periodico la radice marzo 2011

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“Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 DCI Sicilia, Prov. CL” ORGANO DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ VALLELUNGHESE Anno XII - N. 3+30 10 Marzo 2011 Per le P.I. anno VIII num. 1 Diceva la buon‘anima del Prof. Luciano Spoto: “Spesso la forma diventa sostanza”. Se si avesse il buon senso di leggere, neanche tanto atten- tamente, quello che è scritto nella sentenza e che di seguito riporto, si capirebbe, imme- diatamente che, l’affermazio- ne del Prof. Spoto, mai come questa volta, è vera e sacro- santa. Dice la sentenza n. 14261 del 7/dicembre/2010 emessa dalla sezione n. 1 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo: “…Oltretutto, pro- prio le ampie contestazioni di merito, articolate in giudizio dagli appellanti, inducono a ritenere che l’esito del proce - dimento non era affatto scontato e avrebbe potuto essere largamente condizio - nato, quanto meno sul piano motivazionale, dalla valuta- zione degli eventuali apporti partecipativi svolti dagli inte - ressati.” Gli appellanti sono: Il Dott. Pippo Montesano, il sotto- scritto e la Coop. Azione Sociale onlus. L ’esito del procedimento si riferisce al risultato della Commissione di accesso prefettizia, che ha operato negli uffici comunali di Vallelunga dal novembre 2008 al feb- braio 2009, cioè “Condizionamento Mafioso”. Quel risultato, cioè “Condizionamento Mafioso”, NON SAREBBE ST A TO “SCONT A TO” se soltanto fosse- ro state richieste agli APPELLANTI… quelle stesse AMPIE CONTEST AZIONI DI MERITO che, inve- ce, gli APPELLANTI hanno prodotto al Tribunale. Ed ancora, dice sempre la sentenza: “… Ritiene il Collegio, peraltro, che il mancato esame procedimen- tale delle corpose ed analitiche deduzioni, in fatto e in diritto, svolte dalla ricorrente, possa indurre l’ammini - strazione, anche solo sul piano motivazionale, a valu- tare diversamente i diversi elementi ritenuti indiziari della sussistenza di una infiltrazione mafiosa nella gestione dell’amministrazione locale, … O m i s s i s s Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, assorbiti gli altri motivi di censura, deve essere accolto e i provvedimenti impugnati annullati, salvi gli even- tuali ulteriori atti di competenza dell’Ammi- nistrazione.” Il Collegio è: Il Presidente del Tribunale Dott. Giorgio Giallombardo, il Consigliere Dott. Nicola Maisano, il Referendario Estensore Dott. Pier Luigi Tomaioli. La ricorrente si intende la parte ricorrente cioè Montesano, Piraino e Coop. L’amministrazione è: la Prefettura Tale Collegio ritiene dunque che, se la Commissione di Accesso avesse esaminato le “CORPOSE ed ANALI- TICHE DEDUZIONI, IN F A TTO E IN DIRITTO, presentate al TAR dalla parte ricorrente cioè Montesano, Piraino e Cooperativa, sarebbe stata indot- ta a VALUTARE DIVERSAMENTE gli elementi ritenuti indiziari di condizionamento mafioso nell’am- ministrazione di Vallelunga, anche solo sul piano delle MOTIVAZIONI e quindi, per i motivi sopra esposti, il ricorso viene accolto e il Decreto del Presidente della Repubblica annullato. PER T ANTO LA SENTENZA, E’ ENTRA T A NEL MERITO E NELLA SOST ANZA, ALTRIMENTI QUELLO CHE HANNO DETTO I GIUDICI NON AVREBBERO POTUTO DIRLO. SE FOSSE BASTATO IL VIZIO DI FORMA SI SAREBBERO FERMATI LI’, PUNTO E BASTA. INVECE, QUELLA CHE E’ UNA PURA FORMA- LITA’ , CIOE’ A VVISARCI PRIMA E F ARCI PRENDERE P AR TE ALL ’ A C C E S S O, POTEVA PORTARE LA COMMISSIONE PREFETTIZIA A BEN ALTRE CONCLUSIONI, PROBABILMEN- TE A NON F ARE SCIOGLIERE IL CONSIGLIO COMUNALE PER CONDIZIONAMENTO MAFIOSO. MA QUESTO, I GIUDICI, LO HANNO POTUTO AFFERMARE PERCHE’ HANNO ESAMINATO, SIA DAL PUNTO DI VISTA DEI F A TTI CHE DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO CIOE’ DELLE LEGGI DELLO STATO ITALIANO, LE CORPOSE E ANALITICHE DEDUZIONI DA NOI PRESENTATE. NELLA SENTENZA, PERTANTO, LA FORMA E’ DIVENT A T A SOST ANZA COME DICEVA IL PROF. SPOTO. MA DICO DI PIU’: Se, da quando iniziò il nostro ricorso (dicembre 2009) a quando il TAR decise di andare in sentenza, cioè il 22/ottobre/2010, gli Organi Inquirenti avessero beccato uno solo, solamente uno, dei consiglieri di maggioranza o di minoranza, uno dei cinque assessori, lo stesso Sindaco o un dipendente comunale qualsiasi, non dico con un arresto ma anche semplicemente con un avviso di garanzia, oggi, non avremmo potuto spalancare a festa le finestre del Municipio. La verità vera è che, di sostanziale non ci fu (prima della venuta della Commissione di accesso), non c’è stato (dopo, cioè dall’inizio dell’accesso fino al 22 ottobre 2010) e non c’è (anche ora) assolutamente nulla di rilevante ammini - strativamente e penalmente. Altrimenti, gia’, qualcuno di noi sarebbe al fresco e avrebbe visto il sole a scacchi. In tal caso, gli Organi Inquirenti avrebbero avuto la nostra totale e incondizio - nata approvazione, non avremmo fatto il ricorso, non avremmo chiesto aiuto alla Giustizia, così come abbiamo fatto, per avere “GIUSTIZIA.” Ciò non significa negare l’esi- stenza della mafia a Vallelunga. Significa, invece, che nell’Amministrazione Montesano non c’è stato alcun condizionamento mafioso, né tra i vari impie- gati del Municipio, né tra gli uomini della maggioranza, né sull’ unico Indipendente, né nella Giunta o sul Sindaco e neanche tra gli elementi della minoranza. A proposito di elementi della minoranza, rileviamo che tra le fila dell’opposizione soltanto Giusy Gaeta si è con- gratulata con il Sindaco, dimostrando d’avere capito che, la Sentenza non ha liberato dall’incubo soltanto Montesano e Piraino, ma l’intera Comunità di V allelunga e quindi l’intero Consiglio Comunale che la rappresenta. Ma questa è un’altra storia e si chiama educazione civica, prima che politica. Certo, a questo punto, nasce per logica stringente una domanda: Ma, allora, perché è successo tutto questo? Sicuramente non siamo noi che dobbiamo rispondere. Noi rimarremmo nel campo delle ipotesi. Noi possiamo e dobbiamo registrare che l’economia di Vallelunga è al suo minimo sopportabile: il paese è in vendita. Basta percorrere le strade per osservare quanti cartelli sono appesi alle porte o sui balconi con la scrit- ta “SI VENDE”; Come Associazione “La Radice”, ormai da anni, ci sobbarchiamo a prelevare la merce del “Banco Alimentare” da Caltanissetta, caricarla, scari- carla confezionarla in borse e distribuirla agli indigenti. Ebbene, in questi ultimi tempi registriamo un aumento mensile di famiglie che richiedono il pacco alimentare; l’Agricoltura che è stata sempre trainante oggi langue e il ricavato non supera le spese per la produzione; non esiste più neanche un falegname perché non serve; i muratori sono al palo e fanno soltanto piccole riparazio- ni ma devono essere organizzati come se fossero delle vere e proprie imprese; i piccoli artigiani tuttofare affo- gano nelle scartoffie, trattati come grandi imprenditori e soggetti a multe mortali come se fossero Paperon de Paperoni. Camminano sull’instabile filo della sussisten- za, sull’impossibilità materiale di correre dietro a miria- di di leggi, leggine, regolamenti, scadenze continue e tuttavia devono lavorare. Se fanno l’uno non possono fare l’altro. Fare l’altro presuppone un efficiente appara- to amministrativo dai costi rilevantissimi non proponi- bile a chi è costretto a prestare la sua manodopera per portare a casa il pane. Qualche impresa organizzata lavora fuori Vallelunga, Provincia e Sicilia; gli artigiani, RIAPERTO PER LEGALITÀ (chiuso e riaperto si riferiscono al periodo di amministrazione Sindaco Montesano) di Pino Piraino

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Numero del marzo 2011 de La Radice

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Page 1: Periodico La Radice Marzo 2011

“Poste Italiane - Spedizione inabbonamento postale art. 2comma 20/c legge 662/96 DCISicilia, Prov. CL”

ORGANO DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ VALLELUNGHESEAnno XII - N. 3+30 10 Marzo 2011 Per le P.I. anno VIII num. 1

Diceva la buon‘anima delProf. Luciano Spoto: “Spessola forma diventa sostanza”.Se si avesse il buon senso dileggere, neanche tanto atten-tamente, quello che è scrittonella sentenza e che di seguitoriporto, si capirebbe, imme-diatamente che, l’affermazio-ne del Prof. Spoto, mai comequesta volta, è vera e sacro-santa.Dice la sentenza n. 14261 del7/dicembre/2010 emessa dallasezione n. 1 del Tr i b u n a l eAmministrativo Regionale diPalermo: “…Oltretutto, pro-prio le ampie contestazioni dimerito, articolate in giudiziodagli appellanti, inducono aritenere che l’esito del proce-dimento non era affattoscontato e avrebbe potutoessere largamente condizio-nato, quanto meno sul pianomotivazionale, dalla valuta-zione degli eventuali apportipartecipativi svolti dagli inte-ressati.”Gli appellanti sono: Il Dott. Pippo Montesano, il sotto-scritto e la Coop. Azione Sociale onlus.L’esito del procedimento si riferisce al risultato dellaCommissione di accesso prefettizia, che ha operato negliuffici comunali di Vallelunga dal novembre 2008 al feb-braio 2009, cioè “Condizionamento Mafioso”. Quelrisultato, cioè “Condizionamento Mafioso”, NONSAREBBE STATO “SCONTATO” se soltanto fosse-ro state richieste agli APPELLANTI… quelle stesseAMPIE CONTESTAZIONI DI MERITO che, inve-ce, gli APPELLANTI hanno prodotto al Tribunale.Ed ancora, dice sempre la sentenza: “… Ritiene ilCollegio, peraltro, che il mancato esame procedimen-tale delle corpose ed analitiche deduzioni, in fatto e indiritto, svolte dalla ricorrente, possa indurre l’ammini-strazione, anche solo sul piano motivazionale, a valu-tare diversamente i diversi elementi ritenuti indiziaridella sussistenza di una infiltrazione mafiosa nellagestione dell’amministrazione locale, …O m i s s i s s…Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso,assorbiti gli altri motivi di censura, deve essere accoltoe i provvedimenti impugnati annullati, salvi gli even-tuali ulteriori atti di competenza dell’Ammi-nistrazione.”

Il Collegio è: Il Presidente del Tribunale Dott. GiorgioGiallombardo, il Consigliere Dott. Nicola Maisano, ilReferendario Estensore Dott. Pier Luigi Tomaioli.La ricorrente si intende la parte ricorrente cioèMontesano, Piraino e Coop.L’amministrazione è: la PrefetturaTale Collegio ritiene dunque che, se la Commissione diAccesso avesse esaminato le “CORPOSE ed ANALI-TICHE DEDUZIONI, IN FATTO E IN DIRITTO,presentate al TAR dalla parte r i c o r r e n t e c i o èMontesano, Piraino e Cooperativa, sarebbe stata indot-ta a VALUTARE DIVERSAMENTE gli elementiritenuti indiziari di condizionamento mafioso nell’am-ministrazione di Vallelunga, anche solo sul piano delleMOTIVAZIONI e quindi, per i motivi sopra esposti, ilricorso viene accolto e il Decreto del Presidente della

Repubblica annullato.PERTANTO

LA SENTENZA, E’ ENTRATA NEL MERITO ENELLA SOSTANZA,

ALTRIMENTI QUELLO CHE HANNO DETTO IGIUDICI NON AVREBBERO POTUTO DIRLO. SE FOSSE BASTATO IL VIZIO DI FORMA SISAREBBERO FERMATI LI’, PUNTO E BASTA.INVECE, QUELLA CHE E’ UNA PURA FORMA-LITA’ , CIOE’ AVVISARCI PRIMA E FARCIPRENDERE PA RT E A L L’ A C C E S S O, POTEVAPORTARE LA COMMISSIONE PREFETTIZIA ABEN ALTRE CONCLUSIONI, PROBABILMEN-TE A NON FARE SCIOGLIERE IL CONSIGLIOCOMUNALE PER C O N D I Z I O N A M E N T OMAFIOSO.MA QUESTO, I GIUDICI, LO HANNO POTUTOAFFERMARE PERCHE’ HANNO ESAMINATO,SIA DAL PUNTO DI VISTA DEI FATTI CHEDAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO CIOE’DELLE LEGGI DELLO STATO ITALIANO, LECORPOSE E ANALITICHE D E D U Z I O N I D ANOI PRESENTATE.NELLA SENTENZA, PERTANTO, LA FORMA

E’ DIVENTATA SOSTANZA COME DICEVA ILPROF. SPOTO.

MA DICO DI PIU’:Se, da quando iniziò il nostro ricorso (dicembre 2009) aquando il TAR decise di andare in sentenza, cioè il22/ottobre/2010, gli Organi Inquirenti avessero beccatouno solo, solamente uno, dei consiglieri di maggioranzao di minoranza, uno dei cinque assessori, lo stessoSindaco o un dipendente comunale qualsiasi, non dicocon un arresto ma anche semplicemente con un avvisodi garanzia,

oggi,non avremmo potuto spalancare a festa le finestre del

Municipio.La verità vera è che, di sostanziale non ci fu (primadella venuta della Commissione di accesso), non c’èstato (dopo, cioè dall’inizio dell’accesso fino al 22

ottobre 2010) e non c’è(anche ora) assolutamentenulla di rilevante ammini-

strativamente e penalmente.Altrimenti, gia’, qualcuno di

noi sarebbe al fresco eavrebbe visto il sole

a scacchi. In tal caso, gli Organi

Inquirenti avrebbero avutola nostra totale e incondizio-

nata approvazione, nonavremmo fatto il ricorso,

non avremmo chiesto aiutoalla Giustizia, così comeabbiamo fatto, per avere

“GIUSTIZIA.”Ciò non significa negare l’esi-stenza della mafia aVallelunga. Significa, invece,che n e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n eMontesano non c’è statoalcun condizionamentomafioso, né tra i vari impie-gati del Municipio, né tra gliuomini della maggioranza, nésull’ unico Indipendente, nénella Giunta o sul Sindaco eneanche tra gli elementi della

minoranza.A proposito di elementi della minoranza, rileviamo chetra le fila dell’opposizione soltanto Giusy Gaeta si è con-gratulata con il Sindaco, dimostrando d’avere capitoche, la Sentenza non ha liberato dall’incubo soltantoMontesano e Piraino, ma l’intera Comunità diVallelunga e quindi l’intero Consiglio Comunale chela rappresenta.Ma questa è un’altra storia e si chiama educazione

civica, prima che politica.Certo, a questo punto, nasce per logica stringente unadomanda: Ma, allora, perché è successo tutto questo?Sicuramente non siamo noi che dobbiamo rispondere.Noi rimarremmo nel campo delle ipotesi. Noi possiamo e dobbiamo registrare che l’economia diVallelunga è al suo minimo sopportabile: il paese è invendita. Basta percorrere le strade per osservare quanticartelli sono appesi alle porte o sui balconi con la scrit-ta “SI VENDE”; Come Associazione “La Radice”,ormai da anni, ci sobbarchiamo a prelevare la merce del“Banco Alimentare” da Caltanissetta, caricarla, scari-carla confezionarla in borse e distribuirla agli indigenti.Ebbene, in questi ultimi tempi registriamo un aumentomensile di famiglie che richiedono il pacco alimentare;l’Agricoltura che è stata sempre trainante oggi langue eil ricavato non supera le spese per la produzione; nonesiste più neanche un falegname perché non serve; imuratori sono al palo e fanno soltanto piccole riparazio-ni ma devono essere organizzati come se fossero dellevere e proprie imprese; i piccoli artigiani tuttofare affo-gano nelle scartoffie, trattati come grandi imprenditorie soggetti a multe mortali come se fossero Paperon dePaperoni. Camminano sull’instabile filo della sussisten-za, sull’impossibilità materiale di correre dietro a miria-di di leggi, leggine, regolamenti, scadenze continue etuttavia devono lavorare. Se fanno l’uno non possonofare l’altro. Fare l’altro presuppone un efficiente appara-to amministrativo dai costi rilevantissimi non proponi-bile a chi è costretto a prestare la sua manodopera perportare a casa il pane. Qualche impresa organizzatalavora fuori Vallelunga, Provincia e Sicilia; gli artigiani,

RIAPERTO PER LEGALITÀ(chiuso e riaperto si riferiscono al periodo di amministrazione Sindaco Montesano)

di Pino Piraino

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quelli veri, sono scomparsi; i commercianti dei prodottidel suolo sono ridotti al minimo; alle 8 della sera “si pocurriri a la nuda” per le strade del paese perché non cisono presenze, né femminili e neanche maschili e, se siritorna a casa, dopo essere stati a Cammarata o SanGiovanni Gemini, si esclama e ci si interroga: Ma sonostato, per caso e senza capirlo, a New York!? C’era unavolta una Cantina Sociale che significava almeno spe-ranza. Ora non c’è più e non ci sono più neanche levigne. C’era una volta una casa anziani che dava lavoroa cinque, sei unità di Vallelunga, comprava cibo e quan-t’altro a Vallelunga e alleviava certi gravi problemifamiliari. C’era una volta una cooperativa di donne,almeno una diecina, che andavano a fare le pulizie pres-so anziani e gli anziani soli, avevano la possibilità discambiare qualche parola per qualche ora al giorno. Sitrattava di stipendi di 600 euro circa mensile.“Abbonè!” Ma non ci sono più neanche quelli!Quindici posti di lavoro azzerati! Come se ne avessimoavuto mille! Invece erano gli unici! Coraggio! Finchèc’è vita c’è speranza!Più volte ho denunciato questa catastrofe che incombesu Vallelunga dalle colonne di questo giornale ma ècome se scherzassi. Come non detto! Ci lamentiamo soltanto? Aspettiamo la manna dalcielo? Nossignora! Avevamo e abbiamo ancora le nostreproposte per lenire, almeno, questo stato di povertà incui versa il nostro Comune.Tanto per cominciare, a conferma di quanto sopra circalo stato economico della Comunità e per coerenzamorale, non solo lo abbiamo scritto nel programma elet-torale ma, poi, difatto ed immediatamente, ci siamotagliati del 50% le nostre spettanze che, quasi per tutti,essendo impiegati, quel 50% si è ridotto ulteriormentefino ad una cifra semplicemente risibile. Si aggiunga chemai si sono richiesti rimborso spese e, delle decine ditelefonini di azienda attivi, ne sono rimasti cinque o sei,soltanto quelli necessari e, proprio l’ex sindaco non neha mai voluto prendere tanto che, in appena due anniavevamo risparmiato centodiecimila euro circa. Dopo diche, avremmo voluto chiedere l’affidamento o la pro-prietà della ex Cantina sociale che è nella piena dispo-nibilità esclusiva del Presidente della RegioneSiciliana, per usarla, non più come cantina ma comepolo di accentramento e lavorazione di alcuni prodottidel suolo come per esempio “L’Aglio di Vallelunga”.Dell‘“l’Aglio di Vallelunga” possediamo una RELA-ZIONE TECNICO SCIENTIFICA eseguita dalC O . R I . S . S . I . A . cioè Consorzio di Ricerca per loSviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali e firma-ta dal Responsabile tecnico scientifico Prof.ssa TeresaTuttolomondo e dal legale rappresentante Prof.Riccardo Sarno che ha come titolo “Caratterizzazionee valorizzazione bio-agronomica di diverse accessionidi aglio”. Le Conclusioni, pag. 49 e 50, dicono breve-mente: “…L’accessione locale “Vallelunga” si è distintapositivamente sia per le caratteristiche quantitative, for -nendo ottime rese unitarie, che qualitative, presentandobulbi di elevate dimensioni, regolari, serrati e con limita -to numero di bulbilli di apprezzabile pezzatura...” Edinfine: “…nello specifico, queste incoraggianti considera -zioni inducono a riflettere sulla possibilità di intrapren -dere un processo diretto alla tipicizzazione e valorizzazio -ne dell’accessione “Vallelunga” con possibilità di rilanciodell’economia locale.”Poi ci confrontiamo con la città di Fondi provincia diLatina, con Paternò provincia di Catania e ritorniamo afarci la domanda: ma, allora, perché è successo tuttoquesto? Caro Presidente della Regione Siciliana non sarebbe ilcaso che il suo occhio si posasse su questa nostra real-tà e si cominciasse, una buona volta, a fare antimafianon a parole ma con i fatti? A che cosa le serve quelterreno e quei capannoni della ex Cantina che stannoandando in rovina? Non sarebbe cosa buona e giustase quel complesso venisse donato al Comune diVallelunga assieme ad una direzione di Vostra emana-zione specifica e tecnicamente preparata, per tentarequella “possibilità di rilancio dell’economia locale”?

Infine e chiudo:Non siamo stati “sentiti” dalla Commissione Prefettiziae siamo stati condannati da “carte”. Non siamo stati “sentiti” dal TAR e siamo stati assoltida “carte”.Siamo stati, quindi, numeri e carte, non solo per laPrefettura, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,per il Ministro dell’Interno e per il Capo dello Stato, maanche per il TAR del Lazio e il TAR di Sicilia Palermo. Tuttavia, mentre, a nome di tutta la Comunità di

Vallelunga, gridiamo un fortissimo “Grazie!” al TAR diPalermo per averci restituito la Dignità e abbracciamoi nostri Avvocati Rubino, Impiduglia e Valenza, nonpossiamo non osservare che, come uomini con i nostridifetti e con i nostri pregi, con il nostro passato, con lanostra educazione e, soprattutto, con la nostra capacitàdi assunzione delle nostre responsabilità private e pub-b l i c h e siamo conosciuti, soltanto, dalla nostraComunità che ci ha visto crescere e, viceversa, noiconosciamo la nostra Comunità che, trepidante, ci haaccompagnato in questa via crucis.Essa, finalmente, “ci sente”, “dialoga con noi”, giornodopo giorno. Per la nostra Comunità non siamo nume-ri e neanche carte ma Uomini. Pertanto, è ad Essa chenoi rimettiamo il giudizio finale, definitivo e sostanzia-le sulla moralità delle nostre persone. La riconferma delSindaco Montesano nelle prossime elezioni ammini-strative avrà questo significato.

P.S.In data 30 dicembre 2010 dopo le consegne dei treCommissari avvenuta nella mattinata, il Sindaco, noveConsiglieri di maggioranza e un Indipendente, quindidieci su quattordici, si sono dimessi nel tardo pomerig-gio. Le dimissioni del Sindaco recitano: …”Ho semprerispettato e rispetto le decisioni delle Istituzioni, ma,nel contempo, ritengo che la nostra comunità abbiabisogno di ritornare ad una vita normale. A tal fine,ritengo necessario chiudere questa triste pagina rasse-gnando il mio mandato agli elettori, ai quali la leggeattribuisce il diritto di scegliere, nel rispetto dei prin-cipi garantiti dalla Costituzione e delle regole demo-cratiche, da chi vogliono essere amministrati.“Il 3 gennaio 2011 viene notificata al sottoscritto unalettera del Segretario Generale del Comune che riper-correndo l’iter avvenuto conclude: … “per opportunaconoscenza, a norma dell’art. 12, comma 11 della L.R.n.7/92, si comunica che, sino “all’insediamento delCommissario Straordinario” la S.V., unitamente allaGiunta Comunale in carica alla data del 27.7.2009(data di emanazione del succitato D.P.R. di scioglimen-to, successivamente annullato con la menzionata sen-tenza del TAR Palermo n.14261/10), esercita “le attri-buzioni indifferibili di competenza del Sindaco e dellaGiunta”.L’ 11 gennaio 2011 viene depositato, da partedell’Avvocatura dello Stato per conto della Prefettura,Presidente del Consiglio, Ministro dell’Interno ePresidente della Repubblica, presso il CGA (Consigliodi Giustizia Amministrativa) di Palermo, l’Appello conistanza di Sospensione avverso sentenza del TAR, ilquale così conclude: …”Voglia il Presidente e l’Ecc.C.G.A., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,sospendere con decreto presidenziale l’efficacia esecu-tiva dell’impugnata sentenza, fissando al contempol’udienza in camera di consiglio per la conferma del-l’adottato provvedimento cautelare; Indi, e nel meri-to, annullare la sentenza del TAR Sicilia, SezionePrima di Palermo, n. 14261/10, emessa inter partes dalT.A.R. Sicilia, Sezione Prima di Palermo, il 7/12/2010nel giudizio iscritto al n. 2229/2009 Reg. Ric. …”Il 19 gennaio 2011 Il Comune di Vallelunga fa perve-nire al sottoscritto copia del decreto n.123/11 delPresidente del C.G.A che così recita alla fine: …”Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelared’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione adeffetti irreversibili ed irreparabili tale da non consenti-re neppure di attendere il tempo intercorrente tra ildeposito del ricorso e la prima camera di consiglio utileche nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 2febbraio 2011. Che tale pregiudizio non acquista nel-l’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità edirreparabilità; che pertanto difettano i presupposti dicui all’art. 56 del D.L.gs 2 luglio 2010 n.104 – P.Q.M.respinge l’istanza di cui sopra. Il Presidente Virgilio.Il 25 gennaio 2011 il Presidente della Regione nelprendere atto della decadenza del Consiglio Comunaledi Vallelunga, della cessazione dalla carica del Sindacoe della Giunta, decreta e nomina C o m m i s s a r i oStraordinario, fino alla prima tornata elettorale utile, laDott.ssa Dirigente Giacoma Silvana Genova.Il 28 gennaio 2011, tardo pomeriggio, il sottoscrittoviene avvisato dal Segretario Generale del Comune diVallelunga che lunedì 31 gennaio alle ore 10.00 dovràpresentarsi al Comune per dare le consegne alCommissario Straordinario Dott.ssa Silvana Genova.Il 31 gennaio 2011 la Dott.ssa Silvana Genova si inse-dia. A riceverla c’è il sottoscritto, il Segretario Generaledel Comune e il Maresciallo dei Carabinieri. Il miocompito e quello della Giunta è terminato. In 31 giorni

non si è verificato nulla di indifferibile.Il 2 febbraio 2011 la Camera di Consiglio del CGAdiscute, alla presenza dei nostri Avvocati edell’Avvocatura dello Stato la sospensione della sen-tenza del TAR di Palermo come richiestodall’Avvocatura.Il 4 febbraio 2011 alle ore 9,30, i nostri Avvocati, tele-fonicamente, ci informano che il Consiglio CGA harespinto la richiesta dell’Avvocatura dello Stato. Recita così, alla fine, l’Ordinanza del Consiglio diGiustizia Amministrativa per la Regione Sicilian.159/11 del 2 febbraio 2011, composto dai Sig. Pres.Riccardo Virgilio, Cons. Gerardo Mastrandrea Est.,Cons. Gabriele Carlotti, Cons. Giuseppe Mineo,Cons. Alessandro Corbino:”...Ritenuto che non sussistono i presupposti per conce-dere la tutela cautelare invocata, con riguardo, non daultimo, al pregiudizio grave e irreparabile, da ritenersichiaramente venuto meno. – P. Q. M. - Il Consiglio diGiustizia Amministrativa per la Regione Siciliana insede giurisdizionale respinge la domanda di sospensio-ne in epigrafe.” Giorno 12 febbraio 2011 da Internet – RegioneSiciliana – Assessorato Famiglia – Sito ufficialedell’Ufficio Elettorale. – Elezioni Amministrative2011- Elenco dei Comuni nei quali, nella primavera del2011, si svolgeranno le elezioni amministrative per ilrinnovo degli organi comunali: voteranno 27 Comuni.Vallelunga figura al 6° posto, unico della provincia diCaltanissetta. Cinque della provincia di Agrigento.Uno della provincia di Catania. Dieci della provincia diMessina. Tre della provincia di Palermo. Due della pro-vincia di Ragusa. Quattro della provincia di Siracusa euno della provincia di Trapani.

DALLA PRIMA PAGINA

Da sinistra: a v v. Massimiliano Valenza, avv.Girolamo Rubino, ex sindaco Pippo Montesano,avv. Giuseppe Impiduglia.

Page 3: Periodico La Radice Marzo 2011

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N. 14261/2010 REG.SEN.N. 02229/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia(Sezione Prima)

ha pronunciato la presenteSENTENZA

ex artt. 60 e 74 Cod. proc. amm; sul ricorso numero di registrogenerale 2229 del 2009, proposto da Giuseppe Piraino, nella quali-tà di Vice Sindaco uscente del Comune di Vallelunga Pratameno,Giuseppe Montesano, in proprio e nella qualità di Sindaco uscentedel Comune di Vallelunga Pratameno, rappresentati e difesi dagliAv v. Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e MassimilianoValenza, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito inPalermo, via G. Oberdan n. 5;

controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica,Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del GovernoCaltanissetta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentatie difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui ufficidomiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

nei confronti diComune di Vallelunga Pratameno, Commissione Straordinaria perla Gestione del Comune di Vallelunga Pratameno

e con l’intervento diad adiuvandum: Azione Sociale A R.L. Onlus Coop. Sociale, in per-sona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.Giovanni Pitruzzella, Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, condomicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via N.Morello n.40;

per l’annullamentodel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2009, conil quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale diVallelunga Pratameno per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’ari. 143del D.L.vo 18.08.00n. 267;

Della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio2009 (richiamata nel succitato D.P.R.);

Della relazione del Ministro dell’Interno del 23 luglio 2009con la quale il citato Ministro ha ritenuto “che ricorrano le condi-zioni per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 143 delDecreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267” e ha proposto lo scio-glimento del Consiglio Comunale di Vallelunga Pratameno”;

Nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ivi compresa larelazione finale redatta dalla Commissione di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, MinisteroInterno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;

Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010

il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come spe-cificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resi-

stenti ed ai controinteressati di cui in epigrafe e depositato innanzial T.A.R. Lazio, i ricorrenti, premesso che il dott. Montesano erastato eletto Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno nel mag-gio 2007; che, in seguito alla propria elezione, costui aveva nomi-nato Vice Sindaco il prof. Piraino; che in data 25.7.2009 essi eranovenuti a conoscenza che il Consiglio dei Ministri nella seduta del24 luglio 2009 aveva “deliberato, su proposta del Ministrodell’Interno, Roberto Maroni, lo scioglimento dei Consigli comu-nali di Fabrizia (Vibo Valentia) e Vallelunga Pratameno(Caltanissetta) nei quali erano state accertate forme di condiziona-mento da parte della criminalità organizzata…la decisione per ilComune di Fondi (Latina) è stata rinviata alla prossima riunione”;che tale provvedimento era stato adottato senza consentire agli inte-ressati alcuna forma di partecipazione al procedimento e senza lacomunicazione di avvio dello stesso; che il Consiglio dei Ministrinella seduta del 29 luglio 2009 aveva deliberato di riconsiderare laproposta di scioglimento del Consiglio comunale di Fondi sullabase di una nuova relazione da proporsi alla luce delle modificheintrodotte dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, prossima ad entrare invigore; che, pertanto, i provvedimenti impugnati erano affetti ancheda ingiustificata disparità di trattamento; che il decreto di sciogli-mento, inoltre, era stato adottato sulla scorta di elementi non uni-voci e convergenti nella rappresentazione di un pericolo di infiltra-zione e condizionamento mafiosi; tutto quanto sopra premesso,hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe lamentandonel’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss.della L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione del-l’art. 8 della L. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso dipotere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giustoprocedimento; 2) eccesso di potere sotto il profilo della disparità ditrattamento dell’arbitrio, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta;3) violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del D. Lg.vo267/2000; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di pre-supposto, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto diistruttoria.

L’ Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per leAmministrazioni statali resistenti e ha proposto regolamento dicompetenza, cui i ricorrenti hanno aderito, sì che il T.A.R. Lazio,con ordinanza n. 1562/09 del 3.12.2009, ha disposto la trasmissio-ne degli atti a questo Tribunale, innanzi al quale i ricorrenti hannodepositato apposita memoria di costituzione, riproponendo tutti i

motivi di censura spiegati nell’originario ricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 10.3.2010, fissata per la

trattazione dell’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, il T.A.R.,con ordinanza collegiale n. 48/10, ha disposto l’acquisizione dicopia della relazione del Ministro dell’Interno del 23.7.2009 ogget-to di impugnazione, nonché della relazione finale redatta dallaCommissione di accesso, con gli atti ed i documenti ad essa allega-ti, e di eventuali segnalazioni, esposti e qualsiasi altro documentoposto a fondamento dei provvedimenti impugnati.

Con memoria depositata l’8.3.2010 le Amministrazioni resi-stenti hanno eccepito la legittimità dei provvedimenti impugnati,attesa la non necessità dell’obbligo di comunicazione di avvio delprocedimento in ipotesi di procedimento di scioglimento delConsiglio comunale per infiltrazioni mafiose, la compiutezza del-l’istruttoria e la concludenza degli elementi di giudizio raccolti;hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito della successiva adunanza camerale del 10.6.2010,fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della parte ricorren-te, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 30/10 ha disposto l’ac-quisizione in giudizio a cura della Presidenza del Consiglio deiMinistri di copia autentica dei verbali della seduta del 24 luglio2009 del predetto Consiglio dei Ministri.

Con memoria depositata il 14.9.2010 la Cooperativa Sociale“Azione-Sociale” a r.l. ONLUS ha spiegato atto d’intervento adadiuvandum della parte ricorrente, eccependo l’illegittimità dell’o-perato delle Amministrazioni resistenti con particolare riferimentoalle deduzioni di cui al terzo motivo di ricorso principale, punto III,pg. 42 e ss, inerenti le presunte irregolarità riscontrate dallaCommissione d’accesso in ordine al contratto di appalto per l’affi-damento del servizio di gestione della casa protetta per anziani sti-pulato tra il Comune di Vallelunga e la interveniente.

Con memorie del 16.9 e del 19.10.2010 i ricorrenti hannoquindi ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del proprioricorso, anche alla luce delle eccezioni delle Amministrazioni resi-stenti contenute nella comparsa di risposta e della documentazioneacquisita agli atti del giudizio a seguito delle cennate ordinanzeistruttorie.

All’adunanza camerale del 22.10.2010, nuovamente fissataper la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, il ricorso,su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto indecisione.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possaessere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensidell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, adottata inesito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautela-re, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trat-tazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressa-mente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasionedell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domandacautelare.

Esso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dilegge per omessa comunicazione agli interessati dell’avvio del pro-cedimento.

Il Collegio non ignora l’esistenza di alcune pronunzie giuri-sprudenziali che, in subiecta materia, ritengono non necessaria lacomunicazione dell’avvio del procedimento, alla luce del carattereurgente che sarebbe in re ipsa nell’adozione del provvedimento discioglimento del Consiglio comunale ex art. 143 D.L.vo18.08.2000 n. 267, provvedimento che costituisce la “la reazionedell’ordinamento alle ipotesi di attentato all’ordine e alla sicurezzapubblica” (T.A.R. Campania, Sez. I, 3.9.2009, n. 4891; cfr, ancheC.d.S., Sez. VI, 13.3.2007 n. 1222), ed attesa la ritenuta superfluitàdi tale adempimento procedurale, posto che l’adozione del decretoin parola costituirebbe una eventualità di cui sono ben consapevoligli amministratori per effetto delle indagini avviate dallaCommissione di accesso (TAR Campania Napoli, Sez. I , 15 feb-braio 2009, n. 586).

Siffatto orientamento, tuttavia, non può essere condiviso.In ordine ad entrambi i profili, del tutto condivisibili appaiono

le opposte considerazioni svolte nella pronunzia n. 5146 del4.10.2007 della quinta Sezione del Consiglio di Stato, considera-zioni che vale la pena di riportare per esteso: “…non sarebbe giu-stificata una tesi interpretativa volta ad escludere la necessità dellacomunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo, il Collegioosserva che la legge n. 241/1990 esprime una regola generale dipartecipazione procedimentale, che è suscettibile solo di tipiche eragionevoli eccezioni, ricavabili, in alcuni casi, anche dal contestosistematico in cui si collocano determinate disposizioni, pur inmancanza di una previsione espressa. Ora, nel caso di specie, non èpossibile individuare né una eccezione esplicita alla regola, né unodi quei casi, elaborati dalla giurisprudenza, di affermata irrilevanzadella partecipazione procedimentale, pur in mancanza di una dispo-sizione espressa di esclusione. Al contrario, proprio la consistenzadegli interessi in gioco, correlati al regolare svolgimento delle fun-zioni degli enti locali e alla fisiologica conclusione del mandatoelettivo degli organi di vertice politico-amministrativo esige che leparti interessate siano adeguatamente e tempestivamente coinvoltenel procedimento. Questa necessità è tanto più accentuata nelle ipo-tesi in cui la connotazione discrezionale del provvedimento risulti

particolarmente marcata, oppure si tratti di valutare la rilevanza dicaratteristici elementi istruttori, dal significato oggettivamente nonunivoco. È anche vero che l’accertamento di infiltrazioni malavito-se nella vita istituzionale dell’ente potrebbe richiedere “interventiimmediati e decisi”, come esattamente rilevato dalla Sezione in pre-cedenti occasioni, considerato l’elevato allarme sociale suscitato dagravi fenomeni di compromissione della vita democratica dell’enteesponenziale della comunità locale. Ma in relazione a tale fattispe-cie, può trovare applicazione, eventualmente, la speciale misuracautelare prevista dal comma 5 dello stesso articolo 143: “Quandoricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decre-to di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, non-ché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvi-soria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. Lasospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine deldecreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento disospensione.” Ora, proprio l’espressa previsione di una fase caute-lare tipica, diretta a regolare, in coerenza con il principio di legali-tà, l’adozione di eventuali interventi repressivi “immediati e deci-si”, induce a ritenere che il procedimento si debba svolgere, in viaordinaria, secondo modalità che consentano il pieno rispetto deiprincipi partecipativi, in conformità alle regole generali descrittedalla legge n. 241/1990. In concreto, poi, la violazione dell’obbligodi comunicazione di avvio del procedimento non sembra esserestata superata da altri fatti comunque idonei a rendere edotti gliinteressati dell’inizio dell’iter procedimentale. Quanto meno, ledifese dell’amministrazione, articolate in grado di appello, ometto-no qualsiasi riferimento a tali eventualità. Inoltre, nel caso di spe-cie, l’Amministrazione non si è avvalsa del disposto di cui all’arti-colo 21 octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990,in forza del quale il provvedimento non è annullabile se essa dimo-stra in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potu-to essere diverso da quello in concreto adottato. Oltretutto, pro-prio le ampie contestazioni di merito, articolate in giu-dizio dagli appellanti, inducono a ritenere che l’esitodel procedimento non era affatto scontato e avrebbepotuto essere largamente condizionato, quanto menosul piano motivazionale, dalla valutazione degli even-tuali apporti partecipativi svolti dagli interessati”.

Il Collegio, dunque, ritiene non superabili gli argomenti sopraevidenziati e portati a sostegno della tesi della cogenza dell’obbli-go di comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento delConsiglio comunale per infiltrazione mafiosa, argomenti riassumi-bili, dunque, nella mancanza di una espressa previsione di un casodi urgenza tipizzata, nella natura discrezionale del provvedimentoincidente su interessi costituzionalmente garantiti, nella espressaprevisione di un separato e differente procedimento cautelare daattivarsi in caso di urgenza apprezzata in concreto.

Ritiene il Collegio, peraltro, che il mancato esameprocedimentale delle corpose ed analitiche deduzioni,in fatto ed in diritto, svolte dalla ricorrente possaindurre l’Amministrazione, anche solo sul piano moti-vazionale, a valutare diversamente i diversi elementiritenuti indiziari della sussistenza di una infiltrazionemafiosa nella gestione dell’amministrazione locale, sìche appare rispondente a ragioni di economia proces-suale e di rispetto della sfera di determinazione discre-zionale dell’Amministrazione l’assorbimento deglialtri motivi di censura.

Alla luce delle considerazioni che precedono ilricorso, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, deveessere accolto ed i provvedimenti impugnati annullati,salvi gli eventuali ulteriori atti di competenzadell’Amministrazione.

Le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e leAmministrazioni resistenti seguono la soccombenza di quest’ultimee si liquidano come da dispositivo; possono essere compensate,invece, nei rapporti tra interveniente ed Amministrazioni resistenti,atteso l’assorbimento del motivo di merito in ordine al quale è statospiegato l’intervento ad adiuvandum.

P.Q.M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epi-grafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motiva-zione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi glieventuali ulteriori atti di competenza dell’Ammi-nistrazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti in solido a rifondere airicorrenti le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre iva e cpacome per legge; compensa le spese di lite nei rapporti tra i ricorrentie la cooperativa interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritàamministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giallombardo, PresidenteNicola Maisano, ConsiglierePier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

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