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QUANDO I RAGAZZI GUARDANO AL LAVORO Guida agli stage e ai tirocini formativi per insegnanti

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QUANDO I RAGAZZI GUARDANO AL LAVORO

Guida agli stage e ai tirocini formativi per insegnanti

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il portale per l’orientamento al lavoro, l’alternanza e il raccordo tra imprese e sistemi formativi

© 2006 by Edizioni Sonda srl. Casale Monferrato (AL)

Prima edizione: giugno 2006

Tutti i diritti riservati

Ideazione e coordinamentoAntonio Monaco

Progetto graficoAndrea Costanzo

RedazioneKatia Bonchi

È vietata la riproduzione anche parziale o ad uso interno o didattico e con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, non autorizzata.

EDIZIONI SONDA corso Indipendenza 63

15033 Casale Monferrato (AL) tel. 0142 461516 fax 0142 461523

e-mail: [email protected] sito Web: www.sonda.it.

Questa guida si inserisce nella collana editoriale del Portale Polaris:

Direzione e coordinamento operativo

Stefano [email protected]

RedazioneBruno Scarcella

[email protected]

Luisa [email protected]

Andrea Costanzo [email protected]

Ilenia Valvo

[email protected]

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QUANDO I RAGAZZI GUARDANO AL LAVORO

Guida agli stage e ai tirocini formativi per insegnanti

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INDICE 1. Stage: preparare i giovani al lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1. A che cosa serve lo stage?1.2. Stage, tirocini, alternanza scuola lavoro: un po’ di definizioni

2. L’alternanza formativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1. Che cosa dice la legge: l’art. 4 della Riforma Moratti e il decreto sull’alternanza2.2. Gli strumenti dell’alternanza 2.3. Il progetto Polaris e il Protocollo d’intesa tra Miur e Unioncamere

3. Stage e tirocini in pratica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3.1. Trovare lo stage: la conoscenza del territorio e l’individuazione delle imprese3.2. Gli attori in campo3.3. La convenzione 3.4. La preparazione dei tirocinanti 3.5. Il progetto formativo e la durata del tirocinio3.6. L’affiancamento 3.7. I rapporti tra tutor formativo, tirocinante e tutor aziendale

4. La valutazione del tirocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.1. Gli attori coinvolti nella valutazione 4.2. I risultati dello stage e la ricaduta sui percorsi formativi4.3. I crediti formativi

5. Allegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

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1.1. A che cosa serve lo stage?

Il mercato del lavoro vive oggi un momento di profonda trasformazione fatta spesso di re-pentini cambiamenti che esigono flessibilità da una parte e forte specializzazione dall’altra.E, soprattutto per i giovani, non è facile riu-scire a trovare una collocazione adeguata alle proprie inclinazioni e capacità, in coerenza con il percorso scolastico e formativo. Spesso i ragazzi si affacciano al mercato del la-voro senza un’adeguata preparazione su come valorizzare al meglio le proprie attitudini e competenze, oppure senza aver valutato la propria propensione al lavoro autonomo piut-tosto che al lavoro dipendente.Per questo è sempre più importante fornire ai giovani strumenti di orientamento e di co-noscenza del tessuto produttivo locale e delle richieste di risorse umane da parte delle im-prese, nonché facilitare percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.Sono proprio questi gli obiettivi fondamentali di stage e tirocini. Al di là delle definizioni spe-cifiche e delle differenze (che vedremo meglio nel prossimo paragrafo), lo stage è sostanzial-mente un inserimento temporaneo di chi è an-cora impegnato nel proprio percorso scolastico o formativo nel mondo del lavoro. Lo stage consente dunque agli studenti di ac-quisire nuove competenze e conoscere da vi-cino il mondo delle imprese e alle aziende di incontrare nuove risorse da inserire eventual-mente in seguito nel proprio organico.

Perché uno stage sia veramente utile, tuttavia, deve essere attinente al percorso formativo e agli interessi dei giovani e soprattutto deve es-sere progettato con cura.Per questo i tutor scolastici, i coordinatori dei tirocini e gli insegnanti in genere hanno un ruolo fondamentale per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi allo stage come alla loro prima esperienza di lavoro.

1.2. Stage, tirocini, alternanza scuola lavoro: un po’ di definizioni

Il termine tirocinio è spesso affiancato o sosti-tuito dal termine stage, vocabolo francese che significa “pratica”. Si tratta di una distinzione puramente termino-logica: entrambi i termini rimandano infatti a un’esperienza di formazione pratica svolta al-l’interno di un contesto lavorativo, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Il tirocinio formativo e di orientamento è re-golato dall’art. 18 della legge 196/1997, detta anche “Pacchetto Treu”, e dal relativo regola-mento di attuazione contenuto nel decreto mi-nisteriale 142/1998. È finalizzato alla creazione di momenti di alter-nanza tra studio e lavoro per agevolare le scel-te professionali dei ragazzi mediante il contat-to diretto con il mondo del lavoro e per offrire loro competenze di base, tecnico-operative e trasversali.

L’alternanza scuola lavoro è stata recentemen-te introdotta dalla Riforma Moratti (art. 4 della legge 53/2003) e rappresenta una “modalità di realizzazione della formazione del secondo ci-clo progettata, attuata e valutata dall’istituzio-ne scolastica e formativa, in collaborazione con le imprese, le associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di com-petenze spendibili nel mercato del lavoro”.Il decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, “Definizione delle norme generali relative al-l’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, ha definito le linee attuative per la gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della for-mazione professionale.

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1. Stage: preparare i giovani al lavoro

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2.1. Che cosa dice la legge: l’art. 4 della Riforma Moratti e il decreto sull’alternanza

L’alternanza scuola-lavoro è una particolare metodologia didattica che deriva dall’esigenza di collegare il mondo della scuola a quello del lavoro e della produzione.Nell’ultimo decennio è stata realizzata attra-verso tirocini formativi e stage presso le azien-de e ha coinvolto gli studenti degli istituti pro-fessionali e degli istituti tecnici. L’art. 4 della legge 53/2003, più comunemente conosciuta come Riforma Moratti, ha definito una nuova formula di alternanza scuola-lavo-ro integrando quella già esistente e ponendo l’accento soprattutto sulla efficacia formativa delle esperienze lavorative. Con la Riforma Moratti l’alternanza scuola-la-voro viene estesa anche ai licei, coinvolgendo quindi tutti i ragazzi e le ragazze dai 15 ai 18 anni. Viene realizzata “sotto la responsabili-tà dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentan-za, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubbli-ci e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per perio-di di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. L’alternanza scuola-lavoro ha diversi obiettivi. In particolare, secondo l’articolo 2 del DLgs. 77/2005, serve a:

a) attuare modalità di apprendi-mento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con lo sviluppo di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

2. L’alternanza formativa

c) favorire l’orientamento dei gio-vani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collega-mento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed eco-nomico del territorio.

I periodi di apprendimento “pratico” possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, sono defini-ti e programmati all’interno del piano dell’of-ferta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.Durante il percorso di alternanza lo studente sarà sempre assistito da due tutor, uno interno alla scuola e uno aziendale. Entrambi i tutor saranno adeguatamente formati per svolgere al meglio il loro compito.Infine, per quanto riguarda la valutazione del-l’esperienza di alternanza, essa spetta all’istitu-zione scolastica e formativa che, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta l’apprendimento degli studenti e certifica “le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecu-zione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato” (art. 6 DLgs 77/2005).

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2.2. Gli strumenti dell’alternanza

Ma come si realizza in pratica l’alternanza? Gli strumenti principali sono gli stage e i tirocini formativi, di cui parleremo approfonditamente nel resto della guida. Per ora è utile accennare agli altri possibili stru-menti con cui si può realizzare un progetto di alternanza: i laboratori e l’impresa formativa simulata.

I laboratori sono i luoghi in cui, attraverso si-mulazioni e con un approccio cooperativo, si svolgono tutte le fasi che permettono di realiz-zare un prodotto o un processo. Le attività di laboratorio si possono svolgere in aule attrezzate all’interno degli edifici scola-stici, oppure nelle aziende. I laboratori hanno come fine la formazione e come mezzo la rea-lizzazione pratica.

L’impresa formativa simulata rappresenta un utilissimo strumento di formazione professio-nale che si attua attraverso la cooperazione di diversi soggetti tra cui le Camere di commer-cio, le aziende e gli istituti scolastici. Serve a trasmettere agli allievi quelle capacità pratico- professionali necessarie nel mondo del lavoro, a sviluppare abilità organizzative e ad appren-dere il lavoro di gruppo. Si tratta di un progetto nato per garantire agli studenti un’esperienza pratica in un contesto im-prenditoriale costituito in gran parte da piccole e medie aziende che hanno difficoltà a ospitare gli studenti per periodi lunghi e ricorrenti.

L’impresa formativa simulata è nata in Italia nel 1994, anno in cui hanno preso il via due ini-ziative: una promossa dal MIUR, denominata “Rete italiana delle Imprese Formative Simula-te” (IFS), ed una denominata “Simulimpresa”,

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La Riforma Moratti e l’alternanza scuola lavoro: l’art. 4 della legge 53/2003

Art. 4(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 del-la legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazio-ne del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappre-sentanza e con le camere di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spen-dibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell’ar-ticolo 1, commi 2 e 3 della legge stessa, un apposito de-creto legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresen-tative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti prin-cipi e criteri direttivi:

a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la respon-sabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema del-l’istruzione e della formazione professionale ed assicura-re, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazione pro-fessionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di am-bedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’asse-gnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realiz-zazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incen-tivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale do-cente.

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avviata dal Centro di Formazione Professionale “Città del Ragazzo” di Ferrara con l’appoggio della Regione Emilia Romagna e facente parte della rete di formazione professionale mondia-le “Europen”.

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La struttura della rete IFS prevede:

• il supporto organizzativo da par-te del MIUR, attraverso la Direzione Generale dell’Istruzione Professio-nale e dell’Istruzione Tecnica con funzioni di marketing, formazione dei docenti e monitoraggio del si-stema;

• il supporto tecnico della centrale di coordinamento nazionale della Rete articolata nei tre centri di si-mulazione, denominati Simucenter presso l’I.P.S.C.T. “Datini” di Prato, l’I.P.S.C.T. di Vibo Valentia, e l’IPS-SCTP “A. De Pace” di Lecce, con fun-zioni di simulazione dei servizi dello Stato, della Banca, di coordinamen-to del mercato, e di Agenzia delle entrate.

I Simucenter nazionali svolgono le loro fun-zioni a favore di tutta la Rete coordinando la propria attività con i Simucenter regionali, ove questi siano costituiti.I Simucenter regionali sono costituiti presso Istituti della regione di competenza e offrono gli stessi servizi dei Simucenter nazionali limi-tatamente alle IFS del loro territorio; inoltre, tengono rapporti con gli enti e le istituzioni locali, diffondono nelle scuole la cultura d’im-presa, promuovono e organizzano eventi (fie-re, mostre, convegni ecc.), raccordandosi con i Simucenter nazionali in base ad un apposito protocollo.Ogni azienda virtuale è costituita da un grup-po di studenti tutorati da un docente interno e supportati in tutto e per tutto da un’azien-da reale e da un tutor ad essa appartenente: il tutor formativo e il tutor aziendale guidano i futuri giovani imprenditori in questo percorso didattico che insegna loro nel modo più sem-plice e diretto, il fare (learning by doing).Simulimpresa è parte di European, la rete inter-

nazionale delle imprese simulate. La centrale di simulazione italiana, che ha sede presso l’Isti-tuto Don Calabria di Ferrara (centro associato A.E.C.A), ha iniziato la sua attività nell’ottobre 1994 con l’appoggio della Regione Emilia-Ro-magna, la prima Regione italiana ad aver speri-mentato la metodologia della simulazione. Simulimpresa è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo e nel-l’area industria utilizzando la metodologia del-la simulazione. In ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di un ufficio d’impresa di un deter-minato settore o ramo di attività. Gli allievi vengono collocati in una realtà pro-duttiva nella quale possono apprendere e rea-lizzare i diversi compiti richiesti, in questo modo l’allievo termina il periodo del corso con una concezione globale dell’attività d’ufficio, con una pratica equiparabile all’esperienza lavora-tiva e con capacità di adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura d’impresa.

2.3. Il progetto Polaris e il Protocollo d’intesa tra Miur e Unioncamere

L’articolo 4 della legge 53/2003 assegna un ruo-lo istituzionale alle Camere di commercio per le diverse fasi di progettazione, attuazione e va-lutazione dei percorsi di alternanza scuola-la-voro. Si tratta, d’altra parte, di un tema al qua-le sia l’Unioncamere nazionale che le Camere di commercio ed i loro organismi specializzati hanno rivolto un notevole e crescente impe-gno, concretizzatosi nella creazione, dai primi mesi del 2003, di una rete di 84 sportelli per l’alternanza scuola-lavoro.A supporto degli sportelli camerali e per mi-gliorare i servizi offerti, l’Unioncamere ha rea-lizzato Polaris, il nuovo sistema informativo che, tramite Internet, consente la gestione di una banca dati per l’incontro domanda-offerta di tirocini nonché l’utilizzo di strumenti, infor-mazioni e contenuti editoriali a supporto dei percorsi in alternanza.Il portale Polaris rappresenta quindi il punto di contatto tra studenti, scuole, università, impre-se ed operatori camerali al fine di:

• favorire l’incontro tra domanda e

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offerta di tirocini formativi, attra-verso banche dati per l’inserimento dei curricula degli studenti e del-le offerte di stage da parte delle aziende

• offrire strumenti per l’orientamen-to al lavoro e alla formazione

• fornire notizie, manuali, riferimen-ti normativi per l’orientamento e l’al-ternanza scuola-lavoro

• condividere, attraverso la costitu-zione di una piazza virtuale, espe-rienze, suggerimenti, comunicazioni fra gli operatori camerali coinvolti nella gestione dei progetti.

Per conoscere tutti i servizi di Polaris: www.polaris.unioncamere.it

Ulteriore impulso e sostegno istituzionale alle iniziative camerali in tale ambito è venuto inol-tre dal Protocollo d’intesa siglato il 27 giugno 2003 con il Ministro dell’Istruzione Letizia Mo-ratti. Obiettivo principale del Protocollo è promuo-vere iniziative congiunte per favorire il rac-cordo tra mondo della scuola e mondo della produzione, attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, Came-re di commercio ed imprese per la realizzazione di sperimentazioni nel campo dell’alternanza scuola-lavoro. In base all’art. 2 del Protocollo, Unioncamere si impegna a promuovere la creazione, presso le strutture delle Camere di commercio, di appositi Sportelli di servizi per i tirocini formativi e l’al-ternanza, in grado di assicurare o supportare:

• azioni di ricerca delle aziende e del-le opportunità di stage sul territorio;

• raccolta delle candidature e dei cur-ricula degli studenti;

• gestione di una Banca Dati Tirocini (“borsino telematico” per l’incontro domanda-offerta);• servizi gratuiti alle imprese di as-

sistenza, pre-selezione e convenzio-namento;

• la formazione preparatoria dei ti-rocinanti;

• la formazione di operatori del si-stema formativo e aziendale.

Alla base di questo impegno c’è il presuppo-sto che l’alternanza non sia un nuovo canale scolastico, bensì una differente ed innovativa metodologia e modalità didattico-formativa che interseca trasversalmente tutti i canali del sistema istruttivo nazionale. Da questo principio si sviluppano progetti de-stinati a studenti che abbiano compiuto alme-no il quindicesimo anno di età, frequentino licei, istituti tecnici, istituti professionali ed isti-tuti d’arte.

I progetti proposti dalle Camere di commercio e da Unioncamere si incentrano principalmen-te sui tirocini formativi e di orientamento in azienda, sull’impresa formativa simulata, i la-boratori, le esercitazioni pratiche ed i moduli di orientamento ed introduzione alla “cultura del lavoro e dell’azienda”.Questi i numeri dei progetti di alternanza scuo-la-lavoro del sistema camerale per il 2005:

• 87 province coinvolte

• 6 tipologie di percorsi in alternan-za scuola-lavoro

• 576 percorsi complessivi

• 406 scuole coinvolte tra licei, isti-tuti tecnici, istituti professionali e istituti d’arte

• quasi 14.000 alunni interessati da progetti di alternanza

• più di 3.000 imprese coinvolte

• 4 milioni di euro di risorse del si-stema camerale (di cui 2 milioni di fondo perequativo ed il resto da bi-lanci camerali).

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Per la sperimentazione dell’alternanza scuola-lavoro sono stati definiti sei modelli di appren-dimento, incentrati su metodologie e modalità formative differenziate e tra loro variamente combinate in funzione dei destinatari e rispon-denti ad un approccio improntato alla gradua-lità nell’avvicinamento alla realtà lavorativa ed aziendale.Nello specifico, i modelli (tre per gli istituti tec-nici, professionali e d’arte e tre per i licei e gli istituti magistrali) prevedono:

• percorsi a carattere orientativo per gli alunni quindicenni, con un mon-te ore ipotizzabile di circa 90/110 ore, di cui il 60/70% in aula e/o in labo-ratorio di simulazione e il 30/40% di formazione in azienda;

• per gli studenti ultraquindicenni percorsi caratterizzati da prevalenti esperienze all’interno delle impre-se, della durata di 150/180 ore, di cui l’80/90% di formazione in azienda e il 10/20% di formazione in aula e/o in laboratorio di simulazione;

• sempre per gli studenti ultraquin-dicenni attività di impresa forma-tiva simulata, percorsi della durata annua 150/180 ore, di cui il 60/70% di formazione attraverso le metodo-logie della simulazione d’impresa e il 30/40% di formazione all’interno delle aziende.

Tutti i progetti realizzati hanno visto territo-rialmente la costituzione di un network che ha coinvolto, sulla base di apposite convenzioni ed accordi operativi, almeno quattro tipologie di soggetti: le Camere di commercio e/o l’Unio-ne Regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale, le singole scuole e le aziende del territorio. In vari casi, ai suddetti attori si sono aggiunte ed affiancate le associazioni di categoria e/o i competenti uffici degli enti locali (Regioni e Province).La capacità di garantire una copertura su tut-to il territorio, il buon coinvolgimento dei licei e la forte partecipazione delle piccole impre-se rendono particolarmente positivo il bilancio delle sperimentazioni di alternanza realizzate dalle Camere di commercio.

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lizzare l’esperienza di stage sono necessari tre soggetti: l’ente promotore, l’impresa e il tiro-cinante.

L’ente promotoreL’art. 1 del D.M. 142, definisce le specifiche tipo-logie degli enti che possono promuovere tiro-cini formativi e di orientamento:

• agenzie per l’impiego ovvero strut-ture aventi analoghi compiti e fun-zioni individuate da leggi regionali;

• università e istituti di istruzione uni-versitaria, statali e non statali, abili-tati al rilascio di titoli accademici;

• provveditorati agli studi;

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’am-bito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professiona-le e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia com-petente;

• comunità terapeutiche, enti au-siliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, con specifica autorizzazione, fatta salva la possi-bilità di revoca, della Regione.

3.1. Trovare lo stage: la conoscenza del territorio e l’individuazione delle imprese

Per svolgere uno stage o tirocinio presso un’im-presa dobbiamo rispondere a due domande fondamentali:

• come trovare le imprese con le attività più interessanti e con l’am-biente di lavoro più stimolante?

• tra queste, come individuare le im-prese disposte ad accogliere stagisti?

Il primo passo è quindi quello di condurre un’efficace analisi del territorio socio-economi-co di riferimento per individuare i macrosettori economici di attività che hanno mostrato negli ultimi tempi dei trend positivi di sviluppo o al-meno dei segnali di crescita potenziale. È questo infatti il bacino in cui presumibilmen-te si collocano le imprese interessate ad am-pliamenti di organico anche a carattere prov-visorio e, tra queste, le imprese intenzionate a realizzare attività di tirocinio.Le fonti di informazione a cui attingere pos-sono essere diverse, tra cui ad esempio i servi-zi di informazione, orientamento e assistenza tecnica agli imprenditori presso le Camere di commercio, le Associazioni di categoria, i siti internet su ricerche di mercato e tendenze di settore, le pubblicazioni specifiche di caratte-re statistico o socio-economico (rapporti Ban-ca d’Italia, Censis, Cnel, Eurispes, Eurisko, Isfol, Istat ecc.). Una volta individuati i macrosettori, si procederà a raccogliere le opportunità di sta-ge, valutare i diversi profili aziendali e mettersi in contatto con le imprese.

3.2. Gli attori in campo

Secondo la normativa che regola stage e tiro-cini (legge 196/1997 e Dlgs 142/1998), per rea-

3. Stage e tirocini in pratica

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L’impresaLe imprese consentono ai tirocinanti la diretta conoscenza del mondo del lavoro. La legge in-dica quali sono le possibilità di ospitare tiroci-nanti in relazione alle attività delle imprese ed alle loro dimensioni:

• imprese con non più di 5 dipenden-ti a tempo indeterminato potranno ospitare 1 tirocinante per volta;

• imprese con un numero di dipen-denti a tempo indeterminato com-preso tra 6 e 19, non più di 2 tiroci-nanti contemporaneamente;

• imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% dei dipendenti.

Il tirocinanteÈ il soggetto delle attività di tirocinio. Secondo la legge, possono svolgere tirocini o stage:

• studenti della scuola secondaria;

• disoccupati e inoccupati (cioè, chi non ha svolto alcun lavoro), compre-si gli iscritti nelle liste di mobilità;

• soggetti svantaggiati e portatori di handicap;

• studenti degli istituti professiona-li di Stato e dei corsi di formazione professionale o di attività post-di-ploma o post-laurea;

• studenti universitari.

La legge non prevede limiti di età per effettuare un’esperienza di stage. Il progetto relativo ad un percorso di tirocinio è contenuto nella conven-zione che viene stipulata tra imprese ospitanti, pubbliche o private, e soggetti promotori.

3.3. La convenzione

Per l’attivazione di uno stage è necessario che

l’ente promotore e l’azienda stipulino una convenzione, generalmente sulla base di mo-delli predisposti dagli stessi enti promotori.Questo documento segna il vero e proprio av-vio dell’esperienza di stage e contiene le rego-le del suo svolgimento, i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti.Allo scopo di agevolare le imprese che inten-dono avviare uno stage, diverse Associazioni di categoria hanno predisposto delle convenzioni quadro con le Università o altri enti promotori come previsto dalla normativa vigente (art. 18 della legge 196/1997). Tali convenzioni consentono ad un ente asso-ciativo di rappresentare i propri associati con un’unica convenzione che può essere stipulata con uno o più enti promotori.

3.4. La preparazione dei tirocinanti

Lo stage è un’esperienza formativa nuova per lo studente: compito degli insegnanti è quel-lo di supportarlo perché affronti con serietà e professionalità ogni sua fase, dalla selezione e l’ingresso in azienda fino alla sua conclusione.La prima fase è appunto quella della selezione del tirocinante che, di solito, viene effettuata dalla struttura formativa, che proporrà agli studenti, sulla base delle loro competenze e in-

La pratica amministrativa di un nuovo tirocinio in breve

L’ente promotore, al fine di attivare un nuovo stage, è te-nuto a:

• provvedere all’apertura della posizione Inail e alla stipula dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi

• predisporre e firmare la convenzione

• in collaborazione con tirocinante e azienda pre-disporre e firmare il progetto formativo

• trasmettere copia della convenzione, firmata da ente promotore e azienda, e del progetto for-mativo, firmato da tirocinante, ente promotore e azienda, alla Regione, alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali.

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teressi, l’azienda che ritiene più idonea. Talvolta tuttavia, le aziende, prima di accettare la candi-datura, possono richiedere di effettuare un col-loquio preliminare con il giovane per verificare in prima persona idoneità e motivazioni.In entrambi i casi lo studente dovrà essere in grado di:

1. compiere un’autovalutazione2. redigere e presentare il suo Cv3. affrontare un colloquio

Ecco alcune indicazioni pratiche per preparare gli studenti ad affrontare e superare le diverse fasi della selezione (per stage o lavoro che sia).

La scheda di autovalutazioneIl primo passo per presentarsi agli altri è cono-scere se stessi, le proprie aspirazioni e le proprie risorse. Per questo, prima di redigere il curri-culum vitae è importante che gli studenti si con-centrino su chi sono e cosa stanno cercando. Gli insegnanti possono supportare i ragazzi nella valutazione della propria personalità attraverso la somministrazione di una scheda di autovalu-tazione che consente di individuare attitudini, capacità, abilità, aspettative e motivazioni rela-tive all’attività lavorativa in generale e all’espe-rienza di tirocinio.

Il curriculum vitaeIl curriculum vitae rappresenta il biglietto da visita con cui lo studente potrà farsi conoscere dal selezionatore della scuola e dall’azienda. Si tratta di uno strumento indispensabile per trovare lavoro, per questo è importante inse-gnare agli studenti a redigerlo con la massima cura e tenerlo poi costantemente aggiornato.Nel curriculum dovrebbero essere valorizzate le caratteristiche personali, cercando di rendere il documento meno asettico possibile. Il curriculum ideale, adatto per ogni situazione, non esiste ma con un po’ di allenamento si può imparare a personalizzarlo, in relazione al tipo di lavoro e di azienda a cui ci si rivolge.

Esistono comunque regole generali sempre va-lide, da applicare con spirito critico e in modo flessibile.

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La scheda di autovalutazione

Ecco alcune domande da sottoporre ai ragazzi e alcuni suggerimenti per aiutarli a rispondere:

• Quali sono le mie caratteristiche personali, i miei punti di forza e i miei limiti?Occorre saper individuare i tratti caratteriali (ambizione, livello di autostima, capacità di analisi e sintesi, costan-za, capacità di adattamento, capacità di organizzazione, facilità ai contatti umani ecc.), attribuendo a ciascuno di essi un punteggio. Può essere utile suggerire ai ragazzi di provare a descriversi con tre aggettivi.

• Quali sono le mie attitudini, i miei interessi, i miei valori?Occorre individuare interessi, passioni, ambiti nei quali si ottengono i risultati migliori e ambiti che, nonostante gli sforzi, restano ostici. Lo studente dovrebbe essere in grado di individuare il suo sistema di valori: ciò che dav-vero conta e influenza progetti, azioni e decisioni.

• Quali sono le mie esperienze scolastiche e formative?Occorre essere in grado di tracciare una sintesi del percorso formativo tenendo conto, oltre al rendimen-to scolastico, anche delle relazioni sociali che si sono sviluppate.

• Quali sono le mie esperienze professionali?Occorre individuare, se ci sono, le esperienze profes-sionali passate (settore d’inserimento, ruolo svolto e durata della collaborazione), focalizzandosi inoltre sulle fonti di soddisfazione e di insoddisfazione, su successi, fallimenti, insegnamenti tratti e competenze acquisite.

Quali sono le mie esperienze extraprofessionali (trasfe-ribili al mondo del lavoro)?Occorre considerare le attività del tempo libero, gli hobby, gli impegni assunti e, per ciascuno di essi, le competenze specifiche maturate; successivamente oc-corre individuare, all’interno di queste abilità, quelle che potrebbero essere utili all’interno di un contesto lavorativo.

• Quali sono i miei obiettivi professionali, i ruoli più congeniali?Occorre individuare i settori e i ruoli professionali in cui lo studente vorrebbe collocarsi nel futuro tenendo però in considerazione anche i tratti caratteriali, i punti di forza, i limiti e il sistema di valori, affinché la ricerca possa concretizzarsi in esperienze professionali in gra-do di valorizzare le effettive abilità.

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• Utilizzare un linguaggio semplice e conciso. La lunghezza ideale del Cv è di una pagina, una pagina e mezza!

• Curare l’aspetto grafico. Il curri-culum viene ormai scritto al com-puter: utilizzare neretti e corsivi per evidenziare e scegliere un’impagina-zione semplice e leggibile.

• Attenzione a errori e refusi: sono sempre in agguato!

• Per agevolare la lettura occorre suddividere il curriculum in paragra-fi e prevedere sufficienti margini tra un paragrafo e l’altro.

• Non bisogna dimenticare di inseri-re a nota del curriculum una libera-toria. Il rischio, in caso contrario, è di essere automaticamente scartati da chi si occupa di selezione. È possibile utilizzare la seguente for-mula: “Ai sensi del DLgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di se-lezione e comunicazione”.

• Infine, è opportuno allegare al cur-riculum una lettera di accompagna-mento in cui spiegare perché pren-dere in considerazione la propria candidatura.

Esempio di strutturadel curriculum vitae

• Dati anagraficiDevono essere indicati nome e cognome, numero di te-lefono e di cellulare, indirizzo di posta elettronica. Van-no precisati luogo, data di nascita e indirizzo.Chi ha svolto il servizio militare può scrivere “obblighi di leva assolti”. Può essere riportato lo stato civile, pur non essendo indispensabile.

• Studi compiutiSe si ha una laurea, si mette per prima. Il voto va sem-pre indicato, a meno che non sia molto basso. Insieme al voto di laurea vanno riportati:

- anno di conseguimento della laurea- università- facoltà e argomento della tesi.

Seguono eventuali master e corsi post-laurea. Il diplo-ma superiore si cita solo se può essere significativo per il destinatario.Del diploma superiore va indicato l’anno di consegui-mento, il voto solo se molto positivo.In certi casi può essere opportuno evidenziare se si è se-guito un indirizzo di studi specifico.

• Esperienze professionaliÈ la parte più significativa del curriculum. Gli elementi da indicare per ogni esperienza professionale sono:

- il periodo di tempo occupato- il nome dell’azienda- il settore di mercato in cui opera- la posizione ricoperta.

È buona regola partire dalle esperienze più recenti. Anche tirocini e stage devono essere evidenziati: breve descri-zione dell’esperienza compiuta, dell’ente e delle compe-tenze sviluppate.Vanno riportate tutte le esperienze maturate, anche quelle in nero. In caso di colloquio, basta raccontare la situazione reale: il selezionatore è interessato solo alle competenze acquisite dal candidato e non al contratto con cui è stato inquadrato.Se le attività lavorative sono molte, evidenziate quel-la più attinente al campo di attività del destinatario del curriculum.

• Esperienze formativeVa qui indicato:

- il titolo del corso- la durata- l’ente organizzatore- la votazione ottenuta.

In caso di più attività di formazione è utile evidenziarne una a seconda del destinatario del curriculum.

• Conoscenze informaticheIn generale è importante indicare:

- gli ambienti operativi (Windows, Unix)- programmi di uso generale (Word, Excel, ecc..)- altri programmi fondamentali per la propria area professionale- i corsi di formazione seguiti e la durata- l’utilizzo di Internet con eventuale conoscenza di linguaggi specialistici (java, html).

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• Lingue stranierePer ogni lingua conosciuta vanno indicati:

- il livello (scolastico, buono, ottimo, madrelingua)- le certificazioni conseguite- i corsi seguiti in Italia e all’estero, indicandone la durata, i periodi di stage all’estero, l’eventuale pratica per motivi di lavoro o scolastici.

• Hobby e interessi personaliL’indicazione di hobby e interessi personali è utile al sele-zionatore per tracciare meglio un profilo del candidato. Si possono indicare: sport praticati, interessi per la lettu-ra, la scrittura o il cinema, viaggi, attività di volontariato.Non è indispensabile inserire hobby o interessi, ma vale la pena di farlo se si ritengono significativi e collegati in qualche modo all’area professionale a cui ci si rivolge.

Il colloquioIl colloquio rappresenta un momento in cui il candidato e il suo interlocutore si scambiano informazioni utili per la collocazione dello stu-dente in azienda. Il colloquio deve essere vissuto positivamente dallo studente, che sostiene una prova di valu-tazione, ma che è a sua volta valutatore di ciò che gli viene proposto. È importante ricordare che il selezionatore esa-mina, oltre alla preparazione tecnica e specifica, anche la personalità e la professionalità del can-didato (es. la sua curiosità, timidezza ecc.).Anche nel caso di un colloquio direttamente in azienda, le motivazioni e l’interesse (per l’azien-da, per il settore, per i propri studi) sono una carta vincente ancor più della preparazione spe-cifica. Lo studente non dovrebbe mai dimenti-care che l’esperienza di stage ha l’obiettivo di acquisire delle competenze: non occorre dimo-strare di saper fare tutto, ma di aver voglia di imparare il più possibile!Non esiste una formula universale e standard di colloquio, ma è utile osservare alcune regole che consentiranno di gestirlo in maniera ottimale.Schematizzando un po’, il colloquio si articola nelle seguenti fasi:

• primo contatto visivo e presenta-zione;

• discussione sui contenuti del Cv;

• discussione sugli obiettivi lavorativi del candidato;

• analisi degli elementi contenuti nel-la scheda di autovalutazione;

• conclusione.

È buona regola arrivare all’appuntamento con qualche minuto di anticipo e vestirsi in manie-ra semplice a ordinata. Quando ci si presenta, si stringe la mano all’intervistatore: la stretta deve essere sicura e decisa (non troppo forte né trop-po debole). Durante il colloquio bisogna ascoltare con atten-zione il selezionatore tenendo sotto controllo i movimenti del corpo, che sono spesso indice di insicurezza. Di fronte ad una domanda, è bene prendersi un attimo per riflettere prima di ri-spondere.

Gli errori da evitare durante un colloquio

• vestirsi in maniera trasandata o troppo elegante

• gesticolare in modo eccessivo

• fumare o masticare la gomma americana

• essere prolissi

• fare i primi della classe

• lamentarsi per questo o per quello

• sbirciare tra i fogli del selezionatore

• mostrarsi irritabili o furbi o disonesti o scorretti

• mostrarsi eccessivamente sicuri o nervosi.

3.5. Il progetto formativo e la durata del tirocinio

Dopo la convenzione, il documento indispensa-bile per dare avvio ad uno stage è il progetto for-mativo, redatto per ogni singolo tirocinante.

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Secondo il decreto ministeriale 142/1998 (art. 4) il progetto formativo deve contenere:

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

• i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsa-bile aziendale;

• gli estremi identificativi delle assicu-razioni di cui all’art. 3;

• la durata ed il periodo di svolgimen-to del tirocinio;

• il settore aziendale di inserimento.

Un progetto formativo ben articolato e coerente è garanzia del successo di un tirocinio, in quan-to dimostra l’attenzione e la cura con cui è stata realizzata la fase preparatoria.Il progetto diventa il punto di riferimento per la valutazione, ma costituisce anche la base per pos-sibili verifiche intermedie durante lo svolgimento dello stage e per dirimere eventuali conflitti fra i vari soggetti interessati.

Mentre non esiste alcun limite di legge al numero di tirocini che una persona può svolgere duran-te il suo percorso formativo o lavorativo, esiste però un limite di durata massima per il singolo tirocinio, che varia in base alle caratteristiche del tirocinante.Per gli studenti delle scuole superiori il tirocinio dura al massimo 4 mesi. Per gli studenti degli istituti o corsi di formazione professionale o per quelli che frequentano atti-vità formative post laurea o post diploma e per i disoccupati e gli iscritti alle liste di mobilità la du-rata massima del tirocinio è di 6 mesi. 12 mesi in-vece è il periodo che possono dedicare allo stage gli studenti universitari e coloro che frequentano corsi di specializzazione o perfezionamento an-che nei 18 mesi successivi al termine degli studi. Infine per i portatori di handicap uno stage può durare fino a 24 mesi.Al di là di questa normativa generale, la dura-

ta effettiva del tirocinio va commisurata agli obiettivi che si vogliono raggiungere, tenendo anche conto delle esigenze formative, della di-sponibilità dello studente e della disponibilità dell’impresa ospitante.Essendoci un limite massimo di durata imposto dalla normativa, è evidente che tale limite con-diziona le altre eventuali esigenze.Come abbiamo visto, in sostanza il tirocinio è un periodo di permanenza dello studente in impresa durante il proprio percorso formativo, per permettergli di capire cosa significhi lavora-re in un’impresa in termini di conoscenze, com-petenze necessarie e rapporti interpersonali, di verificare la validità delle conoscenze acquisite durante gli studi rispetto alle esigenze profes-sionali dell’impresa, di valutare le proprie capa-cità di inserimento in un contesto organizzati-vo, sia a livello verticale che orizzontale.La normativa vigente tiene conto del livello d’istruzione dello studente e delle sue even-tuali particolari esigenze personali per deter-minarne la durata massima, graduandola in base a tali requisiti. Appare comprensibile che si ipotizzi una durata superiore per un laureato che per un diplomato o per uno studente delle secondarie, così come si comprende il perché del maggior tempo concesso ad un soggetto svantaggiato.Per queste ragioni, il progetto formativo di ti-rocinio deve precisare e giustificare la durata dello stage, rapportandola a determinati obiet-tivi prefissati tenendo conto della disponibilità dell’impresa.Quest’ultimo aspetto è particolarmente impor-tante, in quanto può condizionare la qualità dell’impegno aziendale nel seguire i tirocinan-ti. L’esperienza insegna che tirocini molto brevi non sono graditi dalle imprese: vedono in essi una diminuzione di produttività del personale aziendale che deve seguire il tirocinante, senza nessuna ricaduta positiva per l’impresa. Per quanto questa posizione aziendale possa dipendere a volte da una mancanza di cultura e sensibilità per esigenze di tipo formativo, non può, tuttavia, non essere presa in considerazio-ne. È per questo che il progetto formativo deve essere positivamente valutato ed accettato dal-l’impresa, ma anche essere garantito dall’impe-gno del tutor aziendale e dalla stretta collabo-

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razione tra quest’ultimo e tutor formativo.In alcune situazioni, oltre alla convenzione ed al progetto di tirocinio può essere utile la presen-tazione ai dirigenti aziendali di un “patto for-mativo”, in cui il tirocinante formalizza, attra-verso un chiaro elenco dei suoi diritti e dei suoi doveri, il suo impegno nei confronti dell’azienda che lo ospita.

3.6. L’affiancamento

L’inserimento del tirocinante all’interno dell’im-presa ospitante avviene generalmente con la mo-dalità dell’affiancamento. Può accadere che il lavoratore a cui il tirocinante viene affidato non coincida con il tutor aziendale. In questo caso il tutor aziendale dovrebbe dialo-gare opportunamente con il lavoratore che viene affiancato al tirocinante durante tutto il periodo di stage.Inoltre, è fondamentale conoscere e accertare la disponibilità del tutor aziendale ad affiancare adeguatamente l’allievo in stage, per un training che risulti effettivamente significativo. Lo stagista, infatti, dovrebbe poter avere contatti quotidiani con il tutor aziendale, informandolo di eventuali problemi e criticità incontrate; non c’è bisogno di sottolineare ulteriormente che compito precipuo del tutor aziendale dovrebbe essere quello di garantire il corretto svolgimento del progetto di stage. Il tutor aziendale è colui che deve illustrare allo stagista le regole formali (e quelle informali) che permeano la vita aziendale, dalla normativa anti-infortunistica alle regole di riservatezza, dalla normativa in materia di igiene alle modalità or-ganizzative.Con il tutor aziendale, e sempre nel rispetto del progetto formativo, lo stagista può discutere an-che aspetti pratici, come l’orario di lavoro, even-tuali buoni pasto, rimborsi spesa, strumenti di lavoro ecc.

3.7. I rapporti tra tutor formativo, tirocinante e tutor aziendale

Durante il periodo di tirocinio lo studente avrà a disposizione due tutor: il tutor formativo in-

terno (che per brevità chiameremo tutor for-mativo) e il tutor formativo esterno (o tutor aziendale).Il tutor formativo è un docente che segue di-rettamente gli studenti durante tutto il proce-dimento di effettuazione dello stage. Partecipa alla fase che precede l’inserimento dello stagista in azienda visitando l’impresa interessata ad accogliere gli allievi per verifi-care:

• in che misura il posto offerto sia o meno coerente con la formazione del futuro tirocinante;

• se vi sia effettivamente la dispo-nibilità di strutture adeguate (posto di lavoro, PC, rispetto delle norme di sicurezza).

Il tutor scolastico ha poi il compito di verificare la correttezza del progetto formativo rispetto alle caratteristiche del percorso formativo e as-sicurarsi della serietà, delle motivazioni e del-l’impegno sia dello stagista che dell’azienda.Deve inoltre definire alcuni aspetti operativi dello stage, come il periodo e gli orari. Monitora continuamente lo svolgimento del-lo stage per risolvere possibili incomprensioni o insoddisfazioni da parte dell’azienda o dello stagista.Si occupa infine di informare le famiglie in me-rito a tutti gli elementi del percorso formativo e del progetto di alternanza.Per verificare l’andamento dello stage, il tutor formativo dovrebbe essere regolarmente in contatto con il tutor aziendale che, come ab-biamo visto, è la persona che l’azienda ha indi-viduato per occuparsi del tirocinante. Il tutor aziendale aiuterà il tirocinante a inserir-si nel nuovo ambiente illustrandogli le attività dell’azienda e lo seguirà passo passo durante tutto il percorso. Durante il periodo di stage il tirocinante do-vrebbe attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale e adeguarsi alle procedure in uso e alle norme “scritte e non scritte” facenti parte dell’ambito aziendale, svolgendo, come già più volte ripetuto, le attività previste dal progetto di tirocinio formativo.

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somministrati a tutte e tre le tipologie di sog-getti coinvolti a vario titolo nello stage.

4.2. I risultati dello stage e la ricaduta sui percorsi formativi

La valutazione dei risultati dello stage è di fon-damentale importanza per il miglioramento dello stesso a livello di gestione, di contenuti da apprendere, di interazione sia tra le varie tipologie di soggetti coinvolti che con l’am-biente aziendale e, più specificatamente, di apprendimento.Inoltre, attraverso un’analisi retrospettiva, è possibile aggiornare i programmi formativi che precedono il vero e proprio inserimento in impresa. In tal senso, le azioni da intraprende-re possono essere di varia natura e vanno dal confronto diretto tra tutor aziendale e tutor dell’ente promotore sulle criticità e sui punti di forza emersi a conclusione del tirocinio, al con-fronto tra i due tutor e l’allievo che ha vissuto in prima persona l’esperienza, per una valuta-zione critica della stessa. Ciò può avvenire anche attraverso un’analisi dettagliata dei questionari che possono essere eventualmente somministrati nella fase con-clusiva ai due tutor e ai soggetti in stage, di-versificandone i contenuti a seconda del ruolo ricoperto da ognuno di essi.Sempre sulla base dei risultati dello stage, sa-rebbe opportuno, inoltre, non solo ragionare sull’adeguatezza o meno dei programmi for-mativi come preparazione all’esperienza del tirocinio (presentazione dell’impresa nel suo complesso, approfondimento di alcune te-matiche legate alle varie funzioni, nozioni di organizzazione aziendale ecc.), ma vagliare l’opportunità o meno di eliminare moduli for-mativi non funzionali alle dinamiche sociali e di apprendimento vissute in impresa, aggiun-gendone altri più vicini alle esigenze conosci-tive emerse.

4.1. Gli attori coinvolti nella valutazione

La valutazione finale dello stage è fondamen-tale per monitorare sia gli aspetti didattici del-l’esperienza che quelli relativi al percorso di apprendimento degli allievi.La valutazione, infatti, dovrebbe permettere di formulare un giudizio complessivo sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e tra-sversali da parte degli stagisti sia sull’efficacia dell’“insegnamento”, inteso, il più delle volte, come training on e off the job.Per valutare correttamente uno stage è quin-di fondamentale definire correttamente gli indicatori che verranno utilizzati per moni-torare l’esperienza del tirocinio in termini di competenze iniziali/finali possedute dagli al-lievi, le aspettative degli stessi, l’efficacia del-l’“affiancamento” offerto dal tutor aziendale e scolastico.Inoltre, occorre verificare altri aspetti-chiave dell’esperienza, come gli strumenti didattici utilizzati rispetto ai contenuti da apprendere (testi, brochure, documenti, articoli, software, attività di orientamento, seminari di presen-tazione), l’ambiente di apprendimento nelle sue componenti strutturali (disponibilità di at-trezzature, rispetto delle norme di sicurezza) e sociali (inserimento nel contesto aziendale, capacità di interazione con gli altri soggetti, modalità di collaborazione utilizzate), i canali di comunicazione utilizzati e il rapporto costi-benefici in termini economici, di tempo e di acquisizione di contenuti professionalizzanti validi per il proprio futuro lavorativo.Per questo, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione tutti gli attori che hanno contribui-to alla realizzazione dello stage: tutor azien-dale, tutor scolastico (o delle altre tipologie di enti promotori), allievo.È da sottolineare che ai fini della valutazione finale si possono utilizzare anche i report e le relazioni sull’andamento dell’attività ed i con-tenuti appresi che vengono richiesti agli allievi, o anche l’analisi dei questionari che vengono

4. La valutazione del tirocinio

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4.3. I crediti formativi

La normativa vigente stabilisce che lo stage può avere uno specifico valore all’interno del per-corso di studi. Il tirocinio, infatti, è considerato un credito formativo, ossia un’esperienza documentata e coerente con gli studi intrapresi che permette di ottenere un punteggio aggiuntivo rispetto a quello maturato durante l’iter scolastico.Presso le Università, la possibilità di convertire il periodo di stage in crediti è lasciato all’autono-

mia delle singole istituzioni universitarie, molte delle quali hanno regolamentato il processo per l’accreditamento. Dei crediti formativi si è occupata recentemente anche la Riforma Moratti stabilendo che le com-petenze acquisite dagli studenti durante i perio-di di alternanza scuola lavoro costituiscono cre-diti “sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato”.

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5. Allegato

Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, “De-finizione delle norme generali relative all’al-ternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante de-lega al Governo per la definizione delle nor-me generali sull’istruzione e dei livelli essen-ziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l’articolo 4 che prevede l’emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successi-ve modificazioni, ed in particolare l’articolo 21; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell’occupa-zione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consi-glio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sentite le Associazioni maggiormente rappre-sentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 no-vembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Su proposta del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, con il Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: “alter-nanza”, come modalità di realizzazione dei

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corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della forma-zione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.Gli studenti che hanno compiuto il quindicesi-mo anno di età , salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contrat-to di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’al-ternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, at-tuati, verificati e valutati sotto la responsabili-tà dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentan-za, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubbli-ci e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per perio-di di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bi-lancio, destinano specifiche risorse alle attivi-tà di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di forma-zione e istruzione militare.

Art. 2. (Finalità dell’alternanza)

1. Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professiona-le, la modalità di apprendimento in alternan-za, quale opzione formativa rispondente ai bi-sogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

a. attuare modalità di apprendimento flessi-bili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del se-

condo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

b. arricchire la formazione acquisita nei per-corsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire l’orientamento dei giovani per valo-rizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, nei processi formativi; e. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3. (Realizzazione dei percorsi in alternanza)

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolza-no in materia di programmazione territoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipula-no, nei limiti degli importi allo scopo annual-mente assegnati nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all’articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e del-la valutazione dell’alternanza scuola lavoro, nonche’ ai fini di cui al comma 3, e’ istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monito-raggio e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e’ istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali in-teressati, delle camere di commercio, industria,

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artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valu-tazione dei percorsi il Comitato si coordina con l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del co-mitato di cui al comma 2, sono definiti:

a. i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

b. le risorse finanziarie annualmen-te assegnate alla realizzazione del-l’alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;

c. i requisiti che i soggetti di cui al-l’articolo 1, comma 2, devono pos-sedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con partico-lare riferimento all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all’apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di inno-vazione dei processi produttivi e dei prodotti;

d. le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle fi-nalità di cui al comma 2;

e. il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all’articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti re-

lativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento median-te esperienze di lavoro, che le istituzioni scola-stiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante espe-rienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, cultura-le e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimen-to stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante espe-rienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professiona-le degli studenti in relazione alla loro età , e sono dimensionati tenendo conto degli obiet-tivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, nonche’ sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

4. Nell’ambito dell’orario complessivo annua-le dei piani di studio, i periodi di apprendi-mento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relati-vo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante espe-rienze di lavoro sono dimensionati, per i sog-getti disabili, in modo da promuoverne l’au-tonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

6. I percorsi in alternanza sono definiti e pro-grammati all’interno del piano dell’offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a ga-rantirne la piena fruizione.

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Art. 5. Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tu-toriale e’ preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e’ svolta dal docente tutor interno di cui al com-ma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il docente tutor interno, designato dall’isti-tuzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la colla-borazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alter-nanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai sog-getti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l’inseri-mento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le at-tività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della va-lorizzazione della professionalità del persona-le docente.

5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella rea-lizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, desti-nati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di veri-fica e valutazione da parte dell’istituzione sco-lastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all’artico-lo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l’istituzione scolasti-ca o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all’arti-colo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transizio-ne nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle com-petenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiet-tivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilascia-no, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall’artico-lo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle compe-tenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 7. Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli in-teressati e d’intesa con le regioni, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono colle-garsi con il sistema dell’istruzione e della for-mazione professionale per la frequenza, negli istituti d’istruzione e formazione professiona-le, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d’intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i si-stemi.

Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a sta-tuto speciale e per le province autonome di

Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

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Trento e di Bolzano, in conformità ai rispetti-vi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche’ alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.Risorse

1. All’onere derivante dall’attuazione degli in-terventi del presente decreto nel sistema del-l’istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come de-terminata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il moni-toraggio e la valutazione dell’alternanza scuo-la-lavoro di cui all’articolo 3, comma 2, e’ auto-rizzata la spesa annua di 15.500 euro.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell’istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione re-gionale, le risorse destinate ai percorsi di forma-zione professionale a valere sugli stanziamenti

previsti dall’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 10.Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 4 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comu-ne nella realizzazione dell’alternanza.

Art. 11. Disciplina transitoria

1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della leg-ge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternan-za di cui all’articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l’ordinamento vigente.

2. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autono-me definiscono le modalità per l’attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alter-nanza nell’ambito del sistema di formazione professionale.

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