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COMUNE DI CALENZANO PROVINCIA DI FIRENZE AREA Pianificazione e Progettazione RELAZIONE TECNICO INTRODUTTIVA Proposta di intervento nell'area della polveriera (ex Demanio) Località: Carraia marzo 2015 ELABORATO DI CORREZIONE Sindaco e Assessore all'urbanistica Alessio Biagioli Responsabile unico del procedimento Gianna Paoletti Aggiornamento Aprile 2016 COMUNE DI CALENZANO AREA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE NORME

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CCOOMMUUNNEE DDII CCAALLEENNZZAANNOO

PROVINCIA DI FIRENZE

AREA Pianificazione e Progettazione

RELAZIONE TECNICO INTRODUTTIVA

Proposta di intervento nell'area della polveriera (ex Demanio)

Località: Carraia

mmaarrzzoo 22001155

ELABORATO DI CORREZIONE

Sindaco e Assessore all'urbanistica

Alessio Biagioli

Responsabile unico del procedimento Gianna Paoletti

Aggiornamento Aprile 2016

COMUNE DI CALENZANO AREA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

PIANO STRUTTURALE

NORME

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PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................................................................2

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione ......................................................................................2 Articolo 2. Elaborati costitutivi ..............................................................................................................................2 Articolo 3. Efficace...............................................................................................................................................4

PARTE II. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI E AI SUBSISTEMI ......................................................................6 Titolo I. Disposizioni relative alle caratteristiche dei sistemi ambientali .........................................................................6

Capo I. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche .........6 Sezione I. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche...............................................6

Articolo 4. Pericolosità geologica elevata...............................................................................................................6 Sezione II. Disposizioni relative al contesto idraulico............................................................................................6

Articolo 5. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale...........................................6 Articolo 6. Ambito di assoluta protezione del corso d’acqua (A1)......................................................................7 Articolo 7. Ambito “B” .......................................................................................................................................7 Articolo 8. Classi di pericolosità idraulica media ed elevata...............................................................................7

Sezione III. Disposizioni relative alle caratteristiche idrogeologiche ....................................................................8 Articolo 9. Aree a vulnerabilità elevata...............................................................................................................9 Articolo 10. Aree a vulnerabilità alta ..................................................................................................................9 Articolo 11. Aree a vulnerabilità media ..............................................................................................................9

Capo II. Disposizioni relative ad altre caratteristiche dei sistemi ambientali ............................................................10 Articolo 12. Ambito e incidenza delle disposizioni...........................................................................................10

Titolo II. Disposizioni relative alle caratteristiche dei sistemi territoriali.......................................................................11 Articolo 13. I sistemi territoriali........................................................................................................................11

Capo I. Il sistema extraurbano ...................................................................................................................................11 Articolo 14. I subsistemi e le relative invarianti strutturali ...............................................................................11 Articolo 15. La disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni .................................................................13

Capo II. Il sistema insediativo ...................................................................................................................................18 Articolo 16. Le articolazioni del sistema insediativo ........................................................................................18 Articolo 17. Subsistema dei centri e nuclei storici............................................................................................18 Articolo 18. Subsistema degli insediamenti recenti...........................................................................................19 Articolo 19. Subsistema degli insediamenti per la produzione di beni e servizi................................................20 Articolo 20. Subsistema degli insediamenti specialistici...................................................................................21 Articolo 21. Subsistema delle Carpognane........................................................................................................21 Articolo 21-bis. Subsistema di Dietro Poggio...................................................................................................22 Articolo 21-ter. Subsistema del polo commerciale............................................................................................22

Capo III. Il sistema infrastrutturale............................................................................................................................23 Articolo 22. Gli elementi infrastrutturali per la mobilità...................................................................................23

Capo IV. Elementi territoriali di particolare interesse culturale...............................................................................24 Articolo 23. Biotopi e geotopi...........................................................................................................................24 Articolo 24. Aree di tutela archeologica............................................................................................................24 Articolo 25. Immobili di interesse storico.........................................................................................................25 Articolo 26. Elementi di viabilità ......................................................................................................................25

PARTE III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI ................26 Articolo 27. Le Unità territoriali organiche elementari .....................................................................................26

Titolo III. Gli strumenti per la gestione del piano e gli indirizzi programmatici per la sua attuazione ...........................34 Articolo 28. Il regolamento urbanistico.............................................................................................................34 Articolo 29. I programmi integrati d’intervento ................................................................................................35 Articolo 30. Gli indirizzi programmatici ...........................................................................................................35

Titolo IV. Le salvaguardie ..............................................................................................................................................36 Articolo 31. Salvaguardie relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche...................................................................................................................................................36 Articolo 32. Salvaguardie relative al sistema extraurbano ................................................................................36 Articolo 33. Salvaguardie relative al sistema infrastrutturale............................................................................36 Articolo 34. Salvaguardie relative ai biotopi e ai geotopi. ................................................................................37 Articolo 35. Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati.....................................................................37 Articolo 36. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni...................................................................................37

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PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione 1. Il presente piano persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo

sostenibile, attraverso:

a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio; b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano: - definisce l'articolazione del territorio interessato in sistemi, subsistemi e unità territoriali organiche elementari; - indica le invarianti strutturali del medesimo territorio, e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali; - enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti ambientali delle

trasformazioni previste o prevedibili;

- stabilisce le direttive, anche di carattere quantitativo, da osservare nel regolamento urbanistico per definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e prescritte; - detta gli indirizzi programmatici da osservare nel regolamento urbanistico e nei programmi integrati d'intervento. 3. La disciplina dettata dal presente piano trova applicazione nella totalità del territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa del Comune di Calenzano.

Articolo 2. Elaborati costitutivi 1. Il presente piano è costituito da: A) la Relazione di piano, contenente l’illustrazione del quadro normativo, la sintesi del quadro conoscitivo, la descrizione e la sintetica motivazione delle proposte; a essa sono allegati i repertori relativi ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale; ai siti archeologici; ai biotopi e geotopi; alle industrie a rischio di incidente rilevante; ai

siti da bonificare; alle varianti al Prg vigente; agli ambiti soggetti a strumenti attuativi nel Prg vigente;

A1) allegato alla relazione: Repertori B) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo, cioè le seguenti tavole : 0.1 - Inquadramento territoriale (insediamenti e infrastrutture - scala 1:20.000); 0.2 - Inquadramento territoriale (elementi naturalistic i - scala 1:20.000);

1.1a - Prescrizioni e vincoli imposti dal Ptcp (invarianti strutturali - scala 1:15.000);

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1.1b - Prescrizioni e vincoli imposti dal Ptcp (nord e sud - scala 1:10.000 ); 1.2a - Vincoli derivanti da atti legislativi e/o amministrativi (nord e sud - scala

1:10.000); 1.2b - Vincolo idrogeologico (scala 1:15.000); 2.1a - Stato di attuazione del Prg vigente: (totale - scala 1:25.000 e frazioni - scala

1:5.000); 2.1b - Stato di attuazione del Prg vigente: (capoluogo - scala 1:5.000); 2.2 – Classificazione delle strade (scala 1:15.000); 2.3 - Carta delle strutture turistico – ricettive (scala 1:15.000); 3.1 - Carta geologica (nord e sud - scala 1:10.000); 3.2 - Sezioni geologiche; 3.3 - Carta geomorfologica (nord e sud - scala 1:10.000);

3.4 - Carta litotecnica, sondaggi e dati di base (nord e sud - scala 1:10.000); 3.5 - Carta delle pendenze (nord e sud - scala 1:10.000); 3.6 - Carta idrogeologica e della permeabilità (nord e sud - scala 1:10.000); 3.7 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi (nord e sud - scala 1:10.000); 3.8 - Rischio sismico - Carta degli aspetti particolari delle zone sismiche e della

zonazione sismica (nord e sud - scala 1:10.000); 3.9 - Carta della pericolosità geologica (nord e sud - scala 1:10.000); 3.10 - Rischio idraulico - Carta degli ambiti fluviali (nord e sud - scala 1:10.000); 3.11 - Rischio idraulico - Carta storico inventariale delle esondazioni e ristagni (nord e

sud - scala 1:10.000); 3.12 - Rischio idraulico - Carta del contesto idraulico (nord e sud - scala 1:10.000); 3.13 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - Ptcp (nord e sud - scala

1:10.000);

3.14 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - carta degli interventi (nord e sud - scala 1:10.000);

3.15 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - carta delle pertinenze fluviali (nord e sud - scala 1:10.000);

3.16 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - aree allagate (nord e sud - scala 1:10.000);

3.17 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - Dl 180/1998 (nord e sud - scala 1:10.000);

3.18 - Rischio idraulico - Carta della pericolosità idraulica (nord e sud - scala 1:10.000); 4.1 - Carta dei beni culturali: edifici e viabilità storica (nord e sud - scala 1:10.000); 5.1 - Carta delle unità di terre (nord e sud - scala 1:10.000); 5.2 - Carta dell'uso agricolo e forestale delle terre (nord e sud - scala 1:10.000);

5.3 - Carta degli ambiti omogenei di paesaggio (scala 1:25.000); 6.1 - Evoluzione dell’insediamento: 1884 e 1934 (scala 1:25.000);

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6.2 - Evoluzione dell’insediamento: 1977 e 1998 (scala 1:25.000); 6.3 - Evoluzione dell’insediamento: tavola diacronica (nord e sud - scala 1:10.000); 6.4a - Caratteri morfologici degli insediamenti (totale - scala 1:25.000 e frazioni - scala

1:5.000); 6.4.b - Caratteri morfologici degli insediamenti (capoluogo - scala 1:5.000); 6.5 - Caratteri morfologici degli insediamenti: tavole tematiche(scala 1:10.000); 7.1 - Elementi ambientali vulnerabili - elaborato tecnico R.I.R. (rischio incidenti

rilevanti - scala 1:5.000); 7.2 - Elementi territoriali vulnerabili - elaborato tecnico R.I.R. (rischio incidenti

rilevanti - scala 1:5.000); C) gli elaborati grafici corrispondenti alla struttura e alle scelte progettuali del piano,

cioè le seguenti tavole:

8a - Sistemi territoriali (scala 1:15.000); 8b– Subsistemi (scala 1:15.000); 8c - Confronto fra le scelte progettuali e la vincolistica ambientale sovraordinata

(recepimento delle norme di attuazione del PTCP, come parte integrante del piano Strutturale - scala 1:15.000);

9 - Unità territoriali organiche elementari (scala 1:15.000); 10 - Confronto delle scelte progettuali del Piano strutturale con i comuni contermini

(scala 1:15.000); D) le presenti Norme; E) le Valutazioni degli effetti ambientali; F) indagini geologico-tecniche di supporto al piano strutturale (rapporto redatto da

Geo/Eco progetti), composte da: relazione generale, allegato A, allegato B;

G) relazione R.I.R. (rischio incidenti rilevanti)

H) documento di cui all’art. 1 comma 6 del P.I.T.

Articolo 3. Efficace

1. Le disposizioni del presente piano sono vincolanti per il regolamento urbanistico, per i programmi integrati di intervento, per il regolamento edilizio, per il programma

triennale dei lavori pubblici e per qualsivoglia altro piano o programma

settoriale comunale suscettibile di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e

funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono. 2. Le disposizioni di cui alla Parte II, alla luce delle finalità e degli obiettivi assunti dal presente piano, definiscono e specificano le suscettività alle trasformazioni con riferimento ai sistemi e ai subsistemi. 3. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo I, relative alle caratteristiche geologiche,

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geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche, prevalgono, in caso di contrasto, su quelle di cui al Titolo II, relative alle caratteristiche dei sistemi territoriali, limitando le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e disciplinabili a norma di queste ultime. 4. Le disposizioni richiamate dal Capo II del Titolo I, relative ad altre caratteristiche dei

sistemi ambientali, recano gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali e i criteri e gli indirizzi da seguire, in proposito, nella parte gestionale del piano regolatore generale, nella sua attuazione e, in genere, nell’attività amministrativa comunale.

5. Le disposizioni di cui alla Parte III integrano, relativamente alle unità territoriali organiche elementari individuate dal presente piano, le disposizioni di cui alla Parte II, relative ai sistemi e ai subsistemi, dettando i limiti massimi invalicabili di carico che possono derivare dalle trasformazioni ammissibili e disciplinabili a norma di queste ultime disposizioni. 6. Le disposizioni di cui al Titolo III specificano e puntualizzano i contenuti richiesti al regolamento urbanistico e ai programmi integrati d’intervento, e dettano i fondamentali indirizzi programmatici per l’attuazione del presente piano. 7. Le indicazioni del Titolo IV sospendono, con finalità e per effetti di salvaguardia, sino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico, l'efficacia di disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione, limitando le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili per effetto di tali ultime disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al Titolo V precisano, tra l’altro, i rapporti tra le disposizioni di cui al presente piano e le disposizioni derivanti da fonti normative sovraordinate. 9. Al regolamento urbanistico e al programma integrato di intervento è consentito di apportare lievi modifiche, dandone specifica e puntuale motivazione, alle perimetrazioni degli elementi e delle articolazioni territoriali definite dal presente piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali, rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici

in scala maggiore.

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PARTE II. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI E AI SUBSISTEMI

Titolo I. Disposizioni relative alle caratteristiche dei sistemi ambientali

Capo I. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche

Sezione I. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Articolo 4. Pericolosità geologica elevata 1. Per definire ammissibili trasformazioni fisiche non puramente conservative o ripristinatorie interessanti aree ricadenti nella classe di pericolosità geologica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.9, per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata), la redazione del regolamento urbanistico deve essere supportata da specifiche indagini geognostiche e da quanti altri studi siano necessari. 2. Sulla base dei risultati degli studi di cui al comma 1 deve essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento

dei terreni, devono essere prescritte tecniche fondazionali particolari, devono essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni, deve essere previsto un programma di controlli atti a valutare l’esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi

metodi e tempi.

Sezione II. Disposizioni relative al contesto idraulico

Articolo 5. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale 1. Le aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dall’Autorità di bacino del fiume Arno e dal piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze nella carta dello Statuto del territorio, sono riportate dalle tavole contrassegnate con 3.13 e 3.14 del presente piano. Relativamente a esse trovano applicazione le misure di salvaguardia disposte dalle norme 2 e 3 del “Piano stralcio relativo alla riduzione del

rischio idraulico del bacino del Fiume Arno” approvato con decreto del Presidente del

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Consiglio dei ministri 5 novembre 1999, n.226. 2. La classificazione e la perimetrazione delle aree sensibili, perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.13 del presente piano, e articolate tra quelle desunte dalla carta dello Statuto del territorio del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, possono essere soggette a variazioni soltanto a seguito di documentate motivazioni e di studi idrologico-idraulici che dimostrino l’assenza delle condizioni di rischio per eventi di piena con tempi di ritorno T=200, in conformità ai criteri di cui al Capo 5 del Titolo I dello Statuto del territorio del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze. 3. La disciplina relativa alle aree di cui al comma 2 deve essere finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, mantenendo e migliorando

la loro valenza di casse di espansione naturali. L’ammissibilità di eventuali trasformazioni di altra natura deve discendere da valutazioni idrauliche esaurienti ai sensi del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e dalla dimostrazione dell’assenza di rischio nei confronti di eventi Tr=200 anni indotti dalle modificazioni morfologiche ed edilizie (eccettuati gli interventi sul patrimonio esistente senza aumento di volume), nelle aree sensibili definite dall’art. 3 del PTCP. In caso contrario si dovrà prevedere la realizzazione, non posteriormente alle azioni di trasformazione suddette, di interventi di messa in sicurezza dell’area da eventi Tr=200 anni, tali da non aggravare i livelli di rischio delle aree circostanti.

Articolo 6. Ambito di assoluta protezione del corso d’acqua (A1) 1. Nell’ambito di assoluta protezione del corso d’acqua (A1), individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 3.10, il regolamento urbanistico non deve prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche a eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico

Articolo 7. Ambito “B” 1. Relativamente all'ambito "B", individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 3.10, possono essere definite ammissibili le trasformazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 77 del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana. Altre trasformazioni possono essere definite ammissibili alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 77 del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana.

Articolo 8. Classi di pericolosità idraulica media ed elevata

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1. Ferme e prevalenti restando, relativamente alle aree e agli ambiti a cui si riferiscono, le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Sezione, le trasformazioni, fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi, anche taciti, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica media e elevata sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal regolamento urbanistico, previa l’effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti commi del presente articolo.

2. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica media (3, “a” e “b”) individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.18, lo studio idrologico- idraulico, che può essere anche di tipo qualitativo, deve illustrare lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti, e comunque definire il grado di rischio. Esso, ove necessario, deve altresì indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni ai manufatti risultanti dalle trasformazioni per episodi di sormonto o di esondazione con tempo di ritorno T=200 anni. 3. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.18, lo studio idrologico- idraulico deve definire con precisione, attraverso i normali metodi dell’idrologia, il livello di rischio relativo all’area nel suo complesso. Nel caso in cui dallo studio risulti che l’area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni non devono essere prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, nuove costruzioni, salvo che di infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le specifiche caratteristiche dell’infrastruttura considerata. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l’area interessata è soggetta a

fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni devono essere previsti interventi atti a raggiungere la messa in sicurezza dal rischio di inondazione, dei manufatti risultanti dalle trasformazioni, per piene con tempo di ritorno superiore a

duecento anni, e al contempo tali da non aumentare il livello di rischio nelle aree

adiacenti. Tali interventi devono inoltre essere coordinati con le analoghe previsioni di altri eventuali piani, idraulici o di bonifica, vigenti o in corso di formazione.

Sezione III. Disposizioni relative alle caratteristiche idrogeologiche

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Articolo 9. Aree a vulnerabilità elevata 1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.7, non può essere definito ammissibile il nuovo impianto di: a) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; b) discariche, se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente

inertizzati;

c) impianti di smaltimento dei reflui; d) depositi di carburanti. 2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. 3. Devono essere specificamente regolamentati l’uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l’allevamento di bestiame e il pascolamento, avendo cura che per i primi i quantitativi usati siano soltanto quelli strettamente necessari, e che per i secondi la pratica e la permanenza non siano eccessivi.

4. Devono essere comunque vietati: a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza; b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali

artificiali.

Articolo 10. Aree a vulnerabilità alta 1. Per le aree a vulnerabilità alta, individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate

con 3.7, costituite da depositi alluvionali terrazzati e detriti di falda, valgono le

medesime disposizioni dettate per le aree a vulnerabilità elevata dall’articolo 9. 2. Per le aree a vulnerabilità alta diverse da quelle di cui al comma 1 valgono le medesime disposizioni dettate per le aree a vulnerabilità media dall’articolo 11.

Articolo 11. Aree a vulnerabilità media 1. Relativamente alle aree a vulnerabilità media, individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate con 3.7, deve essere disposto che il nuovo impianto di strutture potenzialmente inquinanti sia subordinato all’effettuazione di specifiche indagini

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geognostiche e idrogeologiche finalizzate alla valutazione della situazione locale e del rischio effettivo di inquinamento.

Capo II. Disposizioni relative ad altre caratteristiche dei sistemi ambientali

Articolo 12. Ambito e incidenza delle disposizioni 1. L’elaborato di cui alla lettera E) del comma 1 dell’articolo 2, sulla base delle criticità, in essere o potenziali, riscontrate relativamente: - al “sistema acqua”, - al “sistema aria”, - al “sistema clima”,

- al “sistema energia”, - al “sistema suolo e sottosuolo”, - al “sistema rifiuti”, - al “sistema aziende insalubri”, - al “sistema radiazioni non ionizzanti”, reca, con riferimento a ciascuno dei suddetti sistemi: - gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all’articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, e successive modificazioni e integrazioni; - direttive, prescrizioni e vincoli, aventi la medesima efficacia delle presenti norme, da seguire nel regolamento urbanistico, nei programmi integrati di intervento, nei piani attuativi, nei piani e programmi di settore, nel regolamento edilizio, al fine di superare o evitare le criticità, ponendo condizioni alle trasformazioni ammissibili e alle

utilizzazioni compatibili, ovvero promuovendo politiche attive di intervento. 2. Il piano comunale di classificazione acustica (PCCA), di cui il Comune di Calenzano si deve dotare in applicazione della legge regionale 1 dicembre 1998, n.89, deve essere formato sulla base dei criteri desunti dalle linee guida approvate con deliberazione del consiglio regionale n.77 del 2000. Il quadro conoscitivo del piano comunale di classificazione acustica deve essere approvato prima del regolamento urbanistico ed essere assunto quale parte integrante del quadro conoscitivo del presente piano strutturale, di cui tenere obbligatoriamente conto nella formazione dei principali piani di settore di competenza comunale e nelle valutazioni che il presente piano strutturale e le vigenti norme prescrivono come necessarie per le previsioni insediative e infrastrutturali definite dal regolamento urbanistico e dagli eventuali programmi integrati di intervento.

3. L'amministrazione comunale, in considerazione delle peculiarità del proprio territorio

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e volendo indirizzare lo sviluppo territoriale ed urbanistico verso i principi della sostenibilità, demanda al successivo regolamento urbanistico il recepimento dei criteri ispiratori contenuti nelle "Linee guida per la pianificazione, l'edificazione sostenibile e per la tutela del territorio".

Titolo II. Disposizioni relative alle caratteristiche dei sistemi territoriali

Articolo 13. I sistemi territoriali 1. Il presente piano riconosce nel territorio del Comune di Calenzano, e identifica e perimetra nella tavola contrassegnata con 8.a, i seguenti tre sistemi: - il sistema extraurbano - il sistema insediativo;

- il sistema infrastrutturale.

Capo I. Il sistema extraurbano

Articolo 14. I subsistemi e le relative invarianti strutturali 1. Il presente piano articola il sistema extraurbano nei seguenti subsistemi, individuati e

perimetrati nella tavola contrassegnata con 8.b:

- il subsistema delle aree agricole; - il subsistema delle aree boscate; - il subsistema delle praterie sommitali-pascoli; - il subsistema di Travalle; - il subsistema Poggio Farneto - il subsistema dei corridoi ecologici in ambiente urbano; - il subsistema delle aree estrattive; - il subsistema delle aree di degrado geofisico.

2. Il presente piano individua nei termini di cui ai successivi commi le invarianti strutturali, intese come le caratteristiche intrinseche essenziali meritevoli di conservazione, dei subsistemi di cui al comma 1. Assumendo che lo statuto dei luoghi sia l’insieme delle invarianti strutturali e il complesso delle loro reciproche interrelazioni.

3. Sono invarianti strutturali dei diversi subsistemi in cui si ritrovano, ad esclusione del subsistema delle aree estrattive e del subsistema delle aree di degrado geofisico:

a) le esistenti recinzioni in muri di pietra; b) le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti, ciglionamenti,

affossature, acquidocci; c) i tracciati, le giaciture, nonché, ove e per quanto si siano conservate quelle

originarie, le caratteristiche dimensionali, costruttive e formali, ivi comprese

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le pavimentazioni, degli elementi della rete viaria carrabile appartenenti alla viabilità storica indicati nelle tavole contrassegnate con 4.1.

4. La conservazione attiva delle invarianti strutturali dei diversi subsistemi in cui si articola il sistema extraurbano è perseguita mediante la disciplina, definita dal regolamento urbanistico, delle trasformazioni, fisiche e funzionali, nonché delle attività, ammissibili e prescritte in tali subsistemi, in particolare attraverso la specificazione degli elementi costitutivi e dei contenuti progettuali dei programmi di miglioramento agricolo-ambientale. Tale conservazione è altresì perseguita con l’attivazione di piani e programmi di settore, nonché di politiche di promozione e di incentivazione.

5. Sono specifiche invarianti strutturali del subsistema delle aree agricole: a) singoli elementi di naturalità (alberi d’alto fusto isolati, siepi, nuclei

arborei), essenze arboree di elevato valore ecologico (boschi ripariali, complessi di vegetazione igrofila, boschi poderali), essenze arboree di elevato valore ornamentale e paesaggistico (esemplari e filari di cipresso);

b) la consistenza delle colture arboree connotanti il paesaggio, quali gli oliveti.

6. E’ specifica invariante strutturale del subsistema delle aree boscate e del subsistema delle praterie sommitali-pascoli l’esistente estensione e consistenza, rispettivamente, dei boschi e delle praterie. La variazione dell'estensione dei subsistemi delle aree boscate e delle praterie sommitali-pascoli, se non dovuta a naturale evoluzione ambientale, è ammessa esclusivamente nell'ambito di uno specifico progetto di riqualificazione ambientale, paesaggistica e naturalistica.

7. Sono specifiche invarianti strutturali del subsistema di Travalle: - la trama degli appezzamenti di pianura, con relative affossature e filari

arborei; - la conformazione complessiva degli alvei dei corsi d’acqua, che ne

costituiscono l’elemento strutturante e persistente, così come determinata dall’azione di modellamento naturale e antropico;

- la consistenza delle superfici adiacenti ai suddetti corsi d’acqua; - la consistenza delle formazioni vegetali ripariali spontanee;

8. Sono specifiche invarianti strutturali del subsistema dei corridoi ecologici in ambiente

urbano: - la conformazione complessiva degli alvei dei corsi d’acqua che ne

costituiscono l’elemento strutturante e persistente, comprensiva dell’insieme delle esistenti traverse, briglie e muri di sponda in pietra. La sostituzione o la rimozione degli elementi sopra menzionati può essere ammessa soltanto nei casi in cui si rendano necessari interventi di miglioramento idraulico ambientale del corso d'acqua;

- la consistenza delle superfici scoperte adiacenti ai suddetti corsi d’acqua. 9. Il regolamento urbanistico, gli specifici strumenti urbanistici di settore, i piani

attuativi, assumono, con riferimento al subsistema delle aree estrattive e al subsistema

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delle aree di degrado geofisico, come invarianti strutturali, ove presenti e riconoscibili, elementi di cui ai commi precedenti.

10. Nell'ambito del sistema extraurbano è stata istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 27.10.2003, l'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Monti della Calvana". L'istituzione dell'area protetta, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, attraverso il piano di gestione ed il regolamento d'uso, fornirà un ulteriore strumento normativo di riferimento per il perseguimento degli obiettivi di piano. Nel medesimo ambito, con D.C.R. 342/98, la Regione Toscana ha istituito il Sito di Interesse Comunitario dei "Monti della Calvana" e di "Monte Morello". Il Piano strutturale farà propri i contenuti dei regolamenti e dei piani di gestione che verranno redatti per la tutela e la conservazione delle suddette aree. L'eventuale ridefinizione dei perimetri dell'A.N.P.I.L. e dei S.I.C. non costituirà variante al Piano strutturale.

Articolo 15. La disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni 1. Relativamente a tutti i subsistemi extraurbani, eccettuati il subsistema delle aree

estrattive e il subsistema delle aree di degrado geofisico, il regolamento urbanistico, in coerenza con le finalità di tutela delle invarianti strutturali, disciplina dettagliatamente, attraverso disposizioni immediatamente operative ovvero mediante direttive da rispettare e sviluppare nei programmi di miglioramento agricolo-ambientale in tutte le fattispecie in cui ne sia richiesta la formazione, le seguenti trasformazioni e attività:

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché la sistemazione delle sponde fluviali, tendenzialmente con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnologici a rete e puntuali;

c) la manutenzione e l’adeguamento degli esistenti elementi della rete viaria carrabile, senza variazione dei tracciati, delle giaciture, delle caratteristiche dimensionali, costruttive e formali, ove si tratti di quelli, appartenenti alla viabilità storica, indicati nelle tavole contrassegnate con 4.1;

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

e) l'esercizio delle attività selvicolturali e degli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione, nonché la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste frangifuoco, di esbosco e di servizio forestale, e di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi;

f) l'esercizio delle attività di pascolo; g) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché la manutenzione,

l’adeguamento, la realizzazione, di strade poderali e interpoderali; h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di recinzioni, in forme

tradizionali e coerenti con le caratteristiche del contesto paesaggistico, essendo comunque richiesta la conservazione delle esistenti recinzioni in muri di pietra;

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i) gli interventi finalizzati all’inserimento ambientale di opere infrastrutturali e di insediamenti esistenti; j) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Solamente nel subsistema delle aree agricole e di travalle possono essere altresì definite ammissibili, e puntualmente disciplinate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dimostrata l’assenza di conflitti con le prescrizioni imposte dall’art. 3 del P.T.C.P., la possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità di programmi di miglioramento agricoloambientale e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area; nonché la ricostruzione a seguito di demolizione o di trasferimento di volumetrie, e gli ampliamenti, non superiori al 10% delle volumetrie esistenti, di edifici e di altri manufatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola.

3. In tutti i subsistemi extraurbani, eccettuati il subsistema delle aree estrattive e il subsistema delle aree di degrado geofisico, può essere definita ammissibile la ricostruzione a seguito di demolizione, anche con limitati incrementi della consistenza, di manufatti edilizi recenti privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, o addirittura di cattiva qualità estetico-percettiva, ovvero contrastanti con il contesto paesaggistico o ambientale, purché tale ricostruzione sia realizzata con trasferimento delle volumetrie nell’ambito del sistema insediativo, oppure nel contesto di uno dei piccoli nuclei esistenti nel sistema extraurbano, e non identificati dal presente piano come appartenenti al sistema insediativo.

4. Relativamente a tutti i subsistemi extraurbani, eccettuati il subsistema delle aree estrattive e il subsistema delle aree di degrado geofisico, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere vietata qualsiasi riduzione dell’estensione delle superfici boscate, salvo eccezioni giustificate da significative esigenze ecologiche volte al mantenimento di habitat e specie di elevato valore naturalistico. Deve essere parimenti vietata ogni alterazione sostanziale delle caratteristiche essenziali delle sistemazioni agrarie tradizionali, delle colture arboree connotanti il paesaggio, e altresì dei singoli elementi di naturalità, nonché delle essenze arboree di elevato valore ecologico, ovvero di elevato valore ornamentale e paesaggistico.

5. Relativamente al subsistema delle aree estrattive, il regolamento urbanistico, gli specifici strumenti urbanistici di settore, i piani attuativi, disciplinano dettagliatamente le seguenti attività e trasformazioni:

a) la coltivazione dei materiali di cava; b) la manutenzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione dei

manufatti edilizi strettamente funzionali all’esercizio delle attività estrattive; c) la manutenzione, l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione della

viabilità di collegamento con la rete viaria generale; d) il recupero e il reinserimento ambientale, nonché la risistemazione

funzionale, delle aree interessate, in correlazione con la progressiva cessazione delle attività di coltivazione dei materiali di cava.

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6. Relativamente al subsistema delle aree di degrado geofisico, il regolamento urbanistico, gli specifici strumenti urbanistici di settore, i piani attuativi, disciplinano dettagliatamente il recupero e il reinserimento ambientale, nonché la risistemazione funzionale. Le aree di degrado geofisico, a seguito delle operazioni di recupero, reinserimento ambientale e risistemazione funzionale, saranno riclassificate e reinserite, in ragione di criteri di contiguità fisica e omologia di caratteri distintivi, negli altri subsistemi extraurbani individuati dal presente Piano strutturale. Tale reinserimento sarà disciplinato dal regolamento urbanistico ovvero da specifici strumenti urbanistici di settore ovvero da piani attuativi, senza che ciò comporti variante al presente piano. Per il recupero ed il restauro ambientale delle suddette cave il regolamento urbanistico farà proprie le "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di escavazione" redatte dal Ministero dell'Ambiente (allegate alla circolare n. 1307/VIA/B.7 del 22.02.1993).

7. Relativamente a tutti i subsistemi extraurbani, il regolamento urbanistico definisce altresì le utilizzazioni compatibili, e determina, eventualmente, le destinazioni d'uso, degli edifici e degli altri manufatti edilizi aventi un uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio dell'attività agricola, ovvero suscettibili di assumere un tale uso, così da:

- garantire il mantenimento e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio sottratto agli usi funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

- escludere utilizzazioni incoerenti con i caratteri ambientali e paesaggistici del subsistema, ovvero comportanti un carico insediativo puntuale, o flussi di traffico, non sostenibili dai sistemi infrastrutturali viari o di servizio.

8. Relativamente a tutti i subsistemi extraurbani, eccettuati il subsistema delle aree estrattive e di degrado geofisico, il regolamento urbanistico, per manufatti con destinazioni e collocazioni improprie rispetto al contesto ambientale, potrà individuare riconversioni del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi, mediante l'individuazione di piani di recupero, di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione a pari della S.U.L. esistente.

9. Relativamente a tutti i subsistemi extraurbani, eccettuati il subsistema delle aree estrattive, il regolamento urbanistico potrà individuare delle aree specifiche da destinare esclusivamente ad attività di campeggio, così come definita dall’art. 29 dalla L.R. 23/3/2000 n. 42. Il regolamento urbanistico potrà altresì individuare, ad esclusione delle aree di protezione paesistica e/o storico ambientale individuate dal PTCP, aree da destinare alle attività ludico sportive e del tempo libero. Il regolamento urbanistico inoltre disciplinerà la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, nonché di piccole strutture di servizio all’esercizio di attività ludiche e del tempo libero, le cui caratteristiche costruttive siano tali da minimizzare gli impatti visivi e da inibire utilizzazioni diverse da quelle per le quali ne è ammissibile la sussistenza.

10. Limitatamente al centro abitato della Chiusa, il regolamento urbanistico stabilirà per gli edifici attualmente esistenti che ricadono nel PRGC vigente nelle zone A e B, una disciplina paritetica a quella prevista per gli edifici del sistema insediativo appartenenti alle stesse zone di PRGC.

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11. Relativamente al sub sistema di Poggio Farneto, possono essere definite ammissibili, e

puntualmente disciplinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilità di demolizione dei manufatti facenti parte del complesso dell'ex polveriera, privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, e ricostruzione all'interno del presente sub sistema secondo un dimensionamento massimo di 15000 mq di S.U.L., mediante piano attuativo. Il Regolamento Urbanistico definisce altresì tra le utilizzazioni compatibili la destinazione turistico – ricettiva concernente il turismo, gli impianti sportivi, per il tempo libero e strutture di servizio socio-sanitarie finalizzati alla riqualificazione ed alla valorizzazione paesaggistica di tale subsistema. Nella traduzione a livello di regolamento urbanistico si dovrà fare riferimento ai seguenti criteri:

- Per quanto riguarda il nuovo dimensionamento sia trovato un rapporto equilibrato tra superficie destinata ai servizi e quella destinata ai posti letto;

- Siano previsti tipi edilizi adeguati al contesto di riferimento, limitando altresì le trasformazioni infrastrutturali;

- La quota di dimensionamento destinata a ricettivo sia localizzata in via prioritaria nell'area della polveriera da recuperare, salvaguardando il più possibile il territorio rurale;

- In ogni caso dovrà essere esclusa la fascia di territorio adiacente il Torrente Marina, oggetto di vincolo paesaggistico ex lege.

- Nell’iter attuativo si dovrà tener conto delle performance ambientali sia per gli interventi di recupero che per le nuove edificazioni previste sul territorio interessato delle trasformazioni. In particolare dovranno essere definiti “targets” e modalità per l'accumulo, il recupero e riutilizzo della risorsa idrica, per il risparmio idrico, per l'efficienza energetica dell'edificato (residenziale, produttivo, commerciale ecc), per l'introduzione di fonti rinnovabili nella produzione per autoconsumo (con tipologie impiantistiche ammesse nelle varie aree).

- Ai fini della definizione del quadro conoscitivo e delle conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

- Si dovrà effettuare la stima dei nuovi fabbisogni connessi ai carichi urbanistici previsti, la stima del consumo di suolo e delle superfici impermeabilizzate. In relazione alla risorsa idrica dovranno essere stimati i fabbisogni idrici incrementali dovuti all’attuazione delle previsioni di piano e alle nuove potenzialità insediative, dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento, l'efficienza della rete acquedottistica e gli eventuali sistemi di distribuzione da realizzare. Dovranno inoltre essere stimati i nuovi carichi depurativi, e le capacità depurative degli impianti esistenti, l'efficienza delle reti fognarie compreso l'efficienza del reticolo idraulico per l'allontanamento delle acque piovane. Dovranno essere stimati inoltre i nuovi fabbisogni energetici.

- Dovranno essere individuate le alternative progettuali così come richiesto alla lettera h) dell'Allegato 2 alla LR 10/2010: al fine di far emergere una

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valutazione, in termini di effetti ambientali, dei diversi possibili scenari evolutivi legati all’attuazione della trasformazione proposta. Al fine di limitare nuovo consumo di suolo, l'analisi delle alternative delle previsioni, comprese le aree da destinare al rispetto degli standard, risulta utile per garantire il risparmio di suolo inedificato e la migliore integrazione nel contesto, limitando al massimo gli impatti sulle componenti paesaggistiche presenti da preservare.

- Nel RA della successiva variante al RU si dovrà provvedere all’implementazione del sistema di monitoraggio ambientale secondo quanto richiesto dalla LR 10/2010 e s.m.i.

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Capo II. Il sistema insediativo

Articolo 16. Le articolazioni del sistema insediativo

1. Il presente piano articola il sistema insediativo nei seguenti subsistemi, individuati e perimetrati nella tavola contrassegnata con 8b:

- il subsistema dei centri e nuclei storici;

- il subsistema degli insediamenti recenti;

- il subsistema degli insediamenti per la produzione di beni e servizi;

- il subsistema degli insediamenti specialistici;

- il subsistema delle Carpognane;

- il subsistema di Dietro Poggio ;

- il subsistema del polo commerciale.

Articolo 17. Subsistema dei centri e nuclei storici

1. Sono invarianti strutturali del subsistema dei centri e nuclei storici, individuati e perimetrati nella tavola contrassegnata con 8b: a) le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia insediativa,

dell'impianto fondiario, che conservano i segni delle regole che hanno presieduto alla loro

conformazione;

b) le caratteristiche tipologiche e formali delle unità di spazio, intese come unità edilizie

e come unità di spazio scoperto autonome, che li compongono, e che parimenti conservano i segni delle regole che hanno presieduto alla loro conformazione;

c) le specifiche caratteristiche dei rapporti con il territorio circostante dei diversi centri e nuclei storici, laddove abbiano concorso a preservarne l’identità e la riconoscibilità.

2. Relativamente al subsistema dei centri e nuclei storici il regolamento urbanistico

definisce una disciplina volta:

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- a prescrivere la conservazione delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale,

della maglia insediativa, dell'impianto fondiario, mediante la manutenzione, il restauro e

il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, esse siano riconoscibili e significative;

- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli

elementi fisici, in cui, esse siano state alterate, facendo riferimento a cartografie storiche, o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o tracce superstiti degli assetti originari.

3. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2 il regolamento urbanistico detta disposizioni, di norma immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili. 4. Qualora il ripristino della morfologia insediativa richieda interventi di ristrutturazione urbanistica a pari volume il regolamento urbanistico prevede la formazione di piani attuativi, per i quali detta le necessarie e opportune direttive.

5. Il regolamento urbanistico determina altresì le destinazioni d’uso, perseguendo prioritariamente

il mantenimento o il ripristino dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobiliari,

aventi tale originaria utilizzazione e il mantenimento o il ripristino di utilizzazioni connesse a quella

abitativa

6. Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 5, il regolamento urbanistico

persegue altresì il mantenimento o il ripristino di utilizzazioni tradizionali e pregiate.

Articolo 18. Subsistema degli insediamenti recenti

1. Del subsistema degli insediamenti recenti, individuato e perimetrato nella tavola contrassegnata con 8b, il regolamento urbanistico consente, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione morfologica insediativa, anche l’integrale trasformazione, mediante la modificazione dei seguenti elementi:

- maglia insediativa e impianto fondiario,

- giacitura e larghezza di elementi viari,

- sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;

- edifici esistenti, ovvero quote rilevanti degli stessi.

2. Il regolamento urbanistico può prevedere, inoltre, incrementi della consistenza edilizia,

attraverso ampliamenti, connessi o meno con trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di

demolizione e ricostruzione, ovvero attraverso nuove edificazioni, nei limiti in cui siano valutati

sostenibili dalla rete viaria, dalle reti e dagli impianti

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tecnologici di servizio e dalle dotazioni di spazi destinabili a parcheggi e agli altri

servizi pertinenziali.

3. Il regolamento urbanistico definisce:

a) le trasformazioni ammissibili di singole unità di spazio o di singoli manufatti (mediante la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione e limitati ampliamenti), la rettifica di elementi viari, la sistemazione degli spazi scoperti, e simili che possano essere disciplinate direttamente dal medesimo regolamento;

b) le trasformazioni ammissibili (consistenti ed estese operazioni di ristrutturazione urbanistica, ovvero di nuovo impianto urbano ed edificatorio ), che dovranno essere disciplinate mediante piani attuativi. 4. Il regolamento urbanistico definisce altresì le utilizzazioni compatibili, e determina le destinazioni d'uso delle unità di spazio ricadenti nel subsistema di cui trattasi garantendo che: - permanga, ovvero, laddove necessario, venga realizzata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni; - resti predominante, sull'insieme, il peso dell'utilizzazione abitativa, pur assicurandosi

la presenza di altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa, quali l’artigianato di produzione di beni connessi con le persone

e le abitazioni, l’artigianato di servizio, gli esercizi commerciali di vicinato, i pubblici esercizi, le attività ricettive, gli uffici privati, gli studi professionali, le strutture per l'istruzione primaria, le strutture culturali, le strutture associative, le strutture ricreative,

le strutture religiose, le strutture per le prime prestazioni sanitarie.

5. Il regolamento urbanistico, nella zona sportiva della fogliaia (stadio di Calenzano), riconferma le destinazioni d’uso e le funzionalità dell’area, in accordo con le prescrizioni dell’art. 24 e dell’art. 26 del PTCP. 6. Il regolamento urbanistico è tenuto a prevedere per interventi superiori a 2000 mq di s.u.l., almeno il 20% di s.u.l. da destinare ad alloggi in affitto con canoni calmierati o ad altra forma di edilizia convenzionata.

Articolo 19. Subsistema degli insediamenti per la produzione di beni e servizi 1. Valgono anche per il subsistema degli insediamenti per la produzione di beni e servizi, individuati e perimetrati nella tavola contrassegnata con 8b, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18.

2. Il regolamento urbanistico definisce le utilizzazioni compatibili, e determina le destinazioni d'uso delle unità di spazio ricadenti nel suddetto subsistema, potendo

ammettere, anche in riferimento alle trasformazioni fisiche disciplinate ai sensi del

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comma 1, qualsiasi mutamento tra usi per la produzione di beni, cioè di tipo

manifatturiero, e usi per la produzione di servizi, sia destinati alla vendita, che pubblici

e rivolti all’utenza collettiva. Di preferenza il regolamento urbanistico mira a perseguire

un arricchimento della gamma delle utilizzazioni, mediante la localizzazione di attività

di servizio alle imprese, di attività di servizio agli addetti e agli utenti, di attività espositive e commerciali legate alla produzione di beni, o aventi caratteristiche che ne rendono scarsamente compatibile la presenza in altre parti del territorio urbano, di attrezzature tecnologiche funzionali alla tutela ambientale.

Articolo 20. Subsistema degli insediamenti specialistici

1. Del subsistema degli insediamenti specialistici, individuati e perimetrati nella tavola contrassegnata con 8b, il regolamento urbanistico è tenuto a prescrivere il mantenimento dell' utilizzazione in atto.

2. Dei manufatti componenti gli insediamenti specialistici il regolamento urbanistico può definire ammissibili la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia. Con riferimento a ciascuno

degli insediamenti specialistici il medesimo regolamento urbanistico può inoltre definire ammissibili, anche qualora eccedano le predette categorie di trasformazioni fisiche, gli interventi finalizzati all’adeguamento alle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di salvaguardia della

sicurezza nei luoghi di lavoro, di salute degli addetti e della popolazione, della pubblica incolumità.

Articolo 21. Subsistema delle Carpognane

1. Il regolamento urbanistico è tenuto a prescrivere che le trasformazioni ammissibili, le utilizzazioni compatibili, le specifiche destinazioni d’uso, del subsistema delle Carpognane, individuato e perimetrato nella tavola contrassegnata con 8b, siano unitariamente disciplinate mediante un piano guida riferito all'interezza dello stesso subsistema, e relativamente al contenuto del quale il medesimo regolamento urbanistico detta ogni necessaria e opportuna direttiva, nel rispetto dei seguenti indirizzi: - sistemazione a verde, con forti connotati di naturalità, destinata soprattutto alla fruizione collettiva e al tempo libero, che deve interessare la maggior parte della superficie del subsistema ed essere individuata in prossimità dell'adiacente subsistema

dei corridoi ecologici in ambiente urbano ;

- possibilità di nuova edificazione, nel rispetto delle quantità massime stabilite per l’unità territoriale organica elementare interessata e comunque per non più di 10 mila metri quadrati di superficie utile lorda, di strutture utilizzabili per funzioni connesse alla gestione e alla fruizione collettiva dell’ambito ad esclusione delle attività manifatturiere

e delle abitazioni ordinarie ;

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- trasformazioni fisiche dei manufatti edilizi aventi in essere utilizzazioni manifatturiere,

ai fini della loro conversione funzionale per le utilizzazioni sopra indicate come compatibili.

2. Il regolamento urbanistico stabilirà la disciplina degli edifici residenziali attualmente esistenti che ricadono nel PRGC vigente in zone B, prendendo atto della residenza in quanto diritto acquisito.

Articolo 21-bis. Subsistema di Dietro Poggio

1. Il subsistema di Dietro Poggio è individuato e perimetrato nella tavola contrassegnata con 8b. Il regolamento urbanistico disciplina il mantenimento delle destinazione d’uso esistenti e definisce gli interventi edilizi ammessi per eventuali adeguamenti tecnologici e manutentivi.

2. La modifica della destinazione d’uso degli immobili presenti nel subsistema, ad esclusione delle

attività manifatturiere, sarà disciplinata dal regolamento urbanistico, il quale è tenuto a prescrivere le trasformazioni ammissibili e le specifiche trasformazioni d’uso mediante piano guida, riferito all’intero

subsistema, nel rispetto delle disposizioni afferenti alle quantità massime stabilite per l’unità territoriale organica elementare interessata.

3. Il regolamento urbanistico è tenuto a prevedere per interventi superiori a 2000 mq di

s.u.l., almeno il 20% di s.u.l. da destinare ad alloggi in affitto con canoni calmierati o ad altra forma di edilizia convenzionata.

Articolo 21-ter. Subsistema del polo commerciale

1. Il subsistema del polo commerciale è individuato e perimetrato nella tavola contrassegnata con 8b. Per tale subsistema il regolamento urbanistico potrà disciplinare eventuali adeguamenti e miglioramenti delle infrastrutture viarie con possibilità di incremento della dotazione degli standard.

2. E' consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti esclusivamente per attività commerciali, escludendo qualsiasi ampliamento ed ulteriori nuove costruzioni.

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Capo III. Il sistema infrastrutturale

Articolo 22. Gli elementi infrastrutturali per la mobilità

1. Nella tavola contrassegnata con 8.b sono indicati gli elementi infrastrutturali più rilevanti per la mobilità, attribuiti ai seguenti subsistemi:

- corridoi infrastrutturali; - rete viaria primaria;

- rete viaria secondaria;

- rete ferroviaria.

2. Ogni altro elemento infrastrutturale per la mobilità extraurbana, pubblico o privato a uso pubblico, ricadente nel sistema extraurbano, ove non indicato nella tavola contrassegnata con 8.b, è assunto dal presente piano come appartenente alla rete viaria locale. Il regolamento urbanistico provvede a indicare l’appartenenza degli elementi infrastrutturali per la mobilità, con particolare riferimento a quelli esistenti nel sistema insediativo, alle diverse classi considerate e definite dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a determinare la relativa disciplina. 3. Nell’ambito dei corridoi infrastrutturali di cui al comma 1 il regolamento urbanistico, ovvero piani attuativi, ovvero ancora progetti unitari di opere pubbliche, definiscono il preciso tracciato degli elementi infrastrutturali per la mobilità da realizzare, ivi comprese le rotatorie in progetto sulla rete viaria primaria e secondaria, nonché le correlative fasce di rispetto. I suddetti strumenti disciplinano gli elementi infrastrutturali

per la mobilità da realizzare, le relative fasce di rispetto e gli eventuali impianti e attrezzature

tecnologiche, di servizio, di arredo e di supporto, complementari e connesse.

4. Successivamente alla realizzazione dell’infrastruttura e alla definizione delle relative

fasce di rispetto, il regolamento urbanistico potrà assegnare le rimanenti porzioni di terreno appartenente al sistema infrastrutturale – subsistema dei corridoi infrastrutturali non interessate dall’opera, al subsistema adiacente senza che ciò costituisca variante al Piano strutturale.

5. Gli altri elementi infrastrutturali per la mobilità di cui al comma 1 devono essere mantenuti nel rispettivo tracciato e nella rispettiva configurazione, dovendone essere ammesse e disciplinate dal regolamento urbanistico la manutenzione, la ristrutturazione,

la qualificazione, ivi compresa la nuova realizzazione di impianti e di attrezzature tecnologiche, di servizio, di arredo e di supporto, complementari e connesse.

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Capo IV. Elementi territoriali di particolare interesse culturale

Articolo 23. Biotopi e geotopi

1. Relativamente ai biotopi e ai geotopi individuati nelle tavole contrassegnate con 1.1.b

del presente piano, anche con valenza di invarianti strutturali, il regolamento urbanistico persegue la

conservazione integrale del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il

mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di

adeguati equilibri tra di esse.

2. Nei biotopi e nei geotopi sono in ogni caso vietati:

a) la realizzazione di qualsivoglia manufatto;

b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati, per motivi di ricerca e di studio,

da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;

c) l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi di ripristino ambientale; d) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni floristici e faunistici di rilevante interesse naturalistico, salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati da soggetti pubblici istituzionalmente competenti, e fermo restando l’esercizio dell’attività venatoria laddove ammessa e regolamentata a norma delle vigenti leggi di settore e dei conseguenti provvedimenti amministrativi specifici; e) l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali e animali non autoctone.

Articolo 24. Aree di tutela archeologica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi commi, si intendono quali aree di tutela archeologica quelle individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate con

1.1.b del presente piano, nonché quelle, ulteriori, eventualmente individuate e perimetrate dal regolamento urbanistico, ovvero con qualsiasi idoneo atto amministrativo, di qualsiasi pubblica autorità competente, assunto secondo i procedimenti di cui alle vigenti leggi. 2. Le misure e gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione delle aree di tutela archeologica, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono disciplinati da progetti unitari, formati dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero, d’intesa con essi, dal Comune di Calenzano. 3. Fino al momento della vigenza dei progetti di cui al comma 2 nelle aree di tutela archeologica,

oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, a opera dei

competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali

o dei soggetti concessionari di tale Ministero, sono ammessi solamente:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto alla data di

entrata in vigore del presente piano, e fermo restando che le escavazioni e le arature dei terreni a

profondità superiore a 30 centimetri devono essere autorizzati dalla competente Soprintendenza, la

quale può subordinarli all'esecuzione, a cura e a spese del promotore degli scavi o delle arature, di

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prospezioni, o di saggi, secondo modalità concordate con la stessa Soprintendenza;

- gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari,

svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali

archeologici e la compatibilità dei progetti delle trasformazioni con gli obiettivi di tutela dei suddetti

materiali.

Articolo 25. Immobili di interesse storico

1. Il regolamento urbanistico provvede a una precisa e compiuta individuazione di tutti

gli immobili di interesse storico, intesi come i piccoli complessi edilizi, anche rurali, e come le singole unità di spazio, cioè le singole unità edilizie e le singole unità di spazio scoperto autonome, quali parchi e giardini, nonché i singoli manufatti edilizi, ricadenti

in ogni parte del territorio diversa dal subsistema insediativo storico, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di

cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali. Tra essi devono essere comunque inclusi gli immobili di interesse storico individuati nelle tavole contrassegnate con 4.1

del presente piano, anche con valenza di invarianti

strutturali.

2. Ove gli immobili di interesse storico si configurino quali piccoli complessi edilizi, o singoli edifici, o altri manufatti edilizi o isolati, il regolamento urbanistico definisce idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali manufatti, e ne prescrive la conservazione, e per quanto occorra il recupero e la riqualificazione, al fine di consentire la piena percezione delle qualità dei manufatti tutelati.

3. Il regolamento urbanistico provvede a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio individuate come immobili di interesse storico, mediante disposizioni di norma immediatamente precettive e operative. 4. Il regolamento urbanistico provvede altresì a disciplinare la conservazione integrale,

e il restauro, dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico- artistico o

storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti

in ogni parte del territorio.

Articolo 26. Elementi di viabilità

1. Il regolamento urbanistico provvede altresì a una precisa e compiuta individuazione

di tutti gli elementi di viabilità storica, tra essi comunque includendo quelli individuati come tali nelle

tavole contrassegnate con 4.1 del presente piano.

2. Degli elementi della viabilità storica, nonché dei relativi elementi di supporto e di

arredo, quali i muri di recinzione latistanti, muri di sostegno, di contenimento e simili, il regolamento

urbanistico prescrive e disciplina il mantenimento nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la

giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si

siano conservati, o siano recuperabili, negli aspetti costruttivi e formali.

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PARTE III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI

Articolo 27. Le Unità territoriali organiche elementari

1. Le unità organiche elementari sono gli ambiti territoriali i cui caratteri omogenei permettono la definizione univoca delle regole di governo del territorio in esse ricomprese, i requisiti da soddisfare ed i criteri di valutazione cui devono attenersi le azioni di trasformazione che vi hanno luogo. Nella specificità locale, le Utoe articolano le analisi e gli obiettivi dei sistemi, determinano il dimensionamento massimo,

definiscono i parametri di compatibilità degli interventi di trasformazione, esplicitano i requisiti e le valutazioni necessari e preliminari alla redazione del regolamento urbanistico e degli strumenti urbanistici attuativi. Il processo di individuazione delle Utoe parte dall’analisi dell’evoluzione storica del

tessuto insediativo e procede con l’analisi della dotazione delle attrezzature pubbliche e

di servizi alle famiglie attualmente presenti sul territorio.

La valutazione della distribuzione delle suddette attrezzature e l’attuale suddivisione del territorio in zone censuarie ha dato luogo all’individuazione delle seguenti tre Utoe:

� 1 – Collina

� 2 – Calenzano

� 3 – Settimello

2. Le quantità espresse nelle tabelle successive devono intendersi riferite alla situazione

in essere alla data del censimento generale del 2001.

Sono computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti dimensionali espressi nelle singole tabelle esclusivamente le superfici utili lorde derivanti da nuova edificazione, da demolizione e ricostruzione, ovvero da mutamento delle destinazioni d’uso di superfici utili lorde esistenti.

3. Il regolamento urbanistico e i programmi integrati di intervento possono variare, di non più del 10 per cento, le quantità di superfici utili lorde per le abitazioni ordinarie e per le attività produttive di beni e di servizi destinati alla vendita, attribuite ad ogni

singola Utoe essendo vincolanti i totali.

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27

4. Le schede di riferimento delle Utoe

UTOE 1 - COLLINA Obiettivi: 1. Difesa e valorizzazione delle risorse ambientali (in

particolare: complesso montuoso della Calvana e Monte Morello, ecosistemi fluviali della Marina e della Marinella di Legri);

2. Inserimento delle risorse estrattive di Poggio alle

Macine nel contesto territoriale; 3. Recupero dei siti degradati (cave storiche – area ex polveriera dell’esercito);

4. Riqualificazione e promozione dell’uso sociale delle

aste fluviali; 5. Salvaguardia e valorizzazione delle frazioni più

antiche dei borghi e dei nuclei colonici sparsi; 6. Consolidamento e riqualificazione del tessuto urbano

di Carraia.

Criteri: 1. Azioni di salvaguardia e miglioramento della fruibilità

ambientale; 2. Azioni di mitigazione e monitoraggio degli impatti

ambientali e paesaggistici; 3. Azioni da definire con il regolamento urbanistico, con

specifici strumenti urbanistici di settore, con piani di recupero;

4. Azioni di regolamentazione della manutenzione e

progetti di impulso alla fruizione; 5. Recupero e ripristino delle valenze storico

urbanistiche nonché della funzionalità dei servizi, anche attraverso incentivazione del turismo sostenibile;

6. Rafforzamento del ruolo di centro locale dotato di

servizi autonomi rispetto al centro cittadino.

Superficie (ha): 5.407

Occupazione di suolo (ha): 171

Abitanti 2.775

Standard (mq):

attuato non attuato - istruzione 4.067 0

- attrezzature di interesse comune 84.607 150

- strutture ricettive (s.u.l.) 6.500 0

- verde 98.319 228.355

d

ime

nsi

on

i att

uali

- parcheggi 28.651 23.856

(segue alla pagina successiva)

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28

Sistemi di riferimento:

- insediativo - infrastrutturale - extraurbano

Subsistemi di riferimento:

- centri e nuclei storici - insediamenti recenti - insediamenti per la produzione di beni e servizi - insediamenti specialistici - aree estrattive - aree di degrado geofisico da recuperare - aree boscate - travalle - praterie sommitali – pascoli - aree agricole - corridoi infrastrutturali - rete viaria primaria - rete viaria secondaria

Invarianti strutturali: le invarianti strutturali dell’Utoe di Collina afferiscono ai subsistemi di

riferimento.

Vincoli sovraordinati: i vincoli che interessano l’Utoe di Collina sono riportati nelle tavole

n.1.1a – 1.1b – 1.2a – 1.2b del quadro conoscitivo del piano strutturale

Dimensionamento (superfici utili lorde aggiuntive a quelle legittimamente esistenti al 2001)

s.u.l (mq) alloggi (n.) residenziale 10.006 213

produttivo (manifatturiero, ricettivo, pubblici servizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, commercio all’ingrosso e intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni, credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie)

12.500

/

In

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ura

le

attività di commercio al dettaglio 300 /

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29

UTOE 2 – CALENZANO CENTRO Obiettivi: 1. Miglioramento della qualità urbana del sistema

insediativo; 2. Risposta ai bisogni abitativi provenienti da categorie

sociali disagiate; 3. Valorizzazione dei nuclei storici;

4. Ristrutturazione urbanistica dell’insediamento

produttivo di Dietro Poggio; 5. Salvaguardia e tutela delle valenze paesaggistiche ed

ambientali.

Criteri: 1. Rafforzamento dell’identità del centro cittadino (polo

istituzionale-Donnini-Fogliaia); adeguamento del sistema della viabilità ciclabile e pedonale; realizzazione di una rete di servizi commerciali e valorizzazione del polo commerciale; azioni condivise di sostenibilità ambientale e socio- economica anche attraverso processi di Agenda 21; azioni di miglioramento della qualità dell’organizzazione morfologica insediativa anche mediante interventi di bioarchitettura;

2. Previsione all’interno di nuovi insediamenti abitativi

di una percentuale di alloggi da destinare a locazione agevolata;

3. Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione

del patrimonio storico esistente (Villa Peragallo, Villa Carmine);

4. Azioni di rifunzionalizzazione abitativa degli edificati

ad uso produttivo, mediante sostituzione edilizia; 5. Istituzione dei corridoi ecologici in ambiente urbano,

del Parco di Travalle e del Parco delle Carpognane e possibilità di creazione di parchi a carattere storico –ambientale sulla collina di San Donato e di Calenzano.

Superficie (ha): 1.830

Occupazione di suolo (ha): 381

Abitanti 8.937

Standard (mq):

attuato non attuato - istruzione 22.288 11.259

- attrezzature di interesse comune 75.880 2.200

- strutture ricettive (s.u.l.) 24.016 9.000

- verde 237.804 153.000

d

ime

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on

i att

uali

- parcheggi 109.460 62.501

(segue alla pagina successiva)

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30

Sistemi di riferimento:

- insediativo - infrastrutturale - extraurbano

Subsistemi di riferimento:

- centri e nuclei storici - insediamenti recenti - insediamenti per la produzione di beni e servizi - insediamenti specialistici - carpognane - dietro poggio - polo commerciale - aree estrattive - aree di degrado geofisico da recuperare - aree boscate - travalle - praterie sommitali – pascoli - aree agricole - corridoi ecologici in ambiente urbano - rete ferroviaria - corridoi infrastrutturali - rete viaria primaria - rete viaria secondaria

Invarianti strutturali: le invarianti strutturali dell’Utoe di Calenzano centro afferiscono ai

subsistemi di riferimento.

Vincoli sovraordinati:

i vincoli che interessano l’Utoe di Calenzano centro sono riportati nelle tavole n.1.1a – 1.1b – 1.2a – 1.2b del quadro conoscitivo del piano strutturale

Dimensionamento (superfici utili lorde aggiuntive a quelle legittimamente esistenti al 2001)

s.u.l (mq) alloggi (n.) residenziale 174.995

di cui 89.995 (Prg) 85.000 (riconversioni)

1.861

produttivo (manifatturiero, ricettivo, pubblici servizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, commercio all’ingrosso e intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni, credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie)

154.025

/

In

quad

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o e

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ame

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ura

le

attività di commercio al dettaglio 55.580 /

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UTOE 3 - SETTIMELLO Obiettivi: 1. Consolidamento e riqualificazione del tessuto urbano;

2. Valorizzazione dei nuclei storici;

3. Salvaguardia e tutela delle valenze paesaggistiche ed

ambientali.

Criteri: 1. Rafforzamento del ruolo di centro locale dotato di

servizi autonomi rispetto al centro cittadino; azioni di ristrutturazione edilizia e urbanistica anche mediante interventi di bioarchitettura;

2. Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione

del patrimonio storico esistente; 3. Istituzione dei corridoi ecologici in ambiente urbano e

valorizzazione del Parco del Neto e dell’area di Monte Morello.

Superficie (ha): 448

Occupazione di suolo (ha): 184

Abitanti 3.427

Standard (mq):

attuato non attuato - istruzione 14.923 4.666

- attrezzature di interesse comune 21.263 4.800

- strutture ricettive (s.u.l.) 3.124 0

- verde 60.885 21.645

d

ime

nsi

on

i att

uali

- parcheggi 33.361 37.997

(segue alla pagina successiva)

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32

Sistemi di riferimento:

- insediativo - infrastrutturale - extraurbano

Subsistemi di riferimento:

- centri e nuclei storici - insediamenti recenti - insediamenti per la produzione di beni e servizi - insediamenti specialistici - aree di degrado geofisico da recuperare - aree boscate - aree agricole - corridoi ecologici in ambiente urbano - rete ferroviaria - corridoi infrastrutturali - rete viaria secondaria

Invarianti strutturali: le invarianti strutturali dell’Utoe di Settimello afferiscono ai subsistemi

di riferimento.

Vincoli sovraordinati:

i vincoli che interessano l’Utoe di Settimello sono riportati nelle tavole n.1.1a – 1.1b – 1.2a – 1.2b del quadro conoscitivo del piano strutturale

Dimensionamento (superfici utili lorde aggiuntive a quelle legittimamente esistenti al 2001)

s.u.l (mq) alloggi (n.) residenziale 4.510 48

produttivo (manifatturiero, ricettivo, pubblici servizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, commercio all’ingrosso e intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni, credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie)

34.750

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In

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el P

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le

attività di commercio al dettaglio 15.150 /

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Tabella riassuntiva dimensionamento Utoe

Utoe s.u.l

residenziale

s.u.l. produttiva s.u.l. commercio al

dettaglio

1 – Collina 20.006 2.500 300

2 – Calenzano centro 174.995 154.025 55.580

3 – Settimello 4.510 34.750 15.150

Totale 206.785 191.275 71.030

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34

PARTE IV. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Titolo III. Gli strumenti per la gestione del piano e gli indirizzi programmatici per la sua attuazione

Articolo 28. Il regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico provvede:

a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate nel rispetto del presente piano, le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni immediatamente precettive e operative relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e mediante direttive per la successiva formazione di piani attuativi relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda la modificazione dell'organizzazione, quali le aree di nuovo impianto urbano ed edificatorio e le aree edificate assoggettabili o da assoggettare a ristrutturazione urbana; b) a disciplinare dettagliatamente, in particolare, le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi

scoperti da conservare nelle rispettive caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;

c) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso nonché di previsioni di

trasformazioni fisiche o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelli per le funzioni pubbliche o collettive; d) a definire, in relazione all'organizzazione del territorio considerato risultante dalle previste trasformazioni e dalla prevista distribuzione delle funzioni, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti; e) a dettare i criteri per il coordinamento delle scelte relative alle previste trasformazioni, alla prevista distribuzione delle funzioni, al sistema delle infrastrutture di comunicazione e ai trasporti, con gli atti amministrativi in materia di orari di cui

all'articolo 50 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

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Articolo 29. I programmi integrati d’intervento

1. I programmi integrati d'intervento indicano:

a) quali piani attuativi si intende formare entro i termini stabiliti dai medesimi programmi;

b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a), definendo

almeno l'entità delle trasformazioni fisiche e degli spazi per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, ove tali direttive non siano già state esaurientemente dettate dal regolamento urbanistico; c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da realizzare nel periodo di validità dei medesimi programmi; d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o da trasformare nel periodo di validità dei medesimi programmi; e) gli immobili che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali servitù, entro il periodo di validità dei medesimi programmi. 2. I programmi integrati d'intervento sono corredati:

a) dalla ricognizione delle risorse territoriali impegnate dalle loro indicazioni;

b) dalla valutazione degli effetti delle loro indicazioni sui sistemi ambientali, insediativi

e socioeconomici, nonché sugli atti amministrativi in materia di orari di cui all'articolo

50 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) dalla valutazione della fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali; d) dal piano urbano del traffico e dagli altri piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti.

Articolo 30. Gli indirizzi programmatici

1. Nel provvedere a quanto di rispettiva competenza, il regolamento urbanistico e i programmi integrati d'intervento si attengono ai seguenti indirizzi: a) garantire, o almeno promuovere, la prioritaria attuazione delle trasformazioni afferenti alle aree,

o ai complessi di immobili, maggiormente caratterizzate da degrado, ovvero in condizioni di

inutilizzazione, o di marcata sottoutilizzazione;

b) ammettere le trasformazioni implicanti modificazioni dell'organizzazione territoriale,

ovvero consistenti incrementi del carico insediativo, o delle funzioni attrattive di flussi

di utenza, solamente se e quando sia assicurata la preventiva o simultanea realizzazione

di quanto necessario a fornire alle aree interessate adeguati livelli di accessibilità e di percorribilità, nel

rispetto di ogni altro vincolo e d’ogni altra disposizione, e in un

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quadro di complessivo miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza del sistema

della mobilità;

c) promuovere, fermi restando i primi due indirizzi ora espressi, la prioritaria attuazione delle trasformazioni maggiormente suscettibili di concorrere alla realizzazione delle fondamentali scelte di

assetto del presente piano, ovvero di innescare processi di riqualificazione che interessano

più ampi contesti rispetto a quelli di diretta

effettuazione delle trasformazioni medesime.

Titolo IV. Le salvaguardie

Articolo 31. Salvaguardie relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al Capo I del Titolo I, nonché quelle dei piani sovraordinati, ordinari

o specialistici, richiamati dal medesimo Capo I del Titolo I.

Articolo 32. Salvaguardie relative al sistema extraurbano

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico relativamente al sistema extraurbano non sono ammesse alterazioni:

a) dell’esistente estensione delle superfici boscate;

b) delle esistenti recinzioni in muri di pietra;

c) dei tracciati, delle giaciture, nonché, ove e per quanto si siano conservate quelle originarie, delle caratteristiche dimensionali, costruttive e formali, ivi comprese le pavimentazioni, degli elementi della rete viaria carrabile appartenenti alla viabilità storica indicati nelle tavole contrassegnate con 4.1.

Articolo 33. Salvaguardie relative al sistema infrastrutturale

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, per gli immobili ricadenti nei corridoi

infrastrutturali, indicati nella tavola contrassegnata con 8.b del presente piano, non è ammessa alcuna

trasformazione soggetta a provvedimento abilitativo, espresso o tacito, della pubblica amministrazione,

eccezione fatta per quelle direttamente inerenti l’opera infrastrutturale.

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Articolo 34. Salvaguardie relative ai biotopi e ai geotopi.

1. I divieti di cui al comma 2 dell'articolo 23 relativi ai biotopi e ai geotopi valgono con efficacia

immediata e fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico che provvederà a specificarli in

dettaglio.

Titolo V. Disposizioni finali

Articolo 35. Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati

1. Sono riportate nel presente piano mediante semplice deliberazione del consiglio comunale: a) ogni modificazione dell’individuazione, della perimetrazione e della disciplina delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta dal “Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo A), definite a norma del suddetto piano e delle vigenti disposizioni di legge;

b) ogni modificazione dell’individuazione, della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità cautelativa

dal “Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume

Arno” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre

1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo B), definite a norma del citato piano e delle vigenti disposizioni di legge;

c) ogni modificazione dell’individuazione, della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione delle aree corrispondenti a quelle classificate quali aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) e a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) dal “Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno”, definite a norma del medesimo piano e delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 36. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto attiene all'osservanza e all'attuazione del presente piano che non si trovi stabilito o

specificato nelle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di

legge e degli atti amministrativi della Regione Toscana, nonché dello Stato ove queste ultime

abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.

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2. Le variazioni tecniche degli elaborati del presente piano necessarie per il recepimento

di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o da atti amministrativi

della Regione Toscana e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle

prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà,

sono apportate mediante semplici deliberazioni del consiglio comunale.