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Pubblica Amministrazione Pubblica Amministrazione LE PRIME PROPOSTE INERENTI LA LE PRIME PROPOSTE INERENTI LA RIFORMA DELLA P.A. RIFORMA DELLA P.A.

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Pubblica AmministrazionePubblica AmministrazioneLE PRIME PROPOSTE INERENTI LA LE PRIME PROPOSTE INERENTI LA

RIFORMA DELLA P.A. RIFORMA DELLA P.A.

IL SISTEMA PENSIONISTICO(art. 1 co. 1)

I trattenimenti in servizio in essere alla data di entratain vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio

disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

VENGONO ABROGATII:•ART.16 ,Dlgs 503/1992;•ART. 72 , c. 8,9,10 D.L. 112/2008;•ART. 9 , c. 31,D.L. 78/2012;

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alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

�VENGONO ABROGATI:�ART.16 , Dlgs 503/1992 (Prosecuzione del rapporto di lavoro)�ART. 72 , c. 8,9,10 D.L. 112/2008 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo)�ART. 9 , c. 31,D.L. 78/2012(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico )

TURN OVER – assunzioni di personale tempo indeterminato

(art.2 co. 1)Le PP.AA. possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa del:

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2014 2015 2016 2017 2018

20%relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

40 %relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

60 %relativa al personale di ruolo cessato

nell’anno precedente

80 %relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

100 %relativa al personale di ruolo cessato

nell’anno precedente

TURN OVER – assunzioni di personale tempo indeterminato, patto di stabilità interno

(art.2 co. 6)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7 del decreto-legge

… e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al

50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia

contrattuale.

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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 …. gli enti sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato:

2014 2015 2016 2017 2018

40%relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

40 %relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

60 %relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

80 %relativa al personale

di ruolo cessato nell’anno

precedente

100 %relativa al personale di ruolo cessato

nell’anno precedente

TURN OVER – dirigenti(art.2 co. 4)

Le PP.AA. non possono bandire per gli anni 2014-2015 concorsi per dirigenti. Le procedure concorsuali da dirigente, bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concluse ai fini dell’assunzione dei vincitori.

Fermo restando l’utilizzo di graduatorie da dirigente vigenti per l’assunzione dei relativi vincitori, lo scorrimento delle stesse per l’assunzione di idonei è sospeso

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relativi vincitori, lo scorrimento delle stesse per l’assunzione di idonei è sospeso fino al 31 dicembre 2015.

I risparmi da cessazione del personale dirigenziale utilizzabili negli anni 2014 e 2015, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo, sono destinati all’assunzione dei vincitori e, in assenza, al reclutamento di funzionari.

TURN OVER – programmazione triennale del fabbisogno di personale

(art.2 co. 5)

Le PP.AA provvedono, entro il 31 dicembre 2014, a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle

misure previste ed a ridurre entro il 31 dicembre 2015 le dotazioni organiche dirigenziali nel rispetto del principio della coincidenza tra

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dotazioni organiche dirigenziali nel rispetto del principio della coincidenza tra numero di dirigenti in servizio alla medesima data, comprensivo

dell’assunzione prevista di eventuali vincitori, e numero di posti di funzione di livello dirigenziale.

TURN OVER – spesa personale (art.2 co. 8)

AL COMMA 102 DELL’ART. 3 L. 244/2007 VIENE SOSTITUITOPer il quinquennio 2010-2014, Per il quadriennio 2010/2013, le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili

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2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente

di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

(comma così modificato dall'art. 9, comma 5, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 14, comma 1, lettera a), legge n. 135 del 2012)

TURN OVER - contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

(art.2 co. 9)

VIENE ABROGATO IL COMMA 9 ART. 66 DL .112/2008

Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle

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dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno

precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

TURN OVER- contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

(art.2 co. 10)

VIENE ABROGATO COMMA 8 DELL’ART. 9 DL 78/2010

A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni (( di cui all'articolo 1, )) comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente

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indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno

precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno precedente. Il comma 103

dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 1)

I COMMI DA 1 A 2 BIS ART. 30 DEL DLGS 165/2001 VENGONO SOTITUITIDAI SEGUENTI:

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti,, appartenenti alla stessa

qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire

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almeno a 30 giorni, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,

fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto dall’amministrazione di provenienza entro due mesi dalla data di

richiesta da parte dell'amministrazione di destinazione. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazione pubbliche di cui all ’articolo 1, comma 2, collocate a una distanza

non superiore ai 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito all’atto della prima assegnazione, si configurano come medesima

unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell’ambito della medesima unità produttiva di cui al presente comma. Sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 1)

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cui al presente comma. Sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive, anche con riferimento a piani di razionalizzazione o di riordino,nonché di criteri datoriali, previa informativa alle organizzazioni sindacali

rappresentative, possono essere disposti trasferimenti dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, presso unità produttive diverse della stessa o di

altra amministrazione, previo accordo, collocate oltre i 50 ed al di sotto dei 100 chilometri di distanza da quella cui il lavoratore è adibito. Secondo criteri ed

ambiti regolati dalla contrattazione collettiva i trasferimenti di cui al presente comma sono consentiti anche in unità produttive diverse collocate oltre i 100

chilometri di distanza da quella cui il lavoratore è adibito.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la conferenza

unificata, possono essere disposte misure volte ad agevolare iprocessi di mobilità volontaria e quelli di cui al presente comma, per

garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Sono nulli gli

accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le

…CONTINUA

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accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma.

Dall’attuazione del presente comma NON DEVONO DERIVARE NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.

2-bis. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure di mobilità finalizzate alla copertura di posti vacanti in

organico, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 1)

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dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che

facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento secondo la tabella adottata ai sensi dell’articolo 29-bis; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in

area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 3)

VIENE ABROGATO L’ART. 1, C. 29 D.L. 138/2011

“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sonotenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi

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tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversisulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive

con riferimento ai piani della performance o ai piani dirazionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla

contrattazione collettiva di comparto. ..”

In sede di prima applicazione, e fino all’entrata in vigore del decreto ivi previsto, l’allegato A del presente decreto costituisce la tabella di equiparazione di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165. (allegare tabella)

ALL’ARTICOLO 14, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, È, IN FINE, AGGIUNTO IL SEGUENTE PERIODO:

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 4 e 5)

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della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate

come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 125 del 2013)

“L’ammontare complessivo del trattamento economico spettante al personale trasferito per processi di mobilità costituisce risparmio e, conseguentemente, determina economia di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorre, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al

miglioramento dei saldi di bilancio, salvo che non sia destinato all’acquisizione di altro personale mediante processi di mobilità.”

ALL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 6)

Le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo

professionale. Le amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla

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comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo

6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione dando immediata comunicazione degli eventuali soprannumeri o eccedenze al

Dipartimento della funzione pubblica.

ALL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 IL NUOVO COMMA 4 :

Nei casi previsti dal comma 1 e di processi di riorganizzazione degli uffici che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di

assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad

avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 6)

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modalità per i processi di mobilità.

ALL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 IL NUOVO COMMA 5:

Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede, alla risoluzione unilaterale, senza possibilità di sostituzione, del rapporto di lavoro di coloro che entro il biennio

successivo maturano il diritto all’accesso al trattamento pensionistico con conseguente corresponsione del relativo trattamento. In subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 5)

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parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo

di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 comma 2.”

INOLTRE:IL COMMA 6 È ABROGATO;

ALL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 IL NUOVO COMMA 7:

Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione dall’informazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere

ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

MOBILITA’ DEI DIPENDENTI(art. 3 co. 5)

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servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

E DOPO IL COMMA 8 È AGGIUNTO IL SEGUENTE 9

Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Le amministrazioni che hanno dichiarato l’esubero

di personale collocato in disponibilità ai sensi dei commi 7 e 8 non possono effettuare nuove assunzioni a qualunque titolo nel profilo professionale corrispondente a quello del

personale collocato in disponibilità

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI - Gestione del personale in

disponibilità (art. 4 co.1)ALL’ART. 34 DEL dlgs 165/2001 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”

b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni

di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data

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di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.

c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvio

di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito

elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità

effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo

33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.”.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI -Gestione del personale in disponibilità

società partecipate (art. 4 co. 2)

ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013, DOPO IL COMMA 568-TER È INSERITO IL SEGUENTE:

“568-quater. Il personale di cui al comma 568-ter può presentare alla

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“568-quater. Il personale di cui al comma 568-ter può presentare alla società di cui al comma 563, di cui è dipendente, istanza di

ricollocazione in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.”.

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568 ART. 1

DELLA L. 147/2013568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono

farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1,

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568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo

scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di

pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività

produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568

ART. 1 DELLA L. 147/2013

data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento

riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della

produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e

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produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della

presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione

deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono

deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568 ART.

1 DELLA L. 147/2013

L 147/2013568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo

l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a

contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o

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contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche

amministrazioni. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

DIVIETO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A SOGGETTI IN

QUIESCENZA (art. 5 co. 1)

VIENE AGGIUNTO UN PERIODO IN FINE AL COMMA 9 DELL’ART. 5 DL95/2012 – L 135/2012

E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni …. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e

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studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso

incarico di studio e di consulenza.“Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire a soggetti

collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o cariche in organi delle amministrazioni di cui al primo periodo.”.

PREROGATIVE SINDACALI(art. 6 commi 1 e 2)

1.Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2014, i contingenti complessivi dei distacchi,

aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettivedisposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo

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compreso quello dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, SONO RIDOTTI DEL 50% PER CIASCUNA

ASSOCIAZIONE SINDACALE.

2. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti

ridefiniti ai sensi del comma 1 tra le associazioni sindacali.

INCARICHI DIRIGENZIALI(art.7 co. 1)

Nelle more di un’organica rivisitazione della disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a termine, di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e

comunque non oltre il 31 dicembre 2014, sono confermati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-quater, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limitemassimo del 30 per cento della dotazione organica dirigenziale

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massimo del 30 per cento della dotazione organica dirigenziale dell’ente per gli enti che hanno più di tre dirigenti, i contingenti

definiti dagli enti locali con proprio regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto

della vigente normativa in materia di contenimento della spesa per il personale e nel rispetto del patto di stabilità interno.

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI (art. 8 co. 1)

ALL’ARTICOLO 110 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a

tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti

per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza

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selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La selezione è condotta sulla

base della previa definizione del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, una formazione universitaria e un’adeguata esperienza professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione, docenti e altri

professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI

(art. 8 co. 3)VIENE ABROGATO IL CO. 6-QUATER ART. 19 DEL DLGS 165/2001Incarichi di funzioni dirigenziali

6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con

popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente

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popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo

indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per

cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere

superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in

scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

(comma così sostituito dall'art. 4-ter, comma 13, legge n. 44 del 2012)

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI

(art. 8 co. 4)VIENE SOSTITUITO IL QUARTO PERIODO DEL CO. 28 ART. 9 DEL DL 78/2010

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

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personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed

integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del

settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI

(art. 8 co. 4)VIENE SOSTITUITO IL QUARTO PERIODO DEL CO. 28 ART. 9 DEL DL 78/2010

resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello

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autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le

specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187

dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca

dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si

applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI

(art. 8 co. 4)VIENE SOSTITUITO IL QUARTO PERIODO DEL CO. 28 ART. 9 DEL DL 78/2010

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il

presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura

del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di

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del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con

riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.(comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge

n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013)

“Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

CENSIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI(art. 9)

�il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte sugli enti pubblici e su quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

�le amministrazioni inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna finanziato o vigilato

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pubblico o privato, da ciascuna finanziato o vigilato

� le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comunicano al Ministero

dell’economia e delle Finanze le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DIINIZIO ATTIVITA’ (art.16, co.1)

ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 SONO APPORTATE LE SEGUENTIMODIFICHE:

Co.3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla

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di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato

dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via

di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.(soppresso) In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci,

l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (art.16, co.1)

� all’articolo 19 è soppresso il comma 4:

ilpresente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in

materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

�All’articolo 21-nonies viene aggiunto il periodo :1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può

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1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un

termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto

dalla legge.2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. In ogni caso, l’annullamento d’ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere

mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21 –octies.

…SegueMODIFICHE ART. 21 –NONIES,.VIENE AGGIUNTO DOPO IL PRIMO COMMA:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (art.16, co.1)

1 -bis. L'annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa può essere adottato entro e non oltre due anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di una danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la

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per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento

dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati. L’annullamento d’ufficio adottato

oltre il richiamato termine di tre anni è nullo.»;

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DIINIZIO ATTIVITA’ (art.16, co.1)

Competenza sulla revoca e l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa.

I provvedimenti di revoca di cui all’articolo 21-quinquies e di annullamento d’ufficio di cui all’articolo 2ì-nonies che incidono

sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa possono essere adottati,

VIENE INSERITO L’ART. 21 –DECIES:

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sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato

dall’organo di governo tra le figure apicali massime dell’amministrazione centrale. Nell’ipotesi di omessa individuazione i

relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell’amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi

poteri sono attribuiti al Segretario dell’ente.

DIVIETO DI TRANSAZIONI DELLA P.A. CON SOCIETÀ O ENTI ESTERI AVENTI SEDE IN STATI

CHE NON PERMETTONO L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE NE DETENGONO LA PROPRIETÀ O

IL CONTROLLO (art. 24 commi 1 e 2)

1. È vietata ogni transazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e società o enti esteri, aventi sede in Stati che non permettono

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2001, n. 165 e società o enti esteri, aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora il soggetto residente proceda all’adeguamento di verifica del titolare effettivo della società o dell’ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.