procedure per la valutazione ambientale strategica
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7/28/2019 Procedure Per La Valutazione Ambientale Strategica
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Prof.ssa Ida Nicotra
Procedure per la Valutazione
ambientale strategica
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IntroduzioneIl d. lgs. 152/2006 introduce nel sistema giuridico italiano la
valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001, sino ad ora inattuata e in
ordine alla quale lItalia era divenuta destinataria di un
procedimento di infrazione per ritardo nel recepimento.
Il Codice dellAmbiente stato sostanzialmente modificato edintegrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore
il 13/02/2008 e nuovamente modificato dal D. Lgs. 29 giugno
2010, n. 128 pubblicato nella G. U. 11 agosto 2010, n. 186.
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Introduzione
Prima della pubblicazione del Codice dellambiente, nel nostroPaese era gi stato toccato il tema della VAS, sia perch si era
aperto il dibattito sulla sua applicazione prima e dopo la
scadenza del termine per lattuazione della direttiva
comunitaria, sia perch alcune legislazioni regionali ne avevano
introdotto lapplicazione (Legge regione Lombardia 11 marzo
2005 n. 12; Legge Regione TTA 24 luglio 1998, n. 7)
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IntroduzioneLesperienza sullapplicazione della VAS non estranea
allesperienza amministrativa nazionale perch vi sono stati
sottoposti, a cura del Ministero dellambiente in collaborazione
con lAgenzia nazionale di Protezione Ambientale, i programmi
dei Fondi Strutturali 2000-2006, per i quali la procedura VAS
obbligatoria e perch, talvolta, alcune amministrazioni pubblicheavevano ritenuto di applicarla a maggiore garanzia del proprio
operato e nellintento di dare attuazione al principio di
precauzione su cui questo istituto si fonda.
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IntroduzionePrendendo a riferimento il modello di Valutazione Ambientale
Strategica derivante dalla riforma comunitaria dei fondi
strutturali (Reg. CE 1260/1999), si poteva prevedere che unpiano o programma fosse sottoponibile a tre momenti temporalidi valutazione:
- Valutazione ex ante (che accompagna il piano);- Valutazione intermedia (che valuta la coerenza delle prime azioni
del piano rispetto alla valutazione ex ante e la qualit dellasorveglianza e della realizzazione)
- Valutazione ex post (che illustra lutilizzo delle risorse, lefficaciae lefficienza degli interventi e del loro impatto, la coerenza conla valutazione ex ante a fine esecuzione operativa delle azioni del
piano).5
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Definizione della VAS
Lart. 5 del d. lgs. 152/2006 introduce la prima disciplinagiuridica nazionale della valutazione ambientale strategica,
definendo questo strumento come il processo che
comprende lo svolgimento di una verifica diassoggettabilit, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio.
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Definizione della VAS
Si tratta dello spostamento della valutazione delle condizioni disostenibilit ambientale dal progetto, con la procedura definita
nella direttiva sulla VIA 85/337/CEE, anteriormente
allapprovazione del programma o del piano. Questa nuova
generazione della valutazione ambientale richiama i principidello sviluppo sostenibile e i principi del VI Programma di
azione dellUE, in base ai quali un elevato livello di tutela
ambientale pu essere garantito inserendo le considerazioniambientali a tutti i livelli delle politiche di pianificazione e
programmazione.
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Obiettivi della VASIl decreto persegue i seguenti obiettivi:
- Garantire un elevato livello di protezione dellambiente;- contribuire allintegrazione di considerazioni ambientali nelle fasi
di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- Promuovere lutilizzo della valutazione ambientale nella stesura
dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
- Assicurare che venga comunque effettuata la valutazione
ambientale dei piani e dei programmi che possono avere effetti
significativi sullambiente.
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Obiettivi della VAS
Rispetto alla direttiva 85/337/CEE, concernente la VIA deiprogetti pubblici e privati di opere, la normativa sulla VAS ha lo
scopo di semplificare le procedure di valutazione di impatto
ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-
benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico esociale e di anticipare le procedure di valutazione di impatto
ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame
esauriente del progetto di intervento da valutare.
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Obiettivi della VAS
Il legislatore intende favorire la partecipazione del pubbliconellelaborazione di piani e programmi in materia ambientale,
garantendo il completamento delle procedure in tempi certi,
anche mediante lintroduzione di meccanismi di coordinamento
tra la procedura di VIA e quella di VAS e il sistemadellautorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti
sottoposti alle diverse procedure, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni.
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SintesiLautorit procedente, la P.A. che elabora il piano o il programma, ovvero
nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un
diverso soggetto pubblico o privato, la P.A. che recepisce, adotta oapprova il piano o programma, contestualmente al processo di formazione
del piano o programma, avvia la VAS che comprende:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilit;
lelaborazione del rapporto ambientale;
lo svolgimento di consultazioni;
la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
la decisione;
linformazione della decisione;
il monitoraggio
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Impatto ambientaleAi fini applicativi della VAS assume rilievo la definizione di
impatto ambientale, ossia l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi
o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione edismissione, nonch di eventuali malfunzionamenti (art. 5, co.
1, lett. c)
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Piani e programmiAnche la definizione di piani e programmi utile per
linterpretazione della disposizione, se si considera che sono
ritenuti tali gli atti e provvedimenti di pianificazione e diprogrammazione comunque denominati, compresi quellicofinanziati dalla Comunit europea, nonch le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorit a livellonazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autoritper essere approvati, mediante una procedura legislativa,amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari oamministrative (art. 5, co. 1, lett. e).
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I piani e i programmi sottoposti a VASLa valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi
che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale (art. 6, co. 1).Lart. 7, di esordio delle disposizioni comuni in materia di VAS,
stante poi la disciplina specifica per la VAS statale, dispone che
sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e iprogrammi che possano avere effetti significativi sullambiente esul patrimonio culturale, e che:
- riguardino i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazioneterritoriale o della destinazione dei suoli;
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I piani e i programmi sottoposti a
VAS
- contengano la definizione del quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione i cui progetti sono sottoposti a
valutazione di impatto ambientale in base alla norma vigente;
- concernano i siti designati come zone di protezione speciale per
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
siti di importanza per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica.
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Piani esclusi dalla VASSono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte
seconda del presente decreto:
- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di
Stato;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumit
pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad unambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i
criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati
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Quando effettuata la VAS?
La valutazione ambientale strategica effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio
della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase
di predisposizione dello stesso. Essa preordinata a garantire
che gli impatti significativi sull'ambiente derivantidall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione.
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Soggetti coinvoltiI principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:
lautorit procedente, la pubblica amministrazione che elabora il
piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico
o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o
approva il piano, programma; lautorit competente, la pubblica amministrazione cui compete
ladozione del provvedimento di verifica di assoggettabilit e
lelaborazione del parere motivato; in sede statale autorit competente
il Ministro dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mareche esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e
le attivit culturali;
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Soggetti coinvolti la Commissione tecnica di verifica dellimpatto
ambientale di cui allarticolo 7 del decreto legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008,
n. 123, assicura al Ministero dellAmbiente e della Tutela
del Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per
lattuazione di quanto stabilito nel decreto.
i soggetti competenti in materia ambientale, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro
specifiche competenze o responsabilit in campo
ambientale, possono essere interessati agli impatti
sullambiente dovuti allattuazione dei piani e programmi.19
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Verifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilit (art. 12)(art. 12)(art. 12)(art. 12)
Lautorit procedente trasmette allautorit competente un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sullambiente dellattuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dellallegato I deldecreto.
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Verifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilit (art. 12)(art. 12)(art. 12)(art. 12)
Lautorit competente trasmette il rapporto preliminare ai
soggetti competenti in materia ambientale, individuati in
collaborazione con lautorit procedente, per acquisirne il
parere. Sentita lautorit procedente, tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verificato se il piano o programmapossa avere impatti significativi sullambiente, emette il
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano
o programma dalla valutazione.
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Verifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilitVerifica di assoggettabilit (art. 12)(art. 12)(art. 12)(art. 12)
La verifica di assoggettabilit a VAS ovvero la VAS relative a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di
piani o programmi gi sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilit o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi
sullambiente che non siano stati precedentemente consideratidagli strumenti normativamente sovraordinati.
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Rapporto ambientale (art. 13)Documento fondamentale della procedura di VAS il rapporto
ambientale, la cui redazione disciplinata dallart. 13 del
Codice: Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili
impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o
programma, il proponente e/o l'autorit procedente entrano in
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivit dielaborazione di piani e programmi, con l'autorit competente e
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni daincludere nel rapporto ambientale
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Rapporto ambientale (art. 13) Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonioculturale, nonch le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
del programma stesso.
NellAllegato VI alla Parte seconda del decreto indicata una serie di
informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazionecorrenti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma.
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Rapporto ambientale (art. 13)
La proposta di piano o di programma comunicata, anche
secondo modalit concordate, all'autorit competente. La
comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi
non tecnica dello stesso. La proposta di piano o programma ed
il rapporto ambientale sono altres messi a disposizione deisoggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinch questi abbiano l'opportunit di esprimersi
(art. 13 co. 5).
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Consultazione (art. 14)Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5, l'autorit procedente cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel BollettinoUfficiale della regione o provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di
programma, il proponente, l'autorit procedente, l'indicazionedelle sedi ove pu essere presa visione del piano o programma e
del rapporto ambientale e delle sedi dove si pu consultare la
sintesi non tecnica.
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Consultazione (art. 14) L'autorit competente e l'autorit procedente mettono, altres,
a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma
ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propriuffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso,
chiunque pu prendere visione della proposta di piano oprogramma e del relativo rapporto ambientale e presentare
proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
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Consultazioni transfrontaliere (art. 32)In caso di piani, programmi o progetti e impianti che possono
avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora
un altro Stato cos richieda, il Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i
beni e le attivit culturali e con il Ministero degli affari esteri e
per suo tramite provvede alla notifica dei progetti e di tutta ladocumentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell'ambito della notifica fissato il termine, non
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interessealla partecipazione alla procedura.
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Consultazioni transfrontaliere (art. 32)Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati
consultati trasmettono all'autorit competente i pareri e le
osservazioni delle autorit pubbliche e del pubblico entro 90giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalit ed i
termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo daconsentire comunque che le autorit pubbliche ed il pubblico
degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunit di
esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.
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Valutazione del rapporto ambientale e degliValutazione del rapporto ambientale e degliValutazione del rapporto ambientale e degliValutazione del rapporto ambientale e degli
esiti i risultati della consultazione (art. 15)esiti i risultati della consultazione (art. 15)esiti i risultati della consultazione (art. 15)esiti i risultati della consultazione (art. 15)L'autorit competente, in collaborazione con l'autorit procedente,
svolge le attivit tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, ed esprime il proprio pareremotivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla
scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
L'autorit procedente, in collaborazione con l'autorit competente,provvede, prima della presentazione del piano o programma per
l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere
motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazionitransfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.
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Decisione (art. 16)
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito
della consultazione, sono trasmessi all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma.
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Informazione sulla decisione (art. 17)La decisione finale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede
ove si possa prendere visione del piano o programma adottatoe di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione suisiti web della autorit interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorit competente;
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Informazione sulla decisione (art. 17) b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si tenuto conto del rapportoambientale e degli esiti delle consultazioni, nonch le ragioni
per le quali stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano stateindividuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui
all'articolo 18.
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Monitoraggio (art. 18)Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degliobiettivi di sostenibilit prefissati, cos da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare
le opportune misure correttive. Il monitoraggio effettuatodallAutorit procedente in collaborazione con lAutorit
competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali e dellIstituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale.
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Monitoraggio (art. 18) Il piano o programma individua le responsabilit e la
sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e
gestione del monitoraggio.
Delle modalit di svolgimento del monitoraggio, dei risultati
e delle eventuali misure correttive adottate data adeguatainformazione attraverso i siti web dell'autorit competente e
dell'autorit procedente e delle Agenzie interessate.
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Monitoraggio (art. 18) Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono
tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o
programma e comunque sempre incluse nel quadroconoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione.
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