regolamento clp ricadute sulla normativa per la salute e...
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Regolamento CLP ricadute sulla normativa per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Ludovica Malaguti Aliberti
Centro Nazionale Sostanze Chimiche
Istituto Superiore di Sanità
ludovica malaguti aliberti
Protezione da sostanze pericolose titolo IX
• Determina i requisiti minimi per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro e/o che si possono sviluppare in seguito alle attività lavorative o lavorazioni presenti o prodotti intermedi di lavorazioni o processi.
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regolamento CLP considerando 14 (modifica termini)
• Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.
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DEFINIZIONI D.lgs. 81/08
• agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo statonaturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediantequalsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o nosul mercato;
• agenti chimici pericolosi:
– 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazionecome sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo perl'ambiente;
– 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003,n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione comepreparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
– 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietàchimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo dilavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizioneprofessionale;
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Eccezioni di applicazione CLP (considerando 11)
• Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanzee miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifichecirca la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme dellalegislazione comunitaria,
• relative ai prodotti cosmetici (1),
• prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (2),
• settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e neimateriali di base per la loro preparazione (3),
• gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4),
• ai dispositivi medici impiantabili attivi (5),
• dispositivi medici (6),
• ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (7),
• alle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (8),
• ai medicinali veterinari (9),
• ai medicinali per uso umano (10),
• l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo dellasicurezza alimentare (11),
• sugli additivi destinati all'alimentazione animale (12),
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regolamento CLP considerando(13)
• È in particolare opportuno includere le classi di pericolo definite nel GHS che tengono conto specificamente del fatto che i pericoli fisici che le sostanze o miscele possono presentare sono in parte determinati dalle modalità del loro rilascio.
• Modifica dei simboli e delle frasi di rischio e consigli di prudenza S:
• ALTO IMPATTO SDS ed ETICHETTE
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SDS• In aggiornamento l’allegato II del REACH (si
ipotizza giugno 2010 per la pubblicazione sulla gazzetta europea)
• Il 1° dicembre 2010 data ultima entro la quale scattano gli obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti REACH e CLP in materia di compilazione schede dati di sicurezza
• L’utilizzatore a valle può fornire informazioni a sostegno della registrazione (art. 37 REACH) Qualora non siano indicati scenari di esposizioni relativi alla propria attività lavorativa
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Articolo 37 REACH
• L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso —come minimo la descrizione succinta dell'uso —al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine di renderlo un uso identificato. ……………. predisporre uno scenario d'esposizione, o se del caso categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica
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SDS principi generali
il fornitore deve trasmettere una scheda dei dati di sicurezza
• a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o
• b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
• c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Articolo 31 REACH
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Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, (articolo 31 REACH)
• Una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:
• a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
• b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
• c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.ludovica malaguti aliberti
categorie Limiti generici
Irritanti per la pelle, categoria 2
≥ 10 % Tra 1 e 10 il datore di lavoro può chiedere SDS
Effetti sugli occhi, categoria 2
≥ 10 % (Nota 1)
Sensibilizzante della pelle
≥ 0,1 %(Nota 1) ≥ 1,0 %(Nota 2)
classifica2-Questo limite di concentrazione dà luogo alla zione di una miscela come sensibilizzante della pelle.
Cancerogeno Categoria 2
≥ 1,0 % (*) Se una sostanza cancerogena di categoria 2 presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0.1 %, per tale miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.
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(*) a partire dal 1° giugno 2015
Note• 1-Questo limite di concentrazione (0.1%) è
utilizzato in genere per l’applicazione delle prescrizioni particolari per l’etichettatura di cui all’allegato II, sezione 2.8, per proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele contenenti un componente in concentrazione superiore a questo limite è necessario predisporre una scheda di dati di sicurezza.
• 2-Questo limite di concentrazione (1%) dà luogo alla classificazione di una miscela come sensibilizzante della pelle.
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Etichette
• Affinché siano disponibili informazioni sulle sostanze pericolose che rientrano nella composizione di miscele contenenti almeno una sostanza classificata come pericolosa, bisognerebbe fornire, ove opportuno, informazioni supplementari sulle etichette.
Considerando 19 CLP
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Miscele non classificate come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante
• L'etichetta dell'imballaggio delle miscele contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante e presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella indicata per la sostanza stessa in una nota specifica dell'allegato VI, parte 3, reca la seguente dicitura:
EUH208 — «Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare
una reazione allergica
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Miscele non destinate al pubblico
• > 0.1 % sensibilizzanti pelle, vie respiratorie categoria 1 e Cancerogene 2
• > 0.1 % tossiche per riproduzione (1A,1B,2), effetti su allattamento o attraverso l’allattamento
• Almeno 1 sostanza in conc. > 1 % in peso o > 0.2 per i gas
– Classificata per altri pericoli per la salute o ambiente
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EU H210 – scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta
scadenze• A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze
dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza dovrà essere menzionata anche quella prevista dal sistema attualmente in vigore. Fino al 1° giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. Se si sceglie il nuovo sistema, l'etichetta dovrà essere preparata di conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno essere riportate entrambe le classificazioni. A partire dal 1°giugno 2015, le direttive correnti verranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.
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Scadenze
• Le scadenze previste dal regolamento CLP devono essere note anche ai Datori di lavoro per i problemi legati alla esposizione professionale e per la eventuale presenza di nuovi preparati derivanti da manipolazioni particolari o da preparazioni di nuovi preparati insiti nelle lavorazioni (derivati di processi o intermedi di lavorazioni)
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Scadenze miscele
classificazione
Dal 20/01/09 al 01/12/2010
Al 01/06/17
67/548 CLP
CLP
etichettatura
67/548 CLP
CLP
facoltativo
obbligatorio
A scelta tra i due regolamenti
Se già sul mercato non deve essere etichettata
nuovamente
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Le linee guida sul rischio chimico
• RISCHI PER LA SALUTE
• Si considerano:
• a) Pericolosità intrinseca della sostanza
• b) La sua tendenza a disperdersi nell’ambiente
• c) La quantità di sostanza utilizzata in ogni operazione
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Protezione da agenti chimici
• L’art. 224, co. 2, ha introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” che era precedentemente previsto dall’art. 72-quinquies del D.Lgs. 626/94.
Modifica con decreto 106 del 2009
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Utilizzatori a valle
• Datore di lavoro
• Lavoratore dipendente non è utilizzatore a valle
• Artigiano
• Lavoratore in proprio
• Impresario
• Bricoleur (hobbistica)
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Articolo 35 REACH
• I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale
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Nuove figure per l’accesso alle informazioni
• Datori di lavoro
• RSPP
• ASPP
• RLS
• Vigilanza ASL per la salute e sicurezza sul lavoro
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Obblighi per datore di lavoro
• Conoscere le nuove SDS (pittogrammi, frasi, ecc)
• Scadenze
• Obblighi di notifica
• Può richiedere SDS
• Informazione e formazione dei lavoratori
• Valutazione rischi partendo dalle sostanze
• Segnalare contenitori condutture locali con nuovi pittogrammi
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Elenco malattie professionali
• Cancerogeni di classe 1 e 2 (CMR)
• Sensibilizzanti
– (R 42 e R 43) vecchia classificazione
– Lista 1 gruppo 1 “agenti chimici” controllare nuovo CLP
• Lista 1 gruppo 5 voce1: sostanze e preparatiscientificamente riconosciuti come allergizzanti o irritanti presenti negli ambienti di lavoro
Tabella con presunzione d i origine professionale
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Problemi legati alla armonizzazione
• Non vengono inclusi nel regolamento alcune sostanze che presentano spiccate caratteristiche di pericolo in particolare quelle riguardanti la sensibilizzazione
• Le sostanze di origine animale i derivati dermici le granaglie gli enzimi e gli additivi alimentari
• Tutti sicuramente esclusi dal regolamento anche in forza di quanto detto nel considerando n.11
• Per molti di essi sono note malattie professionali Asma bronchiale, alveolite allergica e dermatiti
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