programma del corso di diritto criminale tomo 7 (06)

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  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (06)

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    7.0 Le rtltirne condizioni d' Italia obbligano a di-morare piii specialmente sopra il recpisito indispen-sabile al materiale di questo reato dello essere con-traffatta una moneta messa in corso dulZuptc5bIicaautoixitu,Questa osservazione era inutile prima rZ ' oraperche nessun privato aveva balia di coniare monetetranne per espressa concessione sovran a, nel qualcttso la pratica considerava quella uiuneta. come pub-blica. Ma oggi B rendata necessaria in ordine dlamoneta cartacea. Tutti sanno cho quando in Italiafu autorizzata dal Governo la Banca al1 emetterefogli che avessero corso forzato piacque di porre incircolo fogli di valore elevato astenendosi affattodallo erncttere carte che tenessero luogo del minutodenaro scarseggiante alIora fr a noi; e vi vollero lepiu calorose rimostrunze dcl Parla~uento er otte-nere 13 emissione de i fogli da due franchi: ne giovaindagarne il, perchk, Patto & che il. minuto commer-cio giornaliero agitavasi in quel periodo fra lo pigrandi strettezze per mancanza di piccolo numera-rio, giacch la specnlazione degli usurai erasi impa-droilita della situazione, e monopolizzando ogni rno-nota metallica ci costringeva a pagare un grossoaggio anche su i soldi i-bili alle piccole spe-se. Dolevasi il popolo e mormorava per cih; ma ilgoverno uon provvedeva. Laonde la industria deibnoni cittadini riparb alla necessitk ed il governo do-vette tollerare. I n ogni cittk ed in ogni piccolo ca-stello (l' Italia si emisero diti privati [lei piccoli foglidel valore d i una lira, di mezza lira, erl anche di vonti

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    e di dieci centesimi, o la popolazione esultd e tro-vossi a respirare pi libera sottratta cosi alle un-ghie dell' avarizia. di pochi: e tutti accettarono conalacrita quei piccoli fogli per supplire alla necessitidelle giornaliere spese correndo la fede delle f l rmsdi chi li aveva provvidamente emessi, piuttosto chesubire i1 ladronaio dcll' aggio sul rame. Questa fasestorica non ha dato luogo a nessuni Inconvenieiiti( almeno per claanto i(> onosco ) fin qni. Ma con ci6si e fatta una scoperta oconomica vale a dire chela moneta curtacea h a accresciuto la riccliezza e 10,prosperit di una Nazione laddove si era semprecreduto che ne derivasse lo impoverimento. La Italiadopo .la sua unificazione prese naturalmente quelloslailcio nelle industrie e nel commercio che dove~rliessere conseguenza delle mutate sue condizioni po-litiche. Ma quel10 svolgii-aento non era cosi vastoquanto si sarebbe augurato perche gli faceva ritardoil difetto di capitaIi, L' adozione per parte del 60-verno della cart a moneta, e la sna improvvi{Ienzane l fornire le piazze di liiccolo numcrario ave~idodato balia ai negozianti di crearsi un capitale ad-dizionale e senza aggravio, ed aggiungerlo al capi-tale effettivo, allargi le loro intraprese, In molti ca-stelIi e citt sacondarie pn6 afl'crinaisi che i capitalidedicati alIe minori industrie ed alle minori speca-lazioni si raddoppiarono col capitale fittizio dei buonimesi in circolo C dettero campo, come io vidi, in po-ohi anni a formare g randi fortune. Tanto vero chr:i fenornsni economici deludono spesso gli orgogliosi~ 8 1 ~ 0 l iei dottrinarii. Ma io debbo porre da bandail mio st.etticismo in economia politica! ed occnparrnisoltanto del giure penale.

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    La nuova situazio~ie nzidetta dei privati divenutipw tolleranza del governo fabbricatori di inonetacartacea condusse i criminalisti a proporre il dab-bio: guid jtu-is se laluno f'alsificasso quella monetaprivata ? Io non ho cognizione che simile fatto siasiancora verificato o almeno che sia stato portato allacognizione de i Trihnqdj.:% . m+ dove ci avvenisse ionon esiterei a gisfi~lfiderehe il titolo di falso %um-?~zrarioon bir;b& per giustiiia applicabile, ma ben-si quello E.@O ..ji,:falm_ .i.izp*&ta sc~il lzc~-a,di f~ode .

    ' . - ..I$ , a * * < , . .:l . .,a I ., . ' j- 3570. L ,t;. . a 9':, . . * -. .

    Xel giare p&nk19 il: @so

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    N a poidi il falso in scrittura privata si puniscedal suddetto codice (art. 248) col carcere che nonp u t essere inferiore ai quntt,ro mesi; mentre la pe-na della f~~octeer l'art. 404 combinato cori 1.art. 376pnii scendere molto al disotto; cosi 6 chiaro che ve-rificandosi la ipotesi qui contemplata s i farebbe luogo*-.C,

    ,-.

    ritorialitB del giuie penale ci obbliga qui a fareun a speciale avvertenza intorno al Zzlogo del com-mosso clelitto considerato come criterio sssonziczledel malefizio. Scientificamente noi opiniauo ( e gi:~lo dicornmo dtrove) che ne l giure punitivo (tobb:~prevalere col progresso dei lumi e fratellanza dellanazioni il principio della estraterritorialitn assoluta.Ma questo principio non O ancora riconosciuto daicodici contem poranei; n& vuolsi ancora riconosce-re ; e se taluno lo propsgna trovasi esposto ad ama-re aensnre per parte de i nemici di ogni nuovil;.Laonde nel @re odierno pu dirsi che nc l mag-gior nurnero dei delitti sia criterio essenziale rim-petto alla autori t i che vuole perseguitarlo la sriacorisumazione 1101 let7riloriosoggetto R quclla au-tarita. Cih pelaaltro non procede nel fjlso ~ ~ u i ~ i i u a r i ( ,

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    (come in a l t~ iochi delitti genertilmcnte eccettuati1e questa B la spscialitk che al presente luogo vo-letra essere notata.

    S i volle coiitiliuare a dire non consentaneo a giu-stizia il punire nn omicidio, un furto, un incendiocommesso all'estero: e si negb perilno In giurisdi-zione e potcstti di un governo cli spingere il guardo&l di l& del confine pur punire il delinyuente dicqua fosse venuto a godersi il frutto e la iinpunitkde i pi atroci misfatti. Ma quello che noli parevagiusto fineh8 trattavasi de l pericolo dei singoli cit-tadini apparve giustissimo quando pnrlb la paurade i governi e lo iri.t;eresse finanziario.

    Gli articoli 5 e 6 del codice (1 istruzione crimi-nale Franccse sbi)iliscono la panibiliti i n Franciadi chinxlquc coln si roclii dopo avere fabbricat,~ l-l' estcro nitincte nazionali. Noi dic p ~ ~ o p u g n i a ~ u olpdiucJipiu della estr'aterritorialiii~assoluta (5. 2059e segg.) non muoviano al certo lamento che q m -sto esempio de l codice di Fraricia eiasi copiato datariti altri codici contemporanei, nioritre vorremrnoche fosse accolto come regola generale ci che ve-diamo adottarsi soltanto coue cccszione. Unicamerl-te domandiamo se vi sia una ragione s p ~ c i a bclusiva po r i casi di eccczionc, 13 quale non niilitiI1ct.r tlllt'i ; e sc? al parriciita iiori possa :~datttir+sila misura ch e si rzccettn pe r il falso tiioiietariu; e

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    -- " j -se sia necessit giuridica usare tolleiailza in tantifatti pi gravi ed atroci.

    La ragione clie secasi innanzi per attribuire allearitorit di uno Stato la giurisdizione su certi de-litti politici e salle falsita inonetarie commesse :il-1' estero, e quella che il governo estero non ha ilz-t@t1essea punire chi nel suo territorio fabbrichi lcmonete nostre; laonde vcrissimilrnenle non punen-dosi questo fatto da lu i diviene necessiti4 che lo sipunisca da noi. Ma questo argoineilto b piii speciosoche solido. In primo luogo e futile presumere che1s fabbricazione della moneta nostra non sarh pri-nita dal governo estero nel territorio de l quale ven-ga commessa, mentre abbiamo il fatto contrario chetutti i codici dello nazioni civili contempllzno e pu-niscano come delitto anche la falsl~ricazione i mu-neta straniera : cosicclib quello affettato timore d'irn-punitit i: reale soltanto per la ipotesi rarissima chela moneta nostra non abbia all' estero neppure ilcorso cor~zmcrcialo e ci' altronde lo stesso codiceFrancese all' art. 154 (divenulo oggi 133) punisceindistintainente con la galera a toinpo qualunquefribhrict~zioucdi uioiieta strauieila: icclib tutto I' in-Leinesserlelliart, 5 stava nel potere apg1icni.e la pe-na di morte anzicbir. In galera a1 Francese che :ivc4s-se coniato all'eestoro inorieta Frarcea~!.

    In secuiido lriago 1s ragione come sol,r:t :ddo-ttxi i ~ i adice ne l falso principio che il cardine c i 4 di-

    VOL.SITXI. 2 7

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    ritto stia nei bisogni. Questo principio & un a neces-sita per clii non riconosce legge divina costitutrice{le1diritto nella umanit: B un principio comodoper cili rifugge dal risalire ai fondamenti Rlosoflcitlslla ragiono punitiva; ed poi eornodis~imoper iladri; ma non mi persuader mai che possa esserei1 vero cardine sul quale devo erigersi la scienzagiririclica. La questione della punibilith dei reati,i fhttit rmri eccezioncr per il falso n12lnma-riti ; il qrii i lc : iii itiolti pesi s i punisco secondo la1e;qc llolla pi'll>viccdel colpevole ancorcll! egli siasi

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    recato a commettcrIo fuori d i patria: e siffatta spe-cialit credem mo opportuno nota re alpresente luogo.

    9 .q ina lmente e da considerare se fra i criteriiessenziali del falso nummario debba noverarsi co-me criterio negativo anche la qualith clellape~'sotzn,.Quando civvenisse che gl' impiegati della zecca abu-sando dell' nfflcio loro s i provvedessero di metallopor conto particolare, e senza nltemre la lega pw-scritta nelle pubbliche monote, ne fabbricassero unaquantit per privata speculazione io noil credo pn-tesso loro ob iettarsi il falso nummario, per la man-curiza di .inata*icll~.a moneta cos dandestinaman-te fabbricata sarebbe moneta uem. Non adtclfevatct.pesche formata con la sostanza legale: no n colz- .-Ltlb(tfl&ttaerche fal.d)ricata con i conii dello Stato ( 1 ) . m 'Potrebbe obiettarsi il titolo (li ndulte?*cc~ion~e la bclega tesse inferiore: ma tranne ci6 non si avreblle ,L . I;,che una forma speciale di peculato. Corrc qui tutta i , t ,T.i' analogia con quanto verrb osservando in propneito :: h p Idel falso in bolli. ' : C :; r s (,

    l , L a - 1, ! T . , \1 W-., ,(1) AtTi~ttoopposto f u il concetto di ~ r o ' n s ~ i e r ~d r

    deliclis .riionetalibiu p a g , 120 et 222 ) il quale ravvisb in - ,a7,rI 1. rdistintamente una circostnnzo nyg?*nziante (aezicti eZtE11i2'l~n- CJ2-- 1t i q~n) de l falso nurnrnario nella qualit d'impiegalo alla zec- 8 .i::\ rlveslita dall' autore del dclitto. Qui i? decisiva la condi-zione i?ilrinsectc della mouela fiibbricata : s e si al ter0 li ilega si ha il falso nuintilario aggravato do1 violato ufficio :si? la rnoneta si fabbrlcb per conlo proprio a l sog,oio legnllhiiianco il falso oufnmai'io, percbi? 111 nroncta t! vera rosi i 3s -triiisccarrienle come intrinsecarnenlc.

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    La distinzione tra la falsificazione di moneta com-messa da un pubblico ufficiale e queI1a commessadal .privato sembra si pigliasse per norma nel-I' art. 1 2 della Costituzione Carolina. Ma poichkquell' articolo minacciava in certi casi la pena delfuoco ed in altri altre pene, cos diede origine adimmense dispute e radicali discordie nella praticaGermanica. L e y s e r (meditatiortes i 92 pundectas.~peci~rze~~18, medil. 1) sostenne che l' articoloer a chiarissimo, e che tut te le difficoltA vi eranostate portate dagli interpetri pel desiderio di evi-tare la pena del fuoco. Lo cunfutb E o e h m e r o(meditationes i* C. C. C. ad art. 1 1 iiz pcfic.) ovelamentb che quello articolo fosse oscuro e perplesso,e che i commentatori noil avessero saputo portarviluce. L a d ottrina ili B o e h m e r o ( S. 2) su questopunto mi pare razionalissima. Se la moneta CO-iliata dal privato ailcorchb di buona lega ed al giu-sto saggio, b fhIso nuiiiraario in ragione deIIa fonlW-Se e coniata arbitrariamente dagli ufficiali dti.113zecca con lega inferiore, k falso nurnmario in m-gione della rncttsria. Ma se questi ultimi h m n o co-niato per conto proprio e con i coi~iiegittimi rno-ncta al saggio legale non si ha falso nurnmario nenella fo'~?iaa6 nella materia. Se poi i pubblici zec-chieri si sona valsi delle macchine a loro affidateper fondere monete estere con falsi conii si potravere i l falso nollu forv~zue nella nlaiieriu. QriestatD00I"icti. ai.ini razionalissima (1).

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    (1) Ia termini che gli uEiciali della zecca siano raspan-sabili di falso nummario soltanto quaildo alterino i l vniurt:intrinseco della rnonela, e non cadano in questo delitto quan-do fabbrichino per conto proprio nella puhblica officina m-neta di giusto peso, ma in questo caso ricOilra i l titolo sol-tanlo di pcoulalo se trattaci d'impiegati i ~ u B I ~ianrio baladi fabbricare inunete pe r solo conto del Priac ip~ e non risi trovi deliLto se tratiasj di persone alle quali i1 Princfprabbia concesso privilegio e licenza di coniare monele: I I Jaa'ernia Ca r t i a d s dec i s . 87, t um .2 , 7 t . 23 : e C n n t ~ r syiraeslYrtzlcs cri?)iinales cap. 8, T I. 24, cry. 280.

    Iiiassnnlendo tutte le sovraesposte conrlizioni eitoliminazioni se ne puo concludere che i riterii 4s-.se~zsiucclidel falso nummar-io si riducono a tre --.I." finitazi~tte ( o creata o mantenuta) della rnorietasincenc- .0 Corso legale o con;lnac;l+c;linbello S ntCIdella moneta imitata o alterata- ." 5zCe~z,-ioos~e l i -reila cc . ~~ l e t l e refi c i~co loX moneta adnlterilia,Tiitte le volte che in un fatto doloso e, cl:innoso ci*-iluto sopra la moneta sia aeficienaa in alcuno (l iquesti estremi si potrk avere un delitto d i p ~ ~ c I f ~ ;zila non il titolo di falso rnonetarili.

    X principii gih yareccllie volte ripetriti d;i noiysr parecdii inodi applicati alle singole sprlcicb clli-

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    rninosc; non ci wbbnndunano iiclla rilateria della falsamoneta. Sappiamo come i ci'iterii misuratori del de-litto attengano t~lla eorica delIa gztaztith, mentre i&erii minoranti la imputazione attengano alla teo-rica d e l g ~ a d o ostanzialmente distinta dull' altra.Sappiuxlio come i criterii misuratori della qwafitithsi Clesuinano dalle forze oggottiue del rnaleiizio, men-tile i criterii iuilioranti la. imputazione si desumonodalle sue f'orzt: soggettive: e sappiamo che due es-sendo i motori di quelle forze, in due serie distintesi dividono cosi i criterii del g~6d0ome i criteriidella qumztifci secondoche dipendono o dalla forzafisica, o dalla forza ~?~oi.alc.aoride come nel gradodistinguesi In serie delle minoranti che derivanoilalla forza fisica soggettiva ( atti esecutivi ) d:illaserie delle minoranti clie derivano dalla forza mo-rale soggettiva (volont& ntelligente) cosi nella toori-cn ilella rluuntitZ1 si t r o ~ n n o istinti in due serie i cri-terii mistiratori secoi~docli? erivano dalla forza oy-gt'66ivrb fi~iccc danno iinmediato) o dalla forza ogget-6ivn s~2o~cc. l~danno mediato). Tutte queste linee delnost1.o metodo ci servono esattamente di guida nel-In trattazione del presente articolo e del saccessivn.

    Ma nello stridio dei criterii misuratori vuole 8s-sere inzimzi tritto osservato che il falso nrirnmaiiopotenito, come si b veauto ( S . 3519 e segg.) con-suiiiat'si coi1 diverse forv~c, ncontraai nel medesimoiilli%specio ibrida di conGinuazione. Se. tdunc, hafahhricnto, opparc speso, oppure introdotto ad in-tervalli (li tempo piu e diverse rnnnete false in ese-

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    cuzione di una stessa proeresi criminosa siritao ne itermini ordinari ( S. 617 e segg,) della eonlin2ci~-siotzg e le disposizioni generali che fanno preccttc~al giudice di aumentare la pena entro i limiti rc)-lativamente d eterminati bilstailo al bisogno della re-pressioue. Ma la situazione si rencle anomala qriandoavvenga che uno stesso individuo abbia prima con-traffatto e poscia introdotto o speso falsa moneta.Non pub dirsi che si abbiano pizi delitti, ~ ~ e r c l i eb-bene varino le fornze il titolo di reato unico: nonsi rimane ti tutto rigore nei termini della riieihacontinuazione per la differenziale dei fatti od anclirdegli oggettivi giuridici, pe rdi8 (a modo di esernpio)la contraffazione ha violato soltanto la fede pribblicaxrientre il successivo spendimento violo ancora laj ~ ~ o ~ ~ r i e t Arivata. Bisogna dunque ravvisare iri siGfatto concorso rin criterio misuratore della quantitidel reato, e provvedervi con penalitk propornzional-mente crescenti, Qaesto si k fatto con grande sa-viezza dal cotlice penale Tosca~io, ome. n srio 1ric~-gr) esporrh. 5, :3.5s:-;,E chiaro da ci0 die la teorica dclln cuntiiitiazione

    :tsstiiue nel falso nummariio ~iria forma ib~diZu enotevole come singolai3e. n tutti i nialeiizi In ~ 0 9 7 -(I9nt~agionehe pi fatti malerialmorite separati uni -fica in rin solo fatto, ponibile c o ~ ~na sola peii:i(aumentata ne1In sua relativa misura) proceclu SCII-t m t o cpanitu i piu f'ntti sorio cli identica natura t $feriscono uno stesso oggettivo: per oscnipio? furtocon furto, froctc cori frode, losione coli lesionesimili. Ma nel falso nuisilwario si anificnnci (1) yer

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    la u~ ii tk lello elem ento psicologico anche fatti chesono materialmente diversi, e che diversificano an-cora nel respettivo oggettivo. Altro k fabbricare mo-neta, altro spenderla. I due fatti materialmente di-stinti nella loro sostanza si distinguono ancora nelleloro forze oggettive; perchb la fabbricazione nonoffre che un danno potenziale m entre lo spendi-ruento offre un danno effetti~oel tempo stesso cheallarga il cerchio del danno potenziale: e mentrela fabbricazione non offende che un diritto uwiue.~-sule, lo spendimento continua ad offendere questodiritto e nel tempo stesso offende il diritto pcunti-colare della persona tradita nel suo patrimonio.Ci6 rigorosamente porterebbe a considerare i duefatti come clue reati distinti, e ad applicare cumu-Iativamente le pene di ambedue. Ma cosi non sipratica. Si guarda tutto lo insieme come un solofatto, e dicesi lo accusato colpevole di fabbriccazio~szcssegzcita d a spefzdirnento, o di spenclzmelzto con-certato col fabbricatore; ed a queste figure com-plesse si destina una pena speciale pi grave: CO-sicclib quei due fatti si qualificano in certa guisaa vicenda, e si fondono in un solo ente giuridicoperchk si considerano respettivamente congiunti nel-lo elemento ideologico in quanto 1 uno si ha come.nze,cao dell' altro e 1 altro come fine dell' uno. Ladifferenza che intercede tra questo reato e gli altrista dunque precisamente ed unicamente in questo,clic il nesso unificatore di mexzo n fine b nel falsonunimario costanlenaente preszozto laddove in altrireati B riieramente accidentalc e pobabile. Mi spie-go. N011 0@1i omicidio srisseguito d a furto latro-cinio; perch sia tale bisogna che l' accusa provi

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    - 65 -essere stato il primo destinato a servire come mezzoti1 seco~iclo, d il secondo essere stato fine del pri-mo; lo che unifica i due fatti in un solo reato a~iialgradodel differente oggettivo. Altrimenti nonprovato quel nesso ideologico si hanno due reati di-stinti, e s i applica la pena dell' omicidio e quelladel furto. 811' opposto nel falso nummario data launiciti di persona o il cocgegno dello accordo frale pi persone non si a spetta la prova di quel rap-porto ideologico : esso B sempre presunto : sempreprocede la unificazione del titolo, e la irrogazionecli una sola pena specialmente destinata al fattocomplesso.

    ( 3 ) C a c c e j o fexercz'lationes, disput. 90, ccrp. 4, . 21 ,puy. 1569) tratt la questione se dovessero darsi d ue peneod una sola a ch i dopo avere fabbricato la falsa moneta neeseguisse lo spendimento.

    Questa osservazione po rta a conseguenze in u naspecialitk pratica. Suppongasi che taluno abbia fab-bricato false monete per esercizio o studio niecca-nico o per ischerzo: finqui egli non ha commesso'tlelitto. Ma poscia sorpreso da imprevisti bisognispende quelle monete, e cosi rendesi senza dubbiocolpevole d i spendimento doloso. Allora potr eglisubire la pena destinata a1 titolo di fibbricuxionest6ssegziitc~clcc spendimento? Potrii quel dolo clieoriginariamente non era nella fabbricazione super-fittarvisi per il fatto successivo? Ecco il problema.Se fosse apl~licahile a teorica ordina ria della cori-

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    - 66 -tiiiuazione sarebbe repugnante che un clelitto si di-cliiarasse continuazione di un no?% elitto. Consicle-vnto invece colile presunto il nesso ideologico d iiiiezzo :I. fine dovrebbe applicarsi la pena della fclb-hricuzfo~zezcsseguitu da s1~efzdiqlzento non quellasola dello spe?zdr;l~tejzto.Ma poicli in criminale nonvi sono presunzioni j?cqo?'set cle jzcf-e pare a me che,quando l' accu sato per c11iai;e prove assodasse lainnocenza della f"hl~ricazion e, a tesi pi rigorosa (1)clovesse respingersi.

    (1) C)uesta fattispecie broccardica pu av ver ars i anc he i nallri reati. Per esempio nel furto. Tizio esse ndo in casa diun sua conoscente e sclierzando con lui ruppe la serraturadell' uscio. Egli non aveva nessuna intenzione di ruba re, efli doleiite del dan no recalo. hIa quell' uscio non s i polkacconciare di su bito . Nella no tte Tizio ? preso dalla tenla-zione di profittare di quella casualit da lui involontaria-niente prodotta, e per mezzo dell' uscio rotto s' introducein quella casa e vi ruba . Sar egli c olpevole di furto coneflrazione, nienlre la effrazione non era preordinata al fur-I n ? lo opinerei per la nc~ativa.

    Ma poicl-ik sono venuto a dire una parola dellacontinuazione mi si permetta dirnorare un istantesu questo difficile argomento. Non avvi forse perle questioni giuridiche situazione pii1 infelice diquella nella quale si trovano quando le diverse~ c u o le on sono d'accordo sul linguaggio tecnico,( adattano alle identiche parole difforrni concetti.Allora si disputa e si disputa, ma si comincia dalnon intendersi, e si finisce col noli capire pii nien-

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    te: talvolta si crede di esser concordi nientre siailioin pieno dissirlio: talvolta s crede di esser avver-sari e siamo perfettaniente concordi. Questa confa-sione ( s e male non mi appongo ) si e verificata esi verifica ogni giorno fra noi i n proposito dellacontinuazione, della quale ad ogni momento si di-sputa nei giornali e se ne fa argomento di que-stioni forensi senza mai p reme ttere in che consistala co?ztitzzlazione della quale s i cerc a nelle differentiipotesi. Ho g i ~ o t a t o ltre volte questa confusionedi termini ;m a poich& veggo che essa prosegue m rpiace tornarvi sopra.

    La confusione nasce dai due sensi diffornli neiquali si adopera la parola conti?zzcuzione e clelittocontinuato dai moderni Italiani. Nell' un senso essine pigliano il concetto dai criminalisti Francesi(dd l i t co?zti?zu) nell' altro dalla scuola Alem annasegu itata fra noi dal codice Toscano. Ma la sost,anxa,delle due configurazioni & totalment-e diversa.

    I1 delitto contimcato nel senso Francese k quellcche sebbene emerga da ac?z fatto solo, pure ha unaprosecuzione dietro a s che mantiene lo stccto al?-tigiztridico creato col primo fatto. Questo il con-trapposto del delitto ista?ztaneo, il quale consumat~ouna volta dal colpevole non conserva una perse-verante violazione del diritto. I1 clelitto istantaneosi rappresenta dal]' omicidio, dalla lesione personale,

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    dalla violenza carnale, e da altri simili reati i qualisono esauriti con l' atto consumativo senz a che dopoquesto n ull'al tro di antigiuridico si faccia dal col-pevole. I1 delitto che a pregiudizio della chiarezzasi vuol chiamare continuato o continzdo o conti-nuante, e che dovrebbe dirsi szcccessivo, o petwna-%ente, o cl*onico, o come a ltrim enti piace (fuo r checontinecato, a causa della inevitabilita dello equi-voco) si rappresenta dalla bigamia, d al carcere pri-vato, dalla usurpazione del possesso altrui, ed anchecome bene insegno N i c C o l i n i ( a tutto torto cri-ticato recentemente) dal furto. Questi delitti sonoconsumati con la usurpazione del possesso, con lasottrazione o con l' appropriazione dell' altrui cosa,con lo incarceramento dell'uonmo, e simili. Ma nellanatura di q uesti fatti vi Q che il carcerato si trat-tenga, clie il possesso si prosegua a godere, chedella cosa rubata o truffata si prosegua ad usare'indebitamente. Tutti gli atti positivi o negativi delcolpevole mantengono lo stato antigiuridico che eglicre col primo fatto da lui consumato; ma tali attinon sono in ciascuno di loro ?tuovi delitti nb iden-tici al primo nF? diversi da quello. I1 ladro con 10indossare 1 abito rubato e servirsen e non commettenuovo furto, n& pu obiettarglisi un nuovo delitto.Ma pone in essere un fatto che mantiene lo statoantigiuridico della propriet o possesso usurpato : :perci6 il 'delitto dicesi permanelzte.

    Questa condizione non nasce da atti accidentali,rnn dalla natura stessa del fatto criminoso. La co-

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    spirazione se fu seriam ente costituita ( e non fu unmero progetto abbandonato) doveva necessariam enteportare i cospiratori a successive congreghe e co-municazioni fra loro: ma il delitto di congiura eragi consumato col primo stringere del sodalizio cri-minoso, e non pu dirsi che col nuovo convocarsie con 1s ulteriori deliberazioni comuni i cospiratoripongano in essere una nuova congiura ed un nuovodelitto. La teorica dei delitti ripetuti e dei de1itt.iconcorrenti estranea alla figura del delitto per-manente, perch si ha un o svolgiiiiento del fatto cri-niinoso gi compiuto e non un nlterio re fatto crimi-noso che meriti una ulteriore e speciale imputazione.

    I1 delitto permanente (finchb rimane semplico-mente tale) 6 sempre delitto zcfzico, e se vuolsi alui adattare la formula delitto contiirauato genera-trice di perpetua confusione non per questo pnUadattarsi al medesimo la vera teorica della conti-nuazione, la quale presuppone ptlh cZelitti consecu-tivi, ciascuno dei quali sarebbe in se completo, emeritevole di una speciale imputazione; ma che sirinificano in una sola figura per la rinicit& dellaforza morale alla quale tutti s' inspirarono.

    Iia distinzione pertanto fra delitti permanenti edelitti istantanei non di alcun uso prat,ico nelrapporto degli az6to9-i principali e della loro impri-tazione, e pu soltanto eser citare uno inflnsso sr~ll:~sorte dei cornpllci.

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    A1 i:oiitrai'io ia co? t t inuas io~~~el sensci dellcscuole germnnicle, nel senso delle antiche pratichee nel senso Clell' art. 80 del codiee Toscano non haniente clio fare col co?ztinu de i Francesi, e mala-mente si i/ volrito tradurre la formula dd2iE co?ttininuco n la nostra clelltto co+zEifzuubo, riie ne appelloai vocabolarii, i quali C' insegnano che nel Fran-cese i1 co~zt.ilzececl il co?ztinzt hanno due significatiessenzialruente distinti. La formula clcZ2Eto continrlrcctolion cuprixne un fatto co~ztz'nztoche senza interru-zisric si rnantcnga in una perpetua opposizione allostato giriridico; i-na esprime una serie di fatti di -atinri nello spazio ( o di tempo o d i luogo) ciascunodei quali lia axitt O~rma n sb completa c distinta,ia che soni) peraltro informati tutti da UII nesso ideo-logico ne l quale si riniiica ciil cic sarebhe separatonel12 srra mnterinlitk,

    Ura pub trovarsi il delitto cotzd6ti6ato tanto ne1llelitto isGwr~tar&cnjuanto ~ i e l elitto persi.ar6$ze%tc;eci h vatiith cercare il criterio della continuaxion~nella istuntccneilu u nella pc,*r}?rcfncraxct.el delitto,ccA criterio r li questa preteiidero rli risolvere le clrre-stimi di continuazione. I1 furto i! rin delitto pg~n?cl.-ng r l t e : la lesione e un. delitto istanlccjzeo. Mu coluiche (101~0avermi ora ferito torna ilupo breve inter-vallo 11 sl'ogo ilellu stnsstr hilc n feririlii 6 respon-sabile delitto sodinztcalo, non mcrio che i] ladro

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    - 71 -chc dopo avervi rubato rin libro torni dopo nn'orna ruttarvi un secondo libro in esecrizione dello stessodisegno ;n in orcline alla continuciziorie indrice dif-ferenza nessuna la indole i.st~r.ntcc~zccc ~e,qmccne?ritedel. rnclefizio.

    Il delitto corlzbifitcato ha per suoi contrapliosti ildelitto ucr2ico e il clelitto .r~aolteplice,io i quali stacome un interinesliu, p e ~ ~ c h bun delitto unico nelloelemento icleolopico ecl un delitto molteplice nelloelemento materiale.

    L n permanenza nasce, coine ho detto, da condi-zioni speciali e costanti del fatto, c dalla natura (le1diritta aggredito. La continuazione nasce da una ac-cidentalit esteriore che non pri0 indovinarsi rlriaI1-do czvvienc il primo delitto, perchb ancora non si sase esso sar& O no ripetuto da l colpavole.

    La ~iuzianedel delitto continuato feracissiniadi utili offetti, perch coilduce ad Imputare cornoun delitito solo pii1 fatti mnte./"iak?20"1ateistinti, ead applicare una sala pena Id dove per In niolti-1~licitB loi fatti niciteriali parrebbe applicabile In im -putazione e la pena cli pii1 delitti fino ad un cri-ilirilo gravosissirno. Un rincaro di pena entro i li-illiti rclntiramontc segnati al sillgolu dt?litto srip-

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    - 72 -plisce al bisogno della repressione ed equilil>i.a ilbenefizio della unificata imputazione. Un delitto peressere di natura peruszunente (alineno nei casi or-ciinarii) potra a priori dal legislatore considerarsicome pi elevato nella sua qua?zt.itic.%fa a conti-nuazione una eventualit che non pu6 prevedersiilal legislatore come una condizione che informi unood altro titolo speciale di inalefizio; un uccide?~sche si valuta dal giudice quando nel caso concretoi: piaciuto a1 delinquente di ripetere 1 azione cri-riiinosa in esecuzione di un solo divisamento.

    I1 delitto per-9i.zanente (contitzzt) ha per. suo cri-terio essenziale la mancanza di ogni interruzioilecii atti, perclib lo stato antigiuridico per severa pervirt propria del diritto aggredito flncllb non e toltodi mezzo per un atto contrario (restituzione deltolto, liberazione del carcerato, rito rno dello evasoalle carceri, rinvio della concubina, e simili) o finchi.,non ha cessato la esistenza del soggetto passivo delnialefizio (consumazione del tolto, morte del cnrce-rato, o dello evaso, o della concubina). 1111 oppostoil delitto contiiiuato (continzc) ha per suo criterioessenziale precisamente la intesnrzcaione rnc~tevicrl~doll' azione pcr cui la catzfiinztilci resta puramenteideologica. Percic clii salpa sopra una pianta al-trui e v i colga vcnti porna pononilolo in un cal?c+stro per serliarsele i?reo di delittojreg*slzcr~?e+zleii;1non co)ztinzsato:chi salga su qricHa pianta per xnnn-giare i venti pomi sull' atto S eo di delitto i.r.l(t,?,-6uneo e parirnente no??' conli~azcubn:chi salga

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    quella pianta alla mattina e vi mangi cinque pomiper su a colazione; e poi vi ritorni a farvi il suopranzo col raccogliere e m ang iare altri cinque po-mi, reo di due delitti istantanei, i quali si unifi-cano e compongono un solo delitto continuato.

    Ricordate p s t e nozioni indispensabili a diradarele tenebre nelle quali spesso s' involve la dottrinadella continuazione, applichiamole al falso nurnma-rio. Questo delitto semprepernzufiente in tutte lesue forme. Lo S nella fabbricazione, nella altera-zione, e nella introduzione, perchi! la falsa monetauna v dta creata od: introdotta mantiene la potenzadi ent rare i n circolo a pregiuclizio deIla moneta verafinch non distrutta. Lo 6 per doppia ragione nellospenclimento, perche oltre alla potenza del circolo per-dur a nello spenditore lo indebito godimento del cor-respettivo carpito alla buona fede d i colui al quale fuimposta l a falsa moneta. Ma se il falso nuriimario kdelitto perqnulzente, non i! semp re delitto co?%1i2nzrntrr.

    Finchb ik fab bii cpt e continua per un tratto in-definito di tempo tutti i suoi preparativi di lamine,ordigni e macchine per coniare monete, il falsonummario non 6 ancora consumato. Montato 1 ay-parecchio esso d opera a battere monete; tna sedi seguito e senza interruzion e ne batte sci, dieci, opi, la sua azione ztrn'ccc, ed unico il suo tlelitto,llerc1i.i: la pluralit degli atki (, 527) ncin hnsta aVOL.VII. I s

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    - 74 -costituire la pluralit dei delitti. Se per8 dopo ave-re in una prima lavorazione coniato le prime mo-nete torni per una seconda rolta o pi alla opera-zione delittuosa potra benistsimo obie ttars i a lui unfalso nummario continuato. In tale ipotesi i delittimaterialmente sarebbero piu di uno attesa la diver-sit delle azioni separate le une dalle altre perun intervallo di tempo, ma li unifica in un solodelitto continuato la unicit della determinazionecriminosa e dello oggettivo giuridico. Allora comeaggravante della pena entro i limiti relativamentedeterminati pel delitto unico fa il suo giuoco inquesto delitto molteplice, cosi uni@cat~,a continua-zione come conlinuazione. Laddove nel primo casoavendosi per la continuit dell' azione un delittounico cosi materia lmen te come ideologicamente, ilnumero delle monete coniate in un solo contestodi azione e senza interrompimento si pu valutarecome criterio misuratore innominato della qiiantithdel delitto,

    $j.599.Infatti egli B manifesto che la consiclerazione deldanno immediato porta a riconoscere un primo cri-terio misuratore del falso nummario nel rwnesgo 1)delle monete contraffatte alterate introdotte o spese,anche quando la unicitlt dell' azione eljniina il con*

    cctto dcl delitto continuato.(1) Pu dirsi riniversae nella prelica la regola clie decli-

    nnva il rigore della pena ordinaria per discendere a penepi miti tulto le volte ch e il danno derivalo da l falso nunlma-rio fosse leggiero: A l e x a n d r o consil. 1O$ i n Jin. lib. 1 -

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    - 75 -Ala r s i l i o consil. 71 - a j a r d o a d Clarum S. fnlsuin,52. 5 2 7 - z e v e d o i i z ley. 1, n. 42, t i t . 17 , lib. 8 -F a r i n a c c i o in p r a x i prirs 4, quaest . 115, n. 111 -B o s s i o SUO ti. de f a lsn m oneta n. 4 - a b a l l ocas. 199,7~. 0- e r n'h e r obserz~cilio?tzlm a r s 9, tom. 2,obterv. 200. Nel17 applicazione della qua le teorica i praticisi cimentarono alla determinazione della somma che dovessedirsi ntodicn: argom entar ono alcuni dalla l e y . 9 e dalla leq. 10.6 e dol o nlcilo; R a y n a l ci o f cap. 5, S. 1 a d 5, n. 9 4 , e t 9 7 )pretese distinguere fra danno piccolo e danno minimo, am-mettendo che la quanti15 del reato si diminuisse per il se-condo e non per il primo: e volle stabilire che in materiadi falsa moneta qua ntit nainima fosse quella - u n e s i tinfr n duo s azlreos. Conati inani peroh non pub porsi unlimite numerico alla prude nza ed equit del giudice. E di cibbene si avvidero i legislatori Francesi quando nel 1 85 2 abro-garono l 'ar t . 46 3 del codice del 1810 rigettando il criterionza#erico erroneamente assunto da quello. Il vecchio art. 46 3limitava la facolt di at teuua re al solo caso di un dan no in-feriore a veilticinque franchi. Ricordo che quando in Lucc:ivigeva quella legge eran o in faccia ai tribunali correzionaliindefesse le cure per ridurre al minimo la liquidazione deidanni: e si discutevano con gran de calore tutte le questionirelat ive al danno indire l to e diret to , inme dia to e occasio-rt(t1e. E spesso i tribunali distitiguevano fra va lutazione aiftni civili e valutazione a i F ui petznli, aggiudicando a l lesole indennit anche per ogni perdita consequenziale, ma nonvalutando questa coine dan no cagionato dal delitto pe r ri-durre la pena ed aprire 1' adito alle attenuanti. Sottigliezzealle quali conduce sem pre un sistema pe nale quando cadenel vizio d 7 mbrigliare fra i numeri la coscienza del giudice.I1 v alore del tolto nel furto ha delle basi cerle e non si co rrepericoli adottandolo conle criterio misuratore. il valore deldanno reccito quan do si voglia ridurre ;I numeri getta neipii1 grandi imbarazzi ia giuslizia pratica: e le ~iurir ,prudeiiz;iAustriaca tuttora incerta circa la ualulccaionc del dtrmro ~ i c l

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    fitrto fa solenne testitiionianza della veritN della mia oscer-vazione.

    5. 3600.Per identica considerazione S un criterio misu-ratore di questo malefizio il mc~ggiogneo .~ninor@a-

    Zo?*a della moneta sulla quale caduto il delitto.Questo criterio si adotta generalmente da tutti icodici che fanno una sostanziale differenza fra lapenct minacciata al falso nummario cadut,o sopramoneta erosu ed al falso nummario caduto sopramoneta d oro o d' cwgento. Qui per deve ricor-darsi una regola che perpetua in tema di crite-rii misuratori, ed B questa: la scienza quando dettasiffatti criterii parla indistintamente al legislatoreed al giudice, Ma al giudice non dato di calcola-re i medesimi n in aggravi0 n a discarico tran-n e quando il legislatore abbia omesso di contem-plarli come tali; che s e il giudice tornasse a tenerconto di un criterio misuratore dopo che giit lalegge lo contempl e gli dette il debito peso, ca-drebb e in una duplicazione quando ei di nuovo lovalutasse, o detterebbe una censura con tro la leg-ge quasi rimproverand ola di ave re troppo poco ap-~ ~ re z z a t ouel criterio. Laoncle se la legpe non fac-cia distinzione di metalli il giudice avr debito diattenuare la pena in ordine alle monete di rame 0di altra bassa lega; ma quando il criterio del nie-tallo si P, valutato nella legge con lo stabilire un adifferenza di penalita tra il falso in monete di nie-t-allo pii1 nobile, e il falso caduto sovra monete pivili, il giudice non polrebl~on& aumentare nuova-rncntIe ln pena n6 nuovainente cliininriirla sotto il

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    pretesto che si trattasse di moneta d'oro o di mo-neta di meta110 vile o di bassa lega: salvo sernpreperaltro il diritto (o meglio pub dirsi il dovere) ditener conto del ?zzwzei.o delle monete respettiva-mente coniate o spese perch non contemplato dallegislatore.

    I pratici per lo ahorrimento della pena di morteingiustamente inflitta ai falsi monetarii furono inquesta materia larghissimi di attenuanti, ed ognipiccola differenziale bast loro per usare una delleformule che furono predilette a simile fine, o dicendocon esatt a obl~ edien za al debito d i giustizia che iltitolo se ne inzpropriuz~u, dicendo per una equitarbitraria che doveva scendersi a pena skuordir&a-?aia.Cos fu insegnato che la pena dovesse modifi-carsi quando la moneta imitata era logora (1) edaveva perduto i suoi segni caratteristici; ed io gi i~notai di sopra che in tale circostanza vedre i senzadifficolt una ifizpii.opriuziolzeper la quale il falsonummario degenera in frode: ma quando ci6 nonvolesse accettarsi dovrebbe almeno riconoscersi inquella circostanza una ragione diminuente la quan-tit del delitto. D' altronde in simili casi e il governostesso quello che permettendo il corso di moneteindiscernibili porge occasioni a siffatti inganni.

    (1) Quando fosse cio:- ta attrito, zlt ivza,qincs et signupublicu prorsus cognosci nequcunt: R e i n h a r t tid C'hrhl'isli-neum obscrv. 76 - iI l e r o prompluutlizcm col . 4 , puy.683, N. 13.

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    La. considerazione del danno immediato pciria adifferenziare il falso numru,vio caduto sovra monetenazionali e quello caduto sopra monete estere cos-l'enti nello Stato. SiEatta differenziale si mantenneda quasi tutte le legislazioni (1 ) ma parecchie d iqueste la dettarono per un falso principio d i o r p -$io e per una tradizione della antica erronea opi-nione che nel falso numm ario trovava la lesione deidiritti niaiestatici. Dal che ne i! avvenuto ch e a si-mile differenza si C fatto spesso corrispondere ~1nadifferenziale atroce ed esorbitante liella penalitb,come era nel coclice penale Francese de l 9 S I0 doveagli articoli 132, '134 la diffcrcnza fra la monetaestera e la nazionale operava niente meno che ilpassaggio da i lavori pubblici temporarii alla morte.Evvi per+buna ragione giuridica reale e solida per'difrerenziare equalilente la pena1iti.t del falso se-condo che cade sulla rnoncta estera o sulla nazio-nale. Nella falsificazione dolla moneta estera amisoltanto la offesa alla pubblica fede, mentre nellanazionale avvi di pii1 il danno al pubblico erario.Prima o poi vione un giorno che per urla od altrai'agione Ie autorith tolgono il corso n certo monete.Ora qnanclo cii, avviene di moneta estera 1' autori-t che le toglie il corso non ha obl~ligodi ritirarlapaychh iion fri emessa da lei: mentre se trattasi dinloneta nazionale vi i?. un quasi co~itscltto d un do-vero rispettato i trilti i governi anesti di ripreri-ilere la manctn vecchia tolta di corso dIa quale sivuole sostituire ltl nuova. Allora il ptlbhlico ertll'io

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    rientra in possesso del valore intrinseco del metallocontenuto nella mone ta che em ise; ma se a questo'giorno egli trova in corso una quantit di monetecontraffatte e forniate con lega inferiore b evidenteche il publ~lico erario costretto a ricevere quellemonete che hanno apparenza di vere e non poten-do tutte saggiarle ad una ad una incontra un ul-teriore danno patrimoniale. E questa (per cluantoa me pare) la solida ragione di quella differenza;tranne ci6 non si saprebbe quale motivo addurnequando anche la moneta estera aveva corso legaleperchb si riceveva alle pubbliche casse.

    (1) Z i e g l e r fde jure m~r jes la t i s ib . 4 , cap . 49, S. 45)distinse la moneta esleru semplicemente tollerata e la mn-neta eslera che il Principe abbia accettata come sua, ed am-mise una diminuen te nel primo caso e non nel secondo.Vedasi su questa ed altre dislinzioni Boe h m e r o ad Ccir-psoviun8 quitest. 42 , obscrv. 6 . Ma in generale la quali[& diestera nella monela contraflalta si tenne in pralica (anchenel silenzio delle leggi costiluitc) conie ragione bastevole perdiscendere a pena straordinaria: P e g u e r a decis . 46, . 15-Ba j a r d o ad Clnrzsm S. falsiart n. 317, et 318- e f r a ii-o li i s decis. 470 - a r i n a C C i o consil . 48 , n. 4 , et 25.La distinzione fra moneta estercc e wusio?aulc ebbe priuci-pulniente la sua origine dalla circostanza che nella nionetatjazionale eravi la immagine dello Iniperatore; dal che nascevaquella forma singolare di lesa maest che W a n L e u m e nelegantemente chiam slatztcwin et i r~myinar in: osicchi. ilconcetlo della lesa niaesl nel falso nunimario pare che na -scesse dalla violazione della immagine pi che dalla invasionedei diritti regii. Singolare , la questione relativa ad unci Pro-vincia ag gr eg ~l a ad allro Regno, ma con autonomia, cioconservazione di leggi proprie; c~ueslioneche si esaniina dalC a b e d o decisiotzes Lusitarzae li6. 1, dccs . 89 ; e in ordinc

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    igli Stati confederati si esamina dal B o e 11m e r o in C. C. C.ctd ar t . 111, S. 6. Se peraltro la qualit di e st er a nella mo-neta si tenne u niversalmente nella pratica come una dimi-nuente, ci proven ne da parecchie cagioni; vale a dire o daltrsto dei diritti costituiti; o dal concetto della maesta; o dalconcetto del sacrilegio: e soprattutto dalla esorbitanza dellepenalitii che sempre spinse i giuristi alle impropriazioni deititoli: W y n a n t s decisiones Brabnn tine vol. 2, clecis. 228-Responsa TuItinycnsia uol. 4, respons. 35; ove si assicuraessere questa massima dom inante in tutte le facolt giuridichedella Germania: B r u n n e m a n n o in 1. 2, C. de falsa alo-netu n. 7 - a r p z o v i o p r a x i s crzm%nalis qztuest. 42 ,n. 75 et seqq.

    S. 3603.Truolsi peraltro avvertire che il codice penaleToscano non ha tenuto conto alcuno di questa dif-ferenziale (1) perch% mentre il codice Fran cese coe-rente al concetto del suo art. 475, n. 11 serba va tutto

    il suo rigore per le monete aventi corso legale inFrancia ; l clidice Toscano coerente al principioscientifico che trova in questo rea to I' oggettivogiuridico promin ente della offesa alla pubblica fedeparifica il corso legale al corso comwerc.iuZe.

    (1) La osservazione da me fatta al precedente paragrafoin ordine al danno recato allo erario in occasione di ritirodella moneta mi porta a non aderire interamente allo inse-giiamento del P u c c on i il qu ale fcomnzentnrio vol. 4,~ r i t g . 3) sembra voler parificare a tutti gli elTStti la mone-ta estera avente corso commerciale fra noi alla moneta na-zionale. Ci sta benissimo agli effetti della nozione ma aglielfetti della quantit del delitto vi 6 una differenza nel rap-porto del danno immediato. E s e il legislatore ha fatto be-nissimo ad abolire quella distinzione antiquata non S pe r

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    questo che i giudici nella latitudine concessa loro circa lepene relativamente determinate non debbano tenerne conto.

    L' anzidetto pen siero spinse alcuni criminalisti adinsegnare che quando la falsa moneta fosse fabbri-cata con lega metallica identica a quella della ver acosicchb ne fosse identico il valore intrinseco nonpotesse obiettarsi un falso nummario. Ma ho gidetto (S . 3567) che a me non par buona questadottrina perche porterebbe all' assurdo della impu-nit del falso nummario caduto su moneta erosa ocartacea. D' altronde o la falsificazione riconosci-bile per segni esteriori (senza il criterio sperimen-tale dell' analisi) o non lo e. Se non lo i! riuscirpiii difiile fare il processo, e il colpevole evade r&la peria per la natura delle cose e non per unprincipio giuridico: se h riconoscibile per segni es-teriori (forme, colore, peso, od a ltr o) la offesa allapubblica fede h la stessa poichb gli avveduti no nricevendola ne sar arrestato il corso a danno dichi troppo facilmente l' ha ricevuta illuso dalle in-gannevoli apparenze; e ad ogni modo ne soffriri~impaccio la circolazione monetaria. Ammetto per6che questa circostanza sia valutabile come criteriomisuratore.

    S. 3605.Pu tenersi eziandio sotto il rapporto del dannomediato come criterio m isuratore la maggiore o

    minore perfezione della contraffazione perchb se neaumenta il sospetto e lo allarme ne i buoni cittadini

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    che quanto meglio imitata la moneta vera tantopi si senton o esposti al pericolo di r est arn e in-gannati : laddove la imperfezione della imitazionediminuisce proporzionalmente a s& tessa simile so-spetto fino al punto clie quan do essa giunga a talsegno che possa riconoscersi da qualunque personacauta sicch la moneta manchi di spendib ilita, quelsospetto svanisce affatto e con lui cessa ogni carat-tere politico del falso numm ario, come ho clet.todi sopra (1).(1) Singolare la opinione di K i z z 1 d e j z6 1. e ~ n o ? z e l a l i

    p a g . 473, ?t. 15 e t 4 5 ; il quale volle trovare uno specialecrilerio misuratore dello spendimento doloso di klsa nionetanel t e n p o . E iiisegn clie il delitto si aggravasse per averespeso la tlsa moneta di notte e si alleviasse per ave rla spesadi p i e n o y i o r n o . Questa dottrina non ebbe seguito in pralica;e a prima giunta pu par ere eccentrica: nia essa si conneltecol cardi ne fonda ment ale della minorata potenza dell:i difesaprivata. Del resto clie il falso nummario si a c ~ g a v in ragio-ne della maggior perfezione dell' adulteramento, S precettodominante anche nella scuola germanica : B e r n e r L e l i r h i i c ~ ~c d i l . 5, L e i p a i g . 1871 , p a y . 524 .

    Per identiche ragioni pus noverarsi fra i criteriiniisural;ori desui1t.i dal danno mediato anche la na-tura dell' oliificio preordinato alla falsificazione: il(luale se sarh una macchina (i) abilmente costruitasicchb possa bene imitare le monete vere, e crearnepi velocemente un gran numero, se ne au nze iiter~il sospetto degli animi e il delitto avrfl gravit mag-giore indipendentemente dal numero delle monetagi coniate o poste in corso.

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    - 53 -(1) Sembra che per molti secoli le nionete si formassercon la fusione o col battere a colpo i conii, e che solo pirecenteme nte s' inventasse il sistema di coniar nionete me-diante pressione a torchio o vite. Ci rilevo dal R i C h t erfvelitationes academicae velit. 8, tlhes. 18) l quale deploralale scoperta come pericolosa per la facilit clie offre a forn~arefalsa moneta - vi - ccessit hodie etium ulius e/forntandinuinnzos nzodus, quem vocent Pr es su ra n , scu oflci nus rno-1zeturias torc ula rias ; i n quibus nzonetcie ?lo%pe~cut iu tz t twsed preuzuntz~r. lane i l l ici tus tot ique Iniperio Roma~zo endu lter ina . naoneta facienda pe riculosissi?nus. Quilibet eni?irrusicus et leois lioino huc uin nummos fricere potest; ncproind e hodiernis fere tentporibus accidat ut fitlsu nolaj~ c s ti onderis et vcrloris moneta i n Reptcblicn pnssirn in-uenintur. Cos scriveva i l R i C h t e r il 2 settembre 1645. Daquesto framm ento rilevo du e notizie storiclie. La prima circa1' epoca verso la quale si a pplic 1 uso dei torchi al conioclelle monete: la seconda che forse questo sistema s' inventprim a dai Pdlsarii onde evitar e il pericolo di essere scop erlicol batter colpi e da loro lo appresero le officine goverriative.

    Piiialmente si deve avvertire che quantunquenella nozione del falso nuramario le sue diversefojnmesopraccennate costituiscano tut te u gualm entelo identico titolo, pure non sono uguali nella lorogra vit politica; cosicchb il falso n um n~ ar io ubisceun criterio misuratore dipendente dalla diversa fola-mcc con la quale si B consuinato. Prescindendo ancoradal caso complesso della contraffazione che si obiettiallo stesso individuo congiuntamente al successivospendimento o tentato o consuinato, le suddette formeconsiderate isolatamente presentano la una rispettoall' altra grandi differenziali di gravit criminosa.

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    Cosi 1 u1temzio:one (1) offre una quantit crirnl-nosa di gran lunga inferiore a quella che incontrasinella fabbricuzio~ze.Pi vicina pu6 offrirla nei con-grui casi la in t~odwiotze2). Lo spendiuzetzto senzaconcerto col fabb ricatore deve parimente te nersi co-me meno grave della fabbricazione. Lo svolgimentodi huesto criterio misuratore si chiarir&meglio nelsuo punto di vista applicativo quando esporremo lepenalita saviamente distribuite pei diversi casi dalcodice Toscano (3).

    (1) Lo S t r y k io fd isse r ta t . vo l . VII, disser t . 15, (le te -fnera torib. ju r . monet, Cap. 2, $. IO) opin che gli abrasori,e struggitori delle monete (detti gr nn ula rii) dovessero pu-nirsi alla pari d ei fabbricatori. Ma E n g a u fde fa lso num-ma r io $. 28) e la maggior parte dei pratici Alernanni sosten-nero invece clie costoro si rendessero responsabili di seni-plice falso, ? dovessero perci sottoporsi alla pi mite penasancita contro questo malefizio in ragione del dan no inferito.Vedasi R i C h t e r nella citata velitazione de j u r c nzoneturumS. 74 - e r g e r o e lec ta ju r i s c r iminn1 .i~ ay . 77, n. 4-C o l e r o decisiones Saxoniccie decis. 169, n. 13.

    (2) 1 pratici considerarono la introduzione dolosa di falsailionela come delitto meno grave della fabbricazione (Ber-% e r O consil. 072 ) e in mancanza di legge speciale vi appli-carono la pena dello stellionato: P u t t rn a n n elementic $. 172.

    (3 ) Nella pratica e sotto quelle legislazioni che infliggevanocontro i falsarii di moneta il vivicomburio non si applic ilrigore della pena ordinaria se non a coloro che congiunta-riicnle venissero convinti' di ave re speso la falsa moneta edi avere assistito alla sua fab b~ ic nz io ne . I,o spendimentosenza fabbricazione e la fabbricazione senza spen dimen to por-

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    tava ad una impropriazioae oh e mitigava la pena: ma talerniligaziooe troppo spesso consisteva nello ucciderli in altromodo anzichb bruciarli vivi: C a m o r olrservationtcm t tol . 4,obseru. 1018.

    Grado nel fcllso ntw~~rnnrlo.

    11 grado nella forza morale soggettiva offre iriquesto reato argomento a qutllchc osservazione W-cezlonale. In generale puO dirsi clie tutte le sc.us**provenienti da un merlo d i quella forza si c?~x~met,-tono anche qui senza esitazione. E anzi nutexruleche mentre l'odio contro la lesa maest$ conducevaalla barbarbadottrina elle pei reati infoiii da simi1vizio non fosse scusa la e$& az2fiovail@,uesta si m-lutd invece senza contrasto come minorank no1falso nulnrnar i~. ci8 pibovenncdal lelternlo ilisyicl-sto della Ieg. rl C. cle fctZsu nzonetm; Itl quale det-tando una sanzione ba rbara contro gl'innocenti IJrci-prietarii della casa dove si fossero coniate inuneteanchc aIla insaputa di quelli, volle alinena da t.:klesanzione dichiarare immuni 113 caso de i ~~ripi l l i .

    Ed anzi la suddetta Costituzione, la ijuuls lette-ralmente frenava il suo rigore a riguardo delle ,17c-iloue, diede argomento ai giuristi di pit f~lcilmentr*:Irilmettere no1 falso nnillrriari? la diminrienk* tlelsosso, sgscialmcnte quando In fkrnrnin:~aveva su-bito influssi esteriori.

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    Anche la coazione ivyroyriu derivante da su-biezione ~lonzestica rovasi ammessa con maggiorelarghezza e con pi benefica efficacia (1) nel falsonummario che in altri reati. E ci naturalmentederiva dalla indole di questo reato nel quale seb-bene non mancante di un fondo cl' immoralitb, pure(almeno nella determinazione della pena ) prevaleil calcolo politico alle considerazioni morali. Lo cheporta per buona logica ad essere pi benigni intutti quei casi nei quali il colpevole versi in circo-stanze che a lui rendano meno sensibile la gravitapolitica di questo reato. Ci t volle esp rim ere Costan-tino nella citata Costituzione quando parlando dellevedove e dei pupilli disse - mpuberes vero etiafizsiconscii fueriqzt, nzcZlum substiqzea~~tetriazentu~n~qzcia aetus eorzcm quid videat, ig?zorut; stabilendoin tal guisa una presunzione di non discernimentofino alla puberth impossibile ad accettarsi in undulitto natu rale. Al contrario le condizioni ordinarienelle quali versa il falso monetario rendono per lopi inadattabile al presente reato la scuaa dell' im-peto degli affetti.

    (1) La coazione im propr ia trovasi frequentemente ammes-sa in pralica a favore della moglie la quale abbia nascosloi conii fabbricati dal marito od abbia ajutato questo a con-traffare monete: G i u r b a consilia crinzinnlicc cons. 85 -S a o f e l i c c dec is ione~Ncf lpol i tanac o l . 2 , decis. 276 - 7 ;l-b r o in codircn-r l ib. 9 , t it . 16 , def, 5- o r i a d a dccis.872vol, 2,n. 4 - G o rn c z vciriurzaz l ib . 5 , cnp. 15 , n. 42 +

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    M a s t r i l l o d eeis. 4G per toltrnz- c h w e d e r R esponsaTubinyensicz vol. 6, consil. 84 ; ove peraltro da notarsi chela facolth Tubingense valut (n. 199) come circostanzii de-terminante la sua mitezza il fatlo giustificato che quel aia-rito era solito bastonare la moglie: dicendo sull' autorith diB a r t o i o e di G i u r b a che tale consuetudine faceva presu-mere la incussione di un timore. Cos le bastonate dei marilipossono recare inattesa utiliti in faccia alla giustizia alle po-vere mogli I

    5. 3612.Bens sotto i1 rappo rto dello affetto movente vuo leessere qui ricordato il caso di chi avendo ricevzc-to (1) per 8uonu una falsa moneta la spenda e larimetta in circolo dopo uversze ve ~if icu to d essersirenduto certo della sua falsit. Costui senza d ubbiopecca mora lmen te; e senza dubbio fa un atto do-losamente lesivo dei diritti altrui. Ma bisogna con-siderare che il fatto di costui non rivela abitudinimalvagie; e che B dalla occasione tratto eccezional-mente a fallire. E soprattutto bisogna considerare

    che lo assiste la scusa del gizulo dolore pel dannocli cui fu vittima. Egli raon ~e?~tcbte Zzcc~o aptando,ma de dcbmno tvitanclo. La sua coscienza in certorriodo transige. E a lui fa apparire lecito di far ri-cadere sovr' altri il danno che lo affligge: egli cal-cola che quella moneta come si S ricevuta da lui sive rr ricevendo successivamente dagli altri e che infin dei conti circoler come vera senza danno d ialcuno. Per queste ragioni il reato che nella suamaterialit sarebbe un vero spendimento doloso difalsa moneta si degrada per guisa da in~propriarsi,denaturarsi, e quasi mutare di titolo, S'imputa pursempre a delitto ma con la massima benignitll,

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    (1) Si k voluto elevare una questione intorn o all' oneiledella prova. Si dimandato se quando l 'accusato deducedi aver ricevtcto per buona la moneta che spese si rovescisullo accusatore il debito di s ment irlo con prova diretta; os e rimanga a carico d ell'accu sato giustificare il ricevimento.Pa rve a taluno che la regola della preszc~zziuned' i ~ z~aocenzaportas se ali' effetto ch e il giudicahile dove sse cred ersi nellasua deduzione fino a prova contr aria. &Ia una Corte di Assisedi Francia avendo accettato quella presunzione, la Corte re-golatrice con decreto del 5 maggio 1832 cas si ~ l siudicato,espressamente decidendo che spettava al giuclicabile di farIii prova ch e la moneta e rasi da lui ricevuta per b uona. 31anon i: gi da credersi che all' accusato incomba di produrretestimoni a giustificare il ricevime nto innocente, o co stru ire laprova legale di quel fatto. Accusato ed accusatore non possonotrattarsi ad imparicc; e s e sotto il sistema della intima coiivin-zione 1 accusatore pu provare il delitto con amininicoli cori-gettur e ed indizi, deve p otere 1 accusato siu naer e con ugualimezzi a costru ire la prova della scusa ch e allega cornpeterirlio della impropriaziono del titolo ch e gli si obietta. Qui I' :E-cusatore deve provare nel giuclicabile la scienza della falsi12nel Iliornenlo della emissione. E il p i de lle vol te g li s ~ \ ~ e r r idi non potere scin dere cotesta prova, e quelle rnerlesimr clr-costanze clie a lui giovano per sostenere che I' occiis;ito erasciente perchk aveva niostrato o fatto ver ific are la iiioncltaal fiue di accertarsi della sua siu cerit o falsit ver rann o pernecessit logica ad ind ur re il ricevi mento a buon a fede: e cibI~ as te r erch: il giudice abb ia a Clichiariirsi convinto di qiielliicircostanza. Sernbra per) ch e nella giuris prude nza prevalga1;l piu giusta dottrina di doversi presumere la moneta ricevuta;i huorio fede tino a prova coiltraria: C a r r i o t cotle pCn[il0 i . t . 156, n. 5 - orte di Bruxelles 26 Inorzo 1851 e 29in;i;.gio 1852.

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    Questa regola che trov, ostacolo appo alcune fe-gislazioni ed in alcune giurisprudenze (1 ) si ii clallepi ilIuniinate riconosciuta come tanto certa che si (.negato persino di noverare il caso suclcletto tra lef o in ~ e el falso nummario, e si ilcreato per il iiietle-siino i1 titolo speciale di fiaoc7e ~.no~zed/~~'~*irl.1 tloioili questo speciale reato ricorre al r n c i i ~ i e n t odellrispendhize?zto ma affatto marita nel niornento de l i ;~~ece zion e. aonde nulla reprigna che al tempo stessodichiarisi avere il giudicabile speso (~Iolosun?~n&rafalsa moneta, ed averla egli iniianzi ~*ice??7slct lclrdbuona: h1 O r i n a++.Q025.

    (1 ) Non mancarono anzi fra i dottori quelli clie insegnaronorion doversi infliggere nessuna pena : chi vittima di iin in -ganno avend o rice vulii per buona unil falsa rilotieta la s pe nd aper rifarsi del danno patito - icrtsi a d titrenrrs non rrd f i r -c i n o r a specltJt, indemni tcrti sncte cr *ussiov e l i c e t i ~ i ~ ~ r l oro-spicere rcl lc: IC r e s s iu Bnst i t . Carol in . r t . 111, $. 6 ,~ o t n . Rla pi generalmente si niiintcriiic! iinclie ir i qneslrtcaso il titolo di f ir lso: L e y s e I. nzcrlkrr t io~~esn Pnndectrrss p e c . 616 rle frilsis qttcre vul gzi s igaorctl S. 4 5 . Troviisi pcriinsegnato da qualche pratico clie chi ebbe la monei:~per hiionaincorr a lieve pena aricorch! qiia ndo la sp es e cgli fosse in ( 1 ~ 6 -bi o circa le sua falsil: I l O m ril e l Ilhpsorli(ie oDsrrv. 616.&la i migliori criminalisti non si appiipiroiio del solo cll~hhioc nel giure odierno lia prevalso la regola che il punire 10spendiriiento di moneta falsa ricevuta a Suona fede siil iip-cessario diriiostrare clie 10 spcnclilore si era procurata li1c e r t e z z a della falsit della nionela. I< CIi iesti i mnssinin io so-slsnni con fortuna nel 1870 avanti la Reiil Corle il i Apprllodi Firenze in causi1 Cliiatti e Rossi.

    BoI,.YII. i ! ,

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    Caddero in gravissimo errore coloro i quali VOI-.lero considerare come comnplice di falso nummariochi senza concerto coi fabbricatori o con gli smer-eiatori avendo ricevuto per buona una falsa monetala rimette in circolo dopo averne verificato la falsit.Ideare una complicita dove non b concerto un er-rore grossolano che dovrebbe ormai esser banditoper sempre dal giure penale. I1 concerto noli B ne-cessario che sia precedente alla fabbricazione perprodurre il titolo di spendimento: uando taIuno hacomperato monete gi falsificate perch precisa-mente egli cercava di speculare su quelle procac-ciandosele a buon prezzo e col fine di emetterlecome brione, il concerto gi nato: ma il concertosulla ve9tdita e non il concerto sulla fu6bricaxione.Se il concerto fosse precedente alla fabbricazionecostituirebbe complicit in questa forma, ancorchhposcia non fosse avvenuto lo acquisto e neppuretentata la vendita, perch colui col promettere 10acquisto avrebbe dato impulso alla determinazionecriminosa del fabbricatore. Che se poi fosse susseTguito l' acquisto o lo smercio, colui sarebbe colpe-vole per duplice fatto; ci08 per la complicit moralenella .fal~bricnzione pe r lo spendimento concertatocol fabbricatore. Ma quand o lo spenditore er a statoegli medesimo vittima del falsario B repugnantenonvertirio in un co~npZice el medesimo. Esso precsenta una figura nuova e di per s stante, che moltoopportunamente si distinse col titolo (2 ) di frodemonetaria.

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    (1) Neppure pot reb l~e n tale ipotesi trovarsi un continua-tore del primo delitto, perche anche la continuazione del delittoesige uu accordo delle du e volonth. Avverti V a n V i s v 1 i e tfde jzcre coecitntis S. 8 , png. 39, Lcydelz 1762) c h e a ldelitto di speudime nto di falsa moneta offriva una scus a sp e-ciale la ceci18 dello spenditore. La cecil pu avvalorare lapresunzione giuridica che la moneta falsa siasi ricevuta perbuona da ch i deficiente di vista pot p i facilmente ess ervittima della malizia altrui; rna non una dirimente assolula:perchd la malizia dei colpevoli pu avere appunto prescelloun cieco allo ufficio di spen ditor e di false monete calcolan dosulla facilit della scusa.

    Pu ancora osservarsi che la circostanza di esserestata la moneta falsa dallo spenditore ricevuta perbuona modifica (1) eziandio la forza morale ogget-tiva del reato: laonde questa specialit che noi ri-chiamiamo alla teorica del grado in quanto per lamedesima si valuta la scusa del giusto dolore po-trebbe senza inesattezza richiamarsi alla teorica deicriterii rniszcratori desunti dal danno nzedialo. In-fatti se ne minora la forza morale oggettiva deldelitto rispetto agli onesti che meno si allarmanonon vedendo in colui un deliberato colpevole il qualese non severamente punito minacci la ripetizionedel delitto. E se ne minora il malo esempio nei per-versi, perch sarebbe una contradizione in terminiil supporre che si corresse a ricevere pii1 facilmentefalse monete senza diligente esame nella speranzadi spenderle poi impunen~enteanche dopo verifi-cate. Ci implicherelsbe il concetto assurdo di unai~nps*ztcietzzcc reordinata al dolo, Pu dunque benis-

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    siino il caso presente considerarsi come un reatonon soltanto tleg)*nc!lltonella sua forza n~ nr ale o ggettiva m a essenzialmente minore nella sua qnnn-tittr, desunta sempre dalle forze oggettive.( l ) I,i poicli i l tilolo di frode inorietaria vie ne in tal guisa

    a sorgere come un reato disliiito e principale, 6 nata gravis-siuia questione se la deduzione del ricevim ento a biiona fedeiniporii deduzione di una scusa lcgnlc o una inip~ignativadelle circostanze costitutive del kl so nnmnlario. La qiiestionesi 1? resa importantissima sotto i l sistenia della giuria come ordinato in Francia e con gli idciilici v izi t ra pia nta to franoi. Sappiamo chc la legge orgariic;i impone al presidente diproporre ai giurali tutte le qiiestioni di scrcs~ldedotte dall' ac-susato: sappiamo che so le dc~liizionidel niedcsimo port;innad escludere una circostilnza costitulivii rlel delitto obieltato-fili il pres idente non ha l'obbligo di prop orre questione spe-ciale ai giurati perclik si ritiene che essi debbano implicita-il-ieiile risolverla col nega re la colpevolezm sulla queslioileprincipale. Teoria astra ttam ente ver a, la quale io vidi in pra-tica risolversi in un tranello, perche conduce ad equivoci igiurati inesperti. Rla stando cos la legge necessario cleciderese il ricevimento della riioneta pcr biionii sia o no un fattodi aczlsn che obblighi 11 presidente n proporre la relalivaquestione ai giurati, od unii mutazione di titolo: vedasi $1 0 r i nart. 888 8. I,a nececsilit di po rr e Ia que stion e si sosti ene daN o u c u i e r f Co2~rd' i l s s i s ~ s o l . 4, S. 2 8 5 7 ) e la rilennela Corte di Cassazione di Francia nel decretn 27 giugno 1846,16 gennaio 18 48, 27 niaggio 1 85 5. Ala ai cont rario essa de-cise allra volta che fosse una queslione costitiiiiva, e ch e nnlldovesse Ctrseiie ricerca speciale percli in~piicitan~enteite-nuta nella risposta data sulld colpevolezza: Cassazione 20aprile 186 0 e 3 8 luglio 1864. Questo pe raltro a nre p areassurdo, [~rrcli . e 1' accusato iriipugnii 1;1 sciorizii dclln falsiliitanto ; i l momento della recezione r1ii;iiito n1 iiiornciito dello

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    spc.tidit~zentoe se ue fa una sola questione complessa, se av-venga che il giuri si conrin ca non esservi stata scienza nellarecezione ma esservi stata scienza nello spendimento, coniepoti*& esso espr imere la sua co n~ ~in zio neon una unica ri-sposta? Se pronuncia la non colpevolezza rimanda assolutocolui che avendo scientemente speso nionota falsa meritavauna pen a quantu nque ruitc. Se invece risponde affermativa-niente sulla colpevolezza mand a in galera colui clic fu in doloquando spese, rna che aveva a buona fecle ricevii(o la fais;ttilonela. i3 una sotligliezza pericolosa il pensare chc rion siaquestione di scusa quella clie iiiinora i l titolo del reato tra-sportandolo da un tilolo pi g rav e ad un titolo inferiorc.A rigore di termini nello esalto linguaggio giuridico non .kvera SC ~ I S L I a circostanza clie impr opria i l re:itc!: ma per ifini della quesiione obbligatoria ai giurati B necessiti di ordinepubblico che i due termini siano pnrificaii. Tizio B imputatodi aver rubato un cavallo: egli deduc e ch e quel cavallo gliera stato prestato e clie soltanto colpevole di un abuso ditiducia; e il difensore insiste perch sia posta ai giurali Iiiquestione sullo impreslito e sullo abuso di fiducia. &I:I i l pre-sident e si ostina a non porla percli dice con ci non si scus uma s' i n l p ~ o p ~ i ul furto: e in pun to di diritto dice benissimo.(Juando par persiste nel porre ai giurati IR sola questionese l'accusalo sia colpcuole d i Pt r t o , egli (nellii ipotesi chelo irnprestito sia vero ed i giurit i ne siano convinti) tr .1d' scela giustizia. Se i giurati rispondono n siilla colpevolezza delfuriu l'a ccusato evad e indebitamente la pena della truffii: serispondono s, viene a sottoporsi alla pena del furto colui clieessi ritenevano soltanto debitore di truffa. (Jueste perplessitha l i e t r o ~ ~ p opesso si converlono in gherminelle dovrebberoesserr iiiipossibili sotto una Suona legge di ordinamento pro-cedurale. &la B I a 11C li e fd~u s~i L:~i zettlde p ~ g . 5) sostieneclic 11 questione speciale superflua perch virtualmeiiiecompresa nella queslione principale relaliva ad accertare se1 accusato sia colpevole cli avere sc icnlcnrr~llccmessa Fnls;iiiioneta. Questo peraltro mi pa re uno equivoco , perchi! ;iiiclie

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    colui che spend a moneta ricevuta per buon a evtette falsantanetn, e la em ett e scientenzente qua ndo ne lia verificato i1vizio, ed conseguentemente colpeaolc: sicch quando i giu-ritti hanno affermalo la m ater iali tri della einissione e la scien-za del vizio non hanno ancora niente detto sulla deduzionedell'accusalo: e non hanno contradetto quella ded uzione coldichiararlo colpevole, perch un fatto colpevole quello dichi spende moneta falsa da lui conosciuta per tale quantuuqueegli medesimo 1' avesse dapprima credula buona. N& la opi-nione di B l a n C h e si conforta dal giudicato della Cassazionede l SO aprile 1860, perch i n quel caso l si era posta laquestione e i giurati avevano risposto no senza dichiararela maggiorili; on de la Cassazione vide in quella risposta unasemplice dichiarazione esplicativa della questione principale.Anzi tale opinione ha in contrario i giudicati della Cassazionedi Francia del 31 gennaio, e 3 ottobre 1857, e 24 novem-bre 1 86 1, e gli altri molti che ricorda lo stesso B a n C h ea pag. 77. E a vero di re gli elementi crirninosi del morrientocon sun i~t ivo materi alila della vendita; scienza del vizio; evolont d' ingann are) essend o gli identici in amb o i casi,e tutta la mino rante stando in un antecedent e ed in u n fattodiverso dal fatto criminoso, vi si adatta pi volentieri il coi]-cetlo di una minorante anzich quello di un reato ontolo-gicamentc distinto.

    S. 36i6.Pot un tempo notarsi come una specialitb delfalso nummario che in questo delitto si ammettesseuna coinplicitk per semplice negligenza. Ci si eraindotto da Costantino alla leg. i, C. de falsa molzetnove decretava che i proprietari etium inconscii dellacasa dove si orano fabbricate false monete doves-sero (meno quando abitassero a grande distanza di

    l) sottoporsi alla perdita di quella propriet la qualeconfiscava a vantaggio del publ~lico r ario (i).E seb-

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    bene lo Imperatore disponesse che i pupilli e le ve-dove anche dimoranti in luogo vicino si esimesseroda quella sanz ione, pu re egli fu sollecito a non la-sciare in perdita il fisco facendo ricadere il dannosopra i disgraziati tutori - vi - zt'zctores tccwzen.aorum s i i n proximo fueil.int, quonium .Lynos..u?-e osqui i n rebecs pupilli geritzcr Paon opo.rmtethaec poe-na expectabit, ut de rebus eos-ztm si idonei fztevinttafitum fisco infe?*atur quantzc/m a pupillo fzceg-atinferendum.

    (1) Questa sanzione insieme con le su e limitazioni si man-tenne nella pratiaa finch il giure penale si regolb col diriltaRornano: P o g u e r a decis. 46 , n. 14 - o r t i a d a decisio-ne s vol. 2, decis. 87, n. 13 - o v a r r u v i o de veter. nu-mism. cap. 8, n. 3.

    5. 361'7.Ma oggi la dottrina del grado nella forza fisictinon incontra osservazioni speciali quanto al falsonurnmario sotto il punto di v ista della complicit.Soltanto una specialit che molti fatti i quali inaltri reati sarebbero costitutivi di mera complicitko di favoreggiam ento, in questo reato assumano lecondizioni di delitti principali. Chi al frodatore scien-temen te prepar il men tito diploma col quale coluigiunse a sorprendere 1 altrui buona fede non 6 checomplice della frode: colui che in esecuziune diprecedente promessa fattane al ladro converti indenaro le cose rubate non t? che complice del furto,n6 quello pu dirsi autore di frode n6 questo a z c t o ~di furto . Ma chi fabbric la falsa moneta che altriposcia venne a convertire nella vera non mera-

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    iiieiitc! coiliplice dello spenclitore; nE: questo E: iiieiAo1:oinplice di quello: am l~ ed ue ono au tor i di un reatoprincipale di per si? stante ? ambedue azcto?*idi falsoiluinninrio. Questo feiioineiio tiene alla indole socialedel reato, ed k coniuiie ad altri delitti sociali, mauel presente e pit pronunziato che in altri.

    1Ialgrwdo l' oclio che s i ehbe grandissimo controil flso nurnmario ammise per0 sempre la praticaelle aiiche in questo delitto il complice di compliciiiiiaeiirotn si punissc meno (1) del]' autore principalequaiit,riiiyue si applicasse pena ugu ale al partecipepei' coinplicitA cooperativa (2). Si mantennero per61 principii iiiiniorali inferiti dal titolo di maest idella inipuniI8 accordata ai complici delatori (3).

    (1) IV e r n h e r p a r s 9, lovt. 2, observ. 201 - , a r p z O-v i o praxis gzruss t . 42: et ib i B o e h m e r o ohserv. ti.

    (2) Rcsponscc Twbiilgrnsin uol. (i, respons. 84, n. 172.(5) Fra le iiolle specialitli che lo interesse dei Governi

    iiiti*odusse in yueslo reato vi furono pur quelle clie lo aocu-suto re non riuscito alla p rova noli inco rresse la pena dellacalunnia, e che il socio del delitto quando se n e fosse fattoilelalore riridasse ininlune da pena; regole eccezionali che siiii~irilerilleronella veccliia pralica; C a l l a n o trcrclntzcsti?irtlis cup . 28, n. 57.

    Non pu0 peraltro passa rsi sotto s ilenzio nello ar-goiiiento della compliciti come fosse il falso num-iiiario un0 di quei dclitti nei quali le antiche tiran-

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    nidi elevarono a rcato la ~ro?z -ic-elctluio.r2cl ) tro~:tncloin questa, con esorbitante rigore, una ~ I I - ~ S ) L H Z ~ O I Z @di coizcot~.soli ?;olofzih tutto fantastico. Fu un err oredelle antiche scuole quello di distingriere una classedi malefizi col nome cli eccottzrati per significareche per tali fatti a cagione di un odio speciale do-vevano tacere le regole ordinarie di giustizia, e fratante eccezioni vi era pur quella c11e severaincntesi punisse chi non se ne faceva delatore. Poco vivuole a comprendere che fra questi titoli di reati&&?*a legem cloveva stare alla cima la lesa macsti:e che tenendosi allora il falso nummario corne unaoffesa ai diritti maiestatici ne veniva spontaneo ilcastigo della non rivelazione. Ma lo interesse clellic.finanza fece sopravvivere questa ultima applicazione:al naufragio del titolo di ma est& : e nel codice penaled i Prancia'del '1510 videsi riprodotta all' art . 136;vi volle la rivoluzione del 1830 perchb quell' articolofosse cancellato. La scienza non esita a riprovaretu tte le eccezionalitA en~p iri che, erche non puG cs-servi r agione (li utilit che autorizzi la violazione delgiusto, ed in questo anatema generale con~prendeanche la esosa regola che la piet od il ribrezzo pelquale l'uomo onesto si trattiene dal farsi delatoresi converta in delitto. Anche la scienza odierna ri-spetta quella elle in addietro parve una eccezione,ci06 la punibilita del falso nummario coinmessa al-l' estero, pcrchb in ci6 noli vede che una regola ge-nerale, ma non ammette alle regofe generali ecce-zioni per la cosidetta odiosz'lii sp ec k b di un delitto.(1)Si disse ancora doversi punire chi non avevi\ iriipe-

    dito il falso numrnario potendo inipeclirlo: C a t a l a n o trtr-

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    ctatus criminalis p n g . 229, n. 72. Vedasi C e ni a n i de j iwrcriniitiali vol. 2 , s . 5 , pag. 9%- n g a u de falso tittvtnzu-rio S. 50, e; 51; e Vo i s i n de la catnplicit pag. 159, et1 60 -V an L e u w e n censurn forensis pa rs 1 , lib. 5 , c u p .2, n. S. La benignit dei pratici portb peraltro nnclie qui laopera sua, e distinse il caso della fabbrica di false monetecostituita con destinazione duratura (nel qual caso mantenne1' obbligo della rivelazione) e moneta falsificata per una voliatanto accidentalmente da qualcuno, nel q ual caso respinse lacriminosit del silenzio. Questa applicazione si rannoda corila distinzione generale fra reticenza intorno a delitto da com-metlersi e reticenza intorno a delitto gi consumato, distin-zione da me altr e volte nota ta. Ma non fa meraviglia che lascienza ed il silenzio si elevassero a delitto dove gl' Imperaloriavevano voluto si punisse ancora chi era ignorante del f;itto!

    E pero notabile la indole anfibia che assume inquesto reato lo spendimento doloso, il quale ora sipunisce come fatto di per s stante ed ora si con-sidera congiuntamente al concetto della complicitnella fabbricazione ; secondoche risulta o no chelo spenditore agisse con precedente concerto (1)colfabbricatore.

    (1) comu ne fra i pratici la distinzione nella pena fraspenditore senza concerto e spenditore con concerto col fab-bricatore: E n g a u elententct jztris crin~inalis . 532 - v i dQui numinos falsos dolo rnnlo expetzdit, vel fustiyatzrs re-legalur, ve1 capile trunccttur, proilt hoc feci[ a b s g t s e socie-tcttc i)lil(& U ~ tz praevifi.

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    Ma qual a il concerto che qu i si preved e? A di-ritto costituendo parrebbe doversi distinguere. Lospenditore puO essere socio del fabbricatore ; nellaspeculazione crirninosa mentre l' altro ha la inge-renza di fabbricare aver e esso lo incarico della emis-sione della mone ta: e questo sarebbe il vero con-certo che presenterebbe la situazione di maggioregravita. PRO invece lo spenditore esse re accedntouna cice tantum al fabbricatore, ed avere compe-rato da lui a minor prezzo la moneta gi fabbricata.6 evidente che questa seconda ipotesi presenta unaminore gravit di quella elle incontrasi nella prim anella quale lo spenditore viene contemporanea-mente ad essere autove della emissione e causamorale della fabbricazione. Anzi B o e h m e r o (me-dit. in C. C. C. art. 1211,S. 9 ) osserv doversi di-stinguere fra coloro che collaborano col fabbricanteservitii caussa e hanno un tanto la giornata, e coloroche sono a parte del lucro della fabbricazione e varisoci del fabbrican te. Queste distinzioni nel punto divista scientifico sono doverosamente apprezzabili.Ma quando un diritto costituito ha contem plato ilcaso di chi spende la falsa moneta di concerto colfabbricatore avr esso inteso parlare della primaipotesi soltanto, ciob del concerto vero e proprio;oppure avr voluto parificare a quello anche il con-certo nato li per l dopo la fabbricazione tra il fab-bricante che vende il sacco della moneta falsa e lospeculatore che la compra per quindi smerciarla?Una tale difficolt dovrebbe sciogliersi secondo lanecessit logica. Se il diritto positivo ha coiitsmplato

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    bpeuialuiente il caso d i chi scientemcnte compra~iloiieta ~tlsa er farne sniercio, il dubbio f sciolto11:llla le ttera della legge. RIa se il giusc positivo rionha una sede apposita dove cunteml~licinesto caso,t.1 soltanto ha una disposizione g enerale contro losilicrciatore con co?2ceiito,non potendosi ammetterela impunitk dell' altro caso, n credere che il com-plxtore sciente sia parificato a cili ricevette la mo-neta per buona, sara logica necessita conclnclere checon la hrmula di cotzcetnto col fccbbricccZot*e cluellalegge volle adeguare il concerto ccgztef*io~~ella fab-Ijricazione ( e cosi cnz~sativodella medesima) ed ilconcerto lmsteriore alla medesima : ossia il concertoccd fa7,~~icu~zclz~~~zd il concerto c~d mzdeszcZu~?z.Ci6~ ~ o r t e r e b l ~ ed una iniqua clistribuzione di pene; t:percib ottimamente il codice Toscano contemplsepuralainente lo spendimento con concerto prece-dente alla fabbricazione nell' ar t. 231 ; e scparata-inente nell'art. 234 lo spendimento consumato otentato anche per conto dello stesso fabbricatore,11i:;i per un accordo posZmliore alla fabbricazione; eqiustaiilente dett differentissime pene per le diverseipotcsi, 17nlutmdo come doveva la cronologia de-concerto. 5. 3622.

    ltelativarnente al Zentalivo si leggono due diverseregole dettate nel falso nummario che ambeclue sonointisatte. L' una i., quella che la fmbO?~icwzio.lzee la.Lltt~~odzaionei Salsa moneta non siano che un te%-babho, e il delitto si perfezioni soltanto con lo spen-diriiento. I,' altra ? quella che il tentativo di falso~luinnlariodebba punirsi alla pari del delitto con-

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    - 01 -sumato. Forse i1 secondo errore non fu che unaconseguenza de l primo (1).(1) La discordia delle opinioni sul momento consurrtalirc~

    del falso nurriniario tIJtti1 consequenziale alla diversiii delconcetlo che ci tiene coiile de term inant e del suo oggettivo.Cerc~ i idoquesto nel danno privato e assomigliando ICi Pulsamoneta al furto non si ha la consunirizione ch.e riello spen-dimento. Trovatolo nel dirillo iiniversulc, bisogna dir consii-nialo il malefizio con la sola abnicione o contr,iiri~zione,pe ri l dann o poteiiziritc della circolazione futura (li una riiorietir;idulterin~i G u l I ;i n i f istitziaiorzd d i d i r i l [ o ci' iri i i~inleZIO/.2, prtg. 210) ravv is iin sr ni pl ic e cona lo nella Snlibricc!-zioiie c~~iiintunqiiPoiiipleln: P o gg i f i le~r?enln iO. 4 , r n p . h ,S. 67 ) insegn che era delitto consumato: Ca r m ig n a ii I ,nel testo delle sue institutn $. 1196, In disse rin eoniito: maposcia nelle suc ces ~iv c edizioni v i aggiunse una nola oveconcord che re melius pevpcnsn fosse un delillo perfelio.A nc he B e r n e r ( l c l~rbnch5, edit. Leipziq l I 1, p q . 525)ritiene come pi vera la opinione che il falso niirrimario siconsumi con la sola fabbricazio ne od altenizionc. Abbiasi pr ral t ro presente ai~ cl ie u i cl ie se \; i fitlbriciiziorie c~iiiip lcta i i t idelitlo perfe tto essa ariiiiiette il suo tentativo nella ipoiesi di i i i i i lf~ibbricaaio~icntcrrolln per CiiiiSo cuszccrle prirna del perfczio-naiiiento della riionrta. .jifhtln ipotesi nstrattanientehindubit:ita.In pratica per polrh diire occasione n gravi perplessi18 nel dr-terminare - . " SP la f:ibbricaziono si a stata sospesa pcr pen-timento - ." e fosse nella intenzione dello ;igente (li tireo no qualche allro lavoro su quella moneta. A sp~ncliriif~ritrtnoi1 ancora avve nulo si sottopongono le monete ~ ier qui sitc ilgiudizio dei periti. Essi tro van o la imita zione ulellil rnonct:isince ra, ma av'crertono che i n quel la spe cie vi tiIiiiici1 nel cir-colo o in una delle sue facc e un;i si$ii o uii segn o qu al ri ~i qu eche uno dei distin tivi della riioricta vera . Sr si ritiene clieil fabbricatore avesse intenzioricl di riietlere i n circolo ];i iil(1-neta cos iriconipleta bisogna puriirlo cnnie reo d falso roik-