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Certificazioni e documentazione Pre export e concetto di filiera

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Certificazioni e documentazione

Pre export e concetto di filiera

E’ fatto divieto :

•Certificare fatti non di diretta conoscenza

•Non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare

MinSan d. 03/2000,art.3,lett.A

I certificati sanitari per l’esportazione hanno la seguente base regolamentare:

•Regolamento CE 178/2002

•Regolamento CE 882/2004

•Direttiva CE 96/93 (adottata con decreto ministero sanità 19.6.2000, n. 303)

•Circolare ministeriale•Codex alimentarius “ guidelines for design, production, issuance and use ofgeneric official certificates, del 2001 rev 2009 – cac/ gl 2001 “•OIE: Code sanitaire pour les animaux terrestres – proced ure de certification(cap.1.2.2)• OIE: Code sanitaire pour les animaux aquatiques – proced ure de certification (cap.1.3.2)

Le condizioni per certificare:

•Certificare SOLO fatti di diretta conoscenza

•Certificare SOLO fatti preventivamente verificati

•Certificare SOLO fatti che sia possibile verificare

•Certificare SOLO animali o prodotti sottoposti a preventiva ispezione ovvero sotto controllo veterinario

Vi possono essere delle sinergie nel rilascio delle certificazioni?

Si, quando la certificazione viene redatta sulla base di un altro documento in possesso del certificatore prima del rilascio della certificazione stessa.

E’ ammessa una deroga alle condizioni di cui alla slide precedente quando i dati sono desumibili nell’ambito dei programmi di sorveglianza ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica o, ancora, i dati sono attestati da un veterinario liberi professionista autorizzato che opera comunque sotto il controllo del veterinario ufficiale e che quest’ultimo possa verificarli.

Le attestazioni sulla cui base il Vet.uffpuò a sua volta redigere un certificato….

Devono essere rese in modo tale da premettere al veterinario certificatore di attestare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la sottoscrizione del certificato.

Oltre alle attestazioni generiche di conformità ai requisiti stabiliti nell’ambito degli accordi con il Paese terzo, il Veterinario Ufficiale potrebbe pertanto dover acquisire da parte di precedenti anelli della filiera anche le informazioni circa le modalità adottate al fine di assicurare il rispetto dei requisiti comprese, se del caso, gli esiti dei pertinenti controlli ufficiali effettuati (es. attestazioni circa l’esecuzione del piano dei campionamenti previsti dalla normativa della Fed Russa).

Il Vet. Uff. non deve richiedere attestazioni inerenti• fatti per i quali è possibile acquisire le necessarie informazionida canali istituzionali ai quali il Veterinario certificatore puòaccedere autonomamente (per es. siti web OIE, UE, Ministero,OEVR)• requisiti già previsti da normative comunitarie il cui rispetto èdeducibile dalla presenza del bollo sanitario o del marchio diidentificazione• ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla basedelle garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualitàReg. (CE) n. n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carnibovine/anagrafe bovina)

Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti, necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte

da un Operatore del Controllo Ufficiale presso l’allevamento o la stabilimento di produzione anche se provenienti da Stati Membri, nel rispetto del principio generale della gerarchia delle f onti , pertanto tali attestazioni non possono essere rilasciate dai legali rappresentanti

degli animali/prodotti o altre figure professionali di grado gerarchico inferiore al certificante.

Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in possesso di tutte le informazioni pertinenti non può

rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste

Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute nel certificato facciano riferimento a requisiti delle

materie prime introdotte nello stabilimento –certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il collegamento delle partite in ingresso con le partite

in spedizione.

Deve essere garantita una chiara identificazione della partita in spedizione in modo che sia inequivocabile

la correlazione tra partita e certificato.

Tutta la documentazione necessaria alla certificazione deve essere in possesso del

veterinario certificatore prima del rilascio del certificato e deve essere archiviata e tenuta agli

atti.

Quando è necessario acquisire una attestazione “pre-export”?

• Se esiste l’obbligo di filiera (dei prodotti e/o impianti) – cert. Preexport per Fed. Russa su provenienze EXTRA EU

• Se i requisiti da sottoscrivere NON sono accertabili sulla base delle conoscenze del veterinario certificatore

certificati pre export1) Per le esportazioni nei paesi della Federazione russa (Russia, Bielorussia e

Kazachistan) sono previsti i certificati pre export negoziati in carta filigranata, stampata dalla zecca dello Stato, per carni e prodotti finiti (a base di latte ) scambiati con stabilimenti di altri paesi CE.

2) Attestazione integrative per suini vivi destinati al macello ai fini dell’esportazione

3) Attestazione integrativa per le carni suine destinate a stabilimenti di trasformazione per l’esportazione

4) Attestazione sanitaria per il latte dall’allevamento alla trasformazione per l’esportazione

Modello di Supply Chain

Impianti di trasformazione

Impianti di stoccaggio

Trasporto Retailers

Fornitori Distributori

Pianificazione della produzione e controllo del magazzino

Distribuzione e Logistica

Mod. da “Corso di Economia delle Supply Chain Sosteni bili” d- Donati, univ. Prhttp://economia.unipr.it/DOCENTI/DONATI/docs/files/ SC2.ppt

ASI

Pre export

Le Attestazioni Sanitarie Integrative (ASI)

Si tratta di attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei certificati per l’esportazione verso Paesi terzi di carni e prodotti di trasformazione, ma anche di latte e prodotti lattiero caseari.

Con queste attestazioni il Ministero ha inteso risolvere il problema delle difficoltà di certificazione da parte del veterinario ufficiale che sigla il documento finale di accompagnamento verso i Paesi terzi per prodotti finali ottenuti anche un anno prima da latte o carni o animali spesso originari da territori o Stati diversi da quello della propria ASL.

Alcune garanzie sanitarie richieste, infatti, nel certificato finale per l’export possono essere sottoscritte solo se attestate su altro documento ufficiale.

Non è tuttavia necessaria se il certificato finale ch e scorterà i prodotti non richiede le garanzie sanitarie contenute nell’a ttestazione. Ciò vale

anche solo parzialmente ovvero se il certificato fi nale richiede solo alcune garanzie riportate nell’attestazione, le alt re non dovranno essere

fornite.

ASI per suini vivi e carni

Parte generale

Parte speciale

Parte generale

Parte speciale

ASI per latte destinato alla trasformazione ai fini export

Parte generale

“Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla ex‐lista A dell’O.I.E”

questa voce deve essere soddisfatta solo se il certificato che scorterà il latte o i prodotti di latte la prevede specificatamente; al momento ciò si verifica solo per il certificato relativo all’Argentina; per malattie della specie interessata appartenenti alla ex‐lista A dell’O.I.E, devono intendersi. ovviamente, solo quelle che si possono trasmettere con il latte; il termine di “zona”, può essere interpretato come zona di restrizione: protezione esorveglianza.

Parte speciale

I trattamenti con prostaglandine impiegate per la sincronizzazione dei calori o per altre pratiche di lotta all'infertilità o con ossitocina per facilitare la mungitura in particolari soggetti non sono daconsiderarsi come trattamenti ormonali ai sensi della dichiarazione da rendersi ai fini dell'esportazione sempre che siano stati rispettati i tempi di sospensione previsti dalla farmacopea.

Chi richiede il rispetto della filiera (carne) degli impianti (per legislazioni non equivalenti)

• Federazione russa• Cina• USA• GIAPPONE• COREA DEL SUD• BRASILE• CANADA• ……….?