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Regione Lazio Decreti del Commissario ad Acta Decreto del Commissario ad Acta 16 novembre 2015, n. U00544 Integrazione e rettifica DCA U 00241/2014 anno 2014; definizione del limite massimo delle risorse assegnabili per l'anno 2015 in relazione all'attività di "Laboratorio Analisi "e "Altra Specialistica" 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95

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Regione LazioDecreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 16 novembre 2015, n. U00544

Integrazione e rettifica DCA U 00241/2014 anno 2014; definizione del limite massimo delle risorseassegnabili per l'anno 2015 in relazione all'attività di "Laboratorio Analisi "e "Altra Specialistica"

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Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

Oggetto: Integrazione e rettifica DCA U 00241/2014 anno 2014; definizione del limite massimo

delle risorse assegnabili per l’anno 2015 in relazione all’attività di “Laboratorio Analisi ”e “Altra

Specialistica”

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e

s.m.i.;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. i., con particolare riferimento all’art. 98;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della

Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del

Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni

Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi

regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

la determinazione regionale G18165 del 16 dicembre 2014;

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto:

“Approvazione del “Piano di Rientro…” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa

d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio….omissis… Approvazione del “Piano di Rientro…”;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione

della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,

ed in particolare:

l’art. 8 quater comma 2 che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo

per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle

prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies;

l’articolo 8 quater, comma 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s. m. i. per cui, in presenza di una capacità

produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le

Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies,

sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non

superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;

l’art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le

strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni

rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:

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il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione

dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo,

da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente

svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, comma 2, lettera d);

la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle

strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo

che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso

dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di

assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché

delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni

remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al

mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), …omissis…(art. 8 quinquies, comma 2,

lettera e- bis);

CONSIDERATO, che la giurisprudenza amministrativa (ex pluribus, Cons. di Stato, sez. III, n.

1582/2014; Cons. di Stato, sez V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1911/07, che

richiama, tra l’altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei

tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti

un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di

razionalizzazione della spesa pubblica e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo

per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture

accreditate;

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in

Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha precisato che: “…omissis… Alle Regioni è stato pertanto affidato il

compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa

sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si

svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un

atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e

convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario

per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali

delle prestazioni”;

RILEVATO altresì come la stessa sentenza del consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012

abbia rilevato come “…omissis… ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna

l’esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatorie all’inizio dell’anno. Si deve, al

riguardo, convenire con l’indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato sez V n, 1252/2011; sez III n.

4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l’adozione di determinazioni che,

nell’esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future,

stabiliscano, all’esordio dell’esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili

relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla

statuizione finale la quantificazione definitiva”;

STABILITO che le Aziende Sanitarie Locali dovranno sottoscrivere e far sottoscrivere il contratto

con le strutture private accreditate sulla base di quanto previsto dal decreto commissariale n.

U00324/2015 avente ad oggetto “Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell’art. 8

quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;

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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U 0017 del 09.03.2010 avente ad oggetto:” Atto

ricognitivo di cui al Decreto Commissariale U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la

regione Lazio ai sensi dell’art. 1, lett. A, numero 1) della L.R. 4/2003”;

VISTI i provvedimenti di attribuzione del limite massimo di risorse assegnabili per gli anni 2009 –

2013, nonché i relativi criteri di determinazione degli stessi;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U 00241 del 18 luglio 2014 recante: “Definizione del

limite massimo delle risorse assegnabili per l’anno 2014 in relazione all’attività di” Laboratorio

Analisi” e per gli anni 2014 – 2015 per l’attività di “Altra Specialistica” svolta dalle strutture

private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR. Aggiornamento

Allegato A DCA 313/2013”;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto ha tra l’altro, in particolare, previsto che:

il limite massimo delle risorse assegnabili in relazione all’attività di specialistica

ambulatoriale 2014 (Laboratorio Analisi) e 2014 – 2015 (Altra Specialisitca) saranno al

lordo del ticket e della quota ricetta, con evidenza del ticket, della quota ricetta e del netto;

la definizione del limite massimo delle risorse assegnabili in relazione all’attività di

specialistica ambulatoriale 2014 ( Laboratorio Analisi) e 2014 – 2015 ( Altra

Specialistica) sarà individuato sulla base delle ricette erogate nell’anno 2013 entro i tetti di

spesa 2013 ritariffate con le tariffe di cui al DCA U 00313/2012 distinguendo il lordo,

ticket, quota fissa e netto; pertanto, sarà valorizzata la quantità delle prestazioni erogate

all’interno dei budget 2013 per la corrispondente tariffa ex DCA U 00313/2013;

gli importi come sopra definiti non potranno essere inferiori al 90% dei budget lordi 2013;

VISTA inoltre la nota. prot. 350352 GR/11/06 del 18.06.2014, in cui sono tra l’altro contenuti i dati

2013 relativi alla produzione lorda, alla produzione netta, alla quota ricetta riferiti alle prestazioni di

Laboratorio Analisi, Altra Specialistica;

VISTA la nota prot. 381183 GR/11/06 del 02.07.2014 con cui l’Area sistemi informativi ha

trasmesso le elaborazioni dei dati relative ai livelli massimi delle risorse assegnabili in relazione

all’attività di specialistica ambulatoriale 2014 (Laboratorio Analisi), 2014/2015 (Altra

Specialistica);

CONSIDERATO che, il sopracitato DCA U 00241/2014 ha preso atto delle note prot. 355204

GR/11/16 del 20.06.2014 e prot. C/65179 del 25 ottobre 2013 della ASL RM/C con riferimento,

rispettivamente, alla struttura Analisi Cliniche Castelfidardo srl e alla struttura Cedilab srl per le

prestazioni di Altra specialistica;

PRESO ATTO che, a seguito delle istanze pervenute e del contenzioso instaurato da alcune

strutture la Regione ha avviato le istruttorie tese a verificare quanto rappresentato dalle stesse

esclusivamente in ordine a situazioni oggettive da cui potessero scaturire rettifiche e/o integrazioni

rispetto il sopracitato decreto commissariale U 00241/2014;

PRESO ATTO, con riferimento alla struttura Analisi Cliniche Castelfidardo srl, del DCA U

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00389/2014;

PRESO ATTO, con riferimento alla struttura Cedilab srl del riscontro richiesto alla competente

Area rispetto l’attribuibilità del budget “ Altra Specialistica “ 2014/ 2015 e pervenuto con nota

prot. 53980/2015;

CONSIDERATO che le strutture Analisi Cliniche Castelfidardo srl, Centro Diagnostico ENNE

Uno srl, Monterchi srl, Studio Diagnostico e Radiologico Sirolli srl, Radiologia Morlupo di Arduini

& Sas , Multipresidio Laboratorio Lab Aurelia srl e Fisio Europa s.n.c. sono state oggetto di

trasferimento/ voltura;

CONSIDERATO che il trasferimento si è perfezionato con i seguenti provvedimenti:

DCA U 0080 del 12.03.2014 di autorizzazione al trasferimento del presidio sanitario gestito

dalla Società “Monterchi S.r.l.”, già autorizzata ed accreditata con DCA U00328 del

14/11/2012 per la sede di via Oslavia n.49, alla nuova sede di via Montello 14/16 – Roma.

Conferma dell’accreditamento istituzionale;

DCA n. U00195 del 10.04.2014 di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di

accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Centro

Diagnostico Enne Uno S.r.l”, con sede operativa in Via S. Paolo della Croce n. 1/3 – 04020

Itri (LT)

DCA n. U00209 del 20.04.2014 di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio

dell’accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato “Radiologia

Morlupo di E. Arduini & C. Sas,”, con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 -

03100 Frosinone, ASL di Frosinone;

DCA n. U00328 del 13.10.2014 di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di

accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Studio

Diagnostico e Radiologico Sirolli s.r.l.”, con sede operativa in Via Alfieri n. 21/23

DCA U 00389 del 17.11.2014 di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e

dell’accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato

"Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.", gestito dalla Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l. a

seguito di trasferimento dalla sede di Via Castelfidardo 34, interno 5 – 00185 Roma. - ASL

ROMA A;

DCA n. U 00339 del 14.11.2012 di voltura dell’autorizzazione all’esercizio per cessione di

ramo d’azienda dalla Società “Villa Europa all’EUR s.r.l.” alla Società “Fisio Europa s.n.c.

di Carlo Bianco & C..” (P. IVA 04128191006);

RIBADITO che i criteri previsti dal DCA u 00241/2014 per fissare il livello massimo di

finanziamento si basano sulla produzione 2013 entro i tetti del medesimo anno;

CONSIDERATO che per le strutture sopra elencate e per i motivi sopra esposti non risultava il

dato della produzione entro il budget 2013 ,e, pertanto, non sono state inserite nel provvedimento

commissariale n. U00241/2015, con la eccezione delle strutture Castelfidardo e Cedilab per “Altra

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Specialsitica”

CONSIDERATO che la struttura Castelfidardo, pur risultando assegnataria di budget 2013 e

risultando in capo alla stessa produzione 2013, non è stata inserita nel DCA n. U00241/2014 in

quanto, nell’anno 2014, era in corso il trasferimento del presidio e la sospensione dell’attività

lavorativa;

CONSIDERATO che la struttura Cedilab non è stata inserita nel DCA n. U00241/2014 per le

prestazioni di “Altra Specialistica” in considerazione della nota prot. C65179 del 24 ottobre 2013

della ASL RM/C;

PRESO ATTO, con riferimento alla sopracitata struttura, del riscontro richiesto alla competente

Area rispetto l’attribuibilità del budget “ Altra Specialistica “ 2014/ 2015 e pervenuto con nota

prot. 53980/2015 con cui è stato altresì trasmesso il DCA n. U0036 del 29.01.2015 di conferma

dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio

sanitario denominato “Cedilab S.r.l.” gestito dalla Cedilab S.r.L. con sede in Via Cerreto di Spoleto

n. 21 – 00181 – Roma;

CONSIDERATO che il DCA n. U00241/2014 non ha assegnato il livello massimo di

finanziamento alle strutture INI Centocelle e Casa di Cura Mater Misericordiae non risultando

budget e produzione 2013;

PRESO ATTO del decreto commissariale n. U00377 del 12.11.2014 con il quale è stato

confermato il titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale del presidio ambulatoriale

denominato “INI Centocelle” con sede operativa in Roma, Via dei Castani, 183-185;

PRESO ATTO del DCA U 00120 del 27.03.2015 di autorizzazione ed accreditamento

istituzionale della Casa di Cura Mater Misericordiae gestito dalla Congregazione Suore ospedaliere

della Misericordia gestione Clinica mater Misericordiae via Latina 30, Roma;

CONSIDERATO che la struttura MAR srl non è stata inserita nel DCA U 00241/2014 non

risultando in capo alla stessa produzione 2013;

PRESO ATTO del DCA U 00129 del 09.04.2013 di conferma dell'autorizzazione all'esercizio,

contestuale voltura e rilascio dell'accreditamento definitivo a favore della MAR srl (P.IVA

07543541002) con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9 per " l'Ambulatorio

Specialistico Oculistico MAR", con sede operativa in Roma Via Adige 28 Piano I int.2.

PRESO ATTO, per la suddetta struttura, di quanto comunicato dalla competente Area con nota

prot. 584592 del 28.10.2015;

STABILITO che il livello massimo di finanziamento 2014 delle prestazioni di laboratorio Analisi e

di altra specialistica di cui al presente provvedimento sono determinati tenendo conto degli

abbattimenti applicati sul comparto dall’avvio del piano di rientro dal deficit della sanità e dei

criteri previsti dal decreto commissariale n. U00241/2015;

STABILITO che il livello massimo di finanziamento viene definito come riportato nell’allegato 1

denominato “All. 1 - Integrazione DCA U 00241/2014 - Limite massimo delle risorse assegnabili in

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relazione all’attività Laboratorio Analisi e Altra specialistica 2014”;

VISTA la nota prot. 522676 GR/11/28 del 01/10/2015 con la quale la Direzione Regionale salute e

Integrazione Socio sanitaria ha comunicato, a tutti i soggetti coinvolti, alla luce di quanto disposto

dalla L. 6 agosto 2015 n. 125 quanto segue:

per quanto riguarda il laboratorio analisi il livello massimo di finanziamento per l’anno 2015

da assegnare ad ogni singola struttura sarà pari al dato contabile 2014 ( valore della produzione

riconoscibile entro budget ( 2014) al netto della quota ricetta e tickets) ridotto dell’1%;

per quanto riguarda le prestazioni di “altra specialistica “ e RMN, il cui livello massimo di

finanziamento è stato stabilito con il DCA 241/2014 il quale tra l’altro prevede che “ i limiti

massimi di risorse assegnabili in relazione all’attività di specialistica ambulatoriale …omissis….

potranno in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di

razionalizzazione /contenimento della spesa amanti a livello regionale e/o nazionale “ sarà

rideterminato in misura pari al dato contabile 2014( valore della produzione riconoscibile entro

budget (2014) al netto della quota ricetta e tickets) ridotto dell’1%;

DATO ATTO che non è applicabile, alle strutture oggetto del presente provvedimento, la

decurtazione sul dato contabile 2014;

RITENUTO pertanto di procedere all’attribuzione del budget 2015 applicando comunque la

decurtazione dell’1% prevista dalla L. 125/2015 sui budget 2014 in questa sede individuati;

PRESO ATTO del DCA n. U00159 del 24.04.2015 recante: L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n.

2 del 26 gennaio 2007 - DCA 90/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e

accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato “Multipresidio LAB AURELIA

S.r.l.”, gestito dalla Società “LAB AURELIA S.r.l.” (P. IVA 01202831002), dalla sede di Via

Cardinal Parocchi n. 12/14 – 00167 Roma, alla nuova sede di Via Aurelia 475/477 – Roma.

PRESO ATTO, con riferimento alla sopracitata struttura di quanto comunicato con nota prot.

493590 GR/11/16 del 16/09/2015 dalla competente struttura regionale in relazione alla fusione per

incorporazione intervenuta tra le società Laboratorio Aurelia S.r.L. e Laboratorio radiologico

Aurelia s.r.l.;

RICHIAMATO il sopracitato decreto U 00159/2015 ed, in particolare la decorrenza degli effetti

dello stesso;

DATO ATTO di procedere all’individuazione dei budget 2015 di Laboratorio Analisi e Altra

specialistica attribuibili alla struttura Multipresidio Laboratorio Aurelia gestito dalla Società Lab.

Aurelia S.r.l. applicando la decurtazione dell’1% sugli importi riportati nel DCA U 00241/2014

con riferimento alle strutture Laboratorio Aurelia ( cod. SIAS 105 305200 ) e Laboratorio

Radiologico Aurelia ( cod. SIAS 105 302200) con decorrenza dalla data degli effetti del DCA U

00159/2015 e, pertanto dal 30 aprile 2015, come comunicato dalla competente struttura regionale;

PRESO ATTO di procedere all’individuazione del budget 2015 attribuibile alla struttura Analisi

Cliniche Castelfidardo applicando la decurtazione dell’1% sull’importo di cui alla nota prot. 381183

GR/11/06 del 02.07.2014, considerato che il budget 2014 di cui al presente provvedimento è

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calcolato per la medesima struttura pro – rata con decorrenza della data del DCA U 00389/2014;

VISTO l’allegato “ All. 2 – Limite massimo delle risorse assegnabili in relazione all’attività

laboratorio Analisi e Altra specialistica 2015” ;

CONFERMATO che il limite massimo delle risorse assegnabili in relazione all’attività di

specialistica ambulatoriale di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni

erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri(

comunitari ed extracomunitari);

RIBADITO che la definizione e l’attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a

carico del SSR nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente

le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente di riferimento;

CONSIDERATO che nell’ambito del budget assegnato e della configurazione di accreditamento,

le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di

programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con

finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del

governo delle liste d’attesa;

CONFERMATO che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca e/o risoluzione

dell’autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale è idoneo a determinare l’automatica

sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamenti, con la conseguenza

che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura

interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;

CONFERMATO che all’Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di

finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in

applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

RITENUTO che le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le

prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

RITENUTO che i costi aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento con riferimento

all’esercizio 2014, troveranno copertura negli specifici accantonamenti appostati in G.S.A.;

RITENUTO di dare mandato all’Area Risorse Finanziarie , Analisi di Bilancio e Contabilità

Analitica e Crediti sanitari di provvedere alla regolarizzazione contabile relativa al presente

provvedimento;

RITENUTO di rinviare, per quel che concerne il contratto/accordo e le relative procedure di

sottoscrizione, a quanto disciplinato nel DCA U00324/2015 avente ad oggetto “Approvazione

schema di accordo/contratto ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;

RIBADITO, in caso di mancata sottoscrizione dei suddetti accordi/contratti, quanto previsto

dall’art. 8-quater, comma 2, D.Lgs. 502/92;

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DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di attribuire, i limiti massimi di finanziamento per l’anno 2014 per le prestazioni di Laboratorio

analisi alle strutture: Analisi Cliniche Castelfidardo srl ( cod. SIAS 101 659201), Monterchi

srl ( cod. SIAS 105 204100) Centro Diagnostico Enne Uno srl (cod. SIAS 111 100460);

2. di attribuire i limiti massimi di finanziamento per l’anno 2014 per le prestazioni di “Altra

Specialistica” alle strutture: MAR srl ( cod. SIAS 101 702402) INI Centocelle ( Cod. SIAS

102 616900) Cedilab srl (codice SIAS 103 017200 ) Fisio Europa snc ( cod. SIAS 103 024100)

Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. sas (cod. SIAS 112 502404) Studio Diagnostico e

Radiologico Sirolli srl ( cod. SIAS 112 502606)

3. di approvare l’allegato: “ All. 1 - Integrazione DCA U 00241/2014 - Limite massimo delle

risorse assegnabili in relazione all’attività laboratorio Analisi e Altra specialistica 2014”,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in cui sono riportate le attribuzioni di

cui sopra;

4. Di integrare, conseguentemente, il DCA U 00241/2014;

5. di attribuire i limiti massimi di finanziamento per l’anno 2015 per le prestazioni di Laboratorio

analisi alle strutture: Analisi Cliniche Castelfidardo srl ( cod. SIAS 101 659201) Casa di Cura

Mater Misericordiae, ( cod. SIAS 103 021200) Monterchi srl ( cod. SIAS 105 204100)

Multipresidio Laboratorio Aurelia; Centro Diagnostico Enne Uno srl (cod. SIAS 111 100460)

6. di attribuire i limiti massimi di finanziamento per l’anno 2015 per le prestazioni di “Altra

Specialistica” alle strutture: MAR srl ( cod. SIAS 101 702402) INI Centocelle ( cod. SIAS

102 616900) Cedilab srl (codice SIAS 103 017200 ) Fisio Europa snc ( cod. SIAS 103

024100) Casa di Cura Mater Misericordiae, ( cod. SIAS 103 021200) Multipresidio

Laboratorio Aurelia, Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. sas (cod. SIAS 112 502404)

Studio Diagnostico e Radiologico Sirolli ( 112 502606);

7. di approvare l’ allegato : All. 2 – Limite massimo delle risorse assegnabili in relazione

all’attività laboratorio Analisi e Altra specialistica 2015, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, in cui sono riportate le attribuzioni di cui sopra;

8. che il limite massimo delle risorse assegnabili in relazione all’attività di specialistica

ambulatoriale di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai

cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri( comunitari ed

extracomunitari);

9. che la definizione e l’attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico

del SSR nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le

prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente di riferimento;

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10. che nell’ambito del budget assegnato e della configurazione di accreditamento, le prestazioni

sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di

programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con

finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del

governo delle liste d’attesa;

11. che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca e/o risoluzione

dell’autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale è idoneo a determinare l’automatica

sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamenti, con la

conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o

revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio

Sanitario Regionale;

12. che all’Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento

assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in

applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

13. che le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni

rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

14. che i costi aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento con riferimento all’esercizio 2014,

troveranno copertura negli specifici accantonamenti appostati in G.S.A.;

15. di dare mandato all’Area Risorse Finanziarie , Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e

crediti sanitari di provvedere alla regolarizzazione contabile relativa al presente provvedimento;

16. di rinviare, per quel che concerne il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione, a

quanto disciplinato nel Decreto del Commissario ad acta decreto commissariale n.

U00324/2015 avente ad oggetto “Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell’art. 8

quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”;

17. di prevedere, in caso di mancata sottoscrizione dei suddetti accordi/contratti, quanto previsto

dall’art. 8-quater, comma 2, D.Lgs. 502/92

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il

termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

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