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Raccolta dei Principali T T esti Normativi esti Normativi Non Comment Non Comment ati ati in materia di Istruzione PROGED di Tommaso Travaglino

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Raccolta dei Principali TTesti Normativi esti Normativi

Non CommentNon Commentatiatiin materia di Istruzione

PROGED

di Tommaso Travaglino

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione2

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 3

PREFAZIONE

Il presente lavoro rappresenta uno strumento utile agli operatori sc

lastici e a coloro ai quali serve, sottomano, un prontuario, che a grandi linee

e in modo certamente non esaustivo offra la possibilit di un confronto

immediato con la normativa essenziale, presentata cronologicamente in suc-

cessione. Con esso ogni docente e/o concorrente pu avere a disposizione,

anche durante lo svolgimento delle prove desame, le principali disposizio-

ni legislative in materia di istruzione, un indice cronologico delle stesse ed

un indice per argomenti che facilita la ricerca delle norme.

Una raccolta delle disposizioni legislative in materia di istruzione

non impresa facile, sia per la vastit dei contenuti sia per la presenza di una

miriade di norme applicative. Si cercato quindi, nella selezione delle dis-

posizioni, di privilegiare quelle pi attuali, presentandole nella loro versione

pi aggiornata.

Speriamo di aver fatto cosa gradita ed utile.

Tommaso Travaglino

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

Cap. 1 - 1859 (pag 26)

1.1 - Legge Casati (13/11/1859 n. 3725)

Cap. 2 - 1877 (pag 28)

2.1 - Legge Coppino 15 luglio 1877

Cap. 3 - 1923 (pag 31)

3.1 - Riforma Gentile Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (in G.U. 2 giugno1923, n. 129) Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali

Cap. 4 - 1929 (pag 47)

4.1 - TRATTATO E CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LITALIA (L. 27maggio 1929, n. 810.) Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi alConcordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e IItalia, l11 febbraio 1929.

Cap. 5 - 1948 (pag 64)

5.1 - La Costituzione della Repubblica Italiana

Cap. 6 - 1955 (pag 93)

6.1 - Programmi della Scuola Elementare (Decreto Presidente della Repubblica 14giugno 1955, n. 503)

Cap. 7 - 1962 (pag 94)

7.1 - Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962: Istituzione e ordinamento della scuolamedia statale integrata e coordinata con le successive disposizioni di legge.

Cap. 8 - 1968 (pag 101)

8.1 - Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale)

Cap. 9 - 1969 (pag 108)

9.1 - D.P.R. 10 settembre 1969, n.647 Orientamenti dellattivit educativa nelleScuole Materne Statali.

Cap. 10 - 1971 (pag 110)

10.1 - Legge 24 settembre 1971, n. 820 (Norme sullordinamento della scuola ele-mentare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e dellascuola materna statale).

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 5

Cap. 11 - 1974 (pag 116)

11.1 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 Istituzione e riordinamento di organi colle-giali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, Integrato da Legge 14gennaio 1975, n. 1; Legge 11 ottobre 1977, n. 748; Legge 14 agosto 1982, n. 582;Ora integrato in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

11.2 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 Norme sullo stato giuridico del personaledocente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artisti-ca dello Stato.

11.3 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 Sperimentazione e ricerca educativa, aggior-namento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.

Cap. 12 - 1975 (pag 200)

12.1 - Legge 14 gennaio 1975, n. 1 Modifiche al , concernente listituzione e il rior-dinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed arti-stica

Cap. 13 - 1977 (pag 202)

13.1 - Legge 16 giugno 1977, n. 348 Modifiche di alcune norme della Legge 31dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e lordinamento della scuola media statale.

13.2 - Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e sullabo-lizione degli esami di riparazione nonch altre norme di modifica dellordinamentoscolastico

Cap. 14 1979 (pag 210)

14.1 - D.M. 9 febbraio 1979, Programmi della Scuola Media.

Cap. 15 1982 (pag 255)

15.1 - Legge 20 maggio 1982, n. 270 Revisione della disciplina del reclutamento delpersonale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazionedegli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato esistemazione del personale precario esistente.

Cap. 16 - 1985 (pag 287)

16.1 - D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 Programmi Scuola Elementare.

16.2 - Legge 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dellaccordo con proto-collo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche alConcordato lateranense dell11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la SantaSede.

Cap. 17 1987 (pag 340)

17.1 DPR n. 539 del 24 giugno 1986 Specifiche e autonome attivit educative in ordineall'Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche Materne

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione6

17.2 DPR n. 204 del 08 maggio 1987 Specifiche e autonome attivit d'Insegnamento della ReligioneCattolica nelle Scuole Pubbliche Elementari

17.3 DPR n. 350 del 21 luglio 1987 Programma di Insegnamento della Religione Cattolica nellaScuola Media

17.4 DPR 21.7.1987 n. 339, Programma di insegnamento della religione cattolica della ScuolaSecondaria Superiore

Cap. 18 - 1990 (pag 352)

18.1 - Legge 5 giugno 1990, n. 148, Riforma dellordinamento della scuola elemen-tare.

18.2 - D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, Regolamento recante esecuzione dellintesatra lautorit scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per linsegnamentodella religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica lintesa del 14 dicembre1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.

18.3 - Legge del 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Cap. 19 - 1991 (pag 372)

19.1 - DM 3 giugno 1991 Orientamenti dellattivit educativa nelle scuole maternestatali.

Cap. 20 - 1992 (pag 398)

20.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per lassistenza, lintegrazionesociale e i diritti delle persone handicappate.

20.2 - Legge 23 ottobre 1992 n. 421, Delega al Governo per la razionalizzazione e larevisione delle discipline in materia di sanit, di pubblico impiego, di previdenza e difinanza territoriale. (integrata)

20.3 - C M 16 novembre 1992, n. 339, Oggetto: Continuit educativa. Trasmissionedel Decreto Ministeriale applicativo dellart. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148.

20.4 - C M 22 dicembre 1992, n. 362, Oggetto: Attivit di prevenzione e di educa-zione alla salute -(artt. 104, 105, 106 del T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): ProgettoGiovani 93 e Proposte di iniziative da parte degli studenti; Progetto Ragazzi 2000;Progetto Genitori; Centri di informazione e consulenza; Attivit dinformazione e disensibilizzazione dei capi distituto; Incontri tra operatori della scuola e di enti dotatidi competenze sulleducazione alla salute e sulla prevenzione delle tossicodipenden-ze. (integrata)

Cap. 21 1993 (pag 448)

21.1 - D.Leg.vo del 3 febbraio 1993 n. 29, Razionalizzazione dellorganizzazionedelle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblicoimpiego.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 7

Cap. 22 1994 (pag 506)

22.1 - D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative inmateria di istruzione.

Cap. 23 - 1995 (pag 685)

23.1 - DPCM 7 giugno 1995, Schema generale di riferimento della Carta dei servi-zi scolastici.Cap. 24 - 1996 (pag 692)

24.1 - Legge 11 gennaio 1996, n.23, Norme per ledilizia scolastica.

Cap. 25 - 1997 (pag 698)

25.1 - Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 21, Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la semplificazione amministrativa.

25.2 - Legge 24 Giugno 1997, n.196 art. 18, Norme in materia di promozione del-loccupazione

25.3 - Legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e diopportunit per linfanzia e ladolescenza.

25.4 - Legge 18 dicembre 1997, n. 440, Istituzione del Fondo per larricchimento elampliamento dellofferta formativa e per gli interventi perequativi.

25.5 - Legge 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentareper linfanzia e dellOsservatorio nazionale per linfanzia.

Cap. 26 - 1998 (pag 715)

26.1 - D Leg.vo 6 marzo 1998, n. 59, Disciplina della qualifica dirigenziale dei capidi istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dellart.21, c.16, della legge15 marzo 1997, n.59.

26.2 - D Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, Nuove disposizioni in materia di organizza-zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nellecontroversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellar-ticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

26.3 - D leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti ammini-strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997, n. 59.

26.4 - Legge 21 maggio 1998, n. 162, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

26.5 - DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentes-se e degli studenti della scuola secondaria.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione8

26.6 - Nota del 30 settembre 1998, prot. 40/12, Sperimentazione A.S.C.A.N.I.O.

Cap. 27 1999 (pag 772)27.1 - Legge 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per lelevamento dellob-bligo di istruzione.

27.2 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di auto-nomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59. 27.3 - CM del 23 aprile 1999, n. 112, Progetto pluriennale di ricerca e formazione inservizio per insegnanti della scuola dellinfanzia A.L.I.C.E, Avvio e prime scadenze.

27.4 - Legge 17 maggio 1999, n. 144: Misure in materia di investimenti, delega alGoverno per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che discipli-na lINAIL, nonch disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

27.5 - DM 3 giugno 1999, n. 141 Formazione Classi con alunni in situazione di han-dicap

27.6 - D.Lgs. 30.06.1999, n. 233: Riforma degli organi collegiali territoriali dellascuola a norma dellart. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

27.7 D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258: Riordino del Centro europeo delleducazione,della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione delmuseo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, a norma dellarti-colo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

27.8 - Direttiva 3 settembre 1999, n. 210, Aggiornamento/Formazione.

Cap. 28 - 2000 (pag 817)

28.1 - Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge Quadro in materia di Riordino deiCicli dellIstruzione (abrogata).

28.2 - Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parit scolastica e disposizioni suldiritto allo studio e allistruzione.

28.3 - Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la qua-lificazione dellofferta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

28.4 - D.M. 24 marzo 2000, n. 88, Accreditamento agenzia di formazione.

28.5 - D.M. 26 giugno 2000, n. 234, Regolamento recante norme in materia di auto-nomia delle istituzioni scolastiche. ( testo in vigore)

Cap. 29 - 2001 (pag 830)

29.1 - D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

29.2 - Direttiva 6 febbraio 2001, Linee Guida per lattuazione, nel sistema di istru-zione, dellAccordo sancito dalla Conferenza unificata il 2/03/2000.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 9

29.3 - D.P.R. 06.03.2001, n.190: Regolamento concernente lorganizzazione degliIstituti regionali di ricerca educativa, a norma dellarticolo 76 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300.

29.4 - D. Leg.vo 30 marzo 2001, n.165, Testo integrato e coordinato con le modifi-che apportate alla Legge 15 luglio 2002, n.145. Norme generali sullordinamento dellavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

29.5 - Nota 28 maggio 2001, prot. n. 39, Superamento del periodo di prova e azioniformative per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato. 29.6 - Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Cap. 30 - 2002 (pag 930)

30.1 - CM 21 maggio 2002, n. 55 Piano Nazionale di Formazione sulle CompetenzeInformatiche e Tecnologiche del Personale della scuola.

30.2 - D.M. 18 settembre 2002, n.100 Sperimentazione riforma.

30.3 - Lettera circolare 28.10.2002, n. 116: Piano di formazione sulle competenzeinformatiche e tecnologiche del personale della scuola.

30.4 - Nota 15-11-2002, prot.4978: Formazione del personale della scuola dellin-fanzia e scuola elementare impegnato nei processi di innovazione-Progetto nazionaledi sperimentazione di cui al D.M. n. 100/02.

Cap. 31 2003 (pag 941)

31.1 - CCNL SCUOLA 2202-2005

31.2 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art 4, Disposizioni ordinamentali in materia diPubblica Amministrazione.

31.3 - C.M. 22 gennaio 2003, n. 8, Legge 440/97 - A.F. 2002 - Interventi per linte-grazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di euro6.042.550,00.

31.4 - Legge 28 marzo 2003, n. 53, (Delega al Governo per la definizione delle normegenerali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzionee formazione professionale).

31.5 - C.M. 11 aprile 2003, n. 37, Iscrizione anticipata alla scuola primaria alla scuo-la dellinfanzia.

31.6 - Linee Guida per lavvio del processo di formazione/informazione sulla Riforma(16 aprile 2003).

31.7 - Legge 18 luglio 2003, n. 186, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti direligione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

31.8 - DM 22 luglio 2003, n. 61, Iniziative finalizzate allinnovazione.Alfabetizzazione informatica ed alfabetizzazione della lingua inglese - Iniziative diformazione in servizio.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione10

31.9 - C.M. 02 ottobre 2003, n. 78: Alunni in situazione di handicap. Iniziative di for-mazione del personale docente. (testo in vigore)

31.10 - Obiettivi Specifici di Apprendimento propri dellInsegnamento dellaReligione Cattolica nellambito delle Indicazioni Nazionali per i PianiPersonalizzati delle Attivit Educative (CEI MIUR 23 ottobre 2003).

Cap. 32 - 2004 (pag 1039)

32.1 - D.M. 17 febbraio 2004, Bando Concorso IRC.

32.2 - D. Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, Riforma Scuola Infanzia e Primo ciclo diIstruzione .

32.3 - Allegato A - Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle AttivitEducative nelle Scuole dellInfanzia.

32.4 - Allegato B - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nellaScuola Primaria.

32.5 - Allegato C - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nellaScuola Secondaria di 1 Grado.

32.6 - Allegato D - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente allafine del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni).

32.7 - C.M. 5 marzo 2004 n. 29.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 11

Indice Analitico per Argomenti

Accesso ai ruoli:- Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 3;- dlvo 297/1994 artt. 67, 269, 270, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 551, 554,- Legge 20 maggio 1982, n. 270, passim.- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 5, art. 45, art. 47.

Accordo di Revisione del Concordato:- L. 25-03-1985 n.121.

Adattamento Calendario:- D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 5 comma 2; - dlvo 31-03-98 n 112 art.138, c. 1 lett. D; - dlvo 297/1994 art. 10 comma c; art. 138, c. 1, lettera d, art. 74- Legge 241 del 7 agosto 1990;- Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 11.

Aggiornamento:- C.M. 2/10/03 n.78; - Linee Guida Formazione (2003) art. 5;- Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 1, comma 3, lettera f;- ccnl, 24.07.2003, art. 24,61,62,66; - Legge 16 gennaio 2003, n.3, art. 4; - dlvo 30/03/2001 n.165 art.7 comma 4, art.57; - Legge 59/97 art. 21, comma 12;- dlvo 16.04.1994, n. 297, art. 7; art. 10; art. 132; art. 283; art. 284; art. 285; art. 286; art. 395;art. 396; art. 397; art. 573; art. 638;- dlvo 29/93 art.7 comma 4; - Legge 5 giugno 1990, n. 148, par. 12.

Alfabetizzazione Informatica:- dlvo 19/02/2004 n.59 capo3 art 5; - Profilo Educativo 2004 (all.D) art.4;- DM n.61 22/07/03; - CM 21 maggio 2002, n. 55; - Lettera circolare 28.10.2002, n. 116;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione12

- CM 116 28/10/02;- D.I. n. 44 01/02/01 art. 42;

Alfabetizzazione nella Scuola Media:- dlvo 297/1994 artt. 169, 170, 171, 172.

Alfabetizzazione nella Scuola Elementare:- dlvo 297/1994 artt. 135, 136, 137, 139.

Alice Progetto:- CM n.112 del 23 aprile 1999; - dlvo 297/1994 art.105.

Alternanza Scuola Lavoro:- L 28/3/2003 n. 53 art. 4.- L. 24.06.1997, n. 196, art. 18; - dlvo 297/1994 art. 191;

Alunni (diritti e doveri):- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; - dlvo16/04/94 n. 297 art.328.

Ambienti di Vita:- DM 3 giugno 1991 Orientamenti dellattivit educativa nelle scuole materne stataliINFANZIA, SOCIETA, EDUCAZIONE, Art. 4., Ind. Nazionali (Alleg. A infanzia) La scuo-la dellinfanzia 2004.

Ambiti:

- Ind. Naz. (Alleg. B) 2004.

- Dleg.vo 16/04/94 n. 297 art. 128-129-130;

Anno di formazione:

- Dlgs. 16.04.1994, n. 297, artt. 401, 438, 439, 440, 560;

- Nota 28.05.2001, prot. n. 39.

Anticipo:- C.M. 5/03/04 n. 29 cap.1.1; - CM 11/04/03 n.37;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 13

- DM 22/07/03 n.61; - DM 18/09/2002 n. 100 art. 1

Ascanio Progetto:- Nota prot. n. 4012 del 30 settembre 1998.

Autonomia: L. 59/97 art.21- Didattica: dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 1; D.P.R. 08.03.1999, n. 275, art 4.- Organizzativa: DPR 08/03/99 n 275, art 5; DL 31/03/98 n.112 art.138 comma 1 lettera D- Di Ricerca e Sperimentazione: 275, 08/03/99 art 6- Negoziale: dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 10;

DI 01/02/01 n.44Bisogni Formativi: - Indicazioni Nazionali (Secondaria Inferiore 2004 All.C) Il Portfolio delle competenze indi-viduali, par. 4.- Legge 28 marzo 2003, n. 53, art.2; - Nota 28.05.2001, prot. n. 39, par. 4;- CM 23 aprile 1999, n. 112, all. 3, 4; - CM 16 novembre 1992, n. 339, 2.4;

Campi di esperienza educativa: - DM 3 giugno 1991, cap III, art. 2.

Carta dei Servizi:- DPR 24 giugno 1998, n. 249, artt. 4, 5, 6; - DPCM 7 giugno 1995; - dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 397 c. 5; art. 10 c. 4.

Cede- dlvo 20 luglio 1999, n. 258.

Classe: - DM 3 giugno 1999, n. 141; - DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 4 comma 2; - dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 73, 72, 164, 122, 102, 101;

Classi di Concorso:

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione14

- dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 397.

Classi Aperte: - D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, III Parte, Programmazione didattica e organizzazionedidattica, Organizzazione didattica.

Competenze- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004).- DM 26 giugno 2000 n.234 art.2;- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 8, 10, 13;

Concordato:- Concordato tra la Santa Sede e lItalia (L. 27 maggio 1929 n. 810).

Concorsi- dlgs, n.297, 16.04.1994, art. 435, 428, 427, 425, 406, 405;

Condizione dellInfanzia e della Famiglia- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A, dlvo 59/2004);

Conquista dellAutonomia- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A, dlvo 59/2004);

Contesti Educativi

- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A, dlvo 59/2004);

- DM 3 giugno 1991, cap I, art. 4.

Continuit:- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art 65;

- DM 9 febbraio 1979, art. 3, comma d;

- DM 9 febbraio 1979, Parte IV, Italiano, Obiettivi;

- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, PREMESSA GENERALE, I PARTE, CARATTERI E FINIDELLA SCUOLA ELEMENTARE, Il dettato costituzionale; I Parte, La scuola come ambien-te educativo di apprendimento; Diversit e uguaglianza;

- Legge 5 giugno 1990, n. 148, cap 2;

- DM 3 giugno 1991, II, 4;

- L. 5 febbraio 1992, n. 104 art. 8, 14;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 15

- L. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2, comma cc;

- CM 16 novembre 1992, n. 339;

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 119, 128, 316;

- DPCM 7 giugno 1995, Carta dei Servizi Scolastici, 2,2, 7,2

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 art. 2 comma 1;

- DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 4, 8;

- DM 18 settembre 2002, n. 100 art. 4, 6;

CCNL 2002-2005 art 34;

- L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2 comma e, art. 3 comma a;

- Linee Guida 2003, 2.1, 3, 6.2, 6.4.1, 8.2, 8.3;

- dlvo 19 febbraio 2004 n. 59, art. 1, 3, 8.3;

- Indicazioni Nazionali (ALL. B dlvo 59/2004 - Primaria 2003) Portfolio.

Convitto:

- dlvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 205, 204, 203, 139.

Cooperativo Apprendimento: - DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 4, 8- Legge 18 dicembre 1997, n. 440- Legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 6.

Curricolo: - DM 26 giugno 2000, n. 234, art 1, 4;- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 8; - Circolare Ministeriale 23 aprile 1999, n. 112, All. 3, par. 2 Il Curricolo;- dlvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 205;.

Diritti Studenti- DM 3 giugno 1991, cap I, art. 3- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; - dlvo16/04/94 n. 297 art.328.

Dispersione- Legge 28 marzo 2003, n. 53, art.1, comma 3, lett. i;- CCNL 2002-2005, art. 10, comma 7; art. Comma 1.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione16

Diversit- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004); - C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;- L. 22.3.2000, n. 69;- DM 3 giugno 1999, n. 141; - L. 20.01.1999,n. 9; - DM 3.6.1999, 141; - L. 21 maggio 1998 n. 162;- L. 05.02.1992, n. 104; - D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, II Parte.

Doveri Studenti- DPR 24 giugno 1998 n. 249.

Educazione Interculturale:- D.P.R. 8.3.1999, n. 275; - direttiva 3.9.1999, n. 210;- d.lgs. 31.3.1998, n. 112.

Educazione alla Convivenza Democratica:- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),Praticare limpegno personale e la solidariet sociale.

Educazione Degli Adulti- Direttiva 6 febbraio 2001.

Flessibilit:- DM 18/09/2002 n. 100 art. 5-6.

Formazione:- DM 18/09/2002 n. 100 art. 8; - Nota 15/11/02 prot. N. 4978.

Funzioni Strumentali:- CCNL SCUOLA 2002-2005, art. 30.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 17

Handicap: - Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004); - C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;- L. 22.3.2000, n. 69;- DM 3 giugno 1999, n. 141; - L. 20.01.1999,n. 9; - DM 3.6.1999, 141; - L. 21 maggio 1998 n. 162;- L. 05.02.1992, n. 104; - D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficolt di apprendimento ed integra-zione di soggetti portatori di handicap.

IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore): - L. 17.05.1999, n. 144.- d.lgs. 31.03.1998, n. 112, - L 15.03.1997, n. 59, art. 21; - L. 24.06.1997, n. 196 art 18;

Informatica- dlvo 19/02/2004 n.59 capo3 art 5; - Profilo Educativo 2004 (all.D) art.4;- DM n.61 22/07/03; - CM 21 maggio 2002, n. 55; - Lettera circolare 28.10.2002, n. 116; - CM 116 28/10/02- D.I. n. 44 01/02/01 art. 42.

Integrazione Handicap:- C.M. 22.01.2003, n. 8; - C.M. 02.10.2003, n. 78; - L. n. 104 del 5 febbraio 1992.- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficolt di apprendimento ed integra-zione di soggetti portatori di handicap.

Intercultura:- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004), Ladiversit delle persone e delle culture come ricchezza.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione18

Invalsi:- dlvo 20 luglio 1999, n. 258.

Irre/Irrssae- DPR 6 marzo 2001 n. 190.

Libro di Testo:- d.lgs. 16.04.1994, n. 297 art. 631, 327, 189, 188, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151.

Linee Guida per lavvio del processo di informazione/informazione sulla Riforma: subcap. 31 (2003).

Modifiche Titolo V Costituzione:- L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3.

Obblighi di Servizio:- artt. 25-bis e 55 ss. d.lgs. 3.2.1993, n. 29 e succ. modif. e integr.; - artt. 395, 396, 397, 478, d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Obiettivi di Apprendimento IRC: - Obiettivi Specifici di Apprendimento (CEI-MIUR 2003). Cfr. anno 2003, cap. 31

Obiettivi formativi: - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati; - Indicazioni Nazionali per i Piani delle Attivit Educative nella Scuola dellInfanzia (2004),Obiettivi Generali del processo Formativo, Obiettivi formativi e Piani Personalizzati delleAttivit Educative;- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria, passim; - DM 22 luglio 2003, n. 61, passim;- LINEE GUIDA PER LAVVIO DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONESULLA RIFORMA (16 Aprile 2003), art. 3, art. 6.1;- DM 18 settembre 2002, n. 100, art. 3; Direttiva 3 settembre 1999, n. 210, art. 13; - DM 26 giugno 2000, n. 234, art 2- DPR 8 marzo 1999, n. 275, art 13;- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficolt di apprendimento ed inte-grazione di soggetti portatori di handicap.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 19

Obbligo Formativo:- artt. 8 e 9 Regolamento n. 275/1999; - art. 68 legge n. 144/1999; - Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1 comma 4.

Obbligo Istruzione:- L. 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1 comma 4;- L. 20.1.1999, n. 9; - d.lgs. 31.3.1998, n. 112 art. 114; - d.lgs. 16.04.1994, n. 297 art. 109 art. 110; art. 111; art. 112; art. 113.

Organi collegiali: - D.Lgs. 30.06.1999, n. 233; - d.lgs. 31.3.1998, n. 112; - D.P.R. 8.3.1999, n. 275; - L 15.3.1997, n. 59, art 21; - d.lgs. 16.04.1994, n.297, artt. 624, 49, 48, 43, 39, 37, 30; - DPR 31 maggio 1974, n. 416.

Orientamento Scolastico:- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68.

Parit Scolastica:- L. 10 marzo 2000, n. 62;- d.lgs 31.3.1998, n. 112; - artt. 331-376 d.lgs 16.4.1994, n. 297.

Periodo di Prova:- artt. 401, 438, 440, 455, 490, 570 d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Permanente Educazione:- Direttiva 6 febbraio 2001.

Personalizzazione dellApprendimento- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato B,C, dlvo 59/2004); sub voce- Pecup (Allegato D, dlvo 59/2004); sub voce- CM 5 marzo 2004, n.29; sub voce

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione20

- Linee Guida per lavvio (2003); sub voce.

Piani di Studio Personalizzati:- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato B,C, dlvo 59/2004); sub voce- Pecup (Allegato D, dlvo 59/2004); sub voce- CM 5 marzo 2004, n.29; sub voce- Linee Guida per lavvio (2003); sub voce.

Piani Personalizzati Attivit Educative- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A dlvo 59/2004); sub voce.

Piano Offerta Formativa:- DM. 26.6.2000, n. 234; Direttiva 28.6.2000, n. 175;- D.P.R. 8.3.1999, n. 275, art. 3; - d.lgs. 31.3.1998, n. 112; - 15.3.1997, n. 59, art. 21; - D.P.C.M. 7.6.1995.

Portfolio delle Competenze:- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004), IlPortfolio delle competenze individuali; DM 18/09/02 n.100 art.7; - LINEE GUIDA PER LAVVIO DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONESULLA RIFORMA (16 Aprile 2003), 8.5.

Progetto dIstituto:- D.P.R. 8.3.1999, n. 275;- art. 21 legge 15.3.1997, n. 59; - D.P.C.M 7.6.1995; art. 39 ccnl 4.8.1995.

Programmi Irc Scuola Materna, Elementare, Medie e Superiori- Cfr. anni 1986-1987 cap 17.

Profilo Educativo- All. D. dlvo 59/2004.

Protocollo Addizionale- L. 25 marzo 1985 n. 121.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 21

Regolamento Autonomia: - DPR 8 marzo 1999 n. 275.

Regolamento Studentesse e Studenti:- DPR 24 giugno 1998, n.249.

Religione Insegnamento:- Programmi: anni 1986-87, cap. 17.- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 309; - L 25.03.1985, n. 121; - L. 27 maggio 1929 n. 810.

Reti di scuole: - DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.7.

Ricerca- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 6- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 281, 280, 279, 278, 277, 276.- DPR 31 maggio 1974 n. 419.

Riforma della Scuola- L. 28 marzo 2003 n. 53- D.L. 59- CM 29.

Riordino Cicli:- L. 10 febbraio 2000 n. 30.

Scuola Infanzia:- Indicazioni Nazionali per i Piani delle Attivit Educative nella Scuola dellInfanzia (2004),Scuola dellInfanzia; - Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 2;- DPR 10 settembre 1969 n. 647- DM 3 giugno 1991.

Scuola Primaria:-Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),Scuola Primaria;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione22

-DPR 12 febbraio 1985 n. 104-DPR 14 giugno 1955 n. 503.

Scuola Media Unica: - Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Sicurezza:- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 396.

Sistema Istruzione e Formazione: -Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art.1;- Direttiva 6 febbraio 2001.

Sperimentazione:- DM 18 settembre 2002, n. 100.- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 6- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 279, 278, 277, 11- DPR 31 maggio 1974 n. 419.

Stato Giuridico dellInsegnante di Religione Cattolica: - Legge 18 luglio 2003, n. 186, - dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 309.

Svantaggio socio-culturale: - DM 9 febbraio 1979, II, 1; - D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficolt di apprendimento ed integra-zione di soggetti portatori di handicap; - Decreto Ministeriale 3 giugno 1991, II, 3; - Legge 5 febbraio 1992, n. 104; - CM 16 novembre 1992, n. 339, 2.2, 2.3;- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 313; D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, art 1, 2; - L. 21 maggio 1998 n. 162;- Nota prot. n. 4012 del 30 settembre 1998, cap 4; - DM 3 giugno 1999, n. 141;- L. 20.01.1999, n. 9;- L. 22.3.2000, n. 69;- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 23

- C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004).

Sviluppo Persona Umana: - DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 2, comma 2.

Sussidiariet: - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art 4, 6; - Linee Guida 2003, cap 7.

Trasparenza: - dlvo 30 marzo 2001, n. 165, art. 10; - dlvo 31 marzo 1998, n. 80, art. 2 lett. d; art. 25 lett. b;- DPCM 7 giugno 1995, Carta dei Servizi Scolastici 5;- Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 11;- Legge 241 del 7 agosto 1990.

Tutor- D.M. 18.09.2002, n. 100, art. 6.

Valutazione

Alunni:- D.Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, cap. 8, 11; - CM 5 marzo 2004, n. 29, 3.5; - DPCM 7/6/95;- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt.5 comma 7, 8; art. 7 comma 2 lett.C, lett.L; art. 74 comma 3;art. 144; art. 148; art.177; art.193 comma 2, 3; art.197 comma 6, 11, 14, 15; art.199 comma1; art.318; art. 404 comma 8.

Docenti:- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 11, 448, Art. 34, art. 45, art.47; art.270 comma 4; art. 272comma 5; art.281; art.282 comma 3; art.392 comma 2 lett. b; art 400 comma 1, 3, 4, 11, 13,15; art 440 comma 4, 6; art. 448; art. 472; art.473.

Verifica:- D.Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, cap. 8, 11; - Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29, 3.5; - DPCM 7/6/95;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione24

- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 177, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 318.

Vicario:- ccnl 24.07.2003, art. 31.- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 459;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 25

CAPITOLO 1. Lanno 1859

Legge Casati (13/11/1859 n. 3725) (Legge abrogata)

1.1 - Legge Casati (13/11/1859 n. 3725)

Art.1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene listruzionesuperiore; al secondo listruzione secondaria classica, al terzo la tecnica e la primaria.Art.188. Listruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediantei quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre ladito agli studi speciali chemenano al conseguimento dei gradi accademici nelle Universit dello Stato.Art.201. Le spese di questi istituti per tutto ci che concerne gli stipendi e le indennit daassegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od allinsegnamento, o che appar-tengono al servizio nei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato;per tutto ci che concerne il locale ed il materiale non scientifico sono a carico dei Comunidove sono stabiliti.Art.213. I Professori reggenti per i Licei e per i Ginnasi regii saranno nominati dal Ministro;pei comunali dai Municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni,con approvazione in ambi i casi dal R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone chehanno qualit per essere nominati Professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fraquelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso.Art.272. Listruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determi-nate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle coseagrarie, la conveniente cultura generale e speciale.Art.273. Essa di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio ditre anni.Art.280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno istituite. LoStato per, concorrer a sopportare questo carico, per una somma eguale alla met delle speseche importeranno gli stipendi e le indennit da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicatia questi stabilimenti.Art.315. Listruzione elementare di due gradi, inferiore e superiore.Listruzione del grado inferiore comprende: linsegnamento religioso, la lettura, la scrittura,laritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.Listruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: leregole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, lesposi-zione dei fatti pi notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturaliapplicabili principalmente agli usi ordinari della vita. Alle materie sovraccennate sarannoaggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno linea-re; nelle scuole femminili, i lavori donneschi.Art.325. alla fine dogni semestre vi sar in ogni scuola comunale un esame pubblico, nelquale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate sopra la propria clas-se.Il Parroco esaminer gli allievi di queste scuole sopra listruzione religiosa. Questo esamesar dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio edil Parroco.Art.328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve esseremunito di una patente di idoneit e di un attestato di moralit secondo le norme infrascritte.Le patenti didoneit, tanto pel primo grado di istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non siottengono che per esame.Art.344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre speseoccorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole colle rendite destinate

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione26

allistruzione elementare, colle entrate proprie, collimposta comunale ordinaria.Art.345. Lo Stato verr, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per langustiadelle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostarealle spese che questa legge pone a loro carico per listruzione elementare.

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CAPITOLO 2. Lanno 1877

Legge Coppino 15 luglio 1877 (Legge abrogata)

2.1 - Legge Coppino (15/luglio/1877 n. 3725) (approvata dal Senato del Regno nella sedutadel 1 giugno 1877 e ripresentato alla Camera il 4 giugno)

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta let di sei anni, e ai quali i genitori oquelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuoleprivate ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o collinsegnamentoin famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.Listruzione privata si prova davanti allautorit municipale, colla presentazione al sindaco delregistro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo,colle quali si giustifichino i mezzi dellinsegnamento.Lobbligo di provvedere allistruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senzafamiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quan-do questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, lobbligo passer al capo di fami-glia che riceve il fanciullo dallistituto.

Art.2. Lobbligo di cui allarticolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il qualedura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri delluomo e del cit-tadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dellaritmetica e del sistemametrico; pu cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materieun esperimento che avr luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i geni-tori od altri parenti. Se lesperimento fallisce obbligo protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3. Il sindaco dovr far compilare danno in anno, e almeno un mese prima della riapertu-ra delle scuole, lelenco dei fanciulli per ragione di et obbligati a frequentarle, aggiungendo-vi lindicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia colregistro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servir a constatare i mancanti.I genitori o coloro che hanno lobbligo, di cui allarticolo 1, se non abbiano adempiuto spon-taneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati acompierle. Se non compariscano allufficio municipale, o non giustifichino collistruzioneprocacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, lassenza deifanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dallammonizione,incorreranno nella pena dellammenda stabilita nel successivo articolo 4.Le persone, di cui allarticolo 1, fino a che dura linosservanza dellobbligo loro imposto dallapresente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, n sui bilanci dei comuni, n su quel-li delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato allassistenzasanitaria, n potranno ottenere il porto darmi.

Art. 4. Lammenda di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte,pu elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata reni-tenza.Lammenda potr essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potr ripetersi nelseguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore sempre ammesso a fare lobla-zione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, lacontravvenzione denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.E dovere delle autorit scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamen-

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to stabilir le norme per lapplicazione e la riscossione dellammenda.

Art. 5. Lammenda sar inflitta tanto per la trascuranza delliscrizione, quanto per le mancan-ze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo il maestro notificher al municipiodi mese in mese i mancanti abitualmente.La mancanza si riterr abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo dellelezioni nel mese.

Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sar impiegata dal comune in premi e soccorsiagli alunni.

Art. 7. Le Giunte comunali hanno facolt di stabilire, di consenso col Consiglio scolasticoprovinciale, la data dellapertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durantelepoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive col dovequeste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno fre-quentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed inquelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione riunita od abita incase sparse distanti dalla scuola non pi di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. La presente legge andr in vigore col principiare dellanno scolastico 1877-78:a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano alme-no un insegnante di grado inferiore;b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni1200;c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.In tutti gli altri comuni la legge verr applicata gradatamente secondoch le scuole raggiunge-ranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti volutidallarticolo 1. e che al giorno dellattuazione della presente legge hanno figliuoli della et di8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare listruzione di questi quando abbiano raggiuntolet di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle penesancite dagli articoli 3 e 4.

Art. 11. Il Consiglio scolastico far ogni anno, e al pi tardi un mese prima dellapertura dellescuole, la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per lapplica-zione di questa legge, e ne pubblicher i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni uffi-ciali.

Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamer i municipi allo adempimento di quanto prescrittodalle leggi vigenti circa lobbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ci riesca inef-ficace, ne informer la deputazione provinciale, che dovr provvedere perch i comuni reni-tenti si uniformino alla legge nel pi breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei lorobilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprech la economia del bilan-cio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entratenelle forme prescritte dalla legge, dovr la stessa deputazione provinciale procedere allo stan-ziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare varia-zione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei

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quali lapplicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, adampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero deimaestri.Per i maestri il Ministero aprir, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capi-luoghi della provincia, o dei circondari, o anche nei comuni pi ragguardevoli.

Il Presidente del SenatoTECCHIO

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3. Lanno 1923

Riforma Gentile Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (in G.U. 2 giugno 1923, n.129) Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali (Legge abrogata)

3.1 - Riforma Gentile Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (in G.U. 2 giugno 1923, n.129) Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali

TITOLO IDellistruzione media

Capo I - Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori.Art. 1.-Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dellistitutotecnico, il corso inferiore dellistituto magistrale;sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dellistituto tecnico, il corso superioredellistituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.Art. 2.-Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, pu essere istituita senon per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguardagli istituti magistrali, il disposto di cui allart. 58 del presente decreto, per i licei scientifici ildisposto dellart. 64, e per i licei femminili il disposto dellart. 69.Art. 3.-I professori degli istituti medi sono nominati per concorso, secondo lordine dellagraduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciuteesigenze di famiglia.Art. 4.-I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi diprimaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondariaimportanza (concorsi generali). Tuttavia per effetto di concorso speciale si potr accederealtres alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza.Art. 5.-Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legaletitolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.Per decreto reale verranno indicati i titoli necessari per lammissione ai concorsi secondole varie discipline e gruppi di discipline.Art. 6.-Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo diprofessore straordinario.Il professore straordinario promosso professore ordinario dopo un periodo triennale diprova. Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario dispensato dalservizio alla fine del triennio od anche prima. Il professore straordinario che per effetto diconcorso passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado, o da un istituto ad un altrotipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento allaltro di uno stesso istituto, o dalcorso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovoistituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale diprova. Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titolidi ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianit; ma il suo passaggio diventadefinitivo dopo un anno di prova.

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Art. 7.-Le nomine ed i passaggi, di cui allarticolo precedente, decorrono dal I ottobre.Art. 8.-I professori straordinari sono distribuiti per i vari tipi di istituti e per le varie discipline neiruoli A, B, C, giusta lannessa tabella n. 1.Art. 9.-Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui allannessa tabella n. 2.Ad essi inoltre corrisposta una indennit di studio, non computabile agli effetti dellapensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa. Il professore consegue, dallapromozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumentiquinquennali.Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue laumento di stipendio conlanticipazione di un anno.La qualifica di merito distinto non pu attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina ogruppo di discipline in ciascun tipo e grado di istituti, ad un numero di professori superioread un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianit.Art. 10.-Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entraa far parte del rispettivo ruolo donore di cui allannessa tabella n. 3 con stipendiodeterminato in base alla propria anzianit, oltre lindennit di studio.Il professore appartenente al ruolo donore, al quale sia inflitta una punizione pi grave chela censura, sar restituito al ruolo comune e vi avr il posto e lo stipendio che avrebbeottenuto se non ne fosse mai uscito.Art. 11.-I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado diistituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle. Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, ilprofessore non pu impartire altri insegnamenti n presso il proprio istituto n presso altriistituti di istruzione media pubblici o privati.E vietato di impartire lezioni private per pi di unora il giorno e agli alunni del proprioistituto.Anche delle professioni libere consentite dalle leggi pu essere vietato lesercizio, se ilprofessore vi si dedichi cos da essere distratto dallo studio della propria disciplina o inmodo sconveniente alla dignit sua e della scuola.Art. 12.-A capo di ogni istituto un preside che ne ha il governo insieme con il collegio deiprofessori.I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno unquadriennio di anzianit di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al secondo ruolo i presidi di ginnasioisolato e di scuola complementare: tutti gli altri presidi appartengono al primo ruolo. Econsentito il passaggio dalluno allaltro ruolo secondo le norme che saranno dettate dalregolamento.I presidi possono su domanda o dautorit, essere restituiti nel ruolo dinsegnanti al qualeappartenevano allatto della nomina a presidi.Art. 13.-Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui allannessa tabella n. 4.Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia dautorit, verr attribuito lostipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.Art. 14.-I presidi dei licei-ginnasi, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali sono dispensatidallinsegnamento. Sono inoltre dispensati dallinsegnamento i presidi degli altri istituti lacui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario dobbligo dunprofessore.

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Ai presidi fatto divieto di insegnare in altri istituti, di impartire lezioni private e diesercitare qualunque professione libera.Art. 15.-Ai presidi data, oltre lo stipendio, una speciale indennit di carica che varia a secondadella popolazione scolastica, come stabilito nellannessa tabella n. 5.Art. 16.-Con lufficio di professore o di preside negli istituti medi governativi incompatibilequalunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali.Art. 17.-I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni diservizio.Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avr riguardo al merito ealle riconosciute esigenze di famiglia e, a parit di condizioni, allanzianit di ruolo.Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avr riguardo al merito.Art. 18.-Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quandolulteriore sua permanenza nellistituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, oquando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.Art. 19.-Contro i trasferimenti ammesso ricorso al Ministro, il quale decide, inteso il parere dellaapposita commissione consultiva esistente presso il Ministero. Tale decisione ha ilcarattere di provvedimento definitivo.Art. 20.-I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal I ottobre dellanno in cui compionosettanta anni.Art. 21.-Ai professori si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quantoconcerne i congedi e le aspettative. Tuttavia la aspettativa per motivi di famiglia non potrscadere nel periodo dal I giugno al 30 settembre di ciascun anno salvo che si tratti dellascadenza del periodo massimo.I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dellanno scolastico ladurata complessiva di quindici giorni.Art. 22.-Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravit delle mancanze, leseguenti punizioni disciplinari:1) lammonizione;2) la censura;3) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;4) la sospensione dallo stipendio e dallufficio fino ad un mese;5) la sospensione dallufficio e dello stipendio da oltre un mese ad un anno;6) la destituzione dallufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;7) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Il preside, al quale siainflitta una punizione pi grave che la censura, restituito senzaltro al ruolo a cuiapparteneva allatto della nomina.Art. 23.-Per tutte le mancanze ai doveri dufficio, che non siano tali da compromettere lonore e ladignit dellinsegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione siapplicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo.Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo allammonizione si applica la censura, perla recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui aln. 4 del precedente articolo.Per linsubordinazione grave, per le abituali irregolarit di condotta e per i fatti checompromettano lonore o la dignit si applicano, secondo la gravit dei casi e dellecircostanze, le altre punizioni disciplinari.

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Art. 24.-Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 dellart. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori aglistudi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizionedi cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelleindicate ai nn. 5, 6 e 7, dovr udire il parere della commissione indicata nellart. 19.Contro la punizione di cui al n. 1, quando sia inflitta dal provveditore, ammesso ricorso alMinistro, che decide, inteso il parere della commissione di cui allart. 19.Art. 25.-I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso durgenza e per gravi motivi, interdirelaccesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.Art. 26.-Ai presidi e ai professori applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigenteper gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al pre-sente decreto.Art. 27.-Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sonoconferiti dal preside, che sceglier, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparticombattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie. Controil conferimento delle supplenze e degli incarichi ammesso il ricorso al provveditore aglistudi, la cui decisione ha carattere definitivo. La misura della retribuzione per le supplenzee gli incarichi di qualunque specie stabilita nellannessa tabella n. 6. In nessun casolorario del supplente e dellincaricato pu superare le ventiquattro ore settimanali dilezione.Art. 28.-Nessuna classe pu avere pi di trentacinque alunni.Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti diruolo determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di istituti, condecreto del Ministro dellistruzione, daccordo con quello delle finanze.La ripartizione delle cattedre tra i vari istituti disposta con decreto del Ministrodellistruzione.Art. 29.-Abrogato dallart. 1, R.D.L. 26 settembre 1935, numero 1845.Art. 30.-Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondentitipi di scuole dipendenti dal Ministero dellistruzione.Spettano ai comandanti dei collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuolemedie.Art. 31.-Per linsegnamento nei collegi militari il Ministero dellistruzione mette a disposizione delMinistero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vintoun concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi adisposizione.Per tutta la durata dellinsegnamento presso i collegi militari, i professori di cui aiprecedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per ilpersonale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dellistruzione.Art. 32.-I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministerodellistruzione, che siano prescelti dal Ministro degli affari esteri 0 da quello delle coloniecon il consenso del Ministro dellistruzione, per le rispettive scuole, continueranno adappartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del regno, i qualisaranno aumentati di altrettanti posti.Art. 33.-Ogni anno possono essere mandati in missione allestero a perfezionarsi nelle lingue

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straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di unindennit dimissione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avutoriguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non pu essererinnovata per pi di un anno.

Capo II - Dellistruzione complementare.Art. 34-38.-Abrogati

Capo III - Dellistruzione classica.Art. 39.-Listruzione classica ha per fine di preparare alle universit ed agli istituti superiori.E di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.Art. 40.-Il ginnasio di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quellosuperiore.Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia,matematica, una lingua straniera dal secondo anno.Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia egeografia; matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.Art. 41.-Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto medianteconcorso.Art. 42.-Il liceo di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia edeconomia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storiadellarte.Art. 43.-Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi. In non pi di un terzodei licei-ginnasi pu essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per ilginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.E vietata listituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.Art. 44.-Lannessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasioo liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gliinsegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo tenuto ad insegnare. Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio deigabinetti scientifici.Lo stipendio dei macchinisti stabilito dallannessa tabella n. 17.

Capo IV - Dellistruzione tecnica.Art. 45-52.-Materia riordinata dalla Legge 15 giugno 1931, n. 889

Capo V - Dellistruzione magistrale.Art. 53.-Listruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari.E impartita negli istituti magistrali. Listituto magistrale di sette anni: i primi quattrocostituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.Art. 54.-Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia egeografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale;studio di uno strumento musicale.Art. 55.-

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Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia;filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno;elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.Art. 56.-Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altritre un solo corso. In non pi di quaranta istituti pu istituirsi un terzo corso completo neiprimi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre. Nelle sedi in cui esista unliceo femminile consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattroclassi dellistituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni. E vietatalistituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.Art. 57.-Ad ogni istituto magistrale ammesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.Art. 58.-Gli istituti magistrali sono elencati nellannessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istitutipossono esser variate per decreto reale, ma non pu essere aumentato il numero totale diessi.Art. 59.-Lannessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istitutomagistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi perincarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo tenuto ad insegnare.

Capo VI - Dei licei scientifici.Art. 60.-I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire listruzione dei giovani cheaspirino agli studi universitari nelle facolt di scienze e di medicina e chirurgia, conparticolare riguardo alla cultura scientifica.Art. 61.-Il liceo scientifico di quattro anni. Ogni liceo scientifico pu avere fino a tre corsi.E vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.Art. 62.-Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economiapolitica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteraturastraniera; disegno.Art. 63.-Lannessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceoscientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi perincarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo tenuto ad insegnare.Art. 64.-Allistituzione dei regi licei scientifici pu provvedersi con decreto reale da emanarsi suproposta del Ministro dellistruzione di concerto con quello delle finanze.

Capo VII - Dei licei femminili.Art. 65.-I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale allegiovinette che non aspirano n agli studi superiori n al conseguimento di un diplomaprofessionale.Art. 66.-Il liceo femminile di tre anni. Ogni liceo femminile non pu avere pi di due corsicompleti.E vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.Art. 67.-Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia,filosofia, diritto ed economia politica: due lingue straniere, delle quali una obbligatoria elaltra facoltativa; storia dellarte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica

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e canto; uno strumento musicale; danza.Art. 68.-Lannessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceofemminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi perincarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo tenuto ad insegnare.Art. 69.-E autorizzata listituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto ilregno.

Capo VIII - Degli esami e degli studenti.Art. 70.-Lanno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo intutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.Art. 71. -Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneit, promozione, licenza, abilitazionee maturit.Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e disecondo grado e alla quarta classe del ginnasio.Con esame di idoneit accedono alle classi, per cui non prescritto esame di ammissione,gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dallart. 83.Lesame di licenza sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceofemminile; nessun alunno pu esserne esonerato.Lesame di abilitazione sostenuto alta fine del corso degli studi propri degli istitutimagistrali e degli istituti tecnici.Mediante lEsame di maturit si accede alle universit e agli istituti superiori, salvo gliistituti superiori di magistero.Art. 72.-Un esame unico di ammissione d accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferioredellistituto tecnico ed al corso inferiore dellistituto magistrale; un diverso esame diammissione d accesso alla scuola complementare.Agli esami di cui al precedente comma pu presentarsi solo chi compia, nellanno in corso,almeno il decimo anno di et.Art. 73.-Pu presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuolamedia di primo grado colui che abbia conseguito lammissione inferiore tanti anni primaquanti ne occorrono per il corso normale di studi.Il candidato allesame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovr averconseguito, almeno quattro anni prima, lammissione a scuola media di primo grado.Lalunno proveniente da scuola non governativa n pareggiata che abbia conseguitoalmeno cinque anni prima lammissione ai ginnasio pu aspirare allammissione al liceosenza aver conseguito lammissione alla quarta ginnasiale.Art. 74.-Pu presentarsi allesame di maturit chi abbia conseguito lammissione a scuola disecondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale deglistudi.Chi compie nellanno in corso i ventitr anni di et pu presentarsi allesame di maturitsenza aver sostenuto alcun esame di ammissione.Art. 75.-Lintervallo fra due esami di ammissione o fra lesame di ammissione alla scuola disecondo grado e quello di maturit o di licenza dal liceo femminile pu essere abbreviatodi un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di et o diprofitto.Art. 76.-

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Alle classi, per le quali non prescritto lesame di ammissione, gli alunni delle scuole regieo pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base alrisultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dellart. 83; glialunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono peresame di idoneit, al quale possono presentarsi purch abbiano conseguito lammissionealla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni primaquanti ne occorrano per il corso normale degli studi.Art. 77.-Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzoanno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altres gli alunni provenientida scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almenotre anni, lammissione alla prima classe delle scuole stesse.Art. 78.-Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.Le prove previste dallart. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina disettembre.Art. 79.-Il risultato dellesame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia ogruppo di materie affini. Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corsodellanno.Art. 80.-Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professoridelibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.Art. 81.-Per ottenere lammissione, lidoneit, la licenza, labilitazione e la maturit necessarioaver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o inciascun gruppo di materie affini.Art. 82.-La promozione conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto noninferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo dimaterie affini ed otto decimi in condotta.Art. 83.-Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbiaconseguito meno di sei decimi in non pi di due materie o gruppi di materie o non abbiapotuto nel luglio cominciare o compiere lesame scritto o presentarsi allorale, ammessoa sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.Art. 84.-Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata pu frequentarsi soltanto per dueanni.Art. 85.-I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilir gli oraridi insegnamento.Art. 86.-Sono sede degli esami di ammissione, di idoneit, di promozione e di licenza tutte lescuole regie o pareggiate.Art. 87.-Ogni commissione giudicatrice dellesame di ammissione, di idoneit e di licenza presieduta dal preside dellistituto in cui lesame ha luogo ed composta:I per lesame dammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano icandidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per lammissione alla scuola diprimo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono,per le altre ammissioni;II per lesame di idoneit: di professori della classe a cui il candidato aspira;III per lesame di licenza: di professori della scuola stessa. I componenti le commissioni

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dellesame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dellesame diidoneit e di licenza, dal preside.Art. 88.-Sono sedi degli esami di abilitazione:a) alle professioni cui prepara listituto tecnico, le citt capoluogo di provincia;b) allinsegnamento elementare, le citt in cui sono i provveditorati agli studi.Art. 89.-Gli esami di maturit per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi chesaranno indicate nel regolamento; gli esami di maturit per i provenienti dal liceoscientifico in non pi di venti sedi.Art. 90.-Ogni commissione giudicatrice dellesame di abilitazione di cui alla lettera a) dellart. 88, composta di un preside di istituto distruzione media di secondo grado, di tre professoriappartenenti ad istituti tecnici di altre province e di altra persona che abbia dato prova dinotevole perizia nellesercizio della professione cui il candidato aspira.Ogni Commissione giudicatrice dellesame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stessoarticolo composta di un professore universitario, di un preside di istituto distruzionemedia di secondo grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altraregione.Ogni Commissione giudicatrice dellesame di maturit costituita di un professoreuniversitario, di tre fra professori e presidi di istituti distruzione media di secondo grado edi un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea allinsegnamento.Art. 91.-Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essererinnovate ogni anno per intero. Nella imminenza dellesame la sostituzione dei commissariche vengano a mancare per qualsiasi causa disposta dal provveditore agli studi. In unastessa sede pu essere costituita pi di una Commissione.Art. 92.-Per le sole prove orali sono aggregati alle Commissioni di abilitazione tecnica uncommissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per lamusica ed un altro per il disegno, a quelle di maturit classica un commissario per la storiadellarte, e un commissario per il disegno a quelle di maturit scientifica.I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati chesiano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.Art. 93.-Sar corrisposto un compenso nella misura e con le modalit da stabilirsi per regolamentoai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturit e ai maestrielementari facenti parte delle commissioni dellesame di ammissione.Il regolamento sar emanato su proposta del Ministro dellistruzione, di concerto conquello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.Art. 94.-Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o dimaturit, deve presentare la pagella dellultimo anno o, se provenga da scuola privata opaterna, un documento che attesti degli studi compiuti. Sar ogni anno pubblicato nelBollettino ufficiale del Ministero lelenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni,abbiano dato migliori risultati.Art. 95.-La promozione lidoneit e lammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasiistituto governativo o pareggiato.Art. 96.-Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14. Con decreto reale suproposta dei Ministri dellistruzione e delle finanze saranno stabilite le modalit perlesonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

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Capo IX - Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli.Art. 97.-Il personale di segreteria dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali a carico dello Stato,quello delle scuole complementari e dei licei femminili a carico dei comuni, quello deilicei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province. In deroga al precedente comma a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicatae della Sardegna e degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica. Gli assistenti e imacchinisti degli istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle province, eccettuatiquelli degli istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli istituti tecnici di Modica e di Udine.Art. 98.-Il ruolo dei segretari delle scuole medie unico. I segretari hanno gli stipendi di cuiallannessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possonopartecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dalregolamento.Ogni liceo-ginnasio e ogni istituto magistrale ha un segretario di ruolo. Presso i licei e iginnasi isolati aventi da un biennio almeno cento alunni, lufficio di segretario affidato perincarico con lannua retribuzione di lire mille. Gli assistenti sono in numero di tre in ciascunistituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui allannessa tabella n. 16.Art. 99.-I macchinisti dei licei-ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei-ginnasidella Sicilia che sono a carico dei comuni.Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccetto che per quanto riguarda ititoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.Art. 100.-Il personale di servizio dei licei-ginnasi a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali,dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei comuni, quello dei liceiscientifici e degli istituti tecnici a carico delle province. In deroga al precedente comma acarico dei comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Statoquello delle scuole complementari e degli istituti magistrali della Basilicata e dellaSardegna, degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.Art. 101.-Il personale di servizio a carico dello Stato costituito dai bidelli, i quali attendono allacompleta pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loroaffidato dai presidi. I bidelli hanno gli stipendi di cui allannessa tabella n. 18.Il regolamento stabilir le modalit per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizionicui sono soggetti.Art. 102.-Ogni liceo-ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabilea seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuolacomplementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, dauno a quattro.Il numero complessivo dei posti di bidello sar ogni anno stabilito con decreto del Ministrodellistruzione daccordo con quello delle finanze.

Capo X - Degli edifici scolastici e dellarredamento.Art. 103.-Le province, per gli istituti tecnici e i licei scientifici, ed i comuni, per ogni altro ordine discuole medie, sono obbligati ad apprestare ledificio scolastico e a mantenerlo in buonostato. Le une e gli altri sono obbligati, altres, allarredamento, allilluminazione, alriscaldamento delledificio e ad ogni spesa dufficio, e, solo per ci che riguarda gli istitutitecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.I comuni hanno inoltre lobbligo di provvedere alla custodia, allilluminazione e al

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riscaldamento delle palestre e degli stadi di propriet dellente nazionale per leducazionefisica.Art. 104.-Per la costruzione e il restauro degli edifici scolastici gli enti obbligati a termini dellarticoloprecedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai comuniper la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.Art. 105.-Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali possonoessere pareggiate alle regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

Capo XI - Degli istituti pareggiati.Art. 106.-La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiatehanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative. Per lanomina, gli enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupinogi un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole regie opareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsia tali cattedre in attesa di nomina.Art. 107.-Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo egrado per chiamata, conservano diritti acquisiti.Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuolaregia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alladipendenza dellente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa dellapensione sar ripartita tra lente medesimo e lo Stato in conformit dellart. 48 della legge21 febbraio 1895, n. 70.Art. 108.-Lufficio di preside in una scuola media pareggiata conferito mediante concorso per titolifra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni diservizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi alpareggiamento lufficio direttivo conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad unodegli insegnanti della scuola fornito di laurea.Lufficio di preside pu essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio inaltra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.Art. 109.-Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto allefunzioni, le norme stabilite dagli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.Art. 110.-Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dellistruzione, di concerto con quellodelle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, lecondizioni per lassunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnantedella scuola stessa.Art. 111.-In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo dellascuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le qualiposseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro et.Art. 112.-Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o diconcorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo diprova, le norme stabilite dallart. 6 del presente decreto.Agli stessi e ai presidi riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruoloprestato nelle scuole pareggiate.

Capo XII - Degli istituti privati.

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Art. 113.-E data facolt ad ogni cittadino che abbia let di trenta anni compiuti ed i necessarirequisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione media, con o senza convittopurch siano osservate le seguenti condizioni:I che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente irequisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;II che gli insegnamenti siano dati in conformit del programma in cui sar stata annunciataal pubblico lapertura dellistituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbonoessere annunciate con eguale pubblicit;III che listituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministroabbia dato speciale incarico di ispezionarlo;IV che per leducazione fisica si uniformi a quanto stabilito per gli alunni delle scuolemedie governative.Art. 114.-Chi vuole usare della facolt di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta alprovveditore agli studi, tre mesi prima dellinizio delle lezioni.Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomideglinsegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati allistituto.Il provveditore, riscontrata la regolarit dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo,della idoneit dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralit delrichiedente. Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditoreunopposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, listituto pu essere aperto,e, finch si mantiene nelle condizioni accennate allarticolo precedente, non pu esserechiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dellordine morale ela tutela dei principi che governano lordine sociale pubblico dello Stato o la salute degliallievi. Se per listituto non sar aperto entro sei mesi dal giorno in cui pu esserlo, atenore di questarticolo, la domanda sar considerata come non avvenuta.Art. 115.-I motivi dellopposizione allapertura di un istituto possono essere sottoposti, sullistanzadel richiedente, al giudizio della giunta per listruzione media.Al giudizio della stessa giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possanorendere necessaria la chiusura di questi istituti. In ogni caso alla chiusura non si pu farluogo se non per decreto ministeriale.Art. 116.-Nei casi durgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dellarticoloprecedente, pu far procedere alla chiusura temporanea di un istituto privato.Art. 117.-Gli istituti ed i corsi distruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alleprescrizioni degli artt. 113 e 114 sono, senzaltro, chiusi e coloro che li hanno aperti sonopassibili di una multa estensibile dalle 1000 alle 5000 lire.In caso di recidiva, alla multa pu essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

TITOLO IIDei convitti nazionaliCapo I - Del patrimonio e dellamministrazione.Art. 118.-I convitti nazionali hanno per scopo di curare la educazione e lo sviluppo intellettuale efisico dei giovani che vi sono accolti.Art. 119.-I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalit giuridica. Essi sono sottopostialla tutela della giunta per listruzione media e allalta vigilanza del Ministero dellistruzione.Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altraspesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rettedei convittori.

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Art. 120.-I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per glistipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuolestesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.I convitti nazionali di Genova, Torino e Voghera hanno, con esenzione da Qualsiasi tassa,il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto luogotenenziale 25 agosto 1848, n.777, e col regio decreto 4 ottobre 1848, n. 819.Art. 121.-Lamministrazione di ciascun convitto affidata ad un consiglio, composto:a) del rettore, presidente;b) di due delegati, luno del consiglio provinciale e laltro del consiglio comunale del luogodove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;c) di due persone nominate dal Ministro dellistruzione una delle quali scelta fra ilpersonale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;d) di un funzionario dellamministrazione finanziaria, designato dallintendente di finanzadella provincia. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni esono rieleggibili. Il loro ufficio gratuito. Il consigliere che, senza giustificato motivo, nonintervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.Art. 122.-Il consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza ilrettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso,prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dellistituto, allaconservazione, allutile trasformazione ed allincremento del suo patrimonio.Art. 123.-Pei contratti che non eccedano il valore di lire 3000, il consiglio di amministrazione potr,previa autorizzazione della giunta per listruzione media e per giustificati motivi, adottare lalicitazione privata o la semplice trattativa privata.Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dellistituto, il consiglio diamministrazione potr deliberare che si provveda anche ad economia. Alla finedellesercizio finanziario il consiglio di amministrazione esamina ed approva il contoconsuntivo.I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso listituto dei dannieconomici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti condolo o grave colpa.Art. 124.-I convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisidi contestazioni con lo Stato, lassistenza dellavvocatura erariale.Art. 125.-Il consiglio damministrazione dei convitti nazionali, pu essere sciolto con decreto realeper gravi motivi o quando, richiamato allosservanza di obblighi ad esso imposti per legge,persista a violarli.In caso di scioglimento lamministrazione affidata ad un commissario straordinario, le cuiindennit sono poste a carico del convitto.

Capo II - Del personale direttivo, educativo e contabile.Art. 126.-Il personale dei convitti nazionali comprende:a) istitutori;b) maestri elementari;c) vice-economi;d) vice-rettori;e) economi;f) rettori. Il ruolo organico del detto personale stabilito dallannessa tabella n. 19.Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dallannessa tabella n. 20.

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Art. 127.-Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea edegli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Nel bando di concorso sar espressamenteindicato il numero dei posti dei convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspiraresoltanto le donne.I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solodopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole listitutore straordinario licenziato alla fine dellanno o anche prima.Art. 128.-I maestri elementari interni dei convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso peresami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementariin attivit di servizio con il grado di ordinario.Art. 129.-Al posto di vice-economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.Al concorso sono ammessi i cit