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N. 348-1162-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 348, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI CENNI, LUCIANO AGOSTINI, BELLANOVA, BENAMATI, BLAŽINA, BRATTI, CARRA, CIMBRO, COVA, DALLAI, DI LELLO, D’INCECCO, FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FOSSATI, FREGOLENT, GARAVINI, GHIZZONI, KRONBICHLER, LODOLINI, MARCHI, MA- RIANI, MARIANO, MONGIELLO, OLIVERIO, RAMPI, RIGONI, ROMA- NINI, ROSATO, TENTORI, TERROSI, VERINI, ZAN, ZANIN Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare Presentata il 19 marzo 2013 E n. 1162, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI VERINI, ROMANINI Disposizioni per il recupero, la riproduzione e la conservazione dell’agrobiodiversità e degli antichi sistemi di coltivazione, delle tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico Presentata il 5 giugno 2013 (Relatore: FIORIO) NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 9 dicembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 348. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1162 si veda il relativo stampato. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 348-1162-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 348, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNI, LUCIANO AGOSTINI, BELLANOVA, BENAMATI, BLAŽINA,BRATTI, CARRA, CIMBRO, COVA, DALLAI, DI LELLO, D’INCECCO,FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FOSSATI, FREGOLENT,GARAVINI, GHIZZONI, KRONBICHLER, LODOLINI, MARCHI, MA-RIANI, MARIANO, MONGIELLO, OLIVERIO, RAMPI, RIGONI, ROMA-

NINI, ROSATO, TENTORI, TERROSI, VERINI, ZAN, ZANIN

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversitàagraria e alimentare

Presentata il 19 marzo 2013

E

n. 1162, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERINI, ROMANINI

Disposizioni per il recupero, la riproduzione e la conservazionedell’agrobiodiversità e degli antichi sistemi di coltivazione, delle

tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico

Presentata il 5 giugno 2013

(Relatore: FIORIO)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 9 dicembre 2014, ha deliberato di riferirefavorevolmente sul testo della proposta di legge n. 348. In pari data, la Commissione ha chiesto diessere autorizzata a riferire oralmente.Per il testo della proposta di legge n. 1162 si veda il relativo stampato.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 348 Cennie n. 1162 Verini, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazionedella biodiversità agraria e alimentare »;

ricordato che il provvedimento istituisce il sistema nazionale ditutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, alfine di definire i principi ed i criteri generali valevoli su tutto ilterritorio, e le modalità di coordinamento in materia con i sistemiregionali;

evidenziato che il testo unificato in esame ha come intento quellodi creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, latutela della biodiversità agraria, disciplinata, a livello internazionale,dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno1992 e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’ali-mentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sonoriconducibili, sotto alcuni profili, alla materia « tutela dell’ambiente edell’ecosistema », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, aisensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzionee, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materiadi « agricoltura »;

ricordato che, anche alla luce dell’assenza di un contestonormativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottandomisure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietàlocali di interesse agrario, zootecnico e forestale e che le misureregionali in questione sono – nella maggior parte dei casi – dicontenuto analogo, avendo molte leggi regionali provveduto all’istitu-zione di organi di tutela e conservazione del patrimonio geneticoautoctono;

ricordato, altresì, che la giurisprudenza costituzionale è costantenel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplinasia ascrivibile alla materia « tutela dell’ambiente » di cui all’articolo117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamentecomporta il potere dello Stato di dettare standard di protezioneuniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili insenso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che leleggi regionali emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cuiall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella « resi-duale » di cui all’articolo 117, quarto comma, possano assumere frai propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenzen. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

osservato che l’articolo 7, comma 1, prevede che, con decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in

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sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitatopermanente per la biodiversità, si provvede all’aggiornamento delPiano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Lineeguida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversitàvegetale, animale e microbica di interesse agrario;

rilevato che l’articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dellemodalità di funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria edalimentare;

preso atto che l’articolo 10, comma 2, prevede che con decretodel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato diconcerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare e conil Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede diConferenza Stato-regioni, vengano disciplinate le modalità di funzio-namento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria edalimentare;

ricordato che l’articolo 16 prevede che, con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede diConferenza Stato-regioni, e sentito il Comitato per la biodiversità,vengano definite le modalità attuative dell’Anagrafe e della Retenazionale e vengano individuati i centri di referenza specializzati nellaraccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorsegenetiche locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 348Cenni e abbinata, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazionedella biodiversità agraria e alimentare, come risultante dall’esamedegli emendamenti approvati;

premesso che:

il tema della tutela e valorizzazione della biodiversità agricolae alimentare è stato finora affrontato in diversi provvedimenti

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legislativi e leggi regionali, nonché in convenzioni e trattati interna-zionali adottati dall’Italia;

il testo in oggetto delinea un quadro normativo certo, inparticolare con l’istituzione del sistema nazionale di tutela e valoriz-zazione della biodiversità agraria e alimentare;

esso comprende diversi strumenti che contribuiranno alle varieattività finalizzate alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischiodi estinzione e di erosione genetica;

considerato con soddisfazione che:

in tali attività viene coinvolto in maniera attiva il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca;

in particolare, vengono annoverate tra le comunità di ciboanche le mense scolastiche, che in tema di alimentazione sono stateoggetto di norme specifiche nel decreto n. 104 del 2013;

auspicato che si possano coordinare le diverse attività relativealle mense scolastiche con l’obiettivo di promuovere tra i giovani unacorretta alimentazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 348Cenni e n. 1162 Verini recante « Disposizioni per la tutela e lavalorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »;

rilevato che:

l’articolo 2 della Convenzione per la diversità biologica defi-nisce le « risorse genetiche » come materiale genetico di valore effettivoo potenziale;

il Piano di interesse nazionale sulla biodiversità di interesseagricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione in situ, onfarm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica diinteresse agrario andrebbero aggiornati con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

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all’articolo 10, sarebbe preferibile il riferimento all’inquina-mento genetico, che può essere causato da fattori diversi e non soloda forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati;

al medesimo articolo 10, il Fondo per la tutela della biodi-versità agraria e alimentare è alimentato solo pro quota con i proventidelle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali, che non vengonoperaltro specificati, gravando pertanto per la restante parte sullerisorse pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, valuti la Commissione l’opportunità di chiarireche la definizione di cui al comma 1 riguarda le « risorse genetichedi interesse alimentare e agrarie »; conseguentemente si valuti l’op-portunità di integrare ogni riferimento alle « risorse genetiche » nelprovvedimento con la specificazione di « interesse alimentare eagrario »;

b) all’articolo 7, valuti la Commissione l’opportunità di prevedereche l’aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesseagricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, onfarm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica diinteresse agrario è adottato con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare;

c) all’articolo 10, valuti la Commissione l’opportunità di fareriferimento alle forme di inquinamento genetico più che a forme dicontaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati inviolazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) all’articolo 10, valuti la Commissione l’effettiva opportunità dialimentare il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimen-tare con risorse pubbliche, stante che solo una quota parte, del Fondomedesimo, pari al 5 per cento, è alimentata con i proventi dellesanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali;

e) all’articolo 10, valuti la Commissione l’opportunità di chiarirea quali reati si faccia riferimento con il richiamo ai « reati ambien-tali ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTAREPER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni,recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodi-versità agraria e alimentare », come risultante dagli emendamentiapprovati dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e divalorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando ilcoordinamento con i sistemi regionali già esistenti;

l’intento del provvedimento è quello di creare un coordina-mento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversitàagraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisa-mente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiroil 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogene-tiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3novembre 2001;

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, invia prevalente, alla materia « tutela dell’ambiente e dell’ecosistema »,che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzioneattribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il provvedimento incide altresì sulla materia « agricoltura »,riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni aisensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costitu-zione;

molte regioni, anche in considerazione dell’assenza di uncontesto normativo organico nazionale, sono intervenute in questoambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione delpatrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico eforestale, tra l’altro istituendo organi di tutela e conservazione delpatrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specievegetali e animali;

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rilevato altresì che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nelritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina allamateria della « tutela dell’ambiente e dell’ecosistema », se certamentecomporta il potere dello Stato di dettare standard di protezioneuniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili insenso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che leleggi regionali emanate nell’esercizio della potestà legislativa concor-rente dello Stato e delle regioni (di cui all’articolo 117, terzo comma,della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all’articolo117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anchefinalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dallasentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che, quando lo Statoattrae in sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione,la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze evalori di rilievo nazionale, può provvedere all’esercizio della con-nessa funzione legislativa, anche quando incidente su materieattribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quellaresiduale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delleregioni;

osservato che:

il provvedimento in esame, non solo prevede un ampiocoinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le espe-rienze regionali in questo campo, tra l’altro coordinando il Sistemanazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali evegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);

in particolare, l’articolo 7, comma 1, prevede che all’aggior-namento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo edelle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ dellabiodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, siprovveda con decreto del ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l’articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede diConferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organiz-zazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria edalimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri,sei rappresentanti delle regioni;

l’articolo 10, comma 2, prevede che le modalità di funziona-mento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria ed alimentarevengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l’articolo 16 prevede che le modalità attuative dell’Anagrafe edella Rete nazionale e i centri di referenza specializzati nella raccolta,

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

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nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali,siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, si valuti l’opportunità di prevedere cheanche le modalità di conservazione delle risorse genetiche animalilocali a rischio di estinzione o di erosione genetica da parte degliallevatori custodi – come le modalità di conservazione delle risorsegenetiche vegetali locali da parte degli agricoltori custodi – sianostabilite dalle regioni e dalle province autonome;

b) all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 6, comma 2, si valutil’opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, ancheai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalleprovince autonome;

c) all’articolo 4, comma 3, si valuti l’opportunità di chiarire inche modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali d’intesa con le regioni e leprovince autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministe-riale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ladefinizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare ilpredetto coordinamento;

d) all’articolo 8, comma 2, si valuti l’opportunità di chiarire chei sei rappresentanti delle regioni che faranno parte del Comitatopermanente per la biodiversità agraria e alimentare sono individuatidalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni; al medesimo articolosi valuti l’opportunità di prevedere che il coordinamento del Comitatosia affidato al rappresentante del Ministero per le politiche agricolealimentari e forestali che lo presiede;

e) all’articolo 13, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedereche le regioni e le province autonome « possono promuovere » –anziché « promuovono » – l’istituzione di comunità del cibo e dellabiodiversità agraria e alimentare.

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TESTODELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 348

__

TESTODELLA COMMISSIONE

__

Disposizioni per la tutela e la valorizza-zione della biodiversità agraria e ali-mentare.

Disposizioni per la tutela e la valorizza-zione della biodiversità agraria e ali-mentare.

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione allalegge 6 aprile 2004, n. 101, di ratifica delTrattato internazionale sulle risorse fito-genetiche per l’alimentazione e l’agricol-tura, adottato a Roma il 3 novembre 2001,la presente legge stabilisce i princìpi perl’istituzione di un sistema nazionale ditutela e di valorizzazione della biodiversitàagraria e alimentare finalizzato alla tuteladelle varietà e razze locali autoctone e nondal rischio di estinzione, anche attraversola tutela del territorio rurale, contri-buendo a limitarne i fenomeni di spopo-lamento.

1. La presente legge, in conformità allaConvenzione sulla biodiversità, fatta a Riode Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutivadalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, alTrattato internazionale sulle risorse fito-genetiche per l’alimentazione e l’agricol-tura, adottato a Roma il 3 novembre 2001,reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004,n. 101, al Piano nazionale sulla biodiver-sità di interesse agricolo e alle Linee guidanazionali per la conservazione in situ, onfarm ed ex situ della biodiversità vegetale,animale e microbica di interesse agrario,di cui al decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali 6 luglio2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce iprincìpi per l’istituzione di un sistemanazionale di tutela e di valorizzazionedella biodiversità agraria e alimentare,finalizzato alla tutela delle risorse geneti-che locali dal rischio di estinzione e dierosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione dellabiodiversità agraria e alimentare sono per-seguite anche attraverso la tutela del ter-ritorio rurale, contribuendo a limitare ifenomeni di spopolamento e a preservareil territorio da fenomeni di inquinamentogenetico e di perdita del patrimonio ge-netico.

2. Il sistema di cui al comma 1 ècostituito da:

3. Il sistema nazionale di tutela e divalorizzazione della biodiversità agraria ealimentare è costituito da:

a) l’Anagrafe nazionale dell’agrobio-diversità di cui all’articolo 3;

a) l’Anagrafe nazionale della biodi-versità agraria e alimentare di cui all’ar-ticolo 3;

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b) la Rete nazionale dell’agrobiodi-versità di cui all’articolo 4;

b) la Rete nazionale della biodiversitàagraria e alimentare di cui all’articolo 4;

c) il Portale nazionale della biodiver-sità agraria e alimentare di cui all’articolo5;

c) il Comitato permanente per labiodiversità agraria e alimentare di cuiall’articolo 7.

d) il Comitato permanente per labiodiversità agraria e alimentare di cuiall’articolo 8.

3. Lo Stato sostiene e incentiva leazioni di tutela della biodiversità agraria ealimentare nonché le azioni previste nel-l’ambito dei piani di sviluppo rurale delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano conformi alle finalitàdella presente legge.

4. Per le finalità della presente legge, leamministrazioni centrali, regionali e localinonché gli enti e gli organismi pubbliciinteressati sono tenuti a fornire ai soggettidel sistema nazionale di tutela e di valo-rizzazione della biodiversità agraria e ali-mentare i dati e le informazioni nella lorodisponibilità.

4. Ai fini della valorizzazione e dellatrasmissione delle conoscenze sulla biodi-versità agraria e alimentare, il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sostengono anche leattività degli agricoltori tese al recuperodelle varietà e razze a rischio di estin-zione, ed allo svolgimento di attività diprevenzione e di gestione del territorionecessarie al raggiungimento degli obiettividi conservazione della biodiversità agraria.

5. Ai fini della valorizzazione e dellatrasmissione delle conoscenze sulla biodi-versità agraria e alimentare, il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono promuovereanche le attività degli agricoltori tese allosviluppo di sistemi sementieri informali alivello territoriale, al recupero delle risorsegenetiche vegetali locali e allo svolgimentodi attività di prevenzione e di gestione delterritorio necessarie al raggiungimento de-gli obiettivi di conservazione della biodi-versità agraria e alimentare.

5. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano promuovono progettitesi alla trasmissione ai giovani agricoltori,agli studenti e ai consumatori delle cono-scenze acquisite in materia di biodiversitàagraria e alimentare, attraverso adeguateattività di formazione e iniziative culturali.

6. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e le università pos-sono promuovere progetti tesi alla trasmis-sione delle conoscenze acquisite in materiadi biodiversità agraria e alimentare agliagricoltori, agli studenti e ai consumatori,attraverso adeguate attività di formazionee iniziative culturali.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

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ART. 2.

(Definizioni).

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per« risorse genetiche » si intende il materialegenetico di origine vegetale, animale emicrobico, avente un valore effettivo opotenziale per l’alimentazione e per l’agri-coltura.

1. Ai fini della presente legge sonoconsiderate razze e varietà locali:

2. Ai fini della presente legge, per“risorse locali” si intendono le risorsegenetiche:

a) specie, razze, varietà, cultivar, po-polazioni, ecotipi e doni originari di unospecifico territorio;

a) che sono originarie di uno speci-fico territorio;

b) specie, razze, varietà, cultivar, po-polazioni, ecotipi e cloni che, seppure diorigine esterna, siano stati introdotti dalungo tempo nel territorio ed integratitradizionalmente nella sua agricoltura enel suo allevamento;

b) che, pur essendo di origine al-loctona, ma non invasive, sono state in-trodotte da lungo tempo nell’attuale ter-ritorio di riferimento e integrate tradizio-nalmente nella sua agricoltura e nel suoallevamento;

c) specie, razze, varietà, cultivar, po-polazioni ed ecotipi derivanti dalle prece-denti per selezione massale;

soppressa;

d) specie, razze, varietà, cultivar, po-polazioni ed ecotipi originari di uno spe-cifico territorio ma attualmente scomparsie conservati in orti botanici, allevamenti ocentri di ricerca in altre regioni o Paesi.

c) che, pur essendo originarie di unospecifico territorio, sono attualmentescomparse e conservate in orti botanici,allevamenti ovvero centri di conservazioneo di ricerca in altre regioni o Paesi.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

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2. Si definiscono agricoltori custodi gliagricoltori che si impegnano nella conser-vazione on farm e in situ delle risorsegenetiche a rischio di estinzione, secondole modalità definite dalle regioni e pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della presente legge, sonodefiniti « agricoltori custodi » gli agricoltoriche si impegnano nella conservazione nel-l’ambito dell’azienda agricola e in situdelle risorse genetiche locali soggette arischio di estinzione o di erosione genetica,secondo le modalità definite dalle regionie dalle province autonome di Trento e diBolzano. Ai fini della presente legge, sonodefiniti « allevatori custodi » gli allevatoriche si impegnano nella conservazione nel-l’ambito dell’azienda agricola e in situdelle risorse genetiche animali locali arischio di estinzione o di erosione genetica,secondo le modalità previste dai discipli-nari per la tenuta dei libri genealogici odei registri anagrafici di cui alla legge 15gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 529, e dalle dispo-sizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espres-sioni non diversamente definite sono uti-lizzate secondo il significato che ad esseè attribuito dagli accordi internazionaliindicati all’articolo 1, dal Piano nazionalesulla biodiversità di interesse agricolo,dalle Linee guida nazionali di cui all’ar-ticolo 1 o dalle eventuali successive mo-dificazioni degli stessi.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 3.

(Anagrafe nazionale dell’agrobiodiversità).

ART. 3

(Anagrafe nazionale della biodiversitàagraria e alimentare).

1. È istituita l’Anagrafe nazionale del-l’agrobiodiversità, di seguito denominata« Anagrafe », al fine di:

a) costituire una banca dati dellevarietà e razze locali individuate, caratte-rizzate e presenti sul territorio nazionalee delle iniziative locali e non, ad esselegate;

b) consentire la diffusione delle in-formazioni sulle razze e varietà locali alfine di ottimizzare le risorse impiegatenella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conserva-zione dell’agrobiodiversità in Italia.

1. È istituita, presso il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,l’Anagrafe nazionale della biodiversitàagraria e alimentare.

2. Nell’Anagrafe sono indicate tutte lerisorse genetiche locali di origine vegetale,animale o microbica soggette a rischio diestinzione o di erosione genetica.

2. L’iscrizione all’Anagrafe di una va-rietà o razza locale è subordinata all’as-solvimento di un’istruttoria, all’esistenza diuna corretta caratterizzazione e individua-zione della risorsa e di una sua adeguataconservazione presso l’area di origine, diseguito denominata « in situ », della suaconservazione presso specifici centri diconservazione o didattici, di seguito deno-minata « ex situ » o della sua conserva-zione in fattoria, di seguito denominata« on farm », nonché all’indicazione correttadel luogo di conservazione nella Rete na-zionale del germoplasma di cui all’articolo4, comma 1, lettera a), e alla possibilità omeno di generare materiale di moltiplica-zione. In mancanza anche di uno solo deisuddetti dati non si può procedere al-l’iscrizione all’Anagrafe.

3. L’iscrizione di una risorsa geneticalocale nell’Anagrafe è subordinata aun’istruttoria finalizzata alla verifica del-l’esistenza di una corretta caratterizza-zione e individuazione della risorsa, di unasua adeguata conservazione in situ, nel-l’ambito di aziende agricole o ex situ,dell’indicazione corretta del luogo di con-servazione e dell’eventuale possibilità digenerare materiale di moltiplicazione. Inmancanza anche di uno solo dei requisitiindicati nel primo periodo, non si puòprocedere all’iscrizione.

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3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano che hanno già unrepertorio o un registro delle razze evarietà locali sono inserite di diritto al-l’Anagrafe.

4. Le specie, le varietà o le razze giàindividuate dai repertori o dai registrivegetali delle regioni e delle province au-tonome di Trento e di Bolzano ovvero dailibri genealogici e dai registri anagrafici dicui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e aldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 529, sono inserite di diritto nell’Ana-grafe.

4. Gli enti di ricerca comunicano tem-pestivamente alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano i risultatidelle ricerche effettuate su una determi-nata varietà o razza locale autoctona delterritorio di competenza delle medesimeregioni e province autonome.

Soppresso.

5. Le varietà e le razze iscritte all’Ana-grafe sono tutelate dallo Stato italiano enon sono brevettabili né possono essereoggetto di protezione tramite privativa del-l’Unione europea o nazionale per ritrovativegetali; altresì non sono brevettabiliquelle essenzialmente derivate da tali va-rietà e razze.

5. Le risorse genetiche iscritte nell’Ana-grafe sono mantenute sotto la responsa-bilità e il controllo pubblico, non sonoassoggettabili a diritto di proprietà intel-lettuale ovvero ad altro diritto o tecnologiache ne limiti l’accesso o la riproduzioneagli agricoltori, compresi i brevetti a ca-rattere industriale, e non possono essereoggetto, in ogni caso, di protezione tramiteprivativa per ritrovati vegetali ai sensidella Convenzione internazionale per laprotezione dei ritrovati vegetali, adottata aParigi il 2 dicembre 1961 e riveduta inGinevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre1978 ed il 19 marzo 1991, resa esecutivadalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Nonsono altresì brevettabili le risorse geneti-che anche parzialmente derivate da quelleiscritte all’Anagrafe, né le loro parti ecomponenti, ai sensi del trattato interna-zionale sulle risorse fitogenetiche per l’ali-mentazione e l’agricoltura, adottato aRoma il 3 novembre 2001, reso esecutivodalla legge 6 aprile 2004, n. 101.

6. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con il Co-mitato permanente di cui all’articolo 7,con proprio decreto, definisce le modalitàdi istituzione e di funzionamento dell’Ana-grafe.

Soppresso.

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ART. 4.

(Rete nazionale dell’agrobiodiversità).

ART. 4.

(Rete nazionale della biodiversità agraria ealimentare).

1. È istituita la Rete nazionale del-l’agrobiodiversità composta:

1. È istituita la Rete nazionale dellabiodiversità agraria e alimentare, di se-guito denominata « Rete », composta:

a) dalla Rete del germoplasma costi-tuita dai centri regionali e nazionali diraccolta per la conservazione ex situ delgermoplasma vegetale e animale;

a) dalle strutture locali, regionali enazionali per la conservazione ex situ delgermoplasma;

b) dalle Reti locali degli agricoltoricustodi.

b) dagli agricoltori e dagli allevatoricustodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta amantenere in vita le risorse genetiche arischio di estinzione, attraverso la conser-vazione ex situ e in situ, e a incentivarnela circolazione.

2. La Rete svolge ogni attività diretta apreservare le risorse genetiche locali dalrischio di estinzione o di erosione genetica,attraverso la conservazione in situ, nel-l’ambito di aziende agricole ed ex situ,nonché a incentivarne la reintroduzione incoltivazione o altre forme di valorizza-zione.

3. La Rete nazionale dell’agrobiodiver-sità è coordinata dal Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali d’in-tesa con le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Presso il medesimoMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali sono istituiti appositi regi-stri in cui confluiscono i dati relativi alleattività di conservazione dell’agrobiodiver-sità di cui all’articolo 5.

3. La Rete è coordinata dal Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, d’intesa con le regioni e con leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

4. Con provvedimento del Ministro perle politiche agricole alimentari e forestali,di concerto con le regioni e con le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduate le modalità tecniche di attuazionedel presente articolo.

Soppresso.

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ART. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agra-ria e alimentare).

1. È istituito, presso il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, ilPortale nazionale della biodiversità agrariae alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche didati interconnesse delle risorse genetichelocali individuate, caratterizzate e presentinel territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle in-formazioni sulle risorse genetiche locali alfine di ottimizzare gli interventi volti allaloro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dellostato di conservazione della biodiversitàagraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comuni-cano al Portale, anche attraverso le rispet-tive piattaforme di documentazione, i ri-sultati delle ricerche effettuate sulle ri-sorse genetiche locali di interesse ai finidella presente legge.

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ART. 5.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

ART. 6.

(Conservazione in situ, nell’ambito diaziende agricole ed ex situ).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano individuano i soggettipubblici e privati di comprovata espe-rienza in materia per attivare la conser-vazione ex situ delle varietà e razze localidel proprio territorio, anche al fine dellaloro iscrizione alla Rete del germoplasmadi cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), eai registri nazionali di cui al medesimoarticolo 4, comma 3.

1. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,per quanto di rispettiva competenza, in-dividuano i soggetti pubblici e privati dicomprovata esperienza in materia per at-tivare la conservazione ex situ delle risorsegenetiche locali del proprio territorio, an-che al fine della partecipazione alla Retenazionale della biodiversità agraria e ali-mentare.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano individuano i colti-vatori custodi per attivare la conserva-zione in situ delle varietà e razze locali arischio di estinzione del proprio territorioe provvedono alla loro iscrizione alla Retelocale degli agricoltori custodi di cui al-l’articolo 4, comma 1, lettera b), e airegistri nazionali di cui al medesimo ar-ticolo 4.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano individuano gli agri-coltori custodi, anche su richiesta degliagricoltori stessi, per attivare la conserva-zione in situ e nell’ambito di aziendeagricole delle risorse genetiche vegetalilocali soggette a rischio di estinzione o dierosione genetica del proprio territorio eprovvedono alla loro iscrizione alla Retenazionale della biodiversità agraria e ali-mentare.

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ART. 6.

(Linee guida nazionali per la conservazionedella biodiversità agraria e alimentare).

ART. 7.

(Linee guida nazionali per la conservazionedella biodiversità agraria e alimentare).

1. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali con proprio decreto,da emanare entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,d’intesa con le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano e sentito ilComitato permanente di cui all’articolo 7,approva le linee guida per una gestionecoordinata e integrata della biodiversitàagraria e alimentare su tutto il territorionazionale.

1. All’aggiornamento del Piano nazio-nale sulla biodiversità di interesse agricoloe delle Linee guida nazionali per la con-servazione in situ, on farm ed ex situdella biodiversità vegetale, animale e mi-crobica di interesse agrario, di cui aldecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 6 luglio 2012,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171del 24 luglio 2012, si provvede con decretodel Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali, previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano e sentito il Comi-tato permanente per la biodiversità agra-ria e alimentare di cui all’articolo 8.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversitàagraria elaborato dal Ministero per lepolitiche agricole alimentari e forestalid’intesa con le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano, sulla basedel Trattato sulle risorse fitogenetiche perl’alimentazione e l’agricoltura, adottato aRoma il 3 novembre 2001, costituisce attopresupposto per la definizione delle lineeguida di cui al comma 1. Tale piano deveessere aggiornato con cadenza quinquen-nale.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversitàdi interesse agricolo e le Linee guidanazionali di cui al comma 1 sono aggior-nati al fine di tener conto dei progressiottenuti nelle attività di attuazione e deglisviluppi della ricerca scientifica nonchédell’evoluzione delle normative in materiaa livello nazionale e internazionale.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sulla base delle lineeguida approvate ai sensi del presente ar-ticolo, definiscono un sistema comune diindividuazione, di caratterizzazione e divalutazione delle varietà e razze localipresenti nei rispettivi territori.

Soppresso.

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4. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, con proprio decreto,da emanare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,d’intesa con le regioni e province auto-nome di Trento e di Bolzano, sentito ilComitato permanente di cui all’articolo 7,individua mediante procedura ad evidenzapubblica a livello nazionale dei centri direferenza specializzati nella raccolta, nellapreparazione e nella conservazione diseme, di ovociti e di embrioni prelevati dariproduttori appartenenti alle razze localia rischio di estinzione.

Soppresso.

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ART. 7.

(Comitato permanente per la biodiversitàagraria e alimentare).

ART. 8.

(Comitato permanente per la biodiversitàagraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamentodelle azioni a livello statale, regionale edelle province autonome di Trento e diBolzano in materia di tutela della biodi-versità agraria e alimentare, è istituito ilComitato permanente per la biodiversitàagraria e alimentare, senza alcun onereaggiuntivo per la finanza pubblica. Il Co-mitato è rinnovato ogni cinque anni.

1. Al fine di garantire il coordinamentodelle azioni a livello statale, regionale edelle province autonome di Trento e diBolzano in materia di tutela della biodi-versità agraria e alimentare è istituito,presso il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, il Comitato perma-nente per la biodiversità agraria e alimen-tare. Il Comitato è rinnovato ogni cinqueanni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 èpresieduto dal Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, o da unsoggetto da esso delegato, ed è costituitoda sei rappresentanti delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,da un rappresentante del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali confunzioni di coordinamento, da un rappre-sentante del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca e da un rap-presentante del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.Qualora il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, anche su richiestadei rappresentanti di cui al periodo pre-cedente, lo ritenga necessario, il Comitatopuò essere integrato con la presenza dirappresentanti di enti e istituzioni pubblicie privati.

2. Il Comitato è presieduto da unrappresentante del Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali ed ècostituito da sei rappresentanti delle re-gioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, individuati dalle stesse re-gioni in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,da un rappresentante del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da un rappresentante del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare e da un rappresentante degli agri-coltori custodi.

3. Il Comitato di cui al presente articoloha, in particolare, i seguenti compiti:

3. Il Comitato ha, in particolare, iseguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultatidelle singole azioni contenute nel Pianonazionale sulla biodiversità agraria;

a) individuare gli obiettivi e i risultatidelle singole azioni contenute nel Pianonazionale sulla biodiversità di interesseagricolo;

b) raccogliere le richieste di ricercaavanzate dai soggetti pubblici e privati etrasmetterle alle istituzioni scientifichecompetenti;

b) identica;

c) favorire lo scambio di esperienze edi informazioni al fine di garantire l’ap-plicazione della normativa vigente in ma-teria;

c) identica;

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d) assicurare il pieno sviluppo delleiniziative nazionali, regionali e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano;

e) raccogliere e armonizzare le pro-poste di intervento a livello locale e na-zionale coordinando le azioni da realiz-zare;

d) raccogliere e armonizzare le pro-poste di intervento volte alla tutela eall’utilizzo sostenibile delle risorse geneti-che locali, coordinando le azioni da rea-lizzare;

f) favorire il trasferimento delle in-formazioni agli operatori locali.

e) identica;

f) definire un sistema comune diindividuazione, di caratterizzazione e divalutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzionigià assegnate al Comitato permanente perle risorse genetiche istituito con decretodel Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali n. 6214 del 10 marzo2009, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono disciplinate le modalità di organiz-zazione e di funzionamento del Comitato.Al funzionamento del Comitato si prov-vede con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Lapartecipazione al Comitato non dà luogoalla corresponsione di compensi, gettoni,emolumenti, indennità o rimborsi di spesecomunque denominati.

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ART. 8.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all’Ana-grafe e dei prodotti agroalimentari tutelati

da marchi).

ART. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all’Ana-grafe e dei prodotti agroalimentari tutelati

da marchi).

1. Al comma 4 dell’articolo 45 deldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,e successive modificazioni, dopo la letterab) è aggiunta la seguente:

1. Al comma 4 dell’articolo 45 delcodice della proprietà industriale, di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,e successive modificazioni, dopo la letterab) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le varietà vegetali iscritte al-l’Anagrafe nazionale della biodiversità diinteresse agricolo nonché le varietà dallequali discendono produzioni contraddi-stinte dai marchi di denominazione diorigine protetta, di indicazione geograficaprotetta o di specialità tradizionali garan-tite e da cui discendono i prodotti agroa-limentari tradizionali ».

« b-bis) le varietà vegetali iscritteall’Anagrafe nazionale della biodiversitàagraria e alimentare nonché le varietàdalle quali derivano produzioni contrad-distinte dai marchi di denominazione diorigine protetta, di indicazione geograficaprotetta o di specialità tradizionali garan-tite e da cui derivano i prodotti agroali-mentari tradizionali ».

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ART. 9.

(Fondo per la tutela dell’agrobiodiversità).

ART. 10.

(Fondo per la tutela della biodiversitàagraria e alimentare).

1. Ai fini della tutela della biodiversitàdi interesse agricolo oggetto della presentelegge, nello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali è istituito a decorrere dall’anno2013 il Fondo per la tutela dell’agrobio-diversità destinato a sostenere le azionidegli agricoltori e degli allevatori nell’am-bito delle disposizioni previste dalla pre-sente legge; l’utilizzo del Fondo è consen-tito anche per la corresponsione di ade-guati indennizzi ai produttori agricoli cheavessero subito eventuali danni provocatida forme di inquinamento genetico. Ilfondo è alimentato mediante quota parte,pari al cinque per cento, dei proventi dellesanzioni pecuniarie relative ai reati am-bientali.

1. Ai fini della tutela della biodiversitàdi interesse agricolo oggetto della presentelegge, nello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali è istituito, con una dotazione di500.000 euro annui a decorrere dal 2015,il Fondo per la tutela della biodiversitàagraria e alimentare, destinato a sostenerele azioni degli agricoltori e degli allevatoriin attuazione della presente legge. L’uti-lizzo del Fondo è consentito anche per lacorresponsione di adeguati indennizzi aiproduttori agricoli che hanno subìto even-tuali danni provocati da forme di conta-minazione da organismi geneticamentemodificati coltivati in violazione dei divietistabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti eper il sostegno agli enti pubblici impegnati,esclusivamente a fini moltiplicativi, nellaproduzione e nella conservazione di se-menti di varietà da conservazione soggettea rischio di erosione genetica o di estin-zione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 500.000 euro annui a decorrere dal2015, si provvede mediante corrispondenteriduzione delle proiezioni, per gli anni2015 e 2016, dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2014-2016, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2014, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero delle politiche agricole alimentari eforestali.

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2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministrodell’economia e delle finanze, d’intesa conla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, conproprio decreto, da emanare entro duemesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, definisce le modalità difunzionamento del Fondo di cui al comma1 e individua le azioni di tutela dellabiodiversità di interesse agricolo da soste-nere.

3. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministrodell’economia e delle finanze, previa intesain sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,con proprio decreto, definisce, nel rispettodel limite di spesa di cui al comma 1, lemodalità di funzionamento del Fondo eindividua le azioni di tutela della biodi-versità da sostenere.

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ART. 10.

(Commercializzazioni di sementidi varietà da conservazione).

ART. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietàda conservazione).

1. Il comma 6 dell’articolo 19-bis dellalegge 25 novembre 1971, n. 1096, è sosti-tuito dal seguente:

1. Identico:

« 6. A coloro che producono le varietàdi sementi iscritte nel registro nazionaledelle varietà da conservazione, nei luoghidove tali varietà hanno evoluto le loroproprietà caratteristiche, è riconosciuto ildiritto alla vendita diretta e in ambitolocale di sementi o di materiali di propa-gazione relativi a tali varietà e prodotti inazienda, nonché il diritto al libero scambioall’interno delle Reti dei coltivatori cu-stodi, secondo le disposizioni del decretolegislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e deldecreto legislativo 30 dicembre 2010,n. 267 ».

« 6. Agli agricoltori che producono levarietà di sementi iscritte nel registronazionale delle varietà da conservazione,nei luoghi dove tali varietà hanno evolutole loro proprietà caratteristiche, sono ri-conosciuti il diritto alla vendita diretta e inambito locale di sementi o di materiali dipropagazione relativi a tali varietà e pro-dotti in azienda, nonché il diritto al liberoscambio all’interno della Rete nazionaledella biodiversità agraria e alimentare,secondo le disposizioni del decreto legisla-tivo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decretolegislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fattosalvo quanto previsto dalla normativa vi-gente in materia fitosanitaria ».

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali provvede con propriodecreto, entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, adapportare le necessarie modificazioni aldecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 17 dicembre2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 39 del 17 febbraio 2011, al fine diadeguarlo a quanto disposto dal comma 1del presente articolo.

Soppresso.

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ART. 11.

(Istituzione degli itineraridella biodiversità agraria e alimentare).

ART. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiver-sità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono all’istituzione degli itinerari dellabiodiversità agraria e alimentare, accessi-bili mediante un apposito sito web recantele mappe nazionali delle varietà e dellerazze locali iscritte all’Anagrafe, delle Retinazionali di cui all’articolo 4, dei punti divendita diretta nonché dei centri di con-servazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono a realizzare periodiche campagnepromozionali di tutela e di valorizzazionedella biodiversità agraria e alimentare,nonché di informazione e di promozionedegli itinerari di cui al comma 1, anchecon riferimento alla commercializzazionedei prodotti ed, eventualmente, preve-dendo l’istituzione di appositi marchi.

1. Lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano possonorealizzare periodiche campagne promozio-nali di tutela e di valorizzazione dellabiodiversità agraria e alimentare. In taleambito sono altresì previsti appositi itine-rari, al fine di promuovere la conoscenzadelle risorse genetiche locali iscritte al-l’Anagrafe nazionale della biodiversitàagraria e alimentare e lo sviluppo deiterritori interessati, anche attraverso l’in-dicazione dei luoghi di conservazione insitu, nell’ambito di aziende agricole ed exsitu e dei luoghi di commercializzazionedei prodotti connessi alle stesse risorse,compresi i punti di vendita diretta.

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ART. 12.

(Comunità del cibo e dellabiodiversità agraria e alimentare).

ART. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversitàagraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popola-zione, di sostenere le produzioni agrarie ealimentari, in particolare delle Reti nazio-nali di cui all’articolo 4, nonché di pro-muovere comportamenti atti a tutelare labiodiversità agraria e alimentare, il Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, anche con ilcontributo delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, deiconsorzi di tutela e di altri soggetti rico-nosciuti, promuovono l’istituzione di co-munità del cibo e della biodiversità agrariae alimentare, definite ai sensi del comma2 e delle Banche della memoria per laconservazione del sapere, della cultura edelle tradizioni di cui al comma 3.

1. Al fine di sensibilizzare la popola-zione, di sostenere le produzioni agrarie ealimentari, in particolare della Rete na-zionale di cui all’articolo 4, nonché dipromuovere comportamenti atti a tutelarela biodiversità agraria e alimentare, ilMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, anchecon il contributo dei consorzi di tutela edi altri soggetti riconosciuti, promuovonol’istituzione di comunità del cibo e dellabiodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sonodefinite comunità del cibo e della biodi-versità agraria e alimentare gli ambitilocali derivanti da accordi tra agricoltorilocali, coltivatori custodi, gruppi di acqui-sto solidali, istituti scolastici e universitari,centri di ricerca, associazioni per la tuteladella qualità della biodiversità agraria ealimentare, mense scolastiche, ospedali,esercizi di ristorazione, esercizi commer-ciali, piccole e medie imprese artigiane ditrasformazione agraria e alimentare, non-ché enti pubblici.

2. Ai fini della presente legge, sonodefiniti « comunità del cibo e della biodi-versità agraria e alimentare » gli ambitilocali derivanti da accordi tra agricoltorilocali, agricoltori e allevatori custodi,gruppi di acquisto solidale, istituti scola-stici e universitari, centri di ricerca, asso-ciazioni per la tutela della qualità dellabiodiversità agraria e alimentare, mensescolastiche, ospedali, esercizi di ristora-zione, esercizi commerciali, piccole e me-die imprese artigiane di trasformazioneagraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2possono avere come oggetto:

3. Identico:

a) lo studio, il recupero e la trasmis-sione di conoscenze su varietà e razzelocali;

a) lo studio, il recupero e la trasmis-sione di conoscenze sulle risorse genetichelocali;

b) la realizzazione di forme di filieracorta, di vendita diretta, di scambio e diacquisto di prodotti agricoli e alimentarinell’ambito di circuiti locali;

b) identica;

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c) lo studio e la diffusione di praticheproprie dell’agricoltura biologica e di altrisistemi colturali a basso impatto ambien-tale e volti al risparmio idrico, alla minoreemissione di anidride carbonica, alla mag-giore fertilità dei suoli e al minore utilizzodi imballaggi per la distribuzione e per lavendita dei prodotti;

c) identica;

d) lo studio, il recupero e la trasmis-sione dei saperi tradizionali relativi allecolture agrarie, alla naturale selezionedelle sementi per fare fronte ai mutamenticlimatici e alla corretta alimentazione.

d) identica.

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ART. 13.

(Istituzione della giornatadell’agrobiodiversità).

ART. 14.

(Istituzione della Giornata nazionale dellabiodiversità agraria e alimentare).

1. La Repubblica italiana riconosce ilgiorno 20 maggio quale « giornata del-l’agrobiodiversità ». Tale riconoscimentonon determina riduzione dell’orario dilavoro degli uffici pubblici né, qualoracada in giorno feriale, costituisce giorno divacanza o comporta riduzione di orarioper le scuole di ogni ordine e grado.

1. La Repubblica riconosce il giorno 22maggio quale Giornata nazionale dellabiodiversità agraria e alimentare. Tale ri-conoscimento non determina riduzionedell’orario di lavoro degli uffici pubbliciné, qualora cada in giorno feriale, costi-tuisce giorno di vacanza o comporta ri-duzione di orario per le scuole di ogniordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. In occasione della giornata dell’agro-biodiversità sono organizzati cerimonie,iniziative, incontri, seminari, in particolarenelle scuole di ogni ordine e grado, dedi-cate ai valori universali della biodiversitàagricola e sulle modalità di tutela e con-servazione del patrimonio esistente.

2. In occasione della Giornata nazio-nale della biodiversità agraria e alimentaresono organizzati cerimonie, iniziative, in-contri e seminari, in particolare nellescuole di ogni ordine e grado, dedicati aivalori universali della biodiversità agricolae alle modalità di tutela e di conservazionedel patrimonio esistente.

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ART. 14.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversitàagraria e alimentare).

ART. 15.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversitàagraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività delconsiglio di ricerca e la sperimentazione inagricoltura, predisposto ai sensi dell’arti-colo 2 del decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 454, prevede interventi per laricerca sulla biodiversità agraria e alimen-tare, sulle tecniche necessarie per favo-rirla, tutelarla e svilupparla nonché inter-venti finalizzati al recupero di pratichecorrette in riferimento all’alimentazioneumana, all’alimentazione animale con pro-dotti non geneticamente modificati e alrisparmio idrico.

1. Il piano triennale di attività delConsiglio per la ricerca e la sperimenta-zione in agricoltura, predisposto ai sensidell’articolo 2 del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 454, prevede interventiper la ricerca sulla biodiversità agraria ealimentare e sulle tecniche necessarie perfavorirla, tutelarla e svilupparla nonchéinterventi finalizzati al recupero di prati-che corrette in riferimento all’alimenta-zione umana, all’alimentazione animalecon prodotti non geneticamente modificatie al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali dispone, per ciascunanno di riferimento dello stato di previ-sione, una quota nell’ambito dello stan-ziamento di propria competenza per ilfinanziamento di progetti innovativi sullabiodiversità agraria e alimentare, propostida enti pubblici e privati, individuati me-diante procedura ad evidenza pubblica.Con proprio decreto, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestalidefinisce l’entità delle risorse disponibili,le modalità di accesso alla gara e letipologie di progetti ammissibili.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali dispone, per ciascunanno di riferimento dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, una quota nell’am-bito dello stanziamento di propria com-petenza per il finanziamento di progettiinnovativi sulla biodiversità agraria e ali-mentare, proposti da enti pubblici e pri-vati, individuati mediante procedura adevidenza pubblica. Con proprio decreto, ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali definisce l’entità delle risorsedisponibili, le modalità di accesso alla garae le tipologie di progetti ammissibili.

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ART. 16.

(Disposizioni attuative).

1. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sentitoil Comitato di cui all’articolo 8, con pro-prio decreto, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, definisce le modalità diistituzione e di funzionamento dell’Ana-grafe di cui all’articolo 3 e individua lemodalità tecniche di attuazione della Retenazionale di cui all’articolo 4 nonché icentri di riferimento specializzati nellaraccolta, nella preparazione e nella con-servazione delle risorse genetiche locali inconformità a quanto disposto dalle lineeguida nazionali di cui all’articolo 7.

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ART. 17.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedegli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, siprovvede con le risorse disponibili a legi-slazione vigente iscritte nello stato di pre-visione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali, missione « Agri-coltura, politiche agroalimentari e pesca »,programma « Politiche europee e interna-zionali e dello sviluppo rurale », capitolo1502. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

€ 2,00 *17PDL0027160**17PDL0027160*

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