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l LEGAL Polizze, nuove regole L'Unione Europea ha modificato i criteri per la distribuzione in campo assicurativo Arrivano vincoli più stringenti che in passato sul fronte delle remunerazioni DI LUDOVICA D'OSTUNI* A febbraio è stata pubblicata la Direttiva UÈ 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive, ed. IDD) che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 23 febbraio 2018. La Direttiva disciplina l'accesso all'attività di distribuzione assicurativa e le regole di condotta ad essa applicabili. Se in relazione al primo tema non si rinvengono particolari novità rispetto all'attuale contesto normativo, sotto il profilo delle regole di comportamento la IDD appare per il settore particolarmente innovativa. Cosa cambia La Direttiva articola gli obblighi in capo ai soggetti distributori secondo due direttrici: obblighi applicabili all'attività di distribuzione di qualsiasi prodotto assicurativo e obblighi ulteriori che si sommano ai primi e che trovano applicazione ai soli "prodotti di investimento assicurativo". Sotto il profilo organizzativo e di continua a pag. 76 > La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 06/12/2016 Pag. 74 N.11 - novembre 2016 Private diffusione:10000

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Polizze, nuove regoleL'Unione Europea ha modificato i criteri per la distribuzione in campo assicurativoArrivano vincoli più stringenti che in passato sul fronte delle remunerazioni

DI LUDOVICA D'OSTUNI*

A febbraio è stata pubblicatala Direttiva UÈ 2016/97 sulladistribuzione assicurativa (InsuranceDistribution Directive, ed. IDD)che dovrà essere recepita dagli StatiMembri entro il 23 febbraio 2018.La Direttiva disciplina l'accessoall'attività di distribuzioneassicurativa e le regole di condottaad essa applicabili. Se in relazione

al primo tema non si rinvengonoparticolari novità rispetto all'attualecontesto normativo, sotto il profilodelle regole di comportamentola IDD appare per il settoreparticolarmente innovativa.

Cosa cambiaLa Direttiva articola gli obblighi incapo ai soggetti distributori secondo

due direttrici: obblighi applicabiliall'attività di distribuzione diqualsiasi prodotto assicurativo eobblighi ulteriori che si sommanoai primi e che trovano applicazioneai soli "prodotti di investimentoassicurativo".Sotto il profilo organizzativo e di

continua a pag. 76 >

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

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La direttivaconsente di sceglierese affiancarealla mera offertaanche la consulenza

processi viene introdotto, anchein questo settore, l'obbligo diadozione di procedure di productgovernance che porterà le impresea disegnare ogni prodotto affinchèrisponda alle esigenze ed ai bisognidi uno specifico target market, e gliintermediari a modulare l'offertatenendo conto del target marketindividuato.

Paletti alle commissioniUn tema centrale è quello poi delleremunerazioni. La IDD, infatti,partendo da presupposto chedeterminate forme di remunerazionepossono essere "devianti" rispettoall'obbligo di agire nell'interesse delcliente, stabilisce che l'intermediarionon può adottare disposizioni inmateria di compenso o di "obiettividi vendita" che possono incentivarei propri addetti a consigliare undeterminato prodotto quandopossa esserne offerto un altropiù confacente alle esigenze delcliente. Si tratta di una norma cheporterà ad una rivisitazione delle

remunerazioni del settore ove, conriferimento ai prodotti tradizionalied a quelli dei rami danni, èpiuttosto diffusa la prassi di fissareobiettivi di vendita e conseguentipremi prowigionali.Fa da pendant con tale impostazionel'obbligo di rendere trasparenteal cliente, in fase precontrattuale,la natura del compenso percepitodall'intermediario.

Modalità di distribuzioneSotto il profilo delle modalità didistribuzione, la Direttiva consenteagli intermediari di sceglierese affiancare alla mera offertaanche un'attività di consulenza.Posto che ogni contratto offertodeve rispondere alle esigenzeassicurative del cliente, nel caso incui venga prestata la consulenzal'intermediario dovrà dare contodei motivi per i quali il prodottoraccomandato soddisfa tali esigenze.Agli Stati Membri è consentitocomunque rendere obbligatoria laconsulenza per particolari tipi diprodotti.

In relazione ai prodotti diinvestimento assicurativo vengonoparzialmente mutuate dalla Mifid 2una serie di regole: si fa obbligo agliintermediari di prevenire e gestirei conflitti di interesse, di fornireal cliente dettagliate informazionisul prodotto (con particolare focussui costi che andranno aggregatia quelli di distribuzione), siintroducono obblighi di valutazionedell'idoneità o dell'adeguatezza deiprodotti sulla falsa riga di quelli di

appropriatezza ed adeguatezza giànoti in ambito Mifid. Viene inoltredettata una specifica disciplina sugliinducements che potranno esserepercepiti dagli intermediari solo senon hanno ripercussioni negativesulla qualità del servizio fornitoal cliente e se non pregiudicanol'obbligo di agire in modoprofessionale e nell'interesse delcliente. L'applicazione di tali regolealle polizze linked e ai prodotti dicapitalizzazione nel nostro Paese nonè in realtà una novità: già dal 2006la Legge Risparmio ha assoggettatoalle norme del Testo Unico dellaFinanza l'offerta di questi prodotti seeffettuata da banche ed intermediariabilitati. Agenti e broker assicurativiapplicano invece le regole delCodice delle assicurazioni private.

Le ricaduteUn grande pregio della IDD è diaver creato un contesto di "parità"tra i diversi operatori. Ciò consentiràdi superare l'attuale quadronormativo italiano che, comevisto, appare frammentato: se oggiregole diverse trovano applicazioneall'offerta degli stessi prodotti infunzione di chi è il soggetto cheeffettua la distribuzione, con ilrecepimento della IDD il quadrodelle regole applicabili sarà unicoindipendentemente da chi sial'interlocutore del cliente.

*Socio dello studio legale Zitielloe Associati t

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

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