programma del corso di diritto criminale tomo 4 (04)

46
- 54 - (2) Una dichiarazione di Luigi XV del 4 niarzo 1724, volle puniti di morte i furti clemestici qualunque ne fosse i l valore. Qual f u 1' effetto di queslo esorbitante rigo re? M e r c i e r nel suo Tablenu de Paris {cap. 25, pag. 82 ) risponde che la impunità dei furti domestici fu l a conse- guenza di quella legge, perchb i padroni repugnando a con- segnare le proprie fantesche al patibolo le congedavano piut- tosto che denunziarle: a talchè dice egli presso noi qu attro fantesche sopra dieci sono abitualm ente ladre. Questo orrore dovette anche accrescersi in Francia per i frequenti esempi di condanne a morte di servi e fantesche riconosciute po- scia innocenti, che ricorda M o l i n i e r nel suo eccellente scritto La repression du vol. pag. 29 et suiv., Toutoib- se 1869. h indubitato che se vi è delitto nel quale la con- danna per Jndizì renda probabile il sacrifizio di un inno- cente, tale è il furto domestico per la facilità della dispari- zione di qualche oggetto nelle famiglie, e per la facilita dei. padroni a sospettare la fedeltà de i domestici. Un caso di condanna per furto di una fantesca innocente nella Inphil- terra è ricordato ancora da C b e s t e r t o n (lieuelatiotzs of pvisons life vol. 2 , pag. 1 4 6 ) ma almeno cola non si ebbe a deplorare un omicidio giudioiario. I1 famulato improprio si verifica nel fatto del- 1 operaio o giornaliero prezzolato che rubi a danno di chi si vale del l' opera sua, o di altri, purchb il furto cada sopra oggetti che si ritrovino nel luo- g o (2 ) ov' egli pestava il servigio, e purchb al furto gli abbia prestato comodità il servigio medesimo. Gli estremi del famulato improprio si coordinano a quelli del famulato proprio. Anche qui si esige la pattuita mercede, ma niente interessa che il lavoro prestisi ad ora o a giorn ata; nè ch e la mercede sia

Upload: milector

Post on 06-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 1/46

- 54-(2) Una dichiarazione di Luigi XV del 4 niarzo 1724,

volle puniti di morte i furti clemestici qualunque ne fosse

i l valore . Qual f u 1' effetto di queslo esorbitante rigo re?

M e r c i e r nel suo T a b l e n u de P a r i s { c a p . 25, p a g . 82 )

risponde che la impunità dei furti domestici fu la conse-

guenza di quella legge, perchb i padroni repugnando a con-

segnare le proprie fantesche al patibolo le congedavano piut-

tosto che denunzia rle: a talchè dice egli presso noi qu attro

fantesche sopra dieci sono abitualm ente ladre. Q uesto orr or e

dovette anche accrescersi in Francia per i frequenti esempi

di condanne a morte di servi e fantesche riconosciute po-scia innocenti, che ricorda M o l i n i e r nel suo eccellente

scritto La r e p r e s s i o n du vol. p a g . 29 et suiv., T o u t o i b -

se 1869. h indubitato che se vi è delitto nel quale la con-

d a n n a p e r Jndizì renda probabile il sacrifizio di un inno-

cente, tale è il furto domestico per la facilità della dispari-

zione di qualche oggetto nelle famiglie, e per la facilita dei.

padroni a sospettar e la fedeltà de i domestici. Un caso di

condanna per furto di una fantesca innocente nella Inphil-

terra è ricordato ancora da C b e s t e r t o n ( l i e u e l a t i o t z s o f

pvisons li fe vol. 2 , pag. 146 ) ma almeno cola non si ebbe

a deplorare un omicidio giudioiario.

I1 famulato improprio si verifica nel fatto del-

1 operaio o giornaliero prezzolato che rubi a danno

di chi si vale dell' opera sua, o di altri, purchb il

furto cada sopra oggetti che si ritrovino nel luo-

go (2 ) ov' egli pestava il servigio, e purchb al furto

gli abbia prestato comodità il servigio medesimo.

Gli estremi del famulato improprio si coordinano a

quelli del famulato proprio. Anche qui si esige la

pattuita mercede, ma niente interessa che il lavoro

prestisi ad ora o a giornata; nè che la mercede sia

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 2/46

y~ailzdeopiccola; in denavo o in roua : etermincctao inindeterminata.Non deve però considerarsi come

1neg~cec7eCassazione 28 aprile 1855;Annali Toscn-%.i VII , 1, 370) la pa+*tecij~azionegli utili della

lavorazione. Anche qui si richiede l' estremo che il

servigio abbia offerto la comodità di rubare: onde

è necessario che il furto commettasi durante la

lavorazione. Al qual concetto riannodasi l' altro del-

la Zocalith nella quale richiedesi che il furto si sia

consumato.

(1)Tra il fumulalo pro prio e lFimp ropr io vi è direferenza

eziandio i n ordine al lzsogo. Il servo douunque rubi la cosa

de l padrone è reo di furto qualificato purche abusi della

comodità del servizio. Così giudicato anche in faccia al co-

dice Sardo d alla Corte di Cassazione di Palermo nel suo de-

crelo del 20 maggio 1865 l ' operaio inve ce non lo è ugual-

mente se ruba in luogo diverso da quello dove il padrone

lo aveva posto a lav orar e. Cib è chiaro per la lettera del-

i' art. 377 let. m del codice Toscano: ed in termini del co-

dice Sardo f u stabilito (inerendo alla lettera dell' art. 607,

n . 4 ) dalla Corte d i Cassazione d i Milano nel siio giudicatodel 25 novembre 1864.

Il codice Toscano ha su questo proposito sanzio-

nato una nuovità rovesciando il caso della qualifica:

e riconoscendo meritevole di speciale protezione non

solo il padrone in faccia all' operaio, m a anche l'ope-

raio in faccia al padrone. Se taluno (art. 377 let. m)

chiama a sb un giornaliero per un lavoro, e nel-

1 occasione di questo lo deruba, si aggrava il furtougualmente che nel caso inverso. Io non divido la

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 3/46

opinione di coloro che hanno censurato questa dis-

posizione. Trovo perfe tta parità cli ragione fra caso,

e caso ; è la maggiore rarità di un caso è suffis-

ciente motivo perchè non vi si provvegga quando

è possibile. Soltanto osservo che la coerenza impe-

riosamente esige, poichè si riconosce come Lzc:com-

pwato da circostanza aggravante il furto commesso

dal padrone a danno dell' operaio; che si consideri

come tale anche il furto commesso da un padrone

a danno del serv o: e non so comprendere come

mai il M o r i che accattava dal codice di Baclen

(art. 391) cotesta nuovità, la prendesse in un caso

e non in entrambo i casi, come 1 aveva stabilita

il legklatore badese.

ildesso è a dirsi della ipotesi della cmzseyfzu.

Molto prevalse fr a gli antichi dottori la opinione

che quando il servo o 1 operaio avesse rubato una

qualche cosa che a lui era stata data in consegna

per occasione del suo servigio, il titolo qualificato O

'aggravato scomparisse ; e siffatta teorica fondavasi

sopra una ragione altrettanto semplice quanto ra-

dicale. La consegna dell' oggetto esclude la figu ra

giuridica della conlrettaziorze per sostituirvi 1 altra

distinta figura della d i s t r a z i o~e l colpevole haviolato il do~minioe non ha violato il possesso. Ciò

basta perchè il titolo dì ficrto scomparisca per far

luogo al titolo minore di tm f fa , che è un furto in??

q ) vq~ - i o .ra qaando la legge dispone intorno alle

qualifiche od alle aggravanti di un reato, p resuppone

completo nella sua essenza il reato che vuole qua-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 4/46

- 57 -lificare. I1 ihmu lato qualifica i1 fur to o lo agg rava

secoilclo i casi : ila yarclie il fatto riceva l' ngLTa-

vaiite o la rjrinliticn I~isognnche innanzi tutto sia

fial*to (1). regoh generalc clie uiia truffa non dc-

genera in furto per il sopraggiungere di una r p -

lificc~, er eseinpio le due l~ers uile, l tem l~ o li notte,

la casa abitata la pubblica via, o simili. JIa la ap-

propriazione in~lel~itaelle cose consegnate al servo

o al lavoratore non fu i l to: dunque la qualifica non

pu9 rei~d erlo tale perchè un criterio misuratorenon pu9 sripplire a l difetto di un criterio essenziale.

Due risl~oste onosi date a cjuesto ragionamento, e

pe r le quali i moderni codici hanno eliminato la

distinzione cli che si parla. La prima si ti quella che

la consegna al servo od a1 lavoratore i> neces.ruviu,:e questa b una formula tutta politica, perchè la ne-

cessita non mutere bbe la co~iclizione giuridica del

fatto, n& farebbe cessare la abilitazione del possesso

per p;:rte del proprietario. La seconda è quella cbe

il servo possicde sempre a nome del padrone :

questa parve formula giuridica che attaccasse allaradice 1 oljietto : erc11B se il servo non possiede mai,

ma sempre per lo suo mezzo possiede il padrone,

h cliinro clie la appropriazione della cosa consegnata

al servo non più viola il solo gius cli do~ninio, aviola ancora il possesso.

(1) Che la consegnrc escluda il titolo d i furto e la pena

ordinaria anche riipporto a1 servo lo insegnarono espressa-

mente S c 11 o e p f e r o sgnopsis pnndcct. l i l . l e fitì-tis 11. 60;e implicilrtrnenle C a r 1) z o v i o juri6pritdentia prr1.s 4 , con-

stit . 41, i lef . 1 4 : e in terniini di cosa consegnata al se rvo

percliè la portasse in qualche luogo lo sostennero pure Ti t -

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 5/46

b o r Racemara dcf. crim. ad art . 170, S. 6: e C l a s e n a d

art. 170, C. C. C. in fin. Prese a combatterli L e y s e r

fspec. 635, medit. 2 0 ) confessando perb che tale opinione

er a prevalsa nel foro. Ma egli ragiona la sua opinione so-

pra un argomento che è. piuttosto morale, anzichb politico,

o giuridico. Egli dice che quanto maggiore è stata la fiducia

del padrone nel servo tanto maggiore deve essere la sua

pena: laonde se si appropria cose che il padrone aveva a

lui dato in consegna E più colpevole dell' altro che abbia

rubato un oggetto da l padrone custodito gelosamente presso

di sè. Questo che forma tutta l' argomcntazioae di L e y s e rè un trasporto della morale nel foro, e prova troppo perch è

demolisce tutta la teorica dei furti impropri. i3 l'argomento

col quale i nioderni romanzieri francesi divenuti tanto en-

tusiasti della confutazione del codice penale, propugnarono

doversi punire l'a buso di fiducia più de l furto. h una con-

fusione del criterio morale col criterio politico.

Ma una volta accettate queste due osservazioni

per eliminare il titolo di truffa e mantenere quellodi furto nella appropriazione per parte del servo

delle cose a lui consegnate, sembrava doversi dire

altrettanto intorno alle cose consegnate d avoratore

non ascritto a servizio continuo, per il quale sorgeva

il famtdato impoprio. La questione relativa a ri-conoscere o negare all' accidentalità della consegna

la facoltà cl' impropriare o no la qualifica vuol es-

ser decisa con l' istesso criterio tanto se la quali-

fica stessa sia propria, quan to se essa sia impro-

priata per la precarietà del servigio ( 1 ) . Ora seni-

brava che se quanto al servo si era mantenuto il

titolo di f u ~ t omalgrado la consegna per le due ra-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 6/46

gioni della necessita di questa e del possesso a nome

del padrone, lo stesso dovesse dirsi e non f a r ~ ias-

saggio al titolo di truffa in proposito del lavoratore:

perchè anche in proposito del lavoratore ricorrevano

quelle due ragioni. Se io chiamo in mia casa un

operaio a ripnlirmi 1 argenteria, la consegna che di

questa a lui faccio necessaria, e lo B tanto se in

mia casa Ia ripulisce quanto se altrove:anche co-

stui possiede quell'argenteria a nome mio tanto se

lavora nella mia casa quanto se altrove intorno la

medesima. Parrebbe dunque che se ciò porta al furtoe non alla truffa nell' uno; al furto e non alla truffa

dovesse portare parimenti nell' altro. Malgrado ciò

il codice Toscano avendo apposto quella estensione

contemplativa anche del caso della consegna all'ar-

ticolo 385 dove contempla i1 fatto del servo, e non

avendola ripetuta all' art. 377 let. m, dove contempla

il fatto del lavoratore, dA ragione di sostenere che

abbia voluto escludere il titolo di famulato impro-

prio dalla sottrazione che questi faccia degli oggetti

a lui consegnati. Ciò ne rende perplessi :e conduce

a dubitare che il lavoratore facciasi debitore di furtoaggravato se porta la mano sovra altri oggetti nella

casa dov' egli è accolto; ma non sia debitore che di

sola truffa se porta via gli oggetti che a lui erano

stati consegnati pe r esercitarvi sopra il lavoro al

quale era chiamato, tanto se la opera sua intorno

a quell' oggetto dovesse da lui esercitarsi fuori della

casa ilel proprietario quanto se dovesse esercitarsi

entro la meclesima.

(1) Anclie in proposito della appropriazione commessa

dailavoratori non servi sulle cose consegnate loro pe r cagiono

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 7/46

- 260 -del lavoro, p revalse la opinio ne ch e fosse truKa e non furto.

I più rigorosi dissero che era una truffa quali6c:ita in ra-

gione della persona ( e ciò sta ben e) ma scriipre ~r ul f~ i.na

speciale e frequenle applicazioue di qiiesta regola si fece in

Germania nei termini di tri t ur al or i di grani . Sembra che

in ordine a questi lavorarili fos sero là degli usi s pecia li,

poicliè trovianio clie si distingue fra tritzuc itores ii l r a t i e

tri l t tr« lores no n ju ra ti . RIa per gli uni e per gli altri , fi-

guralo il caso che questi mercenari portassero via giorrial-

niente. nei loro calzoni una quantità di grano che quantun-

qu e piccola. diveniva importante pe r la som ma (ci1 m odostesso che si pratica da certi facchini nel trasbordo dei

grani a Livorno) si decise non trattarsi di furto proprio,

niu di truffa stant e la consegna del padr one: C a r p z o v i oprac l i ca pa r s 2, quaest . 81, n. 43 et aeqq. - L r e C l;e r

de f i r ibus f runlentar i i s cap. 2 - W e r n h e r obserurit.

pnr s 6 , obs . 103 - o m m e1 rhaps odine obscrurct. 20.

La Corte di Cassazione di Napoli ha peraltro deciso il !)

gennaio 186 6 clie la sottrazione conlmessa dall' operaio

anche su lle cose a lui cons egnate sia furto e non truRa,\

inercndo alle illimitate disposizioni dell'art. 607 del codice

Sardo. La ques tiono pera ltro è preliminare: s e nel tema di

sottrazione di cosa consegnata vi sia bisogno di trovare nellostatuto locale una disposizione eccezionale p er esclu derltr

da l / 'urto, o d i una disposizione eccezionale p er esclitderlic

dal la tru fit . 11 iepisliitore toscano pe nsò , e parin i assai ret-

tamente, che la disposizione eccezionale fosse necessaria ad

esclu der la truffa, poichS questa er a il res ultato giuridico

delle coudizioni onlologiche del fatto. La Corte di Cassazione

di Miliino col suo giudicalo del 10 marzo 1866 ha deciso

clic il fdcaliino consegna tario di uii bau le chiuso a ch iav e

per triisportarlo in un deterniinaio luogo, se roinpe il bau le

per rub are un qualche oggetto contenuto nel medesinio non

è reo di senipiice truff,i o abus o di fiducia, nia di ver o e

proprio furto, per:hè il padr one avend o ritenuto la c hiavemostrò di non aver fiducia in lui, e serbò a sè il possesso

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 8/46

degli oggetli che erano sotto la chiave da lui tenuta. Quesio

giudicato ha un3uppa rcnza di esatta armonia coi sottili prin-

cipii giuridici relativi al possesso. BIa pure il fatto della

consegna esiste, e disiinguendo fra continente e contenuto,

si viene all'assurdo che se il facchino rubava tiitto i l hriule

sarebbe punito meno di quello riol fosse per aver rub;i~o

alcuni oggetti nel medesinio racchiusi.

Queste sono le clifficolta nelle cluali s' inlpaccia la

ilioclerna scuola, che vuole considerare coine indif-

ferente nel faliinlato proprio la circostanza della

colzsegnn, e poi non ha coraggio di riprodurre (come

logica vorrebbe) la sua dottrina nella materia clel

farilnlato improprio : ercl18 comprende che intro-

ducendola ancora qui scoinl~arirebb ero utte le truffe

nei fatti al~usividi chiunque lavora a guaiiagno,

sia che lavori precariainente nella casa clel proprie-

tario che lo inll>iega, sia che lavori nella officina

l ~ r o l ~ r i a ;erchi: sempre in nmbo i casi ha luogo perl ~ a r t edcl padrone la consegna della matericc su a

sulla quale 1 altro devc lavorare. E sempre potrebl~e

iaipetcrsi che quella consegna non e va1utal)ile per-

c1iii i?necessa?.ia (giacchb non posso otte nere che il

sarto mi acconci 1 abito se non glielo mando a hnt,-

tcga) e sempre potrebbe ripetersi che il sarto non

possiede l' a l~ it o noinc proprio, ma a .nolire del

paclrone. Sicchi? questi due v anta ti argomenti in fine

dei conti si trovano a provar troppo ; d il primo

Iia il vizio di essere empirico nicntre il secondo ha

il vizib di confondere il possesso ciuile col possessonnlzcp*nlc.Qui sta 1 errore. Ciò clie distingue il furto

VOL. V. 11

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 9/46

M a rnffa B la violazione del possesso naturale, e

non la violazione del possesso civile; tanto B vero

che il possessor civile si può rendere nei congruicasi colpevole di furto se sottrae la cosa al posses-

sore naturale. Non vi B pia idea possibile di tru ffa

con codesta dottrina : l comodatario, il depositario

ed ogni altro che (per comune consenso della scuola)

commette truffa e non furto quando distrae la cosa

ad altro uso in lucro suo, sempre possedevano in rap-

porto a quell'uso diverso a nome del proprie tario(1).

(1) Analogo B il dubbio relativo al servo o lavoratore

che non sottragga un oggetto ma essen do consegnatario d i

denaro del 'padrone se ne appropri una parte pareggiandoe

la direrenza con aumentare fittiziamente il valore della roba

acquistata per ordine del padrone con quel denaro. Tale

questione si esamina dal D r a b b e (de furto domestico

cap. l,ccg. 16) il quale nega ricorrere in siffatta ipotesi i

terrniui di furto e conclude nulla poena irrognri potest ,

La conclusione mi sembra ardita poiclib anche ammessa la

ragione che ne dà il D r a b b e quia abest contrectutio in-

vito donaino, rimangono però sem pre gli elementi di una

truffa. Ma se quando il servo si appropria denaro dato per

spenderlo a certo fine in pro del padrone si dice che non

è furto perchh abest consrectatio, parrebbe doversi dire lo

stesso se il se rv o non si appropria denari ma der rate od

altri oggetti a lui consegnati per un uso determinato. Io

nQa veggct la ragione di distinguere fra caso e ciiso,

D' altronde non mancano anche fra i moderni dei

giureconsulti di grande valore che mantengono l'an-

tica tearia; ed applicano anche d amulato la distin-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 10/46

zione tra furto di cosa che non era specialmente

consegnata al servo e appropriazione (i)di cosa spe-

cialmente a lui consegnata. I1 professore K i t k a

in una sua clissertazione riprodotta nell' Eco dei

TriEn~nalia?z?zo1859, 92. 881) fa il caso della fan-

tesca che rubi l'argenteria a lei clata in consegna

per porla poi in uso a certe occasioni, e dice clie

non ir furto. Fa il caso poi del servo a cui sia data

in consegna la chiave dei foraggi per valersene

mano a mano ai bisogni dei cavalli del padrone, e

clie venda quei foraggi tc suo profitto : e qui osservache 1 unica ragione di dubitare sorgeva perchi! ai

servo era stata consegnata la chiave e non già la

cosa, e malgrado ciò sostiene che e truffa (infedeltd)

e non furto. Anche J e n u l l (Eco dei T?-ibzcnali

anno 1859, n. 880 ) accettò tale opinione. Soltanto

saviamente clistinse fra quella consegna generale di

tutti gli oggetti che si trovano nei luoghi dove il

servo deve impiegare l' opera sua; e la consegna

speciale che di certi oggetti sia stata a lui fatta dal

paclrone. 11 primo afficlo che B consequenziale alla

natura clcl servigio, e non procede da una partico-lare deterniinazione di volonta non elimina il titolo

di furto : o elimina bensi il secondo :e qui lo J e-

n u l1 si fece a dettare alcuni criterii clai quali se-

condo lui veniva a sorgere questa consegna speciale.

In sostanza si vuole che il servo abbia una parti-

colare responsabilitb (almeno morale) di quei tdi

oggetti in faccia al padrone. E ciò pare a me che

modifichi anche lo elemento politico del reato; per-

chi! nella prima ipotesi il domestico pui, sperare pii1

facilmente di tener celata la propria partecipanza

alla sottrazione: non lo può ugualmente nel secondo.

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 11/46

Se io prendo un giovine al mio servigio perclil: mi

accompagni alla caccia, incomincio dal dargli uno

(le' miei fucili ed eg li ne u sa legittimam ente portan-

dolo seco qua e là finche st a al mio se rvigio. Ma se

un giorno ei lo vende non sar à reo di furto, bensì di

truffa. Dal lato politico S meno temibile il reato in

tali condizioni perchè B inevitabile la scoperta. Dal

lato giuridico si applica qui la osservazione acutis-

sima di J e n u l l clie il dolo criminoso incomincia

quando il domestico si upp~?op~iua cosa e non giA(juando la contretta : lo che appunto risponde al coli-

cetto fondamentale che tutta informa la separazione

della truffa dal furto.

(1) Accade frequentemente che i domestici prendano le

cose del padrone non per venderle, ma per Qqi~eg?zavlea

profitto loro. In q uesti casi nasce la dis puta se il valore clel

tolto si debba niicurarc sillla valiila integrale della cosa, o

sulla somma lucrata mediante la oppignorazione. La Corte

di Cassazione di Firenze nel caso di argenteria portata al

inonte dal came riere stabili con decreto del23

gennaio1865

fiiti1inlì Toscan i XVII , 1,74) che lo nrnniontare del furto do-

vesse misurarsi dal denaro occorso al prolxietorio pe r redime-

r e il pegno. h la chi da questo giudicato vo lc ~s c rarre una re-

gola generale per stabilire che quando il ladro non vende

ina impegna la cosa il suo delitto dev e misiirarsi s ul in ero

ricavato dal pegno, parnii che erre reb be a p artito, e cle-

inolirebbe il principio fondairientale sulla misura del tolto,

pel quale ilella valutazione del furto si cerca quarito vtilga

11 6 cosa, e non quanto ne abbia lu,crato il sottrattore. lat..

Corti nos tre poterono decid ere in qii~11:i guisa nel caso s pe -

ci&, I ) F ~ c ~ I I ? i leii~leroche il serv o non avesse avuto I'ani-

ino di spogliare il padr one dell' argen leria, ma soltiiiilo (li

servirseiir s procacciarsi quel denaro: nei qiiali teriiiiiii su-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 12/46

- 65 -bent ra la figura del furto d' uso, in ordine alla quale gin

dicemmo di sopra che non si stima la cosa ma si stima il

valore dell' uso indebitamente fattone. Nell'istessa guisa do-

vrebbe certamente decidersi tutte le volte cIie il ladro dopo

avere rubato ed impegnato restituisse spontaneamente le po-

lizze al proprietario; o quando in una parola consti che

non vi era li animo di appropriarsi la cosa ma soltanto di

servir sene a darla in pegno per far de naro con l'animo poi di

riscat tarla e restituirla . Ma quan do di ciò sufficientemen te no11consti, chi ruba una cosa del valore di cento, ruba cento,

e come il suo reato non minora se poscia la vende per

dieci così non minora se la impegna pe r dieci. La d iver-

Senza non sta dunque sul determ inare c om e si sli»zi la cosa

tolta, ma sul determ inare cosa siasi veram ente volulo to-

gliere; se ci08 la sostanza della cosa o un uso momentaneo

della medesima. In ques ti giorni (maggio 1867)è acciiduto

in Lucca un caso singolare che può presentare elegante

questione analoga a quanto sopra. Un ricco sign ore fu ap -

prossimato notturnamente da un individuo che gli domandò

la limosina. I1 signore rispo se che non avev a dena ri. -Lo sconosciuto replicò - unque mi dia 1' orologio, ho

fame - con modi violenti lo costrinse a darglielo. Alla

mattina successiva quel signor e ebbe avviso do un fornaio

che il suo orologio era presso di lui dove era stato impe-

gnato la sera precedente da un incognito per pre ndere un

panc. La questione non è qui quella della scusa per neces-

sità di fame che stimerei ardua a sostenersi fino al punto

della scriminazione. La questione è s e il furto si debba mi-

sur are d al valo re del17 orologio o da quel tanto (valo re del

pane) per cui fu impegnalo. E non esiterei a sostenere che

si tratta di un furto di 40 centesimi perchè il sottrattore

non volle togliere al prop rietario la proprietii de117 orologio

ma soltanto quell' uso determinato.

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 13/46

E veramente ci pare che di distinzioni vi si a bi-

sogno. Perchè se in faccia alla scienza ci sembra

troppo sfrenato nel senso di rigore il principio for-

mulato dal codice Toscano; pel quale in ultima ana-

lisi si viene a dire che il servo non com mette ma itruffa quando si appropria la cosa del padrone; dal-

1 altro lato vediamo pericoloso il principio opposto

che facilmente ridurrebbe a truffa gran parte dei

farti domestici se non si procedesse con debite li-

mitazioni. Cosi troviamo che il supremo tribunale

di Vienna (decisione riportata al n. 640 dell' ECO

dei Tribnali 26 agosto 18.56) dichiarb non furto

ma infedeltà la sottrazione che il servo aveva fatto

di un oggetto consegnatogli dal padrone per por-

tarlo ad un amico; e troviamo che 1'eccelso tribu-

nale veneto (decisione del 15 gennaio 1856, ndl' Eco

dei Tribunali .n. 610) dichiarò truffa e non furto il

fatto del servo che condotto seco dal padrone nella

sua gondola mentre recavasi a visitare un amico elasciato da quei10 mom entaneamente a custodia del-

la gondola, aveva gpinto via la medesima per appro-

priarsela insieme con tutti gli oggetti che conte-

neva. Questo ci pare che sia spinger troppo oltre

la dottrina della consegna spsciale valevole a con-

vertire il furto domestico in truffa:perchè la con-

segna (almeno nel secondo di tali casi) non davaal servo alcuna balia di contrettare la cosa, oltre il

modo prescritto. Colui non aveva licenza di muover

la gondola di colk: ne era posto a guardia, piutto-

stochb avere avuto facoltd di farne un uso qualunque

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 14/46

- 67 -

e vera consegna.Cosicchk divenendo colpevoIc anche

il primo momento della contrettazione bene vi si

adattano i caratteri giuridici del furto. Vedasi da

questo però quanto sia delicata e difficile la que-

stione con la quale chiudo il presente capitolo.

M o d o .

I1 modo scelto per commettere il furto funziona

come criterio misuratore della quantità del reato

o in ragione dell' audacia mostrata dal ladro, o in

ragione de117arte speciale da lui adoperata per ru-

bare; o in ragione della violenza di cui si valse.

L' audacia sviluppa il titolo del fwto commesso in

presema cklproprietario. L'arte speciale fa nascere

il titolo di furto con destrezza . L a violenza poi può

cadere o su.lIa per.sona del proprietario, e sorgonoi titoli di fwto violento, di estorsione, di ricatto e

di girateka ; può cadere sdla cosa r~ b a t a sorge

il titolo di rapina; o pub cadere sulle czcstodie della

cosa involata, e sorgono i titoli di efrazione, di sca-lamento, di chiave falsa. Tutti questi titoli diman-

dano particolari osservazioni.

Questa partita enumerazione delle qualifiche del

furto desunte dal modo B il frutto della lenta ela-

borazione della scienza penale che forse nel suo

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 15/46

ulteriore progresso farà sorgere nuove distinzioni

e nuove figure speciali. Negli antichi scrittori, come

nelle antiche legislazioni molti dei titoli che ancliamo

ad esporre si trovano confusamente aiioinhrati. La

Carolina ( a modo di esem pio) con lo articolo 150

e la costituzione elettorale sassonica (co~zstit.34,

pars 4) furono infelicissime:perchb 1 una e 1 alt ra

adottarono come indicatrice di grave qualifica nel

furto la formula di fu rto pericoloso. Ci6 diede oc-

casione (.i) acl infinite divergenze negli scrittori eda fluttuazioni nella g iurisprud enza . Alcuni vollero

definire con certi connotati speciali questo ca ratte re

di pericoloso nel furto ; lcuni opinarono non po tersi

definire a prio ri, ma dipendere dalle singole circo-

stanze. Alcuni intesero che la legge alludesse al pe-

r~icolo ersonub e mentre trovarono la clualifica del

pericolo nel solo tempo notturno o nclla invasione

del domicilio, o nella presenza di armi, o nel nu-

mero clei ladri, non lo vollero riconoscere nella me-

ra effrazione scalamento o chiave falsa, avvenuta in

luoghi non abitati. Altri invece sostennero che lalegge qui proteggeva le cose, e non le persone; e

che doveva guardarsi al pericolo delle propriet8 pii1

che al pericolo degli uomini; e cosi trovarono laqualifica dove i primi non la trovavano, e respetti-

vamente non la trovarono dove i primi volevano ri-cbonoscerla.Queste incertezze quando hanno origine

ilalla legge sono perniciosissime perchb ne emergequella difform ità nel punire casi simili, e quella pa-

rita nel punire casi difformi che tanto commuove

la coscienza pubblica. Non sono dunque tecnicisrni

pedanteschi ma utilissimi ritrovati, le distinzioni del-le scuole moderne.

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 16/46

- 69 -(1) (Juesta fluttuanza delle giurisprudenze germaniche sull;i

interpretazione del pericolo fu lamenta ta anche recentem ente

dall' E r h a r d (de nolione fiu-li pay . 150) il quale ricordtr

di aver veduto condannare ad otto anni di ergastolo un

uomo ch e senza circostanze aggravanti aveva rubi~toredici

imperiali; e condanna re poi a soli quattro anni di ergastolo

un notissimo ladro convinto di dodici furti tutti notturni, e

con e ffrazione. Ma questa è pur troppo una verità dolorosiì

che viene rivelata dallo studio delle giurisprudenze penali.

I delitti di furto sono quelli che nei diversi casi pratici

offrono la maggio re sprop orzio ne, fra castigo e castigo. Forse

la cagione di ciò è tale che male si frena dalle leggi, vo-

glio dire il diverso modo di sen tire dei giudici intorn o ai

demeriti del ladro. i3 indubitato che se i ladri incontrano in

generale un' antipatia esagerata non S raro peraltro trovare

persone anche pratiche ch e gua rdano questo com e un lieve

delitto, o facilmente si muovono a compassionare chi lo ha

commesso sotto la larva della povertà molte volte voluta.

lo ebbi un giorno a disputare con un mio collega rinoma-

tissimo il quale mi diceva aver sempre dubitato se vera-

mente il furto potesse dirsi delitto. In quanto al diverso

significato attribuito alla formula fu rt o peric oloso nella

Alemagna vedasi T a b o r Racen~ atio?&esag . 463- I a r p-

p r e C h t decis. 1, 2. 39, png . 7; decis. ?, n. 33, png. 56; de-

cise20, n. 3 1 ,p ag . 157 - o h e m e r medi ta t . ad ar t . 159

C. C. C. - I a s e n commentar . ad ar t . 159 C. C. C.

T I T O L O I.

Fuurtoconzvaesso alla preseiiza del proprietario.

Le diverse opinioni sostenute dai dottom per dare

spiegazione del furto manifesto dei Romani e del

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 17/46

- 70 -singolare criterio di penalità trovato da loro nella

sorpresa, possono ridursi a tre - O La più coniune

opinione referisce il furto manifesto al caso del la-

dro che sia sorpreso con la roba indosso prima di

averla recata eo loco quo destinaverut:G u n t h e r

Priracipiajuris Rowanipag . 796 - e i l s trae&tus crivtinalis pug. 410; e questa è la dottrina che

incontra maggiori dBcoltà per rintracciarne la ra-

gionevolezza - ."Vi fu chi lo riferi al caso in cui

il ladro fosse stato sorpreso prima che ponesse lamano sulla roba, quod occursum illi fuerit ad ap-

pe he nd ed um , antequam venerit ad locunz dèstin wturn; e questa interpetrazione si sostenne come la

più vera dal B e l l a p e r t i C a nella Ripetigione inZeg. fabzcs C. de furtis n. 6. In tal guisa avrebbero

i romani punito il furto tentato più severamente

del consumato, e cresce 1 assurdo - ."Altri perb

insegnarono che il ladro manifesto era colui che

aveva rubato sotto gli occhi del padrone, quem do-

minus vidit. Questa interpetrazione che si propugnU

daparecchi fra gli antichi repetenti concilierebbela distinzione romana con i dettati di ragione ed

allora nella teorica del furto manifesto troverebbesi

il primo fonte della qualifica opgidi generalmente

riconosciuta del furto commesso aila presenza delproprietario. Secondo ques ta dottrina il ritoglimento

della cosa al ladro afilequam eam attulerit quo dee-

stinaverat non sarebbe la condizione ontologica del

furto manifesto : arebbe invece la condizione giu-

ridica della actio furti, e i dottori avrebbero scam-

biato supponendo nei vari frammenti ove era cenno

del ritoglimento, che invece di esser questo una W-

va conàizione ad agire fosse la com?,iziove esseri-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 18/46

sicile della qualità d i manifesto (1) nel furto. I1 furto

sarebbe manifesto tostochè il padrone l;&~ubav e ,

e la ra;ione dello aggravam ento rom ano si trove-

rebbe spontanea nella maggiore audacia del ladro

che rub a sotto gli occ l~i el proprietario : sso avreh-

lje già incorso la pena del quadruplo essendo per

parte sua completo il delitto. M a il quaclrnplo non

si potreb l~e esigere, n è sperim entare l' azione dal

proprietario che tranquillamente lasciò compiere al

ladro anche la asportazione, perchb allora il furto

apparirebbe fatto sciente et patiente donzijzo.

(1) Ho già accennato nella nota al 9. 2048 varie ipotesi

poste innanzi dagli eruditi per rintracc iare la causa per cui

la sorpresa del ladro fosse pei Romani cagione di pena più

severa; ed ho mostrato che nessuna di queste elimina l'as-

surdo. L' E r li a r d o fde notione f u r t i pug. 127) si ri trae

dallo aggre dire la difficoltà contentaiidosi di po rre in rilievo

1' assurdo. Qualunque fosse (egli dice) la origine e la cau sa

di questa differenza di penalitl appo i Romani, certissimo

è che il ladro il quale agisce con tanta m alizia da occultar

sè e la roba sottratta è assai più pericoloso e temibile che

no1 sia quello esord iente cile si lasii a c ogliere col fur to in-dosso; ed b impossibile che alcuno m ai p retenda oggi d i

rovesciare per lo esempio romano questo criterio di pro-

porzione. E 1 17, r h a r d dice ben issim o in ciò. Ma app unto

perclib 1 assurdo è si grand e, bisogna c oncluderne che la

intelligenza comune non sia esatta, e che a rendere mani-

festo il furto non bastasse 1 accidentalità che il padrone

fosse sopraggiunto, ed avesse ripreso la roba :ma propria-

ioente occorresse che il ladro si fosse accinto a ruba re sotto

gli occhi del padrone. R in questo argomento ab absurdo

la ragione che mi determina ad accettare la dottrina meno

ricevuta circa la nozione del furto manifesto nelle XI I tavole,

perchb con tale dottrina si purga il dettato romano da una

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 19/46

stranezza inconcepibile, r si coordina invece coi buoni prin-

oipii di ragione pen ale. In tale opinione m i confer ina ilframmento 7, S. 1 , de furt i s dove sull ' aulorità di P on i-

p o nio dicesi - i culla t ibi furtu111 f( ic e~ -e i~ ~le do1110

tuo , abscondisti te, ne le occidunl: etinna s i v id i s t i f i i r t u n ~

fieri, attanzen n o n es t mnnifesturn. Cib mos tra ch e la qua-

litk di manifesto non si desumeva soltanto dallo uver e il

padrone veduto rubare, ma bensì dallo avere il 2cidi.o ve-

duto il padrone, ed avere cib non ostante audacemente

rubalo in presenza sua.

Ma sia che vuolsi di questa indagine gcnetliaca

certo è che la qualifica desunta dalla p?7csefz,-cr,lel

proprietario è fondata in ragione e si coordina alle

Ihrmule nostre. Come puo il possessore a fronte di

Tln temerario che sotto i suoi occhi s'impadronisce

delle sue cose confidare nella difesa ~irivata? ual

custorlia maggiore può egli adoperare del tenere le

cose presso di s è e sotto gli occhi suo i? L'auclacia

di cotcsto ladro è massima; e se non si estrinseca

in una vera e propria violenza, indica l' animo pre-

parato ad usarla, o almeno fa supporre al padrone

che colui il quale osa cotanto sia pronto a res istergliquando esso voglia impedirlo.

Trova dunque pienissima giustificazione In regola

introdotta in aumento aile aggravanti previste dai

codici contem poranei, dal codice Toscano (a& 377,

let. k) che novera tra i furti aggravati quello com-

iriesso in p es en za del proprietario. Questa circostan-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 20/46

zs perb dine si h introdotta la sridilivisiona tra ftii'to

xg~rnvatoe f'urto clrlaliticato, non & semhrata me-

ritevoli: cli costitriire rera rlualifica, clandole sol(!

virtU di elevare la pena nella sua c7ut.crta senza

caiill-~iarne:i ,qi~ecie.

Nelio inteiyetrare la nozione cli questa aggra~~ante

la giurisp~udenza ia concorclcmente richiesto che il

furto sia stato commesso mentre il proprietario tro-

vavasi in tale situazione da poter vedere i1 ladro

nell' atto d i rril~nre 1). Se il proprietario mome~zta-

neamente erasi allontanato, od anclie per accideri-

tali occnliazioni crtlsi rivolto ad altra l~ar ten guisa

che non gli fosse possi1,ile vedere il ladro, la nostra

giuris;l,rudenza in questa precaria remissione di vi-

gilanza ha trovato una ragione per escludere lo

aggravtlwiento. Tranne cib, niente influisce che la

cosa fosse più o meno prossima alla persona del

padrone, purchk egli potesse vederla.

(1) Questa niassirna è pacifica. E tanto b vero che la r:i-

gione di questa aggravante trovaci più nella audacia di in-

t raprendere il furto che nella destrezza nel consumarlo, che

la Corte di Cassnziooe uel 1869 f Annali 5"oscrrn.i XSI, 1,

2 6 3, 2 6 4 ) decise non essere aggravato il furto se il ladro

al sopraggiungere del proprietario ne aveva desis ~ito. n ap-

plicazione di quesli principii la Corte di Cassazione di Fi-

renze nel 1854 f i inlzuli T o s c n ~ l i V I , 1, 1008) decise noi1

essere punibile coine furto aggra vato dtilla pres enza d el pro-

prietario il fatto di chi avendo ottenuta la consegna della

cosa dal proprietario asser endo di volerla pagar e, la porli

via senza effettuarne il pagamento. È stato pure deciso fAri-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 21/46

na l i Toscani XX , l, 9 9 ) non essere aggravato il furto

per la presenza del proprietario se f u coinmesso mentre i1

proprietario dormiva. Del resto la stessa Corte nel 1855

fAnna l i Toscan i XVII, 1, 1006) giudicò saviamente che

decidere sul concorso della presetite qualifica era questione

di fatto e non di diritto.

F u ~ i o o n d e s t r e z z a .

È singolare che men tre il codice Toscano ed altri

codici contemporanei fanno del furto con àestrezga

un furto aggravato, le antiche pratiche italiane'e

germaniche (1) consideravano come meno grave il

furto dei borsaiuoli e lo punivano con pene straor-

dinarie e piii miti. Anche questa variazione risale

a parer mio alla causa che trovammo in tante al-

tre.Fu la pena di morte improvvidamente minac-

ciata contro il furto che costrinse gl' interpetri atrovare delle attenuanti dove noi troviamo delle

agg ravanti. Di ciò si deve il biasimo ai legislatori,

e lo elogio agl' interpetri: ma bisogna concluderne

che la teorica del furto non ha sicura guida nelle

dottrine dei pratici, i quali la costruirono più col

cuore che con la mente, e deve dalla scienza mo-derna essere rinnovellah.

(1) Pare indubitato che Is pena di morte anche ne i tempi

del maggior rigore contro i ladri non si applicasse mai ai

borsajuoli:hI

ul I

e r ond

S t ru

vi11m 8yntagona juvi s ciui-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 22/46

- 75 -lis exercit. 48, tites. 25, lit. p.- a r p z v i o jztrisp rz~-

d e n t i a p a r s 4, constit. 53, def. 7, n. 8 - 1 a r p p r e C h t

àecisio 6,n.12 - B e r l i c h i o co nclu s. p r a c t . p a r s 5,

conclus. 46, n. 19.Non si comp rende b ene il principio giu-

ridico al qua le si rannodasse cotesta pratica: ma la m ede-

sima S comunemente attestata come vigente in vari paesi

del17Alemagna e se ne adduce a tutto criterio la dificoltà

di provare il corpo del delitto. Altri però insegnarono che

i borsajuoli si dovessero punire alla pari di ogni altro autore

di furto sen~plice: H e i 1s t ruc ta tus c r im. cap . 6, S. 57.

Nè mancò an che fra gli antichi chi sostenne doversi a que-

sta specie di ladri irrogare una pena più severa; e trovo

fra questi l? a r ì n a C C i o pr ax is quaestio 157, p u r s 1, n. 30 .

E nello erudito libro del T o s e l l i intitolato Ce~ztzi u1 foro

Cri?)iinale Boloynese vol. 1, ciy. 15 , trovasi ohe nell' an-

no 3317 fu condannata ad essere arsa viva una donna oome

colpevo le di borseggio. Convinta la prima volta di questo

reato era stata conda nnata alla frusta: ricaduta n ello stesso

reato fu sottoposta alla suddetta pena ex vigore nrbitr i i

nobis concessi.

Già notai di sopra (9.2024, nota 2 ) come i Ro-

mani, ed i pratici dopo di loro, distinguessero i ladri

di che adesso parliamo con nomi particolari (i) se-

condo la diversa forma con la quale esercitavasi la

loro meravigliosa destrezza, p ra col mezzo ( come

in quei tempi credevasi) di arti magielle , ora del

taglio delle tasche, ora della semplice agilith deile

clita. Questi nomi d istin ti sebben e qua e là ripro-

dotti anche oggi nel linguaggio volgare non hanno

influsso giuriilico: oggi comunemente si designano

costoro in Toscana col nonie di borsajoli, ed in a'-

tre parti d' Italia la form a del loro delitto chiamasi

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 23/46

bo~seggio; mentre poi nel linguaggio legale si de-

signa col titolo di ficrto co.12 destrezsn. La ragione

dello aggravamento ci deve dettare le conclizioni

particolari del medesimo. Tale ragione sta in questo

che il borsajolo mostra un rudimento particolare,

uno studio, una proficienza, un' abilità, che quantun-

que perniciosa è spesso mirabile. Ciò da un Iato ri-

vela ima determinazione a delinquere, un' abitudine

a far mestiero del furto, che porta il dolo al som mo

su9 grado: e dall' altro lato presenta un pericolo piìl

grave e più esteso in tutti i proprietarii, poichb in

faccia a cotesti mariuoli non B più guarentigia ba-

stevole della proprietà nostra il tenerla in dosso ehen riposta nelle nostre tasche. Che se spesso que i

mariuoli scelgano a loro vittime i più gonzi e stu-

pidi, talvolta per6 riescono anche a danno di per-

sone accortissime e vigilanti. Lo aggravamento tro-

sra dunque la sua giustificazione in faccia a tutte

le scuole (2).

cieitnc Rotlie tom. 2 , prrg. 135- a n g l e u s se~nestrirt/?r

l ib. 8 , cap. 4.

(2) I3isogna per0 guardarsi dallo accettare come regola

assoluta che 13 ri-inggiore clstuziu matii~estata al ladro rrieriti

sem pre uno aggravam ento di pena. Questa formula indefini-

tamenle usata da alcuno è vera soltanto quando la mnggiore

iisLuzia del ladro produce l'effetto di rendere inutile la tu-

tela privata dellb propri età. Laondo un' asluzia p artico lare

iisnla dopo i l furto per n ascondere le cose rubat e rioti po-

trehbo tenersi come aggravante..

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 24/46

Ma appunto per cotesta ragione vengono a pru-

nunciarsi le due condizioni necessarie a tale qua-

lifica- .' che ii furto cada sopra oggetto tenztto in

dosso (1) dal proprietario - .' che il furto sia com-

messo con sola ciestt*ezm. S e ii furto cade soma

oggetti che erano soltanto uicinni alla persona 'del

possessore, m a non sulla med esima, potrà nascere

la qualifica della presenza del padrone, ma non

quella della destrezza; appunto perche in tale ipo-

tesi occorre audacia, ma non abilità particolare. Se

poi la cosa di dosso al padrone fu tolta non per

sorpresa ed arte ma per violenza, sparirà anche una

volta la qualifica della destrezza per far luogo ai pii1

atroci titoli di rapina o di furto violento.

(1) Non sare bbe furto con d estrezza la so ttrazione di tiri

oggetto che si trovasse sopr a un animale domestico d~ no-

stra proprietà. Questa osservazione mi richiama alla mente

una specie particolare di ladri ch e meritarono provveclimenti

eccezionali iiell' antico r eam e di Napoli, e ch e potrebber-o

dirsi pelacode. Una pragruatica napoletana del 15 gen-

najo l 5 97 prese a considerare- vi - hc in qtteslo fe-

delissima Cit tci di Napol i d a molt i s i d inventato ( l i

.andare pelando le code a cava ll i per vetzdere poi i peli

di esse cc pescatori i n grave interesse de' pnclro~zi d i

quelli prlr essere le code cc det ti cava lli grccndissi)~zo rnri-

menlo. Al seguito di che con ,voto e pcrrere del Regio Colla-

tera l Consiglio fu niinacciata la pena di tre anni di galerri

contro - vi - uultinqtic pcrsojzn che ar di sc a o presttlna

di pelare dette code (1 : predeit i ctcunlli; raccomandando di

pi ù a i i ìIc~g~zi / ìcieggitori e Giudici del la Gr an Cor te t le l ln

VOL.IV. i2

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 25/46

Vicn rin che debbono tenere pnrlicoliir pensiero della 0s-

seruanza tlel presente bando. Quando parlai di sopra del

furto della cosa minin.ln dimenticai di allegare questo esem-

pio; clie davv ero non potrebb e trovarsi cosa più m inima del

furto di un pelo. Vedasi questo bando in A l f e n o V a r i O

prugtrzuticae snnctioltes vol. 2 , tit. 85, prcty)n. 4 . (Juesto

furto oggi, avendo mancato i nostri legislatori di provvedere

alla sicurezza delle code, sarebbe semplice a meno che non

si operasse mentre il proprietario S sul cavallo, nel qual caso

potrebbe offrire un dubbio la qualifica desunta dalla presenza

(le1 proprietario. Vedasi anche Ia nota 1. a S. 2225.

E singolare clie per una abituiline quasi istintiva

del basso popolo tutte le volte che in una fiera o

c1oncorsopopolare viene sorp reso un borsqjuolo nel-

lo esercizio del suo mestiero, la plebe gli piomba

addosso a malmenarlo di colpi. Pare che questo

brutto uso non corra soltanto fra noi, ma anche in

CTerinania, poiclih lo vepgo riprovato ddl' 11o m-

111 e l 1~ita21socliue bserv. 104. Al~ponoi ho potutoverificare clic a tale procedimento B spinto il volgo

clalla credenza (cosi mi B stato risposto) che ai bor-

s:ijuoli la giustizia non fa niente, e però bisogna

dic il popolo dia loro una lezione. & questa forse

la credenza per la quale ho vecluto spesso anche

persone oneste riclerc con indifferenza a tali spet-

tacoli di furie popolari. Utilc O dunque che qucsta

fì~ggia i furto sia colpita con pene cli qualche dri-

rata, pcrchb poco b a sperarsi dalla correzione di

clii avendo sacrificato sttidi particolari ad erudirsi

nell' arte di dcliticjricre trova repugilanza acl aljban-

cionariie le praticlie. I1 codice Toscano pei combinati

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 26/46

- 79 -disposti delle art. 376, e de l lhr t . 377, let. i e 378,

S. $1, aggiunge alla pena del furto semplice un au-

mento di carcere non minore di un mese, ne riing-

giore di un anilo (1). I1 codice Sardo lo prevede

aU' art. 623 e lo colpisce con auinento di carcere,

ordinando che la medesima non possa essere niai

niinore di un anno.

(1) però specia le nel codice Toscano clie la aggravante

della destrezza non la considera traane quando il furto siil

corninesso in luogo e tempo di popolare concorso; cosicchkil borsajolo che accostato un cittadino pe r via solitaria o nel

suo domicilio allegando un preleslo per trattenerlo a discorso

g17involi un oggetto di tasca, incor re 1' aggravante della pre-

senza del proprieiario rria non quella del borseggio.

P u , ~ t o i o l e n t o .

Quando il uia1vagio che agogna arricchirsi sullaroba d t ~ u i ceglie per giun gere al pravo fine il

rnezzo della ~~ioleilzaulla persona del proprietario,

egli inilubitatamente d i opera acl un malefizio, che

cluanclo anche non abbia recato efritchi dccnni allci

persona offesa (lesioni o scoiic~rtidi salute) prc-

senta pur scrnpre caratteri trasconclenti (1) di gr:t-

vitu. In primo luogo vi senipre la offesa cli c lrr t i

diritti, o hrse cl i tre, perche 1 aggressore oltre ;id

attaccare il ilirittu cli prol~i'ieli~,rilznomette coiiic.

iilezzo per lo meno il diritto (li liberth individrinlc,

e ilualdie volta ancora il dii~itto dclla iiitegritit

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 27/46

personale. In secondo luogo c? innegabile che per

cagione di tale mezzo la potenza della difesa pri-

vata viene ad essere grandemente menom ata equasi distrutta; onde ognuno sa ed ognuno sente

che i furti violenti eccitano massima costernazione

e singolare spavento nei c ittadini, si perchb ternesi

della propria personale sicurezza, si perchh in faccia

alla probal~ile ipetizione di simili fatti non si trova

nella propria vigilanza e nelle forze private gua-

rentigia sufficiente alla tutela delle proprietà. Nelfurto violento e w i inoltre questo di speciale che

la tenuità del tolto (2) fa un giuoco tutto diverso

dall' ordinario. Se ne attenua, c? vero, il danno im -

mediato e cosi la quantità naturale del nialefizio ;

ma il danno mediato, e così la qaantitk politic? del

medesimo, se ne accresce di tanto di quanto climi-

nriisce il valore del tolto. Anche qui riscontrasi uiia

delle appIicazioni che mostrano ijlIace la teorica

della spinta. Come nell'omicidio la levità della cazbsa

aggrava anziche diminuire la quantità politica del

reato, cosi nel furto violento la esiguitk del valorene accresce la quantità politica per la maggiore

diffondihilita del danno mediato. Se in fatti si eser-

citi violenza per un lucro di parecchie migliaia di

franchi, il ma ggior numero dei cittadini che non

arrivano a possedere tanta somma si tranquillizza

nel pensiero che i loro piccoli averi non possano

offrir e seduzione bastevole a tanta scelleratezza.Ma

se invece la violenza s i usò per la miseria di pochi

franchi se ne spaventano i poveri, e se nc spaven-

tano i ricchi, di facile a rgom entando potersi fare

piìi alacremente per molto ciò che per poco e nie-schino lucro fu fatto . I1 criterio della violenza B

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 28/46

clunque assorbenfe.'Esso riceve, è vero, incremento

clal concorso di altre circostanze, come il numero

dei ladri, la ?mite, le armi (3), la invasione del

dm i~icilio, simili: ina non tollera modificazioneper

la tenuità del valore sottratto.

(1) K ock f ins l i l t i t iones lib. 2, cap. 1, S. 188) opinb che

i soli furti violenti dovesse ro dirsi qualificati. Lo confutò pe r

tillro H o m m e l nella dissertazione d e fitr to qualif icato

~ ~ o t trnzato.(2) C r e ni a n i (d e j u r e c r l ~ n .ib . 2, cap. 7, cirt. 2, Cj. 2;

Ca r m i g na n i fElemcnta S. 1507) e G i u l a n i f l s t i t u z i o n i

2901.2, pag. 532) ripeterono che uel furto violento non ha im-

portanza come criterio misuratore la qaaritilh del tolto. lo ac-

cetto questa dottrina, ma dico di più che nel furto violento

la tenuità del tolto diviene circostanea aggravante come lo

diviene nello assassinio la tenuith della mercede.

(3) Sui cara tteri della violenza qualif icalric e del fur to rioii

furono concordi i criminalisti aleruanni. Alcuni insegnavano

non potersi aver e furto violento se i ladri non erano armati:

11 e r n h s r observat iones tom. Il, p n r s 9, obser. 182,

png. 556. Altri invece sostennero non essere al furto violentonecessario il requisito del le armi : L e y s e r s tedi tnt io nes

i» pande ct . specinaen 535, nledilat. 11. In questa disputa

pare che esercitasse influenza la incertezza della nozione del

fur to pericoloso, sulla quale gih dissi al S. 2109 nota. Ve-

dasi ancora W e i t t e n a u consil. 3, n. 4 9 , 5 0 , 51, 52,53,

54. Dalla confusa nozione della violenza è nata la incertez-

za nella quale caddero alcuni moderni sul definire il furto

commesso al mezzo di cloro, o di datura stramonia, con cui

siasi privato dei sensi il propri.etario al fine di derubarlo.

Alcuni dissero che questo era un caso nuovo. Io niente esilo

a ravvisarvi u n furto violento. Tutte le volte che una forza

fisica ha ridolto a niente le forze individuali del proprietarioonde iinpedirgli di opporsi al furto, ed il fine si B per tal

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 29/46

guisa raggiunto, io non veggo come possa dubitarsi de l con-

corso di una violenza. La fisica azione del c loro e della da-

tura non differisce sotto il punto di vista giuridico dalla azione

fisica della fune con la quale il proprietario siasi legato: rsi l ' una che 1' altra di tali forze paralizzatrici della polenza

di resistere sono state poste in esercizio dalla mauo del laclro

R fine del furto.

S. 21 19.

Ehbero dunclue buona ragione tutti i legislatori

se si mostrarono specialmente severi contro il @t?*-

i o violento; ina in questa severità si venne ad ec-cesso quando si conservò contro i1 furto violento la

pena di morte. Ciò nelle antiche leggi altro non era

che l' applicazione di un falso principio generale,

per cui il reato di furto purchè si aggravasse di

poco er a colpito ilello estremo supplizio. Ma poiche

la civiltk e la scienza ebbero fatto riconoscere co-

desto errore nella generalità dei furti, fu erro re più

grave eccezionare iiella abolizione della pena capi-

t'ale i furti violenti, per quanto la eccezione si li-

initasse al concorso di altre circostanze aggravanti,

come neli' ar t. 381 del codice Francese, e nellalegge toscana del 1816. Ciò fu una ingiustizia ed

uno sbaglio politico. Fu una ingiustizia perchb si

vennero a punire ugualmente di morte due delitti

immen samente disuguali fra loro, quanto lo sono

la uccisione e la violenza a fine di rubare: fu unosl~agliopolitico perchb si diminui per t al guisa la

privata sicurezza spingendo i ladri violenti alla uc-

cisione del proprietario (1).

(1) Vi vuol poco a comprendere quanto sia potente in un

ladro clie scese alle violenze contro il proprietario lo inte-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 30/46

resse di distruggere il tesfirnonio che potrh riconoscerlo irifaccia alla giustizia,per non sentire il bisogrio di ar rr sk ~ re

la mano micidiale con un rincaro di pena. Cib non fii ~ e d u t o

dai legislatori francesi del 181 0 che al l5 rt . 581 punirono rli

inort e nel concorso d i altre asg ravanfi il fiirlo violento. Lo

compresero i riformatori del 1802 che nel nuovo art. 381

sostituiroi~o lla pena di inorte i l ar or i puhhlici a vita. 4Ia

questo non ser vi ad impedire che in Lucca, dove ci mante nne

il codice francese del 1 81 0 fino al 18 48 in tutta la sua feroce

purità, si decapitassero nel 18 46 in un sol giorno cinque rei

di furti violenti che non avevano tolto la vita a nessun pro-

prietario. Vizioso sempre accettare una legislazione da paese

straniero; ma imperdonabile la ostinazione di no n correg-

gerla quando lo straniero da cu i l'abb iamo accattata ha crc-

diìfo doverla egli stesso correggere.

La uioletz~u i costituisce cosi dail' uso di forza

fisica, come dall' uso di forza morale : anto è ellesiasi afferrato il proprietario, rinclriuso in una stan-

za, o percosso, o cinto d i lega mi perchi? non impe-disca il furto; tanto è clie al medesimo fine si sia

posta una pistola al petto di lui od in altro modo

siasi voluto spaventare : sul che è da notarsi che la

violenza si giudica piuttosto obiettivamente elle su-

biettivamente. Se (a modo d i eseil-ipio) si minacci0

con una pistola elle fosse vuota , la violenza rim ane

pu r sempre; poichè il proprietario nzinacciaio, ignaro

ciella innocuiti, di ciuell' arnw, dovette spriventarsenc.

La giurisprudenza su questo proposito ha usato

di una interretrazione larghissima (I ) applicando i

titoli di furto violento e d i edo rsioi~ e anche dovela m inaccia non e ra esplicita, o non conteneva realtzi

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 31/46

- 84 -di pericolo, purchè in fatto avesse commosso l'ani-

mo del proprietario per guisa da indurlo a patire

il furto senza resistenza.

(1) Di tale larghezza mi piace ricor dare uno eseuipio. Un

celebre masnadiero denominato Stoppa infestava le campa-

gne toscane ed era il terror e della nostra marem ma pe r l e

moltissime stragi da lui commesse. Si giunse finalmente ad

arrestarlo, e la giustizia di Dio lo colse nella prigione prima

ch e lo colpisse la giustizia degli uomini. Ma intan to ch e eglistava nel carcere, un malandrino si presentò solo e senza

armi alla casa di un proprietario di campagna. Introdottosi

a parlare in privato col padrone gli disse ques te sole parole:

io sono Stoppa, sono fuggito dal cnrcei.e, ed ho bisogno

d i danaro . Niente di brusco nei suoi modi, i quali anzi fu-

rono affettatamente cortesi. Il proprietario gli diede un cento

di lire, ma il malandrino con un'altra reverenza osservò che

gli erano pochc, e il proprietario dovette dargliene quante

ne volle. Scoperto ed arrestato costui, nacque grande disputa

nei nostri tribunali sull' argomento della violenza. I1 proprie-

tario ne escludeva qualunque accenno , ma soltanto depose

di essersi trovalo tutlo compreso da terrore nel p ensar e cheegli era alla baiìa di quel famoso masnadiero. La magg ioranza

ritenne il concorso della violenza così subiettiva come obiet-

t iva: snbiettiva perchb ritenne ch e il colpevole si fosse dato

il nome di Stoppa a bella posta per incuter terrore: ohiet-

tiva perchè realmente era riuscito ad intimidire, e con la

intimidazione commettere il furto. Questo esenipio ri trae nei

suoi ultimi terminl il criterio della violenza.

La violenza incontra naturalmente un subalterno

criterio misuratore nella maggiore o minore gra-vità, degli effetti che essa abbia recato a detrimento

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 32/46

clella persona. Più grave se produsse lesioni o scon-

certi nella salute ; e tanto più grave quanto piìt

serii furono cotesti danni. FinchC peraltro i mede-

simi non giungono alla strage del proprietario sic-

chi! ne swga il titolo di latrocinio (g. 1190) il

reato non muta mai classe: rimane il titolo di furto

qualificato dalla più grave fra le qualifiche in ra-

gione dello attacco ai diritti personali che gli è

servito di mezzo; ma non si considera m ai che il

mezzo superi il fine, perche se volesse osservarsia ciò vi sarebbe una continua fluttuanza di titolo;

cosiccli8 per alt ra differen za col latrocinio la con-

sumazione (1) del furto violento non s i raggiu nge

con le sole violeme, ma col rubare.

(1) Esercitale le violenze sopra il passeggiero al fine di

rubare a suo danno, se avviene poscia che i malandrini non

trovitndo in dosso a quello che pochi soldi lo lascino senza

prendere neppure questi, si avrà o no il titolo di tentativo

punibile? Si potrà dir e che in quanto alla somma ch e non

esisteva nelle tasche del passeggiero il tentativo manca neisuoi elementi per la non esistenza del soggetto passivo? Si

potrà dire che in quanto al denaro che il passeggiero aveva,

i l tentativo non punibile perchb rimast o tale per libera vo-

lontà. del colpev ole? L' uno e 1' altro aveva affermato la camera

delle ac cuse di BIodena. Ma il Pro cur ato re del Re ave ndo at-

taccato il decr eto avanti alla cor te di Cassazione di Torino, que-

sta con sua senteuza del 6 febbraio 1866 inserita nel giornale

la Legge n. 43 de l 1866, cassò il dccreto, (3 dichiarò che ai

termin i dell' art. 96 del codice Sardo esiste tentativo punibil e di

grassazione ancorchè il viandante non abbia denari in dosso.

La Cassazione ritenendo il tentalivo sanzionb a mio creder?

un er ro re giuridico renduto nec essario dal linguaggio del co-dice Sardo. Aveva errato la Camera di accusa rinviando gl' in-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 33/46

quisili d;i ogni persecuzioiie peiiale. Il teiitativo mancava degli

clementi giuridici per la più ricevuta dottrina e per l e di-

slinzioni che esposi nel mio opuscolo Co?zalo complicitci

pny. 56, 59; ma il fatto restava punibile coine violenza con-

tro le persone.

f3. 2122.

l?, chiaro da ciò clie la violenza può senza dub-

bio esser tacita, e vale 1 istesso. Ma potrà egli ri-

conoscersi rina qualifica nella violenza preszc?zta?

Per regola io persisto a non ammettere in penale

la parificazione del presunto al tacito: mmetto per6

che la violenza presunta possa in qualche caso co-

stituire un' aggravante per disposizione speciale di

legge, purchè la pena non si elevi mai alla pari di

quella sancita contro il furto violento. Di ciò ne trovo

due esempi clie mi paiono meritevoli d i essere a

questo luogo notati.

I1 primo esempio B nella delazione di arm i palesi

o nascoste per parte del ladro. Quando la violenza

fu realmente esercitata, l' arme (come ho detto) po-

trà essere un' aggravante della qualifica. Quando fu

brandita sarà un elemento di violenza tacita, da

equipararsi alìa espressa. Ma quando il ladro altro

non fece che delare l'arme (i), troppo si correrebbese in ciò si volesse tosto trovare un criterio di vio-

lenza. vero che lo essere il ladro munito di arm efa sospettare un pericolo che possa corrersi dal pa-

drone in caso di sorpresa; ma non può anzmettersi

la induzione che se il ladro aveva seco un' arme,

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 34/46

clunilue crceiicc 232 aliir110 di usare violenza. In ]vi-

mo luogo non B accettabile questo ragionam eilto se

volesse adeguarsi l' animo di usare violenza con In

violenza realniente usata, assimilando in tal guisa

la mera intenzione (ed anche la intenzione suppo-

sta ) al fatto iuateriale che solo foima l' oggetto

delle sanzioni penali. Inoltre k fallacissin~acotesta

argomentazioi~e,o per lo iueno abbisogna di mol-

teplici clistinzioni. Bisogna clisting uere se l' arm a

era tale da m os tra ~e lie il ladro se ne munì conapposita determinazione, o t d e invece che ei la re-

casse seco per abituiline, o pe r qualche sua occor-

renza, come avviene spesso di un fucile o di un'ar-

nese rusticale. Bisogna distingue re se il furto fu

preorclinato o naccpe per occasione imprevista, conic

nella ipotesi di un cacciatore clie girando in cerca

(li preda vegga una casa aperta, e vi entri e pren-

da un qualche oggetto. In una parola io penso che

costituire della m era delazione di un' arm a una

qualifica costante del furto senza il concorso di altre

circostanze, sia cosa piena di g randi pericoli perla giustizia.

(1) I-lo già notato di sopra come rimanessero confuse in

Germania per le antiche coslituzioni la nozione del furto vio-

l c l t to , e del [urto pericoloso. La denominazion e di fur to pe-

ricoloso si era mantenuta dal codice di Baviera del 1815 al-

l' art. 221 che lo applicava alla banda, alla effrazione, alla

chiave falsa, alla scalata, e alla presen za d'arm i, invas ione

notturna di domicilio, e rottura di sigilli pubblici. La con-

serva pura i l codico di Boden al $. 581 che la applica a casi

simili agsiungendovi quello in cui il ladro si fosse introdotto

in un luogo tale che essendovi s orpre so non si sar ebb e po-tuto inro larc. Da ciò è chiaro che in sostanza il concetto di

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 35/46

tale qualifica B quello di una violenza presunta, o piuttosto

inlenz ionale, in quanto si r itiene che il ladro siasi accinto

al furto nel preconcetto di usare violenza. Su tale idea parmi

che in generale si ragionassero le sanzioni che della sola

delazione di arm i costituivano la violenza: poichè ben alt ro

è dire che del furto violento la delazione o l' uso di armi

sia un' aggravante ulteriore (lo che è iutuitivo) e ben allro

è dir e che la presenza di armi renda violento il furto anc he

dove violenza non fu di fatto adoperata. klolti negarono ch e

11 solo possesso di un' arm e bast asse a qualificare il furto,

e distinsero tra furto cum gestatione a r m o r u m e f ur t o UV -

matn manu : a r p p r e C li t decis. 1, n. 58 et seqq.: ct

decis. 21, n. 26. Ma parecchi statuti procederono senza

distinzione a conside rare corno elem ento di violeriza pe r

parte de l ladro il possesso di ar mi ; e il codice Austriaco

S. 174, . parifica alle armi gli strumeriti pericolosi nll' nl -

t ru i s i curez za . Allora fu necessario introdurre delle dislin-

zioni; e così f u dello che sotto tale qualifica uo n cadesse il

ladro quando sorpreso dal proprietario si era munito d i armi

trovate sul luogo: N i s s e n de fu r to trrmato pag. 5 , $. 2;

sul che peraltro dissentiva I' antica pratica toscana: Anna-

la' Toscani XIII, l, 842. Così dovette dirsi che 1 uso di

arme non qualificava il furto di animali commesso nel par-

co altrui ( H a r p p r e C h t consil. 28, n. 24 et seqq.J perchè

I' arme era strumento necessario a commettere il furto

uccidendo gli animali. Vedasi N i c c o1 i n i questioni di diril-

to pard. 9 , cap. 9.

S . 2124.

Un altro esempio di violenza presunta lo trovo

nel codice di Malta ali' art. 256, n. 6, dove si ag-

grava la pena del frirto quando sia caduto sopra

oggetti che recava in dosso un fanciullo al disotto

di nove anni. Evidentemente q uesta disposizione

non 8' ispira ad altro concetto tranne quello della

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 36/46

violefi$a presunta. I1 legislatore maltese vide in si-

mile fatto un abuso di forza quantunque violenza

reale non si fosse usata, e lo punì coi lavori forzati

da sette mesi a due anni. Riseterò peraltro a que-

sto proposito le osservazioni da me fatte nell' argo-

mento della violenza carnale al 9. 1493; con que-

sta avvertenza però che la reluttanza fisica del

bambino avverso chi lo spoglia delle vesti o degli

oggetti che reca in dosso può con facilità presu-

mersi, meglio assai che la resistenza a carezze chelo allettano.

5 , 2125.

Una questione che ha diviso le opinioni dei giu-

risti sorge nel caso della violenza che il ladro ab-

Inia adoperata quando sia stato sorpreso dal pro-

prietario nell' atto dell' asportazione delle cose in-

volate. Molti aderendo al rigore dei principii sosten-

nero che dovendo ormai riconoscersi la consuriia-

zione del furto nella sola contrettazione, il ladro

che già si allontanava col bottino in dosso sefri

colto per via e resisi8 al proprietario non potb ag-

giungere una qualifica al delitto giA compiuto, es-

sendo repugnante che un reato si qualifichi per un

accidente posteriore alla propria consumazione. Altri

osservi, ancora che il più delle volte questa resi-

stenza in caso di sorpresa procedeva dal timore

per parte del ladro di esser vittima di offese, o con-

segnato alla giustizia. Laoncle concludevano doversi

giuclicare i due fatti distintaniente: punirsi ci08 co-

i ne due delitti separati il furto senza la qualifica

della violenza, e la violenza successiva come delittocontro le persone secondo la sua speciale gravitti.

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 37/46

Forse in faccia alla verità antologica questa dottrina

era piU esatta. hla generalmente prevalse (l ) unadistinzione: e si disse che il furto dovesse punirsi

come violento anche quando la violenza era avve-p

nuta dopo lo impossessamento, tutte le volte che

resultasse essersi la medesima usata. ilal ladro per

il fine di mantenersi nel possesso clelle cose rut~a-

te. Divers:imente doversi dir e quando (la al tra ca-

gione o per altro fine il ladro avesse usato violenza

contro il proprietario. E questa fu la opinione ac-

colta dal codice Toscano all' art. 389 lit. 71.

(1) Un giu dicato clellii Corte di Cassa zione di Tori no de l 1

ottobre 18UG in teiila della grassiizione prevista dal codice

Sardo agli art. 596 e 600, ha stabilito una n~assirnache in

generale sarebbe accomunabile a tutti i furti violenti: ciol!

che pe r incorrere in quel titolo de ve constnra essersi i ladri

recati ;irubare col preordinato divisamento di usare violeiizii

nel caso clie fossero stati sorpresi. Altrimenti se i ladri al

sopraggiungere del proprietario usarono violenza contro cli

I i i i , doversi ritenere che la violenza fosse usata (cluantunque

asportassero gli oggetti) al fine cli difendere le p ropri e per-

conc, e noti di commettere il furto. Questa dottrina pre sain senso assoluto piiò sem bra ro ardita e pericolosa: e per

lo meno de via dalla dottrina pratica comune. Clie noti possa

obiettarsi la qualifica di violento al furto se la violenza non

f u usata a l fine di appropriarsi le coso altrui , b regola apodit-

tira. Clie quando alla violenza si fecero dai ladri preparat ivi

i t n l e ~ i o r i i debba ritcn ere che la violenza fosse preordiniitn

coriie mezzo a1 furto, B parimente una regola coiriprovala

dalla logica cong ettu rale . 1iiIa c h e que sta ultima regola poss:i

rovcsci;irsi e stabilire ciic la violenza conimossa per moto

improvviso e pe r imprcueduta sor pres a rion qualifichi iriai

il fiirto, pu ò essere argome nto di grave dispiita. Certo b che

tale questione riducrsi at l una apprezzazionc d i rutto, e la

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 38/46

scienza quando ha detto che la issa nata a d occasione del

furto non Io rende violento tutte le volte che ebbe causa

diversa dallo intendimento di consumare la asportiizione, ha

esaurito il suo compito e bisogna che lasci alla prudeuza del

giudice la valutazione delle contingenze che conducono al-

l'app licazi one della regola. Così trovo a tal fine p ortati in

calcolo eziandio la indole irascibile del ladro, 13 niniistà, e

la tenui ti della cosa involata come argomenti esclusivi del

furto violento. Così la Corte di Cassazione nel 22 settem-

b r e 1855 ( Anna l i Tosc a n i XVII , 1, 901, 902) decise che

quando il proprietario oltre le cose a lui involate dal ladro

volesse togliergli altre cose che erano di sua pertinenza, si de-

ve presumere che il colpevole usasse violenza per manle-

nersi in possesso delle cose pro prie e non dell' altrui. il poi

chiaro che la violenza deve essere esercitata contro il pro-

.prietario od altri che legittimamente procedono al recupero:

se i più ladri vengono a rissa tra loro nel repar to delle cose

fiirtive, quantunque sia violenau usflto p e r n ~ u n t e n e ~ s i) z

possesso, non sorge il titolo di furto violento.

Del resto pacifico fiia i dottori che il furto vio-lento non si elimini per la circostanza die il ladro

avesse odio o grave nimista contro il derubato, c

dica che se rubh per aviditk egli percosse però per

vcncletta e non per facilitare il furto. l$ntuitiva la

ragione che respinge cotesto sistema defensionale:

la cjualifica si desume dal t i l e s o e non dd le acci-

dent:~lit&dcll' c~~z1'9izo ell 'agente ; cosi le condi-

zioni ontologichc assorbiscono le considerazioni ideo-

logidlc. Trovo soltanto nei pratici che si è avuto

uli riguardo iiclln punizione qunnilo il furto vio-

lento era coilimesso da l rriarito a danno clell' ndrrl-leio da lui sorpreso iri. flagranti (1).

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 39/46

- 92-(1) Sulle conseguenze civili di questa contingenza vedaci

H o m m a l rhapsodiae observnt. 795.

I1 furto violento si punisce dal codice Tosc;i-no

con la casa di forza che pnO estendersi (a rt . 390)

da otto anni fino all' ergastolo secondo le accessorie

circostanze che lo accompagnarono o la gravità dei

resu ltati della violenza. Al codice Sardo non pos-sibile tener dietro in questo argomento, perchb con

le due nozioni della depredazione e della g~assn-

,"ione, create dal medesimo in guisa che non trova

accordo in nessuna scuola, mescola insieme le va-

rie forme di furto che in questo capitolo esponiamo,

per guisa che non offre modo di combinarle con

le configurazioni più generalmente ricevute nelle

nostre scuole.

T I T O L O V .

E s t o r s i o n e .

Se la parola esto~~sionei prendesse nel suo si-gnificato volgare noi vi troveremmo soltanto un fio-

vte del furto violento senza vederne sorgere unadistinta fisonornia giuridica. Infatti nel comune lin-

guaggio si applica il nome di furto a colui chepi-

gZia d a sB: e se per pigliare più liberamente usa

violenza al proprietario, si dice violento il furto;laddove la csto~sione i ravvisa quando il ladro in-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 40/46

vece d i piglia?-e da sè cost~~ingel possessore a &T-

gli la cosa. Ora comprende ognuno come fino a tanto

che tutta la differenza sta nel pigliare o farsi da-

g.e, ma la cont~ettazionedella cosa è contegrq~oln-

Pzea alla violenza esercitata, sia impossibile trovare

una ragione giuridica per tener separate le due

ipotesi e farne due titoli distinti. Tanto è che il la-

dro mentre porta la mano nella mia cassa m'im-

pedisca con una pistola impugnata di respingerlo ;

tanto è che con la pistola alla mano m i sforzi a

prendere io stesso nella mia cassa il denaro e farne

a lui la consegna. Non i: dunque in codesto senso che

può dal giurista concepirsi la figura della cstwsione.

L a esto~*sioneel senso giuridico odierno (1) trag -

ge i caratteri della sua specialità da uno interuallo

di t~mnpoche debba trascorrere (sia pur breve) fra

la minaccia di un male e la sua esecuzione, oppure

fra la minaccia del male e lo inipossessamento della

cosa. Per aver furto violento bisogna clie il laclrcsabbia detto o d c ~ ~ ~ z m ia cosa o t i zcccida, oppure

abbia con la forza fisica costretto a dada : per avere

la estorsione bisogna invece che il ladro al~ bi a etto

o d u ~ ~ r w ia coscc o t i zcccicZevò, o vado a b~z~eiCC?"W

la casa, o simili, oppure abbia detto pronzelli cZi

cl~cm~niia cosa o t i zcccido. In una parola il male

i??z??zine?zle la, contem poranea locuplctazione costi-

tuiscono il fur to violento : l male f u t w ~ ~ la locu-

pletazione flctura costituiscono la cstorsione. L a ra-

gione dclla diffcrcnza sta dunque in qtiesto, che

quando il m d e minacciato è imilizinenle e In con-VOL.IV . 13

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 41/46

- 94 -t,rettnzione è contelirporanea il medesimo è sernprc:

inevitabile, e bisogna dare o patirlo: quando invece

il male B futuro o futura la perdita della proprieti,

vi e un interva llo di tem po che lascia possilsilit,k cli

evitare il male minacciato senza perdere la roba.

E perciò che nella più esatta nozione della estor-

sione al male futuro minacciato alla persona si equi-

para il male imminente ininacciato alle proprieta,

appunto perche non 6 uiai tanto inevitabiIe quanto

qriello che si minaccia allo individuo dalla manosovrastante del malfattore.

(1) La estorsione se si cerca nel diritto romano fa capo

al c rime n vis: e questo dà occasione alle note dispute c irca

al criterio di sceveramenlo della violenz a pri va ta dalla vio-

le nz a pubblica, del quale già parlammo addietro al S. 1560,

e dovr emo anc ora tornarvi quando parleremo della violenza

pubblica. Questa idea fu riconosciuta anc he dalla Carolina

art. 128 e 129: e influì ancora sopra alcuni codici moderni,

come sull'Austriaco al S. 98 let. a, pel qu ale si è introdotta

la formula di violenze pubblica a m e z z o d i estorsione.

Al nostro modo di gua rdare le specie criminose repug na

codesta formula, e adottiamo invece la opposta di estorsione

a l m e z zo d i violent a, che ci pare più esatla perchè vera-

mente la violenza è il ntezFo e la estorsione è il fine. Laonde

secondo il me todo della scuola di C a r m i g n a n i classando

sempre i reati secondo il fine lr anne quand o incontrisi pr e-

v(11enza di gravità obiettiva nel me zz o sop ra il fine, no i

collochiamo la estorsione fra i delitti contro la proprietà

(liiiìndo si consurnb al mezzo di violenza privntn, lo che è

il ciiso più ordinario; salvo poi quando fosse commessa al

rnezzo di vio len za pubblica a rispettare la prevalenza de l

rnezzo sul fine referendo il fallo ai delitti soci;ili, e precisa-

rnente al titolo di violenza pubblicn, percliè nel nlezzo vi

B 1' ?ttacco di u n diri t lo unive~strle .Così la c l a s s a z i ~ n e

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 42/46

nostra e la definizione delle fisonomie dei diversi reati i:

coordinata se mp re ad un principio costante di metodo ch e

risparmia molte incerlezze ed un nume ro g rande di equivoci.

Tale è la nozione che ci da di questo titolo il

codice Toscano (1) all' art. 393. Ivi alla lettera a

contempla la forma di estorsione che consiste nella

minaccia di un male imminente, ma con la quale

invece di costringere a dar tosto il denaro si co-

stringe invece a firmare un a obbligazione o conse-

gnare un documento qualunque dispositivo di di-

ritti patrimoniali: ma q uesta prima form a non of-

fre nel codice Toscano che una diversita puramente

nominale, perche il fatto e punito alla pari del furto

violento. Al contrario alla lettera b contexriplti. la

piu p ropria estorsione, facendo il caso clie sia fu-

turo il male minacciato alla persona, oppure siasi

minacciato soltanto un grave danno patririioniale,

oppure si sia simulato un ordine del]' autorità per

costringere altri a dar danaro od altra roba; e que-

sto fatto punisce con la casa di forza, riia in quaiitita

rninore d i quella inflitta al furto violento. E chiaro

per la lettera di quell' articolo clie la violenza esc*

citata oiiile costringore n firmare un docurilento

y~ lobc~ to l~ in2) che non contenga disposizione ili beni

palrinio~iiali, on 6 dal nzedcsimo contemplata e rieil-

tra nel mero litulo di violcnza privata.

(1) La noziont? di qucsto delitto i ii fi~ccia l cotlice Sardo

hisotna rilevarla cornbioando gli articoli 601 e 626, i q u a l i

eiitrrimbo prevedono il caso di un lucro estorto mediante

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 43/46

- 96 -eccitu~nento d i timore, ment re il primo n e fa nascere il ti-

tolo di estorsione e il secondo quello di fisode. E la conci-

liazione e definizione dei du e distinti casi bisogna desumerla

dalla diversa natura del timore incusso, che per aver e la

estorsione deve referirsi ad uno dei mali accennati nell 'ar-

ticolo 601, od analoghi a quelli ,men tre Io eccitamento di

altri timori u ani od immaginar ii non costituisce che la frode,

Perciò la Carte di Cassazione di Milano il 1."agosto 1865

annullò come incompleta la d ich ia raz ione de i g iu rat i c h ~

rendeva costante essersi estorto denaro con modi atti ad

incuter timo?-e, e la sentenza c he a tale dichiarazione avevaapplicato il titolo e la pena della estorsione quantunque il

verodetto non specificasse quel liinore e quei modi che es-

senzialmente si esigono a cosliluire la estorsione.

(2) Se la intimidazione avesse per fine di estorcere uno

scritto che senza portare obbligazione patrimoniaie servisse

ad offendere 1 onore dello scrivente, parmi chiaro (checchè

op ini C a r n o t code pe'nnl a r t . 400 , S. 7 ) che il titolo di

estorsione non sa re bb e applicabile. Avremiiio una \.iolenza

privata e nienle di più.

Questo delitto B assai frequente tra noi e la sua

forma ordinaria si verifica in lettere anonime scrittecon ordine di depositare denaro od altro in certi

luoghi designati, sotto la comm inatoria di gravi

danni qualora non si obbeclisca. Per la nostra giu-

risprudenza quosto delitto peraltro nel novero diquelli alla consumazione dei quali si esige la coope8-

razione del paziente: perchè se lo intimato non si

imponga della minaccia, e m algrado quella si ostini

s non dar niente, o ricorra alla giustizia, si applica

il tiiolo di estorsioiie tcvztata ( I ) ,

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 44/46

- 07 -

(1) Le Corti di Toscana hanno sempre applicato il titolo

di esforsione tentata anche quando il minaccialo aveva

fatto il deposito 31 luogo ordinato dopo avere avvertito la

polizia, che aveva procurato l' arresto dei malfattori prima

che potessero impadronirsi del denaro. Così fu giudicato dalla

Corte di Appello di Firenze il 13 novembre 1865 e sem-

pre. Io uno di questi casi accadde una specialità che nientre

ditnostra la dabbenaggine dei nostri agenti di polizia suscita

un a questione di diritto. Gli agenti della forza furono nascosti

in buon numero presso il luogo destinato al deposito; ma

in cambio di collocarvi un involto di denaro vi posero unsacchetlo pieno di rena. L' operazione andò fallita per altre

imprudenze: a a facendo la ipotesi che il colpevole fosse

stato arrestato nell' atto in cui aveva preso quel sacclletlo

( supponendolo tanto stolido da non accorgersi che quella eri1

rena) noi ci dimandammo se fosse stato possibile condan-

narlo come reo di estorsa'onc co nsum« ta. Stimo evidente clie

no, per le teorie generali della consumazione. Opino di piY

clie neppure il tentativo di estorsione si fosse potuto adat-

tare a quel caso. Si aveva una minaccia con ordine o una

violenzcz privatn condotta alla sua consumazione, e punibile

come tale. RIa gli atti successivi allo invio della lettera man-

cavano di soggetto passivo. Tutto ciò che si riferiva allalettera cadeva sul soggetto passivo dell' nltentato, cioè sulla

persona ; così non poteva dare elernento che ad un conntu

venzoto, che naturalmente si assorbiva nel titolo speciale già

consurnato. Gli alti costituenti il conato prossinzo incomin-

ciavano da quelli che si diricevano sul soyyetto passiua

della cansuntc~xione.&¶a questo (c he doveva essere in rap-

porto al titolo di estorsione il denaro da ca rp ir e) non era

mai esistito.

S. 2132.

Cosi la estorsione completa la nozione della mi-naccia che già svolgemmo a §. 1573 e segg. e pse-senta il progresso giuridico deUa azione criminosa

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 45/46

- 9s -c-he si esercita snil'altrui libertà. Qu=ari~locvrt;cr1wrl-porsi nlczcn alt,-o fitz tranne rluel111 Lt' ;tttel'l'il'r

s'intirna ad altri un male ingiusto si h : ~a ,,risltrcriif

sct~q~lice.uando si minaccia ad altri un 111nle fu -

turo per indurlo a fare o non fare una qualclic?

cosa che non urrecJ~iucro al minacciante si Ira la

~)ainaccia olz ordine; e se la minaccia e njzozzi,iit~

si ha lo sco~~elisjtao. uando con la incussionc del

timore si è indotto altri a fare o non fare o patire

una cosa che non rechi lucro al minacciante, si ha la~~ioleiazarivata. Quando con la minaccia di un niale

inuninente si costretto altri a darci una qualche co-sa per veduta di lucro, si ha il furto siobrzto. Quan-

(lo finalmente per veduta di Zztcro si k minacciato un

lilale futuro onde costringere a darci to.~lo, si i? mi.-

riacciato un male imminente per ottenere una pro-

inessa od una dazione futura, si ha la esto~*sl'one l) .

(1) In proposito della estorsione è nato il dubbio s e la

regola che non vuole punibile il furto commesso dal figlio

i1 danno del padre si debba estendere eziandio alla estor-sione ed al furto violento. Comunemente il dub bio si riso lve

nel senso che i rapporti di filiazione non valgano a togliere

la criminosità di un fatto nel qual e benchb 1 ultimo fine

del colpevole sia un attacco alla proprietà, il mezzo scelto

si estrinseca in un attacco alla persona. Direste voi (osser-

va benissimo R a u t e r t r a i t é du d ro i t crimin. $. 624) che

il parricida non è punibile quando agisca per fine di furto?

Del pari che il furto violento la estorsione non

esaurisce la sua oggettivita giuridica nella offesaalla libertà individuale, rna bensì nella offesa al (li-

8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (04)

http://slidepdf.com/reader/full/programma-del-corso-di-diritto-criminale-tomo-4-04 46/46

vitto d i prorprietci, poichè in questa classe si novera.

Tale criterio è importantissinio per distinguere il

momento della consuvzazio~ze al semplice tentatiuo.

La estorsione non è consumata finchè la proprieti

non è lesa; e cosi rimane una semplice estorsione

tentata qualunque intimidazione che non raggiunse

lo effetto dello spoglio del propr ietario. Se per quan to

la intimidazione fosse grave il proprietario niente

died e o a nie nte s i obblig8, sia perchhb rico rresse

all' autorità, sia perche si trincerasse n el suo pro-prio coraggio, la estorsione re sta sempre nell' am-

bito del mero conato. Allora intorno alla punibilith

di tale conato sorgeranno le quistioni relative alla

idoneità o inidoneith dei mezzi adope rati, pe r con-

~:ludernesecondo i principii generali del conato o

che la insufficienza dei mezzi intimidatorii essendo

meramente relativa lo attentato Pi punibile, o che

tale insufficienza essendo assoluta spariscono i ca-

ratteri del conato punibile, e la giustizia non puc)

colpire che i soli mezzi adoperati in quanto i me-

desimi offrano un titolo per sB stan te di criminos ità.Questi principii sono certi; e le difficoltà non lievi

che s' incontran o nelle loro pratiche applicazioni di-

pendono tutte dalla apprezzazione delle circostanze.

Certo però si & che il delitto mancato non è possi-

bile a configurarsi in questo malefizio perchè sem-

pre il non raggiunto effetto si connetterà con i

nzexxi adoperati dal colpevole. Quando pero la pro-

messa fu estorta, ottenuto il documento, e simili, il

delitto è consum ato; n&cessa d i esserlo se per suc-

cessivi impedimenti il documento ottenuto non ar-

reca al malfattore quei benefizi pecuniarii che egliagognava ottenere.