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“PROBLEMI MEDICO LEGALI: QUANDO IL CHIRURGO E’ COLPEVOLE?” Alessia Arseni Medicina Legale UP TO DATE CARCINOMA DELA TIROIDE Auditorium degli Ospedali riuniti Padova sud “Madre Teresa di Calcutta” 2 ottobre 2015

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“PROBLEMI MEDICO LEGALI:QUANDO IL CHIRURGO E’ COLPEVOLE?”

Alessia Arseni

Medicina Legale

UP TO DATE CARCINOMA DELA TIROIDE

Auditorium degli Ospedali riuniti Padova sud

“Madre Teresa di Calcutta”

2 ottobre 2015

U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

CASISTICA – CONSULENZE TECNICHE

“La lesione è un’evenienza nota e descritta in letteratura con controversia di pareri sulle misure più idonee da adottare al fine di prevenirla.

Da un parte vi sono i sostenitori della teoria secondo cui il corretto riconoscimento del nervo laringeo inferiore riduce la probabilità di lederlo; dall’altra parte vi sono i sostenitori

della teoria secondo la quale le manovre di isolamento del nervo comportano un’eccessiva dissezione che determina la devascolarizzazione ed il conseguente deficit

funzionale. Nel caso di specie nella descrizione dell’intervento non viene fatta alcuna menzione delle

formazioni nervose e non è pertanto possibile sapere se il nervo sia stato riconosciuto e adeguatamente protetto o meno.”

…….l’abbassamento di voce e disfonia lamentato dalla ricorrente è in diretto ed esclusivo nesso

di causa con l’intervento al quale venne sottoposta …. ;

si tratta di una lesione iatrogena, intraoperatoria, per la quale non sussiste l’esimente della particolare complessità tecnica con soluzione di problemi di speciale difficoltà;

i consulenti …… affermano come in base alla documentazione consultata non sia possibile identificare con certezza specifici atti chirurgici direttamente responsabili dell’insulto nervoso iatrogeno né è possibile affermare che la lesione sia dipendente da manovre

tecnicamente errate dell’operatore.

ANALISI della RESPONSABILITA’

DANNO

nessodi causalità materiale

CONDOTTA- ERRORE

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N.B.: OCCORRE DISTINGUERE TRA ERRORE COLPOSO E COMPLICANZA INEVITABILE

La complicazione - insita in ogni atto medico e che si è cercato in ogni modo di evitare - non è equivalente

all’errore tecnico.

Solo l’errore costituente colpa assume rilievo giuridico ai fini dell’attribuzione della responsabilità

professionale del medico.

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DOCUMENTARE QUANTO E’ STATO EFFETTUATO

O

DIMOSTRARE ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA LE AZIONI MESSE IN ATTO

DIFFICOLTA’

Cosa è cambiato in ambito di responsabilità penale e civile del medico

dopo il Decreto Balduzzi ?????

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012,

n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto

livello di tutela della salute»

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PRINCIPALI MATERIE TRATTATE

▪ Responsabilità professionale (art. 3):

▪ colpa lieve e danno civilistico

▪ fondo e copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie

▪ tabelle

▪ contratti assicurativi

▪ albi consulenti tecnici di ufficio

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Legge 8 novembre 2012, n. 189Art. 3 Responsabilità professionale

dell'esercente le professioni sanitarie

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve …

… U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

??OBBLIGO DI

ATTENERSI[ rigidamente ]

a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica

??

U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

SE ESISTE QUESTOOBBLIGO DI ATTENERSI

È NECESSARIO RICONOSCERE SE

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientificaSONO CONCETTI

NORMATIVI OSCIENTIFICO-PROFESSIONALI

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IL PARADOSSO

Come fa l’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, a realizzare una

condotta colposa?

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IL PARADOSSO

Ciò può accadere solo se il professionista segue linee guida e buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica non «pertinenti» al caso

cioè:solo se egli sbaglia nella scelta

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esiste la

RESPONSABILITÀ

della corretta scelta delle linee guida e delle buone pratiche di

riferimento

[ una sorta di pre-condizione per l’applicazione dell’art. 3 co. 1 ]

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CONCETTI NORMATIVI O SCIENTIFICO-

PROFESSIONALI? ?

linee guida

buone pratiche

►accreditate dalla comunità scientifica

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Le linee guida

Raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere

operatori sanitari e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata

di specifiche condizioni cliniche

Institute of Medicine. Guidelines for clinical practice: from development to use. Washington DC: National Academic Press,

1992U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

Buone pratiche

Lo scopo di una buona pratica è quello di migliorare la sicurezza del paziente. Una buona pratica può essere definita

come ogni attività, procedura o comportamento riguardante percorsi

assistenziali, basata su standard di qualità e sicurezza. Questi standard

hanno origine da evidenze, da letteratura e/o da organizzazioni

sanitarie. (Bevilacqua) U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

orientamento per il concetto “normativo”?Cassazione penale sez. IV sent. 17 gennaio 2014, n. 5028

3.7. Vale in proposito evidenziare come le linee guida, definite come raccomandazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un

processo sistematico allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in

specifiche circostanze cliniche, conferiscano alla fattispecie colposa un livello di maggiore determinatezza, indicando in sostanza la regola cautelare suggerita nel caso concreto ed in presenza di determinate emergenze. Non si può, tuttavia, trascurare che l'elaborazione delle

linee guida può tener conto di esigenze estranee al bene protetto dalla norma incriminatrice e può assumere il ruolo di scudo della cosiddetta

medicina difensiva, nel senso che il sanitario può essere indotto ad attenervisi comunque nella prospettiva di garantirsi l'impunità. Da ciò discende, da un lato, che l'adeguamento del sanitario alle linee guida

può non essere sufficiente, come conferma il tenore letterale della L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e, per altro verso, che il

giudizio di responsabilità colposa fondato sul paradigma normativo dell'art. 43 c.p., esige che vengano presi in considerazione elementi

ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per negligenza ed imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole

cautelari.U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

orientamento per il concetto “normativo”?Cassazione penale sez. IV sent. 17 gennaio 2014, n. 5028

3.5. E' ben vero che il riferimento contenuto nella norma alle buone pratiche pone nuovi dubbi all'interprete. Le cosiddette buone pratiche non di rado si traducono, infatti, in regoleche indicano la procedura da seguire al fine di

evitare condotte negligenti ed imprudenti, cosicché il criterio interpretativo del limite di operatività della norma alle sole ipotesi in cui venga contestato un comportamento imperito (Corte Cost. n. 166 del 22 novembre 1973) risulta oggi messo in crisi dal nuovo testo normativo. Tuttavia, anche ove si volesse

interpretare la norma invocata dal ricorrente come inclusiva della limitazione di responsabilità anche nei casi in cui la colpa lieve sia correlata ad una

condotta negligente ovvero imprudente, tanto non muterebbe la correttezza della pronuncia impugnata in ragione della motivata esclusione (pag. 5) della

condotta colposa del sanitario dal novero dei comportamenti sussumibili nell'ambito della colpa lieve in un quadro di rispetto delle buone prassi.

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Legge 8 novembre 2012, n. 189Art. 3 Responsabilità professionale

dell'esercente le professioni sanitarie

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve …

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QUALE CONCETTO DI

[ colpa ] lieve

?

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Codice penaleArt. 43. Elemento psicologico del reato

Il delitto:è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o

pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione;è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od

omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

…U.O.S MEDICINA LEGALE ULSS17

Legge 8 novembre 2012, n. 189 Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le

professioni sanitarie

PENALE CIVILE

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento

della propria attività si attiene a linee guida e

buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica non risponde

penalmente per colpa lieve.

In tali casi resta comunque fermo

l'obbligo di cui all'articolo 2043 del

codice civile. Il giudice, anche nella

determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al

primo periodo.

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RESPONSABILITÀPENALE

RESPONSABILITÀ CIVILE

personale trasferibile all’assicurazione

[ autoassicurazione regionale (franchigia – scopertura) e rivalsa ]

reato danno ingiusto

(art. 2043 c.c.)

inadempimento contrattuale

(art. 1218 c.c.)

causalità “certa”‹oltre ogni ragionevole dubbio›

causalità “dubbia”

‹più probabile che non›

condotta : colposa condotta: colposa

condotta: inadempiente

dimostrazione della responsabilità a carico dell’accusa

dimostrazione della responsabilità a carico dell’attore

dimostrazione della assenza di responsabilità a carico del convenuto

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Codice civile

Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore

d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

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