.p.A. ed è

stato abbassato, rispetto al vecchio limite di 120.000€, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese,

dal c.d. DECRETO CRESCITA Renzi.

1 Art. così modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Page 29: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

20

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

2. Atto costitutivo

(Vedi schema di ripasso a fine libro). Dal disposto dell’art. 2328 c.c. si ricava che la società può

essere costituita per atto unilaterale o per contratto, quest’ultimo caso secondo 2 metodi:

formulazione simultanea, ove tutti i soci partecipano contemporaneamente; pubblica

sottoscrizione (vedi pag 21) . I requisiti sostanziali dell’atto costitutivo sono:

1) «il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di

costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e gli eventuali promotori,

nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi». Quindi la qualifica di socio

può essere assunta sia da persone fisiche che persone giuridiche.

2) «la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi

secondarie».

3) «l'attività che costituisce l'oggetto sociale». Per oggetto sociale s’intende il programma

dell’attività economica per la cui realizzazione la società è costituita. In sintesi è l'attività

economica di natura commerciale e non, per cui l'esercizio in comune viene costituita la

società. Gli atti estranei all’oggetto sociale posti in essere dagli amministratori sono

inefficaci ed inopponibili ai terzi in buona fede, sempreché la società ratifica o autorizzi

preventivamente tali atti. Gli atti neutri non possono essere ritenuti estranei all’oggetto

sociale. L’oggetto sociale costituisce un limite al potere rappresentativo degli

amministratori, i quali non possono operare in qualsiasi settore economico, ma devono

rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci. Quindi se una

S.p.A. ha come oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito, non può

esercitare contemporaneamente anche l’attività agricola.

4) «l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato». Alla sottoscrizione dell’atto

costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro.

5) «il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le

modalità di emissione e circolazione»;

6) «il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura», questo punto verrà

approfondito quando si parlerà della disciplina dei conferimenti.

7) «i criteri di ripartizione degli utili»;

8) «i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori»;

Page 30: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

21

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

9) «il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,

indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società». Per quanto riguarda il

sistema di amministrazione adottato si distinguono 3 modelli di governo: Sistema

tradizionale; Sistema dualistico; Sistema monistico. (Verranno analizzati a pag 60).

10) «il numero dei componenti il collegio sindacale»;

11) «la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di

sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti ».

12) «l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico

della società». Di solito si conteggiano le spese notarili e quelle d’iscrizione nel R.I., le

tasse ecc…

13) «la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il

periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,(salvo preavviso di almeno 180

giorni), decorso il quale il socio potrà recedere».

L’atto costitutivo consiste nella manifestazione di volontà delle parti aventi lo scopo di creare la

società. Lo statuto contiene le regole di funzionamento della società alle quali i soci e gli

organismi sociali devono obbedire. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e

quelle dello statuto prevalgono le seconde.

3. Costituzione per pubblica sottoscrizione

Tale fattispecie di costituzione avviene ad iniziativa di alcuni soci promotori a cui segue la

successiva adesione degli altri soggetti interessati (aderenti). I soci fondatori invece possono

sottoscrivere l’atto costitutivo sia in caso di costituzione per pubblica sottoscrizione sia

simultanea. I soci promotori, estranei al contratto sociale, realizzano il programma della futura

S.p.A. e lo sottopongono a pubblico dominio, dopo averlo depositato presso un notaio, firmato

ed autenticato, invitando i terzi a sottoscriverlo. Il programma indica:

L’oggetto e il capitale sociale della società;

Le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

La partecipazione che i promotori si riservano sugli utili;

Il termine per stipulare l’atto costitutivo.

Il programma viene reso pubblico affinché siano sottoscritte le azioni mediante o scrittura

privata autenticata o atto pubblico.

Page 31: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

22

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

I promotori devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a 30 giorni per

effettuare il versamento dei conferimenti. Se gli aderenti vengono meno ai loro impegni, i

sottoscrittori possono:

Agire contro i sottoscrittori morosi per ottenere i versamenti dovuti;

Svincolarli dall’obbligazione assunta, nel qual caso non potrà procedersi alla

costituzione della società prima che siano collocate le azioni che i medesimi avevano

sottoscritte.

Si passa così, entro 20 giorni, alla convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori che avrà il

compito di procedere alla costituzione della società. L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori e

fondatori, a titolo di compenso, nel limite della partecipazione non superiore

complessivamente a 1/10 degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo

massimo di 5 anni. In ogni caso essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro

beneficio.

4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza

e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun

sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la

validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia

per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i

sottoscrittori. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte

per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a

rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della

società o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si

costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. I promotori sono

solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la

costituzione della società;

Page 32: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

23

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata

dell’esperto nominato dal Tribunale;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della

società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

4. Conferimenti

Si possono conferire: denaro; beni in natura e crediti; prestazioni accessorie.

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, chi li conferisce deve presentare la relazione

giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:

la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;

l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo. In nessun caso il

valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale

del capitale sociale.

i criteri di valutazione seguiti.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla

società, ai soci e ai terzi. Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della

società, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi,

devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state

controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare

depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di

oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente

ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, potendo l'atto costitutivo

prevedere che, per effetto dell'annullamento delle azioni, si determini una loro diversa

ripartizione tra i soci della riduzione. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in

danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento,

qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è richiesta

la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale se il valore ad essi attribuito ai fini

della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore:

Page 33: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

24

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati

regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

al fair value (c.d. valore equo) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel

quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione

legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni

oggetto del conferimento. Per fair value s’intende il criterio capace di esprimere il

potenziale valore di un elemento patrimoniale, in maniera indipendente ed oggettiva,

tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le specifiche peculiarità

dell'elemento oggetto di valutazione.

al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei

mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la

valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente

abilitato.

La documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti deve essere allegata

all’atto costitutivo.

Posta l’inammissibilità del conferimento di prestazioni d’opera o di servizi, nell’atto costitutivo

può essere stabilito che il socio si obblighi, oltre a versare il conferimento, a fornire prestazioni

di carattere accessorio non rappresentante da somme di denaro. Lo stesso atto costitutivo ne

specificherà il contenuto, la durata, le modalità e il compenso. Le prestazioni accessorie devono

evincersi dal certificato azionario e le azioni alle quali è connesso l’obbligo:

devono essere nominative;

non possono essere trasferite senza il consenso di tutti gli amministratori.

5. Condizione per la costituzione

Per procedere alla costituzione della S.p.A. è necessario che:

a) sia rispettata la disciplina dei conferimenti;

b) sussistano le autorizzazioni governative e le condizioni richieste da leggi speciali;

Page 34: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

25

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

c) sia sottoscritto per l’intero il capitale sociale, cioè devono essere versati interamente i

conferimenti necessari per la costituzione del capitale sociale. Accede spesso che, per

costituire la società, sia necessario versare il 25% dei conferimenti in denaro, e, a

costituzione avvenuta, gli amministratori provvederanno ad effettuare il “richiamo” dei

centesimi mancanti, imponendo ai soci di eseguire la parte restante del conferimento.

Qualora il socio non dovesse adempiere al “richiamo”, ancorché trascorsi 15 giorni dalla

pubblicazione della diffida in Gazzetta Ufficiale, gli stessi amministratori offriranno le

azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non

inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le

azioni a rischio e per conto del socio (c.d. vendita in danno) a mezzo di una banca o di

un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la

vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono

dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei

maggiori danni. Se le azioni non vendute non possono essere rimesse in circolazione

entro l’anno in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte

con la corrispondente riduzione del capitale sociale. Non è più previsto che il

versamento del capitale sociale avvenga presso un istituto di credito.

6. Iscrizione della società

Il notaio, dopo aver redatto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del

R.I. allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste per la

costituzione di una S.p.A. In tale occasione il notaio verifica la c.d. legittimità sostanziale della

società, a pena di gravi sanzioni a suo carico, invece l’ufficio del R.I. controlla la c.d. legittimità

formale, che verifica la mera regolarità formale della documentazione depositata.

Dall’art. 2331 c.c. si desumono gli effetti dell’iscrizione dell’atto costitutivo, infatti con

l'iscrizione nel registro la S.p.A. acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in

nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i

terzi coloro che hanno agito. Qualora, successivamente all’iscrizione, la società abbia approvato

(ratificato) un’operazione compiuta anteriormente in suo nome, la società stessa è responsabile

ed è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Il 25% dei conferimenti in denaro non possono

essere consegnati agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel R.I.

Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni e

condizioni previste dalle leggi speciali, l’iscrizione non ha avuto luogo, i conferimenti in denaro

sono restituiti ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia. Prima dell'iscrizione nel R.I. è

vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione, non possono

costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Page 35: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

26

Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

7. Nullità della società

La nullità può essere pronunciata per:

mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico. Non è ammessa

la scrittura privata autenticata.

Illiceità dell’oggetto sociale;

Mancanza nell’atto costitutivo di indicazioni riguardanti la denominazione sociale,

l’oggetto sociale, i conferimenti dei soci, l’ammontare del capitale sociale.

Quando la società si è iscritta nel R.I. prima dell’autorizzazione dell’autorità competente,

può essere cancellata dal R.I. in seguito all’istanza dell’autorità presentata al Tribunale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società

dopo l'iscrizione nel R.I. È prevista la possibilità da parte dei soci di sanare il vizio eliminando la

causa che rende nulla la società e, in virtù della pubblicità effettuata nel R.I. dell’avvenuta

sanatoria, si impedisce la dichiarazione di nullità. Qualora non sia possibile compiere tale

sanatoria, la società verrà posta in liquidazione con contestuale nomina dei liquidatori.

La nullità può essere:

Fatta valere da chiunque vi abbia interesse (socio, amministratore, creditore);

Rilevata d’ufficio dal Giudice in sede processuale;

Dichiarata in qualsiasi momento, non sussistendo alcun termine né di decadenza

né di prescrizione.

Page 36: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

27

Cap 6 Le azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

CAPITOLO 6 LE AZIONI

1. Disposizioni generali

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali,

lo statuto può escludere l'emissione di azioni o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di

legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, le azioni possono essere emesse:

Con valore nominale, cioè il valore di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del

capitale sociale;

Senza valore nominale, cioè, per calcolare l’entità della partecipazione al capitale

sociale, si deve far riferimento al rapporto tra il numero delle azioni possedute e il

numero delle azioni emesse in totale dalla società.

A prescindere se le azioni sono emesse con o senza valore nominale, a ciascun socio è assegnato

un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non

superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione

delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore

all'ammontare globale del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari

devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è

stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari

sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle

obbligazioni da essa derivanti.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti: si parla

di azioni ordinarie. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo

statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente

liberate, non possono essere emessi titoli al portatore, questo vale anche per i certificati

provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

I titoli azionari devono indicare:

1) la denominazione e la sede della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del R.I. dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo

delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate ;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

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Page 38: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

113 

Domande PASA vol 2 ‐ Diritto delle società 

DOMANDE 

1. Quali sono i requisiti essenziali del contratto di società?

2. Quali sono i vari tipi di società?

3. Caratteristiche dell’atto costitutivo delle società semplici e la loro eventuale modifica

4. Come possono essere effettuati i conferimenti di una S.S.?

5. Può essere conferita l’opera del socio?

6. Come può essere l’amministrazione di una S.S.?

7. Come si disciplina la revoca degli amministratori?

8. Cosa s’intende per giusta causa di revoca?

9. Quali sono gli obblighi degli amministratori di S.S.?

10. Quali sono i diritti dei soci di S.S.?

11. Cos’è il patto leonino?

12. Quali rappresentanze hanno i soci di S.S. nei confronti dei terzi?

13. Qual è la responsabilità dei soci di S.S. per i debiti societari?

14. Cos’è il beneficio d’escussione?

15. Quali sono le cause di scioglimento di una S.S.?

16. Cosa comporta la liquidazione della S.S.?

17. Come può uscire un singolo socio dalla società nella S.S.?

18. Discutere il caso particolare della S.S.

19. Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente di S.S.?

20. Differenza fra SNC regolare ed irregolare.

21. Esporre il divieto di concorrenza del socio.

22. Riduzione del capitale sociale di una SNC.

23. Proroga e cancellazione di una SNC.

24. In una SAS differenza  tra  socio accomandante e  socio accomandatario e discutere del

relativo divieto d’immistione.

25. Differenza tra società di persone e società di capitali.

26. Com’è l’autonomia patrimoniale nel caso di socio unico di una SPA?

27. Qual è il capitale sociale minimo di una SPA?

28. Come può essere formato l’atto costitutivo di una SPA?

Page 39: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

119

Schemi per il ripasso PASA vol 2 - Diritto delle società

La costituzione della S.P.A.

Stipulazione del contratto per atto

pubblico

• Per costituzione simultanea (o immediata) - art. 2328 c.c.

• Per pubblica sottoscrizione (o successiva) - art. 2333 c.c.

Deposito dell'atto costitutivo presso

l'ufficio delle imprese

• Se il notaio o gli amministratori non provvedono, pur essendoobbligati per norma, ciascun socio può effettuare il deposito aspese della società

• Termine di 20 giorni

• Per procedere alla costituzione è necessario: 1. che siasottoscitto per intero il capitale sociale, 2. che sia versato pressouna banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel casodi costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare, 3.che in caso di conferimenti di beni in natura o crediti sia statapresentata la relazione giuridica di stima da un esperto designatodal tribunale,4. che sussistano le autorizzazioni e le atrecondizioni richieste dalla legge per la costituzione.

Iscrizione nel registro delle imprese

• Con l'iscrizione nel R.I. la società acquista la personalità giuridica

• Per le operazioni compiute in nome della società primadell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili ilsocio unico fondatore e tutti i soci che hanno deciso, autorizzatoo consentito il compimento dell'operazione.

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PER SCARICARE

PASA – MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

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Page 41: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PASACONTRATTI, TITOLI DI CREDITO, PROCEDURE

CONCORSUALI

AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE

AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)

3

Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

Page 42: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

A Fabio,

amico di tante

avventure universitarie

nonché fonte di molti consigli.

Il tuo ricordo è impresso nella mente.

Page 43: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

INDICE

Premessa ............................................................................................................................................................................. I Condizioni d’uso: ................................................................................................................................................................ II I 7 passi per l’apprendimento: ........................................................................................................................................... III Abbreviazioni ..................................................................................................................................................................... IV

PARTE PRIMA: I SINGOLI CONTRATTI .......................................................................................................................... 1

CAPITOLO 1 Della Vendita .................................................................................................................................................. 1

1. Disposizioni generali ................................................................................................................................................... 12. Obblighi del compratore ............................................................................................................................................ 13. Effetti obbligatori ....................................................................................................................................................... 24. Rischio per il compratore e figure contrattuali tutelative .......................................................................................... 35. Vendita mobiliare ed immobiliare .............................................................................................................................. 5

CAPITOLO 2 Somministrazione .......................................................................................................................................... 7

1. Nozione ...................................................................................................................................................................... 72. Entità, determinazione e pagamento del prezzo ....................................................................................................... 73. Patto di preferenza e di esclusiva ............................................................................................................................... 9

CAPITOLO 3 I Contratti di Distribuzione .......................................................................................................................... 11

1. Contratto estimatorio ............................................................................................................................................... 112. Concessione di vendita ............................................................................................................................................. 113. Franchising ............................................................................................................................................................... 12

3.1 Nozione .............................................................................................................................................................. 12 3.2 Tipologie ............................................................................................................................................................. 13 3.4 Obbligazioni delle parti ...................................................................................................................................... 15 3.5 Gli obblighi precontrattuali di comportamento ................................................................................................. 15

CAPITOLO 4 Appalto ......................................................................................................................................................... 17

1. Disposizioni generali ................................................................................................................................................. 17

CAPITOLO 5 Mandato ....................................................................................................................................................... 19

1. Nozione .................................................................................................................................................................... 192. Obblighi del mandatario ........................................................................................................................................... 203. Obblighi del mandante ed estinzione del mandato ................................................................................................. 224. Commissione ............................................................................................................................................................ 235. Spedizione ................................................................................................................................................................ 24

CAPITOLO 6 Contratto d’Agenzia ..................................................................................................................................... 25

1. Nozione .................................................................................................................................................................... 25

CAPITOLO 7 Mediazione ................................................................................................................................................... 26

1. Nozione .................................................................................................................................................................... 26

CAPITOLO 8 Contratto di Trasporto ................................................................................................................................. 27

1. Nozione .................................................................................................................................................................... 272. Trasporto di persone ................................................................................................................................................ 27

Page 44: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

3. Trasporto di cose ...................................................................................................................................................... 293.1 Nozione .............................................................................................................................................................. 29 3.2 Diritti ed obblighi del mittente........................................................................................................................... 29 3.3 Diritti ed obblighi del vettore ............................................................................................................................. 30 3.4 Azioni contro il vettore e trasporti cumulati ...................................................................................................... 32

CAPITOLO 9 Assicurazione ............................................................................................................................................... 33

1. Disposizioni generali ................................................................................................................................................. 332. Assicuratore .............................................................................................................................................................. 343. Soggetti del contratto ............................................................................................................................................... 354. Assicurazioni obbligatorie ........................................................................................................................................ 365. Caratteristiche del contratto (polizza) di assicurazione ........................................................................................... 366. Rischio ...................................................................................................................................................................... 387. Durata dell’assicurazione ......................................................................................................................................... 388. Pagamento del premio ............................................................................................................................................. 399. Validità del contratto ed agenti assicurativi ............................................................................................................. 4010. Assicurazioni contro i danni ................................................................................................................................... 41

10.1 Nozione ............................................................................................................................................................ 41 10.2 Principio indennitario ....................................................................................................................................... 42 10.3 Danni provocati dal sinistro ............................................................................................................................. 43 10.4 Responsabilità civile ......................................................................................................................................... 44

11. Assicurazione sulla vita ........................................................................................................................................... 4512. Riassicurazione ....................................................................................................................................................... 48

CAPITOLO 10 Associazione in Partecipazione.................................................................................................................. 50

1. Nozione .................................................................................................................................................................... 50

CAPITOLO 11 Contratti Bancari ........................................................................................................................................ 51

1. Impresa bancaria ...................................................................................................................................................... 512. Depositi bancari ........................................................................................................................................................ 523. Conto corrente ordinario ......................................................................................................................................... 53

3.1 Operazioni bancarie in conto corrente .............................................................................................................. 55 4. Apertura di credito ................................................................................................................................................... 565. Anticipazione bancaria ............................................................................................................................................. 576. Crediti documentari ................................................................................................................................................. 597. Sconto bancario ........................................................................................................................................................ 598. Cassette di sicurezza ................................................................................................................................................. 609. Mutuo ....................................................................................................................................................................... 60

9.1 Mutuo di scopo .................................................................................................................................................. 61

CAPITOLO 12 Deposito ..................................................................................................................................................... 63

1. Nozione e natura giuridica ....................................................................................................................................... 632. Obblighi delle parti ................................................................................................................................................... 633. Figure affini ............................................................................................................................................................... 644. Deposito irregolare ................................................................................................................................................... 645. Deposito nei magazzini generali ............................................................................................................................... 646. Il contratto di parcheggio ......................................................................................................................................... 65

CAPITOLO 13 I Contratti per Il Turismo ........................................................................................................................... 66

1. Contratto d’albergo .................................................................................................................................................. 662. I contratti di viaggio .................................................................................................................................................. 67

Page 45: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

CAPITOLO 14 Intermediazione Finanziaria ...................................................................................................................... 69

1. Leasing ...................................................................................................................................................................... 691.1 Nozione, tipologie e natura giuridica ................................................................................................................. 69 1.2 Obbligazioni delle parti e ripartizione dei rischi ................................................................................................. 70 1.3 Differenze tra contratti affini ............................................................................................................................. 72 1.4 Il lease-back ........................................................................................................................................................ 72

2. Factoring ................................................................................................................................................................... 732.1 Nozione e funzione ............................................................................................................................................ 73 2.2 Obbligazioni delle parti ...................................................................................................................................... 74 2.3 Le norme sulla trasparenza dei servizi finanziari ............................................................................................... 74 2.4 Rapporti tra factoring e cessione del credito ..................................................................................................... 75 2.4 Il fallimento del cedente, del debitore ceduto e differenze .............................................................................. 76

3. Cartolarizzazione dei crediti ..................................................................................................................................... 773.1 Nozione .............................................................................................................................................................. 77 3.2 Vantaggi e svantaggi dell’ABS ............................................................................................................................ 78

4. Crediti al consumo .................................................................................................................................................... 785. I servizi di pagamento ............................................................................................................................................... 796. Carte di credito ......................................................................................................................................................... 817. Moneta elettronica................................................................................................................................................... 82

CAPITOLO 15 Intermediazione Mobiliare ........................................................................................................................ 84

1. Introduzione del mercato mobiliare......................................................................................................................... 842. Definizioni di contratti .............................................................................................................................................. 843. Mercati ed intermediari ........................................................................................................................................... 854. Mercato secondario regolamentato e non .............................................................................................................. 865. M.R. italiani .............................................................................................................................................................. 876. Le attività della SGM................................................................................................................................................. 877. Struttura societaria della SGM ................................................................................................................................. 88

7.1 Prospetto............................................................................................................................................................ 89 7.2 Scioglimento della SGM ..................................................................................................................................... 90

8. CCG ........................................................................................................................................................................... 909.SGA ............................................................................................................................................................................ 9110. Consob .................................................................................................................................................................... 92

10.1 Funzioni della Consob ...................................................................................................................................... 94 11. Servizi e attività d’investimento ............................................................................................................................. 9512. Sim e banche .......................................................................................................................................................... 9613. SICAV ...................................................................................................................................................................... 9714. SGR ......................................................................................................................................................................... 9715. F.C.I. Fondi Comuni d’Investimento ....................................................................................................................... 9816. Offerte al pubblico risparmio ................................................................................................................................. 99

16.1 Nozione ............................................................................................................................................................ 99 16.2 Sollecitazione all’investimento ...................................................................................................................... 100 16.3 Tipi di negoziazione ........................................................................................................................................ 102 16.4 obblighi informativi ........................................................................................................................................ 103 16.5 Messaggi pubblicitari ..................................................................................................................................... 104 16.6 Inapplicabilità della disciplina speciale per la sollecitazione all’investimento ............................................... 105 16.7 Sanzioni penali ed amministrative ................................................................................................................. 106 16.8 OPA e OPS ...................................................................................................................................................... 107 16.9 Passivity rule, clausola di reciprocità e regola di neutralizzazione ................................................................ 108 16.10 OPA obbligatoria .......................................................................................................................................... 109 16.11 Offerta fuori sede e a distanza ..................................................................................................................... 111

17. Il delisting ............................................................................................................................................................. 111

Page 46: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PARTE SECONDA I TITOLI DI CREDITO ...................................................................................................................... 112

CAPITOLO 1 Titoli di Credito In Generale....................................................................................................................... 112

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 112 2. Caratteristiche dei titoli di credito.......................................................................................................................... 113 3. Circolazione dei titoli di credito .............................................................................................................................. 115 4. Titoli di credito impropri e documenti di legittimazione ........................................................................................ 116 5. Vincoli ..................................................................................................................................................................... 117 6. Esercizio del diritto cartolare.................................................................................................................................. 118 7. Ammortamento ...................................................................................................................................................... 118 8. Gestione Accentrata ............................................................................................................................................... 119

CAPITOLO 2 La Cambiale ................................................................................................................................................ 121

1. Funzione economica, nozione e tipologie .............................................................................................................. 121 2. I requisiti della cambiale ......................................................................................................................................... 122 3. Cambiale in bianco, incompleta e particolarità della rappresentanza cambiaria .................................................. 123 4. La circolazione della cambiale: la girata ................................................................................................................. 124 5. Funzione di garanzia della girata ............................................................................................................................ 125 6. L’avallo .................................................................................................................................................................... 125 7. L’accettazione della cambiale tratta....................................................................................................................... 126 8. Autonomia delle obbligazioni cambiario. Gerarchia degli obbligati....................................................................... 127 9. Il pagamento della cambiale .................................................................................................................................. 127 10. L’azione di regresso. Il protesto ........................................................................................................................... 128 11. Le azioni extracambiarie ....................................................................................................................................... 130 12. Il regime delle eccezioni cambiarie ...................................................................................................................... 130 13. Le cambiali finanziarie .......................................................................................................................................... 131

13.1 Emittenti di cambiali finanziarie .................................................................................................................... 131 13.2 Sponsor, certificazione del bilancio e investitori professionali ...................................................................... 133

CAPITOLO 3 L’Assegno Bancario .................................................................................................................................... 135

1. Nozione .................................................................................................................................................................. 135 2. I requisiti dell’assegno ............................................................................................................................................ 135 3. Assegno post-datato............................................................................................................................................... 136 4. La banca trattaria ................................................................................................................................................... 137 5. L’assegno falsificato ................................................................................................................................................ 138 6. La circolazione dell’assegno. Il pagamento ............................................................................................................ 138 7. Le azioni .................................................................................................................................................................. 138 8. Particolari tipologie di assegno bancario ............................................................................................................... 139 9. L’assegno circolare ................................................................................................................................................. 140 10. Limitazione all’uso del contante ........................................................................................................................... 141

PARTE TERZA LE PROCEDURE CONCORSUALI ........................................................................................................... 142

CAPITOLO 1 Le Procedure Concorsuali in Generale ...................................................................................................... 142

1. Categoria e caratteristiche comuni delle procedure concorsuali ........................................................................... 142 2. Principi generali delle procedure concorsuali: la «par condicio creditorum» ........................................................ 142

CAPITOLO 2 Presupposti del Fallimento ........................................................................................................................ 144

1. Presupposto soggettivo .......................................................................................................................................... 144 2. Requisiti dimensionali ............................................................................................................................................ 145 3. Presupposto oggettivo ........................................................................................................................................... 146 4. Fallimento senza impresa e imprenditore .............................................................................................................. 147

Page 47: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

CAPITOLO 3 Procedimento di Apertura del Fallimento ................................................................................................ 149

1. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento ............................................................................................................ 149 2. Tribunale competente ............................................................................................................................................ 150 3. Procedimento per la dichiarazione di fallimento ................................................................................................... 151 4. Sentenza dichiarativa di fallimento ........................................................................................................................ 152 5. Reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento ................................................................................................. 152

CAPITOLO 4 Organi del Fallimento ................................................................................................................................ 154

1. Tribunale fallimentare, funzioni interne ed esterne .............................................................................................. 154 2. Giudice delegato: i poteri ....................................................................................................................................... 155 3. Curatore ................................................................................................................................................................. 156

3.1 nomina, revoca e figure coadiutrici ................................................................................................................. 156 3.2 Compenso ........................................................................................................................................................ 158 3.3 Rendiconto ....................................................................................................................................................... 159 3.4 Responsabilità .................................................................................................................................................. 160 3.5 Attribuzioni ...................................................................................................................................................... 160

4. Comitato dei creditori ............................................................................................................................................ 162 4.1 Nomina, composizione, funzionamento .......................................................................................................... 162 4.2 Funzioni ............................................................................................................................................................ 162 4.3 Compenso e responsabilità .............................................................................................................................. 163

CAPITOLO 5 Effetti del Fallimento per Il Debitore ........................................................................................................ 164

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 164 2. Effetti di tipo patrimoniale: spossessamento ......................................................................................................... 164 3. Effetti di tipo personale .......................................................................................................................................... 167

CAPITOLO 6 Effetti del Fallimento per i Creditori .......................................................................................................... 169

1. Concorso formale e sostanziale .............................................................................................................................. 169 2. Regole di formazione del passivo ........................................................................................................................... 169 3. Compensazione ...................................................................................................................................................... 170 4. Crediti extraconcorsuali e condizionali .................................................................................................................. 170 5. Crediti concorsuali (privilegiati, chirografari e subordinati) ................................................................................... 171 6. Coobbligati in solido ............................................................................................................................................... 172

CAPITOLO 7 Gli Effetti del Fallimento sugli Atti Pregiudizievoli ai Creditori ................................................................ 173

1. Azione revocatoria ................................................................................................................................................. 173 2. Azione revocatoria ordinaria o Pauliana ................................................................................................................ 173 3. Revocatoria fallimentare ........................................................................................................................................ 175

3.1 Esenzioni della revocatoria fallimentare .......................................................................................................... 177 3.2 Decadenza dell’azione revocatoria fallimentare e effetti della revocazione ................................................... 178

CAPITOLO 8 Gli Effetti del Fallimento sui Rapporti Giuridici Preesistenti .................................................................... 179

1. Rapporti pendenti .................................................................................................................................................. 179

CAPITOLO 9 Custodia e Amministrazione delle Attività Fallimentari ........................................................................... 180

1. Apposizione di sigilli ............................................................................................................................................... 180 2. Redazione dell’inventario ....................................................................................................................................... 180 3. Presa in consegna dei beni ..................................................................................................................................... 180 4. Fascicolo della procedura ....................................................................................................................................... 181 5. Elenchi dei creditori ................................................................................................................................................ 181

Page 48: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

CAPITOLO 10 Accertamento del Passivo ....................................................................................................................... 182

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 182 2. Fase necessaria ....................................................................................................................................................... 182 3. Fase eventuale ........................................................................................................................................................ 184

CAPITOLO 11 Esercizio provvisorio dell’Impresa… ........................................................................................................ 185

1. Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito .......................................................................................................... 185 2. Affitto d’azienda ..................................................................................................................................................... 186 3. Programma di liquidazione..................................................................................................................................... 186 4. Vendita dei beni ..................................................................................................................................................... 187

CAPITOLO 12 Ripartizione dell’Attivo ............................................................................................................................ 189

1. Criteri di ripartizione dell’attivo ............................................................................................................................. 189 2. Procedimento ed esecuzione della ripartizione dell’attivo .................................................................................... 190

2.1 Riparti parziali .................................................................................................................................................. 190 2.2 Riparto finale .................................................................................................................................................... 191

CAPITOLO 13 Chiusura del Fallimento ........................................................................................................................... 192

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 192 2. Ipotesi di chiusura .................................................................................................................................................. 192 3. Riapertura del fallimento ....................................................................................................................................... 193 4. Esdebitazione ......................................................................................................................................................... 193

CAPITOLO 14 Concordato Fallimentare ......................................................................................................................... 195

1. Funzione ed oggetto del concordato fallimentare ................................................................................................. 195 2. Iter del concordato ................................................................................................................................................. 196

CAPITOLO 15 Fallimento di Società ............................................................................................................................... 199

1. Amministratori e liquidatori ................................................................................................................................... 199 2. Società con soci a responsabilità illimitata ............................................................................................................. 199 3. SRL .......................................................................................................................................................................... 200 4. Patrimoni destinati ad uno specifico affare ........................................................................................................... 201

CAPITOLO 16 Concordato Preventivo ............................................................................................................................ 202

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 202 2. Presupposti per l’ammissione al concordato preventivo ....................................................................................... 202 3. Domanda di concordato ......................................................................................................................................... 203 4. Ammissione ed effetti del decreto di apertura del concordato preventivo ........................................................... 205 5. Provvedimenti immediati ....................................................................................................................................... 205 6. Delibera del concordato ......................................................................................................................................... 206

CAPITOLO 17 Accordi di Ristrutturazione dei Debiti ..................................................................................................... 207

1. Procedimento ......................................................................................................................................................... 207 2. Transazione fiscale ................................................................................................................................................. 207

CAPITOLO 18 Liquidazione Coatta Amministrativa ....................................................................................................... 208

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 208 2. Apertura della procedura ....................................................................................................................................... 208 3. Commissario liquidatore ........................................................................................................................................ 209

Page 49: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

4. Concordato di liquidazione ..................................................................................................................................... 210

CAPITOLO 19 Amministrazione Straordinaria Comune ................................................................................................. 211

1. Premessa ................................................................................................................................................................ 2112. Apertura e svolgimento della procedura................................................................................................................ 2113. Chiusura della procedura ....................................................................................................................................... 212

CAPITOLO 20 Amministrazione Straordinaria Speciale ................................................................................................. 213

1. Ammissione e svolgimento della procedura .......................................................................................................... 2132. Chiusura della procedura ....................................................................................................................................... 213

DOMANDE ...................................................................................................................................................................... 214

Schemi per il ripasso ...................................................................................................................................................... 217

Page 50: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

PER SCARICARE

PASA – MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

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Page 51: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

I

Premessa

Ti manca l’esame di Diritto Commerciale? Anche tu (come noi) lo hai lasciato alla fine del tuo percorso di

studio, convinto che, tolti tutti gli esami, potrai dedicarti con maggiore impegno a quest’ultimo scoglio? Già

ti spaventa solo sentirlo nominare? Il tuo professore è spietato? È inutile che continui a leggere/decifrare la

stessa pagina da ore e ore e a passare le nottate sui libri. Il tempo scorre e l’esame si avvicina. Finché non

farai qualcosa, ti persuaderai dall’idea che non riuscirai mai ad imparare, ricordare e ripetere, ma

soprattutto a capire tutti gli argomenti e in tempo. Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è la soluzione al tuo

problema!!!

Siamo Leonardo e Domenico, laureati in Economia Aziendale, con svariate esperienze nell’affrontare esami

e una maniacale voglia di ottimizzare l’apprendimento: studiare in poco tempo e riscontrare brillanti

risultati. Abbiamo deciso di pubblicare il DIRITTO COMMERCIALE - PASA, per rendere più scorrevole e

chiaro lo studio del Diritto Commerciale e liberare lo studente dalla mole di studio. Infatti, molti studenti

già ne hanno fatto uso.

I libri sono stati realizzati seguendo l’indice dell’ultimissima versione del Campobasso (8 ver) e gli argomenti

sono stati chiariti ed esplicati prendendo spunto dal Codice Civile Commentato 2013 integrandolo con

codici superiori, sentenze della cassazione, legge sull'artigianato e legge fallimentare esplicata. Inoltre

l’intero testo è stato aggiornato al Decreto CRESCITA RENZI, D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116.

Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è tutto ciò che bisogna sapere per superare l’esame e come tale:

agevola la lettura, data dal suo lessico chiaro e scorrevole;

accelera lo studio degli argomenti, che sono stati riordinati racchiudendo le parti essenziali;

semplifica la memorizzazione e il ripasso poiché contiene paragrafi, sotto paragrafi, diversi punti di

elenco, parole in risalto e uno spazio per ogni pagina dove poter annotare le parole chiavi

indispensabili per la creazione di una mappa mentale per il ripasso.

Se hai pensato di affidarti ad un colpo di fortuna, al tuo santino ad una bambola vudù o a qualsiasi altro rito

scaramantico, sei sulla strada sbagliata! Il fatto che i concetti sono astrusi, confusi e ambigui non giustifica

l’utilizzo di suddetti mezzi.

Non tentennare più, passa subito all’azione! Per superare brillantemente il tuo esame, metti ordine e fai

chiarezza sul diritto commerciale: studia sul PASA.

Page 52: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

L o studio del diritto in generale deve esserefatto dal codice civile e dalle leggi.

Questo studio risulta ostico, in quanto bisogna conoscere molti termini

tecnici, alcuni dei quali riassumono concetti alquanto complessi e inoltre alcuni articoli

rimandano ad altri articoli. Col PASA molti di questi termini tecnici

vengono spiegati in modo esaustivo ed il “rimbalzo” degli articoli viene risistemato in

maniera logica e riassuntiva, in maniera tale che la lettura/studio risulterà lineare, fluida, comportando riduzioni nel tempo di studio e un maggior apprendimento per lo studente.

Leonardo Palumbo

Page 53: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale
Page 54: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

34

Cap 9 Assicurazione PASA vol 3 - PARTE PRIMA: I CONTRATTI

Oneroso, dove le parti pur di conseguire un vantaggio (corrispettivo) si addossano un

determinato onere (sacrificio);

A prestazioni corrispettive, «do ut des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des» ha come

riferimento propriamente il nesso sinallagmatico, ponendo in risalto la reciprocità delle

attribuzioni, cioè se vi è impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta o

inadempimento, il contratto sarà nullo e l’altra parte non sarà più tenuta ad obblighi di dare,

fare e non fare;

Ad esecuzione continuata o periodica, cioè contratti che fanno sorgere obblighi di durata per

entrambe le parti, ossia quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso una

serie di prestazioni da realizzare contestualmente nel tempo, nel contratto di assicurazione

quindi il pagamento del premio dell’assicurato e eventuale risarcimento danno da parte

dell’assicuratore;

Formale, cioè necessità della forma scritta a probationem, cioè il contratto deve provato per

mezzo di atti e non provato mediante testimoni [art.1888 c.c.] e che deve essere concluso nel

rispetto delle regole sulla trasparenza e sul diritto di recesso.

2. Assicuratore

Art. 1883 c.c. dice che: «L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto

pubblico o da società per azioni e con l’osservanza delle leggi speciali».

L’esercizio delle assicurazioni può essere quindi svolta da:

a) Società per azioni a capitale pubblico;

b) Società private nella forma di:

S.p.A.

Cooperative di assicurazione, dove il socio, che intende farsi assicurare, deve

necessariamente stipulare un contratto autonomo di assicurazione, pagandone i

dovuti premi a condizioni favorevoli ed è consentito lo svolgimento dell’attività a

favore di terzi.

Page 55: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

35

Cap 9 Assicurazione PASA vol 3 - PARTE PRIMA: I CONTRATTI

Mutue assicuratrici, dove per acquistare la qualità di socio è necessario assicurarsi

presso la società. L’estinzione dell’assicurazione comporta la perdita della qualità di

socio. I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro i limiti massimi

stabiliti dall’atto costitutivo. Il pagamento del premio corrisponde al versamento del

conferimento. Le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale. Non è

previsto lo svolgimento dell’attività a favore di terzi, però è ammessa la possibilità che

vengano effettuati conferimenti alla società da parte di terzi, che acquisiranno la

qualità di soci sovventori non assicurati i quali:

possono essere attribuiti voti plurimi in sede assembleare, ma il numero dei

loro voti devono essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci

assicurati;

possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli

amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

3. Soggetti del contratto

I soggetti del contratto di assicurazione sono:

1) L’assicuratore, ossia colui che esercita l’impresa di assicurazione;

2) Il contraente, colui che stipula il contratto e si obbliga a pagare il premio:

- Per conto proprio;

- Per conto altrui, [art.1891 c.c.] , cioè la figura del contraente non coincide con

quella dell’assicurato, dove al momento della conclusione del contratto viene

indicato il nome dell’assicurato, di cui già si conosce l’identità. Ad esempio il

caso dell’assicurazione stipulata dalla casa motociclistica a favore di un pilota

impegnato in una gara del Gran Premio;

- Per conto di chi spetta, *art. 1891 c.c.+ , cioè quando il nome dell’assicurato

viene indicato successivamente, in quanto non si conosce l’identità o questa è

incerta. Ad esempio è il caso di contratto di assicurazione stipulato da un

proprietario di un autobus turistico che deve trasportare in gita un gruppo di

studenti di una scuola e dei quali ignora l’identità.

3) Assicurato, colui che subisce il rischio e per conto del quale è stipulata l’assicurazione;

Page 56: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

36

Cap 9 Assicurazione PASA vol 3 - PARTE PRIMA: I CONTRATTI

4) Beneficiario, colui che, al verificarsi del rischio, ha il diritto di ricevere l’indennizzo.

Il contraente, l’assicurato e il beneficiario possono essere la stessa persona. Però all’art. 1890 c.c. la

figura di assicurato e contraente non coincidono, infatti il contratto può essere stipulato in nome altrui

da chi non ne ha il potere allora, in base alle regole della rappresentanza, all’interessato sarà ratificato

anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. In ogni caso fino a quando l’assicuratore non ha avuto

conoscenza della ratifica o del rifiuto, il contraente, in deroga alle regole del falsus procurator, sarà

ritenuto personalmente ad osservare gli obblighi discendenti dal contratto. In particolare egli deve

all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto

della ratifica. Allorché l’assicurazione è stipulata per caso di morte, l’assicurato e beneficiario devono

essere 2 persone distinte.

4. Assicurazioni obbligatorie

Assicurazioni obbligatorie sono:

Assicurazioni contro i danni per la circolazione dei veicoli;

Assicurazioni contro i rischi della navigazione o dei natanti;

Assicurazioni sociali, finalizzate a coprire i rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori (infortuni,

malattie, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, ecc …). Presuppongono che lo Stato

o il datore di lavoro si accolli parte degli oneri assicurativi e vengono svolte da organismi di

carattere pubblico (INPS. INAIL).

5. Caratteristiche del contratto (polizza) di assicurazione

Art. 1887 c.c. Efficacia della proposta: «La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il

termine di quindici giorni, o trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data

della consegna o della spedizione della proposta».

Secondo l’art. 1887 c.c., il contratto di assicurazione, quindi, si perfezionerà quando il proponente

(assicurato) avrà conoscenza dell’accettazione da parte dell’oblato (assicuratore), ancorché questa sia

redatta su moduli preposti dall’impresa assicuratrice. La proposta inoltrata all’assicuratore sarà

irrevocabile per quindici giorni o per trenta giorni, qualora occorra una visita medica. Tale termine

incomincia a decorrere dalla data di consegna o spedizione della proposta stessa. Tale contrattodecorre

Page 57: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

37

Cap 9 Assicurazione PASA vol 3 - PARTE PRIMA: I CONTRATTI

dalla mezzanotte del giorno della sua conclusione sino alla mezzanotte del giorno di scadenza del

medesimo.

Art. 1888 c.c. Prova del contratto: « Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui

sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o

copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale».

Quindi, se da un lato il rilascio della polizza di assicurazione al contraente costituisce un obbligo

dell’assicuratore, dall’altro presuppone l’accettazione della proposta dell’assicurato. In sostanza la

polizza di assicurazione:

Contiene le clausole contrattuali uniformi prestabilite dall’impresa, alle quali il contraente deve

aderire;

È composta di tre esemplari, uno per il contraente, uno per l’agente e l’altro per l’impresa di

assicurazione;

[Art. 1889 c.c.] può essere emessa all’ordine o al portatore. La prima prevede la girata per la

circolazione e la seconda prevede, per il trasferimento, la consegna. Il trasferimento della

polizza all’ordine o al portatore trasferisce anche il credito verso l’assicuratore, producendo i

medesimi effetti della cessione. In tal modo essa acquisterà la qualificazione di titolo di credito

improprio, l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei

confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato. In caso

di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative

all’ammortamento dei titoli all’ordine.

Art. 1892 c.c. e art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con e senza dolo o colpa grave:

Si ha annullamento del contratto di assicurazione quando le dichiarazioni sono inesatte o per

reticenze, cioè occultamento di informazioni fondamentali volontario o involontario, da parte del

contraente che ha agito con dolo o colpa grave. Se l’assicuratore conosceva il vizio di tali dichiarazioni,

decade dal diritto di impugnare entro tre mesi dal giorno della conoscenza. Invece, se il contraente ha

agito senza dolo o colpa grave, l’assicuratore può recedere dal contratto entro tre mesi dalla

conoscenza della dichiarazione inesatta o reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della

dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di

recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio

convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Page 58: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

38

Cap 9 Assicurazione PASA vol 3 - PARTE PRIMA: I CONTRATTI

6. Rischio

Art. 1895 c.c. e art. 1896 c.c. Inesistenza del rischio o cessazione dello stesso durante l’assicurazione:

«Se il rischio non esiste, al tempo della stipulazione del contratto di assicurazione, il negozio è nullo e il

contraente può chiedere la ripetizione del premio pagato; se il rischio cessa, dopo la stipulazione del

negozio, il contratto si scioglie, però l’assicuratore può percepire i premi fino al momento in cui la

cessazione gli venga comunicata o venga a sua conoscenza. L’assicurato sarà tenuto al pagamento in

relazione al momento in cui comunica all’assicuratore la fine del rischio e l’assicuratore avrà diritto a

ricevere il rimborso spese».

Art. 1897 c.c. e art. 1898 c.c. Diminuzione ed Aggravamento del rischio:

Il rischio è suscettibile di variazioni:

Se diminuisce e il contraente ne informa l’assicuratore, questi potrà esigere solo un premio

inferiore, ma con facoltà di recedere entro due mesi da tale comunicazione e la dichiarazione di

recesso dal contratto ha effetto dopo un mese;

Se si aggrava e ne informa immediatamente l’assicuratore, questi può recedere dal contratto

dandone comunicazione entro 1 mese dal ricevuto avviso. Il recesso può essere anche

immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto o ha

effetto quindici giorni se l’aggravamento è tale che l’assicuratore avrebbe chiesto un premio

maggiore. L’assicuratore non è tenuto al risarcimento del danno se l’aggravamento del rischio

sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione, se il nuovo stato di cose fosse esistito al

momento del contratto, posto che il sinistro si verifichi prima che siano trascorsi i termini per la

comunicazione e per l’efficacia del recesso. In caso contrario la somma dovuta è ridotta, tenuto

conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il

maggiore rischio fosse esistito al momento della stipula.

7. Durata dell’assicurazione

Art. 1899 c.c. Durata dell’assicurazione: «L’assicurazione ha effetto dalla mezzanotte del giorno della

conclusione del contratto (termine a quo) alla mezzanotte del giorno di scadenza convenzionalmente

stabilito (termine ad quem), ma resta sospeso fino al pagamento del premio o della prima rata del

premio. L’assicuratore ha la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza

annuale. Dove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l’assicurato abbia facoltà di recedere con

preavviso di sessanta giorni».

Art. 1900 c.c. Sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall’assicurato:

L’obbligo dell’assicuratore di assumersi il rischio non si estende a quei sinistri cagionati da dolo o colpa

grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salva diversa pattuizione per la sola colpa grave,

Page 59: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale
Page 60: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

112

Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

PARTE SECONDA I TITOLI DI CREDITO

CAPITOLO 1 TITOLI DI CREDITO IN GENERALE

1. Premessa

Funzione essenziale dei titoli di credito è consentire la cessione del diritto in esso indicato tramite il loro

stesso trasferimento, per rendere più agevole e veloce la circolazione del credito. Gli elementi che

caratterizzano i titoli di credito sono:

a) Incorporazione, l’acquisizione del titolo (foglio di carta, targhetta in plastica o di metallo) è

necessaria per ottenere la titolarità del diritto in esso indicato. Colui che è proprietario del

documento sarà titolare anche del diritto in esso incorporato (regola del possesso vale titolo).

Ne deriva che se il documento viene trasferito, con esso anche il relativo diritto incorporato; se

vi è la perdita del titolo, vi è la perdita del diritto in esso incorporato. Il possessore del titolo

non corre il rischio che la prestazione in essa incorporata venga adempiuta ad altri, né che il

debitore possa contestare il pagamento fatto a persone diverse, le quali hanno il possesso del

titolo.

b) Letteralità, la pretesa delle parti deve essere conforme dal testo del titolo. Ad esempio se su

una cambiale di valore di 1.000 €, il debitore non potrà ne pagare di meno e il creditore non

potrà pretendere di più, in altri termini le parti si devono attenere alla “lettera” a ciò che è

scritto nel titolo. Si distingue in letteralitàcompleta e incompleta, la prima presuppone che nel

titolo sono contenute tutte le indicazioni occorrenti alla validità del diritto di credito

incorporato, es. la cambiale; la seconda presuppone che nel titolo sono indicati direttamente o

indirettamente ulteriori documenti che specificano il contenuto del diritto cartolare, es.

l’azione.

c) Autonomia, il titolo di credito è svincolato dalla causa per cui è stata emessa, cioè ad esempio,

se il debitore emette un titolo di credito per acquistare un bene mobile e questo bene risulta

difettoso o non avviene il passaggio di proprietà in quanto il bene risulta rubato, il debitore

dovrà pagare al creditore quanto ivi contenuto nel titolo e il creditore potrà pretendere dal

debitore che egli adempia all’obbligazione scaturente dal titolo di credito.

Page 61: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

113

Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

d) Astrattezza, il titolo di credito,c.d. titolo cartolare, non contiene la causa per la quale è stato

emesso. Però altri titoli sono causali, cioè il titolo contiene la causa per la quale è stato emesso

e di conseguenza non sono autonomi, ossia sono opponibili a tutti i possessori successivi.

I soggetti del rapporto causale e cartolare sono:

L’emittente, ossia chi emette il titolo;

Il prenditore, ossia chi riceve il titolo.

Se il prenditore trasferisce il titolo al terzo, il rapporto causale non coincide col rapporto cartolare, può

succedere che il terzo sia all’oscuro del rapporto causale. Se il prenditore non trasferisce il titolo, chi

acquista e chi vende nel rapporto sottostante coincide con chi emette e riceve nel rapporto cartolare.

2. Caratteristiche dei titoli di credito

I titoli di credito possono classificarsi in base:

A. Alla prestazione cui danno diritto, per cui distingueremo tra:

- Titolo di credito pecuniario, che danno diritto ad una prestazione in denaro, es. obbligazioni,

libretto di risparmio, cambiali, assegni ecc …;

- Titoli rappresentativi, che danno diritto ad una prestazione di consegna delle merci, in esse

indicate, es. fede di deposito, polizza di carico ecc …;

- Titoli partecipativi, che danno diritto, al possessore, di ricevere una specifica qualità

giuridica, cui deriva un insieme di diritti di varia portata, es. le azioni.

B. Alle modalità di trasferimento, per cui distingueremo:

Titoli al portatore; si trasferiscono con la loro semplice consegna, per cui il possessore

sarà legittimato all’esercizio del diritto sulla base della loro presentazione. Consentono

a chi li detiene di non doverne giustificarne il possesso; sono agevolmente trasferibili e

consentono una maggiore circolazione del credito; sono fortemente esposti al pericolo

di sottrazione o smarrimento; es. corporate bond, BOT, CCT, assegni bancari, libretti di

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114

Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

risparmio ecc … . I titoli al portatore possono essere emessi solo nei casi stabiliti dalla

legge e sono equiparabili al denaro.

Titoli all’ordine; sono intestati ad una persona determinata e circolano (si

trasferiscono) con la consegna materiale del documento accompagnata da girata

scritta sullo stesso dal precedente al successivo possessore del titolo. Quindi, il

possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate. Sono

molto meno esposti, rispetto ai titoli al portatore, al pericolo di sottrazione e

smarrimento. Sono esempi la cambiale, l’assegno circolare e bancario, i titoli

rappresentativi di merci. La girata è un negozio giuridico unilaterale che trasferisce

tutti i diritti inerenti al titolo. Essa va scritta nel titolo, di solito sul retro, e sottoscritta

dal girante. Il giratario può trasferire il titolo mediante una nuova girata.

La girata non può essere sottoposta a condizione, in caso contrario quest’ultima

risulterebbe come opposta e non può essere parziale, pena nullità della girata. Il

girante risponde dell’accettazione, del pagamento e può vietare una nuova girata.

La girata si distingue:

1) Propria, serve a trasferire tutti i diritti inerenti al titolo e può essere:

Piena, se contiene anche le indicazioni del giratario; la formula è:

”Per me pagate al sig …”

In bianco, il portatore può: riempirla col proprio nome o con quello

di altra persona; girare il titolo di nuovo in bianco o a persona

determinata; trasmettere il titolo a un terzo, senza riempire la girata

in bianco e senza girarla.

2) Impropria, non serve a trasferire il titolo e può essere:

Per incasso o per procura, dove il giratario è autorizzato ad

esercitare tutti i diritti inerenti il titolo e ha ricevere il

pagamento in nome e per conto del girante, del quale è il

rappresentante.

Per garanzia o a titolo di pegno, dove il giratario è autorizzato ad

esercitare sul titolo un diritto di pegno a garanzia del proprio

credito nei confronti del girante. In questo modo potrà ricevere

il titolo ritenendo la somma corrispondente al credito vantato.

Titoli nominativi, vi è indicato il nome del loro del loro possessore il quale sarà

legittimato al pagamento solo se il suo nome è annotato anche in un registro

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Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

appositamente predisposto dall’emittente. Sono esempio le obbligazioni, titoli di

Stato, libretti a risparmio. Il trasferimento dei titoli nominativi può avvenire in due

modalità:

Transfer (art. 2022c.c.) Il trasferimento avvenire attraverso la consegna del

titolo e il cambiamento della doppia intestazione. Il trasferimento della

legittimazione richiede il mutamento dell’intestazione sia sul titolo sia sul

registro dell’emittente, a cura e sotto le responsabilità di quest’ultimo su

richiesta dell’alienante o dell’acquirente. Se la richiesta è effettuata

dall’alienante quest’ultimo deve provare la propria identità e la propria

capacità di disporre (di agire) mediante certificazione Se invece dall’acquirente

quest’ultimo deve provare il suo acquisto mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

Girata (art. 2023c.c.) la quale deve contenere l’indicazione del giratario (non

può essere perciò in bianco) e deve essere sottoscritta anche da quest’ultimo

se il titolo non è interamente liberato, la data e la sottoscrizione del girante e

deve essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio. Tale

trasferimento non ha efficacia fino a che non ne sia fatta annotazione nel

registro dell’emittente, pertanto il giratario che dimostra di essere il

possessore del titolo in base ad una serie continua di girate, ha il diritto di

ottenere l’annotazione del trasferimento.

3. Circolazione dei titoli di credito

Per tutte e tre le tipologie deititoli di credito la legittimazione presuppone il possesso del titolo. Nei titoli

all’ordine e nominativi il possesso deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal

titolo. I titoli al portatore sono perciò definiti titoli a legittimazione reale. I titoli all’ordine e nominativi

sono invece titoli a legittimazione nominale.

Le qualità di proprietario-titolare (cioè di colui che è titolare del diritto cartolare) e possessore-

legittimato (cioè colui è il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge che sono diversi per i

tre tipi dititoli di credito) di regola coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo

si può verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) ed una

conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è invece

solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario).

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116

Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto

in forza in forza di un valido negozio di trasferimento, che di regola trova fondamento nel rapporto

fondamentale tra le parti.

Si ha invece circolazione irregolare quando non si basa su un valido negozio di trasferimento, è il caso di

acquisto a non domino nel caso in cui iltitoli di credito è stato rubato. Il possessore del titolo (il ladro)

non acquista la proprietà e la titolarità del diritto, che restano al derubato, ha però la possibilità di

esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione

fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione.

Inoltre si ha circolazione impropria quando ititoli di credito circolano secondo i meccanismi di diritto

comune, cioè nella forma e con gli effetti della cessione del credito e non quindi attenendosi secondo le

regole della circolazione deititoli di credito. In tal caso oggetto immediato del trasferimento è il diritto

cartolare non la proprietà del titolo: l’acquirente perciò succede nella posizione del precedente

creditore e resta esposto a tutte le eccezioni a questi opponibili. Tale tipo di circolazione avviene per

accordo fra le parti stesse affinché il titolo avvenga in maniera diversa, o avvenga con mezzo diverso

della girata, o per successione mortis causa o infine per fusione di società.

4. Titoli di credito impropri e documenti di legittimazione

I titoli di credito devono essere distinti dai documenti di legittimazione e dai titoli impropri che hanno

solo una funzione di legittimazione, e quindi non sono caratterizzati da un diritto letterale ed autonomo

(le norme del titolo V “Titoli di Credito” non si applicano a tali tipi di documenti art. 2002 c.c.).

I documenti di legittimazione hanno la funzione solo di individuare colui che ha il diritto ad una

prestazione, ad es. biglietti di viaggio, di spettacoli teatrali, gli scontrini, le ricevute. Essi quindi non

incorporano alcun diritto (anche quello della prestazione, ad es. chi chiede la prestazione può sempre

richiedere di provare il suo diritto, nel caso di sconti ferroviari) non sono titoli destinati alla circolazione.

L’unica regola deititoli di credito che si applica anche a questi documenti è l’art. 1992 c.c. cioè

l’adempimento della prestazione.

I titoli impropri sono finalizzati a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle regole

formali relative alla cessione, ma che, mediante la semplice girata (titoli all’ordine) o consegna (titoli al

portatore), ne producono i medesimi effetti (il debitore può opporre tutte le eccezioni che aveva

sull’originario possessore del titolo), ovviamente devono essere espressamente scritte sul contratto tali

clausole. Ad es. la polizza assicurazione può essere emessa con la clausola all’ordine o al portatore: in

questi casi il credito verso la società assicuratrice può circolare secondo le regole dei titoli all’ordine o al

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Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

portatore, mediante la semplice consegna del documento, producendo di fatto una cessione del

contratto di assicurazione.

I titoli impropri come i primi svolgono una funzione di legittimazione, per cui l’assicuratore è liberato se,

senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore della polizza, anche se

questi non è l’assicurato.

Ititoli di credito rientrano nel genere degli strumenti finanziari, detti titoli di massa, sonotitoli di credito

e nello stesso tempo titoli di massa (le azioni, le obbligazioni e i titoli di stato), non tutti gli strumenti

finanziari sono titoli di credito (come gli warrant, gli swap egli strumenti derivati).

5. Vincoli

Il credito incorporato nel titolo può essere soggetto a vincoli che costituiscono o trasferiscono diritti

reali art. 1997 c.c. (pegno, pignoramento, sequestro …). I suddetti vincoli non hanno effetto se non si

attuano nel titolo, cioè per i titoli al portatore l’attuazione si verifica con la consegna, per quelli

all’ordine è necessaria consegna e girata, ed infine per quelli nominativi debbano essere annotati sia sul

titolo sia nel registro dell’emittente. Ad ogni modo esistono delle eccezioni opponibili dal debitore al

possessore del titolo, il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni reali e personali:

1. Eccezioni reali o assolute, opponibile a qualsiasi possessore e si distinguono ulteriormente in:

Di forma, nel senso che il documento deve contenere tutte le indicazioni previste dalla

legge, pena rifiuto legittimo da parte del debitore di adempiere. Ad esempio la

cambiale presuppone la presenza della dicitura “Cambiale”;

Falsità della firma, nel senso che non può ritenersi obbligato il debitore che non ha

sottoscritto il titolo o contraffazione della firma;

Di mancanza di capacità, nel senso che il debitore potrà dimostrare che al momento

della sottoscrizione egli si trovava in condizioni di incapacità naturale o legale;

Di mancanza di rappresentanza, nel senso che il debitore potrà dimostrare che chi ha

sottoscritto in sua vece era in realtà privo del potere di rappresentarlo, cioè sprovvisto

di procura al momento dell’emissione del titolo;

Di mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio fondata sul titolo, nel senso che il

debitore potrà dimostrare che il diritto incorporato nel titolo sia caduto in

prescrizione;

2. Eccezioni personali o relative, opponibili ad un determinato possessore, possono distinguersi

in:

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Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

Eccezioni fondate sul rapporto giuridico sottostante; ad es. evizione e vizi della cosa;

Relative ai rapporti personali tra debitore e possessore attuale; ad esempio potrà

opporre l’eccezione di compensazione;

Relative alla legittimazione dell’attuale possessore, cioè il debitore può rifiutarsi di

pagare al possessore in mala fede, es. colui che ha rubato il titolo.

6. Esercizio del diritto cartolare

L’articolo di riferimento per l’esercizio del diritto cartolare è l’art.1992 c.c.. Nel primo comma il

legislatore descrive la legittimazione attiva (il diritto ad avere la prestazione), ossia chi acquista iltitoli di

credito in sede di circolazione attribuisce un diritto letterale ed autonomo. Anche colui che acquista in

buona fede il possesso del titolo, conformemente alle norme che ne disciplinano la circolazione, ne

diventa il proprietario acquisendo cosi, anche la titolarità del diritto in esso incorporato (possesso vale

titolo).

Nel secondo comma troviamo la legittimazione passiva. La regola generale del diritto comune del

pagamento in buona fede al creditore apparente afferma che se il debitore paga il possessore in mala

fede del titolo, sarà comunque liberato dal suo debito purché vi adempia senza dolo o colpa grave. Cioè,

il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma

anche quando, pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per

contestare il difetto di titolarità. Per ititoli di credito, invece, affinché il pagamento sia liberatorio il

debitore deve verificare la sussistenza della legittimazione attiva del possessore.

7. Ammortamento

Può accadere che il proprietario di untitoli di credito ne perda il possesso, a causa di smarrimento,

sottrazione (rubato) o distruzione (perdita involontaria del possesso), e con esso anche la possibilità di

esercitare il diritto ivi incorporato (quindi si trova nell’impossibilità di ottenere la prestazione).Per i titoli

all’ordine e nominativi, il codice civile detta una particolare disciplina la procedura di ammortamento

(artt. 2016-2020 e 2027). Il proprietario in mancanza del possesso del titolo, presenta ricorso al

presidente del tribunale nel luogo dove il titolo è pagabile chiedendo appunto l’ammortamento del

titolo, indicando gli elementi che identificano quel titolo anche se si tratta di titolo in bianco. Il

presidente del tribunale dopo gli opportuni accertamenti sommari, sulla verifica dei fatti e sul diritto del

denunziante (soffermandosi solo sulla perdita di legittimazione), pronuncia con decreto

l’ammortamento, da notificare al debitore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente

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119

Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

(possessore), diretto a privare di efficacia il vecchio titolo e ad autorizzare il pagamento di quest’ultimo

trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (se alla data di pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il

termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza).

In caso vi è opposizione da parte dell’eventuale detentore del titolo; l’opposizione deve essere proposta

dinnanzi allo stesso tribunale, che ha pronunciato l’ammortamento, con citazione da notificare al

ricorrente ed al debitore, e deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale. Si apre cosi un

ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l’effettiva titolarità del diritto cartolare e si chiude con

la revoca del diritto se l’opposizione è accolta. Se l’opposizione è respinta, il decreto di ammortamento

diventa definitivo ed il titolo (il diritto) è consegnato al possessore. Il titolo anche se resta in circolazione

è privato dal diritto dalla funzione di legittimazione, svolta dal decreto di ammortamento.

Il terzo acquirente di buona fede, anche se non ha proposto tempestivamente opposizione, può agire sia

contro l’ammortante che abbia riscosso la prestazione, per ottenere la prestazione quanto a lui

spettante quale titolare effettivo del credito, sia contro lo stesso debitore qualora egli abbia effettuato il

pagamento con dolo o colpa grave. Per i titoli al portatore, non è ammessa la procedura di

ammortamento, ad eccezione per i libretti di deposito e assegni bancari al portatore.Il possessore ha

comunque diritto ad ottenere la prestazione, nel caso di smarrimento o sottrazione del titolo (e di

distruzione non provata) previa denuncia all’emittente-debitore, dandogliene prova, solo decorso il

termine di prescrizione del titolo (art. .2006 c.c.). Solo cosi, infatti, il debitore è posto al riparo dal

pericolo di doppio pagamento.Il possessore che ne provi, invece, la distruzione (o titolo deteriorato), ha

diritto ad ottenere dall’emittente il rilascio di un titolo equivalente o di un duplicato (art. 2007 c.c.).

8. Gestione Accentrata

Con il progresso tecnologico, oggi, è subentrata la disciplina della Dematerializzazione cioè di scindere il

diritto dal documento. Tale novità ha risposto all’esigenza di rapidità dei traffici,facilità delle operazioni e

sicurezza riducendo cosi i rischi di smarrimento o di furto di titoli, derivanti dalla circolazione materiale

deltitoli di credito. Essa è utilizzata per i titoli di massa (cioè quelli in serie sulla base di una operazione

unitaria a contenuto omogeneo es. le obbligazioni, le azioni) cioè gli strumenti finanziari disciplinati

dall’art. 83 e 85 del TUIF (decreto legge n. 58 del 1998).Si parla di dematerializzazione della circolazione

quando il documento è sostituito da scritturazioni informatiche. Quindi al posto del documento

abbiamo il supporto informatico - elettronico, ma comunque vi è un documento cartaceo che ne accerta

l’esistenza. Si parla invece di dematerializzazione integrale quando il titolo cartaceo non viene nemmeno

emesso. Tale dematerializzazione è affidata a particolari società, dette di gestione accentrata, che ha il

compito non solo di rendere più sicuro il mercato dei titoli di massa informatizzato, ma anche di

custodire, svolgere e sorvegliare le operazioni di trasferimento di talititoli di credito. Fino a poco tempo

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Cap 1 Titoli Di Credito in Generale PASA vol 3 - PARTE SECONDA: I TITOLI DI CREDITO

fa tale compito era affidato in monopolio al Monte Titoli spa, oggi invece parallelamente aquesta si è

data la facoltà di svolgere tale compito ad altri società che rispondono a requisiti di patrimoniali

(capitale minimo) di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di controllo e di gestione

ed altri imposti dalla legge. Gli altri attori di questo sono gli intermediari (banche di investimento, SGR,

SICAV che svolgono compiti diversi e ben precisi), emittenti (società quotate) e i titolari degli strumenti

finanziari (che sono quei soggetti che possiedono i diritti su tali strumenti e che li affidano agli

intermediari per farli circolare o esercitare i loro diritti). La circolazione della gestione accentrata

avviene attraverso le operazioni di giro da un soggetto che intende trasferire il proprio strumento

finanziario ad un altro soggetto, questi lo comunica, questi lo comunica all’intermediario che segue

l’operazione; operazione che consiste nel trasferimento da parte dell’intermediario del titolo ad un altro

intermediario, il quale a sua volta lo ritrasferisce al proprio cliente e ne da comunicazione alla società di

gestione. Quest’ultima registra questa operazione e comunica agli intermediari l’avvenuta registrazione.

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202

Cap 16 Concordato Preventivo PASA vol 3 - PARTE TERZA: LE PROCEDURE CONCORSUALI

CAPITOLO 16 CONCORDATO PREVENTIVO

1. Premessa

Il concordato preventivo, al pari del fallimento, è una procedura concorsuale giudiziale, che però è a

carattere volontario, potendo aprirsi esclusivamente su richiesta del debitore. Il concordato è

qualificato dalla legge «preventivo», in quanto tende a prevenire l’apertura del fallimento. La procedura

può essere aperta qualora il debitore si trovi in uno «stato di crisi», espressione che designa una

condizione economico-finanziaria del debitore non necessariamente coincidente con lo stato

d’insolvenza o di decozione, potendo anche accedervi l’imprenditore che si trovi in pericolo d’insolvenza,

in quanto la procedura serve a prevenire il manifestarsi dello stesso. Quindi si può intendere per stato di

crisi anche lo stato d’insolvenza (art. 160 co. 3).

Il concordato preventivo presenta più di un punto di contatto col concordato fallimentare, dal quale si

differenzia per il fatto di costituire una procedura concorsuale autonoma, mentre l’altro s’inserisce

come momento o fase eventuale del fallimento. Invece hanno in comune che v’è l’accordo tra la

maggioranza dei creditori ed il debitore e che v’è l’intervento istituzionale degli organi della procedura

che giustifica l’estensione dell’efficacia dell’accordo nei confronti dei creditori non assenzienti.

Funzione del concordato preventivo è quella della soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,

funzione propriamente satisfattiva.

2. Presupposti per l’ammissione al concordato preventivo

Ai sensi dell’art. 160 co. 1: «L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un

concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la

soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre

operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione, nonché a società da questi partecipate, di azioni,

quote, obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziatori e titoli di debito;». Il contenuto

necessario della proposta concordataria, contenuto nella lettera a), pone la proposizione di riduzione di

debiti e/o dilazione di pagamenti, senza alcuna limitazione e senza che l’importo della decurtazione o la

durata del termine della moratoria possano avere una qualche rilevanza ai fini dell’ammissione alla

procedura. È possibile proporre operazioni straordinarie quali: fusioni, scissioni, trasformazioni; aumenti

di capitale sottoscritti dai creditori mediante compensazione; emissione di titoli di debito e di strumenti

finanziari partecipativi da attribuire ai creditori ecc… Con la cessione dei beni del debitore ai creditori si

avrà una liquidazione degli stessi affidata ad un liquidatore.

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203

Cap 16 Concordato Preventivo PASA vol 3 - PARTE TERZA: LE PROCEDURE CONCORSUALI

«b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel

corso della procedura;». La proposta deve necessariamente indicare il soggetto che assume le

obbligazioni scaturenti dal concordato. L’accollo dell’assuntore può essere cumulativo o liberatorio.

«c) la suddivisione in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; d) trattamenti

differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse»; non è prescritto che debbano essere indicate

anche le ragioni dei trattamenti differenziati tra le varie classi. Il Tribunale è chiamato a valutare

esclusivamente la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, quindi la ragionevolezza del

trattamento diseguale è rimessa esclusivamente ai creditori chiamati ad accettare la proposta.

Art. 160 co. 2: «La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non

vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a

quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto

riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato

nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti richiesti per il Curatore». È possibile

prevedere il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati.

3. Domanda di concordato

Ai sensi dell’art. 161 co. 1: «La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è

proposta su ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede

principale» ed è comunicata al PM, pubblicata nel R.I. entro il giorno successivo al deposito in

cancelleria.

Co. 2: «Il debitore deve presentare col ricorso: a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,

economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco

nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei

titolari dei reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i

creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili». Il piano e la documentazione

devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal debitore, in possesso dei

requisiti richiesti per essere Curatore e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

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Cap 16 Concordato Preventivo PASA vol 3 - PARTE TERZA: LE PROCEDURE CONCORSUALI

Co. 6: «L’imprenditore può depositare la domanda di concordato preventivo unitamente ai bilanci

relativi agli ultimi 3 esercizi, riservandosi di presentarla entro 60 e 120 gg, prorogabili a 180 gg. Nello

stesso termine il debitore può depositare domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti». Questo

termine serve per integrare il piano e produrre nuovi documenti.

Co. 7: «Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione alla procedura, il debitore può

compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale ed atti di

ordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito di

regolare compimento di tali atti». Anche durante la procedura di concordato il debitore che compie atti

eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione del G.D. sono inefficaci. Il

Tribunale può stabilire un valore limite al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione, in quanto il

legislatore tende ad alleggerire la procedura, eliminando la necessità di inutili adempimenti formali.

Co. 8: quando accoglie la domanda di concordato preventivo «il Tribunale dispone gli obblighi

informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere

sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione, la domanda viene dichiarata inammissibile

con decreto non soggetto a reclamo e se pendenti istanze di fallimento dei creditori o del PM, il debitore

inadempiente può essere assoggettato al fallimento». Durante la gestione che va dalla domanda di

concordato alla data di deposito del piano e dell’attestazione che ne convalida la fattibilità e veridicità

dei dati, il debitore deve rendere le informazioni che dimostrino che la situazione non sta peggiorando e

pregiudicando la par condicio creditorum.

Co. 9: «La domanda di concordato preventivo è inammissibile quando il debitore, nei 2 anni precedenti,

ha presentato altra domanda di concordato preventivo alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione

alla procedura o l’omologazione della ristrutturazione dei debiti».

Co. 10: «quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di presentazione

della domanda di concordato è di 60 gg prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di altri 60 gg». Col

“decreto fare” è stato introdotto lo strumento del c.d. concordato bianco, in pratica per consentire

all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dall’aggressione dei creditori, il

debitore può depositare al Tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle

somme che s’intendono pagare ai creditori. Per impedire l’abuso di tale strumento, cioè a rinviare il

momento del fallimento, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale

in bianco ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori.

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205

Cap 16 Concordato Preventivo PASA vol 3 - PARTE TERZA: LE PROCEDURE CONCORSUALI

4. Ammissione ed effetti del decreto di apertura del concordato preventivo

Ai sensi dell’art. 163 se non è stato dichiarato inammissibile il concordato preventivo, «Il Tribunale con

decreto, non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato. Col tale decreto, il

Tribunale: 1)delega un giudice alla procedura di concordato; 2)ordina la convocazione dei creditori;

3)nomina il commissario giudiziale; 4) stabilisce il termine non superiore a 15 gg entro il quale il

ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si

presumono necessarie per l’intera procedura o una percentuale non inferiore al 20% che il Giudice

determinerà. Su proposta del commissario giudiziale, il G.D. può disporre che le somme riscosse siano

investite. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede alla revoca

dell’ammissione al concordato».

Per quanto riguarda il commissario giudiziale, per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni, è un

pubblico ufficiale, e si applicano le norme relative al Curatore in quanto compatibili. Sembrerebbe che il

commissario giudiziale sia a tutti gli effetti un Curatore, ma a differenza di costui, egli non può

amministrare i beni del debitore e quindi riveste un ruolo di assistente del G.D. Ai sensi dell’art. 168 co.

1: «Dalla data di pubblicazione del ricorso (della domanda per l’ammissione al concordato preventivo)

nel registro delle imprese e fino al momento il decreto di omologazione del concordato preventivo

diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o

proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore». A causa del concordato preventivo

le prescrizioni vengono sospese e le decadenze non si verificano.

Art. 168 co. 2: «I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori

concorrenti, salvo autorizzazione del G.D.». «Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg che precedono la

data della pubblicazione del ricorso nel R.I. sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato».

Questa parte della norma disincentiva comportamenti opportunistici di alcuni creditori che, avuta

notizia dell’intenzione del debitore di ricorrere ad una procedura concorsuale minore, tentino di

procurarsi un titolo di prelazione.

5. Provvedimenti immediati

Art. 171: «Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori

con la scorta delle scritture contabili. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori la data

di convocazione degli stessi e la proposta del creditore».

Art. 172: «Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione

particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e

sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita almeno 10 gg prima dell’adunanza dei creditori».

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Cap 16 Concordato Preventivo PASA vol 3 - PARTE TERZA: LE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 173: «Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte

dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o

commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il

procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al PM e ai

creditori».

6. Delibera del concordato

Art. 175: «Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte

definitive del debitore. La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle

operazioni di voto».

Art. 176: «Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi

al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si

verifica nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio non hanno diritto al voto».

Art. 179: «Se non si raggiungono le maggioranze, il G.D. ne riferisce immediatamente al Tribunale, che

provvede a rendere inammissibile la proposta di concordato».

Art. 180: «Se il concordato è stato approvato, il Tribunale, se non sono proposte opposizioni, omologa il

concordato con decreto motivato non soggetto a gravame». Dopo l’omologazione, il commissario

giudiziale ne sorveglia l’adempimento.

Art. 186: «Ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il

concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione

deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto».

L’annullamento è rinviato all’art. 138 in quanto compatibile.

Page 75: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

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Domande PASA vol 3

DOMANDE

1. Qual è la natura giuridica del contratto di compravendita?

2. Qual è la causa del contratto di compravendita?

3. Come si determina il prezzo?

4. Quali sono le obbligazioni del venditore?

5. Quali sono le garanzie sui vizi ed evizione del compratore?

6. Quali sono le diverse modalità di determinazione dell’entità della somministrazione?

7. In cosa consiste il patto di preferenza e il patto di esclusiva?

8. Quali sono le caratteristiche della concessione di vendita?

9. Perché il contratto estimatorio è preferito alla vendita?

10. Dopo la consegna, chi è il proprietario della cosa oggetto del contratto estimatorio?

11. In cosa consiste il franchising?

12. Quali sono le obbligazioni dell’affiliato?

13. Quali sono le caratteristiche del contrato di appalto?

14. Il contratto di appalto è un contratto reale?

15. Quali sono le principali obbligazioni dell’appaltatore?

16. Cosa si intende per mandato con rappresentanza?

17. Qual è la differenza tra mandato con e senza rappresentanza?

18. A cosa serve la procura? È un contratto?

19. Quali sono i requisiti del contratto di mandato?

20. Quali sono le obbligazioni del mandatario?

21. Cos’è la clausola “star del credere”?

22. Cos’è la spedizione?

23. Quali sono gli elementi caratterizzanti del contratto di agenzia?

24. In cosa consiste l’attività dell’agente?

25. Quali sono gli obblighi del preponente in un contratto di agenzia?

26. Qual è la funzione del mediatore?

27. Quali sono le principali caratteristiche della mediazione?

28. Qual è l’obbligo principale del mediatore?

29. Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto?

30. Come regolata la responsabilità del vettore nel trasporto di persone?

31. Quali sono gli obblighi delle parti nel contratto di persone?

32. Qual è la disciplina dei trasporti cumulativi?

33. Qual è la funzione del contratto di assicurazione?

34. Qual è la disciplina prevista per il rischio assunto col contratto di assicurazione?

35. In cosa consiste il premio assicurativo?

36. Quali sono i soggetti del contratto di assicurazione?

37. Qual è la natura dell’assicurazione contro i danni? E quella sulla vita?

38. Cos’è la riassicurazione?

39. Cos’è l’associazione in partecipazione?

40. Cosa sono i contratti bancari?

41. Quali sono i diversi tipo di deposito bancario?

42. Cosa sono le clausole di massimo scoperto?

43. In cosa consiste l’anticipazione bancaria? E lo sconto bancario?

44. Quali sono gli elementi caratterizzanti sulle operazioni bancarie in conto corrente?

45. Qual è la differenza tra conto corrente bancario e ordinario?

Page 76: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

217

Schemi per il ripasso PASA vol 3

SCHEMI PER IL RIPASSO

Leasing Operativo e Finanziario

Nel leasing operativo Nel leasing finanziario

Oggetto del contratto beni strumentali standardizzati che, al termine del contratto, conservano un rilevante valore residuale e possono essere destinati a nuova utilizzazione

beni mobili o immobili, anche non standardizzati

Impresa di leasing generalmente essa è io stesso produttore o costruttore dei beni che concede in godimento

non è mai produttrice del bene: lo acquista o lo fa costruire dal produttore dietro specifica indicazione dell’impresa richiedente

Obblighi del concedente il concedente si obbliga altresì a fornire servizi collaterali, fra cui si pone come principale il mantenimento del bene in perfetta efficienza

non è prevista l’assunzione di obblighi collaterali a carico dell’impresa di leasing

Durata del contratto è solitamente breve ed in rari casi supera i tre anni

è superiore a quella del leasing operativo e, per i beni mobili, per io più corrisponde alla vita tecnico-economica di essi

Recesso dell’impresa utilizzatrice

ha facoltà di recesso prima del termine, dando adeguato preavviso

non le è consentito recedere prima del termine

Canone non è correlato ai costo del bene ma al valore dell’uso di esso e comprende altresì le remunerazioni per i servizi collaterali

è comprensivo dell’ammortamento del bene, dell’interesse sul capitale investito, delle spese e dell’utile dell’impresa di leasing

Page 77: Pasa - Manuale di Diritto Commericiale

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