powerpoint presentation · dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016 al 25% da 1° gennaio 2017 al 25,5%...
TRANSCRIPT
pagina 1 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
IVA 2015
Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE
pagina 2 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Split payment
Inversione contabile
Rimborsi
Esportatore abituale
Vies
Contribuenti forfettari
Commercio elettronico
Novità IVA 2015
pagina 3 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
IVA sentenze/ordinanze Corte UE
ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °
1976 1 1986 4 1996 15 2006 34
1977 1 1987 5 1997 21 2007 24
1978 0 1988 20 1998 16 2008 18
1979 2 1989 9 1999 10 2009 20
1980 1 1990 8 2000 21 2010 38
1981 2 1991 10 2001 27 2011 21
1982 5 1992 11 2002 12 2012 58
1983 2 1993 14 2003 20 2013 62
1984 6 1994 3 2004 21 2014 33
1985 11 1995 6 2005 27 2015/07/09 19
Totale 31 121 311 636
pagina 4 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti » per Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), consorzi tra essi costituiti, Camere di Commercio, ASL, ospedali, istituti universitari, ecc.
Inversione contabile estesa a:
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici - anche se con contratto diretto con proprietario immobile se soggetto passivo d’imposta
Settore energetico, certificati e derivati Pallet (bancali in legno) recuperati per i cicli successivi
pagina 5 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Legge di Stabilità 2015
Clausole di salvaguardia con Possibile aumento aliquote IVA
Dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 al 13% dal 1°
gennaio 2017
Dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016 al 25% da 1° gennaio 2017 al 25,5% dal 1° gennaio 2018
Non si adottano gli aumenti se vengono assicurate maggiori entrate o risparmi di spesa di entità equivalente
pagina 6 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972
E’ in linea con la Direttiva 2006/112/CE ?
E’ un svantaggio per gli operatori?
pagina 7 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti»
Richiesta alla Commissione UE (nota 8006 del 14 novembre 2014) deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE
Persegue finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA
Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015: da una interpretazione estensiva dell’ambito soggettivo - basata su valutazioni sostanziali di ordine generale che tengano conto della differente ratio della norma rispetto all’art. 6, quinto comma
pagina 8 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (art. 6, quinto comma se agiscono nell’attività istituzionale) ed altri organismi collegati
Va addebitata in fattura e versata direttamente all’Erario dall’ente
Non opera per:
forniture in «reverse charge» (acquisti in attività commerciale)
prestazioni professionali soggette a ritenuta alla fonte
operazioni senza obbligo di fattura o con fattura senza addebito IVA (Regimi speciali: piccole imprese, commercio generi monopolio, editoria, agenzie di viaggi e turismo, spettacoli e giochi, beni usati, oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato ecc.)
pagina 9 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972
I fornitori
emettono fattura con l’ indicazione dell’IVA e l’annotazione “scissione dei pagamenti”
registrano la fattura separatamente dalle altre - nei termini di cui agli artt. 23 e 24 - riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta senza computare l’IVA a debito e senza calcolarla nella liquidazione mensile o trimestrale
ai fini del rimborso che spetta in via «prioritaria» contabilizzano la fattura con aliquota «zero»
Dal 2 febbraio 2015 il Sistema di Interscambio ha aggiornato la trasmissione delle fatture elettroniche
Dal 31 marzo 2015 obbligo di fattura elettronica
pagina 10 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015
Rimborsi prioritari art. 8
Rimborsi eseguiti in «via prioritaria»
L’ammontare prioritario non può eccedere l’importo complessivo dell’IVA applicata per le operazioni di split payment
Non necessitano i requisiti di cui all’art. 2 del DM 22 marzo 2007: 1) attività da almeno tre anni; 2) rimborso almeno di 10.000 euro se annuale e 3.000 euro se trimestrale; 3) rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta su effettuati nell’anno o nel trimestre
il Decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “Milleproroghe” in conversione) aumenta dal 10% al 20% l’importo contrattuale che le pubbliche amministrazioni devono corrispondere anticipatamente ai propri fornitori nell’ambito dei contratti di pubblico appalto
pagina 11 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
In caso di incertezza sull’applicazione del regime, per i fornitori è sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la stessa abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi
la scissione dei pagamenti non si applica ai regimi speciali IVA e in particolare:
a quello di cui alla legge 398 del 1991 (associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, ecc.)
al regime del margine, a quello delle agenzia di viaggio, a quelli monofase (editoria, documenti di sosta, parcheggio, ecc), al regime agricolo, agli spettacoli viaggianti ecc.
per le operazioni rientranti nella scissione dei pagamenti il fornitore della PA non potrà più procedere all’emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata
pagina 12 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
il rimborso IVA per i fornitori interessati è prioritario limitatamente all’ammontare dell’imposta applicata con lo split payment , ma gli Uffici devono eseguire una istruttoria unica e per l’intero importo, mentre la liquidazione può seguire un doppio binario
se la fattura emessa dai fornitori non contiene l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997 (da 1032 a 7.746 euro)
disapplicate le sanzioni per le violazioni commesse fino al 13 aprile, data di pubblicazione della Circolare.
pagina 13 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
il reverse charge domina sullo split payment
in caso di attività promiscua (sfera commerciale e istituzionale) la PA comunica al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge
alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti
pagina 14 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
Le note di variazione in aumento di cui all’articolo 26 effettuate nel 2015 sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti
Se la nota di variazione è in diminuzione e la si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di «scissione dei pagamenti», il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione ma deve procedere solo ad annotazione in rettifica nel registro di cui all’articolo 23 senza determinare alcun effetto nella liquidazione IVA
pagina 15 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi trimestrali – Nuovi modelli “IVA TR” con Visto di conformità e split payment
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2015 n. 39968 ha approvato i nuovi modelli per i rimborsi trimestrali IVA e le relative istruzioni
Tra i cambiamenti (Quadro TD sez. 3)
visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo
attestazione patrimoniale e contributiva per i rimborsi superiori a 15mila euro
sostituzione obbligo generalizzato della presentazione della garanzia
Nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment
Per rimborso prioritario split payment va barrata la nuova casella 2 nel rigo TD8
pagina 16 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
pagina 17 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge
Si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici
vanno individuate in modo oggettivo, e quindi vale per appalti, sub-appalti, contratti d’opera ecc. (no alle forniture con posa in opera)
solo se il committente è un soggetto passivo d’imposta ovvero ente non commerciale per (eventuale) attività d’impresa
Esteso ai bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo comma)
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (direttiva 2003/87/CE), di certificati relativi al gas e all’energia elettrica nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore
In caso di autorizzazione europea, il reverse charge potrà essere esteso in futuro anche alla cessione di beni nei confronti della «grande distribuzione»
pagina 18 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015
Riguarda lo stesso comparto interessato per i subappalti edili
Allargato a nuovi settori collegati ai subappalti che non rientrano nel comparto edile propriamente inteso
Il contenuto della lettera a-ter) risulta contiguo/complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) ma se ne differenzia sotto molti aspetti
Prestazioni interessate
va fatto riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007 assunta per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici
se il prestatore svolge sistematicamente tali attività non ancora comunicate ai sensi dell’art. 35, comma 3, vanno assoggettate al reverse charge con l’obbligo del prestatore di procedere alla variazione dati
pagina 19 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015
Il reverse charge della nuova lettera a-ter) si applica
sempre anche nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d’imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni
a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata, ma il contratto è valido (i.e. «volontà delle parti») per distinguere le «prestazioni» dalla fornitura con posa in opera
La precedente lettera a) dell’art. 17 continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento
Per le attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto rese nei confronti di un appaltatore
Forniture con posa in opera escluse poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
pagina 20 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015
«Edificio»
è sistema costituito (i) dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, (ii) dalle strutture interne che ripartiscono detto volume, (iii) da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno
la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici
il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti e il reverse charge nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d’imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni
Sono esclusi: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)
pagina 21 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015
Beni mobili (esclusi) i servizi di pulizia, istallazione impianti e demolizione su beni mobili
Demolizione edifici si fa riferimento ai codici ATECO 2007, per cui rientra in detta attività il codice
«demolizione» 43.11.00 Installazione impianti
43.21.01 impianti elettrici in edifici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (c/s) in
edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 impianti per la distribuzione del gas (c/s) 43.22.03 impianti di spegnimento antincendio (c/s) 43.29.01 installazione, riparazione, manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. riferiti ad edifici
pagina 22 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici
Riferimento ai codici attività ATECO 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”
pagina 23 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici
le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter)
devono, invece, essere escluse le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12
in presenza di un unico contratto, con pluralità di prestazioni in parte in inversione contabile e in parte soggette all’applicazione ordinaria dell’IVA si devono scomporre le operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria
nell’ipotesi di scomposizione dei servizi, le singole prestazioni soggette a reverse charge devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile
pagina 24 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici
Nelle ipotesi di un contratto unico di appalto - comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) - avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 380/2001 anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter) trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge
Ad esempio in un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si deve procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale
pagina 25 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari
split payment – l’inversione contabile prevale sullo split payment ovviamente quando un ente pubblico committente del servizio interviene in qualità di soggetto passivo d’imposta e acquista il servizio unicamente nell’esercizio della propria attività economica
società consorziate - nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, si riverbera anche nei rapporti interni ed è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio
pagina 26 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari
nuovo regime forfetario e minimi - non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario. Se tali soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, sono tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. Lo stesso vale anche con chi appartiene al regime dei “minimi” la cui proroga è stata prevista dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
Committente ente non commerciale - quando il committente è un ente non commerciale che acquista servizi in parte nell’attività istituzionale e in parte nella propria attività occorre far riferimento a criteri oggettivi: è necessario considerare gli accordi contrattuali tra le parti, l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, etc
pagina 27 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari
esportatori abituali - se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale si riferisce ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria
soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo: i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro gli esercenti attività di intrattenimento gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del
1991 i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro
pagina 28 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi senza garanzie e «Contribuenti non a rischio»
Limite rimborsi «liberi» elevato da 5.164,57 a 15.000 euro
Nessuna garanzia per rimborsi > 15.000 euro per «contribuenti non a rischio» che devono presentare dichiarazione annuale con «visto rinforzato» (*)
A. visto di conformità o sottoscrizione alternativa revisori o sindaci (nel frontespizio del modello IVA 2015)
B. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per
1. «operatività» non essere società di comodo in perdita sistematica da oltre cinque anni - Art. 30 Legge n. 724/1994
2. «solvibilità» patrimonio non diminuito oltre 40%; nessuna cessione quote versamenti regolari contributi previdenziali e assicurativa - art. 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c)
Nuovo Quadro VX4 con due campi da sottoscrivere: attestazione operatività (7) + attestazione solvibilità (8)
(*) visto rinforzato = visto di conformità + due dichiarazioni sostitutive di operatività e solvibilità
pagina 29 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Dichiarazione 2015 quadro VX4
pagina 30 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi con obbligo garanzie
Contribuenti a rischio:
in attività da meno di 2 anni (no start-up innovative)
nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con importi graduati (10, 5 o 1 per cento per importi fino a 150.000, da 150.000 a 1.500.000, oltre 1.500.000)
in caso di cessazione attività
visto di conformità o dichiarazione sostitutiva mancante nella
dichiarazione IVA
pagina 31 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi senza garanzie visto di conformità (C. 32/E del 2014)
I soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare:
a) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA
b) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione
c) Check-list (CM 57/E del 2009) tra cui controllo fatture acquisto con IVA superiore al 10% del rimborso
pagina 32 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 con effetto retroattivo (C. 32/E del 2014)
L’estensione da 5.164,57 a 15.000 euro vale anche per le richieste di rimborso presentate prima del 13 dicembre 2014
l’ufficio o l’agente della riscossione non richiede la garanzia dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione
se al 13 dicembre 2014 la garanzia è stata già richiesta e il contribuente non vi ha già provveduto non è tenuto a presentarla
il contribuente può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se - in presenza dei presupposti previsti - il rimborso non sia ancora stato erogato al 13 dicembre 2014 (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015)
pagina 33 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 (C. 32/E del 2014)
Per rimborso superiore a 15.000 euro già richiesto al 13 dicembre 2014, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio, si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio o all’Agente della riscossione con fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla
La sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva va verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso
pagina 34 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Esportatore abituale
Eliminato obbligo per il fornitore di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento
Trasferito onere della trasmissione telematica all’esportatore abituale per le singole lettere d’intento
L’Agenzia delle entrate rilascia all’esportatore una ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale
L’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o in dogana la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle entrate + la copia della ricevuta di presentazione
pagina 35 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Esportatore abituale: regime transitorio (Circolare n. 6/E, punto n. 3.1)
Fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità
il fornitore non era tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate
Se le dichiarazioni d’intento erano già state consegnate o inviate secondo le vecchie regole ma valgono anche per operazioni successe all’11 febbraio 2015: obbligo nuova disciplina a partire dal 12 febbraio 2015
Due distinte ipotesi se l’esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento
esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015
se la dichiarazione d’intento si riferisce anche ad operazioni da effettuarsi dal 12 febbraio 2015
pagina 36 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Esportatore abituale: dichiarazione in dogana
Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 delle Entrate: possibile presentare una sola dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali fino alla concorrenza di un determinato importo indicato nella dichiarazione d’intento
Nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 delle Dogane: dal 20 aprile bloccata la procedura della dichiarazione cumulativa dopo aver rilevato che i contribuenti commettono errori nelle dichiarazioni d’intento inviate alle Dogane. Resta valida la precedente nota n. 17631/RU dell’11 febbraio: una dichiarazione per una sola operazione di importazione
Per le dogane dovrebbe essere attivata una procedura in linea delle trasmissioni delle dichiarazioni d’intento che consentirà la «dichiarazione cumulativa»
pagina 37 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Vies
Immediata inclusione nel VIES senza attendere i trenta giorni
Il soggetto passivo
ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento dell’attribuzione della partita IVA (se lo richiede)
immediatamente al momento in cui manifesta la volontà di operare con altri Stati UE con mod. AA7 o AA9
pagina 38 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Vies Provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot.
2014/159941 del 15 dicembre 2014 presunzione non operatività ed esclusione
Prevista l’esclusione dei soggetti passivi dal VIES
Se non presentano nessun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi
Si presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e l’Ufficio - previo invio di apposita comunicazione all’interessato - procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES
La disposizione opera dal 2016 poiché la norma parte il 1° gennaio 2015
pagina 39 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Vies Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014
Favor rei
Nessuna sanzione per il passato
Se il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non è divenuto definitivo cadono le sanzioni e il recupero dell’imposta
In passato
per acquisti intracomunitari con IVA italiana negata la detrazione + sanzione del 100%
per cessioni intracomunitarie richiesta IVA sulla vendita «interna» + sanzione del 100%
pagina 40 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Black list
I dati con Paesi black list sono forniti solo con cadenza annuale
Nuovo limite di esonero dall’obbligo di comunicazione dell’operazione fissato in 10.000 euro (prima 500 euro) che va riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni rese e ricevute nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list durante l’anno solare (Circolare n. 31/E del 2014)
Se si supera la soglia vanno dichiarate tutte le operazioni
Le norme si applicano alle operazioni poste in essere dall’anno solare 2014 (periodo di entrata in vigore del decreto)
I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide
pagina 41 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Elenchi Intrastat I nuovi elenchi dal 2015 per i servizi conterranno solo:
partita IVA della controparte
importo
codice del tipo di prestazione
Paese di pagamento
Rimangono gli elenchi per i servizi acquistati non richiesti dalla direttiva
Le sanzioni relative ad errori od omissioni nella parte statistica si applicheranno solo alle imprese con spedizioni o arrivi mensili superiori a 750.000 euro
Con Determinazione n. 18978 del 19 febbraio (Dogane e Entrate) modificate le istruzioni per uso e compilazione degli Intrastat
I modelli non sono stati modificati in quanto le semplificazioni sono facoltative e si possono continuare le precedenti regole
pagina 42 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Fatture insolute
Possibile stornare IVA sulle fatture insolute dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (modifica articolo 26 secondo comma DPR 633/72)
Oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell’omologazione, può recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell’operazione originaria
pagina 43 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Nuovi forfetari e IVA Gli acquisti intracomunitari di beni entro la soglia di 10.000 € annui sono
considerati non soggetti a IVA in Italia ma assoggettati nel Paese di provenienza
Per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ovvero per gli acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell’anno in corso scatta l’obbligo di assolvere l’IVA e va integrata la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Si è tenuti al pagamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza possibilità di detrazione
Gli acquisti di prestazioni di servizi “generiche” da soggetti non residenti sono soggetti ad IVA in Italia con obbligo di integrazione della fattura UE e di versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione del servizio senza operare la detrazione
Le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di soggetti passivi UE sono non soggette per carenza della territorialità ma va emessa fattura (art. 21, c. 6 bis) e presentato Intrastat. Quelle rese nei confronti di privati UE sono soggette secondo le regole interne in Italia (non si applica l’IVA né si esercita la rivalsa)
pagina 44 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Commercio elettronico - telecomunicazioni e teleradiodiffusioni
Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2015 (artt. 44, 45, 58 e seguenti Dir. 2006/112/CE)
Soggette ad IVA nazionale le vendite a privati consumatori
Pertanto: Se consumatore italiano - IVA assolta in Italia Se consumatore UE - IVA assolta nello Stato del consumatore Adozione criterio dell’utilizzo nella UE per privati italiani limitatamente a
telecomunicazioni e teleradiodiffusioni dal 3 maggio 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2015. Se utilizzo del servizio fuori UE: no IVA italiana
Istituzione MoSS (mini sportello unico):
IVA pagata per tutti gli Stati UE dal prestatore nel Paese ove esso è stabilito con una apposita dichiarazione trimestrale
Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del cedente (???)
pagina 45 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Commercio elettronico
Rientrano: software, sito o una pagina web, la fornitura di immagini, testi (e-book), APP (applicazioni), gli abbonamento a giornali o riviste on line, la fornitura di spazio pubblicitario, di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento, lo «scarico» di musica su computer e su telefoni cellulari, la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning), ecc. Non si segue la regola dell’utilizzo: sempre soggette ad IVA i servizi
resi a privati domiciliati in Italia Non rientra il commercio di beni mobili materiali o tangibili che sono
trasportati fisicamente per la vendita da un Paese all’altro. Si segue ancora regole per importazione, esportazione, acquisto o cessione intracomunitaria
Non rientra cessione di CD ROM, floppy disk, consulenza professionale di avvocati, commercialisti, ecc. vendita di biglietti online per spettacoli o manifestazioni
pagina 46 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Telecomunicazioni
I “servizi di telecomunicazione” sono quelli aventi per oggetto: la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici
accesso a Internet al WWW sistemi VoiP servizi di posta vocale chiamata a tre, fax, telegrafo e telex collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del
consumatore
Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana
pagina 47 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Teleradiodiffusioni
I “servizi di teleradiodiffusione” comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi. Ad esempio: programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti
di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l’ascolto o la visione simultanei sulla base di un palinsesto
i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva
Pay tv
Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana
pagina 48 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Vendita di servizi on-line
La vendita può essere 1. diretta dal produttore, editore, ideatore, artista, scrittore,
titolare del diritto ecc. che vende direttamente sul web 2. tramite intermediario
La maggior parte dei servizi digitali sono resi al consumatore
finale attraverso un intermediario ossia uno “store” che facilita e diffonde in tutto il modo il commercio elettronico (ad esempio APP, musica, giochi ecc. scaricati su cellulari o tablet)
L’intermediario può vendere: 1. in nome proprio ma per conto altrui (senza rappresentanza) 2. in nome e per conto del titolare del diritto (con
rappresentanza)
pagina 49 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Fonti nazionali
Provvedimento direttoriale 30 settembre 2014: modalità operative per la registrazione MoSS in Italia
Comunicato stampa Agenzia Entrate 30 marzo 2015: funzionalità operative rese disponibili sul Portale MoSS
Decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 (in vigore dal 3 maggio 2015): recepimento direttiva e modifica al decreto IVA n. 633 del 1972
D.M. MEF 20 aprile 2015: versamento, riscossione e ripartizione IVA versata ai MoSS
Provvedimento direttoriale 23 aprile 2015: approvati schemi iscrizione MoSS, dichiarazioni trimestrali e individuazione Centro Operativo Venezia
pagina 50 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
MoSS – Mini one Stop Shop
Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli
Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale
Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato
Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraUE che scelgono l’Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE
pagina 51 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
MoSS – Mini one Stop Shop
Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli
Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale
Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato
Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraUE che scelgono l’Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE
pagina 52 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Obblighi del fornitore italiano e non Nessuna detrazione immediata dell’imposta pagata in altri Stati UE e
nessuna compensazione
No versamento con modello F24 ma addebito su un proprio conto aperto presso un intermediario della
riscossione convenzionato, ovvero bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta
presso la tesoreria statale
Le vendite effettuate in Italia da fornitori nazionali seguono le normali regole interne e dalla propria posizione IVA si può detrarre l’imposta assolta in Italia per i costi sostenuti per l’intero commercio
Conservazione dei documenti per dieci anni ed controllo sia di Venezia che dell’Amministrazione fiscale del Paese di consumo
Soppresso obbligo di emissione fattura per vendite a privati - nuovo n. 6-bis) all’articolo 22, primo comma DPR 633 del 1972 anche per fornitori nazionali (Art. 1 del Decreto legislativo n. 42 del 2015)
pagina 53 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
E-book L’art. 98 della direttiva Iva al paragrafo 2, comma secondo, prevede
espressamente che …«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica»
L’articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015 stabilisce, invece, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% «… sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 fornendo, così, l’interpretazione autentica di ciò che sono da considerarsi «libri»
Rischio di possibile procedura di infrazione dalla Commissione UE dopo sentenze del 5 marzo 2015 causa C-479/13-Francia e C-502/13-Lussemburgo
pagina 54 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
* fattura emessa se richiesta dal cliente
** fattura emessa in casi particolari e/o em
issione di un documento alternativo
*** amm
essi documenti alternativi alla fattura
pagina 55 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Fattura elettronica
Dal 6 giugno 2014 obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso ai restanti enti nazionali e alle
Amministrazioni locali (Regioni, Provincie, Comuni)
A partire dai tre mesi successivi a queste date le PA non possono procedere al pagamento - neppure parziale - fino all’invio del documento in forma elettronica
I maggiori problemi sono dovute alle modalità di conservazione
elettronica dei documenti medesimi
Accordo CNDCEC con società di software per tutti i commercialisti (nessuna spesa nemmeno per la conservazione sostitutiva fino a 12 fatture annue)
pagina 56 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Sanzioni IVA nella UE – Principi della Corte
Lasciate alla valutazione dei singoli Stati ma devono essere effettive proporzionate dissuasive
Per il principio di proporzionalità occorre tener conto della gravità della violazione del danno subito dall’erario dell’opera prestata dal contribuente per eliminare o attenuare le
conseguenze degli errori
I singoli Stati membri devono valutare la propensione dei loro cittadini al rispetto delle norme determinare il loro ammontare per convincere o persuadere i
cittadini al rispetto delle norme
pagina 57 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Corte UE causa Equoland C-272/13, 17/7/2014
Inversione contabile errata e sanzione sproporzionata negando la detrazione
« Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75)»
«Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere all’importo dell’imposta detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata»
Punti 46 e 47 del dispositivo
pagina 58 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista
Corte UE causa Idexx C-590/13, 11/12/2014
Inversione contabile errata - Acquisto Intra non formalizzato «… nell’ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di
neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi »
«… l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto»
« .. i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso…»
…per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione…»
Punti da 38 a 42 del dispositivo