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RAPPORTO SULLA CONVERGENZA GIUGNO 2013 IT

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CONVERGENCE REPORTJANUARY 2013

R APPORTO SULL A CONVERGENZAG IUGNO 2013

IT

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RAPPORTO SULLA CONVERGENZAG iUGNO 2013

Tutte le pubblicazionidella BCE del 2013

recano un motivo trattodalla banconota da 5 euro.

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© Banca centrale europea, 2013

IndirizzoKaiserstrasse 2960311 Frankfurt am MainGermany

Recapito postalePostfach 16 03 1960066 Frankfurt am MainGermany

Telefono+49 69 1344 0

Sito Internethttp://www.ecb.europa.eu

Fax+49 69 1344 6000

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Le statistiche contenute in questo rapporto sono aggiornate al 16 maggio 2013.

La presente traduzione in italiano del Rapporto sulla convergenza 2013 della BCE contiene i capitoli Introduzione, Quadro di riferimento dell’analisi e Sintesi per la Lettonia. Per maggiori informazioni, la pubblicazione completa in inglese è consultabile nel sito Internet della BCE (http://www.ecb.europa.eu).

ISSN 1725-9541 (epub)ISSN 1725-9541 (online)Numero di catalogo UE: QB-AD-13-001-IT-E (epub)Numero di catalogo UE: QB-AD-13-001-IT-N (online)

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 3

INDICE

1 INTRODUZIONE 5

2 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’ANALISI

2.1 CONVERGENZA ECONOMICA 7

2.2 COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CON I TRATTATI 21

3 SINTESI PER LA LETTONIA 49

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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SIGLARIO PAESI BE Belgio BG Bulgaria CZ Repubblica Ceca DK Danimarca DE Germania EE Estonia IE Irlanda GR Grecia ES Spagna FR Francia IT Italia CY Cipro LV Lettonia LT Lituania

LU Lussemburgo HU Ungheria MT Malta NL Paesi Bassi AT Austria PL Polonia PT Portogallo RO Romania SI Slovenia SK Slovacchia FI Finlandia SE Svezia UK Regno Unito JP Giappone US Stati Uniti

ALTRE SIGLE AEC Accordi europei di cambio BCE Banca centrale europea BCN banca centrale nazionale b.d.p. bilancia dei pagamenti BRI Banca dei regolamenti internazionali CD certificato di deposito CLUPM costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria manifatturiera CLUPT costi del lavoro per unità di prodotto nel totale dell’economia EUR euro FMI Fondo monetario internazionale IAPC indice armonizzato dei prezzi al consumo IFM istituzioni finanziarie monetarie ILO Organizzazione internazionale del lavoro IME Istituto monetario europeo IPC indice dei prezzi al consumo IPP indice dei prezzi alla produzione MBP5 Manuale di bilancia dei pagamenti dell’FMI (5ª edizione) OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico PDE procedura per i disavanzi eccessivi PIL prodotto interno lordo PSM procedura per gli squilibri macroeconomici SEBC Sistema europeo di banche centrali SEC 95 Sistema europeo dei conti 1995 TCE tasso di cambio effettivo TSCG Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance

nell’Unione economica e monetaria UE Unione europea UEM Unione economica e monetaria Nel presente rapporto gli Stati membri dell’Unione europea sono elencati secondo la convenzione adottata da quest’ultima, utilizzando cioè l’ordine alfabetico dei nomi dei paesi nelle rispettive lingue nazionali.

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BCE Rapporto sulla convergenza

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1 INTRODUZIONE

Dall’introduzione dell’euro in undici Stati membri dell’Unione europea (UE), il

1° gennaio 1999, altri sei paesi hanno adottato la moneta unica, ultimo fra questi l’Estonia

il 1° gennaio 2011. Gli Stati membri dell’UE che non partecipano a pieno titolo

all’Unione economica e monetaria (UEM), ossia che non hanno ancora introdotto l’euro,

sono quindi dieci, due dei quali, la Danimarca e il Regno Unito, hanno notificato la

volontà di non aderire alla Terza fase dell’UEM.

Il presente Rapporto sulla convergenza è stato predisposto in seguito alla richiesta

presentata dalla Lettonia il 5 marzo 2013 di effettuare un esame specifico per il paese. Nel

redigere questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l’obbligo, sancito

all’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato)1, di riferire

al Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dell’UE) su richiesta di uno Stato membro

dell’UE con deroga “sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga

nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e

monetaria”. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea, in

virtù dello stesso mandato, sono sottoposti al Consiglio dell’UE in parallelo.

La BCE si rifà allo schema di valutazione adottato nei precedenti rapporti sulla

convergenza per esaminare, con riferimento alla Lettonia, se sia stato conseguito un grado

di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale

risulti compatibile con il Trattato e con lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e

della Banca centrale europea (Statuto) e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica

affinché la Latvijas Banka possa divenire parte integrante dell’Eurosistema. Il presente

rapporto non prende in esame le posizioni degli altri Stati membri con deroga (Bulgaria,

Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia) e degli Stati membri

che godono di uno status speciale e non hanno ancora adottato l’euro (Danimarca e Regno

Unito).

La valutazione del processo di convergenza economica dipende fortemente dalla qualità e

dall’integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione delle

statistiche, in special modo dei dati sui conti pubblici, non devono essere influenzate da

considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell’UE è stato chiesto di

1 Cfr. anche, nel glossario, le diverse definizioni di Trattato e trattati.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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attribuire elevata priorità alla qualità e all’integrità delle loro statistiche, di predisporre un

adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti

minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare

l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti

nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze

pubbliche (cfr. sezione 4.5).

Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione

adottato per l’esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 presenta una

sintesi dei principali risultati ottenuti per la Lettonia sulla base di tale esame; il capitolo 4

approfondisce l’analisi dello stato della convergenza economica nel paese e delinea gli

indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione;

infine, il capitolo 5 verte sulla compatibilità della legislazione nazionale della Lettonia,

compreso lo statuto della banca centrale nazionale (BCN), con gli articoli 130 e 131 del

Trattato e con lo Statuto.

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2 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’ANALISI

2.1 CONVERGENZA ECONOMICA

La BCE valuta la convergenza economica degli Stati membri dell’UE che chiedono di

adottare l’euro rifacendosi al medesimo quadro di riferimento per l’analisi applicato in

maniera coerente per tutti i rapporti sulla convergenza da essa elaborati. Il quadro di

riferimento si basa, innanzitutto, sulle disposizioni del Trattato e sulla loro applicazione da

parte della BCE per quanto concerne l’andamento dei prezzi, i saldi di bilancio e i rapporti

fra debito pubblico e PIL, i tassi di cambio, i tassi di interesse a lungo termine e altri

fattori rilevanti per l’integrazione e la convergenza economiche. Inoltre, tiene conto di una

serie di altri indicatori economici sia retrospettivi che prospettici considerati utili per un

esame più approfondito della sostenibilità della convergenza. La valutazione dello Stato

membro in rassegna sulla base dell’insieme di questi fattori è importante affinché la sua

integrazione nell’area dell’euro proceda senza grandi difficoltà. I riquadri da 1 a 5

richiamano brevemente le disposizioni giuridiche e forniscono precisazioni metodologiche

sulle rispettive modalità di applicazione da parte della BCE.

Per assicurare continuità nell’analisi e condizioni di trattamento paritarie, il presente

rapporto incorpora i principi stabiliti nelle precedenti edizioni pubblicate dalla BCE, e

ancor prima dall’Istituto monetario europeo (IME). In particolare, nell’esame dei criteri di

convergenza la BCE segue alcuni principi guida. In primo luogo, i singoli criteri sono

interpretati e applicati in modo rigoroso, poiché la loro funzione principale è garantire che

solo gli Stati membri aventi condizioni economiche idonee al mantenimento della stabilità

dei prezzi e al buon funzionamento dell’area dell’euro possano parteciparvi. In secondo

luogo, dato che i criteri di convergenza costituiscono un insieme integrato e coeso, devono

essere soddisfatti nella loro totalità; il Trattato pertanto non li elenca secondo un ordine

d’importanza ma li pone sullo stesso piano. In terzo luogo, i criteri di convergenza devono

essere osservati sulla base di dati effettivi. In quarto luogo, la verifica dei criteri deve

caratterizzarsi per coerenza, trasparenza e semplicità. Infine, nel valutare il

soddisfacimento dei criteri di convergenza l’aspetto della sostenibilità riveste

un’importanza cruciale, poiché la convergenza deve essere durevole e non transitoria. Il

primo decennio dell’UEM ha mostrato come la debolezza delle variabili economiche

fondamentali, un orientamento macroeconomico eccessivamente accomodante a livello di

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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singoli Stati membri e aspettative esageratamente ottimistiche circa la convergenza dei

redditi reali pongano dei rischi non soltanto per i paesi interessati, ma anche per l’ordinato

funzionamento dell’area dell’euro nel suo insieme. Squilibri macroeconomici ampi e

persistenti, ad esempio sotto forma di perdite durevoli di competitività, crescita

dell’indebitamento o formazione di bolle nel mercato immobiliare, si sono accumulati nel

decennio scorso in molti Stati membri dell’UE, compresi paesi aderenti all’area dell’euro,

e costituiscono una delle principali ragioni dell’attuale crisi economica e finanziaria. Dagli

squilibri accumulati in passato risulta evidente che il soddisfacimento temporaneo dei

criteri numerici di convergenza non assicura, di per sé, un’inclusione organica nell’area

dell’euro. I paesi che entrano a farne parte devono pertanto dimostrare la sostenibilità dei

propri processi di convergenza nonché la capacità di mantenere gli impegni permanenti

insiti nell’adozione della moneta unica, tanto nel proprio interesse quanto in quello

dell’area dell’euro nel suo complesso. Per questo motivo l’esame effettuato per il paese in

rassegna approfondisce gli aspetti connessi con la sostenibilità della convergenza.

Vengono pertanto analizzati retrospettivamente gli andamenti economici nello Stato

membro interessato con riferimento, in linea di principio, all’ultimo decennio. Questo

approccio aiuta a stabilire con maggior precisione quanto gli attuali risultati siano

realmente frutto di aggiustamenti di natura strutturale; ciò a sua volta dovrebbe consentire

una più accurata valutazione della sostenibilità della convergenza economica.

Inoltre viene condotta, nella misura opportuna, un’analisi prospettica rivolgendo

particolare attenzione al fatto che la sostenibilità di andamenti economici favorevoli si

fondi sulla capacità delle politiche economiche di rispondere alle sfide presenti e future in

modo adeguato e con effetti duraturi. Una forte governance e istituzioni solide sono

altrettanto essenziali per favorire una crescita del prodotto durevole nel medio-lungo

periodo. Nell’insieme, si rileva che per preservare nel tempo i risultati raggiunti sul piano

della convergenza economica occorre conseguire una forte posizione di partenza,

assicurare l’esistenza di istituzione solide e perseguire politiche economiche adeguate

dopo l’adozione dell’euro.

Le statistiche contenute in questo rapporto sono aggiornate al 16 maggio 2013. I dati

statistici utilizzati per la verifica della convergenza sono stati forniti dalla Commissione

europea (cfr. la sezione 4.5, nonché le tavole e le figure), con la collaborazione della BCE

per quanto concerne i tassi di cambio e i tassi di interesse a lungo termine. Con

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BCE Rapporto sulla convergenza

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riferimento agli andamenti dei prezzi e dei tassi di interesse a lungo termine, i dati

rilevanti ai fini della convergenza giungono fino ad aprile 2013, ultimo mese per il quale

sono disponibili le statistiche relative agli indici armonizzati dei prezzi al consumo

(IAPC). Per i dati mensili sui tassi di cambio il periodo in esame termina nell’aprile 2013,

mentre per i dati storici sui conti pubblici copre fino al 2012. Si considerano, inoltre, le

previsioni di varie fonti e l’ultimo programma di convergenza dello Stato membro in

rassegna, nonché altre informazioni rilevanti ai fini di un’analisi prospettica della

sostenibilità della convergenza, fra cui le previsioni di primavera e la Relazione sul

meccanismo di allerta predisposte dalla Commissione europea e divulgate rispettivamente

il 3 maggio 2013 e il 28 novembre 2012. Il presente rapporto è stato adottato dal Consiglio

generale della BCE il 3 giugno 2013.

Per quanto concerne l’andamento dei prezzi, le disposizioni giuridiche e le relative

modalità di applicazione da parte della BCE sono illustrate nel riquadro 1.

Riquadro 1 ANDAMENTO DEI PREZZI 1 Disposizioni del Trattato L’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato richiede che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro: “il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”. L’articolo 1 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del Trattato stabilisce che: “il criterio relativo alla stabilità dei prezzi, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.” 2 Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato Nel contesto del presente rapporto la BCE applica le disposizioni del Trattato nel seguente modo.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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Per quanto riguarda il “tasso medio d’inflazione [...], osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame”, tale indicatore è stato calcolato come variazione della media degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili dati sullo IAPC rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il periodo di riferimento considerato per il tasso di inflazione è maggio 2012 - aprile 2013. Il concetto di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per la determinazione del valore di riferimento, è stato applicato calcolando la media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei seguenti tre Stati membri: Svezia (0,8 per cento), Lettonia (1,3 per cento) e Irlanda (1,6 per cento). Dal calcolo risulta un tasso medio dell’1,2 per cento che, aggiungendo 1,5 punti percentuali, dà un valore di riferimento del 2,7 per cento. Dal calcolo del valore di riferimento è stato escluso il tasso di inflazione della Grecia, dove nel periodo considerato l’andamento dei prezzi ha dato luogo a un tasso medio sui dodici mesi dello 0,4 per cento ad aprile 2013. Il tasso di inflazione della Grecia è stato ritenuto in tale contesto “fuori linea” per due motivi principali: 1) il valore risulta nettamente inferiore a quello degli altri Stati membri nel periodo in rassegna e 2) tale livello contenuto è riconducibile a fattori di natura straordinaria, ossia al fatto che l’economia ellenica risente da diversi anni di una profonda recessione e che, pertanto, l’andamento dei prezzi è stato frenato da un output gap molto negativo. Va osservato che il concetto di valore “fuori linea” è stato menzionato nei precedenti rapporti sulla convergenza della BCE (ad esempio nel 2010 e nel 2012), nonché in quelli dell’IME. Coerentemente con tali rapporti uno Stato membro è considerato fuori linea se si verificano due condizioni: il tasso medio di inflazione sui dodici mesi è inferiore in misura significativa ai corrispondenti tassi degli altri Stati membri e l’andamento dei prezzi ha risentito fortemente di fattori eccezionali. Nell’individuare i valori fuori linea non si segue un approccio automatico, bensì un metodo finalizzato a trattare in modo adeguato potenziali notevoli distorsioni dell’andamento dell’inflazione dei singoli paesi. L’inflazione è stata misurata sullo IAPC, costruito allo scopo di fornire una base comparabile per valutare la convergenza in termini di stabilità dei prezzi (cfr. sezione 4.5). Il tasso medio di inflazione dell’area dell’euro è riportato a fini informativi nella parte statistica del presente rapporto.

Per consentire un esame più approfondito della sostenibilità dell’andamento dei prezzi nel

paese considerato, il tasso medio di inflazione misurato sullo IAPC nel periodo di

riferimento di 12 mesi (maggio 2012 - aprile 2013) viene valutato alla luce dei risultati

economici ottenuti dal medesimo in termini di stabilità dei prezzi negli ultimi dieci anni.

In tale contesto si vaglia l’orientamento della politica monetaria, in particolare per

stabilire se l’attenzione delle autorità monetarie si sia concentrata soprattutto sul

conseguimento e sul mantenimento della stabilità dei prezzi, nonché il contributo fornito

dalle altre aree della politica economica alla realizzazione di tale obiettivo. Si tiene conto,

inoltre, di come il contesto macroeconomico abbia inciso sul raggiungimento della

stabilità dei prezzi e la loro evoluzione è esaminata alla luce delle condizioni della

domanda e dell’offerta analizzando, fra l’altro, i fattori che influenzano il costo del lavoro

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BCE Rapporto sulla convergenza

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per unità di prodotto e i prezzi all’importazione. Infine vengono prese in considerazione le

tendenze che emergono da altri importanti indicatori dei prezzi, quali lo IAPC al netto dei

beni alimentari non trasformati e dell’energia, lo IAPC ad aliquote fiscali costanti, l’IPC

nazionale, il deflatore dei consumi privati, il deflatore del PIL e i prezzi alla produzione.

Con riferimento alle prospettive future, vengono delineati gli andamenti attesi

dell’inflazione nei prossimi anni, incluse le previsioni dei principali organismi

internazionali e operatori di mercato, e sono analizzati gli aspetti istituzionali e strutturali

rilevanti per il mantenimento di un contesto economico idoneo alla stabilità dei prezzi

dopo l’adozione dell’euro.

Per quanto riguarda l’andamento della finanza pubblica, le disposizioni giuridiche e le

relative modalità di applicazione da parte della BCE sono presentate nel riquadro 2.

Riquadro 2 ANDAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 Disposizioni del Trattato e altre norme giuridiche L’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, del Trattato sancisce che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro: “la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 126, paragrafo 6”. L’articolo 2 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del Trattato stabilisce che: “il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, di detto Trattato, significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, di detto Trattato, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.” L’articolo 126 definisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Conformemente all’articolo 126, paragrafi 2 e 3, la Commissione europea redige un rapporto nel caso in cui uno Stato membro non soddisfi i criteri di disciplina fiscale, in particolare se: (a) il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL supera il valore di

riferimento (fissato nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi al 3 per cento), a meno che

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un

livello che si avvicina al valore di riferimento;

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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- oppure il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

(b) il rapporto fra il debito pubblico e il PIL supera il valore di riferimento (fissato nel

Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi al 60 per cento), a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

Inoltre, il rapporto predisposto dalla Commissione deve tenere conto dell’eventuale differenza fra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per investimenti e di tutti gli altri fattori rilevanti, compresa la situazione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre elaborare un rapporto se ritiene che in un determinato Stato membro, sebbene i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. Il Comitato economico e finanziario formula un parere in merito al rapporto della Commissione. Infine, conformemente all’articolo 126, paragrafo 6, il Consiglio dell’UE, deliberando sulla base della raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, a maggioranza qualificata escluso lo Stato membro e dopo una valutazione globale, se esista un disavanzo eccessivo. Le disposizioni del Trattato di cui all’articolo 126 sono ulteriormente precisate nel Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio1 che fra l’altro: • conferma la pari importanza del criterio del debito e del criterio del disavanzo,

rendendo il primo operativo e introducendo un periodo di transizione di tre anni. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento, qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni a un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento, sulla base delle variazioni registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati. Del pari, il criterio del debito è considerato soddisfatto se le previsioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio precisato. Nell’applicazione del relativo parametro, si tiene conto dell’influenza del ciclo economico sul ritmo di riduzione del debito;

• definisce in dettaglio i fattori rilevanti che la Commissione deve considerare nel

predisporre la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del Trattato, ma soprattutto specifica una serie di elementi ritenuti significativi nel valutare l’evoluzione della posizione economica, di bilancio e del debito pubblico a medio termine (cfr. l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento e le precisazioni sull’analisi della BCE esposta di seguito).

Inoltre, il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (TSCG), che incorpora le disposizioni del Patto di stabilità e crescita rafforzato, è stato firmato il 2 marzo 2012 da 25 Stati membri dell’UE (tranne

1 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il

chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011 (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33). La versione consolidata è disponibile attraverso il collegamento:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1467:20111213:IT:PDF

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Regno Unito e Repubblica Ceca) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 20132. Il titolo III sul patto di bilancio enuncia, fra l’altro, una regola vincolante finalizzata ad assicurare il pareggio o l’avanzo del bilancio delle amministrazioni pubbliche. Tale regola si considera rispettata se il saldo strutturale annuo consegue l’obiettivo di medio termine specifico per il paese e non eccede un disavanzo, in termini strutturali, dello 0,5 per cento del PIL. Se il rapporto tra debito pubblico e PIL è significativamente inferiore al 60 per cento e i rischi per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono contenuti, l’obiettivo di medio periodo può essere fissato al massimo a un disavanzo strutturale dell’1 per cento del PIL. La regola sul parametro per la riduzione del debito di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio3, è contemplata nel TSCG e quindi sancita dal diritto primario per gli Stati membri dell’UE firmatari. Questi ultimi sono tenuti a enunciare in disposizioni di natura costituzionale o di livello superiore alla legge di bilancio annuale le regole stabilite e un meccanismo di correzione automatica in caso di deviazione dall’obiettivo di bilancio. Per quanto concerne il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (“Trattato del MES”), il considerando 7 afferma che, per effetto dell’adesione all’area dell’euro, uno Stato membro dell’UE dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parte contraenti. L’articolo 44 stabilisce la procedura di presentazione della domanda e di adesione al MES4. 2 Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato Ai fini dell’esame della convergenza, la BCE esprime il proprio avviso sull’andamento della finanza pubblica, di cui analizza sotto il profilo della sostenibilità i principali indicatori per il periodo 2003-2012, le prospettive e le sfide per i conti pubblici, rivolgendo particolare attenzione alle relazioni fra l’evoluzione del disavanzo e quella del debito pubblico. La BCE presenta un’analisi riguardante l’efficacia dei quadri di bilancio nazionali, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, nonché alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio5. In aggiunta, viene valutata in via preliminare l’applicazione della regola del parametro di riferimento per la spesa, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio modificato da

2 Il TSCG si applica anche agli Stati membri dell’UE con deroga da cui è stato ratificato dalla

data in cui la decisione di abrogazione della deroga ha effetto oppure da una data precedente, qualora lo Stato membro interessato manifesti l’intenzione di essere vincolato alle disposizioni del TSCG, integralmente o parzialmente, a partire da tale data precedente.

3 Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33).

4 Come osserva la BCE nel Parere CON/2012/73, l’articolo 44 del Trattato del MES sancisce che esso è aperto all’adesione di altri Stati membri dell’UE previa apposita domanda. Gli “altri” Stati membri sono quelli che non partecipavano all’area dell’euro al momento della firma del Trattato del MES. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che lo Stato membro deve presentare al MES domanda di adesione successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, della decisione che sussume l’abrogazione della deroga all’adesione all’euro come previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, del Trattato. Sempre lo stesso articolo enuncia inoltre che, una volta approvata da parte del Consiglio dei governatori del MES l’apposita domanda, l’adesione del nuovo membro del MES è effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario. I pareri della BCE sono disponibili sul sito Internet della Banca all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

5 Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

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ultimo dal Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6. In base a tale regola, intesa ad assicurare un adeguato finanziamento degli incrementi della spesa, gli Stati membri dell’UE che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo di medio periodo devono far sì che la crescita annua della spesa primaria pertinente non superi il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali dal lato delle entrate. Conformemente all’articolo 126 la BCE, a differenza della Commissione, non riveste alcun ruolo formale nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Il suo rapporto si limita pertanto a indicare se nei confronti di un paese sia stata avviata tale procedura. Per quanto riguarda la disposizione del Trattato relativa a un rapporto fra debito pubblico e PIL superiore al 60 per cento che si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato, la BCE analizza gli andamenti passati e le tendenze future del rapporto debito/PIL. Per gli Stati membri dell’UE in cui questo indicatore supera il valore di riferimento, la BCE fornisce a scopo illustrativo un’analisi di sostenibilità del debito, tenendo conto del suddetto parametro per la sua riduzione stabilito nell’articolo 2, paragrafo 1 bis, del Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio. L’esame dell’andamento della finanza pubblica si avvale di dati compilati sulla base dei conti economici nazionali, conformemente al Sistema europeo dei conti 1995 (cfr. sezione 4.5). I dati presentati in questo rapporto sono stati forniti per la maggior parte dalla Commissione nell’aprile 2013 e includono quelli sui conti pubblici dal 2003 al 2012, nonché le previsioni da essa formulate per il 2013.

Per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, i risultati conseguiti nel 2012,

anno di riferimento, sono valutati alla luce degli andamenti registrati dal paese in rassegna

negli ultimi dieci anni. Innanzitutto viene esaminata l’evoluzione del rapporto fra il

disavanzo pubblico e il PIL. Giova ricordare che sull’andamento del rapporto

disavanzo/PIL annuo di un paese influiscono tipicamente una serie di fattori sottostanti,

spesso suddivisi in “effetti ciclici”, che riflettono la reazione del deficit alle variazioni del

ciclo economico, ed “effetti non ciclici”, sovente ricondotti ad aggiustamenti strutturali o

permanenti delle politiche di bilancio. Tuttavia questi ultimi, così come quantificati nel

presente rapporto, non sono necessariamente ascrivibili del tutto alle variazioni strutturali

della situazione di finanza pubblica, in quanto includono effetti temporanei sul bilancio

derivanti sia da provvedimenti di politica economica sia da fattori straordinari. Di fatto,

data l’incertezza circa il livello e il tasso di crescita del prodotto potenziale, risulta

particolarmente difficile valutare come le posizioni di bilancio strutturali siano cambiate

6 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della

sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12). La versione consolidata è disponibile attraverso il collegamento:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1466:20111213:IT:PDF

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durante la crisi. Per quanto attiene agli altri indicatori, si analizzano in maggior dettaglio

anche gli andamenti passati della spesa e delle entrate pubbliche.

Vengono poi esaminati sia l’evoluzione del rapporto fra debito pubblico e PIL nell’arco di

tale periodo, sia i fattori ad essa sottesi, ossia la differenza tra la crescita nominale del PIL

e i tassi di interesse, il saldo primario e il raccordo disavanzo-debito. Questa prospettiva

può fornire ulteriori informazioni su quanto il contesto macroeconomico, in particolare

l’effetto congiunto di crescita e tassi di interesse, abbia inciso sulla dinamica del debito.

Può altresì offrire maggiori indicazioni sul contributo dell’azione di risanamento

rispecchiato dal saldo primario e sul ruolo svolto da determinati fattori sottostanti al

raccordo disavanzo-debito. Si effettua inoltre un’analisi della struttura del debito pubblico,

incentrata in particolare sul livello e sull’evoluzione della quota di debito a breve termine

e di quella denominata in valuta estera. Raffrontando tali quote con il livello corrente del

rapporto debito/PIL è possibile riscontrare la sensibilità dei saldi di bilancio alle variazioni

dei tassi di cambio e di interesse.

Con riferimento alle prospettive future, vengono considerati i piani di bilancio nazionali e

le recenti previsioni della Commissione europea per il 2013, come pure le strategie di

finanza pubblica di medio periodo, che emergono dai programmi di convergenza. L’esame

comprende una valutazione del previsto raggiungimento dell’obiettivo di bilancio a medio

termine del paese, come prescritto dal Patto di stabilità e crescita, nonché delle prospettive

per l’evoluzione del rapporto debito/PIL sulla base delle attuali politiche fiscali. Vengono

infine evidenziate le sfide di lungo periodo per la sostenibilità delle posizioni di bilancio e

per le grandi aree che necessitano di un’azione di risanamento, con particolare attenzione

alle sfide connesse sia alla presenza di sistemi pensionistici pubblici a ripartizione in un

contesto demografico in trasformazione, sia alle passività potenziali assunte dalle

amministrazioni pubbliche, soprattutto durante la crisi finanziaria ed economica.

In linea con la prassi adottata in passato, l’analisi contempla anche gran parte dei fattori

rilevanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio

modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio (cfr. riquadro 2).

Per quanto attiene all’andamento del cambio, le disposizioni giuridiche e le relative

modalità di applicazione da parte della BCE sono esposte nel riquadro 3.

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Riquadro 3 ANDAMENTO DEL TASSO DI CAMBIO 1 Disposizioni del Trattato L’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del Trattato prescrive che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro: “il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro”. L’articolo 3 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del Trattato stabilisce che: “il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto Trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro.” 2 Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato Per quanto concerne la stabilità del cambio, la BCE verifica se il paese analizzato abbia aderito agli AEC II, che hanno sostituito il meccanismo di cambio dello SME nel gennaio 1999, per un periodo di almeno due anni prima dell’esame della convergenza senza registrare gravi tensioni, in particolare senza svalutazioni nei confronti dell’euro. Nel caso di una partecipazione più breve, l’andamento del tasso di cambio è considerato su un periodo di riferimento di due anni. Nel valutare la stabilità del tasso di cambio rispetto all’euro si attribuisce particolare importanza al fatto che questo sia rimasto prossimo alla parità centrale degli AEC II; tuttavia, in linea con l’approccio adottato in passato, si tiene parimenti conto dei fattori che potrebbero averne determinato un apprezzamento. A tale riguardo, l’ampiezza della banda di oscillazione negli AEC II non pregiudica l’esame del criterio relativo alla stabilità del cambio. Inoltre, l’assenza di “gravi tensioni” viene generalmente appurata considerando: 1) l’entità della deviazione del tasso di cambio dalla parità centrale degli AEC II; 2) alcuni indicatori quali la volatilità del tasso di cambio nei confronti dell’euro e la sua tendenza, nonché il differenziale di interesse a breve termine rispetto all’area dell’euro e la sua evoluzione; 3) il ruolo svolto dagli interventi sui mercati valutari; 4) l’incidenza dei programmi di assistenza finanziaria internazionale sulla stabilizzazione della moneta. Il periodo di riferimento considerato nel presente rapporto è 17 maggio 2011 - 16 maggio 2013. Tutti i tassi di cambio bilaterali utilizzati sono tassi ufficiali della BCE (cfr. sezione 4.5).

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Oltre ad analizzare la partecipazione agli AEC II e l’andamento del tasso di cambio

nominale nei confronti dell’euro nel periodo in rassegna, ci si sofferma brevemente sulla

sostenibilità dei suoi attuali livelli. Questa viene desunta valutando l’evoluzione dei tassi

di cambio reali bilaterali ed effettivi, le quote di mercato delle esportazioni, nonché i saldi

di conto corrente, conto capitale e conto finanziario della bilancia dei pagamenti. Sono

altresì considerate la dinamica del debito estero lordo e la posizione patrimoniale netta

verso l’estero su periodi più lunghi. La sezione sull’andamento del tasso di cambio

contempla inoltre alcuni indicatori del grado di integrazione del paese con l’area dell’euro

in termini finanziari e di commercio con l’estero (esportazioni e importazioni). Qualora

pertinente, viene infine precisato se il paese in rassegna abbia beneficiato del sostegno

della liquidità di banca centrale o della bilancia dei pagamenti sia bilateralmente, sia

multilateralmente con la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) e/o

dell’UE, tenendo conto dell’assistenza effettivamente ricevuta, ma anche di quella

disponibile a titolo precauzionale, compreso ad esempio l’accesso ai finanziamenti

dell’FMI nell’ambito della Flexible Credit Line.

Per quanto concerne l’andamento dei tassi di interesse a lungo termine, le disposizioni

giuridiche e le relative modalità di applicazione da parte della BCE sono delineate nel

riquadro 4.

Riquadro 4 ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE A LUNGO TERMINE 1 Disposizioni del Trattato L’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato prevede che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro: “i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.” L’articolo 4 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del Trattato stabilisce che: “il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto Trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si

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misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.” 2 Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato Nel contesto del presente rapporto la BCE applica le disposizioni del Trattato nel seguente modo. Per quanto riguarda “il tasso d’interesse nominale a lungo termine” osservato “in media nell’arco di un anno prima dell’esame”, questo indicatore è stato calcolato come la media aritmetica degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati relativi allo IAPC. Il periodo di riferimento considerato nel presente rapporto è maggio 2012 - aprile 2013. Il concetto di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per la determinazione del valore di riferimento, è stato applicato calcolando la media aritmetica semplice dei tassi di interesse a lungo termine degli stessi tre Stati membri considerati nel calcolo del valore di riferimento per la stabilità dei prezzi (cfr. riquadro 1). Nell’orizzonte temporale assunto ai fini del presente rapporto i tassi di interesse a lungo termine di questi tre paesi sono l’1,6 per cento (Svezia), il 3,8 per cento (Lettonia) e il 5,1 per cento (Irlanda)7, da cui risulta un tasso medio del 3,5 per cento che, con l’aggiunta di 2 punti percentuali, dà un valore di riferimento del 5,5 per cento. I tassi di interesse a lungo termine sono stati misurati utilizzando, ove disponibili, le relative statistiche armonizzate elaborate per l’esame della convergenza (cfr. sezione 4.5).

Come menzionato in precedenza, il Trattato fa esplicito riferimento alla “stabilità della

convergenza” che si riflette nel livello dei tassi di interesse a lungo termine. Pertanto, gli

andamenti nel periodo di riferimento (maggio 2012 - aprile 2013) sono considerati alla

luce sia dell’evoluzione dei tassi di interesse a lungo termine negli ultimi dieci anni, o nel

periodo per il quale sono disponibili i dati, sia dei principali fattori sottostanti ai

differenziali fra quei tassi e il tasso medio corrispondente dell’area dell’euro. Nell’arco di

tempo considerato la media dei tassi di interesse a lungo termine dell’area ha riflesso in

parte gli elevati premi per il rischio specifici dei diversi paesi aderenti. Pertanto, a fini di

raffronto è stato utilizzato anche il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine dell’area

con rating AAA (ossia il tasso a lungo termine desunto dalla curva dei rendimenti dei

7 Nel Rapporto sulla convergenza del 2012 l’Irlanda è stata esclusa dal calcolo del valore di

riferimento per il criterio dei tassi di interesse a lungo termine, poiché gli elevati premi per il rischio specifici del paese erano da ricondurre a fattori diversi dall’inflazione presenti nei mercati in quel momento. Nel presente rapporto l’Irlanda è stata inclusa nel calcolo per due ragioni: 1) il rendimento sui titoli di Stato irlandesi e i premi per il rischio specifici del paese sono diminuiti in misura significativa rispetto alla media dell’area dell’euro (come si riscontra nel fatto che il tasso di interesse medio a lungo termine dell’Irlanda nell’attuale periodo di riferimento è del 5,1 per cento contro una media dell’area del 3,6, mentre i rispettivi valori nel rapporto del 2012 erano pari al 9,1 e al 4,4 per cento) e 2) la situazione della liquidità nel mercato dei titoli di Stato irlandesi è migliorata.

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titoli di Stato dell’area con rating AAA). Nell’ambito di quest’analisi il rapporto fornisce

anche informazioni sulla dimensione e sull’evoluzione del mercato finanziario in base a

tre indicatori (consistenze dei titoli di debito societari, capitalizzazione del mercato

azionario e credito bancario interno erogato al settore privato), che insieme misurano

l’entità del mercato dei capitali.

Infine, l’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato prevede che il rapporto sulla convergenza

tenga conto di una serie di altri fattori rilevanti (cfr. riquadro 5). A tale riguardo, il quadro

per la governance economica rafforzata vigente dal 13 dicembre 2011, in conformità

dell’articolo 121, paragrafo 6, del Trattato, è inteso a garantire un coordinamento più

stretto delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli

Stati membri dell’UE. Il riquadro 5 richiama brevemente tali disposizioni giuridiche e

l’approccio seguito dalla BCE nel vagliare gli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione

della convergenza.

Riquadro 5 ALTRI FATTORI RILEVANTI 1 Disposizioni del Trattato e altre norme giuridiche In base all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato “le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo”. In tale contesto la BCE prende in considerazione il pacchetto legislativo sulla governance economica nell’UE entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Sulla scorta delle disposizioni del Trattato enunciate all’articolo 121, paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, del Trattato. Tali modalità sono state stabilite “al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri” (articolo 121, paragrafo 3), tenuto conto che “è necessario trarre insegnamenti dall’esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’Unione economica e monetaria e, in particolare, c’è bisogno di una governance economica rafforzata nell’Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale”8. Il nuovo pacchetto legislativo contempla un quadro di sorveglianza rafforzata (procedura per gli squilibri macroeconomici) inteso a prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e ad assistere gli Stati membri dell’UE che presentano divergenze dai parametri nel definire piani di correzione, prima che tali divergenze possano radicarsi. La procedura, dotata di meccanismi di prevenzione e correzione, si applica a tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di quelli che, beneficiando di un

8 Cfr. Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre

2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (considerando 2).

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programma di assistenza finanziaria internazionale, sono già soggetti a un esame più attento e al rispetto di determinate condizioni. La procedura prevede un meccanismo di allerta per la rapida individuazione degli squilibri che si basa su un quadro di valutazione trasparente degli indicatori, con soglie di allerta, per tutti gli Stati membri dell’UE. La valutazione è integrata da un’analisi economica che dovrebbe tenere conto, fra l’altro, della convergenza nominale e reale all’interno e all’esterno dell’area dell’euro9. Nell’esaminare gli squilibri macroeconomici, la procedura dovrebbe considerare la loro gravità e le loro potenziali conseguenze negative, sul piano economico e finanziario, che accrescono la vulnerabilità dell’economia dell’UE e costituiscono una minaccia per il buon funzionamento dell’UEM10. 2 Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato In linea con la prassi adottata in passato, gli altri fattori di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato sono esaminati nel capitolo 4, in relazione ai singoli criteri di convergenza illustrati nei riquadri da 1 a 4. Per quanto concerne gli elementi della procedura per gli squilibri macroeconomici, nei rapporti precedenti la maggior parte degli indicatori macroeconomici (alcuni basati su definizioni statistiche diverse) è stata considerata nell’ambito di una vasta gamma di ulteriori misure, sia retrospettive che prospettiche, ritenute utili per un esame più approfondito della sostenibilità della convergenza, come sancisce l’articolo 140 del Trattato. Per completezza, il capitolo 4 presenta gli indicatori del quadro di valutazione (in relazione alle soglie di allerta) per il paese in rassegna, in modo da fornire tutte le informazioni disponibili rilevanti al fine di individuare gli squilibri macroeconomici suscettibili di ostacolare il raggiungimento di un elevato grado di convergenza sostenibile, come stabilito dall’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato. In particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE con deroga oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi, difficilmente si potrà ritenere che abbiano conseguito un alto grado di convergenza sostenibile come enunciato nell’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato.

9 Cfr. Regolamento (UE) n. 1176/2011, articolo 4, paragrafo 4. 10 Cfr. Regolamento (UE) n. 1176/2011, considerando 17.

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2.2 COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CON I TRATTATI

2.2.1 INTRODUZIONE

L’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato prevede che, almeno una volta ogni due anni o su

richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE (e la Commissione europea) riferisca al

Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli

obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Questo rapporto,

nel presente caso su richiesta della Lettonia, che è uno Stato membro con deroga, deve

comprendere un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale dello Stato

membro con deroga che effettua la richiesta, incluso lo statuto della sua BCN, e gli

articoli 130 e 131 del Trattato e i pertinenti articoli dello Statuto. L’obbligo di

compatibilità imposto dal Trattato a uno Stato membro con deroga viene anche definito

“convergenza legale”. Nel valutare la convergenza legale, la BCE non si limita a una

valutazione formale della lettera della legislazione nazionale, ma può anche considerare se

l’attuazione delle disposizioni pertinenti è conforme allo spirito del Trattato e dello

Statuto. La BCE è particolarmente preoccupata di eventuali segni di pressione sugli organi

decisionali delle BCN degli Stati membri, che sarebbero contrari allo spirito del Trattato

con riguardo all’indipendenza della banca centrale. La BCE vede altresì la necessità che

gli organi decisionali delle BCN operino in maniera regolare e continuativa. A tale

proposito, le autorità pertinenti degli Stati membri hanno in particolare il dovere di

adottare le misure necessarie per garantire la tempestività della nomina del successore,

quando la carica di membro di un organo decisionale di una BCN divenga vacante11. La

BCE monitorerà da vicino ogni sviluppo prima di effettuare una valutazione definitiva

positiva da cui concludere che la legislazione è compatibile con il Trattato e con lo

Statuto.

11 Pareri CON/2010/37 e CON/2010/91.

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STATO MEMBRO CON DEROGA E CONVERGENZA LEGALE La Lettonia, la cui legislazione nazionale è esaminata nel presente rapporto, ha lo status di

Stato membro con deroga, vale a dire che non ha ancora adottato l’euro. L’articolo 412

dell’Atto sulle condizioni di adesione prevede che: “ciascun nuovo Stato membro

partecipa all’Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato

membro con deroga ai sensi dell’articolo 139 del Trattato”.

La BCE ha esaminato il livello di convergenza legale in Lettonia e anche le misure

legislative che sono state o necessitano di essere adottate da tale paese ai fini del

raggiungimento di tale obiettivo.

L’obiettivo della valutazione della convergenza legale è di facilitare la decisione del

Consiglio se uno Stato membro adempia ai propri “obblighi relativi alla realizzazione

dell’Unione economica e monetaria” (articolo 140, paragrafo 1, del Trattato). Nella sfera

giuridica, queste condizioni attengono in particolare all’indipendenza della banca centrale

e all’integrazione legale delle BCN nell’Eurosistema.

STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE GIURIDICA La valutazione giuridica segue nelle grandi linee lo schema applicato in materia nei

precedenti rapporti della BCE e dell’IME in merito alla convergenza legale13.

La compatibilità della legislazione lettone è considerata alla luce della legislazione

adottata entro il 12 marzo 2013.

12 Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

13 In particolare i rapporti sulla convergenza della BCE del maggio 2012 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del maggio 2010 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del maggio 2008 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia), del maggio 2007 (relativo a Cipro e Malta), del dicembre 2006 (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Svezia), del maggio 2006 (relativo a Lituania e Slovenia), dell’ottobre 2004 (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia), del maggio 2002 (relativo alla Svezia) e dell’aprile 2000 (relativo a Grecia e Svezia) e in quello prodotto dall’IME nel marzo 1998.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 23

2.2.2 PORTATA DELL’ADEGUAMENTO

2.2.2.1 AREE DELL’ADEGUAMENTO Allo scopo di identificare le aree in cui si rende necessario l’adeguamento della

legislazione nazionale, sono esaminate le questioni seguenti:

– compatibilità con le disposizioni relative all’indipendenza delle BCN nel Trattato

(articolo 130) e nello Statuto (articoli 7 e 14.2), nonché con le disposizioni

sull’obbligo di riservatezza (articolo 37 dello Statuto);

– compatibilità con le disposizioni relative al divieto di finanziamento monetario

(articolo 123 del Trattato) e all’accesso privilegiato (articolo 124 del Trattato) e

compatibilità con l’ortografia comune dell’euro richiesto dal diritto dell’UE; e

– integrazione legale delle BCN nell’Eurosistema (in particolare per ciò che

concerne gli articoli 12.1 e 14.3 dello Statuto).

2.2.2.2 “COMPATIBILITÀ” PIUTTOSTO CHE “ARMONIZZAZIONE” L’articolo 131 del Trattato prevede che la legislazione nazionale sia “compatibile” con i

trattati e con lo Statuto; qualunque eventuale incompatibilità deve pertanto essere

eliminata. Né la preminenza del Trattato e dello Statuto sulla legislazione nazionale, né la

natura dell’incompatibilità fanno venir meno tale obbligo.

Il requisito di “compatibilità” cui la legislazione nazionale deve rispondere non significa

che il Trattato richieda l’“armonizzazione” degli statuti delle BCN, né tra di loro né

rispetto allo Statuto. Le peculiarità nazionali possono continuare a esistere nei limiti in cui

esse non intacchino la competenza esclusiva dell’UE in materia monetaria. In effetti,

l’articolo 14.4 dello Statuto consente alle BCN di svolgere funzioni diverse da quelle

specificate nello Statuto, nella misura in cui esse non interferiscono con gli obiettivi e i

compiti del SEBC. L’esistenza di disposizioni negli statuti delle BCN atte ad autorizzare

l’espletamento di tali funzioni supplementari dimostrano chiaramente che le differenze

possono continuare a esistere. Il termine “compatibile” indica, piuttosto, che la

legislazione nazionale e gli statuti delle BCN devono essere adeguati in modo da

eliminare le incoerenze con i trattati e con lo Statuto e da assicurare il necessario grado di

integrazione delle BCN nel SEBC. In particolare, dovrebbe essere adeguata qualsiasi

norma contraria all’indipendenza di una BCN, secondo la definizione data nel Trattato, e

al suo ruolo di parte integrante del SEBC. Per conseguire tale obiettivo, pertanto, non è

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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sufficiente fare affidamento semplicemente sul principio della preminenza del diritto

dell’UE sulla legislazione nazionale.

L’obbligo contenuto nell’articolo 131 del Trattato ha solo ad oggetto l’incompatibilità con

i trattati e lo Statuto. Tuttavia, la normativa nazionale incompatibile con la legislazione

secondaria dell’UE dovrebbe essere a essa allineata. La supremazia del diritto dell’UE non

incide sull’esigenza di adeguare la legislazione nazionale. Tale obbligo di carattere

generale deriva non solo dall’articolo 131 del Trattato ma anche dalla giurisprudenza della

Corte di giustizia dell’Unione europea.14

I trattati e lo Statuto non prescrivono le modalità di adeguamento della legislazione

nazionale. Tale obiettivo può essere conseguito facendo riferimento alle norme dei trattati

e dello Statuto, tramite l’incorporazione di tali disposizioni indicandone l’origine, o

tramite la cancellazione dell’incompatibilità ovvero mediante una combinazione di tali

metodi.

Inoltre, in funzione strumentale al conseguimento e al mantenimento della compatibilità

fra la legislazione nazionale e i trattati e lo Statuto, la BCE deve essere consultata dalle

istituzioni dell’UE e dagli Stati membri su progetti di disposizioni legislative che ricadono

nel suo ambito di competenza, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282,

paragrafo 5, del Trattato, nonché dell’articolo 4 dello Statuto. La Decisione 98/415/CE del

Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da

parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative15 richiede

espressamente che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie ad assicurare il

rispetto di tale obbligo.

2.2.3 INDIPENDENZA DELLE BCN

Per quanto concerne l’indipendenza della banca centrale e l’obbligo di riservatezza, la

legislazione nazionale degli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 o nel 2007 ha

dovuto essere adeguata in modo tale da renderla conforme alle disposizioni pertinenti del

Trattato e dello Statuto, ed essere in vigore rispettivamente il 1° maggio 2004 e il

14 Cfr., inter alia, la causa 167/73 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica

francese. Racc. 1974, pag. 359 (“Code du Travail Maritime”). 15 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 25

1° gennaio 2007. La Svezia era tenuta a effettuare i necessari adeguamenti e a fare in

modo che questi fossero in vigore entro la data di istituzione del SEBC, vale a dire il

1° giugno 1998.

INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE Nel 1995 l’IME aveva predisposto un elenco dei diversi aspetti che compongono il

concetto di indipendenza della banca centrale (descritti successivamente in dettaglio nel

suo Rapporto sulla convergenza del 1998), che avevano costituito la base per la

valutazione della legislazione nazionale degli Stati membri in quel momento, in

particolare degli statuti delle BCN. Il concetto di indipendenza della banca centrale

include vari tipi di indipendenza che devono essere valutati separatamente, vale a dire:

indipendenza funzionale, istituzionale, personale e finanziaria. Negli ultimi anni, nei

pareri adottati dalla BCE si è effettuato un ulteriore perfezionamento dell’analisi di tali

aspetti dell’indipendenza della banca centrale. Gli aspetti considerati costituiscono la base

per la valutazione del livello di convergenza della legislazione nazionale degli Stati

membri con deroga rispetto ai trattati e allo Statuto.

INDIPENDENZA FUNZIONALE L’indipendenza della banca centrale non è fine a se stessa, ma è strumentale al

conseguimento di un obiettivo esplicito e preminente su ogni altro. L’indipendenza

funzionale richiede che l’obiettivo primario di ogni BCN sia fissato in maniera chiara e

certa dal punto di vista giuridico e sia pienamente in linea con l’obiettivo primario della

stabilità dei prezzi stabilito dal Trattato. Essa è raggiungibile mettendo a disposizione

delle BCN i mezzi e gli strumenti necessari per il perseguimento di tale obiettivo,

indipendentemente da ogni altra autorità. Il requisito dell’indipendenza della banca

centrale sancito dal Trattato rispecchia l’opinione generale secondo cui l’obiettivo

primario della stabilità dei prezzi è garantito al meglio da un’istituzione pienamente

indipendente e il cui mandato è definito in maniera precisa. L’indipendenza della banca

centrale è pienamente compatibile con la responsabilità delle BCN per le proprie

decisioni, aspetto rilevante per rafforzare la fiducia nello status di indipendenza

dell’istituzione stessa. Ciò comporta il rispetto di criteri di trasparenza e il dialogo con i

terzi.

Con riferimento all’orizzonte temporale, il Trattato non si è espresso chiaramente in

merito a quando le BCN degli Stati membri con deroga debbano conformarsi all’obiettivo

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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primario della stabilità dei prezzi previsto nell’articolo 127, paragrafo 1, e

nell’articolo 282, paragrafo 2, del Trattato e nell’articolo 2 dello Statuto. Per gli Stati

membri che hanno aderito all’UE dopo la data di introduzione dell’euro, era in dubbio se

tale obbligo dovesse decorrere dalla data di adesione o dalla data dell’adozione dell’euro

da parte loro. In effetti, mentre l’articolo 127, paragrafo 1, del Trattato non ha effetto

riguardo agli Stati membri con deroga (si veda l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del

Trattato), a essi si applica l’articolo 2 dello Statuto (si veda l’articolo 42.1 dello Statuto).

La BCE è dell’avviso che l’obbligo del mantenimento della stabilità dei prezzi come

obiettivo primario delle BCN decorra dal 1° giugno 1998 nel caso della Svezia e dal

1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2007 per gli Stati membri che hanno aderito all’UE in

tali date. Ciò sulla base del fatto che uno dei principi guida dell’UE, vale a dire la stabilità

dei prezzi (articolo 119 del Trattato), si applica anche nei confronti degli Stati membri con

deroga. Inoltre, è in ottemperanza alle finalità del Trattato che tutti gli Stati membri

devono adoperarsi per conseguire una convergenza macroeconomica, anche in materia di

stabilità dei prezzi, che rappresenta la ragione per la quale vengono preparati regolarmente

i rapporti della BCE e della Commissione europea. Tale conclusione trova anche

fondamento sulla ratio sottostante l’indipendenza della banca centrale, che è giustificata

solo se viene data preminenza all’obiettivo generale della stabilità dei prezzi.

La valutazione del paese contenuta in questo rapporto è effettuata sulla base di tali

conclusioni con riguardo ai termini relativi all’obbligo delle BCN degli Stati membri con

deroga di avere come proprio obiettivo principale il mantenimento della stabilità dei

prezzi.

INDIPENDENZA ISTITUZIONALE Il principio dell’indipendenza istituzionale è espressamente menzionato all’articolo 130

del Trattato e all’articolo 7 dello Statuto. Sulla base di tali articoli è fatto divieto alle BCN

e ai membri dei rispettivi organi decisionali di sollecitare o accettare istruzioni dalle

istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’UE, dai governi degli Stati membri o da

qualsiasi altro organismo. Tali disposizioni vietano inoltre alle istituzioni, agli organi e

agli organismi dell’UE, nonché ai governi degli Stati membri di cercare di influenzare i

membri degli organi decisionali delle BCN, le cui decisioni possono avere un impatto

sull’assolvimento dei compiti delle BCN svolti nell’ambito del SEBC. Qualora la

legislazione nazionale rispecchi l’articolo 130 del Trattato e l’articolo 7 dello Statuto, essa

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Giugno 2013 27

dovrebbe al contempo rifletterne i divieti e non restringere la portata applicativa degli

stessi16.

Indipendentemente dalla forma giuridica assunta dalla BCN, sia essa un ente statale, un

organismo di diritto pubblico o sia semplicemente costituita in forma societaria, vi è il

rischio che i proprietari, in virtù dei diritti derivanti da tale posizione, possano

influenzarne gli organi decisionali in ordine ai compiti svolti nell’ambito del SEBC. Tale

influenza, sia essa esercitata tramite i diritti degli azionisti o in altro modo, potrebbe

incidere negativamente sull’indipendenza di una BCN e deve pertanto essere limitata dalla

legislazione.

Divieto di impartire istruzioni I diritti dei terzi di dare istruzioni alle BCN, ai loro organi decisionali o ai loro membri

sono incompatibili con il Trattato e con lo Statuto, laddove riguardino compiti propri del

SEBC.

Qualunque coinvolgimento di una BCN nell’attuazione di misure di rafforzamento della

stabilità finanziaria deve avvenire nell’osservanza del Trattato, vale a dire che le BCN

devono svolgere le proprie funzioni in maniera pienamente compatibile con la propria

indipendenza istituzionale e finanziaria in modo tale da salvaguardare l’accurato

svolgimento dei propri compiti ai sensi del Trattato e dello Statuto17. Nei limiti in cui la

legislazione nazionale preveda un ruolo per la BCN che vada oltre le funzioni consultive e

richieda che essa assuma compiti aggiuntivi, si deve assicurare che tali funzioni non

incidano sulla capacità della BCN di svolgere i propri compiti connessi al SEBC dal punto

di vista operativo e finanziario18. Inoltre, ai fini dell’inclusione di rappresentanti della

BCN in organi decisionali collegiali o altra autorità, dovrebbe essere dato debito conto alle

garanzie della indipendenza personale dei membri degli organi decisionali della BCN19.

Divieto di approvare, sospendere, annullare o differire decisioni I diritti di terzi di approvare, sospendere, annullare o differire decisioni di una BCN sono

incompatibili con il Trattato e con lo Statuto, laddove riguardino compiti propri del SEBC.

16 Parere CON/2011/104. 17 Parere CON/2010/31. 18 Parere CON/2009/93. 19 Parere CON/2010/94.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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Divieto di sindacare decisioni delle BCN per motivi di legittimità Il diritto degli organi diversi da tribunali indipendenti di sindacare per motivi di legittimità

decisioni relative alle funzioni assolte nell’ambito del SEBC è incompatibile con il

Trattato e con lo Statuto, in quanto l’espletamento di tali funzioni non può essere posto in

discussione a livello politico. Il diritto del governatore di una BCN di sospendere, per

motivi di legittimità, l’attuazione delle deliberazioni assunte dal SEBC o dagli organi

decisionali di una BCN sottoponendole di seguito a una decisione finale da parte delle

autorità politiche equivarrebbe a chiedere istruzioni a soggetti terzi.

Divieto di prendere parte alle riunioni degli organi decisionali di una BCN con diritto di voto La partecipazione alle riunioni degli organi decisionali di una BCN di rappresentanti di

soggetti terzi con diritto di voto su materie concernenti l’assolvimento da parte delle BCN

dei compiti del SEBC è incompatibile con il Trattato e lo Statuto, anche se tale voto non è

decisivo.

Divieto di consultazione preventiva per le decisioni di una BCN Un obbligo statutario che imponga espressamente a una BCN di consultare

preventivamente soggetti terzi fornisce a questi ultimi un meccanismo formale per influire

sulle decisioni finali, risultando quindi incompatibile con il Trattato e con lo Statuto.

Tuttavia, anche se basato sull’obbligo statutario di fornire informazioni e scambiare

opinioni, il dialogo fra una BCN e i soggetti terzi è compatibile con l’indipendenza della

banca centrale, purché:

– ciò non interferisca con l’indipendenza dei membri degli organi decisionali delle

BCN;

– lo status particolare dei governatori nel loro ruolo di membri degli organi

decisionali della BCE sia pienamente rispettato; e

– siano osservati gli obblighi di riservatezza derivanti dallo Statuto.

Esercizio di funzioni proprie dei membri degli organi decisionali delle BCN Le disposizioni statutarie concernenti l’adempimento da parte di terzi (ad esempio i

governi) di funzioni di pertinenza dei membri degli organi decisionali delle BCN (ad

esempio in relazione ai conti finanziari) devono essere integrate da opportune clausole di

salvaguardia, affinché tale potere non leda la capacità del singolo membro della BCN di

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BCE Rapporto sulla convergenza

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adottare in maniera indipendente decisioni riguardanti i compiti del SEBC (ovvero di

attuare decisioni adottate nell’ambito del SEBC). Si raccomanda quindi di includere negli

statuti delle BCN un’espressa disposizione in questo senso.

INDIPENDENZA PERSONALE La disposizione dello Statuto relativa alla garanzia di permanenza in carica dei membri

degli organi decisionali della BCN rafforza ulteriormente l’indipendenza di quest’ultima. I

governatori delle BCN sono membri del Consiglio generale della BCE e saranno membri

del Consiglio direttivo a seguito dell’adozione dell’euro da parte dei rispettivi Stati

membri. L’articolo 14.2 dello Statuto stabilisce che gli statuti delle BCN debbano

prevedere, in particolare, un termine minimo di cinque anni di permanenza in carica per i

governatori. Tale disposizione fornisce altresì una tutela contro la revoca arbitraria del

governatore, sancendo che questi può essere sollevato dall’incarico solo qualora non

soddisfi più le condizioni necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni o qualora si

sia reso colpevole di gravi mancanze, fatta salva la possibilità di adire la Corte di giustizia

dell’Unione europea. Gli statuti delle BCN devono essere conformi a tale disposizione,

come illustrato nel seguito.

L’articolo 130 del Trattato vieta ai governi nazionali e a ogni altro organo di influenzare i

membri degli organi decisionali delle BCN nell’assolvimento dei loro compiti. In

particolare, gli Stati membri non possono tentare di influenzare i membri degli organi

decisionali di una BCN apportando modifiche alla legislazione nazionale che incidano

sulla loro remunerazione, e che, in via di principio, dovrebbero applicarsi solo alle nomine

future20.

Termine minimo di permanenza in carica dei governatori Conformemente all’articolo 14.2 dello Statuto, gli statuti delle BCN devono prevedere per

il governatore un termine minimo di permanenza in carica pari a cinque anni. Ciò non

preclude che la durata del mandato possa essere più lunga; nel caso in cui fosse a tempo

indeterminato, non sarebbe necessario un adeguamento dello statuto se i motivi in base ai

quali un governatore può essere sollevato dall’incarico sono in linea con quelli previsti

dall’articolo 14.2 dello Statuto. La legislazione nazionale che impone un’età di

pensionamento obbligatoria dovrebbe assicurare che l’età di pensionamento non

20 Cfr. ad esempio i pareri CON/2010/56, CON/2010/80, CON/2011/104 e CON/2011/106.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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interrompa il termine minimo di permanenza in carica previsto dall’articolo 14.2 dello

Statuto, il quale prevale su ogni età di pensionamento obbligatoria, se applicabile a un

governatore21. Qualora gli statuti delle BCN fossero modificati, la legge di modifica

dovrebbe garantire la continuità del mandato del governatore e degli altri membri degli

organi decisionali che sono coinvolti nell’espletamento delle funzioni del SEBC.

Condizioni per la revoca dall’incarico dei governatori Gli statuti delle BCN devono assicurare che un governatore non possa essere sollevato

dall’incarico per motivi diversi da quelli previsti dall’articolo 14.2 dello Statuto. La

finalità di tale prescrizione è evitare che le autorità coinvolte nella nomina del

governatore, in particolare il governo o il parlamento, esercitino in modo discrezionale il

loro potere di revoca. Gli statuti delle BCN dovrebbero contenere motivi di revoca

compatibili con quelli indicati nell’articolo 14.2 dello Statuto, ovvero omettere ogni loro

menzione (dal momento che l’articolo suddetto è direttamente applicabile). Una volta

eletti o nominati, i governatori non possono essere revocati a condizioni diverse da quelle

menzionate all’articolo 14.2 dello Statuto, anche se i governatori non erano ancora entrati

in servizio.

Garanzie di permanenza in carica e ragioni per la revoca dei membri degli organi decisionali delle BCN, diversi dai governatori, coinvolti nell’espletamento di funzioni proprie del SEBC Il principio dell’indipendenza personale sarebbe compromesso se le regole relative alla

stabilità del mandato o le ragioni per la revoca dei governatori non si applicassero anche

agli altri membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell’espletamento delle

funzioni proprie del SEBC22. Diverse disposizioni del Trattato e dello Statuto richiedono

che il mandato abbia un grado di stabilità comparabile. L’articolo 14.2 dello Statuto non

limita la garanzia di permanenza in carica ai soli governatori, mentre negli articoli 130 del

Trattato e 7 dello Statuto non si fa menzione specifica dei governatori ma si fa riferimento

ai “membri degli organi decisionali” delle BCN. Ciò vale in particolare ove un

governatore sia “primus inter pares” rispetto ai colleghi con pari diritto di voto oppure ove

tali altri membri siano coinvolti nell’espletamento delle funzioni del SEBC.

21 Cfr. il paragrafo 7 del Parere CON/2012/89. 22 Cfr. il paragrafo 8 del Parere CON/2004/35, il paragrafo 8 del Parere CON/2005/26, il

paragrafo 3.3 del Parere CON/2006/44, il paragrafo 2.6 del Parere CON/2006/32 e i paragrafi 2.3 e 2.4 del Parere CON/2007/6.

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BCE Rapporto sulla convergenza

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Controllo giurisdizionale I membri degli organi decisionali delle BCN devono avere il diritto di sottoporre la

decisione di revoca a un tribunale indipendente, al fine di limitare il potere discrezionale

delle autorità politiche nella valutazione dei motivi di revoca dell’incarico.

L’articolo 14.2 dello Statuto stabilisce che i governatori delle BCN che siano stati

sollevati dall’incarico possono portare la relativa decisione dinanzi alla Corte di giustizia

dell’Unione europea. La legislazione nazionale dovrebbe rimandare allo Statuto, ovvero

omettere ogni riferimento al diritto di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea

(posto che l’articolo 14.2 dello Statuto è direttamente applicabile).

La legislazione nazionale deve altresì prevedere il diritto di sottoporre alla verifica dei

tribunali nazionali le decisioni di revocare i membri degli organi decisionali della BCN

coinvolti nell’assolvimento dei compiti propri del SEBC. Tale diritto può costituire o una

regola di diritto generale ovvero assumere la forma di una disposizione specifica. Anche

qualora si potesse affermare che i principi generali di diritto già contengono il diritto al

controllo giurisdizionale, per esigenze di certezza del diritto potrebbe essere opportuno

prevederlo specificamente.

Tutele contro ipotesi di conflitto di interesse L’indipendenza personale comporta anche l’esigenza di assicurare che non sorgano

conflitti di interessi tra i compiti dei membri degli organi decisionali delle BCN in

relazione alle rispettive BCN (nonché quelli dei governatori in relazione alla BCE) e le

eventuali altre funzioni che tali membri coinvolti nell’espletamento dei compiti del SEBC

sono chiamati a svolgere e che potrebbero comprometterne l’indipendenza personale. In

linea di principio, l’appartenenza a un organo decisionale coinvolto nell’espletamento di

funzioni proprie del SEBC è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni che potrebbero

creare un conflitto di interessi. In particolare, i membri di tali organi non possono ricoprire

una carica o avere interessi che potrebbero influenzare le attività da essi svolte, mediante

cariche nel ramo esecutivo o legislativo dello Stato, o in altre amministrazioni pubbliche a

livello regionale o locale, o ancora tramite cariche in imprese private. Particolare cura

andrebbe inoltre rivolta alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse da parte di

membri degli organi decisionali con funzioni non esecutive.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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INDIPENDENZA FINANZIARIA Anche se la BCN è pienamente indipendente sul piano funzionale, istituzionale e

personale (ossia il suo statuto contiene garanzie in questo senso), la sua indipendenza

complessiva potrebbe essere messa a repentaglio se essa non potesse reperire

autonomamente le risorse finanziarie sufficienti a espletare il proprio mandato (ossia ad

assolvere i compiti relativi al SEBC cui è tenuta in virtù del Trattato e dello Statuto).

Gli Stati membri non possono mettere le rispettive BCN nella posizione di disporre di

risorse finanziarie insufficienti per espletare i compiti connessi al SEBC o, a seconda del

caso, all’Eurosistema. Si noti che gli articoli 28.1 e 30.4 dello Statuto prevedono la

possibilità che la BCE richieda alle BCN di contribuire ulteriormente al capitale della

BCE e di effettuare ulteriori trasferimenti di riserve in valuta23. Inoltre, l’articolo 33.2

dello Statuto dispone24 che, qualora la BCE subisca una perdita che non possa essere

interamente coperta dal fondo di riserva generale, il Consiglio direttivo della BCE può

decidere di ricorrere per la copertura al reddito monetario dell’esercizio finanziario

pertinente, in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le BCN. Secondo il

principio dell’indipendenza finanziaria, il rispetto di tali disposizioni richiede che la

capacità di una BCN di adempiere alle proprie funzioni non sia pregiudicata.

Tale principio prevede inoltre che una BCN abbia i mezzi sufficienti ad assolvere non solo

i compiti connessi al SEBC, ma anche quelli previsti nel proprio ambito nazionale (ad

esempio il finanziamento della propria gestione e delle proprie operazioni).

Per tutte le ragioni suesposte, l’indipendenza finanziaria implica altresì che una BCN sia

sempre sufficientemente capitalizzata. In particolare, si dovrebbero evitare situazioni in

cui il capitale netto di una BCN sia, per un periodo di tempo prolungato, al di sotto del

proprio livello di capitale sociale o sia addirittura negativo, incluso laddove le perdite

rispetto al livello di capitale e le riserve siano soggette a riporto. Una tale situazione

potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità della BCN di adempiere ai propri

compiti connessi al SEBC nonché a quelli in ambito nazionale. Inoltre, una tale situazione

potrebbe incidere sulla credibilità della politica monetaria dell’Eurosistema. Pertanto,

l’eventualità che il capitale netto di una BCN sia inferiore al proprio capitale sociale, o sia

23 L’articolo 30,4 dello Statuto si applica solo all’interno dell’Eurosistema. 24 L’articolo 33.2 dello Statuto si applica solo all’interno dell’Eurosistema.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 33

addirittura negativo, richiederebbe che il rispettivo Stato membro metta a disposizione

della BCN una quantità di capitale appropriata almeno fino al livello del capitale sociale

entro un periodo di tempo ragionevole, in modo da rispettare il principio

dell’indipendenza finanziaria. Per quanto riguarda la BCE, l’importanza di tale questione

è stata già riconosciuta dal Consiglio mediante l’adozione del Regolamento (CE)

n. 1009/2000 del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativo agli aumenti di capitale della

Banca centrale europea25. Esso mette il Consiglio direttivo della BCE in grado di decidere

un aumento effettivo in una fase futura al fine di mantenere l’adeguatezza della base di

capitale necessaria per sostenere le operazioni della BCE26; le BCN dovrebbero essere

finanziariamente capaci di rispondere a una tale decisione della BCE.

Nel valutare l’indipendenza finanziaria è necessario considerare se un soggetto terzo abbia

modo di esercitare un’influenza diretta o indiretta non solo sulle funzioni della BCN, ma

anche sulla sua capacità ad assolvere il proprio mandato, intesa sia come capacità

operativa, in termini di risorse umane, che finanziaria, in termini di adeguati mezzi

economici. Gli aspetti dell’indipendenza finanziaria di cui sotto sono particolarmente

pertinenti a questo riguardo, e alcuni di essi sono stati perfezionati solo di recente27. Essi

costituiscono le caratteristiche dell’indipendenza finanziaria nelle quali le BCN sono più

vulnerabili all’influenza esterna.

Determinazione del bilancio La facoltà di un soggetto terzo di determinare o di influire sul bilancio preventivo di una

BCN è incompatibile con il principio di indipendenza finanziaria, a meno che non vi sia

una disposizione legislativa che stabilisca che tale facoltà non pregiudica i mezzi

finanziari necessari alla BCN per svolgere i compiti del SEBC.

25 GU L 115 del 16.5.2000, pag. 1. 26 Decisione BCE/2010/26, del 13 dicembre 2010, relativa all’aumento di capitale della BCE

(GU L 11 del 15.1.2011, pag. 53). 27 I pareri della BCE in proposito più istruttivi in questo settore sono: CON/2002/16,

CON/2003/22, CON/2003/27, CON/2004/1, CON/2006/38, CON/2006/47, CON/2007/8, CON/2008/13, CON/2008/68 e CON/2009/32.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

34

Principi contabili I conti devono essere redatti conformemente ai principi contabili generali o in base a

criteri specifici individuati dagli organi decisionali delle BCN. Qualora, invece, tali

principi siano fissati da soggetti terzi, allora essi dovrebbero quantomeno tenere in

considerazione le proposte degli organi decisionali delle BCN.

I conti annuali dovrebbero essere adottati dagli organi decisionali delle BCN, assistiti da

esperti contabili indipendenti, e possono essere sottoposti all’approvazione ex post di

soggetti terzi (ad esempio il governo o il parlamento). Gli organi decisionali della BCN

dovrebbero essere in grado di decidere i criteri di calcolo degli utili in maniera

indipendente e professionale.

Qualora le operazioni di una BCN siano sottoposte al controllo dell’ente statale di

revisione o di un organo analogo preposto alla verifica dell’impiego delle finanze

pubbliche, la portata di tale verifica dovrebbe essere chiaramente definita dall’assetto

giuridico, non dovrebbe essere di pregiudizio all’attività svolta dai revisori esterni

indipendenti della BCN28 e inoltre, in linea col principio di indipendenza istituzionale,

dovrebbe ottemperare al divieto di impartire istruzioni a una BCN e ai suoi organi

decisionali e non dovrebbe interferire con le funzioni della BCN connesse alla

partecipazione al SEBC29. La revisione statale è effettuata su base non politica,

indipendente e puramente professionale.

Distribuzione degli utili, capitale della BCN e accantonamenti Per quanto attiene alla distribuzione degli utili, lo statuto della BCN può stabilire le

relative modalità. In mancanza di disposizioni a riguardo, le decisioni relative alla

distribuzione degli utili dovrebbero essere assunte dagli organi decisionali della BCN in

base alle regole correnti in materia e non dovrebbero essere soggette alla discrezionalità di

soggetti terzi, a meno che non vi sia una clausola di salvaguardia espressa che garantisca

che ciò non pregiudica i mezzi finanziari necessari a espletare le funzioni della BCN

relativi al SEBC, così come le sue funzioni nazionali.

28 Per le attività dei revisori esterni indipendenti delle BCN cfr. l’articolo 27.1 dello Statuto. 29 Pareri CON/2011/9 e CON/2011/53.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 35

I profitti possono essere distribuiti al bilancio dello Stato solo dopo che le eventuali

perdite accumulate dagli esercizi precedenti siano state coperte30 e siano stati costituiti gli

accantonamenti finanziari ritenuti necessari a salvaguardare il valore reale del capitale e le

attività della BCN. Provvedimenti legislativi ad hoc e provvisori che contengano istruzioni

alle BCN in relazione alla distribuzione dei rispettivi profitti non sono ammissibili31.

Similarmente, anche una tassa sulle plusvalenze non realizzate comporterebbe un

pregiudizio all’indipendenza finanziaria32.

Uno Stato membro non può imporre riduzioni di capitale alla BCN senza il previo

consenso dei suoi organi decisionali, che deve essere diretto a garantire che vengano

preservate le risorse finanziarie necessarie ad espletare il proprio mandato in qualità di

membro del SEBC, conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato e dello

Statuto. Per la stessa ragione, qualunque modifica alle norme sulla distribuzione dei

profitti di una BCN dovrebbe essere avviata e decisa in cooperazione con la BCN, che è

posta nella migliore condizione possibile per valutare il livello richiesto del proprio

capitale di riserva33. Per quanto riguarda gli accantonamenti finanziari o le riserve, le BCN

devono essere libere di costituire autonomamente accantonamenti finanziari per

salvaguardare il valore reale del proprio capitale e attività. Gli Stati membri non possono

ostacolare le BCN nella costituzione del loro capitale di riserva al livello necessario a un

membro del SEBC per l’adempimento dei propri compiti34.

Responsabilità finanziaria delle autorità di vigilanza Nella maggior parte degli Stati membri l’autorità preposta alla vigilanza finanziaria è stata

istituita in seno alla BCN. Ciò non crea alcun problema se tale autorità è sottoposta al

processo decisionale della BCN. Tuttavia, se la legge stabilisce che essa operi attraverso

un processo decisionale distinto, è importante assicurare che le sue deliberazioni non

mettano a repentaglio le finanze della BCN nel suo complesso. In questi casi la

legislazione nazionale dovrebbe attribuire alla BCN la facoltà di esaminare in ultima

istanza le decisioni dell’autorità di vigilanza suscettibili di incidere sulla propria

indipendenza, in particolare sul piano finanziario.

30 Parere CON/2009/85. 31 Parere CON/2009/26. 32 Pareri CON/2009/63 e CON/2009/59. 33 Pareri CON/2009/83 e CON/2009/53. 34 Parere CON/2009/26.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

36

Autonomia in materia di personale Gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una BCN di assumere e

mantenere il personale qualificato necessario alla BCN per svolgere in maniera autonoma

le funzioni a essa conferite dal Trattato e dallo Statuto. Inoltre, una BCN non può essere

posta nella condizione di avere un controllo limitato o nullo sul proprio personale o di

venire influenzata dal governo di uno Stato membro rispetto alla propria politica in

materia di personale35. Ogni modifica alle disposizioni legislative in merito alla

remunerazione dei membri degli organismi decisionali di una BCN e dei suoi impiegati

dovrebbe essere decisa in stretta ed efficace cooperazione con la BCN, tenendo debito

conto del suo parere, al fine di assicurare in modo continuativo la capacità della BCN di

espletare le sue funzioni in maniera indipendente36. L’autonomia in materia di personale si

estende alle questioni relative alle pensioni del personale.

Proprietà e diritti proprietari I diritti dei terzi di intervenire o emettere istruzioni nei confronti di una BCN in relazione

alla proprietà detenuta da una BCN sono incompatibili con il principio dell’indipendenza

finanziaria.

2.2.4 RISERVATEZZA

L’obbligo del segreto professionale cui è tenuto il personale della BCE e delle BCN

sancito dall’articolo 37 dello Statuto potrebbe dare luogo a disposizioni analoghe negli

statuti delle BCN o nelle legislazioni degli Stati membri. La preminenza del diritto

dell’UE e delle normative adottate nel suo ambito implica altresì che le leggi nazionali

relative all’accesso a documenti da parte di terzi non può condurre a violazioni del regime

di riservatezza del SEBC. L’accesso da parte di un ufficio di revisione statale o di un

organismo simile a informazioni e documenti di una BCN deve essere limitato e deve aver

luogo senza pregiudicare il regime di riservatezza del SEBC a cui sono soggetti i membri

degli organi decisionali e il personale delle BCN. Le BCN devono assicurare che tali

soggetti proteggano la riservatezza delle informazioni e dei documenti divulgati a un

livello corrispondente a quello proprio delle BCN.

35 Pareri CON/2008/9, CON/2008/10 e CON/2012/89. 36 I pareri più importanti della BCE in proposito sono CON/2010/42, CON/2010/51,

CON/2010/56, CON/2010/69, CON/2010/80, CON/2011/104, CON/2011/106, CON/2012/6 e CON/2012/86.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 37

2.2.5 DIVIETO DI FINANZIAMENTO MONETARIO E ACCESSO PRIVILEGIATO

Con riguardo al divieto di finanziamento monetario e di accesso privilegiato, la

legislazione nazionale degli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 o nel 2007 ha

dovuto essere adeguata in modo tale da renderla conforme alle disposizioni pertinenti del

Trattato e dello Statuto e ha dovuto essere in vigore rispettivamente il 1° maggio 2004 e il

1° gennaio 2007. La Svezia era tenuta ad effettuare i necessari adeguamenti entro il

1° gennaio 1995.

2.2.5.1 DIVIETO DI FINANZIAMENTO MONETARIO Il divieto di finanziamento monetario è stabilito nell’articolo 123, paragrafo 1, del

Trattato, che proibisce la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di

facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle BCN degli Stati membri a

istituzioni, organi o organismi dell’UE, alle amministrazioni statali, agli enti regionali,

locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche

degli Stati membri; così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte

della BCE o delle BCN. Il Trattato contiene un’esenzione a tale divieto; esso non si

applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da

parte delle banche centrali, devono ricevere lo stesso trattamento degli enti creditizi privati

(articolo 123, paragrafo 2, del Trattato). Inoltre, la BCE e le BCN possono operare come

agenti finanziari per gli organismi di cui sopra (articolo 21.2 dello Statuto). Il preciso

campo di applicazione del divieto di finanziamento monetario è chiarito ulteriormente dal

Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le

definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati agli articoli 104 e 104 B,

paragrafo 1, del Trattato37, il quale chiarisce il fatto che il divieto include qualunque

finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi.

Il divieto di finanziamento monetario è fondamentale per assicurare che il raggiungimento

dell’obiettivo primario della politica monetaria (cioè il mantenimento della stabilità dei

prezzi) non sia ostacolato. Inoltre, il finanziamento del settore pubblico da parte delle

banche centrali attenua gli incentivi per una disciplina di politica fiscale. Tale divieto deve

pertanto essere interpretato estensivamente in modo da assicurare una sua rigorosa

37 GU L 332, 31.12.1993, pag. 1. Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del Trattato che istituisce

la Comunità europea sono ora gli articoli 123 e 125, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

38

applicazione ed è soggetto solo ad alcune esenzioni limitate contenute nell’articolo 123,

paragrafo 2, del Trattato e nel Regolamento (CE) n. 3603/93. Così, se anche

l’articolo 123, paragrafo 1, fa riferimento specificamente alla “facilitazione creditizia”,

vale a dire prevedendo l’obbligo di ripagare i fondi, il divieto può essere applicato a

maggior ragione ad altre forme di finanziamento, vale a dire senza tale obbligo di

rimborso.

La BCE ha sviluppato la propria posizione generale sulla compatibilità della legislazione

nazionale con il divieto in questione principalmente nel contesto dei pareri resi agli Stati

membri su progetti di disposizioni legislative, ex articolo 127, paragrafo 4, e articolo 282,

paragrafo 5, del Trattato38.

LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RECEPIMENTO DEL DIVIETO DEL FINANZIAMENTO MONETARIO In linea generale, non è necessario recepire nella legislazione nazionale l’articolo 123 del

Trattato, integrato dal Regolamento (CE) n. 3603/93, in quanto entrambi direttamente

applicabili. Qualora, tuttavia, le disposizioni legislative nazionali rispecchiassero tali

disposizioni dell’UE direttamente applicabili, esse non potrebbero restringere la portata

applicativa del divieto di finanziamento monetario o estendere le esenzioni a disposizione

ai sensi del diritto dell’UE. Ad esempio, la legislazione nazionale che prevedesse il

finanziamento da parte della BCN di impegni finanziari di uno Stato membro nei

confronti di istituzioni internazionali finanziarie (diverse dall’FMI, come previsto nel

Regolamento (CE) n° 3603/93) o di paesi terzi sarebbe incompatibile con il divieto di

finanziamento monetario.

FINANZIAMENTO DEL SETTORE PUBBLICO O DI IMPEGNI ASSUNTI DAL SETTORE PUBBLICO NEI CONFRONTI DI TERZI La legislazione nazionale non può richiedere a una BCN di finanziare lo svolgimento di

funzioni da parte di organismi del settore pubblico o gli impegni assunti dal settore

pubblico nei confronti dei terzi. Ad esempio, una legge nazionale che autorizzasse o

richiedesse a una BCN di finanziare organi giudiziari o quasi giudiziari, indipendenti

rispetto alla BCN e che operano quale estensione dello Stato, sarebbe incompatibile con il

divieto di finanziamento monetario. Il coinvolgimento della BCN non dovrebbe andare

38 Cfr. il Rapporto sulla convergenza del 2008, pagina 23, nota 13, che contiene una lista di pareri

istruttivi IME/BCE in tale campo adottati tra maggio 1995 e marzo 2008. Altri pareri istruttivi della BCE in questo ambito sono: CON/2008/46, CON/2008/80, CON/2009/59 e CON/2010/4.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 39

oltre la prestazione di consulenza in merito al finanziamento del settore pubblico o a

impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi39. Inoltre, in linea con il divieto

di finanziamento monetario, una BCN non può finanziare alcun fondo di risoluzione o

sistema di garanzia dei depositi40. Nessun finanziamento temporaneo può essere concesso

da una BCN per consentire a uno Stato membro di onorare i propri obblighi in relazione

alle garanzie statali sulle passività delle banche41. Tuttavia, la messa a disposizione di

risorse da parte di una BCN a un’autorità di vigilanza non dà luogo a preoccupazioni

connesse al finanziamento monetario, nei limiti in cui la BCN finanzi l’adempimento di

compiti di vigilanza finanziaria legittimi ai sensi del diritto nazionale come parte del

proprio mandato, o fintanto che la BCN possa contribuire al processo decisionale delle

autorità di vigilanza e possa influenzarlo42. Ancora, la distribuzione dei profitti della

banca centrale che non sono stati ancora realizzati, contabilizzati e sottoposti a revisione

non è compatibile col divieto di finanziamento monetario. Per rispettare il divieto di

finanziamento monetario, l’importo distribuito al bilancio dello Stato ai sensi delle norme

sulla distribuzione dei profitti applicabili non può essere pagato, neppure parzialmente, a

valere sul capitale di riserva della BCN. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei profitti

non dovrebbero incidere sul capitale di riserva della BCN. Inoltre, quando le attività di

una BCN sono trasferite allo Stato, devono essere remunerate al valore di mercato e il

trasferimento deve avere luogo allo stesso momento della remunerazione43.

Allo stesso modo, non è permesso l’intervento nell’adempimento degli altri compiti

dell’Eurosistema, come la gestione delle riserve in valuta estera, mediante l’introduzione

di una tassazione sulle plusvalenze teoriche e non realizzate44.

ASSUNZIONE DELLE PASSIVITÀ DEL SETTORE PUBBLICO La legislazione nazionale che richiedesse a una BCN di assumere le passività di un organo

pubblico precedentemente indipendente come risultato di una riorganizzazione nazionale

di taluni compiti e doveri (ad esempio, nel contesto del trasferimento alla BCN di taluni

compiti di vigilanza precedentemente propri dello Stato o di autorità od organi pubblici

indipendenti), senza isolare la BCN dagli obblighi di natura finanziaria risultanti dalle

39 Parere CON/2012/85. 40 Pareri CON/2011/103 e CON/2012/22. 41 Parere CON/2012/4. 42 Parere CON/2010/4. 43 Pareri CON/2011/91 e CON/2011/99. 44 Parere CON/2009/63.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

40

attività precedenti di tali soggetti, sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento

monetario.

SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI ENTI CREDITIZI E/O FINANZIARI La legislazione nazionale che prevedesse il finanziamento da parte di una BCN, concesso

indipendentemente e a sua completa discrezione, di enti creditizi al di fuori del contesto

dei compiti di banca centrale (quali politica monetaria, sistemi di pagamento o operazioni

temporanee di sostegno alla liquidità), in particolare il sostegno di enti creditizi e/o altre

istituzioni finanziarie insolventi, sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento

monetario.

Ciò si applica, in particolare, al sostegno di enti creditizi insolventi. La logica sottesa è

che, tramite il finanziamento di un ente creditizio insolvente, una BCN assumerebbe un

compito dello Stato. Le medesime preoccupazioni si applicano al finanziamento da parte

dell’Eurosistema di un ente creditizio che sia stato ricapitalizzato al fine di ripristinare la

propria solvibilità, tramite un apporto diretto di strumenti di debito emessi dal governo,

qualora non sussistano fonti alternative di finanziamento sul mercato (di seguito “titoli di

debito emessi per la ricapitalizzazione”) e qualora detti titoli debbano essere usati quali

garanzie. In tale caso di ricapitalizzazione di un ente creditizio da parte dello Stato tramite

un apporto diretto di titoli di debito emessi per la ricapitalizzazione, il successivo utilizzo

di tali titoli quali garanzie nelle operazioni di liquidità di banca centrale solleva problemi

di finanziamento monetario45.

I finanziamenti volti a fronteggiare gravi crisi di liquidità, erogati da una BCN in maniera

indipendente e pienamente discrezionale a un ente creditizio solvente sulla base di una

garanzia finanziaria statale, devono rispettare le seguenti condizioni: 1) deve garantirsi che

il credito concesso dalla BCN sia il più possibile a breve termine; 2) devono essere in

gioco aspetti di stabilità sistemica; 3) non deve esservi alcun dubbio circa la validità

giuridica della garanzia statale, nonché sulla sua efficacia esecutiva, ai sensi del diritto

nazionale applicabile; 4) non deve esservi alcun dubbio circa l’adeguatezza sotto il profilo

economico della garanzia statale, che dovrebbe avere ad oggetto sia il capitale che gli

interessi dei prestiti46.

45 Pareri CON/2012/50, CON/2012/64 e CON/2012/71. 46 Parere CON/2012/4, la cui nota 42 contiene riferimenti a ulteriori pareri rilevanti in questo

ambito.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 41

A tal fine, si potrebbe considerare di inserire riferimenti all’articolo 123 del Trattato nella

legislazione nazionale.

SOSTEGNO FINANZIARIO AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI E DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI La direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi47 e la direttiva relativa ai sistemi di

indennizzo degli investitori48 stabiliscono che i costi del finanziamento di tali sistemi

devono essere sostenuti rispettivamente dagli stessi enti creditizi e imprese di

investimento. La legislazione nazionale che prevedesse il finanziamento da parte delle

BCN di un sistema nazionale di garanzia dei depositi per gli enti creditizi o di un sistema

nazionale di indennizzo degli investitori per le imprese di investimento sarebbe

compatibile con il divieto di finanziamento monetario solo se fosse a breve termine,

affrontasse situazioni d’urgenza, fossero in gioco aspetti di stabilità sistemica e le

decisioni fossero lasciate alla discrezionalità della BCN. A tal fine, si potrebbe considerare

di inserire riferimenti all’articolo 123 del Trattato nella legislazione nazionale. Quando,

facendo uso della propria discrezionalità, la BCN concede un prestito, deve assicurare che

non stia di fatto assumendo un compito dello Stato49. In particolare, il sostegno, da parte

della banca centrale, dei sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbe consistere in

un’operazione sistematica di finanziamento anticipato50.

In linea con il divieto di finanziamento monetario, una BCN non può finanziare alcun

fondo di risoluzione. Qualora una BCN funga da autorità di risoluzione della crisi, non

dovrebbe assumere o finanziare in nessun caso alcuna obbligazione di un ente-ponte o di

una società veicolo per la gestione delle attività51.

FUNZIONE DI AGENZIA FINANZIARIA L’articolo 21.2 dello Statuto stabilisce che la “BCE e le banche centrali nazionali possono

operare come agenti finanziari” per istituzioni, organi o organismi dell’UE,

amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore

pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri. La finalità dell’articolo 21.2 dello

47 Considerando 23 della Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag.5). 48 Considerando 23 della Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

49 Parere CON/2011/83. 50 Parere CON/2011/84. 51 Pareri CON/2012/99 e CON/2011/103.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

42

Statuto è quella di consentire alle BCN, in seguito al trasferimento della funzione di

politica monetaria all’Eurosistema, di continuare a svolgere il servizio di agente

finanziario tradizionalmente fornito dalle banche centrali ai governi e ad altri enti

pubblici, senza violare automaticamente il divieto di finanziamento monetario. Il

Regolamento (CE) n. 3603/93 stabilisce un numero di esenzioni esplicite e circoscritte dal

rispetto del divieto di finanziamento monetario in relazione alla funzione di agenzia

finanziaria come segue: 1) i crediti infragiornalieri sono concessi al settore pubblico

purché restino limitati alla giornata e non sia possibile alcuna proroga52; 2) è permesso

l’accredito del conto del settore pubblico con assegni emessi da terzi prima che siano stati

addebitati alla banca trattaria, qualora sia trascorso un intervallo di tempo prefissato

corrispondente al termine normale di riscossione degli assegni da parte della BCN

interessata, a condizione che l’eventuale saldo che ne derivi sia eccezionale, sia limitato a

un importo modesto e si annulli a breve termine53; 3) è permessa la detenzione di monete

metalliche emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto, se l’importo di tale

credito rimane inferiore al 10 per cento delle monete metalliche in circolazione54.

La legislazione nazionale relativa alla funzione di agenzia finanziaria dovrebbe essere

compatibile con il diritto dell’UE in generale e con il divieto di finanziamento monetario

in particolare. Tenendo in considerazione l’espresso riconoscimento da parte

dell’articolo 21.2 dello Statuto dello svolgimento dei servizi di agenzia finanziaria quale

funzione legittima tradizionalmente espletata dalle BCN, lo svolgimento dei servizi di

agenzia finanziaria ottempera al divieto di finanziamento monetario, purché tali servizi

non eccedano la portata della funzione di agenzia finanziaria e non costituiscano

finanziamento, da parte della banca centrale, di obbligazioni del settore pubblico nei

confronti di terzi o credito della banca centrale al settore pubblico, al di fuori delle ristrette

eccezioni previste dal Regolamento (CE) n. 3603/9355. Una legislazione nazionale che

permetta a una BCN di detenere depositi governativi e di servire i conti governativi non

solleva dubbi dal punto di vista del rispetto del divieto di finanziamento monetario, purché

tali disposizioni non consentano un’estensione di credito, inclusi scoperti sul conto

overnight. Tuttavia, sorgerebbe un dubbio sulla compatibilità con il divieto di

finanziamento monetario, ad esempio, qualora la legislazione nazionale consenta una

remunerazione dei depositi o dei saldi di conto corrente superiore ai tassi di mercato,

52 Cfr. l’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 3603/93. 53 Cfr. l’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 3603/93. 54 Cfr. l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93. 55 Pareri CON/2009/93, CON/2009/67 e CON/2012/9.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 43

piuttosto che pari a essi o al di sotto di essi. Un margine di remunerazione al di sopra dei

tassi di mercato costituisce un credito de facto, contrario al fine perseguito dal divieto di

finanziamento monetario e potrebbe pertanto pregiudicare le finalità di tale divieto. È

essenziale che qualsiasi remunerazione di un conto rifletta parametri di mercato ed è di

particolare importanza che il tasso di remunerazione dei depositi sia connesso alla loro

scadenza56. Inoltre, lo svolgimento da parte di una BCN dei servizi di agenzia finanziaria

senza remunerazione non solleva dubbi dal punto di vista del finanziamento monetario,

purché si tratti di servizi fondamentali di agenzia finanziaria57.

2.2.5.2 DIVIETO DI ACCESSO PRIVILEGIATO In quanto autorità pubbliche, le BCN non possono adottare misure che concedano

l’accesso privilegiato da parte del settore pubblico alle istituzioni finanziarie, se tali

misure non sono fondate su considerazioni prudenziali. Inoltre, le norme relative alla

mobilizzazione o alla costituzione in cauzione di strumenti di debito emesse dalle BCN

non devono servire ad aggirare il divieto di accesso privilegiato58. La legislazione degli

Stati membri in tale settore non può disporre un tale accesso privilegiato.

Il presente rapporto concentra l’attenzione sulla compatibilità sia della legislazione

nazionale o delle norme adottate dalle BCN sia degli statuti delle BCN con il divieto,

contenuto nel Trattato, di accesso privilegiato. Tuttavia, il presente rapporto non preclude

una valutazione del fatto se le leggi, i regolamenti, le norme o gli atti amministrativi negli

Stati membri siano utilizzati quali strumenti per aggirare il divieto di accesso privilegiato,

con l’espediente di considerazioni di natura prudenziale. Tale valutazione esula dalla

portata del presente rapporto.

2.2.6 ORTOGRAFIA COMUNE DELL’EURO

L’articolo 3, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea stabilisce che “l’Unione

istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro”. Nei testi dei trattati in

tutte le lingue facenti fede che usano nella forma scritta l’alfabeto latino, l’euro è

coerentemente identificato al nominativo singolare “euro”. Nell’alfabeto greco l’ortografia

56 Cfr., tra gli altri, i pareri CON/2010/54 e CON/2010/55. 57 Parere CON/2012/9. 58 Cfr. l’articolo 3, paragrafo 2, e il considerando 10 del Regolamento (CE) n. 3604/93 del

Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell’applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all’articolo 104 A [ora articolo 124] del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 4).

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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del termine euro è “ευρώ” e nell’alfabeto cirillico è “евро”59. Coerentemente, il

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull’introduzione

dell’euro60 chiarisce che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, tenendo conto dell’esistenza dei diversi alfabeti. I trattati

richiedono così un’ortografia comune della parola “euro” nel caso nominativo singolare in

tutte le disposizioni legislative dell’UE e nazionali, tenendo conto dell’esistenza di alfabeti

diversi.

Alla luce della competenza esclusiva dell’UE nel determinare il nome della moneta unica,

qualunque deviazione da tale regola è incompatibile con i trattati e deve essere eliminata.

Mentre tale principio si applica a tutti i tipi di legislazione nazionale, le valutazioni

contenute nel capitolo relativo al paese si concentrano sullo statuto della BCN e sulla

legislazione riguardante la denominazione della moneta unica in lettone.

2.2.7 INTEGRAZIONE LEGALE DELLE BCN NELL’EUROSISTEMA

Le norme nazionali (in particolare lo statuto di una BCN, ma anche altre leggi) che

dovessero impedire l’espletamento dei compiti connessi all’Eurosistema o il rispetto delle

decisioni della BCE sono incompatibili con l’efficace funzionamento dell’Eurosistema,

una volta che lo Stato membro interessato abbia adottato l’euro. Pertanto, la legislazione

nazionale, dovrebbe essere opportunamente adeguata al fine di garantire la compatibilità

con il Trattato e lo Statuto. Per ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 131 del

Trattato, è stato necessario adeguare la legislazione nazionale in modo tale da assicurarne

la compatibilità alla data di istituzione del SEBC (per ciò che attiene la Svezia) e al

1° maggio 2004 e al 1° gennaio 2007 (per ciò che attiene gli Stati membri che hanno

aderito all’UE in tali date). Ciononostante, gli obblighi legali relativi alla piena

integrazione legale di una BCN nell’Eurosistema devono essere rispettati solo a partire dal

59 La “Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della

Repubblica di Malta sull’ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati” allegata ai trattati, stabilisce che “senza pregiudizio dell’ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell’Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l’Ungheria e Malta dichiarano che l’ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese”.

60 GU L 139 del 11.5.1998, pag. 1.

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 45

momento in cui l’integrazione diventa effettiva, vale a dire, al momento dell’adozione

dell’euro da parte dello Stato membro con deroga.

In questo rapporto, particolare attenzione viene rivolta alle aree in cui le disposizioni

statutarie possono impedire il rispetto da parte di una BCN degli obblighi imposti

dall’Eurosistema. Si tratta, ad esempio, di disposizioni suscettibili di impedire alla BCN di

partecipare all’attuazione della politica monetaria definita dagli organi decisionali della

BCE, oppure di ostacolare l’adempimento da parte di un governatore dei propri doveri in

qualità di membro del Consiglio direttivo della BCE, o, ancora, di disposizioni che non

rispettano le prerogative della BCE. Si effettuano distinzioni tra obiettivi di politica

economica, compiti, disposizioni finanziarie, politica dei cambi e cooperazione

internazionale. Infine, sono citate altre aree per le quali lo statuto di una BCN potrebbe

necessitare modifiche.

2.2.7.1 OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA La piena integrazione di una BCN nell’Eurosistema richiede che i propri obiettivi statutari

siano compatibili con quelli del SEBC, enunciati all’articolo 2 dello Statuto. Fra le altre

cose, ciò comporta, tra l’altro, la necessità di provvedere all’adeguamento degli obiettivi

statutari “di stampo nazionale”, quali ad esempio quelli che si riferiscono all’obbligo di

condurre la politica monetaria nel quadro della politica economica generale dello Stato

membro interessato. Inoltre, gli obiettivi secondari di una BCN devono essere coerenti e

non interferire con l’obbligo di sostenere le politiche economiche generali nell’UE al fine

di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’UE definiti all’articolo 3 del Trattato

sull’Unione europea, che è a sua volta definito quale un obiettivo, fatto salvo il

mantenimento della stabilità dei prezzi161.

2.2.7.2 COMPITI I compiti di una BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro sono definiti in

prevalenza dal Trattato e dallo Statuto, dal momento che la BCN stessa viene considerata

come una parte integrante dell’Eurosistema. Al fine di ottemperare a quanto disposto

dall’articolo 131 del Trattato, quindi, le disposizioni relative ai compiti contenute nello

statuto di una BCN devono essere confrontate con quelle corrispettive contenute nel

Trattato e nello Statuto e ogni incompatibilità deve essere eliminata62. Ciò si applica a

61 Pareri CON/2010/30 e CON/2010/48. 62 Cfr., in particolare, gli articoli 127 e 128 del Trattato e gli articoli da 3 a 6 e 16 dello Statuto.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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ogni disposizione che, dopo l’adozione dell’euro e l’integrazione nell’Eurosistema,

costituisca un impedimento allo svolgimento delle attività collegate al SEBC e in

particolare a quelle disposizioni che non tengono conto dei poteri conferiti al SEBC dal

capitolo IV dello Statuto.

Tutte le disposizioni legislative relative alla politica monetaria devono riconoscere che la

politica monetaria dell’Unione deve essere condotta attraverso l’Eurosistema63. Lo statuto

di una BCN può contenere disposizioni su strumenti di politica monetaria. Tali

disposizioni dovrebbero essere comparabili a quelle contenute nel Trattato e nello Statuto

e qualsiasi incompatibilità deve essere eliminata, in modo da ottemperare a quanto

disposto dall’articolo 131 del Trattato.

Nel contesto di recenti iniziative legislative nazionali dirette a far fronte alla crisi nei

mercati finanziari, la BCE ha posto un’enfasi sul fatto che debba essere evitata qualunque

distorsione nei segmenti nazionali del mercato monetario dell’area dell’euro, in quanto ciò

può pregiudicare l’attuazione della politica monetaria unica. In particolare, ciò vale

rispetto all’estensione delle garanzie dello Stato a copertura dei depositi interbancari64.

Gli Stati membri devono assicurare che le misure legislative nazionali che affrontano i

problemi di liquidità delle imprese o dei professionisti, ad esempio i loro debiti nei

confronti delle istituzioni finanziarie, non abbiano effetti negativi sulla liquidità del

mercato. In particolare, tali misure non possono essere incompatibili con il principio di

un’economia di mercato aperto, come riflesso nell’articolo 3 del Trattato sull’Unione

europea, in quanto ciò potrebbe impedire il flusso di crediti, influenzare materialmente la

stabilità delle istituzioni finanziarie e dei mercati e di conseguenza incidere negativamente

sullo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema65.

Le disposizioni legislative nazionali che attribuiscono alle BCN il diritto esclusivo di

emettere banconote devono riconoscere che, dopo l’adozione dell’euro, spetta al Consiglio

direttivo della BCE il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro, ai

sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del Trattato e dell’articolo 16 dello Statuto, mentre il

diritto esclusivo di emettere banconote in euro appartiene alla BCE e alle BCN. Le

63 Primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2 del Trattato. 64 Pareri CON/2009/99 e CON/2011/79. 65 Parere CON/2010/8.

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disposizioni legislative nazionali che legittimano interventi governativi su aspetti quali i

tagli, la fabbricazione, l’ammontare delle emissioni e il ritiro delle banconote in euro

devono essere abrogate ovvero si devono riconoscere i poteri attribuiti alla BCE riguardo

alle banconote in euro, ai sensi delle disposizioni del Trattato e dello Statuto. Riguardo

alle monete metalliche, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze tra governi

e BCN, dopo l’adozione dell’euro, le disposizioni in materia devono riconoscere il potere

della BCE di approvare l’ammontare delle emissioni di monete metalliche. Uno Stato

membro non può considerare la moneta in circolazione come un debito della propria BCN

nei confronti del governo di tale Stato membro, in quanto ciò farebbe fallire il concetto

della moneta unica e sarebbe incompatibile con gli obblighi di integrazione legale

dell’Eurosistema66.

Per quanto attiene alla gestione delle riserve in valuta estera67, gli Stati membri che hanno

adottato l’euro e che non trasferiscono le proprie riserve ufficiali68 alle rispettive BCN

infrangono le disposizioni del Trattato. Inoltre, qualunque diritto di terzi – ad esempio il

governo o il parlamento – di influenzare le decisioni di una BCN sulla gestione delle

riserve ufficiali non sarebbe coerente con il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

del Trattato. Infine, le BCN devono fornire alla BCE attività di riserva in valuta in misura

proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale versato della BCE. Ciò significa

che non devono sussistere ostacoli legali al trasferimento delle riserve in valuta dalle BCN

alla BCE.

2.2.7.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA Le disposizioni in materia finanziaria nello Statuto comprendono norme in materia di

conti finanziari69, revisione dei conti70, sottoscrizione del capitale71, trasferimento di

attività di riserva72 e distribuzione del reddito monetario73. Le BCN devono essere in

grado di ottemperare agli obblighi previsti in tali disposizioni e ogni disposizione

nazionale non compatibile deve pertanto essere abrogata.

66 Parere CON/2008/34. 67 Terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato. 68 Ad eccezione delle attività in valuta estera dei saldi operativi, che i governi degli Stati membri

possono mantenere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 3, del Trattato. 69 Articolo 26 dello Statuto. 70 Articolo 27 dello Statuto. 71 Articolo 28 dello Statuto. 72 Articolo 30 dello Statuto. 73 Articolo 32 dello Statuto.

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2.2.7.4 POLITICA DEI CAMBI Uno Stato membro con deroga può preservare la legislazione nazionale in base alla quale

il governo è responsabile della politica dei cambi per tale paese, affidando alla BCN un

ruolo consultivo e/o esecutivo. Tuttavia, entro il momento in cui tale Stato membro adotta

l’euro, tali disposizioni legislative devono rispecchiare il fatto che la responsabilità per la

politica dei cambi dell’area dell’euro è stata trasferita a livello dell’UE conformemente

agli articoli 138 e 219 del Trattato.

2.2.7.5 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Per adottare l’euro, la legislazione nazionale deve essere compatibile con l’articolo 6.1

dello Statuto, il quale stabilisce che nelle aree di cooperazione internazionale concernenti i

compiti affidati all’Eurosistema, la BCE decide come il SEBC venga rappresentato. La

legislazione nazionale sulla base della quale la BCN sia autorizzata a partecipare a

istituzioni monetarie internazionali deve rendere tale partecipazione soggetta

all’approvazione della BCE (articolo 6.2 dello Statuto).

2.2.7.6 MISCELLANEA Oltre a quelli elencati, nel caso di alcuni Stati membri vi sono altri ambiti in cui potrebbe

essere necessario un adeguamento delle normative nazionali (ad esempio in materia di

sistemi di compensazione e di pagamento o di scambio di informazioni).

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3 SINTESI PER LA LETTONIA

Nel periodo di riferimento, compreso fra maggio 2012 e aprile 2013, il tasso medio di

inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC si è collocato in Lettonia all’1,3 per cento,

un livello ampiamente inferiore al valore di riferimento del 2,7 per cento fissato per il

criterio della stabilità dei prezzi.

Un esame retrospettivo su un arco di tempo più lungo rivela in Lettonia un andamento

molto variabile dell’inflazione al consumo, che si è situata in media d’anno tra il -1,2 e il

15,3 per cento nell’ultimo decennio. L’inflazione è aumentata dopo l’ingresso del paese

nell’UE nel 2004 e ha oscillato tra il 6 e il 7 per cento per alcuni anni prima di registrare

una brusca accelerazione nel 2007 e nel 2008. Soprattutto negli anni di forte espansione

della seconda metà del decennio l’economia lettone ha mostrato crescenti segnali di grave

surriscaldamento e l’intensificarsi di squilibri macroeconomici. Tali dinamiche si sono

dimostrate insostenibili e a partire dal 2008 l’economia lettone ha attraversato una

profonda crisi. Dopo aver toccato un massimo del 15,3 per cento, in media nel 2008,

l’inflazione armonizzata ha evidenziato una netta diminuzione. I prezzi al consumo e in

particolare il costo del lavoro per unità di prodotto hanno registrato un calo, che ha aiutato

il paese a riguadagnare competitività di prezzo e di costo. Tale aggiustamento si è esaurito

nel corso del 2010 con lo stabilizzarsi delle condizioni macroeconomiche e la graduale

ripresa dell’incremento del costo del lavoro per unità di prodotto. Gli andamenti

dell’inflazione negli ultimi anni sono stati principalmente influenzati dalle oscillazioni

delle quotazioni internazionali delle materie prime e dalle variazioni delle imposte

indirette e dei prezzi amministrati. Per quanto concerne l’evoluzione più recente, il tasso

di inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC ha continuato a decrescere agli inizi del

2013 collocandosi in aprile al -0,4 per cento, dopo il massimo del 4,8 per cento raggiunto

alla metà del 2011. Su tale diminuzione hanno tuttavia inciso anche la riduzione dell’IVA

(di un punto percentuale, al 21 per cento) a partire da luglio 2012 e i minori rialzi dei

prezzi amministrati da gennaio 2013 (questi riflettono anche un calo delle quotazioni delle

materie prime).

Le ultime previsioni disponibili delle principali istituzioni internazionali indicano che

l’inflazione dovrebbe aumentare nel periodo 2013-2014; più precisamente, si

collocherebbe in un intervallo dell’1,4-1,8 per cento nel 2013 e del 2,1-2,7 per cento

l’anno successivo, superando nel 2014 la media prevista per l’area dell’euro. Nel

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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complesso queste prospettive di inflazione sono soggette a rischi al rialzo, connessi in

particolare alla possibilità che i prezzi delle materie prime risultino più elevati e che gli

incrementi dei costi salariali siano superiori alle attese.

Su un orizzonte temporale più lungo, in Lettonia sarà impegnativo preservare tassi di

inflazione contenuti nel medio periodo, dato il limitato margine di manovra della politica

monetaria in un contesto caratterizzato da scarsa flessibilità del tasso di cambio nominale.

L’esperienza degli anni di espansione dal 2005 al 2007 dimostra che può essere difficile

controllare le pressioni interne sui prezzi ed evitare un nuovo surriscaldamento

dell’economia. Al tempo stesso le passate perdite di competitività, attenuando la crescita,

potrebbero anche indebolire in certa misura le spinte inflazionistiche nei prossimi anni. In

ogni caso, è probabile che il processo di recupero del divario nello sviluppo economico

comporti un incremento del differenziale di inflazione tra la Lettonia e l’area dell’euro nel

medio periodo, poiché il paese presenta ancora un PIL pro capite e un livello dei prezzi

inferiori a quelli dell’area. È tuttavia difficile valutare con esattezza l’entità degli effetti

derivanti da ciò in termini di inflazione. Nel complesso, nel contesto del processo di

convergenza economica non si può escludere il riemergere di significative pressioni dal

lato della domanda. Data la mancanza di flessibilità del tasso di cambio nominale nonché i

limiti dei dispositivi alternativi per un’azione anticiclica, potrebbe essere difficile

prevenire il riemergere di squilibri macroeconomici, inclusa un’inflazione elevata.

In sintesi, in Lettonia il tasso medio di inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC si

colloca al momento ampiamente al di sotto del valore di riferimento. Tuttavia desta timori

la sostenibilità della convergenza sotto questo profilo.

Alla data in cui viene ultimata la stesura del presente rapporto la Lettonia è oggetto di una

decisione del Consiglio dell’UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo; il termine per la

correzione di quest’ultimo è fissato al 2012. Nel 2012, anno di riferimento, il bilancio

delle amministrazioni pubbliche ha registrato un disavanzo dell’1,2 per cento del PIL, un

livello ampiamente inferiore al valore di riferimento del 3 per cento. Il rapporto fra debito

pubblico lordo e PIL si è collocato al 40,7 per cento, ossia al di sotto del valore di

riferimento del 60 per cento. Per il 2013 la Commissione europea prevede che il rapporto

disavanzo/PIL resti invariato all’1,2 per cento e che il rapporto debito/PIL aumenti al 43,2

per cento. Quanto ad altri aspetti di finanza pubblica, nel 2012 l’incidenza del disavanzo

sul PIL non è stata superiore a quella della spesa pubblica per investimenti. La Lettonia

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BCE Rapporto sulla convergenza

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deve assicurare, nel 2013 e oltre, progressi nel risanamento dei conti in linea con i

requisiti del meccanismo di prevenzione del Patto di stabilità e crescita, attuando con

rigore la legge sulla disciplina di bilancio di recente adozione.

La Lettonia partecipa agli AEC II dal 2 maggio 2005, con una banda di oscillazione

standard del lat del ±15 per cento. Al momento dell’adesione agli AEC II le autorità

lettoni si sono impegnate unilateralmente a mantenere il tasso di cambio del lat in una

banda di oscillazione del ±1 per cento attorno alla parità centrale, senza comportare

obblighi aggiuntivi per la BCE. Nei due anni in esame, dal 17 maggio 2011 al 16 maggio

2013, il lat lettone è rimasto in prossimità della sua parità centrale. La massima

deviazione, sia verso l’alto sia verso il basso, del tasso di cambio rispetto alla parità

centrale degli AEC II è stata dell’1,0 per cento. Tra la fine del 2008 e il gennaio 2012 si è

svolto un programma di assistenza finanziaria internazionale (condotto dall’UE e

dall’FMI) per un ammontare di 7,5 miliardi di euro. Tra la fine del 2008 e la fine del 2010

le autorità lettoni vi hanno attinto in totale 4,5 miliardi di euro, utilizzati per ridurre le

vulnerabilità finanziarie e contribuire ad attenuare le pressioni sul cambio. Nel periodo di

riferimento di due anni, dal 17 maggio 2011 al 16 maggio 2013, le autorità lettoni non

hanno usufruito delle risorse residue, pari a 3,0 miliardi di euro, e hanno rimborsato l’FMI

in anticipo sul termine previsto. Nondimeno, avendo favorito la riduzione dei rischi

connessi alle vulnerabilità finanziarie, il programma potrebbe anche avere concorso a

mitigare quello di pressioni sul cambio. La volatilità del tasso di cambio del lat rispetto

all’euro, misurata dalla deviazione standard annualizzata delle variazioni percentuali

giornaliere, si è per lo più mantenuta su livelli molto bassi nel periodo considerato. I

differenziali fra i tassi di interesse a breve termine e l’Euribor a tre mesi sono stati negativi

per tutto il 2011, per poi aumentare fino a livelli positivi molto contenuti. Su un orizzonte

temporale più lungo, nell’aprile 2013 il tasso di cambio reale del lat si è situato, sia in

termini effettivi sia bilateralmente rispetto all’euro, in relativa prossimità delle medie

storiche a dieci anni corrispondenti. La Lettonia è stata caratterizzata da ingentissimi

disavanzi complessivi del conto corrente e del conto capitale della bilancia dei pagamenti,

che hanno superato il 20 per cento del PIL, nel 2006 e 2007. Dopo una forte contrazione

della domanda interna che ha determinato un calo delle importazioni, nonché aumenti di

competitività e una vigorosa ripresa delle esportazioni, il disavanzo complessivo è

diminuito notevolmente fino a trasformarsi in un avanzo molto cospicuo, pari all’11,1 per

cento del PIL nel 2009. Questo radicale mutamento è ascrivibile a una considerevole

riduzione del disavanzo del conto dei beni e, in misura minore, a incrementi degli avanzi

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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nei servizi e nei trasferimenti, nonché a un temporaneo miglioramento del saldo dei

redditi. Tale avanzo è poi sceso allo 0,0 per cento nel 2011 e all’1,3 per cento nel 2012,

riflettendo l’espansione della domanda interna, in particolare degli investimenti, a fronte

di una forte crescita delle importazioni che ha sopravanzato quella delle esportazioni. La

posizione patrimoniale netta sull’estero della Lettonia si è deteriorata in misura notevole

fino allo scoppio della crisi, passando dal -43,8 per cento del PIL nel 2003 al -82,7 per

cento nel 2009, ma è poi migliorata al -65,1 per cento nel 2012. Il fatto che le passività

nette sull’estero del paese siano tuttora molto elevate mette in luce l’importanza delle

politiche strutturali e di bilancio a favore della sostenibilità del debito estero.

Nel periodo di riferimento (maggio 2012 - aprile 2013) i tassi di interesse a lungo termine

si sono collocati in media al 3,8 per cento, ossia al di sotto del valore di riferimento del 5,5

per cento fissato per il relativo criterio di convergenza. Nel periodo in esame sono

diminuiti i tassi di interesse a lungo termine con il rafforzamento della situazione

macroeconomica e dei conti pubblici, l’incremento del merito di credito e, soprattutto

nella seconda metà del 2012, il miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari

internazionali. I tassi lettoni si sono situati al 3,2 per cento alla fine del periodo di

riferimento, superando di 0,3 punti percentuali la media dell’area dell’euro (e di 1,6 il

rendimento dei titoli dell’area con rating AAA).

Nel complesso, sebbene la Lettonia si collochi entro i valori di riferimento fissati per i

criteri di convergenza, desta timori la sostenibilità a più lungo termine della sua

convergenza economica. Di fatto, in passato il paese ha registrato episodi di forte

espansione-contrazione e un’elevata volatilità sul piano macroeconomico, che si sono

manifestati fra l’altro nei prezzi interni e nei tassi di interesse a lungo termine. In tempi

più recenti la Lettonia ha introdotto una serie di misure intese a rafforzare l’assetto

nazionale delle politiche anticicliche. L’adesione a un’unione monetaria comporta la

rinuncia a strumenti monetari e di cambio, per cui assumono maggiore importanza la

flessibilità e la capacità di tenuta interne. La sostenibilità economica dipende quindi dalla

costante disponibilità, da parte sia delle autorità sia del pubblico in generale, a effettuare

aggiustamenti e a introdurre le necessarie riforme e misure sul piano delle politiche per

salvaguardare la stabilità macroeconomica e la competitività dell’economia.

Per realizzare e preservare un contesto che possa favorire una convergenza durevole, la

Lettonia deve attuare politiche tese ad assicurare condizioni macroeconomiche

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BCE Rapporto sulla convergenza

Giugno 2013 53

complessivamente stabili, inclusa una stabilità dei prezzi sostenibile. Quanto agli squilibri

macroeconomici, la Commissione europea non ha selezionato la Lettonia per un’analisi

approfondita nelle sue relazioni sul meccanismo di allerta del 2012 e 2013. Al tempo

stesso, dato il limitato margine di manovra della politica monetaria che deriva dalla

mancanza di flessibilità del tasso di cambio nominale, è imperativo che le politiche attuate

in altri settori forniscano all’economia le risorse per affrontare gli shock specifici del

paese e per prevenire il possibile riaccumularsi di squilibri macroeconomici. Le autorità

dovrebbero quindi esplorare possibili vie per rafforzare ulteriormente gli strumenti

alternativi per un’azione anticiclica a loro disposizione, in aggiunta a quanto conseguito

dal 2009. In particolare, i progressi compiuti nei seguenti settori aiuteranno a realizzare un

contesto favorevole alla stabilità dei prezzi sostenibile e a promuovere la competitività e la

crescita dell’occupazione.

In primo luogo è necessario che la Lettonia continui un percorso di risanamento organico

dei conti pubblici in linea con i requisiti del Patto di stabilità e crescita e che dia

attuazione e si attenga a un assetto di bilancio tale da contribuire a evitare il ritorno a

politiche procicliche in futuro. È altresì importante non lasciar sfumare gli aumenti di

competitività ottenuti negli ultimi anni, evitando un rinnovato incremento del costo del

lavoro per unità di prodotto. Inoltre è essenziale realizzare ulteriori riforme strutturali

dirette in particolare a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, ove un’elevata

disoccupazione coincide con squilibri tra qualifiche richieste e offerte e carenza di

manodopera in alcuni settori.

Malgrado la forte capacità di aggiustamento dimostrata dalla Lettonia, gli indicatori della

qualità delle istituzioni e della governance segnalano l’esigenza di compiere progressi su

questo fronte. In base alle attuali graduatorie dei 27 Stati membri dell’UE riportate nei

rapporti di varie organizzazioni internazionali, se da un lato il contesto economico è

ritenuto particolarmente positivo in Lettonia, i risultati complessivi relativamente scarsi in

termini di governance denotano l’auspicabilità di un quadro istituzionale più solido (cfr.

sezione 4.1 per maggiori dettagli). Si stima inoltre che in Lettonia esista ancora

un’economia sommersa relativamente ampia, seppure in diminuzione. Questi punti di

debolezza comportano non soltanto perdite in termini di gettito, ma distorcono anche la

concorrenza, nuocciono alla competitività del paese e ne riducono l’attrattiva come

destinazione degli investimenti diretti esteri, frenando gli investimenti e la produttività a

lungo termine.

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BCE Rapporto sulla convergenza Giugno 2013

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Infine, nel settore finanziario il ricorso di un numero significativo di banche ai depositi dei

non residenti come fonte di finanziamento, pur non costituendo un fenomeno recente, è di

nuovo in crescita e pone un serio rischio per la stabilità finanziaria. Inoltre, il potenziale

riemergere di squilibri interni o un’eccessiva espansione del credito potrebbero generare

rischi aggiuntivi per la stabilità finanziaria. Oltre ad adeguate politiche microprudenziali è

indispensabile disporre di uno strumentario completo: a) misure macroprudenziali, analisi

dei conti nazionali e prove di stress, b) meccanismi di finanziamento appropriati per il

sistema di garanzia dei depositi, c) efficaci dispositivi di risanamento e risoluzione, d) una

più stretta osservazione di qualsiasi accumulo di squilibri macroeconomici che possa

mettere a repentaglio la stabilità finanziaria, stando pronti ad adottare misure aggiuntive

eventualmente necessarie, e) gli standard più elevati possibile nell’applicazione delle

norme internazionali antiriciclaggio. Infine, la stabilità finanziaria dovrebbe beneficiare

della partecipazione della Lettonia al meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory

Mechanism, SSM), la cui entrata in vigore è prevista per il 2014.

La legislazione lettone soddisfa tutti i requisiti relativi all’indipendenza della banca

centrale, al divieto di finanziamento monetario e alla sua integrazione nell’Eurosistema

dal punto di vista giuridico. Tuttavia il disposto del primo paragrafo dell’articolo 43 della

legge sulla Latvijas Banka, in base al quale il parlamento lettone svolge funzioni di

vigilanza nei confronti di quest’ultima, beneficerebbe di un chiarimento in sede di

un’ulteriore revisione delle relative disposizioni al fine di assicurarne la certezza giuridica.

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