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Proposte per l’introduzione di elementi di semplificazione amministrativa nell’ambito della legislazione regionale Torino, 4 novembre 2014

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Proposte per l’introduzione di elementi

di semplificazione amministrativa

nell’ambito della legislazione regionale

Torino, 4 novembre 2014

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INDICE

PROPOSTE GENERALI DI SEMPLIFICAZIONE .......................................... 5

PROPOSTE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE ......................................... 8

- TRASPORTO VIAGGIATORI .......................................................... 8

- MERCATO DEL LAVORO .............................................................. 9

- AMBIENTE ................................................................................ 10

- URBANISTICA E EDILIZIA ........................................................... 13

- FINANZIAMENTI E INCENTIVI .................................................... 15

ALLEGATO

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PROPOSTE GENERALI DI SEMPLIFICAZIONE

INFORMAZIONE

Si propone che venga inserito nel sito della Regione Piemonte una sezione informativa espressamente dedicata alle imprese, accessibile possibilmente dalla home page, dove le aziende possano trovare direttamente informazioni sugli adempimenti da effettuare quando si avvia un’attività, sull’accesso al credito, sulle opportunità in materia di formazione, sulle politiche attive del lavoro, etc. (come fatto ad esempio dalla Regione Lombardia). DOCUMENTAZIONE

Si richiede che le aziende già censite presso il Registro delle imprese, per quanto riguarda gli adempimenti verso la Regione Piemonte, possano interfacciarsi con la Regione stessa producendo unicamente un codice, un numero di iscrizione o quanto eventualmente necessario senza dover replicare, ad ogni pratica, i propri dati identificativi.

CONTROLLI

L’art. 25 del D.Lgs. 14/3/2013 n° 33 (che ha sostituito il comma 2 dell’art. 14 del D.L.

5/2012) fa riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese, secondo i quali è dovere di tutte “le pubbliche amministrazioni” di pubblicare “in modo

dettagliato e facilmente comprensibile, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

1) l’elenco delle tipologie di controlli a cui sono assoggettate le imprese ...... indicando criteri e modalità di svolgimento;

2) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetti delle attività di controllo che le

imprese sono tenute a rispettare ......” Si ritiene che tale strumento sia di fondamentale utilità per permettere alle imprese perché abbiano una conoscenza “dettagliata e comprensibile” degli adempimenti a cui sono

soggette, sia a livello regionale, che da parte degli enti sotto il diretto controllo o il coordinamento della Regione stessa, sia funzionalmente che gerarchicamente (es. Provincia, ARPA, ASL, etc.).

L’art. 14 al comma 5 prevede un adeguamento dei controlli ai principi generali e criteri direttivi da parte delle Regioni. In attuazione di questa previsione è stata approvata, in Conferenza Unificata, l’Intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 che contiene una serie di principi di cui si auspica l’acquisizione e l’applicazione a livello regionale.

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Tra questi principi, si citano:

- controlli mirati più agli adempimenti sostanziali che a quelli formali; - controlli programmati in funzione della proporzionalità del rischio (probabilità e

rilevanza); - approccio collaborativo del personale ispettivo.

Tra gli strumenti più rilevanti indicati dall’Intesa per attuare i principi su indicati, si riportano:

- lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (vedi sopra); - risposte alle richieste delle imprese e pubblicazione delle FAQ; - indicazione preventiva (per quanto possibile) dei tempi e delle modalità di controllo; - meccanismi di promozione della conformità, ad esempio attraverso lo strumento della

diffida amministrativa.

L’Intesa non dà alcuna indicazione applicativa al principio previsto da art. 14, comma 4, lett. d) che recita: “razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli

sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni dei sistemi di gestione per la

qualità ISO o altra appropriata certificazione ......”.

Tale principio, invece, dovrebbe trovare pratica attuazione, tramite precise direttive regionali, nella fase di programmazione dell’attività ispettiva e nella fase di raccolta di

documenti durante l’iter di autorizzazione. La “ratio” della legge infatti è quella di assegnare “maggior credibilità” alle imprese certificate (e quindi già controllate) e di esimerle, in parte

o “in toto”, da altri controlli.

DIFFIDA AMMINISTRATIVA AD ADEMPIERE

L’istituto della Diffida Amministrativa, applicabile a tutte le inadempienze che prevedono una sanzione amministrativa, consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore a sanare

l’inottemperanza in un tempo prestabilito.

Nel caso di adempimento, non si procede ad alcun addebito; viceversa, si procede alla contestazione della violazione e alla relativa sanzione.

Questo istituto, raccomandato dall’Intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, è già stato reso operativo dalla Regione Emilia Romagna con L.R. 4/2013.

Si ritiene che rendere operativo tale strumento anche in Piemonte rappresenterebbe sicuramente un vantaggio per la P.A. e per le imprese, fatto pienamente salvo il principio di legge.

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ZONE A BUROCRAZIA ZERO (ZBZ)

Si promuove la possibilità di poter definire il territorio del Canavese “Zona a burocrazia

zero” così come previsto dalla normativa vigente. Tale percorso, che prende spunto da esigenze manifestate dalle imprese, è già stato condiviso con la Regione Piemonte e con i suoi vertici istituzionali e tecnici - come si evince dal testo del Protocollo allegato che è stato deliberato da tutti gli Enti coinvolti alla fine del 2013.

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PROPOSTE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

TRASPORTO VAGGIATORI

Oggetto della semplificazione: Autorizzazione per impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato

Norma di riferimento: L.R. n. 14 del 31/05/2004 (come modificata dall’art. 40 della L.R.

n.9 del 23/04/2007)

Criticità nell’applicazione dell’attuale normativa: La normativa prevede che per l’esercizio

degli impianti di distribuzione carburanti, di tipo stradale, lacuale e ad uso privato, venga rilasciata un’autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico

della Regione e delle condizioni tecniche previste (collaudo, perizie, autocertificazioni).

L’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, tipicamente disponibile presso aree di deposito di imprese che si occupano di servizi di logistica o di servizi trasporto viaggiatori, è stato espressamente definito nell’art. 3 comma 5 della L.R.

14/2004. La formulazione originaria della norma definiva tale impianto “un autonomo

complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione

di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il

rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione

delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini.”

Attraverso tale definizione si limitava l’utilizzo dell’impianto di distribuzione ad uso privato al solo rifornimento di mezzi di proprietà del titolare dell’autorizzazione, escludendo il rifornimento di mezzi di proprietà di imprese diverse.

L’art. 40 della L.R. 9/2007 ha successivamente integrato l’art.3 comma 5 per chiarire in quali condizioni tale impianto possa essere utilizzato anche per il rifornimento di mezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione, specificando che l’impianto

“può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal

titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare e i soggetti utilizzatori facciano parte

di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo

gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti

dall’articolo 2359 del codice civile.”

Nonostante le integrazioni della L.R. 9/2007, la maggior parte delle autorizzazioni comunali di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato sul territorio regionale, riferendosi a realtà esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2004, prevedono espressamente il divieto di cessione di carburanti a società diverse dal titolare

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dell’autorizzazione, senza le distinzioni introdotte successivamente dalla Legge regionale del 2007.

Proposta di semplificazione

Ø Si propone pertanto di modificare la L.R. 14/2004 come segue:

- Aggiungere al comma 5 dell’articolo 3 le seguenti parole: “senza che

necessariamente il titolare dell’autorizzazione sia il Consorzio, l’Associazione di

imprese o la Società controllante.”

- Inserire nelle disposizioni transitorie, di cui all’art. 15, il seguente comma: “Agli

impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, autorizzati dal comune ai

sensi del presente provvedimento, è comunque consentito il rifornimento di mezzi

di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione se vengono

rispettate le condizioni dell’articolo 3 comma 5, anche se non espressamente

richiamate nel provvedimento di autorizzazione comunale.”

MERCATO DEL LAVORO

Proposta di semplificazione

Ø È necessario superare la mancanza di coordinamento tra i soggetti pubblici aventi competenze in materia, senza creare ulteriori soggetti ma razionalizzando e unificando quelli esistenti. Questo processo servirebbe a migliorare la progettazione degli interventi, secondo una logica di efficacia e di premialità, prevedendo il rimborso dei servizi di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta in base al “risultato occupazionale” e non solo “a processo”.

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AMBIENTE

Assieme ad una approfondita azione di semplificazione, di snellimento burocratico e di razionalizzazione del quadro normativo, si ritiene fondamentale procedere a dare piena attuazione ai principi europei, nazionali e regionali del Business Impact Assessment, volti a potenziare la valutazione ex-ante dei costi economici ed amministrativi che rischiano di essere posti ulteriormente a carico delle imprese dalla nuova normativa, nel corso della sua definizione.

Inoltre è fondamentale un maggiore ruolo di indirizzo e coordinamento da parte della Regione Piemonte, che dia alle Autorità responsabili dei procedimenti amministrativi e dei controlli istruzioni operative inerenti l’applicazione della normativa regionale e statale,

univoche e non passibili di interpretazioni differenti da parte dei diversi Enti territorialmente competenti.

1) Oggetto della semplificazione: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Norma di riferimento: D.P.R. 59/2013.

Criticità nell’applicazione dell’attuale normativa: Nonostante gli intendimenti ambiziosi della norma, nella pratica vengono accorpati nell’AUA solo due provvedimenti autorizzatori: quelli relativi alle emissioni in atmosfera e quelli relativi agli scarichi idrici.

Proposta di semplificazione

Ø Poiché la norma ha concesso alle Regioni la facoltà di includere nell’AUA altri atti

autorizzativi, si propone l’inserimento dell’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti

presso il produttore degli stessi, necessaria qualora non possano essere rispettati i criteri del cosiddetto deposito temporaneo. Numerose aziende manifatturiere, infatti, trovano difficoltà ad avviare a smaltimento o a recupero rifiuti speciali prodotti in piccole quantità, col rischio di superare i termini temporali del deposito temporaneo, evento questo che comporta pesanti conseguenze penali pur in assenza di qualsivoglia danno o rischio per l’ambiente.

Perché questa possa rappresentare una vera semplificazione occorre definire un percorso istruttorio particolarmente snello e una minima richiesta di documentazione, considerato che il produttore dei rifiuti non effettua alcun trattamento degli stessi ma si limita a stoccarli in attesa del conferimento.

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2) Oggetto della semplificazione: SUAP

Criticità nell’applicazione dell’attuale normativa: Sebbene la normativa introduca un principio di semplificazione importante, permangono forti criticità nella sua concreta attuazione.

Il problema principale che le imprese si trovano attualmente ad affrontare è dato dal fatto che i tempi amministrativi di rilascio degli atti richiesti da parte dei SUAP stanno crescendo in modo significativo. Tale problema è connesso in parte al malfunzionamento dei SUAP, in parte al fatto che alcuni SUAP hanno deciso di operare come autorità competenti aggiuntive, svolgendo loro stessi istruttorie su aspetti quali quelli urbanistici.

Analogamente si evidenzia la mancanza di coordinamento tesa a uniformare i comportamenti dei SUAP e delle Province sul territorio regionale. Ad esempio vi sono crescenti problemi di coordinamento tra i procedimenti dell’AUA, la classificazione

delle imprese come attività insalubri e le norme dei Piani Regolatori.

Inoltre, circa un terzo dei comuni piemontesi ha affidato il compito di organizzare i SUAP a Unioncamere che, in assenza di modulistica statale o regionale, impone una sua modulistica che spesso le Province non accettano, creando problemi e perdite di tempo alle imprese.

Anche se la questione dovesse presentarsi complessa sul piano giuridico, è comunque necessario che la Regione utilizzi tutti i poteri di cui dispone per cercare di superare una situazione che danneggia soprattutto le imprese ancora in grado di investire e innovare.

Proposte di semplificazione

Ø creazione di un’interfaccia web che consenta alle imprese di predisporre le

domande di AUA con un formato unico in tutta la Regione e che eviti che i SUAP diventino colli di bottiglia per i procedimenti; questo permetterebbe di uniformare e standardizzare le procedure e le prassi operative richieste dai soggetti preposti (SUAP, CCIAA, P.A., ecc) in tutto il territorio regionale;

Ø predisposizione da parte della Regione di una modulistica unica che, in assenza di quella nazionale, consenta di superare l’attuale frammentazione che vede ciascuna Provincia operare in modo indipendente;

Ø azione di coordinamento permanente tra SUAP e Autorità competenti per assicurare omogeneità di comportamenti e per risolvere in tempi rapidi dubbi e casi anomali;

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Ø facoltà (e non obbligo) di avvalersi dei SUAP, in particolare quando l’Autorità

competente è unica;

Ø coordinamento delle diverse Autorizzazioni Uniche (A.U.A; A.U. ex art 208 Dlgs 152/06, A.U. ex art 12 Dlgs 387/2003, V.I.A., ecc) e del modus operandi da seguire in caso di scadenze diverse dei singoli provvedimenti specie nel caso in cui siano presenti più autorizzazioni uniche in capo allo stesso soggetto giuridico.

3) Oggetto della semplificazione: Autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera

Norma di riferimento: Art. 272, comma 2, DLgs 152/2006.

Criticità nell’applicazione dell’attuale normativa: Le autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs, 152/2006, rappresentano lo

strumento di semplificazione più efficace finora adottato in materia di emissioni in atmosfera, che merita pertanto di essere ulteriormente esteso. Tale attività è in capo alla Regione che, dopo aver emanato alcuni provvedimenti importanti negli anni ’90,

ha di fatto interrotto tale attività, lasciando non coperti settori importanti come quello alimentare e dell’elettronica. Recentemente lo Stato è intervenuto per supplire alle

carenze regionali, ma solo su attività con soglie di produzione molto basse, proprie dell’artigianato e non dell’industria.

Proposta di semplificazione

Ø Si propone che la Regione riavvii la definizione di nuovi provvedimenti, attraverso nuove istruttorie con la collaborazione delle associazioni d’impresa

interessate, o anche per imitazione, ove appropriato, di quanto fatto da altre Regioni.

4) Altre proposte di semplificazione su tematiche ambientali:

Si ritiene inoltre che, al fine di stimolare le autorità competenti per le tematiche ambientali a migliorare le proprie prestazioni, sarebbe utile una pubblicazione annuale in rete dei dati relativi al numero dei procedimenti autorizzatori conclusi e/o avviati e i tempi medi di conclusione. Tale operazione consentirebbe agli utenti di formulare previsioni sui tempi di attesa e alle P.A. di effettuare confronti e di individuare criticità (es. un possibile modello al riguardo è dato dalla Provincia di Torino, che pubblica sul proprio sito web le statistiche sulle Autorizzazioni Integrate Ambientali a partire dal 2004.)

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URBANISTICA E EDILIZIA

Norma di riferimento: l’art. 37 (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività –SCIA - e Silenzio Assenso) del DDL regionale 367, al comma 1) il quale recita che “entro un anno dall’entrata

in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede, con regolamento, …. Omissis,

a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli artt. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (Silenzio assenso) della L. 7.08.1990,

n.241” (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Proposte di semplificazione

Si precisa che, poiché la S.C.I.A. non si riferisce alle sole pratiche edilizie ma ricomprende numerosi e diversi atti amministrativi, puntuali considerazioni saranno svolte in occasione dell’emanazione dello specifico Regolamento previsto dalla normativa in elaborazione.

Ø Istituzione di uno Sportello unico per i piani esecutivi comprensivi di V.A.S.: risulterebbe utile prevedere l’istituzione di un punto unico di contatto che abbia il compito di assistere, accompagnare e confrontarsi con l’operatore economico (o con il

professionista di riferimento) interessato ad avviare interventi sull’area di interesse;

Ø Istruttoria preliminare sul progetto edilizio: la molteplicità delle norme che vengono emanate in materia edilizia suggerisce la creazione di apposito ufficio volto a risolvere eventuali problemi normativi correlati al progetto ipotizzato;

Ø Bonifiche: le aree già interessate da siti produttivi ed oggetto di interventi di edilizia sostitutiva devono essere oggetto di specifici studi ed indagini sulla qualità del terreno (caratterizzazione del sito) propedeutici ad una eventuale bonifica. Si suggerisce che tali oneri non ricadano sull’utilizzatore finale ma siano stralciati in tutto o in parte da quelli di urbanizzazione. In questo modo si agevolerebbe la bonifica del terreno con beneficio della popolazione locale e, contemporaneamente, si ridurrebbero i costi a carico degli operatori economici e degli utilizzatori finali;

Ø Contributo di costruzione: in considerazione della crisi economica che permane da diversi anni, si suggerisce per un periodo medio (5-10 anni) di non aumentare tali oneri nonché di rateizzarne l’importo, dando così attuazione all’art. 16 del D.P.R. 380/2001

e s.m.i.;

Ø Interventi edilizi di risparmio energetico: si tratta di interventi di interesse generale che si riferiscono al patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione che risultano alquanto onerosi. Si dovrebbero avviare azioni di sostegno e di incentivazione anche con l’assegnazione di premialità (riduzione degli OO.UU, aumento della volumetria

edificabile, ecc.) considerato che il beneficio fiscale previsto dalla normativa nazionale è stato prorogato fino a fine 2014;

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Ø Interventi di demolizione e successiva ricostruzione: ad oggi tali oneri ricadono sull’utilizzatore finale. Anche in questo caso, poiché gli interventi mirano a riqualificare

una zona urbana e non vanno ad occupare nuovo territorio, dovrebbero essere oggetto di una qualche premialità (ad esempio i costi sostenuti dall’operatore per la demolizione

potrebbero essere detratti dal contributo di costruzione);

Ø Progetto impianti: attualmente con l’istanza del Permesso di Costruire (o altro titolo

abilitativo equivalente), il professionista deve presentare il progetto comprensivo di quello degli impianti. Tuttavia, dal momento che il progetto autorizzato difficilmente coincide con quello realizzato (varianti richieste dall’impresa nel corso dei lavori, dagli

utilizzatori/acquirenti delle unità immobiliare, ecc.) si propone il deposito del progetto edilizio a fine lavori, “as built”, con il progetto degli impianti realizzati e le relative certificazioni;

Ø MUDE Piemonte e tracciabilità del progetto depositato: risulta necessario semplificare la procedura informatica prevista dal MUDE Piemonte e, al fine di evitare eventuali stalli procedurali, si propone che all’interno del MUDE Piemonte siano acquisibili, in via informatica, le informazioni relative al percorso autorizzativo. In tale modo si consentirebbe al professionista di venire immediatamente a conoscenza di eventuali integrazioni o modifiche che si rendano necessarie, senza tuttavia bloccare il procedimento.

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15 Stampato su carta

FINANZIAMENTI E INCENTIVI

Criticità nell’applicazione dell’attuale normativa: Risultano per le imprese eccessivamente gravosi gli attuali obblighi di rendicontazione documentale completa, per tutte le attività e i costi relativi ai vari tipi di progetto finanziati.

Proposta di semplificazione

Ø Fare dello strumento delle dichiarazioni di responsabilità prevista dalla normativa di riferimento (ex. L.231/2001) l'elemento chiave di tutti i meccanismi di rendicontazione.

Altre proposte di semplificazione in tema di agevolazioni:

Ø Il lavoro della “Task Force sburocratizzazione” prevista dal Piano straordinario per

l'occupazione - Asse III Semplificazione, allo scopo di semplificare i bandi e le procedure di accesso da parte degli utenti, ha condotto alla redazione di Linee Guida sul tema per le Direzioni Regionali "Attività Produttive" e "Innovazione, Ricerca ed Università". Tale lavoro costituisce certamente una best practice e un modello che è opportuno replicare ed estendere alle altre Direzioni regionali, anche in vista della prossima programmazione dei Fondi Strutturali e per tutte le misure di finanziamento.

Si ritiene inoltre di fondamentale importanza che le future Linee Guida vadano integrate con dei riferimenti alla programmazione (almeno sui base annuale) delle scadenze di aperture dei bandi, al fine di aiutare le imprese in fase di programmazione dei propri investimenti, che potrebbero essere effettuati in corrispondenza delle aperture dei bandi specifici.

Ø Infine, con riferimento al tema delle fidejussioni, è opportuno che possano essere rilasciate da una banca, da una compagnia di assicurazione, da un Confidi “ex- 107” vigilato Banca d’Italia. Altresì sarebbe necessario predisporre un testo uniforme

tra i vari enti pubblici e condiviso con gli stessi operatori per evitare che alcune clausole rendano di fatto non rilasciabili tali fideiussioni.

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Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione

Ministero dello Sviluppo

Economico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

E

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TORINO

E

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE

E

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA

E

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI CHIVASSO

E

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI CIRIE’

E

IL SINDACO DEL COMUNE DI CUORGNE’

E

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI IVREA

ALLEGATO

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STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Analisi del contesto del Canavese in cui avviare la sperimentazione

Il territorio del "Canavese", collocato nella parte nord della provincia di Torino ha in Ivrea il suo

centro principale e costituisce ambito di operatività per gli Sportelli Unici coinvolti nella presente

sperimentazione.

Si tratta di una zona del Piemonte che in questo nuovo secolo ha attraversato una delle

trasformazioni più rapide, drammatiche e rilevanti che si siano registrate in Europa: si tratta di un

fenomeno già verificatosi in altre aree e riconducibile alla riduzione o alla scomparsa dell’industria

motrice.

Quello che colpisce in particolare in questa area è la rapidità del cambiamento avvenuto; basti

pensare a quanto è successo in 36 mesi negli anni 2000-2002 con riferimento al Gruppo Olivetti;

uno dei primi Gruppi europei nel settore delle macchine per ufficio e dell’informatica e che vantava

ancora circa 12.000 dipendenti nel territorio, ha iniziato a cedere man mano all’esterno la quasi

totalità delle proprie attività, riducendo il proprio personale a poco più di 1.000 occupati: oggi, poi,

le forze lavoro in quella ragione sociale sono qualche centinaio.

Le Imprese, spesso di carattere multinazionale, che avevano acquisito tali rami dell’Azienda

Olivetti hanno, poi, in alcuni casi vissuto progressive e devastanti crisi, procedendo a trasferimenti

dal territorio e drammatiche riduzioni di personale, arrivando a volte a clamorosi fallimenti, come

per il Gruppo Agile-Eutelia.

Allargando lo sguardo al Canavese nel suo complesso (sub-aree eporediese, calusiese, chivassese e

canavese occidentale) verifichiamo che i settori produttivi che continuano a caratterizzare l’area da

qualche decennio sono l’elettronico-informatico, lo stampaggio a caldo acciaio e meccanica per

auto, ma in un quadro di progressivo e soprattutto ininterrotto declino industriale in termini di

numero di addetti, di prospettive future, di crisi di attrattività complessiva del territorio.

A Caluso la ex General Electric, poi ex Olivetti, poi ex Honeywell, poi ancora ex Bull e infine

Compuprint ha oggi chiuso gli stabilimenti, con alcune centinaia di posti di lavoro via via

scomparsi.

A Chivasso i tentativi di reindustrializzazione, soprattutto nell’area ex Lancia, di imprese per lo più

nella sub-fornitura automotive sono riusciti solo parzialmente a raggiungere risultati soddisfacenti.

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Nel Canavese Occidentale (l’area ad ovest tra Castellamonte, Cuorgnè, Rivarolo, Ciriè) lo

Stampaggio a Caldo Acciaio e la produzione di Parti per auto restano i settori ancora prevalenti e le

Aziende hanno seguito tutte le evoluzioni produttive ed economiche del Gruppo FIAT; oggi, però,

si trovano ad affrontare un comparto automotive sempre più in difficoltà sul mercato europeo e che

vede come unica prospettiva di sopravvivenza lo sviluppo dei mercati asiatici e dell’America

Latina.

In sostanza, in poco più di 10 anni il Canavese ha perso la propria Impresa Leader, ha visto

scomparire alcune delle Aziende medie che la caratterizzavano e sta registrando un comparto

meccanico in forte difficoltà, a seguito dell’attuale crisi della manifattura.

Le eccellenze produttive appaiono concentrate principalmente intorno a tre nuclei di PMI:

• il sistema dell’informatica, dell’elettronica e della meccatronica nell'Eporediese;

• il sistema dello stampaggio a caldo e parti per auto nel Canavese Occidentale;

• Il sistema dell’automotive.

Il Canavese (130 comuni per circa 270.000 abitanti) non è rimasto inerte di fronte al “grande

cambiamento” ed ha reagito a partire dalla fine degli anni ‘90: tale impegno è testimoniato

dall’esperienza del Patto Territoriale del Canavese (coordinato dalla Provincia di Torino), una delle

migliori esperienze in Italia di utilizzo delle risorse della Programmazione negoziata.

Nonostante il grande impegno del territorio (sia attori pubblici e organismi di rappresentanza che

operatori privati) per contrastare gli effetti della crisi, i dati della disoccupazione evidenziano una

drammatica crescita; il Flusso Totale di Disponibili al lavoro nei quattro Centri per l’Impiego di

riferimento per il Canavese (Ivrea, Cuorgné, Chivasso, Cirié) è aumentato del 21% nel confronto

2012/2011 e vede una ulteriore salita del 2,4% nel primo semestre 2013.

Gli Inserimenti lavorativi nello stesso ambito territoriale nell’anno 2012 sono stati effettuati per

l’84% a tempo determinato e solo per il 16% a tempo indeterminato e complessivamente calano

dell’8% rispetto al 2011. Le ore di Cassa Integrazione Ordinaria ed in deroga si mantengono

estremamente elevate nel periodo 2012/2013.

In questo quadro che si presenta da una parte drammatico per l’evidente situazione di declino

industriale pesante e prolungato del Canavese, ma in cui potrebbero emergere anche rilevanti

potenzialità di una risalita del contesto produttivo, diventa indispensabile adottare misure

straordinarie che creino un effetto “shock“ finalizzato al rilancio; tale azione positiva non può che

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partire delle Istituzioni Pubbliche e va indirizzata alla reindustrializzazione del territorio in una

logica di “nuova manifattura” e di ICT diffuso, attraverso la messa a disposizione di condizioni

facilitatrici per l’avvio e l’attrazione di imprese, prima fra tutte quella della semplificazione

amministrativa che può ridurre i costi di insediamento.

Questo intervento, purché significativo e ben indirizzato, permetterebbe di non lasciare degradare in

modo irreversibile un’area che ha costituito uno dei vanti del “Made in Italy Tecnologico” e che

potenzialmente può tornare ad esserlo.

Il Canavese ha già dimostrato in passato di avere la capacità di gestire progetti complessi e di saper

reagire nel migliore dei modi ad un flusso di investimenti pubblici significativi e ben finalizzati.

Oltre all’esperienza del Patto Territoriale già segnalata, va citato Bioindustry Park “Silvano

Fumero”, con sede a Colleretto Giacosa ed operante nelle Scienze della vita; si tratta di uno dei più

significativi Parchi Scientifici e Tecnologici italiani e uno dei migliori esempi di utilizzo degli

investimenti dei Fondi Strutturali nonché la testimonianza di come l’alleanza fra pubblico e privato

sia alla base del rilancio economico di un territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (di

seguito decreto-legge);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e

la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di

seguito articolo 38);

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa

ai servizi nel mercato interno” (di seguito Direttiva Servizi);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (di

seguito SUAP) ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (di seguito Regolamento);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, “ Regolamento recante i

requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto interministeriale 10 novembre 2011 “Misure per l’attuazione dello sportello unico

per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, “ Codice dell’amministrazione digitale”;

CONSIDERATO CHE

L’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 prevede:

- al comma 1 che le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA),

i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni

competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare

convenzioni, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e per lo

Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, per

attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le

iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria,

anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti

esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione

pubblica;

- al comma 2 la possibilità per il governo di emanare dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi

concernenti l’attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative anche mediante la

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6

previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con

modalità asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione

delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante

convenzioni fra ANCI, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno in

modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per

ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e

di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione

delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;

- al comma 3 che i decreti di cui al comma 2 sono adottati tenendo conto dei risultati della

sperimentazione di cui al comma 1 su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la

Semplificazione e dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla

richiesta;

- al comma 4 che con i regolamenti di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. l, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 sono altresì individuate le attività sottoposte

ad autorizzazione, a segnalazione certificata dì inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a

segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera

comunicazione e quelle del tutto libere;

- al comma 5 che le Regioni e le Province autonome di Trento e dì Bolzano nell'esercizio della loro

potestà normativa, possano disciplinare la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e

dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 e che a tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali

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statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.

59;

- al comma 6 che sono esclusi dall'ambito dì applicazione del presente articolo i servizi finanziari,

come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti

tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li

disciplinano;

CONSIDERATO CHE IL REGOLAMENTO

- individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad

oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e per quelli relativi alle azioni di

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o

trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha recepito la Direttiva Servizi, con l'esclusione degli

impianti e delle infrastrutture energetiche, delle attività connesse all'impiego di sorgenti di

radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, degli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti

radioattivi, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché delle

infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163:

- stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le

attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica,

al SUAP del comune competente per il territorio ed è il SUAP che provvede all'inoltro telematico

della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali

adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione e che è lo stesso SUAP ad assicurare

al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva;

- individua nel portale www.impresainungiorno.gov.it la funzione di raccordo tra le infrastrutture e

le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e

gli Enti interessati, rimettendo al medesimo portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi

informativi già realizzati e garantendo l'interoperabilità tra Amministrazioni.

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CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- l'ambito di competenza del SUAP in base al Regolamento si amplia notevolmente in quanto

devono necessariamente essere condotti alla sua competenza anche i procedimenti disciplinati dalla

Direttiva Servizi;

- l'adeguamento del SUAP alla nuova disciplina prevista dal Regolamento incide in modo

sostanziale sull'organizzazione complessiva del Comune con particolare riguardo ai seguenti

principali requisiti:

il SUAP è l'unico punto di contatto con l'interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in

tutte le fasi dei procedimenti inerenti l'attività di impresa, in qualsiasi settore sia essa

operante (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi);

tutti i contatti tra SUAP e il richiedente devono essere esclusivamente telematici;

il SUAP deve coordinare le fasi endo-procedimentali di competenza dei vari uffici e Enti

esterni nell'ambito del procedimento unico;

tutti i contatti tra il SUAP e gli altri uffici e amministrazioni interessate al procedimento

devono essere altrettanto telematici;

deve essere garantita la connessione telematica dei dati della cosiddetta "Comunica" che

l'impresa presenta presso il Registro Imprese della CCIAA ed il SUAP;

devono essere garantiti i tempi di conclusione dei procedimenti previsti dal Regolamento

per i procedimenti unici;

deve essere assicurata all'interessato la possibilità di pagare telematicamente tutti gli oneri

derivanti dai procedimenti unici (di competenza di tutti gli Enti ed uffici coinvolti);

- il SUAP, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto del 10 novembre 2011, gestisce a

regime i procedimenti in forma esclusivamente telematica secondo i requisiti tecnici previsti

nell'allegato al regolamento e in particolare:

predispone la strumentazione e gli assetti tecnologici necessari per l'inoltro telematico delle

istanze per i procedimenti unici da parte delle imprese e dei loro interlocutori (Associazioni

e professionisti );

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consente la possibilità attraverso il portale di effettuare i pagamenti on-line di tutte le spese

istruttorie per i procedimenti SUAP e le modalità (telematiche) per riversare le quote di

competenza ai diversi Enti ed uffici;

adegua i software e le procedure di protocollazione, fascicolazione e archiviazione per la

gestione dei procedimenti unici telematici del nuovo SUAP, nonché verifica ed adegua tutti

gli aspetti inerenti la PEC per garantire lo scambio di documentazione esclusivamente in

formato telematico con altri uffici del comune e con le altre PP.AA. che interagiscono nei

procedimenti;

adegua il software del SUAP per la gestione dei nuovi procedimenti e per la ricezione

tramite portale delle istanze telematiche: rivede altresì tutti i back-office degli altri uffici

comunali per consentire il dialogo con il software del SUAP e tutti i passaggi

procedimentali necessari;

integra i software di back-office e del SUAP con un nuovo sistema di protocollazione in

modo da poter dialogare con il portale;

verifica le compatibilità tecnologiche volte alla gestione e all' archiviazione delle istanze e

dei procedimenti telematici (capienza server, capacità e velocità di ricezione della

documentazione telematica) anche al fine di definire uno standard di riferimento;

verifica l'adeguatezza della strumentazione hardware degli uffici e prevede l'acquisizione

delle strumentazioni necessarie (PC, monitor più grandi, plotter per stampa, etc.);

rivede l'organizzazione degli uffici interessati in funzione di un assetto di gestione

necessariamente diverso da quello attuale basato sul cartaceo.

RILEVATO che il richiamato articolo 12 del decreto-legge introduce la possibilità di attivare

percorsi sperimentali volti alla semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, le

modificazioni e le attività delle imprese.

RILEVATO l'interesse dei Ministri competenti, della Regione Piemonte, della Camera di

Commercio di Torino, la quale partecipa direttamente a detta sperimentazione, degli Enti Locali

(Provincia, Comuni) e dei soggetti interessati al procedimento SUAP di adottare forme di

cooperazione volte a semplificare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle

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imprese che operano sul territorio nazionale e contribuire così a creare le condizioni per la piena

operatività, a regime, dei SUAP.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con deliberazione n. 14 – 2317 del 12 luglio 2011, la Giunta regionale del Piemonte ha stabilito di

istituire il Tavolo regionale di coordinamento in materia di Sportello Unico per le Attività

produttive coordinato dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, con il compito di

razionalizzare e semplificare i procedimenti regionali che transitano dallo Sportello unico,

riducendo i tempi e gli oneri amministrativi a carico degli imprenditori (delle imprese) e,

contestualmente, standardizzare la modulistica preordinata alle operazioni di avvio, trasformazione

e cessazione dell’ attività nelle loro diverse declinazioni;

- del Tavolo regionale di coordinamento fanno parte le Direzioni regionali interessate dal

procedimento unico, i rappresentanti designati dalle associazioni degli Enti locali e Unioncamere

Piemonte ed è aperto, inoltre, alla partecipazione delle Amministrazioni terze titolari di

endoprocedimenti;

- con la medesima deliberazione n. 14 – 2317 del 12 luglio 2011, la Giunta regionale ha riattivato il

gruppo tecnico (user group) con il compito di raccogliere le istanze di interesse regionale

provenienti dagli sportelli unici, di sperimentare gli strumenti informatici necessari per rispondere

alle esigenze di semplificazione e miglioramento nella gestione dei procedimenti anche in

ottemperanza ai nuovi obblighi normativi previsti dal DPR 160/2010, e di aggiornare il sito

istituzionale www.sistemapiemonte.it, curandone il collegamento con il sito istituzionale della

Regione Piemonte, formato da responsabili di SUAP, designati da Anci , e da funzionari e dirigenti

della Direzione Innovazione, ricerca ed università che lo coordina;

- con circolare 3/ASC/AMD/SRI del 19 marzo 2012 sono state dettate “Prime disposizioni di

attuazione in ambito regionale del DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il

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riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive”, ai sensi dell’art. 38,

comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133” al fine di fornire agli interessati alcune prime indicazioni operative per

agevolare l’applicazione del DPR 160/2010 sul territorio piemontese, in seguito alle sollecitazioni

ripetutamente pervenute dai diversi soggetti coinvolti nei procedimenti che transitano dal SUAP;

- nell’ambito del tavolo regionale di coordinamento è stato creato un tavolo tecnico con le Province

piemontesi che ha predisposto una bozza di accordo, da approvare dalle singole amministrazioni di

volta in volta coinvolte nel procedimento unico, per disciplinare, in via sperimentale, l’attività di

collaborazione e di supporto (avvalimento) agli enti presso cui sono istituiti i SUAP;

- con delibera della Giunta protocollo n 254 – 14830/2013 del 30 aprile 2013 la Provincia di Torino

ha approvato una proposta di Accordo per l’attuazione dello Sportello Unico delle Attività

Produttive, finalizzato ad individuare, in via sperimentale, modalità operative di collaborazione tra

soggetti istituzionali al fine di garantire piena attuazione alla disciplina di cui al D.P.R. n. 160/2010

e alle specifiche discipline, anche tematiche, che, per determinate tipologie di procedimenti,

individuano modelli procedurali di SUAP;

- con circolare 2/AMD/ASC del 26 febbraio 2013 è stata disciplinata l’autorizzazione all’esercizio

delle attività estrattive di cava ai sensi della l.r. 69/1978 per progetti non sottoposti a Valutazione di

Impatto Ambientale (VIA), al fine di coordinare tale procedimento con le disposizioni del DPR

160/2010, in ossequio alle sollecitazioni ripetutamente pervenute dai diversi soggetti coinvolti nei

procedimenti e con l’obiettivo di uniformarne la gestione sul territorio regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo l

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

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Articolo 2

(OGGETTO)

La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione

amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio del

Canavese, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del d.l. 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla

legge 35/2012, per le istanze o segnalazioni presentate presso gli Sportelli Unici dei comuni del

Canavese elencati nell’allegato alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante.

In particolare la sperimentazione verterà sulle seguenti azioni:

a) gestione telematica del procedimento SUAP, anche in linea con gli obiettivi della nuova

programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 in materia di rafforzamento della capacità

istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente attraverso l’attuazione

dell’Agenda Digitale (ob. 2 del QSC), con particolare attenzione alla interoperabilità dei sistemi

informatici in uso presso i diversi enti coinvolti in tale procedimento;

b) attivazione di specifici canali di coordinamento con gli enti terzi per una più efficace gestione del

procedimento SUAP, anche attraverso l’utilizzo degli specifici strumenti informatici di cui alla

lettera a);

c) semplificazione dei procedimenti che transitano dal SUAP, anche al fine di garantire certezza dei

relativi tempi di conclusione, sia con riferimento ai titoli abilitativi, sia mediante l’adozione della

conferenza di servizi telematica con modalità sincrona o asincrona, anche in attuazione delle misure

di semplificazione già previste a livello statale. Verrà prestata particolare attenzione alle procedure

per favorire il riuso di immobili industriali dismessi al fine di incentivare nei medesimi

l’allocazione di nuove attività economiche;

d) creazione di una sede stabile di coordinamento territoriale tra i SUAP del Canavese e con gli enti

che intervengono nel procedimento SUAP, nell’ottica di promuovere best practices e giungere ad

una trattazione omogenea dei diversi procedimenti nell’area del Canavese, nonché per favorire il

reciproco scambio di informazioni anche al fine di un costante aggiornamento degli operatori

SUAP;

e) organizzazione di specifici moduli formativi per gli operatori SUAP;

f) redazione di linee guida che, traendo spunto dall’attività svolta nel Canavese, costituiscano

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oggetto di facile trasferibilità in altri contesti del territorio provinciale e regionale;

g) offerta di disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro nazionali con altri territori coinvolti in

analoghe sperimentazioni, anche al fine di offrire materiale condiviso di approfondimento per dare

attuazione al progetto di “Agenda Digitale” avviato dal d.l. 22 giungo 2012, n. 83 convertito con

modificazioni dalla l. 134/2012.

Al fine di condividere i contenuti e le finalità della presente convenzione, i soggetti firmatari si

impegnano a darne piena diffusione sin dalla data della sottoscrizione, in modo da garantirne la

concreta attuazione.

Articolo 3

(COMITATO PER IL MONITORAGGIO)

E’ istituito presso gli uffici del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione un

Comitato di monitoraggio (di seguito Comitato) composto da rappresentanti del Ministero per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, rappresentanti del Ministero dello sviluppo

economico, rappresentanti degli Enti locali (Provincia di Torino / Comuni), rappresentanti del

Coordinamento regionale attività produttive, rappresentante della Camera di Commercio di Torino,

rappresentante di Confindustria Canavese, con il compito di attuare il monitoraggio e supportare

l'attività di sperimentazione.

Il funzionamento del presente Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi

compensi o gettoni di presenza.

Articolo 4 (ADEMPIMENTI DELLE PARTI)

Le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la

realizzazione della sperimentazione di cui all’art. 2.

La Regione Piemonte e la CCIAA di Torino si impegnano altresì a pubblicare sul proprio sito

istituzionale, nonché sul portale “www.impresainungiorno.gov.it” le fasi della sperimentazione e i

contenuti della banca dati dei procedimenti censiti, nonché ad effettuare il monitoraggio dei risultati

raggiunti.

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Articolo 5

(RISORSE FINANZIARIE)

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 6

(DURATA)

La presente Convenzione ha efficacia fino alla conclusione delle attività sperimentali da essa

previste e comunque fino alla eventuale risoluzione su iniziativa di una delle parti.

Articolo 7

(ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE)

Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno della presente Convenzione,

congiuntamente o disgiuntamente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.

La presente Convenzione viene redatta in n. … copie.

Torino,

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Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

_______________________________________________

Il Ministro dello Sviluppo Economico

_______________________________________________

Il Presidente della Regione Piemonte

_______________________________________________

Il Presidente della Provincia di Torino

_______________________________________________

Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino

_______________________________________________

Il Presidente di Confindustria Canavese

_______________________________________________

Il Sindaco del Comune di Borgogranco d’Ivrea

_______________________________________________

Il Sindaco della Città di Chivasso

_______________________________________________

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Il Sindaco della Città di Ciriè

_______________________________________________

Il Sindaco del Comune di Cuorgnè

_______________________________________________

Il Sindaco della Città di Ivrea

_______________________________________________