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Settembre 2011
B O L L E T T I N O D E L P R O G E T T O O D O N T O L O G I A F O R E N S E
RASSEGNA
DI
ODONTOLOGIA
FORENSE!
2
Rassegna di Odontologia Forense Periodico virtuale scientifico-associativo, organo ufficiale del Progetto Odontologia Forense (ProOF) del Master in Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Firenze.
DISTRIBUZIONE La rivista viene distribuita con modalità virtuale ai soci del ProOF, nonché resa disponibile sul sito internet dell’associazione www.proofweb.eu
Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 76 del 02/02/2011
DIRETTORE RESPONSABILEAlberto Castiglioni
Comitato di Redazione
Marco Scarpelli
Vilma Pinchi
Laura Farese
Stefano Garatti
Giulia Katsinas
Francesca Zangari
Progetto Odontologia Forense - ProOF
Il Pro.O.F. è una associazione di medici odontoiatri che hanno
acquisito specifica preparazione in ambito odontologico-forense
L’iscrizione all’associazione non è limitata o preclusa! ! relativamente
allo svolgimento della ! attività in regime libero-professionale o di
dipendenza o di collaborazione con enti o strutture pubbliche o il
servizio sanitario nazionale.
ORGANIGRAMMAPresidente Prof. Gian Aristide Norelli
Vicepresidente Dott. Marco Lorenzo Scarpelli
Segretario Prof.ssa Vilma Pinchi
Consigliere Dott. Stefano Garatti
Consigliere Dott.ssa Laura Farese
Consigliere Dott.ssa Giulia Katsinas
Consigliere Dott.ssa Francesca Zangari
SEDESezione Dipartimentale di Medicina Legale
dell’Università di Firenze
viale Morgagni 85, 50134 Firenze
Il socio ProOF è tenuto
all’aggiornamento
professionale continuo
mediante la frequenza di
corsi e convegni
organizzati o patrocinati
dall’associazione e a
fornire, secondo precisi
criteri,! attestazione
della propria frequenza
a tali corsi di
aggiornamento pena la
cancellazione dal
Progetto.
La posizione del singolo
socio è soggetta a
revisione, con cadenza
triennale, da parte di
apposita Commissione
Esaminatrice che
verifica la continua
rispondenza dello stesso
ai requisiti richiesti.
3
Editoriale
Nel nostro Paese la disc ip l ina
odontologico-forense ha stentato e talvolta
stenta ancora, a trovare una propria identità,
anzitutto definitoria, dovuta alla relativa
giovinezza della professione odontoiatrica ed
alla mancanza per molti anni di specifici
percorsi formativi dedicati ed indirizzati a
formare la figura dell’odontologo forense.
Talvolta, tra i non addetti ai lavori sembra
ancora res i s tere l ’ idea che l ’at t iv i tà
odontologico-forense non sia, al pari di altre
discipline odontoiatriche, una definita
specialità con propri ambiti di competenza e
qualificazione, ma una sorta di attività
complementare e quasi hobbistica che
l’odontoiatra clinico, per curiosità intellettuale
o per desiderio di cooperare con l’Autorità
giudiziaria, possa all’occasione esercitare.
Merita allora tornare su aspetti definitori e
contenutistici della professione odontologico-
forense per stemperare gli eccessi di
autoreferenzialismo, anche ove sorretti da una
sana volontà di fare e sgomberare il campo da
malintesi sui contenuti e gli standard della
disciplina in una ferma considerazione di
quanto la l e t teratura e l ’ e sper ienza
internazionali impongono e richiedono. Nella
disciplina odontologico forense esistono due
principali e riconoscibili ambiti. Il primo,
quel lo storico, è rappresentato dal la
identificazione cui afferiscono le tematiche
della identificazione personale del cadavere, del
vivente e del bite-mark; il secondo è quello per
così dire “giuridico-dottrinario” che si occupa
delle questioni etico-deontologiche, di quelle
relative alla responsabilità professionale
odontoiatrica ed alla valutazione del danno.
Talune interpretazioni puriste ritengono che si
possa propriamente parlare di odontologia
forense soltanto facendo riferimento all’ambito
i d e n t i fi c a t i vo , m a n e l l a e s p e r i e n z a
di Vilma Pinchi - Presidente IOFOS- Segretario Progetto Odontologia Forense
internazionale, in particolare europea
l’odontologo forense si dedica sovente ad
entrambi gli ambiti, sebbene per lo più dopo
percorsi formativi, professionalizzanti e di
aggiornamento più e meglio riconoscibili e
riconosciuti che in Italia. E’ appena il caso di
ricordare che all’estero, in specie nei Paesi a
matrice anglosassone, la “expert witness”
ovvero la testimonianza dell’esperto in
tribunale è preceduta da una sorta di
declaratoria del perito sulla propria esperienza
ed attività, risultando impensabile eseguire
un’indagine e testimoniare su di essa senza che
si abbia adeguata e comprovata esperienza.
Non necessitano doti profetiche per prevedere
e- perché no- per auspicare l’avvento del
model lo inter naz ionale r imanendone
inevitabilmente avvantaggiati coloro che con
tenacia, buona volontà e profondo interesse per
la disciplina hanno conseguito formazione ed
aggiornamento che nulla ha da invidiare
all’odontolo d’oltrealpe. Questa è la
convinzione di chi scrive, che anche all’ultimo
Congresso internazionale (congresso mondiale
IAFS, Madeira 12-17.09.11) ha potuto
constatare durante il meeting della IOFOS
( International Organization for Forensic
Odonto-Stomatology) come divenga vieppiù
imperativo il controllo di qualità dell’esperto e
delle procedure applicate negli oltre 25 paesi
iscritti con le loro società di Odontologia
Forense alla IOFOS. Molto si è parlato di
linee-guida e di standard di qualità condivisi, di
evidenze che possono essere portate in
tribunale ed altre che, non supportate dalla
migliore letteratura, rischiano di essere
demolite, demolendo al contempo il cosiddetto
esperto che si è avventurato a produrle. Del
resto la cronaca ci insegna che i processi,
sovente, assumono connotati internazionali e
che, al di là delle differenze dei sistemi
giuridici, l’evidenza scientifica non ha confini
né il perito può pensare di riparare sotto
regole “nazionali”. In questo panorama di
forte proiezione verso sistemi di controllo di
qualità che ha caratterizzato tutto il Convegno,
il modello formativo e di aggiornamento del
ProOF, la sua attività culturale e la sua
rappresentatività sembrano aver trovato larga
condivisione giacchè, certo non solo per merito
personale, chi scrive è stata eletta Presidente
IOFOS per il prossimo triennio. Si tratta di
una grande opportunità per il nostro Paese e
per il Progetto Odontologia Forense che con
questo riconoscimento internazionale vede
ripagati gli sforzi formativi e di aggiornamento
dei soci e si impone come Società Scientifica di
Odontologia Forense leader nel nostro Paese,
con buona pace di chi, per aspirazioni
e s c l u s i va m e n t e p e r s o n a l i , p r e d i l i g e
l’autoreferenzialità o l’indimostrato possesso di
un credito non sorretto dal sacrificio che lo
s tud io e l ’ e sper ienza doverosamente
impongono.
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SOMMARIO
RASSEGNA DI ODONTOLOGIA FORENSE
n. 2 - Settembre 2011
RASSEGNA DI ODONTOLOGIA FORENSE
n. 2 - Settembre 2011
3 EDITORIALE
di V. Pinchi
7 RIQUADRO
di Marco Scarpelli
8 CORSI E CONGRESSI - Giornate di Odontologia Forense
11 COSA C’E’ DI NUOVO - La mediazione obbligatoria in materia di responsabilità medica
di F. Zangari
27 ANALISI GIURISPRUDENZIALE - Cure sul minore: informazione, consenso dei genitori e titolarità dei diritti
di C.Q. Fiore
TESI DI MASTER - La percezione del contenzioso in odontoiatria: un’analisi quantitativa
di G. Pecorelli
6
NORME PER GLI AUTORI
I contributi, redatti in lingua italiana, devono essere inviati alla Segreteria di Redazione, via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Il testo del lavoro deve essere accompagnato da una formale richiesta di pubblicazione nella quale specificare: 1. Autori: nome e cognome, qualifica, eventuale
istituto/ente di appartenenza con relativo indirizzo;
2. titolo;3. nominativo, recapito e-mail e telefonico
de l l ’Autore re ferente per eventual i comunicazioni e/o correzioni al testo di primo invio.
Il contributo, redatto utilizzando il carattere Times New Roman punto 12 interlinea 1.5, deve riportare: 1. titolo 2. Autori: nome e cognome, qualifica e istituto/
ente di appartenenza3. abstract, nel quale descrivere sinteticamente
il contenuto del lavoro (massimo 10 righe) 4. testo (massimo 15 pagine, non comprensive
di tabelle, figure, riassunto, bibliografia) 5. tabelle e figure (disegni, grafici, fotografie):
riportate su fogli separati con le rispettive didascalie numerate progressivamente con numeri romani da richiamarsi nel testo per l’individuazione del punto di inserimento, preferibilmente in bianco e nero
6. note bibliografiche: poste a fondo pagina con rinvio nel testo a mezzo di numerazione araba, secondo lo schema seguente: a. Per articoli: cognome ed iniziale del
nome degli Autori. Titolo. Nome della r ivista abbreviata secondo Index Medicus; volume: pagina iniziale; anno di pubblicazione.
b. Per trattati, libri o monografie: cognome ed iniziale del nome degli Autori. Titolo. Edizione. Casa editrice e luogo di pubblicazione. Anno di pubblicazione. Volume e pagina.
c. Per atti di congressi o convegni: cognome e iniziale del nome degli Autori. Titolo dell’intervento. Titolo del congresso/convegno. Luogo ed anno di svolgimento.
d. Per note a sentenza: citazione secondo la normale prassi giuridica.
L’accettazione dei lavori è subordinata all’insindacabile giudizio del Comitato Editoriale, il quale può avvalersi del parere di revisori esperti.Gli Autori accettano implicitamente che il proprio lavoro venga sottoposto all’esame del Comitato Editoriale.L’avvenuta accettazione sarà comunicata all’Autore referente tramite posta elettronica.L’eccessiva lunghezza dei contributi o l’inosservanza anche di una sola delle norme redazionali può costituire motivo di richiesta di modifiche per conformazione alle norme di cui sopra.In caso di richiesta di modifiche, la nuova versione corretta deve essere tassativamente inviata alla Segreteria di Redazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata restituzione delle bozze entro predetto termine autorizza la correzione redazionale d’ufficio dell’originale pervenuto.La richiesta di pubblicazione comporta la cessione della proprietà del lavoro alla rivista Rassegna di Odontologia Forense. La Rivista non è responsabile per le opinioni espresse dagli Autori.
LA NOTIZIA...
VILMA PINCHI nominata nuovo Presidente
della I.O.F.OS. (International Organisation for
Forensic Odonto-Stomatology) cui aderiscono le società scientifiche di
odontologia forense di 26 paesi (16 settembre 2011).:
“Oltre, evidentemente, ai meriti personali della Professoressa Vilma Pinchi,
medico odontoiatra associato in medicina legale all’Università degli studi di
Firenze, faro dell’odontologia forense italiana con particolare attitudine alle
metodiche identificative, la nomina della nostra collega alla Presidenza dello
IOFOS valorizza l’attività, svolta in questi anni, dall’associazione “Progetto
Odontologia Forense” ProOF di cui questo bollettino rappresenta la “voce”
editoriale.
Il successo dei singoli trova, ancora una volta, slancio e conferma nell’attività di
un gruppo di cui la Collega Vilma Pinchi è fondamentale punto di riferimento
scientifico.
Interpretiamo quindi questa nomina non solo come prestigioso riconoscimento
alla Collega per l’importante attività scientifica svolta in questi anni ma anche
come conferma di una scelta culturale (quella della creazione del Progetto
Odontologia forense) che sta dando, a vari livelli e con valorizzazione di molti
membri, frutti importanti. Con beneficio non solo per la comunità scientifica, non
solo per l’università, cui Vilma appartiene, ma anche per il medesimo ProOF e per
ANDI che, dall’inizio di questo percorso, ci ha sempre sostenuto ed affiancato.
E’ il caso di dire che “l’unione fa la forza” se pure la Presidenza IOFOS “Pinchi”
si connotti anche per le straordinarie energie professionali e culturali della nostra
collega ed amica. In un momento così delicato per l’immagine internazionale
dell’Italia, un riconoscimento oltralpe risulta ancor più significativo e godibile.
RiquadroA cura di Marco Scarpelli
Corsi e Congressi
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DATI PERSONALI
NOME__________________________________________________________________________
COGNOME.______________________________________________________________________
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INDIRIZZO____________________________________________________________________________CAP_____________
CITTA’_________________________________________________________________________PROV__________________
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attestazione dello stato di studente o specializzando)
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11
INTRODUZIONEIl contenzioso giudiziario non è l’unica modalità
di gestione dei conflitti. Esistono, infatti, altre
pratiche, notoriamente conosciute con
l’acronimo A.D.R. (Alternative Dispute
Resolution), consolidatesi in tempi relativamente
re cen t i ne l l ’ e spe r i enza naz iona l e ed
internazionale, più vantaggiose in termini di
costi, rapidità e flessibilità rispetto alla
risoluzione delle controversie attraverso la
giustizia ordinaria. La mediazione è una di
queste.
Dal 21 marzo 2011 la mediazione non è più
solamente una procedura alternativa al giudizio
ordinario, bensì una conditio sine qua non per
l’instaurazione di un procedimento giudiziario
in caso di specifiche controversie civili, tra cui
quelle riguardanti il risarcimento danni da
responsabilità medica. In altre parole, il
tentativo di mediazione è, per certe materie,
condizione preliminare alla via giudiziaria, per
cui solo qualora la mediazione non andasse a
buon fine, le parti potranno rivolgersi al giudice.
La mediazione obbligatoria in materia di responsabilità
medica. di: Francesca Zangari
Mediatore ex D.Lgs n. 28/2010 - Master in Odontologia Forense
Cosa c’è di nuovo
ABSTRACT
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12
L’interesse del
l e g i s l a t o r e ,
a n c h e
comunitario, e
la sua fiducia
v e r s o
strumenti di
g i u s t i z i a
alternativa a
q u e l l a
ordinaria nascono dall’attuale esigenza
prioritaria di snellire l’attività dei Tribunali. In
particolare, l’introduzione di una disciplina
organica della mediazione ad opera del D.Lgs.
04 marzo 2010 n. 28, pubblicato nella G.U. n.
53 del 05 marzo 2010, è avvenuta in attuazione
dell’art. 60 della Legge n. 69 del 18 giugno
2009 sulla riforma del processo civile, legge che
rinviava, a sua volta, al la nor mativa
comunitaria, ovvero alle indicazioni contenute
nella direttiva dell’Unione Europea n. 52 del
2008, emanata con l’obiettivo “di facilitare
l’accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie e di promuovere la composizione
amichevole delle medesime incoraggiando il
r icorso al la mediazione e garantendo
un’equilibrata relazione tra mediazione e
procedimento giudiziario”.
Per quanto riguarda il comparto sanitario, negli
ultimi anni si è assistito al proliferare delle
denunce dei cittadini per eventi relativi a
responsabilità medica in ogni campo. Una
denuncia non sempre, però, si accompagna ad
errore medico: spesso il sentimento di ingiustizia
nasce dalle emozioni, dalla relazione che si è
instaurata con il medico, per quello che
avremmo voluto, ma non è stato. Come tutte le
relazioni umane, anche quella tra medico e
paziente è complessa, caratterizzata da un
delicato intreccio di elementi emotivi e
cognitivi, qualche volta difficile, talora
addir i t tura conflit tuale. Le part i non
comunicano più, si cristallizzano nelle loro
posizioni di partenza nascondendosi dietro ad
un “questione di principio”. Si apre così il
contenzioso, comunemente risolto mediante la
richiesta di un risarcimento del danno
attraverso i mezzi giurisdizionali: si richiede ad
un Giudice di pronunciarsi con una sentenza
per affermare la vittoria dell’uno sull’altro.
L’avvio di un contenzioso giudiziario, tuttavia,
può non procurare sufficiente soddisfazione alle
parti: anche quando si conclude con una
decisione favorevole, il paziente continua a
sentirsi tradito nella fiducia concessa al medico,
e questo vissuto, talvolta, si estende anche
all’intero sistema della sanità. Ecco allora che i
lunghi tempi dei processi civili, gli elevati costi
della difesa e l’alto tasso di litigiosità sono fattori
per i quali l’introduzione di strumenti di
composizione stragiudiziale delle controversie
diviene soluzione alternativa auspicabile. In
particolare, la mediazione tra medico e paziente
costituisce l’occasione per entrambi di
incontrarsi senza le formalità del rito
giudiziario, confrontandosi secondo modalità
che permettono di esprimere i valori, i punti di
vista ed i sentimenti che sottendono il conflitto.
D a l 2 1 m a r z o 2 0 1 1 l a
m e d i a z i o n e n o n è p i ù
solamente una procedura
alternativa al giudizio ordinario,
bensì una conditio sine qua non
p e r l ’ i n s t a u r a z i o n e d i u n
procedimento giudiziario in
caso di specifiche controversie
civili
13
Elemento centrale del procedimento è il
superamento della conflittualità attraverso il
c o n f r o n t o ,
o v v e r o i l
s u p e r a m e n t o
delle rispettive
posizioni in un
c l i m a
co l laborat ivo
che faciliti la
comunicazione
tra le parti, con
l ’ i n d u b b i a
fi n a l i t à d i
a b b r e v i a r e i
tempi del contenzioso proprio favorendo il
dialogo, lo scambio, l’ascolto tra medico e
paziente per il recupero di un clima sereno e di
un atteggiamento meno conflittuale.
COS’É LA MEDIAZIONE
La mediazione, quale oggi si intende, è il
risultato di una lunga serie di esperienze e di
ricerche, elaborate nel corso di alcuni decenni,
che hanno permesso di definire delle strategie di
intervento utili ed efficaci per creare alleanze,
individuare punti di incontro e di consenso,
affrontare e risolvere situazioni conflittuali (1).
Si tratta di una procedura di risoluzione
extragiudiziale della lite, autonoma, volontaria e
consensuale, in base alla quale una terza
persona neutrale assiste le parti in conflitto
guidando la loro negoziazione ed orientandole
verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti. Le parti, infatti, non delegano ad
un terzo la soluzione del proprio conflitto, ma se
ne assumono la responsabilità, tentando di
giungere da sole ad un accordo condiviso, senza
cercare od accettare compromessi. Nella
m e d i a z i o n e l e p a r t i n o n d e v o n o
necessariamente abdicare ai rispettivi ruoli, ma
di certo possono non esserne vincolate,
divenendo componenti attive e protagoniste alla
pari del procedimento.
Il presupposto della mediazione è la sussistenza
di una controversia tra le parti. Il presupposto di
ogni controversia è il conflitto, inteso come una
dinamica del processo di relazione tra due o più
soggetti che trova il suo fondamento nella
perdita della capacità comunicativa delle parti.
Nella mediazione il conflitto è ritenuto una
risorsa positiva, perché consente alle parti di
sfogarsi manifestando pienamente le loro
emozioni, anche quelle negative, di evidenziare
ciò che è sotteso alle pretese e ai diritti di natura
economica, di dare spazio a tutto quello che nel
processo non trova la propria sede. Ecco allora
che elemento essenziale della mediazione è la
condizione di assoluta confidenzialità, in quanto
le parti devono potersi esprimere liberamente,
senza temere che le loro dichiarazioni vengano
utilizzate a fini giudiziari. Il conflitto, se riesce
ad esprimersi di fronte al tavolo della
mediazione, è considerato un evento di natura
trasformativa in quanto può portare alla
modificazione della relazione delle parti che si è
deteriorata a causa della mancanza di
comunicazione. Ciò non può avvenire nel
Si tratta di una procedura di
risoluzione extragiudiziale della
lite, autonoma, volontaria e
consensuale, in base alla quale
una terza persona neutrale
assiste le parti in conflitto
guidando la loro negoziazione
ed or ientandole verso la
r i c e r c a d i a c c o r d i
reciprocamente soddisfacenti
14
processo, dove trovano riconoscimento soltanto
le pretese e i diritti delle parti, e sulla base di
questi il giudice deve emettere una sentenza
effettuando una scelta dicotomica, nel senso di
accogliere o meno la domanda dell’attore sulla
base di norme giuridiche. La mediazione,
rispetto al processo, segue una diversa
metodologia, guardando ai bisogni e agli
interessi delle parti in conflitto. La concezione
stessa di responsabilità assume caratteristiche
diverse: nella mediazione essa non viene
pronunciata da un terzo estraneo al conflitto,
quale può essere il giudice, ma nasce all’interno
della relazione tra le parti, che, con l’aiuto del
mediatore, si riconoscono responsabili non “di”
qualcosa, ma “verso” qualcuno. Il terreno sul
quale il mediatore si muove non è tanto quello
dei fatti suscettibili di prova o della legittimità
delle rivendicazioni, quanto soprattutto quello
dei vissuti, dei sentimenti e delle emozioni dei
medianti: se il processo è rivolto al passato
perché il giudice deve stabilire chi ha ragione e
chi ha torto occupandosi essenzialmente dei
fatt i , la mediazione guarda al futuro
occupandosi delle persone che li ha generati e
di quelle che li hanno subiti. (2). Seppure non
tutte le controversie siano conciliabili, il
vantaggio del ricorso alla mediazione, rispetto al
giudizio, è che sono le parti stesse artefici
de l l ’accordo conc i l iat ivo mediante i l
raggiungimento di una soluzione condivisa,
attraverso tecniche che fanno appello
all’intelligenza emotiva, una modalità fatta di
ascolto, di riformulazione dei termini del
conflitto, di comprensione del le real i
motivazioni delle parti in causa. Sotto questo
profilo, la mediazione non soltanto si propone
come una modalità di gestione del conflitto
alternativa rispetto al processo giurisdizionale,
ma si distingue anche dalle altre ADR,
negoziazione ed arbitrato, proprio per
l’attitudine ad una più profonda elaborazione
del conflitto, in vista di una sua soluzione che
sia interiorizzata dalle parti e, dunque, acquisita
in modo stabile sia a livello cognitivo che sul
piano emotivo (3). Ciò significa che gli accordi
risultanti dalla mediazione hanno maggiori
probabilità di essere rispettati volontariamente e
preservano più facilmente una relazione
amichevole e sostenibile tra le parti o
consentono la ricostruzione di una relazione, di
qualsivoglia natura, anche professionale, che si
era deteriorata.
PERCHÉ MEDIARE I CONFLITTI IN SANITÀ
L’incremento delle denunce da parte dei
cittadini nei confronti della classe medica non è
l e g a t o a u n
peggioramento
q u a l i t a t i v o
dell’assistenza
sanitaria, anzi,
l a s c i e n z a
m e d i c a h a
c o m p i u t o i n
quest i ul t imi
a n n i
un’evoluzione
d a v v e r o
La mediazione, si occupa,
non solo dei fatti, ma di tutti
gli effetti che hanno prodotto
quei fatti. E’ dunque una
soluzione del conflitto molto
ar t ico lata e complessa,
necessaria soprattutto tra
coloro che al termine del
conflitto dovranno continuare
a relazionarsi
15
sorprendente e le tecnologie e la professionalità
degli operatori hanno raggiunto talora livelli di
vera eccellenza. Le cause sono da ricercarsi in
motivazioni più profonde, di cui le principali
sono rappresentate da una diversa percezione
del diritto alla salute da parte dei cittadini, con
maggiori aspettative di risultati dalla medicina,
e dalle modificazioni relative al concetto di
colpa professionale medica sia in ambito
giuridico sia in ambito forense.
Nella gestione giurisdizionale del conflitto, per
imprescindibili ragioni di garanzia ed
obiettività, la grande assente è proprio la
relazione tra il paziente ed il medico. In quella
sede, infatti, si discute del danno, magari anche
del danno esistenziale, si esplorano perizia,
prudenza e diligenza nella conduzione
dell’intervento, si indaga l’esistenza di nessi
causali, ma non si affronta il rapporto tra i due
soggetti, anche quando il cuore della lite attiene
alle problematiche del consenso informato. La
mediazione, si è detto, indaga, affronta, si
occupa, non solo dei fatti, ma di tutti gli effetti
che hanno prodotto quei fatti. E’ dunque una
soluzione del conflitto molto articolata e
complessa, necessaria soprattutto tra coloro che
al termine del conflitto dovranno continuare a
relazionarsi. Quando si consideri come
dall’esito dell’azione giudiziaria derivino molto
spesso delusione e frustrazione ad entrambe le
parti, anche in considerazione dei costi
sostenuti, se ne trae l’impressione che il contesto
giurisdizionale, invece di configurarsi come il
luogo in cui il conflitto trova soluzione e le
ragioni ricevono soddisfazione, diventi anzi la
sede in cui il conflitto si acutizza ed esaspera.
Alla fine del
percorso di
mediazione,
un processo
volontario ed
i n f o r m a l e ,
a n c o r c h é
strutturato,
n o n v i
saranno né
v i n t i n é
vincitori, ma
p e r s o n e
confortate dalla consapevolezza di essere state
in grado di gestire una situazione complessa,
modificandola, e di aver contributo ad evitare la
distruttività del conflitto. Da questo punto di
vista, il risultato positivo della mediazione non è
il mero accordo tra le parti in conflitto, bensì il
ristabilirsi di una comunicazione, lo spostare la
relazione su basi nuove, il responsabilizzare le
parti in merito al conflitto ed alla soluzione
eventualmente trovata. Il confronto su posizioni,
diverse e comunque legittime, attorno ad un
tavolo di mediazione piuttosto che in un aula di
tribunale, istituzionalmente deputata allo
scontro ed alla rivendicazione degli interessi
contrapposti, permette il recupero di un
atteggiamento meno conflittuale ed il ristabilirsi
di un clima disteso, che solo consentirà al
sanitario di continuare a svolgere la propria
La mediazione può svolgersi
presso enti pubblici o privati,
che sono iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della
giustizia e che erogano il
servizio di mediazione nel
r ispetto del la legge, del
regolamento ministeriale e del
regolamento interno di cui
sono dotati, approvato dallo
stesso Ministero
16
attività professionale in serenità ed al paziente
di ritrovare la fiducia nei suoi confronti (4, 5).
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIAIn merito all’obiettivo principale dell’attuale
riforma della mediazione civile così si esprime il
Ministero della giustizia (6): “ridurre il flusso in
ingresso di nuove cause nel sistema giustizia,
offrendo al cittadino uno strumento più
semplice e veloce con tempi e costi certi”.
Negli ultimi tempi non vi è legge nuova che non
sia stata accompagnata da norme che mirino a
sottrarre al giudice, almeno in prima battuta, la
cognizione della controversia. Nella stessa
direzione si colloca oggi l’intervento normativo
generale in materia di “mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali” come da D.Lgs. n. 28/2010. Il
provvedimento in esame fornisce, per la prima
volta in Italia, una disciplina generale
dell’istituto della mediazione, confermando,
così, l’orientamento legislativo che punta a
preferire la soluzione concordata dalle parti a
soluzioni eteronome imposte da un terzo,
giudice o arbitro che sia. Nei provvedimenti
legislativi precedenti i termini conciliazione e
mediazione sono stati usati come sinonimi,
mentre nel suddetto decreto viene attuata una
precisa scelta terminologica: l’art. 1 definisce
alla lettera a) la mediazione come “l’attività,
comunque denominata, svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti”, ed alla lettera c) la conciliazione come
“la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione”. Emerge,
dunque, un’importante distinzione: per
mediazione si intende l’iter procedurale, ossia il
percorso ed il metodo perseguito dal mediatore;
mentre per conciliazione si intende il risultato
perseguito con la procedura, ossia la
composizione della lite.
La mediazione può svolgersi presso enti
pubblici o privati, che sono iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia e che
erogano il servizio di mediazione nel rispetto
della legge, del regolamento ministeriale e del
regolamento interno di cui sono dotati,
approvato dallo stesso Ministero.
La mediazione può essere: facoltativa, ovvero
scelta dalle parti, demandata, quando il giudice,
cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a
tentare la mediazione, oppure obbligatoria,
quando per poter procedere davanti al giudice,
le parti devono aver tentato senza successo la
mediazione. In caso di mediazione obbligatoria,
la parte che intende agire in giudizio ha l’onere
di tentare la mediazione e deve essere informata
dal proprio avvocato con un documento che
dovrà sottoscrivere. Tant’è che il giudice,
qualora rilevi la mancata allegazione di tale
documento all’atto introduttivo del giudizio,
informerà la parte della facoltà di chiedere la
mediazione. L’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010
statuisce che il procedimento di mediazione sia
obbligatoriamente esperito prima dell’esercizio
dell’azione giudiziale qualora si tratti di una
controversia in materia di condominio, diritti
17
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di
a z i e n d e ,
r i sarcimento
d e l d a n n o
derivante dalla
circolazione di
v e i c o l i e
n a t a n t i ,
responsabilità
m e d i c a ,
dif famazione
con il mezzo
della stampa o
c o n a l t r o
m e z z o d i
p u b b l i c i t à ,
c o n t r a t t i
a s s i curat i v i ,
b a n c a r i e
finanziari. Successivamente, l’obbligatorietà
per le numerosissime controversie in materia di
condominio e risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
è stata differita al 20 marzo 2012 per
consentire un avvio graduale del meccanismo.
Critiche sono emerse in merito all'elenco degli
ambiti assoggettati al tentativo obbligatorio di
mediazione, considerato poco omogeneo e
comprensivo di materie che male s i
adatterebbero ad essere mediate. Proprio per le
caratteristiche del procedimento di mediazione,
la scelta effettuata dal Ministero si è orientata
verso i casi in cui il rapporto tra le parti è
destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi
nel tempo, anche oltre la definizione della singola
controversia, o i casi di rapporti particolarmente
conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura
della lite, è particolarmente fertile il terreno della
composizione stragiudiziale (6).
Discutibile parrebbe anche la scelta operata dal
legislatore a favore della obbligatorietà che, già
percorsa in passato in materia di subfornitura o in
tema di telecomunicazioni, era stata di recente,
con il precedente dichiarato del D.Lgs. n.
28/2010 - ovvero il decreto societario n. 5/2003 -
abbandonata. Nei confronti dell’istituto disegnato
dal D.Lgs. n. 28/2010 è stata ribadita l'obiezione
in genere sollevata contro le forme di
conciliazione obbligatoria, ossia il fatto che la
mediazione può avere successo solo ove sostenuta
da una reale volontà conciliativa, così che quando
sia invece svolta per ottemperare ad un obbligo si
trasformerebbe in un mero adempimento formale
che, invece di rivelarsi utile per porre rimedio ai
tempi eccessivamente lunghi della giustizia
ordinaria, finirebbe per ritardare la definizione
delle controversie (7). Di certo, occorre una
maggiore consapevolezza del fatto che la
mediazione andrebbe guardata come avulsa dal
processo e non come una fase di questo e che,
quindi, essa può e deve perseguire sue proprie
finalità: se da un lato gli A.D.R. sono considerati
strumenti utili nell’alleggerire l’iter giudiziario, è
altrettanto vero che il loro effetto positivo
dovrebbe essere valutato autonomamente, in base
Se all’esito del processo civile, il
provvedimento del giudice
corrispondesse interamente al
contenuto della proposta
c o n c i l i a t i v a , i l g i u d i c e
escluderebbe la ripetizione
d e l l e s p e s e d e l l a p a r t e
vincitrice che ha rifiutato la
proposta relativamente al
periodo successivo alla stessa,
e l a c o n d a n n e r e b b e a l
p a g a m e n t o d e l l e s p e s e
p r o c e s s u a l i d e l l a p a r t e
s o c c o m b e n t e r i f e r i t e a l
medesimo periodo, nonché al
pagamento del contributo
unificato.
alle opportunità e garanzie che gli stessi
offrono alle parti. Il Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 04 febbraio 2010
ha espresso un parere in merito allo schema
del decreto, osservando che la mediazione ha
caratteristiche positive di per sé, in quanto può
costituire uno strumento importante per
l’evoluzione di un sistema di giustizia più
flessibile e più attento al caso concreto,
aggiungendo che la promozione di tale istituto
deve prescindere dalla inefficienza del sistema
giudiziario. Il testo definitivo del D.Lgs. n.
28/2010 sembra comunque perseguire proprio
l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario,
laddove prevede all’art. 5, comma 1, che
l’esperimento della mediazione sia condizione
di procedibilità della domanda giudiziale in
alcune materie e stabilisca all’art. 11, comma
1, che il mediatore possa emettere una
proposta anche contro la volontà delle parti.
Non solo. Recentissima è la modifica dello
stesso D.Lgs. n. 28/2010, apportata con la
conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138
nella legge n. 148 del 14 settembre 2011,
pubblicata nella G.U. n. 216 del 16 settembre
2011, dove l’art. 2, comma 35-sexies recita:
“All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio". Ciò significa che la parte che
non parteciperà alla mediazione si troverà a
pagare un doppio contributo unificato nella
successiva causa di merito.
Il duplice obiettivo della mediazione così come
defini to da l l ’ a r t . 1 l e t t . a ) , ovvero i l
raggiungimento di un “accordo amichevole per la
composizione di una controversia” e la
“formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa”, è in linea con i due modelli di
mediazione stragiudiziale tramandateci dalla
prassi: la mediazione facilitativa e la mediazione
valutativa o aggiudicativa (8). Nel primo modello il
mediatore si limita ad avvicinare le posizioni delle
parti considerando unicamente gli interessi delle
stesse, così facilitando la ricerca di un accordo,
senza esprimere un’opinione o una proposta sulla
risoluzione della lite. Nel secondo modello il
mediatore, avendo analizzato anche le pretese delle
parti, formula una proposta di accordo, seppure
non vincolante, di cui rimane traccia nel
successivo ed eventuale giudizio, incidendo sul
regime di soccombenza rispetto alle spese
processuali (artt. 11 e 13). Se, infatti, all’esito del
processo civile, il provvedimento del giudice
corrispondesse interamente al contenuto della
proposta conciliativa, il giudice escluderebbe la
ripetizione delle spese della parte vincitrice che
ha rifiutato la proposta relativamente al periodo
successivo alla stessa, e la condannerebbe al
pagamento delle spese processuali della parte
soccombente riferite al medesimo periodo,
nonché al pagamento del contributo unificato.
Dal momento che occuparsi di mediazione
implica non la valutazione del fatto in sé,
come invece può fare per esempio un giudice
o un avvocato, bensì la ricerca delle ragioni
profonde che il fatto sottende scoprendo ciò
che sta dietro al conflitto e che è alla base dei
sentimenti delle parti in conflitto, ci si
interroga su quale contenuto e quali limiti
debba avere la
p r o p o s t a
formulata dal
m e d i a t o r e
s e n z a l a
r i c h i e s t a
concorde delle
parti. In merito
n o n v i è
p r e v i s i o n e
normativa. Si
l a s c i a a l
m e d i a t o r e ,
sulla base degli
e l e m e n t i
emersi durante la fase di mediazione e
sufficienti ad una soluzione del conflitto
alternativa alla giustizia, la facoltà di
formulare una proposta. Il contenuto,
pertanto, dovrebbe rispecchiare quanto
emerso in termini di interessi delle parti
durante il procedimento di mediazione e,
pertanto, essere consono a tali interessi e non
formulato su considerazioni di ordine
strettamente giuridico. Inoltre, il suo
contenuto non potrà violare l’obbligo di
riservatezza. Tuttavia, la legge riconosce a tale
proposta un preciso valore nel momento in cui il
giudice, investito della controversia nel successivo
giudizio, emetta una sentenza il cui contenuto
corrisponda interamente al confuto della
proposta. Sulla base di questa considerazione, il
mediatore dovrebbe allora formulare la proposta
unicamente su considerazioni di ordine
giuridico, travisando completamente le finalità
del procedimento di mediazione e compiendo
una valutazione giuridica che prescinda dalla
composizione degli interessi delle parti e dalla
creazione di valore alle quali tutto i l
procedimento hanno fino a quel momento
mirato.
Ancora più difficile, per quanto sopra esposto, è
ipotizzare il fondamento ed il possibile contenuto
di una proposta da parte del mediatore in caso di
mancata partecipazione di una o più parti al
procedimento, cos ì come indicato ne l
regolamento attuativo all’art. 7 del D.M. n.
180/2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4
novembre 2010, che lascia ai regolamenti degli
organismi la possibilità di prevedere la cosiddetta
“proposta contumaciale”. Lo stesso art. 7
stabilisce, altresì, che i regolamenti degli
organismi possano prevedere che la proposta
possa venire formulata anche da un mediatore
diverso da quello che ha condotto sino ad allora
la mediazione e sulla base delle sole informazioni
che le parti intendono offrire al mediatore
proponente, qualora le parti avessero il timore
L’art . 10 espressamente,
dispone che “le dichiarazioni
rese o le informazioni acquisite
nel corso del procedimento di
mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto
anche parz ia le, in i z iato,
riassunto o proseguito dopo
l’insuccesso della mediazione,
salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni”
che il mediatore che ha condotto la procedura
possa non essere imparziale in ragione delle
informazioni riservate che le parti gli hanno
riferito. Da tutto ciò ne consegue che grande
importanza assumeranno i regolamenti degli
organismi nel definire se, quando, in che modo
e su quali presupposti, i propri mediatori
possano formulare una proposta con le
conseguenze previste dal D.Lgs. n. 28/2010
(9).
Punto di forza del D.Lgs. n. 28/2010 consiste
nell’avere lasciato sufficientemente libero il
percorso che conduce alla conclusione
dell’accordo, potendo il mediatore svolgere la
propria attività di mediazione attraverso una
procedura snella ed informale, che consenta
alle parti di instaurare un clima di leale
collaborazione, al fine di tentare di risolvere
bonariamente il conflitto che le vede coinvolte.
L’art. 9 impone ai soggetti che operano
all’interno dell’organismo di mediazione e,
comunque, nell’ambito del procedimento “un
obbligo di riservatezza”. La finalità della
previsione, propria di tutte le esperienze
comparate a livello internazionale, è quella di
consentire alle parti di svelare ogni dato utile al
raggiungimento di un accordo senza timore
che poi possa essere utilizzato contro la parte
stessa. I soggetti coinvolti devono potersi
sentire liberi di manifestare i loro reali interessi
davanti ad un soggetto dotato di professionalità
per comporli. Particolare rilievo assume anche
l’art. 10 il quale, espressamente, dispone che
“le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite
nel corso del procedimento di mediazione non
possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto anche parziale, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della
mediazione, salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni”. La legge consente, quindi, al
mediatore, la libertà di scegliere le tecniche di
negoziazione e comunicazione ritenute più
idonee rispetto alle circostanze del caso, alle
caratteristiche ed alla volontà delle parti, al tipo
di conflitto che le vede coinvolte ed alla necessità
di trovare una rapida soluzione. Nello
svolgimento dell’attività il mediatore dovrà
comunque tenere sempre presente la cornice
normativa prevista dalla legge, dal regolamento
dell’organismo e dal codice etico adottato
dall’organismo a garanzia di una conduzione
della procedura che rispetti i principi di
autodeterminazione delle parti, imparzialità,
r i servatezza e segretezza, neutra l i tà e
indipendenza (9).
Qualora l’accordo sia raggiunto, si tratta di un
atto negoziale avente natura di contratto. Al fine
di incentivare il ricorso alla mediazione e di
attribuire maggiore efficacia a tale accordo il
legislatore ha previsto che il verbale di avvenuta
conciliazione, se omologato con decreto del
presidente del tribunale, acquisti piena tenuta sul
piano esecutivo, permettendo di scrivere
addirittura ipoteca sui beni di colui che potrebbe
volersi sottrarre all’accordo, dopo averlo
concluso. Al tempo stesso, però, il legislatore si
è preoccupato anche di garantire alla parte che
s i r ivolge, per scelta o per obbligo,
all’organismo di conciliazione, di non perdere
le utilità del processo, qualora l’accordo non sia
raggiunto, consentendo, per esempio, alla
domanda di mediazione di produrre gli stessi
effetti della domanda giudiziale.
Infine, in linea con il principale obiettivo di
motivare le parti ad esperire il tentativo di
mediazione con esito proficuo, il legislatore ha
previsto anche delle agevolazioni fiscali, così
come definite all’art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010.
IL MEDIATORE PROFESSIONISTALa mediazione, si è detto, ha per obiettivo la
gestione pacifica dei conflitti attraverso il
ripristino della comunicazione tra le parti in
conflitto, ricreando una relazione e giungendo
ad un riconoscimento reciproco, quale
premessa per il ripristino di un rapporto di
fiducia. Questo traguardo richiede al
mediatore importanti caratteristiche e
competenze.
Il mediatore non giudica, non stabilisce torti o
ragioni, né attribuisce responsabilità: la sua
azione è guidata al fine di far individuare alle
parti in conflitto opzioni alternative che
portino a soluzioni creative di valore per
entrambe. Un mediatore deve essere realista, in
quanto deve vedere le cose come sono, non
come vorrebbe che fossero e deve cercare di
coglierne la complessità, tenendo sotto
controllo le proprie opinioni e convinzioni
personali: l’abilità di chi conduce una mediazione
non si fonda sul potere di persuadere, ma su
capacità eminentemente relazionali.
Nel nostro Paese l’attività del mediatore non si è
ancora caratterizzata come profess ione
autonoma, dotata di principi, modalità di
intervento, competenze e conoscenze distinte, ma
è stata piuttosto acquisita come competenza
ulteriore da parte di alcune professioni
tradizionali e, in particolare, da parte di avvocati,
per la mediazione penale e la conciliazione, e
psicologi, nell’ambito familiare. Con il D.Lgs. n.
28/2010 la figura del mediatore assume contorni
più nitidi e profili professionali più marcati. Sulla
base del suddetto decreto, il mediatore è persona
fisica che, priva della possibilità di rendere giudizi
e decisioni vincolanti, da sola, nel contesto di un
collegio di mediatori, con uno o più mediatori
ausiliari ed eventualmente con ausilio di esperti,
esclusivamente nel contesto di organismi di
mediazione, esegue personalmente la sua
prestazione nell’attività di mediazione finalizzata
alla conciliazione.
Le norme attuative indicate nel D.M. n.
180/2010 assoggettano il rilascio dell’abilitazione
ad operare quale mediatore ai soggetti che,
avendo conseguito almeno una laurea triennale o,
in alternativa, essendo iscritti ad ordini o collegi
professionali, seguano “un percorso formativo, di
durata complessiva non inferiore a 50 ore,
articolato in corsi teorici e pratici, con un
massimo di trenta partecipanti per corso,
comprensivi di sessioni simulate partecipate dai
discenti, e in una prova finale di valutazione
della durata minima di quattro ore” (art. 18).
Inoltre, lo stesso art. 18 prosegue disponendo
che “i corsi
t e o r i c i e
p r a t i c i
d e v o n o
av e r e p e r
oggetto le
s e g u e n t i
m a t e r i e :
nor mat i va
naz iona le,
comunitaria
e
internazionale in materia di mediazione e
conciliazione, metodologia delle procedure
facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e relative tecniche di gestione del
conflitto e di interazione comunicativa, anche
con riferimento alla mediazione demandata
dal giudice, efficacia e operatività delle clausole
contrattuali di mediazione e conciliazione,
forma, contenuto ed effetti della domanda di
mediazione e dell’accordo di conciliazione,
compiti e responsabilità del mediatore”. Al
corso base di cinquanta ore deve poi far
seguito, onde mantenere l’abilitazione, uno
specifico percorso formativo di aggiornamento
di diciotto ore biennali, articolato in corsi
teorici e pratici comprensivi di simulazioni o di
sessioni di mediazione. Il legislatore, nel
codificare una figura professionale sino ad oggi
inedita, ha inizialmente previsto l’obbligo di una
formazione articolata, sì, nei contenuti, ma
piuttosto limitata nella durata, considerato
l’ampio spettro di qualità richieste al mediatore.
In un secondo tempo, però, riconoscendo
l’opportunità di “irrobustire la professionalità del
mediatore” ha apportato modifiche al suddetto
decreto attuativo attraverso la recente
approvazione del D.M. n. 145/2011, pubblicato
sulla G. U. n. 197 del 25 agosto 2011. In
particolare, il nuovo regolamento aggiunge “la
partecipazione, da parte dei mediatori, nel
biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio
assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti
presso organismi iscritti” (art. 2); stabilisce, altresì,
che il regolamento degli organismi di mediazione
debba prevedere “criteri inderogabili per
l’assegnazione degli affari di mediazione
predeterminati e rispettosi della specifica
competenza professionale del mediatore
designato, desunta anche la tipologia di laurea
universitaria posseduta” (art. 3).
Il mediatore è un professionista che ha unito alla
sua professionalità di base le conoscenze delle
tecniche di gestione dei conflitti e di negoziazione
nelle controversie e, come tutti i professionisti, è
soggetto a un codice deontologico. E’ un
professionista delle risoluzione dei conflitti,
formato in tecniche di comunicazione, psicologia
della comunicazione, prossemica, mimica,
tecniche di risoluzione alternative delle
Dubbi sono emersi in merito alla
legittimità costituzionale della
mediazione obbligatoria, sia
sotto il profilo dell'osservanza dei
cr i ter i e pr incipi enunciati
dall 'art. 60 della Legge n.
69/2009, sia sotto il profilo del
r i s p e t t o d e l c a n o n e
fondamentale dell'accesso al
giudice, garantito a l ivello
nazionale dall'art. 24 della
nostra Carta costituzionale
controversie, gestione delle emozioni. Il fatto,
poi, che il mediatore sia dotato anche di un
buon livello di competenza tecnica nella
materia di cui è chiamato ad occuparsi
costituisce di certo un valore aggiunto. Il
mediatore deve essere in grado di capire ciò di
cui le parti stanno parlando: è assolutamente
indispensabile affinché il mediatore non perda
immediatamente la sua autorevolezza. La
conoscenza nelle materie imposte per legge
serve al mediatore non per affrontare il
problema da un punto di vista giuridico, come
farebbe un legale, ma per applicare
e f fi c a c e m e n t e q u e l l e t e c n i c h e d i
comunicazione che ha acquis i to. La
mediazione opera in circostanze ben precise e
concrete: possedere delle competenze di tipo
psicologico e comunicativo non può esimere
dall’attrezzarsi delle indispensabili conoscenze
specifiche del campo in cui si opera.
All’opposto, nessun aspirante mediatore può
considerarsi tranquillamente al riparo nella
“nicchia” della propria competenza tecnica
specifica (10). Il mediatore può, così, definirsi
un t e rzo i s t ru i to : t e r zo, i n quan to
necessariamente neutrale, istruito, nel senso
che sa come e cosa mediare, libero di adottare
le tecniche di comunicazione e di negoziazione
che ritiene più opportune, al fine di guidare le
parti verso una decisione consapevole e
concordata che soddisfi i loro interessi e che
possa essere creativa di valore per entrambe
rispetto alle posizioni di partenza. La
procedura di mediazione è, infatti, slegata dal
principio del “tanto chiesto quanto pronunciato”,
cui devono invece rispondere le procedure
arbitrali e giudiziali e, non essendoci alcun
vincolo legato al “petitum”, nulla impedisce alle
parti di accordarsi anche su questioni che
inizialmente non erano state considerate, ma che
salvino i loro rapporti e che siano anche alla base
di possibili rapporti futuri. (9). In caso di
controver s ie che r ich iedono spec ifiche
competenze tecniche, il legislatore ha comunque
sentito la necessità di prevedere ed indicare la
figura degli esperti, diversi dal mediatore. Il ruolo
ad essi assegnato emerge dalla lettura dell’art. 8,
commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 28/2010, in cui si
considerano essenziali, alla riuscita del
proced imento d i med iaz ione, sogge t t i
particolarmente esperti, anche eventualmente
formati alle tecniche di mediazione. Pertanto, se
l’organismo di mediazione deve affrontare un
procedimento che richiede specifiche competenze
tecniche può nominare uno o più mediatori
ausiliari, scegliendoli fra gli esperti formati di cui
può eventualmente disporre, oppure, se ciò non è
possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali
(11).
RIFLESSIONI CONCLUSIVELargamente usata nei paesi anglosassoni, la
mediazione ha una elevata possibilità di successo,
potendo fornire una risoluzione extragiudiziale
conveniente e rapida delle controversie attraverso
procedure concepite in base alle esigenze delle
parti. Essa si pone come uno strumento
concreto, strutturato e flessibile, mirato e
celere, basato su comprensione, rispetto
reciproco e costruttiva creatività. Grazie al
ruolo centrale che viene dato al dialogo e al
confronto, la soluzione del conflitto sarà il
r i sul tato di un processo dinamico e
partecipativo tra i soggetti coinvolti, che
restano i veri protagonisti della mediazione, e
l’accordo raggiunto, non potrà che essere più
efficace dal momento che agisce sulle
motivazioni profonde.
Nonostante queste premesse, l’istituto della
mediazione così come definito dal D.Lgs. n.
28/2010 ha suscitato non poche critiche e
perplessità. Se la mediazione funziona,
mediazione e processo si muovono su piani
completamente diversi, che non interferiscono
tra loro a patto che la mediazione, quando è
prevista l’obbligatorietà del tentativo, non
rappresenti un ostacolo all’esercizio dei diritti
in gioco. Secondo la Corte di Giustizia del
marzo 2010, le condizioni sono che la
previsione di un tentativo obbligatorio non
comporti un ritardo sostanziale per la
proposizione del ricorso giurisdizionale,
sospenda la prescrizione dei diritti in questione
e non generi costi ingenti per le parti. A queste
condizioni, la mediazione offre maggiori
opportunità rispetto al processo, perché
l’autonomia negoziale offre maggiori margini
di manovra alle parti e consente anche una
riscrittura del rapporto, in proiezione futura.
Dubbi sono emersi in merito alla legittimità
costituzionale della mediazione obbligatoria, sia
sotto il profilo dell'osservanza dei criteri e principi
enunciati dall'art. 60 della Legge n. 69/2009, sia
sotto il profilo del rispetto del canone
fondamentale dell'accesso al giudice, garantito a
livello nazionale dall'art. 24 della nostra Carta
costituzionale e,
a l i v e l l o
e u r o p e o ,
dall'art. 6 della
C o nv e n z i o n e
d e i d i r i t t i
d e l l ' u o m o e
dall'art. 47 della
Carta dei diritti
f o n d a m e n t a l i
d e l l ' U n i o n e
europea. Nella
previsione di un
t e n t a t i v o
obbligatorio di
conc i l i a z ione
per specifiche
materie (art. 5
del D.Lgs. n. 28/2010), pare infatti potersi
ravvisare un eccesso di delega. Sarà la Corte
Costituzionale a dover stabilire se un fondamento
all’introduzione dell’obbligatorietà per la gran
parte delle liti civili si possa trovare nell’art. 60
della legge di riforma del processo civile e nella
Direttiva comunitaria. Il Tar del Lazio, infatti,
nell’ordinanza pronunciata il 12 aprile 2011 in
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a
mediaz ione obbl igator ia,
perplessità sono insorte in
merito alla mancanza di un
d i s p o s t o n o r m a t i v o c h e
obbl ighi i l mediatore ad
estendere la partecipazione al
procedimento di mediazione a
tutti i soggetti coinvolti nel
c o n t e n z i o s o , d a i
r a p p r e s e n t a n t i d e l l a
Compagnia Assicurativa e
del l’Azienda Ospedaliera,
Sanitaria e/o Universitaria, ai
diversi sanitari che abbiano
agito in equipe
risposta al ricorso presentato dall’Organismo
unitario dell’avvocatura insieme ad alcuni
consigli degli Ordini ed Associazioni forensi
contro il regolamento attuativo del D.Lgs. n.
28/2010 (D.M. n. 180/2010), ha rimesso alla
suddetta Corte l’esame delle questioni di
incostituzionalità sollevate dai ricorrenti. I
giudici del Tribunale amministrativo non
hanno comunque sospeso, come pure
avrebbero potuto, il regolamento attuativo
impugnato che, al pari della corrispondente
disciplina legislativa, resta vigente ed operante,
come in molti altri casi in cui pende una
questione di legittimità sulle norme processuali.
Criticità al momento ancora insolute, ma sulle
quali acceso è il dibattito tra Ministero della
Giustizia, Avvocatura, Ordini professionali e
tutti i soggetti, istituzionali e non, protagonisti
della mediazione, riguardano l'individuazione
di un criterio di distribuzione territoriale delle
controvers ie da mediare, i profil i di
indipendenza e imparzialità del mediatore e
degli Organismi di mediazione, nonché
l'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria
degli avvocati nei procedimenti di mediazione,
attualmente non obbligatoria, con la possibilità
- per quanto riguarda tale assistenza - di
accedere al patrocinio a spese dello Stato da
parte dei non abbienti”.
In materia medica, già si è detto del vantaggio
offerto dalla mediazione alle parti in conflitto:
l’occasione di un confronto che, se ben
condotto alla presenza di un terzo imparziale e
preparato, è la chiave del buon esito del negoziato
e, soprattutto, consente il recupero del rapporto
medico-paziente che il verificarsi del danno
inevitabilmente incrina, a prescindere dal fatto
che sussista o meno una qualsiasi responsabilità
del sanitario. Tuttavia, per quanto riguarda la
mediazione obbligatoria, perplessità sono insorte
in merito alla mancanza di un disposto normativo
che obblighi il mediatore ad estendere la
partecipazione al procedimento di mediazione a
tutti i soggetti coinvolti nel contenzioso, dai
rappresentanti della Compagnia Assicurativa e
dell’Azienda Ospedaliera, Sanitaria e/o
Universitaria, ai diversi sanitari che abbiano agito
in equipe. In realtà, la mediazione è un istituto
concepito sulla base delle esigenze delle parti, che
trova nella flessibilità della procedura una delle
sue peculiari caratteristiche, pertanto il mediatore
si trova già nella possibilità di coinvolgere nel
procedimento tutte le parti in conflitto, ma,
soprattutto, è tenuto a farlo al fine di perseguire
l’obiettivo stesso della mediazione, ovvero
consentire alle parti in lite il raggiungimento di
un accordo condiviso, stabile e reale.
Al di là della necessità futura di meglio definire
alcuni aspetti della normativa vigente, in un Paese
dove la mentalità della risoluzione alternativa
delle controversie tarda ad acquisirsi si può certo
riconoscere al D.Lgs. n. 28/2010 il merito di
avere risvegliato l’attenzione dell’opinione
pubblica sull’opportunità che, in un momento
storico di elevata conflittualità e di conseguente
crisi dei tempi della giustizia, le controversie siano
portate davanti al giudice solo dopo un’attenta
riflessione sui pro e i contro dell’azione
giudiziaria. La mediazione, con i suoi indubbi
vantaggi di economicità, rapidità ed incisività
rispetto al tradizionale procedimento
g i u d i z i a r i o , p u ò f u n z i o n a re. Ru o l o
determinante avranno sia gli avvocati, che, pur
guardando ancora troppo numerosi a questo
istituto con diffidenza, dovranno impegnarsi a
portare al tavolo di mediazione anche il
destinatario della domanda, sia gli organismi,
che dovranno impegnarsi a far condurre il
procedimento a mediatori davvero preparati
ed autorevoli, graduando le competenze in
base alle difficoltà della controversia.
La vera sfida per il futuro è rappresentata da
una sempre maggiore sensibilizzazione nei
confronti dell’istituto della mediazione, nella
consapevolezza che la diffusione della
mediazione può rappresentare una vera e
propria evoluzione culturale.
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27
Un recente caso realmente accaduto presso un struttura ospedaliera pubblica fornisce l’occasione per esaminare la regolamentazione dell’acquisizione del consenso alle cure da rendersi su un minore, con particolare attenzione a quei casi nei quali siano rilevabili criticità della situazione familiare.Sotto il profilo clinico la vicenda può essere così riassunta:Caso sig.na Ciccone Maria nata il 26/04/1996, genitori
separati, vive stabilmente con la madre che è quella che si è
sempre fatta carico delle cure della figlia, sia in passato sia
attualmente.
Riassunto Clinico:
1)Già trattata precedentemente per correzione di
malocclusione scheletrica con ortodonzia mobile.
2)Alla fine della permuta giunge all’osservazione per
adeguata finalizzazione ortodontica, mostrando un
ritardo eruttivo dei due canini superiori che risultano
ritenuti nel contesto del mascellare superiore.
3)I sanitari del C.O. eseguono studio del caso
ortodontico, comprensivo di tracciato cefalometrico.
4)Il padre si presenta presso il C.O. richiedendo, ed
ottenendo, copia della documentazione clinica.
5)La madre presenta una serie di rimostranze al
personale del C.O. a causa della consegna della
documentazione clinica della figlia al padre. Motivo
principale delle rimostranze il fatto che la signora
ritiene che il personale ed i sanitari del C.O. avessero
dovuto negare i documenti al padre sia perché il tutto
era stato pagato da lei sia perché è sempre stata lai ad
occuparsi della figlia ed il padre non si era mai
presentato al C.O. con la stessa minore.
6)Viene presentato e spiegato il piano di trattamento a
carattere chirurgico/ortodontico che prevede la
disinclusione chirurgica dei canini superiori e la loro
eruzione forzata in arcata dopo aver espanso gli spazi
e stabilizzato la stessa arcata. Il piano di trattamento
viene spiegato alla madre, unica persona che si
presenta con la figlia il giorno dell’appuntamento per
tale incombente.
7)La madre rende il consenso al trattamento. Il padre
comunica alla madre che non darà nessun consenso
relativamente al trattamento ortodontico della figlia.
8) Di fronte al rifiuto offerto dai sanitari del C.O. di
procedere al trattamento della minore a causa della
mancanza di consenso al trattamento da parte del
Analisi GiurisprudenzialeCure sul minore: informazione, consenso dei
genitori e titolarità dei diritti di: Cesare Q. Fiore - Avvocato Civilista in Milano
Allorquando un sanitario si trovi a dover eseguire cure su di un paziente minore dovrà prestare particolare attenzione all’acquisizione del consenso da parte di tutti i soggetti legittimati, anche attivandosi, laddove risultino divergenze tra i titolari dei diritti, perché non si verifichino situazioni di stallo pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore.
28
padre, la madre chiede agli stessi sanitari una
relazione sul caso ai fini di richiedere un intervento del
Giudice Tutelare. ”
Qui di seguito, inoltre, si riporta per esteso la relazione per il Giudice Tutelare predisposta dai sanitari su richiesta della madre:
“...Paperopoli li 04/07/11
Oggetto: Relazione paziente Ciccone Maria
La paziente Ciccone Maria, nata 26/04/1996, già nota al Centro per trattamento correttivo ortodontico
mobile in corso, in seguito ad un controllo ortopantomografico eseguito in data 23/06/2010 atto a verificare
la posizione dei canini permanenti superiori, ha evidenziato la disodontiasi dei due canini superiori (1.3 e
2.3) mal posizionati, con asse di eruzione anomalo.
In seguito ad apposito studio ortodontico, è stato individuato il seguente programma terapeutico:
1) Applicazione di trattamento ortodontico fisso mediante bandaggio superiore e inferiore della durata di
24/36 mesi
2) Applicazione di barra palatale come ancoraggio degli elementi diatorici naturali presenti
3) Possibile necessità di esecuzione di sbrigliamento chirurgico di 1.3 e 2.3 atto a raggiungere il dente
incluso, per consentire l’applicazione di una trazione per agevolare la loro estrusione e il loro
allineamento
4) contenzioni post ortodontiche anti recidiva.
La mancata esecuzione di trattamento ortodontico, volto appunto al recupero in arcata dei due canini
superiori, può comportare un pregiudizio alla giovane paziente costituito dalla possibile ritenzione
endoossea dei due canini con alterazione dell’arcata, sia in termini di allineamento che di estetica che di
combaciamento occlusale con gli elementi dell’arcata antagonista. Si deve anche specificare che,
normalmente i due canini superiori erompono e si dispongono spontaneamente in arcata all’età di 10 anni
con una possibile oscillazione di 1,5/2 anni. Il ritardo oltre questo intervallo temporale depone decisamente
per una probabile ritenzione stabile dei due elementi inclusi.
La stessa condizione di ritenzione dei due canini, qualora si verificasse, imporrà in età adulta, la
sostituzione protesica degli stessi elementi, previa la loro eliminazione mediante apposito intervento
chirurgico.
Naturalmente si potrà procedere al trattamento sopra prospettato, che all’età attuale rappresenta l’opzione
con meno rischi e minori conseguenza di carattere permanente tra tutte quelle configurabili, solo dietro
acquisizione di apposito consenso congiunto della paziente e di entrambi i genitori. In mancanza di
consenso anche di uno solo di questi, e/o salvo apposita pronuncia da parte del Giudice Tutelare, il
trattamento correttivo in argomento è da ritenersi non autorizzato.
Si rilascia a richiesta della madre sig.ra Mirandola Clarabella.
L’Odontoiatra Curante Il Referente del Centro
Dott. Galilei Carlo Dott. Fermi Enrico
29
In primo luogo, pare utile ripercorrere le fonti
nor mat ive e deonto log i che che p iù
direttamente attengono alla fattispecie.
Gli articoli 3161 e successivi del Codice Civile
regolamentano l’esercizio della potestà
genitoriale e il terzo comma del primo articolo
fra quelli citati recita testualmente: “In caso di
contrasto su questioni di particolare importanza
ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più
idonei.”.
Peraltro, medesima indicazione è rilevabile
anche nell’art.1452 Codice Civile, ove viene
ugualmente previsto “l’intervento del Giudice” per
quanto attiene ai casi di disaccordo inerenti i
diritti e doveri reciproci dei coniugi (art.1433
Codice Civile), nonché i doveri verso i figli (art.
1474 Codice Civile).
In ordine all ’ indicazione del Giudice
competente, è importante tenere presente che
nel caso di genitori tra i quali sia pendente un
giudizio di separazione o divorzio, la decisione
sarà riservata a detto giudice; nei casi in cui i
genitori siano coniugi conviventi separati o
divorziati, ma in assenza di giudizi pendenti, la
competenza sarà devoluta al Giudice Tutelare;
infine, nel caso in cui i genitori non siano
coniugi la competenza sarà attribuita al
Tribunale dei Minori.
Particolare attenzione dovrà poi agire il
genitore recalcitrante o assente o inattivo,
1 “Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formali tà al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.”
2 “Articolo 145. Intervento del Giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.”
3 “Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei
coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
4 “Articolo 147. Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la p r o l e t e n e n d o c o n t o d e l l e c a p a c i t à , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”
30
poichè ben potrebbe il Giudice che si occupa
del caso attivare una procedura ex art.330
Codice Civile5, nella quale accertarsi se
sussistano i presupposti per la decadenza dalla
po te s t à su i fig l i ovve ro a s sumer s i i
provvedimenti di cui all’art.333 Codice Civile6 .
D’altro canto, la assoluta rilevanza della tutela
dei soggetti minori, in generale e all’interno del
nucleo familiare, trova prima e primaria
rilevanza nella Carta Costituzionale agli artt.
307 e 318.
Per quanto riguarda poi i doveri del medico –
a prescindere dai consueti obblighi di legge
comunque vigenti –, si deve richiamare il
disposto di alcuni articoli del Codice
Deontologico:
Art.32 “Doveri del medico nei confronti
dei soggetti fragili. Il medico deve impegnarsi a
tutelare il minore [...] in particolare quando ritenga che
l’ambiente [...] nel quale vivono non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute ovvero sia sede di
maltrattamenti fisici o psichici [...]
Il medico, in caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli
incapaci, deve ricorrere alla competente Autorità
Giudiziaria”
A r t . 3 7 : “ C o n s e n s o d e l l e g a l e
rappresentante. Allorché si tratti di minore...il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici ... deve
essere espresso dal rappresentante legale [...].
In caso di opposizione ... al trattamento necessario e
indifferibile a favore di minori [...] il medico è tenuto ad
informare l’Autorità Giudiziaria; se vi è pericolo per la
vita o grave rischio per la salute del minore [...], il
7 “Articolo 30 Costituzione. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.”
8 “Articolo 31 Costituzione. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”
5 “Articolo 330. Decadenza dalla potestà sui figli. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”
6 “Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.”
medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo
necessità alle cure indispensabili”
Art. 38 “Autonomia del cittadino e
direttive anticipate. [...]
Il medico compatibilmente con l’età, con la capacità di
comprensione e con la maturità dle soggetto, ha l’obbligo di
dare adeguata informazione al minore e di tenere conto
della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del
legale rappresentate legale deve segnalare il caso
all’Autorità Giudiziaria[...]”.
Alla luce di quanto sopra mi permetto di
sottolineare la rilevanza ed importanza dei
concetti sopra espressi non solo per quanto
attiene il compimento di una attività sanitaria
davvero resa con rispetto del diritto di
autodeterminazione e della libertà e dignità
p e r s o n a l e , m a s o p r a t t u t o t e s a a l l a
responsabilizzazione dei soggetti potestativi
secondo le reali necessità del minore, a garanzia
dei diritti del soggetto debole meritorio di piena
tutela giuridica.
È società civile quella nella quale i diritti di un
soggetto non dipendono dall’età, sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali (art.39 Costituzione).
In conclusione, nello svolgimento dell’attività
medica non si dimentichi mai di far firmare il
consenso alle cure di un minore dal genitore
presente anche per conto dell’altro genitore; si
cerchi comunque di raggiungere il genitore
assente; in caso di opposizioni, si rendano
informazioni, relazioni e certificazioni scritte;
in caso di inattività dei legali rappresentanti del
minore, si attivi la tutela Giudiziaria
(ricordando le informazioni sulla competenza
sopra rese), con una procedura “senza
formalità” che nella pratica trova normalmente
pronta e rapida evasione.
Al fine di aiutare la concreta quotidianità di
tutti i lettori, si riportano due bozze di ricorso
all’Autorità Giudiziaria (l’una proposta dal
medico per cure urgenti, l’altra per la
sostituzione dell’amministratore di sostegno
dell’incapace non diligente ed assente dalle
proprie responsabilità).9 “Art. 3 Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Ricorso n. 1
Tribunale di …………….
GIUDICE …………………….
Il sottoscritto ricorrente
……………………………….................. C.F………………………………..…,
n a t o a … … … … … … … … . i l … … … … … … … … … … . , r e s i d e n t e i n
… … … … … … … … … . . , v i a … … … … … … … … … … … … … … . , t e l .
…………………..., cell. ………………….., nella sua qualità di responsabile servizio
socio sanitario
Premesso che
Il beneficiario, ………….., residente in ………..……alla via………….… vive
abitualmente:
! in famiglia con altre ….. persone conviventi,
! presso la casa di cura ………….………....sita in …………....alla via……….
…………….
! presso la sua abitazione con assistenza domiciliare;
! altro (da specificare)
………………………………………………………………………..
Il beneficiario, attualmente, si trova nelle seguenti condizioni:
! autosufficiente, esce di casa da solo;
! autosufficiente ma non esce di casa da solo;
! sedia a rotelle;
! permanentemente a letto;
! altro………………………………………………………..
Il beneficiario presenta (indicare disturbi psico-fisici del medesimo*):
……………………………………………………………………………………………
… … . … … … … … … … … … … … … .
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
C o n s i d e r a t o c h e i l l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l b e n e f i c i a r i o ,
…………………………………….., nominato dal Tribunale di ……………………..,
con provvedimento n. ……………………, non ha ad oggi acconsentito al trattamento
sanitario/operazione necessario/a per la tutela dell’integrità della salute del soggetto
Tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente,
dottor..…………………………………………
Chiede
a codesto Giudice, assunte le necessarie informazioni e disposti, se necessario, gli
opportuni accertamenti medici, di emettere, con urgenza, in tempo utile per la data
del ../../…., provvedimento urgente più opportuno sulla necessità del beneficiario
di sottoporsi a
……………………………………………………………………………………
oppure
di delegare a tale scopo il dottor………………………….., quale amministratore di
sostegno, ai sensi della legge n. 6/2004, nell’interessi di …………………….., nato a
…………………, il …………., residente in ………………….., via……………….,
domiciliato a
…………………………………………………………,via…………………….., C.F.
…………………………….., in quanto affetta/o
da………………………………………..
oppure
di nominare a tal fine chiunque altro codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere
opportuno, quale amministratore di sostegno, a tempo determinato per la durata di
mesi……….., del beneficiario per il compimento, a titolo di rappresentanza dello
stesso, delle seguenti attività:
! prestare consenso informato al seguente intervento o terapia
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
Si dichiara che i parenti del beneficiario, tutt’ora viventi sono i seguenti:
! signor……………………, (indicare il vincolo di parentela)………………………
del beneficiario, residente in ……………….alla via…………………
C.F………………………..;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,
r e s i d e n t e i n … … … … … … … … … . a l l a v i a … … … … … … … … … … .
C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,
residente in …………………………….alla via………………………….
C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,
residente in …………………………….alla via………………………….
C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,
residente in …………………………….alla via………………………….
C.F…………………………….;
Si produce la seguente documentazione:
a) copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario;
b) certificazione medica che attesti lo stato di salute del beneficiario;
c) eventuale certificato che attesti l’assoluta intrasportabilità del beneficiario (se
necessario);
d) copia del documento contenente il testo del consenso da sottoscrivere.
e) Copia del provvedimento di nomina dell’originario amministratore di sostegno.
*Nota bene:
il procedimento prevede che il Giudice riceva in udienza l’interessato, se questo
non fosse possibile il richiedente deve dichiarare nella domanda che :
“l’interessato non è trasportabile in Tribunale, neppure in ambulanza” (in tal caso è
necessario allegare e/o presentare in udienza un certificato da cui risulti che la
persona è intrasportabile anche se in ambulanza).
…………., lì Firma
DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L’UDIENZA
Io sottoscritto dott. …………………………, nato a …………………… il ………..,
residente in ……………………., via………………, tel……………….. e CF
… … … … … … . . , c o n s t u d i o i n … … … … … … … … … … … … ,
v i a … … … … … … … … … … … . . , o p p u r e p r e s s o l ’ O s p e d a l e d i
……………………………………………………………………………………………
Dichiaro
! di aver informato tutti i parenti (fino al quarto grado) e i parenti dell’ altro coniuge
(fino al secondo grado) attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno
(che si allega);
! di aver fatto firmare ai parenti (fino al quarto grado) e ai parenti del coniuge (fino al
secondo grado) copia della domanda, che si allega con fotocopia di documento di
identità e relative ricevute di ritorno o copie delle domande firmate per accettazione;
! c h e i l b e n e f i c i a r i o , s i g n o r … … … … … . , s o f f r e d i
…………………………………………………………………………………………
………come da documentazione allegata alla domanda. e che, pertanto, necessita di
sottoporsi al trattamento / terapia
…………………………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................
.............................
Si produce:
- copia delle lettere raccomandate con relative ricevute di ritorno o copie della
domanda firmate per l’accettazione con copia documenti di identità.
- Eventuali dichiarazioni / pareri dei parenti.
- documentazione medica che accerti l’intrasportabilità del beneficiario se non
prodotta con la domanda.
- Successiva e/o ulteriore documentazione medica che attesti la patologia
psico-fisica per la quale si rende necessaria l’operazione / trattamento.
- Ricorso n. 2
Tribunale di …………….
GIUDICE ……………………………
Il sottoscritto ricorrente ………………………………..C.F………………………………..…,
nato a…………………….il…………………………., residente in ……………………….., via
……………………………………., tel. …………………..., cell. ………………….., nella sua
qualità di responsabile servizio socio-sanitario
Premesso che
Il beneficiario, signor ………….., residente in ………..……alla via………….… vive abitualmente:
! in famiglia con altre ….. persone conviventi,
! presso la casa di cura ………….………....sita in …………....alla via……….…………….
! presso la sua abitazione da solo;
! presso la sua abitazione con assistenza domiciliare;
! altro (da specificare) ………………………………………………………………………..
Il beneficiario, attualmente, si trova nelle seguenti condizioni:
!autosufficiente, esce di casa da solo;
!autosufficiente ma non esce di casa da solo;
!sedia a rotelle;
!permanentemente a letto;
!altro………………………………………………………..
Il beneficiario presenta (indicare disturbi psico-fisici del medesimo*):
………………………………………………………………………………………………….
… … … … … … … … … … … … .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Gli aventi diritto ad esprimere il consenso hanno pronunciato pareri discordi ovvero non si
pronunciano.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente, signor..…………………………………………
Chiede
a codesto Giudice, assunte le necessarie informazioni e disposti, se necessario, gli opportuni
accertamenti medici, di disporre l’applicazione della misura di protezione dell’amministrazione
di sostegno, ai sensi della legge n. 6/2004, nell’interessi di …………………….., nato a
…………………, il …………., residente in ………………….., via………………., domiciliato a
…………………………, via…………………….., C.F.…………………………….., in quanto
affetta/o da………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(specificare patologia).
nominando a tal fine il sottoscritto ricorrente, dott. ……………………………………….., nato a
………….., il………….., residente in ………….. , via ……………., CF…………………………….,
con studio in…………………, via………………….., telefono……………………., cellulare
………………………., ovvero chiunque altro codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuno,
quale amministratore di sostegno, a tempo determinato per la durata di mesi……….. o a tempo
indeterminato, del beneficiario per il compimento, a titolo di rappresentanza dello stesso, delle
seguenti attività:
! prestare consenso informato al seguente intervento o terapia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Si dichiara che i parenti del beneficiario, tutt’ora viventi sono i seguenti:
! signor……………………, (indicare il vincolo di parentela)………………………del
b e n e f i c i a r i o , r e s i d e n t e i n … … … … … … . a l l a v i a … … … … … … …
C.F………………………..;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in
…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in
…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in
…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;
! signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in
…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;
Si produce la seguente documentazione:
a) copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario;
b) certificazione medica che attesti lo stato di salute del beneficiario;
c) eventuale certificato che attesti l’assoluta intrasportabilità del beneficiario (se necessario);
d) copia del documento contenente il testo del consenso da sottoscrivere.
*Nota bene:
il procedimento prevede che il Giudice riceva in udienza l’interessato, se questo non fosse
possibile il richiedente deve dichiarare nella domanda che : “l’interessato non è trasportabile in
Tribunale, neppure in ambulanza” (in tal caso è necessario allegare e/o presentare in udienza un
certificato da cui risulti che la persona è intrasportabile anche se in ambulanza).
…………., lì Firma
DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L’UDIENZA
Io sottoscritto dott. …………………………, nato a …………………… il ……….., residente in
……………………., via………………, tel……………….. e CF ……………….., con studio in
………………………………, via…………………..
Dichiaro
! di aver informato tutti i parenti (fino al quarto grado) e i parenti del coniuge (fino al secondo
grado) attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (che si allega);
! di aver fatto firmare ai parenti (fino al quarto grado) e ai parenti del coniuge (fino al secondo
grado) copia della domanda, che si allega con fotocopia di documento di identità e relative
ricevute di ritorno o copie delle domande firmate per accettazione;
! che il beneficiario, signor ……………., soffre di………………………come da
documentazione allegata alla domanda. e che, pertanto, necessita di sottoporsi al trattamento /
terapia …………………………..
Si produce:
- copia delle lettere raccomandate con relative ricevute di ritorno o copie della
domanda firmate per l’accettazione con copia documenti di identità.
- Eventuali dichiarazioni / pareri dei parenti.
- documentazione medica che accerti l’intrasportabilità del beneficiario se non prodotta
con la domanda.
- Successiva e/o ulteriore documentazione medica che attesti la patologia psico-fisica
per la quale si rende necessaria l’operazione / trattamento.
39
PREMESSAPrevenire la conflittualità tra medico e
paziente, che spesso sfocia in contenzioso
legale, presuppone in primis conoscerne le
cause che, se pur molteplici, trovano
concretizzazione in un assunto di fondo, ovvero
la massima dell’ipse dixit non ha più
applicazione in campo medico: il professionista
non si configura più come portatore di una
verità scientifica assoluta ed insindacabile
poiché il paziente odierno medio esige che la
prestazione sanitaria offertagli si fondi su regole
chiare e comprensibili e rivendica per sé un
ruolo attivo anche nei momenti decisionali. A
ciò va aggiunto che il progresso scientifico
ingenera nei pazienti sempre maggiori
aspettative di successo nei confronti della
prestazione medica, molto spesso con una
pretesa di obbligazione di risultato che nel
settore odontoiatrico è accresciuto, anche, ma
non solo, dalle finalità di natura estetica che il
p i ù d e l l e v o l t e s i a c c o m p a g n a n o ,
prevaricandolo, all’atto terapeutico, e dall'onere
economico dei pazienti dato che il regime
privatistico comprende ancora oggi la maggior
parte delle prestazioni odontoiatriche. Inoltre la
tendenza alla criminalizzazione della classe
medica fomentata dai media e supportata, negli
ultimi anni, anche dalla magistratura ha
contribuito ad ingenerare nei cittadini-pazienti,
qualora si trovino di fronte ad un presunto
errore professionale di un sanitario, aspettative
La percezione del contenzioso in odontoiatria: un’analisi quantitativa
di: Giulio Pecorelli
Libero professionista in Pioltello (MI) - Master in Odontologia Forense
Tesi di Master
ABSTRACT
C"$1(*>,33.*/,$',-.6"$ /,8#.$ 5#4.'. $"//.$ ?"$ 7.34*$ 6"':."(,$ .#$ ("11*(4*$',-.6*H1").,/4,$ ,$ #=./34"5("(3.$ -.$
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345-.*$("11(,3,/4"$5/="/"#.3.$34"4.34.6"$-.$4.1*$<5"/4.4"4.7*$"44"$"-$"/"#.))"(,$"#65/,$6(.4.6.4@$/,#$6*/4,/).*3*$
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6*/4("445"#,9$-"##I"#4(*$6*/6#53.*/.$(.85"(-"/4. $"31,44.$"33.65("4.7.9$-.$8,34.*/,$-,#$6*/4,/).*3*$$,$4.1*#*8.,$-.$
345-.*$1(*>,33.*/"#,A$
40
risarcitorie che li spronano ad intentare una
causa quasi mai, o comunque molto di rado,
fondantesi su problemi etici o di principio,
quanto piuttosto economici. In questa ottica,
pertanto, l’odontoiatria, esplicandosi sempre in
situazioni di elezione, rappresenta una delle
branche mediche tra le più esposte a
procedimenti legali per responsabilità
professionale, come confermato dalle statistiche
analizzate preliminarmente (CIC, Montagna,
Rapporto PiT Salute 2008/2010, Studio pilota
di O.R.ME, ecc., che per motivi editoriali sono
state omesse).
TECNICA DI INDAGINE
Il presente studio rappresenta un’analisi
statistica di tipo quantitativo sul contenzioso in
campo odontoiatrico per la cui realizzazione è
stato predisposto un questionario sottoposto ai
rispondenti per la compilazione, strutturato con
18 domande finalizzate ad analizzare alcune
criticità nel contenzioso odontoiatrico, per
finalità di tipo diagnostico e preventivo.
Il questionario è stato somministrato ad un
totale di 231 rispondenti, suddivisi in 4
categorie, di seguito schematizzate, tenendo
conto dell’età e degli anni di esperienza
professionale:
" 72 odontoiatri/medici con competenze
forensi
" 87 clinici (odontoiatri e medici che
esercitano l’odontoiatria)
" 45 igienisti dentali
" 27 studenti dei corsi di laurea in
odontoiatria ed igiene dentale
Gli intervistati sono stati selezionati nel
seguente modo:
" Forensi : profess ionis t i d i d iversa
provenienza geografica;
" Clinici: professionisti per il 50% esercenti
l'attività professionale in Lombardia e per il
50% di diversa provenienza geografica;
" Igienisti dentali: professionisti esercenti in
Lombardia (i questionari sono stati raccolti
all'interno del XX congresso nazionale
AIDI 2010 tenutosi a Milano lo scorso
settembre);
" Studenti: per il 50% studenti del 5° anno di
Odontoiatria presso l'Università degli Studi
di Firenze e per il 50% studenti di Igiene
dentale, presso il polo S. Paolo, Università
degli Studi di Milano.
I risultati ottenuti non hanno la pretesa di avere
un esaustivo valore statistico in quanto i tempi
ed i costi non sono stati sufficienti per rispettare
le p iù adat te tecniche s ta t i s t iche d i
campionamento, pertanto le risposte fornite
dagli intervistati non possono essere ricondotte
all’universo degli operatori dell’odontoiatria e
dell'igiene dentale, ma sono i risultati ottenuti
da un gruppo di medici/odontoiatri, igienisti e
studenti.
I numeri e le percentuali che ne derivano sono
perciò da considerarsi significativi rispetto al
totale delle interviste effettuate e ritenute
valide.
41
TAB I - Secondo il suo parere, quali sono le cause principali del contenzioso in odontoiatria?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Esosità dell’onorario delle prestazioni odontoiatriche 2,8% 2,3% 11,1% 0,0% 3,9%
1. Presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)
36,1% 26,4% 8,9% 3,7% 23,4%
1. Mancanza/carenza di informazione 30,6% 40,2% 37,8% 25,9% 35,1%
1. Cambiamenti non programmati (o non spiegati) di terapia 5,6% 8,0% 22,2% 22,2% 11,7%
1. Stanchezza terapeutica da parte del paziente 0,0% 2,3% 0,0% 3,7% 1,3%
1. Errore tecnico da parte dell’odontoiatra 25,0% 20,7% 20,0% 44,4% 24,7%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.
TAB II - Quali sono, secondo lei, i punti critici del contenzioso (per area tematica)?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Prestazione tecnica 2,8% 2,3% 11,1% 0,0% 3,9%
1. Errore umano dovuto al sistema (le persone, il gruppo, il posto di lavoro, l’istituzione nel suo insieme, l’organizzazione)
2,8% 4,6% 8,9% 3,7% 4,8%
1. Qualità globale del servizio 2,8% 3,4% 6,7% 14,8% 5,2%
1. Costo 5,6% 3,4% 2,2% 3,7% 3,9%
1. Difetto di comunicazione 50,0% 41,4% 17,8% 14,8% 36,4%
1. Errore umano dovuto alle persone (disattenzione, scarsa motivazione, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)
34,7% 44,8% 46,7% 59,3% 43,7%
Non risponde 1,4% 0,0% 6,7% 3,7% 2,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.
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TAB III - Quali sono le cause immediate di errore dovute all’operatore?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Omissione di intervento necessario 15,3% 12,6% 6,7% 7,4% 11,7%
1. Scarsa attenzione, negligenza 47,2% 36,8% 33,3% 25,9% 38,1%
1. Carenze cognitive (nuovo trattamento, rischi di effetti avversi, manifestazione clinica di una malattia, etc.)
6,9% 11,5% 4,4% 14,8% 9,1%
1. Insufficiente competenza clinica 13,9% 25,3% 28,9% 25,9% 22,5%
1. Incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite
9,7% 8,0% 4,4% 18,5% 9,1%
1. Prescrizioni inadeguate (ricetta/referto illeggibile, spiegazioni insufficienti, scoordinamento di prescrizioni di vari specialisti, etc.)
1,4% 3,4% 15,6% 3,7% 5,2%
Non risponde 5,6% 2,3% 6,7% 3,7% 4,3%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa
immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente
competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di
intervento necessario”.
L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione
dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il
9,1%,
Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli
igienisti (15,6%).
Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti
seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).
TAB IV - Secondo lei, come si può prevenire il contenzioso in odontoiatria?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Con una corretta gestione della documentazione 2,8% 4,6% 11,1% 0,0% 4,8%
1. Con una corretta gestione della comunicazione/ informazione medico-paziente
80,6% 81,6% 75,6% 70,4% 78,8%
1. Con un miglioramento della professionalità e competenza 16,7% 13,8% 13,3% 29,6% 16,5%
1. Con agevolazioni economiche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della
comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del
contenzioso.
Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”
e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.
Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.
43
TAB V - Secondo lei, in termini di prevenzione del contenzioso, come dovrebbe essere il rapporto di
collaborazione/consulenza dell’odontoiatra?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Essere regolato contrattualmente 13,9% 16,1% 11,1% 11,1% 13,9%
1. Stabilire in forma scritta i criteri di gestione del paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.
55,6% 64,4% 68,9% 77,8% 64,1%
1. Essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione 11,1% 8,0% 2,2% 3,7% 7,4%
1. Prevedere fatturazioni differenziate per odontoiatra collaboratore e per titolare dello studio
15,3% 5,7% 8,9% 0,0% 8,7%
Non risponde 4,2% 5,7% 8,9% 7,4% 6,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del
paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il
rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;
il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.
Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni
differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà
professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e
8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene
dal rispondere.
TAB VI - Secondo il suo parere, come dovrebbe essere ottenuto il consenso nel suo studio?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Orale 1,4% 0,0% 2,2% 0,0% 0,9%
1. Scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”
16,7% 19,5% 2,2% 18,5% 15,2%
1. Scritto su moduli standard prestampati 5,6% 2,3% 4,4% 7,4% 4,3%
1. Scritto, preceduto da adeguata informazione 68,1% 72,4% 86,7% 70,4% 73,6%
1. All’americana, cioè informazione-consenso il più dettagliato possibile, con eventuale videoripresa.
8,3% 5,7% 4,4% 3,7% 6,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,
preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è
d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:
scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.
Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3
(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama
odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.
Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale
(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini
di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.
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TAB VII - Quali sono gli errori più comuni nell’informazione/comunicazione?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Sottovalutazione del rischio da parte dell’odontoiatra: erronea comunicazione del rischio (di danno e/o insuccesso) per diagnosi insufficiente, quindi erronea percezione del rischio da parte del clinico, pertanto informazione incompleta resa al paziente
48,6% 41,4% 40,0% 44,4% 43,7%
1. Sottovalutazione del rischio da parte del paziente: erronea comunicazione del rischio da parte dell’odontoiatra, quindi erronea comprensione dell’informazione da parte del paziente
13,9% 19,5% 13,3% 14,8% 16,0%
1. Sopravvalutazione del risultato da parte del paziente: erronea comunicazione del beneficio, pertanto insufficiente/non chiara informazione fornita al paziente sul risultato e sulle alternative terapeutiche
31,9% 34,5% 40,0% 29,6% 34,2%
1. Tendenza all’overtreatment e scarsa considerazione della “durata” nel tempo del beneficio da parte dell’odontoiatra
4,2% 2,3% 0,0% 7,4% 3,0%
Non risponde 1,4% 2,3% 6,7% 3,7% 3,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.
TAB VIII - Secondo il suo parere, relativamente alla gestione del contenzioso, cosa è preferibile?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. La gestione extra-giudiziaria mediante metodiche conciliative
55,6% 39,1% 22,2% 29,6% 39,8%
1. La gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo
30,6% 43,7% 57,8% 48,1% 42,9%
1. La gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma (restituzione del compenso)
9,7% 10,3% 2,2% 0,0% 7,4%
1. La gestione giudiziaria 1,4% 1,1% 2,2% 14,8% 3,0%
Non risponde 2,8% 5,7% 15,6% 7,4% 6,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.
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TAB IX - Per la difesa dell’operatore, di cosa è più importante disporre?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Di una completa documentazione clinica 87,5% 93,1% 77,8% 74,1% 86,1%
1. Di un consulente tecnico preparato 1,4% 4,6% 4,4% 3,7% 3,5%
1. Di una valida polizza assicurativa 4,2% 1,1% 15,6% 18,5% 6,9%
1. Della restituzione dell’onorario per tacitare il paziente 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Non risponde 6,9% 1,1% 2,2% 3,7% 3,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che
per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre
con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano
sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al
15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il
paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).
TAB X - Cosa gradirebbe potesse essere inserito nella polizza assicurativa RC-Professionale?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. La copertura anche della restituzione del compenso 37,5% 31,0% 24,4% 11,1% 29,4%
1. L’obbligo di informazione all’assicurato sullo svolgimento del contenzioso
16,7% 17,2% 15,6% 18,5% 16,9%
1. L’obbligo nel premio di copertura delle spese legali 33,3% 39,1% 17,8% 14,8% 30,3%
1. Una copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia) per le prestazioni di chirurgia estetica del viso
6,9% 2,3% 13,3% 14,8% 7,4%
Non risponde 5,6% 10,3% 28,9% 40,7% 16,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti
gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di
copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in
maggioranza clinici e forensi).
Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene
nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche
domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.
Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo
svolgimento del contenzioso”.
Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)
per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli
studenti e dagli igienisti.
Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli
studenti e 28,9% degli igienisti.
TAB XI - Secondo il suo parere, che tipo di rapporto sarebbe opportuno instaurare fra il titolare di uno studio e
i collaboratori/consulenti?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Esclusivamente secondo verbale, con prestazioni a percentuale
9,7% 16,1% 8,9% 14,8% 12,6%
1. Accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente
62,5% 64,4% 71,1% 59,3% 64,5%
1. Accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali
4,2% 4,6% 4,4% 14,8% 5,6%
1. Accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione dello studio
13,9% 10,3% 8,9% 3,7% 10,4%
Non risponde 9,7% 4,6% 6,7% 7,4% 6,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i
collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi
diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione
contrattuale).
La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con
prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici
(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta
relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione
dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.
Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede
solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).
Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.
TAB XII - Nel rapporto fra odontoiatra e paziente, quali sono i generi della comunicazione più importanti?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Comunicazione verbale 61,1% 62,1% 44,4% 55,6% 57,6%
1. Comunicazione non verbale (gesti, postura, sguardo, mimica facciale)
22,2% 23,0% 20,0% 33,3% 23,4%
1. Comunicazione scritta 8,3% 13,8% 31,1% 7,4% 14,7%
1. Comunicazione visiva (aspetto esteriore, abbigliamento idoneo alla situazione, etc.)
1,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,9%
Non risponde 6,9% 0,0% 4,4% 3,7% 3,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per
gli esercenti l'odontoiatria).
La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%
dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.
La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da
parte degli igienisti.
Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a
questa domanda.
CONSIDERAZIONI FINALI
A conclusione dell’attività svolta si può
affermare, schematizzando, che la percezione
del totale degli intervistati delle criticità, in
ambito odontoiatrico, riguarda principalmente:
1. Mancanza/carenza di informazione;
errore tecnico dell’odontoiatra;
presa di posizione del medico. (I)
2. Difetto di comunicazione. (II)
3. Errore umano dovuto alle persone
(disattenzione, scarsa motivazione,
negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline). (II)
4. Scarsa at tenzione, negligenza;
insufficiente competenza clinica
(anche se percentualmente meno
considerata rispetto al punto 3). (III)
5. Sottovalutazione del rischio da parte
d e l l ’ o d o n t o i a t r a : e r r o n e a
TAB XIII - Secondo il suo concetto di studio odontoiatrico ideale, in visione preventiva del contenzioso, da chi
dovrebbe essere formato lo studio?
Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale
Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %
1. Odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti
33,3% 33,3% 13,3% 11,1% 26,8%
1. Associazione tra più odontoiatri, con possibilità di maggior numero di assistenti
36,1% 40,2% 37,8% 55,6% 40,3%
1. Strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti
16,7% 20,7% 28,9% 22,2% 21,2%
1. Società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera 1,4% 0,0% 8,9% 3,7% 2,6%
Non risponde 12,5% 5,7% 11,1% 7,4% 9,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico
ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,
soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di
“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle
“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del
28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in
considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.
Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i
forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).
Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di
una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben
organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella
fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi
monoprofessionali.
comunicazione del rischio (di danno
e/o insuccesso) per diagnosi
insufficiente, quindi erronea
percezione del rischio da parte del
clinico, pertanto informazione
incompleta resa al paziente. (VII)
6. Sopravvalutazione del risultato da
pa r t e de l paz i en te : e r ronea
comunicazione del beneficio,
pertanto insufficiente/non chiara
informazione fornita al paziente sul
r i su l ta to e su l le a l te rna t ive
terapeut iche ( r isul ta to meno
rilevante del punto precedente) .
(VII)
Gli stessi intervistati, ai fini preventivi e di
gestione del contenzioso odontoiatrico,
evidenziano:
1. C o r r e t t a g e s t i o n e d e l l a
comunicazione/ informazione
medico-paziente (IV)
2. Comunicazione verbale (XII)
3. Completa documentazione clinica
(IX)
4. Consenso in formato sc r i t to ,
preceduto da adeguata informazione
(VI)
5. Stabilire in forma scritta i criteri di
gestione del paziente, competenze,
a f f i d a m e n t o d i a g n o s t i c o e
terapeutico, etc. (V)
6. Rapporto t i to lare di s tudio-
collaboratori/consulenti: accordo
scritto stipulato secondo un contratto
che indichi i rispettivi diritti/doveri,
anche in relazione all’atteggiamento
da tenere con il paziente. (XI)
7. Inser imento nel la pol izza RC
dell’obbligo di copertura delle spese
legali e della restituzione del
compenso. (X)
8. Gestione extra-giudiziaria mediante
metodiche conciliative.(VIII)
9. Gestione extra-giudiziaria mediante
sostegno assicurativo.(VIII)
10. Studio professionale: associazione tra
più odontoiatri, con possibilità di
maggior numero di assistenti. (XIII)
Quanto detto, in un'ottica preventiva del
contenzioso odontoiatrico, dovrebbe essere
considerato una fotografia di una realtà
professionale, relativamente al campione
analizzato, in cui la DILIGENZA professionale
dovrebbe rappresentare lo standard del rapporto
medico-paziente. Diligenza in toto, quella più
volte richiamata dal Codice di Deontologia
Medica 2006, che attiene alla documentazione
clinica, alla fase diagnostica, a quella terapeutica
e alla sua programmazione, alle alternative
terapeutiche, all’informazione, che deve essere
esaustiva e compresa dal paziente attraverso una
adeguata comunicazione atta a coinvolgerlo in
ogni fase del rapporto clinico, al comportamento
professionale dell'operatore che deve essere, in
ogni fase del percorso clinico del paziente,
prudente, diligente e perito, oltre alla cura,
d e l l ’ a s p e t t o u m a n o i n t e r p e r s o n a l e
(umanizzazione delle cure/centralità del
paziente).
Emerge i l ruo lo fondamenta le de l la
documentazione clinica della sua gestione e
conservazione oltre che dell'informazione e
della comunicazione (FORMALIZZAZIONE
del rapporto medico paziente, documentale
d iagnost ico/ terapeut ica , del processo
comunicativo e informativo oltre che
contrattuale) e, nel caso di contenzioso, risulta
preferibile una gestione extra-giudiziaria
mediante sostegno assicurativo e/o metodiche
conciliative.
Relativamente all'aspetto assicurativo, la
maggioranza del campione si è espressa a
favore della copertura anche nella restituzione
del compenso oltre che dell'obbligo, nel
premio, di copertura delle spese legali.
Infine, in visione preventiva del contenzioso, è
stata considerata, secondo un concetto di studio
odontoiatrico ideale, l ' ipotesi di una
associazione tra più odontoiatri (con possibilità
di un maggior numero di assistenti) all'interno
della quale sarebbe opportuno instaurare, fra il
titolare di uno studio e i collaboratori/
consulenti, un rapporto professionale attraverso
un accordo scritto stipulato secondo un
contratto che indichi i rispettivi diritti/doveri,
anche in relazione all’atteggiamento da tenere
con il paziente.
Date queste risultanze è possibile desumere una
serie di norme prudenziali atte ad arginare il
fenomeno contenzioso e finalizzate ad
affrontarlo con maggiore consapevolezza e
tranquillitas animi, ferma restando la necessità
di rafforzare la nostra coscienza morale atta a
stimolare codici di comportamento di più alto
valore etico.
Lavoro tratto, per sintesi, dalla Tesi di
Master di II livello in Odontologia Forense,
Università di Firenze aa. 2009/2010, titolo:
“La percezione del contenzioso in
Odontoiatria: un’analisi quantitativa”
Autore: Giulio Pecorelli
Corso di Aggiornamento ProOF
La responsabilità del perito e del consulente: prudenza e competenza in odontologia
forense
Assisi4-5 Maggio 2012
Roseo Hotel Assisi Via G. Renzi 2
Prossimamente tutte le informazioni su
www.proofweb.eu
IL PROGETTO ODONTOLOGIA FORENSE
É MEMBRO DELLA INTERNATIONAL ORGANIZATIONFOR
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