raccolta in ordine cronologico per anno ...tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento...

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RACCOLTA IN ORDINE CRONOLOGICO PER ANNO DELLE MASSIME SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI GIURISDIZIONE DECISE DALLA SECONDA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI ROMA a cura della Dott.ssa Lilia Papoff (Con la collaborazione della tirocinante Dott.ssa Anna Fittante)

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  • RACCOLTA IN ORDINE CRONOLOGICO PER ANNO DELLE

    MASSIME SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

    DECISE DALLA SECONDA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE

    DI ROMA

    a cura della Dott.ssa Lilia Papoff

    (Con la collaborazione della tirocinante Dott.ssa Anna Fittante)

  • ANNO 2007

    Sentenza n. 25074/2007, Giudice Federico Salvati

    CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI - CRITERIO DEL PETITUM SOSTANZIALE -

    RIPARTO TRA G.O. E G.A.

    La previsione dell’art. 5 della legge 1034/71, come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, nel

    testo sostituito dall’art. 7 della legge 205/00, per cui, pur essendo devoluti alla competenza dei

    tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di

    concessione di beni o servizi pubblici, resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria

    in merito alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, non comporta che le

    controversie sottratte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi siano, invece, attribuite

    in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario, bensì che di volta in volta debba determinarsi

    la giurisdizione alla stregua del tradizionale criterio di riparto dato dalla situazione soggettiva di

    diritto soggettivo o di interesse legittimo, alla stregua del criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia

    considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata

    dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dall’ordinamento

    giuridico.

    Nel settore del servizio in concessione di trasporto pubblico la Regione Lazio, in base al sistema

    normativo vigente in materia, non eroga risorse finanziarie direttamente all’assuntore del servizio

    pubblico, ma individua le risorse, le ripartisce e le eroga agli enti locali interessati, mediante attività

    amministrativa che è senz’altro di natura discrezionale ed autoritativa. Gli enti locali (nel caso di

    specie il Comune) a loro volta erogano in favore del concessionario le somme dovute a titolo di

    corrispettivo sulla base di quanto stabilito in un contratto.

    La pretesa vantata dal concessionario nei confronti della Regione Lazio deve essere pertanto

    qualificata come interesse legittimo e la relativa controversia è perciò attratta nella sfera di

    competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

    Le pretese patrimoniali fatte valere in giudizio nei confronti del Comune, correlate alla prestazione

    dell’impresa, sono invece qualificabili come diritto soggettivo ad un adeguato corrispettivo rispetto

    alla previsioni contrattuali.

    Conformi:

    Corte di Cassazione; Sezioni Unite, nn. 21592/2005, 22661/2006, 2261/2006, 15216/2006.

  • Sentenza n. 60888/2007, Giudice Carmen Bifano

    DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI - DIRITTO SOGGETTIVO O INTERESSE

    LEGITTIMO - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA COME SPARTIACQUE

    Il procedimento di vendita immobiliare di beni già appartenenti all’INPDAP disposta in attuazione

    del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella L. 23 novembre 2001, n. 410,

    in materia di "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, rientra

    nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici"

    che l’ art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, menziona come possibile oggetto dei "giudizi

    davanti agli organi di giustizia amministrativa". Ciò, tuttavia, non implica che la cognizione di tutte

    le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene

    norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura

    della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. Lo spartiacque tra l’ambito di rilevanza delle

    situazioni di interesse legittimo e quello dei diritti soggettivi è rappresentato dall’aggiudicazione del

    bene all’esito di procedura competitiva, atteso che, se la determinazione del prezzo di vendita,

    l’indizione della gara ed il suo svolgimento sono caratterizzati dall’esercizio di potestà pubblicistiche,

    l’aggiudicazione, viceversa, individua una ben determinata situazione soggettiva di pretesa d’acquisto

    con consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione è pertanto devoluta al giudice ordinario.

  • ANNO 2008

    Ordinanza Cautelare, 10.04.2008, R.G. n. 16673/2008, Giudice est. Federico Salvati

    DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI - MOMENTO DISCRIMINANTE AI FINI DELLA

    GIURISDIZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

    Nella procedura di dismissione degli immobili pubblici il momento discriminante, al fine di

    qualificare la situazione giuridica soggettiva in dipendenza della pretesa vantata nei confronti della

    p.a., è costituito dalla definitività dell’aggiudicazione, nel senso che ha natura di diritto soggettivo la

    pretesa del privato volta ad ottenere, nei confronti dell’amministrazione, la produzione degli effetti

    conseguenti alla definitività dell’aggiudicazione (quali la formazione del contratto) ovvero la

    reintegrazione patrimoniale conseguente all’omesso adempimento degli obblighi sorti a seguito della

    produzione di quegli effetti (il risarcimento del danno conseguente alla mancata o tardiva stipulazione

    del contratto). La pretesa vantata dal privato ha invece natura di interesse legittimo ogniqualvolta la

    controversia involga la verifica della legittimità e correttezza degli atti dell’amministrazione la

    adozione dei quali abbia causato la mancata verificazione della definitività degli effetti

    dell’aggiudicazione ovvero la omissione dei quali abbia determinato la definitività di quegli effetti

    (è questa l’ipotesi del partecipante all’asta, non aggiudicatario, che assuma che l’aggiudicazione

    avrebbe dovuto essere revocata a causa del mancato o tardivo deposito della seconda cauzione).

    L’attività di verifica della regolarità della procedura ha natura procedimentale, sicché l’aggiudicatario

    non vanta ancora il diritto soggettivo alla stipula del contratto, bensì l’interesse legittimo a che

    l’attività amministrativa sia svolta legittimamente. Per tali motivi la controversia è devoluta alla

    giurisdizione del giudice amministrativo.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza, 10.04.2008, R.G. n. 16673/2008 e Sentenza n. 18441/2010,

    Giudice Salvati.

    Ordinanza cautelare del 15.09.2008, R.G. n. 59100/2008, Giudice Federico Salvati

    GIURISDIZIONE COMMISSIONI TRIBUTARIE - OPPOSIZIONI A FERMO

    AMMINISTRATIVO - NATURA TRIBUTARIA DEL RAPPORTO

    L’art. 19, comma 1, lett. e-ter, del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni

    tributarie anche il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La norma deve essere interpretata,

    alla luce del dettato costituzionale, nel senso che sono devolute alla giurisdizione tributaria non tutte

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  • le opposizioni al fermo amministrativo di beni mobili registrati, bensì soltanto quelle che involgano

    questioni di natura tributaria. La giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta il credito

    posto a fondamento del provvedimento di fermo amministrativo non abbia natura tributaria, spettando

    essa altrimenti al giudice tributario nell’ipotesi contraria.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14831/2008.

    Sentenza n. 612/2008, Giudice Federico Salvati

    DIRITTI DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE DEL LATTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

    - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA LATTE - ESCLUSIONE - ORDINARIO CRITERIO

    DI RIPARTO

    Ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, della Legge 25.6.2005, n. 109, di conversione del decreto-

    legge 26.4.2005, n.63, le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore

    del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici

    amministrativi competenti territorialmente.

    Qualora quindi la domanda sia diretta ad accertare il diritto dell’attore al riconoscimento di un

    quantitativo di riferimento (quota latte) precedente, previo accertamento incidentale dell’illegittimità

    del provvedimento di variazione, e non venga contestata la correttezza dell’attività di applicazione

    di un diritto di prelievo, né risulta dagli atti che un’attività di tale natura sia stata posta in essere nei

    confronti dell’attore, la questione di giurisdizione deve essere affrontata anche avendo riguardo

    all’ordinario criterio di riparto, fondato sulla distinzione della situazione giuridica soggettiva (diritto

    soggettivo e interesse legittimo) che si assume lesa.

  • ANNO 2009

    Sentenza n. 3224/2009, Giudice Federico Salvati

    INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - RAPPORTI DI CONCESSIONE DI BENI

    O SERVIZI PUBBLICI - CONTROVERSIE SOTTRATTE ALLA GIURISDIZIONE

    ESCLUSIVA- RIPARTO TRA G.O. E G.A. - CRITERIO DEL PETITUM SOSTANZIALE.

    Ai sensi dell’art. 5 della legge 1034/71, come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, nel testo

    sostituito dall’art. 7 della legge 205/00 “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi

    regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici”.

    Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in merito alle controversie concernenti

    indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tale previsione – si precisa – non comporta che le controversie

    sottratte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi siano, invece, attribuite in via

    esclusiva alla cognizione del giudice ordinario, bensì che di volta in volta debba determinarsi la

    giurisdizione alla stregua del tradizionale criterio di riparto dato dalla situazione soggettiva di diritto

    soggettivo o di interesse legittimo. La giurisdizione non deve essere determinata in base al criterio

    della soggettiva prospettazione della domanda o del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla

    stregua del criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della

    posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale

    protezione accordata a quest’ultima dall’ordinamento giuridico.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 25074/2007, Giudice Salvati;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 21592/2005, 22661/2006.

    Sentenza n. 3224/2009, Giudice Federico Salvati

    RIPARTO GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO -

    PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI - DIRITTI PATRIMONIALI CONNESSI

    Nelle controversie concernenti il personale rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs.

    n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di

    giurisdizione esclusiva, la quale comprende anche le controversie "attinenti ai diritti patrimoniali

    connessi", con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle

    risarcitorie che vengono ricollegate alla illegittimità degli atti di avanzamento in carriera.

    L’attribuzione alla giurisdizione amministrativa anche delle controversie relative ai “diritti

    patrimoniali connessi” deve essere intesa nel senso che la giurisdizione sul rapporto comprende tutte

  • le controversie che al medesimo rapporto ineriscono, con l’esclusione, quindi, di quelle ad esso non

    inerenti, quali le domande di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10734/2003, 5054/2004, 6635/2005, 7000/2005.

    Sentenza n. 9129/2009, Giudice Laura Scalia

    PRETESA RISARCITORIA - ATTIVITA’ PROVVEDIMENTALE - GIURISDIZIONE DEL

    G.A. - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E DI LEGITTIMITA’

    La domanda di risarcimento dei danni risentiti in conseguenza dell’attività provvedimentale della p.a.

    tradottasi in illegittimi pareri negativi e dinieghi di rinnovo di porto di pistola per difesa personale e

    di porto di fucile per uso caccia è connessa ad un sindacato da condursi sulla illegittimità di

    provvedimenti amministrativi contrassegnati dalla discrezionalità della P.A. rispetto ai quali quindi

    il privato vanta una posizione di interesse legittimo.

    L’art. 7 comma 3 L. 1034/1971 - e successive sostituzioni e modifiche (art. 35 comma 1 D.Lgs. n.

    80/1998; art. 7 comma 4 L. 205/2000) -, applicabile ratione temporis al caso concreto, ha previsto

    infatti che il giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione sull’atto, conosca “anche di

    tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegra in forma

    specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9322/2007.

    Sentenza n. 11293/2009, Giudice Federico Salvati

    ACQUISIZIONE DI DIRITTO DEL TERRENO DA PARTE DEL COMUNE -

    ILLEGITTIMITA’ - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA G.A.

    La domanda di dichiarazione di illegittimità di un provvedimento emesso dal Comune di acquisizione

    di diritto di un terreno, conseguente all’accertamento dell'effettuazione di lottizzazione di terreni a

    scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, del D.P.R. n.

    380/01, rientra, a norma dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come

    sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla pronuncia

    della Corte Costituzionale adottata con la sentenza n. 204 del 2004, nella giurisdizione esclusiva del

    giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle

    amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

    http://www.italgiure.giustizia.it/xway-4.5.9/application/nif/isapi/hc.dll?h

  • Anche ove dovesse farsi ricorso all’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, – da determinarsi

    con riferimento al cd. petitum sostanziale – il giudice ordinario non potrebbe pronunciare la

    dichiarazione di illegittimità dell’atto amministrativo.

    Sentenza n. 15182/2009, Giudice Federico Salvati

    CANONE COSAP - GIURISDIZIONE ORDINARIA

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 14.3.2008, ha dichiarato l'illegittimità

    costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della

    legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-

    legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in

    materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2

    dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria

    anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

    previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

    Ne consegue la giurisdizione del g.o..

    Sentenza n. 18624/2009, Giudice Federico Salvati

    ACCERTAMENTO CAUSA ESTINTIVA DEL CREDITO RESTITUTORIO DI NATURA

    TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Ancorché il credito oggetto della riscossione abbia natura tributaria (recupero, da parte del Ministero

    della Giustizia, dell’imposta di registrazione di una sentenza), se l’oggetto del giudizio è costituito

    dall’accertamento della verificazione di una causa estintiva (costituita dal pagamento di un

    coobbligato in solido) del credito restitutorio, altrimenti non contestato, e non dall’accertamento

    negativo della sussistenza della pretesa tributaria, la giurisdizione è del g.o.

    Sentenza n. 20866/2009, Giudice Federico Salvati

    GIURISDIZIONE G.O. - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROSECUZIONE DI UNA

    ATTIVITA’ OGGETTO DI ABILITAZIONE

    Qualora la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento del diritto a proseguire una determinata

    attività per la quale era stata rilasciata abilitazione e ad ottenere, alla scadenza, il rinnovo

    dell’abilitazione, la situazione soggettiva fatta valere non è qualificabile come interesse legittimo.

    Ciò discende dal rilievo che l’ente competente, nel valutare la sussistenza dei presupposti per

    precludere la prosecuzione dell’attività a causa del raggiungimento dei limiti di età ovvero per

    rinnovare l’abilitazione, non svolge alcuna valutazione discrezionale, bensì verifica la sussistenza nel

  • caso concreto dei presupposti e requisiti per provvedere, già stabiliti da fonti normative. Si tratta di

    un’attività vincolata, sia nell’an sia nel quomodo. Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice

    ordinario.

    Sentenza n. 59783/2009, Giudice Laura Scalia

    REVISIONE PREZZI APPALTO PUBBLICO - AMMONTARE DEL COMPENSO

    REVISIONALE - GIURISDIZIONE DEL G.O. - SUSSISTE

    La pretesa alla restituzione di parte dell'importo erogato a titolo di revisione dei prezzi dell’appalto

    pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando investa posizioni di diritto

    soggettivo in quanto inerenti all'ammontare del compenso revisionale così coinvolgendo soltanto

    criteri e parametri liquidatori, peraltro predeterminati, e quindi la concreta determinazione delle

    somme spettanti a titolo di revisione.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite nn. 4481/1988, 6669/1992, 897/1999, 15290/2001, 10968/2008,

    22903/2005, 21294/2005, 18126/2005, 12063/2014.

    Sentenza n. 76790/2009, Giudice Carmen Bifano

    MISURE DI PROTEZIONE ASSUNTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE -

    VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE - RESPONSABILITA’

    EXTRACONTRATTUALE - DIRITTO SOGGETTIVO

    In materia di responsabilità extracontrattuale derivante dall’assunzione di misure di protezione contro

    la propagazione del virus dell’alfa epizootica, manifestatosi nel Regno Unito su alcuni bovini, qualora

    la condotta dell’amministrazione nazionale assunta come illecita non sia rappresentata sic et

    simpliciter dalle direttive ministeriali emanate ai fini di evitare in Italia la diffusione del virus, ma più

    in generale dalla complessiva gestione da parte del Ministero di tale situazione emergenziale, tramite,

    dunque, non solo le direttive, ma anche l’attività esecutiva e di vigilanza inerente la loro concreta

    attuazione, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalle imprese bovine inglesi consiste nel

    diritto soggettivo alla conservazione dell’integrità del proprio patrimonio connesso a quello di

    esercitare liberamente l’iniziativa economica. La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

    ANNO 2010

  • Sentenza n. 1370/2010, Giudice Federico Salvati

    CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

    DEL G.A. - NATURA DEI CONTRIBUTI DI LICENZA

    Il giudizio di opposizione a cartella di pagamento per la riscossione di somma richiesta nell’interesse

    del Ministero delle Comunicazioni a titolo di contributi annuali dovuti dal titolare di licenza

    individuale per l’installazione e la fornitura di reti di comunicazioni è devoluto alla giurisdizione

    esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 259 del 1.8.2003 (“Codice delle

    comunicazioni elettroniche”) che si riferisce a tutti i ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e

    dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice.

    La prestazione patrimoniale dovuta a titolo di contributi di licenza non è priva di correlazione con lo

    svolgimento da parte dell’ente pubblico di una particolare attività o di un servizio, sicché quella

    prestazione non costituisce né una tassa né un’imposta ed è sottratta alla cognizione delle

    commissioni tributarie.

    Né alla riconduzione della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice

    amministrativo osta la circostanza che si verta in un’ipotesi di opposizione all’esecuzione minacciata

    mediante cartella di pagamento, atteso che l’individuazione della materia del contendere deve essere

    effettuata in riferimento alla natura e ai soggetti del credito oggetto di accertamento nel presente

    giudizio.

    Sentenza n. 5524/2011, Giudice Federico Salvati

    IPOTECA EX ART. 77 D.P.R. 602/1973 - GIURISDIZIONE DEL G.O. - CREDITO DI

    NATURA NON TRIBUTARIA

    L’art. 19, comma 1, lett. e-bis del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, come modificato dall’art. 35, comma

    26-quinquies, del D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modd. nella legge 4.8.2006, n. 248, attribuisce alle

    Commissioni Tributarie i ricorsi avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77

    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

    Tuttavia l’attribuzione al giudice tributario della giurisdizione nei procedimenti aventi ad oggetto le

    opposizioni all’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 602/73, disposta

    dal menzionato art. 19, comma 1, lett. e-bis del D. Lgs. n. 546/92, non può essere riferita, attraverso

    il ricorso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alle ipotesi in cui il rapporto,

    da cui origina il credito a garanzia del quale l’ipoteca è iscritta, non abbia natura tributaria.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza cautelare R.G. n. 61466/2009, Giudice Salvati;

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14831/2008;

    Corte Costituzionale, n. 64/2008.

    Sentenza n. 7502/2010, Giudice Federico Salvati

    INDIVIDUAZIONE GIURISDIZIONE - CRITERIO DEL PETITUM SOSTANZIALE

    La giurisdizione non deve essere determinata in base al criterio della soggettiva prospettazione della

    domanda o del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del petitum

    sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio

    ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima

    dall’ordinamento giuridico. Sul punto non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come

    richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è

    determinata dall'oggetto della domanda il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio

    del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle

    caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14846/2006.

    Sentenza n. 7793/2011, Giudice Federico Salvati

    PROFILI DI CONNESSIONE - ESIGENZE DI UNITARIETA’ DELLA DECISIONE -

    LITISCONSORZIO PROCESSUALE

    Anche in presenza di un chiamato in causa per manleva, al quale non può essere attribuita la qualifica

    di “soggetto equiparato alle pubbliche amministrazioni”, sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a.

    sulla base del criterio di riparto per materia di cui all’articolo 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a fronte

    della reciproca dipendenza e conseguente inscindibilità delle rispettive posizioni che realizza

    un'ipotesi di litisconsorzio processuale. Se questo comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione

    ordinaria ed al pari del litisconsorzio di natura sostanziale, che la decisione debba essere

    necessariamente unitaria, le norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di

    esso (art. 111) e sul diritto di difesa (art. 24) – che vanno coordinate con l'art. 103 dello stesso testo

    costituzionale, ed anche alla stregua delle quali deve essere interpretato l'art. 34 D. Lgs. n. 80 del

    1998 – sembrano rifiutare una interpretazione tale da imporre o consentire di scindere il processo in

    tronconi affidati a giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresì, di decisioni difformi, ed orientare, al

    contrario, per la conferma, anche in tal caso, del giudizio unitario. Non può pertanto ritenersi

    applicabile l’istituto della sospensione in considerazione della rilevata situazione di litisconsorzio

    processuale determinata dalle reciproche domande proposte tra convenuti e chiamati in causa, ed

  • anche in considerazione del disfavore del legislatore per l'istituto della sospensione, nonostante la

    tradizionale regola secondo cui la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 17375/2012, Giudice Salvati;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15660/2005, n. 4615/2011 (diff. Consiglio di Stato n.

    2731/2013);

    Sentenza n. 12404/2010, Giudice Federico Salvati

    RISARCIMENTO DANNO ESISTENZIALE - GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE

    TRIBUTARIA - NON SUSSISTE

    E’ attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno esistenziale

    subito in conseguenza dell’ingiusta comminazione del “divieto di circolazione” come conseguenza

    dell’iscrizione del fermo amministrativo di veicolo. In riferimento al contenzioso attributo al giudice

    tributario non sussiste, infatti, una norma corrispondente a quella contenuta all’art. 7, comma 3, della

    legge n. 1034/71, la quale devolve al giudice amministrativo anche la conoscenza delle questioni

    relative all’eventuale risarcimento del danno.

    Sentenza n. 14263/2010, Giudice Federico Salvati

    RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - SUBCONCESSIONE-

    AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE ESTRANEA AL RAPPORTO DERIVATO -

    GIURISDIZIONE G.O.

    In tema di concessioni in uso esclusivo a privati il giudice ordinario conosce di ogni controversia

    relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione

    – come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio di un

    pubblico servizio o l'utilizzazione di un bene pubblico – quando l'Amministrazione concedente resta

    totalmente estranea a detto rapporto derivato e non può quindi ravvisarsi alcun collegamento fra l'atto

    autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche

    modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato

    nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva

    del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5,

    comma 1, della legge n. 1034 del 1971 e, per le controversie relative a concessioni di servizi pubblici,

    all’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

  • Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10013/2001, 9233/2002.

  • ANNO 2011

    Sentenza n. 4730/2011, Giudice Federico Salvati

    RISARCIMENTO DEL DANNO DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO-

    GIURISDIZIONE DEL G.A. - NECESSITA’ DI IMPUGNAZIONE DELL’ATTO - NON

    SUSSISTE

    Se la domanda risarcitoria ha quale presupposto dichiarato l’illegittimità di un atto amministrativo

    emesso nell’ambito di un rapporto devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

    dall’articolo 7, comma 3, della Legge 1034 del 1971 discende che quest’ultimo giudice è tenuto a

    conoscere della domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del

    danno subito in conseguenza dell’atto. Nel caso di mancata contestuale impugnazione dell’atto

    illegittimo la domanda risarcitoria deve essere comunque proposta dinnanzi al G.A..

    Ogniqualvolta sia lamentato un danno provocato da un’attività provvedimentale ritenuta illegittima,

    la giurisdizione amministrativa dovrà essere affermata (non potendo ipotizzarsi la contemporanea

    sussistenza di ambedue le giurisdizioni con riferimento alla medesima situazione giuridica) anche se

    l’atto ritenuto illegittimo sia ancora produttivo di effetti e nel giudizio risarcitorio non ne sia stata

    chiesta la rimozione.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 9668/2010, Giudice Salvati;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30254/2008.

    Sentenza n. 17576/2011, Giudice Laura Scalia

    POTERE VINCOLATO IN CONCRETO DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL G.O. -

    DIRITTO SOGGETTIVO

    Anche quando oggetto della controversia sia quella dei pubblici servizi, nella specie trasporto

    pubblico locale, attratta di regola nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133,

    comma 1, lett. c) c.p.a.), allorché si assista alla richiesta di una posta creditoria per il cui accertamento

    non è richiesta da parte della P.A. una valutazione comparativa di interessi pubblici e privati in gioco,

    ma solo l’applicazione di un parametro di natura normativa di cui si contesta la corretta applicazione,

    la posizione del privato è quella di un diritto soggettivo azionabile dinanzi al g.o..

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13338/2010.

  • Sentenza n. 19180/2011, Giudice Carmen Bifano

    RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO - RESPONSABILITA’

    CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - RIPARTO DI GIURISDIZIONE

    Ai fini dell'individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni

    patite da pubblico dipendente, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all'Amministrazione

    costituisca espressione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovverosia se sia dipeso dalla

    violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del

    "neminem laedere". A tal fine, non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato all'azione,

    essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della

    pretesa risarcitoria. Pertanto deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia

    addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi

    sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del

    giudice amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi

    rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico

    impiego.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1875/2011.

    Sentenza n. 21962/2011, Giudice Federico Salvati

    POTERE AUTORITATIVO DELLA P.A. - ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE

    SUSSISTENZA REQUISITI AMMISSIONE - RITARDO - GIURISDIZIONE DEL G.A.

    La valutazione della sussistenza dei requisiti per partecipare ad esami di Stato si inserisce nell’ambito

    della più ampia attività svolta dall’amministrazione scolastica per la preparazione e lo svolgimento

    degli esami che, per quanto attiene le scuole secondarie superiori, è disciplinata dalla legge 10

    dicembre 1997, n. 425, “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio

    di istruzione secondaria superiore”. Essa costituisce dunque la prima parte di un’attività

    procedimentale di natura autoritativa, volta alla cura dell’interesse pubblico, la quale viene innescata

    dalla domanda di ammissione proposta dal candidato (art. 2, legge n. 425 del 1997) e si conclude con

    la valutazione dell’idoneità del candidato a superare positivamente le prove d’esame.

    La valutazione del ritardo dell’amministrazione nel verificare la sussistenza dei requisiti di

    ammissibilità per partecipare all’esame rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo

    e la tutela risarcitoria non può essere condizionata alla impugnazione dell’atto.

    Conformi:

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15325/2009.

  • ANNO 2012

    Sentenza n. 8409/2012, Giudice Laura Scalia

    ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI -

    GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.

    L’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito dall’art. 7 lett. a) L. 21 luglio

    2000, n. 205, all’esito dell’intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza 5-6 luglio

    2004, n. 204, nella disciplina applicabile “ratione temporis” al giudizio in esame, stabilisce che

    appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, “le controversie in materia di pubblici

    servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni

    ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o

    dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7

    agosto 1990, n. 241 - ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla

    vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.

    Rispetto alla posizione del privato - consistente nel diritto dell’importatore di energia ad essere

    esonerato dall’obbligo di acquisto di Certificati Verdi per il meccanismo sancito dall’art. 11 d.lgs.

    79/1999, diritto leso, nella specie, dal riaffermato obbligo di acquisto dei certificati, si assiste

    piuttosto, all’esercizio di un potere autoritativo derivante dalla concessione e finalizzato al

    perseguimento di un pubblico interesse.

    Sentenza n. 10914/2012, Giudice Alfredo Sacco

    ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - RETROCESSIONE PARZIALE -

    RISARCIMENTO DEL DANNO - G.A.

    L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione

    esclusiva delle controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità. Tale norma deve essere

    interpretata nel senso di ritenere attribuita al giudice amministrativo la cognizione su tutte le questioni

    ascrivibili all’esercizio, ancorché attuato con atti illegittimi, della potestà ablatoria. Ne consegue che

    se la controversia ha ad oggetto l’accertamento dell’illiceità del procedimento espropriativo, la

    cognizione spetta unicamente al giudice amministrativo. Ad uguali conclusioni si perviene per la

    domanda subordinata di retrocessione quando si tratti di retrocessione parziale, e per la domanda di

    risarcimento del danno la quale presuppone l’accertamento dell’illiceità della procedura ablatoria o il

    riconoscimento del diritto alla parziale retrocessione del bene.

  • Sentenza n. 13783/2012, Giudice Carmen Bifano

    RESPONSABILITA’ DEGLI ESERCENTI UN PUBBLICO UFFICIO O UNA PUBBLICA

    FUNZIONE - DANNO ERARIALE - CRITERIO DELL’APPARTENENZA

    L’art. 52 R.D. n. 1214/1934 non limita la categoria dei "responsabili" sottoposti al giudizio della Corte

    dei Conti ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", ma a

    qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo, e perfino per incarico occasionale , esplica attività per

    conto dell'amministrazione, in base al criterio c.d. dell'appartenenza , e cioè dell'essere il soggetto

    parte integrante e costitutiva di una p.a., soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico

    impiego, e quindi in base alla nozione di rapporto di semplice servizio in senso lato.

    Nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da ente pubblico nello svolgimento di contratto di

    appalto per la realizzazione di opera pubblica sono inclusi anche il direttore dei lavori , così come

    l'ingegnere capo; ciò, appunto, in considerazione dei compiti e delle funzioni istituzionali che la

    disciplina in materia di appalti pubblici, di fonte primaria e regolamentare, devolve a tali figure e che

    comportano nei confronti dell'appaltatore l'esercizio di poteri autoritativi e l'assunzione della veste di

    agente, in quanto funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della

    Pubblica Amministrazione che ha loro conferito l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della

    stessa.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3165/2011.

    Sentenza n. 14085/2012, Giudice Carmen Bifano

    RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE - AZIENDE OSPEDALIERE ACCREDITATE -

    GIURISDIZIONE DEL G.O.

    In materia di crediti derivanti dall’effettuazione, da parte di struttura privata accreditata ad operare

    per conto del SSN, di prestazioni sanitarie, se non viene contestato l’esercizio delle prerogative

    amministrative relative alla determinazione dei limiti entro i quali la spesa per prestazioni sanitarie

    può essere imputata al servizio sanitario pubblico, la giurisdizione è del giudice ordinario.

    Sentenza n. 17375/2012, Giudice Federico Salvati

    DANNI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI UN’OPERA DELLA P.A. - GIURISDIZIONE

    ESCLUSIVA G.A. - ART. 34 D.LGS. N. 80/98

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista

    dall'art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha come presupposto oggettivo il nesso tra atti e

    provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio

    (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto

    abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso) e, come presupposto soggettivo – desumibile dallo

    stesso art. 34, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. – che la controversia venga instaurata

    nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti.

    Ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della

    L. 21 luglio 2000, n. 205 – il quale stabilisce che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione

    esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il

    risarcimento del danno ingiusto – e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

    come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 – in forza del quale il tribunale amministrativo

    regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale

    risarcimento del danno – quest'ultimo può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se

    investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della

    riscontrata illegittimità di esso, ma anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la

    sola tutela risarcitoria purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 7793/2011, Giudice Salvati;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15660/2005.

    Sentenza n. 17375/2012, Giudice Federico Salvati

    INDENNIZZO CONSEGUENTE AD ATTI DI NATURA ESPROPRIATIVA O ABLATIVA -

    GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Il terzo comma dell’art. 53 del DPR n. 327 del 2001, nella formulazione vigente all’epoca della

    proposizione della domanda, mantiene “ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le

    controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza

    dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (previsione rimasta inalterata, all’attuale

    secondo comma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 2010, codice del processo

    amministrativo).

    Conformi: Tribunale Ordinario di Roma, n. 7793/2011, Giudice Salvati.

    Sentenza n. 18295/2012, Giudice Carmen Bifano

  • DISMISSIONE BENI IMMOBILI INPS - DIRITTO ALL'ACQUISTO DA PARTE DEL

    CONDUTTORE - GIURISDIZIONE ORDINARIA

    Qualora oggetto della domanda sia il diritto all’acquisto della proprietà, relativamente ad immobile

    di proprietà dell’ente pubblico INPS dall’attore condotto in locazione, asseritamente attribuito dalle

    norme in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, trattasi di diritto

    soggettivo devoluto alla cognizione del giudice ordinario, e gli eventuali atti amministrativi che

    vincolino alla determinazione del prezzo degli immobili cui la domanda medesima si riferisce

    sarebbero disapplicabili, ove illegittimi, senza necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio

    innanzi al g.o. in attesa dell’esito dell’impugnazione davanti al g.a. dei suddetti provvedimenti

    amministrativi.

    Sentenza n. 19153/2012, Giudice Carmen Bifano

    OPPOSIZIONE A CARTELLA - CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE

    ESIGIBILITA’ DEL CREDITO ISCRITTO A RUOLO

    L’articolo 2 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere letto in combinato disposto con la norma di cui all’art.

    19 del medesimo D.Lgs n. 546/1992 il quale, elencando gli atti impugnabili dinanzi al giudice

    tributario, menziona anche il ruolo e la cartella di pagamento. Se poi la domanda è volta a contestare

    la stessa esigibilità della pretesa tributaria, non investendo aspetti dell’esecuzione in senso stretto, il

    giudice ordinario non ha giurisdizione.

    Conformi: Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza R.G. n. 9527/2010 e Sentenza n. 5027/2012,

    Giudice Salvati; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 5994/2012, 14667/2011.

    Sentenza n. 32665/2012, Giudice Carmen Bifano

    COMPENSAZIONE - PREZZO MATERIALI DA COSTRUZIONE - GIURISDIZIONE

    ESCLUSIVA

    Il concreto operare del sistema della compensazione relativa al prezzo di singoli materiali da

    costruzione, speciale forma di adeguamento dei prezzi di un contratto pubblico, è condizionato alla

    disponibilità finanziaria. L’esclusa ravvisabilità di un provvedimento veramente definitivo in ordine

    all’an e al quantum della compensazione spettante, in caso di dichiarata insufficienza di risorse,

    conduce a ritenere che la giurisdizione sulla controversia spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice

    ammnistrativo ex art. 133 co. 1 lett. e) n. 2 del D.Lgs n. 104/2010.

  • ANNO 2013

    Sentenza n. 8098/2013, Giudice Carmen Bifano

    ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - SELEZIONE MEMBRI DEL CDA - POSIZIONE

    TUTELATA - DIRITTO SOGGETTIVO

    Qualora oggetto della controversia sia l’individuazione, prevista dallo Statuto, dei membri del

    Consiglio di Amministrazione da parte di un organismo di diritto pubblico (nella specie Enasarco),

    trattandosi di atto dichiarativo che si limita ad accertare una determinata situazione senza influire su

    di essa, e dunque, per tale motivo, certamente non di natura provvedimentale, la situazione soggettiva

    dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, onde spetta al

    giudice ordinario verificarne nel merito l’effettiva sussistenza.

    Sentenza n. 10748/2013, Giudice Carmen Bifano

    COSAP - SCADENZA CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA

    In materia di canone per l’occupazione di suolo pubblico, scaduta la concessione di area comunale e

    persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria

    sia la domanda di restituzione, che quella di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva.

    Riguardo alla prima, non sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 5, comma

    1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo la domanda fondata sul diritto di proprietà che l'ente

    pubblico fa valere servendosi dei mezzi ordinari (art. 823 cod. civ.), e non sul rapporto di concessione,

    ormai scaduto. Quanto alla seconda, non rileva la destinazione dell'area allo svolgimento di un

    servizio pubblico, avendo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale conservato alla

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 marzo

    1998, n. 80, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti

    indennità, canoni ed altri corrispettivi, che l'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

    attribuisce al giudice ordinario quando non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A.

    sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle

    indennità o canoni stessi, ma siano contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente

    al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20749/2008.

  • Sentenza n. 13274/2013, Giudice Federico Salvati

    TOSAP - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - OPPOSIZIONE A CARTELLA

    L’opposizione avverso la cartella per il pagamento della TOSAP, tassa di occupazione di spazi e aeree

    pubbliche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, rientra nella giurisdizione

    del giudice tributario. Da ciò consegue che il Giudice ordinario non ha giurisdizione in merito alle

    modalità di riscossione della TOSAP, all’accertamento della sussistenza del relativo credito e alla sua

    presunta prescrizione. Anche nell’ipotesi in cui sia opposta un’ingiunzione di pagamento ai sensi del

    R.D. n. 639/1910, la controversia è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche in

    considerazione della natura di atto prodromico all’esecuzione forzata propria di tale atto. Nessuna

    rilevanza – nel senso di escludere la giurisdizione tributaria – può essere accordata alla mancata

    inclusione dell’ingiunzione nell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (menzionata invece

    nell’art. 16, comma 1, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 636, sul previgente contenzioso tributario),

    poiché ciò è dovuto alla ormai generalizzata riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 1217/2015, Giudice Papoff;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 11967/2011, 15593/2009, 1240/2005.

    Sentenza n. 19264/2013, Giudice Carmen Bifano

    CONTRIBUTI PUBBLICI - PREDETERMINAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI -

    GIURISDIZIONE DEL G.O.

    In materia di attribuzione di contributi pubblici incentivanti per le imprese, ai sensi del T.U. n.

    76/1990 delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata e Calabria colpiti dagli

    eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, ai fini del riparto della

    giurisdizione deve riconoscersi rilevanza assorbente alla predeterminazione normativa sia dei

    presupposti in presenza dei quali il contributo è erogabile sia del relativo quantum, essendo

    ravvisabile pertanto una correlativa posizione di diritto soggettivo, come tale appartenente alla

    cognizione del g.o..

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 17464/2011, Giudice Bifano;

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 21000/2005, 466/2005, 6405/2004, 2369/2002, 15439/2002,

    182/2001, 4188/1996.

    Sentenza n. 22731/2013, Giudice Matilde Carpinella

    ACCORDI EX ART. 11 L. 241/1990 - REVOCA BENEFICI CONCESSI CON PATTO

    TERRITORIALE - GIURISDIZIONE DEL G.A.

    La cognizione della controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del

    beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in

    sede di approvazione di un patto territoriale ex art. 2, comma 203, L. n. 662/1996, costituente una

    delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra

    l’altro, necessario definire gli accordi programmatici, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 142 del 1990, e

    individuare le convenzioni necessarie per l’attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione

    esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all’art. 11, ultimo comma, della

    L. n. 241 del 1990 (ora trasfuso nell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, della L. n. 104/2010), che

    demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed

    esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una

    sovvenzione economica. Il tradizionale orientamento che riconosce la giurisdizione del giudice

    ordinario per la revoca di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche definitivamente concessi è

    applicabile solo nel caso di contributi singolarmente chiesti e ottenuti, e non anche di contributi

    riguardanti un patto territoriale e, quindi, una programmazione negoziata che coinvolge una

    molteplicità di soggetti pubblici e privati e implica decisioni istituzionali e risorse finanziarie

    impegnate da enti pubblici diversi.

    Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 9151/2009, 6960/2009, 21472/2009, 18630/2008;

    Tribunale Ordinario di Roma n. 17634/2011, Giudice Scalia.

    Sentenza n. 23146/2013, Giudice Federico Salvati

    ANNULLAMENTO CONTRATTO - VIZI DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

    - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

    Dai principi generali e dalle norme in materia di procedimenti di scelta del contraente ad evidenza

    pubblica emerge che la caducazione del contratto stipulato a seguito della conclusione del

    procedimento di aggiudicazione, per vizi propri di quest’ultimo, può essere pronunciata ad istanza di

    un partecipante alla gara soltanto qualora sia annullata l’aggiudicazione che del contratto costituisce

  • un presupposto. Al partecipante alla gara che non sia risultato aggiudicatario è riconosciuto l’interesse

    ad ottenere una duplice tutela, potendo questi agire per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione,

    nonché il risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione. In entrambi i casi la

    giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo. Il giudice ordinario si pronuncia invece in merito

    alle controversie attinenti all’esecuzione del rapporto contrattuale alle quali sia estranea qualunque

    questione concernente il procedimento di scelta del contraente. Il giudice ordinario conosce del

    rapporto contrattuale esclusivamente nella fase di esecuzione alla quale sono estranee le vicende che

    hanno condotto alla stipula del contratto e perciò anche la dedotta violazione delle norme imperative

    che disciplinano la fase della scelta del contraente.

    Sentenza n. 24452/2013, Giudice Lilia Papoff

    OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE - CONTRIBUTI OPERE CONSORZIO DI BONIFICA -

    GIURISDIZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA

    In materia di opposizione ad esecuzione, se i crediti esatti sono contributi previsti ai sensi dell’art. 21

    R.D. 215/33 a carico dei proprietari dei beni immobili interessati dalle opere del Consorzio di

    Bonifica, che sono riscossi con le norme che regolano le imposte dirette, stante la natura tributaria

    degli stessi, la giurisdizione spetta alle Commissioni tributarie. Tutte le controversie relative alla

    imposizione dei contributi da parte dei consorzi di bonifica per l’attività istituzionale svolta e insorte

    in epoca successiva al 1 gennaio 2002 sono devolute alla cognizione della Commissione Tributaria,

    in applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/92, così come modificato dall’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n.

    448/01 che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutti i tributi di ogni genere e specie.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, Sentenza n. 24452/2013, Giudice Papoff;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 14934/2005, 2598/2013.

    Sentenza n. 25105/2013, Giudice Lilia Papoff

    OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE - NATURA DELLA TARIFFA DI IGIENE

    AMBIENTALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

    Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene

    ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 64

    del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante

    della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993 n.507, di cui conserva la qualifica di tributo.

  • Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 14903/10, 25929/11;

    Tribunale Ordinario di Roma, nn. 5287/2014 e 25105/2013, Giudice Papoff.

  • ANNO 2014

    Ordinanza art. 702 bis c.p.c., 13.03.2014, RG n. 60201/2013, Giudice Lilia Papoff

    RIPETIZIONE DI SOMME PAGATE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE -

    GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. f), c.p.a. si estende a tutte le

    controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che

    involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri.

    Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 22904/2005, 12114/2009.

    Ordinanza art. 702 bis c.p.c., 29.04.2014, RG n. 18712/2013, Giudice Lilia Papoff

    OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA PROVVEDIMENTO

    DISCARICO CARTELLA - GIURISDIZIONE DEL G.A.

    In materia di opposizione ad esecuzione esattoriale, qualora l’attore chieda il discarico della cartella

    all’ente impositore ai sensi dell’art. 68 D.Lgs n. 546/92, deve essere dichiarato il difetto di

    giurisdizione del g.o.. Trattasi infatti di una richiesta di compimento di attività amministrativa che

    può trovare tutela innanzi al giudice amministrativo.

    Sentenza n. 233/2014, Giudice Alfredo Sacco

    ASSEGNAZIONE IN SANATORIA DI ABITAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

    PUBBLICA - ESERCIZIO DI UN INTERESSE LEGITTIMO

    Nelle controversie in materia di assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica la

    cognizione appartiene al giudice ordinario se l’opponente, contestando il decreto di rilascio, deduca

    un proprio diritto autonomo a permanere nell’immobile; al contrario, la cognizione appartiene al

    giudice amministrativo ove l’opponente deduca il possesso di tutti i requisiti necessari ed utili per

    ottenere, anche in sanatoria, l’assegnazione dell’immobile. Se l’attore pertanto agisce per sentire

    tutelata la sua posizione di assegnatario, e non un suo autonomo diritto soggettivo, propone una

    domanda ricompresa nella cognizione della giurisdizione amministrativa.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 11300/2014, Giudice Sacco.

  • Sentenza n. 1195/2014, Giudice Lilia Papoff

    OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI - OPPOSIZIONE A DECRETO DI RILASCIO -

    ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL SUBENTRO - GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto

    l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio

    che affermi di essere titolare del diritto al subentro nel precedente rapporto di locazione e

    all’assegnazione dell’alloggio.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 6404/2010, 13527/2006.

    Sentenza n. 1515/2014, Giudice Lilia Papoff

    RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

    PRESUPPOSTO - RILASCIO DEI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL G.A.

    Il sindacato sulla effettiva sussistenza dei presupposti per il recesso dalla concessione che costituisce

    presupposto di operatività del contratto di locazione, e quindi anche il sindacato sulla sussistenza dei

    presupposti per la condotta coercitiva diretta ad ottenere coattivamente il rilascio dei locali,

    costituiscono oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo.

    Sentenza n. 1521/2014, Giudice Lilia Papoff

    PROVVEDIMENTO CONTESTATO - OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO -

    POTERE DISAPPLICAZIONE DEL G.O. - NON SUSSISTE

    Sussiste la giurisdizione amministrativa se il provvedimento contestato è comunque espressione di

    un potere di cui l’Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua

    propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere

    sull’individuazione della giurisdizione competente. L’art. 5 L. n. 2248/65 all. E consente al giudice

    ordinario, al fine di decidere la questione al suo esame, di risolvere incidentalmente la questione

    relativa alla legittimità di un atto amministrativo, ma la cognizione è riservata comunque al giudice

    amministrativo se l’atto di cui si contesta la legittimità costituisce l’oggetto principale del giudizio in

    quanto causa petendi della lesione lamentata.

  • Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2765/2008.

    Sentenza n. 2250/2014, Giudice Lilia Papoff

    CONCORSI PUBBLICI - VALUTAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE –

    GIURISDIZIONE DEL G.A. - INTERESSE LEGITTIMO

    In materia di concorsi pubblici, le questioni attinenti le valutazioni tecniche delle commissioni

    esaminatrici sono assoggettate al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che può

    rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra

    i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo. Anche la

    valutazione della congruità del tempo da dedicare alla correzione dei compiti costituisce oggetto di

    sindacato diretto del provvedimento da parte del giudice amministrativo che può rilevare la

    sussistenza di difetto di istruttoria, quale figura sintomatica di eccesso di potere.

    Non sussiste un diritto soggettivo ad una corretta applicazione dei criteri tecnici di valutazione

    dell’elaborato e ad una utilizzazione di un tempo congruo, trattandosi pur sempre di profili di corretta

    applicazione del potere tecnico discrezionale della pubblica amministrazione a fronte del quale il

    privato vanta un mero interesse legittimo. Sussiste quindi il difetto di giurisdizione del giudice

    ordinario adito per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10065/2011, 27283/2011;

    Consiglio di Stato, n. 284/2005.

    Sentenza n. 3192/2014, Giudice Matilde Carpinella

    PERSONALE MILITARE - RISARCIMENTO DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL

    G.A. - CONDIZIONI

    Il rapporto di impiego del personale militare rientra nella categoria di quelli che, a norma del D.Lgs.

    n. 80 del 1998, art. 2, comma 2 (trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1), restano sottratti

    alla c.d. contrattualizzazione e per i quali, in quanto rimasti disciplinati dal diritto pubblico, è stata

    pertanto conservata inalterata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Qualora la controversia abbia però ad oggetto il risarcimento danni da lesioni patite da personale

    militare, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di

    responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia dipeso dalla violazione degli

    obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem laedere.

  • A tal fine non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato all’azione, essendo necessario

    considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria.

    Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia addebitata

    all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei

    confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice

    amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza

    nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, n. 17697/2013, Giudice Carpinella;

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 5785/08, 5468/09, 1875/11.

    Sentenza n. 3684/2014, Giudice Lilia Papoff

    CREDITI DERIVANTI DALLA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI ENERGIA

    ELETTRICA - FASE ESECUTIVA DEL RAPPORTO - ESERCIZIO DI POTERI

    AUTORITATIVI

    La giurisdizione compete al giudice ordinario allorché la domanda attorea abbia ad oggetto il diritto

    soggettivo di credito che trova fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica la cui fase

    esecutiva non è caratterizzata dall’esercizio di poteri autoritativi. La giurisdizione è sottratta alle

    fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 236459/2004.

    Sentenza n. 3692/2014, Giudice Lilia Papoff

    DOMANDA RISARCITORIA - ILLEGITTIMA ISCRIZIONE IPOTECARIA

    La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto

    il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del

    risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art.

    77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine

    sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria

    avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente

    giurisdizione.

    Conformi:

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14506/13.

    Sentenza n. 3950/2014, Giudice Lilia Papoff

    RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI CONCESSI AI PRODUTTORI DI OLIO

    D’OLIVA - GIURISDIZIONE INTERNA - LIMITI

    In materia di aiuti riconosciuti dalla Comunità Europea ai produttori di olio d’oliva se l’Ente italiano

    preposto all’erogazione ha proceduto al recupero di quanto erogato in eccedenza, l’azione del

    beneficiario che intende opporsi al recupero non può che rivolgersi nei confronti dell’Ente stesso,

    non essendo oggetto di sindacato il provvedimento a monte degli organi della comunità europea, e il

    vaglio non può provenire che dal Giudice ordinario italiano, proprio perché non si tratta di tutelare

    gli interessi del cittadino di un stato membro rispetto alla attività di organi comunitari.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, nn. 23273/2013, 22917/2014, 2209/2014, 23285/2013 e 20438/2014,

    Giudice Papoff;

    Consiglio Stato, sez. VI, nn. 2751/2007, 13757/2007; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8225/2006.

    Sentenza n. 3950/2014, Giudice Lilia Papoff

    CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AIUTI COMUNITARI - RIPARTO DI GIURISDIZIONE

    In base ai criteri di riparto della giurisdizione in materia di contributi, sovvenzioni e aiuti erogati in

    applicazione della normativa comunitaria la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste nelle

    ipotesi in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento

    attributivo del beneficio o quando tale provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di

    legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, nonché quando l’erogazione dei contributi

    e il loro eventuale recupero non discendono automaticamente dall’accertamento di presupposti

    vincolanti ma costituiscono esercizio di una funzione giurisdizionale pubblicistica che, in quanto tale,

    afferisce a posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione e non già di relazione. Ne

    consegue che deve essere dichiarata la giurisdizione del g.o. quando la controversia afferisca alla fase

    successiva e presupponga l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge.

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, nn. 23273/2013, 22917/2014, 2209/2014, 23285/2013 e 20438/2014,

    Giudice Papoff;

    Consiglio Stato, sez. VI, nn. 2751/2007, 13757/2007;

    Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8225/2006.

  • Sentenza n. 4258/2014, Giudice Lilia Papoff

    CASSA FORENSE - RISOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - GIURISDIZIONE

    ORDINARIA

    In materia di riscossione dei contributi previdenziali per conto della Cassa Forense sussiste la

    giurisdizione del giudice ordinario, essendo irrilevante la natura pubblicistica dell’obbligo di

    contribuzione in capo agli iscritti alla Cassa, mentre la giurisdizione propria della Corte dei Conti in

    materia di contabilità pubblica presuppone necessariamente la qualità pubblica del denaro gestito. La

    Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è stata oggetto di privatizzazione con D.Lgs.

    n. 509/94 e non sussiste pertanto dubbio sulla natura non pubblicistica del denaro gestito.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10133/2012.

    Sentenza n. 5092/2014, Giudice Laura Scalia

    GESTIONE DEI RIFIUTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - NOZIONE DI “COMPLESSIVA

    GESTIONE”

    Allorché la norma sulla giurisdizione (art. 133 lett. p, seconda parte, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

    faccia riferimento alla nozione di “complessiva gestione” per legare a quest’ultima la giurisdizione

    del giudice amministrativo, all’indicata nozione non può che riconnettersi anche il profilo più

    strettamente economico-patrimoniale del fenomeno, certa essendo ogni sua finalizzazione alla

    gestione medesima.

    Conformi:

    Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 898/2012.

    Sentenza n. 6389/2014, Giudice Lilia Papoff

    CONTRIBUTI E SOVVENZIONI - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE

    DEL CONCESSIONARIO - DIRITTO SOGGETTIVO

    In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e

    giudice amministrativo nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio deve essere

    operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle

    somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla

    P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro

  • configurazione formale, trovino fondamento, non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e

    quello privato, ma nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli

    obblighi derivanti dal provvedimento attributivo.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5617/2003.

    Sentenza n. 6927/2014, Giudice Lilia Papoff

    COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI INDENNITA’, CANONI E

    ALTRI CORRISPETTIVI - INDENNIZZO DOVUTO IN CONSEGUENZA DI ABUSO

    EDILIZIO - NON RIENTRA NELLA PREVISIONE DI LEGGE - GIURISDIZIONE DEL

    G.A. - SUSSISTE

    L’art. 5 comma 2 L. n. 1034/71 attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere delle

    controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi, pur nell’ambito di un rapporto di

    concessione amministrativa. L’eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella

    materia delle concessioni su beni pubblici, così come stabilita dal comma 1 dell’art. 5 citato, si fonda

    sul contenuto meramente patrimoniale delle controversie riservate al giudice ordinario e sulla assenza

    di valutazioni coinvolgenti l’esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica

    Amministrazione. Tuttavia, l’indennizzo previsto dall’art. 1 comma 257 Legge Finanziaria 2007 non

    ha funzione di riequilibrio degli interessi a fronte di un vantaggio del privato, ma ha invece natura

    sanzionatoria conseguente alla perpetrazione su suolo demaniale di un abuso edilizio. Ne consegue il

    difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia di competenza del giudice

    amministrativo.

    Conformi:

    TAR Lazio, Sentenza n. 7459/2011.

    Sentenza n. 6937/2014, Giudice Lilia Papoff

    GIURISDIZIONE DEL G.O. IN MATERIA DI INDENNITA’, CANONI E ALTRI

    CORRISPETTIVI - ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

    L’art. 5, comma 2 L. n. 1034/71, che attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere delle

    controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi, pur nell’ambito di un rapporto di

    concessione amministrativa, costituisce eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice

  • amministrativo nella materia delle concessioni su beni pubblici, così come stabilita dal comma 1

    dell’art. 5 citato, e si fonda sul contenuto meramente patrimoniale delle controversie riservate al

    giudice ordinario e sulla assenza di valutazioni coinvolgenti l’esercizio di potestà autoritativa da parte

    della Pubblica Amministrazione.

    Sentenza n. 7693/2014, Giudice Lilia Papoff

    VINCOLI ESPROPRIATIVI - INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Allorché nel giudizio non sia chiesto il risarcimento dei danni derivanti da una condotta illegittima

    della P.A., bensì l’indennizzo conseguente alla responsabilità da atto lecito della P.A. per mancata

    corresponsione dell’indennizzo conseguente alla reiterazione di un vincolo espropriativo oltre il

    termine quinquennale (c.d. periodo di franchigia), la giurisdizione compete al giudice ordinario.

    Quest’ultimo ha, infatti, pacificamente cognizione in materia indennitaria. La competenza è stata

    devoluta dall’art. 39 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri) alla Corte d’Appello, mentre per i diritti

    maturati a seguito degli atti di rinnovo del vincolo espropriativo, prima del 30.6.03, data di entrata in

    vigore del T.U. citato, è competente il Tribunale.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9302/2010;

    Corte di Cassazione, n. 18105/2010.

    Sentenza n. 10630/2014, Giudice Federico Salvati

    RAI - ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - SCELTA DEI CONTRAENTI -

    GIURISDIZIONE DEL G.A.

    Essendo la RAI un'impresa pubblica (sotto forma societaria in cui lo Stato ha una partecipazione

    rilevante) operante nel settore dei "servizi" pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in

    concessione, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per

    soddisfare finalità di interesse generale – essa deve essere qualificata come "organismo di diritto

    pubblico", tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme

    interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie

    indicate per i servizi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 1995 (ad eccezione delle sole procedure per

    l'aggiudicazione di appalti che siano relativi specificamente a servizi di radiodiffusione e televisione,

    quale settore "escluso" dalla Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992). La Rai deve

    conseguentemente osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica nella scelta dei propri

    contraenti per gli appalti dei servizi (ad eccezione di quelli "esclusi" del settore radiotelevisivo). Per

    quanto sopra esposto non spetta al giudice ordinario di conoscere – neppure incidentalmente – le

  • questioni relative ai vizi del bando di gara e del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di

    servizi, né della pretesa risarcitoria conseguente all’illegittimità degli atti della stazione appaltante e

    dell’aggiudicazione, trattandosi di questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice

    amministrativo.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10443/2008.

    Sentenza n. 12026/2014, Giudice Lilia Papoff

    RIMBORSI PER SPESE LEGALI - DIRITTO SOGGETTIVO - FUNZIONARIO

    ONORARIO - RAPPORTO DI MANDATO

    La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale sostenute nel procedimento penale per fatti

    compiuti nell’esercizio delle funzioni di Commissario Governativo della Federconsorzi conferite con

    decreto del Ministro dell’Agricoltura non è configurabile in astratto come interesse legittimo, bensì

    come diritto soggettivo. Il rapporto tra p.a. e funzionario onorario non può essere inquadrato nel

    regime di rapporto di pubblico impiego e quindi non è applicabile tout court l’art. 18 D.L. n. 67/97;

    si configura un rapporto di mandato tra l’ente pubblico e il funzionario onorario. Ne consegue la

    giurisdizione del g.o..

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 478/2006;

    Corte di Cassazione, n.10052/2008.

    Sentenza n. 13689/2014, Giudice Carmen Bifano

    DIRITTI AEROPORTUALI - DISCREZIONALITA’ DELLA P.A. - ASSENZA -

    GIURISDIZIONE DEL G.O. - SUSSISTE

    In materia di diritti aeroportuali il testo dell’art. 2, comma 190, della L. n. 662/96, vigente fino

    all’abrogazione con L. n. 248/ 2005, appare escludere in maniera inequivoca ogni discrezionalità del

    Ministro dei Trasporti, anche solo tecnica, nell’operazione di aggiornamento e parametrazione dei

    diritti in questione al tasso di inflazione programmato, essendo quest’ultimo a sua volta determinato

    oggettivamente da una fonte esterna, rappresentata dal documento di programmazione economico-

    finanziaria adottato dal Governo. Non è vincolato solo il contenuto dei decreti ministeriali da emettere

    (provvedimenti tenuti a maggiorare i diritti aeroportuali in misura rigorosamente corrispondente al

    tasso programmato d'inflazione), ma è obbligatoria la loro stessa emissione nel senso che il Ministro

  • non ha alcuna scelta discrezionale da compiere quanto all'emanazione di detti decreti che per

    disposizione della stessa legge debbono intervenire con cadenza annuale. Ne consegue la

    giurisdizione del giudice ordinario.

    Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5926/2011.

    Sentenza n. 14813/2014, Giudice Lilia Papoff

    STRUTTURE ACCREDITATE PRESSO IL SISTEMA SANITARIO - CONTESTAZIONE

    RICOVERI - ACCERTAMENTO DOMANDE DI CONGRUITA’- DISCREZIONALITA’

    TECNICA - GIURISDIZIONE DEL G.A.

    Il Decreto del Commissario ad acta regionale n. 58/2009, allegato I, paragrafo 3.7., prevede la

    istituzione di una commissione mista di esperti, nel caso di contrasti sulla attività preliminare di

    controllo svolta da Laziosanità, la quale decide a maggioranza e stila una relazione illustrativa

    dell’esito dei controlli che viene trasmessa alla ASL per i successivi provvedimenti. L’attività di

    controllo sulle prestazioni rese dalle aziende accreditate presso il servizio sanitario regionale è quindi

    esercitata mediante un procedimento che si conclude con una provvedimento collegiale valutativo

    adottato a maggioranza, espressione di una discrezionalità tecnica che incide necessariamente su

    posizioni di interesse legittimo.

    L’accoglimento della domanda di accertamento della congruità delle prestazioni rese e dell’obbligo

    di rimborso delle stesse presuppone un vaglio della correttezza dell’esercizio della attività

    amministrativa di controllo la quale incide direttamente sulla sfera economica della struttura

    accreditata, potendo determinare delle modifiche nel senso di applicare al ricovero un differente

    regime di remunerazione o di attribuire il ricovero ad un diverso regime assistenziale con conseguente

    abbattimento tariffario.

    Deve essere quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. per essere la controversia devoluta

    alla cognizione del giudice amministrativo.

    Sentenza n. 14869/2014, Giudice Eleonora Montesano

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - SUSSISTE

    La giurisdizione tributaria, a cui sono devolute tutte le controversie relative a imposte e tasse , è una

    giurisdizione esclusiva di carattere generale, senza limitazioni relative all’an ed al quantum del tributo

    e, quindi, indifferente al contenuto della domanda e si arresta solamente di fronte agli atti di

  • esecuzione forzata tributaria, e può involgere anche i motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti

    ex art. 617 c.p.c..

    L'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento

    emessa in esito ad iscrizione a ruolo di un tributo, anche se rivolta ad intimazione di pagamento ex

    art. 50 D.P.R. n. 602/1973, configurante questo atto di riscossione e non di esecuzione forzata,è

    devoluta alla cognizione del giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.

    2, comma 1, e art. 19, lett. d).

    Conformi:

    Tribunale Ordinario di Roma, nn. 10450/2014, 9085/2014, Giudice Montesano.

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 9840/11 e 5994/2012; Corte di Cassazione nn. 2382/2007,

    11082/2007.

    Sentenza n. 15178/2014, Giudice Carmen Bifano

    PRETESE DI NATURA PATRIMONIALE - RAPPORTO NON CONTRATTUALIZZATO -

    SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA - GIURISDIZIONE ORDINARIA

    Il servizio obbligatorio di leva non si configura come rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che

    la controversia promossa nei confronti della P.A. con riferimento ad esso e per far valere pretese di

    natura patrimoniale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti

    soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente

    devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3040/2013.

    Sentenza n. 17524/2014, Giudice Lilia Papoff

    RIMBORSO IVA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE -

    PRESTAZIONE DI GARANZIA

    La materia relativa ai tributi e al rifiuto espresso o tacito di rimborso è devoluta alla giurisdizione

    esclusiva delle Commissioni Tributarie, tranne il solo caso in cui l’ente impositore abbia formalmente

    riconosciuto il diritto del contribuente, trattandosi questo di un caso di mero indebito oggettivo

    tutelabile innanzi al giudice ordinario e non di questione di carattere tributario, già risolta con il

    provvedimento di carattere positivo della pubblica amministrazione.

    Essendo proprio prevista dalla stessa legge sull’IVA la prestazione di una garanzia per l’ipotesi di

    esito definitivo negativo del controllo sulla sussistenza dei requisiti per il rimborso dell’imposta, la

  • cognizione della controversia deve necessariamente essere devoluta alla cognizione delle

    Commissioni Tributarie.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23835/2007.

    Sentenza n. 17663/2014, Giudice Lilia Papoff

    MATERIA ELETTORALE - DOMANDA RISARCITORIA PER MANCATA ELEZIONE -

    GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Il giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari, comprensivo del controllo sul regolare

    svolgimento delle operazioni elettorali e sul risultato numerico della votazione, è attribuito dall'art.

    66 Cost. alle stesse Camere, con esclusione di ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo

    da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa. Se l’attore,

    conformemente a tale principio, non chiede un riesame, sia pure incidentale, dei risultati dello spoglio,

    ma il risarcimento derivante dalla lesione del proprio diritto al mandato, la competenza

    giurisdizionale spetta invece al giudice ordinario poiché, facendo la parte istante valere in giudizio

    un diritto soggettivo, rientra nella competenza di tale giudice stabilire tanto se il diritto esista e sia

    configurabile in concreto, quanto se la situazione soggettiva, dalla cui lesione la parte sostenga esserle

    derivato un danno, sia tale da determinare a carico dell'autore del comportamento illegittimo

    l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria.

    Conformi:

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 10453/1997, 6568/1984, 5135/1997.

    Sentenza n. 17811/2014, Giudice Alfredo Sacco

    ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - CESSIONE VOLONTARIA -

    GIURISDIZIONE ESCLUSIVA G.A.

    In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’articolo 133, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 104

    del 2010 e succ. modd. e intt. deve essere interpretato nel senso di ritenere attribuita al giudice

    amministrativo la cognizione su tutte le questioni ascrivibili all’esercizio, ancorché con modalità

    alternative, della potestà ablatoria.

    Dato che l’atto di cessione volontaria previsto dall’articolo 45 del D.P.R. n. 327 del 2001 produce gli

    stessi effetti del decreto di espropriazione, risulta evidente che anche l’accordo in questione sia

    ricompreso nell’ambito delle circostanze “… riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un

    pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica autorità”.

  • Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo.

    Sentenza n. 19945/2014, Giudice Lilia Papoff

    PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI – DEGRADAZIONE DA DIRITTO SOGGETTIVO

    AD INTERESSE LEGITTIMO - DISAPPLICAZIONE G.O. - NON CONSENTITA

    In materia espropriativa non è possibile per il giudice ordinario ricorrere alla disapplicazione dei

    relativi provvedimenti, in quanto la loro adozione ha portato alla degradazione del diritto soggettivo

    di proprietà ad interesse legittimo e la richiesta di disapplicazione non ha più alla base una posizione

    soggettiva legittimante.

    Il Giudice ordinario, per la medesima ragione, è sfornito di giurisdizione in materia di retrocessione

    del bene.

    Sentenza n. 24854/2014, Giudice Carmen Bifano

    PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA - RIPETIZIONE DELLA SOMMA

    ESCUSSA A TITOLO DI CAUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.

    In materia di illegittima esclusione dalla gara per l’assenza dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo

    48 del codice degli appalti ed in relazione alla conseguente richiesta di ripetizione della somma

    indebitamente escussa dalla stazione appaltante a titolo di cauzione, il sindacato sulla legittimità del

    provvedimento di esclusione, se pure richiesto formalmente soltanto in via incidentale, costituisce in

    realtà l’oggetto principale della cognizione, assumendo rilevanza determinante ed esclusiva ai fini

    della pronuncia sulla domanda restitutoria. Viene pertanto in considerazione la norma posta dall’art.

    133 lett. e) del D.Lgs n. 104/2010 alla stregua del quale appartengono alla giurisdizione esclusiva del

    giudice amministrativo le controversie: “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori,

    servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,

    all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza

    pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.

    Sentenza n. 25168/2014, Giudice Laura Scalia

    ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLA P.A. - GIURISDIZIONE DEL G.O.

    Laddove l’attore denunci un mero inadempimento agli obblighi contrattuali incombenti sulla parte

    pubblica la condotta della P.A. si colloca al di fuori di ogni esercizio di un potere di autotutela

  • dell’Amministrazione. Non si assiste pertanto ad una espressione di poteri autoritativi ad opera della

    parte pubblica il cui esercizio, solo, radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

    Sentenza n. 26047/2014, Giudice Maria Rosaria Covelli

    REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO -

    PRECLUSIONE - IMPROCEDIBILITA’ DELLE ULTERIORI DOMANDE

    La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul ricorso proposto ai sensi

    dell’art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato, con efficacia

    vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata, sicché, dichiarato il

    difetto di giurisdizione del giudice adito, il giudizio innanzi a quest’ultimo si esaurisce

    definitivamente, con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività.

    Le domande proposte dall’attore davanti al giudice sfornito di giurisdizione devono pertanto essere

    dichiarate improcedibili in conseguenza della sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione.

    Conformi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2739/1997.

  • ANNO 2015

    Ordinanza cautelare del 13.03.2015, RG n. 455/2015, Giudice Lilia Papoff

    MANCATA OMOLOGAZIONE DI APPARECCHIATURE DA PARTE DELL’ISTITUTO

    SUPERIORE DELLA SANITA’ - COGNIZIONE DEL G.A.

    La richiesta rivolta all’Istituto Superiore della Sanità di emissione di rapporto di omologazione

    favorevole di apparecchiatura per l’individuazione di parassiti nelle carni animali non può essere

    oggetto di cognizione da parte del g.o. che non ha il potere di imporre all’ente pubblico l’adozione

    del pro