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qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 18 del 9 maggio 2016
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 4
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 5
In breve … .................................................................................................................. 6
Maxi ammortamenti nel leasing finanziario............................................................................................. 6
La proroga del contratto di locazione dopo la Legge di Stabilità 2016............................................... 9
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 11
Regime forfetario (Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016) – seconda parte ...................... 11
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 30
La tassazione sugli affitti delle case vacanze e dei bed & breakfast................................................ 30
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 40
Le società di comodo del 2015 ............................................................................................................... 40
Le prossime scadenze............................................................................................... 55
Gruppo scientifico:
Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele
Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro
Rinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati AlessandroZiantoni Daniele
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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Flash stampa
Rimborsi IVAsuperiori a15.000 euro
IL SOLE 24 ORE
04.05.2016
Sono obbligati alla presentazione di idoneagaranzia i soggetti cosiddetti “pericolosi” chechiedono un rimborso IVA superiore a15.000 euro. In questo novero sonoricompresi coloro che, nel biennioprecedente, sono stati raggiunti da avvisi diaccertamento o di rettifica di una certarilevanza
IMU terreni IL SOLE 24 ORE
05.05.2016
I terreni incolti e gli orti, rientrando nel noverodei terreni agricoli, seguono le medesimeregole in merito all’esenzione IMU. Inparticolare, in base alla Legge di Stabilità2016, nei Comuni montani non è dovutal’IMU su tutti gli orti e i terreni incolti, mentrein pianura i terreni incolti e gli orti diproprietari che non hanno la qualifica dicoltivatore diretto o di imprenditore agricoloprofessionale (IAP) non possono sottrarsi alpagamento
Riscossione epagamentorateale
IL SOLE 24 ORE
08.05.2016
Con decorrenza dal 22.10.2015, nei confrontidel contribuente che ha presentato ladomanda di rateazione, l’agente dellariscossione non può avviare nuove azioniesecutive; inoltre, nell’ipotesi di successivoaccoglimento dell’istanza e di versamentodella 1^ rata, non può più persistere con lemisure esecutive già in corso. In ordine alledilazioni accordate dal 22.10.2015, qualora ilcontribuente decada dalla rateazione, ilcarico può essere nuovamente rateizzato se,all’atto della presentazione della richiesta, lerate scadute alla stessa data sonointegralmente saldate. In tale fattispecie, ilnuovo piano di dilazione può essere ripartitonel numero massimo di rate non ancorascadute alla stessa data. Si ricorda, infine,che per l’azione coattiva è sufficiente ilmancato versamento di 5 rate, anche nonconsecutive (in precedenza, 8)
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L’Agenzia interpreta
Nuovo codicedoganale
DOGANE
CIRCOLARE
19.04.2016N. 8/D
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolarecitata, ha fornito le prime precisazioni sulnuovo codice doganale europeo, in vigoredal 01.05.2016
Esenzionepagamento canoneRAI
PROVVEDIMENTO
04.05.2016
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha definito lemodalità e i termini di presentazione delladichiarazione sostitutiva di sussistenza deirequisiti di esenzione dal pagamento delcanone di abbonamento alla televisioneper uso privato, per effetto di convenzioniinternazionali, nonché approvato il relativomodello. Al provvedimento sono allegate ilmodello di dichiarazione sostitutiva e lerelative istruzioni
Modifiche almodello 770/2016
PROVVEDIMENTO
04.05.2016
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha modificato imodelli 770/2016 Semplificato e 770/2016Ordinario, nonché le relative istruzioni,approvati con separati Provvedimenti del15.01.2016. Sono state modificate, inoltre,le specifiche tecniche approvate conseparati Provvedimenti del 25.03.2016
Spese detraibilinelle dichiarazioni2016
C.M.06.05.2016
N. 18/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito indicazioni relativamenteagli oneri che danno diritto a un risparmiofiscale e che devono essere indicati nelmodello 730 o nel modello UNICO PF2016. In particolare:
• spese sanitarie;• spese di istruzione;• altre detrazioni
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Il Giudice ha sentenziato
Sequestro beni delmanager
CASS.02.05.2016
N. 18146
I beni del manager possono esseresequestrati qualora abbia ricevuto comefringe benefit quote o partecipazionisocietarie non dichiarate dall’azienda
Agevolazioni“prima casa”
CASS.N. 8355/2016
In assenza di formale richiesta, nell’atto diacquisto, dell’agevolazione “prima casa” inbase allo specifico ed autonomo requisitodel luogo di svolgimento dell’attivitàlavorativa, l’amministrazione, rilevato ilmancato tempestivo trasferimento dellaresidenza anagrafica, è legittimata arevocare le agevolazioni provvisoriamentericonosciute
Delega collettivanell’accertamento
C.T.R. LOMBARDIA
24.04.2016N. 2507
La delega collettiva, assimilabile alladelega in bianco, non soddisfa i requisitiper considerare validamente firmatol’avviso di accertamento; pertanto, nederiva che gli atti di accertamento emessiin tali circostanze devono considerarsi nulli
Compenso delprofessionista nellacausa fiscale
CASS.N. 8742/2016
Il compenso del professionista perl’assistenza nella causa fiscale, redazionedel ricorso e della memoria non può essereliquidato come consulenza tributaria
“Lieveinadempimento”non retroattivo
CASS.06.05.2016
N. 9176
Non opera retroattivamente la normarelativa al “lieve inadempimento”; inoltre, lastessa non è applicabile ai versamentirateali concordati per effetto delladefinizione in acquiescenzadell’accertamento
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In breve …
Maxi ammortamenti nel leasing finanziario
La Legge n. 208/2015 di Stabilità per il 2016, al fine di incentivare gli investimenti ad
opera delle imprese e dei professionisti in beni materiali strumentali, ha previsto
un’agevolazione sotto forma di maggiori ammortamenti da portare in deduzione.
L’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015 ha infatti previsto a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi,
un incremento del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali al solo fine
della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
L’altro aspetto innovativo riguarda il fatto che pur essendo la Legge n. 208/2015 di
Stabilità per il 2016, ha anticipato l’agevolazione fiscale anche agli acquisti effettuati dal
15 ottobre 2015 che pertanto produrranno i primi effetti già da UNICO 2016.
La maggiorazione del 40%, si concretizza in una deduzione che opera in via
esclusivamente extracontabile, non influenzata dalle valutazioni di bilancio e che pertanto
deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31.12.1988, a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
La norma come anticipato, riguarda anche gli acquisti perfezionati tramite i contratti di
leasing finanziario di cui si riporta a fini esemplificativi una simulazione ai fini della
corretta applicazione delle norme.
Immaginiamo che una società di leasing abbia corrisposto alla società realizzatrice del
bene l’importo di euro 25.000 per l’acquisto di una autovettura e che concede
l’autovettura in leasing al prezzo di euro 28.000.
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Ovviamente trattandosi di un bene a deducibilità limitata secondo quanto stabilito
dall’articolo 164 del TUIR, l’utilizzatore ai fini dell’agevolazione fiscale non dovrà tener
conto di quella parte di canone che eccede i limiti previsti appunto dall’articolo 164 del
TUIR.
Nell’esempio in premessa si dovrà innanzi tutto procedere ad individuare la parte di
canone deducibile tenendo in riferimento il prezzo corrisposto dal concedente e non
dall’utilizzatore. Pertanto avremo che la percentuale di canone effettivamente deducibile
sarà pari a:
euro 18.075,99 / euro 25.000 = 72,30%
Conseguentemente la quota di canone corrisposta dall’utilizzatore fiscalmente rilevante
sarà:
euro 28.000 x 72,30% = euro 20.244
Consideriamo che il contratto di leasing abbia la durata di 4 anni (01.03.2016 –
29.02.2020), i canoni saranno imputati negli esercizi nel seguente modo:
ANNUALITÀ SPESA DI COMPETENZA
2016 gg. 306 / 1461 x 20.244 = 4.240,02
2017 gg. 365 / 1461 x 20.244 = 5.057,54
2018 gg. 365 / 1461 x 20.244 = 5.057,54
2019 gg. 365 / 1461 x 20.244 = 5.057,54
2020 gg. 60 / 1461 x 20.244 = 831,38
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La quota del canone fiscalmente rilevante secondo quanto previsto dall’articolo 164,
lettera b), comma 1 del TUIR sarà:
ANNUALITÀ CANONE FISCALMENTE RILEVANTE
2016 4.240,02 x 20% = 848,00
2017 5.057,54 x 20% = 1.011,51
2018 5.057,54 x 20% = 1.011,51
2019 5.057,54 x 20% = 1.011,51
2020 831,38 x 20% = 166,28
La quota canone fiscalmente rilevante con la maggiorazione del 40 % sarà:
ANNUALITÀ CANONE FISCALMENTE RILEVANTE + MAGGIORAZIONE 40%
2016 848,00 + 339,20
2017 1.011,51 + 404,60
2018 1.011,51 + 404,60
2019 1011,51 + 404,60
2020 166,28 + 66,51
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La proroga del contratto di locazione dopo la Legge di Stabilità 2016
Fra le tante novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 vi è anche quella che sancisce
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la proroga, anche tacita, dei contratti di
locazione, entro 30 giorni dalla scadenza. L’obbligo è motivato dalla circostanza che
detta proroga, occorrendo in data successiva alla stipula, determina di fatto un rinnovo
degli effetti del contratto.
Il riferimento normativo che sancisce l’assunto è contemplato all'articolo 36, D.P.R. n.
131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), e disciplinato ancor più precisamente
dall'articolo 17 del medesimo Decreto.
Con la riforma del sistema sanzionatorio (D.lgs. n. 158/2015) è stata inoltre modificata la
disciplina relativa alla proroga in oggetto, anche qualora i contratti prevedano l’esercizio
dell’opzione della cedolare secca. Nello specifico è stato disposto l’obbligo di
presentazione, entro 30 giorni dalla data in cui si verifica la proroga, della comunicazione
di detto evento all’Agenzia delle Entrate, previo versamento dell’imposta di registro
mediante il modello RLI.
Ovviamente detta comunicazione potrà essere effettuata mediante i canonici canali
telematici, ovvero presentando direttamente agli Uffici, presso cui è stato depositato il
contratto originario, il modello cartaceo.
In base alla modalità di presentazione prescelta sarà necessario osservare procedure
diverse per il pagamento delle imposte:
• presentazione telematica: le imposte saranno pagate con addebito sul proprio c/c per
via telematica;
• presentazione cartacea: le imposte dovranno essere versate tramite l’utilizzo del
modello F24 Elide; in tal caso la presentazione presso gli Uffici dovrà avvenire entro i
20 giorni successivi al versamento.
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A fronte dell’introduzione di questo nuovo adempimento il legislatore ha provveduto ad
eliminarne uno; il contribuente non è infatti più tenuto a presentare all'Agenzia l'attestato
di pagamento dell'imposta di registro relativa alle proroghe del contratto di locazione.
Da segnalare che in caso di durata pluriennale del contratto di locazione al contribuente
è concessa la facoltà (e ci mancherebbe altro!) di corrispondere l'imposta di registro
dovuta per l’intera durata del contratto, in luogo di più versamenti annuali.
Fatta salva la possibilità di adottare l’istituto del ravvedimento operoso, un eventuale
ritardo nel versamento dell'imposta superiore a novanta giorni, comporterà l'applicazione
di una sanzione pari al 30%, mentre per periodi inferiori sarà dovuta una sanzione pari al
15%.
È opportuno ricordare che, qualora il contratto preveda l’opzione per la cedolare secca,
nessuna imposta di registro sarà dovuta.
In ogni caso, nella comunicazione di proroga sarà necessario esprimere nuovamente
l'opzione per la cedolare secca, ovvero esprimerla per la prima volta ove non fosse
prevista per le annualità precedenti.
In tale secondo caso il contribuente dovrà comunque presentare il modello RLI per
esprimere l'opzione e comunicare la proroga, sebbene l’imposta non sia dovuta.
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L’Approfondimento – 1
Regime forfetario (Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016) – seconda
parte
PREMESSA
Riprendiamo la disamina iniziata settimana scorsa sul regime forfetario. Dopo aver
illustrato quali sono i requisiti di accesso e le cause di esclusione per accedere al regime
di favore, andiamo ad analizzare le principali caratteristiche e i corretti adempimenti da
tenere, alla luce di quanto indicato dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate n.
10/E del 04.04.2016.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETARIO
Come stabilito dall’articolo 1, comma 58 della Legge di Stabilità 2015 i contribuenti
forfetari non possono né addebitare l’IVA in fattura e né esercitare il diritto alla detrazione
della stessa. Le fatture dovranno essere emesse senza IVA avendo cura di riportare la
dicitura: “operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1 comma, 58,
Legge n. 190/2014, regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo
d'acconto”.
Come evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 10/E/2016 qualche
problema potrebbe sorgere in caso di emissione di una fattura in un anno e incasso della
stessa in un periodo d’imposta successivo, quando ad esempio il contribuente per scelta
o per legge è transitato nel regime ordinario. Come noto, infatti, il forfetario è un regime
per cassa e non di competenza, quindi, ci si potrebbe chiedere se nell’anno di incasso
della fattura sia necessario o meno integrare la stessa con IVA.
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A tal riguardo l’Amministrazione Finanziaria riprendendo quanto già affermato con la
Circolare n. 17/E/2012 ha precisato che in situazioni del genere la fattura non deve mai
essere integrata con IVA, anche se il corrispettivo è incassato nell’anno in cui il
contribuente è passato al regime ordinario, perché come stabilito dall’articolo 6, comma 4
del D.P.R. n. 633/1972 l’operazione s’intende effettuata al momento dell’emissione della
fattura.
Di conseguenza, le fatture emesse da un forfetario nel 2016 e incassate nel 2017 non
dovranno essere integrate con IVA se il contribuente nel periodo 2017 è entrato nel
regime ordinario.
Ai sensi del successivo comma 59, i contribuenti forfetari sono esonerati dagli obblighi di
liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi dichiarativi e contabili stabiliti dal
D.P.R. n. 633/1972. In particolare i forfetari non hanno obbligo di:
• registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972);
• registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972);
• registrazione degli acquisti (articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972);
• tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972),
ad eccezione delle fatture e dei documenti di acquisto e delle bollette doganali di
importazione;
• dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articolo 8 e 8-bis del D.P.R. n.
322/1998).
Infine, gli stessi contribuenti forfetari possono, come precisato nella relazione illustrativa
della Legge di Stabilità 2015, considerarsi esentati anche dall’obbligo di:
• effettuare il cosiddetto spesometro, di cui all’articolo 21, comma 1, del D.L. n.
78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;
• comunicazione “Black List”, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010 marzo
2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 n. 73/2010.
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ADEMPIMENTI
Pur essendo esonerati dai principali obblighi dichiarativi e contabili i contribuenti forfetari
sono, comunque, tenuti a:
• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi, ad eccezione, secondo quanto stabilito dal comma 59, di
quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996 e sempreché i
corrispettivi siano certificati mediante l’annotazione in un apposito registro
cronologico, tenuto con le modalità previste dall’articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972;
• integrare le fatture relative ad operazioni per le quali risultano debitori di imposta,
avendo cura di indicare in fattura l’aliquota e la relativa imposta, da versare entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e senza
diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Con particolare riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti
si deve segnalare che, rispetto ai previgenti regimi agevolativi, il regime forfetario
prevede in maniera chiara al comma 59 quali sono i corretti adempimenti da tenere in
caso di operazioni di tal genere. Di seguito una tabella riepilogativa delle operazioni con
soggetti non residenti.
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI
Cessioni di beniintracomunitarie
Le cessioni di beni intracomunitari sono operazioni assimilate alleoperazioni interne. Per tale ragione il contribuente forfetario devespecificatamente indicare che l’operazione “non costituisce cessioneintracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n.331/1993”. Non essendo considerate operazioni intracomunitarie,dette operazioni non comportano per il contribuente l’obbligo di:
• iscriversi al VIES;• compilare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT
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Acquisti di beniintracomunitari
Gli acquisti di beni intracomunitari sono soggetti alle disposizionicontenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993,che stabiliscono che “non costituiscono acquisti intracomunitari …(omissis) c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi eda quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmenteindetraibile a norma dell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stessoDecreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta neimodi ordinari, se l’ammontare complessivo degli acquistiintracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, delpresente Decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non hasuperato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limitenon è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assuntoal netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti dimezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo edegli acquisti di prodotti soggetti ad accisa”. Sulla base di quantoprevisto dalla norma citata, se il volume degli acquisti intracomunitarinell’anno precedente e nell’anno corrente non supera il limite di euro10.000, l’IVA si considera assolta dal cedente nel Paese di origine eil contribuente forfetario non ha alcun obbligo di iscrizione al VIES edi compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.Diversamente, invece, in caso di un volume di acquisti di beniintracomunitari superiori al limite di euro 10.000, l’operazione siconsidera imponibile in Italia ai fini IVA e il contribuente dovrà:
• iscriversi al VIES, articolo 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R.n. 633/1972;
• integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, conla metodologia prevista dall’articolo 46, comma 1, D.L. n.331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, daversare entro il giorno 16 del mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione e senza diritto alla detrazionedell’IVA relativa;
• compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari,articolo 50 comma 6, del D.L. n. 331/1993
Prestazioni diservizi ricevuteda soggetti nonresidenti e rese
agli stessi
I servizi resi a soggetti non residenti e ricevuti dagli stessi seguonole regole ordinarie dettate dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n.633/1972. Per tale ragione:
• a prescindere dall’importo della prestazione, gli acquisti diservizi intracomunitari devono assolvere l’IVA sempre in Italia eil contribuente è costretto ad assolvere agli stessi adempimentiprevisti per gli acquisti di beni intracomunitari di importosuperiore a euro 10.000;
• per le cessioni di servizi è necessario emettere una fatturasenza addebito dell’IVA, e compilare gli elenchi riepilogativiINTRASTAT per le operazioni di servizi
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Importazioni,esportazioni edoperazioni ad
esse assimilate
Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni degli articoli8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. Si ricorda, inoltre,che per gli acquisti non ci si può avvalere del “plafond”, di cuiall’articolo 8, comma 1, lettera c)
RETTIFICA DELLE DETRAZIONI
Il contribuente che dal regime ordinario passa al regime forfetario deve, ai sensi
dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, operare la rettifica della detrazione IVA. Per
la rettifica della detrazione IVA è necessario distinguere tra:
• beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati;
• beni strumentali.
Sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, la rettifica dell’IVA deve essere effettuata
in un’unica soluzione e senza attendere il materiale impiego degli stessi. Diversamente,
invece, per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rettifica va effettuata solo se
non sono trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data
di acquisto o ultimazione se si tratta di beni immobili e per i soli periodi che ancora
residuano al compimento del quinquennio o decennio.
BENI STRUMENTALI MOBILI
ANNO DI ACQUISTO 2012 2013 2014 2015
Ammontare da rettificare:(IVA detratta * periodi che residuano / 5)
1/5 2/5 3/5 4/5
BENI IMMOBILI
ANNO DI ACQUISTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ammontare darettificare:
(IVA detratta * periodiche residuano / 10)
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10
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Così ad esempio se nel corso del 2013 un contribuente ha detratto IVA per acquisto di
un impianto di euro 1.000 e nel 2016 è entrato nel regime forfettario dovrà rettificare IVA
per euro (1.000 * 2/5) = euro 400.
Considerazioni a parte meritano, invece, i beni strumentali a detraibilità limitata (ad
esempio autovetture 40% o cellulari 50%) e i beni strumentali di valore inferiore a euro
516,46 o ammortizzati con un coefficiente superiore al 25%. Per i primi si dovrà rettificare
solo la parte dell’imposta per la quale si è usufruito della detrazione, mentre per i secondi
la rettifica non dovrà mai essere effettuata. Operativamente la rettifica della detrazione
IVA deve essere eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione del
regime ordinario, effettuando il versamento dell’imposta in un’unica soluzione. Per
agevolare l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria e su precisa
indicazione del MEF, il contribuente dovrà predisporre anche una specifica
documentazione con la quale indicare per categorie omogenee la quantità e il valore dei
beni che fanno parte del patrimonio aziendale. Da ultimo ricordiamo che la rettifica della
detrazione IVA deve essere effettuata anche quando il soggetto forfetario esce dal
regime di favore. Nello specifico, la dichiarazione in argomento deve essere eseguita
nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario. Di seguito una
tabella riepilogativa delle modalità di versamento dell’IVA oggetto di rettifica.
VERSAMENTO RETTIFICA IVA
DICHIARAZIONE MODALITÀ DI VERSAMENTO
DichiarazioneIVA autonoma
Unica soluzione entro il 16.03
Al massimo 9 rate mensili di pari importo a partire dal 16.03, daversare il giorno 16 di ogni mese con maggiorazione mensile dello0,33% (II rata interessi 0,33%, III rata interessi 0,66%, IV ratainteressi 0,99% e così via)
Dichiarazioneunificata
Unica soluzione maggiorando il saldo IVA dello 0,40% per ogni mesecompreso tra il 16.03 – 16.06 o 16.07 (in caso di versamento al 16.06dunque la maggiorazione sarà pari a 0,40 * 3 = 1,2%
Maggiorando il saldo IVA dello 0,40% per ogni mese compreso tra il16.03 – 16.06 o 16.07, suddividendo il totale in rate di pari importo(massimo 6 se si inizia il 16.06 o massimo 5 se si inizia il 16.07) eapplicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi mensilidello 0,33%
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IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
Come stabilito dal comma 62, nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione del
regime ordinario è necessario tener conto anche delle operazioni:
• ad esigibilità differita, di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972. Nello
specifico, trattasi di operazioni generalmente poste in essere nei confronti dello Stato
e di altri Enti pubblici territoriali e per le quali l’imposta diventa esigibile solo al
momento del pagamento del corrispettivo;
• per le quali l’IVA viene liquidata con il criterio di cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del
D.L. n. 83/2012.
Per le operazioni menzionate, quindi, l’accesso al regime forfetario comporta per il
cedente / prestatore la rinuncia al differimento dell’imposta. Al contempo, però e purché
spettante, il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione per le operazioni soggette
allo stesso regime e i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati.
UTILIZZO ECCEDENZA DEL CREDITO IVA
Come precisato dal comma 63, una eventuale eccedenza a credito di IVA, risultante a
seguito della rettifica operata ai sensi dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, può
essere alternativamente chiesta dal contribuente:
• a rimborso;
• utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi.
Per la disciplina applicabile ai casi di rimborsi IVA nel regime forfetario si deve fare
riferimento alle ordinarie regole dettate dall’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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SEMPLIFICAZIONI
Numerose semplificazioni sono previste per i contribuenti forfetari. I soggetti in questione,
infatti, sono esonerati:
• dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ad eccezione
dell’obbligo di tenere e conservare i registri richiesti dalle disposizioni diverse da
quelle tributarie (comma 69);
• dall’applicazione degli Studi di Settore e dei parametri (comma 73).
I contribuenti forfetari non sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sulle somme
erogate ad altri soggetti, ma devono però indicare in dichiarazione dei redditi il codice
fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti gli emolumenti, senza operare la relativa
ritenuta d’acconto. Gli stessi soggetti, inoltre, non sono nemmeno soggetti a ritenuta alla
fonte sui ricavi e/o compensi percepiti. Per tale ragione, quindi, come già avveniva nei
previgenti regimi agevolativi, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto
d’imposta, con la quale attestare che il reddito / compenso percepito è soggetto ad
imposta sostitutiva. Ritenute erroneamente subite da un soggetto forfetario possono
essere corrette:
• chiedendo la somma a rimborso e seguendo le modalità indicate nell’articolo 38 del
D.P.R. n. 602/1973;
• portando in diminuzione dal reddito dichiarato la ritenuta erroneamente subita, ma a
condizione che la stessa sia stata regolarmente certificata dal sostituto d’imposta.
Operativamente nel nodello UNICO PF 2016, rigo RS40 “Ritenute regime di
vantaggio casi particolari”, dovranno essere iscritte le ritenute erroneamente versate
e certificate dal sostituto d’imposta e ai fini dello scomputo dal reddito dovranno
essere riportate nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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ADEMPIMENTI
Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973 i contribuenti
forfetari sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità
indicate dal D.P.R. n. 322/1998. Seppur esentati dalla presentazione degli Studi di
Settore, i contribuenti forfetari devono, a norma del comma 73, assolvere a specifici
obblighi informativi relativi all’attività svolta. Nel modello UNICO PF 2016 è presente,
infatti, il nuovo prospetto del quadro RS, rubricato “Regime forfetario per gli esercenti
attività d’impresa, arti e professioni”, nel quale si dovranno riportare informazioni quali ad
esempio: numero di lavoratori dipendenti, costi di trasporto, spese sostenute, compensi
corrisposti, consumi ecc.. Più precisamente dette informazioni dovranno essere iscritte:
• nei righi da RS374 a RS378, se riferite ad attività d’impresa;
• nei righi da RS379 a RS381, se riferite al lavoro autonomo;
• nei righi da RS374 a RS381, se riferite a soggetti che esercitano sia attività
d’impresa, che di lavoro autonomo.
A riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che i dati e le informazioni da
indicare nel citato prospetto sono solo quelli relativi alla documentazione ricevuta o
emessa dai contribuenti forfetari. Così ad esempio un contribuente forfetario esercente
attività d’impresa dovrà riportare tutte le informazioni collegate con la documentazione
fiscale emessa e ricevuta e per l’importo indicato nella stessa. Sempre con riferimento ai
dati da inserire nel quadro RS si evidenzia, infine, che:
• i beni strumentali ad uso promiscuo dovranno essere dichiarati nella misura del 50%;
• i dati relativi ai redditi erogati, per i quali non è stata effettuata la ritenuta d’acconto
dovranno essere iscritti nei righi RS71, RS72 e RS73, facendo riferimento ai redditi e
compensi pagati nel periodo d’imposta, senza tener conto del motivo per cui la
ritenuta non è stata operata. È questo, ad esempio, il caso che si verifica quando il
soggetto percipiente è esso stesso un contribuente forfetario per il quale non si deve
applicare la ritenuta d’acconto.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai sensi del comma 69, il contribuente forfetario determina “il reddito imponibile
applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività
nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente Legge, diversificata a
seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.
Riportiamo nella tabella seguente i coefficienti di redditività distinti per codici ATECO da
applicare alle diverse attività esercitate.
LIMITI DI ACCESSO PER IL REGIME FORFETARIO
PRG. GRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITÀ
ATECO 2007
VALORE SOGLIA
DEI RICAVI /COMPENSI IN
VIGORE DAL 01.01AL 31.12 DEL
2015
VALORE SOGLIA
DEI RICAVI /COMPENSI IN
VIGORE DAL
01.01.2016
1Industrie alimentari e
delle bevande(10-11) 35.000 45.000
2Commercio all'ingrosso
e al dettaglio
45 - (da 46.2 a46.9) - (da
47.1 a 47.7) -47.9
40.000 50.000
3Commercio ambulantedi prodotti alimentari e
bevande47.81 30.000 40.000
4Commercio ambulante
di altri prodotti47.82 - 47.89 20.000 30.000
5Costruzioni e attività
immobiliari(41 - 42 - 43) -
(68)15.000 25.000
6Intermediari del
commercio46.1 15.000 25.000
7Attività dei servizi di
alloggio e diristorazione
(55-56) 40.000 50.000
8
Attività professionali,scientifiche, tecniche,sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari edassicurativi
(64-65-66) -(69-70-71-72-
73-74-75) -(85) - (86-87-
88)
15.000 30.000
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9Altre attivitàeconomiche
(01 - 02 - 03) -(05 - 06 - 07 -08 - 09) - (12 -13 - 14 - 15 -16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 -22 - 23 - 24 -25 - 26 - 27 -28 - 29 - 30 -31 - 32 - 33) -(35) - (36 - 37- 38 - 39) - (49- 50 - 51 - 52 -53) - (58 - 59 -60 - 61 - 62 -
63) - (77 - 78 -79 - 80 - 81 -
82) - (84) - (90- 91 - 92 - 93)- (94 - 95 - 96)
- (97 - 98) -(99)
20.000 30.000
Come si ricava dalla norma, nel regime forfetario non si deve tener conto delle spese
effettivamente sostenute durante lo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o
professione, perché dette spese sono determinate in via presuntiva applicando ai ricavi /
compensi percepiti il relativo coefficiente di redditività. Nel caso di svolgimento di più
attività con codici ATECO diversi, il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva deve
essere determinato applicando all’ammontare dei ricavi e compensi riferiti ad ogni
singola attività il rispettivo coefficiente di reddittività. Dal reddito così determinato il
forfetario potrà dedurre:
• i contributi previdenziali dovuti per legge;
• i contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari fiscalmente a carico;
• i contributi previdenziali versati per i collaboratori fiscalmente non a carico, ma a
condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.
Quando i contributi previdenziali versati sono superiori al reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, calcolato applicando il coefficiente di reddittività, è possibile portare in
diminuzione dal reddito complessivo l’eventuale eccedenza versata.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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Sulla questione l’Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che l’eventuale
eccedenza contributiva versata da un contribuente forfetario fiscalmente a carico può
essere dedotta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del TUIR dai familiari indicati
nell’articolo 433 del Codice Civile, ovvero:
• coniuge;
• figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
• genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
• generi e le nuore;
• suocero e la suocera;
• fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Per quanto riguarda, infine, gli immobili posseduti a qualsiasi titolo evidenziamo che, in
coerenza con quanto stabilito dal comma 54, detti beni non devono mai essere
considerati ai fini della determinazione del reddito dei soggetti forfetari.
Conseguentemente, in regime forfetario i redditi prodotti dai beni immobili strumentali o
patrimoniali costituiranno sempre redditi da fabbricato, che andranno imputati al
contribuente come persona fisica e non come reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI REDDITO MATURATI IN CORSO DI REGIME
Diversamente dai previgenti regimi agevolativi nessuna indicazione normativa viene
fornita in merito al trattamento da riservare alle plusvalenze o alle minusvalenze generate
in corso di applicazione del regime forfetario. In mancanza di precise indicazioni
l’Amministrazione Finanziaria ritiene che le plusvalenze e le minusvalenze non hanno
alcuna rilevanza fiscale anche se riferite a beni acquistati in anni precedenti a quello di
entrata nel regime di favore.
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COMPONENTI DI REDDITO RIFERITI A PERIODI PRECEDENTI
Nell’ambito del regime forfetario una considerazione a parte meritano i componenti
positivi e/o negativi la cui tassazione è rinviata ad esercizi successivi, in applicazione
delle regole disposte dal TUIR. I componenti positivi e/o negativi in argomento devono
essere imputati interamente nel periodo d’imposta antecedente all’entrata nel regime
forfetario. Nello specifico si fa riferimento:
• alle plusvalenze (articolo 88 del TUIR) e ai proventi (articolo86 del TUIR), che come
noto possono essere imputati interamente nell’esercizio in cui maturano, ovvero in
quote costanti a partire dall’esercizio in corso e per i 4 successivi;
• alle spese destinate a produrre effetti positivi sul reddito di più esercizi, di cui
all’articolo 108 del TUIR. Dette spese possono essere imputate a scelta del
contribuente nell’esercizio in cui sono sostenute o ripartite a partire dall’esercizio in
corso e per i 4 periodi successivi. Tra i componenti negativi riferiti a più esercizi
rientrano anche le spese di manutenzione che a norma dell’articolo 102, comma 6
del TUIR possono essere portate in deduzione dal reddito per la parte che eccede il
5% del valore dei beni ammortizzabili, nel periodo in cui sono state sostenute e nei 5
successivi.
PERDITE
Il contribuente forfetario può portare in deduzione dal reddito determinato con le modalità
del comma 64 le perdite pregresse. A norma dell’articolo 8 del TUIR sono riportabili:
• senza limiti di tempo le perdite maturate nei primi 3 esercizi di attività;
• le perdite realizzate in contabilità ordinaria fino al 5 anno successivo a quello di
conseguimento.
Le perdite realizzate in regime di contabilità semplificata non possono essere portate in
diminuzione del reddito forfetario, perché come noto non possono essere riportate negli
esercizi successivi.
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A tal riguardo si precisa però che sono, invece, riportabili le perdite maturate dalle “Start
up” negli anni 2006 e 2007, anche se realizzate in contabilità semplificata o riferite a
lavoro autonomo. Si ricorda, infine, che a prescindere dal tipo di attività esercitata, sia
essa d’impresa o di lavoro autonomo, eventuali perdite maturate durante l’applicazione
del regime dei minimi o del regime fiscale di vantaggio possono essere portate in
diminuzione dal reddito forfetario nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto e
per l’ammontare che trova capienza.
RIMANENZE FINALI E DEDUZIONI FORFETTARIE DETERMINATE PER EFFETTO DI ALTRE NORME
Coerentemente con quanto previsto per i componenti positivi e/o negativi di reddito
sospesi (plusvalenze, spese di manutenzione, ecc.), le rimanenze di merci dei periodi
pregressi concorrono a formare il reddito d’esercizio del periodo antecedente a quello di
applicazione del regime forfetario. Per quanto riguarda le deduzioni previste da altre
norme tributarie si osserva che in ambito forfetario queste non hanno alcuna rilevanza.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per il contribuente forfetario che cessa l’attività alcuni problemi potrebbero sorgere
relativamente ai ricavi o compensi fatturati, ma non ancora riscossi. Come noto, infatti il
regime forfetario è un regime per cassa. Per tale ragione, quindi, il contribuente forfetario
dovrà presentare il quadro LM del modello UNICO PF fino all’ultima operazione
riguardante la riscossione dei crediti e fino a quel momento non potrà chiudere la partita
IVA. In virtù dell’obbligo del cessionario / committente di regolarizzare le fatture omesse
o irregolari, di cui all’articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 471/1997, la chiusura della partita
IVA non può essere chiesta nemmeno quando non sono state ricevute tutte le fatture
relative alle operazioni passive. Alternativamente e per ragioni di semplificazione
l’Amministrazione Finanziaria ritiene però applicabile al regime forfetario quanto già
previsto per il regime fiscale di vantaggio. Il contribuente forfetario ha, infatti, la possibilità
di chiudere tutte le proprie pendenze fiscali nell’ultimo anno di esercizio dell’attività,
imputando alla formazione del reddito anche tutte quelle operazioni che non hanno
ancora avuto la manifestazione finanziaria.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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VALUTAZIONE DELLE MERCI E DEI BENI STRUMENTALI NEI PASSAGGI DI REGIME
Ai sensi del comma 72, nei casi di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario e
viceversa è previsto che “i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il
reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi
ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di
competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi d’imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti
previsti dal regime forfetario”.
La norma in questione dispone chiaramente che, al fine di evitare salti e duplicazioni
d’imposta durante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, i ricavi e i
compensi maturati, ma non ancora riscossi in regime forfetario, concorreranno a formare
il reddito del regime ordinario nell’anno in cui avverrà la loro manifestazione finanziaria.
Diversamente, invece, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario, i
ricavi e i compensi imputati per competenza nel regime ordinario non concorreranno alla
formazione del reddito nel regime forfetario anche se la loro manifestazione finanziaria
avverrà nell’anno di applicazione del regime di favore. Nessuna rilevanza assumono i
costi nel passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, perché come già specificato
in regime forfetario le spese sono imputate in via presuntiva, applicando ai ricavi e
compensi il coefficiente di reddittività. Valutazione a parte meritano, invece, le rimanenze
finali del regime forfetario. Le rimanenze in questione, infatti, non costituiranno
rimanenze iniziali nel regime ordinario se il loro prezzo è stato pagato nel periodo di
applicazione del regime forfetario. Viceversa se il prezzo non è stato ancora pagato o è
stato pagato in parte, costituiranno rimanenze iniziali del regime ordinario, interamente o
per la parte non ancora pagata. Al comma 72 si precisa, infine, che per il calcolo delle
plusvalenze e delle minusvalenze realizzate dopo l’uscita dal regime forfetario si deve
considerare come valore del bene ceduto:
• il costo non ammortizzato risultante dal libro cespiti ammortizzabili, se il bene è stato
acquistato anteriormente all’entrata nel regime forfetario;
• il costo del bene strumentale, se il bene è stato acquistato durante l’applicazione del
regime forfetario.
Quaderno Settimanale n. 18 del 9 maggio 2016
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DETRAZIONI
Ai sensi del comma 75, il reddito forfetario assume rilevanza ai fini del riconoscimento
delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12, comma 2 del TUIR. Il reddito
in questione non rileva, invece, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per redditi di
lavoro dipendente previste dal successivo articolo 13 del TUIR.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Al reddito forfetario determinato con le modalità appena descritte si dovrà applicare
un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Per quanto riguarda le imprese familiari, il comma 64 precisa che l’imposta sostitutiva è
sempre dovuta dall’imprenditore, ed è applicata sul reddito al lordo dei compensi erogati
al coniuge e ai familiari.
I contribuenti forfetari hanno diritto al credito d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 98 e
99 della Legge di Stabilità 2016, previsto nella misura del 20% per le piccole imprese, del
15% per le medie imprese, del 10% per le grandi imprese e riservato a chi acquista,
anche tramite contratti di locazione finanziaria, beni strumentali nuovi per strutture
produttive situate nel Mezzogiorno. A riguardo, si evidenzia, come specificato dal
successivo comma 100, che l’agevolazione non spetta:
• per gli acquisti di macchinari, impianti e attrezzature effettuati da imprese che
operano nel settore siderurgico, carbonifero, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, in quello della produzione e
distribuzione energetica, nei settori assicurativi, finanziari e creditizi;
• alle imprese in difficoltà, così come individuate dalla comunicazione della
Commissione Europea n. 2014/C249/01. Diversamente, invece, ne possono fruire
nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea, le aziende che operano
nel settore agricolo, ittico e forestali.
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Come previsto dal comma 104 della Legge di Stabilità 2016, il credito in questione può
essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
A conclusione si ricorda che saldo e acconti dell’imposta sostitutiva devono essere
versati nei modi ordinari, ovvero entro i termini stabiliti per il versamento del saldo e degli
acconti IRPEF, utilizzando il modello F24.
NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Al comma 65 sono previste ulteriori agevolazioni per il contribuente forfetario che inizia
una nuova attività d’impresa, arte o professione. Agevolazioni modificate poi dalla Legge
di Stabilità 2016. Per il solo anno 2015, i contribuenti forfetari che iniziano una nuova
attività possono beneficiare della riduzione di 1/3 del reddito determinato con le modalità
indicate dal comma 64. Conseguentemente, nel modello UNICO PF 2016 il reddito
forfetario indicato al rigo LM34, ovvero il reddito al lordo dei contributi previdenziali
versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione, sarà ridotto di 1/3.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove attività produttive, il legislatore con la
Legge di Stabilità 2016 ha modificato il comma 65, prevedendo che dal 2016 al reddito
forfetario sia applicata, per i primi 5 anni di attività, un’imposta sostitutiva del 5%, in luogo
della ordinaria imposta del 15%. La stessa Legge di Stabilità ha previsto, inoltre, per i
soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, l’applicazione della stessa
imposta sostitutiva nella misura del 5%, per i periodi che residuano al compimento del
quinquennio. Per poter usufruire della tassazione agevolata è però necessario che:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività di cui al
comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma
associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
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• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente
quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al
comma 54.
Come si può notare i requisiti richiesti per beneficiare della tassazione agevolata sono gli
stessi di quelli previsti a suo tempo per l’accesso al regime fiscale di vantaggio.
Relativamente ai requisiti richiamati l’Amministrazione Finanziaria precisa che per
triennio precedente deve intendersi il triennio calcolato secondo il calendario gregoriano.
Di conseguenza, un contribuente che inizia una nuova attività produttiva ad aprile 2016
potrà usufruire della agevolazione fiscale solo se ha concluso la precedente attività entro
marzo 2013. Si ricorda, che la preclusione non opera:
• se il contribuente nel triennio precedente ha percepito redditi riconducibili a contratti
di associazione in partecipazione con apporto solo di lavoro;
• se la società è inattiva.
In merito al requisito della mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, lavoro
dipendente o autonomo, l’Agenzia rileva che è indispensabile valutare se la nuova attività
si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. In tal
senso, quindi, ci sarà continuità quando il contribuente si limiterà ad esercitare la stessa
attività svolta precedentemente e si rivolgerà allo stesso mercato, senza apportare
alcuna novità. È il caso ad esempio del panettiere, lavoratore dipendente, che aprendo
partita IVA, rileva il negozio dove lavorava, utilizza gli stessi strumenti e si rivolge alla
stessa clientela. Diversamente non c’è mera prosecuzione quando:
• la nuova attività e il mercato sono diversi;
• la precedente attività lavorativa ha carattere di marginalità, perché svolta sotto forma
di contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata o continuativa o a
progetto e per un periodo non superiore alla metà del triennio.
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Si ricorda, infine, che, in caso di proseguimento di attività precedentemente svolta da un
altro soggetto, è necessario verificare i requisiti richiesti dal comma 54, facendo
riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di inizio dell’attività e considerando i
ricavi e compensi del soggetto che trasferisce la sua attività. Se il trasferimento
dell’attività avviene, invece, in corso d’anno i ricavi di chi trasferisce l’attività e i ricavi di
acquisisce la stessa dovranno essere considerati cumulativamente per la verifica dei
limiti previsti dal comma 54.
SANZIONI
Ai sensi del comma 74, per le attività di accertamento, riscossione, per le sanzioni e il
contenzioso si rinvia a quanto disposto in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. Ad ogni
modo, si evidenzia che maggiori sanzioni sono previste in caso di infedele attestazione:
• dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime forfetario, comma 54;
• di una causa di esclusione, comma 57;
• dei requisiti per l’accesso al regime di favore per le nuove attività produttive, comma
65.
In questi casi le sanzioni saranno, infatti, maggiorate del 10%, se il maggior reddito
accertato sarà superiore al 10% del reddito dichiarato.
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L’Approfondimento – 2
La tassazione sugli affitti delle case vacanze e dei bed & breakfast
PREMESSA
Il turismo organizzato via internet e la crisi economica hanno spinto tutti coloro i quali non
intendono rinunciare alle vacanze, a rivolgersi sempre più frequentemente a strutture
ricettive alternative agli alberghi quali case vacanza e/o bed & breakfast.
In virtù di questo vero e proprio boom, sempre più frequentemente, i proprietari di
immobili decidono di avviare tali attività per le quali sono sufficienti semplici adempimenti
amministrativi, buon senso e rispetto degli adempimenti fiscali previsti per i canoni di
locazioni, derivati dall'affitto turistico, in sede di dichiarazione dei redditi.
Con il presente Approfondimento vogliamo analizzare gli aspetti principali della gestione
fiscale di queste nuove realtà imprenditoriali i quali non sono sempre di facile lettura.
IL B&B
Tecnicamente il bed and breakfast è una piccola struttura ricettiva che si colloca in case
private dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcune stanze. Dal punto di
vista pratico consistono, soprattutto, in una fonte alternativa di guadagno per le famiglie
e, per questo motivo, l’attività deve essere gestita dai familiari senza possibilità di potersi
avvalere di lavoratori dipendenti, soci o collaboratori; ciò non esclude la possibilità di
esercitarla alternativamente in forma occasionale o di impresa. Inutile forse sottolineare
che l’una o l’altra modalità comporta ripercussioni dal punto di vista fiscale; ovviamente
tale scelta non è sempre demandata alla volontà personale.
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Con la Risoluzione n. 18/E del 24 gennaio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito
importanti chiarimenti sul tema ed ha in particolare ricondotto l’attività di B&B, svolta
come attività commerciale occasionale, alla stregua di un reddito diverso ex articolo 67,
comma 1, lettera i), del TUIR.
La questione è ora comprendere quali siano i requisiti che determinano l’occasionalità –
o meno – dell’attività in parola. Sinteticamente si può ritenere occasionale la gestione
svolta in un immobile destinato prevalentemente a soddisfare le esigenze abitative di
colui che presta il servizio e pertanto è necessario che sia esercitata:
a) nella casa di abitazione (residenza) – massimo tre camere / sei posti letto;
b) saltuariamente / stagionalmente.
Inoltre non deve prevedere l’erogazione di servizi accessori, quali ad esempio il cambio
giornaliero della biancheria, né la somministrazione di altri pasti rispetto alla colazione.
Con questi presupposti i redditi derivanti dalla locazione sono classificati come “redditi
diversi” e, in quanto tali, tassati per cassa ed esclusi dal campo IVA. Al riguardo è
comunque opportuno specificare che, stante l’assenza di un criterio univoco di
definizione di attività occasionale (la non abitualità varia a seconda della tipologia di
attività e della gestione effettuata), è ovvio, e oltremodo logico, ritenere che volumi di
affari consistenti rappresentino elementi sufficienti ad escludere l’occasionalità. A
prescindere da queste considerazioni, il titolare di tale reddito è comunque tenuto a
custodire, per ogni esercizio d'imposta, tutte le ricevute emesse e tutti i documenti di
costo ed ad osservare i seguenti ulteriori obblighi documentali:
1. tenuta di documentazione non fiscale: il titolare è tenuto a rilasciare una ricevuta:
a. in duplice copia;
b. numerata progressivamente;
c. datata;
d. con indicato il codice fiscale dell'ospite;
e. il numero dei giorni di permanenza;
f. il corrispettivo incassato;
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2. tenuta di un registro (in forma libera) su cui indicare:
a. corrispettivi giornalieri;
b. spese inerenti al fine di determinare il reddito conseguito.
LA RISOLUZIONE N. 155/E-158584
La Risoluzione Ministeriale n. 155/E-158584 sancisce testualmente che “nell’eventualità
in cui l’attività venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità,
evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima si qualificherebbe in
termini abituali e quindi professionali …”.
Sulla scorta di tale indicazione è possibile individuare i seguenti elementi discriminanti
dell’attività svolta in maniera abituale:
• esercizio abituale ed esclusivo senza svolgimento di altre e diverse attività
"prevalenti" (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.);
• destinazione dell'immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti, in luogo
di quelle del titolare o dei suoi familiari;
• elevato turn-over degli ospiti;
• utilizzo di collaboratori;
• offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti;
• pubblicità periodica e ricorrente.
Al sussistere di questi presupposti e, di conseguenza, di un’attività svolta in via abituale,
scattano i seguenti adempimenti obbligatori:
1. apertura della partita IVA – codice ATECO 55.20.51;
2. iscrizione alla Camera di Commercio;
3. iscrizione all'INPS gestione commercianti;
4. assoggettamento delle prestazioni fornite all'IVA 10% e conseguenti versamenti
periodici;
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5. tenuta della contabilità;
6. determinazione del reddito di impresa da indicare nel quadro RG, RF o CM;
7. applicazione degli Studi di Settore, qualora obbligatori.
L’AFFITTO DI CASE VACANZE
Le case vacanze si differenziano dai B&B principalmente perché in questo caso non
parliamo di prime case parzialmente concesse in locazione ai turisti, bensì di seconde
case interamente locate previa sottoscrizione di opportuno contratto, il quale dovrà
essere:
• per brevi periodi;
• unicamente per finalità turistiche.
Al pari del B&B la casa vacanza può essere gestita sia in forma imprenditoriale che
occasionale e, sebbene alla base dell’attività vi sia il medesimo contratto di locazione,
privati e imprenditori dovranno osservare comportamenti diversi. Come visto in
precedenza la differenza fra le due fattispecie risiede nell’“occasionalità”.
In verità le norme tributarie non consentono di individuare esattamente quali siano gli
elementi distintivi delle operazioni occasionali rispetto l’esercizio di attività d’impresa.
Pertanto, al fine di evitare contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria, è opportuno
analizzare l’attività nel suo concreto per poter inquadrare, con ragionevole certezza, se il
reddito derivante dagli affitti assuma connotato di reddito di fabbricati, reddito d’impresa,
ovvero di reddito diverso per attività commerciale occasionale.
È forse superfluo sottolineare come i canoni d'affitto di case vacanze seguano percorsi
differenti a seconda che siano percepiti da un locatore che svolge un'attività
imprenditoriale o non imprenditoriale. Meno ovvia è invece l’evenienza che il trattamento
fiscale dei canoni vari a seconda della tipologia e della durata della locazione.
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In tale ambito si possono pertanto configurare tre tipi di redditi:
TIPO REDDITO DESCRIZIONE ADEMPIMENTI
Redditi fondiari(articolo 36, TUIR)
Il canone di locazione turistica saltuaria di una secondacasa:
• non superiore ai trenta giorni;• senza servizi aggiunti (ad esempio: colazione,
biancheria, ecc.).
Non comporta l’obbligo di registrazione del contratto eviene tassato quale reddito di fabbricato
Redditi diversi (articolo 67,comma 1, lettera i), TUIR)
In caso di locazione strutturata ma non abituale il redditorientra in redditi diversi da indicare nel quadro RL delmodello 730 o modello UNICO
Redditi di impresa(articolo 55, TUIR)
La locazione turistica imprenditoriale è assoggettata adIVA ed è tassata alla stregua di qualsiasi altro redditod’impresa
Nelle more della norma, la corretta interpretazione fiscale dell’attività è rintracciabile,
come specificato nella Risoluzione Ministeriale n. 9/1916 del 31 dicembre 1986, nella
prestazione di servizi accessori. In altre parole, la natura commerciale dell’attività è
comprovata dalla sussistenza di servizi accessori e non anche dalla fornitura, anche
abituale, di appartamenti ammobiliati verso un determinato corrispettivo.
Testualmente – e chiaramente – nella richiamata Risoluzione viene affermato che “la
causa giuridica – economica del particolare rapporto che si viene a costituire tra
l’affittacamere ed il villeggiante è riconducibile alla fattispecie tipica del contratto di
locazione con il quale il locatore si obbliga dietro corrispettivo a far godere al locatario ed
a tempo determinato, un bene immobile con la conseguenza che i proventi ritratti da tale
attività costituiranno redditi di fabbricati”. Per questo motivo il mero affitto, senza
l’aggiunta di alcun servizio, configura locazione immobiliare ad uso abitativo che darà
luogo a redditi di fabbricati (articolo 36 del TUIR).
Al contrario l’erogazione di servizi accessori, quali ad esempio la colazione o il servizio di
cambio giornaliero della biancheria, riconducono l’attività in una sfera imprenditoriale la
quale sarà produttiva di:
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• redditi d’impresa ex articolo 55 del TUIR;
• ovvero di redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR) se svolta in
maniera occasionale.
AFFITTO / LOCAZIONE OCCASIONALE
In caso di semplice locazione breve, la gestione di una casa vacanza è alquanto agevole
essendo necessario esclusivamente:
a) ottenere il certificato di agibilità;
b) ottenere il certificato di prestazione energetica (APE) rilasciato da tecnici abilitati;
c) contrarre una polizza assicurativa conto terzi tutelando il proprio bene;
d) farsi accreditare dalla questura competente per provincia, la quale rilascerà le
credenziali utili per collegarsi e registrare automaticamente gli ospiti; tale obbligo
sussiste anche qualora questi sostino per meno di 24 ore.
Circa la registrazione del contratto sarà necessario:
1. pagare l’imposta di registro nella misura del 2% del canone contrattuale ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86;
2. pagare l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque,
ogni 100 righe;
3. versare l’imposta di registro e di bollo attraverso il modello F24 ELIDE che
sostituisce, dal 1 gennaio 2015 il modello F23.
LA CEDOLARE SECCA
Alle locazioni turistiche brevi di “case e appartamenti per vacanze” è applicabile il regime
premiale della “cedolare secca” il quale, come noto, consente al proprietario di
assoggettare i redditi derivanti dalla locazione ad imposta sostitutiva in luogo
dell’ordinaria aliquota marginale IRPEF.
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Le modalità di fruizione dell’agevolazione sono le medesime previste per le locazioni
ordinarie pertanto:
• in caso di durata inferiore a 30 giorni durante l’anno, non sussiste l’obbligo di
registrazione è l’opzione verrà esercitata in UNICO;
• in caso si renda necessaria la registrazione (volontaria / in caso d’uso / superiore a
trenta giorni) l’opzione dovrà essere esercitata in sede registrazione del contratto.
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
Come abbiamo già avuto modo di specificare in precedenza, l’attestazione di avvenuto
pagamento dell’affitto della casa vacanza viene perfezionata mediante il rilascio, alla fine
del soggiorno e per l’intero importo pattuito, di una ricevuta semplice non fiscale in
duplice copia, numerata progressivamente completa di data di emissione e dati
anagrafici del cliente. Come di consueto, sulle ricevute emesse di importo superiore ad
euro 77,47 va posta una marca da bollo da euro 2,00. Di seguito se ne fornisce un fac-
simile:
Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a___________________ Provincia ___ il ____/____/____ e residente a________________________________ Provincia ___ in Via_________________________ Codice fiscale __________________
DICHIARA
di aver ricevuto in data ____/____/____ dal/dalla signor/a________________________________ nato/a a ___________________ Provincia ___il ____/____/____ e residente a ________________________________ Provincia ___ inVia _________________________ Codice fiscale __________________
l’importo canone mensile di euro ____________ in contanti (o a mezzo assegnobancario, circolare, bonifico, ecc.) a saldo di quanto dovuto e risultante dalla scritturaprivata sottoscritta dalle parti in data ____/____/____.
Pertanto rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere.
Data ____/____/____
Firma_________________________
Marca da bollo sull’originale
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AFFITTO / LOCAZIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE
La gestione imprenditoriale di un’attività di casa vacanze comporta la gestione non
occasionale e organizzata di tre o più unità immobiliare. Per il titolare ciò comporta
diversi obblighi:
1. apertura di partita IVA, entro 30 giorni dall’inizio della propria attività con codice
ATECO 55.23.5 - “Attività di affittacamere per brevi soggiorni, case vacanza”;
2. presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del proprio
Comune, delle apposite comunicazioni SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività);
3. iscrizione al Registro delle Imprese.
Dal punto di vista amministrativo gli adempimenti sono diversi a seconda del tipo di
contratto:
a) contratto inferiore ai 30 giorni: è necessario avviare le pratiche per la classificazione
della struttura e il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle autorità di
pubblica sicurezza;
b) contratto superiori a 30 giorni: corre l’obbligo della registrazione del contratto presso
l’Agenzia delle Entrate in luogo della comunicazione di cui al punto precedente.
Gestendo una o più case vacanza in forma imprenditoriale è necessario:
• presentare una domanda, all’Ufficio tecnico del Comune di ubicazione delle unità
abitativa che si vogliono adibire a case per vacanza, completa di:
estremi del certificato di agibilità;
relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli
immobili;
certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti commercio
REA;
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copia delle ricevute di versamento delle tasse sulle concessioni a norma della
vigente legislazione in materia secondo la legge regionale quadro sul turismo
della propria Regione;
prezzi minimi e massimi della locazione in base al periodo e al numero di
persone; detti prezzi dovranno inoltre essere esposti nell’unità immobiliare
assieme ad una pianta dell’immobile;
• predisporre il certificato di prestazione energetica (APE);
• contrarre una polizza assicurativa conto terzi per tutelare il proprio bene e gli ospiti
da eventuali danni derivanti dalla locazione;
• farsi accreditare dalla questura per la registrazione degli ospiti secondo la legge
antiterrorismo. Da parte sua la Questura competente per Provincia rilascerà al
proprietario della casa vacanze le credenziali utili per collegarsi e registrare
automaticamente gli ospiti, anche qualora questi soggiornino per meno di 24 ore.
In tema d’imposta sul valore aggiunto troverà applicazione, come previsto dal n. 120)
della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, l’aliquota del 10%.
Da sottolineare che le case vacanza non possono beneficiare dell’esenzione IVA nel
momento in cui si offrono servizi simili a quelli degli hotel (ad esempio: cambio
biancheria).
In tema di imposte dirette si segnala l’esclusione dall’applicazione del regime “cedolare
secca” poiché trattasi di “… locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio
dell’attività di impresa o di arti e professioni” (cfr. articolo 3, D.lgs. n. 23/11 e Circolare n.
26 del 01.06.2011, pagina 5).
Per completezza si fornisce un fac-simile di contratto casa vacanze:
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II Sig. ___________________________, di seguito anche Locatore, nato a_____________ (___) residente in _______________________ (___) Via / Piazza_______________________
CONCEDE IN LOCAZIONE
al Sig. ___________________________, di seguito anche Conduttore, nato a______________ (___) il ____/____/____ Codice Fiscale _______________________residente in ___________________ (___) Via / Piazza ___________________________documento di riconoscimento: n. __________ rilasciato da _____________________ il____/____/____, l'unità immobiliare posta in ________________, Provincia___________ Via ____________________ , al piano ______ composta di n. ____ vani,oltre cucina e servizi e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno: indicare quali)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________identificata al Catasto fabbricati del Comune di ____________________, nel Fogliodi mappa _____ particella _____ subalterno _____ rendita catastale __________, i cuidati e la sua rappresentazione grafica nella banca dati catastale, il proprietariodell’immobile dichiara, apponendo la firma in calce al presente contratto, essere conformiall’attuale stato di fatto dell’immobile stesso non ammobiliata / ammobiliata come daelenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. Il contratto è stipulato per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ allorchécesserà senza bisogno di disdetta alcuna.2. Il canone viene convenuto in euro __________ (euro ________-__________________) per l'intera durata del contratto e viene versato contestualmentealla sottoscrizione del presente contratto, che vale anche quale ricevuta dello stesso daparte del locatore.3. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare di cui al presente contratto e diaverla trovata adatta all'uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effettocon il ritiro delle chiavi, costituendosi della medesima custode. Il conduttore si impegna ariconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo ildeperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.4. Sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative alservizio di pulizia e ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono).Per le altre spese inerenti l’unita immobiliare locata, le parti convengono quanto segue:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data ____/____/____
Firma__________________________________________________________
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L’Approfondimento – 3
Le società di comodo del 2015
PREMESSA
Siamo giunti anche quest’anno a dover fare i conti con le problematiche attinenti le
società non operative.
Ricordiamo che le situazioni che fanno insorgere il problema delle società di comodo
possono nascere da due situazioni diverse:
1. una riguardante il periodo d’imposta in corso (il 2015) a seguito delle verifiche da
effettuare in aderenza all’articolo 30 della Legge 724/2004;
2. la seconda afferente il così detto periodo di osservazione, nel quel la società ha
sempre dichiarato un risultato fiscale negativo; in questo caso la norma di
riferimento è l’articolo 2, comma 36-quinquies del D.L. n. 138/2011.
Per entrambe le situazioni di potenziale non operatività, il Legislatore ha previsto delle
case di disapplicazione o delle esimenti, al verificarsi delle quali la società fuoriesce dalla
casistica “di comodo” e ritorna ad essere una società operativa.
Vediamo, allora, come funzionano le due previsioni normative appena descritte.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
L’articolo 30 della Legge n. 724/2004 individua le società che sono da considerare non
operative in quei soggetti che, rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate, si
trovano ad aver prodotto ricavi non consoni e non congrui all’investimento effettuato.
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Aspetti soggettivi
Per l’individuazione dei soggetti interessati dalle regole delle società di comodo
dobbiamo affrontare il primo comma dell’articolo 30 il quale afferma che possono essere
società non operative:
• le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società
in nome collettivo e in accomandita semplice;
• nonché le società e gli Enti non residenti che abbiano nel territorio nazionale una
stabile organizzazione.
Vengono escluse dalla non operatività le società cooperative e quelle consortili, in quanto
queste forma sociale hanno ottenuto si dagli albori una tutela speciale. Sono inoltre
escluse le società semplici in quanto parificate dal legislatore alle persone fisiche.
Aspetti oggettivi
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, sempre nel comma 1 dell’articolo 30, vengono
individuati gli indici che consentono, attraverso l’applicazione di determinate percentuali a
selezionati elementi patrimoniali, di identificare un ammontare minimo di ricavi da
confrontare con quelli effettivamente realizzati.
Gli elementi patrimoniali su cui determinare l'operatività o meno delle società sono:
1) I beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) ed i crediti
I beni rilevanti risultano essere i seguenti:
• le quote di partecipazione in soggetti IRES e in società di persone, e le partecipazioni
PEX (articolo 87 del TUIR) (C.M. n. 6/2006);
• gli strumenti finanziari similari alle azioni secondo quanto previsto dall’articolo 85,
comma 1, lettera d) del TUIR;
• le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa secondo quanto previsto dall’articolo
85, comma 1, lettera e) del TUIR;
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• i crediti di finanziamento concessi a terzi che hanno natura finanziaria, cioè che
derivano da un impiego del capitale (vedi Circolare n. 48/E del 1997).
Va necessariamente precisato che non devono essere considerate le azioni proprie
poiché non danno origine a percezione di dividendi.
2) Gli immobili e navi
Per identificare l'esatta collocazione al fine del calcolo, gli immobili vanno suddivisi in 3
sub categorie alle quali corrisponde un coefficiente di determinazione dei ricavi diverso:
• uffici che rispondono alla categoria A/10 (RS119 per le società di capitali e RS14 per
le società di persone);
• immobili a destinazione abitativa (RS120 per le società di capitali e RS15 per le
società di persone);
• acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
• altri immobili (RS118 per le società di capitali e RS13 per le società di persone).
Ovviamente si ricorda che gli immobili e le navi rilevano solamente se iscritti tra le
immobilizzazioni mentre non rilevano se essi costituiscono beni merce.
Si deve sottolineare a tale proposito che, per gli immobili e navi (destinate all’attività
commerciale, alla pesca, al salvataggio) (RS118 per le società di capitali e RS13 per le
società di persone) rilevati nella forma suddetta, (beni immobilizzati o beni merce) non
risulta rilevante se tali beni sono:
• detenuti a titolo di proprietà o tramite contratti di leasing finanziario;
• detenuti o meno come immobili strumentali, poiché anche i cosiddetti “immobili
patrimonio” sono inclusi nella seconda categoria.
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3) Altre immobilizzazioni
• Altre immobilizzazioni in proprietà o in leasing (esempio: macchinari): si ricorda che
nel caso di i beni acquistati in leasing il valore di riferimento sarà dato dal prezzo
pagato al fornitore dalla società di leasing ed in mancanza, dalla sommatoria di tutte
le rate del contratto e del riscatto. In quest'ultima ipotesi la situazione è peggiorativa
rispetto al caso del prezzo pagato al fornitore, in quanto considera nel calcolo anche
la parte finanziaria contenuta nelle rate;
• immobilizzazioni sia materiali che immateriali: si ricorda che tra le immobilizzazioni
immateriali vanno inclusi anche i costi pluriennali, quindi spese di impianto,
pubblicità, spese incrementative su beni di terzi, software in licenza d’uso, ecc..
Bisogna sottolineare inoltre che la contabilizzazione delle immobilizzazioni può fare
una grande differenza, in quanto ciò che si imputa a costo non viene considerato,
mentre vengono certamente considerati i valori patrimoniali. Per tale motivo,
l'avviamento, dal momento che esso è stato un elemento patrimonializzato a seguito
di acquisto a titolo oneroso, è comunque riconducibile alla più ampia categoria delle
immobilizzazioni immateriali.
4) Beni in piccoli Comuni
I beni in piccoli Comuni vengono considerati altre immobilizzazioni, anche in leasing, se
situate in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (RS122 nelle società di
capitali ed RS17 per le società personali).
Si ricorda al riguardo che le immobilizzazioni in corso di costruzione vanno sempre
escluse fino al momento della loro ultimazione.
Una volta identificati i beni, la loro categoria di appartenenza ed il loro ammontare, i dati
raccolti devono essere inseriti negli appositi quadri del modello UNICO.
Novità per i modelli di quest’anno è il fatto che il prospetto delle società non operative nel
modello UNICO delle società di capitali è stato spostato dal quadro RF al quadro RS.
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Purtroppo, non coincidono i righi fra il modello UNICO società di persone e il modello
UNICO società di capitali.
Esclusioni
Come ogni regola sono previste le relative esclusioni. Anche per le società non operative
sono state individuate delle situazioni al verificarsi delle quali non si applicheranno le
regole delle società non operative. In presenza di una causa di esclusione, il modello non
dovrà essere compilato nei righi da RS117 ad RS122 per le società di capitali e da RS12
a RS18 per le società di persone.
Le cause di esclusione, che andranno indicate al rigo RS116 (per le società di capitali) e
RS11 (per le società personali) nella colonna 1, per il periodo d’imposta 2014 sono:
1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2. per i soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta;
3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. per le società e gli Enti che controllano società ed Enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed Enti quotati
e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7. per le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti
mai inferiore alle 10 unità;
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (raggruppamento A del Conto Economico) superiore al totale attivo
dello Stato Patrimoniale;
10. per le società partecipate da Enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale
sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti (congrue anche per adeguamento) ai
fini degli Studi di Settore;
12. per le società consortili.
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Disapplicazione
Oltre alle cause di esclusione dall’applicazione delle previsioni di redditività minima
sancita dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994, vi sono le cause di disapplicazione che,
invece, sono state individuate al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 14.02.2008. Esse andranno indicate sempre al rigo RS116 (per le società di
capitali) e RS11 (per le società personali) ma questa volta nella colonna 2, sono
contraddistinte da uno dei seguenti codici:
2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una procedura di
liquidazione giudiziaria: la disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti
all’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;
3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di un
amministratore giudiziario. La disapplicazione opera per il periodo di imposta nel
corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario
ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria;
4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in
locazione ad Enti pubblici ovvero locati a canone vincolato. Si applica ai periodi in
cui vi è tale canone agevolato;
5. società che detengono partecipazioni in:
– società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, Legge n. 724/994;
– società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30
anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
– società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del
TUIR;
6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione:
– in relazione ad un precedente periodo d’imposta sulla base di circostanze
oggettive puntualmente indicate nell'istanza;
– che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
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La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione
del prospetto;
8. le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135
del Codice Civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del D.lgs. n.
99/2004:
– la denominazione contiene «società agricola»;
– non svolgono esclusivamente locazione di immobili abitativi, di terreni agricoli o
di fabbricati strumentali;
– svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto precedente nella misura
massima del 10% del fatturato;
9. le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o
differiti da disposizioni normative a seguito di calamità naturali;
99. assunzione di impegno in una dichiarazione precedente alla cancellazione dal
Registro delle Imprese.
Si rammenta che nelle ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4 – immobili
locati a canoni agevolati”, “5 – possesso di quote di società operative” e “6 – società con
accoglimento di interpello”, il quadro andrà compilato ma senza considerare i valori delle
immobilizzazioni che rientrano nelle particolarità descritte, con la conseguenza che
questi cespiti non parteciperanno alla determinazione dei ricavi e del reddito presunti.
Qualora non si abbia alcuno dei beni da indicare nella colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117
a RS122 (o da RS12 a RS17 per le società di persone), occorrerà verificare se:
1. la società potesse rientrare nelle specifiche situazioni indicabili nella casella 7 “Casi
particolari”;
2. la società avesse avuto delle motivazioni per non aver raggiunto l’operatività quali,
ad esempio, l’impossibilità di locare gli immobili iscritti in patrimonio. In questo caso
è utile presentare un “interpello disapplicativo”.
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Per quanto riguarda la casella casi particolari si dovrà inserire nella colonna 8 uno dei
seguenti codici:
• il codice 1: se nel triennio preso a base per il calcolo dei ricavi forfettizzati (2013 –
2015), non ha avuto alcuno dei beni di cui ai righi da RS117 a RS122 (da RS12 a
RS17 per le società personali);
• il codice 2: se non ha avuto i beni di cui ai righi da RS117 a Rs122 (da RS12 a RS17
per le società personali) nel periodo d’imposta 2015.
In particolare, con riferimento ai “casi particolari” appena descritti su può notare come,
nella fattispecie descritta al codice 1, si esci dall’applicazione delle società di comodo e si
torna ad essere operativi: infatti non essendoci la possibilità di confrontare i ricavi attesi
con i ricavi medi, non si potrà stabilire l’inoperatività. Diversamente, con il codice 2, non
vi è la possibilità di quantificare il reddito minimo da dichiarare; qualora, però, la società
non superasse il test di operatività, tale situazione si riverbererà sull’IVA, essendo
prevista la sua inutilizzabilità (come vedremo in seguito).
Attenzione che, qualora si superasse la problematica dell’articolo 30 della Legge
724/2004, resta comunque la verifica delle problematiche della “perdita sistemica”.
Le caselle da 4 a 7 del medesimo rigo 116 (RS11 per le società personali), sono utili per
indicare se esistono delle situazioni particolari aziendali che non hanno permesso la
congruità alle società di comodo. Il Legislatore ha previsto che il contribuente possa
coinvolgere l’Amministrazione a mezzo di una istanza di interpello disapplicativo, al fine
di segnalare la sua situazione particolare e farsi riconoscere la disapplicazione delle
regole generali. In particolare, in ognuna delle caselle citate è possibile esporre una delle
seguenti situazioni, contraddistinte dai rispettivi codici:
– codice 1 – accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della
disciplina delle società non operative;
– codice 2 – mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
– codice 3 – presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e
sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non
operative.
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Per completezza di trattazione, si rammenta che la riforma degli interpelli contenuta nel
D.lgs. n. 156/2016, ha introdotto le seguenti novelle:
• l'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge
per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
cui l’interpello si riferisce, senza considerare i termini concessi all’A.F. per
rispondere;
• quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il
silenzio equivale a condivisione;
• nei casi in cui l’interpello non sia accolto il contribuente potrà fornire ogni
dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa;
• le risposte alle istanze di interpello, non sono impugnabili, salvo le risposte alle
istanze relative alla disapplicazione di norme volte a contrastare comportamenti
elusivi le quali limitino deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta contro le quali può
essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo;
• nel caso in cui l’Amministrazione abbia dato risposta ad un interpello disapplicativo di
norme elusive, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di
nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60
giorni.
Si riportano di seguito i due modelli, identici nella sostanza, ma allocati in quadri diversi a
seconda si tratti di società di persone o di capitale.
Modello UNICO società di capitali:
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Modello UNICO società di persone:
LA QUANTIFICAZIONE DEI BENI
Al fine di procedere correttamente alla quantificazione dei beni risulta necessario
verificare il valore del bene patrimonializzato e per tale motivo viene proposto qualche
spunto particolare per una corretto inserimento degli stessi.
Per quanto riguarda le modalità di individuazione del valore da indicare nelle colonne 1 e
4, so dovranno considerare le seguenti regole generali:
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• i beni materiali rilevano al costo, al lordo degli ammortamenti;
• i costi pluriennali, il valore da considerare è al netto delle quote già ammortizzate;
• i costi pluriennali, finito l’ammortamento, non saranno più rilevanti.
Inoltre, si ricorda che per i beni a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari,
non è possibile trovare alcuna indicazione nell'articolo 110 circa il valore fiscalmente
rilevante di questi beni. Per tale motivo, per questi beni è possibile annotare alcuni
ragionamenti che derivano dalla loro natura ed in determinate fasi della loro vita
aziendale. Infatti, in caso di:
• cessione, realizzano plusvalenza o minusvalenze in misura proporzionale alla loro
deducibilità;
• iscrizione degli stessi per finalità relative agli Studi di Settore, i beni a deducibilità
limitata vanno considerati limitatamente al valore fiscalmente riconosciuto.
Dovrebbe essere applicabile il principio della simmetria con altre disposizioni fiscali
congruenti.
Secondo quanto interpretato dall'Agenzia delle Entrate (forum Italia Oggi), i beni a
deducibilità limitata vanno considerati per intero.
Dopo questa premessa bisogna comunque considerare che il valore dei beni sono
assunti in base alla media triennale dell’esercizio e dei 2 precedenti e a sua volta la
media triennale deve essere poi moltiplicata per le percentuali fissate nell’articolo 30
della Legge n. 724/1994.
Per il calcolo della media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute
nel corso di ciascun esercizio, dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
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Inoltre, al fine di evitare comportamenti antielusivi, il legislatore, al fine di impedire
mutamenti importanti della situazione patrimoniale nelle società di comodo, ha previsto
che non possono assumere significato le rivalutazioni volontarie, anche nel caso di
utilizzi di disavanzi di fusione o scissioni quali poste incrementative di beni iscritti
nell’attivo. È stato stabilito infatti che rilevano solamente le rivalutazioni fiscalmente
riconosciute che devono essere considerate nel momento in cui assumono valenza
fiscale.
I RICAVI PRESUNTI
Dopo aver individuato e quantificato i beni rilevanti nel triennio secondo le regole fin qui
descritte, si dovrà procedere con la determinazione dei ricavi forfetizzati applicando al
valore medio dei beni le aliquote individuate dal legislatore.
Le aliquote individuate dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994 sono le seguenti:
BENI ALIQUOTE
Azioni e quote di partecipazioneStrumenti finanziariObbligazioni ed altri titoliQuote di partecipazione in società di persone
2%
Beni immobili classificati A/10 (uffici) 5%
1% se siti inComuni con menodi 1.000 abitanti
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio enei 2 precedenti
4%
Altri beni immobiliNavi usate per attività commerciale, pesca esalvataggio
6%
Altre immobilizzazioni 15%
Vediamo ora con un esempio le modalità operative per determinare l’operatività o il
reddito minimo da dichiarare.
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Al fine di verificare correttamente l'operatività delle società si consiglia di seguire il
seguente processo logico basato 3 passaggi fondamentali.
Il primo passo riguarda il calcolo dei ricavi forfettari che devono essere indicati secondo i
valori medi ai sensi dell'articolo 110.
1° OPERAZIONE: determinazione dei ricavi forfettari
CALCOLO DEI VALORI MEDI
Beni astrattamenteproduttivi di ricavi
2013 2014 2015 MediaRendimentiannui medi
presunti
Ricavi dasocietà
operativa
1. Azioni, quote dipartecipazione,obbligazioni, titolicompresi nell’attivocircolante e/o nelleimmobilizzazionicrediti (dafinanziamento)
30.200 40.500 20.300 30.333 2% 606,67
2. Immobili, anchein leasing (terreni efabbricati)
300.000 450.000 360.000 379.000 6% 22.200,00
2.1. Immobili dicategoria A/10
150.000 150.000 150.000 150.000 5% 7.500,00
2.2. Immobili adestinazioneabitativa
90.000 90.000 90.000 90.000 4% 3.600,00
3. Altreimmobilizzazioni,anche in leasing(beni immateriali,impianti emacchinari)
4.000 4.500 5.000 4.500 15% 675,00
Totali 574.200 735.000 625.300 644.833 34.581,67
Nell’esempio non viene contemplata la fattispecie dei comuni con popolazione non
superiore a 1.000 abitanti.
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È da notare che il totale dei ricavi determinati forfettariamente sono quelli che appaiono
al rigo RS123 (RS18 per le società di persone), colonna 2.
Il secondo passo da fare interessa il calcolo della media dei ricavi degli ultimi 3 bilanci
che è opportuno avvenga con il seguente questo schema.
2° OPERAZIONE: calcolo della media dei ricavi effettivi ultimi 3 bilanci:
2013 2014 2015 MEDIA
Ammontare dei ricavi dascritture contabili
35.500 31.950 34.500 33.983,33
Confrontando i ricavi forfetari e i ricavi medi dei tre periodi bisogna porre l'accento che
l’eventuale adeguamento agli Studi di Settore o ai parametri risulta ininfluente in quanto i
raffronti si riferiscono ai dati risultanti dalle scritture contabili.
Comunque, qualora l’eventuale adeguamento permettesse di raggiungere il reddito
minimo operativo, sarà utile per il raggiungimento della congruità anche ai fini degli Studi
di Settore.
Nello specifico, nell’esempio proposto, si nota che i ricavi forfetari sono superiori alla
media dei ricavi effettivi. In questo caso la società risulta essere non operativa, pertanto
dovrà dichiarare un reddito minimo da calcolare secondo le aliquote previste dalla norma.
Queste aliquote dovranno essere applicate al valore dei beni, suddiviso per categorie,
ma relative al valore dei beni del periodo di riferimento, cioè del periodo d’imposta per il
quale si sta compilando la dichiarazione dei redditi.
Quindi, il terzo e ultimo passaggio da eseguire è il confronto tra i ricavi forfettari e quelli
contabili.
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3° OPERAZIONE: confronto dei ricavi forfettari con quelli contabili:
RICAVI FORFETARI RICAVI MEDI EFFETTIVI DIFFERENZA
34.581,67 33.983,33 - 598,34
Nel caso prospettato si noti che i ricavi medi effettivi (da scritture contabili) sono inferiori
ai ricavi medi forfettizzati, la cui conseguenza è il coinvolgimento nella non operatività ed
obbligando la società a dichiarare un reddito minimo operativo.
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Le prossime scadenze
9 maggio 2016 5 PER MILLE
Iscrizione degli Enti del volontariato e delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche negli elenchi per beneficiari del 5 per
mille. Trasmissione telematica della domanda
16 maggio 2016 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA
Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o
consegnati nel mese precedente
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI
Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati
lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente
REGISTRAZIONI CONTABILI ASD
Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente
da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
VERSAMENTO IVA
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente o del primo trimestre gennaio – marzo 2016.
Versamento telematico
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
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16 maggio 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS
Versamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla
Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale).
Versamento telematico per i titolari di partita IVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE
Autoliquidazione INAIL (saldo 2015 e rata 2016). Invio
telematico della denuncia delle retribuzioni
CANONE RAI
Invio della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un
apparecchio TV, ai fini dell’esonero dal pagamento del
canone di abbonamento RAI
20 maggio 2016 ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento contributi relativi alle provvigioni liquidate agli
agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.
Compilazione della distinta on-line