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PROVINCIA DI NOVARA Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 Determina 2015/1395 - pag. 1 PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 Settore Ambiente Ecologia Energia DETERMINA n. 1395/2015 Novara, lì 23/06/2015 Proposta Qualità dell'aria ed Energia/55 OGGETTO: LA VICHIMICA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, TITOLO III BIS, PER L'IMPIANTO SITO IN TORNACO, VIA OBERDAN N. 31. Per l'esecuzione: Qualità dell'aria ed Energia La determinazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 29/06/2015 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

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Page 1: PROVINCIA DI NOVARA · • la relazione di contributo tecnico-scientifico di ARPA, trasmessa con nota n. 29573 del 14/04/2015; • la nota della Prefettura di Pavia, pervenuta in

PROVINCIA DI NOVARA Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Determina 2015/1395 - pag. 1

PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia DETERMINA n. 1395/2015

Novara, lì 23/06/2015 Proposta Qualità dell'aria ed Energia/55 OGGETTO : LA VICHIMICA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI

SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, TITOLO III BIS, PER L'IMPIANTO SITO IN TORNACO, VIA OBERDAN N. 31.

Per l'esecuzione: Qualità dell'aria ed Energia La determinazione: � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 29/06/2015

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

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Determina 2015/1395 - pag. 2

PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

OGGETTO: LA VICHIMICA S.P.A. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, TITOLO III BIS, PER L’IMPIANTO SITO IN TORNACO, VIA OBERDAN N. 31.

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE:

• la Direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control, di seguito abbreviato in IPPC;

• la direttiva citata è disciplinata in Italia con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo III-bis, che

norma l’autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti;

• per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06;

• a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l’Istitute for

prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell’Unione Europea con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques/MTD – Migliori Tecniche Disponibili);

• con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, è stata data attuazione alla direttiva 2010/78/UE relativa

alle emissioni industriali e sono state definite nuove categorie industriali soggette alla suddetta Direttiva;

ESAMINATI:

• la domanda di AIA presentata in data 5 settembre 2014, prot. prov. n. 123085

dell’8/09/2014, ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 da La Vichimica S.p.A. per l’installazione ubicata in via Oberdan n. 31 a Tornaco, di seguito denominata Gestore, al fine dell’esercizio delle seguenti attività IPPC: • Categoria 5.1) – Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi; • Categoria 5.5) – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

• gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 29 quater,

comma 5, del D.Lgs. 152/06, tenutasi in data 21 ottobre 2014, durante la quale è stato altresì effettuato il sopralluogo presso lo stabilimento;

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• la relazione di contributo tecnico-scientifico redatta da ARPA e pervenuta in data 24 ottobre

2014, prot. prov. 153781 del 30/10/2014;

• la nota della Ditta, pervenuta in data 26 novembre 2014, prot. prov. n. 169662 del 3/12/2014, relativa alla necessità di revisione del Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

• la documentazione integrativa presentata in data 17 dicembre 2014, prot. prov. n. 181818

del 29/12/2014 successivamente completata in data 5 febbraio 2015, prot. prov. n. 23061 del 13/02/2015;

• la relazione, trasmessa dalla Ditta in data 17/02/2015, prot. prov. n. 28351 del 25/02/2015,

inerente la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

• gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 aprile 2015, durante

la quale è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Tornaco;

• la relazione di contributo tecnico-scientifico di ARPA, trasmessa con nota n. 29573 del 14/04/2015;

• la nota della Prefettura di Pavia, pervenuta in data 29 aprile 2015, prot. prov. n. 65516 del

30/04/2015, con la quale viene comunicato che a carico della ditta non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159;

• la nota della Ditta, pervenuta in data 27/04/2015, prot. prov. n. 64944 del 30/04/2015, nella

quale, relativamente all’impatto acustico dello stabilimento, si dichiara che successivamente all’entrata in vigore del D.M. 11/12/96 gli impianti non sono stati oggetto di modifica sostanziale;

• la nota di Acqua Novara VCO pervenuta in data 20 aprile 2015, prot. prov. n. 62187 del

27/04/2015;

• il Reference Document on Best Available Techniques Waste Treatments;

RILEVATO CHE:

• ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX del medesimo Decreto, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

• la documentazione relativa alla domanda di AIA è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06;

VALUTATO CHE:

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• il sito dell’impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, come “Area per insediamenti produttivi esistenti di completamento” compatibile con le attività di cui trattasi;

• a seguito dell’analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall’impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano sostanzialmente conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;

• il Gestore ha predisposto per le superfici scolanti il Piano di Gestione delle acque meteoriche, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R “Regolamento regionale recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;

• il Gestore non ha identificato condizioni diverse da quelle di esercizio normali per le quali servano misure specifiche;

RITENUTO:

• alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la società La Vichimica S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l’esercizio delle attività di cui ai codici IPPC: • Categoria 5.1) – Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi; • Categoria 5.5) – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

DATO ATTO CHE: • con bonifico del 4/09/2014 sono stati correttamente versati i diritti istruttori;

• la Ditta è in possesso di certificato ISO 14001 (Certificato n. IT219142, validità fino al

18/05/2016) VISTI:

• il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

• il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

• l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

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• di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi nelle sedute del 21 ottobre 2014 e 14 aprile 2015, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;

• di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a La Vichimica S.p.A. con sede legale a Vigevano in Via E. Duse n. 9 e operativa a Tornaco in Via Oberdan n. 31, per l’esercizio delle attività di cui ai codici IPPC: • Categoria 5.1) – Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi; • Categoria 5.5) – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

• di dare atto che l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 sostituisce le autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’Allegato IX al medesimo decreto: autorizzazione allo stoccaggio ed al recupero di rifiuti pericolosi, autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

• di dare atto che gli scarichi idrici derivanti dallo stabilimento risultano assimilabili ai civili

ai sensi del D.P.R. 227/2011;

• di precisare che la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste da specifiche normative di settore connesse con l’esercizio dell’attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica;

• di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive

integrazioni;

• di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell’impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui allo specifico paragrafo;

• di stabilire che ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, gli accertamenti previsti dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;

• di disporre il riesame del presente provvedimento secondo le periodicità di cui all’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, commi 3 e 9: • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alle attività principali dell’installazione (Categorie 5.1 e 5.5); • quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (cfr. data del presente provvedimento). Il Gestore dovrà presentare apposita domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza stessa;

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• che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell’Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

• tenuto conto che non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, come previsto all’art. 29-sexies, comma 9 qiunquies, lettera e) del D.Lgs. 152/06, al momento della cessazione definitiva delle attività il Gestore dovrà eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti, in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza;

• di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

• I sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

• i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell’Autorità competente;

• in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

• la Ditta dovrà dotarsi di una procedura di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.).Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

• in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l’acquisto di

bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

• i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI • Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella

documentazione prodotta e le prescrizioni contenute nel presente paragrafo.

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1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell’impianto.

1.1. Attività

ATTIVITA’ CODICE ALLEGATO al

D.lgs 152/2006

RIGENERAZIONE/RECUPERO DI SOLVENTI R2 C MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD

UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 A R12 (ESCLUSO IL DEPOSITO TEMPORANEO, PRIMA DELLA RACCOLTA, NEL LUOGO IN CUI SONO PRODOTTI)

R13 C

LAVORAZIONE Stoccaggio e trattamento chimico-fisico mediante distillazione e rigenerazione di solventi esausti

1.2. Sede impianto

COMUNE TORNACO INDIRIZZO VIA OBERDAN, 31 ESTREMI CATASTALI Foglio 14 Particelle 60, 56

1.3. Caratteristiche impianto NUMERO ADDETTI: 27 CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO: 218 t/giorno - 50.000 t/a (230 gg lavorativi) CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO: 2.266 m3 (serbatoi area O – G1B – R) SUPERFICIE TOTALE DELL’IMPIANTO 18.860 m2 di cui ESTENSIONE SUPERFICI COPERTE: 1998 m2 (serbatoi inclusi) ESTENSIONE SUPERFICI SCOPERTE IMPERMEABILIZZATE: 10.653 m2 SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:

superfici impermeabilizzate e bacino di contenimento

MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE: smaltimento tramite ditta autorizzata

1.4. Individuazione dei rifiuti in ingresso e in uscita

La presente autorizzazione è riferita alle tipologie di rifiuti elencate nelle seguenti tabelle. Viene inoltre indicata l’area dell’impianto in cui verrà condotta la gestione con riferimento alla planimetria allegata alla documentazione presentata per la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, datata 7.7.2014, Tav. 9 – “Planimetria generale”;

Rifiuti in ingresso:

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CODICE

CER DESCRIZIONE AREA DI DEPOSITO E

QUANTITATIVO MAX DI

STOCCAGIO Il quantitativo massimo di

stoccaggio di tutti i rifiuti in ingresso all’ impianto sottoposti a

trattamento è di 1822 MC Tutti i rifiuti sono depositati nell’

area di stoccaggio: O 0 7 0 1 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 7 0 1 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 1 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 1 0 7 * fondi e residui di reazione, alogenati 0 7 0 1 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 7 0 2 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 2 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 2 0 7 * fondi e residui di reazione, alogenati 0 7 0 2 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 7 0 3 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 7 0 3 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 3 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 3 0 7 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 3 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 7 0 5 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 7 0 5 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 5 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 5 0 7 * fondi e residui di reazione, alogenati 0 7 0 5 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 7 0 6 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 7 0 6 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 6 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 6 0 7 * fondi e residui di reazione, alogenati 0 7 0 6 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 7 0 7 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 7 0 7 0 3 * solventi organici alogenati, soluzioni di

lavaggio ed acque madri

0 7 0 7 0 4 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

0 7 0 7 0 7 * fondi e residui di reazione, alogenati 0 7 0 7 0 8 * altri fondi e residui di reazione 0 8 0 1 1 1 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose

0 8 0 1 2 1 * residui di vernici o di sverniciatori 0 8 0 3 1 2 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze

pericolose

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PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

0 8 0 4 0 9 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

0 9 0 1 0 3 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 1 4 0 6 0 2 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 1 4 0 6 0 3 * altri solventi e miscele di solventi 1 6 0 1 1 4 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 1 6 0 7 0 9 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 1 6 1 0 0 1 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze

pericolose

1 6 1 0 0 3 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

Rifiuti in uscita: la seguente tabella indica i principali rifiuti che possono originarsi dall’attività autorizzata. Non è da considerarsi esaustiva. Eventuali altri rifiuti prodotti e non compresi nell’elenco, dovranno essere correttamente classificati ai sensi dell’ allegato D della parte IV del D.lgs 152/2006

CODICE CER DESCRIZIONE AREA DI STOCCAGGIO

0 7 0 1 0 8 * altri fondi e residui di reazione o - G1B (1) 0 7 0 5 0 1 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri R 1 3 0 3 0 7 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati G1B 1 5 0 1 0 2 imballaggi in plastica SR1 0 7 0 2 1 3 rifiuti plastici SR1 1 5 0 1 0 3 imbalaggi in legno SR1 1 5 0 1 0 6 imballaggi in materiali misti SR1 1 5 0 1 0 4 Imballaggi metallici G1B 1 5 0 1 1 0 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali

sostanze SR2

1 5 0 2 0 2 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

G1B

1 5 0 2 0 3 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

G1B

1 6 0 6 0 1 * Batterie al piombo G1B 1 6 0 2 1 3 * apparecchiature fuori uso contenti componenti pericolosi G1B 1 6 0 2 1 6 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui

alla voce 16 02 15 G1B

1 6 0 7 0 9 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (derivanti dalla pulizia dei serbatoi)

G1B

1 7 0 4 0 5 ferro e acciaio SR2 1 7 0 6 0 3 * Materiale di coibentazione G1B 1 7 0 6 0 4 * altri materiali isolanti contenti o costituiti da sostanze pericolose G1B 2 0 0 1 0 1 Carta e cartone SR1 2 0 0 2 0 0 rifiuti prodotti da giardini e parchi S 2 0 0 2 0 1 rifiuti biodegradabili S (1) I rifiuti aventi CER 070108 possono essere stoccati in fusti nell’area G1B in caso siano allo stato fangoso, in area O in serbatoi in caso siano liquidi (rif. rel. tecnica pag. 27).

1.5. Suddivisione aree e attività dell’impianto

La presente tabella è riferita alla planimetria allegata alla documentazione presentata per la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, datata 7.7.2014, Tav. 9 – “Planimetria generale”

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Id. AREA DESCRIZIONE

A Piazzale d’ingresso B Palazzina (Uffici, laboratori, centrale termica, abitazione custode) D Bacino riserva idrica antincendio E Pozzo trivellato elettropompe autoclave F Rete idrica antincendio

G1A

Serbatoi del prodotto intermedio in attesa di verifica di qualità per essere destinato alla commercializzazione (serbatoi nn.: 16-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-39-40-41-51-62-67-68-69) Volume totale 630 mc

G1B Serbatoi prodotto intermedio (serbatoi nn.: 52-53-54-56-57-58) Stoccaggio CER 070108* da sottoporre a ridistillazione. Volume totale 117 mc

G2 Serbatoi prodotto finito destinato alla commercializzazione (serbatoi nn: 33-34-35-36-37-38-47-48-49-50-59-60-61-64-65-66) Volume totale 1205 mc

G3 Impianto di anidrificazione solventi H Centrale termica I Impianto abbattimento effluenti atmosferici e serbatoio di azoto J Box prefabbricato K Sala comando e quadro secondario L Tettoie M Colonne di rettifica per il trattamento dei rifiuti N Autorimesse

O Serbatoi prodotti grezzi in ingresso indicati nella tabella 1.4 e rifiuti della distillazione (serbatoi nn: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-43-44-45-46). Volume totale 1822 mc

P Cabina elettrica PA Pesa a ponte PP Alloggiamento pompe di trasferimento prodotti Q Alloggiamento gruppi elettrogeni e relativo serbatoio di gasolio

R Serbatoi acque di lavaggio e meteoriche e/o prodotto grezzo (serbatoi: R1-R2-R3-R4-R5-R6) Volume totale 342 mc.

S Zona verde SR1 Area deposito rifiuti SR2 Area deposito rifiuti

T Carico autocisterne T2 Carico e scarico autocisterne U Vasche di raccolta acque da lavaggio e meteoriche V Parcheggio W Locale interrato pompe acque raffreddamento Y Locale interrato alimentazione rete antincendio Z Torri di raffreddamento acqua

1.6. Descrizione dell’attività dell’impianto

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Nell’impianto viene effettuato il seguente ciclo di trattamento e recupero: 1. conferimento dei rifiuti mediante autobotti e containers cisterna; 2. deposito nei serbatoi della zona per lo stoccaggio dei rifiuti (solventi esausti) da sottoporre a

trattamento/recupero (zona O); 3. trasferimento dei rifiuti dai serbatoi di stoccaggio alle unità di lavorazione (zona M)

mediante stazione di pompaggio fissa; 4. distillazione dei solventi esausti;

5. Dall’unità produttiva i solventi distillati sono destinati: · alla zona prodotti intermedi G1Be R, in attesa di rilavorazione; · alla zona prodotti intermedi G1A, in attesa di verifica analitica. Qualora i prodotti intermedi non abbiamo raggiunto i necessari requisiti di purezza, gli stessi sono nuovamente sottoposti a trattamento nell’impianto. I prodotti qualitativamente approvati vengono trasferiti alla zona di stoccaggio prodotti finiti G2.

6. carico dei prodotti finiti; 7. stoccaggio temporaneo dei rifiuti originati del trattamento e conferimento per lo smaltimento/recupero in impianti autorizzati.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. La gestione dell’impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.

2.2. L’ impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta

gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati e trattati in ogni momento nelle diverse aree dell’impianto nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all’impianto dovrà essere pesato e controllato. In particolare dovranno essere rispettate le procedure di ammissione previste nel successivo par. 4;

2.3. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima di stoccaggio

di rifiuti dell’impianto, pari a 2.266 m3 e della potenzialità massima di trattamento, quantificata in 50.000 t/a (pari mediamente a 218 t/die considerando ca. 230 giorni lavorativi annui).

2.4. La durata massima dello stoccaggio è di 6 mesi, salvo situazioni di disfunzione parziale

o totale delle linee di trattamento, ripristinabili entro ulteriori 6 mesi e sempre che il prolungarsi dello stoccaggio non comporti problemi tecnici e/o di sicurezza. Al verificarsi delle situazioni prefigurate devono essere tempestivamente avvisate la Provincia e l’ARPA;

2.5. L’impianto deve essere adeguatamente recintato per un’altezza non inferiore a metri 2 e

munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L’impianto deve essere

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segnalato da apposita cartellonistica posizionata all’ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.

2.6. Lungo il perimetro dell’area dovrà essere realizzata e mantenuta in buono stato una

barriera di mascheramento a verde piantumato atta a minimizzare la visibilità dell’impianto.

2.7. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un’agevole movimentazione in

ogni periodo dell’anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l’accesso agli uffici.

2.8. I recipienti fissi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere

adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento;

2.9. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in contenitori e serbatoi fuori terra deve essere

conforme alle disposizioni tecniche di cui all’Allegato 3 del D.M. 12 giugno 2002 n. 161, modificato dal D.M. 17.11.2005 n. 269, in particolare in relazione ai sistemi di controllo dei livelli dei contenitori e di allarme predisposti sugli impianti e di impermeabilizzazione delle pavimentazioni nelle aree interessate dalla collocazione dei serbatoi;

2.10. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle

pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti e dell’intera rete di raccolta delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.

2.11. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il

trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall’espletamento della fase di recupero solventi autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, aerosol, vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.

2.12. Il sistema di monitoraggio della falda è costituito dai tre piezometri indicati nella

TAV. 1 “Planimetria con posizione dei piezometri” datata 16/10/2001. Il controllo analitico della qualità delle acque sotterranee deve essere effettuato con cadenza semestrale. I parametri da ricercare, con riferimento alla tabella 2 acque sotterranee dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006, sono: punti da 24 a 68 e punto 90 oltre a pH, conducibilità. I predetti parametri da monitorare potranno essere variati in relazione all’aggiornamento della normativa, a modifiche dell’attività, nonché ai dati di monitoraggio. Le analisi devono essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA entro 30 giorni dalla data di campionamento, qualora emergano superamenti dei limiti normativi.

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Altrimenti dovranno essere inviate contestualmente alla presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

2.13. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all’attività di gestione dei

rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi;

2.14. E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni indicate nell’allegato V alla parte quinta

del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte II “Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide”; Le procedure per l’attuazione della presente prescrizione devono essere previste nel Sistema di Gestione della Sicurezza di cui al D.P.R. 334/99 s.m.i;

2.15. E’ vietato l’incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

2.16. dovrà essere comunicata ogni variazione del nominativo del responsabile tecnico dell’

impianto.

2.17. Il personale operante nell’impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

2.18. Il soggetto responsabile della gestione dell’impianto è tenuto, ogni qualvolta si

avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.

2.19. Le operazioni di conferimento presso l’impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire

esclusivamente in presenza di personale dipendente appositamente formato dalla ditta che gestisce l’impianto.

2.20. Qualora per qualsiasi motivo l’impianto rimanga non presidiato, deve essere

immediatamente informato il responsabile tecnico o chi per esso;

2.21. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l’attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto delle Norme Generali per l’Igiene del Lavoro e delle Norme per la prevenzione degli infortuni;

2.22. La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad

attuare quanto previsto nel Piano di emergenza adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell’aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell’impianto;

2.23. Il Piano di emergenza deve restare permanentemente esposto in modo ben visibile

dove ritenuto utile da responsabile tecnico;

2.24. Presso l’impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le

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modalità previste nel piano d’emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti;

2.25. L’impianto antincendio esistente deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto

prescritto dal Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara .

3. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

3.1. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire tramite

Posta Elettronica Certificata sia all’Amministrazione Provinciale sia all’Ente di Controllo.

3.2. Il gestore dell’impianto è vincolato all’esecuzione di eventuali interventi impiantistici

e/o all’osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell’autorizzazione.

3.3. E’ fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le

conseguenze per l’uomo e per l’ambiente; qualora nell’impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all’Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:

3.3.1. il tipo di evento; 3.3.2. i danni subiti da persone e/o cose; 3.3.3. le possibili cause che hanno determinato l’evento; 3.3.4. i tempi previsti per l’eventuale ripristino delle parti danneggiate

dell’impianto. 3.4. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione

alla Provincia e all’A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:

3.4.1. il peso del mezzo; 3.4.2. la provenienza; 3.4.3. i dati del vettore; 3.4.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari); 3.4.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici) 3.4.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.

3.5. La presente autorizzazione è valida solo se l’istante è in possesso dei titoli legittimi di

disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

3.6. Le modifiche riguardanti la titolarità dell’autorizzazione (variazione del nome, ragione

sociale, ecc.) verranno gestite ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/06;

3.7. A decorrere dalla chiusura dell’impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e

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penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti, relativamente a causalità derivanti dall’attività di gestione dei rifiuti.

3.8. Il responsabile dell’impianto è tenuto a comunicare all’ente di controllo i fermi

impianto dovuti a guasti o problematiche gestionali, specificando causa, tempi e modalità di ripristino dell’attività.

3.9. Alla fine dell’esercizio dell’attività autorizzata, l’istante è tenuto al ripristino ed alla

bonifica dell’area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall’attività di gestione dell’impianto, entro 90 giorni.

4. CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI

A – AMMISSIBILITA’ DEI RIFIUTI

L’accettazione all’impianto di ogni singola partita di un rifiuto proveniente da uno specifico processo (deve essere pertanto garantito il conferimento dei rifiuti per categorie omogenee) presuppone che il soggetto gestore dell’impianto sia in grado di procedere ai necessari controlli preventivi; questi ultimi possono essere effettuati solo se è già avvenuta l’identificazione preliminare del rifiuto stesso, da effettuarsi quindi prima della stipula del contratto di ritiro del rifiuto tra conferente e gestore dell’impianto. La procedura di identificazione preliminare del rifiuto è qui di seguito descritta:

1. compilazione da parte del produttore del rifiuto (o in generale del soggetto conferente il rifiuto all’impianto; si rammenta che quest’ultimo coincide con il trasportatore solo se lo stesso gestisce un deposito per l’ammasso e/o stoccaggio provvisorio di rifiuti raccolti presso terzi) di una scheda descrittiva del rifiuto stesso sulla base delle esigenze e delle indicazioni fornite dal gestore dell’impianto sulla base dei presenti criteri. Nella suddetta scheda, che deve quindi essere consegnata al soggetto conferente il rifiuto da parte del gestore dell’impianto, devono essere riportati:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono del conferente,

generalità complete dello stesso (in caso di ditta trattasi del suo responsabile), attività svolta dallo stesso, eventuali autorizzazioni in possesso del conferente ai sensi della normativa sui rifiuti vigente;

- i dati suddetti riferiti al produttore del rifiuto se diverso dal conferente. Nel caso in cui il conferente dei rifiuti sia il gestore di un impianto di ammasso temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, quest’ultimo deve essere in grado di fornire i dati relativi alla provenienza dei rifiuti conferiti all’impianto anche se risultanti da una loro miscela (che deve essere limitata comunque a rifiuti omogenei per caratteristiche chimico-fisiche e provenienza). Quest’ultima condizione deve essere ritenuta necessaria da parte del gestore dell’impianto ai fini dell’accettazione del rifiuto stesso. In particolare qualora il rifiuto venga conferito in fusti il contenuto di ogni fusto deve provenire da un’unica azienda identificata da parte del soggetto responsabile della gestione dell’impianto ed identificabile da parte dell’Ente di controllo;

- denominazione del rifiuto e processo specifico di provenienza con precisazione delle materie impiegate nello stesso, quantità prevista da conferire nell’arco dell’anno,

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caratteristiche chimico-fisiche (in particolare contenuto in acqua, trattamenti subiti dal rifiuto prima del conferimento all’impianto, eventuali presenze di sostanze contaminanti presenti in soluzione e concentrazioni delle stesse);

2. predisposizione di campione significativo del rifiuto;

3. consegna al gestore dell’impianto da parte del produttore del rifiuto (o in generale da parte del conferente) della scheda descrittiva e del/dei campione/i di rifiuto di cui ai suddetti numeri 1 e 2;

4. sulla base della provenienza, della caratteristiche del rifiuto e dei dati contenuti nella scheda descrittiva, nonché ai fini di una possibile assegnazione del rifiuto stesso ad una delle classi che il soggetto gestore dell’impianto deve individuare in relazione ad una loro particolare destinazione nell’ambito del/dei trattamento/i effettuato/i nell’impianto, il soggetto di cui sopra può assumere una delle seguenti decisioni:

a) ammissione del rifiuto all’impianto; b) non ammissione del rifiuto all’impianto; c) necessità di approfondire l’esame del rifiuto.

La decisione raggiunta deve essere riportata in una sezione della scheda descrittiva riservata al soggetto gestore dell’impianto con le motivazioni in base alle quali si è pervenuti alla stessa. Le suddette motivazioni devono essere collegate evidentemente ai criteri di realizzazione dell’impianto di trattamento, nonché alla necessità di dover comunque prevedere dopo lo stoccaggio e/o il trattamento, una destinazione finale del rifiuto, che deve essere riportata sulla scheda (nell’ambito delle possibili destinazioni finali dei rifiuti alle quali è subordinata la loro accettazione all’impianto). Nel caso in cui venga riportata la decisione di cui alla lettera c), devono essere orientativamente indicati gli approfondimenti ritenuti necessari. Questi ultimi possono riguardare in particolare:

- ulteriori verifiche del processo di provenienza del rifiuto; - effettuazione di analisi di laboratorio sul/sui campione/i di rifiuto consegnato/i dal suo

produttore o in generale dal suo conferente, con riferimento particolare al contenuto di sostanze inquinanti al fine di confrontare le caratteristiche del rifiuto alle condizioni di ammissibilità nell’impianto. In particolare si dovrà in ogni caso verificare se le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto sono compatibili con il processo di distillazione, le emissioni autorizzate e le caratteristiche dei prodotti finali.

I risultati degli ulteriori approfondimenti devono essere riportati sulla scheda descrittiva del rifiuto, nella sezione riservata al soggetto gestore dell’impianto, e eventuali analisi devono essere allegate alla stessa. A seguito degli ulteriori accertamenti il rifiuto potrà essere: a) ammesso nell’impianto; b) non ammesso nell’impianto;

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5. se il rifiuto è ammesso nell’impianto devono essere riportate nella scheda descrittiva (sezione riservata al gestore dell’impianto) le indicazioni relative alla natura ed alla frequenza dei controlli che il soggetto gestore dell’impianto deve effettuare per verificare che le condizioni, che hanno portato all’ammissione del rifiuto all’impianto stesso, siano sempre rispettate dal conferente;

6. una copia della scheda descrittiva del rifiuto con i relativi allegati, deve essere archiviata ed una copia deve essere consegnata al produttore del rifiuto o al conferente dello stesso.

7. al ricevimento di ogni singola partita di rifiuti, per i quali siano già state espletate le procedure di identificazione sopradescritte e da esse risulti l’ammissibilità nell’impianto, si deve procedere come segue:

a) devono essere effettuati controlli generici di confronto tra le caratteristiche del rifiuto conferito e quelle illustrate nella scheda descrittiva; b) devono essere effettuati controlli specifici qualora si evidenzino situazioni anomale e tale necessità sia stata riportata nella scheda descrittiva. In particolare i controlli specifici potranno essere orientati a verificare la concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto. Detti controlli possono consistere in analisi da effettuarsi presso il laboratorio dell’impianto o presso laboratori esterni. i risultati dei controlli devono essere riportati o allegati alla scheda descrittiva, valutandoli eventualmente per l’adozione di nuovi criteri di controllo.

8. i rifiuti fuori norma rispetto alle caratteristiche indicate nella scheda descrittiva

non devono essere accettati nell’impianto e sulle tre copie del formulario di identificazione deve essere apposto il timbro “respinto” al mittente.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

• L’impresa deve rispettare, in ogni fase dell’attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Tornaco per l’area in cui è ubicato l’impianto;

• qualora nell’arco della durata dell’Autorizzazione, l’azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);

• la valutazione delle emissioni sonore di tutto lo stabilimento dovrà comunque essere

presentata in occasione del prossimo riesame dell’AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

• È autorizzata l’immissione dello scarico delle acque reflue domestiche dello stabilimento nella pubblica fognatura gestita da Acqua Novara VCO, nel rispetto del contratto di servizio con essa sottoscritto;

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• negli scarichi dei servizi igienici non deve essere immessa alcuna sostanza non attinente l'uso, neppure in quantità minima;

• qualora l’attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica;

• le acque di dilavamento delle aree di carico/scarico rifiuti e materie prime e dei

bacini di contenimento dei serbatoi devono continuare ad essere gestite come rifiuti.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

• Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

• i valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima

concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

• l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;

• qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di

abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all’Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

• la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate

nell’allegato V alla parte quinta del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, in particolare la Parte I “Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti.” e la Parte II “Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide” qualora pertinenti alla specifica attività della Ditta;

• la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano

di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;

• per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati

devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI 16911-1,2:2013 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei COV come previsto nel DLgs 152/06 e il metodo UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione delle polveri totali. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica

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analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata, meglio se preventivamente concordata con ARPA;

• i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché

quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

• al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo

sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

• Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall’AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

• per la sua effettuazione viene richiesto l’utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;

• le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;

• le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono indicate nella tabella di seguito riportata;

• i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

• gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall’All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372. Le relazioni dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

Page 20: PROVINCIA DI NOVARA · • la relazione di contributo tecnico-scientifico di ARPA, trasmessa con nota n. 29573 del 14/04/2015; • la nota della Prefettura di Pavia, pervenuta in

Determina 2015/1395 - pag. 20

PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

Acque sotterranee

Monitoraggio semestrale dei piezometri aziendali. I parametri da ricercare, con riferimento alla tabella 2 acque sotterranee dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/06, sono: punti da 24 a 68 e punto 90 oltre a pH e conducibilità.

Verifiche tecniche

Relazione, a cadenza biennale, sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire

Emissioni puntuali in atmosfera Analisi triennali dei punti di emissione significativi riportati nel quadro riassuntivo

Rumore In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA

Rifiuti di terzi recuperati CER TOT (t)

Rifiuti prodotti Anno Tipologia A recupero

(t) A smaltimento (t) Totale

Pericolosi Non pericolosi

• gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;

• le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno (prima relazione entro 31 marzo 2016, anche se con dati parziali), in formato elettronico, alla Provincia, all’ARPA, all’ASL ed al Comune di Tornaco.

• di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni di cui all’art. 29-quattordecies del D.Lgs. 152/06;

• le eventuali progettazioni di modifiche all’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità competente secondo quanto previsto dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;

• entro 60 gg dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere adeguata la durata

delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della DGR n. 20 –192 del 12.6.2000;

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Determina 2015/1395 - pag. 21

PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

• che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l’impianto;

• che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica;

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell’Aria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE (Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara lì, 15/06/2015

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ALLEGATO “A”

STABILIMENTO: LA VICHIMICA S.P.A CODICE STABILIMENTO: 003146/2 LIMITI EMISSIONI

Punto di emissione numero

Provenienza Portata

[mc/h a 0°C e 0,101 Mpa]

Durata Emissioni [h/giorno]

Frequenza nelle 24

ore

Temp [°C]

Tipo di sostanza inquinante

[mg/mc a 0°C e 0,101

Mpa] [g/h]

Altezza punto di emissione

dal suolo [m]

Diametro o lati

sezione [m o mxm]

Tipo di impianto di

abbattimento

E 1a cappa laboratorio emissioni scarsamente rilevanti

E 1b cappa laboratorio emissioni scarsamente rilevanti

E 1c cappa laboratorio emissioni scarsamente rilevanti

E 1d aspirazione armadio sostanze chimiche in laboratorio emissioni scarsamente rilevanti

E 1e-f 2 gruppi elettrogeni a gasolio emergenza 360 kW cad. emissioni scarsamente rilevanti

E 2 H caldaia a metano

2907 kW 5500 24 Continua 200

Monossido di Carbonio CO

Ossidi di Azoto NOx (come NO2)

Ossidi di Zolfo SOx Polveri Totali

100

150

trascurabile 5

-

12 0.35 Nessuno

E 3 H caldaia a metano

3488 kW 4600 24 Continua 200

Monossido di Carbonio CO

Ossidi di Azoto NOx (come NO2)

Ossidi di Zolfo SOx Polveri Totali

100

150

trascurabile 5

-

15 0.5 Nessuno

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ALLEGATO “A”

STABILIMENTO: LA VICHIMICA S.P.A CODICE STABILIMENTO: 003146/2 LIMITI EMISSIONI

Punto di emissione numero

Provenienza Portata

[mc/h a 0°C e 0,101 Mpa]

Durata Emissioni [h/giorno]

Frequenza nelle 24

ore

Temp [°C]

Tipo di sostanza inquinante [g/h]

Altezza punto di emissione dal suolo

[m]

Diametro o lati

sezione [m o

mxm]

Tipo di impianto di abbattimento

E 4 Distillazione 200 24 Continua 20

COV Somma Toluene e Xilene Etilbenzene Somma Diclorometano e Triclorometano

300

4.2

2.1 2

15 0.06 Abb. criogenico

ad azoto